TR
AT
TO
ES
MEMENTO PRATICO
LAVORO 2016
L’opera esamina tutte le fasi del rapporto di lavoro
dalla prima assunzione al pensionamento, le prestazioni
di sostegno al reddito (cassa integrazione, mobilità, ecc.),
la sicurezza sul lavoro, i regimi particolari applicabili ad alcune
figure professionali (ad es. giornalisti e dirigenti) e a specifiche
categorie di lavoratori autonomi.
Caratteristiche
10/02/16 17:09
Aggiornato al 24 febbraio 2016
Prezzo: 148,00 €
Pagine: 1.560 circa
Codice: 00202254
Completano la trattazione il contenzioso previdenziale
e assistenziale e il processo del lavoro.
La contrattazione collettiva è esaminata per argomenti
da essa disciplinati.
Principali novità:
Anche alla luce degli ultimi decreti di attuazione del Jobs Act (D.Lgs. 148/2015, D.Lgs.
149/2015, D.Lgs. 150/2015, D.Lgs. 151/2015):
sgravio contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (cassa integrazione e contratti di solidarietà)
controlli a distanza dei lavoratori
sanzioni:
– maxisanzione per lavoro nero
– attività imprenditoriale: revoca
– violazioni della disciplina in materia di ANF, igiene e sicurezza sul lavoro, LUL, busta paga
• documenti:
– tenuta del LUL
– abolizione del registro infortuni e del libretto formativo
• strumenti per la conciliazione vita-lavoro
• collocamento obbligatorio
• modifiche alla disciplina NASPI e DISCOLL
• riordino dei servizi per l’impiego
• dimissioni: nuova procedura
•nuovo sistema ispettivo
•
•
•
•
E tutte le novità in materia di:
• pignoramento della retribuzione
• rappresentatività: accordo Interconfederale del 26 novembre 2015 Confcommercio – CGIL,
CISL e UIL
PIANO DELL’OPERA 37
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Piano dell’opera
Principali novità
Principali abbreviazioni
100
1000
1900
3000
4600
5000
6500
6900
7500
7700
8500
9200
10900
11500
12500
13400
14400
14800
15300
15900
17000
18000
19200
19600
20000
22000
22600
Agenti e rappresentanti di commercio
Agricoli
Appalto di servizi
Assegno per il nucleo familiare
Assunzioni agevolate
Cassa integrazione e prestazioni
VAI ALL’ESTRATTO
integrative
Certificazione
Collaboratori coordinati e continuativi
Collocamento obbligatorio
Contenzioso previdenziale ed
assistenziale
Contrattazione collettiva ed usi
aziendali
VAI ALL’ESTRATTO
Contratto di lavoro
Contratto di lavoro a termine
Contributi previdenziali
Dimissioni
Dirigenti
Disoccupazione
Domestici
Ferie
Formazione del lavoratore
Giornalisti
Igiene e sicurezza sul lavoro
Impiego dei minori
Impresa familiare
Infortuni sul lavoro e malattie
professionali
Ispezioni sul lavoro
Lavoratori autonomi
24300
25600
26200
27400
28400
29000
30250
31500
31900
33100
34200
34300
35200
35840
36800
38500
39400
39700
41400
42800
43300
44000
44700
46100
47000
47700
Lavoratori edili
Lavoro a domicilio e telelavoro
Lavoro all’estero
Libertà e diritti sindacali
Libri e documenti
Licenziamento
Malattia
Mansioni e inquadramento
Marittimi
Maternità e congedi parentali VAI ALL’ESTRATTO
Mobilità
Orario di lavoro
Pari opportunità tra uomo e donna
Part-time e lavoro intermittente
Pensioni
Permessi e assenze dal lavoro
Prestatori di lavoro accessorio
Processo del lavoro e tutela dei diritti
del lavoratore
Retribuzione
Sanzioni disciplinari
Sciopero e autotutela aziendale
Soci di cooperative di lavoro
Spettacolo e sport
Stranieri
Trasferimento d’azienda
Trattamento di fine rapporto
48900 Appendice
p. 1483 Indice analitico
48 PRINCIPALI NOVITÀ
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Principali novità
Nella tavola seguente segnaliamo le principali novità contenute nella presente edizione di Memento
Lavoro, con particolare riguardo a tutti i provvedimenti di attuazione della Legge Delega in materia di
lavoro (c.d. Jobs act: L. 183/2014).
L’elenco delle novità riporta il numero del paragrafo nel quale esse vengono trattate nonché la fonte
di riferimento.
ML
Capitolo
Fonte
Assunzioni agevolate
4755 e s.
Nuove assunzioni a tempo indeterminato: beneficio contributivo 2016
art. 1, c. 178-181, L. 208/2015
Cassa integrazione e prestazioni integrative
5000 e s.
— riforma della cassa integrazione ordinaria e straordinaria
— fondi di solidarietà: nuova disciplina
7338 e s.
Indennità DISCOLL: modifiche alla disciplina
D.Lgs. 148/2015;
DM 13 gennaio 2016
Collaboratori coordinati e continuativi
D.Lgs. 150/2015; art. 1, c. 310,
L. 208/2015
Collocamento obbligatorio
7500 e s.
Modifiche alla disciplina
artt. 1-13 D.Lgs. 151/2015
Contrattazione collettiva e usi aziendali
8560 e s.
Accordo Interconfederale sulla rappresentatività
AI Confcommercio- CGIL, CISL e
UIL 26 novembre 2016
Contratto di lavoro subordinato
9275 e s.
Riordino dei Servizi per l’impiego
artt. 1-18 D.Lgs. 150/2015
9418 e s.
Maxisanzione per lavoro nero: modifica della disciplina
art. 22 D.Lgs. 151/2015
9443
Revoca provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: condizioni
art. 22 D.Lgs. 151/2015
9583 e s.
Controlli a distanza dei lavoratori
art. 23 D.Lgs. 151/2015
9865
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: nuova procedura
art. 26 D.Lgs. 151/2015;
DM 15 dicembre 2015
12500 e s.
Presentazione delle dimissioni: nuova procedura
14400 e s.
Modifiche alla disciplina NASPI e ASDI
Dimissioni
art. 26 D.Lgs. 151/2015;
DM 15 dicembre 2015
Disoccupazione
D.Lgs. 150/2015
Ispezioni sul lavoro
22015 e s.
Nuovo Ispettorato nazionale del lavoro
D.Lgs. 149/2015
Lavoro all’estero
26350 e s.
Abrogazione autorizzazione ministeriale per lavoro in Paesi extracomunitari
art. 18 D.Lgs. 151/2015
Libertà e diritti sindacali
27740 e s.
Accordo Interconfederale sulla rappresentatività
AI Confcommercio - CGIL, CISL
e UIL 26 novembre 2016
PRINCIPALI NOVITÀ 59
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
ML
Capitolo
Fonte
Libri e documenti
28520 e s.
Tenuta del LUL: modalità telematica (dal 1º gennaio 2017)
art. 15 D.Lgs. 151/2015
28430
Registro infortuni: abolizione
art. 21, c. 4, D.Lgs. 151/2015
28690
Libretto formativo: abolizione
art. 34, c. 1 lett. a),
D.Lgs. 150/2015
33100 e s.
Misure sperimentali 2015: stabilizzazione dal 2016
Maternità e congedi parentali
art. 43, c. 2, D.Lgs. 148/2015
Part-time
36062
Lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia: part-time
art. 1, c. 284, L. 208/2015
Appendice
VAI ALL’ESTRATTO
49190 e s.
Sanzioni: depenalizzazione
49210
Sanzioni in materia di ANF: modifiche
art. 22, c. 6, D.Lgs. 151/2015
49225
Maxisanzione per lavoro nero: modifiche
art. 22, c. 1 e 2,
D.Lgs. 151/2015
D.Lgs. 8/2016
Sanzione in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale
art. 22 D.Lgs. 151/2015
49265
Sanzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro: modifiche
art. 20, c. 1 lett. i),
D.Lgs. 151/2015
49305
Sanzioni in materia di LUL: modifiche
art. 22, c. 5, D.Lgs. 151/2015
49340
Sanzioni in materia di busta paga: modifiche
art. 22, c. 7, D.Lgs. 151/2015
CASSA INTEGRAZIONE E PRESTAZIONI INTEGRATIVE
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
6
115
Cassa integrazione
e prestazioni
integrative
SOMMARIO
Sez. 1 - Cassa integrazione
I. Ordinaria (CIG)
a. Campo di applicazione...................
b. Durata .........................................
c. Procedura ....................................
d. Integrazione salariale.....................
e. Contribuzione dovuta ...................
5025
5050
5070
5090
5140
f. Condizioni in corso di fruizione del
trattamento.....................................
II. Straordinaria (CIGS) ...........................
5160
5200
Sez. 2 - Trattamenti sostitutivi e/o integrativi
a. Tipologie di fondi.............................
b. Prestazioni ......................................
5670
5680
Il nostro Ordinamento prevede una serie di interventi volti a sostenere il salario dei dipendenti di aziende in crisi o dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, sinteticamente
descritti in tabella.
In questo capitolo esaminiamo le integrazioni salariali (CIG e CIGS), quali strumenti di
sostegno al reddito dei lavoratori in corso di rapporto.
Per le procedure di riduzione del personale che si concretano in un licenziamento collettivo
e, per determinate categorie di aziende - solo fino al 31 dicembre 2016 - nella messa in
mobilità dei lavoratori, rinviamo al n. 34200 e s.
Le ipotesi in cui la legge prevede la possibilità di accesso da parte del lavoratore al pensionamento anticipato sono esaminate al n. 37700.
Per gli altri strumenti a sostegno dei lavoratori rinviamo ad altre parti del volume: per il
distacco presso un’altra azienda del gruppo, che può essere attuato come alternativa alla
cassa integrazione nei casi di contrazione dell’attività produttiva, v. n. 9775 e s.; per il
trattamento di disoccupazione, v. n. 14400 e s.
Crisi aziendale
Effetti
sul rapporto di
lavoro
Trattamento
per i lavoratori
Temporanea, con
previsione di ripresa
produttiva
Sospensione
totale o parziale
Cassa integrazione
ordinaria (CIG)
Di lunga durata e
dall’esito incerto, con
previsione di ripresa
produttiva
Sospensione
totale o parziale
o riduzione
d’orario
Cassa integrazione
straordinaria (CIGS),
compresi i contratti di
solidarietà difensivi (CDS) (*)
Di carattere
strutturale ed
irreversibile (senza che
si trovi perciò rimedio
negli strumenti
sopraindicati)
Licenziamento
collettivo
Indennità di mobilità o di
disoccupazione
Licenziamento
individuale o
plurimo
Indennità di
disoccupazione
Funzione
ML
— integrare la retribuzione
persa dai lavoratori
— ridurre
temporaneamente i costi
del personale, non licenziare
i lavoratori e impiegarli
nuovamente una volta
cessata la crisi
5020
Sostenere il reddito del
lavoratore dopo la
cessazione del rapporto
5200
34200
14400
5000
7
116
CASSA INTEGRAZIONE E PRESTAZIONI INTEGRATIVE
Crisi aziendale
Effetti
sul rapporto di
lavoro
Pensionamento
anticipato
Trattamento
per i lavoratori
Pensione
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Funzione
ML
37700
(*) È previsto un altro tipo di contratto di solidarietà, definito «espansivo», finalizzato all’assunzione di nuovi lavoratori
mediante la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro e, conseguentemente, della retribuzione (v. n. 4825).
Fino al 2016 possono essere concessi trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente. La concessione è disposta dal ministro del Lavoro (di concerto con quello delle Finanze) sulla
base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi (art. 2, c. 64, L. 92/2012).
SEZIONE 1
Cassa integrazione
D.Lgs. 148/2015
5015 La disciplina delle integrazioni salariali è stata profondamente riformata in attuazione del
c.d. Jobs act a decorrere, se non diversamente specificato, dal 24 settembre 2015 (art. 44, c. 1,
D.Lgs. 148/2015).
I trattamenti di integrazione salariale afferiscono alle Gestioni INPS competenti (art. 24 L.
88/89; art. 37 L. 88/89) che erogano le relative prestazioni e ricevono i relativi contributi
ordinari e addizionali (artt. 9 e 19 D.Lgs. 148/2015).
L’intervento della cassa integrazione ordinaria (CIG) o straordinaria (CIGS) è concesso dall’INPS solo nei confronti delle aziende operanti in determinati settori e in presenza di determinate condizioni.
Per le aziende appartenenti a settori non coperti dalle integrazioni salariali previste dalla
legge e per le aziende «coperte» che vogliono garantire ai propri dipendenti prestazioni
integrative rispetto a quelle di legge, è previsto l’intervento dei fondi di solidarietà, esaminato
al n. 5660 e s.
In questo capitolo analizziamo gli aspetti che interessano la generalità dei lavoratori dipendenti, mentre per i rapporti speciali rinviamo al n. 1520 e s. (agricoli), n. 25100 e s. (lavoratori
edili), n. 17400 (giornalisti), n. 44365 (soci di cooperative di lavoro), n. 39407 (prestatori di
lavoro accessorio).
I. Ordinaria (CIG)
5020 La cassa integrazione può essere richiesta in ragione di una crisi di breve durata e di natura
transitoria. Il datore di lavoro sospende dal lavoro il personale in forza (o parte di esso),
oppure ne riduce l’orario e lo reimpiega una volta cessata la crisi.
N.B. La nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 (art. 44, c. 1, D.Lgs. 148/2015). Ciò comporta che la nuova disciplina si applica a tutte le domande di
CIG presentate a decorrere da tale data, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione
antecedenti o comunque iniziati prima. In queste ultime ipotesi, non è comunque richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro (v. n. 5040) e rimangono le modalità di presentazione della domanda come
regolate nella precedente disciplina
Inoltre le disposizioni della preesistente disciplina continuano ad applicarsi ai trattamenti già richiesti al 24
settembre 2015, anche con riferimento ai periodi di CIG successivi a tale data (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n.
197).
5022 Cause integrabili
(art. 11 D.Lgs. 148/2015)
La CIG interviene nei seguenti casi:
— situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti,
incluse le intemperie stagionali;
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
CASSA INTEGRAZIONE E PRESTAZIONI INTEGRATIVE
8
117
— situazioni temporanee di mercato.
Lo sciopero è considerato causa integrabile della CIG quando l’inattività dei lavoratori per i quali è richiesto
l’intervento è causata dallo sciopero attuato da altra maestranza nell’ambito della medesima unità produttiva
(Circ. INPS 7 dicembre 1966 n. 2022; Circ. INPS 14 gennaio 1971 n. 50148).
a. Campo di applicazione
Datori di lavoro richiedenti (art. 10 D.Lgs. 148/2015) La disciplina CIG e i relativi
obblighi contributivi si applicano ai datori di lavoro indicati in tabella.
Imprese
Note
Industriali:
— manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di
impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e
gas
—
5025
—
— dell’edilizia e affini
— esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di
materiale lapideo
— per la frangitura delle olive per conto terzi
—
—
— boschive, forestali e del tabacco
—
— degli enti pubblici
Salvo che il capitale sia interamente di proprietà pubblica
Artigiane:
— dell’edilizia e affini
—
— che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di
materiali lapidei
Escluse quelle che svolgono l’attività di lavorazione in
laboratori con strutture e organizzazione distinte
dall’attività di escavazione
Produttrici di calcestruzzo preconfezionato
—
Addette:
— al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e
stampa di pellicola cinematografica
—
— agli impianti elettrici e telefonici
—
— all’armamento ferroviario
—
Cooperative
Note
Di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative
similari a quella degli operai delle imprese industriali
Ad eccezione delle cooperative di trasporto e facchinaggio
(DPR 602/70)
Agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano
attività di trasformazione, manipolazione e
commercializzazione di prodotti agricoli propri
Per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato
Esclusioni (art. 3 D.Lgs.Cps 869/47; art. 1, c. 309, L. 208/2015)
Sono escluse dal campo di applicazione
della CIG ordinaria le aziende:
— artigiane (L. 443/85);
— del terziario (art. 49 L. 88/89);
— del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari;
— esercenti la piccola pesca e la pesca industriale;
— armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento, ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
— esercenti impianti di trasporto a fune (art. 2, c. 9, DL 510/96 conv. in L. 608/96);
— esercenti autoservizi pubblici di linea;
— dello spettacolo;
— compagnie e gruppi portuali.
5027
Lavoratori destinatari
5030
(art. 1, c. 1, D.Lgs. 148/2015; Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197)
Sono
destinatari della CIG i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i
9
118
CASSA INTEGRAZIONE E PRESTAZIONI INTEGRATIVE
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (v. n. 15980), e
esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
con
5040 Anzianità di effettivo lavoro (art. 1, c. 2 e 3, D.Lgs. 148/2015) I lavoratori devono possedere,
presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo
lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (art. 1, c. 308, L. 208/2015).
Precisazioni 1) L’anzianità richiesta è di «effettivo lavoro»: si tratta quindi delle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197).
2) L’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività
appaltata.
3) In caso di trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.: v. n. 47000 e s.) conservando il lavoratore tutti i diritti che
discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza dei 90 giorni, si tiene conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante (Circ. INPS 2
dicembre 2015 n. 197).
4) L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede,
che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza
di lavoratori in forza in via continuativa.
L’unità produttiva pertanto deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento
essenziale dell’attività produttiva aziendale.
Sono esclusi quindi i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori
edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197).
Inoltre nel settore dell’edilizia e affini, ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi, deve essere in esecuzione di un contratto di appalto e i lavori devono
avere una durata minima di almeno sei mesi (Mess. INPS 7 dicembre 2015 n. 7336).
5) La caratteristica di «evento oggettivamente non evitabile» è riconosciuta a quelle causali determinate da
casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza
maggiore (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197).
b. Durata
art. 12, c. 1-4, D.Lgs. 148/2015; Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197
5050 La CIG è corrisposta
fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile
trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane.
A tal fine si computano le singole giornate di sospensione dal lavoro e si considera usufruita
una settimana di CIG solo nel caso in cui la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni
(cinque, in caso di settimana corta). Pertanto le aziende che utilizzano la CIG solo per una
parte della settimana, devono comunicare all’INPS il numero di settimane effettivamente
usufruite (somma di singoli giorni, diviso 5 o 6: Circ. INPS 20 aprile 2009 n. 58).
Se il massimo complessivo di 52 settimane viene raggiunto:
a. con più periodi non consecutivi, le 52 settimane si computano in un biennio mobile;
b. con più periodi consecutivi, è possibile presentare una nuova domanda per la stessa unità
produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo
di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
Precisazioni 1) Gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (v. n. 5040 prec. 5) non si
computano ai fini del calcolo delle 52 settimane (esaminato nei due punti sopraindicati a. e b.). Essi si computano invece nella valutazione del superamento del limite complessivo di durata delle integrazioni salariali (24
mesi nell’arco di un quinquennio mobile: v. paragrafo seguente).
Gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili inoltre si computano sempre quando il
trattamento è richiesto da imprese:
— industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
— industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
— artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle
che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di
escavazione.
2) Per la definizione di unità produttiva, v. n. 5040 prec. 4.
3) I periodi di chiusura per ferie collettive sono esclusi dal computo dei limiti di durata del trattamento (Circ.
INPS 30 agosto 1975 n. 60235).
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
CASSA INTEGRAZIONE E PRESTAZIONI INTEGRATIVE
10
119
Periodo massimo complessivo Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario (CIG) e quello straordinario di integrazione salariale (CIGS) non possono superare la
durata massima complessiva indicata in tabella (art. 4 D.Lgs. 148/2015).
Ipotesi
5055
Durata massima CIG + CIGS
Generalità
24 mesi in un quinquennio mobile (*)
Per le imprese:
— industriali e artigiane dell’edilizia e affini
— industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale
lapideo
— artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali
lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in
laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione
30 mesi in un quinquennio mobile
(*) A tal fine la durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per la causale di contratto di solidarietà (CDS)
viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (art. 22,
c. 5, D.Lgs. 148/2015).
Esempio
1) 12 mesi di CIG+12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): ok 24 mesi
2) 12 mesi di CIG+24 mesi di CDS (Contratto di Solidarietà): ok 36 mesi
3) 12 mesi di CIGS (es. crisi)+24 mesi di CDS: ok 36 mesi
4) 36 mesi di CDS: ok
5) 6 mesi di CIG+12 mesi di CDS: possibili altri 12 mesi di CIGS, oppure altri 18 mesi di CDS
Precisazioni
1) Ai fini del calcolo della durata massima complessiva i trattamenti richiesti fino al 23 settembre 2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo (art. 44, c. 2, D.Lgs. 148/2015).
2) Per verificare il limite nel quinquennio «mobile»: si considera la 1ª settimana oggetto di richiesta di
prestazione e, a ritroso, si valutano le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale
arco temporale sono già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi), il trattamento richiesto non può
essere riconosciuto. Il conteggio si ripropone per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta
(Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197).
3) Per la definizione di unità produttiva, v. n. 5040 prec. 4.
5057
Esempio
In base alla data di presentazione della domanda CIG e al periodo autorizzato:
a)
Domanda presentata il 14.9.2015
Periodo autorizzato: 31.8.2015-31.10.2015
— limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l’intero periodo rientra nel computo
— limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015
— limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: non si considerano le ore autorizzate per l’intero periodo.
b)
Domanda presentata il 28.9.2015
Periodo autorizzato: 31.8.2015-31.10.2015
— limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l’intero periodo rientra nel computo
— limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015
— limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: si considerano le ore autorizzate relative al periodo
24.9.2015/31.10.2015.
Ore autorizzabili
(art. 12, c. 5, D.Lgs. 148/2015)
Nel rispetto dei limiti di durata della CIG
(art. 12, c. 1-4, D.Lgs. 148/2015), possono essere autorizzate ore di integrazione salariale
ordinaria fino al limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente
la domanda di concessione dell’integrazione salariale.
5060
c. Procedura
Informazione e consultazione sindacale (art. 14, c. 1-5, D.Lgs. 148/2015)
tenuta a comunicare
preventivamente
L’impresa è
alle RSA o alla RSU, se esistenti, nonché alle artico-
5070
11
120
CASSA INTEGRAZIONE E PRESTAZIONI INTEGRATIVE
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
lazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale:
— cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
— entità e durata prevedibile;
— numero dei lavoratori interessati.
L’impresa può comunque a tal fine conferire mandato alle associazioni territoriali cui essa
aderisce in materia di consultazione aziendale (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197).
Alla comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.
L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10
per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
Precisazioni 1) Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili (v. n. 5040 prec. 5) che rendano non
differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare alle RSA o alla
RSU, se esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:
— durata prevedibile della sospensione o riduzione;
— numero dei lavoratori interessati.
Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali si procede, a
richiesta dell’impresa o dei soggetti destinatari della comunicazione, da presentarsi entro 3 giorni dalla
comunicazione stessa, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai
criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello
della richiesta.
2) Alle imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni
relative all’informazione e alla consultazione sindacale (art. 14, c. 1-4, D.Lgs. 148/2015) si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane
continuative.
5075 Domanda (art. 15 D.Lgs. 148/2015) L’impresa presenta in via telematica all’INPS domanda di
concessione CIG, nella quale devono essere indicati:
— causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
— presumibile durata;
— nominativi dei lavoratori interessati;
— numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario
contrattuale (art. 12, c. 6, D.Lgs. 148/2015);
— ore richieste.
La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa.
Se la domanda viene presentata dopo il termine, l’eventuale trattamento di integrazione
salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di
presentazione (vale a dire dal lunedı̀ della settimana precedente: Circ. INPS 2 dicembre
2015 n. 197).
Precisazioni 1) Nel computo del termine di 15 giorni si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è
6 RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO
una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (Circ. INPS 2 dicembre 2015
n. 197).
2) All’atto della presentazione della domanda di concessione
di integrazione salariale deve essere
data comuComportamento
Descrizione
nicazione dell’esecuzione della comunicazione preventiva e dell’esame congiunto (art. 14, c. 1-5, D.Lgs.
Pagamento
Devono seguirsi precise modalità a
148/2015: art. 14, c. 6, D.Lgs. 148/2015).
seconda
che si Autonome
paghi in una
soluzione
3) Le informazioni contenute nella domanda sono inviate dall’INPS alle Regioni
e Province
, per
il
tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (art. 15, c.unica
1, D.Lgs.
148/2015).
o si chieda
il pagamento rateale o la
4) Se dalla omessa o tardiva presentazione della domanda deriva a danno dei
lavoratori la perdita
parziale o
compensazione
con crediti
totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma
Mancato
pagamento
Non
adotta
alcun
comportamento
di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita (art. 15, c. 4, D.Lgs. 148/2015).
dei termini per il pagamento)
5) Con riguardo al termine di presentazione delle istanze è considerato, in (decorso
attesa dell’implementazione
delle
procedure informatiche, come data di decorrenza del trattamento il lunedı̀ della prima settimana richiesta.
Qualora il primo giorno di sospensione non coincida con il lunedı̀, l’azienda, ai fini dell’osservanza dei termini
perentori di presentazione dell’istanza, può indicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione
(Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197).
5080 Concessione del trattamento
(artt. 16 e 17 D.Lgs. 148/2015)
Dal 1º gennaio 2016 le
(omissis)
integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente.
II. Impugnazione
Q Ed
v. n
La
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pro
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esp
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CONTRATTO DI LAVORO 12
229
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Contratto di lavoro
SOMMARIO
Sez. 1 - Subordinazione .......................
9230
Sez. 2 - Assunzione del lavoratore
I. Ricerca e selezione del personale .......
II. Instaurazione del rapporto di lavoro
A. Trattativa azienda - lavoratore........
B. Stipulazione del contratto
a. Elementi essenziali ....................
b. Patto di prova ..........................
c. Patto di stabilità........................
d. Adempimenti formali ................
9262
9295
9305
9330
9365
9380
II. Anzianità di servizio..........................
III. Sospensione del contratto ...............
IV. Modificazione del contratto
A. Variazione del luogo di lavoro........
B. Rinuncia all’esercizio di un diritto...
C. Cessione del contratto..................
D. Trasformazione del rapporto.........
V. Cessazione ......................................
9690
9700
9720
9800
9820
9835
9850
Sez. 4 - Tabelle CCNL ...........................
10100
Sez. 3 - Esecuzione del contratto
I. Diritti e obblighi delle parti ................
9510
Le prestazioni lavorative di un soggetto a favore di un altro possono essere rese in regime di
lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato. L’accertamento dell’esatta natura del rapporto
che intercorre tra le parti rileva ai fini dell’individuazione della disciplina ad esso applicabile.
Questo capitolo esamina gli aspetti fondamentali del contratto di lavoro subordinato, soffermandosi in particolare su stipulazione, esecuzione e cessazione.
Le forme di rapporto di lavoro autonomo e parasubordinato sono esaminate in altri capitoli
del Memento.
9200
Precisazioni 1) Di seguito viene presa in considerazione solo la disciplina del contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato. Per l’esame degli altri contratti previsti dalla legge e per istituti particolari rinviamo ai
relativi paragrafi: n. 35850 e s. (part-time); n. 10900 e s. (contratto a termine); n. 15960 e s. (apprendistato); n.
2160 e s. (somministrazione di lavoro); n. 25600 e s. (lavoro a domicilio e telelavoro); n. 7500 e s. (collocamento
dei disabili); n. 36370 e s. (lavoro a chiamata).
2) Nel capitolo la risoluzione del contratto è trattata in via generale, mentre per l’analisi approfondita delle
dimissioni e del licenziamento si fa rinvio ai relativi capitoli: al n. 12500 e s. (dimissioni), al n. 29580 (licenziamento collettivo) e al n. 29000 e s. (licenziamento individuale).
SEZIONE 1
Subordinazione
art. 2094 c.c.
Si considera contratto di lavoro subordinato l’accordo con il quale il lavoratore si obbliga a
prestare la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro in cambio
di una determinata retribuzione.
9230
13
230
CONTRATTO DI LAVORO
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Oltre alla prestazione lavorativa, devono pertanto sussistere
menti indicati in tabella.
Elementi
contemporaneamente
gli
ele-
Di cosa si tratta
Cosa accade in mancanza
Retribuzione
È il corrispettivo della prestazione del
lavoratore
a) Si può configurare un’altra tipologia
di rapporto, quale il lavoro familiare, il
volontariato (1), ecc.
b) Il contratto può ritenersi invalido (v.
n. 9320)
Subordinazione del lavoratore al
datore di lavoro
È l’assoggettamento del lavoratore al
potere direttivo, organizzativo e
gerarchico del datore di lavoro (Cass.
7 febbraio 2013 n. 2931; Cass. 26
luglio 2011 n. 16254; Cass. 17 giugno
2010 n. 14639), potere che deve
estrinsecarsi nell’emanazione di ordini
specifici, oltre che nell’esercizio di
un’assidua attività di vigilanza e
controllo (Cass. 24 ottobre 2014 n.
22690; Cass. 21 marzo 2013 n. 7142;
Cass. 2 maggio 2012 n. 6643)
Si può configurare un rapporto di
lavoro autonomo (il lavoratore si
assume il rischio della prestazione) o
una collaborazione coordinata e
continuativa (v. n. 6920 e s.) (2)
(1) Il volontariato è incompatibile con il lavoro subordinato: una medesima persona non può rivestire entrambi gli incarichi
all’interno della stessa organizzazione. Al volontario spetta solo il rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata,
entro i limiti stabiliti dall’organizzazione cui appartiene (art. 2, c. 2 e 3, L. 266/91). Se l’eventuale compenso mensile è
superiore al mero rimborso spese, si applica la disciplina del lavoro subordinato (Cass. 18 aprile 2013 n. 9468; Cass. 6
maggio 2010 n. 10974; Cass. 28 marzo 1998 n. 3290).
(2) Tra lavoratore e datore di lavoro possono intercorrere contemporaneamente un rapporto di lavoro subordinato e uno
autonomo, purché le prestazioni non siano uguali oppure strumentali tra loro e non abbiano tempi di esecuzione
coincidenti (Cass. 21 gennaio 1984 n. 526). Non sono invece ammissibili contratti «misti» in cui alcune prestazioni sono
considerate come subordinate e altre come autonome. In questi casi il rapporto deve essere qualificato avendo riguardo
all’attività prevalente (Cass. 17 luglio 1978 n. 3574).
Anche in presenza degli elementi sopraindicati, nella pratica può risultare complesso riconoscere il vincolo di subordinazione, che può assumere forme molto attenuate (Cass. 5
maggio 2004 n. 8569). Si tratta, ad esempio, dei casi di lavoro intellettuale (si pensi ai
giornalisti: v. n. 17005), dirigenziale (Cass. 23 aprile 2014 n. 9196; Cass. 14 aprile 1994 n.
3497; v. n. 13415) e delle prestazioni estremamente elementari (come il lavoro degli addetti
ai servizi di pulizie o all’attività di imbottigliamento o di imballaggio: Cass. 30 marzo 2010 n.
7681), ripetitive e predeterminate nelle loro modalità di esecuzione (Cass. 21 ottobre 2014 n.
22289; Cass. 26 settembre 2014 n. 20367; Cass. 19 luglio 2013 n. 17718).
Pertanto, per accertare la sussistenza della subordinazione, occorre avere riguardo ad ulteriori
criteri, quali:
— la volontà espressa dalle parti in sede di costituzione del rapporto;
— le concrete modalità di svolgimento della prestazione;
— una serie di indicatori della condizione di subordinazione (c.d. indici sussidiari o accessori) individuati dalla giurisprudenza.
L’onere di provare la sussistenza degli elementi identificativi della subordinazione incombe
su colui che invoca l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (di norma il lavoratore:
Cass. 28 settembre 2006 n. 21028).
9235
Volontà delle parti
La qualificazione del rapporto passa in primo luogo attraverso la
ricerca della volontà reale ed effettiva delle parti, indipendentemente dall’inquadramento
«formale» che le stesse gli hanno dato (Cass. 7 febbraio 2013 n. 2931; Cass. 17 settembre 2009
n. 20049; Cass. 19 novembre 2007 n. 23905). A tal fine rileva il comportamento tenuto dalle
parti nell’attuazione concreta del rapporto stesso (Cass. 21 marzo 2012 n. 4476).
Tuttavia, se per la presenza di elementi compatibili con il rapporto di lavoro autonomo e
subordinato, non è agevole l’apprezzamento dei requisiti propri del secondo, non si può
prescindere, in assenza degli indici sussidiari caratteristici della subordinazione, dalla qualificazione formale attribuita dalle parti al rapporto (Cass. 17 giugno 2009 n. 14054; Cass. 22
agosto 2003 n. 12364; Trib. Catania 19 ottobre 2010 n. 4469).
CONTRATTO DI LAVORO 14
231
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Indicatori della condizione di subordinazione
Tra gli indicatori della
condizione di subordinazione figurano, in primo luogo (Cass. 4 ottobre 2011 n. 20265; Cass.
20 gennaio 2011 n. 1252; Cass. 13 dicembre 2010 n. 25150; Cass. 21 aprile 2008 n. 10313):
— la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinare;
— l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, desumibile dall’assenza di un’organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore e dall’assoggettamento di questi al potere
gerarchico del datore di lavoro (Cass. 19 aprile 2010 n. 9251; Cass. 17 giugno 2009 n. 14054;
Cass. 20 giugno 2003 n. 9900);
— l’esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
— l’assunzione del rischio d’impresa da parte del datore di lavoro;
— il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione;
— l’osservanza di un orario di lavoro;
— la collaborazione intesa come continuità e sistematicità della prestazione.
Nessuno di questi indici è da solo idoneo a distinguere il lavoro autonomo da quello subordinato (Cass. 4 marzo 2015 n. 4346; Cass. 23 gennaio 2013 n. 1569; Cass. 20 aprile 2011 n.
9054; Cass. 22 maggio 2009 n. 11937). Tali criteri devono infatti essere valutati nell’ambito di
un apprezzamento complessivo del rapporto, avendo riguardo alle concrete modalità di
esecuzione della prestazione o allo svolgimento intrinseco di essa (Cass. 5 novembre 2012
n. 18916; Cass. 16 giugno 2011 n. 13146; Cass. 7 settembre 2009 n. 19271). In particolare, se
l’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è evidente a causa della peculiarità
delle mansioni, occorre far riferimento a criteri complementari, come ad esempio quelli della
collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario predeterminato e del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita; criteri che, privi
ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della
subordinazione (Cass. 16 gennaio 2012 n. 447).
9240
Esempio
1) In caso di prestazioni intellettuali, che per loro natura difficilmente vengono eseguite sotto la direzione del
datore di lavoro con regolarità, anche in termini di orario, la qualificazione del rapporto come subordinato o
autonomo va effettuata considerando l’eventuale assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del
datore di lavoro (Cass. 20 agosto 2012 n. 14573).
2) Se le parti hanno qualificato come autonomo il rapporto di lavoro, è possibile pervenire ad una sua diversa
qualificazione solo se si dimostra che nel suo concreto svolgimento è presente l’elemento della subordinazione,
inteso come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. 4 marzo 2008 n. 5872; Cass. 13 marzo 2007 n. 5826).
3) Può essere confermata la natura autonoma del rapporto, cosı̀ come risultante dalla volontà delle parti, quando
per le specifiche modalità di esercizio delle prestazioni e per il particolare trattamento economico (nel caso di
specie, emissione di regolare fattura mensile), il lavoratore è più libero e meno condizionabile nella scelta delle
regole di svolgimento dell’attività lavorativa. Nel caso di specie, il lavoratore, pur svolgendo le proprie mansioni
presso una casa di cura, gestiva autonomamente il lavoro, non riceveva direttive dal datore di lavoro, non era
soggetto all’osservanza di un orario di lavoro, non timbrava cartellini, non era tenuto a chiedere il godimento di
ferie e pagava per suo conto un sostituto quando si assentava per ferie, assumendosi il rischio imprenditoriale
(Cass. 26 agosto 2013 n. 19568).
Il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell’obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro. Ne consegue che la scarsità e saltuarietà delle
prestazioni rese da un lavoratore (ad esempio come cameriere ai tavoli di un ristorante), cosı̀ come il fatto che sia
lo stesso ad offrire la propria opera (della quale il datore di lavoro può o meno avvalersi), non costituiscono
elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro (Cass. 3 luglio 2015 n. 13657).
Casi limite
Nella tabella vengono prese in considerazione alcune figure professionali
per le quali, viste le concrete modalità di svolgimento della prestazione, può essere difficile
individuare il confine tra autonomia e subordinazione.
Accanto a ciascuna categoria professionale sono indicati la natura del rapporto, i criteri su
cui è fondata la qualificazione e la fonte.
Professione
Accompagnatori
turistici
Natura
Autonoma
Condizioni
— prestazioni episodiche e non
continuative
— possibilità di rifiutare i viaggi
Fonte
Circ. INPS 23 marzo 1990 n.
74
9245
232
15
9245
(segue)
CONTRATTO DI LAVORO
Professione
Natura
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Condizioni
Fonte
Addetti alle agenzie
ippiche
Subordinata
— localizzazione e natura della
prestazione
— presenza di vigilanza e di controllo
— turni ed orari di lavoro
— struttura e disciplina del compenso
Cass. 5 aprile 2005 n. 7025
Addetti pulizie (1)
(2)
Subordinata
— predeterminazione delle giornate di
lavoro
— retribuzione fissa, periodica
— materiali offerti dal committente
— assenza di altra attività principale
— divieto di farsi sostituire
Circ. INPS 23 marzo 1990 n.
74; Cass. 5 maggio 2004 n.
8569
Autonoma
— libertà di rifiutare la prestazione
— assenza di vincoli disciplinari
— assenza di direttive
Trib. Bolzano 26 maggio 2004
Subordinata
— rispetto degli orari di lavoro
— determinazione del compenso
commisurata alle ore di lavoro risultanti
dai turni predisposti dall’azienda
— obbligo della lavoratrice di mantenersi a
disposizione tra una trasmissione e l’altra
— omogeneità dei compiti svolti rispetto a
quelli degli altri traduttori annunciatori
assunti con contratto di lavoro
subordinato
Cass. 18 novembre 2010 n.
23320
Autonoma
— assenza di subordinazione e di
eterodirezione
— ricorso da parte dell’azienda ad una
pluralità di unità organizzative con rischio
di impresa a loro carico (ad esempio:
rottura del mezzo)
— osservanza delle direttive impartite
dall’impresa di trasporto correlata solamente
al tipo di contratto stipulato, che deve
sottostare a specifiche condizioni di tempo e
di luogo di esecuzione. Inoltre, gli accordi tra
le rappresentanze associative degli
spedizionieri-vettori e quelle dei padroncini
non hanno natura di contratto collettivo di
lavoro ma di accordo tra imprese
Circ. INPS 14 novembre 1996
n. 218
— non proprietari
del mezzo
Subordinata
— retribuzione fissa mensile anche nei
periodi feriali
— disponibilità a favore dell’impresa tutti i
giorni, anche se la prestazione è chiesta al
bisogno
Cass. 27 marzo 2000 n. 3674
Collaboratori
parlamentari
Subordinata
Cass. 14 maggio 2009 n.
— qualificazione della lavoratrice quale
11207
dipendente del
parlamentare
6 gruppo
RUOLO
E CARTELLA DI PAGAMENTO
— pagamento del corrispettivo con
cadenza mensile, della tredicesima
mensilità e del compenso
per ferie non
Comportamento
Descrizione
godute
— inserimentoPagamento
nell’organizzazione del Devono seguirsi precise modalità a
seconda che si paghi in una soluzione
gruppo parlamentare (al fine di assicurare
la presenza di un addetto alla segreteria unica o si chieda il pagamento rateale o la
anche nei giorni festivi)
compensazione con crediti
— qualificazione della cessazione del
rapporto qualeMancato
licenziamento
pagamento Non adotta alcun comportamento
— costituzione di una posizione
(decorso dei termini per il pagamento)
assicurativa previdenziale
Annunciatori e
traduttori televisivi
Autisti di mezzi di
trasporto:
— padroncini
Direttore di testata
giornalistica
Subordinata
— responsabilità e controllo relativo ai
contenuti della pubblicazione
— inserimento della prestazione lavorativa
nell’organizzazione d’impresa
(omissis)
Cass. 6 maggio 1999 n. 4558
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for
MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI 16
965
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Maternità e congedi
parentali
SOMMARIO
Sez. 1 - Tutela
Sez. 2 - Trattamento economico
e. Situazioni particolari ......................
33400
I. Astensione dal lavoro
a. Indennità INPS ..............................
b. Integrazione del datore di lavoro ...
c. Rapporto con altri trattamenti .......
II. Riposi giornalieri ..............................
III. Contributi sperimentali per le lavoratrici madri...........................................
II. Esecuzione del contratto di lavoro.....
33440
Sez. 3 - Affidamento e adozione .........
33910
III. Conservazione del posto di lavoro ....
33500
Sez. 4 - Tabella CCNL ...........................
34010
I. Assenze dal lavoro
a. Astensione obbligatoria .................
33190
b. Astensione facoltativa ...................
33330
c. Congedi per il padre......................
33350
d. Permessi ......................................
33360
33640
33700
33720
33760
33800
La tutela accordata dalla legge alle lavoratrici madri (D.Lgs. 151/2001) si inserisce nel più
generale complesso di garanzie previste a favore della donna in tema di pari opportunità sul
lavoro (v. n. 35200 e s.) e di salvaguardia della sua funzione essenziale nella famiglia (artt.
29-30 Cost.).
La legge tutela la maternità sotto tre aspetti:
— assicura alla lavoratrice madre (e in alcuni casi al padre lavoratore: v. n. 33350 e s. e n.
33370) la permanenza effettiva del rapporto di lavoro e il mantenimento dei diritti derivanti
dal rapporto stesso;
— garantisce alla lavoratrice o al lavoratore che si assentano la sicurezza economica sia
durante il periodo di maternità, sia per il periodo successivo, attraverso la copertura contributiva ai fini pensionistici;
— protegge il bambino fino ad una certa età oppure quando questo sia portatore di handicap
grave (v. n. 38660 e s.).
Il trattamento economico garantito durante i periodi di assenza dal lavoro legati alla maternità è a carico dell’INPS, varia a seconda della tipologia di assenza e spesso è integrato dal
datore di lavoro sulla base di previsioni della contrattazione collettiva.
Una protezione analoga a quella prevista per la maternità naturale è, infine, accordata alle
situazioni di adozione ed affidamento (temporaneo o preadottivo) del bambino (v. n. 33910
e s.).
L’inosservanza dei divieti e degli obblighi in materia di tutela della maternità è punita dalla
legge con le sanzioni esaminate al n. 49320.
33100
Campo di applicazione
33105
(art. 2, c. 1 lett. e), D.Lgs. 151/2001)
Le disposizioni sulla maternità
e sui congedi parentali si applicano a tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti (v.
n. 16200) e i soci di cooperative (v. n. 44000 e s.). La tutela si applica anche ai dirigenti (v. n.
13550).
966
17
MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Un regime particolare è invece applicabile alle seguenti categorie di lavoratori, per i quali
rinviamo ai rispettivi capitoli:
— domestici (v. n. 15015);
— a domicilio (v. n. 25850);
— autonomi (v. n. 23030, n. 23315, n. 23740 e s.);
— parasubordinati (v. n. 7280 e s.).
SEZIONE 1
Tutela
I. Assenze dal lavoro
33180
Sono previsti periodi di astensione e di permessi dal lavoro nel periodo di gravidanza, dalla
nascita del bambino e fino ai 12 anni di età del figlio:
Le assenze disciplinate dalla legge sono:
— l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (o congedo di maternità: v. n. 33190
e s.);
— l’astensione facoltativa dal lavoro (o congedo parentale) della lavoratrice e del lavoratore
(v. n. 33330 e s.);
— il congedo di paternità (v. n. 33352 e s.);
— i congedi sperimentali per il padre lavoratore (v. n. 33355);
— i permessi per controlli prenatali della lavoratrice gestante (v. n. 33360);
— i riposi giornalieri (o permessi per allattamento: v. n. 33365 e s.);
— i congedi per malattia del figlio (v. n. 33380).
La possibilità di assentarsi dal lavoro e di percepire l’eventuale trattamento economico (v. n.
33600 e s.) è subordinata all’adempimento di una serie di obblighi formali a carico della
lavoratrice (o del lavoratore) e del datore di lavoro.
Di seguito analizziamo la disciplina delle assenze dal lavoro per la generalità dei lavoratori
dipendenti; la disciplina specifica che riguarda alcune situazioni particolari (interruzione di
gravidanza, decesso del bambino, parto prematuro e parto gemellare) è analizzata al n. 33400.
33185
Certificati medici Se - per usufruire dell’astensione e dei permessi - sono richiesti
certificati medici, sono abilitati al loro rilascio i medici del SSN o con esso convenzionati (Circ.
INPS 29 aprile 2010 n. 62). Se i certificati sono redatti da medici diversi, il datore di lavoro
oppure l’INPS hanno facoltà di accettare i certificati stessi o di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata (art. 76, c. 1 e 2, D.Lgs. 151/2001).
Il datore di lavoro deve rilasciare ricevuta dei certificati e della documentazione presentata
dagli interessati. Egli è obbligato, inoltre, alla conservazione della documentazione a disposizione della DTL per tutto il periodo in cui opera la tutela (art. 16 DPR 1026/76).
A decorrere dal 270º giorno di entrata in vigore di un apposito decreto ministeriale (non ancora pubblicato), i
certificati che attualmente devono essere trasmessi dalla lavoratrice all’INPS, saranno inviati direttamente dal
medico del SSN (o con esso convenzionato) o dalla competente struttura sanitaria (art. 21 D.Lgs. 151/2001; art.
34 DL 69/2013 conv. in L. 98/2013; art. 8 DL 150/2013 conv. in L. 15/2014).
a. Astensione obbligatoria
art. 16 D.Lgs. 151/2001
33190
In via generale la lavoratrice è obbligata ad astenersi dal lavoro - e il datore di lavoro ha il
divieto di adibirla ad attività lavorative - per un periodo prefissato dalla legge.
In alcuni casi, per scelta della lavoratrice o per motivi oggettivi (tutela della salute della
MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
18
967
lavoratrice e/o del bambino), il periodo di astensione può variare. Si tratta delle ipotesi di
flessibilità (posticipo del periodo di astensione: v. n. 33230), anticipazione (v. n. 33260) e
proroga (v. n. 33270).
La fruizione dell’astensione è subordinata all’adempimento di una serie di obblighi formali a
carico della lavoratrice, parzialmente differenziati nei casi eccezionali di astensione.
1. Periodo generale
La lavoratrice deve astenersi dal lavoro, nel periodo che intercorre tra:
— i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (cui si aggiunge l’eventuale periodo tra la
data presunta e quella effettiva del parto avvenuto oltre il termine);
— i 3 mesi successivi al parto.
Per quanto riguarda il conteggio del periodo che precede il parto, il datore di lavoro deve
calcolare i 2 mesi a ritroso, senza includere nel computo la data presunta di nascita indicata
nel certificato di gravidanza (Mess. INPS 12 luglio 2007 n. 18311).
33200
Esempio
Calcolo del periodo di astensione obbligatoria
— Data presunta del parto: 15 agosto
— Astensione precedente il parto: dal 15 giugno al 14 agosto (compreso)
— Astensione successiva al parto: se il bambino nasce effettivamente il 15 agosto, dal 16 agosto al 15 novembre
Il periodo complessivo ordinario di astensione obbligatoria sarà dunque pari a 5 mesi ed un giorno (15 giugno/15
novembre).
Precisazioni 1) In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di
chiedere la sospensione dell’astensione obbligatoria successiva al parto (sia che questo sia avvenuto a termine,
sia che sia avvenuto prematuramente: v. n. 33400) e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di
dimissione del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. A tal fine la madre deve
produrre certificazione medica attestante la compatibilità del suo stato di salute con la ripresa dell’attività
lavorativa (art. 16 bis D.Lgs. 151/2001; artt. 2 e 26 D.Lgs. 80/2015; art. 43, c. 2, D.Lgs. 148/2015).
2) Poiché si tratta di un diritto indisponibile, l’astensione dal lavoro non può essere oggetto di rinuncia da
parte della lavoratrice, neppure in presenza dell’attestazione da parte del medico curante dell’assenza di
controindicazioni alla ripresa dell’attività lavorativa (Risp. Interpello Min. Lav. 5 giugno 2009 n. 51).
3) Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute
contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria (art. 22, c. 6, D.Lgs. 151/2001; C.Giust. CE 18 marzo
2004 C-342/01).
Domanda (art. 14 DPR 1026/76; artt. 21 e 87, c. 1, D.Lgs. 151/2001) Per esercitare il diritto all’astensione dal lavoro e beneficiare del relativo trattamento economico, entro i 2 mesi precedenti
la data presunta del parto, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all’INPS in via
telematica la domanda di indennità di maternità (Circ. INPS 2 aprile 2001 n. 82; Circ. INPS 11
maggio 2001 n. 103).
L’invio on-line non dispensa la richiedente dall’onere di presentare la necessaria documentazione cartacea (Mess. INPS 3 gennaio 2011 n. 82) in particolare il certificato medico di
gravidanza.
I dati che devono risultare dalla documentazione sono:
— le generalità della lavoratrice;
— l’indicazione del datore di lavoro, della sede dell’azienda, delle mansioni svolte e dell’Istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia;
— il mese di gestazione alla data della visita;
— la data presunta del parto.
Nei casi di pagamento diretto dell’indennità di maternità da parte dell’INPS (v. n. 33680),
invece, le informazioni necessarie alla determinazione del trattamento sono contenute nell’UniEmens (v. n. 11942) e pertanto la lavoratrice non è tenuta a presentare alcun modello
all’INPS (Circ. INPS 22 luglio 2009 n. 94).
Precisazioni 1) L’invio della domanda deve avvenire attraverso i seguenti canali (Circ. INPS 5 agosto 2011
n. 106; Circ. INPS 29 settembre 2011 n. 126; Determinazione INPS 24 giugno 2011 n. 277):
a. Web (sito www.inps.it) tramite PIN dispositivo;
b. Contact center multicanale, numero verde INPS, per coloro che non dispongono di accesso ad internet;
33210
968
19
MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
c. Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
2) La documentazione contenente dati non autocertificabili, eventualmente necessaria ai fini della liquidazione
della prestazione, deve essere spedita tramite raccomandata A/R oppure presentata allo sportello, unitamente
alla ricevuta d’invio telematico della domanda.
33215
Per poter usufruire del periodo di astensione successiva al parto la lavoratrice deve presentare
al datore di lavoro e all’INPS, entro 30 giorni dall’evento:
— il certificato di assistenza al parto da cui risulti la data di nascita del figlio, oppure
— la dichiarazione sostitutiva (art. 46 DPR 445/2000).
Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per la presentazione del certificato di parto, non fa venir meno il
diritto all’indennità economica (Circ. INPS 17 gennaio 2003 n. 8)
2. Flessibilità
art. 20 D.Lgs.151/2001; Circ. INPS 6 giugno 2000 n. 109; Circ. Min. Lav. 7 luglio 2000 n. 43
33230
Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria, la lavoratrice può scegliere di posticipare la decorrenza del periodo di congedo. In ogni caso, il periodo minimo di
astensione obbligatoria prima del parto è un mese: la flessibilità può, quindi, essere compresa tra un minimo di un giorno e il massimo di un mese.
La flessibilità può essere successivamente ridotta (ampliando il periodo di astensione precedente al parto inizialmente richiesto) espressamente su istanza della lavoratrice, oppure
implicitamente per fatti sopravvenuti (ad esempio, in caso di insorgenza di un periodo di
malattia, in quanto il rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro collegato
all’evento morboso supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso nella
certificazione).
La flessibilità consiste, quindi, nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese
intero, ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione non godute prima della
data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (Circ. INPS 4
settembre 2000 n. 152; Mess. INPS 25 maggio 2007 n. 13279).
Esempio
Calcolo del periodo di astensione obbligatoria flessibile
— Data presunta del parto: 20 luglio
— Astensione precedente il parto: dal 20 giugno al 20 luglio
— Astensione successiva al parto: se il bambino nasce effettivamente il 20 luglio o prima di tale data, dal 21 luglio
al 20 novembre; se nasce il 23 luglio, dal 24 luglio al 23 novembre (quindi l’astensione precedente al parto si
estende fino al 23 luglio)
33240
Domanda e documentazione
La lavoratrice può usufruire della flessibilità a conche il medico specialista del SSN (o con esso convenzionato) e, se sussiste l’obbligo
di sorveglianza sanitaria, il medico competente, attestino nel corso del 7º mese di gravidanza
che la scelta di lavorare durante l’8º mese non arreca pregiudizio alla salute della gestante e
del nascituro.
L’interessata deve, a tal fine, presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’INPS
corredata dalla o dalle certificazioni sanitarie, come indicato nella seguente tabella (Mess.
INPS 25 maggio 2007 n. 13279).
dizione
Attività lavorativa
Certificazione
Non soggetta all’obbligo di sorveglianza
sanitaria (v. n. 18250 e s.)
Certificato rilasciato dal ginecologo del SSN (o con esso convenzionato)
che esprima una valutazione, oltre che sullo stato di salute della
lavoratrice, anche sulla compatibilità delle mansioni e delle relative
modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e
del nascituro
Soggetta alla sorveglianza sanitaria
— certificato rilasciato dal ginecologo, relativo alla salute della lavoratrice
— certificato rilasciato dal medico competente, che attesti l’assenza di
pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle
mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione dell’orario
di lavoro previsto
MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
20
969
Le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data successiva alla fine del 7º mese
sono integralmente respinte e l’indebita permanenza al lavoro determina (Mess. INPS 25 maggio 2007 n.
13279):
per il datore di lavoro, che consente la prosecuzione dell’attività lavorativa, l’applicazione di sanzioni penali (v.
n. 49320);
per la lavoratrice, la perdita del diritto all’indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità delle giornate medesime nel periodo dopo il parto (art. 22 DPR 1026/76). La giurisprudenza ritiene,
tuttavia, che la lavoratrice mantenga il diritto alla retribuzione per il lavoro prestato durante l’ottavo mese e
l’indennità INPS per 5 mesi (quindi fino al quarto mese successivo al parto: Cass. 30 aprile 2013 n. 10180).
3. Anticipazione e proroga
Anticipazione (art. 18 DPR 1026/76; artt. 17 e 87, c. 1, D.Lgs. 151/2001; art. 15, c. 1, DL 5/2012 conv. in L. 35/2012; 33260
Il periodo di astensione obbligatoria può essere anticipato:
per gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose che possono essere
aggravate dalla gravidanza;
b. quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna e del
nascituro;
c. quando la lavoratrice svolge un’attività faticosa o insalubre (v. n. 49080) o che la espone ad
un rischio per la sicurezza e la salute (v. n. 18160 e s.) e non può essere spostata ad altre
mansioni.
In presenza di tali condizioni, l’organo competente dispone l’interdizione dal lavoro fino
all’inizio del periodo di astensione obbligatoria.
Circ. Min. Lav. 16 febbraio 2012 n. 2)
a.
Esempio
Calcolo del periodo di astensione obbligatoria anticipata
— Data presunta del parto: 15 agosto
— Anticipo astensione precedente il parto: dal 15 aprile al 14 giugno
— Normale astensione obbligatoria precedente al parto: dal 15 giugno al 14 agosto
— Astensione successiva al parto: se il bambino nasce effettivamente il 15 agosto, dal 16 agosto al 15
novembre
Precisazioni
1) La disciplina dell’interdizione dal lavoro anticipata è applicabile anche alle lavoratrici a
domicilio (C.Cost. 26 luglio 2000 n. 360).
2) Non è configurabile un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro a carattere solo parziale (Risp.
Interpello Min. Lav. 28 novembre 2006 n. 25/I/0006584).
3) Il termine «condizioni ambientali» non è direttamente collegato solo alle mansioni svolte ma più in generale
alle caratteristiche del contesto ambientale dove è effettuata la prestazione (Lett. Circ. Min. Lav. 29 aprile 2013
RUOLO
CARTELLA
DI PAGAMENTO
prot. 37/0007553/MA002.A003). A nostro avviso, 6anche
in taliEipotesi
è necessario
che il datore di lavoro sia
nell’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni.
4) Rientra nei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri l’assistenza a soggetti con grave disabilità psico-fisica da
Comportamento
Descrizione
parte di lavoratrici di una cooperativa sociale (e non necessariamente
di una struttura ospedaliera:
Nota Min.
Lav. 16 marzo 2011 n. 6165).
Pagamento
Devono seguirsi precise modalità a
Q Ed
v. n
seconda che si paghi in una soluzione
unica o si chieda il pagamento rateale o la
Concessione (Circ. Min. Lav. 4 marzo 1998 n. 28; Risp. Interpello Min. Lav. 28 novembre
2006 n. 25/I/0006584; Lett.
33265
compensazione
con crediti
Circ. Min. Lav. 17 aprile 2008 prot. 25/Segr/0005249; Circ. Min. Lav. 16 febbraio 2012 n. 2; Lett. Circ. Min. Lav. 29 aprile 2013
pagamento dell’astensione
Non adotta alcun dal
comportamento
Per poter usufruireMancato
dell’anticipazione
lavoro è
dei termini
per il pagamento)
necessario ottenere un apposito provvedimento dell’ASL o della(decorso
DTL, con
le modalità
descritte nella tabella che segue.
In mancanza di questo provvedimento, il datore di lavoro non può disporre autonomamente
l’interdizione della lavoratrice (Risp. Interpello Min. Lav. 1º giugno 2006 n. 25/SEGR/0000097).
prot. n. 37/0007553/MA002.A003)
(omissis)
II. Impugnazione
La
def
pro
str
cre
esp
for
dell’indice di gennaio (nuova base 100 al 1995) rispetto a dicembre 1995 (base 100 al 1992) occorre utilizzare il coefficiente
di raccordo 1,141, con il seguente calcolo:
[102,4 (indice di gennaio 1996) / 116,7 (indice di dicembre 1995)] × 1,141 × 100 = 100,118595 (colonna c).
(5) Con il 1999 l’ISTAT ha rideterminato il paniere di beni e servizi, al fine di adeguare le procedure al nuovo sistema
21
Qeuropeo
Ed. Ipsoa
Francis
Lefebvre
SANZIONI 1453
dei- conti
nazionali.
È comunque rimasta ferma la base 100 del 1995.
Mese e periodo
dal
al
(a)
Sanzioni
(b)
(c)
(d)
(e)
1,500
116,0
1,719577
3,219577
DiDicembre
seguito2001
riportiamo 15.12.01
le sanzioni14.01.02
civili, amministrative
e penali2,292769
relative alle
principali
violazioni
in
materia
giuslavoristica,
indicando
il
capitolo
e
il
numero
di
paragrafo
del
Memento
Dicembre 2002
15.12.02
14.01.03
1,500
119,1
2,672414
2,004310
3,504310
nel quale vengono esaminati gli obblighi connessi.
49190
(segue)
Dicembre 2003
15.12.03
Dicembre 2004
Capitolo di riferimento
15.12.04
14.01.05
1,500
14.01.04
1,500
Agenti e rappresentanti
Dicembre
2005
15.12.05
14.01.06
Agricoli 2006
Dicembre
15.12.06
14.01.07
121,8
2,267003
1,700252
123,9
1,724138
Paragrafo
1,293103
2,793103
1,500
126,3
1,937046
49195
1,452785
2,952785
1,500
128,4
1,662708
49200
1,247031
2,747031
3,200252
AppaltoSANZIONI
e somministrazione
di lavoro
1454
Dicembre
2007
15.12.07
14.01.08
1,500
131,8
49205
Q Ed. Ipsoa
- Francis
Lefebvre
2,647975
1,985981
3,485981
Assegno per
il nucleo familiare
Dicembre
2008
15.12.08
14.01.09
1,500
134,5
2,048558
49210
1,536419
Capitolo di riferimento
Collaboratori
coordinati e continuativi
Dicembre
2009
15.12.09
14.01.10
1,500
135,8
0,966543
Paragrafo
49220 2,224907
0,724907
Collocamento obbligatorio
Dicembre 2010
15.12.10
138,4
1,914580
49222
1,435935
2,935935
3,880058
14.01.11
1,500
3,063419
Contratto di lavoro subordinato
Dicembre 2011
15.12.11
14.01.12
1,500
104,0
3,173410
49225
2,380058
Contratto di lavoro a termine
Dicembre 2012
15.12.12
14.01.13
1,500
106,5
2,403846
49230
1,802885
3,302885
0,563380
49235
0,422535
1,922535
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Contributi previdenziali
Dicembre 2013
15.12.13
14.01.14
1,500
107,1
SANZIONI
1453
Dimissioni
49240
Dicembre 2014
15.12.14
14.01.15
1,500
107,0
– 0,093371 – 0,070028 1,500000
Mese e periodo
dal
al
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Ferie
49250
Dicembre 2015
15.12.15
14.01.16
1,500
107,0
0,00
0,00
1,500000
Dicembre 2001
15.12.01
14.01.02
1,500
116,0
2,292769
1,719577
3,219577
Formazione del lavoratore
49255
(a) Percentuale di rivalutazione in misura fissa pari all’1,5% annuo, rapportato a mese.
Dicembre 2002
15.12.02
14.01.03
1,500
119,1
2,672414
2,004310
3,504310
(b) Aumento mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT.
Giornalisti
49260 e s.
(c) Differenza percentuale del valore mensile dell’indice ISTAT rispetto al dicembre dell’anno precedente.
Dicembre 2003
15.12.03
14.01.04
1,500
121,8
2,267003
1,700252
3,200252
(d) 75%e di
(c).
Igiene
sicurezza
sul lavoro
49265
(e) Incremento
TFR (a)+(d). 1,500
Dicembre
2004 totale di rivalutazione
15.12.04 del14.01.05
123,9
1,724138
1,293103
2,793103
Impiego dei minori
49270
(1) Il coefficiente
per il calcolo14.01.06
del mese di 1,500
dicembre 1989,
nuova base,
è di 1,2420.1,452785
Si precisa che2,952785
i valori
Dicembre
2005 di raccordo
15.12.05
126,3
1,937046
Infortuni
sul lavoro
e malattie
riportati nella
presente
tabella professionali
sono calcolati arrotondando l’indice ottenuto dall’applicazione di tale 49275
coefficiente di
Dicembre
2006
15.12.06
14.01.07
1,500
128,4
1,662708
1,247031
2,747031
raccordo (102,657).
Ispezioni
sul lavoro
49280 ISTAT dei
(2) Da febbraio
1992 si sono verificate variazioni nella composizione del paniere utile per il calcolo dell’indice
Dicembre
2007
15.12.07
14.01.08
1,500
131,8
2,647975
1,985981
3,485981
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Non viene più valutata la voce «tabacchi» che fino a gennaio
1992 è
Lavoratori
edili
49285 al gennaio
stata
considerata.
Di conseguenza per operare un confronto omogeneo tra indici (quello dei mesi successivi
Dicembre
2008
15.12.08
14.01.09
1,500
134,5
2,048558
1,536419
3,063419
1992 e quello di dicembre 1991) si è dovuto depurare l’indice di dicembre 1991 dell’incidenza di tale voce. In pratica
Lavoro a domicilio
49290
l’originario indice pari a 115,8 viene ridotto utilizzando il coefficiente di raccordo 1,009 ottenendo 115,69587.
Dicembre 2009
15.12.09
14.01.10
1,500
135,8
0,966543
0,724907
2,224907
(3) Il coefficiente di raccordo per il calcolo del mese di dicembre 1992, nuova base è di 1,189.
Libertà e diritti sindacali
49300
(4) Con il 1996 l’ISTAT ha modificato il paniere di beni e servizi preso a base per la rilevazione della dinamica dei prezzi al
Dicembre 2010
15.12.10
14.01.11
1,500
138,4
1,914580
1,435935
2,935935
consumo
e ha deciso una nuova base 100 fissata al 1995. Di conseguenza per ottenere la variazione49305
in percentuale
Libri
e documenti
dell’indice
di
gennaio
(nuova
base
100
al
1995)
rispetto
a
dicembre
1995
(base
100
al
1992)
occorre
utilizzare
il
coefficiente
Dicembre 2011
15.12.11
14.01.12
1,500
104,0
3,173410
2,380058
3,880058
di raccordo 1,141, con il seguente calcolo:
Malattia
49310
[102,4
(indice
di
gennaio
1996)
/
116,7
(indice
di
dicembre
1995)]
×
1,141
×
100
=
100,118595
(colonna
c).
Dicembre 2012
15.12.12
14.01.13
1,500
106,5
2,403846
1,802885
3,302885
(5)
Con il 1999 l’ISTAT ha rideterminato il paniere di beni e servizi, al fine di adeguare le procedure al49315
nuovo sistema
Marittimi
europeo
conti nazionali.15.12.13
È comunque14.01.14
rimasta ferma
la base 100 107,1
del 1995.
Dicembredei
2013
1,500
0,563380
0,422535
1,922535
Maternità
49320
Dicembre 2014
15.12.14
14.01.15
1,500
107,0
– 0,093371 – 0,070028 1,500000
Orario di lavoro
49325
Sanzioni
Dicembre 2015
15.12.15
14.01.16
1,500
107,0
0,00
0,00
1,500000
Pari opportunità
49330
Di(a)seguito
riportiamo
le sanzioni
civili,
amministrative
e penali
relative alle principali violaPercentuale
di rivalutazione
in misura fissa
pari all’1,5%
annuo, rapportato
a mese.
Part-time
e lavoro
intermittente
(b) Aumento
mensile
dei prezzi al consumo
per le famiglie
di operai eeimpiegati
accertato
dall’ISTAT.49335
zioni
in materia
giuslavoristica,
indicando
il capitolo
il numero
di paragrafo
del Memento
(c) Differenza percentuale del valore mensile dell’indice ISTAT rispetto al dicembre dell’anno precedente.
nel
quale
vengono
esaminati
gli
obblighi
connessi.
Retribuzione
49340
(d) 75% di (c).
(e) Incremento totale di rivalutazione del TFR (a)+(d).
Sciopero
Capitolo di riferimento
49190
49345
Paragrafo
(1) Il coefficiente di raccordo per il calcolo del mese di dicembre 1989, nuova base, è di 1,2420. Si precisa che i valori
Spettacolo
49350
Agenti e nella
rappresentanti
riportati
presente tabella sono calcolati arrotondando l’indice ottenuto dall’applicazione di tale 49195
coefficiente di
raccordo (102,657).
Stranieri
49355
Agricoli
49200
(2) Da febbraio 1992 si sono verificate variazioni nella composizione del paniere utile per il calcolo dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Non viene più valutata la voce «tabacchi» che fino a gennaio 1992 è
Appalto e somministrazione di lavoro
49205
1) Gli importi
sanzioni
amministrative
previste
per(quello
la violazione
norme inal materia
stata Precisazioni
considerata. Di conseguenza
perdelle
operare
un confronto
omogeneo
tra indici
dei mesidisuccessivi
gennaio di
lavoro,
sociale,
e tutelal’indice
della sicurezza
e salute
nei luoghi didilavoro,
entrate
in vigore
1992
e quello
di
dicembre
1991) si previdenza
è dovuto depurare
di dicembre
1991 dell’incidenza
tale49210
voce.
In pratica
Assegno
per illegislazione
nucleo
familiare
o
l’originario
a 115,8
viene
ridotto
il coefficiente
di raccordo
1,009 ottenendo
115,69587.
primaindice
del 1 pari
gennaio
1999,
sono
statiutilizzando
quintuplicati
(art. 1, c. 1177,
L. 296/2006).
A nostro avviso,
non subiscono
(3)
Il coefficiente
di raccordo
per
il calcolo
del mese di dicembre
1992,già
nuova
è diimporti
1,189. rivalutati
tale incremento
quelle
sanzioni
amministrative
che hanno,
per base
legge,
Collaboratori
coordinati
e continuativi
49220periodicamente
(4) Con
il 1996 l’indice
l’ISTAT ha
modificato
il paniere
di benipreviste
e serviziper
preso
a base perdila norme
rilevazione
della dei
dinamica
dei prezzi
al
secondo
ISTAT
(ad esempio
sanzioni
la violazione
a tutela
centralinisti
ciechi).
consumo
e haimporti,
deciso una
nuova base
100
fissata al (*)
1995.
Di conseguenza
per ottenere
la variazione
in percentuale
I nuovi
evidenziati
con
asterisco
, devono
essere applicati
alle violazioni
commesse
successivadell’indice
di gennaio
(nuova
basementre
100 al 1995)
rispettocommesse
a dicembrein1995
(base 100continuano
al 1992) occorre
utilizzare gli
il coefficiente
mente
al 1o gennaio
2007,
per quelle
precedenza
ad applicarsi
importi non
di raccordo
1,141, con il seguente calcolo:
quintuplicati.
[102,4 (indice di gennaio 1996) / 116,7 (indice di dicembre 1995)] × 1,141 × 100 = 100,118595 (colonna c).
2) Alcuni reati possono essere considerati non punibili, se non presentano una particolare gravità. Infatti, dal 2
(5) Con il 1999 l’ISTAT ha rideterminato il paniere di beni e servizi, al fine di adeguare le procedure al nuovo sistema
aprile 2015, i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, oppure una
49190
SANZIONI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
1455
22
49195
Agenti e rappresentanti
ML
Violazione
690 e s.
Versamento dei contributi ENASARCO (art. 34-37 Reg. ENASARCO
1º gennaio 2013): (1)
Omissione (mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui
ammontare è rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie)
Evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o
non conformi al vero:
— quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata
spontaneamente dal preponente prima di contestazioni o richieste
da parte della Fondazione e comunque entro 12 mesi dal termine
stabilito per il pagamento dei contributi e sempre che il versamento
sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia (c.d. «ravvedimento
operoso»)
Sanzione
Civile:
Tasso BCE + 5,5% su base
annua nel limite del 40%
dell’importo dei
contributi non corrisposti
entro la scadenza di
legge
Civile:
Tasso BCE + 5,5% su base
annua nel limite del 40%
dell’importo dei
contributi non corrisposti
entro la scadenza di
legge
— accertate dalla Fondazione, alle quali faccia seguito il pagamento
integrale dei contributi e della sanzione entro 60 giorni dalla notifica
della richiesta della Fondazione
Civile:
Tasso BCE + 8% su base
annua nel limite del 50%
dell’importo non
corrisposto (2) (3)
— accertate dalla Fondazione, nel caso in cui il preponente occulti
rapporti di agenzia in essere o le provvigioni erogate
Civile:
30% su base annua nel
limite del 60%
dell’importo dei
contributi non corrisposti
entro la scadenza di
legge (4)
700
Mancata iscrizione dell’agente all’ENASARCO o mancata
comunicazione della cessazione del rapporto di agenzia da parte del
preponente
E 250,00 per ciascun
agente
705
Omessa comunicazione (o comunicazione in misura inferiore)
all’ENASARCO delle provvigioni liquidate all’agente (art. 42 Reg.
ENASARCO)
E 250,00 per ogni agente
cui si riferisce
l’inadempimento
715
Omesso invio della distinta per il pagamento dei contributi da parte
E 250,00 per ogni agente,
SANZIONI 1455
aumentabile fino a E
750,00 in caso di recidiva
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
del preponente
e rappresentanti
(1) Dopo il raggiungimento del tetto massimo Agenti
delle sanzioni
senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del
dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora.
ML
Violazione
Sanzione
(2) Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata
dall’ispettore, è
applicata una riduzione dell’1%.
690 e s.
Versamento dei contributi ENASARCO (art. 34-37 Reg. ENASARCO
(3) Si applica tale sanzione ridotta, maggiorata di 2 punti, qualora il preponente presenti domanda di rateazione entro il
1º gennaio 2013): (1)
termine di 60 giorni dall’accertamento della condotta sanzionata (art. 44, c. 3, Reg. ENASARCO).
Omissione (mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui
Civile:
(4) Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata dall’ispettore, è
ammontare è rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie)
Tasso BCE + 5,5% su base
applicata una riduzione del 5%.
annua nel limite del 40%
dell’importo dei
contributi non corrisposti
Agricoli
entro la scadenza di
legge
ML
Violazione
Sanzione
Evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o
1120
Mancata
presentazione
della denuncia aziendale (art. 5, c. 5,
Amministrativa (*): da
non conformi
al vero:
D.Lgs.
375/93)
(1) (2) della situazione debitoria sia effettuata
E
515 a E 1.290
— quando
la denuncia
Civile:
spontaneamente dal preponente prima di contestazioni o richieste
Tasso BCE + 5,5% su base
1135
Mancata
comunicazione
di
assunzione
ai
Servizi
per
l’impiego
Amministrativa:
da E 100
da parte della Fondazione e comunque entro 12 mesi dal termine
annua nel limite del 40%
(art.
19, c.
276/2003)
E 500 per ciascun
stabilito
per3,ilD.Lgs.
pagamento
dei contributi e sempre che il versamento adell’importo
dei
lavoratore
sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia (c.d. «ravvedimento
contributi non corrisposti
operoso»)
entro la scadenza di
(1) La denuncia fa fede a tutti gli effetti.
legge
(2) La sanzione si applica anche in caso di attestazione reticente o infedele degli elementi in essa contenuti.
— accertate dalla Fondazione, alle quali faccia seguito il pagamento Civile:
integrale dei contributi e della sanzione entro 60 giorni dalla notifica Tasso BCE + 8% su base
della richiesta della Fondazione
annua nel limite del 50%
dell’importo non
corrisposto (2) (3)
49195
49200
applicata una riduzione dell’1%.
(3)
sanzione
rateazione
(3) Si
Si applica
applica
tale
sanzione ridotta,
ridotta, maggiorata
maggiorata di
di 22 punti,
punti, qualora
qualora ilil preponente
preponente presenti
presenti domanda
domanda di
di49300
rateazione entro
entro ilil
Libertà
e dirittitale
sindacali
termine
termine di
di 60
60 giorni
giorni dall’accertamento
dall’accertamento della
della condotta
condotta sanzionata
sanzionata (art.
(art. 44,
44, c.
c. 3,
3, Reg.
Reg. ENASARCO).
ENASARCO).
(4)
caso
Libri
e documenti
49305dall’ispettore,
(4) Nel
Nel
caso di
di riconoscimento
riconoscimento del
del debito
debito accertato
accertato dalla
dalla Fondazione,
Fondazione, mediante
mediante dichiarazione
dichiarazione verbalizzata
verbalizzata
dall’ispettore, èè
una
riduzione
del
applicata
una- Francis
riduzioneLefebvre
del 5%.
5%.
23
Qapplicata
Ed. Ipsoa
SANZIONI 1455
Malattia
49310
Marittimi
Agenti eAgricoli
rappresentanti
Agricoli
Maternità
ML
ML
Orario di lavoro
1120
690
e s.
1120
Violazione
Violazione
Mancata
presentazione
della
denuncia
aziendale
(art.
5,
Versamento
dei contributi
34-37 Reg.
Mancata
presentazione
dellaENASARCO
denuncia (art.
aziendale
(art. ENASARCO
5, c.
c. 5,
5,
D.Lgs.
375/93)
(1)
1º gennaio
2013):
(1)
D.Lgs.
375/93)
(1) (2)
(2)
Pari opportunità
Omissione (mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui
1135
Mancata
comunicazione
di
assunzione
ai Servizi
Servizi per
per
l’impiego
1135
Mancata
comunicazione
assunzione
ai
l’impiego
ammontare
è rilevabile da di
denunce
e/o registrazioni
obbligatorie)
Part-time
e lavoro intermittente
(art. 19,
19, c.
c. 3,
3, D.Lgs.
D.Lgs. 276/2003)
276/2003)
(art.
Retribuzione
49315
49200
49195
49320
Sanzione
Sanzione
49325
Amministrativa
Amministrativa (*):
(*): da
da
E
515
aa E
E 51549330
E 1.290
1.290
Civile:
Amministrativa:
dasuE
E base
100
Amministrativa:
100
Tasso49335
BCE + 5,5%da
E 500
500nel
perlimite
ciascun
aaannua
E
per
ciascun
del 40%
lavoratore
lavoratore
49340 dei
dell’importo
contributi non corrisposti
Sciopero
(1) La
La denuncia
denuncia fa
fa fede
fede aa tutti
tutti gli
gli effetti.
effetti.
entro49345
la scadenza di
(1)
(2) La
La sanzione
sanzione si
si applica
applica anche
anche in
in caso
caso di
di attestazione
attestazione reticente
reticente o
o infedele
infedele degli
degli elementi
elementi in
in essa
essa
contenuti.
legge
(2)
contenuti.
Spettacolo
49350
Evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
SANZIONI 1455
Stranieri
49355
non conformi al vero:
— quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata
Civile:
spontaneamente dal preponente prima di contestazioni o richieste
Tasso
BCE + 5,5%
su basedi
Precisazioni 1) Gli importi delle sanzioni
amministrative
previste per la violazione
di norme
in materia
Agenti
e rappresentanti
da parte della Fondazione
e comunque
entro 12 mesi dal termine
nelentrate
limite del
lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi diannua
lavoro,
in 40%
vigore
stabilito
per
il
pagamento
dei
contributi
e
sempre
che
il
versamento
dell’importo
dei
MLdel 1o gennaio 1999, sono stati quintuplicati
Violazione
Sanzione
prima
(art. 1, c. 1177, L. 296/2006). A nostro
avviso,
non
subiscono
sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia (c.d. «ravvedimento
contributi non corrisposti
tale incremento quelle
sanzioni amministrative che hanno, già per legge, importi rivalutati periodicamente
operoso»)
entro la scadenza di
690 e s.
Versamento
dei contributi
ENASARCO
34-37 Reg.
secondo l’indice ISTAT
(ad esempio
sanzioni previste
per (art.
la violazione
di ENASARCO
norme a tutela dei centralinisti ciechi).
legge
1º
gennaio
2013):
(1)
I nuovi importi, evidenziati con asterisco (*), devono essere applicati alle violazioni commesse successivaOmissione (mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui
Civile:
o
mente al 1 gennaio
mentre
per
quelle
commesse
in precedenza
continuano adCivile:
applicarsi gli importi non
— 2007,
accertate
Fondazione,
alle quali
seguitoobbligatorie)
il pagamento
ammontare
èdalla
rilevabile
da denunce
e/o faccia
registrazioni
Tasso BCE + 5,5% su base
integrale dei contributi e della sanzione entro 60 giorni dalla notifica Tasso BCE + 8% su base
quintuplicati.
annua nel limite del 40%
della richiesta
della Fondazione
2) Alcuni reati possono
essere considerati
non punibili, se non presentano una particolare
gravità.
Infatti, dal 2
annua
nel limite
dell’importo
dei del 50%
dell’importo
non
a 5 anni,
oppure
una
aprile 2015, i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo
contributi
non
corrisposti
corrisposto
(2)
pena pecuniaria (sola o congiunta alla predetta pena detentiva), non sono punibili se
(art.la 131
bis(3)
c.p.;
entro
scadenza
di art. 1
D.Lgs. 28/2015):
legge
— accertate dalla Fondazione, nel caso in cui il preponente occulti
Civile:
— l’offesa è di particolare tenuità;
rapporti di agenzia in essere o le provvigioni erogate
30% su base annua nel
Evasione
— il comportamento
non èconnessa
abitualea .registrazioni o denunce obbligatorie omesse o
limite del 60%
non conformi
al vero:
La particolare tenuità
dell’offesa
è esclusa se, ad esempio, ha provocato o da essa sono derivate in modo
dell’importo
dei
—
quando
la
denuncia
della
situazione
debitoria
sia
effettuata
Civile:
involontario la morte o le lesioni gravissime di una persona.
contributi
non
corrisposti
spontaneamente
dal
preponente
prima
di
contestazioni
o
richieste
Tasso
BCE
+
5,5%
base
Il comportamento si considera abituale, pertanto il reato rimane punibile, se il reo: entro la scadenza su
di 40%
da parte della Fondazione e comunque entro 12 mesi dal termine
annua
nel
limite
del
— è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
legge
(4)
stabilito per il pagamento dei contributi e sempre che il versamento dell’importo dei
49195
— ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascuno di essi è considerato di particolare tenuità;
sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia (c.d. «ravvedimento
contributi non corrisposti
700commesso Mancata
— ha
reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
operoso»)iscrizione dell’agente all’ENASARCO o mancata
comunicazione della cessazione del rapporto di agenzia da parte del
preponente
705
715
— accertate dalla Fondazione, alle quali faccia seguito il pagamento
Omessa comunicazione
comunicazione
in misura
inferiore)
integrale
dei contributi e(odella
sanzione entro
60 giorni
dalla notifica
all’ENASARCO
della
richiesta delle
della provvigioni
Fondazioneliquidate all’agente (art. 42 Reg.
ENASARCO)
Omesso invio della distinta per il pagamento dei contributi da parte
del preponente
— accertate dalla Fondazione, nel caso in cui il preponente occulti
rapporti di agenzia in essere o le provvigioni erogate
entro
la scadenza
di
E 250,00
per ciascun
legge
agente
Civile:
E 250,00 per ogni agente
Tasso BCE + 8% su base
cui si riferisce
annua nel limite del 50%
l’inadempimento
dell’importo non
corrisposto
(3)agente,
E 250,00 per(2)
ogni
aumentabile fino a E
Civile:
750,00 in caso di recidiva
30% su base annua nel
limite del 60%
(1) Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del
dell’importo dei
dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora.
contributi non corrisposti
(2) Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata dall’ispettore, è
entro la scadenza di
applicata una riduzione dell’1%.
legge (4)
(3) Si applica tale sanzione ridotta, maggiorata di 2 punti, qualora il preponente presenti domanda di rateazione entro il
termine 700
di 60 giorni dall’accertamento
della
condotta all’ENASARCO
sanzionata (art.
44, c. 3, Reg. ENASARCO).
Mancata iscrizione
dell’agente
o mancata
E 250,00 per ciascun
(4) Nel caso di riconoscimento
del debitodella
accertato
dalla del
Fondazione,
mediante
comunicazione
cessazione
rapporto di
agenzia dichiarazione
da parte del verbalizzata dall’ispettore, è
agente
applicata una riduzione preponente
del 5%.
705
ML
715
1120
Omessa comunicazione (o comunicazione in misura inferiore)
all’ENASARCO delle provvigioni liquidate
Agricoliall’agente (art. 42 Reg.
ENASARCO)
Violazione
Omesso invio della distinta per il pagamento dei contributi da parte
del
preponente
Mancata presentazione della denuncia aziendale (art. 5, c. 5,
D.Lgs. 375/93) (1) (2)
E 250,00 per ogni agente
cui si riferisce
l’inadempimento
Sanzione
E 250,00 per ogni agente,
aumentabile fino
E
Amministrativa
(*):a da
750,00
E
515 ainE caso
1.290di recidiva
49200
Mancata
comunicazione
di sanzioni
assunzione
ai Servizi
perprovveduto
l’impiego all’integrale
Amministrativa:
da del
E 100
(1) Dopo1135
il raggiungimento
del tetto
massimo delle
senza
che si sia
pagamento
(art. 19, c.
3, D.Lgs.gli
276/2003)
a E 500 per ciascun
dovuto, sul debito contributivo
maturano
interessi di mora.
lavoratore dall’ispettore, è
(2) Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata
applicata una riduzione dell’1%.
(3) Si
talefasanzione
ridotta,
maggiorata di 2 punti, qualora il preponente presenti domanda di rateazione entro il
(1)
La applica
denuncia
fede a tutti
gli effetti.
termine
di 60 giorni
dall’accertamento
condotta sanzionata
44, c.degli
3, Reg.
ENASARCO).
(2)
La sanzione
si applica
anche in caso della
di attestazione
reticente o(art.
infedele
elementi
in essa contenuti.
(4) Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata dall’ispettore, è
applicata una riduzione del 5%.
Agricoli
49200
1456
24
SANZIONI
49205
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Appalto
ML
2020
2080 e s.
2090
Violazione
Sanzione
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Reclusione da 5 a 8 anni e
multa da E 1.000 a
E 2.000 per ciascun
lavoratore reclutato (art.
12 DL 138/2011 conv. in L.
148/2011) (1)
Per il committente in caso di mancanza di:
— verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi
— cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi incidenti sull’attività oggetto dell’appalto
— coordinamento interventi di prevenzione e protezione, con
informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva
— documento unico di valutazione dei rischi
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da E 1.096 a
E 5.260,80 (art. 55, c. 5
lett. b), D.Lgs. 81/2008)
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da E 1.644 a
E 6.576 (art. 55, c. 5 lett.
d), D.Lgs. 81/2008)
Per il datore di lavoro:
Mancata dotazione della tessera di riconoscimento al personale
occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice
Sanzione amministrativa
pecuniaria da E 109,60 a
E 584 per ciascun
lavoratore (art. 55, c. 5
lett. i), D.Lgs. 81/2008)
Per i lavoratori
Mancata esposizione della tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro (art. 20, c. 3, D.Lgs. 81/2008)
Sanzione amministrativa
pecuniaria da E 54,80 a
E 328,80 (art. 59, c. 1 lett.
b), D.Lgs. 81/2008)
Somministrazione di lavoro
ML
Violazione
Sanzione
2190 e s.
Per utilizzatore: ricorso alla somministrazione attraverso soggetti
non autorizzati, o comunque al di fuori dei limiti previsti (art. 18, c. 2,
D.Lgs. 276/2003)
— nella generalità dei
casi: sanzione
amministrativa di E 50
per ogni lavoratore
occupato e per ogni
giornata di occupazione.
La sanzione in ogni caso
non può essere inferiore
a E 5.000 né superiore a
E 50.000 e non è
diffidabile (art. 1, c. 1 e 6,
D.Lgs. 8/2016) (2)
— se vi è sfruttamento
dei minori: arresto fino a
18 mesi e ammenda fino
a E 300
2195
Per l’utilizzatore: ricorso alla somministrazione in ipotesi vietate
(art. 32 D.Lgs. 81/2015)
Amministrativa: da E 250
a E 1.250 (art. 40, c. 1,
D.Lgs. 81/2015)
2250
Per l’utilizzatore: limite numerico per i somministrati a tempo
indeterminato (art. 31, c. 1, D.Lgs. 81/2015)
Amministrativa: da E 250
a E 1.250 (art. 40, c. 1,
D.Lgs. 81/2015)
2270
Per l’utilizzatore: limite numerico per i somministrati a termine
(art. 31, c. 2, D.Lgs. 81/2015)
Amministrativa: da E 250
a E 1.250 (art. 40, c. 1,
D.Lgs. 81/2015)
2300
Per agenzia ed utilizzatore: elementi necessari del contratto di
somministrazione (art. 33, c. 1, D.Lgs. 81/2015)
Amministrativa: da E 250
a E 1.250 (art. 40, c. 1,
D.Lgs. 81/2015)
2330
Per agenzia: richiesta o comunque percezione di compensi da
parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di
somministrazione (art. 11 D.Lgs. 276/2003)
Pena alternativa
dell’arresto non
superiore ad un anno e
dell’ammenda da E 2.500
SANZIONI 25
1457
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Somministrazione di lavoro
ML
Violazione
Sanzione
a E 6.000. In aggiunta alla
sanzione penale è
disposta la cancellazione
dall’albo (3) (art. 18, c. 4,
D.Lgs. 276/2003)
2406
Per agenzia: comunicazione scritta al lavoratore delle informazioni
sul contenuto del contratto di somministrazione (art. 33, c. 3, D.Lgs.
81/2015)
Amministrativa: da E 250
a E 1.250 (art. 40, c. 1,
D.Lgs. 81/2015)
2440
Per agenzia ed utilizzatore: parità di trattamento (art. 35, c. 1,
D.Lgs. 81/2015)
Amministrativa: da E 250
a E 1.250 (art. 40, c. 2,
D.Lgs. 81/2015)
2620
Per l’utilizzatore: diritto del lavoratore ai servizi sociali e
assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore stesso (art.
35, c. 3 secondo periodo, D.Lgs. 81/2015)
Amministrativa: da E 250
a E 1.250 (art. 40, c. 2,
D.Lgs. 81/2015)
2625
Per l’utilizzatore:
— avviso generale sui posti vacanti (art. 31, c. 3, D.Lgs. 81/2015)
— comunicazione ogni 12 mesi alle rappresentanze sindacali (art. 36,
c. 3, D.Lgs. 81/2015)
Amministrativa: da E 250
a E 1.250 (art. 40, c. 1 e 2,
D.Lgs. 81/2015)
(1) Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da 1/3 a 1/2:
— il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
— il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
— l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle
caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
(2) A seguito della depenalizzazione dei reati puniti con la sola sanzione pecuniaria (D.Lgs. 8/2016), la sanzione si applica dal
6 febbraio 2016 alle condotte poste in essere (Circ. Min. Lav. 5 febbraio 2016 n. 6):
— a partire da tale data;
— in data antecedente, purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto irrevocabili.
(3) Salvo che i contratti collettivi dispongano diversamente.
49210
Assegno per il nucleo familiare
ML
Violazione
Sanzione
3108 e s.
Effettuazione di dichiarazioni false o compimento di altri fatti
fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione
dell’ANF (art. 82, c. 4, DPR 797/55)
Salvo che il fatto
costituisca reato,
sanzione amministrativa
da E 413 a E 2.478
3140 e s.
Omessa corresponsione dell’ANF al lavoratore (art. 82, c. 2, DPR
797/55; art. 22, c. 6, D.Lgs. 151/2015)
— se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo
superiore a 6 mesi
— se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o a un periodo
superiore a 12 mesi
Amministrativa da E 500 a
E 5.000
da E 1.500 a E 9.000
da E 3.000 a E 15.000
49220
Collaboratori coordinati e continuativi
ML
Violazione
Sanzione
7175 e 7210
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per gli
iscritti alla Gestione separata INPS (art. 39 L. 183/2010; art. 3, c. 6,
D.Lgs. 8/2016)
Reclusione fino a 3 anni e
multa fino a E 1.032. Se
l’importo omesso non
supera E 10.000 annui:
amministrativa da E
10.000 a E 50.000. Il datore
di lavoro non è punibile se
provvede al versamento
entro il termine di 3 mesi
dalla contestazione o dalla
notifica dell’avvenuto
accertamento della
violazione (1)
(1) A seguito della depenalizzazione dei reati puniti con la sola sanzione pecuniaria (D.Lgs. 8/2016), la sanzione si applica dal
6 febbraio 2016 alle condotte poste in essere (Circ. Min. Lav. 5 febbraio 2016 n. 6):
— a partire da tale data;
— in data antecedente, purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto irrevocabili.
1458
26
SANZIONI
49222
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Collocamento obbligatorio
ML
Violazione
7560
— omesso pagamento (totale o parziale) del contributo per esonero
parziale (art. 5, c. 5, L. 68/99)
Maggiorazione del
contributo dovuto con
percentuale dal 5% al
24% su base annua
7630
— mancato o ritardato invio del prospetto riepilogativo (art. 15, c. 1,
L. 68/99)
Amministrativa: E 635,11
(somma maggiorata di E
30,76 per ogni giorno di
ulteriore ritardo) (1)
7538 e s.
— mancata assunzione del disabile nei termini (art. 15, c. 4, L. 68/99)
Amministrativa: E 62,77 al
giorno per ciascun
lavoratore disabile non
assunto (2)
7640 e s.
Centralinisti non vedenti:
— mancata comunicazione della creazione di posti di lavoro (art. 10,
c. 1, L. 113/85; art. 1, c. 1, DD 181/2012)
— mancato adempimento all’obbligo di assunzione (art. 10, c. 2, L.
113/85; art. 1, c. 2, DD 181/2012)
7650
Terapisti della riabilitazione non vedenti (art. 5 L. 29/94):
— mancata assunzione
— mancata comunicazione al ministero del Lavoro del numero dei
lavoratori alla dipendenze entro il 31 gennaio
Massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (L. 686/61):
— mancato adempimento all’obbligo di assunzione
— mancata comunicazione al ministero del Lavoro della situazione
occupazionale entro il 31 dicembre
Sanzione
Amministrativa: da
E 128,82 a E 2.576,18 (art.
1 DD 8 gennaio 2016 n. 2)
Amministrativa: da
E 25,73 a E 102,73, per
ogni giorno lavorativo e
ogni posto riservato e
non coperto (art. 1 DD 8
gennaio 2016 n. 2)
Amministrativa: da
E 25,73 a E 102,73, per
ogni giorno lavorativo e
ogni posto riservato e
non coperto (art. 1 DD 8
gennaio 2016 n. 2)
Amministrativa: da
E 128,82 a E 2.576,18 (art.
1 DD 8 gennaio 2016 n. 2)
Amministrativa da E 2 a
E 12 per ogni giorno
lavorativo e ogni
lavoratore non vedente
non assunto. In ogni caso
la sanzione non può
essere inferiore a E 5.000
né superiore a E 50.000
(art. 1, c. 1 e 6, D.Lgs.
8/2016) (3)
Amministrativa da E 5.000
a E 10.000 (art. 1, c. 1 e 5
lett.a), D.Lgs. 8/2016) (3)
(1) La maggiorazione deve essere calcolata dal giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo (31 gennaio
dell’anno). Pertanto la somma da pagare non potrà di fatto mai essere inferiore a E 665,87 (parte fissa + un giorno di
ritardo).
(2) La sanzione decorre:
— dal 61º giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo, se non si è presentata richiesta di assunzione agli uffici
competenti;
— dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, che ha ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non ha
proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dal servizio per l’impiego.
(3) A seguito della depenalizzazione dei reati puniti con la sola sanzione pecuniaria (D.Lgs. 8/2016), la sanzione si applica dal
6 febbraio 2016 alle condotte poste in essere (Circ. Min. Lav. 5 febbraio 2016 n. 6):
— a partire da tale data;
— in data antecedente, purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto irrevocabili.
SANZIONI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
27
1459
49225
Contratto di lavoro subordinato
ML
Violazione
Sanzione
9278
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (artt. 603 bis e 603
ter c.p.) (1)
Reclusione da 5 a 8 anni e
multa da E 1.000 a
E 2.000 per ciascun
lavoratore reclutato.
Costituiscono aggravante
specifica e comportano
l’aumento della pena da
1/3 a 1/2:
— il fatto che il numero di
lavoratori reclutati sia
superiore a 3
— il fatto che uno o più
dei soggetti reclutati
siano minori in età non
lavorativa
— l’aver commesso il
fatto esponendo i
lavoratori intermediati a
situazioni di grave
pericolo
9418
Mancata comunicazione di assunzione ai Servizi per l’impiego nei
casi in cui non è applicabile la maxisanzione (art. 19, c. 3, D.Lgs.
276/2003)
Amministrativa: da E 100
a E 500 per ciascun
lavoratore interessato
9418 e s.
Maxisanzione per lavoro sommerso (art. 3, c. 3-5, DL 12/2002 conv.
in L. 73/2002; art. 22, c. 1 e 2, D.Lgs. 151/2015) (2)
Amministrativa (3):
— impiego effettivo del
lavoratore fino a 30
giorni: da E 1.500 a
E 9.000 per ciascun
lavoratore irregolare
— impiego effettivo del
lavoratore da 31 e fino a
60 giorni: da E 3.000 a
E 18.000 per ciascun
lavoratore irregolare
— impiego effettivo del
lavoratore oltre 60 giorni:
da E 6.000 a E 36.000 per
ciascun lavoratore
irregolare.
Fatta eccezione per le
ipotesi di impiego di
lavoratori stranieri o di
minori, si applica la
procedura di diffida (art.
13 D.Lgs. 124/2004)
9430 e s.
Inosservanza del provvedimento di sospensione di parte dell’attività
imprenditoriale per lavoro irregolare (art. 14, c. 10, D.Lgs. 81/2008)
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da E 2.500 a
E 6.400
Inosservanza delle disposizioni in materia di impiego di guardie
giurate (artt. 2 e 38 L. 300/70)
A meno che il fatto non
costituisca un reato più
grave, ammenda da
E 154 a E 1.549, oppure
arresto da 15 giorni ad un
anno. Nei casi più gravi, le
pene sono applicate
congiuntamente.
Inoltre, se la pena
dell’ammenda è
inefficace, il giudice può
quintuplicarla
9573
9583 e s.
Inosservanza delle disposizioni in materia di controlli a distanza (artt.
4 e 38 L. 300/70; artt. 114 e 171 D.Lgs. 196/2003)
9593
Inosservanza delle disposizioni in materia di visite personali di
controllo (artt. 6 e 38 L. 300/70)
9596
Inosservanza delle disposizioni in materia di accertamenti sanitari
(artt. 5 e 38 L. 300/70)
9633
Violazione da parte del lavoratore dell’obbligo di riservatezza (artt.
622 e 623 c.p.)
Reclusione fino ad un
anno o multa da E 30 a
E 516 se dal fatto deriva
un danno.
1460
28
SANZIONI
49225
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Contratto di lavoro subordinato
(segue)
ML
Violazione
Sanzione
Se il segreto professionale
è relativo ad una scoperta
scientifica o ad
un’applicazione
industriale, la rivelazione è
punita con la reclusione
fino a 2 anni se viene
utilizzata a proprio o altrui
profitto
9650 e s.
Trattamento dei dati personali:
— obbligo di informazione dell’interessato (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Amministrativa (art. 161
D.Lgs. 196/2003): da
E 6.000 a E 36.000 (4)
— obbligo di notificazione (artt. 37 e 38 D.Lgs. 196/2003)
Amministrativa (art. 163
D.Lgs. 196/2003)
da E 20.000 a E 120.000
(4)
— obbligo di richiedere ed ottenere il consenso dell’interessato al
trattamento dei dati (artt. 23 e 167 D.Lgs. 196/2003) (5)
Reclusione da 6 a 18 mesi
(da 6 a 24 mesi se il fatto
consiste nella
comunicazione o
diffusione) (6)
— divieto di comunicazione e diffusione (artt. 25, 26 e 167 D.Lgs.
196/2003) (5)
— obbligo di rispettare le specifiche garanzie per i dati sensibili (artt.
25, 26 e 167 D.Lgs. 196/2003) (5)
— reclusione da 1 a 3 anni
(6)
— sanzione
amministrativa da
E 10.000 a E 120.000 (art.
162, c. 2-bis, D.Lgs.
196/2003)
— falsità nelle notificazioni al Garante (artt. 37 e 168 D.Lgs. 196/2003)
Reclusione da 6 mesi a 3
anni (6)
— mancata adozione delle misure minime di sicurezza (artt. 33 e 169
D.Lgs. 196/2003) (7)
— arresto fino a 2 anni
— sanzione
amministrativa da
E 10.000 a E 120.000 (è
escluso il pagamento in
misura ridotta: art. 162, c.
2-bis, D.Lgs. 196/2003)
— mancata osservanza dell’autorizzazione del Garante (artt. 26, c. 2,
e 170 D.Lgs. 196/2003)
Reclusione da 3 mesi a 2
anni
— divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore (artt. 113 e 171
D.Lgs. 196/2003)
Ammenda da E 154 a
E 1.549 o arresto da 15
giorni ad 1 anno (6).
Nei casi più gravi le pene
6 RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO
sono applicate
congiuntamente. Inoltre,
qualora la pena
Comportamento
Descrizione
dell’ammenda sia
inefficace, il giudice ha la
Pagamento
Devono seguirsi precise modalità a
facoltà di quintuplicarla
9865
v. n
seconda che si paghi in una soluzione
si chieda
pagamento rateale o la
Datore di lavoro che altera i moduli per la comunicazione dellaunica o Salvo
che ilil fatto
compensazione
crediti
risoluzione consensuale (8)
costitiuiscacon
reato,
amministrativa da E 5.000
Mancato pagamento Non adotta
alcun(art.
comportamento
a E 30.000
26, c. 5,
(decorsoD.Lgs.
dei termini
per il pagamento)
151/2015)
9948
Q Ed
Mancata o tardiva comunicazione della risoluzione del rapporto ai
Servizi per l’impiego
(omissis)
Amministrativa: da E 100 a
E 500 per ogni lavoratore
interessato (art. 21, c. 1, L.
264/49; art. 19, c. 3, D.Lgs.
276/2003)
La
def
pro
str
cre
esp
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Estratto da Memento Lavoro 2016