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10 NOVEMBRE 2009
Assemblea del personale T.A.
Complesso Steri - Sede del Rettorato
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La Piattaforma Contrattuale Flc Cgil
2010-2012
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I Decreti Brunetta & C.
La Riforma del Sistema Contrattuale
La Legge 15/2008
Il Decreto Legislativo 150/2009
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Il Decreto Legge
• Il Decreto-Legge è un provvedimento provvisorio, con
forza di Legge, che può essere adottato dal Governo
(Consiglio dei Ministri) in casi straordinari di necessità
e urgenza.
• Entra subito in vigore (dalla data di pubblicazione in
G.U.) e se non viene convertito in Legge ENTRO 60
GIORNI dalla sua pubblicazione DECADE
automaticamente con data retroattiva (EX TUNC), come
se non fosse mai esistito.
• Il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112
è stato convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133.
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• DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009 , n. 78
…..omissis ….
• Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti.
• ….omissis…
• comma 23.:
All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
• ….. omissis…
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono
aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
(comma 3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro
le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo,
sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di
tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi).
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• d) il comma 5 è abrogato.
• Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze
effettuate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente Decreto;
comma 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di
cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in
servizio ai fini della distribuzione delle somme dei
fondi per la contrattazione integrativa. Fanno
eccezione le assenze per congedo di maternità,
compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per
congedo di paternità, le assenze dovute alla
fruizione di permessi per lutto, per citazione a
testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di
giudice popolare, nonché le assenze previste
dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n.
53, e per i soli dipendenti portatori di handicap
grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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Legge 15 del 2009
(Delega al Governo)
• LEGGE 4 marzo 2009, n. 15 .
• "Delega al Governo finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e alla efficienza e
trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonché disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al
Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro e alla Corte dei Conti.
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Art. 2 (Legge n° 15 del 4 marzo 2009)
Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il
termine di nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più Decreti
Legislativi volti a riformare, anche mediante
modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui
all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto
legislativo, come modificato dall’articolo 1 della presente
legge, e della relativa contrattazione collettiva per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• (bla,bla,bla,bla)
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Decreto-Legislativo 27.10.2009, n° 150
di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Art. 19
(Criteri per la differenziazione delle valutazioni)
1. In ogni amministrazione, l’Organismo
indipendente, sulla base dei livelli di
performance attribuiti ai valutati secondo il
sistema di valutazione di cui al Titolo II del
presente Decreto, compila una graduatoria
delle valutazioni individuali del personale
dirigenziale, distinto per livello generale e non,
e del personale non dirigenziale.
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….omissis….
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è
distribuito in differenti livelli di performance in modo
che:
• a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di
merito alta, alla quale corrisponde l’attribuzione del
cinquanta per cento delle risorse destinate al
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale;
• b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di
merito intermedia, alla quale corrisponde
l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse
destinate al trattamento accessorio collegato alla
performance individuale;
• c) il restante venticinque per cento è collocato nella
fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde
l’attribuzione di alcun trattamento accessorio
collegato alla performance individuale.
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DECRETO LEGISLATIVO
N° 150 - DEL 27 OTTOBRE 2009
di attuazione della Legge
n° 15 del 4 marzo 2009
APPLICAZIONE
NELLE UNIVERSITÀ
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IL SISTEMA DI VALUTAZIONE
DEFINITO DA UNA LEGGE NAZIONALE
• A seguito di valutazione del dirigente il
personale viene suddiviso in 3 fasce:
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(1) - FASCIA DI MERITO - ALTA:
COMPRENDE IL 25% DEL PERSONALE
- al quale verrà corrisposto il 50% di tutto il
“salario accessorio”;
- il 5% di questo personale avrà un bonus
annuale di eccellenza;
- la collocazione nella fascia di merito alta
per almeno 3 anni consecutivi, o per 5 anni
non consecutivi, è titolo prioritario per le
progressioni economiche orizzontali (PEO)
e verticali (PEV);
- partecipa a percorsi di alta formazione.
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(2) - FASCIA DI MERITO - INTERMEDIA:
• COMPRENDE IL 50% DEL PERSONALE
al quale verrà corrisposto il 50% del salario accessorio.
(3) - FASCIA DI MERITO - BASSA:
• COMPRENDE IL 25% DEL PERSONALE
esso NON avrà salario accessorio legato alla
performance;
• la collocazione in terza fascia è criterio di demerito
e di insufficiente rendimento ai fini delle
progressioni economiche e di carriera.
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SCHEDA SU DECRETO
LEGISLATIVO 150/2009
3 - IL SISTEMA PREMIALE
Il nuovo sistema "premiale" utilizzerà la gran parte delle risorse del
salario Accessorio, con esclusione di quelle legate a indennità per
particolari attività, (turni, straordinario etc.) attraverso la definizione
di graduatorie del personale.
Le graduatorie di Ateneo, redatte sulla base delle relazioni fatte dai
dirigenti delle singole unità, dovranno individuare:
- il 25% del personale a cui assegnare il 50% delle risorse;
- il 50% del personale a cui assegnare il rimanente 50% delle
risorse;
- il 25% del personale che non avrà accesso alle risorse del
salario accessorio.
La contrattazione integrativa potrà solo intervenire per spostare fino
ad un massimo del 5% di personale tra le suddette fasce.
Il Ministero verificherà che la contrattazione non superi tale vincolo.
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Quota salario accessorio unitario:
Euro 120,00+(euro 14,00 * 8)= euro 232,00
Struttura con 14 unità: euro 3.248,00
50 % = euro 1.624,00 / 7 (50 %) = euro 232,00 ciascuno;
50 % = euro 1.624,00 / 4 (25 %) = euro 406,00 ciascuno;
3 (25 %) = ZERO
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CONTRATTO NAZIONALE UNIVERSITÀ
COSA VIENE MODIFICATO DALLA LEGGE:
 LA DURATA: triennale;
 MATERIE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E
PARTECIPAZIONE SINDACALE – RINVIO ELEZIONI
RSU;
 NORME DI TUTELA: Tutela dei dipendenti in particolari
condizioni psico-fisiche (è previsto il licenziamento) –
trasferimenti;
 SISTEMA DI VALUTAZIONE;
 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (premio);
 PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI;
 CODICE DISCIPLINARE;
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LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI E IL SALARIO ACCESSORIO.
Progressioni economiche:
• diventano rigidamente selettive e riservate
a pochi;
• le Università non potranno più mettere
risorse aggiuntive, pena la nullità del C.C.I.
Salario accessorio:
• le risorse andranno a finanziare il merito;
• rischia di decadere anche l’indennità
mensile perché generalizzata.
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PROGRESSIONI VERTICALI
• Si torna al CONCORSO PUBBLICO con
riserva di posti non superiore al 50 % ;
• Il personale interno deve essere in
possesso del TITOLO DI STUDIO
richiesto per l’accesso dall’esterno;
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SCHEDA
DECRETO LEGISLATIVO
150 DEL 27.10.2009
4 - LE PROGRESSIONI DI CARRIERA
Le progressioni verticali saranno consentite solo attraverso
procedure concorsuali pubbliche. Fino ad un massimo del 50%
dei posti disponibili sarà riservato al personale interno in
possesso del titolo di studio necessario per la partecipazione al
concorso dall'esterno
Le progressioni economiche orizzontali dovranno avere
obbligatoriamente carattere di selettività e non potranno quindi
riguardare la generalità del personale T.A.
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SCHEDE DECRETO LEGISLATIVO
150/2009
2 – LA RIDUZIONE DEGLI SPAZI NEGOZIALI
Si riducono, fin quasi ad annullarsi, gli spazi di contrattazione
nazionale ed integrativa.
Vengono tolte, infatti, dalla contrattazione, importanti materie quali:
- mobilità;
- organizzazione del lavoro;
- carriere;
- pieno utilizzo delle risorse del fondo per il salario accessorio.
Inoltre le Amministrazioni potranno assegnare unilateralmente quote
di salario venendo meno, così, il principio dell'esclusività della
contrattazione nella determinazione della retribuzione.
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SCHEDA
DECRETO LEGISLATIVO
150/2009
6 - La riduzione dei Comparti
Si riducono a 4 gli attuali 10 comparti di contrattazione:
- due su base territoriale (Sanità - Regioni ed Enti Locali);
- due per le altre Amministrazioni.
La CGIL propone la costituzione di un'area contrattuale della conoscenza,
all'interno della quale prevedere autonome sezioni per scuola, università,
ricerca e AFAM.
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SCHEDE SU DECRETO BRUNETTA
7 - Adeguamento dei Contratti Integrativi
Il D.Lvo n° 150 del 27.10.2009 interviene sulla contrattazione integrativa in
corso, vincolando le Parti ad adeguare entro il 31/12/2010 i Contratti
Integrativi sottoscritti in precedenza alle norme previste dal D.Lvo in merito a:
- premialità;
- carriere;
- materie delegate alla contrattazione.
È Comunque previsto che su queste materie i Contatti Integrativi già
sottoscritti cessino la loro efficacia a partire dal 1° gennaio 2011.
Non si potranno più sottoscrivere Contratti Integrativi con le vecchie regole.
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SCHEDE SU DECRETO BRUNETTA
LE PIATTAFORME DELLA FLC CGIL
Le piattaforme contrattuali della
FLC CGIL si pongono l'obiettivo di
contrastare l'applicazione di
queste norme, rivendicando la
piena titolarità negoziale sulle
materie oggetto del Decreto.
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FLC CGIL
Piattaforma Contrattuale
2010/2012
COMPARTO UNIVERSITA’
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PREMESSA
Individuati sei temi comuni:
- salario fondamentale;
- salario accessorio;
- precariato;
- valorizzazione professionale;
- contrattazione integrativa;
- organizzazione del lavoro e
intensificazione delle prestazioni.
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IL CONTESTO
Situazione particolarmente delicata:
 Modifica degli assetti contrattuali esistenti
(Accordo separato sul Modello Contrattuale);
 Progressivo smantellamento del rapporto di
lavoro del pubblico dipendente;
 Limitazioni del ruolo del sindacato e della
contrattazione;
 Pesanti tagli al F.F.O degli Atenei;
 D.D.L. in materia di “Organizzazione del
sistema Universitario”;
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L’ACCORDO SEPARATO
Ha introdotto un nuovo indice previsionale
dell’inflazione, in base al quale vengono
calcolati gli aumenti contrattuali:
l’IPCA (Indice Prezzi Consumo Armonizzato);
- l’IPCA e’ calcolato solo sullo stipendio base, e
non sul salario accessorio, (depurato, inoltre
dai costi dei prodotti energetici importati)
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L’IPCA nel prossimo triennio
L’ISAE(*) (Ente preposto a tale conteggio) ha
previsto i seguenti indici IPCA:
1,8 % nel 2010;
2,2 % nel 2011;
1,9 % nel 2012.
Totale nel triennio: circa il 6 % (al netto dei
prezzi dei beni energetici importati, altrimenti
avremmo ottenuto il 10 %).
(*) Istituto di Studi e Analisi Economica
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Le scelte di fondo
 la tutela ed il miglioramento del salario;
 le corrette relazioni sindacali che assicurino
diritti e tutele delle lavoratrici e dei lavoratori;
 il diritto ad un percorso equo di carriera e di
riconoscimento delle professionalità attraverso
gli attuali meccanismi previsti sia con le
progressioni orizzontali che con quelle verticali;
 la piena applicazione del D.lgs 81/2008 di tutela
della salute e sicurezza.
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L’ACCORDO UNITARIO CGIL-CISL-UIL PER LA RIFORMA
DELLA STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE:
• Punto di riferimento la piattaforma unitaria sulla
struttura della contrattazione, del 12 maggio
2008, sottoposta alla consultazione ed
approvata.
• La piattaforma unitaria prevedeva “il
superamento del biennio economico e la
fissazione della triennalità della vigenza
contrattuale, unificando così la parte economica
e normativa…”
• Prevedendo un meccanismo che nel triennio
adegui l’incremento salariale all’inflazione reale
LA PIATTAFORMA PREVEDE DURATA
TRIENNALE DEL CONTRATTO
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PARTE ECONOMICA
SALARIO FONDAMENTALE
un aumento del 9,3 %
Richiesta Incremento salariale nel triennio pari al 7,30%
(160,00 €uro circa)
Corrispondente all’inflazione prevedibile nel triennio
2010-2012
A cui va aggiunto:
un ulteriore 2 % (43,00 €uro circa)
(risparmi da tagli al F.F.O.)
Incremento calcolato sull’intera massa salariale (come
avviene ora)
• Gli aumenti previsti sono destinati prevalentemente
all’incremento dello stipendio base.
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PARTE ECONOMICA
SALARIO ACCESSORIO
Richiesta di stabilizzare parte del salario
accessorio:
- Indennità di Ateneo su stipendio base
mensile;
- Quota parte dell’indennità mensile di
Amministrazione su stipendio base;
- Introduzione di norme contrattuali per
estensione possibilità di utilizzo risorse
aggiuntive.
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La Contrattazione Integrativa
La FLC CGIL ribadisce:
• i 2 livelli di contrattazione
(nazionale e integrativa);
• l’inderogabilità delle norme
contrattuali sottoscritte.
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La Contrattazione Integrativa
Contrattazione nell’utilizzo di tutte le risorse
destinate al salario accessorio
• Ripristino risorse del taglio 10% (art. 61, comma
17 Legge 133/2008 Brunetta);
• Estensione delle materie oggetto di
contrattazione integrativa;
• Norme contrattuali per l’introduzione di risorse
aggiuntive destinate al salario accessorio dal
Bilancio degli Atenei;
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La parte normativa del Contratto
Vengono sostanzialmente riconfermate le norme del
CCNL vigente.
A seguito delle novità legislative introdotte vanno comunque riviste e/o
migliorate le seguenti norme:
• Part time: maggior utilizzo e criteri di fruizione in contrattazione;
• Assistenza familiare in presenza di gravi patologie: ristabilire
modalità di utilizzo dei permessi della Legge 104/92;
• Formazione: non e’ un “premio” ma un diritto;
• Indennità di responsabilità (vanno rivisti i criteri e la quantificazione);
• Buono pasto: piena fruizione anche per part-time e Co.co.co;
• Telelavoro (più esigibilità)
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I DIRITTI SINDACALI
• Vanno confermati gli attuali spazi per
l’iniziativa sindacale (monte ore assemblee,
permessi sindacali, locali, etc..)
• Individuazione meccanismi per rendere
esigibili gli incontri semestrali fra OO.SS e
CRUI già previsti dal CCNL;
• Individuazione strumenti per interpretazione
congiunta delle norme contrattuali;
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IL PRECARIATO
Mantenere le norme delle relazioni sindacali
Progressiva stabilizzazione contratti di
collaborazione e/o forme di rapporti atipici
in contratti a tempo determinato.
• Piani pluriennali di stabilizzazione;
• Superare i limiti della legge finanziaria;
• Ridurre i servizi esternalizzati.
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Le Aziende Ospedaliere Universitarie
Valorizzare la specificità del personale
• Verifica dei due sistemi di classificazione;
• Migliore definizione modalità di accesso e
PEO e PEV;
• Criteri generali per la contrattazione integrativa
rispetto a posizioni organizzative e indennità;
• Garantire certezza di risorse economiche;
• Corsi di formazione aziendale.
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PREVIDENZA
• Modalità di costituzione fondo di previdenza
complementare
• Ridefinizione voci salario per base di calcolo
liquidazione
• Adesione al fondo ESPERO già costituito per
il comparto Scuola.
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Sulla base di questi obiettivi,
la FLC CGIL CHIEDE l’apertura delle
trattative !
Sono previste assemblee in tutti i posti di
lavoro per la consultazione delle lavoratrici
e dei lavoratori delle Università.
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