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Scheda 4. L'INGRESSO IN ITALIA E IL SISTEMA DEI VISTI
(ultimo aggiornamento gennaio 2009)
Argomenti della scheda
1 - I visti
a. Cos’è un visto
b. E’ importante sapere che…
c. Autorizzazioni all’ingresso in casi particolari
d. La domanda di visto
d.1. la competenza a rilasciare il visto
d.2 la domanda di visto
d.3. termini per il rilascio del visto
d.4. le tariffe consolari
d.5. rifiuto del rilascio del visto
d.6. impugnazioni
2- Ingresso regolare in Italia
3- Reingresso
3.a. Rientro con titolo di soggiorno scaduto
3.b. Uscita dall’Italia e rientro in fase di rinnovo o rilascio del titolo di soggiorno
4- passaporto e documenti equivalenti
5- Documenti giustificatori
Principali riferimenti normativi
Circolari e disposizioni applicative
Alcune sentenze
Appendice
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Fac-simile visto
Fac-simile modulo di richiesta del visto
1. I VISTI
a. Cos’è un visto
Il visto è un'autorizzazione , che la persona straniera cittadina di un paese extraeuropeo deve
avere per entrare nel territorio italiano, o in quello di altri Paesi , deve essere per un determinato
motivo, per attraversare il Paese, per sostarvi o per soggiornarvi.
Questa autorizzazione viene rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel
Paese di provenienza della persona che lo richiede.
I visti ( visa) sono rilasciati per diversi motivi (lavoro, turismo, transito, ecc.) e sono di diversi tipi.
Alcuni visti possono essere richiesti dall’interessato in qualsiasi momento (per es. per turismo o
per transito), altri invece possono essere richiesti solo se in Italia è stato rilasciato dalla autorità
competente un nulla osta (es. per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare o per
volontariato) richiesto da una persona già presente in Italia ( per es. datore di lavoro o familiare o
associazione/ente che abbia presentato un progetto di volontariato).
I nulla osta a loro volta possono essere richiesti
•
in periodi particolari al verificarsi di alcune condizioni : per es. ad esclusione di alcuni lavori
e professioni (art. 27, T.U.), il nulla osta per lavoro può essere richiesto solo in periodo di
apertura dei flussi
•
e/o in presenza di requisiti particolari : per es. per richiedere un nulla osta per
ricongiungimento familiare bisogna dimostrare di avere particolari requisiti di reddito ed
alloggio ed essere titolari di alcuni tipologie di titoli di soggiorno. Per richiedere il nulla osta
all’ingresso di cittadini/e stranieri per volontariato è necessario il presupposto
dell’esistenza di un progetto di volontariato,nei limiti delle quote definite ogni anno entro il
30 giugno dal Ministero della solidarietà sociale
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E’ dunque importante informarsi su quali condizioni sono necessarie per sé o per i propri familiari o
conoscenti , per chiedere un visto e quali documenti bisogna presentare per il tipo di visto che si
vuole chiedere.
Chi richiede un visto non ha un vero e proprio diritto ad ottenerlo ma un interesse legittimo e cioè è
in una posizione giuridicamente tutelata per cui può pretendere che la Pubblica Amministrazione
competente a rilasciare il visto (rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di origine)
agisca in conformità alle disposizioni vigenti e deve essergli consentito di ricorrere eventualmente
ad un'autorità competente per chiedere che il suo interesse sia riconosciuto o tutelato. Un’
eccezione è in materia di ricongiungimenti familiari: in questo caso infatti il richiedente il
ricongiungimento può vantare un diritto all’ingresso dei ricongiunti per riconoscere il quale può
ricorrere al Tribunale ordinario.
B.
È IMPORTANTE SAPERE CHE…
-
Il visto da solo non consente l'ingresso in Italia ma è necessario presentarsi ad un valico di
frontiera con passaporto o documenti equivalenti
-
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia la persona straniera è tenuta a richiedere
l’autorizzazione a stare in Italia cioè un titolo di soggiorno. Per chi entra in Italia – con visto o in
esenzione di visto- per un soggiorno breve che non supera i 90 gg. per visita, affari,turismo o
studio, deve rendere comunque specifica comunicazione all’autorità di frontiera o alla
Questura del luogo ove si trova. La prova della data di ingresso è a carico del cittadino/a
straniero
-
Non è possibile il rilascio o la proroga di visto allo straniero che già si trovi nel territorio
italiano
-
I cittadini di determinati Stati che rientrano in un elenco stabilito in ambito europeo con il
Regolamento (CE) n.539/2004 e successive modifiche, non sono obbligati a dotarsi di visto per
entrare in uno Stato dello spazio Schengen per soggiorni brevi per visite, turismo,affari e
studio. I soggiorni conseguenti non possono essere superiori ai 90 gg. (v. SCHEDA )
-
La presentazione della domanda di asilo e di protezione internazionale non richiede di aver
fatto ingresso regolare in Italia, né di possedere un visto
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Recenti modifiche che incidono sul sistema dei visti
1. Il D. Lgs. 3/2007 relativo al permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) prevede
che è consentito l’ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto per lo straniero,
titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da
altro Stato membro dell’Unione europea e in corso di validità, nonché ai suoi familiari in
possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza,
2. La Legge 46/2007 ha inoltre previsto un’ulteriore deroga nella disciplina per i lavoratori
distaccati in Italia, “dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al
lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in
base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore
di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della
loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro
dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo
sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno.”
3. Il D.Lg. n.154/2007 (Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di
ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non
retribuito o volontariato) ha previsto al possibilità di ingresso con esenzione dal visto per
coloro che siano titolari di permesso di soggiorno per studio in altro Stato dell’Unione
Europea. Il decreto ha introdotto l’art. 4 bis al D.Lgs.286/98 che recita
«4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero
in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente
all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di
insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza
necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un
programma di studi ad esso connessi, purchè abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai
sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine
ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente
all'Unione europea per almeno due anni;
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b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità
accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il
nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al
programma di studi già svolto.
4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il
programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si
svolga in Italia.»;
C.
AUTORIZZAZIONI ALL’INGRESSO IN CASI PARTICOLARI
•
Le autorità di frontiera, in caso di assoluta necessità per un solo ingresso e con durata fino
a 5 giorni per l'ingresso e a 8 per il soggiorno, possono, sotto la loro diretta responsabilità,
rilasciare i cosiddetti “permessi di frontiera” o “visita città”
•
L’art. 31, comma 3 del Testo Unico prevede che il Tribunale dei minorenni disponga, per
gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore che si trovi in Italia, un’autorizzazione
all’ingresso e al soggiorno di un familiare. L’autorizzazione consente il rilascio di un visto di
ingresso
•
Al fine di garantire il diritto alla difesa in giudizio,lo straniero che si trova all’estero può ottenere
un visto di ingresso per il tempo strettamente necessario per la partecipazione al processo sia
come imputato che come parte offesa ( vedi art. 17* del Testo unico e art. 11 D.P.R.
394/1999)
*”Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in
Italia per il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di
partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza.
L’autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell’imputato o del difensore”
•
L’art. 7 , comma 3 del D.P.R. 394/99 prevede che
“3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l’attracco o l’atterraggio dei mezzi navali o aerei nei
luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli
stessi può essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell’aeroporto per motivate
esigenze, previa comunicazione al questore e all’ufficio o comando di polizia territorialmente
competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.”
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In questo caso il controllo di frontiera viene effettuato dall’ufficio o comando di polizia con modalità
stabilite dal Questore
d. La domanda di visto
d.1. Competenza a rilasciare il visto
La competenza a rilasciare il visto spetta al Ministero degli Affari Esteri, attraverso le
Rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti, a cui deve essere
presentata la richiesta.
La competenza territoriale della rappresentanza diplomatico –consolare viene definita in relazione
al luogo di residenza all’estero dello straniero (per conoscere la rappresentanza diplomatico
italiana
nel
proprio
Stato
v.
elenco
dal
sito
del
Ministero
Affari
Esteri
http://www.esteri.it/ita/2_11_6.asp).
Attualmente ogni rappresentanza diplomatico consolare stabilisce propri criteri di accesso e di
fissazione degli appuntamenti per la presentazione della domanda di visto e per le altre procedure
di competenza (es. legalizzazione documenti o dichiarazione di valore) alcune operano tramite
sportelli bancari sul luogo altre tramite call center con costi variabili. Anche i tempi di fissazione
degli appuntamenti variano per cui si consiglia di informarsi visitando il sito della rappresentanza
diplomatico-consolare cui ci si deve rivolgere per conoscere le modalità di accesso.
Quando in una stessa circoscrizione consolare sono presenti Rappresentanze di diversi Stati
aderenti all'Accordo Schengen, il rilascio del visto Schengen uniforme (vedi punto c.) spetta:
-
alla Rappresentanza del Paese che costituisce la méta unica e principale del viaggio
-
o al Paese di primo ingresso e destinazione
-
qualora il Paese, cui vada richiesto l'ingresso non abbia una propria Rappresentanza, il visto
Schengen uniforme può essere rilasciato, con opportune consultazioni e formalità, da altra
Rappresentanza di uno Stato Schengen.
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d.2. la richiesta di visto
Da persona che abbia più di 18 anni
Per i minori: la richiesta deve essere fatta da un maggiorenne
Il
visto
richiesto
può
essere
con il consenso di chi esercita la patria potestà sul minore
Per se stessi e per i familiari eventualmente iscritti sul proprio
documento di viaggio (familiari al seguito)
La domanda va presentata per iscritto su apposito modulo compilato in ogni sua parte,
sottoscritto e corredato di una fotografia formato tessera (v.appendice)
Nella domanda di visto il richiedente deve indicare:
•
Le proprie generalità in modo completo
•
Le generalità complete di eventuali familiari al seguito
•
Gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio equivalente
•
Il luogo dove è diretto
•
Il motivo del viaggio
•
La durata del viaggio
Alla domanda si allega:
• Il passaporto o altro documento equivalente
•
La documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto (vedi per ogni tipo di visto i
documenti necessari)
In ogni caso la documentazione che riguarda:
•
Le finalità del viaggio
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•
L'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati
•
La disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti
•
Le condizioni dell'alloggio.
•
Per il rilascio del visto per l’ingresso di minori per soggiorni di non più di 90 giorni nell’ambito di
progetti di accoglienza a carattere umanitario, necessaria la presentazione anche del nulla osta
di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa
acquisizione di quello della Questura peri componenti del nucleo familiare che ospita il minore
oltre all’elenco sia dei minori che degli accompagnatori
In particolare per la richiesta di visto per ricongiungimento familiare è necessario esibire:
•
Nulla osta al ricongiungimento. Per la richiesta di visto per i familiari di cittadini italiani e
comunitari non è necessario richiedere o presentare il nulla osta.
- Per ottenere il nulla osta per i ricongiungimenti familiari bisogna fare domanda presso lo
Sportello unico per l'immigrazione degli Uffici Territoriali di Governo (che è il nuovo nome delle
Prefetture) .
- La domanda deve essere inviata on line ( tramite connessione internet al Ministero
dell’Interno)
- Per l’invio è possibile avvalersi dell’assistenza dei Patronati e degli sportelli convenzionati
con alcune Prefetture. In alcune province questi sportelli si trovano presso i Comuni, molti dei
quali partecipano ad un progetto nazionale di sperimentazione promosso dall’ANCI a seguito
di una Convenzione stipulata con il Ministero dell’Interno
( vedi www.permessidisoggiorno.anci.it )
- nella domanda bisogna indicare le generalità delle persone per le quali viene richiesto il
ricongiungimento presentando
- Copia della carta o del permesso di soggiorno
•
-
la documentazione attestante la disponibilità di reddito
-
la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio idoneo
-
la documentazione per l’accertamento degli ulteriori requisiti rimessi all’accertamento
dello sportello unico
la documentazione che provi i presupposti di coniugio, parentela, minore età o inabilità al
lavoro tradotti e legalizzati e di cui la rappresentanza diplomatico-consolare accerterà
l’autenticità. Tali documenti, prima della riforma delle norme sul ricongiungimento (Decreto
Legislativo 5/2007) dovevano essere prima validati dall’autorità diplomatico-consolare italiana e
poi allegati alla richiesta di nulla-osta. Le nuove disposizioni hanno modificato la procedura per
cui alla domanda di nulla osta devono essere allegati i documenti attestanti requisiti di reddito
ed alloggio; la procedura di validazione è stata abolita e la documentazione comprovante i
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presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro deve essere prodotta con la
richiesta di visto.
Le Autorità Consolari, ricevuto il nulla osta al ricongiungimento familiare e la documentazione
rilasciano il visto di ingresso
Oppure
se sono scaduti i 180 gg., dalla presentazione dell’istanza di nulla-osta al ricongiungimento
familiare, allo Sportello Unico per l’immigrazione senza aver avuto un provvedimento di risposta
positivo (rilascio del nulla osta) o negativo (diniego del nulla osta), l'interessato può richiedere
direttamente il visto di ingresso alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane esibendo
copia degli atti contrassegnati dallo sportello unico per l'immigrazione da cui risulti la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Nota:Nel DDL AC 733 è contenuta l’abolizione del silenzio assenso ora richiamato (art. 29,
comma 8). Si consiglia di verificare che la disposizione non sia stata modificata.
d.3. Termini per il rilascio dei visti
Ricevuta la richiesta di visto le autorità diplomatico-consolari devono rilasciare il visto entro 90 gg.
Ma è previsto un termine diverso
Di 30 gg. per il rilascio del visto per lavoro subordinato (at. 31,comma 5,D.P.R.
394/1999)
Di 120 gg. per il rilascio del visto per lavoro autonomo (art. 26, comma 7, D. Lgs.
286/1998)
Con il rilascio del visto la Rappresentanza consegna alla persona una comunicazione scritta in
lingua a lei comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustri i diritti
e i doveri dello straniero in relazione all'ingresso e al soggiorno in Italia nonché l’obbligo di
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presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge (8 gg. lavorativi) alle competenti autorità dopo il suo
ingresso in Italia.
d. 4. Le tariffe consolari
Per il rilascio dei visti concessi da parte dell'Autorità Consolari italiane è necessario pagare le
tariffe dei diritti consolari che di seguito riportiamo in tabella.
• Devono essere pagati in moneta convertibile in euro o nella moneta del luogo
• Non possono essere pagati diritti d'urgenza
• Nessun'altra somma deve essere pagata per provvigione o compenso
Le tariffe possono subire modifiche generali o particolari a seguito di modifiche normative . Le
seguenti tariffe per i Visti Schengen sono state decise dal Consiglio dell’Unione Europea del 27-28
aprile del 2006 con decorrenza dal 1 gennaio 2007 e definiti dall’art. 212 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)"
Fonte: sito Ministero Affari Esteri www.esteri.it
TARIFFE IN Euro
TIPI DI VISTO
Per tutte le tipologie di visto Schengen Euro 60
uniforme
(turismo,visita transito,affari,studio
Visto collettivo (tipi A,B,C)
Euro 60 + 1 persona
Visto nazionale per soggiorni di lunga durata
(tipo D)
Euro 75
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N.B. Per disposizione comunitaria per i visti di tipo A,B,C ,i cittadini di alcuni Stati potranno
continuare a pagare le vecchie tariffe fino al 1 gennaio 2008.
L’Unione europea ha infatti concluso accordi di facilitazione del visto con la Russia, che è già
entrato in vigore, l’Ucraina, la Moldova, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, l’ex
Repubblica jugoslava di Macedonia e l’Albania, che dovrebbero entrare in vigore il 1°.1.2008.
Per i cittadini di questi paesi i diritti di rilascio ammontano solo a 35 euro e determinate
categorie di cittadini sono esentate del tutto.”
Sempre in materia di visti si legge dal sito dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/archive/JAI%207%203000_leaflet_final_IT.pdf
“In alcuni casi è prevista la riduzione o addirittura l’esenzione da tali diritti, nel rispetto del diritto
nazionale, per promuovere gli interessi culturali, la politica estera, la politica di sviluppo o altri
settori essenziali d’interesse pubblico.
Non possono essere imposti diritti ai cittadini di paesi terzi che sono familiari di un
cittadino UE o di un cittadino di uno Stato SEE che esercita il proprio diritto alla libera
circolazione.
Inoltre non vengono riscossi diritti per i minori di età inferiore a 6 anni, gli alunni e gli
studenti; gli studenti già laureati e gli insegnanti accompagnatori che viaggiano per motivi
di studio o formazione pedagogica, e per i ricercatori che si spostano per motivi di ricerca
scientifica (cfr. la raccomandazione 2005/761/CE).
d.5. Rifiuto di rilascio del visto
L’art. 6-bis del D.P.R. 394/99 come modificato dal D.P.R. 334/2004 prevede che “qualora non
sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l’autorità diplomatica o
consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso
contenente l’indicazione delle modalità di eventuale impugnazione”
Il diniego quindi
-
Deve essere adottato con provvedimento scritto
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-
deve essere comunicato all'interessato insieme alle indicazioni che riguardano il modo
possibile per l' impugnazione (= a quale giudice rivolgersi e come per contestare il
rifiuto)
Attualmente in deroga alla L. 241/1990 e successive modificazioni, per motivi di ordine pubblico e
sicurezza nazionale, il diniego del visto non deve necessariamente essere motivato salvo che per i
visti per lavoro subordinato, autonomo, stagionale, per lavoro in casi particolari, per
ricongiungimento familiare, per studio:in tutti questi casi il diniego deve essere motivato come
sopra esposto. Il diniego del visto deve comunque essere comunicato per iscritto al richiedente in
lingua a lui comprensibile o, quando ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo e
può essere impugnato entro 60 gg. avanti il TAR del Lazio.
La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno
della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali,
l'inammissibilità della domanda.
d.6. Impugnazioni
Contro il diniego del visto, per motivi diversi da quello per famiglia, si può ricorrere al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 gg.
Contro il diniego del visto a seguito di ricongiungimento familiare può presentarsi ricorso al
Tribunale del luogo di residenza di chi ha richiesto il ricongiungimento familiare.
2. INGRESSO REGOLARE IN ITALIA
Per fare ingresso regolare in Italia bisogna in generale- salvo casi di forza maggiore attraversare un valico di frontiera, e cioè un luogo di passaggio da uno Stato confinante ad altro
presidiato dalle autorità di frontiera.
Il Regolamento (CE) 562 del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime
di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) definisce
- Per frontiere interne
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a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri
b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni
c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli membri per i collegamenti effettuati da traghetti
- Per frontiere esterne le frontiere terrestri comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere
marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri che non siano
frontiere interne
Per fare ingresso in Italia è necessario presentarsi ad un valico di frontiera muniti di
1. un passaporto valido o altro documento di viaggio equivalente
2. i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto, la disponibilità di
mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura ed alla durata del soggiorno ed
eventualmente alle spese per il ritorno nel proprio Paese, ad eccezione per i permessi di
soggiorno per lavoro, o di transito verso uno Stato terzo.
3. valido visto d'ingresso o di transito ( con alcune eccezioni nel caso di visti brevi per soggiorni
brevi sotto i 90 gg. per i cittadini provenienti da Stati per i quali l’Unione Europea ha stabilito
l’esenzione (v. SCHEDA 2)
L'assenza di anche uno solo di questi presupposti comporta il respingimento.
E’ inoltre necessario:
4. non essere segnalati ai fini della non ammissione in aerea Schengen,
5. non essere destinatari di un divieto di reingresso in Italia a seguito di espulsione
6. non aver riportato una condanna di primo grado anche a seguito di patteggiamento (ex art. 444
cod. proc. Penale) per i reati previsti dall'art.380 co. 1 e 2 del codice di procedura penale (v.
Scheda art. 380 e 381 c.p.) ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina
dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Il
divieto di ingresso in presenza di condanne penali può venir meno in caso di estinzione del
reato a seguito di riabilitazione (v.anche punto 8)
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7. Eccezione al principio di cui sopra è stato introdotto dal D.Lgs. 5/2007 in tema di
ricongiungimenti familiari con una disposizione di maggior favore“Lo straniero per il quale e'
richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia
quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”
8. non essere considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale per l'Italia o
per alcuno degli Stati con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia bisogna richiedere, al Questore della
provincia in cui ci si trova, il permesso di soggiorno, che è l’atto amministrativo che
autorizza a soggiornare in Italia. Per i permessi di soggiorno brevi (sotto i 90 gg) per
visite, studio, affari e turismo, la richiesta di permesso di soggiorno è stata sostituita
da una dichiarazione da farsi entro 8 gg. dall’ingresso in Italia:può essere resa
all’autorità di frontiera o al questore del luogo dove ci si trova (Legge n. 68 del 28
maggio 2007 ).
3-REINGRESSO
Se chi intende entrare in Italia è una persona straniera che già possiede un titolo di soggiorno e,
dopo essere uscito dal territorio italiano, intende fare ritorno si tratta di reingresso .
In caso di reingresso bisogna esibire al controllo di frontiera il passaporto, o il documento
equivalente, e il permesso di soggiorno in corso di validità. La riforma del 2002 (L.189/2002) ha
previsto in questo caso una comunicazione preventiva all'autorità di frontiera.
3.a. Rientro con il titolo di soggiorno scaduto, smarrito o rubato
•
Nel caso si abbia un permesso scaduto ma di cui è stato chiesto il rinnovo entro 60
giorni dalla scadenza si ricorda la Direttiva Ministero dell'Interno- prot.11050/M(8) del
5 agosto 2006 (Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di
soggiorno) che espressamente prevede “Lo straniero in possesso del permesso di
soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo, ha la
facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni più volte
reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le
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limitazioni e le condizioni alla circolazione nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla
disciplina internazionale”.
•
Nel caso di rientro con permesso scaduto il termine di 60 giorni non si applica se la
persona è uscita dall’Italia per prestare servizio militare o fino a sei mesi in caso di gravi
motivi di salute o della persona stessa o di un suo parente di 1° (genitori o figli). I motivi di
salute ovviamente dovranno essere provati (art.7 co. 3 D.P.R. 334/2004)
•
Se il permesso di soggiorno è stato smarrito o rubato, per rientrare in Italia, è
necessario chiedere il visto di reingresso documentando con la copia della denuncia lo
smarrimento o il furto
3.b. Uscita dall’Italia e rientro in fase di rinnovo o rilascio del titolo di soggiorno
I tempi di rilascio e di rinnovo del titolo di soggiorno hanno portato all’emanazione di una
serie di circolari volte a consentire l’uscita e l’entrata nel territorio nazionale in presenza
della sola ricevuta della richiesta di rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno :
- se l’entrata e l’uscita avviene attraverso un’unica frontiera, per entrare ed uscire bisogna esibire
il passaporto o il documento di viaggio equipollente, il permesso i soggiorno scaduto e la ricevuta
delle Poste Italiane che dimostra l’avvenuta richiesta di rinnovo entro i 60 gg. dalla scadenza del
permesso di soggiorno.
- le circolari del Ministero dell’interno del 27 giugno 2007 e del 12 dicembre 2007 hanno disposto
che possa essere chiesto alle Questure il rilascio di un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio
per i figli con meno di 14 anni
- Per il periodo 14 dicembre 2007 al 31marzo 2008 e dal 1 agosto 2008 al 31 gennaio 2009, è
stato inoltre consentito di uscire ed entrare dall’Italia in fase del rilascio del primo permesso di
soggiorno per lavoro subordinato e per motivi familiari rispettando alcune condizioni:uscita e
reingresso dallo stesso valico di frontiera,non attraversamento di altri Stati Schengen, esibizione
del passaporto con visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per
ricongiungimento familiare unitamente alla ricevuta di Poste Italiane S.p.a. che dimostri l’avvenuta
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, timbratura da parte delle autorità di frontiera del
passaporto e della ricevuta
- dall’1 agosto 2008 sino al 31 gennaio 2009 coloro, già regolarmente soggiornanti avevano
richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno o coloro che erano in attesa del primo rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per ricongiungimento familiare hanno
potuto entrare ed uscire dall’Italia (Circ. Min. Interno 28 luglio 2008)
4-PASSAPORTO E DOCUMENTI EQUIVALENTI
Il passaporto è il documento che abilita il titolare a spostarsi da un Paese all'altro e può essere
ordinario o diplomatico/di servizio, individuale o collettivo. Nel passaporto individuale possono
essere inseriti il coniuge ed i figli minori.
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Altri documenti considerati equivalenti al passaporto sono:
•
Titoli di viaggio per apolidi e per rifugiati: soggetti a visto a meno che il titolare non sia già
in possesso di un permesso di soggiorno di uno Stato Schengen e per i rifugiati che il titolo di
viaggio sia stato rilasciato da uno Stato aderente all’Accordo di Strasburgo del 20 aprile del
1959
•
Documento di navigazione aerea rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle Compagnie
aeree civili per l'esercizio della loro professione : è esente da visto a determinate condizioni per
tutti gli Stati aderenti alla Convenzione di Chicago del 1949 o a titolo di reciprocità
Altri documenti equivalenti che seguono il regime di visti previsto dallo Stato di
cittadinanza del titolare:
•
Titolo di viaggio per stranieri che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle
Autorità del Paese di cui sono cittadini
•
Libretto di navigazione rilasciato ai marittimi per l'esercizio delle loro attività, riconosciuto
come documento valido per l’ingresso nello Spazio Schengen solo in relazione alle esigenze
professionali del marittimo, e non per altre motivazioni. L’Italia riconosce i Libretti di
Navigazione emessi dai Paesi U.E., dai Paesi S.E.E., dagli Stati che aderiscono alla
Convenzione Internazionale del Lavoro n.108 (Ginevra, 13.5.1958), e da quelli con i quali
abbia stipulato specifici accordi bilaterali
•
Lasciapassare delle Nazioni Unite per il personale dell'ONU e di Istituzioni da esso
dipendenti
•
Lasciapassare sostitutivo del passaporto, quando una persona viene, in casi particolari,
autorizzata a circolare tra Stati diversi, come per il caso di minore rimpatriato.
Altri documenti equivalenti che sono esenti da visto:
•
Documento individuale o collettivo per il personale militare di una forza NATO
•
Elenco dei partecipanti a viaggi scolastici all'interno dell'UE
•
Lasciapassare o tessera di frontiera concessi esclusivamente ai cittadini che siano
domiciliati in zone di frontiera per il transito della frontiera stessa
•
Carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E., valida anche per l’espatrio per motivi di
lavoro
•
Carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo
europeo sull’abolizione del passaporto (Parigi, 13.12.1957), valida per recarsi, a scopo
turistico, nel territorio di uno degli Stati stessi, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi
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E’ sul passaporto, o sugli altri documenti sopra ricordati, che viene apposto il visto che consiste
materialmente in uno sticker
Il personale addetto ai controlli di frontiera deve obbligatoriamente apporre sul passaporto il
timbro di ingresso o di uscita con l'indicazione della data
4-DOCUMENTI GIUSTIFICATORI
I documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno dipendono dal tipo di visto
che viene richiesto.
In generale valgono le indicazioni di seguito indicate.
•
La disponibilità dei mezzi finanziari viene considerato un presupposto necessario per
l'ingresso dello straniero nello spazio Schengen. La disponibilità può essere dimostrata non
solo con denaro contante, ma anche con documenti che certifichino fideiussioni bancarie,
polizze fideiussorie assicurative o altri titoli di credito equivalenti, di titoli di servizi prepagati o di
atti che provino la disponibilità di fonti di reddito in Italia.
•
La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione si intende dimostrata
dalla stessa richiesta del datore di lavoro nei casi di ingresso per motivi di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato su richiesta del datore di lavoro italiano
o dello straniero regolarmente residente in Italia (domanda con decreto flussi).
•
Anche per il rilascio di visto di ingresso per motivi di studio è necessario, oltre la sussistenza
dei mezzi necessari rapportati alla durata del soggiorno o la disponibilità di borsa di studio, la
disponibilità dei mezzi per il pagamento della copertura assicurativa per cure mediche e
ricovero o per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale oppure idonea polizza assicurativa.
•
È stata abolita, dalla L.189/2002, la prestazione di garanzia sottoscritta dal garante
presso la Questura competente come alternativa al possesso di mezzi finanziari
•
Normalmente i titolari di passaporti diplomatici o di servizio non sono tenuti a dimostrare il
possesso di mezzi di sussistenza
La persona straniera è tenuta anche ad indicare l'esistenza di un idoneo alloggio e la
disponibilità dei mezzi per il ritorno salvo che per i visti rilasciati per lavoro subordinato e per
motivi familiari per i quali fa fede il nulla osta.
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•
I mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio di visti cosiddetti brevi (per
motivi turistici, affari, per l’accompagnatore in caso di visto per cure mediche, gara
sportiva, motivi
religiosi, studio, transito, trasporto ) utilizzati come parametro per visti per i quali non
viene disposto diversamente (es. visti per lavoro e per studio) sono indicati nella tabella che
segue (fatte salve modifiche successive alla data di aggiornamento della presente scheda.
Si può verificare collegandosi al sto del Ministero Affari Esteri www.esteri.it o della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it)
Classi di durata del viaggio
partecipanti
Un partecipante Due o più
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva
€ 269,60
€ 212,81
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera €
44,93
€ 26,33
Da 11 a 20 giorni: quota fissa
€
51,64
€ 25,82
Quota giornaliera a persona
€
36,67
€ 22,21
Oltre i 20 giorni: quota fissa
€ 206,58
€ 118,79
Quota giornaliera a persona
€
€ 17,04
27,89
Principali riferimenti legislativi
Accordo di Schengen del 15.6.1985; Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del
19.6.1990 resa esecutiva in Italia con la L. 30.9.1993 n.388; Decisione del Consiglio dell’Unione
Europea del 24 febbraio 2005 n.2005/ 211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del
sistema di informazione Schengen, anche nel quadro della lotta al terrorismo;
L. 23.12.1986 n. 909 di ratifica dell’Atto Unico Europeo; L. 3.11.1992 n. 454 che rende esecutivo il
Trattato di Maastricht; L. 6.12.1993 n. 570; L. 28.10.1994 n.636; Legge 16.6.1998 n. 209 "Ratifica
ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull’Unione europea, i trattati che
istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad
Amsterdam il 2 ottobre 1997;
Legge 24 dicembre 2003, n. 380 Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione
europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca la Repubblica di Estonia, la
Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica; Legge 18 febbraio 1999 n.47 Ratifica
ed esecuzione del protocollo convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen; Legge 1 luglio
n. 232 ;Legge 15 novembre 2000 n. 364 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e
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cooperazione tra le Comunità ed i loro Stati membri da una parta e la Confederazione Svizzera
dall'altra;
D.M. (MAE) 12.7.2000; Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 Attuazione della direttiva
2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare; D. Lgs. 286/ 1998; DPR 31.8.1999
n.394; art.4 L. 189/2002; D.P.R. 334/2004; D.Lgs. 3/2007; D.Lgs 5/2007;L. 46/2007
Per conoscere la documentazione necessaria per la richiesta di visto con elenco nella propria
lingua si possono visitare i siti delle varie ambasciate italiane all’estero(V.anche SCHEDA 3)
Circolari e disposizioni applicative
Circ. MAE del 31.10.1961 relativa al titolo di viaggio per stranieri;
Circ. MAE del 24 ottobre 1996, n.8 relativa all’applicazione dell’Accordo di Schengen ;
Telegramma MAE Pro 77130.3.2000 visti d’ingresso programmazione flussi 2000;
Telegramma MAE 9.03.2000 presenza sul territorio dello stato lavoratore straniero per cui è
richiesta l’autorizzazione all’ingresso;
Circ. prot. n. 3658 del 6 agosto 2001 relativa all’ingresso in Italia art. 27 T.U.;
Circ. n. 82/2000 prot. n. 6130 del 23 novembre relativa all’attuazione della Direttiva 96/71/CE in
materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Art. 27 1° comma lett.
i) del T.U. D.L.vo n. 286/98;
Circ. M.I.del 22.03.2000 direttiva in materia di mezzi di sussistenza previsti;
Circ. Ministero Interno n. 300/2001/1395/P/12.214.5/1° DIV del 28 ottobre 2001 sul rilascio del
permesso di sogg. per titolari di visti Schengen per ingressi multipli;
Circ. Min. Int. N. 300/C/2001/1341/P/10.1.1/1°DIV. Del 6 ottobre 2001 relativa al regolamento
europeo sulla libera circolazione per i titolari di visti Schengen;
Circ.M.I. n. 400/C/2004/1207/P/21.1.15 del11.10.2004 reingresso cittadini albanesi;
Circ.M.I. N.300/C/2001/1951/P/12.214.39/1^Div. del 6 gennaio 2002 relativa a permesso di
soggiorno per studio e relativo visto di ingresso;
Circ. M.I. n. 400/C/2004/1433/P/6.1 del 24.11.2004 reingresso cittadini stranieri con ricevuta
istanza rinnovo;
Circ. M.I. del 11.1.2004 n. 400/C/2004/906/P/21.265.6 Ingresso Montenegro con carta di
identità;
Circ. M.I. n. 400/C/39/P/1.281 del 15 gennaio 2005 relativo all’emergenza per maremoto nel
sud est asiatico;
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Direttiva Ministero dell'Interno- prot.11050/M(8) del 5 agosto 2006 Direttiva sui diritti
dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno;
Circ.MAE del 29.11.2006 in tema di validazione dei documenti per richiesta
ricongiungimento familiare;
Circolare M.I. del 16.6.2007 relativa al valore della ricevuta di richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno;
Circ. del 5.4.2007 sulla possibilità di entrare ed uscire dal territorio nazionale con il
rinnovo del permesso di soggiorno
Circ. del M.I. del 27.6.2007 sul permesso di soggiorno cartaceo per figli infra quattordicenne
Circ. M.I. del 7.8.2007 entrata ed uscita dall’Italia per coloro che sono in possesso della
ricevuta per richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
autonomo o per ricongiungimento familiare; sul medesimo argomento Circ. M.I. del
12.12.2007 e Circ. M.I. del 28.7.2008 entrata in Italia ed uscita al 31.1.2009
Alcune sentenze:
Per condizioni di ingresso di coniuge straniero di cittadino comunitario Corte di Giustizia delle
Comunità europee, Grande Sezione,31.01.2006,Causa C-503/03, Kokott.Commissione delle
Comunità europee c. Regno di Spagna;
Corte di giustizia delle comunita europee C/127/8 del 25 luglio 2008
Per condizioni per l’ingresso Sentenza Cass. Sez I civ. del 3.2.2006 n.2417 e Sent. Cass. Sez I
civ. del 27.07.2004 n. 14098;
Sent. Consiglio di Stato sez.VI dell’8 agosto 2008 n. 3902 in merito al decorso del tempo a seguito
di sentenza con patteggiamento e riabilitazione;
Sent. Corte Cost. del 4.12.2006 n. 414 in merito a motivi ostativi all’ingresso ;
Sentenza Corte di Cassazione I sez. civ. n. 7668 del 2004 in ordine all’onere della prova della
data di ingresso nel territorio dello Stato -espulsione
Appendice
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N.B. Il modulo della domanda di visto ed il visto sono fac simili, riportati a solo scopo
esemplificativo.
Prima di presentare la domanda di visto rivolgetevi alla rappresentanza diplomatica
competente al rilascio per chiedere moduli ed informazioni.
Si riporta l’allegato al Regolamento (CE ) n. 1683/95 del Consiglio del 29 maggio 1995 che
istituisce un modello uniforme per i visti,scaricabile all’indirizzo:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995R1683:20070101:IT:PDF
Il Regolamento è stato modificato dal Regolamento (CE) n. 334/2002 che ha introdotto
ulteriori requisiti di sicurezza.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:053:0007:0008:IT:PDF
La Commissione Europea ha presentato una proposta di Codice Comunitario dei visti COM
(2006) 403 def. per l’introduzione di dati biometrici
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SCHEDA4.INGRESSO IN ITALIA E IL SISTEMA DEI VISTI