Pagina 1 di 4 FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI DEPOSITO A RISPARMIO Sezione I – informazioni sulla Banca Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima Soc. Coop. Sede legale e amministrativa: via N. Bixio n.92 - 60015 Falconara Marittima (AN) Sito internet: http://www.falconara.bcc.it/ E-mail: [email protected] Codice ABI 08086-1 Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4957-70 Registro delle imprese di Ancona n. 00982770422 coincidente con il codice fiscale Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del credito cooperativo Capitale sociale {Globale_Capitale_Sociale_Alla_Data} € 207.004 al 31/12/2008 Riserve {Globale_Riserve_Alla_Data} € 23.130.089 al 31/12/2008 Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro affinché vengano dalla stessa custodite. È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di credito. I depositi a risparmio possono essere: a) in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento; b) in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito. Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore e che presenta le caratteristiche di seguito illustrate. LIBRETTI NOMINATIVI Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto. I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato. L’ammontare del deposito non ha limiti. È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il limite del rimborso è pari complessivamente a €103.291,38. LIBRETTI AL PORTATORE Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del libretto stesso che può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l’eventuale intestazione è irrilevante ai fini dei prelievi. Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate. L’ammontare del deposito deve essere inferiore al valore di € 12.500,00. È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Deposito a risparmio Pagina 2 di 4 Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione A risparmio libero Tasso annuo minimo creditore al lordo della ritenuta fiscale Tasso annuo minimo creditore al netto della ritenuta fiscale Periodicità di capitalizzazione interessi: annuale Criterio calcolo interessi: anno civile 0,50% 0,36% All’apertura del contratto imposta di bollo secondo legge € 14,62 Spese per accensione rapporto: Spese per rinnovo libretto: Spese per estinzione libretto: Spese gestione annuali: Spese per invio documento di sintesi (ex art. 118 d.lgs. 385/93): Spese per informativa precontrattuale: Spese per la comunicazione periodica (ex art. 119 d.lgs. 385/93): Recupero spese ammortamento libretto: Spese per blocco, smarrimento, furto: Ammortamento con procedura semplificata: Estinzione richiesta da altre banche: nessuna nessuna 15,00 € 11,00 € {Globale_Doc_Sin_SX} 15,00 € {Globale_Inf_Prec_SX} 25,00 € {Globale_Com_Per_SX} 10,00 € 30,00 € 15,00 € 25,00 € 15,00 € Costo per operazione: Limite disponibile giornaliero: Preavviso per prelievi superiori al disponibile giornaliero: Commissione sui prelievi, in eccedenza al disponibile giornaliero, senza preavviso: nessuno 7.746,85 € 5 giorni nessuna valuta versamento contante, assegni circolari emessi dalla banca, assegni tratti sulla stessa succursale della banca presso la quale viene effettuato il versamento versamento assegni bancari su piazza versamento assegni bancari fuori piazza versamento assegni bancari stessa banca versamento altri assegni circolari prelevamenti giorno del versamento gg 10 lavorativi gg 10 lavorativi gg 5 lavorativi gg 10 lavorativi giorno del prelevamento disponibilità giorno del versamento gg 5 lavorativi gg 5 lavorativi gg 0 lavorativi gg 0 lavorativi Sezione VI – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano le operazioni relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente - I versamenti ed i prelevamenti sono da effettuarsi in contanti su presentazione del libretto presso lo stabilimento emittente. Ove la banca, per i soli libretti nominativi, ritenga di accettare in versamento assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari, il relativo importo non è disponibile prima che la banca stessa ne abbia effettuato l’incasso. - La banca si riserva di pagare a vista somme superiori al disponibile giornaliero indicato nel contratto o, in caso di libretto al portatore, nel libretto stesso, applicando le commissioni ivi indicate. - Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita ed annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione; sono altresì liquidati in occasione dell’estinzione del libretto. Se il deposito non ha avuto movimentazione per oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore a € 258,23 la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica. Il rapporto di deposito a risparmio è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l’attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato. Deposito a risparmio Pagina 3 di 4 Diligenza della banca nei rapporti con la clientela – La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta. Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela – La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi richiesti dal cliente. Tuttavia, qualora dovesse ricorrere un giustificato motivo che ne legittimi il rifiuto la stessa dovrà darne tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare l’incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. Invio della corrispondenza alla clientela – L’invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all’indirizzo indicato all’atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all’unico indirizzo indicato dai cointestatari e si considerano efficaci nei confronti di ogni cointestatario. Deposito delle firme autorizzate – Il cliente ha l’obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo preso la succursale ove il rapporto è intrattenuto. Poteri di rappresentanza – Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati a rappresentare il cliente nei propri rapporti con la banca, nonché le rinunce da parte di quest’ultimi, hanno effetto a partire da quando la banca riceve la relativa comunicazione inviata con lettera raccomandata, telegramma ovvero presentata direttamente alla succursale. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò anche quando il rapporto è intestato a più persone. Cointestazione del rapporto – Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari. In ogni caso, per le obbligazioni che venissero a sorgere anche solo per fatto o atto di un solo contestatario ne risponderanno in solido anche tutti gli altri. Diritto di garanzia – La banca ha diritto di pegno sui beni del cliente a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile. Compensazione – Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell’ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente. La compensazione avrà luogo in qualunque momento senza obbligo di preavviso ma la banca dovrà comunque darne pronta informativa al cliente. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali – È in facoltà della banca modificare le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura conto, ottenendo,in sede di liquidazione di rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Reclami – Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all’Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman-Giurì bancario con le modalità contenute nel regolamento a disposizione nei locali della banca. Foro competente – Per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della banca. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Deposito a risparmio Pagina 4 di 4 LEGENDA: Nel presente foglio informativo, i termini di seguito elencati hanno i significati rispettivamente indicati. Libretti al portatore: il Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del libretto stesso che può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l’eventuale intestazione è irrilevante ai fini dei prelievi. Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate. L’ammontare del deposito non può superare il valore di € 12.500,00. È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Libretti nominativi: il Titolare del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto. I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato. L’ammontare del deposito non ha limiti. È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il limite del rimborso è pari complessivamente a €103.291,38. Periodicità di capitalizzazione interessi: periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo ulteriori interessi. Tasso creditore: Tasso nominale annuo al lordo della ritenuta fiscale con capitalizzazione annuale. Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi. Spese per operazione: commissione a carico del cliente per ogni tipologia di operazione effettuata. Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima, {Data_Agg_Documento} 15/06/2009 Deposito a risparmio