Anteprima Estratta dall' Appunto di Diritto tributario Università : Università degli studi di Bologna Facoltà : Giurisprudenza Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di knowledge sharing per facilitare lo scambio di materiali ed informazioni per lo studio e la formazione.Centinaia di migliaia di studenti usano ABCtribe quotidianamente per scambiare materiali, consigli e opportunità Più gli utenti ne diffondono l'utilizzo maggiore e' il vantaggio che ne si può trarre : 1. Migliora i tuoi voti ed il tempo di studio gestendo tutti i materiali e le risorse condivise 2. Costruisci un network che ti aiuti nei tuoi studi e nella tua professione 3. Ottimizza con il tuo libretto elettronico il percorso di studi facendo in anticipo le scelte migliori per ogni esame 4. 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Clicca qui per i grafici aggionati su Diritto tributario >> ABCtribe.com - [Pagina 2] NOZIONI GENERALI om ATTIVITA’ FINANZIARIA = attività di acquisizione, gestione e spesa dei mezzi economici che servono allo Stato e agli altri enti pubblici territoriali per adempiere le proprie funzioni. Le risorse economiche provengono allo Stato da due attività: da un lato l’ amministrazione dei beni pubblici e l’esercizio di attività di diritto privato, dall’altro lato il prelievo dei tributi. L’attività finanziaria è disciplinata dal diritto finanziario: una branca del diritto amministrativo, che è a sua volta divisibile in due scienze, ovvero la contabilità di stato e il diritto tributario. La contabilità di stato ha ad oggetto: le norme sull’amministrazione dei beni pubblici, le norme sull’approvazione del bilancio, le norme relative alle operazioni finanziarie e le norme sul rendimento dei conti. Il DIRITTO TRIBUTARIO ha ad oggetto le norme relative al prelievo e alla distribuzione dei tributi. Il diritto tributario è autonomo ed è caratterizzato dal principio della capacità contributiva previsto dall’articolo 53 della Costituzione. AB Ct rib e.c CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE DELLO STATO = possono essere di diritto privato o di diritto pubblico. Le entrate di diritto privato derivano dall’amministrazione dei beni pubblici, dalla gestione delle imprese pubbliche e dal compimento di operazioni finanziarie come ad esempio l’emissione di bot. Le entrate di diritto pubblico sono entrate coattive, cioè entrate che lo Stato si procura coattivamente al verificarsi di determinati fatti previsti dalla legge. Le entrate di diritto pubblico sono: • le sanzioni, cioè somme di denaro che i privati devono allo Stato per la violazione di un dovere giuridico; • i prestiti forzosi, cioè somme di denaro che determinati soggetti devono versare allo Stato e che saranno poi rimborsate; • i contributi di previdenza e assistenza, cioè somme di denaro che i privati devono versare a determinati enti pubblici, come ad esempio l’inps, al verificarsi di alcuni fatti, come ad esempio la percezione dello stipendio. In queste ipotesi però il privato ha diritto ad una controprestazione, come ad esempio la pensione; • i tributi, cioè le entrate coattive residuali. TRIBUTO ABCtribe.com - [Pagina 3] Il tributo è un prelievo di ricchezza effettuato coattivamente dallo Stato e non collegato ad un corrispettivo. Il tributo, a seconda della funzione, può essere un’imposta o una tassa. IMPOSTA L’imposta è un tributo con funzione solidaristica o contributiva. In pratica la funzione dell’imposta consiste nel ripartire la spesa pubblica tra tutti i consociati: il contribuente deve l’imposta per il solo fatto che vi è una spesa pubblica da distribuire tra tutti. Perciò attraverso l’imposta ciascun consociato concorre a finanziare la spesa pubblica e lo fa in base alla propria capacità contributiva ex articolo 53 Cost., il che significa che la quota di contribuzione è direttamente proporzionale agli averi del singolo e non si determina in base a ciò che il singolo riceve. In quanto tributo, l’imposta è un’ obbligazione coattiva, che nasce cioè per volontà della legge. AB Ct rib e.c om TASSA La tassa è un tributo con funzione corrispettiva. Il pratica il soggetto deve la tassa a fronte della fruizione di un servizio pubblico, di conseguenza la tassa non è dovuta se il servizio non viene reso per fatto imputabile all’ente pubblico; inoltre l’ammontare della tassa non deve mai superare il costo del servizio, il che significa che l’ammontare della tassa non è determinato in base alla capacità contributiva del singolo bensì in relazione al costo del servizio. Pertanto alla tassa non si applica l’articolo 53 Cost., fatta eccezione per le tasse dovute per la fruizione dei servizi pubblici essenziali che devono essere determinate in base al criterio della capacità contributiva. In quanto tributo, la tassa è un’ obbligazione coattiva ed è proprio il carattere coattivo che distingue la tassa dal corrispettivo di diritto privato per il servizio pubblico. A livello pratico per capire se la somma di denaro dovuta per il servizio pubblico sia una tassa o un corrispettivo di diritto privato bisogna guardare se vi è o meno un contratto come fonte del rapporto: se c’è il contratto, la somma di denaro è una tassa se non si applicano le norme del codice civile sull’adempimento e sulla risoluzione; se non c’è il contratto, la somma di denaro è una tassa se la sua acquisizione è caratterizzata dall’impiego di strumenti quali l’atto di imposizione e l’autotutela esecutiva. La distinzione tra tassa e corrispettivo di diritto privato è importante perchè la tassa non è soggetta ad imposta mentre il corrispettivo si. LA NORMA TRIBUTARIA NEL TEMPO • STATUTO DEL CONTRIBUENTE ABCtribe.com - [Pagina 4] AB Ct rib e.c om L’articolo 1 dello Statuto del contribuente afferma che le norme dello statuto costituiscono i principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate soltanto espressamente e mai da leggi speciali. Pertanto è vietata l’abrogazione tacita dei principi dell’ordinamento tributario, il che rappresenta una deroga alla regola generale della successione delle leggi nel tempo per cui la legge successiva abroga la precedente; inoltre tali principi non possono essere derogati o modificati da leggi speciali ma soltanto da leggi che contengono una disciplina generale della materia. • NORMA RETROATTIVA La norma tributaria è retroattiva quando assume come presupposto di imposta un fatto accaduto nel passato, cioè prima dell’entrata in vigore della legge che crea il nuovo tributo o modifica la disciplina di quello già esistente. In materia tributaria non esiste un espresso divieto di retroattività come quello previsto in materia penale, perciò in generale la norma tributaria retroattiva è ammissibile, purché non vengano violati i principi costituzionali. Il che significa che la norma tributaria retroattiva è vietata ogniqualvolta assume come presupposto di imposta un fatto verificatosi talmente addietro nel tempo da non poter essere un valido indice della capacità contributiva attuale; in tal caso la norma è incostituzionale per violazione del principio della capacità contributiva di cui all’articolo 53 Cost. Inoltre la norma tributaria retroattiva per poter essere costituzionalmente legittima deve essere prevedibile, cioè deve essere riconducibile alla ratio delle norme già esistenti e rappresentarne un’integrazione, una precisazione al fine di rendere la materia più compiuta e coerente. Un ulteriore limite alla retroattività della norma tributaria è rappresentato dall’articolo 41 Cost. che tutela la libertà di iniziativa economica privata; in pratica a fronte di questa norma la legislazione tributaria retroattiva non può alterare ex post il costo fiscale dell’attività di impresa perché altrimenti sarebbe alterato il quadro sul quale l’imprenditore ha fatto affidamento nel momento in cui, esercitando la libertà di iniziativa economica, ha programmato i suoi investimenti. LA NORMA TRIBUTARIA NELLO SPAZIO Le norme tributarie statali sono efficaci in tutto il territorio nazionale, salvo espresse deroghe legislative. Le norme tributarie regionali e comunali sono efficaci solo all’interno dell’enteABCtribe.com territoriale- [Pagina che 5]le ha prodotte, però devono essere osservate in ogni parte del territorio nazionale dagli organi giurisdizionali ed amministrativi. CRITERI DI COLLEGAMENTO I criteri sulla base dei quali il legislatore assume un fatto come presupposto di imposta sono due: il criterio soggettivo e il criterio oggettivo. In base al criterio soggettivo vengono sottoposti a tributo fatti compiuti da soggetti residenti in Italia, anche se avvenuti all’estero. In base al criterio oggettivo vengono sottoposti a tributo fatti compiuti sul territorio italiano, anche se posti in essere da soggetti stranieri. Non possono essere assunti come presupposto di imposta fatti che non sono in alcun modo collegati al territorio nazionale, né dal punto soggettivo né da quello oggettivo. AB Ct rib e.c om DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE La doppia imposizione internazionale si ha quando lo stesso fatto viene assunto come presupposto di imposte dello stesso tipo previste da legislazioni di Stati diversi. Questo fenomeno è frequente nelle imposte sul reddito e sul patrimonio ed è generalmente causato dal fatto che lo stesso fatto in un paese è assunto come presupposto di imposta in base al criterio oggettivo e in un altro paese è assunto come presupposto di imposta in base al criterio soggettivo. La doppia imposizione internazionale rappresenta un ostacolo ai rapporti economici tra Stati, per questo sono state adottate misure unilaterali e bilaterali volte a scongiurarla: • esclusione dall’imponibile interno di fatti extraterritoriali tassati all’estero. In pratica non vengono tassati i fatti che si sono verificati fuori del territorio dello Stato e per i quali il soggetto ha già pagato un’imposta all’estero (imposta dello stesso tipo di quella dovuta nello Stato di residenza); • attribuzione del credito di imposta. Questa misura è adottata in Italia ai fini dell’Irpef e dell’ Ires. In pratica al soggetto italiano autore del fatto compiuto all’estero viene attribuito un credito pari al minor valore tra l’imposta dovuta in Italia e quello dovuta all’estero. Pertanto se l’imposta dovuta in Italia è superiore a quella dovuta all’estero, dall’imposta dovuta in Italia viene detratta la quota pagata all’estero; • convenzioni internazionali. In pratica la potestà tributaria viene attribuita in via pattizia ad uno solo dei due Stati contraenti, generalmente allo Stato al quale il fatto imponibile è collegato dal punto soggettivo, perciò lo Stato di residenza del soggetto agente. Tuttavia quando per un determinato fatto la potestà tributaria non è convenzionalmente attribuita ad uno degli Stati contraenti, prevale il criterio oggettivo. ABCtribe.com - [Pagina 6] om LIMITI ALLA POTESTA’ DI POLIZIA TRIBUTARIA La potestà di polizia tributaria è l’insieme dei poteri che la legge attribuisce all’amministrazione finanziaria al fine di controllare il rispetto delle norme tributarie. In linea di principio l’amministrazione finanziaria di uno Stato non può compiere operazioni di controllo nel territorio di un altro Stato e non può neppure obbligare l’amministrazione finanziaria di quest’ultimo a compierle. Tuttavia molte convenzioni internazionali sulla doppia imposizione prevedono forme di collaborazione tra le amministrazioni finanziarie degli Stati contraenti, come ad esempio lo scambio di informazioni. Il problema della collaborazione tra le amministrazioni finanziarie di Stati diversi è stato affrontato anche in ambito europeo con delle direttive in base alle quali le amministrazioni finanziarie degli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie ad assicurare l’accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio; inoltre ciascuno Stato può autorizzare la presenza nel proprio territorio di funzionari dell’amministrazione finanziaria di altri Stati. AB Ct rib e.c LIMITI ALLA POTESTA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA La potestà di riscossione coattiva è l’insieme dei poteri che la legge attribuisce all’amministrazione finanziare al fine di incazzare i tributi. In linea di principio l’amministrazione finanziaria di uno Stato non può chiedere all’amministrazione finanziaria di un altro Stato di riscuotere nel suo territorio le imposte che il soggetto deve al primo Stato; inoltre l’amministrazione finanziaria di uno Stato non può neppure agire in giudizio in un altro Stato per ottenere il riconoscimento del proprio credito e la condanna del debitore, poiché il giudice del secondo Stato non è tenuto ad applicare le norme tributarie del primo. Tuttavia anche in materia di riscossione coattiva dei tributi sono intervenute convenzioni internazionali che hanno introdotto forme di collaborazione. Generalmente tali accordi prevedono che l’A.F di uno Stato, su richiesta di quella dell’altro contraente, può riscuotere, secondo le norme sulla riscossione dei propri crediti tributari, le imposte dovute dal soggetto a quest’ultimo. L’A.F. richiedente però deve attestare la definitività dell’atto impositivo o il passaggio in giudicato della sentenza che costituisce titolo per la riscossione. In ambito europeo è stato stabilito che gli Stati membri devono assistersi nel recupero di alcuni crediti, tra i quali quelli derivanti dall’applicazione della normativa sui dazi doganali. NORME PER CONTRASTARE L’EVASIONE ABCtribe.com - [Pagina 7] e.c om 1).Per contrastare l’evasione attuata attraverso la localizzazione in paradisi fiscali di società controllate nel 2000 è stata introdotta una specifica disciplina (detta Controlled Foreign Companies = società estere controllate). La normativa CFC si applica quando un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione (in misura non inferiore al 20% o al 10% a seconda che la società sia o meno quotata in borsa) agli utili di una società localizzata in un paradiso fiscale; in tal caso i redditi del soggetto estero sono imputati al soggetto residente in Italia. La normativa non si applica in due ipotesi: - se il soggetto residente in Italia prova che il soggetto estero svolge effettivamente un’attività commerciale nello Stato ove ha sede - se il soggetto residente in Italia prova che la detenzione di partecipazioni estere non ha comportato il godimento di un regime fiscale privilegiato. Per ottenere in concreto la disapplicazione della normativa CFC il soggetto deve interpellare l’amministrazione finanziaria ex articolo 11 Statuto del contribuente. AB Ct rib 2).Secondo la normativa sui prezzi di trasferimento, quando beni o servizi vengono ceduti da una società italiana ad una società controllata o controllante estera, ai fini fiscali si fa riferimento, anziché al corrispettivo pattuito, al valore normale dei beni e dei servizi ceduti, cioè il prezzo che è normalmente praticato per i beni e i servizi di quella specie (in condizioni di libero mercato, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono acquistati). Con questa disciplina, detta transfer price, si evita che negli scambi tra società appartenenti al medesimo gruppo si consegua un risparmio fiscale attraverso un’opportuna alterazione del corrispettivo. 3).Le spese derivanti da operazioni con società localizzate in paradisi fiscali non sono deducibili, salvo che il contribuente provi che la società estera svolge effettivamente un’attività commerciale. Questa norma si applica quando la società estera non è partecipata dal soggetto italiano. Infatti in quest’ultimo caso si applica la normativa CFC. 4).Le attività finanziarie e gli investimenti effettuati in violazione della normativa sul monitoraggio in paesi a fiscalità privilegiata si considerano, fino a prova contraria, costituite mediante redditi sottratti a tassazione. 5).I cittadini italiani cancellati dall’anagrafe dei residenti ed emigrati in Stati con un regime fiscale privilegiato si considerano residenti in Italia, salvo prova ABCtribe.com - [Pagina 8] contraria. La prova contraria consiste nel dimostrare di aver effettivamente stabilito la propria dimora abituale nel paese fiscalmente privilegiato. 6).La residenza fiscale dei soggetti Ires si determina in base a tre criteri alternativi: la sede legale, la sede dell’amministrazione e l’oggetto sociale. La sede dell’amministrazione di una società estera si considera localizzata in Italia, ai fini dell’Ires, quando la società estera detiene una partecipazione di controllo in una società italiana ed esiste una delle seguenti condizioni: - esiste un rapporto di controllo, anche indiretto, tra soggetti residenti in Italia e la società estera; - l’organo di amministrazione della società estera è composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia. PRINCIPI COSTITUZIONALI e.c om ARTICOLO 23 COST.: ” Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge “ AB Ct rib L’articolo 23 afferma il principio di riserva di legge relativa in materia tributaria. Tale principio ha una triplice funzione: tutela i cittadini di fronte al potere di imporre prestazioni personali e patrimoniali, assicura che l’imposizione sia posta in essere dall’organo rappresentativo anche delle minoranze e garantisce che l’atto impositivo sia sottoposto al controllo di legittimità costituzionale. Concetto di prestazione patrimoniale imposta: è imposta la prestazione stabilita coattivamente a carico del privato, pertanto sono certamente prestazioni imposte i tributi. Ma il concetto di prestazione imposta è più ampio di quello di tributo, infatti sono prestazioni patrimoniali imposte anche le sanzioni amministrative e i prestiti forzosi. Inoltre secondo un’interpretazione estensiva rientrano nel concetto di prestazione imposta e sono dunque soggette all’applicazione dell’articolo 23, le prestazioni previste dal contratto predisposto dal monopolista legale con il consumatore. Infatti in quest’ultimo caso lo squilibrio tra i due contraenti rende imposta la prestazione prevista dal monopolista a carico del contraente debole, il che giustifica l’intervento riequilibratore della legge. Natura relativa della riserva: la riserva di cui all’articolo 23 è relativa, il che significa che alcuni elementi della prestazione imposta possono essere determinati anche da fonti di rango secondario. Più precisamente devono essere determinati dalla legge gli elementi che servono ad identificare la prestazione, perciò i fatti al cui verificarsi la prestazione è dovuta e i soggetti obbligati; mentre può essere demandata a fonti secondarie la determinazione ABCtribe.com - [Pagina 9] Questo documento e' un frammento dell'intero appunto utile come anteprima. Se desideri l'appunto completo clicca questo link. ABCtribe.com - [Pagina 10] Preparati con le domande di ABCtribe su Diritto tributario. 1. Cos'è l'in Risposta: E' un diritto del contribuente in virtu' del quale può c [Clicca qui >> per continuare a leggere]. 2. Cos'è l'accertame Risposta: E' un atto di accertamento formato al termine di un contr [Clicca qui >> per continuare a leggere]. * Carica Appunti,Domande,Suggerimenti su : Diritto tributario e guadagna punti >> * Lezioni Private per Diritto tributario >> Avvertenze: La maggior parte del materiale di ABCtribe.com è offerto/prodotto direttamente dagli studenti (appunti, riassunti, dispense, esercitazioni, domande ecc.) ed è quindi da intendersi ad integrazione dei tradizionali metodi di studio e non vuole sostituire o prevaricare le indicazioni istituzionali fornite dai docenti. 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