UOSDAff~
+
AZIENDA OSPEDALI ERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA
DELIBERAZIONE
~.,
REGIONE~
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LAZIO
-<:::::
DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto:
Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata di Roma e
l'Università Cattolica del Sacro Cuore "A. Gemelli" - Facoltà di Medicina e Chirurgia - per
l'utilizzazione del potenziale didattico nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica.
Rinnovo.
U.O.S.D. FORMAZIONE E QUALITA'
Esercizio
2015
Conto
Centro di Costo
11020108
Sottoconto
Dott.ssa Paola Giorgi
Estensore
~9'¥/"
no
Budget
- Assegnato
€
- Utilizzato
€
- Presente Atto
€
- Residuo
€
Il Responsabile del Procedimento
Data
Ovvero schema allegato
Scostamento Budget
Il Direttore
Econo
D
NO
D
_
Firma
_
Il Responsabile della U.O.S.D.
SI
della U.o,e.
inanziaria e Patrimoniale
•
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO
PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dm
Data
Il DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Stefano Pompi li)
/
IL DIRETTORE AMMI 1ST
(Dott. Massimilian
eri i)
o
La presente deliberazione si compone di n° D~ pagine, di cui n° 03
pagine di allegati e una
pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività che ne formano parte integrante e sostanziale.
UOSD~i
Il Responsabiledella U.O.S.D. FORMAZIONE E QUALITA'
VISTO
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
ed integrazioni;
PREMESSO
che il sopracitato D. Lgs. n. 502 e s.m-i., nonché le vigenti disposizioni di
legge relative alle Scuole di Speciatizzazione(DPR n. 382/80 e DPR n. 162182)
sono intese a favorire
lo sviluppo di
rapporti
di
collaborazione tra
le strutture ospedaliere e le Università nell'ambito della didattica;
successive modificazioni
che ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D. Lgs n. 502192 e s.m.i., la formazione del
personale sanitario avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
del Servizio Sanitario Nazionale ed Istituzioni Sanitarie accreditate;
che l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni. Addolorata
contribuisce alla formazione
degli
specializzandi avvalendosi delta loro
collaborazione nello svolgimento delle attività assistenziali e scientifiche durante
il periodo trascorso presso l'Azienda;
che con deliberazione n. 986/DG
del 18/07/20 I2
è stata stipulata una
Convenzione tra questa Azienda Ospedaliera e l'Università Cattolica del Sacro
Cuore "A. Gemelli", di durata triennale con decorrenza dall'A.A. 2011- 2012,
per l'espletamento di tirocini formativi e di orientamento nell' ambito di una
rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate ~
allo svolgimento dell'attività istituzionale della Scuola di Specializzazione in
Patologia Clinica;
~
PREMESSO
che con nota acquisita agli atti dello scrivente ufficio, il Direttore dei Servizi
Formazione post - laurea dott.ssa Patrizia Meli, ha richiesto l'estensione del
suddetto protocollo d'intesa, al fine di proseguire la collaborazione avviata tra
gli Enti sopra richiamati, nell'interesse della Scuola di Specializzazione in
Patologia Clinica;
CONSIDERATO
che questa Azienda
e
del
potenziale
collaborazione utile
medici in formazione
Ospedaliera dispone attualmente delle strutture idonee
didattico e scientifico in
grado di assicurare la
a fornire adeguata preparazione teorico. pratica ai
specialistica;
che dette strutture
si configurano quali Centri
per il tirocinio praticoformativo di soggetti in formazione specialistica iscritti
alta Scuola di
Specializzazione In
Patologia Clinica, ivi compresa la U,o.c. Oftalmologia,
limitatamente alla Banca degli Occhi;
RITENUTO
Deliberazione n.
pertanto,
per le motivazioni di cui in premessa, di
poter procedere
al
rinnovo
della
Convenzione
con
l'Università
Cattolica
del Sacro
Cuore "A. Gemelli".
Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l'utilizzazione del
potenziale didattico nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Patologia
Clinica,
di durata
triennale con
decorrenza dalI' A.A. 20 1412015, alte
condizioni
tutte
riportate
nello schema d'intesa allegato alla presente
deliberazione che ne costituisce parte integrante;
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o2
LUG. 2015
2
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UOSD~1i
ATIESTATO
che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai
sensi dell'art. I della Legge n. 20/94 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui aU'art. I
della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
ATIESTATO
in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario
ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore
sanitario della Regione Lazio;
PROPONE
per i motivi dettagliatamente
provvedimento:
esposti in narrativa che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente
di procedere
al rinnovo
della
Convenzione
con l'Università
Cattolica del Sacro Cuore
" A. Gemelli" - Facoltà di Medicina e Chirurgia,
per
l'utilizzazione
del potenziale didattico
nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica, di durata
triennale
con
decorrenza
dalI' A.A. 2014/2015, alle condizioni tutte riportate
nello schema d'intesa allegato
alla presente deliberazione
che ne costituisce parte integrante;
di trasmettere
copia del presente
provvedimento
aJl'.Università Cattolica del Sacro Cuore
unitamente a due esemplari dell'accordo
in originale, debitamente
sottoscritti
dal Direttore
Generale del!' Azienda.
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d.1
D 2 LUG. 2D15
J
.,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
il Decreto
Legislativo 30 dicembre
IN VIRTU'
dei poteri conferitile con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del
30 gennaio 2014;
PRESOATIO
che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che
lo stesso, a seguito dell'istruttoria
effettuata, nella forma e
nella sostanza è
totalmente
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. I della
legge 20/94 e s.m.i.. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di
cui all'art. I della legge 241/90 e s.m.i.;
PRESOATIO
altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in
particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei
vincoli stabiliti dai Decreti del Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di
Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
VISTO
il parere
favorevole
1992, n, 502
del Direttore Amministrativo
e
s.m. i.;
e del Direttore
Sanitario;
ritenuto di dover procedere
DELIBERA
di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.
La U.O.S.D. Affari Generali
deliberazione.
d.1
curera
o2
tutti
gli
LUG, 2015
adempimenti
per
l'esecuzione
della
presente
4
..
UOSD~i
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI
TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
SPECIALIZZANOI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA
TRA
L'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano, Largo Agostino Gemelli n. I, codice
fiscale 02133120150, soggetto promotore, d'ora in poi denominato '(Università", rappresentata dal Dott.
Fabrizio Vicentini, Direttore
di sede, nato a Roma il 29 maggio 1971, domiciliato
per la carica in Roma,
Largo Francesco Vito n. I
E
L'Azienda Ospedaliera
Complesso
Ospedaliero
denominata "Azienda", con sede legale in
04735061006, rappresentata
il 16 Settembre
dal Direttore
San Giovanni Addolorata,
Roma,
in seguito
Via Amba Aradam 9, codice fiscale
Generale Dott.ssa Ilde Cairo, nata a Sant'Arsenio (SA)
1954, per la carica domiciliata
in Roma, Via dell'Amba Aradam
n. 9
PREMESSO
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti
richiamati all'art. 18, comma I, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere
tirocini di formazione e orientamento
in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto
l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
SI CONVIENE QUANTO
SEGUE,
Art. I
Ai sensi dell'art. 18 delta legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San
Giovanni Addolorata
si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di
formazione e orientamento su proposta dell'Università, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriaie n. 142
del 25 marzo 1998, attuativo dell'art. 18 della L. n. 19611997. Dette Strutture si configurano quali Centri
per il Tirocinio pratico formativo di soggetti in formazione specialistica'iscritti alla Scuola di Specializzazione
in Patologia Clinica, ivi compresa la U.o.c. Oftalmologia, limitatamente a.l'a Banca degli Occhi.
Art. 2
I.
Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, c. I lettera d) della legge 196/1997, non
costituisce rapporto di lavoro.
2- L'Azienda ospitante garantisce all'Università il rispetto del limite numerico previsto dall'art. I, comma 3
del decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998.
3- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un
tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico organizzativo e da un responsabile
aziendale, indicato dall'Azienda.
4- Per ciascun tirocinante
inserito nel l' Azienda ospitante in base alla presente Convenzione
viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
il nominativo del tirocinante;
il nominativo del tutore e del responsabile aziendale;
..
obiettivi e modalità di svolgimento
del tirocinio,
con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi reparti, uffici) presso cui svolgere il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Art. 3
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento lo specializzando è tenuto a:
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare te norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati. informazioni o conoscenze in
merito ai processi produttivi e prodotti, acquisti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 4
I • L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la
responsabilità civile presso compagnie operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del
tirocinio, l'Azienda ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente,
agli istituti assicurativi ed all'Università.
2. L'Azienda ospitante si impegna a comunicare tempestivamente all'Università l'indicazione della regione
o provincia delegata, delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale
competenti per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in
mancanza, degli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale a cui l'Università provvederà a trasmettere copia della Convenzione e di ciascun progetto.
3 . Gli obblighi contenuti nel D.Lvo n. 8112008 e successive modifiche e integrazioni in relazione ai rischi
connessi all'attività della struttura ospitante sono attribuiti alla struttura ospitante stessa, anche in tema di
idoneità e sorveglianza sanitaria e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (OPI) laddove
previsti.
Conseguentemente l'Azienda ospitante, nell'autOrizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da
radiazioni ionizzanti, deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i
dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto Qualificato dell'Azienda, sentito l'Esperto
Qualificato dell'Università.
L'Azienda ospitante dovrà provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di
radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'a,ttività di tirocinio o di studio.
L'Azienda ospitante provvede all'accertamento medico nei confronti di tutti gli specializzandi, al fine di
valutarne !'idoneità pSico.fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale
e adempie agli obblighi previsti dal D.Lvo n. 8112008 e dal D.L.vo n. 230/1995 per l'intero periodo di
frequenza, con oneri a proprio carico.
Lo specializzando all'atto della frequentazione delle zone classificate dell'Azienda Sanitaria/Ente, presenterà
alla stessa il giudizio di idoneità al lavoro specifico che per i classificati come Lavoratori Esposti di Categoria
A sarà riportato sul Libretto personale per la radioprotezione.
L'Esperto Qualificato dell'Azienda ospitante invierà all'unità operativa di Fisica Sanitaria dell'Università, le
dosi assorbite dallo specializzando/ tirocinante.
Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di sorveglianza fisica, l'Università e
l'Azienda ospitante devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti Qualificati e Medici
Autorizzati.
Art. 5
,
.
UOSDA~
/
La presente
Convenzione
decorre
dalla data' della firma del presente
atto.
ha la durata
di tre
anni.
Art, 6
Per tutto quanto non previsto dalla presente
Convenzione,
vigente in materia.
Letto confermato e sottoscritto.
Roma,
Università Cattolica del Sacro Cuore
Il Direttore di Sede
Dott. Fabrizio Vicentini
Azienda Ospedaliera Complesso
San Giovanni Addolorata
II Direttore
Generale
Dott.ssa Ilde Cairo
Ospedali ero
le parti fanno riferimento
alla legislazione
..
UOSD~1i
+
~
'4!~
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA
DEL
DELIBERAZIONE
Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata
sull' Albo Pretario
on-line in data
REGIONE;YLAZIO
~
o
2 LUG, 2015
o2
LUG, 2015
o2
LUG. 2015
o2
LUG. 2015
~è stata inviata al Collegio Sindacale in data:
- data di esecutività:
Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata"
Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Te!' (06)77051- Fax 7705325] -C.F, e P.lVA 04735061006
L.R. Lazio 16.06.94, n.18- D.G.R.lazio ]0,0694, n.5163
- Cod.Attività 8511.2
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