CONFERENZA STATO-REGIONI - Seduta del 22 novembre 2001 Accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'articolo 4 del medesimo decreto; VISTO l'articolo 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, Regioni e province Autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune; VISTO l'accordo tra i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica, della sanità e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di spesa sanitaria, sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004); VISTO l'accordo del 22 marzo 2001 (repertorio atti n. 1210) sancito tra i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica, della sanità e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, che integra il predetto accordo sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000; VISTO l'accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001 da questa Conferenza (repertorio atti n. 1285); CONSIDERATO che, con il predetto accordo si è convenuto, che con successivo accordo da sancirsi in questa Conferenza, sarebbero stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, prima che gli stessi venissero adottati dal Governo con un provvedimento formale entro il 30 novembre 2001, d'intesa con la stessa Conferenza e che la validità dello stesso era subordinata all’adozione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria; CONSIDERATO che, questa Conferenza nella seduta del 25 ottobre 2001 (repertorio atti n.1314 ) ha valutato positivamente e approvato la relazione sull'attivita' del tavolo di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e dei relativi costi, al fine di pervenire al successivo accordo da sancirsi sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, previo confronto preliminare in un tavolo tra le Regioni e i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute; VISTO l'articolo 6 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, che dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, d'intesa con questa Conferenza, sono definiti i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; VISTA la proposta di accordo in oggetto, elaborata dal tavolo tecnico di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e dei relativi costi nelle riunioni del 30 e 31 ottobre 2001 e trasmessa con nota del 2 novembre ai Presidenti delle Regioni, nonché ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze ; CONSIDERATO che, nel corso delle riunioni del 7 e 13 novembre del tavolo politico di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, tenutesi presso il Ministero dell'Economia e delle finanze per l'esame della proposta di accordo in oggetto, nel corso delle quali si è proceduto alla definitiva stesura della stessa e si è convenuto altresì che, ad avvenuta approvazione dell'accordo, nonché del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvederà ad elaborare una pubblicazione di carattere esplicativo, che illustri nel dettaglio le prestazioni e le attività ricomprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria; CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica Stato-Regioni tenutasi in data odierna tra i rappresentanti dei Ministeri della salute, dell’economia e finanze, affari regionali nonché delle Regioni si è convenuto di proporre una modifica all’allegato 3 del presente accordo volto a garantire le specifiche esigenze di assistenza sanitaria delle popolazioni delle isole minori e delle altre comunità isolate; CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni, nell’esprimere il loro favorevole avviso sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria hanno proposto il seguente emendamento: "alla lettera f) dell’allegato 2A dello stesso, aggiungere la seguente frase: "Su disposizione regionale la laserterapia antalgica, l’elettroterapia antalgica, l’ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere incluse nell’allegato 2B", che si intende apportato anche al medesimo allegato 2A del presente accordo , sul quale il Ministro della salute e il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze hanno convenuto; CONSIDERATO altresì che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso il loro favorevole avviso sull’accordo in oggetto e che il Ministro della salute e il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze hanno confermato il loro positivo assenso; ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; sancisce Governo e nei termini sottoindicati: il Regioni e Province seguente Autonome di accordo Trento e di tra Bolzano PUNTO 1. Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 del medesimo articolo. PUNTO 2. 2.1 I Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono definiti nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. 2.2. Le prestazioni e le attività comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono soggette alle limitazioni e condizioni previste dalle disposizioni vigenti. PUNTO 3 3.1. Le prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa. 3.2. Le forme e le modalità della partecipazione alla spesa sono quelle individuate dalle disposizioni legislative statali, in particolare dall’articolo 85, comma 9 della legge 23 dicembre 2001, n. 388, nonché dagli articoli 4, comma 3 e 6, commi 1 e 2, della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, nonché dalle disposizioni regionali, eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 13 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni. PUNTO 4 4.1 Si conviene che: • le prestazioni ed i servizi, di cui all'allegato 2A, sono escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria; • le prestazioni di cui all'allegato 2B sono da intendersi parzialmente escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche; • le prestazioni di cui all'allegato 2C incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono quelle che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione. Le prestazioni sopra richiamate sono state inserite nelle specifiche liste di cui agli allegati in quanto: a. non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; b. non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la loro efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili ovvero la loro utilizzazione è rivolta a soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; c. in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione e di erogazione dell’assistenza. 4.2 Si conviene che vanno apportate, entro il 31 marzo 2002, modifiche al Nomenclatore tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, anche in base alle indicazioni contenute nell’allegato 2B e ferme restando le esclusioni di cui all'allegato 2A, assicurando inoltre l'inserimento, in detto nomenclatore, di prestazioni attualmente erogabili solo in regime di ricovero ospedaliero, per le quali vi sia evidenza di un più appropriato regime di erogazione in sede di specialistica ambulatoriale. 4.3. Le Regioni disciplinano i criteri e le modalità per contenere il ricorso e l’erogazione di prestazioni, che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risors e, anche tenendo conto delle indicazioni riportate nell'allegato 2C. In sede di prima applicazione la disciplina è adottata dalle Regioni entro il 30 giugno 2002. PUNTO 5 5.1 Si conviene di definire criteri specifici di monitoraggio, all’interno del sistema di garanzia introdotto dall’art.9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per assicurare trasparenza, confrontabilità e verifica dell’assistenza erogata attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria con un sistema di indicatori essenziali, pertinenti e caratterizzati da dinamicità e da aggiornamento continuo. 5.2 Il tavolo previsto nel punto 15 dell’accordo dell’8 agosto 2001 fra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, effettuerà, sulla base di quanto previsto al capoverso precedente, la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria effettivamente erogati, e della corrispondenza ai volumi di spesa stimati e previsti, evidenziando altresì eventuali prestazioni effettivamente erogate non riconducibili ai predetti livelli. PUNTO 6 6.1 Si conviene di definire un sistema di manutenzione degli elenchi di prestazioni e servizi inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza dell’assistenza per i cittadini in relazione alle risorse definite. 6.2 Si conviene di costituire, entro il 31 marzo 2002, uno specifico organismo a carattere nazionale, di cui facciano parte un numero adeguato di esperti designati dalle Regioni, sul modello della Commissione Unica del Farmaco (CUF). 6.3 A tale organismo è affidato il compito di valutare, nel tempo, i fattori scientifici, tecnologici ed economici che motivano il mantenimento, l'inclusione o l'esclusione delle prestazioni dai Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, tenuto conto di nuove tecniche e strumenti terapeutici, riabilitativi diagnostici resi disponibili dal progresso scientifico e tecnologico, che presentino evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate, così come l’esclusione di quelle ormai obsolete. 6.4 Resta fermo quanto sancito dall'accordo dell'8 agosto 2001, al punto 15 dello stesso, con particolare riferimento all'impegno assunto dal Governo di accompagnare eventuali variazioni in incremento dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, decise a livello centrale, con le necessarie risorse aggiuntive. PUNTO 7 7.1 Si conviene sulle indicazioni particolari per l'applicazione dei livelli in materia di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica e integrazione socio sanitaria, nonché in materia di assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle altre comunità isolate che vengono fornite nell'allegato 3. PUNTO 8 Si conviene che i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria sono stati definiti, nel presente accordo, in relazione alle risorse di cui al punto 6 dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Stato-Regioni nel corso della seduta dell'8 agosto 2001. PUNTO 9 1.Fermo restando quanto già previsto nei punti precedenti del presente accordo, si conviene che le Regioni nell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria in sede regionale si attengono alle linee guida contenute nell'allegato 4. PUNTO 10 Laddove la regione definisca specifiche condizioni di erogabilità delle prestazioni ricomprese all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli allegati 2B e 2C, o individui prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei propri residenti, l'addebitamento delle stesse in mobilità sanitaria deve avvenire sulla base di: • un accordo quadro interregionale, che regoli queste specifiche problematiche di compensazione della mobilità entro il 30 giugno 2002; • eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate. PUNTO 11 Si conviene che il tavolo di lavoro che ha curato la stesura del presente accordo, con riferimento alle questioni, qui di seguito riportate, continuerà ad operare, con il supporto di gruppi tecnici misti con rappresentanti ministeriali e regionali per i necessari approfondimenti, i cui risultati saranno sottoposti alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni per gli adempimenti conseguenti: • visite fiscali e accertamenti richiesti dagli Uffici della pubblica Amministrazione e relativi costi; • compiti affidati agli ufficiali polizia giudiziaria e relativi costi; • finanziamento delle Agenzie regionali per l'ambiente per le funzioni svolte dalle stesse di competenza del Servizio Sanitario Nazionale; • Assistenza sanitaria agli stranieri non regolari. PUNTO 12 Si conviene, per quanto concerne gli adempimenti conseguenti al disposto dell'articolo 6, commi 1 e 2 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 che la Commissione Unica del Farmaco provveda ad aggregare in sottogruppi l'elenco dei farmaci di cui al richiamato articolo 6, in modo da consentire alle Regioni di regolare l'applicazione della facoltà loro attribuita di prevedere forme crescenti di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, fino alla totale non rimborsabilità dei farmaci, in maniera tale da configurare non più di 3 classi di partecipazione alla spesa: • una classe a bassa partecipazione dell’assistito, • una classe a più elevata partecipazione dell’assistito, • una classe a totale carico dell’assistito. La formulazione dell'elenco, di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 , da parte della Commissione Unica del Farmaco (CUF) dovrà essere operata, in modo tale da consentire una minore spesa rispetto a quella registrata nell'anno 2001 per un importo coerente con l'obbligo del rispetto del tetto del 13% per la spesa farmaceutica. Il Segretario Il Presidente ALLEGATO 1 1.A CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai seguenti Livelli Essenziali di Assistenza: 1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro A. Profilassi delle malattie infettive e parassitarie B. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali C. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro D. Sanità pubblica veterinaria E. Tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale F. Attività di prevenzione rivolte alla persona • vaccinazioni obbligatorie e raccomandate • programmi di diagnosi precoce G. Servizio medico-legale 2. Assistenza distrettuale A. Assistenza sanitaria di base • medicina di base in forma ambulatoriale e domiciliare • continuità assistenziale notturna e festiva • guardia medica turistica (su determinazione della Regione) B. Attività di emergenza sanitaria territoriale C. Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali • fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici classificati in classe A (e in classe C a favore degli invalidi di guerra), nonché dei medicinali parzialmente rimborsabili ai sensi del decreto legge 18 settembre 2001, n.347 • fornitura di medicinali innovativi non autorizzati in Italia, ma autorizzati in altri Stati o sottoposti a sperimentazione clinica di fase II o impiegati per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate D. Assistenza integrativa • fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari • fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito E. Assistenza specialistica ambulatoriale • prestazioni terapeutiche e riabilitative • diagnostica strumentale e di laboratorio F. Assistenza protesica • fornitura di protesi e ausili a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali G. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare • assistenza programmata a domicilio (assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata domiciliare, comprese le varie forme di assistenza infermieristica territoriale) • attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle donne, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità, per la procreazione responsabile e l'interruzione della gravidanza • attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie • attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale • attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool • attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale • attività sanitaria e sociosanitaria ricolta alle persone con infezione da HIV H. Assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale • attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti • attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool • attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici • attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale • attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale • attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da HIV I. Assistenza termale • cicli di cure idrotermali a soggetti affetti da determinate patologie 3. Assistenza ospedaliera A. pronto soccorso B. degenza ordinaria C. day hospital D. day surgery E. interventi ospedalieri a domicilio (in base ai modelli organizzativi fissati dalle Regioni) F. riabilitazione G. lungodegenza H. raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali I. attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti; attività di trapianto di organi e tessuti Nell'ambito delle tre macroaree precedenti, è inclusa l'assistenza specifica rivolta a particolari categorie di cittadini, ovvero erogata in condizioni particolari: • Invalidi • prestazioni sanitarie previste dai rispettivi ordinamenti alla data di entrata in vigore della legge n.833/1978 • Soggetti affetti da fibrosi cistica • fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico, compresi i supplementi nutrizionali • Nefropatici cronici in trattamento dialitico • rimborso spese di trasporto al centro dialisi • altre provvidenze a favore dei dializzati (su determinazione regionale) • Soggetti affetti da diabete mellito • fornitura gratuita di ulteriori presidi diagnostici e terapeutici • Soggetti affetti da Morbo di Hansen • fornitura gratuita di accertamenti diagnostici e farmaci specifici • spese di viaggio per l’esecuzione del trattamento • Soggetti affetti da malattie rare: -assistenza sanitaria prevista dalle norme vigenti. • Cittadini residenti in Italia autorizzati alle cure all’estero • assistenza sanitaria autorizzata. 1.B RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E DELLE FUNZIONI. La ricognizione della normativa vigente, per quanto possibile, è presentata con apposite schede per ogni livello, così come precedentemente individuato, in cui accanto a ciascuna tipologia assistenziale sono stati richiamati i riferimenti normativi vigenti e, se disponibili, la lista di prestazioni erogabili, i parametri di offerta strutturali eventualmente previsti. Si precisa che per l'area della Prevenzione collettiva, in ulteriore specifico allegato, vi è l’elencazione delle funzioni garantite. Si precisa altresì, con riferimento all'area medico-legale, che occorre operare una distinzione tra le prestazioni erogate in base ad una competenza istituzionale, e talvolta esclusiva, delle Aziende sanitarie, e le prestazioni che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza. Tra le fonti dei LEA sono stati inseriti anche gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSN e secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 che dispone in tal senso: " 1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economicità dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano". Le prestazioni individuate dagli Accordi fanno parte dei LEA nei limiti previsti dal grado di cogenza degli Accordi medesimi, desumibile da quanto in essi convenuto. RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E DELLE FUNZIONI LIVELLI DI ASSISTENZA Fonti normative Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro Prevenzione collettiva Prestazioni Fonti Profilassi delle malattie infettive e parassitarie; tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; sanità pubblica veterinaria, tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale. D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 art. 7-ter "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (S.O. n. 3 alla G.U. n. 4 del 7 gennaio 1994) Modalità organizzative e standard In questo settore, parte dell'attività si effettua su richiesta di privati, in base a tariffe regionali. Legenda: La quinta colonna della tabella (Rif.) indica il riferimento alla classificazione dei livelli contenuta nella Parte prima. Liste di prestazioni Rif. La lista delle prestazioni non 1A è riportata in atti normativi. Convenzionalmente può 1B essere condivisa la lista di 1C cui alle pagine seguenti. 1D 1E PREVENZIONE COLLETTIVA Tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, tra cui: 1. Igiene e sanità pubblica 1. Profilassi delle malattie infettive e diffusive • Controllo malattie infettive e bonifica focolai • Interventi di profilassi e di educazione per prevenire il diffondersi delle malattie infettive • Medicina del viaggiatore • Vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 1. Tutela della collettività dai rischi sanitari connessi all’inquinamento ambientale • Verifica degli effetti sulla salute da inquinamento atmosferico e acustico • Verifica degli effetti sulla salute da impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani • Verifica degli effetti sulla salute da detenzione e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi • Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque destinate al consumo umano • Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle piscine pubbliche o di uso pubblico • Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque di balneazione • Verifica degli effetti sulla salute da scarichi civili, produttivi e sanitari 1. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita • Valutazione dell’impatto sulla salute umana dei fattori di nocività, pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e indicazione delle misure idonee alla tutela della saluta umana • Determinazione qualitativa e quantitativa dei fattori di rischio di tipo biologico presenti negli ambienti di vita • Controllo e sicurezza di impianti negli ambienti di vita • Formulazione di mappe di rischio ambientale • Verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamento industriali e di attività lavorative in genere con le esigenze di tutela della salute della popolazione • Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici in relazione alle diverse utilizzazioni con particolare riferimento agli edifici ad uso pubblico • Tutela igienico sanitaria degli stabilimenti termali • Vigilanza e controllo sui cosmetici • Controllo sui farmaci, stupefacenti, sostanze psicotrope, presidi medico chirurgici • Controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici • Controllo sull’uso delle radiazioni ionizzanti e non negli ambienti • Vigilanza e controllo delle sostanze e dei preparati pericolosi e sulla loro etichettatura • Vigilanza sulle industrie insalubri • Controlli e vigilanza in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica 1. Igiene degli alimenti e nutrizione • Controllo igienico-sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti e bevande, comprese le acque minerali • Campionamento ed esecuzione dei controlli analitici secondo la tipologia degli alimenti e delle bevande • Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti ed altro • Controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia • Controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti e bevande • Prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari e delle patologie collettive di origine alimentare • Informazione di prevenzione nei confronti degli addetti alla produzione, manipolazione, trasporto, somministrazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande • Prevenzione nella collettività degli squilibri nutrizionali qualitativi e quantitativi 1. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro • Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, pericolosità e deterioramento negli ambienti di lavoro anche attraverso la formulazione di mappe di rischio • Determinazione qualitativa e quantitativa e controllo dei fattori di rischio di tipo chimico, fisico, biologico ed organizzativo presenti negli ambienti di lavoro • Controllo della sicurezza e delle caratteristiche ergonomiche e di igiene di ambienti, macchine, impianti e prestazioni di lavoro • Sorveglianza epidemiologica e costruzione del sistema informativo su rischi e danni di lavoro • Indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro • Verifica della compatibilità dei progetti di insediamento industriale e di attività lavorative e in genere con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori • Attuazione dei compiti di vigilanza relativi alle aziende con rischi di incidenti rilevanti • Controllo della salute dei minori e adolescenti e informazione in relazione alla loro collocazione al lavoro • Valutazione delle idoneità al lavoro specifico nei casi previsti dalla legge • Elaborazione e conduzione di programmi di ricerca per il miglioramento delle c ondizioni di salute e di igiene e sicurezza del lavoro. • Indagini per infortuni e malattie professionali • Controllo sull’utilizzo delle radiazioni ionizzanti in ambiente di lavoro finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori • Informazione e formazione dell’utenza in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro • Tutela della salute della lavoratrici madri 1. Sanità pubblica veterinaria 1. Sanità animale • Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione della malattie infettive e diffusive degli animali • Prevenzione e controllo delle zoonosi • Interventi di polizia veterinaria • Vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali, compresa l’importazione e l’esportazione e sulle strutture ed attrezzature a tal fine utilizzate • Igiene urbana e veterinaria • Lotta al randagismo e controllo della popolazione canina • Controllo delle popolazioni sinantrope e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo, animale e ambiente 1. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche • Controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco veterinario in coordinamento con il servizio farmaceutico e programmi per la ricerca dei residui di trattamenti illeciti o impropri • Controllo e vigilanza sull’alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi • Controllo e vigilanza sulla riproduzione animale • Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie • Sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione • Protezione dell’ambiente da rischi biologici, chimici e fisici con documentazione epidemiologica • Vigilanza e controllo sull’impiego di animali nella sperimentazione 1. Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale • Ispezione negli impianti di macellazione • Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale • Vigilanza ed ispezione nelle strutture in cui la normativa vigente prevede il veterinario ufficiale • Disposizioni di indagini microbiologiche in tutte le fasi della produzione e sui prodotti • Valutazione degli esiti analitici ed informazione dei conduttori degli stabilimenti, dei risultati, degli esami e degli eventuali accorgimenti da adottare • Certificazioni sanitarie sui prodotti destinati all’esportazione o ad usi particolari • Monitoraggio della presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale Attività di prevenzione rivolta alle persone Prestazioni Fonti Vaccinazioni obbligatorie e vaccini per le Legge 23 dicembre 1996, n. 662, vaccinazioni raccomandate anche a favore dei art. 1, comma 34; DPR 23 luglio bambini extracomunitari non residenti. 1998 "Psn 1998-2000"; Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 18 giugno 1999 "Piano nazionale vaccini 19992000". Programmi organizzati di diagnosi precoce prevenzione collettiva in attuazione del PSN. e Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni Rif. Il Piano nazionale vaccini Il PSN e il Piano nazionale vaccini 1F individua le percentuali di elencano le vaccinazioni obbligatorie copertura vaccinale attese, le e raccomandate. modalità operative, i requisiti dei servizi. D.lgs. 29 aprile 1998, n.124, art.1. Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 8 marzo 2001 (Linee guida per prevenzione, diagnostica e assistenza in oncologia). Le Linee guida individuano screening oncologici. gli Prestazioni specialistiche e diagnostiche per la tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte localmente in situazioni epidemiche. Attività medico legale Prestazioni Fonti Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni Rif. Certificazioni di idoneità sanitaria allo svolgimento di particolari funzioni (attività sportiva; rilascio o rinnovo libretto di idoneità sanitaria; iscrizione elenchi professionali; guida di veicoli, imbarcazioni e navi da diporto; condotta di motori; rilascio di porto d'armi; gas tossici, conduzione di caldaie o generatori di vapori, attività di volo da diporto o sportivo); Art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" (S.O. alla G.U. del 28 dicembre 1978 n. 360) 1G Accertamenti per esenzione uso cinture di sicurezza, concessione contrassegni libera circolazione e parcheggi per disabili Accertamenti medico legali nei confronti di dipendenti pubblici (sana e robusta costituzione fisica, idoneità allo svolgimento di mansioni lavorative, dispensa dal servizio; cessione del quinto dello stipendio, ecc.) Certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi di salute Nota: Si riporta in allegato nelle pagine successive l'elencazione delle funzioni garantite ATTIVITÀ MEDICO LEGALE Certificazioni idoneità sanitaria ATTIVITÀ SPORTIVA di Provvedimento g.u. Legge 29/2/ 1980 n. 33 Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 30 /12/1969 n. 663 concernente 29 febbraio 1980 n. 59 provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale. Legge 23/3/1981 n. 91 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti 27 marzo 1981 n. 86 Dm 18/2/1982 Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica 5 marzo 1982 n. 63 Dm 22/10/1982 Norme per la tutela sanitaria dei giocatori di calcio 6 novembre 1982 n. 306 Dm 28 /2/1983 Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica 15 marzo 1983 n. 72 Dm 16/2/1984 Tutela sanitaria dei pugili professionisti 28 febbraio 1984 n. 58 Dm 13/3/1995 Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti 28 aprile 1995 n. 98 Legge 5/2/1992 n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 17 febbraio 1992 n. 39 handicappate D.m. 4/3/93 Determinazione dei protocolli per la concessione della idoneità alla pratica sportiva 18 marzo 1993 n. 64 agonistica alle persone handicappate Legge 23/3/ 1981 n. 91 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti 27 marzo 1981, n. 8 SEGUE ATTIVITÀ MEDICO LEGALE Certificazioni idoneità sanitaria RILASCIO D’ARMI DI di Provvedimento PORTO Legge 6/3/1987 n.89: g.u. Norme per l’accertamento medico all’idoneità al porto delle armi e per l’utilizzazione 18 marzo 1987 n. 64 di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino D.M. 4/12/1991 Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d’armi 30 dicembre 1991 n. 304 DM 16/3/1992 Rettifica al decreto 4/12/1991 concernente la determinazione dei requisiti psicofisici 22 aprile 1992 n. 94 per il rilascio del porto d’armi D.M.5/2/93 Integrazione al decreto 4/12/1991 concernente la determinazione dei requisiti 15 febbraio 93 n. 37 psicofisici per il rilascio del porto d’armi D.M. 28/4/1998 Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo della autorizzazione al porto di 22 giugno 1998 n. 143 fucile da caccia e al porto d’armi per uso di difesa personale D.M. 9/10/1998 Rettifica all’allegato 2 del D.M. 28/4/1998 concernente i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo della autorizzazione al porto di fucile da caccia e al porto 3 dicembre 1998 n. 283 d’armi per uso di difesa personale SEGUE ATTIVITÀ MEDICO LEGALE Certificazioni idoneità sanitaria di Provvedimento g.u. D.M. 8/8/1994 GUIDA DI VEICOLI D.M. 29/3/1999 IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO DPR 431 9/120/97 ATTIVITà DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO LEGGE 106 25/3/1985 CONDOTTA DI MOTORI D.M. 16/3/1991 N. 173 CONDUZIONE CALDAIE GENERATORI VAPORI DI D.M. 1/3 1974 O DI Recepimento della direttiva del consiglio n. 91/439/cee del 29 luglio 1991 19 agosto 1994 n. 193 concernente la patente di guida e succ. modifiche 14 aprile 1999 n. 86 Modificazioni al d.m. 8/8/1994 che ha recepito la direttiva 91/439 cee concernente la patente di guida Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche N. Disciplina del volo da diporto o sportivo Regolamento…condotta motori delle imbarcazioni da diporto 17 dicembre 1997 n. 293 1aprile 1985 n. 78 7 giugno 1991 n.132 16 aprile 1974 n. 99 Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore DPR 26/3/1980 N. 327 Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 e succ. 16 luglio 1980 n. 193 Rilascio o rinnovo libretto ART. 37 modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di idoneità sanitaria delle sostanze alimentari e delle bevande R.D. 9/1/1927 N. 147 E Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici e succ. SUCCESSIVE modifiche MODIFICHE Impiego gas tossici 1 marzo 1927 n. 49 SEGUE ATTIVITÀ MEDICO LEGALE Certificazioni varie Provvedimento g.u. esenzione uso cinture di D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 E Nuovo codice della strada sicurezza SUCCESSIVE MODIFICHE 18 maggio 1992 n. 114 s.o. concessione DPR 15/12/ 92 N. 495 contrassegni libera circolazione per invalidi\ Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 28 dicembre 1992 n. 303- sana e costituzione LEGGE 25 LUGLIO 1956 N. 837 Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie 8 agosto 1956 n. 198 veneree- dpr 27/10/1962 n. 2056 Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956,n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie 6 aprile-1963 n. 93 veneree legge 23/12/ 2000 n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello s.o. 29 dicembre 2000 n. stato ( legge finanziaria 2001) 302 legge 5/2/1992 n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 17 febbraio 1992 n. 39 persone handicappate robusta SEGUE ATTIVITÀ MEDICO LEGALE idoneità allo svolgimento DCG 2 /12/1926 (art 1 abrogato dalla Obbligatorietà della vaccinazione antitifica di legge finanziaria 2001) 14 dicembre 1926 n. 287 dpr 27/10/1962 n. 2056 particolari lavorative mansioni Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla (art. 5 e il capo I del titolo III del DPR riforma della legislazione vigente per la profilassi della malattie veneree 27/10/ 1962 n. 2056 1 abrogato dalla legge finanziaria 2001) 6 aprile 1963 n. 93 dpr 7/9/1965 n. 1301 (art. 2 comma 4 Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, 3 dicembre 1965 n. 302 abrogato dalla legge finanziaria concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria 2001) Accertamenti medico legge 14/12/1970 n. 1088 (art. 10 Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini 9 gennaio 1971 n. 6 legali nei confronti di comma 1 abrogato dalla legge colpiti da tubercolosi dipendenti pubblici finanziaria 2001) legge 22/12/1967 n. 1518 (art. 22 Regolamento per l’applicazione del titolo III del DPRr 11/2/1961 n. comma 1 e art 49 abrogato dalla 264 relativo ai servizi di medicina scolastica legge finanziaria 2001) legge 23/12/ 2000 n. 388 Cessione del quinto dello legge 19 /10/1956 n. 1224 stipendio circolare 18/12/56 ministero del 6 giugno 1968 n. 143 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato ( legge finanziaria 2001) s.o .29 dicembre 2000 n. 302 Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro 7 novembre 1956 n. 282 tesoro SEGUE ATTIVITÀ MEDICO LEGALE Certificazioni sanitarie ai Provvedimento g.u. dipendenti pubblici asse nti dal servizio per motivi di salute e altri assenza per malattia dipendenti pubblici dei DPR 10/1/1957 N. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 25 gennaio 1957 n. 22 civili dello Stato DPR 3/5/1957 N. 686 Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 12 agosto 1957 n. 200 Presidente della Repubblica 10/1/1957 n. 3 LEGGE 9/12/1977 N. 903 parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro Legge 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi 13 marzo 2000, n. 60 delle città Decreto Legislativo marzo 2001 n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 26 aprile 2001 n. 96 s.0. della legge 8 marzo 2000, n. 53 26 17 dicembre 1977 n. 343 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE RIVOLTA ALLE PERSONE Prestazioni specialistiche e diagnostiche per la tutela della salute collettiva obbligatorie per Provvedimento legge o disposte localmente in situazioni epidemiche G.U. PROVVEDIMENTO 17 DICEMBRE 1998 Linee guida per il controllo della malattia tubercolare,ai 18 febbraio 1999 n. 40 sensi dell’art. 115, comma 1 lettera b del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 CIRCOLARE N. 14 11/11/1997 Linee guida per la prevenzione e il controllo della malaria NOTA DEL 20/3/1997 Linee guida per gli interventi di sanità pubblica in caso di massiccio afflusso di popolazione straniera sul territorio italiano ORDINANZA DEL 12/2/2001 Sorveglianza malattia di Creutzfeld-Jacob CIRCOLARE N. 10 DEL 13/7/2000 Misure per la prevenzione delle malattie trasmesse da zecche CIRCOLARE N. 19 DEL 10/7/1995 Malattia di Lyme, Encefalite da zecche 17 SETTEMBRE 1994 Linee guida per la prevenzione del colera 28 SETTEMBRE 1994 Linee guida per il controllo della peste CONFERENZA STATO REGIONI 4 Linee guida per la prevenzione e il controllo della 5 maggio 2000 n. 103 APRILE 2000 legionellosi LETTERA CIRCOLARE MAGGIO 1995 26 MAGGIO 1995 DELL’11 Linee guida per la prevenzione e il controllo delle febbri emorragiche virali (Ebola, Marburg, Lassa) Aggiornamento linee guida virus Ebola Assistenza distrettuale Medicina di base e pediatria di libera scelta Prestazioni Educazione sanitaria. Fonti Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni Rif. D. lgs. 30 dicembre 1992, n. Gli accordi collettivi dei MMG e dei Gli accordi collettivi dei MMG e 2A 502, art. 8; DPR 28 luglio 2000, PLS identificano i requisiti degli studi dei PLS individuano le Visite domiciliari e ambulatoriali a scopo diagnostico n. 270, artt. 31 e 32; DPR 28 e le modalità di erogazione delle prestazioni erogabili*. e terapeutico; prescrizione di farmaci e richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero e cure luglio 2000, n. 272, artt. 29 e 30 termali; consulto con lo specialista e accesso negli ambienti di ricovero; Vaccinazioni antinfluenzali nell'ambito di campagne vaccinali. Certificazioni per la riammissione a scuola e l'incapacità temporanea al lavoro, certificazioni idoneità all'attività sportiva non agonistica nell'ambito scolastico. prestazioni. Gli accordi prevedono che per ciascun ambito territoriale può essere iscritto 1 MMG ogni 1000 residenti o frazione di 1000 >500, detratta la popolazione di età 0-14. Per i PLS il rapporto è 1 PLS ogni 600 residenti o frazione >300 di età 014 Prestazioni previste come aggiuntive negli Accordi collettivi Visite occasionali Continuità assistenziale notturna e festiva Assistenza medica nelle residenze protette e nelle collettività DPR 28 luglio 2000, n. 270, Capo III. L'accordo collettivo dei MMG individua le prestazioni erogabili nell’ambito della continuità assistenziale . Secondo disposizioni regionali o aziendali * Non rientrano, comunque, nei livelli essenziali di assistenza le prestazioni previste soltanto da accordi regionali e/o aziendali Emergenza sanitaria territoriale Prestazioni Fonti Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni Rif. Ricezione delle richieste di intervento per DPR 27 marzo 1992 Le Linee guida 1/96 individuano le Le Linee guida 1/96 individuano le 2B emergenza sanitaria e coordinamento degli modalità organizzative del sistema funzioni fondamentali delle Centrali Intesa Stato-Regioni di di emergenza. interventi nell'ambito territoriale di riferimento. operative. approvazione Linee guida 1/1996 sul sistema di emergenza sanitaria. Assistenza e soccorso di base e avanzato, esterni al presidio ospedaliero, anche in occasione di DPR 28 luglio 2000, n. 270, Capo maxiemergenze, trasferimento assistiti a bordo di V. autoambulanze attrezzate. Il contratto collettivo del MMG individua i compiti del medico nell'ambito dell'emergenza sanitaria territoriale Farmaceutica convenzionata erogata attraverso farmacie territoriali Prestazioni Fonti Modalità organizzative e standard Fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici Legge 24 dicembre 1993, n. 537; classificati nella classe A); fornitura medicinali non art. 8.; DPR 8 luglio 1998, n. 371; essenziali a parziale carico dell'assistito provvedimenti di classificazione CUF; d.l. 18 settembre 2001, n. 347 Fornitura di medicinali classificati in classe C) agli Legge 19 luglio 2000, n. 203. invalidi di guerra Fornitura di medicinali innovativi non autorizzati in Italia ma autorizzati in altri Stati ovvero sottoposti a sperimentazione clinica per i quali sono disponibili risultati di studi clinici di fase seconda; medicinali da impiegare per indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.* Liste di prestazioni Rif. L'accordo collettivo nazionale con E' disponibile l'elenco dei farmaci 2C le farmacie pubbliche e private immessi in commercio con la (DPR n. 371/98) disciplina le relativa classificazione CUF. modalità organizzative dell'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie territoriali Decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 648. Circolare Ministro sanità 30 agosto 1999, n. 13; Parere della CUF L'elenco dei farmaci erogabili è 2C periodicamente aggiornato e pubblicato sulla G.U. * La legge fissa un limite di spesa annua pari a 30 miliardi annui Assistenza integrativa Prestazioni Fonti Modalità standard organizzative e Liste di prestazioni Rif. Erogazione di prodotti dietetici a categorie particolari Decreto legge 25 gennaio 1982 convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 98, art. 1, secondo comma. Il decreto 8. 6. 2001 elenca le categorie degli 2D aventi diritto e, per alcune patologie, i tetti di spesa mensili per l'acquisto dei prodotti. Si prevede l'istituzione di un Registro nazionale dei prodotti. La fornitura di prodotti aproteici ai nefropatici cronici non è prevista dal d.m. e non rientra attualmente nei LEA D. lgs. 29 aprile 1998, n.124, art. 2; D.m. 8 giugno 2001. Il d.m. elenca i presidi concedibili ai diabetici. D.m. 8 febbraio 1982 Fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito Assistenza specialistica ambulatoriale Prestazioni Fonti Prestazioni specialistiche e di diagnostica Legge 28 dicembre 1995, n. strumentale e di laboratorio erogate in regime 549, art. 2, c.9; D.lgs. 29 ambulatoriale aprile 1998, n.124; D.m. 22 luglio 1996 e succ. mod. Modalità standard organizzative e Liste di prestazioni Il d.m. 22.7.1996 e la Nota del 1. 4. 97 "Prime indicazioni per l'applicazione del d.m. 22. 7. 1996" indicano i requisiti dei servizi abilitati a fornire alcune prestazioni Rif. Il d.m. 22 luglio 1996 elenca le prestazioni 2E specialistiche e diagnostiche erogate dal Ssn. Sono esclusi dal livello di assistenza i materiali degli apparecchi ortodontici e delle protesi dentarie, che rimangono a carico degli assistiti Per la medicina fisica e riabilitazione sono Decreto legge 25 novembre previste particolari modalità prescrittive. 1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio D.M. 28 maggio 1999, n. 1990, n. 8; D. m. 20 ottobre 329 e succ. mod. I dd.mm. 329/99 e 279/01 individuano le 1998 prestazioni in esenzione per gli affetti da D.M. 18 maggio 2001, n. 279 D.M. 10 settembre 1998 Legge 23 dicembre 2000 n. 388 malattie croniche e rare. Il d.m. indica i criteri per l'istituzione della Rete nazionale per le malattie rare. Elenca le prestazioni specialistiche a tutela della maternità escluse da partecipazione al costo Elenca le prestazioni di diagnosi precoce dei tumori escluse dalla partecipazione al costo Assistenza protesica Prestazioni Fonti Fornitura di protesi, ortesi ed ausili tecnici Legge 23 dicembre 1978 n.833, artt. ai disabili 26 e 57; Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 7 e 34; D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 2 D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 sexies; Legge 21 maggio 1998, n. 162; D.m. 27 agosto 1999, n. 332; d.m. 21 maggio 2001, n. 321 Legge 8 novembre 2000, n. 328, art.14 Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni Rif. Il d.m. n. 332/1999 elenca le protesi, le 2F ortesi e gli ausili tecnologici concedibili. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare Prestazioni Fonti Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP), compresa l'assistenza infermieristica distrettuale DPR 28 luglio 2000, n.270, all. G e H Assistenza sanitaria e sociosanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie; educazione alla maternità responsabile e somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile; tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, assistenza alle donne in stato gravidanza; assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza, assistenza ai minori in stato di abbandono o in situazione di disagio; adempimenti per affidamenti ed adozioni Legge 29 luglio 1975, n. 405; Legge 22 maggio 1978, n. 194; D.m. 24 aprile 2000 "P.O. materno infantile" DPCM 14 febbraio 2001 Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni Rif L'accordo collettivo 2G MMG individua le prestazioni erogabili. Non si rinviene una specifica fonte per l'assistenza infermieristica distrettuale Il P.O. individua modalità organizzative nell'ambito del "percorso nascita", trasporto materno e neonatale, assistenza ospedaliera (compresa urgenza ed emergenza) ai bambini, riabilitazione, tutela salute della donna. Lo stesso P.O. individua requisiti organizzativi e standard di qualità delle U.O. di ostetricia e neonatologia ospedaliere, inclusa la dotazione di personale. Le prestazioni erogabili 2G sono diffusamente elencate nel P.O. materno infantile e nel DPCM 14 febbraio 2001. Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni D.L.1 dicembre1995, convertito nella legge 31 La legge n. 34/1996 prevede 1 C.F. ogni 20mila gennaio 1996, n.34 abitanti Segue Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare Prestazioni Fonti Attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie. D.P.R. 10 novembre 1999 P.O. Il P.O. individua modalità di organizzazione dei servizi, Tutela della salute mentale; DPCM prevedendo che il DSM sia istituito in ogni azienda; 14 febbraio 2001 qualora sia articolato in moduli, ogni modulo serve un ambito territoriale con un bacino d'utenza non superiore a 150mila abitanti. Il Dsm ha un organico di almeno un operatore ogni 1500 abitanti. Ogni SPDC ha un numero di p.l. non superiore a 16; il totale dei p.l. è tendenzialmente pari a 1 per 10mila ab. Rif Il P.O. Tutela della 2g salute mentale descrive diffusa-mente le prestazioni ambulatoriali e domiciliari dei servizi Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool (compresi i td. detenuti o internati) e/o delle famiglie. DPR 1° ottobre 1990, n. 309 (TU disciplina stupefacenti). Provvedimento 21 gennaio 1999 Accordo Stato Regioni per la "Riorganizzazione del sistema di L'accordo 21. 1. 1999 formula "calde raccomandazioni" assistenza ai tossicodipendenti." circa l'organizzazione dei servizi Legge 30 marzo 2001, n. 125; Provvedimento 5 agosto 1999 Intesa Stato-Regioni "Determinazione dei requisiti minimi standard dei servizi privati di assistenza ai tossicodipendenti."; D.lgs. 19 giugno 1999, n. 230; Il provvedimento 5. 8. 1999 individua i requisiti delle strutture e del personale impiegato D.M. 21. 4. 2000 "P.O. Tutela salute in ambito peniten-ziario"; DPCM 14 febbraio 2001 2G L'accordo 21. 1. 1999 individua le specifiche prestazioni delle unità operative specializzate nel settore delle t.d. Il provvedimento 5 .8. 1999 individua le specifiche prestazioni erogate dai servizi privati Il P.O. identifica le prestazioni da erogare ai t.d. detenuti Segue Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare Prestazioni Fonti Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di Legge 23 dicembre 1978, n. 833, programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, art. 26 psichici e sensoriali d.lgs. 29 aprile 1998 n. 124, art. 3 Modalità organizzative e standard Le linee guida del 1998 definiscono e descrivono le caratteristiche e le funzioni dei centri ambulatoriali di riabilitazione (distinguendole da quelle dei presidi ambulatoriali - che operano ex d.m. 22.7.96) L'inserimento nei programmi è Linee guida 7 maggio 1998 per le subordinato alla formulazione di un programma attività di riabilitazione terapeutico globale. Liste di prestazioni Rif Le prestazioni erogabili 2G sono solo genericamente descritte nelle linee guida del 1998 DPCM 1. 12. 2000; Soggiorno per cure dei portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione DPCM 14 febbraio 2001 Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di DL.28 dicembre 1998, n. 450 malati terminali conv. nella legge 26 febbraio 1999, n.39;. D.m. 28 settembre 1999 La definizione dei 2G protocolli operativi è demandata dal d.m. alle regioni e P.A. DPCM 14 febbraio 2001 Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di Legge 5 giugno 1990, n. 135; Il P.O. descrive le caratteristiche dei servizi Le prestazioni erogabili 2G persone con infezione da HIV DPR 8 marzo 2000 "P.O. AIDS; inseriti nella rete assistenziale. sono solo DPCM 14 febbraio 2001 genericamente descritte nel P.O. Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale Prestazioni Fonti Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni Rif Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di D.P.R. 10 novembre 1999 "P.O. In base al P.O., ogni struttura residenziale Le prestazioni erogabili 2H programmi riabilitativi a favore delle persone con Tutela della salute mentale" non ha più di 20 p.l. con una dotazione sono solo problemi psichiatrici e/o delle famiglie. complessiva di 1 p.l. per 10mila ab. genericamente descritte dal P.O.. Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, 26; d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. psichici e sensoriali. 3; Linee guida 7 maggio 1998 per le attività di riabilitazione D.m. 21 Soggiorno per cure dei portatori di handicap in maggio 2001 centri all'estero di elevata specializzazione DPCM 1 dicembre 2000 Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di DPR 1° ottobre 1990, n. 309 (TU programmi riabilitativi a favore di persone disciplina stupefacenti). Provvedi- Le Linee guida del 1998 definiscono e descrivono le caratteristiche e le funzioni dei presidi di riabilitazione extraospedalieri a ciclo diurno o continuativo e delle RSA per disabili. Le prestazioni erogabili 2H sono solo genericamente descritte nelle Linee guida del 1998. Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti minimi delle strutture alternative alla famiglia 2H dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e mento 21 gennaio 1999 Accordo da alcool (compresi i td. detenuti o internati) Stato Regioni per la "Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti." Legge 30 marzo 2001, n. 125; Provvedimento 5 agosto 1999 -Intesa Stato-Regioni "Determina-zione dei requisiti minimi standard dei servizi privati di assistenza ai tossicodipendenti" DPCM 14 febbraio Il provvedimento individua le specifiche 2001 prestazioni erogate dai servizi privati, i requisiti delle strutture e del personale impiegato Le prestazioni erogabili sono genericamente descritte nell'accordo Stato-Regioni Segue Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale Prestazioni Fonti Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di Legge 11 marzo 1988, n. 67; "P.O programmi riabilitativi a favore di anziani (RSA per anziani"-1991; Linee guida sulle RSA non autosufficienti) 31 marzo 1994; DPCM 14 febbraio 2001; D.m. 21 maggio 2001 Modalità organizzative e standard Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti minimi delle strutture alternative alla famiglia Liste di prestazioni Rif Le prestazioni erogabili 2H sono genericamente descritte nel P.O. anziani Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di Legge 5 giugno 1990, n. 135; DPR 8 Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti minimi Le prestazioni erogabili 2H persone con infezione da HIV marzo 2000 "P.O. AIDS" D.m. 21 delle strutture alternative alla famiglia sono genericamente maggio 2001 descritte nel P.O. Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di malati DL.28 dicembre 1998, n.450 conv. terminali legge 26 febbraio 1999, n.39; D.m. 28 settembre 1999 DPCM 14 febbraio 2001 La definizione dei 2H protocolli operativi è demandata alle regioni. Cure termali Prestazioni Fonti Modalità organizzative e standard Cicli di prestazioni idrotermali Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 36; Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16; d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 3; Legge n. 24 ottobre 2000, n. 323; D.m.. 15 aprile 1994; D.m. 15 dicembre 1994; D.m. 22 marzo 2001. Liste di prestazioni Rif. I cicli di prestazioni erogabili sono 2I individuati nel d.m. 15. 4. 94; possono fruirne solo i soggetti affetti dalle patologie indicate dal d.m. 15. 12. 1994. Gli assicurati INPS e INAIL godono di prestazioni ulteriori rispetto agli altri assistiti. Con D.m. 22 marzo 2001 è stato temporaneamente confermato l'elenco delle patologie già previsto dal d.m. 15. 4. 1994 per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Ssn Assistenza ospedaliera Prestazioni Fonti Pronto soccorso DPR 27 marzo 1992; Intesa Stato-Regioni di approvazione Linee guida 1/1996 sul sistema di emergenza sanitaria. Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni Rif 3A Trattamenti erogati nel corso di ricovero Legge 23 dicembre 1978, n. Non risultano disciplinate in atti 3B ospedaliero in regime ordinario, inclusi i ricoveri di 833, art. 25 normativi le prestazioni che riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie costituiscono il livello di assistenza se 3F Decreto legge 17 maggio non, in alcuni casi, in negativo (es. 1996, n. 280, convertito nella Tasso di spedalizzazione 160 per chirurgia estetica - P.S.N. 1998-2000) 3G legge 18 luglio 1996, n. 382, mille art.1, c. 2-ter; Il trattamento ospedaliero include, comunque, la somministrazione di Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto legge 18 settembre 2001, n. 347. farmaci (anche di classe C) e la diagnostica strumentale e di laboratorio (anche non inclusa nel d.m.. 22. 7. 1996). Peraltro, la somministrazione di alcuni farmaci e Tasso di occupazione minimo 75% alcune prestazioni specialistiche sono Dotazione media 5 posti letto per eseguibili solo in ambito ospedaliero 1000 ab. di cui l'1 per 1000 per riabilitazione e lungodegenza postacuzie. Segue Assistenza ospedaliera Prestazioni Fonti Ricovero diurno (day hospital e day surgery): D. lgs. 29 aprile 1998, n. 124, Dotazione media regionale non L'atto di indirizzo (DPR) fornisce la 3C art. 3 inferiore al 10% dei posti letto della definizione dell'attività di day-hospital 3D dotazione standard per acuti. DPR 20 ottobre 1992 Interventi ospedalieri a domicilio P.O. Anziani 1991; DPR 8 marzo 2000 "P.O. AIDS" Provvedimento 8 marzo 2001 Accordo Stato-Regioni sulle Linee guida in oncologia 3E Legge 4 maggio 1990, n. 107; D.m. 1 marzo 2000 "Piano nazionale sangue e plasma" 3H Raccolta, lavorazione controllo e distribuzione di emocomponenti e servizi trasfusionali Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni Rif Legge 1 aprile 1999, n. 91 Prelievo, conservazione e distribuzione di organi e tessuti; trapianto di organi e tessuti 3I DPR 27 marzo 1992; Intesa Stato-Regioni di approvazione Linee guida 1/1996 sul sistema di emergenza sanitaria. Attività ospedaliera di emergenza/urgenza Assistenza a categorie particolari Invalidi Prestazioni Prestazioni sanitarie già previste ordinamenti prima della l. n. 833/1978 Fonti dai Modalità organizzative e standard relativi Legge 23 dicembre 1978, n. 833 art. 57. Liste di prestazioni Rif. Gli invalidi di guerra e per servizio hanno 2F diritto a particolari prestazioni protesiche, cure climatiche e soggiorni terapeutici e a 2I due cicli di cure termali, elencate nel Regolamento ex ONIG. Soggetti affetti da fibrosi cistica Prestazioni Fonti Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni Rif. Fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e L 23 dicembre 1993, n. Sono istituiti Centri di riferimento Le prestazioni sono indicate dall'art. 3 2 specialistici della legge. farmaceutico necessario per la cura e la 548, art. 3. riabilitazione a domicilio, compresi i supplementi nutrizionali Soggetti affetti da diabete mellito Prestazioni Fonti Fornitura gratuita di presidi diagnostici e terapeutici Legge 16 marzo n.115, art. 3. Modalità organizzative e standard 1987, Sono istituiti Centri e Servizi di diabetologia Liste di prestazioni Rif. La legge fa riferimento ai "presidi sanitari 2 ritenuti idonei". Soggetti affetti da Morbo di Hansen Prestazioni Fonti Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni Rif. Fornitura gratuita di accertamenti diagnostici e farmaci specifici (anche non in commercio in Italia). Spese di viaggio per l'esecuzione del trattamento profilattico e terapeutico. Legge 31 marzo 1980, n. Sono istituiti Centri di riferimento La legge indica gli accertamenti ed i 2 126, art. 1; Provvedimento territoriali e nazionali trattamenti profilattici e terapeutici, inclusi Conferenza Stato Regioni i farmaci specifici non ancora compresi 3 nel prontuario terapeutico. 18.6.99 Linee guida per il controllo del Morbo Hansen in Italia. Soggetti affetti da malattie rare Prestazioni Fonti Prestazioni di assistenza sanitaria finalizzate alla D.lgs 29 aprile 1998, n. diagnosi, al trattamento ed al monitoraggio della 124; d.m. 18 maggio 2001, malattia ed alla prevenzione degli ulteriori n. 279 aggravamenti Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni Rif. E' istituita la Rete dei presidi IL DECRETO N. 279/2001 fa riferimento a 2 competenti per le malattie rare ed tutte le prestazioni incluse nei livelli 3 individuati i centri di riferimento essenziali di assistenza interregionali Soggetti residenti in Italia autorizzati alle cure all’estero Prestazioni Fonti Assistenza sanitaria autorizzata. L.23 ottobre 1985, n.595 "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario nazionale 1986-88" art.3,comma5 (G.U. n.260 del 5 11.1985);D.M. 3 novembre 1989 "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero" (G.U. n.273 del 22.11.1989);D.M. 24 gennaio 1990 Modalità organizzative e Liste di prestazioni standard Rif. 3 "Identificazione delle classi di patologie e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero" (G.U. n.27 del 2.2.1990). Stranieri extracomunitari non iscritti al Ssn Prestazioni Fonti Modalità standard organizzative Interventi di medicina preventiva, tutela della D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.), art. gravidanza, tutela della salute dei minori, 35. vaccinazioni, profilassi internazionale, prevenzione diagnosi e cura delle malattie infettive. e Liste di prestazioni Le prestazioni sono dall'art. 35 del T.U. Rif indicate 1 2 3 1.C AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale. In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV. Prestazioni Livelli di Assistenza Livelli di Assistenza Macro-livelli micro-livelli % costi a carico dell'utente o del Comune Atto indirizzo e Normativa coordinamento in di materia di prestazioni riferimento socio-sanitarie DPCM 14.2.2001 7. Assistenza territoriale ambulatoriale domiciliare e Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP) a. prestazioni a domicilio di medicina generale, pediatria di libera scelta b. prestazioni a domicilio di medicina specialistica; c. prestazioni infermieristiche domicilio Assistenza integrata domiciliare L. n. 833/78 art. 25 P.O. Anziani Prestazioni Livelli Assistenza di Livelli di Assistenza micro-livelli Macro-livelli a d. prestazioni riabilitative a domicilio e. prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona [cfr. % colonna a fianco] f. prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica 50% e integrativa % costi a carico dell'utente o del Comune Atto indirizzo e Normativa coordinamento in materia di riferimento prestazioni socio-sanitarie DPCM 14.2.2001 di Assistenza sanitaria e sociosanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità per la procreazione responsabile e l’interruzione di gravidanza. a. prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, psicologiche, di indagine diagnostica alle donne, ai minori alla coppia e alle famiglia (ivi comprese le famiglie adottive ed affidatarie). prestazioni riabilitative e socioriabilitative a minori ed adolescenti 1. Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche e riabilitative 2. Attività assistenziali inerenti l’interruzione volontaria di gravidanza attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche. 3. Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni. 4. Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi L. n. 405/1975 L. n. 194/1978 Norme nazionali in materia di diritto di famiglia, affidi e adozioni nazionali ed internazionali L. n. 66/1996 L. n. 269/1998 D.M. 24.4.2000 "P.O. Materno Infantile" Livelli di Assistenza Livelli di Assistenza Prestazioni Macro-livelli Livelli di Assistenza micro-livelli Atto indirizzo e coordinamento in materia di Normativa prestazioni socio-sanitarie riferimento di DPCM 14.2.2001 Attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie a. prestazioni ambulatoriali, riabilitative e socioriabilitative presso il domicilio Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo ambulatoriale e domiciliare Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti e/o delle famiglie a. trattamenti specialistici e prestazioni terapeuticoriabilitative ivi compreso quelle erogate durante il periodo della disassuefazione; Tutela delle persone D.P.R. n. 309/1990 dipendenti da alcool e da droga tramite prestazioni di L. n. 45/1999 tipo ambulatoriale e Accordo Statodomiciliare Regioni 21.1.1999 b. i programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza. Livelli di Assistenza Prestazioni Macro-livelli % costi a carico dell'utente o del Comune micro-livelli Attività sanitaria e a. prestazioni % costi a carico dell'utente o del Comune D.P.R. 10.11.1999 "P.O. tutela della salute mentale 1998/2000" Atto indirizzo e coordinamento in materia di Normativa prestazioni socio-sanitarie riferimento di DPCM 14.2.2001 1. Assistenza ai disabili L. n. 833/1978 art. sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici psichici e sensoriali ambulatoriali, riabilitative e socioriabilitative presso il domicilio; b. attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali e assistenza protesica. assistenza protesica 2. 26 Provv. 7.5.1978 "Linee guida del Min. Sanità per le attività di riabilitazione" Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime domiciliare L. n. 104/92 L. n. 162/1998 Leggi regionali* Prestazioni Livelli Assistenza di Livelli di Assistenza micro-livelli Macro-livelli Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di malati terminali a. Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale e domiciliare Attività sanitaria sociosanitaria persone affette AIDS a. Prestazioni e trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare e a da % costi a carico dell'utente o del Comune Atto indirizzo e Normativa coordinamento in materia di di prestazioni socio-sanitarie riferimento DPCM 14.2.2001 Prestazioni e trattamenti L. palliativi in regime 39/1999 ambulatoriale e domiciliare n. L. n. 135/1990 D.P.R. 8.3.2000 "P. AIDS" 7. O. Assistenza territoriale semiresidenzial e Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie a. Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale Prestazioni Livelli Assistenza % costi a carico dell'utente o del Comune di Livelli di Assistenza micro-livelli Macro-livelli Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo semiresidenziale D.P.R. 10.11.1999 "P.O. tutela della salute mentale 1998/2000" Atto indirizzo e Normativa di coordinamento in materia riferimento di prestazioni sociosanitarie DPCM 14.2.2001 Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali a. b. prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale; prestazioni terapeutiche diagnostiche, e 1. 2. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali in regime semiresidenziale. Tutela del disabile L. n. 833/1978 art. 26 Provv. 7.5.1978: linee guida del Min. Sanità per le attività di riabilitazione socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi [cfr. % colonna a fianco] 30% c) rimborso delle spese di cura e soggiorno per programmi riabilitativi all'estero in centri di elevata specializzazione; attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime semiresidenziale, compresi gli interventi di sollievo alla famiglia L. n. 104/92 L. n. 162/1998 Leggi regionali d) prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico. Prestazioni Livelli Assistenza di Livelli di Assistenza micro-livelli Macro-livelli % costi a carico dell'utente o del Comune Atto indirizzo e Normativa di coordinamento in materia riferimento di prestazioni sociosanitarie DPCM 14.2.2001 Attività sanitaria sociosanitaria favore tossicodipendenti e a di a. b. trattamenti specialistici e prestazioni terapeuticoriabilitative in regime semiresidenziale; programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza. Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga in regime semiresidenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale D.P.R. 309/1990 n. L. n. 45/1999 Accordo StatoRegioni 21.1.1999 Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani a. Prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi 50% interventi di sollievo [cfr. % colonna a fianco] Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi a ciclo diurno, compresi interventi e servizi di sollievo Linee guida Min. Sanità 31.3.1994 L. n. 67/1988 L. n. 451/ 1998 D. Lgs. 229/99 n. D.P.R. 23.7.1998 "Piano Sanitario 1998/2000" Leggi e Piani regionali* Livelli Assistenza di Macro-livelli Livelli di Assistenza Prestazioni micro-livelli Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS 9. Assistenza territoriale residenzial a. Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale Atto indirizzo e % costi a coordinamento in materia carico di prestazioni socio- Normativa di riferimento dell'utente o sanitarie del Comune DPCM 14.2.2001 L. n. 135/1990 D.P.R. 8.3.2000 "P. O. AIDS" e Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie a. Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime residenziale b. Prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale [cfr. % colonna a fianco] 1. Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo residenziale 2. Accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e programmi di inserimento sociale e lavorativo 60% Segue 9. Assisten za territorial e residenzi ale Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali a. b. prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime residenziale ivi compresi i soggetti con responsività minimale; prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico; c. prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per: • disabili gravi [cfr. % 1. 2. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni residenziali. D.P.R. 10.11.1999 "P.O. tutela della salute mentale 1998/2000" L. n. 833/1978 art. 26 Provv. 7.5.1978 "Linee guida del Min. Sanità per le attività di riabilitazione" Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione in L. n. 104/92 regime residenziale, compresi gli L. n. 162/1998 interventi di sollievo alla famiglia Leggi regionali* colonna a fianco]; • a. Livelli Assistenza Macro-livelli di disabili privi di sostegno familiare[cfr. % colonna a fianco]; Prestazioni micro-livelli Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di DM 21 maggio 2001 rimborso delle spese di cura e soggiorno per programmi riabilitativi 30% all'estero in centri di elevata specializzazione. 60% Livelli di Assistenza Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti DPCM 1° dicembre 2000 a. trattamenti specialistici e prestazioni terapeuticoriabilitative in regime residenziale per tutto il periodo della disassuefazione; b. programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza. a. prestazioni di cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti in fase intensiva ed Atto indirizzo e % costi a coordinamento in materia carico di prestazioni socio- Normativa di riferimento dell'utente o sanitarie del Comune DPCM 14.2.2001 Tutela delle persone D.P.R. n. dipendenti da alcool e da 309/1990 droga in regime residenziale, di riabilitazione e L. n. 45/1999 reinserimento sociale Accordo StatoRegioni 21.1.1999 Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi residenziali a ciclo continuativo, compresi Linee guida Min. Sanità 31.3.1994 L. n. 67/1988 anziani estensiva; b. interventi e servizi di sollievo prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi 50% compresi interventi di sollievo [cfr. % colonna a fianco] L. n. 451/ 1998 D. Lgs. 229/99 n. D.P.R. 23.7.1998 "Piano Sanitario 1998/2000" Leggi e Piani regionali* Livelli Assistenza di Macro-livelli Livelli di Assistenza Prestazioni micro-livelli Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS a. Atto indirizzo e % costi a coordinamento in materia carico di prestazioni socio- Normativa di riferimento dell'utente o sanitarie del Comune DPCM 14.2.2001 Prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale Cura e trattamenti farmacologici particolari per la fase di lungoassistenza ed accoglienza in strutture residenziali L. n. 135/1990 D.P.R. 8.3.2000 "P. O. AIDS" 30% Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di malati terminali 11. Assistenza penitenziaria a. Prestazioni e trattamenti palliativi in regime residenziale Prestazioni palliativi residenziale e in trattamenti L. n. 39/1999 regime Attività sanitaria e sociosanitaria a favore dei detenuti a. Prestazioni diagnostiche, terapeutiche e, riabilitative e socioriabilitative per le dipendenze e disturbi mentali Nota: * Trattasi di leggi regionali relative alle modalità organizzative dei servizi e di erogazione delle prestazioni, che non individuano livelli ulteriori di assistenza rispetto alla normativa nazionale. ALLEGATO 2 Allegato 2A Prestazioni totalmente escluse dai LEA: a. chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite; b. circoncisione rituale maschile; c. medicine non convenzionali ( agopuntura - fatta eccezione per le indicazioni anestesiologiche - fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia nonché tutte le altre non espressamente citate); d. vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero; e. certificazioni mediche (con esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica per i propri alunni, ai sensi dell’art. 31 del DPR 270/2000 e dell’art. 28 del DPR 272/2000) non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge (incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva, agonistica e non, idoneità fisica all'impiego, idoneità al servizio civile, idoneità all'affidamento e all'adozione, rilascio patente, porto d'armi, ecc.). f. le seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o pressodepressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea. Su disposizione regionale la laserterapia antalgica, l’elettroterapia antalgica,l’ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere incluse nell’allegato 2B. Allegato 2B Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche: a. assistenza odontoiatrica: limitatamente alle fasce di utenti e alle condizioni indicate al comma 5 art. 9 del D.lgs.30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni. b. densitometria ossea limitatamente alle condizioni per le quali vi sono evidenze di efficacia clinica. c. medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: l'erogazione delle prestazioni ricomprese nella branca è condizionata alla sussistenza di taluni presupposti (quali la presenza di quadri patologici definiti, l'età degli assistiti, un congruo intervallo di tempo rispetto alla precedente erogazione, ecc.) ovvero a specifiche modalità di erogazione (es. durata minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni definite, ecc.), fatto salvo quanto previsto all'allegato 2A, punto f). d. chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri erogabile limitatamente a casi particolari di pazienti con anisometropia grave o che non possono portare lenti a contatto o occhiali,; Allegato 2C Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione: Possono essere definiti "inappropriati" i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse. Si riporta di seguito un elenco di DRG "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogate in regime di degenza ordinaria, per i quali, sulla base delle rilevazioni regionali, dovrà essere indicato un valore percentuale/soglia di ammissibilità, fatto salvo, da parte delle Regioni, l'individuazione di ulteriori DRG e prestazioni assistenziali. ELENCO DRG AD ALTO RISCHIO DI NON APPROPRIATEZZA IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA 006 Decompressione tunnel carpale 019 Malattie dei nervi cranici e periferici 025 Convulsioni e cefalea 039 Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia 040 Interventi extraoculari eccetto orbita età >17 041 Interventi extraoculari eccetto orbita età 0-17 042 Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retine, iride e cristallino (eccetto trapianti di cornea) 055 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola 065 Turbe dell'equilibrio (eccetto urgenze) 119 Legatura e stripping di vene 131 Malattie vascolari periferiche no CC (eccetto urgenze) 133 Aterosclerosi no CC (eccetto urgenze) 134 Ipertensione (eccetto urgenze) 142 Sincope e collasso (eccetto urgenze) 158. Interventi su ano e stoma 160 Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età >17 senza CC (eccetto ricoveri 0-1 g.) 162. Interventi per ernia, inguinale e femorale, età >17 no CC (eccetto ricoveri 0-1 g.) 163 Interventi per ernia età 0-17 (eccetto ricoveri 0-1 g.) 183. Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie gastroenteriche apparato digerente, età >17 no CC 184. Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie gastroenteriche apparato digerente, età 0-17 (eccetto urgenze) 187 Estrazione e riparazione dentaria 208. Malattie delle vie biliari (eccetto urgenze) 222 Interventi sul ginocchio (codice intervento 80.6) 232. Artroscopia 243. Affezioni mediche del dorso (eccetto urgenze) 262. Biopsia della mammella ed asportazione locale non per neoplasie maligne (codici intervento 85.20 e 85.21) 267 Interventi perianali e pilonidali 270 Altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC 276 Patologie non maligne della mammella 281 Traumi pelle, sottocute e mammella età >17 no CC (eccetto urgenze) 282. Traumi pelle, sottocute e mammella età 0 -17 (eccetto urgenze) 283. Malattie minori della pelle con CC 284 Malattie minori della pelle no CC 294 Diabete età >35 (eccetto urgenze) 301 Malattie endocrine no CC 324 Calcolosi urinaria no CC (eccetto urgenze) 326. Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie età >17 no CC (eccetto urgenze) 364 Dilatazione o raschiamento, conizzazione non per tumore maligno 395 Anomalie dei globuli rossi età >17 (eccetto urgenze) 426 Nevrosi depressiva (eccetto urgenze) 427 Nevrosi eccetto nevrosi depressiva (eccetto urgenze) 429 Disturbi organici e ritardo mentale 467 #9; Altri fattori che influenzano lo stato di salute (eccetto urgenze) ALLEGATO 3 Indicazioni particolari per l'applicazione dei livelli in materia di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica e integrazione socio sanitaria nonché in materia di assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed altre comunità isolate. a. Prestazioni di ricovero e cura ospedaliere Nell’affrontare il tema della rimodulazione dell’area prestazionale garantita dall’assistenza ospedaliera, è necessario tenere conto che la fisionomia di ospedale nell’attuale scenario sta profondamente mutando. Da luogo di riferimento per qualsiasi problema di una certa rilevanza di natura sanitaria, e spesso sociosanitaria, a organizzazione ad alto livello tecnologico deputata (e capace) di fornire risposte assistenziali di tipo diagnostico-terapeutico a problemi di salute caratterizzati da acuzie e gravità. Tale specifica caratterizzazione del ruolo dell’ospedale nel complesso della rete assistenziale sanitaria tuttavia non è automaticamente associabile ad una lista negativa di prestazioni da non erogare nel suo ambito, bensì è sollecitativa di coerenti programmi di riassetto strutturale e qualificazione tecnologica, di concorrenti programmi di sviluppo della rete dei servizi territoriali, nonché di incisivi programmi per l’incremento del grado di appropriatezza rispetto al quale: o va rilanciata la indicazione di percorsi diagnostico terapeutici che minimizzino la quota di accessi impropri; o va sollecitata una dimensione di coerente collegamento in rete tra presidi ospedalieri e tra questi e le strutture territoriali; o va sviluppata, anche attraverso adeguate politiche di aggiornamento e formazione, quello che è stato definito lo spazio del "governo clinico"; o va rimodulato il sistema di remunerazione per scoraggiare artificiose induzioni di domanda; o va ulteriormente implementato il sistema informativo finalizzato all’incremento non solo dell’efficienza ma anche della qualità, in grado di generare un adeguato set di indicatori sull’appropriatezza. Si allega a riguardo una proposta di "Indicatori di livello ospedaliero". (Allegato n. 3.1). b) prestazioni di assistenza specialistica La elencazione, nel nomenclatore tariffario, delle prestazioni erogabili, definite sulla base dei principi generali richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 del D.lgs 502/2000, e la specificazione delle condizioni di erogabilità non risolve a priori tutte le problematiche di un utilizzo appropriato di tali prestazioni. Pertanto anche in questo settore vanno realizzati coerenti programmi per l’incremento del grado di appropriatezza, nonché di qualificazione tecnologica e di sviluppo della rete dei servizi territoriali. In particolare : o va sviluppata la definizione di percorsi diagnostico terapeutici che minimizzino la quota di utilizzo improprio di questo livello assistenziale; o vanno rilanciati i programmi di aggiornamento e formazione, o va rimodulato il sistema di remunerazione per scoraggiare artificiose induzioni di domanda; o va sviluppato il sistema informativo in grado di monitorare le prestazioni e generare un adeguato set di indicatori sull’appropriatezza.. c) l'assistenza farmaceutica, L’impianto delle decisioni, concordate in sede di accordo dell’8 agosto 2001 e successivamente recepite dall’articolo 6 commi 1 e 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n.347, nel prevedere un maggiore potere di regolazione da parte delle regioni delle modalità con cui viene assicurata l’assistenza farmaceutica territoriale, ha affidato alle stesse anche una facoltà di modulazione della erogazione individuando una fascia di farmaci, preventivamente selezionati dalla CUF, rispetto ai quali le regioni stesse potranno decidere misure di co-payment in relazione all’andamento della spesa. o L’insieme delle misure attivabili per il contenimento e la qualificazione dell’assistenza farmaceutica territoriale può comportare un quadro di rilevante difformità dei profili erogativi assicurati ai cittadini, rispetto al quale si ritiene necessario che le Regioni tra loro concordino modalità omogenee di applicazione della citata normativa di cui all’articolo 6 commi 1 e 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n.347 d) integrazione socio-sanitaria, per la quale la precisazione delle linee prestazionali, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dovrà tener conto dei diversi livelli di dipendenza o non autosufficienza, anche in relazione all’ipotesi di utilizzo di Fondi Integrativi. Va ricordato che questa specifica area erogativa merita una trattazione specifica, ad integrazione di quanto in via generale già chiarito ai punti precedenti, per il rilievo che assume, all’interno delle politiche destinate al sostegno e allo sviluppo dell' individuo e della famiglia e alla razionalizzazione dell’offerta di servizio, al fine di assicurare le prestazioni necessarie per la diagnosi, la cura (compresa l’assistenza farmacologica) e la riabilitazione delle persone in tutte le fasi della vita e in modo particolare nell’infanzia e nella vecchiaia. Il riferimento fondamentale, sul piano normativo, è costituito dall’atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio-sanitaria di cui al DPCM 14.2.2001. L’erogazione delle prestazioni rappresenta va modulata in riferimento ai criteri dell’appropriatezza, del diverso grado di fragilità sociale e dell'accessibilità. Risultano inoltre determinanti: 1. l' organizzazione della rete delle strutture di offerta; 2. le modalità di presa in carico del problema, anche attraverso una valutazione multidimensionale; 3. una omogenea modalità di rilevazione del bisogno e classificazione del grado di non autosufficienza o dipendenza . Sul primo punto va ricordato quanto già indicato dalle innovazioni introdotte dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio-sanitarie e, per le strutture socio assistenziali, dalla legge 8 novembre 2000, n.328, nonché, per quanto attiene l’organizzazione dei servizi a rete, dai diversi progetti obiettivo. e) assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle altre comunità isolate Per i livelli di assistenza cui all’allegato 1, vanno garantite le specifiche esigenze di assistenza sanitaria delle popolazioni delle isole minori e delle altre comunità isolate. Allegato 3.1 - Indicatori livello ospedaliero Organizzativa Indicatore Sottolivello esaminato Significato e utilità Fattibilità % di pazienti Medicina primaria ospedalizzati dal Pronto pronto soccorso soccorso rispetto al totale degli accessi in PS e Limitare il ricorso Informazioni disponibili; improprio alle cure di PS; indicatore da sottoporre a aumentare le capacità di verifica. filtro del PS verso i ricoveri. Incidenza ricoveri medici Ricovero ordinario da PS e dimessi con Pronto soccorso degenza di 0-3 gg e Aumentare le capacità di Dati non disponibili filtro del PS verso i ricoveri; aumentare la quota di attività programmata Tassi di Ricovero ordinario ospedalizzazione generali e standardizzati per età * Limitare l’eccessivo Immediata ricorso alle cure ospedaliere e favorire lo sviluppo di alternative % di giornate di degenza Ricovero ordinario e day Ridurre, inappropriate hospital indipendentemente dalle diagnosi, il consumo di giornate inutili di ricovero Dati non disponibili a livello nazionale – sperimentazione in corso in alcune regioni % di "day surgery"+"one Day hospital day surgery" per interventi di cataratta, stripping delle vene, tunnel carpale, ecc. Limitare il ricorso Immediata improprio al ricovero ordinario (elenco estendibile in base alle proposte della Commissione per la Day Surgery) Giornate di DH rispetto a DH quelle di ricovero ordinario Favorire lo sviluppo del DH % di giornate di dh Day hospital medico (escluse chemioterapie) rispetto a quelle di ricovero ordinario Ridurre il ricorso a day Dati disponibili hospital di tipo diagnostico (i dh terapeutici sono però appropriati) % di ricoveri brevi * Ricovero ordinario, DH, Ridurre assistenza impropria extraospedaliera ordinari % di ricoveri di degenza Ricovero ordinario, prolungata per assistenza residenziale determinate diagnosi (es. fratture) degenza media operatoria Immediata l’occupazione Immediata di reparti Limitare il protrarsi di Dati disponibili cure acute e favorire lo sviluppo di alternative non ospedaliere pre- Ricovero ordinario – sale Ridurre l’utilizzo Immediata operatorie improprio dei reparti in relazione alle capacità delle sale operatorie degenza media grezza e Ricovero ordinario corretta per il case-mix Ridurre l’utilizzo Immediata improprio dei reparti % di ricoveri di 0-1 giorno Ricovero ordinario Ridurre l’occupazione medici sul totale ricoveri medici dei impropria ordinari di reparti % di dimessi da reparti Sale operatorie e reparti Favorire il miglior uso dei Immediata reparti chirurgici chirurgici con DRG chirurgici medici * % di casi medici con Ricovero ordinario degenza oltre soglia per pazienti con età > 65 anni rispetto al tot. casi medici per paz. > 65 anni Peso medio dei ricoveri Ricovero ordinario di pazienti anziani * assistenza extraospedaliera Ridurre il ricorso Dati disponibili improprio al ricovero ordinario come alternativa a regimi a più bassa intensità assistenziale e Ridurre il ricorso al Dati disponibili ricovero per condizioni semplici e trattabili in ambito extraospedaliero Clinica Indicatore % di parti cesarei * Tassi di ospedalizzazione per interventi chirurgici ove esista o si possa stabilire uno standard di appropriatezza (es. tonsillectomie, colecistectomie, ernioplastica in et Sottolivello esaminato Significato e utilità Fattibilità Limitazione dell’inappropriata indicazione ad intervento chirurgico Immediata un Limitare il ricorso ad Immediata interventi chirurgici non necessari, rispetto ad altre modalità di cura pediatrica ecc.) % di prostatectomia TURP rispetto alla via laparotomia Limitazione Dati disponibili dell’inappropriata indicazione ad una tecnica superata (per via laparotomica) % di orchidopessi in bambini di età inferiore ai 5 anni Verificare il ricorso Dati disponibili all’intervento nell’età considerata appropriata Numero di rientri entro 30 gg dalla dimissione Ridurre l’inappropriatezza dimissioni precoci Dati disponibili a partire delle dal 2001 Indicatori livello Ospedaliero – Possibile quadro organico Ai fini della integrazione in un quadro organico del set iniziale degli indicatori e come semplice ipotesi di lavoro, può essere ragionevole adottare una duplice prospettiva: • La prospettiva "per territorio", che partendo dal macro indicatore del tasso di ospedalizzazione, procede per scomposizioni successive ad identificare nelle diverse tipologie di ricovero le componenti più a rischio di inappropriatezza (indicatori rapportati alla popolazione). • La prospettiva "per struttura", che analizza invece il fenomeno dal punto di vi sta delle strutture erogatrici (indicatori rapportati al totale dei ricoveri). Prospettiva "per territorio" Lo schema sotto riportato consente di scomporre il tasso di ospedalizzazione per zoom successivi ai fini di identificare le singole componenti a maggior rischio di inappropriatezza (evidenziate con sottolineatura). Tale elaborazione può essere effettuata ad esempio a livello aggregato regionale. Il vantaggio di tale schema è che, una volta identificate la distribuzione sul territorio nazionale ed i valori obiettivo di ogni indicatore "foglia", è possibile "sommare" gli scostamenti per ogni regione, al fine di ottenere anche una misura macro di inappropriatezza complessiva. Lo schema può ovviamente essere adottato dapprima a livello sperimentale e poi perfezionato nel tempo. • Tasso di ospedalizzazione (per 1.000 abitanti) • Acuti • Degenza ordinaria o Ricoveri medici o Ricoveri "brevi" medici § Ricoveri di 1 giorno medici § Ricoveri di 2-3 giorni medici o Ricoveri oltre soglia medici o Altri ricoveri medici o Ricoveri chirurgici o Ricoveri chirurgici per interventi ove si possa definire uno standard di appropriatezza § Tonsillectomia § Isterectomia (tasso per 100.000 donne; tasso per donne oltre 49 anni) § Appendicectomia § Ernioplastica pediatrica (tasso per 100.000 bambini < 14 anni) § Prostatectomia (tasso per 100.000 uomini; tasso per uomini oltre 49 anni) § Parti cesarei (tasso per 100 parti) o Altri ricoveri chirurgici o Day hospital o Dh medico escluso chemioterapie o Dh chemioterapie o Dh chirurgico • Riabilitazione • Degenza ordinaria • Day hospital • Lungodegenza Prospettiva "per struttura" • RICOVERI • Ordinari • In reparti medici • o Medici o Brevi (0-3 gg) § 0-1 giorno § 2-3 giorni o Oltre soglia o Altri o Chirurgici In reparti chirurgici o Medici o Brevi (0-3 gg) § 0-1 giorno § 2-3 giorni o Oltre soglia o Altri o Chirurgici o 0-1 giorno o >= 2 giorni • Day hospital • Medici • § Per interventi trattabili in day surgery § Per altri interventi o Non chemioterapie o Chemioterapie Chirurgici ALLEGATO 4 ( richiamato nel punto 9) Linee guida relative al ruolo delle Regioni in materia di LEA Con l' accordo dell’ 8 agosto 2001 le Regioni si sono impegnate a far fronte alle eventuali ulteriori esigenze finanziarie con mezzi propri, ai sensi del successivo punto 2 dello stesso accordo. In ogni caso, si sono impegnate ad adottare tutte le iniziative possibili per la corretta ed efficiente gestione del servizio, al fine di contenere le spese nell’ambito delle risorse disponibili e per mantenere l’erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza. L’erogazione e il mantenimento dei Lea in tutto il territorio nazionale richiede, accanto alla esplicita definizione degli stessi ed alla attivazione del sistema di monitoraggio e garanzia previsto dalla normativa vigente, la precisazione del ruolo della programmazione regionale, nell'erogazione delle prestazioni sanitarie previste. Sul piano normativo, al riguardo, occorre ricordare in particolare: o l’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni richiama l’articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n.41. o art 85 comma 9 della legge 388/2000. o gli articoli 4 ( comma 3) e 6 (comm1 e 2) del decreto legge 347/2001 Tali norme definiscono gli ambiti di azione regionale in questa materia In questa direzione si rileva la necessità di disporre di una metodologia omogenea nell’applicazione della normativa che, secondo quanto sopra richiamato, sollecita le Regioni a realizzare l’equilibrio tra le risorse disponibili e l’articolazione delle prestazioni e servizi socio-sanitari da garantire attraverso i LEA. In particolare appare indispensabile garantire che adeguati interventi sul tema dell’appropriatezza da parte delle Regioni siano in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale con conseguente scopertura di altri livelli assistenziali, disattendendo in tal modo ai diritti da garantire a tutti i cittadini. A tal riguardo, è agevole ricorrere all’esempio dell’assistenza farmaceutica che, in effetti, in alcune realtà regionali ha fatto registrare incrementi impropri della domanda e dei consumi, sottraendo risorse in particolare all’area delle prevenzione e dell’integrazione socio sanitaria oppure all’esempio dell’assistenza ospedaliera che ancora, in molte regioni, continua ad assorbire risorse, per fenomeni di inefficienza ma anche di inappropriatezza, a scapito di altre tipologie assistenziali. In realtà, la considerazione da cui partire è che la definizione del LEA può solo in parte, attraverso la selezione delle prestazioni erogabili o la precisazione delle condizioni della loro erogabilità, risolvere le problematiche dell’appropriatezza, che si presenta come una delle variabili fondamentali anche per l’allocazione delle risorse . Può infatti sostenersi che, nella lista delle prestazioni essenziali erogabili o delle tipologia assistenziali essenziali da garantire, sono presenti aree in cui l’elemento dell’essenzialità si riferisce a segmenti molto specifici di bisogno sanitario e socio sanitario da coprire, che richiedono precisazioni a livello di programmazione regionale e omogeneità sul territorio nazionale. Ciò comporta, fermo restando gli spazi di azione oggi presenti a livello normativo concernenti i sistemi di reperimento delle risorse (leva fiscale) , prevedere la necessità che la programmazione regionale proceda, nell’applicazione dei criteri per l’erogazione dei LEA, alle opportune specificazioni delle condizioni di erogabilità, per assicurare un più pieno rispetto del principio dell’appropriatezza , considerando i criteri più volte ricordati nel presente documento di particolare tutela della urgenza/complessità, della fragilità sociale e della accessibilità territoriale. Complementare all’azione sopra indicata è l’attività di promozione delle forme di assistenza integrativa, previste dalla normativa vigente, al fine di garantire o agevolare livelli di servizi e prestazioni ulteriori, rispetto a quelli garantiti dai LEA.