A.PRO.CO.
REGOLAMENTO INTERNO
A.PRO.CO.
REV. 01
Sommario
Sezione 1 ........................................................................................................................................ 4
Regolamento A.PRO.CO. ................................................................................................................ 4
Art. 1 - Soci .................................................................................................................................... 4
Art. 2 – Procedura di iscrizione ....................................................................................................... 4
Art. 3 – Rilascio dell’attestazione .................................................................................................... 4
Art. 4 – Validità dell’attestato ......................................................................................................... 5
Art. 5 – Sospensione dell’attestato................................................................................................... 5
Art. 6 – Revoca dell’attestato .......................................................................................................... 5
Art. 7 – Cancellazione ..................................................................................................................... 5
Art. 8 - Reiscrizione ........................................................................................................................ 5
Art. 9 – Avviso dei provvedimenti di revoca ................................................................................... 5
Art. 10 -Doveri dei soci ................................................................................................................... 6
Art. 11 – Formazione ...................................................................................................................... 6
Art. 12 – Decentramento territoriale ................................................................................................ 6
Art. 13 - Tariffe professionali .......................................................................................................... 6
Art. 14 – Entrate dell’Associazione ................................................................................................. 6
Art. 15 – Quote associative ............................................................................................................. 6
Art. 16 – Indennità di mancato pagamento ...................................................................................... 7
Art. 17 – perdita della qualifica di socio .......................................................................................... 7
Art. 18 – Versamenti errati .............................................................................................................. 7
Art 19- Rimborsi spese .................................................................................................................... 7
Art. 20 – Revisione del Regolamento Interno .................................................................................. 7
Sezione 2 ........................................................................................................................................ 8
Procedura per l’accreditamento dei corsi di formazione per le associazioni/istituti/scuole ............... 8
(d’ora in poi denominati ENTE) ...................................................................................................... 8
Art. 1 - Durata ................................................................................................................................. 8
Art. 2 - Materie insegnate ................................................................................................................ 8
Art. 3 - Counselling individuale ...................................................................................................... 8
Art. 4 - Supervisione al tirocinio ..................................................................................................... 8
Art. 5 - Tirocinio ............................................................................................................................. 8
Art. 6 - Monte ore totale .................................................................................................................. 8
Art. 7 - Insegnamenti obbligatori e monte ore minimo ..................................................................... 9
Art. 8 - Orientamento teorico .......................................................................................................... 9
Art. 9 - Iscrizione al corso di formazione ......................................................................................... 9
Art. 10 - Variazioni ......................................................................................................................... 9
Art. 11 - Accreditamento ................................................................................................................. 9
Art. 12 - Docenti ............................................................................................................................. 9
Art. 13 - Responsabilità e trasparenza............................................................................................ 10
Sezione 3 ...................................................................................................................................... 11
Procedura per la formazione permanente ....................................................................................... 11
Art. 1 - tipologia di formazione permanente .................................................................................. 11
Art. 2 - formazione permanente tematica e seminariale diretta e indiretta ...................................... 11
Art. 2 – Formazione permanente - supervisione ............................................................................. 11
Regolamento interno A.Pro.Co – Versione 01
Pag. 1
Sezione 4 ...................................................................................................................................... 12
Procedura per il mantenimento ed il rinnovo del certificato di competenza professionale in
counselling .................................................................................................................................... 12
(denominato C.C.Co.) ................................................................................................................... 12
Art. 1 - Definizione e ambito di applicazione ................................................................................ 12
Art. 2 - Destinatari ........................................................................................................................ 12
Art. 3 - Obbligo di rinnovo ............................................................................................................ 12
Art. 4 - Validità ............................................................................................................................. 12
Art. 5 - Requisiti per il rinnovo ..................................................................................................... 12
Art. 6 - Requisiti per il rinnovo del certificato per Counsellor che svolgono attività di supervisione a
Counsellor sia individuali che di gruppo........................................................................................ 12
Art. 7 - Requisiti per il rinnovo del certificato per Counsellor che svolgono attività formativa nei
corsi per Counsellor ...................................................................................................................... 12
Art. 8 - Crediti in esubero .............................................................................................................. 13
Art. 9 - Pubblicazioni .................................................................................................................... 13
Art. 10 - Autoformazione .............................................................................................................. 13
Sezione 5 ...................................................................................................................................... 14
Procedure dell’esame di valutazione della competenza professionale ............................................ 14
Art. 1 - Definizione ....................................................................................................................... 14
Art. 2 - Modalità di iscrizione all’esame ........................................................................................ 14
Art. 3 - Convocazione dell’esame .................................................................................................. 14
Art. 4 - Costituzione della commissione ........................................................................................ 14
Art. 5 - Funzioni della commissione .............................................................................................. 14
Art. 6 - Svolgimento dell’esame .................................................................................................... 14
Art. 6 - Valutazione delle prove .................................................................................................... 15
Art. 7 - Ricorsi .............................................................................................................................. 15
Art. 8 - Assenze, bocciature e ripetibilità dell’esame ..................................................................... 15
Art. 9 - Applicazione ..................................................................................................................... 15
Sezione 6 ...................................................................................................................................... 16
Procedura PER L’ACCREDITAMENTODEI PERCORSI DI SUPERVISIONE .......................... 16
Art. 1- Definizione e campo di applicazione .................................................................................. 16
Art. 2 - Inoltro richiesta di accreditamento .................................................................................... 16
Art. 2 – Validità dell’attività di supervisione ................................................................................. 16
sezione 7 ....................................................................................................................................... 17
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE E DI RECLAMO............................................................... 17
Art. 1 - Oggetto ............................................................................................................................. 17
Art. 2 - Definizioni ........................................................................................................................ 17
Art. 3 - Ambito di applicazione ..................................................................................................... 17
Art. 4 - Modalità di redazione e presentazione all’Associazione .................................................... 17
Art. 5 - Analisi della segnalazione e del reclamo ........................................................................... 17
Art. 6 - Modalità di evasione del reclamo verso un socio ............................................................... 17
Art. 7 - Reclami verso un socio in relazione a pratiche di concorrenza sleale ................................. 18
Sezione 8 ...................................................................................................................................... 19
PROCEDURA PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ....................................................... 19
Art. 1 - Principi generali ................................................................................................................ 19
Art. 2 - Responsabilità disciplinare e comunicazioni ..................................................................... 19
Art. 3 - Astensione e ricusazione ................................................................................................... 19
Art. 4 - Fase preliminare ............................................................................................................... 19
Art. 5 - Archiviazione immediata .................................................................................................. 19
Art. 6 - Accertamenti preliminari .................................................................................................. 19
Regolamento interno A.Pro.Co – Versione 01
Pag. 2
Art. 7 - Apertura e termine del procedimento ................................................................................ 19
Art. 8 - Le sedute .......................................................................................................................... 20
Art. 9 - Sospensione del procedimento .......................................................................................... 20
Art. 10 - Decisione e pubblicazione ............................................................................................... 20
Art. 11 - Requisiti della decisione ................................................................................................. 20
Art. 12 - Sanzioni .......................................................................................................................... 20
Sezione 8 ...................................................................................................................................... 21
Regolamento Sedi Regionali di A.PRO.CO. .................................................................................. 21
Sezione modulistica accessibile solo per i soci o attraverso richiesta alla segreteria di
A.PRO.CO. ..................................................................................................................................... 23
01 - Mod. D. ASS. – Domanda per l’accreditamento del corso di formazione in counselling.doc .. 23
03 - mod. R.S.E. _Richiesta per Sessione Esami rev. 01.docx ....................................................... 23
03 - mod. R.I. _Richiesta di Iscrizione rev. 01.docx ...................................................................... 23
04 - Mod. APS _ Accreditamento Percorsi di Supervisione.docx ................................................... 23
Regolamento interno A.Pro.Co – Versione 01
Pag. 3
Sezione 1
Regolamento A.PRO.CO.
Il funzionamento dell' Associazione A.PRO.CO. è regolamentato dallo Statuto, dal Codice deontologico, dal
Regolamento Interno e dagli altri documenti specifici in esso citati.
Art. 1 - Soci
In riferimento all'art. 7 dello Statuto l'Associazione individua le seguenti tipologie di soci counsellor qualificati
e soci counsellor.
Le assemblee ordinarie e straordinarie di cui all’art. 10 dello Statuto sono convocate dal Presidente secondo
modalità definite dallo statuto anche attraverso convocazioni assembleari con invito cartaceo e/o elettronico.
Le Assemblee ordinarie potranno essere svolte anche “a distanza” secondo modalità che saranno definite
dal Consiglio Direttivo in apposito documento.
Art. 2 – Procedura di iscrizione
Preliminarmente all’iscrizione il candidato socio deve prima sostenere l’esame per il conseguimento della
Certificazione delle Competenze Professionali del Counsellor (C.C.Co.) secondo quanto definito nel
documento Procedura dell'esame di valutazione della competenza professionale e riportato alla sezione 5
del presente regolamento.
La procedura per l’iscrizione all’Associazione è definita dai commi seguenti:
1. Presentazione della domanda. (Mod. R.I. – Richiesta Iscrizione) deve essere inviata dall’aspirante
socio all’attenzione del Consiglio direttivo, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata.
2. L’invio della domanda da parte dell’aspirante socio prevede, da parte dello stesso: accettazione dello
Statuto dell’associazione in ogni sua parte; accettazione del Codice Deontologico dell’Associazione;
impegno al versamento della quota sociale così come definito dal regolamento; accettazione
integrale del Regolamento dell’associazione. Tutta la documentazione menzionata è disponibile sul
sito web dell’Associazione.
3. Presenza di attestazione professionale di counsellor conseguito attraverso uno specifico percorso
post diploma di scuola media superiore/laurea, ottenuto presso associazioni/enti di formazioni i cui
programmi formativi siano riconosciuti dall’Associazione e che superino il vaglio da parte del
Consiglio Direttivo (con avvallo da parte della Commissione Percorsi Formativi) con predisposizione
di apposito atto deliberativo.
4. Qualora l’aspirante socio sia in possesso di un diploma rilasciato da un Associazione/Istituto di
formazione il cui corso non è accreditato preliminarmente da A.PRO.CO. la commissione percorsi
formativi provvede a decidere la parte integrativa eventuale da svolgere presso una delle
Associazioni riconosciute da A.PRO.CO.. Nel caso che la commissione percorsi formativi riconosca
integralmente il percorso formativo svolto dall’aspirante socio, ammette il candidato alla sessione di
esami per l’acquisizione del C.C.Co. secondo la procedura dell’esame di valutazione della
competenza professionale.
5. Possono presentare domanda per essere ammessi come Soci anche coloro che siano in possesso
del titolo di Counsellor, conseguito tramite uno specifico percorso post diploma di scuola media
superiore/laurea presso un ente di formazione privato o pubblico, con un piano di studio certificato,
riconosciuto equipollente dall’Associazione e iscritti ad altro Registro gestito secondo i dettami della
Legge n.4 del 14 gennaio 2013, di cui A.PRO.CO. riconosca i principi compatibili con quelli
dell’Associazione stessa.
6. Successivamente al superamento della sessione di esami vi è il rilascio e assegnazione del C.C.Co.
“Certificato di Competenza Professionale in Counselling” e da parte del Consiglio Direttivo
l’accettazione della domanda a socio counsellor o socio counsellor qualificato.
Art. 3 – Rilascio dell’attestazione
I soci counsellor qualificati e soci counsellor sono iscritti, una volta deliberato dal Consiglio Direttivo.
Sulla base dell’analisi dei titoli e degli esiti dell’esame (Mod. R.I. e allegati) il Consiglio Direttivo provvede a
rilasciare al socio il “Certificato di Competenza Professionale in Counselling” con relativa iscrizione
all’apposito registro dei soci Registro Professionale Counsellor A.PRO.CO. tramite i dati anagrafici, il numero
Regolamento interno A.Pro.Co – Versione 01
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di iscrizione, la tipologia di socio, recapito telefonico, recapito mail e partita IVA (quest’ultimo per la sola
tipologia di counsellor qualificato) distinguendoli tra la figura del socio counsellor e socio counsellor
qualificato. Per il passaggio da una figura di socio all’altro è necessario che il socio presenti adeguata
autocertificazione con successivo atto deliberativo del Consiglio Direttivo.
Art. 4 – Validità dell’attestato
Il Certificato di Competenza Professionale in Counselling ha valore triennale e deve essere rinnovato a cura
del Socio entro 90 giorni dalla sua scadenza.
La validità dell’attestazione viene calcolata sulla base dell’annualità solare, indipendentemente dal giorno e
dal mese di rilascio dello stesso.
Art. 5 – Sospensione dell’attestato
Il “Certificato di Competenza Professionale in Counselling” può essere sospeso:
a) a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice
Deontologico, dello Statuto o del Regolamento (in osservanza anche delle Procedura di
Segnalazione e di Reclamo e Procedura per il Provvedimento Disciplinare, trattate alla sezione 7 e 8
del presente regolamento);
b) nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza triennale dello stesso e il socio non abbia
presentato richiesta di rinnovo;
c) nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza della quota sociale;
2. La sospensione comporta per il socio iscritto:
a) l’obbligo di sospendere l’utilizzo del “Certificato di Competenza Professionale in Counselling”;
b) l’annotazione della sospensione del socio iscritto sul sito di A.PRO.CO..
Art. 6 – Revoca dell’attestato
1. Il “Certificato di Competenza Professionale in Counselling” può essere revocato:
a) a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice
Deontologico, dello Statuto e/o Linee Guida e dei Regolamenti; (in osservanza anche delle
Procedura di Segnalazione e di Reclamo e Procedura per il Provvedimento Disciplinare trattate alla
sezione 7 e 8 del presente regolamento);
b) nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di
rinnovo triennale del certificato entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;
c) nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto al pagamento della quota
sociale entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;
d) nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la
documentazione integrativa richiesta dal Consiglio Direttivo finalizzata al rinnovo del certificato
triennale entro 90 giorni dalla notifica della sospensione stessa;
e) quando viene a mancare la qualifica di socio.
2. La revoca comporta per l’iscritto:
a) la perdita della qualifica di socio ove questa non sia stata già causa di revoca;
b) l’obbligo di sospendere l’utilizzo del “Certificato di Competenza Professionale in Counselling”;
c) la cancellazione del nominativo del socio dal sito di A.PRO.CO..
Art. 7 – Cancellazione
II Socio iscritto all’Associazione può chiedere la cancellazione solo a mezzo lettera raccomandata con A/R.
Della cancellazione dal Registro dei soci del counsellor viene dato avviso attraverso i canali di
comunicazione ufficiali di A.PRO.CO., CNEL, Ministero Grazia e Giustizia, Ministero Affari Sociali.
Art. 8 - Reiscrizione
L’eventuale richiesta di reiscrizione verrà vagliata dal Consiglio Direttivo, in conformità con le disposizioni
previste per l'iscrizione. L’inserimento nel registro sarà possibile previo colloquio valutativo, da parte del
Consiglio Direttivo o da altra commissione delegata, per stabilire la necessità di un nuovo esame.
Art. 9 – Avviso dei provvedimenti di revoca
Dei provvedimenti di revoca viene dato avviso attraverso i canali di comunicazione ufficiali di A.PRO.CO.,
CNEL, Ministero Grazia e Giustizia, Ministero Affari Sociali.
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Art. 10 - Doveri dei soci
I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Codice deontologico e del Regolamento interno, e degli altri
documenti richiamati all’interno dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione. La mancata attinenza alle
regole stabilite può determinare l’incorrere in sanzioni disciplinari graduate fino alla perdita della qualità di
socio, come previsto dalla sezione 7 del presente regolamento e la sezione 8.
Art. 11 – Formazione
La formazione in counselling viene acquisita solo ed esclusivamente attraverso i percorsi riconosciuti
dall'associazione A.PRO.CO. e presentati da Associazioni, Istituti e/o Scuole (d’ora in avanti denominati
Enti) preliminarmente all’attivazione del corso triennale stesso, con valutazione positiva data da parte del
Consiglio Direttivo (Sezione 2 del presente Regolamento).
Qualora candidati soci provengano da altri percorsi formativi sarà cura del Consiglio Direttivo costituire
apposita commissione per il riconoscimento dei percorsi formativi composta da almeno 3 membri, di cui un
membro del Consiglio Direttivo, per la valutazione della documentazione presentata (Mod. RSE – Richiesta
Sessione Esami) e valutazione sia di eventuali integrazioni di percorso formativo oppure per ammissione alla
sessione di esami riconoscendo il percorso formativo idoneo, affinché il candidato presenzi agli esami per
l’acquisizione del Certificato di Competenze Professionali al Counselling.
Al Counsellor A.PRO.CO. è richiesta una formazione permanente che si articola in aggiornamento delle
proprie conoscenze e abilità professionali, della formazione permanente fa parte anche la supervisione
(sezione 3 del presente regolamento). L’associazione A.PRO.CO. procede al monitoraggio della formazione
permanente dei soci iscritti al Registro A.PRO.CO. ogni tre anni.
Anche le attività di supervisione vengono definite dall’associazione all’interno del presente regolamento alla
sezione 3 e sezione 6.
Art. 12 – Decentramento territoriale
L’Associazione favorisce il decentramento territoriale quale requisito per la diffusione del counselling.
Il Consiglio Direttivo, al fine di creare e mantenere un collegamento fra i Counsellor di A.PRO.CO e gli
specifici contesti operativi, in conformità ai criteri deliberati in Assemblea Soci, nomina referenti regionali a
copertura del territorio nazionale coperto dalle attività dell’Associazione. In tal senso si auspica l’apertura di
ulteriori sedi regionali al fine di diffondere i principi e le finalità del counselling di A.PRO.CO. al maggior
numero di persone e comunità locali.
È compito del Consiglio Direttivo la nomina dei coordinatori e vicecoordinatori regionali che hanno il compito
di svolgere quanto definito all’interno del Regolamento sezione 8.
Il Coordinatore Regionale opera in collegamento con i soci presenti nella propria Regione e con il Consiglio
Direttivo in congruenza con le finalità dell’associazione.
Art. 13 - Tariffe professionali
II Counsellor A.PRO.CO. è invitato a praticare gli onorari indicati dai tariffari di categoria del counselling e
riportati all’interno del sito www.aproco.it. In congruenza con le finalità dell’Associazione e con il Codice
Deontologico, si auspica che i soci dell’Associazione dimostrino sensibilità e solidarietà sociale offrendo
prestazioni professionali a carattere di volontariato o con un corrispettivo sostenibile dal cliente.
Art. 14 – Entrate dell’Associazione
L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle quote annualmente versate dai soci per
importi che sono determinati dal Consiglio Direttivo annualmente e da eventuali residui di gestione che alla
fine di ogni esercizio sarà erogato per l'anno successivo. Inoltre potranno essere raccolti fondi da privati e/o
Enti pubblici finalizzati alla diffusione delle attività del counselling, a titolo esemplificativo: pubblicazione di
atti, gestione di seminari, meeting e convegni, etc.
Art. 15 – Quote associative
La quota sociale ha validità annuale secondo l’andamento dell’anno solare (dal primo gennaio al 31
dicembre).
L’ammontare della quota sociale non varia indipendentemente dal giorno dell’anno in cui viene versata e la
sua scadenza continua ad essere il 31 dicembre dell’anno in corso.
Ai fini del rinnovo la quota sociale deve essere versata dal socio entro e non oltre il 28/29 febbraio per avere
validità nell’anno in corso. Del versamento della quota sarà consegnata al socio regolare ricevuta di
versamento.
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Art. 16 – Indennità di mancato pagamento
Alla scadenza di pagamento verrà conteggiata una percentuale suppletiva per il mancato pagamento pari a:
20% entro 30 aprile, dl 40 % entro il 30 settembre. 50 % entro il 1 dicembre.
Art. 17 – Perdita della qualifica di socio
Ai sensi dell’art. 8, dello Statuto dell’Associazione, la morosità è una causa della perdita della qualifica di
socio. La riammissione potrà essere effettuata previa verifica, tramite colloquio e certificati, dei requisiti
previsti per l’ iscrizione all’associazione stessa ed il pagamento delle quote stesse contabilizzate come
stabilito all’Art. 16 del regolamento sezione 1.
Art. 18 – Versamenti errati
I versamenti errati che dovessero pervenire all’Associazione non possono essere, per ragioni amministrative,
restituiti. L’associazione li conteggerà come un contributo volontario, del quale sarà rilasciato regolare
ricevuta di versamento.
Art 19- Rimborsi spese
Hanno diritto al rimborso spese, compatibilmente con le possibilità economiche dell’associazione, i
componenti del Consiglio Direttivo in occasione delle convocazioni del Direttivo, il Presidente o socio
delegato per le attività di rappresentanza dell’Associazione, i membri delle diverse commissioni sulla base
delle attività svolte e costi sostenuti.
Art. 20 – Revisione del Regolamento Interno
Il presente Regolamento è integrato, modificato e deliberato dal Consiglio Direttivo e portato in Assemblea
Soci per la ratifica alla prima Assemblea utile. Le norme contenute debbono, in ogni caso, essere coerenti
con i dettami dello statuto.
Art. 21 – Entrata in vigore del presente regolamento
Il presente regolamento in tutte le sue parti è valido a partire dal 1 settembre 2013.
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Pag. 7
Sezione 2
Procedura per l’accreditamento dei corsi di formazione per le
associazioni/istituti/scuole
(d’ora in poi denominati ENTE)
Art. 1 - Durata
Il corso di counselling ha durata triennale.
a) Il monte ore minimo di lezione d’aula è di 450 ore, cui vanno aggiunte quelle di tirocinio, supervisione
didattica, peer-group per un totale di altre 300 ore.
b) L’allievo ha diritto ad essere assente per un massimo del 10 % del monte ore totale con la clausola
del recupero da farsi preliminarmente alla domanda di iscrizione all’esame di A.PRO.CO. per il
riconoscimento del C.C.Co.
Art. 2 - Materie insegnate
Il corso di counselling deve essere suddiviso in singole materie, a loro volta suddivise in: materie aspecifiche
(o propedeutiche) e materie specifiche così come riportato art. 6 e art. 7.
a) Ogni materia deve prevedere un programma di studio redatto dal singolo docente in accordo con la
direzione didattica.
b) Per ogni materia di studio il singolo docente deve indicare un testo obbligatorio e almeno due testi
opzionali (di consultazione), oltre alla dispensa per la materia trattata.
c) Il programma e la bibliografia di ogni materia deve essere congruente con il modello teorico di
riferimento adottato da A.PRO.CO..
Art. 3 - Counselling individuale
Il corso deve prevedere un iter di counselling individuale finalizzato alla sperimentazione di un processo di
cambiamento relazionale relativo alla propria dimensione di vita.
Il counselling individuale può avvenire con modalità sia individuali che di gruppo che devono comunque
essere rispondenti al modello teorico e agli orientamenti di A.PRO.CO.
Art. 4 - Supervisione al tirocinio
Il corso deve prevedere dei moduli di supervisione al tirocinio per un monte ore non inferiore alle 50 ore.
a) La supervisione al tirocinio deve essere effettuata da un counsellor, o da un esperto relazionale che
adotti un approccio congruo con gli orientamenti di A.PRO.CO, e approvato nel programma che
l’ente presenta per il riconoscimento da parte di A.PRO.CO. (vedi sezione n.6 del presente
regolamento).
b) Le 50 ore di supervisione didattica non sono comprese nelle 450 ore di lezioni teorico - esperienziali.
c) La supervisione didattica deve intendersi come relativa ad attività del tirocinio e dunque si pone
come indicazione di direzione e orientamento per il counsellor tirocinante.
Art. 5 - Tirocinio
Il corso deve prevedere un tirocinio di almeno 110 ore.
a) gli allievi sono seguiti da un tutor a gruppi di massimo 5 persone, indicati e riconosciuti dall’ente che
organizza il percorso di formazione.
b) Alla fine del tirocinio ogni tirocinante deve avere un libretto firmato dal tutor e deve presentare una
relazione sull’operato svolto. La relazione deve essere articolata intorno a valutazioni complessive,
commenti e valutazioni di specifiche situazioni e resoconto sottoforma di diario.
c) Ogni tirocinante deve essere coperto da assicurazione di responsabilità civile.
Art. 6 - Monte ore totale
La formazione deve essere erogata secondo la seguente articolazione:
a- Formazione d’aula 450 ore.
b- Tirocinio 110 ore.
c- Peer-group (Gruppi di studio teorico autogestiti e pratica autogestita) 110 ore.
Regolamento interno A.Pro.Co – Versione 01
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d- Counselling personale 30 ore.
e- Supervisione al tirocinio 50 ore.
Art. 7 - Insegnamenti obbligatori e monte ore minimo
Questi gli insegnamenti aspecifici (propedeutici) che devono essere previsti:
a) Sviluppo dell’individuo, forme della comunicazione, approcci relazionali e loro differenze, storia del
counselling, fondamenti del counselling: 50 ore.
b) Deontologia professionale: studio del codice deontologico e regolamento di A.PRO.CO.: 10 ore.
c) Argomenti e tematiche “altre” compatibili e articolabili all’orientamento di A.PRO.CO. per un totale di
78 ore d’aula.
d) Le restanti ore per raggiungere le 450 ore d’aula sono utilizzate dall’ente per sviluppare il proprio
specifico modello di counselling secondo il profilo competenze A.PRO.CO..
Le ore previste ai punti a) e b) saranno svolte da docenti indicati dalla Commissione Riconoscimento
percorsi Formativi di A.PRO.CO.
Art. 8 - Orientamento teorico
L’ente nel programma formativo presentato per il riconoscimento A.PRO.CO. deve essere orientato
all’approccio fenomenologico esistenziale, per cui deve attenersi a un numero minimo di ore di tale
impostazione che ammontano a 312 ore sulle 450 totali.
a) Il restante 78 ore deve comunque mantenere una relazione dialettica con l’insegnamento principale
e non può contenere principi e pratiche che ne costituiscano la negazione o invalidazione.
b) Le materie, i programmi e la bibliografia delle singole materie nonché la tipologia di formazione
personale, devono essere coerenti con il modello teorico di riferimento.
Art. 9 - Iscrizione al corso di formazione
Prerequisiti per l’iscrizione al corso che devono essere in possesso all’allievo:
a) essere in possesso del diploma di scuola media superiore o di titolo equipollente;
b) essere maggiorenne al momento del colloquio di ammissione.
L’ente deve prevedere un meccanismo di selezione comprendente colloqui e verifica dei curricula.
Art. 10 - Variazioni
L’ente che eroga la formazione secondo il presente regolamento si impegna ad accettarne le variazioni che
possono intervenire nel corso del tempo, a cura di APRO.CO.
Sarà cura dell’ente comunicare ad A.PRO.CO eventuali variazioni in itinere del percorso formativo, per
essere convalidate.
Art. 11 - Accreditamento
Ogni ente è tenuto a promuovere adeguatamente l’accreditamento del corso ricevuto da A.PRO.CO. sia
attraverso il materiale cartaceo (brochure, dépliant, etc.) che attraverso il materiale elettronico (siti web, email, etc.).
Il diploma finale rilasciato all’allievo deve obbligatoriamente contenere:
1) Riferimento all’accreditamento ricevuto da A.PRO.CO.
2) Estremi dell’accreditamento
3) Logo/marchio di A.PRO.CO.
4) Rinvio al facoltativo esame per l’accesso ad A.PRO.CO.
Nel momento in cui il Corso proposto dall’ente ottiene il riconoscimento del programma proposto, l’ente è
tenuto al pagamento di una quota decisa dal Consiglio direttivo annualmente per l’utilizzo
dell’accreditamento A.PRO.CO. nel corso di formazione.
Art. 12 - Docenti
La formazione dei docenti presentati dall’ente dovrà essere congrua con il modello teorico del programma, di
cui si chiede il riconoscimento A.PRO.CO. e l’insegnamento assegnato.
a) I titoli professionali dei docenti dovranno essere congrui con l’insegnamento assegnato.
b) I docenti e i programmi dovranno essere presentati alla validazione preventiva del Consiglio
Direttivo, coadiuvato dalla commissione riconoscimento percorsi formativi, di A.PRO.CO.
c) Il Presidente dell’ente si assume la responsabilità penale e civile in caso di mancati adempimenti
sopravvenienti.
Regolamento interno A.Pro.Co – Versione 01
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Art. 13 - Responsabilità e trasparenza
L’ente che chiede il riconoscimento del corso da parte di A.PRO.CO. (utilizzando il Mod. D. ASS. – Domanda
per l’accreditamento del corso di formazione in counselling) deve dare evidenza nella documentazione
presentata di:
a) Esplicitazione dell’organigramma nominativo dell’ente con definizione delle responsabilità interne;
b) Assenza all’interno dell’ente di conflitti di interessi e di persone ricoprenti molteplici ruoli all’interno
dell’organizzazione stessa;
c) Presenza di polizza assicurativa per copertura rischi da RCT;
d) Presentazione di piano costi/ricavi relativi al corso oggetto di richiesta di accreditamento da parte
dell’ente. Eventuali eccedenze devono essere reinvestite in facilitazioni per allievi in necessità,
divulgazione del counselling, pubblicazioni sul tema del counselling, borse di studio.
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Sezione 3
Procedura per la formazione permanente
Art. 1 - Tipologia di formazione permanente
La formazione permanente viene erogata nei seguenti modi:
a) Formazione seminariale tematica in via diretta o indiretta
b) Supervisione.
Art. 2 - Formazione permanente tematica e seminariale diretta e indiretta
Formazione permanente tematica e seminariale diretta: la formazione diretta viene erogata da counsellor
iscritti ad A.PRO.CO. che abbiano presentato per approvazione preliminare al Consiglio Direttivo i loro
seminari. Una volta approvati i programmi formativi dei seminari, dovranno figurare nel piano di formazione
permanente annuale pubblicato sul sito dell’associazione e aggiornato di volta in volta inserendo le nuove
proposte formative.
L’aggiornamento a carattere seminariale (workshop, stage, etc.): deve avere una durata minima di 12 ore e
devono essere suddivisi in moduli, specificando per ogni modulo: docente, ore, programma sintetico.
Altri aggiornamenti verranno valutati dal Consiglio Direttivo.
Formazione permanente tematica e seminariale indiretta: l’iscritto che desideri svolgere la formazione
permanente presso enti differenti da A.PRO.CO. deve richiedere preventivamente il riconoscimento del
programma che desidera seguire, tramite presentazione alla commissione riconoscimento percorsi formativi.
La presentazione della domanda deve essere corredata di:
a) Domanda del socio;
b) Impegno dell’ente formatore a rilasciare attestato di partecipazione, contenente i dati minimi del
programma (titolo, luogo, monte ore, data, docente, argomento svolto secondo criteri teorici o pratici,
n° ore riconosciuto)
c) Autocertificazione di veridicità da parte del socio counsellor.
Successivamente la Commissione riconoscimento percorsi formativi analizzerà la domanda ed esprimerà il
parere positivo o negativo al riconoscimento dell’attività formativa e alla copertura del requisito di formazione
permanente stabilito.
Art. 3 – Formazione permanente - supervisione
La supervisione viene erogata da counsellor appartenenti ad A.PRO.CO. il cui programma di supervisione
sia stato riconosciuto e validato da A.PRO.CO. secondo quanto definito alla sezione 6 del presente
regolamento. Inoltre, ogni professionista che voglia svolgere attività di supervisione dovrà presentare
preventivamente un programma di supervisione come definito nella sezione 6 e qualora sia approvato da
A.PRO.CO. potrà svolgerlo. La durata delle attività di supervisione deve essere di 13 ore annue.
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Sezione 4
Procedura per il mantenimento ed il rinnovo del certificato di
competenza professionale in counselling
(denominato C.C.Co.)
Art. 1 - Definizione e ambito di applicazione
Il Certificato di Competenza Professionale in Counselling è una attestazione di qualificazione professionale
ai sensi dell’art. 7, Legge 14 gennaio 2013, n. 4. E’ una credenziale che attesta il possesso di specifiche
conoscenze, competenze, abilità e compiti relativi allo svolgimento dell’attività di counsellor secondo gli
orientamenti di A.PRO.CO.
La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità per il mantenimento ed il rinnovo.
Art. 2 - Destinatari
Il C.C.Co. rilasciato da A.PRO.CO. è circoscritto ai soli soci di A.PRO.CO. in possesso dei requisiti minimi,
così come previsti dal regolamento sezione 1 all’art. 2.
Art. 3 - Obbligo di rinnovo
Ogni iscritto al Registro Counsellor di A.PRO.CO. ha l’obbligo di rinnovare il proprio Certificato di
Competenza Professionale in Counselling, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Art. 4 - Validità
Il C.C.Co. ha una validità triennale e deve essere di volta in volta rinnovato a cura dell’iscritto, pena la
decadenza dell’iscrizione stessa.
Il C.C.Co. deve essere rinnovato entro il 30 aprile dell’anno successivo al compimento del triennio.
Ai fini del calcolo del primo triennio di validità viene conteggiata la triennalità per anno solare.
Art. 5 - Requisiti per il rinnovo
Per rinnovare la certificazione triennale per il livello di Counsellor Qualificato occorre che il socio abbia
effettuato, nel triennio:
n.75 ore di formazione permanente secondo la seguente scansione:
a) 36 ore di formazione – aggiornamento;
b) 39 ore di supervisione.
I soci counsellor, che quindi non esercitano l’attività in forma prevalente o continuativa, possono effettuare
36 ore di supervisione o formazione aggiornamento.
Tutti i soci che richiedono il rinnovo del C.C.Co. devono essere in regola con i versamenti della quota
sociale.
Art. 6 - Requisiti per il rinnovo del certificato per Counsellor che svolgono attività di supervisione a
Counsellor sia individuali che di gruppo
Per rinnovare la certificazione triennale per il Counsellor che svolgono attività di supervisione occorre che il
socio abbia effettuato, nel triennio:
a) 36 ore di aggiornamento professionale / supervisione (di cui almeno 12 all’anno) alla gestione della
supervisione.
Art. 7 - Requisiti per il rinnovo del certificato per Counsellor che svolgono attività formativa nei
corsi per Counsellor
Per rinnovare la certificazione triennale per il Counsellor che svolge attività di formazione nei corsi di
formazione alla figura del Counsellor occorre che il socio abbia effettuato, nel triennio:
a) 36 ore di aggiornamento professionale / supervisione (di cui almeno 12 all’anno) alla gestione della
formazione.
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Art. 8 - Crediti in esubero
Il socio che dovesse maturare nel triennio di riferimento un numero di crediti superiori a quelli richiesti, non
potrà far valere i crediti in esubero per il triennio successivo.
Art. 9 - Pubblicazioni
Ogni pubblicazione a carattere divulgativo realizzata dal socio viene conteggiata nella misura di 1 ora di
credito formativo - aggiornamento fino ad un massimo di 12.
Ogni pubblicazione a carattere scientifico viene conteggiata nella misura di 3 ore fino ad un massimo di 12.
Art. 10 - Autoformazione
L’attività di autoformazione è riconosciuta con un rapporto ore pari al 50% (8 ore di autoformazione = 4 ore).
L’attività di autoformazione deve sempre essere preventivamente autorizzata dalla commissione validazione
percorso formativi (art. 11 del regolamento A.PRO.CO.).
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Sezione 5
Procedure dell’esame
professionale
di
valutazione
della
competenza
Art. 1 - Definizione
La presente sezione ha lo scopo di definire le procedure e l’ambito di applicazione dell’esame di valutazione
della competenza professionale per l’iscrizione ad A.PRO.CO. e al Registro Italiano dei Counsellor di
A.PRO.CO. nonché per l’assegnazione del C.C.Co. Tale documento sarà pubblicato nel sito www.aproco.it
affinché i candidati possano prenderne visione preliminarmente.
Art. 2 - Modalità di iscrizione all’esame
Chiunque sia in possesso dei requisiti minimi per l’iscrizione, può inviare domanda di partecipazione
all’esame utilizzando l’apposito modulo (03 - mod. R.S.E. _Richiesta per Sessione Esami rev. 01.docx)
all’interno del quale sono comprese anche le procedure che definiscono l’invio della documentazione
richiesta. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Le domande pervenute ad iscrizioni ormai terminate saranno in automatico dirottate sulla prima
sessione d’esame successiva utile.
Art. 3 - Convocazione dell’esame
Il Consiglio Direttivo, valutate preliminarmente le richieste di iscrizione ricevute, provvede a convocare la
sessione d’esame. I candidati sono avvisati tramite e-mail. La convocazione deve contenere: luogo, data,
orario dell’esame. La convocazione avviene inoltre tramite pubblicazione sul sito web dell’associazione.
Art. 4 - Costituzione della commissione
La commissione d’esame, in un numero di membri non inferiore a 3 (tre) è composta da almeno 1 (uno)
membro del Consiglio Direttivo.
Possono far parte della commissione d’esame tutti gli iscritti all’associazione secondo modalità definite dal
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare soggetti esterni in qualità di osservatori.
Art. 5 - Funzioni della commissione
La commissione vigila sul corretto svolgimento dell’esame, definisce le prove d’esame in accordo con il
Consiglio Direttivo e valuta le stesse per ogni candidato. Esprime una valutazione complessiva per ogni
candidato secondo il Mod. SVE - Scheda valutazione esame. Propone al Consiglio Direttivo il rilascio o
meno del C.C.Co.
Art. 6 - Svolgimento dell’esame
Ogni candidato deve presentarsi, secondo quanto previsto dalla convocazione ufficiale di cui all’art. 3 del
presente regolamento, munito di un idoneo documento di identità (carta di identità, patente, passaporto) in
corso di validità.
L’esame consta di tre prove: una prova scritta, una simulazione di colloquio e una prova orale.
a) Prova scritta: consiste in una serie di domande (alcune con risposte a scelta multipla, alcune con
risposte aperte) che vertono principalmente sui seguenti argomenti: organizzazione della
professione, fisco, privacy, consenso informato, gestione della contrattazione con il cliente, Statuto
A.PRO.CO., codice deontologico e regolamento interno di A.PRO.CO. con particolare riferimento
alle modalità di rilascio e di rinnovo del C.C.Co.
b) Prova pratica: si tratta di una simulata il cui contenuto riguarda lo svolgimento di un colloquio di
counselling.
c) Prova orale: consiste in un colloquio tendente a valutare le conoscenze teorico-metodologiche e le
capacità di stare in relazione con il cliente. Il contenuto della prova orale può essere costituito dallo
svolgimento della prova pratica.
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Art. 6 - Valutazione delle prove
I commissari esprimono per le tre prove sostenute dal candidato una propria valutazione.
Al candidato viene comunicato l’esito della prova, evidenziando allo stesso i punti di debolezza atti a
orientare il prosieguo della formazione in counselling o nella formazione permanente.
I membri della commissione dispongono di una griglia di valutazione che riguarda le competenze e le abilità
richieste: è su questa base che dispongono il loro giudizio. (Mod. SVE - Scheda Valutazione Esame docx)
Il risultato deve essere motivato verbalmente e riportato in relazione d’esame, convalidato e firmato dai
membri della commissione, comprovato dalla scheda di competenza relativa al singolo candidato.
Attraverso gli esiti riportati dalla commissione d’esame il Consiglio Direttivo delibera l’adesione del nuovo
socio ed il conseguente riconoscimento professionale C.C.Co. Qualora l’esito sia negativo sarà comunque
cura del Consiglio Direttivo comunicarlo all’esaminando.
Art. 7 - Ricorsi
Ricorsi avversi la decisione del Consiglio Direttivo possono essere proposti dal candidato al Consiglio
Direttivo stesso entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del risultato dell’esame. Il Consiglio Direttivo
convoca la commissione ad hoc composta da 1 membro del direttivo, 1 membro della commissione probiviri
e 1 membro commissione percorsi formativi. La commissione nominata si esprime in merito al ricorso entro e
non oltre 60 giorni.
Il giudizio emesso dalla commissione non è appellabile.
Art. 8 - Assenze, bocciature e ripetibilità dell’esame
In caso di assenza o di bocciatura, il candidato potrà richiedere di sostenere l’esame alla prima sessione
successiva utile.
Art. 9 - Applicazione
La presente procedura, nella sua attuale revisione, si applica a partire dalla prima sessione d’esame utile.
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Sezione 6
Procedura
PER
SUPERVISIONE
L’ACCREDITAMENTODEI
PERCORSI
DI
PREMESSA: i professionisti che intendono richiedere l’accreditamento dei propri percorsi di supervisione ad
A.PRO.CO. devono adeguare la propria programmazione ai seguenti criteri:
Art. 1- Definizione e campo di applicazione
a) La supervisione è un aiuto da parte di un collega a ciò qualificato ad uno o più colleghi interessati ad
acquisire le capacità appropriate per la pratica professionale nell’ambito del counselling, configurandosi,
quindi, come un sostegno al processo di apprendimento e crescita professionale;
b) Il percorso di supervisione può avvenire sia in forma individuale che in gruppo.
c) All’interno dei percorsi di supervisione, i supervisori si impegnano a rispettare il codice deontologico di
A.PRO.CO.
Art. 2 - Inoltro richiesta di accreditamento
Al fine di richiedere l’accreditamento della supervisione è necessario che ogni professionista interessato invii
al Consiglio Direttivo di A.PRO.CO. la documentazione sotto specificata e riportata nel Mod. A.P.S. –
Accreditamento Percorsi Supervisione:
a) modulo per la richiesta di accreditamento debitamente compilato e firmato (Mod. A.P.S.);
b) documento contenente tutte le informazioni relative all’aggiornamento come da allegato al presente
regolamento;
c) tutta la documentazione deve essere inviata per e-mail all’indirizzo [email protected]. La
domanda deve essere inviata per posta ordinaria e/o posta elettronica (modello complessivo).
Art. 3 – Validità dell’attività di supervisione
A.PRO.CO. non riconosce percorsi di supervisione che non siano stati preventivamente riconosciuti.
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sezione 7
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE E DI RECLAMO
Art. 1 - Oggetto
La presente sezione del regolamento disciplina l’esercizio del diritto di partecipazione mediante la
formulazione di segnalazioni e/o reclami, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Reclamo: la doglianza rivolta ad A.PRO.CO. e giustificata dal disservizio
di un socio
dell’Associazione per il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto, nel Codice
Deontologico, nei documenti interni all’associazione.
b) Organismo di autodisciplina: la Commissione disciplinare/Collegio dei Probiviri che ha compiti di
vigilare sulla corretta applicazione delle leggi, dello Statuto, del Regolamento interno, Procedure e
Linee Guida e del Codice Deontologico dell’Associazione;
Art. 3 - Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a tutti i soci del Registro dei Counsellor di A.PRO.CO.
Art. 4 - Modalità di redazione e presentazione all’Associazione
Le segnalazioni sono di regola redatte in forma scritta, possono essere anonime e possono essere inviate
all’Associazione attraverso qualunque mezzo tra cui, a titolo meramente esemplificativo: lettera, e mail
oppure consegnate a mano presso gli uffici.
I reclami nei confronti di un socio al Registro Italiano dei Counsellor di A.PRO.CO sono obbligatoriamente
redatti in forma scritta, non possono essere anonimi, e devono essere inviati all’associazione attraverso un
mezzo avente valore probatorio quale, ad esempio: fax, posta elettronica certificata, raccomandata con
ricevuta di ritorno, raccomandata a mano.
Sia le segnalazioni che i reclami devono contenere: a) dati identificativi di chi effettua il reclamo; b) dati
identificativi del socio counsellor; c) descrizione dei fatti nella maniera più dettagliata possibile riportando
tempi, luoghi, modi, etc.; d) eventuale documentazione aggiuntiva.
Art. 5 - Analisi della segnalazione e del reclamo
Le segnalazioni e i reclami sono protocollati.
I reclami devono essere obbligatoriamente inviati alla Commissione Disciplinare/Collegio dei Probiviri, al
seguente indirizzo mail [email protected].
I soggetti che effettuano una segnalazione o un reclamo hanno diritto di ottenere risposta scritta entro e non
oltre 30 giorni decorrenti dalla protocollazione.
Art. 6 - Modalità di evasione del reclamo verso un socio
La Commissione Disciplinare/Collegio dei Probiviri verifica se sia possibile un intervento immediato a ristoro
del Cliente. Qualora non sia possibile, la struttura pianifica il differimento dell'intervento precisando i termini e
il contenuto dello stesso.
È possibile effettuare un colloquio diretto con l'utente avendo cura di verbalizzarne il contenuto nel rispetto
delle disposizioni sulla riservatezza dei dati personali.
La Commissione Disciplinare/Collegio dei Probiviri elabora la risposta per l’utente e provvede alla sua
comunicazione, previa valutazione della completezza e della chiarezza delle informazioni fornite. Si adopera
per favorire un incontro tra l’utente che effettua il reclamo e il Socio Counsellor oggetto del reclamo con il
fine di trovare una risoluzione concordata della controversia.
Il tentativo di conciliazione della Commissione Disciplinare/Collegio dei Probiviri, qualunque sia l’esito della
procedura, non pregiudica il diritto dell’utente di adire l’autorità competente.
La Commissione Disciplinare/Collegio dei Probiviri, qualora decida invece di aprire un procedimento
disciplinare a carico del socio a seguito del reclamo presentato, atto di competenza del Consiglio Direttivo
(Art. 17 Statuto A.PRO.CO), è tenuta a darne immediata comunicazione anche all’utente che ha effettuato il
reclamo nei tempi e nei modi previsti del presente regolamento.
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Art. 7 - Reclami verso un socio in relazione a pratiche di concorrenza sleale
Ai fini della valutazione di pratiche di concorrenza sleale relative ad un socio, a seguito di specifica
segnalazione o reclamo, l’associazione applica integralmente quanto previsto dal decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
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Sezione 8
PROCEDURA PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 1 - Principi generali
Il procedimento disciplinare nei confronti dei soci all’associazione è volto ad accertare e mantenere le
condizioni di responsabilità da parte del counsellor nell’esercizio delle sue funzioni.
Il procedimento è regolato dagli art. 12 e 17 dello Statuto, dalla presente procedura e dalla sezione 7 del
presente regolamento.
Art. 2 - Responsabilità disciplinare e comunicazioni
La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l’inosservanza dei doveri professionali del socio
e sue omissioni per motivi di imprudenza, negligenza o imperizia o inosservanza delle norme statutarie e del
regolamento, e tenuto conto delle condizioni soggettive.
Tutte le comunicazioni inviate nella fase preliminare, nel corso del procedimento e all’esito dello stesso,
sono eseguite mediante lettera scritta.
Art. 3 - Astensione e ricusazione
Il componente la Commissione Disciplinare/Collegio dei Probiviri ha il dovere di astenersi dal partecipare al
procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:
a) se ha interesse nella vertenza disciplinare sia per motivi di tipo economico, fiscale, parentale,
informazioni personali sull’indagato. Inoltre per motivi di inimicizia dichiarata.
b) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.
Art. 4 - Fase preliminare
Il procedimento disciplinare nei confronti di un socio è promosso d’ufficio dalla Commissione Disciplinare/
Collegio dei probiviri, che chiede il consenso al Consiglio Direttivo per l’istruzione della pratica.
Il Consiglio Direttivo valuta se aprire la pratica oppure se sussistano motivi per l’archiviazione immediata.
Nel caso di assenso all’istruzione della pratica l’atto deliberativo del Consiglio Direttivo da avvio alle
successive fasi.
Art. 5 - Archiviazione immediata
Il Consiglio Direttivo può decidere di non aprire il procedimento, procedendo alla sua archiviazione, nei casi
in cui:
a) i fatti non sussistano palesemente;
b) le notizie pervenute siano infondate manifestamente;
c) i fatti non siano stati commessi da un socio dell’Associazione.
Art. 6 - Accertamenti preliminari
La Commissione Disciplinare/Collegio dei Probiviri svolge un primo accertamento sentendo il socio
interessato, l’autore della segnalazione oppure chiedendo informazioni o acquisendo documentazione.
La convocazione per l’audizione deve avvenire per socio e deve contenere una sintetica indicazione dei fatti
oggetto dell’accertamento.
Il socio ha facoltà di avvalersi dell’assistenza di un difensore che può essere individuato tra gli Avvocati
iscritti all’Albo degli Avvocati o tra gli iscritti all’Associazione, ha facoltà altresì di inviare memorie o di non
presentarsi all’audizione. In caso di mancata presentazione non giustificata il Collegio può procedere
comunque.
Di tutta la fase preliminare il Collegio dei Probiviri redige verbale scritto e lo trasmette al Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Apertura e termine del procedimento
L’apertura deve essere motivata e contenere: l’indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza
disciplinare e l’indicazione delle norme di legge o del codice deontologico o del regolamento che si ritengono
violate.
La delibera deve essere notificata al socio attraverso atto deliberativo del Consiglio Direttivo.
Regolamento interno A.Pro.Co – Versione 01
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Il socio o il difensore all’uopo da questi designato ha facoltà di produrre: deduzioni, memorie, documenti
entro 15 giorni dal ricevimento della notifica di cui al comma precedente.
Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro sei mesi dalla sua apertura.
Art. 8 - Le sedute
Le sedute avvengono avanti la Commissione Disciplinare/Collegio dei Probiviri e, salvo impedimenti, si
tengono presso la sede legale dell’Associazione.
Il Collegio procede all’istruttoria ammettendo tutti i mezzi di prova che ritiene rilevanti, anche su richiesta di
parte.
Il socio ha facoltà di produrre la propria documentazione fino a dieci giorni prima della seduta fissata e può
farsi assistere da un difensore.
Alla convocazione del socio si provvede mediante notifica scritta.
Della seduta viene redatto verbale.
Art. 9 - Sospensione del procedimento
Il Consiglio Direttivo, su richiesta della Commissione Disciplinare/Collegio dei Probiviri, ha l’obbligo di
disporre la sospensione del procedimento in caso di pendenza di procedimento penale a carico del socio per
gli stessi fatti, in attesa dell’esito di tale giudizio.
La sospensione interrompe i termini di durata del procedimento.
Il procedimento disciplinare è altresì sospeso in caso di cancellazione del socio.
Art. 10 - Decisione e pubblicazione
Esaurita l’istruttoria la Commissione Disciplinare/Collegio dei Probiviri trasmette il proprio parere al Consiglio
Direttivo che, previa discussione, assume la decisione.
Le decisioni avvengono a maggioranza semplice e, in deroga a quanto previsto dall’art. 12, comma 4 dello
Statuto, in caso di parità prevale il giudizio più favorevole al socio.
La decisione può consistere: nell’archiviazione, nella sospensione, nell’irrogazione della sanzione.
La decisione deve essere inviata entro e non oltre i quindici giorni da quando è stata presa dal socio.
In caso di irrogazione della sanzione la stessa deve trovare evidenza di comunicazione all’esterno attraverso
pubblicazione nel sito www.aproco.it.
Art. 11 - Requisiti della decisione
La decisione assunta dal Consiglio Direttivo deve contenere l’esposizione dei fatti, lo svolgimento del
procedimento, la motivazione, l’indicazione dei voti favorevoli, contrari, degli astenuti e delle schede bianche,
la data in cui è stata pronunciata, l’eventuale sanzione comminata.
Art. 12 - Sanzioni
Possono essere erogate le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo: consiste nella contestazione, a fronte di una mancanza lieve commessa e nel richiamo ai
suoi doveri;
b) censura: consiste nel biasimo per la mancanza commessa;
c) sospensione: consiste nella sospensione del C.C.Co. per un periodo non superiore ad un anno;
d) espulsione: consiste nella cancellazione del socio dall’associazione
In caso di recidiva, il Consiglio Direttivo può applicare al socio una sanzione più grave di quella
precedentemente irrogata.
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Sezione 9
Regolamento Sedi Regionali di A.PRO.CO.
Art. 1 - In conformità allo Statuto di A.PRO.CO. e del Regolamento dallo stesso richiamato, con delibera del
Consiglio Direttivo di A.PRO.CO. sono istituite le sedi regionali (d’ora in poi definite S.R.) denominate Sedi
Regionali A.PRO.CO. nell’allegato A alla presente sezione del Regolamento.
Art 2 – La S.R. opera in coerenza con i dettami statutari di A.PRO.CO. e al Regolamento, aderendovi
totalmente e perseguendo le finalità della sede Nazionale dell’Associazione.
Art 3 – Chiunque risieda in un territorio regionale in cui non vi sia una S.R. potrà richiedere autorizzazione
per l’apertura della S.R. medesima al Consiglio Direttivo, organo che, a suo insindacabile giudizio, esprimerà
parere vincolante per l’apertura della S.R. E’ cura del Consiglio Direttivo tenere aggiornato l’allegato A al
presente regolamento, con le sedi regionali in vigore, così come la revisione del sito nazionale e di altre
forme di comunicazione all’esterno di A.PRO.CO. L’eventuale chiusura di S.R. già in essere potrà essere
deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art 4 – La S.R. ha come scopo quello di attuare nel territorio regionale di suo riferimento le politiche di
A.PRO.CO. in conformità allo statuto nella sua totalità, al regolamento interno e alle linee di indirizzo
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo di A.PRO.CO. E' stabilito che i compiti specifici della sede siano
articolati, in maniera vincolante alle indicazioni dello statuto, come segue:
a) attuare la politica di A.PRO.CO. nella regione di competenza;
b) vigilare sull’operato dei soci operanti nel territorio regionale e verificare la corretta ed effettiva applicazione
dei provvedimenti disciplinari fatti dagli organi interni previsti dallo Statuto;
c) tenere aggiornato l’elenco dei soci fatto dal Consiglio Direttivo, svolgendo azioni di comunicazione interna
tra gli stessi;
d) dirimere eventuali contenziosi che dovessero emergere tra i soci, in prima istanza avvalendosi degli
organi nazionali previsti dallo statuto per i contenziosi che dovessero essere di natura elevata rispetto alle
possibilità di risoluzione;
e) verificare la buona condotta generale da parte dei soci operanti nel proprio territorio;
f) redigere una relazione generale annuale sull’operato svolto dai soci nel proprio territorio regionale;
g) proporre iniziative atte alla diffusione delle attività di A.PRO.CO.: workshop, presentazioni, conferenze,
attività di sensibilizzazione anche in collaborazione con associazioni del territorio e utilizzando professionisti
del luogo;
h) tutte le iniziative divulgative devono essere proposte al Consiglio Direttivo e da questo autorizzate. A
livello nazionale è realizzato il sito di A.PRO.CO. all’interno del quale le S.R. avranno un’apposita sezione da
curare relativamente ai contenuti del proprio territorio. All’interno del sito, ad esempio, potranno essere
presenti nelle home page delle S.R. le Associazioni costituite dai soci nei propri territori.
La S.R. raccoglie suggerimenti, proposte e aspetti critici sottoponendoli al Consiglio Direttivo per la
discussione ed eventuali decisioni da assumere.
Art.5 – La durata della S.R. è a tempo illimitato e decade con il decadere di A.PRO.CO. o per quanto
riportato all’art. 3 della presente sezione del Regolamento su atto deliberativo del Consiglio Direttivo;
Art. 6 – I soci sono iscritti in un elenco soci a livello Nazionale; è cura del Consiglio Direttivo trasferire alle
S.R. l’elenco dei soci della propria regione aggiornando annualmente tale elenco. La perdita della qualità di
socio di A.PRO.CO. implica l’immediata decadenza dalla partecipazione alle attività (mailing list o altro) della
S.R.
Art 7 - Organi della S.R. sono il Coordinatore e il Vice Coordinatore nominati dal Consiglio Direttivo. Qualora
nel corso del biennio venga meno una delle due cariche, sarà cura del Consiglio Direttivo la loro
sostituzione. Il mandato del Coordinatore e del suo Vice ha la durata di cinque anni con la possibilità di
svolgere due mandati consecutivi.
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Art 8 – Ruolo del Coordinatore e del Vice Coordinatore è quello di:
a) tenere aggiornato il registro soci sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
b) tenere aggiornato il registro soci sulla base delle indicazioni dei soci sul territorio di operatività e sulle
disponibilità temporali di esercizio attivo della professione. Ciò ha lo scopo di poter comunicare ai potenziali
clienti che dovessero interloquire con la S.R. l’operatività e reperibilità dei soci stessi. Deve essere cura dei
singoli soci comunicare al Coordinatore le proprie disponibilità temporali e di esercizio attivo;
c) verificare la congruenza dei siti/blog etc. dei singoli soci del proprio territorio con la politica e deontologia
adottate da A.PRO.CO.;
d) individuare, stabilire e suggerire possibili sedi per realizzazione di convenzioni, seminari e tirocini di
counselling;
e) gestire, attraverso adeguate forme comunicative (es. mailing list), la comunicazione con i soci del proprio
territorio.
Art. 9 - I Coordinatori Regionali e i loro Vice costituiscono un Comitato delle Regioni che si riunisce almeno
una volta l'anno con le seguenti funzioni:
a) verifica l'andamento delle singole sedi,
b) verifica l'andamento di mercato nelle singole sedi,
c) analizza le problematiche gestionali di ogni singola sede.
Inoltre il Comitato delle Regioni costituisce organo consultivo per il Consiglio Direttivo nei diversi ambiti e
argomenti in cui il Consiglio Direttivo stesso richieda un parere. Il Comitato delle Regioni può inoltre proporre
al Consiglio Direttivo ambiti e argomenti da sottoporre a discussione/decisione.
Art. 10 – Qualunque contributo derivante da fonti esterne alla S.R. avviene tramite la sede centrale.
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo di A.PRO.CO. può rimuovere dall’incarico i rappresentanti della S.R. in caso di
gravi inadempienze e palese discordanza dei comportamenti con lo statuto, con il regolamento
dell'Associazione e con le politiche da questa sostenute.
Art. 12 – Le modifiche del presente Regolamento potranno essere apportate solo dal Consiglio Direttivo di
A.PRO.CO. e ratificate dall’Assemblea.
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Sezione modulistica accessibile solo per i soci o attraverso
richiesta alla segreteria di A.PRO.CO.
01 - Mod. D. ASS. - Domanda per l’accreditamento del corso di formazione in counselling.doc
03 - mod. R.S.E. - Richiesta per Sessione Esami rev. 01.docx
03 - mod. R.I. - Richiesta di Iscrizione rev. 01.docx
04 - Mod. APS - Accreditamento Percorsi di Supervisione.docx
Regolamento interno A.Pro.Co – Versione 01
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