Avezzano aprile 2015
L’Irpef: soggetti passivi e
determinazione dell’imposta
IRPEF : soggetti passivi

Persone fisiche
residenti nel
territorio dello
Stato

Persone fisiche
non residenti nel
territorio dello
Stato
RESIDENTI


World wide income taxation:
principio del reddito mondiale
N.B. Entrano a comporre la base
imponibile tutti i redditi ovunque
prodotti
RESIDENTI: nozione (art. 2)




Iscrizione nelle liste anagrafiche
delle popolazione residente;
Domicilio nel territorio dello Stato;
Residenza nel territorio dello Stato.
N.B. criterio della prevalenza
temporale (183 gg.- 184 negli anni
bisestili)
Non residenti


La definizione di soggetto non residente si
ricava in modo residuale: è soggetto non
residente chi non soddisfa alcuno dei
requisiti che identificano il soggetto
residente.
Il criterio di collegamento non è con il
soggetto ma con il reddito: ne discende
che vengono tassati solo per i redditi
prodotti in Italia.
Segue esempio
Residenza in Italia dal 1° gennaio al 31 marzo
gg.
90

Residenza in Italia dal 21 agosto al 31 dicembre
133 gg.

Totale dei giorni di residenza in Italia
223 gg.

Il contribuente deve essere considerato residente in Italia
Italiani all’estero




Iscrizione all’AIRE a meno che:
ci si rechi all’estero per motivi di durata limitata e
per un periodo non superiore a 12 mesi;
il trasferimento avviene per lo svolgimento di attività
stagionali;
si tratta di dipendenti dello Stato in servizio
all’estero;
Paradisi fiscali

Art. 2, co. 2 .bis: introdotto dall’art. 10
della L. 23 dicembre 1998, n. 448, ai
sensi del quale “si considerano altresì
residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati dall’anagrafe della
popolazione residente ed emigrati in Stati
o territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati con decreto del
Ministro delle Finanze da pubblicare in
G.U.”
Modifica L. 24.12.2007, n. 244

Co. 2-bis: “Si considerano altresì
residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle
anagrafi della popolazione residente
e trasferiti in Stati o territori diversi
da quelli individuati con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicare
nella G.U.”.
NON RESIDENTI


Nozione: è soggetto non residente
chi non soddisfa alcuno dei requisiti
che identificano il soggetto
residente;
Tassazione: unicamente per i redditi
che si considerano prodotti in Italia.
Criteri di collegamento territoriale
(art. 23)





Redditi fondiari;
Redditi di capitale: il riferimento è al
soggetto erogante;
Reddito di lavoro dipendente:
attività prestata nello stato Italiano;
Reddito di lav. autonomo: idem
Reddito d’impresa: presenza di una
stabile organizzazione;
Segue : criteri di collegamento



Redditi diversi: derivanti da un’attività o
da un bene che si trova nello Stato
italiano;
Redditi di partecipazione: riferimento è al
soggetto partecipato;
Presunzione di produzione in Italia per
redditi erogati dallo Stato, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da
stabili organizzazioni nel territorio stesso
di soggetti non residenti quali: pensioni,
redditi assimilati ai red. lav. dipend.;ecc.
La famiglia



Vale sempre il criterio della
tassazione personale:
Art. 4: dispone la tassazione in via
autonoma e separata dei coniugi e
degli altri membri della famiglia:
Famiglia monoreddito: esigenza di
non discriminazione.
Segue tassazione dei coniugi

N.B. Tra i redditi dei coniugi in
regime di comunione legale non
possono essere ricompresi i
proventi derivanti dall’attività
separata di ciascuno di essi, che
vanno imputati per intero al coniuge
percipiente (cfr. Cass. 19.1.2005, n.
1034).
Redditi dei figli minori

N.B. redditi dei
figli minori
soggetti
all’usufrutto legale
dei genitori (art.
324 c.c.) sono
imputati per metà
del loro
ammontare netto
a ciascun genitore
Maggiore di età in corso d’anno

Le frazioni
dell’anno solare
debbono costituire
due distinti periodi
d’imposta che
generano due
obbligazioni
tributarie
autonome.
Redditi prodotti in forma associata

Società di persone
residenti :
principio di
trasparenza

Associazioni tra
professionisti
residenti: principio
di trasparenza
Art. 5 del T.U. II.DD.



Imputazione diretta ai soci, indipendentemente
dalla effettiva percezione degli utili societari
proporzionalmente alle rispettive quote di
partecipazione;
Analogo principio di imputazione delle perdite;
Determinazione delle quote di partecipazione:
nell’atto costitutivo, o altro atto avente data certa
anteriore all’inizio del periodo d’imposta, in
mancanza si considerano proporzionali
all’ammontare dei conferimenti.
Segue art. 5
Esempio:
S.n.c. con due soci: A e B (quote
eguali)
100 utile societario
20 reinvestiti; 10 accantonati e solo
70 distribuiti
tassazione di
50 in testa ad A e 50 in testa a B

Segue art. 5
Esempio :
S.n.c. di due soci: A (30%) e B (70%)
140 utile, 20 accantonati a riserve e
20 reinvestiti
tassazione in testa A per 42 e in
testa a B per 98

Trasparenza opzionale ex art. 116




Piccole Società di capitali(s.r.l.):
Ricavi < euro 5.160.000 (£ 10
miliardi);
Soci persone fisiche;
Numero di soci non superiore a 10
(o a 20 nel caso di società
cooperativa).
Art. 5

Associazioni tra
professionisti
Criterio di
tassazione:
principio di
trasparenza delle
società di persone

Quote : possibile
determinazione a
consuntivo, in
sede di
dichiarazione dei
redditi (per le
associazioni) e
per le società tra
professionisti?
Società tra professionisti (s.t.p.)

Ris. 28 maggio
2003, n. 118/E:
Precisa che
nonostante il
richiamo alle
norme sulla s.n.c.
si tratta di una
società non
commerciale.
Impresa familiare




Imputazione max 49% utile;
Prestazione in modo continuativo e
prevalente attività nell’impresa;
Indicazione nominatim in atto
pubblico o scrittura privata
autenticata;
Attestazione in dichiarazione
corrispondenza apporto lavorativo
alle quote di partecipazione utili
Base imponibile (Art. 3)


L’imposta si applica sul reddito
complessivo del soggetto […] al
netto degli oneri deducibili indicati
nell’art. 10.
Ipotesi di tassazione separata per
talune tipologie reddituali.
Esclusioni

a)
b)
c)
d)
e)
Non rientrano nella base imponibile:
I redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
Gli assegni periodici destinati al mantenimento
dei figli;
Gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo
familiare;
La maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici ex art. 1 L. n. 544/1988;
Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio
dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza
di accordi e intese internazionali.
art. 8 Determinazione del reddito
complessivo

Il reddito complessivo si determina
sommando i redditi di ogni categoria che
concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall’esercizio di imprese
commerciali minori e quelle derivanti
dall’esercizio di arti e professioni. (il
riporto delle perdite d’impresa nei cinque
anni successivi trova applicazione solo per
le imprese in contabilità ordinaria).
Segue art. 8

Le perdite delle società di persone e
delle associazioni tra professionisti
si sottraggono per ciascun socio e
associato nella proporzione stabilita
dall’art. 5 TUIR.
Oneri deducibili (art. 10)







Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formarlo, i seguenti oneri
sostenuti dal contribuente:
Canoni, livelli, censi;
Spese mediche e di asssistenza specifica nei casi
di grave invalidità;
Assegni periodici corrisposti ai coniugi;
Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;
Un importo fino all’ammontare della rendita
catastale dell’unità immobiliare destinata ad
abitazione principale;
Ecc.;
Segue art. 10

Lett. d-bis): costituiscono oneri
deducibili anche le somme restituite
al soggetto erogatore se hanno
concorso a formare il reddito in anni
precedenti.
Deduzione per l’abitazione principale

Deduzione per
l’abitazione
principale:è pari al
massimo all’importo
della rendita catastale
e ha la finalità di
neutralizzare la
tassazione in testa al
possessore
dell’immobile adibito
ad abitazione
principale.
Scaglioni di reddito






dal 1° gennaio 2007
fino a 15.000,00 euro
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro
oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000,00 euro
oltre 75.000,00 euro
23%
27%
38%
41%
43%
Determinazione dell’imposta



L’imposta netta è determinata
operando sull’imposta lorda:
1) le detrazioni ex artt. 12, 13, 15 e
16
2) dall’imposta netta si detrae
l’ammontare dei crediti d’imposta
ex art. 165.
Detrazioni per carichi di famiglia (art.
12)


Al fine di tenere conto della composizione
del nucleo familiare il legislatore concede
una detrazione per i familiari a carico (che
hanno un reddito non superiore a
2.840,51 euro).
N.B. la finanziaria per il 2008 ha previsto
una ulteriore detrazione in presenza di
almeno quattro figli (!!).La particolarità è
che nel caso non vi sia capienza
nell’imposta lorda è riconosciuto un
credito d’imposta pari alla quota di
detrazione che non ha trovato capienza.
Altre detrazioni (art. 13)


Sono subordinate al possesso di
particolari tipi di reddito, in particolare
redditi di lavoro dipendente.
Originariamente tale detrazione aveva la
funzione di considerare forfetariamente le
relative spese di produzione del reddito di
lavoro dipendente. Questa logica è stata
però stravolta e da tempo la detrazione si
è trasformata in uno strumento di
attenuazione della progressività.
Detrazioni per oneri

Si tratta delle deduzioni per oneri
trasformate in detrazioni d’imposta
che vengono portate in diminuzione
dell’imposta lorda per un importo
pari al 19%.
Detrazioni per canoni di locazione (art.
16)


La detrazione ha una evidente
finalità antievasiva: portare alla luce
i contratti di locazione degli
immobili urbani attribuendo al
locatore il vantaggio della
detrazione.
Novità finanziaria per il 2008
Credito d’imposta per i redditi prodotti
all’estero (art. 165)

Visti i rischi di doppia imposizione
collegati al rilievo della territorialità
nell’imposizione reddituale la norma
concede ai residenti lo scomputo
dalle imposte italiane delle imposte
estere assolte su eventuali redditi
prodotti all’estero.
Art. 22


Infine, l’imposta netta va confrontata con
a) crediti d’imposta per le imposte pagate
all’estero; b) i versamenti in acconto; c)
le ritenute alla fonte a titolo di acconto.
N.B. a differenza delle detrazioni questi
istituti possono dar luogo a un rimborso a
favore del contribuente: si tratta di
anticipazioni finanziarie, in attesa di
conguaglio, mentre le detrazioni sono solo
modalità per determinare l’imposta di
periodo.
Tassazione separata



Artt. 17 - 21
Su redditi che sono caratterizzati da una
formazione pluriennale la tassazione
segue regole diverse: l’imposta si applica
separatamente.
Sull’ammontare percepito trova
applicazione una aliquota corrispondente
alla metà del reddito complessivo netto
del contribuente del biennio precedente
Segue Tassazione separata


Per il TFR si tiene conto anche del
numero di anni occorso a produrlo;
Si tratta di regime opzionale: la
scelta se utilizzarlo o meno è
rimessa al contribuente.
Scarica

Irpef 2015 - Università degli Studi di Teramo