- LA TUTELA DEL SITO IN INTERNET -
RELATORE: AVV. LUCA SANDRI
VICENZA, 6 MAGGIO 2004
Segni distintivi
Violazioni
del segno distintivo
Meta tags
Utilizzo del proprio
segno distintivo in un link
Violazione del
proprio segno distintivo
all'interno di un nome di dominio
La pagina web
Pagina web
Framing
Deep linking
Spidering
Look & feel
ebay.it:
ebuy.it:
lunapop.it
mulinobianco.it
parmalat-exports.com
il diritto d’autore
d.autore
d. morali
d. sfrutt. economic
il diritto morale
d. morale
d. paternità
d. integrità
d. pentimento
Lo sfruttamento
economico
d. sfrutt. economico
d. riproduzione
d. eseguire
d. diffondere
d. distribuire
diritto di
elaborare
trasformare
modificare
Le opere protette dal
d.autore




Upload-download di opere protette dal diritto
autore: es. riproduzione su altro supporto,
diffusione,
distribuzione
di
immagini
fotografiche e opere fotografiche; brani musicali
(mp3), testi di canzoni;
File sharing: la condivisione di file di musica ed
immagini (es.Kazaa P2P, Grokster ecc…)
Smart tags: tecnologia che trasforma il comune
testo presente in una pagina web in testo attivo
(..link aventi lo scopo di approfondire);
Riproduzione di parte o di tutto il codice
HTML.
Le Opere
On-line
• Smaterializzazione dell’opera mediante la
tecnologia digitale;
• trasmisibilità globale e pressoché
immediata;
• facilità di rielaborazione;
• duffusione della pirateria.
Comunicazioni commerciali /1
- contenere l’informativa che si tratta di comunicazioni
commerciali [es. offerte promozionali, concorsi, giochi promozionali];
- identificare la persona fisica o giuridica per conto della quale
viene inviata la comunicazione;
- indicazione della facoltà di opporsi al futuro ricevimento.
Comunicazioni commerciali /2
CONSENSO
Art . 10 D.lgs n. 185/99
comma 1. “ l’impiego da parte di un fornitore del telefono,
della posta elettronica, di sistemi autorizzati di chiamata
senza l’intervento di un operatore o di fax, richiede il
consenso preventivo del consumatore”.
Comunicazioni commerciali /3
CONSENSO
Art . 10 D.lgs n. 185/99
comma 2. “ tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di
cui al comma 1 (stampati senza indirizzo, stampati con indirizzo, lettere
circolari, pubblicità stampa con buon d’ordine, cataloghi telefono con
intervento di un operatore ecc..), qualora consentano una comunicazione
individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore
non si dichiara esplicitamente contrario”.
Per ulteriori informazioni:
Avv. Luca Sandri
Studio tribunale e legale
P.zza Castello, 21
20121 Milano
e.mail: [email protected]
sito: www.lucasandri.it
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