PROGRAMMA FIXO SCUOLA&UNIVERSITA’ DOCUMENTO DI LAVORO 20 SETTEMBRE 2013 SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA TIROCINI REGIONE SICILIA Programma FIxO Scuola & Università NORMATIVA “TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO” REGIONE SICILIA SCHEDA SINTETICA Direttiva Prot. n. 43881/US1/2013 OGGETTO: Tirocini Formativi Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013 1 PROGRAMMA FIXO SCUOLA&UNIVERSITA’ DOCUMENTO DI LAVORO 20 SETTEMBRE 2013 SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA TIROCINI REGIONE SICILIA PREMESSA INDICE PER ARGOMENTI SCHEDA DI SINTESI - Direttiva Prot. n. 43881/US1/2013 - OGGETTO: Tirocini Formativi Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013 2 PROGRAMMA FIXO SCUOLA&UNIVERSITA’ DOCUMENTO DI LAVORO 20 SETTEMBRE 2013 SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA TIROCINI REGIONE SICILIA PREMESSA In ottemperanza a quanto previsto dalle Linee guida in materia di tirocini approvate in data 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, la Giunta della Regione Sicilia ha approvato la Direttiva Prot. n. 43881/US1/2013 - OGGETTO: Tirocini Formativi Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013, che annulla e sostituisce ogni precedente disposizione (con particolare riferimento alle circolari n.22/2002 e 21519/2011). Per tutto quanto non previsto nella suddetta Direttiva si rinvia alle Linee Guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013. INDICE PER ARGOMENTI: TIPOLOGIA FINALITA’ DESTINATARI ETA’ SOGGETTI PROMOTORI SOGGETTI OSPITANTI LIMITI ATTIVAZIONE DURATA CONVENZIONE PROGETTO FORMATIVO INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE ASSICURAZIONI COMUNICAZIONI PREVENTIVE MONITORAGGIO VIGILANZA, ISPEZIONI E REGIME SANZIONATORIO CITTADINI STRANIERI ATTESTAZIONE DEI RISULTATI 3 PROGRAMMA FIXO SCUOLA&UNIVERSITA’ DOCUMENTO DI LAVORO 20 SETTEMBRE 2013 SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA TIROCINI REGIONE SICILIA SCHEDA DI SINTESI Direttiva Giunta Regionale Prot. n. 43881/US1/2013 OGGETTO: Tirocini Formativi Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013 Pubblicata in data 25/07/2013 NON RIENTRANO: i tirocini curriculari; i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche; i tirocini transnazionali realizzati nell’ambito di programmi comunitari. A) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO TIPOLOGIA FINALITA’ B) TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO C) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO RIVOLTE A PERSONE SVANTAGGIATE D) TIROCINI ESTIVI di ORIENTAMENTO Formativa (coerente con il piano di studi) ed orientativa alla scelta formativa e/o professionale. Inserimento/reinserimento lavorativo. Recupero sociale , formativo ed orientativo, di inserimento/reinserimento. Orientativa e di addestramento pratico Soggetti che hanno conseguito titoli di studio entro e non oltre “12 MESI”. - Inoccupati; - Disoccupati (anche in mobilità); - Lavoratori sospesi in regime CIG sulla base di specifici accordi regionali o ministeriali in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali. Disabili, persone svantaggiate1 Studenti iscritti regolarmente ad un istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado; Studenti iscritti regolarmente all'Università. DESTINATARI ETA’ --- SOGGETTI PROMOTORI Possono promuovere i tirocini: a) centri per l'impiego, b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.L.vo 276/2003; 1 Disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 art.4 co.1 (Disciplina delle cooperative sociali), compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria; richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 4 PROGRAMMA FIXO SCUOLA&UNIVERSITA’ DOCUMENTO DI LAVORO 20 SETTEMBRE 2013 c) d) e) f) g) h) i) SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA TIROCINI REGIONE SICILIA soggetti accreditati alla attività di intermediazione dalla Regione Siciliana; soggetti accreditati dalla Regione Siciliana ai sensi del D.L.vo 276/2003 istituti di istruzione uriversitaria abilitati al rilascio di titoli accademici; istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale; Provveditorati agli studi; ASL relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative purché inseriti nell'apposito Albo Regionale. Il Dipartimento Regionale del Lavoro, su indicazione della Giunta di Governo potrà individuare ulteriori soggetti promotori. Ogni soggetto promotore non può attivare più di un tirocinio nei confronti dello stesso tirocinante con lo stesso o analogo progetto formativo. SOGGETTI OSPITANTI Datori di lavoro pubblici e privati. LIMITI DIMENSIONALI (così come previsti dall’Art. 68 L.R. n. 9 del 15/05/2013)2: Tabella n. 1 N. DIPENDENTI LIMITI ATTIVAZIONE a) Datori di lavoro con “non più di 5 dipendenti a t.i. e/o determ.” b) Datori di lavoro con dipendenti a t.i. e/o determ. compresi tra “6 e 20” Datori di lavoro con “21 o più dipendenti a t.i. e/o determ.” (con arrot. all’unità superiore) c) N. MAX TIROCINANTI CONTEMPORANEAMENTE “2” “4” non superiore al 20% La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare. NON È’ AMMESSA L’ATTIVAZIONE: a) Se il soggetto ospitante ha effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio; 2 Legge Regionale del 15 maggio 2013, n. 9. - Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale. – Art. 68 - Modifica all’articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi. 5 PROGRAMMA FIXO SCUOLA&UNIVERSITA’ DOCUMENTO DI LAVORO 20 SETTEMBRE 2013 SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA TIROCINI REGIONE SICILIA b) Se il soggetto ospitante ha fruito di cassa interazioni guadagni anche in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio; Inoltre: c) Possono essere realizzati piu tirocini per lo stesso profilo professionale ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante. Durata max: 3 mesi. DURATA MASSIMA: Tabella n. 2 DURATA ATTIVAZIONE TIPOLOGIA TIROCINI Tirocini di cui alla tipologia A) DURATA MASSIMA Tirocini di cui alla tipologia B) 12 mesi, proroghe comprese Tirocini di cui alla tipologia C): - Persone svantaggiate3 12 mesi, proroghe comprese - Persone disabili4 24 mesi, proroghe comprese 6 Mesi, proroghe comprese I tirocini sono regolati da apposite Convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti sulla base delle disposizioni e dei modelli approvati dalla Regione, con allegato il Progetto formativo. Il percorso formativo deve fare riferimento al Repertorio regionale dei profili professionali e formativi di cui al D.D.G. n. 3478 del 25/07/2013. INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE ASSICURAZIONI Importo minimo mensile (lordo): 300,00 Euro Tale importo è erogato solo in caso di raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso formativo. Nel caso di lavoratori percettori di una forma di sostegno al reddito, in quanto percettori di ammortizzatori sociali, non viene corrisposta alcuna indennità; L’indennità è assimilata al reddito da lavoro dip. anche se non comporta la perdita dell’eventuale stato di disoccupazione posseduto. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il 3 Ai sensi del comma 1, art. 4 della legge 381/1991(gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta` lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663), richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 4 Ai sensi dell’art.1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 6 PROGRAMMA FIXO SCUOLA&UNIVERSITA’ DOCUMENTO DI LAVORO 20 SETTEMBRE 2013 SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA TIROCINI REGIONE SICILIA tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi; COMUNICAZIONI PREVENTIVE MONITORAGGIO VIGLIANZA, ISPEZIONI E REGIME SANZIONATORIO CITTADINI STRANIERI ATTESTAZIONE DEI RISULTATI 5 La comunicazione obbligatoria è responsabilità del Soggetto ospitante; Il Soggetto promotore, nei termini previsti per le comunicazioni obbligatorie, è tenuto ad inviare al Centro per I'Impiego, competente per territorio, la convenzione e il progetto formativo per la necessaria approvazione in assenza della quale il tirocinio non può essere attivato. I Centri per I'Impiego provvederanno a trasmettere, mensilmente, attraverso le modalità informatiche che saranno successivamente precisate, i dati necessari al monitoraggio, al Servizio Centro per l'Impiego Provinciale di appartenenza. Il Servizio VIII del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative provvederà, a sua volta, anche attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie, al monitoraggio in itinere del percorso e per le valutazioni ex post degli eventuali inserimenti lavorativi a conclusione del tirocinio. Le Direzioni Tenitoriali del Lavoro, competenti per territorio, al fine di prevenire e sanzionare ogni forma di abuso svolgeranno attività di vigilanza sul conetto utilizzo dell'istituto comunicando le risultanze delle verifiche ai Servizi Centri per l'lmpiego. In caso di inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione o dal progetto formativo, sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante non possono attivare tirocini per i successivi 12 mesi. Nella ipotesi di accertata irregolarità, il tirocinio viene immediatamente interrotto. -- L'esperienza di tirocinio sarà annotata sul Libretto formativo del cittadino5 a cura del soggetto promotore al raggiungimento di almeno il 70% della durata complessiva del percorso. Il centro per l'impiego competente, sulla base delle valutazioni conclusive del soggetto promotore e del soggetto ospitante, procede alla certificazione delle competenze acquisite in relazione ad una delle qualificazioni inserite nel Repertorio regionale dei profili e alla registrazione sul libretto formativo. Di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del MLPS, di concerto con il MIUR del 10 ottobre 2005. 7