COMUNE DI LARCIANO
PROVINCIA DI PISTOIA
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
APPROVATO CON DELIBERA C.C. 72 DEL 28/11/1997
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INDICE
CAPO I - I DIRITTI DI ACCESSO
ART. 1 - Fonti e Finalità
CAPO II - SOGGETTI DEI DIRITTI DI ACCESSO
ART. 2 - Soggetti del diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione Comunale
ART. 3 - Soggetti del diritto di accesso ai documenti amministrativi
ART. 4 - Nozione di diritto di accesso
ART. 5 - Oggetto del diritto di accesso alle informazioni e agli atti amministrativi
ART. 6 - Oggetto del diritto di accesso ai documenti ammini/vi
CAPO III- MODALITÀ' DI ACCESSO
ART. 7 - Accesso formale ed informale
ART. 8 - Accesso informale
ART. 9 - Accesso formale
ART. 10 - Richiesta di accesso irregolare od incompleta
CAPO IV - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO
ART. 11 - Individuazione del Responsabile del procedimento di accesso
CAPO V - ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
ART. 12 - Accoglimento della richiesta di accesso
ART. 13 - Copia dei documenti
ART. 14 - Riconsegna del documento
ART. 15 - Accesso mediante strumenti informatici
ART. 16 - Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso
ART. 17 - Rifiuto all'accesso
ART. 18 - Differimento dell'accesso
CAPO VI - DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE
ART. 19 - Casi in cui è possibile disporre l'esclusione del diritto all'accesso ai documenti amministrativi
ART. 20 - Limitazione al potere di esclusione del diritto di accesso
ART. 21 - Diritto di accesso e tutela della Privacy - Individuazione del titolare e del responsabile di
trattamento
ART. 22 - Circolazione dei dati all'interno del Comune
ART. 23 - Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati e da altri Enti Pubblici
ART. 24 - Richieste di accesso ai documenti amministrativi
CAPO VII- ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 25 - Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali
CAPO VIII -ULTERIORI DISPOSIZIONI
ART. 26 - Archivio delle istanze di accesso
ART. 27 - Pubblicazioni all'albo Pretorio
ART. 28 - Pubblicazioni nel territorio comunale
ART. 29 - Disposizioni finali.
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Capo I
I DIRITTI D'ACCESSO
ART. 1 - FONTI E FINALITÀ
1. Il presente regolamento attua i principi affermati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e le disposizioni
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 15.5.97 n.127, dallo statuto comunale e dal D.P.R.
n. 352/92.
2. Il presente regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti
amministrativi e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, per
rendere effettiva e consapevole la loro partecipazione all'attività del Comune.
3. Il regolamento assicura altresì il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o
stabilmente
detenuti dall'Amministrazione comunale, a chiunque ne abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Capo II
SOGGETTI DEI DIRITTI D'ACCESSO
ART. 2 - SOGGETTI DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. Il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione comunale, di cui all'ari. 7
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è assicurato:
a) a tutti i cittadini residenti nel Comune, dotati della capacità di agire o debitamente rappresentati ai
sensi del Codice Civile;
b) ai Consiglieri comunali ai quali il diritto di accesso è garantito da norme speciali, di cui all'art. 25
del presente regolamento;
e) ai rappresentanti delle:
- associazioni ed istituzioni registrate nell'apposito albo dell'associazionismo previsto dallo Statuto
comunale;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349;
d) ai rappresentanti delle persone giuridiche, pubbliche e private, che hanno sede o centro di attività
nel territorio comunale;
e) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso alle informazioni ed agli atti per
lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite;
f) ad ogni altra persona fisica o giuridica, istituzione, associazione od organizzazione che non abbia
residenza, sede o centro di attività nel Comune e che richieda di esercitare i diritti di accesso sopra stabiliti
per le finalità e con i limiti previsti dal successivo art. -3.
ART. 3 - SOGGETTI DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
personale e concreto per la tutela di proprie situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto
stabilito dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il diritto di accesso ai sensi del presente articolo può essere esercitato da amministrazioni, associazioni e
comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, sempre per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti.
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ART. 4 - NOZIONE DI DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso viene esercitato attraverso la visione - e/o il rilascio di copia della documentazione
amministrativa dell'ente locale.
2. La visione della documentazione amministrativa viene esercitata tramite l'esibizione dell'atto o
provvedimento richiesto, sotto la sorveglianza del personale addetto.
3. Il rilascio di copia della documentazione, consiste nella formazione di copia fotostatica,
fotografica,
filmata
o memorizzata su supporti magnetici, a cura del personale addetto, in forma
autenticata. La non autenticazione delle copie deve essere espressamente richiesta dall'istante.
ART. 5 - OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI
1. Oggetto del diritto d'accesso da parte dei soggetti di cui all'art. 2 sono gli atti amministrativi prodotti da
organi del Comune, nonché informazioni non aventi carattere riservato desumibili da atti, documenti,
pubblicazioni e da dati in possesso del Comune.
2. Il Comune assicura attraverso i responsabili dei procedimenti di accesso e nelle altre forme previste dal
presente regolamento le informazioni in suo possesso, con 1'esclusione,^ di quelle per le quali ricorrono le
condizioni preclusive o limitative di cui ai seguenti artt. 18 e 19.
ART. 6 - OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1. Il diritto di accesso dei soggetti di cui all'art. 3 è esercitato relativamente ai documenti
amministrativi ed alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l'interesse, sopra
definito, di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere titolare.
2. Oggetto del diritto di accesso ai documenti è ogni rappresentazione grafica-, fotocinematografica o
elettromagnetica o di qualunque altra specie di atti e provvedimenti dell'Amministrazione
comunale, anche interni, da essa formati o comunque utilizzati.
3. Il diritto di accesso ricomprende anche gli atti interni del procedimento
amministrativo
attengono alle fasi dell'iniziativa, dell'istruttoria e costitutiva di. Detto procedimento.
che
4. Gli atti e i documenti che costituiscono allegati di altro atto possono essere esibiti unitamente all'atto
principale del quale costituiscono parte integrante e sostanziale. Di essi potrà essere rilasciata copia anche
per parti.
5. Il diritto di accesso di cui ai precedenti commi è esercitato relativamente ai documenti amministrativi
ed alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l'interesse, sopra definito, di
cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere titolare.
CAPO III
MODALITÀ' DI ACCESSO
ART. 7 - ACCESSO FORMALE ED INFORMALE
1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale o formale cosi come previsto dagli art. 3 e 4 del
DPR 352/1992.
ART. 8 - ACCESSO INFORMALE
1. L'accesso informale avviene mediante richiesta scritta, o verbale, rivolta al competente ufficio o
all'Ufficio rel'azioni con il pubblico, negli orari di apertura al pubblico quando gli atti relativi siano di facile
reperimento o comunque riferiti all'anno in corso.
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2. Il richiedente, per iscritto, deve:
a) indicare le proprie generalità o i propri poteri rappresentativi, ove necessario;
b) indicare gli estremi del documento richiesto o gli elementi che ne consentano l'individuazione, precisando
anche le parti allegate all'atto delle quali, eventualmente se ne richiede copia o visione;
e) indicare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
d) specificare se intende prendere visione del documento, estrarre copia, trascrivere il testo od effettuare
copia dei dati informatizzati.
3. La richiesta è esaminata immediatamente, senza formalità 'alcuna, dal responsabile del procedimento
di accesso di cui al successivo art. 11 e qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità e legittimazione
del richiedente, sui propri poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto
all'accesso e sulla inesistenza di possibili cause ostative al rilascio, essa è accolta mediante esibizione
del documento, estrazione di copia ovvero altra modalità idonea.
4. Il responsabile del procedimento predispone in tal caso una ricevuta indicante con esattezza i documenti
rilasciati da far sottoscrivere al richiedente. Tale ricevuta viene depositata a cura del responsabile del
procedimento nel fascicolo relativo all'atto richiesto, ove esiste, e consegnata copia all'Ufficio di Segreteria
Comunale per essere inserita nell'apposito archivio
ART. 9 - ACCESSO FORMALE
1. Qualora non sia possibile, per-qualsiasi motivo, l'accoglimento immediato della richiesta in via informale,
o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi,
sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente protetto o sull'accessibilità del documento, il richiedente
è invitato a presentare istanza formale.
2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1°, il richiedente può sempre presentare istanza formale, di cui
l'ufficio è tenuto, su richiesta, a rilasciare ricevuta.
3. La richiesta di accesso in via formale deve essere presentata al protocollo generale del Comune e deve
contenere tutte le indicazioni ed i dati di cui al precedente art. 8.
4. Il procedimento di accesso formale deve concludersi,' ai sensi dell'art. 25, comma 4°, della L. 241/1990,
nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.
ART. 10 - RICHIESTA DI ACCESSO IRREGOLARE OD. INCOMPLETA
1. Nel caso in cui la richiesta di accesso in via formale sia irregolare od incompleta, il responsabile del
procedimento entro 10 giorni deve darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con
avviso di ricevimento.
2. In tale ipotesi, il termine per la conclusione del procedimento di accesso ricomincia a decorrere dalla data
di presentazione della richiesta perfezionata.
CAPO IV
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO
ART. 11 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI.ACCESSO
1. Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile dell'ufficio depositario dell'originale
dell'atto, ovvero, su delega di quest'ultimo, altro dipendente.
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CAPO V
ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
ART. 12 - ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
1. Con l'accoglimento della richiesta di accesso formale, il responsabile del procedimento comunica
al richiedente -l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi nonché il periodo di tempo, non inferiore a
quindici giorni, durante il quale può prendere visione della documentazione od ottenerne copia e
l'avvertimento che, salvo comunque l'applicazione delle norme penali, è assolutamente vietato asportare i
documenti dal luogo presso il quale sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in
qualsiasi modo.
2. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso ad
altri documenti (del medesimo tipo) nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento
aventi rilevanza specifica per la tutela degli interessi giuridicamente rilevanti del richiedente, fatte, salve
le eccezioni di legge o di regolamento.
3. L'esame del documento è effettuato dal richiedente, con jr l'eventuale accompagnamento di altra
persona, di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta.
4. L'interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti presi in
visione.
ART. 13 - COPIA DEI DOCUMENTI
1. L'esame dei documenti mediante semplice presa in visione degli stessi è gratuito.
2. Il richiedente che voglia ottenere copia dei documenti è tenuto a versare al Comune il rimborso
delle spese di riproduzione, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, oltre ai diritti di
segreteria nella misura e nei modi previsti per legge. In caso' di richiesta di numerosi documenti o di
documenti la cui riproduzione non possa essere fatta direttamente dal Comune (esempio: planimetrie),
il richiedente è tenuto ad anticipare le spese di riproduzione, su richiesta del responsabile del procedimento.
3. Il rilascio di copie è effettuato previa autenticazione delle stesse. Può essere rilasciata copia non
autenticata su espressa richiesta dell'interessato, con l'obbligo di utilizzarla sotto la propria responsabilità
per uso esclusivamente personale.
4. Anche per le copie non autenticate è dovuto il rimborso di cui al precedente comma 2.
5. Il rilascio di copie autenticate è assoggettato all'imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dal
D.P.R. 26.10.72 n. 642 e successive modifiche ed integrazione, nei quali il rilascio è effettuato in carta
libera con l'indicazione dell'uso specifico dichiarato dal richiedente.
ART. 14 - RICONSEGNA DEL DOCUMENTO
1. Terminato l'esame del documento da parte dell'interessato, il responsabile del procedimento deve indicare,
in apposito stampato, il giorno e l'ora in cui ha consegnato il documento nelle mani dell'interessato per farne
prendere visione o per estrarne copia il giorno e l'ora in cui lo stesso è stato restituito integro e senza alcuna
alterazione.
2. Il prestampato di cui al precedente comma 1 deve essere sottoscritto dal responsabile del
procedimento e dall'interessato, inserito nel relativo fascicolo, ove esistente, e una copia deve essere
consegnata all'Ufficio di Segreteria Comunale per essere inserita nell'apposito archivio.
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ART. 15 - ACCESSO MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI
1. L'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici è consentito purché rimanga salvaguardata
l'integrità dei dati e sia impedita la divulgazione non autorizzata degli stessi.
2. Le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate su supporti cartacei.
3. L'uso degli strumenti informatici è riservato esclusivamente al personale del Comune, ad eccezione di
eventuali apparecchiature self-service che possano essere installate per particolari tipi di informazioni.
4. Per l'accesso mediante strumenti informatici, in caso di attivazione dello stesso, il responsabile del
procedimento è il responsabile del servizio elaborazione dati od altro dipendente da lui delegato.
ART. 16 - RIFIUTO, LIMITAZIONE E DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale devono essere motivati
per scritto a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa
vigente, alle categorie di documenti sottratti all'accesso indicate nel successivo art. 19, alle
circostanze di fatto e di diritto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
2. Il provvedimento che dispone il rifiuto, la limitazione o il differimento dall'accesso è assunto, su proposta
del Responsabile del procedimento, dal Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Ente e trasmesso
all'interessato.
3. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è dato ricorso, nel termine di
trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, a norma dell'art. 25, comma 5°, della L.241/1990.
ART. 17 - RIFIUTO ALL'ACCESSO
1. Il rifiuto all'accesso al documento potrà comunque essere disposto nel caso in cui non Sia
sufficientemente comprovata l'esistenza di un interesse personale e concreto del richiedente all'accesso del
documento per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ovvero nei casi di cui all'art. 19, per .i
quali l'accesso è escluso, salvo quanto disposto nel successivo art. 20.
ART. 18 - DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO
1. Il differimento dell'accesso richiesto in via formale è disposto nel caso in cui sia necessario assicurare
una temporanea tutela agli interessi dell'ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità,
nonché quando i documenti f riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2°, della legge n.
241/1990 lett. e) e d) e dall'art. 8, comma 5, lett. e) e d) del regolamento approvato con D.P.R. n.
352/1992.
2. Il differimento può, inoltre, essere disposto per salvaguardare esigenze di riservatezza del Comune,
specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso deve necessariamente contenere l'indicazione della
durata del differimento stesso.
4. I documenti di carattere riservato relativi a situazioni private di persone diventano consultabili dopo
70 anni a norma dell'art. 21 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, salvo i casi di esclusione totale.
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CAPO VI
DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE
ART. 19 - CASI IN CUI E' POSSIBILE DISPORRE L'ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1. I documenti amministrativi del Comune, a norma degli artt. 24, comma 2, lettere e) e d), della legge n.
241/90 e 8, comma 5, lettere e) e d) del D.P.R. 352/92, sono sottratti all'accesso quando sono suscettibili
di recare un pregiudizio concreto all'ordine pubblico e alla prevenzione e alla repressione della criminalità
e alla riservatezza di terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con
particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale, ancorché i relativi dati 'siano stati forniti dagli stessi soggetti cui si riferiscono, così come
appresso specificato:
a) i documenti attestanti qualità personali dei candidati ai concorsi per l'assunzione dei dipendenti,
aventi carattere riservato e che non debbano formare oggetto di valutazione da parte della commissione
giudicatrice.
b) gli atti ed i documenti relativi ai singoli rapporti di lavoro inerenti alle qualità professionali e/o personali,
alla posizione fiscale o patrimoniale dei dipendenti od inerenti a procedimenti disciplinari.
c) i verbali di contravvenzione elevati dalla Polizia Municipale o da altri accertatori e gli atti inerenti il
procedimento di accertamento.
d) gli atti di adempimento di obblighi fiscali relativi alla .posizione fiscale di dipendenti e di terzi.
e) gli atti ed i documenti inerenti la vita privata, la situazione personale e familiare dei cittadini, il loro stato
di salute, le loro condizioni economiche e quant'altro violi la sfera della riservatezza individuale.
f) gli atti ed i documenti inerenti la riservatezza di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni,
con particolare riferimento agli interessi professionale, finanziario, industriale e commerciale.
g) la corrispondenza inerente la vita privata e la sfera di riservatezza delle persone fisiche e
giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni, con riferimento a quanto previsto dall'art. 15 della
Costituzione e nel rispetto dell'art. 616 c.p..
Art. 20 - LIMITAZIONE AL POTERE DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO D'ACCESSO
1. I documenti amministrativi del comune elencati nel precedente art. 19 non possono essere sottratti
all'accesso ove sia .sufficiente far ricorso al potere di differimento secondo le modalità previste
nell'art. 18.
2. In ogni caso per gli atti di cui al precedente art. 19 deve essere garantita ai richiedenti la sola visione
nell'ipotesi in cui il richiedente documenti che la conoscenza è necessaria per curare o per difendere
proprie situazioni giuridicamente rilevanti.
ART. 21 - DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE
E DEL RESPONSABILE DI TRATTAMENTO
1. Ai fini dell'applicazione della legge 31.12.1996 n. 675, il Comune è titolare del trattamento dei dati
personali, contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee del Comune stesso. Gli adempimenti dalla
legge 675/96 sono effettuati dal Sindaco in quanto rappresentante dell'Ente o da persona da questi
delegata.
2. ai fini dell'attuazione della legge 675/96, nell'ambito del Comune, con riferimento agli uffici e ai
servizi in esso individuati, i Responsabili del trattamento sono i responsabili degli uffici e dei servizi del
Comune.
3. Il titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi delegata), può designare, comunque, con
proprio provvedimento un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi
dell'art. 8 della legge 675/96.
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4. In sede di prima applicazione del regolamento, i Responsabili sono tenuti ad effettuare un censimento
delle banche di dati esistenti presso il proprio ufficio o servizio e a comunicarne i risultati all'Ufficio che
verrà designato.
ART. 22 - CIRCOLAZIONE DEI DATI ALL'INTERNO DEL COMUNE
1. Nell'ambito del proprio ufficio o servizio, il Responsabile del trattamento dei dati designa gli incaricati del
trattamento.
2. Ogni richiesta di trattamento dei dati personali, da parte di soggetti diversi dagli incaricati e dai
responsabili, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dei
fini istituzionali.
ART. 23 - RICHIESTA DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI EFFETTUATI DAI PRIVATI
E DA ALTRI ENTI PUBBLICI
1. Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la
comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche di dati dev'essere scritta e motivata.
In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la
domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti.
La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata.
2. Il Comune dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati
personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla 1. 675/96 e, in
particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono,
provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessario a
soddisfare la richiesta.
3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte,
oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessario al
perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini
istituzionali del Comune.
ART. 24 - RICHIESTE DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le condizioni individuate dalle
norme vigenti in materia, sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio del
diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni della 1. 675/96.
In particolare, non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi che non abbiano diretta rilevanza
per soddisfare la richiesta di accesso.
CAPO VII
ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 25 - DIRITTO D'ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI
1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti
dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro spossesso, utili all'espletamento del
proprio mandato, secondo quanto dispone il quinto comma dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale ed ai
documenti amministrativi formati dall'Amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per
l'esercizio del mandato elettivo.
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4. L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente, con le modalità stabilite dal
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
5. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.
6. Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni diverse dall'espletamento del mandato, si
applicheranno le regole generali dettate dai precedenti articoli.
CAPO VIII
ULTERIORI DISPOSIZIONI
ART. 26 - ARCHIVIO DELLE ISTANZE DI ACCESSO
1. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto di accesso, il Comune istituisce un
archivio automatizzato e, fin tanto che ciò non sarà possibile, cartaceo, delle richieste di accesso.
2. L'archivio deve contenere i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste di
accesso ricevute, e deve essere costantemente aggiornato con le informazioni attinenti al relativo caso.
ART. 27 - PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è collocato l'Albo Pretorio del Comune,
costruito in " modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e, insieme, la loro conservazione.
2. Mediante affissione all'Albo Pretorio sono pubblicate tutte le deliberazioni comunali, in conformità
all'art. 47 della legge 142/1990. Le ordinanze ed i decreti del Sindaco sono pubblicati nel rispetto dello
Statuto comunale. Gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale, gli avvisi di gara, i bandi di concorso,
gli avvisi di rilascio di concessioni edilizie, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria , in
materia di violazioni edilizie, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e tutti gli atti
che per disposizioni di legge, statutarie o di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente,
sono affissi all'albo pretorio per la durata stabilita dalle norme predette. Una apposita sezione dell'albo è
riservata alle pubblicazioni di matrimonio.
3. Il Segretario comunale designa il dipendente che, nell'ambito delle attribuzioni della sua qualifica
funzionale, è responsabile della tenuta dell'albo pretorio, dell'affissione e defissione degli atti e della
tenuta del registro delle affissioni. Il Segretario designa altresì il dipendente tenuto a sostituire
l'incaricato della tenuta dell'albo in caso di assenza o impedimento dello stesso.
ART. 28 - PUBBLICAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE
1. Per assicurare ai cittadini, in tutto il territorio comunale, la possibilità di prendere conoscenza dei
principali provvedimenti e delle iniziative del Comune, la Giunta comunale assume le iniziative a ciò
necessario, mediante notiziario, stampa locale, affissioni di manifesti, avvisi, bandi di concorso.
ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nel
Capo V della Legge n. 241/90 e nel regolamento approvato con D.P.R. 352/1992.
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Regolamento per il diritto di accesso agli atti