24/11/2013 Definizione parole-chiave MODULO BASE CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI 1 CONCETTI E DEFINIZIONI SALUTE Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità (OMS 1946 e TU) Si ricordi che: come scritto nell'art. 32 della Costituzione, Cost tu o e, la a salute sa ute rappresenta app ese ta un bene e un diritto fondamentale ed inalienabile di ogni essere umano, nonché un interesse della collettività 2 1 24/11/2013 CONCETTI E DEFINIZIONI DANNO Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione Esempi: - una frattura - la perdita di una mano - un'infezione delle vie urinarie - la silicosi - una gastrite da stress 3 CONCETTI E DEFINIZIONI PERICOLO o fonte di pericolo o fattore di rischio Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (TU) In altre parole: • Ambienti • Materiali • Attrezzature • Impianti • Metodi di lavoro la presenza di sostanze chimiche, agenti biologici, fenomeni fisici, oggetti, azioni o relazioni caratterizzati dalla possibilità di nuocere quando raggiungono una certa dimensione o forza 4 2 24/11/2013 CONCETTI E DEFINIZIONI RISCHIO Probabilità che sia raggiunto gg il limite potenziale p di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione (TU) O meglio: Combinazione (prodotto) di probabilità (P) e di gravità (D) dei possibili danni alla salute in una situazione pericolosa (R = P x D) Altre formule: R = P x D x F (con F: frequenza/durata esposizione) R = α x Pd x D – β x Pb x B (con Pd: probabilità del danno, Pb: probabilità del beneficio, B: entità del beneficio, α e β: coefficienti di tipo soggettivo) 5 CONCETTI E DEFINIZIONI INCIDENTE - Evento non voluto, potenzialmente in grado di provocare danni a cose o persone - Evento che ha prodotto danni solo materiali Convenzionalmente: infortunio mancato mancato. E E’ detto anche evento sentinella perché un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio d’infortunio 6 3 24/11/2013 CONCETTI E DEFINIZIONI INFORTUNIO (sul lavoro) Evento lesivo che si verifica in modo improvviso ed imprevisto per causa violenta in occasione di lavoro … dal quale possono derivare: la morte, un’inabilità permanente (parziale o assoluta) o un’inabilità temporanea (parziale o assoluta) che comporta l’astensione dal lavoro (definizione assicurativa) … nel quale si riconoscono tutte le seguenti caratteristiche: • rilevanza clinica (criterio di gravità) • nesso causa-effetto (criterio di causalità) • danno a breve distanza di tempo (criterio cronologico) 7 CONCETTI E DEFINIZIONI MALATTIA (professionale) Patologia specifica la cui causa, che agisce sempre in modo graduale e progressivo, è direttamente ed immediatamente identificabile in un fattore di rischio presente nell'ambiente di lavoro In generale: Ogni alterazione della salute che non sia attribuibile ad un infortunio 8 4 24/11/2013 CONCETTI E DEFINIZIONI 1. 2 2. 3. 4. PERICOLO O FATTORE DI RISCHIO (HAZARD) ESPOSIZIONE (EXPOSURE) RISCHIO (RISK) DANNO (INJURY, DAMAGE) CORRELATI TRA LORO NELLA SEQUENZA LOGICO-CRONOLOGICA PERICOLO ESPOSIZIONE RISCHIO DANNO 9 CONCETTI E DEFINIZIONI PREVENZIONE Tutte le azioni che p possono essere messe in atto allo scopo di evitare il verificarsi di un evento dannoso Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (TU) La prevenzione è: Primaria - eliminazione/contenimento dei fattori di rischio per malattia o infortunio Secondaria - diagnosi precoce del danno alla salute, prima che si manifestino i sintomi e il danno diventi irreversibile Terziaria - misure per impedire che un danno, già 10 presente, possa aggravarsi 5 24/11/2013 CONCETTI E DEFINIZIONI INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA (esempio relativo ad inquinanti aerodispersi) Eliminazione sostanza nociva Modifica processo produttivo Interventi alla sorgente Modifica impianto Manutenzione Pulizia Modifica organizz. del lavoro Controllo ritmi produttivi 11 CONCETTI E DEFINIZIONI INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA (esempio relativo ad inquinanti aerodispersi) Aspirazione localizzata Interventi sulla propagazione Ventilazione generale Modifica organizz. lavoro Spazio Lay-out 12 6 24/11/2013 CONCETTI E DEFINIZIONI INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA (esempio relativo ad inquinanti aerodispersi) Dispositivi di protezione individuale Interventi sull uomo sull’uomo Chiusura in cabina bi Modifica organizz. lavoro Riduzione tempo di esposizione Informazione 13 CONCETTI E DEFINIZIONI INTERVENTI DI PREVENZIONE SECONDARIA SORVEGLIANZA SANITARIA per gli esposti a fattori di rischio professionali 14 7 24/11/2013 CONCETTI E DEFINIZIONI PROTEZIONE Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, idonei a ridurre l’esposizione al rischio In altri termini: la misura di prevenzione tende ad abbattere la probabilità che si verifichi il danno danno, mentre la misura di protezione tende a ridurre la gravità del danno stesso (entrambe concorrono a diminuire il rischio) 15 CONCETTI E DEFINIZIONI I FATTORI DI RISCHIO – CLASSIFICAZIONE TRADIZIONALE I° GRUPPO II° GRUPPO III° GRUPPO IV° GRUPPO V° GRUPPO F.D.R. fisici F.D.R. chimici e biologici F.D.R. da lavoro fisico F.D.R. da organiz. del lavoro F.D.R. di infortunio - Lavoro muscolare statico - Lavoro muscolare dinamico - Posture incongrue - Turnazione - Clima psicologico - Lavoro frustrante - Lavoro ansiogeno - Pendolarismo - Valore sociale del lavoro - Rumore - Microclima - Illuminazione - Radiazioni non ionizz. - Radiazioni ionizzanti - Vibrazioni - Pressione atmosferica - Calore - Corrente elettrica - Sostanze aerodisperse - Sostanze allo stato liquido - Sostanze solide - Virus - Batteri - Parassiti - Miceti - Sicurezza di macchine ed impianti - Modalità o procedure di lavoro - Dispositivi di protezione individuali - Formazione professionale - Addestram. e informazione 16 8 24/11/2013 CONCETTI E DEFINIZIONI I FATTORI DI RISCHIO – ALTRA CLASSIFICAZIONE PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica) PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale) PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi trasversali) Strutture Agenti Chimici Macchine Agenti Fisici Organizzazione del lavoro Fattori psicologici I i ti El Impianti Elettrici tt i i Incendio-esplosioni A Agenti ti Bi Biologici l i i F tt i ergonomici Fattori i i 17 CONCETTI E DEFINIZIONI COME SI AFFRONTA IL PROBLEMA DEI RISCHI Individuazione d l pericolo del i l AMBITO DELLA GESTIONE DEL RISCHIO Valutazione del rischio Scelta delle soluzioni Attuazione delle soluzioni AMBITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Valutazione dei risultati 18 9 24/11/2013 CONCETTI E DEFINIZIONI VALORE DEL RISCHIO R = PXG P = PROBABILITÀ G = GRAVITÀ 19 CONCETTI E DEFINIZIONI LA MATRICE DEL RISCHIO - ESEMPIO 4 8 12 16 non significativo i ifi ti moderato 3 6 9 12 non moderato grave 2 4 6 8 1 2 3 4 gravità 20 10 24/11/2013 CONCETTI E DEFINIZIONI I DESCRITTORI DELLA PROBABILITA’ (P) – ESEMPIO Scala qualitativa della PROBABILITA’ (P) di un evento dannoso Valore Livello Descrittori 1 Bassissima - Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità - Non sono noti episodi simili - Il fatto può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti 2 Mediobassa - Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa - Sono noti solo rarissimi episodi simili - Il fatto può provocare un danno solo in circostanze sfortunate 3 Medio-alta - Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa - È noto qualche episodio analogo - Il fatto può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto 4 Elevata - Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore - Sono noti numerosi episodi simili - Esiste un rapporto di causa-effetto tra il fatto ed il danno 21 ipotizzato CONCETTI E DEFINIZIONI I DESCRITTORI DELLA GRAVITA’ (D) - ESEMPIO Scala qualitativa della GRAVITA’ (D) di un evento dannoso Valore Livello Descrittori 1 Trascurabile - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 2 Modesta - Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile - Esposizione cronica con effetti reversibili 3 Notevole - Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 4 Ingente - Infortunio o esposizione con effetti letali o di invalidità permanente totale - Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti 22 11 24/11/2013 CONCETTI E DEFINIZIONI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Correlazione tra valore del rischio ed azioni da intraprendere R >8 Azioni correttive indilazionabili R 4 - 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza g da R 2 - 3 Azioni correttive/migliorative programmare nel breve-medio termine R =1 Azioni migliorative da programmare nel medio-lungo termine 23 CONCETTI E DEFINIZIONI VALUTAZIONE DEI RISCHI “Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (TU) 24 12 24/11/2013 CONCETTI E DEFINIZIONI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI PER LA SICUREZZA Sup. Antisdrucciolo Scarpe Occhiali Salvavita Grembiule Estintori Strutture attrezzature Impianti elettrici Sostanze pericolose Incendio-esplosioni Ripari Segregazione Sostituzione Separazione RISCHI PER LA SALUTE Circuito a ciclo chiuso Insonorizzazione dei macchinari Vaccinazione Aspirazioni localizzate Tappi auricolari Stivali Definire delle procedure Preparazione postazione di lavoro Adeguato rapporto Uomo / Lavoro Schermi Agenti chimici Agenti fisici Agenti biologici RISCHI DI TIPO ORGANIZZATIVO Organizzazione del lavoro Fattori psicologici Fattori ergonomici Condizioni di lavoro 25 Gli enti della prevenzione MODULO BASE CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI 26 13 24/11/2013 Il sistema Istituzionale di Vigilanza Servizi Vigili SPISAL delle ASL del fuoco Ministero per lo sviluppo economico per il settore minerario Regioni e Province Autonome per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali Il Ministero del Lavoro (Servizi Ispettivi delle Direzioni Territoriali del Lavoro) anche in materia di sicurezza e salute del lavoro nelle seguenti attività e informandone preventivamente le ASL: Costruzioni edili o di genio civile, civile lavori in sotterraneo e gallerie anche comportanti l’impiego di esplosivi; Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; Ulteriori lavori comportanti rischi particolarmente levati individuati da un DPCM 27 Il sistema Istituzionale di Vigilanza ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (I.S.P.E.S.L.) oggi INAIL S C Sede Centrale: Roma Omologazione Ricerca Informazione Sedi Periferiche Regionali*: Prime verifiche su: • Ascensori e mezzi di sollevamento • Apparecchi pp ap pressione e g generatori di vapore p • Idroestrattori a forza centrifuga Controlli a campione su: • Protezione contro le scariche atmosferiche • Impianto di terra in locali ordinari • Impianti di terra in ambienti a maggior rischio di incendio 28 * Sede Regionale Veneta: Mestre - Corso del Popolo, 133 - Tel. 041/950896 14 24/11/2013 Il sistema Istituzionale di Vigilanza AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE VENETO (A.R.P.A.V.) Servizio Antinfortunistica e Impiantistica delle sedi provinciali Verifiche periodiche su Ascensori e mezzi di sollevamento I i ti elettrici Impianti l tt i i speciali i li e di messa a tterra Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche Apparecchi a pressione e generatori di vapore Idroestrattori a forza centrifuga 29 Il sistema Istituzionale di Vigilanza DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO (ex Ispettorato del Lavoro) Servizio Ispettivo del Lavoro - Ministero del Lavoro compiti di vigilanza e controllo sul lavoro in genere Contratti Orario Libretto di lavoro Minimo paga e prospetti paga Minori avviati al lavoro Lavoratrici madri Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali Verifica delle modalità di infortunio (ex inchiesta pretorile) Indagini di PG su delega della Autorità Giudiziaria Dal 1997 anche vigilanza tecnica nei lavori edili 30 15 24/11/2013 Il sistema Istituzionale di Vigilanza COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO Ente del Ministero dell’Interno Servizio Ispettivo per le attività produttive e per le altre attività soggette alla normativa di prevenzione incendi Vigilanza sulla prevenzione incendi Informazione, consulenza, assistenza Attività autorizzativa 31 Il sistema Istituzionale di Vigilanza SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO delle ASL ((SPISAL)) mission istituzionale – la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni causati o correlati al lavoro – il miglioramento del benessere del lavoratore strumenti – assistenza – informazione – vigilanza 32 16 24/11/2013 Il servizio SPISAL attività sanitarie Certificazioni idoneità C tifi i i di id ità all llavoro (minori, ( i i utilizzo tili di esplosivi, l i i conduzione caldaie a vapore, impiego di gas tossici, attività di autoriparazione, responsabile impianti a fune, maestri di sci, ecc). Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente Visite specialistiche in medicina del lavoro per consulenza a medici di base e ospedalieri. Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie) su richiesta del medico competente competente. Vigilanza e controllo sull’attività del medico competente Tutela delle lavoratrici madri mediante accertamento delle condizioni lavorative e ambientali di rischio per le gravidanze 33 Il servizio SPISAL assistenza e informazione Partecipazione e realizzazione di corsi di formazione / informazione Progettazione e realizzazione di interventi di educazione e promozione alla salute Divulgazione di documentazione scientifica, tecnica e normativa Dati statistici ed epidemiologici su infortuni e malattie professionali Pareri su soluzioni di bonifica ambientale o di antinfortunistica 34 17 24/11/2013 Il servizio SPISAL attività amministrative-autorizzative Valutazione requisiti di idoneità e salubrità dei nuovi laboratori (pareri igienico-sanitari al Comune per i permessi di costruire) Concessioni di deroghe (all’uso di DPI, all’uso di laboratori in locali interrati) Rilascio e rinnovo delle patenti di abilitazione all’impiego dei gas tossici Vidimazione dei registri infortuni Ricezione di comunicazioni, notifiche o registri obbligatori: notifica per apertura cantieri ex art. 99 D.Lgs. 81/2008; notifica costruzione o ampliamenti di laboratori ex art. 67 D.Lgs 2008; notifica o presentazione piani di lavori per rimozione/smaltimento/bonifica di materiali contenenti amianto; registro degli esposti (cancerogeni, agenti biologici, amianto); relazione annuale sulle attività di rimozione materiali contenenti amianto 35 Il servizio SPISAL vigilanza Verifica dell'attuazione delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro: applicazione del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs 758/94 Controllo dei fattori di nocività attraverso misurazioni dei principali inquinanti ambientali Riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e malattia professionale 36 18 24/11/2013 lI sistema sanzionatorio D. Lgs. 758/94 Provvedimenti che vengono adottati a seguito di ispezione: VERBALE DI CONTRAVVENZIONE CON PRESCRIZIONI VERBALE CON DISPOSIZIONI PROVVEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE 37 lI sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94 VERBALE DI ISPEZIONE CON DISPOSIZIONI • • • • • VIENE PORTATO A CONOSCENZA: – Legale rappresentante – RLS aziendale NON SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI; SONO PROVVEDIMENTI PRESI DALL’ORGANO DI VIGILANZA S.P.I.S.A.L. PER MIGLIORARE L L’APPLICAZIONE APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE O DI BUONA PRASSI, ADOTTATE VOLONTARIAMENTE DAL DATORE DI LAVORO (ART. 302-BIS) VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE PUO’ ESSERE FATTO RICORSO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ENTRO 30 GG. 38 19 24/11/2013 lI sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94 VERBALE DI CONTRAVVENZIONE CON PRESCRIZIONI • VIENE PORTATO A CONOSCENZA del: – Contravventore – Legale rappresentante – RLS aziendale la prescrizione su cosa fare e in che modo – Procuratore della Repubblica • • • • SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI; VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE NON PUO’ ESSERE FATTO RICORSO VIENE AVVIATA L’AZIONE PENALE da parte della Procura 39 lI sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94 VERBALE DI CONTRAVVENZIONE Viene portato a conoscenza: • Legale rappresentante e contravventore • RLS aziendale • • Contestazione Violazione di legge Prescrizione su cosa fare e in che modo Tempo necessario per regolarizzare Verifica S.P.I.S.A.L. Non adempimento Ad Adempimento i t Ammissione pagamento Segnalazione Magistratura PROCESSO Pagamento sanzione 1/4 del massimo entro 30 giorni Comunicazione magistratura Notizia di Reato Verbale Procedimento sospeso fino a comunicazione S.P.I.S.A.L. 40 COM. MAG. ESTINZIONE REATO 20 24/11/2013 Il sistema Istituzionale di Vigilanza Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) Tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione d ll norme di prevenzione delle i e iigiene i sull llavoro 41 INAIL Sono tenuti a stipulare l’assicurazione: • i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti o parasubordinati nelle attività individuate come rischiose: – svolte con uso di macchine, apparecchi o impianti, – svolte in ambienti organizzati in opere e servizi, – complementari o sussidiarie alle attività rischiose • gli artigiani titolari (assicurano se stessi) • i lavoratori autonomi dell’agricoltura (assicurano se stessi) • le casalinghe (assicurano se stesse) Il costo dell’assicurazione è definito premio 42 21 24/11/2013 INAIL Le forme di tutela assicurativa: • Indennità per la mancata retribuzione del periodo di inabilità temporanea al lavoro che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni viene erogata dal 4° giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione di malattia fino alla guarigione e viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91 giorno fino alla guarigione clinica. • Indennizzo per la diminuita capacità lavorativa e per il danno permanente dell’integrità psicofisica (danno biologico conseguente ad inabilità permanente) viene erogato per le lesioni con grado di menomazione compreso fra il 6% e il 100%, senza riferimento alla retribuzione ma secondo le tabelle delle menomazioni e del danno biologico; con un grado di menomazione superiore al 16% si presume che sussista anche un danno patrimoniale calcolato in base alla tabella dei coefficienti • Alle casalinghe viene corrisposta una rendita proporzionale all’entità dell’invalidità subita purché uguale o superiore al 33% 43 INAIL Altre prestazioni • Rendita di p passaggio gg p per silicosi e asbestosi • Rendita ai superstiti (rendita mensile, assegno per spese funerarie, assegno speciale continuativo mensile) • Assegno per assistenza personale continuativa • Assegno per incollocabilità • Erogazione integrativa per i grandi invalidi • Protesi e presidi • Cure termali e soggiorni climatici • Cure ambulatoriali 44 22 24/11/2013 Il sistema Istituzionale di Vigilanza ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE ((INPS)) Eroga le rendite pensionistiche di fine lavoro e la prestazione economica sostitutiva della retribuzione in caso di assenza per incapacità temporanea assoluta al lavoro dovuta a malattia o a gravidanza. 45 Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro MODULO BASE CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI 23 24/11/2013 1930: Codice Penale RIMOZIONE ED OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE Art. 437 Rimozione dolosa od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da… 1942: Codice Civile RESPONSABILITÀ DELL’IMPRENDITORE Art. 2050 Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno Art. 2087 Tutela delle condizioni del lavoro L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro 24 24/11/2013 1948: Costituzione Italiana TUTELA DELLA SALUTE Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini La responsabilità penale è personale (Titolo I - Rapporti civili - Art. 27) La repubblica p tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32) 1948: Costituzione Italiana TUTELA DEL LAVORO Titolo III: rapporti economici Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni Art. 37 - La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari di per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale Art. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana 25 24/11/2013 Norme generali di sicurezza sul lavoro Norme di sicurezza e igiene con sanzioni penali per chi le trasgredisce e istituzione dell’organo di controllo (Ispettorato del lavoro) DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 520/55 Riorganizzazione del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale DPR 303/56 Norme generali per l’igiene sul lavoro DPR 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni Norme generali di sicurezza sul lavoro Tutele per le categorie di lavoratori più deboli p DPR: 1124/65 Testo unico sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali L. 977/67 Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti DPR: 1204/71 Tutela delle lavoratrici madri 26 24/11/2013 Norme generali di sicurezza sul lavoro Normativa di derivazione comunitaria D.Lgs. 277/91 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto, rumore D.Lgs. 626/94 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro D.Lgs: g 459/96 Caratteristiche di sicurezza delle macchine D.Lgs. 494/96 Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Il D.Lgs 626/94 Aspetti innovativi Prevenzione basata su procedure (conoscenza dei pericoli e programmazione delle misure di tutela) Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore) Organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti alle misure di emergenza, coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori edili, …) Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante del sistema produttivo Riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal rapporto uomomacchine/ambiente/sostanze pericolose 27 24/11/2013 Evoluzione della Prevenzione Anni ’50 (primi DPR sulla sicurezza): Filosofia della protezione: • Eliminazione o riduzione delle condizioni pericolose Anni 90 (direttive europee e decreto 626) Filosofia della prevenzione: • Riconoscimento preventivo dei rischi e predisposizione delle misure per agire sulle azioni pericolose Anni 2000 (Testo Unico) Filosofia della programmazione e organizzazione della sicurezza per conferire effettività ed efficacia all’azione di prevenzione: • Predisposizione dei sistemi di controllo dell’efficacia e dell’efficienza delle misure adottate • Ripartizione intersoggettiva dell’obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli della linea gerarchico-funzionale Il D.Lgs 81/2008 Abroga e sostituisce gran parte della precedente disciplina in materia di sicurezza sul lavoro E’ entrato in vigore il 15 maggio 2008 Sommario E’ composto da 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati E Titolo I – Disposizioni Generali Titoli dal II al XI – Disposizioni Speciali Titolo XII – Disposizioni in materia penale e procedura penale Titolo XIII – Norme transitorie e finali 28 24/11/2013 Il D.Lgs 81/2008 Si applica a tutti i Settori, pubblici e privati • Forze armate e di Polizia • Vigili del fuoco • Soccorso alpino, difesa civile e servizi di protezione civile • Strutture penitenziarie, giudiziarie, di sicurezza e di ordine pubblico • Scuole e università • Organizzazioni di volontariato • Mezzi di trasporto aerei e marittimi • Biblioteche, musei, archivi e strutture sottoposte a vincoli di tutele dei beni artistici, storici e culturali • Attività a bordo di navi, ambito portuale e settore della pesca Il D.Lgs 81/2008 Si applica a tutti i tipi di Contratto • contratti di somministrazione • distacco del lavoratore • lavoratore pubblico con dipendenza funzionale presso altre amministrazioni • lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi • prestazioni occasionali di tipo accessorio: • lavoro a domicilio e contratto collettivo dei proprietari di fabbricati: • lavoro a distanza con impiego di attrezzature informatiche: 29 24/11/2013 Il D.Lgs 81/2008 Si applica a tutti i tipi di Lavoratore: • Lavoratore subordinato con o senza retribuzione • Soggetto S tt che h svolge l un’attività ’ tti ità nell’ambito ll’ bit d dell’organizzazione ll’ i i d dell DdL • Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria opera per per conto dell’ente stesso • Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d’opera nell’ambito della organizzazione stessa • Benificiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro • Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si f faccia i uso di laboratori, l b t i agenti ti chimici, hi i i fifisici i i o bi biologici l i i e attrezzature tt t iin genere compreso i VDT • Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile • Lavoratori socialmente utili • Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26) • Componenti dell’impresa familiare (si applica solo l’articolo 21) Il D.Lgs 81/2008 Art 21: lavoratori autonomi, imprese familiari Obblighi: • Utilizzare attrezzature di lavoro conformi Arresto fino a un mese Ammenda da 200 a 600 euro • Munirsi e utilizzare i DPI • Munirsi della tessera di riconoscimento Sanzione amministrativa da da 50 a 300 euro Facoltà (con oneri a proprio carico): • Beneficiare sorveglianza sanitaria • Partecipare ai corsi di formazione 30 24/11/2013 Il D.Lgs 81/2008 Art 26: disposizioni per contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione Obblighi del committente: • Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle ditte appaltatrici e dei lavoratori autonomi • Verifica iscrizione CCIA • Acquisizione di autocertificazione • Specifica i costi relativi alla sicurezza (nel contratto di appalto) • Fornisce informazioni dettagliate sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza • Coopera e coordina alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi interferenziali elaborando il DUVRI (allegato al contratto d’appalto) Documento scritto anche in caso di contratti verbali e per imprese attualmente esonerate dal DVR scritto Il DUVRI non serve per: • lavori di natura intellettuale • lavori di durata inferiore a due gg (senza rischi particolari) • forniture di materiali o attrezzature Obblighi dell’impresa esecutrice (o lavoratore autonomo): • Il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice o il lavoratore autonomo deve munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia generalità del lavoratore e l’indicazione del DdL Sanzione amministrativa da da 50 a 300 euro I contenuti del D.Lgs 81/2008 MODULO BASE CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI 31 24/11/2013 Titolo II e allegato IV “Luoghi di lavoro” Costituito da 7 articoli e 1 allegato con i requisiti degli ambienti di lavoro Definizione di “Luoghi di pertinenza dell’azienda” Luoghi g destinati ad ospitare p p posti di lavoro ubicati sia all’interno che in ogni g luogo g di pertinenza dell’impresa Campi, boschi e altri terreni facenti parte dell’azienda agricola o forestale Il DdL deve garantire locali con le carateeristiche dell’allegato IV Stabilità e solidità Altezza, cubatura e superficie Parametri di aero-illuminazione naturali e artificiali Vie di circolazione, passaggi, porte, scale Locali di riposo, servizi igienici, spogliatoi Dif Difesa contro t glili iinquinanti i ti Misure contro l’incendio e l’esplosione e per il primo soccorso Lavori in vasche, canalizzazioni, serbatoi e simili Disposizioni relative alle aziende agricole Divieto di utilizzare locali interrati o seminterrati Obbligo di notifica allo SPISAL per nuovi insediamenti produttivi Titolo III e allegati V-IX “Attrezzature di lavoro e DPI” Il Titolo III è suddiviso in tre capi Capo I “Attrezzature da lavoro” Articoli dal 69 al 73 Allegati V, VI e VII Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuale” Articoli dal 74 al 79 Allegato VIII Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche” Articoli dal 80 al 86 Allegato IX 32 24/11/2013 Titolo III capo I “Uso attrezzature di lavoro” Definizioni: Uso: qualsiasi impiego (messa in o fuori servizio, trasporto, manutenzione, pulizia, etc) Att Attrezzatura: t qualsiasi l i i macchina, hi apparecchio hi utensile t il o iimpianto i t Lavoratore esposto: lavoratore che si trova in tutto o in parte in una zona pericolosa Operatore: lavoratore incaricato dell’uso della attrezzatura di lavoro Le attrezzature di lavoro devono: essere conformi a norme e regolamenti e rispettare i requisiti degli allegati V e VI rispettare i principi dell’ergonomia dei posti di lavoro e non creare rischi da interferenza con quelle già in uso essere controllate con la periodicità prevista dall’allegato VII avere un documento attestante l’ultimo controllo con esito positivo per essere utilizzate fuori sede usate da personale che abbia ricevuto una particolare formazione Titolo III capo II “Dispositivi di Protezione Individuale o DPI” Definizione: “qualsiasi attrezzatura e suo accessorio, destinata ad essere indossata p di p proteggerlo gg contro uno o p più rischi q quando dal lavoratore allo scopo non sia possibile evitarli con misure tecniche o organizzative o con mezzi di protezione collettiva” Obblighi di: datore di lavoro Analisi, individuazione e valutazione Assegnazione e formazione/addestramento Manutenzione e pulizia Procedure per riconsegna e deposito lavoratori Uso Cura Riconsegna Criteri per l’individuazione e l’uso: allegato VIII 33 24/11/2013 Titolo III capo III “Impianti e apparecchiature elettriche” Obblighi del datore di lavoro: valutazione del rischio elettrico adozione di procedure di uso e manutenzione atte a garantire la permanenza del livello di sicurezza effettuare verifiche periodiche e verbalizzarne l’esito qualificare (formazione) i lavoratori che operano su parti elettriche secondo le norme tecniche (CEI 11-27 – PES – PAV) Requisiti di sicurezza: Gli impianti e attrezzature elettriche devono essere progettati progettati, costruiti e realizzati a regola d’arte come definite dall’allegato IX: elenco norme di buona tecnica: UNI, CEI, CEN, CENELEC, IEC, ISO tabella con le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protetti Titolo IV e allegati X - XXIII “Cantieri temporanei e mobili” Il Titolo IV è suddiviso in tre capi Capo I “Misure Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” Articoli dal 88 al 104 Allegati X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” q Otto sezioni: articoli dal 105 al 156 Allegati: XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII Capo III “Sanzioni” Articoli dal 157 al 160 34 24/11/2013 Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri Aspetti principali Il responsabile dei lavoro diventa una figura obbligatoria e coincide con: Progettista g p per la fase di p progettazione g dell’opera p Direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera Vengono definiti i requisiti e le responsabilità di: Committente: Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione Verifica l’idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese che operano nel cantiere Richiede alle imprese la dichiarazione sull’organico Nomina i coordinatori per la sicurezza e ne controlla l’operato Inoltra la notifica preliminare Redazione del PSC e del fascicolo Controlla l’operato delle imprese Lavoratori autonomi, datori di lavoro delle varie imprese e dell’impresa affidataria Viene introdotta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri Contenuto degli allegati X “Elenco dei lavori edili o di ingegneria g g civile” XI “Elenco dei lavori comportanti rischi particolari” XII “Contenuto della notifica preliminare” XIII “Prescrizioni per servizi igienico-assistenziali per posti di lavoro” XIV “Contenuti minimi del corso per Coordinatori per la sicurezza sicurezza” XV “Contenuti minimi dei Piani di sicurezza: PSC e POS” XVI “Contenuto del fascicolo con le caratteristiche dell’opera” XVII “Criteri per verificare l’idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi” 35 24/11/2013 Capo II Lavori in quota Definizione: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile Contenuti delle sezioni: campo di applicazione disposizioni di carattere generale scavi e fondazioni ponteggi t i e iimpalcature l t iin llegname ponteggi fissi ponteggi mobili costruzioni edilizie demolizioni Capo II Lavori in quota Contenuti degli allegati XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi XX Costruzione e impiego di scale portatili XXI a) Corsi di formazione per addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi b) Corsi per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi XXII Contenuti minimi del Pi.M.U.S. XXIII Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre 36 24/11/2013 Titolo V “Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro” Costituito da 6 articoli (dal 161 al 166) e da 9 allegati Definizioni di Segnaletica di sicurezza Segnale di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio o di soccorso e di informazione Cartello Colore di sicurezza Simbolo o pittogramma Segnale luminoso e acustico C Comunicazione i i verbale b l eS Segnale l gestuale t l Obblighi del Datore di Lavoro: Adottare la segnaletica qualora non sia possibile eliminare i rischi con le misure tecniche e organizzative Informare e formare i lavoratori sul significato della segnaletica adottata Titolo V “Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro” Contenuti degli allegati: prescrizioni XXIV generali per la segnaletica di sicurezza XXV generali per i cartelli segnaletici XXVI per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni XXVII per la segnaletica delle attrezzature antincendio XXVIII a) per la segnalazione di ostacoli e pericoli b) per la segnalazione delle vie di circolazione XXIX per i segnali luminosi XXX per i segnali acustici XXXI per la comunicazione verbale XXXII per i segnali gestuali 37 24/11/2013 Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi” Costituito da 5 articoli (dal 167 al 171) e da 1 allegato Definizioni: Movimentazione manuale dei carichi: operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, biomeccanico in particolare dorso dorsolombari Patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi” Obblighi del Datore di Lavoro: Adottare misure tecniche, organizzative e ambientali per ridurre i rischi Informare, formare e addestrare i lavoratori sulle caratteristiche del peso, sulle modalità di corretta esecuzione delle azioni e sulle manovre da adottare Organizzare la sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione e dei fattori individuali di rischio C t Contenuto t dell’allegato d ll’ ll t XXXIII: XXXIII elementi per la valutazione del rischio lavorativo fattori individuali di rischio, riferimento a norme tecniche (ISO 11228) 38 24/11/2013 Titolo VII “Videoterminali” Costituito da 8 articoli (dal 172 al 179) e da 1 allegato Definizioni: Videoterminale (VDT): schermo alfanumerico o grafico Posto di lavoro: l’insieme comprendente attrezzature munite di VDT, tastiera o altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, software, accessori, apparecchiature connesse (telefono, unità a dischi, modem, stampante, supporto documenti, sedia, piano di lavoro) nonchè ambiente circostante Lavoratore: persona che utilizza il VDT in modo sistematico o abituale per 20 ore alla settimana dedotte le pause Pause: interruzioni della attività a rischio della durata di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa al VDT, oppure di durata diversa stabilita da CCNL Titolo VII “Videoterminali” Obblighi del Datore di Lavoro: adottare misure tecniche tecniche, organizzative e ambientali con particolare riguardo ai rischi per la vista, ai problemi di postura e affaticamento fisico e mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale Informare e formare i lavoratori Organizzare la sorveglianza sanitaria Contenuto dell’allegato g XXXIV: Requisiti q minimi Attrezzature (schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile, computer portatile) Ambiente (spazio, illuminazione, riflessi e abbagliamenti, rumore, radiazioni, microclima) Interfaccia elaboratore/uomo (software) 39 24/11/2013 Titolo VIII “Agenti Fisici” Il Titolo VIII è suddiviso in 6 capi e 3 allegati Capo I “Disposizioni generali” Articoli dal 180 al 186 Capo II “Rumore” Articoli dal 187 al 198 Capo III “Vibrazioni” Articoli dal 199 al 205 Allegato XXXV (indicazioni per le misure e la valutazione) Capo p IV “Campi p elettromagnetici” g Articoli dal 206 al 212 Allegato XXXVI (indicazioni per le misure e la valutazione) Capo V “Radiazioni ottiche artificiali” Articoli dal 213 al 218 Allegato XXXVII (indicazioni per le misure e la valutazione) Capo VI Sanzioni Titolo VIII “Agenti Fisici” Capo I: disposizioni generali comuni a tutti gli agenti fisici Valutazione del rischio Elaborato scritto, inserito nel DVR, da rifare ogni 4 anni, contenente le misurazioni effettuate secondo: Norme tecniche: UNI, CEI, CEN, ISO Buone prassi: elaborate da: Regioni, ISPESL, INAIL e Org. Parit Linee guida: emanate dal Coord. Tecn. Regioni Da personale tecnico qualificato Giustificazione: possibile per situazioni sicuramente sotto ai valori di riferimento Misure tecniche per ridurre o eliminare i rischi alla fonte Introduzione di valori limite di esposizione e valori di azione Informazione e formazione ai lavoratori Sorveglianza sanitaria (annuale), diversa per agente (vedi vari capi) 40 24/11/2013 Titolo IX “Sostanze pericolose” Il Titolo IX è suddiviso in 4 capi e 6 allegati Capo I “Disposizioni Disposizioni generali generali” Articoli dal 221 al 232 Allegati XXXVIII, XXXIX, XL, XLI Capo II “Agenti cancerogeni e mutageni” Articoli dal 233 al 245 Allegati g XLII e XLIII Capo III “Amianto” Articoli dal 246 al 261 Capo VI Sanzioni Titolo IX “Sostanze pericolose” Definizioni: Agenti chimici e agenti chimici pericolosi Attività che comporta esposizione ad agenti chimici Valore limite di esposizione professionale (elenco allegato XXXVIII) Valori limite biologici (elenco allegato XXXIX) Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute Valutazione del rischio Elaborato scritto da inserirsi nel DVR aziendale, contenente eventuali misure ambientali, biologiche e sanitarie, rifatto periodicamente Disposizioni p in caso di incidenti o di emergenze g Informazione e formazione ai lavoratori Divieti (elenco allegato XL) Sorveglianza sanitaria (annuale) con visita di fine rapporto di lavoro Registro degli esposti per cancerogeni e amianto 41 24/11/2013 Titolo X “Agenti biologici” Costituito da 21 articoli (dal 237 al 286) e da 5 allegati Definizioni: Agente biologico: Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, cultura cellulare o endoparassita che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Classificati in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico Titolo X “Agenti biologici” Obblighi del Datore di Lavoro: Misure tecniche, organizzative e igieniche per ridurre i rischi, limitando il n° degli esposti Misure specifiche per strutture sanitarie, veterinarie, laboratori, stabulari e processi industriali Misure di emergenza in caso di dispersione Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori Sorveglianza sanitaria e registrazione degli esposti Contenuto degli allegati: XLIV XLV XLVI XLVII XLVIII Elenco esemplificativo di attività lavorative Segnale di rischio biologico Elenco degli agenti biologici classificati Specifiche sulle misure e sui livelli di contenimento Specifiche per i processi industriali 42 24/11/2013 Titolo XI “Atmosfere esplosive” Costituito da 11 articoli (dal 287 al 297) e da 3 allegati Definizione di atmosfera esplosiva (ATEX): miscela con aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri Titolo XI “Atmosfere esplosive” Obblighi del Datore di Lavoro: Prevenire la formazione delle ATEX Evitare E it l’accensione l’ i d delle ll ATEX Attenuare gli effetti di un’esplosione Valutare il rischio: Probabilità e durata della presenza di ATEX Probabilità e fonti di accensione comprese le scariche elettrostatiche Caratteristiche dell’impianto, sostanze usate, processi Entità degli effetti prevedibili Contenuto degli allegati: XLIX aree in cui possono formarsi ATEX L prescrizioni minime di sicurezza LI segnale di avvertimento per indicare le aree 43 24/11/2013 ASPETTI SANZIONATORI aspetti generali Sanzioni Penali: alternatività fra arresto e ammenda DdL e dirigente Arresto: da un minimo di 2 a un massimo di 8 mesi A Ammenda: d d da un minimo i i di 800 ad d un massimo i di 15 15.000 000 euro Preposto Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di 8 mesi Ammenda: da un minimo di 300 a un massimo di 4.000 euro Lavoratore Arresto: da un minimo di 15 giorni a un massimo di 4 mesi Ammenda: da un minimo di 100 a un massimo di 600 euro Fabbricanti e fornitori Arresto da un minimo di 4 a un massimo di 8 mesi Ammenda da un minimo di 15.000 a un massimo di 45.000 euro Medico Competente Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di tre mesi Ammenda: da un minimo di 200 a un massimo di 5.000 euro ASPETTI SANZIONATORI aspetti generali Sanzioni Amministrative Datore di Lavoro e Dirigente da un minimo di 500 a un massimo di 18.000 euro Preposto da un minimo di 1.200 a un massimo di 3.600 euro Lavoratore da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro M di C Medico Competente t t da un minimo di 1.000 a un msaaimo di 10.500 euro 44 24/11/2013 ASPETTI SANZIONATORI aspetti generali LAVORATORE AUTONOMO Per la violazione all’art. 21 comma 1: let. a): attrezzature non a norma let. b): carenza di DPI Arresto: fino a un mese o Ammenda: da 200 a 600 Per la violazione dell’art. 21 comma 1let. c) oppure dell’art. 20 comma 3: mancanza tesserino Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro I soggetti della prevenzione MODULO BASE CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI 45 24/11/2013 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale • Datore di lavoro, dirigente, preposto • Lavoratore L t • Responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione • Il medico competente • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza • Addetti alle emergenze (prevenzione incendi incendi, pronto soccorso, evacuazione) • Progettisti, fabbricanti, fornitori, rivenditori • Lavoratori autonomi DATORE DI LAVORO Chi è Settore privato Persona fisica titolare del rapporto di lavoro,responsabile dell’impresa o dello stabilimento avente poteri decisionali o di spesa Settore pubblico Dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario, pur senza qualifica dirigenziale, quando sia preposto p p ad un ufficio avente autonomia g gestionale Non solo l’imprenditore in senso stretto, ma anche tutti coloro che, pur mancando di tale qualifica, si avvalgono ugualmente di prestazioni altrui rese sotto il vincolo della dipendenza o, comunque, in condizioni di assoggettamento a direttive impartite per lo svolgimento di una attività lavorativa avente anche scopi di semplice istruzione o addestramento professionale 46 24/11/2013 DATORE DI LAVORO: Che cosa deve fare Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza Eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte Adottare misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali, con priorità per la protezione collettiva rispetto a quella individuale Fornire la segnaletica di sicurezza e di avvertimento Rispettare i principi ergonomici nella Designare il responsabile del SPP, il MC (ove previsto), gli addetti alle emergenze e al pronto soccorso a e effettuare ettua e la a sorveglianza so eg a a sanitaria sa ta a quando qua do necessaria ecessa a Far Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti Predisporre la manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti Prevedere misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione) Organizzare la riunione periodica almeno una volta l’anno DATORE DI LAVORO Contratto d’appalto Verifica l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo Fornisce informazioni sui rischi specifici presenti nella propria azienda Acquisisce informazioni sui rischi specifici presenti nella attività effettuata dalla ditta esterna Coordina e promuove il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione (rischi da interferenza) Coopera alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione 47 24/11/2013 DIRIGENTE Chi è Persona particolarmente qualificata preposta alla direzione dell’azienda o dello stabilimento o di settori di essa Che cosa deve fare • Predisporre le misure di sicurezza specifiche • Impartire istruzioni ed ordini per la migliore esecuzione del lavoro • Vigilare affinchè le istruzioni vengano eseguite ( controllo sul posto) • Ove non possa essere presente incaricare sorveglianti o preposti, affinchè svolgano mansioni di controllo e vigilanza • Controllare preventivamente l’efficienza e l’idoneità delle attrezzature e impianti PREPOSTO Chi è E’ l’ultimo anello della gerarchia aziendale prima dei lavoratori; di solito coincide con il capo reparto, caposquadra o assistente edile, capoufficio Che cosa deve fare • Vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali di sicurezza • Richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali di sicurezza • Segnalare ai superiori se si presentano rischi non previsti nella valutazione • Curare il mantenimento delle condizioni di sicurezza • Controllare la buona realizzazione delle opere 48 24/11/2013 LAVORATORE Chi è Lavoratore subordinato • presta p il p proprio p lavoro alle dipendenze p di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato Equiparato al lavoratore subordinato • Soci lavoratori di cooperative o di società anche di fatto • Utenti di servizi di orientamento o di formazione scolastica universitaria, scolastica, universitaria di formazione avviati presso un datore di lavoro per perfezionamento professionale • Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici biologici LAVORATORE Che cosa deve fare Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla gerarchia aziendale (datore di lavoro, dirigente, preposto) Utilizzare correttamente macchine, impianti e dispositivi di sicurezza e di protezione Segnalare immediatamente le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi Non manomettere i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza Sottoporsi ai controlli sanitari previsti (obbligatori) 49 24/11/2013 SOGGETTI ESTERNI Obblighi PROGETTISTI Nella progettazione di edifici, macchine e impianti, rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute e scelgono macchine e dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti FABBRICANTI ED INSTALLATORI Non vendono, né noleggiano, né concedono in uso o forniscono la locazione finanziaria di macchine, attrezzature e impianti non rispondenti alla legislazione vigente INSTALLATORI E MONTATORI Installano e montano gli impianti, le macchine e altri mezzi tecnici secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro e secondo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Che cos’è Insieme di persone (Responsabile e Addetti), sistemi e mezzi, finalizzati alla prevenzione e protezione dai rischi lavorativi nell’azienda Ruolo Collaborazione / consulenza al datore di lavoro Cosa deve fare • • • • Riconoscere i pericoli e valutare i rischi Individuare le necessarie misure preventive e protettive Organizzare la gestione delle emergenze Proporre i programmi di in in-formazione formazione per tutti i lavoratori Responsabilità • Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro • Responsabilità penali e civili in caso di infortunio per negligenza o imperizia (su decisione della magistratura) • Responsabilità professionale nei confronti del datore di lavoro 50 24/11/2013 Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza Chi è Personale dipendente eletto o designato di norma da tutti i lavoratori Compiti • Essere portavoce dei lavoratori su problemi riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro • Essere promotore di proposte per le misure di prevenzione • Essere consultato e informato sulla valutazione dei rischi e infortuni • Fare osservazioni agli Enti di vigilanza durante l’spezione e ricevere da loro informazioni • Ricorrere alla autorità se ritiene che le misure adottate non siano idonee Responsabilità Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro Ha responsabilità morali nei confronti dei colleghi che li hanno eletti INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO Chi sono Personale dipendente nominato dal Datore di Lavoro, opportunamente formato Q Quanti ti sono In base alle dimensioni dell’azienda, ai rischi, ai turni, etc Compiti • Soccorrere chiunque si trovi in azienda o cantiere • Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso • Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza interferenze) • Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale • Collaborare alle prove di evacuazione Responsabilità Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro Devono soccorrere l’infortunato altrimenti commettono “omissione di soccorso” (C.P. art. 593) 51 24/11/2013 INCARICATI ALL’ANTINCENDIO Chi sono Personale dipendente nominato dal Datore di Lavoro, opportunamente formato Quanti sono In base alle dimensioni dell’azienda, ai rischi, ai turni, etc Compiti • Sorveglianza, controllo visivo (anche quotidiano) su porte, segnaletica, luci, estintori • Controlli periodici (almeno semestrali) su funzionalità degli impianti antincendio • Segnalare i malfunzionamenti • Collaborazione con i Vigili del Fuoco Responsabilità Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro Devono soccorrere l’infortunato altrimenti commettono “omissione di soccorso” (C.P. art. 593) MEDICO COMPETENTE Chi è Medico specialista in medicina del lavoro, collaboratore / consulente del datore di lavoro Che cosa deve fare • • • • • • • • Effettua le visite mediche ed esprime il giudizio di idoneità Istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e i registri degli esposti Ispeziona gli ambienti di lavoro Informa i lavoratori sul significato, risultato e modalità delle visite Collabora alla valutazione dei rischi Collabora all’istituzione del Servizio di Primo Soccorso Aziendale Collabora alla formazione e informazione dei lavoratori Riferisce i risultati della sorveglianza sanitaria in foma anonima e collettiva 52 24/11/2013 Il Lavoratore Autonomo MODULO BASE CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI Differenze tra Lavoratore Autonomo e Subordinato LAVORATORE AUTONOMO LAVORATORE SUBORDINATO Art. 2222 c.c. Art. 2094 c.c. … persona [che] si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente … È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore dell imprenditore. Art. 2095 c.c. I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. 53 24/11/2013 SUBORDINAZIONE Cosa è L’elemento che distingue il lavoro subordinato da quello autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia: • soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che determina modi e tempi dell’esecuzione dell’opera • che discende dall’emanazione di ordini specifici … e … • dall’esercizio di assidua attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa SUBORDINAZIONE Cosa è Elementi tipici della subordinazione sono: • Sottoposizione del lavoratore nell’organizzazione del datore di lavoro • La natura del contratto è un’attività e non un risultato • Obbligo di un determinato orario di lavoro, più o meno flessibile, ma determinato • Continuità della prestazione • Luogo di lavoro • Retribuzione fissa e determinata • Assenza di rischio imprenditoriale per il lavoratore 54 24/11/2013 Differenza tra Lavoratore Autonomo e Impresa Il lavoratore autonomo è un artigiano che svolge la propria attività da solo solo, senza l’aiuto di propri dipendenti o equiparati (quindi senza organizzazione) e che s’impegna a portare a compimento una determinata opera (risultato) che gli è stata affidata dal committente con gestione a proprio rischio ai sensi del codice civile. L’impresa è un’attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi esercitata professionalmente da un imprenditore che a tal fine organizza i beni (locali macchine (locali, macchine, attrezzature, mobili, ecc.) e le persone da lui dipendenti. Lavoratore Autonomo Chi è D.Lgs. 81/2008 - art. 89, comma 1, lettera d) d) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. è un artigiano che svolge la propria attività da solo, senza soci né dipendenti ss’impegna impegna a portare a compimento una determinata opera che gli è stata affidata dal committente con gestione a proprio rischio ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile 55 24/11/2013 Lavoratore Autonomo Obblighi D.Lgs. g 81/2008, articolo 3, comma 11: Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26. Lavoratore Autonomo Obblighi D.Lgs. 81/2008, articolo 21, comma 1: … i lavoratori autonomi … devono: – utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; – munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; – munirsi i i di apposita it ttessera di riconoscimento i i t corredata d t di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 56 24/11/2013 Lavoratore Autonomo Facoltà D.Lgs. 81/2008, articolo 21, comma 2: … i lavoratori autonomi … possono (con oneri a proprio carico): – beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; – partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Lavoratore Autonomo Obblighi ulteriori Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” • Si deve adeguare alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza art. 94 • Deve attuare quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento e dal piano operativo di sicurezza art. 100, comma 3 57 24/11/2013 Lavoratore Autonomo Obblighi ulteriori Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” • Divieto di effettuare qualsiasi deposito sui ponti di servizio e sulle impalcature, eccetto quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi necessari ai lavori • Fare in modo che il peso dei materiali e delle persone sia sempre inferiore alla resistenza strutturale del ponteggio e che lo spazio occupato dai materiali consenta i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro art. 124 Lavoratore Autonomo Obblighi ulteriori Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” • Divieto di gettare dall’alto elementi del ponteggio art. 138, comma 3 • Divieto di salire e scendere lungo i montanti dei ponteggi art. 138, comma 4 • Divieto di lavorare sui muri in demolizione (salvo per i muri di altezza inferiore ai due metri) art. 152, comma 2 58 24/11/2013 Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo 1. Inidoneità appalto: quando un committente affida l’appalto dei lavori ad un lavoratore autonomo pur sapendo d che, h data d t la l ti tipologia l i d deii llavorii affidati, ffid ti il lavoratore autonomo dovrà necessariamente avvalersi di altro personale (lavoratori autonomi e/o altre imprese) 2. Prestazione di manodopera: quando il lavoratore autonomo viene impiegato da un’impresa come mero prestatore di lavoro 3. Società di fatto: quando il lavoratore autonomo ottiene un lavoro in appalto che da solo non sarebbe in grado di portare a termine e, quindi, chiama in suo aiuto altri lavoratori autonomi Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo 1. Inidoneità appalto D.Lgs. 81/2008 - art. 89, comma 1, lettera l): l) Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro,, di macchine e di attrezzature,, in riferimento ai lavori da realizzare 59 24/11/2013 Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo 1. Inidoneità appalto La verifica dell’idoneità tecnico p professionale Il committente (o il responsabile dei lavori) deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui all’allegato XVII Art. 90, comma 9, lettera a) In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria ffid t i verifica ifi l’id l’idoneità ità ttecnico-professionale i f i l d deii subappaltatori e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri allegato XVII comma 3 Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo 1. Inidoneità appalto Criteri per verificare l’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi allegato XVII comma 2 • Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto • Documentazione attestante la conformità delle macchine e attrezzature e opere provvisionali • Elenco dei Dispositivi p di Protezione Individuale usati • Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti • Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al DM 24 ottobre 2004 60 24/11/2013 Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo 1. Inidoneità appalto Appalti che NON possono essere affidati a lavoratori autonomi • costruzione di un’abitazione • completo rifacimento delle strutture interne di un appartamento • pittura esterna di un edificio, dove sia necessario montare impalcature per lavori in quota • manutenzione straordinaria di un tetto con necessità di montare un’impalcatura per l’accesso in quota • lavori di montaggio e smontaggio d’impalcature • lavori edili in genere dove la movimentazione dei materiali e delle attrezzature non può essere effettuata da una persona sola (per peso o dimensioni eccessive) Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo 1. (In)idoneità appalto Appalti che POSSONO essere affidati a lavoratori autonomi – – – – pittura interna delle pareti di un appartamento rifacimento delle piastrelle di bagni e cucine manutenzione di infissi, balaustre, ringhiere piccoli lavori edili, facendo attenzione alla movimentazione manuale dei materiali e delle attrezzature, poiché è necessario assicurarsi che possa essere eseguita da una singola persona Si tratta cioè di tipologie di appalto dove il lavoro di una singola persona è adeguato 61 24/11/2013 Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo 2. Prestazione di manodopera Si ha prestazione di manodopera quando il lavoratore autonomo svolge la propria attività sotto la direzione altrui senza autonomia operativa, quando la natura del contratto è un’attività lavorativa e non un risultato. È il caso di un’impresa che utilizza i lavoratori autonomi per eludere le norme poste a tutela del lavoro subordinato, b di t iintendendo t d d cosìì risparmiare i i suii costi ti d deii contributi, malattia, ferie, ecc.. Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo 2. Prestazione di manodopera Il datore di lavoro che inserisce nell’organizzazione g della propria impresa un lavoratore autonomo, assume nei confronti dell’autonomo gli stessi obblighi che ha verso i propri lavoratori subordinati: in tale caso viene a cadere l’elemento fondamentale, cioè “l’assenza di vincolo di subordinazione”, che caratterizza il lavoratore autonomo così come definito all’art.89 comma 1 d)) Conferenza Stato-Regioni “Indicazioni operative in merito ad alcuni aspetti del Titolo IV capo I” del 26/05/2010 62 24/11/2013 Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo 3. Società di fatto Qualora il lavoratore autonomo eserciti la propria attività in collaborazione con altri lavoratori autonomi autonomi, che pur non essendo dipendenti svolgono sotto la sua direzione, lavori di ugual natura all’interno di un cantiere, si configura il caso di vere e proprie società di fatto in cui il primo dei soggetti citati si connota come datore di lavoro degli altri. Ciò presuppone una situazione di interdipendenza l’uno dall’altro, facendo cadere il requisito dell’autonomia, configurando fi d conseguentemente, t t una iimpresa di ffatto, tt soggetta all’applicazione di tutte le disposizioni previste dalla normativa prevenzionistica (non più solo l’art. 21) Circ. Regione Veneto del 29/01/2010 Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo Conseguenze L’utilizzo improprio dei lavoratori autonomi comporta contravvenzioni t i i alle ll norme sulla ll sicurezza i e salute l t nei luoghi di lavoro: • per il committente dei lavori e per l’imprenditore nell’ipotesi di contratto d’appalto stipulato in carenza dei requisiti-tecnico professionali • per l’imprenditore, nell’ipotesi di mera di prestazione di manodopera d • per i lavoratori autonomi stessi, nell’ipotesi di società di fatto 63 24/11/2013 Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo Conseguenze per il committente / imprenditore per appalto non idoneo Se il committente affida ad un lavoratore autonomo un appalto che palesemente non può svolgere da solo, contravviene all’articolo 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. L’art. 157, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo Conseguenze per imprenditore per prestazione di manodopera Il datore di lavoro che utilizza i lavoratori autonomi eludendo la normativa sul lavoro subordinato, incorre nella contravvenzione, per lo meno, dei seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008: • articolo 18, comma 1, lettera g), mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria, ove prevista, che prevede l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro; • articolo 36, comma 2, mancata informazione, che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro; • articolo 37, comma 1, mancata formazione, che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro; • articolo 18, comma 1, lettera d), mancata fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale, ove necessari, che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro 64 24/11/2013 Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo Conseguenze per imprenditore per prestazione di manodopera Il datore di lavoro che utilizza i lavoratori autonomi eludendo la normativa sul lavoro subordinato, incorre anche nelle conseguenze di cui all’Art. 26, comma 4, D.Lgs 81/2008: • “Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i d danni i per i qualili il llavoratore, t di dipendente d t d dall’appaltatore ll’ lt t od dall subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo Conseguenze per imprenditore per prestazione di manodopera Il d datore t di llavoro che h utilizza tili i llavoratori t i autonomi t i eludendo l d d la normativa sul lavoro subordinato, incorre anche nelle conseguenze di cui al D.Lgs 276/2003 – Legge Biagi: • Attività di somministrazione non autorizzata: ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro • Attività di intermediazione non autorizzata: pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 1500 a euro 7500 • Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo 65 24/11/2013 Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo Conseguenze per imprenditore per prestazione di manodopera Il datore di lavoro che utilizza i lavoratori autonomi eludendo la normativa sul lavoro subordinato, incorre anche nelle conseguenze di cui al Codice penale – Art. 603-bis • Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, sfruttamento mediante violenza, violenza minaccia, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo Conseguenze per il lavoratore autonomo che costituisce una società di fatto Il lavoratore autonomo che organizza concretamente l’attività dei propri colleghi “autonomi” è soggetto alle sanzioni previste a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs 81/08: Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 1, lettere b), b) d) ed e), e) gravano altresì su colui il quale quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. 66 24/11/2013 Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo Conseguenze per il lavoratore autonomo che costituisce una società di fatto • Il codice civile vieta il subappalto nei lavori privati, privati salvo autorizzazione da parte del committente. • L’appaltatore, impresa o lavoratore autonomo, accettando un contratto d’appalto dove non è menzionata la facoltà di subappalto s’impegna a portare a termine l’obbligazione con la propria organizzazione e con la propria forza lavoro. • Pertanto, chi accetta tale appalto e poi subappalta tutto o parte del lavoro senza il consenso del committente, viola il contratto con probabile richiesta di rescissione e di risarcimento. Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo Soluzioni possibili Affidare l’appalto ad impresa con idonei requisiti tecnicoprofessionali Il committente i e l’imprenditore l’i di d dovranno rescindere i d il contratto con i lavoratori autonomi e appaltare i lavori a imprese con idonei requisiti tecnico-professionali, come stabilito dall’articolo 90 e dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Assumere i lavoratori autonomi Nel caso di mera prestazione di manodopera, l’imprenditore dovrà assumere i lavoratori autonomi che ha utilizzato come prestatori di lavoro. Costituzione di una società o altra forma di associazione Se un gruppo di lavoratori autonomi ha l’opportunità di un appalto e decidono di portarlo avanti in collaborazione tra loro, possono costituire una società (S. N. C. – S. R. L. – S. a S. - …) o una “Associazione in Partecipazione” 67 24/11/2013 Infortuni e malattie professionali nei lavoratori autonomi MODULO BASE CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI Numero dei lavoratori nel Veneto 1.800.000 90.000 88.000 1.750.000 86.000 1.700.000 84.000 1.650.000 82.000 1.625.435 80.000 1.600.000 77.267 78.000 1.550.000 76.000 1.500.000 74.000 1 450 000 1.450.000 72.000 70.000 1.400.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Addetti totali Lavoratori Autonomi Nel 2010 c’erano circa 77.000 Lavoratori Autonomi, pari al 5% sul totale addetti 68 24/11/2013 Lavoratori Autonomi e comparti produttivi Percentuale dei Lavoratori Autonomi rispetto al totale degli addetti dello stesso comparto nel Veneto 25,0% 20,0% legno costruzioni 15,0% trasporti metalmeccanica 10,0% servizi 5,0% 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Numero degli infortuni nel Veneto 80.000 4.000 70.000 3.500 60.000 3.000 50.000 2.500 40.000 2.000 30.000 1.500 20.000 1.000 10.000 500 0 Lavoratori autonomi Totale infortuni Numero infortuni riconosciuti (esclusi itinere, colf, sportivi, studenti) 0 2000 2001 2002 Totale infortuni riconosciuti 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Infortuni riconosciuti LAVORATORI AUTONOMI Nel 2010 sono avvenuti circa 2.000 infortuni fra i Lavoratori Autonomi 69 24/11/2013 Incidenza degli infortuni nel Veneto Incidenza per sede azienda per tutti i comparti Incidenza calcolata su tutti gli infortuni riconosciuti 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 Totale lavoratori 2006 2007 2008 2009 2010 Lavoratori autonomi L’incidenza di infortuni x 1.000 addetti scende di più nei lavoratori autonomi; nel 2010 è inferiore all’incidenza del totale lavoratori. Incidenza degli infortuni gravi Infortuni con prognosi superiore a 30 giorni o invalidanti 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale lavoratori Lavoratori autonomi L’incidenza x 1.000 addetti degli infortuni gravi è nettamente maggiore nei Lavoratori Autonomi 70 24/11/2013 Incidenza degli infortuni mortali e invalidanti 4,00 3,50 3 00 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totale lavoratori 2007 2008 2009 2010 Lavoratori autonomi L’incidenza x 1.000 addetti degli infortuni mortali e invalidanti è più che raddoppiata nei Lavoratori Autonomi Numero delle malattie professionali nel Veneto periodo 2000-2010 2000 2010 Disturbi psichici Ipoacusia e sordità Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo e neuropatie periferiche Malattie dell'apparato respiratorio Tumore maligno della pleura Tumori Altre malattie TOTALE Lavoratori non Autonomi 28 2.979 Lavoratori autonomi 1 75 3.011 618 87 86 93 6.902 269 8 1 6 9 369 TOTALE 29 3.054 3.280 626 88 92 102 7.271 Valutazione più difficile perché non sempre la malattia è collegabile all’azienda responsabile 71 24/11/2013 Numero delle malattie professionali nel Veneto Percentuale per tipo di malattia denunciata: confronto fra totale addetti e Lavoratori Autonomi Totale malattie Malattie dell'apparato respiratorio 8,6% Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo e neuropatie periferiche 45,1% Tumore maligno Tumori della pleura 1,3% 1,2% Altre malattie 1,4% Disturbi psichici 0,4% Ipoacusia e sordità 42,0% LAV. AUTONOMI Malattie dell'apparato respiratorio 2,2% Tumore maligno Tumori della pleura 1,6% 0,3% Altre malattie 2,4% Disturbi psichici 0,3% Ipoacusia e sordità 20,3% Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo e neuropatie periferiche 72,9% Fra i Lavoratori Autonomi vengano segnalati di più i disturbi alla schiena (dolori, ernie discali, atrosi) e quelli agli ari superiori (tunnel carpale, tendiniti, etc). Fra i lavoratori dipendenti vengono segnalate più frequentemente le sordità 72