VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 OTTOBRE 2013 L'anno duemilatredici, addì 30 del mese di ottobre, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 71887 pos. II/8 del 24 ottobre 2013 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno: 1) Comunicazioni del Presidente 2) Progetto Carta dello studente 3) Modifica importi impegni residui su fondi con vincolo di destinazione 4) Proposta modifiche al regolamento missioni e rimborsi spese di Ateneo 4 bis) Disposizione art. 14 D.Lgs. 33/2013 – Delibera CRUI del 16 ottobre 2013 5) Assegnazione spazi al Dipartimento di Scienze della Terra all'interno del fabbricato denominato "Villino Donati" posto a Firenze, in Largo E. Fermi, 2 6) Accordi tra l’Azienda DSU Toscana e l’Università degli Studi di Firenze per lo svolgimento dei compiti del Servizio Prevenzione e Protezione previsti all’art. 33 del D. Lgs. 81/08 e stipula di Convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e la Fondazione Farmacogenomica FiorGen Onlus per il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex D. Lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e s.m.i 7) Programma Triennale 2013/2015 - Anno 2013 - Approvazione variazioni 8) Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale dei lavori 2014 9) Costituzione del “fondo unico” sul Bilancio di Ateneo per "gli utili su progetti di ricerca certificati", e attivazione delle procedure di reclutamento per cinque posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 10) Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia 11) Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 12) Regolamento per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico - amministrativo – Approvazione ai sensi dell’art. 14 del vigente Statuto di Ateneo 13) Regolamento di Ateneo per l’istituzione del Tecnologo a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240”- Approvazione ai sensi dell’art. 14 del vigente Statuto 14) Richiesta attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), su fondi esterni, del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 3 15) Richiesta attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), su fondi esterni, del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche - Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 3 16) Richiesta attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), su fondi esterni, del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 3 17) Programmazione del personale docente dei Dipartimenti 18) Insegnamenti presso sedi decentrate per i quali sia in atto una specifica convenzione - Maggiorazione della retribuzione aggiuntiva oraria dei Ricercatori 19) Nomina del rappresentante nel Consiglio Direttivo del Consorzio CNIT 20) Nomina rappresentante nel Consiglio Direttivo del Consorzio CINBO 21) Nomina del rappresentante nel Consiglio Direttivo del Consorzio CINFAI 22) Nomina del rappresentante nel Comitato tecnico e nel Consiglio Consortile del Consorzio CINECA 23) Chiusura del Centro Studi “Condominio e Locazione” 24) Chiusura del Centro interdipartimentale di ricerca sulle organizzazioni sociali 25) Regolamento per le riviste scientifiche dell’Ateneo 26) Modifiche al Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, emanato con D.R., 23 luglio 2012, n. 621, prot. n. 97284 e successivamente modificato con D.R., 17 luglio 2013, n. 721, prot. n. 50966 27) Contratto preliminare di compravendita e affitto relativo al complesso immobiliare denominato "S.Cresci", posto in località S.Cresci in Valcava, nel comune di Borgo S.Lorenzo 28) Proposta di Costituzione “Associazione Cluster Trasporti Italia 2020” 29) Rinnovo convenzione con l’Università degli Studi di Perugia per la realizzazione del master in Urologia ginecologica 30) Dottorato di ricerca - approvazione della convenzione con la Regione Toscana per i progetti Pegaso 2013 dei dottorati costituiti in ATS ________________________________________________________________________________________________ 1 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ 31) Accordo quadro tra Università degli Studi di Firenze e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi nell’ambito dei progetti di ricerca nell’area sanitaria, biomedica, farmacologica e clinica finanziati da soggetti pubblici e/o privati nazionali e/o internazionali 32) Approvazione di un nuovo schema quadro per la stipula di accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università estere e del fac-simile di Protocollo attuativo 33) Contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo – Nuovo regolamento Sono presenti: − prof. Alberto Tesi, Rettore, con funzioni di Presidente − dott. Marco Biffi, membro interno − prof. Marco Carini, membro interno − dott.ssa Patrizia Cecchi, membro interno − prof.ssa Alessandra Petrucci, membro interno − prof. Bernardo Sordi, membro interno − dott. Mario Curia, membro esterno − dott. Fabrizio Fabrini, membro esterno − dott.ssa Maddalena Ragni, membro esterno − sig. Raffaele Marras, rappresentante degli studenti − sig. Arturo Mugnai, rappresentante degli studenti Partecipa, altresì, all’adunanza il Direttore Generale, Dott. Giovanni Colucci, che svolge le funzioni di segretario. Assistono inoltre alla seduta Antonella Messeri e Patrizia Olmi dell’Ufficio Segreteria Organi e Commissioni di Ateneo, per l’approntamento della documentazione inerente l’ordine del giorno e per l’attività sussidiaria ai lavori del Consiglio di amministrazione. Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. prof. Marco Carini esce ore 12,00 punto 20 O.D.G., rientra ore 12,05 punto 21. Il Rettore informa che si rende necessario ritirare dall’o.d.g. il seguente punto: punto 8, “Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale dei lavori – All. Q/31. Il Consiglio di amministrazione ne prende atto. Sul punto 1 dell’O.D.G. «COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE» OMISSIS Sul punto 2 dell’O.D.G. «PROGETTO CARTA DELLO STUDENTE» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 febbraio 2013 ha approvato l’integrazione per il 2013 al piano della Performance 2011/2013 – Obiettivi della Direzione Generale. Il Direttore generale pone ora all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la parte relativa al punto a5) Progetto Carta dello Studente, integrando il documento con adeguata presentazione. In tale occasione fu evidenziato come “L’introduzione di questo particolare obiettivo è volto principalmente a sottolineare l’interesse dell’Amministrazione per le problematiche relative agli studenti, nella convinzione che è necessario riconsiderare alcune politiche dell’Ateneo nei loro confronti, prevedendo maggiori servizi e un loro più diretto coinvolgimento nelle questioni che li riguardano” atteso che “la competizione tra gli Atenei per attrarre il maggior numero possibile di studenti (e, aggiungo, per attrarre i migliori) si svilupperà quasi interamente sull’offerta di servizi”. In questo contesto, il “Progetto Carta dello studente” vuole essere una sfida al particolare momento - in termini di scarsità di risorse - che tanto il Paese quanto l’Università stanno vivendo, in quanto si muove nella prospettiva di rendere disponibili per gli studenti servizi aggiuntivi (rispetto allo standard nazionale) che dovranno risultare allo stesso tempo vantaggiosi per gli studenti e non onerosi per l’Università. L’ipotesi di lavoro è che ogni studente che si iscriva all’Università di Firenze debba essere dotato – a regime – di una Carta che, oltre a rappresentare l’elemento di identificazione dell’appartenenza dello studente alla comunità fiorentina e costituire uno strumento di semplificazione delle operazioni di riscossione/pagamento, apra le porte ad una molteplicità di servizi (da definire e da incrementare col tempo). Un eventuale costo della Carta da porre a carico dello studente potrà intervenire in futuro solo nel caso in cui i competenti organi abbiano deliberato l’acquisizione di servizi a titolo oneroso garantita alla generalità dei suoi possessori; tali servizi potranno anche essere oggetto di specifiche convenzioni con i soggetti che li erogano. La Carta dello studente è in realtà una Carta di pagamento personalizzata secondo le indicazioni dettate dall’Università di Firenze che dovranno, tra le altre cose, fare in modo che la visibilità dell’operatore economico prescelto (che dovrà supportare l’operazione assumendosene tutti i costi) risulti quasi inesistente. ____________________________________________________________________________________________ 2 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ La Carta dello studente che verrà realizzata e distribuita a partire dal prossimo anno accademico è una Carta di pagamento ricaricabile e dotata di IBAN che, senza richiedere l’apertura di alcun conto corrente, dovrà consentire allo studente titolare di compiere operazioni tramite i circuiti MasterCard, ed in particolare di: • ricaricare la card attraverso Sportello, AM, Sisal, Bonifico Internet (Home Banking) ma anche con un’altra carta di credito (per il servizio di Guest Deposit); • effettuare prelevamenti di contanti presso gli sportelli automatici ATM abilitati al circuito internazionale (MASTERCARD); • effettuare acquisti tramite terminali elettronici (P.O.S.), sia in Italia che all’estero, presso gli esercizi commerciali convenzionati al circuito internazionale (MASTERCARD); • effettuare acquisti su siti internet tramite il circuito internazionale (MASTERCARD). Il Servizio Informativo e il dispositivo Internet Home Banking annessi alla Carta dello studente dovranno inoltre garantire: • Autenticazione attraverso Codice Cliente + Password per accedere all’area dedicata; • Sintesi/dettaglio saldo/movimenti con consultazione ricerca movimenti; • Attivazione/disattivazione servizio e-mail/sms alerts; • 3DSecure/servizio per la protezione della carta per acquisti effettuati su internet. I titolari di Smartphone dovranno infine poter scaricare una APP ed effettuare pagamenti inquadrando apposito QR code assegnato ad un determinato esercente. Nessun onere graverà sul titolare della Carta per il suo rilascio, così come non sarà dovuto alcun canone per il suo utilizzo: gli unici costi ammessi saranno quelli connessi agli eventuali servizi a pagamento che si vorranno attivare in futuro. In relazione ai servizi potenzialmente attivabili, nella documentazione è contenuta la proposta della FUP (Firenze University Press) relativa all’erogazione di nuovi servizi acquistabili mediante Carta di pagamento: si tratta allo stato di un semplice esempio, poiché l’attivazione di tali servizi dovrà essere ulteriormente approfondita e discussa con i vari portatori di interesse. Sono stati inoltre evidenziati i settori merceologici con alcuni operatori economici potenzialmente mobilitabili intorno all’iniziativa: si tratterà di concludere delle convenzioni specifiche ed un sistema di controllo che verifichi il corretto adempimento degli impegni presi, anche a tutela del “marchio” Università di Firenze. Indipendentemente da queste iniziative (che seguiranno percorsi paralleli alla realizzazione del Progetto Carta dello studente), possiamo prevedere ad oggi le seguenti fasi e la seguente tempistica: 1. Selezione dell’operatore economico: dicembre 2013 se sarà possibile negoziare l’introduzione di questa iniziativa all’interno del rinnovando contratto per i servizi di tesoreria, aprile 2014 nel caso in cui si debba invece procedere con un apposito bando; 2. Sottoscrizione del contratto connesso alla Carta di pagamento da includere nel processo per le immatricolazioni 2014-15 (orientativamente dal 10 settembre al 20 ottobre 2014); 3. Invio della Carta all’indirizzo specificato dallo studente a cura dell’operatore economico entro 30/60 gg. dalla sottoscrizione; 4. Gli studenti degli anni successivi al primo possono, solo su loro esplicita richiesta, ottenere la Carta recandosi presso i punti di raccolta dei contratti che saranno allestiti (a cura o con oneri a carico dell’operatore economico). Il piano di lavoro prevede sostanzialmente che entro tre anni tutti gli studenti iscritti all’Università di Firenze debbano possedere la Carta dello studente: la Carta sostituirà qualsiasi altro supporto di identificazione oggi utilizzato (libretto, badge biblioteche, ecc.) e potrà essere naturalmente utilizzata anche per pagare tasse e contributi universitari.» OMISSIS Il Consiglio di amministrazione, - udita la relazione del Direttore generale; - presa visione della documentazione allegata; - considerato che il Progetto si muove nella direzione, auspicata dal Legislatore e coerente con gli indirizzi strategici dell’Ateneo, della c.d. “Amministrazione digitale”; - preso atto della proposta di procedere nella direzione dell’adozione della Carta dello studente; - ritenuto opportuno chiarire, in prima istanza, quali siano gli obiettivi che l’ateneo intende perseguire; - valutata positivamente la proposta di coinvolgere nel processo anche gli altri enti territoriali che offrono servizi agli studenti; - ritenuto altresì opportuno valutare, in seguito, se sia più opportuno interagire direttamente con la banca tesoriere dell’Università o con il sistema bancario nel suo complesso tramite la pubblicazione di un bando, DELIBERA 1. di prendere atto della relazione predisposta dal Direttore generale inerente “il Progetto Carta dello studente”; ____________________________________________________________________________________________ 3 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ 2. di dare mandato al Direttore Generale e al Dirigente dell’Area Affari generali, istituzionali e legali di individuare, coinvolgendo anche eventuali consiglieri interessati, gli obiettivi che l’Ateneo intendere perseguire dotando gli studenti della “Carta dello studente”; 3. di verificare attraverso l’attivazione di un tavolo di confronto, al quale saranno invitati sia la Regione che il Comune di Firenze, la possibilità di prevedere una “Carta dello studente”, rilasciata dall’Università, attraverso la quale gli studenti potranno accedere anche ai sevizi della Regione e del Comune che li riguardano; 4. di valutare successivamente, non appena saranno definite le questioni sopra evidenziate, l’opportunità di pubblicare un bando aperto al sistema bancario nel suo complesso, anziché riferirsi direttamente al tesoriere, per la gestione delle suddette carte dello studente. Sul punto 3 dell’O.D.G. «MODIFICA IMPORTI IMPEGNI RESIDUI SU FONDI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Con l’approvazione dei conti consuntivi per l’esercizio 2012 sono stati approvati anche gli elenchi di crediti, debiti e somme a destinazione vincolata al 31 dicembre 2012. Successivamente, alcune strutture hanno manifestato la necessità di poter ridurre o annullare alcuni di tali impegni residui in quanto si sono verificate delle circostanze che hanno determinato una riduzione della spesa (ad esempio un’interruzione anticipata di un assegno di ricerca). Si tratta nello specifico di impegni presi su fondi con vincolo di destinazione il cui l’importo deve essere riutilizzato nell’immediato, ad esempio perché il fondo di ricerca su cui è stato preso l’impegno è in scadenza. E’ da sottolineare come una modifica di tali impegni comporterà una riduzione dei debiti ed un corrispondente aumento delle somme con vincolo di destinazione, senza ovviamente andare ad influire sull’avanzo di amministrazione approvato in sede di consuntivo 2012. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2013 ha approvato una prima riduzione/annullamento di impegni residui sulla base delle motivate richieste da parte delle strutture decentrate. Poiché alcune strutture hanno nuovamente avanzato la richiesta di poter modificare alcuni impegni residui presi su fondi con vincolo di destinazione al fine di poter già nel corrente esercizio utilizzarne le relative disponibilità, si è reso necessario sottoporre tali richieste all’attenzione del Consiglio di Amministrazione.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, visto lo Statuto; vista la disciplina transitoria per la formazione e la gestione del bilancio unico di ateneo in contabilità finanziaria adottata con Decreto rettorale n. 125841 del 12 dicembre 2012; tenuto conto delle risultanze del conto consuntivo di Ateneo per l’esercizio 2012; tenuto conto delle risultanze dei conti consuntivi 2012 delle altre strutture di ateneo dotate di autonomia di bilancio; visto bilancio preventivo di Ateneo per l’esercizio 2013; richiamata la precedente delibera del 28 giugno 2013; preso atto delle richieste di modifica di impegni residui pervenute da parte delle strutture dotate di autonomia gestionale; richiamato quanto illustrato nell’istruzione della presente pratica, approva 1) le modifiche degli impegni come risulta dall’elenco allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. A); 2) l’assestamento del bilancio preventivo di ateneo per l’esercizio 2013 e l’importo di crediti, debiti e somme a destinazione vincolata come risulta dallo schema allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. B). Sul punto 4 dell’O.D.G. «PROPOSTA MODIFICHE AL REGOLAMENTO MISSIONI E RIMBORSI SPESE DI ATENEO» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’attuale Regolamento missioni e rimborsi spese è stato emanato con Decreto rettorale, 10 aprile 2012, n. 330 – prot. n. 25827. Successivamente alla sua entrata in vigore, si è ritenuto necessario intervenire apportando al testo alcune modifiche, anche con l’intento di recepire la maggior parte delle segnalazioni pervenute da parte delle strutture. Nel perseguire tale finalità il Direttore Generale ha ritenuto opportuno condividere con il Collegio dei Direttori di Dipartimento le proposte di modifica al regolamento. Ne è scaturito un proficuo confronto che ha portato alla redazione di un testo che è stato sottoposto al Comitato Tecnico Amministrativo lo scorso 13 settembre e successivamente all’attenzione della Commissione Affari Generali e Normativi. Le modifiche proposte possono essere suddivise in due categorie: modifiche necessarie per rendere il regolamento coerente con il nuovo assetto organizzativo dell’Ateneo a seguito dell’applicazione del nuovo Statuto. Si tratta delle modifiche riguardanti l’art. 3 del regolamento; ____________________________________________________________________________________________ 4 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ - modifiche proposte per rendere il testo del regolamento il più rispondente possibile alle esigenze legate allo svolgimento dell’attività di ricerca, ovviamente nel rispetto dei vincoli normativi esistenti. In questa ottica, la novità più rilevante riguarda l’aver assimilato al personale dipendente, ai soli fini del regolamento missioni e rimborsi spese, borsisti, dottorandi, specializzandi, titolari di assegni di ricerca e lavoratori parasubordinati dell’Ateneo (art. 2 comma 4). In particolare, tale assimilazione consentirà di estendere a queste categorie di personale la possibilità di usufruire di anticipi di missione e del trattamento alternativo di missione previsto dall’art. 11 del regolamento. Con l’inserimento del comma 2 all’art. 16, si è voluto introdurre la possibilità di utilizzare, ovviamente nel rispetto della normativa nazionale e delle procedure di autorizzazione previste dal regolamento, trattamenti di missione o modalità di rimborso spese diverse da quelle indicate nel presente regolamento esclusivamente nel caso in cui tali trattamenti/modalità siano espressamente previsti in contratti e convenzioni conseguenti a bandi competitivi di organismi nazionali e internazionali. Con le modifiche di cui all’art. 9 punti 4a) e 4b) si è voluto disciplinare la possibilità di poter utilizzare il mezzo proprio e quello noleggiato anche da parte dei soggetti di cui all’art. 2 comma 4. Le modifiche al regolamento missioni e rimborsi spese sono state sottoposte al parere del Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2013.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, - visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; - visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; - visto l'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede la soppressione delle diarie da corrispondere al personale inviato in missione all'estero, come quantificate dal DM Tesoro 27 agosto 1998 e successivamente ridotte dall'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248; - visto che il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede che la regolamentazione del limite massimo del rimborso giornaliero per le spese di vitto e di alloggio per il personale inviato in missione all'estero venga adottata con decreto interministeriale del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero per l'economia e delle finanze; - visto il decreto interministeriale 23 marzo 2011; - visto il Regolamento missioni e rimborsi spese emanato con decreto rettorale n. 330 (prot. 25827) del 10 aprile 2012; - preso atto del parere del Comitato Tecnico Amministrativo del 13 settembre 2013; - preso atto del parere della Commissione Affari Generali e Normativi del 19 settembre 2013; - preso atto del parere del Senato Accademico del 9 ottobre 2013, APPROVA il Regolamento missioni e rimborsi spese il cui testo, nella nuova formulazione, viene di seguito riportato. REGOLAMENTO MISSIONI E RIMBORSI SPESE articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, ispirato ai principi di economicità, efficienza, efficacia e contenimento della spesa, disciplina: a) lo svolgimento delle missioni ed il relativo trattamento economico del personale dipendente dell'Università degli Studi di Firenze; b) il rimborso spese dei soggetti esterni all’Università. articolo 2 Definizioni 1. Per missione s'intende l'attività lavorativa svolta nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Università, al di fuori della sede di servizio, sia sul territorio nazionale che su quello estero. 2. Per rimborso spese s'intende l’erogazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati secondo quanto specificato nel presente regolamento, nonché dalle norme legislative e/o regolamentari applicabili all’Università e vigenti all’epoca della missione. 3. Per personale dipendente si intendono: professori, ricercatori, dirigenti, personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici sia a tempo indeterminato che determinato. 4. Ai soli fini del presente regolamento sono assimilati al personale dipendente i borsisti, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i lavoratori parasubordinati dell’Università degli Studi di Firenze. 5. Per firma si intende sia la firma autografa sia quella apposta per via telematica basata sulla identificazione del firmatario attraverso le credenziali di Ateneo. articolo 3 Autorizzazione ____________________________________________________________________________________________ 5 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ 1. L’autorizzazione a compiere la missione deve risultare da apposito atto scritto firmato prima che essa abbia inizio. Viene concessa, su richiesta dell’interessato inoltrata anche per via telematica o a seguito di incarico, previa verifica della disponibilità di copertura della relativa spesa e della connessione fra l’oggetto della missione e le finalità per cui i fondi sono stati stanziati. Qualora l’imputazione della spesa gravi sui fondi di ricerca, è necessario verificare, altresì, il formale inserimento dell’interessato nel relativo progetto, se questo prevede i collaboratori fin dall’inizio. L’autorizzazione è necessaria, al fine di garantire la copertura assicurativa, anche qualora sia previsto che le spese di missione siano rimborsate da terzi. 1bis. L’autorizzazione alla missione è disposta dal responsabile della struttura cui afferisce il richiedente e vistata dall’assegnatario dei fondi su cui grava la spesa. Qualora i fondi siano di pertinenza di un’unità amministrativa diversa da quella di afferenza è necessaria anche la firma del responsabile del centro di spesa su cui graverà il costo. 1ter. Possono essere autorizzate missioni cumulative e/o continuative. 2. Il rettore, il direttore generale, i prorettori, i direttori di dipartimento, i direttori/presidenti dei singoli centri di responsabilità, in luogo dell’autorizzazione, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, la necessità di compiere la missione. 3. Le missioni svolte da personale tecnico-amministrativo di durata superiore a 30 giorni devono essere espressamente autorizzate dal direttore generale. 4. Dal provvedimento deve risultare: • nome e cognome; • qualifica e rapporto con l’Ateneo; • località di missione; • giorno ed ora presunta di inizio e fine missione; • esaustiva descrizione dell’oggetto della missione; • mezzo di trasporto usato, con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari; • fondo sul quale deve gravare la spesa. 5. Della veridicità e completezza dei dati forniti nell'atto di autorizzazione sono responsabili coloro che lo sottoscrivono, ciascuno per la parte di propria competenza. 6. Le spese per missioni che, sulla base delle indicazioni contenute nell’incarico e nell’autorizzazione, si prevede possano superare l'importo di € 7.000,00, se gravanti sul budget della Struttura amministrativa di Ateneo, sono sottoposte a cura del responsabile dell’area servizi economici e finanziari all’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; se invece tali spese gravano sul budget degli altri centri di spesa, le stesse saranno sottoposte, a cura del responsabile amministrativo, all’autorizzazione del competente organo collegiale. Ciascuna unità amministrativa può stabilire, con atto deliberativo, un importo inferiore. 7. L’autorizzazione a compiere una missione non comporta automaticamente la liquidazione della stessa, qualora non siano rispettate le disposizioni del presente regolamento. 8. La richiesta di liquidazione da parte dell’interessato implica la sua dichiarazione di aver svolto la missione come previsto nell’atto autorizzativo, a meno che l’interessato stesso non dichiari per iscritto eventuali difformità spiegandone i motivi. 9. Il personale dell’Università degli Studi di Firenze non può compiere missioni se collocato in congedo, aspettativa, in ferie o assente per malattia. Restano salve le norme che regolano il congedo per motivi di studio del personale docente (art. 10 legge 311/1958; art. 8 legge 349/1958 e art. 17 DPR 382/1980). 10. Si può prescindere dall'autorizzazione preventiva nel caso di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della missione. In questi casi l'autorizzazione deve essere comunque richiesta, con i mezzi disponibili, in tempi successivi ed è soggetta a ratifica. articolo 4 Soggetti esterni 1. Per soggetti esterni all’Università degli Studi di Firenze si intendono: a) i dipendenti di altre università, ai quali è riconosciuto il trattamento corrispondente alla qualifica rivestita nell’Ateneo di provenienza; b) i dipendenti di Amministrazioni dello Stato o altri Enti Pubblici, ai quali è riconosciuto il trattamento congruo alla qualifica rivestita nell’Amministrazione di provenienza; c) il personale dell’Università degli Studi di Firenze collocato a riposo cui spetta il trattamento per la qualifica rivestita alla data di cessazione; d) i professori a contratto dell’Università degli Studi di Firenze, assimilabili alla fascia B della tabella allegata; e) i soggetti esterni inseriti formalmente in progetti di ricerca e/o didattica, alla fascia B della tabella allegata; f) l’accompagnatore di persona diversamente abile, equiparato alla categoria e al ruolo della persona accompagnata; g) i rappresentanti degli studenti in organi accademici dell’Università degli Studi di Firenze, assimilabili alla fascia B della tabella allegata; ____________________________________________________________________________________________ 6 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ h) gli studenti, come individuati dal Regolamento Didattico di Ateneo, che svolgono attività funzionalmente connesse alla didattica, assimilabili alla fascia B della tabella allegata; i) i volontari servizio civile dell’Università degli Studi di Firenze, assimilabili alla fascia B della tabella allegata. 2. Tra i soggetti esterni rientrano inoltre: a) gli esperti italiani e stranieri chiamati a far parte di collegi, commissioni di concorso o esame nominati con apposito decreto, comitati di indirizzo di progetti di ricerca e didattica nominati con apposito decreto o delibera degli organi collegiali o accordo di partnership nell’ambito di progetti di ricerca, ai quali è riconosciuto il trattamento corrispondente alla qualifica rivestita nell’eventuale Ateneo di provenienza altrimenti assimilabili alla fascia B della tabella allegata; b) gli esperti esterni incaricati alla tenuta di seminari, lezioni e corsi di formazione, ai quali è riconosciuto il trattamento corrispondente alla qualifica rivestita nell’eventuale Ateneo di provenienza altrimenti assimilabili alla fascia B della tabella allegata. c) visiting professors e/o researchers appartenenti ad Università straniere o ad altri enti di ricerca ai quali è riconosciuto il trattamento corrispondente alla qualifica rivestita nell’Ente di provenienza altrimenti assimilabili alla fascia B della tabella allegata. articolo 5 Imputazione della spesa 1. Le spese per le missioni gravano sui fondi disponibili delle Unità Amministrative. Lo scopo per cui la missione è effettuata deve essere attinente alla destinazione dei fondi impiegati. 2. E’ consentita l’imputazione dei rimborsi relativi alla missione anche su più fondi, purché sia sempre verificabile la compatibilità tra l’oggetto della missione e la finalizzazione di ogni fondo. La compatibilità, se non immediatamente rilevabile, può essere dichiarata dal titolare/responsabile dei fondi. articolo 6 Durata della missione e distanza dalla sede di servizio 1. Il diritto al rimborso delle spese si acquisisce quando la missione si prolunghi per almeno 4 ore in località distanti più di 10 km dalla sede di servizio. 2. Sono esclusi dal presente regolamento gli spostamenti all’interno del Comune di Firenze e/o per raggiungere la sede di servizio dell’interessato, ovvero da e per le sedi decentrate dell’Università di Firenze. 3. La durata della missione deve essere strettamente limitata a quella richiesta dalla prestazione e dai tempi necessari per lo svolgimento della stessa. 4. Il personale inviato in missione in località raggiungibili in meno di 90 minuti dalla sede di servizio, è tenuto a rientrare giornalmente in sede. Il pernottamento fuori sede potrà essere autorizzato qualora questo comporti un effettivo risparmio per l’amministrazione o quando sussistano oggettive motivazioni in termini di efficienza ed efficacia per il buon svolgimento della missione. articolo 7 Anticipazione spese di missione 1. Il personale dipendente incaricato di una missione di durata superiore a 24 ore ha facoltà di richiedere un'anticipazione sulle spese da sostenere, presentando richiesta all’ufficio competente almeno 15 giorni prima dell’inizio della missione. Tale anticipazione è pari al 75% delle spese complessive previste per la missione, calcolate tenendo conto delle spese di viaggio e alloggio, oltre all’intero costo di iscrizione al convegno. 2. L’utilizzo della carta di credito aziendale costituisce un’anticipazione delle spese di missione e il suo utilizzo è alternativo alla richiesta di anticipo. 3. Qualora la missione non sia svolta o l'importo ricevuto in anticipo ecceda le spese effettivamente sostenute, la restituzione dell’anticipo deve avvenire con la massima tempestività e non oltre i 15 giorni dall’effettuazione o dalla data in cui avrebbe dovuto avere inizio la missione. Analogamente dovrà essere restituito l’importo delle spese sostenute con carta di credito aziendale. 4. Una volta effettuata la missione, il personale che ha ottenuto l’anticipazione della spesa, oppure ha utilizzato la carta di credito aziendale, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla fine della missione, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della stessa. In caso di inadempimento da parte dell'interessato, l'ufficio liquidatore comunicherà l'entità dell'importo all’ufficio competente per il recupero del medesimo, con possibilità di rivalsa anche sugli emolumenti futuri da corrispondere. articolo 8 Rimborso spese 1. Il rimborso delle spese avviene dietro presentazione dei documenti originali. Ai fini della liquidazione del trattamento economico di missione o del rimborso spese è necessario produrre, a cura dell’interessato, una dichiarazione in cui siano specificati, la destinazione, il giorno e l'ora di inizio e fine della missione. 1bis. I limiti massimi rimborsabili per spese di trasporto, vitto e alloggio ed altro, in relazione alla qualifica del richiedente, sono indicati nelle tabelle allegate. ____________________________________________________________________________________________ 7 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ 2. In caso di acquisto “on line” occorre che il documento presentato a rimborso sia intestato al richiedente, accompagnato da una dichiarazione attestante che la spesa è stata effettivamente pagata, che si impegna a non richiedere rimborso a terzi e a riversare il relativo ammontare nel caso in cui gli organi preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile non ritenessero idonea tale dichiarazione. 3. La presentazione di copie, duplicati o dichiarazioni rilasciate da agenzie turistiche, non dà in alcun modo diritto al rimborso delle spese se non corredata, in caso di furto dalla denuncia all’autorità competente, in caso di smarrimento da copia conforme all’originale o adeguata attestazione di norma rilasciata dall’erogatore del servizio. 4. Si può prescindere dalla presentazione della documentazione in originale qualora questa debba essere depositata presso altro soggetto che concorre al rimborso delle spese. In questo caso la documentazione può essere presentata in fotocopia firmata dall'interessato con l'indicazione del soggetto presso cui è reperibile l'originale e dell'importo eventualmente rimborsato da quest’ultimo. 5. Sono rimborsabili i costi di agenzia, fino al massimo stabilito nella tabella allegata per ogni emissione, documentati da regolare fattura o ricevuta fiscale riferita esplicitamente al titolo di viaggio acquistato. 6. Per i rimborsi delle spese pagate in valuta straniera si applica il tasso di cambio medio riferito al periodo in cui è avvenuta la spesa. articolo 9 Rimborso delle spese di trasporto 1. Il personale inviato in missione, ove non sia stato formalmente autorizzato ad avvalersi di mezzi di trasporto straordinari, è tenuto ad usare il mezzo ordinario. 2. Non è ammesso il rimborso di multe, sanzioni, penali. Eventuali altri importi relativi a spese per variazioni di orario e/o cambio biglietto possono essere rimborsati se adeguatamente motivati. 3. Sono mezzi di trasporto ordinari: il treno e gli altri mezzi di regolare servizio di linea, quali aereo, nave, autobus urbano ed extraurbano, ovvero servizi di trasporto collettivo da/per gli aeroporti, taxi (limitatamente ai tragitti urbani), mezzi di trasporto dell’Università degli Studi di Firenze e il mezzo proprio limitatamente all’ipotesi di cui al successivo Punto 3.g). 3.a) Treno E’ ammesso il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione dei documenti originali. In caso di acquisto “on line” occorre il biglietto elettronico intestato al richiedente con la dichiarazione prevista all’art. 8 comma 2. Spetta anche il rimborso per l’eventuale pernottamento in relazione alla categoria di appartenenza come da tabella allegata al presente regolamento. 3.b) Aereo E’ ammesso il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione dei documenti e le relative carte d’imbarco. In caso di biglietti aerei acquistati “on line”, occorre il biglietto elettronico/conferma di prenotazione intestato al richiedente, con la dichiarazione prevista all’art. 8 comma 2, e le relative carte d’imbarco originali. Il biglietto elettronico deve essere intestato al richiedente con indicata la tratta percorsa, l’importo e la data di viaggio. In caso di utilizzo del trasporto aereo è ammesso, su presentazione di regolare polizza, il rimborso della spesa di un’assicurazione sulla vita, per l’uso dei mezzi stessi, nei limiti di un massimale corrispondente allo stipendio annuo lordo, comprensivo dell’eventuale indennità di funzione o di altro assegno pensionabile, moltiplicato per il coefficiente 10, per i casi di morte o invalidità permanente. 3.c) Trasporto marittimo E’ ammesso il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione dei documenti, secondo le classi spettanti in ferrovia ed eventuali oneri per prenotazione e tasse. In caso di acquisto “on line” occorre il biglietto elettronico intestato al richiedente con la dichiarazione prevista all’art. 8 comma 2. Spetta anche il rimborso per l’eventuale pernottamento in relazione alla categoria di appartenenza, ove applicabile, come da tabella allegata al presente regolamento. 3.d) Mezzi di trasporto urbano ed extraurbano (a titolo esemplificativo: navetta, bus, tram, metro,…). E’ consentito il rimborso delle spese di viaggio per trasporti pubblici urbani nelle località di missione, previa presentazione dei documenti di spesa originali secondo le forme correnti di distribuzione dei biglietti. Se i biglietti di viaggio urbano o extraurbano sono privi del prezzo, occorre allegare una stampa aggiornata scaricabile dal sito internet dell’azienda di trasporti. Sono rimborsabili carnet di viaggio, biglietti giornalieri, pluri-giornalieri o multipli nei casi in cui sia dimostrabile l'economicità per l'Amministrazione. 3.e) Taxi L’uso del taxi, sia in Italia che all'estero, è consentito nell’area urbana di svolgimento della missione nel limite massimo giornaliero stabilito nella tabella allegata. Il rimborso è ammesso anche per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all'estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni, entro i limiti giornalieri stabiliti nella tabella allegata, e deve essere supportato da apposito documento contenente, in ogni caso, la data, il tragitto, l'importo pagato. Il rimborso delle spese per l'utilizzo del taxi in tragitti extra-urbani, sia in Italia che all'estero, può essere liquidato dietro presentazione di richiesta scritta adeguatamente motivata solo per le seguenti fattispecie: ____________________________________________________________________________________________ 8 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ • in caso di totale mancanza di mezzi pubblici utili al raggiungimento della località di destinazione; • in caso di sciopero dei mezzi pubblici; • in caso risulti economicamente più conveniente; • in caso di particolari esigenze di servizio da specificare . Il costo della corsa deve essere supportato da apposito documento conforme alla normativa del luogo ove si fruisce del servizio: in ogni caso, il rimborso non può eccedere il limite giornaliero stabilito nella tabella allegata, fatte salve particolari esigenze di servizio o cause eccezionali che devono essere debitamente giustificate. 3.f) Mezzi di trasporto dell'Università degli Studi di Firenze Per i viaggi compiuti con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione, per i quali non compete alcuna indennità chilometrica, sarà rimborsata la spesa per il carburante acquistato nel corso della missione, debitamente documentata. E' consentito il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale su presentazione del relativo documento giustificativo. 3.g) Mezzo proprio per il raggiungimento dell’aeroporto di Firenze Consentito limitatamente al rimborso delle spese di parcheggio quando sia economicamente più vantaggioso rispetto al taxi. 4. Sono considerati mezzi straordinari, il cui uso va sempre preventivamente autorizzato e comunque motivato e documentato dettagliatamente: a) il mezzo proprio; b) i mezzi noleggiati. 4.a) Mezzo proprio L’uso del mezzo proprio è consentito solo per le missioni da svolgersi nel territorio dell’Unione europea e per il personale dipendente dell’Università degli Studi di Firenze non contrattualizzato ai sensi dell’art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito in legge 30/7/2010 n. 122. L’uso del mezzo proprio è consentito solo per il raggiungimento della destinazione finale della missione, salvo i casi relativi alle attività previste dall’art. 25 del DPR 171/1991. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, è subordinata al rilascio di una dichiarazione che il mezzo di trasporto è in regola e conforme alla normativa del Codice della Strada ed in cui si solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. L’uso del mezzo proprio può essere autorizzato solo in presenza di una delle seguenti condizioni: • quando risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari. La convenienza economica deve essere dimostrata dal richiedente raffrontando la spesa globale che si sosterrebbe (spese di viaggio, eventualmente vitto e/o alloggio) in caso di utilizzo dei mezzi ordinari e quella equivalente per le stesse voci derivante dall'utilizzo del mezzo proprio; • quando il luogo della missione non è servito da ferrovia, né da altri mezzi ordinari di linea o l'orario dei mezzi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione; • quando vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità documentata o, quantomeno, dichiarata in forma circostanziata, di raggiungere rapidamente il luogo della missione e/o rientrare in sede con urgenza; • quando debbano essere trasportati materiali delicati, pesanti o ingombranti indispensabili per il disimpegno del servizio. Nel caso di uso del mezzo proprio senza preventiva autorizzazione non si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio. L’indennità chilometrica per l’uso del mezzo proprio è pari a 1/5 di un litro di benzina nel periodo di riferimento. Unitamente alla predetta indennità, sono rimborsate le spese di pedaggio autostradale e le spese di parcheggio o garage, se debitamente documentate e funzionali all’interesse pubblico dello svolgimento della missione. Qualora il pagamento del pedaggio avvenga con l’utilizzo del Telepass, la spesa dovrà essere documentata con la presentazione della relativa fattura elettronica o di estratto conto web, in quest'ultimo caso deve essere effettuata la dichiarazione prevista all'articolo 8 comma 2. Il personale esterno di cui all’art. 4 comma 2 lettere a) e b), se dipendente di pubblica amministrazione, escluso quello contrattualizzato ai sensi del Dlgs 165/2001, qualora intenda utilizzare il mezzo proprio deve presentare specifica autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Il personale non dipendente di pubblica amministrazione deve preventivamente rilasciare apposita motivata richiesta per l’utilizzo del mezzo proprio. Ai soggetti di cui all’art. 4 comma 2 lettere a) e b) spetta il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute e documentate, qualora non siano presentati titoli di spesa sarà rimborsato in ogni caso l’equivalente del costo dei biglietti di andata e ritorno del mezzo ordinario. Per il personale contrattualizzato e per i soggetti di cui all’art. 2 comma 4 del presente regolamento, può essere autorizzato l’utilizzo del mezzo proprio, in presenza delle condizioni richiamate dal successivo art. 10 p. 3 (nota 1), qualora ciò determini un più efficace espletamento dell’attività in termini sia di economicità che di efficienza. In questi casi al personale contrattualizzato può essere riconosciuto un rimborso corrispondente alla somma che avrebbe speso se avesse fatto ricorso ai trasporti pubblici, ove esistenti, mentre agli altri soggetti spetta il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute e documentate; qualora non siano presentati titoli di spesa sarà rimborsato in ogni caso a questi ultimi l’equivalente del costo dei biglietti di andata e ritorno del mezzo ordinario. ____________________________________________________________________________________________ 9 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ In ogni caso, l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è subordinata al rilascio di una dichiarazione scritta, da parte del personale incaricato alla missione, dalla quale risulti che l'Università è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo stesso. Resta fermo che il mezzo proprio deve essere in regola con le prescritte coperture assicurative obbligatorie in Italia e nei Paesi stranieri attraversati e di destinazione. 4.b) Mezzo noleggiato Per l’utilizzo del mezzo noleggiato l’autorizzazione è concessa al personale dipendente dell’Università degli studi di Firenze in presenza delle stesse motivazioni previste per l’utilizzo del mezzo proprio ed a condizione che il contratto di noleggio preveda la totale copertura assicurativa per il conducente, i passeggeri e per il mezzo stesso. Al personale autorizzato si rimborsano le spese documentate connesse all’utilizzo del mezzo (pedaggi autostradali, ricevuta carburante, parcheggio o garage e spese per conducente aggiuntivo, se anch’egli autorizzato a compiere la stessa missione) dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale originale. Nel caso di uso del mezzo noleggiato senza preventiva autorizzazione non si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio. 5. In caso di utilizzo del mezzo proprio o noleggiato il rimborso delle spese di parcheggio, analiticamente documentate, è ammesso in esenzione di imposta fino ad un ammontare giornaliero di euro 15,49 in Italia e euro 25,82 all’estero. Gli eventuali importi eccedenti tali limiti concorrono a formare il reddito e verranno assoggettati alle imposte previste dalla normativa fiscale. articolo 10 Rimborso spese di vitto e pernottamento 1. Le missioni svolte sia sul territorio nazionale che estero danno diritto al rimborso delle spese di vitto e pernottamento sostenute e documentate. 2. Il rimborso delle spese di vitto e pernottamento è effettuato per via analitica dietro presentazione dei documenti originali delle spese sostenute. a) Vitto Il limite al rimborso giornaliero per i pasti è specificato nelle tabelle allegate. Il rimborso è erogato soltanto dietro presentazione di fattura o della ricevuta fiscale. Sono ammessi anche scontrini fiscali, quali documenti sostitutivi dei precedenti, come consentito dalla vigente normativa fiscale sulla certificazione dei corrispettivi, purché dagli stessi si evinca il tipo di esercizio, comunque abilitato alla ristorazione o alla vendita di generi alimentari, che fornisce il servizio. Lo scontrino fiscale è rimborsabile a condizione che contenga la specificazione degli elementi attinenti alla natura, la qualità e la quantità delle operazioni. E’ prevista l’autocertificazione di scontrino “non parlante” fino a un massimo stabilito nella tabella allegata. Il rimborso delle spese sostenute all’estero avviene con modalità equivalenti rispetto alle missioni svolte in Italia. Nei paesi ove la normativa vigente consente il rilascio di documentazione cartacea non valida ai fini del rimborso secondo la normativa italiana, il beneficiario deve accompagnare detto documento con una dichiarazione nella quale si attesta tale circostanza e che tali titoli riguardano spese, ammissibili, effettivamente sostenute. Per il rimborso dei pasti possono essere presentate una o più ricevute o scontrini dai quali si evinca l’acquisto di alimenti o bevande. b) Pernottamento Le spese di pernottamento sono rimborsate nei limiti indicati nella tabella allegata al presente regolamento. E’ ammesso il rimborso della camera doppia uso singola, mentre nel caso sia utilizzata la camera doppia, non sarà rimborsata la parte dell’importo indicata in fattura a carico della seconda persona; qualora detto importo non sia chiaramente specificato, sarà rimborsata la metà dell’importo in fattura. Le spese di pernottamento possono includere anche la prima colazione, la mezza pensione o la pensione completa. Nel caso di mezza pensione i limiti di rimborso delle eventuali altre spese di vitto dovranno essere dimezzati. Nel caso di pensione completa non si ha diritto al rimborso di altre spese di vitto. Se non incluso nel costo del pernottamento può essere ammesso il rimborso della prima colazione: la relativa spesa concorre al raggiungimento del limite previsto per il rimborso delle spese di vitto di cui all’Allegato. E’ consentito il rimborso delle spese di pernottamento in residenza o appartamento per soggiorni superiori a 3 giorni in Italia e 10 all’estero se risulta economicamente più conveniente rispetto al costo medio degli alberghi nella medesima località, da dimostrare preventivamente in sede di autorizzazione. In tal caso deve essere presentata al rimborso quietanza di locazione conforme alla pertinente normativa fiscale (per soggiorni superiori ai 30 giorni è necessario allegare anche il contratto). In caso di acquisto “on line” occorre la ricevuta elettronica intestata al richiedente con la dichiarazione prevista all’art. 8 comma 2. Sono rimborsabili le eventuali tasse turistiche o di soggiorno incluse obbligatoriamente nei costi di pernottamento. Non sono ammesse a rimborso spese sostenute per eventuali servizi accessori (bar, servizi personali, telefono, ecc.) ad eccezione della connessione internet che, se analiticamente attestata, è rimborsabile in esenzione di imposta fino ad un ammontare giornaliero di euro 15,49 in Italia e euro 25,82 all’estero. Gli eventuali importi eccedenti tali limiti concorrono a formare il reddito e verranno assoggettati alle imposte previste dalla normativa fiscale. ____________________________________________________________________________________________ 10 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ 3. Casi particolari 1. Il compenso forfettario è applicabile per le missioni in Italia quando ricorrano condizioni assimilabili a quelle individuate dall'art. 25 comma 3 del DPR n. 171 del 12 febbraio 1991 [Nota 1] ovvero quando ci si trova nell’impossibilità di fruire del pasto e/o pernottamento presso strutture e servizi di ristorazione e/o alloggio. In tal caso, dietro specifica richiesta scritta del personale inviato in missione che evidenzi anche le particolari condizioni che lo giustificano, è consentita, oltre al rimborso delle spese di trasporto documentate secondo le modalità previste dall’art. 9 del presente regolamento, la corresponsione di una somma pari a € 6,00 per ora, fino all’importo massimo previsto dall’art. 51 c. 5 del T.U.I.R. per le missioni in Italia. 2. Quando si organizzino convegni che prevedono l’intervento, in veste di relatori non remunerati, di soggetti esterni ospiti dell’Università di Firenze, è ammessa la possibilità di ragionevole deroga alle norme sul rimborso delle spese di vitto, viaggio e alloggio previste dal presente Regolamento, su esplicita richiesta da parte degli organizzatori al responsabile della struttura di appartenenza. articolo 11 Trattamento alternativo di missione 1. Il personale dipendente può richiedere preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed in caso di missioni all’estero superiori ad un giorno, inclusive del viaggio, la corresponsione a titolo di quota di rimborso di una somma, come determinata nell'allegata tabella C, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione di cui all'articolo 10 del presente regolamento. 2. La quota di rimborso non compete qualora il personale fruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri. In tale caso competono unicamente i rimborsi delle spese di viaggio e di vitto se non prestato gratuitamente dall'Amministrazione o da terzi, come determinati dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento. 3. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e fino al massimo del 90 per cento della somma di cui al comma 1 del presente articolo. 4. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di quota di rimborso, una ulteriore somma pari alla metà di quelle determinate nell'allegata tabella relativamente al periodo di continuazione. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri e circa la concessione delle spese di viaggio. 5. Nel caso di fruizione della quota di rimborso di cui al presente articolo, non compete alcun rimborso per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati in occasione della missione svolta. articolo 12 Altre spese a) Iscrizioni Sono rimborsabili tutte le spese documentate sostenute per l'iscrizione a convegni e corsi di formazione, ivi comprese le eventuali quote di associazione all’ente organizzatore e le eventuali commissioni per l’esecuzione dei pagamenti. Qualora la quota d’iscrizione sia comprensiva del vitto e/o del pernottamento, occorre esporre il dettaglio delle prestazioni e la corrispondente spesa nel documento presentato al rimborso. In mancanza di tale dettaglio, sarà cura del richiedente, farsi rilasciare dall’ente stesso o dalla segreteria organizzativa una dichiarazione integrativa. b) Visti consolari E' consentito il rimborso dell’intero ammontare delle spese per i visti consolari e delle spese di intermediazione. c) Vaccinazioni E' consentito il rimborso delle eventuali spese per vaccinazioni previste per il Paese di destinazione ed effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale. d) Assistenza sanitaria L’assistenza sanitaria dei cittadini italiani all’estero per attività lavorativa è assicurata dal Ministero della Sanità dal DPR 618/1980 tramite specifiche convenzioni. Non sono ammesse al rimborso polizze assicurative per l’assistenza sanitaria fatti salvi i Paesi in cui non sono state stipulate le convenzioni previste dal DPR 618/1980 o laddove tali convenzioni non assicurino una adeguata copertura sanitaria. e) Assicurazioni E’ consentito il rimborso del costo dell’assicurazione per bagagli e strumentazione al seguito. articolo 13 Missioni autorizzate e non effettuate 1. In caso di missioni autorizzate e non più effettuate per cause di forza maggiore debitamente documentate o eventuali eventi fortuiti non definibili, possono essere rimborsate quelle spese già sostenute che non sono restituite da chi le ha incassate oppure le eventuali penali applicate al rimborso da parte di terzi. Sarà cura dell’interessato dimostrare di aver fatto tutto il possibile per poterne ottenere il rimborso mediante l’esibizione delle tempestive comunicazioni a chi di competenza dell’impossibilità a compiere la missione. ____________________________________________________________________________________________ 11 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ articolo 14 Convenzioni 1. L’Università di Firenze può stipulare convenzioni con agenzie, società alberghiere o di ristoro, società di autonoleggio, società che gestiscono trasporti allo scopo di ottenere condizioni più favorevoli per i servizi offerti, dandone adeguata comunicazione sia ai dipendenti che alle strutture amministrative. articolo 15 Controllo economico della spesa 1. I responsabili delle strutture devono vigilare ed adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di contenere la spesa e verificare, oltre al rispetto dei limiti previsti nel presente regolamento, che le spese siano congrue anche con riferimento alle località di missione. 2. In base al principio del controllo economico della spesa, il Responsabile della struttura potrà autorizzare anche il rimborso di particolari spese di viaggio e alloggio che per loro natura non sono disciplinate nel presente regolamento, ma che consentono un evidente risparmio documentato per l’amministrazione. 3. Gli uffici preposti al controllo di gestione verificano periodicamente i tempi mediamente impiegati dalle varie strutture per la liquidazione delle missioni. articolo 16 Disposizioni transitorie e finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme nel tempo vigenti. 2. Quando previsti nei relativi contratti e convenzioni conseguenti a bandi competitivi di organismi nazionali e internazionali, sono ammessi, su formale richiesta del titolare dei finanziamenti interessati, trattamenti di missione o modalità di rimborso spese diverse da quelle indicate nel presente regolamento, fatte comunque salve le procedure di autorizzazione e rendicontazione previste nei contratti e nelle convenzioni stessi. [Nota 1] D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 Art. 25 Comma 3. Le particolari categorie di dipendenti di cui al comma 7, del predetto art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per: a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza, attività epidemiologiche e biomediche; b) attività di rilevazione, campionamento, osservazione, misura e controllo anche di impianti ed installazioni scientifiche; c) attività di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale; d) attività di campagna nelle ricerche geologiche, geofisiche, astrofisiche, agronomiche, archeologiche e sul territorio e attività continuative in galleria; e) attività oceanografiche. ALLEGATO: Limiti di spesa rimborsabili SPESE PASTI IN ITALIA SPESE ALLOGGIO (massimo (massimo per notte CLASSE PERNOTTAMENTO IN CLASSE AEREO giornaliero FASCIA rimborsabile) (****) TRENO TRENO rimborsabile) (**) ITALIA(*) ESTERO A (Professori I I categoria, € 85,00 (***) WL SINGOLO e II fascia e 1° Economica non di lusso Dirigenti € 175,00 B (rimanente € 70,00 (***) WL DOPPIO II categoria 2° Economica personale) Massimo Agenzia di Taxi Taxi Autocertificazione rimborsabile viaggi (urbano) (extraurbano) scontrini Euro 30 25 /giorno 90 /giorno 10 /giorno Note: (*) per le missioni in Italia entro il limite di 175,00 € per notte (salvo un limite più basso eventualmente fissato nell'incarico di missione) (**) il limite massimo giornaliero viene ridotto del 50% in caso si abbia diritto alla consumazione di 1 solo pasto in relazione alla durata della missione (***) salvo un limite più basso eventualmente fissato nell'incarico di missione (****) Business Class per voli transcontinentali superiori alle cinque ore (L. 148 del 14/9/2011) SPESE DI VITTO ALL’ESTERO ____________________________________________________________________________________________ 12 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ 1. per i dirigenti e i professori di I e II fascia: nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella B, classe 1 (i paesi sono accorpati in 7 Aree – tabella A); 2. per il rimanente personale: nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella B, classe 2 (i paesi sono accorpati in 7 Aree – tabella A). Classificazione per aree paesi esteri A Afghanistan A Iran A Bulgaria A Australia A Malta A Nauru Rep. A Papua Nuova Guinea A Grecia A Spagna A Portogallo A Eritrea A Etiopia A Gibuti A Romania A Ungheria A Ruanda A Siria A Somalia A Uganda A Zimbabwe A Botswana A Burundi A Mozambico A Cipro A Comore B Spagna - Madrid B Kirghizistan B Lettonia B Azerbaigian B Lituania B Moldavia B Russia - Federazione Russa B Tagikistan ____________________________________________________________________________________________ 13 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ B Turkmenistan B Ucraina B Uzbekistan B Bielorussia B Estonia B Georgia B Armenia B Kazakistan B Canada B Slovacchia B Ceca Repubblica B Egitto B Irlanda B Kiribati B Nuova Caledonia B Nuova Zelanda B Salomone B Samoa B Tonga B Tuvalu B Vanuatu B Costa Rica B Figi B Madagascar B Malawi B Maldive B Maurizio B Monaco (Principato) B Seicelle B Zambia B Iraq B Kenia B Pakistan B Bangladesh B Sri Lanka B Uruguay B Angola ____________________________________________________________________________________________ 14 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ B Finlandia B Lesotho B Messico B Namibia B Polonia B Sudafricana Repubbl. B Swaziland B Tanzania B Cile B Cuba B Giamaica B Guatemala B Honduras B Islanda B Cina Rep. Popolare B Finlandia - Helsinki B Nepal B India C Bahama C Nicaragua C Barbados C Saint - Lucia C Saint - Vincente e Grenadine C Belize C Bhutan C Colombia C Domicana Repubblica C Dominica C El Salvador C Grenada C Haiti C Israele C Sudan C Malaysia C Filippine C Hong Kong ____________________________________________________________________________________________ 15 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ C Macedonia C Paraguay C Serbia e Montenegro C Slovenia C Albania C Birmania C Bosnia ed Erzegovina C Cina Taiwan C Corea del Nord C Croazia C Ecuador C Giordania C Svezia C Norvegia C Marocco C Mongolia C Panama C Tunisia C Corea del Sud C Francia C Gran Bretagna C Liberia C Singapore C Benin C Cambogia C Argentina C Danimarca C Perù C Thailandia C Bolivia C Indonesia C Russia - Fed. Russa Mosca C Turchia D Mali D Niger D Senegal ____________________________________________________________________________________________ 16 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ D Togo D Burkina D Algeria D Capo Verde D Viet Nam D Gran Bretagna - Londra D Sierra Leone D Camerun D Centrafricana Repubbl. D Ciad D Suriname D Trinidad e Tobago D Venezuela D Brasile D Guyana D Lussemburgo D Belgio D Laos D Congo D Costa D'Avorio D Ghana D Francia - Parigi D Libia D Mauritania D Nigeria D Sao-Tomè e Principe D Congo (ex-Zaire) D Gabon D Gambia D Guinea D Guinea - Bissau D Guinea Equatoriale E Belgio - Bruxelles E Yemen E Kuwait ____________________________________________________________________________________________ 17 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ E Stati Uniti D'America E Bahrein E Oman E Qatar E Arabia Saudita E Emirati Arabi Uniti E Giappone E Austria F Stati Uniti - Washington F Germania F Paesi Bassi F Stati Uniti - New York G Liecthenstein G Germania - Bonn G Germania - Berlino G Libano G Austria - Vienna G Giappone - Tokio G Svizzera G Svizzera - Ginevra G Svizzera - Berna TABELLA B AREA Classe 1 Classe 2 A Euro 60 Euro 40 B Euro 60 Euro 40 C Euro 60 Euro 45 D Euro 70 Euro 60 E Euro 80 Euro 65 F Euro 85 Euro 70 G Euro 95 Euro 75 TABELLA C AREA Classe 1 Classe 2 A Euro 120 Euro 120 B Euro 120 Euro 120 C Euro 120 Euro 120 D Euro 125 Euro 125 ____________________________________________________________________________________________ 18 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ E Euro 130 Euro 130 F Euro 140 Euro 140 G Euro 155 Euro 155 Sul punto 4bis) dell’O.D.G. «DISPOSIZIONE ART. 14 D.LGS. 33/2013 – DELIBERA CRUI DEL 16 OTTOBRE 2013» Il Consiglio di amministrazione prende in esame la seguente delibera approvata dall’Assemblea Generale della CRUI del 16 ottobre 2013, sull’applicazione agli Atenei dell’articolo 14 del D. Lgs. 33/2013: “La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, visto l’articolo 4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in particolare l’articolo 14; vista la delibera n. 65/2013 del 31.7.2013 della commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione (CiVIT), nella quale è stato espresso l’avviso, senza alcuna motivazione che espressamente dimostri suddetta interpretazione, che, dal punto di vista soggettivo, le istituzioni universitarie sono anch’esse tenute alla pubblicazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 14 e che ai fini dell0’adempimento di tali obblighi di pubblicazione, in ogni caso, individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività; considerato che la mera interpretazione letterale dell’art. 14, parrebbe invece escludere le Università dalla sua applicazione, facendo esso esplicito riferimento “ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale::::”; considerato che ai fini della concreta applicabilità dell’articolo 14 sopra menzionato occorre, in ogni caso, individuare all’interno delle istituzioni universitarie “i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo plitico, di livello statale regionale e locale”; considerato che la fattispecie alla quale fare riferimento ai fini dell’applicabilità della norma sia unica e coincide con la titolarità di incarichi politici, individuando le parti successive della norma esclusivamente le eventuali caratteristiche che possono avere i titolari di incarichi plitici – il carattere elettivo ovvero il carattere di esercizio di poteri di indirizzo politico; preso atto, innanzitutto, della palese differenza terminologica e contenutistica fra “incarichi” e “cariche”, soprattutto con riferimento all’ambito soggettivo delle Università, pur nelle differenze dei vari statuti degli Atenei italiani, è opportuno rilevare che esistono “cariche” (come quelle di Rettore, di componente del CdA o del Senato accademico o di Direttore di Dipartimento), ma nessun “incarico politico” (esistono invece “incarichi dirigenziali amministrativi”); considerato che, in ogni caso, all’interno delle Università, come noto, non vi sono espressamente incarichi di questo tipo; considerato che a favore di tale interpretazione depone il criterio sistematico dovendosi ritenere che l’art. 13, comma 1, lettera a) trovi la sua specificazione per gli organi di indirizzo politico nell’art. 14, rinviando agli articoli ad essere successivi le specifiche per gli organi di amministrazione e di gestione; considerato, altresì, che nel D.Lgs. 39/2013 anch’esso di attuazione dei principi e criteri di delega previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 viene fornita una definizione dei “componenti di organi di indirizzo politico”, nella quale non rientrano le cariche universitarie; considerato che il Rettore non è eletto direttamente dai cittadini ma dal personale docente e tecnico amministrativo dell’Università e che, parimenti, la nomina dei Consigli di amministrazione nei casi in cui tale nomina non sia effettuata mediante designazione segue, in ogni caso, procedure elettive di secondo grado; considerato tuttavia che la non applicabilità dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 non è stata ancora partitamente definita per essere oggetto di interpretazione da parte degli organi competenti; considerato che l’incertezza interpretativa pare ulteriormente avvalorata dalla delibera CiVIT soprarichiamata in base alla quale la dizione dell’articolo 14 indurrebbe a ritenere esistenti non una sola fattispecie quella dei titolari di incarichi politici ma due affiancandosi a questa quella dei titolari di incarichi di indirizzo politico; considerato che, aderendo a questa prospettazione l’unico titolare di incarico di indirizzo politico potrebbe risultare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), della legge 240/2010, essere il Rettore; considerato che, invece, non risulta essere titolare di attribuzioni di indirizzo politico il Consiglio di amministrazione che ha una attribuzione limitata all’esercizio di funzioni di indirizzo strategico e che, di norma è presieduto dal Rettore; considerato che la CiVIT nella delibera n. 65/2013 ha, in ogni caso, stabilito che ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma le amministrazioni individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico; ____________________________________________________________________________________________ 19 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ - vista la conseguente e acclarata non univocità dell’applicazione agli Atenei dell’art. 14 del d.Lgs. 33/2013, suffragata dalle richieste trasmesse da parte di vari soggetti al Dipartimento della funzione pubblica, alla CiVIT e all’ARAN, auspicando provvedimenti interpretativi, chiari e definitivi, utili a circoscrivere l’ambito concreto di applicazione della norma; ritenuto opportuno, nelle more della definizione dell’ambito applicativo della norma agli Atenei da parte dei sopracitati enti, ritenendo, allo stato attuale, che l’adempimento di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 non sia applicabile, in prima approssimazione, al caso delle Università, rilevando come non siano sufficienti per garantire agli Atenei un corretto comportamento applicativo; richiamata la Legge 240/2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare dall’art. 2, comma 1, lettera b), che prevede la “attribuzione al Rettore della rappresentanza legale dell’Università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, della responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito…”, ESPRIME L’AVVISO CHE L’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 non trovi applicazione negli Atenei, il cui governo non è espressione di rappresentanza politica e nei quali non sono presenti titolari di incarichi politici; PRENDE IN ESAME IN VIA CAUTELATIVA E PER QUANTO DI COMPETENZA, di attendere ad esprimersi in via definitiva, gli auspicati provvedimenti interpretativi e utili a circoscrivere, in via definitiva, l’ambito concreto di applicazione della norma stessa e, in prima istanza, ritiene che gli Atenei debbano, in ogni caso, tenuto conto dei rispettivi statuti, individuare nella figura del Legale rappresentante (di norma il Rettore), il soggetto eventualmente destinatario delle disposizioni del suddetto art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013.» OMISSIS Il Consiglio di amministrazione, vista la delibera assunta dalla CRUI il 16 ottobre 2013 inerente le disposizioni di cui all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 con la quale la stessa esprime l’avviso che tale articolo “… non trovi applicazione negli Atenei, il cui governo non è espressione di rappresentanza politica e nei quali non sono presenti titolari di incarichi politici” e che debba essere eventualmente individuato nella figura del legale rappresentante il soggetto destinatario delle disposizioni della citata previsione normativa; preso atto delle considerazioni e delle valutazioni ivi svolte; tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione, condivide e fa propria la delibera assunta dalla CRUI il 16 ottobre 2013, così adeguandosi al contenuto della stessa. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, prende atto della nomina della dott.ssa Maria Giulia Maraviglia quale Responsabile della Trasparenza dell' Università degli Studi di Firenze nonché dell’intenzione manifestata dal Rettore di rendere pubbliche le informazioni che lo riguardano ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013. Sul punto 5 dell’O.D.G. «ASSEGNAZIONE SPAZI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA ALL’INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO “VILLINO DONATI” POSTO A FIRENZE, IN LARGO E. FERMI, 2» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’Università di Firenze detiene in uso gratuito e perpetuo dal Demanio dello Stato l’immobile denominato “Villino Donati”, situato in Arcetri, Largo E. Fermi, 2. Tale immobile, di recente ristrutturazione, è attualmente utilizzato provvisoriamente dal LENS, nell’ambito dell’intesa stipulata tra il dott. Colucci e il prof. Cataliotti in data 19/12/2011, in relazione alle finalità previste dall’accordo di collaborazione tra Università di Firenze, LENS e Max Planck Institute. L’accordo prevedeva che tali spazi dovessero essere prontamente liberati, a richiesta dell’Amministrazione Universitaria, previo reperimento di altri spazi utili e analoghi nella stessa area. Con tali premesse, avendo l’Università individuato degli spazi presso l’immobile denominato “Garbasso” nell’area di Arcetri, si è proceduto, con delibera di questo Consiglio di Amministrazione del 23/11/2012, alla revoca dell’accordo stipulato in data 19/12/2011 e conseguentemente alla stipula di un contratto di comodato gratuito con il LENS per l’utilizzo di alcuni locali situati al primo piano dell’edificio denominato “Garbasso”. I locali in parola, oggetto di ristrutturazione per consentirne l’uso da parte del LENS, sono adesso disponibili e conseguentemente il LENS renderà libero il Villino Donati. Questo apre nuove prospettive di razionalizzazione degli spazi, in particolare per quanto concerne il Dipartimento di Scienze della Terra, come richiesto dal Prof. Lorenzo Rook nella comunicazione al Rettore del 25/9/2013, e come evidenziato precedentemente nella comunicazione del direttore del Dipartimento di Scienze della Terra del 13/11/2012. Attualmente il Dipartimento di Scienze della Terra è situato in una molteplicità di sedi, dislocate nel comprensorio fiorentino, con un baricentro situato nel complesso Rettorato/Capponi, ed occupa, in Arcetri, per le esigenze del Centro ____________________________________________________________________________________________ 20 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ di Competenza della Protezione Civile, l’edificio provvisorio e destinato alla demolizione, denominato “prefabbricato 2”. Peraltro, il Dipartimento della Protezione Civile, con Decreto n° 3152 del 24/07/2013, ha recentemente riconfermato, dopo una rigida procedura di selezione, il Dipartimento di Scienze della Terra – unico Dipartimento universitario in Italia – come Centro di Competenza per il Servizio Nazionale di Protezione Civile, e quindi titolare di pubblica funzione. Sussiste quindi l’esigenza, manifestata da tempo dal DST, di poter destinare al Centro di Competenza della Protezione Civile una sede dedicata e consona – quale appunto il Villino Donati – per il ruolo di pubblica funzione per la sicurezza del cittadino, conferito dalla legge. Operativamente si tratterebbe di trasferire nel Villino Donati le postazioni dei 25 ricercatori che attualmente operano nel prefabbricato, ove rimarrebbero le attrezzature e i laboratori meccanici pesanti, in attesa di una loro eventuale futura ricollocazione. Si evidenzia, parallelamente, la disponibilità, da parte del Dipartimento di Scienze della Terra, a liberare alcuni locali situati lungo via La Pira, da destinare ai Servizi Generali del Rettorato, storicamente in sofferenza nella sede di Piazza S. Marco. Si propone pertanto l’assegnazione del Villino Donati al Dipartimento di Scienze della Terra, quale fase iniziale per la razionalizzazione degli spazi da esso occupati, e in vista della liberazione dei locali lungo via La Pira.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto in premessa; vista la delibera di questo Consiglio di Amministrazione del 23/11/2012, con la quale si assegnava al LENS, in relazione alle finalità previste dall’accordo di collaborazione tra Università di Firenze, LENS e Max Planck Institute, di alcuni locali all’interno dell’immobile denominato “Garbasso, in cambio della cessione dei locali occupati presso l’immobile denominato “Villino Donati” presso il complesso di Arcetri; considerato che i locali in parola, oggetto di ristrutturazione per consentirne l’uso da parte del LENS, sono adesso disponibili e conseguentemente il LENS renderà libero il Villino Donati; considerato che, come rilevato dalla richiesta del Direttore del DST, prof. Lorenzo Rook, del 25/9/2013, il Dipartimento della Protezione Civile, con Decreto n° 3152 del 24/07/2013, ha recentemente riconfermato il Dipartimento di Scienze della Terra – unico Dipartimento universitario in Italia - come Centro di Competenza per il Servizio Nazionale di Protezione Civile, e quindi titolare di pubblica funzione; preso atto che sussiste quindi l’esigenza di dover destinare al Centro di Competenza della Protezione Civile, attualmente ospitato presso l’immobile provvisorio denominato “prefabbricato 2” una sede dedicata e consona – quale appunto il Villino Donati – per il ruolo di pubblica funzione per la sicurezza del cittadino, conferito dalla legge; ritenendo di poter accogliere la richiesta del prof. Lorenzo Rook; vista la delibera del Dipartimento di Scienze della Terra del 13/11/2012, nella quale si evidenziavano dei locali, lungo via La Pira, attualmente in uso al Dipartimento di Scienze della Terra, suscettibili di una loro futura liberazione per potervi allocare alcuni uffici dei Servizi Generali del Rettorato; visto l’art. 46 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, richiamato il disciplinare sui consegnatari immobiliari allegato alla deliberazione del CdA in data 02/10/2013, delibera a) di assegnare al Dipartimento di Scienze della Terra, per le esigenze del Centro di Competenza per il Servizio Nazionale di Protezione Civile, l’edificio denominato “Villino Donati” nel complesso di Arcetri, quale fase iniziale per la razionalizzazione degli spazi occupati dal Dipartimento, e in vista della liberazione dei locali lungo via La Pira ed evidenziati nella planimetria allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. C); b) di assoggettare la consegna effettiva di cui alla lettera a), di cui sopra, alla definizione della utilizzazione delle porzioni immobiliari poste in via La Pira, 4 di cui allo stato il dipartimento risulta consegnatario con riferimento alle esigenze manifestate dal rettorato; c) di ricordare al dipartimento quanto da ultimo confermato nella delibera del CdA del 02/10/2013 in materia di disciplina delle consegne immobiliari vale a dire, secondo la normativa contabile sui consegnatari immobiliari, la consegna degli immobili a disposizione dell’Ateneo è incombenza amministrativa normata dalla regolazione interna posta nell’art .46 del menzionato regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità per il quale i beni immobili sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione alle unità amministrative che li utilizzano per le attività istituzionali. L’istruttoria è curata dall’Area Servizi Tecnici, Sicurezza e Patrimonio. Sul punto 6 dell’O.D.G. «ACCORDI TRA L’AZIENDA DSU TOSCANA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTI ALL’ART. 33 DEL D. LGS. 81/08 E STIPULA DI CONVENZIONE TRA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E LA FONDAZIONE FARMACOGENOMICA FIORGEN ONLUS PER IL ____________________________________________________________________________________________ 21 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D. LGS. 81/08 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «La normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nello specifico il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede l’obbligo per il datore di lavoro di nominare un responsabile del servizio prevenzione e protezione, che svolga i compiti previsti all’art. 33 della medesima normativa. A questo scopo i due Enti citati in oggetto e nello specifico l’Azienda DSU Toscana e la Fondazione Farmacogenomica FiorGen Onlus, appurato entrambi di non avere, all’interno del proprio organico, personale in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tali compiti e considerata la sostanziale omogeneità che caratterizza il tipo di strutture e di presenze, propongono all’Università degli Studi di Firenze la stipula di Accordi di collaborazione che rendano loro possibile avvalersi di competenze presenti all’interno del personale universitario. Nel primo caso l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana, constatato di non disporre, ancora ad oggi, di personale in possesso dei requisiti necessari per ricoprire tale incarico, tra i propri dipendenti, e dunque ravvisando la necessità, sulla base di quanto previsto dall’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 81/08, di avvalersi di un servizio esterno, propone all’Università degli Studi di Firenze di proseguire e dare così continuità al regolare andamento del servizio mediante un accordo di collaborazione con efficacia annuale, avvalendosi del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo per lo svolgimento dei compiti previsti dalla citata normativa all’interno delle proprie sedi. Come noto, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, occorre provvedere ad affidare l’incarico di R.S.P.P. ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera “b” e del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. del D.Lgs. 106/09, in quanto si tratta di prestazioni, servizi ed adempimenti obbligatori per legge. Come sopra ricordato l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana (con lettera pervenuta in data 24.09.2013), stabiliva di avvalersi per il servizio di cui all’oggetto della struttura universitaria, proseguendo così utilmente l’attività sin qui svolta, con particolare riferimento al servizio ascritto alla figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) le cui prestazioni richieste ai fini del corretto svolgimento del servizio sono quelle dettate dall’art. 33 del citato D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Il servizio fa dunque riferimento alle attività di prevenzione e protezione dai rischi da lavoro, di cui all’art. 31 e connessi del D.Lgs. 81/08, con conseguente avvalimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente. La volontà dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, pervenutaci con la sopra richiamata lettera in data 24.09.2013, che si sottopone all’attenzione del Consiglio, prevede dunque di rinnovare per un ulteriore periodo la collaborazione già intrapresa con l’Università, avvalendosi della possibilità prevista all’art. 15 della L. 241/90 di concludere accordi di collaborazione. La proposta prevede che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, provveda, in qualità di RSPP dell’Azienda, a mettere in atto, all’interno delle sedi in cui l’Azienda DSU Toscana svolge la propria attività, quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. In particolare il Responsabile S.P.P. di Ateneo, sulla base di quanto precisato, avrà il compito di individuare e programmare gli interventi necessari a migliorare la sicurezza all’interno delle proprie sedi, avendo come struttura di riferimento per l’attuazione degli adempimenti il Servizio Qualità e Sicurezza dell’Azienda DSU Toscana, mettendo così in atto quanto previsto agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 81/08, rispettivamente in merito alle misure di tutela e gli obblighi della prevenzione nei luoghi di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro. L’accordo che viene proposto dall’Azienda DSU Toscana è previsto per il periodo dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2015, in continuità con il precedente accordo, autorizzando così ora per allora l’attività svolta anche per il periodo dal 1° settembre ad oggi. Per lo svolgimento dei predetti compiti in avvalimento di cui all’art. 33 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l’Azienda DSU Toscana prevede un rimborso forfettario ed omnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere, anche fiscale se dovuto, pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00) l’anno, incluso IVA. Il rimborso viene attribuito in ragione del contributo professionale del RSPP e delle spese di supporto organizzativo all’Università di Firenze, e sarà regolato tenuto anche conto, per analogia con quanto previsto dal regolamento per lo svolgimento di attività commissionate da terzi. Il pagamento di tale rimborso è previsto in quattro rate a cadenza semestrale (marzo 2014; agosto 2014; marzo 2015; agosto 2015), previa presentazione di fattura redatta secondo le vigenti norme di legge ed attestazione della regolare esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione dell’Azienda DSU Toscana. Sulla base del medesimo dettato normativo contenuto nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero della necessità per il Datore di lavoro di dotarsi di un Responsabile del S.P.P., ed in virtù della possibilità per le Amministrazioni pubbliche di avvalersi di collaborazioni tra Enti di cui all’art. 15 della L. 241/90, si sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la proposta di Convenzione presentata all’Università degli Studi dalla Fondazione FiorGen Onlus, con lettera inviata in data 24.09.2013, per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione da parte dell’arch. Leonardo Martini. ____________________________________________________________________________________________ 22 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ Dal momento che la Fondazione Farmacogenomica FiorGen non dispone, tra i propri dipendenti, di personale in possesso dei requisiti necessari per ricoprire tale incarico, confermando quanto già anticipato in merito alla sostanziale omogeneità dei contesti lavorativi coinvolti, propone dunque all’Università degli Studi di Firenze di avvalersi del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, nello specifico del suo Responsabile, per lo svolgimento dei compiti previsti dalla citata normativa all’interno delle proprie sedi. In particolare il Responsabile S.P.P. di Ateneo, sulla base di tale accordo di collaborazione, verrà nominato Responsabile S.P.P. anche per la Fondazione Farmacogenomica FiorGen Onlus, con il compito di individuare e programmare gli interventi necessari a migliorare la sicurezza all’interno delle proprie sedi, avendo come struttura di riferimento per l’attuazione degli adempimenti il Servizio Qualità e Sicurezza della Fondazione Farmacogenomica FiorGen Onlus. L’accordo che si propone è previsto con validità dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2014, eventualmente rinnovabile, e per l’esecuzione delle attività previste dalla Convenzione la Fondazione corrisponderà all’Università degli Studi di Firenze una somma pari a € 4.000,00 (quattromila/00), al lordo di ogni onere. Anche in quest’ulteriore casistica il rimborso viene attribuito in ragione del contributo professionale del RSPP e delle spese di supporto organizzativo all’Università di Firenze, e sarà regolato tenuto anche conto, per analogia con quanto previsto dal sopra menzionato regolamento per lo svolgimento di attività commissionate da terzi. Il pagamento di tale compenso relativo al periodo 01/11/2013 - 31/10/2014, verrà corrisposto in unica soluzione, al termine del relativo periodo, previa presentazione di una relazione illustrativa da parte del Responsabile del Servizio sull’attività svolta.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, visto il D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il successivo D.Lgs. 106/09 emanato ad integrazione e parziale modifica; considerati gli obblighi di cui agli artt. 17-18 del D.Lgs. 81/08 per il Datore di lavoro, in particolare relativamente alla nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; visto la L. 241/90 e in particolare l’art. 15 in merito alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; preso atto che né all’interno dell’Azienda DSU Toscana né all’interno della Fondazione Farmacogenomica FiorGen Onlus sono state ravvisate, tra il personale interno, le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08; visto il Decreto del Direttore Amministrativo n. 117 del 05.02.2009 con il quale è stato istituito il Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo; considerato che all’interno di detto S.P.P. di Ateneo sono presenti le competenze richieste per l’attuazione del dettato normativo in materia di sicurezza, nello specifico con riferimento alla figura del Responsabile S.P.P.; vista la proposta di rinnovo dell’Accordo elaborata dall’Azienda DSU Toscana; vista la proposta di Convenzione presentata dalla Fondazione Farmacogenomica FiorGen Onlus, esprime parere favorevole 1) alla proposta di rinnovo dell’accordo pervenuta dall’Azienda DSU Toscana per lo svolgimento, in via di avvalimento, dei compiti del Servizio Prevenzione e Protezione previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08, nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 1) con validità dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2015; 2) alla proposta, altresì, pervenuta dalla Fondazione Farmacogenomica FiorGen Onlus per lo svolgimento, in via di avvalimento, dei compiti del Servizio Prevenzione e Protezione previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08, e più in particolare per i compiti propri del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Fondazione, nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 2), con efficacia dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2014; 3) di rimandare all’Area Servizi Tecnici Sicurezza e Patrimonio ogni ulteriore e successivo adempimento diretto alla corretta e regolare formalizzazione ed alla successiva esecuzione degli accordi di cui trattasi. Sul punto 7 dell’O.D.G. «PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015 – ANNO 2013 - APPROVAZIONE VARIAZIONI» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Come si ricorderà, in data 26/10/2012 il Consiglio di amministrazione (da ora CdA) approvava il programma triennale 2013 - 2015 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2013. In particolare, con riferimento ai fabbisogni di manutenzione ordinaria Dipint – Careggi, veniva approvata una previsione di euro 1.300.000,00 per l’annuale 2013. In quel contesto programmatico, il quadro generale delle previsioni per la manutenzione ordinaria per un totale di euro 3.298.000,00 veniva determinato nel modo seguente: ____________________________________________________________________________________________ 23 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ Successivamente, nella seduta del 22/02/2013 il CdA approvava alcune variazioni al programma triennale 2013-2015elenco annuale 2013, come da tabella che segue: MANUTENZIONE ORDINARIA cda 22/02/13 cda 26/10/12 bilancio approvazione di previsione anno dopo residui anno 2013 2013 + Riordino e ampliamento della Bibl., Dip.ti dell'Area Umanistica e P.zza Brunelleschi 93,1 - Adeguamento CLA 289.866,27 289.866,27 191 Manutenzione Ordinaria Polo Scientifico e Tecnologico - Sesto F.no 863.000,00 863.000,00 750.000,00 750.000,00 193 Manutenzione Ordinaria Polo Centro Storico Manutenzione Ordinaria Polo biomedico e tecnologicoDIPINT - Careggi 1.300.000,00 927.600,00 238 Manutenzione Ordinaria Polo Scienze Sociali - Novoli 345.000,00 345.000,00 242 Manutenzione Ordinaria Rettorato 40.000,00 40.000,00 247 ATENEO - MANUTENZIONE ORDINARIA 192 totale 3.298.000,00 372.400,00 100.000,00 100.000,00 3.315.466,27 389.866,27 372.400,00 17.466,27 17.466,27 Come si può vedere, le opere introdotte venivano prevalentemente finanziate attraverso una riduzione di euro 372.400,00 della quota di manutenzione ordinaria assegnata al Polo biomedico tecnologico - Dipint. La cifra assegnata al Polo biomedico tecnologico - Dipint si è rivelata però del tutto inadeguata in relazione agli interventi di manutenzione che si sono resi necessari in corso d’anno ed agli impegni contrattuali pianificati, così come riportato nelle tabelle analitiche predisposte dall’ufficio. ____________________________________________________________________________________________ 24 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ La prima tabella mostra nel dettaglio gli impegni già perfezionati nel lasso temporale 1° gennaio – 16 ottobre 2013: come si vede il totale ammonta a 893.095,10 €, ossia una cifra ormai prossima all’esaurimento dello stanziamento attribuito con le modifiche apportate al piano triennale nella seduta del 22-2-2013. La cifra residuale rispetto a quello stanziamento (34.504,90 €) non è assolutamente sufficiente a consentire di onorare i contratti in vigore che comportano oneri da qui alla fine dell’anno per un ammontare corrispondente a 372.028,70 euro. E’ perciò necessario integrare lo stanziamento della cifra utile a chiudere l’anno: per i ragionamenti precedentemente svolti, tale cifra è pari a € 337.523,80, corrispondente alla differenza tra il fabbisogno evidenziato ed il residuo di stanziamento (372.028,70 – 34.504,90). In buona sostanza e per maggiore chiarezza, qualora questa richiesta venisse accolta, l’evoluzione dell’elenco annuale dei lavori del 2013 nei vari passaggi in CdA sarebbe la seguente: CdA 22/02/13 CdA 19/7/13 CdA 30/10/13 Riordino e ampliamento della Bibl., Dip.ti dell'Area Umanistica e P.zza Brunelleschi 93,1 Adeguamento CLA 191 192 193 238 242 247 Manutenzione Ordinaria Polo Scientifico e Tecnologico - Sesto F.no Manutenzione Ordinaria Polo Centro Storico Manutenzione Ordinaria Polo biomedico e tecnologico-DIPINT - Careggi Manutenzione Ordinaria Polo Scienze Sociali Novoli Manutenzione Ordinaria Rettorato ATENEO - MANUTENZIONE ORDINARIA Sommano 289.866,27 302.866,27 302.866,27 863.000,00 750.000,00 881.000,00 750.000,00 881.000,00 750.000,00 927.600,00 937.558,30 1.275.082,00 345.000,00 40.000,00 100.000,00 3.315.466,27 345.000,00 40.000,00 100.000,00 3.356.424,57 345.000,00 40.000,00 100.000,00 3.693.948,27 differenze da CdA 22/02/2013 40.958,30 378.482,00 differenza da CdA 19/07/2013 337.523,70 In conclusione, al fine di consentire il regolare e buon andamento dei servizi per la manutenzione ordinaria del Polo biomedico e tecnologico-DIPINT-Careggi, si propone di integrare lo stanziamento portandolo ad euro 1.275.082,00 (corrispondente a 927.600,00 deliberati il 22-2-2013 + 9.958,30 deliberati il 19-7-2013 + 337.523,70 da deliberare nella seduta odierna). Si chiede perciò al Consiglio di Amministrazione di rendere disponibile sullo specifico stanziamento di manutenzione ordinaria Polo biomedico e tecnologico (scheda 193) un importo pari ad euro 337.523,70. OMISSIS Il Consiglio di amministrazione, - visto: • le premesse in istruttoria; • l’art. 128 del D.Lgs.163/2006, relativo alla programmazione dei lavori pubblici; • l’art.13 del D.P.R. 207/2010; - richiamata la precedente delibera n. 14 del 26/10/2012 di approvazione del programma triennale 2013 - 2015 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2013 ed i suoi successivi aggiornamenti; - richiamate, tra le altre, le successive delibere del 23/11/2012, 22/2/2013 e 29/3/2013 con le quali è stato rispettivamente modificato, in prima, seconda e terza variazione, il Programma triennale 2013/2015 ed elenco annuale 2013; - preso atto che ricorre la concreta necessità di incrementare lo stanziamento finanziario per l’ordinaria manutenzione, ricompreso nella programmazione di cui alle predette deliberazioni, con particolare riferimento alla necessità di assicurare la piena continuità di dare seguito al soddisfacimento delle esigenze e dei fabbisogni propri dell’ordinaria manutenzione per il Polo biomedico tecnologico-Dipint; - preso atto del parere espresso in data 17/9/2013 da parte della commissione edilizia; - considerata la necessità di dover sostenere gli impegni contrattuali per il 2013; - acquisiti i pareri di regolarità tecnica-amministrativa e contabile rispettivamente dell’Area servizi tecnici sicurezza patrimonio e dell’Area servizi economici e finanziari, DELIBERA ____________________________________________________________________________________________ 25 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ________________________________________________________________________________________________ 1) di rideterminare lo stanziamento per la manutenzione ordinaria del Polo Biomedico e Tecnologico (scheda 193) portandolo ad € 1.275.082,00, corrispondente alla sommatoria di € 927.600,00, deliberati il 22-2-2013, all’integrazione di € 9.958,30 deliberata nella seduta del 19-7-2013 e dall’odierna integrazione di € 337.523,70; 2) di acclarare che lo stanziamento attuale per la manutenzione ordinaria, nell’elenco annuale 2013, ammonta ad un complessivo importo pari ad euro 3.693.948,27; 3) di autorizzare la copertura del maggior finanziamento di euro 337.523,70 attraverso un prelevamento di pari importo dal fondo di riserva. Sul punto 9 dell’O.D.G. «COSTITUZIONE DEL “FONDO UNICO” SUL BILANCIO DI ATENEO PER “GLI UTILI SU PROGETTI DI RICERCA CERTIFICATI”, E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PER CINQUE POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DI CUI ALL’ARTICOLO 24, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’art. 3 “Programmazione” del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, approvato con D.R. 5 aprile 2012, n. 327, prevede: “1. L’attivazione dei contratti di cui al presente regolamento rientra nell’ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A tal fine i Dipartimenti entro il mese di Marzo, salvo diverso o ulteriore termine fissato dagli organi di governo in relazione ad esigenze debitamente motivate legate all’attivazione di progetti di ricerca o convenzioni pluriennali, trasmettono all’amministrazione centrale, per l’approvazione degli organi di governo, la proposta di attivazione dei contratti di Ricercatore. 2. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti possono essere a carico di fondi di Ateneo, del Dipartimento, nonché di altri soggetti pubblici o privati previa stipula di convenzioni di cui al successivo articolo 9. 3. Al fine di provvedere alla completa integrazione delle attività assistenziali con quelle di didattica e di ricerca, in caso di attivazione di contratti relativi a settori clinici, la delibera della struttura deve dare atto dell’intesa con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento.” Al riguardo il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei […]” all’art. 5, comma 5, prevede che “Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che […] assicurino […] un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Infine, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito della “Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.Lgs. 49/12 e della Legge 135/2012”, con nota n. 8312 del 5 aprile scorso, ha comunicato i nuovi adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato, di cui all’articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti esterni che rispettino una delle seguenti condizioni: 1. convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l’eventuale settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, la relativa garanzia fideiussoria a copertura del finanziamento; 2. contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti; 3. progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato. Il Ministero chiede che le convenzioni, i contratti o i Progetti siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera attestante il rispetto di quanto sopra indicato. Oltre alle modalità di copertura sopracitate, il Ministero consente di destinare al finanziamento di contratti a tempo determinato per Ricercatori, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo a condizione che al 31 dicembre dell'anno precedente sia evidenziato un avanzo di amministrazione e che l’indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) sia superiore a 1. In tal caso è necessario che nel bilancio unico di ateneo sia costituito un “fondo unico” in cui far confluire tali risorse e che il Consiglio di Amministrazione, previa verifica del Collegio dei Revisori dei Conti, autorizzi l'impegno di bilancio e indichi con un'unica delibera i contratti che intende attivare ovvero, in caso di proroga, i soggetti interessati e il relativo importo a copertura completa dell'intera durata del contratto. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 15 e 17 maggio scorso, hanno approvato il Conto Consuntivo Esercizio 2012 che ha evidenziato un avanzo di amministrazione di euro 42.902.654,09. ____________________________________________________________________________________________ 26 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Nelle more della comunicazione ufficiale da parte del Ministero dell’Indicatore della Situazione Economica Finanziaria (ISEF), è stato ipotizzato per l’anno 2012 l’Indicatore 1,08. Verificate le due condizioni richieste, al fine di adempiere agli ulteriori precetti ministeriali, con circolare n. 18/2013, i Direttori di Dipartimento sono stati invitati a manifestare entro il 30 settembre le esigenze di attivazione di posti di Ricercatore finanziati con risorse riconducibili agli utili di cui sopra. Contestualmente, i Direttori sono stati informati che il Ministero non prenderà in considerazione modalità di programmazione e imputazione di assunzioni diverse da quanto indicato con la circolare citata. Con nota del 5 settembre 2013, il Ministero ha comunicato gli indicatori delle spese di personale e di indebitamento al 31 dicembre 2012, nonché l’ISEF, che per l’anno 2012 è risultato effettivamente 1,08. La nota ministeriale n. 8312/2013 citata si riferisce a “eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo”. Si può ipotizzare che possano rientrarvi le risorse residue che rimangono nella disponibilità del Dipartimento a progetto concluso e rendicontato, così come gli overheads di progetto, i finanziamenti derivanti da convenzioni conto terzi, i contributi liberali a favore della ricerca e i finanziamenti residui di altre convenzioni concluse e rendicontate. Si presentano nel seguito le richieste di posti da attivare a valere sul “fondo unico” di Ateneo. Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale Con nota del 26 settembre scorso il Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale ha trasmesso la documentazione per l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/F2 (Malattie apparato visivo), settore scientifico disciplinare MED/30 (Malattie apparato visivo). Il Direttore ha fatto presente che per il posto suddetto ad oggi non è stato concesso il nulla osta per lo svolgimento dell’attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliera Univeristaria Careggi (di seguito AOU Careggi), richiesto in data 8 Luglio 2013. Tuttavia, nel rispetto dei termini previsti dalla circolare n. 18/2013, chiede comunque l’attivazione del posto, fermo restando che l’emissione del bando sarà subordinata alla concessione del citato nulla osta. Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 10 Luglio 2013, ha deliberato l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato come segue: Richiedente: Prof. Ugo Menchini Titolo del Progetto: progetto per lo studio, il controllo e la cura delle patologie neuroftalmologiche; Motivazioni di carattere scientifico: la ricerca è rivolta allo studio di alcuni biomarker oculari, come lo spessore delle fibre del nervo ottico, nella diagnosi e follow-up di malattie neuroftalmologiche, in relazione anche ad altre malattie oculari, quali il glaucoma. Essa sarà rivolta alla messa a punto di percorsi diagnostico e terapeutici per l'appropriata gestione delle malattie neuroftalmologiche in collaborazione con altri specialisti AOUC. La naturale estensione sarà anche rivolta alla gestione medica e chirurgica del paziente glaucomatoso e di altri tipi di malattie oculari; Obiettivo generale del progetto: contribuire allo studio, la cura e il controllo delle patologie neuroftalmologiche mediante attività di ricerca, didattiche e assistenziali presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze; Settore concorsuale: 06/F2 Malattie apparato visivo Settore scientifico-disciplinare: MED/30 Malattie apparato visivo Descrizione delle attività: Il ricercatore affronterà lo studio di alcuni biomarker oculari, come lo spessore delle fibre del nervo ottico, nella diagnosi e follow-up di malattie neuroftalmologiche, in relazione anche ad altre malattie oculari, quali il glaucoma. Essa sarà rivolta alla messa a punto di percorsi diagnostico e terapeutici per l'appropriata gestione delle malattie neuroftalmologiche in collaborazione con altri specialisti AOUC. La naturale estensione sarà anche rivolta alla gestione medica e chirurgica del paziente glaucomatoso e di altri tipi di malattie oculari. Attività didattica: si richiede che l’impegno orario annuo per lo svolgimento delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sia al massimo di 350 ore. Le attività di didattica frontale consisteranno nello svolgimento di corsi afferenti al SSD MED/30 e agli altri settori coinvolti, nella partecipazione a commissioni di esame, in attività di tutoring agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea; Attività assistenziale: L'incaricato potrà svolgere attività assistenziale presso gli ambulatori di Oculistica, il Pronto Soccorso, la Sala Operatoria, il Day Hospital e il reparto di degenza della SOD Oculistica, AOU Careggi, compresa l'attività di consulenza presso altri reparti della stessa AOUC e le collaborazioni assistenziali con altre Specialità, in particolare neurologiche. L'attività assistenziale sarà tesa in particolare all'elaborazione e implementazione di percorsi assistenziali integrati secondo quello che oggi è ritenuto lo “standard of care” nell'ambito principalmente della neuroftalmologia, ma anche nell'ambito di tutte le patologie oculari. Infine l'incaricato dovrà possedere una comprovata esperienza all’interno di trial clinici ai quali in futuro dovrà prendere parte. Il DAI di riferimento è Organi di senso; Requisiti di ammissione: Laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; Numero massimo di pubblicazioni: 12; ____________________________________________________________________________________________ 27 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ E’ inoltre richiesta la conoscenza della lingua Inglese che sarà accertata durante la discussione di cui all’art. 8 commi 3 e 4 del Regolamento. Nella stessa seduta, il Consiglio ha deliberato in merito alla copertura finanziaria del posto di ricercatore in questione, approvando storni fra progetti allo scopo di costituire un “fondo unico” nel bilancio del Dipartimento, formato da residui di convenzioni in conto terzi, terminate e rendicontate, di cui è responsabile il prof. Ugo Menchini. Tale fondo, dell’ammontare di euro 156.416,24, sarà trasferito nel “fondo unico” di Ateneo non appena costituito nel Bilancio di previsione 2014. Lo stesso Consiglio, nella medesima seduta, ha fatto presente che: - gli storni fra progetti avvenuti nel corso dell’esercizio 2013 non hanno prodotto alcuna variazione ma solo movimentazione fra progetti diversi dello stesso capitolo del documento di Previsione del DCMT; - al ricercatore verrà corrisposta una retribuzione pari a quella iniziale del Ricercatore universitario di ruolo confermato a tempo pieno. Il costo triennale amministrazione del contratto in questione ammonta a euro 156.000,00; - qualora il nulla osta dell’AOU Careggi non prevedesse anche la copertura finanziaria dell’attività del Ricercatore, il fondo appositamente creato sarà integrato con risorse residuali dei progetti in conto terzi del Prof. Menchini, fino a copertura del valore totale del contratto pari a € 230.000,00. In relazione alla documentazione sopra citata si rileva: a) la delibera del Dipartimento è stata adottata con la maggioranza qualificata degli aventi diritto; b) per il posto richiesto sono state individuate le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché l’attività assistenziale; c) l’importo complessivo di euro 156.000,00, destinato dal Dipartimento alla copertura totale del costo triennale del contratto di ricercatore, è congruo con quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento in materia (il costo triennale dell’amministrazione è pari ad euro 146.782,12, che maggiorato del 5% risulta pari ad euro 154.121,23); l’importo complessivo di euro 230.000,00, destinato alla copertura del costo del contratto, copre anche il costo dell’attività assistenziale; d) quanto alla congruità dei fondi con i requisiti chiesti dal Ministero, la copertura finanziaria rientra tra gli “eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili” poiché i fondi suddetti sono residui di conto terzi conclusi. Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica Con nota del 26 settembre 2013 il Direttore di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha chiesto l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate), settore scientifico-disciplinare MED/46 (Scienze Tecniche di medicina di laboratorio) a valere su fondi della struttura. Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella seduta del 20 giugno 2013, ha adottato la seguente delibera, impegnandosi a trasferire all'Unità Amministrativa Centrale, all'atto della stipula del contratto, i fondi relativi al pagamento dello stipendio, comprensivo degli oneri: Richiedente: Prof. Gian Franco Gensini; Motivazioni di carattere scientifico: In considerazione della crescente disponibilità di dati provenienti da tecnologie ad alta produttività (genomici, trascrittomici, metabolomici e proteomici) ottenuti da ricercatori di questo Dipartimento, si rende necessario avere all’interno del Dipartimento le competenze statistiche e bioinformatiche per lo sviluppo e l’ottimizzazione di modelli di analisi/integrazione dei dati a supporto della Systems Biology, Systems Medicine; Settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate; Settore scientifico-disciplinare: MED/46 - Scienze Tecniche di medicina di laboratorio; Descrizione delle attività: 1. Sviluppo di algoritmi e metodi statistici per l'analisi dati prodotti da tecnologie microarray e di sequenziamento di nuova generazione ad alta produttività in ambito cardiovascolare e oncologico (Analisi dati); 2. Studio di metodi statistici per la correlazione /integrazione tra dati omici (genomica, trascrittomica, metabolomica e proteomica); 3. Sviluppo di algoritmi e modellizzazione dei meccanismi biomolecolari complessi in Medicina (Systems Medicine). E’ inoltre richiesta attività di supporto alla didattica nonché tutoraggio a studenti e laureandi; Requisiti di ammissione: Titolo di Dottore di ricerca o equivalente, ovvero Laurea magistrale o equivalente, nonché curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca descritta; Numero massimo di pubblicazioni: 20; E’ inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese che sarà accertata durante la discussione di cui all’art. 8, commi 3 e 4, del Regolamento. In merito alla copertura finanziaria il Consiglio di Dipartimento prevede che la spesa in questione, definita complessivamente in € 156.000,00 (più gli eventuali aumenti di legge), trovi copertura sul previsto capitolo di spesa del bilancio del Dipint al quale sono stati trasferiti dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia i fondi residui della Convenzione stipulata con l’Institut Gustave Roussy (prenotazioni di spesa n. 2717 e n. 2740 su un totale di Euro 163.071,96). In relazione alla documentazione sopra citata si rileva: ____________________________________________________________________________________________ 28 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ a) la delibera del Dipartimento è stata adottata con la maggioranza qualificata degli aventi diritto; b) per il posto richiesto sono state individuate le attività di ricerca, “di supporto alla didattica, nonché tutoraggio a studenti e laureandi” e non anche quelle di didattica frontale cui il ricercatore è tenuto secondo quanto previsto dall’art. 24 della legge 240/2010 e dal regolamento di Ateneo in materia; c) l’importo complessivo di euro 156.000,00, destinato dal Dipartimento alla copertura totale del costo triennale del contratto di ricercatore, è congruo con quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento in materia (il costo triennale dell’amministrazione è pari ad euro 146.782,12, che maggiorato del 5% risulta pari ad euro 154.121,23); d) quanto alla congruità dei fondi con i requisiti chiesti dal Ministero, la copertura finanziaria rientra tra gli “eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili” poiché i fondi suddetti sono residui di convenzioni concluse. Dipartimento di Scienze della Salute Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute in data 2 ottobre scorso ha chiesto l’attivazione di tre posti di Ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, di tipologia a), regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia), inviando per ciascuna richiesta la relativa documentazione. Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 2 ottobre 2013, ha approvato sia la richiesta che la relativa copertura finanziaria, prevedendo di vincolare le risorse destinate a ciascun contratto a seguito delle seguenti valutazioni: • l'Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Firenze, anche ai fini della rendicontazione dei finanziamenti, chiede la documentazione di ciascun fondo citato; • tali documenti sono difficilmente reperibili in quanto a seguito dell’accorpamento dei Dipartimenti, previsto dalla Legge 240/2010, tutti gli atti stipulati precedentemente al 31/12/2012 non sono stati acquisiti dal Dipartimento di Scienze della Salute; • tali fondi sono disponibili nel bilancio del Dipartimento e sono tutti fondi esterni al FFO; • i finanziamenti relativi alla copertura finanziaria dei posti di ricercatore a tempo determinato risultano essere o finanziamenti per il reclutamento di personale esterno oppure residui di fondi scaduti. Ciò premesso il Consiglio del Dipartimento ha deliberato “di vincolare i finanziamenti sottoelencati alla copertura dei costi di contratti per ricercatore a tempo determinato come da richieste presentate dai proff. Geppetti e Mini. Posto ricercatore non assistenziale, richiedente prof. Pierangelo Geppetti: 1. RICEFABER per € 15.000,00, convenzione (data inizio 1/1/2011 data fine 31/12/2013) con fondi destinati a reclutamento personale esterno; 2. NASSAIRC12 per € 44.160,00, convenzione (data inizio 1/1/2013 data fine 31/12/2015) con fondi destinati a reclutamento personale esterno; 3. 519FIRB9R per € 66.809,44, residuo fondo scaduto finanziato dal MIUR; 4. GIPIPSEN13 per € 17.280,00, convenzione conto terzi; 5. 575ALTR312 per € 10.871,79, convenzione conto terzi. Posto ricercatore assistenziale, richiedente prof. Pierangelo Geppetti: 1. RICEFABER per € 22.500,00, convenzione (data inizio 1/1/2011 data fine 31/12/2013) con fondi destinati a reclutamento personale esterno; 2. 519MACRA13 per € 122.229,72, residuo fondo scaduto proveniente da iscrizioni e finanziamenti esterni Master 2012/13; 3. CHIEGEPP08 per 7.650,27, convenzione conto terzi; 4. 519REGION2 Per 1.741,24, residuo fondo scaduto finanziato da Regione Toscana. Posto ricercatore non assistenziale, richiedente prof. Enrico Mini: 1. MINIGOCC13 per 65.000,00, contributo GOCCI 2013; 2. 519CRF051 per 23.000,00, contributo CRF 2012 ricerche prof. Mazzei; 3. MINIITT13 per € 60.000,00, convenzione Regione Toscana e ITT (data inizio 1/6/2013 data fine 31/5/2015); 4. 519RICER59 per € 1.253,46, finanziamento CRF del 2010 con scadenza 2013; 5. 519RICRF052 per € 1.246,54, finanziamento CRF del 2012 con scadenza 2015; 6. 519ALTR42 per 3.621,23, residuo contributo 2010 per reclutamento personale esterno da Fondazione Giacomo Onlus”. Si riportano in dettaglio le suddette richieste. 1. Richiedente: Prof. Pierangelo Geppetti; Motivazioni di carattere scientifico: Si richiede l'attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per svolgere attività di ricerca per lo svolgimento del progetto dal titolo "Studio clinico del ruolo dei neuroni sensitivi primari peptidergici in cefalalgie ed in altre patologie dolorose ed infiammatorie". Il ricercatore, vincitore del presente bando di ricerca, dovrà avere una comprovata conoscenza ed esperienza nell'ambito del suddetto progetto e delle metodiche necessarie alla sua realizzazione, capacità di progettare, organizzare e condurre autonomamente gli ____________________________________________________________________________________________ 29 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ esperimenti necessari allo svolgimento di tale progetto, elaborare i dati ottenuti portando a pubblicazioni su riviste scientifiche di rilevanza internazionale; Settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia; Settore scientifico-disciplinare: BIO/14 – Farmacologia; Descrizione delle attività: Attività di ricerca clinica e di laboratorio in merito a funzioni mediate dai neuroni sensitivi primari peptidergici, sia in soggetti sani che affetti da patologie, ed in modo particolare da cefalee primarie. In particolare, le attività del ricercatore dovranno consentire la realizzazione di studi che coinvolgano soggetti umani per esplorare le funzioni mediate da tali neuroni sensitivi, già noti per essere coinvolti nella patogenesi di malattie quali l'emicrania, ma anche del distretto respiratorio. L'attività di ricerca clinica, sia di tipo epidemiologico che fisiopatologico, sarà resa possibile anche dallo svolgimento di attività assistenziale presso la SOD Centro Cefalee e Farmacologia clinica del Centro Cefalee dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. Inoltre il Ricercatore dovrà svolgere oltre all'attività di ricerca in laboratorio attività di supporto al coordinamento di progetti di ricerca e attività di tutoraggio agli studenti di laurea specialistica e di dottorato. L'impegno orario annuo per lo svolgimento delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti non dovrà superare 350 ore annue. Le attività di didattica frontale potranno essere svolte in corsi afferenti al SSD BI0/14, nella partecipazione a commissioni di esame di profitto e di laurea, ed in attività di tutoraggio agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea e di dottorato. Numero massimo di pubblicazioni: 20. E’ inoltre richiesta la conoscenza della lingua Inglese che sarà accertata durante la discussione di cui all’art. 8, commi 3 e 4, del Regolamento. Il Consiglio ha fatto presente che: - il nulla-osta per lo svolgimento delle attività assistenziali è già stato richiesto all'Azienda Ospedaliera Careggi e che il bando di reclutamento verrà attivato solo dopo il parere positivo dell'Azienda; - al Ricercatore verrà corrisposta una retribuzione pari a quella iniziale del Ricercatore universitario di ruolo confermato la cui spesa troverà copertura in quota parte sui seguenti fondi: • RICEFABER per euro 22.500,00, • 519MACRA13 per euro 122.229,72, • CHIEGEPP08 per euro 7.650,27, • 519REGION2 per euro 1.741,24, per un totale complessivo di € 154.121,23 sul bilancio del Dipartimento; - il Dipartimento si impegna a trasferire all'Unità Amministrativa Centrale, all'atto della stipula del contratto, i fondi relativi al pagamento dello stipendio per l'intero anno solare; per gli anni successivi al primo, si impegna altresì a trasferire i fondi entro il 31 gennaio di ogni singolo anno. In relazione alla documentazione sopra citata si rileva: a) la delibera del Dipartimento è stata adottata con la maggioranza qualificata degli aventi diritto; b) per il posto richiesto sono state individuate le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché l’attività assistenziale; c) l’importo complessivo di euro 154.121,23, destinato dal Dipartimento alla copertura totale del costo triennale del contratto di ricercatore, è congruo con quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento in materia; d) quanto alla congruità dei fondi con i requisiti chiesti dal Ministero, la copertura finanziaria rientra tra gli “eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili” poiché i fondi citati sono residui di progetti, finanziamenti e convenzioni conto terzi scadute. 2. Richiedente: Prof. Pierangelo Geppetti; Motivazioni di carattere scientifico: si richiede l'attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per svolgere attività di ricerca per lo svolgimento del progetto dal titolo "Ruolo dei canali transient receptor potential (TRP) in patologie dolorose e infiammatorie croniche in modelli sperimentali in vivo e in vitro". Il ricercatore dovrà avere una comprovata conoscenza ed esperienza nell'ambito del suddetto progetto e delle metodiche necessarie alla sua realizzazione, capacità di progettare, organizzare e condurre autonomamente gli esperimenti necessari allo svolgimento di tale progetto, elaborare i dati ottenuti portando a pubblicazioni su riviste scientifiche di rilevanza internazionale. Settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia; Settore scientifico-disciplinare: BIO/14-- Farmacologia; Descrizione delle attività: Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca relativa allo studio del ruolo funzionale dei recettori-canale transient receptor potential (TRP) espressi a dei neuroni sensitivi primari, ma anche in numerosi distretti extra-neuronali, ed in particolare il recettore TRPAl (attivato da numerosi metaboliti reattivi dello stress ossidativo e nitrativo), sia in condizioni fisiologiche che patologiche attraverso metodiche in vitro ed in vivo utilizzando modelli animali di varie malattie infiammatorie, degenerative e tumorali. Specificamente, a tale scopo verranno utilizzate cellule ed animali manipolati geneticamente o dopo trattamenti farmacologici selettivi. Le metodologie utilizzate e di cui il candidato/a dovrà esser esperto saranno di biologia cellulare e molecolare (western blotting, RTPCR, saggi immuno-enzimatici, allestimento e mantenimento di colture primarie e/o linee cellulari), metodiche di ____________________________________________________________________________________________ 30 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ analisi di immagine dinamica microfluorimetrica in singola cellula per la valutazione delle variazioni dei livelli ionici intracellulare (calcium imaging) e relative alla manipolazione degli animali e all'induzione di fenomeni infiammatori e/o dolorosi per le finalità di studio del progetto. Inoltre il Ricercatore dovrà svolgere oltre all'attività di ricerca in laboratorio attività di supporto al coordinamento di progetti di ricerca e attività di tutoraggio agli studenti di laurea specialistica e di dottorato. L'impegno orario annuo per lo svolgimento delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti non dovrà superare 350 ore annue. Le attività di didattica frontale potranno essere svolte in corsi afferenti al SSD BI0/14, nella partecipazione a commissioni di esame di profitto e di laurea, ed in attività di tutoraggio agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea e di dottorato; Numero massimo di pubblicazioni: 20. E’ inoltre richiesta la conoscenza della lingua Inglese che sarà accertata durante la discussione di cui all’art. 8, commi 3 e 4, del Regolamento. Il Consiglio ha fatto presente che: - al Ricercatore verrà corrisposta una retribuzione pari a quella iniziale del Ricercatore universitario di ruolo confermato la cui spesa troverà copertura sui seguenti fondi: • RICEFABER per euro 15.000,00, • NASSAIRC12 per euro 44.160,00, • 519FIRB9R per euro 66.809,44, • GIPIPSEN13 per euro 17.280,00, • 575ALTR312 per euro 10.871,79, per un totale complessivo di € 154.121,23 sul bilancio del Dipartimento; - il Dipartimento si impegna a trasferire all'Unità Amministrativa Centrale, all'atto della stipula del contratto, i fondi relativi al pagamento dello stipendio per l'intero anno solare; per gli anni successivi al primo, si impegna altresì a trasferire i fondi entro il 31 gennaio di ogni singolo anno. In relazione alla documentazione sopra citata si rileva: a) la delibera del Dipartimento è stata adottata con la maggioranza qualificata degli aventi diritto; b) per il posto richiesto sono state individuate le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti; c) l’importo complessivo di euro 154.121,23, destinato dal Dipartimento alla copertura totale del costo triennale del contratto di ricercatore, è congruo con quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento in materia; d) quanto alla congruità dei fondi con i requisiti chiesti dal Ministero, la copertura finanziaria rientra tra gli “eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili” poiché i fondi suddetti sono residui di progetti, finanziamenti e convenzioni conto terzi scadute. 3. Richiedente: Prof. Enrico Mini Motivazioni di carattere scientifico: Il progetto "Meccanismi molecolari di farmacoresistenza e biomarcatori per lo sviluppo di terapie personalizzate e strategie terapeutiche innovative nel carcinoma colorettale" è finalizzato all'identificazione di determinanti molecolari (epigenetici e genetici) predittivi di risposta alla chemioterapia per migliorare la risposta ai farmaci oggi disponibili e sviluppare una terapia personalizzata. I risultati di questo studio contribuiranno pertanto all' avanza-mento delle conoscenze in questo ambito con promettenti ricadute in ambito clinico. Al fine di raggiungere questo obiettivo è richiesta la partecipazione di un ricercatore a tempo determinato competente, sia dal punto di vista delle conoscenze teoriche che pratiche, nelle problematiche inerenti questi aspetti […]. Settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia; Settore scientifico-disciplinare: BIO/14 - Farmacologia; Descrizione delle attività: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca relativa allo studio del ruolo di determinanti molecolari coinvolti nello sviluppo di chemioresistenza e allo studio di specifici modulatori o inibitori farmacologici per superare tale fenomeno, all'individuazione di biomarcatori tumorali predittivi di risposta alla chemioterapia per migliorare l'efficacia dei farmaci oggi disponibili e sviluppare una terapia personalizzata per il carcinoma colorettale, all'individuazione pre-terapia di fattori responsabili della tossicità grave da chemioterapici. Tali studi saranno condotti in modelli tumorali in vitro e in vivo ed in campioni biologici ottenuti da pazienti affetti da carcinoma colorettale. Pertanto le metodologie utilizzate di cui il ricercatore dovrà essere esperto saranno relative a quelle di farmacologia cellulare (allestimento e mantenimento di linee cellulari, selezione di cloni farmacoresistenti, valutazione dell'attività antitumorale di farmaci in modelli in vitro e in vivo), farmacologia molecolare e farmacogenetica (ad es. PCR, pyrosequencing). Il ricercatore dovrà inoltre elaborare ed analizzare i dati ottenuti e produrre relazioni scientifiche ad essi inerenti. Oltre all'attività di ricerca, il ricercatore dovrà svolgere attività di supporto al coordinamento di progetti di ricerca e attività di tutoraggio agli studenti di laurea triennale, specialistica e di dottorato. L'impegno orario annuo per lo svolgimento delle attività didattiche, di attività integrativa e di servizio agli studenti non dovrà superare 350 ore annue. Le attività di didattica frontale potranno essere svolte in corsi afferenti al SSD BI0/14, nella partecipazione a commissioni di esame di profitto e di laurea, e in attività di tutoraggio agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea e di dottorato; Numero massimo di pubblicazioni: 20. ____________________________________________________________________________________________ 31 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ E’ inoltre richiesta la conoscenza della lingua Inglese che sarà accertata durante la discussione di cui all’art. 8, commi 3 e 4, del Regolamento. Il Consiglio ha fatto presente che: - al Ricercatore verrà corrisposta una retribuzione pari a quella iniziale del Ricercatore universitario di ruolo confermato la cui spesa troverà copertura sui seguenti fondi: • MINI GOCC13 per euro 65.000,00, • 519CRF051 per euro 23.000,00, • MINIITT13 per euro 60.000,00, • 519RICER59 per euro 1.253,46, • 519RICRF052 per euro 1.246,54, • 519ALTR42 per euro 3.621,23 per un totale complessivo di euro 154.121,23 sul bilancio del Dipartimento, - il Dipartimento si impegna a trasferire all'Unità Amministrativa Centrale, all'atto della stipula del contratto, i fondi relativi al pagamento dello stipendio per l'intero anno solare; per gli anni successivi al primo, si impegna altresì a trasferire i fondi entro il 31 gennaio di ogni singolo anno. In relazione alla documentazione sopra citata si rileva: a) la delibera del Dipartimento è stata adottata con la maggioranza qualificata degli aventi diritto; b) per il posto richiesto sono state individuate le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché l’attività assistenziale; c) l’importo complessivo di euro 154.121,23, destinato dal Dipartimento alla copertura totale del costo triennale del contratto di ricercatore, è congruo con quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento in materia; d) quanto alla congruità dei fondi con i requisiti chiesti dal Ministero, la copertura finanziaria rientra tra gli “eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili” poiché i fondi suddetti sono residui di progetti, residui di finanziamenti, convenzioni conto terzi scadute. Il Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre scorso, precisando che la procedura in corso verrà attivata una sola volta all’anno, ha espresso parere favorevole in merito: - alla costituzione nel Bilancio di Ateneo di un “fondo unico” in cui far confluire tutte le risorse a copertura di posti di Ricercatore a tempo determinato che provengano da eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili, e ad esso specificatamente destinati dai Dipartimenti richiedenti; - all’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/F2 (Malattie apparato visivo), settore scientifico disciplinare MED/30 (Malattie apparato visivo), la cui copertura di euro 156.000,00 è a carico del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 luglio 2013, subordinatamente all’intesa con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per lo svolgimento dell’attività assistenziale; - all’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, di tipologia a) con regime di impegno pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore per il settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate), settore scientificodisciplinare MED/46 (Scienze Tecniche di medicina di laboratorio), la cui copertura di euro 156.000,00 è a carico del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2013; ciò a condizione che sia specificato nel bando che il Ricercatore è tenuto a svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto dall’art. 24 della legge 240/2010 e dal regolamento di Ateneo in materia; - all’attivazione di tre posti di Ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, di tipologia a) con regime di impegno pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia), la cui copertura di euro 154.121,23 ciascuno è a carico del Dipartimento di Scienze della Salute, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento del 2 ottobre 2013. I tre posti di Ricercatore a tempo determinato saranno attivati sui progetti di seguito indicati: - "Studio clinico del ruolo dei neuroni sensitivi primari peptidergici in cefalalgie ed in altre patologie dolorose ed infiammatorie", Responsabile del progetto Prof. Pierangelo Geppetti, subordinatamente all’intesa con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per lo svolgimento dell’attività assistenziale; - "Ruolo dei canali transient receptor potential (TRP) in patologie dolorose e infiammatorie croniche in modelli sperimentali in vivo e in vitro", Responsabile del progetto Prof. Pierangelo Geppetti; - "Meccanismi molecolari di farmacoresistenza e biomarcatori per lo sviluppo di terapie personalizzate e strategie terapeutiche innovative nel carcinoma colorettale", Responsabile del progetto Prof. Enrico Mini; ____________________________________________________________________________________________ 32 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ - a dare mandato agli uffici di chiedere ai Direttori di Dipartimento di trasferire, entro il 18 ottobre 2013, i fondi a copertura dei posti suddetti da far confluire nel “fondo unico” di Ateneo, in modo da consentire la verifica del Collegio dei Revisori dei Conti in tempo utile per la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione. Gli uffici dell’Area Servizi Economici e Finanziari hanno chiesto ai Dipartimenti interessati il trasferimento dei fondi con note del 9 ottobre 2013. A fronte di tali richieste i Dipartimenti hanno emesso i seguenti mandati e l’Amministrazione centrale le relative reversali a chiusura degli stessi: Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale: • Mandato n. 2013/54994 e Reversale n. 2013/29205 di euro 156.000,00. Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: • Mandato n. 2013/54812 e Reversale n. 2013/29185 di euro 47.657,62 • Mandato n. 2013/54792 e Reversale n. 2013/29188 di euro 108.342,38 per un ammontare complessivo di euro 156.000,00. Dipartimento di Scienze della Salute: • Mandato n. 2013/54598 e Reversale n. 2013/29103 di euro 1.246,54 • Mandato n. 2013/54599 e Reversale n. 2013/29110 di euro 3.621,20 • Mandato n. 2013/54600 e Reversale n. 2013/29111 di euro 23.000,00 • Mandato n. 2013/54601 e Reversale n. 2013/29114 di euro 60.000,00 • Mandato n. 2013/54602 e Reversale n. 2013/29119 di euro 1.253,46 • Mandato n. 2013/54604 e Reversale n. 2013/29121 di euro 65.000,00 • Mandato n. 2013/54605 e Reversale n. 2013/29126 di euro 1.741,24 • Mandato n. 2013/54606 e Reversale n. 2013/29130 di euro 15.000,00 • Mandato n. 2013/54608 e Reversale n. 2013/29136 di euro 44.160,00 • Mandato n. 2013/54609 e Reversale n. 2013/29139 di euro 66.809,44 • Mandato n. 2013/54610 e Reversale n. 2013/29142 di euro 17.280,00 • Mandato n. 2013/54611 e Reversale n. 2013/29147 di euro 10.871,72 • Mandato n. 2013/54612 e Reversale n. 2013/29157 di euro 22.500,00 • Mandato n. 2013/54614 e Reversale n. 2013/29162 di euro 122.229,72 • Mandato n. 2013/54615 e Reversale n. 2013/29166 di euro 7.650,27 per un ammontare complessivo di euro 462.363,59. Atteso che il settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia ha doppia referenza, il Consiglio del Dipartimento di NEUROFARBA, in conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 4, lettera d) del “Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti” ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di attivazione formulata dal Dipartimento di Scienze della Salute per i tre posti per il predetto settore. Il Collegio dei Revisori è chiamato a verificare il rispetto di quanto richiesto dalla circolare ministeriale prot. 8312 del 5 aprile 2013 nella seduta del prossimo 6 novembre. Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito, nelle more della verifica del Collegio dei Revisori dei Conti.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”; visto il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012; vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 1/1/2012 al 31/12/2012”; valutato che per “eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo” debbano intendersi anche le risorse residue che rimangono nella disponibilità del Dipartimento a progetto concluso e rendicontato, così come gli overheads di progetto, i finanziamenti derivanti da convenzioni conto terzi, i contributi liberali a favore della ricerca, i finanziamenti residui da convenzioni di ricerca concluse e rendicontati dove il finanziatore non richiede la loro restituzione, nonché le “entrate derivanti da iscrizioni a Master” nella disponibilità del dipartimento; ____________________________________________________________________________________________ 33 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ - richiamata la propria precedente delibera del 15 maggio 2013, con la quale è stato espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo Esercizio 2012, che ha evidenziato un avanzo di amministrazione di euro 42.902.654,09; vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2013 di approvazione del Conto Consuntivo Esercizio 2012 che ha evidenziato il citato avanzo; vista la circolare 18/45324 del 21 giugno 2013 in merito i nuovi adempimenti per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato a valere su fondi esterni, di cui all’articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; vista la nota ministeriale n. 18317 del 5 settembre 2013 ad oggetto Indicatori 2012 “Spese di Personale” – “Spese per Indebitamento” – “Situazione economica finanziaria”, con la quale il Ministero ha informato che l’Indicatore della Situazione Economica Finanziaria (ISEF) per l’anno 2012 è risultato 1,08; preso atto della documentazione trasmessa, con nota del 26 settembre scorso, dal Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale per l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/F2 (Malattie apparato visivo), settore scientifico disciplinare MED/30 (Malattie apparato visivo); preso atto, altresì, della nota del 26 settembre 2013, con la quale il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha manifestato l’interesse all’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, su fondi della struttura, di cui uno per il settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate), settore scientifico-disciplinare MED/46 (Scienze Tecniche di medicina di laboratorio), la cui copertura finanziaria è integralmente garantita da “fondi residui di convenzioni e progetti migrati dall’expresidenza di Medicina e Chirurgia”; vista la convenzione stipulata con l’Institut Gustave Roussy dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia; preso atto delle richieste del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute relative all’attivazione di tre posti di Ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia) e la relativa documentazione; vista la delibera con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute ha approvato le suddette richieste e, contestualmente, vincolato le risorse a copertura dei tre posti suddetti; valutate le motivazioni addotte per la mancata presentazione della documentazione per ciascuna fonte di finanziamento; visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2013; preso atto delle richieste di trasferimento dei fondi indirizzate ai Dipartimenti interessati; verificati i mandati emessi dai Dipartimenti e le relative reversali dell’Ufficio Servizi Economici e finanziari; preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di NEUROFARBA in merito alla richiesta di attivazione formulata dal Dipartimento di Scienze della Salute per i tre posti del settore scientifico disciplinare BIO/14 Farmacologia; considerato che la circolare ministeriale prot. 8312 del 5 aprile 2013, relativa ai contratti attivati su “eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo”, richiede che nel bilancio unico di ateneo sia costituito un “fondo unico” in cui far confluire tali risorse e che il Consiglio di Amministrazione, previa verifica del Collegio dei Revisori dei Conti, autorizzi l'impegno di bilancio e indichi con un'unica delibera i contratti che intende attivare ovvero, in caso di proroga, i soggetti interessati e il relativo importo a copertura completa dell'intera durata del contratto; atteso che la prossima riunione del Collegio dei Revisori dei Conti, inizialmente fissata per il 24 ottobre, è stata differita al 6 novembre e che, di conseguenza, fino a tale data non sarà possibile acquisire la verifica cui è chiamato il Collegio secondo le indicazioni ministeriali; valutata l’opportunità di procedere comunque alla deliberazione, nelle more dell’acquisizione della verifica del Collegio dei Revisori dei Conti; tenuto conto della delibera del Senato accademico del 9 ottobre 2013 che ha fatto propria l’indicazione del Rettore di procedere all’attivazione dei predetti contratti attraverso un’unica procedura annuale, DELIBERA nelle more della verifica del Collegio dei Revisori dei Conti: 1) la costituzione nel Bilancio di Ateneo di un “fondo unico” in cui far confluire le risorse, a copertura completa per l’intera durata dei contratti di Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a) di cui alla legge 240/2010, che provengano da eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili, e ad esso specificatamente destinati dai Dipartimenti richiedenti, impegnandosi a procedere alle relative attivazioni di contratti in un’unica procedura annuale; ____________________________________________________________________________________________ 34 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ 2) l’attivazione dei seguenti posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a gravare sul “fondo unico” di Ateneo, come segue: • un posto per il settore concorsuale 06/F2 (Malattie apparato visivo), settore scientifico disciplinare MED/30 (Malattie apparato visivo), la cui copertura di euro 156.000,00 è a carico del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 luglio 2013, subordinatamente all’intesa con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per lo svolgimento dell’attività assistenziale; • un posto per il settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate), settore scientifico-disciplinare MED/46 (Scienze Tecniche di medicina di laboratorio), la cui copertura di euro 156.000,00 è a carico del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2013; ciò a condizione che sia specificato nel bando che il Ricercatore è tenuto a svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto dall’art. 24 della legge 240/2010 e dal regolamento di Ateneo in materia; • tre posti per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia), la cui copertura di euro 154.121,23 ciascuno è a carico del Dipartimento di Scienze della Salute, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento del 2 ottobre 2013. I tre posti saranno attivati sui progetti di seguito indicati: - "Studio clinico del ruolo dei neuroni sensitivi primari peptidergici in cefalalgie ed in altre patologie dolorose ed infiammatorie", Responsabile del progetto Prof. Pierangelo Geppetti, subordinatamente all’intesa con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per lo svolgimento dell’attività assistenziale; - "Ruolo dei canali transient receptor potential (TRP) in patologie dolorose e infiammatorie croniche in modelli sperimentali in vivo e in vitro", Responsabile del progetto Prof. Pierangelo Geppetti; - "Meccanismi molecolari di farmacoresistenza e biomarcatori per lo sviluppo di terapie personalizzate e strategie terapeutiche innovative nel carcinoma colorettale", Responsabile del progetto Prof. Enrico Mini. Sul punto 10 dell’O.D.G.: «REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «In relazione alle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’Ateneo con Decreto del Rettore 1° giugno 2012, n. 480, ha approvato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Dopo un anno dall’approvazione si è reso necessario modificare il Regolamento negli aspetti che hanno presentato maggiori criticità. Con l’occasione si è provveduto ad uniformare, ove possibile, le fasi procedurali e ad introdurre novità nelle modalità di svolgimento delle stesse. Nello schema del nuovo Regolamento è stata inserita, altresì, la disciplina della chiamata diretta, in modo da contemplare tutte le possibilità di chiamata previste dall’ordinamento. Il testo è composto di 19 articoli suddivisi in 3 titoli. Nel Titolo 1 la parte introduttiva, relativa all’ambito di applicazione e programmazione, risulta più snella; nel Titolo 2 vengono disciplinate le procedure per la copertura dei posti ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010; nel Titolo 3 è disciplinata la copertura dei posti per chiamata diretta ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Inoltre, per coerenza e uniformità, tutte le procedure di chiamata sono ricondotte alla competenza del Rettore che indice il bando, nomina la commissione, approva gli atti e nomina in ruolo il candidato. Nelle modalità di svolgimento delle selezioni per la chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, è stata introdotta una prova didattica per i candidati che non rivestono già il ruolo di professore di prima o di seconda fascia o, se ricercatori, che non hanno avuto incarichi didattici (art. 4, comma 5, lettera h). E’ stata introdotta, altresì, l’eventuale verifica delle competenze linguistiche del candidato, ove prevista dal bando. Il Comitato Tecnico Amministrativo, nella riunione del 13 settembre 2013, ha reso il proprio parere favorevole formulando alcune osservazioni. Le modifiche suggerite dal Comitato sono state parzialmente accolte. L’osservazione di riformulare il titolo III tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 58, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e della raccomandazione CUN dell’11 settembre 2013, non è stata accolta in quanto il regolamento non fa menzione delle procedure interessate dalla norma e dalla mozione sopra richiamate, attraverso le quali il Ministero rilascia il nulla-osta alla nomina. Il regolamento è stato inoltre esaminato dalla Commissione Affari Generali e Normativi che, in data 30 settembre 2013, ha espresso parere favorevole. Il Senato Accademico, nella seduta del 9 ottobre 2013, ha reso parere favorevole al testo presentato all’esame del Consiglio di amministrazione. Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, ____________________________________________________________________________________________ 35 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ - visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; - vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”; - vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”; - vista la legge 4 novembre 2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”, ed in particolare l’art. 1, comma 9; - vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare gli articoli 18 e 24 “Chiamata dei professori”; - visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l’articolo 5 “Autonomia normativa”; - visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto rettorale 1° giugno 2012, n. 480; - considerata la necessità di modificare il Regolamento negli aspetti che hanno presentato maggiori criticità, uniformare, ove possibile, le fasi procedurali e introdurre novità nelle modalità di svolgimento delle stesse; - visto il parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo, nella riunione del 13 settembre 2013; - visto il parere rilasciato dalla Commissione Affari Generali e Normativi in data 30 settembre 2013; - acquisito il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2013, DELIBERA di approvare il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia nel testo di seguito riportato: «REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA TITOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E PROGRAMMAZIONE Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina la procedura di chiamata dei Professori di prima e seconda fascia, di chiamata diretta ai sensi dell’articolo 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230, nel rispetto del Codice Etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 in data 11 marzo 2005. Articolo 2 Programmazione 1. I procedimenti per la chiamata dei Professori di prima e seconda fascia rientrano nella programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della legge 240/2010. 2. Al fine di contribuire alla definizione della programmazione triennale di Ateneo di cui al precedente comma, i Dipartimenti trasmettono annualmente al Rettore, per l’approvazione degli organi di governo, la proposta di programmazione del personale docente e ricercatore, ai sensi dell’art. 13, comma 3 lett. d) del Regolamento di Ateneo sui Dipartimenti approvata nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori. 3. Nell’ambito della programmazione di cui al comma 1, gli Organi di Governo assegnano ai Dipartimenti le risorse da destinare alle assunzioni dei Professori e dei Ricercatori. 4. Gli oneri derivanti dalla chiamata di Professori di cui all’articolo 18 della legge 240/2010 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di Professore di ruolo. Il finanziatore è tenuto a presentare adeguata garanzia per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte. TITOLO 2 PROCEDURA DI COPERTURA DEI POSTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 24 LEGGE 240/2010 Articolo 3 Procedura di attivazione 1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della programmazione del personale e della disponibilità di punti organico assegnata, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di copertura dei posti di Professore di prima e seconda fascia a maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia, per la chiamata di Professori di prima fascia, e dei Professori di prima e seconda fascia, per la chiamata di Professori di seconda fascia. 2. Nella delibera il Dipartimento dovrà indicare: a) la fascia per la quale viene richiesto il posto; b) le modalità di copertura del posto nonché le motivazioni relative alla scelta: b.1. chiamata all’esito della procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 1, della legge 240/2010; ____________________________________________________________________________________________ 36 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ b.2. chiamata all’esito della procedura valutativa di cui all’art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per i Ricercatori a tempo determinato; b.3. chiamata all’esito della procedura valutativa di cui all’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, per i Professori e i Ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della stessa legge. Ai fini di tale procedura è equiparata all’abilitazione scientifica l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata della stessa, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 8, della legge 240/2010, per la fascia corrispondente a quella oggetto della procedura di valutazione; c) la copertura finanziaria del posto di Professore per il quale è indetta la procedura; d) il parere dell’altro Dipartimento referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti, qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico disciplinare indicato nella procedura; e) il settore concorsuale - che deve necessariamente includere il settore scientifico disciplinare di cui il Dipartimento è referente ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti - nonché l’eventuale profilo definito esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; f) le specifiche funzioni che il Professore è chiamato a svolgere; g) il riferimento, in caso di settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all’intesa raggiunta con l’Azienda sanitaria presso la quale verrà prestata l’attività assistenziale. Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 2, lett. b) b1, del presente articolo: h) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12; i) l’eventuale indicazione dell’accertamento delle competenze linguistiche del candidato in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera. Capo I Copertura mediante procedura selettiva ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010 Articolo 4 Indizione della procedura di selezione 1. Alla selezione di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) b1, si procede mediante bando pubblico. 2. La procedura è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea. L’avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande. 4. Per ciascun bando di selezione è nominato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente Regolamento. 5. Il bando deve contenere: a) l’indicazione della fascia del posto da coprire; b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto ed un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; c) il Dipartimento di afferenza, coincidente con quello che ha richiesto la copertura del posto oggetto del bando; d) le specifiche funzioni che il Professore è chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e di ricerca) ivi compresa, per i settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, l’indicazione dell’attività, della struttura di afferenza e del titolo di studio richiesto; e) le informazioni sui diritti e i doveri del docente e sul trattamento economico e previdenziale; f) i requisiti di ammissione di cui all’art. 5 del presente Regolamento; g) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato può trasmettere, comunque non inferiore a dodici; h) previsione dello svolgimento di una prova didattica nel caso in cui il candidato non sia già Professore di prima o seconda fascia in altra Università italiana o ricopra una posizione equivalente in Università di altro Paese aderente all’OCSE o abbia ottenuto l’idoneità in base alla legge 210/1998 o abbia svolto, in qualità di Ricercatore, attività didattica frontale, per affidamento o contratto, su settori scientifico-disciplinari ricompresi nel settore concorsuale oggetto del bando o nel medesimo macrosettore, per un ammontare complessivo di almeno 6 CFU, erogati in almeno due anni accademici distinti, presso Atenei italiani in corsi di laurea o laurea magistrale. Nel caso di attività didattica frontale svolta dal candidato non inquadrato in posizione equivalente a quella di professore presso Università di altro Paese aderente all’OCSE, la Commissione valuta la sussistenza delle condizioni per l’esonero dalla prova didattica, sulla base della documentazione prodotta dal candidato e in coerenza con quanto previsto per l’esonero nel caso di didattica frontale svolta presso Atenei italiani. i) la previsione della valutazione delle competenze relative alla lingua italiana per i candidati stranieri; j) l’eventuale lingua straniera nella quale effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato; ____________________________________________________________________________________________ 37 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ k) le modalità di svolgimento delle procedure di selezione secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente Regolamento; l) previsione della valutazione del curriculum e delle competenze scientifiche e didattiche ispirate a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, esaminando in particolare: l.I) per la produzione scientifica del candidato, previa l’individuazione analitica dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione: 1. originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico, 2. congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari, se previsti nel profilo, per il quale è bandita la procedura, 3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica, 4. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare; l.II) per l’attività scientifica, didattica e i servizi prestati: 1. l’attività di coordinamento e organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca, documentati dagli enti interessati, italiani e stranieri, 2. l’attività didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale ed internazionale, 3. l’attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali in cui siano richieste tali specifiche competenze; m) il termine, non inferiore a trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando in Gazzetta Ufficiale, e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta. Articolo 5 Requisiti di ammissione alla selezione 1. Sono ammessi a partecipare alla selezione: a) studiosi in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non ancora nominati in ruolo; b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore scientifico disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non ancora nominati in ruolo, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 8, della legge 240/2010; c) Professori già in servizio, presso altri Atenei, nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando; d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca. 2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 3. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 4. L’esclusione dalla selezione è disposta con motivato decreto del Rettore ed è comunicata all’interessato. Articolo 6 Commissione di valutazione 1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, ed è composta da tre o cinque Professori di prima fascia, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La proposta dei nominativi deve essere accompagnata dai curricula dei docenti. I componenti sono scelti fra i Professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore. La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario appartenente ad ognuno dei settori scientifico disciplinari che determinano il profilo della selezione, se indicato. A tal fine il numero dei componenti può essere esteso fino a sette. La determinazione del numero è rimessa al Dipartimento richiedente, anche in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità dell’ambito disciplinare. ____________________________________________________________________________________________ 38 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ 2. I componenti esterni all’Università di Firenze possono anche provenire da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore di prima fascia. 3. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 4. Non possono far parte della Commissione i Professori impegnati nelle Commissioni per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale. 5. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. 6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. 7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario. Articolo 7 Modalità di svolgimento della selezione 1. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro e con i candidati, predetermina, attenendosi ai criteri di cui all’art. 4, comma 5, lett. l) del presente Regolamento e riservando, nella valutazione complessiva, importanza prevalente ai punti a) e b), i criteri di massima in ordine alla valutazione di: a) pubblicazioni scientifiche b) curriculum riferito all’attività scientifica c) curriculum riferito all’attività didattica. 2. I criteri adottati sono pubblicati sul sito di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori. 3. Per i candidati che devono sostenere la prova didattica la Commissione, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento, individua tre argomenti inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando. Il candidato sceglie l’argomento della prova, consistente in una lezione da tenersi pubblicamente. 4. La valutazione dell’attività didattica attiene esclusivamente a quella eccedente a quanto indicato all’art. 4, comma 5, lett. h). 5. Qualora il bando preveda l’accertamento delle competenze linguistiche, ovvero della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri, la Commissione individua la data del relativo colloquio e la comunica con congruo anticipo ai candidati. 6. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato idoneo. 7. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di due mesi, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 8. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori. Articolo 8 Chiamata del candidato selezionato 1. All’esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sul Bollettino Ufficiale di Ateneo la proposta di chiamata del candidato idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un Professore di prima fascia, e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un Professore di seconda fascia. 2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato selezionato con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1. 3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere nei due anni successivi all’approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura. ____________________________________________________________________________________________ 39 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ 4. Il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell’idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 6. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore. CAPO II Copertura mediante chiamata all’esito della procedura valutativa ai sensi dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010 Articolo 9 Indizione della procedura di valutazione 1. Il Rettore, successivamente all’approvazione da parte del Dipartimento della proposta di copertura di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) b.2 del presente Regolamento, indice la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di Professore Associato, riservata al Ricercatore a tempo determinato titolare di contratto di cui alla lettera b) dell’art. 24, comma 3, della legge 240/2010, nel corso del terzo anno di contratto, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della stessa legge, dandone comunicazione all’interessato. 2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a 30 giorni, di presentazione delle domande e della documentazione richiesta. 3. Per ciascun bando di selezione è nominato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente Regolamento. 4. Non sono ammessi alla valutazione coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Articolo 10 Commissione di valutazione 1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall’articolo 6 del presente Regolamento. 2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 3. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione in merito al Ricercatore precisando se l’esito è stato positivo. 4. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori. Articolo 11 Modalità della valutazione 1. La Commissione effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri definiti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel D.M. 4 agosto 2011, n. 344. 2. Nell'ipotesi in cui il Ricercatore sia stato vincitore, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge 240/2010, di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della presente procedura. Articolo 12 Chiamata in ruolo del Professore 1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia. 2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il Professore con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1. 3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere nei due anni successivi all’approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura. 4. Il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell’idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il ____________________________________________________________________________________________ 40 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 6. In caso di approvazione della chiamata, il Ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo di Professore Associato con provvedimento del Rettore. CAPO III Copertura mediate chiamata all’esito della procedura valutativa ai sensi dell’articolo 24, comma 6, legge 240/2010 Articolo 13 Indizione della procedura di valutazione 1. Il Rettore, successivamente all’approvazione da parte del Dipartimento della proposta di copertura di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) b.3 del presente Regolamento, indice la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di Professore di prima e seconda fascia di Professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16 legge 240/2010 o l’idoneità ai sensi della legge 210/1998. 2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a 30 giorni, di presentazione delle domande e della documentazione richiesta. 3. Per ciascun bando di selezione è nominato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente Regolamento. 4. Non sono ammessi alla valutazione coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Articolo 14 Commissione di valutazione 1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall’art. 6 del presente Regolamento. 2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 3. Qualora vi siano più candidati, la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino la comparazione dei medesimi esprimendo, oltre ad un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica e di ricerca, un giudizio complessivo su ogni candidato. 4. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca, ed eventualmente assistenziali, per le quali è stato pubblicato l’avviso di valutazione. 5. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori. Articolo 15 Chiamata in ruolo del Professore 1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un Professore di prima fascia, e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un Professore di seconda fascia. 2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il Professore con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1. 3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere nei due anni successivi all’approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura. 4. Il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell’idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. ____________________________________________________________________________________________ 41 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ 6. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato con provvedimento del Rettore nel ruolo di Professore di prima o di seconda fascia a seconda del posto oggetto della procedura. TITOLO 3 PROCEDURA DI COPERTURA DEI POSTI PER CHIAMATA DIRETTA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 9, LEGGE 230/2005 Articolo 16 Procedura di attivazione 1. Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei due terzi nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. 2. Qualora il Dipartimento non sia unico referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti, del settore scientifico disciplinare indicato nella procedura, è acquisito il parere dell’altro Dipartimento referente. 3. La delibera deve contenere: a. l’indicazione, debitamente motivata, della modalità di reclutamento; b. l’indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto su un settore scientifico disciplinare; c. l’individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopracitata e di un curriculum vitae adeguato alle esigenze di cui al punto b.; d. il settore concorsuale che deve necessariamente includere il settore scientifico disciplinare di cui il Dipartimento è referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti; e. il parere dell’altro Dipartimento referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti sopracitato, qualora il Dipartimento non sia unico referente dei settori scientifico disciplinari indicati nella procedura; f. la modalità di copertura finanziaria; g. il riferimento, in caso di settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all’intesa raggiunta con l’Azienda sanitaria presso la quale verrà prestata l’attività assistenziale. Articolo 17 Nomina in ruolo 1. La proposta del Dipartimento è approvata dagli Organi di Governo e inviata al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che rilascia il nulla-osta alla nomina. 2. Il Dipartimento non può procedere alla chiamata di coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 3. La nomina è disposta con provvedimento del Rettore che ne determina anche la relativa classe stipendiale. Articolo 18 Norma transitoria 1. La procedura di cui al Titolo 2, Capo III del presente Regolamento può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2017. Articolo 19 Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto rettorale 1 giugno 2012, n. 480.» Sul punto 11 dell’O.D.G. «REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto rettorale 25 agosto 2011, n. 763 e modificato con Decreto rettorale 5 aprile 2012, n. 327, disciplina il reclutamento di detta categoria di personale a valere su fondi di Ateneo, del Dipartimento nonché di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di convenzioni. Si è reso necessario modificare ulteriormente il Regolamento negli aspetti che hanno presentato maggiori criticità e uniformare le procedure. Nello schema del nuovo Regolamento è stata inserita, altresì, la disciplina del rapporto di lavoro. Il Regolamento si compone di 21 articoli suddivisi in 3 Capi: Disposizioni generali (artt. 1-6), Reclutamento (artt. 7-13), Rapporto di lavoro (artt. 14-21). ____________________________________________________________________________________________ 42 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ La novità più rilevante è stata introdotta proprio attraverso la citata suddivisione: scompare infatti la distinzione tra contratti su fondi di Ateneo e su fondi esterni, che prevedeva modalità di selezione diverse. Il nuovo Regolamento dispone, infatti, che la competenza a bandire e ad assumere i Ricercatori a tempo determinato sia in capo al Rettore, a prescindere dalla tipologia dei fondi. Relativamente alla fase procedurale, sono stati previsti termini più ampi per la conclusione dei lavori, a seguito delle numerose richieste manifestate dai Commissari (articolo 10, comma 7). Analogamente sono stati previsti termini più ampi per la proposta di chiamata, sia per venire incontro alle ripetute richieste dei Direttori di Dipartimento, che per uniformarli a quelli previsti dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia (articolo 10, comma 8). E’ stata introdotta la quantificazione dell’attività didattica frontale per ogni tipologia di contratto (articolo 4). E’ stata introdotta, inoltre, l’incompatibilità del contratto del Ricercatore con lo svolgimento del dottorato di ricerca (articolo 17, comma 1), attese le previsioni di cui all’art. 10 del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca e delle Scuole di Dottorato dell’Università degli Studi di Firenze. E’ stata infine prevista la costituzione di un fondo a garanzia della maternità, in caso di contratti su finanziamenti esterni (articolo 20). Il Comitato Tecnico Amministrativo, nella riunione del 13 settembre 2013, ha reso il proprio parere favorevole formulando alcune osservazioni che sono state integralmente accolte. Il regolamento è stato inoltre esaminato dalla Commissione Affari Generali e Normativi che, in data 30 settembre 2013, ha espresso parere favorevole. Il Senato Accademico, nella seduta del 9 ottobre scorso, ha reso parere favorevole al testo che si trasmette per l’esame del Consiglio di amministrazione. Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, - visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; - vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”; - visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; - vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”; - visto il Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 “Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; - visto il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010”; - visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l’articolo 5 “Autonomia normativa”; - visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto rettorale, 5 aprile 2012, n. 327; - considerata la necessità di modificare il Regolamento negli aspetti che hanno presentato maggiori criticità e uniformare le procedure; - visto il parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo, nella riunione del 13 settembre 2013; - visto il parere favorevole reso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 30 settembre 2013; - acquisito il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2013, DELIBERA di approvare il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo di seguito riportato. «REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in armonia con i principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. ____________________________________________________________________________________________ 43 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ 251 dell’11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico dei Ricercatori a tempo determinato. Articolo 2 Natura del rapporto 1. Il rapporto di lavoro, disciplinato dal presente Regolamento, si instaura fra l'Università degli Studi di Firenze ed il Ricercatore mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, previste per il lavoro dipendente anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme inerenti lo stato giuridico dei Ricercatori a tempo indeterminato. 3. La competenza disciplinare è esercitata ai sensi dell’art. 10 della legge 240/2010. 4. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L’espletamento di tali contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. Articolo 3 Tipologie contrattuali 1. I Ricercatori possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto: a) contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, della legge 240/2010, di durata triennale, prorogabili per soli due anni per una sola volta, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. del 24 maggio 2011, n.242. b) contratti di cui alla lettera b) dell’articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, di durata triennale, non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti, assegni o borse di studio come specificato all’art. 8, comma 2, del presente Regolamento. 2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Articolo 4 Impegno orario e oggetto della prestazione 1 I contratti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito; i contratti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. 2. I Ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui 350 ore dedicate ad attività didattica e di servizio agli studenti, se in regime di tempo pieno e per un totale di 700 ore, di cui 200 ore dedicate ad attività didattica e di servizio agli studenti, se in regime di tempo definito. 3. L’impegno relativo all’attività di didattica frontale dei Ricercatori di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) è ripartito come segue: - da un minimo di 60 a un massimo di 90 ore se a tempo pieno; - da un minimo di 40 a un massimo di 60 ore se a tempo definito; 4. L’impegno relativo all’attività di didattica frontale dei Ricercatori di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) è ripartito come segue: - da un minimo di 60 a un massimo di 90 ore. 5. I Ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale svolgono la predetta attività con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e le strutture sanitarie. Articolo 5 Copertura finanziaria 1. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti possono essere a carico di fondi di Ateneo, del Dipartimento, nonché di altri soggetti pubblici o privati. 2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di finanziamento: a. convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti pubblici o privati prima dell’emanazione del bando di selezione, che prevedano esplicitamente la destinazione di fondi per il reclutamento del Ricercatore; b. progetti di ricerca con enti pubblici o privati nei quali sia prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti di Ricercatore a tempo determinato. 3. Il finanziamento deve garantire l’integrale copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti, incrementati del 5% annuo per gli aumenti retributivi annuali, per un importo non inferiore al costo medio quindicennale di un Professore di seconda fascia per i posti di Ricercatore di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), ovvero di importo e durata ____________________________________________________________________________________________ 44 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ non inferiore a quella del contratto per i posti di Ricercatore di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento. 4. Il finanziatore, nel caso in cui non versi l’intero importo all’atto della stipula della convenzione, è tenuto a presentare adeguata garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. 5. Le convenzioni che il Dipartimento intende stipulare devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Collegio dei revisori dei conti. Articolo 6 Attivazione dei contratti 1. L’attivazione dei contratti di cui al presente Regolamento rientra nell’ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43 nonché delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 4, lettera d) della legge 240/2010. A tal fine i Dipartimenti trasmettono al Rettore, per l’approvazione degli organi di governo, la proposta di attivazione dei contratti di Ricercatore, secondo la tempistica definita dagli organi. 2. La programmazione deve assicurare la sostenibilità, per l’intera durata del contratto o della proroga, di tutti gli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall’adeguamento stipendiale annuale, ai sensi della normativa vigente. Gli organi di governo, in sede di approvazione di contratti di tipologia b), devono verificare la sostenibilità degli oneri derivanti dall’eventuale esito positivo della valutazione di cui al comma 5 dell’art. 24 della legge 240/2010. 3. La proposta di attivazione dei contratti, adottata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, contiene i seguenti elementi: a. l’indicazione, debitamente motivata, della modalità di reclutamento; b. le motivazioni di carattere scientifico che determinano l’esigenza del reclutamento; c. l’indicazione, in caso di contratto su fondi esterni, dell’attività di ricerca che il Ricercatore deve svolgere; d. il parere dell’altro Dipartimento referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti, qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico disciplinare indicato nella procedura; e. il settore concorsuale ed un eventuale profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari; f. l’intesa con l’Azienda Ospedaliera di riferimento in caso di attivazione di contratti relativi a settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale; g. le informazioni sulle specifiche funzioni del Ricercatore, ivi compresa l’attività didattica richiesta h. l’eventuale numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici; i. la tipologia del contratto ed eventuale prorogabilità, ove si tratti di contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a); j. il regime d’impegno per la tipologia a); k. il trattamento economico; l. la copertura finanziaria del contratto, come specificato all’art. 5. 4. la proposta di contratto deliberata dal Dipartimento è sottoposta all’approvazione degli organi di governo. CAPO II RECLUTAMENTO Articolo 7 Procedura selettiva 1. Il Rettore, a seguito dell’approvazione da parte degli organi di governo, indice la procedura selettiva. Nel bando sono indicati: a. il settore concorsuale e l’eventuale profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico–disciplinari; b. l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti; c. l’indicazione, in caso di contratto su fondi esterni, dell’attività di ricerca che il Ricercatore deve svolgere; d. il Dipartimento di afferenza coincidente con quello che ha proposto il bando; e. i requisiti per l’ammissione, secondo quanto disposto dal successivo articolo 8; f. l’eventuale numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici; g. la tipologia del contratto (categoria a o b) e del relativo regime d’impegno (pieno o definito per la tipologia a); h. il trattamento retributivo e la relativa copertura finanziaria; i. la/e lingua/e straniera/e richiesta/e; per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana; j. l’eventuale attività assistenziale secondo modalità concordate con le Aziende Ospedaliere interessate e, laddove previsto, l’individuazione della struttura assistenziale presso la quale sarà svolta tale attività; k. il termine, non inferiore a trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando in Gazzetta Ufficiale, e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta. ____________________________________________________________________________________________ 45 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ 2. L’avviso di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione delle domande. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea. 3. Per ciascun bando di selezione è nominato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente Regolamento. Articolo 8 Requisiti di partecipazione alle selezioni e titoli preferenziali 1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. 2. Inoltre, limitatamente ai contratti di cui alla lettera b) dell’articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, sono ammessi a partecipare: a. coloro che hanno usufruito di contratti di cui alla lettera a) del medesimo articolo ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca, borse di studio post-dottorato, o di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, indicati all’articolo 24, comma 3, lettera b) della medesima legge 240; b. coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 230/2005. 3. In via transitoria, fino all’anno 2015, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29, comma 13, della legge 240/2010, possono altresì partecipare alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente Regolamento, anche i soggetti in possesso di sola laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientificoprofessionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. 4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 5. Non sono ammessi alle selezioni: a. coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/2010 presso l’Ateneo di Firenze o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 22 della medesima legge per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi; b. i soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professori universitari di prima o di seconda fascia o come Ricercatori ancorché cessati dal servizio; c. coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 6. L’esclusione dalla selezione è disposta con motivato decreto del Rettore ed è comunicata all’interessato. Articolo 9 Commissione di valutazione 1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato. La delibera di proposta è adottata nella composizione ristretta ai Professori di ruolo e ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato. La proposta dei nominativi deve essere accompagnata dai curricula dei docenti. 2. Per ogni procedura di selezione la Commissione giudicatrice è composta da tre membri, scelti fra Professori e Ricercatori a tempo indeterminato anche esterni all’Ateneo, appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore, di cui almeno un Professore di prima fascia in qualità di presidente. I componenti esterni possono anche appartenere ad Università straniere ovvero ad istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, almeno uno dei componenti la Commissione deve essere esterno all’Ateneo. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo articolo la Commissione è composta da due membri esterni ed uno interno. La Commissione deve includere al proprio interno almeno un componente appartenente al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. 3. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 4. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. 5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. 6. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le ____________________________________________________________________________________________ 46 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario. Articolo 10 Attività della Commissione 1. La Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per la valutazione del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011. 2. I criteri adottati sono pubblicati sul sito di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori. 3. Effettuata la valutazione con motivato giudizio analitico del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi alla discussione di cui al comma 4 del presente articolo tutti i candidati se il numero totale degli stessi non è superiore a sei; in caso contrario, in base ai risultati della valutazione preliminare, sono ammessi i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del totale, e comunque in numero non inferiore a sei unità. 4. La discussione è pubblica ed avviene con riferimento ai titoli e alla produzione scientifica. A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio a ciascuno dei titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate. 5. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale, contestuale alla discussione, volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera. 6. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato idoneo. 7. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro sei mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di due mesi ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 8. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori. Articolo 11 Proposta di chiamata 1. All’esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del candidato idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia. 2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato selezionato con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1. 3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno un anno. 4. Il Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Articolo 12 Stipula del contratto 1. Il Rettore, a seguito dell’approvazione della chiamata, invita il Ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto individuale di lavoro. 2. Il contratto di diritto privato deve contenere le seguenti indicazioni: a. date di inizio e fine del rapporto di lavoro; b. descrizione delle attività di ricerca, compresa l’eventuale attività assistenziale; c. impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, con l’indicazione delle ore dedicate all’attività di didattica frontale, in ossequio a quanto stabilito dal precedente articolo 4, comma 3; d. trattamento economico complessivo; e. trattamento previdenziale ed assistenziale; f. Dipartimento di afferenza e struttura assistenziale per i settori clinici; g. settore scientifico disciplinare e settore concorsuale; ____________________________________________________________________________________________ 47 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ h. modalità e frequenza di verifica dell’attività svolta; i. periodo di prova quantificato ai sensi del successivo art. 14; j. possibilità di recesso unilaterale da parte del Ricercatore previo preavviso scritto di almeno trenta giorni. 3. E’ vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. Articolo 13 Deroghe 1. In deroga al presente Regolamento l’Università può stipulare contratti di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 230/2005. CAPO III RAPPORTO DI LAVORO Articolo 14 Periodo di prova 1. Il Ricercatore è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte. Articolo 15 Attività dei Ricercatori 1. Il Ricercatore annota le attività svolte in apposito registro che dovrà essere conservato a sua cura, debitamente firmato in calce ad ogni annotazione, e reso disponibile al Direttore del Dipartimento. Alla scadenza del contratto il registro dovrà essere depositato presso la direzione del Dipartimento. 2. Al termine di ogni anno il Ricercatore consegna al Direttore del Dipartimento una relazione sull'attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. Alla scadenza del contratto le relazioni dovranno essere depositate presso la direzione del Dipartimento interessato. Articolo 16 Trattamento economico 1. Il trattamento economico per i contratti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), è pari al trattamento iniziale del Ricercatore confermato (classe 0) a seconda del regime di impegno scelto. 2. Il trattamento economico onnicomprensivo per i contratti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0) elevato fino a un massimo del 30%, alla stregua dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione. 3. Il trattamento economico relativo all’attività assistenziale è determinato dall’Azienda Ospedaliera presso la quale è svolta detta attività. 4. Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i Ricercatori a tempo indeterminato. Articolo 17 Incompatibilità 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 30/3/2001, n. 165 e dal Regolamento di Ateneo in materia di in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore, il contratto del Ricercatore è incompatibile con: a. la titolarità di analoghi contratti anche in altre sedi universitarie e qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, ai sensi della normativa vigente; b. lo svolgimento del dottorato di ricerca, anche presso altre sedi universitarie; c. la titolarità di assegni o borse di ricerca post-laurea o post-dottorato, anche presso altre sedi universitarie. 2. I dipendenti di amministrazioni statali devono essere collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo di durata del contratto ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Articolo 18 Cessazione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti. 2. Il Ricercatore in caso di recesso è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni. In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha diritto di trattenere al Ricercatore un importo pari alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. 3. Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell’Università la mancata presentazione della relazione di cui all’art. 15, comma 2, nonché la grave violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 17 del presente Regolamento. ____________________________________________________________________________________________ 48 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Articolo 19 Proprietà intellettuale 1. L’eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dai contrattisti di cui al presente Regolamento nell’espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata dalla legislazione vigente in materia, dai Regolamenti di Ateneo e dalle eventuali clausole contrattuali di riferimento. Articolo 20 Fondi di Ateneo a garanzia della maternità 1. Nei periodi di congedo obbligatorio per maternità e paternità il Ricercatore ha diritto ad un assegno pari al trattamento economico in godimento. 2. In caso di contratti su finanziamenti esterni, i relativi oneri gravano su un fondo appositamente costituito all’interno del bilancio di Ateneo, alimentato dalle trattenute effettuate dall’Ateneo sulle attività delle strutture di ricerca. Articolo 21 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui al Capo II e al Capo III del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in corso per i quali non sia stato già adottato il bando alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione. Articolo 22 Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al decreto del Rettore n. 327 del 5 aprile 2012.» Sul punto 12 dell’O.D.G. «REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO – APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL VIGENTE STATUTO DI ATENEO» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Si trasmette lo schema del “Regolamento per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico- amministrativo” al fine di ottenerne l’approvazione da parte di codesto Consiglio in applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Statuto. In proposito si rileva che si tratta di una proposta nata dall’attività del gruppo di lavoro (costituito con nota prot. 105206 del 17 settembre 2012) coordinato dalla dott.ssa Maria Paola Monaco, Delegata del Rettore per le Relazioni Sindacali ed il Contenzioso, per predisporre uno studio di fattibilità in merito all’erogazione di benefits al Personale Tecnico e Amministrativo ed i Collaboratori ed Esperti Linguistici individuando al contempo la tipologia dei benefici accessori da erogare. L’iniziativa è sorta con l’obiettivo di valorizzare, dal punto di vista economico, i dipendenti dell’Università, aumentando l’effetto motivazionale dato dal senso di apprezzamento e gratificazione per l’attività svolta per l’Amministrazione, risultato sempre più difficile da realizzare attraverso interventi economici. Si consideri infatti che, per effetto delle recenti manovre economico-finanziarie (art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010), per gli anni 2011, 2012 e 2013 l’ammontare del fondo per il trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo per l’anno 2010 e viene ridotto in proporzione alle cessazioni del personale. A seguito dell’analisi svolta dal gruppo di lavoro sono stati individuati i seguenti macro settori di intervento in favore dei dipendenti: − assistenza all’infanzia (asili nido); − assistenza agli anziani; − spese mediche o per gravi evenienze (lutto, malattia grave); − spese per istruzione (tasse universitarie, spese scolastiche). Sul punto, si fa presente che è stato effettuato uno studio comparativo condotto con altre realtà universitarie, dal quale è emerso che numerosi Atenei hanno istituito un fondo sussidi così come previsto dall’art. 60 CCNL comparto Università del 16/10/2008. Tale fondo è finanziato annualmente con uno stanziamento sul bilancio che permette il rimborso di particolari tipologie di spese correlate anche a eventi particolarmente gravosi (tra queste: decessi, pesanti disagi per lunghe degenze nel caso di gravi malattie, sopravvenuta invalidità, persone portatrici di handicap o non autosufficienti a carico, cure odontoiatriche, spese per asili nido e scolastiche). Pertanto, preso atto dell’attività del gruppo di lavoro, questa Amministrazione ha stanziato nel bilancio annuale di previsione per l’anno 2013 Euro 200.000,00, imputati al capitolo F.S. 1.02.10.04 rubricato “Altre spese per il personale”, per l’erogazione di sussidi al personale tecnico amministrativo. ____________________________________________________________________________________________ 49 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Peraltro, la proposta inerente l’erogazione di detti sussidi è stata oggetto di trattativa sindacale ai sensi del CCNL del 16/10/2008 art. 4, comma 2, lettera m), che ha portato alla stipula dell’ “Accordo per la creazione di un fondo per l’erogazione di sussidi al personale tecnico – amministrativo”. Si fa presente che nel predetto accordo sono previste le causali di spesa che danno diritto al rimborso, l’ammontare massimo del medesimo per le singole tipologie e la ripartizione del fondo stanziato tra le diverse fattispecie rinviando ad un regolamento redatto dall’amministrazione di concerto con le RSU e le OO.SS. di Ateneo le modalità operative di erogazione dei sussidi. Successivamente questa Amministrazione ha acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti che, nell’adunanza del 19 luglio 2013, si è espresso relativamente al contenuto del predetto accordo. Inoltre, con nota prot. n. 52453 del 24 luglio 2013 il medesimo accordo è stato trasmesso all’ARAN – Ufficio Relazioni Sindacali conformemente a quanto previsto dall’art. 40 – bis, comma 5, D.L.vo n. 165/2001. Di seguito, in conformità a quanto stabilito dalle parti contraenti, è stato redatto il Regolamento in oggetto che si va sinteticamente ad illustrare. All’art. 1 sono individuati i “Principi generali e campo di applicazione” prevedendo che il Regolamento si applichi al personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato. Per quanto riguarda il personale assunto o cessato in corso d’anno, il sussidio verrà corrisposto solo su spese sostenute durante il periodo di servizio. Analogamente si procede per il personale in aspettativa a qualsiasi titolo o in comando presso altre amministrazioni. E’ inoltre previsto che il Consiglio di Amministrazione determini ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione, l’importo da destinare al fondo istituito per l’erogazione dei sussidi. Il successivo art. 2 disciplina le “Modalità e termini per la presentazione delle domande” che, nel caso di specie, devono essere presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno (allegando idonea documentazione, relativa alla certificazione ISEE ed alle spese sostenute). Gli artt. 3 e 4 disciplinano rispettivamente la composizione della Commissione di valutazione ed i relativi compiti. Sul punto si fa presente che detta Commissione è composta da tre membri, tra cui il Direttore Generale, che la presiede; i componenti della Commissione restano in carica per un triennio e non sono rinnovabili (con l’unica eccezione del Direttore Generale). Compito della Commissione è quello di accertare, in via preliminare, la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità della domanda; di seguito provvede a valutare, nel merito, le istanze dichiarate ammissibili, applicando i criteri di preferenza previsti dal comma 3 dello stesso art. 4 e redige, per ogni singola fattispecie e nei limiti dei relativi stanziamenti, apposita graduatoria. Inoltre, si fa presente che i criteri individuati dal Regolamento al fine di attribuire i sussidi sono i seguenti: a) situazione patrimoniale più sfavorevole (risultante dall’attestazione ISEE) e b) non aver fruito, nel precedente anno, della erogazione di altri sussidi di natura analoga o similare. L’art. 5 individua le fattispecie ed i soggetti beneficiari. In particolare, le fattispecie che danno titolo alla presentazione delle domande sono: • decesso di un familiare fino al secondo grado di parentela del dipendente; • malattie del dipendente, o di figli a carico del medesimo, di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione sanitaria nazionale; • spese mediche, sostenute dal dipendente per sé o per un figlio a carico, di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative prestate in qualsiasi struttura sanitaria; • spese sostenute dal dipendente per frequenza dei figlio a carico presso asili nido pubblici o privati. Inoltre, si evidenzia che al comma 3 dell’art. 5 è disciplinata la ripartizione del fondo di bilancio su cui gravano detti sussidi e, al successivo comma 4, sono previste le modalità di ripartizione del fondo nel caso in cui non pervengano domande oppure la somma totale da rimborsare sia inferiore allo stanziamento annuale previsto. All’art. 6 sono individuate le modalità di tutela in via amministrativa e giurisdizionale previste in caso di rigetto delle istanze presentate dagli interessati conformemente a quanto previsto dall’art. 49 del vigente Statuto. Inoltre, il medesimo articolo disciplina le modalità di verifica delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti al fine di ottenere i benefici e le conseguenze in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci. In particolare, l’art. 6, comma 3, prevede che in caso di dichiarazioni mendaci al dipendente non sarà riconosciuto il sussidio ovvero, nel caso sia già stato erogato, l’importo dello stesso sarà recuperato attraverso addebito stipendiale sulle retribuzioni successive alla comunicazione di esito negativo dell’accertamento; inoltre, allo stesso dipendente sarà precluso ogni sussidio per i successivi 2 anni con decorrenza dalla data dell’accertamento. Infine, l’art. 7 dispone che il presente regolamento si applica a decorrere dall’erogazione dei benefici a valere sul fondo 2013 e potrà essere sottoposto a revisione su richiesta delle parti. Si fa presente che sul testo del regolamento hanno espresso parere favorevole sia il Comitato tecnico amministrativo nella seduta del 13 settembre 2013 che la Commissione Affari Generali e Normativi, riunitasi in data 19 settembre 2013. ____________________________________________________________________________________________ 50 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Stante quanto sopra il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare il testo del “Regolamento per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico-amministrativo”.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, − visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; − visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e, in particolare, l’art. 14, comma 1, lett. a); − visto il C.C.N.L. “Comparto Università” del 16 ottobre 2008 e, in particolare, l’art. 60, comma 5, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità, di attivare iniziative a favore dei dipendenti, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici; − rilevato che le recenti manovre economico-finanziarie (art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010) hanno stabilito che per gli anni 2011, 2012 e 2013 l’ammontare del fondo per il trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo per l’anno 2010; − rilevata, pertanto, la necessità di perseguire una politica di gestione del personale che punti alla valorizzazione dell’aspetto motivazionale del rapporto con il dipendente per la creazione di un clima ispirato ai principi del benessere organizzativo; − preso atto dello stanziamento di bilancio per l’erogazione di sussidi al personale tecnico amministrativo, determinato per l’anno 2013 in Euro 200.000,00, imputati al capitolo F.S. 1.02.10.04 rubricato “Altre spese per il personale”, eventualmente incrementabile previa delibera del Consiglio di Amministrazione; − considerato che le richieste di rimborso delle spese sostenute nell’anno 2013 saranno presentate entro il 31.01.2014 e che pertanto l’amministrazione provvederà a vincolare sul bilancio 2013 l’importo stanziato pari ad Euro 200.000,00; − visto l’accordo per la creazione di un fondo per l’erogazione di sussidi al personale tecnico-amministrativo siglato dall’Università degli Studi di Firenze e le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali di Ateneo in data 8 luglio 2013; − vista la nota prot. n. 51325 del 22 luglio 2013 con la quale è stato trasmesso il parere del Collegio dei revisori dei conti espresso nell’adunanza del 19 luglio 2013; − vista la nota prot. n. 52453 del 24 luglio 2013 con la quale l’Ufficio Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro ha trasmesso l’accordo citato all’ARAN – Ufficio Relazioni Sindacali conformemente a quanto previsto dall’art. 40 bis, comma 5, D.L.vo n. 165/2001; − considerato che detto accordo prevede espressamente che le modalità di erogazione dei sussidi saranno oggetto di un Regolamento da adottarsi a cura dell’Ateneo; − visto lo schema di “Regolamento per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico- amministrativo” predisposto dal gruppo di lavoro costituito con nota prot. 105206 del 17 settembre 2012; − vista la nota prot. n. 58567 del 4 settembre 2013 con cui l’Ufficio Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro ha trasmesso lo schema del “Regolamento per l’erogazione di benefici economici al personale tecnicoamministrativo” alle OO.SS. ed alle R.S.U. dell’Ateneo; − vista l’istruttoria trasmessa con nota prot. n. 58881 del 5.09.2013 dalla Divisione 2 dell’Area Gestione del Personale al Comitato Tecnico – Amministrativo al fine di acquisire il parere ai sensi dell’art. 24 del vigente Statuto; − tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta del 13 settembre 2013 trasmesso con nota prot. n. 61610 del 18 settembre 2013; − acquisito il parere favorevole della Commissione Affari Generali e Normativi, riunitasi in data 19 settembre 2013, DELIBERA di approvare il “Regolamento per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico-amministrativo” nel testo di seguito riportato: «REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO Art. 1 Principi generali e campo di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutto il personale tecnico amministrativo non dirigente dell’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato. 2. Per il personale assunto o cessato in corso d’anno, il sussidio verrà corrisposto solo su spese sostenute durante il periodo di servizio. Analogamente si procede per il personale in aspettativa a qualsiasi titolo o in comando presso altre amministrazioni. 3. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze, in sede di bilancio di previsione, determina annualmente l’importo da destinare al fondo per i sussidi al personale tecnico-amministrativo. Art. 2 ____________________________________________________________________________________________ 51 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Modalità e termini per la presentazione delle domande 1. Le richieste devono riguardare spese sostenute nell’anno solare precedente e vanno presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno. 2. Ai fini della verifica della tempestiva presentazione delle domande da parte della Commissione fa fede la data di ricevimento apposta in calce alle stesse dall’ Archivio Corrente e Protocollo. 3. Ciascun dipendente può presentare annualmente domanda di sussidio soltanto per una delle tipologie previste nel successivo Art. 5, anche a fronte di più fatture o ricevute fiscali esibite. 4. Non potrà essere presentata richiesta di rimborso per le spese per le quali si intende usufruire delle detrazioni fiscali; in ogni caso il sussidio potrà coprire solo la parte delle spese che eccede la detraibilità in sede di dichiarazione dei redditi. Su tale specifico punto l’Amministrazione ha l’obbligo di condurre a posteriori le necessarie verifiche, applicando nel caso le sanzioni di cui al successivo Art. 6, comma 3. 5. Gli interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo appositamente predisposto, allegando la seguente documentazione: − Certificazione ISEE (rilasciata gratuitamente dagli sportelli INPS o CAAF) in corso di validità e relativa almeno ai redditi dell’anno precedente cui si riferiscono le spese; − Idonea documentazione attestante l’evento e i documenti fiscali giustificativi della spesa per la quale si richiede uno specifico contributo; − Autocertificazione attestante che la spesa non è stata oggetto di altri sussidi o rimborsi assicurativi. Art. 3 Composizione della Commissione 1. Le domande sono valutate da una Commissione tecnica appositamente nominata con disposizione del Direttore Generale. 2. La Commissione è composta da tre membri tra i quali il Direttore Generale, in veste di presidente, e da un segretario con funzioni verbalizzanti. 3. La Commissione resta in carica per un triennio; i componenti della Commissione, con l’eccezione del Direttore Generale, non possono essere rinnovati. 4. In caso di dimissioni, di impedimento grave o di decadenza dal servizio di uno o più componenti della Commissione, si provvede alla sostituzione fino alla scadenza dell’incarico. Art. 4 Compiti della Commissione 1. La Commissione accerta, in via preliminare, la sussistenza dei requisiti di carattere generale e di quelli richiesti per ogni singola fattispecie di cui all’art. 5 del presente Regolamento. Ove necessario provvederà a richiedere un’integrazione della documentazione prodotta. Le istanze ritenute inammissibili saranno rigettate con deliberazione motivata. 2. Dopo la conclusione della fase preliminare la Commissione valuta, nel merito, le istanze dichiarate ammissibili, applicando i criteri di preferenza fissati dal comma successivo e redige, per ogni singola fattispecie e nei limiti dei relativi stanziamenti, apposita graduatoria. 3. Ai fini della redazione delle singole graduatorie, la Commissione, dovrà applicare, i seguenti criteri: 1. situazione patrimoniale più sfavorevole , risultante dalla certificazione ISEE; 2. non aver fruito, nel precedente anno, della erogazione di altri sussidi di natura analoga o similare; 4. L’erogazione dei sussidi avviene di norma entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello del verificarsi dell’evento, sulla base delle graduatorie approvate dalla Commissione. 5. L’importo erogato, suddiviso per tipologia, viene comunicato alle RSU e alle OO.SS. per informazione successiva ai sensi dell’art.6 comma 4 del C.C.N.L. 2006-2009 e viene pubblicato sul sito web di Ateneo nel rispetto dei principi dettati dalle norme in materia di riservatezza dei dati personali. Art. 5 Fattispecie e soggetti beneficiari 1. Le fattispecie che danno titolo alla presentazione delle domande di sussidio sono le seguenti: A) Decesso di un familiare fino al secondo grado di parentela del dipendente. Il contributo, sarà erogato nella misura massima di Euro 700 per un valore ISEE fino a 36 mila euro e fino ad un massimo di Euro 350 per un valore ISEE superiore a 36 mila euro, ma non superiore a 70 mila B) Malattie del dipendente, o di figli a carico del medesimo, di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione sanitaria nazionale. Il contributo, sarà erogato nella misura massima di Euro 1000 per un valore ISEE fino a 36 mila euro e fino ad un massimo di Euro 500 per un valore ISEE superiore a 36 mila euro, ma non superiore a 70 mila ____________________________________________________________________________________________ 52 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ C) Spese mediche, sostenute dal dipendente per se o per un figlio a carico, di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative prestate in qualsiasi struttura sanitaria. Il contributo, sarà erogato nella misura massima Euro 700 per un valore ISEE fino a 36 mila euro e fino ad un massimo di Euro 350 per un valore ISEE superiore a 36 mila euro, ma non superiore a 70 mila;. D) Spese sostenute dal dipendente per frequenza dei figlio a carico presso asili nido pubblici o privati. Il contributo, che sarà erogato nella misura massima Euro 700 per un valore ISEE fino a 36 mila euro e fino ad un massimo di Euro 350 per un valore ISEE superiore a 36 mila euro, ma non superiore a 70 mila. 3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito tra le fattispecie di cui al precedente comma, nel modo seguente: A) Decesso di un familiare fino al secondo grado di parentela del dipendente: 5%; B) Malattie del dipendente, o di figli a carico del medesimo, di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione sanitaria nazionale: 25%; C) Spese mediche, sostenute dal dipendente per se o per un figlio a carico, di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative prestate in qualsiasi struttura sanitaria: 60%; D) Spese sostenute dal dipendente per frequenza dei figlio a carico presso asili nido pubblici o privati: 10%. 4. Qualora, nel caso in cui per una o più delle predette fattispecie, non dovessero pervenire richieste di sussidio o se pervenissero per una somma totale di rimborso inferiore a quella allocata, si procederà alla ripartizione degli stanziamenti residui in base ai parametri percentuali di cui al comma precedente. Art. 6 Reclami e controlli 1. La Commissione, in caso di rigetto delle istanze dovrà darne formale comunicazione agli interessati. 2. Ferma restando l’immediata ricorribilità in sede giurisdizionale, avverso qualsiasi provvedimento di un organo dell’Università, nonché avverso il silenzio, è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 49 dello Statuto. 3. L’Amministrazione ha facoltà di disporre verifiche sulle autocertificazioni; in caso di dichiarazioni mendaci al dipendente non sarà riconosciuto il sussidio ovvero, nel caso sia già stato erogato, l’importo dello stesso sarà recuperato attraverso addebito stipendiale sulle retribuzioni successive alla comunicazione di esito negativo dell’accertamento; inoltre il dipendente sarà precluso da ogni sussidio per i successivi 2 anni con decorrenza dalla data dell’accertamento. Art. 7 Norme comuni e transitorie relative ai sussidi 1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dall’erogazione dei benefici a valere sul fondo 2013 e potrà essere sottoposto a revisione su richiesta delle parti.» Sul punto 13 dell’O.D.G. «REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’ISTITUZIONE DEL TECNOLOGO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL VIGENTE STATUTO» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Si sottopone a codesto Organo lo schema del “Regolamento per l’istituzione del Tecnologo a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 bis della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”, al fine della relativa approvazione ai sensi dell’art. 14 del vigente Statuto. Con riferimento alla figura del Tecnologo, si ricorda che nell’ambito delle disposizioni emanate con la legge n. 240/2010 (Legge Gelmini), finalizzate alla riorganizzazione delle Università e al miglioramento della qualità e dell'efficienza del sistema universitario, l’art. 24 bis – introdotto dall’art. 54 del D.L. n. 5/2012 – prevede la possibilità per le Università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione. L’intenzione del legislatore è quella di creare un profilo di alta professionalità e particolare qualificazione professionale (in aggiunta al possesso del titolo di laurea), in analogia al ruolo dei tecnologi negli Enti di Ricerca. Si tratta di personale che può essere assunto esclusivamente con contratti a tempo determinato. La durata minima del contratto è pari a 18 mesi, prorogabile solo una volta e per un periodo massimo di tre anni. La durata complessiva del suddetto contratto non può comunque essere superiore a cinque anni. Il trattamento economico è stabilito dagli Atenei, sulla base dei “titoli di studio e (dell’) eventuale qualificazione professionale richiesta”, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica 3, ed EP, posizione economica 3, dei ruoli del personale tecnico amministrativo delle Università. L’onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca e pertanto non sarà a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). Stante la normativa attuale, sembra che il relativo costo non incida sul limite del 50 per cento della spesa sostenuta per l’assunzione di personale a tempo determinato nell'anno 2009, previsto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. ____________________________________________________________________________________________ 53 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Inoltre, l’art. 24 bis sopra citato prevede che, per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività proprie del tecnologo, gli Atenei dovranno predisporre appositi regolamenti. Sulla base di quanto sopra evidenziato, il gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Alfredo Corpaci e costituito con nota prot. n. 51235 del 19 luglio 2013 ha elaborato lo schema del “Regolamento di Ateneo per l’istituzione del Tecnologo a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 bis della legge n. 240/2010”. Tale Regolamento ha come finalità la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività di tecnologo a tempo determinato e quelle di accesso alla relativa qualifica (art. 1) e si articola in due parti. Nella I parte del suddetto schema è disciplinata la figura del Tecnologo e sono indicate le relative attività, distinte in due diversi profili (art. 2): - il Tecnologo di I livello con funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca, nonché di coordinamento tecnico. È inoltre prevista l’assunzione di responsabilità della qualità ed economicità dei risultati ottenuti; - Il Tecnologo di II livello con compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlata al progetto di ricerca. Per quanto attiene al profilo della responsabilità, la stessa è relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate. In merito ai requisiti di accesso ai suddetti profili, gli stessi sono stati differenziati per le due figure, prevedendo per il Tecnologo di I livello la laurea magistrale, specialistica o la laurea c.d. vecchio ordinamento, nonché una particolare qualificazione professionale, in relazione alla tipologia di attività specificatamente richiesta. Per il profilo di Tecnologo di II livello è richiesta la laurea nonché una particolare qualificazione professionale, in relazione alla tipologia di attività specificatamente richiesta. Nel Regolamento vengono inoltre disciplinati: l’impegno orario, pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre (art. 3), le incompatibilità (art. 4), la retribuzione ad esso spettante (art. 5), nonché la natura e le caratteristiche del rapporto di lavoro (art. 6). Per quanto riguarda il trattamento economico spettante, l’articolo 5 sopra citato prevede una retribuzione annua lorda fissa, da erogarsi per 13 mensilità, ed un trattamento economico accessorio, da erogarsi a seguito di valutazione. La retribuzione annua lorda fissa è stata individuata prendendo come riferimento il trattamento fondamentale annuo lordo spettante al personale di categoria: - EP, posizione economica compresa tra EP1 ed EP2, per il Tecnologo di I livello; - D, posizione economica D3, per il Tecnologo di II livello. Sulla base della valutazione effettuata dal Direttore della Struttura di riferimento in relazione agli obiettivi raggiunti, tenuto conto delle risorse disponibili, sarà erogato il trattamento economico accessorio costituito da una quota variabile compresa fra il 15% e il 25% della retribuzione annua lorda fissa. L’onere complessivo del contratto, comprendente sia il trattamento fondamentale che accessorio, e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione, sarà posto a carico dei Fondi relativi ai progetti di ricerca. Il rapporto di lavoro del Tecnologo a tempo determinato è disciplinato dal contratto individuale. Inoltre, nel Regolamento è previsto che ai Tecnologi sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del vigente Contratto nazionale di Lavoro relativo al comparto Università. Nella II parte del Regolamento è specificata la procedura di reclutamento dei Tecnologi, con particolare riferimento alle modalità di attivazione di tale procedura da parte dei Dipartimenti interessati (art. 7) e allo svolgimento della Selezione, sulla base di quanto previsto dal relativo bando (art. 8). Lo schema di Regolamento evidenzia anche i criteri di nomina della commissione giudicatrice e le attività di competenza della medesima (artt. 9 e 10). È inoltre prevista la procedura di svolgimento delle prove selettive (artt. 11 e 12) e la disciplina del contratto di assunzione (art. 13). La Divisione 2: Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici dell’Area Gestione del Personale ha trasmesso il suddetto schema di Regolamento al Comitato Tecnico Amministrativo, al fine di ottenerne il parere previsto dall’art. 24 del vigente Statuto, nonché alla Commissione Affari Generali di Ateneo e al Senato Accademico, per il relativo esame. Il Comitato Tecnico Amministrativo, riunitosi il 13 settembre c.a. sull’argomento appena detto, ha espresso “(…) parere favorevole sul testo del regolamento presentato suggerendo al contempo all’Amministrazione di procedere alla numerazione dei commi per agevolare la lettura degli articoli”. La Commissione Affari Generali, dopo aver esaminato lo schema di Regolamento dei Tecnologi, in data 19 settembre 2013, ha espresso parere positivo. Il Senato Accademico, nella seduta del 9 ottobre 2013, ha espresso parere positivo. Tutto ciò premesso e considerato, voglia codesto Consiglio di Amministrazione deliberare in merito all’approvazione dello schema di Regolamento che si trasmette.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, — letta l’istruttoria predisposta dall’Area Gestione del Personale; ____________________________________________________________________________________________ 54 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ — vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di riorganizzazione delle Università e miglioramento della qualità e dell'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24 bis, che introduce la figura del Tecnologo a tempo determinato; — tenuto conto che gli oneri relativi all’assunzione del Tecnologo a tempo determinato graveranno su fondi relativi a progetti di ricerca e non saranno quindi a carico del FFO (Fondo per il Finanziamento ordinario); — considerato inoltre che la copertura finanziaria di tale figura non incide sul limite del 50 per cento della spesa sostenuta per l’assunzione di personale a tempo determinato nell'anno 2009, previsto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; — considerato che l’art. 24 bis sopra citato prevede l’adozione di apposito Regolamento disciplinante la suddetta figura; — esaminato lo schema di Regolamento elaborato dal gruppo di lavoro appositamente costituito; — preso atto del parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 24 del vigente Statuto di Ateneo, dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 13 settembre 2013 in ordine al testo del Regolamento dei Tecnologi; — visto il parere favorevole della Commissione Affari Generali di Ateneo del 19 settembre 2013; — visto il parere favorevole del Senato Accademico del 9 ottobre 2013; — visto il carattere innovativo della figura del Tecnologo, la cui istituzione é disciplinata dal Regolamento di cui sopra, APPROVA il “Regolamento di Ateneo per l’istituzione del Tecnologo a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” nel testo di seguito riportato, e dà mandato al Rettore di rivedere detto Regolamento, a distanza di un anno dall’approvazione, nel caso in cui il carattere innovativo della figura del Tecnologo lo rendesse necessario. «REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE DEL TECNOLOGO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010 Art. 1 Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività di Tecnologo a tempo determinato e quelle di accesso alla relativa qualifica, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 24 bis della Legge n. 240 del 30.12.2010. CAPO I – Disciplina della figura del Tecnologo Art. 2 Attività di competenza del Tecnologo 1. Il Tecnologo, nell’ambito dei progetti di ricerca gestiti dalle strutture dell’Ateneo, svolge attività di supporto sia tecnico che amministrativo. In particolare, il Tecnologo svolge compiti di alto contenuto tecnico e professionale in funzione dello svolgimento delle attività di ricerca dell’Ateneo nell’ambito delle direttive impartite dal responsabile della ricerca o dal responsabile della struttura. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei suddetti progetti di ricerca. 2. Il Tecnologo di primo livello svolge, nell’ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca, coordina a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui e' richiesto l'espletamento di attività professionali; ha la responsabilità della qualità ed economicità dei risultati ottenuti. Sono titoli di accesso la laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento, nonché una particolare qualificazione professionale, esplicitata nel bando di cui al successivo art. 8, in relazione alla tipologia di attività specificatamente richiesta. 3. Il Tecnologo di secondo livello svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlata al progetto di ricerca; ha la responsabilità relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate. Sono titoli di accesso la laurea nonché una particolare qualificazione professionale, esplicitata nel bando di cui al successivo art. 8, in relazione alla tipologia di attività specificatamente richiesta. 4. Possono essere bandite Selezioni per Tecnologo che prevedono anche attività assistenziale previo nullaosta della struttura sanitaria interessata. Art. 3 Impegno Orario 1. L’orario di lavoro dei tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre. 2. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della gestione del progetto di ricerca, cui il tecnologo collabora, agli incarichi ad esso affidati, all’ orario di servizio della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ateneo. Art.4 Incompatibilità ____________________________________________________________________________________________ 55 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ 1. Il rapporto di lavoro, di cui al presente regolamento, non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la borsa di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea. 2. La posizione di Tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; se a tempo pieno è incompatibile con l'attività libero professionale. Art. 5 Retribuzione 1. Al tecnologo di I livello spetta una retribuzione lorda annua di € 28.000 da pagarsi in tredici mensilità. 2. Al tecnologo di II livello spetta una retribuzione lorda annua di € 26.000 da pagarsi in tredici mensilità. 3. Alla retribuzione lorda come sopra definita si aggiunge un trattamento economico accessorio variabile tra il 15% e il 25% dei suddetti valori, che sarà quantificato sulla base della valutazione effettuata dal Direttore della Struttura di riferimento in relazione agli obiettivi raggiunti, tenuto conto delle risorse disponibili. 4. L’onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante, sia fondamentale che accessorio, e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di Selezione, sarà posto a carico dei Fondi relativi ai progetti di ricerca. 5. Gli importi indicati nel presente articolo possono essere modificati in coerenza con la normativa nazionale, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Art. 6 Rapporto di lavoro 1. Il rapporto di lavoro del Tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato di durata non inferiore a 18 mesi. Il relativo contratto è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni, fermo restando che la durata complessiva non può superare i cinque anni. 2. Il rapporto può essere a tempo pieno o a tempo parziale. 3. In nessun caso il rapporto di lavoro potrà eccedere i limiti di legge, né potrà trasformarsi a tempo indeterminato. 4. Si applicano ai Tecnologi le disposizioni disciplinanti il rapporto di lavoro, l’estinzione del medesimo e le norme disciplinari stabilite dal vigente Contratto nazionale di Lavoro relativo al comparto Università, in quanto compatibili con il presente Regolamento. CAPO II – Procedura di reclutamento Art. 7 Attivazione della procedura di reclutamento 1. Nell'ambito della programmazione annuale e triennale, i Dipartimenti possono richiedere l'attivazione di procedure di reclutamento di Tecnologi a tempo determinato. 2. A tal fine, è necessaria una circostanziata delibera del Consiglio di Dipartimento nella quale siano evidenziati: a) il programma di ricerca in relazione al quale il Tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante al medesimo; b) la durata del contratto, individuata in osservanza a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 24 bis della Legge 240/2010; c) il livello del Tecnologo; d) il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo parziale); 3. La suddetta delibera deve essere inviata all’Area Programmazione, Organizzazione e Sviluppo nei termini previsti per la programmazione del personale. 4. La richiesta del Dipartimento, corredata dal progetto di ricerca, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Art. 8 Procedura selettiva 1. Dopo l'approvazione della programmazione di cui all'art. 7 e l’individuazione delle risorse che ne garantiscono la copertura economico-finanziaria, il Direttore del Dipartimento propone all’Area Gestione del Personale l’avvio del procedimento di indizione della procedura di selezione. 2. Il bando, pubblicato sul sito dell'Ateneo e inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione in italiano e in inglese sui rispettivi siti, deve contenere: - la descrizione del programma di ricerca nell’ambito del quale il Tecnologo svolgerà la propria attività; - il numero dei posti e il relativo livello; - la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest’ultimo caso, la percentuale d’impegno; - la durata del contratto di lavoro e il trattamento economico; - i requisiti e i titoli di partecipazione alla selezione; - i termini di presentazione delle domande di partecipazione; - le modalità di invio delle domande di partecipazione; ____________________________________________________________________________________________ 56 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ - l’indicazione delle prove d’esame e le relative modalità di espletamento, come previsto dal successivo art. 11 del presente Regolamento, nonché il punteggio massimo attribuibile ad ogni prova; - la votazione minima richiesta per il superamento delle prove; - i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile complessivamente; - il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati; - le incompatibilità; - il pagamento del contributo per la partecipazione alla selezione. 3. Il bando deve contenere altresì informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature. 4. I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. 5. Le date, l'orario ed il luogo di svolgimento delle prove saranno definiti nel bando, rivestendo valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. Gli eventuali spostamenti delle prove selettive saranno pubblicati sul sito di Ateneo alla pagina dei “Concorsi, bandi e selezioni”, anche in tal caso con valore di notifica ai candidati. 6. L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Direttore Generale e notificata all'interessato. 7. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010 sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento proponente, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo. Art. 9 Commissione giudicatrice 1. Con decreto del Direttore Generale, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, è nominata la Commissione giudicatrice composta da tre componenti che possono essere scelti tra professori ordinari, associati e ricercatori, anche esterni all'Ateneo. 2. Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, devono essere presentate al Rettore dell’Università entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della commissione all’Albo di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. La Commissione deve concludere i lavori entro 6 mesi dalla data della prova scritta. 3. Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Direttore Generale, può concedere una proroga, valutati i motivi della richiesta. Art.10 Lavori della Commissione 1. La commissione giudicatrice predeterminerà i criteri di massima per la valutazione dei candidati. 2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta è effettuata dopo la prova stessa e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina dei Concorsi e Selezioni del Personale. Art. 11 Prove d'esame 1. La procedura contempla lo svolgimento delle seguenti prove: - una prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico; - una prova orale. 2. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 90 punti così suddivisi: 1. 30 punti alla prova scritta; 2. 30 punti alla prova orale; 3. 30 punti ai titoli. 3. La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà riportato il punteggio di almeno 21/30. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30. 4. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio delle predette prove e dei titoli. 5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati che sarà affisso nella sede degli esami, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno. 6. La Commissione al termine dei lavori formulerà la graduatoria di merito dei candidati. Con provvedimento del Direttore Generale saranno approvati gli atti concorsuali. Art. 12 Preferenza a parità di merito ____________________________________________________________________________________________ 57 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ 1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’ Ateneo, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza e/o precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 13 Stipula del contratto 1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria stipuleranno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di lavoro a tempo pieno o parziale, regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale relativo ai redditi da lavoro dipendente. 2. Ai sensi dell'art. 24 bis, comma 5, della legge n. 240/2010 i contratti disciplinati nel presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle Università. Art. 14 Norme transitorie e finali 1. Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 7, comma 3, i Dipartimenti potranno inviare la delibera ivi prevista entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. 2. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente Regolamento si applica la disciplina prevista dal codice civile, dal vigente contratto collettivo del comparto Università, dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 165/2001 e alla Legge n. 240/2010. Art. 15 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.» Sul punto 14 dell’O.D.G. «RICHIESTA ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, TIPOLOGIA A), SU FONDI ESTERNI, DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA - REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, ARTICOLO 3» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’art. 3 “Programmazione” del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, approvato con D.R. 5 aprile 2012, n. 327, prevede: “1. L’attivazione dei contratti di cui al presente regolamento rientra nell’ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A tal fine i Dipartimenti entro il mese di Marzo, salvo diverso o ulteriore termine fissato dagli organi di governo in relazione ad esigenze debitamente motivate legate all’attivazione di progetti di ricerca o convenzioni pluriennali, trasmettono all’amministrazione centrale, per l’approvazione degli organi di governo, la proposta di attivazione dei contratti di Ricercatore. 2. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti possono essere a carico di fondi di Ateneo, del Dipartimento, nonché di altri soggetti pubblici o privati previa stipula di convenzioni di cui al successivo articolo 9. 3. Al fine di provvedere alla completa integrazione delle attività assistenziali con quelle di didattica e di ricerca, in caso di attivazione di contratti relativi a settori clinici, la delibera della struttura deve dare atto dell’intesa con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento.” Al riguardo il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei […]” all’art. 5, comma 5, prevede che “Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che […] assicurino […] un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Infine, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito della “Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.Lgs. 49/12 e della Legge 135/2012”, con nota n. 8312 del 5 aprile scorso, ha comunicato i nuovi adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato, di cui all’articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti che rispettino una delle seguenti condizioni: 1. convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l’eventuale settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, la relativa garanzia fideiussoria a copertura del finanziamento; 2. contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti; ____________________________________________________________________________________________ 58 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ 3. progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato. Il Ministero chiede che le convenzioni, i contratti o i Progetti siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera attestante il rispetto di quanto sopra indicato. Con nota del 26 settembre 2013 il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha chiesto l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/D1 (Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio), settore scientifico-disciplinare MED/10 (Malattie dell’Apparato Respiratorio), a valere su fondi della struttura. Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella seduta del 20 giugno 2013, ha adottato la seguente delibera, impegnandosi a trasferire all'Unità Amministrativa Centrale, all'atto della stipula del contratto, i fondi relativi al pagamento dello stipendio, comprensivo degli oneri: Richiedente: Prof. Massimo Pistolesi Numero posti: 1 Settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio Settore scientifico disciplinare: MED/10 - Malattie dell’Apparato Respiratorio Motivazioni di carattere scientifico che determinano l’esigenza del reclutamento: Svolgimento del programma di ricerca sull’applicazione e valutazione dell’efficacia clinica del nuovo polmone bio-artificiale ambulatoriale, AmbuLung (NovaLung), nei pazienti affetti da Broncopneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO) con insufficienza respiratoria cronica in stadio terminale; Tipologia del contratto ed eventuale prorogabilità: ricercatore a tempo determinato di tipologia a), prorogabile; Regime d’impegno (pieno o definito) e relativo trattamento economico: tempo pieno; Descrizione delle attività che il ricercatore dovrà svolgere: un periodo di training di circa 6 mesi presso il reparto di Anestesia e Rianimazione, Centro di Riferimento Regionale ECMO, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi (Direttore Dr. Adriano Peris) per l’utilizzo clinico dello scambiatore gassoso extra-corporeo iLA, precederà l’ attività ambulatoriale e di reparto per la selezione ed il reclutamento di 5 pazienti affetti da BPCO in stadio terminale di malattia candidati all’uso compassionevole, in ambito ambulatoriale, del nuovo polmone bio-artificiale portatile AmbuLung. In tali pazienti è prevista la raccolta di dati clinico-funzionali e di imaging prima dell’ accesso al protocollo clinico e mensilmente durante il follow-up. La valutazione di ogni paziente comprende la raccolta di consenso informato, dati anamnestici, reperti obiettivi, numero e caratterizzazione delle riacutizzazioni, tipologia delle comorbidità, dati sulla condizione clinica generale e specifica respiratoria mediante la somministrazione di questionari validati sulla qualità di vita. Verranno eseguite prove complete di funzionalità respiratoria, test del cammino dei 6 minuti, prelievi venosi ed arteriosi e valutazione delle immagini TC torace attraverso nuovi software per l’analisi densitometrica e la misura dello spessore delle vie aeree nei pazienti affetti da BPCO. E’ inoltre richiesta attività didattica, didattica integrativa nonché tutoraggio a studenti e laureandi; Attività assistenziale: svolgimento di attività ambulatoriale, di reparto e dei turni di guardia; DAI E SOD: Specialità Medico-Chirurgiche, SOD Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria, autorizzata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi; Requisiti di ammissione: Titolo di Dottore di ricerca o equivalente, ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica ovvero fino al 2015 Laurea magistrale o equivalente in nonché curriculum scientificoprofessionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca in Malattie dell’Apparato Respiratorio; Numero massimo di pubblicazioni: 12; E’ inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese che sarà accertata durante la discussione di cui all’art. 8 commi 3 e 4 del Regolamento; Copertura finanziaria: la copertura della spesa relativa al contratto, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro, degli aumenti di legge, oltre che del TFR, per euro 154.121,23 è garantita dal Prof. Massimo Pistolesi sul progetto di ricerca finanziato dall’Unione Europea VII PQ “AmbuLung”. L’ufficio Relazioni internazionali dell’Ateneo ha fornito il Grant Agreement del progetto suddetto nonché le Condizioni Generali – Allegato II della Convenzione di sovvenzione nell’ambito del 7° PQ,. In relazione alla documentazione sopra citata si rileva: a) la delibera del Dipartimento è stata adottata con la maggioranza qualificata degli aventi diritto; b) per il posto richiesto è stata individuata l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti; c) per il posto richiesto non è stato indicato se è stata raggiunta l’intesa con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento, come previsto dal Regolamento di Ateneo in materia; d) l’importo complessivo di € 154.121,23, destinato alla copertura totale del costo triennale del contratto di Ricercatore, è congruo con quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento in materia; ____________________________________________________________________________________________ 59 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ e) quanto alla congruità dei fondi con i requisiti chiesti dal Ministero, la copertura finanziaria rientra tra i progetti di ricerca con enti pubblici o privati per i quali deve essere esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato. Il Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre scorso ha espresso parere favorevole in merito. Il Collegio dei Revisori dei Conti esprimerà il proprio parere nella seduta del 6 novembre prossimo. Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”; visto il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012; vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 1/1/2012 al 31/12/2012”; visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica della seduta del 20 giugno scorso in merito all’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), settore concorsuale 06/D1 (Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio), settore scientifico-disciplinare MED/10 (Malattie dell’Apparato Respiratorio), art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime di impegno a tempo pieno, su fondi della struttura; visto il Grant Agreement del Progetto “AmbuLung”; viste le Condizioni Generali – Allegato II della Convenzione di sovvenzione nell’ambito del 7° PQ, e in particolare l’art. II.15; considerato che l’importo complessivo di € 154.121,23, destinato alla copertura totale del costo triennale del contratto di Ricercatore, è congruo con quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento in materia; considerato, altresì, che la copertura finanziaria rientra tra i progetti di ricerca con enti pubblici o privati per i quali deve essere esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato; visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2013; atteso che il Collegio dei Revisori dei Conti esprimerà il proprio parere nella seduta del 6 novembre prossimo, APPROVA l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/D1 (Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio), settore scientifico-disciplinare MED/10 (Malattie dell’Apparato Respiratorio), subordinatamente all’intesa con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per lo svolgimento dell’attività assistenziale e al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; PRENDE ATTO che il posto di Ricercatore in esame è totalmente finanziato con risorse esterne al Fondo di Finanziamento Ordinario, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica del 20 giugno 2013. Sul punto 15 dell’O.D.G. «RICHIESTA ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, TIPOLOGIA A), SU FONDI ESTERNI, DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE SPERIMENTALI E CLINICHE - REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, ARTICOLO 3» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’art. 3 “Programmazione” del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, approvato con D.R. 5 aprile 2012, n. 327, prevede: “1. L’attivazione dei contratti di cui al presente regolamento rientra nell’ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A tal fine i Dipartimenti entro il mese di Marzo, salvo diverso o ulteriore termine fissato dagli organi di governo in relazione ad esigenze debitamente motivate legate all’attivazione di progetti di ricerca o convenzioni pluriennali, trasmettono all’amministrazione centrale, per l’approvazione degli organi di governo, la proposta di attivazione dei contratti di Ricercatore. 2. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti possono essere a carico di fondi di Ateneo, del Dipartimento, nonché di altri soggetti pubblici o privati previa stipula di convenzioni di cui al successivo articolo 9. ____________________________________________________________________________________________ 60 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ 3. Al fine di provvedere alla completa integrazione delle attività assistenziali con quelle di didattica e di ricerca, in caso di attivazione di contratti relativi a settori clinici, la delibera della struttura deve dare atto dell’intesa con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento.” Al riguardo il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei […]” all’art. 5, comma 5, prevede che “Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che […] assicurino […] un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Infine, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito della “Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.Lgs. 49/12 e della Legge 135/2012”, con nota n. 8312 del 5 aprile scorso, ha comunicato i nuovi adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato, di cui all’articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti che rispettino una delle seguenti condizioni: 1. convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l’eventuale settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, la relativa garanzia fideiussoria a copertura del finanziamento; 2. contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti; 3. progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato. Il Ministero chiede che le convenzioni, i contratti o i Progetti siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera attestante il rispetto di quanto sopra indicato. Con nota del 30 settembre 2013, il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche ha chiesto l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) a tempo definito, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico disciplinare MED/50 - Scienze Tecniche Mediche applicate, a valere su fondi della struttura. Si elenca nel seguito la relativa documentazione: • Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2013; • progetto di ricerca presentato all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze in data 28 giugno 2012 dal titolo “Implementazione nel territorio fiorentino di una nuova metodica non invasiva (Colon TC) per lo screening di popolazione del cancro colon rettale”. Destinatario del contributo richiesto: “Finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, triennale, presso il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica dell’Università di Firenze (dal 2013 Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche)”; • lettera di erogazione del contributo da parte dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze datata 22 febbraio 2013 ad oggetto “Nuovo progetto triennale - Implementazione nel territorio fiorentino di una nuova metodica non invasiva (Colon TC) per lo screening di popolazione del cancro colon rettale”. Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, nella seduta citata, ha assunto la seguente delibera, impegnandosi a trasferire all'Unità Amministrativa Centrale, all'atto della stipula del contratto, i fondi relativi al pagamento dello stipendio del Ricercatore per l'intero anno solare. Per gli anni successivi al primo, si impegna altresì a trasferire i fondi entro il 31 gennaio di ogni singolo anno: Richiedente: prof. Mario Mascalchi Numero posti: 1 Settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate Settore scientifico disciplinare: MED/50 - Scienze Tecniche Mediche applicate Motivazioni di carattere scientifico che determinano l’esigenza del reclutamento: Garantire la continuità realizzativa e la valutazione dei risultati dello studio SAVE (trial randomizzato sullo screening del cancro colorettale con colon TC), di durata pluriennale; Tipologia del contratto ed eventuale prorogabilità: ricercatore a tempo determinato di tipologia a), Regime d’impegno (pieno o definito) e relativo trattamento economico: tempo definito; Descrizione delle attività che il ricercatore dovrà svolgere: conduzione e valutazione dei risultati della attività di ricerca connesse allo studio SAVE (trial randomizzato sullo screening del cancro colorettale con colon TC); attività didattica e di servizio agli studenti nell'ambito del settore MED/50 - Scienze Tecniche Mediche applicate; Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12; Conoscenza di una lingua straniera: inglese; Copertura finanziaria fondi erogati per il progetto di ricerca dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze per euro 114.129,00. ____________________________________________________________________________________________ 61 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ In relazione alla documentazione sopra citata si rileva: a) la delibera del Dipartimento è stata adottata con la maggioranza qualificata degli aventi diritto; b) per il posto richiesto è stata individuata l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti; c) l’importo complessivo di € 114.129,00, destinato alla copertura totale del costo triennale del contratto del Ricercatore, è congruo con quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento in materia; d) quanto alla congruità dei fondi con i requisiti chiesti dal Ministero, la copertura finanziaria rientra tra i progetti di ricerca con enti pubblici o privati per i quali deve essere esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato. Il Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre scorso ha espresso parere favorevole in merito. Il Collegio dei Revisori dei Conti esprimerà il proprio parere nella seduta del 6 novembre prossimo. Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”; visto il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012; vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 1/1/2012 al 31/12/2012”; visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche della seduta del 16 settembre scorso in merito all’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – settore scientifico disciplinare MED/50 – Scienze Tecniche Mediche applicate, art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime di impegno a tempo definito, su fondi della struttura; visto il progetto di ricerca presentato all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze in data 28 giugno 2012 dal titolo “Implementazione nel territorio fiorentino di una nuova metodica non invasiva (Colon TC) per lo screening di popolazione del cancro colon rettale”. Destinatario del contributo richiesto: “Finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, triennale, presso il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica dell’Università di Firenze (dal 2013 Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche)”; vista la lettera di erogazione del contributo da parte dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze datata 22 febbraio 2013 ad oggetto “Nuovo progetto triennale - Implementazione nel territorio fiorentino di una nuova metodica non invasiva (Colon TC) per lo screening di popolazione del cancro colon rettale”; considerato che l’importo complessivo di € 114.129,00, destinato alla copertura totale del costo triennale del contratto di Ricercatore a tempo definito, è congruo con quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento in materia; considerato, altresì, che la copertura finanziaria rientra tra i progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato; visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2013; atteso che il Collegio dei Revisori dei Conti esprimerà il proprio parere nella prossima riunione del 6 novembre, APPROVA l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) a tempo definito, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore scientifico disciplinare MED/50 - Scienze Tecniche Mediche applicate, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; PRENDE ATTO che il posto di Ricercatore in esame è totalmente finanziato con risorse esterne al Fondo di Finanziamento Ordinario, giusta la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche del 16 settembre 2013. Sul punto 16 dell’O.D.G. «RICHIESTA ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, TIPOLOGIA A), SU FONDI ESTERNI, DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE - REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, ARTICOLO 3» ____________________________________________________________________________________________ 62 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’art. 3 “Programmazione” del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, approvato con D.R. 5 aprile 2012, n. 327, prevede: “1. L’attivazione dei contratti di cui al presente regolamento rientra nell’ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A tal fine i Dipartimenti entro il mese di Marzo, salvo diverso o ulteriore termine fissato dagli organi di governo in relazione ad esigenze debitamente motivate legate all’attivazione di progetti di ricerca o convenzioni pluriennali, trasmettono all’amministrazione centrale, per l’approvazione degli organi di governo, la proposta di attivazione dei contratti di Ricercatore. 2. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti possono essere a carico di fondi di Ateneo, del Dipartimento, nonché di altri soggetti pubblici o privati previa stipula di convenzioni di cui al successivo articolo 9. 3. Al fine di provvedere alla completa integrazione delle attività assistenziali con quelle di didattica e di ricerca, in caso di attivazione di contratti relativi a settori clinici, la delibera della struttura deve dare atto dell’intesa con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento.” Al riguardo il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei […]” all’art. 5, comma 5, prevede che “Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che […] assicurino […] un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Infine, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito della “Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.Lgs. 49/12 e della Legge 135/2012”, con nota n. 8312 del 5 aprile scorso, ha comunicato i nuovi adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato, di cui all’articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti che rispettino una delle seguenti condizioni: 1. convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l’eventuale settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, la relativa garanzia fideiussoria a copertura del finanziamento; 2. contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti; 3. progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato. Il Ministero chiede che le convenzioni, i contratti o i Progetti siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera attestante il rispetto di quanto sopra indicato. Con nota del 30 settembre 2013 il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ha inviato la seguente documentazione, relativa all’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 09/E3 (Elettronica), settore scientifico disciplinare INGINF/01 (Elettronica), su fondi della struttura: • estratto del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento dal quale si evince che la copertura del contratto è assicurata dai fondi PRIN 2011; • modello A e modello B del progetto PRIN. Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 9 settembre 2013, ha assunto la seguente delibera, impegnandosi a dare seguito alla procedura di emissione del bando al ricevimento dell’approvazione della richiesta da parte degli organi accademici: Richiedente: Prof. Piero Tortoli Numero posti: 1 Settore concorsuale: 09/E3 (Elettronica); Settore scientifico disciplinare: ING-INF/01 (Elettronica); Motivazioni di carattere scientifico che determinano l’esigenza del reclutamento: Le motivazioni di carattere scientifico che sottendono alla richiesta riguardano lo sviluppo del seguente tema di ricerca: “Sviluppo ed applicazione di nuova piattaforma di ricerca ad ultrasuoni”. Il ricercatore collaborerà allo sviluppo di un sistema aperto ad ultrasuoni, caratterizzato da un numero elevato (256) di canali ad alta velocità che devono essere gestiti in modo indipendente. Egli sarà pertanto coinvolto nel progetto, la realizzazione ed il test di complessi circuiti elettronici basati su dispositivi avanzati FPGA e DSP: Il ricercatore contribuirà inoltre allo sviluppo di metodi originali di indagine ad ultrasuoni che sfrutteranno le potenzialità del nuovo sistema; ____________________________________________________________________________________________ 63 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Tipologia del contratto ed eventuale prorogabilità: ricercatore a tempo determinato di tipologia a); Regime d’impegno (pieno o definito) e relativo trattamento economico: tempo pieno, trattamento economico pari al trattamento iniziale del Ricercatore confermato a tempo pieno; Copertura finanziaria del contratto per euro 154.150,00 comprensiva degli oneri, Finanziamento Progetto PRIN 2011; Tipologia dell’attività didattica richiesta al ricercatore di pertinenza del settore scientifico disciplinare del bando: attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nel SSD ING-INF/01; Numero massimo pubblicazioni: 15; Conoscenza lingua straniera: Inglese. In merito alla copertura finanziaria il Consiglio ha attestato che: - sul progetto indicato la spesa per personale di ricerca risulta ammissibile ai sensi delle linee guida di rendicontazione previste per i progetti PRIN 2010-2011; - che la durata del contratto per ricercatore a tempo determinato (presumibilmente febbraio 2014 –gennaio 2017), nel caso di eventuale e residuale disallineamento rispetto alla durata temporale dei progetti, sarà coperta con i fondi liberi residui dal progetto PRIN 2010-2011 presso il Dipartimento. L’Ufficio Ricerca di Ateneo in merito al Progetto PRIN 2010-2011 ha indicato che al progetto in questione sono stati assegnati euro 263.794,00. In relazione alla documentazione sopra citata si rileva: a) la delibera del Dipartimento è stata adottata con la maggioranza qualificata degli aventi diritto; b) per il posto richiesto è stata individuata l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti; c) l’importo complessivo di € 154.150,00, destinato alla copertura totale del costo triennale del contratto di Ricercatore, è congruo con quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento in materia; d) quanto alla congruità dei fondi con i requisiti chiesti dal Ministero, la copertura finanziaria rientra tra i progetti di ricerca con enti pubblici o privati per i quali deve essere esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato. Il Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre scorso ha espresso parere favorevole in merito. Il Collegio dei Revisori dei Conti esprimerà il proprio parere nella seduta del 6 novembre prossimo. Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”; visto il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012; vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 1/1/2012 al 31/12/2012”; visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione della seduta del 9 settembre scorso in merito all’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 09/E3 (Elettronica), settore scientifico disciplinare ING-INF/01 (Elettronica), art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime di impegno a tempo pieno, su fondi della struttura; considerato che l’importo complessivo di € 154.150,00, destinato alla copertura totale del costo triennale del contratto di Ricercatore, è congruo con quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento in materia; considerato, altresì, che la copertura finanziaria rientra tra i progetti di ricerca con enti pubblici o privati per i quali deve essere esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato; visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2013; atteso che il Collegio dei Revisori dei Conti esprimerà il proprio parere nella seduta del 6 novembre prossimo, APPROVA l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 09/E3 (Elettronica), settore scientifico disciplinare ING-INF/01 (Elettronica), subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; PRENDE ATTO che il posto di Ricercatore in esame è totalmente finanziato con risorse esterne al Fondo di Finanziamento Ordinario, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione del 9 settembre 2013. Sul punto 17 dell’O.D.G. «PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DEI DIPARTIMENTI» ____________________________________________________________________________________________ 64 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al comma 6 dispone “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 [valutativa] può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di Professore di prima e seconda fascia di Professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di Professore di ruolo.” L’art. 29 della stessa legge, al comma 8, dispone “Ai fini dei procedimenti di chiamata dei Professori […] l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa […].” Gli Organi di Governo, nell’ambito della programmazione 2012, hanno approvato l’avvio da parte delle Facoltà delle procedure per le chiamate degli idonei per il ruolo di Professore di prima fascia, secondo un ordine di priorità deliberato dagli organi stessi, in dipendenza della disponibilità dei Punti Organico per detta categoria di personale. Hanno assunto servizio nella qualifica di Professore Ordinario complessivamente, in ordine di graduatoria, 15 Associati e 1 Ricercatore su un totale di 21 idonei ai sensi della legge 210/98. In Ateneo risultano, quindi, ancora da chiamare 5 idonei. Al riguardo si informa che, per quanto riguarda le disponibilità residue relative alle Programmazioni degli anni 2010 e 2011, secondo l’ultima rimodulazione effettuata non ci sono Punti Organico residui da utilizzare per l’assunzione di docenti di prima fascia, stante il limite previsto dall’art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, per cui per il triennio 2009-2011, le università statali potevano procedere all’assunzione di Professori di prima fascia per una quota non superiore al 20 per cento del totale dei Punti Organico utilizzabili. Si ritiene opportuno, preliminarmente, descrivere il quadro normativo di riferimento. Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, all’articolo 4 stabilisce che: “Le Università […] predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione di ateneo di cui al comma 1 è realizzata assicurando la piena sostenibilità delle spese di personale nell’ambito di quanto previsto all’art. 3 e nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 7.” Con Decreto 22 ottobre 2012, n. 297, il Ministero ha definito i criteri per l'attribuzione a ciascuna Università statale del contingente di spesa disponibile per l'anno 2012, espresso in termini di Punti Organico, nonché la rispettiva assegnazione dalla quale risulta, per l’Ateneo fiorentino, l’attribuzione di 24,76 Punti Organico. Con DPCM 19 giugno 2013 la scadenza dei termini per l’utilizzo dei punti organico delle programmazioni 2010, 2011 e 2012 è stata prorogata al 31 dicembre 2013. Ciascuna università statale è autorizzata ad utilizzare i Punti Organico nella misura in cui si determini una differenza positiva tra la rispettiva attribuzione e la somma dei Punti Organico eventualmente già utilizzati nell'anno in corso, nel rispetto dei diversi regimi assunzionali vigenti. A tal proposito si fa presente che quota parte dei Punti Organico relativi alla programmazione del 2012, e con precisione 4,10, sono stati impegnati per l’attivazione di procedure di assunzione di personale tecnico amministrativo. In aggiunta ai Punti Organico attribuiti e utilizzabili ai sensi del citato decreto 297/2012, è altresì consentito ad ogni Ateneo procedere con l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di Ricercatori a tempo determinato, utilizzando a tal fine le disponibilità residue di Punti Organico relative alle Programmazioni degli anni 2010 e 2011, nella misura in cui negli stessi anni era possibile utilizzare le predette risorse. Con Decreto n. 700 dell’8 agosto 2013 “Decreto criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2013” il Ministero ha disposto le assegnazioni del Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali per il corrente esercizio finanziario 2013. Con ulteriore Decreto n. 713 del 9 agosto 2013, lo stesso Ministero ha definito i criteri per l’attribuzione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l’anno 2013, espresso in termini di Punti Organico, nonché la rispettiva assegnazione e utilizzo, in coerenza con le disposizioni normative vigenti. All’Ateneo fiorentino risultano assegnati 14,44 Punti Organico. Successivamente, con nota prot. n. 21381 del 17 ottobre 2013 “D.M. 9 agosto 2013, n. 713 - Punti organico e Programmazione 2013-2015”, il Ministero ha confermato gli aspetti vincolanti e obbligatori della programmazione triennale: • Almeno il 20% dei Punti Organico utilizzati per l’assunzione dei Professori devono essere destinati ad esterni: ci si riferisce al 20% dei Punti Organico destinati all’assunzione di Professori di I e II fascia (incluso il piano straordinario associati). A riguardo verrà effettuato un monitoraggio annuale al 31/12 in relazione all’effettiva assunzione in servizio, e una verifica alla fine del triennio 2013-2015. • Possibilità di reinvestimento dei Punti Organico disponibili a seguito di cessazione di ricercatori o Professori associati assunti da altro Ateneo a valere su Piano straordinario associati 2012-2013; all’Ateneo resta l’intera ____________________________________________________________________________________________ 65 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ quota dei Punti Organico riconducibile alla cessazione che va reinvestita per l’assunzione di Professori di II fascia entro 1 anno. • Nell’ambito della programmazione di Ateneo devono essere previsti nel terzo anno 0,2 Punti Organico per ogni ricercatore di tipo b) al fine dell’eventuale assunzione come Professore associato in caso di possesso dell’abilitazione e di valutazione positiva del soggetto. • Possibilità di destinare non più del 50% dei Punti Organico utilizzati per l’assunzione di Professori per le chiamate di interni: verrà effettuato un monitoraggio annuale al 31/12 in relazione all’effettiva assunzione in servizio e una verifica alla fine del triennio 2013-2015. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 luglio 2013, al fine di completare il piano delle assunzioni degli idonei “interni”, ha deliberato che “i Dipartimenti, entro il mese di Settembre […] facciano pervenire agli Organi tale programmazione, includendo […] le manifestazioni di interesse riguardo alle posizioni di idonei a Professore Ordinario non ancora chiamati”. In adempimento a quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti interessati hanno fatto pervenire le proprie manifestazioni di interesse: • il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, con delibera del 2 ottobre 2013, ha proposto l’attivazione della procedura di chiamata di un Professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea), settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea); • il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, con delibera del 1° ottobre 2013, ha proposto l’attivazione della procedura di chiamata di un Professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia politica); • il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, con delibera del 3 ottobre 2013, ha trasmesso il parere della “Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione” del 17 luglio 2013, relativa alla manifestazione di interesse del Dipartimento per l’idoneità relativa al settore MAT/06. In particolare la Commissione, “tenuto conto che l’idoneità della Prof.ssa Cerrai è ancora valida per il prossimo anno e che la stessa Prof.ssa Cerrai ha chiesto di terminare il suo congedo nel 2014, il Prof. Gandolfi ritiene che la decisione possa essere presa con migliore cognizione di causa nel prossimo anno. Dopo una breve discussione, la Commissione decide di proporre al Consiglio di Dipartimento di non manifestare per questo anno l’interesse del Dipartimento per l’idoneità relativa al settore MAT/06”; • il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, con delibera del 7 ottobre 2013, ha manifestato “il proprio interesse a chiamare un Docente in possesso dell’idoneità a Professore di prima fascia, ottenuta ai sensi della normativa anteriore alla Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, entro i termini della scadenza della stessa (25/02/2016)”; • il Dipartimento di Scienze Giuridiche, con delibera del 3 ottobre 2013, ha proposto l’attivazione della procedura di chiamata di un Professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/G1 (Diritto penale), settore scientificodisciplinare IUS/17 (Diritto penale), precisando che il Consiglio avrebbe deliberato in via definitiva entro il 7 ottobre 2013, dopo aver acquisito i prescritti pareri. Il Senato Accademico, nella seduta del 9 ottobre scorso, ha espresso parere favorevole: 1) al computo nella programmazione 2012 dell’assunzione di due Professori Ordinari (pari a 0,6 Punti Organico); 2) all’attivazione delle procedure valutative, ai sensi dell’articolo 24, comma 6 della legge 240/2010 per i due posti di Professore Ordinario nel seguito indicati: • Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea), settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea); • Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa: settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia politica). Si fa presente che il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, nella medesima seduta, ha precisato che il Dipartimento non avrebbe attivato le procedure valutative nel corso del corrente anno. Successivamente sono pervenute le delibere dei sotto indicati Dipartimenti che hanno richiesto l’attivazione delle procedure valutative in questione: • il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, con delibera del 24 ottobre 2013, ha destinato un posto di ruolo di prima fascia al settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea), settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea) e, contestualmente, proposto la copertura tramite procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, riservata a Professore associato in servizio presso l’Ateneo, idoneo nel ruolo di prima fascia ai sensi della legge 210/98; • il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, con delibera del 29 ottobre 2013, ha destinato un posto di ruolo di prima fascia al settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia politica) e, contestualmente, proposto la copertura tramite procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, riservata a Professore associato in servizio presso l’Ateneo, idoneo nel ruolo di prima fascia ai sensi della legge 210/98. ____________________________________________________________________________________________ 66 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Considerato che per ciascuna assunzione nella qualifica di Ordinario di Professori già in servizio nell’Ateneo con la qualifica di Associato sarà imputato un costo, in termini di Punti Organico, pari alla differenza tra il ruolo di appartenenza e quello di nuova nomina (0,30), l’assunzione in servizio nel ruolo di Professore Ordinario dei due idonei per i quali è pervenuta la richiesta da parte dei Dipartimenti interessati avrebbe un valore di 0,6 Punti Organico. Il maggior costo a carico dell’Amministrazione per i due passaggi a Professore Ordinario dovrà essere previsto nel bilancio di previsione per l’anno 2014. Si tenga presente, inoltre, che in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del predetto D.lgs. 49/2012 “per gli atenei con una percentuale di Professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei Professori il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei Professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili”. Da una controllo effettuato sul personale in servizio al 31 dicembre 2012, l’Ateneo fiorentino rientra nelle predette previsioni di legge, considerato che conta una percentuale di Professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei Professori di ruolo. Ne consegue che al termine del triennio di riferimento dovranno essere assunti tanti Ricercatori di tipologia b) quanti Professori di prima fascia. Al riguardo, si informa che un Professore Ordinario ha già assunto servizio il 1° gennaio 2013 e che un altro lo assumerà dal prossimo 1° novembre. Si informa, altresì, che sono in fase di completamento le procedure per la chiamata di due ricercatori, vincitori del bando ministeriale per Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini”, per i quali è previsto un contratto ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. La relativa pratica sarà sottoposta agli Organi il prossimo mese di novembre. Si ritiene opportuno evidenziare, infine, che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 18, comma 4, della legge 240/2010, sono state bandite 5 procedure selettive, riservate ad esterni, nell’ambito del Piano Straordinario Associati. Due procedure sono già concluse e i chiamati assumeranno servizio il prossimo 1° novembre, mentre per le altre tre procedure, tuttora in fase di espletamento, si prevede che i chiamati assumeranno servizio entro il prossimo 31 dicembre. Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, letta l’istruttoria; visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14; vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli articoli 24, comma 6, e 29, comma 8; visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297 “Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2012”, con il quale comunica l’assegnazione all’Ateneo di 24,76 Punti Organico; visto, altresì, il DPCM 19 giugno 2013 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2013 la scadenza dei termini per l’utilizzo dei Punti Organico delle programmazioni 2010, 2011 e 2012; considerato che quota parte dei Punti Organico relativi alla programmazione del 2012 (precisamente 4,10) sono stati impegnati per l’attivazione di procedure di assunzione di personale tecnico amministrativo; atteso che in aggiunta ai Punti Organico attribuiti e utilizzabili ai sensi del citato decreto 297/2012, è altresì consentito ad ogni Ateneo procedere con l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, utilizzando a tal fine le disponibilità residue di Punti Organico relative alle Programmazioni degli anni 2010 e 2011, nella misura in cui negli stessi anni era possibile utilizzare le predette risorse; verificato che, per quanto riguarda le disponibilità residue relative alle Programmazioni degli anni 2010 e 2011, secondo l’ultima rimodulazione effettuata non ci sono Punti Organico residui da utilizzare per l’assunzione di docenti di prima fascia, stante il limite previsto dall’art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale per il triennio 2009-2011, le università statali potevano procedere all’assunzione di Professori di prima fascia per una quota non superiore al 20 per cento del totale dei Punti Organico utilizzabili; preso atto del Decreto 8 agosto 2013, n. 700, “Decreto criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2013” con il quale il Ministero ha disposto le assegnazioni del Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali per il corrente esercizio finanziario 2013; visto il Decreto 9 agosto 2013, n. 713 “Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2013”, con il quale il Ministero comunica l’assegnazione all’Ateneo di 14,44 Punti Organico; vista la nota prot. n. 21381 del 17 ottobre 2013, “D.M. 9 agosto 2013, n. 713 – Punti organico e Programmazione 2013-2015”, con la quale il Ministero, tra l’altro, conferma gli aspetti vincolanti e obbligatori della programmazione triennale: ____________________________________________________________________________________________ 67 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ • Almeno il 20% dei Punti Organico utilizzati per l’assunzione dei Professori devono essere destinati ad esterni: ci si riferisce al 20% dei Punti Organico destinati all’assunzione di Professori di I e II fascia (incluso il piano straordinario associati). A riguardo verrà effettuato un monitoraggio annuale al 31/12 in relazione all’effettiva assunzione in servizio, e una verifica alla fine del triennio 2013-2015. • Possibilità di reinvestimento dei Punti Organico disponibili a seguito di cessazione di ricercatori o Professori associati assunti da altro Ateneo a valere su Piano straordinario associati 2012-2013; all’Ateneo resta l’intera quota dei Punti Organico riconducibile alla cessazione che va reinvestita per l’assunzione di Professori di II fascia entro 1 anno. • Nell’ambito della programmazione di Ateneo devono essere previsti nel terzo anno 0,2 Punti Organico per ogni ricercatore di tipo b) al fine dell’eventuale assunzione come Professore associato in caso di possesso dell’abilitazione e di valutazione positiva del soggetto. • Possibilità di destinare non più del 50% dei Punti Organico utilizzati per l’assunzione di Professori per le chiamate di interni: verrà effettuato un monitoraggio annuale al 31/12 in relazione all’effettiva assunzione in servizio e una verifica alla fine del triennio 2013-2015; visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; visto il Regolamento recante “Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti”, ed in particolare l’art. 3, comma 4, lettera d), dove si prevede che il dipartimento “esprime parere in ordine ad ogni altro provvedimento riguardante il settore scientifico disciplinare”; visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; viste le delibere adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 25 settembre 2012, 25 ottobre 2012 e 9 ottobre 2013; richiamate le proprie precedenti delibere del 26 settembre 2012 e 26 ottobre 2012 relative alla programmazione dell’anno 2012; atteso che, sulla base della predetta programmazione, hanno assunto servizio nella qualifica di Professore Ordinario complessivamente, in ordine di graduatoria, 15 Associati e 1 Ricercatore su un totale di 21 idonei ai sensi della legge 210/98; considerato che ad oggi risultano ancora da chiamare 5 Professori Associati che hanno conseguito l’idoneità a Professore Ordinario, con bandi emessi a norma della legge 210/1998; considerato che con propria precedente delibera del 6 luglio 2013 è stato disposto che “i Dipartimenti, entro il mese di Settembre […] facciano pervenire agli Organi tale programmazione, includendo […] le manifestazioni di interesse riguardo alle posizioni di idonei a Professore Ordinario non ancora chiamati”; preso atto che, in adempimento a quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione con la delibera sopra citata, i Dipartimenti interessati hanno fatto pervenire le proprie manifestazioni di interesse, e precisamente: il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, con delibera del 2 ottobre 2013, ha proposto l’attivazione della procedura di chiamata di un Professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea), settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea); il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, con delibera del 1 ottobre 2013, ha proposto l’attivazione della procedura di chiamata di un Professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia politica); il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, con delibera del 3 ottobre 2013, ha trasmesso il parere della “Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione” del 17 luglio 2013, relativa alla manifestazione di interesse del Dipartimento per l’idoneità relativa al settore MAT/06. In particolare la Commissione, “tenuto conto che l’idoneità della Prof.ssa Cerrai è ancora valida per il prossimo anno e che la stessa Prof.ssa Cerrai ha chiesto di terminare il suo congedo nel 2014, il Prof. Gandolfi ritiene che la decisione possa essere presa con migliore cognizione di causa nel prossimo anno. Dopo una breve discussione, la Commissione decide di proporre al Consiglio di Dipartimento di non manifestare per questo anno l’interesse del Dipartimento per l’idoneità relativa al settore MAT/06”; il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, con delibera del 7 ottobre 2013, ha manifestato “il proprio interesse a chiamare un Docente in possesso dell’idoneità a Professore di prima fascia, ottenuta ai sensi della normativa anteriore alla Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, entro i termini della scadenza della stessa (25/02/2016)”; il Dipartimento di Scienze Giuridiche, con delibera del 3 ottobre 2013, ha proposto l’attivazione della procedura di chiamata di un Professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/G1 (Diritto penale), settore scientifico-disciplinare IUS/17 (Diritto penale), precisando che il Consiglio avrebbe deliberato in via definitiva entro il 7 ottobre 2013, dopo aver acquisito i prescritti pareri. atteso che il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, nella seduta del Senato Accademico del 9 ottobre 2013, ha precisato che il Dipartimento non avrebbe attivato le procedure valutative nel corso del corrente anno; ____________________________________________________________________________________________ 68 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ - considerato che il Senato Accademico, nella seduta citata, ha espresso parere favorevole: al computo nella programmazione 2012 dell’assunzione di due Professori Ordinari (pari a 0,6 Punti Organico); all’attivazione delle procedure valutative, ai sensi dell’articolo 24, comma 6 della legge 240/2010 per i due posti di Professore Ordinario nel seguito indicati: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea), settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea); Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa: settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia politica); preso atto delle delibere con le quali i Dipartimenti interessati ad assumere gli idonei entro il corrente anno hanno chiesto l’attivazione delle procedure valutative come nel seguito indicato: il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, con delibera del 24 ottobre 2013, ha destinato un posto di ruolo di prima fascia al settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea), settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea) e, contestualmente, proposto la copertura tramite procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, riservata a Professore associato in servizio presso l’Ateneo, idoneo nel ruolo di prima fascia ai sensi della legge 210/98; il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, con delibera del 29 ottobre 2013, ha destinato un posto di ruolo di prima fascia al settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia politica) e, contestualmente, proposto la copertura tramite procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, riservata a Professore associato in servizio presso l’Ateneo, idoneo nel ruolo di prima fascia ai sensi della legge 210/98; tenuto conto che per ciascuna assunzione nella qualifica di Ordinario di Professori già in servizio nell’Ateneo con la qualifica di Associato, sarà imputato un costo, in termini di Punti Organico, pari alla differenza tra il ruolo di appartenenza e quello di nuova nomina (0,30) e che, pertanto, l’assunzione in servizio dei due idonei per i quali è pervenuta la richiesta da parte dei Dipartimenti interessati avrebbe un valore di 0,6 Punti Organico; quantificato per i due passaggi a Professore Ordinario il maggior costo a carico dell’Amministrazione, da allocare nel bilancio di previsione per l’anno 2014; considerato che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del predetto D.lgs. 49/2012, “per gli atenei con una percentuale di Professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei Professori il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei Professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili”; verificato che al 31 dicembre 2012 la percentuale di Professori di prima fascia risulta superiore al 30 per cento del totale dei Professori di ruolo in servizio; atteso che un Professore Ordinario ha già assunto servizio il 1° gennaio 2013 ed un altro lo assumerà dal prossimo 1° novembre; preso atto che sono in fase di completamento le procedure per la chiamata di due ricercatori, vincitori del bando ministeriale per Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini”, per i quali è previsto un contratto ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, e che la relativa pratica sarà sottoposta agli Organi il prossimo mese di novembre; considerato che a garanzia di quanto disposto dall’art. 18, comma 4, della legge 240/2010 sono state bandite 5 procedure selettive, riservate ad esterni, nell’ambito del Piano Straordinario Associati, due delle quali già concluse e tre tuttora in fase di espletamento; avuto riguardo di quanto emerso nel corso della discussione in ordine all’imputazione dei Punti organico sulle disponibilità dei dipartimenti e sulla programmazione del 2012, DELIBERA 1) l’attivazione delle procedure valutative di due posti di Professore Ordinario, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge 240/2010, per i Dipartimenti e i settori nel seguito indicati: • Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea), settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea); • Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa: settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia politica); 2) di imputare i Punti organico totali, pari a 0.6, alla programmazione 2012, o ad altra programmazione precedente nel caso in cui ciò si rendesse possibile, per l’assunzione di due Professori Ordinari già in servizio nel ruolo di Professore Associato. I Punti organico di cui sopra graveranno su ciascuno dei due dipartimenti citati per lo 0.2, per un totale di 0.4 Pu.Or., mentre della parte restante, pari a 0.2 Punti organico, si farà carico l’Ateneo; 3) di destinare, nell’ambito della programmazione del triennio 2013/2015, i punti organico necessari all’attivazione di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. ____________________________________________________________________________________________ 69 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Sul punto 18 dell’O.D.G. «INSEGNAMENTI PRESSO SEDI DECENTRATE PER I QUALI SIA IN ATTO UNA SPECIFICA CONVENZIONE - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA ORARIA DEI RICERCATORI» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «La legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 6, comma 4, ha previsto che ciascuna Università stabilisca con proprio Regolamento i criteri per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori di ruolo ai quali siano affidati moduli o corsi curriculari. In adempimento di tale norma, l’Ateneo, con D.R. n. 313 del 3 aprile 2012, ha emanato il “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo indeterminato”, che, all’art. 5, comma 1, dispone: “L’importo della retribuzione aggiuntiva da corrispondere ai Ricercatori a tempo indeterminato è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle disponibilità di bilancio […]”. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 settembre 2012, ha definito detto importo nella misura di 20 euro lordi, per ciascuna ora di didattica frontale, per gli anni accademici 2012/13, 2013/14 e 2014/15. Recentemente si è posto il problema della retribuzione degli insegnamenti svolti presso sedi decentrate dei Corsi di Studio o delle Sezioni formative delle lauree delle professioni sanitarie, per i quali sia in atto una specifica convenzione, atteso che per i Ricercatori anche gli insegnamenti svolti presso sedi decentrate dovrebbero essere retribuiti nella misura sopra riportata. La Commissione didattica d’Ateneo, nella riunione del 14 ottobre 2013, “esaminata la questione della maggiorazione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo indeterminato che svolgono insegnamenti presso sedi decentrate dei Corsi di studio, per le quali sia in atto una specifica convenzione, in considerazione del maggior impegno richiesto e del fatto che tale retribuzione non grava sul bilancio di Ateneo ma su fondi esterni, ha espresso parere favorevole a che venga corrisposta una retribuzione aggiuntiva maggiorata, raccomandando altresì che non venga superato il doppio della retribuzione oraria stabilita dal Consiglio di Amministrazione per gli insegnamenti svolti in sede”. In adesione al parere espresso dalla Commissione didattica, con Decreto n. 1101 del 17 ottobre 2013 il Rettore ha adottato un provvedimento d’urgenza, al fine di consentire l’avvio delle procedure per la liquidazione delle somme spettanti agli interessati per insegnamenti svolti nell’anno accademico 2012/2013 entro il corrente anno, facendo ricorso a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, dello Statuto, che dispone: “Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione ovvero al Senato Accademico, secondo le rispettive competenze, nell’adunanza immediatamente successiva.” Il suddetto provvedimento dispone la maggiorazione della retribuzione aggiuntiva oraria per i Ricercatori che hanno svolto insegnamenti presso sedi decentrate, per i quali sia in atto una specifica convenzione, entro i limiti di cui all’art. 114, comma 3, del DPR 11 luglio 1980, n. 382, attualmente pari a 35,47 euro lordo percipiente e a 47,06 euro lordo amministrazione. Tale maggiorazione rientra, comunque, nei limiti di cui alla raccomandazione della Commissione Didattica. Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a ratificare quanto disposto dal Rettore con il D.R. 1101/2013 citato e a deliberare in merito alla maggiorazione di cui sopra per gli anni accademici successivi al 2012/13.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e in particolare l’articolo 114; vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’articolo 6 “Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo”, comma 4; visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329, ed in particolare quanto previsto all’articolo 11, comma 3: “Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione ovvero al Senato Accademico, secondo le rispettive competenze, nell’adunanza immediatamente successiva.”; preso atto del “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo indeterminato”, emanato con decreto rettorale 3 aprile 2012, n. 313; preso atto, altresì, della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 settembre 2012, in ordine alla definizione dell’importo della retribuzione aggiuntiva da corrispondere ai Ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno per ciascuna ora di didattica frontale, nella misura di 20 euro lordi per gli anni accademici 2012/13, 2013/14 e 2014/15; visto il verbale della Commissione didattica d’Ateneo relativo alla riunione del 14 ottobre 2013 in merito al pagamento dei Ricercatori di ruolo per insegnamenti svolti presso sedi decentrate dei Corsi di studio, per le quali sia in atto una specifica convenzione; ritenuto opportuno prevedere una retribuzione aggiuntiva maggiorata per i Ricercatori che svolgono insegnamenti presso sedi decentrate dei Corsi di Studio o delle Sezioni formative delle lauree delle professioni sanitarie, per i ____________________________________________________________________________________________ 70 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ quali sia in atto una specifica convenzione, in considerazione del maggior impegno richiesto e del fatto che tale retribuzione non grava sul bilancio d’Ateneo ma su fondi esterni; visto il Decreto rettorale 17 ottobre 2013, n. 1101, con il quale è stata prevista e definita la maggiorazione della retribuzione aggiuntiva oraria per i Ricercatori che hanno svolto insegnamenti presso sedi decentrate nell’anno accademico 2012/13, per i quali sia in atto una specifica convenzione, entro i limiti di cui all’articolo 114, comma 3, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, attualmente pari a 35,47 euro lordo percipiente e a 47,06 euro lordo amministrazione; ravvisata la sussistenza delle ragioni di urgenza che hanno indotto l’adozione del provvedimento citato in applicazione di quanto disposto dall’art. 11, comma 3, dello Statuto; considerata inoltre la necessità di deliberare per gli anni accademici successivi al 2012/13, DELIBERA 1) la ratifica del Decreto rettorale 17 ottobre 2013, n. 1101 e ne conferma la produzione degli effetti dalla data di adozione dello stesso, per quanto riguarda l’anno accademico 2012/13; 2) la maggiorazione della retribuzione aggiuntiva oraria, nei limiti di cui all’art. 114, comma 3, del DPR 11 luglio 1980, n. 382, per i Ricercatori che svolgano insegnamenti presso sedi decentrate dei Corsi di studio o delle Sezioni formative delle lauree delle professioni sanitarie, per i quali sia in atto una specifica convenzione, a decorrere dall’anno accademico 2013/14. Sul punto 19 dell’O.D.G. «NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI – (CNIT)» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), è stato costituito nel 1995 dalle Università degli Studi di Bologna, Firenze, Genova, Parma, Pisa e del Politecnico di Torino ed ha sede presso l’Università di Parma. Il Consorzio ha il compito di promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel campo delle Telecomunicazioni e delle relative aree dell’Elettromagnetismo in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali. Sono organi del Consorzio il Consiglio Direttivo, il Consiglio Scientifico, il Direttore, il Presidente, la Giunta e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante del Consorzio per quanto concerne l’attività scientifica e l’utilizzazione dei mezzi finanziari ed è composto da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate. Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio. La nomina dei componenti del Consiglio non può essere rinnovata per più di una volta consecutivamente. Con nota del 13 giugno 2013, il Presidente, Prof. Ing. Gianni Vernazza, in vista della prossima scadenza dell’attuale rappresentante, Prof. Enrico Del Re, ha invitato l’Università di Firenze a provvedere alla nomina del rappresentante dell’Ateneo fiorentino nel Consiglio Direttivo del CNIT per il triennio 2014 – 2016. A tale proposito con delibera del 7 ottobre 2013 il Consiglio di dipartimento del DINFO ha indicato quale rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del CNIT il prof. Dino Giuli. E’ disponibile curriculum vitae del docente. Nella seduta del 9 ottobre il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulla nomina in questione.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, visto lo Statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT); vista la nota del 13 giugno 2013 del Prof. Ing. Gianni Vernazza, Presidente del Consorzio che ha invitato a provvedere alla nomina del rappresentante dell’Università nel Consiglio Direttivo; vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del DINFO del 7 ottobre 2013; visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 9 ottobre 2013; visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, esprime parere favorevole alla nomina del Prof. Dino Giuli quale rappresentante dell’Università degli Studi di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) per il triennio 2014 – 2016 . Sul punto 20 dell’O.D.G. «NOMINA DEL RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA BIO – ONCOLOGIA (CINBO)» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Consorzio CINBO è stato costituito nel 1987 ed attualmente ne fanno parte le seguenti Università: Firenze, Bologna, Catanzaro, Chieti, Ferrara, l’Aquila, Roma “la Sapienza”, “Federico II” Napoli, Palermo, Perugia, Milano, Messina, Politecnica delle Marche e Teramo. Ogni altra università italiana o straniera che ne faccia domanda previa delibera del Consiglio Direttivo potrà partecipare al Consorzio. ____________________________________________________________________________________________ 71 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Il Consorzio ha la propria sede legale presso il Ce.S.I (Centro Scienza dell’Invecchiamento) dell’Università di Chieti, ed è posto sotto la vigilanza del MIUR. Il Consorzio, che non ha finalità di lucro, si propone di promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche ed applicative nel campo della Bioncologia tra le Università, altri Enti di ricerca e/o Industrie ed inoltre il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di laboratori esterni o internazionali nel settore della Bioncologia. Sono organi del Consorzio il Consiglio Direttivo, il Consiglio Scientifico, il Direttore, il Vice Direttore, il Direttore Scientifico, la Giunta Amministrativa e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo del Consorzio è composto da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate ed è nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per un triennio. Con D.R. n. 1213 del 18.11.2010 era stato nominato il Prof. Roberto Mazzanti quale rappresentante dell’Ateneo fiorentino nel Consiglio Direttivo del CINBO. La nomina è in scadenza a novembre 2013. Nella seduta del 2 ottobre 2013 il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulla nomina del prof. Carini.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, - visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; - visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di Firenze; - visto lo Statuto del Consorzio CINBO ; - visto il DR n. 1213 del 18.11.2010 di nomina del Prof. Roberto Mazzanti prossima alla scadenza; - vista la disponibilità manifestata dal prof. Marco Carini; - visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre u.s., esprime parere favorevole alla nomina del Prof. Marco Carini quale rappresentante dell’Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio –Oncologia (CINBO) per il triennio 2013-2016. Sul punto 21 dell’O.D.G. «NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA FISICA DELLE ATMOSFERE E DELLE IDROSFERE – CINFAI» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’Università di Firenze ha aderito al Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere con le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 17 e 24 Aprile 1996. Fanno parte del Consorzio le Università dell’Aquila, Basilicata, Cagliari, Camerino, Firenze, Genova, Lecce, Modena e Reggio Emilia, Napoli Parthenope, Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata", Roma Tre, Torino, Politecnico di Torino, Trento, Trieste, Udine, Urbino "Carlo Bo", Bologna, Brescia, Milano e Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro". Il Consorzio ha sede legale presso l’Università degli Studi di Camerino. Il Consorzio CINFAI ha il compito di promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo della Scienza delle Atmosfere e Idrosfere delle Università Consorziate. Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto il Governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo composto dal rappresentante legale di ciascuna delle Università consorziate o da un suo delegato, scelto fra professori esperti nel campo di attività del Consorzio. Con nota del 9 settembre 2013, il Presidente del CINFAI, Prof. Antonio Speranza, ha sollecitato la nomina del rappresentante dell’Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio, per il prossimo triennio 2014-2016. Con DR n. 83924 del 23.12.2010 era stato nominato il Prof. Roberto Udisti nel Consiglio Direttivo e la sua nomina avrà validità fino a dicembre 2013. Considerando le competenze del docente e la disponibilità dello stesso a svolgere l’incarico in questione, si conferma la nomina del prof. Roberto Udisti nel Consiglio Direttivo del Consorzio. E’ disponibile il curriculum vitae del docente e la breve relazione sull’attività del consorzio nel corso del triennio precedente. Nella seduta del 9 ottobre u.s. il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla conferma del prof. Udisti.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, vista la nota del 9 settembre 2013 del Prof. Antonio Speranza, Presidente del Consorzio, di sollecito alla nomina del rappresentante dell’Università nel Consiglio Direttivo del CINFAI; visto l’art. 7 dello Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere; tenuto conto della disponibilità espressa e del curriculum vitae presentato dal Prof. Roberto Udisti; tenuto conto della relazione sull’attività dell’Ente presentata dal prof. Udisti; visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 9.10.2013; ____________________________________________________________________________________________ 72 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ - visto l’art. 62 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041/93 e successive modifiche; visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, esprime parere favorevole alla nomina del Prof. Roberto Udisti quale rappresentante dell’Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere – CINFAI – per il triennio 20142016. Sul punto 22 dell’O.D.G. «NOMINA DEL RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO CONSORTILE DEL CONSORZIO CINECA» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato costituito per iniziativa dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione e da alcune Università tra cui quella di Firenze, in data 14 Luglio 1967. Il Consorzio senza scopo di lucro né diretto né indiretto ha la finalità di promuovere l’utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell’informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni; garantire i servizi del calcolo scientifico ad alte prestazioni al sistema nazionale della ricerca; consentire l’utilizzo delle risorse anche ad altri Enti Pubblici e Privati sulla base di apposite convenzioni o contratti; sviluppare ricerche per l’utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili. Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, sono organi del Consorzio il Consiglio Consortile, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore, il Collegio dei Revisori dei Conti e l’Organismo di Vigilanza. Il Consiglio Consortile è l’organo che determina l’indirizzo strategico del Consorzio e svolge funzioni di controllo nei confronti degli altri organi. E’ composto dai Rettori delle Università consorziate, o loro delegati, da un rappresentante del MIUR, dai Presidenti degli Enti di Ricerca consorziati; i membri designati durano in carica tre anni e i componenti possono essere confermati. Con il DR n. 1251 del 30 novembre 2010 era stato nominato il Prof. Leonardo Casini rappresentante dell’Ateneo fiorentino nell’allora Consiglio di Amministrazione – oggi Consiglio Consortile – per il triennio 2010-2013, si dovrà pertanto provvedere alla designazione di un nuovo rappresentante dell’Università di Firenze stante l’imminente scadenza. In fase di approvazione delle modifiche statutarie, l’ex Consiglio di Amministrazione del CINECA aveva deliberato la proroga degli organi del consorzio fino all’approvazione del conto economico dell’esercizio 2014 (verbale 20.7.2012). Pertanto, conformemente a quanto deliberato dal CDA in tale seduta, si ritiene di confermare la nomina del Prof. Leonardo Casini fino all’approvazione del conto economico dell’esercizio 2014 e di nominare il Prof. Marcantonio Catelani per il triennio successivo, a decorrere dalla data di cessazione dalla carica del Prof. Leonardo Casini. Si fa presente che il prof. Marcantonio Catelani è nominato Presidente di SIAF a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed ha pertanto le competenze per rivestire la carica in questione. Sulla nomina si è espresso favorevolmente il Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre scorso.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, visto il DR n. 1251 del 30.11.2010 di nomina del Prof. Leonardo Casini nel Consiglio Consortile, prossimo alla scadenza; vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio CINECA del 20 luglio 2012; viste le competenze del prof. Marcantonio Catelani; visto il parere favorevole del Senato Accademico del 9 ottobre 2013; visto lo Statuto del Consorzio Interuniversitario CINECA; visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in vigore; visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, delibera 1- la nomina del Prof. Leonardo Casini quale rappresentante dell’Università degli Studi di Firenze nel Consiglio Consortile del Consorzio Interuniversitario CINECA fino all’approvazione del conto economico dell’esercizio 2014; 2- la nomina del Prof. Marcantonio Catelani, Presidente di SIAF con decorrenza dal 1° gennaio 2014, quale rappresentante dell’Ateneo fiorentino nel Consiglio Consortile a decorrere dalla cessazione della carica del Prof. Leonardo Casini. Sul punto 23 dell’O.D.G. «CHIUSURA DEL CENTRO STUDI “CONDOMINIO E LOCAZIONE”» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Con Decreto Rettorale n. 18145 (230) del 21 aprile 2004 è stato istituito su proposta del Dipartimento di Diritto dell’Economia, il Centro Studi Condominio e Locazione, senza autonomia amministrativo contabile, e con sede nel Dipartimento di afferenza. Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 21 ottobre 2009, considerato che lo Statuto allora vigente non prevedeva la tipologia dei Centri di Studio a suo tempo attivati ai sensi dell’art. 29 commi 5 e 6 dello Statuto ____________________________________________________________________________________________ 73 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ precedente, ha deliberato il mantenimento di tali Centri nell’attuale forma organizzativa in attesa di regolamentazioni delle diverse tipologie di Centri previsti dallo Statuto. Successivamente sono stati emanati i seguenti Regolamenti: 1. Regolamento di Ateneo sulle modalità di Costituzione e funzionamento dei centri di Servizio [DR. N. 88034(1578) del 18/12/2009] 2. Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca [DR. N. 64182(1032) del 13/10/2010] 3. Regolamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali [DR. N. 64191(1033) del 13/10/2010]. Con nota prot. N. 16288 dell’8/3/2011 i Direttori dei centri Studi sono stati invitati a verificare la possibilità di trasformazione del proprio Centro in una delle tipologie organizzative regolamentate dalla suddetta normativa e a trasmettere l’eventuale proposta di trasformazione, corredata dalle delibere dei Dipartimenti aderenti come previsto nelle “Disposizioni transitorie e finali” dei Regolamenti in parola. In data 4 ottobre 2013 è pervenuta all’Ufficio scrivente delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto dell’Economia, che nella seduta del 20 dicembre 2012 ha preso atto dell’impossibilità per il Centro Studi Condominio e Locazione di darsi una forma organizzativa coerente alle nuove norme dell’Ateneo, dichiarandone di fatto la chiusura.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, visto il vigente Statuto; visto il decreto n. 18145 (230) del 21 aprile 2004 di costituzione del Centro Studi Condominio e Locazione; vista la nota prot. N. 16288 dell’8/3/2011, con la quale i Direttori dei Centri Studi sono stati invitati a verificare la possibilità di trasformazione del proprio Centro in una delle tipologie organizzative regolamentate dalla normativa vigente; vista la delibera del Dipartimento di Diritto dell’Economia del 20 dicembre 2012, delibera la disattivazione del Centro Studi Condominio e Locazione a far data dalla delibera del Dipartimento di afferenza. Sul punto 24 dell’O.D.G. «CHIUSURA DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Con Decreto Rettorale n. 994 del 29 dicembre 2003 è stato istituito il Centro interdipartimentale di ricerca sulle Organizzazioni sociali, senza il riconoscimento di autonomia amministrativa, per iniziativa del Dipartimento di Diritto dell’Economia e del Dipartimento di Scienze aziendali. Dalla data del 1° gennaio 2004, decorrenza dell’attivazione del Centro interdipartimentale di ricerca sulle Organizzazioni sociali, non ci sono atti che dimostrino l’attività del Centro: mancano tra l’altro gli adeguamenti previsti dal D.R. n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010 (Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca). Inoltre è da considerare che i Dipartimenti che ne hanno promosso la costituzione, a seguito della riorganizzazione dipartimentale disegnata dalla legge 240/2010, sono stati disattivati a far data dal 31 dicembre 2012. In data 4 ottobre 2013 è pervenuta all’Ufficio scrivente, da parte del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, la delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto dell’Economia, che nella seduta del 20 dicembre 2012 ha preso atto del fatto che l’attività del Centro non è mai stata avviata e su richiesta del Direttore ha formalizzato la chiusura del Centro.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, visto il vigente Statuto; visto il decreto n. 994 del 29 dicembre 2003 di costituzione del Centro interdipartimentale di ricerca sulle Organizzazioni sociali; considerata la mancanza di attività del Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Organizzazioni Sociali; considerato che, a causa della riorganizzazione dipartimentale disegnata dalla legge 240/2010, il Dipartimento di Diritto per l’Economia e il Dipartimento di Scienze aziendali sono stati disattivati in data 31 dicembre 2012; vista la delibera del Dipartimento di Diritto dell’Economia del 20 dicembre 2012, delibera la disattivazione del Centro interdipartimentale di ricerca sulle Organizzazioni sociali e la conseguente disattivazione a far data dalla delibera del Dipartimento di Diritto dell’Economia. Sul punto 25 dell’O.D.G. «REGOLAMENTO PER LE RIVISTE SCIENTIFICHE DELL’ATENEO» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’attuale Regolamento per le riviste universitarie, vigente nel nostro Ateneo dal 1984, è stato oggetto di revisione da parte del Prof. Sordi, dei Prorettori vicario e della ricerca scientifica, Prof. Giacomo Poggi e Prof.ssa Elisabetta Cerbai oltre che dal Dirigente dell’Area Affari Generali e dall’Ufficio Affari Generali. ____________________________________________________________________________________________ 74 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Nel testo proposto si è tenuto conto di alcune novità introdotte dal nuovo Statuto dell’Ateneo oltre che dalla normativa nazionale succeduta al vigente regolamento. Oggetto della disciplina provvedimentale sono le riviste scientifiche di proprietà dell’Università; la procedura di attivazione è attivata con la deliberazione iniziale del Consiglio di Dipartimento - che deve individuare alcuni elementi essenziali del prodotto editoriale -, seguono il parere del Senato Accademico e la delibera del Consiglio di Amministrazione. Riguardo agli organi, la sola novità concerne il Direttore scientifico che può essere individuato anche in un docente di un Ateneo straniero (art. 7). Quest’ultimo, diversamente che in passato, è tenuto a presentare al Dipartimento proponente la costituzione della rivista, una relazione sull’attività svolta dalla rivista (art. 11) al Consiglio del Dipartimento che, in base ad una sua valutazione, potrà anche decidere per la sua cessazione. Altra novità riguarda la procedura di scelta degli articoli da pubblicare nella rivista: il metodo adottato è appunto quello “peer review”; ad ogni rivista è attribuito un codice ISSN ed un codice DOI. In via transitoria, poi, l’articolo 13 prevede che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento debbano essere comunicate al Rettore le riviste attive nell’Ateneo, ciò permetterà di inventariare-aggiornare il dato già in possesso dell’Amministrazione. Così l’art. 14 contempla l’obbligo per le riviste già esistenti di adeguarsi alle novità introdotte dal regolamento. Il testo del Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 30 settembre u.s.; la stessa si è espressa favorevolmente senza effettuare alcun rilievo sul regolamento. Sulla base di quanto sopra menzionato e ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso il proprio parere nella seduta del 16 ottobre u.s.ed ha suggerito alcune modifiche che vengono riportate in carattere sottolineato nella seconda colonna qui di seguito. Testo ante parere CTA Testo post parere CTA Regolamento per le riviste scientifiche di Regolamento per le riviste scientifiche di Ateneo Ateneo Il Rettore Il Rettore • Visto il vigente Statuto dell’Università • Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze degli Studi di Firenze • Visto il vigente Regolamento per • Visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità l’Amministrazione, Finanza e Contabilità • Visto il vigente Regolamento per le Riviste • Visto il vigente Regolamento per le Riviste Universitarie Universitarie • Visto il parere della Commissione Affari • Visto il parere della Commissione Affari Generali del 30 settembre 2013 e del Comitato Generali del 30 settembre 2013 e del Comitato Tecnico Amministrativo del 16 ottobre 2013 Tecnico Amministrativo del 16 ottobre 2013 • Viste le delibere del Consiglio di • Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico Amministrazione e del Senato Accademico del…… del…… Art. 1) - Finalità Art. 1) - Finalità 1. Con il presente regolamento si intende 1.Con il presente regolamento si intende disciplinare le riviste e le pubblicazioni disciplinare le riviste e le pubblicazioni periodiche a carattere scientifico di proprietà periodiche a carattere scientifico di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze nel rispetto dell’Università degli Studi di Firenze nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, dello delle vigenti disposizioni normative, dello Statuto e del Regolamento Amministrazione Statuto e del Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Ateneo. Finanza e Contabilità dell’Ateneo. Art. 2) - Definizioni Art. 2) - Definizioni 1. Sono intesi, per riviste e periodici, i 1. Sono intesi, per riviste e periodici, i prodotti prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo editoriali realizzati su supporto cartaceo o o informatico destinati alla pubblicazione o informatico destinati alla pubblicazione o comunque alla diffusione presso il pubblico con comunque alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico. La diffusione di ogni mezzo, anche elettronico. La diffusione di tali stampati potrà avere cadenza settimanale, tali stampati potrà avere cadenza settimanale, mensile o modulata comunque nel tempo. mensile o modulata comunque nel tempo. 2. La testata identifica il prodotto editoriale ed 2. La testata identifica il prodotto editoriale ed è è composto dalla denominazione attribuita al composto dalla denominazione attribuita al prodotto editoriale. prodotto editoriale. Art. 3) - Attivazione di riviste Art. 3) - Attivazione di riviste 1. I Dipartimenti possono promuovere, senza 1. I Dipartimenti possono promuovere, senza oneri per l’Ateneo ed ai sensi del presente oneri per l’Ateneo ed ai sensi del presente ____________________________________________________________________________________________ 75 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ regolamento, la pubblicazione o la diffusione via regolamento, la pubblicazione o la diffusione via internet di riviste scientifiche. internet di riviste scientifiche. 2. Una volta debitamente autorizzate, le 2. Una volta debitamente autorizzate, le testate testate restano di proprietà dell’Università degli restano di proprietà dell’Università degli Studi di Studi di Firenze. Firenze. Art.4) - Procedura di attivazione Art.4) - Procedura di attivazione 1. La promozione di una nuova rivista è 1. La promozione di una nuova rivista è deliberata dal Consiglio del Dipartimento. La deliberata dal Consiglio del Dipartimento. La delibera definisce la denominazione, le finalità delibera definisce la denominazione, le finalità scientifiche, le previsioni di finanziamento e di scientifiche, le previsioni di finanziamento e di spesa, l’editore ovvero le modalità di diffusione spesa, l’editore ovvero le modalità di diffusione via internet, la periodicità della rivista, le via internet, la periodicità della rivista, le procedure di referee e di accettazione di articoli e procedure di valutazione tramite referee e di saggi, di norma basate su criteri di “peer accettazione di articoli, saggi e altri contributi review”, nonché gli organi direttivi della rivista scientifici di norma basate su criteri di “peer stessa e le modalità della loro composizione ai review”, nonché gli organi direttivi della rivista sensi dell’art. 5, assicurando, anche attraverso la stessa e le modalità della loro composizione ai partecipazione di studiosi di altre università sensi dell’art. 5, assicurando, anche attraverso la italiane e straniere, l’alto livello scientifico della partecipazione di studiosi di altre università italiane e straniere, l’alto livello scientifico della testata. 2. L’istituzione della rivista è autorizzata dal testata. Consiglio di Amministrazione, sentito il parere 2. L’istituzione della rivista è autorizzata dal del Senato Accademico. Consiglio di Amministrazione, sentito il parere 3. Le riviste e i periodici di proprietà del Senato Accademico. dell’Università di Firenze sono soggetti alla 3. Le riviste e i periodici di proprietà registrazione secondo le modalità previste dalla dell’Università di Firenze sono soggetti alla registrazione secondo le modalità previste dalla legge. 4. Qualsiasi variazione anche di uno degli legge. elementi necessari per la registrazione, comporta 4. Qualsiasi variazione anche di uno degli l’obbligo, in capo al proprietario di effettuare elementi necessari per la registrazione, comporta una nuova dichiarazione al Tribunale nella cui l’obbligo, in capo al proprietario di effettuare una circoscrizione è avvenuta la registrazione. nuova dichiarazione al Tribunale nella cui circoscrizione è avvenuta la registrazione. Art.5) - Organi della rivista Art.5) - Organi della rivista 1. Sono organi della rivista: 1. Sono organi della rivista: il Direttore scientifico il Direttore scientifico il Comitato scientifico-editoriale il Comitato scientifico-editoriale il Direttore responsabile. il Direttore responsabile. 2. Le cariche di Direttore scientifico e 2. Le cariche di Direttore scientifico e Direttore Direttore responsabile possono coincidere. responsabile possono coincidere. Entrambi sono Entrambi sono membri di diritto del Comitato membri di diritto del Comitato scientificoscientifico-editoriale. editoriale. 3. Le modalità di designazione del Direttore 3. Le modalità di designazione del Direttore scientifico e del Direttore responsabile, nonché scientifico e del Direttore responsabile, nonché dei membri del Comitato scientifico-editoriale dei membri del Comitato scientifico-editoriale sono definite nella delibera istitutiva. sono definite nella delibera istitutiva. Art.6) - Sede della rivista Art.6) - Sede della rivista 1. La sede della rivista coincide con la sede 1. La sede della rivista coincide con la sede del del Dipartimento che ne ha promosso Dipartimento che ne ha promosso l’attivazione; l’attivazione; ad esso spettano tutti gli atti di ad esso spettano tutti gli atti di gestione dei fondi gestione dei fondi connessi alla rivista. Tutte le connessi alla rivista. Tutte le operazioni di operazioni di entrata e uscita dovranno risultare entrata e uscita dovranno risultare nel bilancio nel bilancio dell’unità amministrativa. Le spese dell’unità amministrativa. Le spese sono disposte sono disposte su proposta del Direttore della su proposta del Direttore scientifico della rivista. rivista. Art. 7) – Direttore Scientifico Art. 7) – Direttore Scientifico 1. Il Direttore scientifico è nominato dal 1. Il Direttore scientifico è nominato dal Rettore Rettore a seguito di proposta del Dipartimento; a seguito di proposta del Dipartimento; deve ____________________________________________________________________________________________ 76 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ deve trattarsi comunque di un docente di un trattarsi comunque di un docente di un Ateneo Ateneo italiano o straniero. Se trattasi di un italiano o straniero. Se trattasi di un docente docente dell’Ateneo fiorentino potrà compiere le dell’Ateneo fiorentino potrà compiere le attività attività di cui ai commi 2 e 3, altrimenti il di cui ai commi 2 e 3, altrimenti il Direttore Direttore dovrà avvalersi della collaborazione del dovrà avvalersi della collaborazione del Direttore Direttore e del responsabile amministrativo della della Struttura a cui afferisce la rivista e del responsabile amministrativo. Struttura a cui afferisce la rivista. 2. Il Direttore scientifico presiede il Comitato 2. Il Direttore scientifico presiede il Comitato e rappresenta scientifico-editoriale e rappresenta scientifico-editoriale scientificamente la rivista. E’ preposto alla scientificamente la rivista. E’ preposto alla gestione della rivista sia sul piano culturale e gestione della rivista sia sul piano culturale e redazionale che amministrativo e contabile. Per redazionale che amministrativo e contabile. Per la valutazione dei lavori da pubblicare il la valutazione dei lavori da pubblicare il Direttore si avvale dei membri del Comitato Direttore si avvale dei membri del Comitato della rivista che opera di norma con criteri di della rivista che opera di norma con criteri di “peer review”. Per l’attività redazionale ed “peer review”. Per l’attività redazionale ed amministrativo-contabile il Direttore si avvale amministrativo-contabile il Direttore si avvale del personale della struttura amministrativa a cui del personale della struttura amministrativa a cui afferisce la rivista e di eventuale altro personale afferisce la rivista e di eventuale altro personale universitario o appartenente ad Enti universitario o appartenente ad Enti convenzionati con l’Università. convenzionati con l’Università. 3. Alla fine di ciascun anno il Direttore 3. Alla fine di ciascun anno il Direttore scientifico predispone una relazione ai sensi del scientifico predispone una relazione ai sensi del successivo art. 10. successivo art. 10. 4. Il Direttore scientifico dura in carica cinque 4. Il Direttore scientifico dura in carica cinque anni ed è rinnovabile. Cessa anticipatamente anni ed è rinnovabile. Cessa anticipatamente dalla carica per dimissioni o per limiti di età. dalla carica per dimissioni o per limiti di età. 5. Art. 8) – Comitato scientifico-editoriale Art. 8) – Comitato scientifico-editoriale 1. I membri del Comitato scientifico-editoriale 1. I membri del Comitato scientifico-editoriale devono essere scelti tra studiosi particolarmente devono essere scelti tra studiosi particolarmente qualificati della disciplina o delle discipline cui qualificati della disciplina o delle discipline cui la rivista si riferisce. Durano in carica per un la rivista si riferisce. Durano in carica per un massimo di 5 anni e sono rieleggibili. massimo di 5 anni, la carica può essere 2. Nel Comitato scientifico-editoriale, deve rinnovata. essere assicurata una congrua rappresentanza di 2. Nel Comitato scientifico-editoriale deve essere docenti dell’Università degli Studi di Firenze. assicurata una congrua rappresentanza di docenti 3. dell’Università degli Studi di Firenze. Art. 9) – Direttore responsabile Art. 9) – Direttore responsabile 1. Al Direttore responsabile competono i 1. Al Direttore responsabile competono i dirittidiritti-doveri previsti dalla normativa vigente doveri previsti dalla normativa vigente sulla sulla stampa e gli obblighi di registrazione della stampa e gli obblighi di registrazione della rivista. rivista. 2. Può essere nominato chi è in possesso dei 2. Può essere nominato chi è in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L. n. 47/48 requisiti di cui all’art. 3 della L. n. 47/48 Art.10) – Funzionamento Art.10) – Funzionamento 1. Gli organi della rivista assicurano: la 1. Gli organi della rivista assicurano: la regolare regolare periodicità della rivista, l’attribuzione periodicità della rivista, l’attribuzione alla rivista alla rivista del codice ISSN (International del codice ISSN (International Standard Serial Standard Serial Number), il rigore delle Number), il rigore delle procedure di revisione procedure di revisione adottate, l’istituzione di adottate, l’istituzione di un apposito sito internet un apposito sito internet della testata, la della testata, la possibilità di rendere accessibile, possibilità di rendere accessibile, in tutto o in in tutto o in parte, la versione digitale della parte, la versione digitale della rivista agli utenti rivista agli utenti (c.d. open access), nonché il (c.d. open access), nonché il rispetto di tutti gli rispetto di tutti gli ulteriori requisiti fissati in ulteriori requisiti fissati in sede di valutazione sede di valutazione nazionale, ovvero necessari nazionale, ovvero necessari per garantire la più per garantire la più efficace diffusione ed efficace diffusione ed internazionalizzazione internazionalizzazione della rivista, quale ____________________________________________________________________________________________ 77 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ della rivista, quale l’assegnazione del codice DOI. 2. Ogni finanziamento finalizzato alle esigenze di funzionamento della rivista è assegnato al Dipartimento che ne ha promosso l’attivazione. Le deliberazioni di spesa proposte dagli organi della rivista sono assunte dagli organi del Dipartimento che ne ha promosso l’attivazione ai sensi dei relativi regolamenti. Art.11) - Relazione sull’attività svolta 1. Ogni anno il Direttore scientifico predispone una relazione sull’attività scientifica ed editoriale svolta, ed un rendiconto dei finanziamenti ricevuti e delle spese effettuate, nonché un resoconto dettagliato sull’impiego delle procedure di referee di articoli e saggi. La relazione è sottoposta per l’approvazione al Consiglio del Dipartimento che ha promosso l’attivazione della rivista e viene pubblicata sul sito internet della rivista stessa. Art.12) – Cessazione 1. La cessazione della rivista è deliberata dal Consiglio del Dipartimento che ne ha promosso l’istituzione. La delibera è comunicata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. 2. Costituisce in ogni caso causa di cessazione della rivista il mancato inserimento, ovvero il venir meno dell’inserimento già conseguito, negli elenchi delle riviste scientifiche tenuti dall’Anvur ai fini della valutazione e dell’abilitazione scientifica nazionale. 3. Art.13) - Inventario delle riviste esistenti 1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, i Dipartimenti presente comunicano al Rettore il numero e la denominazione delle riviste istituite o finanziate sui propri bilanci, con le indicazioni richieste dall’art. 4 c. 1. Art.14) - Adeguamento delle riviste esistenti 1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, le riviste esistenti adeguano i propri organi interni ed i requisiti della testata, così come rispettivamente previsto all’art. 5 e seguenti. l’assegnazione del codice DOI. 2. Ogni finanziamento finalizzato alle esigenze di funzionamento della rivista è assegnato al Dipartimento che ne ha promosso l’attivazione. Le deliberazioni di spesa proposte dagli organi della rivista sono assunte dagli organi del Dipartimento che ne ha promosso l’attivazione ai sensi dei relativi regolamenti. Art.11) - Relazione sull’attività svolta 1. Ogni anno il Direttore scientifico predispone una relazione sull’attività scientifica ed editoriale svolta, ed un rendiconto dei finanziamenti ricevuti e delle spese effettuate, nonché un resoconto dettagliato sull’impiego delle procedure di valutazione mediante referee dei contributi scientifici. La relazione è sottoposta per l’approvazione al Consiglio del Dipartimento che ha promosso l’attivazione della rivista e viene pubblicata sul sito internet della rivista stessa. Art.12) – Cessazione 1. La cessazione della rivista è deliberata dal Consiglio del Dipartimento che ne ha promosso l’istituzione. La delibera è comunicata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. 2. Costituisce in ogni caso causa di cessazione della rivista il mancato inserimento, ovvero il venir meno dell’inserimento già conseguito, negli elenchi delle riviste scientifiche tenuti dall’Anvur ai fini della valutazione e dell’abilitazione scientifica nazionale. Art.13) - Inventario delle riviste esistenti 1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i Dipartimenti comunicano al Rettore il numero e la denominazione delle riviste istituite o finanziate sui propri bilanci, con le indicazioni richieste dall’art. 4 c. 1. Art.14) - Adeguamento delle riviste esistenti 1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, le riviste esistenti adeguano i propri organi interni ed i requisiti della testata, così come rispettivamente previsto alla disciplina di cui agli artt. 5 e seguenti. OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, visto il vigente Regolamento per le riviste universitarie; visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; visto il parere del Comitato Tecnico Amministrativo del 16 ottobre 2013 trasmesso con nota prot. n. 70509 del 21.10.2013; avuto riguardo delle osservazioni formulate in seduta in riferimento al c. 2, dell’art. 12, delibera l’approvazione del Regolamento per le riviste scientifiche dell’Ateneo apportando al c. 2 dell’art. 12 la seguente modifica: - ____________________________________________________________________________________________ 78 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ cassare la parola “ANVUR” e sostituire con “dagli organismi di valutazione della ricerca previsti dalla legislazione vigente” Il regolamento approvato, nonché il preambolo da riportare sul decreto di emanazione, risulta pertanto il seguente: Regolamento per le riviste scientifiche di Ateneo Il Rettore • Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze • Visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità • Visto il vigente Regolamento per le Riviste Universitarie • Visto il parere della Commissione Affari Generali del 30 settembre 2013 e del Comitato Tecnico Amministrativo del 16 ottobre 2013 • Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del … e del Senato Accademico del…… Art. 1) - Finalità 1.Con il presente regolamento si intende disciplinare le riviste e le pubblicazioni periodiche a carattere scientifico di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, dello Statuto e del Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Ateneo. Art. 2) - Definizioni 1. Sono intesi, per riviste e periodici, i prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo o informatico destinati alla pubblicazione o comunque alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico. La diffusione di tali stampati potrà avere cadenza settimanale, mensile o modulata comunque nel tempo. 2. La testata identifica il prodotto editoriale ed è composto dalla denominazione attribuita al prodotto editoriale. Art. 3) - Attivazione di riviste 1. I Dipartimenti possono promuovere, senza oneri per l’Ateneo ed ai sensi del presente regolamento, la pubblicazione o la diffusione via internet di riviste scientifiche. Una volta debitamente autorizzate, le testate restano di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze. Art.4) - Procedura di attivazione 1. La promozione di una nuova rivista è deliberata dal Consiglio del Dipartimento. La delibera definisce la denominazione, le finalità scientifiche, le previsioni di finanziamento e di spesa, l’editore ovvero le modalità di diffusione via internet, la periodicità della rivista, le procedure di valutazione tramite referee e di accettazione di articoli, saggi e altri contributi scientifici di norma basate su criteri di “peer review”, nonché gli organi direttivi della rivista stessa e le modalità della loro composizione ai sensi dell’art. 5, assicurando, anche attraverso la partecipazione di studiosi di altre università italiane e straniere, l’alto livello scientifico della testata. 2. L’istituzione della rivista è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico. 3. Le riviste e i periodici di proprietà dell’Università di Firenze sono soggetti alla registrazione secondo le modalità previste dalla legge. 4. Qualsiasi variazione anche di uno degli elementi necessari per la registrazione, comporta l’obbligo, in capo al proprietario di effettuare una nuova dichiarazione al Tribunale nella cui circoscrizione è avvenuta la registrazione. Art.5) - Organi della rivista 1. Sono organi della rivista: • il Direttore scientifico • il Comitato scientifico-editoriale • il Direttore responsabile. 2. Le cariche di Direttore scientifico e Direttore responsabile possono coincidere. Entrambi sono membri di diritto del Comitato scientifico-editoriale. 3. Le modalità di designazione del Direttore scientifico e del Direttore responsabile, nonché dei membri del Comitato scientifico-editoriale sono definite nella delibera istitutiva. Art.6) - Sede della rivista 1. La sede della rivista coincide con la sede del Dipartimento che ne ha promosso l’attivazione; ad esso spettano tutti gli atti di gestione dei fondi connessi alla rivista. Tutte le operazioni di entrata e uscita dovranno risultare nel bilancio dell’unità amministrativa. Le spese sono disposte su proposta del Direttore scientifico della rivista. Art. 7) – Direttore Scientifico 1. Il Direttore scientifico è nominato dal Rettore a seguito di proposta del Dipartimento; deve trattarsi comunque di un docente di un Ateneo italiano o straniero. Se trattasi di un docente dell’Ateneo fiorentino potrà compiere le attività di cui ai commi 2 e 3, altrimenti il Direttore dovrà avvalersi della collaborazione del Direttore della Struttura a cui afferisce la rivista e del responsabile amministrativo. 2. Il Direttore scientifico presiede il Comitato scientifico-editoriale e rappresenta scientificamente la rivista. E’ preposto alla gestione della rivista sia sul piano culturale e redazionale che amministrativo e contabile. Per la valutazione dei lavori da pubblicare il Direttore si avvale dei membri del Comitato della rivista che opera di norma con criteri di “peer review”. Per l’attività redazionale ed amministrativo-contabile il Direttore si avvale del personale della struttura ____________________________________________________________________________________________ 79 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ amministrativa a cui afferisce la rivista e di eventuale altro personale universitario o appartenente ad Enti convenzionati con l’Università. 3. Alla fine di ciascun anno il Direttore scientifico predispone una relazione ai sensi del successivo art. 10. 4. Il Direttore scientifico dura in carica cinque anni ed è rinnovabile. Cessa anticipatamente dalla carica per dimissioni o per limiti di età. Art. 8) – Comitato scientifico-editoriale 1. I membri del Comitato scientifico-editoriale devono essere scelti tra studiosi particolarmente qualificati della disciplina o delle discipline cui la rivista si riferisce. Durano in carica per un massimo di 5 anni, la carica può essere rinnovata. 2. Nel Comitato scientifico-editoriale deve essere assicurata una congrua rappresentanza di docenti dell’Università degli Studi di Firenze. Art. 9) – Direttore responsabile 1. Al Direttore responsabile competono i diritti-doveri previsti dalla normativa vigente sulla stampa e gli obblighi di registrazione della rivista. 2. Può essere nominato chi è in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L. n. 47/48 Art.10) – Funzionamento 1. Gli organi della rivista assicurano: la regolare periodicità della rivista, l’attribuzione alla rivista del codice ISSN (International Standard Serial Number), il rigore delle procedure di revisione adottate, l’istituzione di un apposito sito internet della testata, la possibilità di rendere accessibile, in tutto o in parte, la versione digitale della rivista agli utenti (c.d. open access), nonché il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti fissati in sede di valutazione nazionale, ovvero necessari per garantire la più efficace diffusione ed internazionalizzazione della rivista, quale l’assegnazione del codice DOI. 2. Ogni finanziamento finalizzato alle esigenze di funzionamento della rivista è assegnato al Dipartimento che ne ha promosso l’attivazione. Le deliberazioni di spesa proposte dagli organi della rivista sono assunte dagli organi del Dipartimento che ne ha promosso l’attivazione ai sensi dei relativi regolamenti. Art.11) - Relazione sull’attività svolta 1. Ogni anno il Direttore scientifico predispone una relazione sull’attività scientifica ed editoriale svolta, ed un rendiconto dei finanziamenti ricevuti e delle spese effettuate, nonché un resoconto dettagliato sull’impiego delle procedure di valutazione mediante referee dei contributi scientifici. La relazione è sottoposta per l’approvazione al Consiglio del Dipartimento che ha promosso l’attivazione della rivista e viene pubblicata sul sito internet della rivista stessa. Art.12) – Cessazione 1. La cessazione della rivista è deliberata dal Consiglio del Dipartimento che ne ha promosso l’istituzione. La delibera è comunicata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. 2. Costituisce in ogni caso causa di cessazione della rivista il mancato inserimento, ovvero il venir meno dell’inserimento già conseguito, negli elenchi delle riviste scientifiche tenuti dagli organismi di valutazione della ricerca previsti dalla legislazione vigente ai fini della valutazione e dell’abilitazione scientifica nazionale. Art.13) - Inventario delle riviste esistenti 1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i Dipartimenti comunicano al Rettore il numero e la denominazione delle riviste istituite o finanziate sui propri bilanci, con le indicazioni richieste dall’art. 4 c. 1. Art.14) - Adeguamento delle riviste esistenti 1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, le riviste esistenti adeguano i propri organi interni ed i requisiti della testata, così come rispettivamente previsto alla disciplina di cui agli artt. 5 e seguenti. Sul punto 26 dell’O.D.G. «MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATENEO DEI DIPARTIMENTI, EMANATO CON DECRETO RETTORALE 23 LUGLIO 2012, N. 621 – PROT. N. 97284 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DECRETO RETTORALE 17 LUGLIO 2013, N. 721 - PROT. N. 50966» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Con Decreto Rettorale 23 luglio 2012, n. 621 – prot. n. 97284 , successivamente modificato con DR n. 721, prot. n. 50966 del 17.07.2013, è stato emanato il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 27 comma 4 dello Statuto, in tema di composizione del Consiglio di Dipartimento, “.. disciplina le modalità di partecipazione di una rappresentanza degli studenti e dei dottorandi, nonché degli assegnisti di ricerca” nell’assemblea. L’art. 12 del Regolamento citato prevede, infatti, quanto segue: “1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore eleggono al loro interno, separatamente, le loro rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento nella misura del 15% del numero totale dei professori e ricercatori componenti Consiglio, con modalità previste da apposito Regolamento di Ateneo. 2. Gli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa eleggono una rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento pari a uno ovvero a due componenti a seconda che il numero dei ____________________________________________________________________________________________ 80 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ dottorandi sia, rispettivamente, inferiore ovvero pari o superiore a cinque. E’ facoltà del dottorando avanzare motivata richiesta al Collegio dei Docenti di esercitare l’elettorato attivo e passivo presso il Dipartimento nel quale svolge in via prevalente la propria attività formativa. Il regolamento interno del Dipartimento può prevedere che del Consiglio di Dipartimento faccia parte una rappresentanza degli specializzandi entro il limite previsto per la rappresentanza dei dottorandi. 3 I titolari di un assegno di ricerca le cui attività di ricerca hanno come responsabile un componente del Dipartimento eleggono al loro interno una rappresentanza nella stessa misura di cui al comma 2. 4. Per quanto attiene alla elezione delle rappresentanze dei dottorandi, degli assegnisti di ricerca e degli specializzandi trova applicazione l’articolo 47, commi 1, 2, 3 ed 8, dello Statuto e l’articolo 11 comma 4 del presente regolamento. 5. La durata del mandato dei rappresentanti di cui al presente articolo è fissata in due anni e decorre dalla data della loro proclamazione.” Da più strutture di ricerca, impegnate nelle votazioni per l’ elezione delle rappresentanze degli assegnisti e dottorandi, è stato posto un quesito circa l’elettorato attivo e passivo in capo a quei soggetti che assommano lo status di dottore di ricerca senza borsa e lo status di assegnista di ricerca. Sulla questione è stato suggerito di inserire all’articolo 12 il comma 3 bis. così formulato: “3bis. Se nella medesima persona si sommano lo status di dottorando senza borsa e di assegnista di ricerca sarà onere dello stesso, ai soli fini elettorali, esercitare l’opzione per l’una o l’altra rappresentanza nel momento in cui si verifica tale presupposto.” Si precisa che tale ipotesi è circoscritta ai soli dottorandi senza borsa poiché vige il principio dell’incompatibilità della titolarità degli assegni di ricerca (anche) con il dottorato di ricerca (art. 22, L. n. 240/2010). Il consueto parere della Commissione Affari Generali e Normativa non è stato espresso poiché trattasi di una semplice modifica ad un articolo di regolamento vigente. Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto il Comitato Tecnico Amministrativo, nella seduta del 16 ottobre u.s., ha espresso parere favorevole all’introduzione del comma 3bis nel Regolamento di ateneo dei Dipartimenti, secondo la formulazione proposta.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, emanato con decreto rettorale, 23 luglio 2012 – prot. n. 97284 e successivamente modificato con decreto rettorale 17 luglio 2013, n. 721 - prot. n. 50966; visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 16 ottobre 2013; visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, esprime parere favorevole sulla modifica all’art. 12 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che con l’introduzione del comma 3.bis risulta così formulato: “1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore eleggono al loro interno, separatamente, le loro rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento nella misura del 15% del numero totale dei professori e ricercatori componenti Consiglio, con modalità previste da apposito Regolamento di Ateneo. 2. Gli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa eleggono una rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento pari a uno ovvero a due componenti a seconda che il numero dei dottorandi sia, rispettivamente, inferiore ovvero pari o superiore a cinque. E’ facoltà del dottorando avanzare motivata richiesta al Collegio dei Docenti di esercitare l’elettorato attivo e passivo presso il Dipartimento nel quale svolge in via prevalente la propria attività formativa. Il regolamento interno del Dipartimento può prevedere che del Consiglio di Dipartimento faccia parte una rappresentanza degli specializzandi entro il limite previsto per la rappresentanza dei dottorandi. 3. I titolari di un assegno di ricerca le cui attività di ricerca hanno come responsabile un componente del Dipartimento eleggono al loro interno una rappresentanza nella stessa misura di cui al comma 2. 3bis. Se nella medesima persona si sommano lo status di dottorando senza borsa e di assegnista di ricerca sarà onere dello stesso, ai soli fini elettorali, esercitare l’opzione per l’una o l’altra rappresentanza nel momento in cui si verifica tale presupposto. 4. Per quanto attiene alla elezione delle rappresentanze dei dottorandi, degli assegnisti di ricerca e degli specializzandi trova applicazione l’articolo 47, commi 1, 2, 3 ed 8, dello Statuto e l’articolo 11 comma 4 del presente regolamento. 5. La durata del mandato dei rappresentanti di cui al presente articolo è fissata in due anni e decorre dalla data della loro proclamazione.” Sul punto 27 dell’O.D.G. «CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA E AFFITTO RELATIVO AL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “S. CRESCI”, POSTO IN LOCALITÀ S. CRESCI IN VALCAVA NEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2012 aveva deliberato di “dare mandato al Direttore Amministrativo di stipulare un ____________________________________________________________________________________________ 81 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ accordo transattivo che preveda l’acquisto da parte della società agricola San Cresci s.r.l. del complesso immobiliare di S. Cresci, al prezzo di € 6.451.000,00 da pagarsi in rate annuali nell’arco di dieci anni senza interessi, a fronte di idonee garanzie sull’immobile, alla luce anche delle notizie integrative riportate in premesse. Il Direttore Amministrativo sottoporrà previamente il testo dell’accordo alla valutazione del Consiglio di Amministrazione”. Conseguentemente in data 24 maggio 2013 infatti è stata sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione l’approvazione del testo di tale accordo per la futura vendita del complesso immobiliare di S. Cresci, i cui termini erano i seguenti: 1) L’Università, nelle more della definizione del contenzioso in essere con l’occupante precario della casa colonica con annessi terreni, denominata Ontaneta, procede alla locazione dell’intera tenuta, con l’eccezione della parte di cui alla controversia sopra riferita, alla società agricola San Cresci srl; 2) Il canone di locazione viene stabilito in € 350.000,00 annui da pagarsi alla data di sottoscrizione del contratto di affitto e i successivi entro il 10 novembre di ogni anno. I suddetti canoni saranno scomputati dal prezzo totale di aggiudicazione e cessione della proprietà. 3) Contestualmente al contratto di locazione, che le parti si impegnavano a sottoscrivere entro 150 giorni dalla stipula dell’accordo, doveva essere sottoscritto il contratto preliminare di cessione dell’intera tenuta, i cui elementi economici sarebbero stati i seguenti: - corrispettivo definitivo di € 5.805.900,00; - deduzione dei canoni di locazione versati fino alla stipula del contratto definitivo di compravendita; - interessi (calcolati sul corrispettivo definitivo al netto della cauzione e dei canoni di locazione versati, con decorrenza dalla data di stipula del presente accordo): al tasso di interesse del 2,5% su base annua ovvero, quando superiore a tale valore, al tasso di interesse legale nella misura nel tempo fissata con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, ma comunque non superiore al 4%; - pagamento in rate annuali costanti di importo pari a € 400.000,00 a decorrere dalla data del contratto definitivo di acquisto; - conguaglio da determinare tenendo conto anche della deduzione della cauzione versata pari a € 321.750,00; - entro 120 giorni dalla liberazione della casa colonica con annessi terreni, denominata Ontaneta da parte dell’attuale occupante sig. Baggiani, la stipula del contratto definitivo di acquisto; - l’università doveva prestare, durante la validità del presente accordo, tutte le necessarie autorizzazioni per l’avvio del recupero degli immobili e degli impianti presso le autorità competenti; - l’università doveva proseguire a sua cura e spese il contenzioso con l’occupante fino alla totale liberazione da persone e cose della tenuta agricola San Cresci. In sede di stipula del contratto di affitto doveva inoltre essere previsto che la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, doveva far carico esclusivamente al conduttore. L’accordo in questione prevedeva una ulteriore riduzione del corrispettivo definitivo, rispetto alla precedente proposta di vendita, in considerazione del fatto che l’Agenzia del Territorio, a seguito del quesito posto dall’Amministrazione in data 11 marzo 2013, con il quale si chiedeva di riconoscere e di quantificare la riduzione del prezzo, in considerazione del tempo trascorso e delle mutate condizioni di mercato, aveva espresso parere favorevole ad un aggiornamento del prezzo del complesso immobiliare, indicando i valori da un minimo ad un massimo per metro quadrato. Inoltre in data 30 aprile 2013 il Giudice ha sospeso il processo esecutivo per il rilascio dei terreni ancora occupati dal sig. Baggiani (nonostante il contratto di affitto fosse scaduto dal 10 novembre 2012) e pertanto il processo di merito dovrà essere riassunto presso la sezione specializzata agraria, con conseguente dilatazione dei tempi di riacquisizione della disponibilità piena di parte dei beni immobili costituenti il complesso di San Cresci. La validità di tale accordo era sospensivamente condizionata alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Firenze e, dall’altra parte, dall’assemblea dei soci della Società Agricola San Cresci srl. Mentre il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Firenze ha approvato l’accordo sopra citato, del 20 maggio 2013, da parte dell’Assemblea della srl Agricola S. Cresci è stato deliberato di non ratificarne il contenuto e di trovare un’altra soluzione alla complessa e annosa questione. Tra le parti pertanto sono ripresi i contatti al fine di tentare di comporre le divergenze insorte. Dopo lunghe trattative le parti, anche al fine di evitare lunghe e costose controversie giudiziarie dall’esito quanto mai incerto, sono finalmente addivenute a concordare le pattuizioni già in parte previste nel precedente accordo del 20 maggio 2013, formulando una nuova proposta di contratto preliminare di compravendita e contestuale contratto di affitto. Tale nuovo atto, pur prevedendo dilazioni di pagamento, consente comunque all’amministrazione universitaria di realizzare un risultato economico significativo e offre le necessarie garanzie per il corretto adempimento da parte della controparte acquirente; si prevede infatti all’art. 5 l’iscrizione di una ipoteca a favore dell’università, a garanzia del residuo saldo, qualora la stipula del rogito notarile di trasferimento dell’intero complesso immobiliare San Cresci dovesse intervenire prima che la promittente acquirente abbia provveduto a corrispondere il prezzo pattuito; inoltre si prevede all’art. 7 la risoluzione del contratto da parte dell’università, in caso di mancato pagamento anche di un solo canone di affitto. Infine, nel caso in cui la famiglia Baggiani, occupante abusivo del podere Ontaneta e della relativa omonima casa colonica, non liberi gli stessi entro i dieci anni di validità del ____________________________________________________________________________________________ 82 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ contratto preliminare di compravendita e contestuale contratto di affitto, la società agricola S. Cresci potrà acquistare il complesso immobiliare per il prezzo a quella data già corrisposto di € 4.171.750,00, con esclusione del podere Ontaneta. Esercitata detta facoltà la società agricola S. Cresci si obbligherà ad acquistare anche il podere Ontaneta entro il termine di 120 giorni dall’avvenuta sua liberazione da persone, animali e cose per il prezzo di € 1.633.350,00. Pertanto le nuove condizioni del contratto preliminare di compravendita e contestuale contratto di affitto risultano le seguenti: - corrispettivo definitivo di € 5.805.100,00, a fronte del sopravvenuto degrado del complesso immobiliare e dei numerosi atti vandalici di cui è stato oggetto; - conguaglio da determinare tenendo conto anche della deduzione della cauzione versata dalla società Agricola San Cresci srl, quale somma depositata a garanzia dell’offerta pari a € 321.750,00; - deduzione dei canoni di affitto versati fino alla stipula del contratto definitivo di compravendita; - il residuo fino al saldo del prezzo, in rate annuali di € 400.000 cadauna, a decorrere dalla data di efficacia del rogito definitivo di compravendita; - interessi calcolati sul corrispettivo definitivo al netto della cauzione e dei canoni di affitto versati, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto: al tasso di 2,5% su base annua ovvero, se superiore, al tasso di interesse legale stabilito con decreto del ministero dell’economia e delle finanze, comunque in misura stabilita non superiore al 4% annuo; - la durata dell’affitto è stabilita fino all’intervenuta completa liberazione da persone, animali e cose del podere Ontaneta e della sua relativa omonima casa colonica da parte della famiglia Baggiani; - il rogito notarile di trasferimento dovrà essere stipulato entro 120 giorni dall’intervenuta completa liberazione del podere Ontaneta e relativa omonima casa colonica da parte della famiglia Baggiani, del che dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti sottoscritte, apposito verbale scritto; - qualora la stipula del rogito notarile di trasferimento dell’intero complesso immobiliare San Cresci dovesse intervenire prima che la promittente acquirente abbia provveduto a corrispondere il prezzo pattuito, a garanzia del residuo saldo sarà iscritta ipoteca di pari importo su uno o più cespiti immobiliari in favore dell’università di Firenze; intervenuto il saldo del prezzo l’università si impegna e si obbliga a provvedere alla cancellazione di detta ipoteca entro i successivi trenta giorni; - qualora la famiglia Baggiani non liberasse il podere Ontaneta e la sua relativa casa colonica entro il decennio di validità del presente contratto è riconosciuta la facoltà della società agricola S. Cresci di acquistare il complesso immobiliare oggetto del presente contratto per il prezzo a quella data già corrisposto di € 4.171.750,00, con esclusione del podere Ontaneta. Esercitata detta facoltà la società agricola S. Cresci si obbligherà contestualmente ad acquistare anche il podere Ontaneta entro il termine di 120 giorni dall’avvenuta sua liberazione da persone, cose e animali per il prezzo di € 1.633.350,00; - l’Università, durante la validità del presente contratto, si impegna ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni per il recupero conservativo e/o la ristrutturazione e/o riedificazione degli immobili e degli impianti facenti parte del complesso immobiliare; - l’Università si impegna a tenere costantemente informata la società agricola S. Cresci in ordine alla controversia con la famiglia Baggiani, e a proseguire a sua cura e spese il contenzioso con l’occupante fino alla totale liberazione da persone e cose.» OMISSIS Il Consiglio di amministrazione, richiamate le precedenti delibere del 27.12.2002 e del 28.02.2003 che disponevano, tra le altre cose, l’alienazione del complesso immobiliare denominato “San Cresci”; preso atto che detto complesso immobiliare è posto nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI) in località San Cresci in Valcava (tratto dal Bollettino Ufficiale dell’Università n. 11 novembre 2003); preso atto che due precedenti aste pubbliche per la vendita del suddetto complesso, al prezzo base rispettivamente di € 7.150.000,00 e € 7.257.250,00, sono andate deserte; visto che con propria delibera del 15.12.2006 il Consiglio di Amministrazione rigettava due offerte pervenute a seguito della pubblicazione di un avviso di vendita mediante trattativa privata in quanto non ritenute congrue; preso atto che successivamente la società Costruzioni Dorcapal Srl con sede in San Casciano in Val di Pesa (Fi) in data 16.05.2007 ha presentato un’offerta (integrata in data 14.06.2007) proponendo di acquistare il bene in questione al prezzo di € 5.800.000,00 (cinquemilioniottocentomila/00); preso atto che con precedente delibera del 29.6.2007, il consiglio di amministrazione ha ritenuto che il prezzo offerto dalla suddetta società si discostasse notevolmente dal valore di stima e, pertanto, ha reputato necessario fare un ulteriore riscontro di mercato disponendo di procedere a nuova trattativa privata con una base d’asta diminuita del 10% rispetto al valore di stima, quindi pari ad € 6.435.000,00; visto che in data 16.07.2007 è stato redatto apposito avviso di vendita mediante trattativa privata; ____________________________________________________________________________________________ 83 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ - preso atto che in data 11.09.2007 è pervenuta, entro i termini, l’offerta del Sig. Roberto Bandinelli, pari ad € 6.451.000,00 presentata a nome proprio o di persona da nominare; richiamata la precedente delibera del 28.09.2007 da cui risulta l’accettazione dell’offerta presentata dal Sig. Bandinelli per un importo complessivo di € 6.451.000,00 (seimilioniquattrocentocinquantunomila); preso atto che l’offerente ha nominato in data 19 ottobre 2007 quale parte contraente la società Agricola San Cresci srl, promittente acquirente nel presente atto; preso atto che la promittente venditrice già dal 2002 richiese alla Soprintendenza l’autorizzazione all’alienazione dei beni del compendio immobiliare; visto che in data 29 ottobre 2007 la Soprintendenza, in ottemperanza al D.Lgs. 42/2004, comunicava l’avvio del procedimento amministrativo di verifica d’ufficio dell’interesse culturale ai sensi del c. 2 art. 12 del citato decreto; considerato che la Soprintendenza ha classificato i poderi “La Rocca”, i “Ruderi di Campiano” e i “Ruderi di Seggiano” non di interesse culturale, per i quali pertanto non occorre ottenere l’autorizzazione alla vendita, mentre sono stati dichiarati immobili di interesse culturale e pertanto per gli stessi è stata rilasciata l’autorizzazione alla vendita: Villa Gondi, ex Fattoria e annessi, Podere “Spedale”, Podere “Vitignano”, Podere “Ontaneta”, Cappellina denominata “Santa Margherita”, Podere “Palagina”, porzione della Canonica di S. Cresci, e Ruderi denominati “Borghetto”; preso atto che è stato richiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di inoltrare un’ulteriore richiesta di verifica di interesse culturale anche per tutti i terreni (superfici agrarie e forestali) non direttamente di pertinenza delle case coloniche e della Villa; preso atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la nota del 12 aprile 2011, ha segnalato una potenziale possibilità di presenza di reperti archeologici per i seguenti terreni: o La particella catastale 99 del foglio 116; o Le particelle catastali 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113 e 114 del foglio 116; o Le particelle catastali 39 e 65 del foglio 121 e la particella catastale 78 del foglio 122; o Le particelle catastali 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del foglio 123; o Le particelle catastali da 2 a 15 e da 20 a 61 (salvo la 51) del foglio 124; preso atto che il procedimento di verifica di interesse culturale per i restanti terreni non è stato ancora concluso da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonostante i solleciti inviati; preso atto che nei primi mesi dell’anno 2008 fu trasmessa la bozza del contratto preliminare di compravendita al promittente acquirente e successivamente, su richiesta di quest’ultimo, fu inviato allo studio legale Bruni, in data 8 agosto 2008, e che in data 7 ottobre 2008 le parti si incontrarono per discutere circa l’opportunità di fare alcune modifiche e integrazioni all’atto; preso atto che in tale sede la parte promittente acquirente richiese l’immissione in possesso anticipato del complesso immobiliare alla data di sottoscrizione dell’atto preliminare di compravendita, in quanto, nel frattempo, erano stati commessi furti in alcuni dei suddetti beni; visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 5 dicembre 2008 in relazione all’immissione in possesso anticipata in considerazione anche della difficoltà per la parte promittente venditrice di impedire occupazioni abusive o appropriazioni indebite; preso atto delle ulteriori eccezioni poste dalla controparte relativamente al podere “Ontaneta” ed altri terreni agricoli che risultavano occupati dalla famiglia Baggiani con contratto agrario scaduto, ed inoltre che il valore del compendio, in considerazione dell’avanzato stato di degrado rispetto alla data di accettazione dell’offerta (28 settembre 2007) risultava da rivedere; preso atto che la lite pendente era stata indicata nell’avviso di vendita; preso atto che per questi motivi, in considerazione anche del notevole scambio di corrispondenza fra le parti, l’Università ha ritenuto di dover richiedere un parere all’Avvocatura Generale dello Stato; preso atto del contenuto del parere della stessa, del 22 giugno 2011, che ha ritenuto che: o la controparte non possa pretendere una modifica alla proposta già formulata, nel senso di richiedere l’immobile libero da persone e cose; o in relazione alla riduzione del prezzo, in considerazione dell’avanzare dello stato di degrado del compendio immobiliare, potrebbe essere riconosciuta soltanto una minima riduzione per il fatto che l’Università, essendo rimasta per tutto questo tempo proprietaria, è stata onerata della manutenzione dello stesso; visto che in data 24 gennaio 2012 è stata emessa la sentenza n. 4509/11 del Tribunale di Firenze, Sezione agraria, con la quale è stato stabilito che il rapporto di affitto del sig. Franco Baggiani, coltivatore diretto, verrà a scadere il 10 novembre 2012; vista la nota prot. 43297 del 14/06/2012, la scrivente amministrazione intimava formalmente la Società Agricola San Cresci s.r.l. a stipulare il preliminare di compravendita relativo al complesso immobiliare de quo, pena incameramento definitivo della cauzione versata e salva qualunque azione per il risarcimento del maggior danno subito; ____________________________________________________________________________________________ 84 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ - preso atto che in riscontro alla suddetta diffida ad adempiere il legale della Società Agricola San Cresci s.r.l. eccepiva con nota prot. 75991 del 10/07/2012 un preteso inadempimento da parte dell’Università di Firenze in ordine alla vendita del complesso e proponeva la risoluzione della proposta di acquisto con contestuale restituzione in unica soluzione della somma di € 321.750,00 trattenuta dall’Università a titolo di cauzione; preso atto che in data 4 dicembre 2012 perveniva una nota della parte promittente acquirente, con la quale venivano quantificati i danni al complesso immobiliare di S. Cresci, dovuti all’avanzare dello stato di degrado, per oltre € 500.000,00, e viene proposta una rateizzazione di tale cifra per la durata di dieci anni, senza interessi; richiamata la precedente delibera del 14 dicembre 2012, con la quale veniva dato mandato al Direttore Amministrativo di stipulare un accordo transattivo che prevedesse l’acquisto da parte della Società Agricola S. Cresci srl del complesso immobiliare di S. Cresci al prezzo di € 6.451.000,00 da pagarsi in ratei annuali nell’arco di dieci anni senza interessi, a fronte di idonee garanzie sull’immobile e previa valutazione del testo dell’accordo da parte del consiglio di amministrazione; richiamata la precedente delibera del 24 maggio 2013, con la quale veniva approvato l’accordo di futura vendita del complesso immobiliare S. Cresci , alle condizioni citate in premessa; visto che tale accordo non è stato approvato dall’assemblea della società agricola S. Cresci ma che comunque, dopo lunghe trattative, le parti sono addivenute alla creazione di un nuovo atto che consiste nel contratto preliminare di compravendita e contestuale contratto di affitto; considerato che tale contratto preliminare di compravendita e contestuale contratto di affitto prevede maggiori garanzie per l’Università, in particolare: l’iscrizione di una ipoteca a garanzia del residuo saldo, la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento anche di un solo canone di affitto e infine la facoltà della parte acquirente di acquisire il complesso immobiliare anche nel caso in cui non venga liberato dalla famiglia Baggiani entro i dieci anni di validità del contratto, e contestualmente l’obbligo della parte acquirente di acquistare anche il podere Ontaneta, entro 120 giorni dalla sua liberazione da persone, cose e animali, per il rimanente prezzo di € 1.633.350,00; considerato che, allo stato attuale, risulta quindi conveniente anche per l’amministrazione accettare il nuovo contratto proposto, per un corrispettivo definitivo di € 5.805.100,00, per evitare, nel caso di revoca della proposta di acquisto, sia ulteriori spese dovute all’espletamento di una nuova procedura di gara, sia un mancato o un inferiore guadagno nel caso tale procedura andasse deserta o fosse aggiudicata per un importo notevolmente inferiore a quello dell’attuale offerta; avuto riguardo delle osservazioni emerse nel corso della discussione in riferimento al diritto di prelazione che i proprietari confinanti potrebbero esercitare e alle clausole di garanzia di cui all’art. 7 del contratto in esame; nelle more della definizione del contenzioso in essere con l’occupante precario della casa colonica con annessi terreni denominata Ontaneta, AUTORIZZA la concessione in affitto alla società Agricola S. Cresci del complesso immobiliare, con esclusione del Podere Ontaneta e della relativa casa colonica, abusivamente occupato dalla famiglia Baggiani. Il canone di affitto viene stabilito in € 350.000,00 annui, da pagarsi in un’unica soluzione annuale come segue: il primo canone entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di affitto e i successivi entro il 10 aprile di ogni anno; i suddetti canoni saranno scomputati dal prezzo totale di compravendita della proprietà. In caso di mancato pagamento anche di un solo canone di affitto il presente contratto si intende risolto; contestualmente al contratto di affitto verrà sottoscritto il contratto preliminare di compravendita, per un corrispettivo definitivo di € 5.805.100,00. DELIBERA 1. di approvare il contratto preliminare di compravendita e contestuale contratto di affitto relativo al complesso immobiliare S. Cresci, nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 3), salvo per quanto riguarda la previsione dell’art. 6 attinente la clausola di risoluzione del contratto nel caso in cui alcuni terreni risultassero oggetto di prelazione da parte di proprietari confinanti, dando mandato al Direttore Generale di avviare una trattativa volta a concordare un limite superiore alla frazione di terreni oggetto di prelazione al di sotto della quale l’importo del canone del contratto di locazione e l’importo del prezzo del contratto di compravendita vengano esclusivamente ridotti in proporzione, ma non rescissi; dà inoltre mandato al Direttore Generale di rivedere le clausole di garanzia di cui al comma 3 dell’art. 7, in modo da ricomprendere nell’effetto risolutivo sia il contratto di affitto sia il collegato preliminare di vendita compra, con acquisizione in via definitiva all’Università della somma depositata a garanzia dell’offerta; 2. di dare mandato alla sottoscrizione del preliminare di compravendita e contestuale contratto di affitto al Direttore Generale, Dott. Giovanni Colucci. Sul punto 28 dell’O.D.G. «PROPOSTA DI COSTITUZIONE “ASSOCIAZIONE “CLUSTER TRASPORTI ITALIA 2020”» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «È pervenuta la richiesta di costituire un’Associazione denominata “Cluster trasporti Italia 2020”. ____________________________________________________________________________________________ 85 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ L’Associazione ha lo scopo di intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e al consolidamento di un cluster tecnologico nazionale nell’ambito dei mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina. Hanno espresso la volontà di aderire al Cluster numerosi enti pubblici e società private, tra le quali le Università di Padova, Modena e Reggio Emilia, la Sapienza di Roma, Trieste, Napoli, Palermo, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, ENEA, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto Motori, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche DITET Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’energia e i trasporti, ANAS, Ansaldo Breda Spa, Brembo Spa, CATAS Spa, Fincantieri Spa, Magneti Marelli ecc. Il progetto è stato presentato dal Prof. Paolo Toni del Dipartimento di Ingegneria Industriale. Il Prof. Toni ha evidenziato l’interesse dell’Ateneo alla partecipazione all’Associazione. In particolare, sono stati sottolineati i seguenti vantaggi per l’Università: • visibilità su attività di ricerca strategica individuate dal MIUR; • consolidamento dei contatti con le più importanti aziende del settore operanti anche a livello internazionale e presenti nel tessuto industriale della Toscana; • conferma del peso dell’Ateneo nel Distretto Tecnologico Ferroviario di interesse regionale, ma operante di fatto come unico distretto tecnologico nazionale nello specifico settore; • importanti ricadute sulle attività di alta formazione in quanto per l’Università di Firenze, oltre al finanziamento per la ricerca, è previsto un ulteriore finanziamento (400.000 euro) da destinare a borse di dottorato. Per l’adesione all’Associazione è previsto un contributo iniziale per i soci pari a € 1.000,00. Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale, nella seduta del 2 ottobre 2013, ha espresso parere favorevole all’adesione alla costituenda associazione Cluster Trasporti, ed ha comunicato che i costi relativi alla quota associativa annuale saranno a carico dei progetti di ricerca di cui il Prof. Toni è responsabile scientifico. In merito all’eventuale responsabilità dell’Ateneo nelle perdite di gestione, si sottolinea che è prevista un’esplicita limitazione di responsabilità per gli Enti di Ricerca pubblici e le Università. L’art. 6, comma 6, stabilisce infatti che i soci Enti di Ricerca Pubblici e le Università non sono tenute a ripianare eventuali perdite di gestione del bilancio dell’Associazione. ANALISI DELLO STATUTO Lo Statuto dell’Associazione disciplina due categorie di soci: ordinari e aggregati. L’iscrizione in qualità di soci ordinari è aperta alle imprese industriali e commerciali, agli Enti di Ricerca pubblici e privati, agli Istituti degli Enti di Ricerca e alle Università pubbliche e private, ai distretti tecnologici, ai Poli di Innovazione ed altre aggregazioni territoriali. L’adesione in qualità di soci aggregati è aperta ai sindacati e alle associazioni imprenditoriali di livello nazionale, nonché alle organizzazioni non governative attive nell’ambito dei mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina. A norma dell’art. 10 è possibile il recesso del socio dall’Associazione. Il recesso deve essere comunicato al Comitato di Indirizzo Strategico e di Gestione entro il 31 luglio di ciascun anno. In caso contrario la quota di adesione dovrà essere corrisposta integralmente per l’anno successivo. Gli Organi di governo dell’Associazione sono: l’Assemblea Generale, il Presidente, il Comitato di Indirizzo Strategico e di Gestione, il Consiglio Scientifico e il Comitato di Indirizzo Territoriale. L’associazione è diretta dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Gestione che è l’organo di indirizzo, coordinamento, programmazione e gestione. In base all’art. 15 dello statuto: “Il Comitato è composto da un numero massimo di 17 membri così suddivisi: • a)da quattro rappresentanti proposti da ciascuno dei settori della mobilità di superficie, di cui uno espressione delle università e dei centri di ricerca: Mezzi di trasporto su gomma Mezzi di trasporto sulle vie d’acqua Mezzi di trasporto su rotaia Intermodalità/Comodalità /Sistemi di Trasporto Intelligente • b) dal Presidente dell’Associazione”. In relazione all’elevato numero di componenti dell’organo di gestione è stato sottolineato, da coloro che hanno partecipato alla fase preparatoria del Cluster, come questo sia il risultato di un laborioso e delicato punto di equilibrio, in considerazione dell’esigenza di dare rappresentanza a tutti e quattro i settori di trasporto rappresentati dal Cluster e, nel contempo, assicurare tale rappresentanza per ogni settore sia alla componente industriale che a quella scientifica. Per la risoluzione di eventuali controversie è stata inserita nello Statuto una clausola arbitrale. L’art. 21 stabilisce che le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e l’Associazione saranno decise da un Collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Associazione. Sebbene l’atto di cui trattasi non sia un contratto avente ad oggetto lavori, forniture e servizi per i quali l’art. 3, comma 19, della legge 244 del 24 dicembre 2007, espressamente vieta alle Pubbliche Amministrazioni di inserire clausole ____________________________________________________________________________________________ 86 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ compromissorie, si ritiene che sarebbe preferibile eliminare la clausola in questione in quanto estremamente onerosa per le parti. Al posto della clausola arbitrale sarebbe auspicabile, a parere dell’Ufficio, inserire una clausola di mediazione o rinviare al foro competente.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; vista la bozza di Statuto dell’Associazione “Cluster Trasporti Italia 2020”; vista la relazione trasmessa dal Prof. Paolo Toni che ha evidenziato i vantaggi derivanti all’Ateneo; visto il parere del Dipartimento di Ingegneria Industriale del 2 ottobre 2013; considerato l’interesse dell’Ateneo alla partecipazione al progetto e i vantaggi derivanti all’Università in termini di attività di ricerca e di finanziamenti da destinare alle borse di dottorato; considerato che la quota di adesione all’associazione pari a euro 1.000,00 ed eventuali contributi futuri saranno a carico dei fondi di ricerca del Prof. Paolo Toni presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale; atteso il parere del Senato Accademico dell’Università; tenuto conto delle considerazioni svolte nel corso della discussione in ordine all’opportunità di cassare la clausola di cui all’art. 21 che prevede la decisione su eventuali controversie in capo ad un Collegio arbitrale e di sostituirla con una clausola di mediazione o con il rinvio al foro competente, così come suggerito dall’Ufficio istruttore, DELIBERA 1. la costituzione dell’Associazione “Cluster Trasporti Italia 2020”; 2. l’approvazione dello Statuto, così come risulta nel testo allegato al presente verbale (All. 4) a condizione che sia cassata la previsione di cui all’art. 21 con la quale si prevede che eventuali controversie siano decise da un Collegio arbitrale. In sostituzione potrà essere prevista o una clausola di mediazione o il rinvio al foro competente. Sul punto 29 dell’O.D.G. «RINNOVO CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LA REALIZZAZIONE DEL MASTER IN UROLOGIA GINECOLOGICA» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Si porta all’esame del Consiglio di Amministrazione il rinnovo della Convenzione in oggetto. In data 2 agosto 2013 l’Università degli Studi di Perugia ha comunicato il rinnovo della Convenzione per la realizzazione del Master in Urologia ginecologica. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, presso il quale afferisce il Prof. Giulio Nicita, referente dell’Università di Firenze per questo master, ha deliberato in data 1° ottobre u.s. il rinnovo dell’accordo in oggetto. Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione così come stipulata in data 21 giugno 2011. Il presente accordo è stato approvato dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre u.s.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, - vista la nota del Rettore dell’Università di Perugia del 26 luglio u.s. con la quale si comunicava l’approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione della riedizione del Master in urologia ginecologica per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, proponendo la prosecuzione della collaborazione con l’Ateneo di Firenze; - vista la delibera adottata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica il 1° ottobre 2013, con la quale si è deciso di accogliere la proposta di rinnovo della Convenzione con l’Università degli studi di Perugia per la realizzazione del master in Urologia ginecologica; - visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; - visto il vigente Statuto, delibera di approvare il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Firenze per la realizzazione del master in Urologia ginecologica, dando mandato al Rettore di procedere, con una propria nota, ad accogliere la proposta di prosecuzione della collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell’art. 10 della vigente Convenzione. Sul punto 30 dell’O.D.G. «DOTTORATO DI RICERCA – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA REGIONE TOSCANA PER I PROGETTI PEGASO 2013 DEI DOTTORATI COSTITUITI IN ATS» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 12 e 28 giugno 2013, hanno deliberato l’attivazione dei corsi di Dottorato per il XXIX ciclo e la copertura finanziaria delle borse di Ateneo. Precedentemente, la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 1534 del 30 aprile 2013, aveva pubblicato l’Avviso regionale per il finanziamento di attività “in rete” a sostegno di un maggiore e migliore raccordo fra alta formazione e mercato del lavoro – Dottorati internazionali Borse di Studio Pegaso – Anno 2013 - POR FSE 2007/2013 ____________________________________________________________________________________________ 87 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Asse IV, avente quale finalità la frequenza di giovani laureati a dottorati di ricerca di livello internazionale, al fine di sviluppare specializzazione ed accrescimento delle competenze e favorire l’inserimento nella ricerca e nel mercato del lavoro ad alta qualificazione. Il suddetto Avviso regionale prevede la messa in rete delle Università, in particolare le domande di finanziamento dei progetti di dottorato potevano essere presentate, entro il 3 giugno u.s, da Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) fra almeno tre Università statali pubbliche con sede legale in Toscana oppure fra due sole Università statali pubbliche nel caso in cui i settori scientifico-disciplinari oggetto del dottorato fossero rappresentati in Toscana solo in due Atenei. Possono inoltre far parte del partnerariato Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e Istituzioni di formazione e ricerca avanzata, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 74 del D.P.R. 382/1980 con sede legale in Toscana, nonché Enti di ricerca pubblici nazionali operanti sul territorio regionale, imprese pubbliche e private. Il capofila dell’ATS deve in ogni caso essere individuato fra le Università statali pubbliche. Tra i requisiti specifici dei corsi di dottorato ammissibili al finanziamento, sono indicati quelli previsti dal nuovo D.M. n. 45/2013, in particolare: una determinata numerosità del collegio dei docenti del corso proposto e secondo la nuova normativa ministeriale, specifiche strutture operative e scientifiche, adeguati finanziamenti per la ricerca, collaborazione stabile e fattiva con il sistema imprenditoriale e/o pubblico, disponibilità dell’ATS di almeno 2 borse di dottorato triennali, non ammissibilità di dottorandi senza borsa, realizzazione di almeno una parte del corso in lingua inglese, previsione di permanenza all’estero di almeno 4 mesi, valutazione finale con il coinvolgimento di studiosi esterni ai soggetti attuatori del corso individuati sulla base della comprovata competenza nel tema affrontato nella tesi, con presenza di almeno un docente straniero che possa costituire un veicolo di promozione e diffusione della ricerca realizzata. Si evidenzia che i finanziamenti regionali sono finalizzati esclusivamente all’erogazione di borse di dottorato per la durata di due anni. Pertanto la copertura finanziaria del terzo anno di borsa è a carico dell’Ateneo e/o dei Dipartimenti sede del dottorato. Sono costi ammissibili a finanziamento esclusivamente i costi per borse di studio a favore di dottorandi ammessi ai corsi di dottorato finanziati sull’Avviso regionale. L’importo massimo per ciascuna borsa assegnata, comprensivo di tutti gli oneri, compresa la maggiorazione per permanenza all’estero, è pari ad euro 20.000,00 annui per un totale pari ad euro 40.000,00 per il biennio di corso finanziato. Per ciascun corso di dottorato, realizzato da ATS con tre partner, può essere richiesta l’assegnazione di n. 7 borse regionali Pegaso con cofinanziamento regionale pari a due anni ciascuna. I corsi di dottorato finanziati dovranno essere avviati entro il termine del 30 novembre 2013 e dovranno concludere le due annualità di corso entro il termine del 30 novembre 2015. Le borse dovranno risultare effettivamente pagate entro il 31 dicembre 2015 pena la non riconoscibilità della spesa relativa. Il mancato rispetto dei termini, indispensabile per il rispetto delle scadenze e degli adempimenti del fondo sociale europeo, comporta la revoca del finanziamento. L’esito del finanziamento è stato reso noto da parte della Regione in data 26 luglio u.s. con la pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. 3139 del 25 luglio 2013 di approvazione di quattro progetti di dottorato, aventi capofila l’Università di Firenze: Area Biomedica – Dottorato Toscano di Neuroscienze – coordinatore Prof. R. Corradetti; Area Scientifica – Dottorato in Scienze della Terra – coordinatore Prof. L. Rook; Area Tecnologica – International Doctorate in Civil and Environmental Engineering – coordinatore Prof. F. Castelli; Area Umanistica – Dottorato in Storia delle Arti e dello Spettacolo – coordinatore Prof.ssa M. Messina. I suddetti quattro dottorati erano già stati finanziati dalla Regione nel ciclo XXVIII; l’Ateneo capofila di Scienze della Terra per il ciclo XXVIII è l’Università di Pisa, sede amministrativa del corso per il suddetto ciclo. In data 9 ottobre 2013 il Senato Accademico, per i progetti dei dottorati, ha approvato la costituzione delle Associazioni Temporanee di Scopo con gli enti partecipanti che sono state successivamente stipulate in data 11 ottobre 2013. Per ciascuno dei dottorati finanziati dovrà anche essere sottoscritta dal Rettore apposita convenzione con la Regione Toscana relativamente alla gestione dei progetti finanziati. Si sottopone pertanto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione proposto dalla Regione Toscana. La convenzione, nell’ambito dei cosiddetti progetti Pegaso 2013, dovrà essere stipulata per ciascuno dei quattro dottorati succitati. A tal fine si evidenziano in particolare i seguenti punti: a) Limiti temporali - art. 3 I progetti dovranno essere avviati entro e non oltre il 30 novembre 2013. Le prime due annualità dei progetti di dottorato dovranno essere concluse entro e non oltre la data del 30 novembre 2015 ed i pagamenti delle borse dovranno essere effettuati, con mandato quietanzato, entro e non oltre la data improrogabile del 31 dicembre 2015. Il mancato rispetto dei termini indispensabili per il rispetto delle scadenze e degli adempimenti del Fondo Sociale Europeo comporta la revoca, totale o parziale, dei finanziamenti. ____________________________________________________________________________________________ 88 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ b) Rinuncia del dottorando alla borsa di studio – art. 9 Qualora il dottorando rinunci alla borsa regionale, il soggetto attuatore, nel rispetto del termine per le nuove ammissioni previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013, (art. 12 comma 5 “In caso di rinuncia degli aventi diritto, entro 60 giorni dalla data di inizio del corso, subentra altro candidato, secondo l’ordine di graduatoria”) procede ad assegnare la borsa di studio Pegaso a favore del primo candidato idoneo in graduatoria non vincitore di borsa di studio, che risulti in possesso dei requisiti richiesti dal bando regionale. Il soggetto attuatore invia comunicazione dell’avvenuto trasferimento di borsa di studio alla Regione entro 5 giorni dalla nuova assegnazione. Entro lo stesso termine, in caso di impossibilità di riassegnazione della borsa, il soggetto attuatore comunica alla Regione la rinuncia alla borsa stessa. La Regione non procede al rimborso dei costi delle borse di dottorandi rinunciatari che non abbiano frequentato almeno 3 mesi, ovvero non abbiano conseguito alcun risultato documentato in termini di competenze acquisite. c) Sospensione del corso di dottorato – art. 10 In caso di sospensione, dovuta per legge, del dottorando beneficiario di borsa Pegaso, il soggetto attuatore può richiedere alla Regione la copertura dei costi della borsa riferiti ai mesi di frequenza del corso pagati (con mandato quietanzato) entro la data ultima del 31 dicembre 2015. I casi di sospensione, con la relativa motivazione, devono essere comunicati alla Regione entro 5 giorni dal loro verificarsi. Non saranno in ogni caso rimborsati i costi della borsa pagati successivamente alla data del 31 dicembre 2015. Per quest’ultimo punto si segnala che l’Ateneo, nelle ipotesi di sospensione dovute per legge, dovrà farsi carico degli oneri finanziari per la copertura dei costi delle borse riferiti ai mesi di corso successivi alla data del 31 dicembre 2015.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, letto quanto riportato in narrativa in ordine all’attivazione dei corsi di dottorato e al bando Pegaso 2013 della Regione Toscana, emanato con Decreto Dirigenziale n. 1534 del 30 aprile 2013; visto il testo della convenzione da stipulare per il finanziamento biennale dei quattro dottorati vincitori dei progetti Pegaso 2013 illustrati Nell’istruttoria della pratica; visto in particolare l’articolo 10 della convenzione stessa che implica, nelle ipotesi di sospensione, dovuta per legge, della borsa e del corso di dottorato, la copertura finanziaria a carico dell’Ateneo delle mensilità erogate successivamente alla data del 31 dicembre 2015; considerati i limiti temporali, compresi quelli inerenti il rimborso delle mensilità erogate, stabiliti dalla convenzione e che, d’altra parte, sono imposti dalle scadenze e dagli adempimenti del Fondo Sociale Europeo; attesa la necessità di procedere alla stipula delle convenzioni per il finanziamento biennale dei quattro progetti Pegaso 2013; vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l’art. 19; visto il D.M. n. 45/2013; visto il Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013, che si applica dal ciclo XXIX; visto il vigente Statuto, APPROVA alla luce di quanto precisato in premessa, la convenzione nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 5), da stipulare con la Regione Toscana per il finanziamento biennale dei quattro progetti Pegaso 2013, di cui all’Avviso regionale emanato con Decreto Dirigenziale n. 1534 del 30 aprile 2013, per i dottorati in “Neuroscienze”, “Scienze della Terra”, “Civil and Environmental Engineering”, “Storia delle Arti e dello Spettacolo” e per i quali dovranno essere previste risorse finanziarie aggiuntive a carico dell’Ateneo in relazione alla sospensione, dovuta per legge, del corso di dottorato e alla conseguente erogazione delle mensilità delle borse oltre il limite, fissato nella data del 31 dicembre 2015, al fine di rispettare la scadenza prevista per il Fondo Sociale Europeo. Sul punto 31 dell’O.D.G. «ACCORDO QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI RICERCA NELL’AREA SANITARIA, BIOMEDICA, FARMACOLOGICA E CLINICA FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il panorama normativo ha disegnato un percorso di sempre maggiore integrazione tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università, salvaguardando comunque l’autonomia costituzionale a questa ultima riservata. Con l’adozione del D.Lgs. 502/1992 di riordino della disciplina in materia Sanitaria, le Regioni - nell’ambito della programmazione regionale - venivano chiamate a stipulare specifici protocolli di intesa con le Università per regolamentare l’apporto alle attività assistenziali del SSN da parte delle Facoltà di Medicina ovvero specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità di reciproca collaborazione. Ma la vera svolta nel processo integrativo arriva con l’adozione del D.Lgs. 517 del 1999 disciplinante i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università. L’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca passa attraverso i rapporti tra ____________________________________________________________________________________________ 89 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ SSN ed Università che si devono ispirare al principio della leale collaborazione, nonché alla partecipazione universitaria alla programmazione sanitaria regionale. Le Aziende Ospedaliero Universitarie e le Università si trovano ad avere una mission integrata volta al potenziamento –anche per le aziende– non più e non solo dell’attività di assistenza ma anche delle attività di ricerca e di didattica. Pertanto il concetto di inscindibilità tra assistenza, didattica e ricerca si evolve nel concetto di piena integrazione tra Università e Servizio Sanitario Nazionale. Sul versante regionale, la Toscana ha posto in essere una serie di atti finalizzati al raggiungimento e perfezionamento del processo di integrazione. Espressione tangibile di tale volontà, già a partire dal 2009, è stata la costituzione, tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e l’Università degli studi di Firenze (cui ha fatto seguito un atto analogo sottoscritto dal Meyer) del DIPINT - Dipartimento Interistituzionale Integrato (provvedimento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi n. 742 del 23 dicembre 2010). In forza di tale sempre più forte integrazione tra le attività istituzionali dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e dell’Università degli Studi di Firenze si è registrato un forte incremento della produzione scientifica da parte dei medici ospedalieri. Alla luce di tutto quanto sopra si può agevolmente evidenziare che è oggetto delle attività istituzionali dell’Università, e parte della mission dell’Azienda, lo svolgimento, lo sviluppo e la conduzione di attività di ricerca nell’area sanitaria, biomedica, farmacologica e clinica, anche nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali. Risulta quindi opportuno instaurare un rapporto di collaborazione convenzionale nell’ambito dei progetti di ricerca nell’area sanitaria, biomedica, farmacologica e clinica finanziati da soggetti pubblici e/o privati nazionali e/o internazionali stipulando un accordo quadro tra Azienda e Università. La Commissione Ricerca ha preso visione del suddetto accordo ed ha espresso parere favorevole. Il Senato ha deliberato l’approvazione dell’accordo in oggetto nella seduta dell’11 settembre 2013. Le singole collaborazioni che si instaureranno saranno specificamente regolate attraverso la compilazione di un format la cui predisposizione sarà curata da entrambe le parti.» OMISSIS Il Consiglio di amministrazione, preso atto di quanto riportato nell’istruttoria della pratica e tenuto conto delle motivazioni in essa contenute; visto il D.Lgs. 502/1992; visto il D.Lgs. 517/1999; visto lo Statuto dell’Università; visto l’Atto Aziendale; vista la delibera del Senato Accademico dell’11 settembre 2013, DELIBERA di approvare lo schema di accordo quadro tra Azienda e Università come risulta dal documento allegato all’originale del presente verbale (All. 6), nell’ambito dei progetti di ricerca nell’area sanitaria, biomedica, farmacologica e clinica finanziati da soggetti pubblici e/o privati nazionali e/o internazionali. Sul punto 32 dell’O.D.G. «APPROVAZIONE DI UN NUOVO SCHEMA QUADRO PER LA STIPULA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA CON UNIVERSITÀ ESTERE E DEL FAC-SIMILE DI PROTOCOLLO ATTUATIVO» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’Università degli Studi di Firenze dedica particolare attenzione al processo di internazionalizzazione e allo sviluppo dei rapporti di collaborazione con le Università estere, ritenendoli di grande importanza per un adeguato sviluppo delle proprie funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca. Ad oggi sono circa 270 gli accordi di collaborazione culturale attivi con altrettante università straniere dislocate in 73 paesi del mondo. Obiettivo degli accordi è instaurare e intensificare i rapporti di collaborazione culturale e scientifica con università europee ed extraeuropee per un adeguato sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca e per favorire il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo. Per la stipula da parte del Rettore degli accordi di collaborazione culturale e scientifica l’Università degli Studi di Firenze ha predisposto un apposito schema quadro approvato con delibera del Senato Accademico dell’aprile 1989 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del maggio 1989. Alla luce dell’intervenuta autonomia delle Università, della mutata realtà degli scambi internazionali nonché dell’esigenza di uno snellimento delle procedure di stipula degli accordi internazionali, tale schema quadro è stato riveduto e modificato con delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico del gennaio 2004 secondo il modello attualmente in uso. In questi ultimi anni lo schema quadro ha subito alcuni parziali aggiornamenti tra i quali quello relativo all’articolo 4 in materia assicurativa e quello relativo all’aggiornamento dei riferimenti normativi con l’entrata in vigore del nuovo Statuto. ____________________________________________________________________________________________ 90 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Al fine di garantire procedure amministrativo-gestionali omogenee e standardizzate l’Ateneo ha inoltre adottato apposite linee guida per la stipula degli accordi internazionali, recentemente revisionate alla luce del nuovo assetto dipartimentale e organizzativo. Considerato il progressivo e costante incremento degli accordi ed a seguito dell’esperienza maturata grazie alle numerose negoziazioni dei testi con le università partner, si è ritenuto opportuno revisionare l’attuale schema quadro, snellendo ove possibile la sua struttura, pur mantenendone le clausole essenziali, in particolare quelle relative a: • esenzione reciproca dal pagamento delle tasse • copertura assicurativa • modalità finanziarie Si segnala in particolare la revisione dell’articolo relativo alle modalità finanziarie (art. 5) dove, anche a seguito di segnalazioni di alcuni docenti coordinatori di accordi, si è ritenuto opportuno prevedere che di norma ogni parte copra le spese relative al proprio personale; questo sostanzialmente perché da un lato l’Ateneo fiorentino non ha una foresteria da offrire per l'alloggio agli ospiti stranieri (e questo può creare uno sbilanciamento nella reciprocità quando invece il partner estero ha campus/foresterie) e dall'altro perché i bandi di internazionalizzazione prevedono che il nostro Ateneo, al fine di incrementare gli appositi indicatori ministeriali, offra contributi per incrementare la mobilità di studenti italiani all'estero, prevedendo quindi di finanziare la loro mobilità verso il partner straniero. Per quanto riguarda la durata massima dell’accordo si segnala che, per motivi di snellimento delle procedure di rinnovo e in analogia a quanto avviene per convenzioni di simile natura, è stata prevista una sua estensione dai 5 anni dello schema attualmente in uso a 7 anni a decorrere dalla stipula (art. 7); ciò nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità all’art.48, comma 4, in materia di autonomia negoziale che prevede una durata non superiore a 9 anni salvo che per eccezionali esigenze. E’ comunque possibile la disdetta dell’accordo, da comunicarsi per iscritto da una delle due parti almeno 6 mesi prima della scadenza. Oltre a revisionare lo schema quadro l’Ufficio Relazioni Internazionali ha allegato allo stesso un fac-simile per la stipula da parte del Rettore degli atti aggiuntivi all'accordo, previsti dall’art.1, ultimo comma dello schema quadro, che estendono la collaborazione esistente ad ulteriori settori e dipartimenti. Inoltre per agevolare i dipartimenti e standardizzare per quanto possibile le procedure è stato predisposto un fac-simile di Protocollo attuativo (all.3) che come previsto dall'art.2, secondo comma dello schema quadro - può essere stipulato dai Direttori di dipartimento per descrivere le modalità di attuazione degli scambi.» OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, visto lo schema quadro per la stipula di accordi di collaborazione culturale approvato dal Senato Accademico il 14 gennaio 2004 e dal Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2004; considerato il progressivo e costante incremento degli accordi; tenuto conto dell’esperienza maturata grazie alle numerose negoziazioni dei testi con le università partner; considerata la mutata realtà degli scambi internazionali; vista l’esigenza di snellimento delle procedure di stipula degli accordi internazionali; tenuto conto della necessità di agevolare le attività dipartimentali e di standardizzare per quanto possibile le procedure; visto il testo dello schema quadro per la stipula degli accordi di collaborazione culturale e scientifica revisionato e reso più snello secondo le attuali esigenze; visto il fac-simile di Protocollo attuativo da stipulare a cura dei Direttori di dipartimento per descrivere le modalità di attuazione degli scambi previste dall’accordo quadro; visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nelle sedute del 23 aprile 2013 e del 24 settembre 2013; visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico-Amministrativo nella seduta del 10 maggio 2013; vista la delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Firenze del 9 ottobre 2013; visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; visto il vigente Statuto, DELIBERA 1) di approvare lo schema quadro per la stipula degli accordi di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e le Università estere e il relativo atto aggiuntivo nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 7); 2) di approvare il fac-simile di protocollo attuativo che, come previsto dall'art. 2, comma 2, dello schema quadro, può essere stipulato dai Direttori di dipartimento per descrivere le modalità di attuazione degli scambi, nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 8). Sul punto 33 dell’O.D.G. «CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELL’ATENEO – NUOVO REGOLAMENTO» ____________________________________________________________________________________________ 91 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’internazionalizzazione della didattica e della ricerca è divenuta negli ultimi anni un elemento fondamentale delle politiche universitarie del nostro Paese, in linea con quanto avviene ormai da tempo sul piano europeo ed internazionale. In tale contesto generale, la promozione delle attività internazionali rientra tra gli obiettivi prioritari dell’Università di Firenze, che da tempo si adopera in tale direzione, anche mettendo a disposizione appositi contributi di Ateneo. I contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo sono disciplinati dall’anno 2006 dal “Regolamento relativo ai criteri per la concessione dei contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 1097 del 9/12/2005, e dalla “Disciplina specifica delle azioni relative ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo”, che contiene le modalità di presentazione delle richieste e di utilizzazione dei fondi, le limitazioni e le esclusioni, gli obiettivi, i requisiti soggettivi, le voci di spesa ammissibili, i criteri di ammissibilità e le priorità/criteri di merito relativi ad ogni azione. La disciplina specifica è stata recentemente rivista (Senato Accademico dell’11 luglio 2012 e Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2012), da un lato per rispondere maggiormente a quanto previsto a livello ministeriale circa i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario e dall’altro per adeguarla al nuovo assetto dipartimentale dell’Ateneo, in vigore dal 1° gennaio 2013, nonché alla nuova organizzazione amministrativa avviata il 1° gennaio 2012, che ha previsto un riassetto dei poli e dei servizi alle relazioni internazionali, in modo anche da giungere ad uno snellimento delle procedure precedentemente in vigore. Le azioni previste dalla normativa vigente sono: Azione 1: Partecipazione a programmi comunitari/internazionali di ricerca e/o di cooperazione Azione 2: Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama Azione 3: Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale. Al fine di ottenere un ulteriore snellimento delle procedure sia per i richiedenti che per i dipartimenti e per l’Ufficio Relazioni Internazionali, si propone una nuova normativa di riferimento che disciplini tali contributi. In sintesi, le modifiche rispetto alla normativa attualmente vigente riguardano: 1. Nuova formulazione del regolamento, in 9 articoli, che disciplini: finalità; azioni previste; obiettivi delle azioni; modalità di attuazione del regolamento (bando annuale); presentazione delle richieste; limitazioni ed esclusioni; selezione delle richieste; assegnazione e utilizzazione dei fondi; disposizioni finali. 2. Abolizione della Disciplina specifica delle azioni e previsione di un bando annuale per la concessione dei contributi, di attuazione del regolamento, da emanare con decreto del Rettore entro il 30 novembre di ogni anno. Il bando conterrà, con riferimento ad ogni azione, i requisiti di partecipazione, i criteri di ammissibilità e priorità, eventuali ulteriori limitazioni ed esclusioni, le voci di spesa ammissibili e le modalità specifiche di utilizzazione e rendicontazione dei contributi. 3. Previsione di due sole azioni, in considerazione degli obiettivi strategici dell’Ateneo in materia di internazionalizzazione: l’incremento ed il sostegno alla partecipazione ai programmi europei/internazionali e la stipula di accordi con le Università estere. Si propone quindi di eliminare l’attuale azione 2 “Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama”, anche in previsione di dedicare per tale finalità apposite risorse ai dipartimenti, i quali potranno gestirle in base a loro priorità strategiche. 4. Presentazione delle richieste e rendicontazione dei contributi esclusivamente tramite apposito applicativo informatico (iFUND). 5. Previsione di nuove scadenze: - 28 febbraio: presentazione delle richieste da parte dei singoli richiedenti al dipartimento di afferenza - 31 marzo: validazione delle richieste da parte dei dipartimenti e trasmissione all'Ufficio Relazioni Internazionali. 6. Numero massimo di richieste che ogni dipartimento potrà presentare per ogni azione: 5 anziché 4. La proposta di nuovo “Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo” è stata sottoposta all’esame della Commissione Ricerca nella seduta del 24/9/2013, che ha espresso il proprio parere favorevole sul testo con la seguente raccomandazione al Rettore e agli Organi Accademici: - al fine di mantenere le finalità previste dall’azione 2 “Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama” si ritiene prioritario individuare un capitolo di bilancio finalizzato, che possa garantire la tracciabilità delle azioni svolte dai dipartimenti in tale ambito, anche a seguito di monitoraggi ex-post, tracciabilità che invece non sarebbe garantita dall’attribuzione ai Dipartimenti di un incremento indistinto sui fondi ex-60%. I relativi fondi saranno quindi trasferiti ai Dipartimenti che li utilizzeranno sulla base di proprie priorità, definite attraverso i competenti organi, ma nel rispetto di apposite linee strategiche formulate dall’Ateneo. La Commissione ha proposto inoltre di posticipare la scadenza del 31 marzo al 15 aprile di ogni anno per la validazione delle richieste da parte dei dipartimenti e trasmissione all'Ufficio Relazioni Internazionali. Il Comitato Tecnico Amministrativo, in data 16 ottobre 2013, ha espresso parere favorevole sulla nuova formulazione del “Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo”.» ____________________________________________________________________________________________ 92 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, visto il “Regolamento relativo ai criteri per la concessione dei contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 1097 del 9/12/2005; vista la “Disciplina specifica delle azioni relative ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo”, che contiene le modalità di presentazione delle richieste e di utilizzazione dei fondi, le limitazioni e le esclusioni, gli obiettivi, i requisiti soggettivi, le voci di spesa ammissibili, i criteri di ammissibilità e le priorità/criteri di merito relativi ad ogni azione; considerata la necessità di uno snellimento delle procedure di presentazione e di valutazione delle richieste per i richiedenti e per le strutture amministrative; visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella seduta del 24/9/2013, nonché le raccomandazioni da essa formulate; visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 16 ottobre 2013; presa in esame e attentamente valutata la documentazione trasmessa dall’Area Ricerca e Relazioni Internazionali – Ufficio Relazioni Internazionali, esprime parere favorevole sul nuovo “Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo” nel testo di seguito riportato. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, fa propria la raccomandazione della Commissione Ricerca, secondo la quale, al fine di mantenere le finalità previste dall’azione 2 “Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama” si ritiene prioritario individuare un capitolo di bilancio finalizzato, che possa garantire la tracciabilità delle azioni svolte dai dipartimenti in tale ambito, anche a seguito di monitoraggi ex-post, tracciabilità che invece non sarebbe garantita dall’attribuzione ai Dipartimenti di un incremento indistinto sui fondi ex-60%. I relativi fondi saranno quindi trasferiti ai Dipartimenti che li utilizzeranno sulla base di proprie priorità, definite attraverso i competenti organi, ma nel rispetto di apposite linee strategiche formulate dall’Ateneo. «REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELL’ATENEO Art. 1 Finalità 1. L’Università degli Studi di Firenze, al fine di accrescere la sua competitività sul piano internazionale, promuove le attività internazionali e sostiene il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo attraverso il finanziamento di apposite azioni previste dal successivo art. 2. Art. 2 Azioni previste 1. Per le finalità di cui all’art. 1 sono istituite le seguenti 2 azioni: - Azione 1: Supporto alla partecipazione a programmi dell’Unione europea e a programmi internazionali; - Azione 2 : Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università estere. 2. I contributi sono destinati ai Dipartimenti e sono prevalentemente finalizzati alla copertura di spese per la mobilità internazionale. Art. 3 Obiettivi delle azioni 1. Obiettivo dell’Azione 1 è incrementare la partecipazione a programmi dell’Unione europea e a programmi promossi da organismi internazionali attraverso l’erogazione di contributi per la copertura delle spese di istruttoria delle proposte progettuali. 2. Obiettivo dell’Azione 2 è favorire l’attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica di Ateneo con Università estere in vigore e stipulati ai sensi dello schema quadro approvato dagli Organi accademici attraverso il sostegno alle spese di mobilità. Art. 4 Bando annuale per la concessione dei contributi 1. L’attuazione del presente regolamento avviene sulla base di apposito bando da emanare con decreto rettorale entro il 30 novembre di ogni anno. I contributi sono concessi a seguito della presentazione di richiesta da parte dei docenti/ricercatori, tramite i Dipartimenti di afferenza, secondo le modalità previste dal successivo art. 5. 2. Il bando conterrà, con riferimento ad ogni azione, i requisiti di partecipazione, i criteri di ammissibilità e priorità, eventuali limitazioni ed esclusioni, le voci di spesa ammissibili e le modalità specifiche di utilizzazione e rendicontazione dei contributi. Art 5 Presentazione delle richieste 1. I docenti/ricercatori presentano richiesta di contributo per le azioni 1 e 2 al Dipartimento di afferenza entro il 28 febbraio di ogni anno esclusivamente tramite apposito applicativo informatico. ____________________________________________________________________________________________ 93 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013) ______________________________________________________________________________________________ 2. Entro il 15 aprile i Dipartimenti devono far pervenire le richieste selezionate, nei limiti previsti dal successivo art. 6, all’Ufficio Relazioni Internazionali esclusivamente tramite apposito applicativo informatico, allegando la delibera dell’organo di governo del Dipartimento. Art. 6 Limitazioni ed esclusioni 1. Ogni Dipartimento potrà presentare fino ad un massimo di 5 richieste per ogni azione, ognuna per un importo massimo di € 5.000. 2. Costituiscono motivo di esclusione dal finanziamento: - mancato rispetto delle scadenze di presentazione; - trasmissione delle richieste con modalità diverse da quelle previste dal precedente art. 5; - mancanza della delibera dell’organo di governo del Dipartimento; - irregolarità del richiedente rispetto alla rendicontazione dei contributi in questione ricevuti negli anni precedenti e il cui termine di rendicontazione sia scaduto. 3. Saranno inoltre escluse dal finanziamento le richieste non conformi ai requisiti previsti dal bando annuale. Art. 7 Selezione delle richieste 1. La selezione delle richieste avviene in 3 fasi: • L’Ufficio Relazioni Internazionali verifica che le richieste sottoposte dai Dipartimenti siano complete e rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento e dal bando annuale. • Apposita Commissione nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e presieduta dal Prorettore competente, valuta le richieste e formula la propria proposta al Senato Accademico sulla base dei fondi disponibili. • Il Senato Accademico delibera l’ammissione al finanziamento delle richieste e il relativo contributo. Art. 8 Assegnazione e utilizzazione dei fondi 1. I fondi sono assegnati ai Dipartimenti sulla base della delibera del Senato Accademico. 2. I fondi devono essere utilizzati (impegnati e spesi) entro la fine dell’esercizio finanziario successivo alla delibera di assegnazione del Senato Accademico. 3. Entro i 60 giorni successivi alla scadenza per l’utilizzazione dei fondi, i Dipartimenti assegnatari inviano all’Ufficio Relazioni Internazionali un consuntivo di spesa, utilizzando l’apposita procedura on-line. 4. Non è possibile il trasferimento dei contributi da un’azione all’altra. 5. Non sono ammesse proroghe dei fondi assegnati, salvo casi specifici previsti dal bando annuale. 6. Nel caso di non utilizzo totale o parziale dei contributi assegnati entro la scadenza prevista dal bando annuale, i fondi confluiranno nel bilancio unico di Ateneo e saranno destinati a specifiche iniziative di internazionalizzazione sulla base di delibera degli organi di governo dell’Ateneo, previa proposta del Rettore. Art. 9 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze. 2. Esso sostituisce il Regolamento emanato con decreto rettorale n.10979 dicembre 2005. Firenze, Il Rettore» Alle ore 13,10 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE Dott. Giovanni Colucci Prof. Alberto Tesi ____________________________________________________________________________________________ 94