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Anno Scolastico 2014/2015
Oggetto: alcuni appunti sul ‘Contributo volontario’
Quando si trattano argomenti di scuola è pressoché impossibile esporre contenuti piacevoli
e questo titolo non prelude nulla di meno. Chiedo anticipatamente venia all’eventuale paziente lettore.
Negli ultimi tempi sull’argomento si è parlato e scritto parecchio e, come spesso capita, la
pertinenza di quanto sostenuto spesso si è diluita nell’interesse personale o di parte fino alla confusione ed alla inconsistenza.
Provo a piantare qualche ‘paletto’ anche se il terreno è piuttosto friabile.
Volontario. Cosa significa? A pagina 3133 del ‘Devoto-Oli’ edizione 2014 trovo: ‘ … Dipendente dalla volontà individuale del singolo’.
Mi sembra di poter dire che il significato sia tale da escludere la necessità di almeno una
buona metà di quanto è stato detto o scritto, anche di recente, sia sui mass-media, finanche purtroppo, su specifiche circolari ministeriali.
Le ultime sono le pluricitate note ministeriali prot. n. 312 del 20/3/2012 e prot. n. 593 del
7/3/2013.
Poiché alle stesse circolari vengono imputati significati spesso troppo ‘interpretati’, per
non sprecare la già poca pazienza di chi legge, le allego a corredo di questo scritto. Ognuno, secondo i propri punti di vista potrà, in autonomia, ricavarne le informazioni ritenute più corrette.
Contributo. Cosa significa? Sarebbe già più che sufficiente il ‘Devoto-Oli’ di prima, ma so
per certo che nelle pagine iniziali di qualunque testo di ‘Economia politica’ oppure di ‘Diritto Tributario’ si cerca di chiarire la sempre utile distinzione tra tasse, contributi e imposte.
Nel linguaggio corrente i termini tassa, contributo e imposta vengono spesso utilizzati in
modo equivalente ma in realtà, in sede giuridica, economica e finanziaria, tali espressioni individuano tributi tra loro molto diversi.
La tassa è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad un'utilità che
egli trae da un'attività statale o dalla prestazione di un servizio pubblico resi a sua richiesta. Tali
servizi sono detti divisibili perché possono essere forniti e fruiti da ogni singolo cittadino.
In sostanza è una controprestazione dovuta in relazione ad un servizio ottenuto su espressa richiesta
del contribuente. Ne sono un esempio proprio le ‘tasse scolastiche’.
L'imposta è un’erogazione coattiva di denaro dovuta, in forza del loro potere d’imperio, agli
Enti pubblici a ciò deputati, sulla base della capacità contributiva dei contribuenti. Le imposte sono
destinate al finanziamento generico dei servizi pubblici indivisibili (o generali) destinati all’intera
collettività come la difesa e l’ordine pubblico. Pertanto non esiste un collegamento diretto tra imposte e prestazioni dello Stato. Si tratta di somme richieste ai cittadini semplicemente per far fronte
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alla spesa pubblica nel suo complesso.
Il contributo è un’erogazione di denaro dovuta all’Ente che, con la sua opera, arreca un
vantaggio o un arricchimento al singolo oppure a determinate categorie di contribuenti con la esecuzione di un’opera o di un’attività pubblica destinata alla collettività in modo indistinto. Il vantaggio non è necessario che sia richiesto ed il contribuente ne può essere beneficiano involontariamente.
Fin qui forse sono riuscito a seminare qualche piccolo granello di chiarezza, anche nelle informazioni diffuse dalla stampa generalista, già ancor prima di rispolverare comandamenti costituzionali quali quelli prescritti negli artt. 23 e 34:
─ art. 23 della ‘Costituzione’: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se
non in base alla legge;
─ art. 34 della ‘Costituzione’: La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (gli anni sono diventati 10 con la L. 296 del 2006, che era la
‘finanziaria del 2007, al comma n. 622) . I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso
(penso che dovrebbe essere di interesse, specie per le Istituzioni Centrali, anche questa seconda
parte …).
Per completezza, e perché tornerà utile nel prosieguo, riporto un cenno del citato comma n.
622 L. 296/2006 : “ L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a
consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. .…. Resta fermo il
regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. …….”
Oltre a quanto detto sopra, poiché a scuola spesso si parla di ‘tasse scolastiche’, forse è
d’interesse un altro piccolo chiarimento.
All’interno del sito URP (ufficio relazioni col pubblico) del Ministero (M.I.U.R.) si trova
una rapida sintesi sulle tasse scolastiche .
“….. Le tasse scolastiche erariali si versano sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, precisando la causale, utilizzando i bollettini disponibili presso
gli uffici postali.
… L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (Decreto legislativo
16 Aprile 1994, n. 297, art. 200) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza,
di esame e di rilascio di diploma.
Tassa di iscrizione: e’ esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il
compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non e’ rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo e di 6,04 euro.
Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da
parte dello studente, …. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento e’ riconosciuto valido
dalla nuova scuola. L'importo e’ di 15,13 euro.
Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al
momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di
qualifica, di Stato (ex maturità). L’importo e’ di 12,09 euro. …..
Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo e di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle
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scuole superiori … .” Sono anche previsti casi di esenzione solitamente per merito e reddito.
In estrema sintesi tutti i pagamenti effettuati sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle
Entrate sono ‘tasse’ e vengono versate all’Erario.
Scomodando Foucault (Paul Michel il filosofo 1926-1984 e non Jean Bernard Léon il fisico
di un secolo prima famoso per il pendolo) la scuola è un esempio dei suoi “luoghi non-luoghi” o
“spazi altri” o luoghi eterotopici cioè spazi privilegiati, sacri dove il tempo assume connotazioni
diverse; in ogni caso spazi reali. la Scuola è un bene sociale prezioso e insostituibile, da sostenere,
da tutelare e da rafforzare. La Scuola è per tutti e di tutti, il luogo ove ci si incontra per studiare, per
crescere insieme, per diventare adulti, per diventare i nuovi cittadini attivi e responsabili.
In linea di principio è facile concordare che non dovrebbero essere necessari i contributi
dell’utenza per garantire il funzionamento ordinario della scuola. Ma in questa direzione ci si incammina verso l’angustia dei servizi minimi, che dovrebbero essere pur sempre garantiti ma che
rappresentano la risicata mera sopravvivenza.
Il Nostro Liceo è si una scuola pubblica ma costituisce parte irrinunciabile della sua mission
e della sua vision perseguire un continuo processo di miglioramento e di innovazione che permetta
ai suoi allievi i migliori risultati possibili in tutte le discipline curricolari.
Questo è ben lontano dalla mera sopravvivenza ed è ipotizzabile e realizzabile solo con il
contributo volontario di tutta l’utenza.
Pressoché tutti gli istituti superiori richiedono un contributo e non di rado di importo superiore a quello del Liceo ‘F. Vercelli’, anzi istituti superiori non liceali richiedono contribuzioni decisamente più onerose.
Le scuole che chiedono un contributo volontario alle famiglie lo fanno esclusivamente a diretto vantaggio dell’utenza stessa: per elevare la qualità degli ambienti di lavoro e per adeguare la
tecnologia delle attrezzature, il tutto a sostegno dell'offerta formativa destinata alla propria utenza.
Il contributo di cui si discorre non è una novità dell’altro ieri; può essere curioso solamente
per gli appassionati di storia ma esisteva fin già nell’alto Medio Evo, agli albori della scuola pubblica. Non si chiamava contributo ma esisteva col nome di ‘quota’.
In quei tempi (XII secolo) l'insegnamento elementare laico si sviluppò grazie al moltiplicarsi di scuole sia private che comunali.
Ogni scuola impegnava in genere un solo maestro. Nel caso delle scuole private, queste vivevano solo delle ‘quote’ pagate dagli scolari. Anche quando la scuola era finanziata dal Comune
erano richieste ‘quote’ dovute dagli studenti in misura fissata dal comune. È sicuramente pensabile
che a quei tempi la quasi totalità delle entrate fosse necessaria solamente per gli oneri stipendiali.
Quando nella scuola comunale il numero degli scolari era ritenuto eccessivo, anche secondo i criteri dell'epoca (le ‘classi’ arrivavano ad essere formate anche da un centinaio di alunni), il Comune
poteva obbligare il maestro ad assumere un ‘ripetitore’, al quale si doveva corrispondere una parte
dei proventi delle quote.
Lascio che la curiosità del singolo faccia da stimolo per scoprire quanto sia interessante anche la ’storia della scuola’, e torno ai tempi più recenti.
Qui il contributo dell’utenza sicuramente non ha nulla a che fare con gli oneri stipendiali
poiché questi sono interamente a carico del M.E.F..
Pur trattenendo e limitando l’attenzione agli ultimi anni, risulta che le norme sul contributo
volontario si sono sedimentate sovrapponendosi in malo modo ed ispessendosi sempre di più .
Riprendendo l’ormai famoso comma n. 622 della L. 296/2006, che è poi la ‘finanziaria’ del
2007, risulta che questo seicento- ventiduesimo- comma (!) dopo aver sancito l’obbligatorietà
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dell’istruzione per dieci anni, ha anche confermato il regime di gratuità lasciando desumere che,
secondo quanto precisato nel sito URP del Ministero alla voce tasse/contributi:
"In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità , non è dunque consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori (!) alle famiglie di qualsiasi genere o natura per
l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle
famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto
delle assenze, gite scolastiche, ecc). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e
formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base
volontaria".
Quanto sopra è contenuto anche nell’allegata nota ministeriale n. 312 del 2012 in modo
pressoché identico:
“…, questo Dipartimento intende richiamare ancora una volta l'attenzione …. sulla problematica in esame e, al tempo stesso, fornire chiare indicazioni al riguardo:
in primo luogo, non pare superfluo precisare che i versamenti in questione sono assolutamente volontari, anche in ossequio al principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore, ribadito,
più di recente, dalla legge n. 296/2007 (legge finanziaria 2007). In merito, le istituzioni scolastiche
dovranno fornire le dovute informazioni alle famiglie (ed è quello che cerco di fare anche con questo scritto) e tenere ben distinti i contributi volontari dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono
obbligatorie, con l'eccezione dei casi di esonero. Il contributo, ad ogni modo, non potrà riguardare
lo svolgimento di attività curricolari, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del
contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche. “
Un altro interessante intervento normativo è rappresentato dalla Legge 40/2007 (legge Bersani) all’art.13 comma 3 lettera a) che riporto qui di seguito:
- Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni
liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro
appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
modificazioni, finalizzate all' innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."Ora è pensabile fare alcune osservazioni.
All’interno del contributo di cui si discorre è possibile individuare almeno due parti: quella
totalmente volontaria, quale mera erogazione liberale, e quella individuata dalla normativa come
rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime.
Tra queste vi è di sicuro il costo dell’ assicurazione integrativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni degli allievi: ciò equivale a dire che la famiglia dell’allievo che non
crede opportuno pagare il contributo ha il figlio /a non assicurato in toto, a meno che la famiglia
stessa non abbia provveduto in autonomia. In tal caso sarebbe opportuno far pervenire alla Segreteria della scuola copia della polizza personale sottoscritta con congrui massimali.
Come già detto, pressoché tutte le scuole chiedono un contributo volontario alle famiglie e
lo fanno, ad evidenza, per elevare non solo la sicurezza ma anche la qualità degli ambienti di lavoro dei loro figli, per contrastare la rapida obsolescenza ed usura degli arredi e delle attrezzature di
loro uso quotidiano, per mantenere l’intera struttura organizzativa in collegamento con la vorticosa
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innovazione tecnologica e quindi , migliorare l'offerta formativa loro proposta.
Pertanto, sinteticamente, gli obiettivi del contributo volontario, come già prima individuati,
sono: innovazione tecnologica, edilizia scolastica ed ampliamento dell'offerta formativa.
Per quanto concerne il primo obiettivo, il riferimento è a tutte quelle attrezzature utilizzate
ai fini didattici (non amministrativi), dalle fotocopiatrici ai computer, alle stampanti, alle lavagne
interattive multimediali, che siamo abituati a considerare ormai normale e scontata dotazione dei
nostri istituti e che invece lo Stato non riesce a garantire in modo adeguato a tutte le scuole.
Va da sé che con l’hardware è necessario acquistare, implementare, aggiornare, manutenere
anche il software.
Il secondo dei tre obiettivi non può che riferirsi, evidentemente, a interventi di migliorie,
abbellimenti e piccole manutenzioni, essendone esclusi per ovvi motivi tutti gli interventi strutturali
o comunque impegnativi e straordinari che restano a carico dell’Ente Locale che, per le scuole superiori, è la Provincia. La Provincia, per quanto riguarda la nostra struttura, è anche l’originaria e
diretta piena proprietaria.
Tralascio questioni di principio, pur anche condivisibili ma concretamente inutili, perché in
questa direzione non si va da nessuna parte. Per il nostro Ente Locale infatti i problemi sono divenuti così ampi e variegati che è addirittura sempre più difficile già solo definire cosa si intende per
Provincia. A questo punto ogni considerazione sulle proprie risorse disponibili e destinate alle
scuole, e quindi anche al Nostro Liceo, perdono ogni interesse pratico gestionale.
La terza finalità poi, riguarda tutte le attività che esulano dalla didattica curricolare e che le
scuole, nella loro autonomia, possono decidere di attivare o meno secondo le competenze e quanto
deliberato dagli OO.CC..
Dal 1974 (D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 - Decreti Delegati sulla scuola - poi ripreso
nel D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1997 – Testo Unico vigente) in ogni scuola è attivo il suo specifico
organo di governo: il Consiglio d'Istituto.
Al suo interno è individuata una Giunta Esecutiva ed è formato da rappresentanti (nel Nostro Liceo sono 19) di tutte le componenti scolastiche.
Il Presidente del Consiglio d'Istituto è, per legge, un genitore.
Sta’ nelle prerogative di questo organo di governo decidere, tra le altre questioni, la necessità e l'ammontare del contributo delle famiglie.
In linea di principio (anche se le questioni di principio le abbiamo già … accantonate) , il
Consiglio d'Istituto potrebbe deliberare di non richiedere alcun contributo volontario.
Ciò comporterebbe, la rigida necessità di limitare le strutture ed i contenuti e l’intero contesto scolastico ad minimo di sopravvivenza ma, a ben pensarci, la sopravvivenza stessa diverrebbe
ben presto impossibile. La nostra Scuola sarebbe destinata a soccombere rapidamente sommersa da
obsolescenza, usura, deterioramento, prevaricanti incombenze, norme, riduzioni, tagli …
Quando il Consiglio d'Istituto, decide di chiedere un contributo e ne fissa l'ammontare, è
ben consapevole di deliberare un onere a carico delle famiglie (fatti salvi eventuali esoneri). Tale
onere tuttavia risponde a necessità assolutamente non procrastinabili.
Tra le altre cose, a ben vedere, il contributo volontario rappresenta una delle poche forme di
democrazia diretta, in quanto è l'unica erogazione di denaro che la comunità degli utenti, attraverso
il Consiglio d'Istituto, ha la possibilità di definire sia nell’’an’ sia nel ‘quantum’ e verificarne la destinazione ed il buon utilizzo.
Ho speranza che per ogni utente del Nostro Liceo tale verifica diretta risulti anche immediata e personale in quanto sarebbe sufficiente, credo, osservare criticamente il contesto operativo nel
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quale si svolge l’esperienza scolastica quotidiana del proprio figlio/a.
Ulteriori informazioni ne potrebbero derivare dal confronto con altri istituti scolastici pubblici. Sarebbe significativo poi aggiungere una brevissima riflessione su chi fa cosa e con quali risorse e quindi sulle difficoltà e sull’impegno richiesto per realizzare quel che fa parte dell’insieme
della Nostra offerta formativa.
È di una certa utilità ricordare ancora che, in ottemperanza alla Legge 40/2007 (legge Bersani) art.13 c. 3 lettera a), il contributo di cui si discorre può essere detratto dalla dichiarazione dei
redditi purché venga versato a mezzo bonifico o bollettino postale e sia indicata nella causale la dicitura" erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e
all’ampliamento dell'offerta formativa".
Anche se ben noto, è forse opportuno ricordare anche che ogni azione, fatto, attività che avviene a scuola deve rispettare rigidi vincoli normativi che non lasciano alcun margine discrezionale
e ciò vale ancor più per quanto concerne l’attività finanziaria.
La principale fonte normativa di tipo contabile è il D.I. (decreto interministeriale) n. 44 del
2001 al quale si affiancano obblighi e prescrizioni stringenti, di diverse tipologie, emanati da diverse fonti e con cadenza pressoché giornaliera (!) .
Sono coercitivamente imposte modalità, procedure, responsabilità, strumenti e documenti
analizzati fin nel dettaglio delle singole voci che devono essere indicate, proprio così come previsto
nel ‘form’ sia analogico sia digitale.
Tutta la struttura scolastica non può fare a meno di operare secondo quanto stabilito nella
complessa normativa vigente, gerarchicamente strutturata, giungendo ad ottemperare fino anche alle ultime, a volte pure inattese, note ministeriali.
Qualunque inadempienza, anche la più insignificante, viene fatta risalire, e dettagliata tra le
molteplici personali responsabilità, anche penali, al Dirigente Scolastico che ne risponde sempre
direttamente (vale a dire di tasca propria quando non peggio).
Ciclicamente, durante l’anno, tutte le rilevazioni contabili della Nostra scuola, a partire dai
saldi monetari e dai documenti originari, tutte le rilevazioni contabili fino alle diverse relazioni di
programma e di bilancio, sono sottoposte alle verifiche dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti sono solitamente due funzionari: uno è nominato dal M.E.F. (Ministero
Economia e Finanze) e l’altro dal nostro M.I.U.R..
Come in tutte le altre realtà operative, sia private sia pubbliche, anche la contabilità scolastica consta di una articolata serie di rilevazioni che, per stratificazione successiva, viene riepilogata in due principali documenti: uno dal contenuto previsionale noto come ‘Programma Annuale’, e
l’altro con l’obiettivo di rendicontare a consuntivo chiamato’Bilancio’. Chi avesse conoscenze maturate in aziende private troverà sicuramente similitudini prima con il budget e poi con il consuntivo.
Naturalmente ogni azienda è fortemente interessata e coinvolta nella rilevazione, per ciascun fatto aziendale, sia dell’aspetto finanziario (entrate ed uscite) sia dell’aspetto economico (costi
e ricavi) che, dai tempi (1494) del suo inventore Fra’ Luca Pacioli ed in tutto il mondo, sono alla
base della ben nota ‘Partita Doppia’; in tutta la contabilità pubblica, non essendoci scopo di lucro, è
di preminenza il solo aspetto finanziario.
Quindi di tutti i fatti amministrativi, con le conseguenti coercitive rilevazioni contabili, che
costituiscono l’ossatura portante della gestione, in ogni scuola si rilevano solamente gli aspetti finanziari.
Anche il Nostro Liceo è particolarmente attento, e non potrebbe essere altrimenti,
nell’ottemperare a tutte le normative vigenti e nell’applicare tutte le procedure e metodologie conPagina 6 di 16
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tabili previste ed imposte.
Ogni movimento finanziario, anche se minuscolo e apparentemente di poco conto, nessuno
escluso, deve essere minuziosamente rilevato, secondo i fatti amministrativi sottesi, in entrata oppure in uscita.
Va da sé che non esiste, e non può esistere, alcuna correlazione diretta (il professore di matematica direbbe ‘corrispondenza biunivoca’) tra i due movimenti. Solo formalmente si potrebbero
individuare dei ‘giroconti’ ma sostanzialmente le ‘entrate’ costituiscono oggetto di rilevazione autonoma quanto le ‘uscite’.
Una peculiarità ‘naturale’ specifica della scuola, che è necessario tenere presente
nell’analisi di dati contabili, è che tutti i movimenti finanziari che si susseguono incessantemente
nel corso dell’anno e che sono riepilogati nel ‘programma’ o nel ‘bilancio’ appartengono a due anni
scolastici differenti oppure, è la stessa cosa osservare che un anno scolastico ‘sta a cavallo’ di due
anni solari (o meglio, di due esercizi).
In attuazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012, è stato emanato il decreto legislativo
n. 33 del 14 marzo 2013 nonché la circolare del 19 luglio 2013, n. 2/2013. Con questi provvedimenti sono state riordinate le disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Uno degli obiettivi principali delle normativa citata è quello di rafforzare gli obblighi di
trasparenza e di pubblicazione, in ordine all’uso delle risorse pubbliche ed ai risultati dell’azione
amministrativa, in capo alle Pubbliche Amministrazioni (e le scuole sono P.A. così come chiarito
dall’articolo 1, c. 2, del D.lgs. 165/2001).
La stessa normativa prevede che i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, per renderli accessibili, siano pubblicati in un’apposita sezione denominata
“Amministrazione trasparente” nella home-page dei siti istituzionali e, per quanto concerne il nostro Liceo, così è stato fatto.
Qualora la rendicontazione prevista non risulti prontamente ‘leggibile’, sarà data un’ulteriore rendicontazione esemplificativa poco oltre.
In ogni caso è sicuramente veritiero affermare che il contributo volontario degli utenti è importante e necessario, e che il suo scopo è quello di riuscire a garantire la sussistenza dei servizi
previsti dall'offerta formativa pressoché nella sua totalità.
La copertura finanziaria statale è bastevole appena per affrontare solo in minima parte quegli oneri che lo stesso Stato, in modalità, varietà, quantità e dimensione esondanti, accolla alle
scuole con frequenza difficilmente sostenibile.
Da anni gli obblighi vengono perentoriamente imposti senza mai stabilire, ciò che sarebbe
ovvio ed indispensabile in ogni tipo di organizzazione e come già detto: chi fa cosa e con quali risorse. Le uniche cose che vengono sempre esplicitate sono: chi è il solito solo e unico responsabile
che sarà perseguito personalmente per ogni tipo di eventuale disfunzione (il D.S.) e poi che ogni
imposizione deve essere ottemperata ‘… senza ulteriori oneri per l’amministrazione’.
In fondo, dunque, lo scopo del contributo volontario è quello di riuscire a garantire, nonostante le difficoltà, la sussistenza dei servizi necessari e previsti dall'offerta formativa anche se non
‘coperti’ dagli stanziamenti provenienti dallo Stato e/o dagli EE.LL. ormai divenuti, quando esistenti, sempre più modesti.
Chi si avvale dell’area ‘amministrazione trasparente’ del Nostro sito, troverà nei bilanci
pubblicati cifre importanti indicate con la voce ‘residui attivi’.
Questa voce riepiloga esborsi, anche di vecchia data, sostenuti ‘in nome e per conto’ dello
Stato, che la scuola ha effettuato per rispettare obblighi normativi. Sostanzialmente tali pagamenti
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sono stati fatti con risorse proprie che, per la maggior parte, sono costituite dai contributi volontari.
In altre parole sono veri e propri crediti nei confronti del Miur stratificati e risalenti nel corso di anni ormai sempre più remoti ma mai restituiti.
Credo sia divenuto sempre più palese che solo con il contributo “volontario", è ormai possibile garantire la piena operatività della Nostra Scuola. Senza il contributo ’volontario’ non ci sarebbe alcuna possibilità di far fronte alle spese di funzionamento didattico-amministrativo e di investimento necessarie alla nostra Istituzione Scolastica così com’è e come desideriamo continui ad
essere.
Il nostro Liceo oltre ad essere una grande scuola è anche una scuola grande ed inoltre, credo
sia ormai manifesto, che nel suo ‘dna’ vi sia l’obiettivo crescente di un continuo miglioramento.
Da quanto sopra ne deriva quindi, ancora una volta, che solo in spirito di pura esercitazione
mentale e di mera applicazione teorica di principi sempre più remoti si potrebbe ipotizzare una realtà senza contributi delle famiglie.
Se, fino a pochi anni addietro ciò avrebbe potuto far pensare ad un’attività scolastica limitata a un livello minimo già individuato come ‘di sopravvivenza’ ma possibile, negli ultimi anni tale
ipotesi è diventata “non più possibile”.
Negli ultimi tempi diverse amministrazioni, non solo il Miur, hanno imposto variegati e pesanti oneri alle scuole (da ultimo si pensi alla ‘dematerializzazione’ di tutte le procedure gestionali
sia didattiche sia amministrative, ma ancor prima un altro esempio è il D.L. 81/08 T.U. sulla sicurezza) senza mai prevederne alcuna copertura finanziaria. I finanziamenti statali tendono ormai ad
essere dimensionati solamente sulla copertura degli oneri di remunerazione del personale e poco
altro.
In qualunque bilancio le ‘spese del personale’ sono sicuramente oneri importanti ma convivono con ben altri tipi di oneri, parimenti indispensabili, necessari per approntare un prodotto od un
servizio di qualità come quello che mira ad offrire il Ns/Liceo.
A dimostrazione di quanto sopra propongo di spendere qualche brandello di pazienza nella
consultazione dei dati presenti nei nostri bilanci consuntivi sempre pubblicati sul sito (sezione amministrazione trasparente) non appena approvati dai revisori contabili ministeriali.
Con una serie di estrapolazioni effettuate all’interno del bilancio 2014, si potrebbero enucleare le entrate e le uscite riferite al ‘contributo scolastico’ così come riepilogato qui sotto.
Ad evidenza le cifre elencate costituiscono la somma di numerose ‘reversali’ e ‘mandati’ il
cui dettaglio è disponibile nei ‘faldoni’ consultabili nella Segretaria dell’Istituto presso l’ufficio
della D.S.G.A..
Contributo scolastico volontario 2014 – estrapolazione bilancio consuntivo
Voce di bilancio
Contributo scolastico da Programma
Annuale. Mod. A
Descrizione
contributo delle classi di allievi frequentanti che saranno le classi successive alle nuove 1e (reversali entro
febbraio)
Contributo scolasti- contributo degli allievi iscritti alle
co da “Variazione
nuove classi prime (reversali entro
di bilancio”.
ottobre)
Mod. A
Conto Consuntivo.
Totale contributo in entrata
Mod. H
importo
65.000,00
%
16.974,18
81.974,18
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Voci di spesa a bilancio A01, A02
Voce di spesa a bilancio A04
Progetti POF
Voce di spesa “Funzionamento didattico amministrativo”
Voce di spesa “Conto Capitale”
14.824,18
18,08
7.000,00
8,54
Ampliamento offerta formativa
Sicurezza
Premi
Olimpiadi
Vivi la scuola
Totale contributo in uscita
47.409,85
3.800,00
2.000,00
2.740,15
4.200,00
81.974,18
57,84
4,64
2,44
3,34
5,12
100
Ma se nel passato e nel presente i contributi delle famiglie risultano indispensabili, nel futuro con il nuovo piano di riforma ‘La Buona Scuola’ sarà diverso? Quali saranno le risorse della
Buona Scuola?
Può essere interessante leggere quanto riportato sulla rivista tecnica per la scuola P.A.I.S. di
novembre 2014 ne ‘Le risorse per la Buona Scuola, …’
“… Il primo concetto è che oggi poter contare per le scuole sulle risorse private è da ritenersi fattore ineludibile perché è sotto gli occhi di tutti che quelle pubbliche non saranno mai
sufficienti a colmare le molteplici esigenze dell'istruzione e della formazione dei nostri giovani.
Le risorse private alla luce di tanto devono perciò essere considerate come fattore che può
trasformare la scuola in una positiva occasione di investimento collettivo.
Il governo ha immaginato di prevedere una serie di misure incentivanti e/o di benefit a favore di soggetti privati per favorire e promuovere l'afflusso di risorse che gli stessi vorranno
destinare per la scuola.
All'uopo costituisce un ricco ed utile bagaglio di esperienza in materia, l'esperienza positiva
ormai pluriennale messa a frutto da moltissime Istituzioni Scolastiche di compartecipazione
delle famiglie alle spese per il MOF attraverso il c.d. "contributo volontario", ancorché
spesso distorta, sia rispetto ai presupposti tecnico giuridici che alle corrette modalità di utilizzo, anche da improvvide sortite di rappresentanti delle istituzioni.
Condivisibile l'intenzione della costituzione di fondazioni o enti con autonomia patrimoniale per l'acquisizione di risorse private da parte delle Istituzioni Scolastiche.
Infatti è assolutamente necessario che tale finanziamento privato debba avvenire in maniera
immediata e semplice, attraverso procedure scevre da qualsiasi inutile appesantimento burocratico.
Ben vengano dunque per privati, fondazioni, imprese e associazioni no profit vantaggi quali:
- "School bonus", cioè un buono fiscale detraibile dalle imposte, utilizzato ad esempio per
interventi di ripristino di edifici scolastici, per la sistemazione o la creazione di laboratori
tecnico-scientifici o per favorire l'apertura prolungata delle scuole.
- "School guarantee", cioè incentivi fiscali o di altro genere, destinati a quelle imprese che
finanziando progetti per il successo formativo creeranno i presupposti positivi ai fini
dell'occupazione giovanile.
- "Raccolta fondi tra genitori e studenti", praticata già da tempo nelle Istituzioni Scolastiche
ma particolarmente incentivata con la messa a disposizione da parte dello Stato di una cifra
analoga o doppia (il governo indica in 5 milioni di euro la somma complessivamente a diPagina 9 di 16
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sposizione) rispetto a quanto raccolto per progetti didattici particolarmente significativi.
- "Obbligazioni di impatto sociale", cioè strumenti da sperimentare per creare legami forti
tra rendita economica e impatto sociale territoriale. …..
Sburocratizzare per migliorare deve essere un imperativo del legislatore anche per la scuola.
Promozione della logica della compartecipazione privata alle spese per il miglioramento del
MOF, (famiglie, imprese, associazioni) e di previsione di adeguate misure di incentivazione
a fronte di erogazioni alla scuole. “
Ricordo che dall’ a.s. 2010/2011 il contributo, fissato nella delibera del Consiglio di Istituto
del 10 dicembre 2010 in € 100 annui, non ha subito incrementi.
A tal proposito può anche essere significativo riportare quanto contenuto nell’articolo ‘Il bilancio delle scuole’ scritto dalla Dr.ssa Susanna Granello contenuto nella rivista tecnica “Esperienze Amministrative” (2/2010) edito dalla Fondazione Agnelli; pag. 11 par. 2.5 Contributi da privati ”. …I contributi dalle famiglie, presenti in ogni scuola sono costituiti in massima parte dai versamenti all’atto di iscrizione (contributi scolastici) …. tale consuetudine si è estesa anche ai Licei. La
cifra annua massima può variare tra i 120 e i 180 euro. …”
Tutto quanto esposto fin qui non esaurisce sicuramente le considerazioni inerenti l’argomento affrontato ma mi auguro di essere riuscito, forse, a unire e riepilogare alcuni aspetti ed informazioni che lo riguardano.
Nella speranza di aver prodotto una qualche utilità od interesse, ringrazio in ogni caso il paziente lettore che ha avuto un tale buon animo sufficiente per attivare fin qui.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Barruscotto
Allego alcuni documenti citati ed inerenti l’argomento:

Circolare Ministeriale n.ro 312 del 20/1/12;

Circolare Ministeriale n.ro 593 del 7/3/13;

Estratto del Regolamento Interno sui contributi del 29/11/2002;

Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto del 10/12/2010.
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alcuni appunti sul `Contributo volontario`