Regolamento di disciplina dell’ITT “Livia Bottardi” - Roma Titolo I – Norme generali Art. 1 - Nozione Il regolamento di disciplina è l’insieme delle norme che regolano gli aspetti comportamentali degli studenti della scuola, in specie per quello che concerne le loro condotte censurabili con l’irrogazione di una sanzione. Esso è parte integrante del regolamento d’istituto, costituendone solo la parte relativa all’aspetto disciplinare. Ha pertanto valore vincolante nei confronti dei destinatari. Art. 2 - Organo competente Il regolamento di disciplina viene deliberato dal consiglio d’istituto con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, previo il parere, necessario ma non vincolante, del collegio dei docenti. Modifiche al regolamento possono essere proposte dalla giunta esecutiva, dal collegio dei docenti, da 1/3 dei consigli di classe, dalla metà più uno dei rappresentanti eletti degli studenti e dei genitori nei consigli di classe, dall’assemblea degli studenti, dall’assemblea dei non docenti, da almeno 1/3 dei componenti il consiglio d’istituto. Come il regolamento d’istituto di cui fa parte, anche il regolamento di disciplina deve presentare un carattere di flessibilità, per consentire l’adeguamento delle regole in esso contemplate alle norme superiori nuove o modificate, da cui esso non può prescindere. L’adeguamento è automatico in via transitoria, ma va ratificato dal consiglio d’istituto con la maggioranza di cui al comma 1, su proposta di uno o più dei suoi membri, che provvederà a relazionare al consiglio le variazioni da apportare. Art. 3 - Pubblicità Il regolamento di disciplina va reso pubblico e divulgato presso tutte le componenti della scuola mediante affissione nei locali scolastici ed altri mezzi di diffusione. Art. 4 – Principi generali Secondo lo Statuto delle studentesse e degli studenti e le sue successive integrazioni, i doveri della categoria si possono riassumere nei seguenti aspetti: - frequentare in modo regolare i corsi ed assolvere assiduamente gli impegni di studio, - comportarsi in modo corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola, anche al di fuori dello spazio fisico di essa (ad esempio, durante una uscita didattica), - mantenere nei confronti del personale della scuola e dei compagni quello stesso atteggiamento rispettoso che si richiede, anche a livello formale, per se stessi, - utilizzare in modo corretto le strutture, il materiale, le attrezzature ed i sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal regolamento d’istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti, - osservare le disposizioni relative alla sicurezza ed alla organizzazione della vita dell’istituto. L’inosservanza di tali doveri può comportare delle sanzioni, a proposito delle quali vanno fissati dei principi di carattere generale, che – sempre nello spirito e nel dettato del citato Statuto - sono i seguenti: 1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia. 2. Qualunque provvedimento disciplinare deve avere una coerente finalità educativa e deve rafforzare nel suo destinatario senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità -1- 3. 4. 5. 6. 7. 8. scolastica, al fine di restituirlo alla correttezza dei rapporti all’interno dell’istituto. Pertanto, in caso di inosservanza dei doveri scolastici, il primo criterio cui si fa ricorso è quello del dialogo e del confronto, dando allo studente, prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare, un corretto e congruo spazio di ascolto e ricordando che la libera espressione di opinioni personali, se manifestata in modo corretto e non lesiva dell’altrui personalità, non può mai essere sanzionata. I provvedimenti di allontanamento dalla scuola vanno adottati solo in casi di estrema gravità della trasgressione, sul rilievo che l’alunno non potrà, per il periodo previsto, usufruire del servizio scolastico. Per tale motivo, le delibere di sanzioni che prevedano l’allontanamento di uno studente dall’istituto vanno di massima assunte da organi collegiali. Nei periodi di allontanamento, l’istituto, se la famiglia ne fa richiesta, può autorizzare la presenza in istituto dello studente come uditore, ferma restando la sanzione irrogata. Va comunque attivata una comunicazione costante con lo studente, perché lo stesso possa rimanere aggiornato circa le attività scolastiche svolte e proseguire gli studi a casa in modo regolare. Se il caso lo richiede, l’istituto, sempre dietro richiesta della famiglia e con l’eventuale supporto dei servizi sociali, può promuovere un percorso di recupero educativo diretto a reintegrare lo studente nella comunità scolastica. Le infrazioni disciplinari producono effetti sulla valutazione della condotta dello studente ma non possono influire sulle valutazioni del profitto. Il consiglio di classe può offrire allo studente, proprio per favorirne un recupero ottimale, la possibilità di svolgere in luogo della sanzione un’attività diretta a favorire la sua comunità scolastica o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale ausiliario; c) riordino della biblioteca; d) attività di volontariato; e) altro. Un’attività analoga va offerta allo studente non come alternativa alla sanzione ma come strumento per recuperare il basso voto di condotta che gli è stato attribuito nel primo periodo dell’anno. La misura svolge in tal caso una funzione emendativa di cui il consiglio di classe non può non tener conto. L’applicazione di una sanzione disciplinare non cancella la responsabilità dell’alunno in merito al risarcimento dei danni al patrimonio della scuola che egli, nel compimento dell’infrazione, abbia prodotto. Lo studente dovrà dunque, per quanto possibile, provvedere a riparare e/o risarcire tali danni, ma la riparazione non estingue la mancanza rilevata. Titolo II - Comportamenti sanzionabili Art. 5 – Concetto di infrazioni disciplinari Le infrazioni sono comportamenti che violano le norme di cui al regolamento d’istituto. Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all’interno dell’istituto, durante l’attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altri luoghi esterni all’istituto, in occasione di scambi, uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages o tirocini esterni, ovvero altre iniziative simili. Le infrazioni possono essere di diversa entità, comunque riassumibili in tre categorie: infrazioni lievi, infrazioni gravi, infrazioni molto gravi. Art. 6 - Infrazioni lievi Vengono considerati infrazioni lievi i seguenti comportamenti: 1. atteggiamenti in lieve contrasto con le norme che regolano la vita dell’istituto; 2. assenze ingiustificate quando non ripetute; -2- 3. 4. 5. 6. mancanza del libretto; rientro in ritardo in aula alla fine dell’intervallo o nei trasferimenti; scarsa diligenza e puntualità; atteggiamenti oltraggiosi, ma in modo non grave, verso le caratteristiche culturali, etniche, religiose o altro dei componenti della comunità scolastica o delle persone esterne alla scuola; 7. atteggiamenti che ostacolino il sereno svolgimento delle lezioni (disturbo, rifiuto di sedersi, etc.); 8. uso non reiterato del telefono cellulare durante le lezioni e solo per comunicazioni scritte; 9. lievi violazioni delle norme di sicurezza, sia all’interno della scuola che in occasione di scambi, uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages o tirocini esterni, ovvero altre iniziative simili; 10. abbandonare rifiuti o lasciare sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli utilizzati; 11. urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi nei cambi d’ora, negli intervalli o nei trasferimenti. Art. 7 - Infrazioni gravi Vengono considerati infrazioni gravi i seguenti comportamenti: 1. reiterazione (almeno tre volte) dei comportamenti sanzionati come infrazioni lievi; 2. ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati; 3. mancanza reiterata del libretto; 4. rientro abituale in ritardo alla fine dell’intervallo o nei trasferimenti; 5. negligenza abituale; 6. atteggiamenti gravemente oltraggiosi verso le caratteristiche culturali, etniche, religiose o altro dei componenti la comunità scolastica o delle persone esterne alla scuola; 7. disturbo continuo durante le lezioni; 8. pressione fisica, verbale o psicologica atta ad intimidire i compagni e/o il personale della scuola e a limitarne la libertà personale; 9. uso reiterato del telefono cellulare durante le lezioni per comunicazioni anche telefoniche, ovvero uso non autorizzato di videofonini, apparecchi audio, I pod, macchine fotografiche, video camere o apparecchiature simili; 10. gravi violazioni delle norme di sicurezza, sia all’interno della scuola che in occasione di scambi, uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages o tirocini esterni, ovvero altre iniziative simili; 11. sottrazione temporanea di beni di proprietà della scuola o di altri; 12. fumare all’interno dell’ambiente scolastico. In tutte le ipotesi in cui l’infrazione abbia determinato un danno, è fatto salvo il diritto al risarcimento dello stesso da parte della persona eventualmente lesa. Art. 8 - Infrazioni molto gravi Vengono considerati infrazioni gravi i seguenti comportamenti: 1. reiterazione (almeno tre volte) dei comportamenti sanzionati come infrazioni gravi; 2. offese reiterate e gravi alla dignità delle persone, alle istituzioni, alla morale; 3. violenza fisica, verbale o psicologica, diretta ad intimidire i compagni o il personale della scuola e a limitarne la libertà personale; 4. sottrazione definitiva di beni di proprietà della scuola o di altri; -3- 5. danneggiamento di ambienti o suppellettili della scuola, ovvero strumentazione o attrezzature didattiche; 6. danneggiamento di beni appartenenti al personale interno o esterno della scuola ovvero ai compagni; 7. reati in genere; 8. uso o commercio dentro l’ambiente scolastico di sostanze stupefacenti o di altre sostanze proibite; 9. sottrazione, alterazione o distruzione di documenti scolastici ovvero falsificazione di firme; 10. avvio o partecipazione a risse. In tutte le ipotesi in cui l’infrazione abbia determinato un danno, è fatto salvo il diritto al risarcimento dello stesso da parte della persona eventualmente lesa, con la promozione della relativa azione dinanzi alla competente autorità. Titolo III - Sanzioni Art. 9 – Le sanzioni applicate in caso di infrazioni lievi Nel caso di infrazioni lievi, le sanzioni da applicare possono essere le seguenti: - richiamo verbale; - richiamo scritto; - allontanamento dall’aula. La sanzione va commisurata alla gravità dell’infrazione. Art. 10 – Le sanzioni applicate in caso di infrazioni gravi Nel caso di infrazioni gravi, la sanzione da applicare è la sospensione, da un minimo di uno ad un massimo di sette giorni, a seconda della gravità dell’infrazione. Art. 11 – Le sanzioni applicate in caso di infrazioni molto gravi Nel caso di infrazioni molto gravi, le sanzioni da applicare possono essere le seguenti: - sospensione fino a 15 giorni; - non ammissione all’esame. In caso lo studente commetta dei reati contro la persona ovvero compia atti di tali gravità che l’autorità scolastica ed eventualmente i servizi sociali ritengano non esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, l’alunno è soggetto alla sanzione della sospensione fino al termine dell’anno scolastico. In tale ipotesi, se l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. Art. 12 – Comunicazione alle famiglie In tutte le ipotesi in cui il comportamento dello studente determini una qualche irregolarità che possa compromettere il suo sereno percorso di apprendimento, e che pertanto risulta necessario far conoscere alla famiglia, il coordinatore della classe provvede a contattare la stessa per notificare tale situazione. Art. 13 – Sanzioni particolari e misure accessorie La mancanza del libretto personale dello studente comporta la sanzione del richiamo scritto con annotazione sul registro di classe. -4- Nell’ipotesi di uso del telefono cellulare durante le lezioni, il docente ritirerà l’apparecchio e lo consegnerà in vicepresidenza, dove sarà trattenuto fino alla fine della giornata. Alla terza violazione acclarata da richiami scritti, il telefono sarà consegnato personalmente e su loro richiesta solo ai genitori dello studente. In tutti i casi di sospensione di durata superiore a tre giorni e/o di comportamenti da ritenersi poco idonei, pericolosi o lesivi del sereno svolgimento dell’attività, il consiglio di classe può deliberare l’esclusione dello studente da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e tirocini presso enti esterni. Nei casi di infrazioni gravi, lo studente, oltre alla sanzione, viene dichiarato dal dirigente scolastico decaduto dalle funzioni di rappresentante di classe o d’istituto che eventualmente ricopra. Art. 14 - Risarcimento del danno Lo studente che venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno. Nel caso in cui il responsabile dei danni prodotti non venga individuato, sarà il gruppo classe, ovvero il gruppo di laboratorio, ad assumersi l’obbligo del risarcimento per responsabilità oggettiva. Titolo IV - Gli organi competenti alla irrogazione della sanzione disciplinare Art. 15 – Competenza La competenza per l’irrogazione della sanzione disciplinare conseguente ad una infrazione del regolamento ovvero delle norme che regolano la vita dei consociati è attribuita nel modo che segue: 1. in caso di richiamo verbale o scritto, organo competente è il docente in servizio nella classe nell’ora in cui si è verificata l’infrazione. In caso non sia possibile determinare con esattezza il momento dell’infrazione, o se il docente ne richieda l’intervento, o ancora nell’ipotesi in cui l’applicazione della sanzione venga richiesta da un docente estraneo al consiglio di classe e non in servizio nella classe stessa, la sanzione può essere irrogata dal dirigente scolastico o dall’ufficio di presidenza 2. in caso di allontanamento dall’aula, organo competente è il docente in servizio nella classe nell’ora in cui si è verificata l’infrazione; 3. in caso di sospensione fino a 15 giorni, organo competente è il consiglio della classe di appartenenza dello studente; 4. in caso di sospensione fino al termine delle lezioni, organo competente è il consiglio di istituto; 5. in caso di non ammissione agli esami per motivi disciplinari, organo competente è il consiglio di istituto; 6. in caso di infrazioni commesse durante le operazioni d’esame, organo competente è la commissione d’esame. Art. 16 – Attribuzione della competenza In caso di dubbi circa la competenza a giudicare, spetta al dirigente scolastico, stabilita la gravità dell’infrazione, indicare l’organo competente all’irrogazione della sanzione. Art. 17 – Organi sostitutivi In tema di irrogazioni di sanzioni disciplinari, il dirigente scolastico può delegare la sua competenza ai membri dell’ufficio di presidenza. -5- Art. 18 – Diritto di difesa Lo studente, prima della irrogazione di una sanzione nei suoi confronti, ha sempre il diritto di esporre le proprie ragioni. Art. 19 – Esclusione di competenza Nessuna sanzione può essere adottata da soggetti diversi da quelli indicati o da un docente estraneo al consiglio di classe, a meno che lo stesso non stia effettuando servizio in quella classe. Nel caso un docente dovesse riscontrare in un alunno di una classe non sua atteggiamenti censurabili con una sanzione, potrà chiederne l’irrogazione alla dirigenza o all’ufficio di presidenza. Art. 20 – Infrazioni commesse durante le operazioni di esame Le sanzioni per le mancanze commesse durante le operazioni di esame sono irrogate dalla commissione esaminatrice nei riguardi sia dei candidati interni che di quelli esterni. Art. 21 - Il consiglio di classe Per le sanzioni di sua competenza, il consiglio di classe opera con la partecipazione di tutte le sue componenti, quindi anche con i rappresentanti dei genitori e degli studenti, nella fase più rigidamente istruttoria, mentre le delibere con cui vengono irrogate sanzioni vengono adottate con il voto dei soli docenti. Art. 22 - Il consiglio d’istituto Il consiglio d’istituto è competente ad irrogare la sanzione più grave, quella dell’allontanamento dello studente dalla scuola fino al termine dell’anno scolastico, sanzione conseguente alla commissione di reati che determinino situazioni di pericolo o il timore di atti violenti, ingiurie e simili. L’organo è convocato su indicazione del dirigente scolastico, ovvero su richiesta del consiglio di classe, quando questo, nel valutare la sanzione da irrogare, ritenga che questa – per la gravità del caso - vada oltre le proprie competenze. L’irrogazione della sanzione comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. Art. 23 - Procedura Nei procedimenti innanzi al consiglio di classe o al consiglio di istituto, il presidente dell’organo attua tutte le operazioni che consentano il raggiungimento di un giudizio equo e sereno, nel rispetto dei diritti dello studente e di tutte le parti interessate. A garanzia di tale diritto, lo studente può essere assistito da un rappresentante degli studenti, o da un genitore, o anche da un docente disponibile da lui indicato. Nel consiglio di classe le delibere sono adottate dalla sola componente docenti. L’organo delibera in tempi brevi a maggioranza dei presenti. Nel consiglio di istituto, gli studenti membri possono intervenire ma non votare. L’organo delibera a maggioranza dei suoi aventi diritto. Art. 24 - Registro delle sanzioni E’ istituito presso la segreteria didattica dell’istituto il registro delle sanzioni disciplinari, in cui vengono annotate, a cura dell’ufficio di presidenza, le sanzioni irrogate nel corso dell’anno scolastico. Titolo V - Impugnazioni -6- Art. 25 – Impugnazioni avverso richiami ed allontanamento dall’aula Contro le sanzioni irrogate dal docente della classe o dal dirigente scolastico in applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 15 del presente regolamento di disciplina lo studente può proporre reclamo in opposizione allo stesso organo che le ha sancite. L’esito del reclamo non è vincolante nei confronti del consiglio di classe. Art. 26 – Impugnazioni avverso le sanzioni deliberate dal consiglio di classe Contro le sanzioni irrogate dal consiglio di classe in applicazione del comma 3 dell’art. 15 del presente regolamento di disciplina lo studente – o chiunque vi abbia interesse - può, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, proporre reclamo all’organo di garanzia dell’istituto. Art. 27 – Impugnazioni avverso le sanzioni deliberate dal consiglio di istituto Contro le sanzioni deliberate dal consiglio di istituto in applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 15 del presente regolamento di disciplina lo studente – o chiunque vi abbia interesse - può, entro trenta giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, proporre reclamo all’organo regionale di garanzia. Art. 28 – Impugnazioni avverso le sanzioni deliberate dalla commissione d’esami Contro le sanzioni deliberate dalla commissione d’esami in applicazione del comma 6 dell’art. 15 del presente regolamento di disciplina lo studente – o chiunque vi abbia interesse - può, entro trenta giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, proporre reclamo all’organo regionale di garanzia. Art. 29 – Organo di garanzia di istituto L’organo di garanzia dell’istituto è organo di secondo grado sulle sanzioni disciplinari deliberate ai sensi dell’art. 15, c. 3, del presente regolamento di disciplina. Ad esso può far ricorso non solo lo studente che ha ricevuto la sanzione ma chiunque abbia interesse alla cancellazione della stessa. L’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. In occasione delle operazioni elettorali, vengono eletti e nominati anche i membri supplenti, in numero di uno per ogni categoria. L’organo di garanzia dell’istituto svolge il proprio compito secondo la procedura fissata con proprio regolamento interno. Esso delibera sul ricorso entro e non oltre 15 giorni dal suo ricevimento, Nel frattempo, la sanzione impugnata resta sospesa. Art. 30 – Sostituzione dei membri Ove uno o più membri dell’organo di garanzia dell’istituto siano interessati personalmente o comunque coinvolti nei fatti su cui l’organo è chiamato a deliberare, essi vengono sostituiti da membri supplenti. Art. 31 – Durata dell’organo L’organo di garanzia dell’istituto resta in carica per un anno. Art. 32 – Organo di garanzia regionale L’organo di garanzia regionale è organo di secondo grado sulle sanzioni disciplinari deliberate ai sensi degli artt. 27 e 28 del presente regolamento di disciplina. -7- Ad esso può far ricorso non solo lo studente che ha ricevuto la sanzione ma chiunque abbia interesse alla cancellazione della stessa. L’organo è composto dal direttore dell’ufficio scolastico regionale, che lo presiede, da due studenti indicati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti indicati nella comunità scolastica regionale e da un genitore designato nello stesso ambito. Titolo VI – Disciplina delle entrate, delle uscite e delle giustificazioni Art. 33 – Il libretto dello studente Ogni studente, all’inizio dell’anno scolastico, viene dotato di un libretto nominativo da portare con sé obbligatoriamente; tale libretto recherà su un lato le caselle per la giustificazione delle assenze e dall’altro le caselle per le entrate in seconda ora. Il numero di tali caselle verrà fissato dal collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico con eventuale scansione a seconda dei periodi in cui è suddiviso l’anno scolastico (trimestri, quadrimestri o pentamestri). Il mancato possesso e la conseguente mancata esibizione del libretto verranno considerati come violazioni del regolamento con conseguenze valutabili dal consiglio di classe e – sotto il profilo disciplinare - dall’ufficio di presidenza. In caso di smarrimento, di sottrazione, di distruzione o di deterioramento del libretto, l’alunno potrà richiedere un nuovo libretto, sul quale sarà annullato un numero di caselle per la giustificazione delle assenze pari a quelli già in precedenza presentate dall’alunno. Analogamente si opererà per le caselle relative alle entrate in seconda ora. In caso risultino riempite tutte le caselle previste per la giustificazione delle assenze, l’alunno potrà chiedere un nuovo libretto, fatto salvo l’intervento della scuola diretto ad accertare la motivazione di tali assenze ed eventualmente a stigmatizzarne l’elevato numero. Il libretto viene rilasciato previo versamento di un contributo determinato anno per anno dalla scuola. In caso risultino riempite tutte le caselle previste per le entrate in seconda ora, nel nuovo libretto l’ufficio provvederà all’annullamento delle caselle relative, dietro segnalazione dell’ufficio di presidenza. Art. 34 – Entrate in ritardo Qualora dovesse entrare in classe dopo l’appello ma prima delle 8,10, lo studente viene ammesso in classe ma il docente sul registro deve annotare tale ritardo, sottolineando il nome dello studente, apponendovi sopra una “R” o scrivendo l’annotazione in rosso, al fine di evidenziare che l’ingresso dopo le 8,00 è comunque un ritardo. Il coordinatore ha il compito di conteggiare tali ingressi in ritardo. Lo studente che ha raggiunto 5 ingressi tra le ore 8,00 e le 8,10 non può più essere ammesso in classe alla prima ora; nel caso, dovrà trattenersi in locali della scuola predisposti allo scopo dalla dirigenza ed entrare in seconda ora. Il ripetersi di un tale comportamento può essere oggetto di valutazione, dal punto di vista disciplinare, da parte del consiglio di classe. Art. 35 – Entrate in seconda ora Dopo le ore 8,10, non viene più ammesso l’ingresso in classe degli alunni come prima ora. Gli alunni entrati in istituto dopo le ore 8,10 si trattengono in locali della scuola predisposti allo scopo dalla dirigenza. Gli alunni possono entrare in classe alla seconda ora con l’autorizzazione della vicepresidenza e l’annotazione sul libretto. Se lo studente non è in possesso del libretto, la vicepresidenza provvederà a trascrivere sul giornale di classe sia l’annotazione del ritardo sia una nota disciplinare per violazione del regolamento d’istituto. L’annotazione del ritardo dovrà essere comunque -8- riportata sul libretto entro massimo tre giorni, decorsi inutilmente i quali, l’alunno sarà sottoposto alle sanzioni previste. L’ufficio di presidenza si riserva di valutare caso per caso se il ritardo dell’alunno sia imputabile a forza maggiore o ad altri fatti non riconducibili alla responsabilità dell’alunno stesso (ad esempio, ritardo comprovato dei mezzi pubblici, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, etc.). Nel caso il ritardo non fosse imputabile all’alunno, lo stesso potrà accedere in classe anche in ritardo, se il docente della prima ora non sarà di avviso contrario. L’ufficio di presidenza provvederà ad annotare su apposito registro ovvero su foglio elettronico tutti i ritardi degli alunni, in modo da avere una visione chiara ed immediata della situazione. Il coordinatore della classe provvederà periodicamente al monitoraggio dei ritardi ed alla verifica con il registro di cui al punto precedente. Qualora il numero di tali eventi cominciasse a diventare eccessivo, pur non valicando il limite massimo previsto, il coordinatore informerà tempestivamente la famiglia circa le possibili conseguenze. Il superamento del numero massimo di entrate in seconda ora comporta le seguenti conseguenze: - l’alunno minorenne, in caso di ritardo, non sarà più ammesso in classe se non accompagnato dal genitore o da chi per esso; - il coordinatore di classe convocherà immediatamente la famiglia per comunicare la situazione e per sottolinearne la gravità. La mancata presentazione dei genitori dell’alunno non inibirà comunque la possibile applicazione delle sanzioni previste; - il consiglio di classe potrà deliberare una riduzione del voto di condotta, in quanto il comportamento configura una violazione del regolamento di disciplina. Il comportamento di quegli studenti che, durante l’intero anno scolastico, non avranno superato il limite massimo di tre ritardi e/o di tre ingressi in seconda ora – sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal regolamento di disciplina -, potrà essere considerato meritevole di una sorta di “premio”, consistente nell’attribuzione da parte del consiglio di classe di un voto di condotta in più o del credito formativo massimo nella fascia di competenza. Titolo VII - Voto di condotta Art. 36 – Il voto di condotta Il voto di condotta, espresso in decimi, viene assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio su proposta del docente coordinatore o, in alternativa, di altro docente membro del consiglio. La proposta o l’eventuale controproposta sono formulate sulla base degli indicatori riportati in seguito all’art. 34. Tali indicatori costituiscono il punto di partenza sulla base del quale il consiglio di classe pone in discussione il voto da assegnare; essi, però, non includono alcun automatismo. La griglia per l’attribuzione del voto è riportata all’allegato 1. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza sia nella sede scolastica sia in quelle, esterne all’istituto, dove vengono posti in essere gli interventi e le attività di carattere educativo. Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei a dieci. Il sei, pur se voto sufficiente, va però considerato come un segnale di allarme, relativamente ad una presenza in classe che deve essere più costruttiva, ad un atteggiamento di maggiore partecipazione, ad una esuberanza entro i limiti del buon senso, ovvero, ancora, a forme di disagio da valutare caso per caso. I voti inferiori al sei sono considerate valutazioni negative della condotta e determinano come conseguenza immediata la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo, secondo il dettato dell’art. 2, c. 3, del DM n. 5 del 16 gennaio 2009. -9- L’attribuzione di tali voti di insufficienza, stante anche la gravità delle sue conseguenze, è ammessa solo in presenza di quei comportamenti di eccezionale gravità per cui il regolamento di disciplina, in accordo con la normativa vigente, preveda come sanzione l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, ovvero sanzioni più gravi. Inoltre, il consiglio deve anche accertare se, successivamente all’irrogazione delle sanzioni previste, lo studente abbia o meno palesato concreti miglioramenti nel suo comportamento, tali da evidenziare una sorta di maggiore responsabilità e consapevolezza nel suo percorso scolastico e di maturazione personale. Art. 37 – Indicatori per l’attribuzione del voto di condotta Gli indicatori sulla base dei quali vengono formulate in seno al consiglio di classe la proposta o l’eventuale controproposta per l’attribuzione del voto di condotta sono i seguenti: - frequenza e puntualità; - rispetto delle norme che regolano la vita e l’attività dell’istituto; - rispetto degli altri soggetti della scuola quanto a funzioni, specificità e dignità personale; - correttezza nella partecipazione al dialogo educativo e didattico; - rispetto degli impegni e delle scadenze scolastiche; - capacità di autocontrollo responsabile nei comportamenti individuali. Gli indicatori vengono evidenziati nella griglia di cui all’allegato n. 1, che costituisce parte integrante del regolamento. La griglia determina il rapporto di causa ed effetto tra comportamenti degli studenti ed il voto di condotta che viene loro assegnato. Tale rapporto non va comunque considerato come vincolante, in quanto il consiglio di classe può ritenere più opportuno, pur in armonia con le indicazioni fornite, discostarsi entro una certa misura dalle stesse. In tal caso, la garanzia della congruenza con gli indicatori va fornito attraverso il voto del consiglio che deve essere di unanimità. Art. 38 - Verbalizzazione Delle deliberazioni con cui il consiglio di classe attribuisce voti di condotta insufficienti va redatta una verbalizzazione accurata, che illustri in modo chiaro ed esauriente le motivazioni della scelta del consiglio. - 10 - Allegato 1 – Griglia per l’attribuzione del voto di condotta - Frequenza di eccellente regolarità, tanto che la somma derivante dal numero di assenze, ritardi e uscite anticipate non supera nel primo periodo dell’anno il limite di dieci se quadrimestre, di sette se trimestre, ovvero di venti nell’intero anno scolastico; - scrupoloso rispetto delle norme di funzionamento della scuola; 10 - atteggiamento di assoluto rispetto verso tutti i soggetti della scuola; - uso di massima correttezza degli spazi scolastici, degli arredi e dei beni altrui; - rispetto assolutamente puntuale degli impegni e delle scadenze scolastiche; - partecipazione e collaborazione attiva alla vita della comunità scolastica per il superamento dei problemi ed il perseguimento di un miglioramento costante. - Frequenza regolare, tanto che la somma derivante dal numero di assenze, ritardi e uscite anticipate non supera nel primo periodo dell’anno il limite di quindici se quadrimestre, di dieci se trimestre, ovvero di trenta nell’intero anno scolastico; - rispetto delle norme di funzionamento della scuola; 9 - rispetto verso tutti i soggetti della scuola; - uso corretto degli spazi scolastici, degli arredi e dei beni altrui; - adempimento costantemente puntuale degli impegni scolastici; - comportamento corretto e responsabile. - Frequenza abbastanza regolare, tanto che la somma derivante dal numero di assenze, ritardi e uscite anticipate non supera nel primo periodo dell’anno il limite di venti se quadrimestre, di quindici se trimestre, ovvero di quaranta nell’intero anno scolastico; 8 - rispetto talora non puntuale delle norme di funzionamento della scuola; - sostanziale rispetto verso tutti i soggetti della scuola; - uso globalmente corretto degli spazi scolastici, degli arredi e dei beni altrui; - adempimento degli impegni scolastici abbastanza costante. - Frequenza con qualche irregolarità, tanto che la somma derivante dal numero di assenze, ritardi e uscite anticipate superi nel primo periodo dell’anno il limite di venticinque se quadrimestre, di venti se trimestre, ovvero di cinquanta nell’intero anno scolastico; - rispetto spesso non puntuale delle norme di funzionamento della scuola; 7 - mancanza di rispetto episodica e non grave nei confronti dei compagni o degli altri soggetti della scuola; - uso talora non conforme alle finalità proprie delle strutture, degli arredi scolastici e dei beni altrui; - partecipazione discontinua al dialogo educativo; 11 Nessuna sanzione disciplinare. voto unanime dei membri del consiglio Nessuna sanzione disciplinare con richiamo scritto o più grave Massimo una sola sanzione disciplinare lieve con richiamo scritto Non più di tre sanzioni disciplinari lievi con richiami scritti - adempimento degli impegni scolastici non sempre corretto e tempestivo. - Frequenza irregolare, tanto che la somma derivante dal numero di assenze, ritardi e uscite anticipate superi nel primo periodo dell’anno il limite di trenta se quadrimestre, di venti se trimestre, ovvero di sessanta nell’intero anno scolastico; - reiterata infrazione delle regole basilari della scuola. Tra questi, i ritardi sistematici, le uscite dall’aula senza permesso, i ritardi nella giustificazione di assenze, l’uso improprio degli spazi e delle strutture scolastiche; - comportamenti non reiterati che violino la dignità e il rispetto della persona o della istituzione. Tra questi, le offese verbali, la sottrazione di beni altrui, l’utilizzo improprio e/o doloso di spazi, attrezzature, strumenti elettronici e informatici 6 e cellulari; - atteggiamenti non sistematici di prevaricazione nei confronti dei compagni oppure di insofferenza e maleducazione nei confronti degli operatori della scuola; - piccoli danneggiamenti, dovuti a disattenzione e non diretti ad ostacolare il normale svolgimento della vita scolastica. - Frequenza irregolare, tanto che la somma derivante dal numero di assenze, ritardi e uscite anticipate superi nel primo periodo dell’anno il limite di quaranta se quadrimestre, di trenta se trimestre, ovvero di novanta nell’intero anno scolastico; - assoluta mancanza di rispetto delle norme di funzionamento della scuola; - reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana. Tra questi, le minacce, le ingiurie, l’aggressione fisica nei confronti di un operatore della scuola o di un compagno, atteggiamenti reiterati di prevaricazione e/o di bullismo nei confronti dei compagni, etc.; - reati tali da determinare apprensione a livello sociale. Tra questi, la propaganda diretta all’esercizio dell’illegalità e dell’odio, l’incitazione all’uso della violenza sulla base di motivazioni razziali, ideologiche o religiose, etc.; 5 - uso ininterrotto e manifesto o spaccio di sostanze stupefacenti; - atti che compromettano la civile convivenza o che creino una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. Tra questi, danneggiamenti vandalici, immissione di sostanze pericolose o inibenti il regolare svolgimento dell’attività didattica, allagamento, incendio, etc. - ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile. - Stesse tipologie descritte nel campo precedente, con l’aggravante della premeditazione, della organizzazione in bande e/o <5 della particolare natura delle vittime del comportamento illecito (esempio: violenza o sopraffazione di gruppo a danno di coetanei disabili o portatori di handicap). 12 Alto numero di richiami scritti (almeno sei nel corso dell’anno) o non più di un provvedimento di sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di quattordici giorni Almeno un provvedimento di sospensione dalle lezioni superiore a giorni quindici. Sanzioni come nel campo precedente o più gravi Allegato 2 - Scheda sinottica delle infrazioni Infrazioni lievi atteggiamenti in lieve contrasto con le norme che regolano la vita dell’istituto assenze e/o ritardi non giustificati, quando non ripetute mancanza del libretto rientro in ritardo in aula alla fine dell’intervallo o nei trasferimenti scarsa diligenza e puntualità atteggiamenti oltraggiosi, ma in modo non grave, verso le caratteristiche culturali, etniche, religiose o altro dei componenti della comunità scolastica o delle persone esterne alla scuola atteggiamenti che ostacolino il sereno svolgimento delle lezioni (disturbo, rifiuto di sedersi, etc.) uso non reiterato del telefono cellulare durante le lezioni e solo per comunicazioni scritte lievi violazioni delle norme di sicurezza, sia all’interno della scuola che in occasione di scambi, uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages o tirocini esterni, ovvero altre iniziative simili abbandonare rifiuti o lasciare sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli Infrazioni gravi Infrazioni molto gravi reiterazione (almeno tre volte) dei reiterazione (almeno tre volte) dei comportamenti sanzionati come infrazioni lievi comportamenti sanzionati come infrazioni gravi ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati mancanza reiterata del libretto rientro abituale in ritardo alla fine dell’intervallo o nei trasferimenti negligenza abituale; atteggiamenti gravemente oltraggiosi verso le offese reiterate e gravi alla dignità delle caratteristiche culturali, etniche, religiose o persone, alle istituzioni, alla morale altro dei componenti la comunità scolastica o delle persone esterne alla scuola disturbo ininterrotto durante le lezioni uso reiterato del telefono cellulare durante le lezioni per comunicazioni anche telefoniche, ovvero uso non autorizzato di videofonini, I pod, apparecchi audio, macchine fotografiche, videocamere o apparecchiature simili gravi violazioni delle norme di sicurezza, sia all’interno della scuola che in occasione di scambi, uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages o tirocini esterni, ovvero altre iniziative simili 13 utilizzati urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi nei cambi d’ora, negli intervalli o nei trasferimenti fumare o consumare bevande di alta gradazione alcoolica all’interno della scuola pressione fisica, verbale o psicologica atta ad intimidire i compagni e/o il personale della scuola e a limitarne la libertà personale sottrazione temporanea di beni di proprietà della scuola o di altri 14 uso o commercio dentro l’ambiente scolastico di sostanze stupefacenti proibite violenza fisica, verbale o psicologica, diretta ad intimidire i compagni o il personale della scuola e a limitarne la libertà personale sottrazione definitiva di beni di proprietà della scuola o di altri sottrazione, alterazione o distruzione di documenti scolastici ovvero falsificazione di firme reati in genere danneggiamento di ambienti o suppellettili della scuola, ovvero strumentazione o attrezzature didattiche danneggiamento di beni appartenenti al personale interno o esterno della scuola ovvero ai compagni avvio o partecipazione a risse INDICE Titolo I - Norme generali Pag. 1 . Art. 1 - Nozione Pag. 1 . Art. 2 - Organo competente Pag. 1 . Art. 3 - Pubblicità Pag. 1 . Art. 4 – Principi generali Titolo II - Comportamenti sanzionabili Pag. 3 . Art. 5 – Concetto di infrazioni disciplinari Pag. 3 . Art. 6 - Infrazioni lievi Pag. 3 . Art. 7 - Infrazioni gravi Pag. 4 . Art. 8 - Infrazioni molto gravi Titolo III - Sanzioni Pag. 5 . Art. 9 – Le sanzioni applicate in caso di infrazioni lievi Pag. 5 . Art. 10 – Le sanzioni applicate in caso di infrazioni gravi Pag. 5 . Art. 11 – Le sanzioni applicate in caso di infrazioni molto gravi Pag. 5 . Art. 12 – Comunicazione alle famiglie Pag. 5 . Art. 13 – Sanzioni particolari e misure accessorie Pag. 6 . Art. 14 - Risarcimento del danno Titolo IV - Gli organi competenti alla irrogazione della sanzione disciplinare Pag. 6 . Art. 15 – Competenza Pag. 6 . Art. 16 – Attribuzione della competenza Pag. 6 . Art. 17 – Organi sostitutivi Pag. 7 . Art. 18 – Diritto di difesa Pag. 7 . Art. 19 – Esclusione di competenza Pag. 7 . Art. 20 – Infrazioni commesse durante le operazioni di esame Pag. 7 . Art. 21 - Il consiglio di classe Pag. 7 . Art. 22 - Il consiglio d’istituto Pag. 7 . Art. 23 - Procedura Pag. 8 . Art. 24 - Registro delle sanzioni Titolo V - Impugnazioni Pag. 8 . Art. 25 – Impugnazioni avverso richiami ed allontanamento dall’aula Pag. 8 . Art. 26 – Impugnazioni avverso le sanzioni deliberate dal consiglio di classe Pag. 8 . Art. 27 – Impugnazioni avverso le sanzioni deliberate dal consiglio di istituto Pag. 8 . Art. 28 – Impugnazioni avverso le sanzioni deliberate dalla commissione d’esami Pag. 8 . Art. 29 – Organo di garanzia di istituto Pag. 9 . Art. 30 – Sostituzione dei membri Pag. 9 . Art. 31 – Durata dell’organo Pag. 9 . Art. 32 – Organo di garanzia regionale Titolo VI – Disciplina delle entrate, delle uscite e delle giustificazioni Pag. 9 . Art. 33 – Il libretto dello studente Pag. 10 . Art. 34 – Entrate in ritardo Pag. 10 . Art. 35 – Entrate in seconda ora 15 Titolo VII - Voto di condotta Pag. 11 . Art. 36 – Il voto di condotta Pag. 12 . Art. 37 – Indicatori per l’attribuzione del voto di condotta Pag. 12 . Art. 38 - Verbalizzazione Allegati Pag. 13 . Allegato 1 – Griglia per l’attribuzione del voto di condotta Pag. 15 . Allegato 2 - Scheda sinottica delle infrazioni 16