Ufficio Affari Generali Decreto n. 5657 (99) Anno 2011 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare gli artt. 9 ter, 12,13,14 e 17; VISTA la Legge n. 394 del 28.6.1977 recante disposizioni sull’istituzione presso le Università dei Comitati per lo sport; VISTI i DD.MM. di riforma degli ordinamenti didattici n. 509 del 3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004; VISTA la Legge Regionale 19 maggio 2008 n. 26 in tema di istituzione dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario, che prevede la costituzione del Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di seguito denominato Consiglio territoriale; VISTO il Regolamento che disciplina le elezioni studentesche, emanato con Decreto Rettorale n. 123 del 26 gennaio 2009; VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.1391 del 26.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la nota prot. n. 5317, del 26 gennaio 2011 inviata all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario; VISTI i DD.RR. n. 126 (5913) del 29 gennaio 2009 e n. 589 (29057) del 16 aprile 2009 con i quali sono state, rispettivamente, indette le elezioni della componente studentesca e proclamati gli eletti per il biennio maggio 2009 – maggio 2011; PRESO ATTO che pertanto a maggio 2011 scadrà il mandato delle attuali rappresentanze studentesche; CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2011-2013; CONSIDERATA altresì la Legge 240 del 30 dicembre 2010, recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, che prevede che entro il 29 luglio 2011 gli Atenei provvedano alla modifica degli statuti in materia di organizzazione e di organi di governo degli Atenei stessi, e che gli organi collegiali decadono al momento della costituzione di quelli previsti nel nuovo statuto e che pertanto il mandato degli eletti potrebbe risultare di durata inferiore; VISTI i dati relativi agli studenti iscritti all’Università al 31 dicembre 2010, per l’anno accademico 2010/2011, DECRETA Art. 1 Sono indette per i giorni 6 e 7 aprile 2011 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi dell’Università degli Studi di Firenze: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Facoltà, nonché nel Comitato per lo sport universitario di Firenze, e nel Consiglio territoriale dell'Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU). Per ciascun organo il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere, è il seguente: Senato Accademico……………………………………………………………… 4 Consiglio di Amministrazione ............................................................................. 3 Comitato Sport Universitario................................................................................. 2 Consiglio territoriale dell'ARDSU......................................................................... 7 Consiglio di Facoltà di Agraria.............................................................................. 5 Consiglio di Facoltà di Architettura..................................................................... 11 Consiglio di Facoltà di Economia........................................................................ 12 Consiglio di Facoltà di Farmacia........................................................................... 5 Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza................................................................ 10 Consiglio di Facoltà di Ingegneria....................................................................... 11 Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia........................................................... 14 Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia...................................................... 11 Consiglio di Facoltà di Psicologia........................................................................ 6 Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione………………………………. 9 Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali........................... 8 Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche……………………………………….. . 9 Art. 2 Hanno diritto al voto tutti gli studenti che risultano regolarmente iscritti per l'anno accademico 2010/2011 all'Università degli Studi di Firenze; limitatamente all’elezione nel Consiglio territoriale dell’ARDSU, sono elettori anche gli studenti regolarmente iscritti all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA), all'Accademia delle Belle Arti di Firenze ed al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. In particolare, l'elettorato attivo e passivo spetta: - per i Consigli di Facoltà, a tutti gli studenti iscritti ai rispettivi Corsi di Laurea, di Laurea specialistica/ magistrale, e Diploma universitario; - per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato Sport Universitario di Firenze, a tutti gli studenti iscritti ai vari Corsi di studio dell’Ateneo: Laurea, Laurea specialistica/ magistrale, Scuola di Specializzazione, Diploma universitario e Dottorato di Ricerca; agli studenti iscritti ai Master Universitari spetta il solo elettorato attivo; - per il Consiglio territoriale dell’ARDSU a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea specialistica/ magistrale, Diploma universitario, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione (escluse quelle dell’Area medica), nonché agli studenti iscritti all'ISIA, all'Accademia delle Belle Arti di Firenze ed al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che risultano iscritti alla data di svolgimento delle votazioni; l'elettorato passivo spetta agli studenti che risultino iscritti alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati. Per il Consiglio di Amministrazione l’elettorato passivo spetta agli studenti in possesso della cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea, nonché agli studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia. Ai fini del presente Decreto: gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Biotecnologie afferiscono alle Facoltà interessate in base all’indirizzo prescelto; gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Cultura e progettazione della moda afferiscono alla Facoltà di Lettere e Filosofia; gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Educazione professionale afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia; gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio afferiscono alla Facoltà di Architettura; gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Sviluppo economico, cooperazione internazionale e gestione dei conflitti afferiscono alla Facoltà di Economia; gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia; gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Architettura del paesaggio, afferiscono alla Facoltà di Architettura; gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Progettazione dei sistemi turistici, afferiscono alla Facoltà di Economia; gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Logica, filosofia e storia della scienza , afferiscono alla Facoltà di Lettere e Filosofia; gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Teorie della Comunicazione afferiscono alla Facoltà di Scienze della Formazione; gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Biotecnologie mediche e farmaceutiche afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia; gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Economia ed Ingegneria della qualità afferiscono alla Facoltà di Economia; gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Scienze Etnoantropologiche afferiscono alla Facoltà di Scienze della Formazione; gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Operatori per la Pace afferiscono alla Facoltà di Scienze della Formazione; gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Metodologia e Ricerca Empirica Scienze Sociali afferiscono alla Facoltà di Scienze Politiche; gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Operazioni di Pace, Gestione e Mediazione Conflitti afferiscono alla Facoltà di Scienze della Formazione. Art. 3 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno a ciascun organo hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti. La presentazione delle liste per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione, per il Comitato per lo Sport Universitario e per il Consiglio territoriale dell'ARDSU avviene mediante il deposito, presso l’Ufficio Elettorale dell’Università (via La Pira, 4), della dichiarazione di presentazione di lista di candidati, e della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato. La presentazione delle liste dovrà avvenire dalle ore 10,00 del trentacinquesimo e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno precedente a quello fissato per le votazioni. Fermo restando quanto sopra, gli orari di apertura dell’Ufficio Elettorale nel periodo di presentazione delle liste saranno dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì. La presentazione delle liste per i Consigli di Facoltà dovrà avvenire, con le stesse modalità e scadenze di cui al precedente comma, presso le Presidenze delle singole Facoltà, che avranno la funzione di Uffici elettorali. Per la formazione e la presentazione delle liste si fa espresso riferimento agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento elettorale. Pena l’esclusione delle liste dalla competizione elettorale esse dovranno essere sottoscritte dal seguente numero di elettori: non meno di Senato Accademico ……………………………………… 50 Consiglio di Amministrazione.............................................50 Comitato per lo Sport Universitario.....................................50 Consiglio Territoriale dell'ARDSU.....................................50 Consiglio di Facoltà di Agraria............................................15 Consiglio di Facoltà di Architettura.....................................25 Consiglio di Facoltà di Economia........................................25 Consiglio di Facoltà di Farmacia.........................................15 Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza...............................20 Consiglio di Facoltà di Ingegneria.......................................25 Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia...........................25 Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia......................25 Consiglio di Facoltà di Psicologia........................................20 Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione...............20 Consiglio di Facoltà di Scienze Matem. Fis. Nat.................20 Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche............................20 non più di 100 100 100 100 30 50 50 30 40 50 50 50 40 40 40 40 Per l’elezione del Senato Accademico i candidati di ciascuna lista debbono appartenere a Facoltà diverse. L’Ufficio Elettorale, ultimato il controllo delle Liste presentate, provvede, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, ad assegnare mediante sorteggio il numero d’ordine alle Liste ammesse a ciascuna elezione. Art. 4 La pubblicazione ufficiale delle liste regolarmente presentate viene effettuata sui siti web dell’Ateneo e delle Facoltà, e successivamente con l’affissione agli Albi dell’Università, dell'ISIA, dell’Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Art. 5 Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e voti di preferenza pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun Organo, con arrotondamento per difetto con un massimo di tre preferenze; conseguentemente possono essere espressi voti di preferenza nei limiti di: - un nominativo nel Senato Accademico; un nominativo nel Consiglio di Amministrazione; un nominativo nel Comitato per lo Sport Universitario; due nominativi nel Consiglio Territoriale dell’ARDSU; un nominativo nei Consigli di Facoltà di Agraria e Facoltà di Farmacia; due nominativi nei Consigli di Facoltà di Psicologia e Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; tre nominativi nei Consigli di Facoltà di Architettura, Facoltà di Economia, Facoltà di Giurisprudenza, Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Lettere e Filosofia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Facoltà di Scienze della Formazione, e Facoltà di Scienze Politiche. - Art. 6 L’esercizio del diritto di voto spetta agli studenti regolarmente iscritti, che abbiano pagato la prima rata delle tasse universitarie per l’anno accademico 2010/2011, e che siano in regola con il pagamento delle tasse e contributi per gli anni precedenti, nonché agli studenti iscritti con esonero dalle tasse o nei confronti dei quali apposite disposizioni stabiliscano la sospensione dei versamenti. Per essere ammesso al Seggio per la votazione lo studente deve esibire il libretto - tessera universitaria o altro valido documento di riconoscimento. I Seggi elettorali sono costituiti, ai sensi dell’art.13 del Regolamento elettorale, presso ciascuna Facoltà in locali a ciò destinati. L’indicazione delle sedi sarà indicata successivamente sul sito web dell’Ateneo nella pagina dedicata alle elezioni studentesche. Gli scrutatori, a norma degli articoli 8 e 13 del Regolamento per le elezioni studentesche, saranno sorteggiati pubblicamente il giorno 25 marzo 2011 alle ore 12,00 presso l’Ufficio Elettorale (via la Pira, 4) tra gli studenti che abbiano presentato all’ufficio elettorale personalmente la propria disponibilità e tra gli studenti designati dai delegati delle liste. Gli studenti potranno indicare fino ad un massimo di due sedi di preferenza per la partecipazione al seggio, secondo il modulo che sarà disponibile sul sito web dell’Ateneo nella pagina dedicata alle elezioni studentesche. L’assegnazione degli elettori ai singoli seggi avviene ad opera dell’Ufficio Elettorale. I seggi resteranno aperti il primo giorno di votazione dalle ore 8.30 alle ore 19, 00; il secondo giorno dalle ore 8.30 alle ore 16,00. Art. 7 Per il Senato Accademico e per il Consiglio di Amministrazione l'elezione è valida se partecipa alla votazione almeno il 10% degli studenti. La votazione relativa a ciascun Consiglio di Facoltà comporta la elezione di tutti i rappresentanti degli studenti, previsti all’art. 1 comma 2, se il numero dei votanti raggiunge il 10% degli aventi diritto. Qualora non venga raggiunto il suddetto quorum, la votazione è comunque valida, ma è proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti. Resta comunque assicurata la presenza di: uno studente nei Consigli delle Facoltà con meno di 2000 iscritti, due studenti nei Consigli delle Facoltà da 2000 a 5000 iscritti, tre studenti nei Consigli delle Facoltà con oltre 5000 iscritti. Le votazioni relative al Comitato Sportivo e al Consiglio territoriale dell’ARDSU comportano l'elezione di tutti i rappresentanti previsti, qualunque sia il numero dei votanti. Art. 8 Dell'esito delle votazioni verrà data pubblicità sul sito web dell’Ateneo e delle Facoltà, e mediante affissione agli Albi del Rettorato, dell'ISIA, dell’Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, nonché formale comunicazione degli eletti agli Organi dell’Azienda Regionale per il Diritto allo studio Universitario. Art. 9 I rappresentanti degli studenti eletti in ciascun organo durano in carica due anni, salvo eventualmente quanto previsto all’articolo 2 comma 9 della Legge 240/2010, e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente; essi comunque restano in carica fino alla nomina dei nuovi eletti. Per quant'altro non previsto dal presente Decreto si fa espresso rinvio al Regolamento per le elezioni studentesche. Art. 10 Il presente decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e delle Facoltà, ed affisso agli Albi del Rettorato, dell'ISIA, dell’Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Ranaldi - Ufficio Affari Generali dell’Università degli Studi di Firenze. Firenze, 27 gennaio 2011 F.to IL RETTORE Prof. Alberto Tesi Decreto rettorale, 26 gennaio 2009, n. 123 (prot. n. 5628) Regolamento per le elezioni studentesche. IL RETTORE • • • • • VISTO il Regolamento elettorale emanato con decreto rettorale n. 127 del 20 gennaio 1997 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare gli articoli 12, 13, 14, 14 bis e 17; VISTA la legge regionale, 19 maggio 2008, n. 26 in tema di istituzione dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario, che prevede la costituzione del Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità; VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 14 gennaio 2009, di approvazione del Regolamento che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche; TENUTO CONTO delle osservazioni formulate e delle modifiche suggerite sul testo del regolamento dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 15 gennaio 2009; DECRETA E’ emanato il seguente: Regolamento per le elezioni studentesche. Articolo 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi dell’Università degli Studi di Firenze e dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, di seguito specificati: • • • • • • Senato Accademico; Consiglio di Amministrazione; Consigli di Facoltà; Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività (in appresso citato come “Comitato Sportivo”); Comitato Pari Opportunità; Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Articolo 2 Indizione 1. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore da emanare almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle votazioni; da pubblicare sul sito web dell’Ateneo e delle singole Facoltà. 2. Tutte le elezioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi. Articolo 3 Elettorato attivo e passivo 1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli studenti che risultano iscritti all’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico in cui si svolgono le elezioni. 2. Per Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato Pari Opportunità, Comitato Sportivo e Consiglio territoriale degli studenti, l’elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai vari corsi di studio: Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione e Corsi di Dottorato di Ricerca. Agli studenti iscritti ai Master di I e II livello spetta il solo elettorato attivo. 3. Per i Consigli di Facoltà l’elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai relativi Corsi di Studio. 4. L’elettorato attivo è riconosciuto agli studenti che risultano iscritti alla data di svolgimento delle votazioni; l’elettorato passivo spetta agli studenti che risultano iscritti alla data di scadenza per la presentazione delle candidature; per il Consiglio di Amministrazione l’elettorato passivo spetta agli studenti in possesso della cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea, nonché agli studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia. 5. I rappresentanti degli studenti eletti in ciascun Organo durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. 6. Gli studenti eletti che, nel corso del loro mandato, si dimettono, o che perdono i requisiti richiesti, vengono sostituiti dagli studenti che, in possesso di detti requisiti, risultano i primi dei non eletti delle rispettive liste di appartenenza; in mancanza di candidati, per la sostituzione, si attinge dalla lista avente quoziente più alto scorrendo nella graduatoria di cui al successivo articolo 19. 7. I rappresentanti degli studenti che nel corso del loro mandato conseguono il titolo di studio rimangono ancora in carica, a condizione che presentino domanda di iscrizione ad un corso di studio di livello superiore entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi. In caso contrario decadono e vengono sostituiti come stabilito dal comma precedente. Articolo 4 Sistema elettorale 1. Le elezioni si svolgono con il sistema proporzionale di liste concorrenti. Articolo 5 Presentazione delle liste elettorali 1. La presentazione delle liste di candidati avviene, entro i termini e con le modalità stabilite dal decreto rettorale di indizione delle elezioni, mediante il deposito della: • • dichiarazione di presentazione di lista di candidati, dichiarazione di accettazione di candidatura da parte di ciascun candidato. 2. Ogni dichiarazione di presentazione di lista deve contenere: 1. una sigla o breve denominazione atta ad identificare la lista dei candidati; 2. l’elenco dei candidati, in numero non superiore a quello dei rappresentanti da eleggere per le Facoltà; per gli altri Organi, il numero dei candidati può superare quello degli eligendi nella misura massima di un terzo; 3. l’indicazione ed il recapito di due elettori, delegati a ricevere eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Elettorale, e designare i rappresentanti di lista; i delegati potranno essere gli stessi per tutte le liste recanti la medesima denominazione anche se concorrenti ad elezioni in più Organi; 4. l’elenco e la sottoscrizione da parte di un numero di presentatori pari a: a. non meno di quindici e non più di trenta elettori per le Facoltà che hanno fino a duemila iscritti; b. da non meno di venti e non più di quaranta per le Facoltà che hanno oltre duemila e fino a cinquemila iscritti; c. da non meno di venticinque e non più di cinquanta per le Facoltà con oltre cinquemila iscritti; d. non meno di cinquanta e non più di cento elettori per gli Organi di Governo di Ateneo. 3. Per il Senato Accademico non possono essere presentati in una stessa lista candidati appartenenti ad una medesima Facoltà. 4. Ciascuno studente può firmare la presentazione di una sola lista per ciascun Organo; in caso contrario è da ritenersi valida la sola firma relativa alla lista depositata per prima presso l’Ufficio Elettorale. 5. Lo studente presentato quale candidato in una lista non può figurare come sottoscrittore della lista stessa; qualora ciò si verifichi la firma di presentazione è nulla. Articolo 6 Modalità di presentazione delle liste 1. Le sottoscrizioni della dichiarazione di presentazione di lista e della dichiarazione irrevocabile di accettazione di candidatura da parte di ciascun candidato devono avvenire in presenza di un pubblico ufficiale che si accerta dell’identità dei firmatari e ne dà certificazione; a tale funzione vengono preposti anche Uffici della Amministrazione Universitaria. 2. Oltre alla matricola ed ai dati anagrafici del singolo sottoscrittore - cognome, nome, luogo e data di nascita -, per le elezioni a base di Ateneo deve essere indicata la Facoltà o il Corso di studio di afferenza. 3. Le sottoscrizioni della dichiarazione di presentazione di lista e della dichiarazione di accettazione di candidatura sono consentite anche con modalità di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, allegando alla relativa dichiarazione la fotocopia del libretto tessera universitario o di altro valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, con dati anagrafici leggibili. 4. Ricorrendo alla modalità di autocertificazione, i delegati di lista presentano direttamente le dichiarazioni all’ufficio elettorale, e ne rispondono personalmente; eventuali comportamenti colposi o dolosi accertati, nel procedimento di formazione delle liste, saranno sanzionati disciplinarmente e segnalati all’autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato. Articolo 7 Controllo delle liste presentate 1. La regolarità della formazione delle liste presentate viene accertata dall’Ufficio Elettorale. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende regolarmente iscritto all’Università degli Studi di Firenze lo studente che ha pagato la prima rata delle tasse universitarie per l’anno accademico in cui si svolgono le elezioni, ed è in regola con il pagamento delle tasse e contributi per gli anni precedenti, nonché lo studente iscritto con esonero delle tasse. 3. Contro le decisioni dell’Ufficio Elettorale sono ammessi ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale, prevista all’articolo 17, da presentare entro due giorni dalla notifica che viene fatta ad uno dei delegati di lista. Articolo 8 Rappresentanti di lista 1. Entro e non oltre il decimo giorno antecedente le votazioni, possono essere depositate le designazioni dei rappresentanti di lista nella Commissione Centrale, nelle Commissioni di Facoltà per la propaganda elettorale e nei Seggi elettorali, nonché le designazioni degli studenti disposti a svolgere le funzioni di scrutatore ai seggi. 2. Rappresentante di lista può essere esclusivamente uno studente elettore; non può essere rappresentante di lista al seggio un candidato o un componente di Seggio; un candidato non può essere componente di Seggio. Articolo 9 Liste dei candidati 1. L’Ufficio Elettorale, ultimato il controllo delle Liste presentate, provvede - in seduta aperta ai delegati di lista ed ai rappresentanti di lista se già designati nella Commissione Elettorale Centrale - ad assegnare mediante sorteggio il numero d’ordine alle Liste ammesse a ciascuna elezione; prioritariamente l’Ufficio assicura l’attribuzione di un medesimo numero d’ordine - in ciascuna elezione - alle liste che concorrono per tutti gli Organi. 2. La pubblicazione ufficiale delle liste dei candidati, regolarmente costituite, viene effettuata, a cura dell’Ufficio Elettorale, sui siti web dell’Ateneo e delle Facoltà e, successivamente, con l’affissione agli Albi dell’Università. Articolo 10 Propaganda elettorale 1. In ogni Facoltà è costituita una Commissione presieduta dal Preside di Facoltà o da un suo delegato, e composta da un rappresentante per ciascuna lista di candidati. 2. Tale Commissione ha il compito di stabilire i modi di svolgimento della propaganda elettorale, in conformità alla Costituzione ed al disposto della legge, 20 giugno 1952, n. 645, l’assegnazione degli spazi per la propaganda stessa e l’uso delle aule per eventuali assemblee. 3. La propaganda si concluderà alle ore 13 del giorno antecedente l’inizio delle votazioni. 4. Nel decreto rettorale di indizione delle elezioni potrà essere stabilita la sospensione dell’attività didattica e le relative modalità. Articolo 11 Numero rappresentanti da eleggere 1. Il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun Organo sarà indicato nel decreto rettorale di indizione in conformità con le norme vigenti. 2. Il numero dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà è stabilito in base al numero degli elettori il cui elenco verrà pubblicato presso l’Ufficio Elettorale alla data di indizione delle elezioni. Articolo 12 Modalità di voto 1. L’elezione dei rappresentanti degli studenti in tutti gli Organi ha luogo a scrutinio segreto. 2. Per ciascuna elezione, si può esprimere un solo voto di lista e voti di preferenza pari ad un terzo del numero degli eligendi, con arrotondamento per difetto ed un massimo di tre preferenze. 3. Non sono validi i voti di preferenza per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. 4. Se l’elettore non ha prescelto alcuna lista, ma ha espresso la preferenza per candidati compresi tutti in una medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti. 5. Se l’elettore non ha prescelto alcuna lista, ma ha espresso preferenze per candidati appartenenti a liste diverse, la scheda è nulla. 6. Se l’elettore ha prescelto più di una lista, ma ha espresso una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati prescelti. 7. Ove siano espressi voti di preferenza superiori al numero consentito, è valido solo il voto di lista. Articolo 13 Seggi elettorali 1. I seggi elettorali sono costituiti presso ciascuna Facoltà in locali a ciò destinati. 2. L’assegnazione degli elettori ai singoli seggi avviene a cura dell’Ufficio Elettorale. 3. Ciascun seggio è costituito con provvedimento del Rettore ed è composto dal Presidente e dal Segretario, facenti parte del personale dell’Ateneo, e da 3 scrutatori, sorteggiati tra gli studenti che abbiano comunicato personalmente la disponibilità all’Ufficio Elettorale e tra gli elettori di cui all’articolo 8. 4. In caso di indisponibilità le funzioni di scrutatore possono essere attribuite a personale appartenente all’Amministrazione universitaria. 5. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre dei componenti del seggio, tra i quali il Presidente o il Segretario. 6. Ogni lista ha diritto ad essere presente nel seggio con un solo rappresentante. 7. L’Ufficio Elettorale provvede ad assegnare, su conforme indicazione dei delegati di lista, i rappresentanti nei vari seggi, informandone il rispettivo Presidente. Articolo 14 Orario dei seggi elettorali 1. Il giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle votazioni, i componenti del Seggio elettorale si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all’esercizio del diritto di voto (schede, verbali, elenco elettori, materiale di cancelleria, ecc.). 2. I seggi – di norma - si aprono il primo giorno alle ore 9 e si chiudono alle ore 19, il secondo giorno si aprono alle ore 8.30 e si chiudono alle ore 16,00. 3. Nelle ore di chiusura dei seggi le urne e tutto il materiale elettorale - raccolto in plichi separati - vengono sigillati e controfirmati dal Presidente e dai componenti del seggio. Articolo 15 Operazioni di voto 1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante: a. la consegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, da parte dell’elettore, del librettotessera universitario o di un valido documento di riconoscimento (chi ne è privo non viene ammesso al voto); b. l’accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nel registro dei votanti; c. la consegna all’elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali; d. l’apposizione della firma dell’elettore sull’elenco degli elettori-votanti, comprovante l’avvenuta consegna delle schede elettorali nel numero previsto; e. il ritiro dell’elettore nella cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene all’uopo consegnata; f. la successiva chiusura delle schede elettorali ad opera dell’elettore; g. la riconsegna delle medesime al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurle nelle apposite urne; h. la restituzione del documento di riconoscimento, a cura di un componente del Seggio, dopo averne annotato gli estremi sull’elenco dei votanti apponendovi anche la propria sigla. Articolo 16 Scrutinio 1. Al termine delle operazioni di voto i Presidenti di Seggio comunicano il numero dei votanti all’Ufficio Elettorale, per l’accertamento del quorum richiesto per la validità della votazione per il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, quindi dà inizio alle operazioni di scrutinio. 2. Si procede a scrutinare le schede del Senato Accademico, poi le schede del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Facoltà, del Consiglio Territoriale degli studenti, del Comitato Sportivo, ed infine del Comitato Pari Opportunità. 3. Nel caso non venga raggiunto il quorum per gli Organi predetti non si procede allo scrutinio delle relative schede. 4. Delle operazioni di scrutinio e dei risultati delle stesse fa fede il verbale delle operazioni del Seggio, sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti del seggio. 5. Al termine dello scrutinio i Presidenti di Seggio trasmettono all’Ufficio Elettorale, in plichi sigillati, il verbale delle operazioni del Seggio con tutto il materiale utilizzato per le operazioni di voto. Articolo 17 Costituzione Ufficio Elettorale e Commissione Elettorale Centrale 1. Con decreto del Rettore viene costituito presso il Servizio Affari Generali dell’Università l’Ufficio Elettorale, con sede in Piazza S. Marco 4; gli Uffici di Presidenza della Facoltà possono fungere, in alcune fasi del procedimento, da Uffici Elettorali distaccati. 2. È costituita, presso il Rettorato dell’Università, una Commissione Elettorale Centrale presieduta dal Rettore o da un suo delegato, e composta da altri due docenti di materie giuridico-politiche e da due funzionari dell’Università. 3. Ai lavori della Commissione può assistere un solo rappresentante per ogni lista contraddistinta dalla medesima sigla o denominazione, anche se presente per l’elezione in più Organi. 4. La Commissione ha il compito di elaborare i dati elettorali pervenuti da tutti i seggi e comunicare i risultati definitivi al Rettore. 5. La Commissione ha altresì il compito di decidere in via definitiva sui ricorsi concernenti le operazioni elettorali. 6. I ricorsi vanno presentati all’Ufficio Elettorale dell’Università entro il termine di due giorni dalla conclusione della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono. Articolo 18 Quorum di validità delle elezioni 1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione sono valide se ha partecipato alle votazioni almeno il 10% degli aventi diritto al voto. 2. La elezione dei rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di Facoltà è valida anche se non è stato raggiunto il quorum del 10% degli elettori; in caso di mancato raggiungimento del quorum il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, con arrotondamento all’unità superiore; ferma restando comunque la presenza di 1 rappresentante nelle Facoltà con meno di 2000 iscritti, di 2 nelle Facoltà da 2000 a 5000 iscritti e 3 rappresentanti nelle Facoltà con oltre i 5000 iscritti. 3. Nel caso in cui ad una elezione concorra una sola lista, il quorum previsto è da calcolare considerando come votanti il numero corrispondente ai soli voti validi riportati dall’unica lista presente nella competizione. Articolo 19 Eletti 1. La Commissione Elettorale Centrale, acquisiti i plichi con i verbali e tutto il materiale elettorale come trasmesso dai singoli Seggi alla chiusura delle operazioni di scrutinio, aggrega i dati dei vari seggi, e sulla base del numero dei votanti accerta la validità della votazione per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione; stabilendo poi per ciascuna Facoltà il numero dei rappresentanti da eleggere in caso di mancato raggiungimento del quorum previsto. 2. La Commissione Elettorale Centrale, per ciascuna elezione, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. 3. La cifra elettorale di una lista risulta dal numero delle schede valide nelle quali tale lista ha riportato il voto; la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo più la cifra elettorale della lista di appartenenza. 4. Per l’attribuzione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista, si divide ciascuna cifra elettorale di lista prima per 1, poi per 2, 3, 4, … sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere. Fra i quozienti così ottenuti, disponendoli in una graduatoria decrescente, si scelgono quindi i più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. 5. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria; se una lista assegnataria di posti è carente di candidati, i posti eccedenti vengono attribuiti alle altre liste secondo l’ordine dei quozienti scorrendo nella graduatoria suddetta. 6. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. 7. La Commissione Elettorale Centrale dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati che precedono nell’ordine di lista. 8. Il Rettore proclama gli eletti con decreto che viene pubblicato sui siti web dell’Ateneo e delle Facoltà, ed affisso all’Albo del Rettorato. Firenze, 26 gennaio 2009 IL RETTORE Prof. Augusto Marinelli