CONTRATTO SPIEGATO
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
PARTE PRIMA - Considerazioni di carattere generale
Il “conto corrente" è il contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente (esecuzione di
pagamenti e riscossioni) custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità del cliente stesso. La banca provvede
ad accreditare ed addebitare al conto del cliente somme riferite ad esempio: a versamenti di denaro o assegni, a bonifici,
a concessioni di credito piuttosto che al pagamento di assegni, all’esecuzione di bonifici, all’addebito delle utenze.
Al cliente è periodicamente inviato l’estratto conto, che è un prospetto contenente la registrazione delle su descritte
operazioni, sia in dare sia in avere, l’evidenziazione dei relativi conteggi e la determinazione del saldo del periodo.
La stipula di un contratto di "conto corrente bancario", detto anche "conto corrente di corrispondenza", avviene mediante
la sottoscrizione da parte del cliente di un modulo contenente una serie di clausole contrattuali già predisposte dalla
Banca
Clausole contrattuali: sono le singole pattuizioni che, riunite insieme, formano il regolamento contrattuale.
Sono predisposte dalla Banca, che poi le utilizza nei suoi rapporti con i clienti (contraenti deboli) i quali, sottoscrivendo il
contratto, aderiscono ad un accordo le cui regole sono state prestabilite dalla Banca stessa (contraente forte).
L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), nella sua attività di consulenza alle banche, suggerisce clausole che costituiscono
una traccia priva di ogni valore vincolante o di raccomandazione. Ciascuna banca può avvalersi o meno di tali
suggerimenti apportando tutte le modifiche che riterrà opportune.
Alcune delle Norme che regolano il contratto di conto corrente sono modelli di clausole contrattuali concordate dall'ABI
con le associazioni dei consumatori (che partecipano al tavolo di lavoro avviato con il protocollo d'intesa del 23/12/97),
sulla base di una traccia dettagliatamente discussa e definita tra le parti.
Consumatore: una persona fisica che agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta.
La conclusione del contratto consente l’accesso ai servizi di conto corrente bancario. I rapporti della banca con il cliente
sono disciplinati dal contratto, e tutto ciò che il contratto non prevede è disciplinato dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi
dal codice civile.
Le principali norme che regolano i rapporti tra banca e clientela sono il codice civile, il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (Decreto legislativo 1/9/93 n.385); il codice in materia di privacy (decreto legislativo 196/03), la
normativa antiriciclaggio (legge 197/91), la legge antiusura (legge 108/96)
Per quanto riguarda gli usi, va ricordato che sono nulle, per legge, le clausole che rinviano ad essi per determinare: tassi
di interesse, prezzi e spese ( ai sensi dell'art. 117, comma 6, Testo unico bancario, sono nulle quelle "clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che
prevedono tassi, prezzi e
condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati").
Particolarmente importanti sono le norme del testo unico bancario che impongono alla banca la trasparenza delle
condizioni del contratto. A tale scopo nella sua attività la banca deve adottare strumenti di pubblicità delle operazioni e dei
servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali.
I principali sono:
• l’avviso contenente le “principali norme di trasparenza”, atto a richiamare l’attenzione dei clienti sui diritti e sugli
strumenti di tutela previsti a loro favore;
• il foglio informativo, contenente informazioni analitiche sulla banca e su: tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali
nonché sui principali rischi tipici dell’operazione o del servizio;
• la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto;
• il “documento di sintesi” delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto.
Nel caso in cui sorga una contestazione con la banca, un accordo interbancario, in vigore dal 15/4/93, consente al cliente
di poter accedere ad una procedura di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto al ricorso al giudice
ordinario. Il cliente deve dapprima rivolgersi all'ufficio reclami della banca. In caso di inerzia o di risposta negativa
dell'ufficio reclami, il cliente può presentare entro un anno (che decorre dall’inizio della
contestazione all'ufficio reclami) un ricorso scritto all'Ombudsman – Giurì Bancario (che è un organo collegiale composto
da 5
membri). Le controversie trattate dall'Ombudsman – Giurì Bancario sono quelle con valore non superiore ai 50.000,00 €
ed il
procedimento è senza spese per il consumatore. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici
trasfrontalieri (per importi non superiori a 50.000,00 €).
Ombudsman: nei paesi scandinavi è una figura istituzionale simile al "difensore civico" che provvede a tutelare gli
interessi dei cittadini e dei consumatori.
Il contratto di conto corrente è composto dalle seguenti parti:
* Documento di sintesi: è destinato a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali
ed economiche e costituisce il frontespizio del contratto.
* Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi: Si tratta, come detto, dell’insieme
delle clausole contrattuali che forma il regolamento contrattuale.
* Prospetto delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente.
PARTE SECONDA - Commento alle norme che regolano i conti correnti di
corrispondenza ed i servizi connessi
Qui di seguito è trascritto il testo di ciascun articolo, suddiviso in commi, di seguito al quale sono riportati:
- il testo delle norme di legge menzionate nell’ambito di ciascun articolo (o un riferimento a tali norme)
- la spiegazione dell’articolo stesso.
Nel testo sono contrassegnate con carattere grassetto le c.d. clausole vessatorie.
COMMI
Sono i paragrafi che compongono un articolo di legge, contrassegnati all’inizio da un numero progressivo es. 1), 2), 3).
CLAUSOLE VESSATORIE
Sono le clausole che determinano a svantaggio del cliente uno squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto e
per le quali, in relazione alla loro importanza, la legge prevede l’obbligo di una specifica approvazione da parte del cliente
medesimo, in modo che su di esse sia richiamata l’attenzione.
Condizioni e Norme che regolano il
contratto di conto corrente
Art. 1 – Diligenza della Banca nei rapporti con il cliente –
Ufficio reclami
1) Nei rapporti con il cliente, la Banca osserva criteri di
diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla
natura dell’attività svolta, secondo quanto previsto dall’art.
1176 del Codice Civile; osserva altresì le disposizioni di cui
al Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico
delle leggi bancarie e creditizie) e relative disposizioni di
attuazione.
2) Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti
con la Banca, il cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della
stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman –
Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate nell’apposito
regolamento che è disponibile presso tutte le Agenzie della
Banca.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito a
bonifici transfrontalieri.
Contratto Spiegato
Art.2 – Firme
rappresentanza
autorizzate
e
poteri
di
1) Il titolare del conto (di seguito Correntista) ed i soggetti a
qualunque titolo autorizzati ad operare nei rapporti con
UniCredit Banca S.p.A. (di seguito "Banca") sono tenuti a
depositare la propria firma presso lo sportello ove il relativo
rapporto è intrattenuto.
2) Il Correntista ed i soggetti di cui al comma precedente
sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la
propria sottoscrizione autografa in forma grafica
corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo
accordo tra le parti – nelle
forme consentite dalle leggi vigenti.
3) Il Correntista è tenuto ad indicare per iscritto le persone
autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca,
precisando i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. In
difetto, il delegato potrà esercitare ogni facoltà contrattuale
esclusa l’estinzione del conto corrente.
4) Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione conferita ad
un soggetto a disporre sul rapporto non determina revoca
implicita delle autorizzazioni precedentemente conferite ad
altri soggetti.
5) Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle
persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle
medesime, non saranno opponibili alla Banca finché
questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a
mezzo di lettera raccomandata oppure la stessa non sia
stata presentata a mani dello sportello presso il quale è
intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi due giorni
lavorativi dal ricevimento, ciò anche quando dette
revoche, modifiche e
rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di
legge o comunque rese di pubblica ragione. Il
Correntista è tenuto a informare il rappresentante
dell’intervenuta revoca e delle modifiche apportate alle
sue facoltà.
6) Quando il conto è intestato a più persone, i soggetti
autorizzati a rappresentare i cointestatari dovranno
essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle
facoltà di rappresentanza potrà essere fatta, in deroga
all'art. 1726
Codice Civile (1), anche da uno solo dei cointestatari,
mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da
tutti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto
ad informarne gli altri cointestatari ed il rappresentante
revocato. Per ciò che concerne la forma e gli effetti
delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto
stabilito al comma precedente.
7) Le cause di cessazione della facoltà di
rappresentanza diverse da quelle indicate al comma 5,
non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non
ne abbia avuto notizia legalmente certa; ciò vale anche
nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone ed
anche se le cause di cessazione siano relative soltanto
ad uno dei cointestatari.
8) Il Correntista sarà responsabile nei confronti della Banca
dell'operato della persona delegata anche in relazione al
risultato contabile del conto, per eventuali disposizioni allo
scoperto od eccedenti i limiti del fido, che la Banca
intendesse a
sua discrezione onorare.
9) Il Correntista, nell'impegnarsi a conferire delega a
persone naturalmente capaci, assume a proprio carico ogni
responsabilità connessa all'esercizio della delega stessa e
ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancanza delle
condizioni previste dal primo comma dell'art. 1389 Codice
Civile (2) per la validità delle operazioni compiute dalle
persone delegate. Il Correntista assumerà direttamente le
Comma 2
Con le parole “nelle altre forme consentite dalle vigenti
leggi” si fa riferimento ad esempio alla firma elettronica.
Si tratta di procedura scarsamente in uso al momento; per
il tramite di un Ente di certificazione e garanzia, viene
attribuito al cliente un codice personale, inserendo il quale
vengono caratterizzati gli ordini impartiti. La banca esegue
l’ordine una volta che ha verificato la correttezza dei dati
utilizzati.
Comma 3
Il cliente può autorizzare altre persone ad operare con la
banca per suo conto solo per iscritto.
L'autorizzazione può riguardare tutte le sue facoltà o parte
di esse ad esempio:
• emissione di assegni bancari;
• versamento di somme o titoli;
• prelievo di somme;
• disposizioni a favore di terzo;
• deleghe di pagamento o riscossione;
• altre
In assenza di specifiche disposizioni, il delegato può
compiere tutte le operazioni, esclusa l’estinzione del
contratto.
Comma 4
Il cliente può, nel corso del tempo, autorizzare altre
persone a rappresentarlo, senza che ciò comporti la
revoca dei poteri a chi era stato precedentemente
autorizzato, salvo che il cliente non comunichi
esplicitamente alla banca che intende revocare le
precedenti autorizzazioni.
Comma 5
Le facoltà descritte al punto precedente possono essere
revocate e modificate da parte di chi le ha concesse e può
intervenire la rinuncia di chi era stato autorizzato. In ogni
caso la banca deve essere tempestivamente informata
con comunicazione scritta. Decorsi due giorni lavorativi
dalla ricezione della comunicazione di variazione da parte
della banca, quest'ultima non sarà giustificata se avrà
assunto o assolto incarichi su disposizione o a vantaggio
del soggetto non più autorizzato, non tenendo conto della
variazione intervenuta e comunicata. Le variazioni anche
se rese di pubblica conoscenza (contenute in un atto o
documento proveniente da una pubblica autorità come una
sentenza, assistite
dal requisito della "fede pubblica" come gli atti notarili,
comunicate a mezzo stampa o altro) hanno effetto soltanto
se comunicate in modo idoneo alla banca (lettera inviata
per raccomandata o presentata direttamente allo
sportello).
Comma 6
Se il rapporto con la banca è intestato a più persone, tutti i
cointestatari devono nominare per iscritto i soggetti
autorizzati ad operare con la banca per loro conto, e
sempre per iscritto devono autorizzare le modifiche delle
facoltà concesse. Invece, la revoca della facoltà di
rappresentanza può essere disposta anche da un solo
cointestatario, il quale è obbligato ad informarne gli altri
cointestatari.
Comma 7
Le cause di cessazione dei poteri del delegato diverse
dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita
della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato)
devono essere comunicate alla banca mediante la notifica
notizie relative alle operazioni compiute dalle persone
delegate, esonerando la Banca da ogni informativa al
riguardo.
10) La Banca, in relazione a determinati soggetti, si riserva
di rifiutare il conferimento della facoltà di rappresentanza
effettuato dal Correntista o, in un momento successivo, di
revocare l’accettazione del conferimento di detta facoltà in
precedenza accordata.
di un atto o l'invio di una raccomandata con ricevuta di
ritorno, ed hanno effetto dalla data della ricezione da parte
della banca.
Tale disposizione vale anche nel caso in cui il rapporto sia
intestato a più persone ed anche se le cause di
cessazione siano relative soltanto ad uno dei contestatari.
Commi 8 , 9 e 10
Il correntista risponde comunque dell’operato della
persona che egli ha delegato nel rapporto con la Banca; la
Banca non è tenuta ad informare il correntista delle
operazioni compiute dal delegato ed ha la facoltà di non
accettare la delega conferita dal cliente ad un determinato
soggetto.
NORME DI LEGGE
(1) Art. 1726 del Codice Civile
"Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse
comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una
giusta causa".
(2) Art. 1389 del Codice Civile
“ Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal
rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla
natura ed al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto
non sia vietato al rappresentato.”
Art. 3 – Invio della corrispondenza
Alla Clientela
1) L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e
qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca,
saranno fatti al Correntista con pieno effetto all'indirizzo
indicato all'atto dell'apertura del conto oppure fatto
conoscere
successivamente per iscritto.
2) Quando il conto è intestato a più persone, le
comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in
mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti
dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo
da questi indicato per iscritto, e sono operanti a tutti gli effetti
anche nei confronti degli altri.
3) Il Correntista, ovvero ciascun cointestatario in caso di
rapporto intestato a più persone, deve sottoscrivere la
dichiarazione che si allega al presente contratto, di cui
costituisce parte integrante, con la quale indica lo specifico
domicilio al quale la Banca invierà un eventuale preavviso di
revoca della facoltà di emettere assegni ai sensi del D.Lgs.
507/99 (1); il Correntista, ovvero ciascun cointestatario in
caso di rapporto intestato a più persone, dovrà, inoltre,
comunicare alla Banca eventuali variazioni del domicilio
eletto con dichiarazione sottoscritta direttamente allo
sportello ove il rapporto è intrattenuto, ovvero mediante invio
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento allo
sportello medesimo o, nel caso di sottoscrizione del
contratto di “Banca Telefonica”, mediante dichiarazione
telefonica effettuata al Call Center che provvederà alla
registrazione della stessa.
Alla Banca
4) Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra
dichiarazione del Correntista diretti alla Banca vanno fatti
pervenire allo sportello presso il quale è intrattenuto il
rapporto.
5) Il Correntista curerà che le comunicazioni e gli ordini
redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla
Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo
chiaro e leggibile.
Comma 2
Se gli intestatari del rapporto con la banca sono più di
uno, la banca è tenuta ad inviare ogni comunicazione,
compresi gli estratti conto, ad uno solo degli intestatari. E
gli altri nulla possono eccepire. E' possibile, però,
chiedere alla banca che le comunicazioni vengano inviate
a tutti gli intestatari (o solo ad alcuni di loro). Per fare
questo occorre un accordo scritto tra la banca e gli
intestatari del rapporto. In ogni caso le spese (di
produzione e di spedizione) sono a carico dei clienti.
Comma 3
La normativa sugli assegni prevede che in caso di
presentazione di assegno senza fondi, la Banca debba
inviare al cliente una comunicazione di preavviso della
revoca della facoltà di emettere assegni.
In conformità a tale normativa, il comma prevede che il
cliente debba indicare l’apposito domicilio per tali
comunicazioni.
In argomento si veda anche il commento ai commi 1 e 2
del successivo art. 4
NORME DI LEGGE
(1) Decreto legislativo 507/99 – si veda il commento ai commi 1 e 2 dell’art. 4
Art. 4 – Convenzione di assegno
1) Il Correntista, ove autorizzato a disporre sul conto a
mezzo assegni, è tenuto, salvo diverso accordo scritto, ad
utilizzare i moduli per assegni forniti dalla Banca.
2) Il Correntista è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui
all’art. 124 della legge assegni. (1)
3) Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli
di assegni ed i relativi moduli di richiesta e, pertanto, resta
responsabile di ogni conseguenza dannosa che potesse
derivare dall’inadempimento di tale obbligo. In caso di
perdita sottrazione o richiesta di blocco dei moduli suddetti
deve darne immediata comunicazione scritta allo sportello
presso cui è intrattenuto il rapporto (in caso di sottoscrizione
del contratto di “Banca telefonica”, potrà, invece, essere
effettuata comunicazione telefonica al Call Center), sia per
la segnalazione all’Archivio Informatizzato degli assegni
bancari e postali e delle carte di pagamento di cui al D.Lgs.
507/99 (2) sia al fine di allertarla per il caso di presentazione
dei titoli. In caso di furto o smarrimento, detta
comunicazione dovrà essere confermata, al più presto, dalla
denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Restano fermi
gli obblighi di diligenza che competono alla Banca in sede di
riscontro degli assegni. Sarà cura del Correntista attivare,
comunque, le procedure più idonee per cautelarsi
dall’illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento
dei titoli compilati all’ordine, etc.).
4) La Banca consegna personalmente al Correntista ovvero
al soggetto dal medesimo delegato i moduli di assegni;
qualora il Correntista ne richieda il rilascio con altre
modalità, assume a proprio carico tutti i rischi di
trasmissione derivanti
dalle modalità suddette.
5) In caso di recesso dalla convenzione di assegno o di
revoca della stessa disposta dalla Banca o rilevata
nell’Archivio Informatizzato di cui al citato D.lg. 507/99 (2) e,
comunque, con la cessazione del rapporto di conto
corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla
Banca.
Analogamente dovrà essere restituito l'eventuale libretto
"rappresentativo dei movimenti" per i conti correnti vincolati.
Qualora risulti iscritto nell’Archivio Informatizzato ex D.Lgs.
507/99 (2) il soggetto autorizzato dal Correntista ad operare
sul proprio conto, la Banca potrà avvalersi della facoltà di
recedere dalla convenzione d’assegno nei confronti del
Correntista.
6)
In
caso
di
prelievi
a
mezzo
carta
Bancomat/PagoBANCOMAT in conformità alle Norme che
regolano detto servizio, riportate nel relativo contratto
sottoscritto dal Correntista, la Banca - qualora per effetto di
tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute
insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali
assegni ad essa presentati per il pagamento, ancorché tratti
in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del
prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al
ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma
prima dell'addebito in conto.
Qualora,
inoltre,
pervengano
alla
Banca
contemporaneamente assegni emessi dal Correntista ed
addebiti relativi all’utilizzo di carte di credito in suo
possesso, la Banca, nei limiti dei fondi disponibili ed a
prescindere dalle rispettive date, darà
sempre precedenza all’addebito relativo all’utilizzo delle
carte.
7) In caso di pluralità dei conti, la Banca non è tenuta al
pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità
insufficienti, indipendentemente dalla eventuale presenza di
fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista. Il
Correntista stesso e gli altri eventuali cointestatari, peraltro,
possono, prima della presentazione del titolo, dare
Commi 1 e 2
ASSEGNO BANCARIO:
E’ un titolo di credito pagabile "a vista" e non un mezzo
per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua
emissione è che vi siano fondi disponibili sul conto. Si
presenta come un biglietto-modulo già stampato che la
banca consegna al correntista raccolto in libretti
(solitamente da 10 assegni).
Il cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non
essere interdetto dall'emissione di assegni.
I DATI DELL’ASSEGNO BANCARIO:
Per svolgere la sua funzione di pagamento l’assegno
contiene alcuni dati.
I principali, già stampati sul modulo, sono: la
denominazione di assegno bancario; il nome della banca
presso la quale il traente ha il conto corrente e che
effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di pagamento e
le coordinate bancarie.
Altri dati devono essere indicati da chi emette l’assegno e
sono: la data e luogo di emissione (cioè il luogo ove
l’assegno è dato in pagamento); l’importo in cifre ed in
lettere (la somma per la quale l’assegno è emesso); il
nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la
firma del correntista che ha titolo ad emettere l'assegno
(traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso
correntista.
GIRATA:
è la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il
beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità,
tranne quando sul titolo è riportata la clausola “non
trasferibile”, in questo caso infatti l’assegno è pagabile
solo al beneficiario.
La girata può essere “piena” se il beneficiario, oltre a
porre la sua firma, specifica il nome della persona a cui
favore gira l’assegno, oppure
“in bianco” quando il beneficiario pone semplicemente la
sua firma.
AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI:
la convenzione di assegno è l'accordo con cui la banca
autorizza il correntista all’emissione degli assegni,
impegnandosi a pagare, purché sul conto ce ne sia
disponibilità, le somme indicate al beneficiario o
successivo giratario, che lo presenta per l'incasso.
L’autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin
dall’inizio se la banca non l’ha mai concessa (ad esempio,
assegno emesso su conto corrente di altro soggetto).
L’autorizzazione può venire meno su revoca della banca a
causa del recesso dalla convenzione d’assegno o più in
generale dal conto corrente, ovvero qualora un assegno
emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento
in cui è presentato per il pagamento e non ne venga fatto
il pagamento tardivo nei successivi 60 giorni. In
quest’ultimo caso il correntista è iscritto nella Centrale
d’Allarme Interbancaria (CAI), istituita con decreto
legislativo n. 507/1999. Dal momento dell’iscrizione il
cliente è interdetto all’emissione di assegni su qualsiasi
conto corrente bancario o postale, deve restituire subito
tutti i libretti in suo possesso e nessuna banca o ufficio
postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima
che sia trascorso il termine di 6 mesi dall’iscrizione
medesima.
Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti
all’emissione di assegni, costituisce reato punibile con la
reclusione.
Comma 3
Il correntista si impegna a custodire con ogni cura gli
assegni ed i relativi moduli di richiesta. Se tali moduli
vengono rubati o smarriti il cliente, per evitare rischi deve
disposizioni per trasferire i fondi, necessari al pagamento
del titolo stesso, dal conto sul quale esistono le disponibilità
necessarie a quello sul quale l’assegno è stato tratto.
8) Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul
conto del Correntista con valuta data di emissione salvo il
caso di postdatazione, nel quale l'addebito viene fatto con
valuta data di pagamento se il titolo è presentato allo
sportello, o di negoziazione, se l'incasso avviene tramite
altra banca.
9) La Banca è espressamente autorizzata:
* ad addebitare gli assegni tratti dal Correntista
indipendentemente dall'ordine della loro emissione e/o della
loro presentazione presso lo sportello trattario;
* quando richiestane, a comunicare ad altre Banche la
esistenza o meno di disponibilità sufficienti al pagamento di
assegni tratti dal Correntista, presentati per l’incasso presso
le medesime;
* qualora le pervenga richiesta anche solo a mezzo fax, ad
operare il "blocco dei fondi" in ordine ad assegni presentati
presso sportelli diversi da quello trattario, per l'importo
relativo, annotare tale blocco presso di sé e a ritenerlo
vincolante fino a che l'assegno relativo non pervenga allo
sportello trattario, indipendentemente dal fatto che nel
frattempo le pervengano altri assegni e che il "blocco dei
fondi" effettuato ne impedisca totalmente o parzialmente il
pagamento.
Le parti attribuiscono alla facoltà così riconosciuta alla
Banca il valore e gli effetti del "visto" di cui al disposto
dell'art. 4 del R.D. 11/12/1933 n. 1736 (legge sull'assegno).
(3)
10) Poiché per motivi di sicurezza le banche provvedono a
tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi
tipo e dei vaglia cambiari, versati dalla clientela, il
Correntista si impegna a verificare l’integrità degli assegni
ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di
cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro.
tempestivamente comunicare per iscritto di averne perso
la disponibilità fornendo alla banca l’indicazione dei dati
identificativi degli assegni; detta comunicazione deve
essere confermata dalla denuncia all’Autorità di Pubblica
Sicurezza. La banca, dopo tale comunicazione, provvede
a bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti.
DENUNCIA:
si può sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad
esempio nel caso di furto del titolo.
SEQUESTRO:
per bloccare un assegno già emesso e successivamente
smarrito o rubato si può chiedere il sequestro giudiziale
del titolo (occorre incaricare un avvocato).
AMMORTAMENTO:
per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito
o distrutto (che non conteneva la clausola "non
trasferibile") occorre che il titolo perda completamente
efficacia, e che il beneficiario possa ottenere il pagamento
dal traente. Ciò avviene attraverso la procedura di
ammortamento. Il Presidente del Tribunale del luogo in cui
l'assegno è pagabile emette, su ricorso dell'interessato,
un decreto di ammortamento che, se non opposto entro
15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
consente di ottenerne il pagamento.
DILIGENZA: la diligenza è un criterio generale del nostro
ordinamento che si riferisce alle regole di correttezza e di
perizia che deve osservare chi esegue una prestazione a
vantaggio di un altro. Questo criterio generale deve
trovare concretezza con il riferimento a determinati
soggetti ed a determinate prestazioni. Il grado di diligenza
che la banca è tenuta ad osservare nello svolgimento
della sua attività è quello adeguato alla sua condizione
professionale. Sussiste una responsabilità professionale
della banca in caso di imperizia o scarsa diligenza dalle
quali sia derivato un danno al cliente.
Comma 5
Il comma sottolinea che il venir meno della facoltà di
utilizzare gli assegni bancari (per qualsiasi causa,
compresa quella connessa con la speciale normativa in
tema di assegni senza fondi) il cliente è tenuto a restituire
alla banca i moduli non utilizzati.
Comma 6
EMISSIONE:
attraverso l'emissione dell'assegno, il correntista (traente)
incarica la sua banca (trattaria) di pagare a favore di un
terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul
titolo. Se l’importo dell’assegno supera i 12.500 €
l’assegno deve essere emesso inserendo la clausola di
limitata circolazione: “non trasferibile”, che consente
l’incasso esclusivamente al beneficiario.
Una volta che l’assegno è stato integralmente compilato e
firmato dal correntista è bene che sia consegnato subito al
beneficiario: esso è infatti un titolo di credito perfettamente
valido.
PRESENTAZIONE:
è il momento in cui il prenditore presenta l’assegno allo
sportello bancario su cui è tratto, chiedendone il
pagamento.
Chi emette un assegno è obbligato a fare in modo che sul
conto ci siano le somme sufficienti per il pagamento
dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve continuare ad
esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente
pagato.
La banca presso cui il correntista ha il conto, paga gli
assegni solo in presenza di sufficiente disponibilità.
ACCREDITO:
è il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per
la presentazione all'incasso. Sul conto del correntista che
è beneficiario dell'assegno avviene un’annotazione "a
credito".
ADDEBITO:
è il momento in cui sul conto del correntista che ha
emesso l’assegno avviene l'annotazione "a debito" della
relativa somma. Se a causa dei prelievi o dei pagamenti
con la carta Bancomat/PagoBancomat compiuti dal
correntista successivamente all'emissione dell'assegno,
non c'è sul conto corrente sufficiente disponibilità, la
banca non paga l'assegno pur se è stato emesso in data
precedente a quella dei prelievi con la carta. Se la banca
riceve notizia di prelievi o pagamenti con carte di debito
dopo la presentazione dell'assegno per il pagamento, ma
prima dell’effettivo addebito in conto, non pagherà
l’assegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la
disponibilità sul conto.
Infine, in caso di contemporaneo arrivo di assegni e di
addebiti per utilizzi di carte di credito, la Banca darà
sempre precedenza a questi ultimi.
Comma 7
Nel caso in cui il cliente sia intestatario di più conti, se
viene posto all’incasso un assegno tratto su un conto sul
quale non c’è disponibilità, la banca non è tenuta al
pagamento anche qualora il correntista abbia disponibilità
sugli altri conti. Il correntista e gli altri eventuali intestatari
del conto, possono dare incarico alla banca che un
determinato assegno venga pagato con somme
depositate su altro conto in essere presso la stessa
banca, purché tale disposizione sia anteriore alla
presentazione del titolo.
Comma 9
Il comma contiene alcune pattuizioni in merito al
pagamento degli assegni, alla facoltà della banca di
rilasciare a terzi il c.d. “benefondi”, (conferma
dell’esistenza delle somme necessarie a pagare un
assegno) di operare, su richiesta , il blocco dei fondi..
NORME DI LEGGE
(1) Art. 124, R.D. 21 dicembre 1933, n.1736 (come modificato dall’art. 37, D.Lgs. 30 dicembre
1999, n. 507):
"All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il richiedente deve dichiarare al
trattario di non essere in alcun modo interdetto dall’emissione di assegni.
Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno,
con la reclusione da sei mesi a due anni".
(2) Decreto legislativo 507/99 – si veda il commento ai commi 1 e 2
(3) Art. 4 R.D. 21 dicembre 1933, n.1736
“L’assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione d’accettazione apposta
sull’assegno bancario si ha per non scritta.
Ogni menzione di certificazione, conferma, visto ed ogni altra equivalente, scritta sul titolo e
firmata dal trattario, ha soltanto l’effetto di accertare l’esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da
parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione,”
Art. 5 – Utilizzo del Conto
Movimentazione del conto
1) Salvo espressa istruzione contraria e salvo che dalla
natura dell’operazione emerga una diversa esigenza, tutti i
rapporti di dare ed avere fra Banca e Correntista – ivi
compresi i bonifici e le rimesse disposte da terzi a favore del
medesimo – sono regolati con annotazioni sul conto.
Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed
accredito di disposizioni di incasso commerciale (Ri.Ba
e RID).
2) L'importo degli assegni bancari e assegni circolari è
accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è
disponibile non appena decorsi i termini indicati nel modulo
allegato. La Banca potrà prorogare detti termini solo in
presenza di cause di forza maggiore, ivi compresi gli
scioperi del personale o comunque alla stessa non
imputabili, verificatesi presso la Banca medesima, presso
società fornitrici di servizi di cui la Banca si avvalga e/o
presso corrispondenti anche non bancari. Di tale proroga la
Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante
comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati,
ecc).
3) La valuta applicata all'accreditamento determina
unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al
Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo,
come stabilito al precedente capoverso.
4) Qualora la Banca consentisse al Correntista di
utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale
importo prima che siano decorsi i termini di cui al
comma 2 ed ancorché sull’importo sia iniziata la
decorrenza degli interessi, ciò non comporterà
affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima
del decorso dei suddetti termini, la Banca si riserva il
diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei
titoli accreditati, nonché di esercitare – in caso di
mancato incasso – tutti i diritti ed azioni, compresi
quelli di cui all’art.1829 Codice Civile, (1) ivi inclusa la
facoltà di effettuare l’addebito in conto e ciò anche nel
caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre
anticipatamente dell'importo medesimo, fermo l’obbligo
per la Banca di riconsegnare i titoli insoluti non appena
in suo possesso. La Banca potrà effettuare l’addebito
dell’insoluto, anche dopo la scadenza dei termini di cui
sopra, purché ne abbia dato comunicazione al
Correntista entro tali termini.
5) Decorsi i termini di cui al precedente comma 2, resta
inteso comunque che la Banca, ovvero la banca trattaria –
nel caso di assegni bancari – ovvero la banca emittente –
nel caso di assegni circolari -, mantengono il diritto, ove ne
ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti
del Correntista per il recupero dell’importo dei titoli
indebitamente pagati.
6) Nel caso di disposizioni RIBA e RID inoltrate per l’incasso
dal Correntista valgono le previsioni di cui ai commi
precedenti; resta inteso che il diritto di agire direttamente nei
confronti del Correntista, prevista al comma 5, spetta alla
Banca ed alla banca domiciliataria della disposizione
inoltrata per l’incasso.
Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e
documenti similari
7) L’importo dei titoli diversi dagli assegni bancari e circolari
Comma 1
BONIFICO:
ordine di pagamento con il quale il correntista dà istruzioni
alla banca di pagare, addebitando il proprio conto
corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le
coordinate bancarie.
Comma 2
BANCA NEGOZIATRICE:
è la banca incaricata dal portatore dell’assegno di curarne
l’incasso. Di norma è quella dove è acceso il suo conto
corrente.
BANCA TRATTARIA:
è lo sportello della banca ove è radicato il conto corrente a
debito del quale il correntista ha tratto l'assegno e che
pertanto provvede al pagamento.
ASSEGNO CIRCOLARE:
viene emesso dalla banca a favore di una soggetto
determinato per somme delle quali la banca ha già la
disponibilità.
VERSAMENTO DI ASSEGNI:
il cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo
prenditore, se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante
firma sul retro, in assenza della clausola "non trasferibile")
può versarli sul conto corrente incaricando la sua banca di
curarne l’incasso.
Il correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamento
potrà utilizzarne le relative somme una volta che le stesse
siano rese disponibili (ogni contratto, attraverso il rimando
ai moduli allegati, prevede quale è il termine entro cui
l'importo dell'assegno versato sarà disponibile sul conto).
Per questo si dice che l'assegno viene accreditato "salvo
buon fine".
SALVO BUON FINE:
è una clausola che indica che il correntista acquista la
disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato
effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine
di un assegno sono stabiliti dal contratto (attraverso il
rimando al modulo allegato). I termini possono essere più
lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano
cause di forza maggiore che ne impediscono il rispetto e
delle quali i clienti devono essere informati, anche
mediante
comunicazioni
impersonali
(scioperi,
danneggiamento del sistema informatico, calamità
naturali, ecc....).
Comma 3
VALUTA:
indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli
interessi (a
debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal
contratto (attraverso il rimando al modulo allegato allo
stesso).
Comma 4
La banca può, volta per volta, consentire al correntista di
utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili.
La banca, prima che sia decorso il termine della verifica
del buon fine, può addebitare l’importo precedentemente
accreditato sul conto del
cliente, relativamente agli assegni non pagati da chi li
aveva emessi. In caso di mancanza o insufficienza di
fondi, la banca che ha consentito al cliente di utilizzare le
somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre
che nei confronti del cliente, anche nei confronti del
debitore che non ha pagato.
(vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute o
documenti similari, presentati per l’accredito in c/c salvo
buon fine, è accreditato con riserva di verifica, e non è
disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica
e/o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto
conoscenza la dipendenza accreditante.
8) La valuta applicata all’accreditamento determina
unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al
cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
9) Qualora la Banca consentisse al cliente di utilizzare, in
tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato
l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza
degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe
concessioni per il futuro.
10) La Banca si riserva il diritto di addebitare in
qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche
prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso
in cui abbia consentito al cliente di utilizzare
anticipatamente l’importo medesimo. In caso di
mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed
azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 Codice Civile,
e potrà effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in
conto, fermo l’obbligo per la Banca di riconsegnare i
titoli/documenti insoluti non appena in suo possesso.
Servizio di incasso e di accettazione effetti, documenti
ed assegni
11) I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di
documenti e di assegni sono svolti per conto del Cliente
sulla base delle norme contenute nell’allegato documento,
che sono richiamate anche nelle distinte di presentazione e
accompagnamento di volta in volta sottoscritte dal
Correntista o da persona dal medesimo autorizzata.
Versamenti in conto di assegni ed effetti sull’estero
12) In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti
d'America e di altri paesi esteri esigono dai cedenti di
assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso
qualora, successivamente al pagamento, venga comunque
contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e
la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi,
il Cedente di assegni o di effetti su detti Paesi, è tenuto a
rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della
Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga
domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
II Cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e
prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale
scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se
sostitutivi del titolo di credito.
Comma 5
Decorsi i termini per la disponibilità, la banca (trattaria nel
caso di assegni bancari) o emittente (nel caso di assegni
circolari), mantiene la facoltà di agire direttamente nei
confronti del suo cliente per il rimborso, qualora le somme
siano state pagate indebitamente.
Comma 6
RID-Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente
di addebito confermato dal
debitore
RIBA-Incasso di crediti mediante invio di ricevuta
bancaria elettronica emessa dal creditore
Comma 7
Anche quando il correntista versa sul conto corrente altri
ordini di pagamento diversi dall'assegno bancario o
circolare (vaglia postali, cambiali) dei quali è il
beneficiario, le somme accreditate non sono disponibili se
non sono trascorsi i tempi di verifica del buon fine o la
banca non ha avuto conoscenza dell'effettivo pagamento
da parte del debitore.
TITOLO:
significa "titolo di credito", cioè documento rappresentativo
di un diritto di credito (diritto ad ottenere il pagamento di
una somma). Sono titoli di credito: cambiale, tratta, vaglia
cambiario, assegno bancario, assegno circolare, vaglia
cambiario della Banca d'Italia, assegno di corrispondenza
Comma 8
Si veda il commento al comma 3
Commi 9 e 10
Si veda il commento al comma 4
Comma 11
Il contratto di conto corrente riporta in allegato le Norme
sui servizi di incasso, che il cliente sottoscrive ed accetta
contestualmente alla stipula del conto corrente stesso.
Comma 12
L'assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata
devono essere pagati dal traente al possessore che li
presenta per l'incasso. Nel caso in cui però venga girato
un titolo emesso da un correntista straniero occorre avere
alcune cautele.
Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi impongono al
cedente di garantire il rimborso della somma qualora,
successivamente al pagamento, sorgano contestazioni
(riguardanti irregolarità formali oppure l'autenticità e la
completezza di una o più firme di girata). Se tali
contestazioni vengono avanzate dalla banca estera che
ha pagato per conto del cliente, colui che ha girato il titolo
è tenuto a rimborsare la somma
NORME DI LEGGE
(1) Art. 1829 del Codice Civile
"Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si
presume fatta con clausola <salvo incasso>. In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il
ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando
nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo aver
infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore".
Art. 6 – Diritto di ritenzione ed altre garanzie; diritto di
compensazione
Diritto di ritenzione ed altre garanzie
1) La Banca è investita di diritto di ritenzione su tutti i
titoli o valori dipertinenza del Correntista che siano
comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca
stessa o che pervengano ad essa successivamente, a
garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista,
diretto ed indiretto o cambiario, anche se non liquido ed
esigibile e/o assistito da altra garanzia reale e
personale, già in essere o che dovesse sorgere verso il
cliente, rappresentato da saldo passivo di conto
corrente e/o dipendente da qualunque operazione
bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto
qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture
di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci,
anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o
documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi
cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi,
operazioni di
intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di
ritenzione è esercitato sugli anzidetti titoli o valori o loro
parte per importi congruamente correlati al credito
vantato dalla Banca e comunque non superiori a due
volte il predetto credito.
2) In particolare le cessioni di credito e le garanzie
pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore
della Banca stanno a garantire ogni altro credito, in
qualsiasi momento sorto pure se non liquido od
esigibile, della Banca medesima verso la stessa
persona.
Diritto di compensazione
3) Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più
rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche
di deposito ancorché intrattenuti presso dipendenze
italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in
ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo
effetto.
4) Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186
Codice Civile, o al prodursi di eventi che incidano
negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria
o economica del Correntista, in modo tale da porre in
pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca,
quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della
compensazione ancorché i crediti, seppure in monete
differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in
qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o
formalità,
fermo
restando
che
dell'intervenuta
compensazione la Banca darà pronta comunicazione
scritta al Correntista.
Il Correntista prende atto che non incide sul diritto della
Banca di avvalersi della compensazione l’eventuale
emissione, da parte del Correntista stesso, di assegni
bancari che non siano stati ancora addebitati in conto.
5) Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha
facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza
dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti
e di rapporti che siano intestati solo ad alcuni dei
cointestatari del rapporto predetto.
6) La facoltà di compensazione prevista dal comma 4 è
esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di
consumatore ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo
n. 206/2005, salvo diverso specifico accordo con il
Correntista stesso. La facoltà di compensazione è
comunque ammessa per
obbligazioni del consumatore derivanti da garanzie
prestate ad un soggetto che non riveste tale qualità.
Comma 1
La banca si garantisce da eventuali inadempienze del
cliente facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto
ciò che essa detiene per suo conto. Tale diritto comporta
di poter trattenere o di potersi soddisfare sulle somme e le
altre attività del cliente che la banca stessa ha ricevuto in
deposito e che gestisce (es. titoli a custodia, altri conti
correnti, altre attività). La garanzia copre oltre alle attività
disponibili in banca all’atto della costituzione del diritto di
ritenzione, anche quelle che nel corso del tempo riceverà
a favore del cliente.
Comma 2
Se il cliente effettua a favore della banca una cessione di
credito oppure costituisce un pegno per una determinata
ragione, tali garanzie coprono anche ogni altro debito del
cliente verso la banca, anche se non scaduto o non
esattamente quantificabile.
PEGNO: è una garanzia reale che viene data al creditore.
Può avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il
creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno
oppure un documento rappresentativo, ed in caso di
inadempienza, con il realizzo del pegno, ha il diritto di farsi
pagare dal debitore, con preferenza sugli altri creditori.
RITENZIONE: è la facoltà della banca di trattenere titoli e
valori del cliente finché questo non adempie le sue
obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono
non solo i debiti presenti del cliente verso la banca, ma
anche quelli che potrebbero sorgere successivamente
(anche se non scaduti o già diversamente garantiti).
SALDO: Con la cadenza periodica stabilita nel contratto la
banca invia al correntista l'estratto conto con l’elencazione
di tutti gli accrediti e gli addebiti del periodo e l’indicazione
del saldo alla data.
Il saldo è attivo, o creditore, se ci sono somme disponibili
sul conto. Il saldo è passivo, o debitore, se in assenza di
somme disponibili sul conto, la banca ha anticipato delle
somme al cliente (utilizzo del conto con affidamento).
La banca ha un credito verso il cliente quando concede un
prestito.
A titolo esemplificativo l’articolo 6 del contratto elenca le
possibili operazioni bancarie che fanno sorgere un credito
della banca nei confronti del cliente. C'è un limite ai diritti
che la banca può vantare su ciò che detiene per conto del
cliente.
Il valore massimo entro cui la banca può esercitare i suoi
diritti di pegno e di ritenzione è pari a due volte
l’ammontare del suo credito verso il cliente.
CREDITO LIQUIDO: determinato nel suo ammontare (es.
un compenso, una penale, un rimborso quantificato in
base
alle clausole contrattuali o ad uno specifico accordo);
CREDITO ESIGIBILE: del quale si può pretendere
l'adempimento (in quanto è scaduto il termine).
Comma 3
Quando la banca ha un credito verso il cliente che sia
determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo
stesso, sul conto corrente (o altro deposito) che il cliente
ha aperto presso la stessa banca (qualunque sia
l’agenzia) c’è disponibilità o in ogni caso la banca detiene
delle somme del cliente- le norme di legge consentono
alla banca di soddisfarsi da sola incamerando le somme
che le sono dovute. In tal modo il credito della banca si
estingue, in tutto o in parte.
COMPENSAZIONE LEGALE: i debiti reciproci, che due
soggetti vantano l'uno verso l'altro, si estinguono dal
momento in cui coesistono e per importi corrispondenti.
Comma 4
La banca si riserva la possibilità di compensare il suo
credito pur se non ancora determinato (liquido) e non
ancora scaduto (esigibile), qualora il cliente venga a
trovarsi in una situazione di insolvenza. Tale insolvenza
può essere determinata dal mancato pagamento di un
debito a scadenza, da inadempienze e morosità nei
confronti di soggetti diversi dalla banca, dall’aver
determinato, per sua volontà, la diminuzione delle
garanzie che aveva dato alla banca (es. vendita di un
immobile di proprietà) o dal non aver prestato le garanzie
che aveva promesso (es. mancato rilascio di una
fideiussione).
COMPENSAZIONE VOLONTARIA: la banca ed il cliente
attraverso questa clausola contrattuale si accordano
preventivamente affinché, in determinate circostanze, la
compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i
requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale.
INSOLVENZA: situazione di dissesto economico; difficoltà
economica a far fronte ai pagamenti regolarmente. Al
ricorrere di tali situazioni la banca si riserva il diritto di
incamerare, in qualsiasi momento, senza obbligo di
preavviso e senza formalità, le somme (o altre attività) che
detiene per conto del cliente. Ma deve darne immediata
comunicazione al cliente. Se prima di ricevere la
comunicazione relativa all'avvenuta compensazione, il
cliente ha emesso un assegno, ritenendo che ci fosse la
disponibilità sul conto, tale assegno non verrà pagato per
mancanza o insufficienza di fondi (e quindi protestato) ed
il cliente non potrà muovere alcuna contestazione alla
banca.
Comma 5
Se il rapporto per il quale si è verificato un inadempimento
è cointestato, la banca può compensare sino alla
soddisfazione dell’intero suo credito, nei confronti dei conti
e delle attività attinenti anche soltanto ad alcuni dei
cointestatari.
Comma 6
Se il cliente è un consumatore, nel rispetto delle norme
concernenti le clausole vessatorie nei contratti con i
consumatori, la banca non può operare la compensazione
facoltativa, salvo che ci sia uno specifico accordo
negoziato fra le parti e salvo il caso in cui il consumatore
garantisca un soggetto non consumatore
NORME DI LEGGE
(1) Art. 1186 del Codice Civile
"Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente
la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie
che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse".
(2) art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005
“Ai fini del presente codice si intende per consumatore o utente la persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”
Art. 7 – Affidamenti in conto corrente
Apertura di credito
1) Salvo diversa pattuizione, il Correntista può utilizzare in
una o più volte l'importo messogli a disposizione e può con
successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
2) Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il
Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento
di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese,
imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una
espressa richiesta della Banca.
3) Gli interessi dovuti dal Correntista alla Banca sono
determinati nella misura pattuita, ferma restando
l’applicazione di quanto disposto dall’art. 8.
Recesso dall’apertura di credito
4) la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento
dall'apertura di credito, ancorchè concessa a tempo
determinato, nonchè di ridurla o sospenderla;per il
pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista,
con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a
un giorno.
Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto
di chiusura dell'operazione mediante pagamento di
quanto dovuto.
Per il pagamento degli assegni in caso di recesso
dall’apertura di credito si applica quanto previsto al
successivo art.12.
5) Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai
sensi dell’art. 3 del
Decreto Legislativo n. 206/2005 (1) , la Banca ha la
facoltà di:

recedere dall’apertura di credito a tempo
indeterminato, di ridurla, di sospenderla con effetto
immediato al ricorrere di un giustificato motivo (si
indica a mero titolo esemplificativo: l'essersi
verificati eventi che incidano negativamente sulla
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
del Cliente ovvero che influiscano sul rischio della
Banca;

l'avere il Cliente rilasciato alla Banca dichiarazioni
non rispondenti al vero o l'avere taciuto o
dissimulati fatti o informazioni che, se conosciuti
avrebbero indotto la Banca a non stipulare il
contratto o a stipularlo a condizioni diverse;
l'essersi verificati fatti che pregiudicano il rapporto
fiduciario tra Banca e Cliente) dando al Correntista
comunicazione scritta ed un termine per il
pagamento non inferiore ad un giorno. In ogni altro
caso, la Banca potrà recedere dall’apertura di
credito, ridurla, sospenderla con un preavviso di 3
giorni, dando al Correntista comunicazione scritta
ed un termine per il pagamento di 7 giorni;

recedere dall’ apertura a tempo determinato, ridurla
o sospenderla con effetto immediato al ricorrere di
una giusta causa, dando comunicazione scritta al
Correntista ed un termine per il pagamento non
inferiore ad 1 giorno.
6) Eccettuato il caso di recesso senza giustificato motivo da
apertura di credito accordata ad un cliente che riveste la
qualità di “consumatore”, il recesso ha l'effetto di sospendere
immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
7) Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca
ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la
comunicazione di recesso non comportano il ripristino
dell'apertura di credito neppure per l'importo delle
disposizioni eseguite.
L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di
credito non comporta l'aumento di tale limite.
8) Le norme sub 4) e 5) si applicano ad ogni altro credito o
sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi
Il contratto di conto corrente contiene, qui ed in altri
articoli, alcune disposizioni relative all’ipotesi in cui a
valere sul conto corrente venga concesso l’affidamento
denominato apertura di credito
Commi 1 e 2
Salvo diversa pattuizione, l’apertura di credito è a
carattere rotativo e consente quindi al correntista di
utilizzare in una o più volte l’importo messogli a
disposizione e di ripristinare con successivi versamenti la
disponibilità a suo favore.
L’apertura di credito può essere a tempo indeterminato o
a scadenza: in quest’ultimo caso, alla predetta scadenza
il Correntista deve procedere al pagamento di quanto
dovuto.
Commi 4 e 5
La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento,
con preavviso per il pagamento non inferiore ad 1 giorno,
dall’apertura di credito, anche se concessa a tempo
determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Analoga
facoltà di recesso spetta al cliente. Nel caso in cui
quest’ultimo sia consumatore, la facoltà di recesso della
Banca è regolata diversamente, in favore del cliente
stesso: in particolare, nel caso di contratto a tempo
indeterminato, la disciplina sopra accennata presuppone
la sussistenza di un giustificato motivo, diversamente la
Banca deve riconoscere un preavviso di 3 giorni ed un
termine per il pagamento di 7 giorni; nel caso di apertura
di credito a scadenza, la Banca può recedere solo in
presenza di una giusta causa.
GIUSTIFICATO MOTIVO
Evento estraneo alla volontà della Banca che pregiudica il
rapporto fiduciario tra Banca e Cliente o che comporta per
la Banca la necessità di modificare determinate clausole
contrattuali
Comma 6
Il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente
l’utilizzo
dell’affidamento, fatto salvo il caso di recesso intimato a
consumatore in assenza di giustificato motivo (caso nel
quale è previsto un preavviso di 3 giorni)
Comma 7
Se, dopo la scadenza dell’affidamento o il recesso, la
Banca dovesse dar corso a disposizioni allo scoperto, ciò
non significa che la Banca sia impegnata a procedere allo
stesso modo anche in seguito né che l’affidamento sia
stato ripristinato.
Analogamente, un eventuale scoperto consentito dalla
Banca oltre il limite del fido non significa che l’ammontare
dell’o stesso sia stato elevato
Commi 9 e 10
Nel caso di apertura di credito utilizzabile mediante
presentazione di titoli o ricevute, la Banca ha la facoltà di
esaminare preventivamente ed eventualmente non
accettare quei documenti che a suo giudizio non
risultassero regolari o che non fossero di suo gradimento
Il recesso della Banca dall’apertura di credito utilizzabile
per sconto di effetti o per l’accredito salvo buon fine dà
alla Banca stessa la facoltà di chiedere l’integrare
restituzione dell’ammontare utilizzato, anche se relativo a
titoli o documenti non ancora scaduti o dei quali non si
conosce l’esito.
dalla Banca al Correntista.
Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione
di titoli o ricevute
9) Qualora l’utilizzazione dell’apertura di credito sia
subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon
fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli
similari, nonché di effetti ricevute bancarie o documenti
similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed
eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo
giudizio non risultassero regolari o che non fossero di suo
gradimento.
Dell’eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al
cliente.
10) Nell’ipotesi in cui la Banca receda dall’apertura di
credito utilizzabile per sconto di effetti commerciali e/o
per l’accredito in conto salvo buon fine, ai sensi e per
gli effetti di cui ai precedenti commi. 4 e 5, ed ancorché i
titoli ed i documenti presentati non siano ancora scaduti
o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha facoltà di
richiedere
l’integrale
pagamento
dell’ammontare
utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli e
documenti.
Qualora tali titoli e documenti, successivamente al
recesso da parte della Banca , risultassero pagati, le
relative somme sono portate a decurtazione dell’importo
dal Correntista dovuto ovvero sono tenute a
disposizione del medesimo, previo benestare degli
eventuali garanti nel caso che questi ultimi siano
intervenuti a saldare il debito come sopra risultante.
Nello sconto di effetti e di titoli, qualunque ne sia la
natura,
gli
interessi
vengono
corrisposti
anticipatamente ed al Correntista viene accreditato il
netto ricavo dell'operazione. In caso di mancato o
ritardato pagamento di ogni singolo titolo od effetto,
qualora non sia possibile per qualsiasi ragione
l'addebito in conto, gli interessi convenzionali dovuti
alla Banca dalla data di scadenza del titolo insoluto,
maturano sull'importo facciale dello stesso.
11) Il Correntista si riconosce debitore nei confronti della
Banca anche di tutte le spese legali eventualmente
sostenute per il recupero del suo credito.
NORME DI LEGGE
(1) si veda il commento all’art. 6
Art. 8 (1) – Chiusura periodica del conto –
regolamento degli interessi commissioni e spese
– recesso dal contratto di conto corrente –
solidarietà obbligazioni
1) Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo
stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita ed
indicata nel prospetto allegato, nel quale sono altresì
riportate tutte le altre condizioni economiche applicate
al rapporto.
2) I rapporti di dare ed avere relativi al conto corrente,
sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con
identica periodicità trimestrale (e cioè fine marzo,
giugno, settembre e dicembre di ogni anno), portando
in conto - con valuta data di regolamento
dell'operazione - gli interessi e le commissioni nella
misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e
simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed
eventuali altre, nonché applicando le trattenute fiscali di
legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così
calcolato produce interessi secondo le medesime
modalità.
Il Correntista accetta espressamente la sopra indicata
capitalizzazione degli interessi.
3) Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva
del conto produce interessi nella misura pattuita fino
alla data di estinzione del debito; su questi interessi
non è consentita la capitalizzazione periodica, fatto
salvo il disposto
dell'art. 1283 Codice Civile (2)
4) Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura
di credito e di altra sovvenzione, ad ognuna delle parti è
sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento
di tutto quanto sia comunque dovuto.
Recesso dal contratto di conto corrente
5) Il cliente e la Banca hanno il diritto di recedere, in
qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta e con il
preavviso di 1 giorno, dal contratto di conto corrente e/o
dalla inerente convenzione di assegno nonché di esigere il
pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Per il
recesso nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte si
applica la disciplina di cui all’art.11, c.1.
Resta ferma la disciplina di cui all’art. 7 in tema di apertura
di credito.
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.
6) Qualora il Correntista rivesta la qualifica di consumatore
ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005 (3) la
Banca potrà recedere dal contratto di conto corrente e/o
dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento
con preavviso di 7 giorni ovvero, in presenza di giustificato
motivo, con preavviso di 1 giorno.
Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte –
imputazione dei pagamenti
7) Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in
particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di
fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione in via solidale e indivisibile anche per i suoi eventuali aventi
causa a qualsiasi titolo.
8) Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca,
il Correntista ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1193, comma 1 Codice Civile (4) – nel momento del
pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di
tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all’art.
1193, comma 2 Codice Civile (4) – i pagamenti effettuati dal
Correntista o le somme comunque incassate da terzi ad
estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni
Comma 2
La banca, che effettua sul conto del correntista operazioni
di "addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura
periodica del conto. Il termine della chiusura è stabilito dal
contratto. Al momento della chiusura periodica la banca
effettua il calcolo degli interessi, delle commissioni, delle
spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo
risultante produce interessi secondo le stesse modalità.
Comma 3
Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente,
sulla somma che costituisce il saldo definitivo del conto si
calcolano gli interessi nella misura concordata nel
contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati resta
invariata e su di essa), su questi interessi cessa il
meccanismo di capitalizzazione periodica, fatta salva la
previsione di legge (art. 1283 codice civile)
Comma 4
Se non esiste diverso accordo e salvo in caso di apertura
di credito, ognuna delle due parti contraenti ha sempre il
diritto di pretendere il pagamento di tutto quanto sia
dovuto.
Commi 5 e 6
La facoltà di recedere dal contratto di conto corrente e/o
dalla convenzione di assegno è accordata sia alla banca
che al correntista. Recesso dal contratto significa chiusura
del conto e pagamento di quanto dovuto. Chi vuole
recedere deve darne comunicazione preventiva e scritta
all'altra parte. Il termine del preavviso è stabilito dal
contratto (in modo più favorevole per il cliente, nel caso
questi rivesta la qualifica di consumatore) . Il recesso
dalla
convenzione
d'assegno
non
implica
necessariamente recesso dal contratto di conto corrente.
Comma 7
Per i debiti del cliente (dei clienti in caso di cointestazione)
verso la banca, in particolare per concessione di fido,
sono chiamati a rispondere coloro che succedono al
debitore principale (es. in caso di morte gli eredi o per
accordo o contratto i nuovi soci di una società di persone).
SOLIDARIETA': il creditore può chiedere il pagamento
dell'intero suo credito a ciascuno dei coobbligati, senza
tenere conto della ripartizione del debito per quote. Il
debitore che paga ha diritto di rivalersi sugli altri per la
restituzione della rispettiva quota.
INDIVISIBILITA': consente alla banca, in caso di morte di
un condebitore, di poter pretendere da ciascun erede
l'intero pagamento del credito senza che debba operarsi
la divisione in tante quote quanti sono gli eredi.
Comma 8
In caso di pluralità di crediti della banca verso il cliente,
quando quest'ultimo effettua un pagamento che non
estingue tutti i debiti, può dichiarare quale debito vuole
soddisfare. In mancanza di tale indicazione (e con tale
previsione contrattuale), la banca - in deroga all’articolo
1193 del codice civile -, sceglie a quale debito imputare il
pagamento o eventuali somme incassate da terzi. Di ciò
dovrà dare informazione al cliente.
IMPUTAZIONE: l’Art. 1193 del codice civile prevede che
se il debitore quando paga non specifica quale dei suoi
debiti vuole soddisfare, il pagamento, andrà utilizzato,
secondo un criterio di priorità, imputando le somme dando
priorità al debito scaduto, poi al debito meno garantito;
successivamente al debito più oneroso per il debitore ed
assunte dal Correntista medesimo, dandone comunicazione
a quest’ultimo.
in fine al debito più antico.
NORME DI LEGGE
(1) Il testo dell’articolo 8 si connette alle disposizioni di cui alla delibera 9 febbraio 2000 del
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ed in particolare agli artt:.
* Art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000:
“Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le
periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime
modalità.
Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi creditori e debitori.
Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente
stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Art. 6, delibera CICR 9 febbraio 2000:
“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo
l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi
e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene
inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non
sono specificamente approvate per iscritto”.
(2) art. 1283 del Codice Civile
“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della
domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si
tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.”
(3) si veda il commento all’art. 6
(4) Art. 1193 Codice Civile:
"Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga,
quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più
debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il
debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono,
l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".
Art. 9 – Approvazione estratto conto
1) L'estratto conto è inviato dalla Banca, anche in
adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 Codice Civile
(1), con la periodicità indicata dal correntista nel contratto
di conto corrente, entro il termine di 30 giorni dall’ultimo
giorno del periodo di tempo prescelto. 2) Trascorsi 30
giorni dalla fine del periodo di riferimento dell’estratto
conto, il Correntista, che non abbia ricevuto l’estratto conto,
dovrà darne comunicazione scritta entro i successivi 30
giorni allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto
di conto corrente, ai fini di un ulteriore invio.
3) Salvo quanto previsto al successivo comma 4,
trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli
estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per
iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si
intenderanno approvati dal Correntista.
4) Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni
o duplicazioni di partite, il Correntista può esigere la
rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento
con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od
omessi entro il termine di prescrizione ordinaria (dieci anni)
decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto;
siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il
cliente. Entro il medesimo termine di dieci anni ed a
decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può
ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti
accreditamenti, con facoltà di eliminare la partita dal conto;
in particolare, la Banca potrà procedere, in qualunque
momento e senza necessità di preventiva autorizzazione,
all’addebito in conto delle eventuali somme accreditate al
Correntista che risultino non dovute o di pertinenza di terzi,
dandogliene tempestiva comunicazione scritta.
5) Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 3 e 4,
gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate
della Banca per conto del Correntista dovranno essere
fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della
comunicazione di esecuzione, per lettera o
telegramma, a seconda che l’avviso gli sia stato dato
per lettera o telegramma. Trascorsi sessanta giorni
dalla ricezione, l’operato della Banca si intenderà
approvato. (2)
Comma 3
Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'estratto
conto che la banca invia periodicamente al correntista con
le annotazioni dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si
ritiene approvato nel termine di 60 giorni dalla data del
ricevimento salvo che il correntista non inoltri alla banca un
reclamo scritto.
Comma 4
Se c'è stato un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o a
debito, un errore di calcolo, omissioni o duplicazioni di
partite, il cliente o la banca possono ottenerne la
correzione entro 10 anni dalla data di ricevimento
dell'estratto conto; la Banca ha la facoltà di rettificare gli
errori, dandone tempestiva comunicazione al cliente
Comma 5
Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 , quando il
correntista incarica la banca di effettuare un'operazione
per suo conto la banca deve dargli comunicazione
dell'effettivo adempimento dell'incarico. L'eventuale
reclamo del correntista in relazione alle operazioni
eseguite dalla banca deve avvenire entro il termine fissato
dal contratto. Se la contestazione non perviene entro il
termine pattuito di sessanta giorni, nessuna rimostranza
potrà più essere mossa dal correntista
NORME DI LEGGE
(1) Art. 1713 del Codice Civile:
"Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha
ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve
rispondere per dolo o colpa grave.
(2) La formulazione di cui al quinto comma si fonda sull'art. 1712 cod. civ. per cui: "Il mandatario
deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo
superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il
mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato".
Art. 10 – Conto non movimentato
1) Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un
anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro
258,23 (euro duecentocinquantotto/23), la Banca cessa di
corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di
gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto, fatta
salva l'applicazione delle disposizioni tributarie tempo per
tempo vigenti.
2) Ai fini del comma precedente non si considerano
movimenti,
ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi
previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le
operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad
esempio, l’accredito di interessi ed il recupero delle spese)
ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
La previsione è a tutela del correntista, per evitare che –
vista l’esiguità del saldo creditore – l’applicazione delle
condizioni economiche pattuite determini una progressiva
erosione del saldo stesso.
Art. 11 - Cointestazione del rapporto con facoltà
di utilizzo disgiunto
1) Quando il conto è intestato a più persone le
medesime, salvo contraria pattuizione scritta, sono
facoltizzate a compiere separatamente tutte le
operazioni, con piena liberazione della Banca anche
nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di
disposizione separata sul conto può essere modificata
o revocata solo su conformi istruzioni impartite per
iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata
su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà
avvertirne tempestivamente gli altri.
2) I Cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti
della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a
creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un
solo cointestatario, e, in particolare, per le obbligazioni
derivanti da concessioni di fido.
3) Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire
di uno dei cointestatari del conto con facoltà di utilizzo
disgiunto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto
di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo
conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però
tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale
rappresentante dell' incapace.
4) Nei casi di cui al precedente comma la Banca deve
pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli
eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace,
quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione
anche solo con lettera
raccomandata indirizzata allo
sportello presso il quale risulta acceso il conto.
L’opposizione diviene efficace nel termine massimo di
sette giorni lavorativi dal suo ricevimento da parte di detto
sportello; l’opponente è tenuto a dare comunicazione
dell’opposizione ai cointestatari.
5) Per tutta la restante disciplina in tema di rapporti
cointestati, con facoltà di utilizzo sia disgiunto che
congiunto, si rinvia alle altre disposizioni di cui al presente
contratto.
Comma 1
Se il rapporto con la banca è cointestato, si prevede che
(come solitamente avviene) i cointestatari, salvo diversa
disposizione,
possano
compiere le operazioni
separatamente, cioè ognuno da solo ma con effetto su tutti.
E' sempre possibile passare da questa "disposizione
separata" alla "disposizione congiunta", o viceversa,
purché venga data da tutti apposita comunicazione scritta
alla banca. Solo l'estinzione del rapporto (come
contrattualmente previsto) può essere effettuata anche da
un solo cointestatario, il quale ha però l'obbligo di informare
subito gli altri.
Comma 2
OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione è "in solido” o
“solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire
una medesima prestazione. In forza del vincolo di
solidarietà il creditore (cioè la banca) può chiedere
l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei
debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o
coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri
condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono
essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di
loro spettanza.
Comma 3
Se muore uno dei cointestatari, hanno facoltà di disporre
del rapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e tutti
insieme gli eredi del deceduto. Così come se uno dei
cointestatari perde la capacità di agire, può compiere atti di
disposizione, separatamente rispetto agli altri cointestatari,
il legale rappresentante dell’incapace.
Comma 4
Quando sia venuto meno uno dei cointestatari (per morte o
per perdita di capacità di agire) ciascuno degli aventi diritto
si può opporre alla facoltà di disposizione separata del
rapporto. In questo caso la banca deve pretendere che
ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi
gli eredi o il legale rappresentante dell'incapace.
Il contratto prevede un termine di sette giorni lavorativi per
l’efficacia dl tale opposizione e l’impegno di chi si oppone di
avvertire gli altri cointestatari
Art.
12–
Effetti
del
recesso
e
della
compensazione sull’esecuzione degli ordini e
sul pagamento degli assegni
Recesso
1) Qualora la Banca receda dal contratto di conto
corrente e dalla inerente convenzione di assegno, essa
non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare
gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il
recesso è divenuto operante a norma dell'art. 8. Ove il
recesso riguardi solamente la convenzione di assegno
la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con
data posteriore a quella sopra indicata.
2) Qualora il Correntista receda dal contratto di conto
corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al
comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini
ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore
a quella in cui il recesso è divenuto operante con la
comunicazione di recesso di cui all’art. 8; ove il
recesso riguardi solamente la convenzione di assegno
la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con
data anteriore a quella ora indicata.
3) Il cliente nell’esercitare il diritto di recesso dal contratto
può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie
esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli
assegni tratti – comunicare allo sportello della Banca
presso il quale è intrattenuto il rapporto un termine di
preavviso maggiore di quello indicato all’art. 8, ovvero
indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende
siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al
momento in cui il recesso medesimo è diventato operante.
4) L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni
di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca
entro i limiti della capienza del conto.
5) In caso di recesso da parte della Banca dall'apertura del
credito, il Correntista è tenuto a costituire senza ritardo i
fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima
del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali
non sia decorso il termine di presentazione.
Compensazione
6) Qualora la Banca si avvalga della compensazione di
legge di cui all’art. 6 comma 3, essa non è tenuta a
pagare gli assegni tratti o presentati con data
posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto della
intervenuta compensazione, sia venuta meno la
provvista.
7) Qualora la Banca operi la compensazione per crediti
non liquidi ed esigibili, prevista dall’art.6 comma 4
essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta
meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con
data posteriore al ricevimento da parte del Correntista
della comunicazione dell’intervenuta compensazione.
8) In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della
Banca, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili,
prevista dall’art.6 comma 4, si intende operata al momento
stesso della ricezione da parte del Correntista della
comunicazione di recesso.
9) Nei casi previsti dai precedenti commi 6 e 7 il cliente è
tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il
pagamento degli assegni tratti con data anteriore
all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora
spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a
debito dei quali la compensazione medesima si è verificata
e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la
disponibilità.
Resta inoltre fermo quanto previsto al precedente comma
5.
10) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
Comma 1
Se la banca ha chiuso il conto, dandone previa
comunicazione al correntista, non è tenuta ad eseguire gli
ordini di pagamento successivi alla data in cui, decorso il
termine di preavviso, il recesso è operante.
Comma 2
Se il correntista ha chiuso il conto, dandone previa
comunicazione alla banca, questa non deve eseguire gli
ordini di pagamento, pur se disposti con data precedente,
ricevuti successivamente alla data in cui, decorso il termine
di preavviso, il recesso è operante.
Comma 3
In deroga al comma 5 dell’art. 8 ed al comma 2 del
presente articolo, è possibile per il correntista comunicare,
per iscritto alla banca, un
termine di preavviso maggiore. In questo caso potrà
indicare alla banca stessa gli ordini che devono essere
onorati, purché disposti in data precedente a quella in cui il
recesso è divenuto operante.
Comma 5
Se la Banca recede dall’apertura di credito concessa a
valere su conto corrente, il correntista è tenuto a costituire
senza ritardo i fondi necessari per pagare gli assegni
emessi prima del ricevimento della comunicazione di
recesso, dei quali non sia ancora decorso il termine di
presentazione.
TERMINE DI PRESENTAZIONE – E’ il termine temporale
previsto dalla legge assegno per la presentazione degli
assegni bancari per il pagamento
Comma 6
Quando la banca ha un credito verso il cliente che sia
determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo
stesso, sul conto corrente (o altro deposito) che il cliente ha
aperto presso la stessa banca (qualunque sia l’agenzia, la
filiale o la dipendenza) c’è disponibilità –o in ogni caso la
banca detiene delle somme del cliente- le norme di legge
consentono alla banca di soddisfarsi da sola incamerando
le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della
banca si estingue, in tutto o in parte.
Comma 7
La banca si riserva la possibilità di compensare il suo
credito pur se non ancora determinato (liquido) e non
ancora scaduto (esigibile), qualora il cliente venga a
trovarsi in una situazione di insolvenza. Tale insolvenza
può essere determinata dal mancato pagamento di un
debito a scadenza, da inadempienze e morosità nei
confronti di soggetti diversi dalla banca, dall’aver
determinato, per sua volontà, la diminuzione delle garanzie
che aveva dato alla banca (es. vendita di un immobile di
proprietà) o dal non aver prestato le garanzie che aveva
promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione).
Comma 8
Anche in questo caso – come abbiamo visto all’art. 7 – il
contratto contiene alcune disposizioni in tema di apertura di
credito: la disposizione precisa che in caso di recesso della
Banca dall’apertura di credito stessa, la compensazione
volontaria di cui all’art. 6, comma quarto, si intende
compiuta nel momento in cui il correntista riceve la
comunicazione di recesso della Banca.
nei casi di conti intestati a più persone.
Comma 9
Analogamente a quanto indicato al comma 5, il correntista
è tenuto a costituire senza ritardo i fondi necessari per
pagare gli assegni emessi prima della compensazione,
dei quali non sia ancora decorso il termine di
presentazione.
Art. 13 – Modifica norme e condizioni
1) Come previsto dall’art. 118 del Decreto Legislativo
385/1993, la Banca, qualora sussista un giustificato
motivo, potrà modificare – anche in senso sfavorevole
al Correntista – le norme che disciplinano il presente
contratto e le condizioni economiche applicate,
dandone comunicazione al Correntista con un
preavviso di trenta giorni. La comunicazione, che
conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di
modifica unilaterale del contratto”, sarà validamente
effettuata in forma scritta, anche inserita in estratto
conto, all’indirizzo indicato dal Correntista.
In alternativa, e con l’accordo del Correntista, la
comunicazione potrà essere effettuata mediante altro
supporto
durevole
utilizzando
tecniche
di
comunicazione a distanza. La modifica si intenderà
approvata ove il Correntista non dovesse recedere dal
contratto entro sessanta giorni. Il recesso non è
soggetto a spese e, in sede di liquidazione del
rapporto, il Correntista ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
2) In caso di variazione della normativa richiamata al
comma precedente, si applicheranno le disposizioni
tempo per tempo vigenti.
Comma 1
La facoltà per la Banca di modificare le clausole del
contratto è subordinata alla sussistenza di un giustificato
motivo, cioè di un evento estraneo alla volontà della Banca
stessa che comporta la necessità di procedere alla suddetta
modifica; è inoltre oggetto di preavviso di trenta giorni,
riconosciuti al cliente al fine di consentirgli se proseguire nel
rapporto o esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso,
da esercitarsi entro 60 giorni, verranno applicate, in sede di
liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente
praticate.
NORME DI LEGGE
(1) Art. 118, D.Lgs. n. 385/1993:
"1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i
prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata
espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta
di modifica unilaterale del contratto’, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende
approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso,
in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente
articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non
recare pregiudizio al cliente".
Art. 14 – Esecuzione incarichi conferiti dalla
clientela
1) La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal
Correntista nei limiti e secondo le previsioni contenuti nel
presente
contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo,
essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto dandone
tempestiva comunicazione al Correntista.
2) In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca
determina le modalità di esecuzione degli incarichi con
diligenza adeguata alla propria condizione professionale
e, comunque, tenendo conto degli interessi del Cliente e
della natura
degli incarichi stessi.
3) In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla
facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 Codice Civile (1) , è
comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1717 Codice Civile (2) , a farsi sostituire nell'esecuzione
dell'incarico da un proprio corrispondente anche non
bancario.
4) II Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell' art.
1373 Codice Civile (3) , l'incarico conferito alla Banca
finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di
esecuzione,
compatibilmente
con
le
modalità
dell'esecuzione medesima.
5) Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America e in
altri paesi in cui le Banche danno corso alle relative
istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla
denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro,
qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare
dall’eventuale errato pagamento determinato dalla
inesatta indicazione del codice da parte del Correntista
resta a completo carico dello stesso.
E’ inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento
gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in
relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse
opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione
degli ordini dipendente da
inesatta indicazione del codice da parte del Correntista; a tale
fine la Banca è tenuta a fornire al cliente copia della richiesta di
rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.
Comma 1
La banca è obbligata ad eseguire tutti gli incarichi che
formano oggetto del contratto concluso con il cliente, salvo
che ricorra un giustificato motivo che la costringe a non
accettare l'incarico. In tal caso deve subito darne
comunicazione al cliente.
Comma 2
La banca si impegna ad eseguire gli incarichi che il cliente
le affida in modo tale che siano rispettati gli interessi del
cliente. La banca, in assenza di particolari istruzioni, dà
corso agli incarichi del cliente decidendo autonomamente le
modalità di esecuzione, sempre tenendo conto degli
interessi del correntista.
Comma 3
La banca può delegare ad altri l'esecuzione dell'incarico che
il cliente le ha affidato (altre banche oppure società che
svolgono dei servizi), ma il cliente non deve trarre alcun
pregiudizio da tale sostituzione. Il cliente, in caso di
disservizi, può far valere i suoi diritti nei confronti del
delegato ma la banca resta responsabile per le istruzioni
date al sostituto, e per l’eventuale incauta scelta del
sostituto.
Comma 4
Il cliente può revocare l'incarico affidato, purché la banca
non lo abbia già eseguito o non abbia iniziato ad eseguirlo.
Comma 5
BONIFICO:
ordine di pagamento con il quale il correntista dà istruzioni
alla banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente,
una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate
bancarie.
Poiché nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errata
indicazione del codice di conto, pur in presenza di una
corretta denominazione del beneficiario, può determinare un
errore nel pagamento, qualsiasi inconveniente determinato
da tale inesatta indicazione resta a carico del correntista. In
relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di
risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la
banca può addebitare al suo correntista gli importi richiesti
fornendo copia della richiesta di rimborso.
NORME DI LEGGE
(1) Art. 1856 del Codice Civile
"La banca risponde secondo le regole del mandato, per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal
correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può
incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente".
(2) Art. 1717 del Codice Civile
"Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi
autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della
persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario
risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario".
(3) Art. 1373 del Codice Civile
"Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere
esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche
successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di
esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto
quando la prestazione è eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario".
Art. 15 – Legge applicabile - foro competente
1) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
2) Per ogni controversia che potesse sorgere tra il
Correntista e la Banca in occasione o in dipendenza del
presente rapporto, il Foro competente per le azioni
promosse dal Correntista è esclusivamente quello della
sede legale della Banca e, cioè Roma.
La Banca ha, invece, facoltà di agire nei confronti del
Correntista, a sua scelta, oltre che nel predetto Foro,
anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, come
pure in uno qualunque dei seguenti altri Fori: Firenze,
Macerata, Isernia, Frosinone, Bari, Brindisi, Cagliari,
Sassari.
Qualora il Correntista rivesta la qualità di
“consumatore” ai sensi dell’art. 3 del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (1) o sia persona
fisica
(qualificabile o meno come consumatore) per ogni
controversia è competente il Foro nella cui
circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio
elettivo del Correntista medesimo.
Comma 2
Per ogni controversia che potesse sorgere tra il
Correntista e la Banca, il foro competente è:
· per le azioni promosse dal Correntista, esclusivamente
quello della sede legale della Banca;
· per le azioni promosse dalla Banca, quello della sede
legale della Banca, od anche, uno qualsiasi dei fori
previsti dalla legge..
FORO COMPETENTE
Si fa riferimento al giudice che è competente a decidere
su di una determinata causa
NORME DI LEGGE
(1) si veda la nota n. 2 all’art. 6
Art.16 – Spese e oneri fiscali
Le spese e gli oneri fiscali inerenti il presente contratto sono a carico del Correntista.
Art.17 – Utilizzo in valuta estera del conto
1) E’ consentito utilizzare il conto per operazioni da
effettuarsi nelle valute estere liberamente trasferibili ai sensi
delle normative pro tempore vigenti applicabili a dette
valute.
2) Il Correntista può eseguire i versamenti in banconote di
una valuta estera liberamente trasferibile ed il relativo valore
viene accreditato nel conto denominato nella stessa divisa,
se disponibile, ovvero in conto in altra valuta, indicato dal
cliente, previa conversione al cambio corrente pubblicizzato
dalla Banca negli appositi listini esposti o resi disponibili
all’atto versamento o della negoziazione. Si precisa che,alla
luce del diverso cambio fra banconote estere e la
corrispondente divisa estera scritturale/contabile, il
versamento o il prelevamento da un conto in divisa estera di
banconote estere, ancorché espresso nella stessa divisa del
conto, comporta per la Banca l’effettuazione di
un’operazione di acquisto/vendita di banconote ed una
contestuale operazione di rivendita/riacquisto di divisa
estera (scritturale) ai rispettivi cambi di listino della Banca, o
il pagamento da parte del cliente del suddetto differenziale
di cambio.
3) I bonifici e le rimesse disposti da terzi nelle valute estere
liberamente trasferibili a favore del Correntista sono
accreditati in conto previa conversione nella valuta di
denominazione del conto al cambio corrente reso
disponibile dalla Banca all’atto della negoziazione.
Qualora il Correntista non indichi il conto nel quale
l’accredito deve essere eseguito, detto accredito sarà
effettuato nel conto corrispondente alla divisa in cui è
espressa la disposizione a favore del Correntista medesimo,
se disponibile.
Con analoghe modalità sono altresì regolate tutte le
disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con
qualunque mezzo, ivi compresi gli assegni.
4) Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio
a consegna la Banca si assume unicamente, con esclusione
di ogni diversa obbligazione, l'impegno di mettere a
disposizione del Correntista (a di lui richiesta od a
scadenza) crediti verso banche nel paese dove la valuta
stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle
banche medesime.
Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola
"effettivo" di cui all'art. 1279 Codice Civile (1) sulle
disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi
gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle
valute estere trasferibili. In caso di inadempimento di
tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti
per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è
tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della
disposizione non accetti modalità di pagamento
alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta
disposizione, restando a carico del Correntista ogni
connessa conseguenza.
5) Resta comunque a carico del Correntista ogni
vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da
forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di
autorità emanate in Italia o all'estero, o comunque
derivante da causa non imputabile alla Banca.
Commi 1, 2 e 3
La Banca consente che il correntista effettui operazioni in
valuta estera sia sul conto in euro che su conto nella
stessa o in altra divisa estera. Il cambio viene calcolato
con riferimento al valore della divisa rispetto all’euro al
momento in cui viene eseguita la disposizione. In
particolare si richiama l’attenzione sul fatto che il cambio
della stessa divisa estera varia a seconda che si tratti di
banconote o di moneta scritturale.
MONETA SCRITTURALE - con questa espressione si fa
riferimento a tutte le forme di pagamento che non
prevedono l'uso di contante, come bonifici, assegni, carte
di credito, Bancomat.
Comma 4
La banca non è tenuta all’esecuzione di ordini di
pagamento per cassa in moneta estera disposti dal
cliente con la clausola “effettivo” , per cui il pagamento
avviene normalmente in moneta scritturale o in banconote
euro. (nota il motivo è che la banca non è tenuta ad avere
in cassa banconote nella divisa interessata in misura tale
da poter eseguire il pagamento richiesto).
Qualora il beneficiario non accetti modalità di pagamento
alternative, la banca, in presenza di tale clausola, potrà
rifiutare l’esecuzione della disposizione e resteranno a
carico del cliente le eventuali conseguenze.
Comma 5
La disposizione sottolinea che il cliente può sopportare le
conseguenze di situazioni non imputabili alla Banca
(forza maggiore, caso fortuito, disposizioni emanate da
autorità)
NORME DI LEGGE
(1) Art. 1279 del Codice Civile
“La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale
nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza
dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta”.
Art.18) - Operatività presso altre banche del
Gruppo UniCredit
1) Il Correntista ha la possibilità di effettuare le principali
operazioni di sportello a
valere sul proprio conto corrente (operazioni di versamento
e prelevamento in
conto corrente, ordini di bonifico
e giroconto con addebito del conto corrente, altri ordini di
pagamento con addebito in conto corrente, richieste di
emissione di assegni circolari con addebito del conto
corrente) non solo presso le Agenzie della Banca ma anche
presso le Agenzie di UniCredit Banca S.p.A. e Banco di
Sicilia S.p.A..
2) Per procedere all’operatività sopra indicata il Correntista
deve comunicare il numero del conto corrente ed esibire un
documento d’identità valido.
3) L’operatività di cui sopra è regolata dalle medesime
condizioni contrattuali ed economiche relative alle
operazioni presso la Banca, pattuite nel presente contratto o
modificate successivamente.
Commi 1 e 2
Il cliente, dietro presentazione di un proprio documento di
riconoscimento e comunicazione del proprio numero di
conto corrente, può effettuare le principali operazioni di
sportello anche presso tutte le Agenzie della Banca, ma
anche presso le Agenzie di UniCredit Banca di Roma
S.p.A. e Banco di Sicilia S.p.A.
Le operazioni ammissibili, con regolamento in conto
corrente, sono:
-versamenti
-prelevamenti
-bonifici
-giroconti
-ordini di pagamento
-emissione assegni circolari
Commi 3
Le operazioni effettuate presso le altre banche del Gruppo
UniCredit sono regolate dalla medesime condizioni
contrattuali ed economiche.
Dichiariamo che questo contratto è da noi stipulato per scopi

estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta

inerenti all’attività imprenditoriale o professionale svolta
e che perciò

rivestiamo

non rivestiamo
la qualifica di consumatore di cui all’art. 3 del Decreto
Legislativo n. 206/2005.
Con la formulazione sopra riportata il correntista dichiara
se agisce o meno quale consumatore ai sensi di legge, il
che – come abbiamo visto nel commento di alcuni articoli
(quale ad esempio quello sul foro competente) incide sulla
disciplina applicabile al contratto di conto corrente.
Le facoltà di disposizione sul conto verranno esercitate (per
l’ipotesi di cointestazione del rapporto):

congiuntamente

con
firma
abbinata
tra
________________________________
La formulazione sopra riportata riguarda l’approvazione
specifica da parte del correntista (seconda firma) delle
c.d. clausole vessatorie, cioè delle clausole che
determinano a svantaggio del cliente uno squilibrio dei
diritti e degli obblighi previsti dal contratto e per le quali, in
relazione alla loro importanza, la legge prevede l’obbligo
di una specifica approvazione da parte del cliente
medesimo, in modo che su di esse sia richiamata
l’attenzione.
Richiediamo l’invio dell’estratto conto con periodicità
__________________________________________
Eleggiamo domicilio, ai fini dell’invio della corrispondenza di
cui all’art.3, commi 1 e 2, in
________________________________________________
_____
(l’elezione di domicilio è necessaria solo qualora la
corrispondenza debba essere inviata ad un indirizzo diverso
da quello della residenza oppure in caso di più intestatari).
Data ________________________________
Firma/e _____________________________
Firma/e _____________________________
Dichiaro/dichiariamo di aver soffermato la mia/nostra
particolare attenzione sulle seguenti clausole delle "NORME
CHE
REGOLANO
I
CONTI
CORRENTI
DI
CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI" che
approvo/approviamo specificatamente ad ogni effetto di
legge.
Art. 2 - c. 5, 6, 7, revoche e modifiche rappresentanza; c. 8,
responsabilità operato del delegato; c. 9, capacità del
rappresentante e del rappresentato, deroga all’art. 1389, c.
1, Codice Civile;
Art. 5 - c. 4 e 10, facoltà della Banca di stornare assegni e
titoli versati;
Art. 6 - diritto di pegno, ritenzione e compensazione;
Art. 7 - c. 4, 5 e 10, facoltà di recesso dall’apertura di credito
e termine per il pagamento con preavviso anche di un
giorno;
Art. 8 - c. 1, 2 e 3, capitalizzazione degli interessi a seguito
della chiusura periodica e della chiusura definitiva; c. 5 e 6,
recesso unilaterale; c. 8, imputazione dei pagamenti;
Art. 9 - c. 3 e 5, termini per l'impugnazione dell'estratto
conto;
Art. 11 - c. 1, operatività disgiunta dei cointestatari in
assenza di diversa pattuizione;
Art. 12 - c. 1, 2, 6 e 7, effetti del recesso e della
compensazione sugli ordini già impartiti e sul pagamento
degli assegni;
Art. 13 - facoltà della Banca di modificare le norme e le
condizioni economiche del rapporto;
Art. 15 - foro competente e deroga di competenza
giudiziaria;
Art. 16 - spese ed oneri fiscali;
Art. 17- c. 4 e 5, impegno a non apporre la clausola effettivo
di cui all'art. 1279 Codice Civile; cause non imputabili alla
Banca;
Data__________________________
Firma/e ________________________
Firma/e ________________________
RESPONSABILITA'
SOLIDALE
DEI
SOCI
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - RINUNCIA AL
BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE
Noi sottoscritti soci illimitatamente responsabili della
società,
_____________________________________
dichiariamo, ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, che
qualunque obbligazione assunta nei confronti della
Banca dalla predetta società a qualsiasi titolo e causa,
deve intendersi assunta anche da noi soci direttamente
e in via solidale, pur se la società, scaduto il termine di
validità, venisse prorogata senza formalità di legge.
Conseguentemente riconosciamo alla Banca di
escutere ciascuno di noi anche senza preventiva
escussione del patrimonio sociale, rimossa fin d'ora
ogni e qualsiasi eccezione al riguardo.
Data ____________________
Firma/e ________________________
Firma/e ________________________
(*) per i soci illimitatamente responsabili
Chi è creditore di una società di persone può agire nei
confronti dei soci illimitatamente responsabili solo dopo
aver agito verso la società, aggredendone il patrimonio.
Con la firma della dichiarazione sopra riportata, i soci
rinunciano al c.d. beneficio di tale escussione preventiva
del patrimonio sociale e quindi riconoscono di poter
essere immediatamente richiesti di onorare i debiti dei
quali rispondono.
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CONTRATTO SPIEGATO