Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti REGOLAMENTO GENERALE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE ART. 1 – Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo in merito alla composizione degli organi collegiali universitari, disciplina lo svolgimento delle procedure elettorali per la nomina dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi: • • • • • Senato Accademico; Consiglio di Amministrazione; Consiglio degli Studenti; Consigli di Facoltà; Organi collegiali dei corsi di studio; • Organo collegiale di gestione dell’ente regionale per il diritto allo studio di riferimento dell’Ateneo; • Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, per quanto non disciplinato dagli specifici provvedimenti ministeriali. ART. 2 – Indizione delle elezioni 1. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni due anni. 2. Tale decreto è pubblicato presso l’albo ufficiale dell’Ufficio Elezioni e sul sito web dell’Ateneo ed è divulgato presso le varie sedi dell’Università. Esso è adottato almeno quarantacinque giorni prima delle date stabilite per le votazioni. 3. Lo svolgimento delle votazioni avviene, di norma, in due giornate, nel periodo temporale intercorrente tra i mesi di marzo e di maggio incluso, antecedenti il 1° ottobre dell’anno accademico di inizio del mandato elettorale. 4. L’atto di indizione indica le date stabilite per le votazioni, l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, le modalità di votazione, le rappresentanze da eleggere nei vari organi con il rispettivo numero degli eligendi, il quorum generale degli aventi diritto al voto da raggiungere per la validità delle elezioni, le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature e tutte le scadenze relative al procedimento elettorale. 5. Per la validità di tutte le votazioni disciplinate dal presente regolamento è richiesto il raggiungimento di un quorum generale di Ateneo fissato al 15% degli aventi diritto al voto di 1 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti cui al successivo art. 3. Per la determinazione del quorum non sono computati, tra gli aventi diritto al voto, gli studenti iscritti fuori corso. 6. La durata del mandato elettorale dei rappresentanti degli studenti in ciascuno degli organi di Ateneo di cui all’art. 1 è di due anni accademici, con decorrenza dall’inizio dell’anno accademico (1°ottobre) immediatamente successivo a quello nel corso del quale si tiene lo svolgimento della procedura elettorale. 7. Nelle varie sedi universitarie e sul sito web dell’Ateneo sono pubblicati i manifesti elettorali che illustrano le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e il quadro delle candidature presentate. Tali manifesti indicano l’ubicazione dei seggi elettorali, le rappresentanze da eleggere con il numero dei rispettivi eligendi, le modalità di votazione, i colori delle schede previste per ciascun organo, il numero massimo di preferenze esprimibili, la denominazione e il simbolo di ciascuna lista elettorale ed il relativo numero progressivo, i nomi e gli eventuali soprannomi dei singoli candidati suddivisi per lista e per organo, formalmente comunicati al momento delle candidature all’Ufficio Elezioni. ART. 3 – Studenti aventi diritto al voto (elettorato attivo) 1. L’elettorato attivo spetta agli studenti che alla data di svolgimento delle votazioni risultino per l’anno accademico corrente regolarmente iscritti, in corso o fuori corso o ripetenti, ad un corso di laurea triennale o specialistica/magistrale, anche a ciclo unico, nonché ad un corso di laurea ex lege 341/90. 2. La regolarità dell’iscrizione consiste nel pagamento delle tasse e dei contributi universitari secondo gli importi e i termini previsti dall’Ateneo. La regolare iscrizione degli studenti è attestata dall’inclusione negli appositi elenchi elettorali predisposti per le votazioni, ovvero da una certificazione rilasciata ad hoc dalla Divisione Segreterie Studenti. 3. Per l’elezione del rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti, l’elettorato attivo spetta agli studenti che alla data di svolgimento delle votazioni risultino per l’anno accademico corrente regolarmente iscritti ai corsi medesimi. 4. La comunicazione e la diffusione degli elenchi contenenti i dati personali relativi all’elettorato attivo e riguardanti gli studenti candidati o responsabili/rappresentanti di lista, nonché i componenti di seggio elettorale, sono consentite, attraverso gli Uffici competenti, nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali e sono comunque attuate esclusivamente ai fini ammessi e nell’ambito del procedimento elettorale ovvero, in caso di successiva elezione dei candidati, per la realizzazione di fini istituzionali. 5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto, insieme a tutto il materiale elettorale indispensabile per lo svolgimento della procedura, sono trasmessi ufficialmente a ciascun seggio elettorale. ART. 4 – Studenti eleggibili (elettorato passivo) 1. L’elettorato passivo spetta agli studenti che alla data di indizione delle votazioni risultino per l’anno accademico corrente regolarmente iscritti, in corso o fuori corso o ripetenti, ad un corso di laurea triennale o specialistica/magistrale, anche a ciclo unico, nonché ad un 2 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti corso di laurea ex lege 341/90. La regolarità dell’iscrizione consiste nel pagamento delle tasse e dei contributi universitari previsti dall’Ateneo. 2. I requisiti di eleggibilità, per gli studenti iscritti come fuori corso almeno a decorrere dall’a.a. precedente quello di svolgimento delle elezioni, sono i seguenti: • essere iscritti all’Università, a partire dalla prima immatricolazione, al massimo da 8 anni accademici, compreso l’a.a. in cui si svolge l’elezione; • aver conseguito almeno il 50% dei CFU previsti per il completamento del proprio corso di studio, (fatti salvi i CFU previsti per l’esame di laurea magistrale/specialistica); • aver conseguito almeno 12 CFU nei 24 mesi precedenti la data di indizione delle elezioni. Gli Uffici competenti hanno la facoltà di eseguire controlli, anche a campione, sulla regolarità delle candidature presentate. Il controllo verrà in ogni caso effettuato per tutti gli eletti, prima della nomina. In mancanza dei requisiti di eleggibilità e comunque nei casi di dichiarazioni mendaci rese in fase di presentazione di liste e di candidature, lo studente eletto non sarà nominato nella carica e la Commissione Elettorale Centrale, di cui al successivo art. 7, potrà proporre agli organi competenti l’eventuale applicazione di sanzioni disciplinari a suo carico. 3. Sono esclusi dall’elettorato passivo gli studenti che siano stati soggetti all’applicazione di sanzioni disciplinari. 4. Per l’elezione del rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti, il requisito di eleggibilità è la regolare iscrizione ad un corso dottorale per l’anno accademico corrente, alla data di svolgimento delle votazioni. ART. 5 – Mandato ed incompatibilità 1. La funzione di rappresentante degli studenti non può essere svolta per più di due mandati consecutivi nel medesimo organo; una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato. 2. In caso di interruzione anticipata del mandato elettorale, subentra il primo dei non eletti all’interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato. Il subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e deve essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, tra cui in particolare la regolarità dell’iscrizione al rispettivo corso di studio. 3. Per il computo del numero dei mandati elettorali, il mandato interrotto e quello del subentrante sono considerati solo se la durata ha superato la metà di quella nominale. 4. Le cariche di rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Consigli di Facoltà, sono incompatibili tra loro. 5. Lo studente che, ricoprendo la carica in un organo, venga eletto o subentri in un’altra carica incompatibile con quella già ricoperta, decade dalla precedente contestualmente alla nomina nella nuova carica, che si formalizza previa dichiarazione di opzione per la stessa. 6. Lo studente che risulti eletto per l’assunzione di due o più cariche incompatibili tra loro, successivamente alla pubblicazione dei risultati elettorali e nei termini previsti dal successivo art. 15, è tenuto ad optare per una sola carica. 3 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti 7. Al fine del mantenimento della carica, il rappresentante degli studenti è tenuto, per ogni anno accademico, al regolare pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, gli Uffici competenti procederanno ad inoltrare allo studente interessato un avviso di sollecito alla regolarizzazione, a cui lo studente è tenuto a provvedere entro un mese dalla notifica, pena la decadenza dalla carica ricoperta. ART. 6 – Rappresentanze da eleggere (numero degli eligendi) 1. Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere in ciascun organo è il seguente: • • Senato Accademico: 6 rappresentanti Consiglio di Amministrazione: da 4 a 6 rappresentanti, a seconda della percentuale dei votanti, così di seguito specificata: a) 4 rappresentanti per una percentuale di votanti fino al 40%; b) c) • 5 rappresentanti per una percentuale di votanti superiore al 40% e fino al 50%; 6 rappresentanti per una percentuale di votanti superiore al 50%. Consiglio degli Studenti: 20 rappresentanti degli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale o specialistica/magistrale; 1 rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. • a) b) c) • a) Consigli di Facoltà: 9 rappresentanti per le Facoltà aventi più di 5.000 iscritti; 7 rappresentanti per le Facoltà aventi tra i 2.001 e i 5.000 iscritti; 5 rappresentanti per le Facoltà aventi fino a 2.000 iscritti. Nell’ambito della rappresentanza degli studenti nei Consigli di Facoltà, i primi due eletti, ai sensi del successivo art. 13, entrano di diritto nella composizione del Consiglio degli Studenti, fatta salva l’eventuale opzione per la carica di rappresentante degli studenti in uno solo dei due Organi. Organi collegiali dei corsi di studio: 5 rappresentanti per gli Organi collegiali dei corsi di studio aventi un numero di iscritti pari o superiore a 2.001; b) 3 rappresentanti per gli Organi collegiali dei corsi di studio aventi un numero di iscritti pari o inferiore a 2.000. ART. 7 - Commissione Elettorale Centrale (CEC) 1. All’avvio del procedimento elettorale, il Rettore provvede all’insediamento di una Commissione Elettorale Centrale (CEC), nominata con apposito decreto e così composta: − due docenti dell’Ateneo (di cui uno di materie giuridiche), tra cui presiede il più anziano di ruolo; − un funzionario amministrativo che eserciti anche le funzioni di segretario della Commissione; 4 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti − uno studente scelto, mediante estrazione a sorte, tra i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione, che non risulti responsabile di una lista, né rappresentante della stessa presso i seggi e che rinunci all’elettorato passivo; − il funzionario responsabile dell’Ufficio Elezioni. Per lo svolgimento della funzione di componente della CEC è prevista una retribuzione economica forfettaria. 2. Per ciascuna seduta della CEC viene redatto un processo verbale, sottoscritto da tutti i componenti. 3. La Commissione decide insindacabilmente su eventuali reclami, errori od omissioni; verifica la regolarità della presentazione delle liste elettorali e delle dichiarazioni di candidatura, nonché la regolarità delle denominazioni e dei simboli delle liste presentate. La CEC è competente in merito all’adozione di tutte le decisioni in ordine al regolare svolgimento della procedura elettorale, alla verifica delle operazioni di scrutinio effettuate nei seggi elettorali, all’esame e all’attribuzione dei voti contestati, alla proclamazione degli eletti e, infine, all’eventuale riesame per i ricorsi presentati avverso i risultati elettorali. 4. Ai lavori della Commissione può assistere un rappresentante per ciascuna delle liste elettorali ammesse alla procedura elettorale; in ogni caso, la partecipazione è prevista senza diritto di voto e senza facoltà di proporre o chiedere la registrazione di alcunché a verbale. 5. La Commissione svolge funzioni di sorveglianza sul rispetto delle regole generali che disciplinano lo svolgimento dell’intero procedimento elettorale e sull’osservanza delle disposizioni particolari inerenti la campagna elettorale. Essa svolge, altresì, le funzioni di definizione delle controversie nei casi di violazione delle suddette regole, anche ai fini della determinazione in ordine all’applicazione di eventuali sanzioni. ART. 8 – Presentazione delle liste elettorali e delle candidature 1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti per l’eleggibilità possono presentarsi quali candidati per l’elezione delle varie rappresentanze, mediante l’iscrizione in liste elettorali tra loro concorrenti. La presentazione di ciascuna candidatura si formalizza attraverso la compilazione degli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Elezioni e on line sul sito web di Ateneo. 2. La presentazione delle liste e delle rispettive candidature deve avvenire presso l’Ufficio Elezioni entro le ore 12.00 del ventesimo giorno che precede le votazioni, a cura di uno studente per ciascuna lista, il quale se ne assume la responsabilità per l’intero corso del procedimento elettorale (con l’eventuale indicazione di un proprio sostituto vicario) sottoscrivendo, in tal senso, anche la presa visione del presente regolamento elettorale e di tutto quanto ivi disposto. La firma del presentatore/responsabile di lista deve essere corredata, pena l’invalidità della presentazione della lista, dal numero di matricola, dall’indicazione del corso di studio di appartenenza, dai dati anagrafici e di residenza, da un recapito telefonico e da un indirizzo di posta elettronica cui è possibile ogni necessario contatto, nonché dalla copia di un documento di riconoscimento con valore legale. 5 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti 3. Può svolgere la funzione di responsabile di lista anche uno studente rappresentante in carica (che non sia componente della CEC se rappresentante degli studenti negli OO.CC. di governo dell’Ateneo). 4. La presentazione della lista consiste nel deposito del nome e del simbolo della lista elettorale, dell’elenco dei sostenitori firmatari di lista e dell’elenco dei candidati per i vari organi. Non è ammessa la presentazione di nomi e contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati (anche in anni precedenti) o notoriamente utilizzati da altre liste, ovvero che riproducano soggetti religiosi o simboli di partiti politici o immagini, oggetti, frasi e parole che risultino contrari ai principi generali della morale, della non-violenza e della legalità, oltre che alle norme della Costituzione italiana. 5. Per la presentazione di ciascuna lista, occorre allegare un elenco di firmatari sostenitori pari ad un minimo di 150 firme raccolte in almeno 4 Facoltà dell’Ateneo, con un minimo di 10 firme di studenti iscritti per ciascuna Facoltà, valide a presentare candidati per tutti gli Organi. Per la presentazione di liste con candidati unicamente a singoli Consigli di Facoltà ovvero a singoli Organi collegiali dei corsi di studio, sono sufficienti 30 firme di studenti iscritti per la Facoltà e 10 firme di studenti iscritti per i rispettivi Organi collegiali dei corsi di studio. 6. Le firme dei sostenitori di lista, disposte in numero progressivo, devono essere corredate, pena l’invalidità della presentazione della lista, dal numero di matricola, dall’indicazione del corso di studio e della facoltà di appartenenza, dai dati anagrafici e di residenza, nonché dalla copia di un documento di riconoscimento con valore legale. È ammessa l’eventuale autenticazione preventiva delle firme dei sostenitori di lista nei modi consentiti dalla legge. 7. Nessuno studente elettore può sottoscrivere la presentazione di più liste, e nessuno studente può presentare la propria candidatura in più di una lista. 8. I nomi dei candidati di ciascuna lista, elencati nell’ordine da essi prescelto, devono essere corredati, pena l’invalidità della presentazione della lista, dal numero di matricola, dall’indicazione del corso di studio e della facoltà di appartenenza, dai dati anagrafici e di residenza, da un recapito telefonico e da un indirizzo di posta elettronica per ogni necessario contatto, nonché dalla copia di un documento di riconoscimento con valore legale. Ogni candidato dovrà altresì sottoscrivere, con valore di autocertificazione, la dichiarazione di accettazione della candidatura, con l’indicazione della lista con cui intende presentarsi. È ammessa l’eventuale autenticazione preventiva delle firme dei candidati nei modi consentiti dalla legge. 9. Il nome ed il simbolo di ogni lista, nonché l’elenco dei candidati per i vari Organi e l’elenco dei sostenitori, (come da moduli dell’Ufficio), oltre che in formato cartaceo, devono essere presentati all’Ufficio Elezioni anche su supporto informatico o via email. 10. L’Università effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate (art. 71 D.P.R. 445/2000), in particolar modo sulla regolarità dell’iscrizione universitaria e sul percorso di studio. 11. Il giorno ultimo utile per la presentazione delle liste e delle candidature, allo scadere dell’orario fissato delle h. 12.00, nel caso di eventuale presenza di più presentatori di lista 6 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti presso l’Ufficio Elezioni, che debbano ancora espletare la procedura di presentazione, si procederà con il metodo dell’appello eseguito dall’Ufficio tra i presenti. Saranno ammessi alla procedura di presentazione delle liste i soli presentatori che in quel momento avranno risposto all’appello. 12. L’attribuzione del numero di lista su schede e manifesti elettorali sarà stabilita mediante un sorteggio tra tutte le liste elettorali regolarmente presentate all’Ufficio Elezioni, svolto in presenza dei responsabili di lista. 13. È compito del responsabile di lista designare formalmente gli eventuali rappresentanti di lista ai seggi elettorali e, altresì, un numero di studenti disponibili alla nomina quali componenti di seggio elettorale, comunicandone per iscritto i nominativi presso l’Ufficio Elezioni, contestualmente al deposito della lista stessa, ovvero non oltre dieci giorni antecedenti le votazioni. 14. Per ogni Organo è previsto un numero massimo di candidature, nell’ambito di ciascuna lista, pari al triplo del numero dei rappresentanti da eleggere. 15. Per l’elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, gli studenti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la propria candidatura mediante dichiarazione individuale personalmente sottoscritta presso l’Ufficio Elezioni, nella quale devono indicare i dati personali, il corso del dottorato di riferimento, la regolarità di iscrizione e l’anno di frequenza. ART. 9 – Propaganda elettorale 1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel pieno rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione, attraverso modi tali da non turbare l’andamento delle attività didattiche, scientifiche ed amministrative e da non ledere la libertà individuale di alcuno. 2. La propaganda elettorale inizia il giorno successivo a quello in cui la Commissione Elettorale Centrale, con manifesto elettorale reso pubblico dall’Ufficio Elezioni, ha ammesso alla competizione elettorale le liste concorrenti. 3. Ulteriori norme non previste dal presente Regolamento, volte a disciplinare l'attività di propaganda potranno eventualmente essere emanate nel corso della procedura elettorale. 4. In conformità ad altri specifici regolamenti in materia, vigenti nell’Ateneo, a decorrere dalla indizione delle elezioni e per tutta la durata del procedimento elettorale, è fatto espresso divieto di organizzare qualsiasi tipologia di iniziativa studentesca; in particolare, in tal senso, si fa espresso riferimento alle norme vigenti nell’ambito dell’Ateneo per la disciplina delle attività promosse dagli studenti. 5. Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l’Università pone a disposizione delle liste regolarmente ammesse dalla CEC alla competizione elettorale, eguali spazi per le affissioni di materiale elettorale all'interno delle varie sedi. In ogni sede universitaria sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all’affissione di manifesti e materiale elettorale, secondo un criterio di ripartizione degli spazi che rispetti la par condicio tra le liste ammesse. 7 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti 6. L’affissione di stampati, giornali murali, altri materiali di propaganda, da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò predisposti; l’affissione è proibita al di fuori di tali spazi. 7. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su tutti gli altri spazi (porte, finestre, muri, pavimenti, etc.) degli edifici universitari ed è vietata l’utilizzazione del sito web dell’Università per fini di propaganda elettorale. 8. L'allestimento di punti di informazione sulle liste e i loro programmi e qualsiasi altra iniziativa di propaganda nei locali dell'Università devono essere preventivamente autorizzati dai Presidi di Facoltà delle rispettive sedi di competenza, ai sensi delle richiamate norme del Regolamento per la disciplina delle attività promosse dagli studenti. 9. I Presidi di Facoltà stabiliscono per le strutture di rispettiva pertinenza, gli eventuali ulteriori spazi da destinare, a mezzo di distinti cartelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali e dei materiali di propaganda, avendo cura di assicurare imparzialità e parità di trattamento. 10. Tutte le attività di propaganda elettorale, il cui svolgimento è in ogni caso ammesso non oltre le ore 20.00, rientrano nella tipologia delle attività promosse dagli studenti disciplinate dalle citate norme per la disciplina delle attività promosse dagli studenti, con particolare riferimento alle attività di informazione. Le sopracitate norme regolamentano, altresì, qualsiasi eventuale decisione che gli Organi di Ateneo sono tenuti ad assumere a seguito del verificarsi, nell’ambito dello svolgimento della propaganda elettorale, di comportamenti non conformi alle leggi vigenti e ai regolamenti di Ateneo e non coerenti con il rispetto dei principi della democrazia, della convivenza pacifica e civile e della non violenza. 11. Per accadimenti ritenuti particolarmente gravi, il Preside della Facoltà interessata redige un apposito verbale dei fatti da presentare, per il tramite dell’Ufficio Elezioni, alla CEC, che lo esaminerà, anche eventualmente sentendo i soggetti interessati, al fine di adottare le decisioni più idonee ed opportune al caso. 12. Chiunque sottragga o distrugga stampati, giornali murali o materiali di propaganda elettorale, di cui ai precedenti articoli, o ne impedisca l’affissione o la diffusione, ovvero rimuova, laceri o renda comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi elettorali, o affigga materiale di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi o, non avendone titolo, affigga detto materiale o altro negli spazi suddetti, può essere segnalato dai Presidi alla CEC, per il tramite dell’Ufficio Elezioni. Sono altresì passibili di segnalazioni alla CEC da parte dei Presidi e per il tramite dell’Ufficio Elezioni, gli studenti che commettano fatti gravi quali: atti di violenza, individuali o di gruppo, danneggiamenti ad edifici, aule e beni mobili dell’Ateneo, intimidazioni gravi. 13. Nei giorni delle elezioni e nel giorno precedente il primo giorno di votazioni, vigono i divieti di cui all’art. 9 della L. 212/56. In tali giorni non saranno, quindi, consentiti: comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale. Negli stessi giorni è vietata altresì ogni forma di propaganda elettorale, compreso il volantinaggio, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso dei Seggi elettorali. 8 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti 14. Chiunque con qualsiasi mezzo turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale o violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, sarà sanzionato dalla CEC con provvedimenti proporzionali alla gravità di ciascun caso e al numero degli episodi riguardanti studenti appartenenti ad una stessa lista in competizione elettorale, e potrà essere soggetto all’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ai sensi delle norme vigenti in materia di Università. 15. Le sanzioni, applicate dalla CEC proporzionatamente alla gravità delle violazioni commesse, possono avere ad oggetto: • • • • • • l’esclusione di uno studente dall’elettorato passivo se lo stesso è un candidato; l’esclusione di uno studente dall’elettorato attivo; l’esclusione di uno studente dall’elettorato attivo e passivo; l’ammonizione; una lettera di richiamo; l’esclusione di una intera lista dalla competizione elettorale, qualora la CEC abbia valutato che una serie di comportamenti illeciti, di grave violazione e di trasgressione delle norme previste, siano addebitabili a più studenti appartenenti ad una medesima lista. Ad eccezione dell’ultimo punto sopraindicato, vale il principio che la responsabilità degli atti descritti ai commi precedenti è sempre di ordine personale, cioè riferita alla singola persona fisica. ART. 10 – Seggi elettorali 1. Considerata la dislocazione territoriale delle sedi dell’Ateneo, al fine di favorire la partecipazione al voto da parte degli aventi diritto e di garantire la regolarità delle operazioni nel rispetto dei principi di anonimato e di segretezza del voto espresso, sarà prevista la costituzione di più seggi elettorali in varie sedi universitarie. L’ubicazione dei Seggi sarà resa nota mediante appositi manifesti e pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 2. Le Commissioni dei Seggi elettorali sono nominate dal Rettore con apposito Decreto e sono composte nel modo seguente: o tre componenti scelti tra il personale in servizio dell’Ateneo, sia docente che tecnico-amministrativo-bibliotecario, tra cui saranno individuati il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario della Commissione; o uno studente scelto tra studenti che non siano responsabili presentatori di una lista, né rappresentanti, né candidati; in mancanza di tale designazione o di impossibilità sopravvenuta da parte di uno degli studenti designati, il componente studente verrà sostituito da un appartenente al personale tecnico-amministrativo-bibliotecario. Per ogni Seggio, verranno nominati almeno 3 componenti supplenti, tra personale dell’ateneo e studenti. Per l’incarico di componente di Commissione di Seggio elettorale è prevista una retribuzione economica forfettaria a beneficio di coloro che effettivamente risulteranno 9 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti impegnati nei giorni delle votazioni presso i seggi e nelle successive operazioni di scrutinio. In caso di particolare necessità, ulteriore personale tecnico-amministrativobibliotecario, individuato dal Direttore Amministrativo, potrà essere destinato a coadiuvare una Commissione di Seggio nell’espletamento delle operazioni di pertinenza, ovvero l’Ufficio Elezioni nel corso del procedimento elettorale. 3. La Commissione di Seggio opera sempre in presenza della maggioranza dei componenti; nel seggio, la regolarità delle operazioni elettorali è assicurata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. 4. In ciascuna sede elettorale vengono predisposte le urne necessarie alle operazioni di voto. Tutte le schede elettorali trasmesse a ciascuna sede del seggio ed utilizzate nelle operazioni del seggio dovranno essere vidimate da un componente della commissione di seggio. 5. A ciascun Seggio elettorale l’Ufficio Elezioni farà pervenire il seguente materiale: - l’elenco degli elettori assegnati al seggio - i manifesti elettorali pubblicati nel corso del procedimento - i pacchi delle schede, suddivisi per gli Organi per cui si vota - le matite copiative da utilizzare per l’espressione del voto in cabina - il decreto di indizione delle elezioni e decreto di costituzione del seggio - l’indicazione dei rappresentanti di lista - la cancelleria ed altro materiale elettorale necessario. 6. All’ingresso del locale in cui è ubicato il seggio elettorale, devono essere esposti soltanto i manifesti di indizione delle elezioni e di pubblicazione delle candidature per liste, predisposti dall’Ufficio Elezioni. Nei giorni delle votazioni, possono accedere al locale del seggio e nello spazio antistante soltanto gli studenti elettori assegnati a tale seggio, che presentino, un documento di identità personale o il libretto universitario. Nei casi in cui occorra aggiungere, negli elenchi del seggio, ulteriori nominativi di aventi diritto al voto, gli studenti elettori interessati dovranno presentare al seggio, insieme al documento di identità personale o al libretto universitario, anche la ricevuta di pagamento delle tasse universitarie o il certificato amministrativo di cui all’art. 3 del presente regolamento. Il Presidente del Seggio è responsabile del mantenimento di un ordine tale che permetta la libertà e la regolarità delle votazioni; egli può con una dichiarazione motivata, inserita a verbale, allontanare dall’aula chiunque possa turbare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda. Nel caso di allontanamento di uno scrutatore, dell’accadimento devono essere informati la CEC e l’Ufficio Elezioni che procede alla sostituzione ricorrendo ad un supplente. Il Presidente del Seggio, sentito il parere degli altri componenti dello stesso, pronuncia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale, la propria decisione su eventuali reclami anche orali, su difficoltà ed incidenti sollevati in merito alle operazioni sia di voto che successive di spoglio. 10 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti Il Vice-Presidente del Seggio coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di momentaneo impedimento; il Segretario redige il verbale delle operazioni elettorali sotto la direzione e la responsabilità del Presidente. In caso di disordine o di incidenti gravi durante i lavori del seggio, il Presidente può sospendere le operazioni elettorali e chiedere eventualmente al Rettore l’intervento della forza pubblica. Qualora i disordini o gli incidenti si configurino quale ipotesi di reato, il Rettore è tenuto a farne immediata denuncia, previa segnalazione formalmente ricevuta dal Presidente del Seggio, per il tramite dell’Ufficio Elezioni. ART. 11 – Votazioni e diritto di voto 1. Le votazioni si svolgono nei giorni e negli orari fissati dal decreto rettorale di indizione ed in appositi locali dislocati nelle varie sedi universitarie, della cui ubicazione è data ampia comunicazione al corpo elettorale. 2. Nei giorni previsti, il Presidente, prima di dichiarare aperte le votazioni, formalizza l’apertura del seggio elettorale e provvede alle operazioni necessarie per consentire il regolare svolgimento delle votazioni. 3. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente negli orari fissati; le operazioni di scrutinio hanno inizio non appena sono terminate le operazioni di voto. 4. La vigilanza dei seggi è curata dall’Università. 5. Per l'ammissione degli elettori al voto, ogni singolo seggio si avvale degli elenchi degli aventi diritto trasmesso dall’Ufficio Elezioni; eventuali aggiunte agli elenchi elettorali, esclusivamente previa verifica ed autorizzazione da parte dell’Ufficio Elezioni d’intesa con i competenti Uffici delle Segreterie degli Studenti, saranno apposte in calce agli elenchi e, ovviamente, se ne dovrà tener conto al momento del conteggio del numero dei votanti. 6. All'identificazione degli studenti elettori si procede previa esibizione di un valido documento di identità personale munito di fotografia e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. Sull’elenco, in corrispondenza del proprio nominativo, l'elettore appone la firma (ai sensi dell’art. 35, sez. VII, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica e le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un’Amministrazione dello Stato”); in nessun caso è ammesso il riconoscimento di studenti elettori da parte di componenti del seggio, di candidati e di rappresentanti di lista, tramite conoscenza personale. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, i Componenti del seggio si assicurano che lo stesso sia iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto e riportano gli estremi del documento nell’apposito spazio sull’elenco, dove l’elettore appone la firma in corrispondenza del proprio nominativo. 7. A ciascun elettore vengono consegnate dal personale del Seggio le schede aperte in modo da poter verificare segni o difetti tali da non renderle utilizzabili; altresì, viene data una matita copiativa con la quale, esclusivamente, l’elettore potrà procedere alla votazione e che il personale del Seggio avrà cura di farsi restituire dall’elettore, una volta esercitato il diritto di voto; l’eventuale mancata restituzione di matite copiative dovrà essere verbalizzata dal Seggio. 11 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti Terminate le operazioni di voto in cabina elettorale, l’elettore, ovvero un componente del seggio, introducono le schede, ripiegate, nelle urne corrispondenti ed i componenti del seggio restituiscono all’elettore il documento personale. 8. Non è consentito utilizzare telefoni cellulari all’interno della cabina elettorale. 9. Il voto è personale, libero e segreto. 10. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista. 11. Ogni elettore può esprimere le preferenze nel numero fissato per ciascun Organo, indicando sulla scheda, in modo chiaro e leggibile, almeno il cognome del candidato (nei casi di omonimia, necessariamente anche il nome), ovvero il soprannome riportato sul manifesto di pubblicazione delle candidature. Il voto si esprime contrassegnando o scrivendo in modo chiaro sulla scheda: -il simbolo della lista prescelta -il/i nome/i del/i candidato/i prescelto/i -il simbolo della lista prescelta e il/i candidato/i prescelto/i nell’ambito della stessa lista. In ogni caso, il voto espresso per un candidato vale automaticamente anche per la lista di appartenenza dello stesso. Ciascun elettore può esprimere: a) una preferenza per l’elezione di Organi per i quali la rappresentanza prevista è fino a 3 Studenti; b) due preferenze per l’elezione di Organi per i quali la rappresentanza prevista è di 4 ovvero di un numero superiore a 4 Studenti. 12. Nei casi in cui per esercitare il proprio diritto di voto fosse necessario accedere alla cabina elettorale con la presenza e l’ausilio di un accompagnatore, l’elettore dovrà presentare un apposito certificato medico. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore. 13. Non è consentito esprimere il voto al di fuori della cabina elettorale; tutte le schede eventualmente compilate in luogo diverso vengono ritirate ed annullate e l’elettore non è più ammesso al voto. Dell’annullamento delle schede deve essere fatta menzione nel verbale. 14. Se un elettore riscontra che le schede consegnategli sono deteriorate o recano segni o tracce, oppure se egli stesso per qualsiasi motivo le abbia deteriorate, può chiederne al Presidente del Seggio la sostituzione, restituendo però le prime, le quali vengono inserite in una busta su cui il Presidente apporrà la firma; dell’accaduto occorre fare menzione nel verbale. 15. Nei giorni di votazioni, all’orario di chiusura del seggio, verranno ammessi al voto, fino ad esaurimento, solo coloro che si trovino già in attesa all’interno del locale. 16. E' vietato, durante lo svolgimento delle votazioni, esercitare qualunque forma di propaganda o di pressione anche verbale sugli elettori. ART. 12 - Operazioni di scrutinio 1. Allo scadere dell’orario previsto di chiusura delle votazioni e non appena tutti gli studenti elettori presenti nel seggio abbiano votato, il Presidente del Seggio, verificata 12 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti l’integrità esterna delle urne contenenti le schede votate, secondo i tempi e le indicazioni di cui al decreto di indizione, inizia le operazioni di scrutinio con le seguenti modalità: dichiara chiuse le votazioni; - procede, distintamente per ciascuna delle urne, per ciascun Organo (a partire dagli Organi centrali), alle seguenti operazioni: accertamento del numero totale dei votanti, come da elenco degli elettori, integrato da eventuali annotazioni, apertura delle urne, raccolta delle schede votate, computo delle stesse, controllo e verifica della corrispondenza tra il numero delle schede votate ed il numero dei votanti, senza ancora procedere allo spoglio; riunisce tutte le schede già computate nella medesima urna che le conteneva e si inizia lo spoglio dei voti, nel corso del quale saranno annullate le schede che presentino segni o scritture tali da far ritenere, in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità, fermo restando il principio per cui la validità dei voti contenuti nella scheda elettorale deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore; procede al calcolo generale dei votanti, delle schede votate, delle schede vidimate e delle schede vidimate e non utilizzate, di quelle eventualmente annullate nel corso delle votazioni e di quelle eventualmente annullate nel corso delle operazioni di spoglio. 2. Le operazioni sopradescritte devono essere eseguite nell’ordine indicato; di esse e del loro risultato deve essere data descrizione nel verbale. 3. Nel corso delle operazioni di scrutinio delle schede, in caso di dubbia assegnazione, dovrà prevalere il principio per cui va salvaguardata la volontà dell’elettore tutte le volte in cui essa è chiaramente espressa (salvo i casi di riconoscibilità dell’elettore). Qualora una scheda sia di difficile attribuzione, il Presidente può decidere di inviarla alla decisione della CEC. In ogni caso, il voto è da ritenersi valido tutte le volte in cui esso manifesta in maniera univoca la volontà dell’elettore e, nel contempo, non manifesta in modo inoppugnabile la volontà dell’elettore di rendere il suo voto riconoscibile. 4. Nel corso delle operazioni di scrutinio, il Presidente legge ad alta voce il numero ed il nome della lista votata e le eventuali preferenze espresse. Le schede possono essere maneggiate solo dal Presidente e dai Componenti del Seggio. Nelle operazioni di spoglio, si terrà conto che: • L’annullamento del voto di preferenza non vanifica il voto di lista; • • E’ valido il voto espresso per la sola lista; E’ nullo il voto, in caso di omonimia, nell’ambito della medesima lista, ovvero quando non sia espressa chiaramente l’indicazione della lista; • Ove chiaramente possibile, si cercherà di attribuire almeno il voto alla lista; • Sono nulle le schede che non permettono di interpretare la volontà dell’elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento ovvero quelle che risultano, in qualsiasi modo, deteriorate; • L’attribuzione di preferenze ai candidati di una lista vale come voto di lista anche nei casi in cui il simbolo non sia contrassegnato; 13 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti • Nel caso in cui vengano espresse 2 preferenze ove ne è prevista una sola, verrà considerata valida la prima preferenza espressa. 5. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente redige il verbale finale delle operazioni elettorali, da trasmettere alla Commissione Elettorale Centrale attraverso l’Ufficio Elezioni, unitamente al plico delle schede, suddivise tra schede non utilizzate, schede autenticate e non votate, schede votate, schede non attribuite e schede attribuite con riserva o inviate alla decisione della CEC e, altresì, al restante materiale di cancelleria. 6. I Rappresentanti di lista al Seggio hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni di scrutinio e possono far inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni, chiedendo la parola al Presidente. 7. I candidati possono assistere allo scrutinio delle schede, ma non possono intervenire. 8. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. ART. 13 – Attribuzione dei posti 1. Sulla base dei risultati dei verbali trasmessi dai singoli seggi all’Ufficio Elezioni, la Commissione Elettorale Centrale provvede alla collazione dei dati accertando preliminarmente il numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione ai fini del raggiungimento del quorum previsto e provvede alle operazioni di competenza ai fini della proclamazione dei risultati elettorali. Procede immediatamente a controllare la regolarità di tutti i plichi pervenuti dai seggi e decide su eventuali ricorsi presentati dai rappresentanti o presentatori di lista, nonché sulle eventuali dichiarazioni messe a verbale dai rappresentanti di lista e infine, decide sui voti contestati e le schede di dubbia assegnazione trasmesse dai Presidenti dei Seggi. 2. L’attribuzione dei posti viene effettuata dalla Commissione Elettorale Centrale, secondo il seguente criterio: sulla base del numero dei candidati da eleggere, la Commissione Elettorale Centrale attribuisce alle varie liste i posti in proporzione del numero di voti da esse riportati. L'attribuzione avviene dividendo il numero complessivo dei voti validi, (nel computo dei voti validi sono escluse le schede bianche e nulle), per il numero dei posti da assegnare, ottenendo in tal modo il numero base occorrente per l'assegnazione di un posto: ciascuna lista avrà un numero di posti pari al quoziente tra i voti e il numero base. I posti ancora disponibili vengono attribuiti alla lista o alle liste che hanno il resto più elevato. Si considera resto anche il totale dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale. 3. Attribuiti i posti alle varie liste, la Commissione Elettorale Centrale procede alla graduatoria dei voti di preferenza e dichiara eletti i candidati che, nell'ambito dei posti ottenuti dalla lista di appartenenza, hanno riportato il maggior numero di voti. 4. Il primo degli eletti in ciascun Consiglio di Facoltà, che entra di diritto a far parte del Consiglio degli Studenti, è lo studente maggiormente votato nella lista che riporta il maggior quoziente di cui al precedente comma 2. Il secondo degli eletti in ciascun Consiglio di Facoltà, che entra di diritto a far parte del Consiglio degli Studenti, è lo studente maggiormente votato della lista che riporta il maggior quoziente di cui al precedente comma 2, diminuito di una unità il quoziente della lista a cui appartiene il primo degli eletti. 14 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti 5. Qualora il numero di candidati sia insufficiente a ricoprire i posti degli eligendi, i posti sono attribuiti alle liste che ottengono i resti più elevati come previsto dal precedente comma 2. 6. A parità di preferenze tra due candidati appartenenti alla stessa lista, risulta eletto il candidato più giovane per età anagrafica. 7. A parità di voti tra liste o a parità di quozienti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze personali; a parità di preferenze, vale il criterio della “gioventù anagrafica”. 8. Per l’elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, il posto di rappresentanza è attribuito allo studente che ha riportato il maggior numero di voti; a parità di voti tra candidati, risulta eletto il candidato con più recente data di iscrizione al corso di dottorato di ricerca; in caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato più giovane di età anagrafica. ART. 14 - Proclamazione degli eletti 1. La Commissione Elettorale Centrale, redatto il verbale finale delle operazioni, consegna gli atti e tutto il materiale elettorale all’Ufficio Elezioni e rende noti i risultati attraverso il manifesto di pubblicità dei nominativi degli eletti, pubblicato sul sito web dell’Ateneo e con altri mezzi possibili ed immediati. 2. Dalla data di proclamazione dei candidati eletti, decorrono dieci giorni utili per proporre eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale che, pertanto, può essere richiamata in attività entro tale termine. Le conclusioni sono definitive. ART. 15 - Nomina dei rappresentanti eletti 1. Dopo la proclamazione degli eletti o esaurita l’eventuale procedura di ricorsi pendenti, il Rettore procede con proprio decreto alla nomina dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi dell’Università per i quali sono state indette le elezioni. 2. Gli eletti che non volessero accettare la nomina nell’Organo per il quale si sono candidati, sono tenuti, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione dei risultati, a produrre all’Ufficio Elezioni, in via personale e sotto la propria responsabilità, una idonea dichiarazione di relativa rinuncia alla carica. 3. Nel medesimo termine di dieci giorni, gli studenti che siano risultati eletti in cariche tra loro incompatibili, sono tenuti a produrre all’Ufficio Elezioni una dichiarazione di opzione in merito. ART. 16 – Durata del mandato, cessazione dalla carica e sostituzioni 1. Gli eletti assumono le loro funzioni con l’inizio (1° ottobre) dell'anno accademico successivo a quello di svolgimento delle elezioni. 2. Gli eletti durano in carica due anni accademici. Qualora, nel corso del mandato elettorale, si renda vacante in un qualsiasi organo un posto di rappresentante degli studenti con mandato elettivo, subentra il candidato che risulta nella posizione immediatamente successiva tra gli eletti nella stessa lista nella 15 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato. La medesima modalità di subentro si applica, altresì, in fase di attribuzione dei posti, nel caso in cui l’eletto in un organo opti per la carica di rappresentante in altro organo. Lo studente subentrante assume le funzioni dopo la rispettiva nomina rettorale e rimane in carica fino alla scadenza del biennio accademico di riferimento. 3. Nel caso in cui non vengano presentate candidature per un organo, o le candidature siano in numero inferiore ai seggi disponibili, o sia esaurita la lista dei candidati votati, la rappresentanza studentesca nell’organo collegiale resta assente o ridotta sino alle elezioni per il biennio accademico successivo, senza che ciò pregiudichi la validità della composizione dell’organo o il rispettivo funzionamento. 4. Lo studente eletto cessa dalla carica qualora perda lo status di iscritto all’Università Roma Tre a causa di trasferimento ad altro Ateneo, ovvero quando rinuncia agli studi, ovvero per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale, ovvero, per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, per la conclusione del corso dottorale. I rappresentanti degli studenti che conseguono la laurea triennale durante il biennio del mandato, non cessano dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica o magistrale entro l’anno accademico successivo al conseguimento della laurea triennale. Per i rappresentanti nei Consigli di Facoltà o negli Organi collegiali dei corsi di studio l’iscrizione alla laurea specialistica deve avvenire nell’ambito della rappresentanza. Lo studente eletto nel Consiglio di Facoltà cessa dalla carica in caso di passaggio ad altra Facoltà dell’Università. Lo studente eletto nell’Organo collegiale dei corsi di studio cessa dalla carica in caso di passaggio ad altro Corso di studio. Lo studente eletto cessa dalla carica qualora presenti al Magnifico Rettore, tramite l’Ufficio Elezioni, le dimissioni volontarie dalla carica. Lo studente eletto cessa dalla carica in caso di mancato pagamento delle tasse e contributi universitari per due rate consecutive e dopo il decorso di un mese dall’avviso di sollecito alla regolarizzazione. Lo studente eletto non è nominato nella rispettiva carica, qualora sia stato soggetto a sanzioni disciplinari nel corso del procedimento elettorale. Effettuato il previsto controllo dei requisiti di eleggibilità (di cui all’art. 4) per tutti gli eletti, in mancanza degli stessi e comunque nei casi di dichiarazioni mendaci rese in fase di presentazione di liste e di candidature, lo studente eletto non è nominato nella carica. 5. Per la rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti, qualora nel corso del mandato elettorale il rappresentante in carica si dimetta o l’incarico venga a cessare per altra causa, gli subentra il candidato primo tra i non eletti. In caso di parità si applicano i medesimi criteri di cui all’art. 13 comma 7. ART. 17 - Conservazione degli atti elettorali 16 Area Affari Generali Ufficio Elezioni e Regolamenti Reg.to elettorale Studenti A conclusione delle operazioni di verifica finale della CEC, gli atti vengono presi in consegna dall'Ufficio Elezioni per la relativa conservazione limitatamente all’intervallo di tempo utile per gli eventuali ricorsi. ART. 18 - Emanazione del Regolamento 1. Il presente Regolamento è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Università Roma Tre ed è emanato e reso esecutivo dal Rettore con proprio decreto. Entra in vigore quindici giorni dopo l’emanazione. 2. Dalla data di entrata in vigore, il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro precedente Regolamento in materia di elezioni per le rappresentanze degli studenti. In particolare, sono abrogate e sostituite con le presenti norme regolamentari tutte le norme attinenti alle elezioni dei rappresentanti studenti in Senato Accademico ed in Consiglio di Amministrazione contenute rispettivamente negli Allegati B e C del Regolamento Generale di Ateneo; mentre, sono abrogati in toto gli Allegati E ed F del Regolamento Generale di Ateneo, attinenti rispettivamente alle elezioni dei rappresentanti studenti nei Consigli di Facoltà /Consigli dei Corsi di Studi e nel Consiglio degli Studenti. ART. 19 – Norma finale Le rappresentanze nella Delegazione per lo Sport Universitario, nel Comitato Pari Opportunità, nel Consiglio Centrale del Sistema Bibliotecario di Ateneo, nel Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo, sono di ordine elettivo di secondo grado. Alla relativa nomina si procede con decreto rettorale, previa rispettiva designazione da parte del Consiglio degli Studenti. 17