Attività Parlamentare Raccolta delle interrogazioni presentate alla Camera e al Senato n. 5/2015 2015 INDICE CAMERA ............................................................................................................................................ 3 Risoluzione in Commissione sulle aree marine in cui è possibile effettuare nuove attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi ........................................................................................ 3 Risposta del Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo, alle interrogazioni sulle iniziative volte a garantire la prosecuzione del funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti .................................................................. 7 Interrogazione a risposta scritta sull’istanza di VIA presentata dalla Tgs-Nopec Geophisical Company Asa per l'avvio della procedura del permesso di prospezione in Sardegna .......... 10 Interrogazione a risposta scritta sulle concessioni autostradali ................................................... 11 Interrogazione a risposta scritta sulla mancata conclusione delle istruttorie tecniche previste per l'impianto denominato «Sergnano Stoccaggio .................................................................... 13 SENATO ............................................................................................................................................ 17 Interrogazione a risposta in 8a Commissione permanente sulla riorganizzazione dell'area portuale di Brindisi ..................................................................................................................... 17 Interrogazione a risposta in Commissione sull'attuazione delle misure di incentivazione del biometano ..................................................................................................................................... 19 Interrogazione a risposta scritta sull’assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici ...................................................................................... 20 Interrogazione a risposta scritta sulla normativa comunitaria che regola le franchigie doganali in relazione ai rifornimenti di carburante effettuati dalle aziende di autotrasporto nel territorio extradoganale di Livigno ........................................................................................... 22 2 CAMERA Risoluzione in Commissione sulle aree marine in cui è possibile effettuare nuove attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi PILI (MISTO) La VIII Commissione, premesso che: con un atto il Ministro dello sviluppo economico ha emanato il decreto ministeriale del 9 agosto 2013 con il quale ha ridefinito le aree marine in cui è possibile effettuare nuove attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi, rimodulando la zona marina «E» con l'apertura di una nuova area nel Mar di Sardegna, ad una distanza dalla costa tale da garantire la preservazione delle aree di tutela ambientale; le dichiarate argomentazioni addotte per tale progetto di modifica nascerebbero dalla necessità di approfondire la conoscenza del sottofondo marino in quest'area, caratterizzata da una modesta attività esplorativa precedente e da una potenzialità mineraria, che con intuito da rabdomante, vengono definite di sicuro interesse; secondo le argomentazioni fornite dal decreto e dai progetti conseguenti si afferma che prospezioni geofisiche, attraverso la misura di alcune proprietà fisiche delle rocce, consentono di determinare con sufficiente grado di dettaglio i tipi di rocce esistenti e l'andamento delle strutture sepolte; in seguito e con notevole tempestività prima una società straniera con ramificazione italiana, la Schlumberger Italiana Spa, ha proposto l'utilizzo di questa metodologia per effettuare l'acquisizione di un rilievo geofisico 2D sull'intera area della zona marina E recentemente aperta all'esplorazione, dando, è scritto nel progetto, il proprio contributo per approfondire le conoscenze del sottofondo marino in quest'area; il 26 giugno 2014 era stata presentata istanza di permesso di prospezione in mare al Ministero dello sviluppo economico denominata TGd 2 E.P-.TG per una superficie di 20890 Kmq a nome di un'altra società TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA (100 per cento r.u.); tale istanza di permesso è stata pubblicazione nel BUIG il 31 luglio 2014; TGS è una società quotata in borsa con sede finanziarie in Asker, in Norvegia ed è quotata alla Borsa di Oslo con il simbolo TGS. La società è guidata dal CEO Robert Hobbs, con sede a Houston; tale società risulterebbe impegnata a svolgere tale ricerca per conto terzi considerato la filosofia aziendale di TGS sarebbe quella di «creare dati di alta qualità unici raccolti nel posto giusto al momento giusto»; la TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA ha presentato un'istanza di permesso di 3 prospezione in mare proponendo, nel programma lavori, studi che possano portare, sempre secondo la relazione di accompagnamento, alla miglior comprensione della situazione geologica e della potenzialità geomineraria; il permesso di prospezione è un titolo minerario non esclusivo, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico su istanza della parte interessata che presenta il programma di ricerca che intende sviluppare, e riguarda aree di grandi dimensioni dislocate soprattutto in mare. All'interno dell'area del permesso di prospezione è possibile condurre solo ed esclusivamente ricerche geofisiche; l'area oggetto dell'istanza di permesso di prospezione è localizzata nel Mar di Sardegna, all'interno della zona marina «E». La zona interessata dall'istanza ricopre l'intera area oggetto di ampliamento, per una superficie di 20922 chilometri quadrati. Il lato più vicino alla costa è quello occidentale, che dista oltre 24 miglia nautiche dalle coste sarde (24.3 da Capo dell'Argentiera) e circa 33 miglia nautiche da Alghero; per le prospezioni geofisiche è necessaria quindi una sorgente di energia che emette onde elastiche ed una serie di sensori, detti idrofoni, che ricevono le onde riflesse. La produzione di onde elastiche è ottenuta con diverse tecnologie che fanno uso di sorgenti artificiali differenti: a) ad acqua: WATER-GUN, costituito da un cannone ad aria compressa che espelle ad alta velocità un getto d'acqua che per inerzia crea una cavità che implode e genera un segnale acustico; b) ad aria compressa: AIR-GUN, costituito da due camere cilindriche chiuse da due pistoni (pistone di innesco e di scoppio) rigidamente connessi ad un cilindro provvisto di orifizio assiale che libera in mare, istantaneamente, aria ad una pressione, compresa tra 150 e 400 atmosfere (ad oggi il sistema maggiormente utilizzato); c) a dischi vibranti: MARINE VIBROSEIS, in cui alcuni dischi metallici vibranti immettono energia secondo una forma d'onda prefissata, senza dar luogo all'effetto bolla (sistema complesso non ancora pienamente sviluppato); d) elettriche: SPARKER/BOOMER, dove un piatto metallico con avvolgimento in rame viene fatto allontanare da una piastra a seguito di un impulso elettrico; l'acqua che irrompe genera un segnale acustico ad alta frequenza con scarsa penetrazione (adatto per rilievi ad alte definizioni); per l'acquisizione geofisica nell'area dell'istanza di permesso di prospezione «d 1 E.P-.SC» è previsto l'utilizzo di tecnologie invasive che risultano essere state già respinte dalla commissione di valutazione di impatto ambientale che ha tenuto conto delle centinaia di ricorsi, osservazioni, proposte in seguito alla campagna nazionale promossa dal Movimento Unidos; le attività di ricerca di idrocarburi prevedono diverse fasi, ognuna delle quali legata ad un particolare e rilevante impatto ambientale; nella prima fase viene eseguito lo studio geologico regionale, con la rielaborazione e l'interpretazione di dati sismici, in alcuni casi già esistenti, e successiva acquisizione di nuovi dati sismici; le metodiche di prospezione geosismica prevedono, 4 nella maggior parte dei casi, l'utilizzo di una sorgente energetica ad aria compressa, meglio conosciuta come air-gun; attraverso questa tecnica si genera una violenta onda d'urto che si propaga nel fondale e successivamente viene riflessa, mostrando in questo modo la presenza e la natura di idrocarburi nel sottosuolo. Gli air-gun sono disposti sempre in batteria (si contano diverse decine di sorgenti) e nelle loro vicinanze si possono registrare picchi di pressione dell'ordine di 260db (dB 1μPa 1m); è noto che molte specie appartenenti all'ordine cetacea, sono particolarmente sensibili a forti emissioni acustiche, quali quelle generate dai sonar militari e dagli air-gun, le quali vanno sommate al rumore di fondo sottomarino e a, quello generato dal normale traffico marittimo. Zifii (Ziphius cavirostris) e Capodogli (Physeter macrocephalus) sono tra le specie più sensibili e possono subire effetti negativi che vanno da disagio e stress, fino al danno acustico vero e proprio, con perdita di sensibilità uditiva che può manifestarsi come temporanea o permanente; questo tipo di emissione acustica può far impaurire e stordire gli animali sino ad indurli a un'emersione rapida ed improvvisa senza adeguata decompressione, con conseguente morte per la «gas and fat embolic syndrome», ossia morte per embolia; l'esposizione a rumori molto forti inoltre può produrre anche danni fisiologici (emorragie) ad altri apparati, oltre a quelli uditivi, fino a provocare effetti letali; una volta completata la prima fase, nel caso si evidenzi un'area di interesse minerario, sarà eseguito in seconda fase un pozzo esplorativo che può giungere a profondità di diverse migliaia di metri; nel malaugurato caso si decidesse di proseguire l'attività estrattiva, in ultima fase verrà costruita una piattaforma permanente di estrazione, che implicherà attività di stoccaggio e trasporto di idrocarburi con strutture a terra e ulteriore traffico navale annessi; molti animali marini, come tutti i cetacei, emergono per respirare e possono rimanere in superficie per periodi abbastanza lunghi. Questo comportamento, unitamente all'enorme mole che rallenta i tempi di reazione e i movimenti, è tra le cause che concorrono a rendere queste specie più soggette alle collisioni; le aree oggetto delle istanze di ricerca di idrocarburi sono zone di importanza strategica per numerose attività che caratterizzano la complessa e straordinaria vita dei cetacei (alimentazione, allattamento, riproduzione, migrazione, socializzazione, riposo e altro), la quale viene disturbata dalle attività antropogeniche previste. Lo stress è un pericoloso fattore che causa gravi danni alla fisiologia dei cetacei, causandone anche la morte. Nella maggior parte degli episodi di spiaggiamento di cetacei, i fattori di inquinamento acustico e ambientale, rappresentano costanti concause responsabili della morte di questi mammiferi marini; l'area prescelta risulta essere coincidente di fatto con il Santuario per i mammiferi marini Pelagos, nato da un accordo internazionale tra Italia, Francia e Principato di Monaco siglato a Roma nel 1999. Si tratta della prima area protetta al mondo dedicata alla protezione dei cetacei. Questo tratto di mare ricco di vita 5 si estende per circa 90.000 kmq e in Italia interessa 3 regioni (Liguria, Toscana e Sardegna), 5 parchi nazionali (Cinque Terre, Arcipelago toscano, Arcipelago di La Maddalena e Asinara) e numerosi parchi regionali. L'intera area è costituita da fondali profondi e da correnti ascendenti che facilitano la formazione di grandi banchi di plancton, la cui concentrazione è massima da gennaio a luglio garantendo condizioni ideali per l'alimentazione dei cetacei. Balenottere comuni, stenelle, capodogli, globicefali, grampi, tursiopi, zifi, delfini comuni e, con presenze più occasionali, di balenottere minori, steni, orche e pseudorche, costituiscono un ecosistema pelagico di grande ricchezza; il tentativo di minimizzare e mitigare un impatto cumulativo risulta del tutto impraticabile. Infatti, anche a distanza di tempo e di spazio, l'effetto inevitabilmente si propaga in tutto il bacino e permane proprio per le caratteristiche stesse del mare; le conseguenze che colpiscono un'area marina come quella individuata dal progetto richiamato si estendono automaticamente nelle aree adiacenti o in altre aree più distanti, così è il significato e il valore delle caratteristiche dell'ecosistema marino nel suo complesso e della sua biodiversità; nella logica e nel rispetto di un principio precauzionale, dovrebbero essere vietate tutte quelle attività che non prendono in considerazione tutte le conseguenze e gli impatti a breve e a lungo termine, di natura diretta o indiretta, sull'ecosistema marino e in particolare sui cetacei, gruppo di specie a rischio, protette da una regolamentazione volta alla loro salvaguardia e conservazione a livello nazionale ed internazionale; risulta non opportuno il decreto del Ministro dello sviluppo economico che individua le nuove delimitazioni dell'area «E» per illogicità, irragionevolezza e palese assenza di presupposti con il quale si individua il mare di Sardegna come area marina per queste scellerate ricerche petrolifere; si ritiene anche in sede di autotutela, visto il vizio procedurale e la tempestiva presentazione del progetto avanzato dalla società texana, negare qualsiasi permesso, negando il parere positivo alla valutazione ambientale, proprio per la consistente presenza e attività di cetacei nell'area sottoposta al progetto di ricerca di idrocarburi, nelle aree adiacenti e nell'intero bacino Mediterraneo (si ricorda che gran parte dei cetacei sono mammiferi pelagici, ossia vivono nuotando nei mari in base alla presenza di prede, legata alle stagioni e alle correnti); si ritiene che il progetto debba essere respinto anche per l'assoluta carenza e assenza di documentazione e di studi sulle popolazioni di cetacei nei tratti di mare oggetto della richiesta di ricerche petrolifere sia il presupposto per respingere la richiesta di valutazione di impatto ambientale; si ritiene necessario richiedere di uniformare la condotta su questioni così delicate per l'ambiente ad un principio precauzionale per la massima tutela e rispetto dell’habitat e dei cetacei potenzialmente presenti; si ritiene per l'evidente impatto ambientale del progetto sia per quanto riguarda l'inquinamento di 6 varia natura (chimico, atmosferico, acustico, operativo e altro), che per il diretto o indiretto sull'area sottoposta al progetto di ricerca di idrocarburi, sulle aree adiacenti e sull'intero bacino Mediterraneo a breve e lungo termine il progetto stesso non debba essere respinto; alla luce della mancanza di tutti i presupposti e condizioni necessarie e indispensabili alla tutela e alla conservazione del delicato ecosistema e della biodiversità connessa, primi tra tutti i cetacei di revocare il decreto di individuazione dell'area marina suddetta si osserva che tale progetto avrebbe conseguenze devastanti per l'area interessata e non solo; risultano del tutto inesplorate le cause dirette e indirette, tra attività di prospezione e lo spiaggiamento di 7 esemplari di capodoglio (Physeter macrocephalus) nel dicembre 2009 nelle coste a nord del Gargano (tra i comuni di Cagnano Varano e Ischitella e lo spiaggiamento di massa di esemplari di Zifio (Zifius cavirostris) sulle coste dell'Isola di Corfù e sul litorale Calabrese, risalente al novembre/dicembre 2011, avvenuto in concomitanza ad attività di prospezione geosismica mediante sorgente energetica di tipo air-gun da parte di tre navi (Princess, Thor Guardian e Thor Server) provenienti da Malta e operanti a largo delle coste tra Monopoli e Brindisi incaricate dalla Società inglese Nothern Petroleum, e ad esercitazioni militari con l'utilizzo di sonar; si ritiene necessario richiedere il recepimento delle indicazioni della Comunità scientifica internazionale, durante la riunione annuale dell’American association for the advancement of science (AAAS), a favore di un'etica che rispetti i diritti dei cetacei come persone non umane dotate di un'intelligenza superiore e della coscienza di sé stessi, impegna il Governo: a dare seguito al preciso pronunciamento della commissione di valutazione di impatto ambientale che nega le autorizzazioni proprio per l'inadeguatezza e la gravità dell'area prescelta; ad assumere ogni iniziativa di competenza per evitare che possano essere cagionati danni alla popolazione di cetacei, che appare gravemente minacciata dalle compagnie di prospezione geosismiche, perforazione del fondale e coltivazione nei mari della Sardegna e circostanti. (7-00591) Risposta del Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo, alle interrogazioni sulle iniziative volte a garantire la prosecuzione del funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, presentate da TERZONI (M5S). Presidente, innanzitutto, considerato che le interrogazioni in parola vertono sullo stesso argomento, si risponderà ad esse congiuntamente. Per prima cosa, preme rassicurare gli onorevoli 7 interroganti che il servizio di gestione del programma Sistri ad opera della società Selex non si è mai interrotto dalla data del 30 novembre 2014 e che lo stesso continuerà ad essere assicurato sino al 31 dicembre 2015 in base alla proroga del termine di efficacia del relativo contratto disposta con l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014. La stessa disposizione normativa, peraltro, prescrive che, entro il 30 giugno 2015, il Ministero dell'ambiente avvii le procedure per l'affidamento della concessione del servizio ad altro idoneo soggetto, nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice degli appalti pubblici e dalle norme dell'Unione europea, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante monitoraggio tecnologico. Appunto a tal fine, il Ministero dell'ambiente, in conformità alle previsioni normative di cui all'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, ha ritenuto di avvalersi della società Consip, la quale, una volta individuate e definite le modalità e le condizioni, anche operative, per la concessione del servizio, procederà alla indizione e alla gestione della gara pubblica. Allo stato, pertanto, non appare ancora possibile riferire circa i contenuti specifici del nuovo contratto di affidamento, mentre per la tempistica si ritiene che, allo stato, non vi sia motivo per dubitare che verranno rispettati i termini previsti nella richiamata normativa. Per quanto attiene, in ultimo, alle problematiche inerenti agli oneri indebitamente versati a titolo di contributi di iscrizione al Sistri per le annualità 2010, 2011 e 2012, sono in fase di studio le modalità operative in ordine alle quali poter definire un piano di intervento finalizzato alla loro restituzione o compensazione, laddove e nei limiti in cui ne ricorrano i presupposti citati. Di seguito i testi delle interrogazioni. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che: all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 91 del 2014 è stata inserita una norma con la quale viene prolungata la durata del contratto che lega il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Selex fino al 31 dicembre 2015; il 21 luglio 2014 proprio Selex Service Management, società controllata di Finmeccanica Selex Es, ha comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'intenzione di non proseguire la propria attività nell'ambito dei programma Sistri oltre la scadenza contrattuale del 30 novembre prossimo; stante questa volontà espressa dalla società c’è il forte rischio di vedere sospeso il servizio di tracciabilità dei rifiuti pericolosi nonostante le ditte obbligate ad aderirvi abbiano già versato la quota annuale –: quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere al fine di scongiurare l'interruzione del servizio di tracciabilità dei rifiuti pericolosi. (3-00990) 8 Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che: il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, cosiddetto «decreto competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2014, n. 116, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014, ha prorogato l'entrata in vigore del Sistri (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui agli articoli 188 e 188-bis del decreto 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), al 31 dicembre 2015 e a partire dal 30 novembre 2014 Selex Service Management, società del gruppo Finmeccanica, incaricata nel 2009 di realizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti, ha interrotto la gestione del Sistri in coincidenza con la scadenza contrattuale; nello stesso «decreto competitività» il Governo aveva già previsto di sostituire la gestione Selex avviando una gara per l'affidamento della concessione del servizio entro il 30 giugno 2015, rispettando i principi di «economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico»; ulteriori proroghe sono state disposte da successive recenti iniziative normative; attraverso l'ordine del giorno presentato dal deputato Mirko Busto n. 9/01682A/077 e accolto dal Governo pro temporenella seduta 24 ottobre 2013, n. 104, il Governo medesimo si è impegnato «ad adottare un piano di intervento che preveda che ogni onere versato a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 dai soggetti di cui all'articolo 3 del 17 dicembre 2009 sia restituito o compensato secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; l'inserimento di continue modifiche in così tanti provvedimenti crea non poca confusione e insicurezza in quelle aziende chiamate ad aderire obbligatoriamente al sistema –: quale soggetto e con quali modalità stia gestendo e gestirà il sistema Sistri nella fase di transizione fino a nuovo affidamento e, quindi, con chi si dovranno interfacciare le aziende chiamate ad aderire in maniera obbligata al sistema; se i nuovi gestori avranno accesso ai dati raccolti negli anni di gestione da parte di Selex Service Management; se il Ministro interrogato non ritenga necessario fare ordine in questa materia mettendo a disposizione delle imprese un cronoprogramma completo, ufficiale e attendibile sulle prossime scadenze per poter programmare al meglio le proprie attività; se il Ministro interrogato non ritenga di riportare i punti essenziali che dovranno essere la base del nuovo contratto di affidamento e del nuovo regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti; se e come si intenda dare attuazione e con quali tempistiche a quanto previsto nell'ordine del giorno 9 di cui in premessa per la restituzione dei contributi di iscrizione al Sistri per le annualità 2010, 2011 e 2012. (3-01265) Interrogazione a risposta scritta sull’istanza di VIA presentata dalla Tgs-Nopec Geophisical Company Asa per l'avvio della procedura del permesso di prospezione in Sardegna PES (PD) — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che: da notizie apparse sulla stampa, la società di servizi petroliferi, la «Tgs-Nopec Geophisical Company Asa» con sede ad Asker vicino a Oslo, avrebbe presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un'istanza – valutazione di impatto ambientale – per l'avvio della procedura del permesso di prospezione in mare in un'area che si estende da Capo Argentiera e Alghero fino a Capo Mannu, nell'Oristanese e che coinvolgerebbe ben 11 comuni: Alghero, Villanova Monteleone Bosa, Magomadas, Tresnuraghes, Cuglieri, Narbolia, San Vero Milis, Oristano, Sassari, Stintino, Porto Torres; l'obiettivo principale del progetto della società norvegese sarebbe quello di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in un'area marina non ancora esplorata; la ricerca degli idrocarburi potrebbe essere effettuata in due fasi: prima in 2D e poi in 3D, ossia utilizzando una tecnica che si basa sulla valutazione di onde riflesse o elastiche che possono essere emesse da un sensore energetico, o da altre sorgenti artificiali; per l'acquisizione geofisica nell'area dell'istanza di permesso di prospezione, la società avrebbe previsto l'utilizzo della tecnologia Air-gun, utilizzata per i rilievi sismici marini, il cui impatto sull'ecosistema marino potrebbe essere devastante perché prevede una violenta onda d'urto, provocata da una sorgente energetica ad aria compressa, con intensità variabile fra circa 240 e 260 decibel, ogni quindici secondi per ventiquattro ore al giorno; le emissioni acustiche emesse con la suddetta tecnica comporterebbero danni alla fauna marina, con la perdita dell'udito che è una caratteristica morfologica fondamentale per diverse specie ittiche sia per orientarsi, sia per vivere; ingenti danni inciderebbero anche su tutto sul settore della pesca che, ancora più di altri, manifesta gli effetti negativi della crisi economica del nostro paese e dell'isola; l'area interessata dalla ricerca di idrocarburi dista poche miglia dal Santuario dei cetacei, area protetta tra Sardegna, Corsica e Liguria, considerata di interesse internazionale, ma risultano coinvolte dal progetto anche le aree a protezione speciale dell'Isola dell'Asinara, di Capo Caccia, Capo Conte e della Penisola del Sinis; anche le fasi successive la prospezione, il pozzo esplorativo e le trivellazioni, potrebbero costituire ulteriori fonti d'inquinamento ambientale; il 23 giugno 2014 la firmataria del presente atto ha 10 depositato un'interrogazione a risposta in Commissione ambiente (atto 5-03055) per un progetto analogo chiesto dalla «Schlumberger Oifield Services», che in data 7 novembre 2014 ha avuto il parere negativo dalla Commissione valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, poiché l'area di prospezione è collocata all'interno della zona marina «E» di protezione ecologica, delimitata con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209; nell'isola è forte l'opposizione a progetti «offshore» sia da parte di alcuni comitati cittadini che da parte di numerose associazioni ambientalisti, per i possibili danni che potrebbero creare all'ecosistema della costa occidentale della Sardegna –: se il Ministro possa rendere noto e chiarire il risultato dello studio d'impatto ambientale presentato dalla «Tgs-Nopec Geophisical Company Asa»; quali provvedimenti cautelativi intenda mettere in atto per scongiurare che da queste operazioni di prospezione delle coste vicine alla Sardegna derivino danni per la salute dei cittadini, della flora, della fauna e dell'ambiente; se, anche per la suddetta zona di prospezione, possa essere applicato il principio di precauzione e possano essere adottate le stesse misure cautelative contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209, poiché essa è situata a poche miglia dal Santuario dei Cetacei e da alcune aree marine protette e, quindi, va considerata «area di protezione ecologica». (4-07814) Interrogazione a risposta scritta sulle concessioni autostradali DELL’ORCO (M5S) Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che: l'articolo 5 del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto Sblocca Italia, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dà la possibilità ai concessionari di proporre modifiche dei rapporti concessori autostradali in essere, finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria; le procedure originariamente previste dal suddetto provvedimento prevedevano l'invio al Ministero entro il 31 dicembre 2014 di una proposta dei concessionari accompagnata da un nuovo piano economico-finanziario, corredata di idonee garanzie e di asseverazione da parte dei soggetti coinvolti. Entro il 31 agosto 2015 era invece prevista la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria; il comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concede però una proroga ai concessionari, spostando al 30 11 giugno 2015 e al 31 dicembre 2015 i termini definiti con il suddetto Sblocca Italia; la manovra sulle concessioni autostradali, nelle intenzioni espresse dal Governo, servirebbe a reperire fondi per portare avanti investimenti infrastrutturali e ad assicurare un servizio a tariffe e condizioni più favorevoli agli utenti; un tale meccanismo in realtà può significare prorogare di fatto automaticamente concessioni in scadenza senza andare a gara, dunque contro le regole europee e i principi di concorrenza ed economicità, come evidenziato anche dall'Autorità dei trasporti, dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, durante le audizioni parlamentari tenutesi durante la discussione per l'approvazione della norma, nonché nell'ultima lettera inviata il 28 gennaio 2015 dall'Anac al presidente della Camera, al presidente del Senato ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; nella suddetta lettera si evidenzia anche che la manovra sulle concessione autostradali messa in piedi con il decreto Sblocca Italia e confermata dal cosiddetto milleproroghe, potrebbe comportare rallentamenti nell'attuazione degli investimenti autostradali (a causa della necessità di programmare nuovi investimenti che devono essere preceduti dalla presentazione di un piano economico-finanziario del tutto nuovo) e che non sono neppure stati definiti da parte del Ministero dei chiari indirizzi per la revisione dei piani economico-finanziari volti a porre un limite ai continui aumenti delle tariffe autostradali; la proroga delle concessioni autostradali è un argomento sensibile a livello europeo e ha richiesto una notifica da parte del Governo alla Commissione dell'Unione europea, che potrebbe aprire una nuova procedura di infrazione per l'Italia. Tra l'altro, lo scorso 16 ottobre 2014, la Commissione dell'Unione europea ha già confermato una procedura d'infrazione per l'Italia in relazione alla proroga concessa, senza gara, alla concessionaria SAT che si occupa della costruzione e della gestione della A12 Livorno-Civitavecchia –: quali siano le esigenze che hanno reso necessario concedere la proroga prevista dal comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, all'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 133 del 2014; quali concessionari autostradali abbiano presentato entro il termine del 31 dicembre 2014 richiesta di modifica del rapporto concessorio; considerata la complessità della materia e considerato che la procedura del decreto Sblocca Italia prevede tra l'altro anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, se il Ministro non intenda illustrare nelle competenti sedi parlamentari quali siano le tempistiche di attuazione della manovra sulle concessioni autostradali notificata dal Ministero a Bruxelles e quali eventuali alternative siano state previste in caso di parere negativo da parte della Commissione dell'Unione europea; se il Ministro interrogato abbia risposto nei tempi utili alla Commissione europea in merito alla proroga della concessione SAT, quali siano gli eventuali contenuti della risposta e quali iniziative 12 intenda adottare al fine di evitare che la procedura preliminare di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia conduca ad un procedimento formale di infrazione innanzi alla Corte di giustizia europea; quali iniziative il Ministro intende porre in atto per porre un limite all'aumento delle tariffe autostradali come suggerito anche dall'ANAC. (4-07808) Interrogazione a risposta scritta sulla mancata conclusione delle istruttorie tecniche previste per l'impianto denominato «Sergnano Stoccaggio TONINELLI (M5S) — Al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che: il comune di Sergnano è un comune di 3.600 abitanti in provincia di Cremona, a ridosso del fiume Serio, in cui la scoperta di giacimenti di gas naturale nel 1953 portò alla perforazione di 45 pozzi, 39 dei quali riutilizzati successivamente per lo stoccaggio sotterraneo del gas, fin dal 1965; nella gestione del campo di stoccaggio negli anni 2000 è subentrata la Stogit (Stoccaggi Gas Italia) spa, società interamente controllata da Snam Rete Gas, che in questa sede dispone di 48,32 chilometri quadrati ad essa attribuiti, 4 clusterper il pompaggio del gas nel sottosuolo, una centrale di compressione, un impianto di trattamento, metanodotti di raccordo e distribuzione e turbocompressori dalla potenza complessiva di 135 MW, con ricadute delle emissioni di PM2,5, NOx, CO e CO2sull'ambiente e sulle coltivazioni nel raggio di 25 chilometri; la rete di distribuzione del gas metano italiana prevede ingegneristicamente – come qualsiasi impianto di distribuzione di fluidi – degli accumuli di gas opportunamente dimensionati e posizionati che regolarizzino, per quanto possibile e in modo che ciò sia economicamente conveniente, lo scorrimento del fluido nelle condotte, pur in presenza di intensi e/o improvvisi assorbimenti da parte dell'utenza o reciprocamente minore/irregolare afflusso dalla fonte; tra le varie opzioni realizzative per tali stoccaggi vengono utilizzati, come parti integranti dell'impianto, giacimenti di metano esauriti, nei quali iniettare o estrarre il gas, a seconda delle esigenze innanzi espresse. Trattasi di «stoccaggi di gas in unità geologiche» di notevole estensione topografica tridimensionale, ad elevatissime pressioni di riempimento (per i vari stoccaggi mediamente 150 bar). Le attività di stoccaggio di materiali altamente infiammabili, e quindi anche quelle realizzate per il metano in unità geologiche (stoccaggi sotterranei) sono state inserite tra 13 quelle soggette agli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che attua la direttiva europea nota come «Seveso II» (direttiva 96/82/CE), ovvero la norma europea tesa alla prevenzione e al controllo dei rischi di accadimento di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze classificate pericolose; rispetto a queste attività è disposto l'obbligo di predisposizione del piano di emergenza esterno (PEE), ovvero il piano di protezione civile che organizza, con procedure condivise con le altre amministrazioni pubbliche e private locali, le risorse disponibili sul territorio per ridurre o mitigare gli effetti di un incidente industriale sulle aree esterne al perimetro dello stabilimento; il compito fondamentale del PEE consiste nell'individuazione sul territorio circostante lo stabilimento, delle zone a rischio di incidente rilevante; tale piano costituisce non già un semplice atto amministrativo formale, ma un vero e proprio strumento di salvaguardia della sicurezza (o, per altro verso, di mitigazione del rischio), in quanto, tra l'altro, deve fornire indicazioni sulla preparazione dei cittadini e sulle contromisure da adottare nel caso in cui si verifichi l'incidente rilevante, ad esempio stabilendo preventivamente in quali luoghi ci si debba rifugiare e/o raccogliere per facilitare l'intervento dei soccorsi. Il fatto che la norma in questione ponga grandissima enfasi sul lato informativo da attuarsi verso i cittadini potenzialmente interessati dal rischio di interesse rilevante, anche in sede di formulazione e ratifica del piano, dimostra la necessità di corretta e tempestiva organizzazione preventiva delle risorse esterne di soccorso nelle località potenzialmente interessati; è opportuno in questa sede ricordare che esistono dichiarazioni ufficiali provenienti dal Ministero dell'interno, nonché autorevoli pronunce che indicano esplicitamente, per gli stoccaggi di gas in giacimenti depleti, «facenti parte dell'impianto a rischio di incidente rilevante», non solo le parti funzionali contenute nella recinzione dell'impianto di superficie, ma anche la ben più vasta unità geologica sotterranea; e ancora, è di evidente rilevanza, anche per la gestione dei piani territoriali locali, la fitta rete di numerose e spesso lunghe tubazioni ad altissima pressione che solcano le campagne e/o le zone abitate circostanti l'impianto fuori terra, collegandolo alle teste pozzo, cioè ai punti di immissione/estrazione del gas nel/dal sottosuolo; da ciò si ottiene una definizione di «stabilimento» che comprende tutte le parti sopra specificate; infatti l'articolo 3 del citato decreto legislativo definisce «stabilimento» tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; sempre nel citato decreto, l'articolo 21, rubricato «Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza» al comma 2, specifica che: «Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi 14 ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi [...]»; l'articolo 20, al comma 1, specifica altresì che «Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell'istruttoria, ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito della disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione [...]»; l'impianto di stoccaggio di gas metano gestito presso il comune di Segnano dalla summenzionata ditta Stogit spa, risulta aver presentato la documentazione di analisi (rapporto di sicurezza) propedeutica all'avvio della procedura per la realizzazione del relativo PEE; i termini per l'attuazione dei PEE da parte delle amministrazioni competenti, chiaramente specificati nella normativa in materia nei termini suesposti, per quanto attiene al sito Sogit presso il comune di Sergnano sono decorsi da più di tre anni; nel comune di Sergnano, la centrale di stoccaggio si trova a 1400 metri a ovest dal centro dell'abitato e a 600 metri dagli edifici privati più vicini alla centrale di compressione; alcune parti del sistema (pozzi, tubazioni) sono collocate a poche decine/centinaia di metri da strutture pubbliche e private;l'espansione urbanistica ha visto l'abitato estendersi proprio in direzione ovest, ovvero in direzione degli impianti di stoccaggio, opposta rispetto alla zona attraversata dal fiume Serio; il comune di Sergnano è tra i comuni a più alto indice di pericolo idrogeologico nella provincia di Cremona, circostanza che concorre all'incremento dei fattori di rischio; a pochi chilometri in direzione nord nonché in direzione sud-est sono ubicate altre industrie soggette al rischio di incidente rilevante; la presenza a nove chilometri a sud di un altro grande stoccaggio (Ripalta Cremasca) di metano (anch'esso sprovveduto di piano di emergenza esterno) aggrava ulteriormente il carico del servizio per l'eventuale gestione di mezzi di soccorso; è prevista come prossima la realizzazione di una centrale di compressione per la movimentazione del metano nel metanodotto (Zimella-Cervignano d'Adda, del diametro di 1400 millimetri a 75 bar), che verrà costruita, con esclusioni della verifica di impatto ambientale 400 metri a sud della centrale di stoccaggio in questione; a due chilometri a est dalla centrale di stoccaggio e quindi a ridottissima distanza dal serbatoio sotterraneo di Sergnano è presente l'unica sorgente sismogenica individuale INGV — ITIS104, censita in Pianura Padana, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma, a nord del fiume Po, responsabile del forte evento sismico noto come «terremoto di Soncino» del 12 maggio 1802; il comune di Sergnano è occupato per il 30 per cento circa della sua complessiva superficie urbanizzata da impianti metaniferi (centrale stoccaggio, futura centrale 15 pompaggio, tubi di trasporto internazionali, tubi di collegamento ai pozzi, pozzi di iniezione/estrazione, pozzi di monitoraggio, pozzi di reiniezione); le tubazioni di collegamento della centrale di stoccaggio ai pozzi, che solcano la campagna e l'abitato, costituendo parti integrante dello stabilimento, dilatano ulteriormente la superficie complessiva in cui si possono manifestare incidenti rilevanti; scarsissimo è il livello di informazione fornita alla popolazione in funzione di prevenzione e diffusione della consapevolezza per la preparazione collettiva per tali eventualità; con tutta evidenza gli stanziamenti finanziari pubblici per il soccorso e la gestione dell'eventuale emergenza non potrebbero essere proficuamente impiegati in caso di un incidente rilevante causato da detti impianti in assenza di un appropriato piano debitamente predisposto e testato allo scopo di ottimizzare, tempi, risorse, e procedure; l'analisi delle presenti criticità, connesse alla tutela della sicurezza dei cittadini, interessa il Ministero dell'interno, e in particolare l'area rischi industriali a livello territoriale e i comitati tecnici regionale di prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; l'analisi delle presenti criticità, legate alla natura dell'impianto industriale, interessa le funzioni del Ministero dello sviluppo economico, che attraverso l'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), facente parte della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche che fa capo al Ministero, ne valuta l'efficienza complessiva; l'analisi delle presenti criticità connesse alla sicurezza dell'ambiente si suppone sia di interesse per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; l'analisi delle presenti criticità è infine connessa alla salvaguardia del patrimonio artistico presente in aree fortemente antropizzate, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; il rischio dovuto alla presenza dell'impianto Stogit descritto, in mancanza di PEE, incombe attualmente sulla popolazione di Sergnano e sui comuni limitrofi, dove i cittadini vivono quotidianamente a distanze minime dagli impianti, e ciò accade mentre le stesse amministrazioni locali non dispongono a loro volta dei piani di gestione del territorio e della relativa emergenza (basati sugli elaborati tecnici di rischio di incidenti rilevanti, ERIR) –: quali siano i motivi che hanno impedito agli uffici competenti, ad oggi, decorsi da oltre tre anni i termini previsti, di concludere le istruttorie tecniche previste per l'impianto denominato «Sergnano Stoccaggio» e quindi di predisporre l'attivazione del piano di emergenza esterno, ovvero l'attivazione delle effettive misure necessarie a minimizzare il rischio per la popolazione di Sergnano correlato all'impianto Stogit, a rischio di incidente rilevante. (4-07744) 16 SENATO Interrogazione a risposta in 8a Commissione permanente sulla riorganizzazione dell'area portuale di Brindisi DAVICO, Mario FERRARA (GAL) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che a quanto risulta agli interroganti: la società Atlantica di Navigazione SpA (società del gruppo Grimaldi, compagnia di navigazione SpA) ha presentato un'istanza in data 19 agosto 2014 ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952) per l'esecuzione del codice della navigazione (di cui al Regio decreto n. 327 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni); attraverso tale istanza la società ha richiesto il rilascio, ai sensi della legge n. 84 del 1994 recante "Riordino della legislazione in materia portuale", della concessione demaniale marittima della zona portuale ubicata nel porto medio di Brindisi, unitamente al terminal passeggeri ivi esistente ed ai relativi fabbricati accessori, per una estensione di aree coperte pertinenziali pari a 2.074,50 metri quadrati per l'esercizio, in conto proprio ed in conto terzi, delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, e segnatamente quelle operazioni portuali connesse con il traffico traghetti da passeggeri (ivi incluse le attività di assistenza) e ro-ro (roll on/roll off) per la durata di 20 anni; la società ha specificato che tale richiesta è subordinata al riconoscimento dell'esonero, per tutta la durata della concessione, dall'obbligo del versamento dei cosiddetti diritti portuali, di cui ai provvedimenti emanati dall'autorità portuale di Brindisi; da comunicati stampa di associazioni costituite da tecnici e imprenditori del settore e da testate giornalistiche locali si evince che, allo stato attuale, nelle condizioni in cui si trova il porto di Brindisi, una concessione del genere a Grimaldi non può essere fatta, in quanto diversamente da Brindisi, negli altri porti in cui Grimaldi è già terminalista (Civitavecchia, Barcellona) vi sono oltre alle banchine ad essa concesse, anche altre banchine disponibili per l'ormeggio di altri armatori concorrenti; la situazione del porto di Brindisi è completamente diversa, in quanto non è tale da assicurare la necessaria libera concorrenza in caso di concessione ad un armatore delle uniche banchine adeguatamente infrastrutturate per il traffico ro-ro al momento disponibili e le condizioni di monopolio che di fatto verrebbero a determinarsi, non consentirebbero nelle attuali condizioni, in 17 un'ottica di auspicata prossima ripresa dei traffici internazionali, di ospitare nel porto di Brindisi nuove compagnie di navi traghetto; la condizione di precarietà del porto di Brindisi è aggravata dalla perdita di un finanziamento per 50 milioni di euro, causato dalla cattiva gestione dell'autorità portuale di Brindisi, e concesso per un progetto di 5 nuovi accosti per navi traghetto da realizzare nell'area portuale denominata S.Apollinare (l'opera avrebbe consentito di offrire altre banchine per la stessa tipologia di traffico esercitato da Grimaldi); dalla situazione descritta emerge che la richiesta di concessione di Grimaldi non è compatibile con le prescrizioni della legge n. 84 del 1994, che impone, in sintesi, che la presenza di terminalisti non sia estesa a tutte le aree ed infrastrutture portuali, al fine di consentire le attività anche di altri operatori. Pertanto se tale concessione venisse data dall'autorità portuale di Brindisi, rappresenterebbe una grave violazione delle prescrizioni imposte dalla legge; nella situazione che si verrebbe a creare a causa della richiesta di concessione da parte della Grimaldi, il traffico traghetti passeggeri e merci nel porto di Brindisi dipenderebbe, per i prossimi vent'anni, da un unico operatore. La cattiva gestione del porto non consente di offrire banchine alternative in grado di soddisfare, a pari condizioni, le esigenze di armatori concorrenti di Grimaldi, che ha chiesto, contestualmente al rilascio della concessione ventennale dell'intera area di Punta delle Terrare e delle strutture esistenti (rampe, banchine e prefabbricato), anche la necessaria autorizzazione di terminalista (ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994), e infine quella di impresa portuale (ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge), si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di propria competenza intenda attuare nell'ambito dell'attività di vigilanza esercitata sull'operato dell'autorità portuale di Brindisi, nel rispetto delle prescrizioni in termini di concorrenza imposte dalla legge n. 84 del 1994; se sia a conoscenza e come intenda intervenire rispetto alla grave crisi gestionale dell'autorità portuale di Brindisi, che a parere degli interroganti sembra non essere in grado di garantire pari opportunità a tutti gli operatori che chiedono di utilizzare le banchine del porto per i traffici ro-ro e passeggeri, perdendo cospicui finanziamenti necessari allo sviluppo del porto; se ritenga che tale situazione di monopolio che di fatto verrebbe a crearsi, indebolisca la posizione del porto di Brindisi sia limitando la possibilità di acquisizione di nuovi traffici, sia impedendo al porto di Brindisi in un momento particolare, (legato alla fase di riorganizzazione amministrativa e logistica delle autorità portuali in atto attraverso la redazione del nuovo piano dei porti e della logistica), di conservare il suo attuale ruolo strategico di porto ro-ro delle autostrade del mare del 18 Mediterraneo, che gli consentirebbe di occupare posizioni primarie anche nel nuovo assetto organizzativo derivante dal piano dei porti e della logistica in elaborazione; infine, se e cosa, nell'ambito delle proprie competenze, intenda fare per tutelare gli interessi del porto di Brindisi, a parere degli interroganti messi in pericolo dal rischio di concessione alla Compagnia Grimaldi nelle condizioni descritte in premessa. (3-01600) Interrogazione a risposta in 10a Commissione permanente sull'attuazione delle misure di incentivazione del biometano VACCARI e altri (PD) - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che: in data 5 dicembre 2013 è stato approvato il decreto ministeriale avente ad oggetto modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale, n. 164, che è entrato in vigore oltre un anno fa e precisamente il 18 dicembre 2013; affinché il "decreto biometano" sia davvero operativo e i soggetti economici possano capire se l'investimento sia sostenibile o meno occorrono ancora provvedimenti non emanati. Tutto ciò provoca un ritardo che sta peggiorando la crisi di aziende del settore con inevitabili ripercussioni negative sull'occupazione; considerato che: ulteriori provvedimenti sul biometano avrebbero dovuto essere emanati da istituzioni ed enti. Un ruolo di primo piano è stato affidato all'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che non risulta aver rispettato le scadenze temporali richieste (regolamento attuativo, delibera che deve fissare le caratteristiche del biometano, delibera che deve stabilire come ripartire alcuni costi di connessione tra i soggetti produttori del biometano e i soggetti gestori delle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale); un elemento chiave, senza il quale è impossibile effettuare un'analisi seria e completa di fattibilità tecnico-economica, è rendere finalmente pubblico il valore dei cosiddetti certificati di immissione al consumo di biocarburanti. Al valore di tali certificati, infatti, è legato il livello di incertezza del biometano impiegato come carburante di autotrazione, si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto con urgenza per giungere al più presto al completamento dell'iter normativo sul biometano. (3-01603) 19 Interrogazione a risposta scritta: sull’assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici PANIZZA (AUT) - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: una delle principali misure di contrasto all'evasione in materia di IVA, contenute nella legge di stabilità per il 2015 (di cui alla legge n. 190 del 2014) è il meccanismo del cosiddetto split payment: l'art. 1, comma 629, della legge ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il nuovo articolo 17-ter con il quale viene introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici; in base alle nuove disposizioni l'imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, non dovrà essere pagata dal cessionario o committente (ente pubblico), il quale dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre l'IVA dovuta verrà trattenuta e versata poi direttamente nelle casse dell'erario (ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato); da un punto di vista soggettivo la nuova disciplina circoscrive l'ambito applicativo alle operazioni, cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate nei confronti: dello Stato; degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000; delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; degli istituti universitari; delle aziende sanitarie locali; degli enti ospedalieri; degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza; l'imposta, come detto, non versata ai fornitori ma trattenuta da parte dell'ente pubblico dovrà essere versata dagli stessi secondo le modalità operative e i termini di versamento fissati con apposito decreto del Ministro in indirizzo, il cui contenuto è già stato anticipato con un comunicato stampa del 9 gennaio 2015; importanti sono poi le deroghe previste in base alle quali il meccanismo dello split payment non trova applicazione, ovvero: nel caso in cui l'ente pubblico sia debitore d'imposta (in attesa di chiarimenti, si tratterebbe delle operazioni soggette a reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972); per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti; 20 di particolare interesse l'aspetto legato all'accesso privilegiato ai rimborsi nel caso di credito IVA determinato in conseguenza alle operazioni di cui all'art. 17-ter. In virtù della nuova disciplina, infatti, i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di enti pubblici potrebbero trovarsi in una posizione di costante credito IVA, in quanto non più soggetti al versamento dell'IVA sulle fatture emesse; per limitare tali effetti negativi il legislatore ha previsto che tali soggetti possano chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile con periodicità annuale o trimestrale ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Inoltre, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, tale rimborso sarà eseguito in via prioritaria; a tal fine si prevede che il Ministro in indirizzo, con un decreto attuativo da emanare, dovrà individuare modalità e termini per ottenere il rimborso delle eccedenze detraibili, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni di cui all'art. 17-ter; infine, ulteriore aspetto controverso e di non poca importanza, è che l'efficacia della disposizione esaminata è subordinata al rilascio, ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea; tuttavia, come previsto dal comma 632 della legge di stabilità, nelle more del rilascio, le norme sullo split payment trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle misure di deroga si prevede che, in luogo dell'applicazione dello split payment, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, sarà disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante; come peraltro segnalato anche da Confindustria nella circolare in commento alla legge di stabilità 2015, la scelta di rendere efficace la norma a decorrere dal 1° gennaio 2015 anche nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del consiglio europeo, oltre a "suscitare qualche dubbio sul piano della sua compatibilità con il diritto comunitario", potrebbe creare problematiche anche sotto il profilo operativo. Secondo Confindustria infatti "la decorrenza della disposizione non si riferisce al momento di effettuazione dell'operazione ma a quello di esigibilità dell'imposta, con la conseguenza che potrebbe riguardare operazioni effettuate anteriormente alla data del 1° gennaio 2015, ma la cui esigibilità si manifesta successivamente a tale data, per effetto del meccanismo di esigibilità differita dell'imposta, che caratterizza tipicamente le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, co. 5, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72"; 21 quindi anche per le fatture emesse nel 2014 ed incassate nel 2015, soggette al regime IVA di esigibilità differita di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, troverebbe applicazione il nuovo meccanismo dello split payment, con la conseguenza, anche da un punto di vista contabile, che il mancato incasso dell'IVA dovrà trovare riscontro anche da un punto di vista contabile con una scrittura di rettifica dell'IVA a debito, anche se sospesa, contabilizzata nel momento di registrazione della fattura. L'applicazione di tale metodologia comporterà non pochi disguidi a livello contabile, in quanto, dal momento che la fattura deve essere emessa con IVA, ma l'IVA non deve concorrere al debito della liquidazione, sarà necessario creare apposite causali nei software per la gestione di tali operazioni; nel comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2015, anticipando il contenuto del decreto di attuazione in fase di perfezionamento, viene precisato che il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Inoltre si prevede che, in relazione a tali operazioni, l'IVA diventi esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'ente pubblico, al momento di ricezione della fattura, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere che anche i soggetti, nella quasi totalità consorzi o cooperative che rifatturano in toto o in percentuale superiore al 70 per cento gli importi oggetto dei servizi prestati all'ente pubblico, possano incassare l'IVA come i professionisti, non potendo aspettare l'accesso privilegiato ai rimborsi, né liquidare l'IVA dovuta ai soci che nel caso in questione sono fornitori in quanto viene a mancare la liquidità necessaria, né attendere la prossima fattura per incassare l'IVA, trovandosi in forte credito. (4-03339) Interrogazione a risposta scritta: sulla normativa comunitaria che regola le franchigie doganali in relazione ai rifornimenti di carburante effettuati dalle aziende di autotrasporto nel territorio extradoganale di Livigno CROSIO (LN) - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze - Premesso che: ad oggi non è pervenuta risposta all'interrogazione del 9 luglio 2014 relativa alle verifiche fiscali condotte dalla Guardia di finanza fra il 2009 e il 2012 nei confronti di circa 70 aziende di autotrasporto valtellinesi e valchiavennasche e vari dipendenti al fine di appurare il rispetto della normativa comunitaria che regola le franchigie doganali in relazione ai rifornimenti di carburante effettuati nel territorio extradoganale di Livigno (4-02457); 22 il fatto contestato (si tratta di circa 6 milioni di euro tra Iva, accise e sanzioni che rischiano di far chiudere definitivamente le aziende coinvolte) riguarda l'importazione di carburante in quantità superiore a quella ammissibile in franchigia, ma gli autotrasportatori hanno utilizzato serbatoi regolarmente omologati e indicati sul libretto di circolazione, anche se non corrispondono a quelli riportati sul certificato d'origine; l'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1186/2009 consente di introdurre in Italia, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei "serbatoi normali" dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): "i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante"; il 30 aprile 2014 l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati, montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi "normale", si chiede di sapere: se, vista la gravità del problema che sta minando l'intero sistema economico e sociale della Valtellina, i Ministri in indirizzo non ritengano urgente provvedere, attraverso una nota esplicativa, alla definizione univoca di "serbatoio normale" cui fa riferimento l'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1186/2009, specificando che i serbatoi regolarmente omologati rientrano fra quelli "normali"; se, in attesa dei chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti riguardo alla definizione di "serbatoi normali", non reputino opportuno sospendere immediatamente le istanze di pagamento e le contestazioni relative alla vicenda descritta. (4-03345) 23