GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0
5.11 GAS TOSSICI
Premessa
Il Regio Decreto n. 147 del 9/1/1927 e s.m.i., disciplina l'impiego dei gas tossici.
Definizioni
E’ considerato «gas tossico»:
a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata
deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere
tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata
deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi
diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la
sicurezza ed incolumità pubblica.
Per impiego di gas tossici si intende la loro utilizzazione a qualsiasi scopo, salve le
eccezioni di cui al titolo III, cap. I, come la loro custodia e conservazione a qualsiasi
scopo in magazzini o depositi, comunque costituiti, ed il loro trasporto.
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5.11 GAS TOSSICI
Adempimenti e frequenza di aggiornamento
j
Gas Tossici (R. D. n. 147 del 9/1/1927 e s.m.i.).
L’iter del R.D. 147/1927 prevede l’espletamento da parte del datore di lavoro dei
seguenti adempimenti:
_ Lista degli adempimenti e frequenza di aggiornamento
_ Elenco Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935)
_ Mod. Richiesta di Autorizzazione a conservare, custodire ed utilizzare gas tossici
(esempio)
_ Mod. Dichiarazione di non esercitare magazzini o depositi di gas tossici in altre
province (esempio)
_ Mod. Dichiarazione di accettazione della Direzione Tecnica del deposito gas tossici
(esempio)
_ Mod. Richiesta ammissione agli esami gas tossici per ottenimento patentino (esempio)
_ Mod. Richiesta revisione patente di abilitazione gas tossici (esempio)
Allegati / Documenti Utili
- Lista di controllo per la valutazione della conformità legislativa nell’utilizzo di Gas
Tossici
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5.11 GAS TOSSICI- Frequenza degli adempimenti normativi (R.D. n. 147/1927)
ADEMPIMENTO
Art. 6 –Domanda
di autorizzazione
MODALITA’
La facoltà di concedere l'autorizzazione ad esercitare l'industria relativa alla utilizzazione di uno
o più gas tossici indicati nell'art. 1, è demandata al Ministero dell'interno.(art.5)
Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente occorre presentare domanda al
prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è il Comune ove l'industria del richiedente avrà
sede(*).
Essa, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente, indica:
a) il nome scientifico e quello commerciale, nonché la composizione e la formula chimica del gas
e dei gas (se si tratta di miscela di gas) che il richiedente si propone di utilizzare
b) le caratteristiche salienti del gas e l'uso al quale sarà destinato.
La domanda, oltre che dai certificati penali e di condotta incensurata, al nome del richiedente e
di data non anteriore a due mesi, è corredata dai seguenti documenti:
1° Nota descrittiva dettagliata del procedimento usato o che il richiedente si propone di usare,
sia per la produzione del gas o della miscela di gas, sia per l'utilizzazione di questo
delle modalità di esecuzione delle varie operazioni e delle cautele connesse con l'utilizzazione del
gas stesso degli apparecchi e mezzi che intende di usare per la protezione individuale delle
persone alle quali è affidata l'esecuzione delle dette operazioni, nonché dei mezzi che
eventualmente si propone di usare per neutralizzare l'azione tossica del gas adoperato e delle
sostanze rivelatrici di questo. Alla nota vengono uniti disegni in scala non inferiori ad un decimo,
fotografie, ecc.
2° Nel caso che l'impiego debba farsi in impianti fissi, come cabine e simili, nota descrittiva,
corredata da disegni in scala non inferiore ad un centesimo, dei locali ad essi destinati, nonché
delle modalità di funzionamento e delle cautele che intende usare.
3° Schema di regolamento interno per l'esecuzione delle operazioni relative all'utilizzazione del
gas, nonché pianta organica del personale di servizio e dichiarazione che questo è quello
debitamente abilitato, a norma dell'art. 26, all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego
del gas tossico.
4° Dichiarazione del o dei dottori in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale
ovvero del o dei laureati in ingegneria chimica che assumono la direzione tecnica dei servizi
relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione del gas tossico.
La dichiarazione è controfirmata per accettazione dal richiedente.
5° Qualora per le necessità relative all'utilizzazione del gas tossico, di cui è chiesta
l'autorizzazione, il richiedente intenda tenere in deposito quelle delle sostanze occorrenti per
FREQUENZA
à Al variare di
almeno uno degli
elementi contenuti
nell’autorizz.
(locali, impianti
,impiego del gas,
direz. tecnica e
titolare)
à (*) Richiesta di
autorizzazione
all’utilizzo all’ASL
tramite il Comune
territorialmente
competente
(conformemente
alle sostanze ed ai
quantitativi descritti
nell’elenco dei gas
tossici riconosciuti
di cui al D.M. 6-21935);
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Art. 26 – Art. 27.
Patente di
abilitazione –
Certificato
d’idoneità.
detta utilizzazione risultanti dall'allegato I di cui all'art. 4, oltre i documenti più sopra indicati
dovrà presentare anche quelli di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'art. 11.
La domanda e i documenti sono soggetti alle leggi sul bollo. I documenti di cui ai nn. 1 e 4 sono
vidimati dal podestà e debitamente legalizzati.
Quando trattasi di più gas, tra loro diversi per composizione o per modo di utilizzazione, devono
essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune potranno,
però, essere prodotti in un solo esemplare.
Modo di ottenerla. - L'abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas
tossici, di cui all'art. 4, lettera c), deve constare da apposita patente il cui rilascio viene fatto in
base a presentazione di certificato di idoneità, conseguito secondo le modalità indicate negli
articoli seguenti.
La domanda è corredata dai seguenti documenti:
1° Atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto gli anni ventuno. Qualora non
abbia compiuto tale età, ma abbia compiuto gli anni diciotto, occorre il consenso dei genitori o di
chi ne fa le veci.
2° Certificato di studi elementari inferiori (alla fine della terza classe) corrispondente all'antico
certificato di compimento.
3° Certificato generale del casellario giudiziario al nome del richiedente di data non anteriore a
due mesi, e certificato, della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica.
4° Ceitificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, con firma legalizzata e di
data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:
non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi
specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas
tossici non presenta segni d'intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti
ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale
percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio
possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un
occhio non inferiore a 5/10.
5° Fotografia di data recente, firmata e applicata ad un libretto di patente in bianco.
Ú Rinnovo
quinquennale
previa
comunicazione
all’ASL
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Capo I
a) In luogo abitato.
Utilizzazione di gas Art. 40. Domanda della licenza. tossici
Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare in luogo abitato un
gas tossico, ne fa domanda all'autorità di pubblica sicurezza del circondario:
a) almeno quarantotto ore prima, se l'utilizzazione del gas viene fatta ai fini della profilassi delle
malattie infettive dell'uomo o degli animali, ovvero se ha per scopo la distruzione di animali o di
parassiti nocivi all'uomo o agli animali
b) almeno tre giorni prima, in ogni altro caso.
Alla domanda vengono uniti:
1° Una dichiarazione del richiedente dalla quale risulti:
che esso assume piena ed intera ogni responsabilità in caso di danni in confronto di terzi,
comunque derivati dalla utilizzazione del gas tossico e che gli utenti dei locali di cui al n. 1
dell'art. 45 sono stati formalmente diffidati, a sua cura e spese, ad osservare le norme
cautelative che loro saranno prescritte.
L'accettazione delle norme cautelative dev'essere data per iscritto e deve essere trattenuta
dall'autorità di pubblici sicurezza.
2° Una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art. 8, dalla quale, oltre alle cautele
che intende attuare, risulti che:
in ciascuno dei locali per cui è domandata la licenza di utilizzazione del gas tossico, questa può
effettuarsi senza danni in confronto di terzi
nei locali stessi, come in quelli ad essi adiacenti e situati in un raggio di almeno metri venti
contati a partire dal perimetro dei primi, sono attuabili tutte le cautele occorrenti ai fini della
tutela della pubblica incolumità, in rapporto così alla ubicazione, come alla destinazione dei locali
medesimi
il personale addetto all'impiego del gas tossico è stato individualmente o collettivamente
assicurato, tanto pel caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente,
avvenute per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti
per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché della
cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi d'urgenza, approvata dal
Ministero dell'interno.
3° Un foglio delle operazioni in bianco, redatto in conformità delle istruzioni che saranno
impartite a norma dell'art. 68 .
a) In luogo
abitato
- almeno 48 ore
prima se
l'utilizzazione del
gas viene fatta ai
fini della profilassi
delle malattie
infettive dell'uomo
o degli animali,
ovvero se ha per
scopo la distruzione
di animali o di
parassiti nocivi
all'uomo o agli
animali;
- almeno tre giorni
prima, in ogni altro
caso.
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b) A bordo di navi, ovvero nell'àmbito dei porti o del demanio pubblico marittimo.
Art. 41. Domanda della licenza. Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare un gas tossico
nell'ambito dei porti o nel demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi, ne fa domanda
per iscritto alla competente capitaneria di porto, almeno quarantotto ore prima se si tratta di
fabbricati, e almeno dodici ore prima se si tratta di navi, sempre che non concorrano speciali
condizioni di necessità ed urgenza, riconosciute dalla capitaneria anzidetta, nel qual caso questa
è autorizzata a ricevere la domanda anche prima di detti termini.
Si considerano come facenti parte del pubblico demanio marittimo i fabbricati il cui recinto si
estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso.
Nel caso in cui si tratta di fabbricati la domanda è accompagnata dai documenti indicati nell'art.
40, ai numeri 1, 2 e 3.
Nel caso in cui si tratti di navi, la domanda è accompagnata dai documenti di cui ai numeri 1 e 3
dello stesso art. 40, nonché da una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art. 8,
dalla quale risulti:
- Che in ciascuno dei locali della nave nei quali è richiesta l'utilizzazione del gas tossico, questa
può effettuarsi senza danni in confronto di terzi e che il capitano della nave è stato debitamente
avvertito, rilasciandone accettazione per iscritto, delle cautele che devono essere osservate
dall'equipaggio e dalle altre persone che si trovano a bordo della nave durante la utilizzazione
del gas. La dichiarazione di accettazione è trattenuta dalla competente autorità di porto.
- Quali sono le cautele che si intendono attuare, ivi comprese, nel caso, la neutralizzazione del
gas.
- Che il personale addetto alle operazioni relative all'impiego del gas tossico è stato
collettivamente o individualmente assicurato, tanto per il caso di morte che per il caso di
inabilità temporanea o permanente avvenuta per infortunio sul lavoro, ed è munito di
apparecchi, di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale
contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta contenente il materiale per
l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero dell'interno .
b) A bordo di
navi, ovvero
nell'ambito dei
porti o del
demanio pubblico
marittimo
- almeno
quarantotto ore
prima se si tratta di
fabbricati;
- almeno dodici ore
prima se si tratta di
navi, sempre che
non concorrano
speciali condizioni di
necessità ed
urgenza.
d) In aperta
campagna
- almeno tre giorni
prima, alla
competente autorità
d) In aperta campagna.
di pubblica
Art. 47. Domanda della licenza. Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare in aperta campagna sicurezza del
circondario.
un gas tossico, ne fa domanda per iscritto, almeno tre giorni prima, alla competente autorità di
pubblica sicurezza del circondario.
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Alla domanda sono uniti, oltre alla dichiarazione di cui al primo alinea del n. 1 dell'art. 40:
1° Una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art. 8 dalla quale risulti:
che l'impiego del gas tossico viene fatto ad una distanza conveniente da fabbricati abitati o da
stalle, e simili che il personale addetto all'impiego del gas tossico è stato individualmente o
collettivamente assicurato, tanto pel caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o
permanente avvenute per infortunio sul lavoro ed è munito di apparecchi di riconosciuta
efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del
gas, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza,
approvata dal Ministero dell'interno.
Dalla stessa dichiarazione devono risultare le cautele che si propone di usare.
2° Un «foglio delle operazioni», in bianco.
Art. 43. Tempo nel L'utilizzazione dei gas tossici in luogo abitato, ovvero nell'àmbito dei porti e del demanio
quale è consentita pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi è consentita solo dall'alba al tramonto, e le
l'utilizzazione del
operazioni relative devono essere regolate per modo che, al tramonto, sia permessa la
gas tossico
rioccupazione dei locali nei quali è stato utilizzato il gas tossico e degli altri ad essi adiacenti,
senza che sia possibile alcun danno alle persone.
E' data facoltà all'autorità competente di consentire, in casi speciali, che l'impiego del gas
tossico venga iniziato prima dell'alba e sia proseguito dopo il tramonto. Il consenso deve venire
rilasciato per iscritto .
In luogo abitato,
ovvero nell'àmbito
dei porti e del
demanio pubblico
marittimo, ovvero a
bordo di navi è
consentita solo
dall'alba al
tramonto
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5.11 GAS TOSSICI- Frequenza degli adempimenti normativi (R.D. n. 147/1927)
Art. 46. Obblighi
del titolare della
licenza e del
direttore tecnico.
E' fatto obbligo al titolare della licenza, di cui all'art. 42, e al direttore tecnico, di cui agli artt. 40 Ú Mantenimento
costante
e 41, sotto la loro personale e diretta responsabilità:
a) Di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare nei locali
sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto il
tempo durante il quale vi permane il pericolo.
b) Di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi a quelli nei quali viene utilizzato il gas
tossico, o per i quali non sia stata ritenuta necessaria l'evacuazione, non sorgano, durante detta
utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico, e di attuare prontamente, nel caso, le misure
cautelative occorrenti.
c) Di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per la produzione del gas tossico, e, se
si tratta di gas compressi o liquefatti o di liquidi, di tenere debitamente custoditi i relativi
recipienti.
d) Di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione del gas tossico, prima
ancora che si effettui la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas stesso. Resta
comunque vietata l'immissione di detti residui nelle fogne domestiche e in quelle cittadine, nei
cunicoli, nei corsi d'acqua, o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'àmbito portuale,
prima che essi siano stati resi innocui.
e) Di curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti
all'impiego del gas tossico:
- usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie
- sia diffidato: ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di
due persone a tenersi costantemente munito, durante tutta l'utilizzazione del gas tossico, di
apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro
l'azione tossica del gas a non rimanere nei locali di cui sopra, che il tempo strettamente
necessario.
Spetta in modo particolare al direttore tecnico:
f) Di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas tossico e degli altri
per i quali fu ritenuta necessaria l'evacuazione, se non quando sia cessata ogni possibilità di
danno per le persone. Il consenso deve risultare da una sua formale dichiarazione scritta, da
trattenersi dall'autorità che ha rilasciato la licenza.
g) Di tenere nota, nel «foglio delle operazioni», delle varie operazioni effettuate durante
l'utilizzazione del gas tossico e di restituire, ad operazioni ultimate, detto foglio all'autorità di cui
alla lettera f) precedente .
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Art. 48. Fabbricati
in aperta
campagna
Art. 50. Tempo nel
quale è consentita
l'utilizzazione del
gas tossico
Art. 44. Impiego di
personale non
abilitato.
Art. 52. Obblighi
del titolare della
licenza
Nel caso che l'utilizzazione del gas tossico debba verificarsi in fabbricati posti in aperta
campagna, adibiti ad uso di abitazione, ovvero a ricovero di animali, si osservano le norme
contenute negli artt.40, 43, 44, 45 e 46 del presente regolamento.
L'utilizzazione dei gas tossici in aperta campagna è consentita anche dal tramonto all'alba.
Ú Mantenimento
costante
Al titolare della licenza ad impiegare un gas tossico è consentito di avvalersi, sotto la propria
responsabilità, di personale non abilitato a termini del presente regolamento, limitatamente alla
esecuzione di lavori di preparazione dei locali e di quelli di riassetto dei locali stessi. E' fatto
espresso divieto di affidare a detto personale altri lavori comunque inerenti all'impiego del gas
tossico
Ú Mantenimento
E' fatto obbligo al titolare della licenza di cui all'articolo 49 e al direttore tecnico sotto la loro
diretta responsabilità:
costante
a) Di curare che vengano apposti ad una conveniente distanza dalla località nella quale viene
utilizzato il gas tossico, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dalla competente autorità,
uno o più cartelli fissati saldamente, recanti, in caratteri tipografici maiuscoli dell'altezza di
almeno centimetri 10, la scritta: «E' proibito l'accesso - Pericolo di morte», accompagnata da
simboli che rappresentino il pericolo di morte. Se l'utilizzazione del gas tossico viene fatta di
notte tempo, le strade, i sentieri e ogni altra via di accesso saranno inoltre sbarrati con crociere
in legno, in funi e simili e sarà fatto uso di segnalazioni luminose per meglio delimitare la zona
pericolosa e indicare l'esistenza degli sbarramenti.
b) Di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico, di sostare, per tutto il
tempo durante il quale permane il pericolo, nella zona dichiarata pericolosa.
c) Di vigilare che nei fabbricati prossimi alla zona dichiarata pericolosa non sorgano, durante
l'utilizzazione del gas tossico, pericoli a questo inerenti e di attuare prontamente nel caso, le
misure cautelative occorrenti.
d) Di tenere debitamente custoditi i recipienti nei quali sono contenuti i gas tossici sotto la forma
nella quale è consentita la loro conservazione, ovvero le sostanze tossiche occorrenti per la loro
produzione o sviluppo.
e) Di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati e di non lasciare abbandonati i recipienti nei
quali si contengano ancora tracce di gas, sotto la forma nella quale è consentita la soro
conservazione. E' comunque vietata l'immissione dei residui stessi nei pozzi, cisterne,
abbeveratoi, corsi d'acqua e nelle immediate vicinanze di queste, nonché nelle concimaie.
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f) Di curare che il proprio personale abilitato, adibito all'esecuzione delle operazioni inerenti
all'impiego del gas tossico:
- usi nella manipolazione del gas tossico le cautele necessarie
- sia diffidato a tenersi costantemente munito, durante tutto l'impiego del gas tossico, di
apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro lo
stesso gas tossico.
g) Di tenere nota nell'apposito «foglio delle operazioni» delle varie operazioni eseguite,
consegnandolo, ad impiego ultimato, all'autorità che ha rilasciato la licenza
Quando il gas tossico viene utilizzato negli impianti fissi indicati negli artt. 6 e 9, non viene
Art. 53. Esercizio
di impianti fissi.
richiesto, per ogni singola utilizzazione, il rilascio della licenza di cui all'art. 42.
Peraltro, i titolari dell'autorizzazione all'esercizio di detti impianti fissi devono dare preventiva
comunicazione all'autorità circondariale di pubblica sicurezza del giorno nel quale l'impianto per
il quale è stata concessa l'autorizzazione, inizia il funzionamento: dell'avvenuta comunicazione
l'autorità competente rilascia ricevuta che deve essere conservata dal titolare.
E' fatto, inoltre, obbligo al titolare medesimo:
a) di osservare il disposto degli artt. 44, 45 (nn. 2 e 5) e 46
b) di non riconsegnare gli oggetti stati sottoposti all'azione del gas tossico se non quando sia
cessata ogni possibilità di danno per le persone
c) di annotare, in apposito registro, le varie operazioni compiute giornalmente. Detto registro
deve essere esibito ad ogni richiesta della competente autorità di pubblica sicurezza.
Capo II - Della
Art. 54. Condizioni di sicurezza per i magazzini e depositi. custodia e
I magazzini o depositi nei quali sono custoditi e conservati a qualsiasi scopo i gas tossici indicati
conservazione dei nel prospetto allegato al presente regolamento, devono soddisfare in ogni tempo alle condizioni
gas tossici in
che, per ciascuno di essi, sono prescritte dai relativi decreti di autorizzazione di cui agli artt. 12
magazzini o
e 14.
depositi comunque Inoltre, è fatto obbligo:
costituiti.
a) Agli esercenti la fabbricazione di uno o più gas tossici contemplati nell'art. 2, di far
trasportare nei magazzini e depositi, al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono
giornalmente preparati.
b) Agli esercenti di stabilimenti industriali od officine di cui all'art. 62 di tenere nei locali di
lavoro la sola quantità di gas tossici strettamente occorrente per non interrompere le
lavorazioni. Al termine del lavoro giornaliero, le quantità di gas tossici che si trovano nei locali di
lavoro medesimi devono essere trasportate, custodite e conservate nei magazzini o depositi
annessi agli stabilimenti od officine.
Ú preventiva
comunicazione
all'autorità
circondariale di
pubblica sicurezza
del giorno nel quale
l'impianto per il
quale è stata
concessa
l'autorizzazione,
inizia il
funzionamento.
Ú Fabbricanti:
trasportare
giornalmente nei
magazzini e depositi
i gas tossici
preparati.
Ú Esercenti di
stabilimenti
industriali od
officine: la minima
quantità
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5.11 GAS TOSSICI- Frequenza degli adempimenti normativi (R.D. n. 147/1927)
Art. 57. Registri di
vendita. Accertamenti
dell'autorità di
pubblica sicurezza
Capo III - Dei
trasporti di gas
tossici
c) A tutti coloro che esercitano l'industria della fabbricazione ovvero della manipolazione di gas
tossici di attuare nei locali di lavoro tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza ed incolumità
degli operai.
I titolari dell'autorizzazione, di cui agli artt. 12 e 14 a custodire e conservare in magazzini o
depositi gas tossici, hanno l'obbligo di annotare in apposito registro la qualità e la quantità che
di ciascuno dei gas tossici, per i quali hanno ottenuto l'autorizzazione, essi giornalmente
immettono o estraggono dai magazzini o depositi, a qualsiasi scopo.
Il registro sarà preventivamente numerato e firmato, in ciascun foglio, dall'autorità di pubblica
sicurezza, la quale dichiarerà, pure, nell'ultima pagina, il numero dei fogli di cui è composto.
Detti registri saranno sempre a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza. Questa potrà
visitare i magazzini e i depositi per accertare, occorrendo anche a mezzo di periti, la permanente
osservanza delle indicazioni e condizioni tecniche prescritte nel decreto di autorizzazione ed i
quantitativi di gas tossici consentiti per ciascun deposito
Art. 59. Condizioni di sicurezza per i trasporti. Durante i trasporti, le operazioni di carico e scarico e la giacenza temporanea in magazzini,
piazzali, banchine, cortili e simili, fuori dei locali dei magazzini o depositi, i gas tossici di cui al
prospetto allegato debbono essere racchiusi in recipienti od imballaggi tali che ne sia impedito il
disperdimento.
Art. 60. Navi che trasportano gas tossici. I capitani delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di gas tossici, e quelli
delle navi mercantili che devono ricevere carico, anche parziale, di gas tossici sono tenuti a
darne rispettivamente avviso alla competente autorità portuale, i primi, subito dopo l'entrata nel
porto, e i secondi, almeno ventiquattro ore prima di ricevere il carico.
Restano ferme in ogni caso le norme in vigore relativamente all'imbarco, sbarco e trasporto di
merci pericolose per via di mare.
Ú Registrazione
giornaliera dei
quantitativi immessi
o estratti dai
magazzini o
depositi.
Ú Navi con carico:
subito dopo
l'entrata nel porto
Ú Navi che devono
ricevere il carico:
almeno 24 ore
prima.
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5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.)
TESTO
1. E' approvato l'allegato prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai
sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147, a modifica e sostituzione del prospetto
allegato al regolamento stesso .
2. Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente
decreto che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale [del Regno].
Numero
ordine
ELENCO ALFABETICO
delle sostanze tossiche che si trovano allo stato
gassoso o che per essere utilizzate devono
passare allo stato di gas o di vapore
1
1
2
3
4
Acido
cianidrico
Ammoniaca
Anidride
solforosa
Benzina…
2
a) allo stato gassoso, da solo o
mescolato con bromuro o
cloruro di cianogeno o con
sostanze comunque irritanti . . . . .
.................
b) compresso o liquido, mescolata
con sostanze stabilizzanti,e
contenuto in recipienti ad alta
pressione, soggetti a
bollatura,secondo il Regolamento
speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) allo stato liquido, mescolato
con sostanze stabilizzanti, con
sostanze comunque irritanti,
impastato con sostanze inerti,
contenuto in recipienti a piccola
pressione. . . . . . . . . . .
compressa o liquefatta e
contenuta in recipienti ad alta
pressione, soggetti a
bollatura,secondo il Regolamento
speciale. . . . . . . . . .
a) in soluzione acquosa
concentrata. . . . . .
b) allo stato gassoso, da sola o
mista ad anidride solforica. . . . . .
c) allo stato gassoso misto a ossidi
di carbonio . . . . . . .
d) compressa o liquefatta e
contenuta in recipienti ad alta
pressione, soggetti alla bollatura
secondo il Regolamento speciale .
contenente composti organo
metallici ed altre sostanze
tossiche. . . . .
Utilizzazione:
se occorre la
autorizzazione
prescritta all'art. 5
No
3
Si
4
Si
Si
Si
Si (1)
(2)
(3)
Si
Si
Si (4)
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5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.)
5
Cianuri (2)
alcalini di potassio e sodio,cianuro
di calcio, da solo o mescolato con
altre sostanze, cianuri di bario,
d'argento, di cadmio, di rame e di
zinco . . . . . . . .
a) in soluzione acquosa a
concentrazione inferiore allo
0,2%, calcolata come CN. . . . . . .
b) allo stato solido,per la sola
preparazione del reattivo di
Drabkin e di Van Kampen . . . . . .
a) in soluzione acquosa .
No (5)
No
No
No
b) allo stato gassoso . .
6
Cloro
7
Cloropicrina
8
Cianogeno..
9
Fosgene
11
Isonitrili
13
14
Ossido di
etilene
Piombo
tetraetile
Solfuro di
carbonio
15
Idrogeno
fosforato (3)
16
Bromuro di
metile (4)
17
18
19
c) compresso o liquefatto e
contenuto in recipienti ad alta
pressione, soggetti a bollatura
secondo il Regolamento speciale.
(nitrocloroformio).
(bromuro o cloruro di). . . . . . . . .
Si
(7)
(6)
da solo o mescolato a sostanze
Etere
Cianocarbonico comunque irritanti . . . . . . . . . . .
10
12
Si
Piombo
tetrametile (5)
Solfato di
metile (1)
Cloruro di
metile (1)
Si
Si
(cloruro di carbonile) compresso
o liquefatto e contenuto in
recipienti soggetti a bollatura
secondo il Regolamento speciale .
(tipo fenil-isonitrile) . .
Si
da solo o mescolato con altre
sostanze . . . . . .
Si
Si
(8)
da solo o mescolato con altre
sostanze capaci di liberarlo allo
stato gassoso. . . . . . . . .
(9)
No
Si
Si
Si
Si
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5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.)
20
Acido
Fluoridrico
Si
a) compresso in bombole . .
21
22
23
24
25
26
27
Trifluoruro di
boro (7) . .
Metil
Mercaptano(8)
Tetraedro
tiofene (9)
Dimetil= (9)
solfuro
Etilsodopro=
pilsolfuro (9)
Etilmer
captano (9)
Dietilsolfuro
(9)
b) in soluzione . . . . .
Si
Si
oltre i 5
Kg di
soluzione
Si
Si (10)
Si (10)
Si (10)
Si (10)
Si (10)
NOTE
[1] L'autorizzazione non occorre per i piccoli impianti per refrigerazione che utilizzano
meno di 75 kg.
[2] Non occorre l'autorizzazione se l'utilizzazione è fatta a scopi agricoli od enologici.
[3] L'autorizzazione occorre in tutti i casi non contemplati nella nota 2.
[4] Non occorre autorizzazione per la benzina contenente per ogni mille centimetri
cubici non più di otto decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile o cinque virgola
cinque decimi di centimetro cubico di piombo tetrametile, entrambi equivalenti a gr.
0,85 di piombo. In caso che vengano miscelate entrambe le due sostanze, il contenuto
in piombo non dovrà superare il predetto limite massimo di gr. 0,85 per ogni mille
centimetri cu- bici di benzina. La benzina trattata come sopra deve essere con- tenuta
in recipienti originali recanti in modo evidente l'indicazione che la benzina stessa
contiene piombo tetraetile o piombo tetrametile o loro miscela deve essere usata solo
come carburante per motori a scoppio, sui recipienti utilizzati devono essere indicate
le istruzioni circa l'uso [(nota così modificata con D.M. 4.3.1961 del Ministero della
Sanità )].
[5] In quanto non siano utilizzati per la produzione di acido cianidrico gassoso.
[6] Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione fino a 100 gr. fatta in aperta
campagna.
[7] Occorre in ogni altro caso non contemplato nella colonna 3.
[8] Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione di litri 5, in aperta campagna, ovvero
di qualsiasi quantità, in magazzini di cereali e Silos riconosciuti ed autorizzati dall'
Prefetto.
[9] Occorre in ogni altro caso non contemplato nella nota 8.
[10] Occorre l'autorizzazione oltre 1 kg.
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5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.)
TABELLA
Numero
ordine
ELENCO ALFABETICO
delle sostanze tossiche che si trovano allo stato
gassoso o che per essere utilizzate devono
passare allo stato di gas o di vapore
1
1
2
3
4
Acido
cianidrico
Ammoniaca
Anidride
solforosa
Benzina…
2
a) allo stato gassoso, da solo o
mescolato con bromuro o
cloruro di cianogeno o con
sostanze comunque irritanti . . . . .
.................
b) compresso o liquido, mescolata
con sostanze stabilizzanti,e
contenuto in recipienti ad alta
pressione, soggetti a
bollatura,secondo il Regolamento
speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) allo stato liquido, mescolato con
sostanze stabilizzanti, con
sostanze comunque irritanti,
impastato con sostanze inerti,
contenuto in recipienti a piccola
pressione. . . . . . . . . . .
compressa o liquefatta e
contenuta in recipienti ad alta
pressione, soggetti a
bollatura,secondo il Regolamento
speciale. . . . . . . . . .
a) in soluzione acquosa
concentrata. . . . . .
b) allo stato gassoso, da sola o
mista ad anidride solforica. . . . . .
c) allo stato gassoso misto a ossidi
di carbonio . . . . . . .
d) compressa o liquefatta e
contenuta in recipienti ad alta
pressione, soggetti alla bollatura
secondo il Regolamento speciale .
contenente composti organo
metallici ed altre sostanze
tossiche. . . . .
Custodia e
conservazione a
qualsiasi scopo in
magazzini o
depositi (*)
Quantità che è
consentito
custodire e
conservare senza
autorizzazione
(art. 4)
5
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Fino a 75 Kg
Qualsiasi
Nessuna
Nessuna
fino a 75 kg
Nessuna
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5
Cianuri (2)
alcalini di potassio e sodio,cianuro
di calcio, da solo o mescolato con
altre sostanze, cianuri di bario,
d'argento, di cadmio, di rame e di
zinco . . . . . . . .
a) in soluzione acquosa a
concentrazione inferiore allo
0,2%, calcolata come CN. . . . . . .
b) allo stato solido,per la sola
preparazione del reattivo di
Drabkin e di Van Kampen . . . . . .
a) in soluzione acquosa .
Nessuna
Fino a kg 100
Fino a g 100
Qualsiasi
b) allo stato gassoso . .
6
Cloro
7
Cloropicrina
8
Cianogeno..
9
da solo o mescolato a sostanze
Etere
Cianocarbonico comunque irritanti . . . . . . . . . . .
Nessuna
11
Isonitrili
14
Ossido di
etilene
Piombo
tetraetile
Solfuro di
carbonio
15
Idrogeno
fosforato (3)
16
Bromuro di
metile (4)
17
18
19
Fino a 100 kg
Nessuna
Fosgene
13
Fino a 75 kg
(bromuro o cloruro di). . . . . . . . .
10
12
c) compresso o liquefatto e
contenuto in recipienti ad alta
pressione, soggetti a bollatura
secondo il Regolamento speciale.
(nitrocloroformio).
Piombo
tetrametile (5)
Solfato di
metile (1)
Cloruro di
metile (1)
(cloruro di carbonile) compresso
o liquefatto e contenuto in
recipienti soggetti a bollatura
secondo il Regolamento speciale .
(tipo fenil-isonitrile) . .
da solo o mescolato con altre
sostanze . . . . . .
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Fino a 5 litri
da solo o mescolato con altre
sostanze capaci di liberarlo allo
stato gassoso. . . . . . . . .
Qualsiasi
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Fino a 75 gr.
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20
Acido
Fluoridrico
21
Trifluoruro di
boro (7) . .
22
23
24
25
26
27
(11)
a) compresso in bombole . .
b) in soluzione . . . . .
Metil
Mercaptano(8)
Tetraedro
tiofene (9)
Dimetil= (9)
solfuro
Etilsodopro=
pilsolfuro (9)
Etilmer
captano (9)
Dietilsolfuro
(9)
Nessuna
(12)
Nessuna
Fino a 1 Kg
Fino a 1 Kg
Fino a 1 Kg
Fino a 1 Kg
Fino a 1 Kg
(*) la concessione di autorizzazione è demandata al Medico Provinciale [(oggi servizio
USL competente per territorio)]
[11] Occorre licenza per il trasporto soltanto per acido fluoridrico anidro liquefatto in
recipienti a pressione per quantitativi superiori a 60 kg. netti.
[12] Non occorre licenza per il trasporto e autorizzazione per l'utilizzo, custodia e
conservazione, soltanto fino a 5 kg di soluzione, per trifluoruro di boro in soluzione.
occorrono sempre autorizzazioni e licenza per quantitativi superiori e per trifluoruro di
boro compresso in bombole.
TABELLA
Numero
ordine
ELENCO ALFABETICO
delle sostanze tossiche che si trovano allo stato
gassoso o che per essere utilizzate devono
passare allo stato di gas o di vapore
2
1
1
Acido
cianidrico
Custodia e
conservazione a
qualsiasi scopo in
magazzini o
depositi (*)
Autorità che
concede
l’autorizzazione
(art. 10)
Prefetto
(art.11)
6
a) allo stato gassoso, da solo o
mescolato con bromuro o
cloruro di cianogeno o con
sostanze comunque irritanti . . . . .
.................
b) compresso o liquido, mescolata
con sostanze stabilizzanti,e
contenuto in recipienti ad alta
pressione, soggetti a
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5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.)
bollatura,secondo il Regolamento
speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
4
5
Ammoniaca
Anidride
solforosa
Benzina…
Cianuri (2)
c) allo stato liquido, mescolato con
sostanze stabilizzanti, con
sostanze comunque irritanti,
impastato con sostanze inerti,
contenuto in recipienti a piccola
pressione. . . . . . . . . . .
compressa o liquefatta e
contenuta in recipienti ad alta
pressione, soggetti a
bollatura,secondo il Regolamento
speciale. . . . . . . . . .
a) in soluzione acquosa
concentrata. . . . . .
b) allo stato gassoso, da sola o
mista ad anidride solforica. . . . . .
c) allo stato gassoso misto a ossidi
di carbonio . . . . . . .
d) compressa o liquefatta e
contenuta in recipienti ad alta
pressione, soggetti alla bollatura
secondo il Regolamento speciale .
contenente composti organo
metallici ed altre sostanze
tossiche. . . . .
alcalini di potassio e sodio,cianuro
di calcio, da solo o mescolato con
altre sostanze, cianuri di bario,
d'argento, di cadmio, di rame e di
zinco . . . . . . . .
a) in soluzione acquosa a
concentrazione inferiore allo
0,2%, calcolata come CN. . . . . . .
b) allo stato solido,per la sola
preparazione del reattivo di
Drabkin e di Van Kampen . . . . . .
a) in soluzione acquosa .
Oltre 75 kg.
Prefetto
Prefetto
Prefetto
Oltre 75 kg.
Prefetto
--
Medico provinciale
Medico provinciale
oltre 100 Kg
Medico provinciale
oltre 100 Kg
--
b) allo stato gassoso . .
6
Cloro
7
Cloropicrina
8
Cianogeno..
c) compresso o liquefatto e
contenuto in recipienti ad alta
pressione, soggetti a bollatura
secondo il Regolamento speciale.
(nitrocloroformio).
Oltre 75 kg.
Prefetto
Prefetto
(bromuro o cloruro di). . . . . . . . .
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9
da solo o mescolato a sostanze
Etere
Cianocarbonico comunque irritanti . . . . . . . . . . .
10
Fosgene
11
Isonitrili
12
13
14
Ossido di
etilene
Piombo
tetraetile
Solfuro di
carbonio
(cloruro di carbonile) compresso
o liquefatto e contenuto in
recipienti soggetti a bollatura
secondo il Regolamento speciale .
(tipo fenil-isonitrile) . .
da solo o mescolato con altre
sostanze . . . . . .
Prefetto
Prefetto
Prefetto
Oltre 5 litri
Prefetto
da solo o mescolato con altre
sostanze capaci di liberarlo allo
stato gassoso. . . . . . . . .
Medico
Provinciale
15
Idrogeno
fosforato (3)
16
Bromuro di
metile (4)
Medico
Provinciale
Piombo
tetrametile (5)
Solfato di
metile (1)
Medico
Provinciale
Medico
Provinciale
Medico
Provinciale
oltre 75 Kg
17
18
19
Cloruro di
metile (1)
20
Acido
Fluoridrico
a) compresso in bombole . .
21
Trifluoruro di
boro (7) . .
b) in soluzione . . . . .
Medico
Provinciale
Medico
Provinciale
Oltre i 5 Kg di
soluzione
22
Metil
Mercaptano(8)
23
Tetraedro
tiofene (9)
24
Dimetil= (9)
solfuro
25
Etilsodopro=
pilsolfuro (9)
26
Etilmer
captano (9)
Medico
Provinciale
Medico
Provinciale oltre
1000 g
Medico
Provinciale oltre
1000 g
Medico
Provinciale oltre
1000 g
Medico
Provinciale oltre
1000 g
i
i
i
i
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27
Medico
Provinciale oltre i
1000 g
Dietilsolfuro
(9)
TABELLA
Numero
ordine
ELENCO ALFABETICO
delle sostanze tossiche che si trovano allo stato
gassoso o che per essere utilizzate devono
passare allo stato di gas o di vapore
2
1
1
Acido
cianidrico
2
Ammoniaca
3
Anidride
solforosa
a) allo stato gassoso, da solo o
mescolato con bromuro o
cloruro di cianogeno o con
sostanze comunque irritanti . . . . .
.................
b) compresso o liquido, mescolata
con sostanze stabilizzanti,e
contenuto in recipienti ad alta
pressione, soggetti a
bollatura,secondo il Regolamento
speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) allo stato liquido, mescolato con
sostanze stabilizzanti, con
sostanze comunque irritanti,
impastato con sostanze inerti,
contenuto in recipienti a piccola
pressione. . . . . . . . . . .
compressa o liquefatta e
contenuta in recipienti ad alta
pressione, soggetti a
bollatura,secondo il Regolamento
speciale. . . . . . . . . .
a) in soluzione acquosa
concentrata. . . . . .
b) allo stato gassoso, da sola o
mista ad anidride solforica. . . . . .
c) allo stato gassoso misto a ossidi
di carbonio . . . . . . .
d) compressa o liquefatta e
contenuta in recipienti ad alta
pressione, soggetti alla bollatura
Custodia e
conservazione a
qualsiasi scopo in
magazzini o
depositi (*)
Autorità che
concede
l’autorizzazione
(art. 10)
Ministro
(art.13) (6)
7
Ministro (6)
Ministro (6)
Ministro (6)
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secondo il Regolamento speciale .
4
5
Benzina…
Cianuri (2)
contenente composti organo
metallici ed altre sostanze
tossiche. . . . .
alcalini di potassio e sodio,cianuro
di calcio, da solo o mescolato con
altre sostanze, cianuri di bario,
d'argento, di cadmio, di rame e di
zinco . . . . . . . .
a) in soluzione acquosa a
concentrazione inferiore allo
0,2%, calcolata come CN. . . . . . .
b) allo stato solido,per la sola
preparazione del reattivo di
Drabkin e di Van Kampen . . . . . .
a) in soluzione acquosa .
b) allo stato gassoso . .
6
Cloro
7
Cloropicrina
8
Cianogeno..
9
--
Ministro (6)
c) compresso o liquefatto e
contenuto in recipienti ad alta
pressione, soggetti a bollatura
secondo il Regolamento speciale.
(nitrocloroformio).
da solo o mescolato a sostanze
Etere
Cianocarbonico comunque irritanti . . . . . . . . . . .
Ministro (6)
11
Isonitrili
14
--
Ministro (6)
Fosgene
13
--
(bromuro o cloruro di). . . . . . . . .
10
12
Ministro (6)
Ossido di
etilene
Piombo
tetraetile
Solfuro di
carbonio
(cloruro di carbonile) compresso
o liquefatto e contenuto in
recipienti soggetti a bollatura
secondo il Regolamento speciale .
(tipo fenil-isonitrile) . .
da solo o mescolato con altre
sostanze . . . . . .
Ministro (6)
Ministro (6)
da solo o mescolato con altre
sostanze capaci di liberarlo allo
stato gassoso. . . . . . . . .
15
Idrogeno
fosforato (3)
16
Bromuro di
metile (4)
--
17
Piombo
tetrametile (5)
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18
19
Solfato di
metile (1)
Cloruro di
metile (1)
20
Acido
Fluoridrico
21
Trifluoruro di
boro (7) . .
22
23
24
25
26
27
a) compresso in bombole . .
b) in soluzione . . . . .
Metil
Mercaptano(8)
Tetraedro
tiofene (9)
Dimetil= (9)
solfuro
Etilsodopro=
pilsolfuro (9)
Etilmer
captano (9)
Dietilsolfuro
(9)
TABELLA
Numero
ordine
ELENCO ALFABETICO
delle sostanze tossiche che si trovano allo stato
gassoso o che per essere utilizzate devono
passare allo stato di gas o di vapore
2
1
1
Acido
cianidrico
a) allo stato gassoso, da solo o
mescolato con bromuro o
cloruro di cianogeno o con
sostanze comunque irritanti . . . . .
.................
b) compresso o liquido, mescolata
con sostanze stabilizzanti,e
contenuto in recipienti ad alta
pressione, soggetti a
bollatura,secondo il Regolamento
speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) allo stato liquido, mescolato con
sostanze stabilizzanti, con
sostanze comunque irritanti,
impastato con sostanze inerti,
contenuto in recipienti a piccola
pressione. . . . . . . . . . .
Trasporti
Quantità che si è
consentito
trasportare senza
licenza (art. 4)
8
Nessuna
Nessuna
Nessuna
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2
3
4
5
Ammoniaca
Anidride
solforosa
Benzina…
Cianuri (2)
compressa o liquefatta e
contenuta in recipienti ad alta
pressione, soggetti a
bollatura,secondo il Regolamento
speciale. . . . . . . . . .
a) in soluzione acquosa
concentrata. . . . . .
b) allo stato gassoso, da sola o
mista ad anidride solforica. . . . . .
c) allo stato gassoso misto a ossidi
di carbonio . . . . . . .
d) compressa o liquefatta e
contenuta in recipienti ad alta
pressione, soggetti alla bollatura
secondo il Regolamento speciale .
contenente composti organo
metallici ed altre sostanze
tossiche. . . . .
alcalini di potassio e sodio,cianuro
di calcio, da solo o mescolato con
altre sostanze, cianuri di bario,
d'argento, di cadmio, di rame e di
zinco . . . . . . . .
a) in soluzione acquosa a
concentrazione inferiore allo
0,2%, calcolata come CN. . . . . . .
b) allo stato solido,per la sola
preparazione del reattivo di
Drabkin e di Van Kampen . . . . . .
a) in soluzione acquosa .
b) allo stato gassoso . .
6
Cloro
7
Cloropicrina
8
Cianogeno..
9
c) compresso o liquefatto e
contenuto in recipienti ad alta
pressione, soggetti a bollatura
secondo il Regolamento speciale.
(nitrocloroformio).
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Nessuna
fino a 100 kg
fino a 100 kg
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
g. 1.000
(bromuro o cloruro di). . . . . . . . .
Qualsiasi
da solo o mescolato a sostanze
Etere
comunque irritanti . . . . . . . . . . .
Cianocarbonico
Qualsiasi
10
Fosgene
11
Isonitrili
(cloruro di carbonile) compresso
o liquefatto e contenuto in
recipienti soggetti a bollatura
secondo il Regolamento speciale .
(tipo fenil-isonitrile) . .
Qualsiasi
Qualsiasi
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12
13
14
Ossido di
etilene
Piombo
tetraetile
Solfuro di
carbonio
15
Idrogeno
fosforato (3)
16
Bromuro di
metile (4)
17
18
19
Acido
Fluoridrico
21
Trifluoruro di
boro (7) . .
23
24
25
26
27
[12] Per
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
da solo o mescolato con altre
sostanze capaci di liberarlo allo
stato gassoso. . . . . . . . .
Qualsiasi
Qualsiasi
Piombo
tetrametile (5)
Solfato di
metile (1)
Cloruro di
metile (1)
20
22
da solo o mescolato con altre
sostanze . . . . . .
Qualsiasi
Nessuna
Fino a 75 Kg
(12)
a) compresso in bombole . .
b) in soluzione . . . . .
Nessuna
Fino a 75 Kg di
soluzione
Metil
Nessuna
Mercaptano(8)
Tetraedro
Fino a 1000 g
tiofene (9)
Dimetil= (9)
Fino a 1000 g
solfuro
Etilsodopro=
Fino a 1000 g
pilsolfuro (9)
Etilmer
Fino a 1000 g
captano (9)
Dietilsolfuro
Fino a 1000 g
(9)
l'esenzione dall'autorizzazione si veda l'art. 3 del D.M. 23 novembre 1969.
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TABELLA
Numero
ordine
ELENCO ALFABETICO
delle sostanze tossiche che si trovano allo stato
gassoso o che per essere utilizzate devono
passare allo stato di gas o di vapore
1
1
2
3
4
5
Acido
cianidrico
Ammoniaca
Anidride
solforosa
Benzina…
Cianuri (2)
2
a) allo stato gassoso, da solo o
mescolato con bromuro o
cloruro di cianogeno o con
sostanze comunque irritanti . . . . .
.................
b) compresso o liquido, mescolata
con sostanze stabilizzanti,e
contenuto in recipienti ad alta
pressione, soggetti a
bollatura,secondo il Regolamento
speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) allo stato liquido, mescolato con
sostanze stabilizzanti, con
sostanze comunque irritanti,
impastato con sostanze inerti,
contenuto in recipienti a piccola
pressione. . . . . . . . . . .
compressa o liquefatta e
contenuta in recipienti ad alta
pressione, soggetti a
bollatura,secondo il Regolamento
speciale. . . . . . . . . .
a) in soluzione acquosa
concentrata. . . . . .
b) allo stato gassoso, da sola o
mista ad anidride solforica. . . . . .
c) allo stato gassoso misto a ossidi
di carbonio . . . . . . .
d) compressa o liquefatta e
contenuta in recipienti ad alta
pressione, soggetti alla bollatura
secondo il Regolamento speciale .
contenente composti organo
metallici ed altre sostanze
tossiche. . . . .
alcalini di potassio e sodio,cianuro
di calcio, da solo o mescolato con
altre sostanze, cianuri di bario,
d'argento, di cadmio, di rame e di
zinco . . . . . . . .
a) in soluzione acquosa a
concentrazione inferiore allo
0,2%, calcolata come CN. . . . . . .
Trasporti
Se occorre la
licenza
9
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No
Si
sì, oltre 100 kg
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GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0
5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.)
b) allo stato solido,per la sola
preparazione del reattivo di
Drabkin e di Van Kampen . . . . . .
a) in soluzione acquosa .
b) allo stato gassoso . .
6
Cloro
7
Cloropicrina
8
Cianogeno..
9
Ossido di
etilene
Piombo
tetraetile
Solfuro di
carbonio
15
Idrogeno
fosforato (3)
16
Bromuro di
metile (4)
18
19
sì, oltre 100 kg
No
Isonitrili
17
No
da solo o mescolato a sostanze
Etere
comunque irritanti . . . . . . . . . . .
Cianocarbonico
11
14
No
No
Fosgene
13
No
(bromuro o cloruro di). . . . . . . . .
10
12
c) compresso o liquefatto e
contenuto in recipienti ad alta
pressione, soggetti a bollatura
secondo il Regolamento speciale.
(nitrocloroformio).
sì, oltre 100 kg
(cloruro di carbonile) compresso
o liquefatto e contenuto in
recipienti soggetti a bollatura
secondo il Regolamento speciale .
(tipo fenil-isonitrile) . .
da solo o mescolato con altre
sostanze . . . . . .
Acido
Fluoridrico
21
Trifluoruro di
boro (7) . .
22
Metil
Mercaptano(8)
No
No
No
da solo o mescolato con altre
sostanze capaci di liberarlo allo
stato gassoso. . . . . . . . .
No
No
Piombo
tetrametile (5)
Solfato di
metile (1)
Cloruro di
metile (1)
20
No
No
No
No
a) compresso in bombole . .
b) in soluzione . . . . .
No
sì, oltre 5 kg di
soluzione
sì, oltre i 15 kg
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GESTIONE DEI RISCHI – Sezione 5.0
5.11 GAS TOSSICI – Elenco dei Gas Tossici riconosciuti (D.M. 6/2/1935 e s.m.i.)
23
24
25
26
27
Tetraedro
tiofene (9)
Dimetil= (9)
solfuro
Etilsodopro=
pilsolfuro (9)
Etilmer
captano (9)
Dietilsolfuro
(9)
sì, oltre i 1000 kg
sì, oltre i 1000 kg
sì, oltre i 1000 kg
sì, oltre i 1000 kg
sì, oltre i 1000 kg
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