Come riconoscere una porta tagliafuoco
Il problema è : come avere una prova che il serramento sia stato,al tempo della sua
produzione e messa in opera, attestato per il requisito di resistenza al fuoco, secondo
una norma tecnica di prova e di classificazione allora vigente.
Bisogna partire da degli spartiacque temporali :
a) porte costruite prima del 1961,
b) porte costruite dal 1961 al 1988
c) porte costruite tra il 1988 ed il 1993
d) porte costruite dal 1993(6) al 2004,
e) porte costruite dal 2004 in poi
perché queste date sono quelle che vedono l’entrata in vigore di regole di prova e di
indicazioni utili o dovute per l’identificazione.
I riferimenti :
a) sino al 1961 non vigeva, in Italia, alcun sistema per provare, quindi certificare,
porte ed altre chiusure ai fini di classificare una loro attitudine a resistere al
fuoco; la costruzione si basava su esperienze cumulate nel tempo e, in vario casi,
si adottavano accorgimenti e tecnologie di realizzazioni già riconosciute in altri
Paesi.
b) nel 1961 entra in vigore la “Circolare 91” che prescrive come provare e
classificare le porte per la loro resistenza al fuoco ; non da indicazioni di come il
produttore deve documentare a terzi la prestazione el suo manufatto.
È uso del produttore accompagnare la porta con una copia del certificato di prova
Alcuni produttori appongono sulla porta una “targhetta” con una indicazione di
riferimento (vedi Fig. 04 – 05 – 06)
Vengono commercializzate porte di costruzione estera (D), su queste sono
“punzonate” le indicazioni prescritte dai disposti lopcali, nel caso la indicazione U
seguita dal numero indicante i minuti di resistenza al fuoco (secondo norma di prova
tedesca) ed altro, tra cui l’anno di produzione (Vedi Fig. 05)
c) una L.C. del M.I. indica che “il costruttore titolare della certificazione di resistenza
al fuoco dovrò sempre attestare, con apposita dichiarazione, la conformità del
prototipo fornito al prototipo oggetto di certificazione, per … “;
scatta l’obbligo di fornire un documento, con anche indicazione delle variazioni
dimensionali del prodotto fornito rispetto quelle del prototipo.
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Questa indicazione è stata del tutto disattesa e rimangono solo le testimonianze b)
d) nel 1993 entra in vigore il decreto che definisce le procedure di “omologazione”
con la norma tecbicva di prova e classificazione UNI CNVVF 9723 (poi + A1) e per la
identificazione ed attestazione della chiusura impone : - l’apposizione del marchio di
conformità (= targhetta con estremi di omologazione, anno di costruzione e numero
di matricola della porta) + una “dichiarazione di conformità del produttore con gli
stessi estremi.
Di fatto, per rinvii, ecc. il decreto viene attuato dal 1996
Nel 1998 un decreto impone all’installatore di una porta tagliafuoco di rilasciare una
propria “dichiarazione di corretta posa in opera” con allegate la dichiarazione di
confomità ed una copia dell’atto di omologazione (forniti dal produttore di essa)
Una L.C. del 2001 precisa che la porta deve essere accompagnata dalla 1)
dichiarazione di conformità, dalla copia dell’atto 2) di omologazione e di quello 3)
della sua estensione (per dimensioni diverse da quelle del prototipo omologato), dal
“Libretto 4) di installazione uso e manutenzione” e dalla dichiarazione 5) di corretta
posa + sempre l’apposizione del marchio 6) di conformità.
Sono diversi documenti “a corredo” della chiusura, il più evidente è il marchio di
conformità che si pone come nuova “targhetta” con caratteristiche ben definite per
contenuto e per (Vedi Fig 08)
A volte vi sono apposizioni non consone (Vedi Fig. 09) quindi non valide
Non sempre i marchi di confornità sono rispondenti alla prescrizione, sono non
completi (manca l’anno di produzione od il numero progressivo – matricola) e in
genere sono poco visibili perché posti neglio spessori delle ante e vicino agli spigoli.
e) un decreto del 2004 affianca alla norma nazionale la norma europea UNI EN
1634-1 con le allegate; per quanto riguarda le prescrizioni per il riconoscimento, le
attestazioni, dichiarazioni, ecc. nessun mutamento sostanziale sui 6) punti di d)
Senza i riferimenti essenziali progressivamente indicati non è possibile riconoscere
ad una porta una sua valida qualificazione prestazionale per resistenza al fuoco; che,
poi, essa sia stata costruita in modo conforme, sia stata correttamente posta in
opera su un supporto adeguato e che sia rimasta integra, in totale funzionalità per
sicuro funzionamento e comportamento …. dovrebbe essere dimostrato a parte
 con un controllo (a freddo) prima della prova di incendio di tenuta al fumo
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Fig. 01 : portone scorrevole con guida inclinata, costruzione anta in legno massello
rivestito il banda stagnata, con ritegno con fusibile (2ª metà 1800)
Nota: il modello costruttivo è stato utilizzato sino agli anni 80 del 1900
Fig. 02 : lo stesso tipo di portone, in versione attuale,
utilizzato
in
architettura
navale
con
struttura
metalli/isolanti e ritegno elettromagnetico
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Fig. 03 : a SX una “porta per muro tagliafuoco” con anta in legno rivestita con
lamiera; a DX una “porta notevolmente sicura contro gli incendi secondo
le prescrizioni governative germaniche” (la specchiatura inserita è in
vetro con una griglia metallica di protezione) – anni 1920 – 30
Fig. 04 : una “targhetta” anni 70
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Fig. 05 : “targhette” (in basso sulle ante) di porta
anni 70
Fig. 06 : “targhetta” anno 1982
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Fig. 07 : porta tedesca U 30 del 1982
Fig. 08 : marchio di una porta prodotta nell’anno 1997
Fig. 09 : un “cartellino” non costituente e non sostitutivo
del marchio di conformità
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