Sede operativa e amministrativa: Via Circonvallazione Piazza Armi, 130 Ravenna (RA) Tel: 0544-1882201, Fax: 0544-1882202, www.servin-c.it, e-mail: [email protected] TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008: ASPETTI INNOVATIVI e PRIME MODIFICHE Dott. Massimo Stanghellini APRILE 2009 1 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – PRINCIPALI NOVITA’ PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL TESTO UNICO (D.Lgs.81/08) e PRINCIPALI MODIFICHE PREVISTE AL TU DALLO SCHEMA DI DECRETO LEGGE del 27 MARZO 2009 RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 2 D.Lgs.81/08 – PRINCIPALI NOVITA’ SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI Principali novità: PRINCIPI GENERALI ¾ Avere a disposizione un Unico testo sulla sicurezza, con una più efficace e coerente applicabilità del regime sanzionatorio. ¾ Aver semplificato alcuni adempimenti, es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni. ¾ Aver introdotto il concetto di Salute stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità. ¾ L’introduzione per via normativa della delega di funzione (art.16) evitando il ricorso alla giurisprudenza per definire tale aspetto. ¾ Aver normato la funzione dei preposti (art.19), prevedendo per questa figura apposito percorso formativo. • Norme premianti specifiche generiche nel D.Lgs.81/08; ora all’art.11 comma 3bis, si prevede una riduzione del 15 % del premio INAIL per l’adozione di buone prassi e soluzioni tecnologiche avanzate in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 3 D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI Principali novità: PRINCIPI GENERALI ¾ Costituzione del Comitato Regionale di coordinamento (art.7) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 per un maggiore coordinamento dell’attività di Vigilanza e Controllo. ¾ Introduzione della Commissione per l’Interpello (art.12), le cui indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri vincolanti per l’esercizio delle attività di vigilanza. ¾ Eliminazione del registro infortuni e del libro matricola, attraverso l’istituzione del SINP (Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione), così come definito all’art.8. Comunicazione INAIL dovranno essere caricati sul SINP 6 mesi dopo istituzione sistema informativo. ¾ Aver introdotto la possibilità, in caso di pericoli gravi ed imminenti, (anche se l’allegato I non è cosi chiaro) di sospendere l’attività di impresa, l’auspicio e che si vada verso una graduale selezione del mercato arginando sempre di più le imprese che praticano il dumping imprenditoriale. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 4 D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI Principali novità: PRINCIPI GENERALI ¾ Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni (art.37, c.14). Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. Le annotazioni sul libretto verranno effettuate se è concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. ¾ Vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. L’INAIL effettua, anche mediante accordi di collaborazione, le verifiche atte ad accertare il rispetto dei criteri e dei requisiti di cui ai commi precedenti e provvede al rilascio della relativa attestazione alle aziende qualificate. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 5 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE Principali novità: DVR ¾ Non esistono più i 90 giorni dall’inizio attività per la redazione del DVR. Sono stati ripristinati dal CORRETTIVO; in questo modo Azienda ha reale possibilità di sviluppare DVR più approfondito e calata nella realtà produttiva. ¾ Data certa del DVR (Notaio, Timbro documento in posta, firma digitale), con tutta una serie di incongruenze fra dinamicità del documento e rigidità formale della stessa. Viene modificata dal CORRETTIVO. Si parla di DVR con ”Data Certa” o Datato e sottoscritto dal DL e per presa visione dal RSPP e dal RSL o RLST (non è prevista firma del MC, anche se in realtà lo si fa firmare per evidenziare con atto scritto la sua collaborazione alla stesura del DVR. ¾ Aver allargato la valutazione dei rischi a tutti i rischi compresi quelli legati allo stress da lavoro-correlato (art.28), alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 6 D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI Principali novità: DVR ¾ Maggiore interazione fra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente. ¾ Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi. ¾ Individuazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. ¾ Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. ¾ Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 7 D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI Principali novità: DVR ¾ La valutazione e il documento di valutazione dei rischi debbono essere rielaborati, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. ¾ Eliminazione dell’autocertificazione per le aziende sotto i 10 Lavoratori entro il 2012 (limite massimo), verranno emanate nel frattempo procedure standardizzate. Questo non si applica alle attività in cui RSPP è obbligatoriamente una figura interna. ¾ Il DVR deve contenere una valutazione sullo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004... e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente. L’interpretazione può essere quella di aspettare le linee giuda da parte della Commissione Permanente prima di procedere. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 8 D.Lgs.81/08 – PRINCIPALI NOVITA’ SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI Principali novità: APPALTI ¾ Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art. 26). ¾ Maggiore responsabilizzazione del Committente negli appalti. ¾ Qualifica delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi da parte del Datore di lavoro in presenza di affidamento di lavori (Art.26 per appalti ordinari e ALL. XVII per cantieri edili). ¾ Introduzione del DUVRI in presenza di interferenze fra Committente e appaltatore (art. 26, comma 3) e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori (CORRETTIVO). ¾ L’elaborazione del DUVRI non si applica alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti chimici, cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive”. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 9 D.Lgs.81/08 – PRINCIPALI NOVITA’ SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI Principali novità: TUTELA LAVORATORI ¾ Una più estesa definizione di “Lavoratore”, che ricomprende anche nuove figure previste dalla recente contrattualistica e si estende fino al concetto di Tirocinante formativo e Volontario. Il CORRETTIVO restringe le definizione di Volontario a quelli della Croce Rossa, mentre agli altri (Def. Legge 1° agosto 1991, n. 266) compresi quelli che prestano servizio civile, si applica l’art.21 dei lavoratori autonomi + Accordo fra Volontario e Associazione di Volontariato. ¾ Aver preso in considerazione i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari (art.21), e in ambito alla formazione, aver considerato anche i lavoratori più deboli (art.37) (lavoratori stranieri). ¾ Aver rafforzato la formazione dei lavoratori (art.37), dei preposti (art.37), dei datori di lavoro (art.34) che svolgono la funzione di RSPP, degli RLS (art.37). ¾ Aver previsto, tramite specifico decreto attuattivo la necessità di prevedere un aggiornamento per i corsi antincendio. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 10 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – PRINCIPALI NOVITA’ Principali novità: TUTELA LAVORATORI ¾ Introduzione del concetto di addestramento come parte integrativa del processo formativo-informativo del lavoratore. ¾ Ci sarà sempre il RLS (art.47) e se non sarà eletto internamente dai Lavoratori, sarà designato Territorialmente e l’azienda dovrà contribuire a finanziare un fondo. ¾ Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avrà maggior spessore (Consegna DVR, Consegna DUVRI, Formazione periodica). ¾ La comunicazione annuale (art. 18) dei nominativi degli RLS all’INAIL entro il 31 marzo dell’anno successivo. CORRETTIVO afferma solo la prima volta e in caso di nuova designazione e/o elezione. Per Aziende dove c’è Rappresentante Territoriale comunicazione all’INAIL la farà OPTA e Scuola Edile. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 11 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – PRINCIPALI NOVITA’ Principali novità: TUTELA LAVORATORI ¾ I lavoratori comunicano la mancata elezione del RLS al Datore di Lavoro, il quale provvederà a darne comunicazione successiva agli organismi paritetici, affinchè possano provvedere all’assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali (RLST). ¾ Costituzione fondo INAIL è stato prorogato al 31 dicembre 2009 ¾ Non è ancora chiaro RLST per Aziende che hanno non hanno accordo fra le parti. INAIL infatti raccoglie fondi ma non può istituire lei RLS. Peculiarità: se Azienda è associata ad Associazione di Categoria (es. CNA o Confartigianato) che hanno firmato l’accordo Bilaterale con gli Organismi Paritetici, può aderire a OPTA, anche se non è artigiano, vedi ad es. Società di Ingegneria o di Servizi. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 12 D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI Principali novità: MEDICO COMPETENTE ¾ Aver confermato che le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva (art.41, c.3). CORRETTIVO: elimina divieto di visita preassuntiva ¾ Aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico Competente. ¾ Modalità di conservazione della cartella sanitaria del Lavoratore (art.25, c.1, lett.c): va bene sia in azienda che presso il MC. CORRETTIVO definisce cha va conservata in AZIENDA. ¾ CORRETTIVO: Copia della Cartella Sanitaria va data al lavoratore alla cessazione rapporto di lavoro, mentre l’originale va conservato in Azienda per almeno 10 anni. ¾ CORRETTIVO: viene eliminato per il MC, l’obbligo di invio all’ISPESL, per via telematica della cartella sanitaria, nei casi previsti da legge, alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore (rischio chimico rilevante e cancerogeno). RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 13 D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI Principali novità. MEDICO COMPETENTE ¾ Aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico Il Medico consegna al Datore di Lavoro la documentazione sanitaria alla cessazione dell’incarico (art.25, c.1, lett.d). ¾ Sopralluogo agli ambienti di Lavoro (art.25, c.1, lett.l) almeno una volta all’anno e non più congiuntamente con l’RSPP. ¾ Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica (art.41, c.6): a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. ¾ Possibilità da parte del Datore di lavoro (Dirigente) di nominare più Medici nei casi di più unità produttive e scegliere un Coordinatore fra questi. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 14 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE Principali novità. MEDICO COMPETENTE ¾ Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B. ABROGATO. ¾ Il Medico effettua la sorveglianza sanitaria anche: • In fase preassuntiva • Alla ripresa del lavoro dopo una malattia con assenza di durata superiore ai 60 giorni continuativi. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 15 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE Principali novità: SANZIONI ¾ Sospensione d’impresa. Le correzioni introdotte dal correttivo decreto tendono a superare le difficoltà operative, per esempio sul potere di sospensione dell'impresa. In particolare, in questo caso, si passa dal concetto di ''reiterazione della violazione'' a quello di ''violazioni plurime''. Nel Testo Unico la sospensione era prevista in caso di violazioni dello stesso tipo reiterate nel tempo, ora è prevista anche nel caso in cui alla prima verifica si riscontrino violazioni varie. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. ¾ Una revisione IMPORTANTE del sistema delle sanzioni per le figure interessate. Con il CORRETTIVO vengono tendenzialmente diminuite rispetto al D.Lgs.81/08, ma comunque incrementate rispetto al regime sanzionatorio del D.Lgs.626/94. Es. con TU, la mancata valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP sono ora puniti con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro, mentre è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 16 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE Principali novità: RISCHIO RUMORE ¾ Art. 189 che attribuisce per il rumore i valori limiti di esposizione e i valori di azione. Nel TU era Lex “e” ppeak ora è “o”. Norma più cautelativa ¾ Art. 196. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (80 dBA), su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. Nel D.Lgs.195/05 era presente una “o” e quindi bastava la richiesta del Lavoratore. ¾ L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 17 D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI Principali novità: RISCHIO RUMORE ¾ Obbligatorietà di effettuare la valutazione sulla base dell’esposizione settimanale massima ricorrente nel caso in cui sia manifesta un’estrema variabilità del livello d’esposizione settimanale (variazione significativa tra una settimana e l’altra) per l’attività svolta dalla mansione oggetto di studio. ¾ Possibilità di far ricorso, nel caso d’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori (variazione significativa e difficilmente prevedibile tra un giorno e l’altro) ad una valutazione semplificata che permetta la classificazione della mansione non sulla base del livello d’esposizione giornaliera ma solo sulla base del livello di rumore prodotto dalle attrezzature che l’operatore si può trovare ad utilizzare. ¾ Obbligo di utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori già a partire dal superamento del valore superiore d’azione (85 dBA) e possibilità da parte del Datore di Lavoro di introdurre strumenti gestionali per il controllo. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 18 D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI Principali novità: RISCHIO RUMORE ¾ Analisi dell’adeguatezza dei dispositivi di protezione dell’udito già a partire da livelli di emissione sonora superiori al valore inferiore di azione ovvero per LAeq > 80 dB(A) o Ppeak > 135 dB(C), fermo restando l’obbligo della verifica del rispetto del valore limite. ¾ Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche ed organizzative già a partire la superamento del valore inferiore di azione (LEX,8h= 80 dB(A) o Ppeak = 135 dB(C)), fermo restando l’obbligo, sempre vigente, di eliminare il rischio e ridurlo al minimo, a prescindere dall’entità dello stesso. ¾ La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche) é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale (a meno della presenza di modifiche sostanziali che la rendessero superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità). RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 19 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE Principali novità: RISCHIO VIBRAZIONI ¾ Introduzione di un nuovo parametro di riferimento sia per la valutazione del sistema mano-braccio che per il sistema corpo intero: valore limite di esposizione su breve periodo (pari a 20 m/s2 per il sistema mano-braccio e pari a 1,5 m/s2 per il sistema corpo intero). ¾ Abbassamento del valore limite di esposizione giornaliero per il sistema corpo intero da 1,15 m/s2 a 1,00 m/s2. ¾ Assegnazione dell’etichetta di “metodo di riferimento” alla valutazione condotta con il supporto della misurazione (uso di Banche Dati passa in 2° piano). ¾ Obbligatorietà di effettuare la valutazione sulla base del livello di esposizione giornaliero massimo ricorrente nel caso in cui sia manifesta un’estrema variabilità del livello d’esposizione giornaliero (variazione significativa tra un giorno e l’altro) per l’attività svolta dalla mansione oggetto di studio. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 20 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE Principali novità: MMC ¾ La tutela non riguarda più solo le lesioni dorso-lombari, ma tutte le patologie da sovraccarico biomeccanico. ¾ Diviene obbligatorio sia adottare misure organizzative che ricorrere a mezzi appropriati (le due attività non sono più alternative). ¾ Vengono indicate le norme tecniche (tra cui quelle della serie ISO 11228, citate nell’Allegato XXXIII), le buone prassi e le linee guida come criteri di riferimento per la valutazione del rischio. Tale concetto è in linea con l’impostazione legislativa europea di rinvio tali strumenti di valutazione sotto la responsabilità del Datore di Lavoro. ¾ Nell’Allegato, tra i fattori individuali del rischio viene introdotto il riferimento alle differenze di genere e di età e tutela della maternità. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 21 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE Principali novità: RISCHIO CHIMICO ¾ La novità principale del D.Lgs 81/08 rispetto al precedente D.Lgs 25/02 è la classificazione del rischio che passa da Moderato a Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori da Superiore al moderato a Non basso per la sicurezza e rilevante per la salute. ¾ Con questa nuova classificazione del rischio, prevista dalla normativa si potrà effettuare una valutazione, inerente la salute del lavoratore, utilizzando gli algoritmi già in uso da tempo che basandosi sulla pericolosità per l’uomo e definendo le modalità di utilizzo delle varie sostanze chimiche, permetto di effettuare una stima del rischio prevalentemente sotto l’aspetto della salute dei lavoratori. ¾ L’aspetto della sicurezza potrà essere invece considerato valutando ad esempio la pericolosità per il lavoratore di sostanze infiammabili a seguito di un incendio o per sostanze tossiche e/o nocive a seguito di uno sversamento accidentale. Tale valutazione porterà a definire misure ad esempio di prevenzione incendio o di procedure da attivare a seguito di eventi accidentali senza passare da un analisi mediante algoritmo. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 22 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE Principali novità: RISCHIO CHIMICO ¾ Definizione di rischio BASSO per la Sicurezza e IRRILEVANTE per la Salute. Rischio basso per la sicurezza: rischio per la sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità in cui le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell’incidente è da ritenersi limitata; rischio irrilevante per la salute: rischio generato da esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale”. In particolare per quest’ultima definizione sembrerebbe sempre meno probabile avere del Rischio Irrilevante per la salute. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 23 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE Principali novità: RISCHIO CANCEROGENO ¾ Per la valutazione del rischio legato all’esposizione ad agenti potenzialmente cancerogeni o mutageni la norma non prevede cambiamenti rispetto al passato. Occorrerà pertanto effettuare la valutazione del rischio utilizzando anche dati analitici per verificare il rispetto dei limiti di esposizione professionale e successivamente definire le misure di prevenzione e protezione più idonee. Contestualmente si dovrà istituire il registro degli esposti ai sensi del D.Lgs 155/07 che andrà trasmesso alla AUSL competente per territorio e all’ISPESL di Roma. ¾ Casi problematici: 20 giornate (Linee guida Finlandesi), concetto potenzialmente esposto, controllo sanitario, istituzione del registro. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 24 di SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE Principali novità: CANTIERI EDILI ¾ L’introduzione di alcuni requisiti (vedi allegato XVII) che le imprese ed i lavoratori autonomi, nonché le imprese familiari che operano nei cantieri temporanei e mobili devono avere. ¾ L’aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni). ¾ Il T.U. creava confusione sulla figura del Responsabile dei Lavori che avrebbe potuto (o dovuto ?) essere soltanto il progettista dell’opera in fase di progettazione e il Direttore dei Lavori in fase di esecuzione. Con il correttivo il responsabile dei lavori torna ad essere una ”figura qualunque” nominata dal committente. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 25 D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI Principali novità: CANTIERI EDILI ¾ Il T.U. introduce l’obbligo della presenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) in tutti i cantieri con più di due imprese anche non contemporanee in cantieri sia pubblici che privati, eliminando il precedente riferimento alle dimensioni del cantiere (almeno 200 uomini/giorno) e ai rischi particolari (dettagliati in apposito allegato). Il Correttivo reintroduce i riferimenti alle dimensioni del cantiere, ripristinandole tali e quali, e ai rischi particolari, modificandone però drasticamente il campo di applicazione (l’allegato XI viene modificato e sposta i paletti di applicabilità del coordinamento: è consentito “Rischiare di più”). In compenso viene eliminato il comma 11 dell’art. 90 che permetteva ai committenti di lavori privati non soggetti a permesso di costruire (quindi tutte le DIA) di nominare il CSE e non il CSP. ¾ Nell’allegato XV (definizione dei contenuti del PSC) il Correttivo torna indietro rispetto al T.U.: il coordinatore deve valutare e controllare tutti i rischi, anche quelli propri delle singole imprese, mentre il T.U. indicava che doveva valutare solo quelli da interferenze. Il CSE è sempre più guardiano e sempre meno coordinatore, in contrasto con la direttiva europea. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 26 D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI Principali novità: CANTIERI EDILI ¾ L’art.97 è la grande novità del T.U. per i cantieri: ha introdotto un obbligo di vigilanza della ditta AFFIDATARIA dei lavori (cioè l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente) sulle sue subappaltatrici ovvero il coordinamento di queste ultime fra loro, la verifica delle condizioni di lavoro e l’organizzazione del cantiere, la verifica della congruità della loro documentazione, ecc. Il Correttivo interviene ancora più profondamente, affermando che: • il datore di lavoro dell’impresa affidataria con importo prevalente fra le varie imprese affidatarie, vigila su tutte le imprese coaffidatarie e non solo sui subappaltatori; • la vigilanza diventa verifica e viene istituzionalizzata la figura a cui spetta questo compito: deve essere un tecnico formato come coordinatore della sicurezza indicato dall’impresa affidataria (il responsabile dei lavori o la DL si assicurano che il datore di lavoro della affidataria nomini questa figura) • le imprese affidatarie pagano gli oneri della sicurezza ai subappaltatori per la parte che spetta loro RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 27 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – OBBLIGHI e COMPITI OBBLIGHI E COMPITI DELLE VARIE FIGURE COINVOLTE RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 28 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI D.Lgs.81/08 – OBBLIGHI e COMPITI Ad oggi il TU, richiede come punto di partenza la definizione di un preciso Organigramma Aziendale per definire i ruoli e di conseguenza i soggetti a cui attribuire compiti ed obblighi, in base al possesso di adeguate competenze e poteri. Si ricorda a tal fine il Principio di effettività (art. 299): identificazione delle figure/attori della prevenzione aziendale partendo dai loro ruoli, compiti e responsabilità, più che da investiture gerarchiche precise, definite e perimetrate. Medico competente e RSPP sono in staff al DATORE DI LAVORO, mentre il Dirigente ed il Preposto rientrano tra le figure di LINE aziendale. La figura del DIRIGENTE e quella del PREPOSTO sono ruoli aziendali che non rientrano fra le 5 figure della prevenzione (DL, RSPP, RLS, MC e LAVORATORI), ma svolgono, in base a specifiche funzioni che ricoprono in azienda, un ruolo determinate nei riguardi dei temi della prevenzione aziendale. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 29 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI OBBLIGHI e COMPITI Si riferisce ad un soggetto che, in relazione OBBLIGO OBBLIGO al ruolo nell’organizzazione aziendale, o a deleghe specifiche di funzioni, risulta destinatario di possibili sanzioni. (DL, DIRIGENTE, PREPOSTO, LAVORATORE) Si riferisce ad un soggetto che, in relazione ad un atto di nomina scritto da parte del COMPITO COMPITO DL, viene incaricato a svolgere un compito di natura tecnica, e NON risulta destinatario di sanzioni. (RSPP, ASPP, ADDETTI ANTINCENDIO e PRIMO SOCCORSO) RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 30 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI DISCIPLINA SANZIONATORIA Soggetti non sanzionati dal TU RSPP e ASPP RLS Addetti squadra emergenza (Primo Soccorso e antincendio) L’RSPP, pur privo di poteri decisionali e di spesa può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendo presumere che alla segnalazione avrebbe seguito l’adozione da parte Datore di Lavoro. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 31 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI DISCIPLINA SANZIONATORIA La responsabilità dell’RSPP L’RSPP, pur privo di poteri decisionali e di spesa può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendo presumere che alla segnalazione avrebbe seguito l’adozione da parte Datore di Lavoro. L’RSPP che, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnale una situazione di rischio inducendo, così, il Datore di lavoro a omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, potrebbe essere chiamato a rispondere insieme al Datore di Lavoro dell’evento dannoso derivatone. Quando il reato sub judice sia quello di lesioni personali colpose, tale reato nei confronti dell’RSPP risulterà perseguibile (anche in caso di lesioni gravi e gravissime) solo a querela di parte. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 32 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI FIGURE PREVISTE DAL D.Lgs 81/08 Datore di Lavoro Dirigenti Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) Medico Competente (MC) Preposti Addetti Antincendio e Primo Soccorso Lavoratori Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 33 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI INCARICO e DELEGA • Non è una delega di funzioni • Non INCARICO INCARICOEE NOMINA NOMINADEL DEL DATORE DATOREDI DI LAVORO LAVORO necessità atto scritto formale di accettazione • E’ sufficiente la formalizzazione mediante apposita di firma sull’atto di nomina, quale presa d’atto e conferma di questa decisione Attraverso il conferimento di un preciso incarico da parte del DATORE DI LAVORO, si possono individuare INCARICO INCARICOEE NOMINA NOMINADEL DEL DIRIGENTE DIRIGENTE quali obblighi attribuire al DIRIGENTE, tra quelli previsti congiuntamente per le due figure di responsabilità (art.18) e decidere quali mantenere in capo al Datore di Lavoro. Questo incarico non deve prevedere alcun atto di accettazione, ma una conferma formale di presa d’atto delle decisioni dell’assegnazione di specifici obblighi. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI e 34 INCARICO e DELEGA SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI Conferimento di incarico da parte del DATORE DI LAVORO, al PREPOSTO, ovvero a persona che INCARICO INCARICOEE NOMINA NOMINADEL DEL PREPOSTO PREPOSTO in base alle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali è chiamato a svolgere il suo ruolo in azienda. Questo incarico non deve prevedere alcun atto di accettazione, ma una conferma formale di presa d’atto delle decisioni e dell’assegnazione di specifici obblighi. RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 35 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI OBBLIGHI PRIMARI E VALUTAZIONE DEI RISCHI GLI OBBLIGHI FORMATIVI ED INFORMATIVI PER I LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS.81/08 RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI 36 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI FORMAZIONE LAVORATORI – Art.37, D.Lgs 81/08 FIGURE TIPOLOGIA RSPP Datore di Lavoro Corso esterno RSPP Corso esterno Addetti Antincendio Corso esterno Addetti Primo Soccorso Corso esterno RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI DURATA RIFERIMENTO PERIODICITÀ Datore di Lavoro: 16h D.M. 16/01/97 Non prevista Da 16 a 48 ore da Accordo Stato -Regioni Da definire Codici ATECO D.Lgs. 195/03 Quinquennale 4 – 8 – 16 ore D.M. 10/03/98 Non prevista 4 – 8 – 16 ore Art.37, c.9 D.Lgs.81/08 Da definire (12/16h) D.M. 388/03 Triennale 37 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI FORMAZIONE LAVORATORI – Art.37, D.Lgs 81/08 FIGURE TIPOLOGIA DURATA RIFERIMENTO PERIODICITÀ / / / / da Accordo Stato -Regioni da Accordo Stato -Regioni Art.37, c.7 D.Lgs.81/08 / / / / / Art.15, c. 1 Art.35, c.2 d) D.Lgs.81/08 / Preposti Dirigenti / RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI da Accordo Stato -Regioni 38 SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI FORMAZIONE LAVORATORI – Art.37, D.Lgs 81/08 FIGURE Lavoratori generici TIPOLOGIA DURATA Corso esterno Corso interno Procedure lavoro Materiale didat. Variabile da Accordo Stato -Regioni da Accordo Stato Regioni Corso esterno 32h RIFERIMENT O Art.22 – D.Lgs.626/94 Art.37, c.2 D.Lgs.81/08 Corso esterno RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI Non definita da Accordo Stato - Regioni D.M. 16/01/97 Non prevista Art.37, c.11 D.Lgs.81/08 4 ore/anno da 15 a 50 lavoratori 8 ore/anno > 50 lav. RLS 32 ore min. + ccn PERIODICITÀ 39 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D. LGS. N. 81/08 (TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO entrato in vigore il 15/05/2008) IN ATTUAZIONE ART. 1, COMMA 6. L. N. 123/07 Le deleghe in materia di sicurezza: quali le possibili modifiche ? 1 soggetti obbligati a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro • “Datore di lavoro” (artt. 2, lettera b), 17 -18): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa • riconoscimento legislativo del principio di effettività e del relativo binomio poteri – responsabilità • occorre individuare il soggetto dotato di autonomia decisionale e finanziaria nell’impiego di tutti i fattori produttivi 2 “Dirigente” (artt. 2, lettera d) – 18): persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa “Preposto” (artt. 2, lettera e) – 19): persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (es.: capo squadra – capo cantiere – capo officina) 3 obbligato primario il datore di lavoro, (art. 2087 C.C.) quale detentore del potere economico, decisionale ed organizzativo • nelle società di capitali (e cooperative): in mancanza di una normativa interna aziendale, che attribuisca a soggetto diverso la responsabilità e il potere di organizzare l’attività d’impresa, conferendogli idonei poteri decisionali e di spesa - tutti i membri del C. di A. - Presidente/legale rappresentante il soggetto identificabile come datore di lavoro è gravato di una responsabilità originaria e non derivata e potrà e dovrà assumere tutti gli obblighi riferiti dalla legge a tale figura il direttore di stabilimento o di unità produttiva [“stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” (art. 2, lettera t)] 4 dirigente - preposto • investiti di responsabilità proprie per il fatto stesso di avere accettato di svolgere mansioni che si riflettono sull’organizzazione del lavoro altrui • la loro responsabilità si aggiunge a quella del datore di lavoro altri soggetti obbligati: - i lavoratori (soci lavoratori) - i progettisti (di luoghi, di posti di lavoro, di impianti) - i fabbricanti e i fornitori (di attrezzature di lavoro, d.p.i., impianti) - gli installatori - il medico competente - R.S.P.P. • la nomina non esclude la responsabilità del datore di lavoro • consulente dell’imprenditore • difettando di poteri decisionali, non risponde del suo operato, ma solo del negligente svolgimento dei compiti di consulenza affidatigli • possibile conferire ad esso anche poteri decisionali e di spesa, ma non opportuno 5 x principio già consolidatosi in giurisprudenza il datore di lavoro può sgravarsi di responsabilità mediante espressa delega di funzioni • fatta eccezione per gli obblighi indicati dall’ art. 17 T.U. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione conseguente di tutti elaborazione i rischi del con la documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. NOVITA’ • disciplina legislativa della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro 6 ART. 16 T.U. 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro ….. è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 7 • condizioni di validità della delega in gran parte già elaborati dalla precedente giurisprudenza la norma conferma un principio • il delegato non può essere un comodo espediente per scaricare su un terzo privo di effettivi poteri le responsabilità derivanti da decisioni prese dai vertici societari • delega efficace in quanto investa di adeguati ed effettivi poteri decisionali e di spesa un soggetto dotato di idonea competenza e capacità 8 - delegati = persone poste in posizione apicale nella scala gerarchica - livello retributivo indicativo dell’adeguatezza della professionalità del delegato • retribuzione del delegato congrua rispetto alle mansioni affidate - requisiti professionali = trasferimento di responsabilità giustificato da una maggiore competenza del delegato ? - secondo alcuni, capacità non tecnica si tratta di una intesa in senso specialistico, - secondo altri, possibile riferimento all’art. 32 T.U. sui requisiti del R.S.P.P. - delegato soggetto esterno all’azienda ? • di ostacolo la mancanza di poteri gerarchici nei confronti dei dipendenti – insufficiente tempo dedicato all’incarico 9 - non previsto alcun limite rispetto alle dimensioni dell’impresa (le “grandi dimensioni” costituivano un requisito sostanziale di validità per la precedente giurisprudenza) • anche le imprese di medio – piccole dimensioni possono ricorrere allo strumento della delega di funzioni - autonomia decisionale e finanziaria • per il trasferimento degli obblighi e delle responsabilità in materia di sicurezza occorre il conferimento di poteri che consentano al delegato di comportarsi come il datore di lavoro (anche deleghe parziali) - assegnazione budget • un budget inadeguato rende inefficace la delega, con conseguente obbligo del delegante di intervento – ingerenza ed assunzione di responsabilità 10 - forma scritta e data certa • indirizzo c.d. “formalista” (contro quello “sostanzialista”) confermato da Cassazione n. 7289/2009 • necessità di un atto scritto recante data certa (pregressa) • atto notarile / registrazione dell’atto - contenuto della delega • conferimento dell’incarico, compiti e poteri conferiti, durata della delega, accettazione dell’incaricato • non necessaria elencazione dettagliata, ma essenziale una previsione che comprenda il tipo di intervento 11 2. Alla delega ….. deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Chiarimento Dipartimento per la regolazione del mercato Ministero dello sviluppo economico del 07/10/2008 • “E’ sufficiente che dell’avvenuta delega di funzioni sia data notizia con mezzi che soddisfino una forma di pubblicità interna al luogo di lavoro. In tal modo, l’informazione risulta più efficace, in quanto di apprendimento più facile e immediato” • - distribuzione ai dipendenti di una circolare interna contenente informazioni sull’avvenuto passaggio delle funzioni, il contenuto della delega, i poteri conferiti al delegato e quelli rimasti in capo al delegante - in via complementare, affissione in luogo accessibile a tutti 12 3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo, di cui all’articolo 30, comma 4 * (modelli organizzativi previsti dal D. Lgs n. 231/2001). interpretazione testo originale ultimo comma art. 16 • ricerca di un equilibrio difficile tra l’esigenza di porre controlli e quella di non sconfinare in indebite ingerenze nella competenza del delegato • opportuno regolamentare l’attività di controllo con l’atto con cui viene conferita la delega • 13 obblighi generali degli amministratori: - obbligo di agire in modo informato (art. 2381, u.c., C.C.) - obbligo di intervenire per evitare atti pregiudizievoli alla società (art. 2392, comma 2, C.C.) In tutti i casi di conferimento di deleghe, non è esclusa né limitata la competenza del Consiglio, ma si crea una competenza concorrente: il Consiglio può impartire istruzioni, revocare la delega, sostituirsi in qualsiasi momento nel compimento delle operazioni sociali (art. 2381, comma 3, C.C.) 14 Dubbio: se con la norma si fosse voluta restringere la possibilità di delega dei poteri solo alle imprese che avessero adottato un modello organizzativo • Ultimo periodo del terzo comma sostituito dall’art. 11 dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 27/03/09 • “L’obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione (Art. 6 D. Lgs. n. 231/01) del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.” • Con l’adozione e l’osservanza di fatto del modello organizzativo, che preveda un sistema di controllo sull’attuazione del medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, si presume assolto da parte del datore di lavoro l’obbligo di vigilanza 15 Art. 2-bis (Presunzione di conformità) Conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08: • la certificazione della adozione e della efficace attuazione gestione dei di cui modelli all’art. di 30 organizzazione ad opera e della commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università di cui all’art. 76, comma 1, D.Lgs. n. 276/03. Art. 30, comma 5-bis Le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le università , ai sensi dell’art. 76, comma 1, lettere a) e c)., D.Lgs. n. 276/2003, sono soggetti abilitati a certificare, anche ai fini dell’art. 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione 16 SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO AL T. U. SICUREZZA: QUALI POSSIBILI MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO? Ravenna, 23 aprile 2009 Schema di decreto correttivo al T.U. sicurezza: linee di azione (1/2) n Superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro •necessità di prestare maggiore attenzione ai profili sostanziali n Superamento di una cultura meramente sanzionatoria e repressiva •necessità di prestare maggiore attenzione alla prevenzione (soprattutto maggiore formazione e migliore informazione) Ravenna 23 aprile 2009 Federica Buzzi Schema di decreto correttivo al T.U. sicurezza: linee di azione (2/2) n Rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa •necessità di rendere più certi i casi di sua applicazione n Miglioramento dell’efficacia dell’apparato sanzionatorio • necessità di assicurare la proporzionalità tra infrazioni e sanzioni Ravenna 23 aprile 2009 Federica Buzzi Principio di effettività Come assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni? 1. Tener conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, medico competente …) •applicare sanzioni che siano proporzionate, nella loro entità, ai compiti effettivamente svolti da ciascun soggetto 2. Favorire l’utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente (prescrizione obbligatoria) Ravenna 23 aprile 2009 Federica Buzzi Prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/94) La prescrizione obbligatoria, di cui al D.Lgs. n. 758/94, permette di estinguere le contravvenzioni (punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda), qualora il trasgressore: 1) metta in sicurezza i luoghi di lavoro entro un termine assegnato dall’organo di vigilanza; 2) provveda al pagamento, in sede amministrativa, di una sanzione pecuniaria in misura ridotta Ravenna 23 aprile 2009 Federica Buzzi Possibile intervento del correttivo sulla prescrizione obbligatoria Lo schema di decreto correttivo prevede: 1) una estensione della prescrizione obbligatoria anche ai reati puniti con la sola ammenda (e non più solo ai reati puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda) 2) l’introduzione di un istituto analogo alla prescrizione obbligatoria anche per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa (il correttivo prevede l’inserimento nel T.U. sicurezza dell’art. 301bis) • La finalit• del correttivo € quella di puntare alla effettivit• della reazione punitiva, mediante il ripristino delle condizioni di legalit• Ravenna 23 aprile 2009 Federica Buzzi Possibile intervento del correttivo sull’entità delle sanzioni Riduzione dell’entità delle sanzioni che, comunque, sarebbero più onerose di quelle previste dal D. Lgs. n. 626/94 •riduzione generale delle sanzioni per datori di lavoro e dirigenti, preposti e medico competente (ad es. art. 55), ma aumento dell’entità delle sanzioni per i lavoratori (ad es. art. 59) • La finalit• del correttivo € quella di rendere le pene detentive eque rispetto alla gravit• delle infrazioni, nonch• le ammende e le sanzioni pecuniarie amministrative proporzionate alle violazioni Ravenna 23 aprile 2009 Federica Buzzi Possibili interventi del correttivo su ammende e sanzioni pecuniarie n Aggiornamento delle ammende e delle sanzioni pecuniarie amministrative, tenendo conto dell’aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal 1994 ad oggi •in base all’indice ISTAT l’aggiornamento delle sanzioni sarebbe del 36%, mentre l’incremento adottato dallo schema di correttivo è del 50% n Previsione di un aggiornamento periodico, ogni 5 anni, di ammende e sanzioni pecuniarie amministrative sempre su base ISTAT Ravenna 23 aprile 2009 Federica Buzzi Arresto (1/2) Secondo lo schema di correttivo, verrebbe mantenuto il solo arresto (senza ammenda) per l’omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante ed in quelle ove i lavoratori sono esposti a rischi biologici, cancerogeni, da esposizione all’amianto o atmosfere esplosive •pena detentiva da 4 a 8 mesi Ravenna 23 aprile 2009 Federica Buzzi Arresto (2/2) In caso di solo arresto: 1) Non è possibile avvalersi della prescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 758/94 prevista dall’art. 301(in quanto consentita in presenza della pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero della sola ammenda) 2) Possibile avvalersi della procedura prevista dall’art. 302 (come riscritto dal correttivo)•sostituzione, da parte del giudice, della pena detentiva (che non deve essere superiore a 12 mesi) con il pagamento di una somma (non inferiore a 2 mila euro), sempre che siano state eliminate le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato N.B.: la procedura prevista dall’art. 302 non si applica in caso di infortunio mortale o grave (superiore a 40 giorni) Ravenna 23 aprile 2009 Federica Buzzi Possibili interventi del correttivo sulla sospensione dell’attività imprenditoriale (1/2) Lo schema di decreto correttivo interviene sulla sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, nonché di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori • 1) Eliminata qualsiasi discrezionalità nell’adozione del provvedimento sanzionatorio, individuando tassativamente i casi e le condizioni per l’adozione della sospensione Ravenna 23 aprile 2009 Federica Buzzi Possibili interventi del correttivo sulla sospensione dell’attività imprenditoriale (2/2) 2) Eliminato il riferimento alla “reiterazione”, che verrebbe sostituito con “plurima” violazione (almeno 3 gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o ripetizione per 2 volte in 2 anni di una stessa grave violazione) 3) Sanzionato l’imprenditore che non osservi il provvedimento di sospensione, con l’arresto in caso di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (con possibilità della prescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 758/94) in caso di sospensione per lavoro irregolare 4) Non operatività della sospensione nei confronti dell’impresa che occupi un solo lavoratore Ravenna 23 aprile 2009 Federica Buzzi