REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Servizio di manutenzione e gestione degli ascensori ed impianti di sollevamento
dell’A.S.L. TO 3 – durata 36 mesi (anni 2014-2015-2016)
INDICE
Articoli
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Descrizione
PARTE I
DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO
DEFINIZIONI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
OGGETTO DELL’APPALTO
IMPORTO DEL SERVIZIO
ARTICOLAZIONE AREE D’INTERVENTO
DURATA DELL’APPALTO
UNITA’ FONDAMENTALE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO
DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI
DEL CAPITOLATO
DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO
TRASFORMAZIONE DELLE IMPRESE
PARTE II
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
REQUISITI DI AMMISSIONE MORALI E PROFESSIONALI
RAGGRUPPAMENTO D’IMPRESE
SUBAPPALTO
DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DELL’OFFERTA
TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE
IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
RISERVA DI VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI
AUTORETIFICATE
FALSITA’ DELLE DICHIARAZIONI
CAUZIONE PROVVISORIA
CAUZIONE PROVVISORIA
IMPORTO CAUZIONE PROVVISORIA
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA E COMPOSIZIONE
DEL PLICO
COMPILAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
VALIDITA’ DELL’OFFERTA
COMPOSIZIONE DEL PLICO
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
COMMISSIONE DI GARA
SEDUTA DI GARA
PRESENZA DEI SOGGETTI CONCORRENTI
AGGIUDICAZIONE
PUBBLICAZIONE
PARI OFFERTE
Pagine
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CAUSE DI ESCLUSIONE
TESORERIA DELL’AZIENDA SANITARIA
INFORMAZIONE
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CAUZIONI E GARANZIE
CAUZIONE DEFINITIVA
IMPORTO CAUZIONE DEFINITIVA
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
MODALITA’ DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA E
DEFINITIVA
CLAUSOLA DI PAGAMENTO A SEMPLICE RICHIESTA
PARTE III
ADEMPIMENTI SOGGETTO AGGIUDICATARIO
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
ADEMPIMENTO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
UNITA’ FONDAMENTALE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO
CONTRATTO E SPESE DI REGISTRAZIONE
DOCUMENTAZIONE
PARTE IV
PREZZI E PAGAMENTI
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PAGAMENTI
INVARIABILITÀ DEI PREZZI
TERMINI DI PAGAMENTO
MANCATA REALIZZAZIONE DI PRESTAZIONI ORDINATE
PARTE V
DISCIPLINATE TECNICO
MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA
MANUTENZIONE RIPARATIVA E MANOVRA DI EMERGENZA
MODALITÀ DI ESECUZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA PREVENTIVA E
RIPARATIVA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERE MIGLIORATIVE COMPRESE NEL CANONE
REQUISITI DELL’IMPRESA E DEL PERSONALE
ORARIO DI LAVORO
VISITE STRAORDINARIE
FORNITURA E POSA TARGHETTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
ASSISTENZA ALLE VISITE DI CONTROLLO DEGLI ENTI PUBBLICI
OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA
CONSEGNA DI IMPIANTI
RICONSEGNA AL TERMINE DELLA GESTIONE
ATTESTAZIONE DI BUON FUNZIONAMENTO
OPERE NON CONFORMI
RECLAMI
ACQUISISTI SUL LIBERO MERCATO
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CORRISPONDENZA DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE
GARANZIA SUI MATERIALI
ATTREZZATURE DI CANTIERE
PRIVATIVE E BREVETTI
ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
CONTROLLI
PARTE VI
OBBLIGHI INADEMPIENZE E PENALITA’
NORME A TUTELA DEI LAVORATORI
PERSONALE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
PIANO DI SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI
DENUNCIA DELL'APPALTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
ASSICURAZIONE R.C.T.
PENALITA’
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.
RECESSO
FORO COMPETENTE
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PARTE I
DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1
(Definizioni)
Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:
1) Azienda Sanitaria. Per Azienda Sanitaria s’intende l’Azienda Sanitaria locale TO3;
2) Candidato. Per candidato s’intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in
forma singola che in forma associata;
3) Soggetto aggiudicatario. Per soggetto aggiudicatario s’intende quel soggetto offerente risultato
aggiudicatario dell’appalto secondo le modalità di cui al presente capitolato.
4) Soggetto escluso. Per soggetto escluso s’intende quel soggetto offerente escluso dalla
partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto
una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente
capitolato, l’esclusione dalla gara.
5) Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante del soggetto offerente qualsiasi
persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto offerente. Legale rappresentante del
raggruppamento di imprese è il legale rappresentante del soggetto mandatario quale risulta
dall’atto di costituzione del raggruppamento medesimo.
6) Organismo Notificato: è la società che esegue le verifiche periodiche sugli impianti elevatori.
7) Micro, piccole e medie imprese: (definizioni e soglie)
Una delle due condizioni
Categoria
impresa
di Unità lavorative/anno Fatturato annuo
effettive (U.L.A.)
Totale
annuo
di
bilancio
media
< 250
< o = 50 milioni
o
< o = 43 milioni
piccola
< 50
< o = 10 milioni
o
< o = 10 milioni
micro
< 10
< o = 2 milioni
o
< o = 2 milioni
Art. 2
(Normativa di riferimento)
Il presente appalto è regolato, oltre che dal bando di gara e dal presente capitolato:
1) dal Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture” e in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
2) dal D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,
3) dalla legge 18 novembre 1923 n. 244 e dal R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive aggiunte
e modificazioni,
4) dalle vigenti norme sull'accettazione dei materiali e sull'esecuzione delle opere comprese nel
presente appalto,
5) dai disposti delle norme C.E.I. - C.N.R. n. 64 del 1/3/1973 fasc. 24,
6) dalla Legge 791/77 (recepimento Direttiva Comunitaria 73/23, sicurezza materiale elettrico),
7) dal D.P.R. 675/82 - 727/82 (recepimento Direttive C.E.E. 79/196 e 76/117, costruzione del
materiale elettrico antideflagrante),
8) dal D.Lgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro),
9) dalla Legge 317/86 (recepimento Direttiva C.E.E. 83/189, procedure d'informazione nel settore
delle norme e specifiche tecniche),
10) tutti i disposti delle circolari ENPI e delle leggi antinfortunistiche relative al lavoro ed alle
costruzioni di impianti.
11) dal Decreto Ministeriale 37/2008.
12) dal Decreto Ministeriale 108/2009: Ascensori e sicurezza degli utenti
13) dalle Norme UNI EN 627 – 30/04/1997 – Regole per la registrazione dei dati e la sorveglianza
di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili. (Codice ICS:91.140.90).
14) dalle Norme UNI EN 81-1 – 31.03.1999 – Regole di sicurezza per la costruzione e
l’installazione degli ascensori e dei montacarichi – Ascensori elettrici (Codice ICS:91.140.90).
15) dalle Norme UNI EN 81-2 – 31.05.1999 – Regole di sicurezza per la costruzione e
l’installazione degli ascensori e dei montacarichi – Ascensori idraulici (Codice ICS: 91.140.90)
16) dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 30/04/1999. Regolamento recante
norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti
per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di
esercizio.
Art. 3
(Oggetto dell’appalto)
Il presente capitolato speciale d’appalto disciplina l’affidamento della manutenzione e gestione degli
impianti di sollevamento elencati negli allegati “Impianti lotto A”, “Impianti lotto B”, “Impianti
lotto C”, “Impianti lotto D” installati in edifici con destinazione d’uso ospedaliera, sanitaria e
civile dell’A.S.L. TO3, per 36 mesi, anni 2014-2015-2016.
La gestione comprende le seguenti tipologie di interventi:
1) manutenzione preventiva con cadenza trimestrale;
2) manutenzione riparativa, con intervento su chiamata h 24, 365 gg/anno;
3) aggiornamento tecnologico nel rispetto dell'evoluzione normativa;
4) manovra di emergenza per persone bloccate all'interno della cabina h 24, 365 gg/anno;
5) assistenza tecnica alle visite periodiche con l’Organismo Notificato preposto al controllo e alla
vigilanza degli impianti di sollevamento;
6) presidio attivo di 8 ore per 5 gg/settimana per l'intera durata dell'appalto nei PP. OO. di Rivoli e
Pinerolo dalle ore 8:00 alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì.
Quanto suesposto è dettagliato nel successivo disciplinare tecnico
Art. 4
(Importo del servizio)
Per le attività oggetto del presente Capitolato, prestate a norma di Legge, a regola d'arte, in
conformità alle disposizioni fornite dall’Azienda Sanitaria, nonché sotto le condizioni, obblighi, ed
oneri tutti di cui al presente Capitolato, gli importi a base d'asta complessivi previsti per l’intero
periodo di affidamento sono:
Lotto A € 73.653,45 di cui oneri di sicurezza € 2.946,14
Lotto B € 224.614,30= comprensivo del presidio attivo 8h per 5 gg/settimana nel P.O. di Rivoli. di
cui oneri di sicurezza € 8.984,57
Lotto C € 72.825,88 di cui oneri di sicurezza € 2.913,04
Lotto D € 208.228,47= comprensivo del presidio attivo 8h per 5 gg/settimana nel P.O. di Pinerolo
di cui oneri di sicurezza € 8.329,14.
Gli importi sono tutti al netto di I.V.A.
Qualora uno o più impianti vengano smantellati, o nel caso di fermata superiore ai
quindici giorni, sia per ragioni tecniche che per prescrizioni dell’Organismo Notificato,
il relativo canone del Servizio verrà interrotto o sospeso con comunicazione scritta.
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte del soggetto aggiudicatario
la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì
di tutte le condizioni locali che si riferiscono alla prestazione ed in generale di tutte le circostanze
generali e speciali che possano aver influito sul giudizio del soggetto aggiudicatario circa la
convenienza ad assumere lo stesso, anche in relazione al ribasso da lui offerto sugli importi stabiliti
dall'Azienda Sanitaria.
Art. 5
(Articolazione aree d’intervento)
I servizi oggetto del presente capitolato, vengono suddivisi nei seguenti lotti:
LOTTO A: comprende gli impianti in uso nelle strutture insistenti nei comuni di Alpignano,
Collegno, Grugliasco, Venaria, Druento, Pianezza.
LOTTO B: comprende gli impianti in uso nelle strutture insistenti nei comuni di Rivoli, Rivalta,
Orbassano, Borgaretto.
LOTTO C: comprende gli impianti in uso nelle strutture insistenti nei comuni di Avigliana, Condove,
Giaveno, Susa e Oulx.
LOTTO D: comprende gli impianti in uso nelle strutture insistenti nei comuni di Pinerolo, Torre
Pellice e Pomaretto.
Nell’Allegato 1 viene fornito un dettagliato elenco degli impianti installati presso ciascun Lotto
geografico dell’A.S.L. TO3.
Art. 6
(Durata dell’appalto)
L'appalto avrà durata triennale e decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, previa
consegna della documentazione richiesta all’atto della comunicazione di formalizzazione di
affidamento del servizio.
Art. 7
(Unita' fondamentale e sostanziale del contratto)
Tutti gli articoli del presente Capitolato e del contratto che verrà stipulato con il soggetto
aggiudicatario devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili. Detti articoli
costituiscono parte sostanziale del contratto ed hanno, separatamente, piena efficacia, nel corso
del loro inadempimento o violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da
parte dell'Azienda Sanitaria.
In tal caso il soggetto aggiudicatario ed i suoi aventi causa sono tenuti, nei confronti dell’Azienda
Sanitaria, al pagamento degli indennizzi per danni ed al rimborso delle spese, oltre alla perdita
della cauzione.
In ogni caso, per le somme dovute dall’Azienda Sanitaria al soggetto aggiudicatario a qualsiasi
titolo, si fa esplicito riferimento all'Art. 1241 del Codice Civile.
Art. 8
(Divieto di rinnovazione tacita)
E’ escluso ogni tacito rinnovo. L’A.S.L. TO 3 si riserva la facoltà di prorogare il contratto in scadenza
al fine e per il tempo necessari ad espletare una nuova procedura di gara.
La ditta aggiudicataria, mediante l'assunzione del presente appalto si impegna a continuare
l’erogazione del servizio alle condizioni convenute fino a quando l’A.S.L. TO3 non avrà provveduto
alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque fino ad un termine massimo di 90 giorni dalla
scadenza contrattuale.
Art. 9
(Risoluzione del contratto per violazione delle condizioni del capitolato)
Qualora le deficienze, le inadempienze e la violazione totale o parziale delle condizioni di Capitolato
d’Appalto rivestano carattere di imminente gravità, il soggetto aggiudicatario riconosce fin d'ora,
esplicitamente, all’Azienda Sanitaria, la facoltà di immediata risoluzione del contratto e di protesta
per i danni e le spese inerenti e conseguenti, fermo restando il diritto della medesima Azienda
Sanitaria di provvedere, come meglio ritiene opportuno all'espletamento delle prestazioni di cui
trattasi.
Art. 10
(Divieto di cessione dell’appalto)
E’ tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente appalto, sia essa palese od
occulta. L’inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 118 –
1° comma - del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Art. 11
(Trasformazione delle imprese)
La trasformazione, fusione, scissione e cessione di aziende è ammessa nei modi, alle condizioni e
nei termini previsti dalla vigente normativa.
PARTE II
DISCIPLINARE DI GARA
Art. 12
(Procedura e criterio di aggiudicazione)
La procedura di scelta del contraente è quella della procedura aperta così come definita
nell’articolo. 54 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso indicato all’articolo 82 – lettera “b” - del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e articolo 86 comma 1 e 4 del medesimo provvedimento,
non sono ammesse offerte in aumento.
Le offerte anomale saranno sottoposte alla verifica prevista dalla normativa vigente.
Nessun compenso spetta ai soggetti candidati per la formulazione della offerta.
Art. 13
(Requisiti di ammissione morali e professionali)
13.1 Requisiti di ordine generale: art. 38 D.L.vo 163/06 e s.m.i..
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara gli operatori economici, salvo i casi di cui all'art.
186-bis del R.D. n. 267 del 16/03/1942:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei
cui confronti è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera d’invito, qualora l'impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede, nell’esecuzione delle prestazioni affidati dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10 del D.Lvo 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l)
che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresa i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell'anno antecedente il bando di gara, e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore
della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31
maggio 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario;
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se
ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,
dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
1. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte
le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'
articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento
unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,
alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica;
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica
l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai
commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale,
relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21
del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del
medesimo decreto n. 313 del 2002;
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai
candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la
cooperazione delle autorità competenti;
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di origine o di provenienza;
13.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 39 D.Lvo163/06 e s.m.i., comprovata da
iscrizione nella competente C.C.I.A.A. per attività attinenti al presente appalto;
13.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria art. 41 D.Lvo 163/06 e s.m.i.:
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 01 settembre 1993 n. 285. Mediante tale dichiarazione gli istituti devono
riferire sulla qualità dei rapporti in atto con la società per la quale le referenze vengono date
(es. correttezza e puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, assenza di
situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti). Le dichiarazioni bancarie non
possono essere surrogate da dichiarazioni autocertificate sottoscritte dal concorrente. Se il
concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di 3 anni, di presentare le referenze richieste, può
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
13.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 c. 1 lettera “a” del D.L.vo
163/2006 e s.m.i.):
a)
esecuzione di servizi analoghi, nel settore oggetto di appalto, negli ultimi tre anni (20102011-2012), a pena di esclusione, di importo non inferiore a quello dell’importo del lotto (dei lotti)
per cui si partecipa; non viene richiesta l’esecuzione di un contratto unico. (Oltre l’importo devono
essere indicati il committente e l’anno di realizzazione.)
b)
abilitazione ai sensi del Decreto 37/2008;
c)
abilitazione ex art.15 del D.P.R. 162 del 30/4/99 rilasciata dal prefetto per il personale
dipendente della ditta
In attuazione di quanto previsto dall'art. 49 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. è ammesso il ricorso
all'istituto dell'Avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario e tecnico-professionale, nel rispetto della disciplina nello stesso contemplata, cui si
rinvia.
I requisiti di capacità tecnico-professionale sono autocertificabili da parte dei concorrenti mediante
la compilazione di idonea dichiarazione sostitutiva, (allegato “B”) in conformità alle disposizioni del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica
l’articolo 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori di legali rappresentanti ed in tal
caso dovranno essere accompagnate dalla relativa procura e fotocopia della carta d’identità.
Art. 14
(Raggruppamento di imprese e consorzi ordinari)
La partecipazione delle associazioni temporanee e dei consorzi è ammessa nel rispetto delle
disposizioni previste dalla normativa vigente. I R.T.I. già costituiti devono allegare all’offerta l’atto
costitutivo, mentre le ditte che intendono costituirsi in associazione temporanea successivamente
all’aggiudicazione, devono manifestare la loro volontà compilando e sottoscrivendo l’allegato
modello R.T.I..
I R.T.I. e i Consorzi devono specificare quale servizio sarà eseguito dalle singole imprese o
consorziati, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e
dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Le cauzioni, sia provvisoria che definitiva, devono essere costituite a nome delle imprese
raggruppate.
Regole per la partecipazione dei R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti:
con riferimento ai requisiti di ammissione di cui all’art. 13 punto 1) tutte le imprese raggruppate e
tutti i consorziati non devono trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dall’art. 38 D.Lvo 163/06. I
requisiti minimi richiesti all’art. 13 devono essere posseduti:
a) l’iscrizione alla CCIAA da tutte le imprese raggruppate o consorziate,
b) le referenze da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate,
c)
i servizi oggetto dell'appalto (art. 42 del Codice appalti) dal raggruppamento
complessivamente, con quota maggioritaria in capo all’impresa capogruppo (10 % misura minima
per le mandanti).
Il modello B deve essere prodotto da ogni impresa raggruppata o consorziata, come
stabilito per l’impresa singola (vedere le istruzioni del modello B); la cauzione provvisoria è unica
ma deve essere stipulata a nome di tutte le imprese raggruppate o consorziate.
Per i consorzi stabili il possesso dei requisiti generali viene richiesto non solo per il Consorzio, ma
anche in capo alle consorziate designate esecutrici dei servizi, ritenendosi invece cumulabili in capo
al Consorzio medesimo i soli requisiti di idoneità tecnica e professionale.
Art. 15
(Subappalto)
Il subappalto è regolato dall’art. 118 D.Lvo. n. 163/06. E’ possibile subappaltare una quota dei
servizi in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo di contratto.
La facoltà di subappaltare è subordinata alle seguenti condizioni:
1) Il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare la quota dei servizi che intende subappaltare;
2) Il soggetto aggiudicatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni;
3) Il subappaltatore non deve trovarsi in situazioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 D.Lvo n.
163/06 e deve possedere i requisiti speciali rapportati alla natura ed importo dei servizi
subappaltati, previsti dalla vigente normativa;
4) Il soggetto aggiudicatario deve inviare all’Azienda Sanitaria copia delle fatture quietanzate entro
20 giorni dalla data di liquidazione di ogni importo al subappaltatore;
5) I pagamenti all’impresa aggiudicataria sono subordinati alla correttezza contributiva (per
imposte e oneri previdenziali ed assicurativi) anche dei subappaltatori, per cui ad ogni
pagamento dovrà essere prodotta la relativa documentazione dell’appaltatore e dei
subappaltatore.
6) Il subappaltatore non deve avere partecipato alla gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto
Per quanto non riportato si richiama il succitato art. 118 del D.Lvo n. 163/06.
DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DELL’OFFERTA
Art. 16
(Tipologia della documentazione)
La documentazione richiesta a corredo dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, è la seguente:
1) documento attestante l’avvenuto versamento della cauzione provvisoria. Qualora il deposito
cauzionale è prestato in contanti, assegno circolare o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, tale
documento è costituito da copia della quietanza di versamento presso la Tesoreria dell’Azienda
Sanitaria. Qualora invece detto deposito cauzionale è prestato mediante polizza fideiussoria o
assicurativa, all’offerta deve essere allegata copia della polizza medesima.
2) un’autocertificazione redatta sulla base del modello allegato “ B “. La sottoscrizione, del titolare
o Legale Rappresentante dell’impresa, non deve essere autenticata, è sufficiente infatti corredare il
modello di autocertificazione con una copia fotostatica della carta di identità del sottoscrittore.
3) per i RTI costituendi: la dichiarazione di impegno a costituire associazione temporanea di
imprese, da produrre solo qualora la ditta partecipante intenda fare ricorso a tale istituto ed
utilizzando l’apposito modulo previsto dalla stazione appaltante, per R.T.I. già costituiti l’atto di
costituzione deve risultare da scrittura privata con autentica notarile.
4) attestazione rilasciata dal servizio tecnico dell'A.S.L. TO3, di avvenuto sopralluogo.
5) versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori e servizi,
ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in originale o copia
corredata da dichiarazione di autenticità e copia del documento di identità in corso di validità,
oppure copia dell’email di conferma qualora il pagamento sia stato effettuato on-line.
6) Il contribuente deve versare l’importo, in relazione al lotto o ai lotti per i quali presenta
l’offerta, sulla base della seguente tabella:
Quota per ogni partecipante (in euro)
Lotto Codice Identificativo della gara
(CIG)
Lotto A 5308239166 € 00,00
Lotto B 5308271BCB € 20,00
Lotto C 53082992E9 € 00,00
Lotto D 5308331D4E € 20,00
Il pagamento della somma dovuta avviene con le seguenti modalità:
1) Mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” al seguente
indirizzo: http/www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html seguendo le istruzioni
disponibili sul portale;
2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”;
tra le categorie di servizio previste operare la ricerca mediante l'utilizzo della voce “contributo
AVCP”
Art. 17
(Impegno alla riservatezza)
L’Azienda Sanitaria, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa
e il diritto d’accesso agli atti, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite
dal soggetto concorrente.
Art. 18
(Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate)
L’Azienda Sanitaria si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso
l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge. Qualora
dalla verifica dei requisiti, risulti che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti
necessari per l’assunzione dell’appalto, non si darà luogo al contratto.
Art. 19
(Falsità delle dichiarazioni)
Qualora, a seguito delle verifiche disposte ai sensi del precedente articolo, l’Azienda Sanitaria
accerti che il soggetto aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di
esclusione dalla gara, dandone comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario ed assegnando allo
stesso termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive
scritte.
Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione, di competenza del Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria, comporta l’incameramento della cauzione, a titolo di risarcimento del danno,
nonché la segnalazione alla Autorità giudiziaria.
Art. 20
(Cauzione provvisoria)
A garanzia della serietà dell’offerta, il concorrente accompagna la propria offerta con un deposito
cauzionale provvisorio costituita in uno dei modi indicati all'articolo 41del capitolato speciale.
L’atto fidejussorio deve contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva nel
caso l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa in caso di mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'aggiudicatario; in caso di falsa dichiarazione nella documentazione
presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di
capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; in caso di mancata
produzione della documentazione richiesta all'art. 48 nel termine stabilito o in quello eventualmente
prorogato.
Art. 21
(Importo cauzione provvisoria)
L’importo della cauzione provvisoria è pari al due per cento dell'importo derivante dalla somma
stanziata per ciascuno dei lotti per i quali si presenta l'offerta e qui di seguito dettagliati:
Lotto A € 1.473,07
Lotto B € 4.492,29
Lotto C € 1.456,52
Lotto D € 4.164,56
La partecipazione a più lotti consente la stipula di un'unica cauzione cumulativa.
Art. 22
(Periodo di validità della cauzione provvisoria)
La cauzione provvisoria deve avere una durata non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’offerta.
Art. 23
(Restituzione della cauzione provvisoria)
La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente e sarà restituita ai soggetti non aggiudicatari
entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività della deliberazione di aggiudicazione definitiva, per i
plichi non aperti, in quanto pervenuti fuori termine, la cauzione verrà restituita su espressa
richiesta.
Il soggetto aggiudicatario dovrà sostituire la cauzione provvisoria con la definitiva di cui all'art. 38
del presente capitolato
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA E COMPOSIZIONE DEL
PLICO
Art. 24
(Compilazione dell’offerta economica)
I concorrenti devono formulare la propria offerta economica utilizzando o seguendo lo schema degli
allegati “lotto A All. 1” ; “lotto B All. 1” ; “lotto C All. 1” ; “lotto D All. 1”.
E’ ammessa la partecipazione per tutti i lotti.
L’offerta, sottoscritta da un legale rappresentante, deve essere resa in carta legale o su carta resa
legale mediante l’apposizione di marca da bollo del valore di euro 16,00 (ogni 4 facciate).
Non sono ammesse offerte condizionanti o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta, propria o altrui, non sono parimenti ammesse offerte recanti
cancellature e/o abrasioni
Art. 25
(Validità dell’offerta)
Il concorrente è obbligato alla propria offerta per un periodo di gg.180 a partire dalla data ultima
fissata per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il concorrente, con espressa
dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può
recedere dall’Offerta stessa.
Nel caso in cui una ditta presenti, nei termini, più offerte, senza espressa specificazione che l’una
sia sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per
l’Amministrazione.
Qualora in un’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà
ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Art. 26
(Composizione del plico)
L’offerta economica formata nei modi di cui al precedente art. 24 deve essere inserita in una
apposita busta sigillata recante oltre la ragione sociale e indirizzo del concorrente, la dicitura:
1) Offerta economica relativa alla gara a pubblico incanto per servizi di manutenzione e
gestione degli ascensori ed impianti di sollevamento dell'A.S.L. TO3. Lotto/Lotti ______ durata 36 mesi - (anni 2014-2015-2016)
2) Detta busta deve a sua volta essere inserita in un plico più grande anch’esso sigillato e
contenente anche i documenti di cui all’art. 17
3) Sul plico deve essere riportata, in maniera chiara e leggibile, la seguente dicitura:
“Offerta relativa alla gara a pubblico incanto per servizi di manutenzione e gestione degli
ascensori ed impianti di sollevamento dell’A.S.L. TO3. Lotto ______ - durata 36 mesi (anni 2014-2015-2016) - oltre la ragione sociale e l'indirizzo del concorrente.
Il suddetto plico, indirizzato a: Azienda Sanitaria locale TO3, Via Martiri XXX Aprile, n.30, 10093
Collegno, (TO), deve pervenire, entro il termine indicato nel bando di gara, solo ed esclusivamente
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda.
Le espressioni “busta sigillata” e “plico sigillato” contenute nel presente capitolato, comportano che
la busta ed il plico, oltre alla normale chiusura loro propria, devono riportare, sui lembi di chiusura,
una firma atta ad assicurare la segretezza dell’offerta e nello stesso tempo a confermare
l’autenticità della chiusura originaria. È facoltativo l’utilizzo di ceralacca.
La consegna del plico nei termini è ad esclusivo rischio del mittente, per l'A.S.L. TO3 fa fede il
timbro apposto dall'ufficio protocollo.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento , o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell'impresa - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata
apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:15 e dalle 13:15 alle ore 15:30, fino al termine
perentorio indicato nel bando di gara.
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell'A.S.L. TO3 ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non
pervenga entro il previsto termine perentorio (data e ora) di scadenza all'indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche se spediti prima dello stesso; ciò vale anche per i plichi inviati a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal
timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come
non consegnati.
Il soggetto candidato, interessato alla restituzione della documentazione sopra citata, è altresì
tenuto a inviare una richiesta e una busta debitamente affrancata.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Art. 27
(Commissione di gara)
La Commissione di gara che presiede alla seduta pubblica è composta dal Dirigente Responsabile
della S.C. Tecnico o suo delegato, che la presiede, da due testimoni e dall’Ufficiale rogante
dell’Azienda Sanitaria.
Art. 28
(Seduta di gara)
La gara si svolgerà in sedute pubbliche, nel giorno fissato nel bando di gara e avrà luogo presso gli
uffici della S.C. Tecnico siti in Collegno (TO) Via Martiri XXX Aprile, 30 con la seguente modalità:
PRIMA SEDUTA:
1) verifica della regolarità e completezza della documentazione (busta B) comprovante il possesso
dei requisiti di carattere generale e specifici richiesti dal presente appalto ed esclusione
dell’offerta dalla gara in caso negativo;
2) verifica insussistenza di offerte presentate da concorrenti in situazioni di controllo,
3) estrazione a sorte di un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate,
arrotondato all'unità superiore, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico
professionale richiesta nel capitolato speciale di gara (art. 48 Codice Appalti);
4) sospensione della seduta di gara per accertamento veridicità autocertificazione prodotta dai
soggetti offerenti.
SECONDA SEDUTA (in data da destinarsi, di cui verrà data comunicazione a mezzo fax a tutti gli
operatori economici ammessi):
1) apertura delle buste (buste A) rimaste sigillate e debitamente custodite, contenenti le offerte
economiche;
2) contrassegno delle offerte;
3) lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto (separatamente per ciascun
lotto);
4) valutazione e adozione di provvedimenti relativi all’eventuale sussistenza di situazioni di
controllo;
5) proclamazione dell’aggiudicatario provvisorio per ciascun lotto previa applicazione articolo 86 1°
comma del codice appalti ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia, fatto salvo quanto
previsto al 4° comma del medesimo articolo.
L’aggiudicazione diviene definitiva successivamente all’adozione di idoneo atto amministrativo,
rimanendo comunque condizionata all'esito delle verifiche, disposte ai sensi di legge (art. 48 del
Codice), relative all’effettivo possesso dei requisiti prescritti.
La comunicazione e pubblicazione degli esiti viene garantita nelle forme di legge.
Art. 29
(Presenza dei soggetti concorrenti)
Alle sedute pubbliche di cui all’art. 28 possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a
verbale, i legali rappresentanti o persone da essi delegate munite di speciale procura.
Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio del soggetto offerente.
Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono firmare il verbale di gara né richiedere la
messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.
Art. 30
(Aggiudicazione)
La Commissione di gara procede all’aggiudicazione provvisoria, anche in presenza di una sola
offerta valida.
L'A.S.L. TO3 si riserva il diritto di:
1) non procedere all'aggiudicazione, per ciascun lotto, nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta idonea;
2) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto;
3) di procedere all'aggiudicazione anche di un singolo lotto;
4) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.
L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, diventa
obbligatoria per l’Azienda Sanitaria dopo l’avvenuta approvazione dell’aggiudicazione da parte
dell’organo competente.
L'aggiudicazione è subordinata alla presentazione dei documenti di cui all'art. 48, nei termini
stabiliti. Qualora la predetta documentazione non venga prodotta oppure in seguito a controlli
successivi l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, l'A.S.L. TO
3 si riserva di procedere in applicazione del secondo comma dell’articolo 48 del Codice appalti.
Art. 31
(Pubblicazione)
L’Azienda Sanitaria provvede a pubblicare nelle forme di legge, l'esito dell'aggiudicazione di gara
nonché ad adempiere alle comunicazioni di cui all'art. 79 del codice.
L'ASL TO3 pubblica sul proprio sito:
a) il bando di gara, il capitolato speciale, nonché tutti i modelli necessari ai fini della
partecipazione alla gara;
b) eventuali rettifiche, proroghe dei termini, chiarimenti ed informazioni ritenute utili ai fini di una
corretta redazione dei documenti;
Eventuali quesiti inerenti le modalità di partecipazione alla gara, dovranno essere formulati
esclusivamente via fax al numero 011.95.51.588 Le richieste saranno ammesse solo fino a tre
giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la presentazione delle offerte.
I soggetti interessati possono estrarre ed utilizzare, per la presentazione delle offerte, copia del
capitolato speciale di gara e di tutti i documenti per partecipare alla gara tramite il sito internet:
www.aslto3.piemonte.it alla voce forniture, gare e appalti/gare appalti tecnico/servizi pubblici.
Nel caso in cui si estraggano i documenti di gara tramite il sito internet è fatto divieto espresso di
apportare modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque non
apposte in quanto farà fede il testo approvato dall'amministrazione.
E' onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito internet visitare lo stesso
periodicamente per verificare la presenza di eventuali note integrative e tutte le informazioni utili
inerenti il presente procedimento.
Art. 32
(Pari offerte)
Qualora due o più soggetti concorrenti abbiano presentato pari offerta si procederà nella medesima
seduta a richiedere, a partiti segreti, un’offerta migliorativa.
Sarà dichiarata aggiudicataria la ditta migliore offerente.
Ove nessuno di coloro che hanno fatto pervenire offerte uguali sia presente, o i presenti non
vogliano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Possono migliorare l’offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea procura.
Art. 33
(Cause di esclusione)
La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli sotto indicati comporta
l’automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della par condicio,
segretezza e imparzialità:
a)
incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali;
b)
incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;
c)
plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione non integro ovvero altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
d)
composizione del plico in difformità a quanto previsto dal presente Capitolato;
e)
violazione dei termini per la presentazione dell’offerta;
f)
partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i
quali il consorzio ha dichiarato di concorrere (art. 36, comma 5° del Codice); partecipazione
contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o
consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere
(art. 37, comma 7° del Codice); partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma
individuale ed in un raggruppamento o in più di un raggruppamento (art. 37, comma 7° del Codice);
g)
situazioni di esclusione previste dall’art. 38 del Codice dei contratti;
h)
accertamento, operato dalla Stazione appaltante, che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
i)
violazione delle norme sull’avvalimento (art. 49 del Codice);
j)
profili attinenti al subappalto;
k)
mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti nel caso in cui l’offerta del
prezzo sia determinata mediante prezzi unitari;
l)
mancata produzione della garanzia provvisoria ovvero assenza delle clausole di cui al 4°
comma dell’art. 75 del Codice, o durata minore ad almeno 180 giorni;
m)
offerta non corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario;
n)
esclusione automatica delle offerte anomale.
Art. 34
(Tesoreria dell’Azienda Sanitaria)
La Tesoreria pro-tempore dell’Azienda Sanitaria è l’Istituto bancario S. Paolo di Torino - Agenzia del
Presidio Ospedaliero di Rivoli - Strada Rivalta, 29 – 10098 Rivoli (TO)
L’Azienda Sanitaria è intestataria del seguente conto corrente:
c/c bancario: IBAN IT 69 Q 03069 30870 100000309310 INTESA SANPAOLO SPA - Agenzia del
Presidio Ospedaliero di Rivoli - Strada Rivalta, 29 – 10098 Rivoli.
Art. 35
(Informazione)
Secondo quanto previsto dall’art. 79, quinto comma del Codice, la Stazione appaltante darà
tempestiva informazione in merito all’aggiudicazione dell’appalto ovvero all’eventuale decisione,
motivata, di non procedere alla stessa.
In ogni caso verrà comunicata d’ufficio:
●l’aggiudicazione definitiva, nonché la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario,
al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta
ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione
avverso l’esclusione o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che
hanno impugnato la lettera d’invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con
pronuncia giurisdizionale definitiva.
Le comunicazioni di cui sopra sono fatte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax se l’utilizzo
di questo ultimo mezzo è espressamente autorizzato, al domicilio eletto o all’indirizzo di posta
elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di offerta (modello “B”).
Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell’avvenuta spedizione è data contestuale
notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al n. di fax o
all’indirizzo di posta elettronica indicati in sede di offerta.
La comunicazione verrà accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione.
● l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni dall’esclusione.
● la data di avvenuta stipulazione del contatto con l’aggiudicatario, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera “a” del comma
quinto dell’articolo 79 del Codice.
Le comunicazioni di cui sopra (aggiudicazione definitiva, notizia della spedizione e stipulazione
contratto) sono effettuate a tutti i destinatari nello stesso giorno, salva l’oggettiva impossibilità di
rispettare tale contestualità a causa dell’elevato numero di destinatari, della difficoltà di
reperimento degli indirizzi, dell’impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei
destinatari o altro impedimento oggettivo e comprovato.
Art. 36
(Riconoscimento del diritto di accesso)
L’Azienda Sanitaria in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del
successivo regolamento 27 giugno 1992 n. 352 ed al fine di assicurare la trasparenza e
l’imparzialità dell’azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare
concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni,
associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri
documenti amministrativi.
A tale scopo l’Azienda Sanitaria ha adottato con appositi provvedimenti amministrativi un
regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Azienda
Sanitaria regionale ASL TO3 e del rilascio delle copie a favore dei cittadini.
Una copia del testo integrale di tale regolamento può essere richiesto al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria regionale
AFFARI GENERALI – UFF. ACCESSO ATTI
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 COLLEGNO (TO)
Forma e modalità di esercizio del diritto di accesso risultano riportate in dettaglio in apposito
regolamento, scaricabile dal sito aziendale www.aslto3.piemonte.it →Servizi on line →Accesso
agli atti e privacy.
Art. 37
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che il trattamento dei dati
personali comunicati all’Azienda è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura
connessa all’oggetto del presente capitolato speciale.
CAUZIONI E GARANZIE
Art. 38
(Cauzione definitiva)
La cauzione definitiva è a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del
risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso
delle somme che l’Azienda Sanitaria avesse eventualmente corrisposto in più nel corso dell’appalto.
E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.
Art. 39
(Importo cauzione definitiva)
L’importo della cauzione definitiva è pari al dieci per cento dell’importo di affidamento. In caso di
aggiudicazione con ribasso superiore, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali
secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006.
Tale importo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.
Art. 40
(Periodo di validità della cauzione definitiva)
La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l’intero periodo di validità del
contratto.
Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto con apposito provvedimento, accertata la completa e
regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva
nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
Art. 41
(Modalità di costituzione della cauzione provvisoria e definitiva)
La cauzione, sia essa provvisoria o definitiva, deve essere prestata in uno dei modi previsti
rispettivamente dall'art. 75 e 113 del D.lgs 163/2006 i cui contenuti sono da intendersi trascritti nel
contesto del presente documento e pertanto potrà essere costituita mediante cauzione (1) o
fideiussione (2):
1) in contanti, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice,
2) la fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie,
a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Si rinvia comunque all'articolo 75 del Codice appalti i cui contenuti si intendono integralmente
trascritti nel contesto del presente documento.
Art. 42
(Clausola di pagamento a semplice richiesta)
Qualora la cauzione provvisoria o definitiva, sia prestata in uno dei modi di cui al punto 2 la
fideiussione o la polizza assicurativa devono espressamente prevedere la clausola cosiddetta di
pagamento a semplice richiesta entro 15 gg dalla richiesta avanzata dall’Azienda Sanitaria.
Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare
il versamento della somma richiesta senza l’obbligo di quantificare e giustificare anche in caso di
opposizione del concorrente o aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
Le parti inoltre, in deroga al disposto in cui all’articolo 1944, comma 2 c.c., non possono convenire
l’obbligo della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia deve altresì prevedere la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 codice civile.
PARTE III
ADEMPIMENTI SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Art. 43
(Aggiudicazione provvisoria)
Il soggetto aggiudicatario non può impugnare l’efficacia dell’aggiudicazione provvisoria, la quale è
immediatamente vincolante per lo stesso, mentre sarà valida per l’Azienda Sanitaria dopo esperiti i
controlli sui requisiti dell’aggiudicatario e portate a compimento le procedure imposte dalla Legge.
La Commissione di gara procede all’aggiudicazione provvisoria, anche in presenza di
una sola offerta valida, il cui prezzo risulti congruo.
Art. 44
(Avviso di aggiudicazione)
L’Azienda Sanitaria comunicherà formalmente al soggetto aggiudicatario, anche se presente nella
seduta di gara, l’avvenuta aggiudicazione.
Art. 45
(Adempimenti del soggetto aggiudicatario D.Lgs. 81/08)
Preventivamente alla stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione il
DUVRI predisposto dall'amministrazione.
Qualora la particolare complessità delle opere imponesse la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e
Coordinamento) e la nomina di un coordinatore per la sicurezza, l'Appaltatore dovrà provvedere
alla redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza).
In caso contrario potrà essere richiesta all'appaltatore la redazione del PSS (Piano Sostitutivo di
Sicurezza).
L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del lavoro relativamente
al personale assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme ed
infortunistiche e deve dotare il personale di tutti i materiali e Dispositivi di Protezione Individuale
per i rischi professionali, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lvo 81/2008.
Art. 46
(Unità fondamentale e sostanziale del contratto)
Tutti gli articoli del presente Capitolato, del bando e del Contratto che verrà stipulato con il soggetto
aggiudicatario, devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili. Detti articoli
costituiscono parte sostanziale del contratto ed hanno, separatamente, piena efficacia, nel corso del
loro inadempimento o violazione, per l’esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte
dell’Azienda Sanitaria.
In tal caso il soggetto aggiudicatario ed i suoi aventi causa sono tenuti, nei confronti dell’Azienda
Sanitaria, al pagamento degli indennizzi per danni ed al rimborso delle spese, oltre alla perdita della
cauzione.
In ogni caso, per le somme dovute dall’Azienda Sanitaria al soggetto aggiudicatario a qualsiasi titolo,
si fa esplicito riferimento all'Art. 1241 del Codice Civile.
Art. 47
(Contratto e spese di registrazione)
Con la ditta aggiudicataria verrà stipulato apposito contratto entro 60 giorni dall’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione definitiva, non prima però che siano decorsi trentacinque giorni dalla
comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.
Il contratto, da stipularsi mediante scrittura privata, ai sensi del comma 13 dell’art. 11 del D.Lvo.
163/06, sarà repertoriato e registrato solo in caso d’uso; in tal caso le spese di bollo e registro sono
a carico del soggetto aggiudicatario.
Art. 48
(Documentazione)
Il soggetto aggiudicatario, entro quindici giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
avvenuta notifica dell’aggiudicazione definitiva, deve far pervenire all’Azienda Sanitaria S.C. Tecnico
la seguente documentazione:
1) polizza assicurativa che tenga indenne l’Azienda Sanitaria da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azione di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, intendendo come tali
anche tutto il personale alla dipendenze dell’A.S.L. TO3, nell’esecuzione dei servizi;
2) deposito cauzionale definitivo da prestarsi con le modalità di cui all’art. 37 del presente
capitolato e seguenti;
3) documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e
professionale di cui secondo l’art. 42 1° comma lettera “a”:
se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici: certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti medesimi;
se trattasi di servizi prestati a privati: dichiarazione/i degli stessi dell’effettiva
prestazione in alternativa dichiarazione dello stesso, nelle forme di legge;
L’elenco della documentazione richiesta verrà comunque eventualmente rivisto all’atto delle lettera
di affidamento.
Per quanto concerne il certificato del Casellario Giudiziale e di ogni altro documento in
possesso di Uffici pubblici (Camera di commercio - D.U.R.C. documento unico di
regolarità contributiva – Certificazione dell’ottemperanza alle norme dell’art. 17 legge
12 marzo 1999 n. 68), sarà cura della Stazione Appaltante provvedere alla relativa
richiesta presso le competenti sedi.
PARTE IV
PREZZI E PAGAMENTI
Art. 49
(disposizioni generali relative ai prezzi)
Con riferimento all'art. 3 del presente C.S.A. il servizio in appalto viene espletato attraverso una
manutenzione ordinaria caratterizzata dai seguenti aspetti:
1) manutenzione preventiva con cadenza trimestrale;
2) manutenzione riparativa con intervento su chiamata h 24, 365 gg/anno;
3) aggiornamento tecnologico nel rispetto dell'evoluzione normativa;
4) manovra di emergenza per persone bloccate all'interno della cabina h 24, 365 gg/anno;
5) assistenza tecnica alle visite periodiche con l’Organismo Notificato preposto al controllo e alla
vigilanza degli impianti di sollevamento;
6) presidio attivo di 8 ore per 5 gg/settimana per l'intera durata dell'appalto nei PP. OO. di Rivoli e
Pinerolo dalle ore 8:00 alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì.
Le suddette attività saranno contabilizzate trimestralmente in proporzione al canone annuo
determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara.
Eventuali modifiche al canone avverranno in ragione di aumenti o diminuzioni del parco
macchine. Per diminuzione si intende anche il “fuori servizio” di un impianto per più di
quindici giorni consecutivi. Per aumenti si intendono nuove acquisizioni per più di
quindici giorni consecutivi.
Art. 50
(manutenzione straordinaria - pagamenti)
Le opere di manutenzione straordinaria, non comprese nel precedente articolo, saranno
contabilizzate a compimento del singolo intervento applicando i prezzi, ribassati in ragione del
ribasso offerto in sede di gara, desumibili dai seguenti prezziari:
1) elenco prezzi ASLTO3;
2) elenco prezzi delle opere pubbliche della Regione Piemonte edizione vigente;
3) elenco prezzi “della Camera di Commercio Industria Artigianato ed agricoltura di Torino –
edizione vigente al momento dell’aggiudicazione dell’appalto;
4) elenco prezzi “DEI Genio Civile” Impianti Tecnologici Gennaio 2013.
I prezzi ivi indicati comprendono:
1) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per
darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
2) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi e utensili del
mestiere, più idonei e moderni nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed
accessori di ogni specie, beneficio, ecc. nonché nel caso di notturno, anche la spesa per
l'illuminazione dei luoghi interrati;
3) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare uso, ecc. le attrezzature, tutto come sopra;
4) per le prestazioni a misura, tutte le spese per i ponteggi a norma di legge ed ogni altro mezzo
d'opera, assicurazione d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, di
passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali
nessuno escluso, da utilizzare in particolare, in caso di sospensione dei lavori senza oneri aggiuntivi
per l'Ente Appaltante, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc. e quanto occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non
esplicitamente indicati o richiamati nei vari articoli o nell'Elenco Prezzi.
Per la esecuzione di categorie di prestazioni, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti sugli
Elenchi Prezzi di riferimento, si addiviene al verbale di concordamento nuovi prezzi mediante
indagini di mercato.
Ogni intervento di manutenzione straordinaria, contabilizzato come suesposto potrà essere
affidato alla ditta aggiudicataria per importi non superiori a 40.000,00 €. Per importi superiori verrà
espletata procedura negoziata come da art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006.
Qualora l'importo e la tempistica dell'intervento, benché inferiore a 40.000,00 €, risultassero non
congrui, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante è facoltà della stessa di affidare tali
prestazioni ad altri soggetti qualificati, sempre nel rispetto della procedura negoziata come da art.
125 comma 11 del d.lgs. 163/2006.
Art. 51
(Invariabilità dei Prezzi)
I prezzi, per le prestazioni oggetto d'appalto, diminuiti del ribasso di gara e sotto le condizioni tutte
del contratto e del presente Capitolato Speciale, s'intendono accettati dal soggetto aggiudicatario in
base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili per tutta la
durata del contratto. Salvo quanto previsto dall’art. 115 del Codice Appalti.
Art. 52
(Termini di pagamento)
Il pagamento sarà disposto a mezzo mandato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
Per la data di ricezione della fattura farà fede il protocollo Generale dell’Azienda.
Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato di pagamento
al Tesoriere dell’Azienda Sanitaria.
Per i pagamenti effettuati oltre i termini suddetti verranno riconosciuti, se richiesti, gli interessi
moratori, nella misura del tasso d'interesse legale vigente ai sensi dell’art- 1284 c.c.
Si evidenzia che anche ai fini della liquidazione dei pagamenti verrà dato seguito a quanto previsto
dall’art. 6 del D.P.R. 207 del 05 Ottobre 2007 rubricato “Documento Unico di Regolarità
Contributiva”.
E’ consentita la trasmissione per via telematica delle fatture. A tale scopo è stata abilitata una
casella di posta elettronica certificata presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’ASL TO3 al seguente
indirizzo: [email protected] Tale modalità di trasmissione consente la disponibilità
di una ricevuta di invio e di una di consegna, fornendo automaticamente alla spedizione il riscontro
sul buon esito dell’invio del documento da parte del fornitore. Resta ovviamente valida la modalità
ordinaria di trasmissione tramite posta ordinaria o consegna manuale al suddetto ufficio protocollo.
L’Azienda declina ogni responsabilità circa lo smarrimento o la non ricezione delle fatture qualora il
fornitore arbitrariamente adotti procedure diverse da quelle sopra indicate.
La ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare, nelle forme di legge, la cessione a terzi di crediti
ad essa derivanti dalla presente prestazione.
Art. 53
(Mancata realizzazione di prestazioni ordinate)
Qualora il soggetto aggiudicatario non dia corso, senza giustificato motivo, alla realizzazione di
prestazioni ordinate, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di commissionarle ad altra ditta,
addebitando al soggetto aggiudicatario la eventuale differenza in più rispetto all'onere contrattuale,
fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto per inadempienze gravi e/o reiterate. La risoluzione
del contratto comporta oltre all’addebito, l’incameramento della cauzione ed il risarcimento di
eventuali maggiori danni.
PARTE V
DISCIPLINARE TECNICO
Art. 54
(manutenzione ordinaria preventiva)
Il servizio di manutenzione ordinaria preventiva sugli impianti di sollevamento dovrà avere cadenza
semestrale rispettando i punti indicati nella scheda tecnica “6 mesi” allegata al presente capitolato.
Come previsto dalla normativa vigente, tale manutenzione prevede verifiche di sicurezza con
cadenza trimestrale e semestrale e dovranno essere annotate sulle schede predisposte ed allegate
al presente capitolato, ALLEGATO 4 e ALLEGATO 5 .
Le visite periodiche previste per la compilazione dei modelli succitati devono essere concordate con
l'Ufficio Tecnico del Lotto di riferimento e da esso sottoscritte, pena il mancato riconoscimento della
prestazione corrispondente.
A partire dall'inizio attività, l'appaltatore ha l'obbligo di fare una verifica generale sullo stato degli
impianti e di rilasciare alla S.C. Tecnico una relazione tecnica sullo stato degli stessi con indicazione
di tutte quelle condizioni che possono in qualche misura condizionare la piena funzionalità nel
tempo degli impianti e relative proposte di soluzione. Tale relazione dovrà essere aggiornata
semestralmente ed inserita nell’ ALLEGATO 5 .
Entrambi i modelli, ALLEGATO 4 e ALLEGATO 5, dovranno essere trasmessi ogni sei mesi
all’Ufficio Tecnico del p.o. di Rivoli e ad essi è subordinato il riconoscimento delle prestazioni del
servizio di manutenzione.
Tale manutenzione prevede, inoltre, l’assistenza tecnica alle visite periodiche con l’Organismo
Notificato preposto al controllo e alla vigilanza degli impianti di sollevamento, al momento con
cadenza biennale.
Art. 55
(manutenzione riparativa e manovra di emergenza)
Nei casi di fermata anomala, guasto o malfunzionamento il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di
intervenire con operaio abilitato entro 1/2 ora dalla richiesta di intervento.
L'intervento può essere richiesto 24 ore su 24 ore per tutto l'anno solare (compresi i giorni festivi),
mediante telefonata a call center messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario.
L’inoltro della chiamata al numero del servizio di assistenza verrà effettuato dall’Ufficio Tecnico o
dai servizi preposti al presidio continuo delle strutture dell’A.S.L.TO3 (portineria e/o vigilanza).
Entro i termini previsti, il personale abilitato del soggetto aggiudicatario dovrà intervenire per il
ripristino dell’impianto o per la valutazione tecnica del guasto.
L’intervento dovrà essere documentato da un rapportino riportante le seguenti indicazioni:
1) data, ora di inizio e ora di fine intervento;
2) matricola dell’impianto e sua ubicazione;
3) descrizione del guasto occorso e delle azioni intraprese per il suo ripristino, anche le ragioni per
l’eventuale mancato ripristino del funzionamento;
4) nominativo del Tecnico intervenuto;
5) firma del Tecnico e di un rappresentante dell’ASLTO3.
Copia del documento dovrà essere consegnato al personale di presidio delle strutture o fatto
pervenire in formato elettronico e/o cartaceo all’Ufficio Tecnico del p.o. di Rivoli.
Detto rapportino farà fede per eventuali contenziosi scaturiti dal mancato rispetto dei tempi
d’intervento contrattuali.
Gli interventi di manutenzione riparativa, nonché le manovre di emergenza per persone bloccate
all’interno della cabina, dovranno essere svolte nei tempi succitati e garantite su tutti gli impianti
dell’ASLTO3, prevedendo un contingente sufficiente per fronteggiare eventuali concomitanze.
Il personale di presidio attivo nei pp.oo. di Rivoli e Pinerolo potrà svolgere tali attività
esclusivamente nel Lotto di appartenenza, ovvero Lotto B e Lotto D, escludendo ogni
possibilità di intervento in altri Lotti.
Tutto il personale adibito al servizio ha l’obbligo ad essere munito di tesserino di riconoscimento.
Nel caso in cui durante il sopralluogo non esistano le condizioni di funzionalità per una ripresa
dell’esercizio dell’impianto il soggetto aggiudicatario del servizio è tenuto a seguire le seguenti
procedure:
) comunicazione telefonica in giornata (entro le 8 ore) all’Ufficio Tecnico competente per Lotto
sede dell’intervento di fermo impianto;
) comunicazione a mezzo e-mail o fax entro il giorno successivo del fermo impianto nel quale
vengono indicate le motivazioni tecniche e le tempistiche per la sua riparazione (per giorni festivi la
comunicazione e-mail/fax dovrà essere effettuata entro il primo giorno feriale);
) nelle sedi in cui è previsto il presidio attivo la comunicazione va fatta tempestivamente
all’Ufficio Tecnico competente per Lotto sede dell’intervento.
Art. 56
(modalità di esecuzione attività manutentiva preventiva e riparativa)
Le attività del servizio di manutenzione previste agli artt. 56 e 57 sono elencate negli allegati che
costituiscono i rapporti di intervento periodico sugli impianti di sollevamento, ALLEGATO 4 e
ALLEGATO 5 .
Sinteticamente si descrivono nel seguito alcune delle attività principali relative al servizio
comprese nel canone siano esse attività con cadenza periodica che attività dettate dal ripristino
a seguito di guasti e/o atti vandalici:
1) Installazione di targhe di identificazione regolamentari metalliche dell’impianto di
sollevamento all’interno della cabine da apporre entro 30 gg. dall’aggiudicazione.
2) pulizia e lubrificazione di argani, motori e tutte le altre parti in movimento, con
fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzate, ecc.;
3) controllo dell'impianto elettrico interno alla cabina, verifica e rirpistino del suo
isolamento e della efficienza dei collegamenti con la terra;
4) verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di
compensazione e dei loro attacchi. Tale verifica deve essere eseguita con metodo
magneto-induttivo, ovvero sistema di controllo non distruttivo delle funi in grado di
evidenziare difetti della singola fune riconducibili al numero esatto di fili interrotti, sia
interni che esterni. L’esito delle verifiche dovranno essere evidenziate dal report
strumentale opportunamente fornito sia in formato cartaceo che informatizzato;
5) verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici ed
in particolare delle porte dei piani e delle relative serrature;
6) verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e
degli altri dispositivi di sicurezza;
7) Taratura dei dispositivi di sicurezza pesa-carichi;
8) Fornitura e sostituzione fotocellule;
9) Fornitura e sostituzione di costole mobili;
10)
Fornitura e sostituzione sospensioni;
11)
Fornitura e sostituzione operatori di cabina;
12)
Fornitura e sostituzione delle lampade di segnalazione;
13)
Fornitura e sostituzione delle funicelle di movimentazione porte su
operatori;
14)
Fornitura e sostituzione di relè e teleruttori;
15)
Fornitura e sostituzione dei contatti e/o micro interruttori;
16)
Fornitura e sostituzione dei nottolini di chiamata tramite chiave;
17)
Fornitura e sostituzione dei pulsanti di chiamata;
18)
Fornitura e sostituzione di fusibili;
19)
Fornitura e sostituzione delle lampade all’interno delle cabine;
20)
Verifica, fornitura e sostituzione degli accumulatori interni delle plafoniere di
emergenza;
21)
Verifica, fornitura e sostituzione degli accumulatori interni per il ritorno al
piano;
22)
Pulitura delle fosse degli ascensori compreso il trattamento di
derattizzazione eseguito con prodotti efficaci, e deblattizzazione eseguiti con prodotti a
lunga permanenza.
23)
Pulitura del tetto della cabina, del vano corsa e di tutti gli impianti elevatori;
24)
Verifica dell'impianto e dei dispositivi di sicurezza con annotazione dei
risultati sul libretto di immatricolazione secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R.
29.05.1963 n.1497 e dall’art.15 del D.P.R. n. 162 del 30.04.1999.
25)
Controllo funi tramite metodo magneto-induttivo, ovvero sistema di
controllo non distruttivo delle funi in grado di evidenziare difetti della singola fune
riconducibili al numero esatto di fili interrotti, sia interni che esterni.
26)
Verifica, fornitura e sostituzione dei sistemi di allarme, siano essi iterfonici,
telefonici o con avvisatore acustico locale.
Il soggetto aggiudicatario, per svolgere l’attività di manutenzione riparativa di carattere ordinario,
deve dotarsi dei pezzi di ricambio più comunemente soggetti ad usura e/o quelli di modesto valore
economico difficilmente reperibili sul mercato. quali:
1) pulsantiere esterne/interne;
2) nottolini a chiave esterni/interni;
3) fotocellule;
4) costole mobili;
5) lampade di cabina;
6) teleruttori di potenza e componentistica elettrica specifica per ciascun impianto.
Eventuali “fermo-impianto” superiori alle 4 ore, attribuibili alla mancata riparazione e/o sostituzione
di tali componenti, determineranno il ricorso alle penali di cui all’art.83.
Art. 57
(Manutenzione straordinaria)
Gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 50, nonché le opere riconducibili ad
aggiornamento tecnologico, riguardano tutti gli interventi non previsti agli artt. 55 e 56
Tali opere sono escluse dal canone del servizio e verranno contabilizzate come descritto al
precedente art.50.
Art. 58
(Opere migliorative comprese nel canone)
Il soggetto aggiudicatario, entro il primo anno di esercizio del servizio, dovrà modificare tutti i
sistemi di allarme degli impianti inseriti nel presente appalto, al fine di ottenere una situazione
omogenea secondo il seguente criterio:
1)
nelle strutture con servizio di centralino e/o portineria attivo in regime continuo h24 365
gg/anno dovrà essere previsto un sistema con comunicazione bidirezionale interfonica attraverso la
realizzazione di impiantistica citofonica;
2)
in tutte le altre strutture dovrà essere previsto un sistema di comunicazione bidirezionale
con tecnologia telefonica attraverso la realizzazione di impiantistica telefonica con combinatore di
telefonia fissa e/o mobile.
Il soggetto aggiudicatario, entro il primo anno di esercizio del servizio, dovrà realizzare un sistema
di telegestione degli impianti elevatori avente le seguenti caratteristiche:
1)
remotizzazione delle anomalie impiantistiche su sistema BMS (building management
system) esistente nei presidi della Stazione Appaltante;
2)
identificazione chiara ed univoca dell’anomalia riscontrata;
3)
rappresentazione grafica ed individuazione planimetrica dell’anomalia riscontrata;
4)
possibilità di dispacciamento di alerting attraverso SMS e posta elettronica;
5)
capacità di registrazione e popolazione di una storicità degli eventi.
Il soggetto aggiudicatario, entro il primo anno di esercizio del servizio, dovrà realizzare un sistema
di chiamata prioritaria per gli impianti montalettighe presenti nei pp.oo. di Rivoli, Pinerolo e Susa,
avendo cura di utilizzare la seguente tecnologia:
1)
Chiamata a trasponder con l’utilizzo del badge in dotazione ai dipendenti aziendali;
2)
Possibilità di interfacciare il sistema all’impianto di tele gestione per la programmazione.
Art. 59
(Requisiti dell’Impresa e del personale)
Il soggetto aggiudicatario deve dimostrare di possedere magazzini e sedi nel territorio oggetto di
gara fornendo, con la documentazione di aggiudicazione, i seguenti estremi:
1) indirizzo, completo di codice di avviamento postale;
2) numero di telefono fisso, diverso dal n. di Call Center per l’assistenza h24;
3) numero di fax;
4) indirizzo di posta elettronica.
Le attività che verranno svolte sono da affidarsi a personale in possesso dei requisiti di cui all’art.
15 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 e del Decreto 37/2008.
Tutto il personale adibito al servizio dato in appalto lavorerà alle dirette dipendenze e sotto
l'esclusiva responsabilità del Soggetto Aggiudicatario, sia nei confronti dell'Azienda Sanitaria sia nei
confronti di terzi sia nei riguardi delle Leggi per l'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre Leggi
vigenti in materia, ai sensi dell'art. 5 della legge 24.10.1942 n. 1415.
Art. 60
(Orario di lavoro)
Tutte le prestazioni incluse in questo capitolato saranno eseguite 24 ore su 24 ore in giornate
feriali, festive e durante l'orario normale di lavoro della Ditta Appaltatrice.
L’intervento su chiamata è garantito dalla Ditta Appaltatrice nel corso delle 24 ore di tutti i giorni
dell’anno.
Saranno privilegiati gli interventi manutentivi in orario notturno e festivo.
Il Soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di sottoscrivere nel proprio ambito aziendale
adeguati regolamenti di servizio al fine di assicurare gli interventi anche in caso di
sciopero da parte del personale della Ditta, ai sensi dell'art. 2 della legge 12.06.1990 n.
146.
Art. 61
(Visite straordinarie)
In ordine all’eventuale realizzazione di interventi di natura straordinaria la Stazione appaltante
chiederà al soggetto aggiudicatario di effettuare un completo esame dell’installazione interessata
dall’intervento medesimo, finalizzato alla stesura di un preventivo dei costi relativi allo stesso.
Allo scopo di cui sopra occorrerà un preventivo concordamento con l'Ufficio Tecnico affinché possa
provvedere a che gli addetti dello stesso e quelli del Servizio di Prevenzione e Protezione siano
presenti durante le operazioni di visita straordinaria.
Art. 62
(Fornitura e posa targhette del Soggetto Aggiudicatario)
All’interno di ogni impianto, nonché all’esterno del piano più servito, generalmente piano terra, il
soggetto aggiudicatario deve applicare, entro 30gg. dall’aggiudicazione, una targhetta riportante il
nome della Ditta ed il numero telefonico per le chiamate di emergenza senza oneri aggiunti.
Art. 63
(Assistenza alle visite di controllo degli Enti o organismi notificati)
Il Soggetto aggiudicatario, senza ulteriori costi aggiuntivi, deve prestare assistenza, tramite
personale tecnico abilitato, alla visita periodica degli enti o organismi notificati preposti al controllo
degli impianti di sollevamento dell’A.S.L. TO3.
Art. 64
(Obblighi dell'Azienda Sanitaria)
L'Azienda Sanitaria è tenuta a segnalare con sollecitudine i guasti agli impianti.
Art. 65
(Consegna degli impianti)
Gli impianti oggetto dell'appalto sono dati in consegna per la manutenzione nelle condizioni in cui si
trovano, che devono essere esaminate dal Soggetto Aggiudicatario all’inizio del periodo del servizio
di manutenzione e gestione. Non oltre 45 giorni dalla data della lettera di affidamento
l’Aggiudicatario deve fornire una relazione tecnica sullo stato dell'impianto, indicando e
proponendo gli eventuali interventi necessari per il buon funzionamento o per una
migliore utilizzazione.
Art. 66
(Riconsegna al termine della gestione)
Gli impianti del presente appalto dovranno essere riconsegnati alla cessazione dell’appalto dal
Soggetto Aggiudicatario alla Stazione Appaltante nel perfetto stato di conservazione e di agibilità
nel quale vennero consegnati.
Saranno ugualmente riconsegnati, alla cessazione dell’appalto, dal Soggetto Aggiudicatario alla
Stazione Appaltante, i locali e le parti di edificio oggetto di precedente consegna, nello stato di
conservazione in cui vennero consegnati, salvo il normale invecchiamento per l’uso.
Di dette riconsegne si darà atto in apposito verbale firmato dalle parti.
Art. 67
(Attestazione di buon funzionamento)
Per ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere rilasciata un'attestazione di
perfetto funzionamento dell'impianto e la dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto 37/2008.
Nel caso si riscontrassero anomalie tali da compromettere la sicurezza dell'impianto, il servizio dello
stesso dovrà essere immediatamente sospeso, fino a quando l'impianto non sia stato riparato, e
dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta all'Azienda Sanitaria (art. 15 comma 7 DPR 162
del 30/04/99), indicando dettagliatamente l'anomalia riscontrata, il tipo di intervento da effettuare,
le eventuali parti da sostituire e l'importo di spesa preventivato.
Art. 68
(Opere non conformi)
Ogni contravvenzione alle disposizioni del presente Capitolato è a completo rischio e pericolo del
soggetto aggiudicatario stesso che deve rimuovere le opere eseguite qualora l'Azienda Sanitaria, a
suo giudizio insindacabile, non creda di accettarle e in caso di accettazione, senza alcun aumento
sul prezzo dell'appalto, sarà
obbligato all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e
complementari, che gli siano richieste.
Art. 69
(Reclami)
Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato per iscritto alla Azienda Sanitaria prima
dell'esecuzione dell'intervento a cui si riferisce: verranno pertanto ritenute nulle le riserve avanzate
durante l'esecuzione del servizio o a servizio ultimato, né prese comunque in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in appalto, di qualsiasi natura, che non siano
stati concordati per iscritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
Art. 70
(Acquisti sul libero mercato)
Qualora il soggetto aggiudicatario non dia corso, senza giustificato motivo, alle forniture delle
prestazioni ordinate, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di commissionarle ad altra ditta,
addebitando l’eventuale differenza in più rispetto all'onere contrattuale, al soggetto aggiudicatario.
Art. 71
(Corrispondenza dei materiali e delle forniture)
I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni di Legge, a quelle del presente
capitolato e relativi allegati, nonché alle singole descrizioni riportate negli elenchi prezzi prezzi di cui
all'articolo 52.
I materiali ed i componenti saranno realizzati secondo le norme tecniche dell'Ente Italiano di
Unificazione (UNI 9795) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto
prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia.
L’Azienda Sanitaria ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non
abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere, o che
per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali ed alle norme vigenti.
Il soggetto aggiudicatario deve provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali
rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei, detta operazione deve essere eseguita con celerità
ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine del personale della S.C. Tecnico; ove
il soggetto aggiudicatario non effettuasse la rimozione nel termine prescritto l'Azienda Sanitaria
provvederà direttamente ed a spese del soggetto aggiudicatario, a carico del quale resta anche
qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.
Art. 72
(Garanzia sui materiali)
Il Soggetto Aggiudicatario risponde integralmente e senza riserva alcuna, dei materiali, (accessori e
componenti) consegnati dalle ditte fornitrici o sub-fornitrici nonché di tutte le necessarie riparazioni
o ripristini essenziali o accessori, per il periodo di 2 (due) anni, a decorrere dalla data di consegna
e/o ultimazione del servizio.
Art. 73
(Attrezzature di cantiere)
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte quelle strutture di cantiere previste dai contratti
nazionali e provinciali di lavoro delle categorie interessate all'appalto e per il ricovero delle
attrezzature. Il posizionamento di tali strutture deve essere concordato con l’Azienda Sanitaria.
Art. 74
(Privative e Brevetti)
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a sollevare l'Azienda Sanitaria da qualsiasi molestia potesse
derivare dal fatto che siano stati adoperati, durante l'esecuzione degli interventi stessi, sistemi e
dispositivi di cui altri godano la privativa o il brevetto.
Art. 75
(Attestazione di regolare esecuzione)
L'attestazione di regolare esecuzione (art. 325 del D.P.R. 207/2010) deve essere emessa dal
direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento non oltre 45 giorni
dall'ultimazione dell'esecuzione del servizio appaltato.
Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione/verifica di conformità si
procede ai sensi dell'art. 324 del menzionato Decreto
Art. 76
(Controlli)
La Stazione Appaltante ha facoltà di controllare, in qualsiasi momento, il rispetto del presente
capitolato tramite personale del proprio Ufficio Tecnico.
PARTE VI
OBBLIGHI INADEMPIENZE E PENALITA’
Art. 77
(Norme a tutela dei lavoratori)
Il Soggetto Aggiudicatario può ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti
disposizioni a protezione dell’impiego e condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del
contratto, dall’Ispettorato del lavoro di Torino
Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, il Soggetto Aggiudicatario si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o comunque per le categorie
interessate, ed anche negli accordi locali integrativi in cui si svolgono i lavori anzidetti.
Il soggetto aggiudicatario si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza dello stesso e fino alla sua sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi
soci.
I suddetti obblighi vincolano il soggetto aggiudicatario anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Il soggetto aggiudicatario è responsabile, in rapporto all’Azienda Sanitaria, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato , non esime il soggetto aggiudicatario dalla
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Azienda
Sanitaria.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima
comunicherà all’Impresa e, se del caso anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e
procederà alla sospensione dei pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione oppure
del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando,
dall’Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre
eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
Art. 78
(Personale del Soggetto aggiudicatario)
Tutto il personale adibito al servizio oggetto dell’appalto lavorerà alle dirette dipendenze e sotto
l'esclusiva responsabilità del Soggetto Aggiudicatario, sia nei confronti dell'Azienda Sanitaria, che
nei confronti di terzi, nonché relativamente all’osservanza delle leggi per l'assicurazione obbligatoria
e di tutte le altre leggi vigenti in materia, ai sensi dell'art. 5 della legge 24.10.1942 n. 1415.
Art. 79
(Piano di sicurezza fisica dei lavoratori)
L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del lavoro relativamente
al personale assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme
antinfortunistiche e deve dotare il personale di tutti i materiali e Dispositivi di Protezione
Individuale per i rischi professionali, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008.
L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del personale
addetto al servizio che dovessero avere luogo nel corso di esecuzione dell'appalto.
Tutto il personale adibito al servizio appaltato è da intendersi sotto l’esclusiva responsabilità del
Soggetto Aggiudicatario sia nei confronti dell’Azienda che dei terzi.
Il Soggetto Aggiudicatario deve fornire all’Amministrazione l’elenco nominativo con le relative
qualifiche del personale, compresi i sostituti (Libro Matricola). Tale elenco deve essere
periodicamente aggiornato per le variazioni che potranno intervenire.
Nel caso di affidamento ad associazione di imprese o consorzio gli impegni sopra esposti faranno
carico all’impresa mandataria o capogruppo.
Art. 80
(Denuncia dell’appalto agli Enti previdenziali ed assistenziali)
Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs n. 163 del 12/04/06 , il soggetto aggiudicatario, e per suo tramite i
subappaltatori, sono tenuti a trasmettere all’Azienda Sanitaria la documentazione di avvenuta
denuncia dell'appalto agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, prima dell'inizio del
servizio e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dello stesso.
E' altresì tenuto a trasmettere, per se e per i subappaltatori, le copie dei versamenti dei contributi
previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, con scadenza quadrimestrale o all'atto della emissione dei singoli stati di
avanzamento, ove in tal senso li pretenda l’Azienda Sanitaria.
Art. 81
(Oneri a carico del Soggetto Aggiudicatario)
Sono a carico totale del Soggetto Aggiudicatario:
1) l'esecuzione a sue spese di prove presso gli Istituti incaricati, che verranno in ogni tempo
ordinati dall’Azienda Sanitaria sui materiali impiegati e da impiegarsi nella costruzione, compresi
quelli per gli impianti tecnologici, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei
materiali stessi.
2) Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione presso l'Ufficio Tecnico in sede, munendoli
di suggelli a firma dell’Azienda Sanitaria e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne
l'autenticità;
3) l'esecuzione a sue spese di ogni lavoro, fornitura o prestazione che dovrà servire da campione
per la buona esecuzione delle opere;
4) l'osservanza di tutte le leggi e disposizioni in vigore che regolano l'assunzione del personale
dipendente;
5) la comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera;
6) l'osservanza delle disposizioni vigenti relative all'impiego dei materiali nazionali;
7) l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere eseguite e dei materiali a piè d'opera fino al
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;
l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Azienda Sanitaria;
8) il soggetto aggiudicatario si rende garante e responsabile in solido, di ogni qualsiasi danno che
si verificasse in conseguenza dei lavori alle opere in costruzione, a quelle preesistenti o a terze
persone;
9) la pulizia quotidiana dei locali in costruzione ed in corso di ultimazione, lo sgombero dei
materiali di rifiuto, anche lasciati da altre ditte o maestranze e dei materiali di risulta non
utilizzabili;
10)
l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in
costruzione alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto del Soggetto
aggiudicatario, nonché ad ogni richiesta della Azienda Sanitaria, l'uso parziale o totale, da parte di
dette imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Azienda
Sanitaria intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come
dall'Azienda Sanitaria, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
11)
il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento
in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, a piè d'opera,
o in altro luogo indicato dalla Azienda Sanitaria secondo le disposizioni della stessa, nonché alla
buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente
appalto e provviste o lavori eseguiti da altre ditte per conto dell'Azienda Sanitaria. I danni che per
sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno
essere riparati celermente e a carico esclusivo del soggetto aggiudicatario;
12)
il completo sgombero del cantiere da materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà
dell'impresa, entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di ultimazione del servizio;
13)
l'obbligo di non danneggiare, durante l'esecuzione delle opere, strutture ed impianti
esistenti nell'edificio in cui verranno eseguiti i lavori e di provvedere a sua cura e spese alle
riparazioni di eventuali danneggiamenti; il soggetto aggiudicatario si obbliga pure a non apportare
alcun intralcio ai lavori che altre ditte, ancorché da lui non dipendenti, eseguissero nel cantiere.
Art. 82
(Responsabilità del soggetto aggiudicatario)
Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed
esclusiva responsabilità a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o dell'arte
per garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l'esecuzione dei lavori, la
incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni
materiali di qualsiasi natura.
Pertanto nel caso in cui vi siano deficienze od oneri di qualsiasi genere riscontrabili tanto in sede
progettuale quanto in corso d'opera, il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di darne immediata
comunicazione, a mezzo lettera, all'Azienda Sanitaria, sospendendo contemporaneamente i lavori
che fossero errati o deficienti.
In caso contrario il soggetto aggiudicatario rimane il solo responsabile dei danni di qualunque
natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di qualsiasi genere
che si verificassero o che fossero desumibili dai disegni, dai calcoli, dai conteggi, nonché dipendenti
dalla qualità dei materiali e dalla effettiva esecuzione delle opere.
Art. 83
(Assicurazione R.C.T.)
Sono a carico della ditta aggiudicataria gli oneri assicurativi per responsabilità civile verso terzi
(R.C.T.) intendendo come tali anche tutto il personale alle dipendenze della Stazione Appaltante,
per i rischi derivanti dalla responsabilità della Ditta Aggiudicataria per la manutenzione ed il
funzionamento degli impianti elevatori con i seguenti massimali:
€ 5.000.000 = (diconsi cinquemilioni di euro) per ogni sinistro con il limite di € 2.500.000= (diconsi
duemilionicinquecentimilaeuro) per danni a cose o animali, qualunque ne sia il numero ed anche se
appartenenti a più persone.
Art. 84
(Penalità)
1) In caso di ritardato intervento superiore ai 30 (trenta) minuti dalla chiamata effettuata per
richiesta di assistenza per persone bloccate in cabina verrà applicata una penale di 100,00 euro.
2) In caso di ritardato intervento superiore ai 120 (centoventi) minuti dalla chiamata effettuata
per richiesta di assistenza per impianto fermo, escluso il caso di manovra di emergenza per
persone bloccate in cabina, verrà applicata una penale di 100,00 euro.
3) In caso di mancata comunicazione scritta entro il giorno successivo alla fermata, circa lo stato
di “fermo-inpianto”, verrà applicata una penale pari all’importo mensile del canone previsto per
l’impianto.
4) Nei giorni festivi la comunicazione scritta può essere sostituita dal rapporto rilasciato dai tecnici
intervenuti sull’impianto.
5) Per omessa trasmissione dei rapporti semestrali di manutenzione e verifica è prevista una
penale di 200,00 euro.
6) In caso di ritardata esecuzione delle attività richieste con ordine di servizio verrà applicata una
penale pari 50,00 euro per ogni giorno di ritardo, 100,00 euro per ogni settimana oltre la prima,
1000,00 euro per ogni mese oltre il primo.
7) In caso di ritardo nella consegna della relazione tecnica di cui all’art. 64 e art. 65 è prevista una
penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Al verificarsi delle predette fattispecie le penali si applicano di diritto nell’ammontare stabilito. Per
altre inadempienze delle obbligazioni contrattuali, diverse da quelle elencate, che non comportino
per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’ammontare della penale può variare
dall’1% al 10% dell’importo contrattuale a seconda della gravità dell’inadempienza.
L’Azienda Sanitaria compensa i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al
soggetto aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero in difetto, avvalendosi dell’incameramento della
cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziale.
La richiesta o il pagamento della penale non esonera il soggetto aggiudicatario dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente, ove però l’inosservanza non fosse risolta
entro 5 giorni dalla segnalazione, l’Azienda Sanitaria può effettuare direttamente l’intervento nei
modi che terrà più opportuni addebitandone l'onere al soggetto aggiudicatario.
Art. 85
(Modalità di applicazione delle penali)
Per inadempienze diverse da quelle elencate nei punti da 1 a 7 dell’articolo precedente l’Azienda
Sanitaria contesta, mediante lettera raccomandata AR anticipate a mezzo fax, le inadempienze
riscontrate e assegna un termine, non inferiore a 3 giorni, per la presentazione di controdeduzioni.
Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento
dell’organo deliberante dell’Azienda Sanitaria.
In tale provvedimento, si darà evidenza delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto
aggiudicatario e delle ragioni per le quali l’Azienda Sanitaria ritiene di disattenderle.
Art. 86
(Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.)
Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso:
1) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui
all’articolo precedente, penalità per importo superiore al 10 % dell’importo contrattuale;
2) in caso di cessione a terzi dell’appalto in violazione al disposto di cui all’art. 10 e delle vigenti
disposizioni legislative;
3) per frode grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, tali da giustificare
l’immediata risoluzione del contratto;
4) qualora il soggetto aggiudicatario non si presenti per la consegna del servizio nei termini
indicati nel contesto del presente capitolato speciale o in altra data stabilita dall’Azienda;
5) nel caso in cui taluno dei componenti dell’organo di amministrazione delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico del soggetto aggiudicatario siano condannati con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
6) cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di
sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario.
Nei casi predetti il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito
cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed
indiretti che l’Azienda Sanitaria deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito
dell’affidamento, a trattativa privata, del servizio, dei lavori o della fornitura ad altra ditta.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda
Sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale
volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.
Art. 87
(Recesso)
L’Azienda Sanitaria ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto:
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale preavviso al soggetto contraente non
inferiore a 20 giorni solari;
All’impresa verranno riconosciuti i corrispettivi per gli interventi già eseguiti.
In caso di recesso il soggetto contraente rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi
eventuale ulteriore pretesa risarcibile, indennizzo, compenso o rimborso di spese anche in deroga a
quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
Art. 88
(Foro competente)
Per qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà esclusivamente competente il
Foro di Torino.
Il presente capitolato é formato da n° 88 articoli su 36 pagine; costituiscono altresì parte integrante
e sostanziale dello stesso anche se materialmente non allegati i seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Allegato 1 – Lotto A
Allegato 1 – Lotto B
Allegato 1 – Lotto C
Allegato 1 – Lotto D
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
(modello per la formulazione dell’offerta);
(modello per la formulazione dell’offerta);
(modello per la formulazione dell’offerta);
(modello per la formulazione dell’offerta);
(modello autocertificazione);
(modello subappalto);
(scheda tecnica verifica trimestrale);
(scheda tecnica verifica semestrale);
(modello attestato di sopralluogo);
(modello Associazione Temporanea di Imprese)
(prezziario impianti elevatori ASL TO3)
per l’Azienda Sanitaria Locale ASL TO3
Il Responsabile del Procedimento
per l’Azienda Offerente
Il Legale rappresentante
si intendono specificatamente approvati gli articoli:
3 – 4 – 5 – 6 – 25 – 32 – 47 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53- da 54 a 76 – 81- 82 – 84 – 86 - 88
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REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE