Sede ITC “Grimaldi” ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE Via A.Turco,32 88100 Catanzaro telf. 0961-746514 fax. 0961 - 726712. Sede ITC “Einaudi” “Grimaldi – Pacioli” Via T.campanella, 182 88100 Catanzaro Telefax 0961 - 774788 Sede legale: c/ o IT C “Fra Luca Pacioli “ via Sebenico, 39 88100 Catanzaro REGOLAMENTO D’ISTITUTO TITOLO I –ORGANI COLLEGIALI, BIBLIOTECA, DIVIETO DI FUMO, VIGILANZA ALUNNI Art. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all'albo dell'avviso. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Art. 2 - Programmazione delle attività degli organi collegiali Ciascun organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. Art. 3 - Svolgimento coordinato dell’ attività degli organi collegiali Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale. Art. 4 - Elezioni contemporanee di organi di durata annuale Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. Art. 5 - Convocazione del consiglio di classe Il consiglio di classe é convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente. Art. 6 - Programmazione e coordinamento dell’attività del consiglio di classe Le riunioni del consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 3. Art. 7 - Convocazione del collegio dei docenti Il collegio dei docenti é convocato secondo le modalità stabilite dall'art.7 comma 4 del D. Lgs. 297 del 16.4.1994 Art. 8 - Programmazione e coordinamento dell’attività del collegio dei docenti Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti Art. 9 - Prima convocazione del consiglio di Istituto La prima convocazione del consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del provveditore agli studi, é disposta del Preside. Art. - 10 Elezioni del presidente e del vice presidente del consiglio di Istituto Nella prima seduta, il consiglio é presieduto dal Preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente é eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti é eletto il più anziano di età. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Art. 11 - Convocazione del Consiglio d’Istituto ed assenze Il consiglio d'Istituto é convocato dal presidente del consiglio stesso. Il Presidente del consiglio é tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso. I Consiglieri che si assentano senza giustificato motivo per tre sedute consecutive del C.d.I. decadono dalla carica e vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste in possesso dei requisiti di eleggibilità. Art. 12 - Relazione annuale La relazione annuale del consiglio d'Istituto al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale prevista dall'art.10 comma 9 del D. Lgs. 297 del 16.4.1994, é predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed é oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo organo. Art. 13 - Pubblicità degli atti La pubblicità degli atti del consiglio di Istituto, disciplinata dall' art. 43 del D. Lgs. 297 del 16.4.1994, n° 416, deve avvenire mediante affissione all'albo Istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. La copia della deliberazione da affiggere all'albo é consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Art. 14 - Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti é convocato dal Dirigente Scolastico: a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D. Lgs. 297 del 16.4.1994; b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. comma 4 del D. Lgs. 297 del 16.4.1994; c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Art. 15 - Funzionamento della biblioteca Il funzionamento della biblioteca é disciplinato dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio d'Istituto che indica criteri generali e il collegio dei docenti, in modo da assicurare: a) l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti anche, nei limiti del possibile, nelle ore pomeridiane; b) modalità agevoli di accesso al prestito e alla consultazione. Il Dirigente Scolastico, su designazione del collegio dei docenti, nomina il docente incaricato della biblioteca; tale incaricato é responsabile della dotazione libraria presa in consegna; c) il prestito é così regolato: 15 giorni per la narrativa; 5 giorni per i testi tecnici; le enciclopedie e le collezioni sono escluse dal prestito; il prestito consiste in un solo testo ed ogni richiesta non potrà essere ripetuta se non dopo la consegna del libro già detenuto. Art. 16 - Divieto di fumare In tutti, indistintamente, i locali della scuola, anche laboratori, palestre, bagni, disimpegni, corridoi, ecc. é fatto assoluto divieto a tutti, docenti, allievi, personale ATA, genitori, estranei, di fumare. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n°584 dell‟11.11.1975. Art. 17 - Vigilanza alunni Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima valgono le norme seguenti: a) gli alunni entrano nella scuola al suono della campanella (8.00); il personale docente, pertanto, dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni; b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra, possono essere ammessi in classe con decisione del Dirigente Scolastico o del docente delegato; c) qualora gli alunni, per motivi eccezionali, debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, su richiesta dei genitori che ne indicheranno i motivi su apposito modulo, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, autorizza l'uscita anticipata. d) la presenza degli alunni é obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici; e) per le assenze causate da malattia é necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per cinque giorni o più; f) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno. TITOLO II - LABORATORI DI INFORMATICA Art. 18 - Funzionamento dei laboratori La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidate al senso di responsabilità degli utenti. All'inizio dell'anno scolastico viene designato dal D.S.G.A. su proposta del Dirigente, ove possibile, un docente responsabile o, in alternativa l'assistente tecnico del laboratorio, che coordina l'uso del laboratorio i cui compiti riguardano il funzionamento del laboratorio, la manutenzione e acquisizione dei materiali, e l'aggiornamento inventariale. Il responsabile del laboratorio integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza. Art. 19 - Pianta dell'aula Ogni docente avrà cura di predisporre copia della pianta dell'aula con l'indicazione dei posti occupati dagli studenti: tali posti vanno mantenuti per tutto l'anno, ed ogni variazione va riportata sulla pianta stessa. Art. 20 - Accesso ai laboratori Gli studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza dell'insegnante. In caso di necessità debbono chiedere l'autorizzazione all'utilizzo dei laboratori con anticipo al responsabile: va comunque garantita la presenza di un docente nel corso delle attività. Il docente deve firmare il registro di laboratorio ogni qualvolta utilizzi il laboratorio stesso. I docenti che necessitano di utilizzare i laboratori singolarmente possono farlo, firmando comunque il registro di laboratorio. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave. Art. 21 - Salvataggi e configurazioni I file vanno salvati sul disco di rete all'interno della cartella intestata all'utente. I file non registrati come sopra esplicitato verranno rimossi. In caso di necessità richiedere i floppy disk al responsabile del laboratorio. E' consentito utilizzare solo dischi fomiti dall'istituto: l'utilizzo di propri FD è possibile, purché sì tratti di file di archivio, previo controllo ed autorizzazione del docente presente in laboratorio. Gli studenti non possono cambiare le configurazioni del sistema operativo e di altri programmi, o selezionare applicazioni non visualizzate da icona, se non per esigenze didattiche ed in presenza del docente. Art. 22 - Responsabilità per guasti Ogni docente è responsabile dell'utilizzo delle macchine e dei programmi durante le proprie ore di lezione. Eventuali malfunzionamenti registrati all'inizio delle lezioni vanno immediatamente segnalati al responsabile di laboratorio. In caso di furti o danni non accidentali non segnalati all'inizio della lezione verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto. Art. 23 - Attivazione del sistema Al termine del proprio lavoro ogni utente deve disconnettere il pc. Il docente dell'ultima ora è responsabile dello spegnimento delle macchine. Art. 24 - Applicazione del regolamento Il presente regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati all'utilizzo dei laboratori. Art. 25 - Comportamento in aula E' vietato agli studenti poggiare sui banchi cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che potrebbero ostacolare le attività, o provocare cadute accidentali. E' tassativamente vietato bere o mangiare all'interno del laboratorio. Art. 26 - Disposizione finale Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere impartite nel corso dell'anno scolastico dal responsabile del laboratorio. TITOLO III - LABORATORI LINGUISTICI Art. 27 - Funzionamento del laboratorio La cura e il buon funzionamento del laboratorio sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. All'inizio dell'anno scolastico viene designato dal D.S.G.A., su proposta del Dirigente, ove possibile, un docente responsabile o, in alternativa l'assistente tecnico del laboratorio, che coordina l'uso del laboratorio e sovrintende alle attività dell'Assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione e acquisizione dei materiali, e l'aggiornamento inventariale. Il responsabile del laboratorio integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza. Art. 28 - Pianta dell'aula Ogni docente avrà cura di predisporre copia della pianta dell'aula con l'indicazione dei posti occupati dagli studenti: tali posti vanno mantenuti per tutto l'anno, ed ogni variazione va prontamente riportata sulla pianta stessa. Ogni eventuale spostamento deve essere sempre annotato sul registro delle presenze. Art. 29 - Accesso al laboratorio Le classi non debbono accedere ai laboratori senza la presenza dell'insegnante. E' vietato l'accesso nelle aule, nei laboratori agli studenti estranei alle classi che vi sono impegnate. Eventuali richieste o comunicazioni dovranno essere fatte tramite il bidello di servizio. I laboratori debbono rimanere chiusi quando non vi si svolge attività didattica o non è presente il personale addetto. E' tassativamente vietato bere o mangiare all'interno del laboratorio. Art. 30 - Materiali, strumenti, e manutenzione dell'aula All'inizio di ogni esercitazione ciascuno studente deve controllare che il proprio posto di lavoro sia in condizioni normali e che le varie attrezzature siano funzionali; se riscontra anomalie è tenuto ad informare subito l'insegnante o l'assistente tecnico. Un docente che evidenzia difetti di utilizzo deve segnalarlo al responsabile del laboratorio: in ogni caso deve evidenziare sul registro delle presenze eventuali guasti, mancanze, difetti, affinchè i colleghi possano predisporre in modo adatto la propria attività. Art. 31 - Comportamento in aula In caso di furti o danni non accidentali non segnalati all'inizio della lezione verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto. Art. 32 - Responsabilità personale del materiale Al termine delle esercitazioni, il posto di lavoro deve essere lasciato in ordine e le varie attrezzature riconsegnate in perfetta efficienza agli insegnanti responsabili che dovranno fare i necessari controlli, coadiuvati dall'Assistente tecnico. Sarà cura del personale addetto ripristinare l'efficienza delle suppellettili e del materiale per renderlo funzionale alle attività successive. In caso di sottrazione o mancata riconsegna o rottura per dolo o scarsa diligenza del materiale e delle attrezzature date in consegna all'alunno e da lui utilizzate durante l'esercitazione, l'insegnante o l'Assistente responsabile dovranno tempestivamente fare rapporto al Dirigente per i necessari provvedimenti (risarcimento danni o eventuali sanzioni disciplinari). TITOLO IV - PALESTRA Art. 33 - Funzionamento della palestra La cura e il buon funzionamento della palestra sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. All'inizio dell'anno scolastico viene designato dal D.S.G.A., su proposta del Dirigente, un docente responsabile, che coordina l'uso della palestra, la manutenzione e acquisizione dei materiali, e l'aggiornamento inventariale. il responsabile della palestra integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza. Art. 34 - Utilizzo dei materiali Ogni docente risponde al responsabile dell'uso del materiale e delle attrezzature nelle sue ore di lezione e cura direttamente l'uso degli attrezzi da parte degli alunni. Cura che ogni attrezzo sia disposto ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra. Art. 35 - Abbigliamento Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono obbligatoriamente indossare scarpe da ginnastica riservate esclusivamente all'uso in palestra. L'obbligo di indossare scarpe da ginnastica vale anche quando la palestra è utilizzata in orario extrascolastico. Durante le ore di lezione gli alunni sono tenuti a presentarsi in palestra con indumenti adeguati (tuta, calzoncini e maglietta). E' assolutamente vietato l'uso di deodoranti e prodotti spray dì qualsiasi tipo. E' vietato bere e mangiare all'interno dalla palestra. Art. 36 - Custodia dei locali Gli spogliatoi e i locali annessi alla palestra non sono custoditi, quindi l'Istituto non risponde per eventuali furti, danni o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi dagli studenti, che possono lasciare i propri effetti personali negli armadietti posti a loro disposizione o in consegna al docente. Art. 37 - Infortuni In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione o durante attività integrative pomeridiane che prevedano comunque la presenza dì docenti di Educazione Fisica, lo studente infortunato deve dare immediata comunicazione dell'infortunio al docente, che provvederà alle opportune segnalazioni. Art. 38 - Utilizzo della palestra fuori dall'orario scolastico La palestra può essere concessa in uso, al di fuori degli spazi orari riservati all'Istituto, a Società sportive senza fine di lucro previa concessione da parte della Provincia e la stipula di una specifica convenzione d'uso che libera l'Istituto da ogni responsabilità per l'uso della palestra. TITOLO V - LABORATORIO DI SCIENZE DELLA MATERIA E DELLA NATURA Art. 39 - Funzionamento dei laboratori La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. All'inizio dell'anno scolastico viene designato dal D.S.G.A., su proposta del Dirigente, un docente responsabile, che coordina l'uso del laboratorio e sovrintende alle attività dell'assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione e acquisizione dei materiali, e l'aggiornamento inventariale. Il responsabile del laboratorio integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza. Art. 40 - Pianta dell'aula Ogni docente avrà cura di predisporre copia della pianta dell'aula con l'indicazione dei posti occupati dai propri studenti per l'anno scolastico corrente: ogni variazione va riportata sulla pianta stessa. Art. 41 - Accesso ai laboratori Gli studenti non sono autorizzati ad accedere al laboratorio se non accompagnati dai loro docenti, o dal responsabile, o dall'assistente tecnico, o comunque non al di fuori dagli orari previsti. I docenti che necessitano dell'aula per predisporre eventuali esperienze possono farlo invece in qualunque momento. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave. Qualora fossero disponibili sia lo spazio aula che il laboratorio, il docente che scelga di utilizzare il laboratorio è tenuto a compilare il registro di presenza indicando la data, l'ora e la classe occupante il laboratorio, apponendovi inoltre la propria firma. Art. 42 - Materiali, strumenti, e manutenzione dell'aula Al termine di ogni esperienza, il materiale utilizzato va riposto dall'assistente tecnico negli armadi nello stesso ordine nel quale è stato trovato. Nessuno è autorizzato a prelevare materiale e portarlo fuori dall'aula senza informarne il responsabile o l'assistente tecnico. Gli strumenti elettrici non devono restare a lungo sotto tensione: pertanto la corrente deve essere tolta all'aula al termine di ogni lezione, ed anche i rubinetti dell'acqua e del gas, se utilizzati, devono essere chiusi al termine dell'uso. E' fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale, sostanza presente in laboratorio, senza l'autorizzazione del docente presente in laboratorio. Art. 43 - Responsabilità per guasti Ogni guasto o manomissione degli strumenti va immediatamente segnalato al responsabile o all'aiutante tecnico. In caso di furti o danni non accidentali non segnalati all'inizio della lezione verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto. Art. 44 - Comportamento in aula E' vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che, appoggiati sui banconi o a terra, potrebbero ostacolare le attività, o provocare cadute accidentali. E' tassativamente vietato bere o mangiare all'interno del laboratorio. INGRESSO – RITARDI Art.1 Gli studenti possono entrare nei locali della scuola al suono della campana alle ore 7,55 e comunque entro le ore 8.00, orario in cui hanno inizio le lezioni. Art.2 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi (C.C.N.L. art.29 comma 5). Art.3 Il ritardo massimo tollerato sull’inizio della prima ora di lezione è di 5 minuti e deve essere occasionale ed eccezionale. L’ingresso può avvenire fino alle ore 8.05 per i pendolari. L'ingresso avverrà in casi eccezionali e particolari (sciopero dei mezzi di trasporto e cause gravi evidenziate personalmente dai genitori), oltre tale orario. In ogni caso i ritardatari verranno, comunque, ammessi in classe ed i relativi ritardi opportunamente segnalati sul registro di classe. Art.4 Dopo n.3 genitori. ritardi ingiustificati saranno avvertiti a cura del Coordinatore di classe i USCITE ANTICIPATE Art.1 Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati solo per motivi eccezionali (e, comunque, di norma non prima della fine della terza ora di lezione); gli studenti, sia minorenni che maggiorenni, otterranno il permesso del Dirigente Scolastico solo se prelevati dal genitore o da chi ne esercita la potestà. Art.2 Le richieste di uscita anticipata devono essere annotate dal docente dell’ora sul registro di classe. Nel caso in cui non sia possibile rispettare il normale orario delle lezioni, gli alunni riceveranno avviso di entrata posticipata o di uscita anticipata il giorno prima e sarà annotato sul registro di classe da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori. FREQUENZA Art.1 La frequenza degli alunni alle lezioni deve essere assidua e regolare. L’assiduità della frequenza scolastica è considerata elemento positivo di valutazione, specialmente ai fini dell’ attribuzione del voto di condotta e dell’assegnazione del credito scolastico. Art.2 Nel caso di assenze frequenti da parte dell’ alunno, la segreteria, su segnalazione del coordinatore di classe, inviterà la famiglia a mettersi in contatto con la scuola per le opportune verifiche. GIUSTIFICAZIONI Art.1 Le giustificazioni delle assenze vanno compilate nell’apposito libretto in distribuzione presso la segreteria didattica dell’Istituto e firmate dal genitore o da chi ne esercita la potestà. La firma dovrà essere depositata all’inizio di ogni anno scolastico presso il suddetto ufficio. Art.2 L’alunno dovrà giustificare il giorno successivo all’assenza e, comunque, non oltre il terzo giorno. Art.3 Se l’assenza supera i cinque giorni consecutivi la giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico, che attesti, secondo le norme vigenti, l’idoneità dello studente a frequentare le lezioni. Tale certificato dopo la registrazione da parte del docente sul giornale di classe, va consegnato in Segreteria e inserito nel fascicolo personale dell’alunno. ORGANO DI GARANZIA L’organo interno di Garanzia, previsto dall’art. 5, comma 2 del DPR 249/98 e successiva riformulazione, è istituito all’inizio di ogni anno scolastico. Art.1 È composto dai seguenti membri individuati dal Consiglio di Istituto: • Il Dirigente Scolastico, che lo presiede • 2 docenti designati dal C.d.I. ( n.1 effettivo, n.1 supplente) • 2 studenti designati dalla comp.studenti del Cd.I. (n.1 effettivo, n.1 supplente) • 2 genitori designati dalla comp.genitori del C.d.I. ( n.1 effettivo, n.1 supplente) Art.2 L’organo di garanzia deve avere la presenza di almeno 3 componenti. Un componente sarà dichiarato decaduto dopo due assenze consecutive e si procederà ad una nuova individuazione. In caso di incompatibilità o astensione il componente effettivo sarà sostituito dal supplente. . Art.3 Ha il compito di espletare le seguenti funzioni: • controllo sull’applicazione del Regolamento • proposta di eventuali modifiche/integrazioni • facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti •assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle eventuali sanzioni sostitutive • assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 del DPR n.249/98) • mediazione con l’Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO Art.1 Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall’approvazione del Consiglio di Istituto, facendo decadere ogni regolamento interno precedente. Art.2 Il presente Regolamento conserva la sua validità sino a quando non saranno formalmente apportate modifiche o integrazioni deliberate dal Consiglio di Istituto. Art.3 Esso è coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto. Art.5 L’iscrizione all’Istituto Tecnico Commerciale “Grimaldi-Pacioli” implica l’accettazione del presente regolamento interno. Art.6 Ogni componente della Comunità Scolastica si impegna ad osservare e a far rispettare il presente Regolamento che è adottato ed approvato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 10.3 comma a del D.L.vo 297/94 ed ha carattere vincolante. Il presente Regolamento dovrà avere la massima diffusione. A tal fine sarà pubblicato all'Albo di tutte le sedi dell'Istituzione Scolastica e sul sito Web e inserito nel POF. Sarà cura dei docenti illustrarlo agli studenti all'inizio di ogni anno scolastico. Approvato dal CONSIGLIO d.’ISTITUTO. Seduta del 28.02.2012. Verbale n.2