Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lvo 231/2001 Università Campus Bio-Medico di Roma Parte Speciale – Reati Ambientali Versione 2.0 (Approvato in data 13/01/2016) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01 Parte speciale Reati Ambientali _____________________________________________________________________________________ Parte Speciale – Reati Ambientali Pag. 1 di 14 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lvo 231/2001 Università Campus Bio-Medico di Roma Parte Speciale – Reati Ambientali Versione 2.0 (Approvato in data 13/01/2016) 1. Finalità La presente Parte Speciale ha lo scopo di definire le regole di gestione ed i principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte dall’Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito anche “Università”) e considerate “a rischio”, la commissione dei reati Ambientali ai sensi dell’art. 25 Undecies del d.lgs. 231/01 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività a loro deputate. I Destinatari del presente documento sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Soggetti e le funzioni preposte alla gestione degli aspetti ambientali, responsabili di garantire la conformità ai dettami normativi di riferimento, tutti coloro che sono coinvolti - a qualsiasi titolo - o che vigilano sugli adempimenti in materia di tutela dell’ambiente, tutti i dipendenti e collaboratori dell’Università, quanti operano su mandato o per conto della stessa, nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente strutturati agiscano sotto la direzione o vigilanza dei vertici istituzionali. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: - indicare i principi di comportamento e le misure di controllo che i Destinatari devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; - fornire all’Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica. In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi alle determinazioni contenute nei seguenti documenti dell’Università: - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01 – parte generale e parti speciali; - Codice Etico; - Normativa interna (regolamenti, procedure, ecc..); - Sistema di procure e deleghe in vigore; - Ogni altro documento istituzionale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs 231/01 ed in particolare i documenti del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)adottato dall’Università. E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge. 2. Le fattispecie rilevanti – art. 25 undecies d.lgs. 231/01 Inquinamento ambientale (art. 452-bis Codice Penale) a. Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il rischio in esame, seppur valutato basso, è stato considerato applicabile, anche in via cautelativa, in relazione ad una non corretta gestione dei rifiuti anche sanitari, alla presenza, presso alcune sedi, di emissioni significative in atmosfera, al possibile inquinamento del suolo e sottosuolo legato ad una impropria gestione di sostanze pericolose, al rapporto con fornitori e ditte terze in generale, nonché a possibili emergenze ambientali (ad esempio incendi, sversamenti, etc..) o condizioni anomale che possono verificarsi presso i siti dell’Università. Per le misure di prevenzione e controllo relative a questi eventi vedasi il cap. 5. Disastro ambientale (art. 452-quater Codice Penale) a. è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto _____________________________________________________________________________________ Parte Speciale – Reati Ambientali Pag. 2 di 14 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lvo 231/2001 Università Campus Bio-Medico di Roma Parte Speciale – Reati Ambientali Versione 2.0 (Approvato in data 13/01/2016) per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Il rischio in esame è stato considerato non applicabile in quanto si presume che le possibili emergenze ambientali o le condizioni anomale che possono verificarsi presso i siti dell’Università non possano comportare impatti ambientali tali da presentare un carattere di irreversibilità e/o estensione dell’alterazione dell’ecosistema della stessa natura di cui alla fattispecie di reato. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies ) a. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi". Se dalla commissione di tali fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies Codice Penale) a. Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona, o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività Il rischio in esame è stato considerato non applicabile in quanto non viene utilizzato materiale ad alta attività secondo la classificazione di cui al D.M. 7 agosto 2015. Tuttavia in ottica meramente cautelativa l’Università vuole mitigare i rischi legati ad una non corretta gestione dei materiali di natura radioattiva. Circostanze aggravanti (art. 452-octies): a. Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI bis del Codice Penale, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Le attività a rischio, per le quali all’Università potrebbe essere ascritto il reato, sono il riscorso a terzi per la gestione degli aspetti ambientali, che potrebbe essere il presupposto per il concorso con detti Soggetti, laddove gli stessi possano operare in o per attività organizzate di natura illecita. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis Codice Penale) a. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Codice Penale) a. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta I rischi in esame sono stati considerati non applicabili in quanto si presume che le possibili emergenze ambientali o le condizioni anomale che possono verificarsi presso i siti dell’Università non possano comportare impatti ambientali tali da compromettere habitat o specie animali e vegetali selvatiche protette, anche in relazione alla presenza di opportune misure di prevenzione e controllo di eventi ad elevata incidenza sull’ambiente. _____________________________________________________________________________________ Parte Speciale – Reati Ambientali Pag. 3 di 14 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lvo 231/2001 Università Campus Bio-Medico di Roma Parte Speciale – Reati Ambientali Versione 2.0 (Approvato in data 13/01/2016) Scarico di acque reflue industriali (D.Lgs 152/2006 – art. 137) a. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (Comma 2) b. Mancata osservanza delle prescrizioni per scarichi di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (Comma 3) c. Superamento dei valori limite in caso di scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (Comma 5) d. Divieto di scarico al suolo e al sottosuolo (Comma 11) Non essendo presenti nei siti e nelle attività dell’Università scarichi di natura industriale, nonché in generale scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, i reati in esame sono stati considerati non applicabili in via diretta, avendo anche valutato trascurabile il rischio di miscelazione di acque civili con reflui sanitari, correttamente gestiti in qualità di rifiuti liquidi sanitari. Attività di gestione di rifiuti (D.Lgs 152/2006 – art. 256) a. Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in b. c. d. e. mancanza della prescritta autorizzazione (Comma 1) Gestione discarica non autorizzata (Comma 3) Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (Comma 4) Divieto di miscelazione di rifiuti (Comma 5) Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni (Comma 6) Con riferimento all’ipotesi a), l’Università si configura come produttore di rifiuti – anche sanitari - pericolosi e non pericolosi; al di fuori delle attività connesse alla gestione dei depositi temporanei, per le quali il non corretto stoccaggio dei rifiuti potrebbe configurarsi come un deposito preliminare esercito senza relativa autorizzazione, non effettua trasporto di rifiuti in conto proprio e si avvale di ditte terze anche per lo smaltimento degli stessi; tale ipotesi non è quindi da ritenersi applicabile in via diretta, in quanto non sono previste attività di gestione rifiuti per le quali l’Università debba richiedere, quindi osservare le relative prescrizioni, per autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni. Tuttavia, potendosi configurare il concorso con i fornitori di tali attività (trasportatori, smaltitori, nonché ditte terze produttrici del rifiuto) in relazione all’omessa valutazione e successivo controllo dei requisiti in capo a tali soggetti, l’Università ha ritenuto necessario considerare la fattispecie in esame configurabile in via indiretta. Con riferimento all’ipotesi b), la fattispecie potrebbe configurarsi in relazione ad una non corretta e controllata gestione dei depositi temporanei di rifiuti ubicati presso i siti dell’Università. Sempre nell’ambito di una non corretta gestione dei depositi temporanei, nonché, più in generale, non corretta gestione dei rifiuti pericolosi prodotti, potrebbe altresì configurarsi la fattispecie di cui all’ipotesi d). Con riferimento all’ipotesi e), la fattispecie in esame è applicabile all’Università in relazione ad una non corretta gestione dei depositi di rifiuti sanitari ai sensi del DPR 254/2003. In relazione ai rischi sopra evidenziati l’Università ha elaborato ed adottato la procedura per la gestione in sicurezza dei rifiuti. Fermo restando quanto posto in evidenza in tema di possibili operazioni non lecite da parte di soggetti terzi, non sono presenti attività sensibili connesse alle altre ipotesi di reato in materia di gestione rifiuti. Bonifica dei siti (D.Lgs. 152/2006 – art. 257) _____________________________________________________________________________________ Parte Speciale – Reati Ambientali Pag. 4 di 14 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lvo 231/2001 Università Campus Bio-Medico di Roma Parte Speciale – Reati Ambientali Versione 2.0 (Approvato in data 13/01/2016) a. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (Comma 1) b. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 (Comma 1) c. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose (Comma 2) L’Università potrebbe incorrere nei reati in esame considerando la presenza presso le sedi della stessa di serbatoi interrati- gruppi elettrogeni e centrale termica - contenenti gasolio, depositi di rifiuti liquidi sanitari anche se non in grosse quantità, sostanze pericolose, a rischio contaminazione del suolo e sottosuolo a fronte 1 di possibili perdite o sversamenti accidentali . Il rischio è stato preso in considerazione nella procedura dell’Università “Gestione delle emergenze”. Documentazione rifiuti (D.Lgs 152/2006 – art. 258 c 4) a. Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. L’Università potrebbe incorrere nella fattispecie in esame in qualità di produttore di rifiuti – anche sanitari - per i quali si rende necessaria una caratterizzazione analitica da parte dell’Università Un erronea caratterizzazione dei rifiuti, causata da una non corretta modalità di gestione del processo, ad esempio in relazione alle modalità di comunicazione delle informazioni necessarie per la corretta caratterizzazione al laboratorio, nonché, in modalità colposa, per omessa verifica della tipologia di accreditamento dei laboratori esterni incaricati, potrebbe comportare il rischio di incorrere nel reato di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il rischio è stato preso in considerazione nella procedura per la gestione in sicurezza dei rifiuti. Spedizioni illecite di rifiuti all'estero (D.Lgs 152/2006 – art. 259, c 1) a. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso Il reato in esame è stato considerato astrattamente applicabile, sempre in concorso con le ditte terze che si occupano del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, laddove possano essere effettuate spedizioni transfrontaliere. Il rischio è stato preso in considerazione nella procedura per la gestione in sicurezza dei rifiuti. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/2006 – art. 260) a. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (Comma 1 e 2) Le attività a rischio, per le quali all’Università potrebbe essere ascritto il reato, sono il riscorso a terzi per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, che potrebbe essere il presupposto per il concorso colposo o doloso con detti Soggetti, laddove gli stessi possano operare in o per attività organizzate per il traffico illecito. Il rischio è stato preso in considerazione nella procedura per la gestione in sicurezza dei rifiuti. Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 – art. 260 bis) a. Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 1 Il reato potrebbe essere commesso anche in concorso con fornitori o ditte terze operanti presso le sedi dell’Università _____________________________________________________________________________________ Parte Speciale – Reati Ambientali Pag. 5 di 14 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lvo 231/2001 Università Campus Bio-Medico di Roma Parte Speciale – Reati Ambientali Versione 2.0 (Approvato in data 13/01/2016) chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (Comma 6) b. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti c. Durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (Comma 7) d. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (Comma 8) Con riferimento alle ipotesi incluse in tale reato, l’Università, in qualità di produttore iniziale di rifiuti speciali pericolosi e non, è obbligata all’iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) ed al suo utilizzo qualora attivo; tuttavia, in virtù dell’organizzazione produttiva che non prevede il trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti, l’attività sensibile è il processo di caratterizzazione del rifiuto (punto a), quale quello descritto ai punti precedenti, in relazione all’utilizzo del sistema informatico preposto. Tutela dell'aria (D.Lgs 152/2006 – art. 279, c 5) a. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. L’Università potrebbe incorrere nella fattispecie in esame considerando la presenza, presso alcune sedi, di emissioni significative in atmosfera, da fonti quali gruppi elettrogeni e centrali termiche, per le quali è richiesta l’autorizzazione ai sensi della Normativa vigente inerente i reati in esame. Per le misure di prevenzione e controllo vedere il cap. 5. Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell'ozono (L.549/93 – art. 3, c 6) a. Violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 L’Università potrebbe incorrere nella fattispecie in esame considerando la presenza, presso alcune sedi, di impianti di condizionamento, raffreddamento e refrigerazione contenenti gas lesivi dell’ozono per i quali si rendono necessarie opportune attività manutentive e di monitoraggio per la verifica periodica delle fughe, nonché la definizione di un piano di smaltimento e sostituzione. Per le misure di prevenzione e controllo vedere il cap. 5. Inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs 202/ 2007) a. Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 (Art 8, c 1) b. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (Art 8, c 2) c. Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, (Art 9, c 1) d. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (Art 9, c 2) Non applicabile alla realtà dell’Università. _____________________________________________________________________________________ Parte Speciale – Reati Ambientali Pag. 6 di 14 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lvo 231/2001 Università Campus Bio-Medico di Roma Parte Speciale – Reati Ambientali Versione 2.0 (Approvato in data 13/01/2016) Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge n. 150/1992) Violazioni alla normativa sul commercio internazionale Non applicabile alla realtà dell’Università. 3. Identificazione dei processi e delle aree sensibili Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs 231/2001, l’Università ha svolto l’attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati ambientali con l’obiettivo di: - identificare le aree/attività presupposto dei reati ambientali applicabili ai siti dell’Università: polo Trigoria / Roma – Policlinico, Università, Centro per la Salute dell'Anziano (CESA), Polo di Ricerca Avanzata in Biomedicina e Bioingegneria PRABB -Polo Oncologico di via Longoni e Centro Mafalda Luce di Milano in via Rucellai, 36; - effettuare l’analisi dei rischi potenziali; - valutare l’adeguatezza del sistema di controllo preventivo interno; - costruire, integrare, il sistema di controllo interno in materia ambientale al fine di renderlo idoneo a ridurre ad un livello considerato “accettabile” il rischio di commissione dei reati rilevanti. All’esito dell’attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati sono emersi i seguenti processi sensibili: - Attività di gestione dei rifiuti (produzione e affidamento a fornitori - manutentori, intermediari, trasportatori e smaltitori finali): o caratterizzazione dei rifiuti (gestione laboratori, definizione codice CER, anche in ambito SISTRI) o compilazione della documentazione obbligatoria di legge o gestione del deposito temporaneo dei rifiuti o selezione e monitoraggio fornitori - gestione e prevenzione inquinamento del suolo e del sottosuolo; - gestione e prevenzione incendi; - gestione delle emissioni in atmosfera; - gestione delle apparecchiature contenenti gas lesivi per lo strato di ozono; - gestione dei rifiuti radioattivi; - formazione del personale. Struttura organizzativa e sistema di deleghe in materia ambientale I principali destinatari della normativa in materia di tutela dell’ambiente e delle procedure di gestione ad essa associate ed adottate dall’Università sono: - il Presidente del C.d.A. (Rappresentante Legale), i Soggetti e le funzioni preposte alla gestione degli aspetti ambientali presso i siti e le sedi dell’Università, ovvero i Responsabili delle strutture competenti (Servizi Base, Area Tecnica, Direttore Sanitario, Servizio di Prevenzione, Protezione e Ambiente, ciascuno per gli aspetti di pertinenza), nel rispetto dei disposti normativi in materia anche titolari di atti autorizzativi ambientali; - il Direttore Sanitario del Policlinico, sovraintende ed assicura gli obblighi in materia ambientale inerenti la sfera dei servizi igienico-sanitari, con riferimento, in particolare, alla corretta gestione dei rifiuti sanitari nel rispetto dei dettami Normativi applicabili; - il Responsabile del Servizio di Prevenzione, Protezione e Ambiente (anche “Responsabile Ambiente”) è il soggetto nominato dal Rappresentante Legale, avente il compito di sovraintendere e garantire con l’ausilio del SPPA il rispetto della Normativa ambientale e delle regole gestionali ed operative in materia definite dall’Università, anche attraverso attività di verifica e vigilanza sull’operato dei suddetti Soggetti/funzioni preposte alla gestione degli aspetti ambientali; - Delegati SISTRI: soggetti ai quali sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti su sistema informatico; - Preposti di area/reparto: referenti interni dell’Università aventi la responsabilità della corretta esecuzione delle attività in materia ambientale a loro demandate. _____________________________________________________________________________________ Parte Speciale – Reati Ambientali Pag. 7 di 14 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lvo 231/2001 Università Campus Bio-Medico di Roma Parte Speciale – Reati Ambientali Versione 2.0 (Approvato in data 13/01/2016) I documenti organizzativi interni, nonché eventuali deleghe ove presenti, descrivono nei dettagli ruoli e responsabilità attribuiti ai soggetti destinatari della normativa in materia di tutela dell’ambiente. 4. Principi di comportamento E’ fatto espresso divieto per tutti i destinatari del Modello, di: - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 Undecies del Decreto; - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. E’ fatto inoltre obbligo di: - osservare tutti i dettami previsti da leggi e regolamenti in materia ambientale (D.lgs. 152/2006 – TUA, DPR 254/03, D.lgs. 230/95, etc…); - operare in coerenza con le responsabilità/mansioni attribuite nonché - ove presente - il sistema di deleghe e procure in essere; - osservare le procedure che disciplinano l’attività dell’Università in materia Ambientale; - osservare quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello; - segnalare ogni anomalia, situazione o rischio per l’ambiente; - partecipare alle sessioni formative e di addestramento organizzate dall’Università in materia ambientale. Tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti ambientali, quali, a titolo esemplificativo il Presidente del C.d.A., il Responsabile Ambiente, i Responsabili delle strutture competenti ed i lavoratori, nonché le altre funzioni interne preposte, devono inoltre garantire nell’ambito delle proprie responsabilità e competenze: - - - - 5. la definizione e l’aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa dell’Università) della normativa interna - ovvero dei protocolli di gestione definiti ai sensi del d.lgs. 231/01 e di specifiche linee guida/procedure/istruzioni operative - per la prevenzione dei potenziali impatti ambientali connessi con le attività dell’Università, in cui siano, in particolare, disciplinate le modalità di gestione delle attività sensibili identificate; l’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e la loro conservazione; il controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e della conformità alla legislazione vigente; un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sulla normativa ambientale e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dall’Università; l’attuazione di attività di vigilanza con riferimento al rispetto della normativa interna in materia ambientale, nonché di periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia della normativa interna adottata; un efficace sistema di coordinamento e adeguati flussi informativi tra le strutture universitarie competenti e verso l’Organismo di Vigilanza. Requisiti per la gestione dei rifiuti, la prevenzione dell’inquinamento del suolo e del sottosuolo, la prevenzione e gestione incendi, la gestione delle emissioni in atmosfera, la gestione delle apparecchiature contenti gas lesivi per lo strato di ozono, la gestione dei rifiuti radioattivi. Attività di gestione dei rifiuti (produzione e affidamento a terzi) I Responsabili delle strutture competenti, coadiuvati dal Responsabile Ambiente e dai Preposti dell’area/reparto di produzione dei rifiuti, nonché dalla funzione Acquisti e Servizi Legali per gli aspetti di _____________________________________________________________________________________ Parte Speciale – Reati Ambientali Pag. 8 di 14 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lvo 231/2001 Università Campus Bio-Medico di Roma Parte Speciale – Reati Ambientali Versione 2.0 (Approvato in data 13/01/2016) pertinenza, sovraintendono e garantiscono nel rispetto della Normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti - anche sanitari - ai sensi del DPR 254/2003 e s.m.i.: Caratterizzazione rifiuti e SISTRI - - le corrette modalità di caratterizzazione dei rifiuti prodotti: o la caratterizzazione di tutte le tipologie di rifiuto prodotte, ivi comprese quelle di natura radioattiva, l’utilizzo di appropriate metodologie di campionamento, la definizione dei criteri e della frequenza di caratterizzazione, nonché delle responsabilità e delle modalità per il riconoscimento del rifiuto prodotto e la sua classificazione; o la classificazione mediante codice CER (Catalogo Europeo di Rifiuti); o utilizzo, quando necessario, di laboratori esterni di analisi, qualificati e accreditati, indipendenti da eventuali ditte terze coinvolte nel processo di trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti; o la trasmissione al laboratorio, da parte di Soggetti interni formalmente individuati, di chiare ed esaustive informazioni necessarie alla corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti e la ricerca di sostanze pericolose, garantendo tracciabilità, veridicità e completezza delle dichiarazioni inerenti; le corrette modalità di attuazione del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), laddove attivo, da parte degli utenti abilitati, opportunamente identificati e incaricati dai Delegati SISTRI: o compilazione scheda SISTRI (Area registro cronologico e Area Movimentazione); o verifica accettazione del sito di destinazione tramite ricezione conferma in via telematica. Compilazione della documentazione obbligatoria di legge - la corretta compilazione e l’aggiornamento dei Registri di Carico e Scarico; la verifica di correttezza dei dati registrati nella dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD), prima della sottoscrizione da parte dei Soggetti Delegati e dell’invio agli Enti preposti; la corretta compilazione ed emissione dei Formulari di identificazione del Rifiuto. Gestione del deposito temporaneo dei rifiuti - le corrette modalità di prelievo dal luogo di produzione/confezionamento, trasporto e gestione dei rifiuti nei depositi temporanei, attraverso: o la presenza, presso i depositi temporanei, di contrassegni indicanti l’area di stoccaggio e di idonea cartellonistica informativa/formativa sulla gestione dei rifiuti, in cui sia anche esplicitato il divieto di miscelazione degli stessi; o l’utilizzo di contenitori idonei, appropriati alla tipologia di rifiuto stoccata; o la corretta etichettatura dei contenitori e delle aree adibite; o la presenza, ove necessaria, di idonei bacini di contenimento per deposito rifiuti liquidi o materiali che possono dar luogo a percolamento; o la definizione di opportuni criteri operativi per la raccolta, separazione e confezionamento dei rifiuti prodotti, sanitari da attuarsi anche direttamente ai reparti – di diversa natura anche presso i depositi - atti ad assicurare la compatibilità dei rifiuti depositati, ovvero la non miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi con pericolosi; o la verifica, sulla base dei dati inseriti nei Registri di Carico e Scarico, del non superamento dei limiti volumetrici e temporali imposti, ovvero l’avvio del processo di recupero/smaltimento entro i termini previsti a fronte del superamento prossimo ai limiti predetti; o attività di sorveglianza anche finalizzate a verificare che non vengano abbandonati i rifiuti al di fuori delle aree dedicate; o l’utilizzo di opportune modalità per il trasporto dei rifiuti dai reparti ai depostiti temporanei; - in aggiunta a quanto sopra, con riferimento ai rifiuti sanitari, i Soggetti titolati dell’Università, come sopra definiti, sono tenuti ad assicurare per quanto applicabili: o la corretta gestione dei rifiuti prodotti dagli ambulatori decentrati rispetto alla struttura sanitaria dell’Università, anche attraverso la definizione di opportune policy o regole interne per la gestione in autonomia degli stessi da parte di ciascuna unità decentrata; o in tema di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: la corretta etichettatura di specifici contenitori dedicati; la corretta attuazione del processo di sterilizzazione e smaltimento, anche attraverso l’utilizzo di impianti esterni qualificati, in possesso delle opportune autorizzazioni; _____________________________________________________________________________________ Parte Speciale – Reati Ambientali Pag. 9 di 14 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lvo 231/2001 Università Campus Bio-Medico di Roma Parte Speciale – Reati Ambientali Versione 2.0 (Approvato in data 13/01/2016) o o - il rispetto delle tempistiche di smaltimento attraverso l’attuazione di opportune regole operative per la registrazione cronologica dei rifiuti prodotti e stoccati ai depositi temporanei, nonché per il monitoraggio dei tempi e delle condizioni di stoccaggio, quest’ultime tali da non poter comportare rischi per la salute e la sicurezza del personale e di terzi; l’utilizzo di particolari sistemi di gestione e smaltimento - ai sensi dell’art. 14 del DPR 254/2003 - ovvero di impianti di incenerimento, per i rifiuti sanitari quali farmaci scaduti o inutilizzabili, medicinali citotossici e citostatici, organi e parti anatomiche non riconoscibili o di piccoli animali da esperimento, sostanze stupefacenti e psicotrope; il recupero di materia, anche attraverso la raccolta differenziata, delle categorie di rifiuti sanitari di cui all’art. 5 del DPR 254/2003; in materia di rifiuti radioattivi, che le fasi giornaliere di suddivisione, raccolta e stoccaggio vengano effettuate utilizzando idonei contenitori allocati in locali dedicati, anche messi a disposizione da Ditte terze, qualificate ed in possesso delle opportune autorizzazioni, alle quali viene conferita la raccolta ed il trasferimento definitivo. Selezione e monitoraggio dei fornitori - - - - la selezione dei fornitori (intermediari, trasportatori, smaltitori finali), attraverso un processo di qualifica finalizzato alla verifica circa il possesso dei requisiti abilitativi (presenza autorizzazioni e certificazioni in corso di validità, impianti e mezzi di trasporto) di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (anche di eventuali ditte terze che operano in regime subappalto); il conferimento di incarico previa istruttoria di cui sopra e finalizzata alla verifica di onorabilità ed attendibilità della controparte, in linea con i dettami normativi istituzionali per l’approvvigionamento di beni, servizi e lavori e la qualifica fornitori - stabiliti anche a prevenzione dei reati di Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (es. richiesta certificato antimafia, verifica carichi pendenti e casellario giudiziario, etc..) – anche attraverso la consultazione delle c.d. “white list” pubblicate dalle prefetture competenti, ovvero l’elenco dei fornitori operanti nei settori di intermediazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa; il conferimento di incarico attraverso la stipula di contratti / Ordini di acquisto contenenti la previsione di specifiche clausole di risoluzione in caso di: o omessa comunicazione periodica, da parte del fornitore/intermediario ed in caso di contratti pluriennali, della documentazione attestante il rinnovo delle autorizzazioni e certificazioni abilitanti all’esercizio dell’attività anche delle ditte terze selezionate; o omessa comunicazione tempestiva, da parte del fornitore/intermediario, in caso di variazioni allo stato delle autorizzazioni e certificazioni predette (rinnovi, modifiche, revoche, sospensioni, inserimento nuovi mezzi, etc.); o mancata osservanza, da parte del fornitore/intermediario/ditte terze, delle disposizioni e norme comportamentali, di loro pertinenza e preliminarmente comunicate, previste dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 dell’Università nonché dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti e, più in generale, in materia ambientale; il monitoraggio dei fornitori attraverso: o la verifica di rispondenza degli estremi delle autorizzazioni di riferimento per i rifiuti conferiti, anche di natura radioattiva, in termini di mezzi di trasporto ed impianti, preliminarmente comunicati anche per il tramite di Soggetti intermediari; o la verifica del corretto svolgimento di tutte le operazioni conferite nella rispetto dei dettami 2 normativi e dei requisiti contrattuali applicabili , nonché delle norme comportamentali a cui gli stessi devono attenersi durante l’erogazione della prestazione; o la verifica periodica, nonché tempestiva sulla base di eventuali non conformità rilevate, della documentazione attestante l’abilitazione (autorizzazioni e certificazioni) di tali Soggetti; o la verifica che la quarta copia del formulario venga restituita dal fornitore/trasportatore nei termini di legge e l’attivazione tempestiva delle opportune comunicazioni alla Provincia in caso di mancato rientro; 2 E’ previsto il divieto di effettuare trasporti transfrontalieri _____________________________________________________________________________________ Parte Speciale – Reati Ambientali Pag. 10 di 14 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lvo 231/2001 Università Campus Bio-Medico di Roma Parte Speciale – Reati Ambientali Versione 2.0 (Approvato in data 13/01/2016) la verifica circa la corretta gestione dei rifiuti da essi prodotti all’interno delle aree dell’Università, qualora si configurino come produttori degli stessi, anche sulla base di specifici accordi contrattuali inerenti le attività di manutenzione degli impianti; o la conduzione di eventuali Audit di seconda parte. le norme comportamentali, oggetto di comunicazione e requisito contrattuale, a cui i fornitori (anche ditte di manutenzione) devono attenersi durante l’esercizio delle attività erogate a favore dell’Università prevedono: o la corretta e tempestiva gestione dei rifiuti prodotti durante l’attività prestata per l’Università con particolare attenzione al divieto di miscelazione degli stessi e/o collocazione che possa generare un pericolo per l’ambiente e per i lavoratori; o il corretto utilizzo di eventuali sostanze chimiche, anche presenti all’interno di apparati e/o ricambi di impianti oggetto di istallazione/manutenzione, attraverso la comunicazione preventiva delle relative schede di sicurezza; o condizioni di utilizzo di materiali/sostanze a potenziale inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e del sottosuolo nonché di prodotti allo stato liquido eventualmente usati o presenti nelle apparecchiature utilizzate o installate (es. olio, liquidi di raffreddamento, ecc.) – al fine di evitare sversamenti accidentali, nonché modalità di intervento immediato finalizzato alla gestione e riduzione degli effetti conseguenti; o le modalità di comunicazione con i Soggetti titolati dell’Università finalizzate al coordinamento con l’Organizzazione interna per evitare e gestire inquinamenti ambientali e rischi per i lavoratori. o - Gestione e prevenzione dell’inquinamento del suolo e del sottosuolo I Responsabili delle strutture competenti, coadiuvati dal Responsabile Ambiente e dai Preposti di area, sovraintendono e garantiscono la messa in atto di misure di prevenzione della contaminazione del suolo e della falda quali: - - - la verifica che serbatoi/contenitori/vasche in generale utilizzati per lo stoccaggio di sostanze liquide pericolose/rifiuti pericolosi possiedano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze ivi contenute, che siano attivi, funzionanti e mantenuti i presidi tecnologici di controllo (ad esempio tramite periodiche verifiche di tenuta) in osservanza delle prescrizioni di cui alle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità di 3 competenza o in relazione alle best practice riconosciute in materia ; l’esecuzione di periodiche attività di ispezione, manutenzione e verifica di eventuali perdite dai 3 serbatoi interrati e dei locali contenenti sostanze e rifiuti pericolosi ; la definizione di opportune modalità per lo stoccaggio e l’utilizzo delle sostanze pericolose nel rispetto delle procedure operative in essere atte a prevenire ed evitare o contenere qualsiasi sversamento o evento accidentale che possa arrecare inquinamento del suolo, sottosuolo e acque sotterranee; la messa a disposizione dei presidi per la prevenzione ed il trattamento immediato in caso di sversamenti accidentali di fluidi; la definizione di modalità per la comunicazione immediata di eventuali situazioni di emergenza a potenziale inquinamento, nonché per la definizione ed esecuzione immediata delle azioni di trattamento e risolutive della non conformità rilevata. Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito dell’Università, il Responsabile Ambiente, anche in collaborazione o per il tramite dei Responsabili delle strutture competenti, informato il Legale Rappresentante, garantisce la messa in atto delle procedure di comunicazione agli Enti competenti, di prevenzione della diffusione della contaminazione ed eventualmente di bonifica del sito, conformemente ai disposti di cui all’art. 242 del TUA: - adottare, entro 24 ore successive all'evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne immediata comunicazione agli Enti preposti; - effettuare una indagine preliminare allo scopo di individuare le concentrazioni dei parametri oggetto del potenziale inquinamento. In caso di accertamento della presenza di contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli Enti preposti con descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate; 3 In accordo e nel rispetto del Piano di Monitoraggio, afferente al Programma annuale di manutenzione, oggetto di definizione e approvazione da parte dei Responsabili delle strutture competenti _____________________________________________________________________________________ Parte Speciale – Reati Ambientali Pag. 11 di 14 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lvo 231/2001 Università Campus Bio-Medico di Roma Parte Speciale – Reati Ambientali Versione 2.0 (Approvato in data 13/01/2016) - - presentare, con la tempistica prevista dalla legislazione vigente, agli Enti preposti il piano di caratterizzazione del sito inquinato da sottoporre alla loro autorizzazione; effettuare, dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione, nei tempi previsti dalla legislazione vigente, la presentazione alla Regione dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione; nel caso in cui il sito non venga dichiarato inquinato: o dare attuazione all’eventuale programma di monitoraggio prescritto dagli Enti preposti; nel caso in cui il sito venga dichiarato inquinato: o effettuare la presentazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale) entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio; o approvato il progetto, con o senza prescrizioni, attuare gli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, conformemente al progetto approvato. Gestione e prevenzione incendi I Responsabili delle strutture competenti, coadiuvati dal Responsabile Ambiente e dai Preposti di area, sovraintendono e garantiscono la definizione e la corretta attuazione di opportune misure di prevenzione e gestione incendi, in accordo a quanto stabilito nei documenti del SGSL dell’Università relativi alla gestione degli incendi. Gestione delle emissioni in atmosfera I Responsabili delle strutture competenti, coadiuvati dal Responsabile Ambiente e dai Preposti di area, sovraintendono e garantiscono: il periodico censimento, presso le sedi ed i siti dell’Università, di tutte le sorgenti di emissioni significative in atmosfera per le quali è necessaria l’autorizzazione ai sensi della Normativa vigente; - le attività connesse alla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in accordo alla Normativa vigente, agli enti competenti; - il processo di monitoraggio della validità delle autorizzazioni alle emissioni, al fine del mantenimento della conformità autorizzativa e normativa; - opportune attività di monitoraggio – in accordo alle disposizioni normative applicabili- del rispetto di specifici parametri stabiliti, anche attraverso l’operato di ditte esterne specializzate oggetto di verifica e controllo da parte di Soggetti interni preposti; - l’attuazione, in caso di superamento dei limiti prescrittivi / normativi di emissione in atmosfera, delle contromisure necessarie alla riduzione del fuori norma o ogni azione necessaria in ottica di rispetto dei valori stabiliti e le dovute comunicazioni agli enti; - il rispetto, in generale, di tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi; - l’attuazione di quanto previsto nelle situazioni di emergenza. Le precedenti prescrizioni sono contenute nella procedura del SGSL dell’Università “Emissioni in atmosfera”. - Gestione delle apparecchiature contenenti gas lesivi per lo strato di ozono I Responsabili delle strutture competenti, coadiuvati dal Responsabile Ambiente e dai Preposti di area sovraintendono e garantiscono: - il censimento di tutti gli impianti contenenti sostanze ozono lesive individuando anche il tipo di sostanza utilizzata; - la verifica che eventuali sostanze ozono lesive, presenti all’interno di dispositivi o impianti, siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente; - il controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione delle apparecchiature e impianti di condizionamento d'aria contenenti sostanze ozono lesive, con le modalità previste dalla vigente legislazione; - la tenuta e la conservazione del libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente; - la registrazione, nel libretto di impianto, delle operazioni di recupero e di riciclo, del momento dei controlli e dei risultati; - l’attuazione del piano di sostituzione dei gas ozono lesivi da operarsi per mezzo di ditte specializzate. _____________________________________________________________________________________ Parte Speciale – Reati Ambientali Pag. 12 di 14 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lvo 231/2001 Università Campus Bio-Medico di Roma Parte Speciale – Reati Ambientali Versione 2.0 (Approvato in data 13/01/2016) - Le precedenti prescrizioni sono contenute nella procedura del SGSL dell’Università “Emissioni in atmosfera”. Gestione dei rifiuti radioattivi I Responsabili delle strutture competenti, coadiuvati dal Responsabile Ambiente e dall’Esperto Qualificato nominato ai sensi della normativa applicabile in materia di radiazioni ionizzanti, sovraintendono e garantiscono la corretta gestione dei materiali radioattivi in applicazione della normativa vigente in materia. L’Esperto Qualificato provvede ad effettuare: - la valutazione preliminare delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi; - la valutazione preliminare del livello di attività detenuta; - eventuali azioni per possibili superamenti delle soglie dei livelli tenuto conto della classificazione delle zone e del personale con particolare riferimento all’art. 115 ter del D.Lgs 230/95; - controllo della documentazione da detenere ed inviare per legge; - adeguata informazione e formazione del personale che opera all’interno e all’esterno del locale deposito rifiuti radioattivi. Il Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs 230/95 individua il personale preposto per mansioni strettamente esecutive inerenti alla sorveglianza fisica. Detto personale, d’intesa con l’Esperto Qualificato, provvede ad effettuare: - misurazione della irradiazione nell’intorno dei contenitori dei rifiuti; - controllo della contaminazione e irradiazione nel punto di produzione del rifiuto; - registrazione dei rilievi effettuati sia tecnici che sperimentali; - registrazione dei rifiuti per tipo (n) – quantità (Bq) – concentrazione (Bq/g). Inoltre vanno eseguiti i seguenti controlli amministrativi: - verifica che la ditta preposta al trasporto del contenitore relativo al materiale radioattivo da smaltire sia un vettore autorizzato e disponga di idoneo mezzo autorizzato; - registrazione della ditta di alienazione e verifica della documentazione di ricezione. 6. Controlli, reporting e informativa all’Organismo di Vigilanza Gli incaricati delle strutture competenti e i preposti di area/reparto, ciascuno per gli aspetti di pertinenza, garantiscono, secondo le modalità stabilite dal Responsabile Ambiente e dai Responsabili delle strutture competenti , il rispetto dei requisiti sopra definiti ed assicurano la sorveglianza ed il monitoraggio dell’operato delle ditte terze. I resoconti di tali attività vengono riportati periodicamente, ovvero tempestivamente in caso di anomalie rilevate, ai Responsabili delle strutture competenti ed al Responsabile Ambiente, i quali sono altresì tenuti a vigilare attivamente sull’operato degli incaricati di cui sopra. Il Responsabile Ambiente verifica che la programmazione delle attività di monitoraggio previste dal SGSL dell’Università sia finalizzata anche ad attestare il rispetto della Normativa ambientale e della normativa interna definita in materia. L’esito delle suddette attività di monitoraggio anche di seconda parte è trasmesso mediante flussi informativi del SGSL dell’Università nei confronti dell’ODV. L’OdV riceve altresì comunicazione tempestiva, da parte dei Responsabili delle strutture competenti e/o del Responsabile Ambiente, di situazioni di emergenza potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali o inquinare l’atmosfera, nonché dei resoconti dei sopralluoghi svolti dalle autorità competenti/segnalazioni/sanzioni comminate. _____________________________________________________________________________________ Parte Speciale – Reati Ambientali Pag. 13 di 14 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lvo 231/2001 Università Campus Bio-Medico di Roma Parte Speciale – Reati Ambientali Versione 2.0 (Approvato in data 13/01/2016) Tutte le comunicazioni di cui sopra contengono, oltre alle specifiche della anomalia rilevata, le indicazioni relative all'azione di trattamento attuata o da attuarsi, nonché all'azione correttiva definita (modalità, responsabilità e tempi) e concordata con le funzioni interessate. 7. Formazione del personale I Responsabili delle strutture competenti, di concerto con il Responsabile dell’Area del Personale ed il Responsabile Ambiente assicurano: - l’analisi dei fabbisogni informativi e formativi del personale coinvolto nelle attività di gestione ambientale, nonché del personale esterno delle ditte appaltatrici, con particolare riferimento alle attività ed aree sensibili identificate ed all’addestramento per la preparazione e risposta alle emergenze; - la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi; - la verifica di apprendimento e di efficacia del modello formativo; - il coinvolgimento e la sensibilizzazione del personale tramite attività seminariali e/o di comunicazione, sulla base di specifici programmi in materia ambientale. 8. Sanzioni La mancata osservanza delle prescrizioni della presente parte speciale comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi in linea con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dai Regolamenti interni e ove applicabile dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro. Per l’individuazione delle specifiche sanzioni disciplinari si rinvia a quanto statuito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – parte generale nell’apposito capitolo dedicato al sistema disciplinare. In via del tutto sintetica, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni nei confronti del personale in genere dell’Università, saranno applicate in relazione: - all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; - al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; - alle mansioni del lavoratore; - alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; - alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. Le sanzioni astrattamente applicabili per dipendenti e dirigenti sono: - richiamo verbale - ammonizione scritta - multa (nel rispetto del limite massimo di 3 ore di retribuzione) - sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni - licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso - licenziamento senza preavviso In caso di violazione delle prescrizioni della presente parte speciale da parte degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei Conti, provvederanno ad adottare ogni opportuna iniziativa consentita dalla legge, tra cui le seguenti sanzioni: - il richiamo scritto; - la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello; - una sanzione pecuniaria - la revoca di eventuali deleghe/procure. Nelle ipotesi in cui le eventuali violazioni siano di tale gravità da compromettere il rapporto di fiducia tra il singolo soggetto e l’Università, il Consiglio di Amministrazione revoca l’incarico. Nei confronti dei terzi tenuti al rispetto del presente parte speciale (collaboratori occasionali, consulenti etc.), in virtù di apposite clausole, l’eventuale mancato rispetto dei principi e delle norme di cui al presente documento, comporta l’irrogazione delle sanzioni espressamente inserite nei relativi contratti. _____________________________________________________________________________________ Parte Speciale – Reati Ambientali Pag. 14 di 14