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TMI-RETE-MGA-GAC Rev. 1 del 24/07/07
Piazzale
© Toyota Motor Italia S.p.A. (2007)
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Questa Guida è stata elaborata da Toyota Motor Italia S.p.A.. Benchè i contenuti siano fondati su informazioni che
si ritengono accurate e attendibili al momento dell’elaborazione, Toyota Motor Italia S.p.A. non li garantisce in
alcun modo e non accetta responsabilità legali per ogni errore o omissione. I lettori non devono agire, o astenersi
dall’agire, sulla base di questa Guida, senza prima ottenere specifiche indicazioni da consulenti con esperienza
nell’applicazione della normativa ambientale, come ingegneri qualificati, consulenti ambientali o consulenti
legali.
A cura di:
Environmental Programme
Toyota Motor Italia S.p.A.
Via Kiiciro Toyoda, 2
00148 Roma
Redazione:
Nomos S.r.l.
Via Turno, 26
00181 Roma
Editing:
Publi.com S.r.l.
Via Anteo, 78
00133 Roma
Sezione 1.0
Indice della Guida
Premessa
Istruzioni per l’uso della Guida
Sezione 1: Gestione Rifiuti
• Definizioni • Le fonti dei rifiuti • Raccomandazioni per un comportamento
responsabile • Come risparmiare • A regola d’arte • Documentazione
obbligatoria richiesta • Prescrizioni/Sanzioni
Sezione 2: Inquinamento dell’acqua e del suolo
• Definizioni • Le fonti di inquinamento • Raccomandazioni per un
comportamento responsabile • Come risparmiare • A regola d’arte •
Documentazione obbligatoria richiesta • Prescrizioni/Sanzioni
Sezione 3: Inquinamento dell’aria e inquinamento acustico
• Definizioni • Le fonti di inquinamento • Raccomandazioni per un
comportamento responsabile • Come risparmiare • A regola d’arte •
Documentazione obbligatoria richiesta • Prescrizioni/Sanzioni
Sezione 4: Gestione delle risorse e risparmio energetico
• Definizioni • Le fonti di sprechi • Raccomandazioni per un comportamento
responsabile • Come risparmiare • Documentazione obbligatoria richiesta
• Prescrizioni/sanzioni
Appendice A:
Prevenzione Incendi
Appendice B:
Prodotti pericolosi
Appendice C:
Frasi di rischio e consigli di prudenza
Appendice D:
Lista di riscontro “Fornitori Gestione Rifiuti”
Sezione 1.0
Premessa
Questa nuova edizione della Guida Ambientale del Concessionario nasce dal piano
2007 – 2011 di certificazione ambientale multisito delle rete Toyota Motor Italia
secondo la norma ISO 14001:2004.
La Guida che fa parte del Modello di Sistema di Gestione Ambientale della
Concessionaria della Rete Toyota Motor Italia, ha le seguenti funzioni:
• disporre di un vocabolario di base per aiutare ad interpretare in modo chiaro
e corretto i termini che ricorrono con maggiore frequenza nella legislazione
ambientale;
• identificare nelle diverse aree della Concessionaria le sostanze inquinanti, le
fonti di rifiuti, le fonti di rumore;
• identificare la documentazione obbligatoria richiesta;
• contribuire alla consapevolezza sulle sanzioni per mancato adempimento
degli obblighi ambientali;
• fornire le raccomandazioni per un comportamento responsabile;
• fornire le istruzioni per il trasporto, la manipolazione e l’immagazzinamento
delle sostanze pericolose e quindi dei prodotti che le contengono;
• fornire per i veicoli fuori uso le prescrizioni e le istruzioni per la loro gestione;
• fornire suggerimenti per la corretta e ottimale gestione dei rifiuti
(minimizzare i costi e gli sprechi), dell’inquinamento delle acque, del suolo e
dell’aria, del risparmio energetico e dei fornitori.
Vanno inoltre considerati integranti della Guida, in quanto appartenenti al Modello di
Sistema di Gestione Ambientale della Concessionaria della rete Toyota Motor Italia, i
seguenti moduli:
a) - MOD-PRES – Prescrizioni ambientali
Con funzioni di:
- elenco delle prescrizioni ambientali legali e altre prescrizioni
- check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni
b) - MOD-MONI – Monitoraggi ambientali
Con funzioni di:
- monitoraggio dei consumi di energia elettrica, metano, gasolio, acqua, dei rifiuti
e dei veicoli fuori uso
- controllo delle autorizzazioni e delle comunicazioni ambientali
- registrazione e gestione delle non conformità, delle azioni preventive e delle
azioni correttive
c) - MOD-RAAS – Valutazione degli aspetti ambientali significativi
Per la valutazione degli aspetti ambientali significativi diretti e indiretti
Sezione 1.0
Istruzioni
per l’uso della Guida
Come utilizzare la guida?
Quale aspetto Ambientale ti interessa?
Ogni sezione analizza un’area di fattori ambientali:
Sez. 1 – Gestione Rifiuti
Sez. 2 – Inquinamento dell’acqua e del suolo
Sez. 3 – Inquinamento dell’aria e inquinamento acustico
Sez. 4 –Gestione delle risorse e risparmio energetico
Cosa si intende per .......?
In ciascuna sezione sono riportate le relative “Definizioni” in modo da fornire
un vocabolario di base comune.
Dove si origina l’inquinamento?
Le “Fonti” descrivono dove si genera e cosa determina e influenza l’impatto
ambientale in oggetto.
Cosa fare per controllare e ridurre l’impatto ambientale?
Le “Raccomandazioni per un comportamento responsabile” suggeriscono
modalità operative finalizzate al controllo ed al miglioramento ambientale.
Si possono ridurre i costi collegati alla gestione ambientale?
“Come risparmiare” evidenzia costi espliciti ed impliciti connessi ai fattori di
inquinamento e propone soluzioni e modalità operativa per il risparmio.
Suggerimenti Tecnici?
Il Paragrafo “A regola d’arte” propone le migliori soluzioni operative per i
problemi più frequenti.
Sezione 1.0
Istruzioni
per l’uso della Guida
Quali documenti sono richiesti?
La “Documentazione obbligatoria richiesta” descrive cosa e come
fare per adempiere agli obblighi di legge, con particolare riferimento
alla documentazione da richiedere, produrre, compilare, archiviare
(autorizzazioni, dichiarazioni, registri, modulistica).
Ma quali sono le regole e quanto costa il mancato rispetto?
“Prescrizioni e sanzioni” evidenzia, in relazione a ciascun requisito di legge,
quali sono le sanzioni (sia di natura amministrativo-pecuniaria che penali)
associate alle violazioni e fornisce il riferimento normativo aggiornato
relativo a ciascuna prescrizione.
II
Sezione
1.0
Sezione
1
Gestione Rifiuti
Indice
1.1 Definizioni
1.2
Le fonti dei rifiuti
1.3
Raccomandazioni per un comportamento responsabile
1.4
Come risparmiare
1.5
A regola d’arte
1.6
Documentazione obbligatoria richiesta
1.7
Prescrizioni / Sanzioni
Sezione 1.1
1.0
Definizioni
Terminologia corrente
Un rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l’obbligo di disfarsi.
I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in:
rifiuti urbani (rifiuti domestici provenienti dalle civili abitazioni, rifiuti non
pericolosi provenienti da locali destinati ad usi diversi ma assimilabili ai rifiuti
urbani, rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e delle aree verdi, ecc........)
rifiuti speciali provenienti da attività agricole, industriali, lavorazioni
artigianali, attività commerciali, attività di servizi, ......
e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in:
rifiuti pericolosi (quelli che possono creare danni alle persone o
all’ambiente e sono identificati e classificati in apposite tabelle nella
normativa in vigore – Direttiva Nazionale 09/04/2002 – Allegato A;
Dlgs 03/04/2006 n. 152 , Allegati alla Parte IV, Allegato D);
rifiuti non pericolosi.
È produttore di rifiuti l’organizzazione la cui attività ha prodotto rifiuti e/o
l’organizzazione che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o
altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
È luogo di produzione dei rifiuti uno o più impianti collegati tra loro in un’area
delimitata in cui si svolgono le attività che originano rifiuti.
È detentore dei rifiuti il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li
detiene.
Sezione 1.1
1.0
Definizioni
Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.
La raccolta differenziata consiste nel raggruppare i rifiuti urbani in tipi di sostanze
omogenee.
La raccolta dei rifiuti è l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei
rifiuti ai fini del loro trasporto.
La gestione dei rifiuti comprende le seguenti attività: raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni, nonchè il controllo delle
discariche e degli impianti di smaltimento.
Per recupero dei rifiuti si intende il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti,
ma anche altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti e
l’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
La bonifica è l’insieme degli interventi necessari per eliminare le fonti di
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse
presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee fino al livello uguale o
inferiore ai valori di concentrazione consentiti.
II
Sezione 1.2
1.0
Le fonti dei rifiuti
Ogni azienda deve prima di tutto individuare le fonti dei rifiuti che elimina.
La Fig. 1 mostra i principali tipi di rifiuti eliminati dalle Concessionarie e le aree dove
gli stessi vengono prodotti.
Fig. 1
Rifiuti speciali non pericolosi
Rifiuti speciali pericolosi
candele
carta e cartoni
componenti elettrici
materiali ferrosi (parti veicoli)
filtri dell’aria delle vetture
guanti e mascherine
lampade a incandescenza
marmitte catalitiche
metalli non ferrosi
parabrezza e vetri (parti veicoli)
pedane in legno
plastica da imballaggi
plastica da interni e paraurti (parti veicoli)
pneumatici fuori uso
scarti di pittura all’acqua
imballaggi di carta e cartone
sostanze abrasive
toner per fotocopiatrici
acque di pozzetti decantatori
adesivi e sigillanti
air bag
argilla e carta sporchi di olio
batterie veicoli
bombolette spray
filtri dell’olio
interruttori al mercurio
liquidi antigelo
liquidi per le pulizie
miscele di carburanti
oli esausti
olio dei freni
pastiglie freni con amianto
pile usate
rifiuti di vernice e solventi
topicidi e pesticidi
tubi fluorescenti
veicoli fuori uso (prima della messa in sicurezza)
vendita
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officina
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magazzino
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Sezione 1.3
1.0
Raccomandazioni per un
comportamento responsabile
Individuare le fonti che generano rifiuti
fare
Fare un elenco dei rifiuti e delle relative fonti
Assicurarsi che il deposito temporaneo
dei rifiuti rispetti la normativa vigente
Individuare per ciascun tipo di rifiuto
il trasportatore e lo smaltitore idoneo
Ridurre la quantità dei rifiuti da eliminare
minimizzandone la produzione
documentare
Mantenere separate fra loro le diverse categorie di rifiuti pericolosi e
operare in modo da prevenire i rischi per le persone e per l’ambiente
Documentare l’intero ciclo dei rifiuti fino a dare evidenza
dell’avvenuto recupero/smaltimento presso un impianto autorizzato
Richiedere ai trasportatori e agli smaltitori la documentazione
che ne attesti l’idoneità ad effettuare il servizio richiesto
Assicurare l’appropriatezza e la completezza della documentazione
che deve accompagnare i rifiuti
Conservare la documentazione sui rifiuti per almeno 5 anni
Sezione 1.4
1.0
Come risparmiare
I costi dei rifiuti
Per risparmiare sui rifiuti l’azienda deve prima conoscerne i costi.
• Costo dei materiali non utilizzati ed eliminati
• Acquisto o noleggio dei contenitori per rifiuti
• Costo degli spazi utilizzati per l’immagazzinamento dei rifiuti
• Costo del tempo lavoro impegnato nella movimentazione e nella messa a
deposito temporaneo dei rifiuti
• Costo del tempo lavoro impegnato nella compilazione e nel controllo dei
documenti
• Costo per la sensibilizzazione e formazione del personale sugli aspetti
ambientali
• Costo di trasporto e smaltimento
• Multe per non aver rispettato la normativa vigente
• Spese per rimediare ai danni causati all’ambiente
Sezione 1.4
1.0
Come risparmiare
Per ridurre i costi è buona prassi:
Ridurre la quantità di rifiuti prodotti
intervenendo sulla qualità e la quantità delle
materie prime utilizzate, controllando gli sprechi e
le perdite di materiali, concordando con i fornitori la
restituzione dei materiali in eccesso, dei contenitori
vuoti, degli imballaggi, utilizzando prima i materiali
più vecchi in modo da evitare di produrre rifiuti
per obsolescenza dei materiali
Ridurre il volume dei rifiuti
compattando la carta usata, i cartoni, i materiali
metallici prima di depositarli in appositi recipienti,
i contenitori vuoti di vernici ed altri contenitori
Evitare l’aumento di peso e di volume dei
materiali impregnabili
proteggendoli con adeguate coperture
II
Sezione 1.4
1.0
Come risparmiare
Per ridurre i costi è buona prassi:
Mantenere separati i diversi tipi di rifiuti
Facilitando la raccolta e il riciclaggio
Posizionare i contenitori di prima raccolta
piccoli e mobili, vicino ai punti dove
vengono prodotti i rifiuti per ridurre
i tempi di spostamento
Separare i materiali riciclabili
favorendone il riutilizzo
Ridurre i rischi di incorrere in sanzioni
Stabilendo e applicando regolarmente procedure
adeguate sia operative che di controllo
III
Sezione 1.5
1.0
A regola d’arte
Il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere:
• Ubicato in un sito dedicato, opportunamente delimitato, a minimo rischio di
incendio e vandalismo.
• Adeguato all’agevole circolazione dei mezzi per lo scarico ed il carico dei
rifiuti.
• Asfaltato o comunque pavimentato ed impermeabile.
• Privo di comunicazione diretta con la rete fognaria (i tombini nell’area
circostante devono essere forniti di sistema di intercettazione e
contenimento perdite).
• Fornito di una zona protetta da idonea copertura, dove collocare quei
rifiuti che la pioggia potrebbe mettere in contatto (rifiuti pericolosi non
miscelabili) o appesantire impregnandoli (carta e cartoni).
• Dotato di solide scaffalature per accatastare in modo razionale e sicuro i
rifiuti senza pericolo di crolli e miscelazioni inopportune.
Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei di rifiuti. È vietata
la miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi
con rifiuti non pericolosi (per es. non devono essere mischiati gli oli dei freni con gli
oli del motore o altri oli esausti di varia provenienza).
Sezione 1.5
1.0
A regola d’arte
Durata del deposito temporaneo. (Dlgs 03/04/2006 n. 152, Art. 183 comma 1, lett. l)
punti 1, 2, 3, 4).
La raccolta dei rifiuti e il loro avvio alle operazioni di recupero o smaltimento, a scelta
del produttore (= azienda) avviene:
per i rifiuti pericolosi:
a) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in
deposito;
oppure
b) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10
metri cubi. In ogni caso, se il quantitativo di rifiuti non supera i 10 metri
cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad
un anno.
per i rifiuti non pericolosi:
a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in
deposito;
oppure
b) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20
metri cubi. In ogni caso, se il quantitativo di rifiuti non supera i 20 metri
cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad
un anno.
II
Sezione 1.5
1.0
A regola d’arte
I contenitori del deposito temporaneo devono essere:
• Resistenti, fisicamente e chimicamente, al loro contenuto.
• Contrassegnati con un cartello che riporta denominazione e codice CER
relativo al rifiuto depositato, con indicazione delle frasi di rischio (R) e dei
consigli di prudenza (S) adeguati al rifiuto contenuto.
• Contrassegnati con un cartello giallo di grandezza 15x15 cm, riportante la
lettera “R” in colore nero.
• Forniti di tappo per i rifiuti liquidi soggetti ad evaporazione e sversamento.
• Dotati di coperchio aderente per rifiuti a rischio di dilavamento (batterie di
automobili e camion).
• Dotati di bacino di contenimento di capacità pari all’intero volume del
serbatoio (+10%), nel caso di serbatoio fuori terra (per rifiuti liquidi
pericolosi). Nel caso vi siano più serbatoi può esserci un solo bacino di
contenimento di capacità pari a 1/3 di quella complessiva dei serbatoi.
• Provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e gli eventuali scarichi
di tubazioni di troppo pieno sono convogliati in modo da non costituire
pericolo per gli addetti e per l’ambiente.
III
Sezione 1.5
1.0
A regola d’arte
Forniamo di seguito i Codici CER dei rifiuti che più facilmente si producono presso
una concessionaria e una officina.
Rifiuto
CER
Acido batterie
16.06.06*
Acque pozzetti decantatori (Disoleatori piazzali)
13.05.07*
Adesivi e sigillanti
08.04.09*
Air bag
16.01.10*
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati
da sostanze pericolose (oli, vernici, solventi)
15.02.02*
Batterie veicoli (al piombo)
16.06.01*
Contenitori vuoti di olio motore o vernici (barattoli vernici, fusti olio,
lattine olio)
15.01.10*
Fanghi da impianti di depurazione (depuratori sito o autolavaggio o
acque prima pioggia)
07.06.11*
Filtri dell’olio
16.01.07*
Liquidi antigelo
16.01.14*
Residui oleosi da apparecchiature pulizia componenti in officina
16.07.08*
Oli esausti
13.02.08*
Oli dei freni
16.01.13*
Residui di vernici e solventi (Carrozzeria:apparecchiatura lavapezzi)
08.01.21*
Tubi fluorescenti
20.01.21*
Candele auto
16.01.22
Carta e cartone
20.01.01
Componenti elettrici autoveicoli
16.02.14
Filtri dell’aria (impianti di condizionamento, autoveicoli)
15.02.03
Guanti e mascherine (non sporchi di sostanze pericolose)
15.02.03
Marmitte catalitiche
16.08.01
Pastiglie freni no amianto
16.01.12
Batterie alcaline
16.06.04
Pile ed accumulatori (non pericolosi)
16.06.05
Pneumatici fuori uso
16.01.03
I codici contrassegnati dall’asterisco (*) identificano i rifiuti pericolosi.
Sul Modulo “MONI” del Sistema di Gestione Ambientale della Concessionaria è
riportato un elenco più esaustivo dei Codici CER relativi ai rifiuti prodotti presso le
Concessionarie.
IV
Sezione 1.5
1.0
A regola d’arte
I contenitori di prima raccolta devono essere:
• Piccoli e molto vicini alla zona di produzione per evitare lunghi percorsi con
conseguenti perdite di tempo.
• Adeguati come dimensioni alla tipologia del rifiuto specifico prodotto in
quella area.
• Etichettati e differenziati per colore per favorire il riconoscimento istantaneo
del rifiuto contenuto.
Sezione 1.5
1.0
A regola d’arte
Per evitare sprechi:
• Tappare ermeticamente i solventi ed i barattoli di vernice per evitare che si
secchino ed impedirne l’evaporazione.
• Implementare in magazzino la procedura di carico dei materiali deperibili
sugli scaffali prevedendo il carico dalla parte posteriore e lo scarico dalla
parte anteriore, in modo da favorire l’automatico prelievo del materiale più
vecchio.
• Richiedere allo smaltitore l’elenco dei materiali riciclabili e separarli secondo
le sue indicazioni.
• Compattare carta e stracci per la pulizia di olio usato e non miscelarla con
carta e cartone pulito e quindi riciclabile.
VI
Sezione 1.5
1.0
A regola d’arte
Per evitare sprechi:
• Fare uso di argilla in granuli in sostituzione della segatura per la pulizia dei
pavimenti sporchi di olio (l’argilla si può usare più volte prima di essere
smaltita, mentre la segatura è un materiale infiammabile).
• Predisporre una rastrelliera per mettere a scolare, capovolti, i contenitori
di olio esausto: i recipienti infatti si possono considerare vuoti per lo
smaltimento solo se trattengono all’interno meno dell’1% del loro contenuto
originario.
• Quanto si raccoglie nel vassoio di contenimento sotto la griglia sarà
consegnato al COOU (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati) o a imprese da
questo autorizzate, per il successivo trattamento di rigenerazione.
• Valutare l’opportunità, ove si faccia un discreto uso di solvente (carrozzerie),
dell’acquisto di un distillatore che permette il recupero e il riutilizzo
del solvente inquinato da operazioni di lavaggio e sgrassaggio. Se ne
trarrebbe un doppio risparmio: riutilizzo del 90% del solvente e completo
abbattimento dei costi di smaltimento del rifiuto pericoloso.
VII
Sezione 1.5
1.0
A regola d’arte
Prevenzione:
• Gli addetti che , per la tipologia del lavoro che svolgono, manipolano delle
sostanze devono conoscere le conseguenze del contatto con le stesse e,
se sono pericolose, come proteggere se stessi e l’ambiente. E’ necessario
pertanto che il responsabile di area, sulla base delle schede di sicurezza
delle sostanze pericolose, comunichi al personale i rischi collegati e
l’adeguata manipolazione delle sostanze usate (dispositivi di protezione
individuale) e provveda inoltre alla spiegazione delle frasi di rischio (R) e dei
consigli di prudenza (S).
• Nelle immediate vicinanze dei luoghi suscettibili di specifiche emergenze
di carattere ambientale deve essere ben visibile la segnaletica e/o
cartellonistica che spiega cosa fare, come farlo e quali protezioni utilizzare.
• Le protezioni dovranno essere disponibili sul luogo stesso (occhiali, guanti, mascherine, stivali, salviettine per gli occhi).
VIII
Sezione 1.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Registro di carico e scarico
L’azienda, in quanto “produttore” di rifiuti pericolosi derivanti da lavorazioni
artigianali, è obbligata alla tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti.
Nel Registro devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative
e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della denuncia al catasto rifiuti (Modello
Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD).
Ogni luogo di produzione di rifiuti deve tenere un proprio registro che va conservato
per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione annotata (se l’azienda ha più sedi,
ciascuna sede deve tenere un proprio registro).
Il Dlgs n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” ha introdotto delle
variazioni rispetto alla normativa precedente. In particolare:
a) Ha previsto dei nuovi modelli di registro di carico e scarico: il decreto
attuativo emanato per tali modelli (DM 02/05/2006), è stato sospeso il
26/06/2006 con un comunicato del Ministero dell’Ambiente. Allo stato
attuale pertanto restano in vigore i vecchi modelli. D’altra parte il “decreto
sospeso” prevede all’art. 2 la possibilità di continuare ad utilizzare i vecchi
registri fino al loro esaurimento purchè contengano tutti gli elementi previsti
dalla nuova normativa.
b) I registri sono numerati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla
normativa sui registri IVA: è pertanto abolito l’obbligo di vidimazione
anche per i registri di carico e scarico. Tale precisazione è richiamata nell’Art.
190, comma 6 del Dlgs 152/2006.
c) I produttori di rifiuti devono effettuare le annotazioni sul registro almeno
entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del
medesimo.
d) I soggetti, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di
rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere
all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite
le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che
provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi (Art. 190, comma 4 del
Dlgs 152/2006).
Sanzioni
Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il
mancato adempimento degli obblighi.
Sezione 1.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Formulario di identificazione
Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore/detentore;
b) nome ed indirizzo e autorizzazione del destinatario.
c) nome ed indirizzo e autorizzazione del trasportatore;
d) caratteristiche del rifiuto (CER, stato fisico, caratteristiche di pericolo);
e) destinazione (smaltimento o recupero);
f) quantità (Kg o litri);
g) percorso dell’instradamento;
h) firma del produttore e del trasportatore;
i) cognome e nome del conducente e targa del veicolo;
j) data inizio trasporto;
k) l’ultimo campo del formulario deve essere compilato e firmato dal
destinatario, riportando la quantità di rifiuti accettata in arrivo (quarta copia).
Il Dlgs 03/04/2006 n. 152 prevede (art. 193, commi 5 e 6) un nuovo modello di
formulario, ma il relativo decreto attuativo non è stato ad oggi ancora emanato:
pertanto resta in vigore, fino alla sua emanazione, il modello in uso fino ad oggi e
regolato dal DM 01/04/1998 n. 145.
Il formulario di identificazione deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato
e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le
altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore/
produttore entro tre mesi (o sei mesi in caso di spedizioni transfrontaliere) dalla data
di conferimento del rifiuto al trasportatore.
La riconsegna di questa copia, datata e firmata in arrivo, scarica il detentore/
produttore della responsabilità sul corretto recupero o smaltimento dei rifiuti; la
responsabilità del detentore è esclusa anche nel caso in cui, in assenza della copia
firmata dal destinatario, abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della
mancata ricezione del formulario.
Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
II
Sezione 1.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici
dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli Uffici regionali e
provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annottati sul registro
IVA acquisti. La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta a imposizione
tributaria.
(Dlgs 03/04/2006 n. 152, art. 193 comma 6, lettera b)).
Si raccomanda particolare cura e attenzione nell’indicare sul formulario la qualità e la
quantità dei rifiuti consegnati. Infatti la non corrispondenza dei dati tra il registro di
carico e scarico, il formulario dei rifiuti e i dati registrati in arrivo dal destinatario non
sono considerate inesatezze formali. Diverse sentenze della Cassazione leggono in
queste discrepanze “traffico illecito di rifiuti” e vengono sanzionate come tali.
Acquisire e verificare sempre la conformità del trasportatore ai requisiti richiesti
ad effettuare il trasporto: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso
di validità per la categoria e la classe di interesse, elenco dei mezzi autorizzati con
relativa targa per tipologia di rifiuto.
Sul sito www.albogestoririfiuti.it è presente l’elenco delle aziende autorizzate, con
dettaglio delle categorie, classi e codici CER autorizzati.
Sanzioni
Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il
mancato adempimento degli obblighi.
III
Sezione 1.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
MUD
Ogni anno le Aziende che producono rifiuti pericolosi devono comunicare (entro
il 30 aprile, salvo proroghe) alla Camera di Commercio competente per territorio le
quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti.
Il MUD “Modello Unico di Dichiarazione Ambientale” è stato introdotto dalla legge
25 gennaio 1994, n. 70 (che resta in vigore); la norma di riferimento che definisce le
modalità per la presentazione e la compilazione del modello è il DPCM 24 dicembre
2002 “Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per
l’anno 2003” e il DPCM 22 dicembre 2004 “Approvazione del nuovo modello unico di
dichiarazione ambientale per l’anno 2005” che aggiunge al modello precedente una
sezione dedicata ai veicoli fuori uso.
Chi deve presentare il MUD?
Sono obbligati alla presentazione del MUD in base al tipo di rifiuto prodotto o
gestito:
• le aziende che hanno prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento
rifiuti speciali pericolosi (le eccezioni previste a tale obbligo riguardano gli
imprenditori agricoli);
in base al tipo di attività svolta:
• chi svolge l’attività di raccolta e trasporto rifiuti;
• chi svolge l’attività di smaltimento o recupero rifiuti;
• chi svolge l’attività di raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e
relativi componenti e materiali;
• i commercianti senza detenzione e gli intermediari di rifiuti;
• i Comuni o le Autorità di ambito territoriale.
Le Concessionarie, in quanto produttrici di rifiuti pericolosi, devono presentare
annualmente alla Camera di Commercio il MUD.
IV
Sezione 1.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Il MUD si articola in sezioni che sulla base della tipologia di azienda identificano e
forniscono dati quantitativi sulla gestione dei rifiuti per l’anno di riferimento.
Le sezioni più significative per una concessionaria riguardano:
• sezione anagrafica: identifica il produttore dei rifiuti (concessionaria)
• scheda riassuntiva: riporta i dati riepilogativi sulle sezioni MUD compilate
(n° schede allegate)
• schede RIF: riportano, per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto, codice CER,
descrizione, quantità, destinatario e trasportatore
• schede TE: identificano il/i trasportatore/i a cui è stato affidato il rifiuto (una
per ciascun codice CER trattato)
• schede DR: identificano, per ogni CER trattato, il destinatario del rifiuto (per
smaltimento o recupero) e la quantità conferita nell’anno di riferimento
Sanzioni
Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il
mancato adempimento degli obblighi.
Sezione 1.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Gestione degli oli esausti
La legislazione vigente in materia di oli esausti (Dlgs 27/01/1992 n. 95; DM
16/05/1996 n. 392) prevede prescrizioni e obblighi differenti a seconda della
tipologia del detentore e/o delle quantità annue detenute. L’obiettivo principale
della normativa è il trattamento degli oli usati per la rigenerazione e quindi per un
suo successivo riutilizzo.
Il COOU (Consorzio Obbligatorio Oli Usati) ha il compito di raccogliere gli oli usati,
direttamente o tramite aziende autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione.
Gli oli esausti sono rifiuti pericolosi, identificati con codice CER della categoria
13.xx.xx, e soggetti quindi alla normativa sui rifiuti.
Le Concessionarie devono registrare le operazioni di carico e scarico degli oli esausti
prodotti sul registro di carico e scarico rifiuti con le stesse modalità prescritte per gli
altri rifiuti pericolosi prodotti. Il trasporto degli oli usati è documentato dal formulario
di identificazione rifiuti ed attesta il trasferimento ai centri di raccolta autorizzati dal
COOU.
L’art. 264 del Dlgs n. 152 del 03/04/2006 ha abrogato il registro degli oli usati (art. 8
del Dlgs 27/01/1992 n. 95) e il “Modello F” previsto dal DM n. 392 del 16/05/1996.
In aggiunta alle registrazioni di cui sopra, sono previsti degli obblighi per i detentori:
• Chiunque esercita attività di rivendita al dettaglio di oli o fluidi lubrificanti
per motori è obbligato a mettere a disposizione della propria clientela ed
esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio usato;
• Ritirare e detenere l’olio estratto dai motori presso i propri impianti;
• Consentire a titolo gratuito che il Consorzio installi un impianto di
stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico, laddove non vi
provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione;
• Stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare commistioni, dispersione o
contaminazione;
• Non miscelare gli oli usati con altre sostanze tossiche o nocive;
• Cedere e trasferire tutti gli oli direttamente al COOU o ad imprese
autorizzate.
VI
Sezione 1.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Le officine meccaniche sono obbligate a ritirare e detenere i filtri usati e gli oli usati
estratti nell’esercizio della propria attività.
I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell’olio sono tenuti ad
esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a
non disfarsi dell’olio usato e a conferirlo nell’apposito centro di stoccaggio.
Le officine meccaniche che detengono olio esausto in quantità superiori a 500 litri
devono utilizzare impianti di stoccaggio con caratteristiche tecniche specifiche tra
cui:
• l’area di deposito deve essere delimitata
• i serbatoi devono essere fissi, realizzati in acciaio, dotati di bacino di
contenimento
• l’impianto di movimentazione deve essere di tipo fisso, realizzato con
tubazioni in acciaio
• le pompe di movimentazione devono essere installate su apposito
basamento in calcestruzzo con cordolo di contenimento per eventuali
perdite
• le aree di travaso devono essere provviste di sistemi di raccolta delle
eventuali perdite verso pozzetti di contenimento.
Tali requisiti sono specificati in dettaglio nell’allegato C del DM n 392 del 16/05/1996.
La complessità dei requisiti richiesti per depositi di olio esausto superiori a 500 litri
suggerisce di mettere in atto presso la concessionaria modalità di gestione tali da
assicurare il rispetto del valore limite dei 500 litri, concordando con l’impresa incarica
del trasporto degli oli ai centri raccolta frequenze di prelievo adeguate a rispettare
tale limite.
Sanzioni
Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il
mancato adempimento degli obblighi.
VII
Sezione 1.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Veicoli fuori uso
Il Dlgs 24/06/2003 n. 209 ha recepito la Direttiva Europea 2000/53/CE relativa ai
veicoli fuori uso.
Un veicolo è considerato fuori uso quando è a “fine vita“ e costituisce pertanto un
rifiuto.
Tale circostanza si verifica con la consegna del veicolo ad un centro di raccolta
effettuata direttamente dal detentore (cioè il proprietario o colui che lo detiene a
qualsiasi titolo) o tramite soggetti autorizzati o tramite il concessionario o succursale
della casa costruttrice.
La Toyota Motor Italia S.p.A., in rappresentanza della casa costruttrice, sulla base
delle disposizioni legislative, ha organizzato una rete di centri di raccolta distribuiti
sul territorio nazionale che assicura il ritiro gratuito dei veicoli. L’elenco di tali centri di
raccolta è reperibile sul sito internet della Toyota Motor Italia.
Il diagramma che segue riporta le fasi della gestione del veicolo fuori uso, con
particolare riferimento alle responsabilità del Concessionario, nel caso lo stesso
accetti il ritiro del veicolo del cliente in occasione dell’acquisto di una vettura nuova.
VIII
Sezione 1.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Caso A: il detentore consegna il veicolo al Centro di Raccolta della Rete TMI che
effettua cancellazione dal PRA
Detentore del veicolo
Trasporto del veicolo al centro di
raccolta TMI
Detentore
Consegna veicolo
Detentore
Veicolo
Targhe
Documenti veicolo
Rilascio del Certificato di
Rottamazione
Centro di raccolta rete TMI
Certificato di
Rottamazione
(Continua)
IX
Sezione 1.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
(Continua)
D. Lgs. 209/2003
art 5 comma 8
D P. R. 358/2000
Cancellazione dal PRA
Presentazione
copia del
Certificato
di Rottamazione
Centro Raccolta Rete TMI
Entro 30 giorni
dalla consegna
del veicolo
Annotazione estremi cancellazione
P.R.A su Registro entrata/uscita
veicoli
Centro Raccolta Rete TMI
Trattamento veicolo
Centro Raccolta Rete TMI
Allegato I
punto 5 D. Igs
209/2003
Legge 70/1994
Messa in
sicurezza
Rimozione
materiali e
componenti
Demolizione
Comunicazione annuale dati
veicolo trattati tramite MUD
Centro Raccolta Rete TMI
Sezione 1.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Caso B: il detentore consegna il veicolo al Concessionario che effettua la
cancellazione al PRA
Detentore del vicolo
Trasporto del veicolo al
Concessionario del produttore
Detentore
D.Lgs.209/2003
art.5 comma 1
Il concessionario accetta la
consegna del veicolo?
NO
SI
Consegna veicolo previa
verifica presenza parti
essenziali
D.Lgs.209/2003
art.5 comma 5
Concessionario
Targhe
Veicolo
Documenti veicolo
(Continua)
XI
Sezione 1.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
(Continua)
D.Lgs. 209/2003
allegato IV
Rilascia al detentore Certificato di Rottamazione
(con impegno alla cancellazione dal P.R.A.)
con indicazione del Centro raccolta
Certificato
di
rottamazione
Concessionario
D.Lgs. 285/1992
Registro entrata/uscita
veicolo del concessionario
D. Lgs. 209/2003
art 5 comma 8
D.P. R. 358/2000
Entro 30 giorni
dalla consegna
del veicolo
Cancellazione dal P.R.A.
Presentazione
copia del
Certificato di
Rottamazione
Concessionario
Annotazione estremi cancellazione
al P.R.A. su Registro entrata/uscita
veicoli
Concessionario
Consegna del veicolo
al Centro Raccolta indicato
nel Certificato di Rottamazione
Fornisce estremi
della cancellazione
al P.R.A.
Concessionario
Presa in carico veicolo
Centro Raccolta
Trattamento veicolo
Centro Raccolta
Allegato I
punto 5 D. Igs
209/2003
Legge 70/1994
Messa in
sicurezza
Rimozione
materiali e
componenti
Demolizione
Comunicazione annuale dati
veicolo trattati tramite MUD
Centro Raccolta
XII
Sezione 1.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Deposito temporaneo
In attesa del prelievo dei rifiuti da parte dei trasportatori , l’azienda
deve provvedere al loro raggruppamento in un deposito
temporaneo presso il luogo di produzione degli stessi.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 183, comma 1,
lett. m)
Nel deposito temporaneo è vietato raggruppare rifiuti
contenenti policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione,
e policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti
per milione.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 183 comma 1 lett. l)
punto 1
I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni
di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità
alternative, a scelta del produttore:
1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito;
oppure
2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga
i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non
superi i 10 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere
durata superiore ad un anno.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 183 comma 1 lett. l)
punto 2
I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti
modalità alternative, a scelta del produttore:
1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito;
oppure
2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito
raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo
di rifiuti non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo
non può avere durata superiore ad un anno.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 183 comma 1 lett. l)
punto 3
Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei di
rifiuti.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 183 comma 1 lett. l)
punto 4
I rifiuti pericolosi devono rispettare le norme tecniche relative al
deposito delle sostanze pericolose contenute e le norme relative
all’imballaggio e all’etichettatura.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 183 comma 1 lett. l)
punto 4 e 5
I recipienti destinati a contenere i rifiuti devono possedere requisiti
di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità degli
stessi, essere dotati di chiusure idonee per prevenire la fuoriuscita del
contenuto, dispositivi di sicurezza per le operazioni di riempimento
e svuotamento, mezzi di presa per agevolare le operazioni. Inoltre,
per rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti,
fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con
etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree
di stoccaggio, ben visibili per dimensione e collocazione.
Delibera Comitato
Interministeriale
27/07/1984 Cap. 4
commi 4.1.1, 4.1.4;
4.1.5.
Sezione 1.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Deposito temporaneo
I contenitori destinati a contenere rifiuti liquidi devono essere
provvisti di dispositivi antitraboccamento.
Delibera Comitato
Interministeriale
27/07/1984 Cap. 4
comma 4.1.2.
I serbatoi fuori terra devono essere provvisti di un bacino di
contenimento con capacità pari al volume del serbatoio. In caso di
più serbatoi, il bacino di contenimento deve avere una capacità pari
a 1/3 di quella complessiva dei serbatoi.
Delibera Comitato
Interministeriale
27/07/1984 Cap. 4
comma 4.1.2.
Abbandono o deposito non autorizzato di rifiuti o immissione in
acque superficiali e/o sotterranee.
Abbandono sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti:
Sanzione amministrativa da 25 Euro a 155 Euro
Abbandono ovvero immissione di rifiuti pericolosi nelle acque
superficiali o sotterranee.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 105 Euro a 620 Euro
Titolari di imprese e responsabili di enti:
Abbandono di rifiuti non pericolosi :
Arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600 Euro a 26.000
Euro
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 192 comma 1 e 2
art. 255 comma 1
Art. 256 comma 1
lett. a), lett. b)
Art. 256 comma 2
Titolari di imprese e responsabili di enti:
Abbandono di rifiuti pericolosi,
Arresto da sei mesi a 2 anni o ammenda da 2.600 Euro a
26.000 Euro.
Non ottemperanza dell’ordinanza del Sindaco per la rimozione,
l’avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati
Arresto fino a 1 anno. Il beneficio della sospensione condizionale
può essere subordinata all’ottemperanza
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 255 comma 3
Divieto di miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi
ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi
Il responsabile è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione
dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente
possibile
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 187 commi 1, 3
Sanzioni: Arresto da sei mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 Euro a
26.000 Euro se si tratta di miscelazione di rifiuti pericolosi.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 256 comma 5
Art. 256 comma 1,
lett. b)
II
Sezione 1.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Veicoli fuori uso
Attività di gestione di veicoli fuori uso in violazione delle norme
generali contenute nell’Allegato 1 al Dlgs 209/2003, degli obblighi di
preventiva messa in sicurezza, rimozione e separazione materiali e
componenti pericolosi
Dlgs. 24/06/2003 n.209
Art. 6 comma 2
Art. 13 comma 1
Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 3.000 a 30.000 Euro
Obbligo per il il concessionario, o il gestore della succursale della
casa costruttrice, al momento della consegna del veicolo destinato
alla demolizione, di rilasciare al detentore, in nome e per conto del
centro di raccolta, il certificato di rottamazione conforme ai requisiti
di cui all’allegato IV al Dlgs. 24/06/2003 n.209, completato della
descrizione dello stato del veicolo consegnato e dell’impegno a
provvedere alla cancellazione dal PRA.
Dlgs. 24/06/2003 n.209
Art. 5 commi 6, 7
Art. 13 comma 3
Per la mancata consegna sanzione amministrativa da 300 a 3.000
Euro. In caso di documenti non esatti o non conformi a quanto
stabilito:sanzione ridotta della metà.
Il Concessionario, o il centro raccolta, deve provvedere alla
cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso, con consegna di
documenti e targhe entro 30 giorni dalla consegna del veicolo; il
veicolo può essere cancellato dal PRA solo presentando una copia
del certificato di rottamazione.
Gli estremi della cancellazione dal PRA sono annotati sul registro di
entrata/uscita veicoli
Mancata ottemperanza agli obblighi di cancellazione PRA,
annotazione sul registro entrata-uscita veicoli, trattamento del
veicolo previa cancellazione dal PRA: sanzione amministrativa da
1.000 a 5.000 Euro.
Divieto di produrre o immettere sul mercato materiali o componenti
di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente
(salvo casi e condizioni previsti dall’Allegato II)
Violazione dell’obbligo di cui sopra: sanzione amministrativa da
20.000 a 100.000 Euro.
Dlgs. 24/06/2003 n. 209
Art 5 commi 8, 10
Dlgs. 24/06/2003 n. 209
Art. 13 comma 4
Dlgs. 24/06/2003 n. 209
Art. 9
Art. 13 comma 5
III
Sezione 1.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi, devono essere iscritte
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 212 comma 5
L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali deve essere
rinnovata ogni 5 anni
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 212 comma 6
L’iscrizione avviene per categorie e classi di attività e
l’autorizzazione contiene l’elenco dei mezzi autorizzati (con targa)
per tipologia di rifiuto.
La Deliberazione 27 ottobre 2004 del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio da il via alla pubblicazione dell’Albosul
sito internet www.albogestoririfiuti.it. Oltre all’elenco degli iscritti,
sul sito si trovano tutte le informazioni necessarie per gli addetti.
DM 28/04/1998 n. 406
Art. 8 e 9
Lettera Circolare
n. 5543/Albo/Pres.
del 02/08/1999
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e
intermediazione di rifiuti senza autorizzazione, iscrizione o
comunicazione:
Per rifiuti non pericolosi : Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda
da 2.600 Euro a 26.000 Euro
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 256 comma 1 lett. a),
lett. b)
Per rifiuti pericolosi : Arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da
2.600 Euro a 26.000 Euro
Consorzio obbligatorio oli usati – COOU
Gli oli minerali o sintetici usati devono essere consegnati al
Consorzio Obbligatorio, o ad imprese da questo autorizzate, per il
successivo trattamento o eliminazione.
Dlgs. 27/01/92 n. 95
Art. 6
Dlgs. 152 del 03/04/2006
Art. 236 comma 15
È fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione
degli oli usati
Dlgs. 27/01/92 n. 95
Art. 3 comma 5
In attesa della raccolta, gli impianti di stoccaggio presso il detentore
devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza
in relazione alle proprietà fisico-chimiche ed alle caratteristiche di
pericolosità degli oli usati contenuti. In particolare: idonee chiusure
per impedire la fuoriuscita; dispositivi per effettuare in sicurezza
le operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per
rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; apposita
etichettatura che ne identifichi il contenuto.
Gli oli usati sono rifiuti pericolosi e pertanto il loro trasporto deve
essere accompagnato dal formulario di identificazione previsto per
i rifiuti.
Dlgs. 27/01/92 n. 95
Art. 6 commi 1, 3, 4, 5.
DM 16/05/1996 n. 392
Art. 2
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 193 commi 1, 13
Circolare Ministeriale
Ambiente n° GAB/
DEC/812/98 del 04/08/1998
IV
Sezione 1.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Consorzio obbligatorio oli usati – COOU
L’ olio usato o le miscele oleose non suscettibili di trattamento
possono essere eliminati come rifiuti speciali pericolosi secondo la
classifica CER 13 00 00.
Dlgs. 27/01/92 n. 95
Art. 3
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Allegati Parte Quarta:
Allegato D.
E’ vietato qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di
superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine e nelle
canalizzazioni; è vietato qualsiasi deposito e/o scarico sul suolo di
oli usati o di residui di trattamento degli oli usati; è vietato qualsiasi
trattamento di oli usati che provochi inquinamento dell’aria.
Dlgs. 27/01/92 n. 95
Art. 3 comma 2
I rivenditori al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori sono
obbligati a mettere a disposizione della propria clientela ed esercire
un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio usato; sono
obbligati a ritirare e detenere l’olio usato estratto dai motori presso
i propri impianti; sono obbligati a consentire a titolo gratuito al
consorzio l’installazione presso i locali di un impianto di stoccaggio
degli oli usati a disposizione del pubblico.
Le officine meccaniche sono obbligate a ritirare dai propri clienti e
detenere gli oli usati e i filtri usati estratti nell’esercizio della propria
attività.
Dlgs. 27/01/92 n. 95
Art. 6 comma 3
Dlgs. 27/01/92 n. 95
Art. 6 comma 5
Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche
I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
devono essere raccolti in modo differenziato.
(I Comuni devono mettere a disposizione un sistema di raccolta
differenziato per i RAEE: il detentore finale non deve pagare per il
loro conferimento).
Il ritiro gratuito dei RAEE è garantito anche dai distributori a fronte
dell’ acquisto di una nuova apparecchiatura.
Dlgs 25/07/2005 n. 151
Art. 6, comma 1,
lettera a);
Dlgs 25/07/2005 n. 151
art. 6, comma 1,
lettera b);
Sezione 1.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Consorzio obbligatorio riciclaggio polietilene - POLIECO
Le aziende che, in ragione della propria attività, detengono
rifiuti di beni in polietilene (esclusi gli imballaggi) è obbligata
a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a
soggetti incaricati dal consorzio.
Mancata consegna di beni in polietilene al Consorzio o a soggetti
da esso incaricati
Sanzione amministrativa da 260 Euro a 1.550 Euro
Riferimento
normativo
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 234 comma 14
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art.256 comma 7
Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI
Le aziende che producono, vendono o utilizzano imballaggi (di
qualunque materiale siano composti) sono obbligate ad aderire
al CONAI, a pagare la quota di partecipazione e il contributo
ambientale.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 221 commi 1, 2
Denuncia periodica al CONAI (mensile, trimestrale o annuale
secondo accordi) e calcolo del contributo sugli imballaggi, in base
alla tipologia di materiale, relativo al periodo precedente
Regolamento CONAI
Art. 7 commi 9, 10
I produttori di imballaggi possono aderire ad un consorzio
diverso dal CONAI, ma comunque autorizzato dallo stesso: in
questo caso gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare
gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio
secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai
produttori e con gli stessi concordato.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 221 commi 3, 4
Mancata adesione al CONAI
Sanzione amministrativa pari a 6 volte le somme dovute al CONAI
e pagamento dei contributi pregressi (sanzione ridotta a metà se
si aderisce entro 60 giorni dalla scadenza)
E’ vietato immettere imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei
rifiuti urbani
Non ottemperanza degli utilizzatori dell’obbligo di consegna
degli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio
secondari e terziari al centro di raccolta organizzato
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 261 comma 1
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 226 comma 2
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 261 comma 2
Sanzione amministrativa da Euro 15.100 a Euro 46.500
Smaltimento di imballaggi in discarica od immissione nel
mercato di imballaggi vietati o privi dei requisiti previsti
(etichettatura secondo normativa per facilitare la raccolta, il
riutilizzo e il riciclaggio)
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 226 comma 1
Art. 219 comma 5
Allegati alla Parte Quarta:
Allegato F.
Sanzione amministrativa da Euro 5.200 a Euro 40.000
Dlgs. 152 del 03/04/2006
Art. 261 comma 3
VI
Sezione 1.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste
Le batterie al piombo esauste sono rifiuti pericolosi (Codice CER
16.06.01), devono essere conferite al COBAT, o ad altro consorzio
autorizzato dal Ministero dell’Ambiente, direttamente o mediante
consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base
alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali
rifiuti.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 235 commi 2, 5, 9
DL 9/09/1988 n. 397
Art. 9 quinquies
In attesa del conferimento al COBAT, o altro consorzio
autorizzato, le batterie esauste devono essere stoccate in un
apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in
materia di smaltimento dei rifiuti
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 235 comma 12
DL 9/09/1988 n. 397
Art. 9 quinquies comma 10
In quanto rifiuti pericolosi le batterie esauste sono soggette alla
stessa normativa prevista per questi: registro di carico e scarico,
formulario di identificazione, MUD, ecc.. Allo stesso modo,
la violazione delle prescrizioni è sanzionata come per i rifiuti
pericolosi.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 189, comma 3
Art. 190, comma 1
MUD
Presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti
(MUD) presso la Camera di Commercio competente per territorio
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 189 comma 3
Legge 25/01/1994 n.70
Mancata o incompleta o inesatta denuncia MUD
Sanzione amministrativa da 2.600 Euro a 15.500 Euro
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 258 comma 1
Se la comunicazione è effettuata entro 60 giorni dalla scadenza
del termine, la sanzione amministrativa è da 26 Euro a 160 Euro
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 258 comma 1
Se dalla documentazione è possibile ricostruire le informazioni
dovute si applica la sanzione amministrativa da 260 Euro a 1.550
Euro
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 258 comma 5
Formulario di identificazione
Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dal formulario
di identificazione dei rifiuti stessi, redatto in 4 copie, compilato,
datato e firmato dal detentore dei rifiuti (produttore/azienda),
e controfirmato dal trasportatore. Una copia rimane presso
il produttore, le altre tre controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore/
produttore entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al
trasportatore (sei mesi in caso di spedizione transfrontaliera).
Deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta
individuato dal codice CER e dalla descrizione.
Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni dalla
data dell’ultima registrazione.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 193 commi 1, 2
Art. 188, comma 3
Circolare Ministeriale GAB/
DEC/812/98 del 04/08/1998
Punto 1): lettera i), lettera o);
DM 01/04/1998 n. 145
VII
Sezione 1.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Formulario di identificazione
Il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato
dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio
o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti
e deve essere annotato sul registro IVA-acquisti. La vidimazione è
gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
Il formulario deve essere conforme al modello e ai contenuti
indicati dal DM 01/04/1998 n. 145
Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o
inesatto
Rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa da 1.600 Euro a
9.300 Euro
rossa
Rifiuti pericolosi: arresto fino a 2 anni
Se è possibile ricostruire le informazioni dovute, si applica la
sanzione amministrativa da 260 Euro a 1.550 Euro
Mancata conservazione o mancato invio del registro e del
formulario alle autorità competenti
Sanzione amministrativa da euro 260 a euro 1.550
Riferimento
normativo
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 193 comma 6: lett.
a) b)
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 258 comma 4
Codice Penale Art. 483
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 258 comma 5
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 258 comma 5
Registro di carico e scarico
Le imprese che producono rifiuti pericolosi hanno l’obbligo di
tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti.
Il registro deve essere conforme al modello indicato dal DM
01/04/1998 n. 148.
Il registro è gestito con le procedure e le modalità fissate dalla
normativa sui registri IVA, quindi non è soggetto a vidimazione.
Deve essere tenuto presso ogni impianto di produzione e
conservato per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.
Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del
medesimo.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 190 commi 1, 3, 6, 7,
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico
Rifiuti non pericolosi: Sanzione amministrativa da 2.600 Euro a
15.500 Euro.
Rifiuti pericolosi: Sanzione amministrativa da 15.500 Euro a
93.000 Euro e sanzione accessoria della sospensione da 1 mese
a 1 anno dalla carica del responsabile.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 258 commi 2, 3
Le sanzioni sono ridotte per le aziende con meno di 15 dipendenti:
da 1.040 Euro a 6.200 Euro per rifiuti non pericolosi; da 2.070 Euro
a 12.400 Euro per rifiuti pericolosi.
VIII
Sezione 1.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Registro di carico e scarico
Predisposizione e uso di certificati di analisi rifiuti contenenti false
indicazioni.
Arresto fino a 2 anni
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 258 commi 4, 5
Se è possibile ricostruire le informazioni dovute si applica la
sanzione amministrativa da 260 Euro a 1.550 Euro
IX
Sezione
1.0
Sezione
2
Inquinamento
dell’Acqua e del Suolo
Indice
2.1 Definizioni
2.2
Le fonti di inquinamento
2.3
Raccomandazioni per un comportamento responsabile
2.4
Come risparmiare
2.5
A regola d’arte
2.6
Documentazione obbligatoria richiesta
2.7
Prescrizioni / Sanzioni
Sezione 2.1
1.0
Definizioni
Terminologia corrente
Sono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti
residenziali e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attività domestiche.
Sono acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o
installazioni in cui si svolgono attività commerciali o servizi, diverse qualitativamente
dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Le acque meteoriche di dilavamento sono le acque provenienti da fenomeni
atmosferici (pioggia, neve, ecc. ) che, non assorbite o evaporate, dilavano le superfici
scolanti.
Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti ad un volume pari
a 2,5 - 5 mm di precipitazione distribuiti uniformemente sulla superficie scolante per
gli eventi meteorici che si distanziano di almeno 48 ore l’uno dall’altro.
Sono acque reflue urbane le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque
reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento,
convogliate in reti fognarie e provenienti da un’area in cui la popolazione o le attività
economiche sono sufficientemente concentrate.
Sono acque sotterranee quelle che si trovano al di sotto della superficie del suolo
nella zona di saturazione e in diretto contatto con il sottosuolo.
La zona di saturazione indica un’area in cui l’acqua ha raggiunto la massima
concentrazione possibile in relazione alla tipologia di terreno.
Sezione 2.1
1.0
Definizioni
L’inquinamento delle acque consiste nell’introduzione diretta o indiretta, a seguito
di attività umana, di sostanze o di calore nell’acqua o nel terreno che possono
nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o terrestri,
perturbando, deturpando o deteriorando i legittimi usi dell’ambiente.
Il valore limite di emissione è il limite di accettabilità misurabile di una sostanza
inquinante contenuta in uno scarico.
Il drenaggio è un sistema idraulico impiegato per il prosciugamento dei terreni
mediante scolo delle acque.
La rete fognaria è il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino
al recapito finale.
Lo scarico è qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
La bonifica è l’insieme degli interventi necessari per eliminare le fonti di
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse
presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee fino al livello uguale o
inferiore ai valori di concentrazione consentiti.
II
Sezione 2.2
1.0
Le fonti di inquinamento
L’azienda deve prima di tutto individuare le principali sostanze potenzialmente
inquinanti e le aree nelle quali vengono prodotte (vedi Fig. 2).
Fig. 2
vendita
officina
carrozzeria
magazzino
piazzale
Acido delle batterie
•
Acqua di condensa del compressore
•
•
Acqua piovana che scorre da aree
pavimentate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acque dal lavaggio di interni
•
Acque dalla pulizia di pennelli, attrezzi,
ecc.
•
•
Acque del piazzale
Acque di lavaggio della deceratura
•
•
•
Acque di verniciatura
Acque oleose
•
•
Antigelo
•
•
Carburanti
•
Carburanti mischiati con acqua
•
Effluenti dai filtri delle cabine di
verniciatura
•
•
•
•
•
Oli
•
•
Olio combustibile
•
Olio dei freni
•
Getti di vapore/acque per la pulizia
•
•
•
•
•
•
•
•
Solidi (es. polvere, fango)
•
•
•
•
Solventi
•
•
•
•
Prodotti per le pulizie
•
Le sostanze evidenziate in fig. 2 non devono raggiungere canali di drenaggio,
condotte di fognature, corpi idrici superficiali (fiumi, canali, stagni, acque costiere)
e acque sotterranee.
Sezione 2.3
1.0
Raccomandazioni per un
comportamento responsabile
Individuare le sostanze
potenzialmente inquinanti
e le relative fonti
Elaborare e conservare le piante dei
percorsi di tutte le vie di drenaggio,
fogne, pozzetti
Eseguire i controlli e le
manutenzioni con l’utilizzo
delle piante
Definire ed attuare piani di manutenzione e
controllo per assicurare
la continuità e il corretto
funzionamento degli
impianti di trattamento
Adottare misure adeguate e
installare dispositivi per prevenire e contenere
versamenti accidentali di
liquidi, perdite, dilavamenti,
accumuli di acqua piovana
contaminata, fuoriuscite da
contenitori inquinanti
Preparare i piani di
prevenzione e di
emergenza, comunicarli
al personale e addestrarlo sulla loro attuazione Avvisare tempestivamente le autorità competenti in caso di
fuoriuscita accidentale di sostanze inquinanti che possono
raggiungere un drenaggio, le fognature, un fosso, un fiume, un
ruscello, un lago o uno stagno
In caso di autorizzazione allo scarico in
drenaggi, fognature, acque sotterranee
Adottare misure e monitorare per
non superare i valori limite di
emissione autorizzati
Prevenire la scadenza
dell’autorizzazione
Sezione 2.4
1.0
Come risparmiare
I costi associati all’inquinamento delle acque e del suolo
Per risparmiare sulla gestione delle acque, l’azienda deve prima conoscere i costi
associati al loro inquinamento, in modo da poter operare nell’ottica di ottenere un
equilibrio tra i costi di una soluzione, i suoi benefici ambientali e i costi aggiuntivi
dovuti ad eventuali danni ambientali.
• Costo dell’acqua scaricata e non utilizzata
• Costo per lo smaltimento di sostanze inquinate non scaricate in acqua
• Spese per gli accertamenti e per gli adeguamenti richiesti per l’istruttoria
delle domande di autorizzazione allo scarico
• Costo dell’impianto di depurazione
• Costo dei dispositivi di prevenzione e controllo
• Costo dei servizi di manutenzione e controllo
• Costo del tempo lavoro interno impegnato nelle attività di manutenzione e
controllo
• Spese per le multe per mancati adempimenti
• Spese per rimediare all’inquinamento dell’acqua
• Spese per rimediare all’inquinamento del suolo
Sezione 2.4
1.0
Come risparmiare
Per ridurre i costi è buona prassi:
Minimizzare la quantità di acqua utilizzata
controllando periodicamente l’acqua consumata
nell’orario di lavoro e fuori orario,
evitando sprechi di acqua
Riutilizzare l’acqua di scarico
recuperando per usi possibili l’acqua piovana e di
lavaggio, utilizzando impianti di riciclaggio dell’acqua
dell’impianto di lavaggio auto
Riutilizzare sostanze inquinanti
impiegando impianti di recupero dei solventi e degli oli
Smaltire le sostanze inquinanti
come rifiuti quando lo scarico non è consentito
o privo di autorizzazione
Evitare, ogni qualvolta è possibile,
di immagazzinare i liquidi
in serbatoi interrati
II
Sezione 2.5
1.0
A regola d’arte
• Prevenire l’inquinamento del suolo verificando periodicamente la tenuta dei
serbatoi interrati.
• Controllare annualmente la tenuta dei serbatoi interrati contenenti gasolio
destinato alla centrale termica o al gruppo elettrogeno; registrare l’esito dei
controlli effettuati. Installare sistemi di allarme automatico per rilevare le
perdite.
• In occasione della sostituzione dei serbatoi interrati, privilegiare l’impiego
di serbatoi installati fuori terra, dotati di doppia parete o di un bacino di
contenimento di capacità pari al 100% del volume del serbatoio.
• Raccogliere l’acqua oleosa di condensa dei compressori in un recipiente: olio
ed acqua si separano su due strati, aspirare l’acqua dal fondo e inviare l’olio al
COOU per la rigenerazione.
• Usare vasche per il lavaggio pezzi del tipo “a solvente”, con circolazione
a circuito chiuso; il contenitore del liquido di lavaggio sarà rilevato
periodicamente da ditte specializzate e sostituito.
• Mettere sotto ricarica le batterie di avviamento autoveicoli in un’apposita
zona dotata di aspirazione dei vapori e assolutamente priva di pozzetti;
in caso di versamento dell’acido (altamente corrosivo) assorbirlo con
precauzione e farlo smaltire come rifiuto pericoloso.
• I normali tubi al neon contengono mercurio: tale elemento è altamente
inquinante. Nel sostituirli fare attenzione a non romperli e smaltirli come
rifiuto pericoloso.
• Alcuni prodotti per le pulizie, quali la “varecchina” e la soda caustica, sono
molto pericolosi ed inquinanti; sostituirli con prodotti marcati “ECOLABEL”.
• Usare la minima quantità di sapone necessaria, per questo privilegiare l’uso
dei “dispenser”.
Sezione 2.5
1.0
A regola d’arte
• Per il mantenimento delle aree verdi dell’azienda, evitare l’uso di prodotti
diserbanti e/o disinfestanti chimici pericolosi: provvedere a sostituirli con
prodotti organici.
• Dovendo ricorrere all’uso dei topicidi, usare estrema cautela nella gestione
di tali veleni, in quanto abbandonati nell’ambiente possono causare danni
gravissimi.
• Per il lavaggio dei pavimenti privilegiare l’uso delle pulitrici aspiratrici a ciclo
chiuso.
• Eseguire gli interventi su motori o altri componenti che contengono olio
predisponendo vassoi in grado di raccogliere le perdite: se si spande olio sul
pavimento raccoglierlo con granuli assorbenti riutilizzabili.
• Almeno due volte l’anno fare analizzare gli scarichi; confrontare i risultati
delle analisi con i limiti massimi di concentrazione delle sostanze inquinanti
stabiliti nella autorizzazione. Se l’azienda è dotata di un impianto di
depurazione, controllare mensilmente il funzionamento; qualsiasi
significativo scostamento dai valori normali potrà essere così rapidamente
corretto.
• Per l’immagazzinamento e/o l’uso di benzina ed altri carburanti, richiedere ai
Vigili del Fuoco il Certificato di Prevenzione Incendi ed attenersi alle relative
prescrizioni.
• Non immagazzinare, in appositi contenitori, più di 20 litri di benzina o
di gasolio. I contenitori di carburante chiusi devono essere conservati in
armadietti ignifughi.
• Predisporre e tenere aggiornata una mappa della rete fognaria con le
posizioni degli scarichi.
• Predisporre un piano per la gestione delle emergenze per eventuali
inquinamenti di suoli o acque dovuti a fuoriuscite accidentali e/o a
sversamenti di liquidi, perdite, acque contaminate. Formare il personale per
rispondere in modo adeguato a tali emergenze.
II
Sezione 2.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Autorizzazione allo scarico di acque reflue
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati e rispettare i valori
limite previsti dall’autorizzazione.
(Dlgs 03/04/2006 n. 152: art. 124 comma 1 e art. 101, comma 1).
L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Nel caso in
cui uno o più stabilimenti conferiscano le acque reflue provenienti dallo loro attività
ad un terzo soggetto l’autorizzazione è rilasciata al titolare dello scarico finale, ferme
restando le responsabilità dei singoli titolari in caso di violazione dei limiti stabiliti.
L’autorizzazione ha la validità di 4 anni e deve essere richiesto il rinnovo un anno
prima della scadenza.
Le Regioni disciplinano il regime autorizzatorio degli scarichi e i valori-limite di
emissione e possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi
allacciati alle pubbliche fognature (Dlgs 03/04/2006 n. 152: art. 101 comma 2;
art. 107 comma 4).
Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione va presentata:
• alla Provincia per lo scarico in corpo idrico superficiale;
• all’Ente Gestore per l’allaccio in pubblica fognatura;
• al Comune o all’Ente Gestore per lo scarico in fognatura;
• al Comune o alla Provincia per lo scarico sul suolo o negli strati superficiali
del sottosuolo.
Le istituzioni di riferimento (Comune, Provincia, ecc.) solitamente predispongono i
fac-simile delle domande di autorizzazione.
Laddove le autorizzazioni prevedono dei valori-limite da rispettare è necessario
predisporre dei monitoraggi periodici per controllare il mantenimento dei valori
entro la soglia stabilita.
Sezione 2.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Gli impianti di autolavaggio necessitano di autorizzazione specifica per lo scarico
delle acque (acque reflue industriali).
Anche gli impianti di depurazione delle acque devono essere autorizzati
dall’Autorità competente e soggetti al rispetto dei valori limite prescritti. La normativa
regionale può prevedere l’invio annuale di un certificato di analisi chimico-fisico sulla
qualità delle acque in uscita dal depuratore.
È necessaria l’autorizzazione per il prelevamento di acqua di falda mediante pozzi.
L’autorizzazione può prevedere l’installazione di un contatore per la misurazione
dell’acqua prelevata e la comunicazione annuale al Comune della quantità di acqua
utilizzata.
Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici, devono essere resi accessibili per il
campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo, nel punto assunto
a riferimento per il campionamento, in genere immediatamente a monte della
immissione nel recapito.
È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superiori del sottosuolo, ad eccezione di
casi specifici autorizzati.
È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
È vietato lo smaltimento di rifiuti, anche triturati, in fognatura.
È vietato lo scarico al suolo delle sostanze pericolose, quali ad esempio mercurio,
cianuri, cadmio, oli, minerali ed idrocarburi di origine petrolifera (questi ultimi
particolarmente presenti negli scarichi derivanti da autolavaggi e autofficine).
II
Sezione 2.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Alcune Regioni e/o Province (Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Piemonte,
Toscana, Veneto, Provincia di Trento, Provincia di Potenza) hanno adottato forme di
controllo sulle acque meteoriche di dilavamento e sulle acque di prima e seconda
pioggia.
Le aree scoperte di parcheggi, autofficine, distributori di carburante, autolavaggi,
ecc., a seguito della impermeabilizzazione del terreno trattengono notevoli
quantitativi di agenti inquinanti che, con le prima pioggia (i primi 2,5 – 5 mm di
pioggia che cade), e il dilavamento delle superfici, confluiscono nel sistema fognario.
La Regione può pertanto richiedere che queste acque, sia di prima pioggia sia di
lavaggio delle aree esterne, siano convogliate e opportunamente trattate in impianti
di depurazione prima della immissione nella rete fognaria.
Le Regioni o le Province che hanno regolamentato la materia hanno fissato
dei requisiti diversi (dimensioni delle aree scoperte, tipologia di attività, mm di
pioggia, etc....) e che non possono essere approfonditi in questa sede. Pertanto le
Concessionarie dovranno verificare se la Regione o Provincia competente ha emesso
normativa in materia e se rientrano a qualunque titolo fra i soggetti tenuti alla
depurazione di dette acque prima dell’immissione nel sistema fognario.
È comunque vietato dalla normativa nazionale lo scarico o l’immissione diretta di
acque meteoriche nelle acque sotterranee. (Dlgs 03/04/2006 n. 152: art. 113).
Nel caso si verifichi l’inquinamento di un sito il Responsabile ha l’obbligo di adottare
entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione e dare immediata comunicazione
al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto. Sono previste procedure
semplificate se il sito inquinato non supera i 1000 mq.
Il responsabile dell’inquinamento deve provvedere al ripristino della zona
contaminata ed entro 48 ore dalla prima comunicazione darne notizia, con
autocertificazione, al Comune e alla Provincia.
Sanzioni
Il sistema sanzionatorio del Dlgs 152/2006 è molto articolato e, oltre alle sanzioni
specifiche per il singolo reato, impone l’obbligo a carico del responsabile di
procedere, a proprie spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale delle aree inquinate.
Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il
mancato adempimento degli obblighi.
III
Sezione 2.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Autorizzazione agli scarichi
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
Salvo diversa disciplina regionale, la domanda va presentata alla
Provincia o all’Autorità d’ Ambito, in base alla tipologia dello scarico.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 124 commi 1, 7
L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui ha origine lo
scarico; ha la validità di 4 anni e il rinnovo va richiesto un anno prima
della scadenza.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 124 commi 2, 8
È vietato lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura,
ad eccezione dei rifiuti organici provenienti dagli scarti della
alimentazione umana misti ad acque domestiche e trattati mediante
apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari verificati dall’ente gestore.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 107 comma 3
Il titolare dell’autorizzazione deve consentire all’incaricato del
controllo l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico per i prelievi
e l’accertamento del rispetto dei valori limite e delle prescrizioni
previste nelle autorizzazioni.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 101 comma 3
Art. 129
È vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.
I titolari degli scarichi sul suolo esistenti devono convogliare gli
scarichi in corpi idrici superficiali o in reti fognarie, pena decadenza
dell’autorizzazione.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 99
Art. 103 commi 1, 2
È vietato lo scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
I titolari di autorizzazioni per scarichi esistenti devono convogliare
gli scarichi in corpi idrici superficiali o, ove possibile, destinarli al
riciclo, al riutilizzo o all’utilizzazione agronomica. In caso di mancata
ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico è
revocata.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 104 commi 1, 8
Attivazione di scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie
senza l’autorizzazione prevista ovvero mantenimento dello scarico
con autorizzazione sospesa o revocata.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 133 comma 2
Sanzione amministrativa da 6.000 € a 60.000 €
Attivazione di scarico di acque reflue industriali senza
l’autorizzazione prevista ovvero mantenimento dello scarico con
autorizzazione sospesa o revocata.
Sanzione penale:
Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 € a 10.000 €.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 137 comma 1
Sezione 2.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Autorizzazione agli scarichi
Superamento dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle
dell’Allegato 5 Parte Terza Dlgs.152 del 03/04/2006 o dei valori
limite fissati dalle Regioni o dall’Autorità competente:
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 133 comma 1
Sanzione amministrativa da 3.000 € a 30.000 €.
Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti
nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al
consumo umano o in corpi idrici nelle aree protette:
Sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 €
Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi di acque
reflue industriali (a seconda della tipologia delle sostanze
contenute nello scarico – tabelle 3, 4, 3/A Allegato 5 Parte terza):
Sanzione penale arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 € a
30.000 €
Oppure
Sanzione penale arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da
6.000 € a 120.000 €
Mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione
allo scarico:
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 € a 15.000 €.
La mancata ottemperanza, per i titolari di scarichi esistenti sul suolo,
nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, all’obbligo di convogliare
gli scarichi stessi in corpi idrici superficiali o in rete fognaria
comporta la decadenza dell’autorizzazione allo scarico e quindi la
soggezione alla sanzione prevista per l’assenza di autorizzazione:
In caso di acque reflue domestiche:
Sanzione amministrativa da 6.000 € a 60.000 €
In caso di acque reflue industriali:
Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 a 10.000 €.
Attivazione di scarico di acque reflue industriali contenenti
sostanze pericolose comprese nelle Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5
alla Parte Terza del Dlgs.152 del 03/04/2006, senza l’autorizzazione
prevista ovvero il mantenimento dello scarico con autorizzazione
sospesa o revocata:
Sanzione penale:
Arresto da 3 mesi a 3 anni
Mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti
sostanze pericolose comprese nella Tab.5 e Tab. 3/A dell’Allegato 5
alla Parte Terza del Dlgs.152 del 03/04/2006.
Sanzione penale:
Arresto fino a 2 anni
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 133 comma 1
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 137 comma 5
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 133 comma 3
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 103 comma 2
Art. 104 comma 8
Art. 133 commi 2, 3
Art. 137 comma 1
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art.137, comma 2
Allegati Parte Terza:
Allegato 5, tabella 5 e
tabella 3/A
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art.137 comma 3
Allegati Parte Terza:
Allegato 5, tabella 5 e
tabella 3/A
II
Sezione 2.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Autorizzazione agli scarichi
Mancata concessione di accesso agli stabilimenti al funzionario
addetto al controllo
Sanzione penale
Arresto fino a 2 anni (salvo che il fatto non costituisca reato più
grave)
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art 129
Art.137 comma 8
Immissione di rifiuti in acque superficiali e/o sotterranee:
Immissione di rifiuti non pericolosi e non ingombranti:
Sanzione amministrativa da 25 € a 155 €.
Immissione di rifiuti pericolosi:
Sanzione amministrativa pecuniaria da 105 € a 620 €
Sanzioni a carico dei titolari di imprese e responsabili di enti:
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 192 comma 2
Art. 255 comma 1
Art. 256 comma 2
Immissione di rifiuti non pericolosi:
Arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600 € a 26.000 €
Immissione di rifiuti pericolosi:
Arresto da sei mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 € a 26.000 €
Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
Mancata autorizzazione (se prevista dalla Regione) e/o mancato
rispetto delle prescrizioni nel trattamento delle acque meteoriche di
dilavamento prima della loro immissione nella rete fognaria
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 € a 15.000 €
Mancato convogliamento e/o trattamento (se previsto dalla
Regione) delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne
Sanzione penale: arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 €
a 10.000 €
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 113, comma 1
lettera b)
Art. 133 comma 9
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 113, comma 3
Art. 137, comma 9
III
Sezione 2.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Inquinamento siti
Il Responsabile dell’inquinamento ha l’obbligo di adottare entro
24 ore le misure necessarie di prevenzione e di dare immediata
comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e al
Prefetto.
Deve provvedere al ripristino della zona contaminata ed entro
48 ore dalla comunicazione iniziale deve darne notizia, con
autocertificazione, al Comune e alla Provincia competenti per
territorio.
In caso di inquinamento di siti circoscritti di superficie non
superiore a 1000 metri quadri sono previste procedure
semplificate.
Mancata comunicazione alle autorità competenti:
Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 1.000 € a 26.000 €.
Mancata bonifica del sito inquinato:
Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 € a 26.000 €.
Se l’inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi:
Arresto da 1 a 2 anni e ammenda da 5.200 € a 52.000 €.
( Il beneficio della sospensione condizionale della pena può
essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale).
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 242, comma 1, 2
Art. 304, comma 2
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 249
Allegati alla Parte Quarta:
Allegato 4.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 257 comma 1
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 257 comma 2
IV
Sezione
1.0
Sezione
3
Inquinamento dell’Aria e Inquinamento Acustico
Indice
3.1 Definizioni
3.2
Le fonti di inquinamento
3.3
Raccomandazioni per un comportamento responsabile
3.4
Come risparmiare
3.5
A regola d’arte
3.6
Documentazione obbligatoria richiesta
3.7
Prescrizioni / Sanzioni
Sezione 3.1
1.0
Definizioni
Terminologia corrente
Per inquinamento atmosferico si intende ogni modificazione della normale
composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa
di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni
ambientali e di salubrità dell’aria, tali da costituire pericolo diretto o indiretto per la
salute dell’uomo.
Per emissione si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta
nell’atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico.
I valori limite di emissione sono le concentrazioni di sostanze inquinanti che in un
dato intervallo di tempo non devono essere superate.
I valori limite di qualità dell’aria sono i limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti dell’ambiente
esterno.
Sezione 3.1
1.0
Definizioni
Per inquinamento acustico si intende l’introduzione di rumore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo alle attività
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell’ambiente.
Il valore limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso
da una sorgente sonora nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in
prossimità della sorgente stessa
Il valore limite di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso
da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno,
misurato in prossimità dei ricettori.
I valori limite di immissione assoluti sono i valori determinati con riferimento al
livello equivalente di rumore ambientale.
I valori limite di immissione differenziali sono i valori determinati con riferimento
alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
I valori di qualità sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel
lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legislazione vigente.
La zonizzazione consiste nella classificazione del territorio comunale in aree con
la specifica dei valori e di qualità per il rumore, in base alle destinazioni d’uso delle
stesse e all’intensità delle attività che vi si svolgono.
II
Sezione 3.2
1.0
Le fonti di inquinamento
dell’aria
L’azienda deve prima di tutto individuare le fonti di inquinamento dell’aria e le aree
nelle quali vengono prodotte.
Come illustrato in tabella (vedi Fig. 3), le cause principali di inquinamento associate
alle attività della Concessionaria sono: evaporazione o essiccazione di solventi,
carburanti e dei prodotti che li contengono, fughe di polveri e di gas dannosi.
Fig. 3
Fluidi pulenti
vendita
officina
carrozzeria
magazzino
piazzale
•
•
•
•
•
•
•
Sgrassatori
•
Vernici e solventi
Benzina e gasolio
•
Parti dei vecchi ferodi del freno
•
Operazioni di abrasione e sabbiatura
•
•
Condizionatori d’aria
•
•
•
Scappamento delle auto
•
•
•
•
•
Saldare e tagliare (gas o arco)
•
•
•
Sezione 3.2
1.0
Le fonti di inquinamento
dell’aria
L’aria che respiriamo può essere contaminata da sostanze inquinanti provenienti
da industrie, veicoli, centrali elettriche e molte altre fonti. Questi inquinanti
rappresentano un grosso problema per gli effetti dannosi che possono avere nei
confronti della salute o dell’ambiente in cui viviamo.
L’anidride carbonica (CO₂) è una delle principali emissioni nell’atmosfera e, oltre
alla sua produzione legata a effetti naturali della vita sulla terra, è anche l’inevitabile
prodotto della combustione degli idrocarburi e quindi di tutti i prodotti derivati dal
petrolio.
E quindi facilmente comprensibile la correlazione tra il rapido aumento della sua
concentrazione nell’atmosfera e l’intenso uso dei combustibili fossili.
L’Unione Europea da tempo si impegna a sostenere un mercato unico per i veicoli
di tutti gli stati membri, in modo che le auto abbiano caratteristiche tecniche tali da
poter essere vendute in tutti i 25 Paesi.
Gli accordi sottoscritti fra la comunità Europea e le associazioni dei principali
produttori di automobili europei, giapponesi e sudcoreani, finalizzati al
contenimento delle emissioni nelle autovetture di nuova produzione, vengono
continuamente aggiornati e si spera di raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi più
rapidi rispetto alle previsioni.
Il 13/12/2006 l’Unione Europea ha approvato il nuovo standard Euro 5 che riduce
ulteriormente le emissioni e si applicherà dal settembre 2009; è già previsto l’Euro 6
dal 2014.
Continua inoltre l’impegno volontario da parte dell’industria automobilistica
per ridurre le emissioni di CO₂ con innovazioni tecnologiche e il passaggio a
combustibili alternativi.
Un’altra fonte di inquinamento dell’aria è rappresentata dalle emissioni provenienti
dagli impianti di riscaldamento. Il Dlgs 152/2006 dedica una sezione agli impianti
termici, con norme particolari relative alla necessità di denuncia di installazione o
modifica impianto e alla preparazione tecnica del personale addetto alla conduzione.
Tra le altre sostanze che inquinano l’aria ricordiamo: particolato, monossido di
carbonio, clorofluorocarburi (utilizzati come fluidi refrigeranti negli impianti di
condizionamento e che distruggono lo strato di ozono), piombo, ossido e diossido
di azoto, composti organici volatili – COV (che provengono da vernici, solventi,
prodotti per la pulizia, carburanti), amianto.
L’aria è il mezzo attraverso il quale si diffondono perturbative ambientali quali il
rumore. Pertanto vanno considerate le sorgenti di rumore mobili e fisse per tutelare
l’ambiente abitativo e l’ambiente esterno dall’inquinamento acustico.
II
Sezione 3.3
1.0
Raccomandazioni per un
comportamento responsabile
Individuare le fonti di
inquinamento dell’aria
Accendere i veicoli solo
quando necessario
Ridurre le attività che
producono polveri
Non asciugare con aria
compressa
Richiudere i coperchi dei
contenitori con solventi
Controllare e rimuovere le coperture contenenti
amianto (tipo eternit)
Valutare le potenziali fonti di
fughe o emissioni
anomale a seguito di errori
umani o guasti
Identificare i percorsi
delle emissioni partendo
dalle fonti
Valutare la possibilità di
eliminare o di contenere le
fonti di inquinamento per
rispettare gli obblighi
di legge
Migliorare le manutenzioni
degli impianti
Controllare che le
emissioni siano entro i
limiti prescritti
Definire i piani di
prevenzione,
contenimento ed
emergenze per le
potenziali fughe
ed emissioni
anomale
Chiedere i permessi o le
autorizzazioni previste
Estrarre polveri e fumi
vicino alla loro fonte
Abbattere le emissioni
mediante filtraggio e
assorbimento dei solventi
Registrare i reclami ricevuti,
intraprendere azioni
correttive e verificarne
l’efficacia
Monitorare periodicamente
con strumenti appropriati
le condizioni richieste da
permessi o autorizzazioni
Esporre i piani di
prevenzione,
contenimento ed
emergenza
in prossimità delle
fonti potenziali
di emissione
Avvisare tempestivamente
le autorità competenti
in caso di incidenti che
causano inquinamento anomalo dell’aria
o superamento delle
condizioni prescritte da
permessi o autorizzazioni
Curare la scelta dei
materiali
Sezione 3.3
1.0
Raccomandazioni per un
comportamento responsabile
Ulteriori raccomandazioni per le carrozzerie
Controllare che i prodotti
utilizzati siano conformi alla
normativa vigente
Controllare le condizioni all’interno
della cabina di verniciatura
(ventilazione polveri in atmosfera,
temperatura, pulizia pareti)
Controllare che i condotti di
scarico in atmosfera delle
cabine di verniciatura siano
dotati di prese per le misure e
i campionamenti a norma
e che il posizionamento dei
condotti consente la migliore
dispersione degli scarichi
Controllare
periodicamente
l’impianto delle
cabine di
verniciatura e le
emissioni in
atmosfera
Verificare che i filtri
delle cabine di
verniciatura siano
idonei per i carichi e
che la frequenza di
sostituzione garantisca
il rispetto dei limiti di
emissione
Realizzare le fasi di applicazione, appassimento
ed essiccazione delle vernici, compresi i fondi
e gli stucchi, anche se per ritocchi, in cabine dotate
di adeguati impianti con stadio di pre-filtraggio a secco,
seguito da stadio di assorbimento dei solventi
con filtro adeguato
II
Sezione 3.3
1.0
Raccomandazioni per un
comportamento responsabile
Raccomandazioni sull’inquinamento acustico
Identificare i limiti
di rumorosità di zona
Individuare le sorgenti sonore
(fisse e mobili critiche)
Controllare con tecnici
competenti che non siano
superati i limiti di rumorosità
Evitare, quando possibile,
attività che causano rumori
ai limiti di accettabilità, nei
giorni della settimana e nelle
ore della giornata critiche per
l’ambiente esterno
Prevedere, quando
possibile, le emissioni
di rumori e minimizzare
quando inevitabili
III
Sezione 3.4
1.0
Come risparmiare
I costi associati all’inquinamento dell’aria
La Concessionaria deve prima conoscere i costi associati all’inquinamento dell’aria
legato alla propria attività, in modo da poter operare nell’ottica di ottenere un
equilibrio tra i costi di una soluzione, i suoi benefici ambientali e i costi aggiuntivi
dovuti ad eventuali incrementi dell’inquinamento.
• Costo del materiale sprecato a seguito di rilascio in atmosfera (evaporazioni,
produzioni di polveri)
• Costi dovuti alle misurazioni dell’inquinamento dell’aria
• Spese per gli accertamenti e per gli adeguamenti richiesti per l’istruttoria
delle domande di autorizzazione all’emissione
• Costo dei dispositivi di prevenzione e controllo
• Costo dei servizi di manutenzione e controllo
• Costo del tempo lavoro interno impegnato nelle attività di manutenzione e
controllo
• Spese per le multe per mancati adempimenti
• Spese per rimediare all’inquinamento causato
Sezione 3.4
1.0
Come risparmiare
Per ridurre i costi è buona prassi
Ridurre le fonti di inquinamento
Scegliendo prodotti o processi alternativi,
minimizzando la quantità di sostanze usate in attività
che producono inquinamento, migliorando la
conduzione e la manutenzione degli impianti (termici,
condizionatori)
Riciclare
Estraendo e filtrando solventi, polveri, vernici vicino
alla loro fonte prima di scaricare in atmosfera,
installando apparecchiature per il recupero
di solventi e polveri
II
Sezione 3.5
1.0
A regola d’arte
Nelle officine e nelle Concessionarie
• Mantenere il parco autoveicoli in dotazione (vetture a disposizione, vetture
sostitutive e di cortesia) sempre in condizioni ottimali di funzionamento,
con periodici controlli sulle emissioni di CO₂ (bollino blu), e utilizzare
possibilmente vetture EURO 4.
• Limitare l’accensione dei motori al tempo strettamente necessario per
le prove; predisporre un sistema di estrazione del gas di combustione
collegabile agli scarichi degli autoveicoli.
• Non usare il getto di aria compressa per asciugare i componenti lavati
con solventi; far sgocciolare e raccogliere il surplus di liquido per poterlo
riutilizzare.
• Sostituire sgrassatori e detergenti contenenti solventi di cloro con altri che
non lo contengono.
• Molti prodotti in confezione spray contengono un gas propellente nocivo
per l’integrità dello strato di ozono dell’atmosfera; privilegiare quelli che
riportano chiaramente indicato in etichetta “non dannoso per l’ambiente”.
• Alcuni impianti di climatizzazione degli autoveicoli contengono CFC; per
evitare la dispersione in atmosfera di tale gas durante la riparazione usare
una apparecchiatura per lo svuotamento del gas ed il successivo riutilizzo.
• Effettuare la messa a punto degli impianti termici di riscaldamento ad inizio
stagione, indipendentemente dall’obbligo annuale del controllo dei fumi,
per avere il minimo delle emissioni durante tutto il periodo di riscaldamento.
Sezione 3.5
1.0
A regola d’arte
Nelle carrozzerie:
• Predisporre la captazione delle polveri, originate dalle lavorazioni, il più
vicino possibile ai luoghi di emissione, con l’impiego di cappe ed aspiratori.
• La produzione di polveri può essere drasticamente ridotta limitando l’uso
dei frullini: ciò è facilitato dall’impiego di ridotte quantità di stucco.
• Privilegiare la sostituzione dei lamierati alla riparazione o riadattamento di
quelli incidentati.
• Richiudere sempre, e bene, i tappi e i coperchi dei solventi e delle vernici per
evitare l’evaporazione in atmosfera.
• Filtrare o distillare (ove conveniente) i solventi usati per favorire il loro
riutilizzo.
• Incrementare l’impiego di stucchi e vernici a base acquosa: oltre alla
riduzione di sostanze inquinanti, le vernici all’acqua diminuiscono i tempi di
spruzzatura.
II
Sezione 3.5
1.0
A regola d’arte
Inquinanti Vari
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera dei composti organici volatili (COV)
il Dlgs. 27/03/2006 n. 161, che da attuazione alla direttiva Europea 2004/42/CE,
determina il contenuto massimo di COV ammesso nelle vernici e nei prodotti
destinati alle carrozzerie ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti a partire dal
1° gennaio 2007.”
Pertanto nell’acquisto dei prodotti per le carrozzerie prestare attenzione alla data di
immissione del prodotto sul mercato e optare per quelli nuovi.
Se presso la Concessionaria sono presenti strutture contenenti amianto è necessario
tenere idonea documentazione sull’ubicazione di tali materiali, designare una figura
responsabile con compiti di controllo e di coordinamento per le attività manutentive,
adottare idonee misure di sicurezza. Ulteriori informazioni sull’argomento sono
riportate sul modulo AMB-MOD-PRES del Sistema di Gestione Ambientale della
Concessionaria.
Gli impianti di refrigerazione e di condizionamento contengono fluidi refrigeranti
dannosi per l’ozono: HFC, HCFC, PFC o miscele degli stessi (R22, R502, R401, R134A,
R152A, R407C, R410). Identificare negli impianti esistenti (condizionatori d’aria,
pompe di calore, frigoriferi), con l’aiuto del tecnico addetto alla loro manutenzione, il
tipo di refrigerante contenuto e verificare se lo stesso rientra nelle tipologie di quelli
messi sotto controllo dalla normativa in vigore.
Per gli impianti che utilizzano fluidi dannosi per l’ozono in quantitativi superiori ai 3
Kg (DPR 15/02/2006 n. 147; Regolamento CE n. 2037/2000 e Regolamento CE n. 842
del 17/05/2006):
• individuare un’impresa qualificata cui affidare la manutenzione ed il
controllo dell’impianto (iscrizione CCIA, strumentazione di controllo
adeguata);
• registrare le caratteristiche tecniche dell’impianto ed i controlli periodici sul
“libretto di impianto”;
• eseguire prove di tenuta periodiche in funzione della quantità di fluido
frigorifero utilizzato dall’impianto.
III
Sezione 3.5
1.0
A regola d’arte
Inquinamento acustico
• Le principali fonti di rumore in una Concessionaria sono rappresentate dai
compressori, dai gruppi elettrogeni e dai gruppi frigoriferi. Confrontare la
quantità di decibel emessi con i valori consentiti dalla legge per la specifica
zona di ubicazione della Concessionaria. Se tali valori vengono superati
occorre adottare sistemi di silenziamento opportuni: in alternativa sostituire
le apparecchiature più rumorose con altre con livelli di rumorosità inferiori.
• Percorrere il perimetro della Concessionaria in differenti momenti della
giornata lavorativa: rilevare in questo modo come e quando i livelli di rumore
prodotti possono causare fastidio al vicinato. Registrare e tenere conto di
eventuali reclami o lamentele dei vicini.
• Curare la manutenzione degli impianti di allarme della concessionaria:
munirli di un dispositivo di controllo in remoto (avviso via SMS tramite
sistema di videosorveglianza) in modo da gestirlo a distanza e disattivarlo
rapidamente in caso di comprovato incorretto funzionamento.
IV
Sezione 3.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Officine e Carrozzerie
Le officine meccaniche di riparazione veicoli, gli autolavaggi, gli impianti di trattamento
delle acque rientrano fra le attività in deroga le cui “emissioni sono scarsamente rilevanti agli
effetti dell’inquinamento atmosferico” (Dlgs. 03/04/2006 n. 152, Art. 272 comma 1; Allegati alla
Parte Quinta: Allegato IV, Parte I, punto 4).
L’esercizio di tale attività non richiede autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ma le
Regioni possono prevedere che i titolari comunichino alle autorità competenti la sussistenza
delle condizioni di emissioni scarsamente rilevanti e la data di avvio attività o di messa in
esercizio dell’impianto.
Le carrozzerie, al contrario, in quanto esercitano “riparazione e verniciatura di carrozzerie
di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo
di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 20 Kg/g” e le attività di “saldatura di
oggetti e superfici metalliche” rientrano nell’elenco delle categorie di impianti e modalità
di produzione per le quali l’autorità competente dovrà adottare (entro il termine massimo
del 28 aprile 2008) “apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola
categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi
di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli” (Dlgs.
03/04/2006 n. 152, Art. 272 comma 2; Allegati alla Parte Quinta: Allegato IV, Parte II).
Il gestore dell’impianto ha l’obbligo di presentare all’autorità competente, almeno 45 giorni
prima dell’installazione o dell’avvio dell’attività, una domanda di adesione all’autorizzazione
generale su appositi modelli semplificati. L’autorità competente può, con proprio
provvedimento, negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti
dall’autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di
zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
Sezione 3.6
1.0
È necessaria l’autorizzazione anche per il trasferimento di un impianto e per la modifica quali/
quantitativa delle emissioni.
Le autorizzazioni generali vengono rinnovate dall’autorità competente ogni quindici anni.
Le carrozzerie autorizzate ai sensi del DPCM 21/07/1989 e del DPR 25/07/1991, (cioè la
normativa in vigore precedentemente), devono rinnovare le autorizzazioni nel 2021 se
conformi alla nuova normativa.
In caso contrario, cioè se non risultano conformi, le autorizzazioni devono essere rinnovate
entro un anno (= aprile 2007) dall’entrata in vigore del Dlgs 152/2006.
Nella conduzione degli impianti di verniciatura e/o saldatura devono essere rispettati
i requisiti indicati nelle autorizzazioni che riguardano generalmente:
• il limite di 20 Kg giornalieri di prodotti vernicianti;
• il controllo periodico (generalmente annuale) delle emissioni dell’impianto,
• la registrazione delle attività di manutenzione con particolare riferimento
alla sostituzione dei carboni attivi dei filtri dell’aria.
Sanzioni
Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il mancato
adempimento degli obblighi.
II
Sezione 3.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Impianti Termici
Per quanto riguarda gli impianti termici la normativa richiede il Libretto di
Centrale, per gli impianti di potenza superiore ai 35 KW e il Libretto di Impianto per
gli impianti/caldaie di potenza inferiore ai 35 KW.
La frequenza dei controlli sugli impianti termici ( rendimento, controllo dei fumi,
prove di combustione) varia in base alla potenza dell’impianto.
Manutenzione e prove di combustione:
• Quadriennali (biennali dopo 8 anni di vita dell’impianto) per potenze inferiori
ai 35 KW;
• Annuali per potenze tra i 35 KW e i 350 KW;
• Manutenzione annuale e prova di combustione semestrale per potenze
superiori ai 350 KW.
Sul Libretto di Centrale e sul Libretto di Impianto vanno registrati i risultati dei
controlli di rendimento.
Altre informazioni in merito agli impianti termici si trovano nella Sezione 04 “Gestione
delle Risorse e Risparmio energetico”.
Sanzioni
Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il
mancato adempimento degli obblighi.
III
Sezione 3.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Vendita vetture nuove e informazioni CO₂
Il DPR 17/02/2003 n. 84 dispone il regolamento di attuazione alla direttiva europea
1999/94/CE sulla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle
emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori nella commercializzazione di autovetture
nuove.
Il regolamento prevede l’apposizione su ogni vettura nuova in vendita di una
etichetta (conforme a quanto previsto nell’Allegato I del DPR) indicante il consumo
di carburante e le emissioni di CO₂.
I responsabili dei punti vendita devono mettere a disposizione gratuita dei
consumatori che ne fanno richiesta la “Guida al risparmio di carburante e alle
emissioni di CO₂” e devono esporre un manifesto o uno schermo di visualizzazione
con l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni
specifiche di CO₂ di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita.
Dal 15 settembre 2003 i costruttori e i responsabili dei punti vendita devono fornire le
informazioni necessarie all’applicazione del programma di informazione secondo le
modalità stabilite dal Ministero delle Attività Produttive.
Sanzioni
Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il
mancato adempimento degli obblighi.
IV
Sezione 3.6
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
Rumore
Le aziende che svolgono attività di autoriparazione, e in particolare le carrozzerie,
devono rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione e/o adeguarsi alle disposizioni
comunali.
I Comuni possono richiedere, contestualmente alla domanda di autorizzazione,
la valutazione di impatto acustico, che deve essere eseguita da un tecnico
competente.
Ricordiamo che sono fonte di rumore anche i gruppi elettrogeni, gli impianti termici
e gli impianti di condizionamento.
Il DPCM del 1 marzo 1991 fissa i “limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno e istituisce il criterio della zonizzazione:
ogni Comune ha il compito di dividere il territorio comunale in 6 fasce, ognuna
soggetta ad un diverso limite di rumorosità.
Nei Comuni che non hanno ancora adottato la divisione in 6 fasce, si applicano i limiti
diurni e notturni della zonizzazione provvisoria (DM 02/04/1968 art. 2):
• Zona A: agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
pregio ambientale;
• Zona B: parte del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalla
Zona A;
• Zona esclusivamente industriale;
• Tutto il territorio nazionale.
Il DPCM del 1 marzo 1991 introduce inoltre il “criterio differenziale”: impone limiti
relativamente alla differenza tra il rumore ambientale (es. rumore rilevato con un
macchinario in funzione) e il rumore residuo (es. rumore rilevato spegnendo lo stesso
macchinario).
Sanzioni
Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il
mancato adempimento degli obblighi.
Sezione 3.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Emissioni in atmosfera
Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti
dell’inquinamento atmosferico (officine meccaniche di riparazione veicoli,
autolavaggi, impianti di trattamento delle acque).
Non è necessaria l’autorizzazione: ma l’autorità competente può
richiedere che il gestore dell’impianto invii una comunicazione alla
stessa in cui dichiara che l’attività ricade in tale tipologia, la data di messa
in esercizio dell’impianto o l’avvio di attività.
Le attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli con
utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti non
superiore a 20 Kg./g , e le attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche
(prima definite a ridotto inquinamento atmosferico) rientrano nell’elenco
delle attività per le quali è necessario presentare la domanda di adesione
all’autorizzazione generale (sono previste procedure semplificate), almeno
45 giorni prima dell’avvio attività.
Le autorità competenti entro il 29/04/2008 devono adottare autorizzazioni
specifiche per ogni categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori
limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di
campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.
L’autorizzazione viene rinnovata ogni 15 anni.
Le attuali autorizzazioni se conformi alla nuova normativa devono essere
rinnovate entro Aprile 2021, se non conformi il rinnovo deve avvenire entro
Aprile 2007.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 272 comma 1
Allegati alla Parte Quinta:
Allegato IV, Parte I
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 272 commi 2, 3
Allegati alla Parte Quinta:
Allegato IV, Parte II
Le autorità competenti e/o le autorità di controllo possono richiedere
la tenuta di un registro, su cui annotare i consumi di materie prime ed
ausiliarie, e /o i risultati delle misurazioni delle emissioni. (Tale prassi può
risultare differente nelle singole Regioni).
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Allegati alla Parte Quinta:
Allegato VI Punto 2.5;
2.6; 2.7.
E’ necessaria l’autorizzazione preventiva per il trasferimento dell’impianto
da una località ad un’altra.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 269 comma 2
E’ necessaria l’autorizzazione preventiva in caso di modifica sostanziale
dell’impianto che comporta variazioni qualitative e/o qualitative delle
emissioni inquinanti
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 269 comma 8
Relativamente alle emissioni dei COV, se l’impianto esistente è autorizzato
sulla base del DPR 203 /1988 o del DM 16/01/2004, e si superano le
emissioni prescritte, o si è in possesso di una autorizzazione provvisoria,
obbligo di adeguamento degli impianti e richiesta di nuova autorizzazione.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 275 commi 8, 19,
21, 22
Art. 281
Allegati alla Parte Quinta:
Allegato III, Parte III e IV
Mancata presentazione della domanda di autorizzazione dell’impianto
esistente nel termine prescritto
Sanzione:
arresto fino a 2 anni o ammenda da euro 258 a euro 1.032
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art.279 comma 1
Sezione 3.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Emissioni in atmosfera
Inosservanza delle prescrizioni riportate nell’autorizzazione:
Sanzione:
arresto fino a 1 anno o ammenda fino a euro 1.032.
Superamento dei valori limite di emissione fissati dalla normativa
statale o regionale:
Sanzione:
arresto fino a 1 anno o ammenda fino a euro 1.032.
Continuazione dell’esercizio dell’impianto esistente con
autorizzazione sospesa, revocata o rifiutata:
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art.279 comma 2
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art.279 comma 2
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art.279 comma 1
Sanzione:
arresto da 2 mesi a 2 anni e ammenda da euro 258 a euro 1.032.
Modifica dell’impianto senza l’autorizzazione prescritta:
Modifica sostanziale:
Sanzione: Arresto sino a 6 mesi o ammenda sino a 1.032 Euro;
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art.279 comma 1
Modifica non sostanziale:
Sanzione: Ammenda sino a 1.000 Euro:
Trasferimento dell’impianto senza l’autorizzazione prescritta
(equivale a inizio attività senza autorizzazione)
Sanzione.
Arresto sino a 2 anni o ammenda da euro 258 a euro 1.032.
Per gli impianti autorizzati in via provvisoria, mancata adozione
di tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche
temporaneo, delle emissioni:
Sanzione:
arresto fino a 1 anno o ammenda sino a euro 1.032.
Mancata comunicazione all’autorità competente dei dati relativi alle
emissioni ai sensi dell’art.269 comma 5 del Dlgs 152/2006:
Sanzione:
Arresto sino a 6 mesi o ammenda sino a 1.032 Euro
Mancato utilizzo negli impianti di combustibili conformi alle
prescrizioni:
Sanzione:
Arresto sino a 2 anni o ammenda da euro 258 a euro 1.032.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art.279 comma 1
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 279 comma 6
Art. 281
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 279 comma 4
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 296 comma 1
II
Sezione 3.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Inquinamento acustico
Disturbo della quiete pubblica:
Sanzione:
arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a lire 400.000 (euro 207 circa)
Non ottemperanza ai provvedimenti adottati da Comune, Provincia,
regione, prefetto o Ministero dell’Ambiente:
Sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 10.329.
Superamento dei valori limite di emissione e di immissione:
Sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164.
Riferimento
normativo
Codice Penale
Art. 650
Legge 26/101995 n. 447
Art. 9; Art. 10 comma 1
Legge 26/101995 n. 447
Art. 2 comma 2
Art. 10 comma 2;
DPCM 14/11/1997
Art. 8 comma 2
Emissioni CO (vendita vetture nuove)
Apposizione in modo visibile su ogni modello di autovettura nuova
in vendita, o affissione nelle vicinanze delle medesime autovetture,
di una etichetta (conforme ai requisiti) relativa al consumo di
carburante ed alle emissioni di CO₂.
DPR 17/02/2003 n. 84
Art. 3
Fornire gratuitamente su richiesta del consumatore la Guida al
risparmio del carburante e alle emissioni di CO₂.
DPR 17/02/2003 n. 84
Art. 4 comma 3
Per ciascuna marca di autovettura esposizione di un manifesto o
di uno schermo di visualizzazione (rispettando il formato previsto)
contenente l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di
carburante e alle emissioni di CO₂.
DPR 17/02/2003 n. 84
Art. 5
Divulgazione di materiale promozionale (conforme ai requisiti)
contenente i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle
emissioni di CO₂ dei modelli di autovetture cui si riferisce,
DPR 17/02/2003 n. 84
Art. 6
E’ vietato apporre su etichette, sulla guida, sul manifesto o sul
materiale promozionale altri marchi, simboli o diciture relativi al
consumo di carburante o alle emissioni di CO₂ non conformi.
DPR 17/02/2003 n. 84
Art. 7; Art. 11
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000.
Mancata apposizione dell’etichetta con le informazioni per il
consumatore o etichetta incompleta o erronea:
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000.
Mancata disponibilità della Guida al risparmio di carburante ed alle
emissioni di CO₂ presso i punti vendita
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000.
DPR 17/02/2003 n. 84
Art. 11
DPR 17/02/2003 n. 84
Art. 11
III
Sezione 3.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Emissioni CO (vendita vetture nuove)
Mancata affissione o affissione non conforme di manifesto e
schermo di visualizzazione contenente l’elenco dei dati ufficiali
relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2:
DPR 17/02/2003 n. 84
Art. 11
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000.
Diffusione di materiale promozionale, con i dati ufficiali relativi al
consumo di carburante e alle emissioni di CO2 non conforme:
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000.
Apposizione su etichette, su manifesti o sul materiale promozionale
di informazioni, simboli, diciture o marchi non conformi al
regolamento:
DPR 17/02/2003 n. 84
Art. 11
DPR 17/02/2003 n. 84
Art. 11
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000.
Impianti termici
Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore
ai 35 Kw, obbligo di denuncia all’autorità competente entro 90 giorni
dall’installazione.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 284 comma 1
Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore
ai 35 Kw in esercizio alla data del 29/04/2006 la denuncia all’autorità
competente deve essere trasmessa entro un anno da tale data.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 284 comma 2
La denuncia, redatta su apposito modulo dall’installatore,
deve essere trasmessa dal Responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 284 comma 1
La manutenzione degli impianti deve essere affidata al proprietario
o, per esso, a un “Terzo “ avente i requisiti richiesti a seconda
della potenza termica dell’impianto. L’atto di assunzione della
responsabilità deve avvenire in forma scritta.
DPR 26/08/1993 n. 412
Art. 11 comma 1
Il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione deve comunicare
entro 60 giorni l’assunzione dell’incarico di “Terzo Responsabile”, e
ogni variazione dello stesso, all’autorità locale responsabile per i
controlli.
DPR 26/08/1993 n. 412
Art. 11 comma 6
Il personale addetto alla conduzione di impianti di potenza termica
superiore ai 232 KW deve essere in possesso di un patentino di
abilitazione rilasciato dall’Ispettorato provinciale del lavoro al
termine di un corso e superamento del relativo esame.
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 287 comma 1
IV
Sezione 3.7
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Impianti termici
Il personale addetto alla conduzione di impianti di potenza
termica superiore ai 350 KW deve essere iscritto all’Albo Nazionale
di categoria tenuto dalla Pubblica Amministrazione (l’iscrizione
garantisce il possesso dei requisiti) oppure essere in possesso
di una certificazione UNI EN ISO 9000 per l’attività di gestione e
manutenzione di impianti termici.
Mancato rispetto dei valori limite di emissione per gli impianti
termici di potenza termica nominale superiore ai 35 Kw
Sanzione amministrativa pecuniaria da comminare, a seconda
del motivo del superamento, all’installatore e/o al responsabile
dell’esercizio e della manutenzione:
da 516 Euro a 2.582 Euro
I valori di emissione devono essere controllati almeno
annualmente; i valori misurati, con l’indicazione della relativa data,
devono essere allegati al libretto di centrale.
Mancato controllo annuale delle emissioni e/o mancata
omissione degli allegati relativi alle misurazioni:
Sanzione amministrativa pecuniaria da 516 Euro a 2.582 Euro a
carico del Responsabile dell’esercizio e della manutenzione.
Gialla
DPR 26/08/1993 n. 412
Art. 11 comma 3
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 286, comma 1;
Art. 288 comma 3
Allegati alla Parte Quinta:
Allegato IX Parte III
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 286, comma 2
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 288 comma 4
Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale
superiore ai 35 Kw, obbligo di tenuta del libretto di centrale
DPR 26/08/1993 n. 412
Art. 11 comma 9
DM 17/03/2003
Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale inferiore
ai 35 Kw, obbligo di tenuta del libretto di impianto
DPR 26/08/1993 n. 412
Art. 11 comma 9
DM 17/03/2003
Non è necessaria autorizzazione alle emissioni per alcune
tipologie di impianti, tra cui:
• impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW
alimentato a biomasse, a gasolio o a biodiesel;
• impianti di combustione di potenza termica inferiore a 3 MW
alimentati a metano o GPL;
• gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a
GPL di potenza termica inferiore a 3 MW;
• gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di
potenza termica inferiore a 1 MW.
Per tali tipologie di impianti l’autorità competente può prevedere
che i gestori comunichino alla stessa in via preventiva la da data di
messa in esercizio o avvio attività .
Dlgs. 03/04/2006 n. 152
Art. 269 comma 14
Parte II Allegato I Parte
Quinta
Sezione
1.0
Sezione
4
Gestione delle risorse e Risparmio energetico
Indice
4.1 Definizioni
4.2
Le fonti di sprechi
4.3
Raccomandazioni per un comportamento responsabile
4.4
Come risparmiare
4.5
Documentazione obbligatoria richiesta
4.6
Prescrizioni / Sanzioni
Sezione 4.1
1.0
Definizioni
Terminologia corrente
La pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente
esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente
a temperatura controllata.
Cogenerazione è la produzione e l’utilizzo simultanei di energia meccanica o
elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di
determinati criteri qualitativi di efficienza energetica.
Fonti energetiche rinnovabili sono le fonti energetiche rinnovabili non fossili
(eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas
di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In particolare, per
biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti
dall’agricoltura (sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie
connesse, nonche’ la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
Conduzione di un impianto è il complesso delle operazioni effettuate dal
responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto, attraverso comando
manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della
combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti
l’impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle
quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort.
Esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di operazioni,
che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti,
includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel
rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici
e di salvaguardia ambientale.
Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico
è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa,
è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della
manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi
energetici ed alla salvaguardia ambientale.
Sezione 4.2
1.0
Le fonti di sprechi
Sono fonti di spreco:
perdite, multe, consumi
anomali di
Materiali di
consumo
Acqua
Energia
elettrica
Combustibili
Aria
compressa
Sezione 4.3
sezione
1.0
Raccomandazioni per un
comportamento responsabile
Individuare le fonti
di energia utilizzate
Individuare i consumi
anomali, le fonti di sprechi, le
perdite
Controllare che le luci,
il riscaldamento,
il condizionamento ed altri
impianti non siano in funzione
quando non necessario
Controllare regolarmente i
consumi di: acqua,
aria compressa,
energia elettrica,
combustibile
Intraprendere azioni
correttive e di
miglioramento
Sezione 4.4
sezione
1.0
Come risparmiare
Riscaldamento e condizionamento
Migliorare l’efficienza degli impianti termici
e di climatizzazione. Rispettare le prescrizioni
legislative nazionali e regionali su:
controllo della temperatura
controllo dei fumi
pulizia della caldaia
regolazione della combustione del bruciatore
sostituzione del generatore quando necessario
Programmare le date e gli orari di accensione e di
spegnimento degli impianti termici
e di climatizzazione
Assicurare ad ogni ambiente la temperatura giusta,
nei limiti imposti dalla legge,
applicando valvole termostatiche
Utilizzare le pompe di calore
per la climatizzazione degli ambienti
Utilizzare pannelli solari per la produzione
di acqua calda (per es. per le docce)
Sezione 4.4
sezione
1.0
Come risparmiare
Energia elettrica
Utilizzare meno possibile le lampade
ad incandescenza: sono poco efficienti
e poco durature
Utilizzare le lampade fluorescenti: consumano
poco e consentono elevata durata
Regolare con sistemi automatici ed orologi
il flusso luminoso: interromperlo o ridurlo
nei periodi e nei posti in cui
non se ne ha la necessità
Utilizzare interruttori crepuscolari
per l’accensione delle luci esterne
solo a seguito dell’abbassamento
della luminosità
Sfruttare, per le ricariche elettriche delle
apparecchiature importanti, le fasce orarie
con tariffe più vantaggiose
Rifasare il fattore di potenza dell’energia
elettrica per evitare sprechi di energia e
multe per bassi valori
II
Sezione 4.4
sezione
1.0
Come risparmiare
Acqua
Ridurre il consumo dell’acqua mediante
utilizzo di rubinetti temporizzati e
controllandone le guarnizioni di chiusura
Implementare l’impiego di rubinetti
azionati a pedale
Riciclare l’acqua, per es. negli impianti
di autolavaggio
III
Sezione 4.5
1.0
Documentazione
obbligatoria richiesta
La legge 9 gennaio 1991 n. 10 e, in particolare, il DPR 26 agosto 1993 n. 412
prevedono a carico di tutti i titolari di impianti termici, sia ad uso familiare che
industriale, l’obbligo di effettuare periodiche manutenzioni, di verificare i rendimenti
di combustione e le altre caratteristiche impiantistiche per assicurare il rispetto delle
normativa finalizzata al risparmio energetico.
Il responsabile dell’impianto (proprietario o terzo abilitato) risponde dell’impianto
termico e della sicurezza e deve:
• Esporre i cartelli indicanti il periodo e le fasce orarie di funzionamento
dell’impianto;
• Rispettare il periodo annuale e l’orario di esercizio e mantenere il limite della
temperatura ambiente;
• Compilare e mantenere aggiornato il Libretto di Impianto o di Centrale;
• Effettuare le verifiche di combustione prescritte con periodicità almeno
annuale;
• Garantire un’accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto;
• Mettere in atto gli interventi necessari per riportare i valori entro i limiti
consentiti, qualora le verifiche evidenzino un insufficiente rendimento di
combustione e/o emissione oltre i limiti stabiliti dalla legge.
Il mancato rispetto delle norme di manutenzione e di esercizio comporta delle
sanzioni.
Sezione 4.6
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Risparmio energetico
Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso,
e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere
progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo,
in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica
ed elettrica.
Legge 09/01/1991 n. 10
Art. 26 comma 3
(Per le nuove costruzioni) Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha
titolo, deve depositare in comune in doppia copia il progetto
delle opere corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista o dai progettisti che ne attesti la rispondenza alle
prescrizioni.
Legge 09/01/1991 n. 10
Art. 28 comma 1
Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un
terzo che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure
necessarie per contenere i consumi di energia , entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
Legge 09/01/1991 n. 10
Art. 31 comma 1;
DPR 26/08/1993 n. 412
Art. 11;
Dlgs 19/08/2005 n. 192
Art. 7
Mancata presentazione in Comune del progetto delle opere e
relazione tecnica che attesti la rispondenza delle opere al piano di
consumo energetico.
Sanzione:
amministrativa non inferiore a euro 516 e non superiore a euro
2.582
Effettuazione di opere non conformi alla documentazione
presentata.
Sanzione:
amministrativa in misura non inferiore al 5% e non superiore al
25% del valore delle opere.
Non osservanza delle norme urbanistiche di tutela artistico-storica
e ambientale e dei limiti ai consumi di energia stabiliti dagli
organi competenti.
Sanzione:
amministrativa in misura non inferiore al 5% e non superiore al
25% del valore delle opere.
Legge 09/01/1991 n. 10
Art. 34 comma 1
Legge 09/01/1991 n. 10
Art. 34 comma 2
Legge 09/01/1991 n. 10
Art. 26 e 27
Art. 34 comma 2
Sezione 4.6
1.0
Prescrizioni e sanzioni
Prescrizioni/violazioni/sanzioni
Riferimento
normativo
Risparmio energetico
Mancata adozione di misure per il contenimento energetico.
Sanzione:
amministrativa non inferiore a euro 516 e non superiore a euro
2.582
Stipulazione di contratti di fornitura di energia o conduzione
impianti in difformità dalla legge
Sanzione:
sanzione amministrativa pari a un terzo dell’importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
Omessa nomina o omessa comunicazione della nomina (nei casi
previsti) del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia.
Sanzione:
amministrativa non inferiore a euro 5.164 e non superiore a euro
51.645.
Il proprietario, il conduttore o il Terzo Responsabile che non
provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione
secondo le prescrizioni della normativa vigente:
Sanzione:
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000
euro.
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli
impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, che non esegue
dette attività a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente;
e
l’operatore che, al termine delle medesime operazioni, non redige
e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico conformemente ai
modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di
attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto:
Legge 09/01/1991 n. 10
Art. 31;
Art. 34 comma 1;
DPR 26/08/1993 n. 412
Art. 11
Legge 09/01/1991 n. 10
Art. 31;
Art. 34 comma 5
Legge 09/01/1991 n. 10
Art. 19;
Art. 34 comma 8
Dlgs 19/08/2005 n. 192
Art. 7 comma 1
Art. 15 comma 5
Dlgs 19/08/2005 n. 192
Art. 7 comma 2
Art. 15 comma 6
Sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 Euro e non superiore
a 6.000 Euro e comunicazione della stessa, da parte dell’autorità
che applica la sanzione, alla Camera di Commercio di appartenenza
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
II
Sezione 1.0
Appendici
Appendice A:
Prevenzione incendi
Appendice B: Prodotti pericolosi
Appendice C: Frasi di rischio e consigli di prudenza
Appendice D:
Lista di riscontro “Fornitori Gestione Rifiuti”
Sezione 1.0A
Appendice
Prevenzione Incendi
Diverse attività e/o locali delle Concessionarie e Officine sono soggetti al controllo
dei Vigili del fuoco e al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI).
Riportiamo di seguito alcune tra le possibili attività soggette, tra quelle elencate nel
DM 16/02/1982:
• Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi (compressi: per capacità da 0,75
a 2 mc e superiori a 2 mc; disciolti o liquefatti: per capacità da 0,3 a 2 mc o
superiori a 2 mc). (Cod. 4);
• Officine e laboratori con saldatura e taglio con utilizzo di gas combustibili
e/o comburenti con oltre 5 addetti (Cod. 8);
• Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti capacità superiore a 1 mc.
(Cod.17);
• Deposito e/o rivendita di vernici con quantitativi superiori a 500 Kg. (Cod.
20);
• Officine e laboratori di verniciatura con vernici infiammabili e/o
combustibili con oltre cinque addetti. (Cod. 21);
• Depositi o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume
con capacità da 0,2 a 10 mc e superiore a 10 mc. (Cod. 22);
• Depositi di carta e cartoni con quantitativi superiori a 50 q.li. (Cod. 43);
• Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con potenza
superiore a 25 Kw. (Cod.64);
• Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9
autoveicoli. (Cod.72);
• Sale convegni con capienza superiore a 100 posti. (Cod. 83);
• Locali adibiti ad esposizione e/o vendita con superficie lorda superiore
a 400 mq comprensiva di servizi e depositi. (Cod. 87);
• Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda
superiore a 1.000 mq. (Cod. 88);
• Impianti per la produzione del calore con potenzialità superiore a
100.000 kcal/h (=116 kW). (Cod. 91);
• Autorimesse private con più di nove veicoli. (Cod. 92);
• Vani ascensori o montacarichi in servizio privato aventi corsa dal piano
terreno maggiore di 20 metri. (Cod. 95).
Sezione 1.0A
Appendice
Prevenzione Incendi
Il procedimento per l’acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi è definito nel
D.P.R. 12/01/98 n°37. Le principali fasi per l’acquisizione del CPI sono:
• L’impresa presenta al comando provinciale dei VVF il progetto dell’impianto
soggetto a CPI, chiedendo la valutazione di conformità con le norme
antincendio;
• Il comando provinciale dei VVF esamina i progetti ed entro 45 gg, e/o
90gg per progetti complessi, esprime parere favorevole, integrando
eventualmente il progetto con ulteriori specifiche antincendio.
Se il comando non si esprima nei termini prescritti il progetto si intende respinto
(silenzio diniego).
• L’impresa completa le opere di cui al progetto approvato e presenta
domanda di sopralluogo ai VVF;
• Il Comando dei VVF, entro 90 gg dalla presentazione della domanda,
effettua il Sopralluogo;
• Il Comando dei VVF entro 15 gg dalla data di effettuazione del sopralluogo,
in caso di esito positivo, rilascia all’interessato il Certificato di Prevenzione
Incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’esercizio
delle attività.
L’impresa, in attesa del sopralluogo dei VVF, può presentare al Comando una
dichiarazione (dichiarazione di inizio attività), corredata da certificazioni di
conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato;
Il Comando dei VVF rilascia all’interessato contestuale ricevuta dell’avvenuta
presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio,
autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività.
II
Sezione 1.0A
Appendice
Prevenzione Incendi
L’impresa, responsabile delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ha
l’obbligo di:
• mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre
misure di sicurezza antincendio adottate;
• effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le
cadenze temporali indicate dal comando dei VVF nel CPI;
• informare e formare il personale dipendente sui rischi di incendio connessi
alle specifiche attività e sulle misure di protezione e prevenzione adottate;
• annotare in un apposito registro (registro antincendio):
- i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione;
- l’informazione e la formazione del personale per la prevenzione incendi.
Il registro antincendio deve essere mantenuto aggiornato a cura del responsabile
delle attività e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando dei
VVF.
L’Azienda deve inoltre provvedere alla predisposizione di un piano per la gestione
delle emergenze in caso di incendio, addestrare il personale ed effettuare
annualmente la prova di evacuazione, verbalizzandola sull’apposito registro.
III
Sezione 1.0B
Appendice
Prodotti pericolosi
Sostanze pericolose: sono le sostanze che per loro natura, proprietà o stato, possono
causare pericoli per la vita, la salute e la sicurezza delle persone e degli animali e che
possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell’ambiente.
Le sostanze pericolose, e quindi i prodotti che le contengono, richiedono
particolari attenzioni e cautele sia per il trasporto, che per la manipolazione e
l’immagazzinamento.
A seguito del progresso tecnologico e/o l’adozione di criteri più restrittivi circa l’uso
di determinate sostanze, la normativa che regolamenta i prodotti pericolosi viene
continuamente aggiornata, sia a livello Europeo (direttive o regolamenti dell’Unione
Europea) che nazionale (decreti o leggi di recepimento della normativa europea).
Le sostanze pericolose generano rifiuti pericolosi: pertanto la normativa che regola
tali sostanze e i composti di tali sostanze si applica anche a quei rifiuti che da queste
derivano.
Una parte fondamentale della normativa sulle sostanze pericolose è relativa alla
etichettatura e all’imballaggio di tali sostanze e quindi ai rifiuti delle stesse.
Si è visto nelle Sezioni precedenti della Guida quali sono le sostanze che più
frequentemente si utilizzano, o sono presenti a vario titolo, nelle Concessionarie,
nelle officine e nelle carrozzerie. Ne ricordiamo alcune:
• vernici
• solventi
• adesivi e sigillanti
• oli
• pile
• gas refrigeranti dei condizionatori
• soluzioni per i lavaggi
• batterie dei veicoli
• estintori
• airbags (pirotecnici)
• detrattori di cinture di sicurezza
• prodotti per la manutenzione e/o riparazione contenenti prodotti chimici
pericolosi
• carburanti
E’ necessario leggere le etichette dei prodotti per sapere come manipolarli,
immagazzinarli e, in caso di pericolo o emergenza, come comportarsi.
Sezione 1.0B
Appendice
Prodotti pericolosi
Trasporto
Il trasporto su strada di sostanze/merci pericolose (inclusi i rifiuti contenenti tali
sostanze) è disciplinato dall’ADR, “Accord europeen relatif au transport international
des merchandises Dangereuses par Route”(Accordo europeo sul trasporto
internazionale di merci Pericolose su Strada), firmato a Ginevra in data 30/09/1957 e
ratificato dall’Italia con Legge 12/08/1962 n.1839.
La normativa ADR viene aggiornata ogni 2 anni.
Pur in presenza di una serie di norme nazionali tuttora in vigore, le norme dell’ADR
si applicano anche al trasporto nazionale delle merci pericolose su strada, come
stabilito dal DM 03/05/2001 e dal DM 02/08/2005.
Nelle pagine che seguono vengono riportate alcune tipologie di etichette applicate
ai colli di merci pericolose e informazioni sulle schede di sicurezza e sulle modalità di
immagazzinamento.
II
Sezione 1.0B
Appendice
Prodotti pericolosi
Etichette per il trasporto di prodotti pericolosi (ADR)
Il simbolo della classe 1: pericolo di esplosione, utilizzato
per i “vecchi airbags” (raro)
Il simbolo della classe 2: pericolo da gas compresso,
utilizzato per bombole gas, gas per l’aria condizionata
(comune)
Il simbolo della classe 3: pericolo da liquido infiammabile,
utilizzato per etanolo, solventi organici, vernici, ecc.
(comune)
Il simbolo della classe 4 (4.1):pericolo da solido
infiammabile (rarissimo)
Il simbolo della classe 5.2: pericolo da sostanza
comburente, utilizzato per composti perossidi come parte di
sistemi di incollaggio (rarissimo)
Il simbolo della classe 6 (6.1):pericolo da sostanza tossica
(rarissimo)
Il simbolo della classe 8: pericolo da corrosivo, utilizzato
per gli acidi delle batterie. ATTENZIONE: distruzione della
pelle, in particolare occhi (comune)
Il simbolo della classe 9: pericolo di natura “varia”, incluso il
pericolo per l’ambiente, utilizzato anche per airbags (molto
comune)
III
Sezione 1.0B
Appendice
Prodotti pericolosi
Le prescrizioni sui prodotti pericolosi
La normativa vigente impone che le sostanze pericolose e i preparati che le
contengono siano:
• imballati con modalità e materiali idonei alla tipologia della sostanza;
• dotati di etichetta, con caratteri leggibili e indelebili, contenente
denominazione della sostanza, nome e indirizzo completo del fabbricante
o dell’importatore o del distributore, i simboli di pericolo, le frasi relative ai
rischi (“frasi R”), i consigli di prudenza (“frasi S”), il numero CE o l’etichetta CE;
• forniti di scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana.
Ne consegue che l’immagazzinamento e la manipolazione di questi prodotti deve
avvenire secondo le prescrizioni e le raccomandazioni desunte dalle etichette e dalle
schede di sicurezza.
IV
Sezione 1.0B
Appendice
Prodotti pericolosi
Etichette dei prodotti pericolosi
L’esempio riportato a destra mostra come l’etichetta
consente di identificare il prodotto,
fornisce informazioni utili per la manipolazione,
il trasporto e l’utilizzazione.
In base alla tipologia della sostanza
l’etichetta fornirà informazioni
per lo stoccaggio:
• conservare in luogo fresco;
• conservare lontano da fonti di calore;
• conservare a temperatura
• non superiore a xx Cº;
• non sovrapporre, ecc.
ETICHETTA CE N° CE :
200 - 753 - 7 BENZENE
Tossico
Facilmente infiammabile
R 45 Può provocare il cancro.
R 11 Facilmente infiammabile
R 48/23/24/25
S 53 Evitare l'esposizione.
Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.
S 45 In caso di incidente o di malessere
consultare immediatamente il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
EniChem, P.zza della Repubblica, 16
20124 - Milano Tel. 02. 6977.1
per la tipologia del deposito:
• ventilato;
• fornito di impianto antincendio
• e/o estintori;
• fornito di griglie di raccolta per eventuali sversamenti, ecc.;
per la manipolazione:
• non capovolgere;
• tenere lontano dagli occhi;
• utilizzare i guanti;
• utilizzare mascherine protettive, ecc.;
sul comportamento da adottare in caso di uso errato:
• sciacquare con abbondante acqua;
• consultare il medico;
• recarsi urgentemente al centro anti-veleni;
• togliere gli indumenti contaminati, ecc.;
sulla gestione dei residui/rifiuti delle sostanza:
• non gettare i residui negli scarichi urbani;
• smaltire il prodotto e il relativo recipiente come rifiuto pericoloso, ecc..
Sezione 1.0B
Appendice
Prodotti pericolosi
Per far risaltare con chiarezza la pericolosità del prodotto, nelle singole confezioni
vengono applicati i simboli di pericolo associati ai rischi:
Simboli associati ai rischi per la sicurezza (chimico-fisici)
Simboli associati ai rischi per la salute (tossicologici)
Simboli associati ai rischi per l’ambiente
VI
Sezione 1.0B
Appendice
Prodotti pericolosi
Le schede di sicurezza
Le schede di sicurezza, che devono essere fornite dal produttore all’utilizzatore nella
lingua del paese in cui il prodotto è commercializzato, contengono informazione
tecniche dettagliate relative ai seguenti aspetti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Identificazione del reparto e del produttore
Composizione e informazioni sui componenti
Identificazione dei pericoli
Indicazione delle misure di primo soccorso
Misure antincendio
Misure per fuoriuscita accidentale
Manipolazione e stoccaggio
Controllo all’esposizione / protezione individuale
Proprietà fisiche / chimiche
Stabilità e reattività
Informazioni tossicologiche
Informazioni ecologiche
Considerazioni, prescrizioni sullo smaltimento
Informazioni sul trasporto
Informazioni sulla regolamentazione
Altre informazioni
Le schede riportano inoltre la data di aggiornamento e devono essere
periodicamente revisionate per tenere conto delle nuove acquisizioni di
conoscenze sui rischi connessi.
Le schede di sicurezza costituiscono dunque lo strumento operativo fondamentale
per la corretta manipolazione e immagazzinamento dei prodotti pericolosi anche in
condizioni di emergenza.
Per obbligo di legge, i produttori di sostanze e preparati pericolosi devono notificare
all’Istituto Superiore di Sanità tutte le informazioni necessarie a valutare pericolosità,
rischi e misure di pronto soccorso dei prodotti da commercializzare.
VII
Sezione 1.0B
Appendice
Prodotti pericolosi
La Toyota Motor Italia ha già provveduto in proposito ed inoltre ha fornito alle
Concessionarie le schede di sicurezza dei suoi prodotti tramite un CD-Rom di facile
consultazione.
Per prodotti pericolosi di provenienza non Toyota e utilizzati dagli operatori interni, è
necessario richiedere le schede di sicurezza ai fornitori.
Analogamente i fornitori esterni di servizi (pulizie, manutenzioni esterne, mensa ecc.)
devono rendere disponibili le schede di sicurezza dei prodotti pericolosi utilizzati
nell’ambito della loro fornitura.
La Toyota Motor Italia rende disponibile sul DES (Dealer Extranet System) le schede
di sicurezza dei prodotti distribuiti da TMI.
La ricerca e l’acquisizione delle schede avviene a partire dal Part Number del
prodotto in oggetto come indicato nella Circolare 15 Dic. 2005 Rif. G17 05,
all’indirizzo: http://your.msds.be.
VIII
Sezione 1.0B
Appendice
Prodotti pericolosi
L’Immagazzinamento dei prodotti pericolosi
In base alla pericolosità della sostanza e/o prodotto da immagazzinare (infiammabile,
corrosivo, tossico, esplosivo, ecc.) è necessario disporre in magazzino aree di
stoccaggio separate, con caratteristiche adeguate alla tipologia del prodotto e alle
raccomandazioni contenute nelle schede di sicurezza.
Le Concessionarie, sulla base della tipologia e delle quantità di prodotti pericolosi
depositati nei propri magazzini, devono rispettare le prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti relativamente alla prevenzione
incendi (Certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.F.).
Le soluzioni tecniche possono prevedere:
•
•
•
•
locali appositamente progettati (requisito antincendio),
armadi di sicurezza antincendio,
vassoi di raccolta per accidentali sversamenti di liquidi,
griglie di raccolta per liquidi inquinanti.
IX
Sezione 1.0C
Appendice
Frasi di rischio e
consigli di prudenza
Elenco delle frasi di rischio “R” (DM 03/12/1985)
R1
Esplosivo allo stato secco.
R2
Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione.
R3
Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione.
R4
Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.
R5
Pericolo di esplosione per riscaldamento.
R6
Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria.
R7
Può provocare incendio.
R8
Può provocare l’accensione di materie combustibili.
R9
Esplosivo in miscela con materie combustibili.
R 10
Infiammabile.
R 11
Facilmente infiammabile.
R 12
Estremamente infiammabile.
R 14
Reagisce violentemente con l’acqua.
R 15
A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabili.
R 16
Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.
R 17
Spontaneamente infiammabile all’aria.
R 18
Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.
R 19
Può formare perossidi esplosivi.
R 20
Nocivo per inalazione.
R 21
Nocivo a contatto con la pelle.
R 22
Nocivo per ingestione.
R 23
Tossico per inalazione.
R 24
Tossico a contatto con la pelle.
R 25
Tossico per ingestione.
R 26
Molto tossico per inalazione.
R 27
Molto tossico a contatto con la pelle.
R 28
Molto tossico per ingestione.
R 29
A contatto con l’acqua libera gas tossici.
R 30
Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso.
R 31
A contatto con acidi libera gas tossico.
R 32
A contatto con acidi libera gas molto tossico.
R 33
Pericolo di effetti cumulativi.
R 34
Provoca ustioni.
R 35
Provoca gravi ustioni.
R 36
Irritante per gli occhi.
R 37
Irritante per le vie respiratorie.
(continua)
Sezione 1.0C
Appendice
Frasi di rischio e
consigli di prudenza
Elenco delle frasi di rischio “R” (DM 03/12/1985)
R 38
Irritante per la pelle.
R 39
Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.
R 40
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.
R 41
Rischio di gravi lesioni oculari.
R 42
Può provocare sensibilizzazione per inalazione.
R 43
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R 44
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
R 45
Può provocare il cancro.
R 46
Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R 48
Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.
R 49
Può provocare il cancro pe inalazione.
R 50
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
R 51
Tossico per gli organismi acquatici.
R 52
Nocivo per gli organismi acquatici.
R 53
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico.
R 54
Tossico per la flora.
R 55
Tossico per la fauna.
R 56
Tossico per gli organismi Tossico per le api.
R 58
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente.
R 59
Pericoloso per lo strato di ozono.
R 60
Può ridurre la fertilità.
R 61
Può danneggiare i bambini non ancora nati.
R 62
Possibile rischio di ridotta fertilità.
R 63
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
R 64
Possibile rischio per i bambini allattati al seno.
R 65
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R 66
L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R 67
L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
R 68
Possibilità di effetti irreversibili.
II
Sezione 1.0C
Appendice
Frasi di rischio e
consigli di prudenza
Combinazioni delle frasi “R”
R 14/15
Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas facilmente infiammabili.
R 15/29
A contatto con acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili.
R 20/21
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
R 20/22
Nocivo per inalazione e ingestione.
R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R 21/22
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
R 23/24
Tossico per inalazione e contatto con la pelle.
R 23/25
Tossico per inalazione e ingestione.
R 23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R 24/25
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.
R 26/27
Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.
R 26/28
Molto tossico per inalazione e per ingestione.
R 26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R 27/28
Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.
R 36/37
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.
R 36/38
Irritante per gli occhi e la pelle.
R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
R 37/38
Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
R 39/23
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.
R 39/24
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.
R 39/25
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.
R 39/23/24
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la
pelle.
R 39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed indigestione
R 39/24/25
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per
ingestione
(continua)
III
Sezione 1.0C
Appendice
Frasi di rischio e
consigli di prudenza
Combinazioni delle frasi “R”
R 39/26
Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.
R 39/27
Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.
R 39/28
Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.
R 39/26/27
Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a
contatto con la pelle.
R 39/26/28
Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed
ingestione.
R 39/27/28
Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e
per ingestione.
R 39/26/27/28
Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto
con la pelle e per ingestione.
R 42/43
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
R 48/20
Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione.
R 48/21
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a
contatto con la pelle.
R 48/22
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
ingestione.
R 48/20/21
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione e contatto con la pelle.
R 48/20/22
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione e ingestione.
R 48/21/22
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a
contatto con la pelle e per ingestione.
R 48/20/21/22
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.
R 48/23
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione.
R 48/24
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a
contatto con la pelle.
R 48/25
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
ingestione.
(continua)
IV
Sezione 1.0C
Appendice
Frasi di rischio e
consigli di prudenza
Combinazioni delle frasi “R”
R 48/23/24
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione e contatto con la pelle.
R 48/23/25
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione ed ingestione.
R 48/24/25
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a
contatto con la pelle e per ingestione.
R 48/23/24/25
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.
R 50/53
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine
effetti negativi per l’ambiente acquatico.
R 51/53
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti
negativi per l’ambiente acquatico.
R 52/53
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti
negativi per l’ambiente acquatico.
R 68/20
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.
R 68/21
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.
R 68/22
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.
R 68/20/21
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.
R 68/20/22
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione.
R 68/21/22
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.
R 68/20/21/22
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e
per ingestione.
Sezione 1.0C
Appendice
Frasi di rischio e
consigli di prudenza
Elenco dei consigli di prudenza “S” (DM 3/12/1985)
S1
Conservare sotto chiave.
S2
Conservare fuori dalla portatadei bambini.
S3
Conservare in luogo fresco.
S4
Conservare lontano dai locali di abitazione.
S5
Conservare sotto... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).
S6
Conservare sotto...(gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).
S7
Conservare il recipiente ben chiuso.
S8
Conservare al riparo dall’umidità.
S9
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
S 12
Non chiudere ermeticamente il recipiente.
S 13
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
S 14
Conservare lontano da...(sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).
S 15
Conservare lontano dal calore.
S 16
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
S 17
Tenere lontano da sostanze combustibili.
S 18
Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.
S 20
Non mangiare né bere durante l’impiego.
S 21
Non fumare durante l’impiego.
S 22
Non respirare le polveri.
S 23
Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte
del produttore].
S 24
Evitare il contatto con la pelle.
S 25
Evitare il contatto con gli occhi.
S 26
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua
e consultare un medico.
S 27
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
S 28
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamenteed abbondantemente
con...(prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).
S 29
Non gettare i residui nelle fognature.
S 30
Non versare acqua sul prodotto.
S 33
Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche.
S 35
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
(continua)
VI
Sezione 1.0C
Appendice
Frasi di rischio e
consigli di prudenza
Elenco dei consigli di prudenza “S” (DM 3/12/1985)
S 36
Usare indumenti protettivi adatti.
S 37
Usare guanti adatti.
S 38
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.
S 39
Proteggersi gli occhi/la faccia.
S 40
Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare... (da
precisare da parte del produttore).
S 41
In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.
S 42
Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto
[termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore].
S 43
In caso di incendio usare...(mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del
fabbricante. Se l’acqua aumenta il rischio precisare «Non usare acqua»).
S 45
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile,
mostrargli l’etichetta).
S 46
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o
l’etichetta.
S 47
Conservare a temperatura non superiore a...˚C da precisare da parte del fabbricante).
S 48
Mantenere umido con... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).
S 49
Conservare soltanto nel recipiente originale.
S 50
Non mescolare... (da specificare da parte del fabbricante).
S 51
Usare soltanto in luogo ben ventilato.
S 52
Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.
S 53
Evitare l’esposizione - Procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso.
S 56
Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi
o speciali.
S 57
Usare contenitori adeguati per evitare l’inquinamento ambientale.
S 59
Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.
S 60
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
S 61
Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in
materiadi sicurezza.
S 62
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultareimmediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l’etichetta.
S 63
In caso di incidente per inalazione, allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e
mantenerlo a riposo.
S 64
In caso di indigestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l’infortunato è
cosciente).
VII
Sezione 1.0C
Appendice
Frasi di rischio e
consigli di prudenza
Combinazioni delle frasi “S”
S 1/2
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
S 3/7
Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.
S 3/9/14
Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da... (materiali incompatibili da
precisare da parte del fabbricante).
S
3/9/14/49
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato
lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).
S 3/9/49
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.
S 3/14
Conservare in luogo fresco lontano da...(materiali incompatibili da precisare da
parte del fabbricante).
S 7/8
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’umidità.
S 7/9
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
S 7/47
Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a... ˚C (da precisare
da parte del fabbricante).
S 20/21
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego.
S 24/25
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
S 27/28
In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti
contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con... (prodotti idonei
da indicarsi da parte del fabbricante).
S 29/35
Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se
non con le dovute precauzioni.
S 29/56
Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi
contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
S 36/37
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S 36/37/39
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
S 36/39
Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
S 37/39
Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
S 47/49
Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a...˚C
(da precisare da parte del fabbricante).
VIII
Sezione 1.0D
Appendice
Lista di riscontro
“Fornitori Gestione Rifiuti”
N°
Requisito
0.1
La documentazione contrattuale identifica
su apposito documento (“Elenco Rifiuti”)
i rifiuti affidati alla gestione del fornitore,
specificando:
a) Codici CER
b) Frasi di Rischio (R)
c) Consigli di prudenza (S).
0.2
I requisiti relativi ai contenitori per il
deposito temporaneo dei rifiuti sono definiti
chiaramente in merito a:
a) Tipologia di rifiuto da smaltire
b) Dimensioni
c) Caratteristiche tecniche
d) Etichettatura
e) Costi (noleggio, ....).
0.3
Le specifiche relative alle modalità di
intervento del fornitore definiscono:
1) Frequenza standard degli interventi di
ritiro
2) Tempestività degli interventi su
chiamata.
0.4
È disponibile la documentazione di iscrizione
all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali”
che attesta l’autorizzazione del fornitore al
trasporto e smaltimento dei rifiuti oggetto
dell’accordo in riferimento a:
a) Categoria e classi di iscrizione
b) Codici CER autorizzati
c) Veicoli autorizzati (con relativa targa) per
tipologia di rifiuto
d) Data di scadenza delle autorizzazioni.
0.5
Il fornitore mette a disposizione e aggiorna la
documentazione di omologazione dei veicoli
autorizzati per il trasporto.
0.6
Il fornitore mette a disposizione e aggiorna
l’elenco degli operatori responsabili del
trasporto (conducenti) e la documentazione
relativa alla qualifica degli stessi, con
particolare riferimento al trasporto di
prodotti/rifiuti soggetti a normativa ADR.
SI
NO NA* Documenti
di Riferimento
Sezione 1.0D
Appendice
Lista di riscontro
“Fornitori Gestione Rifiuti”
N°
Requisito
0.7
Il fornitore mette a disposizione l’elenco
dei siti di destinazione (smaltimento e/o
recupero) specificando:
a) Categoria e classe dell’autorizzazione
b) Numero di autorizzazione
c) Tempi di validità dell’autorizzazione
d) Localizzazione del sito di destinazione.
0.8
Il fornitore mette a disposizione nei tempi
prescritti (nazionali: 3 mesi ; transfrontalieri:
6 mesi) la documentazione di avvenuto
smaltimento dei rifiuti.
0.9
Il fornitore garantisce, attraverso specifica
documentazione, la tracciabilità dei rifiuti
attraverso la filiera di trasporto, recupero e/o
smaltimento.
SI
NO NA* Documenti
di Riferimento
II
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