Associazioni Sportive Confindustria
GUIDA PER I CIRCOLI A.S.C.
INTRODUZIONE
I circoli devono fondamentalmente avere finalità e scopi sociali, con esclusione del fine di lucro.
E’ della massima importanza che questa caratteristica sia evidenziata nello statuto (e, ancora prima,
nell’atto costitutivo), per differenziare i circoli aziendali, sportivi, culturali e ricreativi in genere dalle
imprese che costituiscono figure giuridiche ben diverse e i cui requisiti essenziali sono:
professionalità, attività lucrative, obiettiva economicità.
Prevalgono per i circoli i criteri d’erogazione dei ricavi e dei capitali, contro i criteri di produzione
delle imprese che tendono a conservare immutato il capitale impiegato.
L’associazione (circolo) può tuttavia operare economicamente, in forma diretta o indiretta, a favore dei
propri associati.
Ma, in proposito, ha rilevanza, ai fini fiscali e tributari, che l’associazione eserciti attività commerciali,
sistematicamente o occasionalmente, al solo intento di procurarsi i mezzi necessari al conseguimento
dei propri fini istituzionali, che restano di natura sociale o comunque ideale.
La nozione di ente non commerciale, sotto il profilo fiscale, potrebbe così individuarsi:
• che tra le attività primarie del circolo non siano previste attività commerciali;
• che tra le attività commerciali eventualmente esercitate siano in funzione sussidiaria o meramente
strumentale rispetto all’attività istituzionale;
• che tali attività sussidiarie e strumentali non siano prevalenti rispetto all’attività istituzionale
prevista dallo statuto.
Le norme fiscali non forniscono per contro definizioni precise delle attività commerciali. Un’attività
può essere considerata commerciale quando viene esercitata: in forma industriale diretta alla
produzione di beni e consumi; a livello intermedio nella circolazione dei beni; nel campo dei trasporti,
bancario e assicurativo; infine, quando si tratta di attività ausiliarie delle precedenti.
Per classificare gli enti come non commerciali dovrebbe essere sufficiente riferirsi alle attività
esercitate e al modo come vengono esercitate; e conseguentemente determinare o meno la tassabilità.
La riforma tributaria è stata in parte modificata, ma attraverso modalità che in sostanza non hanno
definito la questione. Detto in poche parole, il problema sussiste nella sua complessità.
Non basta inquadrare tra gli enti non commerciali (categoria alquanto vasta) associazioni e circoli
sportivi, ricreativi, ecc. per stabilire se possono essere esonerati e/od esenti da specifici obblighi
fiscali. Se è vero che l’adempimento fiscale è un dovere per tutti, quale che sia la destinazione dei
redditi (non parliamo, si badi, di produzione dei redditi), la questione e delicata sia per la fissazione
dei criteri agevolativi sia, soprattutto, per lo stabilimento delle norme di controllo, che potrebbero
rivelarsi riduttive dell’autonomia operativa dei circoli.
NATURA GIURIDICA E FUNZIONI
Il circolo aziendale, sportivo, culturale o ricreativo in genere è un nucleo importante per la vita e lo
sviluppo dell’associazionismo nel tempo libero, le cui tradizioni appartengono alla convivenza civile.
Esso, può sorgere ad iniziativa e per volontà di un gruppo di cittadini e rappresenta una fase di quel
processo sociale genericamente classificato come aggregazione spontanea.
Costantino Moratti, uno dei padri della nostra Costituzione, amava dire che è nel circolo che
l’individuo diventa persona ed assume delle concrete responsabilità di ordine sociale.
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Il circolo, secondo la legge, è un’associazione di fatto non riconosciuta, regolata dagli accordi tra gli
associati, come si rileva dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile che trascriviamo:
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone
giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi,
é conferita la presidenza o la direzione.
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune
dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo
comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i
loro diritti sul fondo comune.
Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in
nome e per conto dell’associazione.
Vi può essere, però, una differenza sostanziale nella figura giuridica dei circoli ove questi abbiano
ottenuto, attraverso una specifica procedura, alquanto complessa, il riconoscimento ope legis della
personalità giuridica; disciplinata dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 e da successive leggi regionali.
Il circolo resta dunque, di norma, un’associazione di fatto non avente personalità giuridica, costituita
tra persone fisiche che si ripromettono, con il metodo dell’autogoverno e dell’autogestione di
conseguire fini comuni al pubblico bene.
Il circolo agisce nell’ambito d’interessi collettivi, intrattenendo per la loro tutela e diffusione dei
rapporti con i terzi, sia pubblici che privati.
L’attività dei circoli incide sul costume sociale per l’impegno che essi esercitano, avvalendosi di una
loro autonoma organizzazione e direzione, verso la comunità.
Il circolo si costituisce (è in ciò sono concordi dottrina e giurisprudenza) con la semplice
manifestazione di volontà dei promotori, ovvero senza che intervengano particolari formalità di
procedura.
Il circolo deve comunque darsi - anche alla luce di quanto stabiliscono gli art. 36 e seguenti del Codice
Civile - delle proprie norme interne, uno statuto che raccolga e disciplini gli accordi tra gli associati
per il buon funzionamento dell’associazione.
Sebbene non sia espressamente richiesta, è consigliabile la registrazione dell’atto costitutivo e dello
statuto presso un notaio o presso l’ufficio atti privati dell’Ufficio del Registro ai fini della cosiddetta
presa d’atto dell’esistenza del circolo, a partire dalla data di costituzione, ciò soprattutto per i rapporti
con i terzi.
Il circolo così può documentare la data certa della propria costituzione, le generalità del presidente o
legale rappresentante, per l’apertura di conti bancari o postali, accensione di crediti, riscossione di
contributi di enti pubblici o privati, ecc.
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STATUTO
Come ogni persona ha un suo documento di riconoscimento, così ogni associazione dilettantistica
deve avere il suo Atto Costitutivo e il suo Statuto, tramite i quali si riconosce la sua natura associativa.
Per renderlo pubblico, una volta ottenuto il codice fiscale si potrà procedere con la registrazione
dell’atto costitutivo e dello statuto. A tal fine occorre pagare l’imposta di registro mediante delega di
pagamento (mod. F23) da presentare in banca, o un ufficio postale o al concessionario della
riscossione, indicando il codice tributo 109T per il versamento dell’imposta di registro che ammonta a
€ 129,11 e presentare la richiesta di registrazione all’Ufficio delle Entrate.
La richiesta di registrazione può essere presentata da chiunque, senza specifica delega, su apposito
modello reperibile presso gli uffici finanziari da presentare all’Ufficio del Registro (atti privati) o
all’Ufficio delle Entrate competente, se istituito. Ad essa vanno allegati due copie dell’atto costitutivo
e dello statuto in originale, redatti su carta bollata oppure su carta comune sulla quale devono essere
applicate marche da € 11,00 ogni 100 righe in originale e copia del modello di versamento (mod. F23)
dell’imposta di registro.
Una volta registrato, l’Associazione regolarizza la sua posizione rispetto alle amministrazioni
pubbliche e verso i terzi, garantendo così la propria trasparenza istituzionale.
CODICE FISCALE E PARTITA IVA
Tutte le associazioni, che normalmente si limitano al solo esercizio dell’attività istituzionale, non
prevedendo pertanto entrate di natura commerciale, devono come atto successivo alla loro
costituzione, presentare apposita richiesta per l’attribuzione del numero di codice fiscale.
Coloro che invece svolgono anche operazioni di natura commerciale dovranno richiedere
l’attribuzione del numero di partita IVA, che potrà avvenire contestualmente alla richiesta del codice
fiscale oppure anche successivamente.
La richiesta d’attribuzione del numero di codice fiscale va inoltrata all’Agenzia delle entrate
competente, utilizzando un apposito modello sottoscritto dal rappresentante legale dell’associazione.
La richiesta va presentate direttamente dal rappresentante legale, oppure da persona da lui delegata che
dovrà essere munita di copia del documento d’identità del Legale Rappresentante e di una sua delega.
Ogni successiva variazione dei dati relativi al Legale Rappresentante dovrà essere comunicata
all’Agenzia delle Entrate con le stesse modalità richieste in sede d’attribuzione.
L’attribuzione del numero di codice fiscale (e quindi l’iscrizione all’anagrafe tributaria) non comporta,
in linea di principio, alcun obbligo fiscale per l’associazione.
AFFILIAZIONE
I circoli costituiscono, di norma, lo abbiamo precisato, associazioni di fatto non riconosciute, regolate
dagli accordi tra gli associati, che non perseguono fini di lucro.
Tale classificazione comprende anche i circoli aziendali, sebbene questi svolgano attività e funzioni
riconducibili, in determinati casi, alla responsabilità delle aziende e alla legge 300/70 Statuto dei diritti
dei lavoratori che ne stabilisce la composizione degli organi direttivi.
I circoli pur non possedendo una personalità giuridica propria (nozione peraltro molto discussa) sono
non di meno oggetto (alla stregua, ad esempio, dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali) di
specifica disciplina legislativa e amministrativa.
Disciplina, invero limitata a regolare specialmente i rapporti giuridici che scaturiscono dalle attività
delle associazioni non riconosciute nei confronti di terzi che come affermato da una sentenza della
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Corte di Cassazione (13.03.1967, n.583) dice tra l’altro: < In difetto di una normativa giuridica più
dettagliata, sono gli accordi interni che ne regolano l’ordinamento e solo in mancanza di una diversa
volontà espressa dagli associati sarà possibile fare ricorso di volta in volta, in via analogica, alle
disposizioni che prevedono casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le società e anche in
tema di comunione, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto associativo >.
E’ abbastanza consolidato l’uso di fare riferimento, nel caso di lacune negli statuti ed altri atti interni,
alla Statuto dell’Ente nazionale cui il circolo e affiliato, senza che ciò venga a prodursi un rapporto di
dipendenza organica tra i due soggetti.
L’affiliazione, per le protezioni derivanti in materia sia della legge che dalle tradizioni storiche,
acquista dei contorni e dei contenuti che non sono né di sottomissione all’Ente nazionale, quale esso
sia, né di lesione dell’autonomia ed indipendenza dei circoli.
D’altra parte i circoli non sono associazioni coattive (sorte cioè, per una volontà esterna ai loro
membri), per cui il rapporto di affiliazione non costituisce null’altro che il riconoscimento di
un’identità finalistica tra il circolo e l’Ente nazionale.
Resta comunque valida la motivazione di un rapporto che consente al circolo di ottenere un servizio di
coordinamento, di sostegno ed incentivazione dal livello locale a quello nazionale.
I circoli costituiscono, nella loro autonomia, il tessuto associativo di un ente come ASC, alla cui vita
partecipano direttamente, con l’elezione degli organi sociali, ossia con un atto che è libera espressione
della loro volontà.
La presenza di tali circoli all’interno dell’ASC si traduce, però, anche inoltre forme (quali: il concorso
all’elaborazione e realizzazione dei programmi d’attività, la gestione d’iniziative comuni, la
partecipazione ai lavori di commissioni tecniche, ecc.) che, pur meno rilevanti sul piano politico in
senso lato, forniscono un importante contributo tecnico ed operativo.
E’ attraverso il libero concorso di tutti i circoli che ASC socializza la propria funzione e si inserisce
nel processo di riqualificazione delle attività di sport e di tempo libero.
L’introduzione di tecnologie sempre più avanzate porta ad un forte aumento del tempo libero e l’uso
telematico, sempre più diffuso, aiuta a conoscersi e a farsi conoscere.
Ma questo dato quantitativo non riveste in sé e per sé un valore; può assumerlo se il tempo libero,
arricchito di contenuti e idealità, non si trasforma in un tempo di solitudine e di noia, ma diventa una
grande opportunità di sviluppo culturale e sociale.
Il ruolo di ASC è, quindi, anche un ruolo di invenzione e, se vogliamo, di mediazione tra culture di
tipo diverso, come ancora quello dominante nella nostra società (che è una cultura di transizione tra il
vecchio e il nuovo) e la cultura di un futuro che è già cominciato.
ASSISTENZA AI CIRCOLI
Occorre riportare al suo reale significato di stampo occidentale il concetto d’assistenza tecnica come
servizio di supporto, incentivazione e consulenza, che è proprio delle organizzazioni moderne.
L’attività dei circoli copre un ampio ventaglio che va - per esemplificare - dall’organizzazione di gare
sportive, al dibattito culturale, ai concerti, ai viaggi, ecc. nonché alla gestione d’attività accessorie
(bar, mense, spacci, ecc. riservate ai soci).
Tutto ciò pone i circoli di fronte a problemi tecnici, organizzativi ed amministrativi. ASC non poteva
sottovalutare la necessità di rendere l’assistenza tecnica funzionale rispetto alle esigenze dei circoli.
CREDITO SPORTIVO AGEVOLATO
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I circoli e le società sportive aderenti a un Ente riconosciuto dal CONI possono accedere al Credito
Sportivo per la costruzione, la ristrutturazione d’impianti sportivi e per l’acquisto di attrezzature
sportive.
SIAE
L’accordo quadro prevede per i circoli riconosciuti particolari condizioni di trattamento in materia
di Diritti d’autore e facilitazioni relative alla musica d’ambiente, ai trattenimenti danzanti, concerti di
musica classica e leggera, complessi bandistici, spettacoli d’arte e cabaret, proiezioni cinematografiche
e video proiezioni, festival, spettacoli, saggi.
RAPPORTI CON LA SOCIETA’ CIVILE
I rapporti che ASC intrattiene con le diverse realtà sociali (mondo del lavoro, Enti locali, Stato,
associazionismo, sindacati, ecc.) sono di riconoscimento e rispetto delle diverse funzioni, con piena
disponibilità alla collaborazione.
Questo atteggiamento consente ad ASC di acquisire una piena titolarità di rappresentanza in tutte le
sedi dove si affrontino le questioni del tempo libero e dello sport.
L’elemento centrale del rapporto con le istituzioni, dopo il trasferimento dallo Stato alle Regioni e da
queste ai Comuni, di larghe competenze in materia di sport, turismo e tempo libero è la pluralità di
soggetti con pari dignità.
I rapporti con la società civile corrono su due piani distinti ma non separati:
1) un piano politico, sul quale i rapporti assecondano il metodo del confronto e della collaborazione
su obiettivi specifici;
2) un piano tecnico, sul quale i rapporti sono:
3) di ricerca di supporti operativi e di consulenza sui problemi gestionali; di accesso alle forme di
finanziamento previste dalle leggi; di informazione.
Il lavoro all’interno delle associazioni è spesso lasciato alla spontaneità e all’intraprendenza di singoli
operatori. Questo limite fa sì che le associazioni assumano una struttura meglio articolata ed organica;
che distribuiscano compiti ed incarichi precisi tra i propri responsabili; che organizzino più
razionalmente la propria attività.
Il decentramento, avvicinando lo Stato al cittadino, ha determinato una mobilità di rapporti sino ad ieri
sconosciuta, che consente una comunicazione di sempre più vaste proporzioni.
Diventa perciò molto importante far conoscere l’attività capillare dell’associazionismo sul territorio;
fornire un quadro della sua operatività per la giusta valutazione del livello culturale
dell’organizzazione; far circolare idee e problemi che, pur nella diversità delle situazioni, derivano da
un movimento, come quello associazionistico, dalle sempre più estese ramificazioni.
TESSERAMENTO
L’atto mediante il quale un circolo aderisce ad un Ente nazionale è, oltre l’affiliazione, il tesseramento
dei propri soci che risponde a due ordini di motivi:
• accrescere la rappresentatività dell’Ente non soltanto in termini numerici;
• estendere al maggior numero di cittadini i servizi, i vantaggi, le provvidenze assicurative e le
facilitazioni connesse alle tessera.
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Riguardo al tesseramento, sorgono talvolta dubbi e perplessità nell’ambito dei circoli. Come ad
esempio, ritenere che sia sufficiente raccogliere un certo numero di tessere tra gli associati ai fini di
adempimenti formali (specie nel caso di gestioni di spacci di bevande, mense, ecc.).
E’ un’impostazione che contrasta con l’obiettivo di costruire un’ampia base associativa attraverso il
diretto e libero concorso di soci, che costituisce un dato di evidente significato politico. La tessera
viene proposta, per i suoi contenuti, alla generalità dei soci dei circoli affiliati, e cioè per l’insieme dei
servizi che essa offra per favorire la partecipazione all’uso del tempo libero, spesso impedito da fattori
economici e strutturali che colpiscono, in particolare, categorie come i giovani e gli anziani.
ASC ha predisposto per i tesserati un pacchetto di convenzioni che offrono facilitazioni sugli
spettacoli cinematografici e teatrali, i concerti, l’abbonamento a giornali e riviste, l’acquisto di libri, le
partite di calcio, le mostre, fiere ed esposizioni, i viaggi, le vacanze.
Ma la tessera ASC fornisce anche un’interessante copertura assicurativa, in forza della polizza
stipulata, contro i rischi derivanti dall’esercizio delle attività extralavorative e per la responsabilità
civile, verso terzi.
ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Assemblea, in mancanza d’accordi fra gli associati, concerti, è regolata dalle disposizioni del Codice
Civile. Essa riveste particolarmente importanza, oltre che per la direzione e il coordinamento
dell’attività sociale, per la tutela dei diritti delle minoranze e dei diritti individuali degli associati.
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, in cui ogni socio ha il potere
d’intervento, discussione e voto. Essa è retta dal principio maggioritario, talché ogni membro può
influire sulla formazione della volontà sociale; elegge, con votazione a scrutinio, segreto gli organi
sociali dell‘Associazione.
L’Assemblea deve essere convocata in via ordinaria una volta l’anno ed in via straordinaria quando lo
ritenga necessario il Consiglio direttivo, oppure almeno 1/5 dei soci, aventi diritto di voto, con
richiesta motivata.
Tra i compiti più rilevanti dell’Assemblea, oltre la già ricordata elezione degli organi direttivi (che può
avvenire con o senza la presentazione di liste di candidati), figurano: l’approvazione dei programmi di
attività; l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; la deliberazione sulle gestioni sociali
(quali la stipula di convenzioni, acquisti, alienazioni del patrimonio sociale, ecc.); lo scioglimento
dell’Associazione secondo le norme del Codice Civile.
Il consiglio direttivo è l’organo che normalmente riveste la funzione di amministrare l’Associazione e
in ogni caso, deve operare nei limiti fissati dallo Statuto e dall’Assemblea, non possono essere
superati, se non con l’assunzione di precise responsabilità verso l’Associazione e verso i terzi.
ENTRATE CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
I proventi che chiameremo istituzionali sono costituiti da tutte quelle entrate che, non avendo carattere
commerciale, non hanno rilievo imponibile.
L’elencazione dei proventi di seguito indicati è da considerarsi tassativa, nel senso che, solo ed
esclusivamente essi costituiscono introiti neutri ai fini fiscali.
1) I contributi annui, possono variare in rapporto alle esigenze del circolo e s’intendono quelle
somme richieste dall’associazione per il riconoscimento della qualità di socio. Rientrano, pertanto,
sotto detta voce, tutti gli importi che gli associati debbono versare per essere considerati soci
dell’associazione ( tassa d’iscrizione e quota sociale).
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2) Corrispettivi specifici per prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati.
Sono costitute dalle quote supplementari versate per poter partecipare alle singole attività
organizzate dall’associazione quali ad esempio corsi di formazione, ecc. Affinché queste entrate
siano considerate neutre fiscalmente, è necessario che sussistano congiuntamente i seguenti
presupposti:
• le attività agevolate devono essere effettuate da particolari tipologie di associazioni quali ad
esempio associazioni culturali, sportive dilettantistiche ;
• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese agli associati;
• le stesse attività devono essere effettuate seguendo gli scopi istituzionali.
3) Cessioni anche a terzi di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.Non sono considerate
commerciali le cessioni di pubblicazioni effettuate anche a terzi alle seguenti condizioni:
• devono essere effettuate da associazioni culturali e sportive dilettantistiche;
• devono essere effettuate prevalentemente agli associati, anche se a titolo gratuito.
Nel caso in cui il sodalizio stampi e diffonda un periodico sociale destinato prevalentemente (e
quindi non esclusivamente) agli associati, gli eventuali proventi legati a tali vendite rientrano tra le
attività istituzionali. Si precisa che tale voce riguarda esclusivamente gli introiti derivanti dalla
cessione del periodico e non anche quelli conseguiti dall’eventuale vendita di spazi pubblicitari,
all’interno della rivista, ad aziende interessate.
4) Somministrazione d’alimenti e bevande ed organizzazione di viaggi e soggiorni turistici da parte di
Associazioni di Promozione Sociale e loro affiliati (art.111, comma 4-bis), anche se effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici.
Tali attività devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:
• esercitate presso le sedi in cui viene svolta attività istituzionale;
• siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Si precisa che l’attività di somministrazione riguarda esclusivamente la cessione ai soci di alimenti
e bevande, come ad esempio la preparazione di panini o il riscaldamento di cibi precotti, ma non si
riferisce all’attività di ristorazione (attività di trasformazione e manipolazione di prodotti
alimentari in pietanze), che rimane in ogni caso attività di tipo commerciale, soggetta ad
autorizzazioni specifiche.
In entrambe in casi l’attività' deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti
anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali.
Da ciò consegue che, qualora l’associazione sia affiliata a un Ente di promozione sociale
riconosciuto dal Ministero dell’Interno, la stessa potrà beneficiare della neutralità fiscale degli
introiti derivanti dalla gestione del bar ovvero dell’organizzazione dei soggiorni turistici.
5) Contributi da enti pubblici e da terzi (privati o imprese) quando ricevuti a titolo di “liberalità”, per
il perseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione o circolo.
6) Contributi da enti pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione (108, comma
2-bis), se vengono rispettate le seguenti condizioni:
• deve trattarsi di attività aventi finalità sociale, che devono rientrare fra le finalità tipiche
dell’associazione o circolo;
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•
le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.
7) Raccolte pubbliche di fondi (108, comma 2-bis) effettuate occasionalmente, anche mediante
offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze, o campagna di sensibilizzazione Le anzidette attività fruiscono, oltre che dell'esclusione
dal campo di applicazione dell'IVA, dell'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale.
8) Proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali
(art.25, L.n.133/1999), se realizzati da società e associazioni sportive dilettantistiche al verificarsi
delle seguenti condizioni:
a) opzione per il regime di cui alla legge 398/91;
b) che siano percepiti in occasione di un numero complessivo non superiore a due eventi per anno
c) per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministero
delle finanze, attualmente pari a euro 51.645,69.
A titolo esemplificativo, possono rientrare nell’ambito di applicazione della norma i proventi derivanti
dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari,
dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc.
Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate in via occasionale e saltuaria, le stesse
sono, secondo i principi generali, escluse dal campo di applicazione dell’Iva.
Sotto il profilo degli adempimenti contabili le associazioni sportive dilettantistiche che conseguono
questi proventi non imponibili devono, (al pari di quanto previsto per la raccolta pubblica di fondi)
indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, redigere, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto nel quale vanno riportate,
in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle manifestazioni che hanno
originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da
una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette.
PROVENTI COMMERCIALI
Tutti gli ulteriori proventi non compresi fra quelli elencati precedentemente, assumono natura
commerciale e quindi, come tali, contribuiranno a formare componenti positivi di reddito, anche se le
attività sono svolte verso i propri associati:
• Pubblicità commerciale
• Proventi da prestazioni di servizio a non soci
• Proventi da manifestazioni a pagamento
• Proventi da somministrazione pasti
• Proventi da cessione dei diritti radio televisivi
• Proventi da cessione di beni
Le associazioni, affiliate all’ASC che hanno proventi commerciali, devono richiedere l’attribuzione
del numero di partita IVA e sono tenuti ai rispettivi adempimenti, in relazione al regime contabile
adottato.
Devono tenere una contabilità commerciale, separata da quella istituzionale e seguire le regole del
TUIR per la determinazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette e devono inoltre
presentare la dichiarazione dei redditi, e nel caso il modello 770, la dichiarazione IVA annuale.
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CONTABILITA’
La normativa vigente non prevede per i circoli alcun obbligo di tenuta della contabilità fiscale con
l’istituzione dei relativi libri. E’ evidente però l’opportunità di organizzare, sia pure in forma
schematica, l’attività contabile e amministrativa dei circoli per:
• classificare e registrare le variazioni patrimoniali;
• rendere possibile il controllo delle entrate e delle uscite;
• accertare debiti e crediti;
• disporre in qualsiasi momento di aggiornati elementi di conoscenza della situazione di bilancio.
Il controllo sulla contabilità, compete al Consiglio direttivo e al collegio dei sindaci revisori, i quali lo
esercitano secondo le norme statutarie e/o regolamentari.
Il cardine dell’operazione è la compilazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo. Questi due
documenti permettono rispettivamente di:
• determinare in anticipo il costo dei servizi e delle attività dell’Associazione, il volume presumibile
delle entrate, il fabbisogno di esercizio, i fondi di accantonamento, le spese e gli oneri reali, in una
parola la situazione economica nel suo complesso;
• riferire correttamente e dettagliatamente all’Assemblea dei soci sui risultati della gestione.
APRIRE UN CIRCOLO
Un Circolo è un'associazione senza fini di lucro, fra persone che vogliono promuovere insieme attività
comuni nel tempo libero (culturali, ricreative, di solidarietà, sportive).
L’art 18 della Costituzione recita: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,senza
autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
I Soci del circolo, scelto il luogo dove intendono riunirsi e svolgere le proprie attività, si costituiscono
e di comune accordo redicono un atto costitutivo e contestualmente uno statuto (una sorta di carta di
identità) e un regolamento, cui tutti sono tenuti ad attenersi pena l’esclusione dallo stesso.
Se il trattato costituzionale viene a salvaguardare i diritti di riunione e d’associazione, sussiste tuttavia
l’esigenza di tutelare l’ordine pubblico, la sicurezza e l’incolumità pubblica, specie nei locali dove si
verifichi un consistente flusso di persone.
Ha una propria struttura e un bilancio autonomo e, anche aderendo ad una Federazione e/o ad un Ente
di Promozione Sportiva e Sociale, mantiene la propria autonomia.
La Tessera documenta l'iscrizione del socio al circolo e all'Associazione nazionale. L'adesione è l'atto
d’iscrizione del circolo ad un'Associazione nazionale, nel cui statuto il circolo stesso si riconosce. Con
la tessera il socio acquisisce diritti e doveri sanciti dallo statuto e dal regolamento.
La somministrazione d’alimenti e bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali
non aperti al pubblico, non è soggetta alla legge sulla disciplina del commercio, ma soltanto alle
norme di pubblica sicurezza, se ed in quanto applicabili, e a quelle sulla tutela igienico sanitaria.
Per locali non aperti al pubblico, s’intendono quelli ai quali l’accesso e riservato a soggetti
determinati, cioè quelli in possesso di regolare tessera associativa.
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Il Ministero degli Interni, con varie circolari, ha dettato le seguenti disposizioni.
a) i locali ove insiste lo spaccio non possono avere accesso diretto dalla pubblica via;
b) i medesimi devono risultare idonei a seguito del sopraluogo effettuato, sotto il profilo igienico
sanitario, da un medico della A.S.L. competente per territorio;
c) gli spacci di bevande annesse ai circoli non ricadono sotto le prescrizioni dei piani commerciali
fissati dai Comuni per stabilire il numero degli esercizi pubblici.
L'assemblea, costituita da tutti i soci del circolo, decide il programma annuale, vota il bilancio, elegge
il consiglio direttivo, stabilisce la quota sociale.
Il consiglio direttivo predispone e applica il programma, elegge il presidente, esegue il mandato
progettuale dell'assemblea. Il presidente, di norma, è il rappresentante legale dell'associazione.
I soci del circolo in regola con il pagamento della quota sociale, possono così frequentare il Circolo e
aderire volontariamente a tutte le iniziative proposte sia dallo stesso che da iniziative esterne
approvate.
E' facoltà del circolo consentire l'accesso alle proprie strutture a tutti gli altri soci che appartengono
allo stesso organismo nazionale. I circoli possono attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con
Enti Pubblici per gestire impianti sportivi, culturali, teatrali, ricreativi; possono organizzare
manifestazioni, viaggi a carattere sociale e culturale, convegni, laboratori, corsi.
Il circolo può offrire anche occupazione. Infatti, nulla vieta di retribuire, in tutte le forme consentite
dalla legge, soci e non, compensi per lo svolgimento di mansioni e incarichi.
INFORMAZIONI E MODULISTICA PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ALL’INTERNO DI
UN CIRCOLO PRIVATO AFFILIATO AD ENTI NAZIONALI LE CUI FINALITÀ ASSISTENZIALI SONO
RICONOSCIUTE DAL MINISTERO DELL’INTERNO
COSA È: è una comunicazione d’inizio attività per l’esercizio di somministrazione riservata ai soli
associati all’interno di un circolo privato affiliato a enti nazionali le cui finalità assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell’Interno.
A CHI SERVE: a tutti i circoli privati, affiliati a enti nazionali con finalità assistenziali riconosciuti dal
Ministero dell’Interno, che intendono svolgere attività di somministrazione d’alimenti e bevande
direttamente a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali.
QUANDO SERVE: quando si intende aprire da nuovo o subentrare per cambio presidente in un’attività
di somministrazione riservata ai soli associati gestita direttamente.
CHI LA EMETTE: l'Amministrazione si limita a prendere atto della comunicazione; il titolare dovrà
esporre nella/e sala/e d’esercizio la copia protocollata della comunicazione.
QUANTO DURA: la comunicazione ha validità subordinata alla durata del circolo, ovvero fino a quando
non variano i dati riportati nella dichiarazione (presidente, metratura, denominazione, ecc...).
Per ottenere l’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande, il presidente del circolo
deve, attraverso il Comitato ASC competente per il territorio, presentare al Sindaco del rispettivo
Comune, i seguenti documenti (salvo diversa richiesta del Comune interessato):
a) domanda su un modulo rilasciato dal Comune
b) attestato di adesione ASC
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Associazioni Sportive Confindustria
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dichiarazione di Appartenenza
copia Atto costitutivo o Statuto
fotocopia documento di identità del Presidente
fotocopia del Codice fiscale del Circolo
libretto sanitario del gestore
planimetria del locale
ubicazione, disponibilità e destinazione d’uso
perizia tecnica che accerti la regolarità dei locali
autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL
certificazione dei Vigili del Fuoco ( oltre i 100 soci presenti contemporaneamente)
certificazione antimafia
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GUIDA PER I CIRCOLI A.S.C.