GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI Premessa Il Regio Decreto n. 147 del 9/1/1927 e s.m.i., disciplina l'impiego dei gas tossici. Definizioni E’ considerato «gas tossico»: a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica. Per impiego di gas tossici si intende la loro utilizzazione a qualsiasi scopo, salve le eccezioni di cui al titolo III, cap. I, come la loro custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi, comunque costituiti, ed il loro trasporto. Pag. 1 di 2 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI Adempimenti e frequenza di aggiornamento j Gas Tossici (R. D. n. 147 del 9/1/1927 e s.m.i.). L’iter del R.D. 147/1927 prevede l’espletamento da parte del datore di lavoro dei seguenti adempimenti: _ Lista degli adempimenti e frequenza di aggiornamento _ Elenco Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935) _ Mod. Richiesta di Autorizzazione a conservare, custodire ed utilizzare gas tossici (esempio) _ Mod. Dichiarazione di non esercitare magazzini o depositi di gas tossici in altre province (esempio) _ Mod. Dichiarazione di accettazione della Direzione Tecnica del deposito gas tossici (esempio) _ Mod. Richiesta ammissione agli esami gas tossici per ottenimento patentino (esempio) _ Mod. Richiesta revisione patente di abilitazione gas tossici (esempio) Allegati / Documenti Utili - Lista di controllo per la valutazione della conformità legislativa nell’utilizzo di Gas Tossici Pag. 2 di 2 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI- Frequenza degli adempimenti normativi (R.D. n. 147/1927) ADEMPIMENTO Art. 6 –Domanda di autorizzazione MODALITA’ La facoltà di concedere l'autorizzazione ad esercitare l'industria relativa alla utilizzazione di uno o più gas tossici indicati nell'art. 1, è demandata al Ministero dell'interno.(art.5) Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente occorre presentare domanda al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è il Comune ove l'industria del richiedente avrà sede(*). Essa, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente, indica: a) il nome scientifico e quello commerciale, nonché la composizione e la formula chimica del gas e dei gas (se si tratta di miscela di gas) che il richiedente si propone di utilizzare b) le caratteristiche salienti del gas e l'uso al quale sarà destinato. La domanda, oltre che dai certificati penali e di condotta incensurata, al nome del richiedente e di data non anteriore a due mesi, è corredata dai seguenti documenti: 1° Nota descrittiva dettagliata del procedimento usato o che il richiedente si propone di usare, sia per la produzione del gas o della miscela di gas, sia per l'utilizzazione di questo delle modalità di esecuzione delle varie operazioni e delle cautele connesse con l'utilizzazione del gas stesso degli apparecchi e mezzi che intende di usare per la protezione individuale delle persone alle quali è affidata l'esecuzione delle dette operazioni, nonché dei mezzi che eventualmente si propone di usare per neutralizzare l'azione tossica del gas adoperato e delle sostanze rivelatrici di questo. Alla nota vengono uniti disegni in scala non inferiori ad un decimo, fotografie, ecc. 2° Nel caso che l'impiego debba farsi in impianti fissi, come cabine e simili, nota descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore ad un centesimo, dei locali ad essi destinati, nonché delle modalità di funzionamento e delle cautele che intende usare. 3° Schema di regolamento interno per l'esecuzione delle operazioni relative all'utilizzazione del gas, nonché pianta organica del personale di servizio e dichiarazione che questo è quello debitamente abilitato, a norma dell'art. 26, all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego del gas tossico. 4° Dichiarazione del o dei dottori in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero del o dei laureati in ingegneria chimica che assumono la direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione del gas tossico. La dichiarazione è controfirmata per accettazione dal richiedente. 5° Qualora per le necessità relative all'utilizzazione del gas tossico, di cui è chiesta l'autorizzazione, il richiedente intenda tenere in deposito quelle delle sostanze occorrenti per FREQUENZA à Al variare di almeno uno degli elementi contenuti nell’autorizz. (locali, impianti ,impiego del gas, direz. tecnica e titolare) à (*) Richiesta di autorizzazione all’utilizzo all’ASL tramite il Comune territorialmente competente (conformemente alle sostanze ed ai quantitativi descritti nell’elenco dei gas tossici riconosciuti di cui al D.M. 6-21935); Pag. 1 di 9 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI- Frequenza degli adempimenti normativi (R.D. n. 147/1927) Art. 26 – Art. 27. Patente di abilitazione – Certificato d’idoneità. detta utilizzazione risultanti dall'allegato I di cui all'art. 4, oltre i documenti più sopra indicati dovrà presentare anche quelli di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'art. 11. La domanda e i documenti sono soggetti alle leggi sul bollo. I documenti di cui ai nn. 1 e 4 sono vidimati dal podestà e debitamente legalizzati. Quando trattasi di più gas, tra loro diversi per composizione o per modo di utilizzazione, devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune potranno, però, essere prodotti in un solo esemplare. Modo di ottenerla. - L'abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, di cui all'art. 4, lettera c), deve constare da apposita patente il cui rilascio viene fatto in base a presentazione di certificato di idoneità, conseguito secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. La domanda è corredata dai seguenti documenti: 1° Atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto gli anni ventuno. Qualora non abbia compiuto tale età, ma abbia compiuto gli anni diciotto, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 2° Certificato di studi elementari inferiori (alla fine della terza classe) corrispondente all'antico certificato di compimento. 3° Certificato generale del casellario giudiziario al nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato, della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica. 4° Ceitificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente: non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici non presenta segni d'intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10. 5° Fotografia di data recente, firmata e applicata ad un libretto di patente in bianco. Ú Rinnovo quinquennale previa comunicazione all’ASL Pag. 2 di 9 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI- Frequenza degli adempimenti normativi (R.D. n. 147/1927) Capo I a) In luogo abitato. Utilizzazione di gas Art. 40. Domanda della licenza. tossici Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare in luogo abitato un gas tossico, ne fa domanda all'autorità di pubblica sicurezza del circondario: a) almeno quarantotto ore prima, se l'utilizzazione del gas viene fatta ai fini della profilassi delle malattie infettive dell'uomo o degli animali, ovvero se ha per scopo la distruzione di animali o di parassiti nocivi all'uomo o agli animali b) almeno tre giorni prima, in ogni altro caso. Alla domanda vengono uniti: 1° Una dichiarazione del richiedente dalla quale risulti: che esso assume piena ed intera ogni responsabilità in caso di danni in confronto di terzi, comunque derivati dalla utilizzazione del gas tossico e che gli utenti dei locali di cui al n. 1 dell'art. 45 sono stati formalmente diffidati, a sua cura e spese, ad osservare le norme cautelative che loro saranno prescritte. L'accettazione delle norme cautelative dev'essere data per iscritto e deve essere trattenuta dall'autorità di pubblici sicurezza. 2° Una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art. 8, dalla quale, oltre alle cautele che intende attuare, risulti che: in ciascuno dei locali per cui è domandata la licenza di utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi senza danni in confronto di terzi nei locali stessi, come in quelli ad essi adiacenti e situati in un raggio di almeno metri venti contati a partire dal perimetro dei primi, sono attuabili tutte le cautele occorrenti ai fini della tutela della pubblica incolumità, in rapporto così alla ubicazione, come alla destinazione dei locali medesimi il personale addetto all'impiego del gas tossico è stato individualmente o collettivamente assicurato, tanto pel caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente, avvenute per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi d'urgenza, approvata dal Ministero dell'interno. 3° Un foglio delle operazioni in bianco, redatto in conformità delle istruzioni che saranno impartite a norma dell'art. 68 . a) In luogo abitato - almeno 48 ore prima se l'utilizzazione del gas viene fatta ai fini della profilassi delle malattie infettive dell'uomo o degli animali, ovvero se ha per scopo la distruzione di animali o di parassiti nocivi all'uomo o agli animali; - almeno tre giorni prima, in ogni altro caso. Pag. 3 di 9 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI- Frequenza degli adempimenti normativi (R.D. n. 147/1927) b) A bordo di navi, ovvero nell'àmbito dei porti o del demanio pubblico marittimo. Art. 41. Domanda della licenza. Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare un gas tossico nell'ambito dei porti o nel demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi, ne fa domanda per iscritto alla competente capitaneria di porto, almeno quarantotto ore prima se si tratta di fabbricati, e almeno dodici ore prima se si tratta di navi, sempre che non concorrano speciali condizioni di necessità ed urgenza, riconosciute dalla capitaneria anzidetta, nel qual caso questa è autorizzata a ricevere la domanda anche prima di detti termini. Si considerano come facenti parte del pubblico demanio marittimo i fabbricati il cui recinto si estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso. Nel caso in cui si tratta di fabbricati la domanda è accompagnata dai documenti indicati nell'art. 40, ai numeri 1, 2 e 3. Nel caso in cui si tratti di navi, la domanda è accompagnata dai documenti di cui ai numeri 1 e 3 dello stesso art. 40, nonché da una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art. 8, dalla quale risulti: - Che in ciascuno dei locali della nave nei quali è richiesta l'utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi senza danni in confronto di terzi e che il capitano della nave è stato debitamente avvertito, rilasciandone accettazione per iscritto, delle cautele che devono essere osservate dall'equipaggio e dalle altre persone che si trovano a bordo della nave durante la utilizzazione del gas. La dichiarazione di accettazione è trattenuta dalla competente autorità di porto. - Quali sono le cautele che si intendono attuare, ivi comprese, nel caso, la neutralizzazione del gas. - Che il personale addetto alle operazioni relative all'impiego del gas tossico è stato collettivamente o individualmente assicurato, tanto per il caso di morte che per il caso di inabilità temporanea o permanente avvenuta per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi, di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero dell'interno . b) A bordo di navi, ovvero nell'ambito dei porti o del demanio pubblico marittimo - almeno quarantotto ore prima se si tratta di fabbricati; - almeno dodici ore prima se si tratta di navi, sempre che non concorrano speciali condizioni di necessità ed urgenza. d) In aperta campagna - almeno tre giorni prima, alla competente autorità d) In aperta campagna. di pubblica Art. 47. Domanda della licenza. Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare in aperta campagna sicurezza del circondario. un gas tossico, ne fa domanda per iscritto, almeno tre giorni prima, alla competente autorità di pubblica sicurezza del circondario. Pag. 4 di 9 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI- Frequenza degli adempimenti normativi (R.D. n. 147/1927) Alla domanda sono uniti, oltre alla dichiarazione di cui al primo alinea del n. 1 dell'art. 40: 1° Una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art. 8 dalla quale risulti: che l'impiego del gas tossico viene fatto ad una distanza conveniente da fabbricati abitati o da stalle, e simili che il personale addetto all'impiego del gas tossico è stato individualmente o collettivamente assicurato, tanto pel caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente avvenute per infortunio sul lavoro ed è munito di apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero dell'interno. Dalla stessa dichiarazione devono risultare le cautele che si propone di usare. 2° Un «foglio delle operazioni», in bianco. Art. 43. Tempo nel L'utilizzazione dei gas tossici in luogo abitato, ovvero nell'àmbito dei porti e del demanio quale è consentita pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi è consentita solo dall'alba al tramonto, e le l'utilizzazione del operazioni relative devono essere regolate per modo che, al tramonto, sia permessa la gas tossico rioccupazione dei locali nei quali è stato utilizzato il gas tossico e degli altri ad essi adiacenti, senza che sia possibile alcun danno alle persone. E' data facoltà all'autorità competente di consentire, in casi speciali, che l'impiego del gas tossico venga iniziato prima dell'alba e sia proseguito dopo il tramonto. Il consenso deve venire rilasciato per iscritto . In luogo abitato, ovvero nell'àmbito dei porti e del demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi è consentita solo dall'alba al tramonto Pag. 5 di 9 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI- Frequenza degli adempimenti normativi (R.D. n. 147/1927) Art. 46. Obblighi del titolare della licenza e del direttore tecnico. E' fatto obbligo al titolare della licenza, di cui all'art. 42, e al direttore tecnico, di cui agli artt. 40 Ú Mantenimento costante e 41, sotto la loro personale e diretta responsabilità: a) Di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare nei locali sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto il tempo durante il quale vi permane il pericolo. b) Di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico, o per i quali non sia stata ritenuta necessaria l'evacuazione, non sorgano, durante detta utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico, e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti. c) Di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per la produzione del gas tossico, e, se si tratta di gas compressi o liquefatti o di liquidi, di tenere debitamente custoditi i relativi recipienti. d) Di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione del gas tossico, prima ancora che si effettui la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas stesso. Resta comunque vietata l'immissione di detti residui nelle fogne domestiche e in quelle cittadine, nei cunicoli, nei corsi d'acqua, o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'àmbito portuale, prima che essi siano stati resi innocui. e) Di curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico: - usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie - sia diffidato: ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di due persone a tenersi costantemente munito, durante tutta l'utilizzazione del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro l'azione tossica del gas a non rimanere nei locali di cui sopra, che il tempo strettamente necessario. Spetta in modo particolare al direttore tecnico: f) Di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas tossico e degli altri per i quali fu ritenuta necessaria l'evacuazione, se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone. Il consenso deve risultare da una sua formale dichiarazione scritta, da trattenersi dall'autorità che ha rilasciato la licenza. g) Di tenere nota, nel «foglio delle operazioni», delle varie operazioni effettuate durante l'utilizzazione del gas tossico e di restituire, ad operazioni ultimate, detto foglio all'autorità di cui alla lettera f) precedente . Pag. 6 di 9 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI- Frequenza degli adempimenti normativi (R.D. n. 147/1927) Art. 48. Fabbricati in aperta campagna Art. 50. Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del gas tossico Art. 44. Impiego di personale non abilitato. Art. 52. Obblighi del titolare della licenza Nel caso che l'utilizzazione del gas tossico debba verificarsi in fabbricati posti in aperta campagna, adibiti ad uso di abitazione, ovvero a ricovero di animali, si osservano le norme contenute negli artt.40, 43, 44, 45 e 46 del presente regolamento. L'utilizzazione dei gas tossici in aperta campagna è consentita anche dal tramonto all'alba. Ú Mantenimento costante Al titolare della licenza ad impiegare un gas tossico è consentito di avvalersi, sotto la propria responsabilità, di personale non abilitato a termini del presente regolamento, limitatamente alla esecuzione di lavori di preparazione dei locali e di quelli di riassetto dei locali stessi. E' fatto espresso divieto di affidare a detto personale altri lavori comunque inerenti all'impiego del gas tossico Ú Mantenimento E' fatto obbligo al titolare della licenza di cui all'articolo 49 e al direttore tecnico sotto la loro diretta responsabilità: costante a) Di curare che vengano apposti ad una conveniente distanza dalla località nella quale viene utilizzato il gas tossico, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dalla competente autorità, uno o più cartelli fissati saldamente, recanti, in caratteri tipografici maiuscoli dell'altezza di almeno centimetri 10, la scritta: «E' proibito l'accesso - Pericolo di morte», accompagnata da simboli che rappresentino il pericolo di morte. Se l'utilizzazione del gas tossico viene fatta di notte tempo, le strade, i sentieri e ogni altra via di accesso saranno inoltre sbarrati con crociere in legno, in funi e simili e sarà fatto uso di segnalazioni luminose per meglio delimitare la zona pericolosa e indicare l'esistenza degli sbarramenti. b) Di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico, di sostare, per tutto il tempo durante il quale permane il pericolo, nella zona dichiarata pericolosa. c) Di vigilare che nei fabbricati prossimi alla zona dichiarata pericolosa non sorgano, durante l'utilizzazione del gas tossico, pericoli a questo inerenti e di attuare prontamente nel caso, le misure cautelative occorrenti. d) Di tenere debitamente custoditi i recipienti nei quali sono contenuti i gas tossici sotto la forma nella quale è consentita la loro conservazione, ovvero le sostanze tossiche occorrenti per la loro produzione o sviluppo. e) Di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati e di non lasciare abbandonati i recipienti nei quali si contengano ancora tracce di gas, sotto la forma nella quale è consentita la soro conservazione. E' comunque vietata l'immissione dei residui stessi nei pozzi, cisterne, abbeveratoi, corsi d'acqua e nelle immediate vicinanze di queste, nonché nelle concimaie. Pag. 7 di 9 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI- Frequenza degli adempimenti normativi (R.D. n. 147/1927) f) Di curare che il proprio personale abilitato, adibito all'esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico: - usi nella manipolazione del gas tossico le cautele necessarie - sia diffidato a tenersi costantemente munito, durante tutto l'impiego del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro lo stesso gas tossico. g) Di tenere nota nell'apposito «foglio delle operazioni» delle varie operazioni eseguite, consegnandolo, ad impiego ultimato, all'autorità che ha rilasciato la licenza Quando il gas tossico viene utilizzato negli impianti fissi indicati negli artt. 6 e 9, non viene Art. 53. Esercizio di impianti fissi. richiesto, per ogni singola utilizzazione, il rilascio della licenza di cui all'art. 42. Peraltro, i titolari dell'autorizzazione all'esercizio di detti impianti fissi devono dare preventiva comunicazione all'autorità circondariale di pubblica sicurezza del giorno nel quale l'impianto per il quale è stata concessa l'autorizzazione, inizia il funzionamento: dell'avvenuta comunicazione l'autorità competente rilascia ricevuta che deve essere conservata dal titolare. E' fatto, inoltre, obbligo al titolare medesimo: a) di osservare il disposto degli artt. 44, 45 (nn. 2 e 5) e 46 b) di non riconsegnare gli oggetti stati sottoposti all'azione del gas tossico se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone c) di annotare, in apposito registro, le varie operazioni compiute giornalmente. Detto registro deve essere esibito ad ogni richiesta della competente autorità di pubblica sicurezza. Capo II - Della Art. 54. Condizioni di sicurezza per i magazzini e depositi. custodia e I magazzini o depositi nei quali sono custoditi e conservati a qualsiasi scopo i gas tossici indicati conservazione dei nel prospetto allegato al presente regolamento, devono soddisfare in ogni tempo alle condizioni gas tossici in che, per ciascuno di essi, sono prescritte dai relativi decreti di autorizzazione di cui agli artt. 12 magazzini o e 14. depositi comunque Inoltre, è fatto obbligo: costituiti. a) Agli esercenti la fabbricazione di uno o più gas tossici contemplati nell'art. 2, di far trasportare nei magazzini e depositi, al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono giornalmente preparati. b) Agli esercenti di stabilimenti industriali od officine di cui all'art. 62 di tenere nei locali di lavoro la sola quantità di gas tossici strettamente occorrente per non interrompere le lavorazioni. Al termine del lavoro giornaliero, le quantità di gas tossici che si trovano nei locali di lavoro medesimi devono essere trasportate, custodite e conservate nei magazzini o depositi annessi agli stabilimenti od officine. Ú preventiva comunicazione all'autorità circondariale di pubblica sicurezza del giorno nel quale l'impianto per il quale è stata concessa l'autorizzazione, inizia il funzionamento. Ú Fabbricanti: trasportare giornalmente nei magazzini e depositi i gas tossici preparati. Ú Esercenti di stabilimenti industriali od officine: la minima quantità Pag. 8 di 9 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI- Frequenza degli adempimenti normativi (R.D. n. 147/1927) Art. 57. Registri di vendita. Accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza Capo III - Dei trasporti di gas tossici c) A tutti coloro che esercitano l'industria della fabbricazione ovvero della manipolazione di gas tossici di attuare nei locali di lavoro tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza ed incolumità degli operai. I titolari dell'autorizzazione, di cui agli artt. 12 e 14 a custodire e conservare in magazzini o depositi gas tossici, hanno l'obbligo di annotare in apposito registro la qualità e la quantità che di ciascuno dei gas tossici, per i quali hanno ottenuto l'autorizzazione, essi giornalmente immettono o estraggono dai magazzini o depositi, a qualsiasi scopo. Il registro sarà preventivamente numerato e firmato, in ciascun foglio, dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale dichiarerà, pure, nell'ultima pagina, il numero dei fogli di cui è composto. Detti registri saranno sempre a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza. Questa potrà visitare i magazzini e i depositi per accertare, occorrendo anche a mezzo di periti, la permanente osservanza delle indicazioni e condizioni tecniche prescritte nel decreto di autorizzazione ed i quantitativi di gas tossici consentiti per ciascun deposito Art. 59. Condizioni di sicurezza per i trasporti. Durante i trasporti, le operazioni di carico e scarico e la giacenza temporanea in magazzini, piazzali, banchine, cortili e simili, fuori dei locali dei magazzini o depositi, i gas tossici di cui al prospetto allegato debbono essere racchiusi in recipienti od imballaggi tali che ne sia impedito il disperdimento. Art. 60. Navi che trasportano gas tossici. I capitani delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di gas tossici, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere carico, anche parziale, di gas tossici sono tenuti a darne rispettivamente avviso alla competente autorità portuale, i primi, subito dopo l'entrata nel porto, e i secondi, almeno ventiquattro ore prima di ricevere il carico. Restano ferme in ogni caso le norme in vigore relativamente all'imbarco, sbarco e trasporto di merci pericolose per via di mare. Ú Registrazione giornaliera dei quantitativi immessi o estratti dai magazzini o depositi. Ú Navi con carico: subito dopo l'entrata nel porto Ú Navi che devono ricevere il carico: almeno 24 ore prima. Pag. 9 di 9 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) TESTO 1. E' approvato l'allegato prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147, a modifica e sostituzione del prospetto allegato al regolamento stesso . 2. Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale [del Regno]. Numero ordine ELENCO ALFABETICO delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore 1 1 2 3 4 Acido cianidrico Ammoniaca Anidride solforosa Benzina… 2 a) allo stato gassoso, da solo o mescolato con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti . . . . . ................. b) compresso o liquido, mescolata con sostanze stabilizzanti,e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura,secondo il Regolamento speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione. . . . . . . . . . . compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura,secondo il Regolamento speciale. . . . . . . . . . a) in soluzione acquosa concentrata. . . . . . b) allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica. . . . . . c) allo stato gassoso misto a ossidi di carbonio . . . . . . . d) compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti alla bollatura secondo il Regolamento speciale . contenente composti organo metallici ed altre sostanze tossiche. . . . . Utilizzazione: se occorre la autorizzazione prescritta all'art. 5 No 3 Si 4 Si Si Si Si (1) (2) (3) Si Si Si (4) Pag. 1 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) 5 Cianuri (2) alcalini di potassio e sodio,cianuro di calcio, da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, di rame e di zinco . . . . . . . . a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2%, calcolata come CN. . . . . . . b) allo stato solido,per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen . . . . . . a) in soluzione acquosa . No (5) No No No b) allo stato gassoso . . 6 Cloro 7 Cloropicrina 8 Cianogeno.. 9 Fosgene 11 Isonitrili 13 14 Ossido di etilene Piombo tetraetile Solfuro di carbonio 15 Idrogeno fosforato (3) 16 Bromuro di metile (4) 17 18 19 c) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale. (nitrocloroformio). (bromuro o cloruro di). . . . . . . . . Si (7) (6) da solo o mescolato a sostanze Etere Cianocarbonico comunque irritanti . . . . . . . . . . . 10 12 Si Piombo tetrametile (5) Solfato di metile (1) Cloruro di metile (1) Si Si (cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale . (tipo fenil-isonitrile) . . Si da solo o mescolato con altre sostanze . . . . . . Si Si (8) da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo stato gassoso. . . . . . . . . (9) No Si Si Si Si Pag. 2 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) 20 Acido Fluoridrico Si a) compresso in bombole . . 21 22 23 24 25 26 27 Trifluoruro di boro (7) . . Metil Mercaptano(8) Tetraedro tiofene (9) Dimetil= (9) solfuro Etilsodopro= pilsolfuro (9) Etilmer captano (9) Dietilsolfuro (9) b) in soluzione . . . . . Si Si oltre i 5 Kg di soluzione Si Si (10) Si (10) Si (10) Si (10) Si (10) NOTE [1] L'autorizzazione non occorre per i piccoli impianti per refrigerazione che utilizzano meno di 75 kg. [2] Non occorre l'autorizzazione se l'utilizzazione è fatta a scopi agricoli od enologici. [3] L'autorizzazione occorre in tutti i casi non contemplati nella nota 2. [4] Non occorre autorizzazione per la benzina contenente per ogni mille centimetri cubici non più di otto decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile o cinque virgola cinque decimi di centimetro cubico di piombo tetrametile, entrambi equivalenti a gr. 0,85 di piombo. In caso che vengano miscelate entrambe le due sostanze, il contenuto in piombo non dovrà superare il predetto limite massimo di gr. 0,85 per ogni mille centimetri cu- bici di benzina. La benzina trattata come sopra deve essere con- tenuta in recipienti originali recanti in modo evidente l'indicazione che la benzina stessa contiene piombo tetraetile o piombo tetrametile o loro miscela deve essere usata solo come carburante per motori a scoppio, sui recipienti utilizzati devono essere indicate le istruzioni circa l'uso [(nota così modificata con D.M. 4.3.1961 del Ministero della Sanità )]. [5] In quanto non siano utilizzati per la produzione di acido cianidrico gassoso. [6] Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione fino a 100 gr. fatta in aperta campagna. [7] Occorre in ogni altro caso non contemplato nella colonna 3. [8] Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione di litri 5, in aperta campagna, ovvero di qualsiasi quantità, in magazzini di cereali e Silos riconosciuti ed autorizzati dall' Prefetto. [9] Occorre in ogni altro caso non contemplato nella nota 8. [10] Occorre l'autorizzazione oltre 1 kg. Pag. 3 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) TABELLA Numero ordine ELENCO ALFABETICO delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore 1 1 2 3 4 Acido cianidrico Ammoniaca Anidride solforosa Benzina… 2 a) allo stato gassoso, da solo o mescolato con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti . . . . . ................. b) compresso o liquido, mescolata con sostanze stabilizzanti,e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura,secondo il Regolamento speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione. . . . . . . . . . . compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura,secondo il Regolamento speciale. . . . . . . . . . a) in soluzione acquosa concentrata. . . . . . b) allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica. . . . . . c) allo stato gassoso misto a ossidi di carbonio . . . . . . . d) compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti alla bollatura secondo il Regolamento speciale . contenente composti organo metallici ed altre sostanze tossiche. . . . . Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi (*) Quantità che è consentito custodire e conservare senza autorizzazione (art. 4) 5 Nessuna Nessuna Nessuna Fino a 75 Kg Qualsiasi Nessuna Nessuna fino a 75 kg Nessuna Pag. 4 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) 5 Cianuri (2) alcalini di potassio e sodio,cianuro di calcio, da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, di rame e di zinco . . . . . . . . a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2%, calcolata come CN. . . . . . . b) allo stato solido,per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen . . . . . . a) in soluzione acquosa . Nessuna Fino a kg 100 Fino a g 100 Qualsiasi b) allo stato gassoso . . 6 Cloro 7 Cloropicrina 8 Cianogeno.. 9 da solo o mescolato a sostanze Etere Cianocarbonico comunque irritanti . . . . . . . . . . . Nessuna 11 Isonitrili 14 Ossido di etilene Piombo tetraetile Solfuro di carbonio 15 Idrogeno fosforato (3) 16 Bromuro di metile (4) 17 18 19 Fino a 100 kg Nessuna Fosgene 13 Fino a 75 kg (bromuro o cloruro di). . . . . . . . . 10 12 c) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale. (nitrocloroformio). Piombo tetrametile (5) Solfato di metile (1) Cloruro di metile (1) (cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale . (tipo fenil-isonitrile) . . da solo o mescolato con altre sostanze . . . . . . Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Fino a 5 litri da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo stato gassoso. . . . . . . . . Qualsiasi Nessuna Nessuna Nessuna Fino a 75 gr. Pag. 5 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) 20 Acido Fluoridrico 21 Trifluoruro di boro (7) . . 22 23 24 25 26 27 (11) a) compresso in bombole . . b) in soluzione . . . . . Metil Mercaptano(8) Tetraedro tiofene (9) Dimetil= (9) solfuro Etilsodopro= pilsolfuro (9) Etilmer captano (9) Dietilsolfuro (9) Nessuna (12) Nessuna Fino a 1 Kg Fino a 1 Kg Fino a 1 Kg Fino a 1 Kg Fino a 1 Kg (*) la concessione di autorizzazione è demandata al Medico Provinciale [(oggi servizio USL competente per territorio)] [11] Occorre licenza per il trasporto soltanto per acido fluoridrico anidro liquefatto in recipienti a pressione per quantitativi superiori a 60 kg. netti. [12] Non occorre licenza per il trasporto e autorizzazione per l'utilizzo, custodia e conservazione, soltanto fino a 5 kg di soluzione, per trifluoruro di boro in soluzione. occorrono sempre autorizzazioni e licenza per quantitativi superiori e per trifluoruro di boro compresso in bombole. TABELLA Numero ordine ELENCO ALFABETICO delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore 2 1 1 Acido cianidrico Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi (*) Autorità che concede l’autorizzazione (art. 10) Prefetto (art.11) 6 a) allo stato gassoso, da solo o mescolato con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti . . . . . ................. b) compresso o liquido, mescolata con sostanze stabilizzanti,e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a Pag. 6 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) bollatura,secondo il Regolamento speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 5 Ammoniaca Anidride solforosa Benzina… Cianuri (2) c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione. . . . . . . . . . . compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura,secondo il Regolamento speciale. . . . . . . . . . a) in soluzione acquosa concentrata. . . . . . b) allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica. . . . . . c) allo stato gassoso misto a ossidi di carbonio . . . . . . . d) compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti alla bollatura secondo il Regolamento speciale . contenente composti organo metallici ed altre sostanze tossiche. . . . . alcalini di potassio e sodio,cianuro di calcio, da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, di rame e di zinco . . . . . . . . a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2%, calcolata come CN. . . . . . . b) allo stato solido,per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen . . . . . . a) in soluzione acquosa . Oltre 75 kg. Prefetto Prefetto Prefetto Oltre 75 kg. Prefetto -- Medico provinciale Medico provinciale oltre 100 Kg Medico provinciale oltre 100 Kg -- b) allo stato gassoso . . 6 Cloro 7 Cloropicrina 8 Cianogeno.. c) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale. (nitrocloroformio). Oltre 75 kg. Prefetto Prefetto (bromuro o cloruro di). . . . . . . . . Pag. 7 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) 9 da solo o mescolato a sostanze Etere Cianocarbonico comunque irritanti . . . . . . . . . . . 10 Fosgene 11 Isonitrili 12 13 14 Ossido di etilene Piombo tetraetile Solfuro di carbonio (cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale . (tipo fenil-isonitrile) . . da solo o mescolato con altre sostanze . . . . . . Prefetto Prefetto Prefetto Oltre 5 litri Prefetto da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo stato gassoso. . . . . . . . . Medico Provinciale 15 Idrogeno fosforato (3) 16 Bromuro di metile (4) Medico Provinciale Piombo tetrametile (5) Solfato di metile (1) Medico Provinciale Medico Provinciale Medico Provinciale oltre 75 Kg 17 18 19 Cloruro di metile (1) 20 Acido Fluoridrico a) compresso in bombole . . 21 Trifluoruro di boro (7) . . b) in soluzione . . . . . Medico Provinciale Medico Provinciale Oltre i 5 Kg di soluzione 22 Metil Mercaptano(8) 23 Tetraedro tiofene (9) 24 Dimetil= (9) solfuro 25 Etilsodopro= pilsolfuro (9) 26 Etilmer captano (9) Medico Provinciale Medico Provinciale oltre 1000 g Medico Provinciale oltre 1000 g Medico Provinciale oltre 1000 g Medico Provinciale oltre 1000 g i i i i Pag. 8 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) 27 Medico Provinciale oltre i 1000 g Dietilsolfuro (9) TABELLA Numero ordine ELENCO ALFABETICO delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore 2 1 1 Acido cianidrico 2 Ammoniaca 3 Anidride solforosa a) allo stato gassoso, da solo o mescolato con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti . . . . . ................. b) compresso o liquido, mescolata con sostanze stabilizzanti,e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura,secondo il Regolamento speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione. . . . . . . . . . . compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura,secondo il Regolamento speciale. . . . . . . . . . a) in soluzione acquosa concentrata. . . . . . b) allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica. . . . . . c) allo stato gassoso misto a ossidi di carbonio . . . . . . . d) compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti alla bollatura Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi (*) Autorità che concede l’autorizzazione (art. 10) Ministro (art.13) (6) 7 Ministro (6) Ministro (6) Ministro (6) Pag. 9 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) secondo il Regolamento speciale . 4 5 Benzina… Cianuri (2) contenente composti organo metallici ed altre sostanze tossiche. . . . . alcalini di potassio e sodio,cianuro di calcio, da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, di rame e di zinco . . . . . . . . a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2%, calcolata come CN. . . . . . . b) allo stato solido,per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen . . . . . . a) in soluzione acquosa . b) allo stato gassoso . . 6 Cloro 7 Cloropicrina 8 Cianogeno.. 9 -- Ministro (6) c) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale. (nitrocloroformio). da solo o mescolato a sostanze Etere Cianocarbonico comunque irritanti . . . . . . . . . . . Ministro (6) 11 Isonitrili 14 -- Ministro (6) Fosgene 13 -- (bromuro o cloruro di). . . . . . . . . 10 12 Ministro (6) Ossido di etilene Piombo tetraetile Solfuro di carbonio (cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale . (tipo fenil-isonitrile) . . da solo o mescolato con altre sostanze . . . . . . Ministro (6) Ministro (6) da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo stato gassoso. . . . . . . . . 15 Idrogeno fosforato (3) 16 Bromuro di metile (4) -- 17 Piombo tetrametile (5) -Pag. 10 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) 18 19 Solfato di metile (1) Cloruro di metile (1) 20 Acido Fluoridrico 21 Trifluoruro di boro (7) . . 22 23 24 25 26 27 a) compresso in bombole . . b) in soluzione . . . . . Metil Mercaptano(8) Tetraedro tiofene (9) Dimetil= (9) solfuro Etilsodopro= pilsolfuro (9) Etilmer captano (9) Dietilsolfuro (9) TABELLA Numero ordine ELENCO ALFABETICO delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore 2 1 1 Acido cianidrico a) allo stato gassoso, da solo o mescolato con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti . . . . . ................. b) compresso o liquido, mescolata con sostanze stabilizzanti,e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura,secondo il Regolamento speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione. . . . . . . . . . . Trasporti Quantità che si è consentito trasportare senza licenza (art. 4) 8 Nessuna Nessuna Nessuna Pag. 11 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) 2 3 4 5 Ammoniaca Anidride solforosa Benzina… Cianuri (2) compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura,secondo il Regolamento speciale. . . . . . . . . . a) in soluzione acquosa concentrata. . . . . . b) allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica. . . . . . c) allo stato gassoso misto a ossidi di carbonio . . . . . . . d) compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti alla bollatura secondo il Regolamento speciale . contenente composti organo metallici ed altre sostanze tossiche. . . . . alcalini di potassio e sodio,cianuro di calcio, da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, di rame e di zinco . . . . . . . . a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2%, calcolata come CN. . . . . . . b) allo stato solido,per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen . . . . . . a) in soluzione acquosa . b) allo stato gassoso . . 6 Cloro 7 Cloropicrina 8 Cianogeno.. 9 c) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale. (nitrocloroformio). Qualsiasi Qualsiasi Qualsiasi Qualsiasi Qualsiasi Qualsiasi Nessuna fino a 100 kg fino a 100 kg Qualsiasi Qualsiasi Qualsiasi g. 1.000 (bromuro o cloruro di). . . . . . . . . Qualsiasi da solo o mescolato a sostanze Etere comunque irritanti . . . . . . . . . . . Cianocarbonico Qualsiasi 10 Fosgene 11 Isonitrili (cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale . (tipo fenil-isonitrile) . . Qualsiasi Qualsiasi Pag. 12 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) 12 13 14 Ossido di etilene Piombo tetraetile Solfuro di carbonio 15 Idrogeno fosforato (3) 16 Bromuro di metile (4) 17 18 19 Acido Fluoridrico 21 Trifluoruro di boro (7) . . 23 24 25 26 27 [12] Per Qualsiasi Qualsiasi Qualsiasi da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo stato gassoso. . . . . . . . . Qualsiasi Qualsiasi Piombo tetrametile (5) Solfato di metile (1) Cloruro di metile (1) 20 22 da solo o mescolato con altre sostanze . . . . . . Qualsiasi Nessuna Fino a 75 Kg (12) a) compresso in bombole . . b) in soluzione . . . . . Nessuna Fino a 75 Kg di soluzione Metil Nessuna Mercaptano(8) Tetraedro Fino a 1000 g tiofene (9) Dimetil= (9) Fino a 1000 g solfuro Etilsodopro= Fino a 1000 g pilsolfuro (9) Etilmer Fino a 1000 g captano (9) Dietilsolfuro Fino a 1000 g (9) l'esenzione dall'autorizzazione si veda l'art. 3 del D.M. 23 novembre 1969. Pag. 13 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) TABELLA Numero ordine ELENCO ALFABETICO delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore 1 1 2 3 4 5 Acido cianidrico Ammoniaca Anidride solforosa Benzina… Cianuri (2) 2 a) allo stato gassoso, da solo o mescolato con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti . . . . . ................. b) compresso o liquido, mescolata con sostanze stabilizzanti,e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura,secondo il Regolamento speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione. . . . . . . . . . . compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura,secondo il Regolamento speciale. . . . . . . . . . a) in soluzione acquosa concentrata. . . . . . b) allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica. . . . . . c) allo stato gassoso misto a ossidi di carbonio . . . . . . . d) compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti alla bollatura secondo il Regolamento speciale . contenente composti organo metallici ed altre sostanze tossiche. . . . . alcalini di potassio e sodio,cianuro di calcio, da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, di rame e di zinco . . . . . . . . a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2%, calcolata come CN. . . . . . . Trasporti Se occorre la licenza 9 Si Si Si No No No No No No Si sì, oltre 100 kg Pag. 14 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) b) allo stato solido,per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen . . . . . . a) in soluzione acquosa . b) allo stato gassoso . . 6 Cloro 7 Cloropicrina 8 Cianogeno.. 9 Ossido di etilene Piombo tetraetile Solfuro di carbonio 15 Idrogeno fosforato (3) 16 Bromuro di metile (4) 18 19 sì, oltre 100 kg No Isonitrili 17 No da solo o mescolato a sostanze Etere comunque irritanti . . . . . . . . . . . Cianocarbonico 11 14 No No Fosgene 13 No (bromuro o cloruro di). . . . . . . . . 10 12 c) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale. (nitrocloroformio). sì, oltre 100 kg (cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale . (tipo fenil-isonitrile) . . da solo o mescolato con altre sostanze . . . . . . Acido Fluoridrico 21 Trifluoruro di boro (7) . . 22 Metil Mercaptano(8) No No No da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo stato gassoso. . . . . . . . . No No Piombo tetrametile (5) Solfato di metile (1) Cloruro di metile (1) 20 No No No No a) compresso in bombole . . b) in soluzione . . . . . No sì, oltre 5 kg di soluzione sì, oltre i 15 kg Pag. 15 di 16 GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0 5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.) 23 24 25 26 27 Tetraedro tiofene (9) Dimetil= (9) solfuro Etilsodopro= pilsolfuro (9) Etilmer captano (9) Dietilsolfuro (9) sì, oltre i 1000 kg sì, oltre i 1000 kg sì, oltre i 1000 kg sì, oltre i 1000 kg sì, oltre i 1000 kg Pag. 16 di 16