REGOLAMENTI
INTERNI
Edizione Giugno 2015
ABITARE
Società Cooperativa
I presenti Regolamenti
annullano e sostituiscono i testi pubblicati
nell’edizione di febbraio 2011
REGOLAMENTI INTERNI
Approvati dall’Assemblea dei Soci del 5 febbraio 2011
Modificati dall’Assemblea dei Soci del 4 giugno 2015
INDICE:
Regolamento dei prestiti da Soci
Regolamento per la prenotazione
e l’assegnazione in godimento di alloggi sociali
Regolamento per l’uso e la gestione
degli alloggi sociali
Regolamento per l’assegnazione ed uso
di box e posti auto
Regolamento per l’assegnazione ed uso
di posteggi per moto e biciclette
Regolamento dei Consigli di Quartiere
Regolamento per la prenotazione e l’assegnazione
ai soci di alloggi in proprietà
ALLEGATI:
1) Norme e procedure per le modifiche interne
agli alloggi sociali
2) Attribuzione dei costi di riparazione
e manutenzione ordinaria
3) Dichiarazione di Abitare – Società Cooperativa
REGOLAMENTO DEI PRESTITI DA SOCI
TITOLO I – ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO
Art. 1 - In attuazione dell’art. 5 dello Statuto, per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale viene istituito
il servizio di raccolta di prestiti, riservato ai Soci della Cooperativa.
Art. 2 - Il servizio è disciplinato, oltre che dal presente regolamento, dallo statuto sociale e dalle leggi
vigenti in materia di società cooperative.
Art. 3 - Nei locali in cui si svolge la raccolta dei prestiti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci i
testi dei seguenti documenti:
a. Le istruzioni in materia di prestiti da Soci di cooperative emanate dalle autorità competenti;
b. Gli articoli 5 e 38 dello statuto;
c.
Il presente regolamento interno;
d. Il foglio informativo analitico.
Art. 4 - Il servizio di raccolta di prestiti da Soci è finalizzato al conseguimento degli scopi sociali della
Cooperativa, ovvero alla realizzazione di alloggi da assegnare in godimento o in vendita ai propri Soci, con
l’obiettivo di contenere i costi di costruzione attraverso la riduzione degli oneri finanziari.
TITOLO II - MODALITÀ PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 5 - Il Socio che intende intraprendere il rapporto di prestito con la Cooperativa deve stipulare un
apposito contratto, redatto per iscritto ed in duplice copia originale, con dichiarazione di accettazione delle
norme e condizioni che lo regolano e che devono essere trascritte prima della dichiarazione stessa. Un
originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al libretto nominativo di prestito
sociale ed al foglio informativo analitico riportante le condizioni vigenti.
Il rapporto di prestito può essere cointestato a più Soci e tutte le operazioni, eccetto l’estinzione del
rapporto, possono essere effettuate anche a firme disgiunte. Ai fini del limite di legge, l’entità del deposito
viene ripartita pariteticamente fra i cointestatari.
Art. 6 - Il libretto nominativo di prestito sociale deve riportare il suo numero di identificazione, il nominativo
del Socio, il suo numero di iscrizione al libro Soci e la sua firma per esteso che deve essere controfirmata dal
Presidente della Cooperativa o da un Consigliere di Amministrazione.
Il libretto riporterà le singole operazioni di prelievo e di versamento, i saldi contabili periodici e la firma
dell’incaricato della Cooperativa al fianco di ogni registrazione effettuata; gli stessi dati verranno memorizzati
nel sistema informatico della Cooperativa.
Il libretto nominativo di prestito sociale è strettamente personale e non trasferibile.
Art. 7 - Il prestito non può essere accolto se, per effetto della somma depositata, la Cooperativa superasse i
limiti patrimoniali stabiliti dalle autorità competenti in attuazione alle disposizioni di legge in materia.
Analogamente potranno essere rifiutate le operazioni di versamento o prelievo in contanti che siano in
contrasto con le normative vigenti (esempio, legge “antiriciclaggio”).
Art. 8 - L’ammontare del prestito di ciascun Socio e dell’interesse relativo capitalizzato non deve superare i
limiti massimi fissati dalla legge. L'ammontare minimo del prestito sociale, sia libero che vincolato, viene
fissato dal Consiglio di Amministrazione (per il seguito definito CdA) e potrà essere dallo stesso variato con
apposita delibera da comunicare ai Soci. La Cooperativa restituirà gli importi che, alla chiusura dell’esercizio,
eccedano i limiti di cui al comma precedente secondo i criteri stabiliti dal CdA.
Art. 9 - Tramite delega sottoscritta dal Socio o da tutti i Soci cointestatari, potranno essere autorizzate altre
persone, anche non Socie e con firma disgiunta, a disporre della somma depositata e comunque nei limiti
eventualmente stabiliti dalla delega. Non è ammessa l’estinzione del libretto da parte del delegato. La delega
si estingue con il decesso del Socio o di uno dei cointestatari, con revoca da inoltrare per iscritto alla
Cooperativa.
Art. 10 - Il Socio potrà essere titolare di più libretti nominativi a condizione che l’ammontare complessivo
della somma depositata non superi il limite di legge. Le operazioni di versamento e prelevamento possono
avvenire esclusivamente nei locali stabiliti dalla Cooperativa alla presenza del personale autorizzato. Le
operazioni possono essere effettuate solo dietro presentazione del libretto da parte del titolare, di un
cointestatario o di un delegato e verranno annotate e controfirmate sia nel libretto, sia nella distinta
dell’operazione emessa in duplice copia.
Art. 11 - I prestiti possono essere liberi, vincolati a termine o vincolati a termine finalizzati a programmi
specifici.
Art. 12 - Per i prestiti liberi il Socio, i cointestatari o i delegati possono chiedere rimborsi in contanti con
l’osservanza di un preavviso non inferiore a 2 giorni lavorativi per importi superiori alla quota limite indicata
negli avvisi esposti agli sportelli, coerente con quanto imposto dalla legislazione vigente (antiriciclaggio), ad
eccezione di quelli utilizzati per il pagamento di beni e/o servizi forniti dalla Cooperativa al Socio.
Art 13 - Il CdA può deliberare l’emissione di prestiti sociali vincolati stabilendone durata e remunerazione le
cui modalità e termini saranno fissati dal bando di emissione e dal contratto di sottoscrizione.
Ai prestiti sociali vincolati corrispondono libretti di deposito vincolato aventi le stesse caratteristiche e
condizioni di gestione dei prestiti sociali liberi.
I prestiti vincolati possono essere prelevati dal giorno successivo a quello di scadenza del vincolo concordato
con la Cooperativa, con le stesse modalità dei prestiti liberi.
Qualora, prima della scadenza del vincolo, il Socio o i cointestatari di conto vincolato richiedessero di
prelevare in parte o in toto le somme depositate, lo potranno fare con le modalità previste dal bando di
emissione.
Art. 14 - I libretti devono comunque essere presentati presso l’ufficio amministrativo per la registrazione
degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cooperativa.
Art. 15 – Per estinguere il prestito sociale dovrà essere presentata apposita richiesta sottoscritta dal Socio
intestatario o, nel caso di libretto cointestato, da tutti i Soci intestatari, restituendo contestualmente il
relativo libretto.
In caso di recesso o esclusione dalla Cooperativa di un Socio che sia cointestatario di prestito sociale, le
somme depositate cessano di essere considerate prestiti sociali con effetto dalla data del recesso o
esclusione e vengono portate a credito dell’ex Socio e dei suoi cointestatari con gli interessi maturati fino a
tale data. Su tale credito non matureranno ulteriori interessi.
Sui crediti dell’ex Socio, receduto o espulso di cui al comma precedente, la Cooperativa avrà il diritto di
trattenere tutte le somme corrispondenti al valore dei debiti dei Soci nei confronti della Cooperativa stessa.
Il Socio receduto o espulso può provvedere al ritiro delle somme a suo credito risultanti da prestiti liberi e
vincolati, al netto delle eventuali somme trattenute dalla Cooperativa per debiti nei confronti di quest’ultima
di cui al comma precedente, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data del recesso o della
esclusione.
Qualora i crediti di cui al comma precedente riguardino, in tutto o in parte, prestiti vincolati, per l’importo ad
essi corrispondente il CdA stabilirà la data a decorrere dalla quale lo stesso potrà essere ritirato, differendola
rispetto alla data del recesso o esclusione fino ad un massimo di 12 mesi o fino alla minore durata residua
del vincolo.
Art. 16 - In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, l’intestatario dovrà fare denuncia
scritta alle competenti autorità fornendone copia alla Cooperativa. La Cooperativa emetterà un nuovo libretto
che annulla, ad ogni effetto, qualsiasi documento precedente.
Art. 17 - In caso di decesso del Socio o di uno dei Soci cointestatari di conti di risparmio cooperativo, gli
eventuali altri cointestatari o i familiari devono darne immediata comunicazione alla cooperativa; alle somme
depositate sui conti intestati al Socio deceduto si applicano le disposizione del codice civile in materia di
eredità e di diritto di famiglia. Dalla data del decesso, indicata nel certificato di morte, i depositi saranno
liquidati ed accantonati in un credito infruttifero.
Art. 18 – Il tasso d’interesse corrisposto viene stabilito dal CdA e in nessun caso può essere superiore alla
misura prevista dall’art. 13 lett b) del DPR 601/73 ed eventuali modificazioni e integrazioni.
Art. 19 - Il CdA dispone l’accredito degli interessi, al netto della ritenuta fiscale e delle spese di tenuta del
conto, una volta all’anno fino a concorrenza dell’importo massimo previsto dalla legge.
Art. 20 - La Cooperativa si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il rapporto di prestito e
le relative comunicazioni saranno fatte mediante avviso esposto nei locali di raccolta dei prestiti. Il CdA si
riserva altresì la facoltà di variare le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse ed altre condizioni;
nel caso in cui le nuove condizioni siano di minor favore rispetto alle precedenti, sarà inviata comunicazione
scritta ai Soci che hanno effettuato il prestito presso l’ultimo domicilio reso noto.
In tal caso ciascun Socio ha facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, di
recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione
di tutte le condizioni precedentemente praticate.
Per i prestiti vincolati, il tasso di interesse resta invariato per tutto il tempo del vincolo.
Art. 21 - Al Socio deve essere fornito, una volta all’anno ed alla scadenza del contratto, l’estratto conto
relativo allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del
rapporto medesimo. Nel caso di depositi cointestati, la comunicazione verrà inviata al primo cointestatario al
più recente indirizzo comunicato. Gli altri cointestatari potranno farne richiesta, ottenendo copia dell’estratto
conto presso gli sportelli della Società Cooperativa.
Art. 22 - Il rendiconto di gestione della raccolta del prestito da Soci sarà inserito nella relazione sulla
gestione del CdA che accompagna il bilancio annuale sottoposto all’Assemblea dei Soci.
Art. 23 - La Cooperativa non è iscritta all’Albo delle Aziende di Credito e pertanto non è sottoposta ai
controlli della Banca d’Italia.
Art. 24 - Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni emanate dal Comitato
Interministeriale Credito e Risparmio e della Banca d’Italia.
REGOLAMENTO PER LA PRENOTAZIONE E
L’ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DI ALLOGGI SOCIALI
TITOLO I – PRENOTAZIONE
Art. 1 - Il Socio persona fisica che sia in regola col versamento della quota di capitale sociale e della tassa di
ammissione ha diritto di iscriversi alla lista prenotazione alloggio presentando domanda scritta al CdA
mediante appositi moduli.
Contestualmente, il Socio deve versare alla Cooperativa l’importo stabilito dal CdA, a titolo di deposito, che
resterà vincolato fino a quando il Socio medesimo resterà iscritto in lista.
Il deposito vincolato è infruttifero e viene comprovato tramite rilascio, da parte della Cooperativa, di un
apposito documento.
Il Socio prenotatario viene iscritto nella succitata lista in ordine cronologico assegnando un numero
progressivo.
Art. 2 - Il Socio prenotatario iscritto in lista potrà partecipare alle periodiche riunioni di assegnazione per:
a. Alloggi di nuova costruzione in prima assegnazione, oppure ubicati in fabbricati preesistenti che siano
stati oggetto di totale ristrutturazione tale da modificarne sostanzialmente la fruibilità;
b. Alloggi di vecchia costruzione.
Il CdA, in occasione dell’offerta di assegnazione, specificherà la tipologia e le condizioni economiche degli
alloggi assegnandi. Al momento dell’assegnazione di un alloggio sociale, l’entità del deposito vincolato verrà
ridefinita in base alle caratteristiche e dimensioni dell’alloggio assegnato.
Art. 3 - Il prenotatario che perda la qualifica di Socio per decadenza, per recesso o per espulsione, viene
automaticamente cancellato anche dalla lista prenotazione alloggi.
Il Socio prenotatario può, in qualsiasi momento, chiedere la cancellazione dalla lista prenotazione alloggi e la
restituzione del deposito vincolato infruttifero, mantenendo ovviamente tutti gli altri diritti conferiti al Socio
dallo statuto sociale.
La richiesta di cancellazione deve essere presentata in forma scritta. Egli può successivamente presentare
una nuova domanda di iscrizione nella lista prenotazione alloggi, ottenendo l’attribuzione di un nuovo
numero per la lista di cui all’articolo 2.
Il Socio prenotatario, nel momento in cui ottiene l’assegnazione di un alloggio sociale, di qualsiasi tipo, viene
automaticamente cancellato dalla lista prenotazione alloggi.
Il Socio assegnatario che successivamente all’assegnazione ne da disdetta, può iscriversi nuovamente in lista
prenotazione alloggi, ottenendo l’attribuzione di un nuovo numero.
TITOLO II - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI NUOVI
Art. 4 - In occasione della costruzione di nuovi fabbricati o di ristrutturazione di fabbricati esistenti con
criteri tali da poterli considerare nuovi, i relativi alloggi vengono offerti con priorità ai Soci iscritti alla lista
cambi di cui al successivo art. 11 e successivamente ai Soci iscritti alla lista prenotazione alloggi.
Art. 5 - L’assegnazione provvisoria avverrà con la seguente procedura:
a. il CdA, con un congruo anticipo sulla data presunta di ultimazione lavori, convocherà la riunione dei
Soci iscritti nella lista cambi e dei Soci prenotatari. La convocazione avverrà tramite affissione di avviso
nella Sede sociale e nelle sedi decentrate, pubblicazione sull’organo di informazione della società
“Abitare nei Quartieri” oppure inviata via fax o e-mail ai Soci che ne facciano richiesta e resterà
disponibile sul sito internet della Cooperativa;
b. i Soci impossibilitati a partecipare alla riunione di assegnazione potranno farsi rappresentare da altra
persona, anche non Socia, in possesso di delega scritta accompagnata dalla fotocopia della carta di
identità e dal tesserino di riconoscimento del Socio prenotatario;
c. si procederà quindi all’offerta degli alloggi tramite chiamata nominativa dei Soci presenti in proprio o
per delega, seguendo l’ordine cronologico della lista cambi e successivamente della lista dei Soci
prenotatari.
I Soci chiamati potranno:
 Dichiarare l’accettazione dell’alloggio
 Proporsi quale ‘riserva’
 Rinunciare agli alloggi
I Soci che chiamati non danno alcuna risposta o assenti vengono considerati rinunciatari.
Al Socio accettante verrà immediatamente rilasciata una ricevuta provvisoria di assegnazione .
Esaurita la consultazione, si formerà una lista di Soci provvisoriamente assegnatari e una lista di Soci di
‘riserva’ che, in caso di rinuncia da parte dei Soci provvisoriamente assegnatari potranno loro subentrare, nel
rispetto dell'ordine cronologico di lista di ‘riserva’ nell'assegnazione degli alloggi disponibili. I Soci
provvisoriamente assegnatari verranno convocati per la visita dell’alloggio entro 5 gg. lavorativi dalla
riunione ed entro i successivi 3 giorni lavorativi ciascun Socio dovrà sottoscrivere l’accettazione dell’alloggio,
preliminare alla firma dell’atto di assegnazione.
Della riunione di assegnazione verrà redatto verbale, da conservarsi tra gli atti societari.
Art. 6 - Il Socio che non accetta l’assegnazione di un alloggio di nuova costruzione conserva la propria
posizione nella propria lista.
Art. 7 – Il Socio che conferma l’assegnazione provvisoria è tenuto a versare un acconto del Deposito
Vincolato Infruttifero nella misura stabilita dal CdA; se vi rinuncia prima dell’assegnazione definitiva verrà
restituito l’importo del deposito e conserverà la propria posizione in lista. Qualora il reddito annuo
dell’assegnatario del contratto di godimento e dei suoi eventuali coobbligati non sia congruo e capiente per
adempiere al pagamento di canone di godimento e spese, il CdA potrà richiedere specifiche garanzie e, in
mancanza o qualora le garanzie prodotte non fossero idonee, rifiutare la stipula dell’assegnazione.
La data di assegnazione definitiva viene fissata dal CdA e comunicata ai Soci interessati.
L’assegnazione definitiva si concretizza con la firma dell’atto di assegnazione ed ottemperando ai seguenti
punti:
a. versare l’integrazione del Deposito vincolato Infruttifero nella misura fissata dal CdA;
b. consegnare lo stato di famiglia;
c. consegnare un’autocertificazione, dalla quale risulti che né egli né altri componenti il nucleo familiare
siano titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare (così come previsto dalle vigenti normative in materia di edilizia popolare
ed economica) nell’ambito territoriale dei Comuni ove la Cooperativa ha effettuato assegnazione di
alloggi;
d. consegnare ogni altra documentazione che venisse richiesta dal CdA, conformemente alle disposizioni
di legge;
e. nel caso in cui la costruzione abbia usufruito di finanziamenti agevolati, il Socio assegnatario dovrà
dimostrare di possedere i requisiti stabiliti dalle relative leggi. Qualora il Socio non possieda tali
requisiti, l’assegnazione verrà revocata;
f. entro 90 giorni dall’assegnazione definitiva il Socio deve consegnare il certificato di residenza
aggiornato, dal quale risulti il trasferimento di residenza nel luogo ove è ubicato l’immobile sociale
oggetto di assegnazione e lo stato di famiglia aggiornato, se variati rispetto ai precedenti.
Il requisito attestante la residenza nel luogo ove è ubicato l’immobile sociale oggetto di assegnazione e il
requisito così come specificato al precedente paragrafo c) del presente articolo, dovranno essere rispettati
per tutta la durata dell’assegnazione in godimento dell’alloggio sociale.
Art. 8 - Il Socio che successivamente all’assegnazione definitiva, pur non avendo materialmente preso
possesso dell’alloggio, dichiari di rinunciarvi perde la posizione nella lista.
La Cooperativa prenderà immediatamente possesso dell’alloggio per riassegnarlo al primo dei Socio avente
diritto.
Il Socio rinunciatario dovrà comunque pagare alla Cooperativa, a titolo di indennizzo, una somma
corrispondente ad una trimestralità del canone di godimento alloggio e delle relative spese accessorie.
Nel caso in cui la rinuncia da parte del Socio sia stata determinata da gravi e documentati motivi, fermo
restando quanto stabilito dal comma precedente, con delibera motivata, il CdA, può conservare al Socio la
sua originale posizione nelle diverse liste di prenotazione alloggi.
Art. 9 - Qualora nello stabile vi siano boxes individuali di pertinenza, il Socio provvisoriamente assegnatario
ha la precedenza nell’assegnazione. Qualora lo rifiuti, dovrà confermarlo nell’apposita riunione e verrà
assegnato come previsto dal regolamento box.
TITOLO III - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI VECCHI
Art 10 - Si intendono per alloggi vecchi tutti gli alloggi di proprietà della Cooperativa diversi da quelli
considerati nell'art. 4 del Titolo II del presente Regolamento.
Questi tipi di alloggio che si renderanno disponibili saranno offerti in assegnazione con priorità ai Soci iscritti
nella lista cambi di cui al successivo TITOLO IV e successivamente ai Soci iscritti alla lista prenotazione
alloggi di cui all'art. 2 del presente regolamento.
Per assegnare tali alloggi si procederà con modalità analoga a quella di assegnazione degli alloggi nuovi
descritta al precedente articolo 5, con le seguenti variazioni:

Il CdA convocherà la riunione dei Soci iscritti alla lista prenotazione alloggi rendendo pubblico, con
cadenza almeno bimestrale, l’elenco degli alloggi disponibili mediante esposizione di avviso presso la
sede sociale, gli uffici decentrati, le bacheche dei quartieri, sul sito internet della Cooperativa e sulla
newsletter settimanale

si procederà all’offerta degli alloggi tramite chiamata nominativa dei Soci presenti in proprio o per
delega, seguendo l’ordine cronologico della lista
Qualora il reddito annuo dell’assegnatario del contratto di godimento e dei suoi eventuali coobbligati non sia
congruo e capiente per adempiere al pagamento di canone di godimento e spese, il CdA potrà richiedere
specifiche garanzie e, in mancanza o qualora le garanzie prodotte non fossero idonee, rifiutare la stipula
dell’assegnazione. L’assegnazione definitiva si concretizza con la firma dell’atto di assegnazione ed
ottemperando ai punti da a) ad f) del precedente articolo 7.
Il Socio che, avendo accettato l’assegnazione provvisoria, vi rinuncia prima dell’assegnazione definitiva o
comunque, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a formalizzare l’assegnazione definitiva, conserva la
propria posizione in lista.
In seguito alla rinuncia in fase di assegnazione provvisoria per due volte consecutive nell’arco del medesimo
anno solare, il Socio non potrà partecipare per 12 mesi, dalla data dell’ultima rinuncia, ad ulteriori
assegnazioni provvisorie di un alloggio delle liste.
TITOLO IV - CAMBIO ALLOGGIO
Art. 11 - Il Socio assegnatario di un alloggio sociale può iscriversi nella lista cambio alloggio, trascorsi tre
anni dalla data di firma del contratto.
La domanda va presentata in forma scritta, su apposito modulo rilasciato dall’ufficio amministrativo e verrà
inserita in ordine cronologico di data di presentazione nella lista cambi alloggio.
Art. 12 - La Cooperativa rende pubblico l’elenco degli alloggi disponibili per il cambio, mediante esposizione
di avviso presso la Sede sociale, gli uffici decentrati, le bacheche dei quartieri, sul sito internet della
Cooperativa e sulla newsletter settimanale.
L’avviso indica l’ubicazione degli alloggi, tipologia, numero dei locali, il canone annuo di godimento, le
presunte spese accessorie e l’importo del deposito vincolato infruttifero.
Le planimetrie ed ogni altra notizia utile a favorire l’assegnazione degli alloggi in tempi brevi vengono
pubblicate sul sito della Cooperativa.
I Soci interessati devono confermare la loro domanda di cambio con una richiesta scritta, entro il termine
definito nel summenzionato avviso, indicando il loro interesse per uno o più alloggi disponibili.
I Soci richiedenti vengono convocati per la visita degli alloggi entro 5 giorni lavorativi, ad ore e giorni fissati
per la visita degli alloggi.
Entro i successivi 3 giorni lavorativi i Soci dovranno dichiarare l’accettazione del cambio e l’assegnazione
avverrà nel rispetto dell’ordine di iscrizione alla lista cambi.
Il Socio che ha accettato il cambio dovrà sottoscrivere l’atto di assegnazione dell’alloggio.
L’assegnazione definitiva si concretizza ottemperando ai punti a), d), e) ed f) del precedente articolo 7.
Qualora il reddito annuo dell’assegnatario del contratto di godimento e dei suoi eventuali coobbligati non sia
congruo e capiente per adempiere al pagamento di canone di godimento e spese, il CdA potrà richiedere
specifiche garanzie e, in mancanza o qualora le garanzie prodotte non fossero idonee, rifiutare la stipula
dell’assegnazione.
In caso di mancata accettazione da parte di tutti i richiedenti il cambio, l’Amministrazione provvederà ad
offrire detti alloggi ai Soci iscritti nella lista di prenotazione di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
Art. 13 - L’accettazione del cambio comporta automaticamente la revoca dell’assegnazione dell’alloggio
precedentemente in uso.
Il Socio sarà tenuto a corrispondere il canone e le spese del vecchio alloggio sino alla data di assegnazione
del nuovo alloggio.
Il Socio che non prenda possesso del nuovo alloggio alla data prevista e che pertanto non renda disponibile
il vecchio alloggio sarà tenuto al pagamento della rata trimestrale di canone e spese di entrambi gli alloggi e
ciò sino all’effettivo rilascio del vecchio alloggio.
Il Socio che si trasferisce non può occupare entrambi gli alloggi per un periodo superiore al trimestre.
Il CdA, valutato il caso, potrà dichiarare il Socio rinunciatario.
Art. 14 - Il Socio in graduatoria che rifiuta una prima assegnazione del o degli alloggi offerti in cambio
mantiene la sua posizione di iscrizione nella lista cambio alloggio e potrà partecipare alla successiva.
Il Socio che rifiuta l’assegnazione per due volte verrà sospeso per un periodo di due anni dalla data del
secondo rifiuto, pur mantenendo la posizione acquisita nella lista cambi.
Il Socio che dopo avere accettato il cambio successivamente lo rifiuta, deve comunque pagare alla
Cooperativa, a titolo di indennizzo, una somma corrispondente a due mensilità del canone di godimento
alloggio e delle spese accessorie previste.
Art. 15 - In casi particolari il CdA può deliberare l’assegnazione di alloggi in cambio, in deroga alla
procedura suindicata.
A titolo esemplificativo ciò può avvenire:
a. a favore di un Socio portatore di handicap, per il superamento di barriere architettoniche;
b. a favore di un Socio con gravi problemi e comprovate difficoltà economiche, al fine di ridurre il costo
alloggio a suo carico;
c. in caso vi sia la necessità di sgomberare un alloggio o un intero edificio per eseguire lavori di
ristrutturazione o di rilevante manutenzione straordinaria;
d. per motivi di sicurezza.
L’alloggio assegnato in cambio, con procedura in deroga, non potrà avere dimensioni superiori a quello
precedentemente occupato, salvo il caso di un monolocale e che non vi siano altri monolocali disponibili.
TITOLO V - REVOCA - DISDETTA – SUBENTRO
Art. 16 - L’assegnazione dell’alloggio sociale è sempre intesa a tempo indeterminato ovvero per tutta la
durata della vita del Socio assegnatario, salvo revoca o disdetta.
L’assegnatario che perda la qualifica di Socio per esclusione o per recesso, decade dal diritto di usufruire
dell’alloggio sociale.
L’assegnazione si intende automaticamente revocata a decorrere dalla data della delibera del CdA con la
quale l’interessato è stato cancellato da Socio.
Art. 17 - Pur senza la perdita della qualifica di Socio, l’assegnazione dell’alloggio sociale può essere
revocata, con delibera del CdA quando:
a. il Socio assegnatario di alloggio costruito con finanziamenti pubblici, perda i requisiti previsti dalla
legge;
b. il Socio assegnatario trasferisce altrove la propria residenza;
c. il Socio assegnatario lascia l’alloggio disabitato per oltre sei mesi senza averne comunicato i motivi al
CdA;
d. a seguito di richiesta da parte del CdA non venga prodotta, entro il termine di due mesi dalla
medesima richiesta, la documentazione aggiornata attestante i requisiti di cui all’ art. 7 del presente
regolamento.
Art. 18 - Il Socio assegnatario può, in qualsiasi momento, dare disdetta dell’assegnazione dell’alloggio
sociale, comunicandola in forma scritta con almeno tre mesi di preavviso.
Il Socio è comunque tenuto a corrispondere il canone di godimento alloggio e relative spese accessorie fino
alla data di effettiva consegna dell’alloggio in Cooperativa.
In caso di decesso del Socio assegnatario e di mancanza di eredi conviventi, alla Cooperativa è dovuto il
pagamento del canone di godimento e le spese fino al momento del rilascio dell’alloggio da parte degli eredi
non facenti parte del nucleo famigliare.
L’alloggio dovrà comunque essere reso disponibile non oltre i tre mesi successivi al decesso.
Art. 19 - Il Socio deve restituire l’alloggio alla Cooperativa nello stesso stato in cui gli venne consegnato,
salvo il normale deterioramento d’uso ed eventuali modifiche interne autorizzate.
Le migliorie apportate all’alloggio a cura e spese del Socio, dovranno essere lasciate allo stato d’uso in cui si
trovano.
Eventuali modifiche non autorizzate o autorizzate a condizioni della loro successiva rimozione o ripristino,
dovranno essere eseguite a cura e spese del Socio.
In mancanza, vi provvederà la Cooperativa, addebitando al Socio le relative spese.
Art. 20 - In caso di morte del Socio assegnatario subentra nell’assegnazione il coniuge, se convivente. In
assenza del coniuge tale diritto spetta ai figli, purché conviventi col Socio assegnatario da almeno due anni.
In presenza di più figli maggiorenni l’alloggio viene assegnato a quello con maggiore anzianità, salvo diversi
accordi intervenuti tra gli aventi diritto secondo i principi di legge.
In mancanza del coniuge e di figli conviventi, uguale diritto è riservato al convivente more uxorio e agli altri
componenti il nucleo familiare, a condizione che la convivenza, alla data del decesso, sia instaurata da
almeno due anni, sia documentata da apposita certificazione anagrafica e sia stata comunicata per iscritto,
alla Cooperativa, entro 30 giorni dal suo instaurarsi e da questa accettata per iscritto.
Per quanto riguarda gli alloggi siti nei Comuni ove disponibile, ai conviventi more uxorio sono equiparati i
conviventi iscritti al Registro delle Unioni Civili che hanno fatto regolare domanda di convivenza.
In ogni caso, i soggetti sopraindicati devono essere Socio o devono presentare domanda di ammissione a
Socio entro tre mesi dalla data di decesso del Socio assegnatario.
L’assegnazione non potrà comunque aver luogo nel caso in cui l’interessato non abbia i requisiti per essere
ammesso a Socio o nel caso in cui il Consiglio d’Amministrazione, con deliberazione motivata, ne respinga la
domanda.
Le regole di trattamento economico in caso di riassegnazione vengono così stabilite:
 al coniuge convivente o assimilato, ai figli o fratelli che non abbiano mai lasciato il nucleo familiare verrà
riconosciuto il canone in vigore applicato al de cuius
 ai figli o fratelli rientrati da almeno due anni nel nucleo famigliare verrà applicato, se superiore al canone
pagato dal de cuius, il 40% del canone applicato al momento della riassegnazione dalla Cooperativa per
la stessa tipologia di alloggio
 in tutti gli altri casi verrà applicato, se superiore al canone pagato dal de cuius, il 70% del canone
applicato al momento della riassegnazione dalla Cooperativa per la stessa tipologia di alloggio
Art. 21 - In caso di separazione legale dei coniugi o di divorzio, l’assegnazione dell’alloggio spetta di diritto
al Socio già assegnatario salvo diverso provvedimento provvisorio e/o definitivo dell’Autorità Giudiziaria
competente. Qualora per motivi di lavoro, per cure mediche o per altro motivo documentabile il Socio
assegnatario trasferisca la propria residenza, il CdA, con delibera motivata può trasferire l’assegnazione al
coniuge o ad un figlio maggiorenne e convivente da almeno due anni.
TITOLO VI - NORME DIVERSE
Art. 22 - In caso di morte del Socio iscritto alla lista prenotazione alloggi, il coniuge superstite, se
convivente, ha diritto al subentro nella lista prenotazione alloggi, conservando il numero di iscrizione del
defunto, a condizione che presenti domanda entro tre mesi dal decesso.
Se il coniuge superstite non è Socio, quest’ultimo deve presentare domanda d’ammissione a Socio entro tre
mesi dalla morte del coniuge e domanda di subentro nella lista di prenotazione alloggi entro i tre mesi
successivi alla delibera di ammissione a Socio.
Uguale diritto, da esercitare con le medesime modalità sopra indicate per il coniuge, è riservato al convivente
more uxorio e agli altri componenti il nucleo familiare a condizione che la convivenza, alla data del decesso,
sia instaurata da almeno due anni e sia documentata da apposita certificazione anagrafica.
Art. 23 - I Soci dichiarati in stato di morosità dal CdA non possono partecipare a cambi di alloggio sociale
salvo il caso in cui il cambio di alloggio sia finalizzato alla riduzione dei costi.
Non può concorrere all’assegnazione di un alloggio, anche se Socio ed iscritto in lista prenotazione alloggi, il
coniuge di Socio già assegnatario, salvo che non presenti atto di separazione legale prima dell’assegnazione
definitiva.
Art. 24 - Per casi particolari, non contemplati dal presente regolamento, si dà mandato al CdA di deliberare
in merito.
REGOLAMENTO PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI SOCIALI
TITOLO I - USO PERSONALE - OSPITALITA’
Art. 1 - Il Socio, ottenuta l’assegnazione di un alloggio, deve stabilire la residenza presso l’alloggio stesso e
può abitarlo col proprio nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia e con le persone regolarmente
autorizzate dal CdA, come disciplinato negli articoli seguenti.
Ogni variazione dei residenti deve essere immediatamente segnalata.
Art. 2 - Il Socio che intenda ospitare una o più persone per un periodo superiore a 15 giorni, deve inoltrare
domanda scritta al CdA, specificando le generalità dell’ospite/degli ospiti e la durata prevista della sua/loro
permanenza e fornendo l’eventuale documentazione richiesta dal CdA.
Verificato che non vi siano ostacoli o controindicazioni, il CdA concede l’autorizzazione ad ospitare tale/i
persona/e, informandone il custode.
L’autorizzazione viene concessa per un periodo non superiore a sei mesi; la stessa può essere prorogata
rinnovando la richiesta con le modalità sopra indicate.
Il CdA può autorizzare periodi più lunghi, eventualmente rinnovabili, al personale addetto all’assistenza di
anziani, di disabili o, comunque, di persone non autosufficienti nel rispetto della legislazione vigente.
Art. 3 - Il Socio che intenda convivere con una o più persone deve inoltrare domanda scritta al CdA
indicandone le generalità.
Il CdA, verificato che non vi siano giustificati motivi contrari, autorizzerà la convivenza. Entro tre mesi il/i
convivente/i dovrà/dovranno presentare il certificato che attesti la residenza presso l’abitazione del Socio
assegnatario e l’aggiornamento del certificato attinente lo stato di famiglia del Socio.
Qualora il convivente o l’ospite sia un cittadino extracomunitario, contestualmente all’instaurazione della
coabitazione dovrà essere consegnata copia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità
così come i successivi rinnovi. La convivenza viene accordata fino alla scadenza del permesso di soggiorno
con possibilità di proroghe concordanti con le successive scadenze di tale documento.
Si accetta anche copia di richiesta del permesso di soggiorno o di richiesta di rinnovo e in attesa di
documenti ufficiali, si potrà concedere un periodo di ospitalità. Qualora la presenza del convivente nello
stesso stato di famiglia del Socio assegnatario non sia prevista dalla legge, è possibile presentare, per i Soci
residenti nei Comuni che lo rilasciano, copia dell’attestato di “unione civile basata su vincolo affettivo”,
estratto dal Registro delle Unioni Civili.
Il CdA, in ottemperanza alla legislazione vigente, non autorizzerà la convivenza o l’ospitalità quando il
numero complessivo di persone presenti in un alloggio risultasse tale da pregiudicare le condizioni igienico
sanitarie dell’alloggio stesso.
Art. 4 - In caso di convivenza o ospitalità superiore ai trenta giorni, la Cooperativa addebiterà al Socio
assegnatario i costi di consumo imputati a persona per il tempo della permanenza e comunque per non
meno di un trimestre.
Art. 5 - Il Socio, che per qualsiasi motivo deve lasciare l’alloggio incustodito per un periodo superiore a sei
mesi, deve informare il CdA e concordare le modalità di pagamento dei canoni in scadenza e le modalità di
accesso all’alloggio e relative pertinenze.
TITOLO II - MODIFICHE - RIPARAZIONI - MANUTENZIONI
Art. 6 - L’alloggio viene assegnato in godimento al Socio ad uso esclusivo di abitazione. È fatto pertanto
divieto al Socio di adibire l’alloggio o parte di esso ad uso diverso dall’abitazione, farne sede di attività
imprenditoriale di qualsiasi tipologia e/o natura, ivi comprese quelle che comportino l’afflusso di pubblico,
installarvi apparecchiature o impianti che arrechino disturbo.
Art. 7 - L’alloggio viene consegnato al Socio in buone condizioni di stato e manutenzione con tutte le
apparecchiature e gli impianti funzionanti e a norma di legge previa sottoscrizione del relativo verbale di
consegna.
Il Socio non può apportare alcuna modifica interna all’alloggio senza la preventiva autorizzazione scritta della
Cooperativa.
Valgono, a questo proposito, le norme già in vigore in materia di modifiche interne agli alloggi sociali a suo
tempo emanate e che costituiscono parte integrante del presente regolamento (All.1).
Al fine di garantire l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Socio è tenuto a conservare le certificazioni di
legge, ove previste, relative ai lavori eseguiti nonché le fatture e ad esibirle alla Cooperativa in caso di
richiesta.
Il CdA non rilascerà alcuna autorizzazione per modifiche all’interno di nuove costruzioni o di alloggi vecchi,
completamente ristrutturati al loro interno prima dell’assegnazione salvo che per lavori di lieve entità .
È assolutamente vietato qualsiasi intervento eseguito dal Socio che modifichi la composizione interna
dell’alloggio o il numero dei vani catastali.
Art. 8 - Nel corso dell’uso dell’alloggio, il Socio deve provvedere a fare eseguire tutte le riparazioni e le
normali manutenzioni ordinarie poste a suo carico con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge
per le caldaie autonome.
Valgono, a questo proposito, le norme già in vigore in materia di attribuzione dei costi di riparazione e
manutenzione ordinaria a suo tempo emanate e che costituiscono parte integrante del presente regolamento
(All.2).
Nel caso di guasti la cui riparazione sia di competenza della Cooperativa, il Socio deve segnalarlo
immediatamente all’ufficio tecnico della Cooperativa, utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso le
portinerie, gli uffici o sul sito web della Cooperativa.
In caso di emergenza, la segnalazione può essere anche verbale o telefonica ma con successivo inoltro della
richiesta scritta.
Art. 9 – Al momento della riconsegna alla Cooperativa l’alloggio deve essere perfettamente funzionante, in
normale stato di manutenzione e nelle medesime condizioni in cui venne a suo tempo assegnato, salvo il
normale deterioramento d’uso e le eventuali modifiche regolarmente autorizzate.
Se l’alloggio non venisse riconsegnato in normale stato di manutenzione e nelle medesime condizioni in cui
gli venne a suo tempo assegnato e a ciò non vi avesse provveduto il Socio, vi provvederà la Cooperativa,
addebitandogli i relativi costi, unitamente a quelli eventualmente sostenuti per la riparazione dei danni
causati dal Socio o la sostituzione di parti deteriorate per cause diverse dal normale uso, salvo le parti
interessate da sostituzione o ristrutturazione.
Eventuali migliorie apportate all’alloggio da parte del Socio e regolarmente autorizzate e fra queste
l’installazione della porta blindata, resteranno di proprietà della Cooperativa, senza alcun diritto di
risarcimento e/o indennizzo e/o rimborso economico a favore del Socio né da parte della Cooperativa né da
parte del Socio subentrante.
TITOLO III - OBBLIGHI E DIVIETI
Art. 10 - Oltre agli obblighi già indicati negli articoli precedenti, il Socio assegnatario deve:
a. corrispondere regolarmente i canoni di godimento dell’alloggio e tutte le altre spese meglio specificate
all’art. 14;
b. comunicare all’Amministrazione un recapito telefonico alternativo e il recapito di soggetto terzo dotato
di chiavi dell’alloggio nelle vicinanze di quest’ultimo, in modo che in situazioni di emergenza si possa
accedere all’alloggio, cantina e box, senza necessità di forzatura della porta o delle finestre;
c. consentire l’accesso ad operai, tecnici ed altri incaricati della Cooperativa, per eseguire lavori
all’interno dell’alloggio e/o resi obbligatori da specifiche norme di legge, ovvero per eseguire lavori
sulle parti comuni o sugli impianti dell’edificio o negli alloggi confinanti;
d. rispettare le norme comunali e le disposizioni del CdA, in materia di raccolta differenziata e di
smaltimento dei rifiuti;
e. mantenere un comportamento educato e corretto, di rispetto e di tolleranza nei confronti degli altri
Soci ed abitanti nel quartiere cooperativo e del personale di custodia, evitando di arrecare loro danni,
disturbi o molestie;
f. rispettare e far rispettare ai propri figli l’orario di gioco dei bambini all’interno dei cortili, così come
stabilito dal CdA o dal Consiglio di Quartiere ed il corretto uso dei giochi, delle panchine e degli altri
arredi da giardino eventualmente installati;
g. rispettare tutte le disposizioni emanate dal CdA, anche tramite il personale di custodia, in materia di
uso dell’alloggio e delle parti comuni degli edifici.
Il Socio assegnatario è responsabile del rispetto delle suindicate norme anche da parte dei propri familiari ed
eventuali ospiti o conviventi.
Art. 11 - In aggiunta ai divieti già indicati negli articoli precedenti, è fatto divieto al Socio, ai suoi familiari e
ai suoi eventuali ospiti o conviventi di:
a. sostare nei locali adibiti a portineria oltre il tempo necessario per una semplice comunicazione al
personale di custodia o per il ritiro di corrispondenza;
b. sostare nell’androne, sulle scale e negli altri luoghi di passaggio in modo da ostacolare il transito di
altre persone;
c. accedere al cortile con il proprio automezzo o con altri veicoli, salvo i casi previsti dal successivo art.
21;
d. parcheggiare autoveicoli nei corselli dei box e nei cortili, salvo specifica autorizzazione;
e. parcheggiare motociclette, ciclomotori al di fuori degli spazi consentiti;
f. esporre biancheria e qualsiasi oggetto di bucato sui balconi o alle finestre, in modo che sia visibile
dalla pubblica via;
g. scuotere dalle finestre e balconi tovaglie, tappeti e/o gettare oggetti di qualsiasi genere;
h. sporcare, ingombrare o occupare con oggetti personali o depositare cibo per animali su tutti gli spazi
comuni;
i. depositare negli alloggi, sui balconi, sui solai, materiali o manufatti di notevole peso, tali da costituire
pericolo per la tenuta delle solette e la stabilità dell’edificio;
j. tenere negli alloggi, nelle cantine e nei box sostanze e/o preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi,
nocivi, corrosivi) o comunque dannosi per l’igiene e la salute, in misura superiore alle normali esigenze
per uso domestico;
k. far funzionare negli alloggi macchine e motori rumorosi o che creino vibrazioni moleste;
l. recare disturbo agli altri Soci con schiamazzi, canti, danze, uso di strumenti musicali, riproduttori di
suoni o apparecchi radio TV ad alto volume;
m. trascinare oggetti pesanti, muovere mobili, usare trapani, eseguire lavori di qualsiasi genere
nell’alloggio prima delle ore 8 e dopo le ore 22;
n. gettare negli scarichi dei lavelli e dei WC liquidi corrosivi inquinanti, lettiere per animali e tutto ciò che
possa creare danni, otturazioni o cattivi funzionamenti degli impianti;
o. applicare, all’esterno dell’edificio, sul portone, nell’androne scale e in qualsiasi altro spazio comune,
targhe, cartelli, insegne o altri mezzi personali di segnalazione, senza l’autorizzazione scritta della
Cooperativa;
p. utilizzare l’acqua potabile e l’acqua calda centralizzata (ove esiste il servizio) in misura eccedente il
normale uso domestico, lasciando rubinetti aperti per lungo tempo o mantenendo in funzione
rubinetti, passi rapidi o altre parti di impianto idrico malfunzionanti, lavare autoveicoli nei cortili, nei
corselli dei box o in altri spazi comuni;
q. utilizzare l’ascensore come montacarichi, salvo quelli appositamente adibiti a tale scopo;
r. consentire l’uso dell’ascensore a bambini di età inferiore a 12 anni non accompagnati;
s. installare su finestre, balconi, terrazzini: tendaggi, veli, veneziane o altri accessori di foggia e colori
differenti dal modello definito dagli organismi sociali, competenti in materia;
t. dipingere porte esterne, serramenti, basculanti e qualsiasi altra parte comune e relativa al proprio
alloggio, di colore differente da quello definito dagli organismi sociali;
u. collocare vasi di fiori all’esterno dei balconi o sui davanzali delle finestre, onde evitare il pericolo di
caduta;
v. collocare gli impianti di climatizzazione al di fuori dei luoghi indicati dall’ufficio tecnico;
z. posizionare sul balcone armadietti o arredi equivalenti che superino l’altezza del parapetto
TITOLO IV - CANONE DI GODIMENTO E SPESE
Art. 12 - Il Socio assegnatario ha l’obbligo di corrispondere regolarmente alla Cooperativa, per tutta la
durata dell’assegnazione in uso dell’alloggio sociale, il canone di godimento dell’alloggio e tutte le altre spese
specificate nel successivo art. 14, come da relative fatture emesse periodicamente a suo nome. Il Socio deve
pagare le fatture entro la scadenza di pagamento, indicata nella fattura stessa. In mancanza di pagamento
viene inviato un sollecito. I Soci che, trascorsi quindici giorni dall’invio del sollecito, non hanno provveduto al
pagamento saranno considerati morosi. Ai Soci morosi la Cooperativa applicherà una penale in acconto a
copertura delle spese di recupero credito e degli interessi di mora, nella misura stabilita dal CdA, fatto salvo
il recupero delle maggiori spese e interessi. Se il sollecito non viene riscontrato, viene inviata formale diffida
legale concedendo ulteriori 10 giorni per adempiere al pagamento. In caso di mancato pagamento a fronte
di tale diffida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma c) dello Statuto Sociale, il CdA pronuncia
l’esclusione da Socio, con la conseguente immediata revoca a quest’ultimo dell’atto di assegnazione
dell’alloggio. È fatta salva la facoltà del CdA di non dare corso al rilascio, in seguito alla sottoscrizione e al
rispetto di un piano di rientro congruo e attendibile.
Art. 13
I - Alloggi di nuova costruzione
Il canone di godimento per gli alloggi ubicati in fabbricati di nuova costruzione o in fabbricati completamente
ristrutturati, viene stabilito al momento dell’assegnazione dal CdA. considerando sia lo scopo mutualistico
senza fini speculativi della Cooperativa, rispondendo così alle aspettative dei Soci, che le indicazioni ed i
parametri qui di seguito riportati:
a. impegni economici e/o finanziari sostenuti dalla Cooperativa per la realizzazione del progetto o di più
progetti nel medesimo periodo;
b. eventuali condizioni poste da convenzioni con Enti pubblici;
c. un congruo tempo di ammortamento dei costi sostenuti.
Sulla base dei criteri e parametri sopra indicati la Cooperativa determinerà un costo a metro quadro che
corrisponderà al canone di godimento.
Il canone di godimento così determinato resta immutato nel tempo per lo stesso Socio assegnatario, salvo
che non si modifichi uno o più parametri che lo hanno determinato o che già al momento dell’assegnazione
ne sia stato definito un aumento programmato.
II - Alloggi vecchia costruzione
Il canone di godimento per gli alloggi di vecchia costruzione che vengono riassegnati, sia in cambio che a un
nuovo Socio assegnatario, sarà stabilito dal CdA per gruppi e tipologie omogenee di alloggi e di quartiere ed
anche in questi casi, verrà calcolato sulla base di un costo per metro quadrato.
I canoni per i suddetti alloggi manterranno il loro carattere sociale. Essi saranno riportati in una tabella che
sarà disponibile, per presa in visione dei soci interessati, presso l’ufficio amministrativo della Cooperativa e
verrà aggiornata dal CdA ogni tre anni tenendo presente quanto segue:
a.
dovranno essere considerati gli interventi di tipo impiantistico, resi obbligatori, per adeguamenti a
normative e/o disposizioni di legge;
b.
ristrutturazione interna, completa o parziale, effettuata singolarmente negli alloggi facenti parte dei
fabbricati costruiti da almeno 30 anni ed eventualmente anche di alloggi situati in fabbricati di
costruzione più recente, qualora ne venisse ravvisata la necessità da parte del CdA;
c.
congruo tempo di ammortamento dei costi sostenuti.
Come per gli alloggi di nuova costruzione, il canone di godimento così determinato resta immutato nel tempo
per lo stesso Socio assegnatario, salvo che non si modifichi uno o più dei parametri che lo hanno
determinato o che già al momento dell’assegnazione ne sia stato definito un aumento programmato.
Art. 14 - Oltre al canone di godimento dell’alloggio, il Socio assegnatario deve corrispondere alla
Cooperativa:
a) tutte le spese per la fornitura dei servizi direttamente connessi al godimento dell’alloggio sociale
comunemente definiti oneri accessori quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
portierato, rotazione sacchi, pulizie e giardinaggio, energia elettrica, acqua, riscaldamento, ascensore,
eventuale acqua calda sanitaria e tutte quelle spese che potrebbero derivare da eventuali servizi
richiesti dai Soci o erogati per migliorare l’abitabilità degli alloggi o per disposizione di legge o di
regolamento comunale;
b) tutte le spese per lavori di riparazione e di manutenzione ordinaria e programmata, sia sulle parti
comuni dei fabbricati che all’interno dei singoli alloggi e che non siano di diretta competenza del Socio
assegnatario; inoltre, in deroga alla legislazione vigente in materia, dovranno essere corrisposte le
spese di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 16 con le ripartizioni previste al successivo
articolo 15. Nei fabbricati di nuova costruzione, le spese di manutenzione ordinaria verranno
addebitate ai Soci assegnatari, dopo che sia trascorso un anno dalla prima assegnazione;
c) le spese per la conduzione amministrativa.
Il CdA, attraverso i Cdq, fornirà periodicamente l’informativa sull’andamento dei costi sostenuti nei singoli
quartieri rispetto ai preventivi di spesa.
Art. 15 - Per la ripartizione, tra i Soci assegnatari, delle spese indicate nel precedente art. 14, si fa
riferimento alla superficie calpestabile degli alloggi, al numero delle persone alloggiate in ciascun alloggio o
al piano di residenza per le spese di funzionamento degli ascensori.
Per gli stabili dotati di contatori relativi all’acqua calda sanitaria e/o al riscaldamento installati in ciascun
appartamento, la ripartizione delle spese avverrà sulla base delle letture dei contatori stessi.
Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma a) e b) dell’art. 14 determinate per ogni
singolo quartiere verranno addebitate:
a. ai conduttori di locali ad uso commerciale eventualmente ubicati nel quartiere
b. ai Soci assegnatari degli alloggi ubicati nel quartiere
c. ai Soci assegnatari dei box ubicati nel quartiere, per mq calpestabili
I costi determinati da negligenza, trascuratezza o uso improprio delle parti comuni e degli impianti o da atti
di vandalismo, verranno addebitati direttamente ai responsabili degli stessi se chiaramente individuati oppure
saranno ripartiti fra tutti i Soci del quartiere interessato.
Art. 16 - Il CdA, con la partecipazione di ciascun Consiglio di Quartiere interessato, elabora gli interventi di
manutenzione straordinaria del quartiere. Il programma di tutti gli interventi verrà successivamente
condiviso in assemblea con la partecipazione di tutti i CdQ della Cooperativa. Tutte le spese di manutenzione
straordinaria degli immobili saranno suddivise tra i Soci assegnatari della Cooperativa, in relazione alla
superficie utile degli alloggi.
Per l’attuazione dei singoli interventi sarà informata l’Assemblea di Quartiere.
Nei fabbricati di nuova assegnazione la quota di manutenzione straordinaria verrà addebitata ai Soci
assegnatari non prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di inizio delle assegnazioni nel fabbricato.
TITOLO V - DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 17 - Il Socio assegnatario di un alloggio sociale è responsabile dei danni arrecati sia all’alloggio che
all’immobile ed alle sue pertinenze, per fatti propri, dei propri familiari e di eventuali ospiti.
I Soci residenti in un quartiere cooperativo sono solidamente responsabili del corretto utilizzo dei locali d’uso
comune, della sala riunioni, degli spazi a verde, degli spazi e attrezzature per i giochi dei bambini e di tutte
le altre parti collettivamente utilizzate.
L’uso individuale di locali comuni è disciplinato dal CdA o, per delega, dal Consiglio di Quartiere.
Art. 18 - Ogni Socio residente in un alloggio della Cooperativa esonera espressamente la Cooperativa da
ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti, omissioni o colpe di altri Soci
ivi residenti o di terzi in genere.
La Cooperativa è altresì esonerata da ogni responsabilità per le eventuali sospensioni dei servizi dovute a
fatto non imputabile alla Cooperativa, a casi imprevisti ed imprevedibili o a manutenzioni anche se non
programmate.
Art. 19 - I Soci hanno la facoltà di tenere nell’alloggio comuni animali domestici a condizione che la loro
presenza non arrechi disturbo agli altri Soci.
Tali animali non possono liberamente circolare nei cortili o negli altri spazi comuni degli edifici; non possono
soddisfare i loro bisogni corporali all’interno di detti spazi e se ciò dovesse accidentalmente accadere, il Socio
proprietario dell’animale dovrà immediatamente pulire.
Durante il transito i cani devono essere tenuti al guinzaglio e, se di grossa taglia, con la museruola.
I cani non possono essere lasciati incustoditi sui balconi e negli spazi e/o parti comuni.
E’ vietato svolgere attività, anche amatoriale, di allevamento animali di qualsiasi specie all’interno dell’
alloggio e delle sue pertinenze.
Art. 20 - È fatto assoluto divieto ai Soci di installare, sui propri balconi o su parti comuni dell’edificio,
antenne riceventi o ricetrasmittenti, senza l’autorizzazione scritta della Cooperativa e nel rispetto delle leggi
vigenti.
Art. 21 - È consentito l’accesso al cortile ed agli altri spazi comuni ad automezzi del Socio o di suoi fornitori,
in caso di trasloco, di ritiro e consegna di oggetti voluminosi e pesanti, per il tempo strettamente necessario
alle operazioni di carico e scarico e comunque durante l’orario di apertura della portineria.
È consentito l’accesso di automezzi per il trasporto di persone gravemente ammalate, di invalidi o di disabili,
per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa degli stessi, previo rilascio da parte
dell’Amministrazione di un permesso.
Art. 22 - Per casi particolari non contemplati dal presente regolamento, il CdA provvederà a deliberare in
merito.
Art. 23 - Tutti i soci sono ovviamente tenuti ad uno scrupoloso rispetto del presente regolamento per l’uso e
la gestione degli alloggi sociali, così come degli altri regolamenti definiti ed approvati dall’Assemblea dei Soci
e raccolti in questo volume.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiamare, anche con comunicazione scritta, i Soci che si
comportino in modo non conforme alle norme stabilite. Dopo due richiami in forma scritta, per i quali il Socio
ha diritto di replica, il CdA o, se delegato, il Comitato Esecutivo, si riserva la facoltà di applicare una sanzione
pecuniaria determinata in accordo con i CdQ in funzione della gravità della violazione stessa. I proventi
derivanti dalle sanzioni saranno devoluti ad un ente benefico designato dal Consiglio di Amministrazione.
La reiterata inosservanza dei Regolamenti o il mancato pagamento delle sanzioni, possono comportare
l’espulsione da Socio, come previsto dall’articolo 12, comma 1 dello Statuto.
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE ED USO DI BOX E POSTI AUTO
Art. 1 - La Cooperativa concede in godimento, esclusivamente ai propri Soci, box da adibire ad autorimessa
individuale o posti auto in autorimesse collettive che, ai fini dell’assegnazione, vengono a tutti gli effetti
equiparati ai box.
Art. 2 - Sono assegnabili sia i box di nuova costruzione che quelli di vecchia costruzione che si rendono
liberi, per rinuncia da precedenti assegnatari o per altro motivo. Questi ultimi vengono assegnati ai Soci in
lista prenotazione box e ai Soci in lista cambio box come al successivo art.5.
Art. 3 - I box inseriti in quartieri di nuova costruzione vengono assegnati prioritariamente ai Soci assegnatari
degli alloggi sociali ivi localizzati.
I box di nuova costruzione che venissero realizzati in un quartiere preesistente vengono anch’essi assegnati
prioritariamente ai Soci assegnatari di alloggio sociale residenti nel quartiere di appartenenza.
Art. 4 - I Soci interessati all’assegnazione di un box o al cambio di quello già in uso, devono presentare
domanda, su apposito modulo, per iscriversi:
a. alla lista prenotazione box;
b. alla lista prenotazione secondo box;
c. alla lista cambio box.
Alla presentazione della domanda verrà assegnato un numero di iscrizione progressivo, per ciascuna lista.
I Soci dichiarati in stato di morosità dal CdA non possono partecipare ad assegnazioni o cambi.
Art. 5 - L’assegnazione dei box, agli iscritti alle suindicate liste, viene effettuata con le seguenti priorità:
a. ai Soci assegnatari di alloggio nel quartiere ove il box è ubicato;
b. ai Soci assegnatari di alloggio nei bacini di utenza di cui al successivo art. 18 nella quale il box è
ubicato;
c. ai Soci assegnatari di alloggio in tutti gli altri quartieri;
d. ai Soci non assegnatari di alloggio.
A parità di condizioni, la priorità segue l’ordine di iscrizione alle corrispondenti liste.
Art. 6 - Qualora, soddisfatte tutte le richieste di prima assegnazione, rimanessero disponibili ancora dei box,
gli stessi potranno essere assegnati come secondo box, ai Soci iscritti nell’apposita lista e con la priorità di
cui al precedente art. 5.
Art. 7 - Nei quartieri ove il numero dei box è pari o superiore a quello degli alloggi, il Socio che al momento
dell’assegnazione dell’alloggio avesse rifiutato l’offerta del box, non potrà partecipare ad una successiva
assegnazione di box, nello stesso quartiere, prima che sia trascorso un anno dal suo rifiuto.
Art. 8 - Il secondo box può essere assegnato esclusivamente in via temporanea, con contratto della durata
minima di un anno con scadenza al 31 dicembre e disdettabile con preavviso scritto di tre mesi. Tale
condizione vale anche per il box attribuito ad un Socio non assegnatario di alloggio.
Qualora la Cooperativa abbia la necessità di ottenere il rilascio di tali box, si procederà a partire dai contratti
meno recenti e, a parità di condizioni, per sorteggio. La Cooperativa avvierà le procedure di cui sopra in caso
di richiesta di primo box da parte di un Socio residente nel quartiere interessato. Per i contratti in essere al
momento dell’entrata in vigore del presente regolamento valgono le norme di legge sulla locazione.
Art. 9 - Nei quartieri dove il box non è di pertinenza, il Socio che lascia l’alloggio per cambio è tenuto a dare
disdetta del box unicamente se l’alloggio in cui subentra è al di fuori del bacino di utenza (art.18). In tal caso
il Socio dovrà iscriversi in lista assegnazione box.
Art. 10 - Nei quartieri di recente costruzione ove il numero di box è pari o superiore a quello degli alloggi,
ogni box costituisce pertinenza del relativo alloggio.
In caso di riassegnazione di un alloggio sociale, il nuovo assegnatario ha diritto prioritario all’assegnazione
del box di pertinenza.
Il Socio residente in uno di questi quartieri che, a seguito di cambio, si trasferisce in un altro quartiere della
Cooperativa, oltre all’alloggio deve liberare anche il box di pertinenza.
I box di pertinenza vengono assegnati a Soci non assegnatari del relativo alloggio, esclusivamente in via
temporanea, con contratto della durata di un anno e disdettabile, nel caso di ripristino della pertinenzialità,
con preavviso scritto di tre mesi.
Il Socio, assegnatario di primo box, il cui contratto viene disdettato per il ripristino della pertinenzialità, avrà
precedenza nell’assegnazione di un nuovo box.
Art. 11 - I Soci già assegnatari di un box e che siano iscritti alla lista cambio box possono concorrere
all’assegnazione di un box che si rendesse libero. L’assegnazione in cambio verrà effettuata con le medesime
procedure amministrative stabilite per il cambio alloggi.
In seguito al cambio il canone box verrà adeguato alle nuove tabelle.
Art. 12 - Per i box di nuova costruzione il canone di godimento verrà determinato dal CdA.
Verrà anche determinato il deposito vincolato infruttifero che dovrà essere versato nei termini fissati dal CdA
e comunque prima della consegna dei box.
Per i box di vecchia costruzione e per i posti auto al momento della loro riassegnazione, anche a seguito di
cambio, il canone verrà determinato con lo stesso metodo stabilito per gli alloggi (vedi art.13 del
regolamento Uso e Gestione degli alloggi sociali).
Anche per questi, il Socio assegnatario dovrà versare, con le modalità di cui sopra, il deposito vincolato
infruttifero nella misura fissata dal CdA.
Art. 13 - Il box può essere utilizzato esclusivamente dal Socio assegnatario o dai suoi familiari conviventi.
Poiché il box è finalizzato esclusivamente al ricovero di autoveicoli, il Socio assegnatario, o in sua vece, un
suo familiare convivente, deve essere proprietario di un autoveicolo regolarmente circolante ed essere in
grado di condurlo.
A dimostrazione del possesso di questi requisiti, al momento dell’assegnazione il Socio deve produrre
fotocopia della patente di guida e del documento attestante la proprietà dell’autoveicolo o l’uso di
quest’ultimo in locazione e/o noleggio e/o in uso da parte di uno dei familiari conviventi.
La Cooperativa potrà, in qualsiasi momento, verificare il possesso di tali requisiti, chiedendo copia aggiornata
della documentazione suindicata.
È fatto divieto al Socio di subaffittare il box o di consentire il ricovero di qualsiasi autoveicolo o altro mezzo,
non di proprietà e/o non in locazione e/o noleggio e/o uso del Socio e/o familiari conviventi.
Con espressa autorizzazione del C.d.A è consentito al Socio e ai familiari conviventi, di ricoverare un
autoveicolo non di sua proprietà, ma in suo temporaneo possesso, per motivi di lavoro o altro. In tal caso il
Socio dovrà produrre la documentazione attestante le condizioni di possesso dell’autoveicolo. Le norme di cui
sopra valgono anche per i posti auto in autorimessa.
Il CdA può concedere deroghe alle norme suesposte, quando trattasi di un Socio portatore di handicap in
possesso di mezzi di locomozione anche diversi dall’automobile o per casi particolari che dovessero
emergere.
Art. 14 - I box e le autorimesse possono essere utilizzati esclusivamente per il ricovero di autoveicoli per i
quali le leggi ammettono il ricovero in luoghi chiusi. È fatto divieto al Socio di depositare nei box e nelle
autorimesse materiali infiammabili, esplosivi o maleodoranti.
Art. 15 - Il Socio che intende rilasciare il box deve comunicarlo per iscritto alla Cooperativa con almeno tre
mesi di anticipo.
Al momento della riconsegna alla Cooperativa il box deve essere perfettamente funzionante, in normale
stato di manutenzione e nelle medesime condizioni in cui venne a suo tempo assegnato, salvo il normale
deterioramento d'uso e le eventuali modifiche regolarmente autorizzate.
Art. 16 - È fatto divieto al Socio di apportare modifiche di qualsiasi genere ai box e agli impianti presenti.
È inoltre fatto divieto di modificare l’uso del box, trasformandolo in magazzino, officina, sala di ritrovo o per
altre attività diverse dal semplice ricovero di autoveicoli.
Art. 17 - L’assegnazione del box e/o posto auto in autorimesse collettive, potrà essere revocata con effetto
immediato, nel caso in cui il Socio:
a. ritardi, di oltre un trimestre, il pagamento del canone d’uso e delle spese accessorie;
b. violi le disposizioni relative all’uso del box ed in particolare le norme indicate nei precedenti artt. 13,
14 e 16 del presente regolamento;
c. non si adegui ad eventuali successive modifiche al presente regolamento, approvate dall’Assemblea
generale dei Soci;
d. in qualsiasi modo venga a perdere i requisiti necessari ad ottenere l’assegnazione del box.
Art. 18 – I bacini di utenza di cui all’art. 5 sono attualmente così definiti:
a. quartieri di via Hermada 8 e 14, Ornato 7, Val di Ledro 8 e 23, Val d’Ossola 19, Hermada 23, P. De
Calboli 14;
b. quartieri di via Ornato 58, Maestri del Lavoro 4, E. Cecchi 1 e 2, Adriatico 30, Cicerone 17, Palanzone
12;
c. quartiere di via Empoli 9;
d. quartiere di via Grassini 5, Carli 34 e Scherillo 4;
e. quartieri di via Armellini 10/1 e Zanoli 15/19;
f. quartiere di via Comasina 87;
g. quartiere di via Davanzati 28;
h. quartieri di via Conte Verde 17, Abba 26, Livigno 20;
l. quartiere di via Grazioli 33;
m. quartiere di via Di Vittorio 32 (Novate Milanese);
n. quartiere di via Caianello 6.
Il CdA dovrà integrare la definizione dei bacini di cui sopra a seguito di interventi costruttivi e/o nuove
acquisizioni.
Art. 19 – Il Socio assegnatario ha l’obbligo di corrispondere regolarmente alla Cooperativa, per tutta la
durata dell’assegnazione in uso del box o del posto auto, il relativo canone di godimento e tutte le altre
spese accessorie come da relative fatture emesse periodicamente a suo nome. Il Socio deve pagare le
fatture entro la scadenza di pagamento indicata nella fattura stessa; in mancanza di pagamento viene
inviato un sollecito. I Soci che, trascorsi quindici giorni dall’invio del sollecito, non hanno provveduto al
pagamento saranno considerati morosi. Ai Soci morosi la Cooperativa applicherà una penale in acconto a
copertura delle spese di recupero credito e degli interessi di mora, nella misura stabilita dal CdA, fatto salvo
il recupero delle maggiori spese e interessi. Se il sollecito non viene riscontrato, viene inviata formale diffida
legale concedendo ulteriori 10 giorni per adempiere al pagamento. In caso di mancato pagamento a fronte
di tale diffida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma c) dello Statuto Sociale, il CdA pronuncia
l’esclusione da Socio, con la conseguente immediata revoca a quest’ultimo dell’atto di assegnazione del box
o del posto auto. È fatta salva la facoltà del CdA di non dare corso al rilascio, in seguito alla sottoscrizione e
al rispetto di un piano di rientro congruo e attendibile.
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE ED USO DI POSTEGGI PER
MOTO E BICICLETTE
Nei quartieri e negli stabili della Cooperativa vengono individuati gli spazi destinati al parcheggio dei
motocicli, che non potranno essere parcheggiati al di fuori di questi.
I parcheggi per le biciclette non assegnati ai Soci sono destinati ad ‘uso momentaneo di cortesia’ in luoghi
dedicati (es. rastrelliere), mentre i posteggi per moto e motocicli sono esclusivamente destinati
all’assegnazione in godimento. Nei quartieri dove esistono spazi adibiti appositamente a parcheggio o
ricovero di biciclette identificato in maniera nominativa, l'assegnazione è in godimento d'uso.
Art. 1 - L’assegnazione dei posteggi in godimento verrà effettuata seguendo l'ordine cronologico di
presentazione della domanda.
Possono essere assegnati, compatibilmente con le disponibilità, fino a un massimo di due posteggi
nell’ambito dello stesso nucleo familiare.
Art. 2 - I Soci assegnatari dei posti moto sono responsabili della conservazione degli stessi; gli eventuali
interventi di ripristino che si rendessero necessari saranno loro addebitati. Il posteggio non potrà essere
utilizzato per la manutenzione dei motocicli e delle biciclette.
Art. 3 - Sia l’entrata che l’uscita dagli stabili deve avvenire a “passo d’uomo”, ove vi sia un passaggio carraio
che consenta anche il transito di auto e moto e con accompagnamento a mano ove non vi sia tale passaggio
carraio. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’assegnazione per coloro che si
rendessero colpevoli di comportamenti che violino le predette regole e che siano, comunque, pericolosi per
la pubblica incolumità.
Art. 4 - La Cooperativa declina ogni responsabilità per eventuali furti di cicli e motocicli o di oggetti posti nei
pressi o sugli stessi, nonché ogni responsabilità civile e penale per danni causati dal conduttore o dal mezzo
alle persone e alle cose in genere.
Art. 5 - Il cambio dell’alloggio da parte del Socio usufruente di posteggio ad altro stabile pregiudica la
continuazione dell’assegnazione stessa.
Il rilascio dell’alloggio assegnato determina anche la revoca dell’assegnazione del posteggio utilizzato dal
titolare o da altro componente il suo nucleo familiare.
In caso di decesso del Socio assegnatario di posteggio l’assegnazione spetta di diritto ad un componente del
nucleo familiare che divenga Socio secondo le norme dello Statuto della Cooperativa e del presente
regolamento.
REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
TITOLO I - PRINCIPI ISPIRATORI
Art. 1 – Per favorire la partecipazione del corpo sociale sono istituiti i Consigli di Quartiere, organismi di
rappresentanza diretta dei Soci residenti nei quartieri della Cooperativa, eletti dai Soci stessi con le modalità
e con le attribuzioni di cui al presente regolamento.
I rapporti fra il CdA, i CdQ e la Struttura operativa della Cooperativa, dovranno essere improntati alla
massima lealtà e collaborazione e tendere ai fini ed agli scopi sociali di cui allo statuto e più in generale al
perseguimento dell’interesse collettivo.
TITOLO II – ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
Art. 2 - I CdQ hanno il compito di:
a. supportare il CdA nel suo compito di valorizzare e diffondere, tra i Soci, i principi ed i valori della
cooperazione, della mutualità, della socialità, avanzando al CdA proposte in merito e realizzando le
iniziative conseguenti;
b. collaborare con il CdA per l’osservanza, da parte dei Soci, dello statuto e dei regolamenti interni
svolgendo un’attività di sensibilizzazione verso il Corpo Sociale;
c. partecipare alla programmazione della manutenzione ordinaria, proponendo qualsiasi altra spesa di
pertinenza del quartiere, verificandone periodicamente i costi rispetto al budget;
d. partecipare con il CdA alla stesura del piano di manutenzione straordinaria pluriennale del proprio
quartiere. Partecipare alla valutazione del programma pluriennale di manutenzione straordinaria
globale e del relativo piano di ammortamento per la successiva delibera del CdA;
e. gestire, secondo il regolamento proposto al CdA. e da questi approvato, il locale ad uso sociale, messo
a loro disposizione nel quartiere, favorendo le iniziative ritenute utili per i Soci e loro familiari, avendo
la piena responsabilità organizzativa dell’attività svolta sia in proprio che in relazione ad iniziative
gestite dai singoli Soci, nonché di organizzare e gestire iniziative sociali, culturali, ricreative e sportive
indirizzate ai Soci ed alle loro famiglie promuovendo la massima collaborazione tra CdQ;
f. fissare le modalità di utilizzo dei giochi, degli arredi e delle altre parti comuni poste all’interno del
quartiere;
g. informare i Soci circa i temi e le questioni di specifico interesse del quartiere utilizzando la bacheca a
loro disposizione o con altro mezzo ritenuto idoneo;
h. verificare con l’Amministrazione della Cooperativa la corretta esecuzione degli interventi. In caso di
gravi inadempienze nella realizzazione dei lavori potranno chiedere l’intervento del CdA;
i. segnalare all’Amministrazione evidenti carenze dei collaboratori della Cooperativa a qualunque titolo
operanti nel quartiere;
l.
convocare la riunione dei Soci di quartiere, sia su argomenti di carattere generale riguardanti la
Cooperativa, sia su argomenti specifici del Quartiere, informando preventivamente il CdA;
m. convocare, in accordo con il CdA, la riunione dei Soci del quartiere per informarli circa il conto
consuntivo ed il bilancio di previsione del quartiere;
n. svolgere un ruolo attivo per la soluzione di problemi segnalati dai Soci;
o. definire, sentiti i Soci, le caratteristiche degli arredi esterni, quali: zerbini, tende da sole, veneziane,
ecc..., in accordo con l’Amministrazione.
I CdQ stabiliscono i calendari della propria attività e devono riunirsi almeno una volta al trimestre segnalando
al CdA i problemi emersi.
Art. 3 - Il CdA può conferire ai CdQ deleghe particolari, individuando competenze aggiuntive rispetto a
quelle definite dal presente regolamento.
Art. 4 - Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui agli Artt. 2 e 3:
a. ai CdQ dovrà essere fornita dal CdA l’adeguata informazione sulla gestione della Cooperativa con
particolare riferimento alle questioni di interesse dei singoli quartieri;
b. ai CdQ dovranno essere inviati gli ordini del giorno delle sedute dei C.d.A e del Comitato Esecutivo;
c. ai CdQ dovranno essere forniti periodicamente tutti i dati relativi alle spese di specifica pertinenza del
quartiere, raffrontato con il budget concordato per tale genere di spesa;
d. il CdQ, nel numero di due Consiglieri, dovrà essere convocato dal CdA all’apertura delle offerte relative
alle gare d’appalto riguardanti il loro quartiere.
TITOLO III – SEDE E DISPONIBILITÁ ECONOMICHE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
Art. 5 – La Cooperativa, compatibilmente con le disponibilità dei locali, mette a disposizione di ogni CdQ una
propria sede attrezzata.
Ogni CdQ è responsabile della custodia e del corretto uso della propria sede e di quanto in essa contenuto.
Il locale sociale di pertinenza del quartiere è utilizzabile per le riunioni del CdQ e per le Assemblee di
quartiere e, ove possibile, anche da singoli o gruppi di Soci per feste ed altre iniziative personali, secondo
quanto definito dall’apposito regolamento di cui all’articolo 2 lettera e).
Secondo quanto disposto nel regolamento, il locale di pertinenza del quartiere potrà essere concesso in uso
ad organismi esterni, ove compatibile con le caratteristiche del locale, per riunioni ed esposizioni, a
condizione che la presenza di persone estranee all’interno del quartiere non crei disturbo ai Soci.
L’Amministrazione della Cooperativa provvederà all’incasso di eventuali somme alla stessa dovute per
l’utilizzo dei locali ed al rilascio delle relativa documentazione fiscale.
Art. 6 – Il CdA con apposita delibera, stabilisce annualmente un contributo economico da erogare ai CdQ,
parametrato al numero degli alloggi del quartiere, I CdQ giustificheranno l’utilizzo delle somme a propria
disposizione presentando la relativa documentazione fiscale al CdA.
Il CdA potrà erogare con apposita delibera, contributi aggiuntivi per finanziare iniziative straordinarie e di
interesse collettivo, sulla base di uno specifico programma e dei relativi costi, i quali dovranno essere
preventivamente presentati dai CdQ ed approvati dal CdA.
Art. 7 – Entro il mese di gennaio di ogni anno, il CdQ dovrà redigere e sottoporre all’Assemblea di quartiere
il proprio rendiconto, nel quale dovranno essere evidenziate le attività svolte e i costi sostenuti. Copia del
documento dovrà essere inviata al CdA
Qualora il contributo dell’anno precedente fosse stato utilizzato parzialmente la parte non utilizzata verrà
considerata come acconto del contributo per l’anno successivo.
TITOLO IV - COMPOSIZIONE ED ELEZIONI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
Art. 8 – Ogni Consiglio di Quartiere si compone di un numero di membri da 3 a 7, eletti fra i Soci residenti
nel quartiere, non più di uno per nucleo famigliare. Possono essere eletti Consiglieri i Soci residenti nel
quartiere che non abbiano con la Cooperativa un rapporto di dipendenza o un rapporto di collaborazione
professionale, che non siano fornitori di beni e/o servizi e non siano familiari di Socio che si trovi in tale
condizione, che siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e non siano
familiari conviventi di Socio che non si trovi in tale condizione di regolarità, che nei confronti degli stessi non
sia stato avviato il procedimento di esclusione, che non abbiano in corso una vertenza con la Cooperativa,
sia in sede giudiziaria sia extra giudiziaria, e che non siano familiari conviventi di socio che si trovi in tale
condizione. I Consiglieri di Amministrazione non possono far parte dei CdQ, se lo ritengono possono
partecipare alle riunioni dei CdQ.
Art. 9 - In assenza di candidature o quando le stesse fossero inferiori al numero minimo di Consiglieri
stabilito nel precedente Art.8, il CdA si farà carico del collegamento con il corpo sociale del quartiere e
promuoverà tutte le iniziative atte al superamento del problema.
Art. 10 – Il Consiglio di Quartiere dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il CdA fissa la data di elezione dei Consigli di Quartiere, alla scadenza del mandato triennale,
compatibilmente con le esigenze organizzative della Cooperativa.
Art. 11 – I CdQ vengono eletti con votazione su scheda.
Per tali votazioni si adotta la seguente procedura:
a. il CdA fissa il termine entro il quale i Soci residenti nel Quartiere devono presentare la loro
autocandidatura, tramite apposito modello da consegnare agli uffici della Cooperativa, ed informa i
Soci con avviso in bacheca;
b. il CdA fissa la data delle votazioni che comunica ai Soci tramite circolare e avviso in bacheca,
predispone ed invia a tutti i soci residenti dei Quartieri le schede di votazione con i nomi dei candidati
da votare, le urne, i tabulati con l’elenco dei Soci residenti, le tabelle per lo scrutinio;
c. il CdQ uscente nomina gli scrutatori e il Presidente di seggio fra i Soci residenti del quartiere;
d. il Socio esprime il voto tramite un segno sul nome dei candidati prescelti. È possibile votare fino ad un
massimo dei 2/3 dei candidati; se il numero dei candidati è superiore a 9, si può esprimere fino ad un
massimo di 6 preferenze. Il Socio consegna la scheda votata al Presidente di seggio e firma il tabulato
di Quartiere;
e. al termine delle operazioni di voto, le urne sigillate ed i tabulati dei Soci vanno recapitati per le
operazioni di scrutinio presso la sede del CdQ o altro locale indicato dal CdQ Lo scrutinio, aperto ai
Soci del Quartiere, viene effettuato dal Presidente di seggio con gli scrutatori e vengono eletti i Soci
che abbiano ottenuto almeno un quinto dei voti dei votanti di ogni Quartiere. Dello scrutinio viene
redatto verbale da consegnarsi al CdA e da questi conservato agli atti. In caso di mancato
raggiungimento del quorum valido per l'elezione del CdQ, il CdA si riserva la facoltà di confermare
quali Consiglieri di Quartiere i Soci maggiormente votati, nel limite di tre.
Art. 12 – L’elezione dei Consigli di Quartiere viene ratificata con apposita delibera del CdA. Analogamente
avviene per tutte le successive variazioni.
Art. 13 – Oltre che per dimissioni, decade dalla carica il Consigliere che nel corso del mandato triennale si
trasferisce in un altro quartiere.
Il dimissionario può essere sostituito, per cooptazione, da altro Socio avente i requisiti richiesti dal
regolamento individuandolo prioritariamente fra i Soci votati primi non eletti.
Sempre per cooptazione, nel corso del mandato possono essere nominati altri Consiglieri aggiunti, purché il
numero massimo dei componenti il CdQ non sia superiore a 7.
I nominativi dei Consiglieri cooptati devono essere comunicati al CdA che ne ratifica la nomina con apposita
delibera.
Il CdQ può proporre al CdA, per la ratifica, la decadenza da Consigliere di un Socio eletto o cooptato per
l’assenza a tre riunioni consecutive.
Se il numero dei Consiglieri di Quartiere scende sotto il numero di tre senza possibilità di cooptazione, i
Consiglieri rimasti automaticamente decadono.
TITOLO V
PARTE I - RAPPRESENTANZA E DELEGHE
Art. 14 – Il Consiglio di Quartiere, così eletto, nomina al suo interno un Coordinatore ed un Cassiere
comunicando tali incarichi al CdA.
Il Coordinatore è tenuto a convocare il CdQ.
PARTE II – L’ ASSEMBLEA DI QUARTIERE
Art. 15 - L’Assemblea di quartiere è formata da tutti i Soci residenti nel quartiere e si riunisce su
convocazione del CdQ
Deve essere convocata:
a. almeno 1 volta l’anno per l’approvazione del rendiconto di quartiere;
b. ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci residenti nel quartiere;
c. ogniqualvolta i CdQ intendano adottare iniziative di interesse comune dei Soci;
d. su intesa con il CdA per l’informazione in merito agli interventi di manutenzione straordinaria
riguardante il quartiere.
L’Assemblea di Quartiere è presieduta dal Coordinatore.
L’Assemblea vota per alzata di mano.
Copia dei verbali delle assemblee dovranno pervenire per conoscenza al CdA.
Art. 16 – L’Assemblea dei CdQ viene convocata dal CdA quando ritenuto necessario e su argomenti di
carattere generale o quando ne facciano richiesta la metà +1 dei CdQ.
L’Assemblea dei CdQ deve essere convocata nei seguenti casi:
a. prima dell’approvazione del preventivo di spese relativo alla gestione alloggi;
b. prima dell’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea Generale;
c. prima dell’approvazione del programma generale di manutenzione straordinaria, del relativo piano di
ammortamento e degli aggiornamenti annuali;
d. per esprimere parere circa gli interventi di innovazione tecnologica programmata;
e. prima del rinnovo delle cariche sociali;
f. per l’informazione relativa agli adeguamenti normativi;
g. quando sussistano problemi o temi di rilevanza generale che in qualche modo possano interferire o
modificare sostanzialmente l’andamento sociale.
Le eventuali decisioni richieste all’Assemblea sono valide se assunte con la maggioranza dei quartieri
presenti; il verbale dell’Assemblea deve essere inviato al CdA che ne prende atto.
REGOLAMENTO PER LA PRENOTAZIONE E L’ASSEGNAZIONE AI SOCI
DI ALLOGGI IN PROPRIETA'
Si riportano i commi 2 e 3 dell’Articolo 4 dello Statuto della Società:
2. Lo scopo mutualistico viene perseguito anche con il mantenimento del patrimonio immobiliare apportato
alla Cooperativa in sede di fusione nella forma di proprietà indivisa che deve intendersi inalienabile per tutta
la durata della Cooperativa, così come dovrà intendersi inalienabile il patrimonio immobiliare assegnato ai
soci in godimento d’uso anche dopo la fusione.
3. Le risorse economiche che deriveranno dalla alienazione degli immobili, che verranno realizzati con
destinazione alla vendita ai soci della Cooperativa, dovranno essere prioritariamente impiegate per la
realizzazione di immobili da concedere in godimento ai soci della Cooperativa medesima.
TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 1 – Il presente regolamento definisce, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto della
Cooperativa, i criteri per l'assegnazione in proprietà ai Soci richiedenti di alloggi sociali .
Il presente Regolamento potrà essere modificato dall'Assemblea dei Soci della Cooperativa nel rispetto dei
loro diritti, delle norme di legge, di Statuto e di eventuali norme negoziali.
Art. 2 - Il CdA può invitare i Soci in attesa di assegnazione di alloggio a partecipare a riunioni informative
che trattino argomenti di loro specifico interesse.
TITOLO II – PRENOTAZIONI- REQUISITI DEI SOCI - ASSEGNAZIONI
Art. 3 -Tutti i Soci che intendono ottenere l'assegnazione in proprietà di un alloggio della Cooperativa
devono farne espressa richiesta scritta al CdA mediante appositi moduli e secondo le modalità e nei termini
previsti dal presente Regolamento e dalle specifiche disposizioni in materia, che saranno state deliberate
dallo stesso.
La predetta richiesta potrà essere inoltrata
a) dai Soci non assegnatari di alloggi in Cooperativa;
b) dai Soci non assegnatari di alloggi in Cooperativa che hanno già richiesto l'assegnazione in godimento di
un alloggio sociale;
c) dai Soci già assegnatari in godimento di alloggi in Cooperativa;
d) dai Soci già assegnatari in godimento di alloggi in Cooperativa che hanno richiesto il cambio alloggio;
Art. 4 - Possono essere assegnati in proprietà ai Soci in possesso dei prescritti requisiti gli alloggi di nuova
costruzione e quelli, tra gli alloggi da assegnare in proprietà, che si rendessero disponibili per qualsiasi altro
motivo.
L'assegnazione in proprietà avverrà secondo le modalità di cui al successivo art. 6 nel rispetto del
Regolamento che disciplina l'assegnazione ai Soci aderenti ai programmi costruttivi degli alloggi in proprietà.
Art. 5 – Per poter essere inseriti nella lista dei richiedenti l'assegnazione di alloggi in proprietà i Soci devono
possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento; essi devono inoltre
contribuire alla realizzazione dell'oggetto sociale della Cooperativa, depositando presso la stessa, a titolo di
prestito sociale infruttifero, una somma non inferiore all'importo minimo stabilito con delibera dal CdA.
Nel caso in cui la costruzione dell'immobile abbia usufruito di finanziamenti pubblici o sia stata effettuata in
regime di edilizia convenzionata, anche senza contributi pubblici, il Socio assegnatario dovrà dimostrare di
possedere i requisiti stabiliti dalle rispettive disposizioni e/o convenzioni stipulate tra la Cooperativa e gli Enti
Pubblici interessati.
Art. 6 - L'assegnazione di alloggi in proprietà ai Soci viene effettuata dal CdA in ordine cronologico in base
alla lista di prenotazione che comprenderà le richieste inoltrate a sensi del precedente art.3 del presente
Regolamento e nel rispetto dei criteri per l'adesione ai singoli programmi costruttivi di cui al successivo Titolo
III del presente regolamento.
Qualora l'assegnazione in proprietà dell'alloggio venisse effettuata nei confronti di Soci di cui alle lettere c) e
d) del precedente art. 3 gli stessi, dovranno nei modi e nei termini stabiliti dal CdA riconsegnare alla
Cooperativa gli alloggi loro assegnati in godimento.
Analogamente, per quanto sopra detto, ai Soci di cui al punto b) del precedente art. 3 verrà annullata la
richiesta di assegnazione di alloggio in godimento.
Art. 7 – Il Socio che, avendone diritto, non accetta l'assegnazione in proprietà dell'alloggio propostogli non
perderà la posizione cronologica in lista e potrà partecipare ad una futura assegnazione.
Art. 8 - In caso di decesso del Socio richiedente, possono subentrare nella domanda dallo stesso inoltrata, il
coniuge o il convivente more uxorio, in possesso di tutti i requisiti richiesti come specificati nel precedente
art. 5.
Art. 9 - È cancellato dalla lista di prenotazione di assegnazione in proprietà di alloggi della Cooperativa il
Socio che:
 perda i requisiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento;
 estingua il deposito di cui al precedente articolo 5 o ne riduca l'importo al di sotto del valore minimo
deliberato dal Consiglio di Amministrazione
 prenda in consegna l'alloggio assegnato in proprietà.
TITOLO III
CRITERI E MODALITÀ PER L'ADESIONE AI SINGOLI PROGRAMMI COSTRUTTIVI
Art. 10 - La Cooperativa comunica ai Soci i programmi costruttivi e la disponibilità di alloggi da assegnare in
proprietà indicando le modalità di adesione e di prenotazione sia ai soci già iscritti nella lista di cui all' art. 5
del presente regolamento che a tutti i soci con le modalità che il CdA determinerà di volta in volta.
Art. 11 - I Soci interessati al programma costruttivo ed in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal
presente regolamento possono presentare domanda di adesione su apposito modulo predisposto dalla
Cooperativa, nei termini e secondo le modalità determinate dal CdA unitamente all'importo che i Soci
interessati dovranno versare a titolo di “quota di adesione” e con l'indicazione della tipologia di alloggio
prescelto che non sarà comunque vincolante.
Al socio che rinunci all'adesione dopo aver presentato la domanda o al socio la cui domanda non venga
soddisfatta, verrà restituita la quota di adesione versata.
Art.12 – Il Consiglio di Amministrazione, raccolte tutte le domande e consultata la lista cronologica delle
richieste di cui all'art.6 provvede alla formulazione dell'elenco dei soci aventi diritto all'assegnazione .
Tale elenco verrà portato a conoscenza dei Soci interessati.
Art. 13 – Gli aderenti al programma d'intervento di cui al precedente art. 12 verranno convocati dal CdA per
la sottoscrizione dell'atto di prenotazione dell'alloggio secondo l'ordine cronologico in elenco.
Con la sottoscrizione dell'atto di prenotazione il Socio identificherà l'alloggio di suo gradimento ed il relativo
box di pertinenza. Le cantine verranno assegnate d'ufficio dalla Cooperativa.
Al momento della sottoscrizione della domanda di prenotazione il Socio dovrà integrare la quota di adesione,
già versata al momento della richiesta, effettuando un ulteriore versamento infruttifero nella misura
preventivamente determinata dal CdA con riferimento allo specifico programma costruttivo e per la tipologia
di alloggio prescelto.
Al Socio che, dopo la sottoscrizione dell'atto di prenotazione, vi rinunci verrà restituita entro 60 giorni la
quota di prenotazione versata decurtata dell'indennità a titolo di rimborso spese stabilita dal CdA al momento
della redazione del relativo programma di intervento.
Art. 14 - È facoltà dei Soci, la cui richiesta di adesione al programma non sia stata per qualsiasi motivo
soddisfatta, richiedere alla Cooperativa di poter mantenere in essere la propria adesione al programma.
Tali soci formeranno una lista di “riserva” riferita al programma costruttivo alla quale la Cooperativa farà
riferimento nel caso di disponibilità di alloggi derivanti da rinunce da parte dei Soci prenotatari.
Art. 15 - I Soci prenotatari, che siano in possesso dei requisiti prescritti, saranno convocati dalla
Cooperativa per la sottoscrizione dell'atto di assegnazione.
Al momento della stipula dell'atto di assegnazione, il socio prenotante potrà richiedere la cointestazione
dell'alloggio con altre persone, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal
Regolamento.
Il trasferimento dell'assegnazione a favore di altri Soci subentranti comporta la rinuncia all'assegnazione di
cui al successivo art. 17
Contestualmente alla sottoscrizione dell'atto previsto dai commi precedenti il Socio è tenuto, previa
estinzione dei depositi costituiti con l'atto di adesione al programma, a versare alla Cooperativa una somma
in conto costruzione sulla base del piano economico-finanziario determinato per lo specifico programma
costruttivo.
L'atto di assegnazione dovrà, tra l'altro, contenere:
 l'indicazione delle eventuali disposizioni applicabili all'assegnazione contenute in norme inderogabili di
legge ovvero in norma di statuto o di regolamento
 i termini indicativamente previsti per l'inizio dei lavori di costruzione e per la consegna dell'immobile
 il prezzo di cessione preventivato o i criteri per la sua determinazione, nonché termini e modalità per il
pagamento dello stesso
 la possibilità per la Cooperativa di ridefinire, prima della ultimazione dell'intervento costruttivo, le
condizioni economiche e finanziarie dell'operazione e, in particolare, il piano di versamento del prezzo
da parte del socio, qualora ciò si rendesse necessario per fatto non imputabile alla Cooperativa o a
suoi mandatari
 le condizioni economiche e finanziarie per il trasferimento della proprietà dell'immobile
 ogni altro elemento utile o necessario per la completa definizione dell'atto.
Art. 16 – Costituiscono cause di risoluzione dell'atto di assegnazione e di decadenza dal diritto di stipularli,
oltre a quanto previsto nell'atto medesimo o in disposizioni di legge, le seguenti circostanze, anche non
concorrenti, contestate ed accertate in via definitiva dal CdA:
 l'annullamento o la revoca di permessi, autorizzazioni, licenze, concessioni o la mancata approvazione
del programma edilizio da parte degli organi competenti;
 il mancato rispetto da parte del Socio delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
 la produzione da parte del socio di dichiarazioni o documenti falsi relativi al possesso dei requisiti
richiesti per l'assegnazione di alloggi sociali;
 l'inosservanza da parte del socio delle scadenze prescritte per i pagamenti delle somme dovute alla
Cooperativa, e sui relativi interessi moratori dovuti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti;
 ogni altra circostanza che comporti l'esclusione del socio a norma di legge e di statuto.
Art. 17 - Il Socio che, dopo la stipulazione dell'atto di assegnazione, ma prima della stipulazione dell'atto
notarile definitivo di assegnazioni in proprietà, voglia recedere dall'assegnazione stessa, deve darne
comunicazione scritta alla Cooperativa con facoltà di indicare contestualmente ed esclusivamente un parente
di primo grado, un fratello/sorella o il convivente more uxorio da almeno due anni disposto a subentrare al
suo posto. In tal caso la richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione del parente di primo grado,
del fratello/sorella o del convivente more uxorio subentrante di essere disponibile a diventare socio della
Cooperativa e assumersi tutti i diritti e gli obblighi di cui il socio rinunciante è titolare.
Qualsiasi spesa od onere derivante o comunque causato dal recesso sarà a totale ed esclusivo carico del
socio recedente.
Il Consiglio di Amministrazione, accertatosi dei requisiti per l'ammissione a socio del parente di primo grado,
del fratello/sorella o del convivente more uxorio come previsto dal precedente art. 5, accoglierà la
sostituzione.
In caso diverso il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli interessi economici e generali della
Cooperativa e dei soci, può accogliere la richiesta di rinuncia del socio al fine di procedere all'assegnazione
dell'alloggio ad altro socio inserito in lista. Nel caso non ci siano altri soci in lista interessati, comunicherà al
socio rinunciante che potrà proporre altra persona disposta a subentrare al suo posto che, previo
accertamento dei requisiti per l'ammissione a socio e compiuta ogni procedura come sopra riportata, sarà
ammesso al subentro medesimo.
Qualora il subentro vada a buon fine, il socio recedente avrà diritto alla restituzione di tutto quanto versato
alla Cooperativa, senza interessi, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della prenotazione da parte del
subentrante.
Qualora invece il Socio recedente non abbia indicato un subentrante adeguato secondo le caratteristiche
sopra esposte e la Cooperativa entro il termine di 120 giorni non abbia reperito un altro socio subentrante, al
socio rinunciante spetterà la restituzione di quanto da esso versato, ridotto di un importo pari al 5% del
valore dell'immobile indicato nell'atto di assegnazione.
In ogni caso il Socio recedente verrà cancellato dalla lista delle richieste di assegnazione in proprietà di
alloggi sociali.
Art. 18 - In caso di decesso del Socio prenotante prima della stipulazione dell'atto notarile definitivo di
assegnazione in proprietà dell'alloggio, allo stesso succedono, nel rapporto contrattuale con la Cooperativa,
gli eredi secondo le disposizioni del Codice Civile in materia di successioni.
Nel caso in cui la costruzione abbia usufruito di finanziamenti pubblici o sia stata effettuata in regime di
edilizia convenzionata, anche senza contributi pubblici, si applicano le relative disposizioni ove le stesse
prevedano deroghe alle norme di diritto comune.
Art. 19 - Il presente regolamento dovrà essere espressamente richiamato in ogni atto di prenotazione o
assegnazione di alloggio stipulato tra il socio e la Cooperativa.
Per quanto non previsto dallo statuto e dal presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile,
delle leggi sulla Cooperazione, dell'eventuale convenzione stipulata dalla cooperativa con gli Enti Pubblici ai
fini dell'attuazione del programma costruttivo nel quale è inserito l'alloggio assegnato.
ALLEGATO 1
NORME E PROCEDURE PER LE MODIFICHE INTERNE AGLI ALLOGGI SOCIALI
1. Gli alloggi di nuova costruzione non possono, in nessun modo, essere modificati. Gli alloggi costruiti da
almeno 10 anni, possono essere oggetto di modifiche interne, purché autorizzate, sia nel periodo d’uso
che al momento della nuova assegnazione. In caso di interventi che, a norma di leggi vigenti, richiedano
il rilascio di autorizzazioni amministrative o di certificazioni previste dalla normativa vigente (impianti
elettrici, impianti gas, caldaiette per riscaldamento autonomo ecc.), sarà cura del Socio provvedervi, a
proprie spese ed avvalendosi di un tecnico iscritto all’Albo Professionisti.
2. Il Socio che intende realizzare modifiche interne deve presentare domanda scritta utilizzando l’apposito
modulo disponibile presso gli uffici della Cooperativa. In caso di sostituzione di materiali e/o
apparecchiature, i nuovi prodotti devono essere di tipo omologato, in modo da consentire la loro
successiva sostituzione o manutenzione. A tal fine il Socio dovrà specificare l’impresa esecutrice. In caso
di sostituzione di piastrelle il Socio dovrà garantire una scorta di almeno il 10% per successivi interventi
di riparazione.
3. Il Socio richiedente non potrà dar corso ai lavori richiesti se non dopo aver ricevuto autorizzazione scritta
della Società Cooperativa. L’ufficio tecnico della Cooperativa controlla l’esecuzione dei lavori e la
conformità all’autorizzazione rilasciata e provvede ad avvertire il custode, ove presente.
Durante l’esecuzione dei lavori il Socio non deve in alcun modo creare disagi o impedimenti agli altri soci
ed in ogni caso dovrà attenersi alle leggi vigenti ed al regolamento edilizio del Comune di Milano.
4. Le modifiche interne che possono essere autorizzate sono le seguenti:
a. impianto elettrico: sostituzione di cavi intubati, degli apparecchi di comando e relative scatole
portafrutti, spostamento o aggiunta di prese, apparecchi di comando e punti luce.
Le modifiche ed i materiali impiegati dovranno essere conformi alle normativa vigente in materia di
sicurezza degli impianti;
b. impianto idraulico: sostituzione tubi di alimentazione e di scarico dell’acqua, della rubinetteria e dei
caloriferi;
c. sanitari: sostituzione di tutti gli apparecchi. È ammessa la sostituzione della vasca da bagno col box
doccia;
d. rivestimenti murali: sostituzione delle piastrelle del bagno e della cucina;
e. pavimenti: sostituzione delle piastrelle, applicazione del parquet. Non necessita di autorizzazione
l’applicazione di moquette, ma al momento del rilascio dell’alloggio il Socio deve provvedere alla sua
rimozione ed alla levigatura del pavimento, se in marmo.
f. porta d’ingresso: sostituzione con tipo blindato o blindatura di quella esistente, conservando l’estetica;
sostituzione o aggiunta di serrature;
g. porte interne: sostituzione definitiva;
h. finestre, porte – finestre e tapparelle: applicazione di doppi vetri su infissi esistenti; sostituzione
completa, anche con materiale diverso ma di eguale modello e colore, sia di finestre che di tapparelle;
i. parti murarie: applicazione di controsoffitti, creazioni di archi, realizzazioni di muretti interni.
5. In caso di interventi che, a norma di leggi vigenti, richiedano il rilascio di autorizzazioni amministrative,
sarà cura del Socio provvedervi, a proprie spese ed avvalendosi di un tecnico iscritto all’Albo
Professionisti. Copia della documentazione dovrà essere consegnata alla Cooperativa.
6. Il mancato rispetto delle presenti norme e procedure comporta l’applicazione dei provvedimenti
sanzionatori previsti dallo statuto e dai regolamenti interni.
7. Tutti i costi per la realizzazione delle modifiche interne, compresi eventuali oneri per autorizzazioni,
sgombero macerie o altro, sono a carico del Socio richiedente
8. Qualora al momento del rilascio venissero riscontrate nell’alloggio modifiche non autorizzate, il CdA potrà
agire nei confronti del Socio uscente per il suo ripristino a cura e spese di quest’ultimo.
Per le modifiche introdotte il Socio non avrà diritto ad alcun risarcimento economico, né da parte della
Cooperativa né da parte del Socio subentrante.
ALLEGATO 2
ATTRIBUZIONE DEI COSTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
TIPO DI INTERVENTO
ASSEGNATARIO
RIPARAZIONE
SOSTITUZIONE
VERNICIATURA
Porte di ingresso e stipiti
x
x
x
Maniglie/serrature porte di ingresso
x
x
-
Porte/stipiti interni
x
x
x
Maniglie/serrature porte interne
x
x
-
Pavimenti
x
x
-
Rivestimento bagno/cucina
x
x
-
Soffitti/pareti
-
-
x
Zoccoli/battiscopa
x
x
x
Parapetti/ringhiere balconi
-
-
x
Inferriate finestre
-
-
x
Tapparelle/guide/cinghie/cassonetti
x
x
x
Serramenti finestre/balconi
x
x
x
Scarichi e tubazioni
Segue nota
Rubinetteria
x
x
-
Sanitari
-
x
-
Impianto riscaldamento
Segue nota
Caloriferi
Segue nota
x
Impianto elettrico
x
x
-
Prese Tv
x
x
-
Impianto citofonico
Basculanti box
Segue nota
x
x
x
IMPIANTO CITOFONICO
Ogni intervento necessario a garantire il regolare funzionamento dell’impianto citofonico è di competenza
della Cooperativa, incluso l’intervento di sostituzione dell’apparecchio domestico, il cui costo è a carico del
Socio utente.
CALORIFERI
Ogni intervento necessario a garantire il regolare funzionamento dei caloriferi è a carico del Quartiere e di
competenza della Cooperativa.
TUBAZIONI
Riparazioni e sostituzioni di tubi posti sotto muro sono a carico del Quartiere e di competenza della
Cooperativa.
SCARICHI
Sono a carico del Quartiere e di competenza della Cooperativa la sostituzione della braga e del sifone posto
sotto la vasca da bagno o il piatto doccia, perché immurati. Sono a carico del Socio tutti gli altri interventi.
La riparazione o sostituzione della vaschetta di scarico del W.C. e del rubinetto del passo rapido sono a
carico del Socio.
LAVORI DI MURATURA ED AFFINI
Sono a carico del Quartiere e di competenza della Cooperativa le riparazioni murarie dovute a guasti non
imputabili al Socio:
a. interventi a seguito di rotture idrauliche o altre infiltrazioni;
b. eliminazioni di crepe, ogni rottura dovuta ad assestamento o difetti di costruzione (per gli stabili di
nuova costruzione).
L’eventuale imbiancatura, dovuta ad una delle cause suindicate, non è a carico della Cooperativa ma della
Compagnia di Assicurazioni.
NOTA FINALE
Il Socio che fosse in difficoltà a reperire l’impresa a cui affidare l’esecuzione di interventi a suo carico, potrà
rivolgersi a quelle convenzionate con la Cooperativa.
Resta inteso che l’impresa interpellata dovrà essere pagata direttamente dal Socio.
Qualora il Socio volesse incaricare la Cooperativa per la ricerca dell’impresa, dovrà segnalarlo all’ufficio
tecnico, utilizzando l’apposita modulistica prevista, fermo restando che l’onere rimane a carico del Socio e
che la Cooperativa non assume alcuna responsabilità sui lavori eseguiti.
ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE DI ABITARE - SOCIETÀ COOPERATIVA
Premesso
Le Cooperative a proprietà indivisa Edificatrice di Niguarda, Edificatrice Dergano e Unione Operaia
antecedentemente la loro unificazione nella Cooperativa ABITARE avvenuta con effetto 1° gennaio 2011
hanno concordato e regolamentato la formulazione e l’applicazione di alcuni principi e criteri riguardanti i
rapporti con i soci, che la cooperativa Abitare dichiara di condividere e recepire qui di seguito indicati.
Spese Straordinarie
Le cooperative unificate in “ABITARE” hanno a suo tempo predisposto dei piani di intervento di
manutenzione straordinaria da effettuare sugli stabili di loro competenza per porre tali edifici nel medesimo
stato conservativo.
Tali piani sono stati sottoposti a verifica tecnica ed approvati dai singoli Consigli di Amministrazione delle
cooperative unificatesi.
I costi relativi a detti interventi, che verranno ultimati nel più breve tempo possibile e che saranno a carico di
“ABITARE”, saranno recuperati con piani finanziari di rientro a carico dei Soci assegnatari degli alloggi delle
ex cooperative in base ai criteri vigenti antecedenti l’unificazione e quindi temporaneamente, in deroga a
quanto previsto all’art. 16 del presente Regolamento, sino ad esaurimento degli stessi.
Assegnazione in godimento d’uso
Ferma restando la creazione da parte di “ABITARE” di una unica graduatoria per le nuove costruzioni e di
una unica graduatoria per le richieste di cambi, predisposte con il criterio della cronologicità storica delle
iscrizioni in vigore presso tutte e tre le ex cooperative poi unificatesi, si conferma, in base a quanto già
dichiarato ed emerso nelle varie assemblee informative soci, quanto segue:
1) a far data dal 1° gennaio 2011 e sino al 31.12.2013, le assegnazioni in godimento degli alloggi che si
rendessero disponibili verranno effettuate con gli stessi criteri in vigore e secondo le modalità e le
graduatorie esistenti presso le ex cooperative prima dell’unificazione.
2) qualora l’applicazione del criterio di cui al punto precedente non raggiungesse l’obiettivo dell’
assegnazione in godimento d’uso o del cambio alloggio si farà ricorso, con l’osservanza del criterio
cronologico, alle graduatorie uniche sopra indicate.
Analogo criterio verrà adottato per l’assegnazione dei box e posti auto.
Al termine del triennio entreranno in vigore le sopra menzionate graduatorie uniche di “ABITARE” per le
assegnazioni e cambio alloggi opportunamente aggiornate, di volta in volta, per effetto delle assegnazioni
effettuate secondo quando previsto ai precedenti punti 1) e 2) trovando applicazione i disposti degli articoli
da 10 a 15 del presente regolamento della Cooperativa Abitare.
Valutazione e criteri delle spese gestionali ordinarie
I Consigli di Amministrazione delle ex cooperative unificate hanno convenuto, considerate le diversità in
essere prima dell’unificazione , di formare un’apposita commissione di studio allo scopo di poter valutare ed
armonizzare, nel biennio decorrente dal 1/1/2011, i criteri di riparto delle spese ordinarie per addivenire ad
una corretta perequazione ed applicazione delle stesse.
Pertanto i costi gestionali ordinari in capo ai Soci assegnatari delle tre ex cooperative s’intenderanno nel
frattempo ripartiti in base ai precedenti criteri in vigore nelle stesse per l’indicato biennio, fatte salve
modificazioni e/o precisazioni che il CdA della Cooperativa Abitare riterrà opportune.
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REGOLAMENTI INTERNI ABITARE