Area Affari Generali
Ufficio Elezioni e Regolamenti
Reg.to elettorale Studenti
REGOLAMENTO GENERALE
PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
NEGLI ORGANI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
ART. 1 – Oggetto del Regolamento
1.
Il presente Regolamento, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dai
Regolamenti di Ateneo in merito alla composizione degli organi collegiali universitari, disciplina
lo svolgimento delle procedure elettorali per la nomina dei rappresentanti degli studenti nei
seguenti organi:
•
•
•
•
•
Senato Accademico;
Consiglio di Amministrazione;
Consiglio degli Studenti;
Consigli di Facoltà;
Organi collegiali dei corsi di studio;
•
Organo collegiale di gestione dell’ente regionale per il diritto allo studio di riferimento
dell’Ateneo;
•
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, per quanto non disciplinato dagli
specifici provvedimenti ministeriali.
ART. 2 – Indizione delle elezioni
1.
Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni due anni.
2.
Tale decreto è pubblicato presso l’albo ufficiale dell’Ufficio Elezioni e sul sito web
dell’Ateneo ed è divulgato presso le varie sedi dell’Università. Esso è adottato almeno
quarantacinque giorni prima delle date stabilite per le votazioni.
3.
Lo svolgimento delle votazioni avviene, di norma, in due giornate, nel periodo
temporale intercorrente tra i mesi di marzo e di maggio incluso, antecedenti il 1° ottobre
dell’anno accademico di inizio del mandato elettorale.
4.
L’atto di indizione indica le date stabilite per le votazioni, l’orario di inizio e di chiusura
delle operazioni di voto, le modalità di votazione, le rappresentanze da eleggere nei vari organi
con il rispettivo numero degli eligendi, il quorum generale degli aventi diritto al voto da
raggiungere per la validità delle elezioni, le modalità ed i termini per la presentazione delle
candidature e tutte le scadenze relative al procedimento elettorale.
5.
Per la validità di tutte le votazioni disciplinate dal presente regolamento è richiesto il
raggiungimento di un quorum generale di Ateneo fissato al 15% degli aventi diritto al voto di
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cui al successivo art. 3. Per la determinazione del quorum non sono computati, tra gli aventi
diritto al voto, gli studenti iscritti fuori corso.
6.
La durata del mandato elettorale dei rappresentanti degli studenti in ciascuno degli
organi di Ateneo di cui all’art. 1 è di due anni accademici, con decorrenza dall’inizio dell’anno
accademico (1°ottobre) immediatamente successivo a quello nel corso del quale si tiene lo
svolgimento della procedura elettorale.
7.
Nelle varie sedi universitarie e sul sito web dell’Ateneo sono pubblicati i manifesti
elettorali che illustrano le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e il quadro delle
candidature presentate. Tali manifesti indicano l’ubicazione dei seggi elettorali, le
rappresentanze da eleggere con il numero dei rispettivi eligendi, le modalità di votazione, i
colori delle schede previste per ciascun organo, il numero massimo di preferenze esprimibili, la
denominazione e il simbolo di ciascuna lista elettorale ed il relativo numero progressivo, i nomi
e gli eventuali soprannomi dei singoli candidati suddivisi per lista e per organo, formalmente
comunicati al momento delle candidature all’Ufficio Elezioni.
ART. 3 – Studenti aventi diritto al voto (elettorato attivo)
1.
L’elettorato attivo spetta agli studenti che alla data di svolgimento delle votazioni
risultino per l’anno accademico corrente regolarmente iscritti, in corso o fuori corso o ripetenti,
ad un corso di laurea triennale o specialistica/magistrale, anche a ciclo unico, nonché ad un
corso di laurea ex lege 341/90.
2.
La regolarità dell’iscrizione consiste nel pagamento delle tasse e dei contributi
universitari secondo gli importi e i termini previsti dall’Ateneo. La regolare iscrizione degli
studenti è attestata dall’inclusione negli appositi elenchi elettorali predisposti per le votazioni,
ovvero da una certificazione rilasciata ad hoc dalla Divisione Segreterie Studenti.
3.
Per l’elezione del rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel
Consiglio degli Studenti, l’elettorato attivo spetta agli studenti che alla data di svolgimento delle
votazioni risultino per l’anno accademico corrente regolarmente iscritti ai corsi medesimi.
4.
La comunicazione e la diffusione degli elenchi contenenti i dati personali relativi
all’elettorato attivo e riguardanti gli studenti candidati o responsabili/rappresentanti di lista,
nonché i componenti di seggio elettorale, sono consentite, attraverso gli Uffici competenti, nei
modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali e sono
comunque attuate esclusivamente ai fini ammessi e nell’ambito del procedimento elettorale
ovvero, in caso di successiva elezione dei candidati, per la realizzazione di fini istituzionali.
5.
Gli elenchi degli aventi diritto al voto, insieme a tutto il materiale elettorale
indispensabile per lo svolgimento della procedura, sono trasmessi ufficialmente a ciascun
seggio elettorale.
ART. 4 – Studenti eleggibili (elettorato passivo)
1.
L’elettorato passivo spetta agli studenti che alla data di indizione delle votazioni
risultino per l’anno accademico corrente regolarmente iscritti, in corso o fuori corso o ripetenti,
ad un corso di laurea triennale o specialistica/magistrale, anche a ciclo unico, nonché ad un
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corso di laurea ex lege 341/90. La regolarità dell’iscrizione consiste nel pagamento delle tasse
e dei contributi universitari previsti dall’Ateneo.
2.
I requisiti di eleggibilità, per gli studenti iscritti come fuori corso almeno a decorrere
dall’a.a. precedente quello di svolgimento delle elezioni, sono i seguenti:
•
essere iscritti all’Università, a partire dalla prima immatricolazione, al massimo
da 8 anni accademici, compreso l’a.a. in cui si svolge l’elezione;
•
aver conseguito almeno il 50% dei CFU previsti per il completamento del
proprio corso di studio, (fatti salvi i CFU previsti per l’esame di laurea magistrale/specialistica);
•
aver conseguito almeno 12 CFU nei 24 mesi precedenti la data di indizione
delle elezioni.
Gli Uffici competenti hanno la facoltà di eseguire controlli, anche a campione, sulla
regolarità delle candidature presentate. Il controllo verrà in ogni caso effettuato per
tutti gli eletti, prima della nomina. In mancanza dei requisiti di eleggibilità e
comunque nei casi di dichiarazioni mendaci rese in fase di presentazione di liste e di
candidature, lo studente eletto non sarà nominato nella carica e la Commissione
Elettorale Centrale, di cui al successivo art. 7, potrà proporre agli organi competenti
l’eventuale applicazione di sanzioni disciplinari a suo carico.
3.
Sono esclusi dall’elettorato passivo gli studenti che siano stati soggetti all’applicazione
di sanzioni disciplinari.
4.
Per l’elezione del rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel
Consiglio degli Studenti, il requisito di eleggibilità è la regolare iscrizione ad un corso dottorale
per l’anno accademico corrente, alla data di svolgimento delle votazioni.
ART. 5 – Mandato ed incompatibilità
1.
La funzione di rappresentante degli studenti non può essere svolta per più di due
mandati consecutivi nel medesimo organo; una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che
sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
2.
In caso di interruzione anticipata del mandato elettorale, subentra il primo dei non eletti
all’interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il
mandato. Il subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e deve
essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, tra cui in particolare la regolarità
dell’iscrizione al rispettivo corso di studio.
3.
Per il computo del numero dei mandati elettorali, il mandato interrotto e quello del
subentrante sono considerati solo se la durata ha superato la metà di quella nominale.
4.
Le cariche di rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio
di Amministrazione, ai Consigli di Facoltà, sono incompatibili tra loro.
5.
Lo studente che, ricoprendo la carica in un organo, venga eletto o subentri in un’altra
carica incompatibile con quella già ricoperta, decade dalla precedente contestualmente alla
nomina nella nuova carica, che si formalizza previa dichiarazione di opzione per la stessa.
6.
Lo studente che risulti eletto per l’assunzione di due o più cariche incompatibili tra loro,
successivamente alla pubblicazione dei risultati elettorali e nei termini previsti dal successivo
art. 15, è tenuto ad optare per una sola carica.
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7.
Al fine del mantenimento della carica, il rappresentante degli studenti è tenuto, per
ogni anno accademico, al regolare pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Nel caso
di mancato pagamento di due rate consecutive, gli Uffici competenti procederanno ad inoltrare
allo studente interessato un avviso di sollecito alla regolarizzazione, a cui lo studente è tenuto
a provvedere entro un mese dalla notifica, pena la decadenza dalla carica ricoperta.
ART. 6 – Rappresentanze da eleggere (numero degli eligendi)
1.
Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere in ciascun organo è il seguente:
•
•
Senato Accademico: 6 rappresentanti
Consiglio di Amministrazione: da 4 a 6 rappresentanti, a seconda della percentuale dei
votanti, così di seguito specificata:
a)
4 rappresentanti per una percentuale di votanti fino al 40%;
b)
c)
•
5 rappresentanti per una percentuale di votanti superiore al 40% e fino al 50%;
6 rappresentanti per una percentuale di votanti superiore al 50%.
Consiglio degli Studenti: 20 rappresentanti degli studenti iscritti ad un corso di laurea
triennale o specialistica/magistrale; 1 rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato
di ricerca.
•
a)
b)
c)
•
a)
Consigli di Facoltà:
9 rappresentanti per le Facoltà aventi più di 5.000 iscritti;
7 rappresentanti per le Facoltà aventi tra i 2.001 e i 5.000 iscritti;
5 rappresentanti per le Facoltà aventi fino a 2.000 iscritti.
Nell’ambito della rappresentanza degli studenti nei Consigli di Facoltà, i primi due eletti, ai
sensi del successivo art. 13, entrano di diritto nella composizione del Consiglio degli
Studenti, fatta salva l’eventuale opzione per la carica di rappresentante degli studenti in
uno solo dei due Organi.
Organi collegiali dei corsi di studio:
5 rappresentanti per gli Organi collegiali dei corsi di studio aventi un numero di
iscritti pari o superiore a 2.001;
b)
3 rappresentanti per gli Organi collegiali dei corsi di studio aventi un numero di
iscritti pari o inferiore a 2.000.
ART. 7 - Commissione Elettorale Centrale (CEC)
1. All’avvio del procedimento elettorale, il Rettore provvede all’insediamento di una
Commissione Elettorale Centrale (CEC), nominata con apposito decreto e così
composta:
− due docenti dell’Ateneo (di cui uno di materie giuridiche), tra cui presiede il più
anziano di ruolo;
− un funzionario amministrativo che eserciti anche le funzioni di segretario della
Commissione;
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− uno studente scelto, mediante estrazione a sorte, tra i rappresentanti degli
studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione, che non
risulti responsabile di una lista, né rappresentante della stessa presso i seggi e
che rinunci all’elettorato passivo;
− il funzionario responsabile dell’Ufficio Elezioni.
Per lo svolgimento della funzione di componente della CEC è prevista una retribuzione
economica forfettaria.
2.
Per ciascuna seduta della CEC viene redatto un processo verbale, sottoscritto da tutti i
componenti.
3.
La Commissione decide insindacabilmente su eventuali reclami, errori od omissioni;
verifica la regolarità della presentazione delle liste elettorali e delle dichiarazioni di
candidatura, nonché la regolarità delle denominazioni e dei simboli delle liste presentate. La
CEC è competente in merito all’adozione di tutte le decisioni in ordine al regolare svolgimento
della procedura elettorale, alla verifica delle operazioni di scrutinio effettuate nei seggi
elettorali, all’esame e all’attribuzione dei voti contestati, alla proclamazione degli eletti e, infine,
all’eventuale riesame per i ricorsi presentati avverso i risultati elettorali.
4.
Ai lavori della Commissione può assistere un rappresentante per ciascuna delle liste
elettorali ammesse alla procedura elettorale; in ogni caso, la partecipazione è prevista senza
diritto di voto e senza facoltà di proporre o chiedere la registrazione di alcunché a verbale.
5.
La Commissione svolge funzioni di sorveglianza sul rispetto delle regole generali che
disciplinano lo svolgimento dell’intero procedimento elettorale e sull’osservanza delle
disposizioni particolari inerenti la campagna elettorale. Essa svolge, altresì, le funzioni di
definizione delle controversie nei casi di violazione delle suddette regole, anche ai fini della
determinazione in ordine all’applicazione di eventuali sanzioni.
ART. 8 – Presentazione delle liste elettorali e delle candidature
1.
Tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti per l’eleggibilità possono presentarsi
quali candidati per l’elezione delle varie rappresentanze, mediante l’iscrizione in liste elettorali
tra loro concorrenti. La presentazione di ciascuna candidatura si formalizza attraverso la
compilazione degli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Elezioni e on line sul sito web di
Ateneo.
2.
La presentazione delle liste e delle rispettive candidature deve avvenire presso l’Ufficio
Elezioni entro le ore 12.00 del ventesimo giorno che precede le votazioni, a cura di uno
studente per ciascuna lista, il quale se ne assume la responsabilità per l’intero corso del
procedimento elettorale (con l’eventuale indicazione di un proprio sostituto vicario)
sottoscrivendo, in tal senso, anche la presa visione del presente regolamento elettorale e di
tutto quanto ivi disposto. La firma del presentatore/responsabile di lista deve essere corredata,
pena l’invalidità della presentazione della lista, dal numero di matricola, dall’indicazione del
corso di studio di appartenenza, dai dati anagrafici e di residenza, da un recapito telefonico e
da un indirizzo di posta elettronica cui è possibile ogni necessario contatto, nonché dalla copia
di un documento di riconoscimento con valore legale.
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3.
Può svolgere la funzione di responsabile di lista anche uno studente rappresentante in
carica (che non sia componente della CEC se rappresentante degli studenti negli OO.CC. di
governo dell’Ateneo).
4.
La presentazione della lista consiste nel deposito del nome e del simbolo della lista
elettorale, dell’elenco dei sostenitori firmatari di lista e dell’elenco dei candidati per i vari
organi. Non è ammessa la presentazione di nomi e contrassegni identici o confondibili con
quelli già presentati (anche in anni precedenti) o notoriamente utilizzati da altre liste, ovvero
che riproducano soggetti religiosi o simboli di partiti politici o immagini, oggetti, frasi e parole
che risultino contrari ai principi generali della morale, della non-violenza e della legalità, oltre
che alle norme della Costituzione italiana.
5.
Per la presentazione di ciascuna lista, occorre allegare un elenco di firmatari
sostenitori pari ad un minimo di 150 firme raccolte in almeno 4 Facoltà dell’Ateneo, con un
minimo di 10 firme di studenti iscritti per ciascuna Facoltà, valide a presentare candidati per
tutti gli Organi. Per la presentazione di liste con candidati unicamente a singoli Consigli di
Facoltà ovvero a singoli Organi collegiali dei corsi di studio, sono sufficienti 30 firme di studenti
iscritti per la Facoltà e 10 firme di studenti iscritti per i rispettivi Organi collegiali dei corsi di
studio.
6.
Le firme dei sostenitori di lista, disposte in numero progressivo, devono essere
corredate, pena l’invalidità della presentazione della lista, dal numero di matricola,
dall’indicazione del corso di studio e della facoltà di appartenenza, dai dati anagrafici e di
residenza, nonché dalla copia di un documento di riconoscimento con valore legale. È
ammessa l’eventuale autenticazione preventiva delle firme dei sostenitori di lista nei modi
consentiti dalla legge.
7.
Nessuno studente elettore può sottoscrivere la presentazione di più liste, e nessuno
studente può presentare la propria candidatura in più di una lista.
8.
I nomi dei candidati di ciascuna lista, elencati nell’ordine da essi prescelto, devono
essere corredati, pena l’invalidità della presentazione della lista, dal numero di matricola,
dall’indicazione del corso di studio e della facoltà di appartenenza, dai dati anagrafici e di
residenza, da un recapito telefonico e da un indirizzo di posta elettronica per ogni necessario
contatto, nonché dalla copia di un documento di riconoscimento con valore legale. Ogni
candidato dovrà altresì sottoscrivere, con valore di autocertificazione, la dichiarazione di
accettazione della candidatura, con l’indicazione della lista con cui intende presentarsi. È
ammessa l’eventuale autenticazione preventiva delle firme dei candidati nei modi consentiti
dalla legge.
9.
Il nome ed il simbolo di ogni lista, nonché l’elenco dei candidati per i vari Organi e
l’elenco dei sostenitori, (come da moduli dell’Ufficio), oltre che in formato cartaceo, devono
essere presentati all’Ufficio Elezioni anche su supporto informatico o via email.
10.
L’Università effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate (art. 71
D.P.R. 445/2000), in particolar modo sulla regolarità dell’iscrizione universitaria e sul percorso
di studio.
11.
Il giorno ultimo utile per la presentazione delle liste e delle candidature, allo scadere
dell’orario fissato delle h. 12.00, nel caso di eventuale presenza di più presentatori di lista
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presso l’Ufficio Elezioni, che debbano ancora espletare la procedura di presentazione, si
procederà con il metodo dell’appello eseguito dall’Ufficio tra i presenti. Saranno ammessi alla
procedura di presentazione delle liste i soli presentatori che in quel momento avranno risposto
all’appello.
12.
L’attribuzione del numero di lista su schede e manifesti elettorali sarà stabilita
mediante un sorteggio tra tutte le liste elettorali regolarmente presentate all’Ufficio Elezioni,
svolto in presenza dei responsabili di lista.
13.
È compito del responsabile di lista designare formalmente gli eventuali rappresentanti
di lista ai seggi elettorali e, altresì, un numero di studenti disponibili alla nomina quali
componenti di seggio elettorale, comunicandone per iscritto i nominativi presso l’Ufficio
Elezioni, contestualmente al deposito della lista stessa, ovvero non oltre dieci giorni
antecedenti le votazioni.
14.
Per ogni Organo è previsto un numero massimo di candidature, nell’ambito di ciascuna
lista, pari al triplo del numero dei rappresentanti da eleggere.
15.
Per l’elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca,
gli studenti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la propria candidatura
mediante dichiarazione individuale personalmente sottoscritta presso l’Ufficio Elezioni, nella
quale devono indicare i dati personali, il corso del dottorato di riferimento, la regolarità di
iscrizione e l’anno di frequenza.
ART. 9 – Propaganda elettorale
1.
La propaganda elettorale deve svolgersi nel pieno rispetto della libertà di
manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione, attraverso modi tali da
non turbare l’andamento delle attività didattiche, scientifiche ed amministrative e da non ledere
la libertà individuale di alcuno.
2.
La propaganda elettorale inizia il giorno successivo a quello in cui la Commissione
Elettorale Centrale, con manifesto elettorale reso pubblico dall’Ufficio Elezioni, ha ammesso
alla competizione elettorale le liste concorrenti.
3.
Ulteriori norme non previste dal presente Regolamento, volte a disciplinare l'attività di
propaganda potranno eventualmente essere emanate nel corso della procedura elettorale.
4.
In conformità ad altri specifici regolamenti in materia, vigenti nell’Ateneo, a decorrere
dalla indizione delle elezioni e per tutta la durata del procedimento elettorale, è fatto espresso
divieto di organizzare qualsiasi tipologia di iniziativa studentesca; in particolare, in tal senso, si
fa espresso riferimento alle norme vigenti nell’ambito dell’Ateneo per la disciplina delle attività
promosse dagli studenti.
5.
Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l’Università pone a
disposizione delle liste regolarmente ammesse dalla CEC alla competizione elettorale, eguali
spazi per le affissioni di materiale elettorale all'interno delle varie sedi. In ogni sede
universitaria sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente
all’affissione di manifesti e materiale elettorale, secondo un criterio di ripartizione degli spazi
che rispetti la par condicio tra le liste ammesse.
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6.
L’affissione di stampati, giornali murali, altri materiali di propaganda, da parte di coloro
che partecipano alla competizione elettorale deve essere effettuata esclusivamente negli
appositi spazi a ciò predisposti; l’affissione è proibita al di fuori di tali spazi.
7.
Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su tutti gli altri spazi (porte, finestre, muri,
pavimenti, etc.) degli edifici universitari ed è vietata l’utilizzazione del sito web dell’Università
per fini di propaganda elettorale.
8.
L'allestimento di punti di informazione sulle liste e i loro programmi e qualsiasi altra
iniziativa di propaganda nei locali dell'Università devono essere preventivamente autorizzati
dai Presidi di Facoltà delle rispettive sedi di competenza, ai sensi delle richiamate norme del
Regolamento per la disciplina delle attività promosse dagli studenti.
9.
I Presidi di Facoltà stabiliscono per le strutture di rispettiva pertinenza, gli eventuali
ulteriori spazi da destinare, a mezzo di distinti cartelloni o riquadri, esclusivamente
all’affissione degli stampati, dei giornali murali e dei materiali di propaganda, avendo cura di
assicurare imparzialità e parità di trattamento.
10.
Tutte le attività di propaganda elettorale, il cui svolgimento è in ogni caso ammesso
non oltre le ore 20.00, rientrano nella tipologia delle attività promosse dagli studenti disciplinate
dalle citate norme per la disciplina delle attività promosse dagli studenti, con particolare
riferimento alle attività di informazione. Le sopracitate norme regolamentano, altresì, qualsiasi
eventuale decisione che gli Organi di Ateneo sono tenuti ad assumere a seguito del verificarsi,
nell’ambito dello svolgimento della propaganda elettorale, di comportamenti non conformi alle
leggi vigenti e ai regolamenti di Ateneo e non coerenti con il rispetto dei principi della
democrazia, della convivenza pacifica e civile e della non violenza.
11.
Per accadimenti ritenuti particolarmente gravi, il Preside della Facoltà interessata
redige un apposito verbale dei fatti da presentare, per il tramite dell’Ufficio Elezioni, alla CEC,
che lo esaminerà, anche eventualmente sentendo i soggetti interessati, al fine di adottare le
decisioni più idonee ed opportune al caso.
12.
Chiunque sottragga o distrugga stampati, giornali murali o materiali di propaganda
elettorale, di cui ai precedenti articoli, o ne impedisca l’affissione o la diffusione, ovvero
rimuova, laceri o renda comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi elettorali, o affigga
materiale di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi o, non avendone titolo, affigga
detto materiale o altro negli spazi suddetti, può essere segnalato dai Presidi alla CEC, per il
tramite dell’Ufficio Elezioni.
Sono altresì passibili di segnalazioni alla CEC da parte dei Presidi e per il tramite
dell’Ufficio Elezioni, gli studenti che commettano fatti gravi quali: atti di violenza,
individuali o di gruppo, danneggiamenti ad edifici, aule e beni mobili dell’Ateneo,
intimidazioni gravi.
13.
Nei giorni delle elezioni e nel giorno precedente il primo giorno di votazioni, vigono i
divieti di cui all’art. 9 della L. 212/56. In tali giorni non saranno, quindi, consentiti: comizi,
riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuova
affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale. Negli stessi
giorni è vietata altresì ogni forma di propaganda elettorale, compreso il volantinaggio, entro il
raggio di 200 metri dall'ingresso dei Seggi elettorali.
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14.
Chiunque con qualsiasi mezzo turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale
o violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto,
sarà sanzionato dalla CEC con provvedimenti proporzionali alla gravità di ciascun caso e al
numero degli episodi riguardanti studenti appartenenti ad una stessa lista in competizione
elettorale, e potrà essere soggetto all’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ai sensi
delle norme vigenti in materia di Università.
15.
Le sanzioni, applicate dalla CEC proporzionatamente alla gravità delle violazioni
commesse, possono avere ad oggetto:
•
•
•
•
•
•
l’esclusione di uno studente dall’elettorato passivo se lo stesso è un candidato;
l’esclusione di uno studente dall’elettorato attivo;
l’esclusione di uno studente dall’elettorato attivo e passivo;
l’ammonizione;
una lettera di richiamo;
l’esclusione di una intera lista dalla competizione elettorale, qualora la CEC abbia
valutato che una serie di comportamenti illeciti, di grave violazione e di trasgressione delle
norme previste, siano addebitabili a più studenti appartenenti ad una medesima lista.
Ad eccezione dell’ultimo punto sopraindicato, vale il principio che la responsabilità
degli atti descritti ai commi precedenti è sempre di ordine personale, cioè riferita alla
singola persona fisica.
ART. 10 – Seggi elettorali
1.
Considerata la dislocazione territoriale delle sedi dell’Ateneo, al fine di favorire la
partecipazione al voto da parte degli aventi diritto e di garantire la regolarità delle operazioni
nel rispetto dei principi di anonimato e di segretezza del voto espresso, sarà prevista la
costituzione di più seggi elettorali in varie sedi universitarie.
L’ubicazione dei Seggi sarà resa nota mediante appositi manifesti e pubblicazione sul
sito web dell’Ateneo.
2.
Le Commissioni dei Seggi elettorali sono nominate dal Rettore con apposito Decreto e
sono composte nel modo seguente:
o
tre componenti scelti tra il personale in servizio dell’Ateneo, sia docente che
tecnico-amministrativo-bibliotecario, tra cui saranno individuati il Presidente, il Vice-Presidente
ed il Segretario della Commissione;
o
uno studente scelto tra studenti che non siano responsabili presentatori di una
lista, né rappresentanti, né candidati; in mancanza di tale designazione o di impossibilità
sopravvenuta da parte di uno degli studenti designati, il componente studente verrà sostituito
da un appartenente al personale tecnico-amministrativo-bibliotecario.
Per ogni Seggio, verranno nominati almeno 3 componenti supplenti, tra personale
dell’ateneo e studenti.
Per l’incarico di componente di Commissione di Seggio elettorale è prevista una
retribuzione economica forfettaria a beneficio di coloro che effettivamente risulteranno
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impegnati nei giorni delle votazioni presso i seggi e nelle successive operazioni di
scrutinio.
In caso di particolare necessità, ulteriore personale tecnico-amministrativobibliotecario, individuato dal Direttore Amministrativo, potrà essere destinato a
coadiuvare una Commissione di Seggio nell’espletamento delle operazioni di
pertinenza, ovvero l’Ufficio Elezioni nel corso del procedimento elettorale.
3.
La Commissione di Seggio opera sempre in presenza della maggioranza dei
componenti; nel seggio, la regolarità delle operazioni elettorali è assicurata dal Presidente o, in
sua assenza, dal Vicepresidente.
4.
In ciascuna sede elettorale vengono predisposte le urne necessarie alle operazioni di
voto. Tutte le schede elettorali trasmesse a ciascuna sede del seggio ed utilizzate nelle
operazioni del seggio dovranno essere vidimate da un componente della commissione di
seggio.
5.
A ciascun Seggio elettorale l’Ufficio Elezioni farà pervenire il seguente materiale:
- l’elenco degli elettori assegnati al seggio
- i manifesti elettorali pubblicati nel corso del procedimento
- i pacchi delle schede, suddivisi per gli Organi per cui si vota
- le matite copiative da utilizzare per l’espressione del voto in cabina
- il decreto di indizione delle elezioni e decreto di costituzione del seggio
- l’indicazione dei rappresentanti di lista
- la cancelleria ed altro materiale elettorale necessario.
6.
All’ingresso del locale in cui è ubicato il seggio elettorale, devono essere esposti
soltanto i manifesti di indizione delle elezioni e di pubblicazione delle candidature per liste,
predisposti dall’Ufficio Elezioni.
Nei giorni delle votazioni, possono accedere al locale del seggio e nello spazio
antistante soltanto gli studenti elettori assegnati a tale seggio, che presentino, un
documento di identità personale o il libretto universitario. Nei casi in cui occorra
aggiungere, negli elenchi del seggio, ulteriori nominativi di aventi diritto al voto, gli
studenti elettori interessati dovranno presentare al seggio, insieme al documento di
identità personale o al libretto universitario, anche la ricevuta di pagamento delle tasse
universitarie o il certificato amministrativo di cui all’art. 3 del presente regolamento.
Il Presidente del Seggio è responsabile del mantenimento di un ordine tale che
permetta la libertà e la regolarità delle votazioni; egli può con una dichiarazione
motivata, inserita a verbale, allontanare dall’aula chiunque possa turbare il regolare
svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda. Nel caso di
allontanamento di uno scrutatore, dell’accadimento devono essere informati la CEC e
l’Ufficio Elezioni che procede alla sostituzione ricorrendo ad un supplente.
Il Presidente del Seggio, sentito il parere degli altri componenti dello stesso, pronuncia
in via provvisoria, facendola risultare dal verbale, la propria decisione su eventuali
reclami anche orali, su difficoltà ed incidenti sollevati in merito alle operazioni sia di
voto che successive di spoglio.
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Il Vice-Presidente del Seggio coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza
o di momentaneo impedimento; il Segretario redige il verbale delle operazioni elettorali
sotto la direzione e la responsabilità del Presidente.
In caso di disordine o di incidenti gravi durante i lavori del seggio, il Presidente può
sospendere le operazioni elettorali e chiedere eventualmente al Rettore l’intervento
della forza pubblica. Qualora i disordini o gli incidenti si configurino quale ipotesi di
reato, il Rettore è tenuto a farne immediata denuncia, previa segnalazione
formalmente ricevuta dal Presidente del Seggio, per il tramite dell’Ufficio Elezioni.
ART. 11 – Votazioni e diritto di voto
1.
Le votazioni si svolgono nei giorni e negli orari fissati dal decreto rettorale di indizione
ed in appositi locali dislocati nelle varie sedi universitarie, della cui ubicazione è data ampia
comunicazione al corpo elettorale.
2.
Nei giorni previsti, il Presidente, prima di dichiarare aperte le votazioni, formalizza
l’apertura del seggio elettorale e provvede alle operazioni necessarie per consentire il regolare
svolgimento delle votazioni.
3.
I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente negli orari fissati; le operazioni di
scrutinio hanno inizio non appena sono terminate le operazioni di voto.
4.
La vigilanza dei seggi è curata dall’Università.
5.
Per l'ammissione degli elettori al voto, ogni singolo seggio si avvale degli elenchi degli
aventi diritto trasmesso dall’Ufficio Elezioni; eventuali aggiunte agli elenchi elettorali,
esclusivamente previa verifica ed autorizzazione da parte dell’Ufficio Elezioni d’intesa con i
competenti Uffici delle Segreterie degli Studenti, saranno apposte in calce agli elenchi e,
ovviamente, se ne dovrà tener conto al momento del conteggio del numero dei votanti.
6.
All'identificazione degli studenti elettori si procede previa esibizione di un valido
documento di identità personale munito di fotografia e rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato. Sull’elenco, in corrispondenza del proprio nominativo, l'elettore appone la firma (ai sensi
dell’art. 35, sez. VII, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, “sono equipollenti alla carta di identità il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica e le tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato”); in nessun caso è ammesso il riconoscimento di studenti
elettori da parte di componenti del seggio, di candidati e di rappresentanti di lista, tramite
conoscenza personale.
Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, i Componenti del seggio si assicurano
che lo stesso sia iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto e riportano gli estremi del
documento nell’apposito spazio sull’elenco, dove l’elettore appone la firma in
corrispondenza del proprio nominativo.
7.
A ciascun elettore vengono consegnate dal personale del Seggio le schede aperte in
modo da poter verificare segni o difetti tali da non renderle utilizzabili; altresì, viene data una
matita copiativa con la quale, esclusivamente, l’elettore potrà procedere alla votazione e che il
personale del Seggio avrà cura di farsi restituire dall’elettore, una volta esercitato il diritto di
voto; l’eventuale mancata restituzione di matite copiative dovrà essere verbalizzata dal Seggio.
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Terminate le operazioni di voto in cabina elettorale, l’elettore, ovvero un componente
del seggio, introducono le schede, ripiegate, nelle urne corrispondenti ed i componenti
del seggio restituiscono all’elettore il documento personale.
8.
Non è consentito utilizzare telefoni cellulari all’interno della cabina elettorale.
9.
Il voto è personale, libero e segreto.
10.
Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista.
11.
Ogni elettore può esprimere le preferenze nel numero fissato per ciascun Organo,
indicando sulla scheda, in modo chiaro e leggibile, almeno il cognome del candidato (nei casi
di omonimia, necessariamente anche il nome), ovvero il soprannome riportato sul manifesto di
pubblicazione delle candidature.
Il voto si esprime contrassegnando o scrivendo in modo chiaro sulla scheda:
-il simbolo della lista prescelta
-il/i nome/i del/i candidato/i prescelto/i
-il simbolo della lista prescelta e il/i candidato/i prescelto/i nell’ambito della stessa lista.
In ogni caso, il voto espresso per un candidato vale automaticamente anche per la lista
di appartenenza dello stesso.
Ciascun elettore può esprimere:
a)
una preferenza per l’elezione di Organi per i quali la rappresentanza prevista è fino a 3
Studenti;
b)
due preferenze per l’elezione di Organi per i quali la rappresentanza prevista è di 4
ovvero di un numero superiore a 4 Studenti.
12.
Nei casi in cui per esercitare il proprio diritto di voto fosse necessario accedere alla
cabina elettorale con la presenza e l’ausilio di un accompagnatore, l’elettore dovrà presentare
un apposito certificato medico. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore.
13.
Non è consentito esprimere il voto al di fuori della cabina elettorale; tutte le schede
eventualmente compilate in luogo diverso vengono ritirate ed annullate e l’elettore non è più
ammesso al voto. Dell’annullamento delle schede deve essere fatta menzione nel verbale.
14.
Se un elettore riscontra che le schede consegnategli sono deteriorate o recano segni o
tracce, oppure se egli stesso per qualsiasi motivo le abbia deteriorate, può chiederne al
Presidente del Seggio la sostituzione, restituendo però le prime, le quali vengono inserite in
una busta su cui il Presidente apporrà la firma; dell’accaduto occorre fare menzione nel
verbale.
15.
Nei giorni di votazioni, all’orario di chiusura del seggio, verranno ammessi al voto, fino
ad esaurimento, solo coloro che si trovino già in attesa all’interno del locale.
16.
E' vietato, durante lo svolgimento delle votazioni, esercitare qualunque forma di
propaganda o di pressione anche verbale sugli elettori.
ART. 12 - Operazioni di scrutinio
1.
Allo scadere dell’orario previsto di chiusura delle votazioni e non appena tutti gli
studenti elettori presenti nel seggio abbiano votato, il Presidente del Seggio, verificata
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l’integrità esterna delle urne contenenti le schede votate, secondo i tempi e le indicazioni di cui
al decreto di indizione, inizia le operazioni di scrutinio con le seguenti modalità:
dichiara chiuse le votazioni;
-
procede, distintamente per ciascuna delle urne, per ciascun Organo (a partire dagli
Organi centrali), alle seguenti operazioni: accertamento del numero totale dei votanti, come da
elenco degli elettori, integrato da eventuali annotazioni, apertura delle urne, raccolta delle
schede votate, computo delle stesse, controllo e verifica della corrispondenza tra il numero
delle schede votate ed il numero dei votanti, senza ancora procedere allo spoglio;
riunisce tutte le schede già computate nella medesima urna che le conteneva e si
inizia lo spoglio dei voti, nel corso del quale saranno annullate le schede che presentino segni
o scritture tali da far ritenere, in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere
la propria identità, fermo restando il principio per cui la validità dei voti contenuti nella scheda
elettorale deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva
dell’elettore;
procede al calcolo generale dei votanti, delle schede votate, delle schede vidimate e
delle schede vidimate e non utilizzate, di quelle eventualmente annullate nel corso delle
votazioni e di quelle eventualmente annullate nel corso delle operazioni di spoglio.
2.
Le operazioni sopradescritte devono essere eseguite nell’ordine indicato; di esse e del
loro risultato deve essere data descrizione nel verbale.
3.
Nel corso delle operazioni di scrutinio delle schede, in caso di dubbia assegnazione,
dovrà prevalere il principio per cui va salvaguardata la volontà dell’elettore tutte le volte in cui
essa è chiaramente espressa (salvo i casi di riconoscibilità dell’elettore). Qualora una scheda
sia di difficile attribuzione, il Presidente può decidere di inviarla alla decisione della CEC.
In ogni caso, il voto è da ritenersi valido tutte le volte in cui esso manifesta in maniera
univoca la volontà dell’elettore e, nel contempo, non manifesta in modo inoppugnabile
la volontà dell’elettore di rendere il suo voto riconoscibile.
4.
Nel corso delle operazioni di scrutinio, il Presidente legge ad alta voce il numero ed il
nome della lista votata e le eventuali preferenze espresse. Le schede possono essere
maneggiate solo dal Presidente e dai Componenti del Seggio.
Nelle operazioni di spoglio, si terrà conto che:
•
L’annullamento del voto di preferenza non vanifica il voto di lista;
•
•
E’ valido il voto espresso per la sola lista;
E’ nullo il voto, in caso di omonimia, nell’ambito della medesima lista, ovvero
quando non sia espressa chiaramente l’indicazione della lista;
•
Ove chiaramente possibile, si cercherà di attribuire almeno il voto alla lista;
•
Sono nulle le schede che non permettono di interpretare la volontà dell’elettore
e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento ovvero quelle che
risultano, in qualsiasi modo, deteriorate;
•
L’attribuzione di preferenze ai candidati di una lista vale come voto di lista
anche nei casi in cui il simbolo non sia contrassegnato;
13
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•
Nel caso in cui vengano espresse 2 preferenze ove ne è prevista una sola,
verrà considerata valida la prima preferenza espressa.
5.
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente redige il verbale finale delle
operazioni elettorali, da trasmettere alla Commissione Elettorale Centrale attraverso l’Ufficio
Elezioni, unitamente al plico delle schede, suddivise tra schede non utilizzate, schede
autenticate e non votate, schede votate, schede non attribuite e schede attribuite con riserva o
inviate alla decisione della CEC e, altresì, al restante materiale di cancelleria.
6.
I Rappresentanti di lista al Seggio hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni di
scrutinio e possono far inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni, chiedendo la
parola al Presidente.
7.
I candidati possono assistere allo scrutinio delle schede, ma non possono intervenire.
8.
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
ART. 13 – Attribuzione dei posti
1.
Sulla base dei risultati dei verbali trasmessi dai singoli seggi all’Ufficio Elezioni, la
Commissione Elettorale Centrale provvede alla collazione dei dati accertando preliminarmente
il numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione ai fini del raggiungimento del
quorum previsto e provvede alle operazioni di competenza ai fini della proclamazione dei
risultati elettorali.
Procede immediatamente a controllare la regolarità di tutti i plichi pervenuti dai seggi e
decide su eventuali ricorsi presentati dai rappresentanti o presentatori di lista, nonché
sulle eventuali dichiarazioni messe a verbale dai rappresentanti di lista e infine, decide
sui voti contestati e le schede di dubbia assegnazione trasmesse dai Presidenti dei
Seggi.
2.
L’attribuzione dei posti viene effettuata dalla Commissione Elettorale Centrale,
secondo il seguente criterio: sulla base del numero dei candidati da eleggere, la Commissione
Elettorale Centrale attribuisce alle varie liste i posti in proporzione del numero di voti da esse
riportati. L'attribuzione avviene dividendo il numero complessivo dei voti validi, (nel computo
dei voti validi sono escluse le schede bianche e nulle), per il numero dei posti da assegnare,
ottenendo in tal modo il numero base occorrente per l'assegnazione di un posto: ciascuna lista
avrà un numero di posti pari al quoziente tra i voti e il numero base. I posti ancora disponibili
vengono attribuiti alla lista o alle liste che hanno il resto più elevato. Si considera resto anche il
totale dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale.
3.
Attribuiti i posti alle varie liste, la Commissione Elettorale Centrale procede alla
graduatoria dei voti di preferenza e dichiara eletti i candidati che, nell'ambito dei posti ottenuti
dalla lista di appartenenza, hanno riportato il maggior numero di voti.
4.
Il primo degli eletti in ciascun Consiglio di Facoltà, che entra di diritto a far parte del
Consiglio degli Studenti, è lo studente maggiormente votato nella lista che riporta il maggior
quoziente di cui al precedente comma 2. Il secondo degli eletti in ciascun Consiglio di Facoltà,
che entra di diritto a far parte del Consiglio degli Studenti, è lo studente maggiormente votato
della lista che riporta il maggior quoziente di cui al precedente comma 2, diminuito di una unità
il quoziente della lista a cui appartiene il primo degli eletti.
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5.
Qualora il numero di candidati sia insufficiente a ricoprire i posti degli eligendi, i posti
sono attribuiti alle liste che ottengono i resti più elevati come previsto dal precedente comma 2.
6.
A parità di preferenze tra due candidati appartenenti alla stessa lista, risulta eletto il
candidato più giovane per età anagrafica.
7.
A parità di voti tra liste o a parità di quozienti, risulta eletto il candidato che ha riportato
il maggior numero di preferenze personali; a parità di preferenze, vale il criterio della “gioventù
anagrafica”.
8.
Per l’elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, il
posto di rappresentanza è attribuito allo studente che ha riportato il maggior numero di voti; a
parità di voti tra candidati, risulta eletto il candidato con più recente data di iscrizione al corso
di dottorato di ricerca; in caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato più giovane di età
anagrafica.
ART. 14 - Proclamazione degli eletti
1.
La Commissione Elettorale Centrale, redatto il verbale finale delle operazioni,
consegna gli atti e tutto il materiale elettorale all’Ufficio Elezioni e rende noti i risultati
attraverso il manifesto di pubblicità dei nominativi degli eletti, pubblicato sul sito web
dell’Ateneo e con altri mezzi possibili ed immediati.
2.
Dalla data di proclamazione dei candidati eletti, decorrono dieci giorni utili per
proporre eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale che, pertanto, può essere
richiamata in attività entro tale termine. Le conclusioni sono definitive.
ART. 15 - Nomina dei rappresentanti eletti
1.
Dopo la proclamazione degli eletti o esaurita l’eventuale procedura di ricorsi pendenti,
il Rettore procede con proprio decreto alla nomina dei rappresentanti degli studenti in seno agli
Organi dell’Università per i quali sono state indette le elezioni.
2.
Gli eletti che non volessero accettare la nomina nell’Organo per il quale si sono
candidati, sono tenuti, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione dei risultati, a produrre
all’Ufficio Elezioni, in via personale e sotto la propria responsabilità, una idonea dichiarazione
di relativa rinuncia alla carica.
3.
Nel medesimo termine di dieci giorni, gli studenti che siano risultati eletti in cariche tra
loro incompatibili, sono tenuti a produrre all’Ufficio Elezioni una dichiarazione di opzione in
merito.
ART. 16 – Durata del mandato, cessazione dalla carica e sostituzioni
1.
Gli eletti assumono le loro funzioni con l’inizio (1° ottobre) dell'anno accademico
successivo a quello di svolgimento delle elezioni.
2.
Gli eletti durano in carica due anni accademici.
Qualora, nel corso del mandato elettorale, si renda vacante in un qualsiasi organo un
posto di rappresentante degli studenti con mandato elettivo, subentra il candidato che
risulta nella posizione immediatamente successiva tra gli eletti nella stessa lista nella
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quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato. La medesima
modalità di subentro si applica, altresì, in fase di attribuzione dei posti, nel caso in cui
l’eletto in un organo opti per la carica di rappresentante in altro organo. Lo studente
subentrante assume le funzioni dopo la rispettiva nomina rettorale e rimane in carica
fino alla scadenza del biennio accademico di riferimento.
3.
Nel caso in cui non vengano presentate candidature per un organo, o le candidature
siano in numero inferiore ai seggi disponibili, o sia esaurita la lista dei candidati votati, la
rappresentanza studentesca nell’organo collegiale resta assente o ridotta sino alle elezioni per
il biennio accademico successivo, senza che ciò pregiudichi la validità della composizione
dell’organo o il rispettivo funzionamento.
4.
Lo studente eletto cessa dalla carica qualora perda lo status di iscritto all’Università
Roma Tre a causa di trasferimento ad altro Ateneo, ovvero quando rinuncia agli studi, ovvero
per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale, ovvero, per gli studenti iscritti ai
corsi di dottorato di ricerca, per la conclusione del corso dottorale. I rappresentanti degli
studenti che conseguono la laurea triennale durante il biennio del mandato, non cessano dalla
carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica o magistrale entro l’anno
accademico successivo al conseguimento della laurea triennale. Per i rappresentanti nei
Consigli di Facoltà o negli Organi collegiali dei corsi di studio l’iscrizione alla laurea
specialistica deve avvenire nell’ambito della rappresentanza.
Lo studente eletto nel Consiglio di Facoltà cessa dalla carica in caso di passaggio ad
altra Facoltà dell’Università.
Lo studente eletto nell’Organo collegiale dei corsi di studio cessa dalla carica in caso
di passaggio ad altro Corso di studio.
Lo studente eletto cessa dalla carica qualora presenti al Magnifico Rettore, tramite
l’Ufficio Elezioni, le dimissioni volontarie dalla carica.
Lo studente eletto cessa dalla carica in caso di mancato pagamento delle tasse e
contributi universitari per due rate consecutive e dopo il decorso di un mese
dall’avviso di sollecito alla regolarizzazione.
Lo studente eletto non è nominato nella rispettiva carica, qualora sia stato soggetto a
sanzioni disciplinari nel corso del procedimento elettorale.
Effettuato il previsto controllo dei requisiti di eleggibilità (di cui all’art. 4) per tutti gli
eletti, in mancanza degli stessi e comunque nei casi di dichiarazioni mendaci rese in
fase di presentazione di liste e di candidature, lo studente eletto non è nominato nella
carica.
5. Per la rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel
Consiglio degli Studenti, qualora nel corso del mandato elettorale il rappresentante in
carica si dimetta o l’incarico venga a cessare per altra causa, gli subentra il candidato
primo tra i non eletti. In caso di parità si applicano i medesimi criteri di cui all’art. 13
comma 7.
ART. 17 - Conservazione degli atti elettorali
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A conclusione delle operazioni di verifica finale della CEC, gli atti vengono presi in
consegna dall'Ufficio Elezioni per la relativa conservazione limitatamente all’intervallo
di tempo utile per gli eventuali ricorsi.
ART. 18 - Emanazione del Regolamento
1.
Il presente Regolamento è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione dell’Università Roma Tre ed è emanato e reso esecutivo dal Rettore con
proprio decreto. Entra in vigore quindici giorni dopo l’emanazione.
2.
Dalla data di entrata in vigore, il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro
precedente Regolamento in materia di elezioni per le rappresentanze degli studenti.
In particolare, sono abrogate e sostituite con le presenti norme regolamentari tutte le
norme attinenti alle elezioni dei rappresentanti studenti in Senato Accademico ed in
Consiglio di Amministrazione contenute rispettivamente negli Allegati B e C del
Regolamento Generale di Ateneo; mentre, sono abrogati in toto gli Allegati E ed F del
Regolamento Generale di Ateneo, attinenti rispettivamente alle elezioni dei
rappresentanti studenti nei Consigli di Facoltà /Consigli dei Corsi di Studi e nel
Consiglio degli Studenti.
ART. 19 – Norma finale
Le rappresentanze nella Delegazione per lo Sport Universitario, nel Comitato Pari
Opportunità, nel Consiglio Centrale del Sistema Bibliotecario di Ateneo, nel Consiglio
del Centro Linguistico di Ateneo, sono di ordine elettivo di secondo grado. Alla relativa
nomina si procede con decreto rettorale, previa rispettiva designazione da parte del
Consiglio degli Studenti.
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