REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI (modificato al punto 14 “sanzioni disciplinari degli alunni”, con delibera n.68 del Consiglio di Istituto del 10 febbraio 2011) 1. Comportamento 2. Sicurezza 3. Danni 4. Fumo 5. Telefono cellulari 6. Ingressi e uscite 7. Ritardi 8. Uscite anticipate 9. Permessi permanenti 10. Assenze (10 bis – quota assenze per validità dell’A.S.) 11. Libretto delle giustificazioni 12. Intervallo 13. Parcheggio mezzi 14. Sanzioni disciplinari per gli alunni Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n 235 del 7 dicembre 2007), contenente indicazioni in merito ai diritti e ai doveri degli alunni e le norme di disciplina, è parte integrante del presente Regolamento interno e si intende integralmente richiamato. Copia dello Statuto viene consegnato ad ogni studente al momento della prima iscrizione alla scuola. 1. Comportamento Gli alunni devono tenere, all'interno dell'Istituto e durante qualsiasi attività didattica (viaggi di istruzione, visite guidate ed esercitazioni, ecc.) un comportamento corretto e dignitoso. L’atteggiamento degli studenti deve essere in ogni momento rispettoso dei compagni, dei docenti, del personale e dei beni della scuola. Durante le lezioni gli studenti non possono allontanarsi dall'aula se non per particolari e seri motivi. Il docente in orario, sul quale incombe l’obbligo di vigilanza, non può fare uscire dall’aula più di un alunno per volta e deve accertare il suo sollecito rientro. Gli alunni, durante il cambio delle lezioni, devono restare in aula senza causare disturbo alle altre classi. I trasferimenti della classe dall’aula ai laboratori e alla palestra devono avvenire in modo ordinato, sollecito e in silenzio; gli alunni sono normalmente accompagnati dal docente. Per tutta la durata delle lezioni e durante l’intervallo è vietato agli alunni di allontanarsi, pur temporaneamente, dai locali scolastici. L’inosservanza di tale norma è da considerarsi mancanza disciplinare di particolare gravità. 2. Sicurezza Durante le esercitazioni, così come durante le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dai docenti e mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire il verificarsi di infortuni. I docenti delle materie che prevedono esercitazioni pratiche sono tenuti, prima di accedere ai laboratori per la prima volta, a illustrare le norme di sicurezza e di prevenzione. I comportamenti, volontari o meno, potenzialmente capaci di pregiudicare la propria e l’altrui incolumità (spinte, giochi senza controllo, corse), la manomissione di dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, segnaletica) e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni impartite dai docenti, sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità e come tali sono sanzionate (fatte salve le eventuali responsabilità penali, ove ne ricorrano gli estremi). Gli alunni, i docenti e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l’evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal piano di evacuazione e dagli appositi manifesti e segnalazioni. 3. Danni Eventuali danni alle cose sono addebitati allo studente che li ha provocati o all’intera classe di appartenenza (esclusi gli assenti) nel caso sia impossibile individuare il responsabile e potranno comportare sanzioni disciplinari. I docenti e/o i collaboratori scolastici dovranno assicurare la comunicazione tempestiva dei danni rilevati e l’indicazione del responsabile. In assenza di detta comunicazione anche il personale docente e collaboratore scolastico contribuirà al reintegro. 4. Fumo In ogni locale della scuola, compresi i corridoi e i servizi igienici, vige l'assoluto divieto di fumare agli alunni, agli operatori scolastici e anche agli ospiti occasionali (genitori, fornitori, ecc.). Durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione è ugualmente vietato fumare sui mezzi di trasporto e in ogni altro locale chiuso. La mancata osservanza del divieto da parte degli alunni e degli operatori scolastici costituisce mancanza disciplinare grave e come tale sanzionabile ai sensi del presente regolamento. I docenti e tutto il personale sono tenuti a collaborare per far rispettare le presenti norme di comportamento, a prescindere dagli specifici rapporti di insegnamento e di servizio. 5. Telefoni cellulari Agli alunni, ai docenti e al personale non è consentito utilizzare il proprio telefono cellulare all’interno della scuola durante le attività didattiche, nemmeno per ricevere o inviare messaggi. Gli alunni sono invitati a non portare a scuola né il telefonino né altri oggetti di valore. In ogni caso cellulari, videofonini, palmari , mp3 dovranno essere custoditi spenti in cartella. In caso di inadempienza da parte del medesimo studente verranno applicate le seguenti sanzioni: Alla prima infrazione si procederà con annotazione sul registro e ammonimento verbale. Alla seconda infrazione si apporrà l’annotazione sul registro, il ritiro dell’apparecchio e la sua riconsegna ai genitori anche di alunni maggiorenni Alla terza e successive infrazioni oltre l’annotazione sul registro, il ritiro dell’apparecchio, si procederà, previo attento esame dei fatti contestati, con sanzioni disciplinari secondo quanto contenuto nel Regolamento delegando al Consiglio di Classe la valutazione del livello di sanzione disciplinare da applicare. 6. Ingresso e uscita Gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Prima di tale orario non è consentito agli alunni l'accesso ai corridoi e alle aule. I docenti sono tenuti a trovarsi nell'aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad accogliere gli alunni, a essere solleciti durante il cambio dell’ora e ad accompagnare gli alunni all’uscita al termine delle lezioni. Il ritardo degli alunni nei primi 5 minuti è autorizzato dal docente della classe, oltre 5 minuti il ritardo sarà autorizzato dal Dirigente o dal Vicario. Non è consentito agli alunni trattenersi nei locali scolastici oltre il termine delle lezioni: in caso di attività pomeridiane gli alunni potranno accedere ai locali loro destinati all’inizio delle attività programmate. I collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a fare rispettare gli orari di ingresso e uscita indicati e ne sono direttamente responsabili. Hanno comunque la responsabilità della vigilanza generale. La presenza degli alunni è obbligatoria alle lezioni dell’intera giornata e a tutte le attività didattiche programmate (corsi di recupero, attività integrative, ricerche culturali, lavori di gruppo, visite di istruzione, ecc.) nel contesto dell'attività della scuola. Gli alunni devono recarsi a scuola muniti di tutto il necessario per lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni della giornata (libri e quaderni; materiale da disegno; tuta e scarpe da ginnastica; camice per il laboratorio; stivali per le esercitazioni in campagna, ecc.) secondo le indicazioni date, volta per volta, dai docenti. Durante le lezioni gli studenti non possono allontanarsi dall'aula se non per particolari e seri motivi e solo se autorizzati dal docente dell’ora in corso. Non è comunque ammesso uscire dall’aula durante la prima ora (salvo casi eccezionali). Nelle ore successive non possono uscire dall’aula per recarsi in bagno più di un alunno per volta, rientrando però sollecitamente. Gli alunni, durante il cambio delle lezioni, devono restare in aula senza causare disturbo alle altre classi. Nel corso della mattinata non è permesso recarsi nel giardino dell’Istituto per fumare (tale spazio è fruibile solo durante la ricreazione). Gli alunni che verranno trovati dai docenti nei corridoi o nel giardino dell’Istituto in orario scolastico dovranno motivare tale presenza. Non si può accedere alle merende prima delle ore 10.30. In particolari ed eccezionali situazioni il Dirigente può disporre l’entrata posticipata o l’uscita anticipata generale o parziale (di una o più classi o parti di esse) dandone comunicazione preventiva, mediante lettura in classe di circolare interna, agli studenti e per loro tramite ai genitori. I docenti sono tenuti ad annotare sul registro di classe tali comunicazioni, gli studenti devono rispettare le regole precedenti per l’accesso ai locali. 7. Ritardi L'ingresso a scuola dopo l'inizio delle lezioni e le uscite anticipate rappresentano fatti del tutto eccezionali, debbono essere giustificati da gravi e valide motivazioni e riferirsi alla sola prima ora di lezione. L'entrata in ritardo deve essere autorizzata dal docente della seconda ora di lezione quando rientra nei sei ritardi annuali. Tale ritardo deve essere registrato anche nel foglio giornaliero di rilevazione assenze. Di massima sono autorizzati tre ritardi a quadrimestre ma tassativamente sei nell’anno scolastico, eventuali altri ritardi saranno concessi a discrezione del Dirigente o suo delegato. 8. Uscite anticipate Eccezionalmente possono essere concessi permessi di uscita anticipata, relativi alla sola ultima ora di lezione, per gravi motivi familiari o di salute. In tali circostanze gli alunni minorenni possono uscire solo in presenza di un genitore con firma depositata o di un familiare. Il familiare incaricato dal genitore deve presentare delega scritta del genitore o tutore e mostrare un documento di riconoscimento i cui dati saranno acquisiti dal personale in calce alla delega. Di massima potranno essere autorizzate tre uscite anticipate a quadrimestre ma tassativamente sei nell’anno scolastico. Per le uscite anticipate dovute a gravi ed improcrastinabili motivi e riferite ad ore precedenti l’ultima di lezione della giornata, a cura del genitore deve essere presentata debita documentazione e di norma devono essere richieste il giorno precedente e non oltre la prima ora del giorno stesso. In caso di genitori separati ”il familiare maggiorenne delegato deve presentarsi con delega di ambedue i genitori”. La richiesta di uscita anticipata è presentata al docente della prima ora, da lui autorizzata e registrata anche nel foglio giornaliero di rilevazione assenze. Altri permessi eccezionali saranno autorizzati dal Dirigente o dal Collaboratore/Vicario. 9. Permessi permanenti Per particolari e gravi motivi rappresentati dai genitori, anche per gli studenti maggiorenni, possono essere concessi permessi per lunghi periodi o “permanenti” con l’obbligo, che grava sul richiedente, di tenersi puntualmente informati sui contenuti dell’attività didattica e dimostrare l’ottemperanza a tale obbligo al docente nella prima lezione utile. Tali permessi devono intendersi eccezionali e il loro numero deve salvaguardare comunque la consistenza della classe: secondo i seguenti criteri: attività che rientrano in quelle riconosciute per attribuire i crediti formativi: attività culturali connesse ai contenuti del curricolo, attività di volontariato e di forte rilevanza sociale, attività sportive e motivi di trasporto. 10. Assenze Gli alunni risultati assenti sono ammessi in classe dall'insegnante della prima ora purché muniti di giustificazione firmata dal genitore o da chi ne fa le veci e dallo stesso alunno se questi è maggiorenne. La falsificazione della firma dei genitori per la giustificazione di ritardi o assenze costituisce mancanza disciplinare grave. Per le assenze causate da malattia di durata superiore ai cinque giorni è necessario esibire il certificato medico oltre la giustificazione sul libretto. Per la riammissione da assenze superiori ai cinque giorni eccezionalmente motivate da esigenze di famiglia si può prescindere dal certificato medico quando l’assenza viene preventivamente comunicata per iscritto alla presidenza. Il docente in servizio è tenuto, all’inizio dell’ora, a fare l'appello, controllare gli assenti del giorno precedente, firmare le relative giustificazioni e prenderne nota sul registro di classe. Indica sul registro nell’apposito spazio del giorno successivo anche il nome dello studente che non abbia giustificato l’assenza del giorno precedente e che a suo criterio possa essere accolto.(La non giustificazione da parte dello studente può essere rimandata al giorno successivo quando capiti la prima volta o per motivazione di effettiva impossibilità (es. genitori assenti) e verbalizzata sul registro). Quando questa autorizzazione non sia concessa lo studente risulta assente dalle lezioni e se minorenne permarrà nei locali scolastici fino a che i genitori, tempestivamente avvisati, non vengano a ritirarlo personalmente, se maggiorenne potrà uscire. Se minorenne, i cui genitori risultino irreperibili o impossibilitati al ritiro, dovrà essere custodito dal personale collaboratore scolastico fino al termine delle lezioni del giorno ed il giorno successivo giustificare tutti i giorni di assenza. La puntualità alle lezioni e l’assiduità nella frequenza sono elementi che concorrono all’assegnazione del voto di condotta e all’attribuzione del credito scolastico per gli alunni del triennio e influenzano, quindi, anche il personale punteggio agli esami di Stato. In caso di reiterate assenze e ritardi e di assenze non giustificate il CONSIGLIO di Classe procede all’adozione circostanziata di provvedimenti disciplinari. 10 BIS. Regolamento relativo alla quota di assenze per la validità dell’anno scolastico Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio. Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Per ogni anno scolastico sarà predisposta e comunicata ad ogni classe anche mediante pubblicazione nel sito della scuola una tabella riassuntiva dei limiti di assenza necessari per l’ammissione allo scrutinio finale Nei casi di alunni portatori di handicap si farà riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo personalizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti. Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: - entrate in ritardo dopo 10 minuti dall’inizio della prima ora di lezione; - uscite in anticipo; - assenze per malattia; - assenze per motivi familiari; - astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti, occupazione) . - Mancata presenza alle assemblee d’Istituto autorizzate; - non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate; - non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari. - sospensione dalle lezioni. Non sono computate come ore di assenza: • la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc.); • la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro; • la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi; • attività sportiva agonistica, opportunamente documentata, sempre che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata; • soppressione delle lezioni per astensione dal lavoro dei docenti (scioperi o altre assenze). Sulla base di quanto disposto nell´art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati: • assenze di più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN; • assenze di più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN; • assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia; • lutto nella stretta cerchia familiare fino a un massimo di 5 giorni; • esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art. 3 comma 3); • assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari; Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con il Consiglio di Classe e sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata. Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato come indicato nella tabella di cui all’art. 2 comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. 11. Libretto delle giustificazioni La giustificazione dell'assenza, del ritardo o dell’uscita anticipata va dichiarata nel libretto che la segreteria didattica rilascia al momento dell’iscrizione: il libretto va conservato a cura dell’alunno, portato sempre a scuola e verificato dalla famiglia. Agli atti della segreteria e nell’apposito spazio sul libretto delle giustificazioni va depositata la firma autografa di coloro che sono autorizzati a giustificare gli alunni. In caso di smarrimento del libretto delle assenze i genitori, o gli stessi alunni se maggiorenni, devono chiedere il rilascio di un duplicato rimborsandone il costo relativo. Sul nuovo libretto viene impressa la dicitura duplicato e la circostanza viene annotata, a cura della segreteria, nella prima pagina del registro di classe. L’ottava giustificazione (per assenza, ritardo o uscita) deve essere giustificata in presidenza dalla famiglia (di persona o telefonicamente). 12. Intervallo Tra la terza ora di lezione e la quarta vige un intervallo di dieci minuti all’ITA Busdraghi e dieci minuti all’ITG Nottolini. Durante l'intervallo delle lezioni il personale docente e ausiliario vigila sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si rechi pregiudizio alle persone e alle cose. Per quanto riguarda il personale docente, l’obbligo di vigilanza compete al docente in servizio nella classe alla terza ora di lezione. Saranno predisposti turni di vigilanza nei corridoi dell’Istituto Nottolini e negli spazi aperti dell’Istituto Busdraghi. In nessun caso e per nessun motivo è consentito agli alunni di allontanarsi dagli spazi scolastici vigilati, durante l’orario scolastico, a meno che gli stessi non siano accompagnati da un loro docente che ha annotato l’uscita sul registro della classe. 13. Parcheggio mezzi I mezzi di trasporto personali (biciclette, motorini, autovetture) utilizzati da molti alunni per raggiungere la scuola devono essere parcheggiati ordinatamente negli appositi spazi. In particolare è assolutamente vietato parcheggiare motorini, auto e biciclette in corrispondenza dell’ingresso principale della scuola, delle uscite e presidi di sicurezza e degli altri passaggi pedonali. In prossimità della scuola e all’interno del cancello dell’Istituto Agrario la circolazione deve essere particolarmente prudente e tale da non causare pericolo alla propria ed altrui incolumità. L’Istituto non è responsabile per danni a persone o a cose derivanti dalla circolazione dei mezzi personali di alunni e dipendenti né di eventuali danni, manomissioni o furti ai mezzi stessi durante la sosta. 14. Sanzioni disciplinari per gli alunni I provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni che manchino ai doveri scolastici e rechino offesa alla disciplina, al decoro e alla morale nella scuola e durante ogni attività didattica (compresi i viaggi di istruzione e le visite didattiche) sono regolate dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 come modificati dal DPR 235 del 7 dicembre 2007. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e sono adottati con l’intento di rafforzare il senso di responsabilità degli alunni. Secondo la gravità della mancanza, le sanzioni disciplinari previste sono: a - richiamo verbale, senza annotazione sul registro; b - richiamo verbale, con annotazione sul registro di classe; c - temporaneo allontanamento dalla lezione (con richiesta di vigilanza al personale coll. Scolastico) con annotazione sul registro, richiamo del dirigente, convocazione del genitore; d - sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai tre giorni; e - sospensione da quattro fino a quindici giorni; f - sospensione dalle lezioni per un periodo superiore quindici giorni; g - allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ( art. 4 DPR 249/98 come modificato dal DPR n 235/2007 art. 1 comma 9bis); h - allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato ( art. 4 DPR 249/98 come modificato dal DPR n 235/2007 art. 1 comma 9bis). Competenti ad irrogare le sanzioni sono: • il DOCENTE per quelle di cui alle lettere a), b) e c); • il CONSIGLIO DI CLASSE nella componente allargata di cui alle lettere d) ed e); • Il CONSIGLIO D’ISTITUTO per l’allontanamento superiore a quindici giorni o per periodi che possono comportare l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato di cui alle lettere f), g) ed h). IN CASO DI REITERATI AMMONIMENTI del docente o di altro personale scolastico per disturbo al normale andamento delle lezioni o alla corretta permanenza a scuola, senza ottemperanza da parte dello studente si procederà come segue: 1) ANNOTAZIONE PRECISA E PUNTUALE DEI FATTI SUL REGISTRO DI CLASSE 2) PROPOSTA DI SANZIONE DISCIPLINARE AL CONSIGLIO DI CLASSE In caso di reati o pericolo per l’incolumità delle persone l’allontanamento dalla scuola viene immediatamente disposto dal Dirigente, in attesa, ove previsto, delle deliberazioni del CONSIGLIO di Classe. Per le sanzioni previste dalla lettera d) in poi, le deliberazioni sono assunte dagli organi competenti solo dopo avere sentito le giustificazioni presentate dagli allievi. Dove possibile e su richiesta degli interessati, le sanzioni disciplinari possono essere convertite, in tutto o in parte, in attività a favore della comunità scolastica (collaborazione al riordino e ai lavori negli spazi aperti della scuola, nei laboratori, ecc.). RICORSI - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso secondo le modalità di seguito indicate: - Sospensione dalle lezioni: ai sensi dell’art. 328 del D.L. 16/4/94 n. 297, è ammesso ricorso al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale, entro trenta giorni. - Altri provvedimenti disciplinari e le stesse sospensioni: è ammesso ricorso, entro quindici giorni, all’organo di garanzia interno. - Con ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale contro le violazioni dal DPR 235/2007 contenute nel presente Regolamento L’organo di garanzia interno è rappresentato dalla Giunta Esecutiva dell’Istituto che decide in via definitiva sul ricorso presentato. In tali occasioni il DSGA ha funzione di ufficiale rogante. Ai fini della gradualità nell’applicazione delle sanzioni, vengono considerate mancanze gravi: Comportamenti pregiudizievoli per la propria e l’altrui incolumità (anche se senza dolo e intenzionalità); Comportamenti lesivi della dignità (etnica, razziale, di genere, religiosa e personale) dei compagni e del personale; Manomissione dei dispositivi di sicurezza; Inosservanza del divieto di fumare nei locali scolastici; Comportamenti di intimidazione o comunque lesivi dei diritti degli studenti; Mancata giustificazione delle assenze; Comportamenti meno gravi quali ad esempio: disturbo della lezione, mancanze nei doveri scolastici, degrado dell’ambiente scolastico, ma reiterati e già sanzionati. Disposizioni finali Il presente regolamento è esposto all'albo dei docenti, dei genitori e degli studenti. Viene consegnato ad ogni famiglia degli studenti, prioritariamente mediante pubblicazione sul sito della scuola, unitamente a copia dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98, modificato e integrato con il DPR 235 del 7 dicembre 2007) anch’esso pubblicato sul sito della scuola. Quest’ultimo apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all’impugnazione di quest’ultime. Per quanto non direttamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.