ETICHETTATURA DELLE
CARNI BOVINE
“Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base
di carni bovine, e che abroga il Reg. CE 820/97 del
Consiglio”
CSQA Certificazioni srl
Reg. CE 1760/00 – I Considerando
Considerando n. 4: Come conseguenza dell’instabilità
del mercato delle carni bovine causata dalla crisi
dell’encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata
trasparenza in merito alle condizioni di produzione e
commercializzazione di tali prodotti, in particolare per
quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato
un’influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per
mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle
carni bovine ed evitare che sia ingannato, è necessario
sviluppare il quadro nell’ambito del quale si forniscono
informazioni al consumatore mediante un’etichetta
adeguata e chiara del prodotto
……continua…..
Considerando n. 5: a tal fine è indispensabile istituire,
da un lato, un sistema efficace di identificazione e di
registrazione dei bovini nella fase della produzione e,
dall’altro, un sistema comunitario specifico di
etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su
criteri oggettivi nella fase di commercializzazione.
Considerando n. 6: Grazie alle garanzie fornite da tale
miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune
esigenze di interesse generale, in particolare la tutela
della sanità pubblica e della salute degli animali.
Considerando n. 7: Di conseguenza la
fiducia
dei
consumatori nella qualità delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato
un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la
stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà
rafforzata.
……continua…..
Considerando n. 15: è importante che ogni stato
membro adotti tutte le misure eventualmente ancora
necessarie affinché la banca dati informatizzata
nazionale sia completamente operativa il più
rapidamente possibile
Considerando n. 16: Occorre adottare provvedimenti
affinché siano messe in atto le condizioni tecniche
idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il
produttore e la base di dati, nonché una completa
utilizzazione delle basi stesse
Considerando n. 17: Per poter ricostruire i loro
movimenti, i bovini dovrebbero essere identificati con un
marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati di
norma da un passaporto nel corso dei vari movimenti.
Dovrebbe essere rilasciato un passaporto per ciascun
animale cui sono stati assegnati marchi auricolari
……continua…..
Considerando n. 30: L’obiettivo dell’etichettatura è di
procurare
la
massima
trasparenza
nella
commercializzazione delle carni bovine
Considerando n. 32: Per tutte le indicazioni diverse da
quelle obbligatorie è necessario prevedere un quadro
normativo comunitario relativo all’etichettatura. Data la
diversità delle descrizioni delle carni bovine
commercializzate nella Comunità, appare indicato
istituire un sistema di etichettatura facoltativo. Un
sistema efficace di etichettatura facoltativo presuppone
la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate
all’animale o agli animali di origine. Le modalità di
etichettatura decise da un operatore o da una
organizzazione dovrebbero essere contenute in un
disciplinare da trasmettere, per l’autorizzazione,
all’autorità competente.
……continua…..
……. L’operatore e l’organizzazione dovrebbero essere
autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se
l’etichetta reca il nome o il logotipo d’identificazione
rispettivo. Le autorità competenti degli stati membri
dovrebbero
essere
autorizzate
a
revocare
l’approvazione di un disciplinare qualora siano
riscontrate irregolarità.
Reg. CE 1760/00
Titolo 1 – identificazione e registrazione dei
bovini.
 Art. 1: Ogni Stato membro istituisce un
sistema di identificazione e registrazione
dei bovini
Reg. CE 1760/00

Art. 3: Il sistema di
identificazione e di
registrazione dei bovini
comprende i seguenti
elementi:

Marchi auricolari
Basi di dati informatizzate
Passaporti per animali
Registri di stalla



Reg. CE 1760/00
 Art. 4: Tutti gli animali di un’azienda […] sono
identificati mediante un marchio auricolare
apposto su ciascun orecchio e approvato
dall’autorità competente
Reg. CE 1760/00
 Art. 5: Le autorità competenti degli stati membri
istituiscono una banca dati informatizzata
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del
Molise "G. Caporale"
Via Campo Boario - 64100 TERAMO
www.anagrafe.izs.it
Reg. CE 1760/00
Art. 6: A decorrere dal 1° gennaio 1998 per ciascun
animale […] l’autorità competente rilascia un passaporto.
[…] Ogni qualvolta un animale è spostato deve essere
accompagnato dal suo passaporto
Reg. CE 1760/00

Art. 7: Ogni detentore di animali (eccetto i
trasportatori):

Tiene un registro aggiornato (manuale o su supporto
informatico)
Comunica all’autorità competente tutti i movimenti a
destinazione e a partire dall’azienda nonché le nascite e
tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda,
specificandone la data
Completa il passaporto all’arrivo di ciascun animale
nell’azienda e prima della sua partenza da questa e
provvede affinché il passaporto accompagni l’animale
Il detentore fornisce all’autorità competente (a richiesta)
tutte le informazioni relative all’origine, all’identificazione
e alla destinazione degli animali



Reg. CE 1760/00
Titolo 2 – Etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine

Art. 12:

Etichettatura: l’apposizione di un’etichetta sul singolo
pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale
d’imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le
informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore
nel punto vendita
Organizzazione: gruppo di operatori del medesimo settore
o di settori diversi negli scambi delle carni bovine

Etichettatura delle carni bovine
Etichettatura
obbligatoria
Etichettatura
facoltativa
Sezione I: Sistema OBBLIGATORIO
Art. 13: Quali informazioni?
Chiunque etichetti carne bovina deve indicare in
etichetta:
Nesso fra la carne e l’animale di provenienza
Macellato in [Paese] [Bollo CEE del macello]
Sezionato in [Paese] [Bollo CEE del lab. Sez.]
Stato membro o paese terzo di nascita
Stati membri o paesi terzi in cui ha luogo la fase di
ingrasso
?
Sezione II: Sistema FACOLTATIVO
Art. 16
Chiunque intenda etichettare le carni bovine
con indicazioni aggiuntive rispetto a quelle
obbligatorie deve essere autorizzato dal
MIPAAF
Disciplinare etichettatura
carni al MIPAAF
……continua…..
Art. 16: Contenuti del disciplinare


Indicazioni da apporre in etichetta
Modalità atte a garantire la veridicità delle
indicazioni da apporre in etichetta


Descrizione dell’Organizzazione
Descrizione della Banca Dati e delle modalità
operative

Provvedimenti verso chi non rispetti il Disciplinare
Etichettatura autorizzato
……continua…..
Art. 16: Contenuti del disciplinare
Deve
essere
designato
l’Organismo
Indipendente conforme alla UNI EN 45011
che
effettuerà
l’attività
di
controllo
sull’Organizzazione in merito all’applicazione
del disciplinare etichettatura carni
Decreto 30/08/2000
Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 7
1. E’ istituita presso il MIPAAF una apposita Commissione con il compito
di esprimere pareri in merito:

All’approvazione dei disciplinari degli operatori e delle organizzazioni,
anche nel caso di segmenti produttivi della filiera

Alla conformità degli organismi indipendenti designati ai controlli

Alla revoca dell’applicazione dei disciplinari

Alla revoca dell’autorizzazione all’organismo indipendente

All’approvazione dei disciplinari presentati, nel caso che la produzione
e/o la vendita di carni bovine si effettuino in due o più Stati UE,
esclusivamente per gli elementi che riguardano operazioni che hanno
luogo nel territorio nazionale
……continua…..
Decreto 30/08/2000
Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 7
Alle modalità e ai criteri per i controlli per la verifica della
corretta applicazione dei disciplinari
Alle modalità di controllo della banca dati
All’attività di monitoraggio sulla corretta applicazione del
disciplinare
Alla modalità, alla frequenza ed ai volumi dei controlli
nell’ambito dell’attività di vigilanza
Decreto 30/08/2000
Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 10
Il Disciplinare deve indicare, in particolare:
 Le informazioni, oltre quelle obbligatorie, che si intendono fornire in
etichetta
 Le misure atte a garantire la veridicità delle informazioni riportate in
etichetta ed il sistema di controllo adottato
 i criteri e le modalità per garantire il nesso tra l’identificazione della
carcassa, del quarto o dei tagli di carni, da un lato, e il singolo animale o il
lotto degli animali interessati, dall’altro
 gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le fasi della produzione e della
vendita da parte dell’organizzazione
……continua…..
Decreto 30/08/2000
Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 10
 I controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente
riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti nella norma europea UNI EN
45011
 le caratteristiche del logo e le modalità di apposizione di un
eventuale marchio dell’organizzazione sulle carcasse, mezzene, quarti
 Il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo
alle modalità di controllo
 i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed
espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi membro
dell’organizzazione di filiera che non dovesse rispettare il disciplinare
 l’organismo indipendente designato per i controlli
Decreto 30/08/2000
Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 14
Ciascun operatore ed organizzazione responsabile
etichettare le carni deve assicurare su base informatica:
di
 l’elenco delle aziende agrarie interessate
 L’elenco degli animali interessati con rispettivo numero di
identificazione
 L’elenco dei macelli con codice univoco di identificazione
 Identificazione dei lotti commerciali
 L’elenco degli esercizi di vendita
 Lo scarico dei singoli animali e dei lotti
Decreto 30/08/2000
Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 15
La vigilanza sulla corretta applicazione della
normativa relativa all’etichettatura delle carni
bovine viene svolta dal MIPAF quale autorità
competente in collaborazione con le regioni e
province autonome.
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001
Informazioni in etichetta:
 Dicitura Razza: il termine può essere usato solo per animali
iscritti al libro genealogico (o registro anagrafico) o se figli di
genitori entrambi iscritti
 Dicitura Tipo genetico: il termine viene utilizzato quando
l’informazione si desume dal passaporto bovino *
 Dicitura alimentazione vegetale: vietata. E’ consentita la dicitura
“Alimentazione priva di grassi animali aggiunti”
 Dicitura alimentazione senza additivi antibiotici: consentita
 Dicitura razione bilanciata: vietata
 Dicitura alimentazione non OGM: consentita ma con molte
limitazioni
 Categoria della carcassa (A, B, C, D, E): consentita solo se
indicata nel disciplinare *
……continua…..
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001


Etichetta: In etichetta deve comparire unicamente la
denominazione e/o logo dell’Organizzazione responsabile
dell’etichettatura in quanto l’apposizione di loghi di aziende
agrarie, macelli, laboratori di sezionamento, organismo
indipendente designato ai controlli, pur facenti parte della
filiera, può ingenerare confusione tra i consumatori
nell’identificare
l’organizzazione
diretta
responsabile
nell’etichettatura delle carni.
Sull’etichetta sono da escludersi i marchi commerciali privati,
dichiarazioni di certificazione volontaria di processo o
prodotto (* vedere anche Circolare 1 del 15 Febbraio 2008)
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
Chiarimenti in merito a:
Etichetta:
La presenza di indicazioni – adesivi o altri simboli o diciture –
accanto all’etichetta riportanti informazioni facoltative di tipo
generico sull’origine ed alimentazione degli animali, sulle
proprietà qualitative del processo produttivo o del prodotto
(es. carni italiane, produzione controllata, allevamenti
selezionati ecc.) non è conforme all’attuale normativa
Non è ammissibile l’uso di immagini che richiamino l’origine
nazionale o suggeriscano particolari ambienti di allevamento
(es. montagne innevate con animali al pascolo ecc.)
……continua…..
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
Alle stesse regole soggiace anche l’informazione
pubblicitaria, comunque diffusa, che non può fare
riferimento ad indicazioni diverse da quelle contenute
nell’etichetta e non rientranti in disciplinari approvati dal
MIPAF
Può essere consentito l’uso di marchi aziendali o
consortili, sotto la responsabilità dell’operatore, purché non
miranti a sostituirsi alle indicazioni che devono comparire
in etichetta, traendo così in inganno il consumatore.
……continua…..
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
E’ ammesso l’utilizzo di informazioni relative alla
certificazione volontaria UNI EN ISO 9001 (tipo di
certificazione, estremi della certificazione e organismo
certificatore) allorché l’operatore voglia organizzare un
sistema qualità e dare dimostrazione ai propri clienti delle
capacità organizzative e funzionali impiegate per
soddisfare le loro esigenze.
……continua…..
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
Dicitura “alimentazione non OGM”
OGM-FREE: concetto “assoluto”. In termini analitici, può
essere definito OGM FREE un prodotto nel quale il
contenuto di OGM sia inferiore al limite di rilevazione
strumentale. Dicitura NON CONSENTITA
 NON OGM: presenza accidentale di OGM < 0,9 %
Dicitura CONSENTITA

Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 2: Alimentazione zootecnica priva di grassi animali
aggiunti – questione UNIFEED
Per garantire l’assenza di grassi animali aggiunti vengono
fissati i nuovi limiti analitici di accettabilità di colesterolo nel
controllo dei prodotti destinati alla alimentazione zootecnica
sottoforma di unifeed:
a. Percentuale relativa di colesterolo nella frazione sterolica <
1.5%
b. Contenuto assoluto di colesterolo nel grasso estratto: <
600 mg/kg
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
MANGIME
UNIFEED
Circ. 5 del
15.10.01
Colesterolo < 1%
Colesterolo < 50mg/kg
Colesterolo < 1%
Colesterolo < 50mg/kg
Circ. 1 del
09.04.03
Colesterolo < 1,5 %
Colesterolo < 200mg/kg
Colesterolo < 1%
Colesterolo < 50mg/kg
Circ. 1 del
15.02.08
Colesterolo < 1,5 %
Colesterolo < 200mg/kg
Colesterolo < 1,5 %
Colesterolo < 600 mg/kg
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6: Marchi privati e certificazioni volontarie
Ad integrazione di quanto già indicato nella Circolare n. 5 del
15 ottobre 2001 e nella Circolare n. 1 del 9 aprile 2003,
allorchè l’organizzazione voglia applicare un sistema di qualità
aziendale o di prodotto, è ammesso l’utilizzo, sulle confezioni,
di informazioni relative a certificazioni volontarie regolamentate
attestate da organismi terzi
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.1: Certificazioni di prodotto e di processo
Relativamente alle certificazioni di prodotto e di processo si richiama
quanto segue:
1.Certificazioni volontarie di prodotto che non prevedono requisiti
specifici ma prevedono la certificazione di aspetti che riguardano
principalmente l’implementazione di un sistema
organizzativo/gestionale dell’organizzazione che si fa carico della
gestione/controllo della filiera produttiva per uno specifico prodotto
(es.ISO 22005, ecc…) sono ammesse a condizione di riportare
chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente,
tipo di contratto, numero di certificato);
2.Certificazioni volontarie di sistema (es. ISO 9001:00, ISO
22000, ecc…) possono essere comunicate sulla confezione
……continua…..
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.1: Certificazioni di prodotto e di processo
3. Certificazioni volontarie di prodotto che prevedono, da
parte dell’organizzazione certificata, il controllo
centralizzato di requisiti igienico sanitari aggiuntivi rispetto
a quelli normalmente previsti dalla normativa vigente sono
ammesse a condizione di riportare chiaramente sulla
confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di
certificazione, numero di certificato)
4. Non possono, invece, essere citate in etichetta
certificazioni volontarie di prodotto relative a requisiti
specifici (es. NO OGM, alimentazione vegetale, omega 3,
benessere animale) in assenza di un disciplinare di
etichettatura facoltativa approvato ai sensi del
Regolamento CE 1760/00 e dal DM 30 agosto 2000.
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.2: Marchi privati e collettivi
L’uso di marchi privati o collettivi registrati sulle confezioni delle carni
è ammesso a condizione che i marchi medesimi non siano tali da
fornire informazioni che dovrebbero essere invece previste in un
disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi del Reg. CE
1760/00 e del DM 30 agosto 2000. Qualora il marchio in questione
sia riferito alla denominazione/logo dell’Organizzazione autorizzata
dal MIPAAF, il marchio può comparire in etichetta tra le informazioni
obbligatorie
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.3: Ulteriore modalità di comunicazione marchi
privati e certificazioni volontarie
Le suddette certificazioni e marchi privati e/o collettivi, al fine di
facilitare l’operatività, possono essere contenute anche in unica
etichetta con le informazioni previste dal Reg. CE 1760/00 e dal DM
30 agosto 2000, purchè sia evidente una separazione fisica tra le
certificazioni e marchi e le informazioni medesime. La separazione
fisica può essere realizzata graficamente, raggruppando le
informazioni relative alla etichettatura in un apposito spazio in
etichetta. In ogni caso, l’etichetta unica deve essere espressamente
prevista ed approvata nell’ambito del disciplinare di etichettatura.
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 9: Indicazioni per riportare in etichetta informazioni
riguardanti l’allevamento, l’alimentazione e la tecnica di
allevamento
I disciplinari di etichettatura che prevedono informazioni
relative alle tecniche di allevamento, all’alimentazione e
all’indicazione delle denominazione o sede o Regione
dell’allevamento devono sempre prevedere anche l’indicazione
del periodo al quale fanno riferimento e per il quale sono
garantite, periodo che non può essere inferiore ai quattro mesi
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 10: Indicazioni per riportare in etichetta informazioni
riguardanti “razza”, “tipo genetico” e “meticcio”
Le organizzazioni in possesso di un disciplinare di etichettatura
autorizzato, che prevedono la possibilità di riportare in etichetta,
tra le informazioni facoltative, le diciture “razza”, “tipo genetico” o
“meticcio/incrocio” devono attenersi alle seguenti indicazioni:
a) Tipo genetico: in etichetta l’informazione dovrà essere riportata
come “tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre)”
b) Razza: in etichetta l’informazione dovrà essere riportata come
“razza: (seguita dal nome della razza)”. Si fa rilevare che per
potere indicare la razza è necessario che il bovino sia iscritto ad
un libro genealogico.
Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale
118* disciplinari etichettatura volontaria delle carni bovine
approvati dal MIPAAF nel periodo 2000/2008
20 disciplinari cui è stata revocata l’autorizzazione
44 disciplinari controllati da CSQA
FONTE:
www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/Zootecnico/Carni/EtichettaCar
niBovine/default.htm
* Dato aggiornato al 16.05.2009
……continua…..
Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale
Informazioni facoltative approvate:
1. Data di nascita
2. Sesso
3. Tipo genetico
4. Denominazione e sede dell’allevamento
5. Periodo di ingrasso in Italia
6. Razza
7. Sistema di allevamento
8. Composizione razione alimentare
9. Alimentazione priva di grassi animali aggiunti
10.Alimentazione NO OGM
Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale
Informazioni facoltative approvate:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Alimentazione senza additivi antibiotici
Esclusione fattori di crescita
Sospensione trattamenti terapeutici
Denominazione macello
Data di macellazione
Categoria
Denominazione laboratorio di sezionamento
Periodo di frollatura
Esito delle verifiche
“L’Organismo Indipendente, incaricato dei
controlli da parte dell’Organizzazione, segnala,
alla stessa e al Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali, eventuali inadempienze al
disciplinare nonché eventuali violazioni alla
normativa vigente”
Art. 11 del Decreto 30.08.2001
L’Organismo Indipendente
1 - valuta gli aspetti definiti e approvati nel
Piano dei controlli e non emette alcun giudizio
sulla qualità del prodotto
2 – non certifica ma controlla
Reg. CE 1760/00
Assicurare criteri di trasparenza in merito alla
rintracciabilità della carne
I disciplinari approvati non prevedono la
gestione dei requisiti igienico sanitari, i
controlli sull’utilizzo e la somministrazione di
sostanze illecite
Non garantisce NULLA in merito alla qualità
della carne
Metodiche di analisi ufficiali
L’uso di laboratori accreditati
per l’esecuzione di prove
analitiche ufficiali, è condizione
indispensabile per una corretta
interpretazione dei dati anche
sotto il profilo legale.
ALCUNE
ETICHETTE…
ALCUNE
ETICHETTE…
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
CSQA Certificazioni srl
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