CONTRATTO SPIEGATO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA PARTE PRIMA - Considerazioni di carattere generale Il “conto corrente" è il contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente (esecuzione di pagamenti e riscossioni) custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità del cliente stesso. La banca provvede ad accreditare ed addebitare al conto del cliente somme riferite ad esempio: a versamenti di denaro o assegni, a bonifici, a concessioni di credito piuttosto che al pagamento di assegni, all’esecuzione di bonifici, all’addebito delle utenze. Al cliente è periodicamente inviato l’estratto conto, che è un prospetto contenente la registrazione delle su descritte operazioni, sia in dare sia in avere, l’evidenziazione dei relativi conteggi e la determinazione del saldo del periodo. La stipula di un contratto di "conto corrente bancario", detto anche "conto corrente di corrispondenza", avviene mediante la sottoscrizione da parte del cliente di un modulo contenente una serie di clausole contrattuali già predisposte dalla Banca Clausole contrattuali: sono le singole pattuizioni che, riunite insieme, formano il regolamento contrattuale. Sono predisposte dalla Banca, che poi le utilizza nei suoi rapporti con i clienti (contraenti deboli) i quali, sottoscrivendo il contratto, aderiscono ad un accordo le cui regole sono state prestabilite dalla Banca stessa (contraente forte). L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), nella sua attività di consulenza alle banche, suggerisce clausole che costituiscono una traccia priva di ogni valore vincolante o di raccomandazione. Ciascuna banca può avvalersi o meno di tali suggerimenti apportando tutte le modifiche che riterrà opportune. Alcune delle Norme che regolano il contratto di conto corrente sono modelli di clausole contrattuali concordate dall'ABI con le associazioni dei consumatori (che partecipano al tavolo di lavoro avviato con il protocollo d'intesa del 23/12/97), sulla base di una traccia dettagliatamente discussa e definita tra le parti. Consumatore: una persona fisica che agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La conclusione del contratto consente l’accesso ai servizi di conto corrente bancario. I rapporti della banca con il cliente sono disciplinati dal contratto, e tutto ciò che il contratto non prevede è disciplinato dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal codice civile. Le principali norme che regolano i rapporti tra banca e clientela sono il codice civile, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto legislativo 1/9/93 n.385); il codice in materia di privacy (decreto legislativo 196/03), la normativa antiriciclaggio (legge 197/91), la legge antiusura (legge 108/96) Per quanto riguarda gli usi, va ricordato che sono nulle, per legge, le clausole che rinviano ad essi per determinare: tassi di interesse, prezzi e spese ( ai sensi dell'art. 117, comma 6, Testo unico bancario, sono nulle quelle "clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"). Particolarmente importanti sono le norme del testo unico bancario che impongono alla banca la trasparenza delle condizioni del contratto. A tale scopo nella sua attività la banca deve adottare strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali. I principali sono: • l’avviso contenente le “principali norme di trasparenza”, atto a richiamare l’attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore; • il foglio informativo, contenente informazioni analitiche sulla banca e su: tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell’operazione o del servizio; • la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto; • il “documento di sintesi” delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto. Nel caso in cui sorga una contestazione con la banca, un accordo interbancario, in vigore dal 15/4/93, consente al cliente di poter accedere ad una procedura di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Il cliente deve dapprima rivolgersi all'ufficio reclami della banca. In caso di inerzia o di risposta negativa dell'ufficio reclami, il cliente può presentare entro un anno (che decorre dall’inizio della contestazione all'ufficio reclami) un ricorso scritto all'Ombudsman – Giurì Bancario (che è un organo collegiale composto da 5 membri). Le controversie trattate dall'Ombudsman – Giurì Bancario sono quelle con valore non superiore ai 50.000,00 € ed il procedimento è senza spese per il consumatore. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici trasfrontalieri (per importi non superiori a 50.000,00 €). Ombudsman: nei paesi scandinavi è una figura istituzionale simile al "difensore civico" che provvede a tutelare gli interessi dei cittadini e dei consumatori. Il contratto di conto corrente è composto dalle seguenti parti: * Documento di sintesi: è destinato a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche e costituisce il frontespizio del contratto. * Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi: Si tratta, come detto, dell’insieme delle clausole contrattuali che forma il regolamento contrattuale. * Prospetto delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente. PARTE SECONDA - Commento alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi Qui di seguito è trascritto il testo di ciascun articolo, suddiviso in commi, di seguito al quale sono riportati: - il testo delle norme di legge menzionate nell’ambito di ciascun articolo (o un riferimento a tali norme) - la spiegazione dell’articolo stesso. Nel testo sono contrassegnate con carattere grassetto le c.d. clausole vessatorie. COMMI Sono i paragrafi che compongono un articolo di legge, contrassegnati all’inizio da un numero progressivo es. 1), 2), 3). CLAUSOLE VESSATORIE Sono le clausole che determinano a svantaggio del cliente uno squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto e per le quali, in relazione alla loro importanza, la legge prevede l’obbligo di una specifica approvazione da parte del cliente medesimo, in modo che su di esse sia richiamata l’attenzione. Condizioni e Norme che regolano il contratto di conto corrente Art. 1 – Diligenza della Banca nei rapporti con il cliente – Ufficio reclami 1) Nei rapporti con il cliente, la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta, secondo quanto previsto dall’art. 1176 del Codice Civile; osserva altresì le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e relative disposizioni di attuazione. 2) Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman – Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate nell’apposito regolamento che è disponibile presso tutte le Agenzie della Banca. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito a bonifici transfrontalieri. Contratto Spiegato Art.2 – Firme rappresentanza autorizzate e poteri di 1) Il titolare del conto (di seguito Correntista) ed i soggetti a qualunque titolo autorizzati ad operare nei rapporti con UniCredit Banca S.p.A. (di seguito "Banca") sono tenuti a depositare la propria firma presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto. 2) Il Correntista ed i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo tra le parti – nelle forme consentite dalle leggi vigenti. 3) Il Correntista è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. In difetto, il delegato potrà esercitare ogni facoltà contrattuale esclusa l’estinzione del conto corrente. 4) Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione conferita ad un soggetto a disporre sul rapporto non determina revoca implicita delle autorizzazioni precedentemente conferite ad altri soggetti. 5) Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata oppure la stessa non sia stata presentata a mani dello sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi due giorni lavorativi dal ricevimento, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Il Correntista è tenuto a informare il rappresentante dell’intervenuta revoca e delle modifiche apportate alle sue facoltà. 6) Quando il conto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta, in deroga all'art. 1726 Codice Civile (1), anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari ed il rappresentante revocato. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. 7) Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse da quelle indicate al comma 5, non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa; ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone ed anche se le cause di cessazione siano relative soltanto ad uno dei cointestatari. 8) Il Correntista sarà responsabile nei confronti della Banca dell'operato della persona delegata anche in relazione al risultato contabile del conto, per eventuali disposizioni allo scoperto od eccedenti i limiti del fido, che la Banca intendesse a sua discrezione onorare. 9) Il Correntista, nell'impegnarsi a conferire delega a persone naturalmente capaci, assume a proprio carico ogni responsabilità connessa all'esercizio della delega stessa e ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancanza delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 1389 Codice Civile (2) per la validità delle operazioni compiute dalle persone delegate. Il Correntista assumerà direttamente le Comma 2 Con le parole “nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi” si fa riferimento ad esempio alla firma elettronica. Si tratta di procedura scarsamente in uso al momento; per il tramite di un Ente di certificazione e garanzia, viene attribuito al cliente un codice personale, inserendo il quale vengono caratterizzati gli ordini impartiti. La banca esegue l’ordine una volta che ha verificato la correttezza dei dati utilizzati. Comma 3 Il cliente può autorizzare altre persone ad operare con la banca per suo conto solo per iscritto. L'autorizzazione può riguardare tutte le sue facoltà o parte di esse ad esempio: • emissione di assegni bancari; • versamento di somme o titoli; • prelievo di somme; • disposizioni a favore di terzo; • deleghe di pagamento o riscossione; • altre In assenza di specifiche disposizioni, il delegato può compiere tutte le operazioni, esclusa l’estinzione del contratto. Comma 4 Il cliente può, nel corso del tempo, autorizzare altre persone a rappresentarlo, senza che ciò comporti la revoca dei poteri a chi era stato precedentemente autorizzato, salvo che il cliente non comunichi esplicitamente alla banca che intende revocare le precedenti autorizzazioni. Comma 5 Le facoltà descritte al punto precedente possono essere revocate e modificate da parte di chi le ha concesse e può intervenire la rinuncia di chi era stato autorizzato. In ogni caso la banca deve essere tempestivamente informata con comunicazione scritta. Decorsi due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di variazione da parte della banca, quest'ultima non sarà giustificata se avrà assunto o assolto incarichi su disposizione o a vantaggio del soggetto non più autorizzato, non tenendo conto della variazione intervenuta e comunicata. Le variazioni anche se rese di pubblica conoscenza (contenute in un atto o documento proveniente da una pubblica autorità come una sentenza, assistite dal requisito della "fede pubblica" come gli atti notarili, comunicate a mezzo stampa o altro) hanno effetto soltanto se comunicate in modo idoneo alla banca (lettera inviata per raccomandata o presentata direttamente allo sportello). Comma 6 Se il rapporto con la banca è intestato a più persone, tutti i cointestatari devono nominare per iscritto i soggetti autorizzati ad operare con la banca per loro conto, e sempre per iscritto devono autorizzare le modifiche delle facoltà concesse. Invece, la revoca della facoltà di rappresentanza può essere disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato ad informarne gli altri cointestatari. Comma 7 Le cause di cessazione dei poteri del delegato diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) devono essere comunicate alla banca mediante la notifica notizie relative alle operazioni compiute dalle persone delegate, esonerando la Banca da ogni informativa al riguardo. 10) La Banca, in relazione a determinati soggetti, si riserva di rifiutare il conferimento della facoltà di rappresentanza effettuato dal Correntista o, in un momento successivo, di revocare l’accettazione del conferimento di detta facoltà in precedenza accordata. di un atto o l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ed hanno effetto dalla data della ricezione da parte della banca. Tale disposizione vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone ed anche se le cause di cessazione siano relative soltanto ad uno dei contestatari. Commi 8 , 9 e 10 Il correntista risponde comunque dell’operato della persona che egli ha delegato nel rapporto con la Banca; la Banca non è tenuta ad informare il correntista delle operazioni compiute dal delegato ed ha la facoltà di non accettare la delega conferita dal cliente ad un determinato soggetto. NORME DI LEGGE (1) Art. 1726 del Codice Civile "Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa". (2) Art. 1389 del Codice Civile “ Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura ed al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato. In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.” Art. 3 – Invio della corrispondenza Alla Clientela 1) L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, saranno fatti al Correntista con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. 2) Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. 3) Il Correntista, ovvero ciascun cointestatario in caso di rapporto intestato a più persone, deve sottoscrivere la dichiarazione che si allega al presente contratto, di cui costituisce parte integrante, con la quale indica lo specifico domicilio al quale la Banca invierà un eventuale preavviso di revoca della facoltà di emettere assegni ai sensi del D.Lgs. 507/99 (1); il Correntista, ovvero ciascun cointestatario in caso di rapporto intestato a più persone, dovrà, inoltre, comunicare alla Banca eventuali variazioni del domicilio eletto con dichiarazione sottoscritta direttamente allo sportello ove il rapporto è intrattenuto, ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento allo sportello medesimo o, nel caso di sottoscrizione del contratto di “Banca Telefonica”, mediante dichiarazione telefonica effettuata al Call Center che provvederà alla registrazione della stessa. Alla Banca 4) Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Correntista diretti alla Banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto. 5) Il Correntista curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile. Comma 2 Se gli intestatari del rapporto con la banca sono più di uno, la banca è tenuta ad inviare ogni comunicazione, compresi gli estratti conto, ad uno solo degli intestatari. E gli altri nulla possono eccepire. E' possibile, però, chiedere alla banca che le comunicazioni vengano inviate a tutti gli intestatari (o solo ad alcuni di loro). Per fare questo occorre un accordo scritto tra la banca e gli intestatari del rapporto. In ogni caso le spese (di produzione e di spedizione) sono a carico dei clienti. Comma 3 La normativa sugli assegni prevede che in caso di presentazione di assegno senza fondi, la Banca debba inviare al cliente una comunicazione di preavviso della revoca della facoltà di emettere assegni. In conformità a tale normativa, il comma prevede che il cliente debba indicare l’apposito domicilio per tali comunicazioni. In argomento si veda anche il commento ai commi 1 e 2 del successivo art. 4 NORME DI LEGGE (1) Decreto legislativo 507/99 – si veda il commento ai commi 1 e 2 dell’art. 4 Art. 4 – Convenzione di assegno 1) Il Correntista, ove autorizzato a disporre sul conto a mezzo assegni, è tenuto, salvo diverso accordo scritto, ad utilizzare i moduli per assegni forniti dalla Banca. 2) Il Correntista è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 124 della legge assegni. (1) 3) Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta e, pertanto, resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che potesse derivare dall’inadempimento di tale obbligo. In caso di perdita sottrazione o richiesta di blocco dei moduli suddetti deve darne immediata comunicazione scritta allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto (in caso di sottoscrizione del contratto di “Banca telefonica”, potrà, invece, essere effettuata comunicazione telefonica al Call Center), sia per la segnalazione all’Archivio Informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui al D.Lgs. 507/99 (2) sia al fine di allertarla per il caso di presentazione dei titoli. In caso di furto o smarrimento, detta comunicazione dovrà essere confermata, al più presto, dalla denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Restano fermi gli obblighi di diligenza che competono alla Banca in sede di riscontro degli assegni. Sarà cura del Correntista attivare, comunque, le procedure più idonee per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento dei titoli compilati all’ordine, etc.). 4) La Banca consegna personalmente al Correntista ovvero al soggetto dal medesimo delegato i moduli di assegni; qualora il Correntista ne richieda il rilascio con altre modalità, assume a proprio carico tutti i rischi di trasmissione derivanti dalle modalità suddette. 5) In caso di recesso dalla convenzione di assegno o di revoca della stessa disposta dalla Banca o rilevata nell’Archivio Informatizzato di cui al citato D.lg. 507/99 (2) e, comunque, con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. Analogamente dovrà essere restituito l'eventuale libretto "rappresentativo dei movimenti" per i conti correnti vincolati. Qualora risulti iscritto nell’Archivio Informatizzato ex D.Lgs. 507/99 (2) il soggetto autorizzato dal Correntista ad operare sul proprio conto, la Banca potrà avvalersi della facoltà di recedere dalla convenzione d’assegno nei confronti del Correntista. 6) In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/PagoBANCOMAT in conformità alle Norme che regolano detto servizio, riportate nel relativo contratto sottoscritto dal Correntista, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali assegni ad essa presentati per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto. Qualora, inoltre, pervengano alla Banca contemporaneamente assegni emessi dal Correntista ed addebiti relativi all’utilizzo di carte di credito in suo possesso, la Banca, nei limiti dei fondi disponibili ed a prescindere dalle rispettive date, darà sempre precedenza all’addebito relativo all’utilizzo delle carte. 7) In caso di pluralità dei conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficienti, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista. Il Correntista stesso e gli altri eventuali cointestatari, peraltro, possono, prima della presentazione del titolo, dare Commi 1 e 2 ASSEGNO BANCARIO: E’ un titolo di credito pagabile "a vista" e non un mezzo per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un biglietto-modulo già stampato che la banca consegna al correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni). Il cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non essere interdetto dall'emissione di assegni. I DATI DELL’ASSEGNO BANCARIO: Per svolgere la sua funzione di pagamento l’assegno contiene alcuni dati. I principali, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno bancario; il nome della banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di pagamento e le coordinate bancarie. Altri dati devono essere indicati da chi emette l’assegno e sono: la data e luogo di emissione (cioè il luogo ove l’assegno è dato in pagamento); l’importo in cifre ed in lettere (la somma per la quale l’assegno è emesso); il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del correntista che ha titolo ad emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso correntista. GIRATA: è la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola “non trasferibile”, in questo caso infatti l’assegno è pagabile solo al beneficiario. La girata può essere “piena” se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona a cui favore gira l’assegno, oppure “in bianco” quando il beneficiario pone semplicemente la sua firma. AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI: la convenzione di assegno è l'accordo con cui la banca autorizza il correntista all’emissione degli assegni, impegnandosi a pagare, purché sul conto ce ne sia disponibilità, le somme indicate al beneficiario o successivo giratario, che lo presenta per l'incasso. L’autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall’inizio se la banca non l’ha mai concessa (ad esempio, assegno emesso su conto corrente di altro soggetto). L’autorizzazione può venire meno su revoca della banca a causa del recesso dalla convenzione d’assegno o più in generale dal conto corrente, ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non ne venga fatto il pagamento tardivo nei successivi 60 giorni. In quest’ultimo caso il correntista è iscritto nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n. 507/1999. Dal momento dell’iscrizione il cliente è interdetto all’emissione di assegni su qualsiasi conto corrente bancario o postale, deve restituire subito tutti i libretti in suo possesso e nessuna banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall’iscrizione medesima. Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti all’emissione di assegni, costituisce reato punibile con la reclusione. Comma 3 Il correntista si impegna a custodire con ogni cura gli assegni ed i relativi moduli di richiesta. Se tali moduli vengono rubati o smarriti il cliente, per evitare rischi deve disposizioni per trasferire i fondi, necessari al pagamento del titolo stesso, dal conto sul quale esistono le disponibilità necessarie a quello sul quale l’assegno è stato tratto. 8) Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione salvo il caso di postdatazione, nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di pagamento se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altra banca. 9) La Banca è espressamente autorizzata: * ad addebitare gli assegni tratti dal Correntista indipendentemente dall'ordine della loro emissione e/o della loro presentazione presso lo sportello trattario; * quando richiestane, a comunicare ad altre Banche la esistenza o meno di disponibilità sufficienti al pagamento di assegni tratti dal Correntista, presentati per l’incasso presso le medesime; * qualora le pervenga richiesta anche solo a mezzo fax, ad operare il "blocco dei fondi" in ordine ad assegni presentati presso sportelli diversi da quello trattario, per l'importo relativo, annotare tale blocco presso di sé e a ritenerlo vincolante fino a che l'assegno relativo non pervenga allo sportello trattario, indipendentemente dal fatto che nel frattempo le pervengano altri assegni e che il "blocco dei fondi" effettuato ne impedisca totalmente o parzialmente il pagamento. Le parti attribuiscono alla facoltà così riconosciuta alla Banca il valore e gli effetti del "visto" di cui al disposto dell'art. 4 del R.D. 11/12/1933 n. 1736 (legge sull'assegno). (3) 10) Poiché per motivi di sicurezza le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari, versati dalla clientela, il Correntista si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro. tempestivamente comunicare per iscritto di averne perso la disponibilità fornendo alla banca l’indicazione dei dati identificativi degli assegni; detta comunicazione deve essere confermata dalla denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza. La banca, dopo tale comunicazione, provvede a bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti. DENUNCIA: si può sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio nel caso di furto del titolo. SEQUESTRO: per bloccare un assegno già emesso e successivamente smarrito o rubato si può chiedere il sequestro giudiziale del titolo (occorre incaricare un avvocato). AMMORTAMENTO: per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o distrutto (che non conteneva la clausola "non trasferibile") occorre che il titolo perda completamente efficacia, e che il beneficiario possa ottenere il pagamento dal traente. Ciò avviene attraverso la procedura di ammortamento. Il Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile emette, su ricorso dell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente di ottenerne il pagamento. DILIGENZA: la diligenza è un criterio generale del nostro ordinamento che si riferisce alle regole di correttezza e di perizia che deve osservare chi esegue una prestazione a vantaggio di un altro. Questo criterio generale deve trovare concretezza con il riferimento a determinati soggetti ed a determinate prestazioni. Il grado di diligenza che la banca è tenuta ad osservare nello svolgimento della sua attività è quello adeguato alla sua condizione professionale. Sussiste una responsabilità professionale della banca in caso di imperizia o scarsa diligenza dalle quali sia derivato un danno al cliente. Comma 5 Il comma sottolinea che il venir meno della facoltà di utilizzare gli assegni bancari (per qualsiasi causa, compresa quella connessa con la speciale normativa in tema di assegni senza fondi) il cliente è tenuto a restituire alla banca i moduli non utilizzati. Comma 6 EMISSIONE: attraverso l'emissione dell'assegno, il correntista (traente) incarica la sua banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se l’importo dell’assegno supera i 12.500 € l’assegno deve essere emesso inserendo la clausola di limitata circolazione: “non trasferibile”, che consente l’incasso esclusivamente al beneficiario. Una volta che l’assegno è stato integralmente compilato e firmato dal correntista è bene che sia consegnato subito al beneficiario: esso è infatti un titolo di credito perfettamente valido. PRESENTAZIONE: è il momento in cui il prenditore presenta l’assegno allo sportello bancario su cui è tratto, chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno è obbligato a fare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per il pagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve continuare ad esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente pagato. La banca presso cui il correntista ha il conto, paga gli assegni solo in presenza di sufficiente disponibilità. ACCREDITO: è il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la presentazione all'incasso. Sul conto del correntista che è beneficiario dell'assegno avviene un’annotazione "a credito". ADDEBITO: è il momento in cui sul conto del correntista che ha emesso l’assegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma. Se a causa dei prelievi o dei pagamenti con la carta Bancomat/PagoBancomat compiuti dal correntista successivamente all'emissione dell'assegno, non c'è sul conto corrente sufficiente disponibilità, la banca non paga l'assegno pur se è stato emesso in data precedente a quella dei prelievi con la carta. Se la banca riceve notizia di prelievi o pagamenti con carte di debito dopo la presentazione dell'assegno per il pagamento, ma prima dell’effettivo addebito in conto, non pagherà l’assegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto. Infine, in caso di contemporaneo arrivo di assegni e di addebiti per utilizzi di carte di credito, la Banca darà sempre precedenza a questi ultimi. Comma 7 Nel caso in cui il cliente sia intestatario di più conti, se viene posto all’incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c’è disponibilità, la banca non è tenuta al pagamento anche qualora il correntista abbia disponibilità sugli altri conti. Il correntista e gli altri eventuali intestatari del conto, possono dare incarico alla banca che un determinato assegno venga pagato con somme depositate su altro conto in essere presso la stessa banca, purché tale disposizione sia anteriore alla presentazione del titolo. Comma 9 Il comma contiene alcune pattuizioni in merito al pagamento degli assegni, alla facoltà della banca di rilasciare a terzi il c.d. “benefondi”, (conferma dell’esistenza delle somme necessarie a pagare un assegno) di operare, su richiesta , il blocco dei fondi.. NORME DI LEGGE (1) Art. 124, R.D. 21 dicembre 1933, n.1736 (come modificato dall’art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507): "All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall’emissione di assegni. Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni". (2) Decreto legislativo 507/99 – si veda il commento ai commi 1 e 2 (3) Art. 4 R.D. 21 dicembre 1933, n.1736 “L’assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione d’accettazione apposta sull’assegno bancario si ha per non scritta. Ogni menzione di certificazione, conferma, visto ed ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l’effetto di accertare l’esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione,” Art. 5 – Utilizzo del Conto Movimentazione del conto 1) Salvo espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell’operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Correntista – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposte da terzi a favore del medesimo – sono regolati con annotazioni sul conto. Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (Ri.Ba e RID). 2) L'importo degli assegni bancari e assegni circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile non appena decorsi i termini indicati nel modulo allegato. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale o comunque alla stessa non imputabili, verificatesi presso la Banca medesima, presso società fornitrici di servizi di cui la Banca si avvalga e/o presso corrispondenti anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc). 3) La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilito al precedente capoverso. 4) Qualora la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al comma 2 ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso dei suddetti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art.1829 Codice Civile, (1) ivi inclusa la facoltà di effettuare l’addebito in conto e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo, fermo l’obbligo per la Banca di riconsegnare i titoli insoluti non appena in suo possesso. La Banca potrà effettuare l’addebito dell’insoluto, anche dopo la scadenza dei termini di cui sopra, purché ne abbia dato comunicazione al Correntista entro tali termini. 5) Decorsi i termini di cui al precedente comma 2, resta inteso comunque che la Banca, ovvero la banca trattaria – nel caso di assegni bancari – ovvero la banca emittente – nel caso di assegni circolari -, mantengono il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Correntista per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati. 6) Nel caso di disposizioni RIBA e RID inoltrate per l’incasso dal Correntista valgono le previsioni di cui ai commi precedenti; resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Correntista, prevista al comma 5, spetta alla Banca ed alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l’incasso. Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari 7) L’importo dei titoli diversi dagli assegni bancari e circolari Comma 1 BONIFICO: ordine di pagamento con il quale il correntista dà istruzioni alla banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate bancarie. Comma 2 BANCA NEGOZIATRICE: è la banca incaricata dal portatore dell’assegno di curarne l’incasso. Di norma è quella dove è acceso il suo conto corrente. BANCA TRATTARIA: è lo sportello della banca ove è radicato il conto corrente a debito del quale il correntista ha tratto l'assegno e che pertanto provvede al pagamento. ASSEGNO CIRCOLARE: viene emesso dalla banca a favore di una soggetto determinato per somme delle quali la banca ha già la disponibilità. VERSAMENTO DI ASSEGNI: il cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore, se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante firma sul retro, in assenza della clausola "non trasferibile") può versarli sul conto corrente incaricando la sua banca di curarne l’incasso. Il correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamento potrà utilizzarne le relative somme una volta che le stesse siano rese disponibili (ogni contratto, attraverso il rimando ai moduli allegati, prevede quale è il termine entro cui l'importo dell'assegno versato sarà disponibile sul conto). Per questo si dice che l'assegno viene accreditato "salvo buon fine". SALVO BUON FINE: è una clausola che indica che il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un assegno sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando al modulo allegato). I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore che ne impediscono il rispetto e delle quali i clienti devono essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali (scioperi, danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc....). Comma 3 VALUTA: indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando al modulo allegato allo stesso). Comma 4 La banca può, volta per volta, consentire al correntista di utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. La banca, prima che sia decorso il termine della verifica del buon fine, può addebitare l’importo precedentemente accreditato sul conto del cliente, relativamente agli assegni non pagati da chi li aveva emessi. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la banca che ha consentito al cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del cliente, anche nei confronti del debitore che non ha pagato. (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute o documenti similari, presentati per l’accredito in c/c salvo buon fine, è accreditato con riserva di verifica, e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica e/o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. 8) La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. 9) Qualora la Banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. 10) La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 Codice Civile, e potrà effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto, fermo l’obbligo per la Banca di riconsegnare i titoli/documenti insoluti non appena in suo possesso. Servizio di incasso e di accettazione effetti, documenti ed assegni 11) I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per conto del Cliente sulla base delle norme contenute nell’allegato documento, che sono richiamate anche nelle distinte di presentazione e accompagnamento di volta in volta sottoscritte dal Correntista o da persona dal medesimo autorizzata. Versamenti in conto di assegni ed effetti sull’estero 12) In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri paesi esteri esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il Cedente di assegni o di effetti su detti Paesi, è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. II Cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Comma 5 Decorsi i termini per la disponibilità, la banca (trattaria nel caso di assegni bancari) o emittente (nel caso di assegni circolari), mantiene la facoltà di agire direttamente nei confronti del suo cliente per il rimborso, qualora le somme siano state pagate indebitamente. Comma 6 RID-Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore RIBA-Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore Comma 7 Anche quando il correntista versa sul conto corrente altri ordini di pagamento diversi dall'assegno bancario o circolare (vaglia postali, cambiali) dei quali è il beneficiario, le somme accreditate non sono disponibili se non sono trascorsi i tempi di verifica del buon fine o la banca non ha avuto conoscenza dell'effettivo pagamento da parte del debitore. TITOLO: significa "titolo di credito", cioè documento rappresentativo di un diritto di credito (diritto ad ottenere il pagamento di una somma). Sono titoli di credito: cambiale, tratta, vaglia cambiario, assegno bancario, assegno circolare, vaglia cambiario della Banca d'Italia, assegno di corrispondenza Comma 8 Si veda il commento al comma 3 Commi 9 e 10 Si veda il commento al comma 4 Comma 11 Il contratto di conto corrente riporta in allegato le Norme sui servizi di incasso, che il cliente sottoscrive ed accetta contestualmente alla stipula del conto corrente stesso. Comma 12 L'assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al possessore che li presenta per l'incasso. Nel caso in cui però venga girato un titolo emesso da un correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla banca estera che ha pagato per conto del cliente, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma NORME DI LEGGE (1) Art. 1829 del Codice Civile "Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con clausola <salvo incasso>. In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore". Art. 6 – Diritto di ritenzione ed altre garanzie; diritto di compensazione Diritto di ritenzione ed altre garanzie 1) La Banca è investita di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori dipertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, diretto ed indiretto o cambiario, anche se non liquido ed esigibile e/o assistito da altra garanzia reale e personale, già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati al credito vantato dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. 2) In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto pure se non liquido od esigibile, della Banca medesima verso la stessa persona. Diritto di compensazione 3) Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 4) Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 Codice Civile, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al Correntista. Il Correntista prende atto che non incide sul diritto della Banca di avvalersi della compensazione l’eventuale emissione, da parte del Correntista stesso, di assegni bancari che non siano stati ancora addebitati in conto. 5) Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti che siano intestati solo ad alcuni dei cointestatari del rapporto predetto. 6) La facoltà di compensazione prevista dal comma 4 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005, salvo diverso specifico accordo con il Correntista stesso. La facoltà di compensazione è comunque ammessa per obbligazioni del consumatore derivanti da garanzie prestate ad un soggetto che non riveste tale qualità. Comma 1 La banca si garantisce da eventuali inadempienze del cliente facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa detiene per suo conto. Tale diritto comporta di poter trattenere o di potersi soddisfare sulle somme e le altre attività del cliente che la banca stessa ha ricevuto in deposito e che gestisce (es. titoli a custodia, altri conti correnti, altre attività). La garanzia copre oltre alle attività disponibili in banca all’atto della costituzione del diritto di ritenzione, anche quelle che nel corso del tempo riceverà a favore del cliente. Comma 2 Se il cliente effettua a favore della banca una cessione di credito oppure costituisce un pegno per una determinata ragione, tali garanzie coprono anche ogni altro debito del cliente verso la banca, anche se non scaduto o non esattamente quantificabile. PEGNO: è una garanzia reale che viene data al creditore. Può avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo, ed in caso di inadempienza, con il realizzo del pegno, ha il diritto di farsi pagare dal debitore, con preferenza sugli altri creditori. RITENZIONE: è la facoltà della banca di trattenere titoli e valori del cliente finché questo non adempie le sue obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti presenti del cliente verso la banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o già diversamente garantiti). SALDO: Con la cadenza periodica stabilita nel contratto la banca invia al correntista l'estratto conto con l’elencazione di tutti gli accrediti e gli addebiti del periodo e l’indicazione del saldo alla data. Il saldo è attivo, o creditore, se ci sono somme disponibili sul conto. Il saldo è passivo, o debitore, se in assenza di somme disponibili sul conto, la banca ha anticipato delle somme al cliente (utilizzo del conto con affidamento). La banca ha un credito verso il cliente quando concede un prestito. A titolo esemplificativo l’articolo 6 del contratto elenca le possibili operazioni bancarie che fanno sorgere un credito della banca nei confronti del cliente. C'è un limite ai diritti che la banca può vantare su ciò che detiene per conto del cliente. Il valore massimo entro cui la banca può esercitare i suoi diritti di pegno e di ritenzione è pari a due volte l’ammontare del suo credito verso il cliente. CREDITO LIQUIDO: determinato nel suo ammontare (es. un compenso, una penale, un rimborso quantificato in base alle clausole contrattuali o ad uno specifico accordo); CREDITO ESIGIBILE: del quale si può pretendere l'adempimento (in quanto è scaduto il termine). Comma 3 Quando la banca ha un credito verso il cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul conto corrente (o altro deposito) che il cliente ha aperto presso la stessa banca (qualunque sia l’agenzia) c’è disponibilità o in ogni caso la banca detiene delle somme del cliente- le norme di legge consentono alla banca di soddisfarsi da sola incamerando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della banca si estingue, in tutto o in parte. COMPENSAZIONE LEGALE: i debiti reciproci, che due soggetti vantano l'uno verso l'altro, si estinguono dal momento in cui coesistono e per importi corrispondenti. Comma 4 La banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito pur se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile), qualora il cliente venga a trovarsi in una situazione di insolvenza. Tale insolvenza può essere determinata dal mancato pagamento di un debito a scadenza, da inadempienze e morosità nei confronti di soggetti diversi dalla banca, dall’aver determinato, per sua volontà, la diminuzione delle garanzie che aveva dato alla banca (es. vendita di un immobile di proprietà) o dal non aver prestato le garanzie che aveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione). COMPENSAZIONE VOLONTARIA: la banca ed il cliente attraverso questa clausola contrattuale si accordano preventivamente affinché, in determinate circostanze, la compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale. INSOLVENZA: situazione di dissesto economico; difficoltà economica a far fronte ai pagamenti regolarmente. Al ricorrere di tali situazioni la banca si riserva il diritto di incamerare, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza formalità, le somme (o altre attività) che detiene per conto del cliente. Ma deve darne immediata comunicazione al cliente. Se prima di ricevere la comunicazione relativa all'avvenuta compensazione, il cliente ha emesso un assegno, ritenendo che ci fosse la disponibilità sul conto, tale assegno non verrà pagato per mancanza o insufficienza di fondi (e quindi protestato) ed il cliente non potrà muovere alcuna contestazione alla banca. Comma 5 Se il rapporto per il quale si è verificato un inadempimento è cointestato, la banca può compensare sino alla soddisfazione dell’intero suo credito, nei confronti dei conti e delle attività attinenti anche soltanto ad alcuni dei cointestatari. Comma 6 Se il cliente è un consumatore, nel rispetto delle norme concernenti le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, la banca non può operare la compensazione facoltativa, salvo che ci sia uno specifico accordo negoziato fra le parti e salvo il caso in cui il consumatore garantisca un soggetto non consumatore NORME DI LEGGE (1) Art. 1186 del Codice Civile "Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse". (2) art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005 “Ai fini del presente codice si intende per consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” Art. 7 – Affidamenti in conto corrente Apertura di credito 1) Salvo diversa pattuizione, il Correntista può utilizzare in una o più volte l'importo messogli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. 2) Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca. 3) Gli interessi dovuti dal Correntista alla Banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l’applicazione di quanto disposto dall’art. 8. Recesso dall’apertura di credito 4) la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorchè concessa a tempo determinato, nonchè di ridurla o sospenderla;per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. Per il pagamento degli assegni in caso di recesso dall’apertura di credito si applica quanto previsto al successivo art.12. 5) Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005 (1) , la Banca ha la facoltà di: recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla, di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo (si indica a mero titolo esemplificativo: l'essersi verificati eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente ovvero che influiscano sul rischio della Banca; l'avere il Cliente rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero o l'avere taciuto o dissimulati fatti o informazioni che, se conosciuti avrebbero indotto la Banca a non stipulare il contratto o a stipularlo a condizioni diverse; l'essersi verificati fatti che pregiudicano il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente) dando al Correntista comunicazione scritta ed un termine per il pagamento non inferiore ad un giorno. In ogni altro caso, la Banca potrà recedere dall’apertura di credito, ridurla, sospenderla con un preavviso di 3 giorni, dando al Correntista comunicazione scritta ed un termine per il pagamento di 7 giorni; recedere dall’ apertura a tempo determinato, ridurla o sospenderla con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa, dando comunicazione scritta al Correntista ed un termine per il pagamento non inferiore ad 1 giorno. 6) Eccettuato il caso di recesso senza giustificato motivo da apertura di credito accordata ad un cliente che riveste la qualità di “consumatore”, il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. 7) Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione di recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. 8) Le norme sub 4) e 5) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi Il contratto di conto corrente contiene, qui ed in altri articoli, alcune disposizioni relative all’ipotesi in cui a valere sul conto corrente venga concesso l’affidamento denominato apertura di credito Commi 1 e 2 Salvo diversa pattuizione, l’apertura di credito è a carattere rotativo e consente quindi al correntista di utilizzare in una o più volte l’importo messogli a disposizione e di ripristinare con successivi versamenti la disponibilità a suo favore. L’apertura di credito può essere a tempo indeterminato o a scadenza: in quest’ultimo caso, alla predetta scadenza il Correntista deve procedere al pagamento di quanto dovuto. Commi 4 e 5 La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con preavviso per il pagamento non inferiore ad 1 giorno, dall’apertura di credito, anche se concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Analoga facoltà di recesso spetta al cliente. Nel caso in cui quest’ultimo sia consumatore, la facoltà di recesso della Banca è regolata diversamente, in favore del cliente stesso: in particolare, nel caso di contratto a tempo indeterminato, la disciplina sopra accennata presuppone la sussistenza di un giustificato motivo, diversamente la Banca deve riconoscere un preavviso di 3 giorni ed un termine per il pagamento di 7 giorni; nel caso di apertura di credito a scadenza, la Banca può recedere solo in presenza di una giusta causa. GIUSTIFICATO MOTIVO Evento estraneo alla volontà della Banca che pregiudica il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente o che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali Comma 6 Il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo dell’affidamento, fatto salvo il caso di recesso intimato a consumatore in assenza di giustificato motivo (caso nel quale è previsto un preavviso di 3 giorni) Comma 7 Se, dopo la scadenza dell’affidamento o il recesso, la Banca dovesse dar corso a disposizioni allo scoperto, ciò non significa che la Banca sia impegnata a procedere allo stesso modo anche in seguito né che l’affidamento sia stato ripristinato. Analogamente, un eventuale scoperto consentito dalla Banca oltre il limite del fido non significa che l’ammontare dell’o stesso sia stato elevato Commi 9 e 10 Nel caso di apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute, la Banca ha la facoltà di esaminare preventivamente ed eventualmente non accettare quei documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o che non fossero di suo gradimento Il recesso della Banca dall’apertura di credito utilizzabile per sconto di effetti o per l’accredito salvo buon fine dà alla Banca stessa la facoltà di chiedere l’integrare restituzione dell’ammontare utilizzato, anche se relativo a titoli o documenti non ancora scaduti o dei quali non si conosce l’esito. dalla Banca al Correntista. Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute 9) Qualora l’utilizzazione dell’apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o che non fossero di suo gradimento. Dell’eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al cliente. 10) Nell’ipotesi in cui la Banca receda dall’apertura di credito utilizzabile per sconto di effetti commerciali e/o per l’accredito in conto salvo buon fine, ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti commi. 4 e 5, ed ancorché i titoli ed i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli e documenti. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca , risultassero pagati, le relative somme sono portate a decurtazione dell’importo dal Correntista dovuto ovvero sono tenute a disposizione del medesimo, previo benestare degli eventuali garanti nel caso che questi ultimi siano intervenuti a saldare il debito come sopra risultante. Nello sconto di effetti e di titoli, qualunque ne sia la natura, gli interessi vengono corrisposti anticipatamente ed al Correntista viene accreditato il netto ricavo dell'operazione. In caso di mancato o ritardato pagamento di ogni singolo titolo od effetto, qualora non sia possibile per qualsiasi ragione l'addebito in conto, gli interessi convenzionali dovuti alla Banca dalla data di scadenza del titolo insoluto, maturano sull'importo facciale dello stesso. 11) Il Correntista si riconosce debitore nei confronti della Banca anche di tutte le spese legali eventualmente sostenute per il recupero del suo credito. NORME DI LEGGE (1) si veda il commento all’art. 6 Art. 8 (1) – Chiusura periodica del conto – regolamento degli interessi commissioni e spese – recesso dal contratto di conto corrente – solidarietà obbligazioni 1) Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita ed indicata nel prospetto allegato, nel quale sono altresì riportate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto. 2) I rapporti di dare ed avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con identica periodicità trimestrale (e cioè fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno), portando in conto - con valuta data di regolamento dell'operazione - gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed eventuali altre, nonché applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il Correntista accetta espressamente la sopra indicata capitalizzazione degli interessi. 3) Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita fino alla data di estinzione del debito; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica, fatto salvo il disposto dell'art. 1283 Codice Civile (2) 4) Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito e di altra sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Recesso dal contratto di conto corrente 5) Il cliente e la Banca hanno il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta e con il preavviso di 1 giorno, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Per il recesso nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte si applica la disciplina di cui all’art.11, c.1. Resta ferma la disciplina di cui all’art. 7 in tema di apertura di credito. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. 6) Qualora il Correntista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005 (3) la Banca potrà recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento con preavviso di 7 giorni ovvero, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno. Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte – imputazione dei pagamenti 7) Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione in via solidale e indivisibile anche per i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo. 8) Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Correntista ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1 Codice Civile (4) – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all’art. 1193, comma 2 Codice Civile (4) – i pagamenti effettuati dal Correntista o le somme comunque incassate da terzi ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni Comma 2 La banca, che effettua sul conto del correntista operazioni di "addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura periodica del conto. Il termine della chiusura è stabilito dal contratto. Al momento della chiusura periodica la banca effettua il calcolo degli interessi, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi secondo le stesse modalità. Comma 3 Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano gli interessi nella misura concordata nel contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati resta invariata e su di essa), su questi interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica, fatta salva la previsione di legge (art. 1283 codice civile) Comma 4 Se non esiste diverso accordo e salvo in caso di apertura di credito, ognuna delle due parti contraenti ha sempre il diritto di pretendere il pagamento di tutto quanto sia dovuto. Commi 5 e 6 La facoltà di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno è accordata sia alla banca che al correntista. Recesso dal contratto significa chiusura del conto e pagamento di quanto dovuto. Chi vuole recedere deve darne comunicazione preventiva e scritta all'altra parte. Il termine del preavviso è stabilito dal contratto (in modo più favorevole per il cliente, nel caso questi rivesta la qualifica di consumatore) . Il recesso dalla convenzione d'assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di conto corrente. Comma 7 Per i debiti del cliente (dei clienti in caso di cointestazione) verso la banca, in particolare per concessione di fido, sono chiamati a rispondere coloro che succedono al debitore principale (es. in caso di morte gli eredi o per accordo o contratto i nuovi soci di una società di persone). SOLIDARIETA': il creditore può chiedere il pagamento dell'intero suo credito a ciascuno dei coobbligati, senza tenere conto della ripartizione del debito per quote. Il debitore che paga ha diritto di rivalersi sugli altri per la restituzione della rispettiva quota. INDIVISIBILITA': consente alla banca, in caso di morte di un condebitore, di poter pretendere da ciascun erede l'intero pagamento del credito senza che debba operarsi la divisione in tante quote quanti sono gli eredi. Comma 8 In caso di pluralità di crediti della banca verso il cliente, quando quest'ultimo effettua un pagamento che non estingue tutti i debiti, può dichiarare quale debito vuole soddisfare. In mancanza di tale indicazione (e con tale previsione contrattuale), la banca - in deroga all’articolo 1193 del codice civile -, sceglie a quale debito imputare il pagamento o eventuali somme incassate da terzi. Di ciò dovrà dare informazione al cliente. IMPUTAZIONE: l’Art. 1193 del codice civile prevede che se il debitore quando paga non specifica quale dei suoi debiti vuole soddisfare, il pagamento, andrà utilizzato, secondo un criterio di priorità, imputando le somme dando priorità al debito scaduto, poi al debito meno garantito; successivamente al debito più oneroso per il debitore ed assunte dal Correntista medesimo, dandone comunicazione a quest’ultimo. in fine al debito più antico. NORME DI LEGGE (1) Il testo dell’articolo 8 si connette alle disposizioni di cui alla delibera 9 febbraio 2000 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ed in particolare agli artt:. * Art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000: “Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Art. 6, delibera CICR 9 febbraio 2000: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. (2) art. 1283 del Codice Civile “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.” (3) si veda il commento all’art. 6 (4) Art. 1193 Codice Civile: "Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti". Art. 9 – Approvazione estratto conto 1) L'estratto conto è inviato dalla Banca, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 Codice Civile (1), con la periodicità indicata dal correntista nel contratto di conto corrente, entro il termine di 30 giorni dall’ultimo giorno del periodo di tempo prescelto. 2) Trascorsi 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento dell’estratto conto, il Correntista, che non abbia ricevuto l’estratto conto, dovrà darne comunicazione scritta entro i successivi 30 giorni allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente, ai fini di un ulteriore invio. 3) Salvo quanto previsto al successivo comma 4, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno approvati dal Correntista. 4) Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria (dieci anni) decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il cliente. Entro il medesimo termine di dieci anni ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti, con facoltà di eliminare la partita dal conto; in particolare, la Banca potrà procedere, in qualunque momento e senza necessità di preventiva autorizzazione, all’addebito in conto delle eventuali somme accreditate al Correntista che risultino non dovute o di pertinenza di terzi, dandogliene tempestiva comunicazione scritta. 5) Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 3 e 4, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate della Banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l’avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi sessanta giorni dalla ricezione, l’operato della Banca si intenderà approvato. (2) Comma 3 Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'estratto conto che la banca invia periodicamente al correntista con le annotazioni dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvato nel termine di 60 giorni dalla data del ricevimento salvo che il correntista non inoltri alla banca un reclamo scritto. Comma 4 Se c'è stato un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o a debito, un errore di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente o la banca possono ottenerne la correzione entro 10 anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto; la Banca ha la facoltà di rettificare gli errori, dandone tempestiva comunicazione al cliente Comma 5 Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 , quando il correntista incarica la banca di effettuare un'operazione per suo conto la banca deve dargli comunicazione dell'effettivo adempimento dell'incarico. L'eventuale reclamo del correntista in relazione alle operazioni eseguite dalla banca deve avvenire entro il termine fissato dal contratto. Se la contestazione non perviene entro il termine pattuito di sessanta giorni, nessuna rimostranza potrà più essere mossa dal correntista NORME DI LEGGE (1) Art. 1713 del Codice Civile: "Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave. (2) La formulazione di cui al quinto comma si fonda sull'art. 1712 cod. civ. per cui: "Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato". Art. 10 – Conto non movimentato 1) Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23 (euro duecentocinquantotto/23), la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto, fatta salva l'applicazione delle disposizioni tributarie tempo per tempo vigenti. 2) Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero delle spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. La previsione è a tutela del correntista, per evitare che – vista l’esiguità del saldo creditore – l’applicazione delle condizioni economiche pattuite determini una progressiva erosione del saldo stesso. Art. 11 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto 1) Quando il conto è intestato a più persone le medesime, salvo contraria pattuizione scritta, sono facoltizzate a compiere separatamente tutte le operazioni, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. 2) I Cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, e, in particolare, per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. 3) Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto con facoltà di utilizzo disgiunto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell' incapace. 4) Nei casi di cui al precedente comma la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata indirizzata allo sportello presso il quale risulta acceso il conto. L’opposizione diviene efficace nel termine massimo di sette giorni lavorativi dal suo ricevimento da parte di detto sportello; l’opponente è tenuto a dare comunicazione dell’opposizione ai cointestatari. 5) Per tutta la restante disciplina in tema di rapporti cointestati, con facoltà di utilizzo sia disgiunto che congiunto, si rinvia alle altre disposizioni di cui al presente contratto. Comma 1 Se il rapporto con la banca è cointestato, si prevede che (come solitamente avviene) i cointestatari, salvo diversa disposizione, possano compiere le operazioni separatamente, cioè ognuno da solo ma con effetto su tutti. E' sempre possibile passare da questa "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o viceversa, purché venga data da tutti apposita comunicazione scritta alla banca. Solo l'estinzione del rapporto (come contrattualmente previsto) può essere effettuata anche da un solo cointestatario, il quale ha però l'obbligo di informare subito gli altri. Comma 2 OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione è "in solido” o “solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire una medesima prestazione. In forza del vincolo di solidarietà il creditore (cioè la banca) può chiedere l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di loro spettanza. Comma 3 Se muore uno dei cointestatari, hanno facoltà di disporre del rapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e tutti insieme gli eredi del deceduto. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, può compiere atti di disposizione, separatamente rispetto agli altri cointestatari, il legale rappresentante dell’incapace. Comma 4 Quando sia venuto meno uno dei cointestatari (per morte o per perdita di capacità di agire) ciascuno degli aventi diritto si può opporre alla facoltà di disposizione separata del rapporto. In questo caso la banca deve pretendere che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eredi o il legale rappresentante dell'incapace. Il contratto prevede un termine di sette giorni lavorativi per l’efficacia dl tale opposizione e l’impegno di chi si oppone di avvertire gli altri cointestatari Art. 12– Effetti del recesso e della compensazione sull’esecuzione degli ordini e sul pagamento degli assegni Recesso 1) Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma dell'art. 8. Ove il recesso riguardi solamente la convenzione di assegno la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella sopra indicata. 2) Qualora il Correntista receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui all’art. 8; ove il recesso riguardi solamente la convenzione di assegno la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata. 3) Il cliente nell’esercitare il diritto di recesso dal contratto può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare allo sportello della Banca presso il quale è intrattenuto il rapporto un termine di preavviso maggiore di quello indicato all’art. 8, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è diventato operante. 4) L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti della capienza del conto. 5) In caso di recesso da parte della Banca dall'apertura del credito, il Correntista è tenuto a costituire senza ritardo i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. Compensazione 6) Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 6 comma 3, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto della intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. 7) Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art.6 comma 4 essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Correntista della comunicazione dell’intervenuta compensazione. 8) In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della Banca, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art.6 comma 4, si intende operata al momento stesso della ricezione da parte del Correntista della comunicazione di recesso. 9) Nei casi previsti dai precedenti commi 6 e 7 il cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. Resta inoltre fermo quanto previsto al precedente comma 5. 10) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche Comma 1 Se la banca ha chiuso il conto, dandone previa comunicazione al correntista, non è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento successivi alla data in cui, decorso il termine di preavviso, il recesso è operante. Comma 2 Se il correntista ha chiuso il conto, dandone previa comunicazione alla banca, questa non deve eseguire gli ordini di pagamento, pur se disposti con data precedente, ricevuti successivamente alla data in cui, decorso il termine di preavviso, il recesso è operante. Comma 3 In deroga al comma 5 dell’art. 8 ed al comma 2 del presente articolo, è possibile per il correntista comunicare, per iscritto alla banca, un termine di preavviso maggiore. In questo caso potrà indicare alla banca stessa gli ordini che devono essere onorati, purché disposti in data precedente a quella in cui il recesso è divenuto operante. Comma 5 Se la Banca recede dall’apertura di credito concessa a valere su conto corrente, il correntista è tenuto a costituire senza ritardo i fondi necessari per pagare gli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia ancora decorso il termine di presentazione. TERMINE DI PRESENTAZIONE – E’ il termine temporale previsto dalla legge assegno per la presentazione degli assegni bancari per il pagamento Comma 6 Quando la banca ha un credito verso il cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul conto corrente (o altro deposito) che il cliente ha aperto presso la stessa banca (qualunque sia l’agenzia, la filiale o la dipendenza) c’è disponibilità –o in ogni caso la banca detiene delle somme del cliente- le norme di legge consentono alla banca di soddisfarsi da sola incamerando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della banca si estingue, in tutto o in parte. Comma 7 La banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito pur se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile), qualora il cliente venga a trovarsi in una situazione di insolvenza. Tale insolvenza può essere determinata dal mancato pagamento di un debito a scadenza, da inadempienze e morosità nei confronti di soggetti diversi dalla banca, dall’aver determinato, per sua volontà, la diminuzione delle garanzie che aveva dato alla banca (es. vendita di un immobile di proprietà) o dal non aver prestato le garanzie che aveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione). Comma 8 Anche in questo caso – come abbiamo visto all’art. 7 – il contratto contiene alcune disposizioni in tema di apertura di credito: la disposizione precisa che in caso di recesso della Banca dall’apertura di credito stessa, la compensazione volontaria di cui all’art. 6, comma quarto, si intende compiuta nel momento in cui il correntista riceve la comunicazione di recesso della Banca. nei casi di conti intestati a più persone. Comma 9 Analogamente a quanto indicato al comma 5, il correntista è tenuto a costituire senza ritardo i fondi necessari per pagare gli assegni emessi prima della compensazione, dei quali non sia ancora decorso il termine di presentazione. Art. 13 – Modifica norme e condizioni 1) Come previsto dall’art. 118 del Decreto Legislativo 385/1993, la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare – anche in senso sfavorevole al Correntista – le norme che disciplinano il presente contratto e le condizioni economiche applicate, dandone comunicazione al Correntista con un preavviso di trenta giorni. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, sarà validamente effettuata in forma scritta, anche inserita in estratto conto, all’indirizzo indicato dal Correntista. In alternativa, e con l’accordo del Correntista, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole utilizzando tecniche di comunicazione a distanza. La modifica si intenderà approvata ove il Correntista non dovesse recedere dal contratto entro sessanta giorni. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Correntista ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 2) In caso di variazione della normativa richiamata al comma precedente, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti. Comma 1 La facoltà per la Banca di modificare le clausole del contratto è subordinata alla sussistenza di un giustificato motivo, cioè di un evento estraneo alla volontà della Banca stessa che comporta la necessità di procedere alla suddetta modifica; è inoltre oggetto di preavviso di trenta giorni, riconosciuti al cliente al fine di consentirgli se proseguire nel rapporto o esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso, da esercitarsi entro 60 giorni, verranno applicate, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate. NORME DI LEGGE (1) Art. 118, D.Lgs. n. 385/1993: "1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente". Art. 14 – Esecuzione incarichi conferiti dalla clientela 1) La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Correntista nei limiti e secondo le previsioni contenuti nel presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto dandone tempestiva comunicazione al Correntista. 2) In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e, comunque, tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. 3) In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 Codice Civile (1) , è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Codice Civile (2) , a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. 4) II Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell' art. 1373 Codice Civile (3) , l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. 5) Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America e in altri paesi in cui le Banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Correntista resta a completo carico dello stesso. E’ inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Correntista; a tale fine la Banca è tenuta a fornire al cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti. Comma 1 La banca è obbligata ad eseguire tutti gli incarichi che formano oggetto del contratto concluso con il cliente, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a non accettare l'incarico. In tal caso deve subito darne comunicazione al cliente. Comma 2 La banca si impegna ad eseguire gli incarichi che il cliente le affida in modo tale che siano rispettati gli interessi del cliente. La banca, in assenza di particolari istruzioni, dà corso agli incarichi del cliente decidendo autonomamente le modalità di esecuzione, sempre tenendo conto degli interessi del correntista. Comma 3 La banca può delegare ad altri l'esecuzione dell'incarico che il cliente le ha affidato (altre banche oppure società che svolgono dei servizi), ma il cliente non deve trarre alcun pregiudizio da tale sostituzione. Il cliente, in caso di disservizi, può far valere i suoi diritti nei confronti del delegato ma la banca resta responsabile per le istruzioni date al sostituto, e per l’eventuale incauta scelta del sostituto. Comma 4 Il cliente può revocare l'incarico affidato, purché la banca non lo abbia già eseguito o non abbia iniziato ad eseguirlo. Comma 5 BONIFICO: ordine di pagamento con il quale il correntista dà istruzioni alla banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate bancarie. Poiché nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione resta a carico del correntista. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la banca può addebitare al suo correntista gli importi richiesti fornendo copia della richiesta di rimborso. NORME DI LEGGE (1) Art. 1856 del Codice Civile "La banca risponde secondo le regole del mandato, per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente". (2) Art. 1717 del Codice Civile "Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario". (3) Art. 1373 del Codice Civile "Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. E' salvo in ogni caso il patto contrario". Art. 15 – Legge applicabile - foro competente 1) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 2) Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal Correntista è esclusivamente quello della sede legale della Banca e, cioè Roma. La Banca ha, invece, facoltà di agire nei confronti del Correntista, a sua scelta, oltre che nel predetto Foro, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, come pure in uno qualunque dei seguenti altri Fori: Firenze, Macerata, Isernia, Frosinone, Bari, Brindisi, Cagliari, Sassari. Qualora il Correntista rivesta la qualità di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (1) o sia persona fisica (qualificabile o meno come consumatore) per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Correntista medesimo. Comma 2 Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca, il foro competente è: · per le azioni promosse dal Correntista, esclusivamente quello della sede legale della Banca; · per le azioni promosse dalla Banca, quello della sede legale della Banca, od anche, uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge.. FORO COMPETENTE Si fa riferimento al giudice che è competente a decidere su di una determinata causa NORME DI LEGGE (1) si veda la nota n. 2 all’art. 6 Art.16 – Spese e oneri fiscali Le spese e gli oneri fiscali inerenti il presente contratto sono a carico del Correntista. Art.17 – Utilizzo in valuta estera del conto 1) E’ consentito utilizzare il conto per operazioni da effettuarsi nelle valute estere liberamente trasferibili ai sensi delle normative pro tempore vigenti applicabili a dette valute. 2) Il Correntista può eseguire i versamenti in banconote di una valuta estera liberamente trasferibile ed il relativo valore viene accreditato nel conto denominato nella stessa divisa, se disponibile, ovvero in conto in altra valuta, indicato dal cliente, previa conversione al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca negli appositi listini esposti o resi disponibili all’atto versamento o della negoziazione. Si precisa che,alla luce del diverso cambio fra banconote estere e la corrispondente divisa estera scritturale/contabile, il versamento o il prelevamento da un conto in divisa estera di banconote estere, ancorché espresso nella stessa divisa del conto, comporta per la Banca l’effettuazione di un’operazione di acquisto/vendita di banconote ed una contestuale operazione di rivendita/riacquisto di divisa estera (scritturale) ai rispettivi cambi di listino della Banca, o il pagamento da parte del cliente del suddetto differenziale di cambio. 3) I bonifici e le rimesse disposti da terzi nelle valute estere liberamente trasferibili a favore del Correntista sono accreditati in conto previa conversione nella valuta di denominazione del conto al cambio corrente reso disponibile dalla Banca all’atto della negoziazione. Qualora il Correntista non indichi il conto nel quale l’accredito deve essere eseguito, detto accredito sarà effettuato nel conto corrispondente alla divisa in cui è espressa la disposizione a favore del Correntista medesimo, se disponibile. Con analoghe modalità sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con qualunque mezzo, ivi compresi gli assegni. 4) Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con esclusione di ogni diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso banche nel paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime. Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 Codice Civile (1) sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute estere trasferibili. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Correntista ogni connessa conseguenza. 5) Resta comunque a carico del Correntista ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di autorità emanate in Italia o all'estero, o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca. Commi 1, 2 e 3 La Banca consente che il correntista effettui operazioni in valuta estera sia sul conto in euro che su conto nella stessa o in altra divisa estera. Il cambio viene calcolato con riferimento al valore della divisa rispetto all’euro al momento in cui viene eseguita la disposizione. In particolare si richiama l’attenzione sul fatto che il cambio della stessa divisa estera varia a seconda che si tratti di banconote o di moneta scritturale. MONETA SCRITTURALE - con questa espressione si fa riferimento a tutte le forme di pagamento che non prevedono l'uso di contante, come bonifici, assegni, carte di credito, Bancomat. Comma 4 La banca non è tenuta all’esecuzione di ordini di pagamento per cassa in moneta estera disposti dal cliente con la clausola “effettivo” , per cui il pagamento avviene normalmente in moneta scritturale o in banconote euro. (nota il motivo è che la banca non è tenuta ad avere in cassa banconote nella divisa interessata in misura tale da poter eseguire il pagamento richiesto). Qualora il beneficiario non accetti modalità di pagamento alternative, la banca, in presenza di tale clausola, potrà rifiutare l’esecuzione della disposizione e resteranno a carico del cliente le eventuali conseguenze. Comma 5 La disposizione sottolinea che il cliente può sopportare le conseguenze di situazioni non imputabili alla Banca (forza maggiore, caso fortuito, disposizioni emanate da autorità) NORME DI LEGGE (1) Art. 1279 del Codice Civile “La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta”. Art.18) - Operatività presso altre banche del Gruppo UniCredit 1) Il Correntista ha la possibilità di effettuare le principali operazioni di sportello a valere sul proprio conto corrente (operazioni di versamento e prelevamento in conto corrente, ordini di bonifico e giroconto con addebito del conto corrente, altri ordini di pagamento con addebito in conto corrente, richieste di emissione di assegni circolari con addebito del conto corrente) non solo presso le Agenzie della Banca ma anche presso le Agenzie di UniCredit Banca S.p.A. e Banco di Sicilia S.p.A.. 2) Per procedere all’operatività sopra indicata il Correntista deve comunicare il numero del conto corrente ed esibire un documento d’identità valido. 3) L’operatività di cui sopra è regolata dalle medesime condizioni contrattuali ed economiche relative alle operazioni presso la Banca, pattuite nel presente contratto o modificate successivamente. Commi 1 e 2 Il cliente, dietro presentazione di un proprio documento di riconoscimento e comunicazione del proprio numero di conto corrente, può effettuare le principali operazioni di sportello anche presso tutte le Agenzie della Banca, ma anche presso le Agenzie di UniCredit Banca di Roma S.p.A. e Banco di Sicilia S.p.A. Le operazioni ammissibili, con regolamento in conto corrente, sono: -versamenti -prelevamenti -bonifici -giroconti -ordini di pagamento -emissione assegni circolari Commi 3 Le operazioni effettuate presso le altre banche del Gruppo UniCredit sono regolate dalla medesime condizioni contrattuali ed economiche. Dichiariamo che questo contratto è da noi stipulato per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta inerenti all’attività imprenditoriale o professionale svolta e che perciò rivestiamo non rivestiamo la qualifica di consumatore di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005. Con la formulazione sopra riportata il correntista dichiara se agisce o meno quale consumatore ai sensi di legge, il che – come abbiamo visto nel commento di alcuni articoli (quale ad esempio quello sul foro competente) incide sulla disciplina applicabile al contratto di conto corrente. Le facoltà di disposizione sul conto verranno esercitate (per l’ipotesi di cointestazione del rapporto): congiuntamente con firma abbinata tra ________________________________ La formulazione sopra riportata riguarda l’approvazione specifica da parte del correntista (seconda firma) delle c.d. clausole vessatorie, cioè delle clausole che determinano a svantaggio del cliente uno squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto e per le quali, in relazione alla loro importanza, la legge prevede l’obbligo di una specifica approvazione da parte del cliente medesimo, in modo che su di esse sia richiamata l’attenzione. Richiediamo l’invio dell’estratto conto con periodicità __________________________________________ Eleggiamo domicilio, ai fini dell’invio della corrispondenza di cui all’art.3, commi 1 e 2, in ________________________________________________ _____ (l’elezione di domicilio è necessaria solo qualora la corrispondenza debba essere inviata ad un indirizzo diverso da quello della residenza oppure in caso di più intestatari). Data ________________________________ Firma/e _____________________________ Firma/e _____________________________ Dichiaro/dichiariamo di aver soffermato la mia/nostra particolare attenzione sulle seguenti clausole delle "NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI" che approvo/approviamo specificatamente ad ogni effetto di legge. Art. 2 - c. 5, 6, 7, revoche e modifiche rappresentanza; c. 8, responsabilità operato del delegato; c. 9, capacità del rappresentante e del rappresentato, deroga all’art. 1389, c. 1, Codice Civile; Art. 5 - c. 4 e 10, facoltà della Banca di stornare assegni e titoli versati; Art. 6 - diritto di pegno, ritenzione e compensazione; Art. 7 - c. 4, 5 e 10, facoltà di recesso dall’apertura di credito e termine per il pagamento con preavviso anche di un giorno; Art. 8 - c. 1, 2 e 3, capitalizzazione degli interessi a seguito della chiusura periodica e della chiusura definitiva; c. 5 e 6, recesso unilaterale; c. 8, imputazione dei pagamenti; Art. 9 - c. 3 e 5, termini per l'impugnazione dell'estratto conto; Art. 11 - c. 1, operatività disgiunta dei cointestatari in assenza di diversa pattuizione; Art. 12 - c. 1, 2, 6 e 7, effetti del recesso e della compensazione sugli ordini già impartiti e sul pagamento degli assegni; Art. 13 - facoltà della Banca di modificare le norme e le condizioni economiche del rapporto; Art. 15 - foro competente e deroga di competenza giudiziaria; Art. 16 - spese ed oneri fiscali; Art. 17- c. 4 e 5, impegno a non apporre la clausola effettivo di cui all'art. 1279 Codice Civile; cause non imputabili alla Banca; Data__________________________ Firma/e ________________________ Firma/e ________________________ RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - RINUNCIA AL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE Noi sottoscritti soci illimitatamente responsabili della società, _____________________________________ dichiariamo, ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, che qualunque obbligazione assunta nei confronti della Banca dalla predetta società a qualsiasi titolo e causa, deve intendersi assunta anche da noi soci direttamente e in via solidale, pur se la società, scaduto il termine di validità, venisse prorogata senza formalità di legge. Conseguentemente riconosciamo alla Banca di escutere ciascuno di noi anche senza preventiva escussione del patrimonio sociale, rimossa fin d'ora ogni e qualsiasi eccezione al riguardo. Data ____________________ Firma/e ________________________ Firma/e ________________________ (*) per i soci illimitatamente responsabili Chi è creditore di una società di persone può agire nei confronti dei soci illimitatamente responsabili solo dopo aver agito verso la società, aggredendone il patrimonio. Con la firma della dichiarazione sopra riportata, i soci rinunciano al c.d. beneficio di tale escussione preventiva del patrimonio sociale e quindi riconoscono di poter essere immediatamente richiesti di onorare i debiti dei quali rispondono.