Imp. Cop. Farmacia amica sport
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Valentino Conti
Stefano Rufini
Con il patrocinio del Ministero della Salute,
della Regione Umbria
in collaborazione con l’Università degli Studi
di Perugia e il contributo di Federfarma Umbria
STAMPA: UMBRIAGRAF - TERNI / GRAFIACA: UMBERTO MARIANI
Partners
Farmacia
amica dello
sportivo
Informazioni sui farmaci dopanti
Qualche chiarimento sull’uso di farmaci particolari da parte di sportivi ludici, amatoriali,
dilettanti e professionisti.
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Valentino Conti
Stefano Rufini
Farmacia
amica dello
sportivo
Informazioni sui farmaci dopanti
Qualche chiarimento sull’uso di farmaci particolari
da parte di sportivi ludici, amatoriali, dilettanti e
professionisti.
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Indice
Prefazione............................................................................................................................
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Introduzione........................................................................................................................
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Definizione di doping nello sport............................................................................... 11
Quali farmaci sono vietati dalla legge contro il doping...................................... 17
Lista delle sostanze e dei metodi proibiti. Anno 2006 ..................................... 21
Rischi connessi con l’uso improprio dei farmaci appartenenti
all’elenco di quelli vietati per doping ....................................................................... 33
Metodiche di indagine utilizzate nei laboratori antidoping .............................. 45
In sintesi ............................................................................................................................... 49
Allegati................................................................................................................................... 53
Allegato 1 .................................................................................................................... 54
Allegato 2 .................................................................................................................... 64
Norme e Regolamenti per il controllo antidoping............................................... 68
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Prefazione
Quando, in seguito alle normali vicende della vita mi sono ritrovato, farmacista, a presiedere il CONI della mia Regione, ho a lungo meditato su come
utilizzare al meglio le mie competenze nel settore farmaceutico ed in quello
dello sport.
Due “mestieri” apparentemente troppo diversi per trovare punti in comune.
Ma solo apparentemente perché il doping, quel fenomeno che rappresenta
la faccia sporca dello sport, è soprattutto un problema di farmaci impiegati
in modo scorretto da persone troppo spesso male informate sui rischi e le
conseguenze di un abuso perpetrato a fini illeciti.
La chiave di volta è stato il lavoro svolto dal mio predecessore prof. Ruggero
Rossi, da anni impegnato in prima linea contro l’uso di farmaci dopanti, e il
mio incontro con il professor Stefano Rufini, altro farmacista “anomalo”. Intorno allo stesso tavolo, in pochi minuti è nata una collaborazione sincera
che darà validi risultati.
Questo testo è stato creato per i colleghi che dal banco delle farmacie dispensano informazioni e consigli sul corretto uso di qualsiasi specialità medicinale, rappresentando con questo servizio la più efficace barriera contro
l’abuso o solo l’ignoranza.
Qui dentro troveranno informazioni sul doping; l’entità del fenomeno, le disposizioni di legge sui farmaci ritenuti dopanti, gli elenchi dei principi attivi
vietati” agli sportivi, i rischi connessi con gli effetti collaterali e quant’altro
possa correttamente informare gli utenti.
Rappresenta, insieme ad altre analoghe iniziative, il contributo del CONI
Umbria alla diffusione capillare dell’informazione sul doping, nel quadro di
una Campagna che intendo estendere a livello nazionale perché credo fermamente che una voce amica possa fare più di mille leggi e non esista deterrente migliore della conoscenza.
Dott. Valentino Conti
Presidente del CONI Umbria
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Introduzione:
due cose da sapere sul doping,
le medicine ed i rischi che si corrono.
Da qualche tempo in farmacia sono comparsi alcune specialità contrassegnate da un bollino rosso che riproduce un segnale di divieto e la scritta
Doping (vedi Allegato n.1 sul decreto legge istitutivo).
Molti si sono incuriositi, atri si sono spaventati, pochi
hanno capito chiaramente il messaggio che doveva essere trasmesso dal simbolo che caratterizza farmaci da
molto tempo in vendita e non certo associati con l’idea
di proibito o dannoso.
A chi è rivolto il messaggio
Deve essere chiaro che il divieto riguarda solo l’uso improprio del farmaco a
scopo di doping, ossia per migliorare dolosamente in positivo la prestazione
fisica in vista di una competizione sportiva.
La restrizione è ovviamente limitata a poche persone, che svolgono una attività fisica di alto livello, che sono tutt’altro che malate e che assumono farmaci dietro presentazione di ricette mediche false o rilasciate da medici
compiacenti o direttamente complici.
Deve essere altresì chiaro che in questo modo contravvengono a disposizioni di legge ben precise che comportano sanzioni civili e penali che coinvolgono tutti i soggetti che si rendono complici dell’atto anche se spesso
l’approccio con questa pratica vietata avviene ingenuamente seguendo
informazioni incomplete date da persone non qualificate.
Le strutture preposte al controllo antidoping hanno inteso, con questa soluzione (bollino rosso), avvertire che la assunzione della medicina al di fuori
delle prescrizioni cliniche per cui sono commercializzate, specie da parte di
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atleti comporta una violazione sanzionabile in seguito a positività all’eventuale controllo antidoping, con tutte le conseguenze legali che ne conseguono sulla base della legislazione vigente.
Dal canto loro i farmacisti e gli altri organi deputati alla salvaguardia della salute, intendono ribadire i rischi connessi con la pratica illegale di assumere
principi attivi per finalità diverse da quelle per cui sono stati studiati, commercializzati e per cui vengono
prescritti.
Il farmacista è in prima linea in
questa battaglia contro il doping.
Per questo è a disposizione di
tutti per informare, chiarire e
consigliare personalmente o attraverso la diffusione di questo
libretto che contiene molte delle
risposte ai dubbi ed alle curiosità
di tutti i cittadini.
Questa è una delle numerose
campagne che vengono svolte
nel nostro Paese per contrastare
il fenomeno del doping, una piaga che avvilisce lo sport negando tutti i valori che sono insiti nel concetto stesso di sano agonismo e fair
play o correttezza nella competizione.
In particolare questa campagna nasce dalla collaborazione tra il CONI Regionale dell’Umbria e la Federfarma Umbria che hanno inteso, in questo
modo, affiancare la Commissione nazionale antidoping che promuove
campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e
di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazione pubbliche, il Comitato olimpico internazionale italiano (CONI), le federazioni
sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi dell’attività dei medici specialistici di medicina dello sport.
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In totale risultano coinvolti in questa battaglia i seguenti organi:
Sanità: medici dello sport, pediatri, medici di medicina generale, farmacisti;
Scuola: alunni, insegnanti, genitori
Sport: atleti, allenatori, dirigenti sportivi
Giustizia: ufficiali/agenti/funzionari di Polizia Giudiziaria
Media: giornalisti medici.
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Definizione del doping nello sport
Con il termine “ doping “ si deve intendere:
a) la somministrazione, l’assunzione e l’uso di farmaci e l’impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell’ordinamento sportivo;
b) il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o in grado di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche;
c) la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite o l’accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all’elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti.
Da questa definizione ne discendono alcuni ovvii concetti di etica:
– Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni
sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione
delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti.
– Per questa serie di motivi è vietato raccomandare, proporre, autorizzare,
permettere oppure tollerare l’uso di qualsiasi sostanza o metodo che
rientri nella definizione di doping allo stesso modo del traffico di tale sostanza.
Sanzioni: L’accertamento di un fatto di doping, l’acquisizione di una notizia
relativa ad un fatto di doping o alla violazione della legge 14 dicembre
2000, n. 376 comporta l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Legge 14 dicembre 2000, n. 376
La Legge 14 dicembre 2000, n. 376 (nota come legge Melandri) disciplina in Italia la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
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Con l’emanazione di questa legge il doping è diventato un reato penale,
punito fino a tre anni di reclusione (che possono diventare di più se insorgono danni effettivi per la salute, se ad essere indotto ad assumere sostanze vietate per doping è un minorenne o se, a distribuire le sostanze, è un
dipendente del CONI).
Eccezioni: solo in presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate da un medico e verificata l’assenza di pericoli per la salute, è
consentito un trattamento specifico con sostanze vietate per doping e la
possibilità di partecipare ugualmente alle competizione sportiva.
Ma anche in questo caso il trattamento deve rispondere a specifiche esigenze terapeutiche e la documentazione deve essere conservata e tenuta
sempre a disposizione dall’atleta. Il controllo anti-doping vero e proprio sulle
competizioni e sulle attività sportive spetta ad alcuni laboratori accreditati
dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO).
La lista delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive che circolano negli spogliatoi e nelle palestre è molto lunga.
Si possono raggruppare in tre categorie principali:
– i farmaci appartenenti alle classi vietate dalla legge contro il doping
– i farmaci non vietati per doping, ma utilizzati per scopi diversi da quelli
autorizzati,
– i prodotti salutistici, erboristici, dietetici od omeopatici utilizzati con modalità, concentrazioni, vie di somministrazione, associazioni diverse da
quelle per cui sono prodotti.
Per quanto riguarda l’impiego di farmaci al di fuori delle indicazioni
per le quali sono stati sintetizzati, è opportuno ricordare che la loro somministrazione a persone non malate è sempre pericolosa in quanto priva di finalità terapeutica, scopo fondamentale di un medicamento.
I metodi proibiti
si può dopare un individuo senza ricorrere alla somministrazione di un prin-
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cipio attivo ma semplicemente trasfondendo sangue dello stesso individuo,
che, prelevato ed adeguatamente conservato, non appena i globuli rossi sono tornati a livello normale, gli viene trasfuso nuovamente, ottenendo così
un incremento del numero dei globuli rossi.
Nei metodi proibiti rientrano anche le manipolazioni chimiche e fisiche
dei campioni di urina effettuate allo scopo di alterare l’integrità del campione stesso apportandone modifiche che consentano di sfuggire agli accertamenti di laboratorio svolti per l’identificazione dei metaboliti vietati.
Le manipolazioni accertate nel corso dei controlli antidoping vanno dallo
scambio dei campioni d’urina alla diluizione con altri liquidi, fino all’inserimento nella vescica, tramite catetere, dell’urina altrui. Possono inoltre essere
usati i diuretici chiamati mascheranti, perché in grado di eliminare più velocemente, favorendo la diuresi, le sostanze proibite rintracciabili ai test antidoping. Inoltre, la prima cosa che si esamina nei campioni di urina è il pH,
in quanto è possibile facilitare l’eliminazione di farmaci vietati alcalinizzando
o acidificando l’urina; la seconda è la densità: un’urina con basso peso specifico, può indicare una manipolazione finalizzata ad abbassare la concentrazione di un farmaco al di sotto della soglia di rilevazione.
La storia del doping in numeri
Il doping è anche una malattia.
Con i suoi sintomi, le sue patologie ed ovviamente i suoi morti. Quanti? Nel
2004 sette ciclisti dilettanti e professionisti, tra i 21 ed i 31 anni sono morti
a seguito di trombosi da abuso di eritropoietina, oltre dieci calciatori sono
stati diagnosticati affetti da sclerosi laterale amiotrofica. Queste vittime più o
meno illustri rappresentano la punta di un iceberg che cela la parte sommersa sotto certificati di morte aggiustati da medici compiacenti o tanto ingenui da credere che a vent’anni non si possa morire di trombosi (quando
basterebbe chiedere il mestiere del defunto e fare due più due).
Sono morti pulite, meno drammatiche di quelle da Creuzfeld-Jacobs contratta per consumo di ipofisi di cadavere alla ricerca dell’ormone della crescita o per tumore epatico da abuso da steroidi anabolizzanti di origine veterinaria.
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sicuramente il doping, come tutte le frodi, è nato con l’uomo, spinto a primeggiare a tutti i costi specie se insieme alla vittoria viene assegnata una ricompensa proporzionale allo sforzo profuso.
La storia del doping, ovvero il tentativo di modificare le prestazioni atletiche
con mezzi non fisiologici o comunque illeciti nel corso di competizioni sportive, inizia molto tempo fa, quando non esisteva la chimica e venivano impiegate sostanze di origine naturale per migliorare la propria condizione fisica. Abbiamo, infatti, notizie di episodi di doping fin dalle prime edizioni delle
Olimpiadi greche, allorquando gli atleti ingerivano sostanze stimolanti mescolate agli alimenti carnei e alle bevande. D’altra parte l’assunzione di sostanze che aiutassero a sopportare la fatica e gli sforzi era, ed in qualche caso lo è ancora oggi, consuetudine presso le popolazioni vichinghe, cinesi e
andine.
Tracce storiche, risalenti al terzo secolo a.C., testimoniano l’utilizzo di alcuni
infusi di funghi applicati localmente come impacchi, a scopo più stimolante
che curativo o lenitivo.
Per lunghi secoli non si trova menzione storica della pratica del doping, probabilmente anche in relazione al fatto che le competizioni olimpiche, al pari
di altre attività agonistiche, vennero interrotte o persero d’importanza, dopo
la caduta dell’Impero Romano, finché non vennero reintrodotte le moderne
olimpiadi nel 1896 per merito del barone De Coubertin.
Stricnina, alcol, morfina, allucinogeni vegetali e di sintesi, estratti di piante officinali, l’elenco diventa immediatamente più lungo di quello degli sport praticati.
Niente di scientifico, ovviamente siamo lontani dai perfluorocarburi, dai beta
bloccanti per migliorare il rendimento dei tiratori o dagli IGF per stimolare la
sintesi endogena di GH. Ma solo perché la farmacopea era avara, non perché la moralità fosse più rigorosa di quella di oggi.
Il novecento si apre con storie romantiche di atleti che crollano davanti al
traguardo e di regine (d’Inghilterra) che premiano l’eroe sfortunato (in
realtà il protagonista della storia, Dorando Pietri, era un povero cristo ubriaco di cognac e stricnina che rimase in coma 12 ore e se la cavò solo perché riuscì a vomitare il micidiale cocktail autosomministrato)
Ma il doping scientifico dei nostri giorni spesso ha portato a considerare
campioni indimenticabili soggetti che sono ricorsi al sistematico aiuto di far-
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maci potentissimi, falsando talmente i propri risultati da sconvolgere il concetto stesso di campione.
Pantani, vittima di questo sistema, quante vittorie avrebbe conseguito se
avesse utilizzato solo le proprie forze, se cioè non fosse mai risultato positivo ai controlli ematici volti ad identificare l’abuso di eritropoietina?
Come è possibile accettare nel 2006 che il vincitore del Giro non può andare al Tour per una storia di doping e il vincitore del Tour non può partecipare alla Vuelta per una storia di doping e il vincitore della Vuelta incappa
anche lui nelle maglie dell’antidoping?
E ancora siamo impotenti davanti al doping perpetrato con l’hGH che
scompare in pochi minuti senza lasciare traccia nel sangue o nelle urine
mentre gonfia muscoli e capacità anaerobiche: i positivi non si possono
scoprire se non dopo qualche anno, quando oltre alla mandibola sproporzionata cresce il piede di sei o sette centimetri e inizia il diabete, unico effetto definitivo di un trattamento che regala la forza del leone per qualche
settimana.
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Quali farmaci sono vietati
dalla legge contro il doping
Curarsi è un diritto inalienabile di ognuno di noi quindi a nessuno può venir
vietato il supporto farmacologico più idoneo in caso di malattia. Ma nel nostro mondo c’è una eccezione rilevante: lo sportivo professionista ha un accesso limitato ai farmaci in commercio in quanto alcuni potrebbero modificare la sua prestazione interferendo col concetto di fair-play (giocare pulito)
Scorrendo l’elenco dei farmaci di cui è limitato l’uso per rischio di doping, si
scoprono medicinali di tutte le specie, da quelli inotropi positivi a quelli inotropi negativi, dagli eccitanti ai depressori del SNC, dai diuretici ai sostituti
ormonali per i malati di insufficienza renale cronica. È vietata qualsiasi terapia con: - anabolizzanti - stimolanti del sistema nervoso - ormoni proteici anestetici - diuretici e tanti altri che periodicamente entrano ed escono dalla
lista redatta dalla WADA.
Ma forse è meglio procedere con rigore sistematico e scorrere l’elenco ufficiale.
Elenco dei farmaci vietati agli sportivi (per categorie)
Lista delle sostanze vietate redatta da WADA e COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO (2006)
La classificazione delle sostanze è quella riportata nella lista redatta dalla
WADA (World Anti-Doping Agency), annualmente aggiornata e punto di riferimento per tutte le federazioni sportive.
SOSTANZE VIETATE IN COMPETIZIONE E FUORI COMPETIZIONE
La lista è suddivisa in sostanze (S) raggruppate per categorie farmacologi-
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che (nove gruppi) e Metodi (M) riuniti in tre classi.
S1 - Agenti anabolizzanti:
1. Steroidi androgeni anabolizzanti (SAA)
2. Altri agenti anabolizzanti (Clembuterolo, etc.)
S2 - Ormoni, sostanze correlate e relativi fattori di rilascio
S3 - Beta-2 agonisti
S4 - Agenti ad attività anti-estrogenica
1. Inibitori dell’aromatasi
2. Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni (SERMs)
3. Altri agenti ad azione anti-estrogenica
S5 - Diuretici ed altri agenti mascheranti
METODI VIETATI
M1 - Aumento di trasporto di ossigeno
M2 - Manipolazioni chimiche e fisiche
M3 - Doping genetico
SOSTANZE VIETATE IN COMPETIZIONE
S6 - Stimolanti
S7 - Narcotici
S8 - Cannabinoidi
S9 - Glucocorticosteroidi
Oltre alla descrizione delle sostanze e dei prodotti riportati nel regolamento
del Codice del Movimento Olimpico, questa sezione del sito contiene un
elenco dei principali integratori e dei prodotti cosiddetti “naturali”, corredato
da schede esplicative circa la composizione e gli effetti delle sostanze in essi presenti. L’elenco degli integratori e la lista dei principi attivi e dei
prodotti appartenenti alle varie classi identificate dal CIO saranno
costantemente aggiornati da uno staff di medici farmacologi e nu-
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trizionisti. L’aggiornamento avverrà sia in base alla verifica dell’immissione
in commercio di nuovi prodotti commerciali contenenti gli stessi principi attivi o principi affini a quelli già elencati.
Per esempio qui di seguito vengono riportati gli aggiornamenti più recenti
(relativi all’anno 2006).
Bandiere dei Paesi che parteciparono alle Olimpiadi di Berlino.
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Lista delle sostanze e metodi proibiti
Anno 2006*
In vigore dal 1° gennaio 2006
“L’uso di qualsiasi farmaco dovrebbe essere limitato alle indicazioni mediche“
Sostanze e metodi sempre vietati (in e fuori competizione)
SOSTANZE VIETATE
S1. AGENTI ANABOLIZZANTI
Gli agenti anabolizzanti sono proibiti.
1. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)
a. Gli SAA esogeni*, includono:
1-androstenediolo (5α-androst-1-ene-3β,17β-diolo);
1-androstendione (5α-androsten-1-ene-3,17-dione);
bolandiolo (19-norandrostenediolo);
bolasterone; boldenone; boldione (androsta-1,4-diene-3, 17dione);
calusterone; clostebol; danazolo (17α-etinil-17β-idrossiandrost-4eno[2,3-d]isossazolo);
deidroclorometil-testosterone (4-cloro-17β-idrossi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-one);
desossimetiltestosterone (17α-metil-5α-androst-2-ene-17β-olo);
drostanolone; etilestrenolo (19-nor-17α-pregn-4-ene-17-olo);
* “esogena” si riferisce ad una sostanza che non può essere prodotta naturalmente dall’organismo.
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fluossimesterone; formebolone; furazabolo (17β-idrossi-17αmetil-5α-androstan[2,3-c]-furazan);
gestrinone; 4-idrossitestosterone (4,17β-diidrossiandrost-4-ene3one);
mestanolone; mesterolone; metandienone (17β-idrossi-17αmetilandrosta-1,4-diene-3-one);
metenolone; metandriolo; metasterone (2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-one-17β-olo);
metildienolone (17β-idrossi-17α-metilestra-4,9-diene-3-one);
metil-1-testosterone (17β−idrossi-17α-metil-5α-androst-1-ene-3one);
metilnortestosterone (17β-idrossi-17α-metilestr-4-ene-3-one),
metiltrienolone (17β-idrossi-17α-metilestra-4,9,11-triene-3-one);
metiltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); norboletone; norclostebolo;
noretandrolone; ossabolone; ossandrolone; ossimesterone;
ossimetolone; prostanozol ([3,2-c]pirazolo-5α-etioallocolano17β-tetraidropiranolo);
quinbolone; stanozololo; stenbolone; 1-testosterone (17βidrossi-5α-androst-1-ene-3-one); tetraidrogestrinone (18α-homo-pregna-4,9,11-triene-17β-olo-3-one);
trenbolone e altre sostanze con una struttura chimica simile o un effetto(i) biologico(i) simile(i).
b. Gli SAA endogeni**:
androstenediolo (androst-5-ene-3β,17β-diolo); androstenedione
(androst-4-ene-3,17-dione); diidrotestosterone (17β-idrossi-5αandrostan-3-one); prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA), testosterone e i seguenti metaboliti e isomeri:
5α-androstane-3α,17α-diolo; 5α-androstane-3α,17β-diolo; 5αandrostane-3β,17α-diolo; 5α-androstane-3β,17β-diolo; androst-4-ene-3α,17α-diolo; androst-4-ene-3α,17β-diolo; androst-4-ene-3β,17α-diolo; androst-5-ene-3α,17α-diolo; an** “endogena” si riferisce ad una sostanza che può essere prodotta naturalmente dall’organismo.
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drost-5-ene-3α,17β-diolo; androst-5-ene-3β,17α-diolo; 4androstenediolo (androst-4-ene-3β,17β-diolo); 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-diidrotestosterone; 3αidrossi-5α-androstan-17-one; 3β-idrossi-5α-androstan-17one; 19-norandrosterone; 19-noretiocolanolone.
Se uno steroide androgeno anabolizzante può essere prodotto naturalmente dall’organismo, un campione biologico sarà considerato contenente tale
sostanza proibita quando la concentrazione della sostanza proibita o dei
suoi metaboliti o marker e/o qualora la presenza di un rapporto di concentrazione nel campione dell’atleta, pertinente la sostanza, differisce in misura così elevata dai valori normalmente riscontrati nell’uomo, che è improbabile poterla considerare compatibile con una normale produzione endogena. Un campione biologico non deve essere considerato come contenente
una sostanza proibita ogni qual volta l’atleta fornisce prova che la concentrazione della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o marker e/o che il
rapporto di concentrazione rilevato nel campione dell’atleta è attribuibile ad
una condizione fisiologica o patologica.
In ogni caso, e per qualsiasi concentrazione, il campione biologico dell’atleta
sarà considerato contenente una sostanza proibita e il laboratorio fornirà un
riscontro analitico di positività se, sulla base di una metodica analitica affidabile (es. IRMS), il laboratorio può dimostrare che la sostanza proibita è di
origine esogena.
In questo caso, non sono necessarie ulteriori indagini.
La Lista identifica alcune sostanze o loro metaboliti (cannabinoidi, catina,
efedrina, metilefedrina, epitestosterone, 19-norandrosterone, morfina, salbutamolo, rapporto testosterone/epitestosterone) per le quali i laboratori,
prima di riferire un riscontro analitico di positività, accertino che una determinata soglia sia stata raggiunta.
Se la concentrazione riscontrata è compresa nei limiti della variabilità umana fisiologica e la metodica analitica affidabile (es. IRMS) non ha accertato
che la sostanza è di origine esogena, ma se sussistono indicazioni di un
certo rilievo, come un confronto dei profili steroidei di riferimento, del possibile uso di una sostanza proibita, l’Organizzazione Antidoping competente
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dovrà condurre ulteriori indagini che prevedono il riesame di ogni test precedente o l’esecuzione di altri tests, allo scopo di accertare se il risultato sia
da ricondurre ad una condizione fisiologica o patologica, oppure sia da attribuire ad una sostanza proibita di natura esogena.
Quando un laboratorio ha riscontrato un valore del rapporto T/E superiore a
quattro (4) a uno (1), e tutte le metodiche analitiche affidabili utilizzate (ad
esempio l’ IRMS) non hanno accertato la natura esogena della sostanza, è
necessario condurre ulteriori indagini attraverso il riesame dei tests precedenti o con l’esecuzione di altri tests, allo scopo di accertare se il risultato
sia da ricondurre ad una condizione fisiologica o patologica, oppure sia da
attribuire ad una sostanza proibita di natura esogena.
Se un laboratorio riscontra, usando una ulteriore ed affidabile metodica analitica (es. IRMS), che la sostanza proibita è di natura esogena, non sono necessarie altre indagini e il campione sarà considerato contenere una sostanza proibita.
Se non è stata utilizzata una ulteriore e affidabile metodica analitica (es.
IRMS) e non sono disponibili almeno gli ultimi tre precedenti tests, l’Organizzazione Antidoping competente sottoporrà l’atleta ad indagine senza
preavviso almeno tre volte entro un periodo di tre mesi.
Se il profilo longitudinale dell’atleta, che è sottoposto ai successivi controlli,
non è compreso nei normali limiti fisiologici, il risultato sarà un riscontro
analitico di positività.
In casi estremamente rari, possono essere riscontrabili nelle urine concentrazioni molto piccole di boldenone di origine endogena, a livello di nanogrammmi per millilitro (ng/ml). Quando un laboratorio riscontra una tale
bassa concentrazione di boldenone e nessuna metodica analitica affidabile
(es. IRMS) è riuscita ad accertare la natura esogena della sostanza, devono
essere eseguite ulteriori indagini che prevedono il riesame di tests precedenti o l’esecuzione di ulteriori tests.
Se non è stata utilizzata una ulteriore e affidabile metodica analitica (es.
IRMS), l’Organizzazione Antidoping competente sottoporrà l’atleta ad indagine senza preavviso almeno tre volte entro un periodo di tre mesi. Se il profilo longitudinale dell’atleta, sottoposto a tali ulteriori controlli, non è compreso
nei normali limiti fisiologici, il risultato sarà un riscontro analitico di positività.
Nel caso del 19-Norandrosterone, il dato analitico di positività riscontrato
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da un laboratorio è considerato una prova scientificamente valida della natura esogena della sostanza proibita. In questo caso, non sono necessarie
ulteriori indagini.
In caso di mancata collaborazione dell’atleta allo svolgimento delle indagini,
il campione biologico dell’atleta sarà considerato come contenente una sostanza proibita.
2. Altri agenti anabolizzanti, inclusi ma non limitati a:
Clenbuterolo, tibolone, zeranolo, zilpaterolo.
S2. ORMONI E SOSTANZE CORRELATE
Le seguenti sostanze, incluse altre sostanze con una struttura chimica simile
o un effetto(i) biologico(i) simile(i) e i loro fattori di rilascio, sono proibite:
1. Eritropoietina (EPO);
2. Ormone della crescita (hGH), Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1), Mechano Growth Factors (MGFs);
3. Gonadotropine (LH, hCG), proibite solo negli uomini.
4. Insulina;
5. Corticotropine.
Un campione sarà considerato come contenente una sostanza proibita
(come quelle sopra elencate) quando la concentrazione della sostanza
proibita o dei suoi metaboliti e/o qualora la presenza di un rapporto di concentrazione nel campione dell’atleta, pertinente la sostanza, differisce in
misura così elevata dai valori normalmente riscontrati nell’uomo, che è improbabile poterla considerare compatibile con una normale produzione endogena, a meno che l’atleta non possa dimostrare che la concentrazione
sia dovuta ad una condizione fisiologica o patologica.
Se un laboratorio, avendo utilizzato una metodica analitica affidabile, riscontra che la sostanza proibita è di natura esogena, il campione sarà considerato contenere una sostanza proibita e sarà riportato come un riscontro
analitico di positività.
La presenza di altre sostanze con una struttura chimica simile o un effetto(i)
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biologico(i) simile(i), di marker diagnostico(i) o di fattori di rilascio di un ormone tra quelli sopra elencati o di ogni altro(i) riscontro(i) che indichi(no)
che la sostanza rilevata sia di origine esogena, verrà considerata indicativa
dell’uso di una sostanza proibita e sarà riportata come un riscontro analitico
di positività.
S3. BETA-2 AGONISTI
Tutti i Beta-2 agonisti, inclusi i loro isomeri D- e L- sono proibiti.
Fanno eccezione il formoterolo, il salbutamolo, il salmeterolo e la terbutalina, che richiedono un’esenzione a fini terapeutici abbreviata, quando somministrati per inalazione.
Nonostante sia stata concessa un qualsiasi tipo di esenzione a fini terapeutici, una concentrazione di salbutamolo (in forma libera e glucuronata) superiore a 1000 ng/ml, verrà considerata un riscontro analitico di positività, a
meno che l’atleta non dimostri che tale risultato anomalo sia dovuto ad un
uso terapeutico del salbutamolo, assunto per via inalatoria.
S4. AGENTI CON ATTIVITÀ ANTI-ESTROGENICA
Le seguenti classi di sostanze anti-estrogeniche sono proibite:
1. Gli Inibitori dell’aromatasi compresi, ma non limitati a: anastrozolo, letrozolo, aminoglutetimide, exemestane, formestane, testolattone.
2. I Modulatori selettivi dei recettori estrogenici (SERM) compresi, ma non limitati a: raloxifene, tamoxifene, toremifene.
3. Le altre sostanze anti-estrogeniche comprese, ma non limitate a: clomifene, ciclofenil, fulvestrant.
S5. DIURETICI ED ALTRI AGENTI MASCHERANTI
Gli agenti mascheranti includono, senza limitarsi a:
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Diuretici*, epitestosterone, probenecid, inibitori dell’alfa reduttasi
(p.e. finasteride, dutasteride), espansori di plasma (p.e. albumina,
destrano, amido idrossietile).
I diuretici includono:
acetazolamide, amiloride, acido etacrinico, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, indapamide, metolazone, spironolattone, tiazidi (p.e. bendroflumetiazide, clorotiazide, idroclorotiazide), triamterene, e altre sostanze con struttura chimica similare o un effetto(i) biologico(i) simile(i), (fa eccezione il drosperinone che non è vietato).
Un’esenzione a fini terapeutici non è valida se l’urina dell’atleta contiene un
diuretico abbinato a una sostanza(e) proibita(e) a livelli di soglia o al di sotto della soglia.
Metodi proibiti
M1. AUMENTO DEL TRASPORTO DI OSSIGENO
I seguenti metodi sono proibiti:
a.. Il doping ematico, compreso l’uso di sangue autologo, omologo o eterologo o prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine.
b. Migliorare artificialmente l’assorbimento, il trasporto o il rilascio di ossigeno, compresi, ma non limitati ai perfluorochimici, all’efaproxiral (RSR13) e ai prodotti contenenti emoglobina sintetica (p.e. emoglobine basate sui sostituti del sangue, prodotti di emoglobina microincapsulata).
M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA
a. Manomissione, o tentata manomissione, per alterare l’integrità e la conformità dei campioni raccolti nei controlli anti-
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doping. Questi includono, ma non si limitano a cateterizzazione, sostituzione e/o alterazione di urina.
b. Le infusioni endovenose sono proibite, salvo che in caso di
un giustificato trattamento medico per patologie acute.
M3. DOPING GENETICO
È proibito utilizzare non a scopi terapeutici cellule, geni, elementi genetici o
modulazioni di espressioni genetiche, che abbiano la capacità di migliorare
la prestazione atletica.
Sostanze e metodi proibiti in competizione
In competizione, in aggiunta alle categorie sopra definite da S1 a
S5 e da M1 a M3, sono proibite le seguenti categorie:
SOSTANZE PROIBITE
S6. STIMOLANTI
I seguenti stimolanti, compresi entrambi i loro isomeri ottici (D- e L-), quando rilevanti, sono proibiti:
Adrafinile, adrenalina*, amfepramone, amifenazolo, amfetamina,
amfetaminile, benzfetamina, bromantan, carfedone, catina**, clobenzorex, cocaina, cropropamide, crotetamide, cyclazodone, dimetilamfetamina, efedrina***, eptaminolo, etamivan, etilamfetamina,
* L’adrenalina, associata ad anestetici locali o somministrata localmente (p.e. per via nasale, oftalmologica) non è proibita.
** La Catina è proibita quando la sua concentrazione nell’urina è superiore a 5 microgrammi per
millilitro.
*** Sia l'efedrina che la metilefedrina sono proibite quando la loro concentrazione nell'urina è
superiore a 10 microgrammi per millilitro.
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etilefrina, famprofazone, fenbutrazato, fencamfamina, fencamina,
fendimetrazina, fenetillina, fenfluramina, fenmetrazina, fenprometamina, fenproporex, fentermina, furfenorex, isometeptene, levmetamfetamina, meclofenossato, mefenorex, mefentermina, mesocarbo, metamfetamina (D-), metilenediossiamfetamina, metilenediossimetamfetamina, p-metilamfetamina, metilefedrina***, metilfenidato, modafinile, niketamide, norfenefrina, norfenfluramina, octopamina, ortetamina, ossilofrina, paraidrossiamfetamina, pemolina,
pentetrazolo, prolintano, propilesedrina, selegilina, sibutramina,
stricnina, e altre sostanze con simile struttura chimica o simile(i) effetto(i)
biologico(i) **** .
S7. NARCOTICI
I seguenti narcotici sono proibiti:
buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), fentanil e i
suoi derivati, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, pentazocina, petidina.
S8. CANNABINOIDI
I cannabinoidi (p.e. hashish, marijuana) sono proibiti.
S9. GLUCOCORTICOSTEROIDI
Tutti i glucocorticosteroidi sono proibiti quando somministrati per via orale,
rettale, endovenosa o intramuscolare. La loro somministrazione richiede
un’esenzione ai fini terapeutici.
**** Le seguenti sostanze incluse nel Programma di Monitoraggio 2006 (bupropione, caffeina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo, pseudoefedrina, sinefrina) non sono considerate sostanze
proibite.
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Tutte le altre vie di somministrazione, eccetto quelle sotto riportate, richiedono un’esenzione a fini terapeutici abbreviata.
I preparati ad uso topico, se usati per problemi dermatologici, oftalmologici,
auricolari/otici, nasali e relativi alla cavità boccale, non sono proibiti e non richiedono alcuna forma di esenzione a fini terapeutici.
SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI DISCIPLINE SPORTIVE
P1. ALCOOL
L’alcool (etanolo) è proibito solo in competizione nelle seguenti discipline
sportive. La presenza sarà rilevata tramite analisi dell’espirato e/o analisi del
sangue. La soglia di violazione per ciascuna Federazione è indicata fra parentesi.
• Aeronautica (FAI) (0.20 g/L)
• Tiro con l’arco (FITA, IPC) (0.10 g/L)
• Automobilismo (FIA)(0.10 g/L)
• Biliardo (WCBS) (0.20 g/L)
• Bocce (CMSB, IPC Bowls) (0.10 g/L)
• Karate (WKF) (0.10 g/L)
• Pentathlon Moderno(UIPM) (0.10 g/L) per le discipline che includono il
tiro
• Motociclismo (FIM) (0.10 g/L)
• Motonautica (UIM) (0.30 g/L)
P2. BETA-BLOCCANTI
Salvo diversamente specificato, i beta-bloccanti sono proibiti solo in competizione nelle seguenti discipline sportive.
• Aeronautica (FAI)
• Tiro con l’arco (FITA, IPC) (proibito anche fuori competizione)
• Automobilismo (FIA)
• Biliardo (WCBS)
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Bobsleigh (FIBT)
Bocce (CMSB, IPC Bowls)
Bridge (FMB)
Scacchi (FIDE)
Curling (WCF)
Ginnastica (FIG)
Motociclismo (FIM)
Pentathlon Moderno (UIPM) per le discipline che includono il tiro
Bowling (FIQ)
Vela (ISAF) solo nei timonieri di match race
Tiro (ISSF, IPC) (proibito anche fuori competizione)
Sci/Snowboard (FIS) nello ski jumping, free style aerials/halpipe and
snowboard halpipe/big air
• Lotta (FILA)
I beta bloccanti includono, ma non si limitano a:
acebutololo, alprenololo, atenololo, betaxololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, carvedilolo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo, ossiprenololo,
pindololo, propranololo, sotalolo, timololo.
SOSTANZE SPECIFICHE*
Le “Sostanze Specifiche”* sono di seguito elencate:
Tutti i beta-2 agonisti per via inalatoria, eccetto clenbuterolo;
Probenecid, Catina, cropropamide, crotetamide, ephedrina, etamivan,
famprofazone, eptaminolo, fenprometamina, isometeptene,
L-metilamfetamina, meclofenossato, p-metilamfetamina, metilefedrina,
* “La Lista delle Sostanze Proibite può identificare delle sostanze specifiche che sono particolarmente suscettibili di violazioni non intenzionali delle norme antidoping, a causa della loro larga diffusione nei prodotti medicinali, o che sono meno suscettibili di essere utilizzate con successo come
agenti dopanti.” Una violazione delle regole antidoping che riguardi tali sostanze può comportare una riduzione della sanzione, a patto che “…l’atleta possa provare che l’uso di tale sostanza specifica non
era finalizzato al miglioramento della prestazione sportiva…”.
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niketamide, norfenefrina, octopamina, ortetamina, oxilofrina, propilesedrina, selegilina, sibutramina.
Cannabinoidi;
Tutti i glucocorticosteroidi;
Alcool;
Tutti i beta bloccanti.
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Rischi connessi con l’uso improprio
dei farmaci appartenenti
all’elenco di quelli vietati per doping
Questo capitolo è rivolto ai colleghi farmacisti e fornisce informazioni aggiuntive a quelle consultabili sul foglio illustrativo che accompagna i farmaci
in oggetto. È un capitolo “aperto” in quanto aggiornabile con i dati desunti
dalla letteratura internazionale sulla base del monitoraggio degli effetti indesiderati riferiti nelle pubblicazioni scientifiche.
La vera storia del doping si identifica con l’abuso di Ormoni, le sostanze che
per eccellenza possono modificare una prestazione fisica o lo stesso fenotipo dell’atleta, aumentandone in maniera decisiva muscoli, cattiveria, voglia
di vincere, resistenza alla fatica.
Ormoni prodotti dall’organismo
umano stesso o molecole con caratteristiche simili presenti in natura o sintetizzate appositamente.
Farmaci usati in medicina per il
trattamento di patologie da carenza, molte volte con riluttanza per il
pericolo di reali effetti collaterali,
oggi sempre più estesamente
sperimentati da individui sani alla
ricerca del “trucco” per andare più
forte danneggiando rivali e sovvertendo pronostici e risultati.
Una storia ovviamente cosparsa di cadaveri: Tommy Simpson che cade sul
Mont Ventoux continuando a pedalare in preda a convulsioni da anfetamine
è solo l’esempio paradigmatico di come si possa morire per vincere.
Con lui il 20 % dei tutti gli atleti vincitori di medaglie olimpiche tra gli anni
50 e 70, morti nel giro di 15 anni dalle gare per danni da abuso di steroidi,
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centinaia di body builders spesso adolescenti alla ricerca solo di un fisico in
apparenza migliore.
Oggi molti agenti dopanti sono ormoni di natura proteica, derivanti dalle
tecniche del DNA ricombinante, tanto facili da reperire in commercio quanto difficili da scoprire una volta introdotti nel proprio organismo.
Possono avere una emivita di soli 16 minuti come la eritropoietina, l’ormone che regola la produzione di eritrociti, prodotto da sintesi ricombinante,
più o meno modificato nel numero di molecole di acido sialico aggiunto.
Oggi si calcola che come farmaco abbia salvato dalla morte per anemia oltre un milione di pazienti con insufficienza renale ma la stessa molecola,
usata come agente dopante ha seminato morte tra i ciclisti. Da quando è
stata commercializzata con la sigla rhEPO (human recombinant erythropoietin ) oltre il 70% del farmaco prodotto è stato impiegato nel doping di atleti
di endurance (Ciclismo, sci da fondo, nuoto, triathlon, maratona) ma anche
nel calcio, pugilato e Dio solo sa in quante altre discipline.
Abbiamo visto anonimi ciclisti assurgere al ruolo di “campioni” nel giro di
una stagione: andare così forte, specie in salita da essere paragonati a “diavoli“ o “pirati”. Con un sangue denso come marmellata, ematocriti superiori
a 60%.
Questi esseri bionici possono avere in circolo oltre un chilogrammo extra di
emoglobina fornita dal farmaco, una quantità così sproporzionatamente alta
da impedire qualsiasi competizione; sono i vincitori degli ultimi giri di Italia o
di Francia, esseri in via di estinzione falcidiati da squalifiche che però non
hanno impedito che razziassero qualche miliardo agli sponsor, usurpando titoli di Campioni, prime pagine sui giornali sportivi, qualche volta il titolo di
Cavaliere del Lavoro per meriti sportivi.
La storia della Epo è durata cinque anni: il tempo per mettere a punto un
esame che potesse verificarne con certezza l’abuso e facesse terminare la
diatriba tra ematcrito fisiologico od alterato.
Intanto è stato sintetizzato anche l’ormone della crescita, il GH a lungo atteso da qualche raro nano ipofisario e da molti atleti che hanno riposto in
questo peptide tutte le attese di una carriera.
Così gli ultimi giochi olimpici di Atlanta sono stati chiamati proprio i “GH games” per l’impressionante numero di atleti sospettati di averne abusato.
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I Giochi invernali di Salt lake City invece sono stati all’insegna di una nuova
specialità: tre atleti sono risultati positivi ad un derivato della EPO messo in
vendita in un periodo successivo alla gara: ebbene tre atleti ne sono risultati
positivi, il che significa che ne facevano uso da molto tempo prima che si
trovasse in farmacia.
Il nuovo farmaco si chiama NESP (novel erythropoiesis stimulating peptide)
o darbopoetina.
La NESP funziona come la EPO ma la sua molecola è modificata per garantire un allungamento dell’ emivita e le modifiche sono facilmente verificabili
nelle urine o nel sangue.
Rischi da uso improprio di eritropoietina
e fattori di crescita analoghi
Ovviamente l’uso improprio della EPO o derivati comporta un sostanziale rischio di trombosi per attivazione della coagulazione ed a causa di un nuovo
meccanismo trombotico che si basa sull’incremento dell’attività della proteina C reattiva CRP, ossido nitrico e TAFI (Thrombin activatable fibrinolysis
inhibitor) che porta a deficit fibrinolitico.
Il rischio di chi ha livelli normali di eritrociti e si sottopone al trattamento con
EPO è, logicamente, un incremento del numero dei globuli rossi con aumento della viscosità del sangue.
Esattamente l’effetto ricercato dagli atleti di endurtance, ma siamo sicuri che
sappiano esattamente a cosa vanno incontro? Iperviscosità con formazione
di coaguli, trombi, infarto cardiaco e ictus.
Tutti forse sono a conoscenza di questa patologia che si acuisce proprio durante lo sforzo fisico e la disidratazione che ne consegue ma forse molti
non sanno che ci sono altri problemi connessi con la EPO:
– rapido incremento della pressione sanguigna quando l’infusione viene
effettuata troppo velocemente
– convulsioni
– sintomi simil influenzali con dolori ossei e brividi
– reazioni cutanee ed allergie locali
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– danni epatici e pancreatici
– aumentato rischio di sviluppare un cancro epatico o linfatico.
Questo quadro è associato all’uso CORRETTO di eritropoietina regolarmente
prodotta e commercializzata
perché poi, dato l’elevato numero di contraffazioni a cui è
soggetto il farmaco, esistono
tanti altri rischi connessi con la
percentuale di principio attivo
(se ce n’è) presente nelle preparazioni e con le contaminazioni possibili (batteri presenti
nel prodotto comportano infezioni, infiammazioni e danni ai
vasi sanguigni fino a conseguenze serie come trombosi, ulcere e gangrene).
La lista degli effetti collaterali, specie quelli che si presentano nei primi mesi
di terapia include:
1. ipertensione ed encefalopatia ipertensiva
2. trombosi degli accessi vascolari (fistole)
3. convulsioni
4. edema palpebrale e reazioni allergiche cutanee
5. cefalee
6. dolore sul sito di iniezione
7. come fattore di crescita potrebbe potenziare lo sviluppo di alcuni tumori di tipo mieloide
8. eritroblastopenia fino ad aplasia della serie rossa
Questa serie di effetti indesiderati ha limitato recentemente l’elenco delle
applicazioni terapeutiche della rhEPO e spinto i sanitari a consigliare per
esempio una attenta terapia antitrombotica nei pazienti con cancro ed in
quelli che impiegano il fattore di crescita per compensare le perdite da intervento chirurgico.
Va tenuto presente che A MAGGIOR RAGIONE sono a rischio per le stesse
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patologie anche gli atleti che pur con normale emopoiesi ricorrono a questo
gravissimo tipo di doping.
Il rischio di morte è elevatissimo tra questi soggetti specie se presentano
una ipertensione anche di grado moderato, malattie vascolari ischemiche,
storia di convulsioni o di allergie non perfettamente inquadrate.
Si raccomanda di sospendere la terapia con rhEPO quando la concentrazione di emoglobina raggiunge i 10 grammi/dL (gli atleti dopati viaggiano di
norma con oltre 16 gr/dL) e si raccomanda altresì che la saturazione della
trasferrina sia almeno del 20% e la ferritina di almeno 100ng/mL.
Infine va tenuto presente che tutta la nostra esperienza sugli effetti della terapia con EPO è fatta su pazienti anemici e niente si sa quando applicata ad
individui sani, donne fertili ed a rischio di gravidanza (nessun dato sugli effetti teratogeni)
In presenza di sintomi di iperdosaggio, o comunque quando i livelli di emoglobina salgono oltre i 12 gr/dL con una velocità superiore agli 0,5 gr/settimana si consiglia un trattamento sintomatico con eventuale flebotomia.
Aritmie da farmaci vietati per doping
Per la preparazione di questo capitolo sono state saccheggiate molte banche dati. Qui vogliano esprimere la nostra riconoscenza ad Eugenio Capodacqua che da anni combatte una sua battaglia contro il doping mettendo
al servizio dello sport la sua riconosciuta capacità di giornalista sportivo e,
rara avis, di uomo profondamente onesto.
ALCOOL
Dell’alcool sono ampiamente noti gli effetti di depressione del sistema nervoso centrale, l’incoordinazione motoria e la deconcentrazione e la possibilità
della cardiopatia alcoolica. L’alcool è causa frequente di fibrillazione atriale.
CANNABINOIDI
Il tetraidrocannabinolo è in grado di rallentare l’attività fisica ed indurre arit-
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mie sopra e ventricolari, focali e da rientro compresa la fibrillazione atriale,
battiti ectopici atriali, tachicardia da rientro e focale sopraventricolare.
COCAINA
L’alcaloide può indurre aritmie focali, da rientro sia sopra che ventricolari
compresa fibrillazione atriale, tachicardia ventricolare, fibrillazione ventricolare, per lo più precipitate dallo sforzo fisico nell’ambito del quale si somma l’effetto simpaticomimetico dell’alcaloide. La cocaina è in grado di produrre infarto del miocardio anche in soggetto senza cardiopatia sottostante
ed aritmie associate con effetti sistemici quali ipertermia, acidosi, stroke
che risentono delle condizioni ambientali ove si svolge l’attività fisica dell’atleta (temperatura elevata, alta umidità, inquinamento atmosferico). Una tipica aritmia da effetto tossico della cocaina è rappresentata dall’aritmia
atriale “caotica” molto analoga a quella che si riscontra in condizioni patologiche importanti quali l’insufficienza respiratoria grave o la miocardite
acuta.
A lungo termine la cocaina può provocare miocardite, cardiomiopatia dilatativa, cardiomiopatia ipertrofica, rottura di aneurisma aortico, aterosclerosi accelerata ed alla necroscopia sono stati descritti foci di necrosi miocardica
con contraction bands. In questi soggetti sono presenti manifestazioni aritmiche “secondarie” alle patologie sottostanti con eventi anche mortali spesso precipitati dall’esercizio fisico.
STIMOLANTI
Per le amfetamine sono stati descritti casi di infarto di miocardio e di tachicardia ventricolare anche in soggetti con coronarografia normale. Gli stimolanti possono provocare a lungo termine cardiomiopatia dilatativa ed aritmie
ad essa secondaria. Infine provocano molti effetti secondari quali insonnia,
inquietudine, pavor, aggressività, turbe digestive, disturbi della sfera sessuale
nonchè assuefazione.
STEROIDI ANABOLIZZANTI
Rappresentano nel mondo dello sport le sostanze dopanti di maggior consumo spesso associati ad altre sostanze illecite mascheranti od a cocktail
farmacologici. Sono farmaci utilizzati allo scopo di aumentare la sintesi pro-
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teica, le masse muscolari, l’aggressività, il recupero dello sforzo.
Gli effetti collaterali cardiaci più noti sono rappresentati dall’induzione di cardioipertrofia patologica realizzandosi quadri analoghi alla cardiomiopatia
ipertrofica. Sono stati descritti trombi endoventricolari e casi di infarto del
miocardio e di morte improvvisa, da occlusione trombotica delle coronarie
oltre a casi di morte improvvisa da cardiomiopatia ipertrofica, da miocardite,
in corso di attività fisica.
BETA 2 AGONISTI
L’effetto aritmogeno di queste sostanze è conseguente sia al loro effetto diretto Beta2 stimolante e quindi possibile anche per via inalatoria che a
quello dovuto all’azione.
DIURETICI
Le aritmie da diuretici sono di solito secondarie ad ipopotassiemia, disidratazione, contemporanea somministrazione di stimolanti, di anabolizzanti
steroidei e peptidici, beta-agonisti. È particolarmente temibile la comparsa di
aritmie tipo torsione di punta per presenza di QT lungo “secondario” soprattutto in soggetti con mutazioni genetiche silenti dei canali del sodio e del
potassio.
ORMONE DELLA CRESCITA e fattore di crescita insulino simile (IGF-I)
Ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertrofica fino alla cardiomiopatia dilatativa (fibrotica) cardiomegalica con conseguenti molti tipi di aritmie atriali e
ventricolari.
BETA-BLOCCANTI
I beta bloccanti (acebutololo, alprenololo, atenololo, betaxololo, bisoprololo,
bunololo, cartelolo, carvedilolo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobulonolo, metipranololo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, pindololo, propanololo, sotalolo, timololo) fanno parte della categoria (E) di sostanze illecite
“soggette a restrizioni particolari” cioè proibite dal CIO in determinate condizioni e riguardano gli sport a massima concentrazione e fermezza nei quali
l’assunzione dei farmaci può ridurre tremore, ansia, pavor e tachicardia
emotiva. Comprendono sport di tiro compresi quelli con l’arco,pistola libera,
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standard, carabina, sport equestri, tuffi, sport motoristici, pentathlon moderno e bob. In sports invece di impegno cardiaco più elevato possono indurre
riduzione della performance e della frequenza cardiaca sotto sforzo per cui
l’uso risulta svantaggioso. Possono provocare soprattutto aritmie ipocinetiche con blocco AtrioVentricolare di vario grado, bradicardia sinusale,
scappamenti giunzionali e ventricolari ed aritmie ipercinetiche bradicardie
dipendenti particolarmente in soggetti con patologie latenti della eccitoconduzione e strutturali cardiache. Le moderne metodiche di controllo antidoping (gas cromatografia con spettrometria di massa) ne consentono l’individuazione nelle urine in concentrazioni minime e sono in grado di identificare fino a 20 tipi di betabloccanti adrenergici.
Rischi da steroidi anabolizzanti
ENTITÀ DEL FENOMENO
Gli S.A. vengono principalmente utilizzati da uomini anche se dal 1990 l’uso
da parte delle donne ha subito un vertiginoso aumento. Nel 1997 infatti, secondo le statistiche americane, circa 175.000 adolescenti femmine hanno
ammesso di assumere S.A con un incremento del 100% dal 1991. Per
quanto riguarda gli adolescenti maschi la stima attuale americana è di
325.000 consumatori con oltre un milione di individui che ne hanno fatto
uso dai 12 ai 17 anni.
La percentuale di giovani che fanno uso di questi farmaci senza la prescrizione medica supera il 6% secondo una stima del 1993. Questa percentuale sale ad oltre il 50% se si valutano solo i bodybuilders maschi adulti.
Manca qualsiasi valutazione dell’entità del fenomeno nel nostro paese: se ci
si dovesse basare sui dati forniti dal centro antidoping del CONI, su oltre
10.000 controlli effettuati su atleti sono stati riscontrati meno di venti casi di
abuso di steroidi anabolizzanti.
Nonostante i rischi associati all’assunzione di steroidi anabolizzanti, molti
atleti e bodybuilders non rinunciano alla loro utilizzazione. Questo potrebbe
accadere per diverse ragioni: potrebbero non essere informati degli effetti
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collaterali legati all’uso, oppure potrebbero ritenere che gli effetti positivi legati all’assunzione siano di gran lunga superiori agli effetti indesiderati.
Un’altra ipotesi da considerare è che invece gli atleti diventino psicologicamente dipendenti dagli steroidi e che quindi non possano abbandonarne
l’uso con facilità.
La somministrazione di queste sostanze ad alte dosi è infatti legata al verificarsi di una serie di sintomi psichiatrici che possono essere classificati in:
a. modifiche positive dell’umore (euforia, aumento dell’energia, aggressività, potenziamento della libido);
b. alterazioni comportamentali negative (irritabilità, labilità emotiva,
ostilità, ansia, diminuzione della libido );
c. alterazioni cognitive (distraibilità, confusione, perdita di memoria);
d. manifestazioni psichiatriche (ipomania, mania, disforia fino a depressione, tendenza al suicidio, paranoia, psicosi, allucinazioni e deliri).
RISCHI
I rischi variano secondo il tipo di steroidi usati, il dosaggio, l’ età di inizio e l’
eventuale assunzione di altri farmaci. A livello fisico i problemi meglio documentati riguardano il fegato e l’ apparato riproduttivo. Grossi sospetti si hanno relativamente a problemi cerebrospinali, immunitari, cardiaci e alla prostata. Si hanno effetti evidenti sull’apparato riproduttivo maschile: l’ assunzione di questi derivati del testosterone comporta infatti una riduzione del
testosterone prodotto autonomamente dall’ organismo. Il nostro corpo può
arrivare addirittura a sospenderne la produzione; tutto ciò può provocare la
riduzione delle dimensioni dei testicoli, del numero e della motilità degli
spermatozoi. Nelle donne l’ uso di steroidi è associato a un processo di mascolinizzazione: si hanno così irregolarità mestruali, abbassamento della voce, riduzione del seno, perdita dei capelli, aumento dell’ acne e dei peli corporei.
L’impiego di steroidi negli adolescenti che non hanno terminato la crescita
può comportare un arresto di quest’ ultima. Il testosterone, infatti, provoca
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la saldatura delle cartilagini e quindi permette le crescita delle ossa; una sua
diminuzione comporta il fatto di rimanere più bassi di statura.
Negli utilizzatori di steroidi sono stati osservati anche disturbi psicologici: turbe psichiche, comportamenti aggressivi, cambiamenti dell’ umore e squilibri
simili a quelli prodotti dalle anfetamine.
POTENZIALI EFFETTI COLLATERALI
Irritazione della mucosa gastrica. Gli steroidi possono accrescere la secrezione dei succhi gastrici, riducendo al tempo stesso quella del muco che
ha la funzione di proteggere il tessuto gastrico. Di conseguenza, la mucosa
di rivestimento può irritarsi, con conseguente formazione o esacerbazione
di eventuali ulcere gastriche.
Temporanea alterazione della glicemia. Ciò può verificarsi se il trattamento è in dosi elevate oppure a lungo termine.
Ritenzione di liquidi dovuta ad un alterato equilibrio idrosalino con gonfiore localizzato alle caviglie e alle dita.
Aumento dell’appetito.
Maggiore possibilità di contrarre infezioni e ritardata cicatrizzazione delle ferite. Ciò si verifica soprattutto con il trattamento in dosi elevate
o a lungo termine.
Il ciclo mestruale. I soggetti di sesso femminile potrebbero accorgersi che
il ciclo mestruale diventa irregolare o cessa.
Modificazioni dell’umore o di alcuni comportamenti. (sbalzi d’umore, difficoltà a prendere sonno, ansia e irritabilità).
Alterazioni del tessuto oculare. L’uso a lungo termine di preparati steroidei può portare all’insorgenza di una cataratta o di un glaucoma, oltre ad
accrescere il rischio di infezioni oculari.
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Sindrome di Cushing. È causata usualmente solo dal trattamento a lungo
termine. È accompagnata da acne, gonfiore al volto, comparsa di macchie
scure sulla cute e di peluria al volto nei soggetti di sesso femminile
Diminuzione della massa muscolare. Il trattamento a lungo termine
con gli steroidi può avere come conseguenza la diminuzione della massa
muscolare degli arti inferiori, con conseguente debolezza.
Osteoporosi. Il trattamento a lungo termine con gli steroidi può comportare una perdita di calcio dal tessuto osseo. Ciò può avere come conseguenza dolore (localizzato soprattutto alla regione lombare), maggiore tendenza
alle fratture e perdita di peso.
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Metodiche di indagine utilizzate
nei laboratori antidoping
Al pubblico interessa relativamente poco approfondire la conoscenza delle
metodiche di laboratorio impiegate nella identificazione e determinazione
quantitativa nei fluidi biologici dei farmaci vietati ma questo settore è invece
molto istruttivo perché dimostra la serietà con cui in tutto il mondo si cerca
di contrastare il fenomeno doping.
I metodi e le apparecchiature impiegate nei (pochi) laboratori antidoping
sono all’avanguardia ed estremamente rigorosi sono gli standard qualitativi
a cui devono rispondere. Una risposta positiva è oggi indiscutibile ed inappellabile.
A - Spettrometria di massa ad alta risoluzione
Accanto alla “classica” spettrometria di massa, usata direttamente o come
detector dei più sofisticati gas cromatografi, oggi è entrata nell’uso corrente
anche la variante ad alta risoluzione.
Il principio di questa metodica si basa sul fatto che le sostanze da rilevare
non possiedono una massa molecolare unitaria. Lo stesso vale anche per i
frammenti da dissociazione formatisi nello spettrometro in seguito al “bombardamento” di elettroni, ovvero i cosiddetti frammenti ionici.
Per convenzione solo il carbonio ha una massa pari a 12, mentre l’idrogeno
ha esattamente una massa di 1.007825, l’azoto di 14.003074 e l’ossigeno
di 15.994914.
Dal computo dei valori di massa degli steroidi anabolizzanti e dei loro metaboliti si ottengono perciò numeri decimali (ad es. per l’epimetendiolo, un
metabolita del metandinone, la massa è pari a 448.3192 ). Grazie all’elevato potere di risoluzione, lo spettrometro di massa può essere regolato in
modo che possano essere registrati solo ioni con una massa compresa fra
448.27 e 448.37. Tutte le sostanze la cui massa non rientra in questa fine-
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stra (l’ampiezza della finestra è pari a 0.1 unità di massa), non venendo registrate, non possono neanche interferire con una sostanza vietata. La finestra di massa dei precedenti spettrometri, invece, è pari esattamente ad 1
unità di massa.la sensibilità dello spettrometro ad alta risoluzione è quindi
dieci volte maggiore, così come la possibilità di identificazione sicura del farmaco.
B - Discriminazione tra steroidi endogeni ed esogeni
con spettrometria di massa degli isotopi del carbonio
Uno dei più recenti sviluppi nella determinazione del doping effettuato con
l’apporto esogeno di ormoni steroidei simili a quelli prodotti dal corpo, come il testosterone, è l’utilizzazione del metodo degli isotopi del carbonio.
Questo metodo, ancora sperimentale, viene sottoposto a continue verifiche
dall’Istituto di biochimica dell’Istituto superiore di sport di Colonia ed è significativo come l’utilizzazione di questa tecnica sia sostenuta finanziariamente
dalla Federazione Ciclistica Internazionale. Il metodo utilizzato fino ad oggi
per identificare il doping da testosterone consiste nella misurazione del rapporto urinario tra testosterone ed epitestosterone che, dal valore normale di
1:1 cresce per apporto esogeno fino a superare il valore di cut-off di 6:1.
Tale metodo non consente di stabilire se l’eccesso dell’ormone sia totalmente endogeno od esogeno e questa limitazione ha portato spesso a diatribe gestite da studi legali agguerriti. Con la misurazione degli isotopi del
carbonio si riesce a determinare il rapporto fra gli isotopi 13C/12C contenuti
nell’ormone e facilmente risalire alla natura dell’ormone presente. L’isotopo
12
C è la forma di carbonio più comunemente presente in natura (costituisce
il 98.9 % circa del carbonio totale) mentre l’isotopo 13C rappresenta circa
l’1.1 % del carbonio totale. Con il metodo degli isotopi viene determinato
con esattezza in quale rapporto stanno fra loro questi due isotopi (13C/12C).
Tale rapporto nel caso del testosterone sintetico che viene isolato da precursori vegetali e modificato chimicamente, differisce dal rapporto esistente
invece nel testosterone sintetizzato dall’organismo umano.
I metaboliti isolati dalle urine, analizzati al gas cromatografo e ridotti ad anidride carbonica vengono introdotti direttamente in uno spettrometro di
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massa regolato in modo da rilevare la massa di 44 della 12CO2 e quella di
45 della 13CO2.
In questo modo si può stimare il rapporto 13C/12C, che in natura corrisponde
circa all’1.12 %, con una probabilità di sbagliare pari allo 0.0002 %.
Dopo un apporto vietato di testosterone i quozienti degli isotopi 13C/12C sia
del testosterone, che dei suoi metaboliti come l’androsterone e l’etiocolanolone, sono notevolmente modificati rispetto ai loro precursori sintetizzati
dall’organismo, il pregnandiolo ed il pregnantriolo. Il metodo è basato sul
principio che il testosterone non può venire riconvertito nei suoi precursori,
cosicchè dopo un apporto esogeno di testosterone l’eliminazione urinaria di
pregnandiolo e pregnantriolo rimane costante, mentre il testosterone ed i
suoi metaboliti presenti nell’urina segnalano la presenza di testosterone sintetico in proporzione alla quantità apportata.
C - Analisi dei capelli
L’analisi dei capelli è un metodo che attualmente viene utilizzato in larga misura in tossicologia ed in medicina legale. In particolare, nei capelli, vengono depositati composti basici come gli oppioidi di tipo morfinico, derivati
del THC e della cocaina. L’analisi dei capelli fornisce prove dell’avvenuto uso
di tali droghe, della quantità di droga assunta e dalla durata dell’apporto, anche a distanza di mesi dalla sospensione dell’assunzione. La possibilità di
provare a lungo termine l’avvenuto apporto di sostanze ad effetto anabolizzante è progredita notevolmente soprattutto per ciò che concerne il gruppo
degli ormoni steroidei androgeni anabolizzanti. Vi sono inoltre un gran numero di ricerche che provano la presenza di un Beta 2 agonista, il clenbuterolo, nei capelli di animali e dell’uomo.
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In sintesi
Il presente manuale è il primo di una serie di pubblicazioni dedicate alle Farmacie per promuovere una maggiore diffusione di
informazioni nel settore dell’uso incongruo di farmaci per finalità
connesse con il miglioramento di prestazioni sportive.
La nostra personale Campagna si inquadra in un progetto più
ampio promosso dal Ministero della Salute in collaborazione con
l’Istituto Superiore di Sanità.
IN QUESTO 2006 è stata infatti varata una campagna nazionale di
informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e
prevenzione del doping, denominata “Campagna di sensibilizzazione contro il doping”.
La Campagna ha come Obiettivi:
1 - dissuadere dall’utilizzo di sostanze vietate per doping
2 - informare sui rischi e possibili danni dall’uso di tali sostanze
3 - sottolineare il concetto che i medicinali vanno utilizzati a fini terapeutici e non per esaltare le potenzialità fisiche.
Questa campagna ha come target di riferimento (ma non è limitata a)
I giovani, giovanissimi e coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo sportivo agonistico o amatoriale e frequentano, o si
avviano a frequentare, palestre o circoli sportivi.
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Per finire in modo positivo, dimenticare per un momento il grave
problema dell’abuso di farmaci tanto potenti quanto pericolosi, riportiamo integralmente un articolo scritto da Emanuela Audisio, una
giornalista de la Repubblica il 20 agosto 2006.
Parla della grandezza della vittoria e della importanza di salire sul podio con
le idee chiare perché da lassù si possono lanciare veri messaggi rivoluzionari.
Lo dedichiamo a chi vince senza la chimica, a chi DEVE vincere per vivere, a
chi crede ancora, come noi, che lo sport è la più alta manifestazione
Salire sul podio
Lassù si vede bene. Sul podio, sul ring, sul campo, sul parquet, in corsia. Lo
sport gonfia muscoli e rabbie, su nazionalismi e identità. Dà visibilità, funziona come politica estera, lucida orgogli e soprusi. È l’ambasciatore giovane,
in jeans e scarpe da ginnastica. Si fa capire con la forza di un gesto e la
commozione di una dedica. “I have a dream” appunto. Con un canestro,
con un gol, lo dici meglio. Svegli coscienze o, forse, le prendi in contropiede. Lo sport è l’aglio che torna su nello stomaco del mondo a ricordare indigestioni e ingiustizie. Ognuno vive le proprie e le agita come bandiera. Oggi
lo sport è come una parata militare, fa sfilare gioventù, mostra il sudore
straniero, così uguale. In mondovisione tutto viene amplificato, è il fiato dei
popoli che si fa largo. I calzini neri (oltre ai guanti) di Smith e Carlos a Città
del Messico nel ’68 significavano la povertà degli schiavi nelle piantagioni di
cotone, le dediche a Fidel degli atleti cubani da Stevenson a Sotomayor volevano dire che Cuba, impoverita e sgangherata, era comunque capace di
una supremazia atletica, la bandiera aborigena di Cathy Freeman, la prima a
vincere un’Olimpiade, tra l’altro a Sidney in Australia, metteva fine a una sottomissione culturale, politica, sociale.
Hassiba Boulmerka che nell’atletica vinceva per l’Algeria democratica e faceva il giro d’onore, in calzoncini con la bandiera del suo paese, era un inno
all’Islam per convincerlo a liberare il corpo delle sue donne. Lei che nel suo
paese era costretta ad allenarsi con i carri armati che proteggevano la sua
corsa, presa di mira dai sassi e dalle minacce degli integralisti.
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Lo sport apre improvvisi corridoi di libertà, come la notte degli Oscar a Hollywood, ti rende intoccabile: puoi ringraziare chi ti ha permesso di realizzare
un sogno e maledire chi ti voleva togliere la vita. Con lo sport saldi altri conti, fa niente se poi li paghi, almeno salvi la faccia: Mario Kempes a quel torturatore del generale Videla la mano non la strinse, a mondiale vinto in Argentina nel ’78, quando i coriandoli che cadevano volevano far finta che
fosse una festa vera. Eppure Kempes ce l’aveva trascinata lui la nazionale fino a lì. E quando l’Urss aveva invaso la Cecoslovacchia e gli toccava su
qualche parquet giocarci contro, come agli europei di basket dell’81, bisognava tapparsi le orecchie per sopravvivere ai fischi. Lo sport è così: ti mette
al centro del mondo, pure se hai i calzini e il cuore bucato da troppi pensieri. Ti fa dimenticare chi sei, ma ti ricorda da dove vieni. E ti permette di alzare la mano, pure se non puoi alzare la testa.
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Allegati
Gli “Allegati” a questo manuale sono documenti ufficiali da consultare in caso di
dubbio o per ricercare dati non disponibili.
Sono Decreti ed informazioni sulle analisi richieste per il controllo antidoping in
contesti particolari.
Sarà cura della Redazione aggiornare le fonti e modificare i dati nelle edizioni successive.
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ALLEGATO N.1
Legge 14 dicembre 2000, n. 376
“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive
e della lotta contro il doping”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2000
Art. 1.
(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping)
1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può
essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi
natura che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche
ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei
farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate
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dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto
di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche
esigenze terapeutiche. In tale caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò
non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.
Art. 2.
(Classi delle sostanze dopanti)
1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le
pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell’articolo
1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di
Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522,
e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attività sportive di cui all’articolo 3.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche
è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità
di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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Art. 3.
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attività sportive)
1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza
ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di
seguito denominata “Commissione”, che svolge le seguenti attività:
a) predispone le classi di cui all’articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 3;
b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei
controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive
per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all’articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all’articolo 4, anche avvalendosi di
medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e
quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping
con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l’Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping.
f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute
nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società
affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto
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con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di
funzionamento della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome;
d) un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità;
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m)un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva.
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma
3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di
cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del
comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l’atti-
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vità della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.
Art. 4.
(Laboratori per il controllo sanitario sull’attività sportiva)
1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate
dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da
uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale
riconosciuto in base alle disposizioni dell’ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri
derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire
un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale nè del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza
dell’Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del
Ministro della sanità, sentito il direttore dell’Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b);
b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti
di cui al comma 3 del presente articolo.
3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori
i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del
Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al com-
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ma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in
materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato
medesimo.
Art. 5.
(Competenze delle regioni)
1. Le regioni, nell’ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività
di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i
servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all’articolo 4, comma 3.
Art. 6.
(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)
1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive,
gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i
loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2. Le federazioni sportive nazionali, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta
loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l’adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche
degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui
all’articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell’ambito dell’ordinamento internazionale vigente.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti ne-
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cessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente
legge.
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell’attività sportiva curano altresì l’aggiornamento e l’informazione dei dirigenti, dei
tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti
il doping. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Farmaci contenenti sostanze dopanti)
1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero
della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito
contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull’involucro e
sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell’apposito paragrafo “Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva”.
3. Il Ministero della sanità controlla l’osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2 nelle confezioni dei farmaci all’atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all’atto della richiesta di variazione
o in sede di revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi
attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal
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CIO e a quelle di cui all’articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro
presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l’originale della ricetta per sei mesi.
Art. 8
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione della presente legge, nonchè sull’attività svolta dalla
Commissione.
Art. 9.
(Disposizioni penali)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da
tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di
farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, che non siano giustificati
da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche
degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di
tali farmaci o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle
classi previste all’articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
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c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del
CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di
un’associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive
nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci,
delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire
150 milioni.
Art. 10.
(Copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, valutati in lire 2 miliardi
annue, e dell’articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall’anno 2000, sono posti a carico del CONI. L’importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31
marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1
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è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero della sanità.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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ALLEGATO 2
DECRETO 24 settembre 2003
Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 della
legge 14 dicembre 2000, n. 376,
recante “Disciplina della tutela sanitaria
delle attività sportive e della lotta contro il doping”.
(G.U. n. 257 del 5-11-2003)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni
e modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno
1991;
Vista la direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del
6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 1993;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 1993;
Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 287 del 9 dicembre 1995;
Visto l’emendamento all’appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport recante la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati ed il suo documento
esplicativo entrato in vigore il 1° settembre 2001;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 294 del 18 dicembre 2000;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante il regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la
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vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività
sportive;
Visto il proprio decreto 15 ottobre 2002 “Approvazione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376” e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 14
febbraio 2002;
Considerata la necessità di chiarire ed esplicitare le modalità di attuazione
dell’art. 7 della citata legge 14 dicembre 2000, n. 376;
Decreta:
Art. 1.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali autorizzati
ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (di seguito: “specialità medicinali”) e inclusi nella lista di cui al decreto 15 ottobre 2002 del Ministero della salute e successive integrazioni e modificazioni.
2. I titolari di autorizzazione all’immissione in commercio (A.I.C.) sono tenuti
a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della
salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, via della Civiltà
Romana, 7 - 00144 Roma, in formato cartaceo e su sopporto informatico
(in formato compatibile con Microsoft Access) i dati riferiti all’anno precedente relativi, per ciascuna singola confezione, alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute.
3. L’etichettatura ed il foglio illustrativo devono essere modificati come appresso indicato:
a) l’etichettatura dell’imballaggio esterno deve includere un pittogramma
conforme a quello riportato nell’allegato al presente decreto;
b) il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo “Avvertenze speciali” la
frase: “Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza neces-
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sità terapeutica costituisce doping: può determinare effetti dopanti e
causare anche per dosi terapeutiche positività ai test anti-doping”.
4. I titolari di A.I.C. sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al precedente comma 3 a partire dai lotti prodotti dopo il novantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto.
È autorizzato lo smaltimento delle confezioni prodotte anteriormente al termine sopra indicato fino alla naturale scadenza delle stesse.
5. I titolari di A.I.C. delle specialità medicinali autorizzate secondo procedura
centralizzata sono tenuti ad applicare le sole disposizioni di cui al comma 3,
lettera a).
6. La documentazione relativa alle domande di A.I.C., di variazione o di rinnovo, presentate a partire dall’entrata in vigore del presente decreto, deve
essere conforme alle disposizioni di cui al precedente comma 3.
Art. 2.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali, preparati
in farmacia detti “formula magistrale” e “formula officinale”, inclusi nella lista
di cui al decreto 15 ottobre 2002 del Ministero della salute e successive integrazioni e modificazioni.
2. I farmacisti sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di
ogni anno al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, via della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma, in formato cartaceo
e su sopporto informatico (in formato compatibile con Microsoft Access) i
dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità prodotte e vendute di
ogni singolo medicinale.
3. Ai medicinali di cui al comma 1 del presente articolo si applica la classificazione ai fini della fornitura di “medicinali soggetti a prescrizione medica
da rinnovare volta per volta” ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
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4. L’etichettatura deve riportare la frase “Contiene sostanze il cui impiego è
considerato doping ai sensi della legge n. 376/2000” e quella indicata al
comma 3, lettera b) del precedente art. 1.
Art. 3.
1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2003 Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 5, foglio n. 30.
Il pittogramma è di forma circolare riportante un simbolo di divieto di colore
rosso con all’interno la dicitura DOPING e deve possedere le seguenti caratteristiche:
diametro complessivo 17 millimetri;
per il colore rosso si possono utilizzare i seguenti criteri:
100% magenta + 100% giallo (stampa in quadricromia) oppure pantone
185C;
scritta doping, in nero, lettere maiuscole, carattere Trade Gothic condensed
8 pt.
Sono ammesse dimensioni del pittogramma complessivamente più grandi
di quelle minime obbligatorie, purché siano rispettate le proporzioni tra le
varie parti di esso, individuate con riferimento alle dimensioni minime obbligatorie.
Fatti salvi gli elementi iconografici indispensabili per la identificabilità del
simbolo (il segno di divieto, la scritta doping) potranno essere previste disposizioni grafiche ridotte per confezioni particolarmente piccole, laddove la
dimensione del simbolo costituisse elemento di disturbo rispetto alle informazioni obbligatorie riportate.
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NORME E REGOLAMENTI
PER IL CONTROLLO ANTIDOPING
Il 01-01-2004 è entrato in vigore il nuovo regolamento antidoping della
Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), organismo creato per garantire l’armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping internazionale
e nazionale.
Il programma mondiale antidoping ha due finalità principali:
1) tutelare il diritto fondamentale degli atleti alla pratica di uno sport libero dal doping e quindi promuovere la salute, la lealtà e l’uguaglianza di tutti gli atleti del mondo
2) garantire l’applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale, al fine di individuare, scoraggiare e prevenire la pratica del doping Nel Regolamento
Antidoping sono state introdotte importanti novità per guanto riguarda la lista delle sostanze vietate e la concessione di esenzioni per fini
terapeutici.
LISTA DELLE SOSTANZE VIETATE E DEI METODI PROIBITI
Nella lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti sono scomparsi gli
ANESTETICI LOCALI e la CAFFEINA, non più sostanze considerate doping.
Tuttavia la WADA ha inserito tali sostanze in un programma di monitoraggio
onde poter valutare il loro eventuale uso improprio in ambito sportivo. I laboratori si impegnano a riferire con regolarità alla WADA i casi di uso denunciato o riscontro accertato di tale sostanze, aggregando i dati per disciplina sportiva e specificando se i campioni biologici sono stati raccolti durante o fuori
delle competizioni. L’uso denunciato o il riscontro accertato di queste sostanze monitorate non costituisce una violazione del regolamento antidoping.
SANZIONI
L’uso di sostanze vietate e metodi proibiti o il possesso di sostanze vietate
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determina, alla prima violazione, due anni di squalifica e alla seconda violazione una squalifica a vita. Ove un’atleta riesca a dimostrare che l’assunzione di una sostanza vietata non era tesa ad incrementare la prestazione
sportiva, per la prima violazione la pena consiste da un minimo di richiamo
con nota di biasimo, senza squalifica da futuri eventi sportivi, a un massimo
di un anno di squalifica.
Per altre violazioni come il rifiuto o Commissione di sottoporsi al prelievo
del campione biologico o il sottrarsi in altro modo al prelievo stesso o qualsiasi tentativo di manomissione di una fase del Controllo Antidoping è prevista la squalifica per due anni in caso di prima violazione e squalifica a vita
in caso di seconda violazione.
Per il traffico di sostanze vietate o di metodi proibiti o la somministrazione,
o suo tentativo, di sostanze vietate o di metodi proibiti, il periodo di squalifica da un minimo di 4 anni fino alla squalifica a vita. Il coinvolgimento di un
minore è considerato aggravante che comporta squalifica a vita del personale coinvolto.
Infine l’omessa informazione sulla reperibilità dell’atleta e conseguente
mancata esecuzione del test comporta una squalifica della durata compresa
tra i tre mesi e i due anni.
La Conferenza mondiale sul doping sportivo tenutasi a Losanna nel febbraio 1999 ha sostenuto l’opportunità di tali squalifiche.
COMPILAZIONE DEL MODULO DI LOCALIZZAZIONE DELL’ATLETA
Ai fini del controllo Antidoping a sorpresa, ogni atleta dovrà compilare un
modulo dove, oltre alle informazioni relative ai dati personali, dovrà inserire
informazioni il più esaurienti possibili sul luogo principale di allenamento,
orari e programma giornaliero delle sedute di allenamento, data, nome e
luogo delle gare in programma. Il modulo va compilato ogni tre mesi e riconsegnato alla segreteria generale della Federazione che provvederà a trasmetterlo alla WADA e alla commissione Antidoping del CONI.
L’atleta dovrà informare la segreteria generale della Federazione di ogni modifica delle informazioni fornite. Tali modifiche dovranno essere notificate
con almeno 5 giorni di anticipo.
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ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI
Il codice WADA autorizza gli atleti e i loro medici a richiedere un’esenzione
per fini terapeutici ovvero il permesso di utilizzare ai fini terapeutici sostanze
o metodi contenuti nelle lista delle sostanze vietate.
L’atleta dovrà inoltrare la domanda almeno 21 giorni prima della partecipazione di una gara. La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico debitamente qualificato che attesti la necessità dell’utilizzo della sostanza
e che spieghi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco
permesso per il trattamento della patologia in questione. Devono esser specificati posologia, frequenza, via e durata di somministrazione della sostanza. Tale dichiarazione medica deve essere presentata in lingua inglese e
scritta in stampatello sulla apposita modulistica.
Gli atleti di livello internazionale, almeno 21 giorni prima delle competizioni,
richiedono l’esenzione al Comitato per l’esenzione ai fini terapeutici della
Federazione Internazionale Tale esenzione concessa dal Comitato della FISA
ha efficacia anche in ambito Nazionale. Gli atleti di livello nazionale richiedono l’esenzione al Comitato per l’esenzione ai fini terapeutici della Commissione Antidoping del (CONI – Largo L. De Bosis, 15 -Foro Italico 00194 ROMA Tel +39 06 36851. Fax +39 06 36857877. e-mail [email protected]). Tale esenzione concessa dal Comitato ha efficacia soltanto in ambito nazionale L’atleta e la WADA riceveranno successivamente
un certificato di esenzione che comprende le informazioni relative alla durata dell’autorizzazione e delle condizioni di tale esenzione.
PROCESSO ABBREVIATO DI ESENZIONE PER FINI TERAPEUTICI
La domanda di esenzione non verrà autorizzata retroattivamente ad eccezione dei seguenti casi:
a) Ë stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per
una patologia medica acuta
b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda prima
del controllo antidoping
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In questi casi è possibile ottenere un processo abbreviato per la domanda
di esenzione per fini terapeutici esclusivamente per l’uso di beta 2 agonisti
per via inalatoria e glucocorticoidi per vie non sistemiche.
Per ottenere l’esenzione di una delle suddette sostanze, l’atleta deve fornire
una dichiarazione medica che ne giustifichi la necessità terapeutica, contenente il nome del farmaco, la via di somministrazione, l’inizio e la durata del
trattamento. Tale dichiarazione medica deve essere presentata in lingua inglese e scritta in stampatello sulla apposita modulistica.
Gli atleti di livello internazionale, prima delle competizioni, richiedono l’esenzione al Comitato per l’esenzione ai fini terapeutici. Tale esenzione ha
efficacia anche in ambito Nazionale. Gli atleti di livello nazionale richiedono
l’esenzione al Comitato per l’esenzione ai fini terapeutici della Commissione
Antidoping del CONI. Tale esenzione concessa dal Comitato ha efficacia soltanto in ambito nazionale.
L’atleta e la WADA riceveranno successivamente un certificato di esenzione
che comprende le informazioni relative alla durata dell’autorizzazione e delle condizioni di tale esenzione. Sarà cura dell’atleta inviare rapidamente tale
certificazione alla FISA o alla Commissione Antidoping del CONI specificando che si tratta di una richiesta di processo abbreviato di esenzione per fini
terapeutici.
CONTROLLI COMBINATI SANGUE-URINE
I test ematici sono oggi ampliamenti accettati come tecnica per limitare l’uso di sostanze dopanti, che possono avere gravissimi effetti sulla salute psico-fisica dell’atleta, e nel salvaguardare la lealtà dello sport. Attualmente sono finalizzati esclusivamente alla ricerca di parametri riconducibili all’uso di
EPO e/o dei suoi analoghi, poi necessariamente da confermarsi con l’esame antidoping sulle urine, unico test valido per l’eventuale applicazione di
sanzioni Il prelievo di sangue non
sembra violare l’integrità fisica e mentale dell’atleta e la procedura di per se
non comporta rischi di sorta, ove si escluda la remota eventualità di un piccolo e transitorio ematoma nella sede del prelievo.
All’atleta viene richiesto in piena libertà il consenso informato che l’atleta fir-
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ma volontariamente e consapevolmente. La privacy è strettamente garantita
e l’atleta stesso potrà controllare di persona sia le modalità del prelievo sia
l’effettiva corrispondenza tra il campione prelevato e la persona dell’atleta.
DOVERI E DIRITTI DELL’ATLETA
L’atleta è tenuto a fornire informazioni precise ed aggiornate in ordine alla
propria reperibilità essendo possibili test a sorpresa fuori competizione.
Gli atleti hanno l’obbligo di informarsi su tutti i prodotti e metodiche a loro
prescritti e somministrati e di non assumere alcuna sostanza vietata. Gli
atleti devono essere altresì a conoscenza degli elenchi aggiornati delle sostanze e metodi vietati in conformità alla Legge 376/2000 e al Codice antidoping della WADA.
Gli atleti sono ritenuti responsabili dell’assunzione di qualsiasi sostanza vietata, nonché dei relativi metaboliti o marker
rinvenuti nei loro campioni biologici. Pertanto
per l’accertamento di una violazione antidoping non è indispensabile dimostrare che vi
sia stato dolo, colpa, negligenza o uso colpevole da parte dell’atleta.
Il possesso di sostanze vietate da parte di
una atleta o del personale di supporto è vietato. Gli atleti devono riconoscere la competenza esclusiva del medico e attenersi alle
sue prescrizioni. Gli atleti hanno diritto di ottenere dal medico copia delle ricette da conservare a cura propria nella cartella clinica
personale.
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