COMUNE DI BRINDISI
SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE URBANA, SUAP,
PARCHI URBANI - PIAZZA MATTEOTTI, 1
FAX n. 0831/229678 – P.IVA 00268880747 – C.F. 80000250748
Progetto esecutivo generale di Ripristino della funzionalità
e Gestione dell’impianto di bonifica della discarica rsu
ubicata in Brindisi alla C.da Formica
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Progettista
dott.ssa biol. Anna Maria Tudisco
Collaboratori
geom. Marina Mautarelli
p.ch. Vito Ricchiuto
Coordinatore della sicurezza in fase progettuale
Dott. Ing. Gianluca Cuomo
Responsabile del procedimento
Dott. Arch. Fabio Lacinio
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INDICE
1
PREMESSA
1.1
Utilizzazione e consultazione
1.2
Revisione del Piano
1.3
Definizioni generali
2
MISURE DI PRIMO SOCCORSO
2.1
Indirizzi e Numeri di telefono utili
2.1.1 Modalità di Chiamata dei Vigili Del Fuoco
2.1.2 Modalità di Chiamata dell’Emergenza Sanitaria
2.2
Presidi sanitari
2.3
Sorveglianza sanitaria
3
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE
4
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
4.1
Premessa
4.2
Descrizione dei lavori di bonifica e recupero già eseguiti
4.3
Descrizione sintetica dei lavori
5
PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
5.1
Fossati e caduta materiali dall’alto
5.2
Ingresso al cantiere e viabilità
5.3
Attività di sfalcio dell’erba e manutenzione del verde
5.4
Rumori
5.5
Polveri
6
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
6.1
Organizzazione della parte di cantiere non riguardante le lavorazioni
6.1.1 Realizzazione della recinzione, agibilità
cantiere con accessi e vie di
circolazione
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6.1.2 Installazione nel cantiere di prefabbricati per direzione cantiere, impresa,
direzione
lavori/coordinatore
spogliatoio,
pronto
sicurezza,
soccorso,
baracca
servizi
per
igienici,
guardiano,
refettorio,
punti
di
illuminazione, macchine fisse di cantiere.
6.1.3 Realizzazione degli impianti di cantiere
6.1.4 Modalità di accesso per la fornitura di materiali
6.1.5 Smobilizzo area di cantiere
6.2
Organizzazione della parte di cantiere dove avvengono le lavorazioni
6.2.1 Realizzazione della recinzione, agibilità cantiere con accessi e vie di
circolazione
6.2.2 Dislocazione di zone di stoccaggio rifiuti, deposito materiali
6.2.3 Modalità di accesso per mezzi meccanici
6.2.4 Smobilizzo parte di cantiere
7
SEGNALETICA PREVISTA IN CANTIERE
8
VALUTAZIONE DEI RISCHI
8.1
Metodologia Adottata
8.2
Rischio incendio
8.3
Rischio esplosione
8.4
Definizione aree a rischio esplosione:
8.4.1 Provvedimenti organizzativi
8.4.2
Misure di protezione contro le esplosioni
9
LAVORAZIONI
9.1
Allestimento e smobilizzo cantiere
9.2
Cernita, separazione e raggruppamento dei rifiuti per tipologia
monomateriale
9.3
Verifiche e collaudi
10
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
11
MODALITA’
ORGANIZZATIVE
DELLA
COOPERAZIONE
E
DEL
COORDINAMENTO
11.1
Programma di formazione ed informazione
3
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11.2
Formazione aggiuntiva e specifica per preposti alla sicurezza
11.3
Coordinamento delle attività
12
ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
12.1 Emergenza ambientale
13
DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI E DELLE SOTTOFASI DI
LAVORO
14
STIMA DEI COSTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA
15
PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO AL PSC CONNESSE ALLE
SCELTE AUTONOME DELL’IMPRESA ESECUTRICE, DA ESPLICITARE NEL POS
15.1
Piano di sollevamento
16
ADEMPIMENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
16.1
Modalità di aggiornamento ed integrazione del PSC
16.2
Notifica preliminare
17
COORDINAMENTO E CONTROLLO
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1
PREMESSA
Il documento di seguito rappresentato ha lo scopo di salvaguardare la salute e la
sicurezza di tutti i lavoratori del cantiere compresi gli addetti delle eventuali
imprese subappaltatrici.
I contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di
Sicurezza e Coordinamento così come previsto dall'art. 100 del D. Lgs. 81/08 così
come modificato dal D. Lgs. n. 106/09.
Il presente PSC, al fine di risultare preventivamente efficace, viene composto per
essere:
•
specifico: per realizzare l’opera a cui si riferisce. La specificità del
documento risulterà evidenziata dalle scelte tecniche, progettuali,
architettoniche e tecnologiche, dalle tavole esplicative di progetto, dalla
planimetria e da una breve descrizione delle caratteristiche del terreno;
•
leggibile/consultabile: ossia, scritto in forma comprensibile per essere
ben recepito dalle imprese, dai lavoratori delle imprese, dai lavoratori
autonomi e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
nonché dal committente o dal responsabile dei lavori se nominato.
In particolare il piano deve contenere, in relazione alla tipologia del cantiere
interessato, i seguenti elementi:
•
modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni;
•
protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall’ambiente esterno;
•
servizi igienico - assistenziali;
•
protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
•
viabilità principale di cantiere;
•
impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed
energia di qualsiasi tipo;
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•
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
•
misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da
adottare negli scavi;
•
misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
•
misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta
dall’alto;
•
misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in
fase di progetto;
•
misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione
connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
•
disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 così
come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 (organizzare tra i datori di lavoro,
ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione);
•
valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili
per l’attuazione dei singoli elementi del piano.
1.1
Utilizzazione e consultazione
Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del
sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure
da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio
presenti.
Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di
sicurezza riportate nel presente documento.
Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza
sono:
•
tassativamente obbligatorie;
•
da impiegare correttamente e continuamente;
•
da osservare personalmente.
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1.4
Revisione del Piano
Gli aggiornamenti del PSC saranno effettuati in occasione di circostanze che
modifichino sostanzialmente il contenuto del piano, per l’eventuale
introduzione di nuove e diverse lavorazioni a seguito di varianti in corso
d'opera, oppure per specifiche esigenze operative e di organizzazione
aziendale dell'impresa aggiudicataria dei lavori, a seguito degli esiti della
gara d'appalto.
In caso di aggiornamento o revisione del PSC, il coordinatore per
l’esecuzione potrà chiedere alle imprese esecutrici l’aggiornamento del
relativo POS.
In occasione di revisioni del piano di sicurezza e coordinamento, il
coordinatore per l'esecuzione prenderà le iniziative necessarie per informare
i responsabili di tutte le imprese esecutrici, sul contenuto delle modifiche
apportate.
1.5
Definizioni generali
Si adottano, nel presente documento le definizioni seguenti:
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (ad
esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro)
avente la potenzialità di causare danni;
Danno: lesione fisica e/o danno alla salute o ai beni;
Rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle
condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore;
Rischio residuo: rischio che permane dopo che sono state adottate le
appropriate misure per ridurlo;
Valutazione dei rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, della possibile entità del danno, quale conseguenza
del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle
loro mansioni, derivante dalla circostanze del verificarsi di un pericolo sul
luogo di lavoro;
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Progettazione: percorso di ideazione e pianificazione delle attività;
Processo: attività lavorativa connessa e successiva alla progettazione, avente
lo scopo di applicare quanto ideato e pianificato durante la fase di
progettazione. Un processo può indifferentemente identificarsi in una
reazione o serie di reazioni chimiche, nella manipolazione di agenti biologici,
nel funzionamento di macchine, ecc;
Committente: soggetto per conto del quale l'intera Opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel
caso di Opera Pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’ Appalto;
Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal Committente
ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione
dell'Opera. Nel caso di Opera Pubblica, il responsabile dei Lavori è il
responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera c)
del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche;
Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione:
soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori per
l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D. Lgs. 81/08 così come
modificato dal D. Lgs. n. 106/09:
•
Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento;
•
Predisposizione
del
Fascicolo
dell’Opera
contenente
le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori;
Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione
dell'Opera: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’Impresa esecutrice,
incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/08 così come modificato dal D. Lgs. n.
106/09, ovvero di:
•
verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
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autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
•
verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone
la coerenza con quest’ultimo ed adeguare il piano di sicurezza e
coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera b) così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09, in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;
•
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;
•
verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
•
segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e
96 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 e proporre la
sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione
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provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda
Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione
provinciale del lavoro;
•
sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona, ovvero
persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;
Responsabile sicurezza prevenzione e protezione (RSPP): persona designata
all’interno dell’impresa ad assumere la responsabilità per la prevenzione
della sicurezza della salute , e addetto all’ informazione e formazione (art.17
D.Lgs. 81/08);
Medico competente : persona esterna all’impresa incaricata dal datore di
lavoro allo svolgimento periodico dei controlli medici dei lavoratori e al
controllo sanitario e ambientale del posto di lavoro(art. 25 del D.Lgs 81/08
così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09);
Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre
alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell’opera;
Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in
tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute;
Agente: l’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute;
Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di Genio Civile di cui all'allegato IV del D. Lgs. 81/08 così come
modificato dal D. Lgs. n. 106/09;
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): documento redatto dal
coordinatore per la progettazione, di cui all’articolo 100, comma 1 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato
XV dello stesso decreto.
2
MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Se si presenta la necessità di prestare soccorso ad una persona infortunata
ricordare di:
•
agire con prudenza, non impulsivamente, né sconsideratamente;
•
valutare immediatamente se la situazione necessita di altro aiuto
oltre al proprio;
•
se attorno all’infortunato sussistono situazioni di pericolo (rischi
elettrici, chimici, ecc.), prima di intervenire adottare tutte le misure
di prevenzione e protezione necessarie. Eliminare, se possibile, il
fattore che ha causato l’infortunio;
•
spostare l’infortunato dal luogo dell’incidente solo se è necessario o
se sussistono situazioni di pericolo imminente o continuato ed
evitare di esporsi agli stessi rischi che hanno causato l’incidente;
•
accertarsi del danno subito dall’infortunato: tipo di danno (grave,
superficiale, ecc.), regione corporea colpita, probabili conseguenze
immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria, ecc.);
•
accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e
caduta, ecc.); agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione, ecc.);
•
posizionare l’infortunato nella posizione più opportuna (di
sopravvivenza) ed apprestare le prime cure;
•
rassicurare l’infortunato e spiegargli cosa sta succedendo cercando di
instaurare un clima di reciproca fiducia;
•
conservare stabilità emotiva per superare gli aspetti spiacevoli della
situazione di urgenza e controllare le sensazioni di sconforto e/o
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disagio che possono derivarne;
•
non sottoporre l’infortunato a movimenti inutili;
•
non muovere assolutamente i traumatizzati al cranio o alla colonna
vertebrale e i sospetti di frattura;
•
non premere e/o massaggiare quando l’infortunio può avere causato
lesioni profonde;
•
non somministrare bevande o altre sostanze;
•
slacciare gli indumenti che possono costituire ostacolo alla
respirazione;
•
se l’infortunato non respira, chi è in grado può effettuare la
respirazione artificiale;
•
attivarsi ai fini dell’intervento di persone e/o mezzi per le prestazioni
più urgenti e per il trasporto dell’infortunato al più vicino posto di
pronto soccorso.
2.1 Indirizzi e Numeri di telefono utili
EVENTO
CHI CHIAMARE
Emergenza Incendio
Vigili del fuoco
115
Pronto Soccorso
118
Emergenza Sanitaria
Ospedale A. Perrino
112
Polizia di stato
113
800888014
Corpo Forestale
1515
Soccorso in mare
1530
Guardia di Finanza
117
Capitaneria di Porto
Acqua e fogna
Guasti impiantistici
0831.537111
Carabinieri
Polizia municipale di Brindisi
Forze dell'ordine
N.ro Tel.
Elettricità
0831.521022
800735735
803500
Gas
800992651
Illuminazione pubblica
800901050
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2.1.1 Modalità di Chiamata dei Vigili Del Fuoco
In caso di richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco, il Responsabile dell’emergenza
deve comunicare al 115 i seguenti dati:
•
Nome della ditta;
•
Indirizzo preciso del cantiere;
•
Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida
localizzazione dell’edificio;
•
Telefono della ditta;
•
Tipo di incendio (piccolo, medio, grande);
•
Materiale che brucia;
•
Presenza di persone in pericolo;
•
Nome di chi sta chiamando.
2.1.2 Modalità di Chiamata dell’Emergenza Sanitaria
In caso di richiesta di intervento, il Responsabile dell’emergenza deve comunicare al
118 i seguenti dati:
•
Nome della ditta;
•
Indirizzo preciso del cantiere;
•
Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida
localizzazione del cantiere;
•
Telefono della ditta;
•
Patologia presentata dalla persona colpita (ustione, emorragia, frattura,
arresto respiratorio, arresto cardiaco, shock, ecc.);
•
Stato della persona colpita (cosciente, incosciente);
•
Nome di chi sta chiamando.
2.2 Presidi sanitari
In cantiere devono essere tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare
le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
Il corrispondente presidio sanitario che dovrà essere presente in cantiere
deve essere messo in correlazione al numero massimo di persone che
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possono essere presenti in cantiere, al grado di rischio del cantiere ed alla
sua ubicazione geografica, in relazione alla particolare organizzazione
imprenditoriale l’impresa rimane obbligata a scegliere il presidio ad essa
pertinente, nel piano operativo l’impresa è tenuta ad indicare il tipo di
presidio che sarà tenuto in cantiere.
La Cassetta Di Pronto Soccorso deve almeno contenere i seguenti presidi
(Allegato 1 D. M. 388/2003):
1. Guanti sterili monouso (5 paia);
2. Visiera paraschizzi;
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1
litro (1);
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3);
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
7. Teli sterili monouso (2);
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2);
9. Confezione di rete elastica di misura media (1);
10. Confezione di cotone idrofilo (1);
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
13. Un paio di forbici;
14. Lacci emostatici (3);
15. Ghiaccio pronto uso (2);
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
17. Termometro;
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Ai sensi dell’art. 2 comma 5 D. M. 388/2003, si rende necessaria la presenza di un
mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale.
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2.3 Sorveglianza sanitaria
L'appaltatore, entro dieci giorni dall'aggiudicazione dei lavori, deve far pervenire al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori il nominativo del medico competente e
deve allegare al presente piano l'anagrafica completa del predetto medico, il cui
nominativo e recapito telefonico deve essere tenuto sempre a disposizione dei
lavoratori.
Il medico competente, prima dell'immissione al lavoro dei lavoratori soggetti a visita
preventiva deve rilasciare un certificato di idoneità alla specifica mansione, deve
inoltre curare le visite periodiche secondo le cadenze prescritte dalla legge e che qui
si elencano, in sintesi, le visite mediche obbligatorie cui devono essere sottoposti i
lavoratori, relative alle principali lavorazioni di cantiere:
•
Visita annuale: impiego di utensili ad aria compressa che espongono il
lavoratore a vibrazioni (martelli pneumatici, vibratori, ecc.).
•
Visita semestrale: impermeabilizzazioni con uso di catrame e bitumi.
•
Visita trimestrale/semestrale: verniciatura con impiego di solventi (tipo
toluolo,
xilolo,
acetone,
derivati
alcoli),
lavoratori
esposti
a
concentrazione di piombo nell'aria.
•
Visita semestrale: uso di oli disarmanti.
•
Visita annuale e, in ogni caso, prima di iniziare un nuovo cantiere:
impiego di materiali contenenti amianto (installazione e/o rimozione).
•
Visita annuale ed esame radiografico del torace: lavoratori esposti al
rischio di polveri silicee (cemento, ecc.)
•
Visita almeno biennale per Lepw 85-90 dbA, annuale se superiore a Lepw
90 dbA: lavorazioni che espongono i lavoratori a rumore.
•
Visita preventiva e periodica con periodicità definita dal medico
competente: lavoratori soggetti a movimentazione manuale dei carichi
Il medico competente ha l'obbligo della visita degli ambienti di lavoro almeno una
volta all'anno, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si
modificano le situazioni di rischio.
Il medico competente deve:
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•
collaborare con il datore di lavoro e con il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'impresa e delle situazioni di rischio, alla predisposizione delle misure
per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
•
effettuare gli accertamenti sanitari;
•
esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
•
informare per iscritto l'appaltatore e lo stesso lavoratore qualora, a
seguito degli accertamenti, esprima un giudizio di inidoneità parziale o
temporanea o totale del lavoratore;
•
istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di
rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
•
fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti
sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti
a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali
agenti.
Fornire
altresì,
a
richiesta,
informazioni
analoghe
al
rappresentante dei lavoratori;
•
informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione
sanitaria;
•
comunicare, in occasione delle riunioni, al rappresentate per la sicurezza,
i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati;
•
visitare gli ambienti di lavoro (con le limitazioni di cui si è detto sopra) e
partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori, i cui risultati gli devono essere forniti, a cura dell'appaltatore,
con tempestività ai fini dei pareri di competenza;
•
fatti salvi i controlli sanitari, effettuare le visite mediche richieste dal
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lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
•
collaborare con il datore di lavoro per la predisposizione del servizio di
pronto soccorso;
•
collaborare all'attività di formazione e informazione.
3 DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE
In cantiere devono essere presenti i seguenti documenti:
•
Copia della concessione edilizia;
•
Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/08;
•
Cartellonistica infortuni;
•
Certificazione fonometrica e rapporto valutazione rischi rumori;
•
Copia del Piano di Sicurezza con eventuali aggiornamenti (PSC);
•
Piano Operativo di Sicurezza (POS);
•
Richiesta alle imprese esecutrici del DURC;
•
PIMUS;
•
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
•
Registro degli infortuni;
•
Libro matricola dei dipendenti;
•
Libro paga;
•
Ricevuta consegna dei tesserini di riconoscimento;
•
Per cantieri con più di 3 dipendenti: Cassetta pronto soccorso con
manometro;
•
Per cantieri con meno di 4 dipendenti: Pacchetto Pronto Soccorso.
Certificati imprese:
•
libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non
manuale di portata superiore a 200 Kg;
•
copia di denuncia alla USL competente per territorio per gli apparecchi di
sollevamento di portata superiore a 200 Kg; targa di immatricolazione e
registrazione verifiche periodiche ;
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•
verifica trimestrale delle funi e delle catene allegata al libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamento;
•
dichiarazione di conformità per impianto elettrico di cantiere;
•
modello A di denuncia degli impianti di protezione inviata all’ISPELS;
verbali di verifiche periodiche;
•
modello B di denuncia degli impianti di messa a terra inviata all’ISPELS
con prima verifica ed eventuali verifiche periodiche;
•
elaborato con indicazione dei punti di dispersione e relativi pozzetti.
4 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
4.1 Premessa
Il Comune di Brindisi, a seguito di ammissione a finanziamento nell’ambito dei fondi
Ecotassa, realizzò la caratterizzazione di un’area di circa 60.000 mq., ubicata in
Brindisi alla C.da Formica e identificata nel Nuovo Catasto Terreni dal foglio 39,
particelle 209, 210, 223 (All. A1 e A2). L’area oggetto del progetto era adiacente
alla Strada Statale 16, a circa 6 km dall’abitato del Comune di San Vito dei Normanni
ed era ubicata in agro di Brindisi in un comprensorio in cui erano praticate diverse
coltivazioni agricole, con presenza di numerose abitazioni civili. Il sito di che trattasi
era individuabile sul foglio 203 della Carta d’Italia Tav. I NW corrispondente alle
seguenti coordinate geografiche: 5° 19’ 55’’ (longitudine Est) e 40 ° 38’ 40’’
(latitudine Nord).
L’interesse del Comune di Brindisi alle predette aree era stato destato dal fatto che
le stesse erano state utilizzate in passato come discariche, sebbene non fossero
state allestite allo scopo. Infatti a quel tempo non era ancora stata emanata la
Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.02.84 “Disposizioni per la prima
applicazione dell’art. 4 del DPR 915/1982”, che per prima ha dettato le norme
tecniche relative alla realizzazione degli impianti di stoccaggio definitivo dei rifiuti
(ex discariche di 1° cat. Per RSU), oggi superata dal D. L.vo n. 36/2003 e ss.mm.ii..
In particolare le particelle 209 e 210 furono utilizzate dalComune di San Vito dei
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Normanni e la particella 223 dal Comune di Mesagne, in quanto gli stessi Comuni
avevano sottoscritto con il proprietario dell’area un contratto di affitto della stessa.
La caratterizzazione del sito effettuata dal Comune di Brindisi portò a rilevare la
presenza di inquinamento nella falda e nel suolo, per cui il Settore Ecologia
predispose il progetto di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse.
Il progetto, ammesso a finanziamento con determinazione dirigenziale del Settore
Ecologia della Regione Puglia n. 159 del giorno 11.09.06, nell’ambito del POR Puglia
2007/2006,Misura 1.8 az. 5b- Intervento 108E060012, fu poi approvato con
deliberazione G.C. n. 544 del 30.10.06, esecutiva ai sensi di legge, che autorizzò il
Dirigente del Settore Ambiente all’adozione di tutti gli atti richiamati nella
sopracitata determinazione dirigenziale del Settore Ecologia della Regione Puglia.
L’intervento in narrativaha un importo a base d’asta di € 121.750,36 oltre €
4.375,00 per oneri della sicurezza ed oltre iva.
4.2 Descrizione dei lavori di bonifica e recupero già eseguiti
L’esecuzione dei lavori ha portato alla realizzazione dell’impianto di bonifica che,
nella sua totalità, è stato così concepito :
1. Impianto di bonifica acque costituito da n. 5 pozzi di emungimento a valle della
discarica e da n. 2 di pozzi di ricarica a monte della stessa, allestiti in HDPE∅
300 mm fessurato, profondi circa 52 m, completi di manicotti d’attacco a
saldare in barre da 3 o 6 mm in acciaio zincato. Ogni pozzo di emungimento
confluiva le acque emunte all’impianto di trattamento, per la depurazione delle
stesse prima della reimmissione in falda. L’impianto di trattamento era
costituito da una stazione di filtrazione per l’allontanamento della componente
metallica e da una stazione di trattamento a carboni attivi per l’allontanamento
della frazione idrocarburica:
2. Impianto di irrigazione così composto:
-
sistema di irrigazione con impianto di sollevamento sommerso, alloggiato nel
pozzo di ricarica n. 1, comprensivo di tubazione in acciaio zincato di mandata
∅ 3”, piastra testapozzo, valvola di intercettazione manuale, valvola di non
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ritorno, quadro elettrico ad avviamento manuale ed automatico, cavo elettrico
sommergibile di idonea lunghezza; la tubazione di mandata si sdoppia
nell’alimentazione diretta del bacino artificiale e in n. 4 rami e complessive n.
11 prese UNI 45 montate su tubazione ∅ 90 pn 10 in PE alloggiate in pozzetti
interratidim. 50 x 50 cm. La configurazione standard era tale da consentire la
ricarica automatica del bacino artificiale a mezzo di valvola temporizzata e
comunque pilotata da livellostati di minimo e massimo. Il gruppo di pompaggio
sommerso è di potenza adeguata per fornire all’idrante più distante 120 lt/min
a 2 bar;
-
bacino idrico artificiale, con geomembrana di HDPE di colore verde/azzurro,
spessore non inferiore a 1,5 mm, realizzata mediante saldatura a caldo a doppia
pista su teli forniti in rotoli. Il bacino aveva estensione di circa 2000 mq e
conformazione a fagiuolo. I teli in HDPE erano risvoltati e ancorati all’esterno
del bacino, al fine di assicurare l’idonea sicurezza allo sfilaggio. Il bacino era
dotato di pozzetto sifonato, per lo scarico di troppopieno di sicurezza, da
utilizzare in concomitanza di eventi atmosferici eccezionali e di alimentazione
proveniente dall’impianto di pompaggio sommerso ubicato nel pozzo
immediatamente vicino.
3. Impianto bioventing, costituito da:
-
n. 130 pozzi di bioventing∅ 350 mm, di cui n. 54 in aspirazione e n. 76 in
insufflazione;
-
sistema di alimentazione dei pozzi di immissione aria costituito da container
metallico, con basamento in cls, n. 2 soffianti che immettevano ciascuna circa
1000,00 m3/h di aria nel terreno, etc. incluse le tubazioni plastiche dalla
soffiante ai pozzi di bioventing, organi di intercettazione e regolazione di
portata;
-
impianto di aspirazione aria e di insufflazione della stessa nei pozzi;
-
impianto di trattamento arie in uscita dai pozzi di bioventing.
-
Motore di aspirazione: 380V – 1,5 KW.
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Il sistema su cui si basava la bonifica consisteva nell’insufflazione di aria
attraverso tubazioni dentro il corpo della discarica e nella successiva
aspirazione e filtrazione della stessa, con la conseguente liberazione in
atmosfera. L’impianto era dotato di due stazioni situate una nella porzione
nord orientale del sito e l’altra in quella nord occidentale, dotate ciascuna di un
aspiratore, di un filtro chimico a secco, di un camino di aspirazione dell’aria
ambiente e di un camino di espulsione dell’aria trattata.
4. Impianto essenze vegetali autoctone, per il ripristino ambientale del sito.
Le opere previste dal progetto globale di ripristino dell’impianto di bonifica sono
volte a garantire la funzionalità nel tempo di tutto l’impianto, inteso nel suo
complesso.
La gestione dell’impianto di trattamento acque e di quello di bioventing, per un
periodo di dodici mesi, garantirà la bonifica della matrice acque
4.3 Descrizione sintetica dei lavori
Secondo quanto previsto nel progetto esecutivo, l’intervento di cui trattasi è mirato
al recupero delle aree in oggetto.
Il progetto definitivo redatto dal Settore Ecologia del Comune di Brindisi prevede, la
il ripristino ambientale delle stesse attraverso:
1.
il ripristino ambientale dell’area di interesse attraverso:
•
la chiusura degli accessi ai mezzi all’interno dell’area, per evitare
ulteriori abusi e scarichi di materiale inerte, dopo l’espletamento
dell’intervento di pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti;
•
la recinzione dell’area, al fine di scongiurare l’ingresso di potenziali
creatori di discariche abusive, attraverso fornitura e messa a dimora
di staccionata in legname di castagno costruita con paletti da mt. 3 e
del diametro di cm. 10-12, immersi nel carbolineum nella parte
inferiore da interrare (per almeno cm 70), corrimano superiore posto
ad un'altezza di cm 100 dal piano di calpestio, n. 2 elementi
trasversali posti ad incrocio a formare una X, trattati con prodotti
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impregnanti, tagliati nelle misure necessarie compresi ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d’arte;
• Fornitura e messa a dimora della recinzione con rete metallica
dell’altezza di m 2,00, sorretta e tenuta in tensione da pali di
castagno della lunghezza di m 2,5 e diametro di 15 cm posti a
distanza di 2,5 m, compresi puntoni e tiranti
•
Fornitura e disposizione di pietrame di medie dimensioni e terra
vegetale, intorno allo specchio d’acqua, disposto in gruppi in modo
da conferire un aspetto naturale al contesto. Le sponde saranno
coperte da un limitato strato di terra che verrà immobilizzato con
pietrame al fine di avviare un processo di rinaturalizzazione;
• Sfalcio di vegetazione erbacea infestante, zappettatura in prossimità
delle piantine, eliminazione e smaltimento di piante morte, potatura
dei rami inferiori e spollonatura di piante arboree, risarcimento delle
fallanze con relativa irrigazione di soccorso, posizionamento per le
piantine di nuovo impianto di canne indicatrici, tramarratura delle
latifoglie distrutte negli apparati epigei dal passaggio del fuoco. Lo
sfalcio verrà eseguito con l’ausilio di attrezzature meccaniche
(decespugliatore portato a spalla) e comprenderà le operazioni di
raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta (2
interventi all’anno);
• Ripulitura della vegetazione erbacea su fasce mediamente ampie 3
metri e dislocate lungo il perimetro e ai bordi delle strade interne, da
effettuarsi 4 volte durante l’arco dell’anno, con l’obiettivo di limitare
la possibilità di espansione di incendi;
• Fornitura, trasporto e messa a dimora di piantine forestali in fitocella,
provenienti dal vivaio forestale. Il numero di piante servirà a risarcire
le fallanze e in parte a rinfoltire alcune aree. (n. 200 piantine per
anno);
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• Fornitura e posizionamento di canne, da dislocare in corrispondenza
delle piantine di nuovo impianto, con funzione indicativa della
presenza della pianta;
• Manutenzione e eventuale sostituzione dei paletti tutori in castagno,
a sostegno delle piante di maggiori dimensioni;
• Potature di formazione su specie arboree forestali;
• Tramarratura delle piante arboree danneggiate negli apparati epigei
dal passaggio del fuoco;
• Cure colturali consistenti in sarchiature e incalzamento, da eseguirsi a
mano, con sarchiature localizzate intorno alle piantine di nuovo
impianto, per una superficie non inferiore a 0,5 mq per ciascuna
pianta;
• Irrigazione di soccorso, compreso l’approvvigionamento idrico a
qualsiasi distanza e qualunque quantità, distribuzione con qualsiasi
mezzo o modo per ciascun intervento e piantina (quantità di 20 litri a
piantina). Sono previsti, in media, quattro interventidi irrigazione da
eseguirsi esclusivamente sulle essenze di nuovo impianto;
• Manutenzione ordinaria di staccionata in legname di castagno;
• Manutenzione ordinaria di rete metallica.
La fornitura e messa a dimora di staccionata in legname di castagno, della rete
metallica e del pietrame avverrà a cura del personale della Forestale.
5 PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
5.1 Fossati e caduta materiali dall’alto
Visto il tipo di lavorazioni previste, si ritiene che il pericolo connesso a fossati e alla
caduta di materiali dall’alto sia marginale.
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5.2 Ingresso al cantiere e viabilità
L’ingresso del cantiere dovrà essere adeguatamente protetto con idonea recinzione
mobile che dovrà permettere l’ingresso pedonale e carrabile dei mezzi di trasporto,
facendo altresì ricorso ad idonea segnaletica in modo da gestire il transito di
eventuali mezzi circolanti in zona.
All’interno del cantiere circoleranno macchinari adibiti al carico e trasporto dei
materiali e delle essenze sfalciate, le cui attività dovranno sempre essere assistite
da personale che, adeguatamente formato, dovrà supportare e dirigere le manovre
e le movimentazioni.
Le aree dovranno essere delimitate e munite di idonea segnaletica.
Nella movimentazione si dovrà avere massima cura al fine di preservare gli alberi e
le essenze presenti in sito.
5.3 Attività di sfalcio dell’erba e manutenzione del verde
Alla luce dell’utilizzo del decespugliatore manuale occorrerà che la sua impugnatura e le cinghie
abbiano disegno ergonomico e la macchina deve essere bilanciata.
Esso deve essere, inoltre, dotato di una valvola di bloccaggio per prevenire qualsiasi azione
accidentale. Occorrerà attenersi, comunque, alle istruzioni relative all'utilizzo del decespugliatore
o di altre attrezzature specifiche.
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti
Attrezzature :
•
attrezzatura manuale da taglio;
•
mini escavatore;
•
attrezzi manuali di uso comune;
•
decespugliatore a motore;
•
motocoltivatore;
•
motosega;
•
motozappa;
•
tagliaerba a barra falciante.
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Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze
Pericolose :
•
fertilizzanti;
•
polveri.
Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle
schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di
protezione da indossare.
Ogni volta che si lavora in zone malsane o con possibile presenza di rettili velenosi
si corre il rischio di punture di insetti o, in casi più rari, di morsi di rettili velenosi o
animali. Un morso di animale, quale cane, gatto, topo, criceto, porcellino d'India,
scoiattolo, non deve essere trascurato in quanto può essere responsabile insieme
alla ferita anche di severe infezioni, quali la rabbia o il tetano ed altre malattie virali.
In caso di morso di vipera potrebbero essere necessari, in situazioni gravi, anche la
respirazione artificiale e il massaggio cardiaco.
In tal caso bisognerà chiedere soccorso il più presto possibile. Se il serpente è stato
ucciso, bisognerà portalo con sè affinché possa essere identificato.
Le precauzioni da adottare consistono principalmente nel camminare facendo
rumore, nel non infilare le mani tra i sassi, soprattutto quelli al sole, nel non sedersi
a terra o su sassi senza prima dare qualche colpo di bastone e nell’utilizzare, se
possibile scarpe, abbastanza alte e resistenti.
La puntura d'insetti può essere pericolosa solo se colpisce particolari zone del
corpo (occhi, labbra e in generale il viso, lingua e gola), oppure se ad essere punto è
un bambino molto piccolo o se la persona soffre di forme allergiche. In quest'ultimo
caso esiste il rischio del cosiddetto "shock anafilattico".
Per non correre rischi è necessario indossare pantaloni e indumenti a manica lunga
introducendone il fondo all’interno delle calze, evitando abiti scuri dopo il
tramonto.
Nelle operazioni di sistemazione del verde bisogna necessariamente indossare i
guanti, eliminare profumi e deodoranti e lacche per capelli, evitare movimenti
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bruschi se l’insetto ronza nei paraggi, pplicare insetto-repellenti nelle zone cutanee
scoperte, rinnovandoli più volte specie se si suda o ci si bagna.
Nelle persone particolarmente sensibili alle punture di zanzare, o con storia di
anafilassi grave occorre consultare ed informare il medico competente.
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno
dei quali è stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità
del Rischio.
Descrizione del Pericolo
Probabilità Magnitudo Rischio
Punture, tagli e abrasioni
Probabile
Modesta
MEDIO
3
Punture, morsi di insetti o rettili
Probabile
Lieve
BASSO
2
Rumore Vedere valutazione specifica
Possibile
Modesta
BASSO
2
Postura
Possibile
Modesta
BASSO
2
Microclima
Probabile
Lieve
BASSO
2
Inalazione di polveri e fibre
Probabile
Lieve
BASSO
2
Scivolamenti, cadute a livello
Possibile
Modesta
BASSO
2
Urti, colpi, impatti e compressioni
Possibile
Modesta
BASSO
2
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra
individuati (riportate nella relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno
osservare le seguenti misure preventive:
•
Usare i DPI previsti dalle operazioni specifiche;
•
Attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede di sicurezza delle
attrezzature utilizzate;
•
Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai
lavori, soprattutto durante l'utilizzo di attrezzi taglienti quali falci,
decespugliatori,forbici per potatura, ecc., con segnalazioni e delimitazioni
idonee;
•
Effettuare interruzioni periodiche e pause durante l'utilizzo delle
attrezzature da taglio;
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•
Prima di dare inizio ai lavori, verificare la assenza di eventuali opere non
visibili;
•
Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche
ed atmosferiche;
•
Evitare esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie
(copricapo);
•
Sottoporre gli addetti a sorveglianza sanitaria secondo le modalità indicate
dal Medico Competente.
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i
seguenti DPI con marcatura “CE”:
•
Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
•
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
•
Visiera di protezione (Conforme UNI EN 166)
5.4 Rumori
Le attività di cantiere potranno generare emissioni rumorose con oltre 80 dB. In tal
caso il personale che transiterà all’interno delle aree di cantiere dovrà essere
munito di otoprotettori.
5.5 Polveri
Durante le attività potrebbe essere generata presenza di polveri dovute alla
movimentazione del materiale. Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite in
modo da contenere o impedire la formazione e la dispersione di tali polveri,
provvedendo, in ogni caso, alla delimitazione ed alla segnalazione delle aree
interessate da tale fenomeno.
Il personale che transiterà all’interno di tali aree dovrà essere munito di idonei DPI
contro le polveri a protezione delle vie respiratorie.
Nei POS e nelle riunioni di coordinamento le ditte individueranno le attività con
possibile formazione di polveri, ed i sistemi atti al loro contenimento.
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6 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
La seguente sezione viene suddivisa in aree non interessate dalle lavorazioni e in
zone dove le lavorazioni hanno luogo.
6.1 Organizzazione della parte di cantiere non riguardante le lavorazioni
•
Realizzazione della recinzione, agibilità cantiere con accessi e vie di
circolazione;
•
Installazione nel cantiere di prefabbricati per direzione cantiere,
impresa, direzione;
•
lavori/coordinatore sicurezza, servizi igienici, refettorio, spogliatoio
pronto soccorso;
•
baracca per guardiano, punti di illuminazione, macchine fisse di
cantiere;
•
Realizzazione degli impianti di cantiere;
•
Dislocazione di zone di stoccaggio rifiuti, deposito materiali;
•
Modalità di accesso per la fornitura di materiali;
•
Smobilizzo del cantiere.
6.1.1 Realizzazione della recinzione, agibilità
cantiere con accessi e vie di
circolazione
L’area di cantiere sarà delimitata con una recinzione, di altezza non minore a
quella richiesta per legge, realizzata con tubi in acciaio e pannelli o rete ben
visibile dall’esterno per non permettere l’accesso ad estranei, segnalata con
cartelli di divieto e pericolo disposti al di fuori del cantiere ma vicino alla
recinzione.
Gli angoli sporgenti della recinzione saranno dipinti per tutta la loro altezza a
strisce bianche e rosse trasversali. Nelle ore notturne, inoltre, l'ingombro
della recinzione andrà evidenziato con apposite luci di colore rosso,
alimentate in bassa tensione per essere visibili dall’esterno.
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Inoltre si procederà alla rimozione della vegetazione ed allo scortico del
primo strato superficiale con pala meccanica ed al trasporto del materiale di
risulta a discarica tramite autocarro.
All’esterno del cantiere in prossimità degli accessi sarà apposta la
cartellonistica di cantiere recante i dati relativi al sito e alle figure
professionali che vi operano. All’interno del perimetro di cantiere saranno
apposti anche i cartelli di sicurezza, divieto, avvertimento, prescrizioni,
salvataggio, informazioni e complementari.
Le vie di accesso pedonale al cantiere saranno differenziate da quelle
carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle
due differenti viabilità. Tali vie di circolazione saranno segnalate con appositi
cartelli e saranno mantenute curate e sgombre da materiali che possono
recare problemi per la circolazione.
6.1.2 Installazione nel cantiere di prefabbricati per direzione cantiere, impresa,
direzione
lavori/coordinatore
sicurezza,
servizi
igienici,
refettorio,
spogliatoio, pronto soccorso, baracca per guardiano, punti di illuminazione,
macchine fisse di cantiere.
In una zona specifica del cantiere saranno installati gli apprestamenti
realizzati in questo caso con dei prefabbricati che verranno utilizzati come
uffici per la direzione del cantiere, direzione dell’impresa, direzione dei
lavori/coordinatore sicurezza, e un locale sarà utilizzato per l’alloggio del
custode durante la notte.
All’interno del cantiere sanno installati tramite baraccamenti, i servizi
igienico – assistenziali che saranno composti da w.c., docce e spogliatoio
provvedendo alla dotazione di lavandini e acqua corrente.
Si realizzerà apposito spazio destinato alla camera di medicazione
contenente i presidi (cassetta di pronto soccorso e/o pacchetto di
medicazione, quest’ultimo presente anche su ogni cantiere installato per
ogni tratto delle lavorazioni) necessari in caso di incidenti.
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Nella camera di medicazione sarà apposto un cartellone con tutti i numeri
utili di emergenza.
I sopra citati locali saranno opportunamente illuminati, areati, e riscaldati
durante la stagione fredda.
Per il deposito degli attrezzi si realizzerà apposito locale.
All’interno dell’area di cantiere saranno installati pali per l’illuminazione
notturna. Infine saranno installate tutte le macchine fisse di cantiere, come
la cesoia, troncatrice, piega ferri che saranno coperte da idonee tettoia per
protezione dagli agenti atmosferici.
6.1.3 Realizzazione degli impianti di cantiere
Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per
il funzionamento del cantiere stesso. A tal riguardo saranno eseguiti secondo
la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti (Legge 46/90, ecc.):
-
l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o
attrezzature presenti in cantiere;
-
l'impianto di messa a terra;
-
l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
-
l'impianto idrico;
-
quello di smaltimento delle acque reflue;
-
quello telefonico.
Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari,
attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) saranno costruiti a regola d'arte e
recheranno i marchi dei relativi Enti Certificatori.
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere saranno conformi alle
specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il grado di protezione minimo IP 44,
contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate
all'esterno.
Il quadro elettrico generale, come l’allacciamento alla rete idrica, elettrica e
telefonica saranno collocati nei pressi dell’ingresso del cantiere e vicino alle
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baracche, mentre invece l’allacciamento alla rete fognaria si troverà vicino ai
w.c. come da planimetria allegata.
Dal quadro generale vengono alimentate, attraverso interruttori, le macchine
fisse di cantiere come la cesoia e la troncatrice, mentre le attrezzature di
cantiere elettriche saranno alimentate direttamente tramite derivazione
spina-presa.
Dalla fornitura idrica vengono fatte derivazioni per alimentare le baracche, i
lavandini, il w.c. e le docce. La conduttura della rete idrica sarà realizzata
interrata.
Oltre ai citati impianti sarà realizzato l'impianto di messa a terra per il
cantiere.
L'impianto di terra sarà realizzato in modo da garantire la protezione contro i
contatti indiretti: a tale scopo si costruirà l'impianto coordinandolo con le
protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando,
in questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza
possibile. Il collegamento a terra di tutte le masse (armatura delle
apparecchiature elettriche) e delle masse estranee (ferri di armatura e
tubazioni entranti nella realizzazione dell’opera) ha il fine di scaricare a terra
eventuali correnti di guasto.
6.1.4 Modalità di accesso per la fornitura di materiali
I fornitori di materiali utili al cantiere, prima di accedere al cantiere avranno il
consenso di un referente dell’impresa. Tali fornitori una volta entrati
all’interno del cantiere si adegueranno alle misure di sicurezza adottate
all’interno del cantiere.
6.1.5 Smobilizzo area di cantiere
Lo smobilizzo del cantiere avverrà successivamente al completamento di tutte
le fasi lavorative. Si preveda anche, dopo tale fase, la bonifica dell’area.
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_______________________________________________________________________________________________________
6.2 Organizzazione della parte di cantiere dove avvengono le lavorazioni
Tale organizzazione deve prevedere le seguenti fasi:
-
Realizzazione della recinzione, agibilità cantiere con accessi e vie di
circolazione;
-
Dislocazione di zone di stoccaggio rifiuti, deposito materiali;
-
Modalità di accesso per mezzi meccanici;
-
Smobilizzo parte di cantiere.
6.2.1 Realizzazione della recinzione, agibilità cantiere con accessi e vie di
circolazione
L’area di cantiere sarà delimitata con una recinzione, di altezza non minore a
quella richiesta per legge, realizzata con tubi in acciaio e pannelli o rete ben
visibile dall’esterno per non permettere l’accesso ad estranei segnalata con
cartelli di divieto e pericolo disposti al di fuori del cantiere ma vicino alla
recinzione.
Gli angoli sporgenti della recinzione,saranno dipinti per tutta la loro altezza a
strisce bianche e rosse trasversali. Nelle ore notturne, inoltre, l'ingombro della
recinzione andrà evidenziato con apposite luci di colore rosso, alimentate in
bassa tensione per essere visibile dall’esterno.
All’esterno del cantiere dove avvengono gli accessi sarà apposta la necessaria
cartellonistica di cantiere contenente i dati relativi al cantiere e alle figure
professionali che vi operano.
Saranno collocati anche i cartelli di sicurezza, divieto, avvertimento,
prescrizioni, salvataggio, informazioni e complementari.
La via di accesso pedonale al cantiere sarà differenziata da quella carrabile,
allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti
viabilità.
Anche tali vie di circolazione saranno segnalate con appositi cartelli e saranno
mantenute curate e sgombre da materiali che possono recare problemi per la
circolazione.
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
6.2.2 Dislocazione di zone di stoccaggio rifiuti, deposito materiali
All’interno dell’area di cantiere dove avvengono le lavorazioni, per mancanza
di spazio non avverrà nessuna zona di stoccaggio o di deposito materiali.
Infatti il materiale di risulta proveniente dal cantiere sarà subito caricato su
autocarro e portato a discarica, mentre qualsiasi materiale utile per la
realizzazione dell’opera quando arriverà all’interno dell’area di cantiere delle
lavorazioni sarà subito utilizzato.
6.2.3 Modalità di accesso per mezzi meccanici
Le modalità di accesso dei i mezzi meccanici saranno individuate tenendo cura
della natura del terreno. Tale accesso carrabile sarà utilizzato anche
dall’autopompa utilizzato durante le fasi di getto.
6.2.4 Smobilizzo parte di cantiere
Lo
smantellamento
del
cantiere
avverrà
progressivamente
con
il
completamento dei lavori.
Quanto non necessario alla realizzazione di un nuovo cantiere sarà inviato al
cantiere “generale” onde evitare intralcio alla nuova fase di allestimento.
7
SEGNALETICA PREVISTA IN CANTIERE
La segnaletica di sicurezza deve essere conforme a quanto prescritto dal Titolo V del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
L’efficacia della segnaletica di sicurezza non deve essere compromessa da:
• Presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo;
• Utilizzo di un numero eccessivo di pannelli troppo vicini gli uni agli altri;
• Utilizzo contemporaneo di due segnali luminosi che possano confondersi;
• Numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo
funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.
La segnaletica generale prevista in cantiere è la seguente:
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I principali segnali posti all’esterno del cantiere e rivolti al traffico veicolare, per
informare su pericoli, obblighi e divieti imposti sono i seguenti:
Di seguito sono riportati i segnali eventualmente posti nell’area del cantiere ed
indiririzzati al traffico veicolare per evidenziare la presenza di lavori lungo tutto il
tratto di strada.
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8
VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi deve essere finalizzata all’individuazione e all’attuazione di
misure di protezione e prevenzione da adottare per la salvaguardia della salute e
della sicurezza dei lavoratori.
Pertanto tale processo sarà legato sia al tipo di fase lavorativa in cantiere sia a
situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti
utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.
La valutazione dei rischi si articola nelle seguenti operazioni:
•
suddividere le lavorazioni/attività
•
identificare i fattori di rischio
•
identificare le tipologie di lavoratori esposti
•
quantificare i rischi (stima della probabilità di esposizione e della gravità
degli effetti)
•
8.1
individuare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie.
Metodologia Adottata
La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell’entità
dell’esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il
prodotto della Probabilità P di accadimento per la Gravità del Danno D:
R=PxD
Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle
Probabilità, riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza
riscontrata e la probabilità che si verifichi l’evento indesiderato, tenendo conto
della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero
comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità:
36
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Livello
Criteri
L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con
Non Probabile
eventi poco probabili ed indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi.
L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze
Possibile
sfortunate di eventi.
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non
automatico e/o diretto.
Probabile
E’ noto qualche episodio in cui all’anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un
danno.
Esiste una correlazione diretta tra l’anomalia da eliminare ed il verificarsi del
Altamente probabile
danno ipotizzato.
Si sono già verificati danni conseguenti all’anomalia evidenziata nella struttura in
esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.
Per quanto concerne l’Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del
danno.
Di seguito è riportata la Scala dell’Entità del Danno:
Livello
Criteri
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e
Lieve
rapidamente reversibile
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga
Modesto
ma reversibile
Esposizione cronica con effetti reversibili
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente
Significativo
parziale
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzial-mente invalidanti
Grave
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
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Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi nella quale
ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei
danni.
Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:
Basso
Sono prevedibili solo danni di entità lieve e reversibile
Accettabile
Sono prevedibili danni probabili di tipo reversibile
Notevole
Si prevede la possibilità di danni di tipo irreversibile
Elevato
E' molto probabile avvengano danni gravi irreversibili
DANNO
PROBABILITÀ
Lieve (1)
Modesto (2)
Significativo (3)
Non probabile (1)
1
2
3
4
Possibile (2)
2
4
6
8
Probabile (3)
3
6
9
12
Altamente Probabile (4)
4
8
12
16
Classe di Rischio
Grave (4)
Priorità Di Intervento
Azioni correttive Immediate
Elevato
(12 ≤ R ≤ 16)
L’intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici
strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti
in cui andrà previsto l’onere dell’intervento stesso.
Notevole
(6 ≤ R ≤ 9)
Azioni correttive da programmare con urgenza
L’intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche
successivamente a quelli stimati con priorità alta.
Azioni correttive da programmare a medio termine
Accettabile
(3 ≤ R ≤ 4)
Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma
da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo
unitamente ad altri interventi più urgenti.
Basso
(1 ≤ R ≤ 2)
Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
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8.2
Rischio incendio
In base al DM 10.03.1998 le aree con rischio incendio vengono classificate come:
•
Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso. Si intendono a rischio di incendio
basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso
tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse
possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la
probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
•
Luoghi di lavoro a rischio dì incendio medio. Si intendono a rischio di
incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze infiammabili e/o condizioni locali e!o di esercizio che possono
favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità
di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
•
Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato. Si intendono a rischio di
incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di
sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio
sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale
sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è
possibile la classificazione come a luogo di incendio basso o medio.
In particolare tali luoghi comprendono:
-
aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze
altamente infiammabili, o fiamme libere o la produzione di notevole
calore in presenza dì materiali combustibili;
-
aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche. che
possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche,
emanare gas o vapori infiammabili o reagire con sostanze
combustibili;
-
aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o
altamente infiammabili;
-
aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che
sono facilmente incendiabili;
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
-
edifici interamente realizzati con strutture in legno;
Le misure di prevenzione da adottare sono le seguenti:
•
ogni Impresa esecutrice deve valutare l’entità del rischio incendio e
predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione considerando
anche la classificazione dell’area di lavoro; tali misure devono essere
descritte dettagliatamente nel POS e devono tener conto sia della
protezione dell’area di intervento che degli operatori; ogni Impresa inoltre
deve designare ed indicare nel proprio POS gli addetti al servizio antincendio
ed alla gestione delle emergenze (Art. 6 deI DM 10.03.1998) che devono
essere adeguatamente formati ed informati (Art. 7 del DM 10.03.1998), da
scegliere tra il personale operante in cantiere;
•
misure di tipo tecnico:
-
realizzazione di impianti elettrici di cantiere e di protezione contro le
scariche atmosferiche a regola d’arte;
-
messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche al fine di
evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
-
ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri
infiammabili;
-
adozione
di
dispositivi
di
sicurezza
su
attrezzature
ed
apparecchiature;
•
misure di tipo organizzativo-gestionale:
-
rispetto dell’ordine e della pulizia;
-
controlli sulle misure di sicurezza;
-
predisposizione di un regolamento interno di Impresa sulle misure di
sicurezza da osservare;
-
8.3
Informazione e formazione dei lavoratori.
Rischio esplosione
La direttiva dell’Unione Europea 94/9/CE, recepita dal D.Lgs. 81/2008, riguarda
tutte le apparecchiature e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
atmosfera
potenzialmente
esplosiva,
inclusi
i
dispositivi
installati
fuori
dall’atmosfera esplosiva, ma che hanno funzioni di protezione contro i rischi di
esplosione.
Tra gli aspetti innovativi della direttiva, che riguarda tutti i rischi d’esplosione di
qualsiasi natura (elettrica e non), sono da sottolineare: l’introduzione dei requisiti
essenziali di sicurezza, la classificazione degli apparecchi in categorie in funzione del
tipo di protezione assicurato e la sorveglianza sulla produzione basata sui sistemi di
qualità aziendali.
La direttiva considera il rischio d’esplosione dovuto ad una sorgente dì tipo
meccanico, come ad esempio la generazione di una scintilla per contatto, I’utilizzo o
il surriscaldamento dì componenti meccanici ed elettrici.
Inoltre, prevede di valutare molto attentamente il luogo d’installazione, di deposito
e di funzionamento della macchina, per classificarla nell’esatta zona di rischio.
Ciascun datore di lavoro è responsabile per le lavorazioni eseguite dalla propria
impresa.
Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi
fondamentali della valutazione dei rischi, l’impresa esecutrice dovrà prendere i
provvedimenti necessari affinché:
•
dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro
siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di
sicurezza;
•
negli ambienti dì lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in
quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia
garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in
funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici
adeguati;
•
nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive siano applicate le
prescrizioni minime di cui al Titolo XI del D.Lgs 81/2008;
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
•
se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in
quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori
siano segnalate nei punti di accesso.
8.4
Definizione aree a rischio esplosione:
In base all’Art. 49 del D.Lgs 81/2008 le aree con rischio esplosione vengono
classificate in zone e sono ripartite in base alla frequenza ed alla durata della
presenza di atmosfere esplosive:
•
Zona 0: area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o
frequentemente un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e
di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
•
Zona 1: area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in
una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o
nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali
attività.
•
Zona 2: area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione
di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze
infiammabili sotto forma dì gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia
unicamente di breve durata.
•
Zona 20: area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o
frequentemente un’atmosfera esplosiva sotto forma dì nube di polvere
combustibile nell’aria.
•
Zona 21: area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma dì
nube di polvere combustibile nell’aria, è probabile che avvenga
occasionalmente durante le normali attività.
•
Zona 22: area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione
di un’atmosfera esplosiva sotto forma dì nube di polvere combustibile o,
qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
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_______________________________________________________________________________________________________
In base alla tipologia degli interventi da eseguire, ogni Impresa esecutrice, deve
valutare l’entità del rischio esplosione è predisporre le opportune misure di
prevenzione e protezione.
Tali misure devono essere descritte dettagliatamente nel POS e devono tener conto
sia della protezione dell’area di intervento che degli operatori.
8.4.1 Provvedimenti organizzativi
Il datore dì lavoro deve provvedere ad una sufficiente ed adeguata
formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati
in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
-
il lavoro nelle aree a rischio si deve effettuare secondo le istruzioni
scritte impartite dal datore di lavoro;
-
deve essere applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le
attività pericolose e per quelle che possono diventare pericolose
quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro devono essere rilasciate prima dell’inizio dei lavori
da una persona abilitata a farlo.
8.4.2
•
Misure di protezione contro le esplosioni
Fughe e emissioni, intenzionali o meno, di gas, vapori, nebbie o
polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosione
devono essere opportunamente deviate o rimosse verso un luogo
sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi
adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati;
•
Qualora l’atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie
o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono
essere programmate per il massimo pericolo possibile;
•
Per la prevenzione dei rischi di accensione si deve tener conto anche
delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o
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_______________________________________________________________________________________________________
dall’ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori dì
carica o generatori di carica;
•
I lavoratori devono essere dotati di adeguati indumenti dì lavoro
fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche
che possano causare l’accensione dì atmosfere esplosive;
•
Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di
collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla
protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati
senza rischio in un’atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per
attrezzature dì lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non
sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n° 126, qualora possano
rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di
essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure
necessarie per evitare il rischio dì confusione tra i dispositivi dì
collegamento;
•
Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le
attrezzature di lavoro con i loro dispositivi dì collegamento a
disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro
siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in
efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di
esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o
ridurne al minimo la propagazione all’interno del luogo dì lavoro e
dell’attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro sì adottano le misure
necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione
sui lavoratori;
•
Se del caso, i lavoratori devono essere avvertiti con dispositivi ottici e
acustici e allontanati prima che le condizioni per un’esplosione siano
raggiunte;
44
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_______________________________________________________________________________________________________
•
Prima dell’utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che
comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive,
deve essere verificata la sicurezza dell’intero impianto per quanto
riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire
protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del
mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la
loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel
campo della protezione contro le esplosioni;
•
Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia
elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la
continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e
dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto
dell’impianto in caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi dì protezione a funzionamento
automatico
che
si
discostano
dalle
condizioni
dì
funzionamento previste devono poter essere disinseriti
manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza.
Questo tipo dì interventi deve essere eseguito solo da
personale competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l’energia accumulata deve
essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o
isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.
•
Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o nella 20,
solo l’uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal
fabbricante e classificati nell’elenco di cui agli articoli 42 e 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.
L’accensione
delle
mine
deve
essere
fatta
elettricamente
dall’esterno. Tutto il personale deve essere fatto uscire dal
sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
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_______________________________________________________________________________________________________
•
Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una
concentrazione dì gas infiammabile o esplodente superiore all’1 per
cento in volume rispetto all’aria, con tendenza all’aumento, e non sia
possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare
l’aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto
il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo.
Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione
massiva di gas.
•
Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste
dal punto precedente, possono essere eseguiti in sotterraneo solo i
lavori strettamente necessari per bonificare l’ambiente dal gas e
quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle
armature degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale
esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di
protezione, comprendenti in ogni caso l’autoprotettore, i quali non
devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall’articolo 101 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le
squadre di salvataggio. La direttiva dell’unione Europea 94/9/CE
riguarda le modalità in accordo alle quali devono essere costruiti gli
apparecchi (elettrici e non elettrici) destinati ad essere utilizzati in
atmosfere potenzialmente esplosive.
Tale direttiva individua due gruppi:
a)
Gruppo 1 : apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nelle
miniere e nei loro impiantì di superficie che potrebbero essere
esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o polveri
combustibili;
b)
Gruppo 2 : apparecchi destinati ad essere utilizzati in altri siti
che potrebbero essere messi in pericolo da atmosfere
esplosive.
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_______________________________________________________________________________________________________
I gruppi dei prodotti sono a loro volta suddivisi in Categorie a seconda
del livello di protezione assicurato, cioè in funzione della pericolosità
della zona di installazione: la suddivisione in zone dell’ambiente è
prevista dall’altra direttiva la 99/92/CE e dalla norma EN 6007940
(CEI 3V.30).
Le tre categorie delle apparecchiature del Gruppo Il, riportate
nell’allegato al DPR 126/1998, sono le seguenti:
a)
La Categoria I Comprende gli apparecchi progettati per
funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal
fabbricante e garantire un livello di protezione elevato. Gli
apparecchi dì questa categoria sono destinati ad ambienti in cui
si rileva, sempre, o per lunghi periodi, un’atmosfera esplosiva
dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria e
polveri. Gli apparecchi dì questa categoria devono assicurare il
livello di protezione richiesto, anche in caso di guasto
eccezionale dell’apparecchio e sono caratterizzati da mezzi di
protezione tali che:
-
in caso dì guasto di uno dei mezzi dì protezione, almeno un
secondo mezzo indipendente assicuri il livello di scurezza
richiesto, oppure:
-
qualora si manifestino due guasti indipendenti uno
dall’altro, il livello di protezione richiesto sia garantito.
b)
La Categoria 2 comprende gli apparecchi progettati per
funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal
fabbricante e garantire un livello di protezione elevato. Gli
apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui
vi è probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a
gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. I mezzi di
protezione relativi agli apparecchi di questa categoria devono
garantire i! livello di protezione richiesto anche in presenza di
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
anomalie ricorrenti o difetti dì funzionamento degli apparecchi
di cui occorre abitualmente tener conto.
c)
La Categoria 3 comprende gli apparecchi progettati per
funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal
fabbricante e garantire un livello di protezione normale. Gli
apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui
vi sono scarse probabilità che si manifestino, e comunque solo
per breve tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori,
nebbie o miscele di aria e polveri. Gli apparecchi di questa
categoria devono garantire il livello di protezione richiesto a
funzionamento normale.
Qualora il POS dell’impresa esecutrice non preveda altrimenti, in tutte le
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive dovranno essere impiegati
apparecchi e sistemi di protezione conformi atte categorie di cui al DPR
126/98.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi,
purché adatti, a seconda dei casi,
•
nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
•
nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
•
nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.
I POS delle imprese esecutrici dovranno fornire le indicazioni per l’attuazione
di quanto su esposto.
9
LAVORAZIONI
In riferimento alle lavorazioni il PSC suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro
e, quando la complessità dell’opera Io richiede, in sottofasi dì lavoro.
Tutte le attività che differiscono dalle fasi e sottofasi di lavoro sotto riportate, non
devono essere eseguite in quanto non analizzate dal punto dì vista della sicurezza e
dei rischi presenti.
48
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
Se si riscontra la necessità dì eseguire lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti, o se
cambiano le modalità operative con cui effettuare i lavori, è assolutamente
necessario che l’impresa integri e aggiorni il proprio Piano Operativo di Sicurezza
(POS), analizzando i rischi associati alle nuove condizioni, e lo sottoponga all’esame
del CSE prima di eseguire tali lavori.
Fasi e sottofasi di lavoro
1
Allestimento cantiere e recinzioni / smobilizzo cantiere;
2
Sfalcio dell’erba e manutenzione del verde;
3
Sistemazione di pietrame intorno allo specchio d’acqua;
4
Integrazione della flora esistente;
4
Trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento;
5
Cure colturali;
6
Verifiche, e collaudi.
La durata complessiva di tutte le attività è fissata in 12 mesi.
9.1
Allestimento e smobilizzo cantiere
La Ditta esecutrice dell’intervento dovrà provvedere all’allestimento del cantiere nel
rispetto di tutte le norme di sicurezza, di prevenzione incendi e tutela dell’ambiente
e comunque secondo il progetto consegnato in sede di gara.
In particolare:
•
Allestire un box uso ufficio dove prevedere un posto ufficio per il personale
incaricato dal Committente (direttore dei lavori o assistente) per il controllo
dell’esecuzione dell’intervento in oggetto. In tale ambiente andrà conservata
tutta la documentazione prevista dalla normativa di settore (autorizzazioni,
registri di carico e scarico, formulari di trasporto, ecc. In questo ufficio dovrà
essere annotata sul registro di cantiere la movimentazione del materiale, a
valle della pesatura degli automezzi di trasporto rifiuti;
•
Allestire un box uso spogliatolo e servizi igienici (bagni e docce) per il
personale, aventi dimensioni adeguate al numero di operatori previsto dai
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
Piani Operativi di Sicurezza (POS) redatti dall’impresa. I servizi igienici
dovranno essere dotati di WC chimico;
•
L’area di cantiere, opportunamente recintata, dovrà estendersi secondo la
perimetrazione individuata negli elaborati grafici;
•
L’ingresso al cantiere dovrà essere adeguatamente protetto con una idonea
recinzione mobile che dovrà permettere l’ingresso pedonale e carrabile dei
mezzi di trasporto;
•
La Ditta dovrà preoccuparsi di garantire la fornitura dì acqua e energia
elettrica per garantire la perfetta visibilità negli ambienti, il funzionamento
dei servizi igienici e l’uso di apparecchiature elettriche;
•
Individuare il luogo di stoccaggio dei rifiuti;
•
Apporre segnaletica di delimitazione del luogo di lavoro;
Al termine delle attività si procederà con l’attività dì smobilizzo cantiere,
rimuovendo tutte le predisposizioni sopra descritte.
9.2
Cernita, separazione e raggruppamento dei rifiuti per tipologia
monomateriale
Il presente progetto è finalizzato alla rimozione dei rifiuti presenti nelle aree in
esame e al ripristino dei luoghi.
Peraltro, la maggior parte dei rifiuti nel caso in esame sarà costituito da erba secca.
La fase di trasporto a recupero o smaltimento avverrà con mezzi idonei ed in
possesso di tutte le autorizzazioni previste per il trasporto di rifiuti.
9.3
Verifiche e collaudi
Nel corso dell’intervento di rimozione dei rifiuti sarà necessario eseguire verifiche
ed analisi ambientali periodiche mirate alla caratterizzazione di specifiche matrici.
Tali verifiche interesseranno le matrici ambientali che sono coinvolte durante le
operazioni e saranno volte alla corretta conduzione dell’intervento di rimozione, sia
da un punto di vista ambientale che sanitario (con particolare riguardo alla salute
degli operatori che eseguiranno i lavori).
50
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
La qualità dell’aria e dell’acqua sarà monitorata al fine di preservare la salubrità dei
lavoratori e delle persone che vivono/lavorano in prossimità delle aree in oggetto.
Ad ultimazione delle operazioni di trasporto dei rifiuti, sarà possibile verificare lo
stato di conservazione del terreno.
Il Direttore dei Lavori dovrà controllare tutte le operazioni previste in progetto,
verificare il rispetto e la conformità delle fasi operative alle norme di igiene sicurezza e la corrispondenza a quanto previsto negli elaborati progettuali.
Il collaudo dì tutta l’operazione verrà redatto dal Direttore dei Lavori insieme agli
enti competenti, in base alla documentazione fornita dalla Ditta esecutrice del
servizio.
10
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
In riferimento atte interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni
operative per lo sfasamento spaziate o temporale delle lavorazioni interferenti e le
modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi
di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, atte a ridurre al minimo tali rischi.
Per tutta la durata del cantiere le attività saranno comunque giornalmente
verificate e coordinate sia in termini spaziali che in termini temporali.
Il coordinamento avverrà nelle riunioni indette dal coordinatore in fase di
esecuzione, in cui parteciperanno tutti i soggetti coinvolti che prevedranno la loro
attività per il giorno successivo.
Per poter individuare i rischi da interferenze tra le varie lavorazioni è utile
suddividere in specifiche aree di intervento l’area globale destinata alle attività dì
cantiere, in modo tale da poter individuare quali attività nello specifico presentano
interferenze (spaziali e/o temporali), analizzandone i relativi rischi da interferenze
ed individuando, infine, quali sono le misure di protezione e prevenzione e i
dispositivi dì protezione individuale (DPI) da adottare per eliminare o ridurre al
minino, ove non fosse possibile la totale eliminazione , il rischio da interferenze.
51
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
Da un’analisi effettuata non si evidenziano interferenze tra le varie attività relative
al cantiere presenti nelle aree precedentemente riportate, in quanto saranno
eseguite con consequenzialità temporale.
Durante le riunioni di coordinamento verranno discusse tutte le tempistiche degli
interventi previsti e gli eventuali scostamenti del programma.
11
MODALITA’
ORGANIZZATIVE
DELLA
COOPERAZIONE
E
DEL
COORDINAMENTO
11.1
Programma di formazione ed informazione
Le Imprese dovranno assicurarsi che, all’apertura del Cantiere ed ogniqualvolta
verrà iniziata una nuova fase di lavoro, il personale alte proprie dipendenze nonché
quello di eventuali subappaltatori, sia reso edotto conformemente all’Art. 37 del D.
Lgs 81/2008 e s.m.i. sulle norme essenziali di prevenzione infortuni e sui rischi
specifici del cantiere riportati nel presente Piano di Scurezza e Coordinamento e nei
suoi allegati (fornendo
notizie di carattere normativo, procedurale e tecnico-scientifico).
Nelle riunioni di informazione e formazione prima dell’inizio dei lavori, tutti gli
operatori dovranno essere informati ed istruiti su almeno tutti gli argomenti di
seguito descritti:
1. pericoli e rischi specifici per la sicurezza e la salute connessi
all’attività
e
riportati
nel
presente
Piano
di
Sicurezza
e
Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza;
2. argomenti trattati in tutti i verbali di riunione e coordinamento per la
sicurezza redatti dal CSE fino al momento di ingresso dell’impresa
stessa;
3. pericoli e rischi specifici per la sicurezza e la salute connessi
all’ambiente circostante il Cantiere e riportati nel presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento;
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
4. norme generali e di sicurezza vigenti nel sito Comune di Brindisi—
Località e specifiche del reparto/i in cui verrà installato il cantiere dì
lavoro;
5. procedura dei permessi di lavoro emessi dalla Committente;
6. misure di prevenzione e protezione da adottare nel complesso e per
ogni singola attività;
7. normative di sicurezza e sulle specifiche disposizioni del cantiere in
materia;
8. pericoli connessi all’uso di sostanze e/o preparati che possono
presentare rischi per la salute e sulle eventuali norme di buona
tecnica da adottare per eliminare o ,quantomeno, ridurre al minimo i
predetti rischi;
9. piano di emergenza, procedure che riguardano il pronto soccorso, la
lotta antincendio e l’evacuazione dei lavoratori;
10. nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto
soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione dell’emergenza, nonché sul nominativo del medico
competente.
Le imprese esecutrici devono, altresì, assicurare che i propri dipendenti sul cantiere
conoscano la terminologia usata nel sito, particolarmente per quanto riguarda i
materiali e/o le miscele pericolose.
Per ogni tipo di materiale e/o miscela pericolosa presente o potenzialmente
presente nell’impianto (e/o negli impianti limitrofi) l’Assuntore deve avere in
cantiere una scheda di sicurezza con indicate le azioni da intraprendere in caso di
emergenza.
11.2 Formazione aggiuntiva e specifica per preposti alla sicurezza
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia
di salute e sicurezza del lavoro.
53
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
I contenuti delta formazione di cui al precedente paragrafo sono:
•
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
•
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
•
valutazione dei rischi;
•
individuazione dette misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione
Periodicamente, e comunque ogniqualvolta Io si ritenga opportuno, le imprese
esecutrici devono tenere degli incontri per l’aggiornamento di tutti i propri
dipendenti sulle problematiche connesse alla sicurezza e sulle relative misure di
prevenzione e protezione, al fine di eliminare i rischi, compresi quelli derivanti
dall’interferenza dei lavori di eventuali altre imprese operanti in cantiere.
Questi incontri per l’informazione specifica devono essere preventivamente
comunicati per iscritto al Coordinatore per l’esecuzione, che si riserva di
partecipare.
La comunicazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo di effettuazione, l’elenco
degli argomenti da trattare e gii estremi del coordinatore per l’incontro.
Ogni incontro deve essere verbalizzato con la firma di tutti i partecipanti. Entro la
giornata successiva all’incontro deve pervenire una copia del verbale al
Coordinatore per l’esecuzione.
Al termine dei moduli informativi è opportuno che l’attività di informazione del
Datore di Lavoro e/o Direttore dei lavori e/o Direttore di Cantiere e/o del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Assuntore e l’eventuale
attività formativa esplicitata, sia formalizzata mediante comunicazione scritta da
consegnare a ciascun lavoratore e per conoscenza al Coordinatore per l’esecuzione.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle singole imprese
esecutrici dovranno essere informati sulle attività informative e formative tramite il
ricevimento dei verbali di riunione e/o partecipando personalmente alle suddette
riunioni.
54
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
Essi, inoltre, dovranno essere informati sulle attività inerenti la sicurezza ed igiene
nei luoghi di lavoro dai propri datori di lavoro tramite il ricevimento del Piano di
Sicurezza e Coordinamento almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
La consultazione e la partecipazione del personale in merito alle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dovranno essere assicurate
anche tramite la corretta divulgazione del presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
Ai lavoratori designati ai Servizio Prevenzione incendi, Emergenza e Pronto
Soccorso dovrà essere assicurata una specifica formazione.
Sarà cura dei responsabili di cantiere e/o dei Preposti alla sicurezza delle imprese
applicare quanto stabilito nelle riunioni di coordinamento e divulgare quanto
discusso nelle riunioni dì sicurezza e coordinamento presso tutti i lavoratori della
propria impresa.
Spetta sempre ai suddetti responsabili verificare l’osservanza, da parte degli
operatori d’impresa, di quanto prescritto nel presente Piano e nei suoi
aggiornamenti, compreso l’uso dei DPI da parte dei lavoratori.
Il datore di lavoro dovrà:
•
assicurarsi che tutte le persone che lavorano sotto la sua direzione o
controllo siano opportunamente istruite sulle regole della sicurezza e
dell’igiene del lavoro;
•
rendere edotti i propri dipendenti dei rischi relativi al lavoro da eseguire, di
quelli inerenti il luogo dove il lavoro si svolge e di quelli dovuti alle
interferenze tra imprese diverse operanti nell’area dei lavori e verificarne
l’applicazione;
•
rendere edotti i propri dipendenti di tutte le disposizioni e procedure di
sicurezza del sito di cui è a conoscenza e verificarne l’applicazione.
Ogni lavoratore autonomo, prima di entrare in cantiere, dovrà essere informato,
tramite il presente Piano ed eventuali revisioni, sulle norme di sicurezza da
adottare. Prima del suo ingresso in cantiere dovrà firmare una dichiarazione di
avvenuta “presa visione” del presente Piano dì sicurezza.
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
Ogni fornitore dì materiali e/o attrezzature che dovesse intervenire per la consegna
della merce in cantiere dovrà effettuare il deposito all’esterno del cantiere. Se sarà
necessario il suo ingresso all’interno del cantiere, dovranno essere interrotte le
lavorazioni che comportino dei rischi per la sicurezza del fornitore, ed anche quelle
per le quali, viceversa, le operazioni dì scarico e deposito della merce in cantiere
possano costituire un rischio.
Il fornitore stesso potrà in ogni caso entrare in cantiere solamente se accompagnato
dal Preposto alla sicurezza in Cantiere o dal Capo Cantiere dell’Assuntore
committente.
Eventuali altri visitatori del cantiere, quali liberi professionisti addetti ad effettuare
rilievi, verifiche, analisi, misure, ecc., potranno entrare in cantiere solo se
accompagnati dal Preposto alla sicurezza in Cantiere o dal Capo Cantiere di uno
degli Assuntori.
Tutti coloro (lavoratori autonomi, fornitori, liberi professionisti, visitatori, ecc.) che
entreranno in cantiere dovranno essere dotati dei DPI previsti per l’ingresso nel sito.
11.3 Coordinamento delle attività
Saranno programmate a cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, prima dell’inizio dei lavori, almeno una riunione iniziale dì
coordinamento cui sono invitati a partecipare:
•
i Responsabili di cantiere delle imprese esecutrici;
•
il Preposto alla Sicurezza delle imprese esecutrici;
•
i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle imprese esecutrici;
•
il Responsabile dei Lavori;
•
il Delegato ai Lavori della Committente;
•
un rappresentante della Sicurezza della Committente;
•
le altre figure della Committente interessate ai lavori in oggetto.
Le imprese esecutrici, verificate le risorse umane e di macchinari disponibili,
presenteranno durante la riunione di coordinamento il programma delle attività
previste fino alla successiva riunione di coordinamento.
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
In appositi stampati saranno, pertanto, fornite tutte le informazioni utili al
coordinamento.
A seguito di ciascuna riunione verrà redatto un verbale di riunione che costituirà a
tutti gli effetti un documento di sicurezza e coordinamento.
Quanto verbalizzato costituirà automaticamente aggiornamento del Piano di
Sicurezza e Coordinamento ed avrà carattere prioritario rispetto ad eventuali
indicazioni/prescrizioni discordanti contenute nel Piano stesso.
In tali riunioni preliminari:
•
verrà analizzato, per quanto concerne la sicurezza, il programma dei lavori;
•
verranno approfondite eventuali problematiche di sicurezza sollevate dalle
imprese;
•
verrà esaminata la documentazione prodotta dalle imprese;
•
verranno discussi i principali contenuti del Piano di sìcurezza e
Coordinamento e dei Piani Operativi dì Sicurezza presentati dalle imprese;
•
verranno analizzati e discussi eventuali altri aspetti rilevanti ai fìni dell’avvio
delle operazioni di cantiere;
•
sarà valutata dal CSE la necessità o meno di indire ulteriori riunioni prima
dell’inizio dei lavori.
Nelle riunioni di coordinamento, prima dell’inizio dei lavori, verranno inoltre
affrontati i problemi di sicurezza derivanti dalle possibili sovrapposizioni dei lavori e
dall’utilizzo di più mezzi di sollevamento, gli aspetti della formazione ed
informazione dei lavoratori e gli aspetti legati all’emissione dei permessi di lavoro
da parte della Committente.
L’attività di coordinamento delle imprese proseguirà poi in funzione delle
particolarità dello specifico cantiere e delle problematiche che dovessero insorgere
nel corso dei lavori.
In ogni caso la programmazione potrà subire una modifica in funzione delle
necessità che potranno emergere nel corso delle riunioni preliminari e durante ì
lavori.
Nelle riunioni ordinarie di coordinamento verranno trattati i seguenti argomenti:
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
•
coordinamento tra le imprese durante i lavori specifici;
•
l’analisi dei rischi su eventuali interferenze che dovessero presentarsi;
•
analisi delle attività programmate nei giorni successivi;
•
discussioni su eventuali problematiche incontrate durante i lavori, varie ed
eventuali;
•
valutazione e coordinamento dì eventuali lavori aggiuntivi, analizzando
impatti e le possibili interferenze nei lavori già programmati;
•
verifica dell’avanzamento dei lavori.
A queste riunioni parteciperanno:
•
il responsabile lavori;
•
il coordinatore per l’esecuzione dei lavori della fermata per aspetti di
sicurezza;
•
i coordinatori in campo;
•
capi cantiere.
Al termine di ogni incontro, verrà redatto un verbale che verrà distribuito in copia a
tutti i partecipanti.
Verrà organizzata almeno una riunione settimanale di coordinamento allo scopo di:
•
coordinare le attività;
•
valutare problematiche di sicurezza generali.
A queste riunioni parteciperanno:
•
il responsabile lavori;
•
il coordinatore per l’esecuzione dei lavori della fermata per aspetti di
sicurezza;
•
i coordinatori in campo;
•
capi cantiere.
Al termine di ogni incontro verrà redatto un verbale che verrà distribuito in copia a
tutti i partecipanti.
Le riunioni settimanali avranno luogo per tutto il periodo di férmata in una giornata
da definire dalla Committente, sentito il CSE.
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_______________________________________________________________________________________________________
Se necessario, in funzione dell’andamento lavori, le riunioni potranno essere
finalizzate a singole imprese.
Si fa presente che lo scopo delle riunioni di coordinamento è quello di avere una
sempre più chiara visione dei lavori da eseguire e di individuare il più possibile le
eventuali interferenze tra gli interventi delle varie imprese coinvolte nei lavori.
La conoscenza sempre più spinta di queste problematiche porta a migliorare le
protezioni e le precauzioni da prendere.
Gli incontri di coordinamento verranno verbalizzati dal CSE e, per quanto concerne i
contenuti dei suddetti verbali, vale quanto già specificato sopra in merito alle
riunioni preliminari di coordinamento e cioè che quanto verbalizzato nelle suddette
riunioni avrà carattere prioritario rispetto ad eventuali indicazioni/prescrizioni
discordanti contenute nel Piano di sicurezza o nei verbali delle riunioni precedenti.
I responsabili di cantiere e/o i preposti alla sicurezza in cantiere delle imprese
esecutrici sono tenuti al rispetto dei compiti già descritti in questo piano di
sicurezza ed a quanto prescrive la legislazione in fatto di sicurezza, ed inoltre
devono:
•
assicurarsi in modo continuo ed efficace che ì lavoratori seguano le
disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzino gli strumenti di protezione
prescritti (tale controllo deve essere effettuato personalmente e senza
intermediazione dì altri);
•
effettuare indagini per accertare le cause di eventuali incidenti od eventi
pericolosi, suggerendo le misure da prendere per prevenire il ripetersi degli
stessi;
•
fornire idonei suggerimenti in merito all’esecuzione dei lavori in condizioni
di sicurezza e di igiene ed alla prevenzione di danni od eventi pericolosi;
•
divulgare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di
Sicurezza presso tutti i lavoratori della propria impresa;
•
fornire ai lavoratori informazioni sulle norme di sicurezza, dì igiene e di medicina
del lavoro, con particolare riferimento ai lavori svolti all’interno del cantiere;
•
applicare quanto previsto nelle riunioni dì coordinamento.
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12
ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
Le imprese esecutrici dovranno organizzarsi (uomini, mezzi e procedure) per far
fronte, in modo efficace e tempestivo, alte situazioni di emergenza che, per diversi
motivi si possono verificare nel corso dette attività dì cantiere.
Prima dell’inizio del cantiere dovrà essere studiato e predisposto da ciascuna
impresa esecutrice un piano (o una procedura) che, tenendo conto delle situazioni
locali e dei mezzi a disposizione, assicuri il coordinamento e la massima tempestività
ed efficacia di intervento in caso di emergenza. Ciascuna impresa esecutrice, prima
dell’inizio dei lavori di propria competenza, dovrà indicare i nominativi dei lavoratori
addetti all’emergenza/pronto soccorso/antincendio.
Tutto il personale di cantiere deve essere formato, informato e addestrato sui vari
corretti comportamenti da tenere in caso di emergenza.
Nel caso di situazioni di emergenza derivanti da eventi incidentali avvenuti
all’esterno del cantiere, tutto il personale presente in cantiere dovrà attenersi alle
indicazioni contenute nel Piano di emergenza.
In caso di emergenza, tutti i lavoratori devono:
•
evitare di lasciarsi prendere dal panico;
•
interrompere tutti i lavori;
•
mettere in sicurezza le attrezzature; - portarsi, qualora in quota, al suolo;
•
sgombrare immediatamente le strade;
•
tenersi lontani dalla zona interessata dall’emergenza e rimuovere i mezzi
che possono intralciare le operazioni delle squadre di emergenza;
•
portarsi nelle aree sicure in attesa di istruzioni.
12.1 Emergenza ambientale
L’impresa dovrà prevedere una procedura di contenimento e gestione di eventuali
sversamenti di sostanze e preparati chimici, carburanti o altre sostanze che possano
contaminare l’ambiente circostanze.
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_______________________________________________________________________________________________________
In ogni caso, in presenza di uno sversamento il Capocantiere deve tempestivamente
allertare il CSE e il Direttore dei Lavori.
L’impresa come previsto nel Capitolato d’Appalto dovrà fornire tutte le schede di
sicurezza dei prodotti chimici e delle sostanze che vorrà impiegare.
Ogni accadimento (piccola contaminazione, mancato incidente) anche se gestibile
tramite il personale di cantiere, deve essere prontamente segnalato al Responsabile
dei Lavori ed al CSE.
In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti “anomali”, non censiti
dal presente progetto, occorrerà immediatamente sospendere ogni attività e
mettere in sicurezza il cantiere.
Si specifica che la messa in sicurezza del cantiere consisterà nell’eliminare qualsiasi
fonte di innesco, contenere lo spanto utilizzando materiali assorbenti, nonché la
delimitazione dell’area stessa e l’utilizzo di idonei DPI.
Il capo cantiere o preposto dell’impresa esecutrice dovrà avvisare immediatamente
il Responsabile dei Lavori, il Direttore dei Lavori e il CSE dell’accaduto.
Le attività potranno riprendere solo dopo specifica autorizzazione da parte delle tre
figure sopra menzionate e relativa bonifica dell’area di lavoro.
In ogni caso durante l’attività di movimentazione dei rifiuti sarà compito del
preposto verificare che gli stessi siano movimentati in condizioni di sicurezza per
ambiente e persone.
13 DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI E DELLE SOTTOFASI DI
LAVORO
L’obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere è quello di
arrivare a pianificare i tempi di evoluzione delle operazioni costruttive ex-ante, al
fine di permettere di prevenire l’insorgere di sovrapposizìoni o connessioni
lavorative tali da poter ingenerare un aumento delle possibilità di verificarsi di
eventi incidentali.
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_______________________________________________________________________________________________________
Il programma lavori verrà consegnato dal Progettista all’impresa aggiudicataria
all’atto di affidamento dei lavori e sarà periodicamente aggiornato dal CSE in
occasione delle riunioni di coordinamento con i Capi Cantiere delle imprese
esecutrici previa esplicita approvazione del CSE, del Capo cantiere e della
Committente.
Se durante ì lavori in cantiere si dovessero riscontrare sovrapposizioni non previste,
queste dovranno essere sospese e poste all’attenzione del CSE, del Capo cantiere e
del Committente per la risoluzione dell’interferenza.
La durata complessiva dell’attività di bonifica in oggetto è fissata in 120 giorni.
14
STIMA DEI COSTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA
Ai sensi di quanto riportato dall’Art. 100 , comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il PSC
deve contenere la stima costi di cui al punto 4 dell’All. XV del medesimo decreto qui
sotto riportato.
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_______________________________________________________________________________________________________
Si specifica, inoltre, che nell’Art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l’impresa
che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.
In ottemperanza alla norma sopra citata, tutti i costi relativi a variazioni di opere
provvisionali, delle realizzazioni specifiche, delle procedure particolari e dei D.P.I.
successive all’aggiudicazione dell’appalto non sono imputabili al Committente, se
necessario, in termini di legge per l’esecuzione delle lavorazioni previste.
I costi della sicurezza, siano essi presenti come voci nel computo metrico estimativo
dell’opera o siano individuati come oneri specifici dovuti a procedure richieste per
garantire la salute fisica dei lavoratori, sono compresi nell’importo totale dei lavori,
ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle
offerte delle imprese esecutrici.
Il preventivo di spese per la sicurezza contiene tutti quegli elementi prevedibili, in
fase progettuale, e specificamente realizzabili o utilizzabili a scopo preventivo.
Nella stima dei costi della sicurezza non sono stati previsti quelli relativi alla
dotazione di sicurezza di attrezzature e mezzi in quanto obbligo di legge in fase di
costruzione.
Le somme per l’attuazione del piano di sicurezza sono state determinate in €
24.000,00.
15
PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO AL PSC CONNESSE ALLE
SCELTE AUTONOME DELL’IMPRESA ESECUTRICE, DA ESPLICITARE NEL POS
L’articolo 89 comma 1 lettera h) definisce il Piano Operativo di Sicurezza come il
documento redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai
sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in riferimento al
singolo cantiere interessato.
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
L’All. XV del medesimo decreto riporta i contenuti minimi del piano operativo di
sicurezza che vanno integrati con quanto richiesto nel seguente paragrafo.
Si specifica, inoltre, che:
a)
Il POS verrà considerato come piano complementare del Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
b)
Tale documento dovrà, prima dell’inizio dei lavori, essere valutato e
approvato dal CSE.
c)
Le imprese esecutrici, su indicazioni dettate dal presente PSC, devono
definire le modalità con cui organizzare, eseguire e gestire i lavori
indicando le relative misure dì prevenzione e protezione dei rischi.
d)
il Piano Operativo di Sicurezza è il documento con cui l’impresa
esecutrice pianifica, programma ed esegue le proprie attività
evidenziandone i rischi e, soprattutto, le misure di sicurezza ìn grado
dì ridurre al minimo e controllare gli stessi.
e)
Il POS andrà intitolato come ìl Piano di Sicurezza e Coordinamento.
f)
Il POS andrà consegnato al CSE accompagnato da lettera di consegna,
inclusiva di data, la quale verrà firmata per ricevuta.
g)
In caso di ATI - Consorzi-Subappalti, la documentazione relativa alle
imprese esecutrici, dovrà essere presentata al CSE con lettera di
consegna dalla società rappresentativa dell’ATI o del Consorzio o
dall’Impresa Affidataria, come previsto dall’ari. 101 comma 3 del
DLgs. 81/08 e s.m.i.
Il POS contiene almeno i seguenti elementi:
1
I dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
a)
il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti
telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
b)
la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
c)
i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, Comunque, alla gestione delle
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_______________________________________________________________________________________________________
emergenze in Cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
d)
il nominativo del medico competente ove previsto;
e)
il nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e
protezione;
f)
i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capo cantiere;
g)
il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere
per conto della stessa impresa;
2.
le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
3.
la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni
di lavoro;
4.
l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali
di notevole importanza, delle macchine e degli impiantì utilizzati nel
cantiere;
5
l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le
relative schede di sicurezza;
6.
l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
7.
l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a
quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, evidenziando, per ciascuna
attività lavorativa, i punti sotto indicati:
a) Descrizione della fase lavorativa;
b) Inizio e fine della fase lavorativa;
c) Composizione delle squadre di lavoro coinvolte;
d) Attrezzature utilizzate;
e) Sovrapposizione con altre fasi di lavoro gestite dall’impresa;
f) Rischi:
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_______________________________________________________________________________________________________
-
derivanti dalle caratteristiche del sito e che possono incidere
sulle proprie attività;
-
trasmessi all’ambiente circostante;
-
per
interferenze
con altre
attività
lavorative
gestite
dall’impresa;
-
intrinseci all’attività lavorativa;
g) Misure di prevenzione e protezione per le quattro tìpologie di rischi citate
al punto precedente (indicare le procedure dì sicurezza operative per
eliminare o ridurre i rischi: chi fa cosa, come e quando la fa, di cosa si
serve per farla, ecc.);
h) Dispositivi dì Protezione individuale da utilizzare;
i) Stima dell’entità del rischio residuo della fase/sottofase.
8.
Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dai PSC quando
previsto;
9.
l’elenco dei dispositivi di protezione individuate forniti ai lavoratori occupati
in cantiere;
10.
la documentazione in merito all’informazione ed alta formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere.
15.1 Piano di sollevamento
Quando richiesto dal PSC o dal CSE, in caso di sollevamenti di particolare
complessità per peso, dimensioni del carico o in caso di sollevamento con più mezzi
deputati, si dovrà predisporre uno specifico piano di sollevamento che abbia
almeno i contenuti sotto riportati.
1.
Dati identificativi del tecnico che redige il Piano di sollevamento:
a.
Nome e cognome
b.
Albo professionale
c.
N° iscrizione;
2.
Dati del Committente:
3.
Identificazione del luogo di intervento;
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_______________________________________________________________________________________________________
4.
Relazione descrittiva (descrizione dell’area; descrizione delle fasi
operative; descrizione dei mezzi utilizzati; descrizione delle
attrezzature utilizzate; descrizione del personale impegnato;
posizioni; distanze di sicurezza, condizioni meteo ammissibili ecc..);
5.
Programma delle attività (Data di inizio lavori; programma tempistico
di esecuzione; durata delle fasi di sollevamento; durata complessiva
del sollevamento ecc..);
6.
Verifica idoneità dei mezzi impiegati (Identificazione dei mezzi
d’opera con relative portate ecc..; indicazione dei carichi ammissibili
in funzione delle reali condizioni operative “sbracci distanze altezze
ecc; indicazioni del carico massimo reale previsto “peso con le
adeguate rnaggiorazioni dinamiche ecc”; raffronto e determinazione
dei margini di sicurezza);
7.
Verifica dell’idoneità dei sistemi di aggancio e tenuta (Agganci; ganci;
funi; catene ecc.. con relativa portata; carichi ammissibili in funzione
delle condizioni operative; carico massimo reale previsto; raffronto e
determinazione dei margini di sicurezza);
8.
Verifiche integrative da effettuare per il sollevamento (Idoneità degli
appoggi “selle, invasi ecc..” idoneità delle strutture/apparecchiature
ausiliarie/impianti/coibentazioni che rimangono installate sulle
apparecchiature da sollevare);
9.
Verifica dell’idoneità del suolo nelle zone sollecitate dai carichi nelle
fasi di trasporto e dì sollevamento (descrizione della superficie di
appoggio; descrizione delle eventuali attività di preparazione;
descrizione e dimensioni dei ripartitori; carico ammissibile; carico
previsto; raffronto e determinazione dei margini di sicurezza);
10
Dettaglio delle particolari condizioni di lavoro e dei pericoli presenti
nell’area dì svolgimento attività di “sollevamento/transito”;
11
Procedure da attuare in caso di urto accidentale;
12
Procedure di formazione del personale impegnato nelle attività;
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_______________________________________________________________________________________________________
13.
Verifiche da effettuare prima del sollevamento (Condizioni meteo;
documentazione formativa; personale non addetto alle attività
presente nelle aree interessate dai lavori; verifiche periodiche delle
gru; segnaletica;
delimitazioni; Dispositivi di protezione individuale degli addetti ecc.. )
14
Indicazione dei soggetti coinvolti e mansioni;
15
Altre problematiche relative al sollevamento, alla documentazione,
all’ambiente di lavoro, ecc..
16
Timbro e firma del tecnico.
Allegati
i. Elaborati grafici con le posizioni dei mezzi impegnati nel
sollevamento;
ii. Elaborati grafici con le fasi di trasporto e sollevamento;
iii. Elaborati
grafici
relativi
alle
apparecchiature
da
sollevare/movimentare;
iv. Documentazione relativa ai pesi da sollevare;
v. Documentazione relativa ai mezzi da utilizzare per il sollevamento
con i diagrammi di portata e le verifiche periodiche ecc.;
vi. Documentazione relativa ai sistemi di aggancio e di tenuta con
dichiarazione di verifica;
vii. Documentazione relativa alla formazione dei gruisti e dei soggetti
che svolgono le attività lavorative.
16
ADEMPIMENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
16.1
Modalità di aggiornamento ed integrazione del PSC
Il Piano di sicurezza e coordinamento ed i suoi allegati, se necessario, saranno
aggiornati e modificati dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in relazione e
sulla base:
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_______________________________________________________________________________________________________
•
delle indicazioni fornite da ciascuna impresa esecutrice per l’ottimizzazione
delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere;
•
dell’effettiva evoluzione dei lavori rispetto a quanto previsto nel presente
PSC;
•
del verificarsi di situazioni impreviste e/o imprevedibili che richiedano
l’aggiornamento delle prescrizioni per lo svolgimento in sicurezza delle
singole fasi lavorative.
Vista la localizzazione e la tipologia dei lavori oggetto del presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento, l’aggiornamento del Piano verrà eseguito con le
modalità di seguito rappresentate.
Costituiscono aggiornamento ed integrazione immediata del Piano:
•
i verbali delle riunioni di coordinamento firmati dai partecipanti;
•
le comunicazioni e le prescrizioni impartite alle imprese per iscritto da parte
del CSE;
•
Piani Operativi di Sicurezza emessi dalle imprese dopo la verifica da parte del
CSE;
•
le eventuali procedure specifiche, i Piani di sollevamento, i PIMUS che
dovessero essere emesse in relazione a particolari lavori specialistici, dopo la
condivisione da parte del CSE relativamente agli aspetti di salute e sicurezza
dei lavoratori.
Gli aggiornamenti e integrazioni apportati al PSC, con la documentazione di cui ai
punti sopra citati, saranno periodicamente annotati dal CSFE su un foglio revisioni
che verrà allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Qualora tali misure di prevenzione e protezione apparissero contraddittorie o
riduttive rispetto a quanto previsto dal presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento, il CSE dovrà chiederne aggiornamento e adeguamento all’impresa
esecutrice prima di integrarle al PSC.
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
16.1 Notifica preliminare
La notifica preliminare, elaborata secondo lo schema sotto riportato, dovrà essere
trasmessa agli organi di vigilanza territorialmente competenti (ASL e Direzione
Provinciale del Lavoro), prima dell’inizio dei lavori, dalla Committente/Responsabile
dei Lavori.
Copia della notifica verrà consegnata dal Responsabile dei Lavori all’Assuntore il
quale dovrà provvedere ad affiggerla in maniera visibile presso il cantiere dì lavoro e
custodirla a disposizione degli organi di vigilanza.
Eventuali aggiornamenti della notifica dovranno essere anch’essi trasmessi dalla
Committente/Responsabile dei Lavori agli organi di vigilanza territorialmente
competenti e copia di ogni aggiornamento dovrà essere conservata ed affissa nel
cantiere di lavoro.
Copia della notifica deve essere consegnata al CSE dal Responsabile dei Lavori prima
dell’inizio dei lavori dovranno essere consegnate al CSE anche le copie di eventuali
aggiornamenti successivi.
Il CSE non dovrà dare il proprio benestare all’inizio dei lavori in assenza della
Notifica.
17
COORDINAMENTO E CONTROLLO
Dovranno essere realizzate le azioni di coordinamento di seguito descritte, a cura
del Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori.
I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici saranno
interpellati dal Coordinatore per l'esecuzione, sul contenuto degli accordi aziendali
e di conseguenza saranno prese le opportune iniziative per rendere tali accordi
operativi sul cantiere oggetto del presente Piano.
Ogni qualvolta l'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di
fasi di lavoro critiche, il Coordinatore per l'esecuzione, prenderà iniziative atte a
stabilire la necessaria collaborazione fra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, nonché la loro reciproca informazione.
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
_______________________________________________________________________________________________________
Prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione riunirà i responsabili
dell'impresa appaltatrice principale e delle altre imprese esecutrici presenti ed
illustrerà loro il contenuto del PSC e si accerterà della loro presa visione del PSC
stesso, relativamente alle fasi lavorative di loro competenza.
Prima dell’inizio di fasi critiche di lavorazione, comportanti rischi particolari, le
imprese esecutrici verranno riunite per chiarire i rispettivi ruoli e competenze.
Da parte del Coordinatore per l'esecuzione, saranno eseguiti sopralluoghi periodici
sul cantiere, tesi ad accertare la corretta applicazione del PSC. Per ciascun
sopralluogo verrà redatto un verbale controfirmato dal direttore tecnico del
cantiere o dal preposto. Nel verbale saranno incluse disposizioni di dettaglio,
relative alla sicurezza, anche a parziale modifica e integrazione del PSC.
Copia del verbale sarà depositata nell’ufficio del cantiere.
Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per l’esecuzione verificherà l’esistenza
di una situazione di pericolo grave ed imminente, egli provvederà a sospendere
immediatamente la singola lavorazione, facendone richiesta al direttore tecnico di
cantiere o al preposto, se presenti, oppure direttamente ai lavoratori interessati, in
caso di loro assenza o indisponibilità.
Subito dopo ne darà comunicazione al datore di lavoro o ai suoi rappresentanti e
redigerà apposito verbale. La sospensione della lavorazione dovrà essere
mantenuta fino al nulla osta del Coordinatore per l’esecuzione alla ripresa del
lavoro, dopo avere constatato l’eliminazione della causa che l’ha determinata.
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