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TRIBUNALE ORDINARIO DI DI TIVOLI
Ufficio ~ s e c u z i o nImmobiliari
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VERBALE DI UDIENZA J/ENDTA SENZA INCANTO
CON DELEGA A PROFESSIONISTA
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, davanti al G.E.dott.ssa h a i n a r i a ~i
, in via preliminare, si verifica la ritualità della
notifica o della comunicazione del provvedimento con cui si fissava 1a.presente udienza n1 debitore;
si verifica,.altresì, la notifica, a cura del creditore procedeilte,.dell'awiso ex art. 498 C.P.C. ai .creditori
L'anno 200&: addì27
del mese di
Giulio, ass~stitadal ~ancellierektk/ h
Si dà atto che sono intervenuti nella presente procedura i seguenti creditori privi di titolo esecutivo:
Il Giudice, visto l'art. 499, co. 5, C.P.C.,fissa per il riconoscimento da parte del debitore di tali crediti, non
fondati su titolo esecutivo, l'udienza del
(du.fissare entro 60 gior-ni dalla
data dell'ordirza~~zu
.di vendita), con onere di ilotifica al debitore eagli altri intervenuti privi di titolo,
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oggi iloil comparsi, a cura di
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Sidà atto che la stessa 8. sta6illunicata ritualmente ai creditori costituiti e ai debi~ori:al~eno4.5
giorni .
prima dell'odienla~udieixiae che le 'parti no11 ban~iofatto pervenire ill'esperto, almeno quiildici giollii : . . . . . . . . .
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del1 'odierila 'udieiba, 'le note previste dal1'ul&no Mimna del1'art. 173-bis,d ~ l l e d i ~ ~ o s i z i odin i . . . . . .
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attuazione del .codice di procedura civile;
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Si da,att.oche le>pafljhannofati0 yérveiiire all'esperto.le note di cui all'ultimo~conuna delIysu~,
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chiede fissarsi la vendita degli iillillobili
A questo punto l'avv.
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pignorati, come descritti e stimati dall'esperto con delega a professioilista;
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
esaminati gli atti ed in particolare la relazioile dell'esperlo sopra ric1.iiamat.a;
ritenuto di potere porre alla base del prosieguo della procedura le coilclusioiii della relazione dell'espei-to,
sogha considerare le caratteristicl~edel compeildio, tra
cui l'entità e la natura del disitto reale oggetto .di pignoramento ed il valore dei beni .in:rapporto ai costi di
un'eventuale delega;
sentite, sul punto, le parti;
DISPONE
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PROCEDERSI
persona di
con studio in
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N DELEGA A PROFESSIONISTA, che viene nominato nella
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RILEVATO, quanto alla custodia del compendio pignorato, che custode è ancora il debitore, che
occupa il bene e non ha violato i doveri su di lui incombenti quale custode, né appare utile disponle la
sostituzione con nuovo custode, onde si ritiene di dovenle confermare la nonlina;
OVVERO
RILEVATO che:
1. custode è ancora il debitore, che occupa :il bene e non ha violato i doveri su di lui iilcoiilbentj
quale custode, ina appare utile disporne la sostituzione coi1 nuovo custode, coine ricl~iesloa
norma dell'ari. 559, co. 2, C.P.C. dal creditore
,
2. il debitore non occupa il bene, pertanto deve essere ilominato altro custode a ilorilla clell'art. 559,
co. 2, C.P.C.;
3. custode. è ancora il debitore, che occupa il bene,e che .ha violato i doveri su di lui ii~conibeiiii
quale custode, in quanto
onde deve essere sostituito coi1 nuovo custode a noima dell'art. 559, co. 3, C.P.C.;
pertanto, occorre ~rowederealla nomina di NUOVO CUSTODE, nella persona del Professioiiista
Delepto, owero di
il quale prowederi al coinl~imeiliodelle attività indicate in separato decreto, allegato al pieseilte verbale;
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prof; cenz~-ojncoloa g ~ e g r i opag;
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IL, GIUDICE AUTORIZZA, COMUNQUE, IL DEBITORE A CONTINUAIW A \71\7EIU3
NELL'IMMOBILE SINO ALL'EMISSIONE DEL DECRETO DJ TRASFERIMENTO, salvi i
successivi provvedimenti di revoca di detta autorizzazione, ex art. 560, comma3, C.P.C., .che si
rendano necessari in presenza di gravi motivi;
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LE ULTERIORI A T T ~ ~ I T DELEGATE
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AL PiROFESSIONISTA VENGONO COSÌ DI
SEGUITO INDICATE:
Si evidemia, p~elinzina~mente,che è stato stipulato U71 acco~docon la UiziC~.editBANCA di
ROMA Apevlzia Tìvoli 2 clze prevede l'utilizzo di eaza esc~z~sii)a
vrocedzaa realizzata per la
pestione dei depositi aiudiziari, con possibilità di colzsz~ltareon-line a~clzivielettronici da parte
della Cancelleria.
DISPOSIZIONI PRELJMINARI
1 . il Professionista prende a base il valore dell'iinmobile determinato nella presente ordinanza,
nonché l'eventuale ripartizione in lotti contenuta nello relazione depositnta dail'esperto;
2. il Professionista prowede agli adempiinenti previsti dagli articoli 570 (awiso della vendita
senza incanto) e, quando occorre, 576 co. 2 C.P.C. (avviso della vendita con incanto);
3. il Professionista redige l'awiso di vendita applicando le norme del codice di rito e le relative
disposizioni di attuazione, tra cui l'articolo 173-quater di queste;
4. il Professionista comunica l'avviso di vendita ai creditori costituiti almeno trenta giorni priina
del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e delladata Gssata
per l9inEanto;
5. il Professionista, nel redigere l'awiso di cui all'art. 570 C.P.C., specifica che la presentazione
delle offerte di acquisto o delle istanze di partecipazione all'incanto, nonché l'esame delle prime
o lo svolgimento dell'incanto avranno luogo presso il suo studio, quale risulta dagli atti del
rispettivo Consiglio del170rdine,ovvero in diverso luogo, autorizzato dal G.E.;
6. nell'awiso, comunque omesse le generalità del debitore, il Professionista specifica le date, il
prezzo base e l'aumento, nonché tutte le altre circostanze di seguito indicate.
VENDITA SENZd INCANTO
7 . 11 Professionista FISSA il giorno (con indicazione dell'orario) per la presentazione delle
offerte, individuandolo tra i 90 ed i 120 giorni successivi alla comunicazione dell'odierno
prowediinento; fissa, inoltre, il giorno successivo alla scadenza del predetto termine quale
giorno in cui prowederà all'esame delle offerte presentate, con indicazione di un orario che deve
essere lo stesso per tutte le vendite stabilite per quel giorno, che devono essere alineno due, onde
garantire la segretezza circa il numero delle offerte presentate per ogni singola procedura; fissa,
nello stesso atto, la data stabilita per l'incanto, per il caso in cui non dovesse aver luogo la
vendita senza incanto, tenendo conto che per l'incanto dovranno essere nuovainente espletate le
formalità relative alla pubblicità;
8. I1 Professionista avvisa, quanto aii'offerta, che
- I'offerta deve. essere depositata in'busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura
del medesimo Professionista o da suo delegato ad hoc, il noine, previa identificazione, di,colui.
che 'materialmente prowede al deposito,. il noine del professionista e la data fissata per l'esaine
delle offefie;.neskun'altra indicazione (nome delle parti, nun~erodi procedura, bene cui si
riferisce I'offerta, orario previsto per l'esame delle offerte) deve essere apposta sulla busta;.
- I'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione, a mezzo assegno ,ciscolare
intestato alla procedura, non trasferibile, in misura non inferiore al deciino del prezzo proposto;
il Professionista stabilisce che :il relativo assegno debba essere inserito ilella busta, clle d p e . .
essere sigillata idoneamente.dal Professionista o da un delegato ad hoc al moinenlo del deposito;
- l'offerta dovrà contenere: a) il cognoil?~,il nome, il luogo, ia data di nascita, il codice fiscale,
il domicilio, lo -stato civile ed il recapito telefonico delsoggetto cui andrà- intestato I'iininobile
(non sarà possibile intestare IYiinrnobil.ea soggetto diverso da quello che sottoscri$e l'offerta); se
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l'offerente è coniugato in regime-di coinunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i
corrispoildeilti dati del coniuge; se l'offerente è ininoreime, l'offerta dovrà essere sottosciitta dai
genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; b) j dati identificativj del bene per il quale
l'offerta è proposta; C) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena di
inefficacia dell'offerta, al prezzo minimo indicato nell'awiso di vendita; d) il tennine di
pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà comunque, a pena di inefficacia
dell'offerta, essere superiore a 60 giorni dalla data dell'aggiudicazione; e) le modalità secondo
cui il pagamento verrà effettuato (es. eventuale ricorso a finanzianlento garantito da ipoteca).
All'offerta dovrh essere allegata una fotocopia del documento d'identità dell'offerente e, se
necessario, valida docuinentazione comprovante i poteri o la legittimnzione (ad es. procura
speciale o certificato camerale);
l'offerta è irrevocabile, con le eccezioni previste dall'art. 571 c.p.c;
- qualora sia presentata una sola offerta superiore di un quinto al valore dell'iininobile coine
sopra determinato dal G.E., la stessa sarà senz'altro accolta; qualora vi sia un'unica offerta, pari
o superiore al valore dell'immobile come sopra determinato dal G.E, ma inferiore all'offerta di
cui al punto precedente, la stessa sarà accolta solo ove non vi sia dissenso del creditore
procedente e salvo che il Professionista non ritenga più conveniente procedere al1'incanto;
- qualora siano presentate più offerte, il Professionista inviterà gli offerenti ad una gara
sull'offerta più alta; se la gara non potrà aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il
Professionista disporrà la vendita a favore del maggior offerente, salvo che non ritenga più
conveniente procedere all'incanto;
- attesa l'irrevocabilità dell'offerta, la persona in essa indicata come futura intestataria del bene
non è ,tenuta a presenziare all'udienza; in mancanza, tuttavia, sarà precluso all'offerente
partecipare all'eventuale gara ex art. 573 (da tenersi in caso di pluralità di offerte);
9. il Professionista awisa che:
tutte le buste relative alle vendite fissate per quel giorno sono aperte contestualmente
all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza di tutti gli offerenti, con
inserimento delle stesse in distinti sottofascicoli; procederà alle operazioni di vendita relative alla
singola procedura (partendo dalla-più risalente nel tempo, secondo l'ordine di molo) valutando
l'amrnissibilità delle singole offerte per essa proposte, aggiudicando subito. i1 bene in caso di
unico offerente e, in caso di più offerte valide, procedendo alla gara sulla base della offerta più
alta; nella gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi
dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al 5% dell'offerta più alta, arrotondato per
eccesso al migliaio di euro più prossimo; il bene verrà defmitivamente aggiudicato, all'esito di
detta a chi avrà effettuato il rilancio piu alto;
- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari sarà, comunque, quello indicato
nell'offerta in busta chiusa; non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la
conclusione della gara, neppure se j.1 prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di
aggiudicazione;
-- in caso di .mancato versamento del ssildo dovuto, l'aggiudicazione sari revocata e
l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate.
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T/ENDITA COATINCANTO
10.: I1 Professionista, deve procedere alla vendita all'incaiito secondo le :.disposizioni del
codice di,rito(art. 569, co,3; art. 573, co. 2; art. 574, co:3, C.P.C.),e.cioè incaso di: - .
.
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a) mancanza di offerte nella vendita senzaincaito;
.
b) inefficacia delle offerte presentate nella vendita senza incanto ai sensi art. 571 (offei-tli
presentata oltre il .tennineper -il deposito, di cui al punto 7; offerta inferiore al pTezzo base di cui
a1 punto. l ; mancato vessamento ddla cauzione di cui: al punto 8) ovvero per effetto
dell'indicazione,:nell"offe~di un temine di adempii~~ento
supesiore a 60 giorrii;
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.C) unica offerta non superiore
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d) inancata adesione degli ofierenti alla gara indetta ex art. 573, laddove il Professionista non
ritenga di dover aggiudicare il bene al1'offerta più alta tra quelle presentate;
e) decadenza dall'aggiudicazione per inancato versamento del saldo ex artt. 574 e 587, co. i ,
C.P.C.
In tali ipotesi, laddove non abbia gii fissato la data dell'incanto con lo stesso atto con il quale ha
stabilito i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, il Professionista la
fissa al più presto, dandone comunicazione al G.E.;
11. il Professionista stabilisce, quale prezzo base per il primo tentativo di vendita all'incanto,
quello stabilito nella presente ordinanza, con un rilancio minimo pari al 5% del prezzo base,
arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo;
12. il Professionista awisa che la presentazione delle relative istanze di partecipazione
all'incanto deve avvenire nel luogo indicato al capo 5 entro le ore 13.00 del giorno precedente la
data stabilita per l'incanto, con versamento, contestuale alla presentaziane dell'istanza, della
cauzione in ragione di un deciino del prezzo posto a base dell'asta, a inezzo di assegno circolare
intestato alla procedura;
13. Professionista avvisa che, laddove l'offerente non si presenti alla gara, gli verrà applicata la
sanzione prevista dall'art. 580, co. 2 c.p.c. (perdita di 1I1 0 della cauzione versata); awisa altresì
che il saldo deve essere versato dall'aggiudicatario entro' 60 giorni dall'incanto, pena la
.decadenza dall'aggiudicazione a norma dell'art. 5 87;
14. il Professionista provvede alle operazioni dell'incanto ed all'aggiudicazione dell'immobile a
norma dell'art. 581 C.P.C.;
15. ove siano presentate offerte in aumento ai sensi dell'art. 584 C.P.C. il Professionista
provvederà agli adempimenti previsti in tale disposizione.
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DISPOSIZIONI ULTERIORI
16. Ove l'incanto sia andato deserto e non siano state presentate istanze di assegnazione ovvero
queste non siano accolte dal G.E., si dispone sin da ora che il Professionista provvederà alla
fissazione di ulteriore vendita senza incanto, con termine per la presentazione di nuove
offerte d'acquisto ai sensi del19.art.591 C.P.C.,ribassando il prezzo base di % e mantenendo
inalterate le altre condizioni dell'originaria vendita senza incanto; in caso di infmttuosità di tale
vendita, effettuerà nuovo incanto al prezzo come già i n precedenza ribassato; in caso di
inhttuosità di tale ulteriore tentativo, rimetterà ognidecisione al G.E.;
17. il Professionista
alla deliberazione sulle offerte di acquisto senza incanto ovvero
alla vendita all'incanto redigendo verbale delle relative. operazioni, che deve contenere le
circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti o
delle .persone' ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la .dichiarazione
dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale è sottoscritto
esclusivamente dal Professionista ed allo stessonon deve essere allegata la procura speciale di
cui all'slrt. 579,co. 2, c.p.c.;
18. in ogni caso, il Professionista provvede aiicevere o autenticare la dichiarazione di nomina
di cui all'art. 583 .c,p.c.;
19. il Professionista riceve l'eventuale istanza di assegnazione di cui all'art. 5 89 c.p.c.,
concedendo termine per il deposito di eventuale conguaglio ai sensi del.l'art. 590. c.p.c. e .
trasinettendo ci] Giudice l'istanza inedesima e lo scheina di pi.ovvediinento affinché ,adotti i']
relativo atto; : . .:
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20. in ogni caso, il Professionista provvede ad autorizzare l'assunzione dei debiti d a parte. . .
del1'aggiudicatario o del1 'assegnatari0.a ilorina del1'art. 508 c.p.c;;
21. i1 . Professionista cura cha le soinme versate dall'aggiudicatario siano depositate sul
corrispondente libre to' dj deposito - g i ..acceso,'relativo alla procedura; qualora il procedimento-si
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.. basi su credito fondiario,
al 'versamento su libretto sarà sostituito, ai sensi .dell'qt, .qI, c o . .4,
: D . L ~ Sl. .9.93 n. 385, il piga~nentodiretto alla Banca creditrice, nei limiti dal credito azionato, -.
entro il temine di giorni sessanta dall'aggiudicazione;
tal iine il Professionista inviterà
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l'istituto di credito fbndiario a fargli pervenire, prima del compimento delle,
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operazioni di
vendita, la nota' di precisazione del suo credito (per capitale,. accessori . e..,sp;es;e),
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somina che dovrà essere. versata dall'aggiudicatario e le modalità del versamento; l'eventuale
residuo sarà versato presso il libretto di deposito vincolato alla procedura nello stesso tennine di
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60 giornj dall'aggiudicazione, dedotta la cauzione;
22. avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 535 e
590, co. 2, c.p.c., il Professionista predispone il decreto di trasferimento e lo trasmette senza
indugio al .G.E., allegando al decreto, se previsto dalla legge, il certificato di destinazione
urbanistica del1'immobile;
23. il Professionista provvede all'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e
voltura catastale del decreto di trasferiinento, alla coinunicazione dello stesso alle PP.AA. negli
stessi casi previsti per le coinunicazioni di atti volontari di trasferiinento nonché all'espletainento
delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignorainenti e delle isciizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal G.E. ai sensi dell'art. 586 C.P.C.;a questo
riguardo precisandosi fin d'ora che gli iinporti occorrenti - per esborsi e compensi - saraimo a
carico dell'aggiudicatario; si evidenzia che il solo Notaio delegato, in virtù e in pendenza della
delega, ha facoltà di rilasciare e presentare ai Pubblici Uffici competenti, tra cui ad es. alla
Conservatoria dei RR.11. o Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, la
copia autenticata e quella esecutiva del decreto di trasferimento necessaria per gli adempiinenti
successivi;
24. una volta pronunciato il decreto di trasferimento relativo all'ultimo dei lotti in vendita, entro
sessanta giorni dall'ernissione del detto decreto, il Professionista procede alla formazione del
progetto di distribuzione; a tal fine nel predetto lasso di tempo fissa ai creditori un termine, non
superiore a 30 giorni, per fare pervenire presso il suo studio - o in altro luogo da lui indicato - le
dichiarazioni di credito e le note delle spese sostenute; quindi redige il progetto, secondo le
n o m i in tema di cause di prelazione e comunque secondo quanto indicato nelle condizioni
generali di cui alla Circolare reperibile in Cancelleria, depositandolo in uno alle ricevute
bancarie relative al versamento del prezzo, ai fini della successiva fissazione di udienza da parte
del G.E., che provvederà alla distribuzione e all'eventuale risoluzione di questioni insorte in sede
di riparto;
25. quanto alla pubblicità in funzione delia vendita, il G.E. dispone fin d'ora che l'avviso di
vendita, con o senza incanto,. sia pubblicato - in un termine non superiore a sessanta e non
inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per l'incanto o per I ' a p e q a delle buste
- sul quotidiano nazionale "IL MESSAGGERO DI ROMA" o "la REPUBBLICA" nonché
sul quotidiano locale "TIBURNO". I1 testo dell'annuncio verrà in linea di massima contenuto
in due "moduli tipografici" (corrispondenti a 50160 parole) e conterrà sintetiche informazioni
sull'immobile offerto in vendita, secondo la seguente scansione: 1) Coinuile ove è situato
l'immobile; quartiere, frazione, località, etc.; via, piazza, etc.; 2) tipologia (appartanlento,
terreno, villa, negozio, locale, etc.); 3) caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, etc.); 4)
eventuali pertinenze (cantina, box, posto auto, giardino, etc.); 5) condizione (libero, occupato e,
in tal caso, se è occupato dal debitore o da temi); 6) altri eventuali dati di interesse (nuda
proprietà, quota, etc.); 7) mnontare del prezzo base e, in caso di vendita con incanto o di gara
nella vendita senza incanto, dell'aminontare minimo del iilancio; 8) data, ora, luogo delle
operazioni di vendita e, per il caso di vendita senza incanto, del tennine entro cui possono essere
presentate le offerte nonché dell'orario di apei-tura delle buste; 9) nuinero R.G.E. della
procedura; 10) nominativo del Professionista; l l ) noine del custode, ove noininato, con relativo
recapito telefonico; 12) indicazioni su dove reperire ulteriori informazioni (studio del
Professionista o altro luogo, come stabilito; custode, con relativo recapito telefonico; sito intemei
ww~a~.tribunaletivoli.com).
I dati di cui ai m. l), 8), 9) e 10) del presente paragrafo dovranno
essere pubblicati in neretto;
- 26. seinpre a cura del Professionista, l'avviso .di vendita, la presente ordinanza e ,la relazione
peritale, con annessi allegati, saranno inseriti almeno due mesi prima e fino 61 gipmp. per la,
presentazionedelle offerte0 per1 'incanto sul sitainternet wn.trihunaletivo1iicam;, . . . . .
27. in nessun caso il Professionista sospende o ritarda le operazionj su in.\rito o richiesta di parte
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:senza previa disposizione in tal senso del G.E.; . . .
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28. il Professionista può rinviare la vendita entro il termine massimo dtj20 giorni,(tenliine
di irrevocabilità dell'offerta nella vendita senza incanto) solo laddove ricorrano i presupposti di
cui all'art. 161 bis disp. att. C.P.C. (consenso di tutti i creditori e.degli offerenti cha abbiano
versato cauzione), dandone prontamente coinunicazione al G.E.;
29. il Professionista dà in ogni caso notizia al Giudice dell'esito di ogni tentativo di vendita,
sia esso senza incanto, sia esso all'incanto;
30. ove entro dodici mesi dalla data del versamento dell'anticipo, non si sia ancora pervenuti
all'aggiudicazione del bene posto in vendita, il Professionista comunicherà al G.E. i motivi del
ritardo, con facoltà per quest'ultimo, laddove ravvisi un inadeinpimento alle nonne del codice
di rito ovvero alle disposizioni contenute nell'ordinanza di delega, di revocarla, e con facoltà
per il Presidente del Tribunale di disporre la cancellazione del Professionista dagli elenchi
predisposti ai sensi dell'art. 179 ter disp. att. C.P.C.
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IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
determina, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 25.5.99 n. 313, nella parte in cui possa trovare applicazioile in
attesa dell'emanazione del successivo Decreto previsto dalla vigente ilorinativa, l'anticipo da
corrispondersi al Professionista Delegato in ragione di € A
quale acconto
anche sulle spese di pubblicità, da versarsi da parte del creditore procedente o surrogante, entro 30 giorni
dalla data odierna e salvj ulteriori acconti, a richiesta del Professionista Delegato, in caso di rifissazione
delle vendite;
dispone che del mancato versamento entro il detto termine il Professionista Delegato informi il Giudice,
con facoltà di rinunciare, in tal caso, al suo incarico;
dispone che il Professionista Delegato proweda al più presto al ritiro di copia dell'intero fascicolo di
ufficio, anche a mezzo di persona da lui delegata.
Si pone a caric~del, creditore procedente onere di notificare -la- esente ordinanza al debitore esecutato
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