Vendita Assistenza Carrozzeria Ricambi TMI-RETE-MGA-GAC Rev. 1 del 24/07/07 Piazzale © Toyota Motor Italia S.p.A. (2007) Scarico di responsabilità Questa Guida è stata elaborata da Toyota Motor Italia S.p.A.. Benchè i contenuti siano fondati su informazioni che si ritengono accurate e attendibili al momento dell’elaborazione, Toyota Motor Italia S.p.A. non li garantisce in alcun modo e non accetta responsabilità legali per ogni errore o omissione. I lettori non devono agire, o astenersi dall’agire, sulla base di questa Guida, senza prima ottenere specifiche indicazioni da consulenti con esperienza nell’applicazione della normativa ambientale, come ingegneri qualificati, consulenti ambientali o consulenti legali. A cura di: Environmental Programme Toyota Motor Italia S.p.A. Via Kiiciro Toyoda, 2 00148 Roma Redazione: Nomos S.r.l. Via Turno, 26 00181 Roma Editing: Publi.com S.r.l. Via Anteo, 78 00133 Roma Sezione 1.0 Indice della Guida Premessa Istruzioni per l’uso della Guida Sezione 1: Gestione Rifiuti • Definizioni • Le fonti dei rifiuti • Raccomandazioni per un comportamento responsabile • Come risparmiare • A regola d’arte • Documentazione obbligatoria richiesta • Prescrizioni/Sanzioni Sezione 2: Inquinamento dell’acqua e del suolo • Definizioni • Le fonti di inquinamento • Raccomandazioni per un comportamento responsabile • Come risparmiare • A regola d’arte • Documentazione obbligatoria richiesta • Prescrizioni/Sanzioni Sezione 3: Inquinamento dell’aria e inquinamento acustico • Definizioni • Le fonti di inquinamento • Raccomandazioni per un comportamento responsabile • Come risparmiare • A regola d’arte • Documentazione obbligatoria richiesta • Prescrizioni/Sanzioni Sezione 4: Gestione delle risorse e risparmio energetico • Definizioni • Le fonti di sprechi • Raccomandazioni per un comportamento responsabile • Come risparmiare • Documentazione obbligatoria richiesta • Prescrizioni/sanzioni Appendice A: Prevenzione Incendi Appendice B: Prodotti pericolosi Appendice C: Frasi di rischio e consigli di prudenza Appendice D: Lista di riscontro “Fornitori Gestione Rifiuti” Sezione 1.0 Premessa Questa nuova edizione della Guida Ambientale del Concessionario nasce dal piano 2007 – 2011 di certificazione ambientale multisito delle rete Toyota Motor Italia secondo la norma ISO 14001:2004. La Guida che fa parte del Modello di Sistema di Gestione Ambientale della Concessionaria della Rete Toyota Motor Italia, ha le seguenti funzioni: • disporre di un vocabolario di base per aiutare ad interpretare in modo chiaro e corretto i termini che ricorrono con maggiore frequenza nella legislazione ambientale; • identificare nelle diverse aree della Concessionaria le sostanze inquinanti, le fonti di rifiuti, le fonti di rumore; • identificare la documentazione obbligatoria richiesta; • contribuire alla consapevolezza sulle sanzioni per mancato adempimento degli obblighi ambientali; • fornire le raccomandazioni per un comportamento responsabile; • fornire le istruzioni per il trasporto, la manipolazione e l’immagazzinamento delle sostanze pericolose e quindi dei prodotti che le contengono; • fornire per i veicoli fuori uso le prescrizioni e le istruzioni per la loro gestione; • fornire suggerimenti per la corretta e ottimale gestione dei rifiuti (minimizzare i costi e gli sprechi), dell’inquinamento delle acque, del suolo e dell’aria, del risparmio energetico e dei fornitori. Vanno inoltre considerati integranti della Guida, in quanto appartenenti al Modello di Sistema di Gestione Ambientale della Concessionaria della rete Toyota Motor Italia, i seguenti moduli: a) - MOD-PRES – Prescrizioni ambientali Con funzioni di: - elenco delle prescrizioni ambientali legali e altre prescrizioni - check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni b) - MOD-MONI – Monitoraggi ambientali Con funzioni di: - monitoraggio dei consumi di energia elettrica, metano, gasolio, acqua, dei rifiuti e dei veicoli fuori uso - controllo delle autorizzazioni e delle comunicazioni ambientali - registrazione e gestione delle non conformità, delle azioni preventive e delle azioni correttive c) - MOD-RAAS – Valutazione degli aspetti ambientali significativi Per la valutazione degli aspetti ambientali significativi diretti e indiretti Sezione 1.0 Istruzioni per l’uso della Guida Come utilizzare la guida? Quale aspetto Ambientale ti interessa? Ogni sezione analizza un’area di fattori ambientali: Sez. 1 – Gestione Rifiuti Sez. 2 – Inquinamento dell’acqua e del suolo Sez. 3 – Inquinamento dell’aria e inquinamento acustico Sez. 4 –Gestione delle risorse e risparmio energetico Cosa si intende per .......? In ciascuna sezione sono riportate le relative “Definizioni” in modo da fornire un vocabolario di base comune. Dove si origina l’inquinamento? Le “Fonti” descrivono dove si genera e cosa determina e influenza l’impatto ambientale in oggetto. Cosa fare per controllare e ridurre l’impatto ambientale? Le “Raccomandazioni per un comportamento responsabile” suggeriscono modalità operative finalizzate al controllo ed al miglioramento ambientale. Si possono ridurre i costi collegati alla gestione ambientale? “Come risparmiare” evidenzia costi espliciti ed impliciti connessi ai fattori di inquinamento e propone soluzioni e modalità operativa per il risparmio. Suggerimenti Tecnici? Il Paragrafo “A regola d’arte” propone le migliori soluzioni operative per i problemi più frequenti. Sezione 1.0 Istruzioni per l’uso della Guida Quali documenti sono richiesti? La “Documentazione obbligatoria richiesta” descrive cosa e come fare per adempiere agli obblighi di legge, con particolare riferimento alla documentazione da richiedere, produrre, compilare, archiviare (autorizzazioni, dichiarazioni, registri, modulistica). Ma quali sono le regole e quanto costa il mancato rispetto? “Prescrizioni e sanzioni” evidenzia, in relazione a ciascun requisito di legge, quali sono le sanzioni (sia di natura amministrativo-pecuniaria che penali) associate alle violazioni e fornisce il riferimento normativo aggiornato relativo a ciascuna prescrizione. II Sezione 1.0 Sezione 1 Gestione Rifiuti Indice 1.1 Definizioni 1.2 Le fonti dei rifiuti 1.3 Raccomandazioni per un comportamento responsabile 1.4 Come risparmiare 1.5 A regola d’arte 1.6 Documentazione obbligatoria richiesta 1.7 Prescrizioni / Sanzioni Sezione 1.1 1.0 Definizioni Terminologia corrente Un rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in: rifiuti urbani (rifiuti domestici provenienti dalle civili abitazioni, rifiuti non pericolosi provenienti da locali destinati ad usi diversi ma assimilabili ai rifiuti urbani, rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e delle aree verdi, ecc........) rifiuti speciali provenienti da attività agricole, industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali, attività di servizi, ...... e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in: rifiuti pericolosi (quelli che possono creare danni alle persone o all’ambiente e sono identificati e classificati in apposite tabelle nella normativa in vigore – Direttiva Nazionale 09/04/2002 – Allegato A; Dlgs 03/04/2006 n. 152 , Allegati alla Parte IV, Allegato D); rifiuti non pericolosi. È produttore di rifiuti l’organizzazione la cui attività ha prodotto rifiuti e/o l’organizzazione che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti. È luogo di produzione dei rifiuti uno o più impianti collegati tra loro in un’area delimitata in cui si svolgono le attività che originano rifiuti. È detentore dei rifiuti il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. Sezione 1.1 1.0 Definizioni Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. La raccolta differenziata consiste nel raggruppare i rifiuti urbani in tipi di sostanze omogenee. La raccolta dei rifiuti è l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti ai fini del loro trasporto. La gestione dei rifiuti comprende le seguenti attività: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni, nonchè il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento. Per recupero dei rifiuti si intende il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, ma anche altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti e l’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia. La bonifica è l’insieme degli interventi necessari per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee fino al livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione consentiti. II Sezione 1.2 1.0 Le fonti dei rifiuti Ogni azienda deve prima di tutto individuare le fonti dei rifiuti che elimina. La Fig. 1 mostra i principali tipi di rifiuti eliminati dalle Concessionarie e le aree dove gli stessi vengono prodotti. Fig. 1 Rifiuti speciali non pericolosi Rifiuti speciali pericolosi candele carta e cartoni componenti elettrici materiali ferrosi (parti veicoli) filtri dell’aria delle vetture guanti e mascherine lampade a incandescenza marmitte catalitiche metalli non ferrosi parabrezza e vetri (parti veicoli) pedane in legno plastica da imballaggi plastica da interni e paraurti (parti veicoli) pneumatici fuori uso scarti di pittura all’acqua imballaggi di carta e cartone sostanze abrasive toner per fotocopiatrici acque di pozzetti decantatori adesivi e sigillanti air bag argilla e carta sporchi di olio batterie veicoli bombolette spray filtri dell’olio interruttori al mercurio liquidi antigelo liquidi per le pulizie miscele di carburanti oli esausti olio dei freni pastiglie freni con amianto pile usate rifiuti di vernice e solventi topicidi e pesticidi tubi fluorescenti veicoli fuori uso (prima della messa in sicurezza) vendita • • • • • • • • • • • • • officina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • carrozzeria magazzino piazzale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sezione 1.3 1.0 Raccomandazioni per un comportamento responsabile Individuare le fonti che generano rifiuti fare Fare un elenco dei rifiuti e delle relative fonti Assicurarsi che il deposito temporaneo dei rifiuti rispetti la normativa vigente Individuare per ciascun tipo di rifiuto il trasportatore e lo smaltitore idoneo Ridurre la quantità dei rifiuti da eliminare minimizzandone la produzione documentare Mantenere separate fra loro le diverse categorie di rifiuti pericolosi e operare in modo da prevenire i rischi per le persone e per l’ambiente Documentare l’intero ciclo dei rifiuti fino a dare evidenza dell’avvenuto recupero/smaltimento presso un impianto autorizzato Richiedere ai trasportatori e agli smaltitori la documentazione che ne attesti l’idoneità ad effettuare il servizio richiesto Assicurare l’appropriatezza e la completezza della documentazione che deve accompagnare i rifiuti Conservare la documentazione sui rifiuti per almeno 5 anni Sezione 1.4 1.0 Come risparmiare I costi dei rifiuti Per risparmiare sui rifiuti l’azienda deve prima conoscerne i costi. • Costo dei materiali non utilizzati ed eliminati • Acquisto o noleggio dei contenitori per rifiuti • Costo degli spazi utilizzati per l’immagazzinamento dei rifiuti • Costo del tempo lavoro impegnato nella movimentazione e nella messa a deposito temporaneo dei rifiuti • Costo del tempo lavoro impegnato nella compilazione e nel controllo dei documenti • Costo per la sensibilizzazione e formazione del personale sugli aspetti ambientali • Costo di trasporto e smaltimento • Multe per non aver rispettato la normativa vigente • Spese per rimediare ai danni causati all’ambiente Sezione 1.4 1.0 Come risparmiare Per ridurre i costi è buona prassi: Ridurre la quantità di rifiuti prodotti intervenendo sulla qualità e la quantità delle materie prime utilizzate, controllando gli sprechi e le perdite di materiali, concordando con i fornitori la restituzione dei materiali in eccesso, dei contenitori vuoti, degli imballaggi, utilizzando prima i materiali più vecchi in modo da evitare di produrre rifiuti per obsolescenza dei materiali Ridurre il volume dei rifiuti compattando la carta usata, i cartoni, i materiali metallici prima di depositarli in appositi recipienti, i contenitori vuoti di vernici ed altri contenitori Evitare l’aumento di peso e di volume dei materiali impregnabili proteggendoli con adeguate coperture II Sezione 1.4 1.0 Come risparmiare Per ridurre i costi è buona prassi: Mantenere separati i diversi tipi di rifiuti Facilitando la raccolta e il riciclaggio Posizionare i contenitori di prima raccolta piccoli e mobili, vicino ai punti dove vengono prodotti i rifiuti per ridurre i tempi di spostamento Separare i materiali riciclabili favorendone il riutilizzo Ridurre i rischi di incorrere in sanzioni Stabilendo e applicando regolarmente procedure adeguate sia operative che di controllo III Sezione 1.5 1.0 A regola d’arte Il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere: • Ubicato in un sito dedicato, opportunamente delimitato, a minimo rischio di incendio e vandalismo. • Adeguato all’agevole circolazione dei mezzi per lo scarico ed il carico dei rifiuti. • Asfaltato o comunque pavimentato ed impermeabile. • Privo di comunicazione diretta con la rete fognaria (i tombini nell’area circostante devono essere forniti di sistema di intercettazione e contenimento perdite). • Fornito di una zona protetta da idonea copertura, dove collocare quei rifiuti che la pioggia potrebbe mettere in contatto (rifiuti pericolosi non miscelabili) o appesantire impregnandoli (carta e cartoni). • Dotato di solide scaffalature per accatastare in modo razionale e sicuro i rifiuti senza pericolo di crolli e miscelazioni inopportune. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei di rifiuti. È vietata la miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (per es. non devono essere mischiati gli oli dei freni con gli oli del motore o altri oli esausti di varia provenienza). Sezione 1.5 1.0 A regola d’arte Durata del deposito temporaneo. (Dlgs 03/04/2006 n. 152, Art. 183 comma 1, lett. l) punti 1, 2, 3, 4). La raccolta dei rifiuti e il loro avvio alle operazioni di recupero o smaltimento, a scelta del produttore (= azienda) avviene: per i rifiuti pericolosi: a) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure b) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi. In ogni caso, se il quantitativo di rifiuti non supera i 10 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. per i rifiuti non pericolosi: a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure b) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi. In ogni caso, se il quantitativo di rifiuti non supera i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. II Sezione 1.5 1.0 A regola d’arte I contenitori del deposito temporaneo devono essere: • Resistenti, fisicamente e chimicamente, al loro contenuto. • Contrassegnati con un cartello che riporta denominazione e codice CER relativo al rifiuto depositato, con indicazione delle frasi di rischio (R) e dei consigli di prudenza (S) adeguati al rifiuto contenuto. • Contrassegnati con un cartello giallo di grandezza 15x15 cm, riportante la lettera “R” in colore nero. • Forniti di tappo per i rifiuti liquidi soggetti ad evaporazione e sversamento. • Dotati di coperchio aderente per rifiuti a rischio di dilavamento (batterie di automobili e camion). • Dotati di bacino di contenimento di capacità pari all’intero volume del serbatoio (+10%), nel caso di serbatoio fuori terra (per rifiuti liquidi pericolosi). Nel caso vi siano più serbatoi può esserci un solo bacino di contenimento di capacità pari a 1/3 di quella complessiva dei serbatoi. • Provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e gli eventuali scarichi di tubazioni di troppo pieno sono convogliati in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente. III Sezione 1.5 1.0 A regola d’arte Forniamo di seguito i Codici CER dei rifiuti che più facilmente si producono presso una concessionaria e una officina. Rifiuto CER Acido batterie 16.06.06* Acque pozzetti decantatori (Disoleatori piazzali) 13.05.07* Adesivi e sigillanti 08.04.09* Air bag 16.01.10* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (oli, vernici, solventi) 15.02.02* Batterie veicoli (al piombo) 16.06.01* Contenitori vuoti di olio motore o vernici (barattoli vernici, fusti olio, lattine olio) 15.01.10* Fanghi da impianti di depurazione (depuratori sito o autolavaggio o acque prima pioggia) 07.06.11* Filtri dell’olio 16.01.07* Liquidi antigelo 16.01.14* Residui oleosi da apparecchiature pulizia componenti in officina 16.07.08* Oli esausti 13.02.08* Oli dei freni 16.01.13* Residui di vernici e solventi (Carrozzeria:apparecchiatura lavapezzi) 08.01.21* Tubi fluorescenti 20.01.21* Candele auto 16.01.22 Carta e cartone 20.01.01 Componenti elettrici autoveicoli 16.02.14 Filtri dell’aria (impianti di condizionamento, autoveicoli) 15.02.03 Guanti e mascherine (non sporchi di sostanze pericolose) 15.02.03 Marmitte catalitiche 16.08.01 Pastiglie freni no amianto 16.01.12 Batterie alcaline 16.06.04 Pile ed accumulatori (non pericolosi) 16.06.05 Pneumatici fuori uso 16.01.03 I codici contrassegnati dall’asterisco (*) identificano i rifiuti pericolosi. Sul Modulo “MONI” del Sistema di Gestione Ambientale della Concessionaria è riportato un elenco più esaustivo dei Codici CER relativi ai rifiuti prodotti presso le Concessionarie. IV Sezione 1.5 1.0 A regola d’arte I contenitori di prima raccolta devono essere: • Piccoli e molto vicini alla zona di produzione per evitare lunghi percorsi con conseguenti perdite di tempo. • Adeguati come dimensioni alla tipologia del rifiuto specifico prodotto in quella area. • Etichettati e differenziati per colore per favorire il riconoscimento istantaneo del rifiuto contenuto. Sezione 1.5 1.0 A regola d’arte Per evitare sprechi: • Tappare ermeticamente i solventi ed i barattoli di vernice per evitare che si secchino ed impedirne l’evaporazione. • Implementare in magazzino la procedura di carico dei materiali deperibili sugli scaffali prevedendo il carico dalla parte posteriore e lo scarico dalla parte anteriore, in modo da favorire l’automatico prelievo del materiale più vecchio. • Richiedere allo smaltitore l’elenco dei materiali riciclabili e separarli secondo le sue indicazioni. • Compattare carta e stracci per la pulizia di olio usato e non miscelarla con carta e cartone pulito e quindi riciclabile. VI Sezione 1.5 1.0 A regola d’arte Per evitare sprechi: • Fare uso di argilla in granuli in sostituzione della segatura per la pulizia dei pavimenti sporchi di olio (l’argilla si può usare più volte prima di essere smaltita, mentre la segatura è un materiale infiammabile). • Predisporre una rastrelliera per mettere a scolare, capovolti, i contenitori di olio esausto: i recipienti infatti si possono considerare vuoti per lo smaltimento solo se trattengono all’interno meno dell’1% del loro contenuto originario. • Quanto si raccoglie nel vassoio di contenimento sotto la griglia sarà consegnato al COOU (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati) o a imprese da questo autorizzate, per il successivo trattamento di rigenerazione. • Valutare l’opportunità, ove si faccia un discreto uso di solvente (carrozzerie), dell’acquisto di un distillatore che permette il recupero e il riutilizzo del solvente inquinato da operazioni di lavaggio e sgrassaggio. Se ne trarrebbe un doppio risparmio: riutilizzo del 90% del solvente e completo abbattimento dei costi di smaltimento del rifiuto pericoloso. VII Sezione 1.5 1.0 A regola d’arte Prevenzione: • Gli addetti che , per la tipologia del lavoro che svolgono, manipolano delle sostanze devono conoscere le conseguenze del contatto con le stesse e, se sono pericolose, come proteggere se stessi e l’ambiente. E’ necessario pertanto che il responsabile di area, sulla base delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose, comunichi al personale i rischi collegati e l’adeguata manipolazione delle sostanze usate (dispositivi di protezione individuale) e provveda inoltre alla spiegazione delle frasi di rischio (R) e dei consigli di prudenza (S). • Nelle immediate vicinanze dei luoghi suscettibili di specifiche emergenze di carattere ambientale deve essere ben visibile la segnaletica e/o cartellonistica che spiega cosa fare, come farlo e quali protezioni utilizzare. • Le protezioni dovranno essere disponibili sul luogo stesso (occhiali, guanti, mascherine, stivali, salviettine per gli occhi). VIII Sezione 1.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Registro di carico e scarico L’azienda, in quanto “produttore” di rifiuti pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali, è obbligata alla tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti. Nel Registro devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della denuncia al catasto rifiuti (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD). Ogni luogo di produzione di rifiuti deve tenere un proprio registro che va conservato per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione annotata (se l’azienda ha più sedi, ciascuna sede deve tenere un proprio registro). Il Dlgs n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” ha introdotto delle variazioni rispetto alla normativa precedente. In particolare: a) Ha previsto dei nuovi modelli di registro di carico e scarico: il decreto attuativo emanato per tali modelli (DM 02/05/2006), è stato sospeso il 26/06/2006 con un comunicato del Ministero dell’Ambiente. Allo stato attuale pertanto restano in vigore i vecchi modelli. D’altra parte il “decreto sospeso” prevede all’art. 2 la possibilità di continuare ad utilizzare i vecchi registri fino al loro esaurimento purchè contengano tutti gli elementi previsti dalla nuova normativa. b) I registri sono numerati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA: è pertanto abolito l’obbligo di vidimazione anche per i registri di carico e scarico. Tale precisazione è richiamata nell’Art. 190, comma 6 del Dlgs 152/2006. c) I produttori di rifiuti devono effettuare le annotazioni sul registro almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. d) I soggetti, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi (Art. 190, comma 4 del Dlgs 152/2006). Sanzioni Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi. Sezione 1.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Formulario di identificazione Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore/detentore; b) nome ed indirizzo e autorizzazione del destinatario. c) nome ed indirizzo e autorizzazione del trasportatore; d) caratteristiche del rifiuto (CER, stato fisico, caratteristiche di pericolo); e) destinazione (smaltimento o recupero); f) quantità (Kg o litri); g) percorso dell’instradamento; h) firma del produttore e del trasportatore; i) cognome e nome del conducente e targa del veicolo; j) data inizio trasporto; k) l’ultimo campo del formulario deve essere compilato e firmato dal destinatario, riportando la quantità di rifiuti accettata in arrivo (quarta copia). Il Dlgs 03/04/2006 n. 152 prevede (art. 193, commi 5 e 6) un nuovo modello di formulario, ma il relativo decreto attuativo non è stato ad oggi ancora emanato: pertanto resta in vigore, fino alla sua emanazione, il modello in uso fino ad oggi e regolato dal DM 01/04/1998 n. 145. Il formulario di identificazione deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore/ produttore entro tre mesi (o sei mesi in caso di spedizioni transfrontaliere) dalla data di conferimento del rifiuto al trasportatore. La riconsegna di questa copia, datata e firmata in arrivo, scarica il detentore/ produttore della responsabilità sul corretto recupero o smaltimento dei rifiuti; la responsabilità del detentore è esclusa anche nel caso in cui, in assenza della copia firmata dal destinatario, abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. II Sezione 1.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli Uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annottati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta a imposizione tributaria. (Dlgs 03/04/2006 n. 152, art. 193 comma 6, lettera b)). Si raccomanda particolare cura e attenzione nell’indicare sul formulario la qualità e la quantità dei rifiuti consegnati. Infatti la non corrispondenza dei dati tra il registro di carico e scarico, il formulario dei rifiuti e i dati registrati in arrivo dal destinatario non sono considerate inesatezze formali. Diverse sentenze della Cassazione leggono in queste discrepanze “traffico illecito di rifiuti” e vengono sanzionate come tali. Acquisire e verificare sempre la conformità del trasportatore ai requisiti richiesti ad effettuare il trasporto: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità per la categoria e la classe di interesse, elenco dei mezzi autorizzati con relativa targa per tipologia di rifiuto. Sul sito www.albogestoririfiuti.it è presente l’elenco delle aziende autorizzate, con dettaglio delle categorie, classi e codici CER autorizzati. Sanzioni Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi. III Sezione 1.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta MUD Ogni anno le Aziende che producono rifiuti pericolosi devono comunicare (entro il 30 aprile, salvo proroghe) alla Camera di Commercio competente per territorio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti. Il MUD “Modello Unico di Dichiarazione Ambientale” è stato introdotto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (che resta in vigore); la norma di riferimento che definisce le modalità per la presentazione e la compilazione del modello è il DPCM 24 dicembre 2002 “Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2003” e il DPCM 22 dicembre 2004 “Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2005” che aggiunge al modello precedente una sezione dedicata ai veicoli fuori uso. Chi deve presentare il MUD? Sono obbligati alla presentazione del MUD in base al tipo di rifiuto prodotto o gestito: • le aziende che hanno prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali pericolosi (le eccezioni previste a tale obbligo riguardano gli imprenditori agricoli); in base al tipo di attività svolta: • chi svolge l’attività di raccolta e trasporto rifiuti; • chi svolge l’attività di smaltimento o recupero rifiuti; • chi svolge l’attività di raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali; • i commercianti senza detenzione e gli intermediari di rifiuti; • i Comuni o le Autorità di ambito territoriale. Le Concessionarie, in quanto produttrici di rifiuti pericolosi, devono presentare annualmente alla Camera di Commercio il MUD. IV Sezione 1.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Il MUD si articola in sezioni che sulla base della tipologia di azienda identificano e forniscono dati quantitativi sulla gestione dei rifiuti per l’anno di riferimento. Le sezioni più significative per una concessionaria riguardano: • sezione anagrafica: identifica il produttore dei rifiuti (concessionaria) • scheda riassuntiva: riporta i dati riepilogativi sulle sezioni MUD compilate (n° schede allegate) • schede RIF: riportano, per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto, codice CER, descrizione, quantità, destinatario e trasportatore • schede TE: identificano il/i trasportatore/i a cui è stato affidato il rifiuto (una per ciascun codice CER trattato) • schede DR: identificano, per ogni CER trattato, il destinatario del rifiuto (per smaltimento o recupero) e la quantità conferita nell’anno di riferimento Sanzioni Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi. Sezione 1.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Gestione degli oli esausti La legislazione vigente in materia di oli esausti (Dlgs 27/01/1992 n. 95; DM 16/05/1996 n. 392) prevede prescrizioni e obblighi differenti a seconda della tipologia del detentore e/o delle quantità annue detenute. L’obiettivo principale della normativa è il trattamento degli oli usati per la rigenerazione e quindi per un suo successivo riutilizzo. Il COOU (Consorzio Obbligatorio Oli Usati) ha il compito di raccogliere gli oli usati, direttamente o tramite aziende autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione. Gli oli esausti sono rifiuti pericolosi, identificati con codice CER della categoria 13.xx.xx, e soggetti quindi alla normativa sui rifiuti. Le Concessionarie devono registrare le operazioni di carico e scarico degli oli esausti prodotti sul registro di carico e scarico rifiuti con le stesse modalità prescritte per gli altri rifiuti pericolosi prodotti. Il trasporto degli oli usati è documentato dal formulario di identificazione rifiuti ed attesta il trasferimento ai centri di raccolta autorizzati dal COOU. L’art. 264 del Dlgs n. 152 del 03/04/2006 ha abrogato il registro degli oli usati (art. 8 del Dlgs 27/01/1992 n. 95) e il “Modello F” previsto dal DM n. 392 del 16/05/1996. In aggiunta alle registrazioni di cui sopra, sono previsti degli obblighi per i detentori: • Chiunque esercita attività di rivendita al dettaglio di oli o fluidi lubrificanti per motori è obbligato a mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio usato; • Ritirare e detenere l’olio estratto dai motori presso i propri impianti; • Consentire a titolo gratuito che il Consorzio installi un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico, laddove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione; • Stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare commistioni, dispersione o contaminazione; • Non miscelare gli oli usati con altre sostanze tossiche o nocive; • Cedere e trasferire tutti gli oli direttamente al COOU o ad imprese autorizzate. VI Sezione 1.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Le officine meccaniche sono obbligate a ritirare e detenere i filtri usati e gli oli usati estratti nell’esercizio della propria attività. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell’olio sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell’olio usato e a conferirlo nell’apposito centro di stoccaggio. Le officine meccaniche che detengono olio esausto in quantità superiori a 500 litri devono utilizzare impianti di stoccaggio con caratteristiche tecniche specifiche tra cui: • l’area di deposito deve essere delimitata • i serbatoi devono essere fissi, realizzati in acciaio, dotati di bacino di contenimento • l’impianto di movimentazione deve essere di tipo fisso, realizzato con tubazioni in acciaio • le pompe di movimentazione devono essere installate su apposito basamento in calcestruzzo con cordolo di contenimento per eventuali perdite • le aree di travaso devono essere provviste di sistemi di raccolta delle eventuali perdite verso pozzetti di contenimento. Tali requisiti sono specificati in dettaglio nell’allegato C del DM n 392 del 16/05/1996. La complessità dei requisiti richiesti per depositi di olio esausto superiori a 500 litri suggerisce di mettere in atto presso la concessionaria modalità di gestione tali da assicurare il rispetto del valore limite dei 500 litri, concordando con l’impresa incarica del trasporto degli oli ai centri raccolta frequenze di prelievo adeguate a rispettare tale limite. Sanzioni Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi. VII Sezione 1.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Veicoli fuori uso Il Dlgs 24/06/2003 n. 209 ha recepito la Direttiva Europea 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Un veicolo è considerato fuori uso quando è a “fine vita“ e costituisce pertanto un rifiuto. Tale circostanza si verifica con la consegna del veicolo ad un centro di raccolta effettuata direttamente dal detentore (cioè il proprietario o colui che lo detiene a qualsiasi titolo) o tramite soggetti autorizzati o tramite il concessionario o succursale della casa costruttrice. La Toyota Motor Italia S.p.A., in rappresentanza della casa costruttrice, sulla base delle disposizioni legislative, ha organizzato una rete di centri di raccolta distribuiti sul territorio nazionale che assicura il ritiro gratuito dei veicoli. L’elenco di tali centri di raccolta è reperibile sul sito internet della Toyota Motor Italia. Il diagramma che segue riporta le fasi della gestione del veicolo fuori uso, con particolare riferimento alle responsabilità del Concessionario, nel caso lo stesso accetti il ritiro del veicolo del cliente in occasione dell’acquisto di una vettura nuova. VIII Sezione 1.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Caso A: il detentore consegna il veicolo al Centro di Raccolta della Rete TMI che effettua cancellazione dal PRA Detentore del veicolo Trasporto del veicolo al centro di raccolta TMI Detentore Consegna veicolo Detentore Veicolo Targhe Documenti veicolo Rilascio del Certificato di Rottamazione Centro di raccolta rete TMI Certificato di Rottamazione (Continua) IX Sezione 1.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta (Continua) D. Lgs. 209/2003 art 5 comma 8 D P. R. 358/2000 Cancellazione dal PRA Presentazione copia del Certificato di Rottamazione Centro Raccolta Rete TMI Entro 30 giorni dalla consegna del veicolo Annotazione estremi cancellazione P.R.A su Registro entrata/uscita veicoli Centro Raccolta Rete TMI Trattamento veicolo Centro Raccolta Rete TMI Allegato I punto 5 D. Igs 209/2003 Legge 70/1994 Messa in sicurezza Rimozione materiali e componenti Demolizione Comunicazione annuale dati veicolo trattati tramite MUD Centro Raccolta Rete TMI Sezione 1.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Caso B: il detentore consegna il veicolo al Concessionario che effettua la cancellazione al PRA Detentore del vicolo Trasporto del veicolo al Concessionario del produttore Detentore D.Lgs.209/2003 art.5 comma 1 Il concessionario accetta la consegna del veicolo? NO SI Consegna veicolo previa verifica presenza parti essenziali D.Lgs.209/2003 art.5 comma 5 Concessionario Targhe Veicolo Documenti veicolo (Continua) XI Sezione 1.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta (Continua) D.Lgs. 209/2003 allegato IV Rilascia al detentore Certificato di Rottamazione (con impegno alla cancellazione dal P.R.A.) con indicazione del Centro raccolta Certificato di rottamazione Concessionario D.Lgs. 285/1992 Registro entrata/uscita veicolo del concessionario D. Lgs. 209/2003 art 5 comma 8 D.P. R. 358/2000 Entro 30 giorni dalla consegna del veicolo Cancellazione dal P.R.A. Presentazione copia del Certificato di Rottamazione Concessionario Annotazione estremi cancellazione al P.R.A. su Registro entrata/uscita veicoli Concessionario Consegna del veicolo al Centro Raccolta indicato nel Certificato di Rottamazione Fornisce estremi della cancellazione al P.R.A. Concessionario Presa in carico veicolo Centro Raccolta Trattamento veicolo Centro Raccolta Allegato I punto 5 D. Igs 209/2003 Legge 70/1994 Messa in sicurezza Rimozione materiali e componenti Demolizione Comunicazione annuale dati veicolo trattati tramite MUD Centro Raccolta XII Sezione 1.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Deposito temporaneo In attesa del prelievo dei rifiuti da parte dei trasportatori , l’azienda deve provvedere al loro raggruppamento in un deposito temporaneo presso il luogo di produzione degli stessi. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 183, comma 1, lett. m) Nel deposito temporaneo è vietato raggruppare rifiuti contenenti policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione, e policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 183 comma 1 lett. l) punto 1 I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 183 comma 1 lett. l) punto 2 I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 183 comma 1 lett. l) punto 3 Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei di rifiuti. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 183 comma 1 lett. l) punto 4 I rifiuti pericolosi devono rispettare le norme tecniche relative al deposito delle sostanze pericolose contenute e le norme relative all’imballaggio e all’etichettatura. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 183 comma 1 lett. l) punto 4 e 5 I recipienti destinati a contenere i rifiuti devono possedere requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità degli stessi, essere dotati di chiusure idonee per prevenire la fuoriuscita del contenuto, dispositivi di sicurezza per le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa per agevolare le operazioni. Inoltre, per rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, ben visibili per dimensione e collocazione. Delibera Comitato Interministeriale 27/07/1984 Cap. 4 commi 4.1.1, 4.1.4; 4.1.5. Sezione 1.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Deposito temporaneo I contenitori destinati a contenere rifiuti liquidi devono essere provvisti di dispositivi antitraboccamento. Delibera Comitato Interministeriale 27/07/1984 Cap. 4 comma 4.1.2. I serbatoi fuori terra devono essere provvisti di un bacino di contenimento con capacità pari al volume del serbatoio. In caso di più serbatoi, il bacino di contenimento deve avere una capacità pari a 1/3 di quella complessiva dei serbatoi. Delibera Comitato Interministeriale 27/07/1984 Cap. 4 comma 4.1.2. Abbandono o deposito non autorizzato di rifiuti o immissione in acque superficiali e/o sotterranee. Abbandono sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti: Sanzione amministrativa da 25 Euro a 155 Euro Abbandono ovvero immissione di rifiuti pericolosi nelle acque superficiali o sotterranee. Sanzione amministrativa pecuniaria da 105 Euro a 620 Euro Titolari di imprese e responsabili di enti: Abbandono di rifiuti non pericolosi : Arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600 Euro a 26.000 Euro Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 192 comma 1 e 2 art. 255 comma 1 Art. 256 comma 1 lett. a), lett. b) Art. 256 comma 2 Titolari di imprese e responsabili di enti: Abbandono di rifiuti pericolosi, Arresto da sei mesi a 2 anni o ammenda da 2.600 Euro a 26.000 Euro. Non ottemperanza dell’ordinanza del Sindaco per la rimozione, l’avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati Arresto fino a 1 anno. Il beneficio della sospensione condizionale può essere subordinata all’ottemperanza Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 255 comma 3 Divieto di miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi Il responsabile è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 187 commi 1, 3 Sanzioni: Arresto da sei mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 Euro a 26.000 Euro se si tratta di miscelazione di rifiuti pericolosi. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 256 comma 5 Art. 256 comma 1, lett. b) II Sezione 1.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Veicoli fuori uso Attività di gestione di veicoli fuori uso in violazione delle norme generali contenute nell’Allegato 1 al Dlgs 209/2003, degli obblighi di preventiva messa in sicurezza, rimozione e separazione materiali e componenti pericolosi Dlgs. 24/06/2003 n.209 Art. 6 comma 2 Art. 13 comma 1 Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 3.000 a 30.000 Euro Obbligo per il il concessionario, o il gestore della succursale della casa costruttrice, al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, di rilasciare al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta, il certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV al Dlgs. 24/06/2003 n.209, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato e dell’impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA. Dlgs. 24/06/2003 n.209 Art. 5 commi 6, 7 Art. 13 comma 3 Per la mancata consegna sanzione amministrativa da 300 a 3.000 Euro. In caso di documenti non esatti o non conformi a quanto stabilito:sanzione ridotta della metà. Il Concessionario, o il centro raccolta, deve provvedere alla cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso, con consegna di documenti e targhe entro 30 giorni dalla consegna del veicolo; il veicolo può essere cancellato dal PRA solo presentando una copia del certificato di rottamazione. Gli estremi della cancellazione dal PRA sono annotati sul registro di entrata/uscita veicoli Mancata ottemperanza agli obblighi di cancellazione PRA, annotazione sul registro entrata-uscita veicoli, trattamento del veicolo previa cancellazione dal PRA: sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 Euro. Divieto di produrre o immettere sul mercato materiali o componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente (salvo casi e condizioni previsti dall’Allegato II) Violazione dell’obbligo di cui sopra: sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 Euro. Dlgs. 24/06/2003 n. 209 Art 5 commi 8, 10 Dlgs. 24/06/2003 n. 209 Art. 13 comma 4 Dlgs. 24/06/2003 n. 209 Art. 9 Art. 13 comma 5 III Sezione 1.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Albo Nazionale Gestori Ambientali Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi, devono essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 212 comma 5 L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali deve essere rinnovata ogni 5 anni Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 212 comma 6 L’iscrizione avviene per categorie e classi di attività e l’autorizzazione contiene l’elenco dei mezzi autorizzati (con targa) per tipologia di rifiuto. La Deliberazione 27 ottobre 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio da il via alla pubblicazione dell’Albosul sito internet www.albogestoririfiuti.it. Oltre all’elenco degli iscritti, sul sito si trovano tutte le informazioni necessarie per gli addetti. DM 28/04/1998 n. 406 Art. 8 e 9 Lettera Circolare n. 5543/Albo/Pres. del 02/08/1999 Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione: Per rifiuti non pericolosi : Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 Euro a 26.000 Euro Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 256 comma 1 lett. a), lett. b) Per rifiuti pericolosi : Arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 2.600 Euro a 26.000 Euro Consorzio obbligatorio oli usati – COOU Gli oli minerali o sintetici usati devono essere consegnati al Consorzio Obbligatorio, o ad imprese da questo autorizzate, per il successivo trattamento o eliminazione. Dlgs. 27/01/92 n. 95 Art. 6 Dlgs. 152 del 03/04/2006 Art. 236 comma 15 È fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati Dlgs. 27/01/92 n. 95 Art. 3 comma 5 In attesa della raccolta, gli impianti di stoccaggio presso il detentore devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà fisico-chimiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti. In particolare: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita; dispositivi per effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto. Gli oli usati sono rifiuti pericolosi e pertanto il loro trasporto deve essere accompagnato dal formulario di identificazione previsto per i rifiuti. Dlgs. 27/01/92 n. 95 Art. 6 commi 1, 3, 4, 5. DM 16/05/1996 n. 392 Art. 2 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 193 commi 1, 13 Circolare Ministeriale Ambiente n° GAB/ DEC/812/98 del 04/08/1998 IV Sezione 1.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Consorzio obbligatorio oli usati – COOU L’ olio usato o le miscele oleose non suscettibili di trattamento possono essere eliminati come rifiuti speciali pericolosi secondo la classifica CER 13 00 00. Dlgs. 27/01/92 n. 95 Art. 3 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Allegati Parte Quarta: Allegato D. E’ vietato qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine e nelle canalizzazioni; è vietato qualsiasi deposito e/o scarico sul suolo di oli usati o di residui di trattamento degli oli usati; è vietato qualsiasi trattamento di oli usati che provochi inquinamento dell’aria. Dlgs. 27/01/92 n. 95 Art. 3 comma 2 I rivenditori al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori sono obbligati a mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio usato; sono obbligati a ritirare e detenere l’olio usato estratto dai motori presso i propri impianti; sono obbligati a consentire a titolo gratuito al consorzio l’installazione presso i locali di un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico. Le officine meccaniche sono obbligate a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati e i filtri usati estratti nell’esercizio della propria attività. Dlgs. 27/01/92 n. 95 Art. 6 comma 3 Dlgs. 27/01/92 n. 95 Art. 6 comma 5 Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere raccolti in modo differenziato. (I Comuni devono mettere a disposizione un sistema di raccolta differenziato per i RAEE: il detentore finale non deve pagare per il loro conferimento). Il ritiro gratuito dei RAEE è garantito anche dai distributori a fronte dell’ acquisto di una nuova apparecchiatura. Dlgs 25/07/2005 n. 151 Art. 6, comma 1, lettera a); Dlgs 25/07/2005 n. 151 art. 6, comma 1, lettera b); Sezione 1.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Consorzio obbligatorio riciclaggio polietilene - POLIECO Le aziende che, in ragione della propria attività, detengono rifiuti di beni in polietilene (esclusi gli imballaggi) è obbligata a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio. Mancata consegna di beni in polietilene al Consorzio o a soggetti da esso incaricati Sanzione amministrativa da 260 Euro a 1.550 Euro Riferimento normativo Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 234 comma 14 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art.256 comma 7 Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI Le aziende che producono, vendono o utilizzano imballaggi (di qualunque materiale siano composti) sono obbligate ad aderire al CONAI, a pagare la quota di partecipazione e il contributo ambientale. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 221 commi 1, 2 Denuncia periodica al CONAI (mensile, trimestrale o annuale secondo accordi) e calcolo del contributo sugli imballaggi, in base alla tipologia di materiale, relativo al periodo precedente Regolamento CONAI Art. 7 commi 9, 10 I produttori di imballaggi possono aderire ad un consorzio diverso dal CONAI, ma comunque autorizzato dallo stesso: in questo caso gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 221 commi 3, 4 Mancata adesione al CONAI Sanzione amministrativa pari a 6 volte le somme dovute al CONAI e pagamento dei contributi pregressi (sanzione ridotta a metà se si aderisce entro 60 giorni dalla scadenza) E’ vietato immettere imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani Non ottemperanza degli utilizzatori dell’obbligo di consegna degli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari al centro di raccolta organizzato Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 261 comma 1 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 226 comma 2 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 261 comma 2 Sanzione amministrativa da Euro 15.100 a Euro 46.500 Smaltimento di imballaggi in discarica od immissione nel mercato di imballaggi vietati o privi dei requisiti previsti (etichettatura secondo normativa per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio) Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 226 comma 1 Art. 219 comma 5 Allegati alla Parte Quarta: Allegato F. Sanzione amministrativa da Euro 5.200 a Euro 40.000 Dlgs. 152 del 03/04/2006 Art. 261 comma 3 VI Sezione 1.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste Le batterie al piombo esauste sono rifiuti pericolosi (Codice CER 16.06.01), devono essere conferite al COBAT, o ad altro consorzio autorizzato dal Ministero dell’Ambiente, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 235 commi 2, 5, 9 DL 9/09/1988 n. 397 Art. 9 quinquies In attesa del conferimento al COBAT, o altro consorzio autorizzato, le batterie esauste devono essere stoccate in un apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 235 comma 12 DL 9/09/1988 n. 397 Art. 9 quinquies comma 10 In quanto rifiuti pericolosi le batterie esauste sono soggette alla stessa normativa prevista per questi: registro di carico e scarico, formulario di identificazione, MUD, ecc.. Allo stesso modo, la violazione delle prescrizioni è sanzionata come per i rifiuti pericolosi. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 189, comma 3 Art. 190, comma 1 MUD Presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti (MUD) presso la Camera di Commercio competente per territorio Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 189 comma 3 Legge 25/01/1994 n.70 Mancata o incompleta o inesatta denuncia MUD Sanzione amministrativa da 2.600 Euro a 15.500 Euro Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 258 comma 1 Se la comunicazione è effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione amministrativa è da 26 Euro a 160 Euro Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 258 comma 1 Se dalla documentazione è possibile ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa da 260 Euro a 1.550 Euro Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 258 comma 5 Formulario di identificazione Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti stessi, redatto in 4 copie, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti (produttore/azienda), e controfirmato dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore, le altre tre controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore/ produttore entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (sei mesi in caso di spedizione transfrontaliera). Deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice CER e dalla descrizione. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 193 commi 1, 2 Art. 188, comma 3 Circolare Ministeriale GAB/ DEC/812/98 del 04/08/1998 Punto 1): lettera i), lettera o); DM 01/04/1998 n. 145 VII Sezione 1.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Formulario di identificazione Il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e deve essere annotato sul registro IVA-acquisti. La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Il formulario deve essere conforme al modello e ai contenuti indicati dal DM 01/04/1998 n. 145 Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto Rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa da 1.600 Euro a 9.300 Euro rossa Rifiuti pericolosi: arresto fino a 2 anni Se è possibile ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa da 260 Euro a 1.550 Euro Mancata conservazione o mancato invio del registro e del formulario alle autorità competenti Sanzione amministrativa da euro 260 a euro 1.550 Riferimento normativo Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 193 comma 6: lett. a) b) Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 258 comma 4 Codice Penale Art. 483 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 258 comma 5 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 258 comma 5 Registro di carico e scarico Le imprese che producono rifiuti pericolosi hanno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti. Il registro deve essere conforme al modello indicato dal DM 01/04/1998 n. 148. Il registro è gestito con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA, quindi non è soggetto a vidimazione. Deve essere tenuto presso ogni impianto di produzione e conservato per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 190 commi 1, 3, 6, 7, Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico Rifiuti non pericolosi: Sanzione amministrativa da 2.600 Euro a 15.500 Euro. Rifiuti pericolosi: Sanzione amministrativa da 15.500 Euro a 93.000 Euro e sanzione accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica del responsabile. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 258 commi 2, 3 Le sanzioni sono ridotte per le aziende con meno di 15 dipendenti: da 1.040 Euro a 6.200 Euro per rifiuti non pericolosi; da 2.070 Euro a 12.400 Euro per rifiuti pericolosi. VIII Sezione 1.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Registro di carico e scarico Predisposizione e uso di certificati di analisi rifiuti contenenti false indicazioni. Arresto fino a 2 anni Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 258 commi 4, 5 Se è possibile ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa da 260 Euro a 1.550 Euro IX Sezione 1.0 Sezione 2 Inquinamento dell’Acqua e del Suolo Indice 2.1 Definizioni 2.2 Le fonti di inquinamento 2.3 Raccomandazioni per un comportamento responsabile 2.4 Come risparmiare 2.5 A regola d’arte 2.6 Documentazione obbligatoria richiesta 2.7 Prescrizioni / Sanzioni Sezione 2.1 1.0 Definizioni Terminologia corrente Sono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti residenziali e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Sono acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o servizi, diverse qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Le acque meteoriche di dilavamento sono le acque provenienti da fenomeni atmosferici (pioggia, neve, ecc. ) che, non assorbite o evaporate, dilavano le superfici scolanti. Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti ad un volume pari a 2,5 - 5 mm di precipitazione distribuiti uniformemente sulla superficie scolante per gli eventi meteorici che si distanziano di almeno 48 ore l’uno dall’altro. Sono acque reflue urbane le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie e provenienti da un’area in cui la popolazione o le attività economiche sono sufficientemente concentrate. Sono acque sotterranee quelle che si trovano al di sotto della superficie del suolo nella zona di saturazione e in diretto contatto con il sottosuolo. La zona di saturazione indica un’area in cui l’acqua ha raggiunto la massima concentrazione possibile in relazione alla tipologia di terreno. Sezione 2.1 1.0 Definizioni L’inquinamento delle acque consiste nell’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell’acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o terrestri, perturbando, deturpando o deteriorando i legittimi usi dell’ambiente. Il valore limite di emissione è il limite di accettabilità misurabile di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico. Il drenaggio è un sistema idraulico impiegato per il prosciugamento dei terreni mediante scolo delle acque. La rete fognaria è il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale. Lo scarico è qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. La bonifica è l’insieme degli interventi necessari per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee fino al livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione consentiti. II Sezione 2.2 1.0 Le fonti di inquinamento L’azienda deve prima di tutto individuare le principali sostanze potenzialmente inquinanti e le aree nelle quali vengono prodotte (vedi Fig. 2). Fig. 2 vendita officina carrozzeria magazzino piazzale Acido delle batterie • Acqua di condensa del compressore • • Acqua piovana che scorre da aree pavimentate • • • • • • • • • • Acque dal lavaggio di interni • Acque dalla pulizia di pennelli, attrezzi, ecc. • • Acque del piazzale Acque di lavaggio della deceratura • • • Acque di verniciatura Acque oleose • • Antigelo • • Carburanti • Carburanti mischiati con acqua • Effluenti dai filtri delle cabine di verniciatura • • • • • Oli • • Olio combustibile • Olio dei freni • Getti di vapore/acque per la pulizia • • • • • • • • Solidi (es. polvere, fango) • • • • Solventi • • • • Prodotti per le pulizie • Le sostanze evidenziate in fig. 2 non devono raggiungere canali di drenaggio, condotte di fognature, corpi idrici superficiali (fiumi, canali, stagni, acque costiere) e acque sotterranee. Sezione 2.3 1.0 Raccomandazioni per un comportamento responsabile Individuare le sostanze potenzialmente inquinanti e le relative fonti Elaborare e conservare le piante dei percorsi di tutte le vie di drenaggio, fogne, pozzetti Eseguire i controlli e le manutenzioni con l’utilizzo delle piante Definire ed attuare piani di manutenzione e controllo per assicurare la continuità e il corretto funzionamento degli impianti di trattamento Adottare misure adeguate e installare dispositivi per prevenire e contenere versamenti accidentali di liquidi, perdite, dilavamenti, accumuli di acqua piovana contaminata, fuoriuscite da contenitori inquinanti Preparare i piani di prevenzione e di emergenza, comunicarli al personale e addestrarlo sulla loro attuazione Avvisare tempestivamente le autorità competenti in caso di fuoriuscita accidentale di sostanze inquinanti che possono raggiungere un drenaggio, le fognature, un fosso, un fiume, un ruscello, un lago o uno stagno In caso di autorizzazione allo scarico in drenaggi, fognature, acque sotterranee Adottare misure e monitorare per non superare i valori limite di emissione autorizzati Prevenire la scadenza dell’autorizzazione Sezione 2.4 1.0 Come risparmiare I costi associati all’inquinamento delle acque e del suolo Per risparmiare sulla gestione delle acque, l’azienda deve prima conoscere i costi associati al loro inquinamento, in modo da poter operare nell’ottica di ottenere un equilibrio tra i costi di una soluzione, i suoi benefici ambientali e i costi aggiuntivi dovuti ad eventuali danni ambientali. • Costo dell’acqua scaricata e non utilizzata • Costo per lo smaltimento di sostanze inquinate non scaricate in acqua • Spese per gli accertamenti e per gli adeguamenti richiesti per l’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico • Costo dell’impianto di depurazione • Costo dei dispositivi di prevenzione e controllo • Costo dei servizi di manutenzione e controllo • Costo del tempo lavoro interno impegnato nelle attività di manutenzione e controllo • Spese per le multe per mancati adempimenti • Spese per rimediare all’inquinamento dell’acqua • Spese per rimediare all’inquinamento del suolo Sezione 2.4 1.0 Come risparmiare Per ridurre i costi è buona prassi: Minimizzare la quantità di acqua utilizzata controllando periodicamente l’acqua consumata nell’orario di lavoro e fuori orario, evitando sprechi di acqua Riutilizzare l’acqua di scarico recuperando per usi possibili l’acqua piovana e di lavaggio, utilizzando impianti di riciclaggio dell’acqua dell’impianto di lavaggio auto Riutilizzare sostanze inquinanti impiegando impianti di recupero dei solventi e degli oli Smaltire le sostanze inquinanti come rifiuti quando lo scarico non è consentito o privo di autorizzazione Evitare, ogni qualvolta è possibile, di immagazzinare i liquidi in serbatoi interrati II Sezione 2.5 1.0 A regola d’arte • Prevenire l’inquinamento del suolo verificando periodicamente la tenuta dei serbatoi interrati. • Controllare annualmente la tenuta dei serbatoi interrati contenenti gasolio destinato alla centrale termica o al gruppo elettrogeno; registrare l’esito dei controlli effettuati. Installare sistemi di allarme automatico per rilevare le perdite. • In occasione della sostituzione dei serbatoi interrati, privilegiare l’impiego di serbatoi installati fuori terra, dotati di doppia parete o di un bacino di contenimento di capacità pari al 100% del volume del serbatoio. • Raccogliere l’acqua oleosa di condensa dei compressori in un recipiente: olio ed acqua si separano su due strati, aspirare l’acqua dal fondo e inviare l’olio al COOU per la rigenerazione. • Usare vasche per il lavaggio pezzi del tipo “a solvente”, con circolazione a circuito chiuso; il contenitore del liquido di lavaggio sarà rilevato periodicamente da ditte specializzate e sostituito. • Mettere sotto ricarica le batterie di avviamento autoveicoli in un’apposita zona dotata di aspirazione dei vapori e assolutamente priva di pozzetti; in caso di versamento dell’acido (altamente corrosivo) assorbirlo con precauzione e farlo smaltire come rifiuto pericoloso. • I normali tubi al neon contengono mercurio: tale elemento è altamente inquinante. Nel sostituirli fare attenzione a non romperli e smaltirli come rifiuto pericoloso. • Alcuni prodotti per le pulizie, quali la “varecchina” e la soda caustica, sono molto pericolosi ed inquinanti; sostituirli con prodotti marcati “ECOLABEL”. • Usare la minima quantità di sapone necessaria, per questo privilegiare l’uso dei “dispenser”. Sezione 2.5 1.0 A regola d’arte • Per il mantenimento delle aree verdi dell’azienda, evitare l’uso di prodotti diserbanti e/o disinfestanti chimici pericolosi: provvedere a sostituirli con prodotti organici. • Dovendo ricorrere all’uso dei topicidi, usare estrema cautela nella gestione di tali veleni, in quanto abbandonati nell’ambiente possono causare danni gravissimi. • Per il lavaggio dei pavimenti privilegiare l’uso delle pulitrici aspiratrici a ciclo chiuso. • Eseguire gli interventi su motori o altri componenti che contengono olio predisponendo vassoi in grado di raccogliere le perdite: se si spande olio sul pavimento raccoglierlo con granuli assorbenti riutilizzabili. • Almeno due volte l’anno fare analizzare gli scarichi; confrontare i risultati delle analisi con i limiti massimi di concentrazione delle sostanze inquinanti stabiliti nella autorizzazione. Se l’azienda è dotata di un impianto di depurazione, controllare mensilmente il funzionamento; qualsiasi significativo scostamento dai valori normali potrà essere così rapidamente corretto. • Per l’immagazzinamento e/o l’uso di benzina ed altri carburanti, richiedere ai Vigili del Fuoco il Certificato di Prevenzione Incendi ed attenersi alle relative prescrizioni. • Non immagazzinare, in appositi contenitori, più di 20 litri di benzina o di gasolio. I contenitori di carburante chiusi devono essere conservati in armadietti ignifughi. • Predisporre e tenere aggiornata una mappa della rete fognaria con le posizioni degli scarichi. • Predisporre un piano per la gestione delle emergenze per eventuali inquinamenti di suoli o acque dovuti a fuoriuscite accidentali e/o a sversamenti di liquidi, perdite, acque contaminate. Formare il personale per rispondere in modo adeguato a tali emergenze. II Sezione 2.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Autorizzazione allo scarico di acque reflue Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati e rispettare i valori limite previsti dall’autorizzazione. (Dlgs 03/04/2006 n. 152: art. 124 comma 1 e art. 101, comma 1). L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Nel caso in cui uno o più stabilimenti conferiscano le acque reflue provenienti dallo loro attività ad un terzo soggetto l’autorizzazione è rilasciata al titolare dello scarico finale, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari in caso di violazione dei limiti stabiliti. L’autorizzazione ha la validità di 4 anni e deve essere richiesto il rinnovo un anno prima della scadenza. Le Regioni disciplinano il regime autorizzatorio degli scarichi e i valori-limite di emissione e possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi allacciati alle pubbliche fognature (Dlgs 03/04/2006 n. 152: art. 101 comma 2; art. 107 comma 4). Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione va presentata: • alla Provincia per lo scarico in corpo idrico superficiale; • all’Ente Gestore per l’allaccio in pubblica fognatura; • al Comune o all’Ente Gestore per lo scarico in fognatura; • al Comune o alla Provincia per lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Le istituzioni di riferimento (Comune, Provincia, ecc.) solitamente predispongono i fac-simile delle domande di autorizzazione. Laddove le autorizzazioni prevedono dei valori-limite da rispettare è necessario predisporre dei monitoraggi periodici per controllare il mantenimento dei valori entro la soglia stabilita. Sezione 2.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Gli impianti di autolavaggio necessitano di autorizzazione specifica per lo scarico delle acque (acque reflue industriali). Anche gli impianti di depurazione delle acque devono essere autorizzati dall’Autorità competente e soggetti al rispetto dei valori limite prescritti. La normativa regionale può prevedere l’invio annuale di un certificato di analisi chimico-fisico sulla qualità delle acque in uscita dal depuratore. È necessaria l’autorizzazione per il prelevamento di acqua di falda mediante pozzi. L’autorizzazione può prevedere l’installazione di un contatore per la misurazione dell’acqua prelevata e la comunicazione annuale al Comune della quantità di acqua utilizzata. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo, nel punto assunto a riferimento per il campionamento, in genere immediatamente a monte della immissione nel recapito. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superiori del sottosuolo, ad eccezione di casi specifici autorizzati. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. È vietato lo smaltimento di rifiuti, anche triturati, in fognatura. È vietato lo scarico al suolo delle sostanze pericolose, quali ad esempio mercurio, cianuri, cadmio, oli, minerali ed idrocarburi di origine petrolifera (questi ultimi particolarmente presenti negli scarichi derivanti da autolavaggi e autofficine). II Sezione 2.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Alcune Regioni e/o Province (Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Piemonte, Toscana, Veneto, Provincia di Trento, Provincia di Potenza) hanno adottato forme di controllo sulle acque meteoriche di dilavamento e sulle acque di prima e seconda pioggia. Le aree scoperte di parcheggi, autofficine, distributori di carburante, autolavaggi, ecc., a seguito della impermeabilizzazione del terreno trattengono notevoli quantitativi di agenti inquinanti che, con le prima pioggia (i primi 2,5 – 5 mm di pioggia che cade), e il dilavamento delle superfici, confluiscono nel sistema fognario. La Regione può pertanto richiedere che queste acque, sia di prima pioggia sia di lavaggio delle aree esterne, siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione prima della immissione nella rete fognaria. Le Regioni o le Province che hanno regolamentato la materia hanno fissato dei requisiti diversi (dimensioni delle aree scoperte, tipologia di attività, mm di pioggia, etc....) e che non possono essere approfonditi in questa sede. Pertanto le Concessionarie dovranno verificare se la Regione o Provincia competente ha emesso normativa in materia e se rientrano a qualunque titolo fra i soggetti tenuti alla depurazione di dette acque prima dell’immissione nel sistema fognario. È comunque vietato dalla normativa nazionale lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee. (Dlgs 03/04/2006 n. 152: art. 113). Nel caso si verifichi l’inquinamento di un sito il Responsabile ha l’obbligo di adottare entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione e dare immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto. Sono previste procedure semplificate se il sito inquinato non supera i 1000 mq. Il responsabile dell’inquinamento deve provvedere al ripristino della zona contaminata ed entro 48 ore dalla prima comunicazione darne notizia, con autocertificazione, al Comune e alla Provincia. Sanzioni Il sistema sanzionatorio del Dlgs 152/2006 è molto articolato e, oltre alle sanzioni specifiche per il singolo reato, impone l’obbligo a carico del responsabile di procedere, a proprie spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate. Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi. III Sezione 2.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Autorizzazione agli scarichi Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda va presentata alla Provincia o all’Autorità d’ Ambito, in base alla tipologia dello scarico. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 124 commi 1, 7 L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico; ha la validità di 4 anni e il rinnovo va richiesto un anno prima della scadenza. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 124 commi 2, 8 È vietato lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione dei rifiuti organici provenienti dagli scarti della alimentazione umana misti ad acque domestiche e trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari verificati dall’ente gestore. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 107 comma 3 Il titolare dell’autorizzazione deve consentire all’incaricato del controllo l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico per i prelievi e l’accertamento del rispetto dei valori limite e delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 101 comma 3 Art. 129 È vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo. I titolari degli scarichi sul suolo esistenti devono convogliare gli scarichi in corpi idrici superficiali o in reti fognarie, pena decadenza dell’autorizzazione. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 99 Art. 103 commi 1, 2 È vietato lo scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. I titolari di autorizzazioni per scarichi esistenti devono convogliare gli scarichi in corpi idrici superficiali o, ove possibile, destinarli al riciclo, al riutilizzo o all’utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico è revocata. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 104 commi 1, 8 Attivazione di scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza l’autorizzazione prevista ovvero mantenimento dello scarico con autorizzazione sospesa o revocata. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 133 comma 2 Sanzione amministrativa da 6.000 € a 60.000 € Attivazione di scarico di acque reflue industriali senza l’autorizzazione prevista ovvero mantenimento dello scarico con autorizzazione sospesa o revocata. Sanzione penale: Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 € a 10.000 €. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 137 comma 1 Sezione 2.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Autorizzazione agli scarichi Superamento dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle dell’Allegato 5 Parte Terza Dlgs.152 del 03/04/2006 o dei valori limite fissati dalle Regioni o dall’Autorità competente: Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 133 comma 1 Sanzione amministrativa da 3.000 € a 30.000 €. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano o in corpi idrici nelle aree protette: Sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 € Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi di acque reflue industriali (a seconda della tipologia delle sostanze contenute nello scarico – tabelle 3, 4, 3/A Allegato 5 Parte terza): Sanzione penale arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 € a 30.000 € Oppure Sanzione penale arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 6.000 € a 120.000 € Mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione allo scarico: Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 € a 15.000 €. La mancata ottemperanza, per i titolari di scarichi esistenti sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, all’obbligo di convogliare gli scarichi stessi in corpi idrici superficiali o in rete fognaria comporta la decadenza dell’autorizzazione allo scarico e quindi la soggezione alla sanzione prevista per l’assenza di autorizzazione: In caso di acque reflue domestiche: Sanzione amministrativa da 6.000 € a 60.000 € In caso di acque reflue industriali: Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 a 10.000 €. Attivazione di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs.152 del 03/04/2006, senza l’autorizzazione prevista ovvero il mantenimento dello scarico con autorizzazione sospesa o revocata: Sanzione penale: Arresto da 3 mesi a 3 anni Mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nella Tab.5 e Tab. 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs.152 del 03/04/2006. Sanzione penale: Arresto fino a 2 anni Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 133 comma 1 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 137 comma 5 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 133 comma 3 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 103 comma 2 Art. 104 comma 8 Art. 133 commi 2, 3 Art. 137 comma 1 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art.137, comma 2 Allegati Parte Terza: Allegato 5, tabella 5 e tabella 3/A Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art.137 comma 3 Allegati Parte Terza: Allegato 5, tabella 5 e tabella 3/A II Sezione 2.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Autorizzazione agli scarichi Mancata concessione di accesso agli stabilimenti al funzionario addetto al controllo Sanzione penale Arresto fino a 2 anni (salvo che il fatto non costituisca reato più grave) Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art 129 Art.137 comma 8 Immissione di rifiuti in acque superficiali e/o sotterranee: Immissione di rifiuti non pericolosi e non ingombranti: Sanzione amministrativa da 25 € a 155 €. Immissione di rifiuti pericolosi: Sanzione amministrativa pecuniaria da 105 € a 620 € Sanzioni a carico dei titolari di imprese e responsabili di enti: Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 192 comma 2 Art. 255 comma 1 Art. 256 comma 2 Immissione di rifiuti non pericolosi: Arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600 € a 26.000 € Immissione di rifiuti pericolosi: Arresto da sei mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 € a 26.000 € Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia Mancata autorizzazione (se prevista dalla Regione) e/o mancato rispetto delle prescrizioni nel trattamento delle acque meteoriche di dilavamento prima della loro immissione nella rete fognaria Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 € a 15.000 € Mancato convogliamento e/o trattamento (se previsto dalla Regione) delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne Sanzione penale: arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 € a 10.000 € Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 113, comma 1 lettera b) Art. 133 comma 9 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 113, comma 3 Art. 137, comma 9 III Sezione 2.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Inquinamento siti Il Responsabile dell’inquinamento ha l’obbligo di adottare entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione e di dare immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto. Deve provvedere al ripristino della zona contaminata ed entro 48 ore dalla comunicazione iniziale deve darne notizia, con autocertificazione, al Comune e alla Provincia competenti per territorio. In caso di inquinamento di siti circoscritti di superficie non superiore a 1000 metri quadri sono previste procedure semplificate. Mancata comunicazione alle autorità competenti: Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 1.000 € a 26.000 €. Mancata bonifica del sito inquinato: Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 € a 26.000 €. Se l’inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi: Arresto da 1 a 2 anni e ammenda da 5.200 € a 52.000 €. ( Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale). Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 242, comma 1, 2 Art. 304, comma 2 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 249 Allegati alla Parte Quarta: Allegato 4. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 257 comma 1 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 257 comma 2 IV Sezione 1.0 Sezione 3 Inquinamento dell’Aria e Inquinamento Acustico Indice 3.1 Definizioni 3.2 Le fonti di inquinamento 3.3 Raccomandazioni per un comportamento responsabile 3.4 Come risparmiare 3.5 A regola d’arte 3.6 Documentazione obbligatoria richiesta 3.7 Prescrizioni / Sanzioni Sezione 3.1 1.0 Definizioni Terminologia corrente Per inquinamento atmosferico si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria, tali da costituire pericolo diretto o indiretto per la salute dell’uomo. Per emissione si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico. I valori limite di emissione sono le concentrazioni di sostanze inquinanti che in un dato intervallo di tempo non devono essere superate. I valori limite di qualità dell’aria sono i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti dell’ambiente esterno. Sezione 3.1 1.0 Definizioni Per inquinamento acustico si intende l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell’ambiente. Il valore limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità della sorgente stessa Il valore limite di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione assoluti sono i valori determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale. I valori limite di immissione differenziali sono i valori determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. I valori di qualità sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legislazione vigente. La zonizzazione consiste nella classificazione del territorio comunale in aree con la specifica dei valori e di qualità per il rumore, in base alle destinazioni d’uso delle stesse e all’intensità delle attività che vi si svolgono. II Sezione 3.2 1.0 Le fonti di inquinamento dell’aria L’azienda deve prima di tutto individuare le fonti di inquinamento dell’aria e le aree nelle quali vengono prodotte. Come illustrato in tabella (vedi Fig. 3), le cause principali di inquinamento associate alle attività della Concessionaria sono: evaporazione o essiccazione di solventi, carburanti e dei prodotti che li contengono, fughe di polveri e di gas dannosi. Fig. 3 Fluidi pulenti vendita officina carrozzeria magazzino piazzale • • • • • • • Sgrassatori • Vernici e solventi Benzina e gasolio • Parti dei vecchi ferodi del freno • Operazioni di abrasione e sabbiatura • • Condizionatori d’aria • • • Scappamento delle auto • • • • • Saldare e tagliare (gas o arco) • • • Sezione 3.2 1.0 Le fonti di inquinamento dell’aria L’aria che respiriamo può essere contaminata da sostanze inquinanti provenienti da industrie, veicoli, centrali elettriche e molte altre fonti. Questi inquinanti rappresentano un grosso problema per gli effetti dannosi che possono avere nei confronti della salute o dell’ambiente in cui viviamo. L’anidride carbonica (CO₂) è una delle principali emissioni nell’atmosfera e, oltre alla sua produzione legata a effetti naturali della vita sulla terra, è anche l’inevitabile prodotto della combustione degli idrocarburi e quindi di tutti i prodotti derivati dal petrolio. E quindi facilmente comprensibile la correlazione tra il rapido aumento della sua concentrazione nell’atmosfera e l’intenso uso dei combustibili fossili. L’Unione Europea da tempo si impegna a sostenere un mercato unico per i veicoli di tutti gli stati membri, in modo che le auto abbiano caratteristiche tecniche tali da poter essere vendute in tutti i 25 Paesi. Gli accordi sottoscritti fra la comunità Europea e le associazioni dei principali produttori di automobili europei, giapponesi e sudcoreani, finalizzati al contenimento delle emissioni nelle autovetture di nuova produzione, vengono continuamente aggiornati e si spera di raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi più rapidi rispetto alle previsioni. Il 13/12/2006 l’Unione Europea ha approvato il nuovo standard Euro 5 che riduce ulteriormente le emissioni e si applicherà dal settembre 2009; è già previsto l’Euro 6 dal 2014. Continua inoltre l’impegno volontario da parte dell’industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO₂ con innovazioni tecnologiche e il passaggio a combustibili alternativi. Un’altra fonte di inquinamento dell’aria è rappresentata dalle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento. Il Dlgs 152/2006 dedica una sezione agli impianti termici, con norme particolari relative alla necessità di denuncia di installazione o modifica impianto e alla preparazione tecnica del personale addetto alla conduzione. Tra le altre sostanze che inquinano l’aria ricordiamo: particolato, monossido di carbonio, clorofluorocarburi (utilizzati come fluidi refrigeranti negli impianti di condizionamento e che distruggono lo strato di ozono), piombo, ossido e diossido di azoto, composti organici volatili – COV (che provengono da vernici, solventi, prodotti per la pulizia, carburanti), amianto. L’aria è il mezzo attraverso il quale si diffondono perturbative ambientali quali il rumore. Pertanto vanno considerate le sorgenti di rumore mobili e fisse per tutelare l’ambiente abitativo e l’ambiente esterno dall’inquinamento acustico. II Sezione 3.3 1.0 Raccomandazioni per un comportamento responsabile Individuare le fonti di inquinamento dell’aria Accendere i veicoli solo quando necessario Ridurre le attività che producono polveri Non asciugare con aria compressa Richiudere i coperchi dei contenitori con solventi Controllare e rimuovere le coperture contenenti amianto (tipo eternit) Valutare le potenziali fonti di fughe o emissioni anomale a seguito di errori umani o guasti Identificare i percorsi delle emissioni partendo dalle fonti Valutare la possibilità di eliminare o di contenere le fonti di inquinamento per rispettare gli obblighi di legge Migliorare le manutenzioni degli impianti Controllare che le emissioni siano entro i limiti prescritti Definire i piani di prevenzione, contenimento ed emergenze per le potenziali fughe ed emissioni anomale Chiedere i permessi o le autorizzazioni previste Estrarre polveri e fumi vicino alla loro fonte Abbattere le emissioni mediante filtraggio e assorbimento dei solventi Registrare i reclami ricevuti, intraprendere azioni correttive e verificarne l’efficacia Monitorare periodicamente con strumenti appropriati le condizioni richieste da permessi o autorizzazioni Esporre i piani di prevenzione, contenimento ed emergenza in prossimità delle fonti potenziali di emissione Avvisare tempestivamente le autorità competenti in caso di incidenti che causano inquinamento anomalo dell’aria o superamento delle condizioni prescritte da permessi o autorizzazioni Curare la scelta dei materiali Sezione 3.3 1.0 Raccomandazioni per un comportamento responsabile Ulteriori raccomandazioni per le carrozzerie Controllare che i prodotti utilizzati siano conformi alla normativa vigente Controllare le condizioni all’interno della cabina di verniciatura (ventilazione polveri in atmosfera, temperatura, pulizia pareti) Controllare che i condotti di scarico in atmosfera delle cabine di verniciatura siano dotati di prese per le misure e i campionamenti a norma e che il posizionamento dei condotti consente la migliore dispersione degli scarichi Controllare periodicamente l’impianto delle cabine di verniciatura e le emissioni in atmosfera Verificare che i filtri delle cabine di verniciatura siano idonei per i carichi e che la frequenza di sostituzione garantisca il rispetto dei limiti di emissione Realizzare le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione delle vernici, compresi i fondi e gli stucchi, anche se per ritocchi, in cabine dotate di adeguati impianti con stadio di pre-filtraggio a secco, seguito da stadio di assorbimento dei solventi con filtro adeguato II Sezione 3.3 1.0 Raccomandazioni per un comportamento responsabile Raccomandazioni sull’inquinamento acustico Identificare i limiti di rumorosità di zona Individuare le sorgenti sonore (fisse e mobili critiche) Controllare con tecnici competenti che non siano superati i limiti di rumorosità Evitare, quando possibile, attività che causano rumori ai limiti di accettabilità, nei giorni della settimana e nelle ore della giornata critiche per l’ambiente esterno Prevedere, quando possibile, le emissioni di rumori e minimizzare quando inevitabili III Sezione 3.4 1.0 Come risparmiare I costi associati all’inquinamento dell’aria La Concessionaria deve prima conoscere i costi associati all’inquinamento dell’aria legato alla propria attività, in modo da poter operare nell’ottica di ottenere un equilibrio tra i costi di una soluzione, i suoi benefici ambientali e i costi aggiuntivi dovuti ad eventuali incrementi dell’inquinamento. • Costo del materiale sprecato a seguito di rilascio in atmosfera (evaporazioni, produzioni di polveri) • Costi dovuti alle misurazioni dell’inquinamento dell’aria • Spese per gli accertamenti e per gli adeguamenti richiesti per l’istruttoria delle domande di autorizzazione all’emissione • Costo dei dispositivi di prevenzione e controllo • Costo dei servizi di manutenzione e controllo • Costo del tempo lavoro interno impegnato nelle attività di manutenzione e controllo • Spese per le multe per mancati adempimenti • Spese per rimediare all’inquinamento causato Sezione 3.4 1.0 Come risparmiare Per ridurre i costi è buona prassi Ridurre le fonti di inquinamento Scegliendo prodotti o processi alternativi, minimizzando la quantità di sostanze usate in attività che producono inquinamento, migliorando la conduzione e la manutenzione degli impianti (termici, condizionatori) Riciclare Estraendo e filtrando solventi, polveri, vernici vicino alla loro fonte prima di scaricare in atmosfera, installando apparecchiature per il recupero di solventi e polveri II Sezione 3.5 1.0 A regola d’arte Nelle officine e nelle Concessionarie • Mantenere il parco autoveicoli in dotazione (vetture a disposizione, vetture sostitutive e di cortesia) sempre in condizioni ottimali di funzionamento, con periodici controlli sulle emissioni di CO₂ (bollino blu), e utilizzare possibilmente vetture EURO 4. • Limitare l’accensione dei motori al tempo strettamente necessario per le prove; predisporre un sistema di estrazione del gas di combustione collegabile agli scarichi degli autoveicoli. • Non usare il getto di aria compressa per asciugare i componenti lavati con solventi; far sgocciolare e raccogliere il surplus di liquido per poterlo riutilizzare. • Sostituire sgrassatori e detergenti contenenti solventi di cloro con altri che non lo contengono. • Molti prodotti in confezione spray contengono un gas propellente nocivo per l’integrità dello strato di ozono dell’atmosfera; privilegiare quelli che riportano chiaramente indicato in etichetta “non dannoso per l’ambiente”. • Alcuni impianti di climatizzazione degli autoveicoli contengono CFC; per evitare la dispersione in atmosfera di tale gas durante la riparazione usare una apparecchiatura per lo svuotamento del gas ed il successivo riutilizzo. • Effettuare la messa a punto degli impianti termici di riscaldamento ad inizio stagione, indipendentemente dall’obbligo annuale del controllo dei fumi, per avere il minimo delle emissioni durante tutto il periodo di riscaldamento. Sezione 3.5 1.0 A regola d’arte Nelle carrozzerie: • Predisporre la captazione delle polveri, originate dalle lavorazioni, il più vicino possibile ai luoghi di emissione, con l’impiego di cappe ed aspiratori. • La produzione di polveri può essere drasticamente ridotta limitando l’uso dei frullini: ciò è facilitato dall’impiego di ridotte quantità di stucco. • Privilegiare la sostituzione dei lamierati alla riparazione o riadattamento di quelli incidentati. • Richiudere sempre, e bene, i tappi e i coperchi dei solventi e delle vernici per evitare l’evaporazione in atmosfera. • Filtrare o distillare (ove conveniente) i solventi usati per favorire il loro riutilizzo. • Incrementare l’impiego di stucchi e vernici a base acquosa: oltre alla riduzione di sostanze inquinanti, le vernici all’acqua diminuiscono i tempi di spruzzatura. II Sezione 3.5 1.0 A regola d’arte Inquinanti Vari Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera dei composti organici volatili (COV) il Dlgs. 27/03/2006 n. 161, che da attuazione alla direttiva Europea 2004/42/CE, determina il contenuto massimo di COV ammesso nelle vernici e nei prodotti destinati alle carrozzerie ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti a partire dal 1° gennaio 2007.” Pertanto nell’acquisto dei prodotti per le carrozzerie prestare attenzione alla data di immissione del prodotto sul mercato e optare per quelli nuovi. Se presso la Concessionaria sono presenti strutture contenenti amianto è necessario tenere idonea documentazione sull’ubicazione di tali materiali, designare una figura responsabile con compiti di controllo e di coordinamento per le attività manutentive, adottare idonee misure di sicurezza. Ulteriori informazioni sull’argomento sono riportate sul modulo AMB-MOD-PRES del Sistema di Gestione Ambientale della Concessionaria. Gli impianti di refrigerazione e di condizionamento contengono fluidi refrigeranti dannosi per l’ozono: HFC, HCFC, PFC o miscele degli stessi (R22, R502, R401, R134A, R152A, R407C, R410). Identificare negli impianti esistenti (condizionatori d’aria, pompe di calore, frigoriferi), con l’aiuto del tecnico addetto alla loro manutenzione, il tipo di refrigerante contenuto e verificare se lo stesso rientra nelle tipologie di quelli messi sotto controllo dalla normativa in vigore. Per gli impianti che utilizzano fluidi dannosi per l’ozono in quantitativi superiori ai 3 Kg (DPR 15/02/2006 n. 147; Regolamento CE n. 2037/2000 e Regolamento CE n. 842 del 17/05/2006): • individuare un’impresa qualificata cui affidare la manutenzione ed il controllo dell’impianto (iscrizione CCIA, strumentazione di controllo adeguata); • registrare le caratteristiche tecniche dell’impianto ed i controlli periodici sul “libretto di impianto”; • eseguire prove di tenuta periodiche in funzione della quantità di fluido frigorifero utilizzato dall’impianto. III Sezione 3.5 1.0 A regola d’arte Inquinamento acustico • Le principali fonti di rumore in una Concessionaria sono rappresentate dai compressori, dai gruppi elettrogeni e dai gruppi frigoriferi. Confrontare la quantità di decibel emessi con i valori consentiti dalla legge per la specifica zona di ubicazione della Concessionaria. Se tali valori vengono superati occorre adottare sistemi di silenziamento opportuni: in alternativa sostituire le apparecchiature più rumorose con altre con livelli di rumorosità inferiori. • Percorrere il perimetro della Concessionaria in differenti momenti della giornata lavorativa: rilevare in questo modo come e quando i livelli di rumore prodotti possono causare fastidio al vicinato. Registrare e tenere conto di eventuali reclami o lamentele dei vicini. • Curare la manutenzione degli impianti di allarme della concessionaria: munirli di un dispositivo di controllo in remoto (avviso via SMS tramite sistema di videosorveglianza) in modo da gestirlo a distanza e disattivarlo rapidamente in caso di comprovato incorretto funzionamento. IV Sezione 3.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Officine e Carrozzerie Le officine meccaniche di riparazione veicoli, gli autolavaggi, gli impianti di trattamento delle acque rientrano fra le attività in deroga le cui “emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico” (Dlgs. 03/04/2006 n. 152, Art. 272 comma 1; Allegati alla Parte Quinta: Allegato IV, Parte I, punto 4). L’esercizio di tale attività non richiede autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ma le Regioni possono prevedere che i titolari comunichino alle autorità competenti la sussistenza delle condizioni di emissioni scarsamente rilevanti e la data di avvio attività o di messa in esercizio dell’impianto. Le carrozzerie, al contrario, in quanto esercitano “riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 20 Kg/g” e le attività di “saldatura di oggetti e superfici metalliche” rientrano nell’elenco delle categorie di impianti e modalità di produzione per le quali l’autorità competente dovrà adottare (entro il termine massimo del 28 aprile 2008) “apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli” (Dlgs. 03/04/2006 n. 152, Art. 272 comma 2; Allegati alla Parte Quinta: Allegato IV, Parte II). Il gestore dell’impianto ha l’obbligo di presentare all’autorità competente, almeno 45 giorni prima dell’installazione o dell’avvio dell’attività, una domanda di adesione all’autorizzazione generale su appositi modelli semplificati. L’autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Sezione 3.6 1.0 È necessaria l’autorizzazione anche per il trasferimento di un impianto e per la modifica quali/ quantitativa delle emissioni. Le autorizzazioni generali vengono rinnovate dall’autorità competente ogni quindici anni. Le carrozzerie autorizzate ai sensi del DPCM 21/07/1989 e del DPR 25/07/1991, (cioè la normativa in vigore precedentemente), devono rinnovare le autorizzazioni nel 2021 se conformi alla nuova normativa. In caso contrario, cioè se non risultano conformi, le autorizzazioni devono essere rinnovate entro un anno (= aprile 2007) dall’entrata in vigore del Dlgs 152/2006. Nella conduzione degli impianti di verniciatura e/o saldatura devono essere rispettati i requisiti indicati nelle autorizzazioni che riguardano generalmente: • il limite di 20 Kg giornalieri di prodotti vernicianti; • il controllo periodico (generalmente annuale) delle emissioni dell’impianto, • la registrazione delle attività di manutenzione con particolare riferimento alla sostituzione dei carboni attivi dei filtri dell’aria. Sanzioni Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi. II Sezione 3.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Impianti Termici Per quanto riguarda gli impianti termici la normativa richiede il Libretto di Centrale, per gli impianti di potenza superiore ai 35 KW e il Libretto di Impianto per gli impianti/caldaie di potenza inferiore ai 35 KW. La frequenza dei controlli sugli impianti termici ( rendimento, controllo dei fumi, prove di combustione) varia in base alla potenza dell’impianto. Manutenzione e prove di combustione: • Quadriennali (biennali dopo 8 anni di vita dell’impianto) per potenze inferiori ai 35 KW; • Annuali per potenze tra i 35 KW e i 350 KW; • Manutenzione annuale e prova di combustione semestrale per potenze superiori ai 350 KW. Sul Libretto di Centrale e sul Libretto di Impianto vanno registrati i risultati dei controlli di rendimento. Altre informazioni in merito agli impianti termici si trovano nella Sezione 04 “Gestione delle Risorse e Risparmio energetico”. Sanzioni Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi. III Sezione 3.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Vendita vetture nuove e informazioni CO₂ Il DPR 17/02/2003 n. 84 dispone il regolamento di attuazione alla direttiva europea 1999/94/CE sulla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori nella commercializzazione di autovetture nuove. Il regolamento prevede l’apposizione su ogni vettura nuova in vendita di una etichetta (conforme a quanto previsto nell’Allegato I del DPR) indicante il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. I responsabili dei punti vendita devono mettere a disposizione gratuita dei consumatori che ne fanno richiesta la “Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂” e devono esporre un manifesto o uno schermo di visualizzazione con l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO₂ di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita. Dal 15 settembre 2003 i costruttori e i responsabili dei punti vendita devono fornire le informazioni necessarie all’applicazione del programma di informazione secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Attività Produttive. Sanzioni Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi. IV Sezione 3.6 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta Rumore Le aziende che svolgono attività di autoriparazione, e in particolare le carrozzerie, devono rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione e/o adeguarsi alle disposizioni comunali. I Comuni possono richiedere, contestualmente alla domanda di autorizzazione, la valutazione di impatto acustico, che deve essere eseguita da un tecnico competente. Ricordiamo che sono fonte di rumore anche i gruppi elettrogeni, gli impianti termici e gli impianti di condizionamento. Il DPCM del 1 marzo 1991 fissa i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno e istituisce il criterio della zonizzazione: ogni Comune ha il compito di dividere il territorio comunale in 6 fasce, ognuna soggetta ad un diverso limite di rumorosità. Nei Comuni che non hanno ancora adottato la divisione in 6 fasce, si applicano i limiti diurni e notturni della zonizzazione provvisoria (DM 02/04/1968 art. 2): • Zona A: agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di pregio ambientale; • Zona B: parte del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalla Zona A; • Zona esclusivamente industriale; • Tutto il territorio nazionale. Il DPCM del 1 marzo 1991 introduce inoltre il “criterio differenziale”: impone limiti relativamente alla differenza tra il rumore ambientale (es. rumore rilevato con un macchinario in funzione) e il rumore residuo (es. rumore rilevato spegnendo lo stesso macchinario). Sanzioni Nella sezione “Prescrizioni / Sanzioni” sono riportate nel dettaglio le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi. Sezione 3.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Emissioni in atmosfera Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico (officine meccaniche di riparazione veicoli, autolavaggi, impianti di trattamento delle acque). Non è necessaria l’autorizzazione: ma l’autorità competente può richiedere che il gestore dell’impianto invii una comunicazione alla stessa in cui dichiara che l’attività ricade in tale tipologia, la data di messa in esercizio dell’impianto o l’avvio di attività. Le attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti non superiore a 20 Kg./g , e le attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche (prima definite a ridotto inquinamento atmosferico) rientrano nell’elenco delle attività per le quali è necessario presentare la domanda di adesione all’autorizzazione generale (sono previste procedure semplificate), almeno 45 giorni prima dell’avvio attività. Le autorità competenti entro il 29/04/2008 devono adottare autorizzazioni specifiche per ogni categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. L’autorizzazione viene rinnovata ogni 15 anni. Le attuali autorizzazioni se conformi alla nuova normativa devono essere rinnovate entro Aprile 2021, se non conformi il rinnovo deve avvenire entro Aprile 2007. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 272 comma 1 Allegati alla Parte Quinta: Allegato IV, Parte I Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 272 commi 2, 3 Allegati alla Parte Quinta: Allegato IV, Parte II Le autorità competenti e/o le autorità di controllo possono richiedere la tenuta di un registro, su cui annotare i consumi di materie prime ed ausiliarie, e /o i risultati delle misurazioni delle emissioni. (Tale prassi può risultare differente nelle singole Regioni). Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Allegati alla Parte Quinta: Allegato VI Punto 2.5; 2.6; 2.7. E’ necessaria l’autorizzazione preventiva per il trasferimento dell’impianto da una località ad un’altra. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 269 comma 2 E’ necessaria l’autorizzazione preventiva in caso di modifica sostanziale dell’impianto che comporta variazioni qualitative e/o qualitative delle emissioni inquinanti Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 269 comma 8 Relativamente alle emissioni dei COV, se l’impianto esistente è autorizzato sulla base del DPR 203 /1988 o del DM 16/01/2004, e si superano le emissioni prescritte, o si è in possesso di una autorizzazione provvisoria, obbligo di adeguamento degli impianti e richiesta di nuova autorizzazione. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 275 commi 8, 19, 21, 22 Art. 281 Allegati alla Parte Quinta: Allegato III, Parte III e IV Mancata presentazione della domanda di autorizzazione dell’impianto esistente nel termine prescritto Sanzione: arresto fino a 2 anni o ammenda da euro 258 a euro 1.032 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art.279 comma 1 Sezione 3.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Emissioni in atmosfera Inosservanza delle prescrizioni riportate nell’autorizzazione: Sanzione: arresto fino a 1 anno o ammenda fino a euro 1.032. Superamento dei valori limite di emissione fissati dalla normativa statale o regionale: Sanzione: arresto fino a 1 anno o ammenda fino a euro 1.032. Continuazione dell’esercizio dell’impianto esistente con autorizzazione sospesa, revocata o rifiutata: Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art.279 comma 2 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art.279 comma 2 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art.279 comma 1 Sanzione: arresto da 2 mesi a 2 anni e ammenda da euro 258 a euro 1.032. Modifica dell’impianto senza l’autorizzazione prescritta: Modifica sostanziale: Sanzione: Arresto sino a 6 mesi o ammenda sino a 1.032 Euro; Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art.279 comma 1 Modifica non sostanziale: Sanzione: Ammenda sino a 1.000 Euro: Trasferimento dell’impianto senza l’autorizzazione prescritta (equivale a inizio attività senza autorizzazione) Sanzione. Arresto sino a 2 anni o ammenda da euro 258 a euro 1.032. Per gli impianti autorizzati in via provvisoria, mancata adozione di tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni: Sanzione: arresto fino a 1 anno o ammenda sino a euro 1.032. Mancata comunicazione all’autorità competente dei dati relativi alle emissioni ai sensi dell’art.269 comma 5 del Dlgs 152/2006: Sanzione: Arresto sino a 6 mesi o ammenda sino a 1.032 Euro Mancato utilizzo negli impianti di combustibili conformi alle prescrizioni: Sanzione: Arresto sino a 2 anni o ammenda da euro 258 a euro 1.032. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art.279 comma 1 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 279 comma 6 Art. 281 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 279 comma 4 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 296 comma 1 II Sezione 3.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Inquinamento acustico Disturbo della quiete pubblica: Sanzione: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a lire 400.000 (euro 207 circa) Non ottemperanza ai provvedimenti adottati da Comune, Provincia, regione, prefetto o Ministero dell’Ambiente: Sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 10.329. Superamento dei valori limite di emissione e di immissione: Sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164. Riferimento normativo Codice Penale Art. 650 Legge 26/101995 n. 447 Art. 9; Art. 10 comma 1 Legge 26/101995 n. 447 Art. 2 comma 2 Art. 10 comma 2; DPCM 14/11/1997 Art. 8 comma 2 Emissioni CO (vendita vetture nuove) Apposizione in modo visibile su ogni modello di autovettura nuova in vendita, o affissione nelle vicinanze delle medesime autovetture, di una etichetta (conforme ai requisiti) relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂. DPR 17/02/2003 n. 84 Art. 3 Fornire gratuitamente su richiesta del consumatore la Guida al risparmio del carburante e alle emissioni di CO₂. DPR 17/02/2003 n. 84 Art. 4 comma 3 Per ciascuna marca di autovettura esposizione di un manifesto o di uno schermo di visualizzazione (rispettando il formato previsto) contenente l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂. DPR 17/02/2003 n. 84 Art. 5 Divulgazione di materiale promozionale (conforme ai requisiti) contenente i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ dei modelli di autovetture cui si riferisce, DPR 17/02/2003 n. 84 Art. 6 E’ vietato apporre su etichette, sulla guida, sul manifesto o sul materiale promozionale altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO₂ non conformi. DPR 17/02/2003 n. 84 Art. 7; Art. 11 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000. Mancata apposizione dell’etichetta con le informazioni per il consumatore o etichetta incompleta o erronea: Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000. Mancata disponibilità della Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO₂ presso i punti vendita Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000. DPR 17/02/2003 n. 84 Art. 11 DPR 17/02/2003 n. 84 Art. 11 III Sezione 3.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Emissioni CO (vendita vetture nuove) Mancata affissione o affissione non conforme di manifesto e schermo di visualizzazione contenente l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2: DPR 17/02/2003 n. 84 Art. 11 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000. Diffusione di materiale promozionale, con i dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 non conforme: Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000. Apposizione su etichette, su manifesti o sul materiale promozionale di informazioni, simboli, diciture o marchi non conformi al regolamento: DPR 17/02/2003 n. 84 Art. 11 DPR 17/02/2003 n. 84 Art. 11 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000. Impianti termici Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore ai 35 Kw, obbligo di denuncia all’autorità competente entro 90 giorni dall’installazione. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 284 comma 1 Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore ai 35 Kw in esercizio alla data del 29/04/2006 la denuncia all’autorità competente deve essere trasmessa entro un anno da tale data. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 284 comma 2 La denuncia, redatta su apposito modulo dall’installatore, deve essere trasmessa dal Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 284 comma 1 La manutenzione degli impianti deve essere affidata al proprietario o, per esso, a un “Terzo “ avente i requisiti richiesti a seconda della potenza termica dell’impianto. L’atto di assunzione della responsabilità deve avvenire in forma scritta. DPR 26/08/1993 n. 412 Art. 11 comma 1 Il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione deve comunicare entro 60 giorni l’assunzione dell’incarico di “Terzo Responsabile”, e ogni variazione dello stesso, all’autorità locale responsabile per i controlli. DPR 26/08/1993 n. 412 Art. 11 comma 6 Il personale addetto alla conduzione di impianti di potenza termica superiore ai 232 KW deve essere in possesso di un patentino di abilitazione rilasciato dall’Ispettorato provinciale del lavoro al termine di un corso e superamento del relativo esame. Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 287 comma 1 IV Sezione 3.7 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Impianti termici Il personale addetto alla conduzione di impianti di potenza termica superiore ai 350 KW deve essere iscritto all’Albo Nazionale di categoria tenuto dalla Pubblica Amministrazione (l’iscrizione garantisce il possesso dei requisiti) oppure essere in possesso di una certificazione UNI EN ISO 9000 per l’attività di gestione e manutenzione di impianti termici. Mancato rispetto dei valori limite di emissione per gli impianti termici di potenza termica nominale superiore ai 35 Kw Sanzione amministrativa pecuniaria da comminare, a seconda del motivo del superamento, all’installatore e/o al responsabile dell’esercizio e della manutenzione: da 516 Euro a 2.582 Euro I valori di emissione devono essere controllati almeno annualmente; i valori misurati, con l’indicazione della relativa data, devono essere allegati al libretto di centrale. Mancato controllo annuale delle emissioni e/o mancata omissione degli allegati relativi alle misurazioni: Sanzione amministrativa pecuniaria da 516 Euro a 2.582 Euro a carico del Responsabile dell’esercizio e della manutenzione. Gialla DPR 26/08/1993 n. 412 Art. 11 comma 3 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 286, comma 1; Art. 288 comma 3 Allegati alla Parte Quinta: Allegato IX Parte III Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 286, comma 2 Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 288 comma 4 Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore ai 35 Kw, obbligo di tenuta del libretto di centrale DPR 26/08/1993 n. 412 Art. 11 comma 9 DM 17/03/2003 Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale inferiore ai 35 Kw, obbligo di tenuta del libretto di impianto DPR 26/08/1993 n. 412 Art. 11 comma 9 DM 17/03/2003 Non è necessaria autorizzazione alle emissioni per alcune tipologie di impianti, tra cui: • impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentato a biomasse, a gasolio o a biodiesel; • impianti di combustione di potenza termica inferiore a 3 MW alimentati a metano o GPL; • gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL di potenza termica inferiore a 3 MW; • gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica inferiore a 1 MW. Per tali tipologie di impianti l’autorità competente può prevedere che i gestori comunichino alla stessa in via preventiva la da data di messa in esercizio o avvio attività . Dlgs. 03/04/2006 n. 152 Art. 269 comma 14 Parte II Allegato I Parte Quinta Sezione 1.0 Sezione 4 Gestione delle risorse e Risparmio energetico Indice 4.1 Definizioni 4.2 Le fonti di sprechi 4.3 Raccomandazioni per un comportamento responsabile 4.4 Come risparmiare 4.5 Documentazione obbligatoria richiesta 4.6 Prescrizioni / Sanzioni Sezione 4.1 1.0 Definizioni Terminologia corrente La pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata. Cogenerazione è la produzione e l’utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica. Fonti energetiche rinnovabili sono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche’ la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Conduzione di un impianto è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l’impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort. Esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di operazioni, che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale. Sezione 4.2 1.0 Le fonti di sprechi Sono fonti di spreco: perdite, multe, consumi anomali di Materiali di consumo Acqua Energia elettrica Combustibili Aria compressa Sezione 4.3 sezione 1.0 Raccomandazioni per un comportamento responsabile Individuare le fonti di energia utilizzate Individuare i consumi anomali, le fonti di sprechi, le perdite Controllare che le luci, il riscaldamento, il condizionamento ed altri impianti non siano in funzione quando non necessario Controllare regolarmente i consumi di: acqua, aria compressa, energia elettrica, combustibile Intraprendere azioni correttive e di miglioramento Sezione 4.4 sezione 1.0 Come risparmiare Riscaldamento e condizionamento Migliorare l’efficienza degli impianti termici e di climatizzazione. Rispettare le prescrizioni legislative nazionali e regionali su: controllo della temperatura controllo dei fumi pulizia della caldaia regolazione della combustione del bruciatore sostituzione del generatore quando necessario Programmare le date e gli orari di accensione e di spegnimento degli impianti termici e di climatizzazione Assicurare ad ogni ambiente la temperatura giusta, nei limiti imposti dalla legge, applicando valvole termostatiche Utilizzare le pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti Utilizzare pannelli solari per la produzione di acqua calda (per es. per le docce) Sezione 4.4 sezione 1.0 Come risparmiare Energia elettrica Utilizzare meno possibile le lampade ad incandescenza: sono poco efficienti e poco durature Utilizzare le lampade fluorescenti: consumano poco e consentono elevata durata Regolare con sistemi automatici ed orologi il flusso luminoso: interromperlo o ridurlo nei periodi e nei posti in cui non se ne ha la necessità Utilizzare interruttori crepuscolari per l’accensione delle luci esterne solo a seguito dell’abbassamento della luminosità Sfruttare, per le ricariche elettriche delle apparecchiature importanti, le fasce orarie con tariffe più vantaggiose Rifasare il fattore di potenza dell’energia elettrica per evitare sprechi di energia e multe per bassi valori II Sezione 4.4 sezione 1.0 Come risparmiare Acqua Ridurre il consumo dell’acqua mediante utilizzo di rubinetti temporizzati e controllandone le guarnizioni di chiusura Implementare l’impiego di rubinetti azionati a pedale Riciclare l’acqua, per es. negli impianti di autolavaggio III Sezione 4.5 1.0 Documentazione obbligatoria richiesta La legge 9 gennaio 1991 n. 10 e, in particolare, il DPR 26 agosto 1993 n. 412 prevedono a carico di tutti i titolari di impianti termici, sia ad uso familiare che industriale, l’obbligo di effettuare periodiche manutenzioni, di verificare i rendimenti di combustione e le altre caratteristiche impiantistiche per assicurare il rispetto delle normativa finalizzata al risparmio energetico. Il responsabile dell’impianto (proprietario o terzo abilitato) risponde dell’impianto termico e della sicurezza e deve: • Esporre i cartelli indicanti il periodo e le fasce orarie di funzionamento dell’impianto; • Rispettare il periodo annuale e l’orario di esercizio e mantenere il limite della temperatura ambiente; • Compilare e mantenere aggiornato il Libretto di Impianto o di Centrale; • Effettuare le verifiche di combustione prescritte con periodicità almeno annuale; • Garantire un’accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto; • Mettere in atto gli interventi necessari per riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora le verifiche evidenzino un insufficiente rendimento di combustione e/o emissione oltre i limiti stabiliti dalla legge. Il mancato rispetto delle norme di manutenzione e di esercizio comporta delle sanzioni. Sezione 4.6 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Risparmio energetico Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. Legge 09/01/1991 n. 10 Art. 26 comma 3 (Per le nuove costruzioni) Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune in doppia copia il progetto delle opere corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni. Legge 09/01/1991 n. 10 Art. 28 comma 1 Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia , entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. Legge 09/01/1991 n. 10 Art. 31 comma 1; DPR 26/08/1993 n. 412 Art. 11; Dlgs 19/08/2005 n. 192 Art. 7 Mancata presentazione in Comune del progetto delle opere e relazione tecnica che attesti la rispondenza delle opere al piano di consumo energetico. Sanzione: amministrativa non inferiore a euro 516 e non superiore a euro 2.582 Effettuazione di opere non conformi alla documentazione presentata. Sanzione: amministrativa in misura non inferiore al 5% e non superiore al 25% del valore delle opere. Non osservanza delle norme urbanistiche di tutela artistico-storica e ambientale e dei limiti ai consumi di energia stabiliti dagli organi competenti. Sanzione: amministrativa in misura non inferiore al 5% e non superiore al 25% del valore delle opere. Legge 09/01/1991 n. 10 Art. 34 comma 1 Legge 09/01/1991 n. 10 Art. 34 comma 2 Legge 09/01/1991 n. 10 Art. 26 e 27 Art. 34 comma 2 Sezione 4.6 1.0 Prescrizioni e sanzioni Prescrizioni/violazioni/sanzioni Riferimento normativo Risparmio energetico Mancata adozione di misure per il contenimento energetico. Sanzione: amministrativa non inferiore a euro 516 e non superiore a euro 2.582 Stipulazione di contratti di fornitura di energia o conduzione impianti in difformità dalla legge Sanzione: sanzione amministrativa pari a un terzo dell’importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso. Omessa nomina o omessa comunicazione della nomina (nei casi previsti) del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. Sanzione: amministrativa non inferiore a euro 5.164 e non superiore a euro 51.645. Il proprietario, il conduttore o il Terzo Responsabile che non provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente: Sanzione: amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, che non esegue dette attività a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente; e l’operatore che, al termine delle medesime operazioni, non redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto: Legge 09/01/1991 n. 10 Art. 31; Art. 34 comma 1; DPR 26/08/1993 n. 412 Art. 11 Legge 09/01/1991 n. 10 Art. 31; Art. 34 comma 5 Legge 09/01/1991 n. 10 Art. 19; Art. 34 comma 8 Dlgs 19/08/2005 n. 192 Art. 7 comma 1 Art. 15 comma 5 Dlgs 19/08/2005 n. 192 Art. 7 comma 2 Art. 15 comma 6 Sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 Euro e non superiore a 6.000 Euro e comunicazione della stessa, da parte dell’autorità che applica la sanzione, alla Camera di Commercio di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. II Sezione 1.0 Appendici Appendice A: Prevenzione incendi Appendice B: Prodotti pericolosi Appendice C: Frasi di rischio e consigli di prudenza Appendice D: Lista di riscontro “Fornitori Gestione Rifiuti” Sezione 1.0A Appendice Prevenzione Incendi Diverse attività e/o locali delle Concessionarie e Officine sono soggetti al controllo dei Vigili del fuoco e al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI). Riportiamo di seguito alcune tra le possibili attività soggette, tra quelle elencate nel DM 16/02/1982: • Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi (compressi: per capacità da 0,75 a 2 mc e superiori a 2 mc; disciolti o liquefatti: per capacità da 0,3 a 2 mc o superiori a 2 mc). (Cod. 4); • Officine e laboratori con saldatura e taglio con utilizzo di gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti (Cod. 8); • Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti capacità superiore a 1 mc. (Cod.17); • Deposito e/o rivendita di vernici con quantitativi superiori a 500 Kg. (Cod. 20); • Officine e laboratori di verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre cinque addetti. (Cod. 21); • Depositi o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume con capacità da 0,2 a 10 mc e superiore a 10 mc. (Cod. 22); • Depositi di carta e cartoni con quantitativi superiori a 50 q.li. (Cod. 43); • Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con potenza superiore a 25 Kw. (Cod.64); • Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli. (Cod.72); • Sale convegni con capienza superiore a 100 posti. (Cod. 83); • Locali adibiti ad esposizione e/o vendita con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi e depositi. (Cod. 87); • Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq. (Cod. 88); • Impianti per la produzione del calore con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h (=116 kW). (Cod. 91); • Autorimesse private con più di nove veicoli. (Cod. 92); • Vani ascensori o montacarichi in servizio privato aventi corsa dal piano terreno maggiore di 20 metri. (Cod. 95). Sezione 1.0A Appendice Prevenzione Incendi Il procedimento per l’acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi è definito nel D.P.R. 12/01/98 n°37. Le principali fasi per l’acquisizione del CPI sono: • L’impresa presenta al comando provinciale dei VVF il progetto dell’impianto soggetto a CPI, chiedendo la valutazione di conformità con le norme antincendio; • Il comando provinciale dei VVF esamina i progetti ed entro 45 gg, e/o 90gg per progetti complessi, esprime parere favorevole, integrando eventualmente il progetto con ulteriori specifiche antincendio. Se il comando non si esprima nei termini prescritti il progetto si intende respinto (silenzio diniego). • L’impresa completa le opere di cui al progetto approvato e presenta domanda di sopralluogo ai VVF; • Il Comando dei VVF, entro 90 gg dalla presentazione della domanda, effettua il Sopralluogo; • Il Comando dei VVF entro 15 gg dalla data di effettuazione del sopralluogo, in caso di esito positivo, rilascia all’interessato il Certificato di Prevenzione Incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’esercizio delle attività. L’impresa, in attesa del sopralluogo dei VVF, può presentare al Comando una dichiarazione (dichiarazione di inizio attività), corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato; Il Comando dei VVF rilascia all’interessato contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività. II Sezione 1.0A Appendice Prevenzione Incendi L’impresa, responsabile delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ha l’obbligo di: • mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate; • effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali indicate dal comando dei VVF nel CPI; • informare e formare il personale dipendente sui rischi di incendio connessi alle specifiche attività e sulle misure di protezione e prevenzione adottate; • annotare in un apposito registro (registro antincendio): - i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione; - l’informazione e la formazione del personale per la prevenzione incendi. Il registro antincendio deve essere mantenuto aggiornato a cura del responsabile delle attività e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando dei VVF. L’Azienda deve inoltre provvedere alla predisposizione di un piano per la gestione delle emergenze in caso di incendio, addestrare il personale ed effettuare annualmente la prova di evacuazione, verbalizzandola sull’apposito registro. III Sezione 1.0B Appendice Prodotti pericolosi Sostanze pericolose: sono le sostanze che per loro natura, proprietà o stato, possono causare pericoli per la vita, la salute e la sicurezza delle persone e degli animali e che possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell’ambiente. Le sostanze pericolose, e quindi i prodotti che le contengono, richiedono particolari attenzioni e cautele sia per il trasporto, che per la manipolazione e l’immagazzinamento. A seguito del progresso tecnologico e/o l’adozione di criteri più restrittivi circa l’uso di determinate sostanze, la normativa che regolamenta i prodotti pericolosi viene continuamente aggiornata, sia a livello Europeo (direttive o regolamenti dell’Unione Europea) che nazionale (decreti o leggi di recepimento della normativa europea). Le sostanze pericolose generano rifiuti pericolosi: pertanto la normativa che regola tali sostanze e i composti di tali sostanze si applica anche a quei rifiuti che da queste derivano. Una parte fondamentale della normativa sulle sostanze pericolose è relativa alla etichettatura e all’imballaggio di tali sostanze e quindi ai rifiuti delle stesse. Si è visto nelle Sezioni precedenti della Guida quali sono le sostanze che più frequentemente si utilizzano, o sono presenti a vario titolo, nelle Concessionarie, nelle officine e nelle carrozzerie. Ne ricordiamo alcune: • vernici • solventi • adesivi e sigillanti • oli • pile • gas refrigeranti dei condizionatori • soluzioni per i lavaggi • batterie dei veicoli • estintori • airbags (pirotecnici) • detrattori di cinture di sicurezza • prodotti per la manutenzione e/o riparazione contenenti prodotti chimici pericolosi • carburanti E’ necessario leggere le etichette dei prodotti per sapere come manipolarli, immagazzinarli e, in caso di pericolo o emergenza, come comportarsi. Sezione 1.0B Appendice Prodotti pericolosi Trasporto Il trasporto su strada di sostanze/merci pericolose (inclusi i rifiuti contenenti tali sostanze) è disciplinato dall’ADR, “Accord europeen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route”(Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci Pericolose su Strada), firmato a Ginevra in data 30/09/1957 e ratificato dall’Italia con Legge 12/08/1962 n.1839. La normativa ADR viene aggiornata ogni 2 anni. Pur in presenza di una serie di norme nazionali tuttora in vigore, le norme dell’ADR si applicano anche al trasporto nazionale delle merci pericolose su strada, come stabilito dal DM 03/05/2001 e dal DM 02/08/2005. Nelle pagine che seguono vengono riportate alcune tipologie di etichette applicate ai colli di merci pericolose e informazioni sulle schede di sicurezza e sulle modalità di immagazzinamento. II Sezione 1.0B Appendice Prodotti pericolosi Etichette per il trasporto di prodotti pericolosi (ADR) Il simbolo della classe 1: pericolo di esplosione, utilizzato per i “vecchi airbags” (raro) Il simbolo della classe 2: pericolo da gas compresso, utilizzato per bombole gas, gas per l’aria condizionata (comune) Il simbolo della classe 3: pericolo da liquido infiammabile, utilizzato per etanolo, solventi organici, vernici, ecc. (comune) Il simbolo della classe 4 (4.1):pericolo da solido infiammabile (rarissimo) Il simbolo della classe 5.2: pericolo da sostanza comburente, utilizzato per composti perossidi come parte di sistemi di incollaggio (rarissimo) Il simbolo della classe 6 (6.1):pericolo da sostanza tossica (rarissimo) Il simbolo della classe 8: pericolo da corrosivo, utilizzato per gli acidi delle batterie. ATTENZIONE: distruzione della pelle, in particolare occhi (comune) Il simbolo della classe 9: pericolo di natura “varia”, incluso il pericolo per l’ambiente, utilizzato anche per airbags (molto comune) III Sezione 1.0B Appendice Prodotti pericolosi Le prescrizioni sui prodotti pericolosi La normativa vigente impone che le sostanze pericolose e i preparati che le contengono siano: • imballati con modalità e materiali idonei alla tipologia della sostanza; • dotati di etichetta, con caratteri leggibili e indelebili, contenente denominazione della sostanza, nome e indirizzo completo del fabbricante o dell’importatore o del distributore, i simboli di pericolo, le frasi relative ai rischi (“frasi R”), i consigli di prudenza (“frasi S”), il numero CE o l’etichetta CE; • forniti di scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana. Ne consegue che l’immagazzinamento e la manipolazione di questi prodotti deve avvenire secondo le prescrizioni e le raccomandazioni desunte dalle etichette e dalle schede di sicurezza. IV Sezione 1.0B Appendice Prodotti pericolosi Etichette dei prodotti pericolosi L’esempio riportato a destra mostra come l’etichetta consente di identificare il prodotto, fornisce informazioni utili per la manipolazione, il trasporto e l’utilizzazione. In base alla tipologia della sostanza l’etichetta fornirà informazioni per lo stoccaggio: • conservare in luogo fresco; • conservare lontano da fonti di calore; • conservare a temperatura • non superiore a xx Cº; • non sovrapporre, ecc. ETICHETTA CE N° CE : 200 - 753 - 7 BENZENE Tossico Facilmente infiammabile R 45 Può provocare il cancro. R 11 Facilmente infiammabile R 48/23/24/25 S 53 Evitare l'esposizione. Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) EniChem, P.zza della Repubblica, 16 20124 - Milano Tel. 02. 6977.1 per la tipologia del deposito: • ventilato; • fornito di impianto antincendio • e/o estintori; • fornito di griglie di raccolta per eventuali sversamenti, ecc.; per la manipolazione: • non capovolgere; • tenere lontano dagli occhi; • utilizzare i guanti; • utilizzare mascherine protettive, ecc.; sul comportamento da adottare in caso di uso errato: • sciacquare con abbondante acqua; • consultare il medico; • recarsi urgentemente al centro anti-veleni; • togliere gli indumenti contaminati, ecc.; sulla gestione dei residui/rifiuti delle sostanza: • non gettare i residui negli scarichi urbani; • smaltire il prodotto e il relativo recipiente come rifiuto pericoloso, ecc.. Sezione 1.0B Appendice Prodotti pericolosi Per far risaltare con chiarezza la pericolosità del prodotto, nelle singole confezioni vengono applicati i simboli di pericolo associati ai rischi: Simboli associati ai rischi per la sicurezza (chimico-fisici) Simboli associati ai rischi per la salute (tossicologici) Simboli associati ai rischi per l’ambiente VI Sezione 1.0B Appendice Prodotti pericolosi Le schede di sicurezza Le schede di sicurezza, che devono essere fornite dal produttore all’utilizzatore nella lingua del paese in cui il prodotto è commercializzato, contengono informazione tecniche dettagliate relative ai seguenti aspetti: • • • • • • • • • • • • • • • • Identificazione del reparto e del produttore Composizione e informazioni sui componenti Identificazione dei pericoli Indicazione delle misure di primo soccorso Misure antincendio Misure per fuoriuscita accidentale Manipolazione e stoccaggio Controllo all’esposizione / protezione individuale Proprietà fisiche / chimiche Stabilità e reattività Informazioni tossicologiche Informazioni ecologiche Considerazioni, prescrizioni sullo smaltimento Informazioni sul trasporto Informazioni sulla regolamentazione Altre informazioni Le schede riportano inoltre la data di aggiornamento e devono essere periodicamente revisionate per tenere conto delle nuove acquisizioni di conoscenze sui rischi connessi. Le schede di sicurezza costituiscono dunque lo strumento operativo fondamentale per la corretta manipolazione e immagazzinamento dei prodotti pericolosi anche in condizioni di emergenza. Per obbligo di legge, i produttori di sostanze e preparati pericolosi devono notificare all’Istituto Superiore di Sanità tutte le informazioni necessarie a valutare pericolosità, rischi e misure di pronto soccorso dei prodotti da commercializzare. VII Sezione 1.0B Appendice Prodotti pericolosi La Toyota Motor Italia ha già provveduto in proposito ed inoltre ha fornito alle Concessionarie le schede di sicurezza dei suoi prodotti tramite un CD-Rom di facile consultazione. Per prodotti pericolosi di provenienza non Toyota e utilizzati dagli operatori interni, è necessario richiedere le schede di sicurezza ai fornitori. Analogamente i fornitori esterni di servizi (pulizie, manutenzioni esterne, mensa ecc.) devono rendere disponibili le schede di sicurezza dei prodotti pericolosi utilizzati nell’ambito della loro fornitura. La Toyota Motor Italia rende disponibile sul DES (Dealer Extranet System) le schede di sicurezza dei prodotti distribuiti da TMI. La ricerca e l’acquisizione delle schede avviene a partire dal Part Number del prodotto in oggetto come indicato nella Circolare 15 Dic. 2005 Rif. G17 05, all’indirizzo: http://your.msds.be. VIII Sezione 1.0B Appendice Prodotti pericolosi L’Immagazzinamento dei prodotti pericolosi In base alla pericolosità della sostanza e/o prodotto da immagazzinare (infiammabile, corrosivo, tossico, esplosivo, ecc.) è necessario disporre in magazzino aree di stoccaggio separate, con caratteristiche adeguate alla tipologia del prodotto e alle raccomandazioni contenute nelle schede di sicurezza. Le Concessionarie, sulla base della tipologia e delle quantità di prodotti pericolosi depositati nei propri magazzini, devono rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti relativamente alla prevenzione incendi (Certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.F.). Le soluzioni tecniche possono prevedere: • • • • locali appositamente progettati (requisito antincendio), armadi di sicurezza antincendio, vassoi di raccolta per accidentali sversamenti di liquidi, griglie di raccolta per liquidi inquinanti. IX Sezione 1.0C Appendice Frasi di rischio e consigli di prudenza Elenco delle frasi di rischio “R” (DM 03/12/1985) R1 Esplosivo allo stato secco. R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione. R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione. R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento. R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria. R7 Può provocare incendio. R8 Può provocare l’accensione di materie combustibili. R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili. R 10 Infiammabile. R 11 Facilmente infiammabile. R 12 Estremamente infiammabile. R 14 Reagisce violentemente con l’acqua. R 15 A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabili. R 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. R 17 Spontaneamente infiammabile all’aria. R 18 Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. R 19 Può formare perossidi esplosivi. R 20 Nocivo per inalazione. R 21 Nocivo a contatto con la pelle. R 22 Nocivo per ingestione. R 23 Tossico per inalazione. R 24 Tossico a contatto con la pelle. R 25 Tossico per ingestione. R 26 Molto tossico per inalazione. R 27 Molto tossico a contatto con la pelle. R 28 Molto tossico per ingestione. R 29 A contatto con l’acqua libera gas tossici. R 30 Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso. R 31 A contatto con acidi libera gas tossico. R 32 A contatto con acidi libera gas molto tossico. R 33 Pericolo di effetti cumulativi. R 34 Provoca ustioni. R 35 Provoca gravi ustioni. R 36 Irritante per gli occhi. R 37 Irritante per le vie respiratorie. (continua) Sezione 1.0C Appendice Frasi di rischio e consigli di prudenza Elenco delle frasi di rischio “R” (DM 03/12/1985) R 38 Irritante per la pelle. R 39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. R 40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. R 41 Rischio di gravi lesioni oculari. R 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione. R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. R 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. R 45 Può provocare il cancro. R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. R 48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. R 49 Può provocare il cancro pe inalazione. R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici. R 51 Tossico per gli organismi acquatici. R 52 Nocivo per gli organismi acquatici. R 53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. R 54 Tossico per la flora. R 55 Tossico per la fauna. R 56 Tossico per gli organismi Tossico per le api. R 58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente. R 59 Pericoloso per lo strato di ozono. R 60 Può ridurre la fertilità. R 61 Può danneggiare i bambini non ancora nati. R 62 Possibile rischio di ridotta fertilità. R 63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. R 64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno. R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. R 66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. R 67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. R 68 Possibilità di effetti irreversibili. II Sezione 1.0C Appendice Frasi di rischio e consigli di prudenza Combinazioni delle frasi “R” R 14/15 Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas facilmente infiammabili. R 15/29 A contatto con acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili. R 20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. R 20/22 Nocivo per inalazione e ingestione. R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. R 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. R 23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle. R 23/25 Tossico per inalazione e ingestione. R 23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. R 24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. R 26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle. R 26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione. R 26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. R 27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione. R 36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. R 37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle. R 39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. R 39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. R 39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. R 39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. R 39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed indigestione R 39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione (continua) III Sezione 1.0C Appendice Frasi di rischio e consigli di prudenza Combinazioni delle frasi “R” R 39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. R 39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. R 39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. R 39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. R 39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione. R 39/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. R 39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. R 48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. R 48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. R 48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. R 48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle. R 48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. R 48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. R 48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R 48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. R 48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. R 48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. (continua) IV Sezione 1.0C Appendice Frasi di rischio e consigli di prudenza Combinazioni delle frasi “R” R 48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e contatto con la pelle. R 48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione. R 48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. R 48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. R 51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. R 52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. R 68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione. R 68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle. R 68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione. R 68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. R 68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione. R 68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. R 68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. Sezione 1.0C Appendice Frasi di rischio e consigli di prudenza Elenco dei consigli di prudenza “S” (DM 3/12/1985) S1 Conservare sotto chiave. S2 Conservare fuori dalla portatadei bambini. S3 Conservare in luogo fresco. S4 Conservare lontano dai locali di abitazione. S5 Conservare sotto... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante). S6 Conservare sotto...(gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante). S7 Conservare il recipiente ben chiuso. S8 Conservare al riparo dall’umidità. S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente. S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. S 14 Conservare lontano da...(sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore). S 15 Conservare lontano dal calore. S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili. S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. S 20 Non mangiare né bere durante l’impiego. S 21 Non fumare durante l’impiego. S 22 Non respirare le polveri. S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore]. S 24 Evitare il contatto con la pelle. S 25 Evitare il contatto con gli occhi. S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamenteed abbondantemente con...(prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). S 29 Non gettare i residui nelle fognature. S 30 Non versare acqua sul prodotto. S 33 Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. (continua) VI Sezione 1.0C Appendice Frasi di rischio e consigli di prudenza Elenco dei consigli di prudenza “S” (DM 3/12/1985) S 36 Usare indumenti protettivi adatti. S 37 Usare guanti adatti. S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia. S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare... (da precisare da parte del produttore). S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. S 42 Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore]. S 43 In caso di incendio usare...(mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l’acqua aumenta il rischio precisare «Non usare acqua»). S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l’etichetta). S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. S 47 Conservare a temperatura non superiore a...˚C da precisare da parte del fabbricante). S 48 Mantenere umido con... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante). S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale. S 50 Non mescolare... (da specificare da parte del fabbricante). S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato. S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. S 53 Evitare l’esposizione - Procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso. S 56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l’inquinamento ambientale. S 59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. S 60 Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. S 61 Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materiadi sicurezza. S 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultareimmediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. S 63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. S 64 In caso di indigestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l’infortunato è cosciente). VII Sezione 1.0C Appendice Frasi di rischio e consigli di prudenza Combinazioni delle frasi “S” S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. S 3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. S 3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). S 3/9/14/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). S 3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. S 3/14 Conservare in luogo fresco lontano da...(materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). S 7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’umidità. S 7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. S 7/47 Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a... ˚C (da precisare da parte del fabbricante). S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego. S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. S 27/28 In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). S 29/35 Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. S 29/56 Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S 36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S 37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S 47/49 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a...˚C (da precisare da parte del fabbricante). VIII Sezione 1.0D Appendice Lista di riscontro “Fornitori Gestione Rifiuti” N° Requisito 0.1 La documentazione contrattuale identifica su apposito documento (“Elenco Rifiuti”) i rifiuti affidati alla gestione del fornitore, specificando: a) Codici CER b) Frasi di Rischio (R) c) Consigli di prudenza (S). 0.2 I requisiti relativi ai contenitori per il deposito temporaneo dei rifiuti sono definiti chiaramente in merito a: a) Tipologia di rifiuto da smaltire b) Dimensioni c) Caratteristiche tecniche d) Etichettatura e) Costi (noleggio, ....). 0.3 Le specifiche relative alle modalità di intervento del fornitore definiscono: 1) Frequenza standard degli interventi di ritiro 2) Tempestività degli interventi su chiamata. 0.4 È disponibile la documentazione di iscrizione all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali” che attesta l’autorizzazione del fornitore al trasporto e smaltimento dei rifiuti oggetto dell’accordo in riferimento a: a) Categoria e classi di iscrizione b) Codici CER autorizzati c) Veicoli autorizzati (con relativa targa) per tipologia di rifiuto d) Data di scadenza delle autorizzazioni. 0.5 Il fornitore mette a disposizione e aggiorna la documentazione di omologazione dei veicoli autorizzati per il trasporto. 0.6 Il fornitore mette a disposizione e aggiorna l’elenco degli operatori responsabili del trasporto (conducenti) e la documentazione relativa alla qualifica degli stessi, con particolare riferimento al trasporto di prodotti/rifiuti soggetti a normativa ADR. SI NO NA* Documenti di Riferimento Sezione 1.0D Appendice Lista di riscontro “Fornitori Gestione Rifiuti” N° Requisito 0.7 Il fornitore mette a disposizione l’elenco dei siti di destinazione (smaltimento e/o recupero) specificando: a) Categoria e classe dell’autorizzazione b) Numero di autorizzazione c) Tempi di validità dell’autorizzazione d) Localizzazione del sito di destinazione. 0.8 Il fornitore mette a disposizione nei tempi prescritti (nazionali: 3 mesi ; transfrontalieri: 6 mesi) la documentazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti. 0.9 Il fornitore garantisce, attraverso specifica documentazione, la tracciabilità dei rifiuti attraverso la filiera di trasporto, recupero e/o smaltimento. SI NO NA* Documenti di Riferimento II