From: [email protected] Sent: Wednesday, March 12, 2014 5:38 PM To: indirizzi e-mail (comunicatici dalle stesse società per l’attività sportiva federale) di tutte le società del territorio affiliate FIPAV Subject: Comunicazione ai Presidenti delle società affiliate Gentili Presidenti, Nell’ultimo decennio vi sono stati mutamenti significativi nella gestione della società sportive (dalle norme di legge specifiche anche per gli Statuti agli aspetti fiscali i cui adempimenti ultimamente sono oggetto di mirati controlli incrociati, dalle disposizioni sull’impiantistica sportiva alle coperture assicurative obbligatorie, ecc. e per quanto riguarda l’attività organizzata dalla FIPAV dei conseguenti obblighi che la stessa è tenuta a far rispettare richiedendo i certificati medici per l’attività, i Camp3 quale validazione dei tesserati ai fini assicurativi e regolamentari, l’assistenza medica in campo nelle modalità previste, ecc.). Ne conseguono responsabilità civili e penali del Sodalizio ( A.S.D. o Società) in cui potreste incorrere quali rappresentanti legali se ad esempio durante lo svolgimento di una Gara ( ma anche durante gli allenamenti se privi di altre adeguate coperture assicurative) si infortuna un giocatore non tesserato o se tesserato non ha il relativo e valido certificato medico ( mi limito all’infortunio e scaramanticamente non cito altro accadimento). Così come è da evitare assolutamente (in un Campionato senza Arbitro o anche con Arbitro ma giovane e non ancora esperto che sorvola sulla autocertificazione non più consentita, posta nei documenti ) che sul Camp3 venga riportato il nominativo con numero di maglia di un tesserato ma in realtà la persona che gioca in campo con quel numero è un altro tesserato fuori età consentita. Nell’interesse di tutti vorrete cortesemente collaborare nel rispettare e far osservare gli adempimenti richiesti nelle Indizioni territoriali (con rinvio ai Regolamenti nazionali ). In quei Campionati in cui non vi è copertura arbitrale saranno effettuati controlli a campione. Dove sono designati, gli Arbitri hanno l’obbligo di trascrivere sul Rapporto Gara ogni difformità riscontrata e nei casi previsti assumendo immediati provvedimenti. Si ricorda che normalmente i Sodalizi devono avere a disposizione, in occasione delle Gare, in un apposito contenitore di documenti per l’anno sportivo in corso, la Documentazione afferente l’Affiliazione e i Tesseramenti dei Dirigenti, dei Tecnici, degli Allenatori vincolati ( con ricevuta versamento riportante sul retro nome e matricola), dei Segnapunti, degli Atleti con Carta d’identità e regolare Certificato medico di idoneità agonistica (validità annuale) - Verbale Omologazione Campo - Pagamento Contributo Gare Campionato (se rateizzato tutte le ricevute pagate) - Eventuale pagamento per spostamento della Gara CAMP 3 (elenco partecipanti alle gare) da consegnare quale parte integrante del Referto Gara ed il tutto da trasmettere alla Federazione territoriale competente da parte del 1° Arbitro e in sua assenza da parte della Società ospitante. Si ricorda per i DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DEGLI ATLETI: L’obbligo del riconoscimento attraverso la Carta d’identità non vale solo per i maggiorenni ma anche per i minorenni. Essendo stato soppresso il limite minimo di quindici anni per il rilascio del predetto documento, già dal 1° luglio 2012, in tutte le gare ufficiali dei campionati regionali e provinciali, di categoria e promozionali ( Minivolley e Under 12), non è più consentito il riconoscimento degli Atleti/e mediante altro documento diverso dalla Carta d’identità e quindi non sono più ritenuti validi attestati d’identità, certificati di nascita con autocertificazioni, fotocopie di documenti vari, ecc.. (Si invitano i Sigg. Presidenti delle Società Sportive a sollecitare i propri atleti/e a richiedere il rilascio della propria Carta d’Identità) Si ricorda per l’IDONEITÀ MEDICO-SPORTIVA: In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali si precisa che tutti gli atleti tesserati e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria, devono essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica e pertanto sono obbligati a sottoporsi a visita medica di tipo B (visita medica comprendente: visita clinica, visita cardiologica, con ECG a riposo e dopo sforzo, esame completo urine e spirografia ). La visita ha validità annuale. Per gli atleti che partecipano alla attività di minivolley è sufficiente il certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. Per i/le nati/e negli anni 2001-2002-2003 che partecipano ai campionati di categoria e di serie è obbligatoria la visita agonistica. Il Presidente della società è responsabile dell’effettuazione della visita medica e della conservazione degli atti relativa alla stessa, a disposizione per ogni necessità e/o richiesta Fipav. 1/8 DAL D.M. 18.02.1983 TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: Si tratta di un obbligo che viene troppo spesso sottovalutato, anche se, purtroppo, torna drammaticamente in evidenza ogni qualvolta ci si trova di fronte a situazioni quali decessi o invalidità permanenti determinate dallo svolgimento dell'attività sportiva ovvero verificatesi nel corso dello svolgimento di un'attività sportiva. In tali casi, qualora l'atleta risulti privo di certificato di idoneità ( ovvero con certificato non regolare) la responsabilità (civile e penale) ricade sul Presidente della società e su coloro che, verosimilmente, potevano essere al corrente della situazione, quali i dirigenti della società ( segretario, direttore sportivo), il medico sociale e l'allenatore. Infine, è importante sottolineare sin d'ora, che eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità sottoscritte dal praticante l'attività sportiva allo scopo di liberare il soggetto responsabile ai sensi di legge (Presidente società o del comitato organizzatore ) non hanno alcuna validità”. Si allegano le informazioni collaterali a quanto sopra richiamato. Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti, Carlo Sandolo Presidente COMITATO PROVINCIALE FIPAV L’AQUILA S.S.17 Ovest loc. Centi Colella Imp. Sportivi - 67100 L’Aquila Tel. 346.8645368 e-mail: [email protected] sito: www.laquila.federvolley.it oppure http://www.fipavaq.it/ sito mpsService : http://www.mps-service.it/ -----------------------------------------------------------------Questa comunicazione e gli eventuali allegati vengono inviati all'indirizzo e-mail fornitoci nell'ambito dei rapporti in essere. La e-mail potrebbe contenere informazioni confidenziali e riservate. Nel caso il ricevente non fosse l'esatto destinatario o avesse ricevuto questo messaggio per errore è pregato di notificarlo immediatamente al mittente e cancellare questa e-mail. La copia e/o la diffusione del materiale contenuto in questa e-mail è vietata. ------------------------------------------------------------------ 2/8 La carta d’identità, valida anche per l'espatrio, è il documento principale per l’identificazione dei cittadini italiani o residenti sul territorio. È strettamente personale e contiene i dati anagrafici, lo stato civile, la cittadinanza, la professione e una fotografia. La sua validità è di 10 anni. Rilascio: I cittadini maggiorenni devono presentarsi al proprio Comune di residenza (o alla Circoscrizione, nei grandi comuni) di persona, con i seguenti documenti: modulo compilato con i propri dati anagrafici; tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo; eventuale carta di identità scaduta; un valido documento di riconoscimento. La richiesta della Carta può essere fatta in qualunque momento, ma per il rilascio, nel caso in cui si tratti della prima emissione, è necessario presentare un altro documento di riconoscimento valido, oppure due testimoni forniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Minorenni: Il precedente limite d'età di 15 anni è stato soppresso per cui è possibile avere una propria carta d'identità a qualsiasi età. Per i bambini fino a 3 anni, la validità è di tre anni; per gli altri minorenni, è di cinque anni. Per il rilascio della Carta ai minorenni, è necessaria la presenza di entrambi i genitori, oppure di un genitore convivente con il minore e dell'autorizzazione scritta dell'altro, corredata di fotocopia di un documento d'identità. Il genitore presente deve essere munito di: un proprio documento di riconoscimento; il modulo di richiesta della Carta; tre fototessere recenti del minore. Per il rinnovo della Carta scaduta, si può fare la richiesta a partire da 180 giorni prima della data di scadenza del documento. Il rinnovo deve essere effettuato anche per: cambiamento dei dati personali, smarrimento o furto. È previsto per legge che la Carta d'identità su supporto cartaceo venga progressivamente sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica. Documenti equipollenti: Dal punto di vista del riconoscimento dell'identità ai fini amministrativi, sono considerati "equipollenti" (cioè con uguale valore) alla carta d'identità i seguenti documenti: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento delle amministrazioni pubbliche (purché munite di fotografia e di timbro o di altra "segnatura" equivalente). Lo stabilisce l'art. 35 del Dpr . 445 del 2000. Tre sono i certificati medici 1) certificato di idoneità per attività ludico motoria 2) Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico 3) Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare. Si tratta di tre diversi tipi di certificato: quello per attività ludico motoria è legato alle condizioni di salute del soggetto e può prevedere sia elettrocardiogramma di base che elettrocardiogramma con prova da sforzo. Il certificato di idoneità nel caso di attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare richiede oltre all’elettrocardiogramma di base anche la prova da sforzo. Discrezionalità: Il decreto impone discrezionalità sia ai medici per il completamento della visita medica : Art. 3; comma 4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. Il decreto Balduzzi impone una certa discrezionalità da parte del responsabile dell’attività sportiva organizzata ovvero il presidente della società sportiva di accettare certificati coerenti con l’attività effettivamente svolta dal socio. Art. 4, comma 1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato è rilasciato dai medici di cui all’art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito. Questo comma è il più delicato di tutti per i presidenti di società sportive perché il criterio di elevato impegno cardiovascolare è rappresentato solo da alcuni esempi e riferendosi ad “altre tipologie analoghe”. E’ evidente che su questo si apre un dibattito infinito che durerà anni a meno che non vegano integrate delle linee guida che facciano maggiore chiarezza. Le linee guida potrebbero essere erogate da una commissione ministeriale, altri organismi di categoria ovviamente avrebbero un valore indicativo ma ovviamente inferiore dal punto di vista legislativo e medico legale in caso di contenzioso penale su episodi avversi occorsi al socio. Possono firmare i certificati tre categorie di medici: - il medico curante (specialista in medicina generale) relativamente ai propri assisti – il pediatra di libera scelta relativamente ai propri assistiti - il medico dello sport. Tutte le altre specialità sono escluse cosi come sono esclusi i medici senza alcuna specialità. Formalmente rimane la possibilità di firma per il certificato per attività ludico motorie anche per qualsiasi altro medico ma la prestazione è limitata per la pratica occasionale e per i soggetti che durante l’anamnesi non presentino fattori di rischio, se hanno più di due fattori di rischio la certificazione passa di mano ai tre medici specialisti già segnalati. Di fatto tutti i tesserati alle associazioni sportive degli enti di promozione sportiva devono fare il certificato non agonistico (con elettrocardiogramma ) o il certificato non agonistico ad alto impegno cardiovascolare (con prova da sforzo o step test o cicloergometro) . ===== A proposito di Certificati medico sportivi non agonistici è uscita la circolare interpretativa in data 11/09/2013 a cura dell’ufficio legislativo del ministero della Salute. (riportato più avanti) 3/8 1) è soppresso l’obbligo della certificazione per l’attività ludico motoria cosi come descritta nell’articolo 2 del decreto Balduzzi del 24 aprile 2013. Nel decreto l’attività ludico motoria è cosi descritta : “1. Ai fini del presente decreto è definita amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.” Conseguenze: Pertanto si evince che tutti i tesserati agli Enti di promozione sportiva sono da considerati soggetti non agonisti e per tanto hanno l’obbligo del certificato non agonistico. Ne consegue la responsabilità del presidente di società sportiva non agonistica nel caso di assenza del certificato. 2) la circolare conferma che l’articolo 3 del Decreto Balduzzi è da considerarsi vigente ad eccezione del comma 3. Il certificato è obbligatorio l’elettrocardiogramma a discrezione del medico visitatore. (medico di base pediatra di scelta medico specialista in medicina dello sport.) Questo è l’articolo 3 del Decreto Balduzzi: Art. 3 -Definizione di attività sportiva non agonistica. Certificazione 1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C). 3. E’ obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti. 4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. Conseguenze: Le società sportive dilettantistiche affiliate agli enti di promozione sportiva hanno l’obbligo della certificazione. L’elettrocardiogramma non è obbligatorio ma discrezionale, la responsabilità dell’esecuzione e richiesta è a carico del medico prescrittore che rilascia il certificato. Attenzione: dato che l’articolo tre rimane vigente tranne che per il comma 3 rimane confermato che il comma due relativa ai medici certificatori: l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito. Pertanto le visite in palestra possono essere fatte solo da un medico specialista in medicina dello sport. Attenzione perché se non ci sono ulteriori modificazioni il certificato fatto in palestra da un medico non specialista in medicina dello sport potrebbe non avere alcun valore ed essere soggetto a contestazioni di tipo assicurativo e legale per quanto riguarda la responsabilità del presidente di società sportiva che ha accettato certificati da medici non autorizzati dal decreto. 3) ultimo punto della circolare. La circolare chiarisce: Per quanto attiene alla certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare “gran fondo”, nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto Balduzzi del 24 aprile 2013. questo l’articolo 4 del decreto Balduzzi: Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva 1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato è rilasciato dai medici di cui all’art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito. Conseguenze: nei centri fitness si praticano attività di alto impegno cardiovascolare come spinning aerobica ad alto impatto, cross fit, acqua gym. Il decreto parla di attività “ analoghe” agli esempi citati. Pertanto il certificato non agonistico non potrebbe bastare e potrebbe essere necessario il certificato per attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare. Con la prova da sforzo. Nel caso di episodi avversi il presidente di società sportiva può subire contestazioni assicurative o legali. 4/8 http://sanitab.regione.abruzzo.it/azienda/asl+laquila/dipartimenti/medicina+dello+sport.htm CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT (CMS) Ai fini di tutela della salute il Centro di Medicina dello Sport di II livello fornisce prestazioni mediche ed infermieristiche per il controllo dell'idoneità allo sport agonistico ed amatoriale di tutte le età. Le prestazioni vengono erogate a favore sia di utenti tesserati di Società sportive (agonisti e non agonisti) sia di utenti non tesserati che praticano a livello amatoriale attività sportive consistenti in: 1. Prestazioni obbligatorie per gli atleti, di norma: visita specialistica, ECG, ECG da asporto al cicloergometro e/o dopo step test, spirometria; 2. Ulteriori esami specialistici e/o strumentali, in consulenza e non, prescritti a completamento del quadro clinico fra cui: ECG dinamico secondo Holter - ecocardiogramma - monitoraggio della pressione arteriosa nelle 24 ore. A seguito degli accertamenti è previsto il rilascio, a favore dei tesserati di società sportive in età agonistica, del certificato di idoneità all'attività agonistica e, per gli atleti in età non agonistica, del certificato di stato di buona salute. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PRENOTAZIONE: gli utenti possono rivolgersi direttamente alla Segreteria del Centro. ACCESSO: o utenti tesserati alle federazioni sportive (agonisti e non agonisti): accedono al Centro tramite richiesta del presidente della società di relativa iscrizione o gli utenti non tesserati: accedono al Centro direttamente o previa presentazione dell'impegnativa del medico di assistenza primaria PRESTAZIONI Utenti tesserati (agonisti e non agonisti) accertamenti sanitari obbligatori previsti dalle norme vigenti per il rilascio della certificazione di idoneità sportiva prestazioni eseguibili con le attrezzature obbligatoriamente in dotazione presso i Centri di Medicina dello Sport di 2° livello (ECG da sforzo al cicloergometro e/o tappeto, ecocardiogramma, ECG dinamico secondo Holter) ulteriori esami specialistici e/o strumentali prescritti a completamento del quadro clinico rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva (tesserato-agonista) di validità un anno a decorrere dalla data della visita Utenti non tesserati prestazioni eseguibili con le attrezzature obbligatoriamente in dotazione presso i Centri di Medicina dello Sport di 2° livello (ECG da sforzo al cicloergometro e/o tappeto, ecocardiogramma, ECG dinamico secondo Holter) ulteriori esami specialistici e/o strumentali prescritti a completamento del quadro clinico TARIFFE UTENTE DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI (senza distinzione tra tesserati e non tesserati) esentato sia dalla quota di partecipazione (ticket) che dalla spesa per rilascio del certificato di idoneità (tesserato-agonista) o per visita medico specialistica (non tesserato) UTENTE TESSERATO DI ETÀ MAGGIORE AI 18 ANNI € 18,08 - unica quota di partecipazione (ticket) pari al 50% della quota massima vigente € 10,33 - rilascio del certificato di idoneità pari al 50% della tariffa prevista per la visita medico specialistica UTENTE NON TESSERATO DI ETÀ MAGGIORE AI 18 ANNI € 36,15 (lire 70.000) - unica quota di partecipazione (ticket) nella quota massima vigente € 20,66 (lire 40.000) - per visita medico specialistica ulteriori esami specialistici e/o strumentali prescritti a completamento del quadro clinico quando attengono a branche specialistiche diverse sono formulati dal Medico specialista in Medicina dello Sport su ricette distinte. Il relativo costo è regolato dalla normativa di legge e l'utente concorrerà fino all'importo massimo di lire € 36,15 per ricetta. 5/8 6/8 7/8