N°1 del 18 gennaio 2012 MANOVRA MONTI : E’ LEGGE LAVORO NELLO SPETTACOLO: ABOLITO IL LIBRETTO PERSONALE • • • • News Un interpello Rassegna della giurisprudenza Approfondimento pp. pp. p. pp. 3-5 6-9 10 11-12 Lo studio leoni si avvale della collaborazione della Dott.ssa Roberta Vanna, interprete di conferenza e traduttrice per le lingue inglese e spagnola. Qualora foste interessati a tale servizio, non esitate a contattare lo Studio. Pag. 1 di 12 studio leoni Via Statuto, 4 – 20121 Milano (Mi) Tel. 02 36.57.35.00 – Fax 02 29.00.06.50 www.studioleoni.it – [email protected] ammortizzatori sociali? Inoltre, al termine News di un periodo di CIG in deroga, è Enpals: abolizione del libretto personale del lavoratore…………………….……p.3 comunque necessaria la sussistenza del requisito occupazionale previsto dalla medesima Domande telematiche anche per le pensioni in regime internazionale...…..p.3 Deducibilità dei contributi di previdenza Legge, successivamente per fruire dell’ammortizzatore sociale di cui alla CIGS?”……….……p.6 Rassegna della giurisprudenza complementare per i lavoratori di prima occupazione…………..…………….…p.4 Transazione sulla mancata reintegra ed aspetti contributivi……………….…p.10 Confermato anche per il 2012 l’utilizzo dei voucher in presenza di lavoratori part time ovvero di percettori di Elementi utili per ravvisare il mobbing durante il rapporto di lavoro……......p.10 ammortizzatori sociali………..….……p.4 Terminato il “regime transitorio” per Approfondimento l’ingresso in Italia di cittadini bulgari e rumeni……………...…………….……p.4 La “Manovra Monti”……...……..p.11 Un interpello al giorno Quali sono i presupposti per l’attivazione delle procedure di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in rapporto alla fruizione di altre tipologie di Pag. 2 di 12 studio leoni Via Statuto, 4 – 20121 Milano (Mi) Tel. 02 36.57.35.00 – Fax 02 29.00.06.50 www.studioleoni.it – [email protected] Domande telematiche anche per le pensioni in NEWS regime internazionale Enpals: abolizione del libretto personale del lavoratore L’Inps, attraverso la circolare n. 164 del 27 dicembre 2011, comunica che a decorrere dal A seguito della possibilità per i lavoratori 1° gennaio 2012 le istanze relative alle Enpals di accedere telematicamente alle pensioni in regime internazionale saranno informazioni relative alla propria posizione presentabili anche in via telematica (vale a assicurativa ed al fine di semplificare la dire tramite il web, i patronati e il contact- gestione del rapporto di lavoro riducendone center). Si sottolinea che tale modalità di gli oneri amministrativi, l’Enpals comunica, comunicazione riguarda sostanzialmente: che a partire dal 1° gennaio 2012, è stata • le domande di prima liquidazione di disposta l’abolizione del libretto personale del pensioni di lavoratore. Alla luce di questa novità, inabilità e pertanto, il datore di lavoro/committente, non internazionale presentate da coloro, avrà più l’obbligo di registrare sul libretto del che residenti in Italia, abbiano periodi lavoratore assicurativi anche in stati comunitari o i periodi di occupazione, l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta nonché i contributi versati. Ne vecchiaia, superstiti invalidità, in regime extracomunitari convenzionati; • le domande di ricostituzione delle discende inoltre, che a decorrere dalla data pensioni sopraindicata, la sanzione amministrativa ex presentate da residenti in Italia o art.11, c. 4 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 all’estero. concernente l’incompleta ovvero l’inesatta L’istituto registrazione dei dati da parte dell’impresa, telematico non è più da considerarsi operante. Lo studio partire dal 1° Aprile 2012 (il 31 Marzo rimane per 2012 terminerà difatti il periodo qualsivoglia informazione e/o chiarimento transitorio durante il quale sarà ancora con riferimento alla presente innovazione. ammessa a completa disposizione in regime internazionale precisa che diventerà la il canale esclusivo presentazione a delle domande nelle modalità tradizionali). Pag. 3 di 12 studio leoni Via Statuto, 4 – 20121 Milano (Mi) Tel. 02 36.57.35.00 – Fax 02 29.00.06.50 www.studioleoni.it – [email protected] Tramite il decreto c.d. “Milleproroghe”, il Deducibilità dei contributi di previdenza Governo ha prorogato la possibilità, già complementare per i lavoratori di prima concessa nell’anno 2011, di utilizzare il occupazione prestazioni di lavoro accessorio, pagate attraverso i c.d. voucher, anche in presenza di L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione casistiche specifiche. In particolare, con 131/E del 27 Dicembre 2011, con oggetto la riferimento a tutti i settori produttivi, è stata deducibilità dei contributi di previdenza confermata tale facoltà sia nel caso in cui il complementare per i lavoratori di prima lavoratore abbia già un rapporto di lavoro a occupazione, ha precisato che a decorrere dal tempo parziale in essere, sia nel caso in cui il 1° gennaio 2012 i lavoratori di prima lavoratore occupazione successiva al 1° gennaio 2007 integrative del salario o di sostegno al reddito. potranno portare in deduzione dal proprio Si specifica tuttavia che, in quest’ultimo caso, reddito imponibile, nei venti anni successivi il compenso massimo erogabile è di € al quinto di adesione a forme di previdenza 3.000,00. complementare, un’ulteriore quota sia percettore di prestazioni oltre l’ordinario plafond di € 5.164,27. Tale Terminato il “regime transitorio” per importo risulta essere pari a € 2.582,29 euro l’ingresso in Italia di cittadini bulgari e annui: pertanto, a partire dal sesto anno di rumeni partecipazione a pensioni integrative, tali lavoratori potranno fruire di una deduzione Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che, a pari a € 7.746,86 ogni volta in cui versino una partire dal 1° gennaio 2012, l’accesso dei contribuzione superiore a € 5.164,27. cittadini bulgari e rumeni al mercato del lavoro italiano sarà completamente Confermato anche per il 2012 l’utilizzo dei liberalizzato. La liberalizzazione consiste voucher in presenza di lavoratori part time nell’abolizione del preventivo nullaosta che ovvero di percettori di ammortizzatori sociali fino al 31 Dicembre 2011 doveva essere necessariamente rilasciato dallo Sportello Unico in caso di impiego in settori diversi da Pag. 4 di 12 studio leoni Via Statuto, 4 – 20121 Milano (Mi) Tel. 02 36.57.35.00 – Fax 02 29.00.06.50 www.studioleoni.it – [email protected] quello agricolo, metalmeccanico e turistico, edile, domestico, nonché dirigenziale e altamente qualificato. Pag. 5 di 12 studio leoni Via Statuto, 4 – 20121 Milano (Mi) Tel. 02 36.57.35.00 – Fax 02 29.00.06.50 www.studioleoni.it – [email protected] “Un interpello al giorno” Risposta: Domanda: “Quali sono i presupposti per l’attivazione “In delle precisare che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. procedure di Cassa Integrazione via preliminare, appare opportuno Guadagni in deroga, in rapporto alla fruizione n. di altre tipologie di ammortizzatori sociali? necessario al fine di attivare l’intervento Inoltre, al termine di un periodo di CIG in straordinario di integrazione salariale (CIGS) deroga, è comunque necessaria la sussistenza è pari, mediamente, ad un numero di 15 del requisito occupazionale previsto dalla lavoratori, impiegati nel semestre precedente medesima Legge, per fruire successivamente la data della richiesta dell’intervento suddetto, dell’ammortizzatore salvo le particolari ipotesi contemplate dalla CIGS?” sociale di cui alla 223/1991, il requisito occupazionale legislazione di settore e da specifici decreti ministeriali. Si precisa, inoltre, che sono ricompresi nel computo anche gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori a domicilio, nonchè il personale occupato con contratto di inserimento. Le suindicate categorie risultano, tuttavia, escluse dall’accesso ai benefici in esame, fatta eccezione per i lavoratori con contratto di inserimento. In linea con le suddette premesse ed in risposta alla prima questione, si rappresenta che il requisito occupazionale, stabilito dalla disposizione normativa, costituisce presupposto indefettibile ai fini della presentazione della domanda per CIGS, anche se l’azienda abbia Pag. 6 di 12 studio leoni Via Statuto, 4 – 20121 Milano (Mi) Tel. 02 36.57.35.00 – Fax 02 29.00.06.50 www.studioleoni.it – [email protected] già goduto di un precedente periodo di CIG in Si ammette, dunque, la possibilità di ricorrere deroga. Con riferimento al secondo quesito, nuovamente alla CIGS, anche in ragione della afferente alla possibilità di fruizione di un medesima causale, nel rigoroso rispetto del periodo “ponte” di cassa in deroga tra una termine prescritto dalla citata disposizione. CIGS e l’altra, si evidenzia che, in linea Per quanto concerne, invece, la problematica generale, relativa alla possibilità per le non si rinvengono esplicite aziende preclusioni normative al verificarsi di tale sottoposte a procedure concorsuali di fruire di eventualità, purché nella fattispecie concreta ammortizzatori sociali in deroga occorre si riscontrino i presupposti necessari, dettati riferirsi all’art. 3 della stessa L. n. 223/1991. dalle fonti sopra menzionate, per essere Tale ammessi al trattamento. Pertanto, si ritiene straordinario di integrazione salariale viene ammissibile che un’azienda, terminato un erogato mediante decreto ministeriale ai periodo di integrazione salariale straordinaria, lavoratori di aziende, rientranti nell’ambito di sorretta da una delle causali di cui all’art. 1, L. applicazione della CIGS, nelle ipotesi “di n. 223/1991 (ovvero ristrutturazione, crisi, dichiarazione di fallimento, di omologazione riorganizzazione, del concordato preventivo consistente nella conversione aziendale, disposizione sancisce che il trattamento ecc.), possa richiedere e fruire della cassa in cessione deroga, anche senza soluzione di continuità, provvedimento di liquidazione nonchè avanzare una successiva domanda per amministrativa o di CIGS, compatibilmente con le specifiche straordinaria, disposizione di legge. Sul punto va peraltro dell’attività non sia stata disposta o sia ricordato quanto prevede l’art. 1 comma 5, L. cessata”. n. 223/1991, secondo il quale “la durata del Al programma per crisi aziendale non può problematica sollevata, appare opportuno essere superiore a dodici mesi. Una nuova richiamare la ratio che ispira la concessione erogazione per la medesima causale non può dei benefici di cui agli ammortizzatori sociali essere disposta prima che sia decorso un in deroga alla vigente normativa (L. n. periodo pari a due terzi di quello relativo alla 223/1991). In proposito, si ricorda che la precedente concessione”. disciplina degli ammortizzatori sociali in fine dei di beni, di qualora fornire emanazione del coatta amministrazione la la continuazione soluzione alla Pag. 7 di 12 studio leoni Via Statuto, 4 – 20121 Milano (Mi) Tel. 02 36.57.35.00 – Fax 02 29.00.06.50 www.studioleoni.it – [email protected] deroga trova riscontro normativo nell’art. 2, Si rappresenta, inoltre, che l’Intesa Stato comma 36, della L. n. 203/2008, nell’art. 19 Regioni 2011 - 2012 sugli ammortizzatori L. n. 2/2009, di conversione del D.L. n. sociali in deroga e su politiche attive 185/2008 e nell’art. 7 ter della L. n. 33/2009. stabilisce al punto 14), lettera d) “che per le I trattamenti in esame, mediante i quali il imprese cessate o sottoposte a procedure Legislatore ha voluto ampliare la platea dei concorsuali qualora si valuti indispensabile il destinatari aventi diritto ai suddetti benefici, ricorso alla CIG in deroga, la richiesta dovrà vengono erogati, nei limiti delle risorse essere accompagnata, ove possibile, da piani finanziarie di gestione delle eccedenze che pongono stanziate annualmente, nei confronti di categorie di lavoratori subordinati particolare normalmente di ricollocazione, anche verso le altre imprese applicazione delle misure di sostegno del del territorio e con eventuali processi di reddito, a causa della tipologia di contratto di riqualificazione delle competenze”. cui sono titolari, dell’appartenenza settoriale Sulla base delle suesposte argomentazioni, dell’azienda di cui sono dipendenti o della nell’ipotesi in cui l’azienda abbia già fruito di dimensione aziendale. Appare utile ricordare, un periodo di CIGS concesso ex art. 3, L. n. altresì, che la L. n. 220/2010 (Legge di 223/1991, potrà richiedere successivamente i Stabilità 2011) all’art. 1 comma 30, non benefici di cui agli ammortizzatori in deroga, contempla di anche in assenza dei presupposti sanciti dal intervento per l’erogazione di tali strumenti di Legislatore nel comma 2 del medesimo art. 3, sostegno, ferma restando la sussistenza dei requisiti esclusi alcuna dal campo specifica limitandosi a causale richiedere la attenzione riferimento a periodi non superiori a dodici ammortizzatori sociali in deroga. Da ultimo, mesi per la concessione, anche senza in ordine all’ammissibilità di un eventuale soluzione di continuità, di trattamenti di cassa ricorso alla procedura di mobilità, durante un integrazione guadagni, di mobilità e di periodo di fruizione di trattamenti integrativi disoccupazione di cassa in deroga, occorre riferirsi all’art. 4, con riferimento a settori produttivi e ad aree in materia di previsti anche norme processi stipulazione di “accordi governativi e con speciale, dalle ai di L. n. 223/1991. regionali”. Pag. 8 di 12 studio leoni Via Statuto, 4 – 20121 Milano (Mi) Tel. 02 36.57.35.00 – Fax 02 29.00.06.50 www.studioleoni.it – [email protected] In forza della suddetta norma l’azienda, infatti, ha la facoltà di avviare le procedure di mobilità soltanto qualora, ammessa al trattamento di cui alla CIGS ex art. 1 della richiamata Legge, nel corso di attuazione del programma ritenga di non riuscire a reimpiegare tutti i lavoratori sospesi e di non poter utilizzare strumenti alternativi. Sebbene il dettato normativo di cui sopra non sembrerebbe lasciare ampi margini, si ritiene che, in linea generale, non sia preclusa ad un’impresa in CIG in deroga la possibilità di avviare azioni di gestione non traumatica degli esuberi strutturali, tenendo comunque in considerazione quanto disposto dagli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Pag. 9 di 12 studio leoni Via Statuto, 4 – 20121 Milano (Mi) Tel. 02 36.57.35.00 – Fax 02 29.00.06.50 www.studioleoni.it – [email protected] condotta del datore di lavoro ed il pregiudizio Rassegna della giurisprudenza all'integrità psico-fisica, la prova dell'intento A cura dell’Avv. Lidia Levantino persecutorio”. La Suprema Corte ha altresì rideterminato la Transazione sulla mancata reintegra ed aspetti definizione del c.d. mobbing, precisando che contributivi “…si intende una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, La Corte di Cassazione ha affermato tenuta nei confronti del dipendente che “…nel caso di licenziamento illegittimo nell'ambienti di lavoro, che si risolve in spetta al datore di lavoro il pagamento delle sistematici e reiterarti comportamenti ostili retribuzioni e dei relativi contributi dal che periodo compreso tra la espulsione del prevaricazione o di persecuzione psicologica, lavoratore e la sua reintegra. Detti pagamenti da cui può conseguire la mortificazione (retribuzione e contributi) non devono essere morale e l'emarginazione del lavoratore, con corrisposti nel caso di transazione con la effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico quale il lavoratore rinuncia alla reintegra.” e della sua personalità” (Cfr. Cass Civ., S. n. 161 dell'11/01/2012) (Cfr. finiscono Cass. per Civ. assumere Sez. forme Lav. di S. n. 87 del 10/01/2012) Elementi utili per ravvisare il mobbing durante il rapporto di lavoro La Corte di Legittimità ha recentemente affermato che, “…ai fini della configurabilità della condotta lesiva e della successiva risarcibilità del danno, in caso di mobbing, sono rilevanti: la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, l'evento lesivo della salute, il nesso tra la Pag. 10 di 12 studio leoni Via Statuto, 4 – 20121 Milano (Mi) Tel. 02 36.57.35.00 – Fax 02 29.00.06.50 www.studioleoni.it – [email protected] proporzionalmente, punisce in maggior modo le fasce più deboli. Difatti, gli aumenti della L’approfondimento pressione fiscale (dovuti principalmente all’introduzione dell’IMU e agli incrementi delle La “Manovra Monti” addizionali regionali), toglieranno risorse ai piccoli contribuenti ed incideranno In data 27 dicembre 2011 è stata pubblicata in non poco sui consumi e sui risparmi della G.U. la Legge di conversione del c.d. classe media già a partire dall’anno 2012. La “Decreto Salva Italia” . In sede di conversione speranza, è che finalmente, grazie anche a del decreto legge, ha prevalso la volontà di questo intervento ed ai prossimi previsti per la mantenere quasi inalterato il testo promosso crescita (liberalizzazioni, riforma del mercato dal Governo Monti, al fine di lanciare del lavoro ecc), si possa dare al sistema italia un’importante segnale soprattutto a livello una struttura le cui fondamenta (riduzione del internazionale novità debito pubblico, aumento dell’occupazione, introdotte dal decreto si rimanda al n. 21/2011 riduzione dell’evasione fiscale, fiducia dei di Lavoro & Notizie). Difatti, i principali mercati ecc..) possano garantire nel breve motivi che hanno obbligato lo stato italiano ad periodo un immediato rilancio del nostro intervenire con tempestività ed in alcuni casi paese con provvedimenti di natura quasi strutturale Ovviamente questo richiederà (si vedano le novità in materia pensionistica), collaborazione di dagli erano da ricondursi alla necessità di rilanciare economici ai singoli contribuenti, senza la credibilità internazionale del nostro paese, dimenticarci soprattutto in termini di solidità e stabilità debbono finanziaria. Il tutto inoltre, aveva il duplice innovazioni introdotte e vigilare che le norme fine di lanciare un messaggio agli investitori siano da tutti rispettate. Lo studio leoni, come finanziari, la cui diffidenza, aveva provocato sempre, cercherà di tenere sempre aggiornate un crollo della fiducia nei confronti del nostro le proprie aziende clienti, cercando, per ciò mercato. Il sacrificio che è stato chiesto agli che concerne il mondo del lavoro, di aiutarle italiani è (per le principali indubbiamente rilevante, ed una ripresa delle garantire tutti, del benessere. istituzioni, la operatori le l’operatività quali delle e Pag. 11 di 12 studio leoni Via Statuto, 4 – 20121 Milano (Mi) Tel. 02 36.57.35.00 – Fax 02 29.00.06.50 www.studioleoni.it – [email protected] il più possibile a districarsi all’interno dei labirinti normativi nei quali ormai viviamo. Pag. 12 di 12 studio leoni Via Statuto, 4 – 20121 Milano (Mi) Tel. 02 36.57.35.00 – Fax 02 29.00.06.50 www.studioleoni.it – [email protected]