PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO COMUNALE
PER REFERENDUM POPOLARI
Presentata dal Movimento 5 Stelle Arese
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Disposizioni concernenti l’introduzione nello Statuto del Comune di Arese del Referendum popolare avente carattere consultivo, propositivo o abrogativo senza quorum RELAZIONE ILLUSTRATIVA 1. In Italia la partecipazione dei cittadini alla politicasi è ormai ridotta alla pura azione elettiva
in particolare a causa della inadeguatezza dell’ordinamento attuale in merito all’istituto del
referendum . In Svizzera, in diversi Lander tedeschi e stati USA vi sono numerosi istituti di
partecipazione come i referendum abrogativi, confermativi e deliberativi con cui i cittadini
possono eliminare, confermare o proporre leggi. Tali istituti si sono confermati negli anni (ci
sosno istituti in vigore da più 150 anni) pienamente efficaci, altamente voluti dalla
popolazione, e del tutto necessari a garantire un sistema democratico compiuto.In Italia la
nostra Costituzione tra i principi fondamentali, all'art. 3 dice: "È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese"..
2. Per quanto riguarda l’Italia, la partecipazione dei cittadini alla vita legislativa del paese,
viene prevista all'art. 71 con l'iniziativa di legge popolare, per cui servono 50.000 firme;
all'art. 75 il referendum abrogativo, parziale o totale, per cui servono 500.000 firme e un
quorum del 50%; all'art. 132 il referendum consultivo, attraverso il quale si può disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di
abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un
terzo delle popolazioni interessate; all'art 138 la revisione costituzionale e le leggi
costituzionali con referendum approvativi quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione,
ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali, senza quorum.
3. Non vi è traccia, purtroppo, nè di referendum deliberativo né confermativo. Così le armi
nelle mani dei cittadini sono spuntate: le iniziative popolari, in assenza di obbligo di
discussione da parte del parlamento, pena conversione automatica in legge, restano per anni
alla Commissione Affari Istituzionali in attesa di una calendarizzazione che non arriva mai
(come la proposta "Per un Parlamento Pulito" firmata nel 2007 da 350.000 elettori e tuttora
in attesa del passaggio in Aula.I referendum abrogativi spesso non raggiungono il quorum
vanificando tutta la partecipazione pregressa. Sono stati 53 i referendum abrogativi a livello
nazionale e dalla stagione vincente del 1987 (i referendum del "no" al nucleare) ben 15 volte
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non si è raggiunto il quorum. Così la "sovranità del popolo", come riportato correttamente
anche nell'art. 1 nostra Carta Costituente, finisce per limitarsi a una mera partecipazione
passiva una volta ogni 5 anni con una delega pressoché totale senza strumenti per controllare
i propri eletti e il loro operato durante il mandato.
Tutti gli Statuti Comunali, Provinciali e Regionali si muovono sulla falsa riga della
Costituzione, usandola come limite per non introdurre un quid di partecipazione maggiore.
Limite che è stato cancellato dalla L. Cost. 3/2001 che all'art. 1 dice che: "I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti". Il
dibattito quindi a livello di comitati e gruppi di cittadini attenti al territorio e ai diritti dei
cittadini si sta diffondendo, a partire dal Trentino-Alto Adige, aree di matrice tedesca, in
tutta Italia: in particolare si chiede l'eliminazione del quorum e l'introduzione del
referendum deliberativo.
L’art.8 del Dlgs 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali al
comma 3 recita: “Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della
popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini
singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi
e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono
essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”.
In sostanza con la soppressione dell’aggettivo “consultivo” e quindi implicitamente, si sono
ammessi anche i referendum deliberativi, abrogativi oltre che consultivi.
Il quorum esiste in Europa, oltre che in Italia, solo in Slovenia, Ungheria, Rep. Ceca,
Slovacchia, Polonia e Serbia (ma qui c'è il quorum anche per le elezioni presidenziali). Ad
esempio i nostri diretti concorrenti economici come Spagna, Francia, Svizzera, alcuni lander
tedeschi, Inghilterra e 26 stati USA non hanno il quorum. In Italia il quorum è quasi
dappertutto al 50%, esclusi "i comuni, le province e le regioni "illuminate" come Ferrara,
Bressanone, Bolzano dove si arriva al 40%, in Toscana a livello regionale si arriva al 50%
dei votanti delle ultime elezioni regionali (ossia attualmente al 35% degli aventi diritto). Poi
ci sono quei 7 comuni davvero all'avanguardia del Trentino Alto Adige che hanno strumenti
di democrazia diretta nella mani dei cittadini, molto forti. Il primo comune a togliere il
quorum è stato Voeran - Verano (BZ) nel 2005. A seguire Wengen - La Valle (BZ) e
St.Ulrich - Ortisei (BZ) e Voels - Fiè (BZ) nel 2006. Poi Kurtatsch - Cortaccia (BZ) che nel
2009 ha abbassato il quorum al 15%. Villa Lagarina (TN) nel 2009 ha eliminato il quorum e
infine San Candido - Innichen (BZ) nel 2010 ha abbassato il quorum al 15%".
Il quorum va assolutamente eliminato per molteplici motivi:
- il quorum diminuisce l'affluenza al voto;
- il quorum permette il boicottaggio del voto, in quanto chi non vuole che vincano i sì,
semplicemente non fa campagna elettorale (memorabili gli inviti "ad andare al mare" le
domeniche dei referendum). Es in Germania lo stesso referendum in un Comune con
quorum ebbe un'affluenza del 24%, in un Comune limitrofo senza quorum il 57%;
- i cittadini non lo vogliono;
- il quorum distorce la parità del voto, in quanto un non voto vale come un voto;
- il quorum elimina la segretezza del voto, in quanto chi va a votare generalmente vota sì.
Il paradosso è che alle elezioni politiche nazionali ed amministrative il quorum non esiste:
anche se non si raggiunge il 50% (es elezioni regionali in Abruzzo o molti secondi turni
comunali), le consultazioni elettorali vengono considerate valide. Se il quorum è a zero, chi
è contro i referendum (di solito i partiti) è obbligato a fare campagna elettorale e spiegare le
proprie posizioni o comunque a schierarsi.
Per i referendum esiste anche la barriera della raccolta firme, la quale, già complicata dalla
ricerca degli autenticatori sec. l. 130/1998 (mentre all'estero sono spesso gli stessi membri
del comitato promotore referendario ad autenticare le firme, raccolte anche via posta e via
web) non deve essere troppo elevata numericamente. Si è visto nelle esperienze mondiali
che l'1% di elettori è un numero già più che sufficiente
10.Infine, si sta iniziando anche a discutere di opportunità di modifiche del "libero mandato",
cioè senza vincoli. In alcuni stati USA, tedeschi e svizzeri si ha l'istituto del recall ovverosia
la possibilità per gli elettori di rimuovere un eletto prima della scadenza del mandato, perché
ne disapprovano le scelte politiche o per sanzionarne un comportamento inopportuno. Tutti
sicuramente ricordano l'episodio del novembre 2002, quando il rieletto governatore
Democratico della California, Gray Davis, venne colpito, da parte di un gruppo d'interesse
Repubblicano, da una petition for recall che gli contestava la responsabilità dell'ingente
debito pubblico accumulato dallo Stato. Darrell Issa, deputato Repubblicano al Congresso,
decise di sostenere a livello finanziario e organizzativo l'iniziativa contro Davis.
L'imponente macchina organizzativa messa in campo fece in modo che venisse raggiunta la
quota di firme necessarie per l'avvio del procedimento contro Davis. La pronuncia popolare
sul conto del governatore si tenne nell'autunno del 2003. I californiani si recarono alle urne
per esprimersi sia sull'opportunità di destituire Davis, sia sulla personalità che avrebbe
dovuto eventualmente sostituirlo. A favore del recall votò poco più del 55% degli elettori,
mentre il Repubblicano Arnold Schwarzenegger fu colui che venne scelto come nuovo
governatore dalla maggioranza relativa dei californiani 3.
Il dibattito sull'utilizzo del "recall" si sta estenendo a tutto il mondo latino-americano
(previsto in Venezuela e Bolivia) e nel mondo anglosassone, con alcune proposte da parte
dei conservatori inglesi, in relazione ad un serio "wrongdoing" dell'eletto cioè a una condotta
pregiudizievole alla crescita del benessere della comunità che l'eletto rappresenta. Il primo a
introdurne il concetto fu il deputato Carswell nel 2009. Ovviamente tale referendum va
normato di modo che non diventi un'arma politica in mano alle opposizioni ma uno
strumento di democratico controllo da parte dei cittadini.
PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO COMUNALE
PER REFERENDUM POPOLARI
Presentata dal Movimento 5 Stelle Arese
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Disposizioni concernenti l’introduzione nello Statuto del Comune di Arese del Referendum popolare avente carattere consultivo, propositivo o abrogativo senza quorum. REFERENDUM
(Il referendum popolare)
1. Possono aver luogo referendum popolare aventi carattere consultivo, propositivo o abrogativo. • I referendum consultivi sono intesi a sollecitare pareri ed orientamenti su iniziative che l'Amministrazione intende intraprendere. • I referendum propositivi sono intesi a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali. • I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o a revocare atti amministrativi a contenuto generale. 2. Sulle materie rientranti nella propria competenza il consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può disporre il referendum consultivo. 3. Il referendum propositivo o abrogativo può essere richiesto solo dai cittadini mediante istanza firmata da un numero di almeno l’ 1% dei votanti alle ultime elezioni comunali. 4. Il referendum propositivo o abrogativo deve avvenire sulla base di uno o di più quesiti, formulati in modo chiaro ed inequivocabile, e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale, ad esclusione di: a) materie non rientranti nella competenza dell'amministrazione locale; b) questioni di natura religiosa; c) questioni elettorali e del personale comunale; d) questioni già sottoposte a referendum propositivo nel corso della stessa legislatura 5. Prima della raccolta delle firme, il comitato promotore sottopone i quesiti al segretario comunale per valutarne solamente la chiarezza della formulazione . Il contenuto del quesito non è oggetto di ammissibilità. Il segretario comunale emette l’approvazione ufficiale della formulazione dei quesiti referendari il giorno successivo alla richiesta da parte del comitato promotore e dal giorno successivo il comitato ha a disposizione 180 giorni per la raccolta delle firme. 6. Le firme vengono depositate in comune che ha a disposizione 30 giorno per valutarne la validità. In caso che tutto risulti in regola, il sindaco è tenuto ad indirlo immediatamente. 7. Nel caso dei referendum propositivo e abrogativo come pure nel caso che il referendum stesso venga disposto dal consiglio comunale,una volta ufficialmente accertatane la validità, il referendum deve tenersi non oltre i 60 giorni successivi. Non ci sono vincoli in merito alla data, anche se coincidente ad altre consultazioni elettorali ; la data va scelta in ogni caso per rendere il più agevole possibile la partecipazione dei cittadini. 8. L'avviso di convocazione di referendum deve contenere i quesiti precisamente formulati, il luogo e l'orario della votazione. Le norme regolanti la votazione ed in modo particolare la formazione delle liste elettorali, la istituzione delle sezioni elettorali e la costituzione delle commissioni elettorali nonché le ulteriori modalità procedurali formeranno oggetto di un apposito regolamento comunale. 9. E’ facoltà del Consiglio Comunale, prima del deposito delle firme del referendum, con delibera ufficiale, accettare integralmente quanto previsto nei quesiti referendari. 10. E’ facoltà del Consiglio Comunale, entro e non oltre 30 giorni dalla data ultima di scadenza per la raccolta firme, presentare un quesito referendario alternativo che proponga una soluzione diversa a quanto proposto dal comitato promotore. La chiarezza del quesito dovrà essere approvata dal comitato promotore del referendum. In tal caso entrambi i quesiti verranno sottoposti all’elettore. 11. La campagna informativa finale sui referendum, una volta indetti, è a carico del comune che predispone un libretto contenente tutte le informazioni da inviare ai cittadini per metterli in grado di capire cosa sono chiamati a decidere. Il libretto è predisposto dal comitato referendario e ,nel caso di quesito referendario alternativo, sarà composto da una ulteriore sezione predisposta dal comune. 12. L'elettorato attivo spetta a tutti i cittadini, che al giorno della votazione hanno raggiunto sedici anni di età. 13. Per la validità del referendum non è necessaria nessuna partecipazione minima degli aventi diritto al voto ed il referendum si intende approvato se ottiene il 50%+1 dei voti validi. 14. Il referendum propositivo e abrogativo per l'amministrazione comunale è vincolante. I suoi effetti vanno recepiti entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione dei risultati. 15. La presente modifica dello Statuto va sottoposta a referendum confermativo secondo le norme succitate. L’amministrazione comunale, una volta approvate le presenti disposizioni non può modificarle in nessuna parte senza sottoporle previamente a referendum confermativo. 
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