PROVINCIA DI BOLOGNA SETTORE VIABILITA’ Servizio Manutenzione Strade Ufficio Trasporti Eccezionali LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI D ’ OPERA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA LE DISPOSIZIONI DI LEGGE NAZIONALI E REGIONALI CON LE IPOTESI SANZIONATORIE DELL’ ART. 10 DEL CDS INDICE: 1 - Premessa, pag. 2 2 - Le principali caratteristiche costruttive e funzionali ed i requisiti dei mezzi d’opera, pag. 3 3 - I mezzi d’opera, pag. 5 4 - Complessi di veicoli classificabili mezzi d’opera, pag. 7 5 - Le domande di autorizzazione, pag. 9 6 - L’autorizzazione, pag. 13 7 - L’Elenco delle strade percorribili dai trasporti eccezionali e mezzi d’opera – L’Autoatlante, pag. 15 8 - L’indennizzo d’usura della strada, pag. 17 9 - La scorta ai mezzi d’opera, pag. 19 10 - Le violazioni al codice della strada ed alle altre norme regionali sulla circolazione dei mezzi d’opera, pag. 20 11 – Conclusioni, pag. 23 1 LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI D’OPERA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 1. PREMESSA Con queste pagine, si è voluto trattare, senza la pretesa di farlo a titolo esaustivo, il tema della circolazione dei veicoli classificati “mezzi d’opera” con particolare riferimento a quanto avviene in Provincia di Bologna e nel restante territorio della Regione Emilia-Romagna. In particolare, abbiamo cercato di fare un quadro riassuntivo sulle disposizioni di legge, nazionali e regionali, attualmente in vigore e, sulle principali ipotesi sanzionatorie di cui all’art. 10 del C.d.S. Mentre in passato i mezzi d’opera sono stati “dispersi” nel groviglio di tante disposizioni oggi, si può affermare che, con l’ ultima legge regionale del 21 aprile 1999, n. 3 e sue modalità di esercizio, si è fatto un passo importante ai fini della loro regolamentazione sulle strade della nostra regione. Già con la precedente legge regionale 4 giugno 1986, n. 17 e sue modalità di esercizio (ora, superate) si era arrivati a pubblicare un primo elenco delle strade percorribili per i mezzi d’ opera (Bur regionale 5.06.1998, n. 76) consentendo di delineare un certo reticolo stradale idoneo al passaggio di tali mezzi nella nostra provincia e regione; successivamente, con la promulgazione della citata legge regionale del 21 Aprile 1999, n. 3 e sue modalità di esercizio, l’elenco è stato implementato e migliorato (Bur regionale 4 giugno 1999, n. 72) fino alla pubblicazione dell’ “Autoatlante” (Bur regionale 21 ottobre 2004, n. 142), quale ultima evoluzione. Per ogni strada è descritta dettagliatamente la percorribilità in riferimento al peso complessivo del mezzo d’ opera. Sono state considerate le categorie fino a 33, 40, 56, 75 e 100 tonnellate di portata. Pertanto, queste strade, risultano inserite nel Bur regionale e nell’ Autoatlante in quanto ritenute strutturalmente idonee al passaggio dei mezzi d’opera nei limiti di portata indicati salvo, i casi di interruzione e/o sospensione della circolazione sulle stesse per esigenze gravi ed indifferibili, o per accertate necessità (es. un movimento franoso in atto, ecc..). Infatti, in un territorio come quello bolognese, dove si concentrano intensi flussi di traffico, diventa particolarmente importante, in termini di impatto ambientale e sicurezza della circolazione che queste norme, oltre ad essere diffuse e conosciute a tutti gli autotrasportatori, trovino poi, pratica attuazione e siano rispettate. 2 2. LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI ED I REQUISITI DEI MEZZI D’ OPERA I mezzi d’opera, di cui all’ art. 54, comma 1°, lett. n) del C.d.S., sono: veicoli o complessi veicolari dotati di particolari attrezzature per il carico ed il trasporto di materiale di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilabili, ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia (ad es. le autobetoniere). Per materiali assimilabili rientrano: quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d’opera. Quelli dell’ industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d’opera. Con i mezzi d’opera è consentito trasportare anche delle piccole macchine utensili non semoventi. I mezzi d’opera possono trainare: rimorchi: anche eccedenti le masse massime e realizzati per il trasporto esclusivo di macchine operatrici, spandisabbia, spandisale e similari; semirimorchi: anche eccedenti le masse massime ma con almeno due assi reali e realizzati per il trasporto esclusivo di macchine operatrici. Le sagome limite dei mezzi d’opera sono (art. 61 del C.d.S): larghezza massima: 2,55 m (escluso gli specchi retrovisori purchè movibili); altezza massima: 4,00 m; lunghezza massima: 12,00 m (compresi gli organi di traino per i veicoli isolati, escluso i semirimorchi); Per gli autoarticolati la lunghezza massima consentita è di 16,50 m (compresi gli organi di traino) purchè vengano rispettate le seguenti condizioni: a) l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, sia massimo 12,00 m; b) l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, sia massimo 2,04 m. Nel caso anche una sola delle due condizioni citate non si verifichi, l’autoarticolato non potrà superare la lunghezza massima di 15,50 m. Per gli autotreni la lunghezza massima consentita è di 18,75 m purchè vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la distanza misurata tra l’estremità anteriore della zona di carico dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio, non deve superare i 16,40 m; b) la distanza misurata tra l’estremità anteriore della zona di carico dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio, meno la distanza tra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio stesso, non deve superare 15,65 m. Nel caso anche una sola delle due condizioni citate non si verifichi, l’autotreno non potrà superare la lunghezza massima di 18,00 m. 3 Le masse limite dei mezzi d’opera sono (c. 8 dell’ art. 10 del C.d.S.): per i mezzi d’opera isolati: a due assi: 20 T; a tre assi: 33 T; a quattro o più assi, con i due anteriori direzionali: 40 T; per i mezzi d’opera complessi di veicoli: a quattro assi: 44 T; a cinque o più assi: 56 T; a cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 T; In ogni caso, l’asse più caricato non deve superare le 13 T (viene riconosciuta dal Codice della Strada una tolleranza massima del 5%, arrotondando ai 100 kg superiori), al quale non vengono applicate sanzioni. Sulla carta di circolazione viene annotata la specifica dicitura classificati “mezzo d’opera” e per essere considerati tali, devono avere specifiche caratteristiche costruttive e funzionali (Appendice III - art. 10 del Regolamento del C.d.S.) e determinati requisiti: • sono utilizzabili su percorsi misti (su strada e fuori strada); • hanno l’altezza minima dal suolo di tutti gli organi, escluso i dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, a pieno carico, non inferiore a 250 mm; • hanno la velocità massima per costruzione di 80 km/h; • sono dotati di dispositivo per il bloccaggio del differenziale; • hanno le sospensioni realizzate in modo da evitare moti anomali in fase di frenatura; • la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell’autotreno o dell’autoarticolato non inferiore a 44 T, viene assegnata per potenze del motore dell’ autoveicolo trainante non inferiore a 259 Kw; • hanno la massa aderente minima: - non inferiore al 60% della massa complessiva per gli autoveicoli a due o tre assi (50% in caso di quattro assi); - non inferiore al 28% della massa complessiva per gli autoarticolati a quattro assi e 40% se a cinque o più assi; per gli autotreni deve essere verificato che, per le condizioni di carico utilizzate, il rapporto tra la massa del rimorchio e quella del veicolo trattore non superi il valore di 1,45 (o in alcuni casi di 3); • hanno la massa minima (per i veicoli isolati) sull’asse direttivo non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi (17,5% per ciascun asse, in caso di due assi direttivi); • hanno tara minima: - dell’autoveicolo di 9 T se a due assi; 12 T se a tre assi; 14 T se a quattro o più assi; - dell’autoarticolato di 16 T se a quattro assi; di 17,6 T se a cinque o più assi; • i limiti massimi di velocità a pieno carico sono: 40 km/h nei centri urbani e 60 km/h fuori dai centri abitati; • sono dotati di segnalazione luminosa di pericolo costituita dall’accensione simultanea di tutti gli indicatori di direzione (blinker); • ogni qual volta sia prescritto l’uso delle luci di posizione è obbligatorio l’uso contemporaneo dei proiettori anabbaglianti; • sono dotati di una o più luci lampeggianti gialle che devono sempre essere accese anche quando non è prescritto l’uso delle luci; • per poter circolare devono essere muniti dell’elenco delle strade percorribili pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna o di specifica autorizzazione qualora il transito interessi strade non inserite in tale elenco (vedi cap. n. 3 e 4); • devono essere muniti di idoneo contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, poiché si tratta di veicoli eccezionali, cioè eccedenti le masse massime (vedi cap. n. 8); • se circolano in autostrada devono pagare un’ulteriore pedaggio ad integrazione dell’indennizzo di usura (vedi cap. n. 8); • non possono essere usati per trasporti di merci o attrezzature diverse da quelle per le quali siano stati destinati, salvo che ciò sia espressamente consentito nelle rispettive licenze al trasporto di cose in conto proprio ed autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi. 4 3. I MEZZI D’ OPERA I mezzi d’opera di tipo isolato quando superano i limiti di massa stabiliti dall’art. 62 del C.d.S. sono considerati “veicoli eccezionali” e soggetti a specifica autorizzazione. Il Codice prevede anche un caso particolare e cioè, quello che se il mezzo d’opera pur superando i limiti di massa stabiliti dall’art. 62 rispetta le condizioni sotto riportate e di cui all’ art. 10, comma 7 del C.d.S., lo stesso può ritenersi esonerato dall'autorizzazione sopra citata: a) non superare i limiti di massa indicati nel comma 8 dell'art. 10 del C.d.S. (vedi cap. n. 2), ovvero i limiti dimensionali previsti dall'art. 61 del C.d.S. (vedi cap. n. 2); b) circolare nelle strade risultanti transitabili per detti mezzi nell'Archivio di cui all'art. 226 del C.d.S. (vedi cap. n. 7); c) verificare, da parte del conducente che lungo il percorso non vi siano limitazioni di massa totale o per asse segnalate da appositi cartelli; d) effettuare il pagamento dell’indennizzo di usura per l'adeguamento delle infrastrutture stradali stabilito dall'art. 34 del C.d.S. ,da versare a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo (vedi cap. n. 8). La Provincia di Bologna ed i suoi Comuni hanno individuato le strade (o tronchi di esse) provinciali e comunali transitabili dai mezzi d’opera in funzione della loro massa massima a pieno carico e cioè: fino a 33 t., 40 t., 56 t., 75 t. e 100 t. Dette strade, sono inserite nell’ “Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali” pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell’Autoatlante. L’ Archivio di cui alla sopra citata lettera b), per espresso parere del MINISTERO LAVORI PUBBLICI, può ritenersi equiparato all'Elenco delle strade percorribili pubblicato nel Bollettino della Regione, con la conseguenza che in presenza di tale elenco si intende esclusa la necessità del rilascio dell'autorizzazione. L’Elenco, deve conservarsi su ogni veicolo al fine di consentire eventuali attività di controllo. In assenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), i mezzi d’opera per circolare dovranno avere l'apposita autorizzazione come tutti gli altri trasporti eccezionali, senza dover corrispondere nessun indennizzo d’usura supplementare oltre a quello già disposto dall’art. 34 del C.d.S. e da versare nelle casse della Tesoreria dello Stato di Viterbo così, come chiarito nella Circolare n. 7663 del 20 dicembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di seguito allegata. 5 6 4. COMPLESSI DI VEICOLI CLASSIFICABILI MEZZI D’ OPERA Gli autotreni e gli autoarticolati di massa a pieno carico non superiore a 56 tonnellate con motrice classificata mezzo d’ opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d’ opera, di cui all’art. 13, comma 2, lett. B), sublett. b) del Regolamento sono da considerarsi assimilati agli stessi mezzi d’ opera; detti veicoli sono destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere. I Mezzi d’Opera, ivi compresi quelli sopra considerati, non sono soggetti all’autorizzazione alla circolazione se rispettano tutte le condizioni previste all’art. 10, comma 7 del C.d.S. (vedi cap. n. 3). Tale esenzione, vige unicamente entro gli ulteriori limiti di massa e di condizioni di circolazione nonché alla sussistenza di elenco, come in Regione Emilia - Romagna, di strade percorribili. In caso contrario, è rilasciata un’autorizzazione periodica per una durata massima di 12 mesi, rinnovabile per un periodo uguale a quello autorizzato, purchè rientri in 2 anni, come indicato dalle modalità di esercizio della legge regionale vigente. A titolo esemplificativo, il complesso mezzo d’ opera che trasporta sul rimorchio una macchina operatrice e che eccede in larghezza i limiti legali, deve, per circolare, essere specificatamente autorizzato perché non rispetta la condizione stabilita all’art. 10, comma 7, lettera a) del C.d.S. All’indennizzo di usura di cui all’ art. 34 del C.d.S. dovrà aggiungersi, ad eccezione di quanto fin’ ora detto, limitatamente al veicolo non classificato M.O., anche quello di maggiore usura della strada di cui all’art. 18 del Regolamento del C.d.S., agli Enti che rilasciano l’autorizzazione (Provincia ed A.N.A.S. Spa) così, come chiarito nella Circolare n. 657/2006 del 23.05.06 del Ministero Infrastrutture e Trasporti di seguito allegata. L’autorizzazione verrà rilasciata sulla base dell’elenco strade percorribili fino a 56 tonnellate pubblicato dalla Regione Emilia - Romagna ovvero su percorso definito, non inserito in elenco, previo le opportune verifiche per valutare l’ammissibilità o meno del transito in condizioni di sicurezza. La Provincia di Bologna ed i suoi Comuni hanno individuato le strade provinciali e comunali (o tronchi di esse) transitabili dai complessi di veicoli mezzi d’opera con massa massima a pieno carico fino a 56 t. Dette strade, sono inserite nell’ “Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali” pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell’Autoatlante. L’Elenco, deve conservarsi su ogni veicolo al fine di consentire eventuali attività di controllo. 7 8 5. LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE Ai sensi di quanto richiamato dall’ art. 3 della legge regionale n. 4 maggio 2001 – n. 12 a modifica di quella del 21 aprile 1999 – n. 3, “l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede legale la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata”. In relazione a quanto sopra, si precisa che la ditta fuori regione deve richiedere l’autorizzazione sulla base dell’ Elenco del Bur regionale e dell’ Autoatlante alla Provincia che dal punto di vista della viabilità principale (autostrade e/o strade extraurbane principali) risulta essere la più vicina alla stessa e pertanto “la prima ad essere attraversata” al momento dell’ingresso in Emilia-Romagna. Il legislatore, con questa norma, ha cercato di agevolare sia la ditta che si rivolge in tal modo all’Ente più prossimo a lei, sia le Province emiliano–romagnole che così, si ripartiscono, più omogeneamente, il carico delle domande da evadere provenienti da tutta Italia. Qui, si allegano i relativi fac-simili di domanda di autorizzazione da presentare all’Amministrazione Provinciale competente con l’ elenco della documentazione di legge da unire alla stessa sia per i mezzi d’opera, sia per complessi di veicoli classificabili mezzi d’opera (56 tonn.) per trasporto esclusivo di macchina operatrice indivisibile da cantiere. 9 Fac - Simile domanda di autorizzazione per MEZZI d’ OPERA Spett.le Marca da bollo del vigente valore Amministrazione Prov.le di BOLOGNA Ufficio Trasporti Eccezionali Via Malvasia n. 4 - 40131 BOLOGNA La sottoscritta DITTA _____________________________________ con sede in _____________________________ Via ____________________________________ tel. ___________ fax. ____________ P. IVA / C.F. _____________ CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE per un numero di transiti eccezionali definiti da effettuarsi dal _______________al ______________ 1 per il trasporto di ___________________________________________sulle seguenti strade (o tronchi di esse), non inserite nell’Elenco di quelle percorribili della Regione Emilia-Romagna:_______________________________ ______________________________________________________________________________________________ Il trasporto sara’ effettuato con il seguente mezzo: MARCA E TIPO __________________________ TARGA ________________ LUNGH. m. _________ LARGH. m. _________ ALTEZZA m._____________ che dalla relativa carta di circolazione risulta classificato MEZZO D’OPERA con la massa complessiva di TONN.____. SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: nel caso che il trasporto sia eccezionale per dimensioni: schema grafico di carico del veicolo (con dimensioni di ingombro, distribuzione di peso sugli assi e distanze interasse) timbrato e sottoscritto dalla ditta; nel caso che il trasporto sia eccezionale per dimensioni: una dichiarazione sulla percorribilità di tutto l’itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva del veicolo, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall’articolo 61 del Codice (art. 14, comma 6, del Reg. 495/92); una dichiarazione di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m. ed opere d’arte con franco inferiore a 0,20 m. rispetto all’intradosso, a firma del richiedente l’autorizzazione (art. 13,comma 6, del Reg. 495/92), qualora il veicolo sia eccezionale per altezza; copia dell’autorizzazione della Trenitalia Spa o dell’ente concessionario per l’attraversamento di passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, qualora il veicolo sia eccezionale per altezza; fotocopia dei documenti di circolazione del veicolo in forma autenticata o con autocertificazione (allegando il documento di riconoscimento valido del dichiarante). In sostituzione di questa documentazione e’ possibile presentare all’Ufficio fotocopia semplice, esibendo contestualmente l’originale del documento stesso (che sara’ immediatamente restituito dopo averne preso nota); fotocopia semplice della polizza assicurativa, in corso di validita’, o dichiarazione sostitutiva della copia della polizza assicurativa rilasciata da parte della compagnia assicuratrice del veicolo; ricevuta di versamento di €. 35,00 (oneri di procedura) + il valore vigente della marca da bollo da applicare sull’ autorizzazione da rilasciare, da effettuarsi sul c/c/p n. 17791401 intestato a: Provincia di Bologna Servizio Tesoreria - 40100 Bologna (causale: “Autorizzazione trasporto eccezionale e veicolo targato: …)”; fotocopia della ricevuta di versamento dell’indennizzo di usura effettuata a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo; nel caso, busta adeguata per il ritorno dell’autorizzazione a mezzo corriere od affrancata per invio postale a scelta: espresso, ordinaria, prioritaria, non raccomandata. Data_________________ Timbro e Firma ____________________ 1 Periodo massimo concesso: n. 12 mesi. 10 Fac - Simile domanda di autorizzazione per complessi di veicoli CLASSIFICABILI M E Z Z I D’ O P E R A per trasporto di macchina operatrice indivisibile da cantiere Spett.le marca da bollo del vigente valore Amministrazione Prov.le di BOLOGNA Ufficio Trasporti Eccezionali Via Malvasia n. 4 - 40131 BOLOGNA La sottoscritta DITTA ______________________________________ con sede in ___________________________ Via ____________________________________ tel. ____________ fax. ________________ P. IVA / C.F. _______ CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE per un numero di transiti eccezionali illimitati a partire dal _____________________2 per il trasporto di macchina operatrice indivisibile da cantiere sulle strade provinciali e comunali contenute nell’ “Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali” e pubblicate dalla Regione Emilia - Romagna, ai sensi della L.R. n. 3/993, OPPURE sulle strade di seguito indicate (percorso definito): ______________________________________________________ Il trasporto sara’ effettuato con il seguente complesso classificabile mezzo d’opera: TRATTORE: MARCA E TIPO _________________________ TARGA _____________ Tara ton. __________ Portata ton. __________ n°. assi n°. ruote __________ __________ Peso lordo ton. __________ Lungh. m. ___ Largh. m. ___ che dalla relativa carta di circolazione risulta classificato MEZZO D’OPERA con la massa complessiva di TONN._______ RIMORCHIO/SEMIRIM.: MARCA E TIPO _________________________ TARGA _____________ Tara ton. __________ n° assi __________ Portata ton. __________ n°. ruote __________ Peso lordo ton. __________ Lungh. m. ___ Largh. m. ___ DIMENSIONI MASSIME CONVOGLIO CARICO COMPRESO: Largh. m. ________ Lungh. m. ________ Altezza m. _________ Peso ton. ________ SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del complesso di veicoli; una dichiarazione sulla percorribilità di tutto l’itinerario da parte del complesso di veicoli, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva del complesso di veicoli, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall’articolo 61 del Codice (art. 14, comma 6, del Reg. 495/92); una dichiarazione di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m. ed opere d’arte con franco inferiore a 0,20 m. rispetto all’intradosso, a firma del richiedente l’autorizzazione (art. 13,comma 6, del Reg. 495/92); copia dell’autorizzazione della Trenitalia Spa o dell’Ente concessionario per l’attraversamento di passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, qualora il complesso di veicoli sia eccezionale per altezza; fotocopia dei documenti di circolazione di ogni veicolo in forma autenticata o con autocertificazione (allegando il documento di riconoscimento valido del dichiarante). In sostituzione di questa documentazione e’ possibile presentare all’Ufficio fotocopia semplice, esibendo contestualmente l’originale del documento stesso (che sara’ immediatamente restituito dopo averne preso nota); 2 3 Periodo concesso: da 1 a 12 mesi; Non deve essere presentata alcuna dichiarazione sulla percorribilità dell’itinerario da parte del veicolo quando l’autorizzazione è rilasciata sulla base dell’ “Elenco Strade Percorribili della Regione Emilia-Romagna”. 11 fotocopia semplice della polizza assicurativa, in corso di validita’, o dichiarazione sostitutiva della copia della polizza assicurativa rilasciata da parte della compagnia assicuratrice per ciascun veicolo; ricevuta di versamento di €. 35,00 (oneri di procedura) + il valore vigente della marca da bollo da applicare sull’ autorizzazione da rilasciare, da effettuarsi sul c/c/p n. 17791401 intestato a: Provincia di Bologna Servizio Tesoreria - 40100 Bologna (causale: “Autorizzazione trasporto eccezionale e convoglio targato: …”; ricevuta di pagamento dell’ indennizzo di maggiore usura stradale in base alle tabelle vigenti dell’importo equivalente al peso del mezzo non classificato mezzo d’opera (rimorchio o semirimorchio) e della durata richiesta di validita’ dell’autorizzazione. Nella causale del versamento dovra’ essere indicato: indennizzo d’usura stradale per mesi ___+ caratteristiche veicolo e targa; fotocopia della ricevuta di versamento dell’ indennizzo di usura del mezzo d'opera (trattore) effettuata a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo; nel caso, busta adeguata per il ritorno dell’autorizzazione a mezzo corriere in porto assegnato od affrancata per invio postale a scelta : espresso, ordinaria, prioritaria, non raccomandata. Inoltre: Per disporre sul veicolo dell’ “Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali” pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna (obbligo di legge) si può acquistare il BUR n. 142 del 21.10.2004 ovvero l’ Autoatlante dell’Emilia-Romagna - Viabilità trasporti eccezionali e mezzi d’opera edito dal Touring Club Italiano; in alternativa: una copia di detto Elenco scaricabile dal sito Internet della Regione o la fotocopia dei suddetti materiali. Data_________________ Timbro e Firma __________________________ 12 6. L’ AUTORIZZAZIONE Si allega, a puro esempio esplicativo, un provvedimento di autorizzazione rilasciato per la circolazione di un mezzo d’opera che deve, necessariamente, transitare su di una strada non compresa nell’ Elenco di quelle percorribili. Il dover “necessariamente transitare” va inteso che per accertate necessità (es. sussistenza di un cantiere stradale per ripristino ambientale) al richiedente i transiti viene accordato, per un periodo consono, una deroga al divieto di circolazione su quella strada: in caso contrario, la circolazione del mezzo d’ opera può avvenire solo sulle strade indicate in Elenco. Dopo aver acquisito il nulla osta dell’ Ente proprietario della strada (in questo esempio è il Comune di Gaggio Montano), l’ Ufficio provinciale rilascia l’autorizzazione comprensiva sia delle prescrizioni generali sia di quelle specifiche, quest’ultime, se indicate nel nulla osta stesso, per il periodo strettamente indicato e necessario. PROVINCIA DI BOLOGNA Settore Viabilità Servizio Manutenzione Strade Ufficio Trasporti Eccezionali Via Malvasia, 4 – 40131 Bologna Tel. 051 - 6598.292 Fax. 051- 659.8695 / 9004 ___________________________________________________________________________________________________ www.provincia.bologna.it/viabilita/ e-mail [email protected] In esecuzione della delega di cui alla L.R. 21 Aprile ‘99, n. 3, come modificata dalla L.R. 4 Maggio 2001, n. 12. Vista la domanda pervenuta in data 10.02.2006 dalla Ditta ROSSI CARLO con sede in Via Del Pelago, 6 - 40129 BOLOGNA BO Visto il D.lgs. n. 285, del 30 Aprile 1992, recante il C.d.S., visto il D.P.R. n. 495, del 16 Dicembre 1992, recante Regolamento del C.d.S. e successive integrazioni e modificazioni. Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall’art. 107 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e dagli artt. 47 dello Statuto e 23 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente. SI AUTORIZZA la Ditta di cui sopra con il seguente MEZZO D’OPERA: MOTRICE TARGA AH311FW N. 4 ASSI MATERIALE TRASPORTATO: Materiali di impiego o di risulta come previsto dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada. Il veicolo dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche complessive: lunghezza m. 8.670; larghezza m. 2.500; altezza m. 3.229; peso lordo t. 40.00; La presente autorizzazione è valida per il periodo dal 15.02.2006 al 14.03.2006 e per N. ILLIMITATO DI TRANSITI e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano. Il transito potrà essere effettuato sulla seguente strada: Comunali del Comune di Gaggio Montano: Via Cavalieri di Vittorio Veneto 13 La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni: 1) Il veicolo dovrà essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito è obbligatorio l’uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione. 2) La velocità del veicolo a pieno carico non dovrà superare i Km/h 40 nei centri abitati e i Km/h 60 fuori dai centri abitati. La velocità dovrà essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall’art. 141 del C.d.S.. 3) La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ispettorato della M.C.T.C. 4) Durante il transito dovranno essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L’autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite direttive del Min. LL.PP. e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), ), l'Ente autorizzante può prescrivere che il veicolo venga tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. 5) Il conducente dovrà essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale di cui all’art. 12 del C.d.S. 6) 7) NON E’ PRESCRITTA LA SCORTA. PRESCRIZIONI PARTICOLARI: - La Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo al Comando di Polizia Municipale del Comune di Gaggio Montano la data, l’ora, le strade su cui sarà effettuato il transito e gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bologna; 8) E’ vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata. 9) La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte della Provincia, del conto spese per le riparazioni. 10) Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre la Provincia rilevata ed indenne. 11) Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta. 12) Il veicolo dev’essere munito, ai fini della circolazione, della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento dell’indennizzo di usura stradale per il trattore/motrice alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo. IL DIRETTORE (Dott. Ing. Pietro Luminasi) 14 7. L’ ELENCO DELLE STRADE PERCORRIBILI DAI TRASPORTI ECCEZIONALI E MEZZI D’OPERA – L’ AUTOATLANTE L’Elenco delle strade percorribili dai trasporti eccezionali e mezzi d’ opera, deve conservarsi su ogni veicolo al fine di consentire eventuali attività di controllo e, potrà essere detenuto nelle seguenti forme: • Bollettino Ufficiale della Regione n. 142 del 21.10.2004; • fotocopia del citato Bollettino Ufficiale della Regione; • Autoatlante dell’Emilia-Romagna, Viabilità trasporti eccezionali e mezzi d’opera”, recante il logo identificativo della Regione Emilia-Romagna; • Elenco delle strade percorribili scaricato dal sito Internet della Regione Emilia-Romagna; • ogni altro materiale, che sarà oggetto di eventuale equiparazione con atto formale della Regione. Il Bollettino Ufficiale della Regione, è acquistabile presso la sede regionale di Via Aldo Moro n. 52 – Bologna; L’Autoatlante, è reperibile, anche per corrispondenza, presso il punto di vendita della Regione Emilia-Romagna: MAP SERVICE srl - Cartografia Gestione Archivi - Via dello Scalo 3/2 – Bologna. L’indirizzo Internet della Regione Emilia-Romagna è: “www.regione.emilia-romagna.it”. IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA, SI PRECISA E SPECIFICA CHE PER CONSERVARE L'ELENCO IN OGGETTO SU OGNI VEICOLO NON E' COMUNQUE NECESSARIO ACQUISTARE OBBLIGATORIAMENTE IL B.U.R. O L’AUTOATLANTE MA, PIU' SEMPLICEMENTE, DISPORRE DELL'ELENCO. A questo fine la Regione Emilia–Romagna ha promosso due modalità alternative: 1) stampare l'Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali dal sito Internet della Regione Emilia-Romagna, alla pagina: http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/trasporti/trasporti_eccezionali.htm 2) fotocopiarlo nel numero necessario di copie dal Bur regionale o dall’Autoatlante. è possibile scaricare detto Elenco anche dal sito Internet dell’Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Bologna, all’indirizzo: http://www.provincia.bologna.it/viabilita e poi Trasporti Eccezionali → Elenco strade. QUESTE MODALITA' SONO ASSOLUTAMENTE GRATUITE ED ASSOLVONO PIENAMENTE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE. Resta fermo che acquistare l’ Autoatlante ed il suo CD-rom, vuole dire acquisire anche le carte tematiche della Regione e delle aree urbane dei capoluoghi di provincia, le piante delle principali località, lo stradario ed una serie di informazioni utili sulla viabilità dei trasporti eccezionali e dei mezzi d’opera. Di seguito, si inserisce, a dimostrazione, una pagina dell’ Elenco strade percorribili dai trasporti eccezionali e mezzi d’opera tratto dall’ Autoatlante con le principali voci della legenda. 15 Una pagina dell’ Elenco delle strade percorribili dai trasporti eccezionali e mezzi d’opera pubblicato nell’ Autoatlante del Touring Club Italiano. Ecco come leggerlo: Tipo strada (prov/com) Limite di portata in tonnellate per i mezzi d’opera Strada o tratto percorribile (intero tratto, dal Km al Km) Ente proprietario della strada Provincia di appartenenza Identificazione strada (n.ro e nome) L’ Elenco strade della Regione Emilia-Romagna è attualmente operante in mancanza degli elenchi delle strade non percorribili dai mezzi d’ opera del Ministero dei Lavori Pubblici. Tali elenchi, a loro volta in attesa dell’ attivazione dell’ archivio nazionale delle strade, sono da pubblicarsi annualmente nella Gazzetta Ufficiale, sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall’ A.N.A.S. Spa, per le autostrade e le strade statali, dalle Regioni, per la rimanente viabilità (c. 4 dell’ art. 226 del C.d.S.). 16 8. L’ INDENNIZZO D’ USURA DELLA STRADA L’ articolo 34 del C.d.S. dispone che i mezzi d’opera devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata; il versamento di questo onere deve essere effettuato a favore della Tesoreria dello Stato di Viterbo che, assegna poi i proventi agli Enti proprietari delle strade ad esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all’adeguamento ed all’usura delle infrastrutture. Per le Autostrade è previsto il pagamento di un’ulteriore somma ad integrazione di quella già versata;tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte dell’Autostrada controllate manualmente. Gli autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 tonnellate, formati con motrice classificata mezzo d’opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d’opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrice da cantiere sono assimilati a tutti gli effetti ai mezzi d’opera e pertanto sono soggetti anch’essi allo stesso versamento dell’indennizzo di usura del citato articolo 34, compresa la quota della massa rimorchiabile ove prevista. Caso speciale è quello dove il complesso da 56 tonnellate è soggetto ad un’ autorizzazione specifica, parimenti ad un trasporto eccezionale, perché non rispetta tutti i limiti indicati nel comma 7 dell’articolo 10 del C.d.S. (vedi cap. 3), ad es. supera i limiti dimensionali in larghezza ovvero circola su strade non comprese nell’ Elenco tra quelle percorribili; qui, all’indennizzo convenzionale di usura di cui all’art. 34 del C.d.S. da versarsi alla Tesoreria dello Stato di Viterbo deve aggiungersi per il rimorchio o semirimorchio anche l’indennizzo di cui all’articolo 18, comma 5, lett. b) del Regolamento del Codice da corrispondersi agli Enti che rilasciano il provvedimento stesso di autorizzazione (come indicato nella già citata Circolare Ministeriale allegata a pag. 8). Un esempio: complesso formato da motrice classificata mezzo d’opera da 33 tonnellate con agganciato un rimorchio per il trasporto di una macchina operatrice avente un peso complessivo a pieno carico di 56 tonnellate Per la motrice da 33 tonnellate che paga un bollo annuale di Euro 466,88 si dovrà versare un importo pari a quest’ ultimo alla Tesoreria della Stato di Viterbo e cioè, altri Euro 466,68; per la rimanente massa rimorchiabile pari a 23 tonnellate si dovrà versare l’ indennizzo di maggiore usura stradale, di cui all’art. 18, comma 5), lett. b) del Regolamento del C.d.S., pari ad Euro 444,76 (vedi tabella di sintesi di seguito allegata), da ripartirsi in ragione di 7/10 alla Provincia e 3/10 all’ANAS all’ atto delle domande di autorizzazione. 17 18 9. LA SCORTA AI MEZZI D’ OPERA Le disposizioni sull’ applicazione della scorta, di cui all’ art. 16 del Regolamento del C.d.S. e s.m.i. (D.P.R. n. 235 del 28.07.2004), per la fattispecie dei mezzi d’opera, si possono così schematicamente riassumere: NON OCCORRE LA SCORTA PER I MEZZI D’OPERA DI TIPO ISOLATO, IN QUANTO NON ECCEDONO I LIMITI DIMENSIONALI PREVISTI (Art. 61 C.d.S.) MA SOLO QUELLI RIGUARDANTI LE MASSE MASSIME AMMISSIBILI (Art. 62 C.d.S.) E’ NECESSARIA LA SCORTA PER I MEZZI D’OPERA COMPLESSI DI VEICOLI QUANDO: - ECCEDONO I LIMITI DIMENSIONALI (Art. 61 C.d.S); - LA FASCIA DI INGOMBRO DEL TRASPORTO E’ SUPERIORE ALLA LARGHEZZA DELLA CORSIA DECURTATA DI 20 CM. DI FRANCO L’ ESECUZIONE DELLA SCORTA È AFFIDATA SIA AD IMPRESE PRIVATE SPECIFICATAMENTE AUTORIZZATE E MUNITE DI PERSONALE ABILITATO (SCORTA TECNICA) E SIA ALLA SPECIALITÀ POLIZIA STRADALE DELLA POLIZIA DI STATO SECONDO LE MODALITA’ E NEI CASI STABILITI DAL REGOLAMENTO DEL C.d.S. E S.M.I. (D.P.R. n. 235/2004). 19 10. LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DEI MEZZI D’OPERA Questo capitolo, è certamente, fra quelli fin’ora trattati, il più delicato e complesso; con il sottostante schema, abbiamo identificato le principali fattispecie sanzionatorie previste per i mezzi d’opera e disciplinate dal Codice agli articoli 10 (dal c. 18 al c. 25) e 34: MEZZI D’ OPERA: IPOTESI SANZIONATORIE – ART. 10 CDS NORMA VIOLATA SANZIONE PRINCIPALE (amministrativa) Art. 10 – cc. 7 lett. a) e 18 superare i limiti dimensionali dell’ art. 61 C.d.S. Art. 10 - cc. 7 lett. a) e 18 superare i limiti di massa dell’ art. 10 – c. 8 C.d.S. Art. 10 - cc. 7 lett. c) e 18 circolare su strada, superando i limiti di massa totale (o per asse) segnalati da appositi cartelli Art. 10 - cc. 7 lett. b) e 22 transitare, senza autorizzazione, su strada (autostrada) non inclusa nell’ Archivio nazionale delle strade (art. 226 C.d.S.), fra quelle percorribili (✴) da a da a da a €. 657 €. 2.653 €. 657 €. 2.653 €. 657 €. 2.653 SANZIONI ACCESSORIE (sospensione) (art. 10 - c. 23) patente (15/30 gg) conducente carta di circolazione (1/2 mesi) proprietario veicolo e committente (✴✴) patente (15/30 gg) conducente carta di circolazione (1/2 mesi) proprietario veicolo e committente (✴✴) patente (15/30 gg) carta di circolazione (1/2 mesi) da a €. 357 €. 1.433 SOGGETTI SANZIONATI conducente proprietario veicolo e committente (✴✴) patente (15/30 gg) conducente carta di circolazione (1/2 mesi) proprietario veicolo e committente (✴✴) NOTE PROCEDURALI ♦ interruzione viaggio; ♦ fermo (amm.vo) del mezzo; ♦ munirsi di autorizzazione; ♦ interruzione viaggio; ♦ fermo (amm.vo) del mezzo; ♦ munirsi di autorizzazione; ♦ interruzione viaggio; ♦ fermo (amm.vo) del mezzo; ♦ munirsi di autorizzazione; ♦ interruzione viaggio; ♦ fermo (amm.vo) del mezzo; ♦ munirsi di autorizzazione; 20 NORMA VIOLATA SANZIONE PRINCIPALE (amministrativa) SANZIONI ACCESSORIE (sospensione) SOGGETTI SANZIONATI Art. 10 – c. 19 altre violazioni delle prescrizioni dell’ autorizzazione non comprese al c. 18 – art. 10 (per esempio: inottemperanza alle norme di ancoraggio del carico, ecc… ) non previste da a €. €. 132 530 (ipotesi possibile è il ritiro della patente fino alla sanatoria delle omissioni) conducente proprietario veicolo e committente (✴✴) Art. 10 – cc. 6 e 20 circolare senza avere con sè l’autorizzazione, pur avendola ottenuta da a €. 35 €. 143 non previste conducente (✴✴✴) patente (15/30 gg) conducente carta di circolazione (1/6 mesi) proprietario veicolo e committente (✴✴) Art. 10 – c. 21 da trasportare cose a diverse da quelle consentite €. 357 €. 1.433 revoca qualifica m.o. con 3 violazioni in cinque anni Art. 34 – cc. 1 e5 circolare senza il prescritto contrassegno di pagamento della tassa di usura della strada (✴✴✴✴) da a €. 71 €. 286 non previste conducente (✴✴✴) non previste proprietario veicolo NOTE PROCEDURALI ♦ interruzione viaggio; ♦ sistemazione del carico; ♦ ottemperare alle altre prescrizioni omesse dell’autorizzazione; ♦ Il viaggio potrà proseguire solo dopo l’esibizione dell’autorizzazione, che non sana l’obbligo di corrispondere la somma dovuta ♦ interruzione viaggio; ♦ fermo (amm.vo) del mezzo; ♦ ottemperare le prescrizioni delle licenze e/o dell’ autorizzazione al trasporto di cose; ♦ All’assolvimento della sanzione amministrativa dovrà seguire l’esibizione del contrassegno di pagamento della tassa di usura della strada Art. 34 – cc. 1 e 5 e L. 27/78 (Tasse Automoilistiche) circolare senza aver corrisposto l’indennizzo d’usura della strada (✴✴✴✴) pagamento della tassa evasa prevista maggiorata del 30% 21 (✴) L’Archivio nazionale delle strade, di cui all’art. 226, per espresso parere del MIN.LL.PP., può ritenersi equiparato all’ Elenco delle strade percorribili della Regione Emilia- Romagna (come richiamato nelle modalità di esercizio della L.R. n. 3/99); (✴✴) Per le violazioni di cui ai cc. 18, 19, 21 e 22, la sanzione principale (amministrativa) si applica anche al proprietario del veicolo nonché al committente (se dai documenti di viaggio risulta che il trasporto è eseguito per suo conto esclusivo) qualora risulti che gli stessi non hanno impedito che il mezzo d’opera circolasse ad esempio, su strade non percorribili e/o trasportasse cose diverse da quelle consentite; per tali soggetti non sono previste sanzioni accessorie (c. 23 dell’art. 10 del C.d.S.); (✴✴✴) Restano a carico del solo conducente, le sanzioni per violazione del c. 20 dell’art. 10 C.d.S. (circolazione senza avere con sé l’autorizzazione, pur avendola ottenuta), delle norme di comportamento, di cui al titolo V del C.d.S. (c. 23 dell’art. 10 del C.d.S.) e della mancata tenuta del contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento dell’indennizzo di usura della strada (c. 5 dell’art. 34); (✴✴✴✴) La violazione deve essere accertata con procedimenti di controllo diretto su strada in quanto il conducente ha ancora l’obbligo di portare a bordo del veicolo l’attestazione di pagamento dell’indennizzo di maggiore usura per i mezzi d’opera di cui all’ art. 34 del C.d.S. (Legge 24.01.1978, n. 27 tasse automobilistiche): questa attestazione, ha come presupposto l’ effettiva circolazione del veicolo. Questa violazione non viene contestata dall’Agente accertatore ma va segnalata alla Direzione regionale dell’ Agenzia delle entrate che procederà alla contestazione formale (DM Min. Finanze 25.11.98, n.418). --------------------------------------------------------------------------------------------------Note operative: 1. Oltre alle sanzioni previste dal C.d.S. non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte dell’Ente proprietario o concessionario delle strade (c. 25 quater dell’art. 10). 2. Se a bordo del veicolo non è conservato il citato Elenco delle strade percorribili, non è prevista alcuna sanzione (principale ed accessoria), in quanto questa mancanza non è contemplata come violazione alle norme del Codice ed in particolare a quelle che disciplinano l’ Archivio nazionale delle strade (art. 226 del C.d.S.) ne la Legge Regionale n. 3/99 dispone altrimenti: rimane pertanto auspicabile che l’Elenco sia comunque conservato sul mezzo se non altro, perchè il trasportatore abbia la certezza di percorrere una strada consentita poiché, in caso contrario, scatterebbe invece una palese violazione al Codice con relativa sanzione applicabile. 22 11. CONCLUSIONI A conclusione di questa pubblicazione è necessario fare un’ultima osservazione in merito all’intera questione affrontata. E’ chiaro che la problematica sulla sicurezza dei sistemi di trasporto non può essere finalizzata ai soli mezzi d’opera anche perché, non dimentichiamoci che la Regione in cui viviamo è tra le prime come numero di iscrizioni di mezzi pesanti (Fonte A.C.I. – Statistiche automobilistiche). Comunque, ci auspichiamo che queste pagine siano utili sia ai Tecnici degli Enti Pubblici interessati sia agli Operatori del Settore per acquisire una conoscenza specifica sull’argomento e sui relativi risvolti che ne conseguono. Pubblicazione a cura di Alessandro Bicego e finito di stampare nel mese di Ottobre 2006 23