Attività Parlamentare
Raccolta delle interrogazioni presentate alla
Camera e al Senato
n. 5/2015
2015
INDICE
CAMERA ............................................................................................................................................ 3
Risoluzione in Commissione sulle aree marine in cui è possibile effettuare nuove attività di
prospezione e di ricerca di idrocarburi ........................................................................................ 3
Risposta del Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia
Velo, alle interrogazioni sulle iniziative volte a garantire la prosecuzione del funzionamento
del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti .................................................................. 7
Interrogazione a risposta scritta sull’istanza di VIA presentata dalla Tgs-Nopec Geophisical
Company Asa per l'avvio della procedura del permesso di prospezione in Sardegna .......... 10
Interrogazione a risposta scritta sulle concessioni autostradali ................................................... 11
Interrogazione a risposta scritta sulla mancata conclusione delle istruttorie tecniche previste
per l'impianto denominato «Sergnano Stoccaggio .................................................................... 13
SENATO ............................................................................................................................................ 17
Interrogazione a risposta in 8a Commissione permanente sulla riorganizzazione dell'area
portuale di Brindisi ..................................................................................................................... 17
Interrogazione a risposta in Commissione sull'attuazione delle misure di incentivazione del
biometano ..................................................................................................................................... 19
Interrogazione a risposta scritta sull’assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei
confronti dello Stato o di enti pubblici ...................................................................................... 20
Interrogazione a risposta scritta sulla normativa comunitaria che regola le franchigie doganali
in relazione ai rifornimenti di carburante effettuati dalle aziende di autotrasporto nel
territorio extradoganale di Livigno ........................................................................................... 22
2
CAMERA
Risoluzione in Commissione
sulle aree marine in cui è possibile effettuare nuove attività di prospezione e di ricerca di
idrocarburi
PILI (MISTO)
La VIII Commissione,
premesso che:
con un atto il Ministro dello sviluppo economico ha emanato il decreto ministeriale del 9 agosto
2013 con il quale ha ridefinito le aree marine in cui è possibile effettuare nuove attività di
prospezione e di ricerca di idrocarburi, rimodulando la zona marina «E» con l'apertura di una nuova
area nel Mar di Sardegna, ad una distanza dalla costa tale da garantire la preservazione delle aree di
tutela ambientale; le dichiarate argomentazioni addotte per tale progetto di modifica nascerebbero
dalla necessità di approfondire la conoscenza del sottofondo marino in quest'area, caratterizzata da
una modesta attività esplorativa precedente e da una potenzialità mineraria, che con intuito da
rabdomante, vengono definite di sicuro interesse; secondo le argomentazioni fornite dal decreto e
dai progetti conseguenti si afferma che prospezioni geofisiche, attraverso la misura di alcune
proprietà fisiche delle rocce, consentono di determinare con sufficiente grado di dettaglio i tipi di
rocce esistenti e l'andamento delle strutture sepolte; in seguito e con notevole tempestività prima
una società straniera con ramificazione italiana, la Schlumberger Italiana Spa, ha proposto l'utilizzo
di questa metodologia per effettuare l'acquisizione di un rilievo geofisico 2D sull'intera area della
zona marina E recentemente aperta all'esplorazione, dando, è scritto nel progetto, il proprio
contributo
per
approfondire
le
conoscenze
del
sottofondo
marino
in
quest'area;
il 26 giugno 2014 era stata presentata istanza di permesso di prospezione in mare al Ministero dello
sviluppo economico denominata TGd 2 E.P-.TG per una superficie di 20890 Kmq a nome di
un'altra società TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA (100 per cento r.u.); tale istanza
di permesso è stata pubblicazione nel BUIG il 31 luglio 2014; TGS è una società quotata in borsa
con sede finanziarie in Asker, in Norvegia ed è quotata alla Borsa di Oslo con il simbolo TGS. La
società è guidata dal CEO Robert Hobbs, con sede a Houston; tale società risulterebbe impegnata a
svolgere tale ricerca per conto terzi considerato la filosofia aziendale di TGS sarebbe quella di
«creare dati
di
alta
qualità unici raccolti
nel
posto giusto al
momento
giusto»;
la TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA ha presentato un'istanza di permesso di
3
prospezione in mare proponendo, nel programma lavori, studi che possano portare, sempre secondo
la relazione di accompagnamento, alla miglior comprensione della situazione geologica e della
potenzialità geomineraria; il permesso di prospezione è un titolo minerario non esclusivo, rilasciato
dal Ministero dello sviluppo economico su istanza della parte interessata che presenta il programma
di ricerca che intende sviluppare, e riguarda aree di grandi dimensioni dislocate soprattutto in mare.
All'interno dell'area del permesso di prospezione è possibile condurre solo ed esclusivamente
ricerche geofisiche; l'area oggetto dell'istanza di permesso di prospezione è localizzata nel Mar di
Sardegna, all'interno della zona marina «E». La zona interessata dall'istanza ricopre l'intera area
oggetto di ampliamento, per una superficie di 20922 chilometri quadrati. Il lato più vicino alla costa
è quello occidentale, che dista oltre 24 miglia nautiche dalle coste sarde (24.3 da Capo
dell'Argentiera) e circa 33 miglia nautiche da Alghero;
per le prospezioni geofisiche è necessaria quindi una sorgente di energia che emette onde elastiche
ed una serie di sensori, detti idrofoni, che ricevono le onde riflesse. La produzione di onde elastiche
è ottenuta con diverse tecnologie
che
fanno uso
di
sorgenti
artificiali
differenti:
a) ad acqua: WATER-GUN, costituito da un cannone ad aria compressa che espelle ad alta velocità
un getto d'acqua che per inerzia crea una cavità che implode e genera un segnale acustico;
b) ad aria compressa: AIR-GUN, costituito da due camere cilindriche chiuse da due pistoni (pistone
di innesco e di scoppio) rigidamente connessi ad un cilindro provvisto di orifizio assiale che libera
in mare, istantaneamente, aria ad una pressione, compresa tra 150 e 400 atmosfere (ad oggi il
sistema maggiormente utilizzato);
c) a dischi vibranti: MARINE VIBROSEIS, in cui alcuni dischi metallici vibranti immettono
energia secondo una forma d'onda prefissata, senza dar luogo all'effetto bolla (sistema complesso
non ancora pienamente sviluppato);
d) elettriche: SPARKER/BOOMER, dove un piatto metallico con avvolgimento in rame viene fatto
allontanare da una piastra a seguito di un impulso elettrico; l'acqua che irrompe genera un segnale
acustico ad alta frequenza con scarsa penetrazione (adatto per rilievi ad alte definizioni);
per l'acquisizione geofisica nell'area dell'istanza di permesso di prospezione «d 1 E.P-.SC» è
previsto l'utilizzo di tecnologie invasive che risultano essere state già respinte dalla commissione di
valutazione di impatto ambientale che ha tenuto conto delle centinaia di ricorsi, osservazioni,
proposte
in
seguito
alla
campagna
nazionale
promossa
dal
Movimento
Unidos;
le attività di ricerca di idrocarburi prevedono diverse fasi, ognuna delle quali legata ad un
particolare e rilevante impatto ambientale; nella prima fase viene eseguito lo studio geologico
regionale, con la rielaborazione e l'interpretazione di dati sismici, in alcuni casi già esistenti, e
successiva acquisizione di nuovi dati sismici; le metodiche di prospezione geosismica prevedono,
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nella maggior parte dei casi, l'utilizzo di una sorgente energetica ad aria compressa, meglio
conosciuta come air-gun; attraverso questa tecnica si genera una violenta onda d'urto che si propaga
nel fondale e successivamente viene riflessa, mostrando in questo modo la presenza e la natura di
idrocarburi nel sottosuolo. Gli air-gun sono disposti sempre in batteria (si contano diverse decine di
sorgenti) e nelle loro vicinanze si possono registrare picchi di pressione dell'ordine di 260db (dB
1μPa 1m); è noto che molte specie appartenenti all'ordine cetacea, sono particolarmente sensibili a
forti emissioni acustiche, quali quelle generate dai sonar militari e dagli air-gun, le quali vanno
sommate al rumore di fondo sottomarino e a, quello generato dal normale traffico marittimo. Zifii
(Ziphius cavirostris) e Capodogli (Physeter macrocephalus) sono tra le specie più sensibili e
possono subire effetti negativi che vanno da disagio e stress, fino al danno acustico vero e proprio,
con perdita di sensibilità uditiva che può manifestarsi come temporanea o permanente;
questo tipo di emissione acustica può far impaurire e stordire gli animali sino ad indurli a
un'emersione rapida ed improvvisa senza adeguata decompressione, con conseguente morte per la
«gas and fat embolic syndrome», ossia morte per embolia; l'esposizione a rumori molto forti inoltre
può produrre anche danni fisiologici (emorragie) ad altri apparati, oltre a quelli uditivi, fino a
provocare effetti letali; una volta completata la prima fase, nel caso si evidenzi un'area di interesse
minerario, sarà eseguito in seconda fase un pozzo esplorativo che può giungere a profondità di
diverse migliaia di metri; nel malaugurato caso si decidesse di proseguire l'attività estrattiva, in
ultima fase verrà costruita una piattaforma permanente di estrazione, che implicherà attività di
stoccaggio e trasporto di idrocarburi con strutture a terra e ulteriore traffico navale annessi; molti
animali marini, come tutti i cetacei, emergono per respirare e possono rimanere in superficie per
periodi abbastanza lunghi. Questo comportamento, unitamente all'enorme mole che rallenta i tempi
di reazione e i movimenti, è tra le cause che concorrono a rendere queste specie più soggette alle
collisioni;
le aree oggetto delle istanze di ricerca di idrocarburi sono zone di importanza strategica per
numerose attività che caratterizzano la complessa e straordinaria vita dei cetacei (alimentazione,
allattamento, riproduzione, migrazione, socializzazione, riposo e altro), la quale viene disturbata
dalle attività antropogeniche previste. Lo stress è un pericoloso fattore che causa gravi danni alla
fisiologia dei cetacei, causandone anche la morte. Nella maggior parte degli episodi di
spiaggiamento di cetacei, i fattori di inquinamento acustico e ambientale, rappresentano costanti
concause responsabili della morte di questi mammiferi marini; l'area prescelta risulta essere
coincidente di fatto con il Santuario per i mammiferi marini Pelagos, nato da un accordo
internazionale tra Italia, Francia e Principato di Monaco siglato a Roma nel 1999. Si tratta della
prima area protetta al mondo dedicata alla protezione dei cetacei. Questo tratto di mare ricco di vita
5
si estende per circa 90.000 kmq e in Italia interessa 3 regioni (Liguria, Toscana e Sardegna), 5
parchi nazionali (Cinque Terre, Arcipelago toscano, Arcipelago di La Maddalena e Asinara) e
numerosi parchi regionali. L'intera area è costituita da fondali profondi e da correnti ascendenti che
facilitano la formazione di grandi banchi di plancton, la cui concentrazione è massima da gennaio a
luglio garantendo condizioni ideali per l'alimentazione dei cetacei. Balenottere comuni, stenelle,
capodogli, globicefali, grampi, tursiopi, zifi, delfini comuni e, con presenze più occasionali, di
balenottere minori, steni, orche e pseudorche, costituiscono un ecosistema pelagico di grande
ricchezza; il tentativo di minimizzare e mitigare un impatto cumulativo risulta del tutto
impraticabile. Infatti, anche a distanza di tempo e di spazio, l'effetto inevitabilmente si propaga in
tutto il bacino e permane proprio per le caratteristiche stesse del mare; le conseguenze che
colpiscono un'area marina come quella individuata dal progetto richiamato si estendono
automaticamente nelle aree adiacenti o in altre aree più distanti, così è il significato e il valore delle
caratteristiche
dell'ecosistema
marino
nel
suo
complesso
e
della
sua
biodiversità;
nella logica e nel rispetto di un principio precauzionale, dovrebbero essere vietate tutte quelle
attività che non prendono in considerazione tutte le conseguenze e gli impatti a breve e a lungo
termine, di natura diretta o indiretta, sull'ecosistema marino e in particolare sui cetacei, gruppo di
specie a rischio, protette da una regolamentazione volta alla loro salvaguardia e conservazione a
livello nazionale ed internazionale; risulta non opportuno il decreto del Ministro dello sviluppo
economico che individua le nuove delimitazioni dell'area «E» per illogicità, irragionevolezza e
palese assenza di presupposti con il quale si individua il mare di Sardegna come area marina per
queste scellerate ricerche petrolifere; si ritiene anche in sede di autotutela, visto il vizio procedurale
e la tempestiva presentazione del progetto avanzato dalla società texana, negare qualsiasi permesso,
negando il parere positivo alla valutazione ambientale, proprio per la consistente presenza e attività
di cetacei nell'area sottoposta al progetto di ricerca di idrocarburi, nelle aree adiacenti e nell'intero
bacino Mediterraneo (si ricorda che gran parte dei cetacei sono mammiferi pelagici, ossia vivono
nuotando nei mari in base alla presenza di prede, legata alle stagioni e alle correnti);
si ritiene che il progetto debba essere respinto anche per l'assoluta carenza e assenza di
documentazione e di studi sulle popolazioni di cetacei nei tratti di mare oggetto della richiesta di
ricerche petrolifere sia il presupposto per respingere la richiesta di valutazione di impatto
ambientale;
si ritiene necessario richiedere di uniformare la condotta su questioni così delicate per l'ambiente ad
un principio precauzionale per la massima tutela e rispetto dell’habitat e dei cetacei potenzialmente
presenti;
si ritiene per l'evidente impatto ambientale del progetto sia per quanto riguarda l'inquinamento di
6
varia natura (chimico, atmosferico, acustico, operativo e altro), che per il diretto o indiretto sull'area
sottoposta al progetto di ricerca di idrocarburi, sulle aree adiacenti e sull'intero bacino Mediterraneo
a breve e lungo termine il progetto stesso non debba essere respinto;
alla luce della mancanza di tutti i presupposti e condizioni necessarie e indispensabili alla tutela e
alla conservazione del delicato ecosistema e della biodiversità connessa, primi tra tutti i cetacei di
revocare il decreto di individuazione dell'area marina suddetta si osserva che tale progetto avrebbe
conseguenze devastanti per l'area interessata e non solo;
risultano del tutto inesplorate le cause dirette e indirette, tra attività di prospezione e lo
spiaggiamento di 7 esemplari di capodoglio (Physeter macrocephalus) nel dicembre 2009 nelle
coste a nord del Gargano (tra i comuni di Cagnano Varano e Ischitella e lo spiaggiamento di massa
di esemplari di Zifio (Zifius cavirostris) sulle coste dell'Isola di Corfù e sul litorale Calabrese,
risalente al novembre/dicembre 2011, avvenuto in concomitanza ad attività di prospezione
geosismica mediante sorgente energetica di tipo air-gun da parte di tre navi (Princess, Thor
Guardian e Thor Server) provenienti da Malta e operanti a largo delle coste tra Monopoli e Brindisi
incaricate dalla Società inglese Nothern Petroleum, e ad esercitazioni militari con l'utilizzo di
sonar;
si ritiene necessario richiedere il recepimento delle indicazioni della Comunità scientifica
internazionale, durante la riunione annuale dell’American association for the advancement of
science (AAAS), a favore di un'etica che rispetti i diritti dei cetacei come persone non umane dotate
di un'intelligenza superiore e della coscienza di sé stessi,
impegna il Governo:
a dare seguito al preciso pronunciamento della commissione di valutazione di impatto ambientale
che nega le autorizzazioni proprio per l'inadeguatezza e la gravità dell'area prescelta;
ad assumere ogni iniziativa di competenza per evitare che possano essere cagionati danni alla
popolazione di cetacei, che appare gravemente minacciata dalle compagnie di prospezione
geosismiche, perforazione del fondale e coltivazione nei mari della Sardegna e circostanti.
(7-00591)
Risposta del Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo,
alle interrogazioni sulle iniziative volte a garantire la prosecuzione del funzionamento del
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, presentate da TERZONI (M5S).
Presidente, innanzitutto, considerato che le interrogazioni in parola vertono sullo stesso
argomento, si risponderà ad esse congiuntamente. Per prima cosa, preme rassicurare gli onorevoli
7
interroganti che il servizio di gestione del programma Sistri ad opera della società Selex non si è
mai interrotto dalla data del 30 novembre 2014 e che lo stesso continuerà ad essere assicurato sino
al 31 dicembre 2015 in base alla proroga del termine di efficacia del relativo contratto disposta
con l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014. La stessa disposizione normativa,
peraltro, prescrive che, entro il 30 giugno 2015, il Ministero dell'ambiente avvii le procedure per
l'affidamento della concessione del servizio ad altro idoneo soggetto, nel rispetto dei criteri e delle
modalità di selezione disciplinati dal codice degli appalti pubblici e dalle norme dell'Unione
europea, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi
informatici e costante monitoraggio tecnologico. Appunto a tal fine, il Ministero dell'ambiente, in
conformità alle previsioni normative di cui all'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge n. 101
del 2013, ha ritenuto di avvalersi della società Consip, la quale, una volta individuate e definite le
modalità e le condizioni, anche operative, per la concessione del servizio, procederà alla indizione
e alla gestione della gara pubblica. Allo stato, pertanto, non appare ancora possibile riferire circa
i contenuti specifici del nuovo contratto di affidamento, mentre per la tempistica si ritiene che, allo
stato, non vi sia motivo per dubitare che verranno rispettati i termini previsti nella richiamata
normativa.
Per quanto attiene, in ultimo, alle problematiche inerenti agli oneri indebitamente versati a titolo di
contributi di iscrizione al Sistri per le annualità 2010, 2011 e 2012, sono in fase di studio le
modalità operative in ordine alle quali poter definire un piano di intervento finalizzato alla loro
restituzione o compensazione, laddove e nei limiti in cui ne ricorrano i presupposti citati.
Di seguito i testi delle interrogazioni.
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 91 del 2014 è stata inserita una norma con la quale viene
prolungata la durata del contratto che lega il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e Selex fino al 31 dicembre 2015; il 21 luglio 2014 proprio Selex Service Management,
società controllata di Finmeccanica Selex Es, ha comunicato al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare l'intenzione di non proseguire la propria attività nell'ambito dei
programma
Sistri
oltre
la
scadenza
contrattuale
del
30
novembre
prossimo;
stante questa volontà espressa dalla società c’è il forte rischio di vedere sospeso il servizio di
tracciabilità dei rifiuti pericolosi nonostante le ditte obbligate ad aderirvi abbiano già versato la
quota annuale –: quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere al fine di scongiurare
l'interruzione del servizio di tracciabilità dei rifiuti pericolosi. (3-00990)
8
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, cosiddetto «decreto competitività», convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2014, n. 116, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014, ha prorogato l'entrata in vigore del Sistri (sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui agli articoli 188 e 188-bis del decreto 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modifiche), al 31 dicembre 2015 e a partire dal 30 novembre 2014 Selex
Service Management, società del gruppo Finmeccanica, incaricata nel 2009 di realizzare il sistema
di tracciabilità dei rifiuti, ha interrotto la gestione del Sistri in coincidenza con la scadenza
contrattuale;
nello stesso «decreto competitività» il Governo aveva già previsto di sostituire la gestione Selex
avviando una gara per l'affidamento della concessione del servizio entro il 30 giugno 2015,
rispettando i principi di «economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e
costante aggiornamento tecnologico»; ulteriori proroghe sono state disposte da successive recenti
iniziative normative; attraverso l'ordine del giorno presentato dal deputato Mirko Busto n. 9/01682A/077 e accolto dal Governo pro temporenella seduta 24 ottobre 2013, n. 104, il Governo
medesimo si è impegnato «ad adottare un piano di intervento che preveda che ogni onere versato a
titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 dai soggetti di cui
all'articolo 3 del 17 dicembre 2009 sia restituito o compensato secondo le modalità previste ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
l'inserimento di continue modifiche in così tanti provvedimenti crea non poca confusione e
insicurezza
in
quelle
aziende
chiamate
ad
aderire
obbligatoriamente
al
sistema –:
quale soggetto e con quali modalità stia gestendo e gestirà il sistema Sistri nella fase di transizione
fino a nuovo affidamento e, quindi, con chi si dovranno interfacciare le aziende chiamate ad aderire
in maniera obbligata al sistema;
se i nuovi gestori avranno accesso ai dati raccolti negli anni di gestione da parte di Selex Service
Management;
se il Ministro interrogato non ritenga necessario fare ordine in questa materia mettendo a
disposizione delle imprese un cronoprogramma completo, ufficiale e attendibile sulle prossime
scadenze per poter programmare al meglio le proprie attività;
se il Ministro interrogato non ritenga di riportare i punti essenziali che dovranno essere la base del
nuovo contratto di affidamento e del nuovo regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti;
se e come si intenda dare attuazione e con quali tempistiche a quanto previsto nell'ordine del giorno
9
di cui in premessa per la restituzione dei contributi di iscrizione al Sistri per le annualità 2010, 2011
e 2012. (3-01265)
Interrogazione a risposta scritta
sull’istanza di VIA presentata dalla Tgs-Nopec Geophisical Company Asa per l'avvio della
procedura del permesso di prospezione in Sardegna
PES (PD)
— Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
da notizie apparse sulla stampa, la società di servizi petroliferi, la «Tgs-Nopec Geophisical
Company Asa» con sede ad Asker vicino a Oslo, avrebbe presentato al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare un'istanza – valutazione di impatto ambientale – per l'avvio
della procedura del permesso di prospezione in mare in un'area che si estende da Capo Argentiera e
Alghero fino a Capo Mannu, nell'Oristanese e che coinvolgerebbe ben 11 comuni: Alghero,
Villanova Monteleone Bosa, Magomadas, Tresnuraghes, Cuglieri, Narbolia, San Vero Milis,
Oristano, Sassari, Stintino, Porto Torres; l'obiettivo principale del progetto della società norvegese
sarebbe quello di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in un'area marina non ancora
esplorata; la ricerca degli idrocarburi potrebbe essere effettuata in due fasi: prima in 2D e poi in 3D,
ossia utilizzando una tecnica che si basa sulla valutazione di onde riflesse o elastiche che possono
essere
emesse
da
un
sensore
energetico,
o
da
altre
sorgenti
artificiali;
per l'acquisizione geofisica nell'area dell'istanza di permesso di prospezione, la società avrebbe
previsto l'utilizzo della tecnologia Air-gun, utilizzata per i rilievi sismici marini, il cui impatto
sull'ecosistema marino potrebbe essere devastante perché prevede una violenta onda d'urto,
provocata da una sorgente energetica ad aria compressa, con intensità variabile fra circa 240 e 260
decibel, ogni quindici secondi per ventiquattro ore al giorno; le emissioni acustiche emesse con la
suddetta tecnica comporterebbero danni alla fauna marina, con la perdita dell'udito che è una
caratteristica morfologica fondamentale per diverse specie ittiche sia per orientarsi, sia per vivere;
ingenti danni inciderebbero anche su tutto sul settore della pesca che, ancora più di altri, manifesta
gli effetti negativi della crisi economica del nostro paese e dell'isola; l'area interessata dalla ricerca
di idrocarburi dista poche miglia dal Santuario dei cetacei, area protetta tra Sardegna, Corsica e
Liguria, considerata di interesse internazionale, ma risultano coinvolte dal progetto anche le aree a
protezione speciale dell'Isola dell'Asinara, di Capo Caccia, Capo Conte e della Penisola del Sinis;
anche le fasi successive la prospezione, il pozzo esplorativo e le trivellazioni, potrebbero costituire
ulteriori fonti d'inquinamento ambientale; il 23 giugno 2014 la firmataria del presente atto ha
10
depositato un'interrogazione a risposta in Commissione ambiente (atto 5-03055) per un progetto
analogo chiesto dalla «Schlumberger Oifield Services», che in data 7 novembre 2014 ha avuto il
parere negativo dalla Commissione valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, poiché l'area di prospezione è collocata all'interno della zona
marina «E» di protezione ecologica, delimitata con il decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 2011, n. 209; nell'isola è forte l'opposizione a progetti «offshore» sia da parte di alcuni
comitati cittadini che da parte di numerose associazioni ambientalisti, per i possibili danni che
potrebbero
creare
all'ecosistema
della
costa
occidentale
della
Sardegna –:
se il Ministro possa rendere noto e chiarire il risultato dello studio d'impatto ambientale presentato
dalla «Tgs-Nopec Geophisical Company Asa»;
quali provvedimenti cautelativi intenda mettere in atto per scongiurare che da queste operazioni di
prospezione delle coste vicine alla Sardegna derivino danni per la salute dei cittadini, della flora,
della fauna e dell'ambiente;
se, anche per la suddetta zona di prospezione, possa essere applicato il principio di precauzione e
possano essere adottate le stesse misure cautelative contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209, poiché essa è situata a poche miglia dal Santuario dei Cetacei e
da alcune aree marine protette e, quindi, va considerata «area di protezione ecologica». (4-07814)
Interrogazione a risposta scritta
sulle concessioni autostradali
DELL’ORCO (M5S)
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto Sblocca Italia, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dà la possibilità ai concessionari di proporre
modifiche dei rapporti concessori autostradali in essere, finalizzate a procedure di aggiornamento o
revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro
complementari, ai fini della loro gestione unitaria; le procedure originariamente previste dal
suddetto provvedimento prevedevano l'invio al Ministero entro il 31 dicembre 2014 di una proposta
dei concessionari accompagnata da un nuovo piano economico-finanziario, corredata di idonee
garanzie e di asseverazione da parte dei soggetti coinvolti. Entro il 31 agosto 2015 era invece
prevista la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria;
il comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative concede però una proroga ai concessionari, spostando al 30
11
giugno 2015 e al 31 dicembre 2015 i termini definiti con il suddetto Sblocca Italia; la manovra sulle
concessioni autostradali, nelle intenzioni espresse dal Governo, servirebbe a reperire fondi per
portare avanti investimenti infrastrutturali e ad assicurare un servizio a tariffe e condizioni più
favorevoli agli utenti; un tale meccanismo in realtà può significare prorogare di fatto
automaticamente concessioni in scadenza senza andare a gara, dunque contro le regole europee e i
principi di concorrenza ed economicità, come evidenziato anche dall'Autorità dei trasporti,
dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e dall'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, durante le audizioni parlamentari tenutesi durante la discussione per l'approvazione della
norma, nonché nell'ultima lettera inviata il 28 gennaio 2015 dall'Anac al presidente della Camera, al
presidente del Senato ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; nella suddetta lettera si
evidenzia anche che la manovra sulle concessione autostradali messa in piedi con il decreto Sblocca
Italia e confermata dal cosiddetto milleproroghe, potrebbe comportare rallentamenti nell'attuazione
degli investimenti autostradali (a causa della necessità di programmare nuovi investimenti che
devono essere preceduti dalla presentazione di un piano economico-finanziario del tutto nuovo) e
che non sono neppure stati definiti da parte del Ministero dei chiari indirizzi per la revisione dei
piani economico-finanziari volti a porre un limite ai continui aumenti delle tariffe autostradali;
la proroga delle concessioni autostradali è un argomento sensibile a livello europeo e ha richiesto
una notifica da parte del Governo alla Commissione dell'Unione europea, che potrebbe aprire una
nuova procedura di infrazione per l'Italia. Tra l'altro, lo scorso 16 ottobre 2014, la Commissione
dell'Unione europea ha già confermato una procedura d'infrazione per l'Italia in relazione alla
proroga concessa, senza gara, alla concessionaria SAT che si occupa della costruzione e della
gestione della A12 Livorno-Civitavecchia –: quali siano le esigenze che hanno reso necessario
concedere la proroga prevista dal comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192,
all'attuazione
dell'articolo
5
del
decreto-legge
n. 133
del
2014;
quali concessionari autostradali abbiano presentato entro il termine del 31 dicembre 2014 richiesta
di modifica del rapporto concessorio; considerata la complessità della materia e considerato che la
procedura del decreto Sblocca Italia prevede tra l'altro anche il parere delle competenti
Commissioni parlamentari sugli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani
economico-finanziari, se il Ministro non intenda illustrare nelle competenti sedi parlamentari quali
siano le tempistiche di attuazione della manovra sulle concessioni autostradali notificata dal
Ministero a Bruxelles e quali eventuali alternative siano state previste in caso di parere negativo da
parte della Commissione dell'Unione europea;
se il Ministro interrogato abbia risposto nei tempi utili alla Commissione europea in merito alla
proroga della concessione SAT, quali siano gli eventuali contenuti della risposta e quali iniziative
12
intenda adottare al fine di evitare che la procedura preliminare di infrazione avviata dalla
Commissione europea nei confronti dell'Italia conduca ad un procedimento formale di infrazione
innanzi alla Corte di giustizia europea;
quali iniziative il Ministro intende porre in atto per porre un limite all'aumento delle tariffe
autostradali come suggerito anche dall'ANAC. (4-07808)
Interrogazione a risposta scritta
sulla mancata conclusione delle istruttorie tecniche previste per l'impianto denominato
«Sergnano Stoccaggio
TONINELLI (M5S)
— Al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
— Per sapere – premesso che:
il comune di Sergnano è un comune di 3.600 abitanti in provincia di Cremona, a ridosso del fiume
Serio, in cui la scoperta di giacimenti di gas naturale nel 1953 portò alla perforazione di 45 pozzi,
39 dei quali riutilizzati successivamente per lo stoccaggio sotterraneo del gas, fin dal 1965;
nella gestione del campo di stoccaggio negli anni 2000 è subentrata la Stogit (Stoccaggi Gas Italia)
spa, società interamente controllata da Snam Rete Gas, che in questa sede dispone di 48,32
chilometri quadrati ad essa attribuiti, 4 clusterper il pompaggio del gas nel sottosuolo, una centrale
di compressione, un impianto di trattamento, metanodotti di raccordo e distribuzione e
turbocompressori dalla potenza complessiva di 135 MW, con ricadute delle emissioni di PM2,5,
NOx,
CO
e
CO2sull'ambiente
e
sulle
coltivazioni
nel
raggio
di
25
chilometri;
la rete di distribuzione del gas metano italiana prevede ingegneristicamente – come qualsiasi
impianto di distribuzione di fluidi – degli accumuli di gas opportunamente dimensionati e
posizionati che regolarizzino, per quanto possibile e in modo che ciò sia economicamente
conveniente, lo scorrimento del fluido nelle condotte, pur in presenza di intensi e/o improvvisi
assorbimenti da parte dell'utenza o reciprocamente minore/irregolare afflusso dalla fonte;
tra le varie opzioni realizzative per tali stoccaggi vengono utilizzati, come parti integranti
dell'impianto, giacimenti di metano esauriti, nei quali iniettare o estrarre il gas, a seconda delle
esigenze innanzi espresse. Trattasi di «stoccaggi di gas in unità geologiche» di notevole estensione
topografica tridimensionale, ad elevatissime pressioni di riempimento (per i vari stoccaggi
mediamente 150 bar). Le attività di stoccaggio di materiali altamente infiammabili, e quindi anche
quelle realizzate per il metano in unità geologiche (stoccaggi sotterranei) sono state inserite tra
13
quelle soggette agli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che attua la
direttiva europea nota come «Seveso II» (direttiva 96/82/CE), ovvero la norma europea tesa alla
prevenzione e al controllo dei rischi di accadimento di incidenti rilevanti, connessi con determinate
sostanze classificate pericolose; rispetto a queste attività è disposto l'obbligo di predisposizione del
piano di emergenza esterno (PEE), ovvero il piano di protezione civile che organizza, con procedure
condivise con le altre amministrazioni pubbliche e private locali, le risorse disponibili sul territorio
per ridurre o mitigare gli effetti di un incidente industriale sulle aree esterne al perimetro dello
stabilimento;
il compito fondamentale del PEE consiste nell'individuazione sul territorio circostante lo
stabilimento, delle zone a rischio di incidente rilevante; tale piano costituisce non già un semplice
atto amministrativo formale, ma un vero e proprio strumento di salvaguardia della sicurezza (o, per
altro verso, di mitigazione del rischio), in quanto, tra l'altro, deve fornire indicazioni sulla
preparazione dei cittadini e sulle contromisure da adottare nel caso in cui si verifichi l'incidente
rilevante, ad esempio stabilendo preventivamente in quali luoghi ci si debba rifugiare e/o
raccogliere per facilitare l'intervento dei soccorsi. Il fatto che la norma in questione ponga
grandissima enfasi sul lato informativo da attuarsi verso i cittadini potenzialmente interessati dal
rischio di interesse rilevante, anche in sede di formulazione e ratifica del piano, dimostra la
necessità di corretta e tempestiva organizzazione preventiva delle risorse esterne di soccorso nelle
località potenzialmente interessati; è opportuno in questa sede ricordare che esistono dichiarazioni
ufficiali provenienti dal Ministero dell'interno, nonché autorevoli pronunce che indicano
esplicitamente, per gli stoccaggi di gas in giacimenti depleti,
«facenti parte dell'impianto a rischio
di incidente rilevante», non solo le parti funzionali contenute nella recinzione dell'impianto di
superficie, ma anche la ben più vasta unità geologica sotterranea; e ancora, è di evidente rilevanza,
anche per la gestione dei piani territoriali locali, la fitta rete di numerose e spesso lunghe tubazioni
ad altissima pressione che solcano le campagne e/o le zone abitate circostanti l'impianto fuori terra,
collegandolo alle teste pozzo, cioè ai punti di immissione/estrazione del gas nel/dal sottosuolo;
da ciò si ottiene una definizione di «stabilimento» che comprende tutte le parti sopra specificate;
infatti l'articolo 3
del
citato decreto legislativo definisce «stabilimento» tutta l'area sottoposta al
controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più
impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; sempre nel citato decreto,
l'articolo 21, rubricato «Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza» al comma 2,
specifica che: «Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia
l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro
il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi
14
ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari,
che non possono essere comunque superiori a due mesi [...]»; l'articolo 20, al comma 1, specifica
altresì che «Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da
incidenti rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12,
delle conclusioni dell'istruttoria, ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4, nonché
delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa
consultazione della popolazione e nell'ambito della disponibilità finanziarie previste dalla
legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina
l'attuazione [...]»; l'impianto di stoccaggio di gas metano gestito presso il comune di Segnano dalla
summenzionata ditta Stogit spa, risulta aver presentato la documentazione di analisi (rapporto di
sicurezza) propedeutica all'avvio della procedura per la realizzazione del relativo PEE;
i termini per l'attuazione dei PEE da parte delle amministrazioni competenti, chiaramente specificati
nella normativa in materia nei termini suesposti, per quanto attiene al sito Sogit presso il comune di
Sergnano sono decorsi da più di tre anni; nel comune di Sergnano, la centrale di stoccaggio si trova
a 1400 metri a ovest dal centro dell'abitato e a 600 metri dagli edifici privati più vicini alla centrale
di compressione; alcune parti del sistema (pozzi, tubazioni) sono collocate a poche decine/centinaia
di metri da strutture pubbliche e private;l'espansione urbanistica ha visto l'abitato estendersi proprio
in direzione ovest, ovvero in direzione degli impianti di stoccaggio, opposta rispetto alla zona
attraversata dal fiume Serio; il comune di Sergnano è tra i comuni a più alto indice di pericolo
idrogeologico nella provincia di Cremona, circostanza che concorre all'incremento dei fattori di
rischio; a pochi chilometri in direzione nord nonché in direzione sud-est sono ubicate altre industrie
soggette al rischio di incidente rilevante; la presenza a nove chilometri a sud di un altro grande
stoccaggio (Ripalta Cremasca) di metano (anch'esso sprovveduto di piano di emergenza esterno)
aggrava ulteriormente il carico del servizio per l'eventuale gestione di mezzi di soccorso;
è prevista come prossima la realizzazione di una centrale di compressione per la movimentazione
del metano nel metanodotto (Zimella-Cervignano d'Adda, del diametro di 1400 millimetri a 75 bar),
che verrà costruita, con esclusioni della verifica di impatto ambientale 400 metri a sud della centrale
di stoccaggio in questione; a due chilometri a est dalla centrale di stoccaggio e quindi a ridottissima
distanza dal serbatoio sotterraneo di Sergnano è presente l'unica sorgente sismogenica individuale
INGV — ITIS104, censita in Pianura Padana, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di
Roma, a nord del fiume Po, responsabile del forte evento sismico noto come «terremoto di
Soncino» del 12 maggio 1802; il comune di Sergnano è occupato per il 30 per cento circa della sua
complessiva superficie urbanizzata da impianti metaniferi (centrale stoccaggio, futura centrale
15
pompaggio, tubi di trasporto internazionali, tubi di collegamento ai pozzi, pozzi di
iniezione/estrazione,
pozzi
di
monitoraggio,
pozzi
di
reiniezione);
le tubazioni di collegamento della centrale di stoccaggio ai pozzi, che solcano la campagna e
l'abitato, costituendo parti integrante dello stabilimento, dilatano ulteriormente la superficie
complessiva in cui si possono manifestare incidenti rilevanti; scarsissimo è il livello di
informazione fornita alla popolazione in funzione di prevenzione e diffusione della consapevolezza
per la preparazione collettiva per tali eventualità; con tutta evidenza gli stanziamenti finanziari
pubblici per il soccorso e la gestione dell'eventuale emergenza non potrebbero essere proficuamente
impiegati in caso di un incidente rilevante causato da detti impianti in assenza di un appropriato
piano debitamente predisposto e testato allo scopo di ottimizzare, tempi, risorse, e procedure;
l'analisi delle presenti criticità, connesse alla tutela della sicurezza dei cittadini, interessa il
Ministero dell'interno, e in particolare l'area rischi industriali a livello territoriale e i comitati tecnici
regionale di prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
l'analisi delle presenti criticità, legate alla natura dell'impianto industriale, interessa le funzioni del
Ministero dello sviluppo economico, che attraverso l'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e le georisorse (UNMIG), facente parte della Direzione generale per le risorse minerarie ed
energetiche
che
fa
capo
al
Ministero,
ne
valuta
l'efficienza
complessiva;
l'analisi delle presenti criticità connesse alla sicurezza dell'ambiente si suppone sia di interesse per il
Ministero
dell'ambiente
e
della
tutela
del
territorio
e
del
mare;
l'analisi delle presenti criticità è infine connessa alla salvaguardia del patrimonio artistico presente
in aree fortemente antropizzate, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo; il rischio dovuto alla presenza dell'impianto Stogit descritto, in mancanza di PEE, incombe
attualmente sulla popolazione di Sergnano e sui comuni limitrofi, dove i cittadini vivono
quotidianamente a distanze minime dagli impianti, e ciò accade mentre le stesse amministrazioni
locali non dispongono a loro volta dei piani di gestione del territorio e della relativa emergenza
(basati sugli elaborati tecnici di rischio di incidenti rilevanti, ERIR) –:
quali siano i motivi che hanno impedito agli uffici competenti, ad oggi, decorsi da oltre tre anni i
termini previsti, di concludere le istruttorie tecniche previste per l'impianto denominato «Sergnano
Stoccaggio» e quindi di predisporre l'attivazione del piano di emergenza esterno, ovvero
l'attivazione delle effettive misure necessarie a minimizzare il rischio per la popolazione di
Sergnano correlato all'impianto Stogit, a rischio di incidente rilevante. (4-07744)
16
SENATO
Interrogazione a risposta in 8a Commissione permanente
sulla riorganizzazione dell'area portuale di Brindisi
DAVICO, Mario FERRARA (GAL)
- Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la società Atlantica di Navigazione SpA (società del gruppo Grimaldi, compagnia di navigazione
SpA) ha presentato un'istanza in data 19 agosto 2014 ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952) per l'esecuzione del codice della
navigazione (di cui al Regio decreto n. 327 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni);
attraverso tale istanza la società ha richiesto il rilascio, ai sensi della legge n. 84 del 1994 recante
"Riordino della legislazione in materia portuale", della concessione demaniale marittima della zona
portuale ubicata nel porto medio di Brindisi, unitamente al terminal passeggeri ivi esistente ed ai
relativi fabbricati accessori, per una estensione di aree coperte pertinenziali pari a 2.074,50 metri
quadrati per l'esercizio, in conto proprio ed in conto terzi, delle operazioni portuali di cui all'articolo
16 della legge n. 84 del 1994, e segnatamente quelle operazioni portuali connesse con il traffico
traghetti da passeggeri (ivi incluse le attività di assistenza) e ro-ro (roll on/roll off) per la durata di
20 anni;
la società ha specificato che tale richiesta è subordinata al riconoscimento dell'esonero, per tutta la
durata della concessione, dall'obbligo del versamento dei cosiddetti diritti portuali, di cui ai
provvedimenti emanati dall'autorità portuale di Brindisi;
da comunicati stampa di associazioni costituite da tecnici e imprenditori del settore e da testate
giornalistiche locali si evince che, allo stato attuale, nelle condizioni in cui si trova il porto di
Brindisi, una concessione del genere a Grimaldi non può essere fatta, in quanto diversamente da
Brindisi, negli altri porti in cui Grimaldi è già terminalista (Civitavecchia, Barcellona) vi sono oltre
alle banchine ad essa concesse, anche altre banchine disponibili per l'ormeggio di altri armatori
concorrenti;
la situazione del porto di Brindisi è completamente diversa, in quanto non è tale da assicurare la
necessaria libera concorrenza in caso di concessione ad un armatore delle uniche banchine
adeguatamente infrastrutturate per il traffico ro-ro al momento disponibili e le condizioni di
monopolio che di fatto verrebbero a determinarsi, non consentirebbero nelle attuali condizioni, in
17
un'ottica di auspicata prossima ripresa dei traffici internazionali, di ospitare nel porto di Brindisi
nuove compagnie di navi traghetto;
la condizione di precarietà del porto di Brindisi è aggravata dalla perdita di un finanziamento per 50
milioni di euro, causato dalla cattiva gestione dell'autorità portuale di Brindisi, e concesso per un
progetto di 5 nuovi accosti per navi traghetto da realizzare nell'area portuale denominata
S.Apollinare (l'opera avrebbe consentito di offrire altre banchine per la stessa tipologia di traffico
esercitato da Grimaldi);
dalla situazione descritta emerge che la richiesta di concessione di Grimaldi non è compatibile con
le prescrizioni della legge n. 84 del 1994, che impone, in sintesi, che la presenza di terminalisti non
sia estesa a tutte le aree ed infrastrutture portuali, al fine di consentire le attività anche di altri
operatori. Pertanto se tale concessione venisse data dall'autorità portuale di Brindisi,
rappresenterebbe una grave violazione delle prescrizioni imposte dalla legge;
nella situazione che si verrebbe a creare a causa della richiesta di concessione da parte della
Grimaldi, il traffico traghetti passeggeri e merci nel porto di Brindisi dipenderebbe, per i prossimi
vent'anni, da un unico operatore. La cattiva gestione del porto non consente di offrire banchine
alternative in grado di soddisfare, a pari condizioni, le esigenze di armatori concorrenti di Grimaldi,
che ha chiesto, contestualmente al rilascio della concessione ventennale dell'intera area di Punta
delle Terrare e delle strutture esistenti (rampe, banchine e prefabbricato), anche la necessaria
autorizzazione di terminalista (ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994), e infine quella di
impresa portuale (ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di propria
competenza intenda attuare nell'ambito dell'attività di vigilanza esercitata sull'operato dell'autorità
portuale di Brindisi, nel rispetto delle prescrizioni in termini di concorrenza imposte dalla legge n.
84 del 1994;
se sia a conoscenza e come intenda intervenire rispetto alla grave crisi gestionale dell'autorità
portuale di Brindisi, che a parere degli interroganti sembra non essere in grado di garantire pari
opportunità a tutti gli operatori che chiedono di utilizzare le banchine del porto per i traffici ro-ro e
passeggeri, perdendo cospicui finanziamenti necessari allo sviluppo del porto;
se ritenga che tale situazione di monopolio che di fatto verrebbe a crearsi, indebolisca la posizione
del porto di Brindisi sia limitando la possibilità di acquisizione di nuovi traffici, sia impedendo al
porto di Brindisi in un momento particolare, (legato alla fase di riorganizzazione amministrativa e
logistica delle autorità portuali in atto attraverso la redazione del nuovo piano dei porti e della
logistica), di conservare il suo attuale ruolo strategico di porto ro-ro delle autostrade del mare del
18
Mediterraneo, che gli consentirebbe di occupare posizioni primarie anche nel nuovo assetto
organizzativo derivante dal piano dei porti e della logistica in elaborazione;
infine, se e cosa, nell'ambito delle proprie competenze, intenda fare per tutelare gli interessi del
porto di Brindisi, a parere degli interroganti messi in pericolo dal rischio di concessione alla
Compagnia Grimaldi nelle condizioni descritte in premessa. (3-01600)
Interrogazione a risposta in 10a Commissione permanente
sull'attuazione delle misure di incentivazione del biometano
VACCARI e altri (PD)
- Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
in data 5 dicembre 2013 è stato approvato il decreto ministeriale avente ad oggetto modalità di
incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale, n. 164, che è entrato in vigore
oltre un anno fa e precisamente il 18 dicembre 2013;
affinché il "decreto biometano" sia davvero operativo e i soggetti economici possano capire se
l'investimento sia sostenibile o meno occorrono ancora provvedimenti non emanati. Tutto ciò
provoca un ritardo che sta peggiorando la crisi di aziende del settore con inevitabili ripercussioni
negative sull'occupazione;
considerato che:
ulteriori provvedimenti sul biometano avrebbero dovuto essere emanati da istituzioni ed enti. Un
ruolo di primo piano è stato affidato all'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)
che non risulta aver rispettato le scadenze temporali richieste (regolamento attuativo, delibera che
deve fissare le caratteristiche del biometano, delibera che deve stabilire come ripartire alcuni costi
di connessione tra i soggetti produttori del biometano e i soggetti gestori delle reti di trasporto e di
distribuzione del gas naturale);
un elemento chiave, senza il quale è impossibile effettuare un'analisi seria e completa di fattibilità
tecnico-economica, è rendere finalmente pubblico il valore dei cosiddetti certificati di immissione al
consumo di biocarburanti. Al valore di tali certificati, infatti, è legato il livello di incertezza del
biometano impiegato come carburante di autotrazione,
si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro in indirizzo intenda
mettere in atto con urgenza per giungere al più presto al completamento dell'iter normativo sul
biometano. (3-01603)
19
Interrogazione a risposta scritta:
sull’assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti
pubblici
PANIZZA (AUT)
- Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
una delle principali misure di contrasto all'evasione in materia di IVA, contenute nella legge di
stabilità per il 2015 (di cui alla legge n. 190 del 2014) è il meccanismo del cosiddetto split payment:
l'art. 1, comma 629, della legge ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 il nuovo articolo 17-ter con il quale viene introdotto un particolare meccanismo di
assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici;
in base alle nuove disposizioni l'imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che
effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, non dovrà essere pagata dal cessionario o
committente (ente pubblico), il quale dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre
l'IVA dovuta verrà trattenuta e versata poi direttamente nelle casse dell'erario (ovvero prelevata
direttamente da un conto corrente vincolato);
da un punto di vista soggettivo la nuova disciplina circoscrive l'ambito applicativo alle operazioni,
cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate nei confronti: dello Stato; degli organi dello Stato
ancorché dotati di personalità giuridica; degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi
costituiti ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000; delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura; degli istituti universitari; delle aziende sanitarie locali; degli enti
ospedalieri; degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; degli enti
pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza;
l'imposta, come detto, non versata ai fornitori ma trattenuta da parte dell'ente pubblico dovrà essere
versata dagli stessi secondo le modalità operative e i termini di versamento fissati con apposito
decreto del Ministro in indirizzo, il cui contenuto è già stato anticipato con un comunicato stampa
del 9 gennaio 2015;
importanti sono poi le deroghe previste in base alle quali il meccanismo dello split payment non
trova applicazione, ovvero: nel caso in cui l'ente pubblico sia debitore d'imposta (in attesa di
chiarimenti, si tratterebbe delle operazioni soggette a reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972); per le prestazioni di servizi
assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese
da professionisti o da agenti;
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di particolare interesse l'aspetto legato all'accesso privilegiato ai rimborsi nel caso di credito IVA
determinato in conseguenza alle operazioni di cui all'art. 17-ter. In virtù della nuova disciplina,
infatti, i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di enti pubblici potrebbero trovarsi in
una posizione di costante credito IVA, in quanto non più soggetti al versamento dell'IVA sulle
fatture emesse;
per limitare tali effetti negativi il legislatore ha previsto che tali soggetti possano chiedere il
rimborso dell'eccedenza detraibile con periodicità annuale o trimestrale ai sensi dell'art. 30, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Inoltre, ai sensi dell'art. 38-bis,
comma 10, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, tale rimborso sarà eseguito in via
prioritaria; a tal fine si prevede che il Ministro in indirizzo, con un decreto attuativo da emanare,
dovrà individuare modalità e termini per ottenere il rimborso delle eccedenze detraibili,
limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni di cui all'art. 17-ter;
infine, ulteriore aspetto controverso e di non poca importanza, è che l'efficacia della disposizione
esaminata è subordinata al rilascio, ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di
deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea; tuttavia, come previsto dal comma 632 della
legge di stabilità, nelle more del rilascio, le norme sullo split payment trovano comunque
applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1º
gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle misure di deroga si prevede che, in luogo
dell'applicazione dello split payment, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, sarà disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa
sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come
carburante;
come peraltro segnalato anche da Confindustria nella circolare in commento alla legge di stabilità
2015, la scelta di rendere efficace la norma a decorrere dal 1° gennaio 2015 anche nelle more del
rilascio della misura di deroga da parte del consiglio europeo, oltre a "suscitare qualche dubbio sul
piano della sua compatibilità con il diritto comunitario", potrebbe creare problematiche anche sotto
il profilo operativo. Secondo Confindustria infatti "la decorrenza della disposizione non si riferisce
al momento di effettuazione dell'operazione ma a quello di esigibilità dell'imposta, con la
conseguenza che potrebbe riguardare operazioni effettuate anteriormente alla data del 1° gennaio
2015, ma la cui esigibilità si manifesta successivamente a tale data, per effetto del meccanismo di
esigibilità differita dell'imposta, che caratterizza tipicamente le operazioni effettuate nei confronti
della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, co. 5, secondo periodo del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/72";
21
quindi anche per le fatture emesse nel 2014 ed incassate nel 2015, soggette al regime IVA di
esigibilità differita di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, troverebbe applicazione il nuovo meccanismo dello split payment, con la conseguenza, anche
da un punto di vista contabile, che il mancato incasso dell'IVA dovrà trovare riscontro anche da un
punto di vista contabile con una scrittura di rettifica dell'IVA a debito, anche se sospesa,
contabilizzata nel momento di registrazione della fattura. L'applicazione di tale metodologia
comporterà non pochi disguidi a livello contabile, in quanto, dal momento che la fattura deve essere
emessa con IVA, ma l'IVA non deve concorrere al debito della liquidazione, sarà necessario creare
apposite causali nei software per la gestione di tali operazioni;
nel comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2015, anticipando
il contenuto del decreto di attuazione in fase di perfezionamento, viene precisato che il meccanismo
dello split payment si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali
l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Inoltre si prevede che, in
relazione a tali operazioni, l'IVA diventi esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero,
su opzione dell'ente pubblico, al momento di ricezione della fattura,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere che anche i soggetti,
nella quasi totalità consorzi o cooperative che rifatturano in toto o in percentuale superiore al 70 per
cento gli importi oggetto dei servizi prestati all'ente pubblico, possano incassare l'IVA come i
professionisti, non potendo aspettare l'accesso privilegiato ai rimborsi, né liquidare l'IVA dovuta ai
soci che nel caso in questione sono fornitori in quanto viene a mancare la liquidità necessaria, né
attendere la prossima fattura per incassare l'IVA, trovandosi in forte credito.
(4-03339)
Interrogazione a risposta scritta:
sulla normativa comunitaria che regola le franchigie doganali in relazione ai rifornimenti di
carburante effettuati dalle aziende di autotrasporto nel territorio extradoganale di Livigno
CROSIO (LN)
- Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
ad oggi non è pervenuta risposta all'interrogazione del 9 luglio 2014 relativa alle verifiche fiscali
condotte dalla Guardia di finanza fra il 2009 e il 2012 nei confronti di circa 70 aziende di
autotrasporto valtellinesi e valchiavennasche e vari dipendenti al fine di appurare il rispetto della
normativa comunitaria che regola le franchigie doganali in relazione ai rifornimenti di carburante
effettuati nel territorio extradoganale di Livigno (4-02457);
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il fatto contestato (si tratta di circa 6 milioni di euro tra Iva, accise e sanzioni che rischiano di far
chiudere definitivamente le aziende coinvolte) riguarda l'importazione di carburante in quantità
superiore a quella ammissibile in franchigia, ma gli autotrasportatori hanno utilizzato serbatoi
regolarmente omologati e indicati sul libretto di circolazione, anche se non corrispondono a quelli
riportati sul certificato d'origine;
l'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1186/2009 consente di introdurre in Italia, in esenzione dal
pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei "serbatoi normali" dei veicoli
commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): "i serbatoi che sono fissati in
modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui
sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante";
il 30 aprile 2014 l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in
cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati,
montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi "normale",
si chiede di sapere:
se, vista la gravità del problema che sta minando l'intero sistema economico e sociale della
Valtellina, i Ministri in indirizzo non ritengano urgente provvedere, attraverso una nota esplicativa,
alla definizione univoca di "serbatoio normale" cui fa riferimento l'articolo 107 del regolamento
(CE) n. 1186/2009, specificando che i serbatoi regolarmente omologati rientrano fra quelli
"normali";
se, in attesa dei chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti riguardo alla definizione di
"serbatoi normali", non reputino opportuno sospendere immediatamente le istanze di pagamento e
le contestazioni relative alla vicenda descritta. (4-03345)
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Raccolta Interrogazioni a Camera e Senato 5/2015