REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI
(modificato al punto 14 “sanzioni disciplinari degli alunni”, con delibera n.68 del
Consiglio di Istituto del 10 febbraio 2011)
1. Comportamento
2. Sicurezza
3. Danni
4. Fumo
5. Telefono cellulari
6. Ingressi e uscite
7. Ritardi
8. Uscite anticipate
9. Permessi permanenti
10. Assenze (10 bis – quota assenze per validità dell’A.S.)
11. Libretto delle giustificazioni
12. Intervallo
13. Parcheggio mezzi
14. Sanzioni disciplinari per gli alunni
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n
235 del 7 dicembre 2007), contenente indicazioni in merito ai diritti e ai doveri degli alunni e
le norme di disciplina, è parte integrante del presente Regolamento interno e si intende
integralmente richiamato. Copia dello Statuto viene consegnato ad ogni studente al momento
della prima iscrizione alla scuola.
1. Comportamento
Gli alunni devono tenere, all'interno dell'Istituto e durante qualsiasi attività didattica (viaggi di
istruzione, visite guidate ed esercitazioni, ecc.) un comportamento corretto e dignitoso.
L’atteggiamento degli studenti deve essere in ogni momento rispettoso dei compagni, dei
docenti, del personale e dei beni della scuola.
Durante le lezioni gli studenti non possono allontanarsi dall'aula se non per particolari e seri
motivi. Il docente in orario, sul quale incombe l’obbligo di vigilanza, non può fare uscire
dall’aula più di un alunno per volta e deve accertare il suo sollecito rientro.
Gli alunni, durante il cambio delle lezioni, devono restare in aula senza causare disturbo alle
altre classi.
I trasferimenti della classe dall’aula ai laboratori e alla palestra devono avvenire in modo
ordinato, sollecito e in silenzio; gli alunni sono normalmente accompagnati dal docente.
Per tutta la durata delle lezioni e durante l’intervallo è vietato agli alunni di allontanarsi, pur
temporaneamente, dai locali scolastici. L’inosservanza di tale norma è da considerarsi
mancanza disciplinare di particolare gravità.
2. Sicurezza
Durante le esercitazioni, così come durante le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono
seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dai docenti e mettere in atto tutti gli
accorgimenti necessari per prevenire il verificarsi di infortuni.
I docenti delle materie che prevedono esercitazioni pratiche sono tenuti, prima di accedere ai
laboratori per la prima volta, a illustrare le norme di sicurezza e di prevenzione.
I comportamenti, volontari o meno, potenzialmente capaci di pregiudicare la propria e l’altrui
incolumità (spinte, giochi senza controllo, corse), la manomissione di dispositivi di sicurezza
(estintori, impianti elettrici, segnaletica) e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla
prevenzione degli infortuni impartite dai docenti, sono da considerare mancanze disciplinari di
particolare gravità e come tali sono sanzionate (fatte salve le eventuali responsabilità penali,
ove ne ricorrano gli estremi). Gli alunni, i docenti e il personale sono tenuti a conoscere le
disposizioni impartite per l’evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come
risulta dal piano di evacuazione e dagli appositi manifesti e segnalazioni.
3. Danni
Eventuali danni alle cose sono addebitati allo studente che li ha provocati o all’intera classe di
appartenenza (esclusi gli assenti) nel caso sia impossibile individuare il responsabile e
potranno comportare sanzioni disciplinari.
I docenti e/o i collaboratori scolastici dovranno assicurare la comunicazione tempestiva dei
danni rilevati e l’indicazione del responsabile. In assenza di detta comunicazione anche il
personale docente e collaboratore scolastico contribuirà al reintegro.
4. Fumo
In ogni locale della scuola, compresi i corridoi e i servizi igienici, vige l'assoluto divieto di
fumare agli alunni, agli operatori scolastici e anche agli ospiti occasionali (genitori, fornitori,
ecc.).
Durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione è ugualmente vietato fumare sui mezzi di
trasporto e in ogni altro locale chiuso.
La mancata osservanza del divieto da parte degli alunni e degli operatori scolastici costituisce
mancanza disciplinare grave e come tale sanzionabile ai sensi del presente regolamento.
I docenti e tutto il personale sono tenuti a collaborare per far rispettare le presenti norme di
comportamento, a prescindere dagli specifici rapporti di insegnamento e di servizio.
5. Telefoni cellulari
Agli alunni, ai docenti e al personale non è consentito utilizzare il proprio telefono cellulare
all’interno della scuola durante le attività didattiche, nemmeno per ricevere o inviare messaggi.
Gli alunni sono invitati a non portare a scuola né il telefonino né altri oggetti di valore.
In ogni caso cellulari, videofonini, palmari , mp3 dovranno essere custoditi spenti in cartella.
In caso di inadempienza da parte del medesimo studente verranno applicate le seguenti
sanzioni:
Alla prima infrazione si procederà con annotazione sul registro e ammonimento
verbale.
Alla seconda infrazione si apporrà l’annotazione sul registro, il ritiro dell’apparecchio e
la sua riconsegna ai genitori anche di alunni maggiorenni
Alla terza e successive infrazioni oltre l’annotazione sul registro, il ritiro
dell’apparecchio, si procederà, previo attento esame dei fatti contestati, con sanzioni
disciplinari secondo quanto contenuto nel Regolamento delegando al Consiglio di
Classe la valutazione del livello di sanzione disciplinare da applicare.
6. Ingresso e uscita
Gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni.
Prima di tale orario non è consentito agli alunni l'accesso ai corridoi e alle aule.
I docenti sono tenuti a trovarsi nell'aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad
accogliere gli alunni, a essere solleciti durante il cambio dell’ora e ad accompagnare gli alunni
all’uscita al termine delle lezioni.
Il ritardo degli alunni nei primi 5 minuti è autorizzato dal docente della classe, oltre 5 minuti il
ritardo sarà autorizzato dal Dirigente o dal Vicario.
Non è consentito agli alunni trattenersi nei locali scolastici oltre il termine delle lezioni: in caso
di attività pomeridiane gli alunni potranno accedere ai locali loro destinati all’inizio delle attività
programmate.
I collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a fare rispettare gli orari di ingresso e uscita
indicati e ne sono direttamente responsabili. Hanno comunque la responsabilità della vigilanza
generale.
La presenza degli alunni è obbligatoria alle lezioni dell’intera giornata e a tutte le attività
didattiche programmate (corsi di recupero, attività integrative, ricerche culturali, lavori di
gruppo, visite di istruzione, ecc.) nel contesto dell'attività della scuola.
Gli alunni devono recarsi a scuola muniti di tutto il necessario per lo svolgimento delle lezioni e
delle esercitazioni della giornata (libri e quaderni; materiale da disegno; tuta e scarpe da
ginnastica; camice per il laboratorio; stivali per le esercitazioni in campagna, ecc.) secondo le
indicazioni date, volta per volta, dai docenti.
Durante le lezioni gli studenti non possono allontanarsi dall'aula se non per particolari e seri
motivi e solo se autorizzati dal docente dell’ora in corso. Non è comunque ammesso uscire
dall’aula durante la prima ora (salvo casi eccezionali). Nelle ore successive non possono
uscire dall’aula per recarsi in bagno più di un alunno per volta, rientrando però sollecitamente.
Gli alunni, durante il cambio delle lezioni, devono restare in aula senza causare disturbo alle
altre classi.
Nel corso della mattinata non è permesso recarsi nel giardino dell’Istituto per fumare (tale
spazio è fruibile solo durante la ricreazione).
Gli alunni che verranno trovati dai docenti nei corridoi o nel giardino dell’Istituto in orario
scolastico dovranno motivare tale presenza.
Non si può accedere alle merende prima delle ore 10.30.
In particolari ed eccezionali situazioni il Dirigente può disporre l’entrata posticipata o l’uscita
anticipata generale o parziale (di una o più classi o parti di esse) dandone comunicazione
preventiva, mediante lettura in classe di circolare interna, agli studenti e per loro tramite ai
genitori. I docenti sono tenuti ad annotare sul registro di classe tali comunicazioni, gli studenti
devono rispettare le regole precedenti per l’accesso ai locali.
7. Ritardi
L'ingresso a scuola dopo l'inizio delle lezioni e le uscite anticipate rappresentano fatti del tutto
eccezionali, debbono essere giustificati da gravi e valide motivazioni e riferirsi alla sola prima
ora di lezione.
L'entrata in ritardo deve essere autorizzata dal docente della seconda ora di lezione quando
rientra nei sei ritardi annuali. Tale ritardo deve essere registrato anche nel foglio giornaliero di
rilevazione assenze.
Di massima sono autorizzati tre ritardi a quadrimestre ma tassativamente sei nell’anno
scolastico, eventuali altri ritardi saranno concessi a discrezione del Dirigente o suo delegato.
8. Uscite anticipate
Eccezionalmente possono essere concessi permessi di uscita anticipata, relativi alla sola
ultima ora di lezione, per gravi motivi familiari o di salute.
In tali circostanze gli alunni minorenni possono uscire solo in presenza di un genitore con
firma depositata o di un familiare. Il familiare incaricato dal genitore deve presentare delega
scritta del genitore o tutore e mostrare un documento di riconoscimento i cui dati saranno
acquisiti dal personale in calce alla delega. Di massima potranno essere autorizzate tre uscite
anticipate a quadrimestre ma tassativamente sei nell’anno scolastico. Per le uscite anticipate
dovute a gravi ed improcrastinabili motivi e riferite ad ore precedenti l’ultima di lezione della
giornata, a cura del genitore deve essere presentata debita documentazione e di norma
devono essere richieste il giorno precedente e non oltre la prima ora del giorno stesso.
In caso di genitori separati ”il familiare maggiorenne delegato deve presentarsi con delega di
ambedue i genitori”.
La richiesta di uscita anticipata è presentata al docente della prima ora, da lui autorizzata e
registrata anche nel foglio giornaliero di rilevazione assenze. Altri permessi eccezionali
saranno autorizzati dal Dirigente o dal Collaboratore/Vicario.
9. Permessi permanenti
Per particolari e gravi motivi rappresentati dai genitori, anche per gli studenti maggiorenni,
possono essere concessi permessi per lunghi periodi o “permanenti” con l’obbligo, che grava
sul richiedente, di tenersi puntualmente informati sui contenuti dell’attività didattica e
dimostrare l’ottemperanza a tale obbligo al docente nella prima lezione utile. Tali permessi
devono intendersi eccezionali e il loro numero deve salvaguardare comunque la consistenza
della classe: secondo i seguenti criteri: attività che rientrano in quelle riconosciute per
attribuire i crediti formativi: attività culturali connesse ai contenuti del curricolo, attività di
volontariato e di forte rilevanza sociale, attività sportive e motivi di trasporto.
10. Assenze
Gli alunni risultati assenti sono ammessi in classe dall'insegnante della prima ora purché
muniti di giustificazione firmata dal genitore o da chi ne fa le veci e dallo stesso alunno se
questi è maggiorenne.
La falsificazione della firma dei genitori per la giustificazione di ritardi o assenze costituisce
mancanza disciplinare grave.
Per le assenze causate da malattia di durata superiore ai cinque giorni è necessario esibire il
certificato medico oltre la giustificazione sul libretto. Per la riammissione da assenze superiori
ai cinque giorni eccezionalmente motivate da esigenze di famiglia si può prescindere dal
certificato medico quando l’assenza viene preventivamente comunicata per iscritto alla
presidenza.
Il docente in servizio è tenuto, all’inizio dell’ora, a fare l'appello, controllare gli assenti del
giorno precedente, firmare le relative giustificazioni e prenderne nota sul registro di classe.
Indica sul registro nell’apposito spazio del giorno successivo anche il nome dello studente che
non abbia giustificato l’assenza del giorno precedente e che a suo criterio possa essere
accolto.(La non giustificazione da parte dello studente può essere rimandata al giorno
successivo quando capiti la prima volta o per motivazione di effettiva impossibilità (es. genitori
assenti) e verbalizzata sul registro). Quando questa autorizzazione non sia concessa lo
studente risulta assente dalle lezioni e se minorenne permarrà nei locali scolastici fino a che i
genitori, tempestivamente avvisati, non vengano a ritirarlo personalmente, se maggiorenne
potrà uscire. Se minorenne, i cui genitori risultino irreperibili o impossibilitati al ritiro, dovrà
essere custodito dal personale collaboratore scolastico fino al termine delle lezioni del giorno
ed il giorno successivo giustificare tutti i giorni di assenza.
La puntualità alle lezioni e l’assiduità nella frequenza sono elementi che concorrono
all’assegnazione del voto di condotta e all’attribuzione del credito scolastico per gli alunni del
triennio e influenzano, quindi, anche il personale punteggio agli esami di Stato.
In caso di reiterate assenze e ritardi e di assenze non giustificate il CONSIGLIO di Classe
procede all’adozione circostanziata di provvedimenti disciplinari.
10 BIS. Regolamento relativo alla quota di assenze per la validità
dell’anno scolastico
Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, sono
tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato.
Per ogni anno scolastico sarà predisposta e comunicata ad ogni classe anche mediante
pubblicazione nel sito della scuola una tabella riassuntiva dei limiti di assenza necessari per
l’ammissione allo scrutinio finale
Nei casi di alunni portatori di handicap si farà riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal
rispettivo Piano educativo personalizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente
stabiliti.
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:
- entrate in ritardo dopo 10 minuti dall’inizio della prima ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti, occupazione) .
- Mancata presenza alle assemblee d’Istituto autorizzate;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.
- sospensione dalle lezioni.
Non sono computate come ore di assenza:
• la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti
didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento,
ecc.);
• la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro;
• la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;
• attività sportiva agonistica, opportunamente documentata, sempre che le assenze
complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe
determina nel merito con specifica delibera motivata;
• soppressione delle lezioni per astensione dal lavoro dei docenti (scioperi o altre
assenze).
Sulla base di quanto disposto nell´art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano
assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:
• assenze di più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con
certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto
all’atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
• assenze di più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica,
certificate da un medico del SSN;
• assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN
attestante la gravità della patologia;
• lutto nella stretta cerchia familiare fino a un massimo di 5 giorni;
• esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art.
3 comma 3);
• assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;
Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con il Consiglio
di Classe e sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente
totalizzate non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato come indicato nella tabella di cui all’art. 2 comporta la
non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
11. Libretto delle giustificazioni
La giustificazione dell'assenza, del ritardo o dell’uscita anticipata va dichiarata nel libretto che
la segreteria didattica rilascia al momento dell’iscrizione: il libretto va conservato a cura
dell’alunno, portato sempre a scuola e verificato dalla famiglia.
Agli atti della segreteria e nell’apposito spazio sul libretto delle giustificazioni va depositata la
firma autografa di coloro che sono autorizzati a giustificare gli alunni.
In caso di smarrimento del libretto delle assenze i genitori, o gli stessi alunni se maggiorenni,
devono chiedere il rilascio di un duplicato rimborsandone il costo relativo.
Sul nuovo libretto viene impressa la dicitura duplicato e la circostanza viene annotata, a cura
della segreteria, nella prima pagina del registro di classe.
L’ottava giustificazione (per assenza, ritardo o uscita) deve essere giustificata in presidenza
dalla famiglia (di persona o telefonicamente).
12. Intervallo
Tra la terza ora di lezione e la quarta vige un intervallo di dieci minuti all’ITA Busdraghi e dieci
minuti all’ITG Nottolini.
Durante l'intervallo delle lezioni il personale docente e ausiliario vigila sul comportamento degli
alunni in maniera da evitare che si rechi pregiudizio alle persone e alle cose.
Per quanto riguarda il personale docente, l’obbligo di vigilanza compete al docente in servizio
nella classe alla terza ora di lezione.
Saranno predisposti turni di vigilanza nei corridoi dell’Istituto Nottolini e negli spazi aperti
dell’Istituto Busdraghi.
In nessun caso e per nessun motivo è consentito agli alunni di allontanarsi dagli spazi
scolastici vigilati, durante l’orario scolastico, a meno che gli stessi non siano accompagnati da
un loro docente che ha annotato l’uscita sul registro della classe.
13. Parcheggio mezzi
I mezzi di trasporto personali (biciclette, motorini, autovetture) utilizzati da molti alunni per
raggiungere la scuola devono essere parcheggiati ordinatamente negli appositi spazi. In
particolare è assolutamente vietato parcheggiare motorini, auto e biciclette in corrispondenza
dell’ingresso principale della scuola, delle uscite e presidi di sicurezza e degli altri passaggi
pedonali.
In prossimità della scuola e all’interno del cancello dell’Istituto Agrario la circolazione deve
essere particolarmente prudente e tale da non causare pericolo alla propria ed altrui
incolumità. L’Istituto non è responsabile per danni a persone o a cose derivanti dalla
circolazione dei mezzi personali di alunni e dipendenti né di eventuali danni, manomissioni o
furti ai mezzi stessi durante la sosta.
14. Sanzioni disciplinari per gli alunni
I provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni che manchino ai doveri scolastici e
rechino offesa alla disciplina, al decoro e alla morale nella scuola e durante ogni attività
didattica (compresi i viaggi di istruzione e le visite didattiche) sono regolate dagli articoli 4 e 5
del D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 come modificati dal DPR 235 del 7 dicembre 2007.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e sono adottati con l’intento di rafforzare il
senso di responsabilità degli alunni.
Secondo la gravità della mancanza, le sanzioni disciplinari previste sono:
a - richiamo verbale, senza annotazione sul registro;
b - richiamo verbale, con annotazione sul registro di classe;
c - temporaneo allontanamento dalla lezione (con richiesta di vigilanza al personale
coll. Scolastico) con annotazione sul registro, richiamo del dirigente, convocazione del
genitore;
d - sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai tre giorni;
e - sospensione da quattro fino a quindici giorni;
f - sospensione dalle lezioni per un periodo superiore quindici giorni;
g - allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico
( art. 4 DPR 249/98 come modificato dal DPR n 235/2007 art. 1 comma 9bis);
h - allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o
la non ammissione all’esame di stato ( art. 4 DPR 249/98 come modificato dal DPR
n 235/2007 art. 1 comma 9bis).
Competenti ad irrogare le sanzioni sono:
• il DOCENTE per quelle di cui alle lettere a), b) e c);
• il CONSIGLIO DI CLASSE nella componente allargata di cui alle lettere d) ed e);
• Il CONSIGLIO D’ISTITUTO per l’allontanamento superiore a quindici giorni o per
periodi che possono comportare l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di stato di cui alle lettere f), g) ed h).
IN CASO DI REITERATI AMMONIMENTI del docente o di altro personale scolastico per
disturbo al normale andamento delle lezioni o alla corretta permanenza a scuola, senza
ottemperanza da parte dello studente si procederà come segue:
1) ANNOTAZIONE PRECISA E PUNTUALE DEI FATTI SUL REGISTRO DI CLASSE
2) PROPOSTA DI SANZIONE DISCIPLINARE AL CONSIGLIO DI CLASSE
In caso di reati o pericolo per l’incolumità delle persone l’allontanamento dalla scuola viene
immediatamente disposto dal Dirigente, in attesa, ove previsto, delle deliberazioni del
CONSIGLIO di Classe.
Per le sanzioni previste dalla lettera d) in poi, le deliberazioni sono assunte dagli organi
competenti solo dopo avere sentito le giustificazioni presentate dagli allievi.
Dove possibile e su richiesta degli interessati, le sanzioni disciplinari possono essere
convertite, in tutto o in parte, in attività a favore della comunità scolastica (collaborazione al
riordino e ai lavori negli spazi aperti della scuola, nei laboratori, ecc.).
RICORSI - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso secondo le modalità di seguito
indicate:
- Sospensione dalle lezioni: ai sensi dell’art. 328 del D.L. 16/4/94 n. 297, è ammesso ricorso al
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale, entro trenta giorni.
- Altri provvedimenti disciplinari e le stesse sospensioni: è ammesso ricorso, entro quindici
giorni, all’organo di garanzia interno.
- Con ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale contro le violazioni dal DPR
235/2007 contenute nel presente Regolamento
L’organo di garanzia interno è rappresentato dalla Giunta Esecutiva dell’Istituto che decide in
via definitiva sul ricorso presentato. In tali occasioni il DSGA ha funzione di ufficiale rogante.
Ai fini della gradualità nell’applicazione delle sanzioni, vengono considerate mancanze
gravi:
Comportamenti pregiudizievoli per la propria e l’altrui incolumità (anche se senza dolo e
intenzionalità);
Comportamenti lesivi della dignità (etnica, razziale, di genere, religiosa e personale) dei
compagni e del personale;
Manomissione dei dispositivi di sicurezza;
Inosservanza del divieto di fumare nei locali scolastici;
Comportamenti di intimidazione o comunque lesivi dei diritti degli studenti;
Mancata giustificazione delle assenze;
Comportamenti meno gravi quali ad esempio: disturbo della lezione, mancanze nei
doveri scolastici, degrado dell’ambiente scolastico, ma reiterati e già sanzionati.
Disposizioni finali
Il presente regolamento è esposto all'albo dei docenti, dei genitori e degli studenti.
Viene consegnato ad ogni famiglia degli studenti, prioritariamente mediante pubblicazione sul
sito della scuola, unitamente a copia dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R.
249/98, modificato e integrato con il DPR 235 del 7 dicembre 2007) anch’esso pubblicato sul
sito della scuola. Quest’ultimo apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico
riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all’impugnazione di
quest’ultime.
Per quanto non direttamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla
normativa vigente.
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Regolamento disciplinare completo in formato PDF