UOSDAff~ + AZIENDA OSPEDALI ERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA DELIBERAZIONE ~., REGIONE~ ~~ LAZIO -<::::: DEL DIRETTORE GENERALE Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata di Roma e l'Università Cattolica del Sacro Cuore "A. Gemelli" - Facoltà di Medicina e Chirurgia - per l'utilizzazione del potenziale didattico nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica. Rinnovo. U.O.S.D. FORMAZIONE E QUALITA' Esercizio 2015 Conto Centro di Costo 11020108 Sottoconto Dott.ssa Paola Giorgi Estensore ~9'¥/" no Budget - Assegnato € - Utilizzato € - Presente Atto € - Residuo € Il Responsabile del Procedimento Data Ovvero schema allegato Scostamento Budget Il Direttore Econo D NO D _ Firma _ Il Responsabile della U.O.S.D. SI della U.o,e. inanziaria e Patrimoniale • PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dm Data Il DIRETTORE SANITARIO (Dr. Stefano Pompi li) / IL DIRETTORE AMMI 1ST (Dott. Massimilian eri i) o La presente deliberazione si compone di n° D~ pagine, di cui n° 03 pagine di allegati e una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività che ne formano parte integrante e sostanziale. UOSD~i Il Responsabiledella U.O.S.D. FORMAZIONE E QUALITA' VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ed integrazioni; PREMESSO che il sopracitato D. Lgs. n. 502 e s.m-i., nonché le vigenti disposizioni di legge relative alle Scuole di Speciatizzazione(DPR n. 382/80 e DPR n. 162182) sono intese a favorire lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra le strutture ospedaliere e le Università nell'ambito della didattica; successive modificazioni che ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D. Lgs n. 502192 e s.m.i., la formazione del personale sanitario avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed Istituzioni Sanitarie accreditate; che l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni. Addolorata contribuisce alla formazione degli specializzandi avvalendosi delta loro collaborazione nello svolgimento delle attività assistenziali e scientifiche durante il periodo trascorso presso l'Azienda; che con deliberazione n. 986/DG del 18/07/20 I2 è stata stipulata una Convenzione tra questa Azienda Ospedaliera e l'Università Cattolica del Sacro Cuore "A. Gemelli", di durata triennale con decorrenza dall'A.A. 2011- 2012, per l'espletamento di tirocini formativi e di orientamento nell' ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate ~ allo svolgimento dell'attività istituzionale della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica; ~ PREMESSO che con nota acquisita agli atti dello scrivente ufficio, il Direttore dei Servizi Formazione post - laurea dott.ssa Patrizia Meli, ha richiesto l'estensione del suddetto protocollo d'intesa, al fine di proseguire la collaborazione avviata tra gli Enti sopra richiamati, nell'interesse della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica; CONSIDERATO che questa Azienda e del potenziale collaborazione utile medici in formazione Ospedaliera dispone attualmente delle strutture idonee didattico e scientifico in grado di assicurare la a fornire adeguata preparazione teorico. pratica ai specialistica; che dette strutture si configurano quali Centri per il tirocinio praticoformativo di soggetti in formazione specialistica iscritti alta Scuola di Specializzazione In Patologia Clinica, ivi compresa la U,o.c. Oftalmologia, limitatamente alla Banca degli Occhi; RITENUTO Deliberazione n. pertanto, per le motivazioni di cui in premessa, di poter procedere al rinnovo della Convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore "A. Gemelli". Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l'utilizzazione del potenziale didattico nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica, di durata triennale con decorrenza dalI' A.A. 20 1412015, alte condizioni tutte riportate nello schema d'intesa allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante; 5" g f I 'Y.) q d,I o2 LUG. 2015 2 .- UOSD~1i ATIESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. I della Legge n. 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui aU'art. I della Legge n. 241/90 e s.m.i.; ATIESTATO in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; PROPONE per i motivi dettagliatamente provvedimento: esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente di procedere al rinnovo della Convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore " A. Gemelli" - Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l'utilizzazione del potenziale didattico nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica, di durata triennale con decorrenza dalI' A.A. 2014/2015, alle condizioni tutte riportate nello schema d'intesa allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante; di trasmettere copia del presente provvedimento aJl'.Università Cattolica del Sacro Cuore unitamente a due esemplari dell'accordo in originale, debitamente sottoscritti dal Direttore Generale del!' Azienda. ,-. , u d.1 D 2 LUG. 2D15 J ., IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre IN VIRTU' dei poteri conferitile con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 30 gennaio 2014; PRESOATIO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. I della legge 20/94 e s.m.i.. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. I della legge 241/90 e s.m.i.; PRESOATIO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai Decreti del Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; VISTO il parere favorevole 1992, n, 502 del Direttore Amministrativo e s.m. i.; e del Direttore Sanitario; ritenuto di dover procedere DELIBERA di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto. La U.O.S.D. Affari Generali deliberazione. d.1 curera o2 tutti gli LUG, 2015 adempimenti per l'esecuzione della presente 4 .. UOSD~i CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO SPECIALIZZANOI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA TRA L'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano, Largo Agostino Gemelli n. I, codice fiscale 02133120150, soggetto promotore, d'ora in poi denominato '(Università", rappresentata dal Dott. Fabrizio Vicentini, Direttore di sede, nato a Roma il 29 maggio 1971, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. I E L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero denominata "Azienda", con sede legale in 04735061006, rappresentata il 16 Settembre dal Direttore San Giovanni Addolorata, Roma, in seguito Via Amba Aradam 9, codice fiscale Generale Dott.ssa Ilde Cairo, nata a Sant'Arsenio (SA) 1954, per la carica domiciliata in Roma, Via dell'Amba Aradam n. 9 PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma I, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, SI CONVIENE QUANTO SEGUE, Art. I Ai sensi dell'art. 18 delta legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriaie n. 142 del 25 marzo 1998, attuativo dell'art. 18 della L. n. 19611997. Dette Strutture si configurano quali Centri per il Tirocinio pratico formativo di soggetti in formazione specialistica'iscritti alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica, ivi compresa la U.o.c. Oftalmologia, limitatamente a.l'a Banca degli Occhi. Art. 2 I. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, c. I lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro. 2- L'Azienda ospitante garantisce all'Università il rispetto del limite numerico previsto dall'art. I, comma 3 del decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998. 3- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dall'Azienda. 4- Per ciascun tirocinante inserito nel l' Azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutore e del responsabile aziendale; .. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi reparti, uffici) presso cui svolgere il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. Art. 3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento lo specializzando è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare te norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati. informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 4 I • L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Università. 2. L'Azienda ospitante si impegna a comunicare tempestivamente all'Università l'indicazione della regione o provincia delegata, delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, degli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale a cui l'Università provvederà a trasmettere copia della Convenzione e di ciascun progetto. 3 . Gli obblighi contenuti nel D.Lvo n. 8112008 e successive modifiche e integrazioni in relazione ai rischi connessi all'attività della struttura ospitante sono attribuiti alla struttura ospitante stessa, anche in tema di idoneità e sorveglianza sanitaria e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (OPI) laddove previsti. Conseguentemente l'Azienda ospitante, nell'autOrizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto Qualificato dell'Azienda, sentito l'Esperto Qualificato dell'Università. L'Azienda ospitante dovrà provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'a,ttività di tirocinio o di studio. L'Azienda ospitante provvede all'accertamento medico nei confronti di tutti gli specializzandi, al fine di valutarne !'idoneità pSico.fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale e adempie agli obblighi previsti dal D.Lvo n. 8112008 e dal D.L.vo n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico. Lo specializzando all'atto della frequentazione delle zone classificate dell'Azienda Sanitaria/Ente, presenterà alla stessa il giudizio di idoneità al lavoro specifico che per i classificati come Lavoratori Esposti di Categoria A sarà riportato sul Libretto personale per la radioprotezione. L'Esperto Qualificato dell'Azienda ospitante invierà all'unità operativa di Fisica Sanitaria dell'Università, le dosi assorbite dallo specializzando/ tirocinante. Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di sorveglianza fisica, l'Università e l'Azienda ospitante devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti Qualificati e Medici Autorizzati. Art. 5 , . UOSDA~ / La presente Convenzione decorre dalla data' della firma del presente atto. ha la durata di tre anni. Art, 6 Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, vigente in materia. Letto confermato e sottoscritto. Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore Il Direttore di Sede Dott. Fabrizio Vicentini Azienda Ospedaliera Complesso San Giovanni Addolorata II Direttore Generale Dott.ssa Ilde Cairo Ospedali ero le parti fanno riferimento alla legislazione .. UOSD~1i + ~ '4!~ AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA DEL DELIBERAZIONE Si attesta che la deliberazione: è stata pubblicata sull' Albo Pretario on-line in data REGIONE;YLAZIO ~ o 2 LUG, 2015 o2 LUG, 2015 o2 LUG. 2015 o2 LUG. 2015 ~è stata inviata al Collegio Sindacale in data: - data di esecutività: Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata" Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Te!' (06)77051- Fax 7705325] -C.F, e P.lVA 04735061006 L.R. Lazio 16.06.94, n.18- D.G.R.lazio ]0,0694, n.5163 - Cod.Attività 8511.2