LA FUNZIONE DEL
COLLOCAMENTO
E L’OUTSOURCING
Tutela del lavoratore nelle fasi prodromiche alla
costituzione del rapporto di lavoro.
In questa materia si registra una profonda
evoluzione in relazione allo sviluppo economico
sociale.
FONDAMENTO COSTITUZIONALE
ART. 4 Cost.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto
art.7 della 264/1949
“Il collocamento è funzione pubblica esercitata
secondo le norme del presente titolo”.
Senza soluzione di continuità rispetto alla normativa
dell’epoca corporativa che regolava l’incontro tra
domanda e offerta di mano d’opera,
demandando
obbligatoriamente alle organizzazioni corporative la
competenza del collocamento (RD 1938 n.1934).
Fino al processo di riforma iniziato negli
anni ’90
la legge 264/1949 stabiliva:
 Monopolio dello Stato in quanto funzione pubblica




(art.7),
Richiesta numerica (art.14). Questo avrebbe dovuto
consentire la redistribuzione delle occasioni di lavoro
sulla base di quei criteri oggettivi con i quali erano
costruite le liste di collocamento.
Preventiva autorizzazione all’assunzione di un
soggetto (nella possibilità limitata di assunzione
nominativa)
Apparato burocratico di controllo del mercato
Divieto di esercitare la mediazione, anche se
gratuitamente (lo scopo di lucro è considerato
un’aggravante, art.27).
Una funzione “blindata”
Lo Statuto dei lavoratori rafforzò ulteriormente il
controllo pubblico del sistema di collocamento
prevedendo (agli artt. 33 e 34 oggi abrogati) l’estensione
ulteriore della richiesta numerica, salvo rare eccezioni
(per gli impiegati di concetto)
Per lungo tempo infatti il problema principale è
consistito
nella
diffidenza
nei
confronti
degli
intermediari privati: si identificava l’intermediazione
privata con il fenomeno del capolarato, che si
accompagnava a situazioni di sfruttamento lavorativo.
La consacrazione di tale diffidenza è stato il regime di
monopolio pubblico del collocamento, una funzione
svolta per lungo tempo dagli uffici di collocamento,
afferenti all’amministrazione statale, in modo statico e
burocratico.
A ciò si accompagnava la legislazione che sanciva il
divieto di intermediazione di manodopera (la l.
1369/1960)
I PILASTRI DEL COLLOCAMENTO
ex L. n. 264/1949
1. Natura
pubblico-statale
della
gestione
demandata alle strutture territoriali del
Ministero del Lavoro
2. Monopolio pubblico del collocamento: divieto
ai privati di esercitare l’attività di mediazione
privata tra domanda e offerta di lavoro
Il lavoro non è una merce
E’ il principio sancito dalla Convenzione OIL
n. 2 del 1919
Sulla base di questo principio si è fondato per
lungo tempo il divieto di esercitare l’attività di
collocamento privato a titolo oneroso da parte
di agenzie di mediazione, decretando dunque la
natura
pubblicistica
della
funzione
di
collocamento.
Il fallimento del collocamento pubblico
 Il sistema delineato dalla legge 264/1949 risultò
tuttavia inefficiente e inefficace: la rigidità che lo
caratterizzava generava meccanismi elusivi che gli
uffici di collocamento non riuscivano a controllare.
 Iniziarono così ad avvicendarsi vari interventi
normativi diretti ad apportare correttivi al sistema.
 Con la legge 608/1996 la richiesta numerica venne
superata e si introdusse la regola dell’assunzione
diretta.
 L’ufficio di collocamento si ridusse ad un apparato
meramente “certificatorio”, perdendo la funzione
originaria.
La normativa degli anni ‘90
• l.23 luglio 1991, n.223 Facoltà per i datori di lavoro privati
si assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa,
con nulla osta dell’ufficio di collocamento (art.25). Non si
tratta, tuttavia, della rinuncia da parte dello Stato a
controllare il mercato del lavoro: contestualmente si impone,
ai datori di lavoro che effettuino quella scelta, una quota di
riserva per determinati lavoratori considerati svantaggiati
• l.n. 608/1996 Assunzione diretta, con successiva
comunicazione dell’assunzione all’ufficio di collocamento
(art. 9 bis)
• l.n. 196/1997 (Pacchetto Treu) Lavoro temporaneo
IL NUOVO INDIRIZZO DELL’OIL
La convenzione OIL n. 181/1997
Nel
nuovo
contesto
socio-economico
si
riconosce ai privati un ruolo importante
nell’allocazione dell’offerta di lavoro e, in
generale, nell’ottimizzazione del funzionamento
del mercato del lavoro.
Il principio secondo cui il lavoro non è una
merce è ancora posto a fondamento del
principio di gratuità per i lavoratori dell’attività
di collocamento privato
LA SVOLTA INDOTTA DALLA
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
Corte giustizia Comunità europee, 11-12-1997, n. 55/96
Soc. Coop. job centre,
 “Lo stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e
interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta
dagli uffici pubblici di collocamento viola la disciplina comunitaria
della concorrenza se determina una situazione per cui gli uffici
pubblici di collocamento siano necessariamente indotti a sfruttare
abusivamente la loro posizione dominante, ricorrendo i seguenti
presupposti:

a) gli uffici pubblici non sono palesemente in grado di soddisfare,
per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del
lavoro;

b) l’espletamento delle attività di collocamento da parte delle
imprese private è reso impossibile da disposizioni di legge che
vietano tali attività;
 c) le attività di collocamento svolte da imprese private possono
estendersi a cittadini o territori di altri stati membri”.
IL DECENTRAMENTO DELLA FUNZIONE
Nel quadro della grande riforma della Pubblica
Amministrazione, la l. 15 marzo 1997, n. 59
(Bassanini) delega il governo ad emanare decreti
legislativi volti a “conferire” alle Regioni ed agli enti
locali “tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte
le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei
rispettivi territori in atto esercitati da qualunque
organo o amministrazione dello Stato, centrali o
periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
pubblici”(art.1, co.2)
Il collocamento:
da funzione pubblica a servizio pubblico
 Da una vecchia concezione del collocamento si
passa ad una nuova accezione della funzione di
collocamento: i servizi per l’impiego.
 La tutela del lavoratore non è più “statica”e
preordinata all’incontro tra domanda e offerta
di lavoro, ma si sposta sul piano della tutela del
lavoratore nel mercato del lavoro.
La Strategia europea per l’occupazione
I servizi per l’impiego si riportano al concetto
comunitario della promozione dell’occupabilità
dei lavoratori, che rapporta la tutela e
l’intervento pubblico al percorso professionale
piuttosto che al posto di lavoro.
La coesistenza di pubblico e privato nel
mercato del lavoro
La riforma del collocamento resasi necessaria a
seguito della sentenza Job centre si è mossa in due
direzioni:
 apertura ai privati nell’attività di intermediazione
 riqualificazione del collocamento pubblico
D.lgs. N. 469/1997:
 trasferimento della funzione di collocamento alle
Regioni, già competenti in materia di formazione
professionale
 Legalizzazione dell’intermediazione privata, previa
autorizzazione amministrativa
Legge 296/2006
Segna un ulteriore passo nella riorganizzazione dei
servizi per l’impiego:
la comunicazione di assunzione deve essere
effettuata nel giorno antecedente all’instaurazione
del rapporto di lavoro (non più entro cinque giorni).
Tale modifica connota sempre più gli adempimenti
procedurali del collocamento di una valenza
“certificativa” della regolarità del rapporto. Tant’è
vero che il progressivo sviluppo della banca dati
delle comunicazioni di assunzioni è diventato
strumento basilare per l’attività di accertamento
degli organi ispettivi.
Il collocamento oggi
La funzione pubblica di controllo delle dinamiche
dell’incontro domanda/offerta di lavoro non si
estrinseca più con la gestione diretta dell’attività
di collocamento,
bensì mediante:
1. il controllo dei soggetti privati che esplicano
l’attività di intermediazione e fornitura di
manodopera,
verificando
il
possesso
di
determinati requisiti di affidabilità economica e
professionale (mediante il procedimento di
autorizzazione delle agenzie e l’iscrizione all’albo)
Il collocamento oggi (segue)
2. L’applicazione di normative antidiscriminatorie, la
garanzia della riservatezza individuale del lavoratore,
la previsione di diritti di precedenza nell’assunzione a
favore di alcune categorie di lavoratori (contratti a
termine per attività stagionali, lavoratori in mobilità,
lavoratori cessati per trasferimenti d’azienda nei
confronti del subentrante)
3. La disciplina vincolistica prevista per alcune
categorie di lavoratori, in ragione della loro debolezza
nel mercato del lavoro (i disabili) oppure per ragioni di
ordine pubblico da cui discendono le limitazioni
all’ingresso dei lavoratori extracomunitari
La Provincia
Attività di mediazione
Gestione delle politiche attive
Servizio di certificazione - attestazione in
via esclusiva dello stato di
disoccupazione
Gli altri operatori
Agenzie per il lavoro
offrono i seguenti servizi:
 Somministrazione di lavoro (fornitura
professionale di manodopera)
 Intermediazione (mediazione tra domanda e
offerta di lavoro)
 ricerca e selezione del personale
 supporto alla ricollocazione professionale
Gli altri operatori
 Università
pubbliche e private, fondazioni
universitarie (art.6 comma 1)
 Comuni, camere di commercio, istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari
(comma 2)
 Associazioni sindacali dei datori e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative firmatarie
di CCNL;
associazioni in possesso di
riconoscimento
istituzionale
di
rilevanza
nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e
l’assistenza delle attività imprenditoriali, del
lavoro o delle disabilità; enti bilaterali (comma 3)
 Fondazione o altro soggetto giuridico costituito
nell’ambito del Consiglio nazionale dei consulenti
del lavoro(comma 4).
Gli adempimenti successivi all’assunzione
 L’evoluzione tecnologica dei sistemi informativi
gestiti dai servizi per l’impiego ha consentito la
semplificazione degli adempimenti del datore di
lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro.
 La comunicazione dell’assunzione al centro
dell’impiego deve essere effettuata il giorno
precedente ed assolve una funzione generale di
trasparenza e monitoraggio del mercato del
lavoro
 L’informazione che il datore di lavoro è tenuto a
dare al lavoratore consente a quest’ultimo di
conoscere gli elementi essenziali del proprio
contratto di lavoro.
IL LIBRO UNICO DEL LAVORO
DL 112/2008 conv. in L. 133/2008
L’introduzione del libro unico del lavoro ha
superato gli “storici” libri paga e matricola: viene
meno la funzione “certificativa” della regolare
costituzione del rapporto con l’iscrizione nel libro
aziendale (ora attestata dalla comunicazione
telematica al centro per l’impiego) per dar spazio
ad una funzione di rappresentazione dell’organico
aziendale e del singolo rapporto di lavoro in un
unico libro, che deve essere aggiornato entro il
giorno 16 del mese successivo.
Il collocamento dei disabili
Il collocamento dei disabili resta caratterizzato da una
disciplina vincolistica in cui si registra una forte presenza
pubblica nella dinamica domanda/offerta di lavoro.
In questo settore vige ancora il principio della richiesta
numerica
Le
aziende aventi una determinata dimensione
occupazionale sono obbligate ad assumere una
percentuale di lavoratori che presentino specifici requisiti.
I disabili disponibili all’avviamento al lavoro sono iscritti
in un elenco secondo una graduatoria unica.
I datori di lavoro con più di 15 dipendenti sono obbligati
ad assumere un certo numero di soggetti appartenenti
alle categorie protette in relazione all’organico aziendale.
Il collocamento dei disabili
 Per le aziende aventi più unità produttive è
possibile procedere alla compensazione
territoriale
 Per le aziende che dimostrino la peculiarità
della loro attività, tale da non consente loro di
occupare l’intera percentuale di disabili, è
previsto un esonero parziale
 Qualora l’azienda versi in una situazione di
crisi aziendale accertata, è possibile ottenere la
sospensione del collocamento obbligatorio.
L’accesso al lavoro dei cittadini
extracomunitari
 Mentre la disciplina del rapporto di lavoro del cittadino
extracomunitario non presenta rilevanti tratti di
specialità, l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale è
invece sottoposto alle restrizioni derivanti dal controllo
dei flussi migratori, mediante un sistema di
programmazione annuale delle quote d’ingresso.
 L’aspetto peculiare dell’accesso al lavoro del cittadino
extracomunitario è dato dalla stretta correlazione tra
contratto di lavoro e permesso di soggiorno.
Il lavoro in
outsourcing
Perché le imprese fanno ricorso a forme di
esternalizzazione o di outsourcing?
Si tratta di istituti contrattuali che consentono
all’impresa o a un committente di acquistare
“subordinazione” sul mercato senza caricarsi dei
pesi relativi attraverso la scissione tra titolarità dei
rapporti e titolarità dei poteri datoriali
Con il contratto di somministrazione, l’utilizzatore
vuole che un dato lavoratore sia ad esso subordinato,
ma non vuole essere titolare del relativo rapporto di
lavoro
Le tappe normative
 Legge n. 196/1997 (legge Treu): introduzione del
contratto di fornitura di lavoro temporaneo (lavoro
interinale) come strumento contrattuale che
consentisse l’impiego temporaneo di manodopera
fornita da terzi ma diretta e organizzata
dall’utilizzatore, in relazione ad esigenze di
organizzazione del lavoro contingenti;
 Deroga al divieto di interposizione di manodopera
di cui alla L. 1369/1960, che restava in vigore
 Con il D.Lgs. 276/03 si ha l’abrogazione della L.
196/97 e il superamento definitivo del divieto di
interposizione della legge 1369/1960
La somministrazione
Caratteristiche della somministrazione di
lavoro: schema introduttivo
• Rapporto triangolare tra 3 soggetti (somministratore,
lavoratore e utilizzatore);
• L’agenzia
di
somministrazione
ha
natura
privatistica, deve possedere i requisiti previsti dalla
legge ed essere iscritta nell’apposito albo delle
agenzie per il lavoro;
Fattispecie Somministrazione come negozio
complesso
Un contratto di somministrazione
tra agenzia di somministrazione e
utilizzatore
Un contratto di lavoro subordinato
fra somministratore e lavoratore
L’appalto
Articolo 29 d.lgs. n. 276 del 2003
 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute
nel presente titolo, il contratto di appalto,
stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione
di
lavoro
per
la
organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell'appaltatore, che può anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio
dedotti in contratto, dall'esercizio del potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la
assunzione, da parte del medesimo appaltatore,
del rischio d'impresa.
 Il d.lgs n. 276 dunque non dice cosa è l’appalto, non
ne detta la disciplina ma ne chiarisce la differenza
rispetto alla somministrazione di manodopera e fissa
alcune regole relative al rapporto di lavoro dei
lavoratori dipendenti dall’appaltatore.
 Nella somministrazione il soggetto titolare del
contratto NON esercita il potere organizzativo e
direttivo sui lavoratori,
 laddove nell’appalto l’esercizio del potere direttivo è
assunto a elemento che caratterizza la liceità
dell’operazione
Art. 1655 Nozione
 .
 L'appalto [2222 ss.] è il contratto
col quale una parte assume, con
organizzazione
dei
mezzi
necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un'opera
o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro
 Sia nella somministrazione che nell’appalto, il lavoratore lavora
“all’interno” di una organizzazione produttiva altrui
(utilizzatore/appaltante) rispetto al soggetto con cui ha stipulato
il contratto (somm.ante /appaltatore)
 Nella somministrazione per legge (art. 20, comma 2) non è il
datore formale ad esercitare il potere organizzativo e direttivo
 Nell’appalto, invece, deve essere il soggetto titolare del contratto
ad esercitare il potere direttivo e organizzativo sul lavoratore a
pena di illiceità dell’appalto stesso
Distinzione tra appalto e somministrazione
di manodopera
 A) Nell’appalto il datore di lavoro formale non
si limita ad assumere, ma è – in concreto – il
reale datore di lavoro in quanto esercita i
poteri dello stesso nei confronti del
lavoratore
 B) Nell’appalto il datore, salvo in alcuni casi,
fornisce anche i mezzi
 C) Nell’appalto il rischio del risultato finale del
lavoro è a carico dell’appaltante; nella
somministrazione a carico dell’utilizzatore.
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LA FUNZIONE DEL COLLOCAMENTO 1