SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA
FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING
DELLA REGIONE SARDEGNA
LOTTO 1
AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE
DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
LINEA 1 – ATTIVITA’ C)
DIFFUSIONE PROGETTO
rev. 29.10.2013
SOMMARIO
PREMESSA ......................................................................................................................................................... 3
GLI STANDARD PROFESSIONALI: IL REPERTORIO DELLE FIGURE PROFESSIONALI ............................................. 5
CARATTERISTICHE DEL REPERTORIO ............................................................................................................. 5
GLI STANDARD FORMATIVI: IL REPERTORIO DELLE SCHEDE DI QUALIFICAZIONE .......................................... 11
GLI STANDARD FORMATIVI DI DETTAGLIO PER 56 QUALIFICAZIONI........................................................... 11
GLI STANDARD PER LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE .......................................................................... 14
GLOSSARIO ...................................................................................................................................................... 17
QUADRO NORMATIVO NAZIONALE ED EUROPEO IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ..... 20
SERVIZI DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO, MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMA
INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE
DEL
REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
PREMESSA
Il concetto di ‘competenza’ ha rappresentato la guida e l’orientamento
principale per la costituzione di un nuovo Sistema di standard professionali,
formativi e di certificazione che la Regione Sardegna ha messo a punto negli
ultimi anni.
Recependo le indicazioni provenienti dal contesto europeo (vedi “Quadro
normativo nazionale ed europeo” allegato), e monitorando i sistemi che alla
luce di tali indicazioni venivano sviluppati in altre realtà italiane
(particolarmente la Regione Toscana), la Regione Sardegna ha attivato un
importante ‘movimento’ verso la realizzazione di una serie di ‘infrastrutture’
di supporto per assicurare al cittadino il diritto di vedersi riconosciute le
competenze professionali acquisite nei diversi ambiti di apprendimento
(formal, non formal, informal).
Sviluppare un sistema che abbia al centro il concetto di competenza, nei Un sistema di
termini dell’insieme delle capacità e conoscenze di cui una persona deve standard per il life
essere in possesso per poter svolgere efficacemente una data attività, implica long learning
la definizione di uno standard che le descriva (standard professionale), di uno
standard che definisca come progettare percorsi di formazione sulla base di
quella descrizione (standard di progettazione formativa), ed infine la
determinazione di uno standard che guidi le modalità con cui valutare tali
competenze e certificarne il possesso da parte della persona.
Per prima cosa, dunque, sono stati definiti attraverso successive azioni di
sistema gli standard professionali che fungono da riferimento per gli
standard formativi e di certificazione. In particolare, è stato attivato un
protocollo di intesa tra Regione Sardegna e Regione Toscana per
l’acquisizione da parte della prima del repertorio delle figure professionali
toscano, che è stato oggetto di integrazioni e modifiche per adattarlo al
mercato del lavoro della Regione Sardegna. Con il DGR 33/9 del 16/07/2009,
e la relativa Determinazione n. 27716/2726/F.P del 22/07/2009 la Regione
Sardegna ha dunque adottato il proprio Repertorio Regionale delle Figure
Professionali.
Analizzando le azioni specificatamente indirizzate dalla RAS verso l’approccio
competence based negli anni 2009-2011 (attività formative, ma anche
sperimentazione di servizi di compilazione del Libretto formativo del
cittadino), è possibile rilevare una risposta positiva delle componenti del
sistema al nuovo quadro di standard. Soprattutto da parte degli organismi di
formazione è stata colta la “sfida” costituita dai numerosi avvisi emanati dalla
RAS per la selezione di progetti di intervento a supporto dell’apprendimento
attraverso percorsi formativi, di accompagnamento alla messa in valore delle
competenze ed alla qualificazione delle professionalità.
3
La collaborazione
con la Regione
Toscana e l’adozione
del Repertorio
Regionale delle
Figure Professionali
(RRFP)
La progettazione
competence based
realizzata nel sistema
formativo regionale
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DEL
REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
Tuttavia, tale risposta mostra di scontare una problematicità - che ancora si
incontra tra i soggetti dell’offerta formativa - nel far propri gli strumenti
messi a punto dalla RAS in termini di standard regionali con particolare
riferimento agli standard professionali contenuti nel Repertorio.
E del resto, guardando al più ampio panorama delle azioni messe in campo
anche da altre Regioni per la costruzione di simili strumenti, l’opzione
adottata dalla RAS si inscrive tra quelle che hanno privilegiato l’investimento
sulla definizione del sistema complessivo degli standard regionali per il life
long learning, riservandosi di articolarne in maniera progressiva la diffusione
e l’adozione formale, attraverso un processo che prevede un coinvolgimento
graduale dei diversi soggetti. In tal senso va letta la fase avviata dal 2009 che
ha visto l’utilizzo “immediato” del Repertorio quale insieme dei contenuti
tecnico-professionali standardizzati del lavoro, per stimolare una
progettazione formativa focalizzata all’apprendimento di tali contenuti,
sollecitando quindi le agenzie formative ad esplorarne direttamente le
caratteristiche e le potenzialità.
L’opzione prescelta dalla RAS, quindi, fa sì che, grazie alle azioni di sistema già
realizzate, sia disponibile un set di standard e di dispositivi, appunto le
‘infrastrutture’ di sistema. Tale opzione richiede ora che siano
progressivamente introdotte le innovazioni che tale quadro comporta, al fine
di garantirne la sostenibilità da parte dell’intero sistema nelle sue diverse
componenti.
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DEL
REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
GLI STANDARD PROFESSIONALI: IL REPERTORIO DELLE FIGURE
PROFESSIONALI
CARATTERISTICHE DEL REPERTORIO
Il Repertorio Regionale delle Figure Professionali contiene la descrizione delle
competenze più presenti e più rilevanti per il sistema economico regionale.
Tali competenze sono descritte come mix di Conoscenze e Capacità che
garantiscono la realizzazione di una prestazione e sono organizzate in Figure
professionali a banda larga, ovvero rappresentativa di un insieme di singoli
profili professionali che operano in processi diversi.
Il concetto di Figura professionale, infatti, è intesa come astrazione rispetto
Le Figure
alle reali situazioni lavorative e presenta un grado di ampiezza di compiti professionali
sufficiente a tenere conto delle possibili evoluzioni professionali a medio
periodo.
Ciascuna Figura è definita da:
il livello di complessità dell’insieme delle prestazioni che la definiscono,
secondo una ‘scala’ a tre livelli dal più esecutivo – A – a quello che
identifica un elevato grado di autonomia e responsabilità – C; tali livelli
sono espressi dai seguenti termini tecnici che ricorrono nelle
denominazioni delle Figure (in ordine di complessità crescente):
“addetto”, “tecnico”, “responsabile”. Il sistema dei livelli di esercizio
della Figura professionale costituisce il riferimento per l’individuazione
dei livelli di complessità delle competenze che caratterizzano la Figura
e, di conseguenza, della formazione necessaria al loro conseguimento;
una serie di descrittori attinenti le condizioni di esercizio e il contesto
professionale di riferimento;
la referenziazione ad altri sistemi di standard regionali o di altri soggetti
nazionali (ISFOL, Organismi della bilateralità);
la referenziazione rispetto al principale sistema di classificazione
statistica delle professioni, ovvero la Classificazione delle Professioni
ISTAT (CPI); rispetto ad essa, è stato effettuato l’aggiornamento
all’ultima versione della classificazione, ovvero CPI 2011;
Sostanzialmente, ciascuna Figura professionale presente nel Repertorio
viene descritta dall’insieme di caratteristiche standard legate a ciascuna
professione da essa rappresentata.
una serie di Aree di Attività (Ada) e Unità di competenza (UC) ciascuna
delle quali identificata da un titolo e da una descrizione della relativa
performance; a ciascuna Ada è associata una Unità di competenza,
ovvero l’insieme delle Conoscenze e Capacità necessarie a svolgere la
performance in maniera adeguata.
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REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
L’Ada come definita da ISFOL (“Un'AdA corrisponde ad un insieme Le Aree di attività /
significativo di attività specifiche, omogenee ed integrate, orientate alla Unità di competenza
produzione di un risultato, ed identificabili all'interno di uno specifico
processo. Le attività che nel loro insieme costituiscono un'AdA presentano
caratteristiche di omogeneità sia per le procedure da applicare, sia per i
risultati da conseguire che, infine, per il livello di complessità delle
competenze da esprimere” ISFOL 1998) indica un insieme di compiti
omogeneo per tipo di processo o prodotto realizzato, relativi ad una Figura
professionale, indicandone le dimensioni professionali fondamentali.
Le Conoscenze che compongono ciascuna UC associata a ciascuna Ada
possono essere “generali", generalmente condivise da un elevato numero di
Figure e a basso livello di specificazione, e “tecnico-professionali",
caratteristiche della Figura e caratterizzate da un elevato grado di
specificazione. Allo stesso modo tra le Capacità di ciascuna UC possono
essere incluse "capacità tecnico-professionali” caratteristiche della Figura,
"capacità organizzative", "capacità relazionali”e "capacità diagnosticocognitive", che possono essere comuni a più Figure.
All’interno del Repertorio l’insieme delle Figure è articolato in Settori e
Ambiti di attività, che costituiscono unicamente criteri di organizzazione
delle Figure. Ciascun Settore costituisce un’aggregazione di Categorie e
sottocategorie della classificazione ATECO delle attività economiche,
identificato sulla base delle peculiarità del sistema economico-produttivo
regionale; in tal senso esso non costituisce un riferimento indicativo a livello
statistico. Ciascun Settore è articolato in 6 Ambiti di attività (uguali per ogni
Settore), esito di un processo di scomposizione dei settori economici operato
con criteri di tipo funzionale anziché di prodotto ed identificano l’insieme di
azioni ed attività riconducibili a Figure professionali diverse che agiscono a
livelli diversi, contribuendo in vario modo - con diverse responsabilità e
diverse specializzazioni – al perseguimento del medesimo obiettivo. Gli
Ambiti di attività individuati sono: 1. amministrazione e gestione, 2.
commerciale, comunicazione, vendita, 3. progettazione, ricerca e sviluppo, 4.
programmazione della produzione, acquisti e logistica, 5. manutenzione e
riparazione, 6. produzione di beni e servizi.
Il RRFP attualmente contiene gli standard professionali per un totale di n. 255
Figure, distinte in 82 profili di addetti, 128 tecnici e 45 responsabili e
distribuite in 24 settori produttivi, come mostra la tabella sottostante .
SETTORI RRFP
Addetti
Tecnici Respon. TOTALE
1
Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura
7
13
2
Ambiente ecologia e sicurezza
3
13
3
Artigianato artistico
4
6
2
22
16
4
La struttura e i
numeri del RRFP
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DEL
REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
SETTORI RRFP
Addetti
Tecnici Respon. TOTALE
4
Beni culturali
7
5
Cartotecnica stampa editoria
3
6
Chimica e petrolchimica
3
7
Credito, finanza, assicurazioni
2
11
3
16
8
Distribuzione commerciale
4
2
5
11
9
Edilizia ed impiantistica
7
5
2
14
10
2
Fabbricazione di prodotti in materiali non
10
metalliferi, estrazione e lavorazione pietre
11 Informatica
2
4
9
7
3
9
12
8
17
12 Legno, sughero, produzione mobili
2
4
13 Logistica e trasporti
7
6
14 Produzioni alimentari
3
2
15 Produzioni metalmeccaniche e cantieristica
9
7
1
17
16 Pubblicità comunicazione pubbliche relazioni
2
7
2
11
12
1
13
17 Servizi di istruzione e formazione
6
4
17
5
18 Servizi socio sanitari
2
2
2
6
19 Servizi turistici, ricettivi e ristorazione
5
5
2
12
6
5
11
20 Spettacolo
21 Sport benessere e cura della persona
1
1
1
3
22 Tessile abbigliamento
2
2
1
5
23 Trasversale
3
7
4
14
24 Vendita e riparazione di auto e moto veicoli
3
1
TOTALE
82
128
4
45
255
Tab. 1 Distribuzione delle Figure professionali del RRFP per settori produttivi e livelli di complessità
In questa sua configurazione, il RRFP è un dispositivo ‘multiclient’, a servizio
dei diversi contesti; le sue funzionalità possono essere diversamente colte e
‘sfruttate’ nella misura in cui i diversi soggetti del mondo del lavoro lo
utilizzano come riferimento (i servizi per il lavoro, i servizi formativi, servizi di
validazione e certificazione delle competenze).
In quanto raccolta di descrittivi standard delle competenze relative ad Aree di
Attività all’interno dei contesti di lavoro, il RRFP costituisce un riferimento
potenzialmente integrabile nell’ambito dei sistemi informativi a supporto
dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Infatti, la referenziazione dei
contenuti del Repertorio ai sistemi di classificazione statistici in uso nelle
rilevazioni ufficiali inerenti la forza lavoro, nonché nel SIL (Sistema
Informativo Lavoro) nazionale e regionale, potrà consentire di integrare i dati
che identificano i singoli individui in relazione alla condizione occupazionale
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Il Repertorio come
strumento ‘vivo’ e
multifunzionale alle
politiche per
l’apprendimento e
l’occupabilità
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DEL
REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
(scheda anagrafica), con i contenuti di competenza di cui gli stessi individui
sono in possesso al fine di realizzare azioni diverse di:
- orientamento,
- bilanciamento di prossimità rispetto a possibili sbocchi/opportunità
occupazionali,
- espressione e lettura delle richieste provenienti dal mondo del lavoro
(analisi dei fabbisogni professionali) in termini sostanziali e non solo formali
(titoli di studio-formazione, precedenti occupazioni),
ovvero erogare servizi personalizzati di supporto al lavoro.
Per altro verso, il RRFP definendo attraverso le Unità di competenze gli
obiettivi che è necessario perseguire per presidiare adeguatamente (in
maniera competente) le diverse Aree di Attività all’interno dei contesti
produttivi e di lavoro, costituisce il riferimento primario per la progettazione
dei percorsi formativi finalizzati a far acquisire tali competenze. In tal senso
gli operatori della formazione hanno a disposizione un dispositivo che
fornisce una lettura dei processi di lavoro in chiave di competenze
consentendo loro una focalizzazione della propria attività sull’elaborazione
dei contenuti, delle strategie e delle metodologie per facilitare la
realizzazione dei processi di apprendimento delle competenze da parte di
persone con determinati requisiti di ingresso al percorso formativo.
Inoltre, l’individuazione per ciascuna Area di Attività contenuta nel RRFP della
performance che ne rappresenta in forma standardizzata l’output
prestazionale, costituisce il riferimento primario per la valutazione delle
competenze possedute dalle persone, in quanto permette di identificare, in
relazione al tipo di prestazione, le migliori e più adeguate modalità per
verificare l’effettiva capacità della persona di presidiare in maniera
competente l’Area di attività.
Le diverse funzioni d’uso che può svolgere il RRFP ne fanno il dispositivo che
contribuisce in maniera sostanziale alla governance effettiva nei sottosistemi
dell’istruzione, formazione e lavoro, nella misura in cui esso:
- è frutto di una ‘convenzione’ (riferimenti che devono essere condivisi
con gli attori del mondo del lavoro, sulla base della validità tecnicametodologica dei contenuti);
- è costantemente aggiornato dei contenuti attraverso un processo di
confronto sui contenuti tra i diversi attori.
Per queste sue caratteristiche esso potenzialmente rappresenta uno degli
ambiti in cui si realizza la mobilitazione del partenariato, “lanciata” ormai da
tempo dall’Unione europea e recentemente adottata a livello nazionale per
la programmazione dei Fondi strutturali, dal momento che per la
manutenzione dei contenuti è essenziale il contributo dei soggetti che
operano nel mondo del lavoro.
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DEL
REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
La definizione delle modalità e delle regole per garantire la costante
manutenzione ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure
professionali, che ha portato alla formalizzazione della procedura di
presentazione e valutazione delle proposte di modifica (cfr. DGR 50-22 del 22
maggio 2012) sta facendo emergere come, ancorché approvato
formalmente, il Repertorio non sia ancora conosciuto ed utilizzato in modo
significativo quale riferimento unico regionale per l’identificazione dei
contenuti professionali del lavoro in termini di Unità di competenze.
L’implementazione della procedura operativa di gestione e manutenzione del
Repertorio, attraverso la quale sono stati formalmente identificati i soggetti
coinvolti ed i relativi ruoli, nonché le regole di svolgimento delle attività di
manutenzione, richiede la messa in campo di azioni sistematiche di
approfondimento della conoscenza del Repertorio rivolte ai diversi soggetti
interessati al suo utilizzo. E’ quindi stata avviata un’azione di sensibilizzazione
e diffusione dei contenuti e delle funzioni del RRFP presso i diversi soggetti
del sistema regionale di istruzione-formazione-lavoro, a partire dai soggetti
del mondo del lavoro.
La procedura per
l’aggiornamento e la
modifica dei
contenuti del RRFP
In particolare, la Regione sta attualmente lavorando insieme alle Parti
Il coinvolgimento
economiche e sociali su diversi versanti:
delle Parti
- attività laboratoriali quali “palestre” per approfondire la conoscenza del economiche e sociali
Repertorio (struttura metodologica, caratteristiche dei descrittori ecc.) ed
acquisirne il linguaggio quale convenzione per il dialogo tra tutti gli
stakeholders, nonché per avviare il processo di adeguamento e modifica
che deve garantire (attraverso l’utilizzo della procedura messa a punto) il
costante adeguamento del Repertorio alle mutazioni che intervengono nel
sistema produttivo e del lavoro regionale;
- costituzione di un panel di esperti provenienti dalle realtà produttive, che
possano dare il loro qualificato apporto nell’identificazione degli ambiti di
aggiornamento e nella valutazione delle proposte di modifica ed
integrazione del Repertorio. A tal fine, in una prospettiva di medio
termine è prevista la realizzazione di un elenco regionale di esperti per i
diversi settori previsti nel Repertorio, attraverso una procedura di
evidenza pubblica che, permettendo una valutazione dell’esperienza
tecnico-professionale maturata dai candidati secondo criteri trasparenti di
terzietà e pari trattamento, fornisca all’amministrazione quella garanzia di
competenza specialistica necessaria per l’esame delle proposte e non
presente all’interno della Direzione Generale.
Dal momento che il Repertorio costituisce uno strumento complesso, di
natura multifunzionale rispetto alla prospettiva dell’apprendimento lungo
tutto l’arco della vita, ciascuno dei potenziali utilizzatori deve potervi
rinvenire quelle funzioni d’uso che rispondono alle proprie esigenze.
Pertanto, il cittadino singolo, i soggetti che erogano servizi formativi, i
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REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
soggetti che erogano servizi al lavoro, i soggetti che rappresentano il mondo
del lavoro nelle sue diverse componenti, e che, in quanto tali, sono gli
interlocutori primari della Regione per la conoscenza dei processi e delle
dinamiche del lavoro, devono poter apprezzare a pieno le potenzialità offerte
dal Repertorio in quanto linguaggio e dispositivo capace di far dialogare –
riferendole alla dimensione delle competenze standardizzate in unità di
riferimento – le diverse logiche che governano i cosiddetti sotto-sistemi.
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GLI STANDARD FORMATIVI: IL REPERTORIO DELLE SCHEDE DI
QUALIFICAZIONE
Per quanto riguarda gli standard formativi, tra il 2009 ed il 2010 sono stati
realizzati un formulario ed un manuale per la progettazione competence
based, e sono stati emanati Avvisi pubblici per la formazione professionale
contraddistinti dall’approccio per competenze. Tale esperienza dei progetti
competence based ha evidenziato la necessità di dotare il sistema della
formazione
professionale
di
competenze
tecnico-professionali
specificatamente attinenti la valutazione degli apprendimenti e delle
competenze, anche al fine di strutturare un sistema di verifiche che
garantisca all’amministrazione e, quindi, al cittadino, il rispetto delle istanze
di terzietà della valutazione e di rigore metodologico della stessa. Nell’arco
del 2012 è stato portato avanti un processo di aggiornamento e revisione dei
due strumenti di supporto – formulario e manuale – e sono stati definiti dei
veri e propri standard per la progettazione formativa per competenze.
I più recenti sviluppi della riflessione in materia di standard formativi hanno
portato alla definizione di:
standard formativi di dettaglio per 56 qualificazioni;
standard formativi per percorsi in IeFP;
standard formativi per percorsi in apprendistato qualificante.
Saranno presentati in questa sede gli standard relativi alla prima tipologia,
mentre le seguenti due (percorsi in IeFP e percorsi in apprendistato
qualificante) sono in corso di approvazione e pubblicazione.
GLI STANDARD FORMATIVI DI DETTAGLIO PER 56 QUALIFICAZIONI
Appare indispensabile sottolineare che gli standard formativi, in quanto
riferimenti che devono risultare applicabili in contesti e con modalità
differenti, non si configurano come una progettazione di dettaglio dei corsi,
ma come l’indicazione di requisiti MINIMI, per la realizzazione delle attività
formative nell’ambito del sistema regionale della formazione professionale
finalizzate all’acquisizione di competenze spendibili per migliorare
l’occupabilità delle persone.
Per assolvere a questa funzione, gli standard sono stati definiti in relazione ad Contenuti delle
schede di
alcuni criteri che riguardano aspetti e dimensioni diverse della formazione:
qualificazione
1. La qualificazione formativa: questa sezione riporta la denominazione della
scheda di qualificazione che richiama la denominazione della Figura alla quale
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REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
si riferisce ed il livello EQF della qualificazione (attualmente si va dal 3 al 6),
assegnato in base al livello di complessità della Figura con riferimento ai
descrittori EQF (conoscenze, capacità, livello di autonomia e responsabilità).
2. Le caratteristiche del percorso: questa sezione riporta gli standard di
processo che riguardando i requisiti di ingresso, la durata minima dell’intero
percorso ed il massimo di ore dedicabili ad attività di stage, la quota-ore da
dedicare alla formazione per competenze chiave e di cittadinanza, ed infine
le caratteristiche minime che devono essere garantite dalle risorse
professionali che erogano la formazione.
Le caratteristiche del percorso scaturiscono dalla valutazione di aspetti e
prassi diffusi nel sistema della formazione professionale regionale, e quindi
‘familiari’ ai soggetti formativi regionali, che vengono completati da altre
dimensioni attualmente presenti in altri sistemi regionali di standard di
competenze (Emilia-Romagna e Toscana in primis), nell’ottica del progressivo
avvicinamento delle diversità ‘storiche’ esistenti tra sistemi formativi
regionali e della facilitazione della mobilità formativa in ambito nazionale.
3. Le competenze di carattere trasversale: riguardano le aree di competenza
da approfondire per quanto riguarda l’ambito della sicurezza sui luoghi di
lavoro. L’inserimento di tale standard permette di sottolineare l’importanza
di tale aspetto quale componente essenziale dell’occupabilità delle persone,
principio irrinunciabile delle politiche per il lavoro e quindi componente
essenziale nella formazione del capitale umano. Fonte primaria per in tale
ambito è il D.L. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro).
4. Le competenze chiave: riguardano le aree di competenza da approfondire
per quanto riguarda le competenze chiave e di cittadinanza. Vengono
assunti a riferimento i descrittivi di competenze contenuti nella
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente
(2006/962/CE). Per ciascuna qualificazione, sulla base del livello EQF, del
settore produttivo e di valutazioni di tipo più trasversale, sono state
segnalate gli ambiti di competenze chiave che maggiormente concorrono
all’acquisizione delle competenze di tipo più strettamente tecnico
professionale rappresentate dalle UC della Figura.
5. I riferimenti negli standard professionali: riguardano le competenze che
caratterizzano la Figura di riferimento come essa è standardizzata nel
Repertorio. Questa sezione riporta di fatto la Figura professionale presa a
riferimento esplicitandone le Aree di attività e le performance e le relative
UC (conoscenze e capacità) che costituiscono gli obiettivi di competenza da
far conseguire ai partecipanti ai percorsi formativi. In tal senso essi devono
costituire il riferimento per la progettazione di contenuti formativi, idonei a
sviluppare l’apprendimento delle competenze-obiettivo individuate
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DEL
REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
nell’ambito del percorso formativo. I descrittivi del Repertorio rappresentano
il riferimento MINIMO, il contenuto minimo sufficiente ad identificare la
competenza in maniera univoca nei termini e secondo i livelli minimi
necessari a garantire un comportamento competente.
Sulla base di tali criteri, è stata avviata la definizione delle singole schede di Le schede di
qualificazione – che a regime dovranno riguardare TUTTE le qualificazioni che qualificazione
si intende rilasciare nell’ambito del sistema regionale di formazione elaborate
professionale – a partire da un primo nucleo identificato attraverso l’analisi
delle prassi formative recenti, ovvero dei percorsi formativi competece based
proposti negli ultimi anni dalle agenzie formative sarde. A partire dalle Figure
professionali maggiormente ricorrenti nei diversi progetti, sono state
pubblicate quindi 56 schede di qualificazione riferite prevalentemente ai
Settori del Repertorio sotto elencati relativi a: Agricoltura zootecnia
silvicoltura maricoltura; Ambiente ecologia e sicurezza; Distribuzione
commerciale; Logistica e trasporti; Pubblicità comunicazione pubbliche
relazioni; Servizi turistici, ricettivi e ristorazione; Trasversale.
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REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
GLI STANDARD PER LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE
Alla realizzazione di ‘infrastrutture’ per descrivere (RRFP) e per formare
(standard di qualificazione) le competenze, deve accompagnarsi
l’identificazione degli standard minimi affinché le competenze possano
essere valutate e ‘rese certe’, ovvero affinché ad esse possa essere attribuito
dal soggetto pubblico un valore oggettivo e riconosciuto (‘valore di scambio’),
che la persona possa utilizzare per muoversi nel mercato del lavoro.
Su questo versante la Regione ha lavorato in parallelo a quanto insieme alle
altre Regioni e Province autonome ed al Governo è stato elaborato negli
ultimi anni ed infine sancito dal punto di vista normativo in materia di
certificazione delle competenze comunque acquisite con il Decreto legislativo
del 16 gennaio 2013, n. 13 (vedi “Quadro normativo nazionale ed europeo”
allegato).
La coerenza del
sistema regionale
con le disposizioni
nazionali (D.Lgs
13/13)
Con l’approvazione infatti della D.G.R. 50-26 che riguarda ‘Principi generali e
descrizione del processo di certificazione’, di fatto sono stati fatti propri dal
sistema regionale i principi e gli standard minimi, sulla cui base, a seguito del
decreto sopra citato, si sta procedendo alla definizione dell’insieme di
processi, funzioni, tipologia e valenza delle attestazioni che dovranno rendere
effettiva la possibilità da parte della singola persona di vedersi riconosciute e
certificate le competenze acquisite attraverso esperienze diverse di
apprendimento. In tal senso, il sistema regionale di certificazione prevede
un’articolazione in fasi e ruoli definiti a garanzia dell’uniformità delle prassi
procedurali, della parità di accesso ai servizi di riconoscimento e
certificazione e di parità di trattamento in fase di valutazione delle
competenze. La DGR citata definisce infatti le ‘regole di accesso’ e di
fruizione/erogazione dei servizi di certificazione, di registrazione degli esiti
attraverso format definiti, nel rispetto delle norme di accesso agli atti
amministrativi e di tutela della privacy, nel rispetto delle condizioni di
collegialità, oggettività e indipendenza nelle attività di verifica e valutazione’.
Quello che la DGR delinea è, pertanto, un processo di profonda riforma non
solo delle prassi operative ma del complessivo quadro di riferimento
concettuale all’interno del quale si collocano le funzioni di riconoscimento,
messa in valore e certificazione delle competenze per garantire alle persone
di capitalizzare i propri apprendimenti, che, come avviene in altri contesti
regionali, comporta una modifica anche dei riferimenti normativi
attualmente vigenti, nei tempi che tali tipologie di modifiche richiedono.
Anche per questo motivo, la Regione intende procedere con la necessaria Carattere
gradualità nell’introduzione di dispositivi (per la valutazione, per progressivo della
riforma del sistema
l’attestazione) che sono destinati a modificare profondamente i
comportamenti degli operatori e la percezione da parte dei potenziali utenti
dei servizi messi a disposizione dall’amministrazione pubblica. Pertanto, già
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nell’anno in corso, 2013, è stata approvata una determinazione del direttore
del Servizio della governance della formazione professionale che disciplina il
funzionamento delle commissioni di esame (limitatamente ai percorsi
formativi finalizzati al conseguimento di singole competenze) in via
transitoria, ovvero nelle more della definizione di tutti i dispositivi operativi
per l’attuazione del sistema (cfr. Determinazione n. 19427/2375/F.P. del
23.04.2013: ‘Sistema regionale per la certificazione delle competenze.
Disciplina della fase transitoria’).
Il sistema regionale di certificazione che viene delineato dalla DGR prevede
che, a fronte di una o più richieste di certificazione da parte di cittadini della
Regione, l’amministrazione provveda a predisporre le condizioni per
effettuare la valutazione dell’effettivo possesso dei tali competenze secondo
i principi sopra richiamati. Tali condizioni riguardano:
individuazione del soggetto titolato ad effettuare la valutazione
(commissione d’esame cui l’amministrazione pubblica conferisce una
la funzione di valutazione);
individuazione delle prove di valutazione (sulla base di standard e
modalità procedurali definite);
realizzazione delle singole prove (secondo standard minimi relativi alle
modalità e tempi di somministrazione);
valutazione dei risultati delle prove;
formalizzazione di tali esiti, attraverso attestazioni formali a valenza
pubblica.
Le condizioni per la
valutazione
finalizzata alla
certificazione delle
competenze
La commissione di valutazione così come definita nella procedura di La commissione di
certificazione è composta (come indicato nella D.G.R. 50-26 e nella relativa valutazione
Determinazione) da un numero di componenti che varia da un minimo 3 ad
un massimo di 5, ed in particolare:
un funzionario dell’amministrazione pubblica in qualità di presidente
con funzioni di garanzia della correttezza della procedura sotto il
profilo amministrativo, che assume il ruolo di responsabile del
procedimento di certificazione;
un esperto di metodologie di valutazione e certificazione, individuato
nell’ambito del relativo specifico elenco regionale;
uno o due esperti di contenuto tecnico-professionale, competenti negli
ambiti lavorativi interessati dalle competenze oggetto di certificazione
ed individuati nell’ambito del relativo specifico elenco regionale;
in caso di certificazione al termine di percorso formativo, l’esperto di
valutazione appartenente all’organico dell’agenzia formativa che ha
realizzato il percorso stesso.
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REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
Tale composizione prevede quindi la presenza di funzioni ‘nuove’ rispetto alla
prassi attuale (disciplinata dalla Legge regionale e finalizzata al rilascio di
attestato di qualifica). Ci si focalizza soprattutto sulle expertise tecnicoprofessionali necessarie alla conduzione della valutazione, mantenendo
l’istanza di terzietà ed oggettività della valutazione e di garanzia di equità che
sempre hanno ispirato le norme relative ai processi valutativi nella
formazione professionale. Emerge dunque la necessità da parte
dell’amministrazione regionale di dotare il sistema di queste funzioni
definendo i requisiti che le risorse professionali in esso coinvolte devono
possedere affinché siano garantite le specifiche expertise previste, con
particolare riferimento ai contenuti tecnico-professionali delle competenze e
delle prestazioni da valutare ed alle metodologie di valutazione e
certificazione delle competenze. A tal fine, l’amministrazione regionale ha
avviato azioni finalizzate all’identificazione dei requisiti dei componenti della
commissione e delle relative procedure di verifica, nonché alla definizione di
procedure che garantiscano il rispetto dei principi di terzietà, tenendo conto
degli impatti organizzativi e finanziari che la riforma complessiva del sistema
ha nel quadro di semplificazione procedurale e riduzione dei costi della
pubblica amministrazione che impegna l’intero sistema della PA. In questo
senso, l’orientamento – che si ritrova per altro nella maggioranza degli altri
contesti regionali – è quello di definire regole e prassi di cooperazione con
soggetti privati (singoli e/o associati), adeguatamente selezionati.
Sul versante dell’individuazione dei requisiti degli esperti di metodologie di
valutazione e certificazione, in coerenza con quanto si sta realizzando in altri
contesti regionali, l’amministrazione intende perseguire la strada della
qualificazione delle risorse professionali cui affidare questa funzione,
attraverso la formazione e certificazione di competenze tecnico-professionali
specifiche e specialistiche che, unitamente alla presa in carico delle istanze
proprie della funzione pubblica svolta, contribuiscono a garantire
l’accountability dell’intero sistema.
Per quanto riguarda invece l’individuazione dei requisiti degli esperti di
contenuto tecnico-professionale, l’amministrazione, sempre nell’ottica della
razionalizzazione ed efficientamento delle procedure, intende lavorare in
parallelo con la definizione dei requisiti che devono essere garantiti dagli
esperti che supporteranno con le loro valutazioni di merito il processo di
manutenzione ed aggiornamento del RRFP (vedi sopra), dal momento che il
presidio dei contenuti del lavoro costituisce una priorità assoluta per un
sistema che intende rispondere in maniera adeguata all’esigenza di garantire
rispondenza tra le competenze acquisite e certificate e quelle necessarie e
richieste dal mondo del lavoro.
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Le ‘nuove’ funzioni
per la valutazione e
certificazione delle
competenze
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GLOSSARIO
APPRENDIMENTO FORMALE
Cfr. Decreto 13/2013: Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione
e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si
conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma
professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel
rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
APPRENDIMENTO INFORMALE
Cfr. Decreto 13/2013: Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta
intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle
situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del
contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
APPRENDIMENTO NON FORMALE
Cfr. Decreto 13/2013: Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della
persona, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del
volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
ATTESTATO DI QUALIFICA
Identifica il titolo (vedi ‘qualificazione’) rilasciato dall’amministrazione regionale titolare
della funzione di certificazione ai sensi del D. Lgs 16/01/2013 n. 13, che esplicita in
maniera formale e valida per gli usi previsti dalle norme, il conseguimento delle
competenze riferite ad uno specifico profilo professionale, riferito ad una Figura del RRFP.
L’attestato di qualifica risponde agli standard minimi di attestazione definiti dal sistema
nazionale di certificazione di cui al D. Lgs 16/01/2013 n. 13 per l’inclusione del titolo nel
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali
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CERTIFICATO DI COMPETENZE
Identifica il titolo (vedi ‘qualificazione’) rilasciato dall’amministrazione regionale titolare
della funzione di certificazione ai sensi del D. Lgs 16/01/2013 n. 13, che esplicita in
maniera formale e valida per gli usi previsti dalle norme, il conseguimento di singole
competenze, riferite al RRFP. Il certificato di competenze risponde agli standard minimi di
attestazione definiti dal sistema nazionale di certificazione di cui al D. Lgs 16/01/2013 n.
13 per l’inclusione del titolo nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione
e delle qualificazioni professionali
CERTIFICAZIONE
Identifica il processo con il quale l’amministrazione regionale titolare, eventualmente
anche mediante soggetti accreditati per tale funzione, accerta, in conformità agli standard
di processo definiti dal sistema nazionale di certificazione di cui al D. Lgs 16/01/2013 n.
13, il possesso da parte della persona di competenze riferibili agli standard contenuti nel
RRFP ed acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale, informale.
COMPETENZA
Conformemente alla definizione adottata dal Consiglio UE, il termine identifica la
comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo
professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei
contesti di apprendimento formale, non formale o informale, in coerenza con quanto
definito dal sistema nazionale di certificazione di cui al D. Lgs 16/01/2013 n. 13. Nel
sistema regionale di LLL sono riconoscibili e certificabili (vedi ‘certificazione’) unicamente
le competenze riferite agli standard del RRFP.
QUALIFICAZIONE
Identifica ogni titolo, rilasciato all’amministrazione regionale sulla base degli standard
regionali del sistema di LLL e con quelli del sistema nazionale di certificazione, anche
attraverso enti da essa accreditati. Sono pertanto qualificazioni l’attestato di qualifica ed
il certificato di competenze di cui alla DGR 50/26 del 2013 che rispondono ai requisiti
minimi di processo e di attestazioni previsti a livello nazionale di cui al D. Lgs 16/01/2013
n. 13. Il termine identifica più in generale i processi di apprendimento e certificazione
attraverso i quali la persona può acquisire il titolo.
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STAGE
Nel linguaggio consolidatosi nel dibattito istituzionale sui sistemi di istruzione e
formazione, con questo termine si indica un’esperienza di apprendimento che avviene in
contesto di lavoro, ad integrazione di un percorso formativo formale del quale
rappresenta una parte in genere limitata e secondo criteri definiti (progetto, convenzione
con azienda, presenza tutor, relazione finale, rispetto norme di legge, etc.).
Tale esperienza può avere finalità diverse, in particolare orientativa o formativa e non
configura mai un rapporto di lavoro
TIROCINIO
Il termine identifica un istituto la cui regolamentazione in Italia risale alla L. 196/1997 e al
DM 142/1998 fino all’Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni il 24 gennaio 2013, la
cui valorizzazione quale strumento di inserimento nel mondo del lavoro costituisce uno
degli obiettivi della Strategia Europa 2020 nella prospettiva del rilancio dell’economia
europea (cfr. “Un quadro di qualità per i tirocini” all’interno della comunicazione della
Commissione “Verso una ripresa fonte di ripresa”). Sebbene sia spesso ricondotto allo
stage, il tirocinio rappresenta un’esperienza di apprendimento che avviene in contesto di
lavoro, secondo criteri definiti (progetto, convenzione con azienda, presenza tutor,
rispetto norme di legge, etc.), ma nel quale i momenti di formazione ‘formale’ (all’inizio,
durante e alla fine dell’esperienza in azienda) rappresentano una parte limitata
(diversamente da quanto avviene per lo stage). Esso non può mai configurare un rapporto
di lavoro.
Non rientrano nell’ambito disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni citato: i tirocini cd.
‘curricolari’ promossi da Università, Istituzioni scolastiche, Organismi formativi in quanto
esperienze previste all’interno di percorsi formali di istruzione e formazione, i periodi di
pratica professionale e per l’accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali
nell’ambito di programmi comunitari per l’istruzione e la formazione, i tirocini per
soggetti extra-comunitari all’interno delle quote di ingresso, i tirocini estivi.
RIO
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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
ED
EUROPEO
IN
MATERIA
DI
Lungo il percorso di cambiamento che in Italia ha condotto alla graduale riformulazione
dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro verso una centratura sulle acquisizioni dei
singoli in termini di competenze quali esiti di processi apprendimento che avvengono in
contesti formali, informali, non formali, e che costituiscono il principale fattore di
competitività nella società della conoscenza, è possibile rinvenire alcune tappe
fondamentali, identificabili in provvedimenti che hanno sancito di volta in volta a livello
normativo ed amministrativo importanti riferimenti condivisi, attraverso il confronto sia a
livello europeo che nazionale. Essi costituiscono la cornice indispensabile per
comprendere il quadro dei dispositivi nazionali/regionali necessari a garantire il diritto
all’apprendimento ed al riconoscimento, validazione e certificazione elle competenze.
Legge 24 giugno 1997, n. 196 norme in materia di promozione dell'occupazione
Si tratta di un provvedimento articolato che interviene su diverse componenti e
dinamiche del sistema di incontro domanda ed offerta di lavoro e più in generale sui
fattori di integrazione tra istruzione e formazione e lavoro; in particolare, al fine di
“assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale
anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema
scolastico e con il mondo del lavoro”, oltre a prevedere forme flessibili di formazione per
elevare le competenze del capitale umano e la competitività del sistema produttivo, si
procede all’ “attribuzione al ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni
propositive ai fini della definizione (…) dei criteri e delle modalità di certificazione delle
competenze acquisite con la formazione professionale.”
Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174 maggio 2001
Sulla base di quanto previsto dalla legge 196/1997 e del percorso di confronto avviato a
livello nazionale tra regioni e province autonome e parti economiche e sociali, il decreto
introduce alcuni importanti principi tra cui la pari dignità degli apprendimenti
indipendentemente dal contesto di acquisizione, anche in relazione alla certificabilità
delle competenze, la necessità di definire “basi minime omogenee per il sistema di
certificazione su tutto il territorio nazionale” attraverso “standard minimi di competenza”
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con il concorso delle parti sociali, la certificazione come prerogativa dei soggetti pubblici,
previsione del Libretto formativo quale strumento di registrazione delle competenze.
In realtà le previsioni del decreto non hanno dato vita a provvedimenti attuativi.
Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
Con riferimento alla certificazione delle competenze:
-
assegna una precisa funzione al libretto formativo del cittadino soprattutto ai fini
della mobilità professionale (“«libretto formativo del cittadino»: libretto personale
del lavoratore […] in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la
formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la
formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita
lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le
competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della
unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e
certificate”),
-
nel riformare l’istituto dell’apprendistato, istituisce il repertorio delle professioni
“allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali […] predisposto da un
apposito organismo tecnico di cui fanno parte il ministero dell'istruzione, della
università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti
della conferenza stato-regioni”
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al «Quadro comunitario unico
per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)» del 15 dicembre
2004 (2241/2004/CE)
La Decisione raccoglie una serie di strumenti già messi a punto (cv europeo, europass,
europass-mobility, supplemento al diploma, supplemento al certificato, portfolio delle
lingue) finalizzati a rendere trasparenti i contenuti dei titoli di studio e delle qualificazioni
rilasciate nei diversi stati membri, in termini di competenze conseguite, al fine di favorire
la mobilità formativa e professionale dei cittadini europei. Il principio della trasparenza e
della leggibilità dei titoli e delle qualifiche rilasciate nei diversi sistemi nazionali/regionali
costituisce il riferimento principale per l’attuazione di quel metodo aperto di
coordinamento che gli stati membri hanno individuato come modalità sistemica di
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cooperazione in ambiti di policy per i quali non esiste un conferimento di sovranità dagli
stati membri all’unione (appunto gli ambiti dell’istruzione e formazione), ma che
costituiscono un fattore fondamentale per la coesione e lo sviluppo dell’area europea.
Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro
dell'istruzione dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005, approvazione del
modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i).
Richiamando i criteri di trasparenza definiti dal “pacchetto europass”, definisce la
struttura del libretto formativo ed identifica la tipologia di informazioni che in esso
devono essere registrate, tra le quali quelle concernenti i titoli di istruzione e formazione
e quelle attinenti la qualifica professionale; in tal senso la scheda identificativa del titolare
del libretto formativo si compone di alcune tipologie di informazioni reperibili in sistemi
informativi diversi (scheda anagrafica del lavoratore utilizzata in ambito sil, anagrafi
scolastiche, sistemi informativi regionali per la formazione professionale)
A partire dall’approvazione del decreto è stata avviata una fase di sperimentazione della
procedura di compilazione e rilascio da parte delle regioni.
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, Definizione delle norme generali sul dirittodovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) ,
della legge 28 marzo 2003, n. 53
Sancisce il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque,
sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di età, nell’ambito dei sistemi di istruzione e formazione formale e nell’ambito
dell’apprendistato, in una logica di promozione dell'apprendimento in tutto l'arco della
vita e di garanzia di pari opportunità per tutti i cittadini di raggiungere elevati livelli
culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea.
L’attuazione delle norme definite in questo provvedimento costituiscono il corpus
dell’intera riforma dell’istruzione e formazione professionale e dell’istruzione.
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Decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, Attuazione della Direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a
seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania
Stabilisce le regole e disciplina le modalità amministrative che assicurano ai cittadini
dell’Unione europea, che hanno acquisito una qualifica professionale in un altro stato
membro, la possibilità di accedere ad una professione regolamentata in Italia e di
esercitarla con gli stessi diritti previsti dalla normativa nazionale. L’obiettivo del
recepimento della Direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali è facilitare la
mobilità in Europa per l’esercizio della professione, nonché il riconoscimento dei titoli
professionali.
Il riconoscimento dei titoli conseguiti attraverso istruzione/formazione (apprendimento in
contesti formalizzati), avviene secondo tre diversi regimi: automatico, generale, e basato
sull’esperienza professionale, ovvero sulle competenze effettivamente possedute ed
esercitate dalle persone, opportunamente messe in evidenza e comprovate.
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro
Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008
(2008/C 111/01)
La Raccomandazione costituisce un importante punto di arrivo del percorso avviato agli
inizi degli anni 2000 e finalizzato, stante la permanenza delle politiche formative, di
istruzione e del lavoro nell’ambito di sovranità esclusiva degli stati membri, a definire un
quadro di riferimento comune per la leggibilità degli esiti dei processi/percorsi di
apprendimento, rimesso all’adozione volontaria da parte di ciascun stato membro
(coerentemente con valenza propria dello strumento della Raccomandazione). La
focalizzazione sugli esiti dell’apprendimento piuttosto che sui processi formativi che
hanno permesso di conseguire l’apprendimento è l’approdo finale di uno spostamento
della visuale adottata dalla Commissione in materia di politiche educative, formative dal
sistema dell’offerta di formazione/istruzione ai processi di apprendimento che le persone
sviluppano in contesti che possono anche essere diversi da quelli formalmente strutturati
per far apprendere, ma che permettono comunque di acquisire competenze spendibili. La
lettura delle competenze come risultati di un processo di apprendimento (in qualsiasi
contesto formale, non formale, informale) porta all’identificazione di descrittori capaci di
rendere leggibili questi risultati e di fatto non strutturati in termini di
formazione/istruzione impartita.
Il Quadro permette di leggere i risultati di apprendimento in termini di:
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REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
 knowledges (conoscenze) intese come “risultato dell'assimilazione di informazioni
attraverso l'apprendimento. le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e
pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. nel contesto del quadro europeo
delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche”
 skills (abilità) intese come “le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how
per portare a termine compiti e risolvere problemi”. Nel contesto del Quadro Europeo
delle Qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso
di metodi, materiali, strumenti).
 competences intese come “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e personale. nel contesto del quadro europeo delle qualifiche le
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema
europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno
2009 (2009/C 155/02)
Promuove il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale
(«ECVET») affinché “possa essere gradualmente applicato alle qualifiche dell'istruzione e
della formazione professionale a tutti i livelli dell'EQF e utilizzato allo scopo di trasferire,
riconoscere e accumulare i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona in
contesti formali e, se del caso, non formali e informali”. L’ECVET trae ispirazione ed i
principali riferimenti da ECTS - l’altro strumento per lavorare sui crediti, ormai “testato”
nell’ambito dei percorsi di istruzione universitaria e di alta formazione - per quanto
concerne il meccanismo di attribuzione e misurazione del valore da assegnare ai risultati
di apprendimento già conseguiti, per l’ingresso/re-ingresso in formazione, ed estende tale
meccanismo ad un contesto molto più ampio di quello nel quale l’ECTS è nato e viene
utilizzato. Mentre infatti ECTS nasce per il formal (in particolare percorsi universitari/alta
formazione) ed ha funzionalità circoscritta a questo ambito, ECVET nasce per raccordare
anche ciò che viene acquisito in contesti diversi non formal/informal al formal.
La Raccomandazione costituisce di fatto un quadro di riferimento ed al tempo stesso
un’esortazione/stimolo a lavorare sulla definizione di standard che permettano di rendere
comparabili/leggibili i diversi contesti. le prassi attuative sviluppate a seguito
dell’approvazione della raccomandazione, inevitabilmente si confrontano con il tema
della standardizzazione, che, al fine di rendere leggibili gli apprendimenti in entrata da
riconoscere come crediti, necessariamente si focalizza sul concetto di competenza intesa
come risultato di apprendimento.
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Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita
Nell’ambito di un’azione di profonda riforma del mercato del lavoro, soprattutto in
termini di tipologie e caratteristiche dei contratti di lavoro, disciplina della flessibilità in
uscita, di ammortizzatori sociali, e di tutele dei lavoratori in costanza di rapporto,
all’articolo 4, commi 51-56 definisce l’apprendimento permanente e ne inquadra le
relative politiche nazionali, definendo i soggetti, le funzioni, e le modalità di
programmazione e regolazione degli interventi. la definizione delle politiche a livello
nazionale spetta alla “conferenza unificata, su proposta del ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e del ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali” e prevede la “realizzazione di
reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro
collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei
giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza
attiva, anche da parte degli immigrati”; alla realizzazione delle reti concorrono “a) le
università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente
nelle loro strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende
anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei
servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a
sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico; b) le imprese,
attraverso rappresentanze datoriali e sindacali; c) le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del
sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento
e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone; d) l'osservatorio
sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con Decreto del
ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009”
Ai commi da 58 a 61, la legge delega il Governo ad adottare decreti legislativi “per la
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti
di rispettiva competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali”
individuandone i principi ed i criteri e riferendo tali processi al sistema nazionale di
certificazione delle competenze (che viene definito nei commi successivi).
Ai commi da 64 a 68 viene definito il “sistema pubblico nazionale di certificazione delle
competenze” fondato “standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio
nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e
tracciabilità”.
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La certificazione ha per oggetto le competenze acquisite nei contesti formali, non formali
ed informali; la competenza certificabile è intesa come “un insieme strutturato di
conoscenze e di abilità” acquisite in contesi che possono essere formali, non formali o
informali e “e riconoscibili anche come crediti formativi”; laddove le competenze siano
state acquisite in contesti non formali o informali, esse possono essere certificate
unicamente “previa apposita procedura di validazione”.
La certificazione si configura come “atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il
riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'unione
europea” e porta al “al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta
formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un
soggetto accreditato o autorizzato” secondo procedure “ispirate a criteri di
semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi”.
Le competenze certificabili sono riferite a standard “raccolti in repertori codificati a livello
nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”.
Nella delega al Governo prevista ai commi 58-61 è compresa anche “la definizione gli
standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi (…)per la riconoscibilità e
ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo”, “i criteri
per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” e “le modalità di
registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed
alle anagrafi del cittadino”.
Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, sulla referenziazione
del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche per
l’apprendimento permanente (EQF).
A seguito dell’adesione volontaria all’European Qualification Framework (vedi sopra) che
impegna gli stati membri a:
1.
esplicitare in maniera chiara la connessione di tutte le qualificazioni rilasciate ad
uno degli otto livelli previsti dal quadro
2.
descrivere in maniera coerente ciascuna qualificazione in termini di conoscenze,
abilità e competenze (intesa come autonomia e livello di responsabilità)
3.
garantire attraverso adeguati dispositivi di controllo di qualità nella
referenziazione ad EQF di ciascuna qualificazione
Governo e Regioni e Province autonome hanno adottato il primo Rapporto nazionale di
referenziazione ad EQF che in questa prima formulazione prende in considerazione le
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DEL
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“qualificazioni di riferimento nazionale allo stato attuale rilasciate da autorità pubbliche,
ovvero dallo stato, dalle regioni e pa nell’ambito delle proprie competenze e funzioni in
materia”.
Nell’Accordo si prevede che da 1° gennaio 2014, tutte le qualificazioni descritte nel
rapporto riportino l’esplicito riferimento al livello EQF corrispondente così come previsto
nel Rapporto.
Inoltre, si stabilisce che il Rapporto sia completato con le ulteriori qualificazioni rilasciate
da Regioni e PA non ricomprese nella prima versione e con “le abilitazioni professionali
relative alle professioni regolamentate alle quali si applica in Italia quanto disposto dalla
direttiva 2005/36/CE”
Intesa in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, concernente le politiche per
l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e
priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi
dell’articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92
Nell’ambito del quadro strategico della cooperazione europea per l’istruzione e la
formazione (ET 2020) e degli obiettivi prioritari in esso individuati, vengono assunti
impegni in relazione a:

definizione delle politiche per l’apprendimento permanente per:

assicurare la progressiva integrazione sul territorio dei servizi la ricostruzione e
documentazione delle esperienze e degli apprendimenti acquisiti in percorsi di
apprendimento formale, non formale e informale,

aumentare l’efficacia delle politiche attive del lavoro, anche attraverso
l'ottimizzazione e lo sviluppo dei sistemi di rilevazione dei fabbisogni professionali
e di competenze in relazione alle necessità dei sistemi produttivi dei territori di
riferimento;

assicurare i servizi di orientamento permanente;

potenziare ed innalzare la qualità e l’efficienza dei sistemi integrati di istruzione,
formazione e lavoro.

organizzazione delle reti territoriali per l’apprendimento permanente, previste
dalla legge 92/2012
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DEL
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Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e
informale del 20 dicembre 2012 (2012/C 398/01)
In conseguenza della promozione dell’apprendimento permanente quale fattore
strategico della strategia europea per lo sviluppo del capitale umano, gli stati membri
sono invitati a predisporre e regolare entro il 2018 “modalità per la convalida
dell'apprendimento non formale e informale” che consenta alla persona di: “a) ottenere
una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l'apprendimento
non formale e informale (…); b) ottenere una qualifica completa o, se del caso, una
qualifica parziale, sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e
informale, (…)”. L’individuazione, documentazione e valutazione dei risultati di
apprendimento acquisiti mediante apprendimento non formale/informale e la
certificazione di tali risultati sotto forma di qualificazione o di credito formativo, devono
costituire gli elementi costitutivi dei sistemi di convalida.
La Raccomandazione sin richiama e completa l’insieme delle Raccomandazioni relative
alla trasparenza delle qualificazioni ed alla mobilità formativa e professionale delle
persone.
Decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei
livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certifi cazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68,della legge 28
giugno 2012, n. 92.
In attuazione dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (v. pag. 26)
il Decreto configura gli standard minimi nazionali del sistema di attori, processi e
dispositivi per la certificazione delle competenze, comunque acquisite; ovvero l’insieme
dei i servizi finalizzati a mettere in valore le competenze possedute dalle persone,
indipendentemente dai processi di acquisizione delle stesse.
Per quanto riguarda, l’oggetto della certificazione, esso viene identificato nelle
“competenze riferite alle qualificazioni ricomprese (…), in repertori codificati a livello
nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle
qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti
l’intera qualificazione”.
Il Decreto individua gli standard generali di sistema, gli standard minimi dei processi di
individuazione, validazione e di certificazione delle competenze, gli standard di
attestazione delle competenze individuate, validate, certificate; in relazione a questi
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ultimi viene istituito il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali, che nella fase di avvio del sistema è costituito dai repertori
regionali/nazionali già esistenti a condizione che essi garantiscano quali elementi minimi:
 identificazione dell’ente pubblico titolare;
 identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il
repertorio;
 referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività
economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità
professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
 referenziazione delle qualificazioni del repertorio al quadro europeo delle
qualificazioni (EQF).
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c) diffusioneprogetto