- LA TUTELA DEL SITO IN INTERNET - RELATORE: AVV. LUCA SANDRI VICENZA, 6 MAGGIO 2004 Segni distintivi Violazioni del segno distintivo Meta tags Utilizzo del proprio segno distintivo in un link Violazione del proprio segno distintivo all'interno di un nome di dominio La pagina web Pagina web Framing Deep linking Spidering Look & feel ebay.it: ebuy.it: lunapop.it mulinobianco.it parmalat-exports.com il diritto d’autore d.autore d. morali d. sfrutt. economic il diritto morale d. morale d. paternità d. integrità d. pentimento Lo sfruttamento economico d. sfrutt. economico d. riproduzione d. eseguire d. diffondere d. distribuire diritto di elaborare trasformare modificare Le opere protette dal d.autore Upload-download di opere protette dal diritto autore: es. riproduzione su altro supporto, diffusione, distribuzione di immagini fotografiche e opere fotografiche; brani musicali (mp3), testi di canzoni; File sharing: la condivisione di file di musica ed immagini (es.Kazaa P2P, Grokster ecc…) Smart tags: tecnologia che trasforma il comune testo presente in una pagina web in testo attivo (..link aventi lo scopo di approfondire); Riproduzione di parte o di tutto il codice HTML. Le Opere On-line • Smaterializzazione dell’opera mediante la tecnologia digitale; • trasmisibilità globale e pressoché immediata; • facilità di rielaborazione; • duffusione della pirateria. Comunicazioni commerciali /1 - contenere l’informativa che si tratta di comunicazioni commerciali [es. offerte promozionali, concorsi, giochi promozionali]; - identificare la persona fisica o giuridica per conto della quale viene inviata la comunicazione; - indicazione della facoltà di opporsi al futuro ricevimento. Comunicazioni commerciali /2 CONSENSO Art . 10 D.lgs n. 185/99 comma 1. “ l’impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica, di sistemi autorizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore”. Comunicazioni commerciali /3 CONSENSO Art . 10 D.lgs n. 185/99 comma 2. “ tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1 (stampati senza indirizzo, stampati con indirizzo, lettere circolari, pubblicità stampa con buon d’ordine, cataloghi telefono con intervento di un operatore ecc..), qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario”. Per ulteriori informazioni: Avv. Luca Sandri Studio tribunale e legale P.zza Castello, 21 20121 Milano e.mail: [email protected] sito: www.lucasandri.it