IL PATRONATO Assistenza - Previdenza - Infortunistica Redazione e Amministrazione Via S. Giorgio, 59 - 55100 LUCCA Autorizz. Trib. di Lucca n. 365 del 29-6-83 Reg. Nazionale stampa n. 3577 del 3/2/92 Sped. a.p., art. 2, c. 20/c, L. n. 662/96 - Filiale di Lucca Istituto Nazionale di Assistenza ai Cittadini Direttore responsabile LIBERO SEGHIERI www.liberoseghieri.it CUMULABILI LE DIVERSE CONTRIBUZIONI per pensioni di vecchiaia - anzianità - inabilità - ai superstiti. Anche per i parasubordinati In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, c. 2, L. n. 243/2004, il D.lgs. n. 42/2006 ha stabilito che agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per la pensione (comprese le forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, le casse dei professionisti, il Fondo Clero e la gestione separata dei parasubordinati) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un’ unica pensione. Per i periodi di durata inferiore è comunque possibile la ricongiunzione. PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITÀ La totalizzazione, che deve riguardare tutti i periodi assicurativi, può essere esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere un’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni ovvero, indipendente- mente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’ anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. PENSIONE DI INABILITÀ E AI SUPERSTITI Detta facoltà può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti contributivi richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi contributivi risultanti presso le singole gestioni. TOTALIZZAZIONE: PARAMETRI DI CONVERSIONE giorni equivalgono a 6 26 78 312 una settimana e viceversa un mese e viceversa un trimestre e viceversa un anno e viceversa ESERCIZIO DEL DIRITTO La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell’interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto legislativo. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l’accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data dell’entrata in vigore del decreto legislativo (3/3/2006) e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell’interessegue a pag. 15... DEDUZIONI FISCALI DIMENTICATE si può rimediare ISTITUITO IL LIBRETTO FORMATIVO accompagna il lavoratore per tutto l’arco della vita Sta trovando attuazione il disposto dell’art. 2, D.lgs. n. 276/2003 cha ha istituito il libretto formativo. Il libretto formativo del cittadino è un apposito documento personale del lavoratore in cui dovranno essere registrate le competenze acquisite dal soggetto durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Ue in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate. L’istituzione del libretto deve essere apprezzata in un contesto ove i percorsi formativi si svolgono secondo politiche di lifewide learning, ossia possono attivarsi anche al di fuori dei luoghi istituzionalmente riconosciuti, e di lifelong learning, rappresentando un filo rosso che accompagna il soggetto lungo tutto l’arco della vita e non esclusivamente per periodi predeterminati di essa. “È, in linea di principio, consentito al contribuente di ritrattare ed emendare la dichiarazione dei redditi affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, ove dall’errore derivi l’assoggettamento del dichiarante a oneri tributari diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico”. Lo ha stabilito la Cassazione, Sez. un. con la sentenza n. 15063/2002. L’art. 2, c. 8-bis, Dpr n. 322/98 dà la possibilità di rimediare all’errore commesso a proprio danno, ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO, mediante una “dichiarazione integrativa”. INAC MATERNITÀ FUORI RAPPORTO DI LAVORO l’accredito spetta anche alle pensionate Inpdap L’Inpdap deve riconoscere l’accredito dei contributi per maternità avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro ANCHE ALLE PENSIONATE, COSÌ COME DEL RESTO AVVIENE PER IL SETTORE PRIVATO, in quanto dalle disposizioni in materia si evince chiaramente che il legislatore ha voluto tutelare e proteggere la maternità e le sue conseguenze sui diritti patrimoniali delle donne, a prescindere dalla collocazione temporale e senza attribuire alcun rilievo alla circostanza che le stesse fossero in servizio o meno. Ad affermarlo sono varie sezioni regionali della Corte dei conti (da ultimo quella toscana con la sentenza n. 768/2005 in favore di pensionata da noi patrocinata). Si avvia, dunque, a positiva soluzione il copioso contenzioso da noi impostato in materia. ADOZIONE maternità anche al padre professionista Anche al padre libero professionista, che adotta un minore, spetta l’indennità di maternità che gli consenta, in alternativa alla madre, di occuparsi del bambino nella fase delicata dell’inserimento in famiglia. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 385/2005. VIGILI URBANI obbligo assicurativo Inail Con circ. n. 45/2005 l’Inail ha chiarito che, a decorrere dall’ 1/1/2006, devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro tutti i vigili addetti alla sorveglianza della viabilità, in via esclusiva o promiscua, a prescindere dall’utilizzo di un veicolo a motore. Per estensione, devono intendersi soggetti all’assicurazione anche gli ausiliari della sosta, in quanto per contratto addetti alla viabilità. 2 RIVERSIBILITÀ DIVORZIATI solo se c’è l’assegno di mantenimento La legge n. 74/87 regolamenta il diritto in caso di divorzio, stabilendo che, in assenza di coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di riversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto alla pensione ai superstiti, alle seguenti condizioni: • il coniuge divorziato superstite sia titolare di assegno di divorzio e non si sia nuovamente coniugato; • il coniuge divorziato dante causa sia deceduto dopo il 12/3/87, per la non retroattività della legge n. 74/87 (sent. n. 5939/91, Cass., Sez. un.); • la contribuzione da cui trae origine la riversibilità sia anteriore alla sentenza di scioglimento del matrimonio. L’art. 5, L. n. 263/2005 ha stabilito, con “interpretazione autentica”, che “la titolarità” dell’assegno di mantenimento si realizza mediante l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale. ASSICURAZIONE INAIL CD/CM requisiti per la qualifica “Ai fini della assicurazione INAIL, sono lavoratori agricoli autonomi, ai sensi della L. n. 9/1963, coloro che si dedicano abitualmente e direttamente alla manuale coltivazione dei fondi e/o all’allevamento e alla custodia del bestiame, sempre che il fondo coltivato richieda un fabbisogno annuo di lavoro non inferiore a 104 giornate e che la complessiva forza lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità aziendali; il requisito della “abitualità” si ritiene sussistente quando l’attività di diretta e manuale coltivazione o allevamento è svolta IN MODO ESCLUSIVO O ALMENO PREVALENTE rispetto ad altre attività lavorative (intendendosi per attività prevalente quella che impegna il coltivatore-allevatore per il maggior periodo dell’anno e che costituisca per lui la maggior fonte di reddito)”. Puntualizzazione della Cassazione con la sentenza n. 12827/2005. SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ IN MALATTIA proibito solo se è tale da ritardare la guarigione Con la sentenza n. 19414/2005 la Cassazione ha ribadito che - qualora le attività lavorative “esterne” svolte durante l’assenza per malattia comportino un rischio di aggravamento e, conseguentemente, possano causare un ritardo nel rientro in servizio da parte del lavoratore - il recesso del datore può senza dubbio essere ritenuto giustificato per la violazione, in capo al dipendente, dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Ne consegue, quindi, che durante la malattia non esiste un generale obbligo per il lavoratore di astenersi da qualsivoglia attività ma soltanto da quelle che impediscono un pieno e pronto recupero delle energie (tutte quelle occupazioni che siano idonee a ritardare il rientro in servizio). Nel caso di specie, ritenendo la non pericolosità delle mansioni svolte dal lavoratore (trasporto di pesanti materiali di legno e di metallo, trasporto di frigoriferi, lavori nei campi, gite in mountain bike) in relazione alla patologia lamentata, la Cassazione ha annullato il licenziamento comminato dalla società datrice di lavoro. RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI li può chiedere anche chi ha titolo di soggiorno per motivi familiari OCCASIONE DI LAVORO La nota ministeriale n. 2768/2005 precisa che il diritto a richiedere il ricongiungimento familiare, in presenza dei requisiti previsti spetta anche ai cittadini in possesso di un titolo di soggiorno per motivi familiari. “Se, infatti, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato e per lavoro autonomo può esercitare il diritto all’unità familiare, lo stesso diritto deve essere riconosciuto al titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari a cui è del pari consentito lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo”. gli spostamenti all’interno dell’azienda “L’indennizzabilità dell’infortunio subito dall’assicurato sussiste anche nell’ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l’eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che È ESTRANEO ALLA NOZIONE LEGISLATIVA DI OCCASIONE DI LAVORO IL CARATTERE DI NORMALITÀ O TIPICITÀ DEL RISCHIO PROTETTO”. In base a questo principio la Cassazione, con la sentenza n. 16417/2005, ha riconosciuto indennizzabile l’infortunio subito da una lavoratrice caduta mentre SALIVA LE SCALE PER RECARSI NEGLI UFFICI siti al primo piano del luogo di lavoro. INAC 3 a 2 CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ne io iz ed anche sulle somme erogate per servizio mensa “In tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di corrispondere i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle somme erogate per il servizio di mensa aziendale, non rilevando in contrario - ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 16761/2005 - la facoltatività della utilizzazione del servizio e la mancata previsione di una indennità sostitutiva per il caso in cui i lavoratori non intendano fruirne”. Pagg. 416 Cod. 933250020 In vendita nei Centri Servizi e nelle migliori librerie www.buffetti.it - e-mail:[email protected] BONUS DI DUE MESI OGNI ANNO DI LAVORO PER GLI INVALIDI Ai sensi dell’art. 80, c. 3, L. n. 388/2000, a decorrere dal 2002, ai lavoratori sordomuti, agli invalidi civili e del lavoro (sia Inail che Ipsema) con invalidità superiore al 74% e agli invalidi di guerra o per servizio delle prime quattro categorie sono riconosciuti, a domanda, per ogni anno di effettivo lavoro dipendente o in cooperativa due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva (e della misura della pensione retributiva). L’Inps, con msg. n. 38202/2005, ha precisato che rientrano nel beneficio i supplementi con decorrenza successiva al gennaio 2002 anche su pensione avente decorrenza anteriore a tale data. “Nel caso si debba procedere alla trasformazione di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, con decorrenza successiva al gennaio 2002, ed in tale sede l’interessato produca idonea documentazione per il riconoscimento della maggiorazione in parola, quest’ultima - aggiunge l’Inps - deve essere calcolata sull’intero periodo lavorativo effettuato in presenza del requisito sanitario, nel limite dei 5 anni. Infatti, la pensione di vecchiaia rappresenta una nuova prestazione, per la cui liquidazione la posizione contributiva del soggetto deve essere valutata ex novo. Ne deriva che il precedente utilizzo della maggiorazione per la liquidazione di una pensione o di un supplemento diviene irrilevante (essendo soppressa la prestazione cui aveva concorso) e che la maggiorazione prevista dall’art. 80 potrà nuovamente essere fatta valere, ricorrendone le condizioni e nei termini ricordati, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia”. L’Inps, con circ. n. 29/2002, ha sottolineato che le disposizioni si applicano “ai lavoratori che possono far valere attività lavorativa dipendente successivamente alla data da cui ha effetto il riconoscimento dell’invalidità nella percentuale di legge” (a decorrere dall’inizio dell’attività lavorativa nei casi di sordomutismo congenito o dell’età evolutiva). Il beneficio si applica anche agli iscritti ai fondi Inps (msg. n. 304/2003). “Il riconoscimento - aggiunge l’Inps - non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico. Per periodi di lavoro inferiori all’anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel fondo a carico del quale viene liquidata la pensione. La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l’acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria. Il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva e dell’anzianità assicurativa” (è utile anche per la misura della pensione calcolata in forma retributiva; non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva). Viene valutato anche per il perfezionamento del requisito di 18 anni al 31/12/95 (ai fini del diritto al calcolo retributivo). Con msg. n. 209/2002, l’Inps precisa che, per le pensioni internazionali, questi periodi di supervalutazione sono rilevanti sia per il calcolo della pensione virtuale sia per determinare il coefficiente di riduzione onde stabilire l’esatto pro-rata temporis. La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta solo per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa; va attribuita - si ripete - all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento. DOPPIO LAVORO PER I DIPENDENTI PUBBLICI se con part time non superiore al 50% Non sono applicabili ai dipendenti pubblici a regime di tempo parziale non superiore al 50% di quello pieno i divieti a svolgere altre attività lavorative, posti dall’art. 53, D.lgs. n. 165/2001. Lo ha precisato il Dipartimento funzione pubblica nel parere n. 220/2005. OCCASIONE DI LAVORO scivolato urtando contro una vetrata Rientrano nella nozione di “occasione di lavoro”, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non solo gli infortuni accaduti per rischio specifico, ma anche quelli che si realizzano per l’esposizione ad un rischio “improprio”, non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche assegnate al lavoratore, ma inerente ad un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle stesse. In base a tale indirizzo il requisito dell’aggravamento del rischio, richiesto dalla precedente elaborazione giurisprudenziale per l’ammissione all’indennizzo diviene superfluo. Sulla scorta di tale principio la Cassazione, con la sentenza n. 14287/2004, ha ritenuto indennizzabile l’infortunio accaduto all’operaio che scivolava urtando contro una vetrata, varcando la soglia dell’ufficio per cercare le istruzioni per mettere in moto un trattore gommato che avrebbe dovuto riparare. VENDITORI A DOMICILIO esclusi dagli obblighi Inail Gli incaricati alle vendite a domicilio non sono soggetti all’assicurazione Inail. La tipologia di attività, infatti, non è riconducibile a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e pertanto non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 38/2000. Lo ha stabilito il ministero del Lavoro con una nota del 25/7/2005. INAC 4 DECADENZA PREVIDENZIALE la deve indicare l’Inps Pagg. 336 Cod. 963840010 In vendita nei Centri Servizi e nelle migliori librerie www.buffetti.it - e-mail:[email protected] RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE per chi è stato in mobilità In base all’art. 3, c. 6, D.lgs. n. 503/92, la retribuzione figurativa per ogni mese di indennità di mobilità va rivalutata in base alla variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza intervenuta tra il mese stesso e quello al quale si riferisce la retribuzione presa in considerazione per la determinazione della retribuzione figurativa. Questa rivalutazione, effettuata anche per le retribuzioni figurative accreditate per periodi di trattamento di mobilità percepito che si collochino nell’anno di decorrenza della pensione e/o nell’anno precedente, scatta per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio ’93 in poi quando i periodi di indennità di mobilità risultino di durata continuativa superiore all’anno e rientrino nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile. Chiarimenti contenuti nella circ. Inps n. 160/97. Quando la mobilità ha durata superiore ai dodici mesi, va rivalutato l’intero periodo di percezione del trattamento di mobilità. La rivalutazione ha cadenza mensile. STAGE FORMATIVI incentivi fiscali alle imprese Le imprese che ospitano tirocinanti possono detassare il proprio reddito per un importo pari alle spese per lo stage. Ma restano fuori i professionisti; il nuovo incentivo, infatti, INTERESSA SOLTANTO I SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA a prescindere dalla forma giuridica. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la circ. n. 20/E/2005. GLI ISTITUTI PER LA PROTEZIONE DEGLI INCAPACI INTERDIZIONE E INABILITAZIONE La capacità di agire si acquista con la maggiore età e cioè al compimento del 18° anno. Per alcuni determinati atti la legge prevede una età differente: per il riconoscimento del figlio naturale 16 anni; per il matrimonio ancora 16 anni (previo accertamento della maturità del nubendo da parte del tribunale); per stipulare il contratto di lavoro 18 anni, ma per prestare attività lavorativa 15 anni (il contratto in questo caso sarà stipulato dal rappresentante legale del minore, con l’intervento di quest’ultimo). Una volta maggiorenni la capacità di agire si conserva di regola fino alla morte, ma può venir meno in caso di interdizione legale o giudiziale, o essere limitata, in caso di inabilitazione. L’interdizione giudiziale si ha quando, per effetto di sentenza colui che si trova affetto abitualmente (permanentemente) da infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sia dichiarato incapace di intendere e di volere (art. 414, cod. civ.); ovviamente può essere interdetto solamente il capace di intendere e di volere e quindi il maggiorenne e il minorenne emancipato. Dalla sentenza di interdizione deriva l’incapacità totale di agire dell’interdetto in materia di negozi patrimoniali e familiari e la necessità di nomina di un tutore definitivo (alla nomina provvede il giudice tutelare con un decreto). L’interdizione legale (così qualificata perché opera in base alla legge, senza necessità di un apposito giudizio) è una misura che si applica nei confronti di coloro che sono condannati all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. La inabilitazione può essere chiesta nei seguenti casi: infermità abituale di mente non grave (tale da non comportare l’interdizione); di prodigalità (abitudine di spendere in modo disordinato e smisurato); abuso di stupefacenti o bevande alcoliche; alcune imperfezioni psichiche. Anche l’inabilitazione viene pronunciata per sentenza. L’inabilitato (e l’emancipato) può compiere gli atti di ordinaria amministrazione da solo, può stare in giudizio e riscuotere capitali con l’assistenza del curatore. L’inabilitato gode di una limitata capacità di agire (dello stesso tipo di quella attribuibile al minore emancipato), si parla quindi di incapacità relativa o parziale. “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, ai sensi della L. n. 438/92, la mancanza di un provvedimento esplicito dell’Inps sulla domanda, oppure l’omissione nel provvedimento delle indicazioni prescritte (precisazione dei gravami esperibili e dei termini per l’esercizio dell’azione giudiziaria), configurano - ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 27672/2005 - un impedimento al decorso del termine di decadenza dalla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo (computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione)”. SORDITÀ DA RUMORE anche con rumorosità inferiore a 90 dBA La Cassazione, con la sentenza n. 1221/2004, ha ribadito che anche l’esposizione a rumorosità non eccedente l’indicato limite dei 90 dBA può essere reputata idonea a pregiudicare l’apparato uditivo - in relazione anche alla diversa capacità di resistenza di ciascun organismo - e non è quindi ostativa alla configurabilità di una malattia professionale indennizzabile. OCCASIONE DI LAVORO passare dal genitore ammalato La Cassazione, con la sentenza n. 1137/2004, ha ritenuto che RIENTRA NELL’AMBITO DEL PERCORSO NORMALE LA STRADA CHE SEPARA LA CASA DEL PROPRIO GENITORE DAL LUOGO DI LAVORO, quando esistano ragioni moralmente apprezzabili, come la cura della madre gravemente ammalata, che giustificano sia l’uso del mezzo privato sia un diverso percorso rispetto al luogo di residenza. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO delegabile a riscuotere le pensioni Con il msg. n. 3992/2006, l’Inps precisa che tra le attività che l’amministratore di sostegno può effettuare (con l’autorizzazione del giudice tutelare) rientra anche quella di delegato nella riscossione dei trattamenti pensionistici di cui il disabile risulta titolare. GERMANIA età pensionabile a 67 anni In Germania l’età pensionabile salirà da 65 anni a 67 anni dal 2029. L’elevazione sarà introdotta in modo graduale AD INIZIARE DAL 2012. INAC 5 EPATITE VIRALE IN INFERMIERE non occorre la prova della puntura di siringa Costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomo-fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici che, ad esempio, aiutino a dimostrare l’esistenza della causa violenta quando un soggetto è esposto, rispetto alla restante popolazione, al rischio di contrarre determinati tipi di epatite in misura assai maggiore. Alla luce di tale principio di diritto la Cassazione, con la sentenza n. 6899/2004, ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di una assicurata, già infermiera professionale presso un centro di igene mentale, volta a farsi riconoscere la natura di infortunio sul lavoro della forma virale HBV HCV da cui era risultata affetta, sull’assunto che mancasse la prova del nesso di causalità tra eventuali lesioni, da puntura di siringa o altro, e l’infezione contratta. INDENNIZZO AL COMMERCIANTE CHE CESSA quando lo richiede il coadiuvante Il commerciante che cessa l’attività nel triennio che precede il compimento dell’età pensionabile può ottenere un indennizzo in misura corrispondente al trattamento minimo di pensione. L’Inps, con msg. n. 35412/2005, ha chiarito che, anche ove la richiesta di indennizzo venga avanzata da un coadiuvante, il titolare dell’attività deve cessarla e non intraprenderne altra sotto qualsiasi forma societaria. LAVORO AUTONOMO DEGLI IMMIGRATI L’art. 26, D.lgs. n. 286/98 prevede che lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie debba altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere. Il consolato rilascia la relativa certificazione. Il lavoratore extra Ue deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di una disponibilità reale in Italia di denaro non inferiore alla capitalizzazione su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale, che per l’anno 2005 risulta uguale a 4.874,61 euro (requisito non richiesto a chi abbia fatto ingresso in Italia con un visto per lavoro dipendente). Nel caso dei soci prestatori d’opera il riferimento è alla quota di patrimonio societario posseduta dallo straniero (se si tratta di cooperativa, essa deve essere costituita da almeno tre anni). La normativa è rimasta invariata anche con la L. n. 189/2002. Unica eccezione l’inasprimento delle sanzioni. È infatti prevista la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per i lavoratori autonomi che siano stati condannati per aver violato una delle disposizioni a tutela delle opere dell’ingegno, i prodotti industriali oppure il diritto d’autore. ASSISTENZA HANDICAPPATO sul diritto all’avvicinamento “Il diritto del familiare dell’handicappato alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, previsto dall’art. 33, L. n. 104/92, non può farsi valere - ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 16643/2005 - nei casi in cui la convivenza sia stata già interrotta con l’assegnazione della sede lavorativa ed il familiare tenda a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell’handicappato, a meno che il lavoratore non dimostri che nel periodo precedente all’assegnazione della sede di lavoro il familiare non necessitava dell’assistenza continua”. RISCATTO CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE se successivi al 31/12/96 La riscattabilità, valida ai fini pensionistici, dei corsi di formazione professionale gestiti dalle regioni è stata prevista, in maniera non retroattiva, solo per il tempo successivo al 31/12/96, ai sensi dell’art. 6, D.lgs. n. 564/96, che ha esteso tale disciplina anche ai periodi di formazione, studio, ricerca ed inserimento nel mercato del lavoro. Lo ha confermato la Cassazione con la sentenza n. 12774/2005. AGGRAVAMENTO IPOACUSIA anche dopo l’abbandono del lavoro “È ipotizzabile un aggravamento della malattia professionale (ipoacusia) anche dopo l’abbandono della lavorazione morbigena, in quanto la ipoacusia conseguente a lavorazione morbigena È INDENNIZZABILE FINO A QUATTRO ANNI DOPO LA CESSAZIONE DEL LAVORO”. È quanto ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 81/2006 (a conferma del principio già enunciato con la sentenza n. 5729/99). INDEBITI PENSIONISTICI quelli ante 1996 sanabili anche in base al reddito 2000 Pagg. 196 Cod. 943730010 In vendita nei Centri Servizi e nelle migliori librerie www.buffetti.it - e-mail:[email protected] La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/2006, ha chiarito che la L. n. 448/2001 “appresta un’ulteriore tutela a quei pensionati con bassi redditi cui l’Inps abbia chiesto la ripetizione di indebiti anteriori al 1996: essi invero, pur se tenuti alla restituzione perché titolari di redditi ai fini dell’Irpef superiori ai 16 milioni di lire, possono ancora fruire dell’irripetibilità se nel 2000 quei redditi siano stati pari o inferiori a euro 8.263,31”. INAC AUTONOMI NEOCOMUNITARI libera iscrizione al registro imprese La circ. del ministero delle Attività produttive n. 3593/2005 ha chiarito che i lavoratori autonomi dei 10 stati neocomunitari possono liberamente iscriversi presso il Registro delle imprese, fermo restando che, ove trattasi di attività regolamentata, sarà necessario il PREVIO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI a norma delle direttive europee. Le limitazioni ai flussi (nel periodo transitorio) di cui al Dpcm 20/4/2004 riguardano, infatti, i soli ingressi per lavoro subordinato. LAVORO A CHIAMATA E DISOCCUPAZIONE L’azienda che assume un lavoratore con contratto a chiamata non ha diritto alle agevolazioni contributive previste per i disoccupati di lunga durata; inoltre, se il lavoratore nei periodi di non lavoro fruisce dell’indennità di disponibilità non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro con la nota n. 3147/2005. SILICOSI concausa della neoplasia polmonare La Cassazione, con la sentenza n. 11358/2004, ha stabilito che può esistere un rapporto causale tra una grave pneumopatia di origine professionale, da qualificarsi silicosi o altrimenti, e l’insorgere di una malattia multifattoriale quale è la neoplasia polmonare. REVISIONI PER M.P. entro un anno dal quindicennio La Cassazione, con la sentenza n. 15260/2004, ha dichiarato illegittima la sentenza di merito, per aver erroneamente escluso l’operatività del termine annuale di decadenza, relativamente alla revisione di una rendita riconosciuta con decorrenza 13 dicembre 1978 e revocata nel luglio 1995 quando era precluso il potere di revoca perché l’anno era decorso il 13 dicembre 1994. DIPENDENTI POSTE dall’1/1/99 assicurati con l’Inail La Cassazione, con la sentenza n. 92/2004, ha chiarito che, dall’1/1/99 (data di trasformazione dell’ente in società per azioni), l’Inail è “l’unico soggetto obbligato ad erogare ogni prestazione nei confronti del dipendente infortunato, a prescindere non solo da quando si sia verificato l’infortunio, ma anche dal periodo in cui sia maturato il diritto alla prestazione”. 6 PENSIONI IN CONVENZIONE riassorbito il trattamento minimo solo se anche la successiva pensione estera è liquidata in base alla totalizzazione “Nell’ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un paese estero, e pagati «pro rata», presupposto perché operi il riassorbimento dell’integrazione al minimo delle somme risultanti non più dovute a seguito dell’erogazione della pensione estera è che entrambe le prestazioni siano state conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi, così trovandosi in situazione di complementarità; conseguentemente, sono escluse dal riassorbimento altre prestazioni, autonome, conseguite all’estero”. Sulla base di tale principio la Cassazione, con la sentenza n. 15175/2005, ha escluso il riassorbimento dell’integrazione al minimo relativa alla pensione di riversibilità rispetto alla pensione percepita dall’estero in virtù dello stato vedovile. ASSUNZIONE AGEVOLATA DI DISOCCUPATI il lavoratore non deve possedere un reddito superiore al limite dell’esenzione fiscale Il lavoratore che possieda nell’anno un reddito non superiore al limite dell’esenzione fiscale conserva lo status di disoccupato e quindi dà diritto al datore di lavoro di fruire dello sconto contributivo ex art. 8, c. 9, L. n. 407/90. È quanto ha chiarito la nota ministeriale n. 2693/2005. EQUO INDENNIZZO E RENDITA INAIL facoltà di opzione “L’istituto della rendita per malattia professionale e quello dell’indennizzo per causa di servizio si fondano su presupposti diversi: l’indennizzo è un beneficio (qualificabile come prestazione speciale di natura non previdenziale) che la pubblica amministrazione attribuisce al proprio dipendente per compensare menomazioni fisiche comunque connesse col servizio, prescindendo da qualsiasi giudizio sull’incidenza del danno sofferto dal pubblico dipendente sulla sua capacità di lavoro, limitandosi la normativa in materia a richiedere che quest’ultimo sia rimasto leso nella sua integrità fisica; la rendita Inail richiede che la malattia sia contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione svolta, e impone perciò un nesso più stretto tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest’ultima, in caso di fattori plurimi, costituire per sempre la causa sufficiente, ossia la conditio sine qua non, della malattia”. La Cassazione, con la sentenza n. 7309/2004 ha stabilito che, stante l’inconciliabilità tra prestazioni assistenziali e prestazioni previdenziali dettata dall’art. 12, L. n. 412/91, l’interessato ha facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. PUBBLICI ESERCIZI DI TRASPORTO indennità di malattia come nell’industria Ai sensi dell’art. 1, c. 148, L. n. 311/2004, dal 1° gennaio 2005 la prestazione economica di malattia, pagata dalle aziende esercenti PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO, non deve superare gli importi stabiliti per i lavoratori dell’industria. LE INDENNITÀ DI MALATTIA DIVERSE O AGGIUNTIVE prima pagate dall’Inps in sostituzione delle disciolte Casse di soccorso per il personale, dal 2005 SONO DA CONSIDERARE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI e quindi ricadono solo sul bilancio dell’azienda. R E N D I TA A I S U P E R S T I T I I N A I L prescrizione dalla conoscenza della causa lavorativa La prescrizione (tre anni e 150 giorni) del diritto alla rendita ai superstiti decorre dal momento in cui sia dimostrabile la conoscenza della causa lavorativa della morte del congiunto, e non più dalla data del decesso. Lo ha stabilito l’Inail, che con la nota n. 7187/2005 ha recepito i principi giurisprudenziali e modificato il precedente orientamento sulla riconoscibilità delle prestazioni agli eredi. Le nuove disposizioni trovano applicazione, su richiesta degli interessati, anche ai casiche in base alle precedenti direttive sono stati definiti negativamente (salvo che non siano ormai coperti da giudicato). INAC 7 a 2 ne io iz Ed Pagg. 232 Cod. 933340020 In vendita nei Centri Servizi e nelle migliori librerie www.buffetti.it - e-mail:[email protected] CFL O LAVORO SUBORDINATO “Gli elementi della media delle prestazioni giornaliere, della retribuzione commisurata ad ore e non a risultato, della suddivisione delle ore prestate in ordinarie e straordinarie e della qualificazione della lavoratrice come dipendente nei prospetti aziendali, non sono idonei a dimostrare quella continuità ed assiduità tipica del rapporto di lavoro subordinato”. In base a questo assunto la Cassazione, con la sentenza n. 27538/2005, ha respinto la domanda della ricorrente volta al riconoscimento, come rapporto di lavoro subordinato, del periodo lavorativo svolto presso una società ed alla conseguente dichiarazione di nullità del contratto di formazione-lavoro stipulato con essa. RENDITA UNICA INFORTUNISTICA anche se il giudizio è instaurato per pregresso evento “In materia di accertamento del diritto a rendita unica per più eventi inabilitanti ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 17822/2005 - deve essere valutata dal giudice anche l’inabilità conseguente ad infortunio verificatosi tanto nel corso del procedimento amministrativo quanto in quello giudiziario, anche se originariamente instaurato per l’accertamento dell’inabilità derivante da un pregresso evento, ed ANCHE SE LA DOMANDA RELATIVA AL SECONDO EVENTO VENGA PROPOSTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO durante il quale si sia concluso il procedimento amministrativo per l’attribuzione della relativa rendita”. gestione separata nuova iscrizione per il collaboratore che diventa professionista Ai sensi dell’art. 2, c. 27, L. n. 335/95 i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e gli incaricati alle vendite a domicilio comunicano all’Inps, dalla data di inizio dell’attività lavorativa, la tipologia dell’attività, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio ai fini dell’ iscrizione alla gestione separata. L’Inps, con msg. n. 36780/2005, ha chiarito che “non vi è obbligo di ripetere l’iscrizione tutte le volte che al primo rapporto ne seguano o se ne aggiungano altri, con diversi committenti. A diverse conclusioni deve pervenirsi, peraltro, allorché venga a modificarsi la qualifica del lavoratore nell’ambito della Gestione, nelle fattispecie nelle quali il collaboratore (o, se si vuole, l’associato in partecipazione, il lavoratore autonomo occasionale) intraprenda un’attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali. In tali fattispecie, infatti, il soggetto che intraprenda l’attività di «lavoratore autonomo» dovrà iscriversi in quanto tale alla Gestione separata, ANCORCHÉ GIÀ PRESENTE NELLA STESSA CON DIVERSA QUALIFICA, a nulla rilevando, ai fini predetti, l’unicità della relativa posizione assicurativa”. ALTO APPRENDISTATO senza durata massima Riguardo al terzo tipo di apprendistato, quello finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario o universitario, nonché di specializzazione tecnica superiore, la circ. ministeriale n. 2/2006 ha ribadito che tale percorso formativo dovrà avvenire secondo le modalità dell’alternanza. “Peraltro, il contratto non presuppone una necessaria scissione tra l’attività lavorativa e la frequenza dell’apprendista a specifici corsi teorici di livello secondario, universitario, dell’alta formazione o per la specializzazione tecnica superiore”. La durata del contratto è elemento direttamente collegato al titolo di studio o alla specializzazione tecnica superiore da conseguire e ad un effettivo raccordo tra le parti interessate. Essa è determinata nell’ambito delle intese regionali. “Nel caso in cui l’apprendista non riesca a conseguire il titolo nell’arco temporale inizialmente previsto, le intese regionali possono prevedere che, con l’assenso del datore di lavoro e dell’apprendista, sia possibile prorogare il contratto di apprendistato. Il periodo massimo di proroga di questo contratto è stabilito all’interno delle intese stesse” (non opera il termine massimo di sei anni previsto per il contratto professionalizzante). “Allo scadere del termine l’apprendista si riterrà mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo disdetta a norma dell’art. 2118 c.c.. Il datore di lavoro potrà recedere dal contratto prima della scadenza del termine in presenza di giusta causa o giustificato motivo. In caso di recesso anticipato per giusta causa o giustificato motivo l’apprendista ha diritto, coerentemente con le finalità perseguite dal contratto, a verifica, riconoscimento e certificazione delle competenze e dei crediti formativi acquisiti. Egli ha altresì diritto all’indicazione dei crediti formativi maturati nel libretto formativo, affinché possano essere utilizzati nell’attivazione di successivi, compatibili, percorsi formativi”. “È possibile assumere con contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione giovani che abbiano già concluso precedenti contratti di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere o contratti di apprendistato professionalizzante”. STUDENTI LAVORATORI permessi retribuiti per gli esami Ai sensi dell’art. 7, L. n. 300/70 i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. La Cassazione, con la sentenza n. 2065/2005, ha stabilito che detti permessi spettano anche agli studenti lavoratori che frequentano un corso di laurea breve. INAC 8 Libero Seghieri DIRITTI SOCIALI DALLA “A” ALLA “Z” ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI EDIZIONE 2006 completamente rivista nei contenuti e aggiornata con tutte le ultime novità Anche l’edizione 2006 del volume (800 pagine) è stata curata da De Lillo Editore che ha sede in 20138 Milano, via Mecenate, n. 76/3 (tel. 02 58013112 - http://www.delillo.it). Si tratta di un’azienda specializzata nelle edizioni di aggiornamento legislativo, che pubblica diversi importanti periodici. Tra essi il “Notiziario del lavoro e previdenza”, decadale, fondamentale e documentatissimo strumento di informazione in materia. Il prezzo del volume (molto contenuto) è stato fissato in euro 55,00 (condizioni speciali di vendita: 10 copie o più a euro 50,00 cad.; 50 copie o più a euro 46,00 cad.), spese di spedizione comprese per pagamenti anticipati a mezzo assegno bancario o versamento su c.c.p. n. 18336206 intestato all’editore. PER AVERLO www.delillo.it oppure: Spedire in busta o a mezzo telefax a: DE LILLO EDITORE Via Mecenate, 76/3 - 20138 Milano - Fax: 02.58.01.24.50 Vogliate inviarci n. copie…… ❏ Diritti sociali dalla “A” alla “Z” di L. Seghieri Edizione 2006 - € 55,00: una copia - € 50,00 cad.: dieci copie o più - € 46,00 cad.: cinquanta copie o più. Nome, Cognome/Ragione sociale Via Tutto quello che c’è da sapere su: pensioni (requisiti, calcolo, interessi legali, indebiti, maggiorazioni, cumulo, limiti di reddito, integrazioni, supplementi, opzioni, agevolazioni per lavori usuranti, contenzioso, prescrizione), assegni familiari, disoccupazione, Lsu e Lpu, mobilità, cassa integrazione, Tbc, malattia, maternità, riscatti contributivi, contributi figurativi e volontari, ricongiunzione, minimali, apprendistato e Cfl, contratti di solidarietà e di reinserimento, distacco, collocamento, assunzioni obbligatorie, lavoro a chiamata, part time, job sharing, prescrizione contributiva, contratto a termine, omissioni contributive, contribuzione di coltivatori-artigiani-commercianti, parasubordinati, professionisti, Enasarco, Enpals, Inpdai, Ipsema, Inpdap, terziario avanzato, fondi Inps, lavoro notturno, lavoro domestico e a domicilio, Tfr, pensioni sociali e alle casalinghe, invalidità civili, cure termali, tutela dell’handicap, riccometro, ticket, denunce dei redditi (detrazioni, deduzioni, esenzioni, redditi tassabili), infortunistica (malattie professionali, danno biologico, rischio ambientale, infortunio sul lavoro, infortunio in itinere, rendite, revisioni, preesistenze extra lavorative, incollocabilità, prescrizione, rivalsa, regresso, surroga, quote integrative, categorie assicurate, occasione di lavoro, liquidazioni in capitale, riscatti, grandi invalidi, protesi, Apc, rendita ai superstiti). Esposizione semplice, chiara e di immediata comprensione che tiene conto degli orientamenti della giurisprudenza. Il testo è corredato da oltre 400 tabelle aggiornatissime su misura e limiti di ogni prestazione. Il Volume, diffuso da anni, ha trovato largo interesse tra magistrati, cultori del diritto del lavoro e previdenziale, avvocati, commercialisti. È diventato un manuale inseparabile per consulenti del lavoro, funzionari di istituti previdenziali, sindacalisti, addetti di patronato, assistenti sociali, associazioni di invalidi e del volontariato Cap/Città/Provincia P. Iva Data Firma A saldo ❏ alleghiamo assegno di € ............................................................. (oneri di spedizione a carico De Lillo Editore) ❏ pagheremo contrassegno al ricevimento del volume (+ spese di spedizione) per ALI AC I D N T isp I SI CA Ind ON AVVO I I Z T IA OC NATI • IALIS ORO O S S C A RO LAV BLIC ER PAT OMM I DEL PUB L T C LEN NI CO U IO E NS CO ELAZ IEND Z R A ICI UFF ab ens ile INAC 9 INDICE DEL VOLUME (800 pagg. formato 21 x 29,7 cm) PENSIONI PENSIONE DI ANZIANITÀ PENSIONE DI VECCHIAIA PENSIONE CONTRIBUTIVA PENSIONE DI INVALIDITÀ PENSIONE AI SUPERSTITI PENSIONI CON L’ESTERO PREPENSIONAMENTO PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI CALCOLO PENSIONI INPS IMPORTO PENSION PENSIONE E REDDITO INTEGRAZIONE 2a PENSIONE INDEBITI PREVIDENZIALI INTERESSI LEGALI E RIV. MONETARIA MAGGIORAZIONE SOCIALE EX COMBATTENTI 781ISTI PENSIONI “RIASSORBITE” SUPPLEMENTI DI PENSIONE PENSIONE SUPPLEMENTARE PENSIONI D’ANNATA ATTIVITÀ USURANTI ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI RICALCOLO PENSIONI CUMULO PENSIONE/LAVORO PIGNORABILITÀ STIPENDI E PENSIONI OPZIONI PROROGA LAVORO CONTENZIOSO PREVIDENZIALE PRESCRIZIONE E DECADENZA PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ASSEGNI FAMILIARI LAV. AUTONOMI DISOCCUPAZIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI IMPORTI MASSIMI DS, CIG E MOBILITÀ MOBILITÀ CASSA INTEGRAZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE AGRICOLA CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ CONGEDO MATRIMONIALE PRESTAZIONI TBC PRESTAZIONI DI MALATTIA PRESTAZIONI DI MATERNITÀ CONTRIBUZIONE RISCATTI CONTRIBUTIVI CONTRIBUTI FIGURATIVI CONTRIBUTI VOLONTARI RICONGIUNZIONE MINIMALI CONTRIBUTIVI APPRENDISTATO CONTRATTO FORM. E INSERIMENTO CONTRATTO A TERMINE PIANI DI INSERIMENTO PROF CONGEDO PER FORMAZIONE OBBLIGO FORMATIVO FINO A 18 ANNI LAVORO MINORILE CONGEDO PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA STAGE AZIENDALI FORMATIVI DISTACCO TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE APPALTO DEI SERVIZI COLLOCAMENTO LAVORO DEI DETENUTI LAVORO INTERMITTENTE JOB SHARING LAVORO ACCESSORIO SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PATTO DI PROVA COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PART TIME PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA FERIE - ELEZIONI - FESTIVITÀ LE ISPEZIONI DEL LAVORO SANZIONI PER OMISSIONI CONTR. LAVORO AGRICOLO SUBORDINATO CONTRIBUZIONE LAV. AUTONOMI CONTRIBUZIONE COLTIVATORI IMPRENDITORE AGR. PROFESS. ENPAIA CONTRIBUZIONE ARTIG. E COMM. ENASARCO ATTIVITÀ AUTONOME (10/15/18%) ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CASSE DEI PROFESSIONISTI ENPALS DIRIGENTI INDUSTRIA VOLONTARIATO ORARIO DI LAVORO BANCA ORE FLESSIBILITÀ ORARIO LAVORO LAVORO NOTTURNO RUMORE: NUOVI LIMITI UE AZIONI POSITIVE - PARI OPPORTUNITÀ ASSEGNO STRAORDINARIO BANCARI ESUBERI ALLE POSTE LAVORATORI MARITTIMI IPSEMA FONDI INPS INPDAP EQUO INDENNIZZO COOP DI LAVORO IMMIGRATI LAVORO DOMESTICO LAVORO A DOMICILIO LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FONDO DI GARANZIA-FALLIMENTO STATUTO LAVORATORI IMPRESE MINORI CREDITI DI LAVORO IL PERIODO DI PREAVVISO DECESSO DI LAVORATORE DIPENDENTE CASSE EDILI ASSISTENZA PENSIONE SOCIALE ASSEGNO SOCIALE PENSIONE FACOLTATIVA PENSIONE ALLE CASALINGHE INVALIDITÀ CIVILE CURE TERMALI TUTELA DELL’HANDICAP RICCOMETRO (ISE) FAMIGLIE CON TRE FIGLI MINORI REDDITO DI ULTIMA ISTANZA CONTR. AFFITTO ABITAZIONE SANITÀ E TICKET PENSIONE DI GUERRA VITTIME TERRORISMO FISCO SUCCESSIONI E DONAZIONI INFORTUNISTICA MALATTIE PROFESSIONALI MOBBING DANNO BIOLOGICO RISCHIO AMBIENTALE RENDITA DI PASSAGGIO INFORTUNIO SUL LAVORO INFORTUNIO “IN ITINERE” RENDITE REVISIONI RETTIFICHE PER ERRORE PREESISTENZE EXTRALAVORATIVE ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ INDEBITI NELL’INFORTUNISTICA RIVALSA - REGRESSO - SURROGA DISTACCO CURE TERMALI QUOTE INTEGRATIVE ASSICURAZIONE INAIL (CATEGORIE) INFORTUNI AGRICOLI INFORTUNI ARTIGIANI OCCASIONE DI LAVORO LIQUIDAZIONE IN CAPITALE INTERESSI LEGALI GRANDI INVALIDI ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE PRESCRIZIONE RENDITA AI SUPERSTITI SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO PROTESI ED AUSILI APC TABELLE TABELLE PENSIONI TABELLE INFORTUNISTICA TABELLE DANNO BIOLOGICO L’EDIZIONE 2006 È STATA NOTEVOLMENTE ARRICCHITA, AGGIORNATA, COMPLETATA E RIVISTA IN OGNI PARTE INAC 10 HANDICAP E RICOVERO il rientro a casa la sera non esclude il ricovero Le agevolazioni previste dall’art. 33, L. n. 104/92 (prolungamento fino a tre anni dell’astensione facoltativa; permessi giornalieri retribuiti fino al terzo anno di età del bambino e 3 giorni di permesso mensile retribuito successivamente al compimento del terzo anno del bambino) e dall’art. 80, L. n. 388/2000 (congedo straordinario retribuito di due anni) sono subordinate alla condizione che il soggetto in condizioni di grave handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. L’Inps, con msg. n. 256/2006, ha precisato che: • per ricovero a tempo pieno è da intendersi quello in cui il disabile trascorre tutta la giornata o gran parte della stessa presso una struttura adibita all’accoglimento degli handicappati (quindi anche ad un Centro socio-riabilitativo diurno per disabili); • il rientro a casa del disabile, se pure nelle ore serali, non esclude il ricovero a tempo pieno; • anche il ricovero presso una qualsiasi struttura ospedaliera (anche se non legato, direttamente o indirettamente, all’handicap), è da intendersi effettuato presso «istituti specializzati». Pure il ricovero presso una struttura ospedaliera finalizzato ad un intervento chirurgico è da considerare «ricovero a tempo pieno». In questo caso, tuttavia, l’Inps ha previsto la possibilità di concedere i benefici previsti dalla L. n. 104/92 “ma solo nei casi in cui: • il richiedente assista un handicappato in tenera età (prima infanzia, ovvero età inferiore a tre anni); • il soggetto handicappato sia ricoverato per finalità diagnostico-terapeutiche (nel qual caso le finalità assistenziali legate all’età travalicano quelle legate all’handicap); • la presenza della madre o del padre sia richiesta dall’ospedale per necessità effettive”. TERMINI PER LA REVISIONE INAIL dalla decorrenza della rendita La Cassazione, con la sentenza n. 15925/2004 ha chiarito che: “il termine di dieci o di quindici anni decorre dalla data di costituzione della rendita e, cioè, nel momento in cui la inabilità permanente di origine professionale raggiunga la misura minima indennizzabile, momento che coincide con la data di maturazione del diritto alla prestazione e con quella dalla quale decorre la prestazione anche se il provvedimento, amministrativo o giudiziario che la riconosce, sia successivo”, in quanto “ove il termine si intendesse far decorrere dalla data del provvedimento di riconoscimento in sede amministrativa o giudiziale, che interviene in epoca talvolta molto posteriore alla decorrenza della prestazione, si finirebbe per consentire l’apprezzamento di variazioni intervenute non nel quindicennio, ma ben oltre tale termine, ed allora la presunzione di stabilizzazione dei postumi potrebbe intervenire tardivamente”. HANDICAP: congedo biennale per assistere fratelli o sorelle La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 25/2005, ha stabilito il diritto di uno dei fratelli o sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo biennale, nell’ipotesi in cui I GENITORI SIANO IMPOSSIBILITATI a provvedere all’assistenza del figlio PERCHÉ TOTALMENTE INABILI (si intende in maniera permanente, salvo revisioni del giudizio). Con circ. n. 107/2005 l’INPS ha precisato che lo stato di totale inabilità dovrà essere comprovato da documentazione (riconoscimento di invalidità civile, di rendite Inail, di pensioni di invalidità Inps o analoghe provvidenze comunque denominate, da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale). ASSUNZIONI DALLE LISTE DI MOBILITÀ agevolazioni contributive nei contratti a termine L’art. 8, c. 2, L. n. 223/91 prevede che i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi. In questo caso è previsto che le aziende possano beneficiare di un trattamento contributivo PARI A QUELLO DEGLI APPRENDISTI. Il ministero del Lavoro, con nota n. 14/6446/2005, sottolinea che la norma è preordinata a promuovere l’occupazione dei lavoratori stessi attraverso rapporti a termine PRIVI DI CAUSALE e quindi connotati dall’elemento della soggettività. Precisa altresì che le agevolazioni spettano ANCHE NEL PERIODO DI EVENTUALE PROROGA nei limiti di 12 mesi complessivi. Se il contratto, invece, ha una durata iniziale superiore a 12 mesi, lo stesso è privo dei requisiti indicati dalla legge e pertanto non può godere delle agevolazioni previste. EXTRACOMUNITARI assegno sociale con permesso di soggiorno fino al 2000 “L’art. 80, c. 19, L. n. 388/2000 a norma del quale l’assegno sociale è concesso, sussistendone le condizioni di legge, ai soli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno, con esclusione, quindi, dei titolari di permesso di soggiorno, non ha carattere retroattivo; la norma non è pertanto di ostacolo alla fruizione del beneficio per il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno in Italia che abbia ottenuto tale beneficio durante la vigenza dell’art. 41 D.lgs. n. 286/98, che stabiliva l’equiparazione ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, degli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno”. È quanto ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 16415/2005. CD IN PENSIONE la casa soggetta a Ici Gli agricoltori in pensione che non coltivano più il fondo devono pagare l’Ici sul fabbricato in quanto quest’ultimo perde il requisito della ruralità dal momento in cui non risulta più asservito al terreno. A questa conclusione è pervenuta la Ctr di Bologna con la sentenza n. 83/IV/2005. EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI reato anche assumerli in prova “Integra il reato di illegale assunzione al lavoro di stranieri, ex art. 22, c. 12, L. n. 286/98, l’occupazione di lavoratori privi del permesso di soggiorno, anche se con il «patto di prova», in quanto LA NORMA NON DISTINGUE TRA RAPPORTI DI LAVORO STABILI O SOGGETTI A CONDIZIONE”. È quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 8661/2005. INFORTUNIO IN ITINERE per accudire una neonata La Cassazione, con la sentenza n. 21911/2004, ha escluso l’esistenza della fattispecie del notevole disagio e riscontrato, al contrario, l’esistenza del RISCHIO ELETTIVO, NELL’USO DEL MEZZO PROPRIO, giustificato per soddisfare l’esigenza familiare di accudire una neonata, RISPETTO ALL’USO DEL MEZZO PUBBLICO CON IL QUALE VENIVA IMPIEGATO UN TEMPO SUPERIORE DI TRENTACINQUE MINUTI. INAC 11 LESIONI COLPOSE l’azione legale legata alla prognosi Pagg. 272 Cod. 944830010 In vendita nei Centri Servizi e nelle migliori librerie www.buffetti.it - e-mail:[email protected] MATERNITÀ ALLE DISOCCUPATE anche con requisiti ridotti Le indennità per maternità spettano anche alla lavoratrice che all’inizio dell’astensione obbligatoria si trovi disoccupata o sospesa senza retribuzione da non oltre 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni non si tiene conto dei periodi di malattia o di infortunio, dei periodi di congedo parentale o per malattia del figlio a seguito di precedente maternità, del periodo di prevista mancata prestazione in contratto part time verticale, né di quelli di assenza per accudire minori affidati in preadozione (sent. n. 332/88, C. cost.). “Anche se tra l’interruzione del rapporto per licenziamento dovuto a cessazione dell’attività e l’inizio dell’astensione obbligatoria siano trascorsi più di 60 giorni - conferma la Cassazione con la sentenza n. 2919/2004 - l’indennità spetta alla lavoratrice gestante che alla data di risoluzione del rapporto si trovi in malattia, in quanto questa sospende il termine e, in ogni caso, preclude al datore di lavoro il potere di procedere al licenziamento per giustificato motivo”. Il medesimo diritto compete alla disoccupata da oltre 60 giorni che percepisca l’indennità di disoccupazione o la cassa integrazione guadagni che, in questo caso, vengono a cessare per far posto all’indennità di maternità. Stessa cosa è stata prevista, dalla legge n. 236/93, per l’indennità di mobilità. Spetta perfino alla lavoratrice che, avendo diritto all’indennità di disoccupazione, non ne abbia fatta tempestiva domanda. Ove poi l’indennità di disoccupazione non competa per carenza del prescritto requisito contributivo (poiché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione), la maternità deve essere erogata ugualmente a condizione che, sempre all’inizio del periodo di astensione, non siano trascorsi oltre 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e che nel biennio precedente siano accreditati almeno 26 contributi settimanali nell’assicurazione maternità. CON REQUISITI RIDOTTI Con la circ. n. 4/2006 l’Inps comunica di aver modificato il precedente criterio applicativo, adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità; il diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è ora ritenuto valido ai fini del prolungamento del diritto al trattamento economico di maternità (è da intendersi riferito alle sole categorie di lavoratrici assicurate all’Inps per la maternità e, quindi, aventi titolo alla prosecuzione della copertura assicurativa). “Poiché il trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti non è riconoscibile per i periodi di non occupazione che si collocano oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, ne consegue che, laddove il congedo di maternità abbia inizio nell’anno successivo a quello di riferimento della prestazione di disoccupazione, non sarà, del pari, riconoscibile l’indennità di maternità, stante l’impossibilità di identificare, in tale ipotesi, il godimento in atto dell’indennità di disoccupazione. Viceversa qualora la data di inizio del congedo di maternità si collochi nello stesso anno in cui è stata svolta l’attività lavorativa ed entro il periodo di presunto «godimento» dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, potrà essere riconosciuta, in luogo del suddetto trattamento di disoccupazione, l’indennità di maternità. Ai fini dell’individuazione dell’arco temporale, relativamente al quale la lavoratrice deve essere considerata nella situazione di conservazione del diritto alla indennità di maternità, essendo in «godimento dell’indennnità di disoccupazione» (con requisiti ridotti), le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere conteggiate - sempre non oltre al 31 dicembre dell’anno di riferimento - a partire dal giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo il calendario comune, includendo, cioè, anche le domeniche e i giorni festivi. Ciò nel caso in cui la lavoratrice abbia intrattenuto un solo rapporto di lavoro. In caso di pluralità di rapporti di lavoro intervallati da periodi di inoccupazione, le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere attribuite ai periodi di inattività riscontrati tra un rapporto di lavoro ed un altro, e devono essere conteggiate a partire dal primo giorno di inoccupazione successivo alla cessazione del rapporto di lavoro che, unitamente agli altri, ha consentito il raggiungimento dei 78 giorni necessari per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti”. In caso di lesioni colpose l’azione penale è legata alla prognosi secondo queste procedure: - le prognosi fino a 20 giorni per l’eventuale azione penale, sono di competenza del Giudice di pace; - le prognosi fino a 40 giorni possono far scattare l’azione penale solo a querela dell’interessato; oltre i 30 giorni provocano l’attivazione, per lo più ad iniziativa dell’Inail, dell’inchiesta amministrativa della Dpl (il verbale viene poi inviato al PM); - oltre ai 40 giorni l’eventuale azione penale viene promossa d’ufficio dal Pubblico Ministero. INFORTUNIO IN ITINERE non per l’artigiano che rientra per il pranzo “In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve escludersi ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 13348/2005 - l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere per l’artigiano che si rechi a casa per il pranzo, non trattandosi di esecuzione di attività inerente, o comunque collegata, all’attività oggetto dell’impresa o alle necessità produttive di essa.” FALLIMENTO l’intervento del fondo di garanzia “In ipotesi di fallimento del datore di lavoro - ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 16268/2004 - nella determinazione del credito del prestatore di lavoro nei confronti del Fondo di garanzia Inps, il giudice deve attenersi ai seguenti criteri: innanzitutto deve essere calcolato il reddito relativo agli ultimi tre mesi di lavoro e, successivamente, vanno detratte le retribuzioni percepite; la somma così ottenuta, se inferiore al massimale, deve essere integralmente pagata dal Fondo, mentre, se è superiore, deve essere ridotta al limite dello stesso massimale”. ASBESTOSI concausa in carcinoma epatico La Cassazione, con la sentenza n. 3926/2004, ha ritenuto che, in concreto, “una broncopneumopatia asbestosica avesse in qualche modo contribuito a determinare la morte del lavoratore assicurato, deceduto a causa del carcinoma epatico”. INAC 12 PROCREAZIONE ASSISTITA E LAVORATORE NOTTURNO INDENNITÀ DI MALATTIA se fa la notte con continuità “La sterilità, per la maggior parte delle persone, è una condizione che determina uno stato di sofferenza più o meno accentuata con conseguenze di notevole rilievo sulla salute psicologica della donna e/o del partner. Tale condizione di sofferenza psichica può essere amplificata da altri fattori (es. età non più precoce della donna) e spingere ad un sempre maggior ricorso alle tecniche di fecondazione assistita. Attese queste considerazioni - ha chiarito l’Inps con msg. n. 7412/2005 - le pratiche di procreazione assistita, pur non potendosi considerare «malattia» in senso classico, devono essere ad essa assimilate. Infatti, il periodo di riposo di solito prescritto è finalizzato ad un adeguato impianto dell’embrione in utero, perché è ridotto: • il rischio di ipercontrattilità del miometrio che potrebbe essere facilitata dagli sforzi, talvolta anche minimi; • il livello di stress che - secondo le ipotesi scientifiche più accreditate - sappiamo essere correlato ad anomale oscillazioni cicliche ormonali, con incremento del rischio di insuccesso della tecnica di procreazione assistita. Quindi, saranno accettate ai fini della loro indennizzabilità, le giornate di ricovero e quelle successive alla dimissione, prescritte dallo specialista e necessarie per un sicuro impianto dell’embrione: mediamente, appaiono congrue due settimane dopo il trasferimento dell’embrione nell’utero. Per quello che riguarda i controlli ecografici ed ematici quotidiani, si farà ricorso ad altri istituti contrattuali (permessi orari), ad eccezione di fattispecie particolari che possano integrare la necessità medico legale di un riposo anche antecedente la fecondazione assistita, valutabile nel caso concreto e, approssimativamente, in una settimana. Ove vengano effettuate tecniche di procreazione assistita che richiedono il prelievo degli spermatozoi dall’epididimo o dal testicolo, un congruo periodo di malattia, valutabile nell’ordine dei dieci giorni, è riconoscibile anche al lavoratore”. Non è lavoratore notturno colui che svolge soltanto alcune notti di lavoro, in maniera saltuaria e non regolare, per un numero inferiore a 80 in un anno (o al diverso limite fissato dal contratto collettivo di lavoro applicato in azienda). Lo precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 388 del 12 aprile 2005. PRESCRIZIONE rilevabile d’ufficio La Cassazione, Sez. un., con la sentenza n. 15661/2005 ha affermato il seguente principio di diritto: “L’eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d’ufficio dal giudice IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL PROCESSO sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti”. PROMOTORI FINANZIARI RIFUGIATI assicurati sia all’Inps che all’Enasarco nuove procedure Con la nota n. 2524/2005, il ministero del Lavoro ha precisato che i promotori finanziari sono tenuti obbligatoriamente a versare la CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA ENASARCO, in aggiunta a quella dovuta all’Inps (gestione commercianti). Operative a partire dal 19/10/2005 le misure per l’accoglienza degli stranieri riconosciuti come rifugiati, previste dal D.lgs. n. 140/2005. Procedura: Lo straniero che richiede il riconoscimento dello stato di rifugiato presenta domanda di asilo alla questura, ai sensi dell’art. 2, c. 1, Dpr n. 303/2004. La questura entro un termine non superiore a 15 giorni dalla presentazione raccoglie le informazioni sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo e gli rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda un attestato nominativo, per certificare la sua qualità di richiedente asilo. Inoltre, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, la questura rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, previsto dall’art. 11, c.1, Dpr n. 394/99. Scattano così le vere e proprie misure di accoglienza, all’interno dei centri di identificazione o dei centri di permanenza temporanea. In particolare, il D.lgs. n. 140/2005 prevede le specifiche misure di accoglienza per lo straniero che ha richiesto asilo al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno e che risulti privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, per un periodo non superiore a sei mesi. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza è di competenza della prefettura, ufficio territoriale del governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del ministro dell’Interno di cui all’art. 4, c. 3, D.lgs. n. 286/98. INCIDENTE STRADALE danno patrimoniale anche al disoccupato Il danno patrimoniale conseguente ai postumi permanenti di un incidente stradale andrà risarcito anche a chi è disoccupato. Ciò perché, ha spiegato la Cassazione con la sentenza 26081/2005, “un danno patrimoniale risarcibile da riduzione della capacità di guadagno può essere legittimamente riconosciuto anche in favore della persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza una occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito. In tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito all’epoca dell’infortunio può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all’invalidità permanente che, proiettandosi per il futuro, verrà a incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà un’attività remunerata”. MALATTIE IN GRAVIDANZA disciplina generale per quelle insorte prima del congedo Le malattie collegate alla gravidanza, insorte prima del congedo di maternità, possono essere sottoposte alla disciplina generale prevista per tutti i lavoratori in caso di malattia, anche se questo causa una diminuzione della retribuzione. Lo ha precisato la Cgce con una sentenza dell’8/9/2005 (causa c-191-2003). Pagg. 216 Cod. 944030010 In vendita nei Centri Servizi e nelle migliori librerie www.buffetti.it - e-mail:[email protected] INAC 13 a 2 ne io iz Ed Pagg. 376 Cod. 943440020 In vendita nei Centri Servizi MALATTIA IL CERTIFICATO VA SEMPRE INVIATO NEI DUE GIORNI È possibile che per errore il medico rilasci al lavoratore ammalato il certificato in unica copia, per cui manca la copia da inviare all’Inps (certificato di diagnosi e prognosi) o al datore di lavoro (certificato di sola prognosi). La Cassazione, con la sentenza n. 16627/2005, ha stabilito che il lavoratore che, indotto in errore dal comportamento del medico, non invii nei canonici due giorni il certificato sia all’Inps che al datore di lavoro, perde l’indennità di malattia. e nelle migliori librerie www.buffetti.it - e-mail:[email protected] VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO pensione di anzianità senza cessazione M.P. AD EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE sufficiente un rilevante grado di probabilità Per le malattie professionali ad eziologia multifattoriale spetta al lavoratore l’onere di fornire la prova del nesso causale tra la lavorazione svolta e la patologia denunciata in termine di “ragionevole certezza”, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità ovvero di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici, tipologia delle lavorazioni svolte, natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, durata della prestazione lavorativa, assenza di fattori extra-professionali) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. Sulla scorta di tale principio di diritto la Cassazione, con la sentenza n. 9057/2004, in presenza di una neoplasia polmonare, ha riscontrato l’esistenza di un vizio nella motivazione nella sentenza di merito con la quale non era stata tenuta nella giusta considerazione la localizzazione del tumore nella zona ove vi è maggiore deposizione delle fibre di asbesto. REINTEGRAZIONE COMPATIBILE CON IL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ “Al lavoratore che sia stato licenziato illegittimamente e che domandi la reintegrazione nel proprio posto di lavoro non può essere opposta dal datore la circostanza che l’interessato abbia ottenuto il conseguimento della pensione di anzianità. Infatti, la disciplina dell’incompatibilità tra pensione e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto tra il lavoratore e l’istituto previdenziale - e non attiene il differente rapporto tra l’impresa ed il proprio collaboratore - e, in ogni caso, determina la sospensione totale o parziale della prestazione previdenziale ma IN NESSUN CASO IMPLICA L’INVALIDITÀ DEL RAPPORTO LAVORATIVO in quanto tale”. È quanto ha stabilito la Cassazione con le sentenze nn. 3907/99 e 9732/2005. “Il personale volontario dei Vigili del Fuoco non è vincolato da rapporto di impiego con l’amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qual volta se ne manifesti il bisogno”. L’Inps, con msg. n. 38283/2005, ha chiarito che per il conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità non è necessaria la cessazione di tale attività in qualità di volontario. REGRESSO INAIL la prescrizione può essere interrotta “L’art. 112, c. 3, Dpr n. 1124/65, nello stabilire che l’azione di regresso dell’Inail si prescrive nel termine di tre anni dal giorno in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile - ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 19935/2004 - fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle sull’interruzione, sono pertanto applicabili anche all’anzidetta prescrizione triennale; ne consegue che questa può essere interrotta non solo con la proposizione dell’azione giudiziale, bensì anche con atti stragiudiziali, quali le richieste di rimborso”. SORDITÀ DA RUMORI INVESTIMENTO DI UNA CASALINGA va risarcito anche il danno patrimoniale La Cassazione, con la sentenza n. 20324/2005, ha stabilito che chiunque «si dedichi alle attività domestiche», (espressione questa intesa in senso ampio e comprensivo dell’attività di coordinamento, in senso lato, della vita familiare), «benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica; sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico)». La pronuncia è stata emessa in favore di una casalinga che quale conseguenza di un investimento aveva subito gravi lesioni fisiche, tali da pregiudicare in via definitiva lo svolgimento delle attività domestiche cui era dedita. indennizzabile in quanto tabellata Nonostante la sordità rappresenti una tipica infermità a genesi multifattoriale, la Cassazione, con la sentenza n. 19313/2004, ha affermato che “l’ipoacusia contratta da un lavoratore addetto a lavorazioni implicanti l’uso di macchinari indicati nella voce 44 È INDENNIZZABILE SENZA NECESSITÀ DI ACCERTARE I TEMPI ED I LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE, attesa la presunzione legale derivante dalla previsione tabellare”. INAC 14 INDEBITI SU PENSIONI INPDAP irripetibili sulle liquidazioni definitive Pagg. 280 Cod. 944530010 In vendita nei Centri Servizi e nelle migliori librerie www.buffetti.it - e-mail:[email protected] OCCASIONE DI LAVORO le attività accessorie ma connesse “Rientra nella nozione di occasione di lavoro ogni esposizione a un rischio che sia ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto e indiretto (con il limite del rischio elettivo) e quindi - ai fini dell’indennizzabilità - occorre considerare NON SOLO IL RISCHIO SPECIFICO (PROPRIO) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del compito affidato, MA ANCHE QUELLO, pur sempre specifico (ma IMPROPRIO) derivante da attività accessorie ma immediatamente e necessariamente connesse (oppure strumentali) allo svolgimento delle mansioni”. È quanto ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 15107/2005. CENTRALINISTA NON VEDENTE E OBBLIGO DI ASSUNZIONE “In caso di legittimo avviamento di una centralinista non vedente, la cui ASSUNZIONE SIA INDEBITAMENTE RIFIUTATA dal destinatario dell’obbligo di assumerla, il giudice, se richiestone, deve applicare l’art. 2932, cod. civ. rendendo tra le parti sentenza che produca in forma specifica gli effetti del contratto non concluso”. È quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 15913/2004. APPALTO O SOMMINISTRAZIONE dirimente il rischio d’impresa “In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro - ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 861/2005 - la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera va operata non soltanto con riferimento alla proprietà dei fattori di produzione ma altresì alla verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell’assunzione effettiva del rischio d’impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa”. LSU E MOBILITÀ LUNGA spetta il prepensionamento Lsu “I lavoratori che beneficiano del trattamento di mobilità sino alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità (c.d. mobilità lunga) ed abbiano svolto lavori socialmente utili per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi possono fruire - ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 2565/2005 - del diverso trattamento previsto per i lavoratori socialmente utili di cui all’art. 12, c. 5, D. Lgs. 468/97 comprendente: • immediato collocamento in pensione con trattamento pensionistico ridotto e commisurato all’effettiva anzianità contributiva; • ammissione alla contribuzione volontaria per il periodo mancante alla maturazione della pensione di anzianità con erogazione di un contributo a fondo perduto a fronte dell’onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione. Resta fermo il carattere necessariamente alternativo dei due trattamenti, quello pensionistico e quello di mobilità”. INVALIDITÀ CIVILE prescrizione decennale per gli interessi Gli interessi e la rivalutazione costituiscono - ha confermato la Cassazione con la sentenza n. 8139/2005 - una componente essenziale dell’obbligazione, con la conseguente applicabilità anche ad essi del regime prescrizionale relativo al credito base, e quindi, in particolare, per i crediti di tipo pensionistico, compresi quelli correlati all’invalidità civile, della prescrizione decennale, ogni qual volta manchi la liquidità del credito. La prescrizione relativa agli accessori, peraltro, comincia a decorrere quando si verifica il ritardo nella corresponsione del capitale, e quindi quanto alla pensione di invalidità civile, dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa, in riferimento al primo rateo e, in relazione agli altri, dalla scadenza di ciascuno di essi. A partire da giugno 2004 l’Inpdap ha attivo il nuovo sistema di liquidazione delle pensioni, “pensione subito”, con cui, tra l’altro, è evitato il passaggio per un trattamento provvisorio liquidato dall’ente datore di lavoro e quest’ultimo è liberato da ogni responsabilità su errori di calcolo o di diritto della pensione. Con circ. n. 50/2005 l’Inpdap spiega che, poiché i pensionati ottengono ora il provvedimento definitivo, fermo restando che la revoca o la modifica d’ufficio della pensione è possibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge e nel termine prescrizionale di dieci anni, laddove venga rideterminata una pensione con diminuzione del suo importo le somme corrisposte e non dovute devono intendersi irripetibili. In questi casi, aggiunge, se l’indebito trae origine da un’errata certificazione dei dati giuridici o economici effettuata dall’ente datore di lavoro, l’istituto procederà a esperire azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per ottenere il rimborso delle somme erogate ma non spettanti al pensionato. PENSIONE PROVVISORIA Diversa è la disciplina del recupero dei debiti che scaturiscono dal conguaglio tra un trattamento provvisorio e pensione definitiva. In merito è del tutto irrilevante la buona fede del percettore, il quale non è legittimato, proprio perché il relativo trattamento è di per sé soggetto a successivo conguaglio, a formarsi un ragionevole affidamento circa la correttezza della pensione stessa; ciò anche nell’ipotesi in cui l’erogazione dell’indebito pensionistico si sia protratta per un lasso di tempo notevole. In tali casi, per la pubblica amministrazione la ripetizione dell’indebito è atto normativamente obbligatorio, mentre restano discrezionali soltanto le modalità di ripetizione che devono tener conto delle condizioni del pensionato. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE rischio d’impresa requisito essenziale La Cassazione, con la sentenza n. 15161/2005, nel ribadire che il rischio di impresa è un requisito essenziale del contratto di associazione ha ritenuto che nella fattispecie correttamente la Corte di merito aveva disatteso la volontà cartolare una volta accertato che il compenso era legato ai ricavi e non agli utili e che non era stato rispettato l’obbligo di rendiconto da parte dell’azienda a nulla rilevando la previsione di tale obbligo nei testi contrattuali. INFORTUNIO AD UN FERROVIERE rischio elettivo attraversare i binari Con la sentenza n. 16282/2005 la Cassazione ha stabilito che non è indennizzabile l’infortunio occorso ad un ferroviere mentre, attraversando il passaggio a raso, piuttosto che utilizzare il sottopassaggio, scendeva da un treno merci, fermo presso una stazione, per raggiungere il binario di partenza del treno per altra stazione, ove prestava servizio. INAC 15 CUMULABILI LE CONTRIBUZIONI ...segue dalla prima sato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dall’entrata in vigore del decreto. CALCOLO DELLE PENSIONI Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati. Di norma le pensioni sono calcolate con il sistema contributivo (contributivo «corretto» per le casse dei professionisti). Qualora il requisi- INDENNITÀ DI MATERNITÀ anche se il concorso pubblico è annullato “In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione (nella specie, una Camera di commercio) - ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 23420/2004 - ove si verifichi l’annullamento degli atti della procedura concorsuale sul presupposto della quale è stato stipulato il contratto di lavoro, qualora, nel periodo in cui il contratto è stato eseguito si siano verificate le condizioni per il collocamento della lavoratrice in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, il diritto alla relativa indennità, sorto quale effetto della eseguita prestazione, resta insensibile alle successive vicende del rapporto correlate all’annullamento del provvedimento amministrativo”. LA TOTALIZZAZIONE Soggetti Lavoratore che ha versato in più fondi di previdenza almeno 6 anni di contributi to contributivo maturato nella interessati gestione pensionistica privatiz- Quando è Al compimento dei 65 anni di età con un minimo di 20 anni zata sia uguale o superiore a possibile di contributi, oppure indipendentemente dall’età con almeno 40 anni di contributi (pensione di anzianità), per inaquello minimo richiesto per il totalizzare bilità o pensione ai superstiti conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, Criteri di Enti pubblici di previdenza: metodo contributivo senza pro rata. Casse professionali: contributivo ad hoc con tasso annuo per il periodo contributivo relati- liquidazione di capitalizzazione pari al 90% della media quinquennale dei rendivo a tale gestione, il sistema di del trattamento menti netti del patrimonio, con un minimo garantito dell’1,5% calcolo della pensione previsto dall’ordinamento della gestione medesima. Gli aumenti a titolo di rivaIl pagamento degli importi liquilutazione automatica delle pensiodati dalle singole gestioni è effettuato ni sono liquidati con riferimento al dall’Inps, che stipula con gli enti intetrattamento unico complessivaressati apposite convenzioni. mente considerato. I trattamenti pensionistici derivan- PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota. FONDO DI GARANZIA spettano anche gli interessi “Il credito del lavoratore per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto (come anche per il trattamento di fine rapporto) non muta la propria natura retributiva - ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 14500/2005 - quando sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall’Inps per l’insolvenza o l’inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (decorrenti DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA amministrativa)”. ti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. È abrogato il regime di totalizzazione di cui all’art. 71, L. n. 388/2000 (rimane in vigore per le domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, se più favorevole). Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi. CHIARIMENTI MINISTERIALI Con direttiva del 2/3/2006 il ministero del Lavoro ha ampliato le possibilità (e la convenienza) della totalizzazione contributiva introdotta dal D.lgs. n. 42/2006. Ha chiarito, intanto, che la clausola di una contribuzione minima di sei anni per ogni gestione interessata è riferita solo alle pensioni di vecchiaia e di anzianità e non anche a quelle di inabilità e ai superstiti. Inoltre il ministero, modificando la lettera del decreto legislativo, ha stabilito che qualora il lavoratore abbia già raggiunto, in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale “pro quota” sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall’ordinamento della predetta gestione. Il decreto, nel fissare la regola del calcolo contributivo, aveva ristretto la deroga alle sole casse privatizzate. CANTANTI ED ENPALS assicurati anche in sala di registrazione Pagg. 336 Cod. 941330010 In vendita nei Centri Servizi e nelle migliori librerie www.buffetti.it - e-mail:[email protected] “Per i cantanti - ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 18074/2005 l’assicurazione Enpals vige anche ove l’attività svolta per la creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concreti nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione”. INAC 16 DANNI DA VACCINAZIONI ulteriore consistente indennizzo La legge n. 210/92 stabilisce il diritto all’indennizzo da parte dello stato per tutti coloro che, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica. La L. n. 229/2005 ha poi stabilito che agli stessi soggetti è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico - ospedaliera, un ulteriore indennizzo consistente in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi della L. n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestino o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva al 20/11/2005, l’avente diritto può optare tra l’ulteriore indennizzo di cui sopra e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. L’ importo dell’indennizzo è rivalutato annualmente in base agli indici Istat. Agli stessi soggetti è ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato da un’apposita commissione sino ad una misura massima di dieci annualità dell’indennizzo per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo medesimo. CONGEDO PER G R AV I M O T I V I comulabile con quello per assistere un figlio con handicap grave Il Consiglio di stato, con parere n. 6924/2005, ha stabilito che il congedo complessivo di due anni non retribuito “per gravi e documentati motivi familiari” (ex art. 4, c. 2, L. n. 53/2000), ove non riguardi lo stesso figlio ma sia già stato utilizzato per altri motivi espressamente previsti dalla disposizione o nei confronti di altri figli o di altri familiari, non impedisce, in via di principio, la possibilità per la lavoratrice madre o, in alternativa, per il lavoratore padre, anche adottivi, o dopo la loro scomparsa (o per loro incapacità fisica), ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di usufruire di un ulteriore periodo di due anni di congedo retribuito di cui all’art. 42, c. 5, D.lgs. n. 151/2001. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione non può comportare specifiche responsabilità per eventualii involontari errori o inesattezze. MATERNITÀ FACOLTATIVA Le ultime due annate del giornalino sono consultabili, con motore di ricerca, sul sito: sufficiente l’atto notorio per l’accredito figurativo La richiesta di accredito figurativo per periodi di astensione facoltativa per maternità può essere corredata da semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’Inps, con msg. 13/1/2006, ribadisce che “deve essere cura della sede che ha in carico la domanda di accredito figurativo effettuare il controllo sulla posizione assicurativa in modo da riscontrare l’esistenza, nel periodo dichiarato, di un rapporto di lavoro e della relativa assenza ed operare, a campione, il controllo previsto. Nel caso in cui RISULTI IMPOSSIBILE REPERIRE LA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO, LA DOMANDA DI ACCREDITO FIGURATIVO ANDRÀ COMUNQUE ACCOLTA”. INPDAP riscattabili i corsi post-secondarie Con la nota n. 10/2006 l’Inpdap ha dato via libera all’applicazione anche ai dipendenti pubblici iscritti agli ex Istituti di previdenza (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) della sentenza della Corte costituzionale n. 52/2000 per il riscatto del corso legale di studi svolto presso l’Accademia di belle arti oppure presso gli istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondarie). È richiesto che: • il corso di studi abbia natura postsecondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di scuola secondaria superiore); • il relativo diploma deve essere espressamente prescritto per l’ammissione a determinati ruoli o per determinate funzioni. Va precisato, inoltre, che il titolo di studio deve essere rilasciato da scuole o istituzioni scolastiche che, se non facenti parte dell’ambito universitario, devono essere state riconosciute dall’ex ministero della Pubblica istruzione (oggi Miur) oppure che risulti l’approvazione ministeriale allo specifico corso. http://www.liberoseghieri.it ANF PARASUBORDINATI anche se nell’anno precedente hanno avuto solo reddito da lavoro dipendente Ai parasubordinati, iscritti alla gestione separata e tenuti al versamento del relativo contributo dello 0,50%, spetta l’assegno al nucleo familiare a condizione che il reddito del nucleo sia costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o parasubordinato. L’Inps finora respingeva le domande nei casi di reddito misto quando il 70% fosse raggiunto in una sola gestione (era il caso, frequente, di collaboratori coordinati e continuativi che in precedenza erano stati dipendenti). Con la circ. n. 25/2006 detto istituto ha rivisto la propria posizione riconoscendo che “il requisito può essere raggiunto indipendentemente dal valore degli addendi” (anche nell’ipotesi che il 70% sia raggiunto dal reddito di lavoro dipendente e quello da attività parasubordinata, nell’anno di riferimento, sia stato uguale a zero). La novità ha applicazione retroattiva, nei limiti della prescrizione quinquennale. INFARTO E SFORZO non importa se l’infarto si manifesta il giorno successivo LAVORO La Cassazione, con la sentenza n. 8167/2004 ha stabilito che sussiste il REQUISITO DELLA CONCENTRAZIONE NEL TEMPO TRA SFORZO E INSORGERE DELLA CARDIOPATIA anche se l’exitus si fosse verificato il giorno successivo al compimento dello sforzo. non per l’attività professionale del datore PRESTAZIONI LEGATE AL REDDITO “La normativa sul lavoro domestico non è applicabile - ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 27578/2005 - quando il lavoratore svolga la sua opera, NON GIÀ PER LE NECESSITÀ PERSONALI DEL DATORE, MA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E PROFESSIONALE DA QUESTI SVOLTA (nel caso di specie, l’attività svolta dal lavoratore consisteva nella gestione di una comunità alloggio per minori)”. arretrati imputati col criterio di competenza DOMESTICO La Cassazione, Sez. un., con la sentenza n. 12796/2005 ha chiarito che “in ogni caso in cui l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza” (criterio di competenza, dunque, e non di cassa). MENSILE - ANNO XXIV N. 4 - Stampato il 10 aprile 2006 Fotocomp.: La Bottega della Composizione - Lucca - Tip. EMMEDI - Arancio - (LU) Informativa ex D.lgs. n. 196/2003: se desidera non ricevere più il notiziario lo comunichi a Patronato Inac via S. Giorgio, 59 - 55100 Lucca