Documenti f confsal Anno XIX - numero 42 Martedì 23 dicembre 2014 Confederazione E u r o p e a dei Sindacati Indipendenti Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.a. Spedizione in A bbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - DC B Roma Euro 0,70 A bbonamento annuale Euro 26,00 La copia si può anche acquistare nelle nostre sedi C onfsal in tutta Italia SETTIMANALE DI POLITICA E INFORMAZIONE SINDACALE Società Cultura Lavoro CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI Sito Internet: www.confsal.it E-mail: [email protected] PENSIONATI SERVIZI PER L’INFANZIA Per garantire paternità e correttezza dei pagamenti di baby-sitting Corresponsione voucher Richiesta di variazione dell’ufficio pagatore on-line per acquisti di servizi L ’Inps con messaggio n. 9175/2014 comunica che la procedura di gestione delle domande WebDom è stata implementata con un nuovo prodotto che consente di richiedere on-line la variazione dell’ufficio pagatore in Italia e all’Estero da parte di pensionati dotati di Pin o mediante il Portale dei servizi messi a disposizione dei Patronati. Le domande di variazione dell’ufficio pagatore presentate in via telematica saranno disponibili, per le Sedi, nella procedura WebDom con le stesse modalità previste per le generalità delle domande di pensione. Il funzionamento di tale procedura on-line ha le seguenti caratteristiche che garantiscono la corretta ed efficiente gestione delle variazioni delle modalità di pagamento: • l’integrità dei dati attraverso la riconducibilità della richiesta al pensionato per migliorare la garanzia della paternità della richiesta e della correttezza dei pagamenti, è obbligatoriamente richiesto in al- A causa delle difficoltà insorte nel contesto dell’operazione di modifica delle deleghe Rid sprovviste della clausola ad importo fisso, con messaggio Inps n. 4786 del 20.5.2014 è stato consentito agli assicurati di provvedere al pagamento delle rate di riscatto o ricongiunzione non pagate per i mesi da dicembre 2013 a maggio 2014, entro il 31 luglio 2014 (considerando altresì le rate pagate in ritardo nel suddetto intervallo come tempestivamente e regolarmente versate). Atteso il perdurare di difficoltà riconducibili alla suddetta operazione, con il presente messaggio si dispone che tutte le rate non pagate per i mesi da dicembre 2013 a novem- legato copia di un valido documento di identità e del documento dell’Ente pagatore dal quale si evincano le coordinate bancarie e l’intestazione del conto corrente o libretto di deposito; • il controllo sulla correttezza formale della compilazione della richiesta: la procedura richiama lo stesso servizio di controllo sulle coordinate bancarie cui fanno riferimento gli applicativi gestionali in uso presso le Sedi per la variazione di ufficio pagatore, guidando il pensionato e il Patronato nell’indicazione delle coordinate bancarie in modo formalmente corretto; • la tracciabilità del processo: una volta pervenuta on-line la richiesta presso la Sede interessata, il pensionato o il Patronato riceve un numero di domanda, attraverso il quale seguire lo stato della pratica; • la riduzione degli adempimenti da parte dell’operatore di Sede: per dare corso alla variazione, è sufficiente che la Sede accerti la validità dei documenti inviati, la corrispondenza tra coordinate inserite rispetto a quelle presenti sul documento della banca e l’intestazione o cointestazione del conto al beneficiario della prestazione; • la trasparenza e sicurezza per il pensionato: una volta convalidata la variazione, la procedura invia automaticamente una comunicazione di conferma o di rigetto all’indirizzo di posta elettronica segnalato dal pensionato o dal Patronato al momento della richiesta; • la gestione dell’intera posizione pensionistica del soggetto: nel caso di titolarità di più pensioni, la variazione delle modalità di pagamento opera su tutte le prestazioni intestate al medesimo soggetto, eccezion fatta per le situazioni particolari quali ad esempio la localizzazione del pagamento di una prestazione in sede. nell’ottica dell’integrazione dei processi lavorativi viene offerta la possibilità di utilizzare un’unica procedura per richiedere la variazione delle modalità di pagamento di tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, anche se afferenti a gestioni diverse. Tuttavia, dal momento che non tutte le pensioni L ’articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Con Decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2014 n. 287, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di A PAgInA 3 A PAgInA 2 CONTRIBUTI Pagamento con Rid per riscatto ricongiunzione e rendite vitalizie Per coloro a cui è stata revocata d’ufficio la delega Rid bre 2014 possano essere versate entro e non oltre il 28 febbraio 2015 (le rate versate in ritardo nel suddetto intervallo temporale saranno quindi da considerare come tempestivamente e regolarmente versate). Con successiva comunicazione sarà fornito alle Strutture territoriali l’elenco contenente i nominativi dei soggetti interessati affinché siano contattati (telefonicamente, per posta elettronica o cartacea) ed informati della possibilità di effettuare i pagamenti mancanti entro il termine stabilito. Apposito avviso sarà pubblicato sul portale dei Pagamenti sul sito Internet dell’Istituto. Si raccomanda la massima attenzione nella gestione dell’operazione affinché i soggetti interessati siano puntualmente e tempestivamente infor- mati sul contenuto del presente messaggio. In ultimo, al fine di fornire ogni utile informazione all’utente che debba attivare (o riattivare) presso il proprio Istituto di credito la delega Rid con la sottoscrizione della clausola dell’importo fisso predeterminato (tale clausola è obbligatoria in quanto l’Inps non ha aderito al servizio di addebito diretto europeo Sepa Sdd mantenendo l’attuale iter di incasso Rid a importo fisso predefinito non stornabile, per il quale non sussiste per il debitore la facoltà di esercizio del diritto di rimborso entro le 8 settimane), si rinvia al messaggio Inps n. 4786/2014 in cui, in allegato, sono contenute le indicazioni per la corretta compilazione. ❐ MARTEDì 23 DICEMBRE 2014 2/DALLA PRIMA PAgInA ➧ delle gestioni pubbliche e sport/spettacolo sono residenti sul data-base delle pensioni e che tuttora alcune attività gestionali richiedono il ricorso a procedure informatiche proprie dei sistemi degli Enti soppressi, è stato necessario predisporre un procedimento temporaneo che sarà aggiornato non appena superati gli attuali disallineamenti. Pagamento in Italia Com’è noto, il pagamento in Italia delle prestazioni pensionistiche e assimilate può essere effettuato attraverso il circuito degli Istituti di credito ovvero tramite Poste Italiane, mediante accredito su conto corrente nominativo, su libretto di risparmio nominativo o carta prepagata assistita da Iban (nei casi in cui è ammessa). In questi casi la domanda di variazione ufficio pagatore va integrata, oltre che con copia del documento di identità del pensionato, con il modulo AP03 (se è richiesto il pagamento in Banca) o AP04 (se presso Poste) debitamente compilati. Si ricorda che tali modelli costituiscono un documento essenziale ai fini della validità della richiesta in quanto rappresentano l’assunzione di responsabilità da parte dell’Ente pagatore circa la coerenza tra le coordinate indicate e l’intestazione al pensionato del conto corrente, libretto di risparmio, o della carta ricaricabile. Infatti, si ribadisce che il conto corrente bancario o postale nominativo, il libretto di risparmio nominativo e la carta prepagata su cui viene chiesto di eseguire il pagamento della pensione devono essere intestati o cointestati al pensionato. La carta prepagata deve essere assistita da Iban. Si rammenta con l’occasione che il pagamento con modalità a sportello è soggetto alla disciplina sulla limitazione dell’utilizzo del contante di cui all’art. 12, comma 2, del D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni. Pagamento all’Estero La richiesta di pagamento all’Estero della pensione può essere presentata attraverso la procedura on-line solo se il soggetto è residente all’Estero. La richiesta di pagamento all’Estero da parte di pensionato residente in Italia, al momento, deve essere gestita con le modalità già in uso. Il pagamento all’Estero è consentito solo allo sportello o con accredito su conto corrente nominativo intestato o cointestato al pensionato. In quest’ultimo caso è necessario completare la domanda, oltre che con il documento d’identità del pensionato, con l’acquisizione di un documento della banca dal quale risultino le coordinate bancarie e l’intestazione del conto. Può essere considerato sufficiente, a tal fine, un estratto conto (con i dati contabili oscurati) o una qualsiasi comunicazione della banca al pensionato da cui siano desumibili le suddette informazioni. In mancanza di tali documenti la variazione non dovrà essere effettuata e dovrà essere richiesto al pensionato/Patronato di integrare la documentazione. Si ricorda che le pensioni delle gestioni pubbliche e sport/spettacolo in pagamento all’Estero non sono ancora confluite nel data-base delle pensioni Inps e continuano a essere contrassegnate con la categoria numerica 801/2/3. Inoltre, nel caso di richiesta di pagamento all’Estero da parte del titolare di più pensioni, la gestione della variazione delle modalità di pagamento potrà essere effettuata con la procedura in argomento solo per le prestazioni delle gestioni private, mentre per le altre la variazione sarà gestita: PENSIONATI Richiesta di variazione dell’ufficio pagatore on-line • dalla filiale di coordinamento Roma sud-ovest-eur - Pensioni dipendenti PP.AA. - Ufficio Estero - Largo Josemaria Escriva De Balaguer 11, per pensioni delle gestioni pubbliche dal Polo Pals - Roma Amba Aradam, per pensioni delle gestioni sport/spettacolo. Variazione della residenza La procedura di variazione dell’ufficio pagatore on-line consente, qualora sia necessario, la variazione dei dati di residenza: nazione, indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale. Si precisa che tale variazione opererà soltanto su Arca. Per assicurare l’allineamento dei dati, nei casi di titolarità di trattamenti pensionistici delle gestioni dei lavoratori pubblici e dello spettacolo e degli sportivi professionisti, in attesa del previsto rilascio di funzionalità che assicureranno l’aggiornamento automatico dei dati, le modifiche dei dati di residenza devono necessariamente essere effettuate a cura delle Sedi anche sulle anagrafiche proprietarie delle rispettive gestioni. A tal fine, si invitano i responsabili delle Strutture di produzione a provvedere alle necessarie abilitazioni e alle opportune iniziative di formazione finalizzate ad assicurare che tutti gli operatori interessati siano in condizione di poter operare le suddette variazioni. Si rammenta inoltre che, nel caso in cui il soggetto interessato alla variazione sia titolare di pensione in convenzione internazionale a carico delle gestioni private, la pensione deve essere ricostituita con l’indicazione del nuovo stato di residenza, se diverso da quello memorizzato. Si sottolinea, altresì, la necessità da parte degli operatori di provvedere alla puntuale verifica del regime fiscale applicabile alla prestazione erogata dall’Istituto a seguito della modifica dello Stato Estero di residenza, tenuto conto di quanto espressamente previsto dalle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale nonché dalla normativa fiscale italiana. Descrizione della procedura Presentazione domanda/Attività del richiedente Il servizio “Variazione ufficio pagatore” viene messo a disposizione dei soggetti muniti di Pin/Patronato all’interno del menù servizi online accessibile dal sito www.inps.it. Inserendo il Codice Fiscale vengono richiamate tutte le pensioni vigenti di cui il soggetto risulti titolare o contitolare principale. Le pensioni delle gestioni private riportano l’indicazione del codice Sede, della categoria e del numero di certificato seguita dalla qualifica del pensionato (T = titolare, C = contitolare). Si rammenta che le pensioni delle gestioni sport/spettacolo pagate in Italia sono identificate dai codici categoria da 201 a 206, e le pensioni delle gestioni pubbliche pagate in Italia sono identificate con i codici categoria da 213 a 227. Come già precisato, le pensioni della gestione sport/spettacolo e della gestione pubblica pagate all’Estero continueranno ad essere contrassegnate con categoria 801, 802 o 803. Una volta verificate le pensioni, il richiedente può visualizzare i dati anagrafici memorizzati in archivio. Per aggiornare l’indirizzo è necessario selezionare il check button “Residenza”, selezionare “variazione indirizzo”, apponendo un flag nell’apposita casella e procedendo all’aggiornamento dei dati. Come già ricordato, tale variazione avrà effetto immediato su Arca mentre l’aggiornamento degli archivi delle gestioni pubbliche e sport/spettacolo, in attesa della predisposizione di procedure che assicurino l’allineamento automatico delle anagrafiche, deve essere effettuato manualmente dall’operatore. Dopo la conferma o la variazione dei dati anagrafici e di residenza è possibile accedere alla schermata successiva per effettuare la scelta della modalità di riscossione. Si ribadisce che, al momento, il pensionato residente in Italia non può chiedere di localizzare il pagamento all’Estero. Il soggetto residente all’Estero può chiedere sia il pagamento all’Estero che in Italia. nella maschera successiva è possibile allegare la documentazione prevista: • copia digitale del documento d’identità del pensionato del modello AP03/AP04, per i pagamenti in Italia del documento della banca da cui rilevare le coordinate e l’intestazione del conto corrente, per i pagamenti all’Estero. Completata la compilazione delle informazioni, la domanda può essere inviata. La procedura provvede automaticamente all’assegnazione alla Sede competente con i criteri in uso per la generalità delle richieste afferenti il mondo pensioni, in base al codice della Sede che gestisce la pensione (sia per i pagamenti in Italia che per quelli all’Estero). nel caso in cui il pensionato sia titolare di più pensioni la procedura indirizzerà la domanda alla Sede della pensione con la categoria numerica minore. In caso di concomitanza di sole pensioni delle gestioni pubbliche e sport/spettacolo la Sede selezionata sarà l’Ufficio Estero della filiale di coordinamento Roma sud-ovest-eur (7001). Alla richiesta viene assegnato un numero di domanda, attraverso il quale sarà possibile seguire lo stato della pratica. Gestione della domanda L’operatore di Sede troverà la domanda di variazione sulla griglia delle domande telematiche sotto la voce Prodotto - variazione ufficio pagatore. Una volta presa in carico la domanda l’operatore, visualizzati i documenti ed effettuati gli opportuni controlli, potrà procedere alla definizione attraverso il tasto Definizione che propone le opzioni Reiezione o Variazione. Selezionando l’opzione Reiezione, viene proposto il menù con le motivazioni. Selezionata e confermata la motivazione appropriata, la procedura restituisce a video il contenuto della lettera che verrà inviata a seguito della ulteriore conferma. Si segnala che il codice motivazione 00126 consente di inserire una motivazione diversa da quelle codificate. Selezionando l’opzione Variazione, la procedura restituisce un pop-up che riporta l’esito dell’operazione (operazione è stata eseguita con successo) e successivamente mostra la lettera inviata. Casi particolari La gestione delle richieste di variazione delle modalità di pagamento nei casi di plurititolarità di pensioni delle gestioni private, pubbliche e sport/spettacolo può presentare aspetti peculiari, dal momento che i pagamenti delle pensioni delle gestioni private e di quelle delle gestioni pubbliche e sport/spettacolo in Italia avvengono secondo gli stessi flussi di disposizione, mentre per l’Estero sono eseguiti con modalità differenziate. Si riportano di seguito alcune possibili casistiche e le relative modalità gestionali. • soggetto residente in Italia, titolare di pensioni sia delle gestioni private che di quelle pubbliche e sport/spettacolo, che richiede il cambio ufficio pagatore in Italia. Il servizio provvede alla variazione dell’ufficio pagatore per tutte le pensioni intestate al soggetto. • soggetto residente in Italia, che indica una residenza estera e chiede la variazione delpagamento da Italia a Estero. La procedura effettua la variazione dell’anagrafica in Arca. L’operatore della Sede che riceve la richiesta può validare la variazione dell’ ufficio pagatore delle sole pensioni delle gestioni private attraverso l’opzione “definizione”. Al momento della definizione viene inviata al pensionato una mail automatica con l’indicazione delle pensioni per le quali si è provveduto alla variazione e con l’informazione che per le pensioni delle gestioni pubbliche e sport/spettacolo è in corso l’istruttoria presso la Sede competente. Contemporaneamente saranno inviati messaggi di posta elettronica agli uffici competenti con invito a gestire la variazione: • per la pensione della gestione pubblica, alla casella di posta elettronica istituzionale dell’Ufficio Estero della Filiale di coordinamento Roma sudovest eur - Pensioni dipendenti PP.AA.: [email protected]; • per quella della gestione sport/spettacolo, alla casella di posta elettronica istituzionale del Polo Pals: [email protected]; • soggetto residente all’Estero, che trasferisce la residenza in Italia o varia la residenza estera e chiede il pagamento in Italia o la variazione delle modalità di pagamento da Estero a Estero (all’interno dello stesso Paese o da un Paese all’altro). nel caso in cui sia titolare sia di una pensione delle gestioni private che di una pensione delle gestioni pubbliche e sport/spettacolo, la richiesta viene trattata con la modalità disgiunta descritta al punto precedente. Se il soggetto residente all’Estero è titolare solo di una o più pensioni delle gestioni pubbliche e/o una o più pensioni delle gestioni sport e spettacolo, la domanda viene assegnata all’Ufficio Estero della filiale di coordinamento Roma sud-ovest-eur - Pensioni dipendenti PP.AA. - codice Sede 7001. La mail contenente la richiesta di variazione perverrà a [email protected] solo una volta definita la pratica dagli operatori della gestione pubblica. Al pensionato viene inviata una comunicazione che lo informa che la domanda di variazione dell’ufficio pagatore è in corso di istruttoria presso la Sede competente. Relativamente ai trattamenti pensionistici della gestione pubblica, si fa, inoltre, presente che sono tutt’ora attive le modalità di presentazione, in via telematica, delle domande di “variazione delle modalità di riscossione della pensione” e “richiesta trasferimento del pagamento della pensione all’Estero” di cui alla circolare Inps n. 42 del 21.03.2013. Si invitano gli operatori delle relative gestioni a informare i pensionati interessati delle avvenute lavorazioni. ConTInUAzIonE/3 MARTEDì 23 DICEMBRE 2014 ➧ sperimentazione. Il contenuto della circolare Inps n. 169/2014, innova ed integra quanto disposto con la circolare Inps n.48 del 28 marzo 2013. Ambito di applicazione Ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2014, al beneficio (nelle due misure sopra indicate) possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di Amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n.335. In proposito si rammenta che tutte le lavoratrici (autonome) iscritte alla gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata). A tali lavoratrici, inoltre, la misura sperimentale in argomento è concessa avendo presente che il congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (circolare del 21 dicembre 2007, n. 137). Le madri-lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel DecretoMinisteriale. non sono ricomprese nel beneficio le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle Leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla Legge 13 marzo 1958, n. 250). Sono, in ogni caso, escluse: 1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; 2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del Decreto-legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione. SERVIZI PER L’INFANZIA Corresponsione voucher per acquisti di servizi di baby-sitting dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale Inps territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio dichiarato nella domanda, se diverso dalla residenza. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarli frazionatamente. In ogni caso i voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la madre aveva rinunciato nel momento di presentazione della richiesta. La madre lavoratrice che beneficia di più contributi per servizi di baby sitting (ipotesi di contributo richiesto per più figli) all’atto del ritiro dei voucher dovrà espressamente indicare il codice fiscale del figlio al quale il contributo ritirato si riferisce. In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni-lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby-sitting SOCIETÀ CULTURA LAVORO la madre è Confederazione generale tenuta ad Sindacati Autonomi Lavoratori effettuare la comuniSettimanale di po litica e info rmazio ne sindacale cazione Direttore MARCO PAOLO NIGI preventiva Direttore responsabile FEDERICO DE LELLA di inizio prestazioComitato di redazione: Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli - Barbara Cappiello ne, indicando oltre DIREzIonE: Viale di Trastevere, 60 - 00153 Roma al proprio Tel. 06 5809705 - Tel./Fax 06 5800370 - Tel. 06 5416496 codice fie-mail: [email protected] - [email protected] scale, il codice fiscale AMMInISTRAzIonE: Viale Trastevere, 60 - 00153 Roma Sito internet www.confsal.it del prestatore/preGestione editoriale: Società Cooperativa Editoriale Cultura Lavoro s.r.l. Viale di Trastevere, 60 - 00153 Roma - iscritta al R.O.C. al n. 9453 statrice, il ORGANIzzAzIONe eDITORIALe: Italo Meschini luogo di svolgimento La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 250 della preRegistrato Tribunale di Roma al n. 495 del 7-10-1996 stazione e Sped. A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma I DCB Roma le date preStampa: PINTOGRAF - Via Menalca, 37 - 00155 Roma sunte di Associato inizio e di L’organo di stampa è aperto a tutte le collaboraall’Unione fine dell’atzioni che, per necessità redazionali, potrebbero tutStampa Periodica tavia non essere integralmente accolte. Non si pubtività lavoItaliana blicano articoli già comparsi su altri giornali. rativa, attraverso i Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’Inps alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo. Se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita. Misura e durata del beneficio Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting modalità di ritiro e utilizzo dei voucher Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili. Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. nel caso in cui la madre lavoratrice richiede il contributo per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, l’Istituto consegnerà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia. I voucher in questione rientrano nella disciplina dell’art. 72, del Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. I voucher (o buoni lav o r o ) consegnati alle madri richiedenti sono unicamente cartacei. I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati seguenti canali: • il contact-center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); • il numero di fax gratuito Inail 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’Inail; • il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’; • la sede Inps. In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’Inail/Inps tramite gli stessi canali sopra indicati. Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare al prestatore/prestatrice i voucher - provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma. Il prestatore/prestatrice del servizio di baby-sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni-lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher. La madre-lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio Inps n. 12082 del 4 maggio 2010. I voucher emessi per servizi di baby-sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo. Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle Strutture Il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia erogati da Strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una Struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall’Istituto. Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) ed è aggiornato in tempo reale, affinché le lavoratrici possano consultarlo prima di effettuare l’iscrizione del bambino alla Struttura prescelta e prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio. Le Strutture già presenti in elenco per il primo anno di sperimentazione, che non siano state escluse o non si siano cancellate, qualora intendano iscriversi anche per gli ulteriori due anni di sperimentazione (2014-2015), dovranno accedere alla procedura on-line solo per manifestare la volontà di permanere nell’elenco. Le Strutture non ancora iscritte, invece, dovranno presentare domanda on-line, mediante Pin dispositivo (Circolare Inps n.50 del 15 marzo 2011). Le istruzioni per l’iscrizione o la conferma delle Strutture eroganti servizi per l’infanzia, nonché le mo- MARTEDì 23 DICEMBRE 2014 4/ConTInUAzIonE dalità di pagamento delle stesse, sono pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: home page>avvisi e concorsi>avvisi. Le procedure telematiche di iscrizione/conferma di iscrizione resteranno attive fino al 31 dicembre 2015. L’Istituto provvederà a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, ad ogni Struttura il nominativo delle madri beneficiarie, nonché il numero di mesi di beneficio concesso. Il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’Inps alla struttura scelta fino ad un massimo di 600,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di sei mesi, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria; le somme saranno erogate, nei termini di legge, a seguito dell’invio della richiesta di pagamento da parte della struttura alla sede provinciale Inps territorialmente competente. nella richiesta dovranno essere riportati: • il nominativo ed il codice fiscale della madre-lavoratrice; • il dettaglio dei mesi di servizio fruiti (es. dicembre 2014, gennaio 2015…); • il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura. Le Strutture presenti nell’elenco, sono altresì tenute ad inviare presso la propria sede provinciale Inps territorialmente competente, unitamente alla richiesta di pagamento, il modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre beneficiaria di utilizzo del contributo economico. Presentazione della domanda di accesso al beneficio SERVIZI PER L’INFANZIA Corresponsione voucher per acquisti di servizi di baby-sitting la presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di presentazione); b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi; c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale; d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione Isee valida. nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015). Variazione e cancellazione della domanda L’invio della domanda compilata on-line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura. La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda e sempre che la madre-lavoratrice sia ancora in possesso dei requisiti per presentare una nuova domanda (31 dicembre di ciascun anno di sperimentazione). smesso all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla madrelavoratrice al momento della presentazione della domanda. Detto provvedimento sarà comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso alla procedura di presentazione della domanda da parte della madre beneficiaria direttamente o tramite Patronato. L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di comunicazione a mezzo Pec ovvero dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda. L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro interessato circa la proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio. Per le lavoratrici dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, l’Istituto provvederà a trasmettere alle rispettivi Amministrazioni, il numero di mesi di beneficio dalle stesse richiesto in domanda, al fine di effettuare le necessarie verifiche di compatibilità con il congedo parentale dalle stesse fruito e per ogni ulteriore opportuno controllo. Rinuncia al beneficio La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per l’acquisizione della domanda. In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti potranno essere restituiti alla sede Inps presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento. La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all’importo dei voucher riconsegnati. Come già precedentemente precisato, il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 600 euro o a multipli di 600 euro. A titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 1.200 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni. La madre beneficiaria che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher ritirati e non utilizzati. Diversamente la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i mesi di congedo parentale a cui aveva rinunciato in cambio del beneficio. I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti. L’Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite Pec), l’avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i mesi per i quali la rinuncia è stata esercitata. L’Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio. L’Istituto, salvo quanto previsto dal D.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che avranno prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati. La domanda deve essere presentata all’Istituto esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite Pin dispositivo (circolare n. 50 del Monitoraggio 5/03/2011) oppure tramite Patronato. L’Istituto nei limiti della copertura Le istruzioni per la presentazione finanziaria indicata nel Decreto Midella domanda di beneficio sono connisteriale del 28 ottobre 2014 provsultabili sul sito web istituzionale atvederà a tenere aperta la procedura traverso il seguente percorso: avvisi e Accoglimento o rigetto della dodi presentazione delle domande fino concorsi-> avvisi. manda al 31 dicembre 2015. Il servizio d’invio delle domande è In conformità con quanto dispodisponibile attraverso il seguente Il provvedimento di accoglimento sto dall’art. 3 del Decreto Ministeriapercorso: -> Servizi per il cittadino –> o di rigetto della domanda sarà trale del 28 ottobre Autenticazione con 2014, in relazione alPin –> Invio domanl’andamento delle dode di prestazioni a mande e alle disponisostegno del reddito bilità residue, il Mini– > Invio delle dostero del Lavoro, delmande per l’assele Politiche Sociali, di gnazione dei contriconcerto con il Minibuti per l’acquisto Molteplici le finalità e i settori che beneficeranno delle risorse economiche stero dell’Economia e dei servizi per l’indelle Finanze, con fanzia. 5) Promuovere l’adattamento al a Confsal, presente ai Tavoli Euro, a favore dell’Italia. Inoltre, successivo Decreto nella domanda la di Partenariato per la gestio- sarà erogata la quota nazionale cambiamento climatico, la preDirettoriale, potrà inmadre-lavoratrice ne dei Fondi, ritiene di fonda- (obbligatoria per i Fondi Struttu- venzione e la gestione dei rischi; dicare un valore deve: mentale importanza la loro pro- rali) pari a circa Euro 32.000 6) Tutelare l’ambiente e promassimo dell’indicaa) indicare a quagrammazione. Mld, per un totale di Euro 130 muovere l’uso efficiente delle ritore della situazione le dei due benefici Il Comitato Interministeriale miliardi in 7 anni per l’Italia. sorse; economica equivalenintende accedere ed, per la Programmazione EconomiTali somme sono destinate ai 7) Promuovere sistemi di trate del nucleo familiain caso di scelta del ca (CIPE) ha approvato nell’aprile seguenti obiettivi: sporto sostenibili ed eliminare le re di appartenenza contributo per far 1) Rafforzare la ricerca, lo svi- strozzature nelle principali infrascorso la Proposta di Accordo di (Isee) dell’anno di rifronte agli oneri delstrutture di rete; Partenariato relativo alla pro- luppo tecnologico e l’innovazione; ferimento per accedela rete pubblica dei 8) Promuovere l’occupazione e grammazione dei Fondi Struttu2) Migliorare l’accesso alle tecre al beneficio, ovveservizi per l’infanzia rali Europei, di cui: Fondo Euro- nologie dell’informazione e della sostenere la mobilità dei lavoratori; ro, anche in via cono dei servizi privati 9) Promuovere l’inclusione sopeo di Sviluppo Regionale, FESR; comunicazione, nonché l’impiego comitante, potrà riaccreditati, indicare Fondo Sociale Europeo, FSE; e la qualità delle medesime; ciale e combattere la povertà; determinare la misula Struttura per l’inFondo di Coesione, per i Paesi 3) Promuovere la competitività 10) Investire nelle competenze, ra del beneficio. fanzia (pubblica o che ne beneficiano, Fondo Euro- delle piccole e medie imprese, il nell’istruzione e nell’apprendiAl raggiungimento privata accreditata) peo per l’Agricoltura e lo Sviluppo settore agricolo (per il FEASR) e il mento permanente; del limite di spesa di nella quale la lavoRurale (FEASR) e il Fondo Euro- settore della pesca e dell’acqua11) Rafforzare la capacità isticui all’art. 7 del soratrice stessa ha efpeo per gli Affari Marittimi e la coltura (per il FEAMP); tuzionale e promuovere un’Ammipra menzionato Defettuato l’iscrizione Pesca (FEAMP). 4) Sostenere la transizione ver- nistrazione pubblica efficiente. creto, l’Istituto non del minore (si preciSi tratta di finanziamenti com- so un’economia a basse emissioni prenderà in considesa che la scelta del plessivi di circa 325 miliardi di di carbonio in tutti i settori; Area Fondi strutturali razione ulteriori dobeneficio non può mande. essere variata, salvo SVILUPPO REGIONI ITALIANE Fondi strutturali di investimento europei L