Caccia e Pesca La pesca professionale in provincia di Brescia Aggiornamento febbraio 2014 La pesca professionale in provincia di Brescia Indice Corso di abilitazione alla pesca professionale pag. 3 Licenza di pesca professionale pag. 4 Pesca professionale nel lago di Garda pag. 6 Pesca professionale nel lago di Iseo pag. 12 Pesca professionale nel lago d’Idro pag. 17 Navigazione interna pag. 19 Aspetti assicurativi e contributivi (Legislazione) pag. 23 Imprenditore ittico, pescaturismo, ittiturismo (Legislazione) pag. 30 2 La pesca professionale in provincia di Brescia Il corso di abilitazione Per conseguire la licenza di pesca professionale è obbligatorio partecipare a specifici corsi abilitanti e superare un esame di idoneità (art. 144 comma 1 bis - Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31) Il programma Il programma del corso prevede n. 18 ore di lezioni teoriche e n. 18 ore di lezioni pratiche. Le lezioni teoriche affrontano i seguenti argomenti: riconoscimento, biologia e gestione della fauna ittica; ecologia dei laghi e dei fiumi; legislazione in materia di pesca; legislazione sulla navigazione; violazioni e sanzioni in materia di pesca; aspetti relativi alle principali patologie dei pesci d’acqua dolce; igiene degli alimenti; aspetti fiscali e contributivi. Le lezioni pratiche prevedono l’illustrazione delle reti da pesca; manutenzione; lavorazione del pescato; dimostrazione pratica della posa e levata delle reti. Quando viene organizzato e dove Il corso viene organizzato in collaborazione con la Provincia di Bergamo a cadenza annuale (generalmente fra ottobre e dicembre di ogni anno). Nel 2014 il corso verrà organizzato presso la Provincia di Brescia. Le lezioni teoriche si svolgono presso la sede della Provincia a Brescia in Via Milano, 13. La sede o le sedi delle lezioni pratiche vengono definite un mese prima dell’inizio delle lezioni L’esame L’esame di abilitazione si svolge entro 30 giorni dalla fine delle lezioni. Se il corso viene organizzato dalla Provincia di Brescia, la sede dell’esame è presso la sede della Provincia di Brescia in Via Milano, 13 Chi può iscriversi Possono iscriversi al corso sia coloro che sono residenti in provincia di Brescia sia coloro che sono residenti in una provincia lombarda. Come iscriversi Due mesi prima dell’inizio delle lezioni, è possibile scaricare il modulo di iscrizione nel sito della Provincia www.provincia.brescia.it alla pagina caccia e pesca. 3 La pesca professionale in provincia di Brescia Il rilascio della licenza Per ottenere la licenza di pesca professionale di tipo A, fatti salvi i requisiti per poter essere iscritti negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla L. 250/58, occorre presentare all’Ufficio Pesca la seguente documentazione: a) Attestato di superamento esame di abilitazione alla pesca professionale b) Domanda per il rilascio della licenza. c) N. 1 fotografia formato tessera d) Ricevuta dell’effettuato versamento della tassa di concessione regionale, pari ad Euro 43,62 da effettuarsi sul c.c.p. n. 25911207, intestato a Regione Lombardia - tassa concessione per la pesca - servizio tesoreria - via Pirelli 12 - 20124 MILANO e) Ricevuta del versamento di Euro 7,75 da effettuarsi sul c.c.p. n. 518258 intestato a Provincia di Brescia Ufficio Pesca, Via Milano 13 – 25126 Brescia. f)Fotocopia della carta d’identità g) Fotocopia del codice fiscale. h). N. 2 marche da bollo da Euro 16,00. Iscrizione agli elenchi dei pescatori di cui alla L. 250/58 Contestualmente alla richiesta di licenza di pesca professionale, il pescatore presenta richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge 250/58 che, a cura dell’Ufficio Pesca, viene inoltrata all’INPS di Brescia entro 24 ore dal rilascio della licenza. Durata della licenza La durata della licenza è di 10 anni. Il pescatore può esercitare la pesca purché abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle soprattasse annuali per l’esercizio della pesca professionale nelle acque interne. Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente all’anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le medesime hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento. Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale. Rinnovo Scaduti i dieci anni dal rilascio della licenza, occorre rinnovarla con la stessa procedura utilizzata per il rilascio di una nuova licenza. Smarrimento della licenza In caso di smarrimento della licenza, occorre presentare, in carta semplice, al Servizio Pesca, una dichiarazione di smarrimento del documento e seguire la stessa procedura utilizzata per la richiesta di una nuova licenza. Obbligo annuale a carico del pescatore Ogni anno, entro il 31 gennaio, è necessario presentare all’Ufficio Pesca l’autodichiarazione (su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Pesca) del pescato dell’anno precedente unitamente a copia del documento di identità 4 La pesca professionale in provincia di Brescia In provincia di Brescia la pesca professione può essere esercitata esclusivamente nel Lago di Garda, Lago di Iseo e Lago d’Idro. Si riportano di seguito le norme in vigore ed i riferimenti regolamentari per ciascun bacino lacustre. E’ in vigore il Regolamento regionale n. 5 approvato da Regione Lombardia il 9.12.2013, uniforme al Regolamento regionale n. 2 approvato da Regione Veneto il12 agosto 2013. E’ in vigore il Regolamento interprovinciale approvato dalla Provincia di Brescia con deliberazione del Consiglio provinciale 26.9.2013 n. 338 e dalla Provincia di Bergamo con deliberazione del Consiglio provinciale 25.11.2013 n. 143. Sono in vigore le norme contenute nel piano ittico provinciale della Provincia di Brescia approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 31.1.2012 n. 1. 5 La pesca professionale in provincia di Brescia Periodi di divieto e lunghezze minime di cattura della fauna ittica I tempi di divieto e le lunghezze minime totali, che le specie ittiche devono aver raggiunto per la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi, sono i seguenti: Specie ittiche Misure minime cm - ALBORELLA - Alburnus alborella* Periodo di divieto dal al 15/05* 30/06* 50 05/06 01/07 01/06** 01/10*** 10/06 06/07 31/07** 31/12*** CARPA - Cyprinus carpio 30 05/06 25/06 CARPIONE Salmo Carpio 30 CAVEDANO - Leuciscus cephalus 30 15/11 20/06 01/05 31/01 20/08 15/06 COREGONE LAVARELLO - Coregonus lavaretus 30 15/11 15/01 LUCCIO - Esox lucius 50 22/02 15/04 PERSICO REALE - Perca fluviatilis 18 15/04 15/05 PERSICO TROTA - Micropterus salmoides 18 01/05 15/06 TINCA - Tinca tinca 25 05/06 25/06 TROTA LACUSTRE E FARIO - Salmo trutta 40 15/10 15/01 AGONE - Alosa fallax 15 ANGUILLA - Anguilla anguilla*** *Alborella: divieto assoluto di pesca e detenzione sino all’1.6.2014, salvo proroga ** Agone: Dall’1 giugno al 31 luglio: con le limitazioni sotto riportate. ***Anguilla: E’istituito il divieto assoluto di pesca all’anguilla sino al 22 giugno 2014, salvo proroga I periodi di divieto delle specie ittiche iniziano dalle ore 12 del primo giorno alle ore 12 dell’ultimo giorno. Le lunghezze minime dei pesci son misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale, quella del gambero dall’apice del rostro all’estremità della coda (telson). La cattura e la detenzione di specie ittiche diverse da quelle indicate al comma 1, sono sempre vietate se di lunghezza inferiore a 5 cm. Il pesce eventualmente catturato in periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente reimmesso in acqua. Fermi restando i periodi di divieto di cattura dell’agone, al 1° giugno al 31 luglio la pesca dilettantistico-sportiva dell’agone è vietata dalle ore 12.00 del lunedì alle ore 12.00 del martedì e dalle ore 12.00 del mercoledì alle ore 12.00 del giovedì, mentre la pesca professionale dell’agone, nello stesso periodo, è invece vietata dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica. E’ sempre vietata la cattura del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus) mentre invece risulta consentita senza limitazioni di taglia e di periodo quella delle specie alloctone di gambero d’acqua dolce. 6 La pesca professionale in provincia di Brescia Zone di tutela ittica Dall’1 febbraio al 30 aprile di ogni anno è vietata la pesca dilettantistica e professionale, fatti salvi gli impianti fissi di cattura ivi esistenti, dalla riva per una profondità dell’acqua di 20 metri: • • Da Punta San Sivino in Comune di Manerba alla località Rocchetta in Comune di Padenghe; Dal porticciolo La Zattera in Comune di Desenzano (Rivoltella) sino a Villa dei Pioppi in Comune di Sirmione. Durante il periodo di divieto di pesca del luccio, per una fascia compresa fra la riva ed una profondità dell’acqua di 20 m , è vietata la messa in posa delle reti antana e antanello nei seguenti tratti: • Dal porto vecchio in Comune di Toscolano Maderno fino al porto di Fasano in Comune di Gardone Riviera; • Dal porto di Barbarano in Comune di Salo’ fino all’Hotel Casimiro in Comune di Portese (Golfo di Salo’) • Dall’Isola Borghese fino all’Isola dei Conigli in Comune di Manerba (Golfo del Torchio); • Dal porto di Dusano in Comune di Manerba fino al porticciolo “Rabitti” in località Lido di Lonato; • Dalla località Zattera in Comune di Desenzano (Rivoltella) fino al porto Castello in Comune di Sirmione; • Dall’Hotel Boiola fino a Punta Gro (confine con la Provincia di Verona) in Comune di Sirmione. ATTREZZI CONSENTITI PER LA PESCA PROFESSIONALE (Legenda: mg = numero maglie; MM = maglia massima; Mm = maglia minima; L = lunghezza massima del singolo attrezzo; Lg = larghezza massima; h = altezza massima). La pesca professionale è consentita unicamente con gli strumenti e nei modi sottoindicati: Reti volanti, di tratta, a catino, rettangolari (da non usarsi con barche fisse o ancorate, salvo le eccezioni indicate per ciascuna rete): BIRBA – luccio e tinca. Mm 35; rete: L = 250 m, h 1.000 mg = 35 m. Divieto: dal 15 novembre al 15 gennaio e dal 5 giugno al 25 giugno. E’ consentito l’uso dell’ancora; REMATTINO – alborella. Mm 6,5; MM 9; rete: L = 140 m, h 2.800 mg = 18,2 m con Mm e 25,2 m con MM. Divieto: dal 15 maggio al 15 settembre. E’ vietato l’uso dell’ancora; VARONARO (varonar) – agone, anguilla. Mm 16; MM 18; rete: L = 250 m, h 1.200 mg = 19,2 m con Mm e 21,6 m con MM. Divieto: dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1° luglio al 6 luglio e dal 20 luglio al 25 luglio, dal martedì al mercoledì e dal sabato alla domenica di ciascuna settimana durante il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio; CIARA (ciara) – tinca. Mm 45; rete: L = 300 m, h 1.000 mg = 45 m. Divieto: dal 5 giugno al 25 giugno. E’ consentito l’uso dell’ancora. 7 La pesca professionale in provincia di Brescia Reti da posta coniche AEROPLANO CON BERTOVELLI (aeroplano) – tinca, carpa, luccio e anguilla. Mm 22; rete: L = 20 m, h = 1,5 m; bertovello con Mm 14. Dotazione massima per pescatore: n. 40 tra aeroplani e bertovelli. E’ consentito l’uso di una rosta di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente maglia di Mm 15 e MM 25. E’ consentito l’uso di un aeroplano con bertovelli di Mm 7, L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rosta di Mm 7 e L = 25 m, esclusivamente per la cattura dell’esca personale per la spaderna (ami); BERTOVELLO (bertabel, bertael, realti) – alborella, triotto. Mm 7; rete L = 3 m, diametro cerchio d’entrata = 0,5 m; camera d’entrata h = 1,5 m. E’ permesso l’uso delle tele e il sistema a raggiera (roccolo) con l’ausilio di lampada a olio o a petrolio da servire come segnale e con luce mai rivolta verso l’acqua. Dimensioni della tela: Mm 5, L = 25 m, h = 2 m; COGOLO (gabbia, ringhiera) – anguilla. L = 9 m; bocca con h = 3 m e Lg = 3 m; ali e bocca con Mm 24; cogolo con Mm 12. E’ consentito l’uso di una rosta di Mm 22, L = 60 m e h = 3 m; Divieto: dal 1° ottobre al 31 dicembre. Attrezzo vietato sino al 22 giugno 2014, salvo proroga) Tremagli SPIGONSOLA – alborella. Mm 6; MM 10; L = 25 m; h = 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: n. 8. Divieto: dal 15 maggio al 31 luglio. Durante il periodo di divieto è consentito l’uso di una sola spigonsola di 25 m per la cattura di esca, e solo per la quantità indispensabile per l’uso giornaliero degli ami (spaderna); TREMAGLIO (tramac, tramacet, tramai) – anguilla. Mm 18; MM 20; h = 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: Mm 18 = n. 20 da 2.000 mg o n. 15 da 2.800 mg; MM 20 = n. 20 da 2.000 mg o n. 14 da 2.800 mg. E’ consentito l’uso di una rosta avente le seguenti caratteristiche: Mm 20; L = 40 m; h = 1,5 m; RE DA SERRAR (re da serrar) – pesce bianco. Mm 8; rete: L = 150 m; h = 3 m. Divieto: dal 15 maggio al 1° novembre. La rete va usata con l’ausilio di un bertovello di Mm 6; Reti semplici da posta o sospese VOLANTINO (antana da coregone e carpione, volanti) – carpione, coregone. Mm 37, MM 45; h = 7 m. Divieto: dal 15 novembre al 31 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto la rete non può essere collocata a una profondità maggiore di 18 m; la profondità sopraindicata corrisponde alla lunghezza massima della corda alla cui estremità va poi legata la rete. Dotazione massima per pescatore: n. 12 attrezzi da 2.000 mg, ciascuno dotato di almeno due gavitelli di congiunzione e di un gavitello centrale. E’ consentita l’unione di non più di due fila di reti, per un massimo di 24 attrezzi. L’uso della rete è consentito solo in forma volante, quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa; VOLANTINO DA TINCA E TROTA Mm 60; h = 7 m. Divieto: dal 22 febbraio al 31 marzo, dal 5 giugno al 25 giugno e dal 15 ottobre al 15 gennaio. Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000 maglie. L’uso della rete è consentito solo in forma volante quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa; 8 La pesca professionale in provincia di Brescia ANTANA – tinca, carpa, trota, luccio. Mm 50; h = 3 m. Divieto: dal 5 giugno al 25 giugno. Dal 1° novembre al 15 gennaio è consentito l’uso di un attrezzo di Mm 60 e h = 2 m da porre unicamente su fondali di profondità maggiore di 5 m. Dotazione massima per pescatore: n. 25; ANTANELLO (ontanel) – carpione, lavarello, luccio, pesce persico. Mm 37; MM 45; h = 3 m. Divieto: dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 novembre al 15 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto è vietato collocare la rete su fondali profondi più di 20 m. Dotazione massima per pescatore: n. 25 da 2.000 mg. Detta rete deve essere collocata sul fondo del lago per tutta la sua lunghezza e non può essere utilizzata in forma volante; GEROLA (filza) – alborella. Mm 8; MM 14; rete: L = 25 m, h = 2 m. Divieto: dal 15 maggio al 15 agosto. Dotazione massima per pescatore: n. 10; PENDENTE (reu) – agone. Mm 22, MM 25; h = 6 m. Divieto: dal 1° aprile al 15 maggio e dal 31 luglio al 30 settembre. Dotazione massima per pescatore: n. 5 da 2.000 mg dal 15 maggio al 31 luglio e n. 15 da 2.000 mg dal 30 settembre al 15 maggio. Ciascun attrezzo deve essere dotato di almeno due gavitelli di congiunzione. E’ consentita l’unione di non più di due fila di reti, per un massimo di 30 attrezzi. L’uso della rete è consentito solo in forma volante, non in contatto con il fondale, in presenza di profondità superiori a 10 m. Dal 1° giugno al 31 luglio, dal giovedì al sabato e dalla domenica al lunedì di ogni settimana la rete deve essere messa in posa non prima di due ore prima del tramonto per essere recuperata non oltre le ore 9.00 del giorno successivo; S-CIAOLONE (s-ciaolotto, s-ciaulù, scarolin) – agone. Mm 22, MM 25; h = 2 m. Divieto: dal 31 luglio al 15 maggio, dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1° luglio al 6 luglio e dal 20 luglio al 25 luglio. Da1 1° giugno al 31 luglio l’attrezzo è inoltre vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alla ore 12.00 della domenica di ciascuna settimana. Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000 mg. Dal 1° giugno al 31 luglio, dalle ore 12.00 del giovedì alle ore 12.00 del sabato e dalla ore 12.00 della domenica alle ore 12.00 del lunedì di ogni settimana la rete deve essere messa in posa non prima di due ore prima del tramonto per essere recuperata non oltre le ore 9.00 del giorno successivo; Attrezzi vari SPADERNA (ami) – anguilla, luccio; TIRLINDANA – carpione, trota, luccio, cavedano. Nei modi previsti per la pesca dilettantistica. FIOCINA. L’uso della sorgente luminosa è vietato dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 ottobre al 31 gennaio. I periodi di divieto d’uso per ciascuna rete iniziano alle ore 12 del primo giorno e terminano alle ore 12 dell’ultimo giorno. E’ sempre vietato l’uso a strascico di qualunque tipo di rete. Gli attrezzi nel periodo in cui sono soggetti al divieto d’uso non possono essere trasportati sulla barca o detenuti sul luogo di pesca. 9 La pesca professionale in provincia di Brescia Il pescatore non può trasportare sulla barca attrezzi da pesca in numero maggiore rispetto a quanto prescritto. Gli attrezzi tipo tremaglio, antana e antanello, dal 1° marzo al 31 ottobre di ciascun anno, devono essere messi in posa a partire da tre ore prima del tramonto per essere recuperati non oltre le 9.00 (non oltre le ore 10.00 durante i mesi di marzo e di ottobre) del giorno successivo. E’ fatta deroga ai limiti di cui sopra in presenza di condizioni atmosferiche avverse tali da poter costituire pericolo per l’incolumità del pescatore. Misurazione delle maglie delle reti Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi. Contrassegno sugli attrezzi professionali Tutti gli attrezzi da pesca di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere muniti di un apposito contrassegno rilasciato dalla Provincia, consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile. Per gli attrezzi da pesca uniti a formare una fila è sufficiente che siano muniti di contrassegno i soli gavitelli di inizio e fine. Il contrassegno deve contenere il numero di identificazione del pescatore desunto dagli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. All’inizio di ciascuna fila di reti deve essere allacciato un galleggiante che consenta l’identificazione del proprietario degli attrezzi. Dal 31 ottobre al 1° marzo le reti tipo tremaglio, antana e antanello devono essere segnalate all’inizio e alla fine di ciascuna fila da due galleggianti di forma cubica con lato di dimensione non inferiore a 15 cm, nonché, ogni quattro reti, da gavitelli ben visibili. Modi di pesca vietati: E’ vietato: • l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a 100 m dagli impianti ittiogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell’esca o dell’attrezzo usato per la pesca. • usare materiale esplosivo nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica, ad eccezione che per l’esercizio della pesca scientifica; • gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica; • collocare nelle acque di cui all’articolo 1, comma 1, nonché nelle insenature naturali o artificiali, reti o apparecchi fissi o mobili di pesca che occupano più di un terzo della larghezza. Tra una rete, o fila di reti, e l’altra deve esserci inoltre una distanza non inferiore a 50 m; • esercitare la pesca nei canali in via di prosciugamento naturale o artificiale, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia; • esercitare la pesca nel lago e nei canali smovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal presente regolamento; • apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l’esercizio della pesca, senza aver ottenuto regolare autorizzazione; • usare fonti luminose durante l’esercizio della pesca, salvo che per la segnalazione delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi unicamente con lampade comunque mai rivolte verso l’acqua. La pesca notturna utilizzando il galleggiante luminoso è consentita nei limiti previsti dall’articolo 3, comma 2, del presente regolamento; 10 La pesca professionale in provincia di Brescia • • • usare a strappo gli attrezzi armati con amo o ancoretta. Si intende l’uso a strappo l’esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l’apparato boccale; pescare con le mani; estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, il letto del fiume Mincio e dei suoi canali, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell’uso di reti e degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti. La Provincia può autorizzare tagli del canneto e di piante acquatiche ingombranti, nell’interesse della salvaguardia dell’attività di pesca e del mantenimento dell’equilibrio ecologico. Per i divieti non elencati si rimanda al regolamento regionale 9/2003 Tesserino catture La Provincia può prevedere l’obbligo del possesso e della compilazione del tesserino segnacatture da parte dei pescatori. 11 La pesca professionale in provincia di Brescia Periodi di divieto e lunghezze minime di cattura della fauna ittica I tempi di divieto di pesca e le lunghezze minime totali di cattura e detenzione delle specie ittiche sono i seguenti: Specie ittiche Misure minime cm - ALBORELLA - Alburnus alborella* Periodo di divieto dal al 20/05* 20/06* AGONE - Alosa fallax 15 15/05 15/06 ANGUILLA - Anguilla anguilla 50 01/10 31/12 BARBO - Barbus plebejus 25 20/05 20/06 CARPA - Cyprinus carpio 30 01/06 30/06 CAVEDANO - Leuciscus cephalus 25 20/05 20/06 COREGONE LAVARELLO - Coregonus lavaretus 30 01/11 15/01 LUCCIO - Esox lucius 45 01/03 30/04 PERSICO REALE - Perca fluviatilis 16 01/04 15/05 PERSICO TROTA - Micripterus salmoides 22 01/05 15/06 PIGO - Rutilus pigus 30 20/04 20/05 SALMERINO A. - Salvelinus alpinus 30 01/12 20/01 TEMOLO - Thimallus thimallus 35 15/12 30/04 TINCA - Tinca tinca 25 15/05 30/06 TROTA LACUSTRE E FARIO - Salmo trutta 30 01/12 20/01 TROTA MARMORATA - Salmo trutta 40 01/12 20/01 * Alborella: divieto assoluto di pesca e detenzione sino al 15.7.2014 salvo proroga. I periodi di divieto decorrono da un’ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un’ora prima dell’alba del giorno di scadenza. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale. Zone di tutela ittica Dall’ 1 dicembre al 31 gennaio vige il rispetto della distanza di 250 metri dalla riva nelle seguenti zone: MONTEISOLA: Dal porto di Peschiera Maraglio fino al porto di Carzano; MARONE: Dalla galleria “Colomberì” in località Vello di Marone (inizio pista ciclopedonale del Sebino), fino alla località “Calchera”; PISOGNE: Dal confine con la provincia di Bergamo fino alla località Govine davanti al Cavallo di Troia; 12 La pesca professionale in provincia di Brescia Per tutto l’anno vige il rispetto della distanza da 30 metri dalla riva nelle seguenti zone: ISEO: Zona denominata “Lamette” dal confine con la Riserva naturale alla punta est dell’ospedale civile; MARONE: Dalla località “Calchera” prima dell’abitato di Marone fino all'inizio del Porto Nuovo di Marone; PISOGNE: Dalla Valle di Govine fino al confine con il Comune di Costa Volpino Norme di carattere generale per la pesca di professione I pescatori di professione devono munire ogni attrezzo di pesca di un contrassegno inamovibile (sigillo) rilasciato dalla Provincia di residenza recante il codice identificativo del pescatore e la sigla della tipologia di rete o attrezzo. Detto contrassegno va apposto anche sui gavitelli di segnalazione e di sospensione delle reti e degli attrezzi in esercizio di pesca di cui al successivo comma 4. Tutti gli attrezzi di pesca, ad eccezione del forone e di quelli consentiti anche per la pesca dilettantistica, le reti o file di reti devono essere dotate di 1 galleggiante (gavitello) avente misura minima di cm 15 di colore giallo, recante il contrassegno inamovibile (sigillo) rilasciato dalla Provincia. Le reti “volanti” devono essere munite di 2 (due) gavitelli posti all’inizio ed alla fine di ogni tesa. Le reti e gli attrezzi di pesca all’interno delle imbarcazioni adibite alla pesca di professione sono considerate a tutti gli effetti in esercizio di pesca. Per tale motivo devono essere tutti dotati di contrassegno inamovibile e deve esserne consentito l’utilizzo in quel determinato periodo. Se la pesca viene esercitata contemporaneamente da due o più pescatori sul medesimo natante, le dotazioni di cui sopra possono, come massimo, essere raddoppiate. E’ sempre vietato ad un pescatore calare o salpare le reti di proprietà di altro pescatore, nonché utilizzare gli attrezzi di pesca di un altro pescatore. L’accompagnatore del pescatore titolare di licenza di tipo A lo assiste nell’esercizio della pesca e , solo in sua presenza, può calare o salpare reti e utilizzare attrezzi del medesimo pescatore. E’ consentito, per la pesca a cacciata, l’uso del battacchio, o sasso o pertica. Non possono essere unite fra di loro reti o parti di esse, aventi caratteristiche diverse. L’attività di pesca di professione deve altresì essere esercitata nel rispetto delle norme che regolano la navigazione Attrezzi consentiti per la pesca professionale RETI A MANTELLO (TREMAGLI) Nome TENCARO Tencher Tinca - Luccio Cattura prevalente Lunghezza massima metri Altezza minima metri Altezza massima metri Tinca Luccio Maglia Misura minima mm Misura massima mm Dotazione massima per pescatore metri 35 450 2 450 40* *Nel tratto di lago a sud della congiungente la "Torre" nel Comune di Predore al Lido di Sassabanek in Comune di Iseo la misura minima della maglia della rete interna deve essere di mm. 40. L’uso della rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca. E’ vietato l’uso della rete in acque di profondità inferiore a m. 5 durante il periodo di divieto di pesca del coregone. Durante il periodo di divieto di pesca del luccio è consentito, per ogni pescatore, l’uso di soli 50 m. di rete, utilizzabile unicamente a cacciata. 13 La pesca professionale in provincia di Brescia RETI SEMPLICI Nome Cattura prevalente Lunghezza massima metri Altezza minima metri Altezza massima metri Maglia Misura Misura minima massima mm mm Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) Metri Persico OLTANINA Antanina Salmerino 200 2 25 26 300 Agone L’uso della rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico. L’uso della rete, nel periodo di divieto di pesca del luccio e del salmerino è consentito solo a cacciata e non da posta. Durante il periodo di divieto di pesca della tinca l’uso di detta rete è vietato nel tratto di Lago a sud della congiungente la “Torre” nel comune di Predore al Lido Sassabanek in comune di Iseo. Nome Cattura prevalente SARDENERA Sardenera Agone Lunghezza massima metri 300 Altezza minima metri Altezza massima metri 3,60 Maglia Misura Misura minima massima mm mm 6 24 25 Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) Metri 300 L’uso della rete è consentito: • dal 1 novembre al 31 marzo, a non meno di 250 metri dalla riva e in acque di profondità non inferiore a 20 metri solo da posta anche se ancorata su un solo lato.Si precisa inoltre che anche un solo tratto di detta rete non può entrare nella zona di divieto dei m.250 dalla riva e nelle acque di profondità inferiore a m. 20. • dal 15 giugno al 15 luglio nelle zone di lago ove è consentita la pesca a riva con le reti entro i 50 m dal battente dell’onda e in acque di profondità non inferiore a 20 metri Nome Cattura prevalente PALA VOLANTE Pala Coregone Lunghezza massima metri Altezza minima metri 600 Altezza massima metri 12 Maglia Misura minima mm Misura massima mm 37 Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) metri 600 Divieto di utilizzo durante il periodo di divieto del coregone. Sino al 20 gennaio la rete non può essere collocata nel tratto di lago compreso nei 250 m ai lati della foce del fiume Oglio in comune di Costa Volpino, per una profondità di m. 250 dalla riva. La rete deve essere munita di un galleggiante almeno ogni 25 m di lunghezza. Dal 15 luglio al 15 settembre è consentito l’utilizzo di ulteriori 300 m. identificati con bolli particolari. L’uso della rete è vietato a cacciata. Maglia Nome Cattura prevalente Lunghezza massima metri Altezza minima metri Altezza massima metri Misura minima mm Misura massima mm Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) metri Luccio PALA DA POSTA Pala da posta Tinca 300 4 50 300 Carpa Durante il periodo di divieto di pesca del coregone, della tinca e del luccio è vietato usare la rete in acque di profondità inferiore a 20 m.Durante il periodo di divieto di pesca del salmerino e della trota la rete non può essere collocata nel tratto di lago compreso nei 250 m ai lati della foce del fiume Oglio in comune di Costa Volpino, per una profondità di m. 250 dalla riva. L’uso di detta rete è vietato a cacciata. 14 La pesca professionale in provincia di Brescia Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) metri Maglia Nome Cattura prevalente Lunghezza massima metri Altezza minima metri Altezza massima metri Misura minima mm Misura massima mm Salmerino PALETTA Paletta Persico 300 3,80 4,20 28 30 300 Agone L’uso della rete è consentito solo da posta ed è vietata sia a cacciata che in forma volante. E’ vietato l’uso della rete durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico, del salmerino e dell’agone. E’ vietato l’uso della rete nel periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca in acque di profondità inferiore a m 20. Maglia Nome GEROLA* Gerola Cattura prevalente Alborella Vairone Lunghezza massima metri Altezza minima metri 150 Altezza massima metri Misura minima mm 5 Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) metri Misura massima mm 7 10 150 L’uso della rete è vietato per tutto l’anno a posta ed è consentito solo a cacciata. L’uso della rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell’alborella. * In conseguenza al divieto di pesca dell’alborella l’uso della rete è vietato sino al 15 luglio 2014 salvo ulteriori determinazioni di proroga ATTREZZI VARI Nome BERTOVELLO Bertael Cattura prevalente Anguilla Lunghezza minima metri Lunghezza massima metri 2 Altezza massima metri 3 Misura minima mm Maglia Misura massima mm 14 Dotazione massima per pescatore numero 25 25 Diametro massimo di apertura della bocca: m. 1,50. L’uso dell’ attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca e dell’anguilla Nome TAMBURELLO Tamburel Cattura prevalente Lunghezza minima metri Scardola Lunghezza massima metri Altezza massima metri Misura minima mm Maglia Misura massima mm 1,50 Vairone Dotazione massima per pescatore numero 25 Diametro massimo di apertura della bocca: m. 0,50 L’uso di detto attrezzo è consentito solo nel periodo dal 15 marzo al 31 maggio di ogni anno per tutti i giorni della settimana, ivi compresi il sabato e la domenica. Nome Cattura prevalente Aeroplano con Bertovello Aeroplano Bertovello Lunghezza minima metri Lunghezza massima metri Altezza massima metri Misura minima mm Maglia Misura massima mm 20 Anguilla 6,50 5 1 Dotazione massima per pescatore numero 5 22 14 E’ consentito l’uso di una rosta di mm. 25; altezza max m. 1,50; lunghezza m. 25. L’uso dell’attrezzo è vietato durante il periodo di pesca dell’anguilla. Nei periodi consentiti l’uso dell’attrezzo è esteso al sabato ed alla domenica. 15 La pesca professionale in provincia di Brescia PESCAIE FISSE Con reti Parade, pesche (con reti) o bertovello * PALAMITI Spaderna FORONE Furù Consentite solo nei diritti esclusivi di pesca esistenti Anguilla Anguilla Tinca * Con le caratteristiche e le prescrizioni stabilite per questo attrezzo Ogni palamite non può avere più di 500 ami di misura non superiore al n. 4, intendendo amo di detta misura quello la cui distanza dalla punta all’asta non sia inferiore a mm. 10. L’uso dell’attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell’anguilla. Peso dell’attrezzo: non superiore a kg. 5. Distanza tra le punte: non inferiore a cm. 4 Luccio La pesca professionale è altresì consentita con gli attrezzi e nei modi previsti per la pesca dilettantistica. Tesserino segnacatture Al fine di acquisire dati aggiornati sulle specie ittiche di maggior interesse per la pesca professionale e intraprendere iniziative mirate di ripopolamento, può essere istituito un tesserino segnacatture. 16 La pesca professionale in provincia di Brescia Periodi di divieto e lunghezze minime di cattura della fauna ittica I tempi di divieto di pesca e le lunghezze minime totali di cattura e detenzione delle specie ittiche sono i seguenti: I periodi di divieto decorrono da un’ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un’ora prima dell’alba del giorno di scadenza. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale. Specie ittiche Misure minime cm 15 AGONE - Alosa fallax Periodo di divieto dal al 15/05 15/06 ANGUILLA - Anguilla anguilla 50 01/10 31/12 BARBO - Barbus plebejus 30 20/05 20/06 CARPA - Cyprinus carpio 30 01/06 30/06 CAVEDANO - Leuciscus cephalus 25 15/05 15/06 COREGONELAVARELLO - Coregonus lavaretus 30 01/12 15/01 LUCCIO - Esox lucius 40 01/03 15/04 PERSICO REALE - Perca fluviatilis 18 01/04 30/05 PERSICO TROTA - Micripterus salmoides 30 01/05 15/06 SALMERINO A. - Salvelinus alpinus 30 TINCA - Tinca tinca 30 TROTA LACUSTRE E FARIO - Salmo trutta 40 TROTA MARMORATA - Salmo trutta 40 TROTA IRIDEA – Oncorhynchus mykiss Prima dom Ultima di ottobre dom di febbraio 20/05 30/06 18 Prima dom Ultima di ottobre dom di febbraio Prima dom Ultima di ottobre dom di febbraio - Zone di divieto di posa di attrezzi di pesca professionale Dall’1 aprile al 15 giugno è vietato collocare attrezzi di pesca professionale per una distanza di 30 metri dal battente dell’onda nelle seguenti zone: • • • • IDRO Tutto il promontorio del Rio Vantone, dal confine nord al confine sud dei camping; IDRO Dalla località Busetta fino al Porto Parole IDRO Dall’imbocco della galleria in località “Tre capitelli” sino alla foce del torrente Neco nella frazione Crone ANFO Dal porto di Anfo sino al molo del circolo velico 17 La pesca professionale in provincia di Brescia PESCA NELLA ZONA NORD DEL LAGO (BAGOLINO –Ponte Caffaro) Nella zona a nord del lago entro i confini amministravi del Comune di Bagolino, la pesca è consentita con i soli mezzi di pesca dilettantistica. Attrezzi consentiti per la pesca professionale Rete Pala Paletta Lunghezza massima 250 (min. 100) 50 Altezza Massima m 8 Maglia mm 5 >= 45 >= 45 Tremaglio 100 1,50 >=26 <=28 Antana 100 2 >=26 <=28 Gerola 50 2 >=10 Dotazione Modo d’uso max per pescatore m 250 Da posta in compresa superficie E’ congiunzione possibile usarla legata ad un solo capo in modo che possa muoversi in senso orario o antiorario n. 5 reti con Esclusivamente da divieto di posta a fondo congiunzione Esclusivamente da m 200 con posta a fondo divieto di congiunzione m 400 con Esclusivamente da divieto di posta a fondo congiunzione M 50 Esclusivamente da posta in superficie Palamiti o Spaderna Lunghezza del filo m 300 max ami n. 100 del n. 4 Tirlindana Lunghezza (dirlindana) max del filo m a1 30 cucchiao Tirlindana (borò) con non più di 15 Ami o cucchiai Periodo vietato Divieto trota e coregone Divieto tinca e carpa Divieto persico reale Divieto persico reale Divieto alborella 1 1 Divieto pesca trota 1 Nel periodo dall’1 aprile al 30 settembre le reti con le relative segnalazioni dovranno essere salpate alle ore 17 di ogni sabato per essere riposte in pesca ogni successiva domenica dalle ore 17. Dall’1 ottobre al 30 marzo le reti dovranno essere salpate alle ore 17 di ogni sabato e messe in posa alle ore 14 di ogni domenica. Ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore ed il relativo numero identificativo 18 La pesca professionale in provincia di Brescia DEFINIZIONE DI NAVE art. 136 Codice Navigazione La nave è “qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo”. Sotto l’aspetto tecnico la nave deve essere idonea a galleggiare e spostarsi in acqua. Sotto l’aspetto funzionale deve essere caratterizzata dall’attitudine alla navigazione. PERSONALE NAVIGANTE Il personale che naviga deve avere i requisiti per l’iscrizione nelle matricole del personale navigante (di terza categoria). Possono conseguire l’iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore a 14 anni. Per l’iscrizione dei minori di anni 18 è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà. LIBRETTO DI NAVIGAZIONE Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione (ex Motorizzazione civile) rilascia il libretto di navigazione per il personale navigante nelle acque interne che è l’unico documento che abilita alla professione della navigazione interna (art. 42 Regolamento per la navigazione interna 631/49) ISCRIZIONE E LICENZA Con D.P.R.14 gennaio 1972 n. 5 e con D.P.R. 24 luglio1977 n. 616 sono state trasferite alle Regioni le competenze in materia di navigazione interna e porti lacuali e di sicurezza della navigazione. La navigazione interna e il demanio lacuale è gestito in Lombardia da “Autorità di bacino”, enti pubblici non economici (L.R. 4.4.2012 n. 6). Gli enti lombardi in essere per i laghi della provincia di Brescia sono l’Autorità di bacino laghi di Garda e Idro e l’Autorità di bacino laghi di Iseo, Endine e Moro. Le unità di navigazione devono essere iscritte in appositi registri, collaudate, certificate idonee alla navigazione. Sono abilitate alla navigazione dalla licenza di navigazione Presso l’Autorità di bacino il pescatore di professione può richiedere l’iscrizione della barca nel “Registro di immatricolazione delle navi a motore e senza motore”. Collaudo Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione (ex Motorizzazione civile) ha il compito di eseguire l’accertamento tecnico per stabilire se l’unità di navigazione è rispondente alle condizioni di navigabilità richieste per il servizio di pesca professionale in acque interne. Rilascia un verbale dal quale risulta l’idoneità della barca Certificato di navigabilità L’Autorità di Bacino, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento tecnico (collaudo), emette il certificato di navigabilità Licenza delle navi o galleggianti. L’Autorità di Bacino, acquisiti i precedenti atti, rilascia la licenza 19 La pesca professionale in provincia di Brescia Con ordinanza del Presidente della Giunta regionale 3.7.1997 n. 58600 è stata disciplinata la navigazione nelle acque interne lombarde. L’ordinanza è valida per i laghi di Como, Lugano, Maggiore, Iseo. Si riportano di seguito alcune disposizioni. Per quanto non indicato, si rimanda al testo dell’ordinanza. Protezione della Fascia costiera Fino a 50 m da riva: solo natanti a vela, remi. Unità a motore solo con motore elettrico non superiore a 3 hp. Da 50 a 150 m da riva la navigazione a motore è consentita ad un velocità non superiore a 10 nodi. Le unità adibite in modo esclusivo alla pesca, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti ad evitare interferenze con altri utenti Zone di balneazione I natanti impegnati nella pesca alla traina possono navigare entro i 50 metri dalla riva ad una velocità inferiore a 10 nodi purché non in prossimità di zone di balneazione, archeologiche,ambientali e naturalistiche. Divieto di navigazione nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate; obbligo di ormeggiare ad una distanza di 100 metri dalla spiaggia Zone di rilevanza archeologica, ambientale, a canneto E’ vietato l’accesso con qualsiasi tipo di unità nelle zone mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica, ambientale e naturalistica appositamente delimitate In tutti i bacini compresi in parchi ed in riserve naturali regionali o statali restano in vigore le norme più restrittive dettate dalle specifiche normative di tutela ambientale Velocità massima consentita (al di fuori della fascia costiera) 27 nodi nelle ore diurne; 10 nodi per unità superiori ai 7 metri; 7 nodi per unità fino a 7 metri; a Monteisola: max 10 nodi Norme di comportamento Tutte le unità di navigazione devono dare la precedenza: a) Alle unità addette al servizio di pronto soccorso di ordine pubblico, di vigilanza; b) Alle unità di servizio di trasporto pubblico di linea c) Alle unità impegnate nelle operazioni di pesca professionale d) Alle unità a vela senza motore Le unità di navigazione hanno l’obbligo di tenersi ad almeno 50 metri dalle unità adibite al servizio di linea da tutti i lati del natante e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale; hanno l’obbligo di non seguire nella scia a distanza inferiore di 50 m le unità trainati sciatori nautici Le unità di navigazione hanno l’obbligo di osservare particolare prudenza in prossimità di scuole a vela 20 La pesca professionale in provincia di Brescia Le unità di navigazione hanno l’obbligo di non intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione ed ostacolarne le manovre di accosto e attracco Le unità di navigazione hanno l’obbligo di non ostacolare unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale e di non ostacolare unità impegnate in manifestazioni sportive autorizzate Manutenzione delle unità di navigazione e rifornimenti I proprietari e gli utilizzatori delle unità di navigazione hanno l’obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori anche al fine di ridurre l’inquinamento Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburante o altri detriti, adottando mezzi e attrezzature idonee Divieto scarico acque di sentina su sponde, banchine, moli e pontili ad esclusione di accumolo per fattori atmosferici purchè non contengano oli Divieto scarico residui di combustione di oli lubrificanti, acque di lavaggio, sostanze pericolose e inquinanti anche se diluite Porti (codice della navigazione e regolamento navigazione interna) Codice della navigazione art. 79: Nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l’esercizio della pesca è sottoposto all’autorizzazione del comandante del porto Codice della navigazione art.1168: Chiunque senza l’autorizzazione dell’autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con sanzione amministrativa fino ad € 51 Regolamento navigazione interna art. 89: E’ vietato lo stendimento di reti da pesca sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimità di pontili, salvo che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili 21 La pesca professionale in provincia di Brescia Per il lago di Garda vige la disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda contenuta nel capo II artt. 91 -121 della L.R. 14 luglio 2009 n. 11. Protezione della fascia costiera Fino a 300 m da riva: solo natanti a vela, remi, pedale. Per unità a motore solo attraversamento per approdo e partenza con velocità non superiore a 3 nodi. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca di proprietà dei pescatori professionali o muniti di licenza di categoria A, residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti ad evitare interferenze con altri utenti. Zone di balneazione Divieto di navigazione nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate Zone a canneto e di rilevanza archeologica o naturalistica E’ vietato l’accesso a qualsiasi unità nelle zone mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia ad esse esterna di metri 300. Velocità massima consentita (al di fuori della fascia costiera) 20 nodi nelle ore diurne e 5 nodi nelle ore notturne Norme di comportamento In navigazione hanno la precedenza le seguenti unità: a) Unità adibite al pubblico servizio di linea; b) Unità addette al servizio di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza ed altri servizi pubblici; c) Unità impegnate in operazioni di pesca professionale Le unità a motore ed a vela hanno l’obbligo di tenersi ad almeno a 100 metri dalle unità adibite al servizio pubblico e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale; è vietato seguire nella scia o a distanza inferiore di 50 metri le unità trainanti sciatori nautici Le unità di navigazione hanno l’obbligo di osservare particolare prudenza in prossimità di scuole a vela E’ vietato intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione ed ostacolarne le manovre di accosto e attracco E’ vietato ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche 22 La pesca professionale in provincia di Brescia Manutenzione delle unità di navigazione e rifornimenti Per ridurre l’inquinamento è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburante o altri detriti, adottando mezzi e attrezzature idonee Divieto scarico acque di sentina su sponda lombarda, banchine, moli e pontili Divieto scarico residui di combustione di oli lubrificanti, acque di lavaggio, ogni altra sostanza pericolosa e inquinante Banchine, pontili, moli pubblici E’ vietato esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pubblici Porti (codice della navigazione e regolamento navigazione interna) Codice della navigazione art. 79: Nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l’esercizio della pesca è sottoposto all’autorizzazione del comandante del porto Codice della navigazione art.1168: Chiunque senza l’autorizzazione dell’autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con sanzione amministrativa fino ad € 51 Regolamento navigazione interna art. 89: E’ vietato lo stendimento di reti da pesca sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimità di pontili, salvo che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili 23 La pesca professionale in provincia di Brescia Fonte : http//www.inps.it/pesca PESCATORI AUTONOMI (Legge 13 marzo 1958 n. 250) Sono Pescatori Autonomi (detti anche pescatori della piccola pesca): • • I pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della Gente di Mare di 3° categoria tenuti dalla Autorità Marittima competente territorialmente (Capitaneria di Porto) che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti. (Art. 115 del Cod. Navigazione/Regio Decr. del 30/03/1942, n. 327). I pescatori delle acque interne, iscritti nei Registri dei Pescatori di Mestiere tenuti dalle Amministrazioni Provinciali forniti di licenza ai sensi dell’art. 3 T.U. delle Leggi sulla Pesca/Regio Decr. 11/04/38, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di pescicoltura. Il requisito previsto per l’iscrizione dei pescatori professionali (autonomi) nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250 è l’esercizio professionale della pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa. L’attività di pesca è da considerare prevalente quando impegna l’interessato per il maggior periodo di tempo dell’anno e costituisce la maggior fonte di reddito (circ. n. 196/1997). La competenza in materia di iscrizione, variazione, cancellazione è stata fino al 2002 delle Commissioni compartimentali per i pescatori marittimi e per l’assicurazione dei pescatori delle acque interne. Dal 2003 tali Commissioni sono state soppresse e le relative funzioni sono state attribuite all’Inps. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: • • Per i pescatori addetti alla pesca marittima costiera: generalità del richiedente – iscrizione nelle matricole della gente di mare secondo l’art. 115 del codice della navigazione – denominazione della matricola del natante utilizzato per l’attività di pesca - estremi della licenza di pesca – dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva o prevalente. Per i pescatori delle acque interne: - generalità del richiedente – estremi della licenza di pesca rilasciata ai sensi dell’ dell’ art. 3 T.U. delle Leggi sulla Pesca - Regio Decr. 11/04/38, n. 1183 - dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva o prevalente. CONTRIBUZIONE E VERSAMENTO Il calcolo del contributo mensile dovuto dai Pescatori Autonomi è effettuato sulla misura di retribuzione convenzionale mensile vigente, per l’anno in corso, per i lavoratori dipendenti della pesca. Di conseguenza i Pescatori Autonomi anche se giuridicamente e fiscalmente sono imprenditori, oltre ad avere come parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione non il reddito d’impresa prodotto, ma la retribuzione convenzionale del lavoro dipendente, godono del regime previdenziale del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti). 24 La pesca professionale in provincia di Brescia Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza giorno 16 di ogni mese tramite modello F24. Dal 1° gennaio 2007 i titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica come previsto dalla L. 4/08/2006 n. 248 e dall'art. 1 del D.C.P.M. del 4/10/2006. Pertanto, a partire dal 2007 non vengono inviati i modelli F24 ma una lettera in calce alla quale viene indicato l'importo da versare, uguale per tutti i dodici mesi dell'anno, la sede competente, la causale del contributo, il codice Inps ed il periodo di riferimento. LEGGE 13 marzo 1958, n. 250 Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Art. 1. Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalita' previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni. Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresi' a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie. Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attivita' professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc. Art. 2. Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo precedente le cooperative e le compagnie di pescatori hanno l'obbligo, entro il 10 gennaio di ogni anno, di presentare gli elenchi dei propri soci addetti alla pesca nelle acque interne alla Amministrazione provinciale e di quelli addetti alla pesca marittima alla autorita' marittima ed i pescatori autonomi di presentare le domande d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Amministrazione provinciale, se trattasi di pescatori delle acque interne, sia all'autorita' marittima, se trattasi di pescatori marittimi. Entro il 10 di ciascun mese successivo, cooperative e le compagnie presenteranno eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le variazioni verificatesi nel mese precedente, mentre i pescatori autonomi comunicheranno le eventuali variazioni prodottesi nella loro attivita' lavorativa. E' tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con procedura d'urgenza. Art. 3. Presso ogni Amministrazione provinciale e' istituita una Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali piu' 25 La pesca professionale in provincia di Brescia rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonche' da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Presso ogni Compartimento marittimo e' istituita una Commissione compartimentale per la assicurazione dei pescatori marittimi presieduta dal comandante il Compartimento marittimo o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali piu' rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonche' da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. I componenti delle Commissioni sono nominati dal prefetto della sede compartimentale e durano in carica per un biennio. Art. 4. Le Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti: a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle cooperative e dalle compagnie e i pescatori autonomi posseggano i requisiti richiesti dall'art. 1 della presente legge; b) accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo della presente legge; c) restituire, entro trenta giorni dalla ricezione, trasmettendone copia agli Istituti assicurativi interessati, gli elenchi con le eventuali variazioni apportatevi e dare nello stesso termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione adottata, trasmettendone copia agli Istituti di assicurazione interessati. Le cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso, direttamente alla Commissione, e' di venti giorni, termine valevole anche per i pescatori autonomi. La comunicazione agli iscritti e' effettuata a mezzo di raccomandata postale. Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi; d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione, entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi, alle cooperative, alle compagnie ed agli Istituti di assicurazione interessati; e) decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone l'esito agli interessati ed agli Istituti di assicurazione interessati. Art. 5. Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali e' data facolta' ai pescatori autonomi, alle cooperative ed alle compagnie di ricorrere alla Commissione centrale, di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui all'alinea d) dell'art. 4. Art. 6. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori cosi' composta: 1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; 2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; 3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; 4) tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali piu' rappresentative, e due rappresentanti delle cooperative, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; 26 La pesca professionale in provincia di Brescia 5) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per ciascun componente e' nominato un supplente. I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica per un biennio. Art. 7. La Commissione centrale ha i seguenti compiti: a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali; b) formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo indicate nel successivo art. 11; c) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della presente legge. Art. 8. Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'art. 6 e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3, sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza interessati, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Art. 9. Le prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della piccola pesca previsti dall'art. 1, in quanto non contrastanti con la presente legge, sono: a) quelle previste dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1935,n. 1827, e successive modificazioni, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, esclusa la disoccupazione, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; b) quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n.1048, e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari nel settore dell'industria, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, solo per i pescatori associati in cooperative e compagnie; c) quelle previste dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, riguardanti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro; d) quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, numero 138, e successive modificazioni, riguardanti la assicurazione per le malattie ai lavoratori, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, limitatamente all'assistenza:generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale; ospedaliera; farmaceutica e ostetrica. Le prestazioni predette sono erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e le modalita' stabilite per gli operai dell'industria. Decade dal diritto all'assistenza di cui all'alinea d) il pescatore non associato in cooperative o compagnie che nei due mesi precedenti quello dell'inizio della malattia non abbia provveduto al versamento di almeno un contributo mensile. Art. 10. Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori e' fissato in lire 400 giornaliere per n. 20 giornate al mese. La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonche' la Commissione centrale di cui al precedente art. 6. I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo art. 11. Art. 11 27 La pesca professionale in provincia di Brescia Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidita', vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si fara' fronte con le seguenti contribuzioni: a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratoriautonomi nella misura indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per la assistenza malattia che sono determinatenella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore; b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo perl'adeguamento delle pensioni. Art. 12. I contributi di cui all'articolo precedente a carico delle compagnie, delle cooperative e dei lavoratori autonomi sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo precedente e' versato all'istituto nazionale della previdenza sociale in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun eserciziosulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 4, alinea b) e c), della presente legge. Il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei pescatori autonomi e quello a carico dello Stato costituiscono un fondo denominato: "Fondo versamento addetti alla piccola pesca". Alla spesa di lire 750 milioni relativa all'esercizio 1957-58 si provvedera' a carico del fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nellostato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Art. 13. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ripartisce i contributi riscossi tra gli Istituti assicurativi interessati in base alle disposizioni che saranno impartite, per ogni esercizio finanziario, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Art. 14. Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge le persone assicurate di cui all'art. 1 sono ammesse a liquidare la pensione di invalidita', purche' abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali e possano dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di pensione. Art. 15. Le persone assicurate di cui all'art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'eta' di quarantacinque anni e non quella di sessanta, possono riscattare il periodo scoperto di contribuzione, a partire dal quarantaseiesimo anno di eta', versando il solo contributo base dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia, purche' dimostrino di aver esercitato il mestiere di pescatore durante il periodo per il quale intendono avvalersi della facolta' di riscatto. Art. 16. Le persone di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'eta' di sessanta anni possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, all'atto di entrata in vigore della presente legge, purche' possano dimostrare di essere stati pescatori di mestiere almeno nei dieci anni precedenti al compimento del sessantesimo anno di eta', versando il solo contributo assicurativo "base" dell'assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia. 28 La pesca professionale in provincia di Brescia Art. 17. Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 18. Le Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3, ciascuna per la sfera di sua competenza, sono chiamate ad esaminare e conseguentemente a decidere sulla validita' dei documenti che ai sensi dei precedenti articoli 14, 15 e 16 i pescatori sono tenuti a presentare per dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere. Art. 19. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 29 La pesca professionale in provincia di Brescia Fonte: http://attivita.ud.camcom.it Riferimenti normativi D.LGS. 226/2001 e s.m.i. D.LGS. 154/2004 e s.m.i. D.LGS. 100/2005 e s.m.i. D.LGS. 4/2012 L'imprenditore ittico è il titolare di licenza di pesca che esercita, professionalmente e in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività: a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»; b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»; c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione; d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero. L'imprenditore ittico con le suddette caratteristiche è equiparato all'imprenditore agricolo e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica. 30 La pesca professionale in provincia di Brescia Decreto legislativo 18 maggio 2011 n. 226 - Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 Art. 1. Principi generali 1. Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura: a) si ispirano ai principi della sostenibilita' e responsabilita' verso l'ambiente e verso i consumatori; b) assegnano priorita' agli strumenti che assicurano produzioni sicure, di qualita' ed ecosostenibili; c) promuovono opportunita' occupazionali attraverso l'incentivazione della multifunzionalita'; d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali; e) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore, incluse le organizzazioni non governative; f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilita'. 2. Lo Stato e le regioni garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea. Art. 2. Imprenditore ittico 1. E' imprenditore ittico chi esercita un'attivita' diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonche' le attivita' a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici. 2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 3. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo. 4. Ai soggetti che svolgono attivita' di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni. Art. 3. Attivita' connesse a quelle di pesca 1. Ai fini della modernizzazione e della razionalizzazione del settore e in ragione della preferenza accordata alla multifunzionalita' delle relative aziende ed in particolare per la piu' rapida e funzionale erogazione delle agevolazioni pubbliche, le seguenti attivita' sono connesse a quelle di pesca purche' non siano prevalenti rispetto a queste ultime e siano effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attivita' di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' ittica esercitata: a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo; b) attivita' di ospitalita', di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta 31 La pesca professionale in provincia di Brescia fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socioculturali del mondo dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilita' dell'imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo; c) la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso, nonche' le attivita' di promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti della propria attivita'. 2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo e terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche. Art. 4. Distretti di pesca 1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilita', e' prevista l'istituzione di distretti di pesca. Sono considerati distretti di pesca le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. 2. Le modalita' di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria. Art. 5. Convenzioni 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni interessate, per la parte di propria competenza, sentito, per le attivita' di interesse ambientale, il Ministero dell'ambiente, possono promuovere e stipulare con le associazioni nazionali di categoria, o con i centri di servizi da esse istituiti, una o piu convenzioni per lo svolgimento delle seguenti attivita' e correlati obiettivi, ispirati ai principi della pesca responsabile verso l'ambiente e verso i consumatori: a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili; b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualita' anche attraverso la istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualita'; c) messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari ittiche; d) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore e pubblica amministrazione secondo i principi e gli orientamenti normativi in vigore. 2. I criteri generali relativi alle attivita' di cui alla lettera a) del comma 1 sono definiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida predisposte dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e, per gli interventi in ambienti continentali, dalle agenzie regionali per l'ambiente. 32 La pesca professionale in provincia di Brescia Art. 6. Lavoro e apprendistato 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di categoria con riferimento ai settori della pesca e dell'acquacoltura e delle attivita' connesse sono disciplinati gli strumenti per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore in base ai seguenti criteri: a) prevedere le condizioni per favorire lo sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro; b) favorire la formazione professionale e l'ingresso dei giovani nel lavoro attraverso la promozione dell'apprendistato e della formazione-lavoro. 2. Al fine di assicurare una piu' efficiente applicazione delle norme relative al prestito d'onore, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, i previsti benefici sono estesi ai disoccupati. Art. 7. Accelerazione delle procedure 1. Al fine di assicurare la piu' idonea realizzazione delle misure previste dal regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio e garantire la efficacia della spesa relativa, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, entro il 30 giugno 2002, alla definizione del procedimento di liquidazione delle istanze relative alle unita' della flotta oceanica - approvate dal comitato ex articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 entro il 31 dicembre 1999 - a valere sulle disponibilita' finanziarie della delibera CIPE 30 giugno 1999. 2. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali attua, a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1, l'accelerazione delle procedure di verifica e liquidazione avvalendosi degli istituti specializzati nel settore in materia economica, che abbiano svolto attivita' di assistenza tecnica all'amministrazione. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provvede alla revisione delle norme relative agli obblighi previsti per la verifica delle cassette medicinali, al collaudo della stazione radiotelefonica VHF, ai canoni speciali per l'abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati a bordo con invarianza di oneri per la finanza pubblica, e stabiliscono i criteri affinche' la visita medica di preimbarco, integrata dagli esami necessari, possa sostituire la visita per il conseguimento del libretto sanitario e la visita prevista dal decreto legislativo n. 271 del 1999 ai fini della sicurezza del lavoro. 4. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla definizione del contenzioso relativo alle pratiche di fermo definitivo di cui ai regolamenti CEE 4028/86 e 2080/93, riconoscendo e liquidando il premio nella misura complessiva del 70 per cento sulla base della situazione di fatto esistente all'atto del provvedimento di ammissione ed a cancellare le unita' dall'archivio delle licenze di pesca. 33 La pesca professionale in provincia di Brescia Art. 8. Consorzi di garanzia collettiva fidi 1. Al fine di consentire alle imprese ed alle cooperative, operanti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse, un piu' agevole ricorso al credito, l'ambito di operativita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' esteso, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, ed alla copertura dei piani di ristrutturazione aziendale di cui all'articolo 11, punto 8-ter, della citata legge n. 41 del 1982. Art. 9. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Art. 10. Disposizioni finanziarie 1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 7 miliardi e 601 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, di cui 6,896 miliardi relativi all'articolo 2 e 705 milioni relativi all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 34 La pesca professionale in provincia di Brescia Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 Art. 1. Finalità e obiettivi 1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg), e a tale fine e' riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilità. Art. 2. Tavolo azzurro 1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' istituito il «Tavolo azzurro». 2. Il Tavolo azzurro e' coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed e' composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Il Tavolo azzurro e' sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonche' in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi 1'opportunità. 4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 e' assicurata nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 3. Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura 1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, e' composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri: a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura; b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d) un dirigente del Ministero della salute; e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze; g) un dirigente del Ministero delle attività produttive; h) un dirigente del Ministero della difesa; i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a 35 La pesca professionale in provincia di Brescia Capitano di Vascello; k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative; m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative; n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative; o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative; p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999; r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali; s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM); u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità. 3. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore. 4. La Commissione ha durata triennale ed e' nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Art. 4. Finalità e contenuti del Programma nazionale 1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi: a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela della biodiversità; b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, così come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in 36 La pesca professionale in provincia di Brescia conformità con le norme comunitarie; c) sviluppare le opportunità occupazionali, il ricambio generazionale delle attività economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti; d) tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa; e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno; f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i principi della Programmazione nazionale della ricerca; g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore; h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente; i) sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi territori. 2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore, gli obiettivi settoriali relativi al periodo di programmazione, nonche' la ripartizione degli stanziamenti di bilancio. 3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonche' i consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati ai sensi del presente decreto. Art. 5. Programmazione di settore 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma 3, il «Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura», di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di competenza nazionale. 2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresì, entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli interventi di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio. 3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale con l'indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali, nonche' dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Art. 6. Imprenditore ittico 1. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in 37 La pesca professionale in provincia di Brescia ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3. 2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1. 3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1. 4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo. 6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto. 7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.». Art. 7. Attività connesse 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Attività connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività: a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»; b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»; c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione. 2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche. 3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.». 38 La pesca professionale in provincia di Brescia Art. 8. Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea 1. Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono notificati per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nel rispetto dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni. Art. 9. Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d). 2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca. 3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne può proporre la pubblicazione. 4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura e' presieduto dal direttore generale per la pesca e 1'acquacoltura ed e' composto da: a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca; b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali; c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; d) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute; e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attività produttive; f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM); g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali; h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario; i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori; j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca; k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa; l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale; 39 La pesca professionale in provincia di Brescia m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 5. Il Comitato e' chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore. 6. Il Comitato ha durata triennale ed e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Art. 10. Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura 1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria. 2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 11. Statistiche della pesca e dell'acquacoltura 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome. 2. L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, e' tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi. Art. 12. Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche 1. Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e f), coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorità di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione. 2. Le misure di sostenibilità, razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacità della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati. 40 La pesca professionale in provincia di Brescia 3. In conformità con le norme comunitarie, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove lo studio di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici. 4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e attività di pesca, favorendo la sostenibilità delle integrazioni produttive. 5. Il controllo sulle misure di sostenibilità, di cui al comma 2, e' esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui ai regolamenti (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, e successive modificazioni. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca. 6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla Commissione europea, e' a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma nazionale. 7. In relazione alle attività di acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione della biodiversità e delle risorse biologiche, con riflessi sulla pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'articolo 5 prevedono i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attività dall'inquinamento. Art. 13. Misure di sostegno creditizio e assicurativo 1. Le regioni possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Art. 14. Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura. 2. Le risorse del Fondo sono destinate, con le modalità di cui al presente articolo, ad interventi finanziari in favore di: a) imprenditori ittici, di cui all'articolo 6, che abbiano subito gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, e/o alla produzione, conseguenti a calamità, avversità metereologiche e 41 La pesca professionale in provincia di Brescia meteo-marine di carattere eccezionale; b) eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento per avversità meteo marine dell'unità da pesca o asservita agli impianti. 3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse. Il Fondo può disporre contributi, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari, sui premi correlati a polizze per la copertura assicurativa dei danni alle imprese, di cui all'articolo 6, connessi ad eventi accidentali o non prevedibili. 4. Su richiesta di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2, al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarina. 5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta può essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle Capitanerie di porto o di altro soggetto. 7. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante la nuova regolamentazione delle servitù militari, con particolare riferimento al quinto comma del medesimo articolo 15, si applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini. Art. 15. Comunicazione istituzionale 1. Nel Programma nazionale e' dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale ed alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero. 2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilità di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunità di sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le norme comunitarie discendenti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, ed informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile. 42 La pesca professionale in provincia di Brescia Art. 16. Promozione della cooperazione 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonche' delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di: a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti; b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura; c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura. Art. 17. Promozione dell'associazionismo 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialità delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonche' delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura. Art. 18. Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonche' delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni. Art. 19. Valutazione dei risultati dei programmi 1. I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e 18, definiscono gli obiettivi, gli strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire in coerenza con il Programma nazionale di cui all'articolo 4. 2. Il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, propone le linee guida relative alla stesura dei programmi, nonche' i criteri di valutazione e le modalità di controllo per la successiva approvazione dei programmi stessi. Il Tavolo azzurro e' chiamato, altresì, ad esprimersi annualmente sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui risultati raggiunti. 43 La pesca professionale in provincia di Brescia Art. 20. Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale 1. Nel Programma nazionale, con particolare riferimento all'articolo 18, e' data priorità ai seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura: a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonche' progetti per l'introduzione coerentemente con le politiche del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima; b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di imbarco in sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei motivi previsti dall'articolo 2110 del codice civile. Art. 21. Intesa tra Stato e regioni 1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le regioni sottoscrivono un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per lo svolgimento dell'attività amministrativa inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura non disciplinate dal presente decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarietà della regolamentazione del settore dell'economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Art. 22. Dotazioni finanziarie 1. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, con particolare riferimento agli articoli 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per il funzionamento degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 9, si provvede, per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350. Art. 23. Abrogazione norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 5 febbraio 1992, n. 72; legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 44 La pesca professionale in provincia di Brescia Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 100 - Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 Art. 1. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.». 2. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime; b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti; c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1. 3. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-bis.». 4. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento 45 La pesca professionale in provincia di Brescia delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarine.». 5. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto.». Art. 2. Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura 1. Al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: «Art. 14-bis (Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione relativamente alle zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone. 2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non assimilabili alle calamità naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, e' ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi. 3. La sottoscrizione delle polizze assicurative e' volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica costituite, nonche' loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati i criteri di attuazione. 5. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e' determinata, attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di seguito denominato: "Programma assicurativo", sulla base dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell'ambito della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 6. Il Programma assicurativo e' elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed 46 La pesca professionale in provincia di Brescia e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, e sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e' stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso, ne' rimborso spese. 7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per: a) tipologia di polizza assicurativa; b) area territoriale d'intervento; c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia; d) tipo di produzione e/o di strutture; e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi. 8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche: a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.». Art. 3. Sostegno alla filiera ittica 1. I contratti di filiera previsti e disciplinati dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano agli operatori della filiera ittica, ivi comprese le forme associate. 2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, così come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e' sostituito dal seguente: «5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.». 4. Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' esteso, nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi prevista, anche alle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare, sentito la Commissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, e' integrato il regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, relativamente alle modalità di intervento in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Art. 4. Istituzione del reparto pesca marittima 47 La pesca professionale in provincia di Brescia 1. Al fine di conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole e forestali, e' definita l'organizzazione del reparto medesimo. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 5. Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, entra in vigore dal 1° gennaio 2006 e sarà operativo per il triennio 2006-2008. 2. Per l'anno 2005 gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura dagli articoli 4, 14 e 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonche' quelli di cui al presente decreto legislativo, costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da adottare mediante utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca, adotta, con proprio decreto, le linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2, tenuto conto, in particolare, delle disposizioni recate dagli articoli da 12 a 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e definisce annualmente la quota parte delle risorse destinate al Programma nazionale di cui al comma 1, come determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, da assegnare alle finalità di cui all'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 154 del 2004. Art. 6. Sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri per l'acquisto di sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, per l'anno 2005, per un importo di 1,26 milioni di euro. 2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Art. 7. Modifiche all'articolo 408 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 1. All'articolo 408 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il primo comma e' sostituito dal seguente: 48 La pesca professionale in provincia di Brescia «1. La pesca costiera e' quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonche' quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli atti e le convenzioni internazionali.». 49 La pesca professionale in provincia di Brescia D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.96. Art. 1 Finalità e obiettivi 1. Il presente decreto legislativo in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. CAPO I Attività di pesca e acquacoltura Art. 2 Pesca professionale 1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. 2. Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività: a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»; b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»; c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione; d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero. 3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche. 4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti. 50 La pesca professionale in provincia di Brescia Art. 3 Acquacoltura 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine. 2. Sono connesse all'acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a: a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1; b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso; c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero. 3. Alle opere, alle strutture destinate alle attività di cui alla lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche. Art. 4 Imprenditore ittico 1. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse. 2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. 3. Ai fini del presente decreto, si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3. 4. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. 5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto. 7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad 51 La pesca professionale in provincia di Brescia applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione. Art. 5 Giovane imprenditore ittico 1. È giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all'articolo 4 avente una età non superiore a 40 anni. 2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili: a) le società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a 40 anni; b) le società in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a); c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici. 3. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole: «imprenditorialità giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentativi a livello nazionale». 4. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo è destinato alle finalità di cui al presente comma». Art. 6 Pesca non professionale 1. La pesca non professionale è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. 2. La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. 5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici. CAPO II Sanzioni Art. 7 Contravvenzioni 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la 52 La pesca professionale in provincia di Brescia pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore; d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d); f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati; g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione; h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente; i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso. 2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare. 3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06. Art. 8 Pene principali per le contravvenzioni 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro. 2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere h) ed i), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro. 3. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 7 non è applicata sanzione se la cattura 53 La pesca professionale in provincia di Brescia è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Art. 9 Pene accessorie per le contravvenzioni 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie: a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i) dell'articolo 7, comma 1; b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato; c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell'articolo 7, comma 1, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti; d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero di cui è vietata la cattura. Art. 10 Illeciti amministrativi 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità; b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi; e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale; f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e comunitaria; g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito; h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione; i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca; l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica; m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale; n) falsificare o occultare la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca; o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo 54 La pesca professionale in provincia di Brescia dei pescherecci via satellite; p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee; q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi; r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente; s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria; t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. 2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/06. Art. 11 Sanzioni amministrative principali 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t) ed u), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 2. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque: a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi; b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3. 4. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque: a) viola le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea; b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso. 5. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri 55 La pesca professionale in provincia di Brescia ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima. Art. 12 Sanzioni amministrative accessorie 1. Alle violazioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) la confisca del pescato; b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali e comunitarie. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore; c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui alla lettera h) dell'articolo 10, comma 1. 2. Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. Art. 13 Disposizioni procedurali 1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è il Capo del compartimento marittimo. Art. 14 Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi 1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011. 2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), c) e g), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t). 3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. 4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della licenza di pesca. Art. 15 Registro nazionale delle infrazioni 1. Il Registro nazionale delle infrazioni è istituito presso il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 16 Sospensione e revoca definitiva della licenza 1. L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un 56 La pesca professionale in provincia di Brescia periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno. 2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti. 3. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca. 4. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti. Art. 17 Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca 1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16, svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute più idonee tra quelle previste dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Art. 18 Cancellazione di punti 1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 16, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 16. 2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati due punti qualora: a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie, o; b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca, o; c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca, o; d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca. 3. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca può avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della licenza di pesca. 4. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati. 57 La pesca professionale in provincia di Brescia 5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del numero di punti eventualmente rimanenti. Art. 19 Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci 1. È istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011. 2. La commissione di un'infrazione grave, di cui all'articolo 14, comma 2, dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unità da pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione. 3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo. Art. 20 Sanzioni applicate al comandante della nave 1. L'applicazione del sistema di punti di cui all'articolo 19, comporta: a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti; b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti; c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2 mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti. 2. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o più infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti. 3. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di comandante sono annullati. Art. 21 Sanzioni disciplinari 1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione, sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste. Art. 22 Vigilanza e controllo 1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attività di controllo. 2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. 3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al 58 La pesca professionale in provincia di Brescia comma 4. 4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. 5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza. 6. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale. 7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca. Art. 23 Risarcimento del danno 1. Per i reati previsti dal presente decreto le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale. Art. 24 Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa. 2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sospendere l'attività di pesca o disporne limitazioni in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca. CAPO III Disposizioni finali Art. 25 Norme attuative 1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto.». 2. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Art. 26 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 59 La pesca professionale in provincia di Brescia Art. 27 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) la legge 14 luglio 1965, n. 963; b) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; c) l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102; d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni; e) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153; f) i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. 2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto. Art. 28 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Decreto legge 22.6.2012 n. 83 (convertito in Legge 7.8.2012 n. 134) Misure urgenti per la crescita del Paese. Art. 59-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4). - 1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e' sostituito dai seguenti: "2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attivita': a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata 'pesca-turismo'; b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominate 'ittiturismo'. 2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale, purche' non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita': a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione; b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero"». 60 La pesca professionale in provincia di Brescia A cura di Ufficio Pesca Provincia di Brescia Disegni: Enrichetta Descloux 61