CONFERENZA STATO-REGIONI - Seduta del 22 novembre 2001
Accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi
secondo quanto disposto dall'articolo 4 del medesimo decreto;
VISTO l'articolo 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, Regioni e province Autonome, in
attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di
interesse comune;
VISTO l'accordo tra i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica, della sanità e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia
di spesa sanitaria, sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004);
VISTO l'accordo del 22 marzo 2001 (repertorio atti n. 1210) sancito tra i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica, della sanità e le Regioni e
Province Autonome di Trento e di Bolzano, che integra il predetto accordo sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000;
VISTO l'accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000
(repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001 da questa Conferenza (repertorio atti n. 1285);
CONSIDERATO che, con il predetto accordo si è convenuto, che con successivo accordo da sancirsi in questa Conferenza, sarebbero stati definiti i Livelli
Essenziali di Assistenza Sanitaria, prima che gli stessi venissero adottati dal Governo con un provvedimento formale entro il 30 novembre 2001, d'intesa con la
stessa Conferenza e che la validità dello stesso era subordinata all’adozione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria;
CONSIDERATO che, questa Conferenza nella seduta del 25 ottobre 2001 (repertorio atti n.1314 ) ha valutato positivamente e approvato la relazione sull'attivita'
del tavolo di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e dei relativi costi, al fine di pervenire al successivo accordo da sancirsi sui
Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, previo confronto preliminare in un tavolo tra le Regioni e i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;
VISTO l'articolo 6 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria, che dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, d'intesa con
questa Conferenza, sono definiti i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni;
VISTA la proposta di accordo in oggetto, elaborata dal tavolo tecnico di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e dei relativi costi
nelle riunioni del 30 e 31 ottobre 2001 e trasmessa con nota del 2 novembre ai Presidenti delle Regioni, nonché ai Ministri della salute e dell'economia e delle
finanze ;
CONSIDERATO che, nel corso delle riunioni del 7 e 13 novembre del tavolo politico di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria,
tenutesi presso il Ministero dell'Economia e delle finanze per l'esame della proposta di accordo in oggetto, nel corso delle quali si è proceduto alla definitiva
stesura della stessa e si è convenuto altresì che, ad avvenuta approvazione dell'accordo, nonché del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si
provvederà ad elaborare una pubblicazione di carattere esplicativo, che illustri nel dettaglio le prestazioni e le attività ricomprese nei livelli essenziali di assistenza
sanitaria;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica Stato-Regioni tenutasi in data odierna tra i rappresentanti dei Ministeri della salute, dell’economia e finanze,
affari regionali nonché delle Regioni si è convenuto di proporre una modifica all’allegato 3 del presente accordo volto a garantire le specifiche esigenze di
assistenza sanitaria delle popolazioni delle isole minori e delle altre comunità isolate;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni, nell’esprimere il loro favorevole avviso sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria hanno proposto il seguente emendamento: "alla lettera f)
dell’allegato 2A dello stesso, aggiungere la seguente frase: "Su disposizione regionale la laserterapia antalgica, l’elettroterapia antalgica, l’ultrasuonoterapia e la
mesoterapia possono essere incluse nell’allegato 2B", che si intende apportato anche al medesimo allegato 2A del presente accordo , sul quale il Ministro della
salute e il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze hanno convenuto;
CONSIDERATO altresì che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso il loro favorevole avviso sull’accordo
in oggetto e che il Ministro della salute e il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze hanno confermato il loro positivo assenso;
ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
sancisce
Governo
e
nei termini sottoindicati:
il
Regioni
e
Province
seguente
Autonome
di
accordo
Trento
e
di
tra
Bolzano
PUNTO 1.
Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 del medesimo articolo.
PUNTO 2.
2.1 I Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono definiti
nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
2.2. Le prestazioni e le attività comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono soggette alle limitazioni e condizioni previste dalle disposizioni vigenti.
PUNTO 3
3.1. Le prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo gratuito o con partecipazione
alla spesa.
3.2. Le forme e le modalità della partecipazione alla spesa sono quelle individuate dalle disposizioni legislative statali, in particolare dall’articolo 85, comma 9
della legge 23 dicembre 2001, n. 388, nonché dagli articoli 4, comma 3 e 6, commi 1 e 2, della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni
del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, nonché dalle disposizioni regionali, eventualmente adottate
ai sensi dell'articolo 13 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni.
PUNTO 4
4.1 Si conviene che:
•
le prestazioni ed i servizi, di cui all'allegato 2A, sono escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria;
•
le prestazioni di cui all'allegato 2B sono da intendersi parzialmente escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, in quanto erogabili solo secondo
specifiche indicazioni cliniche;
•
le prestazioni di cui all'allegato 2C incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono quelle che presentano un profilo organizzativo
potenzialmente inappropriato o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione.
Le prestazioni sopra richiamate sono state inserite nelle specifiche liste di cui agli allegati in quanto:
a.
non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
b.
non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la loro efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
ovvero la loro utilizzazione è rivolta a soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c.
in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse
ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione e di erogazione dell’assistenza.
4.2 Si conviene che vanno apportate, entro il 31 marzo 2002, modifiche al Nomenclatore tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
e diagnostica strumentale, anche in base alle indicazioni contenute nell’allegato 2B e ferme restando le esclusioni di cui all'allegato 2A,
assicurando inoltre l'inserimento, in detto nomenclatore, di prestazioni attualmente erogabili solo in regime di ricovero ospedaliero, per le quali vi
sia evidenza di un più appropriato regime di erogazione in sede di specialistica ambulatoriale.
4.3. Le Regioni disciplinano i criteri e le modalità per contenere il ricorso e l’erogazione di prestazioni, che non soddisfano il principio di
appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risors e, anche tenendo conto delle indicazioni riportate nell'allegato 2C.
In sede di prima applicazione la disciplina è adottata dalle Regioni entro il 30 giugno 2002.
PUNTO 5
5.1 Si conviene di definire criteri specifici di monitoraggio, all’interno del sistema di garanzia introdotto dall’art.9 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, per assicurare trasparenza, confrontabilità e verifica dell’assistenza erogata attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria con
un sistema di indicatori essenziali, pertinenti e caratterizzati da dinamicità e da aggiornamento continuo.
5.2 Il tavolo previsto nel punto 15 dell’accordo dell’8 agosto 2001 fra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, effettuerà,
sulla base di quanto previsto al capoverso precedente, la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria effettivamente erogati, e della
corrispondenza ai volumi di spesa stimati e previsti, evidenziando altresì eventuali prestazioni effettivamente erogate non riconducibili ai predetti
livelli.
PUNTO 6
6.1 Si conviene di definire un sistema di manutenzione degli elenchi di prestazioni e servizi inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, al
fine di garantire la qualità e l'appropriatezza dell’assistenza per i cittadini in relazione alle risorse definite.
6.2 Si conviene di costituire, entro il 31 marzo 2002, uno specifico organismo a carattere nazionale, di cui facciano parte un numero adeguato di
esperti designati dalle Regioni, sul modello della Commissione Unica del Farmaco (CUF).
6.3 A tale organismo è affidato il compito di valutare, nel tempo, i fattori scientifici, tecnologici ed economici che motivano il mantenimento,
l'inclusione o l'esclusione delle prestazioni dai Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, tenuto conto di nuove tecniche e strumenti terapeutici,
riabilitativi diagnostici resi disponibili dal progresso scientifico e tecnologico, che presentino evidenze scientifiche di un significativo beneficio in
termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate, così come l’esclusione di quelle ormai obsolete.
6.4 Resta fermo quanto sancito dall'accordo dell'8 agosto 2001, al punto 15 dello stesso, con particolare riferimento all'impegno assunto dal
Governo di accompagnare eventuali variazioni in incremento dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, decise a livello centrale, con le
necessarie risorse aggiuntive.
PUNTO 7
7.1 Si conviene sulle indicazioni particolari per l'applicazione dei livelli in materia di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, assistenza
specialistica e integrazione socio sanitaria, nonché in materia di assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle altre comunità
isolate che vengono fornite nell'allegato 3.
PUNTO 8
Si conviene che i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria sono stati definiti, nel presente accordo, in relazione alle risorse di cui al punto 6
dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Stato-Regioni nel corso della seduta dell'8 agosto 2001.
PUNTO 9
1.Fermo restando quanto già previsto nei punti precedenti del presente accordo, si conviene che le Regioni nell'applicazione dei Livelli Essenziali
di Assistenza sanitaria in sede regionale si attengono alle linee guida contenute nell'allegato 4.
PUNTO 10
Laddove la regione definisca specifiche condizioni di erogabilità delle prestazioni ricomprese all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza
sanitaria con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli allegati 2B e 2C, o individui prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei propri
residenti, l'addebitamento delle stesse in mobilità sanitaria deve avvenire sulla base di:
•
un accordo quadro interregionale, che regoli queste specifiche problematiche di compensazione della mobilità entro il 30 giugno 2002;
•
eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate.
PUNTO 11
Si conviene che il tavolo di lavoro che ha curato la stesura del presente accordo, con riferimento alle questioni, qui di seguito riportate,
continuerà ad operare, con il supporto di gruppi tecnici misti con rappresentanti ministeriali e regionali per i necessari approfondimenti, i cui
risultati saranno sottoposti alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni per gli adempimenti conseguenti:
•
visite fiscali e accertamenti richiesti dagli Uffici della pubblica Amministrazione e relativi costi;
•
compiti affidati agli ufficiali polizia giudiziaria e relativi costi;
•
finanziamento delle Agenzie regionali per l'ambiente per le funzioni svolte dalle stesse di competenza del Servizio Sanitario Nazionale;
•
Assistenza sanitaria agli stranieri non regolari.
PUNTO 12
Si conviene, per quanto concerne gli adempimenti conseguenti al disposto dell'articolo 6, commi 1 e 2 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 che la Commissione Unica del Farmaco provveda ad aggregare in
sottogruppi l'elenco dei farmaci di cui al richiamato articolo 6, in modo da consentire alle Regioni di regolare l'applicazione della facoltà loro
attribuita di prevedere forme crescenti di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, fino alla totale non rimborsabilità dei farmaci, in
maniera tale da configurare non più di 3 classi di partecipazione alla spesa:
•
una classe a bassa partecipazione dell’assistito,
•
una classe a più elevata partecipazione dell’assistito,
•
una classe a totale carico dell’assistito.
La formulazione dell'elenco, di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 18 settembre 2001, n. 347 , da parte della Commissione Unica del Farmaco (CUF) dovrà essere operata, in modo tale da consentire una
minore spesa rispetto a quella registrata nell'anno 2001 per un importo coerente con l'obbligo del rispetto del tetto del 13% per la spesa
farmaceutica.
Il Segretario Il Presidente
ALLEGATO 1
1.A CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI
Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai seguenti Livelli Essenziali di Assistenza:
1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
A. Profilassi delle malattie infettive e parassitarie
B. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali
C. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro
D. Sanità pubblica veterinaria
E.
Tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
F.
Attività di prevenzione rivolte alla persona
•
vaccinazioni obbligatorie e raccomandate
•
programmi di diagnosi precoce
G. Servizio medico-legale
2. Assistenza distrettuale
A. Assistenza sanitaria di base
•
medicina di base in forma ambulatoriale e domiciliare
•
continuità assistenziale notturna e festiva
•
guardia medica turistica (su determinazione della Regione)
B. Attività di emergenza sanitaria territoriale
C. Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali
•
fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici classificati in classe A (e in classe C a favore degli invalidi di guerra), nonché dei medicinali
parzialmente rimborsabili ai sensi del decreto legge 18 settembre 2001, n.347
•
fornitura di medicinali innovativi non autorizzati in Italia, ma autorizzati in altri Stati o sottoposti a sperimentazione clinica di fase II o impiegati per
indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate
D. Assistenza integrativa
•
fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari
•
fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito
E.
Assistenza specialistica ambulatoriale
•
prestazioni terapeutiche e riabilitative
•
diagnostica strumentale e di laboratorio
F.
Assistenza protesica
•
fornitura di protesi e ausili a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali
G. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
•
assistenza programmata a domicilio (assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata domiciliare, comprese le varie forme di assistenza
infermieristica territoriale)
•
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle donne, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità, per la procreazione responsabile e l'interruzione
della gravidanza
•
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie
•
attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
•
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool
•
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale
•
attività sanitaria e sociosanitaria ricolta alle persone con infezione da HIV
H. Assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale
•
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti
•
attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool
•
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici
•
attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
•
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale
•
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da HIV
I.
Assistenza termale
•
cicli di cure idrotermali a soggetti affetti da determinate patologie
3. Assistenza ospedaliera
A. pronto soccorso
B. degenza ordinaria
C. day hospital
D. day surgery
E.
interventi ospedalieri a domicilio (in base ai modelli organizzativi fissati dalle Regioni)
F.
riabilitazione
G. lungodegenza
H. raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali
I.
attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti; attività di trapianto di organi e tessuti
Nell'ambito delle tre macroaree precedenti, è inclusa l'assistenza specifica rivolta a particolari categorie di cittadini, ovvero erogata in condizioni particolari:
•
Invalidi
•
prestazioni sanitarie previste dai rispettivi ordinamenti alla data di entrata in vigore della legge n.833/1978
•
Soggetti affetti da fibrosi cistica
•
fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico, compresi i supplementi nutrizionali
•
Nefropatici cronici in trattamento dialitico
•
rimborso spese di trasporto al centro dialisi
•
altre provvidenze a favore dei dializzati (su determinazione regionale)
•
Soggetti affetti da diabete mellito
•
fornitura gratuita di ulteriori presidi diagnostici e terapeutici
•
Soggetti affetti da Morbo di Hansen
•
fornitura gratuita di accertamenti diagnostici e farmaci specifici
•
spese di viaggio per l’esecuzione del trattamento
•
Soggetti affetti da malattie rare:
-assistenza sanitaria prevista dalle norme vigenti.
•
Cittadini residenti in Italia autorizzati alle cure all’estero
•
assistenza sanitaria autorizzata.
1.B RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI
OFFERTA E DELLE FUNZIONI.
La ricognizione della normativa vigente, per quanto possibile, è presentata con apposite schede per ogni livello, così come precedentemente individuato, in cui
accanto a ciascuna tipologia assistenziale sono stati richiamati i riferimenti normativi vigenti e, se disponibili, la lista di prestazioni erogabili, i parametri di offerta
strutturali eventualmente previsti.
Si precisa che per l'area della Prevenzione collettiva, in ulteriore specifico allegato, vi è l’elencazione delle funzioni garantite. Si precisa altresì, con riferimento
all'area medico-legale, che occorre operare una distinzione tra le prestazioni erogate in base ad una competenza istituzionale, e talvolta esclusiva, delle Aziende
sanitarie, e le prestazioni che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza.
Tra le fonti dei LEA sono stati inseriti anche gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSN e secondo quanto
disposto dall’art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 che dispone in tal senso:
" 1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di
funzionalità, economicità dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano".
Le prestazioni individuate dagli Accordi fanno parte dei LEA nei limiti previsti dal grado di cogenza degli Accordi medesimi, desumibile da quanto in essi
convenuto.
RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E DELLE
FUNZIONI
LIVELLI DI ASSISTENZA
Fonti normative
Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro
Prevenzione collettiva
Prestazioni
Fonti
Profilassi delle malattie infettive e parassitarie; tutela
della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli
ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari
degli inquinanti ambientali; tutela della collettività e dei
singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli
ambienti di lavoro; sanità pubblica veterinaria, tutela
igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e
prevenzione nutrizionale.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 art. 7-ter "Riordino della
disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'articolo1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421"
(S.O. n. 3 alla G.U. n. 4 del 7
gennaio 1994)
Modalità organizzative e standard
In questo settore, parte dell'attività si effettua su richiesta di privati, in base a tariffe regionali.
Legenda: La quinta colonna della tabella (Rif.) indica il riferimento alla classificazione dei livelli contenuta nella Parte prima.
Liste di prestazioni
Rif.
La lista delle prestazioni non 1A
è riportata in atti normativi.
Convenzionalmente
può 1B
essere condivisa la lista di
1C
cui alle pagine seguenti.
1D
1E
PREVENZIONE COLLETTIVA
Tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, tra cui:
1.
Igiene e sanità pubblica
1.
Profilassi delle malattie infettive e diffusive
•
Controllo malattie infettive e bonifica focolai
•
Interventi di profilassi e di educazione per prevenire il diffondersi delle malattie infettive
•
Medicina del viaggiatore
•
Vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
1.
Tutela della collettività dai rischi sanitari connessi all’inquinamento ambientale
•
Verifica degli effetti sulla salute da inquinamento atmosferico e acustico
•
Verifica degli effetti sulla salute da impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
•
Verifica degli effetti sulla salute da detenzione e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi
•
Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque destinate al consumo umano
•
Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle piscine pubbliche o di uso pubblico
•
Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque di balneazione
•
Verifica degli effetti sulla salute da scarichi civili, produttivi e sanitari
1.
Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita
•
Valutazione dell’impatto sulla salute umana dei fattori di nocività, pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e indicazione delle misure idonee
alla tutela della saluta umana
•
Determinazione qualitativa e quantitativa dei fattori di rischio di tipo biologico presenti negli ambienti di vita
•
Controllo e sicurezza di impianti negli ambienti di vita
•
Formulazione di mappe di rischio ambientale
•
Verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamento industriali e di attività lavorative in genere con le esigenze di tutela della
salute della popolazione
•
Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici in relazione alle diverse utilizzazioni con particolare riferimento agli edifici ad uso pubblico
•
Tutela igienico sanitaria degli stabilimenti termali
•
Vigilanza e controllo sui cosmetici
•
Controllo sui farmaci, stupefacenti, sostanze psicotrope, presidi medico chirurgici
•
Controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici
•
Controllo sull’uso delle radiazioni ionizzanti e non negli ambienti
•
Vigilanza e controllo delle sostanze e dei preparati pericolosi e sulla loro etichettatura
•
Vigilanza sulle industrie insalubri
•
Controlli e vigilanza in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica
1.
Igiene degli alimenti e nutrizione
•
Controllo igienico-sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e
somministrazione degli alimenti e bevande, comprese le acque minerali
•
Campionamento ed esecuzione dei controlli analitici secondo la tipologia degli alimenti e delle bevande
•
Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti ed altro
•
Controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia
•
Controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti e bevande
•
Prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari e delle patologie collettive di origine alimentare
•
Informazione di prevenzione nei confronti degli addetti alla produzione, manipolazione, trasporto, somministrazione, deposito e vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande
•
Prevenzione nella collettività degli squilibri nutrizionali qualitativi e quantitativi
1.
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
•
Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, pericolosità e deterioramento negli ambienti di lavoro anche attraverso la formulazione di
mappe di rischio
•
Determinazione qualitativa e quantitativa e controllo dei fattori di rischio di tipo chimico, fisico, biologico ed organizzativo presenti negli ambienti di lavoro
•
Controllo della sicurezza e delle caratteristiche ergonomiche e di igiene di ambienti, macchine, impianti e prestazioni di lavoro
•
Sorveglianza epidemiologica e costruzione del sistema informativo su rischi e danni di lavoro
•
Indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro
•
Verifica della compatibilità dei progetti di insediamento industriale e di attività lavorative e in genere con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori
•
Attuazione dei compiti di vigilanza relativi alle aziende con rischi di incidenti rilevanti
•
Controllo della salute dei minori e adolescenti e informazione in relazione alla loro collocazione al lavoro
•
Valutazione delle idoneità al lavoro specifico nei casi previsti dalla legge
•
Elaborazione e conduzione di programmi di ricerca per il miglioramento delle c ondizioni di salute e di igiene e sicurezza del lavoro.
•
Indagini per infortuni e malattie professionali
•
Controllo sull’utilizzo delle radiazioni ionizzanti in ambiente di lavoro finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori
•
Informazione e formazione dell’utenza in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
•
Tutela della salute della lavoratrici madri
1.
Sanità pubblica veterinaria
1.
Sanità animale
•
Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione della malattie infettive e diffusive degli animali
•
Prevenzione e controllo delle zoonosi
•
Interventi di polizia veterinaria
•
Vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali, compresa l’importazione e l’esportazione e sulle strutture ed attrezzature a tal fine utilizzate
•
Igiene urbana e veterinaria
•
Lotta al randagismo e controllo della popolazione canina
•
Controllo delle popolazioni sinantrope e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo, animale e ambiente
1.
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
•
Controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco veterinario in coordinamento con il servizio farmaceutico e programmi per la ricerca dei
residui di trattamenti illeciti o impropri
•
Controllo e vigilanza sull’alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi
•
Controllo e vigilanza sulla riproduzione animale
•
Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie
•
Sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione
•
Protezione dell’ambiente da rischi biologici, chimici e fisici con documentazione epidemiologica
•
Vigilanza e controllo sull’impiego di animali nella sperimentazione
1.
Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale
•
Ispezione negli impianti di macellazione
•
Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e
somministrazione degli alimenti di origine animale
•
Vigilanza ed ispezione nelle strutture in cui la normativa vigente prevede il veterinario ufficiale
•
Disposizioni di indagini microbiologiche in tutte le fasi della produzione e sui prodotti
•
Valutazione degli esiti analitici ed informazione dei conduttori degli stabilimenti, dei risultati, degli esami e degli eventuali accorgimenti da adottare
•
Certificazioni sanitarie sui prodotti destinati all’esportazione o ad usi particolari
•
Monitoraggio della presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale
Attività di prevenzione rivolta alle persone
Prestazioni
Fonti
Vaccinazioni obbligatorie e vaccini per le Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
vaccinazioni raccomandate anche a favore dei art. 1, comma 34; DPR 23 luglio
bambini extracomunitari non residenti.
1998
"Psn
1998-2000";
Provvedimento
Conferenza
Stato-Regioni 18 giugno 1999
"Piano nazionale vaccini 19992000".
Programmi organizzati di diagnosi precoce
prevenzione collettiva in attuazione del PSN.
e
Modalità organizzative e standard
Liste di prestazioni
Rif.
Il
Piano
nazionale
vaccini Il PSN e il Piano nazionale vaccini 1F
individua
le
percentuali
di elencano le vaccinazioni obbligatorie
copertura vaccinale attese, le e raccomandate.
modalità operative, i requisiti dei
servizi.
D.lgs. 29 aprile 1998, n.124,
art.1.
Provvedimento
Conferenza
Stato-Regioni 8 marzo 2001
(Linee guida per prevenzione,
diagnostica e assistenza in
oncologia).
Le Linee guida individuano
screening oncologici.
gli
Prestazioni specialistiche e diagnostiche per la
tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o
disposte localmente in situazioni epidemiche.
Attività medico legale
Prestazioni
Fonti
Modalità organizzative e standard
Liste di prestazioni
Rif.
Certificazioni di idoneità sanitaria allo svolgimento di
particolari funzioni (attività sportiva; rilascio o rinnovo
libretto di idoneità sanitaria; iscrizione elenchi
professionali; guida di veicoli, imbarcazioni e navi da
diporto; condotta di motori; rilascio di porto d'armi;
gas tossici, conduzione di caldaie o generatori di
vapori, attività di volo da diporto o sportivo);
Art. 14 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 "Istituzione del
Servizio sanitario nazionale"
(S.O. alla G.U. del 28 dicembre
1978 n. 360)
1G
Accertamenti per esenzione uso cinture di sicurezza,
concessione contrassegni libera circolazione e
parcheggi per disabili
Accertamenti medico legali nei confronti di
dipendenti pubblici (sana e robusta costituzione
fisica, idoneità allo svolgimento di mansioni
lavorative, dispensa dal servizio; cessione del quinto
dello stipendio, ecc.)
Certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici assenti
dal servizio per motivi di salute
Nota: Si riporta in allegato nelle pagine successive l'elencazione delle funzioni garantite
ATTIVITÀ MEDICO LEGALE
Certificazioni
idoneità sanitaria
ATTIVITÀ SPORTIVA
di Provvedimento
g.u.
Legge 29/2/ 1980 n. 33
Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 30 /12/1969 n. 663 concernente
29 febbraio 1980 n. 59
provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.
Legge 23/3/1981 n. 91
Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
27 marzo 1981 n. 86
Dm 18/2/1982
Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica
5 marzo 1982 n. 63
Dm 22/10/1982
Norme per la tutela sanitaria dei giocatori di calcio
6 novembre 1982 n. 306
Dm 28 /2/1983
Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica
15 marzo 1983 n. 72
Dm 16/2/1984
Tutela sanitaria dei pugili professionisti
28 febbraio 1984 n. 58
Dm 13/3/1995
Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti
28 aprile 1995 n. 98
Legge 5/2/1992 n. 104
Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
17 febbraio 1992 n. 39
handicappate
D.m. 4/3/93
Determinazione dei protocolli per la concessione della idoneità alla pratica sportiva
18 marzo 1993 n. 64
agonistica alle persone handicappate
Legge 23/3/ 1981 n. 91
Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
27 marzo 1981, n. 8
SEGUE ATTIVITÀ MEDICO LEGALE
Certificazioni
idoneità sanitaria
RILASCIO
D’ARMI
DI
di Provvedimento
PORTO Legge 6/3/1987 n.89:
g.u.
Norme per l’accertamento medico all’idoneità al porto delle armi e per l’utilizzazione
18 marzo 1987 n. 64
di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino
D.M. 4/12/1991
Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d’armi
30 dicembre 1991 n. 304
DM 16/3/1992
Rettifica al decreto 4/12/1991 concernente la determinazione dei requisiti psicofisici
22 aprile 1992 n. 94
per il rilascio del porto d’armi
D.M.5/2/93
Integrazione al decreto 4/12/1991 concernente la determinazione dei requisiti
15 febbraio 93 n. 37
psicofisici per il rilascio del porto d’armi
D.M. 28/4/1998
Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo della autorizzazione al porto di
22 giugno 1998 n. 143
fucile da caccia e al porto d’armi per uso di difesa personale
D.M. 9/10/1998
Rettifica all’allegato 2 del D.M. 28/4/1998 concernente i requisiti psicofisici minimi
per il rilascio ed il rinnovo della autorizzazione al porto di fucile da caccia e al porto 3 dicembre 1998 n. 283
d’armi per uso di difesa personale
SEGUE ATTIVITÀ MEDICO LEGALE
Certificazioni
idoneità sanitaria
di Provvedimento
g.u.
D.M. 8/8/1994
GUIDA DI VEICOLI
D.M. 29/3/1999
IMBARCAZIONI E NAVI
DA DIPORTO
DPR 431 9/120/97
ATTIVITà DI VOLO DA
DIPORTO O SPORTIVO
LEGGE
106
25/3/1985
CONDOTTA DI MOTORI D.M. 16/3/1991 N. 173
CONDUZIONE
CALDAIE
GENERATORI
VAPORI
DI D.M. 1/3 1974
O
DI
Recepimento della direttiva del consiglio n. 91/439/cee del 29 luglio 1991 19 agosto 1994 n. 193
concernente la patente di guida e succ. modifiche
14 aprile 1999 n. 86
Modificazioni al d.m. 8/8/1994 che ha recepito la direttiva 91/439 cee
concernente la patente di guida
Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche
N.
Disciplina del volo da diporto o sportivo
Regolamento…condotta motori delle imbarcazioni da diporto
17 dicembre 1997 n. 293
1aprile 1985 n. 78
7 giugno 1991 n.132
16 aprile 1974 n. 99
Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
DPR 26/3/1980 N. 327 Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 e succ. 16 luglio 1980 n. 193
Rilascio o rinnovo libretto
ART. 37
modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita
di idoneità sanitaria
delle sostanze alimentari e delle bevande
R.D. 9/1/1927 N. 147 E
Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici e succ.
SUCCESSIVE
modifiche
MODIFICHE
Impiego gas tossici
1 marzo 1927 n. 49
SEGUE ATTIVITÀ MEDICO LEGALE
Certificazioni varie
Provvedimento
g.u.
esenzione uso cinture di D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 E Nuovo codice della strada
sicurezza
SUCCESSIVE MODIFICHE
18 maggio 1992 n. 114
s.o.
concessione
DPR 15/12/ 92 N. 495
contrassegni
libera
circolazione per invalidi\
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada
28 dicembre 1992 n. 303-
sana
e
costituzione
LEGGE 25 LUGLIO 1956 N. 837
Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie
8 agosto 1956 n. 198
veneree-
dpr 27/10/1962 n. 2056
Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956,n. 837, sulla
riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie 6 aprile-1963 n. 93
veneree
legge 23/12/ 2000 n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello s.o. 29 dicembre 2000 n.
stato ( legge finanziaria 2001)
302
legge 5/2/1992 n. 104
Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
17 febbraio 1992 n. 39
persone handicappate
robusta
SEGUE ATTIVITÀ MEDICO LEGALE
idoneità allo svolgimento DCG 2 /12/1926 (art 1 abrogato dalla
Obbligatorietà della vaccinazione antitifica
di
legge finanziaria 2001)
14 dicembre 1926 n. 287
dpr 27/10/1962 n. 2056
particolari
lavorative
mansioni
Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla
(art. 5 e il capo I del titolo III del DPR
riforma della legislazione vigente per la profilassi della malattie veneree
27/10/ 1962 n. 2056 1 abrogato dalla
legge finanziaria 2001)
6 aprile 1963 n. 93
dpr 7/9/1965 n. 1301 (art. 2 comma 4
Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292,
3 dicembre 1965 n. 302
abrogato dalla legge finanziaria
concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria
2001)
Accertamenti
medico legge 14/12/1970 n. 1088 (art. 10
Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini
9 gennaio 1971 n. 6
legali nei confronti di comma 1 abrogato dalla legge colpiti da tubercolosi
dipendenti pubblici
finanziaria 2001)
legge 22/12/1967 n. 1518 (art. 22
Regolamento per l’applicazione del titolo III del DPRr 11/2/1961 n.
comma 1 e art 49 abrogato dalla
264 relativo ai servizi di medicina scolastica
legge finanziaria 2001)
legge 23/12/ 2000 n. 388
Cessione del quinto dello
legge 19 /10/1956 n. 1224
stipendio
circolare
18/12/56
ministero
del
6 giugno 1968 n. 143
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
stato ( legge finanziaria 2001)
s.o .29 dicembre 2000 n.
302
Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore
degli iscritti agli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro
7 novembre 1956 n. 282
tesoro
SEGUE ATTIVITÀ MEDICO LEGALE
Certificazioni
sanitarie
ai Provvedimento
g.u.
dipendenti pubblici asse nti dal
servizio per motivi di salute e
altri
assenza
per
malattia
dipendenti pubblici
dei
DPR 10/1/1957 N. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
25 gennaio 1957 n. 22
civili dello Stato
DPR 3/5/1957 N. 686
Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 12 agosto 1957 n. 200
Presidente della Repubblica 10/1/1957 n. 3
LEGGE 9/12/1977 N. 903
parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Legge 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi 13 marzo 2000, n. 60
delle città
Decreto
Legislativo
marzo 2001 n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 26 aprile 2001 n. 96 s.0.
della legge 8 marzo 2000, n. 53
26
17 dicembre 1977 n. 343
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE RIVOLTA ALLE PERSONE
Prestazioni
specialistiche
e
diagnostiche per la tutela della
salute collettiva obbligatorie per Provvedimento
legge o disposte localmente in
situazioni epidemiche
G.U.
PROVVEDIMENTO 17 DICEMBRE
1998
Linee guida per il controllo della malattia tubercolare,ai 18 febbraio 1999 n. 40
sensi dell’art. 115, comma 1 lettera b del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112
CIRCOLARE N. 14 11/11/1997
Linee guida per la prevenzione e il controllo della malaria
NOTA DEL 20/3/1997
Linee guida per gli interventi di sanità pubblica in caso di
massiccio afflusso di popolazione straniera sul territorio
italiano
ORDINANZA DEL 12/2/2001
Sorveglianza malattia di Creutzfeld-Jacob
CIRCOLARE N. 10 DEL 13/7/2000
Misure per la prevenzione delle malattie trasmesse da
zecche
CIRCOLARE N. 19 DEL 10/7/1995
Malattia di Lyme, Encefalite da zecche
17 SETTEMBRE 1994
Linee guida per la prevenzione del colera
28 SETTEMBRE 1994
Linee guida per il controllo della peste
CONFERENZA STATO REGIONI 4 Linee guida per la prevenzione e il controllo della
5 maggio 2000 n. 103
APRILE 2000
legionellosi
LETTERA CIRCOLARE
MAGGIO 1995
26 MAGGIO 1995
DELL’11 Linee guida per la prevenzione e il controllo delle febbri
emorragiche virali (Ebola, Marburg, Lassa)
Aggiornamento linee guida virus Ebola
Assistenza distrettuale
Medicina di base e pediatria di libera scelta
Prestazioni
Educazione sanitaria.
Fonti
Modalità organizzative e standard
Liste di prestazioni
Rif.
D. lgs. 30 dicembre 1992, n. Gli accordi collettivi dei MMG e dei Gli accordi collettivi dei MMG e 2A
502, art. 8; DPR 28 luglio 2000, PLS identificano i requisiti degli studi dei
PLS
individuano
le
Visite domiciliari e ambulatoriali a scopo diagnostico n. 270, artt. 31 e 32; DPR 28 e le modalità di erogazione delle prestazioni erogabili*.
e terapeutico; prescrizione di farmaci e richiesta di
indagini specialistiche, proposte di ricovero e cure luglio 2000, n. 272, artt. 29 e 30
termali; consulto con lo specialista e accesso negli
ambienti di ricovero;
Vaccinazioni antinfluenzali nell'ambito di campagne
vaccinali.
Certificazioni per la riammissione a scuola e
l'incapacità temporanea al lavoro, certificazioni
idoneità all'attività sportiva non agonistica nell'ambito
scolastico.
prestazioni. Gli accordi prevedono
che per ciascun ambito territoriale
può essere iscritto 1 MMG ogni 1000
residenti o frazione di 1000 >500,
detratta la popolazione di età 0-14.
Per i PLS il rapporto è 1 PLS ogni
600 residenti o frazione >300 di età 014
Prestazioni previste come aggiuntive negli Accordi
collettivi
Visite occasionali
Continuità assistenziale notturna e festiva
Assistenza medica nelle residenze protette e nelle
collettività
DPR 28 luglio 2000, n. 270,
Capo III.
L'accordo collettivo dei MMG
individua
le
prestazioni
erogabili
nell’ambito
della
continuità assistenziale .
Secondo disposizioni regionali o
aziendali
* Non rientrano, comunque, nei livelli essenziali di assistenza le prestazioni previste soltanto da accordi regionali e/o aziendali
Emergenza sanitaria territoriale
Prestazioni
Fonti
Modalità organizzative e standard
Liste di prestazioni
Rif.
Ricezione delle richieste di intervento per DPR 27 marzo 1992
Le Linee guida 1/96 individuano le Le Linee guida 1/96 individuano le 2B
emergenza sanitaria e coordinamento degli
modalità organizzative del sistema funzioni fondamentali delle Centrali
Intesa
Stato-Regioni
di di emergenza.
interventi nell'ambito territoriale di riferimento.
operative.
approvazione Linee guida 1/1996
sul
sistema
di
emergenza
sanitaria.
Assistenza e soccorso di base e avanzato, esterni al
presidio ospedaliero, anche in occasione di DPR 28 luglio 2000, n. 270, Capo
maxiemergenze, trasferimento assistiti a bordo di V.
autoambulanze attrezzate.
Il contratto collettivo del MMG
individua i compiti del medico
nell'ambito
dell'emergenza
sanitaria territoriale
Farmaceutica convenzionata erogata attraverso farmacie territoriali
Prestazioni
Fonti
Modalità organizzative e standard
Fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
classificati nella classe A); fornitura medicinali non art. 8.; DPR 8 luglio 1998, n. 371;
essenziali a parziale carico dell'assistito
provvedimenti di classificazione
CUF; d.l. 18 settembre 2001, n.
347
Fornitura di medicinali classificati in classe C) agli Legge 19 luglio 2000, n. 203.
invalidi di guerra
Fornitura di medicinali innovativi non autorizzati in
Italia ma autorizzati in altri Stati ovvero sottoposti a
sperimentazione clinica per i quali sono disponibili
risultati di studi clinici di fase seconda; medicinali da
impiegare per indicazione terapeutica diversa da
quella autorizzata.*
Liste di prestazioni
Rif.
L'accordo collettivo nazionale con E' disponibile l'elenco dei farmaci 2C
le farmacie pubbliche e private immessi in commercio con la
(DPR n. 371/98) disciplina le relativa classificazione CUF.
modalità
organizzative
dell'assistenza
farmaceutica
attraverso le farmacie territoriali
Decreto legge 21 ottobre 1996, n.
536, convertito nella legge 23
dicembre 1996, n. 648. Circolare
Ministro sanità 30 agosto 1999,
n. 13; Parere della CUF
L'elenco dei farmaci erogabili è 2C
periodicamente
aggiornato
e
pubblicato sulla G.U.
* La legge fissa un limite di spesa annua pari a 30 miliardi annui
Assistenza integrativa
Prestazioni
Fonti
Modalità
standard
organizzative
e Liste di prestazioni
Rif.
Erogazione di prodotti dietetici a categorie particolari Decreto legge 25 gennaio
1982 convertito nella legge
25 marzo 1982, n. 98, art. 1,
secondo comma.
Il decreto 8. 6. 2001 elenca le categorie degli 2D
aventi diritto e, per alcune patologie, i tetti di
spesa mensili per l'acquisto dei prodotti. Si
prevede l'istituzione di un Registro nazionale
dei prodotti. La fornitura di prodotti aproteici
ai nefropatici cronici non è prevista dal d.m. e
non rientra attualmente nei LEA
D. lgs. 29 aprile 1998,
n.124, art. 2; D.m. 8 giugno
2001.
Il d.m. elenca i presidi concedibili ai diabetici.
D.m. 8 febbraio 1982
Fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da
diabete mellito
Assistenza specialistica ambulatoriale
Prestazioni
Fonti
Prestazioni
specialistiche
e
di
diagnostica Legge 28 dicembre 1995, n.
strumentale e di laboratorio erogate in regime 549, art. 2, c.9; D.lgs. 29
ambulatoriale
aprile 1998, n.124; D.m. 22
luglio 1996 e succ. mod.
Modalità
standard
organizzative
e Liste di prestazioni
Il d.m. 22.7.1996 e la Nota
del 1. 4. 97 "Prime
indicazioni per l'applicazione
del d.m. 22. 7. 1996"
indicano i requisiti dei servizi
abilitati a fornire alcune
prestazioni
Rif.
Il d.m. 22 luglio 1996 elenca le prestazioni 2E
specialistiche e diagnostiche erogate dal Ssn.
Sono esclusi dal livello di assistenza i
materiali degli apparecchi ortodontici e delle
protesi dentarie, che rimangono a carico degli
assistiti
Per la medicina fisica e riabilitazione sono
Decreto legge 25 novembre previste particolari modalità prescrittive.
1989, n. 382, convertito
nella legge 25 gennaio
D.M. 28 maggio 1999, n. 1990, n. 8; D. m. 20 ottobre
329 e succ. mod.
I dd.mm. 329/99 e 279/01 individuano le
1998
prestazioni in esenzione per gli affetti da
D.M. 18 maggio 2001, n.
279
D.M. 10 settembre 1998
Legge 23 dicembre 2000 n.
388
malattie croniche e rare.
Il d.m. indica i criteri per
l'istituzione
della
Rete
nazionale per le malattie
rare.
Elenca le prestazioni specialistiche a tutela
della maternità escluse da partecipazione al
costo
Elenca le prestazioni di diagnosi precoce dei
tumori escluse dalla partecipazione al costo
Assistenza protesica
Prestazioni
Fonti
Fornitura di protesi, ortesi ed ausili tecnici Legge 23 dicembre 1978 n.833, artt.
ai disabili
26 e 57;
Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art.
5;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 7
e 34;
D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 2
D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, art.
8 sexies; Legge 21 maggio 1998, n.
162; D.m. 27 agosto 1999, n. 332;
d.m. 21 maggio 2001, n. 321
Legge 8 novembre 2000, n. 328,
art.14
Modalità organizzative e standard
Liste di prestazioni
Rif.
Il d.m. n. 332/1999 elenca le protesi, le 2F
ortesi
e
gli
ausili
tecnologici
concedibili.
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
Prestazioni
Fonti
Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP),
compresa l'assistenza infermieristica distrettuale
DPR 28 luglio 2000, n.270,
all. G e H
Assistenza sanitaria e sociosanitaria alle donne, ai
minori, alle coppie e alle famiglie; educazione alla
maternità responsabile e somministrazione dei
mezzi necessari per la procreazione responsabile;
tutela della salute della donna e del prodotto del
concepimento, assistenza alle donne in stato
gravidanza; assistenza per l'interruzione volontaria
della gravidanza, assistenza ai minori in stato di
abbandono o in situazione di disagio; adempimenti
per affidamenti ed adozioni
Legge 29 luglio 1975, n.
405; Legge 22 maggio
1978, n. 194; D.m. 24
aprile 2000 "P.O. materno
infantile"
DPCM 14 febbraio 2001
Modalità organizzative e standard
Liste di prestazioni
Rif
L'accordo
collettivo 2G
MMG
individua
le
prestazioni
erogabili.
Non si rinviene una
specifica
fonte
per
l'assistenza infermieristica distrettuale
Il P.O. individua modalità organizzative nell'ambito
del "percorso nascita", trasporto materno e
neonatale, assistenza ospedaliera (compresa
urgenza ed emergenza) ai bambini, riabilitazione,
tutela salute della donna. Lo stesso P.O. individua
requisiti organizzativi e standard di qualità delle
U.O. di ostetricia e neonatologia ospedaliere,
inclusa la dotazione di personale.
Le prestazioni erogabili 2G
sono
diffusamente
elencate
nel
P.O.
materno infantile e nel
DPCM
14
febbraio
2001.
Modalità organizzative e standard
Liste di prestazioni
D.L.1
dicembre1995,
convertito nella legge 31 La legge n. 34/1996 prevede 1 C.F. ogni 20mila
gennaio 1996, n.34
abitanti
Segue Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
Prestazioni
Fonti
Attività sanitaria e sociosanitaria a
favore delle persone con problemi
psichiatrici e/o delle famiglie.
D.P.R. 10 novembre 1999 P.O. Il P.O. individua modalità di organizzazione dei servizi,
Tutela della salute mentale; DPCM prevedendo che il DSM sia istituito in ogni azienda;
14 febbraio 2001
qualora sia articolato in moduli, ogni modulo serve un
ambito territoriale con un bacino d'utenza non superiore a
150mila abitanti. Il Dsm ha un organico di almeno un
operatore ogni 1500 abitanti. Ogni SPDC ha un numero
di p.l. non superiore a 16; il totale dei p.l. è
tendenzialmente pari a 1 per 10mila ab.
Rif
Il P.O. Tutela della 2g
salute
mentale
descrive diffusa-mente
le
prestazioni
ambulatoriali
e
domiciliari dei servizi
Attività sanitaria e sociosanitaria a
favore di soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti o psicotrope e
da alcool (compresi i td. detenuti o
internati) e/o delle famiglie.
DPR 1° ottobre 1990, n. 309 (TU
disciplina
stupefacenti).
Provvedimento 21 gennaio 1999
Accordo Stato Regioni per la
"Riorganizzazione del sistema di L'accordo 21. 1. 1999 formula "calde raccomandazioni"
assistenza ai tossicodipendenti." circa l'organizzazione dei servizi
Legge 30 marzo 2001, n. 125;
Provvedimento 5 agosto 1999 Intesa
Stato-Regioni
"Determinazione dei requisiti minimi
standard dei servizi privati di
assistenza ai tossicodipendenti.";
D.lgs. 19 giugno 1999, n. 230;
Il provvedimento 5. 8. 1999 individua i requisiti delle
strutture e del personale impiegato
D.M. 21. 4. 2000 "P.O. Tutela salute
in ambito peniten-ziario"; DPCM 14
febbraio 2001
2G
L'accordo 21. 1. 1999
individua le specifiche
prestazioni delle unità
operative specializzate
nel settore delle t.d.
Il provvedimento 5 .8.
1999
individua
le
specifiche prestazioni
erogate
dai
servizi
privati
Il P.O. identifica le prestazioni da erogare ai t.d. detenuti
Segue Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
Prestazioni
Fonti
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di Legge 23 dicembre 1978, n. 833,
programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, art. 26
psichici e sensoriali
d.lgs. 29 aprile 1998 n. 124, art. 3
Modalità organizzative e standard
Le linee guida del 1998 definiscono e descrivono
le caratteristiche e le funzioni dei centri
ambulatoriali di riabilitazione (distinguendole da
quelle dei presidi ambulatoriali - che operano ex
d.m. 22.7.96) L'inserimento nei programmi è
Linee guida 7 maggio 1998 per le subordinato alla formulazione di un programma
attività di riabilitazione
terapeutico globale.
Liste di prestazioni
Rif
Le prestazioni erogabili 2G
sono
solo
genericamente
descritte nelle linee
guida del 1998
DPCM 1. 12. 2000;
Soggiorno per cure dei portatori di handicap in
centri all'estero di elevata specializzazione
DPCM 14 febbraio 2001
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di DL.28 dicembre 1998, n. 450
malati terminali
conv. nella legge 26 febbraio
1999, n.39;. D.m. 28 settembre
1999
La
definizione
dei 2G
protocolli operativi è
demandata dal d.m.
alle regioni e P.A.
DPCM 14 febbraio 2001
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di Legge 5 giugno 1990, n. 135; Il P.O. descrive le caratteristiche dei servizi Le prestazioni erogabili 2G
persone con infezione da HIV
DPR 8 marzo 2000 "P.O. AIDS; inseriti nella rete assistenziale.
sono
solo
DPCM 14 febbraio 2001
genericamente
descritte nel P.O.
Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale
Prestazioni
Fonti
Modalità organizzative e standard
Liste di prestazioni
Rif
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di D.P.R. 10 novembre 1999 "P.O. In base al P.O., ogni struttura residenziale Le prestazioni erogabili 2H
programmi riabilitativi a favore delle persone con Tutela della salute mentale"
non ha più di 20 p.l. con una dotazione sono
solo
problemi psichiatrici e/o delle famiglie.
complessiva di 1 p.l. per 10mila ab.
genericamente
descritte dal P.O..
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art.
programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, 26; d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art.
psichici e sensoriali.
3; Linee guida 7 maggio 1998 per le
attività di riabilitazione D.m. 21
Soggiorno per cure dei portatori di handicap in maggio 2001
centri all'estero di elevata specializzazione
DPCM 1 dicembre 2000
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di DPR 1° ottobre 1990, n. 309 (TU
programmi riabilitativi a favore di persone disciplina stupefacenti). Provvedi-
Le Linee guida del 1998 definiscono e
descrivono le caratteristiche e le funzioni
dei presidi di riabilitazione extraospedalieri
a ciclo diurno o continuativo e delle RSA
per disabili.
Le prestazioni erogabili 2H
sono
solo
genericamente
descritte nelle Linee
guida del 1998.
Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti minimi
delle strutture alternative alla famiglia
2H
dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e mento 21 gennaio 1999 Accordo
da alcool (compresi i td. detenuti o internati)
Stato
Regioni
per
la
"Riorganizzazione del sistema di
assistenza ai tossicodipendenti."
Legge 30 marzo 2001, n. 125;
Provvedimento 5 agosto 1999 -Intesa
Stato-Regioni "Determina-zione dei
requisiti minimi standard dei servizi
privati
di
assistenza
ai
tossicodipendenti" DPCM 14 febbraio
Il provvedimento individua le specifiche
2001
prestazioni erogate dai servizi privati, i
requisiti delle strutture e del personale
impiegato
Le prestazioni erogabili
sono
genericamente
descritte
nell'accordo
Stato-Regioni
Segue Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale
Prestazioni
Fonti
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di Legge 11 marzo 1988, n. 67; "P.O
programmi riabilitativi a favore di anziani (RSA per anziani"-1991; Linee guida sulle RSA
non autosufficienti)
31 marzo 1994; DPCM 14 febbraio
2001; D.m. 21 maggio 2001
Modalità organizzative e standard
Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti minimi
delle strutture alternative alla famiglia
Liste di prestazioni
Rif
Le prestazioni erogabili 2H
sono
genericamente
descritte
nel
P.O.
anziani
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di Legge 5 giugno 1990, n. 135; DPR 8 Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti minimi Le prestazioni erogabili 2H
persone con infezione da HIV
marzo 2000 "P.O. AIDS" D.m. 21 delle strutture alternative alla famiglia
sono
genericamente
maggio 2001
descritte nel P.O.
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di malati DL.28 dicembre 1998, n.450 conv.
terminali
legge 26 febbraio 1999, n.39; D.m.
28 settembre 1999 DPCM 14
febbraio 2001
La
definizione
dei 2H
protocolli operativi è
demandata alle regioni.
Cure termali
Prestazioni
Fonti
Modalità organizzative e standard
Cicli di prestazioni idrotermali
Legge 23 dicembre 1978, n.
833, art. 36; Legge 30
dicembre 1991, n. 412, art.
16; d.lgs. 29 aprile 1998, n.
124, art. 3; Legge n. 24
ottobre 2000, n. 323; D.m.. 15
aprile 1994; D.m. 15 dicembre
1994; D.m. 22 marzo 2001.
Liste di prestazioni
Rif.
I cicli di prestazioni erogabili sono 2I
individuati nel d.m. 15. 4. 94; possono
fruirne solo i soggetti affetti dalle
patologie indicate dal d.m. 15. 12.
1994. Gli assicurati INPS e INAIL
godono di prestazioni ulteriori rispetto
agli altri assistiti.
Con D.m. 22 marzo 2001 è stato
temporaneamente confermato l'elenco
delle patologie già previsto dal d.m.
15. 4. 1994 per il cui trattamento è
assicurata l'erogazione delle cure
termali a carico del Ssn
Assistenza ospedaliera
Prestazioni
Fonti
Pronto soccorso
DPR 27 marzo 1992; Intesa
Stato-Regioni di approvazione
Linee guida 1/1996 sul
sistema
di
emergenza
sanitaria.
Modalità organizzative e standard
Liste di prestazioni
Rif
3A
Trattamenti erogati nel corso di ricovero Legge 23 dicembre 1978, n.
Non risultano disciplinate in atti 3B
ospedaliero in regime ordinario, inclusi i ricoveri di 833, art. 25
normativi
le
prestazioni
che
riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie
costituiscono il livello di assistenza se 3F
Decreto legge 17 maggio
non, in alcuni casi, in negativo (es.
1996, n. 280, convertito nella Tasso di spedalizzazione 160 per chirurgia estetica - P.S.N. 1998-2000) 3G
legge 18 luglio 1996, n. 382, mille
art.1, c. 2-ter;
Il trattamento ospedaliero include,
comunque, la somministrazione di
Legge 23 dicembre 1996, n.
662;
Decreto
legge
18
settembre 2001, n. 347.
farmaci (anche di classe C) e la
diagnostica
strumentale
e
di
laboratorio (anche non inclusa nel
d.m.. 22. 7. 1996). Peraltro, la
somministrazione di alcuni farmaci e
Tasso di occupazione minimo 75%
alcune prestazioni specialistiche sono
Dotazione media 5 posti letto per eseguibili solo in ambito ospedaliero
1000 ab. di cui l'1 per 1000 per
riabilitazione e lungodegenza postacuzie.
Segue Assistenza ospedaliera
Prestazioni
Fonti
Ricovero diurno (day hospital e day surgery):
D. lgs. 29 aprile 1998, n. 124, Dotazione media regionale non L'atto di indirizzo (DPR) fornisce la 3C
art. 3
inferiore al 10% dei posti letto della definizione dell'attività di day-hospital
3D
dotazione standard per acuti.
DPR 20 ottobre 1992
Interventi ospedalieri a domicilio
P.O. Anziani 1991; DPR 8
marzo 2000 "P.O. AIDS"
Provvedimento 8 marzo 2001
Accordo Stato-Regioni sulle
Linee guida in oncologia
3E
Legge 4 maggio 1990, n. 107;
D.m. 1 marzo 2000 "Piano
nazionale sangue e plasma"
3H
Raccolta, lavorazione controllo e distribuzione di
emocomponenti e servizi trasfusionali
Modalità organizzative e standard
Liste di prestazioni
Rif
Legge 1 aprile 1999, n. 91
Prelievo, conservazione e distribuzione di organi e
tessuti; trapianto di organi e tessuti
3I
DPR 27 marzo 1992; Intesa
Stato-Regioni
di
approvazione Linee guida
1/1996
sul
sistema
di
emergenza sanitaria.
Attività ospedaliera di emergenza/urgenza
Assistenza a categorie particolari
Invalidi
Prestazioni
Prestazioni sanitarie già previste
ordinamenti prima della l. n. 833/1978
Fonti
dai
Modalità organizzative e standard
relativi Legge 23 dicembre 1978,
n. 833 art. 57.
Liste di prestazioni
Rif.
Gli invalidi di guerra e per servizio hanno 2F
diritto a particolari prestazioni protesiche,
cure climatiche e soggiorni terapeutici e a 2I
due cicli di cure termali, elencate nel
Regolamento ex ONIG.
Soggetti affetti da fibrosi cistica
Prestazioni
Fonti
Modalità organizzative e standard
Liste di prestazioni
Rif.
Fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e L 23 dicembre 1993, n. Sono istituiti Centri di riferimento Le prestazioni sono indicate dall'art. 3 2
specialistici
della legge.
farmaceutico necessario per la cura e la 548, art. 3.
riabilitazione a domicilio, compresi i supplementi
nutrizionali
Soggetti affetti da diabete mellito
Prestazioni
Fonti
Fornitura gratuita di presidi diagnostici e terapeutici
Legge 16 marzo
n.115, art. 3.
Modalità organizzative e standard
1987, Sono istituiti Centri e Servizi di
diabetologia
Liste di prestazioni
Rif.
La legge fa riferimento ai "presidi sanitari 2
ritenuti idonei".
Soggetti affetti da Morbo di Hansen
Prestazioni
Fonti
Modalità organizzative e standard
Liste di prestazioni
Rif.
Fornitura gratuita di accertamenti diagnostici e
farmaci specifici (anche non in commercio in Italia).
Spese di viaggio per l'esecuzione del trattamento
profilattico e terapeutico.
Legge 31 marzo 1980, n. Sono istituiti Centri di riferimento La legge indica gli accertamenti ed i 2
126, art. 1; Provvedimento territoriali e nazionali
trattamenti profilattici e terapeutici, inclusi
Conferenza Stato Regioni
i farmaci specifici non ancora compresi 3
nel prontuario terapeutico.
18.6.99 Linee guida per il
controllo
del
Morbo
Hansen in Italia.
Soggetti affetti da malattie rare
Prestazioni
Fonti
Prestazioni di assistenza sanitaria finalizzate alla D.lgs 29 aprile 1998, n.
diagnosi, al trattamento ed al monitoraggio della 124; d.m. 18 maggio 2001,
malattia ed alla prevenzione degli ulteriori n. 279
aggravamenti
Modalità organizzative e standard
Liste di prestazioni
Rif.
E' istituita la Rete dei presidi IL DECRETO N. 279/2001 fa riferimento a 2
competenti per le malattie rare ed tutte le prestazioni incluse nei livelli
3
individuati i centri di riferimento essenziali di assistenza
interregionali
Soggetti residenti in Italia autorizzati alle cure all’estero
Prestazioni
Fonti
Assistenza sanitaria autorizzata.
L.23 ottobre 1985, n.595 "Norme per la
programmazione sanitaria e per il piano
sanitario
nazionale
1986-88"
art.3,comma5
(G.U.
n.260
del
5
11.1985);D.M. 3 novembre 1989 "Criteri
per la fruizione di prestazioni assistenziali
in forma indiretta presso centri di altissima
specializzazione all'estero" (G.U. n.273
del 22.11.1989);D.M. 24 gennaio 1990
Modalità organizzative e Liste di prestazioni
standard
Rif.
3
"Identificazione delle classi di patologie e
delle prestazioni fruibili presso centri di
altissima specializzazione all'estero" (G.U.
n.27 del 2.2.1990).
Stranieri extracomunitari non iscritti al Ssn
Prestazioni
Fonti
Modalità
standard
organizzative
Interventi di medicina preventiva, tutela della D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.), art.
gravidanza, tutela della salute dei minori, 35.
vaccinazioni,
profilassi
internazionale,
prevenzione diagnosi e cura delle malattie
infettive.
e Liste di prestazioni
Le prestazioni sono
dall'art. 35 del T.U.
Rif
indicate 1
2
3
1.C AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche
quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le
quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.
In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza
da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV.
Prestazioni
Livelli di Assistenza
Livelli di Assistenza
Macro-livelli
micro-livelli
% costi a
carico
dell'utente
o
del
Comune
Atto
indirizzo
e Normativa
coordinamento
in di
materia di prestazioni riferimento
socio-sanitarie
DPCM 14.2.2001
7.
Assistenza
territoriale
ambulatoriale
domiciliare
e
Assistenza
programmata
a
domicilio (ADI e ADP)
a.
prestazioni a domicilio di
medicina
generale,
pediatria di libera scelta
b.
prestazioni a domicilio di
medicina specialistica;
c.
prestazioni
infermieristiche
domicilio
Assistenza
integrata
domiciliare L. n. 833/78
art. 25
P.O. Anziani
Prestazioni
Livelli
Assistenza
di Livelli di Assistenza
micro-livelli
Macro-livelli
a
d.
prestazioni riabilitative a
domicilio
e.
prestazioni
di
aiuto
infermieristico
e
assistenza tutelare alla
persona [cfr. % colonna
a fianco]
f.
prestazioni di assistenza
farmaceutica, protesica 50%
e integrativa
% costi a
carico
dell'utente
o
del
Comune
Atto
indirizzo
e Normativa
coordinamento in materia di riferimento
prestazioni socio-sanitarie
DPCM 14.2.2001
di
Assistenza sanitaria
e sociosanitaria alle
donne, ai minori, alle
coppie e alle famiglie
a
tutela
della
maternità
per
la
procreazione
responsabile
e
l’interruzione
di
gravidanza.
a.
prestazioni medico
specialistiche,
psicoterapeutiche,
psicologiche,
di
indagine
diagnostica
alle
donne, ai minori
alla coppia e alle
famiglia
(ivi
comprese
le
famiglie adottive ed
affidatarie).
prestazioni riabilitative e
socioriabilitative a minori ed
adolescenti
1.
Assistenza
di
tipo
consultoriale
alla
famiglia, alla maternità,
ai minori attraverso
prestazioni
mediche,
sociali, psicologiche e
riabilitative
2.
Attività
assistenziali
inerenti
l’interruzione
volontaria di gravidanza
attraverso prestazioni
mediche,
sociali,
psicologiche.
3.
Protezione del minore
in stato di abbandono e
tutela della sua crescita
anche attraverso affidi e
adozioni.
4.
Interventi
di
prevenzione,
assistenza e recupero
psicoterapeutico
dei
minori vittime di abusi
L. n. 405/1975
L. n. 194/1978
Norme nazionali in
materia di diritto di
famiglia,
affidi
e
adozioni nazionali ed
internazionali
L. n. 66/1996
L. n. 269/1998
D.M. 24.4.2000 "P.O.
Materno Infantile"
Livelli di Assistenza
Livelli di Assistenza
Prestazioni
Macro-livelli
Livelli di Assistenza
micro-livelli
Atto
indirizzo
e
coordinamento in materia di
Normativa
prestazioni socio-sanitarie
riferimento
di
DPCM 14.2.2001
Attività
sanitaria
e
sociosanitaria a favore
delle persone con
problemi
psichiatrici
e/o delle famiglie
a.
prestazioni
ambulatoriali,
riabilitative
e
socioriabilitative
presso il domicilio
Tutela delle persone affette
da disturbi mentali tramite
prestazioni terapeutiche e
riabilitative
di
tipo
ambulatoriale e domiciliare
Attività
sanitaria
e
sociosanitaria a favore
di
tossicodipendenti
e/o delle famiglie
a.
trattamenti
specialistici
e
prestazioni
terapeuticoriabilitative
ivi
compreso
quelle
erogate durante il
periodo
della
disassuefazione;
Tutela
delle
persone D.P.R. n. 309/1990
dipendenti da alcool e da
droga tramite prestazioni di L. n. 45/1999
tipo
ambulatoriale
e
Accordo
Statodomiciliare
Regioni 21.1.1999
b.
i programmi di
riabilitazione
e
reinserimento per
tutta la fase di
dipendenza.
Livelli di Assistenza
Prestazioni
Macro-livelli
% costi a
carico
dell'utente
o
del
Comune
micro-livelli
Attività
sanitaria
e
a.
prestazioni
% costi a
carico
dell'utente
o
del
Comune
D.P.R. 10.11.1999
"P.O. tutela della
salute
mentale
1998/2000"
Atto
indirizzo
e
coordinamento in materia di
Normativa
prestazioni socio-sanitarie
riferimento
di
DPCM 14.2.2001
1.
Assistenza ai disabili
L. n. 833/1978 art.
sociosanitaria
nell’ambito
di
programmi riabilitativi
a favore di disabili fisici
psichici e sensoriali
ambulatoriali,
riabilitative
e
socioriabilitative
presso il domicilio;
b.
attraverso interventi
diretti al recupero
funzionale e sociale
dei soggetti affetti da
minorazioni
fisiche,
psichiche o sensoriali
e tramite prestazioni
domiciliari,
ambulatoriali
e
assistenza protesica.
assistenza
protesica
2.
26
Provv.
7.5.1978
"Linee guida del
Min. Sanità per le
attività
di
riabilitazione"
Tutela del disabile
attraverso prestazioni
di riabilitazione, in
regime domiciliare
L. n. 104/92
L. n. 162/1998
Leggi regionali*
Prestazioni
Livelli
Assistenza
di Livelli di Assistenza
micro-livelli
Macro-livelli
Attività
sanitaria
e
sociosanitaria a favore
di malati terminali
a.
Prestazioni
e
trattamenti
palliativi
in
regime
ambulatoriale e domiciliare
Attività
sanitaria
sociosanitaria
persone
affette
AIDS
a.
Prestazioni e trattamenti in
regime
ambulatoriale
e
domiciliare
e
a
da
% costi a
carico
dell'utente
o
del
Comune
Atto
indirizzo
e Normativa
coordinamento in materia di di
prestazioni socio-sanitarie
riferimento
DPCM 14.2.2001
Prestazioni
e
trattamenti L.
palliativi
in
regime 39/1999
ambulatoriale e domiciliare
n.
L.
n.
135/1990
D.P.R.
8.3.2000
"P.
AIDS"
7.
O.
Assistenza
territoriale
semiresidenzial
e
Attività
sanitaria
e
sociosanitaria
nell’ambito
di
programmi riabilitativi a
favore delle persone
con
problemi
psichiatrici e/o delle
famiglie
a.
Prestazioni
diagnostiche,
terapeutiche, riabilitative e
socioriabilitative in regime
semiresidenziale
Prestazioni
Livelli
Assistenza
% costi a
carico
dell'utente o
del Comune
di Livelli di Assistenza
micro-livelli
Macro-livelli
Tutela delle persone affette da
disturbi
mentali
tramite
prestazioni terapeutiche e
riabilitative
di
tipo
semiresidenziale
D.P.R.
10.11.1999
"P.O. tutela
della salute
mentale
1998/2000"
Atto
indirizzo
e Normativa di
coordinamento in materia riferimento
di
prestazioni
sociosanitarie
DPCM 14.2.2001
Attività sanitaria e
sociosanitaria
nell’ambito
di
programmi riabilitativi
a favore di disabili
fisici,
psichici
e
sensoriali
a.
b.
prestazioni
diagnostiche,
terapeutiche, riabilitative e
socioriabilitative in regime
semiresidenziale;
prestazioni
terapeutiche
diagnostiche,
e
1.
2.
Assistenza ai disabili
attraverso interventi
diretti al recupero
funzionale e sociale
dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche,
psichiche
o
sensoriali in regime
semiresidenziale.
Tutela del disabile
L. n. 833/1978
art. 26
Provv.
7.5.1978: linee
guida del Min.
Sanità per le
attività
di
riabilitazione
socioriabilitative in regime
semiresidenziale per disabili
gravi [cfr. % colonna a fianco]
30%
c) rimborso delle spese di
cura
e
soggiorno
per
programmi
riabilitativi
all'estero in centri di elevata
specializzazione;
attraverso
prestazioni
di
riabilitazione,
in
regime
semiresidenziale,
compresi
gli
interventi
di sollievo alla famiglia
L. n. 104/92
L. n. 162/1998
Leggi regionali
d) prestazioni diagnostiche e
terapeutiche a minori affetti
da disturbi comportamentali o
da patologie di interesse
neuropsichiatrico.
Prestazioni
Livelli
Assistenza
di Livelli di Assistenza
micro-livelli
Macro-livelli
% costi a
carico
dell'utente o
del Comune
Atto
indirizzo
e Normativa di
coordinamento in materia riferimento
di
prestazioni
sociosanitarie
DPCM 14.2.2001
Attività sanitaria
sociosanitaria
favore
tossicodipendenti
e
a
di
a.
b.
trattamenti
specialistici
e
prestazioni
terapeuticoriabilitative
in
regime
semiresidenziale;
programmi di riabilitazione e
reinserimento per tutta la fase
di dipendenza.
Tutela
delle
persone
dipendenti da alcool e da
droga
in
regime
semiresidenziale,
di
riabilitazione e reinserimento
sociale
D.P.R.
309/1990
n.
L. n. 45/1999
Accordo StatoRegioni
21.1.1999
Attività sanitaria e
sociosanitaria
nell’ambito
di
programmi riabilitativi
a favore di anziani
a.
Prestazioni terapeutiche, di
recupero e mantenimento
funzionale delle abilità per
non autosufficienti in regime
semiresidenziale, ivi compresi 50%
interventi di sollievo [cfr. %
colonna a fianco]
Cura e recupero funzionale
di soggetti non autosufficienti
non curabili a domicilio,
tramite servizi a ciclo diurno,
compresi interventi e servizi
di sollievo
Linee
guida
Min.
Sanità
31.3.1994
L. n. 67/1988
L. n. 451/ 1998
D.
Lgs.
229/99
n.
D.P.R.
23.7.1998
"Piano
Sanitario
1998/2000"
Leggi e Piani
regionali*
Livelli
Assistenza
di
Macro-livelli
Livelli di Assistenza
Prestazioni
micro-livelli
Attività
sanitaria
e
sociosanitaria a favore
di persone affette da
AIDS
9.
Assistenza
territoriale
residenzial
a.
Prestazioni diagnostiche,
terapeutiche, riabilitative e
socioriabilitative in regime
semiresidenziale
Atto
indirizzo
e
% costi a coordinamento in materia
carico
di
prestazioni
socio- Normativa di
riferimento
dell'utente o sanitarie
del Comune
DPCM 14.2.2001
L. n. 135/1990
D.P.R.
8.3.2000 "P. O.
AIDS"
e
Attività
sanitaria
e
sociosanitaria
nell’ambito
di
programmi riabilitativi a
favore delle persone
con problemi psichiatrici
e/o delle famiglie
a.
Prestazioni diagnostiche,
terapeutiche, riabilitative e
socioriabilitative in regime
residenziale
b.
Prestazioni terapeutiche e
socioriabilitative
in
strutture a bassa intensità
assistenziale
[cfr.
%
colonna a fianco]
1.
Tutela delle persone
affette da disturbi
mentali
tramite
prestazioni
terapeutiche
e
riabilitative di tipo
residenziale
2.
Accoglienza
in
strutture a bassa
intensità
assistenziale
e
programmi
di
inserimento sociale
e lavorativo
60%
Segue
9.
Assisten
za
territorial
e
residenzi
ale
Attività
sanitaria
e
sociosanitaria
nell’ambito
di
programmi riabilitativi a
favore di disabili fisici,
psichici e sensoriali
a.
b.
prestazioni diagnostiche,
terapeutiche, riabilitative e
socioriabilitative in regime
residenziale ivi compresi i
soggetti con responsività
minimale;
prestazioni diagnostiche e
terapeutiche
a
minori
affetti
da
disturbi
comportamentali o da
patologie
di
interesse
neuropsichiatrico;
c.
prestazioni terapeutiche e
socioriabilitative in regime
residenziale per:
•
disabili
gravi
[cfr.
%
1.
2.
Assistenza ai disabili
attraverso interventi
diretti al recupero
funzionale e sociale
dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche,
psichiche
o
sensoriali e tramite
prestazioni
residenziali.
D.P.R.
10.11.1999
"P.O.
tutela
della
salute
mentale
1998/2000"
L. n. 833/1978
art. 26
Provv. 7.5.1978
"Linee
guida
del Min. Sanità
per le attività di
riabilitazione"
Tutela del disabile
attraverso
prestazioni
di
riabilitazione
in
L. n. 104/92
regime residenziale,
compresi
gli L. n. 162/1998
interventi di sollievo
alla famiglia
Leggi regionali*
colonna a fianco];
•
a.
Livelli
Assistenza
Macro-livelli
di
disabili privi di sostegno
familiare[cfr. % colonna a
fianco];
Prestazioni
micro-livelli
Attività
sanitaria
e
sociosanitaria
nell’ambito di programmi
riabilitativi a favore di
DM 21 maggio
2001
rimborso delle spese di
cura e soggiorno per
programmi
riabilitativi 30%
all'estero in centri di
elevata specializzazione.
60%
Livelli di Assistenza
Attività
sanitaria
e
sociosanitaria a favore
di tossicodipendenti
DPCM
1°
dicembre 2000
a.
trattamenti specialistici e
prestazioni
terapeuticoriabilitative
in
regime
residenziale per tutto il
periodo
della
disassuefazione;
b.
programmi di riabilitazione
e reinserimento per tutta la
fase di dipendenza.
a.
prestazioni di cura e
recupero funzionale di
soggetti non autosufficienti
in fase intensiva ed
Atto
indirizzo
e
% costi a coordinamento in materia
carico
di
prestazioni
socio- Normativa di
riferimento
dell'utente o sanitarie
del Comune
DPCM 14.2.2001
Tutela
delle
persone D.P.R.
n.
dipendenti da alcool e da 309/1990
droga in regime residenziale,
di
riabilitazione
e L. n. 45/1999
reinserimento sociale
Accordo StatoRegioni
21.1.1999
Cura e recupero funzionale
di soggetti non autosufficienti
non curabili a domicilio,
tramite servizi residenziali a
ciclo continuativo, compresi
Linee
guida
Min.
Sanità
31.3.1994
L. n. 67/1988
anziani
estensiva;
b.
interventi e servizi di sollievo
prestazioni terapeutiche, di
recupero e mantenimento
funzionale delle abilità per
non
autosufficienti
in
regime residenziale, ivi 50%
compresi
interventi
di
sollievo [cfr. % colonna a
fianco]
L. n. 451/ 1998
D.
Lgs.
229/99
n.
D.P.R.
23.7.1998
"Piano
Sanitario
1998/2000"
Leggi e Piani
regionali*
Livelli
Assistenza
di
Macro-livelli
Livelli di Assistenza
Prestazioni
micro-livelli
Attività
sanitaria
e
sociosanitaria a favore
di persone affette da
AIDS
a.
Atto
indirizzo
e
% costi a coordinamento in materia
carico
di
prestazioni
socio- Normativa di
riferimento
dell'utente o sanitarie
del Comune
DPCM 14.2.2001
Prestazioni di cura e
riabilitazione e trattamenti
farmacologici nella fase di
lungoassistenza in regime
residenziale
Cura
e
trattamenti
farmacologici particolari per
la fase di lungoassistenza
ed accoglienza in strutture
residenziali
L. n. 135/1990
D.P.R.
8.3.2000 "P. O.
AIDS"
30%
Attività
sanitaria
e
sociosanitaria a favore
di malati terminali
11. Assistenza
penitenziaria
a.
Prestazioni e trattamenti
palliativi
in
regime
residenziale
Prestazioni
palliativi
residenziale
e
in
trattamenti L. n. 39/1999
regime
Attività
sanitaria
e
sociosanitaria a favore
dei detenuti
a.
Prestazioni
diagnostiche,
terapeutiche e, riabilitative e
socioriabilitative
per
le
dipendenze
e
disturbi
mentali
Nota: * Trattasi di leggi regionali relative alle modalità organizzative dei servizi e di erogazione delle prestazioni, che non individuano livelli ulteriori di assistenza
rispetto alla normativa nazionale.
ALLEGATO 2
Allegato 2A
Prestazioni totalmente escluse dai LEA:
a.
chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
b.
circoncisione rituale maschile;
c.
medicine non convenzionali ( agopuntura - fatta eccezione per le indicazioni anestesiologiche - fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica,
omeopatia, chiropratica, osteopatia nonché tutte le altre non espressamente citate);
d.
vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero;
e.
certificazioni mediche (con esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica per i propri alunni, ai sensi dell’art.
31 del DPR 270/2000 e dell’art. 28 del DPR 272/2000) non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di
legge (incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva, agonistica e non, idoneità fisica all'impiego, idoneità al servizio civile, idoneità
all'affidamento e all'adozione, rilascio patente, porto d'armi, ecc.).
f.
le seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua,
diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o pressodepressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi
terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea. Su disposizione regionale la laserterapia antalgica, l’elettroterapia
antalgica,l’ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere incluse nell’allegato 2B.
Allegato 2B
Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche:
a.
assistenza odontoiatrica: limitatamente alle fasce di utenti e alle condizioni indicate al comma 5 art. 9 del D.lgs.30 dicembre 1992, n.502 e successive
modifiche ed integrazioni.
b.
densitometria ossea limitatamente alle condizioni per le quali vi sono evidenze di efficacia clinica.
c.
medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: l'erogazione delle prestazioni ricomprese nella branca è condizionata alla sussistenza di taluni presupposti
(quali la presenza di quadri patologici definiti, l'età degli assistiti, un congruo intervallo di tempo rispetto alla precedente erogazione, ecc.) ovvero a
specifiche modalità di erogazione (es. durata minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni definite, ecc.), fatto salvo quanto previsto
all'allegato 2A, punto f).
d.
chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri erogabile limitatamente a casi particolari di pazienti con anisometropia grave o che non possono portare lenti a
contatto o occhiali,;
Allegato 2C
Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare
modalità più appropriate di erogazione:
Possono essere definiti "inappropriati" i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting
assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse.
Si riporta di seguito un elenco di DRG "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogate in regime di degenza ordinaria, per i quali, sulla base delle rilevazioni
regionali, dovrà essere indicato un valore percentuale/soglia di ammissibilità, fatto salvo, da parte delle Regioni, l'individuazione di ulteriori DRG e prestazioni
assistenziali.
ELENCO DRG AD ALTO RISCHIO DI NON APPROPRIATEZZA IN REGIME DI DEGENZA
ORDINARIA
006 Decompressione tunnel carpale
019 Malattie dei nervi cranici e periferici
025 Convulsioni e cefalea
039 Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia
040 Interventi extraoculari eccetto orbita età >17
041 Interventi extraoculari eccetto orbita età 0-17
042 Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retine, iride e cristallino (eccetto trapianti di cornea)
055 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola
065 Turbe dell'equilibrio (eccetto urgenze)
119 Legatura e stripping di vene
131 Malattie vascolari periferiche no CC (eccetto urgenze)
133 Aterosclerosi no CC (eccetto urgenze)
134 Ipertensione (eccetto urgenze)
142 Sincope e collasso (eccetto urgenze)
158. Interventi su ano e stoma
160 Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età >17 senza CC (eccetto ricoveri 0-1 g.)
162. Interventi per ernia, inguinale e femorale, età >17 no CC (eccetto ricoveri 0-1 g.)
163 Interventi per ernia età 0-17 (eccetto ricoveri 0-1 g.)
183. Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie gastroenteriche apparato digerente, età >17
no CC
184. Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie gastroenteriche apparato digerente, età 0-17
(eccetto urgenze)
187 Estrazione e riparazione dentaria
208. Malattie delle vie biliari (eccetto urgenze)
222 Interventi sul ginocchio (codice intervento 80.6)
232. Artroscopia
243. Affezioni mediche del dorso (eccetto urgenze)
262. Biopsia della mammella ed asportazione locale non per neoplasie maligne (codici intervento
85.20 e 85.21)
267 Interventi perianali e pilonidali
270 Altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC
276 Patologie non maligne della mammella
281 Traumi pelle, sottocute e mammella età >17 no CC (eccetto urgenze)
282. Traumi pelle, sottocute e mammella età 0 -17 (eccetto urgenze)
283. Malattie minori della pelle con CC
284 Malattie minori della pelle no CC
294 Diabete età >35 (eccetto urgenze)
301 Malattie endocrine no CC
324 Calcolosi urinaria no CC (eccetto urgenze)
326. Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie età >17 no CC (eccetto
urgenze)
364 Dilatazione o raschiamento, conizzazione non per tumore maligno
395 Anomalie dei globuli rossi età >17 (eccetto urgenze)
426 Nevrosi depressiva (eccetto urgenze)
427 Nevrosi eccetto nevrosi depressiva (eccetto urgenze)
429 Disturbi organici e ritardo mentale
467 #9; Altri fattori che influenzano lo stato di salute (eccetto urgenze)
ALLEGATO 3
Indicazioni particolari per l'applicazione dei livelli in materia di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica e
integrazione socio sanitaria nonché in materia di assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed altre comunità isolate.
a.
Prestazioni di ricovero e cura ospedaliere
Nell’affrontare il tema della rimodulazione dell’area prestazionale garantita dall’assistenza ospedaliera, è necessario tenere conto che la fisionomia di ospedale
nell’attuale scenario sta profondamente mutando. Da luogo di riferimento per qualsiasi problema di una certa rilevanza di natura sanitaria, e spesso sociosanitaria, a organizzazione ad alto livello tecnologico deputata (e capace) di fornire risposte assistenziali di tipo diagnostico-terapeutico a problemi di salute
caratterizzati da acuzie e gravità.
Tale specifica caratterizzazione del ruolo dell’ospedale nel complesso della rete assistenziale sanitaria tuttavia non è automaticamente associabile ad una lista
negativa di prestazioni da non erogare nel suo ambito, bensì è sollecitativa di coerenti programmi di riassetto strutturale e qualificazione tecnologica, di
concorrenti programmi di sviluppo della rete dei servizi territoriali, nonché di incisivi programmi per l’incremento del grado di appropriatezza rispetto al quale:
o
va rilanciata la indicazione di percorsi diagnostico terapeutici che minimizzino la quota di accessi impropri;
o
va sollecitata una dimensione di coerente collegamento in rete tra presidi ospedalieri e tra questi e le strutture territoriali;
o
va sviluppata, anche attraverso adeguate politiche di aggiornamento e formazione, quello che è stato definito lo spazio del "governo clinico";
o
va rimodulato il sistema di remunerazione per scoraggiare artificiose induzioni di domanda;
o
va ulteriormente implementato il sistema informativo finalizzato all’incremento non solo dell’efficienza ma anche della qualità, in grado di
generare un adeguato set di indicatori sull’appropriatezza. Si allega a riguardo una proposta di "Indicatori di livello ospedaliero". (Allegato n.
3.1).
b) prestazioni di assistenza specialistica
La elencazione, nel nomenclatore tariffario, delle prestazioni erogabili, definite sulla base dei principi generali richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 del D.lgs
502/2000, e la specificazione delle condizioni di erogabilità non risolve a priori tutte le problematiche di un utilizzo appropriato di tali prestazioni. Pertanto anche
in questo settore vanno realizzati coerenti programmi per l’incremento del grado di appropriatezza, nonché di qualificazione tecnologica e di sviluppo della rete
dei servizi territoriali. In particolare :
o
va sviluppata la definizione di percorsi diagnostico terapeutici che minimizzino la quota di utilizzo improprio di questo livello assistenziale;
o
vanno rilanciati i programmi di aggiornamento e formazione,
o
va rimodulato il sistema di remunerazione per scoraggiare artificiose induzioni di domanda;
o
va sviluppato il sistema informativo in grado di monitorare le prestazioni e generare un adeguato set di indicatori sull’appropriatezza..
c) l'assistenza farmaceutica,
L’impianto delle decisioni, concordate in sede di accordo dell’8 agosto 2001 e successivamente recepite dall’articolo 6 commi 1 e 2 del decreto legge 18
settembre 2001, n.347, nel prevedere un maggiore potere di regolazione da parte delle regioni delle modalità con cui viene assicurata l’assistenza farmaceutica
territoriale, ha affidato alle stesse anche una facoltà di modulazione della erogazione individuando una fascia di farmaci, preventivamente selezionati dalla CUF,
rispetto ai quali le regioni stesse potranno decidere misure di co-payment in relazione all’andamento della spesa.
o
L’insieme delle misure attivabili per il contenimento e la qualificazione dell’assistenza farmaceutica territoriale può comportare un quadro di
rilevante difformità dei profili erogativi assicurati ai cittadini, rispetto al quale si ritiene necessario che le Regioni tra loro concordino modalità
omogenee di applicazione della citata normativa di cui all’articolo 6 commi 1 e 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n.347
d) integrazione socio-sanitaria, per la quale la precisazione delle linee prestazionali, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dovrà
tener conto dei diversi livelli di dipendenza o non autosufficienza, anche in relazione all’ipotesi di utilizzo di Fondi Integrativi.
Va ricordato che questa specifica area erogativa merita una trattazione specifica, ad integrazione di quanto in via generale già chiarito ai punti precedenti, per il
rilievo che assume, all’interno delle politiche destinate al sostegno e allo sviluppo dell' individuo e della famiglia e alla razionalizzazione dell’offerta di servizio, al
fine di assicurare le prestazioni necessarie per la diagnosi, la cura (compresa l’assistenza farmacologica) e la riabilitazione delle persone in tutte le fasi della vita
e in modo particolare nell’infanzia e nella vecchiaia.
Il riferimento fondamentale, sul piano normativo, è costituito dall’atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio-sanitaria di cui al DPCM 14.2.2001.
L’erogazione delle prestazioni rappresenta va modulata in riferimento ai criteri dell’appropriatezza, del diverso grado di fragilità sociale e dell'accessibilità.
Risultano inoltre determinanti:
1.
l' organizzazione della rete delle strutture di offerta;
2.
le modalità di presa in carico del problema, anche attraverso una valutazione multidimensionale;
3.
una omogenea modalità di rilevazione del bisogno e classificazione del grado di non autosufficienza o dipendenza .
Sul primo punto va ricordato quanto già indicato dalle innovazioni introdotte dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni in materia
di autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio-sanitarie e, per le strutture socio assistenziali, dalla legge 8 novembre 2000, n.328, nonché, per quanto
attiene l’organizzazione dei servizi a rete, dai diversi progetti obiettivo.
e) assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle altre comunità isolate
Per i livelli di assistenza cui all’allegato 1, vanno garantite le specifiche esigenze di assistenza sanitaria delle popolazioni delle isole minori e delle altre comunità
isolate.
Allegato 3.1
- Indicatori livello ospedaliero
Organizzativa
Indicatore
Sottolivello esaminato
Significato e utilità
Fattibilità
%
di
pazienti Medicina
primaria
ospedalizzati dal Pronto pronto soccorso
soccorso rispetto al totale
degli accessi in PS
e Limitare
il
ricorso Informazioni disponibili;
improprio alle cure di PS; indicatore da sottoporre a
aumentare le capacità di verifica.
filtro del PS verso i
ricoveri.
Incidenza ricoveri medici Ricovero
ordinario
da PS e dimessi con Pronto soccorso
degenza di 0-3 gg
e Aumentare le capacità di Dati non disponibili
filtro del PS verso i
ricoveri; aumentare la
quota
di
attività
programmata
Tassi
di Ricovero ordinario
ospedalizzazione
generali e standardizzati
per età *
Limitare
l’eccessivo Immediata
ricorso
alle
cure
ospedaliere e favorire lo
sviluppo di alternative
% di giornate di degenza Ricovero ordinario e day Ridurre,
inappropriate
hospital
indipendentemente dalle
diagnosi, il consumo di
giornate inutili di ricovero
Dati non disponibili a
livello
nazionale
–
sperimentazione in corso
in alcune regioni
% di "day surgery"+"one Day hospital
day
surgery"
per
interventi di cataratta,
stripping
delle
vene,
tunnel carpale, ecc.
Limitare
il
ricorso Immediata
improprio
al
ricovero
ordinario
(elenco
estendibile in base alle
proposte
della
Commissione per la Day
Surgery)
Giornate di DH rispetto a DH
quelle
di
ricovero
ordinario
Favorire lo sviluppo del
DH
% di giornate di dh Day hospital
medico
(escluse
chemioterapie) rispetto a
quelle
di
ricovero
ordinario
Ridurre il ricorso a day Dati disponibili
hospital
di
tipo
diagnostico
(i
dh
terapeutici sono però
appropriati)
% di ricoveri brevi *
Ricovero ordinario, DH, Ridurre
assistenza
impropria
extraospedaliera
ordinari
% di ricoveri di degenza Ricovero
ordinario,
prolungata
per assistenza residenziale
determinate diagnosi (es.
fratture)
degenza
media
operatoria
Immediata
l’occupazione Immediata
di
reparti
Limitare il protrarsi di Dati disponibili
cure acute e favorire lo
sviluppo di alternative
non ospedaliere
pre- Ricovero ordinario – sale Ridurre
l’utilizzo Immediata
operatorie
improprio dei reparti in
relazione alle capacità
delle sale operatorie
degenza media grezza e Ricovero ordinario
corretta per il case-mix
Ridurre
l’utilizzo Immediata
improprio dei reparti
% di ricoveri di 0-1 giorno Ricovero ordinario
Ridurre
l’occupazione
medici sul totale
ricoveri medici
dei
impropria
ordinari
di
reparti
% di dimessi da reparti Sale operatorie e reparti Favorire il miglior uso dei Immediata
reparti chirurgici
chirurgici
con
DRG chirurgici
medici *
% di casi medici con Ricovero ordinario
degenza oltre soglia per
pazienti con età > 65
anni rispetto al tot. casi
medici per paz. > 65 anni
Peso medio dei ricoveri Ricovero
ordinario
di pazienti anziani *
assistenza
extraospedaliera
Ridurre
il
ricorso Dati disponibili
improprio
al
ricovero
ordinario
come
alternativa a regimi a più
bassa
intensità
assistenziale
e Ridurre il ricorso al Dati disponibili
ricovero per condizioni
semplici e trattabili in
ambito extraospedaliero
Clinica
Indicatore
% di parti cesarei *
Tassi
di
ospedalizzazione
per
interventi chirurgici ove
esista o si possa stabilire
uno
standard
di
appropriatezza
(es.
tonsillectomie,
colecistectomie,
ernioplastica
in
et
Sottolivello esaminato
Significato e utilità
Fattibilità
Limitazione
dell’inappropriata
indicazione
ad
intervento chirurgico
Immediata
un
Limitare il ricorso ad Immediata
interventi chirurgici non
necessari, rispetto ad
altre modalità di cura
pediatrica ecc.)
%
di
prostatectomia
TURP rispetto alla via
laparotomia
Limitazione
Dati disponibili
dell’inappropriata
indicazione
ad
una
tecnica superata (per via
laparotomica)
% di orchidopessi in
bambini di età inferiore ai
5 anni
Verificare
il
ricorso Dati disponibili
all’intervento
nell’età
considerata appropriata
Numero di rientri entro 30
gg dalla dimissione
Ridurre
l’inappropriatezza
dimissioni precoci
Dati disponibili a partire
delle dal 2001
Indicatori livello Ospedaliero – Possibile quadro organico
Ai fini della integrazione in un quadro organico del set iniziale degli indicatori e come semplice ipotesi di lavoro, può essere ragionevole adottare una duplice
prospettiva:
•
La prospettiva "per territorio", che partendo dal macro indicatore del tasso di ospedalizzazione, procede per scomposizioni successive ad identificare
nelle diverse tipologie di ricovero le componenti più a rischio di inappropriatezza (indicatori rapportati alla popolazione).
•
La prospettiva "per struttura", che analizza invece il fenomeno dal punto di vi sta delle strutture erogatrici (indicatori rapportati al totale dei ricoveri).
Prospettiva "per territorio"
Lo schema sotto riportato consente di scomporre il tasso di ospedalizzazione per zoom successivi ai fini di identificare le singole componenti a maggior rischio di
inappropriatezza (evidenziate con sottolineatura). Tale elaborazione può essere effettuata ad esempio a livello aggregato regionale.
Il vantaggio di tale schema è che, una volta identificate la distribuzione sul territorio nazionale ed i valori obiettivo di ogni indicatore "foglia", è possibile
"sommare" gli scostamenti per ogni regione, al fine di ottenere anche una misura macro di inappropriatezza complessiva.
Lo schema può ovviamente essere adottato dapprima a livello sperimentale e poi perfezionato nel tempo.
•
Tasso di ospedalizzazione (per 1.000 abitanti)
•
Acuti
•
Degenza ordinaria
o
Ricoveri medici
o
Ricoveri "brevi" medici
§
Ricoveri di 1 giorno medici
§
Ricoveri di 2-3 giorni medici
o
Ricoveri oltre soglia medici
o
Altri ricoveri medici
o
Ricoveri chirurgici
o
Ricoveri chirurgici per interventi ove si possa definire uno standard di appropriatezza
§
Tonsillectomia
§
Isterectomia (tasso per 100.000 donne; tasso per donne oltre 49 anni)
§
Appendicectomia
§
Ernioplastica pediatrica (tasso per 100.000 bambini < 14 anni)
§
Prostatectomia (tasso per 100.000 uomini; tasso per uomini oltre 49 anni)
§
Parti cesarei (tasso per 100 parti)
o
Altri ricoveri chirurgici
o
Day hospital
o
Dh medico escluso chemioterapie
o
Dh chemioterapie
o
Dh chirurgico
•
Riabilitazione
•
Degenza ordinaria
•
Day hospital
•
Lungodegenza
Prospettiva "per struttura"
•
RICOVERI
•
Ordinari
•
In reparti medici
•
o
Medici
o
Brevi (0-3 gg)
§
0-1 giorno
§
2-3 giorni
o
Oltre soglia
o
Altri
o
Chirurgici
In reparti chirurgici
o
Medici
o
Brevi (0-3 gg)
§
0-1 giorno
§
2-3 giorni
o
Oltre soglia
o
Altri
o
Chirurgici
o
0-1 giorno
o
>= 2 giorni
•
Day hospital
•
Medici
•
§
Per interventi trattabili in day surgery
§
Per altri interventi
o
Non chemioterapie
o
Chemioterapie
Chirurgici
ALLEGATO 4
( richiamato nel punto 9)
Linee guida relative al ruolo delle Regioni in materia di LEA
Con l' accordo dell’ 8 agosto 2001 le Regioni si sono impegnate a far fronte alle eventuali ulteriori esigenze finanziarie con mezzi propri, ai sensi del
successivo punto 2 dello stesso accordo. In ogni caso, si sono impegnate ad adottare tutte le iniziative possibili per la corretta ed efficiente gestione del
servizio, al fine di contenere le spese nell’ambito delle risorse disponibili e per mantenere l’erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di
assistenza.
L’erogazione e il mantenimento dei Lea in tutto il territorio nazionale richiede, accanto alla esplicita definizione degli stessi ed alla attivazione del sistema
di monitoraggio e garanzia previsto dalla normativa vigente, la precisazione del ruolo della programmazione regionale, nell'erogazione delle prestazioni
sanitarie previste.
Sul piano normativo, al riguardo, occorre ricordare in particolare:
o
l’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni richiama l’articolo 29 della legge 28
febbraio 1986, n.41.
o
art 85 comma 9 della legge 388/2000.
o
gli articoli 4 ( comma 3) e 6 (comm1 e 2) del decreto legge 347/2001
Tali norme definiscono gli ambiti di azione regionale in questa materia
In questa direzione si rileva la necessità di disporre di una metodologia omogenea nell’applicazione della normativa che, secondo quanto sopra
richiamato, sollecita le Regioni a realizzare l’equilibrio tra le risorse disponibili e l’articolazione delle prestazioni e servizi socio-sanitari da garantire
attraverso i LEA.
In particolare appare indispensabile garantire che adeguati interventi sul tema dell’appropriatezza da parte delle Regioni siano in grado di prevenire e
controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale con conseguente scopertura di altri livelli assistenziali,
disattendendo in tal modo ai diritti da garantire a tutti i cittadini.
A tal riguardo, è agevole ricorrere all’esempio dell’assistenza farmaceutica che, in effetti, in alcune realtà regionali ha fatto registrare incrementi impropri
della domanda e dei consumi, sottraendo risorse in particolare all’area delle prevenzione e dell’integrazione socio sanitaria oppure all’esempio
dell’assistenza ospedaliera che ancora, in molte regioni, continua ad assorbire risorse, per fenomeni di inefficienza ma anche di inappropriatezza, a
scapito di altre tipologie assistenziali.
In realtà, la considerazione da cui partire è che la definizione del LEA può solo in parte, attraverso la selezione delle prestazioni erogabili o la
precisazione delle condizioni della loro erogabilità, risolvere le problematiche dell’appropriatezza, che si presenta come una delle variabili fondamentali
anche per l’allocazione delle risorse .
Può infatti sostenersi che, nella lista delle prestazioni essenziali erogabili o delle tipologia assistenziali essenziali da garantire, sono presenti aree in cui
l’elemento dell’essenzialità si riferisce a segmenti molto specifici di bisogno sanitario e socio sanitario da coprire, che richiedono precisazioni a livello di
programmazione regionale e omogeneità sul territorio nazionale.
Ciò comporta, fermo restando gli spazi di azione oggi presenti a livello normativo concernenti i sistemi di reperimento delle risorse (leva fiscale) ,
prevedere la necessità che la programmazione regionale proceda, nell’applicazione dei criteri per l’erogazione dei LEA, alle opportune specificazioni
delle condizioni di erogabilità, per assicurare un più pieno rispetto del principio dell’appropriatezza , considerando i criteri più volte ricordati nel presente
documento di particolare tutela della urgenza/complessità, della fragilità sociale e della accessibilità territoriale.
Complementare all’azione sopra indicata è l’attività di promozione delle forme di assistenza integrativa, previste dalla normativa vigente, al fine di
garantire o agevolare livelli di servizi e prestazioni ulteriori, rispetto a quelli garantiti dai LEA.
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Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria