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SETTEMBRE 2011
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Indice
ECCO COME CAMBIA LA SCUOLA IN TRENTINO:
UN PROCESSO CHE CONTINUA ..........................................................
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GRADUATORIE BLOCCATE DAL TAR, IMMISSIONI IN RUOLO E
MANCATO RINNOVO CONTRATTUALE .................................................. 19
LA GUIDA PER PER I NEO-ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO
NELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO ...... 25
IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DOCENTI NELLE SCUOLE
A CARATTERE STATALE .................................................................... 37
RETRIBUZIONE ............................................................................... 71
TABELLE STIPENDIALI MENSILI ......................................................... 75
ALLEGATO A - INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE MOTORIA
NELLA SCUOLA PRIMARIA ................................................................ 77
ALLEGAT0 B - ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE PROVINCIALE N.5/2006 .... 85
ALLEGAT0 C - PIANI DI STUDIO 1° CICLO ............................................ 91
ALLEGAT0 D - INSEGNAMENTO CLIL .................................................. 123
ALLEGAT0 E - PROTOCOLLO DI INTESA SULL’UTILIZZO
DELLE ORE DI RECUPERO ................................................................. 139
ALLEGAT0 F - ACCORDO PROVINCIALE SULL’UTILIZZO
DELLE ORE DI RECUPERO ................................................................. 143
ALLEGAT0 G - PROPOSTA DI MODIFICA ALL’ART.2 ............................... 148
ALLEGAT0 H - TESTO con le PROPOSTE FLC ...................................... 151
ALLEGAT0 I - COMUNICATO CONGIUNTO OO.SS. E
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE .................................................... 157
ALLEGAT0 L - REGOLAMENTO STRALCIO PER LA DEFINIZIONE
DEI PIANI DI STUDIO PROVINCIALI E PER LA DISCIPLINA DELLA
FORMAZIONE IN APPRENDISTATO .................................................... 161
4
ECCO COME CAMBIA LA
SCUOLA in TRENTINO...
un processo che continua
LA RIFORMA DALMASO E LA POSIZIONE DELLA FLC CGIL DEL TRENTINO.
LE NOVITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012
1° Ciclo
(scuola primaria e secondaria di primo grado)
A partire dal 2006, con la Legge provinciale n. 5 è iniziato un processo innovativo della scuola trentina che viene gradualmente completato grazie
all’emanazione dei regolamenti cui la stessa legge rimanda.
EDUCAZIONE MOTORIA
Il 20 luglio 2007 la Giunta Provinciale con la delibera n. 1510 ha approvato il progetto “Gioco, divertimento, sport: uno stile di vita” riconoscendo
alla disciplina un’importanza fondamentale per lo sviluppo psicofisico dello
studente; all’interno di questo progetto la Giunta ha avviato una sperimentazione triennale, a partire dall’anno scolastico 2008-09 (prorogata per al
massimo ancora tre anni con la delibera 1413 del 1 luglio 2011) che prevede
l’introduzione nelle classi quinte della scuola primaria di due ore settimanali
curricolari di attività motoria con l’utilizzo di docenti in possesso dei titoli
di accesso per l’insegnamento di educazione fisica nella scuola secondaria.
Per procedere all’assegnazione del personale docente è previsto il seguente
ordine:
a) docenti di ruolo della scuola primaria titolari su posti di scuola comune o
sostegno in possesso dei titoli di accesso per l’insegnamento di educazione
fisica nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
b) docenti di ruolo della scuola secondaria di primo grado titolari sulla classe
di concorso 030A o sul sostegno;
c) docenti non di ruolo in possesso dei titoli di accesso per l’insegnamento di
5
6
educazione fisica nella scuola secondaria di primo grado e secondo grado;
Qualora vengano utilizzati docenti della tipologia indicata alla lettera a),
sono costituite cattedre formate prevalentemente con ore di scuola comune o di sostegno rispetto all’educazione motoria. Nel caso in cui vengano
utilizzati i docenti indicati alle lettere b) e c), sono costituite cattedre miste
con la prevalenza di ore nella scuola secondaria di primo grado, mantenendo la titolarità in capo alla scuola secondaria di primo grado e prevedendo
una contestuale riduzione, pari al monte ore attribuito ai docenti utilizzati,
nell’organico della scuola primaria.
La Flc Cgil ha avanzato forti critiche fin dalla prima delibera, intervenendo
anche sulla stampa locale ed inviando una segnalazione critica al Ministero
ed alle organizzazioni sindacali nazionali ; la questione è stata portata alla
conoscenza e discussione del personale nel corso delle assemblee promosse
in tutti gli istituti comprensivi assieme alla Cisl.
INSEGNAMENTO CLIL
Il CLIL (Content and Language Integrated Learning), ovvero apprendimento integrato di lingua e contenuto, è una modalità didattica che consiste
nell’insegnamento di una materia curricolare attraverso una lingua veicolare,
diversa da quella che normalmente si usa per comunicare.
Da anni la scuola trentina sta sperimentando la modalità CLIL, sia attraverso l’uso veicolare di lingue comunitarie sia di lingue minoritarie nei curricoli e che coinvolgono tutti gli ordini scolastici dalla scuola dell’infanzia alla
scuola secondaria di 2° grado. Con la delibera GP 1753/2010 la provincia ha
generalizzato la modalità CLIL nelle istituzioni scolastiche del primo e del
secondo ciclo.
I Regolamenti nazionali di riordino del secondo ciclo, prevedono l’insegnamento di una disciplina in lingua con modalità CLIL nell’ultimo anno dei
Licei e degli Istituti tecnici e negli ultimi tre anni del Liceo linguistico, e di
recente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento nazionale
concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado”, che
riporta le modalità di formazione per i docenti CLIL del secondo ciclo.
Tale metodologia, anticipata da tempo in provincia di Trento, comincia dunque ad entrare negli ordinamenti del sistema scolastico nazionale. Ha suscitato qualche perplessità e criticità in alcuni docenti trentini, ma anche adesioni convinte da parte di altri. La Flc del Trentino ha costituito un gruppo
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interno di lavoro per un confronto e uno studio approfondito che continuerà
ad incontrarsi anche nell’anno scolastico prossimo.
Si allega la delibera della Giunta provinciale n.1753 del 30 luglio 2010 per
una conoscenza più diretta del piano di intervento provinciale.
PIANI DI STUDIO 1° CICLO
Con l’anno scolastico 2010/11 sono stati pubblicati i nuovi piani di studio di
cui si rimanda la lettura negli allegati raccolti in questo opuscolo.
2° Ciclo
dalla delibera dell’11 settembre 2009
all’accordo del 16 agosto 2011
La scuola secondaria di secondo grado in provincia di Trento è stata coinvolta a partire dall’anno scolastico 2009/10 in un processo di innovazione
organizzativa e didattica che ha fatto discutere e riflettere tutta la comunità
locale per lungo tempo.
La Giunta provinciale con delibera n. 2220 dell’11 settembre 2009 aveva
introdotto un orario annuale delle lezioni di 930 ore per i licei e di 990 per
gli istituti tecnici (successivamente modificato), aveva previsto l’unità oraria
delle lezioni in 50 minuti e aveva fatto confluire gli istituti professionali nei
rinnovati istituti tecnici previsti dalla riforma nazionale.
La Flc Cgil del Trentino ha criticato duramente il metodo della Giunta che
non aveva cercato il confronto con il mondo della scuola, ma nel contempo
aveva aperto un profondo ed articolato lavoro di ascolto e confronto con
i propri gruppi di riferimento, organismi direttivi, con i docenti attraverso
assemblee in tutti gli istituti: ha discusso e registrato osservazioni, critiche e
proposte, oltre che promuovere momenti istituzionali di dibattito ed approfondimento organizzando attivi dei delegati e seminari anche con il contributo di esperti esterni e nazionali come ad esempio il seminario sul biennio
unitario. Contemporaneamente a tutto questo la Flc ha prodotto e presentato diverse proposte. Preme ricordare che, ormai da anni, la Flc Cgil afferma
la necessità di una seria riforma del secondo ciclo, di una riduzione della
frammentazione disciplinare e degli indirizzi di studio, di un abbassamento
dell’orario settimanale, dell’innalzamento dell’obbligo scolastico a 18 anni e
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di un biennio unitario che risulta più che mai indispensabile da quando è
stato introdotto l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 16 anni.
Nel corso dei vari incontri 2009-2010 con l’Amministrazione provinciale,
tenuto conto anche di quanto emergeva dai regolamenti nazionali, l’iniziale
proposta della Giunta si è concretizzata in tre punti: la confluenza degli
istituti professionali nei nuovi indirizzi tecnici ad eccezione di quello ad indirizzo socio sanitario che è rimasto come istituto professionale non avendo
trovato una sua corrispondenza nel tecnico; il biennio unitario; l’ora di lezione ridotta a cinquanta minuti.
ORARIO ANNUALE STUDENTI E DOCENTI
Il 16 marzo 2010 la Giunta, con la delibera n. 533 , ha approvato le discipline
e la quantificazione oraria per gli studenti per l’anno scolastico 2010/11 tenendo a riferimento gli orari annuali nazionali; nella delibera è stata prevista
la possibilità di svolgere le lezioni in unità didattiche di 50 minuti anziché
di 60, con l’indicazione di recuperare per gli insegnanti le ore annuali mancanti in attività con gli studenti. Su quest’ultima questione (ossia su quanto
i docenti debbano recuperare effettivamente a fronte del monte ore di circa
cento ore) la Flc Cgil ha portato avanti con l’Amministrazione una lunga ed
accesa contrattazione, a seguito della quale è stato sottoscritto (non da tutti
i sindacati) un protocollo d’intesa che, oltre a prevedere un recupero annuale
di 60 ore con gli studenti e 10 ore per programmazione-formazione e ricerca, impegna la Provincia a mantenere l’organico provinciale nella media
degli ultimi cinque anni e l’attuale impegno finanziario. In questo modo si è
tenuto aperto lo spazio per garantire il più possibile anche l’occupazione del
personale precario. Non firmare un impegno che vincolava la controparte su
questi temi, come hanno fatto purtroppo alcuni sindacati, avrebbe significato
non dare importanza all’occupazione e al mantenimento del finanziamento
nel comparto scuola.
Per la Flc invece, la firma del protocollo del 16 marzo 2010 con l’Assessora
Dalmaso ha significato fissare alcune precise garanzie per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato nel mantenimento del posto di lavoro e per
la qualità del servizio e indicare indirizzi chiari per affrontare le problematiche in sede contrattuale Apran.
Sulla riduzione dell’ora di lezione la Flc riconferma quanto già affermato e
scritto in precedenza: la scelta spetta alle scuole, attraverso le deliberazioni
degli organi collegiali mentre la decisione sulle modalità del recupero e/o
completamento orario compete ai tavoli contrattuali.
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La non contrarietà in linea di principio della Flc alla riduzione dell’ora di
lezione nasce dal fatto che tale scelta era già stata assunta negli ultimi anni
dalla quasi totalità delle scuole trentine. Date le diverse caratteristiche delle
scuole però, la scelta della riduzione dell’ora di lezione aveva determinato nel
corso degli anni un diverso recupero e conseguentemente un effettivo carico
di lavoro diversificato per i docenti: alcune istituzioni scolastiche adottavano lezioni di 50 minuti facendo recuperare tutto il tempo scuola mancante
(circa 99 ore annue), altre riducevano le ore di lezione senza alcun obbligo
di recupero: una differenza di trattamento mal digerito dai docenti come gli
stessi evidenziavano al sindacato ogni volta veniva offerta loro l’occasione.
Il 14 luglio 2011 si sono conclusi i lavori del tavolo tecnico sul 2° ciclo,
un tavolo chiesto all’Amministrazione provinciale dalla Flc Cgil per tenere
sotto osservazione l’applicazione dell’accordo sul recupero dei dieci minuti sottoscritto solo dalla Flc Cgil e Cisl Scuola il 28 settembre 2010. Si è
trattato di un lavoro costante ed impegnativo che per le sue caratteristiche
tecnico-operative poteva essere svolto dalle sole sigle sindacali rappresentative firmatarie, ma che la Flc invece ha chiesto esplicitamente fosse aperto
anche alle organizzazioni sindacali che non hanno firmato (nonostante i loro
attacchi irrispettosi nei modi e spesso pretestuosi nei contenuti verso le organizzazioni firmatarie).
La Flc ha voluto mantenere fede agli impegni assunti con gli iscritti e con gli
altri insegnanti incontrati nelle scuole e in sede sindacale ed è sempre stata
disponibile all’ascolto e al confronto con chiunque lo richiedesse, prima e
dopo la sottoscrizione dell’accordo di settembre 2010. Per la Flc l’ascolto e il
rispetto delle idee altrui sono indispensabili per svolgere al meglio la propria
attività sindacale e rispondere compiutamente ai bisogni delle lavoratrici e
dei lavoratori.
L’accordo di settembre 2010 aveva lo scopo di accompagnare, dal punto di
vista contrattuale, l’innovazione didattico-organizzativa della Provincia e prevedeva una prima verifica sulla sua applicazione nel mese di febbraio 2011.
Tra il mese di gennaio e quello di marzo 2011 la Flc si è ripresentata nelle
assemblee degli istituti con una “proposta aperta” deliberata all’unanimità
dal proprio direttivo provinciale che aveva come linee di fondo lo snellimento e la chiarezza del testo, la sburocratizzazione degli adempimenti e la
trasparenza del “lavoro sommerso”, a partire dal riconoscimento del tempo
necessario per la programmazione e preparazione delle lezioni. Per questo
la proposta deliberata dal direttivo della Flc riguardava l’integrazione del
vigente art. 25 del contratto collettivo di lavoro con un nuovo comma (il 6
10
bis) che riportiamo di seguito:
“Ferme restando le modalità di costituzione delle cattedre in un massimo di 18
unità settimanali, l’orario cattedra dei docenti della scuola secondaria di secondo
grado, che ha adottato l’innovazione provinciale delle lezioni di cinquanta minuti, è costituito da:
a) 18 unità orarie didattiche da 50 minuti;
b) 2 unità orarie da 50 minuti a disposizione delle istituzioni scolastiche autonome che ne programmano l’utilizzo nelle sorveglianze e nell’ambito del progetto
di istituto per il potenziamento dell’offerta didattica e per la realizzazione del
progetto di istituto con esclusione degli interventi di recupero di cui al D.M.
n.80/2007; tali unità orarie saranno utilizzate secondo il piano delle attività
deliberato ad inizio d’anno dal collegio docenti
c) 1 unità oraria di 50 minuti per la programmazione individuale/collegiale,in
questo ultimo caso può essere programmata anche in modo flessibile e su base
plurisettimanale”
Per le Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo (art.26
del vigente contratto collettivo provinciale), tutto come prima fino al comma 4 da
ridefinire per tutti gli ordini nel seguente modo:
“ 4. le attività di potenziamento formativo comportano un impegno
complessivo di 40 ore obbligatorie e sono così disciplinate:
− 10 ore di supplenze ecc…
− 30 ore di … formazione-aggiornamento - ricerca - programmazione dei
nuovi piani e realizzazione del progetto di istituto…,di cui almeno 10 per
aggiornamento”
Con queste poche righe si andava a sostituire l’art. 2 dell’accordo 28.9.2010,
eliminando tutto l’elenco delle attività da svolgere, ribadendo chiaramente che tutte le ore sono di cinquanta minuti e, per la prima volta in
assoluto, riconoscendo (senza alcuna incombenza certificativa), all’interno dell’orario cattedra, la programmazione. Una proposta innovativa che
avrebbe potuto abbattere il muro di pregiudizio sociale sull’insegnante “che
lavora solo per diciotto ore alla settimana”.
Al termine delle assemblee, chiusa l’operazione ascolto, la Flc ha presentato all’Amministrazione la proposta sopra esposta con, in subordine, questa
proposta alternativa:
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“ferme restando le modalità di costituzione delle cattedre in un massimo di 18
unità settimanali, l’orario cattedra dei docenti della scuola secondaria di secondo
grado, che ha adottato l’innovazione provinciale delle lezioni di cinquanta minuti, è modulato nelle seguenti unità tutte da cinquanta minuti:
a) 18 unità orarie didattiche;
b) 1 unità oraria riconosciuta per la programmazione;
c) per il completamento dell’orario contrattuale, le restanti unità da 50 minuti
sono a disposizione delle istituzioni scolastiche autonome che ne programmano
l’utilizzo nelle sorveglianze, per il potenziamento dell’offerta didattica e per la
realizzazione del progetto di istituto; le unità didattiche svolte con gli studenti
avranno un peso di 1,5 rispetto alle altre; tali attività rientrano nel piano delle
attività deliberato ad inizio d’anno dal collegio docenti (in questo ultimo caso,
calcolando il monte orario annuale svolto tutto con i ragazzi, avrebbe portato
ad un massimo di 45 ore da 50 minuti);
d)sono ESCLUSI gli interventi di recupero di cui al D.M .n. 80/2007;
Per le Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo tutto
come prima fino al comma 4 da ridefinire per tutti gli ordini:
“ 4. le attività di potenziamento formativo comportano un impegno complessivo
di 40 ore obbligatorie e sono così disciplinate:
− 10 ore di supplenze ecc…
− 30 ore di …formazione-aggiornamento - ricerca - programmazione dei
nuovi piani e realizzazione del progetto di istituto …, di cui almeno 10
per aggiornamento”
Questo è stato quanto la Flc ha presentato nel mese di aprile all’Amministrazione, a fronte della proposta di altri sindacati che avevano preso il testo
dell’accordo 28.9.2010 apportandovi alcune variazioni, tra le quali una integrazione alla lista delle attività (non la sua eliminazione) e la precisazione
che “il recupero del tempo lavoro non prestato dovrà essere realizzato per 70
ore nell’anno scolastico, delle quali almeno il 50% in attività scolastiche con
gli studenti…”
A questo punto l’Amministrazione, non avendo un testo sindacale unitario,
è stata costretta a fare una sintesi delle proposte pervenute presentando un
testo (la cui struttura sarà quella mantenuta nella stesura finale del 14 luglio),
che prevedeva
a)l’eliminazione della lista delle attività (come proposto dalla Flc)
b)l’eliminazione del riferimento al lavoro sommerso per la programmazione
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(come proposto dagli altri e che la Flc valuta negativamente ritenendo di
aver perso un’occasione che sarebbe potuta essere estesa anche ai docenti
della secondaria di primo grado)
c)l’effettuazione di 70 ore di recupero di cui almeno 50 ore con gli studenti
d)l’introduzione del vincolo di destinazione del fondo di istituto per i corsi
di recupero delle carenze formative (dopo l’effettuazione di almeno dieci
ore per tale recupero entro le 50 di attività con gli studenti) e la certificazione degli eventuali risparmi da utilizzare per i rinnovi contrattuali
(come richiesto dalla Flc)
e)il chiarimento che tutte le attività didattiche con gli studenti saranno svolte in ore da cinquanta minuti( come da sempre la Flc Cgil ha affermato
sostenendola anche con i dirigenti scolastici nel corso dell’anno scolastico
2010/11)
Su questo testo, quindi, non su quello di altri, si è andati alla firma congiunta
di tutti i partecipanti il 14 luglio 2011; anche in questo incontro la Flc è stata
propositiva ed attenta, evidenziando la necessità di chiarire meglio, in sede
Apran, il comma riguardante le ore eccedenti.
In conclusione, il testo del verbale di accordo firmato –da tutti– il 14
luglio 2011 è frutto di un lungo confronto durante il quale la Flc ha presentato proposte, osservazioni e approfondimenti, senza mai rinunciare al
dialogo anche quando, per questo, ha dovuto ignorare le offese di qualche
organizzazione sindacale.
La Flc è orgogliosa del lavoro svolto sull’innovazione del 2° ciclo, un lavoro
intenso e che ha portato buoni risultati, tra i quali l’innalzamento delle ore
di codocenza da 12 a 16 nei laboratori per gli insegnanti I.T.P, l’immissione in ruolo di almeno 250 docenti per l’anno scolastico 2011/12 e un
nuovo accordo sul recupero del tempo non lavorato che snellisce il testo
28 settembre 2010.
Si tratta di un risultato importante reso possibile dal contributo di tutti gli
iscritti Flc Cgil e dei docenti incontrati a scuola
BREVE CRONACA del 5 luglio 2011
(nota per chi vuole un dettaglio delle ultime curiose fasi contrattuali)
Il 5 luglio le organizzazioni sindacali si sono trovate presso il Dipartimento
provinciale dell’istruzione per discutere sulla proposta dell’amministrazione.
Gilda afferma essere determinante per la sua firma il togliere dall’art. 2 la
13
quantificazione delle 30 ore riconosciute per la programmazione(mentre
avrebbe accettato un riferimento non quantificato in premessa ). Per Uil
Scuola determinante e irrinunciabile è introdurre al comma 1 dell’art. 2
proposto dall’Amministrazione la delibera annuale del collegio docenti sulla
adozione dei cinquanta minuti, mentre afferma che il riferimento alle 30 ore
di programmazione non è una pregiudiziale alla firma.
La Flc accetta le osservazioni Gilda rendendosi disponibile a trovare nell’art.1
un riconoscimento non quantificato alla programmazione, mentre per quanto
riguarda la richiesta Uil propone di trasformare la “delibera del collegio
docenti” in “delibera degli organi collegiali della scuola”, ma Uil respinge
categoricamente la controproposta Flc. Dopo poche ore, il giorno dopo (6
luglio) Uil, Cisl e Gilda inviano all’amministrazione “una nuova proposta” che
riprende esattamente quanto chiesto da Flc il giorno prima e respinto…
Proposta inviata senza nemmeno interpellare la Flc…(?!?…)
Alle ore 11 di venerdì 22 luglio 2011 è stata apposta la sigla (la firma definitiva
è avvenuta il 16 agosto 2011) da parte di tutte le organizzazioni sindacali al
testo che modifica e sostituisce l’art. 2 dell’accordo del 28 settembre 2010.
Quindi, l’attuale accordo continua ad espletare i suoi effetti ad eccezione
dell’art. 2 che sarà sostituito con il seguente:
Modalità di recupero del tempo lavoro
1. Ferme restando le modalità di costituzione delle cattedre di 18 unità settimanali,
nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni scolastiche che
hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, il recupero del tempo lavoro
non prestato dovrà essere realizzato per 70 ore nell’anno scolastico, delle
quali almeno 50 devono essere prestate in attività con gli studenti con priorità
alle attività didattiche finalizzate al successo formativo; le rimanenti sono a
disposizione per l’attuazione del progetto d’istituto.
2. Le ore di attività didattiche da prestare con gli studenti saranno inserite, per
quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del docente
e sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti.
3. Le prestazioni di cui al presente articolo devono essere svolte entro il termine
dell’anno scolastico, in coerenza con il Progetto di Istituto e secondo il piano
annuale proposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti
con le procedure previste dall’art. 25 del CCPL 29.11.2004, come modificato
14
dall’art. 4 CCPL 5.9.2008. Per le eventuali ore residue non calendarizzate,
il dirigente scolastico – in tempo utile prima del termine delle lezioni – avrà
cura di predisporre un piano di utilizzo anche attraverso attività funzionali
all’insegnamento e tenendo conto dell’effettivo servizio prestato e della tipologia
del contratto
4. Ferma restando la disciplina relativa al calcolo di organico di diritto e a quanto
previsto dall’art.6 del “Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e
supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche a carattere statale” a decorrere
dall’entrata in vigore del presente accordo, il riconoscimento economico delle
ore eccedenti previsto dall’art. 34 CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art.
17 CCPL 15.10.2007, su richiesta del docente da effettuarsi prima dell’inizio
dell’anno scolastico o entro 5 giorni dalla presa di servizio, riguarderà le ore a
partire dalla 21esima. Le ore eccedenti potranno essere riconosciute a partire
dalla 19esima, qualora siano richieste dal dirigente scolastico, con l’assenso del
docente, per esigenze organizzativo-didattiche.
5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le ore per i corsi di
recupero per gli alunni con carenza formativa potranno essere riconosciute sul
Fondo d’istituto, attraverso l’assegnazione vincolata delle risorse finanziarie di cui
alla lettera b) dell’art. 90 CCPL 29.11.2004, come modificato dall’art. 52 CCPL
15.10.2007, soltanto dopo l’effettuazione di almeno 10 unità didattiche di cui
al comma 1. Tale quota b) è destinabile anche al riconoscimento economico di
attività aggiuntive di insegnamento prestate dal personale assunto con contratto
a tempo determinato per supplenze brevi.
6. Per il calcolo del 12% entro il quale il dirigente riconosce compensi sul
fondo di istituto ai propri collaboratori, secondo quanto previsto dal comma 1
dell’art. 36 CCPL 29.11.2004, e per il calcolo del 20% entro il quale l’istituzione
scolastica riconosce sul fondo di istituto le spese di accompagnamento ai viaggi
di istruzione e alle visite guidate, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art.
92 CCPL 29.11.2004, si applicano i parametri relativi alla dotazione finanziaria
del fondo di istituto riferita all’anno 2010.
7. Le economie di spesa derivanti dall’applicazione del presente articolo
confluiranno nelle economie contrattuali da certificare ad ogni fine anno scolastico.
Gli effetti del presente accordo sono sottoposti a verifica congiunta tra
Amministrazione e Organizzazioni sindacali rappresentative
Commento: ancora una volta la Flc ha richiesto di poter inserire in
premessa,senza una quantificazione, il riconoscimento al docente della
necessaria attività di programmazione,progettazione e organizzazione;
mentre Gilda e Cisl si sono dichiarati disponibili, la Uil ha detto no
15
per timore che questo possa recare danno in futuro: la Flc non ne fa
una questione di vita o di morte, ritiene però si sia persa l’opportunità
di far emergere parte di “quel lavoro sommerso” tipico e indispensabile
della professione docente; un segnale importante che avrebbe facilitato la
successiva estensione di tale riconoscimento anche ai colleghi delle medie.
BIENNIO UNITARIO
La Flc conferma il giudizio sostanzialmente positivo per la novità introdotta
dal modello scolastico della Provincia di Trento, il biennio unitario perché
risponde in parte a quel tipo di scuola che la Flc Cgil va esplicitando da
anni anche in considerazione delle Raccomandazioni del Parlamento
europeo e dell’introduzione dell’obbligo scolastico a 16 anni: un modello
orario sostenibile, con un orario settimanale di lezioni contenuto (32-34 ore
settimanali), evitando la frammentazione degli insegnamenti in un numero
eccessivo di materie, con orari esigui; dopo il primo biennio, obbligatorio
ed unitario, un percorso più specialistico con un peso orario crescente delle
discipline caratterizzanti l’indirizzo, ferma restando la presenza dei 4 assi
fondamentali dei saperi (linguistico, scientifico-tecnologico, storico-sociale).
La Flc sostiene la scelta per un biennio unitario, cioè in larga misura comune
e con alcune materie opzionali/di indirizzo, per tutti gli indirizzi della
secondaria superiore, al fine di evitare a studenti e genitori scelte precoci e
difficilmente reversibili. Un biennio a carattere, ad un tempo, orientativo e
propedeutico ai percorsi successivi, con la finalizzazione di fornire conoscenze
e competenze per la cittadinanza, che devono ricomprendere, quindi, una
formazione scientifica di base.
Riconfermiamo pure la convinzione dell’inevitabilità che questa innovazione
importante necessiti di una forte innovazione metodologica e organizzativa,
di una didattica laboratoriale diffusa in via ordinaria e in tutti gli indirizzi, a
fronte dell’attuale prevalente didattica frontale. Per questo la Flc ha chiesto
e continuerà a chiedere con forza che l’Amministrazione predisponga un
piano di formazione del personale adeguato.
ISTITUTI STATALI PROFESSIONALI
Pur in assenza di novità rispetto all’anno scolastico 2010/11, in considerazione
del fatto che sugli istituti professionali è stata operata una scelta importante
e ritenendola una materia particolarmente delicata e complessa, la Flc Cgil
ribadisce quanto già esposto l’anno scorso.
A fronte della cancellazione degli istituti professionali, che la delibera dell’11
16
settembre 2010 ha fatto confluire nei nuovi indirizzi tecnici, la Flc si è
immediatamente attivata nel chiedere all’Amministrazione precise garanzie
sul mantenimento dell’attuale offerta formativa e delle pari opportunità offerte
nel resto del territorio nazionale. La materia è stata trattata tenendo conto
sia dei nuovi regolamenti nazionali sia del nuovo Titolo V della Costituzione
che prevede la possibilità per gli istituti professionali di rilasciare qualifiche
e diplomi professionali, di competenza delle Regioni, soltanto in regime di
sussidiarietà nel rispetto delle esclusive competenze delle Regioni/Province
Autonome in materia. Nella Provincia autonoma di Trento il sistema della
formazione professionale è ormai consolidato a un buon livello che tutti
prendono ad esempio e fa parte del sistema educativo, come dimostra la
legge provinciale n. 5 del 2006. Si tratta di mettere in sinergia la domanda
e l’offerta formativa del territorio e di evitare le sovrapposizioni di indirizzo.
Il resto è in mano alle scuole, a loro spetta adeguare metodologia didattica e
formazione alle esigenze degli studenti.
Gli indirizzi aziendali e turistici dei professionali hanno trovato collocazione
nel tecnico amministrazione-finanza-marketing, mentre il tecnico dei servizi
socio-sanitari è rimasto nell’Istituto professionale (Rovereto) poiché l’Itas
nazionale non è stato inserito in alcun percorso, né tecnico, né professionale.
RINNOVO CONTRATTUALE: aggiornamento situazione
Nel 2010 avevamo scritto che il rinnovo contrattuale in Trentino si sarebbe
potuto fare anche se il Governo Berlusconi con il decreto n. 78/2010,
convertito in legge, aveva bloccato il rinnovo dei contratti di lavoro dei
dipendenti pubblici per ben quattro anni.
Purtroppo siamo stati smentiti; la Giunta provinciale ,dopo le verifiche legali
e ministeriali, ha dichiarato che non era possibile comportarsi diversamente
dal resto del territorio nazionale,con la sola eccezione per la distribuzione
della quota di 50 milioni di euro che la provincia può mettere a disposizione
per tutti i dipendenti provinciali a titolo di miglioramento dei servizi. La
Flc Cgil del Trentino ha chiesto quindi di aprire il tavolo Apran su questi
fondi integrativi,rinnovando la richiesta anche nel corso del 2011, ma siamo
ancora in attesa della convocazione.
Purtroppo le notizie che giungono dal nazionale continuano a non essere
buone per i dipendenti pubblici.
Si riporta il seguente comunicato della Flc nazionale per capire meglio cosa
sta avvenendo.
Martedì 19 luglio 2011 è stata sottoscritta la pre-intesa tra sindacati scuola
17
nazionali e ARAN sul funzionamento del sistema dei gradoni retributivi del
personale della scuola in relazione al piano triennale di assunzioni previsto
dall’art. 9 del Decreto legge 70/11 (Decreto sviluppo). La FLC non ha siglato
la pre intesa e dopo una discussione nei propri organismi dirigenti, compreso
il coordinamento dei precari, non ha firmato nemmeno l’accordo definitivo del
4 agosto 2011, perché quel testo presenta aspetti molto discutibili.La FLC
CGIL vuole la stabilizzazione dei precari della scuola; ricordiamo che, in base
al Decreto legge 70/11, è prevista l’assunzione stabile di docenti e ATA, già da
anni in servizio nella scuola, su tutti i posti liberi nel triennio 2011/2013 purché
questa non comporti spese aggiuntive. Per garantire l’invarianza di spesa si è
avviato all’ARAN il negoziato che ha portato alla pre intesa del 19 luglio 2011 e
alla firma definitiva del 4 agosto 2011.
L’intesa cambia le retribuzioni dei neo assunti, in peggio con modifiche
permanenti sul loro stipendio.
Questa intesa comporta una modifica strutturale del funzionamento del sistema
dei cosiddetti gradoni retributivi che sono stati ridotti da 7 a 6 con il conseguente
allungamento del prima fascia stipendiale che prima prevedeva una permanenza
di soli tre anni mentre adesso ne prevede nove. Ciò vuol dire che per passare dal
primo al nuovo secondo gradone (corrispondente al vecchio terzo) un docente
deve aver maturato almeno undici anni di servizio pre-ruolo, dal momento che ai
fini della carriera e del passaggio di gradone il servizio pre ruolo è valido quattro
anni per intero e la rimanente parte per i due terzi. In pratica è stato cancellato
il secondo gradone retributivo (3-8 anni) dove finora veniva collocato, dopo il
superamento del periodo di prova, il personale assunto a tempo indeterminato
con almeno tre anni di servizio utile ai fini della carriera. D’ora in poi questo
personale potrà ottenere il primo aumento di stipendio a partire dal nono anno
di servizio: un allungamento della carriera che comporta una riduzione dello
stipendio. Il sacrificio richiesto a lavoratori che da anni sono in servizio nella
scuola è così sproporzionato da indurre la nostra organizzazione a ponderare
molto attentamente su una scelta che produce modifiche permanenti sullo
stipendio delle persone.
Questa clausola peggiora in modo permanente l’intero impianto contrattuale ma
non trova giustificazione nella cosiddetta invarianza di spesa.
Sono possibili altre soluzioni che non penalizzano i lavoratori, la FLC CGIL le ha
proposte e non graverebbero sui conti dello Stato.
La FLC durante la trattativa ha dimostrato, conti alla mano, che è possibile,
senza manipolare le progressioni professionali, mantenere inalterati i costi
tramite alcune economie del Contratto nazionale del cui utilizzo sono titolari le
18
parti negoziale, ma l’ARAN non l’ha voluta prendere in considerazione.
Di fronte a questa rigidità la FLC, pensando sempre all’interesse dei lavoratori
alla stabilizzazione, ha indicato una strada alternativa finalizzata a rendere la
modifica dei gradoni transitoria, legata esclusivamente alla durata del piano
triennale. Anche questa proposta è stata rigettata.
Durante tutta la trattativa le proposte e le richieste dalla FLC hanno avuto queste
finalità:
- ottenere l’effettiva attuazione del piano triennale con l’indicazione precisa dei
numeri destinati alla stabilizzazione;
- evitare una riduzione ingiustificata dei diritti.
Il precedente sistema dei gradoni
ANZIANITÀ
Da anni ad anni
CLASSE
STIPENDIALE
gradone
anni di
permanenza
0-2
0
I
3
3-8
3
II
6
9 - 14
9
III
6
15 - 20
15
IV
6
21 - 27
21
V
7
28 - 34
28
VI
7
35 e oltre
35
VII
-
Come è stato modificato (in grassetto le modifiche)
ANZIANITÀ
Da anni ad anni
CLASSE
STIPENDIALE
gradone
anni di
permanenza
0-8
0
I
9
9 - 14
9
II
6
15 - 20
15
III
6
21 - 27
21
IV
7
28 - 34
28
V
7
35 e oltre
35
VI
-
GRADUATORIE BLOCCATE
DAL TAR, IMMISSIONI IN
RUOLO E MANCATO RINNOVO
CONTRATTUALE
GRADUATORIE SBLOCCATE – ESITO CORTE COSTITUZIONALE
Le graduatorie provinciali per titoli degli insegnanti della scuola in Trentino,
aggiornate nel corso del 2010 con punteggi di continuità più alti degli attuali
(40 punti dopo 3 anni di continuità didattica invece di 15 ogni 5 anni), sono
state sospese dal Tar di Trento. Di fronte alla decisione del tribunale amministrativo, l’amministrazione provinciale ha deciso di bloccare le immissioni
in ruolo per l’anno scolastico 2010/2011 e di riorganizzare le graduatorie
sulla base del vecchio sistema di punteggio.
In data 25 luglio la Corte Costituzione si è pronunciata dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, comma 2-bis,della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5(Sistema educativo di istruzione
e formazione del Trentino), come introdotto dall’articolo 53, comma 4, della
legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione
dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per
la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009);
e l’illegittimità costituzionale dell’articolo 67, comma 8, della legge della
Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010).
In breve, viene dichiarato illegittimo il posizionare in coda alla graduatoria
provinciale coloro, che in sede di aggiornamento della graduatoria provinciale, chiedono il trasferimento da altra graduatoria permanente “ad esaurimento” del territorio nazionale.
Come dichiarato sulla stampa locale, le sentenze dei giudici vanno eseguite;
si ricorda solo che, a differenza di cosa avvenuto nel resto del territorio nazionale, in provincia di Trento le graduatorie non sono mai state bloccate(ad
19
20
esaurimento); le graduatorie trentine si aprono ogni 4 anni a tutti,a chi è
già in qualche graduatoria permanente ma anche ai nuovi non inseriti in
alcuna graduatoria e il posizionamento in coda valeva solo per il biennio
dell’aggiornamento,quando a nessuno viene permesso di entrare ex-novo;
in questo senso ,per coloro che si trasferivano da altra provincia(nelle quali
quando si erano inseriti vigeva ed era nota la regola che in caso di trasferimento successivo ci sarebbe stato questo trattamento), era stato riservato una
corsia differenziata rispetto ai nuovi.
L’altra dichiarazione di illegittimità costituzionale è riferita al punteggio
di 40 punti considerato eccessivo; pertanto tornerà in vigore il precedente
riconoscimento dei 15 punti e quello che ora conta, la Provincia potrà procedere alle immissioni in ruolo del personale che con ansia aspetta questo
momento.
Si trascrive, per chi volesse rispolverare la memoria, i due articoli considerati
incostituzionali e che pertanto cesseranno di produrre i loro effetti.
Art. 92 L.P.5/2006
Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a
carattere statale
2 bis. A partire dall’anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie
ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006,n. 296, che chiedono l’inserimento nelle graduatorie provinciali
per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce,
sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27- 80/Leg, concernente “Regolamento
per la formazione e per l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del
personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di
Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006,n. 5)” .
Art. 66 Legge finanziaria
8. In deroga all’articolo 92, comma 2, lettera e), della legge provinciale sulla
scuola, ai fini dell’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per
titoli del personale docente per gli anni scolastici 2009-2013, previsto dall’articolo
66 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, sono attribuiti quaranta punti per
il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole
provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o
parificate del Trentino; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di quattro
volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno.
21
264 IMMISSIONI IN RUOLO PER IL 2011/12
Nell’anno scolastico 2010/11 non ci sono state immissione in ruolo causa
il blocco delle graduatorie provinciali a seguito della sospensiva del Tar di
Trento che ha sollevato dubbi di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale.
In data 5 luglio 2010 la Flc aveva chiesto alla Provincia ,vista la situazione
eccezionale, di immettere in ruolo almeno quei docenti precari storici delle
graduatorie provinciali che non si sarebbero vista sostanzialmente cambiata la propria posizione; questa richiesta faceva riferimento a quei docenti
che avendo acquisito un punteggio complessivo per tutti i titoli talmente
elevato,non avrebbero risentito in modo significativo della loro posizione sia
nel caso fosse stato loro assegnato per continuità di servizio 160 o 30 punti
sia che si fosse proceduto alla sottrazione completa di tale punteggio; in subordine a tale richiesta era stato chiesto di calcolare il contingente teorico di
posti in ruolo e congelarne il numero per l’anno scolastico 2011/12; purtroppo le richieste non sono state accolte ,ma la la Flc Cgil caparbiamente nel
mese di febbraio di quest’anno è tornata alla carica chiedendo con forza almeno 280 immissioni per l’anno scolastico 2011/12 e la decorrenza giuridica
del ruolo comunque dal 1 settembre 2011, qualora la Corte Costituzionale
si pronunciasse in ritardo rispetto agli adempimenti necessari. Dopo tante
pressioni, l’Assessora Marta Dalmaso si è dichiarata disponibile a garantire
250 posti a tempo indeterminato e ad accogliere la richiesta della decorrenza
giuridica dal 1.9.2011.
Il 27 giugno 2011 la Flc Cgil ha inviato la seguente lettera:
“in merito alle prossime assunzioni in ruolo dei docenti della scuola a carattere statale di Trento, la FLC chiede che venga adottata una politica di
assunzione attenta alle necessità del mondo della scuola, effettuando un numero di immissioni in ruolo che copra il numero di posti vacanti per tutti gli
ordini e gradi di scuola. Solo la presenza di personale stabile può garantire
infatti la continuità dell’insegnamento e di tutte le attività ad esso correlate,
condizioni necessarie per la qualità dell’azione educativa anche negli istituti
delle zone più periferiche della provincia. A questa richiesta si aggiunge la
raccomandazione affinché l’Amministrazione proceda ad un’analisi più accurata rispetto agli anni passati dei posti disponibili per le stabilizzazioni
in quanto, come più volte segnalato dalla FLC CGIL, dall’esame del quadro
delle disponibilità per gli incarichi a tempo determinato, si evidenzia che
il numero di cattedre temporanee è molto elevato rispetto a quello delle va-
22
canti; questo effetto contribuisce ad innalzare la quota di organico destinato
alla precarietà, andando contro sia alle legittime aspettative dei docenti a
tempo determinato, molti dei quali con lunga esperienza nella scuola, sia alla
richiesta di stabilità del servizio avanzata dalle famiglie e dagli studenti,
che riconoscono in questo un elemento essenziale e basilare per garantire la
qualità della scuola pubblica.
Si fa inoltre presente che la situazione sopra citata è stata ulteriormente compromessa dalla decisione della Provincia di non procedere con le assunzioni
a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2010/2011, a causa del ricorso
presentato alla Corte Costituzionale sulla legittimità delle graduatorie provinciali di Trento; al fine di evitare che tale situazione torni a penalizzare
nuovamente la scuola della nostra provincia, la FLC CGIL ha già chiesto
all’Assessora Dalmaso alcuni precisi impegni; si ricorda che a tali richieste è
stato risposto con una dichiarazione dell’assessore secondo cui la Giunta si è
impegnata a garantire almeno 250 nuove assunzioni a tempo indeterminato
e che, qualora si prolungasse l’attesa dell’esito del ricorso, l’Amministrazione
procederà comunque con l’individuazione del contingente di assunzioni a
tempo indeterminato, individuando gli aventi diritto anche in corso d’anno
e prevedendo la retroattività giuridica della nomina al 1° settembre 2011.
Riteniamo che sia giunto il momento per dare seguito a ciò che l’Amministrazione ha promesso.”
Le immissioni in ruolo negli ultimi anni hanno permesso
la stabilizzazione di:
652 insegnati precari nel triennio 2007-2009
Sono state fatte infatti le seguenti immissioni in ruolo:
212 nel 2007
196 nel 2008
244 nel 2009
In data 28 luglio 2011 all’incontro informativo sulle immissioni in ruolo,
l’Assessora Dalmaso ha riferito di aver tenuto conto delle richieste rivedendo anche i criteri utilizzati negli ultimi anni per le immissioni in ruolo, portando a 55 % la percentuale di assunzioni a tempo indeterminato sui posti
vacanti di tutti gli ordini di scuola, indipendentemente dalla copertura del
personale di ruolo inferiore o superiore al 92%. Per il 2011/12 saranno quindi 264 le assunzioni, più alcuni posti sull’istituto ladino:
- 67 (di cui 6 sul sostegno) per la scuola primaria;
23
- 109 (di cui 11 sostegno) per la scuola secondaria di I grado;
- 88 (di cui 4 sostegno) per la scuola di II grado
L’altro obiettivo della Flc era quello di aver garantito l’aumento delle ore di
laboratorio da 12 a 16 nel biennio ed è ciò che abbiamo ottenuto.
La Flc ha raccomandato alla amministrazione un’attenzione particolare sui
bisogni educativi speciali, riportando le segnalazioni pervenute da alcune
scuole sulla riduzione dell’organico di sostegno.
Rimane aperta la problematica della preintesa che Cisl-Uil e Snals nazionali
hanno sottoscritto il 19 luglio: quella che, in cambio della copertura dei posti vacanti, venga ridotta la retribuzione per i nuovi assunti dal 1° settembre
2011 con la loro permanenza nel 1° gradone stipendiale per 9 anni (contro i due anni attuali); la Flc Cgil ha impegnato l’Assessora ad incontrare i
sindacati,appena entrerà in vigore tale novità, per discutere cosa fare qui in
Trentino e per riaprire il discorso su nuove stabilizzazioni fino a coprire tutti
i posti vacanti.
Con le immissioni in ruolo previste per quest’anno,
sono stati stabilizzati:
916 insegnati precari
dall’a.s. 2007/08 all’a.s.2011/12
24
LA GUIDA PER PER I
NEO-ASSUNTI A TEMPO
INDETERMINATO NELLA
SCUOLA A CARATTERE
STATALE DELLA PROVINCIA
DI TRENTO
Quanto di seguito riportato ha lo scopo di guidare il personale docente che ha stipulato un contratto a tempo indeterminato, durante il primo anno di lavoro, affinchè
possa orientarsi con maggiore facilità all’interno delle regole che disciplinano il
rapporto di lavoro.
LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Con la sottoscrizione del contratto scattano per il lavoratore una serie di diritti e di doveri. Nel contratto individuale di lavoro (art. 22 CCPL 29.11.2004
come sostituito dall’art. 11 CCPL 15.10.2007), sono indicati alcuni elementi
essenziali costitutivi del rapporto stesso.
La mancata presentazione in servizio, se non giustificata da astensione obbligatoria, servizio militare obbligatorio, dottorato di ricerca (art.2 L.13.8.84
n.476) e gravi motivi valutati dall’Amministrazione, comporta la perdita
dell’impiego.
LA MOBILITÀ
La sede assegnata nel primo anno di lavoro è provvisoria. La sede definitiva si raggiunge l’anno successivo sulla base delle preferenze espresse nella
domanda di trasferimento che di norma si presenta tra gennaio e febbraio
dell’anno scolastico in cui è avvenuta l’assunzione a tempo indeterminato.
Se l’interessato non presenta tale domanda, la sede definitiva verrà attribuita
d’ufficio.
25
26
In provincia di Trento, l’art. 30 CCPL 29.11.2004, stabilisce che, per favorire
una maggior continuità didattica, i trasferimenti a domanda, quindi anche
quelli per l’assegnazione della sede definitiva di cui sopra, abbiano una cadenza biennale. L’anno scolastico 2011/2012 è un anno di “blocco” quindi i
docenti neo-assunti in tale anno scolastico sceglieranno una sede provvisoria
a settembre che verrà confermata d’ufficio per l’anno scolastico successivo se
a fine anno rimarrà a disposizione; in caso contrario, il docente dovrà scegliere una nuova sede provvisoria per l’anno scolastico successivo nell’ambito
dei movimenti annuali delle assegnazioni provvisorie ed utilizzi del mese di
luglio. La domanda di assegnazione di sede definitiva potrà quindi essere
presentata solamente nei mesi di gennaio-febbraio del 2013. Tale sede sarà
attribuita secondo un ordine definito dalle specifiche tabelle di valutazione
dei punteggi allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo nazionale concernente la mobilità del personale docente e dalle precedenze in esso
definite. Per ulteriori informazioni circa le modalità e i tempi delle procedure
è possibile rivolgersi presso gli uffici della FLC CGIL.
• Un altro vincolo da tenere presente è quello definito dall’art.94 della legge provinciale 5/2006, secondo cui il personale docente assunto a tempo
indeterminato in provincia di Trento garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno 5 anni nelle scuole a carattere statale di Trento.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo sopraccitato, i docenti che
intendono chiedere l’assegnazione provvisoria in altra provincia dovranno
fare riferimento alle norme stabilite annualmente nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le assegnazioni provvisorie ed utilizzi. Per l’anno scolastico 2010/2011 facevano eccezione a tale vincolo i
docenti beneficiari delle seguenti precedenze:
• personale non vedente, emodializzato, personale diversamente abile,
• personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n.
104/92, docente coniuge di militare (per maggiori informazioni fare riferimento all’art.8, punti I, III, IV e VI del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo 2010/2011 citato in precedenza).
Gli assunti a tempo indeterminato su posti di sostegno hanno un vincolo
quinquennale di permanenza su tali posti.
Per quanto riguarda la mobilità professionale (richiesta di passaggi di ruolo
o di cattedra) è necessario, al momento di presentazione della domanda, aver
superato l’anno di prova ed essere in possesso del titolo di studio e/o della
specifica abilitazione per le classi di concorso per cui è prevista.
Per quanto riguarda gli insegnanti specialisti di lingua straniera nella scuola
27
primaria, l’art. 6 dell’Accordo 18 febbraio 2010, stabilisce che a coloro che
si dichiarino disponibili con contratto individuale ad espletare tale servizio
per almeno un quadriennio, venga assegnato un orario di servizio di 20 ore
settimanali, di cui almeno 18 di insegnamento.
GLI ADEMPIMENTI DI RITO
Ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, pena decadenza della nomina
stessa, l’Amministrazione provinciale chiede l’accertamento dei seguenti
requisiti entro il 30 settembre 2011:
a)dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art.46 del DPR
28 dicembre 2000, n.445, mediante compilazione di un apposito modulo
fornito dall’amministrazione dell’assunzione:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea
- godimento dei dritti politici
- posizione rispetto agli obblighi militari
- aver/non aver riportato condanne penali
- aver/ non aver procedimenti penali in corso
- possesso del diploma di maturità/diploma di laurea
- possesso del diploma di specializzazione polivalente di “sostegno”
- possesso dell’abilitazione/idoneità all’insegnamento
- non essere stato destituito, licenziato o decaduto dall’impego per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- non essere stato nei 5 anni precedenti l’assunzione destituito o licenziato da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o essere incorso nella risoluzione del rapporto
di lavoro in applicazione dell’art.32 quinquies del codice penale o per
mancato superamento del periodo di prova;
b)dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art.47 del
DPR 28 dicembre 2000, n.445, mediante compilazione di apposito modulo fornito dall’Amministrazione all’atto dell’assunzione: non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art.53 del D. Leg.vo n.165
del 30 marzo 2001 e successive modifiche, o dell’art.508 del D.Leg.vo
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n.297 del 16 aprile 1994, e richiamate dall’art.22 del CCPL siglato in data
29.11.1994
Coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste
dalla legge dovranno risolvere entro la data di effettiva assunzione in servizio l’eventuale situazione di incompatibilità.
Si ricorda che a seguito dell’entrata in vigore della legge provinciale n.19
del 15 novembre 2007, per l’assunzione nel pubblico impiego non è più
necessario presentare il certificato di idoneità fisica.
DICHIARAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI
Al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, il docente è tenuto a
dichiarare i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza presso lo
Stato ed altri enti pubblici, il servizio militare e ogni altra attività lavorativa
prestata come dipendente o lavoratore autonomo.
La dichiarazione dei servizi va presentata entro 30 giorni, tramite l’istituzione scolastica di appartenenza, dalla decorrenza del contratto individuale di lavoro e può essere integrata, in merito ai servizi prestati, entro il
termine di 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione originaria
all’amministrazione.
La dichiarazione va fatta su apposito modulo fornito dall’Amministrazione, oppure con dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art.46 e ss. Del DPR
445/2000, con invito ad allegare alla domanda la documentazione comprovante le dichiarazioni rese dal docente al fine di agevolare l’iter della pratica.
Nel modulo vanno dichiarati:
- titoli di studio posseduti (diploma o laurea con esami svolti);
- i servizi scolastici prestati, sia di ruolo che a tempo determinato;
- il servizio militare prestato o ad esso equiparato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- gli altri servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni statali o altri
enti pubblici;
- gli altri servizi che hanno dato diritto alla corresponsione del trattamento
di quiescenza e/o di fine rapporto
Qualora si ritenesse opportuno trasmettere la documentazione, se ne riporta
di seguito l’elenco:
a)copia dei titoli di studio posseduti, con indicazione degli esami sostenuti
presso l’Università;
b)certificati dei servizi prestati in qualità di docenti con l’indicazione delle
assenze dal servizio;
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c)eventuale foglio matricolare o foglio di congedo illimitato;
d)certificato di abilitazione all’insegnamento;
e)eventuale certificato di specializzazione per il sostegno;
f )fotocopia del libretto di lavoro e/o estratto contributivo INPS;
g)altre attestazioni riguardanti l’attività lavorativa prestata presso lo Stato o
altri enti pubblici, periodi di attività autonoma, servizi prestati alle dipendenze di soggetti privati.
IL PERIODO DI PROVA / ANNO DI FORMAZIONE
DOCENTI NEO – IMMESSI IN RUOLO
L’anno di formazione (artt. 438 e 440 del D.Lgs. 297/94) ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni.
La conferma in ruolo si consegue con il superamento favorevole del periodo
di prova e la partecipazione ad un’attività formativa di 40 ore, con la frequenza minima di 2/3 del corso (27 ore).
Dalla C.M. n. 267/91 emerge il principio secondo il quale, dei due elementi
costitutivi (prestazione di 180 giorni e attività seminariali), solo il primo è
essenziale al superamento dell’anno di formazione, mentre il secondo può
in tutto o in parte mancare per causa di forza maggiore documentata (ad es.
assenza per maternità, infermità ecc.).
Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti
non vanno solo conteggiati i giorni di lezione ma anche i giorni festivi, le
vacanze natalizie e pasquali, il giorno libero, i periodi d’interruzione delle
lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni
politiche ed amministrative), i giorni di frequenza ai corsi di formazione e
aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica e il primo mese di
astensione obbligatoria per maternità.
Non sono computabili: i periodi di ferie, i permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le aspettative (ad eccezione del mandato parlamentare), i
periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, (ad eccezione dei periodi
di partecipazione delle sessioni di esami) e le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della L. 23.12.1977, n. 937.
Il docente redige una relazione sulle esperienze e attività svolte, comprese
quelle seminariali, che è oggetto di discussione con il Comitato per la valutazione; sulla base di ciò e tenendo conto anche del parere del Dirigente
Scolastico, il Comitato esprime il suo parere per la conferma in ruolo. È compito del Dirigente Scolastico redigere la relazione sull’esito del periodo di prova,
30
nella quale dovrà essere integralmente riportato il suddetto parere ed il giudizio
del Dirigente stesso.
La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180
giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione
del suo medico di fiducia, la discussione della relazione finale col Comitato
per la valutazione del servizio al fine del superamento del periodo di prova
(circ. telegrafica n. 357 del 02/11/1984).
PERIODO DI PROVA (docenti con passaggio di ruolo per mobilità o immessi in ruolo
per la seconda volta)
I docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo o hanno ottenuto una
seconda nomina non sono tenuti a ripetere l’anno di formazione, che, come
ribadito nella nota del MIUR prot.196/2006, deve essere sostenuto una volta
sola in tutta la carriera scolastica. Devono pertanto solo svolgere almeno 180
giorni di servizio dal 1 settembre alla fine delle lezioni, più eventuali scrutini
ed esami.
Alla luce di quanto comunicato dal MIUR, il docente non dovrà quindi presentare nuovamente la relazione finale, che riguarda gli adempimenti propri
dell’anno di formazione ed è pertanto richiesta ai soli docenti immessi in
ruolo per la prima volta.
Il Dirigente Scolastico dovrà accertare il compimento dei 180 giorni e valutare il
docente, in base agli elementi in suo possesso, viste anche le risultanze del Comitato
di valutazione e redigere una relazione sull’esito del periodo di prova.
Nei casi di passaggio di cattedra il docente non deve effettuare né l’anno
di formazione né il periodo di prova.
PROROGA DEL PERIODO DI PROVA
La proroga del periodo di prova si consegue in due ipotesi: mancata prestazione dei 180 giorni di servizio (art. 438 del D. Lgs. 297/94), o per esito
sfavorevole (art. 439 del D. Lgs 297/94).
In caso di proroga per mancanza dei 180 giorni il Dirigente Scolastico dovrà
comunicare con nota la richiesta di rinvio del periodo di prova all’anno scolastico
successivo indicando tutte le assenze con date e tipologia che hanno portato al mancato superamento del periodo di prova. Si ricorda che la proroga per mancanza
dei 180 giorni può essere disposta per più anni scolastici.
L’esito sfavorevole del periodo di prova, discende invece da carenze didattiche, metodologiche, ecc. evidenziatesi durante l’anno scolastico e di cui il
Dirigente Scolastico deve tener conto in sede di riunione con il Comitato
per la valutazione. Nel caso in cui si reputi necessario acquisire nuovi ele-
31
menti di valutazione, il Dirigente può fare la proposta di proroga del periodo
di prova per un altro anno; in caso contrario si ha la dispensa o la restituzione
al ruolo di provenienza, qualora il docente provenga da altro ruolo.
Il Dirigente Scolastico dovrà aver cura di indicare nella Relazione le precise
motivazioni che hanno portato all’esito sfavorevole del periodo di prova ed
allegare copia del verbale del Comitato per la valutazione. Il Dirigente dovrà
provvedere a comunicare immediatamente al docente con nota raccomanda
A/R l’esito sfavorevole del periodo di prova.
LE REGOLE SULL’INCOMPATIBILITÀ
La principale norma di riferimento oggi è l’art.53 del D.Lgs. 30/03/2001,
n.165 (TU sul pubblico impiego) il quale riprende l’art.58 del D.Lgs.
3/2/1993, n.29, così come modificato dal D.Lgs. 31/3/1998, n. 80, nonché il
TU 3/1957 e la L. 662/1996.
A queste norme si aggiungono vari pareri delle amministrazioni, tra i quali particolarmente interessante è quello del Dipartimento per la Funzione
Pubblica n.220 del 15.12.2005.L’art.53 del TU, nel rispetto del principio
generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato.
L’aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venir meno il dovere
di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a
tempo pieno per i quali c’è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere
altre attività lavorative.
La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta essenzialmente nell’art.508 del D.Lgs. 297/94 (che il D.Lgs.
n.165/01 richiama) e nell’art.15 del CCPL 2006/2009.
DOMANDA DI RICOSTRUZIONE CARRIERA
Avviene solo su domanda del docente interessato. Può essere presentata
esclusivamente dopo aver superato il periodo di prova.
La normativa relativa a tale aspetto della carriera è molto variegata, per
cui si accenna solamente alle fondamentali norme di legge, quali:
Legge 26 luglio 1970, n. 576; Legge 11 luglio 1980, n.312; Legge 24
dicembre 1986, n.958; Legge 30 dicembre 1991, n.412; D.Lgs 16 apri-
32
le 1994, n. 297 (artt. Da 485 a 490, artt. 569, 570 e 673); Legge 3 maggio 1999, n.124.
La ricostruzione di carriera consente di far valere i servizi di insegnamento svolti precedentemente all’assunzione, per ottenere il riconoscimento
dell’anzianità ed un livello stipendiale più alto. Nella domanda si devono
elencare tutti i servizi valutabili. Si consiglia di allegare i certificati di servizio, in quanto dichiarazioni poco chiare o incomplete potrebbero determinare errori nella valutazione. Se i certificati di servizio sono stati allegati alla
dichiarazione dei servizi, è possibile fare riferimento a quelli.
Per la ricostruzione di carriera i servizi valutabili sono quelli di insegnamento nelle scuole statali, o a carattere statale della provincia di Trento, della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico ( anche
cumulando più periodi, sempre relativi ad un medesimo a.s.; sono validi i
servizi prestati anche con orari inferiori a quello di cattedra e su classi di
concorso o tipologie di posto diverse) o servizi iniziati il 1° febbraio e svolti
continuamente fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, purché
prestati in possesso di idoneo titolo di studio.
Il pre ruolo si valuta nella misura intera per i primi 4 anni e in ragione di 2/3
per gli anni eccedenti i primi 4.
Sono valutabili anche altri servizi di insegnamento prestati nelle scuole non
statali/comunali/regionali/provinciali con limitazioni che dipendono dall’ordine di scuola.
Il servizio di leva/civile è pienamente valutabile se in corso alla data del 31
gennaio 1987 o prestato successivamente. Se invece è stato prestato prima
del 31 gennaio 1987, vale solo se coperto da nomina.
La domanda di ricostruzione carriera deve essere presentata entro 10 anni
dalla data di superamento dell’anno di formazione/prova; dopo tale perentorio termine il docente non può più far valere gli eventuali pregressi
servizi ai fini di un miglior trattamento economico. Invece la prescrizione
economica è ridotta a 5 anni, ciò significa che, ad esempio, una domanda di
ricostruzione di carriera presentata dopo 7 anni, pur essendo ancora permessa, comporta il computo degli arretrati da percepire solamente a decorrere
dai 5 anni precedenti . Tali termini temporali sono regolati dal Codice Civile.
DOMANDA PER COMPUTO/RIUNIONE/RISCATTO/RICONGIUNZIONE/
AI FINI DELLA PENSIONE
- DOMANDA DI RICONGIUNZIONE AI SENSI DELLA L. 29/79
Serve per ricongiungere in un’unica posizione assicurativa, presso l’In-
33
pdap, i periodi prestati con versamento dei contributi all’INPS presso privati o scuole legalmente riconosciute o come lavoratori autonomi.
Prima dell’accettazione e del pagamento dell’eventuale onere va valutata la
convenienza della ricongiunzione, soprattutto in caso di servizi contemporanei (pubblico/privato) o di lunga durata o con iscrizione presso casse
speciali (ENPALS).
La domanda va presentata all’INPDAP per il tramite della scuola e ad
essa vanno allegati:
· estratto conto dell’INPS e/o libretto di lavoro;
· dichiarazione sostitutiva dati anagrafici;
· certificati di servizio.
- DOMANDA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI PRE-RUOLO AI FINI PENSIONE
Serve ad ottenere il computo, il riscatto e comunque la valutazione ai fini
della pensione di Stato dei periodi di servizio prestati anteriormente alla
nomina a tempo indeterminato.
Sono valutabili a domanda e senza pagamento:
1.tutti i servizi scolastici prestati presso scuole statali come supplente
2.il servizio militare
3.i servizi prestati presso enti locali con iscrizione alla CPDEL
4.i servizi prestati presso altre amministrazioni pubbliche, IPAB con
iscrizione a casse assorbite dall’INPDAP
5. i servizi prestati presso scuole elementari parificate e scuole materne
ente morale con iscrizione alla cassa pensioni insegnanti di asili e di
scuola parificata
6.servizi come volontario nei paesi in via di sviluppo
Sono riscattabili a domanda e a pagamento:
1.il periodo legale degli studi universitari
2.i periodi intercorrenti tra la nomina giuridica e il giorno di effettiva
assunzione in servizio
3.i periodi di disoccupazione
4. i periodi di aspettativa
5. i periodi per assistenza a disabili
6. i periodi di maternità facoltativa in assenza di rapporto di lavoro
Sono riscattabili con specifica domanda all’INPDAP senza pagamento:
1.i periodi di maternità obbligatoria in assenza di rapporto di lavoro
La domanda di valutazione servizi ai fini della pensione va presentata
34
all’INPDAP per il tramite della scuola di servizio.
Non è strettamente obbligatorio presentare subito i documenti ma è
conveniente perché gli eventuali riscatti a titolo oneroso sono conteggiati sulla base della retribuzione percepita al momento della domanda:
più lo stipendio è basso e meno oneroso sarà il riscatto.
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO AI FINI TFR
La domanda riguarda i soli servizi prestati PRIMA DEL 2000.
Il personale neoassunto si trova necessariamente in regime di TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è tuttavia possibile riunire:
a) i servizi scolastici statali precedenti al ruolo per i quali non si è ricevuto
trattamento di fine rapporto (generalmente quelli prima del 2000) a condizione di essere stati in servizio (anche a tempo determinato) a maggio
del 2000;
b) i servizi successivi dal 2001 per i quali non si è percepito TFR
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con la riforma pensionistica del 1995 i lavoratori possono affiancare alla
pensione “tradizionale” una eventuale pensione integrativa. Questa “seconda” pensione si costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare.
Poiché si tratta di una materia molto complessa diamo solamente alcune
indicazioni di massima.
I lavoratori neo-assunti, hanno un notevole interesse a costruirsi al più
presto una pensione complementare perché la pensione erogata dall’INPDAP a questi lavoratori sarà sensibilmente inferiore all’ultimo stipendio
percepito dagli stessi da lavoratori. In conclusione il vecchio sistema erogava
pensioni più alte, il nuovo eroga pensioni molto più basse.
In particolare in Trentino Alto Adige, anche in virtù delle competenze derivanti dallo Statuto di autonomia, i sindacati dei lavoratori dipendenti e le associazioni dei datori di lavoro, con il forte e concreto sostegno della Regione,
hanno dato vita al Fondo territoriale regionale di previdenza complementare
Laborfonds.
Laborfonds è un fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti
da datori di lavoro che operano nel territorio del Trentino Alto Adige.
In alternativa a tale fondo, i docenti possono aderire al fondo pensionistico
negoziale Espero (fondo ESPERO).
L’adesione al fondo pensione è volontaria e si effettua con la compilazione e
35
la sottoscrizione del modulo (che può essere ritirato a scuola o presso le sedi
sindacali) che deve essere consegnato presso la scuola dove si presta servizio.
Per tutte le pratiche relative alla posizione assicurativa obbligatoria e
complementare e per le pratiche di pensione, anche alla luce di tutti i
cambiamenti (età pensionabile a 65 anni per le donne, ecc.) dovuti alla
manovra 10 agosto 2010, è possibile avvalersi gratuitamente della
consulenza specifica degli operatori del Patronato INCA CGIL, in tutte le
sedi della Provincia.
Per informazioni sulle sedi e sugli orari di apertura telefonare al numero
0461/303911
IL SINDACATO A SCUOLA
La RSA (rappresentanza sindacale aziendale) assicura in ogni scuola un contatto diretto con la struttura sindacale di riferimento,permette di avere un
referente sindacale in scuola per le lavoratrici e lavoratori che ne avessero
bisogno; diventa un punto importante di riferimento sia per i dipendenti,sia
per il sindacato provinciale.
La RSA viene designata dal Sindacato provinciale,sentiti gli iscritti alla FLC
Cgil della Istituzione scolastica interessata.
Le OO.SS. e le RSA, hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che l’Amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti
materie d’interesse sindacale e del lavoro.
Cerca la bacheca sindacale nella tua scuola e prendi contatto con la sede
sindacale per conoscere chi sono le RSA della tua scuola.
PERCHÉ ISCRIVERSI ALLA FLC CGIL
Le informazioni qui contenute non hanno la pretesa di essere esaustive visto che per gli iscritti alla FLC CGIL è disponibile un servizio gratuito
di assistenza per la compilazione delle domande e il controllo della documentazione, anche in collaborazione con il patronato INCA CGIL.
Questo per quanto riguarda sia gli adempimenti di rito, sia le domande di
mobilità e altri tipi di consulenza.
L’iscrizione alla FLC CGIL del Trentino permette inoltre di ricevere informazioni locali e nazionali attraverso il giornalino degli iscritti che viene
recapitato a domicilio e le newsletter e agenzie che vengono inviate per posta
36
elettronica.
Garantisce quattro polizze assicurative per responsabilità civile, ricovero
ospedaliero, invalidità permanente per incidente nel percorso casa/lavoro
e responsabilità civile in ambito extra-professionale.
Gli uffici si trovano a :
• Trento, in via Muredei 8 tel.0461.303958/9
(orario ufficio; è operativa una segreteria telefonica a cui lasciare un messaggio per essere richiamati)
• Rovereto in via Maioliche 57/H, tel 0464.421057
(venerdì orario d’ufficio e/o su appuntamento durante la settimana)
La posta elettronica all’indirizzo: [email protected]
Anche i delegati della FLC CGIL, presenti in numerosi istituti scolastici,
possono essere un utile e prezioso riferimento.
Per ulteriori informazioni sui servizi offerti consultare i siti web:
www.flcgil.it e www.cgil.tn.it (alla voce categorie)
IL RAPPORTO DI LAVORO
DEI DOCENTI NELLE SCUOLE
A CARATTERE STATALE
della Provincia autonoma di Trento
con il contratto collettivo di lavoro 2006-09
con biennio 2008-09 - modifiche 10 febbraio 2009
e le ultimissime novità introdotte con l’accordo
2011 relativo alle modalità di recupero del tempo
lavoro e la nuova formulazione delle ore di potenziamento provinciali
Si riportano i principali istituti contrattuali alla luce delle novità introdotte con
i contratti di lavoro del 15 ottobre 2007 , del 9 luglio 2008 e le disposizioni di
modifica e accordo modalità art.26 del 10 febbraio 2009 e del luglio 2011 dei docenti delle scuole a carattere statale della provincia autonoma di Trento. Le norme
riportate non esauriscono tutte le possibili variabili; per casi particolari o per un
esame più approfondito si rimanda alla consultazione dei testi contrattuali.
1. CONTRATTO INDIVIDUALE
Il rapporto di lavoro del personale docente delle scuole a carattere statale, come per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è regolato
da norme contrattuali e dal codice civile. Il contratto individuale di lavoro,
atto che vede la compartecipazione della parte datoriale e del lavoratore,
costituisce uno degli istituti più vistosi della cosiddetta privatizzazione del
rapporto di lavoro e sostituisce l’atto di nomina che era un atto unilaterale
dell’amministrazione.
Tipologia di contratti individuali
Il rapporto di lavoro può essere a tempo determinato e a tempo indetermi-
37
38
nato.
1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. È quello che prima della riforma del rapporto di lavoro si chiamava ruolo.
2.Contratto individuale a tempo determinato. Si tratta di un rapporto di
lavoro a termine:
• supplenze annuali, conferite dal Servizio per la Gestione delle Risorse
Umane della Scuola e della Formazione (SGRUSF) su posti vacanti
(dopo una certa data fissata dall’amministrazione e dopo l’esaurimento delle
graduatorie provinciali, le operazioni su tali posti sono svolte dai dirigenti
scolastici sulla base delle graduatorie di istituto);
• supplenze fino al termine delle attività didattiche, conferite dallo
SGRUSF su posti liberi per tutto l’anno ma non vacanti (dopo una certa data fissata dall’amministrazione e dopo l’esaurimento delle graduatorie
provinciali, le operazioni su tali posti sono svolte dai dirigenti scolastici sulla
base delle graduatorie di istituto);
• supplenze temporanee con termine riportato nel contratto stesso, tali
posti sono conferiti dai dirigenti scolastici sulla base delle graduatorie
di istituto.
Decorrenza
La decorrenza è data dal giorno indicato per l’inizio effettivo del lavoro.
Dallo stesso giorno decorre la retribuzione, previa presa di servizio, salvo le
eccezioni di legge.
Vincoli del contratto individuale
Nel caso di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, l’amministrazione, all’atto della stipulazione del contratto, invita il destinatario a
presentare, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, la documentazione prescritta e indicata nel bando di concorso o nelle ordinanze
relative al reclutamento.
Negli stessi termini l’interessato deve dichiarare di non avere altri rapporti
di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità, previste dall’art. 53 del D.lvo 165/01.
Risoluzione del rapporto di lavoro
La mancata presentazione della documentazione prescritta o la mancata dichiarazione della situazione di incompatibilità comporta la non stipulazione
del contratto ovvero, per i rapporti già instaurati, l’immediata risoluzione del
rapporto di lavoro.
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Comporta, altresì, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata
assunzione in servizio nel termine fissato, che non può essere inferiore alle
72 ore per i contratti a tempo indeterminato, salvo i casi in cui, in relazione
alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita l’assunzione (astensione obbligatoria per maternità, ecc.). Per il personale con contratto a tempo determinato la presa di servizio deve avvenire in giornata, salvo diverso termine
assegnato dall’amministrazione fatti salvi, sempre, i casi previsti da legge.
Incompatibilità
I casi di incompatibilità sono stabiliti dall’art. 53 del decreto legislativo
165/2001 e dall’art. 508 del TU (testo Unico, decreto legislativo n.297 del
16 aprile 1994).
Il dipendente non può:
• esercitare il commercio;
• esercitare l’industria;
• esercitare alcuna professione;
• assumere impieghi;
accettare cariche in società a fini di lucro.
L’art. 53 del D.Lgv.citato stabilisce anche che tali incompatibilità vengono
meno per dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. Tale
disposizione è stata estesa, per analogia, anche ai dipendenti con contratto a
tempo determinato con la stessa prestazione lavorativa di cui sopra. L’art. 21
del CCPL 2006-09 che ha modificato in parte l’art. 40 del CCPL 2002-05,
stabilisce anche che il personale a tempo determinato, con orario settimanale
inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle
relative ore, al completamento o all’elevazione del medesimo orario.
Libera professione
Il personale docente, previa autorizzazione del dirigente scolastico, può esercitare la libera professione, purché non sia di pregiudizio alle attività inerenti
alla funzione docente e sia compatibile con l’orario di servizio.
Contratto
Prima di sottoscrivere il contratto individuale, sia a tempo indeterminato, sia
a tempo determinato, è importante leggere il contenuto, che deve contenere
almeno i seguenti elementi:
• l’identità delle parti
• la tipologia del rapporto di lavoro;
40
• la data di inizio del rapporto di lavoro;
• la data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
• la qualifica di inquadramento professionale e il relativo livello retributivo;
• i compiti e le mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
• la durata del periodo di prova per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
• la sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa
• le cause che costituiscono le condizioni di risoluzione del contratto;
• la dichiarazione che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro.
Normativa di riferimento
D.lvo 165/2001
Art. 11 CCPL 2006-09 che modifica l’art.22 CCPL 2002-05
Art. 21 CCPL 2006-09 che modifica l’art.40 CCPL 2002-05
Art.14 CCPL 21.07.2008 che integra l’art.68 CCP.29.11.2004
2. Festività
Le festività
Sono considerati giorni festivi:
- le domeniche;
- le feste religiose: 1 gennaio, 6 gennaio, il lunedì successivo alla domenica
di Pasqua,15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre;
- le feste civili: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno
- le 4 giornate di riposo derivanti dalle festività soppresse (altri due giorni
sono stati aggiunti alle ferie);
- la festa del patrono.
Il giorno libero non è una festività ma un giorno lavorativo.
Chi per esigenze, lavora in un giorno festivo (ad esempio per le elezioni
scolastiche) ha diritto a recuperare un giorno di riposo stabilito dal dirigente
scolastico (anche se non disciplinato esplicitamente né dal D.lvo 165/2001,
né dal CCPL, per il generalizzato richiamo contenuto nell’art. 604 del
D.lvo n.297/1994, è inevitabile individuare la fonte normativa di tale diritto
nell’art. 35 del dpr n.3/1957).
I lavoratori di religione ebraica possono chiedere il riposo sabbatico (da
mezz’ora prima del tramonto del sole di venerdì a un’ora dopo il tramonto
41
del sabato) usando il giorno libero (art. 4 delle 101/1989).
Analogo diritto hanno i lavoratori delle chiese cristiane avventiste del 7°
giorno (art. 7 legge 516/1991).
Chi ha diritto
Ha diritto alle festività tutto il personale che ha un contratto di lavoro.
Validità
Le festività valgono come servizio effettivo, anche per il periodo di prova.
Retribuzione
Spetta lo stipendio intero. Al lavoratore a tempo determinato sono pagate
tutte le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero ricadenti nel
periodo di durata del rapporto di lavoro (art. 21 CCPL 2006-09).Nell’ipotesi
che il supplente completi tutto l’orario settimanale,ha egualmente diritto al
pagamento della domenica ai sensi dell’art.2109,comma 1,del Codice civile.
Riposo per festività soppresse
Ai dipendenti sono attribuite tutte le 4 giornate di riposo sostitutive delle
festività soppresse se hanno lavorato tutto l’anno scolastico, anche con interruzioni, purché le interruzioni siano riconosciute a tutti gli effetti (assenze
per malattia, permessi, ecc.).
A chi ha lavorato meno, i giorni di riposo sono ridotti in proporzione; ha
diritto a fruire di una giornata per ogni 3 mesi di lavoro
Ad esempio:
- ad una supplente che ha lavorato saltuariamente per 3 mesi nell’anno scolastico, spetta solo una giornata;
- ad un dipendente a tempo indeterminato che ha fatto un mese di assenza
per malattia (valida a tutti gli effetti) e 3 mesi di aspettativa per motivi di
famiglia (non valida), spettano 3 giorni.
I docenti possono usufruirne solo:
- tra il termine delle lezioni e degli esami e l‘inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo;
- durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di natale, Pasqua,
ecc.)
NB !! per le ferie da usufruire durante i periodi delle lezioni vedere alla voce ferie
Procedura
Per fruire dei giorni di riposo occorre fare domanda al dirigente scolastico,
indicando i giorni.
42
Non occorre motivare, né documentare la richiesta.
Il dirigente scolastico può respingere la richiesta solo per esigenze di servizio
(art. 1 legge 937/77) che devono essere motivate per iscritto (artt. 2 e 3 legge
241/90)
Il recupero delle festività soppresse non è rinviabile all’anno scolastico successivo.
Normativa di riferimento
Art. 53 CCPL 2002-05
Art. 35 Dpr 3/1957
Legge 937/1977
Art.8 CCPL 21.7.2008 Biennio economico 2008-09
3. FERIE
A) FERIE PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Il personale ha diritto, per ogni anno scolastico, a 32 giorni di ferie, comprensivi delle due giornate di festività soppresse previste dall’art. 1, comma
1, lett. A della legge 937/1977.
Quando sono fruibili
Le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche; durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è
permessa per non più di sei giorni, purché senza oneri per l’amministrazione. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero di motivate esigenze di
carattere personale e di malattia, che non hanno permesso al docente la fruizione delle ferie nel corso dell’anno scolastico, le ferie saranno fruite entro
l’anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione delle attività
didattiche.
B) FERIE PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il personale con contratto a tempo determinato ha diritto, per ogni anno scolastico, a 32 giorni di ferie, comprensive delle due giornate previste dall’art.1
comma 1, lett. A della legge 937/1977.
Quando sono fruibili
La fruizione delle ferie deve avvenire nei periodi di sospensione delle attività
didattiche. Essa non è obbligatoria nei periodi di sospensione delle lezioni
43
durante l’anno scolastico. Se il personale non ha chiesto di fruire delle ferie
durante i periodi di sospensione delle lezioni, queste verranno pagate al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L’Art.54 del CCPL 2006-2009 introduce una novità che riguarda la fruizione delle ferie nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e l’eventuale
inizio degli scrutini e/o esami. Il docente a tempo determinato è infatti considerato in ferie in tale periodo e le relative giornate vengono conteggiate ai
fini del raggiungimento del requisito dei 180 giorni di servizio effettivo che
dà diritto alla retribuzione estiva (assieme a quello della presenza a qualsiasi
titolo agli scrutini e /o esami).
C) NORME COMUNI
Non riducono le ferie
Le assenze per malattia.
I permessi retribuiti.
L’astensione obbligatoria.
I permessi per assistenza a familiare con handicap (art. 33 legge 104/19929).
Riducono le ferie
L’aspettativa per motivi di famiglia.
L’aspettativa per il coniuge all’estero (leggi n. 33/1985 e n.26/1989).
L’astensione facoltativa
Le ferie si possono interrompere
Per motivi di servizio.
Per impedimento causato da malattia adeguatamente e debitamente documentate superiore a 3 giorni o che hanno dato luogo a ricovero ospedaliero
Per astensione per maternità
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
Procedura per chiedere ferie
Presentare domanda al dirigente scolastico.
Il dirigente scolastico, per oggettive esigenze di servizio, può differire o negare il periodo richiesto (ad esempio: ferie coincidenti con gli scrutini o gli
esami). In tale caso deve indicare i motivi per iscritto, ai sensi degli artt. 2 e
3 della legge 241/1990.
D) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 52 CCPL 2002-05
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Art. 60 CCPL 2002-05
Art. 25 e 26 CCPL 2006-09
Art.32 CCPL 2006-09
Art.54 CCPL 2006-09
Legge 937/1977.
4. ASSENZE PER MALATTIA
A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Durata
Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi, validi a tutti gli
effetti. Per il calcolo si sommano le assenze per malattia verificatesi nei tre
anni precedenti. Superato tale periodo, il dipendente può richiedere un ulteriore periodo fino ad un massimo di 18 mesi che non sono validi come
servizio effettivo. Prima di concedere questo nuova proroga della malattia
l’amministrazione procede all’accertamento delle condizioni di salute al fine
di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Retribuzione
Nei primi 18 mesi:
• 12 mesi al 100%
• 6 mesi al 50%
Nei secondi 18 mesi:
• nessuna retribuzione
Cosa fare dopo i primi 18 mesi di malattia
Il lavoratore che ha raggiunto il limite della conservazione del posto (18
mesi di malattia nel triennio) può:
a)non fare nulla. In tale caso l’amministrazione scolastica risolve il rapporto
di lavoro;
b)chiedere, se è idoneo ad altre mansioni, di essere utilizzato in altri compiti. In questo caso, a domanda, l’interessato è sottoposto all’accertamento
medico da parte della ASL;
c)chiedere, se la malattia è grave, un ulteriore periodo di assenza, fino ad altri 18 mesi. In questo caso, dopo la richiesta, il dirigente scolastico chiede
45
alla ASL di accertare la malattia.
Nei casi b) e c) è consigliabile avviare la procedura prima del limite dei 18 mesi
retribuiti totalmente o parzialmente.
Gravi patologie
Le assenze dovute a gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i giorni di assenza per ricovero ospedaliero o
di day hospital e quelli dovuti alle terapie, sono escluse dal calcolo del periodo massimo di conservazione del posto e sono retribuite al 100%
Inidoneità
Superati i periodi di conservazione del posto, oppure a seguito di accertamento medico da parte dell’ASL, il personale che viene dichiarato dalla
commissione medica inidoneo alla sua funzione può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Nell’accertamento medico, il dipendente
ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
Quando il dipendente, dichiarato non idoneo alla funzione, ma idoneo ad
altri compiti, non chiede di essere utilizzato si risolve il rapporto di lavoro.
B) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO I
Durata
Il personale a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine
delle attività didattiche assente per malattia ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di dodici mesi in tre anni scolastici.
Retribuzione
In ciascun anno scolastico la retribuzione è pari al 100% nel primo mese di
assenza, al 50% nel secondo e terzo mese, senza retribuzione nei successivi
mesi. I mesi retribuiti anche parzialmente sono validi come servizio.
C) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO II (su supplenze brevi)
Durata
Il personale con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico e diverso da quelli precedenti assente per malattia ha diritto, nei limiti
di durata del rapporto di lavoro, alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 60 giorni annuali.
46
Retribuzione
La retribuzione è pari al 100% nei primi 30 giorni,gli altri giorni non sono
retribuiti.
I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti
D) NORME COMUNI
Cosa fare in caso di malattia
Comunicare, salvo comprovato impedimento, l’assenza alla scuola entro
l’inizio dell’orario di lavoro. L’assenza può essere comunicata anche da un
familiare. Comunicare, inoltre, la durata dell’assenza e il domicilio, che può
essere anche diverso da quello in possesso della scuola.
Entro cinque giorni deve inviare alla scuola il certificato medico con la sola
prognosi. Al fine del rispetto dei termini la certificazioni medica può essere
anticipata via fax o posta elettronica.
Nelle fasce orarie di reperibilità (10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00) il dipendente
è tenuto a rimanere al domicilio per eventuali visite di controllo. Il lavoratore può assentarsi per visite mediche, accertamenti, ecc., ma deve preventivamente comunicare alla scuola il motivo ed una diversa fascia oraria di
reperibilità. Se la malattia non è accertata perché il lavoratore è assente dal
domicilio nella fascia oraria di reperibilità, l’assenza è ingiustificata e comporta la trattenuta della retribuzione (art. 5 D.L. 463/1983, come modificato
dalla legge n. 638/1983). Se il comportamento del lavoratore è stato volutamente negligente, il dirigente scolastico può anche attivare il procedimento
disciplinare.
Visita fiscale
La scuola può disporre il controllo della malattia fin dal primo giorno di
assenza, attraverso la competente ASL. Pertanto il dirigente scolastico può
chiedere la visita fiscale dal primo giorno di assenza, ma non è obbligato. Il
controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o
convenzionati.
E) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 30 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 58 CCPL 2002-05
Art. 32 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 60 CCPL 2002-05
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5. PERMESSI
A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Per ogni anno scolastico, a domanda, sono concessi permessi retribuiti per i
seguenti motivi:
• concorsi ed esami: 8 giorni compresi eventuali giorni per il viaggio
• lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini di
primo grado: 3 giorni lavorativi per evento anche non continuativi su richiesta motivata
• lutto per parenti di terzo grado ed affini di secondo: 1 giorno lavorativo
• motivi personali o familiari. Il motivo deve essere documentato, anche
al rientro, o autocertificato: 3 giorni lavorativi. Con la stessa procedura
possono essere utilizzati i 6 giorni di ferie fruibili durante il periodo di
lezione. In tal caso la concessione dei 6 giorni non è condizionata dalla
sostituibilità senza oneri per l’amministrazione.
• Matrimonio: 15 giorni consecutivi fruibili da una settimana prima a due
mesi successivi al matrimonio stesso. Spetta anche in caso di nuove nozze.
• assistenza a parenti ed affini (fino al III grado) con handicap: 3 giorni al
mese anche non consecutivi
B) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Al personale a tempo determinato, nel limite della durata del rapporto di
lavoro e in proporzione a questa (con eccezioni stabilite da legge) sono concessi permessi retribuiti per i seguenti motivi:
• concorsi ed esami: 8 giorni compresi eventuali giorni per il viaggio
• lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini di
primo grado: 3 giorni lavorativi
• lutto per parenti di terzo grado ed affini di secondo: 1 giorno lavorativo
• motivi personali o familiari. Il motivo deve essere documentato, anche al
rientro, o autocertificato: 6 giorni lavorativi
• matrimonio: 15 giorni consecutivi. Spetta anche in caso di nuove nozze.
• assistenza a parenti ed affini (al III grado) con handicap: 3 giorni al mese
anche non consecutivi
C) NORME COMUNI
Permesso riconosciuto al padre lavoratore in occasione
della nascita del/della figlio/a
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• l’Amministrazione ritiene che,considerata la difficoltà di far coincidere
l’assenza del padre lavoratore con il giorno del parto,il permesso possa essere accordato al docente anche successivamente-entro e non oltre quindici giorni dalla nascita: 1 giorno da certificare con idonea autocertificazione dell’avvenuta nascita del/della figlio/a
Grado di parentela
I grado: genitori e figli
II grado: fratelli, nonni, nipoti (figli di figli)
III grado: zii, nipoti (figli di fratelli)
Grado di affinità
I grado: suocera-nuora, suocero-genero
II grado: cognati
Procedura
Chi è interessato deve presentare domanda al dirigente scolastico, il quale
non può rifiutare il permesso se rientra in una delle tipologie previste,ad
eccezione dei motivi personali che possono essere subordinati a particolari
esigenze di servizio,formalmente e debitamente motivate.
Ogni assenza deve essere documentata, anche al rientro al lavoro, o autocertificata in base alle leggi vigenti
Altri permessi
Tali permessi non sono sempre estensibili a tutti i rapporti di lavoro, la normativa citata in parentesi individua il campo di applicazione.
Formazione (art. 40 CCPL 2006-09 che modifica art. 76 CCPL 2002-05)
Partecipazione a convegni e congressi di associazioni professionali (art. 453
D.lvo 297/94)
Convegni per attività artistiche (art. 454 D.lvo 297/94)
Congedi per attività sportiva su richiesta del Coni (art. 454 D.lvo 297/94)
Invalidi (art. 13 legge 638/83)
Permessi per diritto allo studio (art. 29 CCPL 2006-09 che modifica art. 56
CCPL 2002-05)
Permessi sindacali (ACQP 5 maggio 2003)
Congedo alle armi per esigenze temporali (art. 38 DPR n.3/1957)
Per donazione sangue (art. 1 legge 584/1967)
Per testimoniare in processo (art. 348 Cpp e art. 255 Cpc)
Per giudice popolare (legge 74/78)
Candidatura alle elezioni europee (art. 52 legge 18/1979)
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Funzioni elettorali (art. 11 legge 53/1990)
Mandato amministrativo (legge 265/1999)
Volontari della protezione civile (art. 10 DPR 613/1994)
Volontari dei vigili del fuoco (art. 14 legge 996/1970)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 78 CCPL 2002-05)
Normativa di riferimento
Art. 54 CCPL 2002-05
Art. 29 CCPL 2006-09 che modifica l’art.56 CCPL 2002-05
Art. 32 CCPL 2006-09 che modifica l’art.60 CCPL 2002-05
Art. 40 CCPL 2006-09 che modifica l’art.76 CCPL 2002-05
Art. 78 CCPL 2002-05
Art.11 CCPL 21.07.2008 Biennio 2008-09
Tutte le norme citate.
6. PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI
Il diritto
A) Hanno diritto di assentarsi dal servizio, per l’intera giornata in cui sono
convocati i rispettivi consigli, i lavoratori componenti:
- i consigli comunali
- i consigli provinciali (non il consiglio provinciale del Trentino, che è equiparato ad un consiglio regionale)
- i consigli metropolitani
- le comunità montane
- le unioni di comuni
- i consigli di circoscrizione dei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti.
Per i consigli che si svolgono nelle ore serali, i lavoratori hanno diritto di non
riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo.
Quando le sedute si protraggono oltre la mezzanotte, i lavoratori hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
B) Hanno diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni cui
fanno parte per la loro effettiva durata, i lavoratori facenti parte:
- delle giunte comunali, provinciali (vedi sopra), metropolitane e delle comunità montane
- degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle
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unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali
- delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite
- delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari
Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della
riunione e rientrare al posto di lavoro.
Hanno diritto, oltre ai permessi di cui alle lettere A) e B), di assentarsi per
un massimo di 48 ore lavorative al mese:
- i sindaci
- i presidenti delle province
- i sindaci metropolitani
- i presidenti di comunità montane
- i presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti
Hanno diritto, oltre ai permessi di cui alle lettere A) e B), di assentarsi per
un massimo di 24 ore lavorative al mese:
- i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città
metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane, dei consorzi fra enti locali
- i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali
- i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Retribuzione
Le assenze sopra riportate sono retribuite dall’amministrazione di appartenenza
Permessi non retribuiti
I lavoratori, chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive in aggiunta ai
permessi retribuiti, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino
ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per
l’espletamento del mandato
Documentazione dei permessi
L’attività relativa alla carica elettiva ed i tempi di espletamento degli impegni devono essere documentati mediante una certificazione dell’ente. La
programmazione delle assenze non ha alcun valore sostitutivo della documentazione richiesta.
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Per assicurare la continuità didattica
Il personale docente chiamato a ricoprire le cariche elettive e che si avvalga
del regime delle assenze e dei permessi, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio,
apposita dichiarazione circa gli impegni, connessi alla carica ricoperta, da
assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla
stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni.
Qualora le assenze, derivanti dagli impegni dichiarati, non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi,
il dirigente scolastico può nominare un supplente per il periodo strettamente
indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese.
Tale supplenza è prorogabile solamente se c’è l’esigenza in relazione a quanto
dichiarato nella comunicazione mensile, e sempreché non sia possibile provvedere con altro personale in soprannumero o a disposizione.
Per tutto il periodo della supplenza il docente titolare, nel periodo in cui non
è impegnato nell’assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è
utilizzato nella scuola.
Normativa di riferimento
D.lv n.267/2000
Art. 57 CCPL 2002-05
7. PERMESSI BREVI
Compatibilmente con le esigenze di servizio. Al personale con contratto a
tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato di
durata annuale e fino al termine delle attività didattiche, possono essere concessi permessi brevi di durata non superiore a due ore di servizio effettivo.
I permessi non possono eccedere, per ciascun anno scolastico, l’orario settimanale: 24 ore i docenti della scuola primaria, 18 ore i docenti delle scuole
secondarie.
Procedura
Chi è interessato deve presentare domanda al dirigente scolastico, indicando
le ore di lavoro nella giornata e quelle per cui chiede il permesso
Il dirigente scolastico può negare, ridurre il permesso per esigenze di servizio
che devono essere indicate per iscritto (artt. 2 e 3 legge 241/1990). La concessione è subordinata alla possibilità di sostituire chi chiede il permesso con
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docenti in servizio. Non si possono pagare supplenti, ma si possono pagare
ore eccedenti.
Recupero
Le ore di permesso devono essere recuperate. Il momento lo stabilisce il
dirigente scolastico in base alle esigenze di servizio nei due mesi successivi
alla richiesta. I docenti recuperano possibilmente con riferimento alle ore di
attività non effettuate.
In caso di recupero di attività di insegnamento verranno effettuate con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. In caso di attività funzionali prioritariamente in attività della stessa
tipologia.
Se il recupero non è possibile a causa del dipendente, il dirigente scolastico
cura la trattenuta dell’importo orario dalla paga.
Validità
Valgono come anzianità di servizio e non riducono le ferie.
Retribuzione
Intera a meno che il mancato recupero delle ore non sia da addebitare al
lavoratore.
Visite mediche specialistiche
Il permesso breve, nel limite annuale prima indicato, può essere richiesto anche per visite mediche specialistiche. In questo caso non è dovuto il recupero.
Normativa di riferimento
Art. 28 CCPL 2006-09 che modifica l’art.55 CCPL 2002-05
8. ASPETTATIVE
Aspettative per motivi di famiglia,di lavoro,personali e di studio
L’aspettativa per motivi di famiglia, prevista dall’art. 69 e 70 del T.U. Approvato con DPR n.3/1957, si può chiedere anche per gravi ragioni personali, per motivi di studio, di ricerca in cui rientrano tutti i miglioramenti
della preparazione professionale, anche (e non solo) in relazione all’attività
scolastica;per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art.453 del
DPR n.297/1994.
53
Chi può chiedere l’aspettativa
a)Il personale con contratto a tempo indeterminato
b)Il personale assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno
o fino al termine delle attività didattiche
Retribuzione e validità
Il periodo in aspettativa non è retribuito e non vale per l’anzianità di carriera.
La durata dipende da questi fattori:
a) il periodo massimo di un’aspettativa è un anno (art. 69.4 DPR 3/1957)
b)due aspettative inferiori all’anno si considerano un unico periodo se il
periodo di lavoro tra esse non supera i sei mesi (almeno 6 mesi e 1 giorno)
(art. 70.1 DPR 3/1957)
c) non si possono prendere aspettative per motivi familiari per più di 2 anni
e mezzo in 5 anni (art. 70.2 DPR 3/1957)
d)per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6
mesi (art. 70.3 DPR 3/1957)
Procedura
L’interessato deve presentare la domanda al dirigente scolastico motivandola
e documentando i motivi.
Entro 30 giorni (art. 69 DPR 3/1957) il dirigente scolastico può accoglierla
o, se vi sono motivi di servizio, differire l’inizio, diminuire la durata, rifiutarla.
In questi casi le motivazioni devono essere scritte (artt. 2 e 3 legge 241/1990)
Alcuni esempi di situazioni che si possono verificare:
• un docente chiede l’aspettativa dal 1 giugno; il dirigente scolastico potrebbe spostarne l’inizio al termine degli scrutini o degli esami in cui è
impegnato il docente;
• un docente chiede diversi periodi brevi di aspettativa intervallati da una
settimana. Il dirigente scolastico potrebbe autorizzarli a condizione che
l’assenza sia continua, senza brevi riprese di servizio, per garantire agli
alunni la continuità didattica del supplente.
L’aspettativa può essere revocata per motivi di servizio.
Riscatto dei periodi di aspettativa
Ai sensi dell’art. 5 del D.lvo n. 564/1996 i periodi di aspettativa familiari
successivi al 31.12.1996, fino ad un massimo di tre anni, sono riscattabili ai
fini pensionistici.
Altre aspettative
• I docenti che hanno superato il periodo di prova possono chiedere un
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•
•
•
•
•
•
•
ulteriore periodo di aspettativa fino al massimo di 1 anno scolastico ogni
10. Il periodo non è valido per la carriera; chi lo chiede può, a sue spese,
pagare i contributi previdenziali (art 26.14 legge 448/1998).
Per il personale a tempo indeterminato è possibile fare domanda di essere
collocato in aspettativa per un anno scolastico senza stipendio per fare
l’esperienza di una diversa attività lavorativa nell’ambito di un altro comparto della P.A.
Il dipendente già in servizio presso l’amministrazione provinciale dal almeno quattro anni,vincitore di concorso presso altra area contrattuale,
comparto o altra pubblica amministrazione, ha diritto alla conservazione
del posto, senza retribuzione e decorrenza del’anzianità, per la durata del
periodo di prova
Congedo straordinario retribuito fino ad un biennio per assistenza a portatore di handicap grave; possono accedere al beneficio:
a)il coniuge della persona gravemente diabilequalora convivente con la
stessa;
b)genitori del portatore di handicap grave;
c)fratelli o sorelle conviventi con il soggetto portatore di handicap grave;
d)figlio/a convivente con la persona in situazione di disabilità grave;
La fruizione del suddetto beneficio è subordinata ad alcune condizioni
specifiche
Messa a disposizione del Coni (art. 454 D.lvo 297/1994)
Cooperazione in paese in via di sviluppo (legge 49/1987)
Esonero sindacale (ACQP 5 maggio 2003 e legge 300/1970)
Il congedo straordinario per dottorato di ricerca (legge 476/1984; art. 52
legge n.448/2001; art. 31 CCPL 2006-09). In caso di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato conserva il trattamento economico (stipendio tabellare, eventuali
assegni “ad personam”, retribuzione professionale docente, assegno di colonna b) previdenziale e di quiescenza in godimento.
Normativa di riferimento
Art. 31 CCPL 2006-09 che modifica l’art.59 CCPL 2002-05
Tutte le norme citate.
9. ASSENZE PER MATERNITÀ E/O PATERNITÀ
La tutela della maternità è stabilita da norme di legge, integrate da norme
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contrattuali; essa vale sia per docenti con contratto a tempo indeterminato
che a tempo determinato.
A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Congedo per maternità (Astensione obbligatoria)
Diritto a:
- 2 mesi prima della data presunta del parto
- 3 mesi dopo il parto
- i periodi di interdizione per complicanze. L’ispettorato del lavoro può disporre, sulla base dell’accertamento medico, l’interdizione al lavoro fino al
periodo di astensione obbligatoria.
In questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo è valido ad ogni
effetto.
È possibile, a domanda, posticipare il periodo di astensione obbligatoria fino
ad 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione
non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del/della nascituro/a.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di
congedo per maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia
bisogno di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre
ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio
non fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro in
casa del figlio. La richiesta è accolta previa idonea certificazione medica che
attesti le condizioni di salute della lavoratrice per il rientro al lavoro.
Congedo parentale (Astensione facoltativa)
Diritto, a domanda, a 10 mesi di congedo entro i primi otto anni di vita del
bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i genitori, anche
contemporaneamente, sempre nel limite dei 10 mesi).
Se richiesti entro il compimento del terzo anno:
- i primi 30 giorni retribuiti al 100%
- altri sette mesi al 30%
- ultimi due al 0%
Se richiesti dai 3 agli 8 anni del bambino, è garantita, a carico dell’amministrazione solo la copertura degli oneri previdenziali. Tale vincolo trova
un’eccezione in relazione al reddito, qualora quello del genitore richiedente il
congedo ( tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino) sia inferiore a 2.5
volte l’importo minimo di pensione INPS.
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I periodo di congedo si possono usufruire anche frazionatamente.
Non sono validi per le ferie e la tredicesima.
Il congedo parentale è sospeso in caso di malattia del genitore che lo ha in
godimento
Aspettativa non retribuita
Entro il decimo anno di età del bambino:
aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi interi
Malattia bambino
Dopo il compimento del primo anno di vita e sino alla conclusione del terzo:
• i genitori,alternativamente,hanno diritto annualmente ad un massimo di
30 giorni retribuiti al 100%,computati complessivamente per entrambi i
genitori, il resto non retribuito
• nel primo anno di vita le assenze sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale;qualora
i trenta giorni siano già stati usufruiti,permane il diritto all’astensione,che
in tale caso non è retribuita
Dal terzo anno di vita del bambino fino all’ottavo:
• 10 giorni annui non retribuiti, con copertura degli oneri previdenziali
NB !! Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.La malattia del bambino,anche nell’ipotesi del
ricovero ospedaliero,sospende il decorso del congedo parentale in godimento
A decorrere dall’1 novembre 2008, i permessi per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti,compresi quelli relativi alla
tredicesima mensilità e alle ferie.
B) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Congedo per maternità (Astensione obbligatoria)
Diritto a:
- 2 mesi prima della data presunta del parto
- 3 mesi dopo il parto
- i periodi di interdizione per complicanze. L’ispettorato del lavoro può disporre, sulla base dell’accertamento medico, l’interdizione al lavoro fino al
periodo di astensione obbligatoria.
In questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo è valido ad ogni
effetto.
È possibile, a domanda, posticipare il periodo di astensione obbligatoria fino
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ad 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione
non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro/a.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano,comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia bisogno di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre ha
la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio non
fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro in casa
del figlio; la richiesta è accolta previa idonea certificazione medica che attesti
le condizioni di salute della lavoratrice per il rientro al lavoro.
La docente che all’atto della proposta di un contratto di lavoro si trovi in
astensione obbligatoria ha diritto a quella supplenza sia ai fini giuridici sia ai
fini economici con pagamento al 100% per tutta la durata della supplenza;ha
diritto altresì all’eventuale proroga della supplenza anche se ancora in astensione.
NB !! in assenza di contratto di lavoro,i periodi di astensione obbligatoria per
maternità danno diritto all’indennità di maternità all’80% calcolata sull’ultima
retribuzione percepita, purché intervengano entro 60 giorni dalla cessazione del
rapporto precedente.
Congedo parentale (Astensione facoltativa)
Diritto individuale, a domanda, a 6 mesi di congedo entro i primi otto
anni di vita del bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi
i genitori,anche contemporaneamente, nel limite dei 10 mesi complessivi).
Se richiesti entro il compimento del terzo anno:
- i primi 30 giorni retribuiti al 100%
- altri cinque mesi al 30%
Tale vincolo trova un’eccezione in relazione al reddito, qualora quello del
genitore richiedente il congedo ( tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino) sia inferiore a 2,5 volte l’importo minimo di pensione INPS.
I periodo di congedo si possono usufruire anche frazionatamene.
Non sono validi per le ferie, la tredicesima e per la maturazione del diritto
allo stipendio estivo.
Il congedo parentale è sospeso in caso di malattia del genitore che lo ha in
godimento.
Malattia bambino
Dopo il compimento del primo anno di vita e sino alla conclusione del terzo:
• i genitori,alternativamente,hanno diritto annualmente ad un massimo di
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30 giorni retribuiti al 100%,computati complessivamente per entrambi i
genitori, il resto non retribuito
• nel primo anno di vita le assenze sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale;qualora
i trenta giorni siano già stati usufruiti,permane il diritto all’astensione,che
in tale caso non è retribuita
Dal terzo anno di vita del bambino fino all’ottavo:
• 10 giorni annui non retribuiti, con copertura degli oneri previdenziali
NB !! Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.La malattia del bambino,anche nell’ipotesi del
ricovero ospedaliero,sospende il decorso del congedo parentale in godimento
A decorrere dall’1 novembre 2008, i permessi per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti,compresi quelli relativi alla
tredicesima mensilità e alle ferie.
C. NORME COMUNI
La lavoratrici madri, entro il primo anno di vita del bambino, in alternativa
all’astensione facoltativa, possono chiedere la riduzione di lavoro di 2 ore al
giorno. La riduzione è di 1 ora se l’orario giornaliero di servizio è inferiore
a 6 ore.
Tale diritto si applica, a richiesta delle lavoratrici madri, sia al personale con
contratto a tempo indeterminato, sia la personale con contratto a tempo determinato, nei limiti della supplenza; la retribuzione è al 100%.
Normativa di riferimento
D.lvo 151/2001
Art. 25 CCPL 2006-09 che modifica l’art.51 CCPL 2002-05
Art.9 CCPL 21.07.2008
10. TEMPO PARZIALE
Può chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il personale con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale
utilizzato in altri compiti per motivi di salute e il personale a qualsiasi titolo
comandato o distaccato presso enti o istituzioni.
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Tipologie di tempo parziale
Tempo parziale “orizzontale”:
distribuzione dell’orario ridotto su tutti i giorni lavorativi.
Tempo parziale “verticale”:
distribuzione dell’orario ridotto su alcuni giorni alla settimana (del mese,
possibilità non praticabile dai docenti in servizio sulle classi, o di determinati
periodi dell’anno).
Tempo parziale biennale (due anni retribuiti al 50% con il primo anno lavorato a orario completo e il secondo anno a casa) per il docente con una
anzianità di servizio di almeno10 anni ;questo part time può essere fruito
una sola volta nel quinquennio
Articolazione pluriennale dell’orario di lavoro: 5 anni all’80% della retribuzione con 4 anni di lavoro a orario pieno e 1 anno a casa.
Condizioni
Il numero di part-time “tradizionale” non può superare il 25% delle dotazioni organiche provinciali di ciascun posto, classe di concorso o qualifica
professionale.
L’articolazione pluriennale dell’orario non può superare il 5% dell’organico
provinciale dei docenti e può essere concesso solo a coloro che hanno almeno
10 anni di anzianità di servizio.
Il part-time biennale può essere concesso solamente al personale con almeno
dieci anni di anzianità di servizio e valutate le esigenze organizzative.
Riduzione
Per il part-time verticale settimanale e orizzontale, la quantità di riduzione
oraria dell’orario di lavoro è scelta dagli interessati, ma deve tener conto delle
particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle
singole classi di concorso a cattedre o posti ed assicurare, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe, l’unicità del docente.
Per il part-.time annuale, sottoposto alla valutazione delle esigenze organizzative, il servizio viene svolto a quadrimestri.
Per il part-time biennale il servizio viene svolto per intero in un anno e non
viene svolto nell’anno successivo. Nel caso che il docente si assenti nell’anno
scolastico di servizio per un periodo superiore a 16 settimane il biennio si
interrompe con ripristino del rapporto a tempo pieno.
Per l’articolazione pluriennale dell’orario di lavoro, l’anno di riposo può essere chiesto dal quarto anno scolastico del quinquennio in caso di un’anzianità
di servizio di almeno dieci anni; dal terzo in caso di un’anzianità di almeno
60
quindici anni; dal primo nel caso di un’anzianità di almeno venti anni.
Ferie
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di
ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni
proporzionato ai giorni di lavoro prestati nell’anno scolastico.
I dipendenti a tempo parziale biennale hanno diritto, nell’anno di lavoro, ad
un periodo di ferie pari a quelli a tempo pieno.
I dipendenti con articolazione pluriennale dell’orario hanno diritto, nei quattro anni di servizio, ad un numero di ferie pari a quelli a tempo pieno.
Attività e obblighi di servizio
• l’orario di insegnamento riportato nel contratto individuale
• per coloro che nell’anno hanno una riduzione di orario, le attività funzionali all’insegnamento sono in proporzione all’orario di cattedra, fatto salvo
il diritto di partecipazione agli organi collegiali, anche oltre l’orario obbligatorio, senza oneri per l’amministrazione. Qualora tale partecipazione sia
richiesta dall’amministrazione, essa viene retribuita.
Durata rapporto a tempo parziale
Per la durata di almeno due anni il personale a tempo parziale verticale e
orizzontale non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del
rapporto a tempo parziale.
Le altre due tipologie sono legate alla durata dell’articolazione del servizio,
ossia due e cinque anni.
Presentazione della domanda
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata per il tramite
del dirigente scolastico, al dirigente dello SGRUSF entro una data fissata
dall’amministrazione (di norma il 15 marzo) di ciascun anno scolastico.
Collocamento in pensione e tempo parziale
Il personale docente con contratto a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva necessari per il collocamento
in pensione può richiedere il trattamento di pensione di anzianità e, contemporaneamente, quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo parziale.
Tale personale ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede ultima,
61
salvo il caso in cui non risulti in soprannumero.
La retribuzione sarà ridotta in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro, tenendo presente il cumulo tra pensione
e retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta servizio a tempo pieno.
NB! Le trattenute fiscali saranno operate separatamente dalle due amministrazioni, Provincia e INPDAP, quindi con una aliquota minore del dovuto, per cui nel
momento della dichiarazione dei redditi verrà operato il conguaglio.
Procedura
1.L’interessato presenta domanda al dirigente dello SGRUFS tramite il dirigente scolastico entro il 15 marzo (o altra data stabilita e comunicata
dall’amministrazione) eccetto i docenti che chiedono il part-time contestuale al pensionamento per i quali la scadenza della domanda è la stessa
della domanda di pensionamento.
2.Il dirigente dello SGRUSF forma per ogni insegnamento, classe di concorso, due graduatorie; una per il personale che ha chiesto il collocamento
a riposo per anzianità di servizio, l’altra per il restante personale.
3.Il dirigente dello SGRUSF determina il contingente dei posti a tempo
parziale (fino al 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso o di
ciascun ruolo)
4.Il dirigente dello SGRUSF convoca gli interessati per la firma del nuovo
contratto a tempo parziale (anche tramite la scuola di servizio)
Normativa di riferimento
Legge 335/1995
Om 446/1997
CM 61/1997
Art 38 CCPL 2002-05
Art. 19 CCPL 2006-09 che integra l’art.38 CCPL 2002-05
Art. 20 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 39 CCPL 2002-05
Art. 42 CCPL 2006-09
11. ORARIO
L’orario di lavoro dei docenti è diviso in attività di insegnamento e attività
62
funzionali all’insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni dei docenti e lo propone al Collegio dei Docenti che lo delibera.
Attività di insegnamento
L’orario di insegnamento si svolge:
• nel periodo delle lezioni, fissato dal calendario scolastico;
• in non meno di cinque giorni la settimana. Il giorno libero non è un diritto ed è considerato lavorativo;
• l’orario settimanale può essere articolato in modo flessibile sulla base di
più settimane con un massimo, di norma, di flessibilità non superiore a 4
ore. La decisione è presa dal Collegio dei docenti, con il parere dei consigli
di classe interessati e rientra nel progetto di istituto. Ad esempio nella secondaria si può aumentare l’orario di una materia di una/due ore in alcune
settimane e diminuirlo in altre in modo che il monte ore annuale non
cambi.
Quadro dell’orario di insegnamento
Docenti di scuola elementare: 22 ore settimanali, nelle quali rientra anche
l’assistenza alla mensa, l’arricchimento dell’offerta e le supplenze in caso di
ore residue. Alle 22 ore vanno aggiunte 2 ore da destinarsi, anche in modo
flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica.
Docenti scuole secondaria di primo grado: 18 ore settimanali, nelle quali
rientrano anche l’assistenza alla mensa, l’arricchimento dell’offerta e le supplenze in caso di completamento di orario.
Docenti scuola secondaria di secondo grado: 18 ore settimanali, nelle quali
rientrano gli interventi didattici ed educativi e le supplenze in caso di completamento di orario.
Docenti specialisti di ruolo di lingua straniera della scuola primaria che si
dichiarano disponibili ad espletare tale servizio per un quadriennio: 20 ore
settimanali di cui almeno 18 di insegnamento.
Docenti di religione cattolica della scuola primaria: 18 ore frontali, due ore
di programmazione collegiale, due ore a disposizione, due ore per attività
funzionali
Docenti di religione cattolica della scuola secondaria: 15 ore frontali, un’ora
di programmazione collegiale, un’ora a disposizione, un’ora per attività funzionali.
Le attività di recupero e di arricchimento dell’offerta e gli interventi educa-
63
tivi integrativi sono demandati all’autonoma programmazione di istituto e
sono svolti:
- nella scuola dell’obbligo per lo più nell’orario settimanale, con la possibilità ovviamente di ore aggiuntive;
- nella secondaria di secondo grado in ore aggiuntive durante l’anno o nei
periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico.
Completamento di orario
I docenti della scuola secondaria assunti a tempo pieno che hanno una cattedra inferiore alle 18 ore sono tenuti a completare l’orario con spezzoni orario,
interventi integrativi, supplenze, attività para e interscolastiche.
Anche il completamento può essere articolato sulla base di più settimane.
Riduzione ora di lezione
La riduzione dell’ora di lezione può derivare:
- da una scelta del dirigente scolastico per rispondere ad esigenze organizzative estranee alla didattica
- da una scelta del collegio dei docenti, che per questo fa una proposta al
consiglio di istituto, per realizzare spazi di flessibilità dell’organizzazione
dell’orario didattico
Nel primo caso è escluso l’obbligo del recupero delle frazioni orarie da parte
dei docenti.
Nel secondo caso i docenti devono recuperare le frazioni orarie, completando l’orario d’obbligo con attività deliberate dallo stesso collegio dei docenti.
Il contratto stabilisce che ai docenti che rientrano nel secondo caso (ai quali
vengono parificati anche quelli che hanno nel loro orario più di un rientro
pomeridiano e/o serale) venga assegnato un compenso annuo di 710 euro. A
quelli rientranti nel primo caso, il compenso verrà assegnato se, volontariamente, aderiscono alle prestazioni integrative di 16 o 33 ore annue, a seconda
dell’entità della riduzione oraria.
Modalità di recupero del tempo lavoro (solo 2° ciclo)
(novità introdotta con l’accordo 28.9.2010 come sostituito dall’ accordo luglio 2011)
Nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni scolastiche
che hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, il recupero del tempo
lavoro non prestato dovrà essere realizzato per 70 ore nell’anno scolastico,
delle quali almeno 50 devono essere prestate in attività con gli studenti
con priorità alle attività didattiche finalizzate al successo formativo; le rima-
64
nenti sono a disposizione per l’attuazione del progetto d’istituto.
Le ore di attività didattiche da prestare con gli studenti saranno inserite,
per quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del
docente e sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti.Tali prestazioni
devono essere svolte entro il termine dell’anno scolastico, in coerenza con il
Progetto di Istituto e secondo il piano annuale proposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti; per le eventuali ore residue non
calendarizzate, il dirigente scolastico – in tempo utile prima del termine
delle lezioni – avrà cura di predisporre un piano di utilizzo anche attraverso
attività funzionali all’insegnamento e tenendo conto dell’effettivo servizio
prestato e della tipologia del contratto;
Le ore per i corsi di recupero per gli alunni con carenza formativa potranno essere riconosciute sul Fondo d’istituto, soltanto dopo l’effettuazione di
almeno 10 unità didattiche di cui al comma 1. Tale quota b) è destinabile
anche al riconoscimento economico di attività aggiuntive di insegnamento prestate dal personale assunto con contratto a tempo determinato per
supplenze brevi.
Attività funzionali all’insegnamento
Le attività funzionali sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici.
Queste attività possono essere individuali e collegiali.
Le attività individuali, comprendono:
a. la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni
b. la correzione degli elaborati
c. i rapporti individuali con le famiglie
Le attività collegiali, comprendono:
d.il collegio dei docenti e le sue articolazioni,compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui
risultati degli scrutini: fino a 40 ore annuali
e. i consigli di classe e di interclasse: non più di 40 ore annuali
f. le riunioni per scrutini intermedi e finali
g. le riunioni per esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Le attività relative ai punti a), b), c), f ), g) sono atti dovuti e non hanno un
tempo contrattualmente stabilito.
Le attività relative al punto d) devono essere fatte e qualora il limite deliberato dal collegio docenti venga superato si può accedere alle ore di poten-
65
ziamento formativo(40 ore provinciali) di cui al punto successivo o essere
retribuiti per le attività aggiuntive(fondo di istituto). Nell’organizzare le riunioni occorre assicurare prioritariamente quelle plenarie. Sarebbe paradossale retribuire tutti i docenti per la partecipazione ad un collegio straordinario
che costerebbe troppo al fondo dell’istituzione scolastica. Fissare all’inizio
dell’anno scolastico il numero delle ore di riunioni del collegio serve per
limitare le riunioni plenarie al minimo e per l’attività deliberativa. Devono essere invece ampliate le riunioni delle varie articolazioni: commissioni,
gruppi, ecc. che preparano i materiali o i documenti da portare, in termini di
proposta, al collegio in sede plenaria per la discussione, la modifica, l’integrazione e la delibera.
Le attività relative al punto e) rientrano in quelle regolate dal punto b), comma 3, art. 26 CCPL 2202-05 come modificato dall’art. 12 CCPL 2006-09.
Per queste attività non vi è un numero di ore uguale per tutti, perché dipendono dall’ordinamento e dal numero di classi di ogni docente. Il collegio
nella sua attività programmatoria iniziale stabilisce finalità e numero delle
riunioni nel piano delle attività. Nel programmare tali riunioni occorre tenere conto che i docenti (il contratto parla di docenti con più di sei classi,
perché per questi si è ritenuto che sia possibile, in via teorica, il superamento
del limite temporale stabilito) non devono superare 40 ore annue.
Le attività relative al punto c) sono rese secondo le modalità decise dal consiglio di istituto che delibera sulla base delle proposte del collegio dei docenti.
Il contratto stabilisce che il Consiglio di Istituto interviene solo sulle modalità organizzative rispetto alla proposta del Collegio dei docenti. Il contratto,
poi, non quantifica l’impegno; chiarisce solo che deve essere assicurata la
concreta accessibilità al servizio.
Attività di potenziamento formativo
(con novità introdotte dall’accordo 28.9.10)
Queste attività vengono previste dal comma 4 dell’articolo 26 del CCPL
2002-05 come modificato dall’art. 12 CCPL 2006-09 e ulteriormente modificato il 10.2.2009 e il 28 settembre 2010, che prevede un totale di 40 ore
obbligatorie deliberate nel piano delle attività :
A. Per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione della provincia di Trento che hanno adottato la forma organizzativa e didattica di
durata della lezione a 50 minuti e per le altre istituzioni scolastiche che
con delibera dei rispettivi collegi docenti decidono di adottare la stessa
distribuzione delle 40 ore di potenziamento del presente comma, sono
prioritariamente suddivise:
66
A1. almeno 20 ore per attività di formazione, aggiornamento e ricerca su
tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare
il progetto d’istituto,
A2. 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla
presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata
le stesse saranno calendarizzate,
A3. fino a 10 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, con particolare riferimento alle esigenze di programmazione didattica dei
nuovi piani di studio provinciali utilizzate secondo il piano annuale
di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio
docenti;
B. Per le altre istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui alla lettera A.,
sono prioritariamente suddivise:
B1. 20 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, utilizzate secondo
il piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti,
B2. 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla
presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata
le stesse saranno calendarizzate,
B3. 10 ore per attività di formazione e di aggiornamento su tematiche
individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto
d’istituto. Il contratto ha lasciato la piena libertà alle scuole autonome
di definire i contenuti di queste ore, prevedendo una proposta di suddivisione e non un vincolo per i collegi dei docenti.
Per il personale part-time o con contratto inferiore all’orario di cattedra, le
ore per le attività di cui ai punti A1 e B3 sono completate anche utilizzando
l’orario previsto per le attività di cui ai punti A3 e B1 rispettivamente.
L’impegno orario derivante dal presente comma per i docenti a tempo determinato con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività
didattiche è di un’ora ogni cinque giorni di supplenza nelle attività previste
alle lettere A2 e A3, B1 e B2 secondo un programma che viene comunicato
all’atto della stipula del contratto di lavoro.
A tutto il personale il cui orario sia inferiore all’orario pieno di cattedra, le
prestazioni dovute sono proporzionate all’orario di servizio e alla durata
67
del contratto.
A seguito delle molte segnalazioni ricevute sulle più stravaganti applicazioni
da parte dei dirigenti scolastici delle 10 ore di supplenza, su richiesta esplicita della FLC si è ottenuto in sede Apran la seguente precisazione:
Le 10 ore di supplenza sono obbligatorie e devono essere effettuate nell’arco dell’anno scolastico di riferimento e non possono essere utilizzate per lo
svolgimento di altre attività; il collegio docenti, su proposta del dirigente
scolastico, può deliberare la calendarizzazione di una parte delle dieci ore che
si considerano comunque rese; le restanti ore saranno richieste dal dirigente
con un ordine di servizio, tenuto conto della presenza del docente presso
l’istituzione scolastica e quindi nelle “ore buche” o al termine dell’orario di
servizio; il dirigente dovrà aver cura di assegnare equamente il numero delle
supplenze ai vari docenti; al termine dell’anno scolastico le eventuali ore non
utilizzate sono considerate comunque rese.
Le riunioni per le attività funzionali e di potenziamento sono, di norma, convocate con un preavviso di almeno 5 giorni.
Rapporti con le famiglie
Uno di punti più controversi è il rapporto con le famiglie. Infatti il contratto
lo inserisce tra le attività dovute, ma non è quantificato l’impegno. Inoltre,
in un precedente contratto, veniva indicata la possibilità di un suo potenziamento da far riconoscere all’interno delle prestazioni ulteriori facoltative.
Con il CCPL 2002-05 le prestazioni facoltative sono diventate obbligatorie
e nulla è stato modificato nei confronti dei rapporti con le famiglie quindi
anche la possibilità di continuare ad essere riconosciute come potenziamento
dei rapporti con le famiglie.
Per questa ragione il collegio dei docenti deve, prima di tutto, individuare
le modalità da proporre al consiglio di istituto, affinché il rapporto con le
famiglie possa avvenire in modo da rispettare il dettato contrattuale, cioè,
come stabilisce il c.5 dell’art.12 del CCPL 2006-2009, assicurarne l’ efficacia, e, successivamente, qualora lo ritenga necessario, potrà anche individuare le modalità di un suo eventuale potenziamento da inserire nelle attività
dell’art.12 del CCPL 2006-2009 c.4 lettera a). Ovviamente sarebbe paradossale che il potenziamento fosse maggiore dell’attività dovuta. Alcune delibere di Collegi docenti che non hanno mantenuto un giusto equilibrio fra
l’attività dovuta e il suo potenziamento hanno messo i sindacati in difficoltà
durante la trattativa.
68
Attività aggiuntive
Le attività aggiuntive possono essere di insegnamento e/o funzionali all’insegnamento.
Sono svolte oltre l’orario obbligatorio. Sono programmate nel progetto di
istituto, inserite nel piano delle attività e consistono nello svolgimento di attività finalizzate alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta formativa.
Le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento sono svolte oltre gli obblighi orari previsti contrattualmente e possono consistere, ad esempio, in:
- progettazione di interventi formativi;
- attività con funzioni di collaborazione alla dirigenza;
- attività di coordinamento dell’attività didattica;
- produzione di materiale con particolare riferimento anche a prodotti informatizzati utili per la didattica;
- partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali mirati al miglioramento della produttività dell’insegnamento e del servizio ed al sostegno
ai processi di innovazione;
- attività di raccordo tra la scuola e mondo del lavoro;
- ogni altra attività deliberata dal consiglio di istituto nell’ambito del progetto di istituto.
Le attività aggiuntive di insegnamento sono svolte oltre gli obblighi orari
previsti contrattualmente e possono consistere in arricchimento dell’offerta
e in attività di recupero, comprese quelle legate al superamento dei debiti
scolastici degli alunni della scuola secondaria di secondo grado.
Collaborazioni plurime
Su autorizzazione del dirigente scolastico, i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole su progetti deliberati dagli organi collegiali.
Ciò non può comportare esoneri dagli impegni nella scuola di titolarità o di
servizio.
Prestazioni professionali
Le scuole, sulla base di un regolamento deliberato dagli organi collegiali,
possono prevedere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, con
esclusione dei propri alunni (per le materie di insegnamento).
Normativa di riferimento
Art. 25 CCPL 2002-05
Art. 12 CCPL 2006-09 che modfica l’art.26 CCPL 2002-05
Art. 27 CCPL 2002-05
69
Art. 28 CCPL 2002-05
Art. 13 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 29 CCPL 2002-05
Art. 47 CCPL 2002-05
Art. 48 CCPL 2002-05
Art. 56 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 103 CCPL 2002-05
Art. 57 CCPL 2006-09 soppressivo dell’art. 104 CCPL 2002-05
Art. 58 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 105 CCPL 2002-05
70
RETRIBUZIONE
Composizione
La struttura della retribuzione è composta da:
1) trattamento fondamentale (per 13 mensilità) costituito da voci:
a) stipendio tabellare, cioè una delle sette posizioni stipendiali di cui è
fatta la carriera economica;
b) assegno tabella B (indennità provinciale legale alle 40 ore di potenziamento formativo).
Una possibile terza voce del trattamento fondamentale potrebbero essere
eventuali “assegni ad personam”, ma sono poco diffusi e legati a situazioni
del tutto personali e particolari.
2) trattamento accessorio:
a) retribuzione professionale docente (per 12 mensilità), diversificata su
tre posizioni;
b) assegno per il nucleo familiare che spetta a chi ha certe condizioni di
reddito in base alla composizione del proprio nucleo familiare;
c) eventuale trattamento accessorio costituito da voci che spettano in relazione a particolari situazioni (retribuzione ore aggiuntive con il fondo dell’istituzione scolastica, retribuzione per le funzioni strumentali,
compenso per ore eccedenti e altro);
d) assegno di flessibilità (per 10 mensilità).
Stipendio tabellare e progressione di carriera
L’attuale modello di carriera economica è stato introdotto dal CCNL 94-97
ed è avvenuto, per il personale già in ruolo, al primo gennaio 1996 in base
all’anzianità che aveva al 31.12.1995. I mesi residui sono stati arrotondati ad
un anno se superavano 6 mesi altrimenti sono stati trascurati.
La carriera è costituita per ogni livello da 7 posizioni stipendiali (detti gradoni):
71
72
posizione
1
2
0–2
Anzianità
in anni
3–8
3
4
5
7
9 – 14 15 – 20 21 – 27 28 – 34
(da anni
0 e fino
ad anni 2,
mesi 11 e
giorni 29)
(dopo anni
3 e fino
ad anni 8,
mesi 11 e
giorni 29)
(dopo anni
9 e fino ad
anni 14,
mesi 11 e
giorni 29)
(dopo anni
15 e fino
ad anni 20,
mesi 11 e
giorni 29)
(dopo anni
21 e fino
ad anni 27,
mesi 11 e
giorni 29)
3
6
6
6
7
permanenza
6
(dopo anni da 35
28 e fino
anni
ad anni 34, (dopo
35)
mesi 11 e
giorni 29)
7
Il passaggio da una posizione stipendiale all’altra avviene per anzianità. Il
passaggio è ritardato per chi riceve la sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio:
- due anni di ritardo, in caso di sospensione dal servizio superiore a un
mese;
- un anno di ritardo, in caso di sospensione dal lavoro di durata fino a un
mese.
Retribuzione professionale docente (RPD) - Scuola del Trentino
Fasce
Anzianità
Aumenti
Aumenti
Aumenti dal
Arretrati
dal
dal
RPD al
1.1.2008
RPD al
RPD al
RPD al
1.7.2008 fino a fine
1.1.2009
x 12
31.12.2007
x 12
30.6.2008
agosto 31.12.2008
1.1.2009
x 12
mensilità
mensilità
2008
mensilità
c. Riass
da 0 a 14
164,00
2,79
166,79
4,96
26,64
168,96
3,38
172,34
da 15 a 27
202,00
3,43
205,43
6,10
32,81
208,10
4,16
212,27
da 28
257,50
4,38
261,88
7,78
41,83
265,28
5,31
270,59
Compenso orario lordo tabellare dal 31.12.2007 per prestazioni aggiuntive
all’orario d’obbligo a carico del fondo d’Istituto
Scuola a carattere statale del Trentino
Qualifica
Ore aggiuntive corsi di
recupero
Ore aggiuntive di
insegnamento
Ore aggiuntive di non
insegnamento
Docenti diplomati e
laureati delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine
e grado e personale
educativo
50,00
35,00
17,5
73
Biennio economico 2008-2009 - Scuola a carattere statale del Trentino
Assegno Provinciale (40 ore)
Anzianità
Aumento Arretrati
Aumento
Aumento
Aumento
2° sem fino a fine
Al
1° sem
Al
Al
2009 x 12
Al
2008 12
al
31.12.2007 2008 x 12 30.6.2008 mensilità
agosto 31.12.2008
mensilità 1.1.2009
1.1.2009
mensilità
2008
c. Riass
c. Riass
da 0 a 2
2.217,00
3,14
2.254,69
5,58
30,01
2.284,00
3,81
9,39
2.239,68
da 3 a 8
2.217,00
3,14
2.254,69
5,58
30,01
2.284,00
3,81
9,39
2.239,68
da 9 a 14
2.217,00
3,14
2.254,69
5,58
30,01
2.284,00
3,81
9,39
2.239,68
da 15 a 20
2.217,00
3,14
2.254,69
5,58
30,01
2.284,00
3,81
9,39
2.239,68
da 21 a 27
2.217,00
3,14
2.254,69
5,58
30,01
2.284,00
3,81
9,39
2.239,68
da 28 a 34
2.217,00
3,14
2.254,69
5,58
30,01
2.284,00
3,81
9,39
2.239,68
da 35
2.217,00
3,14
2.254,69
5,58
30,01
2.284,00
3,81
9,39
2.239,68
Assegno tabella B
Questa voce stipendiale del trattamento fondamentale caratterizza lo stipendio dei docenti della provincia di Trento. Essa, dal 1 gennaio 2007 è
passata ad € 2.217,00 e ,a regime dall’1.1.2009 passerà ad €.2.329,68 annue.
Retribuzione professionale docente
Questa voce dello stipendio è stata introdotta per la prima volta col contratto
1998-2001 sotto la dizione c.i.a. (compenso individuale accessorio). Dopo il
biennio contrattuale 2000-01 ha cambiato denominazione ed è stata diversificata in base all’anzianità in tre posizioni:
- da 0 a 14 anni passa , da € 164,00 mensili al 31.12.2007,ad € 172,34
mensili a decorrere dal 1.1.2009;
- da 15 a 27 anni passa ,da € 202,00 mensili al 31.12.2007,ad € 212,27
mensili a decorrere dal 1.1.2009;
- da 28 in poi , passa , da € 257,50 mensili al 31.12.2007,ad € 270,59
mensili a decorrere dal 1.1.2009;
Assegno di flessibilità
Tale compenso, pari a 710 euro mensili per 10 mensilità (da settembre a
giugno), è attribuito ai docenti che prestino la loro attività secondo almeno
una delle seguenti modalità:
74
a)una scansione dell’ora di lezione, anche con la suddivisione in unità diverse dell’ora cronologica, secondo un progetto didattico e/o organizzativo
che determini il rispetto del completamento dell’orario d’obbligo;
b)nel caso di riduzione per cause esterna qualora il docente presti 16 0 33 ore
di prestazioni integrative (la diversità di quantità oraria dipende dall’entità
della riduzione dell’ora di lezione) e, comunque, non superiore al debito
orario.
c)qualora nell’orario di insegnamento ci sia più di un rientro pomeridiano o
serale.
Altre indennità
Sono inoltre previste una serie di indennità per:
- attività di collaborazione con il dirigente scolastico (art. 36 CCPL 200205)
- attività complementari di educazione fisica (art. 45 CCPL 2002-05 integrato da art. 23 CCPL 2006-09)
- equo indennizzo (art. 64 CCPL 2002-05)
- buono pasto (art. 65 CCPL 2002-05)
- viaggi di istruzione e visite guidate (art. 92 CCPL 2002-05)
- indennità di trasferimento d’ufficio (art. 93 CCPL 2002-05)
- servizio su più sedi (art. 53 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 94 CCPL
2002-05)
- retribuzione estiva supplenti (art. 54 CCPL 2006-09 che modifica l’art.
95 CCPL 2002-05 )
- docenti delle isole linguistiche (art. 97 CCPL 2002-05)
Normativa di riferimento
Art 28 CCPL 2002-05
Art. 13 CCPL 2006-09 che modifica l’art.29 CCPL 2002-05
Parte seconda, Titolo I Capo I CCPL 2002-05
Parte seconda Titolo I CCPL 2006-09
Biennio economico 2008-09 del 5.9.2008
Tutti gli articoli citati
75
Tabelle stipendiali mensili
(dal 1° gennaio 2009 comprensive dell’ indennità
di vacanza contrattuale a regime dal 1° luglio 2010)
Docenti scuola a carattere statale
Docenti scuola primaria
ANZIANITÀ STIPENDIO
RPD
ASSEGNO
PROV.
TOTALE 1
FLESSIBILITÀ
(10 mensilità)
TOTALE 2
(con
flessibilità)
Da 0 a 2
1641,82
172,34
194,14
2008,3
71
2079,3
Da 3 a 8
1686,17
172,34
194,14
2052,65
71
2123,65
Da 9 a 14
1822,77
172,34
194,14
2189,25
71
2260,25
Da 15 a 20
1982,33
212,27
194,14
2388,74
71
2459,74
Da 21 a 27
2137,17
212,27
194,14
2543,58
71
2614,58
Da 28 a 34
2289,95
270,59
194,14
2754,68
71
2825,68
Da 35
2403,73
270,59
194,14
2868,46
71
2939,46
Docenti scuola secondaria 1° grado
ANZIANITÀ STIPENDIO
RPD
ASSEGNO
PROV.
TOTALE 1
FLESSIBILITÀ
(10 mensilità)
TOTALE 2
(con
flessibilità)
Da 0 a 2
1781,9
172,34
194,14
2148,38
71
2219,38
Da 3 a 8
1831,1
172,34
194,14
2197,58
71
2268,58
Da 9 a 14
1991,89
172,34
194,14
2358,4
71
2429,4
Da 15 a 20
2176,99
212,27
194,14
2583,4
71
2654,4
Da 21 a 27
2356,72
212,27
194,14
2763,13
71
2834,13
Da 28 a 34
2533,03
270,59
194,14
2997,76
71
3068,76
Da 35
2663,21
270,59
194,14
3128,44
71
3199,44
76
Docenti scuola secondaria 2° grado: diplomati
TOTALE 2
(con
flessibilità)
STIPENDIO
RPD
ASSEGNO
PROV.
TOTALE 1
FLESSIBILITÀ
(10 mensilità)
Da 0 a 2
1641,82
172,34
194,14
2008,3
71
2079,3
Da 3 a 8
1686,17
172,34
194,14
2052,65
71
2123,65
Da 9 a 14
1822,77
172,34
194,14
2189,25
71
2260,25
Da 15 a 20
1982,33
212,27
194,14
2388,74
71
2459,74
Da 21 a 27
2213,21
212,27
194,14
2619,62
71
2690,62
Da 28 a 34
2364,71
270,59
194,14
2829,44
71
2900,44
Da 35
2479,81
270,59
194,14
2944,54
71
3015,54
ANZIANITÀ
Docenti scuola secondaria 2° grado: laureati
ANZIANITÀ STIPENDIO
RPD
ASSEGNO
PROV.
TOTALE 1
FLESSIBILITÀ
(10 mensilità)
TOTALE 2
(con
flessibilità)
Da 0 a 2
1781,9
172,34
194,14
2148,38
71
2219,38
Da 3 a 8
1882,86
172,34
194,14
2249,34
71
2320,34
Da 9 a 14
2044,38
172,34
194,14
2410,86
71
2481,86
Da 15 a 20
2243,63
212,27
194,14
2650,04
71
2721,04
Da 21 a 27
2497,43
212,27
194,14
2903,84
71
2974,84
Da 28 a 34
2663,71
270,59
194,14
3128,44
71
3199,44
Da 35
2796,26
270,59
194,14
3260,96
71
3331,96
Allegato A
Insegnamento dell’educazione
motoria nella Scuola Primaria
- ARTICOLO APPARSO SULLA STAMPA LOCALE
“Dal prossimo anno scolastico 2008/09, secondo la normativa provinciale,
tutti gli Istituti Comprensivi si troveranno obbligati ad una sperimentazione
di durata triennale che prevede l’insegnamento dell’educazione motoria per
due ore settimanali nelle classi quinte della scuola primaria svolto da insegnanti con titolo specifico.
La FLC CGIL e la CISL Scuola considerano lesivo delle prerogative e delle
competenze che l’autonomia scolastica ha dato al Collegio docenti l’imposizione della sperimentazione alle scuole da parte della Provincia di Trento. In
merito a ciò ci si riserva di approfondire la legittimità della norma per capire
se e quali strumenti sia possibile utilizzare per contrastarne l’applicazione.
Invitiamo i Collegi docenti a deliberare un documento debitamente motivato che esprima la propria contrarietà rispetto alla decisione dell’Amministrazione provinciale ed a inviarlo all’Assessore competente e alla stampa. Queste iniziative forse non serviranno ad impedire l’applicazione della norma già
a partire dall’anno scolastico prossimo, ma riteniamo che esse siano un atto
dovuto da parte dei docenti in merito a questa vicenda.
A tutto ciò si aggiungano le seguenti considerazioni:
• con questo provvedimento si superano gli Ordinamenti nazionali in
quanto per la prima volta si prevede la sostituzione di docenti della scuola
primaria con docenti della scuola secondaria con conseguente riduzione
dell’organico a scapito della scuola primaria e sicure conseguenze anche a
carico dell’organizzazione didattica della scuola media. Fino ad oggi per
accedere ai posti della scuola primaria era necessario aver conseguito il
titolo specifico, cioè il Diploma magistrale o la Laurea in Scienze della
Formazione Primaria. La logica sottesa a questa delibera è che un docente specializzato in una particolare disciplina, in questo caso l’educazione
motoria, ma potrebbe valere in un futuro non lontano, anche per la lingua
straniera, la musica, l’educazione all’immagine, la lingua italiana, la mate-
77
78
matica…, abbia più competenze per insegnarla. Vuol dire non riconoscere
la professionalità degli insegnanti della scuola primaria “specializzati” per
l’insegnamento nella scuola primaria. È indispensabile allora chiarire cosa
debba essere insegnato ai ragazzi in questa fascia di età. Con la delibera
sopraccitata la Provincia spinge evidentemente verso una secondarizzazione della scuola primaria e noi non possiamo non interrogarci su quale
sia la nostra idea di scuola;
• nessuno nega l’importanza dell’educazione fisica, o dell’educazione musicale, o artistica, o quant’altro ma segmentare gli insegnamenti in questo
ciclo (prevedendo anche l’esternalizzazione senza compresenza) non fa
bene né alla crescita degli alunni né alla professionalità dei docenti;
• il problema dell’educazione motoria sta a cuore anche alle nostre organizzazioni ma esso va affrontato con un investimento reale di risorse, ad
esempio prevedendo l’affiancamento in compresenza del docente di educazione fisica delle medie, che ha le competenze disciplinari specifiche,
con il docente di scuola primaria che ha le competenze didattiche necessarie per gli alunni della scuola primaria. Qualche decina di anni fa la
PAT aveva promosso dei corsi di educazione motoria per insegnanti elementari che volevano approfondire l’insegnamento dell’educazione fisica
in collaborazione con il CONI. Corsi veramente fatti bene che hanno
permesso a parecchi docenti di insegnare e valorizzare (come si vorrebbe
ora) questa materia. Da alcuni anni tale insegnamento è stato interrotto,
nonostante una grande esperienza maturata e i molti soldi pubblici spesi.
Perché non riprendere questa buona pratica, tornando a formare gli insegnanti della scuola primaria?
• aspetti sindacali che la delibera non considera, su cui non siamo stati consultati e che corrispondono ad interrogativi irrisolti:
- l’orario di insegnamento dei docenti della scuola secondaria è diverso
da quello dei docenti della scuola primaria;
- l’insegnante di scuola secondaria non ha obblighi contrattuali riconosciuti per la programmazione collettiva;
- lo stipendio degli insegnanti della scuola primaria è diverso ed inferiore
rispetto a quello degli insegnanti della scuola secondaria;
- il dirigente scolastico ha la competenza di assegnare i docenti alle classi,
su proposta del Collegio docenti e criteri del Consiglio di Istituto. Quali
criteri saranno utilizzati per assegnare i docenti della scuola secondaria
alle classi quinte della scuola primaria? I plessi della scuola primaria
sono di solito in numero maggiore rispetto a quelli della scuola secondaria e con un minor numero di alunni e di classi. Il docente assegnato
79
all’educazione motoria, due ore in ciascuna classe, avrà probabilmente il
proprio orario di lavoro distribuito su più plessi. Quali saranno i criteri
per l’assegnazione dei docenti alle classi quinte della scuola primaria?
Per concludere, la FLC CGIL e la CISL Scuola ribadiscono le forti preoccupazioni rispetto alla modalità inserite nella Delibera 735 del 28 marzo 2008 in relazione all’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi
quinte della scuola primaria e denunciano l’ostinazione e la testardaggine
con cui l’Amministrazione ha perseguito tale obiettivo nonostante tutte le
obiezioni presentate in ogni occasione, in merito alle delicate implicazioni
ordinamentali e professionali che da tale delibera deriveranno.”
- LETTERA DELLA FLC CGIL
Al Ministro della pubblica istruzione
AL Segretario generale FLCGIL
Al segretario generale CISL SCUOLA
AL Segretario generale UIL SCUOLA
Oggetto: Insegnamento Educazione fisica nella Scuola primaria da parte di
insegnanti di scuola secondaria di primo e di secondo grado.
La Provincia di Trento con delibera 735 del 28 marzo 2008, in ottemperanza alla Legge 5 del 7 agosto 2006 Art. 86 comma 2, affida l’insegnamento
dell’Educazione motoria nella scuola primaria agli insegnanti di scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Era stato segnalato il problema già in sede di approvazione della Legge, ma
non si capisce il perché non si sia affrontato il problema con una soluzione
che non penalizzi gli insegnanti di scuola elementare.
Infatti a seguito di questa Legge e di questa delibera gli insegnanti elementari
sono palesemente demansionati, non potendo più insegnare una materia per
la quale sono abilitati ad insegnare; inoltre l’organico della scuola elementare,
come del resto si evince dalla delibera sarà sicuramente ridimensionato.
Infine, ma non meno importante, con questa Legge si superano gli Ordinamenti Nazionali che prevedono come titolo di accesso a tale ordine di Scuola
il Diploma Magistrale (ora la laurea in scienze della formazione primaria),
forse una ragione c’è (il tipo di preparazione specifico!), ma si fa finta di nulla,
in provincia di Trento si può fare, mi sembra grave.
80
Ci si domanda se tutto questo è possibile oppure se, come noi pensiamo, ci
sia una lesione palese dei diritti di questa categoria di insegnanti?
Nella Delibera infatti si dice…..”dovranno essere costituite cattedre miste
con la prevalenza di ore nella scuola secondaria di primo grado, mantenendo la titolarità in capo alla scuola secondaria di primo grado e prevedendo
una contestuale riduzione, pari al monte ore attribuito ai docenti utilizzati,
nell’organico della scuola primaria”;
Non si disconosce l’importanza dell’educazione fisica, ma perché no dell’educazione musicale, o artistica, o quant’altro, ma questa strada ci appare pericolosa nel voler secondarizzare la scuola primaria.
L’operazione si poteva fare, ma in altro modo: ad esempio con la compresenza oppure, voglio ricordare a chi forse si è dimenticato, che la PAT aveva
promosso una trentina di anni fa dei corsi ad hoc per insegnanti elementari
che volevano approfondire l’insegnamento dell’educazione fisica in collaborazione col CONI. Corsi veramente fatti bene, con dispendio di denaro pubblico, che hanno permesso a parecchi insegnanti di insegnare e valorizzare
(come si vorrebbe ora) questa materia in modo itinerante (come del resto per
gli insegnanti di lingua straniera).
Improvvisamente alcuni anni fa questo progetto è finito dalla mattina alla
sera buttando a mare una grande esperienza maturata e un sacco di soldi
spesi! Se c’erano problemi bastava proseguire il progetto interrotto con nuovi
corsi di aggiornamento ad hoc per insegnanti elementari senza iniziare una
guerra tra poveri, che non porta da nessuna parte!
Sindacalmente è inaccettabile! Una lesione di un diritto ad insegnare le materie per cui si è abilitati!!
- DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE N.1413,1 luglio 2011 su:
Proroga in via sperimentale dell’utilizzazione per l’insegnamento
dell’educazione motoria nella scuola primaria di docenti in possesso
dei titoli di accesso per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle
scuole secondarie di primo e di secondo grado.
- visto l’articolo 57 della legge provinciale n. 5 del 2006 che prevede la
possibilità per la Provincia di promuovere iniziative innovative degli ordinamenti scolastici;
81
- visto l’articolo 86 della legge provinciale n. 5 del 2006 che fissa le modalità, i criteri ed i parametri da seguire per la determinazione degli organici e
l’assegnazione del personale docente alle istituzioni scolastiche formative;
- visto in particolare il comma 2 del medesimo articolo con il quale si prevede che nella definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione
dell’ organico di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale si
faccia riferimento, fra l’altro, “alla possibilità di utilizzazione per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria di docenti in possesso dei titoli di accesso per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle
scuole secondarie di primo e di secondo grado”;
- visto l’articolo 54 della legge provinciale n. 5 del 2006 ed in particolare
il comma 2 nel quale si stabilisce che il primo ciclo ha la durata di otto
anni complessivi ed è articolato in quattro periodi biennali, di cui il terzo
costituito dalla classe quinta della scuola primaria e dalla classe prima
della scuola secondaria di primo grado in una logica che mira a valorizzare
l’unitarietà e l’integrazione del percorso formativo;
- considerato che il primo ciclo di istruzione in tutta la provincia di Trento
è strutturato secondo il modello organizzativo dell’istituto comprensivo
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
- considerato che anche le Indicazioni Nazionali per la scuola d’infanzia e
per il primo ciclo, attualmente in fase di sperimentazione, propongono un
modello di curricolo che valorizza l’unitarietà, la verticalità e la continuità
del primo ciclo;
- considerato che la Provincia da diversi anni è impegnata a promuovere la
funzione educativa dello sport nella scuola primaria attraverso la collaborazione con il CONI provinciale e ravvisata l’opportunità di potenziare
le iniziative volte a promuovere la pratica sportiva in età giovanile, anche
come momento qualificante di prevenzione degli abbandoni nella pratica
sportiva;
- vista la propria precedente deliberazione n. 1510 del 20 luglio 2007 con il
quale è stato approvato il progetto “Gioco, divertimento, sport: uno stile di
vita” che richiama quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 86 della legge
provinciale n. 5 del 2006 per quanto attiene all’utilizzo degli insegnanti di
educazione fisica diplomati ISEF o laureati in scienze motorie;
- visto il “Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione” approvato con
Decreto del Presidente della Provincia in data 17 giugno 2010, n.16-48
Leg. in attuazione dell’art. 55 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 ed in particolare l’articolo 3 lettera e) che individua l’area di apprendimento relativa a
82
“musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive” e il punto 3 dell’Allegato A al presente regolamento che fissa gli obiettivi e le competenze
che gli studenti devono possedere nell’area medesima alla fine del primo
ciclo di istruzione;
- vista la propria precedente deliberazione n. 735 del 28 marzo 2008 con la
quale, in tutti gli Istituti Comprensivi della Provincia è stata attivata, per
un periodo di tre anni, una sperimentazione in base alla quale, nelle classi quinte della scuola primaria, è stato introdotto l’insegnamento di due
ore settimanali curricolari di attività motoria con l’utilizzo di docenti in
possesso dei titoli di accesso per l’insegnamento di educazione fisica nella
scuola secondaria di primo e secondo grado;
- vista la deliberazione n. 1994 del 08 agosto 2008 avente ad oggetto “Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 735/08 relativa
all’attivazione in via sperimentale dell’utilizzazione per l’insegnamento
dell’educazione motoria nella scuola primaria di docenti in possesso dei
titoli di accesso per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado” con la quale si modifica la parte
relativa ai docenti in possesso dei titoli di accesso e si sostituisce rispettivamente l’alinea 11 della motivazione della deliberazione della Giunta
provinciale n. 735 del 28 marzo 2008 con il testo di seguito indicato:
Ritenuto che per l’insegnamento in esame dovranno essere utilizzati secondo l’ordine di seguito indicato:
a) docenti di ruolo della scuola primaria titolari su posti di scuola comune
o sostegno in possesso dei titoli di accesso per l’insegnamento di educazione fisica nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
b) docenti di ruolo della scuola secondaria di primo grado titolari sulla
classe di concorso 030A o sul sostegno;
c) docenti non di ruolo in possesso dei titoli di accesso per l’insegnamento
di educazione fisica nella scuola secondaria di primo grado e secondo
grado;
e il punto 2 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n.
735 del 28 marzo 2008 con il testo di seguito indicato:
di utilizzare per l’insegnamento di cui al punto precedente i docenti secondo l’ordine di seguito indicato:
a) docenti di ruolo della scuola primaria titolari su posti di scuola comune o sostegno in possesso dei titoli di accesso per l’insegnamento
di educazione fisica nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
83
-
-
-
-
-
b) docenti di ruolo della scuola secondaria di primo grado titolari sulla
classe di concorso 030A o sul sostegno;
c) docenti non di ruolo in possesso dei titoli di accesso per l’insegnamento di educazione fisica nella scuola secondaria di primo grado e
secondo grado;
costituendo, qualora vengano utilizzati docenti della tipologia indicata alla
lettera a), cattedre formate prevalentemente con ore di scuola comune o
di sostegno rispetto all’educazione motoria e, nel caso in cui vengano utilizzati i docenti indicati alle lettere b) e c), cattedre miste con la prevalenza
di ore nella scuola secondaria di primo grado, mantenendo la titolarità in
capo alla scuola secondaria di primo grado e prevedendo una contestuale
riduzione, pari al monte ore attribuito ai docenti utilizzati, nell’organico
della scuola primaria;
considerato che la sperimentazione di insegnamento di attività motorie
con l’utilizzo di docenti in possesso dei titoli d’accesso sopra elencati è
stata considerata valida e i risultati della stessa sono stati valutati positivamente dall’utenza e dalle scuole interessate;
considerato che si ritiene comunque opportuno dar seguito alla sperimentazione per un ulteriore periodo non superiore a tre anni a partire dall’a.s.
2011/2012 prima di valutare l’opportunità di renderla ordinamentale, rimanendo l’esigenza di approfondire la valutazione degli esiti della stessa
sottoponendoli alla valutazione del Comitato provinciale di valutazione
del sistema educativo;
considerato che gli obiettivi di apprendimento di tali sperimentazioni dovranno essere fissati e perseguiti seguendo le Indicazioni per il curricolo
per il primo ciclo d’istruzione definite dal Ministero della Pubblica Istruzione;
vista la nota Prot. 335814 dd. 3.6.2011 del Servizio per la gestione delle
risorse umane della scuola e della formazione che conferma la disponibilità dei fondi sul capitolo 259600-001;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)di prorogare a partire dall’a.s. 2011/2012, per un periodo non superiore ai
tre anni, in tutti gli Istituti Comprensivi della Provincia, la sperimentazione che prevede l’ insegnamento di due ore di attività motoria nelle classi
quinte della scuola primaria con l’utilizzo di docenti in possesso dei titoli
di accesso per l’insegnamento di educazione fisica nella scuola secondaria
di primo e secondo grado;
84
2)di utilizzare per l’insegnamento di cui al punto precedente i docenti secondo l’ordine di seguito indicato:
a)docenti di ruolo della scuola primaria titolari su posti di scuola comune
o sostegno in possesso dei titoli di accesso per l’insegnamento di educazione fisica nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
b)docenti di ruolo della scuola secondaria di primo grado titolari sulla
classe di concorso 030A o sul sostegno;
c)docenti non di ruolo in possesso dei titoli di accesso per l’insegnamento
di educazione fisica nella scuola secondaria di primo grado e secondo
grado;
costituendo, qualora vengano utilizzati docenti della tipologia indicata alla
lettera a), cattedre formate prevalentemente con ore di scuola comune o
di sostegno rispetto all’educazione motoria e, nel caso in cui vengano utilizzati i docenti indicati alle lettere b) e c), cattedre miste con la prevalenza
di ore nella scuola secondaria di primo grado, mantenendo la titolarità in
capo alla scuola secondaria di primo grado e prevedendo una contestuale
riduzione, pari al monte ore attribuito ai docenti utilizzati, nell’organico
della scuola primaria;
3)di dare atto che alla spesa di cui al presente provvedimento si fa fronte con
i fondi già impegnati al capitolo 259600-001 del Bilancio 2011 ai sensi
dell’art. 55, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
Allegato B
Alcuni articoli della Legge
provinciale n.5/2006
Art. 54 - Cicli di istruzione e formazione del sistema educativo provinciale
1. La Provincia garantisce e promuove l’accesso degli studenti al sistema
educativo provinciale per almeno dodici anni e comunque fino al conseguimento dell’esame di stato o di un diploma conclusivo di un percorso del
secondo ciclo di istruzione e formazione, secondo quanto stabilito da questa
legge.
2. Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione è un sistema
policentrico, al quale concorrono le istituzioni scolastiche e formative provinciali e le istituzioni paritarie, e si articola in:
a) scuola dell’infanzia di durata triennale;
b) primo ciclo, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, della durata complessiva di otto anni, articolati in quattro
periodi biennali;
c) secondo ciclo, che comprende percorsi di istruzione della durata di cinque
anni nonché l’istruzione e formazione professionale della durata, di norma, di quattro anni, in coerenza con l’articolazione prevista dalla normativa statale; i percorsi del secondo ciclo si strutturano in due periodi biennali e in un ulteriore periodo annuale per i percorsi di durata quinquennale;
d) alta formazione professionale, alla quale si accede con il titolo conseguito
al termine dei percorsi del secondo ciclo di durata quinquennale o di
durata almeno quadriennale per la formazione e istruzione professionale.
3. Nell’ambito del sistema educativo provinciale è assicurata la continuità
educativa e didattica per l’intero percorso di istruzione e formazione. In
particolare le istituzioni scolastiche del primo ciclo garantiscono il raccordo
con la scuola dell’infanzia, anche per supportare l’inserimento del bambino
nel primo anno, e con le istituzioni del secondo ciclo, anche per orientare la
scelta del percorso.
4. All’attuazione dei percorsi formativi e al rilascio dei titoli di studio, nonché alla certificazione delle competenze, provvedono le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie.
85
86
Art. 55 - Piani di studio provinciali
1. La Provincia definisce con regolamento i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo nel rispetto, in riferimento ai
percorsi di istruzione, dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.
2. I piani di studio provinciali definiscono gli obiettivi generali del processo
formativo, gli standard formativi,gli obiettivi specifici di apprendimento, i
percorsi del primo e del secondo ciclo, in coerenza con i livelli essenziali definiti dalla normativa statale per il riconoscimento dei titoli. I piani di studio provinciali riferiti alla formazione e istruzione professionale definiscono
inoltre i diversi indirizzi, coerenti con gli obiettivi del piano provinciale per
il sistema educativo. I piani di studio provinciali assicurano lo studio della
storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura della montagna
e dei suoi valori, con il coinvolgimento di esperti locali, la pratica di sport
vicini alla montagna e l’effettuazione di periodi formativi a diretto contatto
con la montagna.
3. I piani di studio provinciali stabiliscono:
a) per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria annuale di
insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprensive dell’insegnamento di due lingue straniere
con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco per il
primo ciclo, nonché dell’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;
b) i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative per le discipline opzionali obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché per la personalizzazione
dei percorsi di studio .
4. I piani di studio provinciali definiscono altresì le competenze di base
specifiche dei percorsi e delle attività di educazione permanente.
5. Nelle scuole dei comuni mocheni e cimbro è assicurato l’insegnamento
della cultura e della lingua mochena o cimbra e della lingua tedesca, in
modo graduale e comunque in relazione alle risorse disponibili e alla disponibilità di docenti qualificati.
6. Fino all’approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi per i percorsi di istruzione le indicazioni e i programmi nazionali e,
per l’insegnamento delle lingue straniere e minoritarie, i programmi definiti
dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e
87
cultura ladina nella scuola dell’obbligo),e 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo. Modifiche delle leggi
provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15); resta fermo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 405
del 1988. La Provincia raccorda le indicazioni nazionali con i predetti programmi provinciali al fine dell’applicazione dell’orario complessivo annuale
d’insegnamento.
7. Fino all’approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi, per i percorsi di formazione professionale attivati alla data di entrata
in vigore di questa legge, gli obiettivi e gli standard formativi definiti ai
sensi della legge provinciale n. 21 del 1987.
Art. 57 - Iniziative innovative
1. La Provincia può attivare o promuovere, anche su iniziativa delle istituzioni scolastiche e formative, il riconoscimento di progetti concernenti iniziative innovative degli ordinamenti dei cicli scolastici riguardanti la
loro articolazione e durata, l’integrazione dei sistemi formativi, la continuità
dell’offerta formativa e l’orientamento scolastico e professionale, anche in
riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche e all’attivazione di percorsi bilingui. Le iniziative innovative hanno durata predefinita, indicano
gli obiettivi e sono sottoposte a valutazione dei risultati.
2. La Provincia può inoltre attivare percorsi sperimentali di istruzione del
secondo ciclo, con durata determinata, caratterizzati dall’innovazione nella
didattica e nell’organizzazione, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 54, comma 2, lettera c).
3. La Provincia definisce modalità e termini per l’applicazione di quest’articolo, prevedendo i casi per i quali è sentito il competente ministero al fine
della validità dei titoli.
Art. 86 - Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e formative
provinciali
1. La Provincia determina gli organici e provvede alle assegnazioni dei
dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, alle singole istituzioni scolastiche e formative provinciali
secondo un piano di razionalità, continuità e progettualità, sulla base delle
modalità, dei criteri e dei parametri stabiliti da quest’articolo e nell’ambi-
88
to della dotazione complessiva del personale a tempo indeterminato della
scuola a carattere statale nonché della spesa massima definite annualmente
dalla legge finanziaria provinciale.
2. La Provincia definisce modalità e criteri per la determinazione dell’organico di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale, secondo
parametri e standard anche pluriennali, in relazione al numero degli studenti, al sostegno e alla continuità educativa necessari per l’integrazione
degli studenti con bisogni educativi speciali, alla possibilità di utilizzazione per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria
di docenti in possesso dei titoli di accesso per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, alla distribuzione delle istituzioni sul territorio e alle relative situazioni socioeconomiche,alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e
formative nell’attuazione dell’autonomia didattica e organizzativa, nonché
in relazione all’attivazione di reti di istituzioni scolastiche e formative. La
determinazione dell’organico di ciascuna istituzione è stabilita anche con
riferimento al monte annuale orario complessivo previsto per ciascun percorso formativo e a quello previsto per ciascuna delle discipline e attività
indicate come fondamentali per ciascun tipo d’indirizzo di studi. Per una
migliore organizzazione del servizio scolastico e nel rispetto delle modalità
e dei parametri per la determinazione degli organici, la Provincia fissa i criteri per la graduale riconduzione dell’orario delle cattedre a quanto previsto
dalla normativa nazionale, con riferimento all’articolo 35, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alla costituzione delle cattedre
d’insegnamento.
3. Per il sostegno e l’integrazione degli studenti con disabilità è riconosciuta
una dotazione di docenti di sostegno in misura non superiore a un docente
ogni cento studenti. Al fine della determinazione dell’organico la Provincia,
inoltre, definisce i criteri per l’assegnazione di personale docente in relazione alla presenza di studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
o in situazione di disagio, prevedendo l’utilizzazione delle risorse professionali maggiormente adeguate in base al progetto educativo personalizzato
dello studente. La Provincia stabilisce le condizioni e i limiti per i quali
sono autorizzate assunzioni con contratto a tempo determinato di docenti
di sostegno, anche in deroga al rapporto fra docenti e studenti previsto da
questo comma, nel caso in cui nel corso dell’anno si verifichi la necessità di
sostenere studenti con bisogni educativi speciali.
4. La Provincia definisce altresì modalità e criteri volti al riconoscimento
89
di una dotazione di docenti formati per facilitare l’inserimento nei percorsi
del sistema educativo e per agevolare l’apprendimento della lingua italiana
da parte degli studenti stranieri, con particolare riferimento a quelli con
necessità di alfabetizzazione.
90
Allegato C
Piani di studio 1° Ciclo
DELIBERA DI GIUNTA N.1231 DEL 28.5.2010
del “Regolamento stralcio piani di studio…”
Considerato che l’articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) dispone che siano
definiti con regolamento i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del
primo e secondo ciclo nel rispetto, in riferimento ai percorsi di istruzione,
dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino
- Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).
Considerato che l’articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) dispone che i piani
di studio provinciali:
- definiscono gli obiettivi generali del processo formativo, gli standard formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento, i percorsi del primo e del
secondo ciclo, in coerenza con i livelli essenziali definiti dalla normativa
statale per il riconoscimento dei titoli;
- assicurano lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche,
della cultura della montagna e dei suoi valori, con il coinvolgimento di
esperti locali, la pratica di sport vicini alla montagna e l’effettuazione di
periodi formativi a diretto contatto con la montagna;
- stabiliscono per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria
annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprensive dell’insegnamento di due lingue
straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco
per il primo ciclo, nonché dell’insegnamento della religione cattolica in
conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;
- stabiliscono i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative per le discipline opzionali obbligatorie, per la
compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché per la personaliz-
91
92
zazione dei percorsi di studio.
Considerato che si ritiene opportuno per ora definire solo i piani di studio
relativi al percorso del primo ciclo; considerato inoltre che non essendo ancora definiti a livello nazionale gli standard formativi, si ritiene opportuno
nel frattempo non disciplinare tale aspetto.
Considerata ora l’esigenza di dare parziale attuazione alle disposizioni di
legge sopra citate attraverso l’approvazione del regolamento allegato alla
presente quale sua parte integrante e sostanziale, poiché l’emanazione dello stesso costituisce presupposto indispensabile e improrogabile per portare
progressivamente a regime la riforma del sistema educativo e per consentire
l’introduzione dei nuovi piani di studio provinciali.
Considerato che in merito a tale regolamento si è avuto ampio confronto e
discussione con il mondo della scuola.
Considerati i pareri resi dalle strutture di staff, ai sensi della deliberazione n.
2897 del 2009, sulla base dei quali è stato elaborato, in collaborazione con il
Dipartimento affari istituzionali e legislativi, il regolamento allegato.
Considerato il parere favorevole con osservazioni espresso in data 27 aprile
2010, prot. n. 3237, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, acquisito ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405
del 1988; modificato conseguentemente il testo del regolamento allegato,
per tenere conto delle osservazioni del Consiglio.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la proposta del relatore
- visto il d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 e sue modificazioni;
- visti gli articoli 53 e 54 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670;
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) e in particolare l’articolo 55 della stessa;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)di approvare, per i motivi esposti in premessa, il “Regolamento stralcio per
la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo
ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”,
allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2)di dare atto che il Presidente della Provincia provvederà ad emanare, con
proprio decreto, il regolamento previsto dal punto 1).
93
Allegato parte integrante della delibera n.1231 del 28.5.2010
Regolamento
Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi
al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale
7 agosto 2006, n. 5)
Art. 1 - Oggetto
1. Questo regolamento, in attuazione dell’articolo 55 della legge provinciale
7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino),
di seguito denominata “legge provinciale sulla scuola”, definisce i piani di
studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione nel rispetto dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto
Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).
2. I piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione sono definiti tenendo conto in particolare di quanto disposto dai seguenti
articoli della legge provinciale sulla scuola:
a) articolo 2, per quanto riguarda le finalità e i principi generali del sistema
educativo provinciale;
b) articolo 3, per quanto riguarda la tutela delle minoranze linguistiche locali;
c)articolo 54, per quanto riguarda la durata e l’articolazione del primo ciclo
nonché il raccordo tra lo stesso e la scuola dell’infanzia;
d)articolo 56, per quanto riguarda i piani di studio delle istituzioni scolastiche;
e)articolo 58, per quanto riguarda i percorsi integrati con il secondo ciclo;
f )articolo 61, per quanto riguarda l’impostazione del primo ciclo.
Art. 2 - Obiettivi del processo formativo
1. Gli obiettivi del processo formativo previsti al termine del primo ciclo di
istruzione, come definiti nell’allegato A, stabiliscono il riferimento comune a
tutte le istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del Trentino per la progettazione e l’attuazione di percorsi didattici mirati al pieno sviluppo culturale e sociale della persona, a contrastare e prevenire la dispersione scolastica,
a favorire il successo formativo per tutti gli studenti.
Art. 3 - Discipline obbligatorie di insegnamento e aree di apprendimento
94
1. Le discipline obbligatorie di insegnamento sono raggruppate nelle seguenti aree di apprendimento:
a) lingua italiana;
b) lingue comunitarie: tedesco e inglese;
c) storia con educazione alla cittadinanza, geografia;
d) matematica, scienze, tecnologia;
e) musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive;
f ) religione cattolica, ai sensi delle norme concordatarie, delle conseguenti
intese e dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405
del 1988.
2. Ciascuna delle aree di apprendimento obbligatorie previste dal comma 1
e specificate dall’allegato A:
a) concorre alla formazione armonica e integrale della persona nelle sue dimensioni “fisiche, mentali, spirituali, morali e sociali” secondo le indicazioni
della Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 20 novembre 1989;
b) promuove lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente riportate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’Unione Europea del 18 dicembre 2006;
c) aiuta lo studente a elaborare le linee fondamentali di un suo progetto di
vita, di studio e di lavoro futuro, avendo anche a riferimento i valori fondamentali della Costituzione.
Art. 4 - Quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline
obbligatorie e aree di apprendimento
1. Nella scuola primaria l’orario annuale di insegnamento delle discipline
obbligatorie e aree di apprendimento previste dall’articolo 3 è di 858 ore.
2. Nella scuola secondaria di primo grado l’orario annuale di insegnamento
delle discipline obbligatorie e aree di apprendimento previste dall’articolo 3
è di 990 ore; la relativa articolazione oraria annuale di ciascun area è specificata nell’allegato A.
3. Il limite massimo per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche è stabilita nella misura del venti per cento, secondo le modalità indicate
nell’allegato A.
Art. 5 - Quantificazione oraria annuale delle discipline e attività opzionali
facoltative
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1. In aggiunta all’orario annuale previsto dall’articolo 4 per le discipline obbligatorie e le aree di apprendimento, è previsto l’insegnamento di discipline
e di attività opzionali facoltative fino a un massimo annuale di 132 ore nella
scuola primaria e di 99 ore nella scuola secondaria di primo grado, secondo
quanto stabilito dal comma 2.
2. Le discipline e le attività opzionali facoltative sono definite dalle istituzioni scolastiche, nel progetto di istituto, al fine di potenziare singole aree di
apprendimento e soddisfare specifici bisogni del contesto educativo e territoriale, secondo quanto stabilito dall’allegato A. Le istituzioni scolastiche
organizzano tali attività compatibilmente con le esigenze organizzative e le
risorse disponibili, tenuto conto della domanda formativa delle famiglie.
Art. 6 - Attuazione progressiva dei piani di studio provinciali
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al fine di assicurare la
formazione dei docenti in servizio, un’adeguata informazione alle famiglie e
una graduale introduzione dei periodi biennali previsti dall’articolo 54, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, le istituzioni scolastiche danno
attuazione, attraverso la definizione e adozione dei propri piani di studio, ai
piani di studio provinciali previsti da questo regolamento in maniera progressiva, secondo quanto di seguito indicato:
a)nell’anno scolastico 2010-2011, solo per le classi prime e seconde della
scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, sulla base di una progettazione coordinata del terzo periodo didattico
biennale;
b)nell’anno scolastico 2011-2012, solo per le classi prime, seconde, terze e
quinte della scuola primaria e per le classi prime e seconde della scuola
secondaria di primo grado;
c)nell’anno scolastico 2012-2013, per tutte le classi del primo ciclo di istruzione.
2. A partire dall’anno scolastico 2010-2011 è consentito alle istituzioni scolastiche dare anticipata attuazione, attraverso la definizione e adozione dei
propri piani di studio, ai piani di studio provinciali previsti da questo regolamento per tutte le classi dell’intera istituzione scolastica ovvero di una
singola scuola dell’istituzione scolastica, sulla base di uno specifico progetto
nell’ambito delle attività previste, a livello di sistema, per l’accompagnamento e la progressiva attuazione dei piani di studio provinciali.
Art. 7 - Misure di accompagnamento per l’attuazione progressiva dei piani
di studio provinciali
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1. Al fine di accompagnare le istituzioni scolastiche nell’attuazione progressiva dei piani di studio provinciali, secondo quanto previsto dall’articolo 6, la
Provincia attiva le seguenti azioni:
a)realizzazione di apposite linee guida al fine di mettere a disposizione delle
istituzioni scolastiche proposte organizzative, metodologiche e didattiche
per l’elaborazione dei loro piani di studio, ai sensi dell’articolo 56 della
legge provinciale sulla scuola, nonché per far circolare e valorizzare le migliori pratiche presenti nelle istituzioni scolastiche provinciali;
b)attivazione di alcuni progetti pilota, affidati a singole istituzioni scolastiche o a reti di scuole, adeguatamente accompagnati, per favorire lo sviluppo di modelli di applicazione dei piani di studio provinciali;
c)coinvolgimento graduale dei docenti in un piano straordinario di formazione in servizio per supportare le attività di progettazione e l’attuazione
dei piani di studio provinciali;
d)pubblicazione di una guida ai piani di studio specificamente dedicata alle
famiglie al fine di favorire la conoscenza, la condivisione e la partecipazione al processo di attuazione dei piani di studio provinciali.
Art. 8 - Disposizioni finali
1. Con successivo regolamento sono disciplinati:
a)gli standard formativi;
b)le competenze di base specifiche dei percorsi e delle attività di educazione
permanente.
2. Per quanto riguarda la valutazione degli studenti si rinvia ai regolamenti
di attuazione dell’articolo 60 della legge provinciale sulla scuola che nel disciplinare la stessa devono tenere conto dei principi pedagogici e didattici
contenuti nei piani di studio definiti da questo regolamento.
97
Allegato A
(Articoli 2, 3, 4 e 5)
PIANI DI STUDIO PROVINCIALI
RELATIVI AL PERCORSO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
1. Finalità
La finalità dello sviluppo armonico e integrale della persona si inserisce nella
tradizione delle radici culturali dell’Europa, si fonda sui principi della Costituzione della Repubblica italiana e dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol, riprende i principi sanciti dalle principali dichiarazioni
internazionali e impegna la corresponsabilità educativa delle famiglie, delle
comunità, delle istituzioni e delle formazioni sociali intermedie in un lavoro
comune nel quale il sistema educativo di istruzione e formazione svolge un
ruolo significativo.
Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento delle famiglie e degli studenti:
- promuovono lo sviluppo del potenziale di crescita emotiva-intellettiva degli studenti;
- promuovono negli studenti lo sviluppo delle loro competenze di autovalutazione e di autorientamento e le capacità di scelta consapevole corrispondenti alle attitudini e alle vocazioni personali;
- operano per lo sviluppo della motivazione ad assumersi la responsabilità
del proprio apprendimento durante tutta la vita, negli ambiti personale,
culturale e professionale;
- sviluppano l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale;
- contribuiscono alla costruzione del progetto di vita personale offrendo
opportunità di conoscenza, esperienza e riflessione sui “perché della vita”;
- offrono opportunità per l’attività motoria e la pratica di sport, in particolare di sport vicini alla montagna, con l’effettuazione di periodi formativi
a diretto contatto con la montagna;
- promuovono l’educazione e la fruizione della musica, dell’arte e dell’immagine, valorizzando le iniziative e le scelte dei giovani e delle comunità;
- assicurano lo studio della cultura della montagna e dei suoi valori, con il
coinvolgimento di esperti locali;
- pongono le basi per una società democratica e aperta formando le persone
98
all’essere cittadini solidali e a partecipare alla vita democratica in prospettiva internazionale e interculturale.
Tutte le discipline, le attività e le esperienze complessive organizzate nell’istituzione scolastica perseguono gli obiettivi del processo formativo, concorrono alla costruzione di competenze disciplinari, comprendenti conoscenze,
abilità e atteggiamenti, e favoriscono la maturazione di competenze chiave
di cittadinanza.
Attraverso una coerente e adeguata organizzazione della didattica le istituzioni scolastiche sostengono il pieno sviluppo culturale e sociale della persona, contrastano la dispersione scolastica, favoriscono il successo formativo
di tutti gli studenti.
2. Profilo globale dello studente al termine del primo ciclo di istruzione
Gli studenti che hanno frequentato il percorso del primo ciclo di istruzione,
attraverso le situazioni di apprendimento proposte dall’istituzione scolastica,
lo studio personale, le diverse esperienze educative vissute in famiglia e nelle
comunità locali, sono in grado di utilizzare le conoscenze e le abilità apprese
per:
- comprendere i valori e i sistemi simbolici e culturali necessari per vivere
responsabilmente nella società;
- interagire in modo consapevole con l’ambiente sociale e naturale che li
circonda;
- esprimere la propria personalità assumendo positivamente le diversità di
genere e di cultura;
- riflettere su se stessi e gestire il proprio processo di crescita secondo i propri talenti, con l’aiuto degli adulti;
- affrontare i problemi della vita quotidiana, con l’autonomia possibile in
relazione all’età.
Integrando globalmente le varie competenze e secondo i propri stili personali, gli studenti sono nella condizione di:
- riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria,
emotiva e razionale, consapevoli della loro interdipendenza e integrazione
nell’unità che ne costituisce il fondamento;
- maturare gli strumenti di giudizio per valutare se stessi, le proprie azioni, i
fatti e i comportamenti individuali, umani e sociali degli altri, alla luce di
parametri derivati dai comuni valori che ispirano la convivenza civile;
- collaborare con gli altri per contribuire con il proprio apporto personale
allarealizzazione di una società solidale;
99
- avere consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie capacità e
riuscire, sulla base di esse, a immaginare e progettare il proprio futuro,
predisponendosi a gettarne le basi con appropriate assunzioni di responsabilità;
- porsi le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, nel
tentativo di trovare un senso che dia loro unità e giustificazione, consapevoli tuttavia dei propri limiti di fronte alla complessità e all’ampiezza dei
problemi sollevati.
Al termine del primo ciclo di istruzione gli studenti devono padroneggiare le
competenze funzionali di base necessarie per poter esercitare una cittadinanza attiva nella società della conoscenza e per proseguire nell’apprendimento
permanente.
Identità e orientamento
Il percorso formativo del primo ciclo di istruzione costituisce un passaggio
fondamentale per la costruzione del proprio “progetto di vita”.
Nel primo ciclo di istruzione, che ricopre un arco di tempo fondamentale
per lo sviluppo dell’identità degli studenti, si pongono le basi per la conoscenza di sé, dei propri talenti e delle proprie potenzialità, e si incrementano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere. Sviluppare
l’identità vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come
persona unica e irripetibile, pur sperimentando diversi ruoli e forme di
identità: figlio, studente, compagno, maschio o femmina, abitante in un
territorio, appartenente ad una comunità. Lo studente scopre la molteplicità degli aspetti che lo contraddistinguono e li vive come elementi che
compongono la sua peculiare originalità. L’identità si costruisce nella ricca
trama di relazioni significative che vede lo studente aprirsi alle dimensioni
dell’alterità e della relazionalità: l’educazione all’incontro, al dialogo, alla
collaborazione, alla solidarietà, alla riflessività critica nei confronti di se
stessi e della comunità di appartenenza rappresenta un itinerario da frequentare con sempre maggiore consapevolezza e intensità.
Perché gli studenti possano essere dialoganti e solidali è necessario il sostegno di una comunità scolastica che testimoni questi valori. In tale contesto
lo studente avverte e accoglie la presenza dell’altro, e si percepisce come alterità per l’altro, dal momento che la conquista dell’identità è sempre conquista della propria diversità, nella ricchezza dello scambio interpersonale.
Nella relazione con gli altri lo studente verifica i propri limiti, ma anche
il contributo che è in grado di offrire, impara a valutarsi, scopre l’esistenza
100
di altri punti di vista con i quali interagire, si sperimenta come membro
di un gruppo, capace di assunzione di responsabilità, di perseveranza, di
solidarietà, apprende inoltre a ragionare con la propria testa, a difendere le
proprie opinioni.
Nel suo itinerario formativo ed esistenziale lo studente impara a conoscere
e a interagire con altre culture e acquisisce strumenti adatti a comprenderle
e metterle in relazione con la propria, sviluppando un’identità consapevole
e aperta. La presenza di studenti con origini culturali diverse va considerata come un’opportunità per tutti.
Non basta riconoscere e conservare diversità preesistenti, nella loro pura e
semplice autonomia, si tratta, invece, di sostenere attivamente la loro interazione e la loro integrazione attraverso la conoscenza della propria e delle
altre culture, in un confronto che non eluda questioni quali le convinzioni
religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere. Non basta convivere nella
società, ma questa società bisogna crearla continuamente insieme.
Fin dai primi anni del percorso formativo l’istituzione scolastica svolge
un basilare ruolo di orientamento, fornendo allo studente le occasioni per
capire se stesso, per prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e
risorse, per imparare a leggere le emozioni e a gestirle, per rappresentarsi
obiettivi non immediati, per progettare percorsi esperienziali e verificarne
gli esiti conseguiti in relazione alle attese. Tale progettualità richiede da
parte dello studente una valutazione realistica delle proprie possibilità in
relazione ai propri desideri e la capacità di commisurare i mezzi agli scopi. Le difficoltà sono accresciute da una diffusa situazione di incertezza
riguardo il futuro, che preoccupa i preadolescenti e li conduce a un ripiegamento sul presente e sull’immediato.
Con l’aiuto degli adulti lo studente impara a collocare se stesso in relazione
al passato e guarda al futuro come a un compito da assumere per la propria
autorealizzazione.
In un percorso formativo attento allo sviluppo di tutte le dimensioni del sé,
lo studente impara a riflettere sul proprio futuro e a porre le basi per l’elaborazione di un personale progetto di vita. In particolare, matura gli elementi per affrontare una scelta relativa al successivo percorso di studi, nella
prospettiva di un itinerario di formazione che avrà carattere permanente.
Lo studente acquisisce soprattutto la consapevolezza che l’istruzione e la
cultura rappresentano un’opportunità e una condizione per avere, in futuro,
una buona qualità di vita, sul piano umano,relazionale, lavorativo.
101
La relazione con gli altri e la cittadinanza attiva
A conclusione dell’obbligo di istruzione il profilo dello studente deve comprendere gli elementi fondanti la relazione con gli altri e la convivenza civile,
l’educazione alla cittadinanza nella sfera sociale, culturale, politica, economica e un radicato senso di appartenenza all’istituzione scolastica, alla comunità e alla società. Tale prospettiva è favorita da uno stretto rapporto di
collaborazione con la famiglia e dalle esperienze maturate in ambito sociale,
ed è intenzionalmente promossa dall’istituzione scolastica con il contributo
di tutte le discipline e le attività scolastiche, in particolare quelle dell’area di
apprendimento “storia con educazione alla cittadinanza, geografia”.
Grazie a tali apporti gli studenti entrano in possesso degli strumenti basilari
per una lettura critica dei principali fenomeni sociali, economici, politicoistituzionale, culturali, e religiosi, che caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in relazione agli usi locali e alle diverse culture. Ciò permette loro
di orientarsi nella conoscenza di se stessi e nel tessuto sociale, di comprendere i principali aspetti politici ed economici che interessano il territorio, la
realtà nazionale, europea e mondiale, in quanto accessibili al loro raggio di
esperienza e di conoscenza diretta e mediata anche dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Tramite esperienze di lavoro di gruppo e di collaborazione reciproca, gli studenti imparano a vivere in modo consapevole la relazione con i coetanei e
con gli adulti, in un clima di rispetto, di dialogo, di cooperazione e partecipazione, cercando di conciliare competizione e collaborazione , comprendendo
i diversi punti di vista, adoperandosi per prevenire e gestire i conflitti, agendo
contro pregiudizi, stereotipi, discriminazioni, comportamenti di violenza e
forme di bullismo.
Gli studenti raggiungono una progressiva maturazione di convinzioni e di
comportamenti ispirati ai valori condivisi per inserirsi nel contesto sociale in modo responsabile, autonomo e partecipe. Gli studenti inoltre devono interiorizzare il significato delle regole e rispettarle e, consapevoli delle
conseguenze e delle ricadute sociali dei comportamenti individuali, sentirsi
responsabili a partire dagli impegni della vita scolastica sino ai più ampi
compiti sociali. Essi maturano in tal modo una visione di sé come persone
che apportano il proprio contributo alla comunità e alla società in cui vivono.
La progettualità e la dimensione del fare
L’aspetto dell’operatività e della progettualità riveste un ruolo importante:
uno studente competente è in grado di svolgere attività operative per risol-
102
vere problemi in situazioni reali e per produrre oggetti e azioni. A partire da
contesti guidati tale competenza si deve manifestare progressivamente anche
in situazioni di autonomia.
Sul piano più strettamente operativo-strumentale lo studente è in grado di
eseguire compiti e azioni, inizialmente sulla base di istruzioni, per acquisire
in un secondo tempo anche la capacità di modificare, personalizzare, inventare soluzioni innovative, trasferire le abilità in nuovi e diversi contesti.
In particolare attraverso la modalità laboratoriale, lo studente applica procedure, sperimenta strategie, le valuta, le modifica, arrivando a comprendere anche il valore dell’errore e dell’aggiustamento in itinere come tappa
per raggiungere il risultato desiderato. Lo studente matura in tal modo un
atteggiamento di “tenuta sul compito”, di costanza nel perseguire uno scopo,
e rafforza la capacità di autovalutazione e la fiducia nelle proprie possibilità.
Sul piano più complesso della progettualità, lo studente deve imparare a costruire itinerari di azioni coerenti a scopi assegnati e nel rispetto dei vincoli
progettuali; si manifesta in tale ambito lo spirito di iniziativa e la creatività
del singolo studente che, nella progettualità condivisa a livello di gruppo, va
ad arricchire un progetto comune.
Nel lavoro cooperativo si potenzia, accanto all’iniziativa personale, anche il
comportamento sociale attivo: confronto e rispetto dell’altro, valutazione
delle varie soluzioni proposte, divisione e assegnazione dei ruoli.
Al termine del primo ciclo di istruzione, lo studente, che ha competenze in
relazione“all’imparare a fare”, deve:
- essere sicuro nell’eseguire procedure e compiti assegnati;
- essere in grado di applicare informazioni e abilità in situazioni nuove e
impreviste;
- manifestare senso di iniziativa, capacità inventiva e di progettazione, di
accettazione degli imprevisti e dell’incertezza;
- riconoscere il valore dell’operatività, della manualità e della strumentalità
quali componenti imprescindibili del conoscere e dell’agire.
L’aspetto operativo e progettuale del fare, esercitato attraverso le discipline, i
progetti e le attività svolte con modalità laboratoriali, si salda con la dimensione del fare a livello cognitivo, in una prospettiva di sintesi tra l’aspetto
della pratica e della teoria, per una formazione completa dello studente.
Gli strumenti culturali
Tutte le discipline, ciascuna con la propria ricchezza e specificità di contenuti, linguaggi e metodi, concorrono in una prospettiva unitaria alla forma-
103
zione della persona.
Le discipline vanno quindi intese come strumenti per il raggiungimento di
competenze che si intersecano e si alimentano a vicenda e interessano più
aree di apprendimento, diversi ambiti di studio, di attività e di lavoro.
Lo studente, al termine del primo ciclo di istruzione, è in grado di manifestare, a differenti livelli di padronanza, il possesso delle seguenti competenze:
- competenze cognitive, che si esplicitano nell’uso di schemi di problem
solving, nel selezionare informazioni, generalizzare e strutturare dati, nel
costruire mappe concettuali, nell’esercizio del giudizio critico;
- competenze comunicative, che si manifestano nell’interagire utilizzando
una molteplicità di lingue e di linguaggi: la lingua nativa – acquisita nella
prima infanzia –, la lingua d’istruzione – appresa a scuola – e le lingue
comunitarie – tedesco e inglese –, i linguaggi specifici attinenti alle aree di
apprendimento e la pluralità dei linguaggi non verbali;
- competenze metodologiche, quali l’interrogarsi, formulare ipotesi e previsioni, verificarle e valutarle, utilizzare strumenti, analizzare dati riconoscendo caratteristiche, relazioni e trasformazioni, pianificare e gestire
progetti, valutare situazioni e prodotti, attuare modalità di tipo operativo
e trovare soluzioni, eseguire operazioni, elaborare e valutare prodotti;
- competenze digitali, che consistono nel padroneggiare le tecnologie telematiche, in particolare dell’informazione e della comunicazione, per l’attività di studio, il tempo libero e la comunicazione;
- competenze personali e sociali che si manifestano nel sapersi relazionare
con se stessi e con gli altri, nell’agire con autonomia e consapevolezza,
nel rispettare l’ambiente le cose, le persone, nel confrontarsi, collaborare
all’interno di un gruppo, nel riconoscere e accettare punti di vista diversi,
nel gestire e risolvere i conflitti.
Attraverso il percorso formativo, lo studente deve sviluppare inoltre alcuni
atteggiamenti, intesi come “disponibilità stabili positive verso attività, contenuti, ambienti, persone” che sono un risultato in certa misura osservabile dei
contributi delle aree di apprendimento, dell’educazione nel suo complesso e
delle esperienze personali maturate. In tali atteggiamenti rientrano i seguenti aspetti valoriali, cognitivi e affettivi:
- essere curiosi, aperti al nuovo e ai cambiamenti;
- essere disponibili all’ascolto, al confronto e alla partecipazione;
- fare ipotesi, non aver paura di sbagliare, accettare correzioni e suggerimenti;
- mettersi in gioco, accettare le sfide, perseguire uno scopo senza arrendersi
104
alla prima difficoltà;
- avere spirito di iniziativa, esercitare creatività;
- leggere, informarsi, verificare l’attendibilità delle informazioni e delle affermazioni;
- attivare strategie alternative, accettare suggerimenti;
- assumersi la responsabilità del proprio apprendimento.
Gli strumenti culturali assicurano una particolare attenzione alla cultura della montagna e ai suoi valori, come dimensione di trasversalità e di approccio
multidisciplinare e multiprospettico, che si collega al territorio trentino e alla
sua specificità morfologica e culturale.
3. Specificazione delle discipline e delle aree di apprendimento obbligatorie e delle competenze che gli studenti devono possedere al termine del primo
ciclo di istruzione
I piani di studio delle istituzioni scolastiche devono rispettare le aree di apprendimento previste dai piani di studio provinciali e perseguire lo sviluppo
delle relative competenze.
Per ciascuna delle discipline e aree di apprendimento previste dall’articolo
3, comma 1, qui di seguito sono specificate le relative competenze che gli
studenti devono possedere al termine del primo ciclo di istruzione.
LINGUA ITALIANA
Possedere la capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere è una condizione
fondamentale per lo sviluppo del pensiero, per la crescita cognitiva e affettiva, per l’apprendimento di ogni sapere: si configura quindi come fattore
primario di successo scolastico.
Le capacità linguistiche sono indispensabili anche per comunicare e interagire proficuamente nei vari contesti di vita e per partecipare in maniera
consapevole alla comunità civile; esse sono quindi basilari per la formazione
di futuri cittadini che realizzano il proprio progetto di vita e sono in grado di
concorrere allo sviluppo del proprio territorio.
Considerato il valore strategico di questa area di apprendimento, è necessario che l’attenzione alla lingua italiana sia condivisa dai docenti di ogni disciplina, tutti corresponsabili nella trasmissione di modelli linguistici corretti,
nell’attenzione al lessico e alla correttezza per quanto attiene alla produzione
orale e scritta, nella cura della comprensione di testi specifici.
L’insegnamento dell’italiano, potenziando le attitudini dello studente sul
piano
105
comunicativo e relazionale, deve contribuire inoltre all’apprendimento di
competenze sociali indispensabili per l’esercizio attivo e consapevole della
cittadinanza.
L’insegnamento della lingua italiana deve mirare allo sviluppo delle quattro
grandi abilità – produttiva e ricettiva, scritta e orale – accompagnato da una
riflessione costante sui modi e sulle regole di utilizzo del codice linguistico.
Al termine del primo ciclo di istruzione lo studente manifesta una padronanza della lingua italiana adeguata alla sua età sia sul piano dell’interazione
comunicativa, che della lettura e della scrittura nonché della riflessione sulla
lingua e sulle sue regole di funzionamento.
In particolare lo studente è in grado di:
- ascoltare un testo orale, comprenderne il messaggio e cogliere le relazioni logiche del discorso; riflettere su quanto ha ascoltato e intervenire in
modo adeguato utilizzando le proprie conoscenze e argomentando il proprio punto di vista; esprimersi consapevolmente in modo diversificato a
seconda dei diversi contesti comunicativi e delle fondamentali funzioni
della lingua;
- sulla base di una buona pratica della lettura e dell’apprendimento delle relative tecniche, leggere e comprendere diverse tipologie testuali - istruzioni, relazioni, descrizioni, testi letterari e non - , individuandone le funzioni
e i principali scopi comunicativi; utilizzare modalità e strategie di lettura
funzionali – lettura approfondita, esplorativa, selettiva, ecc. - e ricavare dai
testi informazioni, da confrontare e riutilizzare anche nello studio di altre
discipline;
- utilizzare tecniche appropriate ed efficaci per lo studio, orientando la lettura dei testi verso un processo di selezione e riconoscimento dei campi
d’informazione e degli elementi di rilievo;
- utilizzare la lingua scritta rispettando le convenzioni morfosintattiche per
produrre testi coesi e coerenti, dotati di efficacia comunicativa, tenendo
conto del destinatario, dello scopo e dell’argomento; scrivere per narrare
fatti e relazionare su eventi o esperienze, per descrivere, per esporre impressioni, esprimere stati d’animo, per sostenere le proprie idee; servirsi
della scrittura per compilare moduli, schede di registrazione o questionari,
prendere appunti, fornire istruzioni, esporre conoscenze, relazionare su argomenti di studio, riassumere e schematizzare, anche con il sussidio delle
nuove tecnologie della comunicazione;
- comprendere che la scrittura è un processo complesso caratterizzato da
fasi specifiche - ideazione, pianificazione, stesura, revisione, ecc. - che lo
106
studente riconosce e applica nella propria scrittura;
- comprendere cosa significhi comunicare e come avvenga la comunicazione attraverso il codice verbale; acquisire consapevolezza rispetto ai modi
d’uso, parlati e scritti, della lingua italiana, degli scopi cui si presta nelle
sue molteplici varietà, di come sia cambiata nel tempo e di come si modifichi anche in relazione ai diversi luoghi e contesti in cui è parlata;
- applicare regole di funzionamento della lingua italiana alle proprie produzioni linguistiche orali e scritte, per esprimersi correttamente e arricchire
il lessico;
- formulare ipotesi, operare confronti, classificazioni, generalizzazioni e altre operazioni logiche sulle parole e sulla struttura della lingua, per costruire un modello interpretativo del suo funzionamento; fare riferimento a
tale modello anche nello studio di altre lingue.
Le competenze che lo studente al termine del percorso di apprendimento
del primo ciclo di istruzione è in grado di manifestare nella lingua italiana,
tenendo conto di tutto il processo educativo e didattico seguito nel corso di
otto anni di scolarità, sono così riassunte:
- interagisce e comunica oralmente in contesti di diversa natura;
- legge, analizza e comprende testi;
- produce testi in relazione a diversi scopi comunicativi;
- riflette sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.
LINGUE COMUNITARIE: TEDESCO E INGLESE
Lo studente delle istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione
del Trentino vive in una regione confinante con l’area europea tedescofona:
un territorio “sensibile” dove convivono più gruppi linguistici, caratterizzato
da peculiarità storiche, geografiche e culturali che ne fanno da secoli una
terra-ponte tra il mondo mediterraneo e quello mitteleuropeo. Lo studente
è inserito nel sistema scolastico di una Provincia autonoma che riconosce
come valori l’internazionalizzazione dei percorsi formativi, la cooperazione
e l’inclusività.
È pertanto fondamentale che lo studente sappia comunicare in modo efficace, nella lingua nativa, nella lingua d’istruzione e nelle lingue comunitarie
– tedesco e inglese anche a livelli differenziati di competenza in un’ottica
di valorizzazione delle singole abilità nelle diverse lingue, secondo quanto
indicato nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato
dal Consiglio d’Europa.
L’apprendimento e l’uso funzionale delle lingue comunitarie rinforza inoltre
107
il senso di appartenenza all’identità culturale europea e sviluppa la reciproca
comprensione tra i popoli, anche attraverso la cooperazione con organizzazioni internazionali impegnate su temi legati al multilinguismo, in particolare il Consiglio d’Europa, la Commissione Europea e l’United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
Lo studente, per conoscere il proprio livello di competenza linguistica, potrà
usare gli strumenti di accreditamento esistenti quali le certificazioni linguistiche e il Portfolio Europeo delle Lingue del Consiglio d’Europa.
Agli studenti che appartengono alle comunità di minoranza linguistica ladina, mochena e cimbra, come identificate dalla normativa provinciale, è assicurato l’insegnamento-apprendimento della lingua madre in un’ottica di
tutela e valorizzazione della cultura specifica.
In questo quadro la lingua nativa può costituire una facilitazione per l’apprendimento di altri idiomi, in quanto è a partire da essa che lo studente
“modellizza”, per similitudine e per contrasto. Egli, d’altra parte, compone
gradualmente un modello implicito per le lingue studiate, lo aggiorna costantemente, lo trasferisce in altri ambiti di studio e lo attiva per l’apprendimento di altre lingue, abituandosi ad assimilare contenuti di vario tipo
utilizzando codici linguistici diversi.
L’approccio plurilinguistico è congeniale allo studente, in quanto aperto a
una molteplicità di compiti e in sintonia con gli stili di apprendimento delle
nuove generazioni.
L’apprendimento precoce delle lingue, l’insegnamento bilingue e l’apprendimento integrato di lingua e contenuto costituiscono poi strumenti efficaci
per migliorare l’acquisizione delle lingue; anche attraverso l’intensificazione
di tali esperienze lo studente può significativamente arricchire la propria
strumentazione per concettualizzare la realtà e costruire una gamma di punti
di vista interpretativi della stessa.
Con l’esposizione precoce e intensiva ad uno stimolo linguistico comprensibile, con l’interazione e la pratica in contesti significativi e con l’eventuale
riflessione sul sistema della lingua, lo studente sviluppa inconsapevolmente
competenze linguisticocomunicative indispensabili all’acquisizione di competenze conoscitive.
L’applicazione e la consuetudine nell’utilizzo delle lingue comunitarie, sostenute dall’attenzione agli aspetti affettivi ed emozionali dell’apprendimento,
concorrono in modo significativo a migliorare le strategie apprenditive e le
competenze metodologico-operative e relazionali.
Per conseguire tali competenze è necessario che lo studente, nell’ambito
108
dell’apprendimento della lingua tedesca e inglese sviluppi, anche se a livelli
diversificati, le seguenti abilità:
- comprendere frasi ed espressioni relative ad ambiti di routine quotidiana;
- comprendere globalmente semplici conversazioni informali su temi familiari;
- comprendere richieste di informazioni e semplici istruzioni relative a bisogni immediati e legati alla vita quotidiana;
- identificare le informazioni traendole da testi funzionali corredati da immagini o da strumenti multimediali;
- affrontare e risolvere le situazioni più comuni che si presentano viaggiando in una zona dove si parlano le lingue studiate;
- partecipare a conversazioni su argomenti familiari e di proprio interesse;
- descrivere semplici esperienze, avvenimenti e abitudini;
- produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse
personale;
- relazionarsi con coetanei esprimendo i propri sentimenti e le proprie
emozioni;
- integrare la comunicazione riconoscendo e interpretando la lingua anche
come sistema di simboli iconici e di gesti socialmente ricorrenti.
Le competenze che lo studente al termine del percorso di apprendimento
del primo ciclo di istruzione è in grado di manifestare nelle lingue comunitarie, tenendo conto di tutto il processo educativo e didattico seguito nel corso
di otto anni di scolarità, sono così riassunte:
- comprende e ricava informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi
mediali e dalla lettura di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro
natura linguistica, paralinguistica ed extralinguistica;
- interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana anche attraverso
l’uso degli strumenti multimediali;
- interagisce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere
informazioni e stati d’animo.
STORIA CON EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, GEOGRAFIA
L’area di apprendimento comprende la storia con l’educazione alla cittadinanza, la geografia e ha come obiettivo generale quello di far acquisire allo
studente saperi e competenze relative ai fenomeni sociali, nelle dimensioni
temporale e spaziale, per sviluppare, come persona e come cittadino, comportamenti responsabili e consapevoli.
Sul piano formativo la storia e la geografia concorrono all’educazione al
109
pensiero complesso, allo sviluppo di capacità critiche e di lettura “multiprospettica” della realtà, alla flessibilità nei confronti del cambiamento, alla conoscenza di società e di territori vicini e lontani nel tempo e nello spazio.
In questo modo la storia e la geografia contribuiscono a sviluppare nello
studente capacità di orientamento nel presente e di progettazione nel futuro.
Uno studente che ha percorso in maniera positiva il primo ciclo di istruzione
è in grado di comprendere il “mondo” che lo circonda nelle sue articolazioni dimensione sociale, economica, organizzazione politica e istituzionale, cultura - , a partire dall’ambiente in cui vive per allargarsi sino alle società organizzate del passato. Lo studente deve essere in grado di riferire conoscenze
e concetti ai vari ambiti – socio-economico, politico-istituzionale, religioso
e culturale – e a comprenderne, in un contesto guidato, le relazioni. Lo studente deve conoscere i principali eventi e fenomeni storici, scelti in un’ottica
di “essenzializzazione” del curricolo e di funzionalità rispetto alle scelte formative, e li deve saper collocare entro coordinate spazio-temporali, cogliendo il rapporto tra passato e presente. In relazione al territorio in cui vive,
conosce gli eventi e gli snodi epocali della storia del Trentino e li sa inserire
nel più ampio orizzonte della storia generale, nelle sue diverse dimensioni e
scale. E’ in grado di leggere l’organizzazione di un territorio come struttura
complessa e interdipendente, in cui fenomeni ambientali, naturali e prodotti
dell’azione umana si condizionano reciprocamente. Lo studente è in grado
di confrontare aree geografiche e culturali diverse, maturando la consapevolezza dell’interazione tra uomo e ambiente nel tempo e nello spazio, aprendosi al confronto con l’altro e superando stereotipi e pregiudizi.
Lo studente conosce e sa utilizzare un lessico specifico, le categorie e gli
organizzatori spazio-temporali; è inoltre in grado di comprendere semplici
testi storici, storiografici e geografici, di carattere descrittivo, narrativo e argomentativo.
Lo studente comprende che le vicende del passato vengono ricostruite e colte attraverso la lettura, l’analisi e la selezione di fonti e che tale ricostruzione
è legata ai presupposti della ricerca ed è soggetta a continui arricchimenti e
cambiamenti.
Compie operazioni cognitive su fonti predisposte dal docente per svolgere
semplici ricerche su temi specifici, sviluppando una capacità critica adeguata
all’età.
Lo studente utilizza opportunamente strumenti e concetti geografici – localizzazione, paesaggio, territorio, sistema antropo-fisico - per comprendere
i fenomeni nel loro contesto spaziale, nelle diverse graduazioni dal locale al
110
mondiale. Lo studente è in grado di confrontare territori e ambienti diversi
– paesaggio rurale, aree urbane, zone non antropizzate, ecc. –, e matura la
consapevolezza delle questioni legate all’equilibrio ambientale. Lo studente
ha conoscenze adeguate del territorio in cui vive, dell’Italia, dell’Europa e conosce nei tratti essenziali gli ambienti naturali e le principali caratteristiche
degli altri continenti. Lo studente è in grado di reperire informazioni e di
compiere ricerche anche utilizzando strumenti telematici.
In relazione all’educazione alla cittadinanza si sottolinea la molteplicità di
dimensioni che fanno capo a tale ambito, talune di carattere storico, politico
e istituzionale, che afferiscono alla disciplina storia, altre più legate allo sviluppo di valori, atteggiamenti e comportamenti che assumono un carattere
più trasversale e devono essere attribuite alla corresponsabilità di tutto il
consiglio di classe. Si dovrà quindi perseguire una complementarietà e una
integrazione tra il piano più squisitamente disciplinare e quello più trasversale di questo ambito.
Lo studente deve essere quindi avviato alla comprensione dei meccanismi e
delle organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini - istituzioni statali
e civili – entro cui si colloca lo studio delle istituzioni autonomistiche, e dei
principi che costituiscono il fondamento etico delle società democratiche:
equità, libertà, coesione sociale. Attraverso l’impegno attivo nella vita scolastica lo studente matura la consapevolezza dell’importanza del coinvolgimento civico e comunitario, del confronto e della partecipazione responsabile, della solidarietà, della cooperazione e collaborazione.
Lo studente deve sviluppare la propria coscienza di cittadino che colloca
l’esperienza personale in un sistema di regole, matura convinzioni valoriali,
atteggiamenti e comportamenti tali da farlo agire nel contesto sociale in
modo responsabile, autonomo e partecipe, nel rispetto degli altri e nella tutela del patrimonio ambientale e culturale. Egli matura una visione di sé
come persona in grado di agire sulla realtà apportando un proprio originale
e positivo contributo. Costruisce una propria identità che lo radica nel territorio in cui vive, ma che nello stesso tempo valorizza la sua appartenenza
all’Italia e all’Europa e che sancisce il suo essere cittadino del mondo inteso
come dimensione globale.
Le competenze che lo studente al termine del percorso di apprendimento
del primo ciclo di istruzione è in grado di manifestare, tenendo conto di tutto il processo educativo e didattico seguito nel corso di otto anni di scolarità,
sono così riassunte:
a)per la storia
111
- comprende che la storia è un processo di ricostruzione del passato che
muove dalle domande del presente e, utilizzando strumenti e procedure, perviene a una conoscenza di fenomeni storici ed eventi, condizionata dalla tipologia e dalla disponibilità delle fonti e soggetta a continui
sviluppi;
- utilizza i procedimenti del metodo storiografico e il lavoro su fonti per
compiere semplici operazioni di ricerca storica, con particolare attenzione all’ambito locale;
- riconosce le componenti costitutive delle società organizzate – economia, organizzazione sociale, politica, istituzionale, cultura – e le loro
interdipendenze;
- comprende fenomeni relativi al passato e alla contemporaneità, li sa
contestualizzare nello spazio e nel tempo, sa cogliere relazioni causali e
interrelazioni;
- opera confronti tra le varie modalità con cui gli uomini nel tempo hanno dato risposta ai loro bisogni e problemi, e hanno costituito organizzazioni sociali e politiche diverse tra loro, rilevando nel processo storico
permanenze e mutamenti;
- utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli;
- per l’educazione alla cittadinanza (con attenzione sia alla dimensione
disciplinare che trasversale)
- riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i
rapporti tra i cittadini e le istituzioni statali e civili – a livello locale e
nazionale –, e conosce i principi che costituiscono il fondamento etico
delle società - equità, libertà, coesione sociale - sanciti dal diritto nazionale e internazionale;
- a partire dall’ambito scolastico, assume responsabilmente atteggiamenti
e ruoli e sviluppa comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria;
- sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di
rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprende il significato delle regole per la convivenza sociale e le rispetta;
- esprime e manifesta convinzioni sui valori della democrazia e della cittadinanza; si avvia a prendere coscienza di sé come persona in grado di
agire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo;
b)per la geografia
112
- legge l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli
strumenti e i principi della geografia; sa interpretare tracce e fenomeni
e compiere su di essi operazioni di classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione;
- partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprende che ogni territorio è una struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra uomo e ambiente: riconosce le modificazioni apportate nel
tempo dall’uomo sul territorio;
- conosce territori vicini e lontani e ambienti diversi, li sa confrontare,
cogliendo i vari punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica: geografia fisica, antropologica, economica, politica, ecc.;
- ha coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione dell’uomo sul territorio, rispetta l’ambiente e agisce in modo responsabile
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile;
MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA
L’area matematico-scientifico-tecnologica comprende discipline che studiano e propongono modi di pensare e di agire, esperienze, linguaggi che incidono sempre più profondamente in tutte le dimensioni della vita quotidiana,
individuale e collettiva; è quindi necessario che la formazione di base fornisca allo studente gli strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare fra
loro fenomeni naturali e artificiali, concetti ed eventi quotidiani. L’incontro
con i principi e le pratiche della matematica, delle scienze e della tecnologia
aiuta lo studente a sviluppare la capacità critica, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine ad ascoltare, confrontare,
comprendere e rispettare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri,
superando i vincoli dati da stereotipi e pregiudizi.
L’area matematico-scientifico-tecnologica è articolata in tre filoni che dal
punto di vista didattico si devono intendere collegati e interagenti fra loro,
oltre che con le altre aree culturali, e che devono essere sviluppati in continuità costruttiva attraverso percorsi coerenti in tutto il primo ciclo di istruzione.
Lo studente deve poter sperimentare la laboratorialità come elemento unificante di questa area di apprendimento, laboratorialità da intendere non solo
come luogo fisico strutturato ma in senso più generale come momento in cui
egli è attivo, si pone domande, formula ipotesi, ne controlla le conseguenze,
progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a utilizzare strumenti di misura, a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, condivide significati, perviene a conclusioni ancorché temporanee.
In relazione ai diversi insegnamenti che compongono quest’area, la mate-
113
matica, attraverso la conquista dei processi di astrazione, simbolizzazione e
generalizzazione, sviluppa forme specifiche di pensiero e assicura gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della vita quotidiana e la descrizione
scientifica del mondo. In particolare lo studente, al termine del primo ciclo
di istruzione, è in grado di utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure
del calcolo aritmetico e algebrico, sia scritto che mentale; di rilevare, rappresentare e interpretare dati con riferimento a contesti reali;
di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, compresi quelli riferiti alla
geometria piana e solida. A tal fine è necessario attivare un processo in cui le
conoscenze, i concetti, le abilità, gli atteggiamenti - in relazione all’evolvere delle modalità di pensiero dello studente con ragionamenti via via più
organizzati - , si vadano gradualmente chiarendo e consolidando fino alla
padronanza degli stessi.
Lo studente, coinvolto in una simile esperienza, arriva ad apprezzare la matematica come strumento utile a risolvere problemi reali e a sviluppare un
rapporto positivo con questa disciplina, premessa indispensabile per prevenire l’insorgere di sentimenti di inadeguatezza e conseguenti insuccessi
nell’apprendimento.
L’area scientifica deve perseguire l’obiettivo generale di guidare lo studente
nella lettura del mondo naturale e di quello delle attività umane attraverso il
metodo scientifico, inteso come metodo razionale di conoscenza.
Un’attenzione particolare va riservata all’obiettivo strategico di mantenere
vivi nel tempo la curiosità e l’interesse per le discipline scientifiche - caratteristiche dell’ “età dei perché” -, attraverso l’attività laboratoriale e un percorso
didattico stimolante, adeguato per lo studente, progressivo e ricorrente, che
porti a forme di conoscenza sempre più strutturate, fino alla padronanza
di un metodo di indagine e di alcuni organizzatori concettuali ricorrenti.
Lo studente, in tal modo, può sviluppare un atteggiamento di curiosità e di
ricerca; può imparare ad osservare, analizzare e descrivere i più comuni fenomeni della realtà naturale e della vita quotidiana; è in grado di riconoscere
le principali interazioni tra comunità umana e mondo naturale, a partire
dall’ambiente alpino; è aiutato ad assumere comportamenti responsabili in
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle
risorse.
La tecnologia, infine, con le sue attività e i suoi metodi, recuperando la dimensione operativa e la riflessione sul fare, ha il compito di far emergere interessi e attitudini e guidare alla comprensione della realtà tecnologica, della
sua evoluzione, dello stretto rapporto con lo sviluppo sociale ed economico.
114
Lo studente, in particolare, deve essere in grado di progettare e realizzare
semplici manufatti e strumenti e di spiegare le diverse fasi del processo.
A tutti gli insegnamenti dell’area matematico-scientifico-tecnologica, in
un’ottica di corretto esercizio della cittadinanza, spetta il compito di assicurare allo studente un patrimonio concettuale e linguistico idoneo a metterlo
in condizione di comprendere le diverse tipologie di messaggi, selezionarli,
elaborare ed esprimere un proprio giudizio al fine di operare le sue scelte nei
molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. Si tratta quindi di
un compito educativo irrinunciabile in un contesto culturale in cui l’informazione scientifica e tecnologica è soggetta a rapidissime evoluzioni, assume
una rilevanza sempre più pregnante, coinvolge sempre più la sfera personale
e il futuro del mondo e, d’altra parte, risulta spesso disorientante e non scevra
da strumentalizzazioni.
Un percorso così articolato deve aiutare lo studente ad essere sempre più
consapevole dei cambiamenti determinati dall’attività umana, a riflettere sulle correlazioni fra lo sviluppo scientifico-tecnologico, il contesto culturale e
sociale e i modelli di sviluppo, ad impegnarsi per la salvaguardia dell’ambiente naturale in cui vive, ad adottare comportamenti e stili di vita responsabili.
Un’attenzione speciale, infine, deve essere posta alla dimensione orientativa
delle discipline dell’area matematico-scientifico-tecnologica affinché al termine del percorso formativo lo studente sia in grado di riconoscere i propri
interessi e le proprie attitudini, sia consapevole delle opportunità di studio
e di lavoro collegate al settore e in grado di fare scelte fondate per il proprio
futuro.
Le competenze che lo studente al termine del percorso di apprendimento
del primo ciclo di istruzione è in grado di manifestare nell’area matematicoscientificotecnologica, tenendo conto di tutto il processo educativo e didattico seguito nel corso di otto anni di scolarità, sono così riassunte:
a)per la matematica
- utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e
algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali;
- rappresenta, confronta e analizza figure geometriche, individuandone
varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali;
rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, sviluppa ragionamenti
sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo;
- riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie
appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo
115
consapevole i linguaggi specifici;
b)per le scienze
- osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
agli aspetti della vita quotidiana, formula e verifica ipotesi utilizzando
semplici schematizzazioni e modellizzazioni;
- riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli
ecosistemi, con particolare riguardo all’ambiente alpini;
- utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della
salute e all’uso delle risorse;
c)per la tecnologia
- progetta e realizza semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del
processo;
- utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie, in particolare
quelle dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire
dall’attività di studio;
- è consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle
tecnologie, con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale
e sociale in cui vengono applicate.
MUSICA, ARTE E IMMAGINE, SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
La fruizione consapevole delle molteplici forme comunicative, la promozione dell’espressione di sé, dello sviluppo armonico del proprio corpo e la cura
della propria e altrui salute, si realizzano con il concorso di una pluralità di
opportunità formative nell’ambito della musica, dell’arte e immagine, del
movimento e dello sport. Queste discipline, pur mantenendo un ambito di
apprendimento proprio, concorrono a definire un’area più ampia fondata su
un comune riferimento antropologico all’esigenza comunicativa dell’uomo e
alla promozione di specifiche modalità di pensiero legate alle fondamentali
dimensioni del soggettivo, dell’immaginativo, dell’emozionale. Esse considerano la centralità della sensorialità e della corporeità, quale condizione
irrinunciabile per la promozione di competenze specifiche e trasversali, per
lo sviluppo dell’attenzione e della memoria, ma anche per la comprensione
dell’attuale contesto tecnologico denso di stimoli sonori e visivi.
Arte, musica e movimento rappresentano inoltre una dimensione fondamentale delle diverse culture, sia in ambito locale che nazionale e mondiale,
116
e assumono una valenza universale che apre all’intercultura e alla conoscenza
dell’altro.
La condivisione di questi elementi permette molteplici possibilità di interazione e collaborazione, soprattutto attraverso l’operazione di traduzione da
un codice artistico ad un altro, la comprensione e la realizzazione di prodotti
artistici ed espressivi, di eventi multimediali, drammatizzazioni e ipertesti.
L’apprendimento delle conoscenze e delle abilità proposte nell’area della
musica, dell’arte e immagine, delle scienze motorie e sportive deve permettere allo studente di utilizzarle in modo appropriato e consapevole:
- per esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso i linguaggi del suono, dell’immagine, del corpo e la loro interazione;
- per comprendere i relativi codici artistici e apprezzare il patrimonio culturale e artistico, a partire dal territorio e dalle identità locali, per riflettere
sul significato che messaggi ed espressioni relative ai vari ambiti possono assumere, allo scopo di valutare e apprezzare la varietà di strumenti
espressivi a sua disposizione ivi compresi quelli telematici e multimediali;
- per partecipare alle diverse esperienze artistiche e motorie appartenenti alle
situazioni di vita quotidiana vissute dallo studente nell’ambito personale,
scolastico e sociale, in rapporto anche alle realtà musicali, artistiche e sportive
presenti sul territorio di appartenenza.
Nella realizzazione delle esperienze sonore, visive e motorie, lo studente dimostra inoltre un atteggiamento costruttivo manifestando interesse, creatività e un’idea positiva di sé.
Attraverso l’attività motoria, in particolare, assume sane abitudini di vita e
pratica a livello base diversi sport, anche legati all’ambiente alpino.
Le competenze che uno studente al termine del percorso di apprendimento
del primo ciclo di istruzione è in grado di manifestare nell’area della musica,
dell’arte e immagine, delle scienze motorie e sportive, tenendo conto di tutto
il processo educativo e didattico seguito nel corso di otto anni di scolarità,
sono così riassunte:
a) per la musica
- esegue in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani
vocali e/o strumentali di diversi generi e stili, avvalendosi anche di strumentazioni elettroniche;
- riconosce e analizza elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio musicale facendo uso della notazione tradizionale e di altrisistemi di scrittura e di un lessico appropriato; conosce e analizza opere
musicali, eventi, materiali, anche in relazione al contesto storico-cultu-
117
rale e alla loro funzione sociale;
- improvvisa, rielabora, compone brani vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici, integrando altre forme artistiche quali danza, teatro, arti plastiche e multimedialità;
b)per l’arte e l’immagine
- sperimenta, rielabora, crea immagini e/o oggetti utilizzando operativamente gli elementi, i codici, le funzioni, le tecniche proprie del linguaggio visuale e audiovisivo;
- riconosce e analizza elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio visuale facendo uso di un lessico appropriato; utilizza criteri
base funzionali alla lettura e all’analisi sia di creazioni artistiche che di
immagini statiche e multimediali;
- utilizza conoscenze e abilità percettivo-visive per leggere in modo consapevole e critico i messaggi visivi presenti nell’ambiente;
- apprezza il patrimonio artistico riferendolo ai diversi contesti storici,
culturali e naturali;
c)per le scienze motorie e sportive
- è consapevole del proprio processo di crescita e di sviluppo corporeo; riconosce inoltre le attività volte al miglioramento delle proprie capacità
motorie;
- si destreggia nella motricità finalizzata dimostrando:
• di coordinare azioni, schemi motori, gesti tecnici con buon autocontrollo;
• di utilizzare gli attrezzi ginnici in maniera appropriata;
• di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere situazioni-problema di
natura motoria;
- partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di
squadra, rispettando le regole, imparando a gestire con equilibrio sia
la sconfitta che la vittoria; gestisce i diversi ruoli assunti nel gruppo e i
momenti di conflittualità nel rispetto di compagni e avversari;
- controlla il movimento e lo utilizza anche per rappresentare e comunicare stati d’animo;
- assume comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, proprie
e altrui.
RELIGIONE CATTOLICA
L’insegnamento della religione cattolica è assicurato dall’istituzione scolastica e fa parte integrante delle sue finalità e della sua programmazione educa-
118
tiva; è garantito alle famiglie o agli studenti il diritto di scegliere se avvalersi
o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Rispetto al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione,
l’insegnamento della religione cattolica, in una prospettiva unitaria e in raccordo principalmente con l’area “storia con educazione alla cittadinanza, geografia” e con l’area “musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive”,
può offrire uno specifico contributo in particolare per quanto riguarda:
- la conoscenza e l’accettazione di se stesso, in un momento importante per
la crescita dello studente anche per quanto riguarda le domande esistenziali e la dimensione religiosa della vita;
- l’ambito delle relazioni con gli altri in riferimento ai coetanei e al modificarsi del rapporto con gli adulti;
- la capacità di decifrare aspetti ed elementi del proprio ambiente di vita
connotati dall’esperienza religiosa;
- il bisogno di dare significato ai comportamenti propri e altrui e alle regole
della convivenza;
- la partecipazione dello studente ad un contesto caratterizzato da pluralismo culturale e religioso.
Al termine del primo ciclo di istruzione, lo studente considera una risorsa i
contenuti dell’esperienza religiosa cristiana e ha la possibilità di valorizzarli
per vivere il cambiamento in atto nella sua esistenza, le domande che lo caratterizzano, il bisogno di essere compreso e amato, l’esigenza di interpretare
il senso del proprio sviluppo sessuale e affettivo, con serenità e fiducia in una
prospettiva di maturazione.
Sperimentando da un lato il bisogno di appartenenza e dall’altro l’esigenza di
autonomia rispetto al gruppo dei coetanei, alle figure adulte e alle istituzioni,
lo studente ha modo di accostarsi al messaggio evangelico ricavandone elementi per evolvere nelle modalità di relazione con l’altro - in vista di amicizie
autentiche e di rapporti di condivisione - e per iniziare a pensare alla propria
autonomia in termini di impiego dei talenti personali e di esercizio della
propria responsabilità.
Lo studente sa inoltre collocarsi nell’ambiente che lo circonda, riconoscendo
significati principali e origine biblica di feste religiose e celebrazioni liturgiche, di luoghi sacri e di rilevanti opere d’arte e di devozione popolare espresse dal cristianesimo cattolico, a cominciare da quelle del territorio in cui vive.
Lo studente è disponibile al confronto con regole e con esempi di vita proposti dal cristianesimo per acquisire elementi di valutazione delle proprie
azioni, dei fatti e dei comportamenti umani e sociali, propri e degli altri.
119
Di fronte alla presenza di fedi e tradizioni differenti, lo studente ha l’opportunità di riflettere sul valore di ogni persona e sulla fratellanza universale
per superare pregiudizi e disagi e per manifestare atteggiamenti di rispetto
e attenzione.
In questo quadro le attività didattiche di religione cattolica intendono concorrere al compito orientativo dell’istituzione scolastica, con l’obiettivo di
favorire nello studente la progressiva capacità di progettare il futuro come
sintesi tra la graduale consapevolezza di attitudini, desideri, interessi personali e l’appello di istanze etiche, sociali e religiose, nella prospettiva di una
vocazione al bene comune.
Le competenze che uno studente al termine del percorso di apprendimento
del primo ciclo di istruzione è in grado di manifestare, tenendo conto di tutto il processo educativo e didattico seguito nel corso di otto anni di scolarità,
possono essere così riassunte:
- individua l’esperienza religiosa come una risposta ai grandi interrogativi
posti dalla condizione umana e identifica la specificità del cristianesimo
in Gesù di Nazareth, nel suo messaggio su Dio, nel compito della Chiesa
di renderlo presente e testimoniarlo;
- conosce e interpreta alcuni elementi fondamentali dei linguaggi espressivi
della realtà religiosa e i principali segni del cristianesimo cattolico presenti
nell’ambiente;
- riconosce in termini essenziali caratteristiche e funzione dei testi sacri
delle grandi religioni; in particolare utilizza strumenti e criteri per la comprensione della Bibbia e l’interpretazione di alcuni brani;
- sa confrontarsi con valori e norme delle tradizioni religiose e comprende
in particolare la proposta etica del cristianesimo, in vista di scelte per la
maturazione personale e del rapporto con gli altri.
4. Quadro orario e sua valorizzazione
Nel primo ciclo di istruzione l’orario annuale, comprensivo dell’insegnamento di due lingue comunitarie con pari opportunità di apprendimento nonché
dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, è stabilito dall’articolo 4.
A garanzia delle strumentalità e degli apprendimenti di base, condizione
indispensabile per lo sviluppo di competenze e per il successo formativo nella
prosecuzione degli studi, all’insegnamento dell’italiano e della matematica nella scuola primaria sono riservate, nell’arco dei cinque anni, complessivamente almeno 1000 ore per ciascuna disciplina e nella scuola secondaria
di primo grado sono riservate rispettivamente almeno 594 e 396 ore com-
120
plessive nell’arco dei tre anni.
Si rimarca tuttavia che allo sviluppo delle competenze di italiano e matematica, intese come competenze di vita e di cittadinanza, devono concorrere
tutti gli insegnamenti e che anche nell’insegnamento dell’italiano e della
matematica si dovranno ricercare elementi di trasversalità, in un’ottica di
integrazione e di complementarità dei saperi evitando di intendere la quota
oraria riservata solo come salvaguardia degli specifici ambiti di pertinenza.
Scuola primaria
In aggiunta al tempo scuola dedicato agli insegnamenti obbligatori, le istituzioni scolastiche nel progetto d’istituto prevedono, secondo quanto stabilito
dall’articolo 5, attività opzionali facoltative per ulteriori 132 ore annuali,
pari a quattro ore settimanali, e fino a ulteriori 10 ore settimanali per assicurare le attività di mensa e interscuola.
Fatta salva la quota riservata all’insegnamento dell’italiano e della matematica, della religione cattolica o delle attività alternative, confermate le 500
ore quinquennali per l’insegnamento delle lingue comunitarie, il restante
monte ore è attribuito autonomamente dall’istituzione scolastica alle diverse aree di apprendimento in modo funzionale e coerente con gli obiettivi
formativi previsti dai piani di studio dell’istituzione scolastica al termine del
quinquennio.
Scuola secondaria di primo grado
Nella scuola secondaria di primo grado l’orario annuale, comprensivo dell’insegnamento di due lingue comunitarie nonché dell’insegnamento della
religione cattolica o delle attività alternative, è stabilito dall’articolo 4.
Il quadro orario annuale delle aree di apprendimento è così articolato:
- italiano
198 ore
- lingue comunitarie: tedesco e inglese
198 ore
- matematica, scienze, tecnologia
264 ore
- storia con educazione alla cittadinanza, geografia
132 ore
- musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive
165 ore
- religione cattolica
33 ore
In aggiunta al tempo scuola dedicato agli insegnamenti obbligatori, le istituzioni scolastiche nel progetto di istituto prevedono, secondo quanto stabilito
dall’articolo 5, attività opzionali facoltative fino a un massimo di 99 ore annuali, pari a un massimo di 3 ore settimanali, alle quali possono aggiungersi
fino a ulteriori 7 ore settimanali per assicurare le attività di mensa e interscuola.
121
Ferma restando la quantificazione oraria minima triennale per l’insegnamento dell’italiano e della matematica sopra indicata, il limite massimo di
flessibilità oraria annuale è stabilito nella misura massima del 20 per cento.
Tale flessibilità può essere utilizzata dalle istituzioni scolastiche per la compensazione fra discipline e aree e per una più efficace articolazione delle
discipline nel triennio, in modo funzionale e coerente al raggiungimento
degli obiettivi formativi previsti dai piani di studio dell’istituzione scolastica.
5. Piani di studio delle istituzioni scolastiche
Ai sensi dell’articolo 56 della legge provinciale sulla scuola in attuazione dei
piani di studio provinciali, le istituzioni scolastiche definiscono i piani di
studio dell’istituzione che sono funzionali a garantire il diritto di apprendere
nel rispetto delle diverse esigenze formative degli studenti, dei livelli essenziali definiti dalla normativa statale e dei piani di studio provinciali.
Le modalità organizzative, le metodologie e gli strumenti d’azione didattica
sono affidati alla responsabilità delle singole istituzioni scolastiche, in un’ottica di valorizzazione della loro autonomia e delle buone prassi esistenti. Si
evidenziano, al riguardo, alcuni criteri da considerare in modo equilibrato.
L’unitarietà del percorso curricolare è, prima di tutto, pedagogica ed è data
dalla centralità riconosciuta allo studente, all’interno di una istituzione scolastica intesa come “comunità educativa”. L’articolo 61 della legge provinciale sulla scuola specifica i tratti che caratterizzano in modo unitario il primo
ciclo di istruzione, fra cui lo sviluppo della personalità nel rispetto e nella
valorizzazione delle differenze individuali, l’educazione ai principi fondamentali della convivenza civile, dell’interazione sociale e dell’esercizio della
cittadinanza attiva.
È evidente che le modalità di perseguimento di queste finalità formative saranno diversificate, in relazione all’età e alle diverse situazioni degli studenti,
in un’ottica di progressività del percorso educativo che permetta di collegare
periodi biennali, cicli e ordini di scuola.
Mentre l’unitarietà pedagogica si sostanzia in finalità educative comuni
all’intero percorso di scolarizzazione dello studente, oltre gli stessi confini del primo ciclo di istruzione, compito specifico del primo ciclo di istruzione è di sviluppare un’articolata gamma di competenze, prevalentemente
attraverso l’insegnamento disciplinare, secondo una logica di progressività
e diversificazione didattica e metodologica nell’ambito dell’articolazione in
periodi biennali prevista dall’articolo 54, comma 2, della legge provinciale
sulla scuola. Tale suddivisione favorisce una maggiore continuità formativa
122
all’interno di ogni periodo, consentendo un’acquisizione, e un eventuale recupero, delle conoscenze e delle competenze più distesi nel tempo. Inoltre,
la progressione stabilita riconferma, da un lato, il collaudato biennio introduttivo della scuola primaria, dall’altro ha il merito di consentire una forte
saldatura tra primaria e secondaria di primo grado.
Ai periodi biennali devono fare dunque riferimento le istituzioni scolastiche
per la stesura dei propri piani di studio.
Allegato D
Insegnamento CLIL
CIRCOLARE del dott. Ceccato
Trento, 4 aprile 2008 - Prot. n. 2780/08-S145/GP/OP
Oggetto: progetti con utilizzo docenti di madrelingua.
Anno scolastico 2008/2009.
L’articolo 93 comma 3 bis della legge provinciale 5 del 2006, così come introdotto dalla finanziaria provinciale del 2008, prevede come “per la realizzazione di progetti d’innovazione didattica previsti dall’articolo 57, e in applicazione
della legge provinciale n. 11 del 1997, la Provincia può autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative a conferire incarichi d’insegnamento a
tempo determinato, fino a un massimo del 5 per cento dell’organico complessivo, a
docenti di madrelingua per l’insegnamento sia della lingua straniera, sia in lingua
straniera(…)”.
Tali progetti sono volti ad incrementare le competenze linguistiche degli
studenti e potranno riguardare sia l’insegnamento della lingua straniera, sia
l’insegnamento di una materia curriculare in lingua straniera e dovranno
essere assegnati ad aspiranti docenti di madrelingua in possesso del titolo di
studio che nel rispettivo paese dà accesso all’insegnamento della corrispondente materia. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57 della legge provinciale n. 5 del 2006, le iniziative innovative dovranno avere durata predefinita,
oltre ad indicare gli obiettivi e saranno sottoposte a valutazione dei risultati.
Il progetto dovrà essere formulato in maniera sintetica e indicare:
> la metodologia adottata,
> il numero dei docenti coinvolti,
> gli ambiti disciplinari con l’articolazione oraria degli insegnamenti impartiti.
Ciò premesso, al fine di dare attuazione a questa disposizione normativa già
a partire dall’anno scolastico 2008/2009, si invitano i Dirigenti delle istitu-
123
124
zioni scolastiche interessate a presentare entro il 30 aprile 2008 al Servizio
Scuola dell’infanzia istruzione e formazione professionale i relativi progetti.
A seguito della formale approvazione del progetto, il reclutamento del personale docente verrà effettuato direttamente dai Dirigenti scolastici previa
autorizzazione del Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane
della scuola e della formazione. A tale proposito si informa che il Servizio
per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione è a disposizione per l’eventuale segnalazione di nominativi di docenti interessati
a svolgere tali attività, e in questo caso si invita a segnalare l’esigenza già
all’atto della presentazione del progetto.
Distinti saluti.
f.to IL DIRIGENTE
– dott. Roberto Ceccato –
DELIBERA N. 1753 DEL 30 LUGLIO 2010
Approvazione del piano degli interventi relativo alle attività di insegnamento/apprendimento delle lingue comunitarie nelle istituzioni scolastiche e
formative della Provincia Autonoma di Trento e di promozione in termini
generali degli apprendimenti linguistici.
Il Relatore comunica:
Gli “Indirizzi alle istituzioni scolastiche e formative 2008 – 2010” in tema di
insegnamento/apprendimento delle lingue comunitarie pongono l’obiettivo
di “Potenziare l’insegnamento delle lingue straniere e la qualità del loro apprendimento, in particolare per quanto attiene alla comunicazione orale, quale imprescindibile condizione per proseguire nel percorso di internazionalizzazione della
scuola e della formazione, anche avvalendosi delle possibilità offerte dalla legge
provinciale n. 5 del 2006”.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha approvato in data 26
marzo 2009, gli ordini del giorno n. 29 e n. 50, inerenti ad azioni possibili
a breve, medio e lungo termine per favorire l’apprendimento delle lingue
comunitarie.
Il D.P.P. 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg “Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di
istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)” ha, tra
125
l’altro, formulato alcuni presupposti pedagogici e le previsioni organizzative
specifiche per l’insegnamento delle lingue comunitarie nella scuola primaria
e secondaria di primo grado.
Per il secondo ciclo, tale definizione è in corso, anche sulla base dei quadri
orari previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 533 del 16 marzo 2010 “Discipline obbligatorie e quantificazione oraria di insegnamento
delle stesse per i percorsi del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2010-2011, iniziativa innovativa ai sensi dell’articolo 57 della legge provinciale n. 5 del 2006”.
In termini generali, in Provincia di Trento:

nella scuola dell’infanzia, l’insegnamento delle lingue comunitarie vede
situazioni diversificate quanto a lingua insegnata, incidenza e durata della
sperimentazione, modalità didattica (insegnamento diretto della lingua
o insegnamento veicolare o CLIL) e profilo professionale del personale
docente. In particolare in Provincia di Trento l’inglese è insegnato in 26
scuole dell’infanzia, il tedesco in 31 ed in 12 scuole sono insegnate entrambe le lingue;

nella scuola primaria è previsto fin dal 2005 l’insegnamento di due lingue
comunitarie, di cui una è il tedesco, per 500 ore complessive nel quinquennio;

nella scuola secondaria di primo grado si insegnano tedesco e inglese,
rispettivamente, per 3 ore in settimana;

nella scuola secondaria di secondo grado la deliberazione della Giunta
provinciale n. 533 del 16 marzo 2010 prevede, a partire dall’anno scolastico 2010/2011, l’insegnamento di due lingue comunitarie nel primo
biennio di tutti gli indirizzi di studio.
Questo quadro iniziale dimostra quanto la Provincia Autonoma di Trento
abbia già investito in termini finanziari e di risorse umane nell’apprendimento linguistico in ambito scolastico. Interessante inoltre è riassumere lo
status dell’insegnamento con modalità CLIL attivato in Trentino.
L’acronimo CLIL (Content and Language Integrated Learning – Apprendimento integrato di lingua e contenuto disciplinare) è utilizzato come termine generico per indicare esperienze didattiche in cui è utilizzata una seconda
lingua (regionale, minoritaria e/o un’altra lingua ufficiale del paese) per insegnare una o più materie del curriculum. Il CLIL è un approccio educativo
innovativo per l’apprendimento in quanto in una lezione CLIL si presta
contemporaneamente attenzione sia alla disciplina che alla lingua straniera
veicolare. In Europa si riscontrano esperienze CLIL sia come parte dell’offerta formativa, sia sotto forma di progetti pilota.
126
IN PROVINCIA DI TRENTO LA SITUAZIONE DEL CLIL
RELATIVAMENTE AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA È LA SEGUENTE
Scuola primaria
Gli istituti comprensivi che adottano l’insegnamento CLIL con moduli
temporanei nella scuola primaria (meno di 6 ore settimanali) sono 7. Le
classi potenziali di questi 7 istituti sono 194; in queste classi sono previste,
nell’anno scolastico 2010-2011, 58 esperienze, con un coefficiente d’impatto
pari a 29,9.
Il coefficiente d’impatto è il numero delle esperienze CLIL (intese, per la
scuola primaria e secondaria di primo grado, come già in atto e/o progettate
per il 2010/2011) diviso il numero totale delle classi di un istituto, moltiplicato per 100. Anche se nella maggior parte dei casi un’esperienza CLIL
corrisponde direttamente ad una classe, si possono riscontrare più esperienze
in una stessa classe. Per esempio, presso un istituto superiore provinciale, si
riscontrano 48 esperienze CLIL e 48 classi. Questo dato non è da intendere nel senso che tutte le classi hanno un’esperienza CLIL: invero possono
esserci classi prive di essa e classi con più di un’esperienza. Il coefficiente
d’impatto rileva in pratica il grado di diffusione di questa modalità: più è alto
il coefficiente, maggiormente il CLIL è presente.
Gli istituti comprensivi che adottano l’insegnamento CLIL con moduli strutturali nella scuola primaria (almeno 6 ore settimanali) sono 19. Le
classi potenziali di questi 19 istituti sono 501; in queste classi sono previste,
dall’anno scolastico 2010-2011, 127 esperienze CLIL, con un coefficiente
d’impatto pari a 25,35.
Scuola secondaria di primo grado
Gli istituti comprensivi che adottano l’insegnamento CLIL nella scuola secondaria di primo grado sono 17. In due di questi sono in atto esperienze
strutturali con, rispettivamente, 6 ore CLIL inglese e 8 ore CLIL tedesco.
Le classi potenziali di questi 17 istituti sono 224; in queste classi sono previste, dall’anno scolastico 2010-2011, complessivamente 75 esperienze, con
un coefficiente d’impatto pari a 33,48.
Scuola secondaria di secondo grado
Si registrano 182 esperienze CLIL in classi appartenenti a 13 istituzioni
scolastiche. Le esperienze di CLIL strutturale (almeno un’ora alla settimana)
riguardano:
127
· 5 Licei Linguistici
· 1 Liceo Linguistico Aziendale
· 4 Licei Scientifici
· 1 Liceo Scientifico Tecnologico
· 3 Licei Classici
· 2 Istituti Tecnici Industriali
· 1 Istituto Professionale Servizi aziendali indirizzo turistico
· 3 Licei delle Scienze Umane opzione economico-sociale.
All’interno della gamma di tale offerta formativa vi sono 26 progetti in lingua inglese, 9 progetti in lingua tedesca e 1 in lingua spagnola. Le discipline prescelte per l’applicazione del CLIL risultano essere: geografia, storia,
scienze, fisica, filosofia, storia dell’arte, economia e scienze sociali, meccanica
e informatica.
Nell’anno scolastico 2009/2010, si registrano esperienze di insegnamento
in modalità CLIL tedesco in 5 istituti, inglese in 13 istituti, spagnolo in
un istituto; sono state analizzate dal punto di vista statistico solamente le
esperienze in tedesco e in inglese e le informazioni raccolte presso le scuole
permettono di descrivere i dati in forma aggregata per istituto e non per le
singole classi di ogni istituto, secondo quanto segue.
CLIL in Tedesco nella secondaria di secondo grado
Tutte le esperienze hanno carattere strutturale (sono estese su tutto l’anno
scolastico) da una a due ore settimanali. Due su cinque degli istituti con
CLIL in tedesco sono paritari. Complessivamente, le classi di questi 5 istituti sono 182; in queste classi si riscontrano 55 esperienze, con un coefficiente
d’impatto pari a 30,22.
L’istituto con l’impatto CLIL più basso raggiunge il 16,67, quello con l’impatto più alto il 42,86. Il coefficiente medio di impatto è 31,40; la deviazione
standard è 11,58.
La deviazione standard è una misura statistica di dispersione attorno alla
media; essa indica quanto è ampia la variazione dei dati al di sopra e al di
sotto della media. Un valore basso indica che i dati sono concentrati intorno
alla media ed esprime omogeneità di dati. Al contrario, un valore alto indica
che i dati si discostano molto dalla media ed esprime disomogeneità di dati.
CLIL in Inglese nella secondaria di secondo grado
Complessivamente, le classi dei 13 istituti con CLIL in inglese sono 521;
in queste classi si riscontrano 124 esperienze. Due su cinque degli istituti
con CLIL in inglese sono paritari; uno di essi prevede l’intero quarto anno
128
all’estero in area anglofona.
Si registrano 6 esperienze strutturali (estese su tutto l’anno scolastico) da una
a quattro ore settimanali e 7 esperienze modulari con blocchi da 8 a 25 ore
all’anno. L’istituto con l’impatto CLIL più basso raggiunge il coefficiente
3,03, quello con l’impatto più alto il coefficiente 100 (in questo caso, in tutte
le classi è presente la didattica CLIL in inglese). Il coefficiente medio di
impatto è 28,40; la deviazione standard è 30,66.
CLIL in Tedesco, Inglese, Spagnolo nella secondaria di secondo grado
Su un totale di 28 istituti superiori, dei quali 3 paritari, il CLIL è modalità
didattica presente in 13 di essi. Su un totale di 1058 classi, si riscontrano
182 esperienze. Gli istituti attualmente privi di esperienze CLIL sono 15.
Il massimo coefficiente d’impatto è pari a 142 e si riscontra in un istituto
nel quale le classi praticano la modalità CLIL sia in tedesco, sia in inglese,
mentre il coefficiente medio di impatto è 41,85 (19,43 se calcolato sul totale
degli istituti), la deviazione standard è 44,78.
Per il 2010/2011 si registrano le richieste di sessioni di ricerca-azione CLIL,
organizzate dal Centro per la formazione continua e l’aggiornamento del
personale insegnante, da parte di 153 team, per un totale di circa 300 insegnanti coinvolti. Si tratta di un dato che descrive l’interesse professionale di
parte dei docenti per l’innovazione della didattica attraverso l’utilizzo della
modalità CLIL. e successivamente esso potrà essere messo in relazione alla
dimensione dell’apprendimento linguistico e disciplinare.
È possibile pertanto ipotizzare un incremento quantitativo della modalità CLIL da tradurre in obiettivi di legislatura, quali: la generalizzazione in
tutte le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo; l’introduzione
del CLIL in Francese e Spagnolo, laddove possibile per dotazione organica;
la diminuzione della disomogeneità all’interno degli istituti che praticano
la modalità CLIL e all’interno dei segmenti scolastici primari e secondari.
Un monitoraggio sistematico degli apprendimenti linguistico-comunicativi,
effettuato eventualmente anche su base campionaria, è la base irrinunciabile
per qualsiasi ipotesi di sviluppo della modalità CLIL e, più in generale, nel
settore dell’apprendimento delle lingue comunitarie. Attualmente, i dati disponibili sono insufficienti per un’adeguata comprensione e valutazione del
portato formativo dell’insegnamento linguistico in Provincia di Trento. La
carenza di dati sugli esiti di apprendimento non contrasta peraltro l’opinione
condivisa secondo cui l’insegnamento delle lingue comunitarie consente al
momento un raggiungimento parziale delle competenze attese al termine
del primo e del secondo ciclo di istruzione.
129
Indagini internazionali dimostrano che, nelle nazioni in cui le competenze di
tipo linguistico-comunicativo sono più consolidate, l’orario destinato all’insegnamento delle lingue non è più consistente rispetto a quello trentino; esistono in realtà delle condizioni ambientali che “fanno cultura” ed incentivano
l’apprendimento. Per questo motivo ci si prefigge di integrare la proposta
formativa del sistema scolastico con ulteriori azioni complementari.
Non sembra infatti ancora molto diffusa l’idea che una buona padronanza
linguistica possa far scaturire miglioramenti di tipo professionale, oltre che
di tipo culturale, turistico e sociale. E’ quindi importante creare consapevolezza che il possesso di competenze linguistiche costituisce un vantaggio pratico dal punto di vista soggettivo ed un beneficio economico-sociale
per la comunità. Si tratta allora di investire gradualmente di questo problema l’intero apparato politico-amministrativo provinciale, assumendo come
principio che la propensione ad apprendere le lingue può essere sostenuta
attraverso una “pressione” indiretta prodotta dall’ambiente culturale in cui
si vive. Se è vero che il plurilinguismo è sotto molti punti di vista strategico,
vanno create sollecitazioni linguistico-culturali durevoli, per trasmettere ai
cittadini il senso dell’importanza degli apprendimenti linguistici.
Ciò non può essere un compito delegabile solamente a una struttura (sebbene finalizzata) come la scuola, ma deve essere un impegno comune di tutta
l’Amministrazione. L’ambiente extrascolastico può e deve assumere un ruolo
di catalizzatore positivo dell’apprendimento delle lingue. Vanno quindi create le condizioni per avvalorare l’importanza dell’apprendimento linguistico,
promuovere interesse e curiosità verso le lingue e concretizzare contesti di
reale immersione linguistica.
L’allegato, parte integrante di questo documento, definisce pertanto le
azioni che si intendono intraprendere, nel corso della legislatura, per promuovere la diffusione delle competenze linguistico-comunicative nelle lingue comunitarie in Provincia di Trento.
LA GIUNTA PROVINCIALE
- Udita la relazione;
- Visti gli atti ivi citati;
- Visti gli articoli 7, comma 3 e 34, comma 1, lettera b) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 che prevedono rispettivamente la possibilità di
coordinamento delle politiche educative con quelle sociali - culturali e la
possibilità di emanare atti di programmazione e indirizzo;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
130
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, quale allegato parte integrante, il piano degli interventi relativo alle attività di insegnamento/apprendimento delle lingue comunitarie nelle istituzioni scolastiche e formative
della Provincia Autonoma di Trento e di promozione in termini generali
degli apprendimenti linguistici;
2. di demandare al Dipartimento Istruzione il coordinamento degli interventi previsti dall’atto di cui al punto 1.
Allegato parte integrante alla delibera n.1753 del 30 luglio 2010
Obiettivo 1
Assicurare che, nella definizione dei nuovi piani di studio provinciali relativi
ai percorsi del primo e del secondo ciclo di istruzione, siano previste misure
ed iniziative atte a promuovere un curriculum più europeo e ad incrementare
l’insegnamento delle lingue comunitarie.
A. Favorire l’adozione di un curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia al
secondo ciclo di istruzione, attivando reti territoriali per la formazione in
servizio e la ricerca-azione:

Modificare, nel regolamento per la valutazione degli studenti, le regole per
l’assegnazione dei crediti formativi; al fine di valorizzare il conseguimento
di certificazioni linguistiche e le esperienze all’estero in tutto il quinquennio del secondo ciclo di istruzione.

Prevedere nella direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici, quale
obiettivo di gestione, la creazione ed il mantenimento in efficienza di reti
territoriali di scuole del primo e secondo ciclo, finalizzate all’interazione
dei dipartimenti disciplinari ed alla predisposizione di curricoli verticali
per competenze, con speciale riguardo allo sviluppo ed all’innovazione dei
processi di insegnamento/apprendimento delle lingue comunitarie.
B. Adottare prassi didattiche innovative, che tengano conto del diverso modo
di apprendere dei cosiddetti “nativi digitali”:

Promuovere le attività formative organizzate dal Centro per la formazione continua e l’aggiornamento del personale insegnante a sostegno della
diffusione delle I.C.T., non come informatizzazione del modo tradizionale di fare lezione, ma come strumento al servizio di una didattica, in
particolar modo delle lingue comunitarie, consapevole che gli studenti
131
apprendono oggi in maniera diversa rispetto ai giovani delle precedenti
generazioni.

Attivare una piattaforma informatica interattiva, con accesso dal WEB, a
supporto dei docenti di lingua comunitaria e degli studenti per creare una
comunità di buone prassi.
Obiettivo 2
Promuovere, sostenere e porre in essere tutte le iniziative utili al fine di
realizzare una sempre maggiore internazionalizzazione della scuola trentina.
A. Verificare e perseguire la ricaduta formativa dell’internazionalizzazione
scolastica:

Adottare linee guida per l’organizzazione di attività extra e parascolastiche
coese rispetto ai piani di studio relativi alle lingue comunitarie, con particolare riferimento alla coerenza tra lingua studiata e lingua dei paesi di
destinazione delle attività extrascolastiche.

Facilitare la partecipazione dei docenti a tempo determinato del secondo
ciclo di istruzione ad attività extrascolastiche per fini dichiaratamente linguistici, prima dell’inizio dell’attività didattica, attraverso l’adozione dei
relativi atti di definizione del rapporto di lavoro.
B. Stipulare protocolli di collaborazione con realtà internazionali per porre la
scuola trentina a contatto di realtà scolastiche internazionali in vista di
scambi di esperienze, di personale docente e studenti:

Proseguire ed espandere le esperienze di scambio di docenti attivate tramite protocolli d’intesa internazionali, valorizzando la partecipazione alle
iniziative dei partenariati scolastici più consolidati.

Estendere i progetti di scambio docenti alle scuole secondarie di secondo
grado.

Agevolare gli scambi di studenti con le realtà territoriali che stipulano
protocolli d’intesa con la Provincia autonoma di Trento attraverso l’organizzazione delle procedure di espatrio dei minori coinvolti in attività extra
e parascolastiche, mediante accordi con la Questura e le associazioni dei
Comuni.

Semplificare per quanto possibile il coordinamento degli scambi di studenti, con le necessarie attenzioni alla sicurezza, alle garanzie di carattere organizzativo ed alla gestione degli imprevisti, e studiare forme per la
gestione degli scambi e soggiorni di studenti in forma diretta da parte
delle istituzioni scolastiche che lo desiderano, evitando il ricorso ad enti
ed associazioni intermediarie ed ottimizzando i costi organizzativi.
132
C. Potenziare le competenze linguistiche a livello base e/o avanzato dei docenti:

Proseguire il progetto F.S.E. LI.DI. (Lingue e Didattica – azione Voucher
linguistici), coordinato dal Centro per la formazione continua e l’aggiornamento del personale insegnante per l’erogazione di buoni formativi di
tipo linguistico e metodologico didattico.

Proseguire il progetto F.S.E. LI.DI. (Lingue e Didattica – azione certificazioni linguistiche) coordinato dal Centro per la formazione continua e
l’aggiornamento del personale insegnante per l’attivazione di corsi territoriali di formazione linguistica.

Organizzare sessioni formative per docenti in area tedescofona e anglofona, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
Obiettivo 3
Prevedere stanziamenti di bilancio specifici per consentire agli studenti di
partecipare a soggiorni di studio all’estero ed a percorsi scolastici in paesi
stranieri.
A. Mantenere l’impegno finanziario della Provincia autonoma di Trento,
secondo i livelli di spesa attuali, per i soggiorni di studio all’estero finalizzati
all’apprendimento delle lingue, sostenendo le iniziative con un’adeguata informazione.
Obiettivo 4
Predisporre un piano straordinario per l’apprendimento di almeno una lingua comunitaria rivolto alla generalità dei cittadini, incentivando la frequenza di corsi e periodi di apprendimenti all’estero.
A. Diffondere l’idea che dal possesso di competenze linguistiche possano
scaturire vantaggi anche di tipo professionale, oltre che di tipo culturale,
turistico e sociale:

Potenziare i corsi di tedesco ed inglese presso le sedi dedicate all’Educazione degli adulti (E.D.A), prevedendo l’istituzione di almeno un corso
per ciascuna delle suddette lingue.

Intraprendere una campagna pubblicitaria a favore dell’apprendimento
delle lingue comunitarie come investimento culturale ad alta valenza sociale.

Prevedere collegamenti di RAI 3 con la programmazione televisiva in lingua tedesca e inglese.

Allestire, attraverso collaborazioni con istituti specializzati o case editrici,
un sistema integrato che permetta l’utilizzo personale di file MP3 con-
133
tenenti lezioni di tedesco con lingua veicolare Inglese, scaricabili da una
piattaforma interattiva Internet che includa esercizi di autovalutazione
a diversi livelli di difficoltà; sfruttare in questo modo la veicolarità della
lingua inglese per apprendere la lingua tedesca.

Studiare forme di incentivazione al fine di sostenere i dipendenti che frequentano corsi di lingua comunitaria con certificazione finale.

Prevedere incentivi, all’interno delle azioni di sistema finanziate dal F.S.E.,
in modo da abbattere i costi relativi ai corsi di lingua tedesca ed inglese
rivolti alla generalità dei cittadini.
Obiettivo 5
Predisporre, con i mezzi ritenuti idonei, adeguate iniziative informative sulla
possibilità di soggiorni all’estero per l’apprendimento delle lingue comunitarie rivolte a studenti, famiglie, istituti scolastici ed enti locali, anche mediante
l’istituzione di specifici sportelli periferici per sensibilizzare la comunità circa
l’importanza dell’apprendimento delle lingue comunitarie.
A. Informare in modo sistematico ed aggiornato sulle opportunità di
apprendimento offerte o sostenute dall’ente pubblico:

Costruire ed aggiornare un data base on line che presenti in modo riassuntivo, ma esauriente, tutte le iniziative offerte direttamente o comunque
sostenute dall’ente pubblico.
B. Valorizzare la presenza dell’area tedescofona sudtirolese come possibile
elemento di maggiore interazione scolastica:

Estendere le sovvenzioni assegnate alle scuole per l’apprendimento linguistico all’estero anche nel caso di iniziative svolte nella Provincia autonoma di Bolzano.

Sostenere le iniziative di enti ed associazioni che operano nell’area dei
partenariati culturali e linguistici, finalizzate a creare rapporti interscolastici, amicizie di lettera, scambi e periodi comuni per studenti trentini ed
altoatesini in località marine italiane.
Obiettivo 6
Sostenere la diffusione del bilinguismo in tutti gli Istituti Comprensivi
provinciali.
A. Inserire in un percorso sistematico la formazione in servizio di tipo
metodologico e linguistico rivolta al personale docente con contratto a
tempo indeterminato e determinato con incarico annuale; migliorare la
modularità delle iniziative di sistema, prevedere forme di incentivazione per
134
i docenti:

Definire il profilo del docente CLIL, ovvero del docente in possesso di
specifiche competenze per l’insegnamento di discipline in lingua comunitaria, nell’ambito delle caratteristiche previste dal “Profilo europeo del
docente di Lingua Comunitaria”.

Nominare una commissione tecnica per la scelta delle prove di idoneità,
per il riconoscimento di competenze di tipo metodologico e linguistico, comprendenti sia parti teoriche che pratiche (progettazione percorsi
CLIL, predisposizione materiali didattici, riflessione critica).

Organizzare percorsi formativi per la certificazione metodologica di docenti CLIL.

Concordare linee di indirizzo dirette al Centro per la formazione continua e l’aggiornamento del personale insegnante, per la realizzazione di
percorsi formativi in modalità CLIL e definire i piani specifici per la formazione in servizio.

Sollecitare l’introduzione, da parte delle Università, di corsi specifici per
l’insegnamento di discipline in lingua comunitaria in modo da generalizzare le competenze per l’insegnamento in modalità CLIL.

Prendere accordi con la Provincia autonoma di Bolzano (ed eventualmente con il Land Tirol) per affrontare in maniera comune il problema della
formazione iniziale dei docenti.

Organizzare prove di accertamento delle conoscenze linguistiche per i
docenti che aspirano ad insegnare le lingue comunitarie o in modalità
CLIL nella scuola primaria.

Prevedere nel C.C.P.L. incentivi per docenti della scuola secondaria che si
rendono disponibili all’adozione della didattica in modalità CLIL a favore
dei docenti.
Obiettivo 7
Azioni specifiche per la diffusione della didattica CLIL e per favorirne la
prosecuzione anche oltre la scuola primaria.
A. Generalizzare la modalità CLIL nelle istituzioni scolastiche del primo e
del secondo ciclo.
B. Introdurre la modalità CLIL in Francese e Spagnolo, laddove possibile
per dotazione organica.
C. Diminuire di 6 punti la disomogeneità negli istituti comprensivi che
praticano la modalità CLIL e di 10 punti per i Licei e gli Istituti tecnici.
D. Incrementare di 8 punti percentuali dell’impatto CLIL negli istituti che
135
già adottano questa modalità didattica.
E. Studiare forme di transizione delle classi coinvolte nella sperimentazione
CLIL dalla scuola primaria alla scuola secondaria e dal primo al secondo
ciclo:

Costituire un gruppo di lavoro incaricato di studiare soluzioni organizzative di transizione per garantire la prosecuzione dei percorsi verso la
scuola secondaria di primo grado in un’ottica di curricolo verticale.

Incentivare la didattica CLIL per l’insegnamento delle educazioni nella
scuola secondaria.

Definire linee guida, in attuazione dei piani di studio provinciali, da inviare alle scuole, per prospettare, tra l’altro, l’adozione di moduli temporanei
di insegnamento veicolare.

Adottare iniziative organizzative per individuare, da parte dei docenti veicolaristi, i contenuti di insegnamento ritenuti irrinunciabili, al fine di consentire la comparazione delle varie esperienze e la misurabilità dei risultati
di apprendimento.
Obiettivo 8
Favorire coinvolgimento e sinergie tra i diversi Assessorati al fine di promuovere il plurilinguismo sul territorio.
A. Far assumere all’ambiente culturale extrascolastico un ruolo attivo in tema
di apprendimento delle lingue comunitarie attraverso l’approvazione di un
progetto per l’integrazione degli interventi possibili da parte dei diversi Assessorati, prevedendo ad esempio:

di usare sistematicamente cartellonistica e materiale pubblicitario vario,
plurilingue ad iniziare dalle strutture pubbliche e specialmente all’interno
degli istituti scolastici, edifici pubblici, musei, mostre, percorsi didattici,
storici, naturalistici, finanziati dall’ente pubblico e creare un contesto concreto che dimostri l’importanza dell’apprendimento linguistico, allo scopo
di promuovere interesse e curiosità verso le lingue e creare condizioni di
reale immersione linguistica;

di denominare il tedesco “lingua regionale”, in forza della peculiare situazione storica, culturale e geografica della Provincia ed in quanto questa
lingua è a tutti gli effetti “lingua del vicino”;

di stipulare accordi con la stampa locale, e più in generale con i mass
media, per inserire testi audio, filmati o scritti in lingua comunitaria, eventualmente all’interno di supplementi periodici, in modo da rendere progressivamente naturale l’interscambio nell’uso delle lingue;
136

di sviluppare una politica culturale di diffusione di trasmissioni e film in
lingua originale;

di inserire, nei cartelloni teatrali, iniziative in tedesco ed inglese con difficoltà graduata.
Obiettivo 9
Proseguire nelle azioni di monitoraggio già avviate, raccogliendo le migliori
prassi e favorendo il confronto tra i diversi istituti attualmente attivi,
coinvolgendo opportunamente le famiglie.
A. Istituire un programma articolato pluriennale di monitoraggio del sistema scolastico trentino per quanto riguarda l’insegnamento/apprendimento
delle lingue comunitarie:

Proseguire il monitoraggio, dal punto di vista organizzativo, delle esperienze CLIL in corso nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e
nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Affidare l’incarico di rilevare gli apprendimenti linguistici, sia in modalità
tradizionale, sia in modalità CLIL, all’IPRASE ed al Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.
Obiettivo 10
Prevedere azioni destinate al reperimento ed alla formazione in servizio di
figure idonee ad una didattica di tipo veicolare.
A. Attivare canali specifici, specialmente in area tedescofona e anglofona,
per attirare in Provincia personale madrelingua qualificato:

Definire una griglia di valutazione dei titoli di studio ed abilitazione.

Migliorare le condizioni contrattuali che si possono offrire a docenti madrelingua attraverso il rimborso forfetario annuale delle spese di alloggio;
ricercare facilitazioni attraverso l’Opera Universitaria od altri enti di accoglienza.

Individuare riviste europee per la pubblicazione di bandi.
B. Permettere un utilizzo flessibile delle risorse umane finalizzato a dare
continuità al servizio scolastico:

Studiare la fattibilità del “prestito professionale” all’interno dell’istituzione
scolastica per favorire la continuità dei progetti a carattere linguistico.

Verificare la fattibilità di modificare l’art. 93, comma 3 bis, della legge
provinciale 7 agosto 2006 n. 5 per rendere possibile, nell’ambito del 5%
dell’organico ed esclusivamente per l’insegnamento in modalità CLIL, la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, con attribuzione del
punteggio di servizio, anche a docenti non madrelingua in possesso dei
137
titoli necessari.

Verificare la fattibilità di modificare il D.P.P. 28.12.2006 n. 27 – 80/leg ai
fini del riconoscimento del punteggio di servizio ai docenti veicolaristi o
CLIL.
Obiettivo 11
Promuovere un momento pubblico di riflessione e di restituzione sulle
esperienze in corso.
A. Fare il punto sulle azioni scolastiche ed extrascolastiche finora adottate
nel settore dell’insegnamento/apprendimento delle lingue comunitarie mediante una indagine quali - quantitativa e quindi procedere alla restituzione
dei dati raccolti alla comunità:

Monitorare i dati in possesso del Dipartimento Istruzione e dell’IPRASE.

Organizzare, in collaborazione con il Centro per la formazione continua
e l’aggiornamento del personale insegnante, un convegno tematico internazionale sullo stato dell’arte, sulla metodologia CLIL e sui possibili
percorsi didattici innovativi
138
Allegato E
PROTOCOLLO DI INTESA SULL’UTILIZZO
DELLE ORE DI RECUPERO DERIVANTI DALLA
DEFINIZIONE DELLE UNITÀ DI LEZIONE DI 50 MINUTI SULLA BASE DI
INIZIATIVE INNOVATIVE DELL’ORDINAMENTO
In data 15 marzo 2010 ad ore 15.00 presso il Palazzo dell’Istruzione con
sede in via Gilli n. 3, Trento tra
• la Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dall’Assessore all’Istruzione e allo Sport, Marta Dalmaso e
• le organizzazioni sindacali rappresentative del personale docente delle
scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di
Trento:
- per FLC - CGIL Gloria Bertoldi
- per CISL Scuola Tamara Lambiase
si stipula il seguente protocollo di intesa sull’utilizzo delle ore di recupero
derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti, sulla base di
iniziative innovative dell’ordinamento.
Premesse:
preso atto che la riforma Gelmini di riordino del secondo ciclo di istruzione
comporta una notevole riduzione degli indirizzi di studio, con la confluenza
degli attuali percorsi sia di ordinamento che sperimentali;
considerato che la riforma nazionale, essendo fortemente condizionata dal
quadro economico generale e dagli obiettivi di risparmio previsti dall’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto
2008, n. 133, prevede una significativa riduzione del tempo scuola e degli
organici del personale, non solo limitatamente alle classi prime ma anche per
le classi seconde, terze e quarte degli indirizzi tecnici e professionali;
ribadito il principio che la Provincia Autonoma di Trento intende proseguire
nel percorso di sviluppo di un suo autonomo progetto di riforma, che assume come principi la centralità dello studente, il curricolo verticale alla luce
dell’innalzamento dell’obbligo di istruzione a sedici anni, il carattere forma-
139
140
tivo e orientativo del primo biennio del secondo ciclo, il sostegno all’innovazione metodologica e didattica, il potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e lo sviluppo della professionalità del personale della scuola;
condivisa la necessità in via ordinaria di un assetto organizzativo che non
abbia un’unità oraria di lezione differenziata all’interno delle classi di una
stessa istituzione scolastica;
confermata la volontà dell’amministrazione provinciale di continuare a investire sulla scuola a sostegno dello sviluppo economico, sociale e culturale del
Trentino mantenendo gli attuali livelli di intervento;
dato atto dell’intenzione dell’amministrazione provinciale di procedere
prossimamente all’approvazione di una deliberazione di adozione dei quadri
degli insegnamenti, articolati in unità di lezione da 50 minuti come iniziativa innovativa degli ordinamenti didattici ai sensi dell’art. 57 della legge
provinciale n. 5/2006 per l’anno scolastico 2010/2011;
Tutto ciò premesso, le parti concordano i seguenti impegni:
 l’amministrazione provinciale si impegna a garantire nelle istituzioni
scolastiche del I e II ciclo d’istruzione, per il prossimo triennio 2010/2011
2012/2013, una dotazione organica complessiva nei corsi diurni non inferiore a quella risultante dalla media degli ultimi 5 anni, fermo restando il
non superamento dell’attuale rapporto docenti – classi e a prendere indicativamente in tal senso come riferimento, ai fini della determinazione degli organici, qualora l’istituzione scolastica scelga una forma organizzativa e
didattica di durata della lezione a 50 minuti, un monte ore strutturato, per
gli indirizzi che partono nell’anno scolastico 2010/2011, in 32 unità di insegnamento per i licei(36 per quelli artistici) e in 34 per l’istruzione tecnica
e professionale, confermando gli attuali quadri orario per le restanti classi;
 di adottare, in caso di scelta differente delle istituzioni scolastiche, come
riferimento per la determinazione degli organici, il monte ore nazionale settimanale di 27/30/32 rispettivamente per i licei (34/35 per quelli artistici) e
per l’istruzione tecnica e professionale;
 di prevedere che, in caso di accettazione da parte delle istituzioni scolastiche della l’iniziativa innovativa di riduzione della durata dell’unità oraria
di insegnamento, sia data specifica direttiva all’Apran sulle modalità di recupero concordando fin da subito le parti che le cattedre si formino sulla base
di 18 unità orarie di lezione settimanali, con un recupero del tempo lavoro
non prestato che dovrà essere realizzato per almeno 70 ore, di cui 66 in attività con gli studenti, al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali sul
monte ore annuo stabiliti dal MIUR, – in particolare per il potenziamento, i
141
gruppi di livello e interesse, il recupero delle carenze formative, la valorizzazione delle eccellenze, per le ore eccedenti l’orario di cattedra fino ad un massimo di 2 ore settimanali su base volontaria ed eventualmente per ulteriori
necessità di sostituzione colleghi assenti - le rimanenti 4 ore verranno destinate ad integrazione dell’esigenze di formazione e aggiornamento nonché al
potenziamento. In tale ipotesi le attività di potenziamento obbligatorie (40
ore di cui all’art. 26 del vigente CCPL) verranno svolte per almeno 20 ore
in attività di formazione, aggiornamento e ricerca, 10 per la sostituzione dei
colleghi assenti e le ore rimanenti per la realizzazione del progetto di istituto con particolare riferimento alle esigenze di programmazione didattica
dei nuovi piani di studio provinciali, mentre le prestazioni integrative di cui
all’art. 29 del vigente CCPL verranno sostituite, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 28 comma 1 del vigente CCPL, dalle 70 ore sopra richiamate,
non configurandosi la possibilità di prevedere cause di forza maggiore per la
riduzione dell’ora di lezione;
 di prevedere una fase di verifica congiunta tra le parti sull’attuazione di
tale protocollo entro il febbraio 2011.
142
Allegato F
ACCORDO PROVINCIALE SULL’UTILIZZO
DELLE ORE DI RECUPERO DERIVANTI DALLA
DEFINIZIONE DELLE UNITÀ DI LEZIONE DI 50 MINUTI PER IL PERSONALE
DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO CHE HANNO ADOTTATO TALE FORMA
ORGANIZZATIVA E DIDATTICA - 28 SETTEMBRE 2010
Premessa
Il presente accordo è redatto in attuazione del “Protocollo d’intesa delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50
minuti sulla base di iniziative innovative dell’ordinamento” firmato il 15
marzo 2010 dalle Organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL Scuola e
CONF.S.A.L.SNALS e, per l’Amministrazione, dall’Assessore all’Istruzione e allo Sport, e delle specifiche direttive formulate in materia dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 1352 di data 4 giugno 2010.
Art. 1 - Campo di applicazione e decorrenza
1. Il presente accordo concerne le modalità di utilizzo delle ore di recupero
derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti e trova applicazione nei confronti dei docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche
del secondo ciclo di istruzione della provincia di Trento che hanno adottato
la forma organizzativa e didattica di durata della lezione a 50 minuti, fatto salvo quanto previsto all’art. 26, comma 4, punto A., del CCPL di data
29.11.2004, come da ultimo sostituito dall’art. 3 del presente accordo.
2. Gli effetti del presente accordo decorrono dall’anno scolastico 2010/2011
e sono sottoposti a verifica congiunta tra Amministrazione e Organizzazioni
sindacali rappresentative entro il mese di febbraio 2011.
Art. 2 - Modalità di recupero del tempo lavoro
1. Nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni scolastiche
che hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, il recupero del tempo
lavoro non prestato dovrà essere realizzato per almeno 70 ore nell’anno sco-
143
144
lastico, delle quali 66 devono essere prestate in attività scolastiche con gli
studenti, e le rimanenti 4 ore ad integrazione delle esigenze di formazione
e aggiornamento nonché per il potenziamento dell’attività didattica di cui
alle lettere A1 e A3, B1 e B3 del comma 4 dell’art. 26 del CCPL di data
29.11.2004, come da ultimo sostituito dall’art. 3 del presente accordo.
2. Le 66 ore di attività da prestare con gli studenti saranno inserite, per
quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del docente e destinate prevalentemente alle seguenti attività:
- recupero delle carenze formative;
- potenziamento dell’attività didattica, ivi comprese le attività volte a favorire l’integrazione di studenti con bes o stranieri, la continuità didattica e
l’orientamento scolastico sia in entrata che in uscita;
- i servizi pedagogico-didattici svolti nelle biblioteche scolastiche e quelli
informatici e multimediali svolti dai docenti in possesso delle specifiche
competenze;
- l’attività, prestata oltre l’orario di servizio del docente, di accompagnamento e vigilanza degli studenti in occasione delle iniziative extra e parascolastiche;
- sorveglianza degli studenti in particolare durante gli intervalli;
- gruppi di livello e interesse;
- valorizzazione delle eccellenze;
- ore eccedenti l’orario di cattedra fino ad un massimo di 2 ore su base volontaria;
- ulteriori necessità di sostituzione di colleghi assenti.
In fase di avvio della riforma, nell’ambito delle 66 ore possono essere riconosciute fino a 6 ore di impegno inerente alla funzione docente per la programmazione, progettazione e valutazione delle attività rientranti nell’iniziativa innovativa. Le ore di attività didattica con gli alunni, comprese le ore
eccedenti e le supplenze, sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti.
3. Le prestazioni di cui al presente articolo devono essere svolte entro il
termine dell’anno scolastico, in coerenza con il Progetto di Istituto e secondo un piano annuale deliberato dal Collegio dei docenti con le procedure previste dall’art. 25 del CCPL 29.11.2004, come modificato dall’art. 4
CCPL 5.9.2008. Per le eventuali ore residue non calendarizzate, il dirigente
scolastico – in tempo utile prima del termine delle lezioni – avrà cura di predisporre un piano di utilizzo da approvare secondo le medesime procedure e
tenendo conto dell’effettivo servizio prestato.
145
4. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, il riconoscimento economico delle ore eccedenti previsto dall’art. 34 CCPL 29.11.2004,
come sostituito dall’art. 17 CCPL 15.10.2007, riguarderà le ore a partire
dalla 21esima e dovrà essere stabilito all’inizio dell’anno scolastico. Le ore
eccedenti potranno essere riconosciute a partire dalla 19esima, qualora siano
richieste dal dirigente scolastico per esigenze organizzativo-didattiche e il
docente acconsenta ed abbia già programmato le 66 ore previste al comma 2.
5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, per l’attuazione
dei corsi di recupero nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 dell’art. 1
è privilegiato, nei confronti del personale disponibile, l’utilizzo delle 66 ore
previste al precedente comma 2 rispetto al riconoscimento economico sul
Fondo d’istituto delle attività aggiuntive finalizzate all’attuazione dei corsi di
recupero per gli alunni con debito formativo, come disposto ai sensi del comma 3, punto a1), dell’art. 89 CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 51
CCPL 15.10.2007 e ulteriormente modificato dall’art. 24 CCPL 5.9.2008.
L’assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla lettera b) dell’art. 90
CCPL 29.11.2004, come modificato dall’art. 52 CCPL 15.10.2007, destinate al fondo d’istituto per i corsi di recupero, è subordinata alla verifica delle
effettive e documentate esigenze evidenziate dalle istituzioni scolastiche.
6. Per il calcolo del 12% entro il quale il dirigente riconosce compensi sul
fondo di istituto ai propri collaboratori, secondo quanto previsto dal comma
1 dell’art. 36 CCPL 29.11.2004, e per il calcolo del 20% entro il quale l’istituzione scolastica riconosce sul fondo di istituto le spese di accompagnamento ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, secondo quanto previsto
dal comma 4 dell’art. 92 CCPL 29.11.2004, si prende come riferimento la
dotazione finanziaria del fondo di istituto riferita all’anno 2010.
Art. 3 - Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo
1. L’art. 26 (Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 12 CCPL 15.10.2007
e ulteriormente modificato dall’art. 5 CCPL 05.09.2008, è sostituito dal seguente nuovo:
“Art. 26
Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e for-
146
mazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti
organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento sono costituite da:
- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle
famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali sino
a quaranta ore annue;
- partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse.
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri
stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener
conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore
alle quaranta ore annue;
- lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Le riunioni di cui al presente comma sono di norma convocate con un preavviso di almeno 5 giorni.
Negli istituti dove sono presenti corsi di diverso ordine e grado, per le attività
inerenti agli scrutini e agli esami sono utilizzati i docenti dei rispettivi ordini
e grado.
4. Le attività di potenziamento formativo comportano un impegno complessivo di 40 ore obbligatorie e sono così disciplinate:
A. Per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione della provincia di Trento che hanno adottato la forma organizzativa e didattica di durata
della lezione a 50 minuti e per le altre istituzioni scolastiche che con delibera dei rispettivi collegi docenti decidono di adottare la stessa distribuzione
delle 40 ore di potenziamento del presente comma, sono prioritariamente
suddivise:
A1. almeno 20 ore per attività di formazione, aggiornamento e ricerca su
tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il
progetto d’istituto,
147
A2. 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste
dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla presenza dei
docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per
l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno
calendarizzate,
A3. fino a 10 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, con particolare
riferimento alle esigenze di programmazione didattica dei nuovi piani di
studio provinciali utilizzate secondo il piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti;
B. Per le altre istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui alla lettera A.,
sono prioritariamente suddivise:
B1. 20 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, utilizzate secondo il
piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato
dal collegio docenti,
B2. 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste
dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla presenza dei
docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per
l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno
calendarizzate,
B3. 10 ore per attività di formazione e di aggiornamento su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d’istituto.
5. Per il personale part-time o con contratto inferiore all’orario di cattedra, le
ore per le attività di cui ai punti A1 e B3 sono completate anche utilizzando
l’orario previsto per le attività di cui ai punti A3 e B1 rispettivamente.
L’impegno orario derivante dal presente comma per i docenti a tempo determinato con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività
didattiche è di un’ora ogni cinque giorni di supplenza nelle attività previste
alle lettere A2 e A3, B1 e B2 secondo un programma che viene comunicato
all’atto della stipula del contratto di lavoro.
A tutto il personale il cui orario sia inferiore all’orario pieno di cattedra, le
prestazioni dovute ai sensi del comma 4 sono proporzionate all’orario di servizio e alla durata del contratto.
6. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto,
sulla base delle proposte del collegio dei docenti, definisce le modalità organizzative per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, compatibilmente con le esigenze
148
di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
7. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono
tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
8. Le dieci ore destinate dalle lettere A2. e B2 del comma 4 alle supplenze per assenze brevi dei docenti, sono obbligatorie, devono essere effettuate
nell’arco dell’anno scolastico di riferimento e non possono essere utilizzate
per lo svolgimento di altre attività.
9. Il collegio docenti, su proposta del dirigente scolastico, può deliberare
la calendarizzazione di una parte delle dieci ore di cui al precedente comma, che si considerano comunque rese. Le restanti ore saranno richieste dal
dirigente scolastico, con ordine di servizio, tenuto conto della presenza del
docente presso il plesso scolastico e quindi nelle ore “buche” o al termine
dell’orario di servizio del docente interessato; le stesse saranno rese dal docente salvo comprovato impedimento.
10. Il dirigente scolastico avrà cura di assegnare equamente il numero delle
supplenze ai vari docenti. Al termine dell’anno scolastico le eventuali ore
non utilizzate secondo quanto previsto dalla presente disciplina sono considerate comunque rese.”
Allegato G
PROPOSTA di modifica all’art. 2
dell’accordo 28.9.2010
PRESENTATA DALL’AMMINISTRAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI NELL’INCONTRO DEL 5 LUGLIO 2011
Art. 2 - Modalità di completamento del tempo lavoro
1. Ferme restando le modalità di costituzione delle cattedre di 18 unità settimanali, nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni scolastiche che hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, e preso atto del
riconoscimento di 30 ore annue per attività di programmazione, progettazione e organizzazione, il completamento dell’orario d’obbligo contrattuale
dovrà essere realizzato per 70 ore nell’anno scolastico, delle quali almeno 50
devono essere prestate in attività didattiche con gli studenti con priorità alle
attività finalizzate al successo formativo; le rimanenti sono a disposizione per
l’attuazione del progetto d’istituto.
2. Le ore di attività didattiche da prestare con gli studenti saranno inserite,
per quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del
docente e sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti.
3. Le prestazioni didattiche di cui al presente articolo devono essere svolte
entro il termine dell’anno scolastico, in coerenza con il Progetto di Istituto
e secondo un piano annuale proposto dal dirigente scolastico e deliberato
dal Collegio dei docenti con le procedure previste dall’art. 25 del CCPL
29.11.2004, come modificato dall’art. 4 CCPL 5.9.2008. Per le eventuali ore
residue non calendarizzate, il dirigente scolastico – in tempo utile prima del
termine delle lezioni – avrà cura di predisporre un piano di utilizzo tenendo
conto dell’effettivo servizio prestato.
4. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, il riconoscimento
economico delle ore eccedenti previsto dall’art. 34 CCPL 29.11.2004, come
sostituito dall’art. 17 CCPL 15.10.2007, su richiesta del docente da effettuarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico o entro 5 giorni dalla presa di
servizio, riguarderà le ore a partire dalla 21esima. Le ore eccedenti potranno essere riconosciute a partire dalla 19esima, qualora siano richieste dal
dirigente scolastico, con l’assenso del docente, per esigenze organizzativodidattiche.
149
150
5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le ore per i corsi di
recupero per gli alunni con carenza formativa potranno essere riconosciute
sul Fondo d’istituto, attraverso l’assegnazione vincolata delle risorse finanziarie di cui alla lettera b) dell’art. 90 CCPL 29.11.2004, come modificato
dall’art. 52 CCPL 15.10.2007, soltanto dopo l’effettuazione di almeno 10
unità didattiche di cui al comma 1. Tale quota b) è destinabile anche al riconoscimento economico di attività aggiuntive di insegnamento prestate dal
personale assunto con contratto a tempo determinato per supplenze brevi.
6. Per il calcolo del 12% entro il quale il dirigente riconosce compensi sul
fondo di istituto ai propri collaboratori, secondo quanto previsto dal comma
1 dell’art. 36 CCPL 29.11.2004, e per il calcolo del 20% entro il quale l’istituzione scolastica riconosce sul fondo di istituto le spese di accompagnamento ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, secondo quanto previsto
dal comma 4 dell’art. 92 CCPL 29.11.2004, si prende come riferimento la
dotazione finanziaria del fondo di istituto riferita all’anno 2010.
Allegato H
TESTO con le PROPOSTE
FLC IN ROSSO
INVIATO ALL’AMMINISTRAZIONE IL 7 LUGLIO 2011
PREMESSA
Il presente accordo è redatto in attuazione del “Protocollo d’intesa delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50
minuti sulla base di iniziative innovative dell’ordinamento” firmato il 15
marzo 2010 dalle Organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL Scuola e
CONF.S.A.L.SNALS e, per l’Amministrazione, dall’Assessore all’Istruzione e allo Sport, e delle specifiche direttive formulate in materia dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 1352 di data 4 giugno 2010.
Art. 1 - Campo di applicazione e decorrenza
1. Il presente accordo, riconosciuta la necessaria attività di
programmazione,progettazione ed organizzazione delle attività di cui al seguente art.2, concerne le modalità di utilizzo delle ore di recupero derivanti
dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti e trova applicazione nei
confronti dei docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del secondo
ciclo di istruzione della provincia di Trento che hanno adottato la forma organizzativa e didattica di durata della lezione a 50 minuti, fatto salvo quanto
previsto all’art. 26, comma 4, punto A., del CCPL di data 29.11.2004, come
da ultimo sostituito dall’art. 3 del presente accordo
2. Gli effetti del presente accordo, che sostituisce il precedente di data 28
settembre 2010, decorrono dall’anno scolastico 2011/12.
Art. 2 - Modalità di completamento del tempo lavoro
1. Ferme restando le modalità di costituzione delle cattedre di 18 unita’
settimanali ,nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni
scolastiche che hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, il recupero
del tempo lavoro non prestato dovrà essere realizzato per 70 ore nell’anno
151
152
scolastico, delle quali almeno 50 devono essere prestate in attività didattiche
con gli studenti con priorità alle attività finalizzate al successo formativo
svolte anche in compresenza/codocenza; le rimanenti sono a disposizione
per l’attuazione del progetto d’istituto.
2. Le ore di attività didattiche da prestare con gli studenti saranno inserite,
per quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del
docente e sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti
3. Le prestazioni didattiche di cui al presente articolo devono essere svolte
entro il termine dell’anno scolastico, in coerenza con il Progetto di Istituto
e secondo un il piano annuale proposto dal dirigente scolastico e deliberato
dal Collegio dei docenti con le procedure previste dall’art. 25 del CCPL
29.11.2004, come modificato dall’art. 4 CCPL 5.9.2008. Per le eventuali ore
residue non calendarizzate, il dirigente scolastico – in tempo utile prima del
termine delle lezioni – avrà cura di predisporre un piano di utilizzo anche
attraverso attività funzionali all’insegnamento e tenendo conto dell’effettivo
servizio prestato, della tipologia del contratto individuale.
4. Ferma restando la disciplina relativa al calcolo di organico di diritto e a
quanto previsto dall’art.6 del “Regolamento concernente incarichi a tempo
determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche a carattere
statale” a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo,il riconoscimento economico delle ore eccedenti previsto dall’art.34 CCPL 29.11.2001,
come sostituito dall’art.17 CCPL 15.10.2007, su richiesta del docente da
effettuarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico o entro 5 giorni dalla presa
di servizio, riguarderà le ore a partire dalla 21esima. Le ore eccedenti potranno essere riconosciute a partire dalla 19esima, qualora siano richieste dal
dirigente scolastico, con l’assenso del docente, per esigenze organizzativodidattiche.
5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le ore per i corsi di
recupero per gli alunni con carenza formativa potranno essere riconosciute
sul Fondo d’istituto, attraverso l’assegnazione vincolata delle risorse finanziarie di cui alla lettera b) dell’art. 90 CCPL 29.11.2004, come modificato
dall’art. 52 CCPL 15.10.2007 soltanto dopo l’effettuazione di almeno 10
unità didattiche di cui al comma 1- Tale quota b) è destinabile anche al riconoscimento economico di attività aggiuntive di insegnamento prestate dal
personale assunto con contratto a tempo determinato per supplenze brevi.
6. Per il calcolo del 12% entro il quale il dirigente riconosce compensi sul
fondo di istituto ai propri collaboratori, secondo quanto previsto dal comma
153
1 dell’art. 36 CCPL 29.11.2004, e per il calcolo del 20% entro il quale l’istituzione scolastica riconosce sul fondo di istituto le spese di accompagnamento ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, secondo quanto previsto
dal comma 4 dell’art. 92 CCPL 29.11.2004, si applicano i parametri relativi
alla dotazione finanziaria del fondo di istituto riferita all’anno 2010. solare
precedente.
7. Le economie di spesa derivanti dall’applicazione del presente articolo
confluiranno nelle economie contrattuali da certificare ad ogni fine anno
scolastico
Art. 3 - Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo
1. L’art. 26 (Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 12 CCPL 15.10.2007
e ulteriormente modificato dall’art. 5 CCPL 05.09.2008, è sostituito dal seguente nuovo:
“Art. 26
Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti
organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento sono costituite da:
> partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle
famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali sino
a quaranta ore annue;
> partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse.
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri
stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener
154
conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore
alle quaranta ore annue;
> lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Le riunioni di cui al presente comma sono di norma convocate con un preavviso di almeno 5 giorni.
Negli istituti dove sono presenti corsi di diverso ordine e grado, per le attività
inerenti agli scrutini e agli esami sono utilizzati i docenti dei rispettivi ordini
e grado.
Le attività di potenziamento formativo comportano un impegno complessivo di 40 ore obbligatorie e sono così disciplinate:
> 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste
dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla presenza dei
docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per
l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno
calendarizzate,
> almeno 10 ore per attività di formazione e di aggiornamento su tematiche
individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto
d’istituto e la parte rimanente per la realizzazione del progetto d’istituto,
utilizzate secondo il piano annuale di attività predisposto dal dirigente
scolastico e deliberato dal collegio docenti.
5. Per il personale part-time o con contratto inferiore all’orario di cattedra,
le ore per le attività aggiornamento e formazione sono completate anche
utilizzando l’orario previsto per le attività di realizzazione del progetto di
istituto.
L’impegno orario derivante dal presente comma per i docenti a tempo determinato con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività didattiche è di un’ora ogni cinque giorni di supplenza nelle attività previste per
le supplenze e per le attività di realizzazione del progetto d’istituto secondo
un programma che viene comunicato all’atto della stipula del contratto di
lavoro.
A tutto il personale il cui orario sia inferiore all’orario pieno di cattedra, le
prestazioni dovute ai sensi del comma 4 sono proporzionate all’orario di servizio e alla durata del contratto.
6. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto,
155
sulla base delle proposte del collegio dei docenti, definisce le modalità organizzative per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, compatibilmente con le esigenze
di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
7. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono
tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
8. Le dieci ore destinate dal comma 4 alle supplenze per assenze brevi dei
docenti, sono obbligatorie, devono essere effettuate nell’arco dell’anno scolastico di riferimento e non possono essere utilizzate per lo svolgimento di
altre attività.
9. Il collegio docenti, su proposta del dirigente scolastico, può deliberare
la calendarizzazione di una parte delle dieci ore di cui al precedente comma, che si considerano comunque rese. Le restanti ore saranno richieste dal
dirigente scolastico, con ordine di servizio, tenuto conto della presenza del
docente presso il plesso scolastico e quindi nelle ore “buche” o al termine
dell’orario di servizio del docente interessato; le stesse saranno rese dal docente salvo comprovato impedimento.
10. Il dirigente scolastico avrà cura di assegnare equamente il numero delle
supplenze ai vari docenti. Al termine dell’anno scolastico le eventuali ore
non utilizzate secondo quanto previsto dalla presente disciplina sono considerate comunque rese.”
7 luglio 2011
156
Allegato I
14 LUGLIO 2011
COMUNICATO CONGIUNTO OO.SS. E
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE dopo la
firma del verbale di accordo condiviso sul recupero del tempo
lavoro con le lezioni di 50 minuti e testo del verbale di accordo
sottoscritto
“Esprimo soddisfazione innanzitutto per i contenuti condivisi, ma anche
perché questo accordo giunge in tempo utile affinché le scuole ed i collegi
docenti organizzino con riferimenti certi la propria attività per l’avvio del
nuovo anno scolastico”. Questo il primo commento dell’assessore provinciale all’istruzione e allo sport, Marta Dalmaso, all’accordo raggiunto
oggi con le organizzazioni sindacali FLC-Cgil, Cisl-scuola, Uil-scuola e
Gilda degli insegnanti, sottoscritto per la Provincia dall’assessore e dal
dirigente generale del Dipartimento, Marco Tomasi.
Un accordo “unitario e condiviso”, è stato definito da tutti i rappresentanti
sindacali che stamattina hanno partecipato all’ultimo incontro della lunga
trattativa sulla nota questione del recupero del tempo lavoro, da parte degli
insegnanti, a seguito dell’adozione dell’innovazione educativa che ha stabilito in 50 minuti l’unità di lezione.
Un accordo, nel cui testo viene sostituito il lungo elenco di attività previsto
finora, con sette commi chiari di un unico articolo di revisione dell’art.2 del
precedente accordo stipulato nel settembre dello scorso anno, sulle modalità
di recupero. Proprio nel primo comma, però, viene confermata l’attenzione
maggiore riservata alle attività con gli studenti, finalizzate al successo formativo. Infatti, il recupero del tempo lavoro non prestato “dovrà essere realizzato per 70 ore nell’anno scolastico, delle quali almeno 50 devono essere
prestate in attività con gli studenti con priorità alle attività didattiche finalizzate al successo formativo; le rimanenti sono a disposizione per l’attuazione
del progetto d’istituto.”
L’intesa, hanno ricordato i sindacati al momento della firma, giunge a compimento dell’impegno della prima verifica su come le scuole avevano or-
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ganizzato nell’anno scolastico appena concluso il recupero dei 10 minuti
e, quindi, uno strumento a disposizione dei collegi docenti, che ha “aiuta a
snellire e sburocratizzare alcuni passaggi”.
L’accordo peraltro stabilisce che “ferme restando le modalità di costituzione
delle cattedre di 18 unità settimanali, nei confronti del personale docente
operante nelle istituzioni scolastiche che hanno adottato l’unità di lezione di
50 minuti”, le ore di attività didattiche da prestare con gli studenti saranno
inserite, per quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del docente e sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti.
Le prestazioni devono essere svolte entro il termine dell’anno scolastico e,
“per le eventuali ore residue non calendarizzate, il dirigente scolastico – in
tempo utile prima del termine delle lezioni – avrà cura di predisporre un piano di utilizzo anche attraverso attività funzionali all’insegnamento e tenendo
conto dell’effettivo servizio prestato e della tipologia del contratto.”
Tra gli aspetti positivi evidenziati sia dai sindacati che dall’Amministrazione,
c’è il riconoscimento delle ore per i corsi di recupero per gli alunni con carenza formativa sul Fondo d’istituto, attraverso l’assegnazione vincolata delle
risorse finanziarie, soltanto dopo l’effettuazione di almeno 10 unità didattiche di attività con gli studenti; ma anche l’impegno ufficiale che le economie
di spesa derivanti dall’applicazione dell’accordo aggiunto oggi “confluiranno
nell’economie contrattuali da certificare ad ogni fine anno scolastico”.
Le delegazioni sindacali presenti alla trattativa erano guidate dai rispettivi segretari provinciali: Tamara Lambiase – Cisl scuola, Gloria Bertoldi – FLC Cgil,
Pietro Di fiore – Uil scuola, Isaia Iorfida – Gilda Insegnanti. (mc)
PROPOSTE DI MODIFICA DELL’ARTICOLO 2 - Accordo 28.09.2010
Art. 2 - Modalità di recupero del tempo di lavoro
1. Ferme restando le modalità di costituzione delle cattedre di 18 unità
settimanali, nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni
scolastiche che hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, il recupero
del tempo di lavoro non prestato dovrà essere realizzato per 70 ore all’anno
scolastico, delle quali almeno 50 devono essere prestate in attività con gli
studenti con priorità alle attività didattiche finalizzate al successo formativo;
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le rimanenti sono a disposizione per l’attuazione del progetto d’istituto.
2. Le ore di attività didattiche da prestare con gli studenti saranno inserite,
per quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurusettimanale del
docente e sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti.
3. Le prestazioni di cui al presente articolo devono essere svolte entro il termine dell’anno scolastico, in coerenza con il Progetto di Istituto e secondo il
piano annuale proposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei
docenti con le procedure previste dall’art. 25 del CCPL 29.11.2004, come
modificato dall’art. 4 CCPL 5.9.2008. Per le eventuali ore residue non calendarizzate, il dirigente scolastico – in tempo utile per attività funzionali
all’insegnamento e tenendo conto dell’effettivo servizio prestato e della tipologia del contratto.
4. Ferma restando la disciplina relativa al calcolo di organico di diritto e
a quanto previsto dall’articolo 6 del “Regolamento concernente incarichi a
tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche a
carattere statale” a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, il
riconoscimento economico delle ore eccedenti previsto dall’art. 34 CCPL
29.11.2004, come sostituito dall’art. 17 CCPL 15.10,2007, su richiesta del
docente da effettuarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico o entro 5 giorni dalla presa di servizio, riguarderà le ore a partire della 21esima. Le ore
eccedenti potranno essere riconosciute a partire dalla 19esima, qualora siano richieste dal dirigente scolastico, con l’assenso del docente, per esigenze
organizzativo-didattiche.
5. A decorrere dall’entrata in vigore del presenter accordo, le ore per i corsi
di recupero per alunni con carenza formativa potranno essere riconosciute
sul Fondo d’Istituto, attraverso l’assegnazione vincolata delle risorse finanziarie di cui alla lettera b) dell’art. 90 CCPL 29.11.2004, come modificato
dall’art. 52 CCPL 15.10.2007, soltanto dopo l’effettuazione di almeno 10
unità didattiche di cui al comma 1. Tale quota b) è destinabile anche al riconoscimento economico di attività aggiuntive di insegnamento prestate dal
personale assunto con contratto a tempo determinato per supplenze brevi.
6. Per calcolo del 12% entro il quale il dirigente riconosce compensi sul fondo di istituto ai propri collaboratori, secondo quanto previsto dal comma 1
dell’art. 36 CCPL 29.11.2005, e per il calcolo del 20% entro il quale l’istituzione scolastica riconosce sul fondo di istituto le spese di accompagnamento
ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, secondo qunìanto previsto dal
comma 4 dell’art. 92 CCPL 29.11.2004, si applicano i parametri relativi alla
160
dotazione finanziaria del fondo di istituto riferita all’anno 2010.
7. Le economia di spesa derivanti dall’applicazione del presente articolo
confluiranno nell’economia contrattuali da certificare ad ogni fine anno scolastico.
Gloria Bertoldi - Flc Cgil del Trentino
Tamara Lambiase - Cisl Scuola
Isaia Iorfida - Gilda degli insegnanti
Pietro Di Fiore - Uil Scuola
Marta Dalmaso - assessore provinciale all’istruzione
Marco Tomasi - dirigente generale del Dipartimento Istruzione
Roberto Ceccato - dirigente del servizio istruzione
Trento, 14 luglio 20011
Allegato L
161
Regolamento stralcio per la
definizione dei piani di studio
provinciali relativi ai percorsi del
secondo ciclo e per la disciplina
della formazione in apprendistato
per l’espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione
(articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)
(non ha ancora terminato l’iter legislativo; è stato sottoposto al visto preventivo
del Ministero ed approvato dal consiglio del sistema educativo provinciale il 21
giugno 2011)
Art. 1 - Oggetto
1. Questo regolamento, in attuazione dell’articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), definisce i piani
di studio provinciali del secondo ciclo, relativi ai percorsi di istruzione e a
quelli di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dell’articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme
di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).
2. Questo regolamento, in attuazione dell’articolo 66 della legge provinciale
sulla scuola, definisce inoltre gli obiettivi generali del processo formativo
da conseguire nel corso del contratto di apprendistato per l’espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione, nonché il monte ore minimo
da destinare esclusivamente alla formazione di base a carattere trasversale
diversa da quella a carattere professionalizzante.
162
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2 - Articolazione del secondo ciclo
1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera c), della legge provinciale sulla scuola, il secondo ciclo comprende percorsi di istruzione della durata di
cinque anni, nonché percorsi di istruzione e formazione professionale della
durata, di norma, di quattro anni, in coerenza con l’articolazione prevista
dalla normativa statale; i percorsi del secondo ciclo si strutturano in due
periodi biennali e in un ulteriore periodo annuale per i percorsi di durata
quinquennale.
2. Ai percorsi del secondo ciclo sono collegati i percorsi di formazione in
apprendistato secondo quanto previsto dal capo IV.
Art. 3 - Caratterizzazione dei piani di studio provinciali del secondo ciclo
1. I piani di studio provinciali del secondo ciclo, relativi ai percorsi di istruzione e a quelli di istruzione e formazione professionale, sono definiti nel
rispetto delle finalità previste dall’articolo 62 della legge provinciale sulla
scuola e tenendo conto in particolare di quanto disposto dai seguenti articoli
della legge provinciale sulla scuola:
a)articolo 2, per quanto riguarda le finalità e i principi generali del sistema
educativo provinciale;
b articolo 3, per quanto riguarda la tutela delle minoranze linguistiche locali;
c)articolo 54, comma 2, lettera c), per quanto riguarda la durata e l’articolazione del secondo ciclo;
d)articolo 56, per quanto riguarda i piani di studio delle istituzioni scolastiche;
e)articolo 58, per quanto riguarda i percorsi integrati tra secondo ciclo e
lavoro;
f )articolo 59, per quanto riguarda i passaggi tra percorsi del secondo ciclo;
g)articolo 63, per quanto riguarda l’attivazione di specifici percorsi;
h)articolo 64, per quanto riguarda le finalità dei percorsi di istruzione e formazione professionale provinciale;
i) articolo 65, per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro.
2. I piani di studio provinciali del secondo ciclo, relativi ai percorsi di istruzione e a quelli di istruzione e formazione professionale, assicurano lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura della
montagna e dei suoi valori, compresa la conoscenza del territorio montano,
dell’agricoltura trentina e la valorizzazione delle attività e del patrimonio
163
alpino, nonché lo sviluppo della pratica di sport vicini alla montagna, anche
attraverso l’effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna, secondo quanto indicato nell’allegato A.
Art. 4 - Caratterizzazione del primo biennio del secondo ciclo
1. Ai sensi della normativa statale nel primo biennio del secondo ciclo è
assolto l’obbligo di istruzione, pertanto tale biennio si caratterizza per la sua
continuità con i percorsi del primo ciclo di istruzione, per la sua finalità
formativa e orientativa, e per la sua unitarietà a garanzia dell’equivalenza formativa entro l’obbligo di istruzione. In questo quadro le istituzioni scolastiche e formative portano a compimento i curricoli verticali previsti dai piani
di studio provinciali del primo ciclo di istruzione, approvati con il decreto
del Presidente dalla Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg (Regolamento
stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso
del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto
2006, n. 5)), assicurando, in particolare, l’insegnamento delle lingue straniere
europee tedesco e inglese.
CAPO II
Piani di studio provinciali del secondo ciclo relativi ai percorsi di istruzione
Art. 5 - Obiettivi del processo formativo
1. Gli obiettivi del processo formativo previsti al termine dei percorsi del
secondo ciclo di istruzione sono definiti dal profilo educativo, culturale e
professionale contenuto per i licei, nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), per gli istituti tecnici, nel decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante
norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e per gli istituti professionali, nel decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante
norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
164
2. Gli obiettivi richiamati al comma 1 costituiscono il riferimento comune
a tutte le istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del Trentino per l’elaborazione dei propri piani di studio e per l’attuazione di percorsi didattici
mirati al pieno sviluppo culturale e sociale della persona, alla prevenzione e
al contrasto della dispersione scolastica, a favorire il successo formativo per
tutti gli studenti.
Art. 6 - Discipline obbligatorie e quantificazione oraria di insegnamento
delle stesse
1. Le discipline obbligatorie, la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse e particolari indicazioni sono stabilite dall’allegato B. Ciascuna disciplina obbligatoria:
a) concorre alla formazione armonica e integrale della persona nelle sue dimensioni “fisiche, mentali, spirituali, morali e sociali” secondo le indicazioni della Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea
generale dell’ONU il 20 novembre 1989;
b) promuove lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente riportate nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006;
c) aiuta lo studente a elaborare le linee fondamentali del proprio progetto
di vita, di studio e di lavoro futuro, anche avendo a riferimento i valori
fondamentali della Costituzione.
2. Sulla base della quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie stabilita dall’allegato B, la Giunta provinciale può definire la quantificazione oraria settimanale di insegnamento delle stesse, anche
per determinare la dotazione organica del personale docente di ciascuna istituzione scolastica, ai sensi dell’articolo 86 della legge provinciale sulla scuola.
3. I limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche sono definiti secondo quanto previsto dall’allegato C.
CAPO III
Piani di studio provinciali del secondo ciclo relativi ai percorsi di istruzione
e formazione professionale
Art. 7 - Finalità dei percorsi e obiettivi del processo formativo
1. I percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, arti-
165
colati, definiti e organizzati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, hanno la finalità di formare figure professionali di differente livello. Tali figure
professionali sono:
a) individuate, definite e aggiornate periodicamente dalla Giunta provinciale
sulla base delle strategie di sviluppo territoriale, dei fabbisogni e delle specificità degli ambiti lavorativi, sentite le parti sociali e tenendo conto del
quadro nazionale di riferimento;
b) descritte in termini di processi e attività lavorative nonché in termini di risultati dell’apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze;
c) contenute in un repertorio provinciale delle figure professionali istituto e
aggiornato dalla Giunta provinciale. Il repertorio provinciale è armonizzato con il repertorio nazionale previsto dall’articolo 13, comma 1 quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 (Misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Nel caso di inserimento,
nell’ambito del repertorio provinciale, di figure professionali non comprese nel repertorio nazionale, la Provincia ne promuove l’aggiornamento
attraverso la Conferenza unificata prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
2. Gli obiettivi del processo formativo sono definiti nel profilo educativo,
culturale e professionale dello studente a conclusione del terzo e del quarto
anno, contenuto nell’allegato D.
Art. 8 - Struttura e articolazione dei percorsi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, ai sensi dell’articolo 64
della legge provinciale sulla scuola, i percorsi del secondo ciclo di istruzione e
formazione professionale si strutturano in un biennio iniziale, un terzo anno,
per il conseguimento della qualifica professionale, e un quarto anno, per il
conseguimento del diploma professionale; la qualifica e il diploma sono collocati rispettivamente al terzo e al quarto livello del quadro europeo delle
qualificazioni previsto dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del
166
Consiglio, del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C111/01). Sulla base di
esigenze formative specifiche di settore e di collocazione professionale la
Provincia può strutturare percorsi quadriennali, articolati in due bienni, al
termine dei quali si consegue una qualifica professionale oppure un diploma professionale in relazione alla figura professionale individuata ai sensi
dell’articolo 7, comma 1.
2. Gli indirizzi dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale sono suddivisi nel settore agricoltura e ambiente, nel settore industria e artigianato, e nel settore servizi. La Giunta provinciale può articolare
i predetti settori facendo riferimento alle figure professionali di differente
livello previste dall’articolo 7, comma 1.
Art. 9 - Aree di apprendimento obbligatorie, quantificazione oraria annuale
e organizzazione dei percorsi
1. L’organizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, le
aree di apprendimento obbligatorie, la quantificazione oraria annuale delle
aree sono definite dalla Giunta provinciale sulla base delle figure professionali da formare e nel rispetto :
a)dei seguenti vincoli:
1)dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dal capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 (Norme generali e livelli essenziali
delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53);
2)degli standard formativi minimi stabiliti secondo le modalità previste
dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 2003 n. 53 (Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale);
3)di quanto previsto dall’articolo 64, comma 1, della legge provinciale
sulla scuola;
4)di quanto previsto dagli articoli 7 e 8;
b)dei seguenti criteri:
1)la definizione di aree di apprendimento obbligatorie in grado di assicurare, secondo quanto previsto dall’allegato D, lo sviluppo di una
dimensione culturale, comune a tutti i percorsi, e di una dimensione
professionale. Tali dimensioni sono tra loro integrate e sono sviluppate
167
secondo una proporzione variabile con riferimento ai diversi settori ed
eventuali articolazioni di cui all’articolo 8, comma 2, nonché del titolo
e dell’annualità di riferimento;
2)il rispetto, nel primo biennio, di quanto previsto dall’articolo 4 e la garanzia di una preparazione professionale specifica di base coerente con
il settore e l’eventuale articolazione;
3)il riferimento, per quanto riguarda i risultati dell’apprendimento a conclusione dei percorsi, a competenze professionali, linguistico-comunicative, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali, civiche
ed economiche, idonee a raggiungere gli obiettivi del processo formativo indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente
a conclusione del terzo e del quarto anno previsti dall’allegato D;
4)l’assicurazione nei primi tre anni del percorso dell’insegnamento della
religione cattolica, delle attività fisiche e motorie nonché di attività relative all’educazione alla cittadinanza;
5)una quantificazione oraria annuale di tutte le aree di apprendimento
obbligatorie di non meno di mille ore;
6)la personalizzazione del percorso in particolare attraverso la definizione
di esperienze e processi formativi modulati sulle necessità dello studente;
7)la presenza di interventi sistematici di orientamento, tutorato e accompagnamento finalizzati alla promozione dello studente nella sua globalità;
8)la presenza di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro, secondo quanto
previsto dall’articolo 65 della legge provinciale sulla scuola, come esperienze e metodologie di apprendimento in grado di concorrere:
8.1 alla piena valorizzazione delle vocazioni personali, degli interessi e
degli stili di apprendimento individuali;
8.2 a fornire conoscenze e abilità per la costruzione di competenze
effettive sul piano personale, di cittadinanza e professionale;
8.3 al raccordo organico e sistematico con i contesti lavorativi di riferimento in particolare per garantire una maggiore correlazione tra
l’offerta formativa e lo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio;
9)la definizione di un modello organizzativo che permetta i raccordi con i
percorsi del secondo ciclo di istruzione tenuto conto delle modalità per
il passaggio definite dal regolamento di attuazione dell’articolo 59 della
legge provinciale sulla scuola.
2. Per assicurare un’adeguata corrispondenza dei percorsi alle esigenze locali del territorio e alle specifiche connotazioni delle figure professionali di
168
diverso livello, le istituzioni formative possono utilizzare modalità di flessibilizzazione annua oraria entro un limite massimo del venti per cento del
monte ore annuo.
CAPO IV
Formazione in apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione
Art. 10 - Obiettivi generali
1. La formazione in apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione, prevista dall’articolo 66 della legge provinciale sulla
scuola, dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge provinciale 10 ottobre
2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato) e dall’articolo 48
del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ha come obiettivo generale
del processo formativo lo sviluppo delle capacità tecniche e professionali in
connessione con la crescita equilibrata della persona, delle competenze necessarie per esercitare la cittadinanza attiva e delle abilità per la vita.
2. Ai sensi della legge provinciale n. 6 del 2006 e del decreto legislativo n.
276 del 2003 la formazione in apprendistato per l’espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione porta al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali e costituisce credito formativo, ai sensi
dell’articolo 59, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, per l’eventuale
proseguimento nei percorsi volti al conseguimento delle qualifiche di istruzione e formazione professionale previste dall’articolo 8, comma 1. Resta
fermo che per ottenere la qualifica professionale ai fini contrattuali si fa riferimento al profilo formativo definito secondo quanto previsto dall’articolo 4
della legge provinciale n. 6 del 2006.
3. In attuazione dell’articolo 66 della legge provinciale sulla scuola, i risultati
dell’apprendimento che si riferiscono agli aspetti formativi non strettamente
connessi al contratto di apprendistato, sono declinati in competenze, abilità
e conoscenze, sono acquisiti attraverso la formazione esterna al lavoro e sono
definiti dalla Giunta provinciale nel rispetto dei seguenti criteri:
a)mettere in relazione la pratica e la teoria, l’operatività e i modelli;
b)rafforzare le competenze:
1)trasversali, caratterizzate da un alto grado di trasferibilità a compiti e
contesti diversi;
2)di cittadinanza attiva;
3)di lavoratore consapevole del proprio ruolo;
169
c)articolare la formazione esterna al lavoro in unità formative;
d)garantire il carattere di effettiva formatività dell’apprendistato secondo
quanto previsto dall’articolo 66, comma 3, della legge provinciale sulla
scuola;
e)raccordarsi con gli apprendimenti acquisiti nel contesto lavorativo; sviluppare le competenze professionali e consolidare le competenze europee di
cittadinanza.
4. La Giunta provinciale definisce inoltre:
a)le modalità per la costruzione delle unità formative previste dal comma 3,
lettera c), e la relativa organizzazione e quantificazione oraria nel rispetto
del monte ore annuale minimo definito secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2;
b)le modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze acquisite nell’attività formativa, tenendo conto di quanto
previsto dal regolamento di attuazione dell’articolo 60, comma 3, della
legge provinciale sulla scuola;
c)le modalità di monitoraggio e di valutazione dei percorsi realizzati;
d)gli indirizzi generali per la definizione dei criteri di riconoscimento del
credito formativo, previsto dal comma 2, da parte delle istituzioni scolastiche e formative, in attuazione dell’articolo 59, comma 2, della legge
provinciale sulla scuola.
5. Per promuovere l’integrazione tra le politiche del lavoro e il sistema educativo provinciale, come previsto dall’articolo 66, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, è istituito, senza oneri a carico del bilancio provinciale,
un comitato guida composto da:
a)tre componenti nominati dal dipartimento competente in materia di
istruzione, tra cui è nominato il coordinatore;
b)tre componenti nominati dal dipartimento competente in materia di lavoro.
6. Il funzionamento del comitato guida previsto dal comma 5 è definito dal
comitato stesso a maggioranza assoluta dei suoi membri; spetta al dipartimento competente in materia di istruzione svolgere le funzioni di segreteria
del comitato guida.
7. Il comitato guida previsto dal comma 5 ha il compito di elaborare proposte per garantire l’effettiva inclusione degli apprendisti nel processo formativo e per la definizione:
a)dei risultati dell’apprendimento, secondo quanto previsto dal comma 3;
b)delle modalità di personalizzazione del percorso formativo dell’apprendistato;
170
c)delle funzioni delle diverse figure coinvolte nel processo formativo e delle
modalità per la loro formazione;
d)dei provvedimenti previsti dal comma 4.
Art. 11 - Titolarità e monte ore annuale minimo
1. Ai sensi dell’articolo 66, comma 3, della legge provinciale sulla scuola la
titolarità e la responsabilità della formazione in apprendistato, per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, non strettamente connessa al rapporto lavorativo è assegnata alle istituzioni scolastiche e formative individuate dalla Giunta provinciale.
2. Per la fissazione del monte ore annuale minimo della formazione di base
a carattere trasversale si utilizza il criterio previsto dall’articolo 16, comma 2,
del decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2008, n. 37-144/Leg.
(Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 ottobre 2006 n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)) prendendo come riferimento le
ore riservate all’apprendimento delle competenze culturali.
CAPO V
Disposizioni transitorie, finali e abrogazione
Art. 12 - Attuazione progressiva dei piani di studio provinciali
1. Al fine di assicurare la formazione dei docenti in servizio e un’adeguata
informazione alle famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, attraverso la
definizione e adozione dei propri piani di studio ai sensi dell’articolo 56 della
legge provinciale sulla scuola, danno attuazione ai piani di studio provinciali
previsti da questo regolamento in maniera progressiva, secondo quanto di
seguito indicato:
a)nell’anno scolastico 2011-2012, per le classi prime e seconde;
b)nell’anno scolastico 2012-2013, per le classi prime, seconde e terze;
c)nell’anno scolastico 2013-2014, per le classi prime, seconde, terze e quarte;
d)nell’anno scolastico 2014-2015, per tutte le classi.
Art. 13 - Misure di accompagnamento per l’attuazione progressiva dei
piani di studio provinciali
1. Per accompagnare le istituzioni scolastiche e formative nell’attuazione
progressiva dei piani di studio provinciali, secondo quanto previsto dall’arti-
171
colo 12, la Provincia attiva le seguenti azioni:
a)la realizzazione di apposite linee guida al fine di mettere a disposizione
delle istituzioni scolastiche e formative proposte organizzative, metodologiche e didattiche per l’elaborazione dei loro piani di studio, ai sensi
dell’articolo 56 della legge provinciale sulla scuola;
b)la realizzazione di alcuni progetti pilota, affidati a singole istituzioni scolastiche e formative o a reti di scuole, per favorire lo sviluppo di modelli di
applicazione dei piani di studio provinciali;
c)il coinvolgimento graduale dei docenti in un piano straordinario di formazione in servizio per supportare le attività di progettazione e l’attuazione dei piani di studio provinciali.
Art. 14 - Disposizioni finali
1. Con successivo regolamento sono disciplinati:
a)gli standard formativi per i percorsi del secondo ciclo e per l’apprendistato
previsto dal capo IV;
b)le competenze di base specifiche dei percorsi e delle attività di educazione
permanente;
c)l’attivazione per tutti gli studenti dell’insegnamento della seconda lingua
comunitaria sia negli ultimi tre anni dei percorsi di istruzione previsti
dall’articolo 5 che nel terzo e nel quarto anno dei percorsi dell’istruzione
e formazione professionale previsti dall’articolo 8, comma 1.
2. Per quanto riguarda la valutazione degli studenti si rinvia ai regolamenti
di attuazione dell’articolo 60 della legge provinciale sulla scuola, che disciplinano la stessa tenendo conto dei principi contenuti nei piani di studio
definiti da questo regolamento.
Art. 15 - Abrogazione
1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento l’articolo 15 del
decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2008, n. 37-144/Leg., è
abrogato.
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Tione di Trento (con recapito a Ponte Arche)
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Storo (con recapito a Condino)
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