D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Pubblicato su S.U. della G.U. del 14.04.2006 In vigore dal 29.04.2006 318 articoli 373 pagine 207 pagine di allegati Giorgio Carimati CC- HSE Rosignano, 06.06.2006 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Bonifica dei siti inquinati (Parte IV, titolo V, artt. 239-257, 264-265, 304-306) (Allegati al Titolo V, pag. 262-279) Le nuove norme tecniche D.Lgs. 152/2006 Le nuove norme tecniche per la bonifica dei siti inquinati (1) o Importanti modifiche che ridisegnano la struttura operativa finora seguita nell’applicazione del D.M. 471/99 o Introdotto il principio che la necessità dell’intervento da attuare deve essere Nuove tabelle commisurata all’effettivo rischio ( un approccio più pragmatico) o L’Analisi di rischio diviene il cardine fondamentale di ogni progetto di bonifica o Analisi di Rischio: rischio incrementale accettabile per sostanze cancerogene 1 x 10-5 (all. 1, pag. 264) 3 D.Lgs. 152/2006 Le nuove norme tecniche per la bonifica dei siti inquinati (2) o Analisi di rischio: il punto di conformità dovrà essere necessariamente fuori dal sito indicativamente fra 50 e 500 m dalla sorgente o Analisi del suolo sull’aliquota inferiore Nuove tabelle a 2 mm, ma la concentrazione riferita alla totalità dei materiali secchi, compreso lo scheletro (2 mm-2 cm) (all. 2, pag.267) o I VCLA tabellari anziché “valori di soglia” e “valori obiettivo” diventano valori di attenzione; al superamento, scatta l’obbligo di un PdC e dell’AdR 4 D.Lgs. 152/2006 Le nuove norme tecniche per la bonifica dei siti inquinati (3) o Per i siti in attività, possibilità di fare, anziché la bonifica, una “messa in sicurezza operativa” o Le competenze relative all’approvazione del P.d.C. e del Progetto Operativo Nuove tabelle passano alla Regione e dell’Analisi di rischio alla Conferenza dei Servizi (in precedenza tutte di competenza del Comune) o L’art. 243 prevede la possibilità di emungere le acque contaminate e di scaricarle, direttamente o dopo l’utilizzo in un ciclo produttivo del sito stesso, in un corpo idrico superficiale purché rispettino i limiti previsti dalla parte Terza 5 D.Lgs. 152/2006 Le nuove norme tecniche per la bonifica dei siti inquinati (4) o Limitazione degli oneri economico – finanziari, addossabili al proprietario non responsabile dell’inquinamento, del sito (al massimo il valore dell’area bonificata) o Possibilità di chiedere entro 180 giorni Nuove tabelle dalla data d’entrata in vigore 29.10.06), una rimodulazione degli obiettivi di bonifica sulla base dei nuovi criteri, per gli interventi non completati alla stessa data o E’ quindi necessario per tutti i siti, individuare le modalità più opportune di gestione del transitorio 6 D.Lgs. 152/2006 Le nuove norme tecniche per la bonifica dei siti inquinati (5) o Risultano abrogati (art. 264): - il D. Lgs. 22/97, e quindi - l’art. 17 del D. Lgs. 22/97, e quindi - il D.Lgs. 471/99 Nuove tabelle 7 D.M. 471/1999: Valori di concentrazione e definizioni 1) Valori di concentrazione rilevati analiticamente 2) Valori di Concentrazione Limite Accettabili (VCLA) VCLA: Valori di concentrazione per le sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in relazione alla specifica destinazione d’uso del sito, indicati nell’allegato 1: Tabella 1: VCLA nel suolo e sottosuolo • Tabella 1: VCLA nelle acque sotterranee 8 D.Lgs. 152/2006, art. 240 Valori di concentrazione e definizioni 1) Valori di concentrazioni rilevati analiticamente 2) Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) 3) Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) * Nuove tabelle (allegato 5) con Nuove tabelle minimi cambiamenti (PCB suoli) CSC: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio (AdR) sitospecifica (all. 5, pag. 275)* CSR: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare (…) con AdR sitospecifica, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli CSR così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito 9 D.M. 471/1999: Sito contaminato: definizioni 1) Sito inquinato Sito che presenta livelli di contaminazione per cui anche una sola delle sostanze inquinanti nel suolo o nelle acque sotterranee (o nelle acque superficiali) risulta superiore ai VCLA accettabili stabiliti dal presente regolamento (D. M. 471) ( VCLA = valore di soglia) 10 D.Lgs. 152/2006, art. 240 Sito contaminato: definizioni 1) Sito contaminato 2) Sito non contaminato Nuove tabelle Sito contaminato: un sito nel quale i valori di CSR, determinati con l’applicazione della procedura di AdR sitospecifica risultano superati Sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione • risulti inferiore ai valori di CSC, • oppure, se superiore, risulti inferiore ai valori di CSR (CSC: valori di attenzione) Si passa dal criterio di soglia alla verifica del superamento di valori di attenzione, il cui superamento fa scattare gli obblighi 11 D.Lgs. 152/2006 Principi generali per la valutazione della contaminazione di un sito Conc. Anal. > CSC Indagine ambientale - PdC - AdR sitospecifica Conc. Anal. < CSC Sito non contaminato Conc. Anal. > CSR Conc. Anal. < CSR - Messa in sicurezza - Bonifica Sito non contaminato (Piano di monitoraggio) Legenda Conc.Anal. Conc. rilevata analiticamente CSC Conc. Soglia di Contaminazione CSR Conc. Soglia di Rischio PDC Piano della Caratterizzazione AdR Analisi di rischio 12 D.M. 471/1999 Interventi in emergenza Messa in sicurezza d’emergenza (MISE) MISE: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere (….), contenere la diffusione (degli inquinanti) ed impedire il contatto (….) degli inquinanti, in attesa degli interventi di bonifica 13 D.Lgs. 152/2006, art. 240 Interventi in emergenza 1) 2) Messa in sicurezza d’emergenza (MISE) Misure di prevenzione (MDP) MISE: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza (….) in caso di eventi di contaminazione repentini (vapori a livello di esplosività o nocività, presenza di prodotto in fase separata, contaminazione di pozzi ad uso potabile o agricolo, pericolo d’incendi o esplosioni) atto a contenere la diffusione (degli inquinanti) impedire il contatto e a rimuoverle, in attesa di ulteriori interventi La mise è ora in relazione a contaminazioni repentine con pericolosità oggettiva e acuta – Non si adatta più a contaminazioni storiche con superamento del VLCA MDP: le iniziative per contrastare un evento, atto o omissione, che ha creato una minaccia imminente per la salute o l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno in un futuro prossimo Interventi tipo MISE indipendenti da pericolosità immediata (imminente!), soggetti a comunicazione e non a autorizzazione-(sanzione per mancata comunicazione) 14 Tipologie di interventi di bonifica Il D.M. 471/1999 prevedeva: Bonifica Bonifica con misure di sicurezza Messa in sicurezza permanente Il D.Lgs. 152/2006 prevede : Bonifica Messa in sicurezza operativa Messa in sicurezza permanente 15 D.M. 471/1999 1) Bonifica In caso di superamento/di concreto pericolo di superamento dei parametri riportati nell’allegato 1, nel sito interessato deve essere attuata la messa in sicurezza, la bonifica (e il ripristino ambientale). Lo scopo degli interventi è di eliminare le sostanze inquinanti o di ridurne le concentrazioni entro i limiti riportati negli allegati. Sono ammesse deroghe a questo principio solo: con l’applicazione di limiti più restrittivi per la presenza di corpi idrici sensibili, di aree vulnerabili o al fine di tutelare le acque potabili (art.4 comma 3); con l’applicazione di limiti da raggiungere con la bonifica riferiti al fondo, qualora si dimostri una concentrazione “naturale”, nel sito, superiore ai valori tabellati (art.4, comma 2 ). 16 D. Lgs. 152/2006, art. 240 1) Bonifica In caso di superamento delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) nel sito interessato devono essere attuate le misure di prevenzione, di emergenza (se previste) e la bonifica (e ripristino ambientale) Lo scopo degli interventi è di eliminare le fonti d’inquinamento e le sostanze inquinanti o di ridurne le concentrazioni entro i limiti delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) 17 D.M. 471/1999 2) Bonifica con misure di sicurezza Qualora si dimostri che, pur nell’applicazione delle BAT, non è possibile raggiungere i livelli riportati nel decreto, è possibile prevedere la bonifica con misure di sicurezza La Regione/il Comune può autorizzare una bonifica che presenti delle concentrazioni residue (rispetto alle concentrazioni tabellate di legge) purché sia dimostrato, tramite un’analisi del rischio, che questi livelli residui garantiscano, comunque, il mantenimento delle condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria del sito. L’autorità definisce i piani di monitoraggio e di controllo del sito fissando, eventualmente, le necessarie limitazioni all’uso dell’area (art.5 D.M. 471/1999) 18 D. Lgs. 152/2006, art. 240, 242 2) Messa in sicurezza operativa Qualora nel sito risultano in esercizio attività produttive e accessorie, comprese le attività di mantenimento, la bonifica viene rimandata alla cessazione dell’attività, previa applicazione della messa in sicurezza operativa. L’intervento deve garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente (quali interventi transitori di contenimento della contaminazione o messa in sicurezza permanente), al fine di evitare la diffusione della contaminazione. In tali casi devono essere predisposti idonei Piani di monitoraggio e controllo 19 D.M. 471/1999 3) Messa in sicurezza permanente Qualora la fonte inquinante sia costituita da rifiuti stoccati e, pur nell’applicazione delle BAT, non sia realizzabile la rimozione dei rifiuti stessi, è possibile prevedere la messa in sicurezza permanente L’autorità competente può autorizzare la messa in sicurezza permanente se ne viene dimostrata la necessità nel progetto preliminare. In questo caso non è ammesso lo smaltimento di altre tipologie di rifiuti e le relative limitazioni d’uso devono essere registrate. A tali siti si applicano le norme di riferimento previste per la gestione delle discariche dopo la loro chiusura, salvo l’obbligo di procedere alla bonifica laddove, nell’area di influenza del sito, si registrino fenomeni di inquinamento. 20 D. Lgs. 152/2006, art. 240 3) Messa in sicurezza permanente Interventi definitivi da realizzarsi sul sito non interessato da attività produttive in esercizio, al fine di renderlo fruibile per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici Interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti (…) e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti Piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici Viene prevista la successiva fruizione dell’area (all. 3 pag. 271), su cui il MATT è in disaccordo!! 21 D.M. 471/1999 Bonifica in procedura semplificata Procedura semplificata gli interventi di bonifica devono riguardare: • volumi di suolo < 100 m3, •escludere misure di sicurezza (art.5) e la messa in sicurezza permanente (art.6) • non essere soggetti a VIA La Regione definisce ai sensi dell’art.13 D.M. 471/1999 quelle tipologie di interventi che possono essere realizzati senza l’autorizzazione preventiva . Si veda la Regione Veneto con la D.G.R. 18 gennaio 2002, n.10 22 D.Lgs. 152/2006, all. 4 pag. 273 4) Bonifica in procedura semplificata Procedura semplificata per aree di ridotte dimensioni (quali rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, di superficie < 1000 m2 La procedura dispone tre casi che prevedono: 1. Interventi di mise risolutivi (entro CSC); 2. Bonifica contaminazione con progetto unico entro CSC con PdC e Mise oppure entro CSR con PdC, Mise e RA; 3. Bonifica comprensiva falda Progetto unico entro CSR con PdC, Mise, RA 23