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TESTO UNICO DELLA SICUREZZA
D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008: ASPETTI INNOVATIVI
e PRIME MODIFICHE
Dott. Massimo Stanghellini
APRILE 2009
1
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – PRINCIPALI NOVITA’
PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE
DAL TESTO UNICO (D.Lgs.81/08)
e PRINCIPALI MODIFICHE PREVISTE
AL TU DALLO SCHEMA DI DECRETO
LEGGE del 27 MARZO 2009
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
2
D.Lgs.81/08 – PRINCIPALI NOVITA’
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Principali novità: PRINCIPI GENERALI
¾
Avere a disposizione un Unico testo sulla sicurezza, con una più efficace e
coerente applicabilità del regime sanzionatorio.
¾
Aver semplificato alcuni adempimenti, es. non più necessaria la nomina del
RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni.
¾
Aver introdotto il concetto di Salute stato di completo benessere fisico, mentale
e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.
¾
L’introduzione per via normativa della delega di funzione (art.16) evitando il
ricorso alla giurisprudenza per definire tale aspetto.
¾
Aver normato la funzione dei preposti (art.19), prevedendo per questa figura
apposito percorso formativo.
•
Norme premianti specifiche generiche nel D.Lgs.81/08; ora all’art.11 comma 3bis, si prevede una riduzione del 15 % del premio INAIL per l’adozione di buone
prassi e soluzioni tecnologiche avanzate in materia di Sicurezza ed Igiene del
Lavoro.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
3
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Principali novità: PRINCIPI GENERALI
¾
Costituzione del Comitato Regionale di coordinamento (art.7) di cui al Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 per un maggiore
coordinamento dell’attività di Vigilanza e Controllo.
¾
Introduzione della Commissione per l’Interpello (art.12), le cui indicazioni
fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri vincolanti per l’esercizio
delle attività di vigilanza.
¾
Eliminazione del registro infortuni e del libro matricola, attraverso l’istituzione
del SINP (Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione), così come definito
all’art.8. Comunicazione INAIL dovranno essere caricati sul SINP 6 mesi dopo
istituzione sistema informativo.
¾
Aver introdotto la possibilità, in caso di pericoli gravi ed imminenti, (anche se
l’allegato I non è cosi chiaro) di sospendere l’attività di impresa, l’auspicio e che
si vada verso una graduale selezione del mercato arginando sempre di più le
imprese che praticano il dumping imprenditoriale.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
4
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Principali novità: PRINCIPI GENERALI
¾
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni (art.37, c.14). Il contenuto del libretto formativo è
considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e
di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di
cui al presente decreto. Le annotazioni sul libretto verranno effettuate se è
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti
disposizioni.
¾
Vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. L’INAIL effettua, anche
mediante accordi di collaborazione, le verifiche atte ad accertare il rispetto dei
criteri e dei requisiti di cui ai commi precedenti e provvede al rilascio della
relativa attestazione alle aziende qualificate.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
5
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
Principali novità: DVR
¾
Non esistono più i 90 giorni dall’inizio attività per la redazione del DVR. Sono
stati ripristinati dal CORRETTIVO; in questo modo Azienda ha reale possibilità di
sviluppare DVR più approfondito e calata nella realtà produttiva.
¾
Data certa del DVR (Notaio, Timbro documento in posta, firma digitale), con
tutta una serie di incongruenze fra dinamicità del documento e rigidità formale
della stessa. Viene modificata dal CORRETTIVO. Si parla di DVR con ”Data Certa”
o Datato e sottoscritto dal DL e per presa visione dal RSPP e dal RSL o RLST
(non è prevista firma del MC, anche se in realtà lo si fa firmare per evidenziare
con atto scritto la sua collaborazione alla stesura del DVR.
¾
Aver allargato la valutazione dei rischi a tutti i rischi compresi quelli legati allo
stress da lavoro-correlato (art.28), alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
6
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Principali novità: DVR
¾
Maggiore interazione fra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e il Medico Competente.
¾
Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi
di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi.
¾
Individuazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
¾
Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,
nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri.
¾
Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
7
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Principali novità: DVR
¾
La valutazione e il documento di valutazione dei rischi debbono essere
rielaborati,
in
occasione
di
modifiche
del
processo
produttivo
o
dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza
dei lavoratori, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
¾
Eliminazione dell’autocertificazione per le aziende sotto i 10 Lavoratori entro il
2012 (limite massimo), verranno emanate nel frattempo procedure
standardizzate. Questo non si applica alle attività in cui RSPP è
obbligatoriamente una figura interna.
¾
Il DVR deve contenere una valutazione sullo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004... e nel rispetto delle
indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente. L’interpretazione
può essere quella di aspettare le linee giuda da parte della Commissione
Permanente prima di procedere.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
8
D.Lgs.81/08 – PRINCIPALI NOVITA’
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Principali novità: APPALTI
¾
Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non
indichino espressamente i costi della sicurezza (art. 26).
¾
Maggiore responsabilizzazione del Committente negli appalti.
¾
Qualifica delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi da parte del Datore
di lavoro in presenza di affidamento di lavori (Art.26 per appalti ordinari e ALL.
XVII per cantieri edili).
¾
Introduzione del DUVRI in presenza di interferenze fra Committente e
appaltatore (art. 26, comma 3) e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei
lavori (CORRETTIVO).
¾
L’elaborazione del DUVRI non si applica alle mere forniture di materiali, ai
servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due
giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza
di agenti chimici, cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive”.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
9
D.Lgs.81/08 – PRINCIPALI NOVITA’
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Principali novità: TUTELA LAVORATORI
¾
Una più estesa definizione di “Lavoratore”, che ricomprende anche nuove figure
previste dalla recente contrattualistica e si estende fino al concetto di
Tirocinante formativo e Volontario. Il CORRETTIVO restringe le definizione di
Volontario a quelli della Croce Rossa, mentre agli altri (Def. Legge 1° agosto
1991, n. 266) compresi quelli che prestano servizio civile, si applica l’art.21 dei
lavoratori autonomi + Accordo fra Volontario e Associazione di Volontariato.
¾
Aver preso in considerazione i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari
(art.21), e in ambito alla formazione, aver considerato anche i lavoratori più
deboli (art.37) (lavoratori stranieri).
¾
Aver rafforzato la formazione dei lavoratori (art.37), dei preposti (art.37), dei
datori di lavoro (art.34) che svolgono la funzione di RSPP, degli RLS (art.37).
¾
Aver previsto, tramite specifico decreto attuattivo la necessità di prevedere un
aggiornamento per i corsi antincendio.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
10
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – PRINCIPALI NOVITA’
Principali novità: TUTELA LAVORATORI
¾
Introduzione del concetto di addestramento come parte integrativa del processo
formativo-informativo del lavoratore.
¾
Ci sarà sempre il RLS (art.47) e se non sarà eletto internamente dai Lavoratori,
sarà designato Territorialmente e l’azienda dovrà contribuire a finanziare un
fondo.
¾
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avrà maggior spessore
(Consegna DVR, Consegna DUVRI, Formazione periodica).
¾
La comunicazione annuale (art. 18) dei nominativi degli RLS all’INAIL entro il 31
marzo dell’anno successivo. CORRETTIVO afferma solo la prima volta e in caso
di nuova designazione e/o elezione. Per Aziende dove c’è Rappresentante
Territoriale comunicazione all’INAIL la farà OPTA e Scuola Edile.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
11
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – PRINCIPALI NOVITA’
Principali novità: TUTELA LAVORATORI
¾
I lavoratori comunicano la mancata elezione del RLS al Datore di Lavoro, il quale
provvederà a darne comunicazione successiva agli organismi paritetici, affinchè
possano provvedere all’assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza
territoriali (RLST).
¾
Costituzione fondo INAIL è stato prorogato al 31 dicembre 2009
¾
Non è ancora chiaro RLST per Aziende che hanno non hanno accordo fra le parti.
INAIL infatti raccoglie fondi ma non può istituire lei RLS. Peculiarità: se Azienda
è associata ad Associazione di Categoria (es. CNA o Confartigianato) che hanno
firmato l’accordo Bilaterale con gli Organismi Paritetici, può aderire a OPTA,
anche se non è artigiano, vedi ad es. Società di Ingegneria o di Servizi.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
12
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Principali novità: MEDICO COMPETENTE
¾
Aver confermato che le visite mediche non possono essere effettuate in fase
preassuntiva (art.41, c.3). CORRETTIVO: elimina divieto di visita preassuntiva
¾
Aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico
Competente.
¾
Modalità di conservazione della cartella sanitaria del Lavoratore (art.25, c.1,
lett.c): va bene sia in azienda che presso il MC. CORRETTIVO definisce cha va
conservata in AZIENDA.
¾
CORRETTIVO: Copia della Cartella Sanitaria va data al lavoratore alla cessazione
rapporto di lavoro, mentre l’originale va conservato in Azienda per almeno 10
anni.
¾
CORRETTIVO: viene eliminato per il MC, l’obbligo di invio all’ISPESL, per via
telematica della cartella sanitaria, nei casi previsti da legge, alla cessazione del
rapporto di lavoro del lavoratore (rischio chimico rilevante e cancerogeno).
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
13
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Principali novità. MEDICO COMPETENTE
¾
Aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico Il
Medico consegna al Datore di Lavoro la documentazione sanitaria alla
cessazione dell’incarico (art.25, c.1, lett.d).
¾
Sopralluogo agli ambienti di Lavoro (art.25, c.1, lett.l) almeno una volta
all’anno e non più congiuntamente con l’RSPP.
¾
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al
comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica
(art.41, c.6):
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
¾
Possibilità da parte del Datore di lavoro (Dirigente) di nominare più Medici nei
casi di più unità produttive e scegliere un Coordinatore fra questi.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
14
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
Principali novità. MEDICO COMPETENTE
¾
Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico
competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti
per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere,
relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a
sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B. ABROGATO.
¾
Il Medico effettua la sorveglianza sanitaria anche:
•
In fase preassuntiva
•
Alla ripresa del lavoro dopo una malattia con assenza di durata superiore ai 60
giorni continuativi.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
15
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
Principali novità: SANZIONI
¾
Sospensione d’impresa. Le correzioni introdotte dal correttivo decreto tendono a superare le
difficoltà operative, per esempio sul potere di sospensione dell'impresa. In particolare, in
questo caso, si passa dal concetto di ''reiterazione della violazione'' a quello di ''violazioni
plurime''. Nel Testo Unico la sospensione era prevista in caso di violazioni dello stesso tipo
reiterate nel tempo, ora è prevista anche nel caso in cui alla prima verifica si riscontrino
violazioni varie. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di
gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione
per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione.
¾
Una revisione IMPORTANTE del sistema delle sanzioni per le figure interessate. Con il
CORRETTIVO vengono tendenzialmente diminuite rispetto al D.Lgs.81/08, ma comunque
incrementate rispetto al regime sanzionatorio del D.Lgs.626/94. Es. con TU, la mancata
valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP sono ora puniti con l’arresto da 4 a 8 mesi o con
l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro, mentre è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da
2.500 a 6.400 euro.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
16
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
Principali novità: RISCHIO RUMORE
¾
Art. 189 che attribuisce per il rumore i valori limiti di esposizione e i valori di
azione. Nel TU era Lex “e” ppeak ora è “o”. Norma più cautelativa
¾
Art. 196. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli
superiori ai valori inferiori di azione (80 dBA), su loro richiesta e qualora il
medico competente ne confermi l'opportunità. Nel D.Lgs.195/05 era presente
una “o” e quindi bastava la richiesta del Lavoratore.
¾
L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere
stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard
individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla
Commissione consultiva permanente, riportando la fonte documentale cui si è
fatto riferimento.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
17
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Principali novità: RISCHIO RUMORE
¾
Obbligatorietà
di
effettuare
la
valutazione
sulla
base
dell’esposizione
settimanale massima ricorrente nel caso in cui sia manifesta un’estrema
variabilità del livello d’esposizione settimanale (variazione significativa tra una
settimana e l’altra) per l’attività svolta dalla mansione oggetto di studio.
¾
Possibilità di far ricorso, nel caso d’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione
personale dei lavoratori (variazione significativa e difficilmente prevedibile tra
un giorno e l’altro) ad una valutazione semplificata che permetta la
classificazione della mansione non sulla base del livello d’esposizione giornaliera
ma solo sulla base del livello di rumore prodotto dalle attrezzature che
l’operatore si può trovare ad utilizzare.
¾
Obbligo di utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori già a partire dal superamento
del valore superiore d’azione (85 dBA) e possibilità da parte del Datore di Lavoro
di introdurre strumenti gestionali per il controllo.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
18
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Principali novità: RISCHIO RUMORE
¾
Analisi dell’adeguatezza dei dispositivi di protezione dell’udito già a partire da
livelli di emissione sonora superiori al valore inferiore di azione ovvero per LAeq
> 80 dB(A) o Ppeak > 135 dB(C), fermo restando l’obbligo della verifica del
rispetto del valore limite.
¾
Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche ed
organizzative già a partire la superamento del valore inferiore di azione
(LEX,8h= 80 dB(A) o Ppeak = 135 dB(C)), fermo restando l’obbligo, sempre
vigente, di eliminare il rischio e ridurlo al minimo, a prescindere dall’entità dello
stesso.
¾
La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici (rumore,
vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche) é programmata ed
effettuata, con cadenza almeno quadriennale (a meno della presenza di
modifiche sostanziali che la rendessero superata o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità).
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
19
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
Principali novità: RISCHIO VIBRAZIONI
¾
Introduzione di un nuovo parametro di riferimento sia per la valutazione del
sistema mano-braccio che per il sistema corpo intero: valore limite di
esposizione su breve periodo (pari a 20 m/s2 per il sistema mano-braccio e pari
a 1,5 m/s2 per il sistema corpo intero).
¾
Abbassamento del valore limite di esposizione giornaliero per il sistema corpo
intero da 1,15 m/s2 a 1,00 m/s2.
¾
Assegnazione dell’etichetta di “metodo di riferimento” alla valutazione condotta
con il supporto della misurazione (uso di Banche Dati passa in 2° piano).
¾
Obbligatorietà di effettuare la valutazione sulla base del livello di esposizione
giornaliero massimo ricorrente nel caso in cui sia manifesta un’estrema
variabilità del livello d’esposizione giornaliero (variazione significativa tra un
giorno e l’altro) per l’attività svolta dalla mansione oggetto di studio.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
20
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
Principali novità: MMC
¾
La tutela non riguarda più solo le lesioni dorso-lombari, ma tutte le patologie da
sovraccarico biomeccanico.
¾
Diviene obbligatorio sia adottare misure organizzative che ricorrere a mezzi
appropriati (le due attività non sono più alternative).
¾
Vengono indicate le norme tecniche (tra cui quelle della serie ISO 11228, citate
nell’Allegato XXXIII), le buone prassi e le linee guida come criteri di riferimento
per la valutazione del rischio. Tale concetto è in linea con l’impostazione
legislativa europea di rinvio tali strumenti di valutazione sotto la responsabilità
del Datore di Lavoro.
¾
Nell’Allegato, tra i fattori individuali del rischio viene introdotto il riferimento
alle differenze di genere e di età e tutela della maternità.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
21
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
Principali novità: RISCHIO CHIMICO
¾
La novità principale del D.Lgs 81/08 rispetto al precedente D.Lgs 25/02 è la classificazione del
rischio che passa da Moderato a Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori
da Superiore al moderato a Non basso per la sicurezza e rilevante per la salute.
¾
Con questa nuova classificazione del rischio, prevista dalla normativa si potrà effettuare una
valutazione, inerente la salute del lavoratore, utilizzando gli algoritmi già in uso da tempo che
basandosi sulla pericolosità per l’uomo e definendo le modalità di utilizzo delle varie sostanze
chimiche, permetto di effettuare una stima del rischio prevalentemente sotto l’aspetto della
salute dei lavoratori.
¾
L’aspetto della sicurezza potrà essere invece considerato valutando ad esempio la pericolosità
per il lavoratore di sostanze infiammabili a seguito di un incendio o per sostanze tossiche e/o
nocive a seguito di uno sversamento accidentale. Tale valutazione porterà a definire misure ad
esempio di prevenzione incendio o di procedure da attivare a seguito di eventi accidentali
senza passare da un analisi mediante algoritmo.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
22
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
Principali novità: RISCHIO CHIMICO
¾
Definizione di rischio BASSO per la Sicurezza e IRRILEVANTE per la Salute.
Rischio basso per la sicurezza: rischio per la sicurezza esistente nei luoghi di
lavoro o parte di essi in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità in cui le
condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi
incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli
effetti dell’incidente è da ritenersi limitata; rischio irrilevante per la salute:
rischio generato da esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso
ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale”. In particolare
per quest’ultima definizione sembrerebbe sempre meno probabile avere del
Rischio Irrilevante per la salute.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
23
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
Principali novità: RISCHIO CANCEROGENO
¾
Per la valutazione del rischio legato all’esposizione ad agenti potenzialmente
cancerogeni o mutageni la norma non prevede cambiamenti rispetto al passato.
Occorrerà pertanto effettuare la valutazione del rischio utilizzando anche dati
analitici per verificare il rispetto dei limiti di esposizione professionale e
successivamente definire le misure di prevenzione e protezione più idonee.
Contestualmente si dovrà istituire il registro degli esposti ai sensi del D.Lgs
155/07 che andrà trasmesso alla AUSL competente per territorio e all’ISPESL di
Roma.
¾
Casi
problematici:
20
giornate
(Linee
guida
Finlandesi),
concetto
potenzialmente esposto, controllo sanitario, istituzione del registro.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
24
di
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
Principali novità: CANTIERI EDILI
¾
L’introduzione di alcuni requisiti (vedi allegato XVII) che le imprese ed i lavoratori autonomi,
nonché le imprese familiari che operano nei cantieri temporanei e mobili devono avere.
¾
L’aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni).
¾
Il T.U. creava confusione sulla figura del Responsabile dei Lavori che avrebbe potuto (o
dovuto ?) essere soltanto il progettista dell’opera in fase di progettazione e il Direttore dei
Lavori in fase di esecuzione. Con il correttivo il responsabile dei lavori torna ad essere una
”figura qualunque” nominata dal committente.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
25
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Principali novità: CANTIERI EDILI
¾
Il T.U. introduce l’obbligo della presenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) in tutti i cantieri con più di due imprese anche non contemporanee in
cantieri sia pubblici che privati, eliminando il precedente riferimento alle dimensioni del
cantiere (almeno 200 uomini/giorno) e ai rischi particolari (dettagliati in apposito
allegato).
Il
Correttivo
reintroduce
i
riferimenti
alle
dimensioni
del
cantiere,
ripristinandole tali e quali, e ai rischi particolari, modificandone però drasticamente il
campo di applicazione (l’allegato XI viene modificato e sposta i paletti di applicabilità del
coordinamento: è consentito “Rischiare di più”). In compenso viene eliminato il comma 11
dell’art. 90 che permetteva ai committenti di lavori privati non soggetti a permesso di
costruire (quindi tutte le DIA) di nominare il CSE e non il CSP.
¾
Nell’allegato XV (definizione dei contenuti del PSC) il Correttivo torna indietro rispetto al
T.U.: il coordinatore deve valutare e controllare tutti i rischi, anche quelli propri delle
singole imprese, mentre il T.U. indicava che doveva valutare solo quelli da interferenze. Il
CSE è sempre più guardiano e sempre meno coordinatore, in contrasto con la direttiva
europea.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
26
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Principali novità: CANTIERI EDILI
¾
L’art.97 è la grande novità del T.U. per i cantieri: ha introdotto un obbligo di vigilanza della
ditta AFFIDATARIA dei lavori (cioè l’impresa titolare del contratto di appalto con il
committente) sulle sue subappaltatrici ovvero il coordinamento di queste ultime fra loro,
la verifica delle condizioni di lavoro e l’organizzazione del cantiere, la verifica della
congruità
della
loro
documentazione,
ecc.
Il
Correttivo
interviene
ancora
più
profondamente, affermando che:
•
il datore di lavoro dell’impresa affidataria con importo prevalente fra le varie imprese
affidatarie, vigila su tutte le imprese coaffidatarie e non solo sui subappaltatori;
•
la vigilanza diventa verifica e viene istituzionalizzata la figura a cui spetta questo compito:
deve essere un tecnico formato come coordinatore della sicurezza indicato dall’impresa
affidataria (il responsabile dei lavori o la DL si assicurano che il datore di lavoro della
affidataria nomini questa figura)
•
le imprese affidatarie pagano gli oneri della sicurezza ai subappaltatori per la parte che
spetta loro
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
27
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – OBBLIGHI e COMPITI
OBBLIGHI E COMPITI DELLE
VARIE FIGURE COINVOLTE
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
28
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – OBBLIGHI e COMPITI
Ad oggi il TU, richiede come punto di partenza la definizione di un preciso
Organigramma Aziendale per definire i ruoli e di conseguenza i soggetti a cui
attribuire compiti ed obblighi, in base al possesso di adeguate competenze e
poteri.
Si ricorda a tal fine il Principio di effettività (art. 299): identificazione delle
figure/attori della prevenzione aziendale partendo dai loro ruoli, compiti e
responsabilità, più che da investiture gerarchiche precise, definite e
perimetrate.
Medico competente e RSPP sono in staff al DATORE DI LAVORO, mentre il
Dirigente ed il Preposto rientrano tra le figure di LINE aziendale.
La figura del DIRIGENTE e quella del PREPOSTO sono ruoli aziendali che non
rientrano fra le 5 figure della prevenzione (DL, RSPP, RLS, MC e
LAVORATORI), ma svolgono, in base a specifiche funzioni che ricoprono in
azienda, un ruolo determinate nei riguardi dei temi della prevenzione
aziendale.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
29
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
OBBLIGHI e COMPITI
Si riferisce ad un soggetto che, in relazione
OBBLIGO
OBBLIGO
al ruolo nell’organizzazione aziendale, o a
deleghe
specifiche
di
funzioni,
risulta
destinatario di possibili sanzioni.
(DL, DIRIGENTE, PREPOSTO, LAVORATORE)
Si riferisce ad un soggetto che, in relazione
ad un atto di nomina scritto da parte del
COMPITO
COMPITO
DL, viene incaricato a svolgere un compito
di
natura
tecnica,
e
NON
risulta
destinatario di sanzioni.
(RSPP, ASPP, ADDETTI ANTINCENDIO e
PRIMO SOCCORSO)
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
30
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
DISCIPLINA SANZIONATORIA
Soggetti non sanzionati dal TU
„
RSPP e ASPP
„
RLS
„
Addetti
squadra
emergenza
(Primo
Soccorso
e
antincendio)
L’RSPP, pur privo di poteri decisionali e di spesa può essere ritenuto
(cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta sia
oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli
avrebbe
avuto
l’obbligo
di
conoscere
e
segnalare,
dovendo
presumere che alla segnalazione avrebbe seguito l’adozione da
parte Datore di Lavoro.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
31
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
DISCIPLINA SANZIONATORIA
La responsabilità dell’RSPP
L’RSPP, pur privo di poteri decisionali e di spesa può essere ritenuto
(cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta sia
oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli
avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendo presumere
che alla segnalazione avrebbe seguito l’adozione da parte Datore di
Lavoro.
L’RSPP che, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o
inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato
o abbia trascurato di segnale una situazione di rischio inducendo, così, il
Datore di lavoro a omettere l’adozione di una doverosa misura
prevenzionale, potrebbe essere chiamato a rispondere insieme al Datore
di Lavoro dell’evento dannoso derivatone.
Quando il reato sub judice sia quello di lesioni personali colpose, tale
reato nei confronti dell’RSPP risulterà perseguibile (anche in caso di
lesioni gravi e gravissime) solo a querela di parte.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
32
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
FIGURE PREVISTE DAL D.Lgs 81/08
Datore di Lavoro
Dirigenti
Servizio Prevenzione e
Protezione (SPP)
Medico Competente (MC)
Preposti
Addetti Antincendio e
Primo Soccorso
Lavoratori
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
33
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
INCARICO e DELEGA
• Non è una delega di funzioni
• Non
INCARICO
INCARICOEE
NOMINA
NOMINADEL
DEL
DATORE
DATOREDI
DI
LAVORO
LAVORO
necessità
atto
scritto
formale
di
accettazione
• E’ sufficiente la formalizzazione mediante
apposita di firma sull’atto di nomina, quale
presa d’atto e conferma di questa decisione
Attraverso il conferimento di un preciso incarico
da parte del DATORE DI LAVORO, si possono
individuare
INCARICO
INCARICOEE
NOMINA
NOMINADEL
DEL
DIRIGENTE
DIRIGENTE
quali
obblighi
attribuire
al
DIRIGENTE, tra quelli previsti congiuntamente
per le due figure di responsabilità (art.18) e
decidere quali mantenere in capo al Datore di
Lavoro. Questo incarico non deve prevedere
alcun atto di accettazione, ma una conferma
formale
di
presa
d’atto
delle
decisioni
dell’assegnazione di specifici obblighi.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
e
34
INCARICO e DELEGA
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Conferimento di incarico da parte del DATORE
DI LAVORO, al PREPOSTO, ovvero a persona che
INCARICO
INCARICOEE
NOMINA
NOMINADEL
DEL
PREPOSTO
PREPOSTO
in base alle competenze professionali e nei limiti
dei poteri gerarchici e funzionali è chiamato a
svolgere il suo ruolo in azienda.
Questo incarico non deve prevedere alcun atto
di accettazione, ma una conferma formale di
presa d’atto delle decisioni e dell’assegnazione
di specifici obblighi.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
35
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
OBBLIGHI PRIMARI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
GLI OBBLIGHI FORMATIVI ED
INFORMATIVI PER I LAVORATORI
AI SENSI DEL D.LGS.81/08
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
36
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
FORMAZIONE LAVORATORI – Art.37, D.Lgs 81/08
FIGURE
TIPOLOGIA
RSPP
Datore di
Lavoro
Corso esterno
RSPP
Corso esterno
Addetti
Antincendio
Corso esterno
Addetti
Primo
Soccorso
Corso esterno
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
DURATA
RIFERIMENTO
PERIODICITÀ
Datore di
Lavoro: 16h
D.M. 16/01/97
Non prevista
Da 16 a 48
ore
da Accordo
Stato -Regioni
Da definire
Codici ATECO
D.Lgs. 195/03
Quinquennale
4 – 8 – 16 ore
D.M. 10/03/98
Non prevista
4 – 8 – 16
ore
Art.37, c.9
D.Lgs.81/08
Da definire
(12/16h)
D.M. 388/03
Triennale
37
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
FORMAZIONE LAVORATORI – Art.37, D.Lgs 81/08
FIGURE
TIPOLOGIA
DURATA
RIFERIMENTO
PERIODICITÀ
/
/
/
/
da Accordo
Stato -Regioni
da Accordo
Stato -Regioni
Art.37, c.7
D.Lgs.81/08
/
/
/
/
/
Art.15, c. 1
Art.35, c.2 d)
D.Lgs.81/08
/
Preposti
Dirigenti
/
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
da Accordo
Stato -Regioni
38
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
FORMAZIONE LAVORATORI – Art.37, D.Lgs 81/08
FIGURE
Lavoratori
generici
TIPOLOGIA
DURATA
Corso esterno
Corso interno
Procedure
lavoro
Materiale
didat.
Variabile
da Accordo
Stato -Regioni
da Accordo
Stato Regioni
Corso esterno
32h
RIFERIMENT
O
Art.22 –
D.Lgs.626/94
Art.37, c.2
D.Lgs.81/08
Corso esterno
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
Non definita
da Accordo
Stato - Regioni
D.M. 16/01/97
Non prevista
Art.37, c.11
D.Lgs.81/08
4 ore/anno da 15 a
50 lavoratori
8 ore/anno > 50 lav.
RLS
32 ore min.
+ ccn
PERIODICITÀ
39
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
AL D. LGS. N. 81/08
(TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO
entrato in vigore il 15/05/2008)
IN ATTUAZIONE ART. 1, COMMA 6. L. N. 123/07
Le deleghe in materia di sicurezza:
quali le possibili modifiche ?
1
soggetti obbligati a garantire la sicurezza
nel luogo di lavoro
•
“Datore di lavoro” (artt. 2, lettera b), 17 -18):
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la
responsabilità
dell’organizzazione
stessa
o
dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa
•
riconoscimento legislativo del principio di
effettività e del relativo
binomio poteri – responsabilità
•
occorre individuare il soggetto dotato di autonomia
decisionale e finanziaria
nell’impiego di tutti i fattori produttivi
2
“Dirigente” (artt. 2, lettera d) – 18):
persona
che,
in
ragione
delle
competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua
le direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa
“Preposto” (artt. 2, lettera e) – 19):
persona
che,
in
ragione
delle
competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali
adeguati
alla
natura
dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa
(es.: capo squadra – capo cantiere – capo officina)
3
obbligato primario il datore di lavoro,
(art. 2087 C.C.)
quale detentore del potere
economico, decisionale ed organizzativo
•
nelle società di capitali (e cooperative):
in mancanza di una normativa interna aziendale,
che attribuisca a soggetto diverso la responsabilità
e il potere di organizzare l’attività d’impresa,
conferendogli idonei poteri decisionali e di spesa
- tutti i membri del C. di A.
- Presidente/legale rappresentante
il soggetto identificabile come datore di lavoro è
gravato di una responsabilità originaria e non
derivata e potrà e dovrà assumere tutti gli obblighi
riferiti dalla legge a tale figura
il direttore di stabilimento o di unità produttiva
[“stabilimento o struttura finalizzati alla produzione
di beni o all’erogazione di servizi, dotati di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale” (art. 2,
lettera t)]
4
dirigente - preposto • investiti di responsabilità proprie
per il fatto stesso di avere accettato
di svolgere mansioni che si riflettono
sull’organizzazione del lavoro altrui
• la loro responsabilità si aggiunge a
quella del datore di lavoro
altri soggetti obbligati:
- i lavoratori (soci lavoratori)
- i progettisti (di luoghi, di posti di lavoro, di impianti)
- i fabbricanti e i fornitori (di attrezzature di lavoro, d.p.i.,
impianti)
- gli installatori
- il medico competente
- R.S.P.P. • la nomina non esclude la responsabilità del
datore di lavoro
• consulente dell’imprenditore • difettando di
poteri decisionali, non risponde del suo
operato, ma solo del negligente svolgimento
dei compiti di consulenza affidatigli
• possibile conferire ad esso anche poteri
decisionali e di spesa, ma non opportuno
5
x principio già consolidatosi in giurisprudenza
il datore di lavoro può sgravarsi di responsabilità
mediante espressa delega di funzioni
•
fatta eccezione per gli obblighi indicati dall’
art. 17 T.U.
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti
attività:
a) la
valutazione
conseguente
di
tutti
elaborazione
i
rischi
del
con
la
documento
previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi.
NOVITA’
•
disciplina legislativa della delega di funzioni
in materia di sicurezza sul lavoro
6
ART. 16 T.U.
1. La delega di funzioni da parte del datore di
lavoro ….. è ammessa con i seguenti limiti e
condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data
certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di
spesa
necessaria
allo
svolgimento
delle
funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per
iscritto.
7
•
condizioni di validità della delega
in gran parte già elaborati dalla precedente
giurisprudenza
la norma conferma un
principio
•
il delegato non può essere un comodo espediente
per scaricare su un terzo privo di effettivi poteri
le responsabilità derivanti da
decisioni prese dai vertici societari
•
delega efficace
in quanto investa di
adeguati ed effettivi poteri decisionali e di spesa
un soggetto dotato di
idonea competenza e capacità
8
- delegati = persone poste in posizione apicale
nella scala gerarchica
- livello retributivo indicativo dell’adeguatezza
della
professionalità
del
delegato
•
retribuzione del delegato congrua rispetto alle
mansioni affidate
- requisiti
professionali
=
trasferimento
di
responsabilità giustificato da una maggiore
competenza del delegato ?
-
secondo alcuni,
capacità
non
tecnica
si tratta di una
intesa
in
senso
specialistico,
-
secondo altri, possibile riferimento all’art.
32 T.U. sui requisiti del R.S.P.P.
- delegato soggetto esterno all’azienda ? • di
ostacolo la mancanza di poteri gerarchici nei
confronti dei dipendenti – insufficiente tempo
dedicato all’incarico
9
- non
previsto
alcun
limite
rispetto
alle
dimensioni dell’impresa (le “grandi dimensioni”
costituivano un requisito sostanziale di validità
per la precedente giurisprudenza) • anche le
imprese di medio – piccole dimensioni possono
ricorrere
allo
strumento
della
delega
di
funzioni
- autonomia decisionale e finanziaria • per il
trasferimento
degli
obblighi
e
delle
responsabilità in materia di sicurezza occorre il
conferimento di poteri che consentano al
delegato di comportarsi come il datore di
lavoro (anche deleghe parziali)
- assegnazione budget • un budget inadeguato
rende inefficace la delega, con conseguente
obbligo del delegante di intervento – ingerenza
ed assunzione di responsabilità
10
- forma scritta e data certa
•
indirizzo
c.d.
“formalista”
(contro
quello
“sostanzialista”) confermato da Cassazione n.
7289/2009 • necessità di un atto scritto
recante data certa (pregressa) • atto notarile /
registrazione dell’atto
- contenuto della delega
•
conferimento dell’incarico, compiti e poteri
conferiti, durata della delega, accettazione
dell’incaricato
•
non necessaria elencazione dettagliata, ma
essenziale una previsione che comprenda il
tipo di intervento
11
2. Alla delega ….. deve essere data adeguata e
tempestiva pubblicità.
Chiarimento
Dipartimento per la regolazione del mercato
Ministero dello sviluppo economico
del 07/10/2008
•
“E’ sufficiente che dell’avvenuta delega di funzioni
sia data notizia con mezzi che soddisfino una
forma di pubblicità interna al luogo di lavoro. In tal
modo, l’informazione risulta più efficace, in quanto
di apprendimento più facile e immediato”
•
- distribuzione ai dipendenti di una circolare
interna contenente informazioni sull’avvenuto
passaggio delle funzioni, il contenuto della
delega, i poteri conferiti al delegato e quelli
rimasti in capo al delegante
- in via complementare, affissione in luogo
accessibile a tutti
12
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle
funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche
attraverso i sistemi di verifica e controllo, di cui
all’articolo 30, comma 4 * (modelli organizzativi
previsti dal D. Lgs n. 231/2001).
interpretazione testo originale
ultimo comma art. 16
•
ricerca di un equilibrio difficile tra
l’esigenza di porre controlli e
quella di non sconfinare in indebite ingerenze
nella competenza del delegato
•
opportuno regolamentare l’attività di controllo
con l’atto con cui viene conferita la delega
•
13
obblighi generali degli amministratori:
- obbligo di agire in modo informato
(art. 2381, u.c., C.C.)
- obbligo
di
intervenire
per
evitare
atti
pregiudizievoli alla società
(art. 2392, comma 2, C.C.)
In tutti i casi di conferimento di deleghe, non è
esclusa né limitata la competenza del Consiglio, ma
si crea una
competenza concorrente: il Consiglio può impartire
istruzioni, revocare la delega, sostituirsi in
qualsiasi momento nel compimento delle
operazioni sociali
(art. 2381, comma 3, C.C.)
14
Dubbio:
se con la norma si fosse voluta restringere la
possibilità di delega dei poteri solo alle imprese
che avessero adottato un
modello organizzativo
•
Ultimo periodo del terzo comma sostituito dall’art.
11 dello schema di decreto legislativo approvato
dal Consiglio dei Ministri del 27/03/09
•
“L’obbligo di cui al precedente capoverso si intende
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione
(Art. 6 D. Lgs. n. 231/01) del modello di verifica e
controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”
•
Con l’adozione e l’osservanza di fatto
del modello organizzativo,
che preveda un sistema di controllo sull’attuazione
del medesimo e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate,
si presume assolto da parte del datore di lavoro
l’obbligo di vigilanza
15
Art. 2-bis
(Presunzione di conformità)
Conferisce una presunzione di conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08:
•
la certificazione della adozione e della efficace
attuazione
gestione
dei
di
cui
modelli
all’art.
di
30
organizzazione
ad
opera
e
della
commissioni di certificazione istituite presso gli
enti bilaterali e le università di cui all’art. 76,
comma 1, D.Lgs. n. 276/03.
Art. 30, comma 5-bis
Le commissioni di certificazione, istituite presso gli
enti bilaterali e le università , ai sensi dell’art. 76,
comma 1, lettere a) e c)., D.Lgs. n. 276/2003, sono
soggetti abilitati a certificare, anche ai fini dell’art.
2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione
16
SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO
AL T. U. SICUREZZA:
QUALI POSSIBILI MODIFICHE AL
SISTEMA SANZIONATORIO?
Ravenna, 23 aprile 2009
Schema di decreto correttivo al T.U. sicurezza:
linee di azione (1/2)
n
Superamento di un approccio meramente formalistico e
burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro •necessità di prestare maggiore attenzione ai
profili sostanziali
n
Superamento di una cultura meramente sanzionatoria e
repressiva •necessità di prestare maggiore attenzione
alla prevenzione (soprattutto maggiore formazione e
migliore informazione)
Ravenna 23 aprile 2009
Federica Buzzi
Schema di decreto correttivo al T.U. sicurezza:
linee di azione (2/2)
n
Rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa
•necessità di rendere più certi i casi di sua applicazione
n
Miglioramento dell’efficacia dell’apparato sanzionatorio
• necessità di assicurare la proporzionalità tra infrazioni
e sanzioni
Ravenna 23 aprile 2009
Federica Buzzi
Principio di effettività
Come assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni
e sanzioni?
1. Tener conto dei compiti effettivamente svolti da
ciascun attore della sicurezza (datore di lavoro,
dirigente, preposto, lavoratore, medico competente …)
•applicare sanzioni che siano proporzionate, nella
loro entità, ai compiti effettivamente svolti da ciascun
soggetto
2.
Favorire l’utilizzo di procedure di estinzione dei reati e
degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione
da parte del soggetto inadempiente (prescrizione
obbligatoria)
Ravenna 23 aprile 2009
Federica Buzzi
Prescrizione obbligatoria
(artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/94)
La prescrizione obbligatoria, di cui al D.Lgs. n. 758/94,
permette di estinguere le contravvenzioni (punite con
la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda),
qualora il trasgressore:
1) metta in sicurezza i luoghi di lavoro entro un termine
assegnato dall’organo di vigilanza;
2) provveda al pagamento, in sede amministrativa, di una
sanzione pecuniaria in misura ridotta
Ravenna 23 aprile 2009
Federica Buzzi
Possibile intervento del correttivo
sulla prescrizione obbligatoria
Lo schema di decreto correttivo prevede:
1) una estensione della prescrizione obbligatoria anche ai
reati puniti con la sola ammenda (e non più solo ai
reati puniti con la pena alternativa dell’arresto o
dell’ammenda)
2) l’introduzione di un istituto analogo alla prescrizione
obbligatoria anche per le violazioni punite con
sanzione pecuniaria amministrativa (il correttivo
prevede l’inserimento nel T.U. sicurezza dell’art. 301bis)
•
La finalit• del correttivo € quella di puntare alla effettivit•
della reazione punitiva, mediante il ripristino delle
condizioni di legalit•
Ravenna 23 aprile 2009
Federica Buzzi
Possibile intervento del correttivo
sull’entità delle sanzioni
Riduzione dell’entità delle sanzioni che, comunque,
sarebbero più onerose di quelle previste dal D. Lgs. n.
626/94 •riduzione generale delle sanzioni per datori di
lavoro e dirigenti, preposti e medico competente (ad es.
art. 55), ma aumento dell’entità delle sanzioni per i
lavoratori (ad es. art. 59)
•
La finalit• del correttivo € quella di rendere le pene
detentive eque rispetto alla gravit• delle infrazioni,
nonch• le ammende e le sanzioni pecuniarie
amministrative proporzionate alle violazioni
Ravenna 23 aprile 2009
Federica Buzzi
Possibili interventi del correttivo
su ammende e sanzioni pecuniarie
n
Aggiornamento delle ammende e delle sanzioni
pecuniarie amministrative, tenendo conto dell’aumento
dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal
1994 ad oggi •in base all’indice ISTAT l’aggiornamento
delle sanzioni sarebbe del 36%, mentre l’incremento
adottato dallo schema di correttivo è del 50%
n
Previsione di un aggiornamento periodico, ogni 5 anni, di
ammende e sanzioni pecuniarie amministrative sempre
su base ISTAT
Ravenna 23 aprile 2009
Federica Buzzi
Arresto (1/2)
Secondo lo schema di correttivo, verrebbe mantenuto il
solo arresto (senza ammenda) per l’omessa valutazione
del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante ed
in quelle ove i lavoratori sono esposti a rischi biologici,
cancerogeni, da esposizione all’amianto o atmosfere
esplosive •pena detentiva da 4 a 8 mesi
Ravenna 23 aprile 2009
Federica Buzzi
Arresto (2/2)
In caso di solo arresto:
1) Non è possibile avvalersi della prescrizione
obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 758/94 prevista dall’art.
301(in quanto consentita in presenza della pena
alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero della
sola ammenda)
2) Possibile avvalersi della procedura prevista dall’art.
302 (come riscritto dal correttivo)•sostituzione, da
parte del giudice, della pena detentiva (che non deve
essere superiore a 12 mesi) con il pagamento di una
somma (non inferiore a 2 mila euro), sempre che siano
state eliminate le fonti di rischio e le conseguenze
dannose del reato
N.B.: la procedura prevista dall’art. 302 non si applica in
caso di infortunio mortale o grave (superiore a 40
giorni)
Ravenna 23 aprile 2009
Federica Buzzi
Possibili interventi del correttivo
sulla sospensione dell’attività imprenditoriale (1/2)
Lo schema di decreto correttivo interviene sulla
sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista al fine
di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare, nonché di garantire la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori
•
1) Eliminata qualsiasi discrezionalità nell’adozione del
provvedimento sanzionatorio, individuando
tassativamente i casi e le condizioni per l’adozione della
sospensione
Ravenna 23 aprile 2009
Federica Buzzi
Possibili interventi del correttivo
sulla sospensione dell’attività imprenditoriale (2/2)
2) Eliminato il riferimento alla “reiterazione”, che verrebbe sostituito con
“plurima” violazione (almeno 3 gravi violazioni rilevate in occasione
di un medesimo accertamento ispettivo o ripetizione per 2 volte in 2
anni di una stessa grave violazione)
3) Sanzionato l’imprenditore che non osservi il provvedimento di
sospensione, con l’arresto in caso di sospensione per gravi e
plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e con la pena
alternativa dell’arresto o dell’ammenda (con possibilità della
prescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 758/94) in caso di
sospensione per lavoro irregolare
4) Non operatività della sospensione nei confronti dell’impresa che
occupi un solo lavoratore
Ravenna 23 aprile 2009
Federica Buzzi
Scarica

Datore di lavoro - Federcoop Nullo Baldini