24/11/2013
Definizione
parole-chiave
MODULO
BASE
CORSO DI FORMAZIONE PER
LAVORATORI AUTONOMI
1
CONCETTI E DEFINIZIONI
SALUTE
Stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un’assenza di
malattia o di infermità (OMS 1946 e TU)
Si ricordi che:
come scritto nell'art. 32 della
Costituzione,
Cost
tu o e, la
a salute
sa ute rappresenta
app ese ta
un bene e un diritto fondamentale
ed inalienabile di ogni essere umano,
nonché un interesse della collettività
2
1
24/11/2013
CONCETTI E DEFINIZIONI
DANNO
Una qualunque alterazione, transitoria o
permanente, dell'organismo, di una sua parte
o di una sua funzione
Esempi:
- una frattura
- la perdita di una mano
- un'infezione delle vie urinarie
- la silicosi
- una gastrite da stress
3
CONCETTI E DEFINIZIONI
PERICOLO o fonte di pericolo o fattore di rischio
Proprietà o qualità intrinseca
di un determinato fattore
avente il potenziale
di causare danni (TU)
In altre parole:
• Ambienti
• Materiali
• Attrezzature
• Impianti
• Metodi di lavoro
la presenza di sostanze chimiche,
agenti biologici, fenomeni fisici, oggetti,
azioni o relazioni caratterizzati dalla
possibilità di nuocere quando raggiungono
una certa dimensione o forza
4
2
24/11/2013
CONCETTI E DEFINIZIONI
RISCHIO
Probabilità che sia raggiunto
gg
il limite potenziale
p
di
danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad
un determinato fattore o agente, oppure alla loro
combinazione (TU)
O meglio:
Combinazione (prodotto) di probabilità (P) e
di gravità (D) dei possibili danni alla salute in
una situazione pericolosa (R = P x D)
Altre formule: R = P x D x F (con F: frequenza/durata esposizione)
R = α x Pd x D – β x Pb x B
(con Pd: probabilità del danno, Pb: probabilità del
beneficio, B: entità del beneficio, α e β: coefficienti
di tipo soggettivo)
5
CONCETTI E DEFINIZIONI
INCIDENTE
- Evento non voluto, potenzialmente in grado di
provocare danni a cose o persone
- Evento che ha prodotto danni solo materiali
Convenzionalmente: infortunio mancato
mancato. E
E’ detto
anche evento sentinella perché
un numero elevato di incidenti
caratterizza una situazione a
forte rischio d’infortunio
6
3
24/11/2013
CONCETTI E DEFINIZIONI
INFORTUNIO (sul lavoro)
Evento lesivo che si verifica in modo improvviso ed imprevisto
per causa violenta in occasione di lavoro
… dal quale possono derivare:
la morte, un’inabilità permanente (parziale o assoluta) o
un’inabilità temporanea (parziale o assoluta) che comporta
l’astensione dal lavoro (definizione assicurativa)
… nel quale si riconoscono tutte le seguenti
caratteristiche:
• rilevanza clinica (criterio di gravità)
• nesso causa-effetto (criterio di causalità)
• danno a breve distanza di tempo (criterio cronologico)
7
CONCETTI E DEFINIZIONI
MALATTIA (professionale)
Patologia specifica la cui causa, che agisce sempre in
modo graduale e progressivo, è direttamente ed
immediatamente identificabile in un fattore di rischio
presente nell'ambiente di lavoro
In generale: Ogni alterazione della salute che non
sia attribuibile ad un infortunio
8
4
24/11/2013
CONCETTI E DEFINIZIONI
1.
2
2.
3.
4.
PERICOLO O FATTORE DI RISCHIO (HAZARD)
ESPOSIZIONE (EXPOSURE)
RISCHIO (RISK)
DANNO (INJURY, DAMAGE)
CORRELATI TRA LORO NELLA SEQUENZA LOGICO-CRONOLOGICA
PERICOLO
ESPOSIZIONE
RISCHIO
DANNO
9
CONCETTI E DEFINIZIONI
PREVENZIONE
Tutte le azioni che p
possono essere messe in atto allo
scopo di evitare il verificarsi di un evento dannoso
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie
per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno (TU)
La prevenzione è:
Primaria - eliminazione/contenimento dei fattori di
rischio per malattia o infortunio
Secondaria - diagnosi precoce del danno alla
salute, prima che si manifestino i sintomi e il
danno diventi irreversibile
Terziaria - misure per impedire che un danno, già
10
presente, possa aggravarsi
5
24/11/2013
CONCETTI E DEFINIZIONI
INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA
(esempio relativo ad inquinanti aerodispersi)
Eliminazione
sostanza nociva
Modifica processo
produttivo
Interventi
alla
sorgente
Modifica impianto
Manutenzione
Pulizia
Modifica organizz.
del lavoro
Controllo ritmi
produttivi
11
CONCETTI E DEFINIZIONI
INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA
(esempio relativo ad inquinanti aerodispersi)
Aspirazione
localizzata
Interventi
sulla
propagazione
Ventilazione
generale
Modifica
organizz. lavoro
Spazio
Lay-out
12
6
24/11/2013
CONCETTI E DEFINIZIONI
INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA
(esempio relativo ad inquinanti aerodispersi)
Dispositivi di
protezione individuale
Interventi
sull uomo
sull’uomo
Chiusura in
cabina
bi
Modifica organizz.
lavoro
Riduzione tempo
di esposizione
Informazione
13
CONCETTI E DEFINIZIONI
INTERVENTI DI PREVENZIONE SECONDARIA
SORVEGLIANZA
SANITARIA
per gli esposti
a fattori di rischio
professionali
14
7
24/11/2013
CONCETTI E DEFINIZIONI
PROTEZIONE
Insieme di misure e dispositivi, collettivi o
individuali, idonei a ridurre l’esposizione al rischio
In altri termini:
la misura di prevenzione tende ad abbattere la
probabilità che si verifichi il danno
danno, mentre la
misura di protezione tende a ridurre la gravità
del danno stesso (entrambe concorrono a
diminuire il rischio)
15
CONCETTI E DEFINIZIONI
I FATTORI DI RISCHIO – CLASSIFICAZIONE TRADIZIONALE
I° GRUPPO
II° GRUPPO
III° GRUPPO
IV° GRUPPO
V° GRUPPO
F.D.R. fisici
F.D.R. chimici
e biologici
F.D.R. da
lavoro fisico
F.D.R. da organiz.
del lavoro
F.D.R. di
infortunio
- Lavoro
muscolare
statico
- Lavoro
muscolare
dinamico
- Posture
incongrue
- Turnazione
- Clima
psicologico
- Lavoro
frustrante
- Lavoro
ansiogeno
- Pendolarismo
- Valore
sociale del
lavoro
- Rumore
- Microclima
- Illuminazione
- Radiazioni
non ionizz.
- Radiazioni
ionizzanti
- Vibrazioni
- Pressione
atmosferica
- Calore
- Corrente
elettrica
- Sostanze
aerodisperse
- Sostanze
allo stato
liquido
- Sostanze
solide
- Virus
- Batteri
- Parassiti
- Miceti
- Sicurezza
di macchine
ed impianti
- Modalità o
procedure
di lavoro
- Dispositivi
di protezione
individuali
- Formazione
professionale
- Addestram. e
informazione
16
8
24/11/2013
CONCETTI E DEFINIZIONI
I FATTORI DI RISCHIO – ALTRA CLASSIFICAZIONE
PER LA SICUREZZA
(Rischi di natura
infortunistica)
PER LA SALUTE
(Rischi di natura
igienico ambientale)
PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE
(Rischi trasversali)
Strutture
Agenti Chimici
Macchine
Agenti Fisici
Organizzazione
del lavoro
Fattori psicologici
I i ti El
Impianti
Elettrici
tt i i
Incendio-esplosioni
A
Agenti
ti Bi
Biologici
l i i
F tt i ergonomici
Fattori
i i
17
CONCETTI E DEFINIZIONI
COME SI AFFRONTA IL PROBLEMA DEI RISCHI
Individuazione
d l pericolo
del
i l
AMBITO DELLA
GESTIONE DEL RISCHIO
Valutazione
del rischio
Scelta delle
soluzioni
Attuazione
delle soluzioni
AMBITO DELLA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Valutazione
dei risultati
18
9
24/11/2013
CONCETTI E DEFINIZIONI
VALORE DEL RISCHIO
R = PXG
P
= PROBABILITÀ
G
= GRAVITÀ
19
CONCETTI E DEFINIZIONI
LA MATRICE DEL RISCHIO - ESEMPIO
4
8
12
16
non
significativo
i ifi ti
moderato
3
6
9
12
non
moderato
grave
2
4
6
8
1
2
3
4
gravità
20
10
24/11/2013
CONCETTI E DEFINIZIONI
I DESCRITTORI DELLA PROBABILITA’ (P) – ESEMPIO
Scala qualitativa della PROBABILITA’ (P) di un evento dannoso
Valore
Livello
Descrittori
1
Bassissima
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
- Non sono noti episodi simili
- Il fatto può provocare un danno solo per la concomitanza di
più eventi poco probabili ed indipendenti
2
Mediobassa
- Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa
- Sono noti solo rarissimi episodi simili
- Il fatto può provocare un danno solo in circostanze
sfortunate
3
Medio-alta
- Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa
- È noto qualche episodio analogo
- Il fatto può provocare un danno, anche se non in modo
automatico o diretto
4
Elevata
- Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore
- Sono noti numerosi episodi simili
- Esiste un rapporto di causa-effetto tra il fatto ed il danno 21
ipotizzato
CONCETTI E DEFINIZIONI
I DESCRITTORI DELLA GRAVITA’ (D) - ESEMPIO
Scala qualitativa della GRAVITA’ (D) di un evento dannoso
Valore
Livello
Descrittori
1
Trascurabile
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
rapidamente reversibile
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
2
Modesta
- Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile
- Esposizione cronica con effetti reversibili
3
Notevole
- Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità
permanente parziale
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o
parzialmente invalidanti
4
Ingente
- Infortunio o esposizione con effetti letali o di invalidità
permanente totale
- Esposizione cronica con effetti letali o totalmente
invalidanti
22
11
24/11/2013
CONCETTI E DEFINIZIONI
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Correlazione tra valore del rischio ed azioni da intraprendere
R >8
Azioni correttive indilazionabili
R 4 - 8 Azioni correttive necessarie
da programmare con urgenza
g
da
R 2 - 3 Azioni correttive/migliorative
programmare nel breve-medio termine
R =1
Azioni migliorative da programmare
nel medio-lungo termine
23
CONCETTI E DEFINIZIONI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
“Valutazione globale e documentata di tutti i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano
la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e
ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
salute e sicurezza” (TU)
24
12
24/11/2013
CONCETTI E DEFINIZIONI
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RISCHI PER LA SICUREZZA Sup. Antisdrucciolo
Scarpe
Occhiali
Salvavita
Grembiule
Estintori
Strutture attrezzature
Impianti elettrici
Sostanze pericolose
Incendio-esplosioni
Ripari
Segregazione
Sostituzione
Separazione
RISCHI PER LA SALUTE
Circuito a ciclo chiuso
Insonorizzazione dei macchinari
Vaccinazione
Aspirazioni
localizzate
Tappi auricolari
Stivali
Definire delle procedure
Preparazione postazione di lavoro
Adeguato rapporto
Uomo / Lavoro
Schermi
Agenti chimici
Agenti fisici
Agenti biologici
RISCHI DI TIPO
ORGANIZZATIVO
Organizzazione del lavoro
Fattori psicologici
Fattori ergonomici
Condizioni di lavoro
25
Gli enti della prevenzione
MODULO
BASE
CORSO DI FORMAZIONE PER
LAVORATORI AUTONOMI
26
13
24/11/2013
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
 Servizi
 Vigili
SPISAL delle ASL
del fuoco
 Ministero
per lo sviluppo economico per il settore minerario
 Regioni
e Province Autonome per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali
 Il
Ministero del Lavoro (Servizi Ispettivi delle Direzioni Territoriali del
Lavoro) anche in materia di sicurezza e salute del lavoro nelle
seguenti attività e informandone preventivamente le ASL:

Costruzioni edili o di genio civile,
civile lavori in sotterraneo e gallerie anche
comportanti l’impiego di esplosivi;

Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

Ulteriori lavori comportanti rischi particolarmente levati individuati da
un DPCM
27
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA
SUL LAVORO (I.S.P.E.S.L.) oggi INAIL
S
C
Sede
Centrale: Roma
 Omologazione
 Ricerca
 Informazione
Sedi Periferiche Regionali*:
Prime verifiche su:
• Ascensori e mezzi di sollevamento
• Apparecchi
pp
ap
pressione e g
generatori di vapore
p
• Idroestrattori a forza centrifuga
Controlli a campione su:
• Protezione contro le scariche atmosferiche
• Impianto di terra in locali ordinari
• Impianti di terra in ambienti a maggior rischio di incendio
28
* Sede Regionale Veneta: Mestre - Corso del Popolo, 133 - Tel. 041/950896
14
24/11/2013
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE VENETO
(A.R.P.A.V.)
Servizio Antinfortunistica e Impiantistica
delle sedi provinciali
Verifiche periodiche su
Ascensori e mezzi di sollevamento
I i ti elettrici
Impianti
l tt i i speciali
i li e di messa a tterra
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
Apparecchi a pressione e generatori di vapore
Idroestrattori a forza centrifuga
29
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
(ex Ispettorato del Lavoro)
Servizio Ispettivo del Lavoro - Ministero del Lavoro
compiti di vigilanza e controllo sul lavoro in genere
Contratti
Orario
Libretto di lavoro
Minimo paga e prospetti paga
Minori avviati al lavoro
Lavoratrici madri
Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali
Verifica delle modalità di infortunio (ex inchiesta pretorile)
Indagini di PG su delega della Autorità Giudiziaria
Dal 1997 anche vigilanza tecnica nei lavori edili
30
15
24/11/2013
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
Ente del Ministero dell’Interno
Servizio Ispettivo per le attività produttive
e per le altre attività soggette alla normativa
di prevenzione incendi
Vigilanza sulla prevenzione incendi
Informazione, consulenza, assistenza
Attività autorizzativa
31
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO delle ASL ((SPISAL))
mission istituzionale
– la prevenzione delle malattie professionali e
degli infortuni causati o correlati al lavoro
– il miglioramento del benessere del lavoratore
strumenti
– assistenza
– informazione
– vigilanza
32
16
24/11/2013
Il servizio SPISAL
attività sanitarie
Certificazioni
idoneità
C tifi
i i di id
ità all llavoro (minori,
( i i utilizzo
tili
di esplosivi,
l i i
conduzione caldaie a vapore, impiego di gas tossici, attività di
autoriparazione, responsabile impianti a fune, maestri di sci, ecc).
Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente
Visite specialistiche in medicina del lavoro per consulenza a
medici di base e ospedalieri.
Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie) su
richiesta del medico competente
competente.
Vigilanza e controllo sull’attività del medico competente
Tutela delle lavoratrici madri mediante accertamento delle
condizioni lavorative e ambientali di rischio per le gravidanze
33
Il servizio SPISAL
assistenza e informazione
Partecipazione e realizzazione di corsi di
formazione / informazione
Progettazione e realizzazione di interventi di
educazione e promozione alla salute
Divulgazione di documentazione scientifica, tecnica
e normativa
Dati statistici ed epidemiologici su infortuni e
malattie professionali
Pareri su soluzioni di bonifica ambientale o di
antinfortunistica
34
17
24/11/2013
Il servizio SPISAL
attività amministrative-autorizzative
Valutazione requisiti di idoneità e salubrità dei nuovi laboratori (pareri
igienico-sanitari al Comune per i permessi di costruire)
Concessioni di deroghe (all’uso di DPI, all’uso di laboratori in locali
interrati)
Rilascio e rinnovo delle patenti di abilitazione all’impiego dei gas tossici
Vidimazione dei registri infortuni
Ricezione di comunicazioni, notifiche o registri obbligatori:
notifica per apertura cantieri ex art. 99 D.Lgs. 81/2008;
notifica costruzione o ampliamenti di laboratori ex art. 67 D.Lgs 2008;
notifica o presentazione piani di lavori per rimozione/smaltimento/bonifica
di materiali contenenti amianto;
registro degli esposti (cancerogeni, agenti biologici, amianto);
relazione annuale sulle attività di rimozione materiali contenenti amianto
35
Il servizio SPISAL
vigilanza
Verifica dell'attuazione delle norme in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro: applicazione
del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs 758/94
Controllo dei fattori di nocività attraverso
misurazioni dei principali inquinanti ambientali
Riconoscimento delle cause e delle responsabilità
nei casi di infortunio e malattia professionale
36
18
24/11/2013
lI sistema sanzionatorio D.
Lgs. 758/94
Provvedimenti che vengono adottati a
seguito di ispezione:
VERBALE DI
CONTRAVVENZIONE
CON PRESCRIZIONI
VERBALE CON
DISPOSIZIONI
PROVVEDIMENTO DI
REGOLARIZZAZIONE
37
lI sistema sanzionatorio
D.Lgs. 758/94
VERBALE DI ISPEZIONE
CON DISPOSIZIONI
•
•
•
•
•
VIENE PORTATO A CONOSCENZA:
– Legale rappresentante
– RLS aziendale
NON SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;
SONO PROVVEDIMENTI PRESI DALL’ORGANO DI VIGILANZA S.P.I.S.A.L.
PER MIGLIORARE L
L’APPLICAZIONE
APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE O DI
BUONA PRASSI, ADOTTATE VOLONTARIAMENTE DAL DATORE DI
LAVORO (ART. 302-BIS)
VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE
PUO’ ESSERE FATTO RICORSO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE ENTRO 30 GG.
38
19
24/11/2013
lI sistema sanzionatorio
D.Lgs. 758/94
VERBALE DI CONTRAVVENZIONE
CON PRESCRIZIONI
•
VIENE PORTATO A CONOSCENZA del:
– Contravventore
– Legale rappresentante
– RLS aziendale la prescrizione su cosa fare e in che modo
– Procuratore della Repubblica
•
•
•
•
SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;
VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE
NON PUO’ ESSERE FATTO RICORSO
VIENE AVVIATA L’AZIONE PENALE da parte della Procura
39
lI sistema sanzionatorio
D.Lgs. 758/94
VERBALE DI CONTRAVVENZIONE
Viene portato a conoscenza:
• Legale rappresentante e contravventore
• RLS aziendale
•
•
Contestazione Violazione di legge
Prescrizione su cosa fare e in che modo
Tempo necessario per regolarizzare
Verifica S.P.I.S.A.L.
Non adempimento
Ad
Adempimento
i
t
Ammissione pagamento
Segnalazione
Magistratura
PROCESSO
Pagamento sanzione 1/4
del massimo entro 30 giorni
Comunicazione
magistratura
Notizia di Reato
Verbale
Procedimento
sospeso
fino a
comunicazione
S.P.I.S.A.L.
40
COM. MAG. ESTINZIONE REATO
20
24/11/2013
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
Tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici
derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa
ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile
conseguente all’evento subito dai propri dipendenti,
salvo i casi in cui, in sede penale o civile, sia riconosciuta
la sua responsabilità per reato commesso con violazione
d ll norme di prevenzione
delle
i
e iigiene
i
sull llavoro
41
INAIL
Sono tenuti a stipulare l’assicurazione:
• i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti o
parasubordinati nelle attività individuate come rischiose:
– svolte con uso di macchine, apparecchi o impianti,
– svolte in ambienti organizzati in opere e servizi,
– complementari o sussidiarie alle attività rischiose
• gli artigiani titolari (assicurano se stessi)
• i lavoratori autonomi dell’agricoltura (assicurano se stessi)
• le casalinghe (assicurano se stesse)
Il costo dell’assicurazione è definito premio
42
21
24/11/2013
INAIL
Le forme di tutela assicurativa:
• Indennità per la mancata retribuzione del periodo di inabilità temporanea
al lavoro che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni
viene erogata dal 4° giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione di malattia
fino alla guarigione e viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera: 60% fino al 90°
giorno e 75% dal 91 giorno fino alla guarigione clinica.
• Indennizzo per la diminuita capacità lavorativa e per il danno permanente
dell’integrità psicofisica (danno biologico conseguente ad inabilità
permanente)
viene erogato per le lesioni con grado di menomazione compreso fra il 6% e il 100%, senza
riferimento alla retribuzione ma secondo le tabelle delle menomazioni e del danno
biologico; con un grado di menomazione superiore al 16% si presume che sussista anche
un danno patrimoniale calcolato in base alla tabella dei coefficienti
• Alle casalinghe viene corrisposta una rendita proporzionale all’entità
dell’invalidità subita purché uguale o superiore al 33%
43
INAIL
Altre prestazioni
• Rendita di p
passaggio
gg p
per silicosi e asbestosi
• Rendita ai superstiti (rendita mensile, assegno per spese
funerarie, assegno speciale continuativo mensile)
• Assegno per assistenza personale continuativa
• Assegno per incollocabilità
• Erogazione integrativa per i grandi invalidi
• Protesi e presidi
• Cure termali e soggiorni climatici
• Cure ambulatoriali
44
22
24/11/2013
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE
((INPS))
Eroga le rendite pensionistiche di fine lavoro
e la prestazione economica sostitutiva della retribuzione
in caso di assenza per incapacità temporanea assoluta
al lavoro dovuta a malattia o a gravidanza.
45
Lo sviluppo del sistema
legislativo in materia
di sicurezza sul lavoro
MODULO
BASE
CORSO DI FORMAZIONE PER
LAVORATORI AUTONOMI
23
24/11/2013
1930: Codice Penale
RIMOZIONE ED OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE
Art. 437
Rimozione dolosa od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti o apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito
con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un
infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Art. 451
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili
apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o
al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a
un anno o con la multa da…
1942: Codice Civile
RESPONSABILITÀ DELL’IMPRENDITORE
Art. 2050
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa,
per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se
non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno
Art. 2087
Tutela delle condizioni del lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro
24
24/11/2013
1948: Costituzione
Italiana
TUTELA DELLA SALUTE
Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini
La responsabilità penale è personale
(Titolo I - Rapporti civili - Art. 27)
La repubblica
p
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti
(Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)
1948: Costituzione
Italiana
TUTELA DEL LAVORO
Titolo III: rapporti economici
Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni
Art. 37 - La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione
Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari di
per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale
Art. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana
25
24/11/2013
Norme generali di
sicurezza sul lavoro
Norme di sicurezza e igiene con sanzioni penali per chi le trasgredisce e
istituzione dell’organo di controllo (Ispettorato del lavoro)
DPR 547/55
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
DPR 520/55
Riorganizzazione del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
DPR 303/56
Norme generali per l’igiene sul lavoro
DPR 164/56
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni
Norme generali di
sicurezza sul lavoro
Tutele per le categorie di lavoratori
più deboli
p
DPR: 1124/65
Testo unico sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali
L. 977/67
Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
DPR: 1204/71
Tutela delle lavoratrici madri
26
24/11/2013
Norme generali di
sicurezza sul lavoro
Normativa di derivazione comunitaria
D.Lgs. 277/91
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a
piombo, amianto, rumore
D.Lgs. 626/94
Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro
D.Lgs:
g 459/96
Caratteristiche di sicurezza delle macchine
D.Lgs. 494/96
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Il D.Lgs 626/94
Aspetti innovativi
Prevenzione basata su procedure (conoscenza dei pericoli e
programmazione delle misure di tutela)
Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla
responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro,
lavoratore)
Organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali
(RSPP, RLS, Addetti alle misure di emergenza, coordinatori per la
progettazione ed esecuzione lavori edili, …)
Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante del sistema
produttivo
Riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal rapporto uomomacchine/ambiente/sostanze pericolose
27
24/11/2013
Evoluzione della
Prevenzione
Anni ’50 (primi DPR sulla sicurezza):
Filosofia della protezione:
• Eliminazione o riduzione delle condizioni pericolose
Anni 90 (direttive europee e decreto 626)
Filosofia della prevenzione:
• Riconoscimento preventivo dei rischi e predisposizione delle
misure per agire sulle azioni pericolose
Anni 2000 (Testo Unico)
Filosofia della programmazione e organizzazione della
sicurezza per conferire effettività ed efficacia all’azione di
prevenzione:
• Predisposizione dei sistemi di controllo dell’efficacia e
dell’efficienza delle misure adottate
• Ripartizione intersoggettiva dell’obbligo di sicurezza e salute fra i
ruoli della linea gerarchico-funzionale
Il D.Lgs 81/2008
Abroga e sostituisce gran parte della precedente disciplina in materia di
sicurezza sul lavoro
E’ entrato in vigore il 15 maggio 2008
Sommario
E’ composto da 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati
E
Titolo I – Disposizioni Generali
Titoli dal II al XI – Disposizioni Speciali
Titolo XII – Disposizioni in materia penale e procedura penale
Titolo XIII – Norme transitorie e finali
28
24/11/2013
Il D.Lgs 81/2008
Si applica a tutti i Settori, pubblici e privati
• Forze armate e di Polizia
• Vigili del fuoco
• Soccorso alpino, difesa civile e servizi di protezione civile
• Strutture penitenziarie, giudiziarie, di sicurezza e di ordine pubblico
• Scuole e università
• Organizzazioni di volontariato
• Mezzi di trasporto aerei e marittimi
• Biblioteche, musei, archivi e strutture sottoposte a vincoli di tutele dei
beni artistici, storici e culturali
• Attività a bordo di navi, ambito portuale e settore della pesca
Il D.Lgs 81/2008
Si applica a tutti i tipi di Contratto
• contratti di somministrazione
• distacco del lavoratore
• lavoratore pubblico con dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni
• lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi
• prestazioni occasionali di tipo accessorio:
• lavoro a domicilio e contratto collettivo dei proprietari di
fabbricati:
• lavoro a distanza con impiego di attrezzature informatiche:
29
24/11/2013
Il D.Lgs 81/2008
Si applica a tutti i tipi di Lavoratore:
• Lavoratore subordinato con o senza retribuzione
• Soggetto
S
tt che
h svolge
l un’attività
’ tti ità nell’ambito
ll’ bit d
dell’organizzazione
ll’
i
i
d
dell DdL
• Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria
opera per per conto dell’ente stesso
• Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d’opera
nell’ambito della organizzazione stessa
• Benificiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza
studio-lavoro
• Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si
f
faccia
i uso di laboratori,
l b t i agenti
ti chimici,
hi i i fifisici
i i o bi
biologici
l i i e attrezzature
tt
t
iin genere
compreso i VDT
• Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della
Protezione Civile
• Lavoratori socialmente utili
• Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26)
• Componenti dell’impresa familiare (si applica solo l’articolo 21)
Il D.Lgs 81/2008
Art 21: lavoratori autonomi, imprese familiari
Obblighi:
• Utilizzare attrezzature di lavoro conformi
Arresto fino a un mese
Ammenda da 200 a 600 euro
• Munirsi e utilizzare i DPI
• Munirsi della tessera di riconoscimento
Sanzione amministrativa da
da 50 a 300 euro
Facoltà (con oneri a proprio carico):
• Beneficiare sorveglianza sanitaria
• Partecipare ai corsi di formazione
30
24/11/2013
Il D.Lgs 81/2008
Art 26: disposizioni per contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione
Obblighi del committente:
• Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle ditte appaltatrici e dei lavoratori autonomi
• Verifica iscrizione CCIA
• Acquisizione di autocertificazione
• Specifica i costi relativi alla sicurezza (nel contratto di appalto)
• Fornisce informazioni dettagliate sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza
• Coopera e coordina alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi
interferenziali elaborando il DUVRI (allegato al contratto d’appalto)
Documento scritto anche in caso di
contratti verbali e per imprese
attualmente esonerate dal DVR
scritto
Il DUVRI non serve per:
• lavori di natura intellettuale
• lavori di durata inferiore a due gg (senza rischi particolari)
• forniture di materiali o attrezzature
Obblighi dell’impresa esecutrice (o lavoratore autonomo):
• Il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice o il lavoratore autonomo deve
munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia generalità del lavoratore e
l’indicazione del DdL
Sanzione amministrativa da da
50 a 300 euro
I contenuti del D.Lgs
81/2008
MODULO
BASE
CORSO DI FORMAZIONE PER
LAVORATORI AUTONOMI
31
24/11/2013
Titolo II e allegato IV “Luoghi di
lavoro”
Costituito da 7 articoli e 1 allegato con i requisiti degli ambienti di lavoro
Definizione di “Luoghi di pertinenza dell’azienda”


Luoghi
g destinati ad ospitare
p
p
posti di lavoro ubicati sia all’interno che in ogni
g luogo
g di
pertinenza dell’impresa
Campi, boschi e altri terreni facenti parte dell’azienda agricola o forestale
Il DdL deve garantire locali con le carateeristiche dell’allegato IV









Stabilità e solidità
Altezza, cubatura e superficie
Parametri di aero-illuminazione naturali e artificiali
Vie di circolazione, passaggi, porte, scale
Locali di riposo, servizi igienici, spogliatoi
Dif
Difesa
contro
t glili iinquinanti
i
ti
Misure contro l’incendio e l’esplosione e per il primo soccorso
Lavori in vasche, canalizzazioni, serbatoi e simili
Disposizioni relative alle aziende agricole
Divieto di utilizzare locali interrati o seminterrati
Obbligo di notifica allo SPISAL per nuovi insediamenti produttivi
Titolo III e allegati V-IX “Attrezzature di
lavoro e DPI”
Il Titolo III è suddiviso in tre capi
Capo I “Attrezzature da lavoro”


Articoli dal 69 al 73
Allegati V, VI e VII
Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuale”


Articoli dal 74 al 79
Allegato VIII
Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”

Articoli dal 80 al 86

Allegato IX
32
24/11/2013
Titolo III capo I
“Uso attrezzature di lavoro”
Definizioni:




Uso: qualsiasi impiego (messa in o fuori servizio, trasporto,
manutenzione, pulizia, etc)
Att
Attrezzatura:
t
qualsiasi
l i i macchina,
hi
apparecchio
hi utensile
t
il o iimpianto
i t
Lavoratore esposto: lavoratore che si trova in tutto o in parte in una
zona pericolosa
Operatore: lavoratore incaricato dell’uso della attrezzatura di lavoro
Le attrezzature di lavoro devono:





essere conformi a norme e regolamenti e rispettare i requisiti degli
allegati V e VI
rispettare i principi dell’ergonomia dei posti di lavoro e non creare rischi
da interferenza con quelle già in uso
essere controllate con la periodicità prevista dall’allegato VII
avere un documento attestante l’ultimo controllo con esito positivo per
essere utilizzate fuori sede
usate da personale che abbia ricevuto una particolare formazione
Titolo III capo II
“Dispositivi di Protezione Individuale o
DPI”
Definizione:
“qualsiasi attrezzatura e suo accessorio, destinata ad essere indossata
p di p
proteggerlo
gg
contro uno o p
più rischi q
quando
dal lavoratore allo scopo
non sia possibile evitarli con misure tecniche o organizzative o con
mezzi di protezione collettiva”
Obblighi di:
datore di lavoro




Analisi, individuazione e valutazione
Assegnazione e formazione/addestramento
Manutenzione e pulizia
Procedure per riconsegna e deposito
lavoratori



Uso
Cura
Riconsegna
Criteri per l’individuazione e l’uso: allegato VIII
33
24/11/2013
Titolo III capo III
“Impianti e apparecchiature elettriche”
Obblighi del datore di lavoro:




valutazione del rischio elettrico
adozione di procedure di uso e manutenzione atte a garantire la
permanenza del livello di sicurezza
effettuare verifiche periodiche e verbalizzarne l’esito
qualificare (formazione) i lavoratori che operano su parti elettriche
secondo le norme tecniche (CEI 11-27 – PES – PAV)
Requisiti di sicurezza:

Gli impianti e attrezzature elettriche devono essere progettati
progettati,
costruiti e realizzati a regola d’arte come definite dall’allegato IX:


elenco norme di buona tecnica: UNI, CEI, CEN, CENELEC, IEC, ISO
tabella con le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e
di impianti elettrici non protetti
Titolo IV e allegati X - XXIII
“Cantieri temporanei e mobili”
Il Titolo IV è suddiviso in tre capi
Capo I “Misure
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili”


Articoli dal 88 al 104
Allegati X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII
Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”
q


Otto sezioni: articoli dal 105 al 156
Allegati: XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII
Capo III “Sanzioni”

Articoli dal 157 al 160
34
24/11/2013
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei
cantieri
Aspetti principali
Il responsabile dei lavoro diventa una figura obbligatoria e coincide con:


Progettista
g
p
per la fase di p
progettazione
g
dell’opera
p
Direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera
Vengono definiti i requisiti e le responsabilità di:
 Committente:





Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione



Verifica l’idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese che
operano nel cantiere
Richiede alle imprese la dichiarazione sull’organico
Nomina i coordinatori per la sicurezza e ne controlla l’operato
Inoltra la notifica preliminare
Redazione del PSC e del fascicolo
Controlla l’operato delle imprese
Lavoratori autonomi, datori di lavoro delle varie imprese e
dell’impresa affidataria
Viene introdotta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei
cantieri
Contenuto degli allegati
X
“Elenco dei lavori edili o di ingegneria
g g
civile”
XI
“Elenco dei lavori comportanti rischi particolari”
XII
“Contenuto della notifica preliminare”
XIII “Prescrizioni per servizi igienico-assistenziali per posti di
lavoro”
XIV “Contenuti minimi del corso per Coordinatori per la
sicurezza
sicurezza”
XV
“Contenuti minimi dei Piani di sicurezza: PSC e POS”
XVI “Contenuto del fascicolo con le caratteristiche dell’opera”
XVII “Criteri per verificare l’idoneità tecnico professionale di
imprese e lavoratori autonomi”
35
24/11/2013
Capo II
Lavori in quota
Definizione:
attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile
Contenuti delle sezioni:
 campo di applicazione
 disposizioni di carattere generale
 scavi e fondazioni
 ponteggi
t
i e iimpalcature
l t
iin llegname
 ponteggi fissi
 ponteggi mobili
 costruzioni edilizie
 demolizioni
Capo II
Lavori in quota
Contenuti degli allegati
XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei
materiali
XIX
Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
XX
Costruzione e impiego di scale portatili
XXI
a) Corsi di formazione per addetti al
montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi
b) Corsi per addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi
XXII Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
XXIII Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
36
24/11/2013
Titolo V
“Segnaletica di sicurezza e salute sul
lavoro”
Costituito da 6 articoli (dal 161 al 166) e da 9 allegati
Definizioni di







Segnaletica di sicurezza
Segnale di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio
o di soccorso e di informazione
Cartello
Colore di sicurezza
Simbolo o pittogramma
Segnale luminoso e acustico
C
Comunicazione
i
i
verbale
b l eS
Segnale
l gestuale
t l
Obblighi del Datore di Lavoro:


Adottare la segnaletica qualora non sia possibile eliminare i rischi
con le misure tecniche e organizzative
Informare e formare i lavoratori sul significato della segnaletica
adottata
Titolo V
“Segnaletica di sicurezza e salute sul
lavoro”
Contenuti degli allegati: prescrizioni
XXIV generali per la segnaletica di sicurezza
XXV
generali per i cartelli segnaletici
XXVI per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
XXVII per la segnaletica delle attrezzature antincendio
XXVIII a) per la segnalazione di ostacoli e pericoli
b) per la segnalazione delle vie di circolazione
XXIX per i segnali luminosi
XXX
per i segnali acustici
XXXI per la comunicazione verbale
XXXII per i segnali gestuali
37
24/11/2013
Titolo VI
“Movimentazione manuale dei carichi”
Costituito da 5 articoli (dal 167 al 171) e da 1 allegato
Definizioni:
Movimentazione manuale dei carichi:
operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più
lavoratori comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare,
portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano
rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico,
biomeccanico in particolare dorso
dorsolombari
Patologie da sovraccarico biomeccanico:
patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e
nervovascolari
Titolo VI
“Movimentazione manuale dei carichi”
Obblighi del Datore di Lavoro:



Adottare misure tecniche, organizzative e ambientali per
ridurre i rischi
Informare, formare e addestrare i lavoratori sulle
caratteristiche del peso, sulle modalità di corretta esecuzione
delle azioni e sulle manovre da adottare
Organizzare la sorveglianza sanitaria sulla base della
valutazione e dei fattori individuali di rischio
C t
Contenuto
t dell’allegato
d ll’ ll
t XXXIII:
XXXIII



elementi per la valutazione del rischio lavorativo
fattori individuali di rischio,
riferimento a norme tecniche (ISO 11228)
38
24/11/2013
Titolo VII
“Videoterminali”
Costituito da 8 articoli (dal 172 al 179) e da 1 allegato
Definizioni:
 Videoterminale
(VDT): schermo alfanumerico o grafico
 Posto
di lavoro: l’insieme comprendente attrezzature munite di VDT,
tastiera o altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, software,
accessori, apparecchiature connesse (telefono, unità a dischi, modem,
stampante, supporto documenti, sedia, piano di lavoro) nonchè
ambiente circostante
 Lavoratore:
persona che utilizza il VDT in modo sistematico o abituale
per 20 ore alla settimana dedotte le pause
 Pause:
interruzioni della attività a rischio della durata di 15 minuti ogni
120 di applicazione continuativa al VDT, oppure di durata diversa
stabilita da CCNL
Titolo VII
“Videoterminali”
Obblighi del Datore di Lavoro:



adottare misure tecniche
tecniche, organizzative e ambientali con
particolare riguardo ai rischi per la vista, ai problemi di postura
e affaticamento fisico e mentale e alle condizioni ergonomiche
e di igiene ambientale
Informare e formare i lavoratori
Organizzare la sorveglianza sanitaria
Contenuto dell’allegato
g
XXXIV: Requisiti
q
minimi



Attrezzature (schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile,
computer portatile)
Ambiente (spazio, illuminazione, riflessi e abbagliamenti,
rumore, radiazioni, microclima)
Interfaccia elaboratore/uomo (software)
39
24/11/2013
Titolo VIII
“Agenti Fisici”
Il Titolo VIII è suddiviso in 6 capi e 3 allegati
Capo I “Disposizioni generali”
Articoli dal 180 al 186
Capo II “Rumore”
Articoli dal 187 al 198
Capo III “Vibrazioni”
Articoli dal 199 al 205
Allegato XXXV (indicazioni per le misure e la valutazione)
Capo
p IV “Campi
p elettromagnetici”
g
Articoli dal 206 al 212
Allegato XXXVI (indicazioni per le misure e la valutazione)
Capo V “Radiazioni ottiche artificiali”
Articoli dal 213 al 218
Allegato XXXVII (indicazioni per le misure e la valutazione)
Capo VI Sanzioni
Titolo VIII
“Agenti Fisici”
Capo I: disposizioni generali comuni a tutti gli agenti fisici
Valutazione del rischio
Elaborato scritto, inserito nel DVR, da rifare ogni 4 anni, contenente le
misurazioni effettuate secondo:





Norme tecniche: UNI, CEI, CEN, ISO
Buone prassi: elaborate da: Regioni, ISPESL, INAIL e Org. Parit
Linee guida: emanate dal Coord. Tecn. Regioni
Da personale tecnico qualificato
Giustificazione: possibile per situazioni sicuramente sotto ai valori di
riferimento
Misure tecniche per ridurre o eliminare i rischi alla fonte
Introduzione di valori limite di esposizione e valori di azione
Informazione e formazione ai lavoratori
Sorveglianza sanitaria (annuale), diversa per agente (vedi vari capi)
40
24/11/2013
Titolo IX
“Sostanze pericolose”
Il Titolo IX è suddiviso in 4 capi e 6 allegati
Capo I “Disposizioni
Disposizioni generali
generali”


Articoli dal 221 al 232
Allegati XXXVIII, XXXIX, XL, XLI
Capo II “Agenti cancerogeni e mutageni”


Articoli dal 233 al 245
Allegati
g XLII e XLIII
Capo III “Amianto”

Articoli dal 246 al 261
Capo VI Sanzioni
Titolo IX
“Sostanze pericolose”
Definizioni:





Agenti chimici e agenti chimici pericolosi
Attività che comporta esposizione ad agenti chimici
Valore limite di esposizione professionale (elenco allegato XXXVIII)
Valori limite biologici (elenco allegato XXXIX)
Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute
Valutazione del rischio

Elaborato scritto da inserirsi nel DVR aziendale, contenente eventuali
misure ambientali, biologiche e sanitarie, rifatto periodicamente
Disposizioni
p
in caso di incidenti o di emergenze
g
Informazione e formazione ai lavoratori
Divieti (elenco allegato XL)
Sorveglianza sanitaria (annuale) con visita di fine rapporto di lavoro
Registro degli esposti per cancerogeni e amianto
41
24/11/2013
Titolo X
“Agenti biologici”
Costituito da 21 articoli (dal 237 al 286) e da 5 allegati
Definizioni:

Agente biologico: Qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, cultura cellulare o endoparassita
che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Classificati in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione

Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico
Titolo X
“Agenti biologici”
Obblighi del Datore di Lavoro:





Misure tecniche, organizzative e igieniche per ridurre i rischi,
limitando il n° degli esposti
Misure specifiche per strutture sanitarie, veterinarie, laboratori,
stabulari e processi industriali
Misure di emergenza in caso di dispersione
Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
Sorveglianza sanitaria e registrazione degli esposti
Contenuto degli allegati:
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
Elenco esemplificativo di attività lavorative
Segnale di rischio biologico
Elenco degli agenti biologici classificati
Specifiche sulle misure e sui livelli di contenimento
Specifiche per i processi industriali
42
24/11/2013
Titolo XI
“Atmosfere esplosive”
Costituito da 11 articoli (dal 287 al 297) e da 3 allegati
Definizione di atmosfera esplosiva (ATEX):

miscela con aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze
infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri
Titolo XI
“Atmosfere esplosive”
Obblighi del Datore di Lavoro:
 Prevenire
la formazione delle ATEX
 Evitare
E it
l’accensione
l’
i
d
delle
ll ATEX
 Attenuare gli effetti di un’esplosione
 Valutare il rischio:




Probabilità e durata della presenza di ATEX
Probabilità e fonti di accensione comprese le scariche elettrostatiche
Caratteristiche dell’impianto, sostanze usate, processi
Entità degli effetti prevedibili
Contenuto degli allegati:
XLIX aree in cui possono formarsi ATEX
L
prescrizioni minime di sicurezza
LI
segnale di avvertimento per indicare le aree
43
24/11/2013
ASPETTI SANZIONATORI aspetti
generali
Sanzioni Penali: alternatività fra arresto e ammenda
DdL e dirigente


Arresto: da un minimo di 2 a un massimo di 8 mesi
A
Ammenda:
d d
da un minimo
i i
di 800 ad
d un massimo
i
di 15
15.000
000 euro
Preposto


Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di 8 mesi
Ammenda: da un minimo di 300 a un massimo di 4.000 euro
Lavoratore


Arresto: da un minimo di 15 giorni a un massimo di 4 mesi
Ammenda: da un minimo di 100 a un massimo di 600 euro
Fabbricanti e fornitori


Arresto da un minimo di 4 a un massimo di 8 mesi
Ammenda da un minimo di 15.000 a un massimo di 45.000 euro
Medico Competente


Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di tre mesi
Ammenda: da un minimo di 200 a un massimo di 5.000 euro
ASPETTI SANZIONATORI aspetti
generali
Sanzioni Amministrative
Datore di Lavoro e Dirigente

da un minimo di 500 a un massimo di 18.000 euro
Preposto

da un minimo di 1.200 a un massimo di 3.600 euro
Lavoratore

da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro
M di C
Medico
Competente
t t

da un minimo di 1.000 a un msaaimo di 10.500 euro
44
24/11/2013
ASPETTI SANZIONATORI aspetti
generali
LAVORATORE AUTONOMO
Per la violazione all’art. 21 comma 1:
let. a): attrezzature non a norma
let. b): carenza di DPI
Arresto: fino a un mese o Ammenda: da 200 a 600
Per la violazione dell’art. 21 comma 1let. c)
oppure dell’art. 20 comma 3:
mancanza tesserino
Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro
I soggetti
della prevenzione
MODULO
BASE
CORSO DI FORMAZIONE PER
LAVORATORI AUTONOMI
45
24/11/2013
I soggetti del sistema di
prevenzione aziendale
• Datore di lavoro, dirigente, preposto
• Lavoratore
L
t
• Responsabile e addetto del servizio di prevenzione e
protezione
• Il medico competente
• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• Addetti alle emergenze (prevenzione incendi
incendi, pronto
soccorso, evacuazione)
• Progettisti, fabbricanti, fornitori, rivenditori
• Lavoratori autonomi
DATORE DI LAVORO
Chi è
Settore privato
Persona fisica titolare del rapporto di lavoro,responsabile
dell’impresa o dello stabilimento avente poteri decisionali
o di spesa
Settore pubblico
Dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il
funzionario, pur senza qualifica dirigenziale, quando sia
preposto
p
p
ad un ufficio avente autonomia g
gestionale
Non solo l’imprenditore in senso stretto, ma anche tutti coloro che, pur
mancando di tale qualifica, si avvalgono ugualmente di prestazioni altrui rese
sotto il vincolo della dipendenza o, comunque, in condizioni di
assoggettamento a direttive impartite per lo svolgimento di una attività
lavorativa avente anche scopi di semplice istruzione o addestramento
professionale
46
24/11/2013
DATORE DI LAVORO:
Che cosa deve fare
Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza
Eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte
Adottare misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali, con
priorità per la protezione collettiva rispetto a quella individuale
Fornire la segnaletica di sicurezza e di avvertimento
Rispettare i principi ergonomici nella
Designare il responsabile del SPP, il MC (ove previsto), gli addetti
alle emergenze e al pronto soccorso
a e
effettuare
ettua e la
a sorveglianza
so eg a a sanitaria
sa ta a quando
qua do necessaria
ecessa a
Far
Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti
Predisporre la manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti
Prevedere misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso,
evacuazione)
Organizzare la riunione periodica almeno una volta l’anno
DATORE DI LAVORO
Contratto d’appalto
Verifica l’idoneità tecnico professionale dell’impresa
appaltatrice o del lavoratore autonomo
Fornisce informazioni sui rischi specifici presenti
nella propria azienda
Acquisisce informazioni sui rischi specifici presenti
nella attività effettuata dalla ditta esterna
Coordina e promuove il coordinamento degli interventi
di prevenzione e protezione (rischi da interferenza)
Coopera alla attuazione delle misure di prevenzione
e protezione
47
24/11/2013
DIRIGENTE
Chi è
Persona particolarmente qualificata preposta alla direzione
dell’azienda o dello stabilimento o di settori di essa
Che cosa deve fare
• Predisporre le misure di sicurezza specifiche
• Impartire istruzioni ed ordini per la migliore esecuzione del lavoro
• Vigilare affinchè le istruzioni vengano eseguite ( controllo sul posto)
• Ove non possa essere presente incaricare sorveglianti o preposti,
affinchè svolgano mansioni di controllo e vigilanza
• Controllare preventivamente l’efficienza e l’idoneità delle
attrezzature e impianti
PREPOSTO
Chi è
E’ l’ultimo anello della gerarchia aziendale prima dei lavoratori; di solito coincide
con il capo reparto, caposquadra o assistente edile, capoufficio
Che cosa deve fare
• Vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali di sicurezza
• Richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle
disposizioni aziendali di sicurezza
• Segnalare ai superiori se si presentano rischi non previsti nella
valutazione
• Curare il mantenimento delle condizioni di sicurezza
• Controllare la buona realizzazione delle opere
48
24/11/2013
LAVORATORE
Chi è
Lavoratore subordinato
• presta
p
il p
proprio
p lavoro alle dipendenze
p
di un datore di
lavoro con rapporto di lavoro subordinato
Equiparato al lavoratore subordinato
• Soci lavoratori di cooperative o di società anche di fatto
• Utenti di servizi di orientamento o di formazione
scolastica universitaria,
scolastica,
universitaria di formazione avviati presso un
datore di lavoro per perfezionamento professionale
• Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti
a corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici
biologici
LAVORATORE
Che cosa deve fare
Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla gerarchia aziendale
(datore di lavoro, dirigente, preposto)
Utilizzare correttamente macchine, impianti e dispositivi di sicurezza e di
protezione
Segnalare immediatamente le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi
Non manomettere i dispositivi di sicurezza, di segnalazione,
Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti (obbligatori)
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24/11/2013
SOGGETTI ESTERNI
Obblighi
PROGETTISTI
Nella progettazione di edifici, macchine e impianti, rispettano i principi
generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute e scelgono
macchine e dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti
FABBRICANTI ED INSTALLATORI
Non vendono, né noleggiano, né concedono in uso o forniscono la
locazione finanziaria di macchine, attrezzature e impianti non
rispondenti alla legislazione vigente
INSTALLATORI E MONTATORI
Installano e montano gli impianti, le macchine e altri mezzi tecnici
secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro e secondo le istruzioni
dei rispettivi fabbricanti
Servizio di Prevenzione
e Protezione Aziendale
Che cos’è
Insieme di persone (Responsabile e Addetti), sistemi e mezzi, finalizzati
alla prevenzione e protezione dai rischi lavorativi nell’azienda
Ruolo
Collaborazione / consulenza al datore di lavoro
Cosa deve fare
•
•
•
•
Riconoscere i pericoli e valutare i rischi
Individuare le necessarie misure preventive e protettive
Organizzare la gestione delle emergenze
Proporre i programmi di in
in-formazione
formazione per tutti i lavoratori
Responsabilità
• Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro
• Responsabilità penali e civili in caso di infortunio per negligenza o
imperizia (su decisione della magistratura)
• Responsabilità professionale nei confronti del datore di lavoro
50
24/11/2013
Rappresentate dei
Lavoratori per la Sicurezza
Chi è
Personale dipendente eletto o designato di norma da tutti i lavoratori
Compiti
• Essere portavoce dei lavoratori su problemi riguardanti la salute e
sicurezza sul lavoro
• Essere promotore di proposte per le misure di prevenzione
• Essere consultato e informato sulla valutazione dei rischi e infortuni
• Fare osservazioni agli Enti di vigilanza durante l’spezione e ricevere
da loro informazioni
• Ricorrere alla autorità se ritiene che le misure adottate non siano
idonee
Responsabilità
Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro
Ha responsabilità morali nei confronti dei colleghi che li hanno eletti
INCARICATI AL PRIMO
SOCCORSO
Chi sono
Personale dipendente nominato dal Datore di Lavoro, opportunamente formato
Q
Quanti
ti sono
In base alle dimensioni dell’azienda, ai rischi, ai turni, etc
Compiti
• Soccorrere chiunque si trovi in azienda o cantiere
• Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso
• Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza
interferenze)
• Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale
• Collaborare alle prove di evacuazione
Responsabilità
Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro
Devono soccorrere l’infortunato altrimenti commettono “omissione di soccorso”
(C.P. art. 593)
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24/11/2013
INCARICATI
ALL’ANTINCENDIO
Chi sono
Personale dipendente nominato dal Datore di Lavoro, opportunamente formato
Quanti sono
In base alle dimensioni dell’azienda, ai rischi, ai turni, etc
Compiti
• Sorveglianza, controllo visivo (anche quotidiano) su porte, segnaletica, luci,
estintori
• Controlli periodici (almeno semestrali) su funzionalità degli impianti antincendio
• Segnalare i malfunzionamenti
• Collaborazione con i Vigili del Fuoco
Responsabilità
Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro
Devono soccorrere l’infortunato altrimenti commettono “omissione di soccorso”
(C.P. art. 593)
MEDICO COMPETENTE
Chi è
Medico specialista in medicina del lavoro, collaboratore / consulente del
datore di lavoro
Che cosa deve fare
•
•
•
•
•
•
•
•
Effettua le visite mediche ed esprime il giudizio di idoneità
Istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e i registri degli esposti
Ispeziona gli ambienti di lavoro
Informa i lavoratori sul significato, risultato e modalità delle visite
Collabora alla valutazione dei rischi
Collabora all’istituzione del Servizio di Primo Soccorso Aziendale
Collabora alla formazione e informazione dei lavoratori
Riferisce i risultati della sorveglianza sanitaria in foma anonima e
collettiva
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24/11/2013
Il Lavoratore Autonomo
MODULO
BASE
CORSO DI FORMAZIONE PER
LAVORATORI AUTONOMI
Differenze tra Lavoratore
Autonomo e Subordinato
LAVORATORE AUTONOMO
LAVORATORE SUBORDINATO
Art. 2222 c.c.
Art. 2094 c.c.
… persona [che] si obbliga a
compiere verso un
corrispettivo un'opera o un
servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e
senza vincolo di
subordinazione nei
confronti del committente …
È prestatore di lavoro
subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa,
prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore
dell imprenditore.
Art. 2095 c.c.
I prestatori di lavoro
subordinato si distinguono in
dirigenti, quadri, impiegati e
operai.
53
24/11/2013
SUBORDINAZIONE
Cosa è
L’elemento che distingue il lavoro subordinato da quello
autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere
direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con
conseguente limitazione della sua autonomia:
• soggezione del lavoratore al potere direttivo,
organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che
determina modi e tempi dell’esecuzione dell’opera
• che discende dall’emanazione di ordini specifici … e …
• dall’esercizio di assidua attività di vigilanza e controllo
sull’esecuzione della prestazione lavorativa
SUBORDINAZIONE
Cosa è
Elementi tipici della subordinazione sono:
• Sottoposizione del lavoratore nell’organizzazione del datore di
lavoro
• La natura del contratto è un’attività e non un risultato
• Obbligo di un determinato orario di lavoro, più o meno
flessibile, ma determinato
• Continuità della prestazione
• Luogo di lavoro
• Retribuzione fissa e determinata
• Assenza di rischio imprenditoriale per il lavoratore
54
24/11/2013
Differenza tra Lavoratore
Autonomo e Impresa
Il lavoratore autonomo è
un artigiano che svolge la
propria attività da solo
solo,
senza l’aiuto di propri
dipendenti o equiparati
(quindi senza
organizzazione) e che
s’impegna a portare a
compimento una
determinata opera (risultato)
che gli è stata affidata dal
committente con gestione a
proprio rischio ai sensi del
codice civile.
L’impresa è un’attività
economica diretta alla
produzione o allo
scambio di beni o servizi
esercitata
professionalmente da un
imprenditore che a tal
fine organizza i beni
(locali macchine
(locali,
macchine,
attrezzature, mobili, ecc.)
e le persone da lui
dipendenti.
Lavoratore Autonomo
Chi è
D.Lgs. 81/2008 - art. 89, comma 1, lettera d)
d) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione.
 è un artigiano che svolge la propria attività da solo,
senza soci né dipendenti
 ss’impegna
impegna a portare a compimento una determinata
opera che gli è stata affidata dal committente
 con gestione a proprio rischio ai sensi dell’art. 2222 e
seguenti del codice civile
55
24/11/2013
Lavoratore Autonomo
Obblighi
D.Lgs.
g 81/2008, articolo 3, comma 11:
Nei confronti dei lavoratori autonomi di
cui all’articolo 2222 del codice civile si
applicano le disposizioni di cui agli articoli
21 e 26.
Lavoratore Autonomo
Obblighi
D.Lgs. 81/2008, articolo 21, comma 1:
… i lavoratori autonomi … devono:
– utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di cui al Titolo III;
– munirsi di dispositivi di protezione individuale ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
Titolo III;
– munirsi
i i di apposita
it ttessera di riconoscimento
i
i
t corredata
d t
di fotografia, contenente le proprie generalità qualora
effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel
quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto.
56
24/11/2013
Lavoratore Autonomo
Facoltà
D.Lgs. 81/2008, articolo 21, comma 2:
… i lavoratori autonomi … possono (con oneri a
proprio carico):
– beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le
previsioni di cui all’art. 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
– partecipare a corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati
sui rischi propri delle attività svolte, secondo le
previsioni di cui all’art. 37, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali.
Lavoratore Autonomo
Obblighi ulteriori
Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”
• Si deve adeguare alle indicazioni fornite dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini
della sicurezza art. 94
• Deve attuare quanto previsto dal piano di
sicurezza e coordinamento e dal piano operativo
di sicurezza art. 100, comma 3
57
24/11/2013
Lavoratore Autonomo
Obblighi ulteriori
Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”
• Divieto di effettuare qualsiasi deposito sui ponti di
servizio e sulle impalcature, eccetto quello
temporaneo dei materiali e degli attrezzi
necessari ai lavori
• Fare in modo che il peso dei materiali e delle
persone sia sempre inferiore alla resistenza
strutturale del ponteggio e che lo spazio occupato
dai materiali consenta i movimenti e le manovre
necessarie per l’andamento del lavoro art. 124
Lavoratore Autonomo
Obblighi ulteriori
Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”
• Divieto di gettare dall’alto elementi del
ponteggio art. 138, comma 3
• Divieto di salire e scendere lungo i montanti dei
ponteggi art. 138, comma 4
• Divieto di lavorare sui muri in demolizione
(salvo per i muri di altezza inferiore ai due
metri) art. 152, comma 2
58
24/11/2013
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
1. Inidoneità appalto: quando un committente affida
l’appalto dei lavori ad un lavoratore autonomo pur
sapendo
d che,
h data
d t la
l ti
tipologia
l i d
deii llavorii affidati,
ffid ti il
lavoratore autonomo dovrà necessariamente avvalersi
di altro personale (lavoratori autonomi e/o altre
imprese)
2. Prestazione di manodopera: quando il lavoratore
autonomo viene impiegato da un’impresa come mero
prestatore di lavoro
3. Società di fatto: quando il lavoratore autonomo
ottiene un lavoro in appalto che da solo non sarebbe in
grado di portare a termine e, quindi, chiama in suo
aiuto altri lavoratori autonomi
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
1. Inidoneità appalto
D.Lgs. 81/2008 - art. 89, comma 1, lettera l):
l) Idoneità tecnico-professionale: possesso di
capacità organizzative, nonché disponibilità di
forza lavoro,, di macchine e di attrezzature,, in
riferimento ai lavori da realizzare
59
24/11/2013
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
1. Inidoneità appalto
La verifica dell’idoneità tecnico p
professionale
Il committente (o il responsabile dei lavori) deve verificare
l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità
di cui all’allegato XVII Art. 90, comma 9, lettera a)
In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa
affidataria
ffid t i verifica
ifi l’id
l’idoneità
ità ttecnico-professionale
i
f
i
l d
deii
subappaltatori e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri
allegato XVII comma 3
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
1. Inidoneità appalto
Criteri per verificare l’idoneità tecnico professionale
dei lavoratori autonomi allegato XVII comma 2
• Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
• Documentazione attestante la conformità delle
macchine e attrezzature e opere provvisionali
• Elenco dei Dispositivi
p
di Protezione Individuale usati
• Attestati inerenti la propria formazione e la relativa
idoneità sanitaria ove espressamente previsti
• Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al
DM 24 ottobre 2004
60
24/11/2013
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
1. Inidoneità appalto
Appalti che NON possono essere affidati a
lavoratori autonomi
• costruzione di un’abitazione
• completo rifacimento delle strutture interne di un
appartamento
• pittura esterna di un edificio, dove sia necessario montare
impalcature per lavori in quota
• manutenzione straordinaria di un tetto con necessità di
montare un’impalcatura per l’accesso in quota
• lavori di montaggio e smontaggio d’impalcature
• lavori edili in genere dove la movimentazione dei materiali
e delle attrezzature non può essere effettuata da una
persona sola (per peso o dimensioni eccessive)
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
1. (In)idoneità appalto
Appalti che POSSONO essere affidati a
lavoratori autonomi
–
–
–
–
pittura interna delle pareti di un appartamento
rifacimento delle piastrelle di bagni e cucine
manutenzione di infissi, balaustre, ringhiere
piccoli lavori edili, facendo attenzione alla
movimentazione manuale dei materiali e delle
attrezzature, poiché è necessario assicurarsi che
possa essere eseguita da una singola persona
Si tratta cioè di tipologie di appalto dove il lavoro di una
singola persona è adeguato
61
24/11/2013
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
2. Prestazione di manodopera
Si ha prestazione di manodopera quando il lavoratore
autonomo svolge la propria attività sotto la direzione
altrui senza autonomia operativa, quando la natura del
contratto è un’attività lavorativa e non un risultato.
È il caso di un’impresa che utilizza i lavoratori autonomi
per eludere le norme poste a tutela del lavoro
subordinato,
b di t iintendendo
t d d cosìì risparmiare
i
i
suii costi
ti d
deii
contributi, malattia, ferie, ecc..
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
2. Prestazione di manodopera
Il datore di lavoro che inserisce nell’organizzazione
g
della
propria impresa un lavoratore autonomo, assume nei
confronti dell’autonomo gli stessi obblighi che ha verso i
propri lavoratori subordinati:
in tale caso viene a cadere l’elemento fondamentale, cioè
“l’assenza di vincolo di subordinazione”, che caratterizza il
lavoratore autonomo così come definito all’art.89 comma 1 d))
Conferenza Stato-Regioni “Indicazioni operative in merito ad alcuni
aspetti del Titolo IV capo I” del 26/05/2010
62
24/11/2013
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
3. Società di fatto
Qualora il lavoratore autonomo eserciti la propria attività in
collaborazione con altri lavoratori autonomi
autonomi, che pur non
essendo dipendenti svolgono sotto la sua direzione, lavori
di ugual natura all’interno di un cantiere, si configura il caso
di vere e proprie società di fatto in cui il primo dei soggetti
citati si connota come datore di lavoro degli altri.
Ciò presuppone una situazione di interdipendenza l’uno
dall’altro, facendo cadere il requisito dell’autonomia,
configurando
fi
d conseguentemente,
t
t una iimpresa di ffatto,
tt
soggetta all’applicazione di tutte le disposizioni previste
dalla normativa prevenzionistica (non più solo l’art. 21)
Circ. Regione Veneto del 29/01/2010
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
Conseguenze
L’utilizzo improprio dei lavoratori autonomi comporta
contravvenzioni
t
i i alle
ll norme sulla
ll sicurezza
i
e salute
l t
nei luoghi di lavoro:
•
per il committente dei lavori e per l’imprenditore
nell’ipotesi di contratto d’appalto stipulato in
carenza dei requisiti-tecnico professionali
•
per l’imprenditore, nell’ipotesi di mera di prestazione
di manodopera
d
•
per i lavoratori autonomi stessi, nell’ipotesi di
società di fatto
63
24/11/2013
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
Conseguenze
per il committente / imprenditore per appalto non idoneo
Se il committente affida ad un lavoratore
autonomo un appalto che palesemente non può
svolgere da solo, contravviene all’articolo 90,
comma 9, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
L’art. 157, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, prevede l’arresto da due
a quattro mesi o l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
Conseguenze
per imprenditore per prestazione di manodopera
Il datore di lavoro che utilizza i lavoratori autonomi eludendo la
normativa sul lavoro subordinato, incorre nella contravvenzione,
per lo meno, dei seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:
• articolo 18, comma 1, lettera g), mancata effettuazione della
sorveglianza sanitaria, ove prevista, che prevede l’ammenda da 2.000
a 4.000 euro;
• articolo 36, comma 2, mancata informazione, che prevede l’arresto da
2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
• articolo 37, comma 1, mancata formazione, che prevede l’arresto da 2
a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
• articolo 18, comma 1, lettera d), mancata fornitura dei Dispositivi di
Protezione Individuale, ove necessari, che prevede l’arresto da 2 a 4
mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro
64
24/11/2013
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
Conseguenze
per imprenditore per prestazione di manodopera
Il datore di lavoro che utilizza i lavoratori autonomi eludendo
la normativa sul lavoro subordinato, incorre anche nelle
conseguenze di cui all’Art. 26, comma 4, D.Lgs 81/2008:
• “Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di
responsabilità solidale per il mancato pagamento delle
retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,
l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore,
nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i
d
danni
i per i qualili il llavoratore,
t
di
dipendente
d t d
dall’appaltatore
ll’
lt t
od
dall
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
Conseguenze
per imprenditore per prestazione di manodopera
Il d
datore
t
di llavoro che
h utilizza
tili
i llavoratori
t i autonomi
t
i eludendo
l d d
la normativa sul lavoro subordinato, incorre anche nelle
conseguenze di cui al D.Lgs 276/2003 – Legge Biagi:
• Attività di somministrazione non autorizzata:
ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro
• Attività di intermediazione non autorizzata:
pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 1500 a
euro 7500
• Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a
18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo
65
24/11/2013
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
Conseguenze
per imprenditore per prestazione di manodopera
Il datore di lavoro che utilizza i lavoratori autonomi eludendo
la normativa sul lavoro subordinato, incorre anche nelle
conseguenze di cui al Codice penale – Art. 603-bis
• Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga
un'attività organizzata di intermediazione, reclutando
manodopera o organizzandone l'attività lavorativa
caratterizzata da sfruttamento,
sfruttamento mediante violenza,
violenza minaccia,
minaccia
o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di
necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque
a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun
lavoratore reclutato.
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
Conseguenze
per il lavoratore autonomo che costituisce una società di fatto
Il lavoratore autonomo che organizza concretamente
l’attività dei propri colleghi “autonomi” è soggetto alle
sanzioni previste a carico del datore di lavoro, ai sensi
dell’art. 299 del D.Lgs 81/08:
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1
1, lettere b),
b) d) ed e),
e) gravano altresì su colui il quale
quale,
pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i
poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
66
24/11/2013
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
Conseguenze
per il lavoratore autonomo che costituisce una società di fatto
• Il codice civile vieta il subappalto nei lavori privati,
privati salvo
autorizzazione da parte del committente.
• L’appaltatore, impresa o lavoratore autonomo, accettando
un contratto d’appalto dove non è menzionata la facoltà di
subappalto s’impegna a portare a termine l’obbligazione
con la propria organizzazione e con la propria forza
lavoro.
• Pertanto, chi accetta tale appalto e poi subappalta tutto o
parte del lavoro senza il consenso del committente,
viola il contratto con probabile richiesta di rescissione e di
risarcimento.
Utilizzo IMPROPRIO del
Lavoratore Autonomo
Soluzioni possibili
Affidare l’appalto ad impresa con idonei requisiti tecnicoprofessionali
Il committente
i
e l’imprenditore
l’i
di
d
dovranno rescindere
i d
il
contratto con i lavoratori autonomi e appaltare i lavori a
imprese con idonei requisiti tecnico-professionali, come
stabilito dall’articolo 90 e dall’allegato XVII del D.Lgs.
81/2008.
Assumere i lavoratori autonomi
Nel caso di mera prestazione di manodopera, l’imprenditore
dovrà assumere i lavoratori autonomi che ha utilizzato come
prestatori di lavoro.
Costituzione di una società o altra forma di associazione
Se un gruppo di lavoratori autonomi ha l’opportunità di un
appalto e decidono di portarlo avanti in collaborazione tra
loro, possono costituire una società (S. N. C. – S. R. L. – S.
a S. - …) o una “Associazione in Partecipazione”
67
24/11/2013
Infortuni e malattie
professionali nei
lavoratori autonomi
MODULO
BASE
CORSO DI FORMAZIONE PER
LAVORATORI AUTONOMI
Numero dei lavoratori nel
Veneto
1.800.000
90.000
88.000
1.750.000
86.000
1.700.000
84.000
1.650.000
82.000
1.625.435
80.000
1.600.000
77.267
78.000
1.550.000
76.000
1.500.000
74.000
1 450 000
1.450.000
72.000
70.000
1.400.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Addetti totali
Lavoratori Autonomi
Nel 2010 c’erano circa 77.000 Lavoratori Autonomi, pari al 5% sul totale addetti
68
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Lavoratori Autonomi e
comparti produttivi
Percentuale dei Lavoratori Autonomi rispetto al totale degli addetti dello
stesso comparto nel Veneto
25,0%
20,0%
legno
costruzioni
15,0%
trasporti
metalmeccanica
10,0%
servizi
5,0%
0,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Numero degli infortuni nel
Veneto
80.000
4.000
70.000
3.500
60.000
3.000
50.000
2.500
40.000
2.000
30.000
1.500
20.000
1.000
10.000
500
0
Lavoratori autonomi
Totale infortuni
Numero infortuni riconosciuti (esclusi itinere, colf, sportivi, studenti)
0
2000
2001
2002
Totale infortuni riconosciuti
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Infortuni riconosciuti LAVORATORI AUTONOMI
Nel 2010 sono avvenuti circa 2.000 infortuni fra i Lavoratori Autonomi
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Incidenza degli infortuni
nel Veneto
Incidenza
per sede
azienda per tutti i comparti
Incidenza calcolata su tutti
gli infortuni
riconosciuti
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2001
2002
2003
2004
2005
Totale lavoratori
2006
2007
2008
2009
2010
Lavoratori autonomi
L’incidenza di infortuni x 1.000 addetti scende di più nei lavoratori autonomi;
nel 2010 è inferiore all’incidenza del totale lavoratori.
Incidenza degli infortuni
gravi
Infortuni con prognosi superiore a 30 giorni o invalidanti
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Totale lavoratori
Lavoratori autonomi
L’incidenza x 1.000 addetti degli infortuni gravi è nettamente
maggiore nei Lavoratori Autonomi
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24/11/2013
Incidenza degli infortuni
mortali e invalidanti
4,00
3,50
3 00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2001
2002 2003
2004
2005 2006
Totale lavoratori
2007
2008 2009
2010
Lavoratori autonomi
L’incidenza x 1.000 addetti degli infortuni mortali e invalidanti è più che
raddoppiata nei Lavoratori Autonomi
Numero delle malattie
professionali nel Veneto
periodo 2000-2010
2000 2010
Disturbi psichici
Ipoacusia e sordità
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto
connettivo e neuropatie periferiche
Malattie dell'apparato respiratorio
Tumore maligno della pleura
Tumori
Altre malattie
TOTALE
Lavoratori non
Autonomi
28
2.979
Lavoratori
autonomi
1
75
3.011
618
87
86
93
6.902
269
8
1
6
9
369
TOTALE
29
3.054
3.280
626
88
92
102
7.271
Valutazione più difficile perché non sempre la malattia è collegabile
all’azienda responsabile
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Numero delle malattie
professionali nel Veneto
Percentuale per tipo di malattia denunciata: confronto fra totale addetti e Lavoratori
Autonomi
Totale malattie
Malattie
dell'apparato
respiratorio
8,6%
Malattie del
sistema
osteomuscolare
e del tessuto
connettivo e
neuropatie
periferiche
45,1%
Tumore maligno Tumori
della pleura 1,3%
1,2%
Altre malattie
1,4%
Disturbi psichici
0,4%
Ipoacusia e
sordità
42,0%
LAV. AUTONOMI
Malattie
dell'apparato
respiratorio
2,2%
Tumore maligno Tumori
della pleura
1,6%
0,3%
Altre malattie
2,4%
Disturbi psichici
0,3%
Ipoacusia e
sordità
20,3%
Malattie del
sistema
osteomuscolare
e del tessuto
connettivo e
neuropatie
periferiche
72,9%
Fra i Lavoratori Autonomi vengano segnalati di più i disturbi alla schiena (dolori,
ernie discali, atrosi) e quelli agli ari superiori (tunnel carpale, tendiniti, etc).
Fra i lavoratori dipendenti vengono segnalate più frequentemente le sordità
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generale