La norma prevede che il controllo e la manutenzione degli impianti termici (il controllo è qui inteso come operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi e degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria; sono operazioni preliminari alla manutenzione, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, devono essere eseguiti conformemente alle modalità e periodicità (sia modalità ovvero prescrizioni che periodicità, come chiarito dall'allegato L punto 3) fornite, nell'ordine, da: 1 - impresa installatrice che normalmente si concretizza in ipotesi piuttosto remote nella pratica quotidiana, almeno per quanto concerne gli impianti domestici; lo stesso decreto riporta la possibilità che l'impresa installatrice possa ritenere non necessario predisporre “sue” istruzioni. 2 - Fabbricante degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto 3 - norme UNI e CEI che non vale per gli apparecchi a gas, per i quali c'è l'obbligo di dotare il libretto di istruzioni relative alla modalità ed alla periodicità di manutenzione (tale punto riguarda, sostanzialmente, i dispositivi termoidraulici - non combustivi - degli impianti). 4 - Qualora non siano disponibili le istruzioni originarie, il decreto (saggiamente) obbliga i soggetti responsabili (come, ad esempio, gli occupanti delle unità immobiliari) a farsi parte attiva per reperire una copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio; in pratica, in assenza del libretto di istruzioni ed avvertenze non autorizza a comportamenti contrari alla sicurezza, al risparmio energetico od alla buona tecnico Rispetto al Decreto Legislativo 192/2005, sparisce quindi la periodicità minima di manutenzione in assenza delle modalità e delle periodicità fornite dai soggetti elencati in precedenza , in realtà una periodicità esattamente analoga è ancora presente, ma ora si riferisce al controllo ( analisi combustione ) dell'efficienza energetica. Il controllo Il nuovo decreto prevede che i controlli dell’efficienza energetica (allegati “F” e “G”), comprensivi di verifica di combustione, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali (per generatori a gas): ogni 6 mesi (all’inizio ed alla metà del periodo di riscaldamento) per gli impianti aventi potenza superiore a 350 kW; ogni anno, per gli impianti aventi potenza superiore a 35 kW; ogni 2 anni per gli impianti dotati di generatori a camera aperta installati all’interno dei locali abitati; ogni 4 anni per gli impianti dotati di generatori a camera aperta installati all’esterno dei locali abitati e per i generatori a camera stagna. Per quanto concerne i generatori a gas aventi potenza inferiore a 35 kW, le prescrizioni sopra indicate si applicano fino all’ottavo anno di vita del generatore stesso, oltre il quale i controlli vanno effettuati ogni 2 anni (senza distinzione fra tipologia di generatore o luogo di installazione) In definitiva La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli , deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti. La maggior parte dei costruttori di caldaie, (precedente paragrafo punto 2 secondo le istruzioni tecniche del fabbricante lo specifico apparecchio ) prevedono come la manutenzione debba essere annuale ( libretto istruzioni ). In casi come questo , quindi , le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e/o pulizia della caldaia come è dichiarato dal costruttore , l'ente di verifica , anche se esegue un ciclo di controlli ogni 4 anni deve determinare che l'utente in quel periodo, abbia effettuato almeno una “verifica della combustione” e 4 manutenzioni, una ogni anno. E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.