TR AT TO ES MEMENTO PRATICO LAVORO 2016 L’opera esamina tutte le fasi del rapporto di lavoro dalla prima assunzione al pensionamento, le prestazioni di sostegno al reddito (cassa integrazione, mobilità, ecc.), la sicurezza sul lavoro, i regimi particolari applicabili ad alcune figure professionali (ad es. giornalisti e dirigenti) e a specifiche categorie di lavoratori autonomi. Caratteristiche 10/02/16 17:09 Aggiornato al 24 febbraio 2016 Prezzo: 148,00 € Pagine: 1.560 circa Codice: 00202254 Completano la trattazione il contenzioso previdenziale e assistenziale e il processo del lavoro. La contrattazione collettiva è esaminata per argomenti da essa disciplinati. Principali novità: Anche alla luce degli ultimi decreti di attuazione del Jobs Act (D.Lgs. 148/2015, D.Lgs. 149/2015, D.Lgs. 150/2015, D.Lgs. 151/2015): sgravio contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (cassa integrazione e contratti di solidarietà) controlli a distanza dei lavoratori sanzioni: – maxisanzione per lavoro nero – attività imprenditoriale: revoca – violazioni della disciplina in materia di ANF, igiene e sicurezza sul lavoro, LUL, busta paga • documenti: – tenuta del LUL – abolizione del registro infortuni e del libretto formativo • strumenti per la conciliazione vita-lavoro • collocamento obbligatorio • modifiche alla disciplina NASPI e DISCOLL • riordino dei servizi per l’impiego • dimissioni: nuova procedura •nuovo sistema ispettivo • • • • E tutte le novità in materia di: • pignoramento della retribuzione • rappresentatività: accordo Interconfederale del 26 novembre 2015 Confcommercio – CGIL, CISL e UIL PIANO DELL’OPERA 37 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Piano dell’opera Principali novità Principali abbreviazioni 100 1000 1900 3000 4600 5000 6500 6900 7500 7700 8500 9200 10900 11500 12500 13400 14400 14800 15300 15900 17000 18000 19200 19600 20000 22000 22600 Agenti e rappresentanti di commercio Agricoli Appalto di servizi Assegno per il nucleo familiare Assunzioni agevolate Cassa integrazione e prestazioni VAI ALL’ESTRATTO integrative Certificazione Collaboratori coordinati e continuativi Collocamento obbligatorio Contenzioso previdenziale ed assistenziale Contrattazione collettiva ed usi aziendali VAI ALL’ESTRATTO Contratto di lavoro Contratto di lavoro a termine Contributi previdenziali Dimissioni Dirigenti Disoccupazione Domestici Ferie Formazione del lavoratore Giornalisti Igiene e sicurezza sul lavoro Impiego dei minori Impresa familiare Infortuni sul lavoro e malattie professionali Ispezioni sul lavoro Lavoratori autonomi 24300 25600 26200 27400 28400 29000 30250 31500 31900 33100 34200 34300 35200 35840 36800 38500 39400 39700 41400 42800 43300 44000 44700 46100 47000 47700 Lavoratori edili Lavoro a domicilio e telelavoro Lavoro all’estero Libertà e diritti sindacali Libri e documenti Licenziamento Malattia Mansioni e inquadramento Marittimi Maternità e congedi parentali VAI ALL’ESTRATTO Mobilità Orario di lavoro Pari opportunità tra uomo e donna Part-time e lavoro intermittente Pensioni Permessi e assenze dal lavoro Prestatori di lavoro accessorio Processo del lavoro e tutela dei diritti del lavoratore Retribuzione Sanzioni disciplinari Sciopero e autotutela aziendale Soci di cooperative di lavoro Spettacolo e sport Stranieri Trasferimento d’azienda Trattamento di fine rapporto 48900 Appendice p. 1483 Indice analitico 48 PRINCIPALI NOVITÀ Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Principali novità Nella tavola seguente segnaliamo le principali novità contenute nella presente edizione di Memento Lavoro, con particolare riguardo a tutti i provvedimenti di attuazione della Legge Delega in materia di lavoro (c.d. Jobs act: L. 183/2014). L’elenco delle novità riporta il numero del paragrafo nel quale esse vengono trattate nonché la fonte di riferimento. ML Capitolo Fonte Assunzioni agevolate 4755 e s. Nuove assunzioni a tempo indeterminato: beneficio contributivo 2016 art. 1, c. 178-181, L. 208/2015 Cassa integrazione e prestazioni integrative 5000 e s. — riforma della cassa integrazione ordinaria e straordinaria — fondi di solidarietà: nuova disciplina 7338 e s. Indennità DISCOLL: modifiche alla disciplina D.Lgs. 148/2015; DM 13 gennaio 2016 Collaboratori coordinati e continuativi D.Lgs. 150/2015; art. 1, c. 310, L. 208/2015 Collocamento obbligatorio 7500 e s. Modifiche alla disciplina artt. 1-13 D.Lgs. 151/2015 Contrattazione collettiva e usi aziendali 8560 e s. Accordo Interconfederale sulla rappresentatività AI Confcommercio- CGIL, CISL e UIL 26 novembre 2016 Contratto di lavoro subordinato 9275 e s. Riordino dei Servizi per l’impiego artt. 1-18 D.Lgs. 150/2015 9418 e s. Maxisanzione per lavoro nero: modifica della disciplina art. 22 D.Lgs. 151/2015 9443 Revoca provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: condizioni art. 22 D.Lgs. 151/2015 9583 e s. Controlli a distanza dei lavoratori art. 23 D.Lgs. 151/2015 9865 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: nuova procedura art. 26 D.Lgs. 151/2015; DM 15 dicembre 2015 12500 e s. Presentazione delle dimissioni: nuova procedura 14400 e s. Modifiche alla disciplina NASPI e ASDI Dimissioni art. 26 D.Lgs. 151/2015; DM 15 dicembre 2015 Disoccupazione D.Lgs. 150/2015 Ispezioni sul lavoro 22015 e s. Nuovo Ispettorato nazionale del lavoro D.Lgs. 149/2015 Lavoro all’estero 26350 e s. Abrogazione autorizzazione ministeriale per lavoro in Paesi extracomunitari art. 18 D.Lgs. 151/2015 Libertà e diritti sindacali 27740 e s. Accordo Interconfederale sulla rappresentatività AI Confcommercio - CGIL, CISL e UIL 26 novembre 2016 PRINCIPALI NOVITÀ 59 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre ML Capitolo Fonte Libri e documenti 28520 e s. Tenuta del LUL: modalità telematica (dal 1º gennaio 2017) art. 15 D.Lgs. 151/2015 28430 Registro infortuni: abolizione art. 21, c. 4, D.Lgs. 151/2015 28690 Libretto formativo: abolizione art. 34, c. 1 lett. a), D.Lgs. 150/2015 33100 e s. Misure sperimentali 2015: stabilizzazione dal 2016 Maternità e congedi parentali art. 43, c. 2, D.Lgs. 148/2015 Part-time 36062 Lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia: part-time art. 1, c. 284, L. 208/2015 Appendice VAI ALL’ESTRATTO 49190 e s. Sanzioni: depenalizzazione 49210 Sanzioni in materia di ANF: modifiche art. 22, c. 6, D.Lgs. 151/2015 49225 Maxisanzione per lavoro nero: modifiche art. 22, c. 1 e 2, D.Lgs. 151/2015 D.Lgs. 8/2016 Sanzione in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale art. 22 D.Lgs. 151/2015 49265 Sanzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro: modifiche art. 20, c. 1 lett. i), D.Lgs. 151/2015 49305 Sanzioni in materia di LUL: modifiche art. 22, c. 5, D.Lgs. 151/2015 49340 Sanzioni in materia di busta paga: modifiche art. 22, c. 7, D.Lgs. 151/2015 CASSA INTEGRAZIONE E PRESTAZIONI INTEGRATIVE Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 6 115 Cassa integrazione e prestazioni integrative SOMMARIO Sez. 1 - Cassa integrazione I. Ordinaria (CIG) a. Campo di applicazione................... b. Durata ......................................... c. Procedura .................................... d. Integrazione salariale..................... e. Contribuzione dovuta ................... 5025 5050 5070 5090 5140 f. Condizioni in corso di fruizione del trattamento..................................... II. Straordinaria (CIGS) ........................... 5160 5200 Sez. 2 - Trattamenti sostitutivi e/o integrativi a. Tipologie di fondi............................. b. Prestazioni ...................................... 5670 5680 Il nostro Ordinamento prevede una serie di interventi volti a sostenere il salario dei dipendenti di aziende in crisi o dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, sinteticamente descritti in tabella. In questo capitolo esaminiamo le integrazioni salariali (CIG e CIGS), quali strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori in corso di rapporto. Per le procedure di riduzione del personale che si concretano in un licenziamento collettivo e, per determinate categorie di aziende - solo fino al 31 dicembre 2016 - nella messa in mobilità dei lavoratori, rinviamo al n. 34200 e s. Le ipotesi in cui la legge prevede la possibilità di accesso da parte del lavoratore al pensionamento anticipato sono esaminate al n. 37700. Per gli altri strumenti a sostegno dei lavoratori rinviamo ad altre parti del volume: per il distacco presso un’altra azienda del gruppo, che può essere attuato come alternativa alla cassa integrazione nei casi di contrazione dell’attività produttiva, v. n. 9775 e s.; per il trattamento di disoccupazione, v. n. 14400 e s. Crisi aziendale Effetti sul rapporto di lavoro Trattamento per i lavoratori Temporanea, con previsione di ripresa produttiva Sospensione totale o parziale Cassa integrazione ordinaria (CIG) Di lunga durata e dall’esito incerto, con previsione di ripresa produttiva Sospensione totale o parziale o riduzione d’orario Cassa integrazione straordinaria (CIGS), compresi i contratti di solidarietà difensivi (CDS) (*) Di carattere strutturale ed irreversibile (senza che si trovi perciò rimedio negli strumenti sopraindicati) Licenziamento collettivo Indennità di mobilità o di disoccupazione Licenziamento individuale o plurimo Indennità di disoccupazione Funzione ML — integrare la retribuzione persa dai lavoratori — ridurre temporaneamente i costi del personale, non licenziare i lavoratori e impiegarli nuovamente una volta cessata la crisi 5020 Sostenere il reddito del lavoratore dopo la cessazione del rapporto 5200 34200 14400 5000 7 116 CASSA INTEGRAZIONE E PRESTAZIONI INTEGRATIVE Crisi aziendale Effetti sul rapporto di lavoro Pensionamento anticipato Trattamento per i lavoratori Pensione Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Funzione ML 37700 (*) È previsto un altro tipo di contratto di solidarietà, definito «espansivo», finalizzato all’assunzione di nuovi lavoratori mediante la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro e, conseguentemente, della retribuzione (v. n. 4825). Fino al 2016 possono essere concessi trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente. La concessione è disposta dal ministro del Lavoro (di concerto con quello delle Finanze) sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi (art. 2, c. 64, L. 92/2012). SEZIONE 1 Cassa integrazione D.Lgs. 148/2015 5015 La disciplina delle integrazioni salariali è stata profondamente riformata in attuazione del c.d. Jobs act a decorrere, se non diversamente specificato, dal 24 settembre 2015 (art. 44, c. 1, D.Lgs. 148/2015). I trattamenti di integrazione salariale afferiscono alle Gestioni INPS competenti (art. 24 L. 88/89; art. 37 L. 88/89) che erogano le relative prestazioni e ricevono i relativi contributi ordinari e addizionali (artt. 9 e 19 D.Lgs. 148/2015). L’intervento della cassa integrazione ordinaria (CIG) o straordinaria (CIGS) è concesso dall’INPS solo nei confronti delle aziende operanti in determinati settori e in presenza di determinate condizioni. Per le aziende appartenenti a settori non coperti dalle integrazioni salariali previste dalla legge e per le aziende «coperte» che vogliono garantire ai propri dipendenti prestazioni integrative rispetto a quelle di legge, è previsto l’intervento dei fondi di solidarietà, esaminato al n. 5660 e s. In questo capitolo analizziamo gli aspetti che interessano la generalità dei lavoratori dipendenti, mentre per i rapporti speciali rinviamo al n. 1520 e s. (agricoli), n. 25100 e s. (lavoratori edili), n. 17400 (giornalisti), n. 44365 (soci di cooperative di lavoro), n. 39407 (prestatori di lavoro accessorio). I. Ordinaria (CIG) 5020 La cassa integrazione può essere richiesta in ragione di una crisi di breve durata e di natura transitoria. Il datore di lavoro sospende dal lavoro il personale in forza (o parte di esso), oppure ne riduce l’orario e lo reimpiega una volta cessata la crisi. N.B. La nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 (art. 44, c. 1, D.Lgs. 148/2015). Ciò comporta che la nuova disciplina si applica a tutte le domande di CIG presentate a decorrere da tale data, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima. In queste ultime ipotesi, non è comunque richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro (v. n. 5040) e rimangono le modalità di presentazione della domanda come regolate nella precedente disciplina Inoltre le disposizioni della preesistente disciplina continuano ad applicarsi ai trattamenti già richiesti al 24 settembre 2015, anche con riferimento ai periodi di CIG successivi a tale data (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197). 5022 Cause integrabili (art. 11 D.Lgs. 148/2015) La CIG interviene nei seguenti casi: — situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CASSA INTEGRAZIONE E PRESTAZIONI INTEGRATIVE 8 117 — situazioni temporanee di mercato. Lo sciopero è considerato causa integrabile della CIG quando l’inattività dei lavoratori per i quali è richiesto l’intervento è causata dallo sciopero attuato da altra maestranza nell’ambito della medesima unità produttiva (Circ. INPS 7 dicembre 1966 n. 2022; Circ. INPS 14 gennaio 1971 n. 50148). a. Campo di applicazione Datori di lavoro richiedenti (art. 10 D.Lgs. 148/2015) La disciplina CIG e i relativi obblighi contributivi si applicano ai datori di lavoro indicati in tabella. Imprese Note Industriali: — manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas — 5025 — — dell’edilizia e affini — esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo — per la frangitura delle olive per conto terzi — — — boschive, forestali e del tabacco — — degli enti pubblici Salvo che il capitale sia interamente di proprietà pubblica Artigiane: — dell’edilizia e affini — — che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei Escluse quelle che svolgono l’attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione Produttrici di calcestruzzo preconfezionato — Addette: — al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica — — agli impianti elettrici e telefonici — — all’armamento ferroviario — Cooperative Note Di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali Ad eccezione delle cooperative di trasporto e facchinaggio (DPR 602/70) Agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri Per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato Esclusioni (art. 3 D.Lgs.Cps 869/47; art. 1, c. 309, L. 208/2015) Sono escluse dal campo di applicazione della CIG ordinaria le aziende: — artigiane (L. 443/85); — del terziario (art. 49 L. 88/89); — del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari; — esercenti la piccola pesca e la pesca industriale; — armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento, ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna; — esercenti impianti di trasporto a fune (art. 2, c. 9, DL 510/96 conv. in L. 608/96); — esercenti autoservizi pubblici di linea; — dello spettacolo; — compagnie e gruppi portuali. 5027 Lavoratori destinatari 5030 (art. 1, c. 1, D.Lgs. 148/2015; Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197) Sono destinatari della CIG i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i 9 118 CASSA INTEGRAZIONE E PRESTAZIONI INTEGRATIVE Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (v. n. 15980), e esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. con 5040 Anzianità di effettivo lavoro (art. 1, c. 2 e 3, D.Lgs. 148/2015) I lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (art. 1, c. 308, L. 208/2015). Precisazioni 1) L’anzianità richiesta è di «effettivo lavoro»: si tratta quindi delle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197). 2) L’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. 3) In caso di trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.: v. n. 47000 e s.) conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza dei 90 giorni, si tiene conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197). 4) L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. L’unità produttiva pertanto deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. Sono esclusi quindi i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197). Inoltre nel settore dell’edilizia e affini, ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi, deve essere in esecuzione di un contratto di appalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi (Mess. INPS 7 dicembre 2015 n. 7336). 5) La caratteristica di «evento oggettivamente non evitabile» è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197). b. Durata art. 12, c. 1-4, D.Lgs. 148/2015; Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197 5050 La CIG è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane. A tal fine si computano le singole giornate di sospensione dal lavoro e si considera usufruita una settimana di CIG solo nel caso in cui la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni (cinque, in caso di settimana corta). Pertanto le aziende che utilizzano la CIG solo per una parte della settimana, devono comunicare all’INPS il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni, diviso 5 o 6: Circ. INPS 20 aprile 2009 n. 58). Se il massimo complessivo di 52 settimane viene raggiunto: a. con più periodi non consecutivi, le 52 settimane si computano in un biennio mobile; b. con più periodi consecutivi, è possibile presentare una nuova domanda per la stessa unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Precisazioni 1) Gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (v. n. 5040 prec. 5) non si computano ai fini del calcolo delle 52 settimane (esaminato nei due punti sopraindicati a. e b.). Essi si computano invece nella valutazione del superamento del limite complessivo di durata delle integrazioni salariali (24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile: v. paragrafo seguente). Gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili inoltre si computano sempre quando il trattamento è richiesto da imprese: — industriali e artigiane dell’edilizia e affini; — industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; — artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. 2) Per la definizione di unità produttiva, v. n. 5040 prec. 4. 3) I periodi di chiusura per ferie collettive sono esclusi dal computo dei limiti di durata del trattamento (Circ. INPS 30 agosto 1975 n. 60235). Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CASSA INTEGRAZIONE E PRESTAZIONI INTEGRATIVE 10 119 Periodo massimo complessivo Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario (CIG) e quello straordinario di integrazione salariale (CIGS) non possono superare la durata massima complessiva indicata in tabella (art. 4 D.Lgs. 148/2015). Ipotesi 5055 Durata massima CIG + CIGS Generalità 24 mesi in un quinquennio mobile (*) Per le imprese: — industriali e artigiane dell’edilizia e affini — industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo — artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione 30 mesi in un quinquennio mobile (*) A tal fine la durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per la causale di contratto di solidarietà (CDS) viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (art. 22, c. 5, D.Lgs. 148/2015). Esempio 1) 12 mesi di CIG+12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): ok 24 mesi 2) 12 mesi di CIG+24 mesi di CDS (Contratto di Solidarietà): ok 36 mesi 3) 12 mesi di CIGS (es. crisi)+24 mesi di CDS: ok 36 mesi 4) 36 mesi di CDS: ok 5) 6 mesi di CIG+12 mesi di CDS: possibili altri 12 mesi di CIGS, oppure altri 18 mesi di CDS Precisazioni 1) Ai fini del calcolo della durata massima complessiva i trattamenti richiesti fino al 23 settembre 2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo (art. 44, c. 2, D.Lgs. 148/2015). 2) Per verificare il limite nel quinquennio «mobile»: si considera la 1ª settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valutano le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale sono già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi), il trattamento richiesto non può essere riconosciuto. Il conteggio si ripropone per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197). 3) Per la definizione di unità produttiva, v. n. 5040 prec. 4. 5057 Esempio In base alla data di presentazione della domanda CIG e al periodo autorizzato: a) Domanda presentata il 14.9.2015 Periodo autorizzato: 31.8.2015-31.10.2015 — limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l’intero periodo rientra nel computo — limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015 — limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: non si considerano le ore autorizzate per l’intero periodo. b) Domanda presentata il 28.9.2015 Periodo autorizzato: 31.8.2015-31.10.2015 — limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l’intero periodo rientra nel computo — limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015 — limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: si considerano le ore autorizzate relative al periodo 24.9.2015/31.10.2015. Ore autorizzabili (art. 12, c. 5, D.Lgs. 148/2015) Nel rispetto dei limiti di durata della CIG (art. 12, c. 1-4, D.Lgs. 148/2015), possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria fino al limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. 5060 c. Procedura Informazione e consultazione sindacale (art. 14, c. 1-5, D.Lgs. 148/2015) tenuta a comunicare preventivamente L’impresa è alle RSA o alla RSU, se esistenti, nonché alle artico- 5070 11 120 CASSA INTEGRAZIONE E PRESTAZIONI INTEGRATIVE Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre lazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale: — cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro; — entità e durata prevedibile; — numero dei lavoratori interessati. L’impresa può comunque a tal fine conferire mandato alle associazioni territoriali cui essa aderisce in materia di consultazione aziendale (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197). Alla comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti. Precisazioni 1) Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili (v. n. 5040 prec. 5) che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare alle RSA o alla RSU, se esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale: — durata prevedibile della sospensione o riduzione; — numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta dell’impresa o dei soggetti destinatari della comunicazione, da presentarsi entro 3 giorni dalla comunicazione stessa, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta. 2) Alle imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni relative all’informazione e alla consultazione sindacale (art. 14, c. 1-4, D.Lgs. 148/2015) si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative. 5075 Domanda (art. 15 D.Lgs. 148/2015) L’impresa presenta in via telematica all’INPS domanda di concessione CIG, nella quale devono essere indicati: — causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro; — presumibile durata; — nominativi dei lavoratori interessati; — numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale (art. 12, c. 6, D.Lgs. 148/2015); — ore richieste. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se la domanda viene presentata dopo il termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (vale a dire dal lunedı̀ della settimana precedente: Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197). Precisazioni 1) Nel computo del termine di 15 giorni si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è 6 RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197). 2) All’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comuComportamento Descrizione nicazione dell’esecuzione della comunicazione preventiva e dell’esame congiunto (art. 14, c. 1-5, D.Lgs. Pagamento Devono seguirsi precise modalità a 148/2015: art. 14, c. 6, D.Lgs. 148/2015). seconda che si Autonome paghi in una soluzione 3) Le informazioni contenute nella domanda sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province , per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (art. 15, c.unica 1, D.Lgs. 148/2015). o si chieda il pagamento rateale o la 4) Se dalla omessa o tardiva presentazione della domanda deriva a danno dei lavoratori la perdita parziale o compensazione con crediti totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma Mancato pagamento Non adotta alcun comportamento di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita (art. 15, c. 4, D.Lgs. 148/2015). dei termini per il pagamento) 5) Con riguardo al termine di presentazione delle istanze è considerato, in (decorso attesa dell’implementazione delle procedure informatiche, come data di decorrenza del trattamento il lunedı̀ della prima settimana richiesta. Qualora il primo giorno di sospensione non coincida con il lunedı̀, l’azienda, ai fini dell’osservanza dei termini perentori di presentazione dell’istanza, può indicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197). 5080 Concessione del trattamento (artt. 16 e 17 D.Lgs. 148/2015) Dal 1º gennaio 2016 le (omissis) integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente. II. Impugnazione Q Ed v. n La def pro str cre esp for CONTRATTO DI LAVORO 12 229 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Contratto di lavoro SOMMARIO Sez. 1 - Subordinazione ....................... 9230 Sez. 2 - Assunzione del lavoratore I. Ricerca e selezione del personale ....... II. Instaurazione del rapporto di lavoro A. Trattativa azienda - lavoratore........ B. Stipulazione del contratto a. Elementi essenziali .................... b. Patto di prova .......................... c. Patto di stabilità........................ d. Adempimenti formali ................ 9262 9295 9305 9330 9365 9380 II. Anzianità di servizio.......................... III. Sospensione del contratto ............... IV. Modificazione del contratto A. Variazione del luogo di lavoro........ B. Rinuncia all’esercizio di un diritto... C. Cessione del contratto.................. D. Trasformazione del rapporto......... V. Cessazione ...................................... 9690 9700 9720 9800 9820 9835 9850 Sez. 4 - Tabelle CCNL ........................... 10100 Sez. 3 - Esecuzione del contratto I. Diritti e obblighi delle parti ................ 9510 Le prestazioni lavorative di un soggetto a favore di un altro possono essere rese in regime di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato. L’accertamento dell’esatta natura del rapporto che intercorre tra le parti rileva ai fini dell’individuazione della disciplina ad esso applicabile. Questo capitolo esamina gli aspetti fondamentali del contratto di lavoro subordinato, soffermandosi in particolare su stipulazione, esecuzione e cessazione. Le forme di rapporto di lavoro autonomo e parasubordinato sono esaminate in altri capitoli del Memento. 9200 Precisazioni 1) Di seguito viene presa in considerazione solo la disciplina del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Per l’esame degli altri contratti previsti dalla legge e per istituti particolari rinviamo ai relativi paragrafi: n. 35850 e s. (part-time); n. 10900 e s. (contratto a termine); n. 15960 e s. (apprendistato); n. 2160 e s. (somministrazione di lavoro); n. 25600 e s. (lavoro a domicilio e telelavoro); n. 7500 e s. (collocamento dei disabili); n. 36370 e s. (lavoro a chiamata). 2) Nel capitolo la risoluzione del contratto è trattata in via generale, mentre per l’analisi approfondita delle dimissioni e del licenziamento si fa rinvio ai relativi capitoli: al n. 12500 e s. (dimissioni), al n. 29580 (licenziamento collettivo) e al n. 29000 e s. (licenziamento individuale). SEZIONE 1 Subordinazione art. 2094 c.c. Si considera contratto di lavoro subordinato l’accordo con il quale il lavoratore si obbliga a prestare la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro in cambio di una determinata retribuzione. 9230 13 230 CONTRATTO DI LAVORO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Oltre alla prestazione lavorativa, devono pertanto sussistere menti indicati in tabella. Elementi contemporaneamente gli ele- Di cosa si tratta Cosa accade in mancanza Retribuzione È il corrispettivo della prestazione del lavoratore a) Si può configurare un’altra tipologia di rapporto, quale il lavoro familiare, il volontariato (1), ecc. b) Il contratto può ritenersi invalido (v. n. 9320) Subordinazione del lavoratore al datore di lavoro È l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (Cass. 7 febbraio 2013 n. 2931; Cass. 26 luglio 2011 n. 16254; Cass. 17 giugno 2010 n. 14639), potere che deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo (Cass. 24 ottobre 2014 n. 22690; Cass. 21 marzo 2013 n. 7142; Cass. 2 maggio 2012 n. 6643) Si può configurare un rapporto di lavoro autonomo (il lavoratore si assume il rischio della prestazione) o una collaborazione coordinata e continuativa (v. n. 6920 e s.) (2) (1) Il volontariato è incompatibile con il lavoro subordinato: una medesima persona non può rivestire entrambi gli incarichi all’interno della stessa organizzazione. Al volontario spetta solo il rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata, entro i limiti stabiliti dall’organizzazione cui appartiene (art. 2, c. 2 e 3, L. 266/91). Se l’eventuale compenso mensile è superiore al mero rimborso spese, si applica la disciplina del lavoro subordinato (Cass. 18 aprile 2013 n. 9468; Cass. 6 maggio 2010 n. 10974; Cass. 28 marzo 1998 n. 3290). (2) Tra lavoratore e datore di lavoro possono intercorrere contemporaneamente un rapporto di lavoro subordinato e uno autonomo, purché le prestazioni non siano uguali oppure strumentali tra loro e non abbiano tempi di esecuzione coincidenti (Cass. 21 gennaio 1984 n. 526). Non sono invece ammissibili contratti «misti» in cui alcune prestazioni sono considerate come subordinate e altre come autonome. In questi casi il rapporto deve essere qualificato avendo riguardo all’attività prevalente (Cass. 17 luglio 1978 n. 3574). Anche in presenza degli elementi sopraindicati, nella pratica può risultare complesso riconoscere il vincolo di subordinazione, che può assumere forme molto attenuate (Cass. 5 maggio 2004 n. 8569). Si tratta, ad esempio, dei casi di lavoro intellettuale (si pensi ai giornalisti: v. n. 17005), dirigenziale (Cass. 23 aprile 2014 n. 9196; Cass. 14 aprile 1994 n. 3497; v. n. 13415) e delle prestazioni estremamente elementari (come il lavoro degli addetti ai servizi di pulizie o all’attività di imbottigliamento o di imballaggio: Cass. 30 marzo 2010 n. 7681), ripetitive e predeterminate nelle loro modalità di esecuzione (Cass. 21 ottobre 2014 n. 22289; Cass. 26 settembre 2014 n. 20367; Cass. 19 luglio 2013 n. 17718). Pertanto, per accertare la sussistenza della subordinazione, occorre avere riguardo ad ulteriori criteri, quali: — la volontà espressa dalle parti in sede di costituzione del rapporto; — le concrete modalità di svolgimento della prestazione; — una serie di indicatori della condizione di subordinazione (c.d. indici sussidiari o accessori) individuati dalla giurisprudenza. L’onere di provare la sussistenza degli elementi identificativi della subordinazione incombe su colui che invoca l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (di norma il lavoratore: Cass. 28 settembre 2006 n. 21028). 9235 Volontà delle parti La qualificazione del rapporto passa in primo luogo attraverso la ricerca della volontà reale ed effettiva delle parti, indipendentemente dall’inquadramento «formale» che le stesse gli hanno dato (Cass. 7 febbraio 2013 n. 2931; Cass. 17 settembre 2009 n. 20049; Cass. 19 novembre 2007 n. 23905). A tal fine rileva il comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione concreta del rapporto stesso (Cass. 21 marzo 2012 n. 4476). Tuttavia, se per la presenza di elementi compatibili con il rapporto di lavoro autonomo e subordinato, non è agevole l’apprezzamento dei requisiti propri del secondo, non si può prescindere, in assenza degli indici sussidiari caratteristici della subordinazione, dalla qualificazione formale attribuita dalle parti al rapporto (Cass. 17 giugno 2009 n. 14054; Cass. 22 agosto 2003 n. 12364; Trib. Catania 19 ottobre 2010 n. 4469). CONTRATTO DI LAVORO 14 231 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Indicatori della condizione di subordinazione Tra gli indicatori della condizione di subordinazione figurano, in primo luogo (Cass. 4 ottobre 2011 n. 20265; Cass. 20 gennaio 2011 n. 1252; Cass. 13 dicembre 2010 n. 25150; Cass. 21 aprile 2008 n. 10313): — la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinare; — l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, desumibile dall’assenza di un’organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore e dall’assoggettamento di questi al potere gerarchico del datore di lavoro (Cass. 19 aprile 2010 n. 9251; Cass. 17 giugno 2009 n. 14054; Cass. 20 giugno 2003 n. 9900); — l’esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro; — l’assunzione del rischio d’impresa da parte del datore di lavoro; — il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione; — l’osservanza di un orario di lavoro; — la collaborazione intesa come continuità e sistematicità della prestazione. Nessuno di questi indici è da solo idoneo a distinguere il lavoro autonomo da quello subordinato (Cass. 4 marzo 2015 n. 4346; Cass. 23 gennaio 2013 n. 1569; Cass. 20 aprile 2011 n. 9054; Cass. 22 maggio 2009 n. 11937). Tali criteri devono infatti essere valutati nell’ambito di un apprezzamento complessivo del rapporto, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione o allo svolgimento intrinseco di essa (Cass. 5 novembre 2012 n. 18916; Cass. 16 giugno 2011 n. 13146; Cass. 7 settembre 2009 n. 19271). In particolare, se l’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è evidente a causa della peculiarità delle mansioni, occorre far riferimento a criteri complementari, come ad esempio quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario predeterminato e del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita; criteri che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (Cass. 16 gennaio 2012 n. 447). 9240 Esempio 1) In caso di prestazioni intellettuali, che per loro natura difficilmente vengono eseguite sotto la direzione del datore di lavoro con regolarità, anche in termini di orario, la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo va effettuata considerando l’eventuale assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro (Cass. 20 agosto 2012 n. 14573). 2) Se le parti hanno qualificato come autonomo il rapporto di lavoro, è possibile pervenire ad una sua diversa qualificazione solo se si dimostra che nel suo concreto svolgimento è presente l’elemento della subordinazione, inteso come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. 4 marzo 2008 n. 5872; Cass. 13 marzo 2007 n. 5826). 3) Può essere confermata la natura autonoma del rapporto, cosı̀ come risultante dalla volontà delle parti, quando per le specifiche modalità di esercizio delle prestazioni e per il particolare trattamento economico (nel caso di specie, emissione di regolare fattura mensile), il lavoratore è più libero e meno condizionabile nella scelta delle regole di svolgimento dell’attività lavorativa. Nel caso di specie, il lavoratore, pur svolgendo le proprie mansioni presso una casa di cura, gestiva autonomamente il lavoro, non riceveva direttive dal datore di lavoro, non era soggetto all’osservanza di un orario di lavoro, non timbrava cartellini, non era tenuto a chiedere il godimento di ferie e pagava per suo conto un sostituto quando si assentava per ferie, assumendosi il rischio imprenditoriale (Cass. 26 agosto 2013 n. 19568). Il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell’obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro. Ne consegue che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore (ad esempio come cameriere ai tavoli di un ristorante), cosı̀ come il fatto che sia lo stesso ad offrire la propria opera (della quale il datore di lavoro può o meno avvalersi), non costituiscono elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro (Cass. 3 luglio 2015 n. 13657). Casi limite Nella tabella vengono prese in considerazione alcune figure professionali per le quali, viste le concrete modalità di svolgimento della prestazione, può essere difficile individuare il confine tra autonomia e subordinazione. Accanto a ciascuna categoria professionale sono indicati la natura del rapporto, i criteri su cui è fondata la qualificazione e la fonte. Professione Accompagnatori turistici Natura Autonoma Condizioni — prestazioni episodiche e non continuative — possibilità di rifiutare i viaggi Fonte Circ. INPS 23 marzo 1990 n. 74 9245 232 15 9245 (segue) CONTRATTO DI LAVORO Professione Natura Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Condizioni Fonte Addetti alle agenzie ippiche Subordinata — localizzazione e natura della prestazione — presenza di vigilanza e di controllo — turni ed orari di lavoro — struttura e disciplina del compenso Cass. 5 aprile 2005 n. 7025 Addetti pulizie (1) (2) Subordinata — predeterminazione delle giornate di lavoro — retribuzione fissa, periodica — materiali offerti dal committente — assenza di altra attività principale — divieto di farsi sostituire Circ. INPS 23 marzo 1990 n. 74; Cass. 5 maggio 2004 n. 8569 Autonoma — libertà di rifiutare la prestazione — assenza di vincoli disciplinari — assenza di direttive Trib. Bolzano 26 maggio 2004 Subordinata — rispetto degli orari di lavoro — determinazione del compenso commisurata alle ore di lavoro risultanti dai turni predisposti dall’azienda — obbligo della lavoratrice di mantenersi a disposizione tra una trasmissione e l’altra — omogeneità dei compiti svolti rispetto a quelli degli altri traduttori annunciatori assunti con contratto di lavoro subordinato Cass. 18 novembre 2010 n. 23320 Autonoma — assenza di subordinazione e di eterodirezione — ricorso da parte dell’azienda ad una pluralità di unità organizzative con rischio di impresa a loro carico (ad esempio: rottura del mezzo) — osservanza delle direttive impartite dall’impresa di trasporto correlata solamente al tipo di contratto stipulato, che deve sottostare a specifiche condizioni di tempo e di luogo di esecuzione. Inoltre, gli accordi tra le rappresentanze associative degli spedizionieri-vettori e quelle dei padroncini non hanno natura di contratto collettivo di lavoro ma di accordo tra imprese Circ. INPS 14 novembre 1996 n. 218 — non proprietari del mezzo Subordinata — retribuzione fissa mensile anche nei periodi feriali — disponibilità a favore dell’impresa tutti i giorni, anche se la prestazione è chiesta al bisogno Cass. 27 marzo 2000 n. 3674 Collaboratori parlamentari Subordinata Cass. 14 maggio 2009 n. — qualificazione della lavoratrice quale 11207 dipendente del parlamentare 6 gruppo RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO — pagamento del corrispettivo con cadenza mensile, della tredicesima mensilità e del compenso per ferie non Comportamento Descrizione godute — inserimentoPagamento nell’organizzazione del Devono seguirsi precise modalità a seconda che si paghi in una soluzione gruppo parlamentare (al fine di assicurare la presenza di un addetto alla segreteria unica o si chieda il pagamento rateale o la anche nei giorni festivi) compensazione con crediti — qualificazione della cessazione del rapporto qualeMancato licenziamento pagamento Non adotta alcun comportamento — costituzione di una posizione (decorso dei termini per il pagamento) assicurativa previdenziale Annunciatori e traduttori televisivi Autisti di mezzi di trasporto: — padroncini Direttore di testata giornalistica Subordinata — responsabilità e controllo relativo ai contenuti della pubblicazione — inserimento della prestazione lavorativa nell’organizzazione d’impresa (omissis) Cass. 6 maggio 1999 n. 4558 Q Ed v. n La def pro str cre esp for MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI 16 965 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Maternità e congedi parentali SOMMARIO Sez. 1 - Tutela Sez. 2 - Trattamento economico e. Situazioni particolari ...................... 33400 I. Astensione dal lavoro a. Indennità INPS .............................. b. Integrazione del datore di lavoro ... c. Rapporto con altri trattamenti ....... II. Riposi giornalieri .............................. III. Contributi sperimentali per le lavoratrici madri........................................... II. Esecuzione del contratto di lavoro..... 33440 Sez. 3 - Affidamento e adozione ......... 33910 III. Conservazione del posto di lavoro .... 33500 Sez. 4 - Tabella CCNL ........................... 34010 I. Assenze dal lavoro a. Astensione obbligatoria ................. 33190 b. Astensione facoltativa ................... 33330 c. Congedi per il padre...................... 33350 d. Permessi ...................................... 33360 33640 33700 33720 33760 33800 La tutela accordata dalla legge alle lavoratrici madri (D.Lgs. 151/2001) si inserisce nel più generale complesso di garanzie previste a favore della donna in tema di pari opportunità sul lavoro (v. n. 35200 e s.) e di salvaguardia della sua funzione essenziale nella famiglia (artt. 29-30 Cost.). La legge tutela la maternità sotto tre aspetti: — assicura alla lavoratrice madre (e in alcuni casi al padre lavoratore: v. n. 33350 e s. e n. 33370) la permanenza effettiva del rapporto di lavoro e il mantenimento dei diritti derivanti dal rapporto stesso; — garantisce alla lavoratrice o al lavoratore che si assentano la sicurezza economica sia durante il periodo di maternità, sia per il periodo successivo, attraverso la copertura contributiva ai fini pensionistici; — protegge il bambino fino ad una certa età oppure quando questo sia portatore di handicap grave (v. n. 38660 e s.). Il trattamento economico garantito durante i periodi di assenza dal lavoro legati alla maternità è a carico dell’INPS, varia a seconda della tipologia di assenza e spesso è integrato dal datore di lavoro sulla base di previsioni della contrattazione collettiva. Una protezione analoga a quella prevista per la maternità naturale è, infine, accordata alle situazioni di adozione ed affidamento (temporaneo o preadottivo) del bambino (v. n. 33910 e s.). L’inosservanza dei divieti e degli obblighi in materia di tutela della maternità è punita dalla legge con le sanzioni esaminate al n. 49320. 33100 Campo di applicazione 33105 (art. 2, c. 1 lett. e), D.Lgs. 151/2001) Le disposizioni sulla maternità e sui congedi parentali si applicano a tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti (v. n. 16200) e i soci di cooperative (v. n. 44000 e s.). La tutela si applica anche ai dirigenti (v. n. 13550). 966 17 MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Un regime particolare è invece applicabile alle seguenti categorie di lavoratori, per i quali rinviamo ai rispettivi capitoli: — domestici (v. n. 15015); — a domicilio (v. n. 25850); — autonomi (v. n. 23030, n. 23315, n. 23740 e s.); — parasubordinati (v. n. 7280 e s.). SEZIONE 1 Tutela I. Assenze dal lavoro 33180 Sono previsti periodi di astensione e di permessi dal lavoro nel periodo di gravidanza, dalla nascita del bambino e fino ai 12 anni di età del figlio: Le assenze disciplinate dalla legge sono: — l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (o congedo di maternità: v. n. 33190 e s.); — l’astensione facoltativa dal lavoro (o congedo parentale) della lavoratrice e del lavoratore (v. n. 33330 e s.); — il congedo di paternità (v. n. 33352 e s.); — i congedi sperimentali per il padre lavoratore (v. n. 33355); — i permessi per controlli prenatali della lavoratrice gestante (v. n. 33360); — i riposi giornalieri (o permessi per allattamento: v. n. 33365 e s.); — i congedi per malattia del figlio (v. n. 33380). La possibilità di assentarsi dal lavoro e di percepire l’eventuale trattamento economico (v. n. 33600 e s.) è subordinata all’adempimento di una serie di obblighi formali a carico della lavoratrice (o del lavoratore) e del datore di lavoro. Di seguito analizziamo la disciplina delle assenze dal lavoro per la generalità dei lavoratori dipendenti; la disciplina specifica che riguarda alcune situazioni particolari (interruzione di gravidanza, decesso del bambino, parto prematuro e parto gemellare) è analizzata al n. 33400. 33185 Certificati medici Se - per usufruire dell’astensione e dei permessi - sono richiesti certificati medici, sono abilitati al loro rilascio i medici del SSN o con esso convenzionati (Circ. INPS 29 aprile 2010 n. 62). Se i certificati sono redatti da medici diversi, il datore di lavoro oppure l’INPS hanno facoltà di accettare i certificati stessi o di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata (art. 76, c. 1 e 2, D.Lgs. 151/2001). Il datore di lavoro deve rilasciare ricevuta dei certificati e della documentazione presentata dagli interessati. Egli è obbligato, inoltre, alla conservazione della documentazione a disposizione della DTL per tutto il periodo in cui opera la tutela (art. 16 DPR 1026/76). A decorrere dal 270º giorno di entrata in vigore di un apposito decreto ministeriale (non ancora pubblicato), i certificati che attualmente devono essere trasmessi dalla lavoratrice all’INPS, saranno inviati direttamente dal medico del SSN (o con esso convenzionato) o dalla competente struttura sanitaria (art. 21 D.Lgs. 151/2001; art. 34 DL 69/2013 conv. in L. 98/2013; art. 8 DL 150/2013 conv. in L. 15/2014). a. Astensione obbligatoria art. 16 D.Lgs. 151/2001 33190 In via generale la lavoratrice è obbligata ad astenersi dal lavoro - e il datore di lavoro ha il divieto di adibirla ad attività lavorative - per un periodo prefissato dalla legge. In alcuni casi, per scelta della lavoratrice o per motivi oggettivi (tutela della salute della MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 18 967 lavoratrice e/o del bambino), il periodo di astensione può variare. Si tratta delle ipotesi di flessibilità (posticipo del periodo di astensione: v. n. 33230), anticipazione (v. n. 33260) e proroga (v. n. 33270). La fruizione dell’astensione è subordinata all’adempimento di una serie di obblighi formali a carico della lavoratrice, parzialmente differenziati nei casi eccezionali di astensione. 1. Periodo generale La lavoratrice deve astenersi dal lavoro, nel periodo che intercorre tra: — i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (cui si aggiunge l’eventuale periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto avvenuto oltre il termine); — i 3 mesi successivi al parto. Per quanto riguarda il conteggio del periodo che precede il parto, il datore di lavoro deve calcolare i 2 mesi a ritroso, senza includere nel computo la data presunta di nascita indicata nel certificato di gravidanza (Mess. INPS 12 luglio 2007 n. 18311). 33200 Esempio Calcolo del periodo di astensione obbligatoria — Data presunta del parto: 15 agosto — Astensione precedente il parto: dal 15 giugno al 14 agosto (compreso) — Astensione successiva al parto: se il bambino nasce effettivamente il 15 agosto, dal 16 agosto al 15 novembre Il periodo complessivo ordinario di astensione obbligatoria sarà dunque pari a 5 mesi ed un giorno (15 giugno/15 novembre). Precisazioni 1) In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione dell’astensione obbligatoria successiva al parto (sia che questo sia avvenuto a termine, sia che sia avvenuto prematuramente: v. n. 33400) e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. A tal fine la madre deve produrre certificazione medica attestante la compatibilità del suo stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa (art. 16 bis D.Lgs. 151/2001; artt. 2 e 26 D.Lgs. 80/2015; art. 43, c. 2, D.Lgs. 148/2015). 2) Poiché si tratta di un diritto indisponibile, l’astensione dal lavoro non può essere oggetto di rinuncia da parte della lavoratrice, neppure in presenza dell’attestazione da parte del medico curante dell’assenza di controindicazioni alla ripresa dell’attività lavorativa (Risp. Interpello Min. Lav. 5 giugno 2009 n. 51). 3) Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria (art. 22, c. 6, D.Lgs. 151/2001; C.Giust. CE 18 marzo 2004 C-342/01). Domanda (art. 14 DPR 1026/76; artt. 21 e 87, c. 1, D.Lgs. 151/2001) Per esercitare il diritto all’astensione dal lavoro e beneficiare del relativo trattamento economico, entro i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all’INPS in via telematica la domanda di indennità di maternità (Circ. INPS 2 aprile 2001 n. 82; Circ. INPS 11 maggio 2001 n. 103). L’invio on-line non dispensa la richiedente dall’onere di presentare la necessaria documentazione cartacea (Mess. INPS 3 gennaio 2011 n. 82) in particolare il certificato medico di gravidanza. I dati che devono risultare dalla documentazione sono: — le generalità della lavoratrice; — l’indicazione del datore di lavoro, della sede dell’azienda, delle mansioni svolte e dell’Istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia; — il mese di gestazione alla data della visita; — la data presunta del parto. Nei casi di pagamento diretto dell’indennità di maternità da parte dell’INPS (v. n. 33680), invece, le informazioni necessarie alla determinazione del trattamento sono contenute nell’UniEmens (v. n. 11942) e pertanto la lavoratrice non è tenuta a presentare alcun modello all’INPS (Circ. INPS 22 luglio 2009 n. 94). Precisazioni 1) L’invio della domanda deve avvenire attraverso i seguenti canali (Circ. INPS 5 agosto 2011 n. 106; Circ. INPS 29 settembre 2011 n. 126; Determinazione INPS 24 giugno 2011 n. 277): a. Web (sito www.inps.it) tramite PIN dispositivo; b. Contact center multicanale, numero verde INPS, per coloro che non dispongono di accesso ad internet; 33210 968 19 MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre c. Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 2) La documentazione contenente dati non autocertificabili, eventualmente necessaria ai fini della liquidazione della prestazione, deve essere spedita tramite raccomandata A/R oppure presentata allo sportello, unitamente alla ricevuta d’invio telematico della domanda. 33215 Per poter usufruire del periodo di astensione successiva al parto la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all’INPS, entro 30 giorni dall’evento: — il certificato di assistenza al parto da cui risulti la data di nascita del figlio, oppure — la dichiarazione sostitutiva (art. 46 DPR 445/2000). Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per la presentazione del certificato di parto, non fa venir meno il diritto all’indennità economica (Circ. INPS 17 gennaio 2003 n. 8) 2. Flessibilità art. 20 D.Lgs.151/2001; Circ. INPS 6 giugno 2000 n. 109; Circ. Min. Lav. 7 luglio 2000 n. 43 33230 Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria, la lavoratrice può scegliere di posticipare la decorrenza del periodo di congedo. In ogni caso, il periodo minimo di astensione obbligatoria prima del parto è un mese: la flessibilità può, quindi, essere compresa tra un minimo di un giorno e il massimo di un mese. La flessibilità può essere successivamente ridotta (ampliando il periodo di astensione precedente al parto inizialmente richiesto) espressamente su istanza della lavoratrice, oppure implicitamente per fatti sopravvenuti (ad esempio, in caso di insorgenza di un periodo di malattia, in quanto il rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro collegato all’evento morboso supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso nella certificazione). La flessibilità consiste, quindi, nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione non godute prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (Circ. INPS 4 settembre 2000 n. 152; Mess. INPS 25 maggio 2007 n. 13279). Esempio Calcolo del periodo di astensione obbligatoria flessibile — Data presunta del parto: 20 luglio — Astensione precedente il parto: dal 20 giugno al 20 luglio — Astensione successiva al parto: se il bambino nasce effettivamente il 20 luglio o prima di tale data, dal 21 luglio al 20 novembre; se nasce il 23 luglio, dal 24 luglio al 23 novembre (quindi l’astensione precedente al parto si estende fino al 23 luglio) 33240 Domanda e documentazione La lavoratrice può usufruire della flessibilità a conche il medico specialista del SSN (o con esso convenzionato) e, se sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria, il medico competente, attestino nel corso del 7º mese di gravidanza che la scelta di lavorare durante l’8º mese non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. L’interessata deve, a tal fine, presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’INPS corredata dalla o dalle certificazioni sanitarie, come indicato nella seguente tabella (Mess. INPS 25 maggio 2007 n. 13279). dizione Attività lavorativa Certificazione Non soggetta all’obbligo di sorveglianza sanitaria (v. n. 18250 e s.) Certificato rilasciato dal ginecologo del SSN (o con esso convenzionato) che esprima una valutazione, oltre che sullo stato di salute della lavoratrice, anche sulla compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro Soggetta alla sorveglianza sanitaria — certificato rilasciato dal ginecologo, relativo alla salute della lavoratrice — certificato rilasciato dal medico competente, che attesti l’assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione dell’orario di lavoro previsto MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 20 969 Le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data successiva alla fine del 7º mese sono integralmente respinte e l’indebita permanenza al lavoro determina (Mess. INPS 25 maggio 2007 n. 13279): per il datore di lavoro, che consente la prosecuzione dell’attività lavorativa, l’applicazione di sanzioni penali (v. n. 49320); per la lavoratrice, la perdita del diritto all’indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità delle giornate medesime nel periodo dopo il parto (art. 22 DPR 1026/76). La giurisprudenza ritiene, tuttavia, che la lavoratrice mantenga il diritto alla retribuzione per il lavoro prestato durante l’ottavo mese e l’indennità INPS per 5 mesi (quindi fino al quarto mese successivo al parto: Cass. 30 aprile 2013 n. 10180). 3. Anticipazione e proroga Anticipazione (art. 18 DPR 1026/76; artt. 17 e 87, c. 1, D.Lgs. 151/2001; art. 15, c. 1, DL 5/2012 conv. in L. 35/2012; 33260 Il periodo di astensione obbligatoria può essere anticipato: per gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza; b. quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro; c. quando la lavoratrice svolge un’attività faticosa o insalubre (v. n. 49080) o che la espone ad un rischio per la sicurezza e la salute (v. n. 18160 e s.) e non può essere spostata ad altre mansioni. In presenza di tali condizioni, l’organo competente dispone l’interdizione dal lavoro fino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria. Circ. Min. Lav. 16 febbraio 2012 n. 2) a. Esempio Calcolo del periodo di astensione obbligatoria anticipata — Data presunta del parto: 15 agosto — Anticipo astensione precedente il parto: dal 15 aprile al 14 giugno — Normale astensione obbligatoria precedente al parto: dal 15 giugno al 14 agosto — Astensione successiva al parto: se il bambino nasce effettivamente il 15 agosto, dal 16 agosto al 15 novembre Precisazioni 1) La disciplina dell’interdizione dal lavoro anticipata è applicabile anche alle lavoratrici a domicilio (C.Cost. 26 luglio 2000 n. 360). 2) Non è configurabile un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro a carattere solo parziale (Risp. Interpello Min. Lav. 28 novembre 2006 n. 25/I/0006584). 3) Il termine «condizioni ambientali» non è direttamente collegato solo alle mansioni svolte ma più in generale alle caratteristiche del contesto ambientale dove è effettuata la prestazione (Lett. Circ. Min. Lav. 29 aprile 2013 RUOLO CARTELLA DI PAGAMENTO prot. 37/0007553/MA002.A003). A nostro avviso, 6anche in taliEipotesi è necessario che il datore di lavoro sia nell’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni. 4) Rientra nei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri l’assistenza a soggetti con grave disabilità psico-fisica da Comportamento Descrizione parte di lavoratrici di una cooperativa sociale (e non necessariamente di una struttura ospedaliera: Nota Min. Lav. 16 marzo 2011 n. 6165). Pagamento Devono seguirsi precise modalità a Q Ed v. n seconda che si paghi in una soluzione unica o si chieda il pagamento rateale o la Concessione (Circ. Min. Lav. 4 marzo 1998 n. 28; Risp. Interpello Min. Lav. 28 novembre 2006 n. 25/I/0006584; Lett. 33265 compensazione con crediti Circ. Min. Lav. 17 aprile 2008 prot. 25/Segr/0005249; Circ. Min. Lav. 16 febbraio 2012 n. 2; Lett. Circ. Min. Lav. 29 aprile 2013 pagamento dell’astensione Non adotta alcun dal comportamento Per poter usufruireMancato dell’anticipazione lavoro è dei termini per il pagamento) necessario ottenere un apposito provvedimento dell’ASL o della(decorso DTL, con le modalità descritte nella tabella che segue. In mancanza di questo provvedimento, il datore di lavoro non può disporre autonomamente l’interdizione della lavoratrice (Risp. Interpello Min. Lav. 1º giugno 2006 n. 25/SEGR/0000097). prot. n. 37/0007553/MA002.A003) (omissis) II. Impugnazione La def pro str cre esp for dell’indice di gennaio (nuova base 100 al 1995) rispetto a dicembre 1995 (base 100 al 1992) occorre utilizzare il coefficiente di raccordo 1,141, con il seguente calcolo: [102,4 (indice di gennaio 1996) / 116,7 (indice di dicembre 1995)] × 1,141 × 100 = 100,118595 (colonna c). (5) Con il 1999 l’ISTAT ha rideterminato il paniere di beni e servizi, al fine di adeguare le procedure al nuovo sistema 21 Qeuropeo Ed. Ipsoa Francis Lefebvre SANZIONI 1453 dei- conti nazionali. È comunque rimasta ferma la base 100 del 1995. Mese e periodo dal al (a) Sanzioni (b) (c) (d) (e) 1,500 116,0 1,719577 3,219577 DiDicembre seguito2001 riportiamo 15.12.01 le sanzioni14.01.02 civili, amministrative e penali2,292769 relative alle principali violazioni in materia giuslavoristica, indicando il capitolo e il numero di paragrafo del Memento Dicembre 2002 15.12.02 14.01.03 1,500 119,1 2,672414 2,004310 3,504310 nel quale vengono esaminati gli obblighi connessi. 49190 (segue) Dicembre 2003 15.12.03 Dicembre 2004 Capitolo di riferimento 15.12.04 14.01.05 1,500 14.01.04 1,500 Agenti e rappresentanti Dicembre 2005 15.12.05 14.01.06 Agricoli 2006 Dicembre 15.12.06 14.01.07 121,8 2,267003 1,700252 123,9 1,724138 Paragrafo 1,293103 2,793103 1,500 126,3 1,937046 49195 1,452785 2,952785 1,500 128,4 1,662708 49200 1,247031 2,747031 3,200252 AppaltoSANZIONI e somministrazione di lavoro 1454 Dicembre 2007 15.12.07 14.01.08 1,500 131,8 49205 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 2,647975 1,985981 3,485981 Assegno per il nucleo familiare Dicembre 2008 15.12.08 14.01.09 1,500 134,5 2,048558 49210 1,536419 Capitolo di riferimento Collaboratori coordinati e continuativi Dicembre 2009 15.12.09 14.01.10 1,500 135,8 0,966543 Paragrafo 49220 2,224907 0,724907 Collocamento obbligatorio Dicembre 2010 15.12.10 138,4 1,914580 49222 1,435935 2,935935 3,880058 14.01.11 1,500 3,063419 Contratto di lavoro subordinato Dicembre 2011 15.12.11 14.01.12 1,500 104,0 3,173410 49225 2,380058 Contratto di lavoro a termine Dicembre 2012 15.12.12 14.01.13 1,500 106,5 2,403846 49230 1,802885 3,302885 0,563380 49235 0,422535 1,922535 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Contributi previdenziali Dicembre 2013 15.12.13 14.01.14 1,500 107,1 SANZIONI 1453 Dimissioni 49240 Dicembre 2014 15.12.14 14.01.15 1,500 107,0 – 0,093371 – 0,070028 1,500000 Mese e periodo dal al (a) (b) (c) (d) (e) Ferie 49250 Dicembre 2015 15.12.15 14.01.16 1,500 107,0 0,00 0,00 1,500000 Dicembre 2001 15.12.01 14.01.02 1,500 116,0 2,292769 1,719577 3,219577 Formazione del lavoratore 49255 (a) Percentuale di rivalutazione in misura fissa pari all’1,5% annuo, rapportato a mese. Dicembre 2002 15.12.02 14.01.03 1,500 119,1 2,672414 2,004310 3,504310 (b) Aumento mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT. Giornalisti 49260 e s. (c) Differenza percentuale del valore mensile dell’indice ISTAT rispetto al dicembre dell’anno precedente. Dicembre 2003 15.12.03 14.01.04 1,500 121,8 2,267003 1,700252 3,200252 (d) 75%e di (c). Igiene sicurezza sul lavoro 49265 (e) Incremento TFR (a)+(d). 1,500 Dicembre 2004 totale di rivalutazione 15.12.04 del14.01.05 123,9 1,724138 1,293103 2,793103 Impiego dei minori 49270 (1) Il coefficiente per il calcolo14.01.06 del mese di 1,500 dicembre 1989, nuova base, è di 1,2420.1,452785 Si precisa che2,952785 i valori Dicembre 2005 di raccordo 15.12.05 126,3 1,937046 Infortuni sul lavoro e malattie riportati nella presente tabella professionali sono calcolati arrotondando l’indice ottenuto dall’applicazione di tale 49275 coefficiente di Dicembre 2006 15.12.06 14.01.07 1,500 128,4 1,662708 1,247031 2,747031 raccordo (102,657). Ispezioni sul lavoro 49280 ISTAT dei (2) Da febbraio 1992 si sono verificate variazioni nella composizione del paniere utile per il calcolo dell’indice Dicembre 2007 15.12.07 14.01.08 1,500 131,8 2,647975 1,985981 3,485981 prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Non viene più valutata la voce «tabacchi» che fino a gennaio 1992 è Lavoratori edili 49285 al gennaio stata considerata. Di conseguenza per operare un confronto omogeneo tra indici (quello dei mesi successivi Dicembre 2008 15.12.08 14.01.09 1,500 134,5 2,048558 1,536419 3,063419 1992 e quello di dicembre 1991) si è dovuto depurare l’indice di dicembre 1991 dell’incidenza di tale voce. In pratica Lavoro a domicilio 49290 l’originario indice pari a 115,8 viene ridotto utilizzando il coefficiente di raccordo 1,009 ottenendo 115,69587. Dicembre 2009 15.12.09 14.01.10 1,500 135,8 0,966543 0,724907 2,224907 (3) Il coefficiente di raccordo per il calcolo del mese di dicembre 1992, nuova base è di 1,189. Libertà e diritti sindacali 49300 (4) Con il 1996 l’ISTAT ha modificato il paniere di beni e servizi preso a base per la rilevazione della dinamica dei prezzi al Dicembre 2010 15.12.10 14.01.11 1,500 138,4 1,914580 1,435935 2,935935 consumo e ha deciso una nuova base 100 fissata al 1995. Di conseguenza per ottenere la variazione49305 in percentuale Libri e documenti dell’indice di gennaio (nuova base 100 al 1995) rispetto a dicembre 1995 (base 100 al 1992) occorre utilizzare il coefficiente Dicembre 2011 15.12.11 14.01.12 1,500 104,0 3,173410 2,380058 3,880058 di raccordo 1,141, con il seguente calcolo: Malattia 49310 [102,4 (indice di gennaio 1996) / 116,7 (indice di dicembre 1995)] × 1,141 × 100 = 100,118595 (colonna c). Dicembre 2012 15.12.12 14.01.13 1,500 106,5 2,403846 1,802885 3,302885 (5) Con il 1999 l’ISTAT ha rideterminato il paniere di beni e servizi, al fine di adeguare le procedure al49315 nuovo sistema Marittimi europeo conti nazionali.15.12.13 È comunque14.01.14 rimasta ferma la base 100 107,1 del 1995. Dicembredei 2013 1,500 0,563380 0,422535 1,922535 Maternità 49320 Dicembre 2014 15.12.14 14.01.15 1,500 107,0 – 0,093371 – 0,070028 1,500000 Orario di lavoro 49325 Sanzioni Dicembre 2015 15.12.15 14.01.16 1,500 107,0 0,00 0,00 1,500000 Pari opportunità 49330 Di(a)seguito riportiamo le sanzioni civili, amministrative e penali relative alle principali violaPercentuale di rivalutazione in misura fissa pari all’1,5% annuo, rapportato a mese. Part-time e lavoro intermittente (b) Aumento mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai eeimpiegati accertato dall’ISTAT.49335 zioni in materia giuslavoristica, indicando il capitolo il numero di paragrafo del Memento (c) Differenza percentuale del valore mensile dell’indice ISTAT rispetto al dicembre dell’anno precedente. nel quale vengono esaminati gli obblighi connessi. Retribuzione 49340 (d) 75% di (c). (e) Incremento totale di rivalutazione del TFR (a)+(d). Sciopero Capitolo di riferimento 49190 49345 Paragrafo (1) Il coefficiente di raccordo per il calcolo del mese di dicembre 1989, nuova base, è di 1,2420. Si precisa che i valori Spettacolo 49350 Agenti e nella rappresentanti riportati presente tabella sono calcolati arrotondando l’indice ottenuto dall’applicazione di tale 49195 coefficiente di raccordo (102,657). Stranieri 49355 Agricoli 49200 (2) Da febbraio 1992 si sono verificate variazioni nella composizione del paniere utile per il calcolo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Non viene più valutata la voce «tabacchi» che fino a gennaio 1992 è Appalto e somministrazione di lavoro 49205 1) Gli importi sanzioni amministrative previste per(quello la violazione norme inal materia stata Precisazioni considerata. Di conseguenza perdelle operare un confronto omogeneo tra indici dei mesidisuccessivi gennaio di lavoro, sociale, e tutelal’indice della sicurezza e salute nei luoghi didilavoro, entrate in vigore 1992 e quello di dicembre 1991) si previdenza è dovuto depurare di dicembre 1991 dell’incidenza tale49210 voce. In pratica Assegno per illegislazione nucleo familiare o l’originario a 115,8 viene ridotto il coefficiente di raccordo 1,009 ottenendo 115,69587. primaindice del 1 pari gennaio 1999, sono statiutilizzando quintuplicati (art. 1, c. 1177, L. 296/2006). A nostro avviso, non subiscono (3) Il coefficiente di raccordo per il calcolo del mese di dicembre 1992,già nuova è diimporti 1,189. rivalutati tale incremento quelle sanzioni amministrative che hanno, per base legge, Collaboratori coordinati e continuativi 49220periodicamente (4) Con il 1996 l’indice l’ISTAT ha modificato il paniere di benipreviste e serviziper preso a base perdila norme rilevazione della dei dinamica dei prezzi al secondo ISTAT (ad esempio sanzioni la violazione a tutela centralinisti ciechi). consumo e haimporti, deciso una nuova base 100 fissata al (*) 1995. Di conseguenza per ottenere la variazione in percentuale I nuovi evidenziati con asterisco , devono essere applicati alle violazioni commesse successivadell’indice di gennaio (nuova basementre 100 al 1995) rispettocommesse a dicembrein1995 (base 100continuano al 1992) occorre utilizzare gli il coefficiente mente al 1o gennaio 2007, per quelle precedenza ad applicarsi importi non di raccordo 1,141, con il seguente calcolo: quintuplicati. [102,4 (indice di gennaio 1996) / 116,7 (indice di dicembre 1995)] × 1,141 × 100 = 100,118595 (colonna c). 2) Alcuni reati possono essere considerati non punibili, se non presentano una particolare gravità. Infatti, dal 2 (5) Con il 1999 l’ISTAT ha rideterminato il paniere di beni e servizi, al fine di adeguare le procedure al nuovo sistema aprile 2015, i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, oppure una 49190 SANZIONI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 1455 22 49195 Agenti e rappresentanti ML Violazione 690 e s. Versamento dei contributi ENASARCO (art. 34-37 Reg. ENASARCO 1º gennaio 2013): (1) Omissione (mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui ammontare è rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie) Evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero: — quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente dal preponente prima di contestazioni o richieste da parte della Fondazione e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempre che il versamento sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia (c.d. «ravvedimento operoso») Sanzione Civile: Tasso BCE + 5,5% su base annua nel limite del 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge Civile: Tasso BCE + 5,5% su base annua nel limite del 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge — accertate dalla Fondazione, alle quali faccia seguito il pagamento integrale dei contributi e della sanzione entro 60 giorni dalla notifica della richiesta della Fondazione Civile: Tasso BCE + 8% su base annua nel limite del 50% dell’importo non corrisposto (2) (3) — accertate dalla Fondazione, nel caso in cui il preponente occulti rapporti di agenzia in essere o le provvigioni erogate Civile: 30% su base annua nel limite del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (4) 700 Mancata iscrizione dell’agente all’ENASARCO o mancata comunicazione della cessazione del rapporto di agenzia da parte del preponente E 250,00 per ciascun agente 705 Omessa comunicazione (o comunicazione in misura inferiore) all’ENASARCO delle provvigioni liquidate all’agente (art. 42 Reg. ENASARCO) E 250,00 per ogni agente cui si riferisce l’inadempimento 715 Omesso invio della distinta per il pagamento dei contributi da parte E 250,00 per ogni agente, SANZIONI 1455 aumentabile fino a E 750,00 in caso di recidiva Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre del preponente e rappresentanti (1) Dopo il raggiungimento del tetto massimo Agenti delle sanzioni senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora. ML Violazione Sanzione (2) Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata dall’ispettore, è applicata una riduzione dell’1%. 690 e s. Versamento dei contributi ENASARCO (art. 34-37 Reg. ENASARCO (3) Si applica tale sanzione ridotta, maggiorata di 2 punti, qualora il preponente presenti domanda di rateazione entro il 1º gennaio 2013): (1) termine di 60 giorni dall’accertamento della condotta sanzionata (art. 44, c. 3, Reg. ENASARCO). Omissione (mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui Civile: (4) Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata dall’ispettore, è ammontare è rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie) Tasso BCE + 5,5% su base applicata una riduzione del 5%. annua nel limite del 40% dell’importo dei contributi non corrisposti Agricoli entro la scadenza di legge ML Violazione Sanzione Evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o 1120 Mancata presentazione della denuncia aziendale (art. 5, c. 5, Amministrativa (*): da non conformi al vero: D.Lgs. 375/93) (1) (2) della situazione debitoria sia effettuata E 515 a E 1.290 — quando la denuncia Civile: spontaneamente dal preponente prima di contestazioni o richieste Tasso BCE + 5,5% su base 1135 Mancata comunicazione di assunzione ai Servizi per l’impiego Amministrativa: da E 100 da parte della Fondazione e comunque entro 12 mesi dal termine annua nel limite del 40% (art. 19, c. 276/2003) E 500 per ciascun stabilito per3,ilD.Lgs. pagamento dei contributi e sempre che il versamento adell’importo dei lavoratore sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia (c.d. «ravvedimento contributi non corrisposti operoso») entro la scadenza di (1) La denuncia fa fede a tutti gli effetti. legge (2) La sanzione si applica anche in caso di attestazione reticente o infedele degli elementi in essa contenuti. — accertate dalla Fondazione, alle quali faccia seguito il pagamento Civile: integrale dei contributi e della sanzione entro 60 giorni dalla notifica Tasso BCE + 8% su base della richiesta della Fondazione annua nel limite del 50% dell’importo non corrisposto (2) (3) 49195 49200 applicata una riduzione dell’1%. (3) sanzione rateazione (3) Si Si applica applica tale sanzione ridotta, ridotta, maggiorata maggiorata di di 22 punti, punti, qualora qualora ilil preponente preponente presenti presenti domanda domanda di di49300 rateazione entro entro ilil Libertà e dirittitale sindacali termine termine di di 60 60 giorni giorni dall’accertamento dall’accertamento della della condotta condotta sanzionata sanzionata (art. (art. 44, 44, c. c. 3, 3, Reg. Reg. ENASARCO). ENASARCO). (4) caso Libri e documenti 49305dall’ispettore, (4) Nel Nel caso di di riconoscimento riconoscimento del del debito debito accertato accertato dalla dalla Fondazione, Fondazione, mediante mediante dichiarazione dichiarazione verbalizzata verbalizzata dall’ispettore, èè una riduzione del applicata una- Francis riduzioneLefebvre del 5%. 5%. 23 Qapplicata Ed. Ipsoa SANZIONI 1455 Malattia 49310 Marittimi Agenti eAgricoli rappresentanti Agricoli Maternità ML ML Orario di lavoro 1120 690 e s. 1120 Violazione Violazione Mancata presentazione della denuncia aziendale (art. 5, Versamento dei contributi 34-37 Reg. Mancata presentazione dellaENASARCO denuncia (art. aziendale (art. ENASARCO 5, c. c. 5, 5, D.Lgs. 375/93) (1) 1º gennaio 2013): (1) D.Lgs. 375/93) (1) (2) (2) Pari opportunità Omissione (mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui 1135 Mancata comunicazione di assunzione ai Servizi Servizi per per l’impiego 1135 Mancata comunicazione assunzione ai l’impiego ammontare è rilevabile da di denunce e/o registrazioni obbligatorie) Part-time e lavoro intermittente (art. 19, 19, c. c. 3, 3, D.Lgs. D.Lgs. 276/2003) 276/2003) (art. Retribuzione 49315 49200 49195 49320 Sanzione Sanzione 49325 Amministrativa Amministrativa (*): (*): da da E 515 aa E E 51549330 E 1.290 1.290 Civile: Amministrativa: dasuE E base 100 Amministrativa: 100 Tasso49335 BCE + 5,5%da E 500 500nel perlimite ciascun aaannua E per ciascun del 40% lavoratore lavoratore 49340 dei dell’importo contributi non corrisposti Sciopero (1) La La denuncia denuncia fa fa fede fede aa tutti tutti gli gli effetti. effetti. entro49345 la scadenza di (1) (2) La La sanzione sanzione si si applica applica anche anche in in caso caso di di attestazione attestazione reticente reticente o o infedele infedele degli degli elementi elementi in in essa essa contenuti. legge (2) contenuti. Spettacolo 49350 Evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre SANZIONI 1455 Stranieri 49355 non conformi al vero: — quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata Civile: spontaneamente dal preponente prima di contestazioni o richieste Tasso BCE + 5,5% su basedi Precisazioni 1) Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia Agenti e rappresentanti da parte della Fondazione e comunque entro 12 mesi dal termine nelentrate limite del lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi diannua lavoro, in 40% vigore stabilito per il pagamento dei contributi e sempre che il versamento dell’importo dei MLdel 1o gennaio 1999, sono stati quintuplicati Violazione Sanzione prima (art. 1, c. 1177, L. 296/2006). A nostro avviso, non subiscono sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia (c.d. «ravvedimento contributi non corrisposti tale incremento quelle sanzioni amministrative che hanno, già per legge, importi rivalutati periodicamente operoso») entro la scadenza di 690 e s. Versamento dei contributi ENASARCO 34-37 Reg. secondo l’indice ISTAT (ad esempio sanzioni previste per (art. la violazione di ENASARCO norme a tutela dei centralinisti ciechi). legge 1º gennaio 2013): (1) I nuovi importi, evidenziati con asterisco (*), devono essere applicati alle violazioni commesse successivaOmissione (mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui Civile: o mente al 1 gennaio mentre per quelle commesse in precedenza continuano adCivile: applicarsi gli importi non — 2007, accertate Fondazione, alle quali seguitoobbligatorie) il pagamento ammontare èdalla rilevabile da denunce e/o faccia registrazioni Tasso BCE + 5,5% su base integrale dei contributi e della sanzione entro 60 giorni dalla notifica Tasso BCE + 8% su base quintuplicati. annua nel limite del 40% della richiesta della Fondazione 2) Alcuni reati possono essere considerati non punibili, se non presentano una particolare gravità. Infatti, dal 2 annua nel limite dell’importo dei del 50% dell’importo non a 5 anni, oppure una aprile 2015, i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo contributi non corrisposti corrisposto (2) pena pecuniaria (sola o congiunta alla predetta pena detentiva), non sono punibili se (art.la 131 bis(3) c.p.; entro scadenza di art. 1 D.Lgs. 28/2015): legge — accertate dalla Fondazione, nel caso in cui il preponente occulti Civile: — l’offesa è di particolare tenuità; rapporti di agenzia in essere o le provvigioni erogate 30% su base annua nel Evasione — il comportamento non èconnessa abitualea .registrazioni o denunce obbligatorie omesse o limite del 60% non conformi al vero: La particolare tenuità dell’offesa è esclusa se, ad esempio, ha provocato o da essa sono derivate in modo dell’importo dei — quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata Civile: involontario la morte o le lesioni gravissime di una persona. contributi non corrisposti spontaneamente dal preponente prima di contestazioni o richieste Tasso BCE + 5,5% base Il comportamento si considera abituale, pertanto il reato rimane punibile, se il reo: entro la scadenza su di 40% da parte della Fondazione e comunque entro 12 mesi dal termine annua nel limite del — è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; legge (4) stabilito per il pagamento dei contributi e sempre che il versamento dell’importo dei 49195 — ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascuno di essi è considerato di particolare tenuità; sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia (c.d. «ravvedimento contributi non corrisposti 700commesso Mancata — ha reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. operoso»)iscrizione dell’agente all’ENASARCO o mancata comunicazione della cessazione del rapporto di agenzia da parte del preponente 705 715 — accertate dalla Fondazione, alle quali faccia seguito il pagamento Omessa comunicazione comunicazione in misura inferiore) integrale dei contributi e(odella sanzione entro 60 giorni dalla notifica all’ENASARCO della richiesta delle della provvigioni Fondazioneliquidate all’agente (art. 42 Reg. ENASARCO) Omesso invio della distinta per il pagamento dei contributi da parte del preponente — accertate dalla Fondazione, nel caso in cui il preponente occulti rapporti di agenzia in essere o le provvigioni erogate entro la scadenza di E 250,00 per ciascun legge agente Civile: E 250,00 per ogni agente Tasso BCE + 8% su base cui si riferisce annua nel limite del 50% l’inadempimento dell’importo non corrisposto (3)agente, E 250,00 per(2) ogni aumentabile fino a E Civile: 750,00 in caso di recidiva 30% su base annua nel limite del 60% (1) Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dell’importo dei dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora. contributi non corrisposti (2) Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata dall’ispettore, è entro la scadenza di applicata una riduzione dell’1%. legge (4) (3) Si applica tale sanzione ridotta, maggiorata di 2 punti, qualora il preponente presenti domanda di rateazione entro il termine 700 di 60 giorni dall’accertamento della condotta all’ENASARCO sanzionata (art. 44, c. 3, Reg. ENASARCO). Mancata iscrizione dell’agente o mancata E 250,00 per ciascun (4) Nel caso di riconoscimento del debitodella accertato dalla del Fondazione, mediante comunicazione cessazione rapporto di agenzia dichiarazione da parte del verbalizzata dall’ispettore, è agente applicata una riduzione preponente del 5%. 705 ML 715 1120 Omessa comunicazione (o comunicazione in misura inferiore) all’ENASARCO delle provvigioni liquidate Agricoliall’agente (art. 42 Reg. ENASARCO) Violazione Omesso invio della distinta per il pagamento dei contributi da parte del preponente Mancata presentazione della denuncia aziendale (art. 5, c. 5, D.Lgs. 375/93) (1) (2) E 250,00 per ogni agente cui si riferisce l’inadempimento Sanzione E 250,00 per ogni agente, aumentabile fino E Amministrativa (*):a da 750,00 E 515 ainE caso 1.290di recidiva 49200 Mancata comunicazione di sanzioni assunzione ai Servizi perprovveduto l’impiego all’integrale Amministrativa: da del E 100 (1) Dopo1135 il raggiungimento del tetto massimo delle senza che si sia pagamento (art. 19, c. 3, D.Lgs.gli 276/2003) a E 500 per ciascun dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora. lavoratore dall’ispettore, è (2) Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata applicata una riduzione dell’1%. (3) Si talefasanzione ridotta, maggiorata di 2 punti, qualora il preponente presenti domanda di rateazione entro il (1) La applica denuncia fede a tutti gli effetti. termine di 60 giorni dall’accertamento condotta sanzionata 44, c.degli 3, Reg. ENASARCO). (2) La sanzione si applica anche in caso della di attestazione reticente o(art. infedele elementi in essa contenuti. (4) Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata dall’ispettore, è applicata una riduzione del 5%. Agricoli 49200 1456 24 SANZIONI 49205 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Appalto ML 2020 2080 e s. 2090 Violazione Sanzione Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Reclusione da 5 a 8 anni e multa da E 1.000 a E 2.000 per ciascun lavoratore reclutato (art. 12 DL 138/2011 conv. in L. 148/2011) (1) Per il committente in caso di mancanza di: — verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi — cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività oggetto dell’appalto — coordinamento interventi di prevenzione e protezione, con informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva — documento unico di valutazione dei rischi Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da E 1.096 a E 5.260,80 (art. 55, c. 5 lett. b), D.Lgs. 81/2008) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da E 1.644 a E 6.576 (art. 55, c. 5 lett. d), D.Lgs. 81/2008) Per il datore di lavoro: Mancata dotazione della tessera di riconoscimento al personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice Sanzione amministrativa pecuniaria da E 109,60 a E 584 per ciascun lavoratore (art. 55, c. 5 lett. i), D.Lgs. 81/2008) Per i lavoratori Mancata esposizione della tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 20, c. 3, D.Lgs. 81/2008) Sanzione amministrativa pecuniaria da E 54,80 a E 328,80 (art. 59, c. 1 lett. b), D.Lgs. 81/2008) Somministrazione di lavoro ML Violazione Sanzione 2190 e s. Per utilizzatore: ricorso alla somministrazione attraverso soggetti non autorizzati, o comunque al di fuori dei limiti previsti (art. 18, c. 2, D.Lgs. 276/2003) — nella generalità dei casi: sanzione amministrativa di E 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. La sanzione in ogni caso non può essere inferiore a E 5.000 né superiore a E 50.000 e non è diffidabile (art. 1, c. 1 e 6, D.Lgs. 8/2016) (2) — se vi è sfruttamento dei minori: arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a E 300 2195 Per l’utilizzatore: ricorso alla somministrazione in ipotesi vietate (art. 32 D.Lgs. 81/2015) Amministrativa: da E 250 a E 1.250 (art. 40, c. 1, D.Lgs. 81/2015) 2250 Per l’utilizzatore: limite numerico per i somministrati a tempo indeterminato (art. 31, c. 1, D.Lgs. 81/2015) Amministrativa: da E 250 a E 1.250 (art. 40, c. 1, D.Lgs. 81/2015) 2270 Per l’utilizzatore: limite numerico per i somministrati a termine (art. 31, c. 2, D.Lgs. 81/2015) Amministrativa: da E 250 a E 1.250 (art. 40, c. 1, D.Lgs. 81/2015) 2300 Per agenzia ed utilizzatore: elementi necessari del contratto di somministrazione (art. 33, c. 1, D.Lgs. 81/2015) Amministrativa: da E 250 a E 1.250 (art. 40, c. 1, D.Lgs. 81/2015) 2330 Per agenzia: richiesta o comunque percezione di compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione (art. 11 D.Lgs. 276/2003) Pena alternativa dell’arresto non superiore ad un anno e dell’ammenda da E 2.500 SANZIONI 25 1457 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Somministrazione di lavoro ML Violazione Sanzione a E 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall’albo (3) (art. 18, c. 4, D.Lgs. 276/2003) 2406 Per agenzia: comunicazione scritta al lavoratore delle informazioni sul contenuto del contratto di somministrazione (art. 33, c. 3, D.Lgs. 81/2015) Amministrativa: da E 250 a E 1.250 (art. 40, c. 1, D.Lgs. 81/2015) 2440 Per agenzia ed utilizzatore: parità di trattamento (art. 35, c. 1, D.Lgs. 81/2015) Amministrativa: da E 250 a E 1.250 (art. 40, c. 2, D.Lgs. 81/2015) 2620 Per l’utilizzatore: diritto del lavoratore ai servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore stesso (art. 35, c. 3 secondo periodo, D.Lgs. 81/2015) Amministrativa: da E 250 a E 1.250 (art. 40, c. 2, D.Lgs. 81/2015) 2625 Per l’utilizzatore: — avviso generale sui posti vacanti (art. 31, c. 3, D.Lgs. 81/2015) — comunicazione ogni 12 mesi alle rappresentanze sindacali (art. 36, c. 3, D.Lgs. 81/2015) Amministrativa: da E 250 a E 1.250 (art. 40, c. 1 e 2, D.Lgs. 81/2015) (1) Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da 1/3 a 1/2: — il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; — il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; — l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. (2) A seguito della depenalizzazione dei reati puniti con la sola sanzione pecuniaria (D.Lgs. 8/2016), la sanzione si applica dal 6 febbraio 2016 alle condotte poste in essere (Circ. Min. Lav. 5 febbraio 2016 n. 6): — a partire da tale data; — in data antecedente, purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto irrevocabili. (3) Salvo che i contratti collettivi dispongano diversamente. 49210 Assegno per il nucleo familiare ML Violazione Sanzione 3108 e s. Effettuazione di dichiarazioni false o compimento di altri fatti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione dell’ANF (art. 82, c. 4, DPR 797/55) Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa da E 413 a E 2.478 3140 e s. Omessa corresponsione dell’ANF al lavoratore (art. 82, c. 2, DPR 797/55; art. 22, c. 6, D.Lgs. 151/2015) — se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi — se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi Amministrativa da E 500 a E 5.000 da E 1.500 a E 9.000 da E 3.000 a E 15.000 49220 Collaboratori coordinati e continuativi ML Violazione Sanzione 7175 e 7210 Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per gli iscritti alla Gestione separata INPS (art. 39 L. 183/2010; art. 3, c. 6, D.Lgs. 8/2016) Reclusione fino a 3 anni e multa fino a E 1.032. Se l’importo omesso non supera E 10.000 annui: amministrativa da E 10.000 a E 50.000. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione (1) (1) A seguito della depenalizzazione dei reati puniti con la sola sanzione pecuniaria (D.Lgs. 8/2016), la sanzione si applica dal 6 febbraio 2016 alle condotte poste in essere (Circ. Min. Lav. 5 febbraio 2016 n. 6): — a partire da tale data; — in data antecedente, purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto irrevocabili. 1458 26 SANZIONI 49222 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Collocamento obbligatorio ML Violazione 7560 — omesso pagamento (totale o parziale) del contributo per esonero parziale (art. 5, c. 5, L. 68/99) Maggiorazione del contributo dovuto con percentuale dal 5% al 24% su base annua 7630 — mancato o ritardato invio del prospetto riepilogativo (art. 15, c. 1, L. 68/99) Amministrativa: E 635,11 (somma maggiorata di E 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo) (1) 7538 e s. — mancata assunzione del disabile nei termini (art. 15, c. 4, L. 68/99) Amministrativa: E 62,77 al giorno per ciascun lavoratore disabile non assunto (2) 7640 e s. Centralinisti non vedenti: — mancata comunicazione della creazione di posti di lavoro (art. 10, c. 1, L. 113/85; art. 1, c. 1, DD 181/2012) — mancato adempimento all’obbligo di assunzione (art. 10, c. 2, L. 113/85; art. 1, c. 2, DD 181/2012) 7650 Terapisti della riabilitazione non vedenti (art. 5 L. 29/94): — mancata assunzione — mancata comunicazione al ministero del Lavoro del numero dei lavoratori alla dipendenze entro il 31 gennaio Massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (L. 686/61): — mancato adempimento all’obbligo di assunzione — mancata comunicazione al ministero del Lavoro della situazione occupazionale entro il 31 dicembre Sanzione Amministrativa: da E 128,82 a E 2.576,18 (art. 1 DD 8 gennaio 2016 n. 2) Amministrativa: da E 25,73 a E 102,73, per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto (art. 1 DD 8 gennaio 2016 n. 2) Amministrativa: da E 25,73 a E 102,73, per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto (art. 1 DD 8 gennaio 2016 n. 2) Amministrativa: da E 128,82 a E 2.576,18 (art. 1 DD 8 gennaio 2016 n. 2) Amministrativa da E 2 a E 12 per ogni giorno lavorativo e ogni lavoratore non vedente non assunto. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a E 5.000 né superiore a E 50.000 (art. 1, c. 1 e 6, D.Lgs. 8/2016) (3) Amministrativa da E 5.000 a E 10.000 (art. 1, c. 1 e 5 lett.a), D.Lgs. 8/2016) (3) (1) La maggiorazione deve essere calcolata dal giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo (31 gennaio dell’anno). Pertanto la somma da pagare non potrà di fatto mai essere inferiore a E 665,87 (parte fissa + un giorno di ritardo). (2) La sanzione decorre: — dal 61º giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo, se non si è presentata richiesta di assunzione agli uffici competenti; — dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, che ha ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non ha proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dal servizio per l’impiego. (3) A seguito della depenalizzazione dei reati puniti con la sola sanzione pecuniaria (D.Lgs. 8/2016), la sanzione si applica dal 6 febbraio 2016 alle condotte poste in essere (Circ. Min. Lav. 5 febbraio 2016 n. 6): — a partire da tale data; — in data antecedente, purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto irrevocabili. SANZIONI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 27 1459 49225 Contratto di lavoro subordinato ML Violazione Sanzione 9278 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (artt. 603 bis e 603 ter c.p.) (1) Reclusione da 5 a 8 anni e multa da E 1.000 a E 2.000 per ciascun lavoratore reclutato. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da 1/3 a 1/2: — il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a 3 — il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa — l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo 9418 Mancata comunicazione di assunzione ai Servizi per l’impiego nei casi in cui non è applicabile la maxisanzione (art. 19, c. 3, D.Lgs. 276/2003) Amministrativa: da E 100 a E 500 per ciascun lavoratore interessato 9418 e s. Maxisanzione per lavoro sommerso (art. 3, c. 3-5, DL 12/2002 conv. in L. 73/2002; art. 22, c. 1 e 2, D.Lgs. 151/2015) (2) Amministrativa (3): — impiego effettivo del lavoratore fino a 30 giorni: da E 1.500 a E 9.000 per ciascun lavoratore irregolare — impiego effettivo del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni: da E 3.000 a E 18.000 per ciascun lavoratore irregolare — impiego effettivo del lavoratore oltre 60 giorni: da E 6.000 a E 36.000 per ciascun lavoratore irregolare. Fatta eccezione per le ipotesi di impiego di lavoratori stranieri o di minori, si applica la procedura di diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004) 9430 e s. Inosservanza del provvedimento di sospensione di parte dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare (art. 14, c. 10, D.Lgs. 81/2008) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da E 2.500 a E 6.400 Inosservanza delle disposizioni in materia di impiego di guardie giurate (artt. 2 e 38 L. 300/70) A meno che il fatto non costituisca un reato più grave, ammenda da E 154 a E 1.549, oppure arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi, le pene sono applicate congiuntamente. Inoltre, se la pena dell’ammenda è inefficace, il giudice può quintuplicarla 9573 9583 e s. Inosservanza delle disposizioni in materia di controlli a distanza (artt. 4 e 38 L. 300/70; artt. 114 e 171 D.Lgs. 196/2003) 9593 Inosservanza delle disposizioni in materia di visite personali di controllo (artt. 6 e 38 L. 300/70) 9596 Inosservanza delle disposizioni in materia di accertamenti sanitari (artt. 5 e 38 L. 300/70) 9633 Violazione da parte del lavoratore dell’obbligo di riservatezza (artt. 622 e 623 c.p.) Reclusione fino ad un anno o multa da E 30 a E 516 se dal fatto deriva un danno. 1460 28 SANZIONI 49225 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Contratto di lavoro subordinato (segue) ML Violazione Sanzione Se il segreto professionale è relativo ad una scoperta scientifica o ad un’applicazione industriale, la rivelazione è punita con la reclusione fino a 2 anni se viene utilizzata a proprio o altrui profitto 9650 e s. Trattamento dei dati personali: — obbligo di informazione dell’interessato (art. 13 D.Lgs. 196/2003) Amministrativa (art. 161 D.Lgs. 196/2003): da E 6.000 a E 36.000 (4) — obbligo di notificazione (artt. 37 e 38 D.Lgs. 196/2003) Amministrativa (art. 163 D.Lgs. 196/2003) da E 20.000 a E 120.000 (4) — obbligo di richiedere ed ottenere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati (artt. 23 e 167 D.Lgs. 196/2003) (5) Reclusione da 6 a 18 mesi (da 6 a 24 mesi se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione) (6) — divieto di comunicazione e diffusione (artt. 25, 26 e 167 D.Lgs. 196/2003) (5) — obbligo di rispettare le specifiche garanzie per i dati sensibili (artt. 25, 26 e 167 D.Lgs. 196/2003) (5) — reclusione da 1 a 3 anni (6) — sanzione amministrativa da E 10.000 a E 120.000 (art. 162, c. 2-bis, D.Lgs. 196/2003) — falsità nelle notificazioni al Garante (artt. 37 e 168 D.Lgs. 196/2003) Reclusione da 6 mesi a 3 anni (6) — mancata adozione delle misure minime di sicurezza (artt. 33 e 169 D.Lgs. 196/2003) (7) — arresto fino a 2 anni — sanzione amministrativa da E 10.000 a E 120.000 (è escluso il pagamento in misura ridotta: art. 162, c. 2-bis, D.Lgs. 196/2003) — mancata osservanza dell’autorizzazione del Garante (artt. 26, c. 2, e 170 D.Lgs. 196/2003) Reclusione da 3 mesi a 2 anni — divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore (artt. 113 e 171 D.Lgs. 196/2003) Ammenda da E 154 a E 1.549 o arresto da 15 giorni ad 1 anno (6). Nei casi più gravi le pene 6 RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO sono applicate congiuntamente. Inoltre, qualora la pena Comportamento Descrizione dell’ammenda sia inefficace, il giudice ha la Pagamento Devono seguirsi precise modalità a facoltà di quintuplicarla 9865 v. n seconda che si paghi in una soluzione si chieda pagamento rateale o la Datore di lavoro che altera i moduli per la comunicazione dellaunica o Salvo che ilil fatto compensazione crediti risoluzione consensuale (8) costitiuiscacon reato, amministrativa da E 5.000 Mancato pagamento Non adotta alcun(art. comportamento a E 30.000 26, c. 5, (decorsoD.Lgs. dei termini per il pagamento) 151/2015) 9948 Q Ed Mancata o tardiva comunicazione della risoluzione del rapporto ai Servizi per l’impiego (omissis) Amministrativa: da E 100 a E 500 per ogni lavoratore interessato (art. 21, c. 1, L. 264/49; art. 19, c. 3, D.Lgs. 276/2003) La def pro str cre esp for