II.
Economia
5.
Le banche
5.1.
La Cassa di Risparmio ticinese
329
La Cassa di risparmio ticinese fu il primo istituto di credito del Cantone
(1833-1861), sorta su iniziativa della Società ticinese di utilità pubblica e annoverava
fra i suoi membri Stefano Franscini e Giovan Battista Pioda, che fu anche il primo presidente della banca. Voluta con lo scopo di remunerare i risparmi della gente comune
(artigiani, operai, agricoltori), la Cassa era destinata, come si legge nella presentazione al pubblico, «a salvare innumerevoli piccole somme dall’essere gittate o nella
bettola o nel giuoco». La nuova istituzione venne accolta favorevolmente dal pubblico,
anche se ad approfittarne furono soprattutto i cittadini benestanti, e vennero aperte «ricevitorie» a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio. La Cassa di risparmio era completamente dipendente dallo Stato: la somma dei depositi veniva versata alla Cassa
cantonale che se ne serviva per rimborsare i crediti cantonali al 41/2% o 5%. Il testo
riporta il regolamento del 1833.
La Cassa procura un progressivo aumento di risparmi quotidiani dell’uomo frugale, laborioso, e preveggente: e quelle somme, che resterebbero oziose e
senza frutto, e con pericolo ora di essere consumate nella bottega del venditore d’acquavite o in quella del lotto, ora di cadere in male mani, quelle sono assicurate, e fannosi ogni giorno maggiori.
La Cassa di Risparmio (se ne sarà apprezzata l’importanza e la virtù) procaccerà alle più disagiate famiglie la comodità di accumulare a poco a poco un cinquanta, un cento e più scudi pei momenti di maggior bisogno: per l’allogamento d’un
figlio ad apprender bene un utile mestiere: per l’aprimento di un’officina a favore dello
stesso quando avrà acquistata un’abilità sufficiente: pel collocamento in matrimonio
d’un figliuolo o d’una figliuola, per l’eventuale disgrazia di una malattia: per una momentanea cessazione di lavori; per uno straordinario rincaramento di viveri: per cento
altri casi della vita, ne’ quali chi è povero ed è colto alla sprovvista diviene un miserabile ed è costretto a ricorrere ad altrui, a perdere, per così dire la propria libertà e indi-
II.
Economia
pendenza, ad accattare financo l’amaro tozzo della elimosina, e (quel ch’ è ancora peggio) ridotto a commettere furti ed altri delitti. […]
Punti di Regolamento più utili a conoscersi dal Pubblico
1. La Cassa di Risparmio riceve danaro in deposito e ne paga l’interesse al
4 per cento. Niuno può deporre meno di una lira di cassa né frazioni di lire, né più di
lire mille in un anno. Quegli che affiderà alla Cassa una somma maggiore di lire 6’000
non riceverà per l’eccedenza che l’interesse del 2 per cento. Gli interessi del danaro versato nella prima quindicina di un mese, incominceranno a decorrere dal 1°. del mese
susseguente, e dal giorno 16 quelli della seconda quindicina.
2. Niun interesse è pagato per somma minore di lire 10. La Cassa non paga
frazioni di soldi.
3. La Cassa si obbliga di restituire ai creditori di essa i loro depositi minori
di lire 100 entro 10 giorni, minori di lire 500 entro 50 giorni, e le somme maggiori entro 5 mesi dopo la fattane domanda di restituzione in iscritto.
4. Alla fine del dicembre d’ogni anno, saranno aggiustati i conti di ciascun
creditore della Cassa. Gli interessi saranno pagati o capitalizzati, cioè aggiunti alla
somma capitale secondo il beneplacito di ognuno.
§ 1. Il pagamento degli interessi si effettua nella prima quindicina del mese
di gennajo. Gli interessi che in detto intervallo non saranno stati ritirati, saranno portati in aumento del capitale.
5. A chiunque si presenti nel giorno ed all’ora stabiliti a deporre alcuna somma presso uno de’Ricevitori della Cassa di Risparmio, questi rilascia una cartella di credito equivalente, coll’indicazione se frutta interesse, e quando incomincia a decorrere.
§ 1. La madre di questa cartella è trattenuta dal Ricevitore dopo che sarà stata
firmata dal deponente se sa scrivere; in caso diverso si fa cenno sulla medesima di questa circostanza.
§ 2. Detta cartella è firmata dal rispettivo Ricevitore, dal Presidente dal Segretario dell’Amministrazione, e munita del bollo di questa. […]
§ 5. Il deponente pagherà un soldo per il distacco di ogni cartella sino alla
somma inclusiva di 20 lire, e due soldi per ogni altra somma maggiore.
6. Ogni deposito porta con sé il distacco di una cartella o sia ricevuta dal
Ricevitore. Se poi il deponente possessore di diverse cartelle volesse per suo comodo
riunir tutto il credito in una sola cartella, si rivolge al Cassiere generale, che gliela rilascerà contro il ritiro delle cartelle parziali e il pagamento di una lira.
7. Le monete si ricevono nella Cassa di Risparmio al corso fissato per la
Cassa Cantonale. I computi si fanno in lire di Cassa.
8. I libri destinati a registri appartenenti alla Cassa di Risparmio devono
sempre essere numerizzati e bollati dall’Ufficio dell’Amministrazione.
9. Le Ricevitorie saranno aperte in Lugano e Locarno la domenica e le giornate di mercato: in Bellinzona lo saranno parimenti la domenica e il giovedì d’ogni settimana.
10. Restano aperte per tre ore, cioè dalle 8 alle 11 antimeridiane.
C. Kronauer, Gli istituti di credito ticinesi, Zurigo 1918, p. 150-153
5.
Le banche
331
5.2.
Il registro delle ipoteche
IlnuovocodiceciviledelCantonedel1837prescrissel’obbligodell’allestimento, per ogni distretto, di registri ipotecari per avere informazioni più precise circa il
grado di ricchezza e di indebitamento del Paese. L’operazione incontrò gravi difficoltà sia
per la mancanza di un censimento dei beni immobiliari, che prenderà avvio con fatica solo nel1845,sia per l’opposizione di chipreferivamantenereilrapportotracreditorie debitori sul piano delle relazioni personali di fiducia. Le statistiche che si riuscì ad elaborare,
in modo ancora incompleto perché relative solo a quattro distretti, evidenziano l’alto indebitamento delle regioni periferiche e la netta prevalenza delle piccole iscrizioni ipotecarie, a dimostrazione della larga diffusione nel paese di molti piccoli proprietari terrieri.
Iscrizioni ipotecarie
Riviera
Mendrisio
Blenio
Locarno
Anteriori al Codice
1’203
2’462
2’644
7’477
13’786
Posteriori al Codice
465
611
1’221
1’566
3’863
Totale
1’668
3’073
3’865
9’043
17’649
Osservasi in 1.° luogo che nel complesso dei quattro Distretti il numero
delle iscrizioni posteriori al Codice si ragguaglia presso a poco come uno a quattro.
Ma in ciascuno di essi varia come segue:
Locarno
Mendrisio
Riviera
Blenio
come
»
»
»
1
1
1
1
a
a
a
a
5
4
3
2
Pertanto dal 1837 in poi il massimo movimento per iscrizioni ipotecarie
nuove accadeva in Blenio, quindi nella Riviera: era meno considerabile nel Distretto di
Mendrisio, meno ancora in quel di Locarno.
2.° Paragonando il numero delle iscrizioni ipotecarie con quello delle famiglie (supposte, per termine medio, di 5 individui), e presa per base la popolazione del
1837, si ottengono i seguenti rapporti:
Distretto
Mendrisio
Riviera
Locarno
Blenio
Famiglie
3’220
852
4’300
1’610
Iscrizioni ipotecarie per 100 famiglie
N.° 95
» 196
» 210
» 240
Presi i quattro Distretti insieme, la proporzione si è di 177 Iscrizioni ipotecarie ogni 100 famiglie, poco meno di due iscrizioni per ciascuna.
È manifesto che per rispetto al numero delle iscrizioni ipotecarie, de’
quattro Distretti quel che sta meglio si è Mendrisio, ed è Blenio quello che risulta proporzionatamente più aggravato.
3.° Se da quanto avviene riguardo alle 9’982 famiglie dei quattro Distretti,
facciasi congettura a quanto può essere delle 22’500 a 23’000 famiglie del Cantone, si
trova che il total numero delle iscrizioni ipotecarie può ben sommare a circa 40’000.
II.
Economia
Classificazione delle iscrizioni ipotecarie
Distretto
Locarno
Mendrisio
Blenio
Riviera
Per meno
di 400 L.
5’191
1’259
2’705
936
10’091
Da 400
a 1’000
2’565
822
813
528
4’728
Da 1’000
a 5’000
1’137
793
302
189
2’421
Da 5’000
a 10’000
120
129
38
30
317
Da 10’000
a 50’000
49
66
7
4
126
Da 50’000
a 100’000
1
3
0
0
4
Da 100’000
in su
0
2
0
0
2
1.° Pigliate rispettivamente queste classi, offrono i seguenti risultati: la
prima, cioè, de’ titoli della minima entità, il 57 per cento del total numero d’iscrizioni;
la seconda il 21 per cento; la terza il 14; la quarta appena il 2; la quinta 3/4 di uno per
cento; la sesta e la settima riescono frazioni affatto insignificanti.
Nei quattro Distretti però stanno al numero di 100 iscrizioni ipotecarie.
quelle per meno di 400 L.
quelle di 400 a 1’000
quelle di 1’000 a 5’000
quelle di 5’000 a 10’000
come
come
come
come
Locarno
57 a 100
28 a 100
13 a 100
11/3 a 100
Mendrisio
41 a 100
27 a 100
26 a 100
4 a 100
Blenio
70 a 100
21 a 100
8 a 100
1 a 100
Riviera
56 a 100
32 a 100
11 a 100
2 a 100
Delle altre pochissime non occorre tener conto.
Riesce ovvia l’osservazione come de’ piccoli crediti ipotecari il numero
più forte si è in Blenio, quindi nel Locarnese e nella Riviera; molto men forte è nel Mendrisiotto, nel quale invece abbondano i crediti più considerevoli, cioè di 5’000 a 10’000
lire, e non sono del tutto scarsi anche quei maggiori.
Entità delle iscrizioni ipotecarie
Distretto
Riviera
Blenio
Mendrisio
Locarno
Iscrizioni anteriori
al Codice
Lire
775’777
»
1’040’893
»
3’421’162
»
4’429’342
Lire
9’667’174
Iscrizioni posteriori
al Codice
Lire
422’888
»
987’554
»
1’653’124
»
1’920’622
Lire
4’984’177
Totale Somma
Lire
»
»
»
Lire
1’198’665
2’028’447
5’074’286
6’349’953
14’651’351
Osservasi in primo luogo che la somma portata dalle iscrizioni ipotecarie si ragguaglia al numero delle famiglie in modo che, ogni 100 di queste, v’ha iscrizioni per lire 126’300 in Blenio, per 140’000 in Riviera, per 147’670 nel Locarnese, e,
per ultimo, per 157’580 lire nel Mendrisiotto.
2.° Che siccome nel complesso de’quattro Distretti risulta per ciascuna delle
9’980 famiglie una quota di 1’468 lire d’iscrizioni ipotecarie, così, istituendo sopra cosiffatta base un calcolo approssimativo per tutto il Cantone, avrebbesi che le proprietà
fossero aggravate da una complessiva somma di circa trentatrè milioni di lire.
Conto-reso del Consiglio di Stato, 1842, p. 20-22
5.
Le banche
5.3.
La nuova Banca cantonale 1915
333
Nel 1914 il Ticino fu scosso da una serie di scandali bancari che colpì
duramente il risparmio dei cittadini: ben 7 milioni, su un capitale totale di 16,5 amministrato dalle 7 banche allora attive, andarono perduti. Il fallimento di due dei principali istituti, il Credito Ticinese e la Banca Cantonale Ticinese, creò sorpresa e indignazione anche perché la magistratura appurò il comportamento fraudolento e la
connivenza politica tra la direzione degli istituti e i principali partiti politici, quello liberale vicino alla Banca Cantonale Ticinese e quello conservatore al Credito Ticinese.
Durante il periodo previsto per la liquidazione delle banche fallite, venne addirittura
fondato un giornale, Giustizia!, con l’intento di informare e aiutare i piccoli creditori
e dar voce al malumore di «un popolo che per lunghi anni è stato illuso, turlupinato
dalla politica e dall’affarismo, o più precisamente dalla politica affarista, e che oggi,
nella travolgente fiumana del disastro, terribile quanto inatteso, vuole salvare almeno
il suo onore, almeno il suo avvenire». In questo clima difficile il Cantone si fece promotore di una Banca Cantonale, già presente d’altronde in tutti gli altri Cantoni svizzeri
ad eccezione del Vallese, improntata a criteri di assoluta sicurezza. Per recuperare la
fiducia dei cittadini infatti, alla nuova banca venne preclusa ogni operazione di credito che non poggiasse su garanzie reali o personali. In pratica fino alla prima riforma
del 1961, che trasformò la Banca dello Stato in banca universale, le operazioni bancarie furono ridotte alla raccolta di risparmio e alla concessione del credito fondiario,
come si deduce dal disegno di legge approvato dal Gran Consiglio nel 1915.
Disposizioni generali
Art. 1. È istituita la Banca dello Stato del Cantone Ticino.
Art. 2. La Banca dello Stato del Cantone Ticino ha per iscopo: di favorire lo sviluppo economico del Cantone prestando specialmente i propri servizi al commercio,
all’industria ed all’agricoltura. La sua attività comprende le operazioni previste all’art.
13 della presente legge.
Essa costituisce un ente giuridico distinto ed ha come tale una personalità civile propria.
Al fisco è interdetto sulla stessa un’ingerenza diversa da quella esercitata sulle altre banche private.
Art. 3. Lo Stato fornisce alla Banca il capitale di dotazione, ne approva i regolamenti e ne esamina il rendiconto annuale.
Art. 4. Lo Stato risponde per tutti gli impegni della Banca in quanto non bastino
i mezzi della stessa.
Essa nomina i membri del Consiglio d’Amministrazione, ed i revisori.
Art. 5. La Banca ha la propria sede principale a Bellinzona.
Ha inoltre due succursali, di cui una a Locarno e l’altra a Lugano.
Agenzie e rappresentanze saranno istituite dal Consiglio di Stato ovunque sarà reputato utile o necessario.
Art. 6. Il capitale iniziale di dotazione della Banca è stabilito nella somma di
quattro milioni di franchi.
Qualunque aumento di capitale deve essere autorizzato da speciale decreto del Gran Consiglio.
II.
Economia
Art. 7. Le spese e le perdite di corso, cagionate dall’emissione, sottoscrizione o
conversione, dei prestiti dello Stato per fornire alla Banca il proprio capitale sono a carico esclusivo della Banca medesima.
Art. 8. La Banca deve bonificare, annualmente, allo Stato l’interesse del capitale di dotazione. Tale interesse è determinato dal Gran Consiglio, ogni anno, nella statuizione del bilancio preventivo, in base alle condizioni del mercato monetario. Non potrà
però essere minore di quello corrisposto dallo Stato per la provvista del capitale.
Art. 9. La Banca non può emettere obbligazioni se non sino all’importo della
metà del capitale di fondazione.
Art. 10. L’utile netto della Banca riceve la destinazione prevista all’art. 43.
Art. 11. La Banca è esonerata dal pagamento dell’imposta cantonale e da ogni
imposta comunale.
Art. 12. I regolamenti elaborati in applicazione della presente legge dagli organi
della Banca diventano esecutivi dal momento in cui hanno avuto l’approvazione del
Consiglio di Stato.
Operazioni della Banca
Art. 13. L’attività della Banca comprende le operazioni seguenti:
a) cassa di risparmio;
b) prestiti ipotecari sopra immobili situati nel Cantone;
c) concessione di crediti in conto corrente;
d) anticipazioni ai Comuni e alle corporazioni pubbliche del Cantone;
e) incasso e sconto di effetti cambiari;
f) compra e vendita, per suo proprio conto, di titoli, esclusi quelli a redditi
variabile, in quanto si tratti di valori facilmente realizzabili e destinati a collocare momentaneamente una parte dei fondi della Banca;
g) compera e vendita di titoli per conto di terzi;
h) partecipazione all’emissione di titoli di Stato e di Comuni e ad impegni
fissi dei medesimi;
i) custodia di titoli e di altri valori per conto di terzi;
j) accettazione di fondi in deposito nelle forme ed alle condizioni determinate da speciale regolamento;
k) partecipazione, dietro richiesta e nella misura della sua convenienza, alla
liquidazione commerciale di istituti di credito, escluso qualsiasi impegno da parte sua
in quelle operazioni di liquidazione che possono dar luogo a questioni contenziose;
l) servizio Cassa dello Stato.
§ 1. È vietata alla Banca qualunque anticipazione o credito allo scoperto. Potrà farsi solo a favore di Comuni del Cantone o di istituti di credito di notoria solvibilità.
Speciali regolamenti stabiliranno le guarenzie reali o personali, sotto cui dovranno farsi tutte le operazioni previste dalle lettere c, e, quelle sotto b potranno essere concesse solo sino alla concorrenza della metà del valore dell’immobile offerto in pegno eccezionalmente sino alla concorrenza dei 2/3 del valore istesso quando l’immobile per la sua
ubicazione, o per i suoi redditi presentasse affidamento di sicura e pronta realizzazione.
Gli edifici delle officine e delle fabbriche non verranno stimati che per
il loro valore intrinseco, indipendentemente dalla loro destinazione industriale. Le macchine divenute immobili per destinazione non sono comprese nella stima.
5.
Le banche
335
I criteri di stima saranno stabiliti dal regolamento.
§ 2. La Banca può accettare le funzioni di agente della Banca Nazionale Svizzera.
Art. 14. La Banca dello Stato è l’unico stabilimento autorizzato ed obbligato a ricevere i depositi degli Uffici di Esecuzione e Fallimenti, delle preture, delle tutele e curatele, sia in denaro, sia in titoli, sia in valori o documenti.
Art. 15. La Banca non può fare od assumere altre operazioni all’infuori di quelle
previste dalla presente legge ove non siano consentite da speciali decreti legislativi.
Le sono specialmente proibiti i giuochi di borsa e le relative operazioni tanto per conto
proprio quanto per conto di terzi o del suo personale.
Art. 16. È pure proibito alla Banca di assumere qualunque affare nel quale entrino in considerazione l’interesse od il credito personale d’un membro del proprio Consiglio d’Amministrazione, del direttore o d’un membro della commissione di revisione.
Art. 17. La Banca non è obbligata di motivare un rifiuto di prestito o di credito.
Art. 18. Le richieste di prestiti, di anticipazioni o di crediti da parte di cittadini del
Cantone Ticino dovranno avere – a parità di condizioni – la precedenza su tutte le altre.
Tali richieste dovranno possibilmente essere prese nell’uguale considerazione tanto se si tratti di piccole somme, quanto se si tratti di somme considerevoli.
Processi verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1915, p. 160-163
5.4.
Il senso del risparmio a scuola
L’incoraggiamento e la promozione del risparmio sono sempre stati un
obiettivo prioritario di ogni istituto bancario. Se la propensione al risparmio fu perciò
sostenuta e incoraggiata presso tutti i ceti sociali, particolare attenzione venne comunque prestata alle giovani generazioni. Tra i numerosi mezzi escogitati per sviluppare il senso del risparmio, il più efficace risulterà essere il dono di un libretto con deposito iniziale. A partire dai primi decenni del Novecento le associazioni di risparmio
cominciarono a coinvolgere le scuole; così l’educazione al risparmio, oltre a rappresentare un’importante missione economica popolare, adempì anche a una indispensabile funzione pedagogica, come risulta dalla presentazione del direttore della Cassa di
Risparmio di Ginevra al primo Congresso internazionale del Risparmio tenutosi a Milano nel marzo del 1924.
Quando il ragazzo entra nella scuola primaria, cioè nel momento in cui
diventa capace di comprendere che il risparmio è un dovere e che saper risparmiare significa la sicurezza per la vecchiaia, allora devono essere compiuti degli sforzi serii per
condurre alla Cassa di Risparmio coloro che per circostanze varie non ne conoscono
ancora la via.
Lo scopo da perseguire è dunque: inculcare il principio del risparmio ai
ragazzi e incoraggiare all’economia quelli che non la praticano ancora, perché non ne
hanno avuto la possibilità.
Soprattutto alla classe più povera, bisogna insegnare il mezzo di prepararsi fin dall’infanzia un avvenire più dolce.
II.
Economia
Tre mezzi sono interessanti e si completano a vicenda. Sono:
1° il libretto di risparmio scolastico;
2° il modulo per i francobolli;
3° il salvadanaio.
L’idea del libretto scolastico non è nuova, ma la Cassa di Risparmio di
Ginevra non l’ha adottato che nel 1923. Si ebbero subito risultati soddisfacenti, poiché
il primo anno su 750 libretti distribuiti, più di 200 ragazzi effettuarono in sei mesi un
primo versamento e ritirarono un salvadanaio. Ecco come funziona il servizio:
A ogni scolaro che non possiede già un libretto di risparmio, questo è regalato al principio dell’anno.
II capitale iniziale è fissato dall’Amministrazione e costituisce un dono
che, aumentato dall’interesse, non apparterrà al titolare se questi, prima di diventar
maggiorenne, non abbia effettuato un complesso di versamenti per l’ammontare di 12
franchi cioè di un franco all’anno dagli 8 ai 20 anni. Intanto devono agire gli educatori
dell’infanzia ai quali viene distribuito dalla Cassa di Risparmio un opuscolo sull’insegnamento. Per permettere anche ai più piccoli e ai più poveri di portare alla Cassa di
Risparmio i frutti delle loro economie, si distribuiranno ai ragazzi dei moduli che completati con 10 francobolli da 10 centesimi o 20 da 5 centesimi rappresentano il valore
di un franco, e così il ragazzo che viene a versare ogni anno un modulo completato, arrivando alla maggiore età, si troverà in possesso del dono iniziale fatto dalla Cassa di
Risparmio più 12 franchi e gli interessi. Il salvadanaio esercita un’attrazione speciale
sui ragazzi e anche è beneviso dagli adulti. È fatto in modo che non è possibile estrarne
le monete che vi vengono introdotte se non si possiede la chiave, la quale è affidata al
Cassiere della Cassa di Risparmio. Quando il ragazzo vuole effettuare il versamento, il
Cassiere apre il salvadanaio in presenza del depositante e conta le monete iscrivendone
l’importo sul libretto del possessore del salvadanaio. Un Istituto di risparmio combina
facilmente la distribuzione dei libretti con quella dei moduli per francobolli e quella dei
salvadanai. I versamenti fatti alla Cassa di Risparmio di Ginevra nel 1923 dai possessori di salvadanaio sono stati 11’148 per un importo di franchi 527’707.25. Sono in circolazione 12’972 salvadanai per 97’689 depositanti.
M.L. Fabre, Studio su qualche mezzo adatto a sviluppare il sentimento del risparmio
nella scuola primaria, in Primo Congresso internazionale del Risparmio, Milano 1925,
p. 1009-1010
5.5.
Il sistema bancario ticinese 1959-1969
Nel periodo 1950-1970 si verificò in Ticino un eccezionale incremento
del sistema bancario: si passò infatti da 14 banche e 141 uffici di rappresentanza nel
1957 a 20 banche e 221 uffici nel 1970. Prese forma in quel periodo la piazza finanziaria ticinese con l’affermazione delle banche regionali, l’apertura di nuovi istituti
stranieri, tra cui la banca del Gottardo nel 1957, e la capillare diffusione nel territorio
delle grandi banche svizzere (Società di Banca Svizzera, Credito Svizzero, Banca Popolare Svizzera e Unione di Banche Svizzere) che avevano aperto una loro prima succursale già tra il 1908 il 1920. Il numero di abitanti serviti in media da ogni sportello
5.
Le banche
337
passò da 1’310 a 1’110 (media nazionale 1’410) e il risparmio bancario medio ticinese rimase costantemente superiore a quello svizzero. Questo successo dipese certamente da un reddito cantonale pro-capite più elevato e soprattutto dall’apporto crescente dei capitali esteri. L’accresciuto benessere fu alla base anche degli ottimi affari
compiuti dalle compagnie assicurative, come si riscontra dalle tabelle del documento.
La funzione monetaria
Tra i compiti delle banche figura pure quello, spesso sottovalutato, di facilitare i pagamenti e le transazioni commerciali. Uno dei mezzi per realizzare questa
meta è il conto salariale. Lo stipendiato non riceve più la paga in contanti, non rischia
di perderla o di esserne derubato, ma dispone di un conto presso una banca. I suoi pagamenti non si faranno più in contanti ma con un semplice ordine di pagamento alla
banca. Abbiamo saputo da fonte degna di fede che questi conti hanno avuto un incremento notevole anche in Ticino, specialmente dopo il 1967.
La funzione di raccolta di mezzi
Una delle funzioni principali delle banche è quella di raccogliere mezzi finanziari per poi distribuirli. La raccolta avviene nella forma del risparmio bancario. […]
Il risparmio bancario è, come l’autofinanziamento e le assicurazioni, soltanto una delle
forme possibili di risparmio, vale a dire di rinuncia a consumare parte del reddito. Riveste però particolare importanza perché, come fattore essenziale della liquidità bancaria,
è uno degli elementi che determinano la politica creditizia delle banche. Vale quindi la
pena soffermarsi a considerare nelle sue diverse forme il risparmio bancario in Ticino:
Mezzi raccolti con le forme classiche del risparmio in Ticino
(in milioni di franchi)
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
Depositi
a risparmio
322.6
349.8
375.6
407.3
438.0
475.3
514.2
559.1
539.4
732.0
804.0
Libretti
di deposito
260.8
301.5
357.5
440.3
570.2
669.6
753.0
821.5
979.2
961.1
1’025.4
Obbligazione
di cassa
95.5
100.1
109.1
119.6
136.5
178.4
225.4
265.4
324.5
375.8
399.7
Totale
Indice %
678.9
751.4
842.2
967.2
1’144.7
1’323.3
1’492.6
1’646.0
1’843.1
2’068.9
2’229.9
100
100.67
124.04
142.44
168.58
194.88
219.81
242.40
271.42
304.67
328.37
II.
Economia
Mezzi raccolti con le forme classiche del risparmio in Svizzera
(in milioni di franchi)
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
Depositi
a risparmio
14’000.0
15’203.7
16’568.5
18’105.3
19’672.7
21’032.1
22’660.5
24’353.1
26’175.2
28’888.6
31’089.1
Libretti
di deposito
2’562.3
2’983.7
3’593.9
4’231.7
4’837.8
5’311.0
5’896.1
6’473.9
7’490.9
8’352.1
9’209.2
Obbligazioni
di cassa
7’530.5
8’299.2
9’137.6
9’729.5
9’941.2
10’876.7
12’342.7
12’969.3
15’418.7
18’026.7
19’899.3
Totale
Indice
24’092.8
26’386.6
29’300.0
32’066.5
34’451.7
37’219.8
40’899.3
43’796.3
49’084.7
55’267.4
60’187.6
100
109.52
121.61
133.09
142.98
154.46
169.72
181.74
203.68
229.33
249.78
Risparmio bancario in relazione al reddito cantonale
e alla popolazione in Ticino
1965
1966
1967
1968
1969
Risparmio bancario annuo
(in milioni)
169.3
153.4
197.1
225.8
161.0
Risparmio bancario annuo
pro capite (in franchi)
780.18
681.80
842.30
948.30
664.50
Risparmio bancario annuo
in % del reddito cantonale
10.4
9.0
10.8
11.4
7.5
Risparmio bancario in relazione al reddito nazionale
e alla popolazione in Svizzera
1965
1966
1967
1968
1969
Risparmio bancario annuo
(in milioni)
3’679.5
2’897.0
5’288.4
6’182.7
4’930.2
Risparmio bancario annuo
pro capite (in franchi)
619.35
482.85
871.00
1’005.75
791.85
Risparmio bancario annuo
in % del reddito nazionale
7.3
5.5
9.3
10.1
7.5
A fine 1969 il totale del risparmio bancario svizzero, accumulato, ammontava a 60’187.6 milioni di franchi; quello globale ticinese era di 2’229.9 milioni di
franchi.
L’indice per il risparmio bancario è passato, in Svizzera, da 100 nel 1959
a 249.78 nel 1969. Lo stesso indice, riferito al risparmio ticinese ha raggiunto nel 1969
la quota 328.37.
Questo ci indica che l’incremento del risparmio bancario ticinese, nel periodo compreso fra il 1959 e il 1969, è stato molto più pronunciato di quello svizzero.
La quota di risparmio media, cioè il risparmio bancario annuo in rapporto al reddito, è stato per il Canton Ticino negli anni 1965-1968 superiore a quella
della Svizzera.
5.
Le banche
339
1965
1966
1967
1968
1969
Risparmio bancario in % del reddito
Ticino
Svizzera
10.4
7.3
9.0
5.5
10.8
9.3
11.4
10.1
7.5
7.5
Differenza
3.1
3.5
1.5
1.3
0
Il fatto che la quota di risparmio ticinese è superiore a quella svizzera diventa ancora più significativo per l’entità del risparmio se si considera che il reddito ticinese è inferiore a quello medio svizzero. In altre parole: anche se il reddito pro capite
ticinese è inferiore a quello svizzero, per ogni unità di reddito si risparmia di più in Ticino che non nella media della Svizzera.
Sebbene l’incremento del risparmio ticinese sia più marcato di quello
svizzero, nonostante che la quota di risparmio sia stata più elevata in Ticino, il risparmio bancario pro capite è, dal 1967, inferiore a quello svizzero. Così nel 1969 il risparmio pro capite ticinese è stato di oltre 100 fr. inferiore a quello svizzero: abbiamo
infatti fr. 664.50 per il Ticino contro fr. 791.85 per la Svizzera. […]
L’evoluzione del volume complessivo dei premi incassati e delle indennità versate dalle compagnie private di assicurazione dal 1960 al 1968 per tutti i rami
insieme.
L’espansione dell’economia nazionale di questi ultimi anni ha trovato riscontro anche nell’evoluzione dei premi incassati e delle indennità versate, sia per l’insieme della Svizzera sia nel Ticino. È inoltre evidente che oltre alla crescita vera e propria dell’economia anche il deprezzamento della moneta ha contribuito in una certa
misura – attraverso l’adeguamento delle indennità versate e quindi dei premi – al gonfiamento dei valori annuali dei bilanci assicurativi. Pensiamo soprattutto ai rami «responsabilità civile», «infortuni», «incendi» e «trasporti».
Ad eccezione dell’assicurazione «grandine e animali» in tutti gli altri
rami i premi incassati nel Ticino hanno segnato incrementi più consistenti di quelli manifestatesi per la Svizzera nel suo complesso. Eloquente ci sembra a questo riguardo la
contrapposizione degli indici di evoluzione (1960-1968).
Ramo assicurativo
Vita
Infortuni
Responsabilità civile
Incendio
Trasporti
Casco veicoli
Grandine/animali
Altri rami
Totale
Indici 1968 (1960 = 100)
Svizzera
Ticino
205
230
206
243
206
224
206
255
222
332
281
396
134
116
319
359
215
241
[…] Un’analisi esatta delle componenti che hanno determinato una crescita più accentuata dei premi incassati nel Ticino in confronto della Svizzera appare
assai problematica. Un primo fattore di carattere generale dovrebbe essere quello del
maggior incremento della popolazione cantonale rispetto a quella svizzera. Posto infatti l’anno 1960 = 100 vediamo che nel 1968 l’indice svizzero era salito a 115 mentre il
Economia
Scimfuss, 5 aprile, ore 11.23,
visto dal Gottardo.
La premessa di ogni strategia è una chiara visione.
Scimfuss, 30 dicembre, ore 16.33,
visto dal Gottardo.
Dalle cime del massiccio del Gottardo, sguardi e pensieri possono raggiungere
orizzonti lontani. Anche noi guardiamo lontano, in un altro mondo. Nel mondo
della finanza. Il nostro mondo. Ogni gestione patrimoniale di successo deve individuare e anticipare le tendenze. Le nostre operazioni sui mercati finanziari
si basano sulla lungimiranza dei pensieri. E sull’abilità con cui applichiamo la
strategia d’investimento. Il nostro obiettivo dichiarato è il successo.
www.gottardo.com
Sede centrale: Banca del Gottardo, Viale S. Franscini 8, CH-6901 Lugano, tel. +41 91 808 11 11
Bellinzona, Chiasso, Ginevra, Locarno, Losanna, Zurigo, Lussemburgo, Monte Carlo,
N a s s a u , P r a g a , Vi e n n a , H o n g K o n g , B u e n o s A i r e s , C a r a c a s , S ã o P a u l o
47. Pubblicità a sostegno della qualità dei servizi finanziari svizzeri.
Foto: Jean Odermatt
II.
5.
Le banche
341
corrispondente valore per il Ticino era di 123. Ciò spiega però soltanto in parte il divario
manifestatosi dal 1960 al 1968. Infatti anche il calcolo dei premi incassati per testa di
abitante indica che dal 1961 in poi – nel complesso dei rami assicurativi – il Ticino ha
sempre avuto una spesa pro capite per premi assicurativi superiore a quella svizzera.
Anno
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
Premi pro capite
Svizzera
307.67
334.65
363.26
394.66
418.82
454.70
493.95
531.90
575.74
Ticino
304.22
336.19
383.94
427.80
461.37
495.87
535.40
564.78
596.82
Rendiconto Dipartimento dell’economia pubblica, 1970, p.11-20
5.6.
Giri di miliardi a Lugano: le perdite della Banca Lloyds
Il consigliere di Stato Claudio Generali, in seguito direttore di un’importante banca luganese, ha espressamente affermato che «non è segreto per nessuno
che il ruolo trainante assunto dal sistema bancario e la piazza finanziaria ticinese si
deve al consistente afflusso di fondi dall’economia italiana». A partire dalla metà degli anni Sessanta, il rallentamento economico, l’aumento dell’inflazione e, soprattutto,
l’instabilità politica, spinsero la ricca borghesia italiana a esportare i loro capitali
nelle più sicure e redditizie banche svizzere. Chiasso e Lugano divennero due terminali
finanziari fondamentali che videro in breve tempo crescere sportelli bancari, studi legali e notarili e società finanziarie specializzate nella gestione di patrimoni per conto
di terzi. Lugano in particolare divenne la cassaforte d’Italia e l’ingente quantità di capitali alla ricerca di sicurezza e buoni rendimenti indussero alcuni operatori bancari
ad aumentare le operazioni ad alto rischio. La piazza finanziaria ticinese commise
gravi errori che ebbero risonanza negativa all’estero; gli anni Settanta furono, ad esempio, caratterizzati da clamorosi scandali che coinvolsero banche, studi notarili e personaggi politici di primo piano. Nel 1974 le speculazioni sbagliate della banca Lloyds
di Lugano attirarono l’attenzione della stampa internazionale, come documenta l’articolo del giornalista tedesco Paul Klügl seguito dall’intervista al direttore della Banca
del Gottardo. L’intervento della magistratura per reati penali negli affari finanziari divenne sempre più frequente: clamorosi furono nel 1977 i casi della Weisscredit a Lugano/Chiasso con una perdita di circa 220 milioni e della Texon Anstalt/Credito Svizzero a Chiasso con un danno di circa 1’200 milioni di franchi.
Documento A
Il responsabile del settore divise della Banca Lloyds di Lugano ha polverizzato 200 milioni di franchi con speculazioni sbagliate. Nel mondo bancario ticinese, malgrado la debolezza della Lira, si è fatta l’abitudine alle grandi somme.
II.
Economia
Per decenni la piazza finanziaria luganese ha dormicchiato il giusto
sonno di una città di provincia. La Banca della Svizzera Italiana, fondata nel 1873, bastava a coprire la domanda. Soltanto nel 1913 il Credito Svizzero prese piede in Ticino,
seguito nel 1915 da una filiale della Banca Cantonale con sede a Bellinzona. Infine,
siamo nel 1926, i signori Solari e Blum rischiarono la creazione di una banca. E per
quei tempi la piazza finanziaria luganese era più che servita.
Oggi ben 36 istituti bancari attendono i loro clienti al caldo sole del Ticino. Chi, gironzolando per il centro di Lugano, si imbatte negli scavi delle tanto sospirate
canalizzazioni, finisce per vedere intorno a sé solamente delle banche, scordandosi tutto il resto. Accanto alle insegne si leggono nomi di fama mondiale, ciò che comincia a
stupire gli stessi addetti ai lavori. E tuttavia, nemmeno un nome conosciuto può preservare dalle disavventure, come insegna dolorosamente il recente caso della Lloyd. 200
milioni di perdite in una filiale con soli 20 impiegati non è certo cosa di tutti i giorni!
In effetti, a Lugano la realtà bancaria non è delle più comuni. E quello che,
nell’intervista che segue, il direttore generale della Banca del Gottardo chiama eufemisticamente «l’attrattiva particolare che si esercita verso una determinata direzione geografica», è talmente noto che persino uno scolaro elementare lo saprebbe. Lugano deve
in realtà la prosperità delle sue banche al disastro finanziario italiano. Quanto più la Lira
si deprezza, tante più banche sorgono a Lugano. Tutti quelli che in Italia contano, hanno
relazioni con banche ticinesi. Ovvio: Lugano dista da Milano una sola ora di autostrada!
E tuttavia all’origine di questo flusso di miliardi non ci sono soltanto capitali provenienti dall’evasione fiscale. Certamente non sempre dietro i miliardi di lire
che giungono qui stanno delle nobili ragioni di ordine macroeconomico. Non v’è dubbio che l’esportazione illegale di banconote italiane stia fiorendo. Non è un caso che il
tasso di cambio della lira sia in Ticino di un paio di punti al di sotto di quello praticato
a Zurigo. Comunque sia, anche degli autorevoli istituti italiani hanno approfittato dei
vantaggi offerti dalla piazza bancaria luganese.
14 delle 36 banche operanti a Lugano sono in prevalenza o totalmente in
mani straniere. Ciò che appare manifesto nel caso delle filiali di grandi banche straniere, come American Express o la First National City Bank, diventa invece un segreto
ben custodito per gli istituti a maggioranza estera operanti in base al diritto svizzero.
Raramente, ad esempio, si trovano nei rendiconti di gestione della Banca del Gottardo
degli schemi che illustrino in modo completo gli intrecci finanziari. Così, qua e là, si
vocifera che dietro una certa banca vi sia questo o quel gruppo italiano e talvolta spunta
persino il nome di imprese statali.
Certo è che, oggi come ieri, l’interesse dell’Italia per la piazza bancaria
ticinese rimane vivo. Un esempio tipico è costituito dal riassetto avvenuto in primavera
del consiglio di amministrazione della Banca della Svizzera Italiana, la quale, con una
somma di bilancio superiore a 1.8 miliardi, risulta essere la più importante sulla piazza.
Al vertice figura ora Ettore Tenchio, indicato nel rapporto d’esercizio
come presidente della Società svizzera di radiodiffusione. Ma egli non rappresenta certamente gli interessi della Radio e della Televisione svizzera in seno al consiglio di amministrazione della banca. Assai più illuminante è la posizione del nuovo vicepresidente, che funge al contempo da delegato del consiglio di amministrazione della Banca
Commerciale Italiana. Stando così le cose, chi si stupisce più se la somma di bilancio
è più che raddoppiata dal 1969 e se il capitale della banca è triplicato dal 1971?
5.
Le banche
343
Di tanto in tanto un’informazione ci fa capire che i miliardi messi a bilancio non sono che la punta di un iceberg. Così, ad esempio, quando la Banca della
Svizzera Italiana rende noto che alla fine del 1973 i conti fiduciari – gli investimenti
operati per conto di clienti sul mercato delle divise europee – hanno superato la soglia
dei 2 miliardi di franchi, oppure quando la Banca del Gottardo fa sapere che la somma
globale dei titoli in gestione ammonta a 3.4 miliardi di franchi.
Anche a Lugano i tempi della crescita tumultuosa stanno per volgere al
termine. Tuttavia finché l’Italia non troverà una via d’uscita dalla crisi finanziaria, la
piazza finanziaria luganese non dovrà farsi eccessive preoccupazioni sul suo futuro.
Documento B
La fiducia è invariata
Weltwoche: Le perdite subite dalla Banca Lloyds sul mercato delle divise hanno nuociuto all’immagine della piazza finanziaria luganese. Questo incidente
ha avuto ripercussioni sulla vostra clientela?
Garzoni: No, ma d’altra parte non va dimenticato che l’opinione pubblica, in molti paesi, è diventata più insicura per tutto ciò che è avvenuto in campo economico e finanziario. A mio parere, bisognerebbe affrontare i problemi concreti con
maggior decisione e fiducia nel futuro, anziché diffondere un pessimismo indifferenziato. Per rafforzare la fiducia nel settore bancario, la Germania ha fatto negli scorsi
giorni un passo in avanti. Anche in Svizzera si è levata la voce, secondo cui occorrerebbe muoversi nella stessa direzione.
Weltwoche: Ha l’impressione che la concorrenza cerchi di trarre vantaggio da quanto accaduto a Lugano?
Garzoni: Il caso è stato chiuso senza alcuna perdita per terzi. Le altre banche locali non hanno mai neanche lontanamente pensato di approfittare dell’occasione
per trarre vantaggio. Del resto, tutte le banche sulla piazza non possono che aver un
solo, comune interesse: evitare di mettere a repentaglio il buon nome della piazza luganese. Certamente in questo contesto si è parlato ancora una volta soprattutto di Lugano. D’altra parte credo di poter ritenere che queste operazioni sulle divise non sono
probabilmente avvenute con il coinvolgimento di altre banche ticinesi.
Weltwoche: Ma non è forse vero che la piazza bancaria è decisamente
sovradimensionata in rapporto al potenziale locale?
Garzoni: La Svizzera è considerata da tempo un paese che, grazie alla
sua stabilità politica, economica e finanziaria, gode di una forte attrattiva e che perciò
esercita un ruolo di intermediazione riconosciuto a livello internazionale. Questa funzione-fulcro della piazza finanziaria svizzera deve essere assolutamente preservata. È
nell’interesse stesso del nostro paese, poiché essa contribuisce alla creazione della ricchezza, crea molti posti di lavoro e fornisce un importante contributo diretto e indiretto
al gettito fiscale. All’interno di questo sistema ogni piazza finanziaria svizzera possiede
una sua attrattiva particolare che si esercita in determinate direzioni geografiche.
Comunque sia, oltre alla gestione patrimoniale, la maggior parte delle
banche ticinesi svolge una cospicua attività nell’ambito commerciale e ipotecario a livello locale.
Weltwoche: Il caso della Lloyds è riconducibile ad un’esposizione straordinariamente forte nel settore delle divise. Si tratta di una prassi comune?
II.
Economia
Garzoni: La riduzione dei volumi di scambio tra le divise, le ridotte oscillazioni nei corsi delle valute, le indicazioni vincolanti e i controlli da parte delle direzioni bancarie, nonché i rapporti indirizzati alla Banca Nazionale fanno sì che il settore
divise, che peraltro costituisce un ramo indispensabile dell’attività bancaria, occupi il
suo giusto spazio. La futura regolamentazione delle operazioni sulle divise delimiterà
ancora meglio il campo d’azione.
Weltwoche: Lei ritiene adeguata la struttura del settore bancario ticinese?
Garzoni: A me sembra importante che le strutture attuali vengano in linea
di massima mantenute. È indubitabile che le imprese di piccole e medie dimensioni,
tanto nel settore bancario quanto in altri, svolgono e svolgeranno anche in futuro una
funzione importante, soprattutto perché sanno capire al meglio le esigenze della clientela. Oltre a ciò, l’opinione pubblica ritiene a giusta ragione, anche in base ad altre considerazioni, che una struttura pluralistica sia in ogni caso da preferire ad una concentrazione di potere.
Weltwoche, 2 ottobre 1974, tradotto da Corrado Biasca
5.7.
Lotta al riciclaggio di capitali
Per salvaguardare la buona reputazione del sistema bancario svizzero,
in seguito ai gravi scandali del 1977, l’Associazione svizzera dei banchieri e la Banca
nazionale stipularono un accordo di diritto privato, in seguito più volte rinnovato, denominato «Convenzione di diligenza delle banche svizzere» (1977) con cui si stabilivano le regole minime da seguire per l’accertamento dell’identità della clientela e dell’origine dei fondi. Questo codice di autoregolamentazione fu applicato dalle banche
in alcuni casi che ebbero poi grande rilevanza pubblica: furono interrotte, ad esempio,
le relazioni finanziare nella faccenda della «Pizza connection» – profitti derivanti dal
traffico di stupefacenti (1987) – e nel caso dell’ex dittatore filippino Marcos furono
bloccati gli averi depositati. La legislazione fu poi inasprita nel 1990 quando entrò in
vigore una norma del codice penale svizzero che puniva chi avesse omesso di verificare l’origine di capitali sospetti. Sulla base di questo nuovo articolo la Commissione
federale delle banche, cioè la suprema autorità di sorveglianza della legislazione svizzera sulle banche nominata dal governo, emanò nel 1992 delle direttive relative alla
provenienza e alla lotta del riciclaggio di capitali, di cui si riportano alcuni articoli,
che hanno lo scopo di sensibilizzare il personale bancario.
Principi
5. Le banche non devono accettare averi di origine criminale. Gli organi o
gli impiegati di banca si rendono colpevoli del reato di riciclaggio di capitali nel caso
in cui accettino, custodiscano in deposito o aiutino a piazzare o a trasferire dei valori
patrimoniali di cui essi conoscano o possano presumere siano provento di un crimine
(art. 305 bis CP).
6. L’accettazione per negligenza di valori patrimoniali di origine criminale
non è punibile, ma può contravvenire alla disposizione della Legge sulle banche relativa alla garanzia di un’attività irreprensibile. Ecco perché le banche devono dar prova
5.
Le banche
345
della diligenza richiesta dalle circostanze anche in affari che per esse non comportano
rischi finanziari riconoscibili (rischio di solvenza).
7. Le banche devono, esercitando la diligenza richiesta dalle circostanze,
identificare il loro contraente e, nel caso, l’avente diritto economico, quando questi non
fossero identici. La violazione di questo dovere è punibile penalmente in base all’art.
305ter CP e può costituire un’infrazione delle regole deontologiche in uso nel settore
bancario (art. 16).
8. Le banche devono, in base alle condizioni stabilite da queste Direttive
(art. 17-22), chiarire la causale economica e lo scopo delle transazioni di cui la forma
e l’ammontare risultino inconsueti se considerati in relazione con il cliente e la banca,
rispettivamente le sue succursali e agenzie, nella misura in cui il loro scopo economico
e la loro liceità non siano immediatamente riconoscibili.
9. Qualora si sospettasse la provenienza criminale dei valori patrimoniali,
le banche devono decidere, in base all’importanza dei sospetti, se sia il caso di sorvegliare più da vicino la relazione sospetta con il cliente, intraprendere verifiche complementari, declinare o rompere il rapporto d’affari e/o informare le autorità penali
competenti (art. 23-28).
10. Nell’ambito delle disposizioni legali per la prevenzione e la lotta contro il
riciclaggio, le banche devono collaborare con le autorità elvetiche per quanto concerne
sia le procedure interne che quelle di mutua assistenza internazionale in materia penale.
Esse sono tenute a conservare i documenti richiesti per legge in maniera che possano dare
seguito, in modo affidabile ed entro un lasso di tempo ragionevole, ad un ordine di sequestro o ad una richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti (art. 28-32). […]
Comportamento in caso di transazioni insolite
17. Non è dovere delle banche – né esse ne hanno i mezzi – di esaminare sistematicamente ogni transazione con la clientela per individuarne una possibile relazione illecita. Tuttavia, un’attenzione particolare e certe verifiche complementari sono
in principio necessario nei casi menzionati all’art. 18.
Dovere di verifica
18. Le banche devono procedere alle verifiche complementari previste dall’art. 19:
a) quando, all’apertura di una relazione d’affari, un cliente consegna biglietti di banca o metalli preziosi per un controvalore superiore a Fr. 100’000 da accreditare su un conto o un deposito;
b) quando, nel corso di una relazione d’affari con la banca, un cliente versa
o preleva da un conto o da un deposito dei biglietti di banca o dei metalli preziosi, nel
caso in cui l’ammontare di una singola transazione oppure il numero delle transazioni
appaia anormalmente elevato rispetto all’attività conosciuta del cliente. Le banche fissano questi limiti massimi nelle loro istruzioni interne;
c) quando la banca rileva la presenza di indizi di riciclaggio di capitali ai
sensi dell’elenco allegato a queste Direttive.
19. Nei casi menzionati all’art. 18, le banche sono tenute a procurarsi, verificandone la loro plausibilità, quelle informazioni che permettono una valutazione sufficiente della causale economica di dette transazioni. A questo scopo, la banca richiede
II.
Economia
ai loro contraenti una dichiarazione scritta oppure allestisce una nota d’incarto in cui
registra il risultato delle verifiche. Secondo le circostanze del caso concreto, delle indicazioni sui seguenti punti possono facilitare la succitata valutazione:
a) scopo e genere di una determinata transazione;
b) situazione finanziaria del contraente, rispettivamente dell’avente diritto
economico;
c) attività commerciale o professionale del contraente, rispettivamente dell’avente diritto economico;
d) provenienza dei valori patrimoniali depositati. […]
Comunicazione alle autorità giudiziarie penali
24. Quando la banca si decide per la segnalazione all’autorità penale competente essa deve astenersi per quanto possibile dall’informarne il cliente e dall’autorizzare prelievi importanti.
25. Se la segnalazione della banca alle autorità penali interviene nell’ambito
di una transazione richiesta da un cliente, o quando quest’ultimo desidera eseguire una
transazione mentre è in atto detta segnalazione, e che la banca decide di non eseguire
la transazione prima della scadenza del termine conformemente all’art. 26, essa può
informare il cliente riguardo alla segnalazione.
26. Se l’autorità non emana immediatamente una decisione di blocco o di
sequestro conformemente alle disposizioni di procedura penale applicabili, e non ne dà
notifica scritta alla banca entro i cinque giorni lavorativi, la banca è libera di decidere
sul come procedere nella sua relazione d’affari con il cliente. In questo caso essa non ha
l’obbligo di limitare le disposizioni del cliente; essa può in particolare effettuare pagamenti in contanti e procedere alla consegna fisica di titoli e di metalli preziosi allo sportello.
27. Se l’autorità emana una decisione (blocco, sequestro, richiesta di informazioni, o di documenti, ecc.), la banca può informarne il cliente salvo disposizioni
contrarie volute dalla stessa autorità. […]
Commissione federale delle banche, Circolare del 18 dicembre 1991 in Chopard, (a cura
di), Il sistema bancario svizzero contro il riciclaggio, Bellinzona 1993, p. 97-104
5.8.
L’importanza del settore bancario e l’evoluzione del terziario
La distribuzione della popolazione attiva per settore mostra chiaramente come l’occupazione sia sensibilmente aumentata nei servizi che, in Ticino nel 1970,
davano lavoro al 55% della popolazione, il tasso più elevato in Svizzera dopo Ginevra.
Un ruolo fondamentale per l’espansione del terziario lo ha svolto la piazza finanziaria: tra il 1975 e il 1991 l’impiego è aumentato del 54% nelle banche, del 94% nelle
assicurazioni e del 146% nelle consulenze: in totale il settore ha conosciuto un incremento del 48% passando da 74’000 impieghi nel 1975 a 110’000 circa nel 1991.
Nell’ultimo decennio del XX secolo gli effetti della crisi mondiale dovuta alla globalizzazione dei mercati hanno avuto conseguenze anche in Ticino. Il settore bancario ha subito una profonda ristrutturazione che ha comportato fusioni tra istituti (Banca Popo-
5.
Le banche
347
lare Svizzera e Credito Svizzero nel 1993; Società di Banche Svizzere e Unione di Banche Svizzere nel 1997) e una diminuzione del numero di impiegati.
Popolazione attiva per settore economico: Svizzera, cifre assolute
settore I
settore II
settore III
1960
393’400
1’262’700
1’061’100
1965
316’500
1’464’000
1’244’800
1970
268’500
1’450’600
1’423’400
1975
237’400
1’322’800
1’556’300
1980
1985
1992
219’500
209’700
148’000
1’264’200 1’204’000 1’128’000
1’686’200 1’757’200 2’528’000
Annuario statistico svizzero 1985, 1989, 1996
Popolazione attiva per settore economico: Ticino, valori assoluti
settore I
settore II
settore III
1950
14’783
34’386
32’446
1960
9’531
39’352
41’822
1970
5’258
42’591
59’903
1980
3’693
36’057
72’594
1990
2’241
33’396
96’656
1995
4’878
51’406
108’735
Annuario statistico ticinese 1990, 1995, 2000
Effettivo del personale bancario nel Ticino
Anno
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Ticino
6’438
6’702
6’922
7’072
7’307
7’587
7’974
8’282
8’502
8’559
8’765
Lugano
4’097
4’245
4’426
4’565
4’717
4’971
5’274
5’522
5’759
5’873
6’112
R. Chopard, Il sistema bancario ticinese e la piazza finanziaria svizzera, Lugano 1992,
p. 62
5.9.
Segreto bancario e futuro della piazza finanziaria svizzera e ticinese
L’articolo 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio del
1934 introdusse il principio del segreto bancario e obbligò le banche a non divulgare
informazioni sui propri clienti. Esso però può essere sospeso nei casi di accertamenti
giudiziari e sulla base di disposizioni del diritto civile, penale e della «Convenzione di
diligenza delle banche». Per lungo tempo il segreto bancario ha costituito un formidabile strumento di vantaggio per la piazza finanziaria svizzera poiché assicura l’anonimato dei propri clienti nei confronti delle autorità fiscali del paese di origine. L’unico
tentativo per ridimensionare il vincolo di riservatezza delle banche svizzere venne effettuato dal partito socialista con l’iniziativa popolare «contro l’abuso del segreto bancario e la potenza delle banche» che raccolse nel 1984 solo il 27% dei consensi. La situazione si è però modificata con la nascita dell’Unione Europea che ha chiesto
l’abolizione del segreto bancario alla Svizzera, accusata di favorire l’evasione fiscale.
Il Consiglio federale ha avviato i negoziati nel 2002 affermando che, pur essendo di-
II.
Economia
sponibile per la ricerca di soluzioni adeguate alla tassazione dei redditi da risparmio,
il segreto bancario è intoccabile. I margini di manovra e le misure da adottare per aumentare la competitività della piazza finanziaria svizzera e soprattutto ticinese, sono
illustrati nel testo della responsabile del Dipartimento delle finanze e dell’economia
del Cantone, Marina Masoni.
Le attività finanziarie occupano in Ticino circa diecimila persone, pari al
7% della forza lavoro. Le banche, da sole, portano nelle casse dello Stato, a seconda
del momento congiunturale, fra il 30% e il 50% del gettito fiscale delle persone giuridiche. Basterebbero questi due dati per dare la misura dell’importanza della piazza finanziaria per il Ticino. […]
Le attività bancarie sono al centro dell’attenzione politica in questi anni
di grandi cambiamenti economici non solo in relazione alle condizioni-quadro che favoriscono lo sviluppo di questo ramo portante del settore terziario, ma anche in rapporto a considerazioni di ordine etico: pensate in particolare ai pericoli di inquinamento
delle attività bancarie da parte della criminalità; oppure alle crescenti pressioni politiche in direzione di una regolamentazione legata agli aspetti fiscali e ai flussi internazionali dei capitali. L’attenzione si concentra in particolare sul segreto bancario. Le
pressioni politiche sul nostro Paese sono forti. In gioco è non soltanto un punto di forza
della Svizzera in quanto piazza finanziaria, ma anche un diritto fondamentale dell’individuo: il segreto bancario va infatti considerato tale. E poiché è un diritto fondamentale, a giusta ragione il Consiglio federale ha dichiarato che non è negoziabile. È una
posizione che va ribadita chiaramente a tutti i livelli e in tutte le istanze, anche e soprattutto in riferimento alla decisione dell’Unione Europea di abolirlo entro il 2010. Si
sta pure affermando, all’interno dell’UE, una tendenza molto marcata verso un’armonizzazione fiscale sostanziale e non solo formale. È una tendenza che non fa gli interessi dei contribuenti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La concorrenza
fiscale tra regioni e tra Paesi è uno strumento a garanzia del contribuente contro le tentazioni espansive in fatto di spesa pubblica. In Svizzera abbiamo accettato, al nostro interno, l’armonizzazione fiscale formale non accetteremmo un’armonizzazione materiale che togliesse ai Cantoni la competenza di stabilire il livello della pressione fiscale.
Se nei confronti internazionali la Svizzera è ancora tra i Paesi che hanno una spesa pubblica tra le più contenute in rapporto al PIL, lo si deve anche ad un sistema fiscale che
internamente realizza una competizione tra i Cantoni. Gli spostamenti di capitali tra un
Paese e l’altro sono determinati anche dalla maggiore o minore attrattiva dei sistemi fiscali. È quindi a livello di fiscalità che vanno trovate le soluzioni, senza imporre ai singoli Stati la rinuncia a diritti fondamentali come il segreto bancario e senza imporre
nemmeno una misura standardizzata per i prelievi fiscali. La posizione della Svizzera
a difesa della sua piazza finanziaria e dei diritti dei contribuenti appare difficilmente
attaccabile, anche dal profilo etico. Il segreto bancario è e deve restare una condizionequadro fondamentale del nostro sistema bancario. Dovesse cadere per pressioni politiche esterne, subiremmo pesanti conseguenze. Il Ticino più delle altre piazze finanziarie in Svizzera. Di qui l’importanza di curare anche l’immagine della nostra piazza
finanziaria e delle banche in particolare. Un compito che spetta innanzitutto alle banche stesse, tramite la professionalità dei loro collaboratori, ma anche – naturalmente –
allo Stato, tramite un’efficace e corretta assistenza giudiziaria in materia penale e tra-
5.
Le banche
349
48. Caricatura diffusa dai promotori dell’iniziativa contro il segreto bancario svizzero del
1984.
II.
Economia
mite un’applicazione rigorosa della legislazione anti-riciclaggio, che è – questo va detto
chiaramente – una delle legislazioni più severe nel confronto internazionale. […]
Il consigliere federale Villiger ha ribadito due punti essenziali: la tutela
del segreto bancario non è negoziabile; Berna non parteciperà al sistema europeo basato sullo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali. L’alternativa è la
tassazione dei capitali dei cittadini dell’UE depositati in Svizzera. In questo spazio si
gioca il futuro della piazza finanziaria in Ticino, quindi si gioca una parte non indifferente del futuro del Ticino quale regione economicamente competitiva. Sarebbe sbagliato dire che il Ticino ha una monodipendenza dai servizi bancari: ma di certo dovrebbe reinventare uno dei suoi motori principali, uno dei suoi propulsori, qualora la
piazza finanziaria non potesse più contare sul segreto bancario. La salvaguardia di questo fattore di competitività è un impegno che coinvolge autorità politiche ed operatori
economici, ciascuno secondo le sue competenze. Il Ticino è pronto a fare la sua parte.
Dipartimento delle finanze e dell’economia. Comunicato stampa, Bellinzona 28 maggio 2001
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5. Le banche - Cantone Ticino