BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:
Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller
AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:
Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller
ANNO 65°
PARTE PRIMA E SECONDA
65. JAHRGANG
ERSTER UND ZWEITER TEIL
BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT
DER
DELLA
REGIONE AUTONOMA
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
N./Nr.
18 giugno 2013
25
18. Juni 2013
SOMMARIO
INHALTSVERZEICHNIS
Anno 2011
Jahr 2011
PARTE 1
1. TEIL
Deliberazioni
Beschlüsse
Comuni in provincia di Bolzano
Gemeinden der Provinz Bozen
Comune di Stelvio
Gemeinde Stilfs
[84905]
[84905]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GEMEINDERATSBESCHLUSS
del 31 maggio 2011, n. 17
Modifica al piano urbanistico: cambio di
destinazione urbanistica da zona residenziale "A9"- centro storico in zona per attrezzature collettive - amministrazione e
servizi pubblici (obitorio) nell'ambito della
chiesa a Stelvio .......................................... P.
vom 31. Mai 2011, Nr. 17
Änderung am Bauleitplan: Umwidmung
von Wohnbauzone "A9"- Historischer Ortskern in Zone für öffentliche Einrichtungen Verwaltung und öffentliche Dienstleistung
(Leichenkapelle) im Bereich der Kirche in
Stilfs ...........................................................
13
Anno 2013
Jahr 2013
Leggi
Gesetze
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[84906]
[84906]
LEGGE PROVINCIALE
LANDESGESETZ
del 15 maggio 2013, n. 7
RIPUBBLICAZIONE CON NOTE
vom 15. Mai 2013, Nr. 7
WIEDERVERÖFFENTLICHUNG MIT ANMERKUNGEN
Lawinenkommissionen und Änderungen
von verschiedenen Landesgesetzen .........
Commissioni valanghe e modifiche di varie
leggi provinciali ........................................... P.
15
S. 13
S. 15
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
2
Decreti
Dekrete
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Autonome Region Trentino-Südtirol
[84920]
[84920]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION
del 13 giugno 2013, n. 33
Emanazione del regolamento “Modifiche
del regolamento di esecuzione della legge
regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni, relativo alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente le prestazioni regionali in provincia di Bolzano,
approvato con decreto del Presidente della
Regione 12 giugno 2012, n. 6/L” ................ P.
vom 13. Juni 2013, Nr. 33
Erlass der Durchführungsverordnung “Änderungen zu der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L
genehmigten
Durchführungsverordnung
zum Regionalgesetz vom 18. Februar
2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen
zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage
der Familie der Person, die in der Provinz
Bozen regionale Leistungen beantragt ......
38
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
S. 38
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[84852]
[84852]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
del 28 maggio 2013, n. 185/1.1
Associazione "Musik am Dom Bozen" con
sede in Bolzano, piazza Parrocchia n. 27 riconoscimento della personalità giuridica
privata ed iscrizione al registro provinciale
delle persone giuridiche di diritto privato. ... P.
vom 28. Mai 2013, Nr. 185/1.1
Verein „Musik am Dom Bozen“, mit Sitz in
Bozen, Pfarrplatz Nr. 27 - Anerkennung als
juristische Person des Privatrechtes und
Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes. .....
43
[84796]
[84796]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
del 7 giugno 2013, n. 096/26.0
Nomina dei Funzionari delle Unioni distrettuali dei vigili del fuoco volontari - elezioni
2013 ........................................................... P.
vom 7. Juni 2013, Nr. 096/26.0
Ernennung der Funktionäre der Bezirksfeuerwehrverbände - Neuwahlen 2013 .....
S. 43
S. 44
44
[84822]
[84822]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 6 giugno 2013, n. 196/34.2
Scioglimento per atto dell'autorità della
cooperativa "5 Sensi società cooperativa",
con sede a Bolzano, Via Bari 32/F, ai sensi
dell'articolo 2545-septesdecies del Codice
Civile ........................................................... P.
vom 6. Juni 2013, Nr. 196/34.2
Auflösung durch eine behördliche Maßnahme der Genossenschaft "5 Sensi Gen."
mit Sitz in Bozen, Bari-Straße, 32/F, im
Sinne des Artikels 2545-septesdecies des
Zivilgesetzbuches. .....................................
45
[84922]
[84922]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 6 giugno 2013, n. 663-29.12
Delimitazione dell'area servita dall'impianto
di teleriscaldamento Brennero ................... P.
vom 6. Juni 2013, Nr. 663-29.12
Abgrenzung der Versorgungszone des
Fernheizwerkes Brenner ...........................
48
[84789]
[84789]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
del 6 giugno 2013, n. 665/29.6
Raggruppamento preliminare (D13) ricondizionamento preliminare (D14) deposito
preliminare (D15) riciclo/recupero (R3) delle sostanze organiche non utilizzate come
solventi riciclo/reupero (R4) dei metalli o
dei composti metallici riciclo/recupero (R5)
di altre sostanze inorganiche scambio
(R12) messa in riserva (R13) di rifiuti
speciali pericolosi e non - Südtirolfer S.r.l. Bronzolo (BZ) ............................................. P.
vom 6. Juni 2013, Nr. 665/29.6
Vermengung oder Vermischung (D13) Rekonditionierung (D14) Zwischenlagerung
(D15)Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel
verwendet werden Verwertung/Rückgewinnung (R4) von Metallen und Metallverbindungen Verwertung/Rückgewinnung (R5)
anderer anorganischer Stoffen Austausch
(R12) Ansammlung (R13) von gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen Südtirolfer GmbH - Branzoll (BZ) ...............
50
S. 45
S. 48
S. 50
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
3
Provincia Autonoma di Trento
[84790]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 7 giugno 2013, n. 53
Nomina Ispettore Distrettuale dei Corpi
V.V.F. volontari dell'Unione Distrettuale di
Pozza di Fassa ........................................... P.
65
[84823]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 11 giugno 2013, n. 7-109/Leg.
Regolamento in materia di autorizzazioni
allo
svolgimento
nel
solo
ambito
provinciale dei servizi di intermediazione,
ricerca e selezione del personale e
supporto alla ricollocazione professionale,
ai sensi dell'art. 17-ter della legge
provinciale 16 giugno 1983, n. 19. ............. P.
67
[84915]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 13 giugno 2013, n. 55
Esecutività dei nuovi rilievi topografici del
comune catastale di Fai, nel Distretto
tavolare e catastale di Mezzolombardo, ai
fini della formazione del nuovo catasto
geometrico numerico. (Art. 6 della L.R. 8
marzo 1990, n. 6) ....................................... P.
76
[84914]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 13 giugno 2013, n. 8-110/Leg.
Regolamento recante "Modificazioni del
D.P.G.P. 14 aprile 1977, n. 9- 96/Legisl.
Legge regionale 16 aprile 1968, n. 3.
Approvazione del nuovo regolamento di
esecuzione ed abrogazione del D.P.G.R.
14
novembre
1968,
n.
4/Legisl."
Aggiornamento tariffe del Laboratorio
tecnologico impianti a fune. ........................ P.
77
Accordi e contratti collettivi
Kollektivabkommen und -verträge
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[84923]
[84923]
AGENZIA PER LE CONTRATTAZIONI COLLETTIVE - BZ
AGENTUR FÜR DIE KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN - BZ
del 13 giugno 2013,
Contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole
elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per
l’anno 2009 ................................................. P.
vom 13. Juni 2013
Landeskollektivvertrag für das Lehrpersonal und die Erzieher/Erzieherinnen der
Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols
für das Jahr 2009 .......................................
85
S. 85
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Deliberazioni
Beschlüsse
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Autonome Region Trentino-Südtirol
[84902]
[84902]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
BESCHLUSS DES REGIONALAUSSCHUSSES
del 11 giugno 2013, n. 130
Aggiornamento dell’importo orario convenzionale per l’attività svolta a titolo di volontariato ......................................................... P.
vom 11. Juni 2013, Nr. 130
Anpassung des konventionalen Stundenbetrags für ehrenamtlich geleistete Tätigkeit. ............................................................
99
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
4
S. 99
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[84900]
[84900]
CONSIGLIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
SCHULRAT DES SCHULSPRENGELS
del 13 marzo 2013, n. 1
Intitolazione della scuola media Valdaora
al nome dell’ex intendente scolastico “Dr.
David Kofler” ............................................... P. 101
vom 13. März 2013, Nr. 1
Benennung der Mittelschule Olang nach
dem ehemaligen Schulamtsleiter „Dr. David Kofler“ ...................................................
[84901]
[84901]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 25 marzo 2013, n. 464
Comune di Perca: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con convenzione
urbanistica ed integrazione delle norme di
attuazione, nonché una prescrizione
d’ufficio Delibera consiliare n. 11 del 24
maggio 2012 ............................................... P. 102
vom 25. März 2013, Nr. 464
Gemeinde Percha: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag und Ergänzung der
Durchführungsbestimmungen, sowie einer
Vorschrift von Amts wegen Ratsbeschluss
Nr. 11 vom 24. Mai 2012 ...........................
[84913]
[84913]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 6 maggio 2013, n. 648
Modifica dei criteri concernenti l'incentivazione delle attività educative per il gruppo linguistico tedesco e ladino ................... P. 104
vom 6. Mai 2013, Nr. 648
Abänderung der Kriterien zur Förderung
der Bildungstätigkeit für die deutsche und
ladinische Sprachgruppe ...........................
[84893]
[84893]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 6 maggio 2013, n. 666
Comune di Cornedo all’Isarco: Approvazione di una modifica al piano urbanistico
con una correzione d’ufficio Delibera consiliare n. 49 del 19/12/2012 ........................... P. 118
vom 6. Mai 2013, Nr. 666
Gemeinde Karneid: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur des Amtes Ratsbeschluss Nr. 49
vom 19.12.2012 .........................................
[84904]
[84904]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 6 maggio 2013, n. 671
Comune di Cortaccia s.S.d.V.: Approvazione di una modifica al piano urbanistico Delibera consiliare n. 40 del 27/12/2012 .... P. 120
vom 6. Mai 2013, Nr. 671
Gemeinde Kurtatsch a.d.W.: Genehmigung
einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 40 vom 27.12.2012 .............
[84908]
[84908]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 6 maggio 2013, n. 673
Comune di Appiano s.S.d.V.: Approvazione di una modifica al piano urbanistico
con correzioni d’ufficio - Delibera consiliare
n. 12 del 21/03/2012 lettera d) ................... P. 122
vom 6. Mai 2013, Nr. 673
Gemeinde Eppan a.d.W.: Genehmigung
einer Abänderung zum Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 12
vom 21.03.2012 Buchstabe d) ...................
S. 101
S. 102
S. 104
S. 118
S. 120
S. 122
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
[84894]
[84894]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 21 maggio 2013, n. 765
Comune di Castelrotto: Approvazione di
modifiche al piano urbanistico con una
prescrizione d’ufficio - Delibere consiliari
nn. 91 e 93 del 20/12/2012 ........................ P. 125
vom 21. Mai 2013, Nr. 765
Gemeinde Kastelruth: Genehmigung von
Abänderungen zum Bauleitplan mit einer
Vorschrift des Amtes - Ratsbeschlüsse Nr.
91 und 93 vom 20.12.2012 ........................
[84801]
[84801]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 27 maggio 2013, n. 804
Comune di Tires: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico - Delibera
consiliare n. 09 del 21/02/2013 .................. P. 128
vom 27. Mai 2013, Nr. 804
Gemeinde Tiers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss
Nr. 09 vom 21.02.2013 ..............................
[84909]
[84909]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 27 maggio 2013, n. 814
Comune di Meltina: inserimento degli
insiemi nel piano urbanistico con correzioni
d’ufficio - Delibera consiliare n. 31 del
5/10/2009 ................................................... P. 129
vom 27. Mai 2013, Nr. 814
Gemeinde Mölten: Eintragung der Ensembles in den Bauleitplan mit Korrekturen
des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 31 vom
05.10.2009 .................................................
[84800]
[84800]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 3 giugno 2013, n. 848
Comune di Laion: zona produttiva interesse provinciale "Pontives" – Approvazione definitiva di una modifica del piano
di attuazione (Variante IV) con adeguamento del piano urbanistico comunale. ..... P. 131
vom 3. Juni 2013, Nr. 848
Gemeinde Lajen: Gewerbegebiet von Landesinteresse "Pontives"- Endgültige Genehmigung einer Abänderung des Durchführungsplanes (Variante IV) mit Anpassung des Bauleitplanes. ............................
[84802]
[84802]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 3 giugno 2013, n. 849
Comuni di Vipiteno e Racines: zona produttiva di interesse provinciale "LeitnerPrinoth" - Approvazione del piano di attuazione ed adeguamento dei piani urbanistici. ............................................................ P. 134
vom 3. Juni 2013, Nr. 849
Gemeinden Sterzing und Ratschings: Gewerbegebiet von Landesinteresse "LeitnerPrinoth" - Endgültige Genehmigung des
Durchführungsplanes und Anpassung der
Bauleitpläne. ..............................................
[84895]
[84895]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 3 giugno 2013, n. 858
Comune di Lauregno: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico comunale
Delibera consiliare n. 20 del 26 ottobre
2012 ........................................................... P. 137
vom 3. Juni 2013, Nr. 858
Gemeinde Laurein: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde Ratsbeschluss Nr. 20 vom 26. Oktober
2012 ...........................................................
[84897]
[84897]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 10 giugno 2013, n. 868
Strada provinciale 73/Renon e strada
provinciale 154/Rio Bianco - Trasferimento
della p.f. 461/2 (79 m²) C.C. Dodiciville e
della p.f. 1388/25 (38 m²) C.C. Lutago dal
demanio pubblico-ramo acque al demanio
pubblico-ramo strade. ................................ P. 140
vom 10. Juni 2013, Nr. 868
Landesstraße 73/Ritten und Landesstraße
154/Weißenbach - Übertragung der Gp.
461/2 (79 m²) K.G. Zwölfmalgreien und der
Gp. 1388/25 (38 m²) K.G. Luttach vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche
Gut-Straßen. ..............................................
5
S. 125
S. 128
S. 129
S. 131
S. 134
S. 137
S. 140
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
[84872]
[84872]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 10 giugno 2013, n. 873
Criteri relativi alle prestazioni economiche
a favore delle persone con disabilità di cui
al DPP 30/2000. Revoca delle deliberazioni: n. 3943 del 23.10.2000 e n. 4125 del
19.11.2001. ................................................ P. 141
vom 10. Juni 2013, Nr. 873
Richtlinien zu den finanziellen Leistungen
zugunsten der Menschen mit Behinderungen laut DLH 30/2000. Widerruf der Beschlüsse Nr. 3943 vom 23.10.2000 und Nr.
4125 vom 19.11.2001. ...............................
[84849]
[84849]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 10 giugno 2013, n. 885
Approvazione di una variante al progetto
esecutivo per la centrale idroelettrica di Rio
di Pusteria nei comuni di Rio di Pusteria e
Vandoies. Proponente: Eisackwerk Srl ...... P. 154
vom 10. Juni 2013, Nr. 885
Umweltverträglichkeitsprüfung Genehmigung einer Variante zum Ausführungsprojekt für das E-Werk Mühlbach in den Gemeinden Mühlbach und Vintl. Antragsteller:
Eisackwerk GmbH .....................................
[84848]
[84848]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 10 giugno 2013, n. 886
Approvazione di una variante al progetto
per l’aumento della portata oraria della
seggiovia “Bamby” nell’area sciistica
Skicarosello Badia nel comune di Badia.
Proponente: Grandi Funivie Alta Badia
SpA ............................................................. P. 156
vom 10. Juni 2013, Nr. 886
Umweltverträglichkeitsprüfung Genehmigung einer Variante zum Projekt für die
Erhöhung der Förderleistung der Aufstiegsanlage „Bamby“ im Skigebiet Skikarussell Abtei in der Gemeinde Abtei. Antragsteller: Grandi Funivie Alta Badia AG ..
[84847]
[84847]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 10 giugno 2013, n. 887
Progetto per la realizzazione di un
collegamento sciistico tra la zona “Monte
Elmo” e “Croda Rossa” nel comune di
Sesto. Approvazione del progetto esecutivo per la costruzione della strada d’accesso sulle pp.ff. 1852/14, 1852/1, 1476 e
1477 C.C. Sesto. Proponente: Helm Rotwand SpA ............................................. P. 159
vom 10. Juni 2013, Nr. 887
Projekt für die Realisierung einer skitechnischen Verbindung der Skigebiete Helm
und Rotwand in der Gemeinde Sexten.
Genehmigung des Ausführungsprojektes
für den Bau eines Erschließungsweges auf
den G.p. 1852/14, 1852/1, 1476 und 1477
der K.G. Sexten. Antragsteller: Helm –
Rotwand AG ..............................................
Comuni in provincia di Bolzano
Gemeinden der Provinz Bozen
Comune di Bolzano
Gemeinde Bozen
[84925]
[84925]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GEMEINDERATSBESCHLUSS
del 16 maggio 2013, n. 35
Centro per l’infanzia in Piazza Maria
Montessori: regolarizzazione patrimoniale
delle aree sulle quali insiste l’edificio ......... P. 161
vom 16. Mai 2013, Nr. 35
„Kinderzentrum“ am Maria-MontessoriPlatz: vermögensrechtliche Regelung der
Flächen auf welche das Gebäude errichtet
worden ist ..................................................
Provincia Autonoma di Trento
[84814]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 24 maggio 2013, n. 972
Approvazione della modifica allo Statuto
dell'Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural
Ladin. .......................................................... P. 162
6
S. 141
S. 154
S. 156
S. 159
S. 161
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
[84880]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 maggio 2013, n. 1044
Variazioni al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e bilancio
pluriennale 2013-2015 e al corrispondente
documento tecnico di accompagnamento e
di specificazione, ai sensi della legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7 ........... P. 168
[84876]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 maggio 2013, n. 1045
Adeguamento dell'importo della tassa
provinciale per il diritto allo studio
universitario, ai sensi dell'articolo 2 della
legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 ...... P. 170
[84855]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 7 giugno 2013, n. 1085
Artt. 66 e 67-bis T.U.L.P. in materia di
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Centro gestione rifiuti della ditta Masserdoni Pietro s.r.l. di Comano Terme. Modifica deliberazioni della Giunta provinciale
n. 1547 del 25 giugno 2009 e n. 1275 del
17 giugno 2011. ......................................... P. 171
[84851]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 7 giugno 2013, n. 1086
Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Proroga dell'efficacia della valutazione
positiva di impatto ambientale del progetto
di "Deposito e trattamento di rifiuti inerti da
demolizione in località Laghetti della Vela",
nel Comune di Trento, disposta con deliberazione di Giunta provinciale n. 1503 del
13 giugno 2008. ......................................... P. 172
[84797]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 7 giugno 2013, n. 1113
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre
1991, n. 22 e s.m.i. VARENA – Programma integrato per la riqualificazione ambientale dell’altopiano e Passo del Lavazè
- Variante al piano regolatore generale APPROVAZIONE
CON
MODIFICHE
144/13R ...................................................... P. 174
[84798]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 7 giugno 2013, n. 1118
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre
1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI
BOLBENO – Variante al piano regolatore
generale con adeguamento alla disciplina
provinciale in materia di distanze –
APPROVAZIONE CON MODIFICHE. Prot.
n. 153/13R .................................................. P. 175
7
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
[84799]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 7 giugno 2013, n. 1119
L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - L.P.
4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI
COREDO - Variante al piano regolatore
generale comunale per opere pubbliche APPROVAZIONE - prot. n. 156/13D. ......... P. 176
Disposizioni - determinazioni
Provincia Autonoma di Trento
[84896]
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE
del 29 maggio 2013, n. 98
L.P. 28 aprile 1997, n. 9: articolo 2, comma
5. Approvazione dell’elenco degli impianti
di telecomunicazione ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera a) del decreto del
Presidente della Provincia 20 dicembre
2012, n. 25-100/Leg, ai fini della pubblicazione sul BUR. .................................... P. 177
[84819]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 4 giugno 2013, n. 58
PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3
del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 1311/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica
preliminare della significatività dell'impatto
ambientale del progetto "I.C.E.S. S.r.l. campagna di recupero con impianto mobile
"demolizione fabbricati esistenti e trattamento meccanico dello strato superficiale del terreno (h=1,50 m circa) con suo
riposizionamento nella situazione attuale"
a Trento" sito nel Comune di Trento Progetto SCR-2013-33 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. ........................................ P. 178
[84821]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 7 giugno 2013, n. 59
PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3
del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 1311/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto
ambientale del progetto "Impianto per la
produzione di energia elettrica e termica
alimentato a biomassa vegetale legnosa"
sito nel Comune di Condino - Progetto
SCR-2013-01 - Non sottoposizione alla
procedura di valutazione dell'impatto
ambientale. ................................................. P. 179
[84890]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 11 giugno 2013, n. 58
Elenco degli enti e delle aziende di credito
a carattere regionale aventi sede legale in
provincia di Trento (riferito alla data del 31
dicembre 2012) .......................................... P. 181
Bestimmungen
8
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
9
[84874]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 11 giugno 2013, n. 60
PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3
del d.P.G.p. 22 novembre 1089, n. 1311/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto
ambientale del progetto preliminare di
"Riorganizzazione del centro di gestione
rifiuti della Masserdoni Pietro srl in loc.
Cares" sito nel Comune di Comano Terme
progetto SCR-2012-08 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale. .............................. P. 185
PARTE 2
2. TEIL
Ordinanze, sentenze e ricorsi
Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse
Stato
Staat
Corte Costituzionale
Verfassungsgerichtshof
[84898]
[84898]
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
ERKENNTNIS DES VERFASSUNGSGERICHTS
del 31 maggio 2013, n. 114
Sentenza nei giudizi di legittimità
costituzionale degli articoli 10, comma 1, e
11 della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2 (Norme in
materia
di
agricoltura,
usi
civici,
utilizzazione delle acque pubbliche,
energia, urbanistica e tutela dell'ambiente),
e dell'articolo 24, comma 1, della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 21
dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2012 e per il triennio
2012-2014 - legge finanziaria 2012) .......... P. 187
vom 31. Mai 2013, Nr. 114
Erkenntnis in den Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 10 Abs. 1 und
des Art. 11 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 22. Jänner
2010, Nr. 2 (Bestimmungen auf den Sachgebieten Landwirtschaft, Gemeinnutzungsrechte, Gewässernutzung, Energie, Raumordnung und Umweltschutz) und des Art.
24 Abs. 1 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 21. Dezember
2011, Nr. 15 (Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr
2012 und für den Dreijahreszeitraum 20122014 - Finanzgesetz 2012) ........................
[84918]
[84918]
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
ERKENNTNIS DES VERFASSUNGSGERICHTS
del 3 giugno 2013, n. 133
Sentenza nel giudizio di legittimità
costituzionale degli articoli 3, comma 3, e
7, commi 1 e 2, della legge della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14
dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2012 e
pluriennale 2012-2014 della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol Legge finanziaria) ....................................... P. 197
vom 3. Juni 2013, Nr. 133
Erkenntnis im Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 3 Abs. 3 und des
Art. 7 Abs. 1 und 2 des Regionalgesetzes
der Autonomen Region Trentino-Südtirol
vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes
für das Jahr 2012 und des Mehrjahreshaushaltes 2012-2014 der Autonomen Region Trentino-Südtirol - Finanzgesetz) ......
S. 187
S. 197
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
10
SUPPLEMENTO N. 1
BEIBLATT NR. 1
PARTE 1
1. TEIL
Comunicati
Mitteilungen
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Autonome Region Trentino-Südtirol
[84795]
[84795]
COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
MITTEILUNG DES PRÄSIDIUMS DES REGIONALAUSSCHUSSES
Albo dei soggetti destinatari di contributi,
sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di
natura economica. Esercizio finanziario
2012.
Verzeichnis der Empfänger von Beiträgen,
Zuschüssen, Krediten, Beihilfen und Vergünstigungen finanzieller Art - Haushaltsjahr 2012
SUPPLEMENTO N. 2
BEIBLATT NR. 2
Decreti
Dekrete
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[84881]
[84881]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 30 maggio 2013 , n. 328/31.4
Consorzio di miglioramento fondiario
„Valclava-Ried" - con sede nel Comune di
Rifiano: approvazione del nuovo statuto
vom 30. Mai 2013 , Nr. 328/31.4
Bodenverbesserungskonsortium „KalmtalRied" – mit Sitz in der Gemeinde Riffian:
Genehmigung der neuen Statuten
[84882]
[84882]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 30 maggio 2013 , n. 329/31.4
Consorzio di miglioramento fondiario
„Villandro“ – con sede nel Comune di
Villandro: approvazione del nuovo statuto
vom 30. Mai 2013 , Nr. 329/31.4
Bodenverbesserungskonsortium
„Villanders“ – mit Sitz in der Gemeinde Villanders: Genehmigung der neuen Statuten
[84892]
[84892]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 30 maggio 2013 , n. 330/31.4
Consorzio di miglioramento fondiario
„Pfeffersberg" - con sede a Tiles, Frazione
di Monteponente (Comune di Bressanone):
approvazione del nuovo statuto
vom 30. Mai 2013 , Nr. 330/31.4
Bodenverbesserungskonsortium „Pfeffersberg" – mit Sitz in Tils, Fraktion Pfeffersberg (Gemeinde Brixen): Genehmigung
der neuen Statuten
[84884]
DECRETO ASSESSORILE
[84884]
del 30 maggio 2013 , n. 331/31.4
Consorzio di miglioramento fondiario
„Rasun di Sopra" - con sede nel Comune
di Rasun-Anterselva: approvazione del
nuovo statuto
vom 30. Mai 2013 , Nr. 331/31.4
Bodenverbesserungskonsortium „Oberrasen" – mit Sitz in der Gemeinde RasenAntholz: Genehmigung der neuen Statuten
DEKRET DES LANDESRATES
[84885]
[84885]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 30 maggio 2013 , n. 332/31.4
Consorzio di miglioramento fondiario „Interessenza Lana di Mezzo" - con sede nel
Comune di Lana: approvazione del nuovo
statuto
vom 30. Mai 2013 , Nr. 332/31.4
Bodenverbesserungskonsortium „Interessentschaft Mitterlana" - mit Sitz in der Gemeinde Lana: Genehmigung der neuen
Statuten
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
[84886]
[84886]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 30 maggio 2013 , n. 333/31.4
Consorzio di miglioramento fondiario
„Malgasotterberg“ – con sede nel Comune
di Senale - San Felice: approvazione del
nuovo statuto
vom 30. Mai 2013 , Nr. 333/31.4
Bodenverbesserungskonsortium „Malgasotterberg“ – mit Sitz in der Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde - St. Felix: Genehmigung der neuen Statuten
[84887]
[84887]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 30 maggio 2013 , n. 334/31.4
Consorzio di miglioramento fondiario
„Valdaora" - con sede nel Comune di
Valdaora: approvazione del nuovo statuto
vom 30. Mai 2013 , Nr. 334/31.4
Bodenverbesserungskonsortium „Olang" –
mit Sitz in der Gemeinde Olang: Genehmigung der neuen Statuten
[84888]
[84888]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 30 maggio 2013 , n. 335/31.4
Consorzio di miglioramento fondiario
„Mühl- Kartatschhöfe" - con sede nel Comune di Malles: approvazione d'ufficio del
nuovo statuto
vom 30. Mai 2013 , Nr. 335/31.4
Bodenverbesserungskonsortium
„MühlKartatschhöfe" – mit Sitz in der Gemeinde
Mals: Genehmigung der neuen Statuten
von Amts wegen
[84889]
[84889]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 30 maggio 2013 , n. 338/31.4
Consorzio di miglioramento fondiario „NaifWaldweg" - con sede nel Comune di
Merano: approvazione del nuovo statuto
vom 30. Mai 2013 , Nr. 338/31.4
Bodenverbesserungskonsortium
„NaifWaldweg" – mit Sitz in der Gemeinde Meran: Genehmigung der neuen Statuten
SUPPLEMENTO N. 3
BEIBLATT NR. 3
Deliberazioni
Beschlüsse
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Autonome Region Trentino-Südtirol
[84910]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
[84910]
del 11 giugno 2013 , n. 116
Adozione del “Manuale di gestione della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige“, e
degli allegati: “Titolario unico di classificazione“, “Piano di sicurezza dei
documenti informatici“, modello di “Autorizzazione allo svolgimento delle operazioni
di registrazione di protocollo sul registro di
emergenza“ e del modello di “Autorizzazione protocollazione differita”.
vom 11. Juni 2013 , Nr. 116
Genehmigung des Handbuches zur Dokumentenverwaltung der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Anlagen:
„Gesamtaktenplan“, „Sicherheitsrichtlinien
für die elektronischen Dokumente“, Muster
der „Ermächtigung zur Protokollierung im
Notfallregister“ und Muster der „Ermächtigung zum Aufschub der Protokollierung“.
BESCHLUSS DES REGIONALAUSSCHUSSES
11
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
SUPPLEMENTO N. 4
BEIBLATT NR. 4
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[84927]
[84927]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 3 giugno 2013 , n. 829
Approvazione dell’avviso per la presentazione di progetti pilota per la mobilità
all'estero da realizzare con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo per il
periodo 2013 - 2014 a valere sull’Asse V
Transnazionalità e interregionalità del PO
FSE 2007-2013, obiettivo 2.
vom 3. Juni 2013 , Nr. 829
Genehmigung der Ausschreibung zur Einreichung von Pilotprojekten für die Auslandsmobilität, die vom Europäischen Sozialfonds mitfinanziert werden, bezogen
auf den Zeitraum 2013 - 2014 des und auf
die Achse V Transnationalität und Interregionalität des OP ESF 2007-2013, Ziel 2
12
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
13
84905
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Gemeinden der Provinz Bozen
Gemeinde Stilfs
Comuni in provincia di Bolzano
Comune di Stelvio
GEMEINDERATSBESCHLUSS
vom 31. Mai 2011, Nr. 17
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 31 maggio 2011, n. 17
Änderung am Bauleitplan: Umwidmung von
Wohnbauzone "A9"- Historischer Ortskern in
Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung (Leichenkapelle) im Bereich der Kirche in Stilfs
Modifica al piano urbanistico: cambio di destinazione urbanistica da zona residenziale
"A9"- centro storico in zona per attrezzature
collettive - amministrazione e servizi pubblici
(obitorio) nell'ambito della chiesa a Stelvio
DER GEMEINDERAT
IL CONSIGLIO COMUNALE
Nach Einsichtnahme in graphischen Unterlagen,
erarbeitet von Dr. Arch. Gerstgrasser Erwin, für
nachstehend angeführte Abänderung am Bauleitplan der Gemeinde Stilfs, vorgelegt von dieser
Gemeinde:
Vista la relativa documentazione grafica, elaborata del dott. arch. Gerstgrasser Erwin, per la seguente modifica al piano urbanistico del Comune
di Stelvio, presentato di questo Comune:
Umwidmung von Wohnbauzone „A9“ - Historischer Ortskern in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung
(Leichenkapelle) im Bereich der Kirche in Stilfs;
Cambio di destinazione urbanistica da zona residenziale „A9“” - centro storico in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (obitorio) nell'ambito della chiesa a Stelvio;
Nach Einsichtnahme in den Auszug aus der geologischen Studie vom 22.09.1999 zum geltendem
Bauleitplan der Gemeinde Stilfs, erarbeitet von
Dr. Geol. Maria Schmidt, mit welchem das Bauareal gemäß Durchführungsverordnung zum
Landesraumordnungsgesetzes Abschnitt I, Art. 1,
Absatz 5, der geologischen Risikozone „Zone mit
kontrollierbarem geologischen und hydrogeologischen Risiko“ zugeordnet wird;
Visto l'estratto del studio geologico del 22.09.
1999 relativo al piano urbanistico vigente del Comune di Stelvio, elaborato dalla dott. geol. Maria
Schmidt, con il quale il terreno edificabile viene
classificato ai sensi del capo 1, art. 1, 5° comma,
del Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, come zona di rischio geologico
“zona a rischio geologico e idrogeologico controllato”;
Nach Einsichtnahme in die positiven Gutachten
der örtlichen Vertretern der auf Landesebene
repräsentativsten Sozialpartner;
Visti i pareri favorevoli espressi dai rappresentanti
locali delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
Für richtig und notwendig erachtet, die genannte
Abänderung am Bauleitplan der Gemeinde Stilfs
vorzunehmen, damit der notwendige Bau einer
Leichenkapelle ermöglicht werden kann;
Ritenuto opportuno e necessario di approvare la
nominata modifica al piano urbanistico del Comune per rendere possibile la costruzione necessaria di un obitorio;
Nach Einsichtnahme in die geltenden Bestimmungen der Landesraumordnung;
Viste le disposizioni del vigente ordinamento urbanistico Provinciale;
Nach Einsichtnahme in die geltenden Regionalgesetze über die Gemeindeordnung und in die
Gemeindesatzung;
Viste le vigenti leggi Regionali sull’Ordinamento
dei Comuni nonché lo Statuto Comunale;
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
14
Nach Einsichtnahme in die positiven Gutachten
im Sinne des Art. 56 des R.G. Nr. 1 vom
04.01.1993 in geltender Fassung;
Visti i pareri positivi ai sensi dell'art. 56 della vigente L.R. n. 1 del 04.01.1993;
Mit 15 Jastimmen bei 15 anwesenden und abstimmenden Räten in offener Abstimmung durch
Handaufheben
Con 15 voti favorevoli su 15 consiglieri presenti a
votazione palese per alzata di mano
beschliesst
delibera
1 ) Auf der Grundlage der graphischen Unterlagen des Dr. Arch. Gerstgrasser Erwin, und
des geologischen Gutachtens wie in den
Prämissen zitiert, welche integrierende Bestandteile dieses Beschlusses bilden, werden
nachfolgend angeführte Änderungen am geltenden Bauleitplan der Gemeinde Stilfs vorgenommen:
1)
Di approvare le seguenti modifiche al piano
urbanistico vigente del Comune di Stelvio in
base agli allegati grafici del dott. arch. Gerstgrasser Erwin, ed in base al parere geologico descritta in premessa i quali costituiscono parti integranti della presente deliberazione:
Umwidmung von Wohnbauzone „A9“ - Historischer Ortskern in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche
Dienstleistung (Leichenkapelle) im Bereich
der Kirche in Stilfs;
Cambio di destinazione urbanistica da zona
residenziale „A9“” - centro storico in zona per
attrezzature collettive - amministrazione e
servizi pubblici (obitorio) nell'ambito della
chiesa a Stelvio;
2 ) Der Bürgermeister wird beauftragt, sämtliche
Schritte einzuleiten, welche gemäß geltender
Landesgesetzgebung für die Durchführung
des vorliegenden Beschlusses erforderlich
sind;
2 ) Il Sindaco viene incaricato a intraprendere
tutti i passi necessari per l’esecuzione della
presente deliberazione come previsti dalla
vigente legislazione provinciale;
Hinweise:
Avvertenze:
Jeder Bürger kann gegen die Beschlüsse dieses
Organes während des Zeitraumes der Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof Bozen Rekurs eingebracht werden;
Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare alla Giunta Comunale opposizione
avverso le deliberazioni di questo organo. Entro
60 giorni dell'esecutività della presente può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa di Bolzano;
Sofern nicht anderweitig verfügt werden die Beschlüsse zehn Tage nach dem Beginn ihrer Veröffentlichung vollstreckbar.
Salvo specifiche disposizioni le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall’inizio della loro pubblicazione.
DER BÜRGERMEISTER
DR. TSCHENETT HARTWIG
IL SINDACO
DOTT. TSCHENETT HARTWIG
DER GEMEINDESEKRETÄR
PLANGGER GUSTAV
IL SEGRETARIO COMUNALE
PLANGGER GUSTAV
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
15
84906
Gesetze - 1 Teil - Jahr 2013
Leggi - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
LANDESGESETZ
vom 15. Mai 2013, Nr. 7
LEGGE PROVINCIALE
del 15 maggio 2013, n. 7
WIEDERVERÖFFENTLICHUNG MIT ANMERKUNGEN
RIPUBBLICAZIONE CON NOTE
Lawinenkommissionen und Änderungen von
verschiedenen Landesgesetzen
Commissioni valanghe e modifiche di varie
leggi provinciali
Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,
Il Consiglio provinciale
ha approvato
der Landeshauptmann
beurkundet es
il Presidente della Provincia
promulga
la seguente legge:
TITEL I
LAWINENKOMMISSIONEN
TITOLO I
COMMISSIONI VALANGHE
Art. 1
Zielsetzung und Anwendungsbereich
Art. 1
Obiettivi e ambito di applicazione
1. Dieser Titel regelt die Einsetzung und die
Aufgaben der Lawinenkommissionen sowie die
Aufgaben der Gemeinden und der Landesverwaltung.
1. Il presente titolo disciplina l’istituzione e i
compiti delle commissioni valanghe nonché i
compiti dei comuni e dell’amministrazione provinciale.
Art. 2
Einsetzung und Ernennung
Art. 2
Istituzione e nomina
1. Die Gemeinden können Lawinenkommissionen einsetzen.
1. I comuni possono istituire commissioni valanghe.
2. Eine Lawinenkommission muss eingesetzt
werden, wenn für die Genehmigung zum Anlegen
eines Skigebietes laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14, eine Überprüfung durch die Lawinenkommission erforderlich ist.
2. La commissione valanghe deve essere istituita se per il rilascio del benestare all’apprestamento delle aree sciabili attrezzate di cui
all’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre
2010, n. 14, è necessario l’esame da parte della
commissione stessa.
3. Die Landesrätin oder der Landesrat für
Mobilität schreibt bei Seilbahnen im öffentlichen
Dienst die Einsetzung einer Lawinenkommission
vor, wenn das gebietsmäßig zuständige
Forstinspektorat dem Landesamt für Seilbahnen
mitteilt, dass eine Seilbahntrasse aufgrund veränderter Umstände lawinengefährdet ist.
3. Per gli impianti a fune in servizio pubblico
l’assessore o l’assessora provinciale per la mobilità prescrive l’istituzione di una commissione valanghe nel caso in cui l’ispettorato forestale territorialmente competente comunichi all’Ufficio provinciale Trasporti funiviari che una tratta
dell’impianto a fune è da considerarsi a rischio
valanghivo per mutate circostanze.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
16
4. Die Lawinenkommission wird vom Gemeinderat ernannt. Sie setzt sich aus mindestens
fünf und höchstens neun Mitgliedern zusammen,
die das Gebiet und die entsprechenden Wetter-,
Schnee- und Lawinenverhältnisse kennen. Sofern
Personal der Landesabteilung Forstwirtschaft als
Mitglied der Lawinenkommission ernannt wird,
wird es für die Abwicklung der entsprechenden
Tätigkeiten in den Dienst versetzt.
4. La commissione valanghe è nominata dal
consiglio comunale. Essa è composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti che conoscono la zona e le relative condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive. Il
personale della Ripartizione provinciale Foreste,
se nominato componente della commissione valanghe, è posto in servizio per l'assolvimento delle relative attività.
5. Jede Lawinenkommission wählt aus ihrer
Mitte das Mitglied, das den Vorsitz führt, und das
Mitglied, das den Vorsitzenden oder die Vorsitzende vertritt. Der oder die Vorsitzende der Lawinenkommission gehört von Rechtswegen der
Gemeindeleitstelle laut Artikel 3 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, an. Die
Lawinenkommission ist eine Fachkommission mit
beratender Funktion der Gemeindeleitstelle.
5. Ogni commissione valanghe nomina al suo
interno il componente che la presiede e il componente che sostituisce il o la presidente. Il o la presidente della commissione valanghe è componente di diritto del centro operativo comunale di
cui all’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15. La commissione valanghe è
commissione tecnica con funzione consultiva per
il centro operativo comunale.
6. Die Lawinenkommission kann sich in Unterkommissionen gliedern, die jeweils aus mindestens drei Mitgliedern bestehen.
6. La commissione valanghe può suddividersi
in sottocommissioni che sono composte da almeno tre componenti.
Art. 3
Aufgaben der Lawinenkommission
Art. 3
Compiti della commissione valanghe
1. Die Lawinenkommission analysiert und
bewertet die Gefahr, die von Lawinen ausgeht.
Sie betreibt Risikomanagement und schlägt Maßnahmen zur Verminderung des Lawinenrisikos
vor. Sie berät den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin bei Lawinengefahr.
1. La commissione valanghe analizza e valuta il pericolo valanghe. È deputata alla gestione
del rischio e propone provvedimenti per ridurre il
rischio valanghe. Consiglia il sindaco o la sindaca
in caso di pericolo valanghe.
2. Die Lawinenkommission trifft sich mindestens zwei Mal jährlich, um ihre Tätigkeiten zu organisieren und um die Abschlussdokumentation
zu erstellen.
2. La commissione valanghe si riunisce almeno due volte all’anno per organizzare la propria attività e per redigere la documentazione
conclusiva.
3. Die Lawinenkommission prüft und dokumentiert die Wetter-, Schnee- und Lawinenverhältnisse. Sie informiert den Bürgermeister oder
die Bürgermeisterin, wenn Lawinengefahr für die
Bevölkerung, Ortschaften, Wohnsiedlungen, öffentliche Bauten und Infrastrukturen, Anlagen
oder Skigebiete besteht.
3. La commissione valanghe esamina e documenta le condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive e informa il sindaco o la sindaca
in caso di pericolo valanghe per la popolazione,
abitati, complessi residenziali, opere pubbliche e
infrastrutture, impianti nonché aree sciabili attrezzate.
4. Die Lawinenkommission berät den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin im Sinne von
Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner
1993, Nr. 1.
4. La commissione valanghe consiglia il sindaco o la sindaca ai sensi dell’articolo 18 della
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
17
5. Jedes Mitglied der Lawinenkommission
kann bei unmittelbarer Lawinengefahr die komplette oder teilweise Sperrung von Skigebieten,
Aufstiegsanlagen, Gemeindestraßen und Abschnitten des ländlichen Wegenetzes dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin vorschlagen.
Die Sperrung wird ohne Verzug mit Maßnahme
des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin
veranlasst oder aufgehoben. Die Befugnisse der
Betreiber von Skigebieten sind im Landesgesetz
vom 23. November 2010, Nr. 14, geregelt.
5. Ogni componente della commissione valanghe in caso di imminente pericolo di valanghe
può proporre al sindaco o alla sindaca la chiusura
totale o parziale di aree sciabili attrezzate, impianti di risalita, strade comunali e tratti della rete
viaria rurale. La chiusura viene disposta o revocata senza indugio con provvedimento del sindaco
o della sindaca. Le funzioni del gestore di aree
sciabili attrezzate sono disciplinate dalla legge
provinciale 23 novembre 2010, n. 14.
6. Erstreckt sich eine Aufstiegsanlage auf
das Gebiet mehrerer Gemeinden, so trifft jene
Gemeinde die erforderliche Maßnahme, in der die
Talstation der Aufstiegsanlage liegt.
6. Se un impianto di risalita si trova sul territorio di più comuni, i provvedimenti necessari sono
adottati dal comune che ospita la stazione a valle
dell’impianto di risalita.
7. Erstreckt sich eine Skipiste auf das Gebiet
mehrerer Gemeinden, so trifft jene Gemeinde die
erforderliche Maßnahme, in welcher der größere
Teil der Skipiste liegt.
7. Se una pista da sci si trova sul territorio di
più comuni, i provvedimenti necessari sono adottati dal comune che ospita il tratto più lungo della
pista da sci.
8. Die Sperrung und Öffnung von Autobahnen, Staats- und Landesstraßen sind in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Aufrecht bleiben
die Befugnisse des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin als Gemeindebehörde für den Zivilschutz.
8. La chiusura e l’apertura di autostrade, strade statali e provinciali sono disciplinate dal codice
della strada. Sono fatte salve le competenze del
sindaco o della sindaca in veste di autorità locale
per la protezione civile.
Art. 4
Aufgaben der Gemeinde
Art. 4
Compiti del comune
1. Die Gemeinde gewährleistet den Mitgliedern der Lawinenkommission eine angemessene
Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung.
1. Il comune garantisce ai componenti della
commissione valanghe un’adeguata assicurazione per la responsabilità civile, di tutela legale e
contro gli infortuni.
2. Die Gemeinde gewährt den Mitgliedern der
Lawinenkommission das in den Regionalbestimmungen vorgesehene Sitzungsgeld. Sie erstattet
ihnen die Kosten, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitglieder der Lawinenkommission anfallen.
2. Il comune corrisponde ai componenti delle
commissioni valanghe i gettoni di presenza previsti dalla normativa regionale e rimborsa le spese
sostenute nell’ambito dell’attività in qualità di
componenti della commissione valanghe.
3. Die Gemeinde stellt den Mitgliedern der
Lawinenkommission alle notwendigen Gerätschaften, Betriebsmittel, Materialien sowie persönliche Schutz- und Notfallausrüstungen zur
Verfügung.
3. Il comune mette a disposizione dei componenti delle commissioni valanghe mezzi, apparecchiature, materiali nonché dispositivi di protezione individuale e attrezzature d’emergenza necessari.
18
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Art. 5
Aufgaben der Landesverwaltung
Art. 5
Compiti dell’amministrazione provinciale
1. Die Landesverwaltung stellt den Mitgliedern der Lawinenkommissionen für die Ausübung
ihrer Tätigkeit standardisierte Instrumente wie
landesweite Messnetze, Informationsplattformen,
Formulare und dergleichen zur Verfügung.
1. L’amministrazione provinciale mette a disposizione dei componenti delle commissioni
valanghe, per l’esercizio della propria attività,
strumenti standardizzati come reti provinciali di
rilevamento, piattaforme informative, moduli e
simili.
2. Die Landesverwaltung organisiert Kurse,
Übungen, Vorträge, Exkursionen und dergleichen
zur Aus- und Weiterbildung der Mitglieder der
Lawinenkommissionen.
2. L’amministrazione provinciale organizza
corsi, esercitazioni, conferenze, escursioni e simili
per la formazione e l’aggiornamento dei componenti delle commissioni valanghe.
Art. 6
Beiträge
Art. 6
Contributi
1. Für Vorbeugungs-, Soforthilfe- und Wiederinstandsetzungsmaßnahmen nach Erdrutschen, Lawinen, Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen findet das Landesgesetz
vom 12. Juli 1975, Nr. 34, in geltender Fassung,
Anwendung.
1. Per la realizzazione di opere di prevenzione e per gli interventi di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre
calamità naturali trova applicazione la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche.
TITEL II
ÄNDERUNGEN VON LANDESGESETZEN
IN DEN BEREICHEN ZIVILSCHUTZDIENSTE,
HYDROGRAPHISCHES LANDESAMT,
LANDESBETRIEB FÜR FORST- UND
DOMÄNENVERWALTUNG, JAGDAUSÜBUNG
SOWIE SPORTDISZIPLINEN
TITOLO II
MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI
IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE,
UFFICIO IDROGRAFICO PROVINCIALE,
AZIENDA PROVINCIALE FORESTE E
DEMANIO, ESERCIZIO DELLA CACCIA
NONCHÉ DISCIPLINE SPORTIVE
Art. 7
Änderung des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, „Vereinheitlichter Text über die
Ordnung der Feuerwehr- und Zivilschutzdienste“
Art. 7
Modifica della legge provinciale 18 dicembre
2002, n. 15, “Testo unico dell'ordinamento dei
servizi antincendi e per la protezione civile”
1. Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, erhält folgende
Fassung:
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
„2. Der Gemeindeleitstelle steht der Bürgermeister oder eine von ihm delegierte Person vor.
Die Anzahl der Personen, aus denen sich die Gemeindeleitstelle zusammensetzt, hängt von der
Bevölkerungszahl und von der Größe des Gemeindegebietes ab. Der Gemeindeleitstelle müssen auf jeden Fall der Kommandant der Berufsfeuerwehr in der Gemeinde Bozen, in den anderen
Gemeinden ein Kommandant einer Freiwilligen
Feuerwehr und der Vorsitzende der Lawinenkom-
“2. Il numero delle persone componenti il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco o
da un suo delegato, deve essere adeguato alla
consistenza della popolazione e del territorio appartenente al singolo comune. Al Centro operativo
comunale devono comunque appartenere il comandante del Corpo dei vigili del fuoco permanenti
per il Comune di Bolzano, negli altri comuni un
comandante dei Corpi dei vigili del fuoco volontari
e il presidente della commissione valanghe, ove
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
19
mission, sofern eingesetzt, angehören. Der Gemeindeleitstelle können auch Vertreter der Außenämter der Landesverwaltung sowie der anerkannten Freiwilligenorganisationen für den Zivilschutz
angehören. Das Personal der Landesabteilung
Forstwirtschaft wird für die Abwicklung der entsprechenden Tätigkeiten in den Dienst versetzt,
sofern es zum Mitglied der Gemeindeleitstelle ernannt wird. Die Gemeindeleitstelle bleibt in der
Regel für die Dauer der Legislatur im Amt, auf jeden Fall bis zu ihrer Erneuerung.“
istituita. Possono inoltre far parte del Centro operativo comunale anche rappresentanti degli uffici
periferici dell'amministrazione provinciale nonché
delle associazioni di volontariato per la protezione
civile riconosciute. Il personale della Ripartizione
provinciale Foreste è posto in servizio per l'assolvimento delle relative attività, qualora nominato
membro del Centro operativo comunale. Il Centro
operativo comunale di norma rimane in carica per
la durata della legislatura e comunque fino al suo
rinnovo.”
2. Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, erhält folgende
Fassung:
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
„3. Die für den Brand- und Zivilschutz zuständige Abteilung stellt der Landesleitstelle und
dem Landeszivilschutzkomitee das Sekretariat,
die Stabsstelle und das Fachpersonal zur Verfügung, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können.“
“3. La ripartizione competente per la protezione antincendi e civile cura la segreteria del
Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile e mette a disposizione i quadri specializzati e lo staff per il loro
funzionamento.”
3. Nach Artikel 12 des Landesgesetzes vom
18. Dezember 2002, Nr. 15, wird folgender Artikel
eingefügt:
3. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale
18 dicembre 2002, n. 15, è inserito il seguente
articolo:
„Art. 12-bis (Landeswarnzentrum) - 1. Bei der
für Brand- und Zivilschutz zuständigen Abteilung
ist das Landeswarnzentrum für die technischwissenschaftliche Unterstützung der Feuerwehrund Zivilschutzdienste eingerichtet.
“Art. 12-bis (Centro funzionale provinciale) 1. Presso la ripartizione competente in materia di
protezione antincendi e civile è istituito il Centro
funzionale provinciale con funzioni di supporto
tecnico scientifico per i servizi antincendi e per la
protezione civile.
2. Nel Centro funzionale provinciale confluiscono
dati di rilievo per i rischi e sistemi di monitoraggio
a fini previsionali.
3. Nel Centro funzionale provinciale vengono coordinate le analisi e le valutazioni degli scenari di
rischio e redatti allertamenti per la riduzione dei
rischi.”
2. Im Landeswarnzentrum laufen risikorelevante
Daten und Monitoring-Systeme zum Zweck der
Vorhersage zusammen.
3. Im Landeswarnzentrum werden Analysen und
Bewertungen von Risikoszenarien koordiniert und
Warnungen zur Reduzierung von Risiken erstellt.“
4. Artikel 15 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, erhält folgende
Fassung:
4. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
„1. Notstände oder Situationen unmittelbarer
Gefahr werden von der Landesnotrufzentrale unverzüglich der Berufsfeuerwehr gemeldet, die im
Landeslagezentrum einen ständigen Dienst zur
Kontrolle und Beurteilung von Gefahrensituationen gewährleistet.“
“1. Calamità o situazioni di pericolo immediato sono tempestivamente segnalate dalla Centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente
dei vigili del fuoco, che nel Centro situazioni provinciale garantisce un servizio continuativo per il
controllo e la valutazione delle situazioni di pericolo.”
5. Artikel 53 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, erhält folgende
Fassung
5. Il comma 3 dell’articolo 53 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
20
“3. Die Funktionäre des Landesverbandes
und der Bezirksverbände werden statutengemäß
gewählt und vom Landeshauptmann beziehungsweise vom zuständigen Landesrat ernannt. Bei
grober Verletzung der Amtspflichten kann die
Landesregierung mit begründetem Beschluss die
Funktionäre des Landesverbandes und der Bezirksverbände abberufen.”
“3. I funzionari delle Unioni distrettuali e
dell’Unione provinciale sono eletti come da statuto e
nominati dal Presidente della Provincia rispettivamente dall’assessore competente. In caso di grave
violazione dei doveri d’ufficio la Giunta provinciale
può revocare con deliberazione motivata le funzioni
di funzionari dell’Unione provinciale e delle Unioni
distrettuali.”
6. Artikel 55 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, erhält folgende
Fassung:
6. Il comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
„3. Die Landesfeuerwehrschule kann auch
Kurse für Brand- und Zivilschutz und die in den
einschlägigen Gesetzen vorgeschriebenen Kurse
zur Arbeitssicherheit in den einzelnen Fachbereichen durchführen.“
“3. La Scuola provinciale antincendi può anche svolgere corsi antincendio e di protezione
civile e corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli
settori previsti dalle leggi vigenti in materia.”
Art. 8
Änderung des Landesgesetzes vom 26. Mai
1976, Nr. 18, „Errichtung des Biologischen Landeslaboratoriums und des Hydrographischen
Landesamtes”
Art. 8
Modifica della legge provinciale 26 maggio 1976,
n. 18, “Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale”
1. Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 26. Mai 1976, Nr. 18, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:
„2. Im Besonderen obliegen dem Hydrographischen Amt:
“2. In particolare all’Ufficio Idrografico competono:
a)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Wasserstandsmessungen an allen Wasserläufen und natürlichen und künstlich angelegten Seen,
hydrologische Untersuchungen über die
Wassereinzugsgebiete und über das Grundwasser,
hydrologische Untersuchungen über die
Quellen und über die natürlichen und künstlich angelegten Seen,
Messungen und Berechnungen, durch welche die hydrologischen Verhältnisse erfasst
werden können,
das Erstellen und Fortschreiben des Lawinenkatasters,
die Veröffentlichung des Lawinenlageberichtes,
die fachliche Beratung öffentlicher Stellen,
die sich mit Lawinenschutz befassen,
die Abgabe von Gutachten, die von Gesetzen
oder Verordnungen des Landes vorgesehen
sind,
die Veröffentlichungen, die mit dem Dienst
zusammenhängen.“
b)
le misurazioni idrometriche di tutti i corsi d'acqua e dei bacini di superficie, sia naturali che
artificiali;
lo studio idrologico dei bacini imbriferi e delle
falde acquifere sotterranee;
c)
lo studio idrologico delle sorgenti e dei bacini
di superficie sia naturali che artificiali;
d)
le misurazioni e le determinazioni dirette al
riconoscimento dei fatti idrologici;
e)
la formazione e tenuta del catasto delle valanghe;
la pubblicazione del bollettino delle valanghe;
f)
g)
h)
i)
l'attività di consulenza tecnica agli organismi
pubblici, per quanto concerne la prevenzione;
il rilascio di pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali;
la cura delle pubblicazioni relative al servizio
da espletare.”
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Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Art. 9
Aufhebungen
Art. 9
Abrogazioni
1. Artikel 7 und Artikel 8 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 26. Mai 1976, Nr. 18, in geltender Fassung, sind aufgehoben.
1. L’articolo 7 e il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, sono abrogati.
Art. 10
Änderung des Landesgesetzes vom
17. Oktober 1981, Nr. 28, „Ordnung des Landesbetriebes für Forst- und Domänenverwaltung in
der Provinz Bozen“
Art. 10
Modifica della legge provinciale 17 ottobre 1981,
n. 28, “Ordinamento dell’Azienda provinciale foreste e demanio per l’amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di
Bolzano”
1. Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Oktober 1981, Nr. 28, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
1. II comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:
„1. Unter Beachtung der geltenden Gesetzgebung und der vom Verwaltungsrat festgesetzten Richtlinien gewährleistet der Landesbetrieb
Folgendes:
“1. L’Azienda, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive fissate dal consiglio
d’amministrazione, provvede a:
a)
a)
gestire, migliorare e ampliare il patrimonio
indisponibile della Provincia di cui al successivo articolo 3, assicurare le relative funzioni
produttive, protettive e ricreative nel rispetto
della tutela ambientale, promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali e disciplinare e
controllare il prelievo faunistico nelle oasi di
protezione demaniali;
b)
garantire la difesa del suolo, il mantenimento
e il ripristino dell’equilibrio idrogeologico e
bioecologico nei territori di sua competenza;
c)
favorire sul territorio provinciale la formazione
di riserve di legname mediante l’ampliamento
delle proprietà boschive provinciali, la gestione dei vivai forestali nonché mediante la lavorazione e la commercializzazione del legname prodotto nell’Azienda stessa;
d)
promuovere ed eseguire attività di ricerca,
studio e istruzione nei settori delle foreste, della caccia e della segheria, curando, in particolare, l’organizzazione della formazione e
dell’aggiornamento del personale forestale,
degli operai forestali, delle guardie venatorie,
dei cacciatori e degli operai di segheria, oltre
ad organizzare e tenere i corsi di sicurezza sul
lavoro nei singoli settori previsti dalla legge vigente in materia;
b)
c)
d)
er verwaltet, verbessert und erweitert das in
Artikel 3 genannte unverfügbare Vermögen
des Landes, gewährleistet dessen Nutz-,
Schutz- und Erholungsfunktionen unter Beachtung des Umweltschutzes, fördert die
nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen und sorgt für die Regelung und Kontrolle der Wildentnahme in den Domänenwildschutzgebieten,
er sorgt für den Bodenschutz, die Erhaltung
und die Wiederherstellung des hydrogeologischen und bioökologischen Gleichgewichts in
den Gebieten, für die er zuständig ist,
er fördert auf Landesebene das Anlegen von
Holzvorräten, und zwar durch Vergrößerung
der Waldfläche im Eigentum des Landes,
durch die Bewirtschaftung der Baumschulen
und durch die Verarbeitung sowie Vermarktung des im Landesbetrieb gewonnenen Holzes,
er fördert Forschungstätigkeiten, Erhebungen
und Lehrveranstaltungen im Bereich der
Forstwirtschaft, Jagd und des Sägewerks
und führt solche durch; insbesondere organisiert er die Aus- und Weiterbildung des
Forstpersonals, der Forstarbeiter, der Jagdaufseher, der Jäger und der Sägewerker, und
führt die in den einschlägigen Gesetzen vorgeschriebenen Kurse zur Arbeitssicherheit in
den einzelnen Fachbereichen durch,
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
e)
er führt sämtliche institutionellen Aufgaben
aus, die im Landesgesetz vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, oder in
anderen Gesetzesbestimmungen vorgesehen sind.”
e)
22
svolgere i compiti e le attività di istituto ad
essa attribuiti dalla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche,
nonché da altre norme.”
Art. 11
Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juli
1987,Nr. 14, „Bestimmungen über die Wildhege
und die Jagdausübung“
Art. 11
Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n.
14, “Norme per la protezione della fauna selvatica
e per l’esercizio della caccia”
1. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„b) vom dritten Sonntag im September bis 31.
Jänner des folgenden Jahres jagdbare Tiere:
1) Fuchs”,
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4
della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e
successive modifiche, è così sostituita:
“b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell’anno successivo:
1) volpe;”
2. Im Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e) des
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in
geltender Fassung, sind die Ziffern 1 und 2 aufgehoben.
2. Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 4
della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e
successive modifiche, i numeri 1 e 2 sono abrogati.
3. Nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f) des
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in
geltender Fassung, werden folgende Buchstaben
g) und h) hinzugefügt:
“g) vom 1. Oktober bis 31. Dezember jagdbare
Tiere:
1) Schwarzwild,
h) vom 1. Oktober bis 30. November jagdbare
Tiere:
1) Schneehase,
2) Alpenschneehuhn.”
3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo
4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e
successive modifiche, sono aggiunte le seguenti
lettere g) e h):
“g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre:
1) cinghiale;
h) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:
1) lepre bianca;
2) pernice bianca.”
4. Artikel 4 Absatz 1-bis des Landesgesetzes
vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
4. Il comma 1-bis dell’articolo 4 della legge
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive
modifiche, è così sostituito:
„1-bis. In den Obst- und Weinbaugebieten,
die das für die Jagd zuständige Landesamt jährlich nach Anhören der Landesabteilung Landwirtschaft festlegt, ist die Bejagung der Wacholderund Singdrossel bis 31. Jänner an drei Tagen in
der Woche, ausgenommen Dienstag und Freitag,
erlaubt.”
“1-bis. Nelle zone frutti-viticole determinate
annualmente dall’ufficio provinciale competente in
materia di caccia, sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, l’esercizio della caccia alla cesena ed al tordo bottaccio è consentito fino al 31
gennaio per tre giorni alla settimana, con esclusione del martedì e venerdì.”
5. Artikel 24 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
5. Il comma 5 dell’articolo 24 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
„5. Die Inhaber eines Jagderlaubnisscheines
für ein Jagdrevier kraft Gesetzes und die Verwaltungsorgane der in Artikel 23 genannten Vereinigung müssen die Richtlinien laut Absatz 1 beach-
“5. I titolari di un permesso di caccia per una
riserva di caccia di diritto e gli organi di amministrazione dell’Associazione di cui all’articolo 23
devono rispettare le direttive di cui al comma 1,
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
23
ten, die rechtskräftig und in der vorgeschriebenen
Form veröffentlicht sind.“
divenute esecutive e pubblicate nella forma prescritta.”
Art. 12
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, „Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2012 und
für den Dreijahreszeitraum 2012-2014 (Finanzgesetz 2012)“
Art. 12
Modifica della legge provinciale 21 dicembre
2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e
per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria
2012)”
1. Nach Artikel 14 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, werden
folgende Absätze 3 und 4 hinzugefügt:
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, sono
aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
„3. Die Festlegung der Typologien der einzelnen berufsmäßig oder amateurhaft ausgeübten Sportdisziplinen ist Aufgabe der jeweiligen
Verbandsordnung.
4. Die in Abweichung der Ordnung des jeweiligen
Sportverbandes durchgeführten Ermittlungen sind
archiviert.“
“3. La tipologia dell’attività professionistica o
dilettantistica delle singole discipline sportive resta definita dagli ordinamenti delle federazioni di
rispettiva appartenenza.
4. Gli accertamenti effettuati in difformità agli ordinamenti delle rispettive federazioni sportive
sono archiviati.”
Art. 13
Finanzbestimmung
Art. 13
Disposizione finanziaria
1. Das gegenständliche Gesetz bringt keine
neue oder vermehrte Ausgaben für das Haushaltjahr 2013 mit sich.
1. La presente legge non comporta nuove o
maggiori spese per l’esercizio finanziario 2013.
2. Die Ausgabe zu Lasten der folgenden
Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz
festgelegt.
2. La spesa a carico dei successivi esercizi
finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region
kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bozen, den 15. Mai 2013
Bolzano, 15 maggio 2013
DER LANDESHAUPTMANN
Dr. Luis Durnwalder
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dott. Luis Durnwalder
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
ANMERKUNGEN
NOTE
Hinweis
Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind
im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr.
17, in geltender Fassung, zu dem einzigen
Zweck abgefasst worden, das Verständnis der
Rechtsvorschriften,
welche
abgeändert
wurden oder auf welche sich der Verweis
bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und
Wirksamkeit
der
hier
angeführten
Rechtsvorschriften bleiben unverändert.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2,
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.
17, e successive modifiche, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificata o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Anmerkungen zum Artikel 2 Absatz 2:
Note all'articolo 1 comma 1:
Der Text des Artikels 5 des Landesgesetzes
vom 23. November 2010, Nr. 14, „Ordnung
der Skigebiete“, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 5 della legge provinciale
23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento
delle aree sciabili attrezzate“, è il seguente:
Art. 5 (Genehmigung zum Anlegen der
Skigebiete)
Art. 5 (Benestare all’apprestamento delle
aree sciabili attrezzate)
(1) Die Gemeinde fordert vor Erteilung der
Baukonzession beim Direktor bzw. bei der
Direktorin der Landesabteilung Tourismus die
Genehmigung zum Anlegen der Skigebiete
gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a), e), f)
und g) an.
(2) Der Direktor bzw. die Direktorin der
Landesabteilung
Tourismus
erteilt
die
Genehmigung nach Einholen der Gutachten
folgender Ämter und nach eventueller
Auferlegung der Dienstbarkeit gemäß Artikel
24:
a)
des
gebietsmäßig
zuständigen
Forstinspektorates: in Bezug auf die
forstliche Situation, auf die Eignung in
hydrogeologischer Hinsicht sowie auf die
Erdrutschgefahr,
b) des Sonderbetriebes für Bodenschutz,
Wildbach- und Lawinenverbauung: in
Bezug
auf
die
eventuellen
Lawinenschutzbauten,
c) des Landeslawinenwarndienstes: in Bezug
auf mögliche Lawinengefahr.
(1) Il Comune, prima del rilascio della
concessione edilizia, richiede al direttore o
alla direttrice della Ripartizione provinciale
Turismo il benestare all’apprestamento delle
aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere a), e), f) e g).
(2) Il direttore o la direttrice della
Ripartizione provinciale Turismo rilascia il
benestare di cui al comma 1 previo parere
dei seguenti uffici e dopo avere
eventualmente costituito la servitù ai sensi
dell’articolo 24:
a) dell’ispettorato forestale competente per
territorio, con riferimento alla situazione
forestale, all'idoneità sotto l'aspetto
idrogeologico, nonché al pericolo di frane;
(3) Nach Anlegen der Skigebiete hat der
Betroffene der zuständigen Gemeinde den
Abschluss der Arbeiten mitzuteilen sowie die
Landesabteilung Tourismus davon in Kenntnis
zu setzen. Der Mitteilung ist der Bericht eines
dazu
befähigten
Technikers,
der
im
entsprechenden
Berufsverzeichnis
eingetragen ist, beizulegen; dieser hat zu
bescheinigen, dass die eventuell errichteten
Strukturen mit dem genehmigten Projekt
übereinstimmen und die in der Genehmigung
gemäß Absatz 1 enthaltenen Vorschriften
eingehalten worden sind.
b) dell'azienda speciale per la regolazione
dei corsi d'acqua e la difesa del suolo,
con riferimento alle eventuali opere di
prevenzione contro il pericolo di valanghe;
c) del servizio provinciale prevenzione
valanghe, con riferimento alla potenziale
eventualità di caduta valanghe.
(3) Eseguito l'apprestamento delle aree
sciabili attrezzate, l'interessato ha l'obbligo
di comunicare al comune competente e per
conoscenza alla Ripartizione provinciale
Turismo il completamento dell'opera. La
comunicazione è accompagnata da una
relazione di un tecnico abilitato, iscritto al
relativo albo professionale, che certifica la
conformità
delle
eventuali
strutture
realizzate al progetto approvato nonché
l'osservanza delle prescrizioni contenute nel
benestare di cui al comma 1.
-1-
24
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Anmerkungen zum Artikel 2 Absatz 5 und
Artikel 7 Absatz 1:
Note all'articolo 2 comma 5 e all’articolo
7 comma 1:
Der Text des Artikels 3 des Landesgesetzes
vom
18. Dezember 2002, Nr. 15,
„Vereinheitlichter Text über die Ordnung der
Feuerwehrund
Zivilschutzdienste“,
in
geltender Fassung, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale
18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico
dell'ordinamento dei servizi antincendi e per
la protezione civile”, e successive modifiche,
è il seguente:
Art. 3 (Gemeindeleitstelle)
Art. 3 (Centro operativo comunale)
(1)
In
jeder
Gemeinde
wird
eine
Gemeindeleitstelle
für
den
Zivilschutz
errichtet. Die Mitglieder der Gemeindeleitstelle
werden vom Gemeinderat ernannt; sie haben
die Aufgabe, den Bürgermeister in der
Vorhersage, in der Vorbeugung und in der
Durchführung der im Katastrophenfall zu
ergreifenden Maßnahmen zu unterstützen.
Dazu wird auf der Grundlage von Vorlagen,
die das Amt für Zivilschutz zur Verfügung
stellt, ein Plan ausgearbeitet; dieser enthält
Folgendes:
a) Einrichtung der Melde-, Alarm- und
Rettungsdienste,
b) Feststellung der Orte und Bereiche, die je
nach Gefahrenart bedroht sind,
(1) Presso ogni comune è istituito un centro
operativo per la protezione civile. I membri
del centro operativo comunale sono
nominati dal consiglio comunale e hanno il
compito di coadiuvare il sindaco stesso nella
previsione,
nella
prevenzione
e
nell'attuazione delle misure da adottare nel
caso di calamità. A tale scopo viene
elaborato un piano sulla base di modelli da
predisporre a cura dell'Ufficio per la
protezione civile della Provincia, che
prevede:
a) la predisposizione di servizi di
segnalazione, allarme e soccorso;
b) l'individuazione delle zone e degli
ambienti a rischio in base alle diverse
caratteristiche di pericolo;
c) l'individuazione delle disponibilità di
personale, di mezzi e attrezzature,
risorse, viveri e infrastrutture nell'ambito
comunale;
d) l'individuazione di locali e strutture da
destinare a soccorsi, depositi e
alloggiamenti di emergenza;
c) Feststellung des verfügbaren Bestandes an
Personal,
Hilfsmitteln,
Ausrüstung,
Ressourcen,
Lebensmitteln
und
Infrastrukturen im Bereich der Gemeinde,
d)
Bestimmung
von
Räumen
und
Einrichtungen, die für Rettungseinsätze,
Lager und Notunterkünfte zu verwenden
sind,
e) Errichtung von Verbindungsdiensten,
f)
Ausarbeitung von Richtlinien für die
verschiedenen Arten von Notstand,
g)
Verzeichnis
der
anerkannten
Freiwilligenorganisationen
für
den
Zivilschutz.
(2) Der Gemeindeleitstelle steht der
Bürgermeister oder eine von ihm delegierte
Person vor. Die Anzahl der Personen, aus
denen
sich
die
Gemeindeleitstelle
zusammensetzt,
hängt
von
der
Bevölkerungszahl und von der Größe des
Gemeindegebietes ab. Der Gemeindeleitstelle
muss auf jeden Fall der Kommandant der
Berufsfeuerwehr in der Gemeinde Bozen und
in den anderen Gemeinden ein Kommandant
einer Freiwilligen Feuerwehr und der
Vorsitzende der Lawinenkommission, sofern
eingesetzt,
angehören.
Der
Gemeindeleitstelle können auch Vertreter der
Außenämter der Landesverwaltung sowie der
anerkannten Freiwilligenorganisationen für
e)
la predisposizione di servizi di
collegamento;
f) l'elaborazione di direttive per le diverse
ipotesi di emergenza;
g) l'elenco delle associazioni di volontariato
per la protezione civile riconosciute.
(2) Il numero delle persone componenti il
centro operativo comunale, presieduto dal
sindaco o da un suo delegato, deve essere
adeguato alla consistenza della popolazione
e del territorio appartenente al singolo
comune. Al centro operativo comunale deve
comunque appartenere il comandante del
Corpo dei vigili del fuoco permanenti per il
Comune di Bolzano e negli altri comuni un
comandante dei Corpi dei vigili del fuoco
volontari e il presidente della commissione
valanghe, ove istituita. Possono inoltre far
parte del centro operativo comunale anche
rappresentanti
degli
uffici
periferici
dell’amministrazione provinciale nonché
delle associazioni di volontariato per la
-2-
25
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
den Zivilschutz angehören. Das Personal der
Landesabteilung Forstwirtschaft wird für die
Abwicklung der entsprechenden Tätigkeiten in
den Dienst versetzt, sofern der Bürgermeister
es für zweckmäßig erachtet, Forstpersonal in
die Gemeindeleitstelle zu berufen. Die
Gemeindeleitstelle bleibt in der Regel für die
Dauer der Legislatur im Amt, auf jeden Fall bis
zu ihrer Erneuerung.
(3) Jede Gemeinde
übermittelt dem
Landeszivilschutzkomitee eine Kopie ihres
Planes sowie alle Daten, die für die
Ausarbeitung des Landeszivilschutzplans
erforderlich sind.
protezione civile riconosciute. Il personale
della Ripartizione provinciale Foreste è
posto in servizio per l’assolvimento delle
relative attività, qualora il sindaco ritenga
opportuna la convocazione di personale
forestale presso il centro operativo
comunale. Il centro operativo comunale di
norma rimane in carica per la durata della
legislatura e comunque fino al suo rinnovo.
(3) I comuni inoltrano al Comitato provinciale
per la protezione civile copia dei piani
comunali, nonché i dati necessari per
l'elaborazione del piano per la protezione
civile provinciale.
Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 4:
Note all'articolo 3 comma 4:
Der
Text
des
Artikels
18
des
Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1
lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 18 della legge regionale
4 gennaio 1993, n. 1, è il seguente:
Art. 18 (Notwendige dringende Maßnahmen
des Bürgermeisters)
Art. 18 (Provvedimenti contingibili ed urgenti
del sindaco)
(1)
Der
Bürgermeister
ergreift
mit
begründetem Rechtsakt und unter Einhaltung
der
allgemeinen
Grundsätze
der
Rechtsordnung die notwendigen dringenden
Maßnahmen auf dem Gebiet der öffentlichen
Gesundheit und Hygiene, des Bauwesens
sowie der örtlichen Polizei zur Verhütung und
Beseitigung ernster Gefahren für die
Unversehrtheit der Bürger; zur Durchführung
der diesbezüglichen Anordnungen kann er
gegebenenfalls
den
Quästor
um
Unterstützung durch die Ordnungskräfte
bitten.
(2) Ergreift der Bürgermeister die Maßnahmen
nach Absatz 1 nicht oder wenn zwei oder
mehrere Gemeinden betroffen sind, so
besorgt dies der Landeshauptmann durch
eigene Verordnung oder durch einen
Kommissar.
(3) Ist die Anordnung nach Absatz 1 an
bestimmte Personen gerichtet und kommen
diese ihr nicht nach, so kann der
Bürgermeister von Amts wegen und auf
Kosten
der
Betreffenden
handeln;
unbeschadet bleibt das Strafverfahren wegen
der von den Betreffenden begangenen
Straftaten.
(4) Die Kostenaufstellung wird durch den
Landeshauptmann
nach
Anhören
der
Betroffenen vollstreckbar und wird vom
Bürgermeister dem Steuereinheber zur
Einhebung zugestellt. Diese erfolgt in der
Form und mit den Steuervorrechten, die im
Gesetz über die Einhebung der direkten
Steuern vorgesehen sind.
(1) Il sindaco adotta, con atto motivato e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, i provvedimenti contingibili ed
urgenti in materia di sanità ed igiene,
edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minaccino l'
incolumità dei cittadini; per l' esecuzione
dei relativi ordini, può
richiedere al
questore, ove occorra, l' assistenza della
forza pubblica.
(2) Ove il sindaco non provveda o dove
sono interessati due o più
comuni,
provvede il Presidente della Giunta
provinciale con propria ordinanza o a mezzo
di commissario.
(3) Se l'ordinanza adottata ai sensi del primo
comma è rivolta a persone determinate e
queste non ottemperano all'ordine impartito,
il sindaco può provvedere d' ufficio a spese
degli interessati, senza pregiudizio dell'
azione penale per i reati in cui fossero
incorsi.
(4) La nota delle spese è resa esecutiva dal
Presidente della Giunta provinciale sentiti gli
interessati ed è rimessa dal sindaco all'
esattore per la riscossione, nelle forme e coi
privilegi fiscali determinati dalla legge sulla
riscossione delle imposte dirette.
-3-
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Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 5:
Note all'articolo 3 comma 5:
Das Landesgesetz vom 23. November 2010,
Nr. 14 betrifft die „Ordnung der Skigebiete“.
La legge provinciale 23 novembre 2010, n.
14 riguarda l’”Ordinamento delle aree
sciabili attrezzate”.
Anmerkungen zum Artikel 6 Absatz 1:
Note all’articolo 6 comma 1:
Das Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 34,
in
geltender
Fassung,
betrifft
die
„Vorbeugungs-,
Soforthilfeund
Wiederinstandsetzungsmaßnahmen
nach
Erdrutschen, Lawinen, Überschwemmungen
und anderen Naturkatastrophen“.
La legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e
successive modifiche, riguarda “Interventi
per opere di prevenzione, di pronto soccorso
e di ripristino a seguito di frane, valanghe,
alluvioni e altre calamità naturali.”
Anmerkungen zum Artikel 7 Absatz 2
Note all’articolo 7 comma 2:
Der Text des Artikels 12 des Landesgesetzes
vom
18. Dezember 2002, Nr. 15,
„Vereinheitlichter Text über die Ordnung der
Feuerwehrund
Zivilschutzdienste“,
in
geltender Fassung lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale
18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico
dell'ordinamento dei servizi antincendi e per
la protezione civile”, e successive modifiche,
è il seguente:
Art. 12 (Abteilung für Brand- und Zivilschutz)
Art. 12 (Ripartizione per la protezione
antincendi e civile)
(1)
Die
Landesleitstelle
und
das
Landeszivilschutzkomitee bedienen sich zur
Durchführung von Aufgaben des Amtes für
Zivilschutz,
das
mit
Dekret
des
Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr.
21, benannt worden ist. Dieses Amt übt die
Zuständigkeiten aus, die ihm mit Dekret des
Landeshauptmanns zugewiesen sind
(2) Die Finanzierungen für die Führung der
Landesleitstelle und der Bezirksleitstellen
sowie des Landeszivilschutzkomitees erfolgt
durch die für den Brand- und Zivilschutz
zuständige Abteilung.
(1) Il Centro operativo provinciale e il
Comitato provinciale per la protezione civile
si avvalgono, per l'attuazione dei rispettivi
compiti, dell'Ufficio per la protezione civile,
denominato con decreto del Presidente della
Provincia 25 giugno 1996, n. 21. Le
competenze dell'Ufficio sono stabilite con
decreto del Presidente della Provincia.
(2) I finanziamenti per la gestione del Centro
operativo provinciale e dei Centri operativi
distrettuali, nonché del Comitato provinciale
di protezione civile, sono espletati dalla
ripartizione competente in materia di
protezione antincendi e civile.
(3) La ripartizione competente per la
protezione antincendi e civile cura la
segreteria del Centro operativo provinciale e
del Comitato provinciale per la protezione
civile e mette a disposizione i quadri
specializzati e lo staff per il loro
funzionamento.
(3bis) La Ripartizione provinciale Protezione
antincendi e civile cura la formazione e
l'aggiornamento nell'ambito della protezione
civile.
(4) Gli impianti e la rete radio amministrati
dalla Ripartizione competente in materia di
protezione antincendi e civile ed in
concessione all'amministrazione provinciale
sono gestiti dalla stessa Ripartizione, che ne
cura
l'inventariazione
e
propone
i
consegnatari.
(3) Die für den Brand- und Zivilschutz
zuständige Abteilung stellt der Landesleitstelle
und dem Landeszivilschutzkomitee das
Sekretariat, die
Stabsstelle und
das
Fachpersonal zur Verfügung, damit sie ihre
Aufgaben erfüllen können.
(3bis) Die Landesabteilung BrandZivilschutz sorgt
für die
AusWeiterbildung im Bereich Zivilschutz.
und
und
(4) Die Funkanlagen und das Funknetz,
welche von der für den Brand- und Zivilschutz
zuständigen Abteilung verwaltet werden und
für welche die Landesverwaltung die
Konzession innehat, werden von derselben
Abteilung betrieben; dieselbe sorgt auch für
die Inventarisierung der Funkanlagen und
-4-
27
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
schlägt die Verwahrer vor.
(4bis) Zur Gewährleistung der öffentlichen
Sicherheit kann die Landesverwaltung gemäß
den Kriterien, die mit Beschluss der
Landesregierung festgelegt werden, die
Wartung der Funkanlagen und Funknetze der
anerkannten
Rettungsorganisationen
durchführen und die für das einwandfreie
Funktionieren
der
Funkanlagen
und
Funknetze notwendigen Investitionen tätigen.
(5) Im Falle unmittelbarer Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit, welche den Einsatz
mehrerer Organisationseinheiten erfordert,
übernimmt die Abteilung Brand- und
Zivilschutz in Zusammenarbeit mit der
Landesleitstelle Koordinierungsaufgaben und
ist für die Weiterleitung der Informationen an
die Medien verantwortlich.
(6) Das Amt für Zivilschutz sorgt für die
Ausstattung der Mitglieder der Landesleitstelle
und der anderen unentbehrlichen Funktionäre
mit geeigneten Kommunikationsinstrumenten
und Personenrufempfängern.
(7) Die Arbeiten, Ankäufe und Dienste der
Abteilung Brand- und Zivilschutz werden in
der Regel in Regie durchgeführt, und zwar im
Rahmen der finanziellen Mittel, welche der
Sonderbetrieb für die Feuerwehr- und
Zivilschutzdienste laut Artikel 22, in der Folge
Sonderbetrieb
genannt,
oder
die
Landesregierung bewilligt.
(4bis) Al fine di garantire la sicurezza
pubblica l'amministrazione provinciale può
eseguire, secondo i criteri determinati dalla
Giunta provinciale, la manutenzione degli
impianti
e
delle
reti
radio
delle
organizzazioni di soccorso riconosciute ed
eseguire gli investimenti necessari al miglior
funzionamento possibile degli stessi.
(5) In casi di pericolo imminente per la
pubblica incolumità, che richiede l'intervento
di più unità organizzative, la Ripartizione
competente in materia di protezione
antincendi e civile assume in collaborazione
con il centro operativo provinciale compiti di
coordinamento ed è responsabile per
l'inoltro di informazioni alla stampa.
(6) L'Ufficio per la protezione civile provvede
a dotare i componenti del Centro operativo
provinciale e gli altri funzionari ritenuti
indispensabili di adeguati strumenti di
comunicazione e cercapersone.
(7) I lavori, gli acquisti e i servizi espletati
dalla Ripartizione per la Protezione
Antincendi e civile sono eseguiti di norma in
economia nei limiti dei mezzi finanziari
autorizzati dall'Azienda speciale per i servizi
antincendi e per la protezione civile di cui
all'articolo 22, in seguito denominata
Azienda speciale, o dalla Giunta provinciale.
Anmerkungen zu Artikel 7 Absatz 4:
Note all’articolo 7 comma 4:
Der Text des Artikels 15 des Landesgesetzes
vom
18. Dezember 2002, Nr. 15,
„Vereinheitlichter Text über die Ordnung der
Feuerwehrund
Zivilschutzdienste“,
in
geltender Fassung, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 15 della legge provinciale
18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico
dell'ordinamento dei servizi antincendi e per
la protezione civile”, e successive modifiche,
è il seguente:
Art. 15 (Alarmierung der Feuerwehr- und
Zivilschutzdienste)
Art. 15 (Allertamento dei Servizi antincendi e
per la protezione civile)
(1) Notstände oder Situationen unmittelbarer
Gefahr werden von der Landesnotrufzentrale
unverzüglich der Berufsfeuerwehr gemeldet,
die im Landeslagezentrum einen ständigen
Dienst zur Kontrolle und Beurteilung von
Gefahrensituationen gewährleistet.
(1) Calamità o situazioni di pericolo
immediato sono tempestivamente segnalate
dalla Centrale provinciale di emergenza al
Corpo permanente dei vigili del fuoco, che
nel Centro situazioni provinciale garantisce
un servizio continuativo per il controllo e la
valutazione delle situazioni di pericolo.
(2) Ricevuta la segnalazione, il Corpo
permanente dei vigili del fuoco effettua dei
controlli e valuta la situazione, dopo di che
provvede a informare gli organi superiori e
ad allertare, tramite la Centrale provinciale
di emergenza, il Servizio antincendi e le
altre strutture tenute a intervenire nonché
eventuali altri soggetti ritenuti idonei a
prestare soccorso e prima assistenza.
(2) Nach Empfang der Meldung und nach
Überprüfung und Bewertung der Lage
informiert
die
Berufsfeuerwehr
die
vorgesetzten Organe und alarmiert über die
Landesnotrufzentrale den Feuerwehrdienst
und die anderen Einrichtungen, die zum
Einsatz verpflichtet sind, sowie weitere
Einrichtungen und Personen, die für den
Rettungs- und Hilfsdienst geeignet befunden
-5-
28
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
werden.
(3) Nach Informierung des Präsidenten der
Landesleitstelle beruft die Berufsfeuerwehr
auf dessen Verlangen hin die Landesleitstelle
ein und legt einen Lagebericht vor; sie
unterliegt in ihrer Tätigkeit der direkten
Weisung des Präsidenten.
(3) Il Corpo permanente dei vigili del fuoco,
dopo aver informato il presidente del Centro
operativo provinciale, convoca - su richiesta
dello stesso - il Centro operativo provinciale,
predispone una relazione sulla situazione e
svolge la sua attività in base alle direttive del
presidente.
Anmerkungen zu Artikel 7 Absatz 5:
Note all’articolo 7 comma 5:
Der Text des Artikels 53 des Landesgesetzes
vom
18. Dezember 2002, Nr. 15,
„Vereinheitlichter Text über die Ordnung der
Feuerwehrund
Zivilschutzdienste“,
in
geltender Fassung, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 53 della legge provinciale
18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico
dell'ordinamento dei servizi antincendi e per
la protezione civile”, e successive modifiche,
è il seguente:
Art. 53 (Bezirksverbände und Landesverband
der Freiwilligen Feuerwehren)
Art. 53 (Unioni distrettuali e Unione
provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco
volontari)
(1) Um die Koordinierung und die
Organisation des Dienstes zu gewährleisten,
das Solidaritätsgefühl zu fördern und das
Gemeinschaftsinteresse zu stärken, bilden die
Freiwilligen Feuerwehren Bezirksverbände
und den Landesverband. Die Errichtung einer
Genossenschaft ist zulässig.
(2) Die Modalitäten der Errichtung, die
Organe, die Zuständigkeiten der einzelnen
Strukturen und ihre Organisation werden im
jeweiligen Statut festgelegt, das vom
Landesverband erstellt und mit Dekret des
Landeshauptmanns genehmigt wird.
(3) Die Funktionäre des Landesverbandes
und
der
Bezirksverbände
werden
statutengemäß
gewählt
und
vom
Landeshauptmann beziehungsweise vom
zuständigen Landesrat ernannt. Bei grober
Verletzung der Amtspflichten kann die
Landesregierung mit begründetem Beschluss
die Funktionäre des Landesverbandes und
der Bezirksverbände abberufen.
(1) Ai fini di garantire il coordinamento e
l'organizzazione del servizio, di promuovere
lo spirito di solidarietà, di incrementare
l'interesse generale, i Corpi dei vigili del
fuoco volontari si costituiscono in Unioni
distrettuali e nell'Unione provinciale. È
possibile la costituzione di una società
cooperativa.
(2) Le modalità di istituzione, gli organi, le
competenze delle singole strutture e la loro
organizzazione sono definiti nel rispettivo
statuto, da predisporre a cura dell'Unione
provinciale e da approvare con decreto del
Presidente della Provincia.
(3) I funzionari delle Unioni distrettuali e
dell’Unione provinciale sono eletti come da
statuto e nominati dal Presidente della
Provincia rispettivamente dall’assessore
competente. In caso di grave violazione dei
doveri d’ufficio la Giunta provinciale può
revocare con deliberazione motivata le
funzioni di funzionari dell’Unione provinciale
e delle Unioni distrettuali.
Anmerkungen zu Artikel 7 Absatz 6:
Note all’articolo 7 comma 6:
Der Text des Artikels 55 des Landesgesetzes
vom
18. Dezember 2002, Nr. 15,
„Vereinheitlichter Text über die Ordnung der
Feuerwehrund
Zivilschutzdienste“,
in
geltender Fassung, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 55 della legge provinciale
18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico
dell'ordinamento dei servizi antincendi e per
la protezione civile”, e successive modifiche,
è il seguente:
Art. 55 (Funktionsweise und Finanzierung)
Art. 55 (Funzionamento e finanziamenti)
(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, den
Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren
oder eine andere geeignete Körperschaft oder
Anstalt
mit
der
Führung
der
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a
incaricare l'Unione provinciale dei Corpi dei
vigili del fuoco volontari o un altro ente
idoneo alla gestione della Scuola provinciale
-6-
29
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Landesfeuerwehrschule zu beauftragen, die
für die Feuerwehrleute theoretische und
praktische Ausbildungskurse organisiert und
durchführt.
(2) Die Ausbildung kann auch für eine
bestimmte Zeit an Einrichtungen, Schulen
oder Ausbildungszentren außerhalb Südtirols
oder im Ausland absolviert werden.
(3) Die Landesfeuerwehrschule kann auch
Kurse für Brand- und Zivilschutz und die in
den
einschlägigen
Gesetzen
vorgeschriebenen Kurse zur Arbeitssicherheit
in den einzelnen Fachbereichen durchführen.
(4) Für die in den Absätzen 1, 2 und 3
genannten
Tätigkeiten
ist
die
Landesfeuerwehrschule als Schule anerkannt,
die für die Durchführung der Ausbildung im
Sinne dieses Gesetzes geeignet ist.
(5)
Die
Landesfeuerwehrschule
stellt
Bescheinigungen über den Besuch der Kurse
und
nach
Ablegung
der
Prüfungen
rechtswirksame Diplome aus.
(6) Die Ausbildung ist für alle Freiwilligen der
Feuerwehr- und der Zivilschutzorganisationen
unentgeltlich.
(7) Der Verwaltungsrat des Sonderbetriebs
sorgt auf Rechnung der Landesregierung für
die Finanzierung der Ausbildungskurse und
übt für sie die Kontrolle über die
ordnungsgemäße Durchführung dieser Kurse
aus; er kann darüber hinaus die Durchführung
von Kursen gegen Bezahlung genehmigen,
wobei er die entsprechenden Tarife bestimmt,
sowie
die
Nutzung
des
Liegenschaftskomplexes festlegen, wobei er
allfällige Mietgebühren festsetzt.
(8)
Für
die
Durchführung
der
Ausbildungstätigkeit
der
Landesfeuerwehrschule hat die beauftragte
Körperschaft oder Anstalt Anspruch auf
Erstattung der Kosten, und zwar in der Höhe
des vom Verwaltungsrat des Sonderbetriebs
genehmigten Voranschlags. Innerhalb von 30
Tagen vom Beginn des Schuljahres an wird
der beauftragten Körperschaft oder Anstalt ein
Vorschuss von 40 Prozent der veranschlagten
Ausgaben gewährt. Ein weiterer Vorschuss
von 30 Prozent wird nach sechs Monaten
gewährt. Die Auszahlung des restlichen
Betrags erfolgt nach der Genehmigung der
ordentlichen Endabrechnung der Ausgaben
durch
den
Verwaltungsrat
des
Sonderbetriebs.
(9)
Das
Programm
und
der
Ausgabenvoranschlag
müssen
dem
Verwaltungsrat bis zum 1. Oktober des
vorhergehenden Jahres vorgelegt werden.
(10) Für die Durchführung der Tätigkeiten der
Landesfeuerwehrschule und der Verbände
antincendi, che organizza e svolge corsi
teorico-pratici di formazione per gli
appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco.
(2) La formazione potrà anche comprendere
periodi di istruzione presso istituzioni, scuole
e centri di formazione situati fuori provincia o
all'estero.
(3) La Scuola provinciale antincendi può
anche svolgere corsi antincendio e di
protezione civile e corsi di sicurezza sul
lavoro nei singoli settori previsti dalle leggi
vigenti in materia.
(4) Per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 la
Scuola provinciale antincendi è riconosciuta
quale scuola idonea allo svolgimento delle
attività di formazione ai sensi della presente
legge.
(5) La Scuola provinciale antincendi rilascia
attestati di frequenza e diplomi, validi a tutti
gli effetti di legge, previo superamento di
esami.
(6) L'attività di formazione è gratuita per gli
appartenenti volontari alle organizzazioni del
servizio antincendi e della protezione civile.
(7)
Il
consiglio
di
amministrazione
dell'Azienda speciale provvede, per conto
della Giunta provinciale, al finanziamento
dei corsi di formazione, esercitando funzioni
di sorveglianza in merito al loro regolare
svolgimento; può inoltre autorizzare lo
svolgimento di corsi a pagamento,
definendo le relative tariffe, e stabilire l'uso
del
complesso
immobiliare,
fissando
eventuali canoni.
(8) Per lo svolgimento dell'attività della
Scuola provinciale antincendi, all'ente
incaricato compete il rimborso delle spese
corrispondenti al preventivo approvato dal
consiglio di amministrazione dell'Azienda
speciale. Entro 30 giorni dall'inizio dell'anno
scolastico, all'ente incaricato viene concesso
un anticipo del 40 per cento del preventivo
di spesa approvato. Un ulteriore anticipo del
30 per cento viene concesso dopo sei mesi.
La liquidazione del rimanente importo
avverrà dopo la presentazione del regolare
consuntivo delle spese, che deve essere
approvato dal consiglio di amministrazione
dell'Azienda speciale.
(9) Il programma e il preventivo spese
dovranno essere presentati al consiglio di
amministrazione entro il 1° ottobre dell'anno
precedente.
(10) Per lo svolgimento delle attività della
Scuola provinciale antincendi e delle Unioni
-7-
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Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
der Freiwilligen Feuerwehren laut Artikel 2
Absatz 3 wird der beauftragten Körperschaft
oder Anstalt der zu diesem Zweck vom Land
Südtirol erworbene Liegenschaftskomplex
kostenlos zur Verfügung gestellt.
(11) Die ordentliche Instandhaltung der
Gebäude laut Absatz 10 ist Aufgabe der
beauftragten Körperschaft oder Anstalt; die
außerordentliche Instandhaltung und alle
Kosten, die aus der Anwendung des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 19.
September 1994, Nr. 626, entstehen, gehen
zu Lasten des Landeshaushalts. Sollte die
beauftragte Körperschaft oder Anstalt diese
Arbeiten selbst durchführen, werden ihr die
Kosten erstattet.
dei Corpi dei vigili del fuoco volontari di cui
all'articolo 2, comma 3, viene messo
gratuitamente a disposizione dell'ente
incaricato
il
complesso
immobiliare
acquistato a tale scopo dalla Provincia
autonoma di Bolzano.
(11) La manutenzione ordinaria delle
strutture di cui al comma 10 compete all'ente
incaricato,
mentre
la
manutenzione
straordinaria e ogni onere derivante
dall'applicazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, sono a carico del
bilancio provinciale; i lavori possono essere
eseguiti dall'ente incaricato con rimborso
delle spese sostenute.
Anmerkungen zum Artikel 8 Absatz 1:
Note all’articolo 8 comma 1:
Das Landesgesetz vom 26. Mai 1976, Nr. 18
betrifft die „Errichtung des Biologischen
Landeslaboratoriums
und
des
Hydrographischen Landesamtes.
La legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
riguarda la “Istituzione del Laboratorio
biologico provinciale e dell’Ufficio idrografico
provinciale.
Der Text des Artikels 3 des Landesgesetzes
vom 26. Mai 1976, Nr. 18, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale
26 maggio 1976, n. 18, e successive
modifiche, è il seguente:
Art. 3
Art. 3
(1)
Das
Hydrographische
Amt
Lawinenwarndienst hat die Aufgabe, alle
hydrographischen
und
meteorologischen
Beobachtungen an Wasserläufen, Gletschern
und
schneebedeckten
Flächen
zu
koordinieren
und
die
entsprechenden
Ergebnisse
zu
sammeln
sowie
den
Lawinenwarndienst zu versehen; dieses
Gesetz legt fest, wie und in welchem Umfang
diese Aufgaben auszuführen sind.
(2)
Im
Besonderen
obliegen
dem
Hydrographischen Amt:
a)
Wasserstandsmessungen
an
allen
Wasserläufen
und
natürlichen
und
künstlich angelegten Seen,
b) hydrologische Untersuchungen über die
Wassereinzugsgebiete und über das
Grundwasser,
c) hydrologische Untersuchungen über die
Quellen und über die natürlichen und
künstlich angelegten Seen,
d) Messungen und Berechnungen, durch
welche die hydrologischen Verhältnisse
erfasst werden können,
e) das Erstellen und Fortschreiben des
Lawinenkatasters,
f)
die
Veröffentlichung
des
Lawinenlageberichtes,
g) die fachliche Beratung öffentlicher Stellen,
(1) L'ufficio idrografico - servizio prevenzione
valanghe ha lo scopo di provvedere alla
raccolta e al coordinamento di tutte le
osservazioni idrografiche e meteorologiche
concernenti i corsi d'acqua e di quelle
inerenti ai ghiacciai e al manto nevoso,
nonché alle attività di prevenzione dalle
valanghe, secondo le modalità, limiti e
procedure stabiliti nella presente legge.
(2) In particolare all’Ufficio Idrografico
competono:
a) le misurazioni idrometriche di tutti i corsi
d’acqua e dei bacini di superficie, sia
naturali che artificiali;
b) lo studio idrologico dei bacini imbriferi e
delle falde acquifere sotterranee;
c) lo studio idrologico delle sorgenti e dei
bacini di superficie sia naturali che
artificiali;
d) le misurazioni e le determinazioni dirette
al riconoscimento dei fatti idrologico;
e) la formazione e tenuta del catasto delle
valanghe;
f) la pubblicazione del bollettino delle
valanghe;
g) l’attività di consulenza tecnica agli
-8-
31
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
die sich mit Lawinenschutz befassen,
h) die Abgabe von Gutachten, die von
Gesetzen oder Verordnungen des Landes
vorgesehen sind,
i) die Veröffentlichungen, die mit dem Dienst
zusammenhängen.
(3) Laut Artikel 31 des D.P.R. vom 22. März
1974, Nr. 381, ist das Hydrographische
Landesamt - Lawinenwarndienst in der
Provinz Bozen auch für den Staat tätig; die
Erstattung der entsprechenden Kosten ist
durch Sondervereinbarungen zu regeln; diese
Regelung gilt nicht für die unter dem
Buchstaben h) erwähnten Aufgaben.
organismi pubblici, per quanto concerne
la prevenzione;
h) il rilascio di pareri previsti da leggi o
regolamenti provinciali;
i) la cura delle pubblicazioni relative al
servizio da espletare.
(3) In esecuzione dell'articolo 31 del D.P.R.
22 marzo 1974, n. 381, nel territorio
provinciale l'ufficio idrografico - servizio
prevenzione valanghe disimpegna il servizio
anche per conto dello Stato, salvo il
rimborso della relativa spesa, da stabilirsi
attraverso particolari convenzioni, fatta
eccezione per i compiti di cui alla
precedente lettera h).
Anmerkungen zum Artikel 9 Absatz 1:
Note all’articolo 9 comma 1:
Der Text des Artikels 8 des Landesgesetzes
vom 26. Mai 1976, Nr. 18, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale
26 maggio 1976, n. 18, e successive
modifiche, è il seguente:
Art. 8
Art. 8
(1) Zur Durchführung der im vorhergehenden
Artikel 2 vorgesehenen Aufgaben kann sich
die Landesverwaltung der Arbeit von
Körperschaften,
Gesellschaften,
Forschungsinstituten oder Versuchszentren
sowie qualifizierter wissenschaftlicher oder
technischer Fachleute und Freiberufler
bedienen.
(2) Die Bestimmung des vorhergehenden
Absatzes ist auch auf die im Artikel 3 dieses
Gesetzes
vorgesehenen
Aufgaben
anwendbar.
(3) aufgehoben
(1) Per gli adempimenti di cui al precedente
articolo 2 l'Amministrazione provinciale può
avvalersi delle prestazioni di enti, società,
centri di ricerca o sperimentali e di esperti
qualificati nel campo scientifico ed
applicativo e di liberi professionisti.
Anmerkungen zum Artikel 10 Absatz 1:
Note all’articolo 10 comma 1:
Das Landesgesetz vom 17. Oktober 1981, Nr.
28, betrifft die „Ordnung des Landesbetriebes
für Forst- und Domänenverwaltung in der
Provinz Bozen“.
La legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28,
concerne
l’“Ordinamento
dell’Azienda
provinciale
foreste
e
demanio
per
l’amministrazione delle proprietà forestali
demaniali della Provincia autonoma di
Bolzano”.
Der Text von Artikel 2 des Landesgesetzes
vom 17. Oktober 1981, Nr. 28, „Ordnung des
Landesbetriebes
für
Forstund
Domänenverwaltung in der Provinz BozenSüdtirol“, in geltender Fassung, lautet wie
folgt:
Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale
17 ottobre 1981, n. 28, “Ordinamento
dell'Azienda provinciale foreste e demanio
per l'amministrazione delle proprietà forestali
demaniali della Provincia autonoma di
Bolzano”, e successive modifiche, è il
seguente:
Art. 2
Art. 2
(1)
Unter
Beachtung
der
geltenden
(2) La disposizione di cui al precedente
comma si applica anche per gli adempimenti
di cui all'articolo 3 della presente legge.
(3) abrogato
(1) L’Azienda, nel rispetto della normativa
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Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Gesetzgebung und der vom Verwaltungsrat
festgesetzten Richtlinien gewährleistet der
Landesbetrieb Folgendes:
a) er verwaltet, verbessert und erweitert das in
Artikel 3 genannte unverfügbare Vermögen
des Landes, gewährleistet dessen Nutz-,
Schutz- und Erholungsfunktionen unter
Beachtung des Umweltschutzes, fördert die
nachhaltige Nutzung der natürlichen
Ressourcen und sorgt für die Regelung und
Kontrolle der Wildentnahme in den
Domänenwildschutzgebieten,
b) er sorgt für den Bodenschutz, die Erhaltung
und
die
Wiederherstellung
des
hydrogeologischen und bioökologischen
Gleichgewichts in den Gebieten, für die er
zuständig ist,
c) er fördert auf Landesebene das Anlegen
von Holzvorräten, und zwar durch
Vergrößerung der Waldfläche im Eigentum
des Landes, durch die Bewirtschaftung der
Baumschulen und durch die Verarbeitung
sowie Vermarktung des im Landesbetrieb
gewonnenen Holzes,
d)
er
fördert
Forschungstätigkeiten,
Erhebungen und Lehrveranstaltungen im
Bereich der Forstwirtschaft, Jagd und des
Sägewerks und führt solche durch;
insbesondere organisiert er die Aus- und
Weiterbildung des Forstpersonals, der
Forstarbeiter, der Jagdaufseher, der Jäger
und der Sägewerker, und führt die in den
einschlägigen Gesetzen vorgeschriebenen
Kurse zur Arbeitssicherheit in den
einzelnen Fachbereichen durch,
e) er führt sämtliche institutionellen Aufgaben
aus, die im Landesgesetz vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, oder in
anderen
Gesetzesbestimmungen
vorgesehen sind.
(2) Der Landesbetrieb kann für andere
öffentliche
Verwaltungen
auch
solche
Arbeiten und Maßnahmen durchführen, die
sich von den genannten unterscheiden und
vom Verwaltungsrat angeordnet werden; die
Arbeiten und Maßnahmen müssen mit dem
Arbeitsprogramm
des
Landesbetriebes
vereinbar sein und diesem im voraus bezahlt
werden.
vigente e delle direttive fissate dal consiglio
d’amministrazione, provvede a:
Das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr.
21, in geltender Fassung, beinhaltet das
„Forstgesetz“.
La legge provinciale del 21 ottobre 1996, n.
21, e successive modifiche, contiene
l’”Ordinamento forestale”.
Anmerkungen zum Artikel 11 Absätze 1 ,2,
3 und 4:
Note all’articolo 11 commi 1, 2, 3 e 4:
Das Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14,
in
geltender
Fassung,
betrifft
die
„Bestimmungen über die Wildhege und die
La legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e
successive modifiche, concerne le “Norme
per la protezione della fauna selvatica e per
a) gestire, migliorare e ampliare il patrimonio
indisponibile della Provincia di cui al
successivo articolo 3, assicurare le
relative funzioni produttive, protettive e
ricreative nel rispetto della tutela
ambientale, promuovere l’uso sostenibile
delle risorse naturali e disciplinare e
controllare il prelievo faunistico nelle oasi
di protezione demaniali;
b) garantire la difesa del suolo, il
mantenimento e il ripristino dell’equilibrio
idrogeologico e bioecologico nei territori
di sua competenza;
c)
favorire sul territorio provinciale la
formazione di riserve di legname
mediante l’ampliamento delle proprietà
boschive provinciali, la gestione dei vivai
forestali nonché mediante la lavorazione
e la commercializzazione del legname
prodotto nell’Azienda stessa;
d) promuovere ed eseguire attività di ricerca,
studio e istruzione nei settori delle
foreste, della caccia e della segheria,
curando, in particolare, l’organizzazione
della formazione e dell’aggiornamento
del personale forestale, degli operai
forestali, delle guardie venatorie, dei
cacciatori e degli operai di segheria, oltre
ad organizzare e tenere i corsi di
sicurezza sul lavoro nei singoli settori
previsti dalla legge vigente in materia;
e) svolgere i compiti e le attività di istituto ad
essa attribuiti dalla legge provinciale 21
ottobre 1996, n. 21, e successive
modifiche, nonché da altre norme.
(2) L'Azienda può svolgere attività e
interventi diversi da quelli sopra specificati e
disposti dal consiglio di amministrazione,
sempre se compatibili con l'attuazione del
proprio programma di lavoro, per conto di
altre pubbliche amministrazioni, previa
anticipazione dei fondi alla Azienda
medesima.
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Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Jagdausübung“.
l’esercizio della caccia”.
Der Text von Artikel 4 des Landesgesetzes
vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 4 della legge provinciale
17 luglio 1987, n. 14, e successive
modifiche, è il seguente:
Art. 4 (Jagdbare Tiere und Jagdzeiten)
Art. 4 (Specie cacciabili e periodi di caccia)
(1) Das Töten und Fangen jeder Art von
Haarwild oder Federwild sind verboten.
Ausgenommen sind folgende Wildarten, die in
den unten angeführten Jagdzeiten erlegt
werden dürfen:
(1) Sono vietati l'uccisione e la cattura di
esemplari di qualsiasi specie di mammiferi
od uccelli appartenenti alla fauna selvatica,
fatta eccezione per le seguenti specie,
oggetto di caccia, e per i periodi sotto
indicati:
a) specie cacciabili dal 1° maggio al 15
dicembre:
1) capriolo;
2) cervo;
b) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 gennaio dell’anno
successivo:
1) volpe;
c) specie cacciabili dal 1° agosto al 15
dicembre:
1) camoscio;
d) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 15 dicembre:
1) lepre comune
e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15
dicembre:
1) abrogato
2) abrogato
3) fagiano;
4) colombaccio;
5) germano reale;
6) folaga;
7) beccaccia;
8) merlo;
9) cesena;
10) cornacchia;
11) ghiandaia;
12) gazza;
13) muflone;
14) daino;
15) coniglio selvatico;
16) quaglia;
17) marzaiola;
18) alzavola;
19) tordo bottaccio;
f) specie cacciabili dal 15 ottobre al 15
dicembre:
1) maschio del fagiano di monte;
2) coturnice;
g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31
dicembre:
1) cinghiale;
h) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30
novembre:
1) lepre bianca;
2) pernice bianca.
(1bis) Nelle zone frutti-viticole determinate
a) vom 1. Mai bis 15. Dezember jagdbare
Tiere:
1) Rehwild,
2) Rotwild,
b) vom dritten Sonntag im September bis 31.
Jänner des folgenden Jahres jagdbare
Tiere:
1) Fuchs,
c) vom 1. August bis 15. Dezember jagdbare
Tiere:
1) Gamswild,
d) vom 3. Sonntag im September bis 15.
Dezember jagdbare Tiere:
1) Feldhase,
e) vom 1. Oktober bis 15. Dezember jagdbare
Tiere:
1) aufgehoben
2) aufgehoben
3) Fasan,
4) Ringeltaube,
5) Stockente,
6) Bläßhuhn,
7) Waldschnepfe,
8) Amsel,
9) Wacholderdrossel,
10) Aaskrähe,
11) Eichelhäher,
12) Elster,
13) Muffelwild,
14) Damwild,
15) Wildkaninchen,
16) Wachtel,
17) Knäckente,
18) Krickente,
19) Singdrossel,
f) vom 15. Oktober bis 15. Dezember
jagdbare Tiere:
1) Birkhahn,
2) Steinhuhn;
g) vom 1. Oktober bis 31. Dezember jagdbare
Tiere:
1) Schwarzwild,
h) vom 1. Oktober bis 30. November jagdbare
Tiere:
1) Schneehase,
2) Alpenschneehuhn.
(1bis) In den Obst- und Weinbaugebieten, die
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Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
das für die Jagd zuständige Landesamt
jährlich nach Anhören der Landesabteilung
Landwirtschaft festlegt, ist die Bejagung der
Wacholder- und Singdrossel bis 31. Jänner an
drei Tagen in der Woche, ausgenommen
Dienstag und Freitag, erlaubt.
(2) Mit Dekret des zuständigen Landesrates,
das
aufgrund
eines
Gutachtens
der
Wildbeobachtungsstelle
erlassen
wird,
können
Abschusspläne
für
im
vorausgehenden Absatz 1 nicht angeführte
Tiere genehmigt werden, um die Jagd auf
jene
Arten
auszudehnen,
die
durch
übermäßige Vermehrung das ökologische
Gleichgewicht,
die
Landwirtschaft,
die
Forstwirtschaft, die Fischereiwirtschaft, den
Wildbestand oder die öffentliche Sicherheit
oder Gesundheit gefährden; dabei sind die in
internationalen Abkommen oder in EGVorschriften
vorgesehenen
Schutzbestimmungen, die in staatlichen
Rechtsvorschriften
über
die
Wildhege
übernommen wurden, zu beachten.
(3) In Südtirol ist die Jagdausübung von einer
Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde
nach Sonnenuntergang gestattet.
(3bis) Die Jagd ist nur an drei Tagen in der
Woche erlaubt und jeder Jagdtag muss vorher
auf dem Jagderlaubnisschein oder auf dem
vom Revierverwalter zur Verfügung gestellten
Kontrollkalender vermerkt werden. Die
Vorschriften dieses Absatzes finden auf die
Schalenwildjagd keine Anwendung.
(4) Der für die Jagd zuständige Landesrat
kann die Regulierung des Steinwildes bis zum
Aufbau nachhaltig nutzbarer Bestände in
jenen Revieren erlauben, wo der Bestand
gesichert ist, sofern die Entnahme auf Alttiere
sowie auf schwache und kranke Stücke
beschränkt
bleibt,
die
wegen
ihrer
körperlichen
Konstitution
populationsdynamisch keine Rolle mehr spielen oder eine
Gefahr für den Bestand selbst darstellen.
(5) Sofern es keine andere zufrieden stellende
Lösung gibt, bestimmt der für die Jagd
zuständige Landesrat, nach Anhören der
Wildbeobachtungsstelle des Landes, die
Abweichungen laut Richtlinie 2009/147/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 30. November 2009 über die Erhaltung
der wildlebenden Vogelarten. In der
betreffenden begründeten Maßnahme muss
Folgendes angegeben werden:
a) die betroffenen Arten,
b) die zugelassenen Fang- und Tötungsmittel,
annualmente
dall’ufficio
provinciale
competente in materia di caccia, sentita la
Ripartizione
provinciale
Agricoltura,
l’esercizio della caccia alla cesena ed al
tordo bottaccio è consentito fino al 31
gennaio per tre giorni alla settimana, con
esclusione del martedì e venerdì.
(2) Con decreto dell'assessore competente
per
materia,
e,
previo
parere
dell'Osservatorio faunistico provinciale, nel
rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle
convenzioni internazionali o dalle norme
comunitarie
introdotte
nell'ordinamento
statale sulla conservazione della fauna
selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento
eccessivo di determinate specie pregiudichi
in modo notevole l'equilibrio ecologico o
l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura,
la consistenza della fauna selvatica o la
sicurezza pubblica, o per motivi di sanità
possono essere autorizzati piani di
abbattimento di specie non contenute nel
precedente comma 1.
(3) Nel territorio della provincia l'esercizio
della caccia è consentito da un'ora prima del
sorgere del sole fino ad un'ora dopo il
tramonto.
(3bis) La caccia è consentita solo per tre
giorni alla settimana. Ciascuna giornata di
caccia deve essere precedentemente
barrata sul permesso di caccia o sul
calendario di controllo messo a disposizione
dal gestore della riserva. Le prescrizioni
contenute nel presente comma non trovano
applicazione per la caccia agli ungulati.
(4) Fino al raggiungimento di consistenze
che garantiscono il prelievo costante e
regolare, l'assessore provinciale competente
in materia di caccia può, nelle riserve in cui
viene
accertata
una
consistenza
soddisfacente, autorizzare il controllo dello
stambecco limitandolo ai capi adulti, nonché
a quelli deboli e malati che per il loro stato
fisico non hanno più alcun valore per lo
sviluppo della popolazione di appartenenza
o rappresentano un pericolo per la
consistenza della medesima.
(5) Sempre che non vi siano altre soluzioni
soddisfacenti,
l’assessore
provinciale
competente in materia di caccia, sentito
l’Osservatorio
faunistico
provinciale,
determina le deroghe previste dalla direttiva
2009/147/CEE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 30 novembre 2009
concernente la conservazione degli uccelli
selvatici.
Nel
relativo
provvedimento
motivato devono essere menzionate:
a) la specie che ne formano oggetto;
b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura e
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Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
-einrichtungen und –methoden,
c) die Art der Risiken,
d) die örtlichen und zeitlichen Umstände der
Entnahme, wobei der Zeitraum der
Entnahme keinesfalls länger als ein Jahr
sein darf,
e) die Anzahl der insgesamt für den Zeitraum
frei gegebenen Stücke,
f) die Kontrollen und die Art der Überwachung
für die Entnahme,
g) die Aufsichtsorgane und die mit dem
Eingriff beauftragten Personen.
(6) Die Abweichungen laut Absatz 5 dürfen
keine Arten betreffen, die sich in starkem
Rückgang befinden.
di uccisione autorizzati;
c) le condizioni di rischio;
d) le circostanze di luogo e di tempo del
prelievo, comunque di durata non
superiore ad un anno;
Anmerkungen zum Artikel 11 Absatz 5:
Note all’articolo 11, comma 5:
Der Text von Artikel 24 des Landesgesetzes
vom 17. Juli 1987, Nr. 14, „Bestimmungen
über die Wildhege und die Jagdausübung“, in
geltender Fassung, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 24 della legge provinciale
17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la
protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio della caccia” e successive
modifiche, è il seguente:
Art. 24 (Gesetzmäßigkeitskontrolle)
Art. 24 (Controllo di legittimità)
(1) Die Vereinigung kann - unter Beachtung
dieses Gesetzes - für sämtliche Jagdreviere
kraft Gesetzes Richtlinien über die Jagd sowie
darüber erlassen, wem das Wildbret von
rechtmäßig erlegtem Schalenwild gehört.
Diese
Richtlinien
unterliegen
der
Gesetzmäßigkeitskontrolle
durch
die
Landesregierung. Maßnahmen, welche die
Abschussrichtlinien, die Einschreibegebühr
sowie den von Nicht- Mitgliedern der
Vereinigung zu entrichtenden Jahresbeitrag
betreffen,
unterliegen
außerdem
der
Sachkontrolle.
(2) aufgehoben
(3) Die Vereinigung teilt die Maßnahme schriftlich und in doppelter Ausfertigung - dem
für die Jagd zuständigen Landesamt mittels
Einschreibebrief mit. Die Landesregierung
muss die Kontrolle nach Absatz 1 innerhalb
von 30 Tagen ab Erhalt der Mitteilung
durchführen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die
Maßnahme als mit Sichtvermerk versehen,
sofern die Landesregierung nicht allfällige
Änderungen mitgeteilt oder die Maßnahme
zurückgewiesen hat.
(1) L'Associazione può emanare, nel rispetto
della presente legge, direttive per l'esercizio
della caccia valide per tutte le riserve di
diritto come pure in merito all'appartenenza
della spoglia della fauna selvatica ungulata
in esse abbattuta nel rispetto della legge.
Tali direttive sono soggette al controllo di
legittimità da parte della Giunta provinciale.
Per i provvedimenti aventi per oggetto le
direttive di abbattimento, la quota d'ingresso,
nonché il contributo annuale da versare
all'Associazione dai non-soci, il controllo si
estende al merito.
(2) abrogato
(3) L'Associazione invia con lettera
raccomandata
all'ufficio
provinciale
competente in materia di caccia il
provvedimento in duplice copia. Il controllo
di cui al primo comma da parte della Giunta
provinciale deve intervenire entro 30 giorni
dal
ricevimento
del
provvedimento.
Trascorso detto termine il provvedimento si
intende vistato, salvo che la Giunta
provinciale non abbia comunicato eventuali
modifiche o abbia respinto il provvedimento
stesso.
(4) Le prescrizioni derivanti o contenute
nelle suddette direttive devono essere
pubblicate nel periodico dell'associazione
alla quale è affidata la gestione delle riserve
di caccia di diritto ai sensi dell'articolo 23.
(4) Die Vorschriften, die sich aus den
genannten Richtlinien ergeben oder darin
enthalten sind, müssen im Mitteilungsblatt der
Vereinigung, die im Sinne von Artikel 23 mit
der Verwaltung der Jagdreviere kraft
Gesetzes betraut ist, veröffentlicht werden.
e) il numero dei capi complessivamente
prelevabili nel periodo;
f) i controlli e le forme di vigilanza cui il
prelievo è soggetto;
g) gli organi di sorveglianza e le persone
incaricate dell’intervento.
(6) Le deroghe di cui al comma 5 non
possono avere comunque ad oggetto specie
la cui consistenza numerica sia in grave
diminuzione.
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(5) Die Inhaber eines Jagderlaubnisscheines
für ein Jagdrevier kraft Gesetzes und die
Verwaltungsorgane der in Artikel 23
genannten
Vereinigung
müssen
die
Richtlinien laut Absatz 1 beachten, die
rechtskräftig und in der vorgeschriebenen
Form veröffentlicht sind.
(5) I titolari di un permesso di caccia per una
riserva di caccia di diritto e gli organi di
amministrazione dell’Associazione di cui
all’articolo 23 devono rispettare le direttive di
cui al comma 1, divenute esecutive e
pubblicate nella forma prescritta.
Anmerkungen zum Artikel 12 Absatz 1:
Note all’articolo 12 comma 1:
Das Landesgesetz vom 21. Dezember 2011,
Nr. 15, beinhaltet die „Bestimmungen über
das Erstellen des Haushaltes für das
Finanzjahr
2012
und
für
den
Dreijahreszeitraum 2012-2014 (Finanzgesetz
2012).
La legge provinciale 21 dicembre 2011, n.
15, contiene le “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2012 e per il triennio 20122014 (Legge finanziaria 2012).
Artikel 14 des Landesgesetzes vom 21.
Dezember 2011, Nr. 15, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:
Articolo 14 della legge provinciale 21
dicembre 2011, n. 15, e successive
modifiche, è il seguente:
Art. 14 (Ausserordentliche Beiträge)
Art. 14 (Contributi straordinari)
(1) Für die Deckung der ausserordentlichen
Beiträge für Zwecke gemäß Artikel 6-bis
Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. Juni
1975, Nr. 26, ist die Landesregierung
ermächtigt, die entsprechenden Mittel aus
dem Reservefonds zu beheben
(2) Da die Realisierung des Sportzentrums
laut Artikel 45 des Landesgesetzes vom 10.
Juni 2008, Nr. 4, nicht erfolgt, wird der
ermächtigte außerordentliche Beitrag für die
Renovierung und die Anpassung von anderen
Sportanlagen verwendet
(1) Per la copertura di eventuali contributi
straordinari per le finalità di cui al comma 1
dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12
giugno 1975, n. 26, la Giunta provinciale è
autorizzata a prelevare i relativi mezzi dal
fondo di riserva.
(2) A seguito della mancata realizzazione
del centro sportivo di cui all’articolo 45 della
legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, il
contributo straordinario autorizzato è
destinato
alla
ristrutturazione
e
all’adattamento
di
altre
infrastrutture
agonistiche.
(3) La tipologia dell’attività professionistica o
dilettantistica delle singole discipline sportive
resta definita dagli ordinamenti delle
federazioni di rispettiva appartenenza.
(4) Gli accertamenti effettuati in difformità
agli ordinamenti delle rispettive federazioni
sportive sono archiviati
(3) Die Festlegung der Typologien der
einzelnen berufsmäßig oder amateurhaft
ausgeübten Sportdisziplinen ist Aufgabe der
jeweiligen Verbandsordnung.
(4) Die in Abweichung der Ordnung des
jeweiligen Sportverbandes durchgeführten
Ermittlungen sind archiviert
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84920
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Autonome Region Trentino-Südtirol
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
del 13 giugno 2013, n. 33
DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION
vom 13. Juni 2013, Nr. 33
Emanazione del regolamento “Modifiche del
regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia
e previdenza sociale) e successive modificazioni, relativo alla valutazione della condizione
economica del nucleo familiare del/della richiedente le prestazioni regionali in provincia
di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L”
Erlass der Durchführungsverordnung “Änderungen zu der mit Dekret des Präsidenten der
Region vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L genehmigten Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Familie der Person, die in der
Provinz Bozen regionale Leistungen beantragt
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 6 dello Statuto di autonomia approvato
con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
Aufgrund des Art. 6 des mit DPR vom 31. August
1972, Nr. 670 genehmigten Autonomiestatuts;
Visto l’art. 43 dello Statuto di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
Aufgrund des Art. 43 des mit DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Autonomiestatuts;
Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1
concernente "Pacchetto famiglia e previdenza
sociale" e successive modifiche;
Aufgrund des Regionalgesetzes vom 18. Februar
2005, Nr. 1 betreffend „Familienpaket und Sozialvorsorge“ mit seinen späteren Änderungen;
Considerato che la suddetta legge regionale prevede la nuova istituzione e la modifica di alcuni
interventi in materia di previdenza integrativa, la
cui gestione amministrativa è delegata ab origine
alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
correlati alla condizione economica del nucleo
familiare del/della richiedente;
In Anbetracht der Tatsache, dass durch das oben
genannte Regionalgesetz Maßnahmen auf dem
Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge eingeführt
bzw. geändert wurden, die mit der wirtschaftlichen Lage der Familie der antragstellenden Person zusammenhängen und deren Verwaltung von
Beginn an den Autonomen Provinzen Trient und
Bozen übertragen wurde;
Visto in particolare l'art. 3, comma 4 della LR n.
1/2005 e successive modifiche, che prevede che
“con regolamento regionale, approvato previa
intesa con le Province autonome di Trento e di
Bolzano, gli elementi di riferimento per la valutazione della condizione economica, inclusa la
composizione del nucleo familiare e i sistemi di
valutazione, possono essere assunti anche con
modalità differenziate, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle Province di Trento e
di Bolzano nell'ambito delle rispettive politiche
sociali;
Aufgrund insbesondere des Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 mit seinen späteren
Änderungen, in dem Nachstehendes vorgesehen
ist: „Mit regionaler Verordnung, die nach Einvernehmen mit den Autonomen Provinzen Trient und
Bozen genehmigt wird, können die Bezugspunkte
für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage, einschließlich der Zusammensetzung der Familie
und der Bewertungssysteme, auch mit unterschiedlichen Modalitäten bestimmt werden, so
dass die Einheitlichkeit mit den von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Rahmen der
jeweiligen Sozialpolitik angewandten Systemen
gewährleistet wird.“
Visto il regolamento di esecuzione della legge
regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto fami-
Aufgrund der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L genehmigten
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
39
glia e previdenza sociale) e successive modificazioni, relativo alla valutazione della condizione
economica del nucleo familiare del/della richiedente le prestazioni regionali in provincia di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della
Regione 12 giugno 2012, n. 6/L;
Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz
vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und
Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen
zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Familie der Person, die in der Provinz Bozen regionale Leistungen beantragt;
Rilevato che il suddetto regolamento recepisce i
principi contenuti nel decreto del Presidente della
Provincia Autonoma di Bolzano di data 11 gennaio 2011, n. 2 concernente "Regolamento sul
rilevamento unificato di reddito e patrimonio" e
considerato che lo stesso regolamento è stato
modificato con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano di data 15 aprile
2013, n. 10 con il quale la Provincia stessa ha
introdotto alcuni nuovi criteri di valutazione della
condizione reddituale e patrimoniale del nucleo
familiare;
Nach Feststellung der Tatsache, dass die genannte Verordnung die im Dekret des Landeshauptmanns von Südtirol vom 11. Jänner 2011,
Nr. 2 „Durchführungsverordnung betreffend die
einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen“ enthaltenen Grundsätze übernimmt, und
dass diese Verordnung durch das Dekret des
Landeshauptmanns von Südtirol vom 15. April
2013, Nr. 10 geändert wurde, mit dem die Provinz
einige neue Kriterien zur Bewertung der Einkommens- und Vermögenslage der Familie eingeführt
hat;
Vista la nota del Presidente dell’ASSE prot. n.
5127 di data 6 giugno 2013 con la quale si richiede di adeguare le previsioni del decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L ad
alcune delle modifiche introdotte dal suddetto
decreto n. 10/2013;
Nach Einsichtnahme in das Schreiben des Präsidenten der ASWE vom 6. Juni 2012, Prot. Nr.
5127, mit dem ersucht wird, die im Dekret des
Präsidenten der Region vom 12. Juni 2012, Nr.
6/L enthaltenen Bestimmungen einigen der durch
das oben genannte Dekret Nr. 10/2013 eingeführten Änderungen anzupassen;
Ritenuta acquisita l’intesa sul nuovo testo regolamentare da parte della Provincia di Bolzano,
come previsto dall’articolo 3, comma 4 della LR n.
1/2005 e successive modifiche, considerato che il
nuovo testo viene proposto, tramite l’ASSE, direttamente dalla Provincia stessa;
Nach Dafürhalten, dass das Einvernehmen über
den Wortlaut der neuen Verordnung mit der Provinz Bozen gemäß Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 mit seinen späteren Änderungen erreicht wurde, da der neue Wortlaut über die
ASWE direkt von derselben Provinz vorgeschlagen wird;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale
n. 128 di data 11 giugno 2013,
Aufgrund des entsprechenden Beschlusses des
Regionalausschusses vom 11. Juni 2013, Nr.
128;
decreta
verfügt
DER PRÄSIDENT
-
è emanato il regolamento di esecuzione della
legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Modifiche del regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio
2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza
sociale) e successive modificazioni, relativo
alla valutazione della condizione economica
del nucleo familiare del/della richiedente le
prestazioni regionali in provincia di Bolzano,
approvato con decreto del Presidente della
Regione 12 giugno 2012, n. 6/L”, nel testo allegato al presente decreto;
-
es wird die Durchführungsverordnung zum
Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1
betreffend „Änderungen zu der mit Dekret
des Präsidenten der Region vom 12. Juni
2012, Nr. 6/L genehmigten Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 18.
Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage
der Familie der Person, die in der Provinz
Bozen regionale Leistungen beantragt“ in
dem diesem Dekret beiliegenden Wortlaut erlassen;
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Contro il presente provvedimento sono ammessi
alternativamente i seguenti ricorsi:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai
sensi dell’articolo 29 e ss. del D.Lgs 2 luglio
2010 n. 104;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n.
1199.
40
Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden:
a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht
Trient im Sinne des Art. 29 ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr.
104;
b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein
rechtliches Interesse daran haben, innerhalb
von 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24.
November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
Trento, 13 giugno 2013
Trient, 13. Juni 2013
IL PRESIDENTE
ALBERTO PACHER
DER PRÄSIDENT
ALBERTO PACHER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
ALLEGATO
41
ANLAGE
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1 (PACCHETTO FAMIGLIA E
PREVIDENZA SOCIALE) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RELATIVO ALLA VALUTAZIONE
DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE DEL/DELLA RICHIEDENTE
LE PRESTAZIONI REGIONALI IN PROVINCIA
DI BOLZANO, APPROVATO CON DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 GIUGNO 2012, N. 6/L
ÄNDERUNGEN ZU DER MIT DEKRET DES
PRÄSIDENTEN DER REGION VOM 12. JUNI
2012, NR. 6/L GENEHMIGTEN DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG ZUM REGIONALGESETZ VOM 18. FEBRUAR 2005, NR. 1 (FAMILIENPAKET UND SOZIALVORSORGE) MIT SEINEN SPÄTEREN ÄNDERUNGEN ZUR BEWERTUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN LAGE DER
FAMILIE DER PERSON, DIE IN DER PROVINZ
BOZEN REGIONALE LEISTUNGEN BEANTRAGT
Art. 1
(Modifiche del decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L concernente “Regolamento di esecuzione della legge regionale 18
febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni, relativo alla valutazione della condizione economica
del nucleo familiare del/della richiedente le prestazioni regionali in provincia di Bolzano”)
Art. 1
(Änderungen zum Dekret des Präsidenten der
Region vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L „Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 18.
Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen zur
Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Familie
der Person, die in der Provinz Bozen regionale
Leistungen beantragt“)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 del D.P.
Reg. 12 giugno 2012, n. 6/L viene inserito il seguente:
“3-bis. Qualora modifiche in materia fiscale lo
rendessero necessario, gli elementi reddituali,
patrimoniali e di riduzione del reddito da rilevare
nella dichiarazione di cui al comma 3, definiti nel
presente regolamento, potranno essere integrati
nella dichiarazione stessa, sempre che tali elementi sostituiscano o corrispondano a quelli già
previsti dal regolamento medesimo.”
(1) Im Art. 1 des DPReg. vom 12. Juni 2012, Nr.
6/L wird nach dem Abs. 3 der nachstehende Absatz eingefügt:
„(3-bis) Ist es aufgrund steuerlicher Änderungen
erforderlich, so können die in der vorliegenden
Verordnung festgesetzten und in der Erklärung
laut Abs. 3 anzugebenden Positionen zum Einkommen, zum Vermögen und zu Zahlungen, die
zur Verminderung des Einkommens beitragen, in
dieser Erklärung ergänzt werden, sofern sie die in
der Verordnung bereits vorgesehenen Positionen
ersetzen oder inhaltlich dieselben Eigenschaften
aufweisen.“
2. Il punto 1.1. dell’allegato al D.P.Reg. 12
giugno 2012, n. 6/L è sostituito dal seguente:
(2) In der Anlage des DPReg. vom 12. Juni 2012,
Nr. 6/L wird die Ziffer 1.1. durch die nachstehende Ziffer ersetzt:
„1.1. Für die zwischen dem 1. Jänner und dem
30. Juni eines jeden Jahres eingereichten Gesuche wird das Einkommen der Mitglieder der Familie der antragstellenden Person berücksichtigt,
das sich auf das vorletzte Jahr vor dem Jahr der
Gesuchstellung bezieht. Für die zwischen dem 1.
Juli und dem 31. Dezember eingereichten Gesuche wird das Einkommen berücksichtigt, das sich
auf das Jahr vor dem Jahr der Gesuchstellung
bezieht.“
“1.1 Il reddito dei componenti il nucleo familiare
della/del richiedente da prendere in considerazione è quello relativo al secondo anno precedente a
quello di presentazione della domanda, per le
domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno
di ciascun anno e quello relativo all’anno precedente a quello di presentazione della domanda
per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre.”.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
42
3. La lettera c) del punto 2.1. dell’allegato al
D.P.Reg. 12 giugno 2012, n. 6/L è sostituita dalla
seguente:
“c) gli importi netti dei compensi per prestazioni
occasionali di tipo accessorio di cui
all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche;”
(3) In der Z. 2.1. der Anlage des DPReg. vom 12.
Juni 2012, Nr. 6/L wird der Buchst. c) durch den
nachstehenden Buchstaben ersetzt:
„c) die Nettobeträge der Vergütungen für gelegentliche zusätzliche Leistungen laut Art. 70
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 10.
September 2003, Nr. 276 mit seinen späteren Änderungen;“
4. Dopo la lettera f) del punto 2.1. dell’allegato al D.P.Reg. 12 giugno 2012, n. 6/L viene
inserita la seguente:
“f-bis) l’importo netto dell'assegno straordinario di
sostegno al reddito erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, di
cui al decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158.”
(4) In der Z. 2.1. der Anlage des DPReg. vom 12.
Juni 2012, Nr. 6/L wird nach dem Buchst. f) der
nachstehende Buchstabe eingefügt:
„f-bis) der Nettobetrag der außerordentlichen
Vergütung zur Einkommensunterstützung,
ausgeschüttet aus dem Solidaritätsfond für
die Unterstützung des Einkommens, der Beschäftigung und der beruflichen Umschulung
und Umorientierung der Bediensteten der
Kreditinstitute laut Dekret des Ministeriums
für Arbeit und soziale Vorsorge vom 28. April
2000, Nr. 158.“
5. Nel testo tedesco della lettera e) del punto
2.8. dell’allegato al D.P.Reg. 12 giugno 2012, n.
6/L, la formulazione “die erhaltenen Unterhaltszahlungen für Kinder” viene sostituita dalla seguente “die für die Kinder bezahlten Unterhaltszahlungen”;
(5) Im deutschen Wortlaut der Anlage des Dekrets des DPReg. vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L wird
in der Z. 2.8. Buchst. e) der Ausdruck „die erhaltenen Unterhaltszahlungen für Kinder“ durch den
Ausdruck „die für die Kinder bezahlten Unterhaltszahlungen“ ersetzt;
6. Il punto 4.2.2. dell’allegato al D.P.Reg. 12
giugno 2012, n. 6/L è sostituito dal seguente:
(6) In der Anlage zum DPReg. vom 12. Juni 2012,
Nr. 6/L wird die Z. 4.2.2. durch die nachstehende
Ziffer ersetzt:
„4.2.2. Der Wert der Güter, die durch ein Fruchtgenuss- oder Wohnungsrecht belastet sind, wird
getrennt nach dem Vermögensanteil des nackten
Eigentümers und des Inhabers des dinglichen
Nutzungsrechtes im Verhältnis zur Dauer des
Rechtes und zum Alter des jüngsten Begünstigten erhoben, und zwar im Ausmaß der folgenden
Prozentsätze:“
“4.2.2. Il valore dei beni gravati da usufrutto o da
diritto di abitazione è ripartito tra il titolare del diritto reale e il nudo proprietario, in relazione alla
durata del diritto ed all’età del soggetto beneficiario più giovane, nelle percentuali di seguito indicate:”
Art. 2
(Norme transitorie)
Art. 2
(Übergangsbestimmungen)
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate a
decorrere dal 1° luglio 2013.
(1)
Die in dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen werden auf die ab 1. Juli 2013 eingereichten Gesuche angewandt.
IL PRESIDENTE
ALBERTO PACHER
DER PRÄSIDENT
ALBERTO PACHER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
43
84852
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 28. Mai 2013, Nr. 185/1.1
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 28 maggio 2013, n. 185/1.1
Verein „Musik am Dom Bozen“, mit Sitz in Bozen, Pfarrplatz Nr. 27 - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen
Personen des Privatrechtes.
Associazione "Musik am Dom Bozen" con
sede in Bolzano, piazza Parrocchia n. 27 - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle
persone giuridiche di diritto privato.
…..
omissis
il Presidente della Provincia
verfügt
decreta
der Landeshauptmann
-
den Verein „Musik am Dom Bozen“ mit Sitz in
Bozen, Pfarrplatz Nr. 27, als juristische Person des Privatrechtes im Sinne von Art. 1
des DPR Nr. 361/2000 anzuerkennen und in
das Landesregister der juristischen Personen
unter Nummer 437 einzutragen.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen.
DER LANDESHAUPTMANN
- DR. LUIS DURNWALDER -
-
di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell‘art. 1 del DPR n.
361/2000 dell’associazione “Musik amo m
Bozen” con sede in Bolzano, piazza Parrocchia n. 27, e di iscriverla al registro provinciale delle persone giuridiche al numero 437.
Il presente decreto verrà pubblicato per estratto
nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- DOTT. LUIS DURNWALDER -
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
44
84796
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 7. Juni 2013, Nr. 096/26.0
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 7 giugno 2013, n. 096/26.0
Ernennung der Funktionäre der Bezirksfeuerwehrverbände - Neuwahlen 2013
Nomina dei Funzionari delle Unioni distrettuali
dei vigili del fuoco volontari - elezioni 2013
…..
omissis
verfügt
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DER LANDESHAUPTMANN
decreta
1.
im Feuerwehrbezirk Wipptal/Sterzing folgende Ernennung bis zu deren statutarischen
Verfallsfrist durchzuführen:
Herrn Markus Mayr, geboren am 22.07.1975
in Sterzing, zum Abschnittsinspektor des Abschnittes 3, um Herrn Hubert Aukenthaler,
geboren am 28.04.1967 in Sterzing, zu ersetzen;
1.
di effettuare nel distretto Vigili del Fuoco di
Alta Valle Isarco-Vipiteno, fino alla scadenza
statutaria, la seguente nomina:
il Signor Markus Mayr, nato il 22.07.1975 a
Vipiteno quale Ispettore di zona della zona 3,
in sostituzione del Signor Hubert Aukenthaler, nato il 28.04.1967 a Vipiteno;
2.
im Feuerwehrbezirk Bozen folgende Ernennung bis zu deren statutarischen Verfallsfrist
durchzuführen:
Herrn Egon Graiss, geboren am 14.04.1970
in Tscherms, zum Abschnittsinspektor des
Abschnittes 1, um Herrn Erwin Runer, geboren am 16.09.1958 in Bozen, zu ersetzen;
2.
di effettuare nel distretto Vigili del Fuoco di
Bolzano, fino alla scadenza statutaria, la seguente nomina:
il Signor Egon Graiss, nato il 14.04.1970 a
Cermes quale Ispettore di zona della zona 1,
in sostituzione del Signor Erwin Runer, nato il
16.09.1958 a Bolzano.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise kundzumachen. Jeder, dem es obliegt,
ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
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84822
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 6. Juni 2013, Nr. 196/34.2
DECRETO ASSESSORILE
del 6 giugno 2013, n. 196/34.2
Auflösung durch eine behördliche Maßnahme
der Genossenschaft "5 Sensi Gen." mit Sitz in
Bozen, Bari-Straße, 32/F, im Sinne des Artikels 2545-septesdecies des Zivilgesetzbuches.
Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "5 Sensi società cooperativa", con
sede a Bolzano, Via Bari 32/F, ai sensi dell'articolo 2545-septesdecies del Codice Civile
Der Landesrat für Innovation, Informatik, Arbeit,
Genossenschaften und Finanzen hat folgende
Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen:
L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro,
cooperative e finanze prende atto dei seguenti atti
normativi, provvedimenti e fatti:
Der Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches definiert alle Fälle, in welchen die Auflösung
durch eine behördliche Maßnahme vorgesehen ist;
L’articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile
definisce i casi in cui è previsto lo scioglimento
per atto dell’autorità;
das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, regelt die
Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung
und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidierung der genossenschaftlichen Körperschaften. Artikel 1 des genannten Gesetzes verfügt, dass die Verfahren betreffend die Auflösung
durch eine behördliche Maßnahme seitens der
allgemeine Bestimmungen im Bereich der
Zwangsliquidation im Verwaltungswege gemäß
Titel V des königlichen Dekretes Nr. 267 vom 16.
März 1942 geregelt sind ;
la legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme
intese ad uniformare ed accelerare la procedura
di liquidazione coatta amministrativa degli enti
cooperativi. L’articolo 1 della citata legge dispone
che i procedimenti di scioglimento per atto
dell’autorità sono disciplinati dalle norme generali
sulla liquidazione coatta amministrativa contenute
nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
die Artikel 31, 34 und 36 des Regionalgesetzes
vom 9. Juli 2008, Nr. 5 „Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften“ sehen die Auflösung durch eine behördliche
Maßnahme (Zwangsauflösung) vor;
gli articoli 31, 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 “La nuova disciplina sulla vigilanza
sugli enti cooperativi”, prevedono lo scioglimento
per atto dell’autorità (scioglimento coatto);
mit Dekret des Präsidenten der Region vom 16.
Dezember 2008, Nr. 11/L, wurde die Durchführungsverordnung zum oben angeführten Regionalgesetz vom 9. Juli 2008 Nr. 5 genehmigt;
con DPR 16 dicembre 2008, n. 11/L, è stato approvato il regolamento attuativo, relativo alla suddetta legge regionale del 9 luglio 2008 n. 5;
die Landesregierung hat mit Beschluss vom
14.12.2009, Nr. 2893, die Durchführung der
Maßnahmen im Zusammenhang mit den genossenschaftlichen Körperschaften, welche vom Regionalgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 5, der Provinz
oder der Landesregierung übertragen worden sind,
mit Ausnahme jener allgemeiner Natur, den Mitgliedern der Landesregierung übertragen und zwar
gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen,
wie sie kraft der vom Landeshauptmann im Sinne
des Artikels 52, Ansatz 3 des Autonomiestatutes
vorgenommenen Aufgabenaufteilung entsprechen;
la Giunta Provinciale con deliberazione dd.
14.12.2009, n. 2893, ha delegato l’assunzione dei
provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che
sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio
2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai
componenti la Giunta Provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini
dell’art. 52, dello statuto di autonomia;
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
46
im Zuge der ordentlichen Revision, welche von
Dr. Davide Tondo im Namen der Confcooperative
Bozen vom 26.11.2012 bis 17.12.2012, Prot. Nr.
7718 vom 07.01.2013 durchgeführt wurde, sind
folgende schwerwiegende Unregelmäßigkeiten
festgestellt worden:
• Fehlende Verfolgung des Gegenseitigkeitszwecks;
• Negatives Nettovermögen;
• Abwesenheit irgendwelcher Tätigkeit;
nel corso della revisione ordinaria, eseguita dal
dottor Davide Tondo, per conto di Confcooperative, dal 26.11.2012 al 17.12.2012, prot. n. 7718
del 07.01.2013 sono emerse le seguenti gravi
irregolarità:
•
•
Die Genossenschaft ist nicht im Stande ihren
gesellschaftlichen Zweck zu erreichen.
•
Assenza di qualsiasi attività;
•
•
Patrimonio netto negativo;
Mancato perseguimento dello scopo mutualistico;
La cooperativa non è in condizione di raggiungere il proprio scopo sociale.
Zum Abschluss der Revision hat der beauftragte
Revisor die Genossenschaft verwarnt, die überprüften Unregelmäßigkeiten zu sanieren. Beim
Feststellungsprotokoll, Prot. Nr. 211421 vom
11.04.2013 hat der Revisor bestätigt, dass innerhalb der gegeben Frist die Verwalter der Genossenschaft die Unregelmäßigkeiten nicht saniert
haben. Daher wird die Auflösung der genannten
Genossenschaft durch eine behördliche Maßnahme gemäß Art. 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches beantragt;
A conclusione della revisione il revisore incaricato
ha irrogato una diffida a sanare le irregolarità riscontrate. In sede di accertamento, prot. n.
211421 dd. 11.04.2013, il revisore ha riscontrato
che nel termine concesso gli amministratori della
cooperativa non hanno sanato le irregolarità. Viene pertanto richiesto lo scioglimento per atto
dell’autorità della citata cooperativa ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens hat die genannte Genossenschaft mit Einschreiben mit Rückantwort Prot. Nr.
215080 vom 12.04.2013 über die Einleitung des
Verfahrens betreffend die Zwangsauflösung benachrichtigt. Gleichzeitig wurde der Genossenschaft eine Frist von fünfzehn Tagen, um eventuelle Einwände einzureichen, gegeben. Bei Ablauf
der Frist wurden keine Einwände eingereicht;
l’Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione
ha con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prot. N. 215080 del 12.04.2013 comunicato
alla cooperativa sopra indicata l’avvio del procedimento di scioglimento per atto dell’autorità, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici
giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla
scadenza del termine non è pervenuta alcuna
osservazione;
es liegen die oben genannten schwerwiegenden
Unregelmäßigkeiten vor, welche die Auflösung
durch eine behördliche Maßnahme laut Artikel
2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches ermöglichen;
sussistono le sopra citate gravi irregolarità che
consentono lo scioglimento della cooperativa per
atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile;
und verfügt
e decreta
1)
aus den in den Prämissen erwähnten Gründen, die Zwangsauflösung der Genossenschaft „5 Sensi“, mit Sitz in Bozen, BariStraße, 32/F, (Steuernummer 02511430213)
im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des
Zivilgesetzbuches und der Artikel 34 und 36
des Regionalgesetzes 9. Juli 2008, n. 5, ohne Ernennung des Liquidationskommissärs.
1)
di disporre, per i motivi citati in premessa, lo
scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa “5 Sensi“, con sede a Bolzano, Via
Bari, 32/F (C.F. 02511430213) ai sensi
dell’articolo 2545-septiesdecies del Codice
Civile e dell’art. 34 e 36 della legge regionale
9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
47
2)
Gegen dieses Dekret kann ab Veröffentlichung desselben bei der zuständigen gerichtlichen Behörde Rekurs eingereicht werden.
2)
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l’autorità giudiziaria competente
dalla data di pubblicazione.
3)
Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Republik
sowie im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
3)
Il presente decreto viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed anche
nel Bollettino Ufficiale delle Regione.
DER LANDESRAT
FÜR INNOVATION, INFORMATIK, ARBEIT,
GENOSSENSCHAFTEN UND FINANZEN
L’ASSESSORE
ALL’INNOVAZIONE, INFORMATICA,
LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE
DR. ING. ROBERTO BIZZO
DOTT. ING. ROBERTO BIZZO
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
48
84922
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 6. Juni 2013, Nr. 663-29.12
DECRETO ASSESSORILE
del 6 giugno 2013, n. 663-29.12
Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes Brenner
Delimitazione dell'area servita dall'impianto di
teleriscaldamento Brennero
Mit Beschluss des Gemeinderates von Brenner
Nr. 15 vom 09. Mai 2012 ist die Versorgungszone
des Fernheizwerkes Brenner abgegrenzt worden.
Con deliberazione del Consiglio comunale di
Brennero n. 15 del 9 maggio 2012 è stata delimitata l’area servita dall’impianto di teleriscaldamento Brennero.
Mit Schreiben vom 25. Juli 2012, Prot. Nr. 4028
hat die Gemeinde Brenner dem Amt für Energieeinsparung den Beschluss des Gemeinderates
von Brenner Nr. 15 vom 09. Mai 2012 und die
grafischen Unterlagen für die Abgrenzung des
Versorgungsgebietes Brenner übermittelt.
Con lettera del 25 luglio 2012, prot. n. 4028 il
Comune di Brennero ha inviato all’ufficio risparmio energetico la deliberazione del Consiglio comunale di Brennero n. 15 del 9 maggio 2012 e la
documentazione grafica per la delimitazione della
zona servita dall’impianto di teleriscaldamento
Brennero.
Die Abteilung 29 – Landesagentur für Umwelt hat
am 03. Juni 2013 den Plan zum Beschluss des
Gemeinderates von Brenner Nr. 15 vom 09. Mai
2012 überprüft und der Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes Brenner gemäß
diesem Beschluss und den grafischen Unterlagen
zugestimmt.
In data 3 giugno 2013 la ripartizione 29 – Agenzia
provinciale per l’ambiente ha esaminato la planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio
comunale di Brennero n. 15 del 9 maggio 2012 e
ha approvato la nuova delimitazione dell’area
servita dall’impianto di teleriscaldamento Brennero secondo la detta deliberazione e la documentazione grafica.
Dieses Dekret wird auf Grundlage folgender Bestimmungen erlassen:
Il presente decreto viene rilasciato nel rispetto
delle seguenti normative:
-
Landesgesetz vom 07. Juli 2010, Nr. 9;
Beilage B) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1814 vom 03. Dezember 2012.
Dies vorausgeschickt,
-
Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9;
Allegato B) della Deliberazione della Giunta
provinciale n. 1814 del 3 dicembre 2012.
Ciò premesso
verfügt
L’ASSESSORE
PER LA TUTELA AMBIENTALE ED ENERGIA
DER LANDESRAT
FÜR UMWELTSCHUTZ UND ENERGIE
decreta
die Versorgungszone des Fernheizwerkes Brenner gemäß Beschluss des Gemeinderates von
Brenner Nr. 15 vom 09. Mai 2012 und den entsprechenden grafischen Unterlagen neu abzugrenzen;
di rideterminare l’area servita dall’impianto di teleriscaldamento Brennero secondo la deliberazione
del Consiglio comunale di Brennero n. 15 del 9
maggio 2012 e la relativa documentazione grafica;
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
49
auch Gebäude, welche sich teilweise innerhalb
oder teilweise außerhalb befinden, vollständig in
die Versorgungszone aufzunehmen;
di includere nell’area servita dall’impianto di teleriscaldamento anche gli edifici che si trovano in
parte nell’area e in parte fuori l’area servita
dall’impianto di teleriscaldamento;
Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen
Region Trentino - Südtirol veröffentlicht;
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione;
Dieses Dekret tritt am Tage seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Autonomen Region
Trentino - Südtirol in Kraft.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.
DER LANDERAT
DR. FLORIAN MUSSNER
L’ASSESSORE
DOTT. FLORIAN MUSSNER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
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84789
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 6. Juni 2013, Nr. 665/29.6
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
del 6 giugno 2013, n. 665/29.6
Vermengung oder Vermischung (D13) Rekonditionierung (D14) Zwischenlagerung (D15)
Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer
Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet
werden Verwertung/Rückgewinnung (R4) von
Metallen und Metallverbindungen Verwertung/
Rückgewinnung (R5) anderer anorganischer
Stoffen Austausch (R12) Ansammlung (R13)
von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Südtirolfer GmbH - Branzoll (BZ)
Raggruppamento preliminare (D13) ricondizionamento preliminare (D14) deposito preliminare (D15) riciclo/recupero (R3) delle sostanze
organiche non utilizzate come solventi riciclo/
reupero (R4) dei metalli o dei composti metallici riciclo/recupero (R5) di altre sostanze
inorganiche scambio (R12) messa in riserva
(R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Südtirolfer S.r.l. - Bronzolo (BZ)
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLSCHAFT
IL DIRETTORE D’UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen
zur Kenntnis genommen:
ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e
dei documenti:
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;
Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;
Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante
norme in materia ambientale;
Technische Durchführungsbestimmungen, die im
Beschluss des interministeriellen Komitees vom
27. Juli 1984 enthalten sind;
Normativa tecnica di attuazione contenuta nella
deliberazione del Comitato Interministeriale del
27 luglio 1984;
Dekret Nr. 1336 vom 14/12/2012 betreffend VERMENGUNG ODER VERMISCHUNG (D13)- REKONDITIONIERUNG (D14) -ZWISCHENLAGERUNG (D15) – VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R3) ORGANISCHER STOFFE, DIE
NICHT ALS LÖSEMITTEL VERWENDET WERDEN- VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R4)
VON METALLEN UND METALLVERBINDUNGEN- VERWERTUNG /RÜCKGEWINNUNG (R5)
ANDERER ANORGANISCHER STOFFEN- AUSTAUSCH (R12)-ANSAMMLUNG (R13) VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN
SONDERABFÄLLEN
Decreto n. 1336 del 14/12/2012 concernente
RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13)-RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D14) DEPOSITO PRELIMINARE (D15)- RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE ORGANICHE
NON UTILIZZATE COME SOLVENTI- RICICLO/
RECUPERO (R4) DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI- RICICLO/RECUPERO (R5)
DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE- SCAMBIO (R12)-MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI
SPECIALI PERICOLOSI E NON
Finanzgarantie;
Garanzia finanziaria;
Ansuchen vom 12/03/2013, 19/04/2013 und 21/
05/2013
Domande del 12/03/2013, 19/04/2013 e 21/05/
2013
eingereicht von
SÜDTIROLFER G.M.B.H.
mit rechtlichem Sitz in
Branzoll (BZ)
Reichsstr. 2
inoltrata da
SÜDTIROLFER S.R.L.
con sede legale in
Bronzolo (BZ)
Via Nazionale 2
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
und
51
e
ERMÄCHTIGT
AUTORIZZA
die Firma
SÜDTIROLFER G.M.B.H.
la Ditta
SÜDTIROLFER S.R.L.
mit rechtlichem Sitz in
Branzoll (BZ)
Reichsstr. 2
con sede legale in
Bronzolo (BZ)
Via Nazionale 2
bis 31/01/2015
fino al 31/01/2015
mit Ermächtigungsnummer: 3949
con numero d'autorizzazione: 3949
zur VERMENGUNG ODER VERMISCHUNG (D13)
REKONDITIONIERUNG (D14) ZWISCHENLAGERUNG (D15) VERWERTUNG/ RÜCKGEWINNUNG (R3) ORGANISCHER STOFFE, DIE
NICHT ALS LÖSEMITTEL VERWENDET WERDEN VERWERTUNG/ RÜCKGEWINNUNG (R4)
VON METALLEN UND METALLVERBINDUNGEN VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R5)
ANDERER ANORGANISCHER STOFFEN AUSTAUSCH (R12) ANSAMMLUNG (R13) der unten
angeführten Abfallarten und Mengen:
ad effettuare RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13) RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D14) DEPOSITO PRELIMINARE (D15)
RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE
ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI RICICLO/RECUPERO (R4) DEI METALLI
O DEI COMPOSTI METALLICI RICICLO/RECUPERO (R5) DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE SCAMBIO (R12) MESSA IN RISERVA
(R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:
Abfallkodex: 010413 (R13)
Abfallart: Abfälle aus Steinmetz- und –sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07
fallen
Menge: 400 t/Jahr
Codice di rifiuto: 010413 (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalla lavorazione
della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04
07
Quantitá: 400 t/anno
Abfallkodex: 020301 (R13)
Abfallart: Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-,
Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen
Menge: 30 t/Jahr
Codice di rifiuto: 020301 (R13)
Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da operazioni di
lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e
separazione di componenti
Quantitá: 30 t/anno
Abfallkodex: 020304 (R13)
Abfallart: Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 020304 (R13)
Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Quantitá: 100 t/anno
Abfallkodex: 030105 (R3-R12-R13)
Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz,
Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen
Menge: 140 t/Jahr
Codice di rifiuto: 030105 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di
taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci
diversi da quelli di cui alla voce03 01 04
Quantitá: 140 t/anno
Abfallkodex: 070213 (D13-D14-D15)
Abfallart: Kunststoffabfälle
Menge: 150 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070213 (D13-D14-D15)
Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici
Quantitá: 150 t/anno
Abfallkodex: 070213 (R3-R12-R13)
Abfallart: Kunststoffabfälle
Menge: 150 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070213 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici
Quantitá: 150 t/anno
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
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Abfallkodex: 100101 (R13)
Abfallart: Rost- und Kesselasche, Schlacken und
Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der
unter 10 01 04 fällt
Menge: 200 t/Jahr
Codice di rifiuto: 100101 (R13)
Tipologia di rifiuto: ceneri pesanti, scorie e polveri
di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla
voce 10 01 04)
Quantitá: 200 t/anno
Abfallkodex: 100101 (D15)
Abfallart: Rost- und Kesselasche, Schlacken und
Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der
unter 10 01 04 fällt
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 100101 (D15)
Tipologia di rifiuto: ceneri pesanti, scorie e polveri
di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla
voce 10 01 04)
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 100103 (D15)
Abfallart: Filterstäube aus Torffeuerung
Feuerung mit (unbehandeltem) Holz
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 100103 (D15)
Tipologia di rifiuto: ceneri leggere di torba e di
legno non trattato
Quantitá: 10 t/anno
Abfallkodex: 100103 (R13)
Abfallart: Filterstäube aus Torffeuerung
Feuerung mit (unbehandeltem) Holz
Menge: 350 t/Jahr
und
und
Codice di rifiuto: 100103 (R13)
Tipologia di rifiuto: ceneri leggere di torba e di
legno non trattato
Quantitá: 350 t/anno
Abfallkodex: 101003 (R13)
Abfallart: Ofenschlacke
Menge: 200 t/Jahr
Codice di rifiuto: 101003 (R13)
Tipologia di rifiuto: scorie di fusione
Quantitá: 200 t/anno
Abfallkodex: 120101 (R4-R12-R13)
Abfallart: Eisenfeil- und -drehspäne
Menge: 5000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120101 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di materiali
ferrosi
Quantitá: 5000 t/anno
Abfallkodex: 120102 (R4-R12-R13)
Abfallart: Eisenstaub und -teile
Menge: 5000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120102 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di materiali ferrosi
Quantitá: 5000 t/anno
Abfallkodex: 120103 (R4-R12-R13)
Abfallart: NE-Metallfeil- und -drehspäne
Menge: 500 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120103 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli non
ferrosi
Quantitá: 500 t/anno
Abfallkodex: 120104 (R4-R12-R13)
Abfallart: NE-Metallstaub und -teilchen
Menge: 600 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120104 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di materiali non ferrosi
Quantitá: 600 t/anno
Abfallkodex: 120105 (R12-R13)
Abfallart: Kunststoffspäne und -drehspäne
Menge: 40 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120105 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: limature e trucioli di materiali
plastici
Quantitá: 40 t/anno
Abfallkodex: 120105 (D13-D14-D15)
Abfallart: Kunststoffspäne und -drehspäne
Menge: 40 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120105 (D13-D14-D15)
Tipologia di rifiuto: limature e trucioli di materiali
plastici
Quantitá: 40 t/anno
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
53
Abfallkodex: 120106 * (R12-R13)
Abfallart: halogenhaltige Bearbeitungsöle auf
Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
Menge: 15 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120106 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali per macchinari,
contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
Quantitá: 15 t/anno
Abfallkodex: 120107 * (R12-R13)
Abfallart: halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
Menge: 70 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120107 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali per macchinari,
non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
Quantitá: 70 t/anno
Abfallkodex: 120108 * (D15)
Abfallart: halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen
und -lösungen
Menge: 30 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120108 * (D15)
Tipologia di rifiuto: emulsioni e soluzioni per
macchinari, contenenti alogeni
Quantitá: 30 t/anno
Abfallkodex: 120109 * (D13-D15)
Abfallart: halogenfreie Bearbeitungsemulsionen
und -lösungen
Menge: 300 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120109 * (D13-D15)
Tipologia di rifiuto: emulsioni e soluzioni per
macchinari, non contenenti alogeni
Quantitá: 300 t/anno
Abfallkodex: 120110 * (R12-R13)
Abfallart: synthetische Bearbeitungsöle
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120110 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli sintetici per macchinari
Quantitá: 5 t/anno
Abfallkodex: 120117 (R13)
Abfallart: Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120117 (R13)
Tipologia di rifiuto: materiale abrasivo di scarto,
diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 120117 (D15)
Abfallart: Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120117 (D15)
Tipologia di rifiuto: materiale abrasivo di scarto,
diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 130104 * (D15)
Abfallart: chlorierte Emulsionen
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130104 * (D15)
Tipologia di rifiuto: emulsioni clorurate
Quantitá: 5 t/anno
Abfallkodex: 130105 * (D13-D15)
Abfallart: nichtchlorierte Emulsionen
Menge: 15 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130105 * (D13-D15)
Tipologia di rifiuto: emulsioni non clorurate
Quantitá: 15 t/anno
Abfallkodex: 130109 * (R12-R13)
Abfallart: chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Menge: 3 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130109 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali per circuiti idraulici,
clorurati
Quantitá: 3 t/anno
Abfallkodex: 130110 * (R12-R13)
Abfallart: nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Menge: 90 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130110 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali per circuiti idraulici,
non clorurati
Quantitá: 90 t/anno
Abfallkodex: 130111 * (R12-R13)
Abfallart: synthetische Hydrauliköle
Menge: 20 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130111 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli sintetici per circuiti idraulici
Quantitá: 20 t/anno
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
54
Abfallkodex: 130112 * (R12-R13)
Abfallart: biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130112 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
Quantitá: 10 t/anno
Abfallkodex: 130113 * (R12-R13)
Abfallart: andere Hydrauliköle
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130113 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altri oli per circuiti idraulici
Quantitá: 10 t/anno
Abfallkodex: 130204 * (R12-R13)
Abfallart: chlorierte Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle auf Mineralölbasis
Menge: 15 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130204 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per
motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
Quantitá: 15 t/anno
Abfallkodex: 130205 * (R12-R13)
Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebeund Schmieröle auf Mineralölbasis
Menge: 650 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130205 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Quantitá: 650 t/anno
Abfallkodex: 130206 * (R12-R13)
Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle
Menge: 20 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130206 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
Quantitá: 20 t/anno
Abfallkodex: 130207 * (R12-R13)
Abfallart: biologisch leicht abbaubare Maschinen-,
Getriebe- und Schmieröle
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130207 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: olio per motori, ingranaggi e
lubrificazione, facilmente biodegradabile
Quantitá: 10 t/anno
Abfallkodex: 130208 * (R12-R13)
Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle
Menge: 20 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130208 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione
Quantitá: 20 t/anno
Abfallkodex: 130307 * (R12-R13)
Abfallart: nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis
Menge: 20 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130307 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
Quantitá: 20 t/anno
Abfallkodex: 130308 * (R12-R13)
Abfallart: synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130308 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli sintetici isolanti e termoconduttori
Quantitá: 5 t/anno
Abfallkodex: 130309 * (R12-R13)
Abfallart: biologisch leicht abbaubare Isolier- und
Wärmeübertragungsöle
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130309 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli isolanti e termoconduttori,
facilmente biodegradabili
Quantitá: 5 t/anno
Abfallkodex: 130310 * (D15)
Abfallart: andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle
Menge: 20 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130310 * (D15)
Tipologia di rifiuto: altri oli isolanti e termoconduttori
Quantitá: 20 t/anno
Abfallkodex: 130802 * (D13-D15)
Abfallart: andere Emulsionen
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130802 * (D13-D15)
Tipologia di rifiuto: altre emulsioni
Quantitá: 100 t/anno
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
55
Abfallkodex: 150101 (R3-R12-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Menge: 1500 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150101 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Quantitá: 1500 t/anno
Abfallkodex: 150102 (R3-R12-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Menge: 150 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150102 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Quantitá: 150 t/anno
Abfallkodex: 150102 (D13-D14-D15)
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150102 (D13-D14-D15)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 150103 (R3-R12-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Holz
Menge: 500 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150103 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno
Quantitá: 500 t/anno
Abfallkodex: 150104 (R4-R12-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Menge: 300 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150104 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Quantitá: 300 t/anno
Abfallkodex: 150105 (D13-D14-D15)
Abfallart: Verbundverpackungen
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150105 (D13-D14-D15)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 150105 (R12-R13)
Abfallart: Verbundverpackungen
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150105 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 150106 (R3-R4-R12-R13)
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 3500 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150106 (R3-R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantitá: 3500 t/anno
Abfallkodex: 150106 (D13-D14-D15)
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 3000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150106 (D13-D14-D15)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantitá: 3000 t/anno
Abfallkodex: 150107 (R12-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Menge: 80 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150107 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Quantitá: 80 t/anno
Abfallkodex: 150202 * (D15)
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 80 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150202 * (D15)
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti
(inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi, contaminati da
sostanze pericolose
Quantitá: 80 t/anno
Abfallkodex: 150202 * (R13)
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe
verunreinigt sind
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150202 * (R13)
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti
(inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Quantitá: 50 t/anno
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
56
Abfallkodex: 150203 (D15)
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150203 (D15)
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di
cui alla voce 15 02 02
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 150203 (R13)
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen
Menge: 25 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150203 (R13)
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di
cui alla voce 15 02 02
Quantitá: 25 t/anno
Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Menge: 500 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160103 (R3-R13)
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Quantitá: 500 t/anno
(R3-R13)
Abfallkodex: 160104 * (R4-R12-R13)
Abfallart: aufgegebene Fahrzeuge
Menge: 800 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160104 * (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: veicolo fuori uso
Quantitá: 800 t/anno
Abfallkodex: 160106 (R4-R12-R13)
Abfallart: Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten
noch andere gefährliche Bestandteile enthalten
Menge: 300 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160106 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: veicoli fuori uso, non
contenenti liquidi nè altre componenti pericolose
Quantitá: 300 t/anno
Abfallkodex: 160107 * (D13-D15)
Abfallart: Ölfilter
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160107 * (D13-D15)
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 160107 * (R12-R13)
Abfallart: Ölfilter
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160107 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 160111 * (D15)
Abfallart: asbesthaltige Bremsbeläge
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160111 * (D15)
Tipologia di rifiuto: pastiglie per freni, contenenti
amianto
Quantitá: 2 t/anno
Abfallkodex: 160112 (D15)
Abfallart: Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen,
die unter 16 01 11 fallen
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160112 (D15)
Tipologia di rifiuto: pastiglie per freni, diverse da
quelle di cui alla voce 16 01 11
Quantitá: 2 t/anno
Abfallkodex: 160112 (R13)
Abfallart: Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen,
die unter 16 01 11 fallen
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160112 (R13)
Tipologia di rifiuto: pastiglie per freni, diverse da
quelle di cui alla voce 16 01 11
Quantitá: 5 t/anno
Abfallkodex: 160113 * (D15)
Abfallart: Bremsflüssigkeiten
Menge: 3 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160113 * (D15)
Tipologia di rifiuto: liquidi per freni
Quantitá: 3 t/anno
Abfallkodex: 160114 * (D15)
Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160114 * (D15)
Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti
sostanze pericolose
Quantitá: 5 t/anno
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
57
Abfallkodex: 160117 (R4-R12-R13)
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 1000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160117 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantitá: 1000 t/anno
Abfallkodex: 160118 (R12-R13)
Abfallart: Nichteisenmetalle
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160118 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
Quantitá: 100 t/anno
Abfallkodex: 160119 (R12-R13)
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160119 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 160119 (D13-D14-D15)
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 60 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160119 (D13-D14-D15)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantitá: 60 t/anno
Abfallkodex: 160120
Abfallart: Glas
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160120
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantitá: 50 t/anno
(R12-R13)
(R12-R13)
Abfallkodex: 160121 * (D15)
Abfallart: gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13
und 16 01 14 fallen
Menge: 15 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160121 * (D15)
Tipologia di rifiuto: componenti pericolosi diversi
da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11,
16 01 13 e 16 01 14
Quantitá: 15 t/anno
Abfallkodex: 160122 (R3-R4-R5R12-R13)
Abfallart: Bauteile a.n.g.
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160122 (R3-R4-R5R12-R13)
Tipologia di rifiuto: componenti non specificati altrimenti
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 160122 (D15)
Abfallart: Bauteile a.n.g.
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160122 (D15)
Tipologia di rifiuto: componenti non specificati
altrimenti
Quantitá: 10 t/anno
Abfallkodex: 160211 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 20 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160211 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso,
contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF
Quantitá: 20 t/anno
Abfallkodex: 160214 (D15)
Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160214 (D15)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13
Quantitá: 10 t/anno
Abfallkodex: 160214 (R4-R12-R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen
Menge: 400 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160214 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13
Quantitá: 400 t/anno
Abfallkodex: 160216 (R4-R12-R13)
Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16
02 15 fallen
Menge: 80 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160216 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla
voce 16 02 15
Quantitá: 80 t/anno
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
58
Abfallkodex: 160505 (R4-R13-R12)
Abfallart: Gase in Druckbehältern mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 05 04 fallen
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160505 (R4-R13-R12)
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione,
diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
Quantitá: 10 t/anno
Abfallkodex: 160601 * (R13)
Abfallart: Bleibatterien
Menge: 250 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160601 * (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Quantitá: 250 t/anno
Abfallkodex: 160801 (R13)
Abfallart: Gebrauchte Katalysatoren, die Gold,
Silber,Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium
oder Platin enthalten (außer 16 08 07)
Menge: 3 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160801 (R13)
Tipologia di rifiuto: catalizzatori esauriti contenenti
oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino
(tranne 16 08 07)
Quantitá: 3 t/anno
Abfallkodex: 161001 * (D15)
Abfallart: wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 150 t/Jahr
Codice di rifiuto: 161001 * (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di scarto,
contenenti sostanze pericolose
Quantitá: 150 t/anno
Abfallkodex: 161002 (D15)
Abfallart: wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 10 01 fallen
Menge: 150 t/Jahr
Codice di rifiuto: 161002 (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di scarto,
diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
Quantitá: 150 t/anno
Abfallkodex: 170101
Abfallart: Beton
Menge: 1000 t/Jahr
(R5-R12-R13)
Codice di rifiuto: 170101 (R5-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: cemento
Quantitá: 1000 t/anno
Abfallkodex: 170102
Abfallart: Ziegel
Menge: 20 t/Jahr
(R13)
Codice di rifiuto: 170102 (R13)
Tipologia di rifiuto: mattoni
Quantitá: 20 t/anno
Abfallkodex: 170103 (R13)
Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik
Menge: 20 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170103 (R13)
Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramiche
Quantitá: 20 t/anno
Abfallkodex: 170107 (R5-R12-R13)
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen
und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 01 06 fallen
Menge: 40000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170107 (R5-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106
Quantitá: 40000 t/anno
Abfallkodex: 170201
Abfallart: Holz
Menge: 2000 t/Jahr
(R3-R12-R13)
Codice di rifiuto: 170201
Tipologia di rifiuto: legno
Quantitá: 2000 t/anno
(R3-R12-R13)
Abfallkodex: 170201
Abfallart: Holz
Menge: 50 t/Jahr
(D15)
Codice di rifiuto: 170201
Tipologia di rifiuto: legno
Quantitá: 50 t/anno
(D15)
Abfallkodex: 170202
Abfallart: Glas
Menge: 500 t/Jahr
(R12-R13)
Codice di rifiuto: 170202
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantitá: 500 t/anno
(R12-R13)
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
59
Abfallkodex: 170203
Abfallart: Kunststoff
Menge: 50 t/Jahr
(D13-D14-D15)
Codice di rifiuto: 170203 (D13-D14-D15)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 170203
Abfallart: Kunststoff
Menge: 100 t/Jahr
(R3-R12-R13)
Codice di rifiuto: 170203 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantitá: 100 t/anno
Abfallkodex: 170204 * (D15)
Abfallart: Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche
Stoffe verunreinigt sind
Menge: 150 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170204 * (D15)
Tipologia di rifiuto: vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
Quantitá: 150 t/anno
Abfallkodex: 170302 (R13)
Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
Menge: 350 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170302 (R13)
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 17 03 01
Quantitá: 350 t/anno
Abfallkodex: 170401 (R4-R12-R13)
Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing
Menge: 300 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170401 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone
Quantitá: 300 t/anno
Abfallkodex: 170402
Abfallart: Aluminium
Menge: 300 t/Jahr
(R4-R12-R13)
Codice di rifiuto: 170402 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: alluminio
Quantitá: 300 t/anno
Abfallkodex: 170403
Abfallart: Blei
Menge: 20 t/Jahr
(R12-R13)
Codice di rifiuto: 170403 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: piombo
Quantitá: 20 t/anno
Abfallkodex: 170404
Abfallart: Zink
Menge: 10 t/Jahr
(R12-R13)
Codice di rifiuto: 170404
Tipologia di rifiuto: zinco
Quantitá: 10 t/anno
(R12-R13)
Abfallkodex: 170405 (R4-R12-R13)
Abfallart: Eisen und Stahl
Menge: 30000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170405 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio
Quantitá: 30000 t/anno
Abfallkodex: 170407 (R4-R12-R13)
Abfallart: gemischte Metalle
Menge: 500 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170407 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: metalli misti
Quantitá: 500 t/anno
Abfallkodex: 170411 (R4-R12-R13)
Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 04 10 fallen
Menge: 250 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170411 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla
voce 17 04 10
Quantitá: 250 t/anno
Abfallkodex: 170504 (D15)
Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170504 (D15)
Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle
di cui alla voce 17 05 03
Quantitá: 100 t/anno
Abfallkodex: 170604 (D15)
Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170604 (D15)
Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da
quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
Quantitá: 50 t/anno
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
60
Abfallkodex: 170802 (R13)
Abfallart: baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
Menge: 25 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170802 (R13)
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a
base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17
08 01
Quantitá: 25 t/anno
Abfallkodex: 170903 * (D15)
Abfallart: sonstige Bau- und Abbruchabfälle
(einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche
Stoffe enthalten
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170903 * (D15)
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
Quantitá: 100 t/anno
Abfallkodex: 170904 (D13-D14-D15)
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09
02 und 17 09 03 fallen
Menge: 4500 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170904 (D13-D14-D15)
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Quantitá: 4500 t/anno
Abfallkodex: 170904 (R3-R4-R5-R12-R13)
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09
02 und 17 09 03 fallen
Menge: 3000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170904 (R3-R4-R5-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Quantitá: 3000 t/anno
Abfallkodex: 191001 (R4-R12-R13)
Abfallart: Eisen und Stahlabfälle
Menge: 1000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191001 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti di ferro e acciaio
Quantitá: 1000 t/anno
Abfallkodex: 191002 (R4-R12-R13)
Abfallart: NE-Metall-Abfälle
Menge: 200 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191002 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi
Quantitá: 200 t/anno
Abfallkodex: 191201 (R3-R12-R13)
Abfallart: Papier und Pappe
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191201 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantitá: 100 t/anno
Abfallkodex: 191202 (R4-R12-R13)
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 3000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191202 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantitá: 3000 t/anno
Abfallkodex: 191203 (R4-R12-R13)
Abfallart: Nichteisenmetalle
Menge: 1000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191203 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
Quantitá: 1000 t/anno
Abfallkodex: 191204 (R12-R13)
Abfallart: Kunststoff und Gummi
Menge: 80 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191204 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: plastica e gomma
Quantitá: 80 t/anno
Abfallkodex: 191204 (D13-D14-D15)
Abfallart: Kunststoff und Gummi
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191204 (D13-D14-D15)
Tipologia di rifiuto: plastica e gomma
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 191205
Abfallart: Glas
Menge: 20 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191205
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantitá: 20 t/anno
(R12-R13)
(R12-R13)
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
61
Abfallkodex: 191207 (R3-R12-R13)
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
unter 19 12 06 fällt
Menge: 300 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191207 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui
alla voce 19 12 06
Quantitá: 300 t/anno
Abfallkodex: 191209 (R12-R13)
Abfallart: mineralien (z.B. Sand, Steine)
Menge: 1000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191209 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: minerali (ad esempio sabbia,
rocce)
Quantitá: 1000 t/anno
Abfallkodex: 191212 (R3-R4-R5-R12-R13)
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter
19 12 11 fallen
Menge: 600 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191212 (R3-R4-R5-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali
misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Quantitá: 600 t/anno
Abfallkodex: 191212 (D15-D13-D14)
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die
unter 19 12 11 fallen
Menge: 1000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191212 (D15-D13-D14)
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali
misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Quantitá: 1000 t/anno
Abfallkodex: 200101 (R12-R13)
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200101 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantitá: 100 t/anno
Abfallkodex: 200102
Abfallart: Glas
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200102
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantitá: 10 t/anno
(R12-R13)
(R12-R13)
Abfallkodex: 200121 * (D15)
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200121 * (D15)
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Quantitá: 5 t/anno
Abfallkodex: 200123 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200123 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso
contenenti clorofluorocarburi
Quantitá: 10 t/anno
Abfallkodex: 200138 (R3-R12-R13)
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
unter 20 01 37 fällt
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200138 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui
alla voce 20 01 37
Quantitá: 100 t/anno
Abfallkodex: 200139 (R12-R13)
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200139 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantitá: 10 t/anno
Abfallkodex: 200139 (D13-D14-D15)
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200139 (D13-D14-D15)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantitá: 10 t/anno
Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle
Menge: 4000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200140 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: metallo
Quantitá: 4000 t/anno
(R4-R12-R13)
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Abfallkodex: 200201 (R13)
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Menge: 300 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200201 (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Quantitá: 300 t/anno
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 200 t/Jahr
(D15-D13-D14)
Codice di rifiuto: 200307 (D15-D13-D14)
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantitá: 200 t/anno
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 50 t/Jahr
(R3-R4-R5-R12-R13)
Codice di rifiuto: 200307 (R3-R4-R5-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantitá: 50 t/anno
62
Ort der Anlage:
Branzoll, Reichsstraße 2 -39051 Branzoll
Sede impianto:
Bronzolo, Via Nazionale 2 -39051 Bronzolo
1.
Die Abfälle müssen in der Anlage gemäß Angaben der in der Anlage befindlichen Planunterlage zum Antrag vom 12.03.2013, (…)
welche integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung ist, gelagert werden.
1.
I rifiuti devono essere depositati nell’impianto
come indicato nella planimetria allegata alla
domanda del 12.03.2013 (omissis), che fa
parte integrante della presente autorizzazione.
2.
Die Fließdiagramme der verschiedenen Abfälle und die ermächtigten Verfahren müssen
jene sein, welche im technischen Bericht zum
Antrag vom 21.05.2013 angeführt und integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung
sind.
2.
I diagrammi di flusso dei vari rifiuti e le operazioni consentite devono essere quelle indicate nella relazione tecnica allegata alla domanda del 21.05.2013, che fa parte integrante della presente autorizzazione.
Maschinen und Gerätschaften der Anlage:

Presse-Schere zu 900 Ton. Modell C&G

n. 5 Hydrauliklader mit Kran Modell Liebherr

Kabelschäler Modell Maxi 100

n. 2 Hebebühnen

Radlader Modell Hitachi

n.1 Bagger Modell Hitachi FH 200

n.1 Bagger Modell Hitachi FH 300

n.1 Bagger Modell Hitachi FH 240

n.1 Bagger Modell Caterpillar 330

Großewaage

n. 2 kleine Waagen

fixe Schere Modell Parfer
Mezzi ed attrezzature in dotazione all’impianto:

pressa-cesoia da 900 tonn. modello C&G

n. 5 caricatori idraulici con polipo mod.
Liebherr-Solmec

pelacavi mod. Maxi 100

n. 2 carrelli elevatori

pala gommata mod.Hitachi

n.1 escavatore mod.Hitachi FH 200

n.1 escavatore mod.Hitachi FH 300

n.1 escavatore mod.Hitachi FH 240

n.1 escavatore mod.Caterpillar 330

pesa grande a tappeto

n. 2 pese piccole

cesoia fissa mod.Parfer
3.
Die gemäß Art. 6 des D.LH. 06.03.1989, Nr.
4 geltenden Grenzwerte für externe Kärmbelästigung müssen von den Anlagen auf jeden
Fall eingehalten werden.
3.
Gli impianti installati dovranno rispettare i
valori limiti di legge previsti, di cui all’art. 6 del
D.P.G.P. 06.03.1989, n. 4, per quanto concerne l’inquinamento acustico esterno.
4.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die
Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für
die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1.
des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
4.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità
tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione
nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
63
5.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art
und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
5.
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area
di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
6.
Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu
erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an
Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die
Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
6.
Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a
terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve
accertare che i ricevitori siano muniti delle
autorizzazioni Secondo le normative vigenti.
7.
Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April
des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck
für die Erklärung im Umweltbereich gemäß
Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994
einzureichen.
7.
Presso la sede del richiedente deve essere
tenuto un apposito registro di carico e scarico
in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro
deve essere conservato per almeno cinque
anni dall'ultima registrazione.
8.
Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il
30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems
für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die
Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser Ermächtigung anzuwenden.
9.
Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere
applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione.
8.
9.
10. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307 vom
18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder
Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher
Art, die von außerhalb des Landes kommen,
auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind
Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/
2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der
„Grünen Abfalliste“ laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2006.
10. Si fa osservare che con Delibera della Giunta
provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato
vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi
con altre Regioni o Province, il conferimento
e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere
provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano.
Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i
rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all’Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell”Elenco
verde” di cui all’allegato III del regolamento
(CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 14 giugno 2006.
11. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen
Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich
befunden wird oder ein Verstoß gegen die
11. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la
pericolosità o dannosità dell'attività esercitata
o nei casi di accertata violazione di legge o
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einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält,
wird die Ermächtigung widerrufen.
delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato
le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr.
061 vom 16/01/2013.
Il presente decreto sostituisce il decreto n. 061
del 16/01/2013.
DER AMTSDIREKTOR
Dr. Giulio Angelucci
IL DIRETTORE D’UFFICIO
Dott. Giulio Angelucci
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65
84790
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 7 giugno 2013, n. 53
Nomina Ispettore Distrettuale dei Corpi V.V.F. volontari dell'Unione Distrettuale di Pozza di Fassa
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
-
vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, concernente: "Ordinamento del Servizio Antincendi
e delega delle funzioni alle Provincie di Trento e Bolzano", che prevede all'art. 1, comma 5, quali organismi componenti il Servizio Antincendi, le Unioni provinciali, distrettuali o comprensoriali dei Corpi dei VV.F. volontari;
-
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3399 del 30 marzo 1990, con la quale è stato approvato in attuazione della Legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, lo statuto tipo delle Unioni distrettuali.
Attualmente le Unioni distrettuali, con riferimento al rispettivo centro, sono le seguenti: Cavalese, Pozza
di Fassa, Fiera di Primiero, Borgo Valsugana, Pergine Valsugana, Trento, Mezzolombardo, Cles, Fondo,
Malè, Tione di Trento, Riva del Garda e Vallagarina;
-
vista la deliberazione n. 2312 di data 8 marzo 1991, con la quale la Giunta provinciale ha approvato
gli statuti delle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari del Trentino;
-
accertato come l’art. 7 dello Statuto tipo delle Unioni distrettuali preveda che, a capo di ognuna di
esse sia preposto un Ispettore, nominato dal Presidente della Giunta Provinciale, su designazione
unanime dell'Assemblea Distrettuale, sentito il parere del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile;
-
visto il verbale dell’assemblea generale dell’Unione distrettuale di Pozza di Fassa, tenutasi il giorno
6 maggio 2013, nell’ambito della quale, in attuazione dell’art. 7 dello Statuto tipo citato, si è provveduto alla nomina del signor Pederiva Giancarlo, quale Ispettore distrettuale;
-
visto in proposito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile, espresso in data 23 maggio 2013;
-
accertato il possesso, da parte del sig. Pederiva Giancarlo, dei requisiti previsti dallo statuto tipo
dell’Unione Distrettuale di cui sopra per la nomina ad Ispettore distrettuale;
-
vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17;
-
vista la legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e s.m.;
decreta
1.
E’ nominato, in attuazione di quanto disposto all’art. 7, comma 1 dello Statuto delle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 3399 del 30 marzo
1990, il sig. Pederiva Giancarlo, nato a Cavalese l’1 febbraio 1964, quale Ispettore distrettuale dei
Corpi VV.F. volontari del distretto di Pozza di Fassa.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
66
2.
La scadenza della presente nomina avviene al compimento dei cinque anni di mandato con riferimento alla data di designazione, secondo quanto stabilito all’art. 7, comma 3, dello Statuto
dell’Unione anzicitata, in assenza di eventuali dimissioni o fatti invalidanti la nomina disposta con il
presente provvedimento.
3.
All’Ispettore nominato con il presente decreto spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio
delle proprie funzioni, con onere a carico del bilancio della relativa Unione distrettuale.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trento, 7 giugno 2013
IL VICEPRESIDENTE F.F.
Alberto Pacher
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84823
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 11 giugno 2013, n. 7-109/Leg.
Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento nel solo ambito provinciale dei servizi
di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale,
ai sensi dell'art. 17-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
-
visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
-
considerato che l’articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo consente alle regioni di disciplinare specifici regimi di autorizzazione nei confronti dei soggetti che intendano svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale solamente in ambito regionale;
-
vista la legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 (legge provinciale sul lavoro);
-
visto in particolare l’articolo 17-ter della citata legge provinciale che prevede che l’autorizzazione allo
svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale è rilasciata dalla Provincia sulla base di requisiti giuridici e finanziari stabiliti con
regolamento, sentita la Commissione provinciale per l’impiego;
-
constatato che ai sensi del medesimo art. 17-ter citato, nel regolamento devono essere stabilite le
modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e del suo rinnovo, i criteri per la verifica
dei requisiti richiesti e per l’adozione della revoca dell’autorizzazione;
-
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 967 di data 25 maggio 2013 con la quale è stato
approvato il “Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento nel solo ambito provinciale
dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell’ articolo 17-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19”
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
(Oggetto)
In attuazione dell’articolo 17-ter della legge provinciale 19 del 1983, questo regolamento definisce i requisiti e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento, nel solo territorio provinciale,
dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, così come definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 276 del 2003 (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro), nonché le modalità di iscrizione all’apposito albo provinciale dei soggetti autorizzati.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
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Art. 2
(Requisiti per l’autorizzazione)
1. Possono richiedere l’autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione
del personale e supporto alla ricollocazione professionale le società di capitale, o cooperative o consorzi
di cooperativa, italiane o di altro Stato dell’Unione Europea.
2. Per lo svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale è ammessa la forma della società di persone.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono avere almeno una sede operativa in Provincia di Trento.
4. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla preventiva verifica dei requisiti giuridici e finanziari,
nonché dei requisiti relativi alle competenze professionali, alle attrezzature e ai locali che devono essere
posseduti da ciascuna sede operativa, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in
quanto compatibile.
5. Tutti i soggetti autorizzati debbono inoltre rispettare le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 del
decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modifiche e integrazioni.
6. Per l’autorizzazione di Università o fondazioni universitarie, Istituzioni del Servizio educativo provinciale, Comuni, Comunità territoriali e Camera di Commercio si applica l’articolo 6 del decreto legislativo 276
del 2003.
Art. 3
(Procedura di autorizzazione allo svolgimento nel territorio provinciale di servizi di intermediazione)
1. La domanda di autorizzazione va presentata alla struttura competente in materia di lavoro, di seguito
struttura competente, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Con determinazione del dirigente della struttura competente è definito il modello di domanda.
3.L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. La validità dell’autorizzazione è a tempo indeterminato, fatta salva la permanenza dei requisiti richiesti.
5. E’ facoltà della Provincia effettuare controlli periodici sull’andamento dell’attività autorizzata e sulla
permanenza dei requisiti dichiarati all’atto della domanda.
6. Prima dell’inizio dell’attività il responsabile deve garantire l’avvenuta interconnessione con la borsa
continua nazionale del lavoro e assumere l’impegno a fornire alla Provincia ogni informazione richiesta,
utile al buon funzionamento del mercato del lavoro.
7. I soggetti autorizzati comunicano alla struttura competente, entro trenta giorni dall’evento, ogni variazione organizzativa relativa a spostamenti di sede, apertura di filiali, cessazione di attività o variazioni
dell’organico e ogni altra variazione che incida sui requisiti.
Art. 4
(Revoca dell’autorizzazione)
1. Qualora si verifichino casi di non conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, il Dirigente
della struttura competente procede alla notifica delle irregolarità riscontrate, assegnando un termine non
inferiore a trenta giorni per il ripristino delle condizioni di autorizzazione, prorogabile fino a sessanta
giorni per motivi straordinari. Qualora il soggetto non provveda alla messa in regola entro detto termine,
l’autorizzazione viene revocata. La revoca dell’autorizzazione è comunicata al Ministero del lavoro per la
cancellazione del soggetto dall’apposita sezione dell’albo nazionale delle agenzie per il lavoro.
2. L’autorizzazione può parimenti essere revocata in caso di tre recidive riscontrate in due anni.
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3. La revoca dell’autorizzazione comporta la conseguente cancellazione dalla corrispondente sezione
dall’albo provinciale, salvo che risultino mantenuti i requisiti per l’esercizio di altre attività per le quali era
stata contestualmente effettuata l’iscrizione all’albo provinciale.
Art. 5
(Albo delle autorizzazioni allo svolgimento nel territorio provinciale di servizi di intermediazione)
1. E’ istituito l’albo dei soggetti che, ai sensi dell’articolo 17-ter della legge provinciale 19 del 1983, sono
autorizzati all’esercizio, nel solo territorio provinciale, dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione
del personale e supporto alla ricollocazione professionale.
2. Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, la struttura competente provvede all’iscrizione nell’apposita sezione dell’albo provinciale.
3. L’albo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni:
A) Agenzie di intermediazione
B) Agenzie di ricerca e selezione del personale
C) Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale
4. L’iscrizione alla sezione A dell’albo provinciale comporta automaticamente l’iscrizione del soggetto
alle sezioni B e C del predetto albo.
5. La struttura competente provvede alla tenuta dell’albo dei soggetti autorizzati e rilascia, a richiesta, il
certificato di iscrizione all’elenco.
6. L’iscrizione all’albo provinciale è comunicata al Ministero del lavoro per l’iscrizione del soggetto
nell’apposita sezione dell’albo nazionale delle agenzie del lavoro.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. L’autorizzazione non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E’ vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare anche a titolo non
oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell’attività oggetto di autorizzazione, o concessione dell’autorizzazione ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d’azienda, di ramo d’azienda, o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, la revoca dell’autorizzazione e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale è individuata la documentazione da allegare alla domanda
di autorizzazione e i contenuti delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti indicati
all’articolo 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Trento, 11.06.2013
IL VICEPRESIDENTE F.F.
ALBERTO PACHER
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NOTE ESPLICATIVE
Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e
sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da
parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.
Note alle premesse
-
L’articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n.
301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:
“Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”
-
L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n.
301, serie generale), dispone:
“Art. 54
Alla Giunta provinciale spetta:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà
regolamentare delle province;
3)
l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in
base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare
spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano,
nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico
e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al
consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”
Note all’articolo 1
L’articolo 17-ter della legge provinciale sul lavoro – e cioè della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 - dispone:
“Art. 17ter
Autorizzazione allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale,
di supporto alla ricollocazione professionale
1. L'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di attività di sostegno alla ricollocazione professionale, da svolgere limitatamente al territorio della provincia, è rilasciata
dalla Provincia sulla base di requisiti giuridici e finanziari stabiliti con il regolamento previsto dal comma 4. In ogni
caso è richiesta l'interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro.
2. L'autorizzazione è revocata se vengono meno i requisiti richiesti e non è rilasciata alla Provincia ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
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3. Del rilascio di ciascuna autorizzazione è data comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Con regolamento, sentita la commissione provinciale per l'impiego, sono stabilite le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione e del suo rinnovo, i criteri per la verifica dei requisiti richiesti e per l'adozione
della revoca dell'autorizzazione.”
-
L’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone:
“Art. 2
Definizioni
1.
a)
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
«contratto di somministrazione di lavoro»: il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
a-bis) «missione»: il periodo durante il quale, nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore
dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso;
a-ter) «condizioni di base di lavoro e d'occupazione»: il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto
da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative:
1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i
giorni festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché la protezione di
bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non
discriminazione;
b)
«intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento
lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula
dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento
professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c)
«ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire
una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione
delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della
rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e
del potenziale dei candidati;
«supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro
di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione
finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;
d)
e)
«autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);
f)
«accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato,
l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse
pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g)
«borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con
gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
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h)
«enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e
offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi
di riferimento;
i)
«libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni
del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in
cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale
e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;
j)
«lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
k)
«lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.
381;
l)
«divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di
conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative”.
Note all’articolo 2
L’articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone:
“Art. 5
Requisiti giuridici e finanziari
1.
a)
I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative,
italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa
anche la forma della società di persone;
b)
la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
c)
la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili
per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d)
in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:
assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o
per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure
di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,
o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e)
nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
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f)
l’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all’ articolo 15, attraverso il raccordo con
uno o più nodi regionali, nonché l’invio all’autorità concedente, pena la revoca dell’autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore
di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;
g)
il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati
nell'ambito da essi stessi indicato.
2.
a)
Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra
capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore
a quattro regioni;
a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla
prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la
presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e
successive modificazioni;
l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale
prevalente, anche se non esclusivo.
b)
c)
d)
e)
f)
3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra
capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b)
a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla
prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c)
la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d)
nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la
presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore
a quattro regioni;
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c)
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l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale
prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è
richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non
esclusivo.”
-
L’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone:
“Art. 6
Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad
almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
b)
le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
c)
i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
d)
le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
e)
i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di
alternanza, la tutela della disabilità;
f)
i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico,
con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente.
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita
fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale
dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono è subordinata
alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio
alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei
fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale
clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una
apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000,
nonché la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di
intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
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-
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L’articolo 9 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone:
“Art. 9
Comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque
forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o
accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito
riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o
in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi
compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le
agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o
mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile è conoscibile in modo agevole”.
-
L’articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone:
“Art. 10
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare
qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine
etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell'attività lavorativa. E' altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di
fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione”.
-
L’articolo 11 del decreto legislativo 11 settembre 2003, n. 276 dispone:
“Art. 11
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati”.
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84915
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 13 giugno 2013, n. 55
Esecutività dei nuovi rilievi topografici del comune catastale di Fai, nel Distretto tavolare e catastale di Mezzolombardo, ai fini della formazione del nuovo catasto geometrico numerico. (Art. 6
della L.R. 8 marzo 1990, n. 6)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 4 della L.R. 19 dicembre 1980, n. 12, che prevede l’effettuazione nel territorio regionale
del nuovo rilievo topografico al fine di realizzare il nuovo catasto geometrico numerico;
Vista la L.R. 8 marzo 1990, n. 6, “Norme di coordinamento fra catasto fondiario e libro fondiario in
applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 12”.
Constatata l’avvenuta verifica, per quanto riguarda il comune catastale di Fai, della compatibilità delle risultanze del nuovo rilievo con le iscrizioni delle singole partite del libro maestro ai sensi dell’art. 3
della L.R. 8 marzo 1990, n. 6;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 60 di data 10 luglio 2012, concernente la pubblicazione degli elaborati dei nuovi rilievi topografici del comune catastale di Fai ed il relativo editto, secondo
quanto disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 della L.R. 8 marzo 1990, n. 6;
Constatata inoltre l’avvenuta comunicazione, ai singoli proprietari tavolari da parte dell’Ufficio del Libro fondiario competente, della conclusione dei lavori del rilevamento topografico;
Accertato che i ricorsi amministrativi presentati ai sensi dell’art. 5 della L.R. 8 marzo 1990, n. 6 sono
stati definiti dall’Ufficio del Catasto competente;
Vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 con la quale sono state delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari; con la medesima legge, inoltre, sono state attribuite alla Provincia autonoma di Trento le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano.
decreta
-
in conformità a quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 8 marzo 1990, n. 6 è disposta l’esecutività - ai
fini previsti dall’art. 1 della L.R. 8/90 sopra citata - dei nuovi rilievi topografici del comune catastale di
Fai nel distretto tavolare e catastale di Mezzolombardo.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trento, 13. giugno 2013
IL VICEPRESIDENTE F.F.
ALBERTO PACHER
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84914
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 13 giugno 2013, n. 8-110/Leg.
Regolamento recante "Modificazioni del D.P.G.P. 14 aprile 1977, n. 9- 96/Legisl. Legge regionale
16 aprile 1968, n. 3. Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione ed abrogazione del
D.P.G.R. 14 novembre 1968, n. 4/Legisl." Aggiornamento tariffe del Laboratorio tecnologico impianti a fune.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
-
visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto
Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;
-
visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo
il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
-
vista la Legge regionale 16 aprile 1968, n. 3 “Istituzione del Laboratorio tecnologico impianti a fune”;
-
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1055 di data 30 maggio 2013 con la quale la Giunta
provinciale ha approvato il Regolamento recante "Modificazioni del D.P.G.P. 14 aprile 1977, n. 996/Legisl. Legge regionale 16 aprile 1968, n. 3. Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione
ed abrogazione del D.P.G.R. 14 novembre 1968, n. 4/Legisl."
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Sostituzione delle tabelle
1.
Le tabelle A, B, C, D, E, F, G sono sostituite dalle seguenti:
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, COMMERCIO E PROMOZIONE
SERVIZIO IMPIANTI A FUNE
78
LABORATORIO TECNOLOGICO IMPIANTI A FUNE
LA.T.I.F.
I-38121 RAVINA DI TRENTO - Via Provina, 24
Telefono +39. 0461. 495129
Telefax +39. 0461. 493882
C.F. e P.IVA 00337460224
E-mail: [email protected]
www.latif.it
TARIFFE 2013 PER PROVE LA.T.I.F.
TABELLA A) TARIFFE GENERALIABELLA A) TARIFFE GENERAL
Voce
A1
Descrizione
Quota fissa per ogni rapporto di prova o copia
Tariffa (euro)
61,00
A2
A2.1
A2.2
A2.3
Prestazioni del personale per:
- prove fuori sede (tempo prove e trasferimento, escluso le estensimetriche)
- lavorazioni e predisposizione di pezzi speciali per le prove
- prove non contemplate nel presente tariffario
- Funzionario tecnico
- Coadiutore
A3
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A4
all’ora
all’ora
84,00
61,00
Spese di trasferta:
- costo automezzo a chilometro: come fissato dall’Amministrazione
Provinciale
- pedaggi autostradali e simili, parcheggi
- vitto: a piè di lista, nei limiti ammessi per il rimborso al personale della PAT
- pernottamento: a piè di lista, nei limiti ammessi per il rimborso al personale della
PAT
al costo
al costo
al costo
Spese per acquisto di beni specifici e per acquisizione di servizi esterni necessari alle
prove
al costo
al costo
Nota: ove una prova sia accreditata ACCREDIA, è opportuno verificare l’aggiornamento della normativa di riferimento sul sito
www.accredia.it , alla voce Banca dati/Laboratori di prova, nome LA.T.I.F.
Il ns. personale tecnico è comunque a disposizione per qualsiasi informazione in merito.
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TABELLA B) TARIFFE PER PROVE SU FUNI METALLICHE ED ELEMENTI MECCANICI VARI
Voce
B1
B2
Descrizione
Tariffa (euro)
Esecuzione di testa fusa
- per carichi fino a 1200 kN
- per carichi da 1200 kN a 3000 kN
- per carichi da 3000 a 6000 kN
- per carichi oltre 6000 kN
171,00
426,00
839,00
1.142,00
Determinazione del carico di rottura effettivo
(Prova Accreditata ACCREDIA)
- con macchina fino a 1200 kN
- con macchina da 10MN, fino a 3000 kN
- con macchina da 10MN,da 3000 a 6000 kN
- con macchina da 10MN, oltre 6000 kN
- misura del diametro, su macchina da 10MN
B3
Misura del modulo elastico
(Prova accreditata ACCREDIA)
B4
Preparazione e prove complete sui fili
- per ogni filo tondo
- per ogni filo sagomato
B5
Elaborazione dei dati (secondo D.M. 1175/1986)
B6
Prove parziali sui fili (trazione-torsione-piegamento)
- per ogni filo tondo
- per ogni filo sagomato
B7
Determinazione massa areica di zinco ( un trefolo + anima metallica)
B8
Utilizzo macchina da 1200 kN, per prove varie
( compreso personale )
B9
cad
Rilievo in continuo dimensionale/deformazione/altro (es.cone settino)
- per ogni punto di misura oltre al primo
122,00
815,00
11,00
14,00
171,00
9,00
10,00
350,00
all’ora
200,00
all’ora
414,00
Utilizzo macchina da 10 MN, per prove varie
( compreso personale )
B10
196,00
426,00
839,00
1.264,00
633,00
228,00
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TABELLA C) TARIFFE PER LE MISURE ESTENSIMETRICHE DELLE SOLLECITAZIONI
Voce
Descrizione
Tariffa (euro)
Prove estensimetriche
(Prova accreditata ACCREDIA)
C1
Prova statica o dinamica in laboratorio
1.094,00
C2
Prova fuori sede (comprensiva del costo del personale)
2.187,00
C3
Per ogni punto di misura statico
122,00
C4
Per ogni punto di misura dinamico
228,00
C5
Per ogni giorno fuori sede oltre i primi due, compreso il tempo di viaggio (frazionabile in mezza giornata)
1.009,00
Solo apparecchiatura ed elaborazione (escluso costo dei punti di misura e del
personale)
559,00
Elaborazione dati per prove supplementari (senza installazione nuovi punti di
misura)
costo
orario tab.A
C6
C7
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TABELLA D)
ALLE FUNI
TARIFFE PER LE PROVE SUI DISPOSITIVI DI COLLEGAMENTO DEI VEICOLI FUNIVIARI
Voce
D1
81
Descrizione
Prove complete su morsetto per impianto a collegamento permanente:
(controllo dimensionale - rilievo della caratteristica elastica della molla - misura
della forza di serraggio - prova di resistenza allo scorrimento – prova di strappamento dalla fune)
D2
Prove singole del punto D1
D3
Prove complete su morsa per impianti a collegamento temporaneo:
(controllo dimensionale - rilievo della caratteristica elastica delle molle - misura
della forza di serraggio con rilievo del diagramma - misura della forza necessaria per apertura/chiusura - prova di resistenza allo scorrimento – prova di
strappamento dalla fune)
Tariffa (euro)
2.187,00
498,00
2.916,00
D4
Prove singole del punto D3
NOTA
La prova di resistenza allo slittamento è accreditata ACCREDIA
D5
Collaudo di molla secondo le norme UNI (comprensivo di compressioni a
blocco, misura della perdita di carico, etc., escluso prova di fatica)
463,00
Rilievo della caratteristica elastica di una molla dopo la prima
171,00
D6
633,00
TABELLA E) TARIFFE PER LE PROVE DI DURATA A FATICA
Voce
E1
E2
E3
Descrizione
Tariffa (euro)
Prove di fatica su organi di veicoli funiviari
(Prova accreditata ACCREDIA)
4.500,00
Per prove su strutture varie:
Quota fissa (unica, per più elementi simili)
1.992,00
ogni 100.000 cicli
NOTA: per esigenze particolari possono essere determinate tariffe specifiche
111,00
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TABELLA F) TARIFFE PER ESAMI MAGNETOINDUTTIVI SU FUNI
Voce
Descrizione
Tariffa (euro)
F1
Misura dell’induzione magnetica del detector
341,00
F2
F2.1
Esame su fune test secondo UNI EN 12927-8
Per ciascun acquisitore/registratore oltre al primo
460,00
100,00
F3
Esame su fune, in sede
244,00
F4
Esame su fune, fuori sede
600,00
TABELLA G) TARIFFE PER PER LE PRESTAZIONI DEL CENTRO D’ESAME
Voce
G1
G2
Descrizione
Tariffa (euro)
LIVELLO 1
- Corso di 3 gg continuativi, per complessive 24 ore comprensivo di materiale
didattico, materiale di consumo, attestato di fine corso
- esame
1.215,00
608,00
LIVELLO 2
- Corso di 5 gg continuativi, per complessive 40 ore comprensivo di materiale
didattico, materiale di consumo, attestato di fine corso
- esame
1.459,00
730,00
Note sull’applicazione delle tariffe
-
Alle tariffe va applicata l’IVA in vigore;
le tariffe relative a prove eseguite in sede non comportano applicazione di tariffe orarie del personale, salvo
per prove non contemplate nel presente tariffario e/o per la preparazione di pezzi speciali o provette;
per prove eseguite fuori sede:
la tariffa oraria è applicata per i tempi di trasferimento e di attività sul posto (escluso pausa pranzo);
il costo della prova indicato in tabella comprende costi di strumentazione, elaborazione dati e redazione
del rapporto di prova;
per le prove estensimetriche, la tariffa C2 comprende personale e strumentazione per n. 2 giorni;
per l’esame magnetoinduttivo fuori sede, la tariffa F5 comprende personale e strumentazione;
vengono caricati i costi di automezzo, vitto, alloggio, pedaggi, parcheggi (documentazione presso il
LA.T.I.F.).
Quando si rende necessaria la realizzazione di specifiche attrezzature, adattamenti delle modalità di prova, attività
accessorie che deviano dalle procedure standard, vengono contabilizzati a parte i relativi costi in termini di tempi e
materiali,.
Per particolari attività di prova, non riconducibili a quelle indicate, possono essere formulati specifici preventivi.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
83
Nota relativa all’accreditamento ACCREDIA del LATIF
ACCREDIA è l’ente unico nazionale di accreditamento, nato dall’accorpamento di SINAL e SINCERT. Valuta la
competenza tecnica e la capacità professionale degli operatori del Laboratorio, ai fini di assicurare la qualità del
servizio reso, sia in termini di accuratezza delle misure fornite, che della correttezza del rapporto con il cliente.
L’accreditamento attesta il livello di qualità del lavoro di un organismo o laboratorio di prova ed è pertanto garanzia,
per il cliente, di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza. ACCREDIA partecipa all’accordo di mutuo
riconoscimento (MLA), gestito da IAF e ILAC, per cui i rapporti di prova emessi con logo ACCREDIA, quindi in regime di accreditamento, sono riconosciuti ed accettati a livello internazionale.
Convenzione LATIF-ACCREDIA è disponibile per consultazione, presso la nostra sede.
Per maggiori informazioni, vedi il sito www.accredia.it
Si precisa che l’effettuazione di prove accreditate ACCREDIA sull’oggetto di prova non implica l’approvazione del
prodotto da parte del Laboratorio o dell’Organismo di accreditamento, o responsabilità in carico al ACCREDIA
stesso sui risultati o sui giudizi eventualmente espressi dal Laboratorio.
Il Laboratorio è l’unico soggetto responsabile nei confronti di terzi per l’attività svolta.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Trento, 13.06.2013
IL VICEPRESIDENTE F.F.
ALBERTO PACHER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
84
NOTE ESPLICATIVE
Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e
sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da
parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.
Note alle premesse
-
L’articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972,
n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:
“Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”
-
L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972,
n. 301, serie generale), dispone:
“Art. 54
1)
Alla Giunta provinciale spetta:
la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2)
la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà
regolamentare delle province;
3)
l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4)
l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5)
la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi
in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di
funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine
pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6)
le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7)
l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al
consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
85
84923
Kollektivabkommen und -verträge - 1 Teil - Jahr 2013
Accordi e contratti collettivi - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
AGENTUR FÜR DIE KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN - BZ
vom 13. Juni 2013
AGENZIA PER LE CONTRATTAZIONI COLLETTIVE
- BZ
del 13 giugno 2013
Landeskollektivvertrag für das Lehrpersonal
und die Erzieher/Erzieherinnen der Grund-,
Mittel- und Oberschulen Südtirols für das Jahr
2009
Contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole elementari
e secondarie di primo e secondo grado della
Provincia di Bolzano per l’anno 2009
unterzeichnet am 13.06.2013 aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 25.3.2013,
Nr. 490
sottoscritto in data 13.06.2013 in base della deliberazione della Giunta Provinciale del 25.3.2013,
nr. 490
Die Vertragsparteien nehmen Folgendes zur
Kenntnis:
Mit Landesgesetz vom 23. Dezember 2010, Nr.
15, Artikel 13 wurden Bestimmungen zur Eindämmung der Ausgaben erlassen, die auch den
öffentlichen Dienst betreffen.
Unter Berücksichtung der daraus entstandenen
Rechtslage kommen die Vertragsparteien überein, anstelle des für das wirtschaftliche Biennium
2009-2010 fälligen Kollektiwertrages einen Übergangsvertrag für das Jahr 2009 abzuschließen.
Le parti negoziali prendono atto che con legge
provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, articolo 13
sono state adottate misure finalizzate anche al
contenimento della spesa nell'impiego pubblico.
Artikel 1
Anwendungsbereich
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.
Dieser Landeskollektivvertrag (LKV) gilt für
das Lehrpersonal, einschließlich des Lehrpersonals mit Diplom an Oberschulen und
der Erzieher/innen, mit unbefristetem und befristetem Vertrag gemäß Artikel 1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 24. Juli 1996,
Nr. 434.
In considerazione della situazione di diritto determinatasi di conseguenza, le parti negoziali
convengono nel sottoscrivere un accordo transitorio per l’anno 2009 invece del contratto collettivo
per il biennio economico 2009/2010.
1.
Artikel 2
Inhalt und Vertragszeitraum
1.
Der vorliegende Vertrag gilt für den Zeitraum
vom 1. Jänner 2009 bis zum 31. Dezember
2009 und regelt den Ausgleich zwischen den
Gehaltserhöhungen gemäß gesamtstaatlichem Kollektivvertrag (GSKV) und den Erhöhungen für das Landespersonal im selben
Zeitraum. Die wirtschaftlichen Auswirkungen
laufen ab dem jeweiligen Fristbeginn, der in
den einzelnen Vertragsbestimmungen angegeben ist.
Il presente contratto collettivo provinciale
(CCP) si applica al personale docente, incluso il personale diplomato delle scuole secondarie di secondo grado, ed educativo, con
conratto a tempo indeterminato e determinato di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
24 luglio 1996, n. 434.
Articolo 2
Oggetto e durata del contratto
1.
Il presente contratto concerne il periodo decorrente dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009 e disciplina il conguaglio tra gli
aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e gli aumenti previsti per i dipendenti provinciali nel
corrispondente periodo. Gli effetti economici
decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Artikel 3
Landeszulage
1.
Ab Inkrafttreten dieses Vertrages erhält Artikel 17 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols vom 23. April 2003 erhält
folgende Fassung:
1.
2.
3.
4.
„Art. 17
Landeszulage
Für die von den geltenden Landeskollektivverträgen sowie für die von den Landesbestimmungen vorgesehenen Mehrleistungen, welche auf eine Verbesserung der Leistung und der Qualität des
gesamten Schulsystems des Landes abzielen, wird den in Artikel 1 genannten
Lehrpersonen die in den Anlagen zu
diesem Vertrag angegebene monatliche
Landeszulage mit den in den jeweiligen
Tabellen vorgesehenen Fälligkeiten ausbezahlt. Diese Zulage wird in den Monaten Juli und August nicht ausbezahlt und
hat keine Auswirkungen auf das 13. Monatsgehalt.
Für die Zuweisung der Landeszulage
wird berücksichtigt:
a) die am 1.April 1998 zustehende Gehaltsposition für die Einstufung in folgende Dienstaltersabschnitte: 15-20
Jahre, 21-27 Jahre, 28-34 Jahre, ab
35 Jahre;
b) das Dienstalter für die Ermittlung der
Dienstaltersabschnitte 0-2 Jahre, 3-8
Jahre und 9-14 Jahre;
Die Landeszulage entsprechend den Abschnitten von 3 bis 8 Jahren und von 9
bis 14 Jahren wird auf Antrag dem Lehrpersonal zugewiesen, das nicht weniger
als drei bzw. neun Schuljahre Dienst geleistet hat, die im Sinne der geltenden
staatlichen Bestimmungen anerkannt
werden.
Die Zuteilung der Landeszulage entsprechend des neu angereiften Dienstaltersabschnittes gemäß Absatz 3 hängt von
der positiven Bewertung des/der zuständigen vorgesetzten Schuldirektors/in ab,
wobei die vom Lehrpersonal während
des Zeitraums im niedrigeren Dienstaltersabschnitt gemachte berufliche Entwicklung zu berücksichtigen ist. Die be-
86
Articolo 3
Indennità provinciale
1.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto l’articolo 17 del testo unico dei
contratti collettivi provinciali per il personale
docente ed educativo delle scuole elementari
e secondarie di primo e secondo grado della
Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 è così sostituito:
1.
2.
3.
4.
“Art. 17
Indennità provinciale
Per le maggiori prestazioni previste dai
contratti collettivi provinciali in vigore
nonché dalla normativa provinciale, finalizzate al miglioramento della produttività
e della qualità complessive del sistema
scolastico provinciale, al personale di cui
all'articolo 1 viene attribuita l'indennità
mensile provinciale prevista dagli allegati
del presente contratto con le decorrenze
previste nelle relative tabelle. Tale indennità non viene corrisposta per i mesi
di luglio e agosto e non ha effetti sulla
tredicesima mensilità.
Ai fini dell’attribuzione della indennità
provinciale si tiene conto:
a) della posizione stipendiale in godimento al 1º aprile 1998, per l’inquadramento nelle seguenti fasce di anzianità di servizio: 15-20 anni, 21-27
anni, 28-34 anni e da 35 anni;
b) della anzianità di servizio per individuare le fasce di anzianità di servizio
0-2 anni, 3-8 anni e 9-14 anni,
L’indennità provinciale corrispondente alle fasce di anzianità da 3 a 8 anni e da 9
a 14 anni è attribuita a domanda al personale docente che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore rispettivamente a tre ovvero nove anni scolastici riconoscibili ai sensi della normativa
statale vigente.
L’attribuzione dell’indennità provinciale
corrispondente alla nuova fascia di anzianità di servizio maturata ai sensi del
comma 3 è subordinata alla valutazione
positiva del/la competente dirigente scolastico/a che tenga conto della qualificazione professionale conseguita dal/la docente nel periodo di servizio nella fascia
di anzianità di servizio inferiore. La valu-
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
5.
sagte Bewertung erfolgt schriftlich und
aufgrund eines Gesprächs mit der betroffenen Lehrperson. Im Falle einer positiven Bewertung besteht das Anrecht auf
die neue Zulage, sobald das vorgesehene Dienstalter erreicht wird. Eine negative Bewertung kann nur aufgrund eines
gleichlautenden Gutachtens des im Artikel 5 des Landesgesetzes vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, vorgesehenen Bewertungskomitees erteilt werden. In diesem Falle kann eine neue Bewertung nur
nach Ablauf eines Jahres erfolgen.
Die Landeszulage entsprechend dem
neu angereiften Dienstaltersabschnitt 3 8 bzw. 9 - 14 Jahren wird aufgrund des
im Absatz 4 festgehaltenen Verfahrens
auch dem Lehr-personal mit befristetem
Arbeitsvertrag zugewiesen vorausgesetzt, dass die Grundschullehrpersonen
im Besitze der Eignung oder einer universitären Lehrbefähigung und die Lehrpersonen in den Mittel- und Oberschulen
im Besitz der Lehrbefähigung sind und
dass die Lehrpersonen in der Landesoder Schulrangliste 2. Gruppe eingetragen sind.“
tazione di cui trattasi è formulata per iscritto, previo colloquio con il/la docente
interessato/a. In caso di valutazione positiva, la nuova indennità decorre dalla
data di maturazione della prevista anzianità di servizio. Una valutazione negativa
può essere espressa solamente su conforme parere del Comitato di valutazione
di cui all’articolo 5 della legge provinciale
18 ottobre 1995, n. 20; in tal caso, una
nuova valutazione può avvenire solo decorso un anno.
5.
Artikel 4
Angleichung der Landeszulage
1.
Ab Inkrafttreten dieses Vertrages gelten für
die Festlegung der Landeszulage folgende
Regelungen:
a) die Erhöhungen der Gehälter nach den
Tabellen des GSKV für das wirtschaftliche Biennium 2008-2009 ab 1. Jänner
2009 werden mit derselben Fälligkeit
ausbezahlt und von der für den gleichen
Zeitraum zustehenden Landeszulage
abgezogen;
b) die Gesamtentlohnung wird ab 1. Juni
2009 um 0,60 Prozent erhöht, und die
Erhöhung wird über die Landeszulage
ausbezahlt; somit steht ab 1. Juni 2009
die jährliche Landesbruttozulage laut Anlage 1 dieses Vertrages zu;
c)
als Entschädigung für Vertragsvakanz
wird die Gesamtentlohnung ab 1. April
2010 um 0,75 Prozent erhöht und die
Erhöhung wird über die Landeszulage
ausbezahlt; gleichzeitig wird die staatliche Entschädigung für Vertragsvakanz
ab 1. April 2010 ausbezahlt und mit derselben Fälligkeit von der zustehenden
87
L’indennità provinciale corrispondente alle fasce di anzianità di servizio 3 - 8 rispettivamente 9 - 14 anni è attribuita attraverso la procedura di valutazione prevista dal comma 4 anche al personale
insegnante con contratto a tempo determinato, purché sia in possesso dell’idoneità o di abilitazione universitaria nelle
scuole primarie e dell’abilitazione nelle
scuole secondarie e sia inserito nelle
graduatorie provinciali o nella 2. fascia
delle graduatorie d’istituto.”
Articolo 4
Adeguamento dell’indennità provinciale
1.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto per la determinazione dell’indennità provinciale valgono le seguenti regole:
a) gli aumenti degli stipendi tabellari previsti
dal CCNL per il biennio economico 20082009 a partire dal 1º gennaio 2009 sono
attribuiti e conguagliati con la stessa decorrenza mediante detrazione dalla indennità provinciale spettante per lo stesso periodo;
b) il trattamento economico complessivo è
aumentato a decorrere dal 1º giugno
2009 dello 0,60 per cento e l’aumento è
attribuito attraverso l'indennità provinciale; pertanto a decorrere dal 1º giugno
2009 l'indennità provinciale annua lorda
spetta come da allegato 1 al presente
contratto;
c) a titolo di vacanza contrattuale il trattamento economico complessivo è aumentato a decorrere dal 1º aprile 2010 dello
0,75 per cento e l’aumento è attribuito attraverso l'indennità provinciale; contestualmente l’indennità di vacanza contrattuale statale è attribuita a partire dal
1º aprile 2010 e conguagliata con la
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
stessa decorrenza mediante detrazione
dall’indennità provinciale; pertanto a decorrere dal 1º aprile 2010 l'indennità provinciale annua lorda spetta come da allegato 2 al presente contratto;
Landeszulage abgezogen; somit steht ab
1. April 2010 die neue jährliche Landesbruttozulage laut Anlage 2 dieses Vertrages zu;
d)
d)
die staatliche Entschädigung für Vertragsvakanz ab 1. Juli 2010 wird mit derselben Fälligkeit ausbezahlt und von der
für den gleichen Zeitraum zustehenden
Landeszulage abgezogen; somit ist die
jährliche Landesbruttozulage ab 1. Juli
2010 laut Anlage 3 dieses Vertrages neu
festgelegt.
Artikel 5
Erhöhungen der Landeszulage
1.
2.
Der Jahresbruttobetrag von 1.042,97 Euro
laut den Artikeln 18 e 19 des E.T. der LKV
vom 23. April 2003 wird mit Wirkung vom
1.Juni 2009 um 0,60 Prozent auf 1.049,23
Euro und mit Wirkung vom 1. April 2010 um
weitere 0,75 Prozent auf 1.057,10 Euro erhöht.
Ab 1. April 2010 wird die Landeszulage gemäß Artikel 4 dieses Vertrages betreffend
die Dienstaltersabschnitte 9-14, 15-20, 21-27
und 28-34 um folgende Jahresbruttobeträge
erhöht:
-
l’indennità di vacanza contrattuale statale
è attribuita a partire dal 1º luglio 2010 e
conguagliata con la stessa decorrenza
mediante detrazione dall’indennità provinciale; pertanto a decorrere dal 1º luglio 2010 l'indennità provinciale annua
lorda è rideterminata come da allegato 3
al presente contratto.
Articolo 5
Aumenti dell’indennità provinciale
1.
L’importo annuo lordo di 1.042,97 euro di cui
agli articoli 18 e 19 del T.U. dei CCP del 23
aprile 2003 è aumentato con decorrenza 1°
giugno 2009, dello 0,60 per cento a 1.049,23
euro e, con decorrenza 1° aprile 2010, di un
ulteriore 0,75 per cento a 1.057,10 euro.
2.
Con decorrenza 1º aprile 2010 l’indennità
provinciale di cui all’articolo 4 del presente
contratto, corrispondente alle fasce di anzianità 9-14, 15-20, 21-27 e 28-34 è aumentata
dei seguenti importi annui lordi:
135,00 Euro bei der staatlichen Einstufung um einen, im Vergleich zu jenem für
die Zuerkennung der Landeszulage, höheren Dienstaltersabschnitt;
-
135,00 Euro per un inquadramento statale superiore di una fascia di anzianità di
servizio rispetto a quello per l’attribuzione dell’indennità provinciale;
250,00 Euro bei der staatlichen Einstufung um zwei oder mehrere, im Vergleich
zu jenem für die Zuerkennung der Landeszulage,
höheren
Dienstaltersabschnitte;
Artikel 3 Absatz 4 des Landeskollektivvertrages vom 8. Oktober 2008 erhält folgende
Fassung:
„4. Dem Lehrpersonal der Oberschule mit
Anfangsgehalt laut staatlicher Einstufung
wird bei einem Dienstalter für die Zuweisung der Landeszulage von 3-8 Jahren
und von 9-14 Jahren die entsprechende
Landeszulage für das Lehrpersonal der
Mittelschulen ausbezahlt.“
-
250,00 Euro per un inquadramento statale superiore di due o più fasce di anzianità di servizio rispetto a quello per l’attribuzione dell’indennità provinciale.”
-
3.
88
3.
Il comma 4 dell’articolo 3 del contratto collettivo provinciale dell’8 ottobre 2008 è sostituito
come segue:
“4. Al personale docente delle scuole secondarie di 2° grado con stipendio iniziale secondo l’inquadramento statale e con
un’anzianità di servizio per l’attribuzione
dell’indennità provinciale di 3-8 anni e di
9-14 anni è corrisposta la rispettiva indennità provinciale prevista per il personale docente delle scuole secondarie di
1° grado.”
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Artikel 6
Zweisprachigkeitszulage
1.
Unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel
4 des LKV vom 6. Oktober 2006 wird die
jährliche Zweisprachigkeitszulage mit Wirkung vom 1. Juli 2009 wie folgt erhöht:
Articolo 6
Indennità di bilinguismo
1.
- Zweisprachigkeitszulage A 2.821,14 Euro
- Zweisprachigkeitszulage B 2.354,86 Euro
- Zweisprachigkeitszulage C 1.880,76 Euro
2.
3.
Der Fonds für Leistungsprämien ab dem
Schuljahr 2011/12 wird, nach Abzug der Sozialfürsorgebeiträge, mit 4.700.000,00 Euro
jährlich festgelegt.
Für die Förderung des Englischunterrichts an
den Grundschulen wird der Fonds laut Absatz 1 um weitere 200.000,00 Euro jährlich
erhöht.
Die der einzelnen Lehrperson zuerkannte
Leistungsprämie, ausgenommen die individuelle Prämie für den Englischunterricht,
kann den Betrag von 1.400,00 Euro nicht
überschreiten.
Articolo 7
Premio di produttività
1.
2.
3.
Artikel 8
Besoldung des an die Dienststelle für
Evaluation der Qualität des Schulsystems
abgeordneten Lehrpersonals
1.
Artikel 7 Absatz 1 des LKV 6. Oktober. 2006
erhält folgende Fassung:
“1. Dem Personal, das der Dienststelle für
Evaluation gemäß Dekret des Landeshauptmannes vom 5. November 2012, Nr. 39 „Durchführungsverordnung über die Evaluation des Bildungssystems des Landes“ - zugeordnet ist, steht für die Dauer des Auftrages eine vom zuständigen Schulamtsleiter/von der zuständigen Schulamtsleiterin unter Berücksichtigung der besonderen Fachkompetenzen, der Arbeitsbelastung, der
Komplexität der zugewiesenen Aufgaben und
der damit verbundenen Verantwortung festgelegte jährliche Aufgabenzulage in der maximalen Höhe von 6.000,00 Euro brutto zu.“
Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4
del CCP 6 ottobre 2006, l’indennità di bilinguismo annua lorda è rideterminata con decorrenza 1 luglio 2009 come segue:
- indennità di bilinguismo A 2.821,14 euro
- indennità di bilinguismo B 2.354,86 euro
- indennità di bilinguismo C 1.880,76 euro
Artikel 7
Leistungsprämie
1.
89
Il fondo destinato al premio di produttività
dall’anno scolastico 2011/12 è fissato, al netto dei contributi previdenziali, in euro
4.700.000,00 annui.
Per incentivare l’insegnamento dell’inglese
nelle scuole primarie il fondo di cui al comma
1 è aumentato di ulteriori Euro 200.000,00
annui.
Il premio di produttività assegnato al/la singolo/a docente, escluso il premio individuale per
l’insegnamento dell’inglese, non può superare l’importo di 1.400,00 euro.
Articolo 8
Trattamento economico del
personale docente comandato presso i
nuclei di supporto per la valutazione
della qualità del sistema scolastico
1.
Il comma 1 dell’articolo 7 del CCP 6 ottobre
2006 è così sostituito:
„1. Al personale comandato al Servizio di
valutazione di cui al decreto del Presidente
della Provincia del 5 novembre 2012, n. 39 “Regolamento di esecuzione relativo alla valutazione del sistema educativo di istruzione
e formazione provinciale” - spetta per la durata dell’incarico un’indennità d’istituto, determinata dal competente Intendente scolastico/Intendente scolastica in considerazione
delle competenze specializzanti, il carico di
lavoro, la complessità dei compiti assegnati e
della responsabilità che tali compiti comportono, nella misura massima annua lorda di
6.000,00 euro.”
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Artikel 9
Reduzierung der Unterrichtszeit
1.
Artikel 15 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23. April 2003 erhält folgende Fassung:
Articolo 9
Riduzione dell’orario di insegnamento
1.
„Art. 15
Reduzierung der Unterrichtszeit
1.
2.
3.
4.
5.
Das Lehr- und das diesem gleichgestellte Personal mit einem unbefristetem Arbeitsverhältnis kann in den drei letzten
Schuljahren vor Erreichen der Voraussetzungen für die Frühpension bzw. Alterspension eine Reduzierung der Unterrichtszeit auf, in der Regel, nicht weniger
als 75 Prozent der Unterrichtszeit für das
entsprechende Vollzeitpersonal beantragen.
Die Reduzierung der Unterrichtszeit kann
nur gewährt werden, wenn gleichzeitig
der Antrag um Frühpension zum frühest
möglichen Termin eingereicht wird.
1.
Il personale docente e quello equiparato
con contratto a tempo indeterminato può
chiedere nei tre anni scolastici che precedono il raggiungimento dei requisiti
chiesti per la pensione anticipata o di
vecchiaia una riduzione dell’orario di insegnamento di norma fino a non meno
del 75 per cento dell’orario di insegnamento a tempo pieno.
2.
La riduzione dell’orario di insegnamento
può essere concessa solamente nel caso che contemporaneamente venga presentata la richiesta di pensione anticipata
alla prima data possibile.
Il personale docente e quello a questo
equiparato al quale viene concessa la riduzione dell’orario di insegnamento, viene prioritariamente utilizzato in attività
didattiche diverse dall’insegnamento curriculare o in altre attività aggiuntive e necessarie. A tal fine, il personale presta
per ogni ora di insegnamento, 1,9 ore di
servizio.
Nel caso che non sia possibile far svolgere alcuna attività ai sensi del precedente comma 3, il personale docente cui
è stata concessa la riduzione dell’orario
di insegnamento viene impiegato in attività amministrative, nel rispetto dell’impegno di lavoro di tipo amministrativo.
3.
Das Lehr- und diesem gleichgestellte
Personal, welchem die Reduzierung der
Unterrichtszeit gewährt wird, wird in erster Linie in didaktischen Tätigkeiten außerhalb des Regelunterrichts oder in anderen, für den Unterricht zusätzlich erforderlichen Tätigkeiten eingesetzt, wobei jede Unterrichtsstunde im Verhältnis
1:1,9 gewertet wird.
Für den Fall, dass keine Tätigkeiten gemäß Absatz 3 möglich sind, wird das
Lehr- und diesem gleichgestellte Personal, welchem die Reduzierung der Unterrichtszeit gewährt wird, in Verwaltungstätigkeiten eingesetzt, wobei der Verwaltungsstundenplan eingehalten werden
muss.
Die Termine und Modalitäten für die Einreichung der Gesuche werden nach Besprechung mit den Gewerkschaften von
den zuständigen Schulamtsleitern festgelegt.“
Nach Buchstabe c) Absatz 4 Artikel 12 Anlage 4 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23. April 2003 wird folgender
Buchstabe d) eingefügt:
„d) Für die Zeitdauer der stationären Kran-
L’articolo 15 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è così sostituito:
“Art. 15
Riduzione dell’orario di insegnamento
4.
5.
Artikel 10
Abwesenheit wegen Krankheit
1.
90
I termini e le modalità di presentazione
delle richieste vengono stabiliti dai competenti Intendenti scolastici dopo aver
sentito le Organizzazioni sindacali.”
Articolo 10
Assenze per malattia
1.
Dopo la lettera c) articolo 12 comma 4 allegato 4 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è aggiunta la seguente lettera d):
“d) Per i periodi di ricovero ospedaliero, di
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
2.
kenhausaufnahme, der Aufnahme in Form
von „day hospital“ und für die unmittelbar
daran anschließenden Zeiträume der Genesung und ebenso für die Zeiträume der
schweren Krankheit laut Artikel 13 und der
von dienstlichen Ursachen abhängigen
Krankheit stehen dem Personal die gesamte
Grundentlohnung und die gesamten bleibenden und dauerhaften Zusatzlohnelemente
zu.“
Nach Artikel 12 Absatz 4 Anlage 4 des
Einheitstextes der Landeskollektivverträge
vom 23. April 2003 wird folgender Absatz
eingefügt:
“4/bis Die Zulagen gemäß Artikel 17 (Landeszulage) und 18 (Erhöhung der Landeszulage für Doktorat) des Einheitstextes der
Landeskollektivverträge vom 23. April 2003
gelten zwecks Anwendung von Artikel 71
Notverordnung vom 25. Juni 2008, Nr. 112,
umgewandelt in Gesetz Nr. 133/2008 als
zusätzliches Grundgehalt gemäß Artikel 12
Absatz 9 des Legislativdekretes vom 10.
Februar 1983, Nr. 89 in geltender Fassung.“
Artikel 11
Mitarbeiter/innen des/der Schuldirektors/in
und zusätzliche Tätigkeiten, die nicht als
Unterricht gelten
1.
Die Absätze 1, 2, 3 und 6 von Artikel 11 des
Einheitstextes der Landeskollektivverträge
vom 23. April 2003 erhalten folgende Fassung:
“Art. 11
Mitarbeiter/innen des/der Schuldirektors/in und
zusätzliche Tätigkeiten, die nicht als Unterricht
gelten
1.
2.
Der/Die
Schuldirektorstellvertreter/in
kann, aufgrund der von der Landesregierung festgelegten Kriterien, ganz oder
teilweise vom Unterricht befreit werden.
Zu den Kriterien müssen die Gewerkschaften angehört werden. Die Stellvertreter/innen der Schulführungskräfte in
der Schule mit Amtsführung werden zur
Gänze vom Unterricht freigestellt.
Den anderen Mitarbeitern/innen des/der
Schuldirektors/in, die im Sinne des Artikels 4 Absatz 3 Buchstabe g) des Landesgesetzes vom 18. Oktober 1995, Nr.
20, gewählt werden, sowie den anderen
vom/von der Schuldirektor/in direkt bestimmten Lehrpersonen, die mit beson-
91
day hospital e di convalescenza post ricovero
immediatamente successiva come pure per i
periodi di grave malattia ai sensi dell’articolo
13 e d’infermità da causa di servizio al personale spetta l’intero trattamento economico
fondamentale ed accessorio a carattere fisso
e continuativo.”
2.
Dopo il comma 4 dell’articolo 12 allegato 4
del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è inserito il seguente
comma:
“4/bis. Le indennità di cui agli articoli 17 (indennità provinciale) e 22 (aumento dell’indennità provinciale per laurea) del testo unico
dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile
2003 ai fini applicativi dell’articolo 71 decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in
legge n. 133/2008, sono considerate trattamento economico fondamentale aggiuntivo ai
sensi dell’articolo 12, comma 9 del decreto
legislativo 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.”
Articolo 11
Collaboratori/trici del/la dirigente scolastico/a
e attività aggiuntive non di insegnamento
1.
I commi 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 11 del testo
unico dei contratti collettivi provinciali del 23
aprile 2003 sono così sostituiti:
“Art. 11
Collaboratori/trici del/la dirigente scolastico/a e
attività aggiuntive non di insegnamento
1.
Il personale docente con funzioni di vicario può ottenere una riduzione totale o
parziale dell’orario di insegnamento secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali. I
docenti vicari delle istituzioni scolastiche
affidate in reggenza sono esonerati dall’insegnamento.
2.
Ai/Alle collaboratori/trici del/la dirigente
scolastico/ a diversi dal vicario, elette ai
sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera g),
della legge provinciale 18 ottobre 1995,
n. 20, nonché ad altri/e docenti liberamente individuati dal/la dirigente scolastico/a con attribuzione di specifici incari-
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
6.
deren vertraulichen Aufträgen betraut
werden, steht eine von der zuständigen
Schulführungskraft mit Bezug auf die
Komplexität des Auftrages festgelegte
Aufgabenzulage zu deren Ausmaß monatlich jedenfalls nicht mehr als den Gegenwert für 24 Überstunden für Verwaltungstätigkeit betragen darf. Dieselbe
Vergütung erhalten auch die Lehrpersonen für technische Dienste und die Beauftragten für den Arbeitsschutz.
3. Die Vergütung gemäß Absatz 2 wird
auch den Bibliothekaren/innen, den Informatikexperten/innen sowie auch den
Lehrpersonen, die mit besondern Projekten im Rahmen der zusätzlichen Tätigkeiten für den Unterricht und der Unterrichtsorganisation betraut sind, gewährt;
ausgenommen sind die Koordinatoren/
innen für das Schulprogramm laut Artikel
13. Die Tätigkeiten und Projekte können
im Besonderen betreffen:
a) die Planung von Ausbildungsveranstaltungen,
b) die Erstellung von nützlichen Unterrichtsmaterialien,
c) die Teilnahme an Projekten der Europäischen Gemeinschaft, an gesamtstaatlichen oder lokalen Projekten, die auf die Verbesserung des
Unterrichtes und der Dienstleistung
ausgerichtet sind und die Innovationsprozesse unterstützen
d) gemeinsame Tätigkeiten zwischen
Schule und Arbeitswelt, unter besonderer Berücksichtigung der Koordinationstätigkeiten für Übungsfirmen,
e) die Teilnahme an Veranstaltungen,
die aufgrund von besonderen Vereinbarungen durchgeführt werden.
Diese beinhalten Dienstleistungen
oder die Nutzung von Strukturen und
Personal für Projekte, welche innerhalb des Einzugsgebietes allen zugänglich sind und eng mit den Zielsetzungen der Schule zusammenhängen.
Die Aufträge und die Tätigkeiten
werden vom Lehrer/innenkollegium
in Übereinstimmung mit dem Schulprogramm der Schule beschlossen.
Die Beauftragungen gemäß Absatz 3 erfolgen nach den Verfahrensweisen, wie sie im
Artikel 13 Absätze 6 und 12 vorgesehen
sind.“
3.
6.
92
chi di natura fiduciaria spetta un’indennità d’istituto, determinata dal/la competente dirigente scolastico/a in relazione alla complessità dell’incarico.
L’importo mensile non potrà comunque
essere superiore al corrispettivo di 24
ore di lavoro straordinario funzionali
all’insegnamento. Tale indennità è estesa anche ai/alle docenti referenti incaricati/ e per la gestione dei servizi tecnici e
per la sicurezza.
L’attribuzione dell’indennità d’istituto di
cui al comma 2 è garantito anche ai/alle
responsabili della biblioteca, dei sussidi
informatici o multimediali, come pure al
personale docente diverso rispetto a
quello preposto alle funzioni strumentali
dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo
13, incaricato nell’ambito delle attività
aggiuntive e/o funzionali all’insegnamento, di specifici progetti. Le attività e i progetti possono, in particolare, riguardare:
a) la progettazione di interventi formativi;
b) la produzione di materiali utili per la
didattica
c) la partecipazione a progetti comunitari, nazionali o provinciali mirati al
miglioramento della produttività dell’insegnamento e del servizio ed al
sostegno dei processi di innovazione;
d)
l’attività di raccordo tra istituzione
scolastica e mondo del lavoro, con
particolare riguardo al coordinamento delle simulazioni d’impresa;
e)
la partecipazione ad attività realizzate sulla base di specifica convenzione aventi per oggetto prestazioni di
servizi o utilizzazioni di strutture e di
personale per progetti aperti al territorio coerenti con le finalità dell’istituzione scolastica.
Gli incarichi e le attività sono deliberati dal collegio dei/delle docenti in
coerenza con il piano di offerta formativa nell’istituzione scolastica.
I provvedimenti relativi al conferimento di
incarichi di cui al comma 3 vengono adottati
con le procedure previste dall’articolo 13,
commi 6 e 12.”
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1.
Artikel 12
Articolo 12
Schulstellenleiter/in und Außenstellenleiter/in
Coordinatori/trici di plesso e coordinatori/trici di
sezioni staccate
Artikel 12 Absatz 3 des Einheitstextes der
Landeskollektivverträge vom 23. April 2003
erhält folgende Fassung:
“Art. 12
Schulstellenleiter/in und Außenstellenleiter/in
3.
Artikel 33 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23. April 2003 erhält folgende Fassung:
“Art. 33
Den einzelnen Schulen zuzuweisendes
Überstundenkontingent
1.
1.
Zwecks Vergütung der Beauftragungen
und der Tätigkeiten gemäß Artikel 5 Absätze 4 und 6, Artikel 6 Absätze 6, 7, 9
sowie gemäß Artikel 11 Absätze 2 und 3
und Artikel 12 Absatz 3 bestimmt die
Landesregierung, nach Anhören der Ge-
Il comma 3 dell’articolo 12 del testo unico dei
contratti collettivi provinciali del 23 aprile
2003 è così sostituito:
“Art. 12
Coordinatori/trici di plesso e coordinatori/trici di
sezioni staccate
3.
Für die Ausübung der unter den Absätzen 1 und 2 angeführten Tätigkeiten wird
eine von der zuständigen Schulführungskraft mit Bezug auf die Komplexität
des Auftrages festgelegte Aufgabenzulage gewährt werden und zwar im Ausmaß von jährlich jedenfalls nicht weniger
als 66 und nicht mehr als den Gegenwert
von höchstens 200 Überstunden für
Verwaltungstätigkeit. Diese Aufgaben
können, sofern mit den dienstlichen Erfordernissen vereinbar und unter Berücksichtigung der der Schule zur Verfügung stehenden Ressourcen, anstatt
durch Überstunden durch eine entsprechende Reduzierung der Unterrichtsstunden abgedeckt werden. Zu diesem
Zwecke wird dem Personal, das die Tätigkeit laut Absatz 1 durchführt, jede Unterrichtsstunde im Verhältnis 1:1,9 gewertet. Eventuelle Einsparungen, die
sich in Folge der Unterrichtsbefreiungen
bilden, bleiben zur Verfügung der Schulen für die Bezahlung von anderen Unterrichtstätigkeiten.“
Artikel 13
Den einzelnen Schulen zuzuweisendes
Überstundenkontingent
1.
93
Per l’esercizio delle attività di cui ai
commi 1 e 2, al predetto personale è attribuito, in relazione all’entità dell’incarico, un’indennità d’istituto determinata
dal competente dirigente scolastico.
L’importo annuo non potrà comunque
essere inferiore di 66 né superiore al corrispettivo di 200 ore di lavoro straordinario funzionali all’insegnamento. Per lo
svolgimento delle medesime attività può
essere prevista, in alternativa al predetto
compenso e nel rispetto delle risorse a
disposizione dell’istituzione scolastica,
una riduzione dell’orario di insegnamento
in quanto compatibile con l’organizzazione e la qualità del servizio scolastico. Il
personale svolgente le attività di cui al
comma 1, presta, per ogni ora d’insegnamento, 1,9 ore di servizio. Eventuali
economie che si determinano dagli esoneri dall’insegnamento rimangono a disposizione delle istituzioni scolastiche
per il compenso di altre attività didattiche.”
Articolo 13
Contingente delle ore di lavoro straordinario
assegnabili alla istituzione scolastica
1.
L’articolo 33 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è così sostituito:
“Art. 33
Contingente delle ore di lavoro straordinario assegnabili alla istituzione scolastica
1.
Per le prestazioni di cui all’articolo 5,
commi 4 e 6, all’articolo 6, commi 6,7,9,
all’articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 12,
comma 3, la Giunta provinciale, sentite le
organizzazioni sindacali, determina il relativo contingente complessivo di ore
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straordinarie che vengono corrisposte
dalla Provincia. Nel rispetto del contingente complessivo, l’Intendente scolastico/a competente assegna il contingente
rispettivamente il fondo equivalente alle
singole istituzioni scolastiche. Dal predetto contingente sono escluse le ore riferibili alle attività obbligatorie aggiuntive di
insegnamento e quelle relative alle supplenze.”
werkschaften, das entsprechende Gesamtkontingent der vom Land zu bezahlenden Überstunden. Im Rahmen des
entsprechenden
Gesamtkontingentes
weist der/die zuständige Schulamtsleiter/in das Kontingent bzw. deren monetären Gegenwert den einzelnen Schulen
zu. Dieses Kontingent beinhaltet nicht
die für den Unterricht vorgeschriebenen,
zusätzlichen Stunden sowie die Supplenzstunden.“
Artikel 14
Zweisprachigkeitszulage
1.
Artikel 4 Absatz 2 del LKV vom 6.10.2006
erhält folgende Fassung:
94
Articolo 14
Indennità di bilinguismo
1.
Il comma 2 dell’articolo 4 del CCP del
6.10.2006 è così sostituito:
„2. L’indennità di bilinguismo di cui al comma
1 è corrisposta al personale che già non ne
fruisce, con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo alla presentazione della relativa richiesta alla competente intendenza
scolastica o al/alla dirigente scolastico/a
competente.”
„2. Die Zweisprachigkeitszulage gemäß Absatz 1 wird dem Personal, das sie nicht bereits bezieht, mit Wirkung vom ersten Tag
des darauf folgenden Monats nach Einreichen des entsprechenden Antrages beim zuständigen Schulamt oder beim zuständigen/bei der zuständigen Schulführungskraft
ausbezahlt.“
Artikel 15
Vergütung für Aufholmaßnahmen
Articolo 15
Compenso per attività di recupero
Artikel 3 des Landeskollektiwertrages für das
Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-,
Mittel- und Oberschulen Südtirols vom 10. Juni
2008, betreffend „Abänderung des Landeskollektiwertrages für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen
Südtirols: Vergütung für Aufholmaßnahmen“, bereits abgeändert durch Artikel 1 des Landeskollektivvertrags für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen
des Landes vom 8. Juli 2009, vom 10. August
2010, vom 26. Juli 2011 und vom 24. Juli 2012,
erhält folgende Fassung:
L'articolo 3 del Contratto collettivo provinciale per
iI personale docente ed educativo delle scuole
primarie e secondarie di prima e secondo grado
della Provincia di Bolzano dd. 10 giugno 2008
avente per oggetto: “Modifica del Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo
e secondo grado della Provincia di Bolzano:
Compenso per attività di recupero” già modificato
con I'articolo 1 del Contratto collettivo provinciale
per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano dd. 8 luglio 2009, 10
agosto 2010, 26 luglio 2011 e 24 luglio 2012 è
sostituito dal seguente:
„Articolo 3
„Artikel 3
1.
In Erwartung einer neuen Gesamtregelung
der Materie im Rahmen der nächsten Verhandlungen des normativen Teils des Landeskollektivvertrags für das Lehrpersonal und
die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und
Oberschulen Südtirols gilt der vorliegende
Vertrag bis zum 31. August 2013. Eine stillschweigende Verlängerung ist ausdrücklich
ausgeschlossen."
1.
In attesa di una generale revisione della materia in occasione della prossima contrattazione della parte normativa del contratto
collettivo provinciale per il personale docente
ed educativo delle scuole primarie e secondarie di prime e secondo grado della Provincia di Bolzano il presente contratto vale fino
al 31 agosto 2013. La proroga tacita e espressamente esclusa."
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Artikel 16
Aufhebung von Bestimmungen
1.
95
Articolo 16
Abrogazione di norme
Mit Inkrafttreten dieses Landeskollektivvertrages und seiner einzelnen Bestimmungen
erlischt die Anwendung der Bestimmungen,
die mit diesem unvereinbar sind.
1.
Con l’entrata in vigore del presente contratto
collettivo provinciale e delle singole disposizioni dello stesso cessa l’applicazione delle
norme incompatibili con lo stesso.
Bolzano, 13.06.2013
Bozen, 13.06.2013
Der Präsident
Il Presidente
Dr. Anton Gaiser
Öffentliche Delegation
Delegazione pubblica
Dr. Engelbert Schaller
Dr. Arthur Pernstich
Dr. Renzo Roncat
Dr. Alexander Prinoth
Dr. Albrecht Matzneller
Dr. Giorgio Danieli
Dr. Andrea Wieser
Gewerkschaftsorganisationen
Organizzazioni sindacali
SGBCISL-SCHULE
SGBCISL-SCUOLA
GWB-FLC AGB-CGIL
FLC-GWB CGIL-AGB
SSG/ASGB
SSG/ASGB
SGK/UIL-SCHULE
UIL/SGK-SCUOLA
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
96
Protokollerklärung der Öffentlichen Delegation
Dichiarazione a verbale della Parte pubblica
In Erwartung der Durchführungsbestimmungen
gemäß Absatz 4 von Artikel 74 des Staatsgesetzes vom 23. Dezember 2000, Nr. 388, betreffend
den Übergang der Zuständigkeit für die Abfertigung an das Land, verpflichtet sich dieses, bei
den zuständigen Stellen aktiv zu werden, um unmittelbar die Zuständigkeit für die Gewährung
einer Anzahlung auf die Abfertigung für das von
diesem Vertrag betroffene Personal zu erhalten.
Die Gründe und das Ausmaß der Anzahlung werden mit Landeskollektivvertrag bestimmt.
In attesa dell’emanazione delle norme di attuazione previste dal comma 4 dell’articolo 74 della
legge statale 23 dicembre 2000, n. 388, concernente il passaggio della competenza sul trattamento di fine rapporto comunque denominato alla
Provincia, la stessa si impegna di attivarsi presso
le sedi competenti al fine di ottenere fin d’ora la
competenza per concedere al personale interessato dal presente contratto collettivo un acconto
sul trattamento di fine rapporto comunque denominato per i motivi e nei limiti da stabilirsi con
contratto collettivo provinciale.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Anlage 1
97
Allegato 1
Jährliche Landesbruttozulage für das Lehrper- Indennità provinciale annua lorda per il personal, die Erzieher/innen und gleichgestelltes sonale docente ed educativo ed equiparati
Personal
01/06/2009 – 31/03/2010
01.06.2009 – 31.03.2010
Dienstalter (Jahre)
Anzianità di servizio (anni)
Lehrpersonal personale
an den Grunddocente
schulen und scuole elegleichgestell- mentari ed
tes Personal
equiparati
Lehrpersonal
mit Diplom an
Oberschulen
und gleichgestelltes Personal
diplomati
delle
scuole
secondarie di 2°
grado ed
equiparati
Lehrpersonal
der Mittelschulen und
gleichgestelltes Personal
personale docente delle
scuole secondarie di 1°
grado ed
equiparati
Lehrpersonal
personale
der Oberschudocente
len und
delle scuole
gleichgestell- secondarie
tes Personal
di 2° grado
ed equiparati
von/dal 0 bis/a 2
3.505,23
3.505,23
6.085,10
6.085,10
4.691,77
4.691,77
7.405,53
6.801,45
6.016,56
6.016,56
9.456,07
8.651,60
8.546,49
8.546,49
13.009,15
12.220,05
9.299,73
9.336,80
16.575,23
15.865,37
10.719,75
10.761,36
20.130,58
19.401,56
12.536,58
12.578,71
22.804,86
21.228,04
von/dal 3 bis/a 8
von/dal 9 bis/a 14
von/dal 15 bis/a
20
von/dal 21 bis/a
27
von/dal 28 bis/a
34
ab/da 35
Anlage 2
Allegato 2
Jährliche Landesbruttozulage für das Lehrper- Indennità provinciale annua lorda per il personal, die Erzieher/innen und gleichgestelltes sonale docente ed educativo ed equiparati
Personal
01/04/2010 – 30/06/2010
01.04.2010 – 30.06.2010
Dienstalter (Jahre)
Anzianità di servizio (anni)
Lehrpersonal personale
an den Grunddocente
schulen und scuole elegleichgestell- mentari ed
tes Personal
equiparati
Lehrpersonal
mit Diplom an
Oberschulen
und gleichgestelltes Personal
diplomati
delle
scuole
secondarie di 2°
grado ed
equiparati
Lehrpersonal
der Mittelschulen und
gleichgestelltes Personal
personale
docente delle
scuole secondarie di 1°
grado ed
equiparati
Lehrpersonal
personale
der Oberschudocente
len und
delle scuole
gleichgestell- secondarie
tes Personal
di 2° grado
ed equiparati
von/dal 0 bis/a 2
3.594,28
3.594,28
6.198,97
6.198,97
4.793,96
4.793,96
7.534,00
6.930,34
6.141,75
6.141,75
9.615,30
8.809,81
8.705,91
8.705,91
13.212,73
12.424,08
9.479,61
9.524,23
16.822,74
16.121,01
10.924,89
10.973,96
20.421,62
19.699,63
12.766,23
12.815,95
23.128,45
21.552,48
von/dal 3 bis/a 8
von/dal 9 bis/a 14
von/dal 15 bis/a
20
von/dal 21 bis/a
27
von/dal 28 bis/a
34
ab/da 35
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Anlage 3
98
Allegato 3
Jährliche Landesbruttozulage für das Lehrper- Indennità provinciale annua lorda per il persosonal, die Erzieher/innen und gleichgestelltes nale docente ed educativo ed equiparati
Personal
dal 01.07.2010
ab 01.07.2010
Dienstalter (Jahre)
Anzianità di servizio (anni)
Lehrpersonal personale
an den Grunddocente
schulen und scuole elegleichgestell- mentari ed
tes Personal
equiparati
Lehrpersonal
mit Diplom an
Oberschulen
und gleichgestelltes Personal
diplomati
delle
scuole
secondarie di 2°
grado ed
equiparati
Lehrpersonal
der Mittelschulen und
gleichgestelltes Personal
personale docente delle
scuole secondarie di 1°
grado ed
equiparati
Lehrpersonal
personale
der Oberschudocente
len und
delle scuole
gleichgestell- secondarie
tes Personal
di 2° grado
ed equiparati
von/dal 0 bis/a 2
3.531,49
3.531,49
6.130,72
6.130,72
4.731,17
4.731,17
7.465,75
6.862,09
6.078,96
6.078,96
9.547,05
8.741,56
8.643,12
8.643,12
13.144,48
12.355,83
9.416,82
9.461,44
16.754,49
16.052,76
10.862,10
10.911,17
20.353,37
19.631,38
12.703,44
12.753,16
23.060,20
21.484,23
von/dal 3 bis/a 8
von/dal 9 bis/a 14
von/dal 15 bis/a
20
von/dal 21 bis/a
27
von/dal 28 bis/a
34
ab/da 35
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
99
84902
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Autonome Region Trentino-Südtirol
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
del 11 giugno 2013, n. 130
BESCHLUSS DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 11. Juni 2013, Nr. 130
Aggiornamento dell’importo orario convenzionale per l’attività svolta a titolo di volontariato
Anpassung des konventionalen Stundenbetrags für ehrenamtlich geleistete Tätigkeit.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il nuovo “Regolamento di esecuzione delle
disposizioni del Testo Unico approvato con
D.P.G.R. 23 giugno 1997 n. 8/L, per la parte
riguardante le norme in materia di tutela e
promozione delle minoranze linguistiche”, approvato con D.P.Reg. 15 giugno 2006, n. 9/L;
Aufgrund der mit DPReg. vom 15. Juni 2006, Nr.
9/L genehmigten neuen Durchführungsverordnung zu den Bestimmungen des mit DPRA vom
23. Juni 1997, Nr. 8/L genehmigten Einheitstextes, welche den Schutz und die Förderung der
Sprachminderheiten betreffen;
Visto in particolare l’articolo 7 comma 3 che
stabilisce per l’attività svolta a titolo di volontariato
l’attribuzione di un importo orario convenzionale
di Euro 10,00 aggiornabile con deliberazione
della Giunta regionale;
Aufgrund insbesondere des Art. 7 Abs. 3, in dem
festgesetzt wird, dass für die ehrenamtlich erbrachten Leistungen ein konventioneller Betrag
von 10,00 Euro pro Stunde zuerkannt wird, der
mit Beschluss des Regionalausschusses aktualisiert werden kann;
Vista la delibera n. 56 del 26 marzo 2013 con la
quale è stato approvato il nuovo regolamento
concernente “Norme in materia di integrazione
europea e di svolgimento di particolari attività di
interesse regionale” ;
Aufgrund des Beschlusses des Regionalausschusses vom 26. März 2013 Nr. 56, mit dem die
neue Durchführungsverordnung betreffend „Bestimmungen betreffend die europäische Integration und die Durchführung besonderer Tätigkeiten
von regionalem Belang” genehmigt wurde;
Considerato che nel regolamento di cui al comma
precedente all’art. 8 comma 3 viene attribuito
all’attività svolta a titolo di volontariato un importo
orario convenzionale di Euro 16,00 per adeguarlo
ai riconoscimenti operati allo stesso titolo dalle
Province autonome;
In Anbetracht der Tatsache, dass im Art. 8 Abs. 3
der genannten Verordnung der konventionelle
Betrag für ehrenamtliche Tätigkeit auf 16,00 Euro
pro Stunde festgelegt wird, um ihn an die von den
Autonomen Provinzen für dieselben Zwecke anerkannten Beträge anzupassen;
Considerato che si rende necessario adeguare
tale importo anche nel trattamento delle domande
di contributo presentate in base al “Regolamento
di esecuzione delle disposizioni del Testo Unico
approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997 n. 8/L,
per la parte riguardante le norme in materia di
tutela e promozione delle minoranze linguistiche”,
approvato con D.P.Reg. 15 giugno 2006, n. 9/L
per evidenti ragioni di omogeneità tra le varie
disposizioni regionali;
In Anbetracht der Tatsache, dass es aus offensichtlichen Gründen der Einheitlichkeit unter den
verschiedenen regionalen Bestimmungen erforderlich ist, diesen Betrag auch bei der Bearbeitung der Finanzierungsgesuche aufgrund der mit
DPReg. vom 15. Juni 2006, Nr. 9/L genehmigten
Durchführungsverordnung zu den Bestimmungen
des mit DPRA vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L genehmigten Einheitstextes, welche den Schutz und
die Förderung der Sprachminderheiten betreffen,
zu berücksichtigen;
Ritenuto opportuno adeguare tale importo al
valore di Euro 16,00;
Nach Dafürhalten, den entsprechenden Betrag
auf 16,00 Euro anzuheben;
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Ritenuto di applicare il nuovo valore di cui sopra
alle iniziative nel campo della tutela e promozione
delle minoranze linguistiche con realizzazione
prevista successivamente al primo gennaio 2013
a parità di trattamento delle richieste di finanziamento presentate ai sensi del Regolamento
approvato con deliberazione n. 56 d.d. 26 marzo
2013 e concernente il settore dell’integrazione
europea e iniziative e attività di particolare interesse regionale;
100
Nach Dafürhalten, den oben genannten aktualisierten Betrag auch bei Initiativen zum Schutz und
zur Förderung der Sprachminderheiten zu berücksichtigen, deren Verwirklichung nach dem 1. Jänner 2013 geplant ist, wie es bereits für die Finanzierungsgesuche beschlossen wurde, die im Sinne
der mit Beschluss des Regionalausschusses vom
26. März 2013, Nr. 56 genehmigten Verordnung
betreffend den Bereich der europäischen Integration und die Initiativen und Tätigkeiten von besonderem regionalem Belang eingereicht werden;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
delibera
beschließt
DER REGIONALAUSSCHUSS,
mit Einhelligkeit
Stimmen,
gesetzmäßig
abgegebener
-
di adeguare l’importo orario convenzionale
per l’attività svolta a titolo di volontariato da
Euro 10,00 ad Euro 16,00, come disposto
dall’art. 7 comma 3 del D.P.Reg. 15 giugno
2006, n. 9/L;
-
gemäß Art. 7 Abs. 3 des DPReg. vom 15.
Juni 2006, Nr. 9/L den konventionellen Stundenbetrag für die ehrenamtlich geleistete Tätigkeit von 10,00 Euro auf 16,00 Euro anzuheben;
-
di applicare il nuovo importo alle iniziative
con realizzazione successivamente al primo
gennaio 2013;
-
den aktualisierten Betrag bei Initiativen zu
berücksichtigen, die nach dem 1. Jänner
2013 verwirklicht werden;
di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art. 5
della Legge regionale n. 13 del 31. luglio 1993,
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ex art. 8 del D.P.R. n. 1199 di data 24
novembre 1971 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29
e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 entro 60
giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto
ed attuale.
im Sinne des Art. 5 des Regionalgesetzes vom
31. Juli 1993, Nr. 13 darauf hinzuweisen, dass die
Personen, die ein konkretes und aktuelles Interesse daran haben, gegen diesen Beschluss binnen 120 Tagen außerordentlichen Rekurs an den
Präsidenten der Republik laut Art. 8 des DPR
vom 24. November 1971, Nr. 1199 bzw. binnen
60 Tagen Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient laut Art. 29 ff. des gesetzesvertretenden Dekrets vom 2. Juli 2010, Nr. 104 einlegen können.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Diese Maßnahme wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.
La presente deliberazione non ha impegno di
spesa.
Dieser Beschluss bringt keinerlei Zweckbindung
von Mitteln mit sich.
Letto, confermato e sottoscritto.
Gelesen, bestätigt und unterzeichnet
IL PRESIDENTE
ALBERTO PACHER
DER PRÄSIDENT
ALBERTO PACHER
LA SEGRETARIA
DELLA GIUNTA REGIONALE
EDITH ENGL
DIE SEKRETÄRIN DES
REGIONALAUSSCHUSSES
EDITH ENGL
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
101
84900
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
SCHULRAT DES SCHULSPRENGELS
vom 13. März 2013, Nr. 1
CONSIGLIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
del 13 marzo 2013, n. 1
Benennung der Mittelschule Olang nach dem
ehemaligen Schulamtsleiter „Dr. David Kofler“
Intitolazione della scuola media Valdaora al
nome dell’ex intendente scolastico “Dr. David
Kofler”
Der Schulrat des Schulsprengels Olang
Il consiglio scolastico dell’istituto comprensivo
Valdaora
beschließt
delibera
mit gesetzesmäßig zum Ausdruck gebrachter
Stimmeneinheit,
ad unanimità di voti, legalmente espressi,
die Mittelschule Olang nach „Dr. David Kofler“ zu
benennen.
di intitolare la scuola media Valdaora al nome “Dr.
David Kofler”.
Dieser Beschluss wir dem zuständigen Schulamt
zugesandt, welches die Veröffentlichung im Amtsblatt der Region veranlasst.
Questa deliberazione verrà spedita alla Intendenza scolastica competente, che provvederà alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER VORSITZENDE
DES SCHULRATES
DR. CHRISTOF MAIR
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SCOLASTICO
DOTT. CHRISTOF MAIR
DIE SEKRETÄRIN
DES SCHULRATES
WILMA COSSO
LA SEGRETARIA
DEL CONSIGLIO SCOLASTICO
WILMA COSSO
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
102
84901
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 25. März 2013, Nr. 464
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 25 marzo 2013, n. 464
Gemeinde Percha: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag und Ergänzung der Durchführungsbestimmungen, sowie einer Vorschrift
von Amts wegen - Ratsbeschluss Nr. 11 vom
24. Mai 2012
Comune di Perca: Approvazione di modifiche
al piano urbanistico con convenzione urbanistica ed integrazione delle norme di attuazione, nonché una prescrizione d’ufficio - Delibera consiliare n. 11 del 24 maggio 2012
Die Gemeinde Percha beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 11 vom 24. Mai 2012, auf Grund eines Raumordnungsvertrages im Sinne des Art.
40/bis des Landesraumordnungsgesetzes die
Ausweisung einer Wohnbau-Erweiterungszone
C2, sowie einer Gemeindestraße Typ B in Unterwielenbach.
Il Comune di Perca con delibera consiliare n. 11
del 24 maggio 2012 propone in base ad una convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della
Legge urbanistica provinciale la previsione di una
zona residenziale di espansione C2, nonché di
una strada comunale di tipo B a Vila di Sotto.
Genannter Raumordnungsvertrag sieht folgendes
vor:
Detta convenzione urbanistica stabilisce quanto
segue:
Unentgeltliche Abtretung von Teilflächen der Gp.
352/1, 353, 354, 355, 356 und 357 der K.G. Percha an die Gemeinde, einschließlich der Erschließungsflächen und des Zufahrtsweges, um
den Bedarf an gefördertem Bauland abzudecken.
Cessione gratuita di aree parziali delle pp.ff.
352/1, 353,354,355, 356 e 357 del C.C. Perca al
Comune, inclusa le aree di allacciamento e la
strada di accesso, per soddisfare il fabbisogno di
terreno edificabile agevolato.
Als Gegenleistung für die Abtretung der obgenannten Grundparzellen verpflichtet sich die Gemeinde mittels einer Bauleitplanabänderung eine
Wohnbau-Erweiterungszone C2 im Ausmaß von
ca. 3.465 m² (mit Dichte 1,60 m³/m²) auszuweisen, wobei die Hälfte der verbaubaren Kubatur
(2.173 m³) dem geförderten Wohnbau vorbehalten ist, und der freie Anteil (2.173 m³) von der
Konventionierungspflicht befreit ist.
Come controprestazione per la cessione delle
suddette particelle fondiarie il Comune si impegna
di prevedere tramite una modifica al piano urbanistico una zona residenziale di espansione C2
della dimensione di 3.465 m² (con densità 1,60
m³/m²), riservando la metà della cubatura edificabile (2.173 m³) all’edilizia convenzionata e la cubatura privata (2.173 m³) è esente dall’obbligo del
convenzionamento.
Im Schätzungsgutachten vom 14. Mai 2012 des
Dr. Ing. Christian Kaswalder wurde festgestellt,
dass die vertragsgegenständlichen Leistungen
der Vertragspartner angemessen und auf jeden
Fall nicht zu Ungunsten der öffentlichen Verwaltung gewichtet sind, wie dies Artikel 40/bis, Absatz 6 des Landesraumordnungsgesetzes vorsieht.
Nella perizia di stima del 14 maggio 2012 del dott.
ing. Christian Kaswalder é stato accertato che le
prestazioni dei contraenti sono adeguate e che in
ogni caso non compromettono l’interesse della
pubblica amministrazione, come previsto dall’articolo 40/bis comma 6 della Legge urbanistica provinciale.
Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände
noch Vorschläge eingebracht worden.
Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni.
Die Landesraumordnungskommission hat in der
Sitzung vom 17. Jänner 2013 den Antrag überprüft und dabei positives Gutachten erteilt.
La Commissione urbanistica provinciale nella
seduta del 17 gennaio 2013 ha esaminato la modifica richiesta ed ha espresso parere favorevole.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
103
Von Amts wegen wird jedoch festgesetzt, die
Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan
betreffend die Erweiterungszone C2 zu ergänzen.
D’ufficio viene però stabilito di integrare le norme
di attuazione al piano urbanistico relative alla zona di espansione C2.
Die Landesregierung genehmigt die beantragten
Änderungen in Abweichung zum Gutachten der
Landesraumordnungskommission mit der Vorschrift, dass der freie Teil (2.173 m³) zur Gänze
konventioniert werden muss.
La Giunta provinciale approva le modifiche richieste in difformità al parere della Commissione urbanistica provinciale con la prescrizione che la
cubatura privata (2.173 m³) venga interamente
convenzionata.
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
die von der Gemeinde Percha mit Ratsbeschluss
Nr. 11 vom 24. Mai 2012 beantragte Ausweisung
einer Wohnbau-Erweiterungszone C2, einer Gemeindestraße Typ B in Unterwielenbach, auf
Grund eines Raumordnungsvertrages sowie die
folgende Ergänzung des Art. 17 (WohnbauErweiterungszone C2) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan in Abweichung zum
Gutachten der Landesraumordnungskommission,
wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen:
di approvare in base ad una convenzione urbanistica, proposta dal Comune di Perca con delibera
consiliare n. 11 del 24 maggio 2012, in difformità
al parere della Commissione urbanistica provinciale, come indicato nelle premesse, la previsione
di una zona residenziale di espansione C2, di una
strada comunale di tipo B a Vila di Sotto, nonché
la seguente integrazione dell’art. 17 (Zona residenziale di espansione C2) delle norme di attuazione al piano urbanistico:
„Bei der im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Wohnbau-Erweiterungszone C2
auf den Gp. 352/1, 353, 354, 355, Bp. 70 und 475
der K.G. Percha handelt es sich um eine Zone mit
Raumordnungsvertrag laut Art. 40/bis, Absatz 5
des Landesraumordnungsgesetzes, wobei jedoch
der freie Teil (2.173 m³) zur Gänze konventioniert
werden muss.“
“La zona di espansione C2 sulle pp.ff 352/1, 353,
354, 355, pp.ed. 70 e 475 del C.C. Perca, evidenziata specificamente nel piano di zonizzazione, è prevista con convenzione urbanistica secondo l’art. 40/bis, comma 5 della Legge urbanistica provinciale, convenzionando tuttavia interamente la cubatura privata (2.173 m³).”
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo.
DER LANDESHAUPTMANNSTELLVERTR.
DR. RICHARD THEINER
IL VICE-PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. RICHARD THEINER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
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Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 6. Mai 2013, Nr. 648
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 6 maggio 2013, n. 648
Abänderung der Kriterien zur Förderung der
Bildungstätigkeit für die deutsche und ladinische Sprachgruppe
Modifica dei criteri concernenti l'incentivazione delle attività educative per il gruppo linguistico tedesco e ladino
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
hat Folgendes zur Kenntnis genommen:
das Landesgesetz vom 10. November 1976, Nr.
45, betreffend die Maßnahmen zu Gunsten der
Bildungstätigkeit im allgemeinen;
Vista la legge provinciale 10 novembre 1976, n.
45, riguardante gli interventi a favore dell’attività
educativa in genere;
den Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, der die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung von Beiträgen regelt;
Visto l’articolo 2 della legge provinciale del 22
ottobre 1993, n. 17, che regola i criteri e le modalità per la concessione di contributi;
die Artikel 107 und 108 AEUV (Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union) über die
Gewährung von staatlichen Beihilfen;
Visti gli articoli 107 e 108 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) riguardanti la
concessione di aiuti statali;
den eigenen Beschluss vom 11. November 2002,
Nr. 4153 und die Anlage B des genannten Beschlusses, mit welchem die Kriterien für die Gewährung von Beiträgen zur Unterstützung der
Bildungstätigkeit im allgemeinen für die deutsche
und ladinische Sprachgruppe genehmigt wurden;
Vista la propria deliberazione 11 novembre 2002,
n. 4153 e l’allegato B della citata deliberazione,
riguardante l’approvazione dei criteri per la concessione di contributi per la promozione di interventi in favore dell’attività educativa in genere per
il gruppo linguistico tedesco e ladino;
die Notwendigkeit, die Kriterien zur Beitragsvergabe den aktuellen Erfordernissen anzupassen,
insbesondere auch Verlage mit Gewinnorientierung zur Förderung von Publikationsprojekten
zuzulassen;
Ritenuto necessario adattare i criteri relativi alla
concessione di contributi alle necessità attuali ed
in particolare ammettere a contributo anche editori/case editrici aventi scopo di lucro per la promozione di progetti relativi a pubblicazioni;
die Notwendigkeit, die zur Förderung von Publikationsprojekten zugelassenen Ausgaben genau zu
definieren;
Ritenuto necessario definire con precisione le
spese ammesse all’incentivazione di progetti di
pubblicazioni;
die Notwendigkeit, die Kriterien für die Förderung
von Projekten im Rahmen der Bildungstätigkeit
detaillierter zu definieren;
Ritenuto necessario definire più dettaglia-tamente
i criteri per la promozione di progetti nell’ambito
dell’attività educativa in genere;
erachtet es daher als notwendig, die Anlage B)
des eigenen Beschlusses vom 11. November
2002, Nr. 4153, betreffend die Kriterien für die
Gewährung von Beiträgen zur Unterstützung der
Bildungstätig-keit im allgemeinen für die deutsche
und ladinische Sprachgruppe, durch die Anlage
A) des gegenständlichen Beschlusses, betreffend
Ritenuto dunque necessario sostituire l’allegato
B) della propria deliberazione 11 novembre 2002,
n. 4153, concernente i criteri per la concessione
di contributi per la promozione di interventi a favore dell’attività educativa in genere per il gruppo
linguistico tedesco e ladino, con l’allegato A) della
presente deliberazione, concernente i criteri per
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die Kriterien zur Förderung der Bildungstätigkeit
für die deutsche und ladinische Sprachgruppe, zu
ersetzen;
l’incentivazione delle attività educative per il gruppo linguistico tedesco e ladino;
das positive Gutachten der Anwaltschaft des
Landes vom 10. April 2013, Prot. Nr. 208425 welche die Kriterien zur Förderung der Bildungstätigkeit in rechtlicher, legistischer und sprachlicher
Hinsicht überprüft hat;
Visto il parere positivo dell’Avvocatura della Provincia del 10 aprile 2013, prot. n. 208425, che ha
esaminato i criteri per l’incentivazione delle attività educative dal punto di vista giuridico, legislativo
e linguistico;
hält fest, dass die vorliegenden Förderkriterien
gemäß Artikel 108 AUEV von der Europäischen
Kommission überprüft werden müssen;
Ritenuto che i presenti criteri di promozione devono essere esaminati dalla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 TFUE;
und
e
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
die Anlage B) des eigenen Beschlusses vom
11. November 2002, Nr. 4153, betreffend die
Kriterien für die Gewährung von Beiträgen
zur Unterstützung der Bildungstätigkeit im
allgemeinen für die deutsche ladinische
Sprachgruppe, durch die Anlage A) - betreffend die Kriterien zur Förderung der Bildungstätigkeit für die deutsche und die ladinische Sprachgruppe - die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu ersetzen;
1.
di sostituire l’allegato B) della propria deliberazione 11 novembre 2002, n. 4153, concernente i criteri per la concessione di contributi
per la promozione dell’attività educativa in
genere per il gruppo linguistico tedesco e ladino con l’allegato A) - concernente i criteri
per l’incentivazione delle attività educative
per il gruppo linguistico tedesco e ladino parte integrante della presente deliberazione;
2.
die Förderkriterien zu veröffentlichen und
nach der Bekanntgabe der positiven Überprüfung durch die Europäische Kommission
im Amtsblatt der Region anzuwenden. Der
vorliegende Beschluss bringt keine Ausgabe
mit sich.
2.
di pubblicare i criteri di sostegno e di applicarli dopo l’avviso dell’esito positivo dell’esame da parte della Commissione Europea sul
Bollettino Ufficiale della Regione. La presente
deliberazione non comporta spese.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
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Anlage A)
Allegato A)
Kriterien zur Förderung der Bildungstätigkeit
für die deutsche und ladinische Sprachgruppe
gemäß Landesgesetz vom 10. November 1976,
Nr. 45
Criteri concernenti l’incentivazione delle attività educative per il gruppo linguistico tedesco
e ladino ai sensi della legge provinciale 10
novembre 1976, n. 45
Artikel 1
Anwendungsbereich
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Die vorliegenden Kriterien regeln die Förderung der Bildungstätigkeit für die deutsche und
ladinische Sprachgruppe im Sinne des Landesgesetzes vom 10. November 1976, Nr. 45, in
Umsetzung von Artikel 2 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17.
1. I presenti criteri disciplinano l’incentivazione
delle attività educative per il gruppo linguistico
tedesco e ladino ai sensi della legge provinciale
10 novembre 1976, n. 45, in applicazione dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.
17.
Artikel 2
Finanzierungen
Articolo 2
Tipologia delle agevolazioni
1. Es gibt folgende Finanzierungsformen:
a) ordentliche Beiträge,
b) Projektbeiträge,
c) ergänzende Beiträge.
1. Sono previste le seguenti tipologie di agevolazioni:
a) contributi ordinari;
b) contributi per progetti;
c) contributi integrativi.
2. Ordentliche Beiträge:
Als ordentliche Beiträge gelten jene, die für die
Durchführung des Jahresarbeitsprogramms gewährt werden.
2. Contributi ordinari:
Sono contributi ordinari quelli concessi per la realizzazione del programma annuale di attività.
3. Projektbeiträge:
Als Projektbeiträge gelten jene, die für die Durchführung von Veranstaltungen und die Erarbeitung
von Veröffentlichungen gewährt werden.
3. Contributi per progetti:
Sono contributi per progetti quelli concessi per la
realizzazione di manifestazioni e di pubblicazioni.
4. Ergänzende Beiträge:
Als ergänzende Beiträge gelten jene, mit denen
bereits gewährte ordentliche oder Projekt- beiträge aufgestockt werden. Sie werden gewährt, falls
die Eigenfinanzierung oder die Finanzierung
durch andere öffentliche oder private Körperschaften nicht ausreicht, um zusammen mit dem
ursprünglich gewährten Beitrag das Jahresarbeitsprogramm bzw. die geförderten Projekte
durchzuführen, oder falls unvorhergesehene oder
unvorhersehbare Sachverhalte eingetreten sind.
4. Contributi integrativi:
Sono contributi integrativi quelli che integrano i
contributi ordinari o i contributi per progetti precedentemente concessi. Tali agevolazioni sono erogate nel caso in cui l’autofinanziamento o i finanziamenti di enti pubblici o privati non siano
sufficienti ad integrare convenientemente i contributi già concessi per finanziare il programma annuale di attività o i progetti ammessi, oppure nel
caso in cui siano sopravvenuti fatti imprevisti o
imprevedibili.
Ergänzende Beiträge können außerdem gewährt
werden, wenn es aus gerechtfertigten Gründen
angebracht erscheint, den Prozentsatz der Finanzierung zu erhöhen oder die Kosten in einem höheren Ausmaß anzuerkennen.
I contributi integrativi possono essere erogati anche qualora si ritenga opportuno, per giustificati
motivi, aumentare la percentuale di finanziamento
o alzare il tetto della spesa ammessa.
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5. Es liegt im Ermessen des zuständigen Landesrates oder der zuständigen Landesrätin nur einen
Teil der Kosten anzuerkennen, für die ein Beitrag
beantragt wurde.
5. È a discrezione dell’assessore/assessora provinciale competente riconoscere solo parte delle
spese per le quali è stata presentata domanda di
contributo.
Artikel 3
Anspruchsberechtigte
Articolo 3
Beneficiari
1. Folgende nicht gewinnorientierte Organisationen mit Sitz in Südtirol sind berechtigt, Förderungen gemäß diesen Kriterien zu erhalten:
a) Vereine,
b) Komitees,
c) Stiftungen,
d) Körperschaften,
e) Genossenschaften, die im entsprechenden
Landesverzeichnis eingetragen sind,
f) Sozialgenossenschaften.
1. Possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi
dei presenti criteri le seguenti organizzazioni senza scopo di lucro con sede in Alto Adige:
a) associazioni
b) comitati
c) fondazioni
d) enti
e) cooperative iscritte nel relativo elenco provinciale
f)
cooperative sociali.
2. Voraussetzung, um in den Genuss der Förderungen zu kommen, ist, dass die satzungsgemäß
festegelegte Tätigkeit der Organisation ausschließlich oder vorwiegend im Bereich Bildung
und Kultur ausgeübt wird und auf Landes- und
Bezirksebene, und in begründeten Fällen auch
auf Ortsebene, von Bedeutung ist.
2. Presupposti per beneficiare delle agevolazioni
sono che l’attività statutariamente definita dell’organizzazione sia esclusivamente o prevalentemente di carattere culturale o educativo e che
abbia rilevanza a livello provinciale e comprensoriale nonché, in casi motivati, anche a livello locale.
3. Auch Einzelpersonen können Förderungen
erhalten, sofern sie aus Südtirol stammen oder
ihren Wohnsitz seit mindestens einem Jahr in
Südtirol haben oder im A.I.R.E.-Register eingetragen sind und ihre Projekte die Voraussetzungen laut Absatz 2 erfüllen.
3. Possono fruire delle agevolazioni anche singole persone, a condizione che siano originarie
dell’Alto Adige, o residenti in Alto Adige da almeno un anno, oppure siano iscritte all’A.I.R.E. e
che i loro progetti rispondano ai presupposti di cui
al comma 2.
4. Auch Verlage mit Gewinnabsicht können Förderungen erhalten, sofern sie ihren Sitz in Südtirol oder jedenfalls in einem anderen Staat der
Europäischen Union haben und die Förderung
ausschließlich Publikationsprojekte betrifft.
4. Possono essere concesse agevolazioni anche
a case editrici con scopo di lucro, aventi sede in
Alto Adige o comunque in uno Stato membro
dell’Unione europea, a condizione che il contributo riguardi esclusivamente progetti di pubblicazione.
5. Die Gewährung von Beiträgen an Verlage unterliegt der unionsrechtlichen Regelung auf dem
Sachgebiet De-minimis-Förderungen laut Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom
15. Dezember 2006 über die Anwendung der
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimisBeihilfen.
Artikel 4
Zugelassene Tätigkeiten
1. Folgende Tätigkeiten werden gefördert:
a)
b)
wissenschaftliche Tagungen und Kongresse,
Lehrgänge, Veranstaltungen und Lehrfahrten
didaktischer Natur,
5. I contributi concessi alle case editrici soggiacciono alla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti a titolo de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza
minore (de minimis).
Articolo 4
Attività ammesse
1. Sono concesse agevolazioni per le seguenti
attività:
a) convegni e congressi scientifici;
b) corsi, manifestazioni didattiche e gite didattiche;
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c)
d)
der Ankauf von Lehrmitteln für die Durchführung von Bildungstätigkeiten,
die Erarbeitung, der Druck und der Ankauf
von Publikationen – auch audiovisuellen –
von Landesinteresse.
2. Eine Publikation ist von Landesinteresse, wenn
a)
der Autor/die Autorin aus Südtirol stammt
oder dort seit mindestens einem Jahr ansässig ist oder im A.I.R.E. eingetragen ist, oder
b)
die behandelte Thematik einen Südtirolbezug
oder einen Bezug zu den ladinischen Dolomitentälern aufweist.
c)
d)
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acquisto di materiali e sussidi didattici per la
realizzazione di attività didattiche;
elaborazione, stampa e acquisto di pubblicazioni, anche di tipo audiovisivo, di interesse
provinciale.
2. Una pubblicazione è di interesse provinciale
nel caso in cui:
a) l’autore/l’autrice sia originario/originaria dell’Alto Adige, o residente in Alto Adige da almeno un anno, o iscritto/iscritta all’A.I.R.E,
oppure
b) la tematica trattata faccia riferimento all’Alto
Adige o alle valli ladine dolomitiche.
Artikel 5
Zugelassene Ausgaben
Articolo 5
Spese ammesse
1. Für die Gewährung von Beiträgen gemäß Artikel 2 Absätze 2, 3 und 4 werden folgende Ausgaben anerkannt:
a) Kosten für die Organisation und Durchführung von Tätigkeiten und Projekten gemäß Artikel 4,
b) Ausgaben für die Erarbeitung, die Herstellung und den Ankauf von Publikationen laut
Artikel 4,
c) Ausgaben für Mieten, Strom, Heizung, Reinigung und andere laufende Führungskosten,
für Telefon, Büromaterial, Abonnements, Beratung im Bereich Buchhaltung und Steuern,
Versicherungen, Ankauf von Lehr- und
Lernmitteln und anderen kulturellen, didaktischen und pädagogischen Materialien, die für
die Durchführung der Tätigkeiten und Projekte notwendig sind,
d) Ausgaben für Gehälter und Honorare einschließlich Sozialabgaben und Steuern,
e) Kosten für Reise, Unterkunft und Verpflegung
von Verantwortlichen und Mitarbeitenden,
f) Kosten für Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für das eigene Personal, die eigenen
Mitglieder sowie ehrenamtlich Mitarbeitende,
1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4, vengono riconosciute le
seguenti spese:
a) costi per l’organizzazione e la realizzazione
di attività e progetti di cui all’articolo 4;
g)
g)
h)
Kosten für tätigkeitsbegleitende Öffentlichkeitsarbeit und Marketing,
Preisgelder.
2. Für die Gewährung von Beiträgen an Verlage
werden ausschließlich die Ausgaben berücksichtigt, die sich direkt auf das geförderte Publikationsprojekt beziehen, wie etwa Autorenhonorare,
Ausgaben für die Herstellung, den Ankauf von
b)
spese per l’elaborazione, la stampa e l’acquisto di pubblicazioni di cui all’articolo 4;
c)
spese di affitto, energia elettrica, riscaldamento, pulizia ed altri costi correnti di gestione, telefono, materiali d’ufficio, abbonamenti,
consulenze in materia fiscale e di contabilità,
assicurazioni, acquisto di materiali e sussidi
didattici e di altro materiale di carattere culturale, didattico e pedagogico necessario all’esecuzione delle attività e dei progetti;
d)
retribuzioni e onorari, inclusi gli oneri previdenziali e le imposte;
spese di viaggio, vitto ed alloggio di responsabili, collaboratrici e collaboratori;
spese per corsi di formazione e di educazione permanente per il personale ed i membri dell’organizzazione nonché per le collaboratrici e i collaboratori che svolgono attività a
titolo di volontariato;
spese per pubbliche relazioni e marketing
attinenti all’attività;
premi in denaro.
e)
f)
h)
2. Per i contributi concessi alle case editrici sono
riconosciute esclusivamente le spese riferite direttamente alla pubblicazione da finanziare, quali ad
esempio l’onorario dell’autore/autrice, le spese di
stampa, quelle per l’acquisto di diritti, per la grafi-
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Rechten, für Grafik und Layout, Lektorat, Korrektorat, Übersetzung, Werbung und Vertrieb.
ca ed il layout, la revisione dei testi e la correzione di bozze, la traduzione, la pubblicità e la distribuzione.
3. Nicht zur Förderung zugelassen sind folgende
Ausgaben:
a) Passivzinsen für Bankdarlehen und Bankvorschüsse,
b) Verzugszinsen und Strafen,
c) Bilanzdefizite vorheriger Jahre,
d) Spenden und andere gemeinnützige Ausgaben,
e) Repräsentationskosten zugunsten von Mitgliedern oder Angestellten der Antrag stellenden Einrichtung,
f) Ausgaben für Buffets und Verpflegung anlässlich von Veranstaltungen,
g) Ausgaben für Verpflegung im Rahmen von
organisationsinternen Veranstaltungen ohne
Wieterbildungscharakter (Vorstands-, Arbeits-,
Klausursitzungen).
3. Non sono ammesse a contributo le seguenti
spese:
a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie;
b) interessi di mora e sanzioni;
c) deficit di esercizio degli anni precedenti;
d) offerte ed altre erogazioni per scopi di utilità
sociale;
e) spese di rappresentanza a favore di membri
o dipendenti dell’organizzazione richiedente;
4. Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der
Leitungsgremien von politischen Parteien oder
von Gewerkschaften sowie für Mitglieder von gewählten Organen (Parlament, Regionalrat, Landtag und Gemeinderat) und für offizielle Kandidatinnen und Kandidaten derselben werden nicht
gefördert.
4. Non vengono rimborsate le spese riguardanti i
compensi eventualmente previsti per i componenti degli organi direttivi di partiti politici e sindacati o
per i membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, Consiglio provinciale, Consiglio
comunale) e per i candidati e le candidate ufficiali
agli stessi.
Artikel 6
Verwendung des Beitrages
Articolo 6
Destinazione del contributo
1. Die Antragstellenden dürfen den gewährten
Beitrag ausschließlich für die Durchführung der
Tätigkeiten und Projekte verwenden, für die er
beantragt und gewährt wurde.
1. I soggetti richiedenti possono utilizzare il contributo concesso solo ed esclusivamente per
l’esecuzione delle attività e dei progetti per i quali
è stato richiesto e concesso il contributo.
2. Sollten die Antragstellenden den gewährten
Beitrag für andere Ausgaben als die im ursprünglichen Antrag angeführten verwenden wollen,
müssen sie einen entsprechend begründeten
Antrag an das zuständige Amt stellen, in dem der
neue Verwendungszweck genau beschrieben ist.
2. Qualora i soggetti richiedenti avessero la necessità di utilizzare il contributo per coprire altre
spese non previste nella domanda iniziale, devono presentare all’ufficio competente apposita e
motivata domanda di cambio di destinazione del
contributo medesimo, indicando esattamente la
nuova destinazione.
3. Für die ordentlichen Beiträge muss der Antrag
auf Änderung des Verwendungszwecks beim
zuständigen Amt innerhalb des Kalenderjahres
gestellt werden, auf das sich der Beitrag bezieht.
3. Per i contributi ordinari, la domanda di cambio
di destinazione deve essere presentata all’ufficio
competente entro l'anno solare di riferimento del
contributo.
4. Die Änderung des Verwendungszwecks der
Beiträge wird nach demselben Verfahren genehmigt, das für die Zuweisung der Beiträge gilt.
4. Il cambio di destinazione è approvato con la
stessa procedura prevista per la concessione del
contributo.
f)
g)
spese per buffet e vitto in occasione di manifestazioni;
vitto in occasione di manifestazioni interne
all’organizzazione non aventi carattere formativo (riunioni del direttivo, sedute di lavoro,
clausure).
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Artikel 7
Einreichung der Anträge
und Beitragshöhe
Articolo 7
Presentazione delle domande
e ammontare del contributo
1. Die Anträge sind von den Beantragenden bzw.
den gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertretern
der Einrichtungen zu unterzeichnen und bis zum
31. Jänner eines jeden Jahres einzureichen. Der
zuständige Abteilungsdirektor oder die zuständige
Abteilungsdirektorin kann diese Einreichfrist mit
Dekret ändern oder durch weitere Fristen ergänzen. Wird der Antrag auf dem Postweg eingereicht, gilt das Datum des Poststempels des Annahmepostamtes.
1. Le domande devono essere firmate dalle persone richiedenti o dai legali rappresentanti delle
organizzazioni richiedenti e presentate entro il 31
gennaio di ogni anno. Il termine di presentazione
può essere modificato o integrato da ulteriori termini con decreto del direttore/della direttrice di
ripartizione competente. Per le domande inoltrate
a mezzo posta fa fede la data del timbro
dell’ufficio postale accettante.
2. Projektbeiträge und ergänzende Beiträge laut
Artikel 2 können im Laufe des Jahres beantragt
werden. Der entsprechende Antrag ist auf jeden
Fall einzureichen, bevor die Ausgaben getätigt
werden.
2. Le domande per contributi per progetti e contributi integrativi di cui all’articolo 2 possono essere presentate nel corso dell’anno. Esse devono
essere però presentate, in ogni caso, prima che
vengano sostenute le relative spese.
3. Die Einreichfristen sind keine ausschließenden
Fristen.
3. I termini di presentazione delle domande non
hanno carattere perentorio.
4. Die Antragstellenden haben das Vorhandensein der erforderlichen Voraussetzungen mittels
Eigenbescheinigung zu erklären.
4. I soggetti richiedenti devono dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti mediante autocertificazione.
5. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizulegen:
a) Jahresarbeitsprogramm für das laufende
Jahr oder Beschreibung des Projektes oder
der Publikation,
b) Kostenvoranschlag,
c) Finanzierungsplan mit Angabe der Eigenmittel bzw. Einnahmen.
5. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) programma di attività per l’anno in corso oppure descrizione del progetto o della pubblicazione;
b) preventivo di spesa;
c) piano di finanziamento, con indicazione dei
mezzi propri o delle entrate.
6. Dem Erstantrag von nicht öffentlichen Antragstellenden ist zusätzlich eine Kopie des Statuts
beizulegen.
6. Alla prima domanda di contributo da parte di un
soggetto richiedente non di diritto pubblico va
allegata anche una copia dello statuto.
7. Die Beiträge für Finanzierungen laut Artikel 2
können bis zu 80% der anerkannten Kosten
betragen.
7. I contributi di cui all’articolo 2 possono ammontare fino all’80% della spesa ammessa.
8. Obgenannter Höchstprozentsatz kann in begründeten Fällen überschritten werden. Der gewährte Beitrag darf den im Antrag ausgewiesenen Fehlbetrag nicht überschreiten.
8. Tale percentuale può essere superata in casi
motivati. Il contributo concesso non può essere
superiore all’importo mancante evidenziato nella
domanda.
9. Die Anträge werden von Fachleuten der Landesverwaltung begutachtet. Bei Bedarf können
auch externe Fachpersonen hinzugezogen werden.
9. Le domande sono valutate da personale esperto dell’Amministrazione provinciale. In caso di
necessità possono essere cooptati anche consulenti esterni.
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10. Die Beiträge werden mit Dekret der zuständigen Landesrätin oder des zuständigen Landesrates genehmigt.
10. I contributi sono concessi con decreto dell’assessora/assessore competente.
11. Die Antragstellenden müssen im Rahmen
ihrer Öffentlichkeitsarbeit in angemessener Form
darauf hinweisen, dass die Autonome Provinz
Bozen, Abteilung Deutsche Kultur oder Abteilung
Ladinische Kultur die Publikationen, Projekte und
Tätigkeiten finanziell unterstützt hat und halten
sich dabei an das geltende Erscheinungsbild der
Landesverwaltung.
11. I soggetti richiedenti, nell’ambito della propria
attività di comunicazione, devono segnalare opportunamente che le pubblicazioni, i progetti e le
attività sono stati finanziati con il contributo della
Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Cultura tedesca o Ripartizione Cultura ladina, e si
attengono al corporate design dell’Amministrazione provinciale.
Artikel 8
Kriterien für die Beitragsgewährung
Articolo 8
Criteri per la concessione dei contributi
1. Kriterien für die Förderung von Publikationen
sind:
a) Südtirolbezug oder Bezug zu den ladinischen
Dolomitentälern durch den Autor/die Autorin
oder den Inhalt,
b) Qualifikation und Persönlichkeit des Autors/
der Autorin,
c) literarische oder wissenschaftliche Qualität
des Textes,
d) Originalität oder Relevanz des behandelten
Themas,
e) thematischer Bezug zu Minderheiten und
multikultureller Gesellschaft,
f) Zugänglichkeit für eine breite Öffentlichkeit.
1. I criteri per la concessione di contributi per
pubblicazioni sono i seguenti:
a) l’autore/l’autrice o i contenuti hanno un riferimento diretto con l’Alto Adige o con le valli
ladine dolomitiche;
b) qualifica e personalità dell’autore/autrice;
2. Kriterien für die Gewährung von Beiträgen für
Tätigkeiten und Projekte sind:
a) Relevanz des behandelten Themas,
b) strategische Bedeutung im Kultur- und Bildungsbereich,
c) Ziele einer nachhaltigen regionalen Entwicklung,
d) Kooperations- und Vernetzungsziele,
2. I criteri per la concessione di contributi per attività e progetti sono i seguenti:
a) rilevanza della tematica trattata;
b) importanza strategica nei settori dell’istruzione e della cultura;
c) finalità dello sviluppo regionale sostenibile;
e)
e)
f)
Förderung der Chancengleichheit der Geschlechter und sozialen Schichten,
Zugänglichkeit für eine breite Öffentlichkeit.
c)
qualità letteraria o scientifica del testo;
d)
originalità o rilevanza della tematica trattata;
e)
riferimento alla tematica delle minoranze e di
una società multiculturale;
accessibilità ad ampi strati della popolazione.
f)
d)
f)
finalità della cooperazione e creazione di
network;
finalità della promozione delle pari opportunità tra i generi e tra le classi sociali;
accessibilità ad ampi strati della popolazione.
Artikel 9
Finanzielle Mittel
Articolo 9
Risorse economiche
1. Die Antragstellenden müssen sich an den veranschlagten Ausgaben auch mit anderen Mitteln
als dem Landesbeitrag beteiligen, z. B. durch:
a) Mitgliedsbeiträge,
b) Einnahmen aus Veranstaltungen oder Verkauf,
c) Einnahmen aus anderen Handelstätigkeiten,
d) Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften,
1. I soggetti richiedenti devono concorrere alle
spese preventivate anche con altre entrate, oltre
a quelle costituite dal contributo provinciale, quali:
a) quote sociali;
b) entrate da manifestazioni o vendite;
c)
d)
entrate da altre attività commerciali;
contributi di altri enti pubblici;
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e)
f)
g)
h)
Sponsorengelder,
unentgeltliche Zuwendungen oder Spenden,
sonstige Einnahmen,
Eigenmittel.
e)
f)
g)
h)
112
sponsorizzazioni;
offerte e donazioni;
altre entrate
mezzi propri.
2. Im Finanzierungsplan, der dem Antrag beizulegen ist, sind die Höhe der Einnahmen sowie
deren Herkunft anzugeben.
2. Nel piano di finanziamento allegato alla domanda devono essere indicati l’ammontare delle
entrate e le relative fonti.
Artikel 10
Vorschüsse
Articolo 10
Anticipazioni
1. Organisationen ohne Gewinnabsicht können
die Gewährung und Auszahlung folgender Vorschüsse beantragen:
a) einen Vorschuss im Ausmaß von höchstens
50% des Beitrages, der dem beantragenden
Subjekt im Vorjahr gewährt wurde.
Dieser Vorschuss wird in der Regel nur gewährt, wenn der gewährte Vorjahresbeitrag
mindestens 15.000,00 Euro betragen hat,
sowie ausschließlich zur Deckung von Miet-,
Führungs- und Verwaltungskosten der Einrichtungen, von Personalspesen, einschließlich Honoraren, oder anderen Pflichtausgaben. Dieser Vorschuss kann außerdem nur
gewährt werden, wenn mindestens 60% des
im Vorjahr gewährten Beitrages bereits abgerechnet wurden.
Der Antrag auf Gewährung eines Vorschusses ist bis zum 10. November des vorhergehenden Jahres einzureichen, auf das sich der
Beitrag bezieht.
1. Le organizzazioni senza scopo di lucro possono richiedere la concessione e l'erogazione delle
seguenti anticipazioni:
a) un'anticipazione fino ad un massimo del 50%
dell’ammontare del contributo concesso al
soggetto richiedente nell'anno precedente.
Tale anticipazione viene di norma concessa
solo se il contributo concesso nell'anno precedente ammontava ad almeno 15.000,00
Euro e unicamente per far fronte a spese di
locazione, gestione e amministrazione delle
strutture, a spese per il personale o a onorari,
oppure ad altre spese obbligatorie. Questa
anticipazione può essere concessa solo se il
contributo concesso nell’anno precedente è
già stato rendicontato per almeno il 60%.
b)
b)
einen Vorschuss im Ausmaß von bis zu 80%
des genehmigten Beitrages.
Der entsprechende Antrag kann gleichzeitig
mit dem Beitragsantrag eingereicht werden.
La domanda di anticipazione va presentata
entro il 10 novembre dell'anno precedente a
quello a cui si riferisce il contributo.
un'anticipazione fino all'80% dell'ammon-tare
del contributo concesso.
La relativa domanda può essere presentata
contestualmente alla domanda di contributo.
2. Der Vorschuss laut Absatz 1 Buchstabe a)
kann auf Beantragung auf maximal 80% des für
das laufende Jahr gewährten Beitrages aufgestockt werden.
2. L’anticipazione di cui al comma 1, lettera a),
può, su apposita richiesta, essere aumentata fino
all'80% dell’ammontare del contributo concesso
per l’anno corrente.
Artikel 11
Abrechnung der Vorschüsse
Articolo 11
Rendicontazione delle anticipazioni
1. Antragstellende, die einen Vorschuss laut Artikel 10 erhalten haben, müssen die im Ausmaß
des Vorschusses getragenen Kosten bis zum 31.
März des darauf folgenden Jahres durch die Vorlage entsprechender Ausgabenbelege abrechnen. Bei Projektbeiträgen kann auf Beantragung
in begründeten Fällen ein Aufschub der obgenannten Frist gewährt werden. Der Aufschub wird
1. I soggetti richiedenti che fruiscono di un’anticipazione di cui all’articolo 10, devono rendicontare
le spese sostenute per un importo pari all’anticipazione medesima, entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello dell’avvenuta erogazione
dell’anticipazione. Per quanto riguarda i contributi
per progetti, può essere autorizzata la proroga del
termine suddetto in casi motivati, su apposita
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
113
mit Dekret der zuständigen Landesrätin oder des
zuständigen Landesrats gewährt.
domanda del soggetto richiedente. La proroga è
concessa con decreto dell’assessora/assessore
competente.
2. Erst nach Abrechnung der Vorschüsse können
weitere Teilbeträge ausbezahlt werden.
2. Solo ad avvenuta rendicontazione delle anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi
parziali.
3. Der Anteil des gewährten Vorschusses, der
nicht für die Verwirklichung der zur Förderung
zugelassenen Tätigkeiten, Publikationen und Projekte verwendet bzw. nicht entsprechend belegt
wurde, ist an das Schatzamt des Landes zuzüglich der gesetzlichen Zinsen zurückzuzahlen.
3. Nel caso in cui una parte dell'anticipazione
non fosse stata utilizzata per la realizzazione delle attività, pubblicazioni o dei progetti ammessi a
contributo, oppure non fosse stata adeguatamente rendicontata, dovrà essere restituita alla Tesoreria della Provincia, maggiorata degli interessi
legali.
Artikel 12
Abrechnung und Auszahlung der Beiträge
Articolo 12
Rendicontazione e liquidazione dei contributi
1. Nach Vorlage eines entsprechenden Antrags
und der ordnungsgemäßen Dokumentation durch
den Antragsteller oder die Antragstellerin werden
die Beiträge in einer oder mehreren Raten ausgezahlt.
1. La liquidazione dei contributi avviene in una o
più soluzioni, previa presentazione di apposita
domanda da parte del soggetto richiedente, corredata della relativa documentazione.
2. Die Personalkosten von nicht gewinnorientierten Organisationen können maximal in der Höhe
der Bruttogehälter des Landespersonals abgerechnet werden. Als Bezugspunkt gelten die für
die entsprechende Funktionsebene festgelegten
Beträge laut geltendem Kollektivvertrag. Anerkannt werden zusätzlich alle Lohnnebenkosten,
einschließlich der Sozialabgaben zu Lasten des
Arbeitgebers.
2. Le spese per il personale delle organizzazioni
senza scopo di lucro possono essere rendicontate fino ad un massimo pari allo stipendio lordo del
personale provinciale Fanno riferimento gli importi
previsti per le rispettive qualifiche funzionali di cui
al vigente contratto collettivo. Sono riconosciuti,
inoltre, gli altri costi di personale, inclusi i contributi previdenziali, a carico del datore di lavoro.
3. Die Referentenhonorare sowie die Reise- und
Verpflegungskosten können maximal in der Höhe
der geltenden Landestarife abgerechnet werden.
3. Le spese per gli onorari di relatrici e relatori
nonché quelle di vitto e di viaggio possono essere
rendicontate fino all’ammontare massimo vigente
per l’Amministrazione provinciale.
4. Für die Berechnung der Personalkosten der
Verlage sind folgende fixe Tagessätze laut geltenden internationalen Standards der ISCO-Klassifizierung für die Beschäftigten festgelegt: für
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Laureat oder
Doktorat 300,00 Euro, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Maturaabschluss 250,00 Euro und
für Verwaltungsangestellte 125,00 Euro. Zur Ermittlung des Stundensatzes wird der Tagessatz
durch acht dividiert. Die Tagessätze verstehen
sich einschließlich Steuern und Sozialabgaben zu
Lasten des Arbeitgebers. Pro Publikation sind
200 Arbeitsstunden zugelassen.
4. Per il calcolo dei costi del personale delle case
editrici si applicano le seguenti tariffe giornaliere
in base agli standard internazionali della classificazione ISCO per gli occupati: per collaboratori
con laurea o dottorato 300,00 Euro, per collaboratori con diploma di maturità 250,00 Euro e per
collaboratori amministrativi 125,00 Euro. Per la
determinazione del costo orario, la tariffa giornaliera va divisa per otto. La tariffa giornaliera si
intende inclusa di oneri fiscali e sociali a carico
del datore del lavoro. Le ore lavorative ammesse
per ciascuna pubblicazione sono 200.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
114
5. Die einzelnen Ausgabenpositionen dürfen, unter Aufrechterhaltung der gesamten zur Förderung zugelassenen Summe, bei der Rechnungslegung untereinander ausgeglichen werden, sofern die zuständige Amtsdirektorin oder der zuständige Amtsdirektor dies genehmigt.
5. In sede di rendicontazione sono ammesse
compensazioni tra le singole voci di spesa, nel
rispetto della somma totale ammessa a finanziamento, previa autorizzazione della direttrice/del
direttore dell’ufficio competente.
6. Organisationen ohne Gewinnabsicht können
einen Anteil von höchstens 25% der anerkannten
Kosten durch die Leistung ehrenamtlicher Tätigkeit im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, belegen. Der Beitrag selbst
muss jedoch in seiner vollen Höhe durch Rechnungsbelege dokumentiert werden.
6. Le organizzazioni senza scopo di lucro possono rendicontare fino ad un massimo del 25% delle spese ammesse attraverso le prestazioni rese
a titolo di attività di volontariato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Il contributo stesso deve essere rendicontato per
l’intero ammontare con i relativi documenti di
spesa.
7. Beschränkt auf die Dokumentation von Ausgaben für ehrenamtliche Leistungen laut vorhergehendem Absatz 6, wird ein Stundensatz von
16,00 Euro anerkannt. Die Landesregierung kann
diesen Stundensatz jährlich unter Berücksichtigung des ISTAT-Indexes anpassen.
7. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato di cui al precedente comma 6, è riconosciuto un importo orario
di 16,00 Euro. Tale importo orario può essere
aggiornato annualmente dalla Giunta provinciale
tenendo conto degli aumenti dell'indice ISTAT.
8. Im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit werden die für die Sitzungen der Kollegialorgane der
Organisationen, Vereinigungen und Komitees
geleisteten Stunden nicht für die Beitragsgewährung anerkannt.
8. Nell’ambito dell’attività resa a titolo di volontariato, non sono ammesse a contributo le ore
prestate per la partecipazione a sedute degli organi istituzionali dell’organizzazione, dell’associazione o del comitato.
9. Wer ehrenamtlich Leistungen erbringt, hat kein
Anrecht auf Vergütung.
9. Chi presta attività a titolo di volontariato non ha
diritto ad alcun compenso.
Artikel 13
Rechnungslegung
Articolo 13
Rendiconto
1. Für die Rechnungslegung ist Folgendes vorzulegen:
a) eine Liste der Ausgabenbelege,
a)
un elenco dei documenti di spesa;
b)
b)
i documenti di spesa in originale per l'importo
totale delle spese ammesse; i soggetti richiedenti senza scopo di lucro possono limitarsi a
produrre i documenti di spesa per un importo
pari al contributo concesso. In questo caso
essi hanno l’obbligo di integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale
confermano che per la realizzazione delle attività, delle pubblicazioni e dei progetti la
spesa ammessa è stata sostenuta per intero
e che sono in possesso dei relativi documenti
di spesa. Se il soggetto richiedente è un ente
di diritto pubblico, la liquidazione del contributo, in deroga a quanto sopra, avviene dietro
presentazione di un elenco della documentazione di spesa firmata su ogni pagina dal
die originalen Ausgabenbelege in der Höhe
der anerkannten Kosten. Die Antragstellenden ohne Gewinnabsicht können die Vorlage
der originalen Ausgabenbelege auf die Höhe
des gewährten Beitrages beschränken. In
diesem Fall müssen sie zusätzlich eigenverantwortlich erklären, dass die für die Verwirklichung der Tätigkeiten, Publikationen und
Projekte anerkannten Ausgaben zur Gänze
getätigt wurden und die entsprechenden
Ausgabenbelege vorliegen. Ist das beantragende Subjekt eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, erfolgt die Auszahlung des gewährten Beitrages, in Abweichung zu oben,
auf der Grundlage einer Aufstellung der Ausgabenbelege, die auf jeder Seite von der un-
1. Il rendiconto è composto da:
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
funzionario autorizzato/dalla funzionaria autorizzata. Le case editrici devono allegare gli
elenchi e i diari delle attività relative al personale che collabora alla pubblicazione;
terschriftsberechtigten Person zu unterzeichnen ist. Verlage müssen das Personalverzeichnis und die Tätigkeitsjournale des an
der geförderten Publikation mitarbeitenden
Personals beilegen,
c)
eine Erklärung der Antragstellenden, aus der
Folgendes hervorgeht:
1) die Daten des Dekrets über die Beitragsgewährung und die entsprechende Beitragshöhe,
2) dass die gesetzlich vorgeschriebenen
Voraussetzungen bestehen,
3) ob und in welchem Ausmaß von anderen
Landesämtern oder Körperschaften für
die selben Tätigkeiten, Publikationen und
Projekte Beiträge gewährt wurden,
4) dass die Tätigkeiten, Publikationen und
Projekte vollständig verwirklicht wurden,
5) dass die Personalkosten in der laut Artikel 12 dieser Kriterien festgelegten Höhe
abgerechnet wurden,
6) dass die Kosten für Referentenhonorare
sowie jene für Reise und Verpflegung
maximal in der Höhe der geltenden Landestarife abgerechnet wurden,
7)
bei ehrenamtlicher Tätigkeit, der Anteil
der anerkannten Kosten, der durch die
Leistung ehrenamtlicher Tätigkeit abgerechnet wird.
115
c)
una dichiarazione del richiedente attestante:
1)
gli estremi del decreto di concessione del
contributo con il relativo ammontare;
2)
la sussistenza dei requisiti prescritti dalla
legge;
se e in quale misura sono stati concessi
contributi per le medesime attività, pubblicazioni e progetti da parte di altri uffici
provinciali o enti;
la realizzazione per intero delle attività,
delle pubblicazioni e dei progetti;
che le spese per il personale sono state
rendicontate ai sensi dell’articolo 12 dei
presenti criteri;
che le spese per gli onorari dei relatori e
delle relatrici nonché quelle di vitto e di
viaggio sono state rendicontate fino all’ammontare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale;
in caso di attività di volontariato, la quota
della spesa ammessa coperta attraverso
prestazioni rese a titolo di attività di volontariato.
3)
4)
5)
6)
7)
2. Wurden die geförderten Tätigkeiten, Publikationen und Projekte nicht bzw. nur teilweise verwirklicht oder die anerkannten Kosten nicht zur
Gänze getätigt, wird der Beitrag anteilsmäßig
gekürzt. Diese Kürzung wird von der zuständigen
Amtsdirektorin oder dem zuständigen Amtsdirektor verfügt. In Abweichung dazu kann die zuständige Landesrätin oder der zuständige Landesrat
in begründeten Fällen mittels Dekret eine Kostenreduzierung ohne Beitragskürzung genehmigen.
2. Se le attività, le pubblicazioni e i progetti ammessi a contributo non sono stati realizzati o sono
stati realizzati solo parzialmente, oppure se non
sono state sostenute tutte le spese ammesse, il
contributo concesso viene ridotto in proporzione.
Questa riduzione viene stabilita dalla direttrice/dal
direttore d’ufficio competente. In casi motivati l’assessore/assessora provinciale competente può
autorizzare, in deroga al suddetto principio, un
ridimensionamento delle spese senza riduzione
del contributo.
Artikel 14
Ausgabenbelege
Articolo 14
Documenti di spesa
1. Die Ausgabenbelege müssen
a) den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen,
b) auf den Namen der Antragstellenden lauten,
c) quittiert sein,
d) sich auf den Zweck der gewährten Finanzierung beziehen.
1. I documenti di spesa devono:
a) essere conformi alle vigenti disposizioni di
legge;
b) essere intestati al soggetto richiedente;
c) essere quietanzati;
d) riferirsi alle medesime finalità per cui è stato
concesso il contributo.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
116
2. Bei ordentlichen Beiträgen müssen sich die
Ausgaben auf das Kalenderjahr beziehen, in dem
der Beitrag gewährt wurde.
2. Per quanto riguarda i contributi ordinari, le spese devono riferirsi all'anno in cui è stato concesso
il contributo.
Artikel 15
Kontrollen
Articolo 15
Controllo
1. Im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, führt das zuständige Amt Stichprobenkontrollen im Ausmaß von mindestens 6% der
genehmigten Anträge durch.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, l'ufficio provinciale competente per la
liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande ammesse.
2. In der Regel führen Fachpersonen des zuständigen Landesamtes die Stichprobenkontrollen
durch. Übersteigen die für die Beitragsgewährung
zu Grunde gelegten anerkannten Kosten den
Betrag von 50.000,00 Euro, können vom zuständigen Amt beauftragte verwaltungsexterne Fachpersonen die Stichprobenkontrollen durchführen.
2. Di norma i controlli a campione sono effettuati
da personale esperto dell’ufficio provinciale competente. Se l’ammontare delle spese ammesse
supera l’importo di 50.000,00 Euro, i controlli a
campione possono essere eseguiti da esperti
esterni all’Amministrazione provinciale, cui l’ufficio
competente ha affidato l’incarico.
3. Bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres,
werden die Anträge, die der Stichprobenkontrolle
unterzogen werden, mittels Auslosung ermittelt.
3. L'individuazione delle domande da sottoporre a
controllo avviene mediante sorteggio, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Für die Auslosung sorgt eine Kommission, bestehend aus der Direktorin oder dem Direktor der
zuständigen Abteilung oder einer Vertretung, einer Amtsdirektorin oder einem Amtsdirektor und
einer Verwaltungssachbearbeiterin oder einem
Verwaltungssachbearbeiter der Abteilung, die
oder der die Schriftführung übernimmt.
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dalla direttrice/dal direttore
della ripartizione competente o da una persona
da lei/lui delegata, da una direttrice/un direttore
d'ufficio e da una funzionaria/un funzionario della
ripartizione con funzioni di segretaria/segretario.
5. Bei den Stichprobenkontrollen wird Folgendes
überprüft:
a) die Wahrhaftigkeit der von den Antragstellenden vorgelegten eigenverantwortlichen
Erklärungen,
b) die effektive Verwirklichung der Tätigkeiten,
Publikationen und Projekte, für die der Beitrag gewährt wurde,
c) das Vorhandensein der Ausgabenbelege,
und zwar für den Anteil der anerkannten Kosten, der im Rahmen der Abrechnung nicht
durch Originalbelege nachgewiesen wurde,
d) das Vorhandensein einer Aufstellung der
Mitarbeitenden in Bezug auf ehrenamtliche
Leistungen, die für die Abdeckung eines Teils
der anerkannten Kosten berechnet wurden.
5. Con il controllo a campione si accerta quanto
segue:
a) la veridicità della dichiarazione presentata dal
soggetto richiedente;
6. Stellt die Verwaltung fest, dass die Tätigkeiten
nur teilweise durchgeführt wurden oder dass die
anerkannten Gesamtkosten nicht vollständig und
ordnungsgemäß belegt werden können, verfügt
sie den teilweisen Widerruf der Förderung und
6. Qualora l’Amministrazione accerti che le attività
sono state svolte soltanto in parte o che le spese
ammesse non possono essere rendicontate interamente e regolarmente, essa dispone la revoca
parziale del finanziamento e avvia il procedimento
b)
c)
d)
l’effettiva realizzazione delle attività, pubblicazioni o progetti per cui è stato concesso il
contributo;
l’esistenza della documentazione di spesa
per quella parte della spesa ammessa che in
sede di rendicontazione non è stata documentata con documenti di spesa originali;
l’esistenza dell’elenco dei collaboratrici e collaboratori per le prestazioni rese a titolo di
volontariato conteggiate per la copertura di
una parte delle spese ammesse.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
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leitet das Verfahren zur Rückzahlung des nicht
zustehenden Betrages zuzüglich der gesetzlichen
Zinsen ein.
per il rimborso della somma non spettante, maggiorata degli interessi legali.
7. Unbeschadet der Bestimmungen der vorhergehenden Absätze dieses Artikels, kann die
Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor weitere für
notwendig erachtete Überprüfungen verfügen.
7. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, la direttrice/il direttore
d’ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute
necessarie.
Artikel 16
Schlussbestimmungen
Articolo 16
Disposizioni finali
1. Die mit diesem Beschluss genehmigten Kriterien treten am Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung über die positive Überprüfung
durch die Europäische Kommission im Sinne der
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol in Kraft.
1. I criteri approvati con la presente deliberazione
entrano in vigore il giorno della pubblicazione
dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige dell'esito positivo dell'esame
da parte della Commissione europea ai sensi
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
118
84893
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 6. Mai 2013, Nr. 666
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 6 maggio 2013, n. 666
Gemeinde Karneid: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur
des Amtes Ratsbeschluss Nr. 49 vom 19.12.
2012
Comune di Cornedo all’Isarco: Approvazione
di una modifica al piano urbanistico con una
correzione d’ufficio Delibera consiliare n. 49
del 19/12/2012
Die Gemeinde Karneid beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 49 vom 19.12.2012 folgende Abänderung zum Bauleitplan:
Il Comune di Cornedo all’Isarco con delibera consiliare n. 49 del 19/12/2012 propone la seguente
modifica al piano urbanistico:
Erweiterung der Zone für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung auf Bp. 115 KG Karneid um rund 60 m²,
zwecks besserer baulicher Nutzung der Zone, die
für den Neubau der Carabinieristation bestimmt
ist und Eintragung einer Gemeindestraße Typ A
auf Bp. 1280, durch Umwidmung einer Fläche
von rund 152 m², die derzeit als Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen ausgewiesen ist, auf welche aus Verkehrssicherheitsgründen auch der Radweg umgeleitet wird, gemäß
graphischer Unterlage.
Ampliamento della zona per attrezzature collettive
– amministrazione e servizi pubblici sulla p.ed.
115 CC Cornedo di 60 m² ca., per rendere possibile l’utilizzo più razionale della zona, destinata
alla realizzazione della nuova stazione dei Carabinieri ed inserimento di una strada comunale tipo
A sulla p.ed. 1280, trasformando un’area di 152
m² ca., che attualmente è classificata come zona
per attrezzature collettive sovracomunali, sulla
quale, per motivi di sicurezza del traffico, sarà
deviata anche la pista ciclabile, secondo l’allegato
grafico;
Im Art. 24 der Durchführungsbestimmungen zum
Bauleitplan wird die Norm betreffend die „Carabinieri-Station“ korrigiert und zwar werden die zulässige urbanistische Kubatur auf 2.784 m³ angehoben (vorher 2.300 m³), die höchstzulässige
überbaute Fläche mit 90 % (vorher 75 %) und die
höchstzulässige Gebäudehöhe mit 10,60 m (vorher 10,50 m) festgelegt.
Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände
noch Vorschläge eingebracht worden.
Nell’art. 24 delle norme di attuazione al piano
urbanistico la prescrizione, che disciplina la Stazione dei Carabinieri, viene modificata e precisamente la cubatura urbanistica realizzabile viene
aumentata a 2.784 m³ (attualmente 2.300 m³), il
rapporto massimo di copertura viene fissato con il
90 % (attualmente 75 %) e l’altezza massima
degli edifici viene portata a 10,60 m (prima 10,50
m).
Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni.
Die Landesraumordnungskommission, hat in der
Sitzung vom 18.04.2013 den Antrag überprüft
und dabei positives Gutachten erteilt. Die Straße
wird von Amts wegen laut Bestand eingetragen,
so dass die Verbindung beibehalten wird.
La Commissione urbanistica provinciale nella
seduta del 18/04/2013 ha esaminato la modifica
richiesta ed ha espresso parere favorevole. La
strada viene d’ufficio inserita secondo lo stato di
fatto, per conservare il collegamento.
Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die beantragte Änderung in obigem Sinne.
La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed
approva la modifica richiesta in questo senso.
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
119
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
die von der Gemeinde Karneid mit Ratsbeschluss
Nr. 49 vom 19.12.2012 beantragte Abänderung
zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen:
di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di Cornedo all’Isarco con delibera consiliare n. 49 del 19/12/2012 come segue:
Die Erweiterung der Zone für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung auf Bp. 115 KG Karneid, wird genehmigt.
Diese ist gerechtfertigt zwecks besserer baulicher
Nutzung der Zone, die für den Neubau der Carabinieristation bestimmt ist. Die Straße wird von
Amts wegen laut Bestand eingetragen, so dass
die Verbindung beibehalten wird. Auch die Eintragung einer Gemeindestraße Typ A auf Bp.
1280, durch Umwidmung einer Fläche von rund
152 m², die derzeit als Zone für übergemeindliche
öffentliche Einrichtungen ausgewiesen ist, wird
genehmigt. Auf diese soll aus Verkehrssicherheitsgründen auch der Radweg umgeleitet werden.
Viene approvato l’ampliamento della zona per
attrezzature collettive – amministrazione e servizi
pubblici sulla p.ed. 115 CC Cornedo. Detta è giustificata per rendere possibile l’utilizzo più razionale della zona, destinata alla realizzazione della
nuova stazione dei Carabinieri. La strada viene
d’ufficio inserita secondo lo stato di fatto, per conservare il collegamento. Viene pure approvato
l’inserimento di una strada comunale tipo A sulla
p.ed. 1280, trasformando un’area di 152 m² ca.,
che attualmente è classificata come zona per
attrezzature collettive sovracomunali. Sulla stessa, sarà deviata anche la pista ciclabile, per motivi di sicurezza del traffico.
Schließlich wird die beantragte Änderung der
Durchführungsbestimmungen befürwortet. Im Art.
24 wird die Norm betreffend die „CarabinieriStation“ geändert und zwar werden die zulässige
urbanistische Kubatur auf 2.784 m³ angehoben
(vorher 2.300 m³), die höchstzulässige überbaute
Fläche mit 90 % (vorher 75 %) und die höchstzulässige Gebäudehöhe mit 10,60 m (vorher 10,50
m) festgelegt.
Infine viene approvata la modifica delle norme di
attuazione richiesta. Nell’art. 24 la prescrizione,
che disciplina la Stazione dei Carabinieri, viene
modificata e precisamente la cubatura urbanistica
realizzabile viene aumentata a 2.784 m³ (attualmente 2.300 m³), il rapporto massimo di copertura viene fissato con il 90 % (attualmente 75 %) e
l’altezza massima degli edifici viene portata a
10,60 m (prima 10,50 m).
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
120
84904
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 6. Mai 2013, Nr. 671
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 6 maggio 2013, n. 671
Gemeinde Kurtatsch a.d.W.: Genehmigung
einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 40 vom 27.12.2012
Comune di Cortaccia s.S.d.V.: Approvazione
di una modifica al piano urbanistico - Delibera
consiliare n. 40 del 27/12/2012
Die Gemeinde Kurtatsch a. d. Weinstraße beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 40 vom 27.12.2012
folgende Abänderung zum Bauleitplan:
Il Comune di Cortaccia s.S.d.V. con delibera consiliare n. 40 del 27/12/2012 propone la seguente
modifica al piano urbanistico:
Reduzierung der Sportzone auf Gp. 1010/5 und
1011/2 um rund 2.453 m² und Verlängerung einer
Gemeindestrasse Typ B im besagten Bereich
(rund 260 m²), gemäß graphischer Unterlage. Die
gestrichene Fläche wird für die Sportzone nicht
mehr benötigt und somit in Landwirtschaftsgebiet
rückgeführt.
Riduzione della zona sportiva sulle pp.ff. 1010/5 e
1011/2 di 2.453 m² ca. e prolungamento della
strada comunale tipo B in detto ambito (260 m²),
secondo l’allegato grafico. L’area stralciata non
viene più adoperata per la zona sportiva e viene
quindi trasformata in zona di verde agricolo.
Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände
noch Vorschläge eingebracht worden.
Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni.
Die Landesraumordnungskommission, hat in der
Sitzung vom 18.04.2013 den Antrag überprüft
und dabei positives Gutachten erteilt.
La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 18/04/2013 ha esaminato la modifica richiesta ed ha espresso parere favorevole.
Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die beantragte Änderung.
La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed
approva la modifica richiesta.
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
die von der Gemeinde Kurtatsch a.d.W. mit Ratsbeschluss Nr. 40 vom 27.12.2012 beantragte
Reduzierung der Sportzone um rund 2.453 m² auf
Gp. 1010/5 und 1011/2 und die Verlängerung der
Gemeindestrasse Typ B, im besagten Bereich, zu
genehmigen. Die gestrichene Fläche wird für die
Sportzone nicht mehr benötigt und somit in
Landwirtschaftsgebiet rückgeführt.
di approvare la riduzione della zona sportiva sulle
pp.ff. 1010/5 e 1011/2 di 2.453 m² ca. ed il prolungamento della strada comunale tipo B, in detto
ambito, come proposti dal Comune di Cortaccia
s.S.d.V. con delibera consiliare n. 40 del 27/12/
2012. L’area stralciata non viene più adoperata
per la zona sportiva e viene quindi trasformata in
zona di verde agricolo.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
121
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
122
84908
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 6. Mai 2013, Nr. 673
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 6 maggio 2013, n. 673
Gemeinde Eppan a.d.W.: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan mit Korrekturen
des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 12 vom
21.03.2012 Buchstabe d)
Comune di Appiano s.S.d.V.: Approvazione di
una modifica al piano urbanistico con correzioni d’ufficio - Delibera consiliare n. 12 del
21/03/2012 lettera d)
Die Gemeinde Eppan a.d.W. beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 12 vom 21.03.2012 unter Buchstabe d) die Ausweisung einer Zone für touristische
Einrichtungen – Beherbergung, im Ausmaß von
rund 15.077 m² auf Bp. 1174 und 3235 sowie Gp.
6307/1, 6308/1 und 6309/1 KG Eppan in Montiggl, gemäß graphischer Unterlage und die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum
Bauleitplan mit folgender neuer Bestimmung:
Il Comune di Appiano s.S.d.V. con delibera consiliare n. 12 del 21/03/2012 propone aIla lettera d)
la previsione di una zona per impianti turistici alloggiativi dell’estensione di 15.077 m² ca. sulle
pp.ed. 1174 e 3235 e pp.ff. 6307/1, 6308/1 e
6309/1 CC Appiano a Monticolo, secondo l’allegato grafico e l’integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico con la seguente nuova
normativa:
„Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung
“Zona per impianti turistici alloggiativi
Zone Montiggl“
Diese Zone umfasst die Flächen, welche im Sinne des Art. 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58 i.g.F. für Beherbergungsbetriebe bestimmt sind.
Zona Monticolo”
Questa zona comprende le aree destinate ad
impianti turistici ricettivi ai sensi dell’art. 5 della
Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 e.s.m.
Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 1,90 m³/m²
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 40%
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 10,50 m
Valgono i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 1,90 m³/m²
2. rapporto massimo di copertura: 40%
3. altezza massima: 10,50 m
Bei der Erweiterung von bestehenden Beherbergungsbetrieben darf die höchste Höhe des bestehenden Gebäudes beibehalten bzw. erreicht werden.
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m
6. höchstzulässige Versiegelung des Bodens:
70%
7. Mindestanteil der begrünten Fläche: 30%.
Unterirdische Bauwerke mit einer Mindestdeckung von 40 cm begrünter Erdschicht müssen nicht zur Berechnung der versiegelten
Fläche herangezogen werden.
8. Bei Neubauten ist der Landesbeirat für Baukultur und Landschaft heranzuziehen.“
Se si amplia un esercizio ricettivo esistente
l’altezza massima dell’edificio esistente può essere mantenuta o raggiunta.
Die Änderungen unter Buchstaben a-c) wurden
bereits von der Landesregierung behandelt (LRB
1669 vom 12.11.2012).
4.
5.
6.
7.
8.
distanza minima dal confine: 5 m
distanza minima tra gli edifici: 10 m
rapporto massimo di superficie impermeabile:
70%
percentuale minima di superficie verde: 30%.
Costruzioni interrate con una copertura minima di 40 cm di terreno rinverdito non devono
essere considerate nel calcolo della superficie sigillata.
In caso di nuove costruzioni deve essere
consultato il Comitato provinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio.“
Le modifiche di cui alle lettere a-c) sono già state
trattate dalla Giunta provinciale (DGP 1669 del
12.11.2012).
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
123
Gegen die Änderung unter Buchstabe d) wurde
ein Einwand eingebracht, zu welchem die Gemeinde mit RB 35 vom 27.06.2012 Stellung genommen hat.
Avverso la modifica alla lettera d) è stata presentata un’osservazione, in merito alla quale il Comune ha preso posizione con del. cons. n. 35 del
27.06.2012.
Die Landesraumordnungskommission, hat in der
Sitzung vom 25.10.2012 den Antrag überprüft
und positives Gutachten erteilt vorbehaltlich Abänderung des Gebietsplanes Montiggler Wald Mitterberg, welche nun von der Landesregierung
mit Beschluss Nr. 594 am 15.04.2013 genehmigt
wurde. Die Landesraumordnungskommission hat
vorgeschlagen, von Amts wegen die Dichte auf
das absolut erforderliche Volumen zu reduzieren.
Durchführungsplan und Ausführungsplanung
müssen mit dem positiven Gutachten des Landesbeirates für Baukultur und Landschaft erstellt
werden.
Der im Bericht zitierte Durchführungsplan wird in
den Durchführungsbestimmungen festgeschrieben.
Auf Grund der vorgeschlagen Änderungen des
Amtes wird dem Einwand teilweise Rechnung
getragen. Außerdem schließt sich die Landesraumordnungskommission den Schlussfolgerungen des Gemeinderates an.
La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 25/10/2012 ha esaminato la modifica ed
ha espresso parere favorevole previo modifica del
piano paesaggistico Bosco di Monticolo – Monte
di Mezzo, approvata ora dalla Giunta provinciale
con delibera n. 594 del 15.04.2013. La Commissione urbanistica provinciale ha proposto di ridurre d’ufficio l’indice al volume assolutamente necessario. Il piano di attuazione ed il progetto esecutivo devono essere elaborati con il parere positivo del Comitato provinciale per la cultura edilizia
ed il paesaggio.
Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die beantragte Änderung in obigem Sinne.
La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed
approva la modifica richiesta in questo senso.
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
Il piano di attuazione citato nella relazione viene
prescritto nelle norme di attuazione.
In base alle modifiche proposte d’ufficio l’osservazione viene in parte presa in considerazione.
Inoltre la Commissione urbanistica provinciale si
associa alle conclusioni del Consiglio comunale.
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
Die von der Gemeinde Eppan a.d.W. beantragt
mit Ratsbeschluss Nr. 12 vom 21.03.2012 unter
Buchstabe d) beantragte Ausweisung einer Zone
für touristische Einrichtungen – Beherbergung, im
Ausmaß von rund 15.077 m² auf Bp. 1174 und
3235 sowie Gp. 6307/1, 6308/1 und 6309/1 KG
Eppan in Montiggl, zu genehmigen. Von Amts
wegen wird die Dichte auf das absolut erforderliche Volumen reduziert. Durchführungsplan und
Ausführungsplanung müssen mit dem positiven
Gutachten des Landesbeirates für Baukultur und
Landschaft erstellt werden. Der im Bericht zitierte
Durchführungsplan wird in den Durchführungsbestimmungen festgeschrieben.
Di approvare la previsione di una zona per impianti turistici alloggiativi dell’estensione di 15.077
m² ca., situata sulle pp.ed. 1174 e 3235 e pp.ff.
6307/1, 6308/1 e 6309/1 CC Appiano a Monticolo, come proposta dal Comune di Appiano s.S.d.V.
con delibera consiliare n. 12 del 21/03/2012 aIla
lettera d). L’indice viene d’ufficio ridotto al volume
assolutamente necessario. Il piano di attuazione
ed il progetto esecutivo devono essere elaborati
con il parere positivo del Comitato provinciale per
la cultura edilizia ed il paesaggio. Il piano di attuazione citato nella relazione viene prescritto
nelle norme di attuazione.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
124
Auch die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird befürwortet. Die
neue Bestimmung lautet wie folgt:
„Art. 45 - Zone für touristische Einrichtungen Beherbergung
Viene pure approvata l’integrazione delle norme
di attuazione al piano urbanistico. La nuova normativa ha il seguente testo:
“Art. 45 - Zona per impianti turistici alloggiativi
Zone Montiggl“
Diese Zone umfasst die Flächen, welche im Sinne des Art. 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, i.g.F. für Beherbergungsbetriebe bestimmt sind.
Für diese Zone ist die Ausarbeitung eines Durchführungsplanes vorgeschrieben.
Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 1,85 m³/m²
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 40%
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 10,50 m
Zona Monticolo”
Questa zona comprende le aree destinate ad
impianti turistici ricettivi ai sensi dell’art. 5 della
Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 e.s.m.
Bei der Erweiterung von bestehenden Beherbergungsbetrieben darf die höchste Höhe des bestehenden Gebäudes beibehalten bzw. erreicht werden.
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m
6. höchstzulässige Versiegelung des Bodens:
70%
7. Mindestanteil der begrünten Fläche: 30%.
Unterirdische Bauwerke mit einer Mindestdeckung von 40 cm begrünter Erdschicht müssen nicht zur Berechnung der versiegelten
Fläche herangezogen werden.
8. Durchführungsplan und Ausführungsplanung
müssen mit dem positiven Gutachten des
Landesbeirates für Baukultur und Landschaft
erstellt werden.“
Per questa zona è prescritta l’elaborazione di un
piano di attuazione.
Valgono i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 1,85 m³/m²
2. rapporto massimo di copertura: 40%
3. altezza massima degli edifici: 10,50 m
Se si amplia un esercizio ricettivo esistente l’altezza massima dell’edificio esistente può essere
mantenuta o raggiunta.
4.
5.
6.
7.
8.
distanza minima dal confine: 5 m
distanza minima tra gli edifici: 10 m
rapporto massimo di superficie impermeabile:
70%
percentuale minima di superficie verde: 30%.
Costruzioni interrate con una copertura minima di 40 cm di terreno rinverdito non devono
essere considerate nel calcolo della superficie sigillata.
Il piano di attuazione ed il progetto esecutivo
devono essere elaborati con il parere positivo
del Comitato provinciale per la cultura edilizia
ed il paesaggio.“
Auf Grund der vorgeschlagen Änderungen des
Amtes wird dem diesbezüglich eingebrachten
Einwand teilweise Rechnung getragen. Außerdem schließt sich die Landesregierung den
Schlussfolgerungen des Gemeinderates an.
In base alle modifiche proposte d’ufficio l’osservazione in merito presentata è in parte presa in
considerazione. Inoltre la Giunta provinciale si
associa alle conclusioni del Consiglio comunale.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
125
84894
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Mai 2013, Nr. 765
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 maggio 2013, n. 765
Gemeinde Kastelruth: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Vorschrift des Amtes - Ratsbeschlüsse Nr. 91 und
93 vom 20.12.2012
Comune di Castelrotto: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con una prescrizione d’ufficio - Delibere consiliari nn. 91 e 93 del
20/12/2012
Die Gemeinde Kastelruth beantragt folgende Abänderungen zum Bauleitplan:
Il Comune di Castelrotto propone le seguenti modifiche al piano urbanistico:
Ratsbeschluss Nr. 91 vom 20.12.2012
Umwidmung von Wald in Zone für touristische
Einrichtungen - Campingplatz, einer Fläche von
rund 1,90 ha auf Gp. 228/1, 228/22 in der Örtlichkeit Telfen, gemäß graphischer Unterlage. Weiters wird vorgeschlagen, die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan durch folgenden
neuen Artikel zu ergänzen:
Delibera consiliare n. 91 del 20/12/2012
Trasformazione da bosco in zona per impianti
turistici - campeggio, di un’area di 1,90 ha ca.,
situata sulle pp.ff. 228/1, 228/22 in località Telfen,
secondo l’allegato grafico. Inoltre viene proposto
di integrare le norme di attuazione al piano urbanistico, con il seguente nuovo articolo:
„Art. 60 - Zone für touristische Einrichtungen Campingplatz
Die Zone auf den Gp. 228/1 und 228/22 in der
Örtlichkeit Telfen, umfasst die Flächen, welche für
Campingplätze im Sinne des Artikels 6 Absatz 3
des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988,
Nr. 58, in geltender Fassung, bestimmt sind.
„Articolo 60 - Zona per impianti turistici - Campeggio
La zona sulle pp.ff. 228/1 e 228/22 in località Telfen, comprende le aree destinate a campeggio ai
sensi dell’articolo 6 comma 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 e successive modifiche.
Für die Zone ist im Sinne des Landesgesetzes
vom 11. August 1997, Nr. 13 ein Durchführungsplan zu erstellen.
Per questa zona deve essere redatto un piano di
attuazione ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 0,30 m³/m²
Vale il seguente indice:
1. densità edilizia massima: 0,30 m³/m²
Bis zur Erstellung des Durchführungsplanes gelten weiters folgende Bauvorschriften:
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 10%
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,50 m
4. Mindestgrenzabstand: 5,00 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10,00 m.
6. mindestens 20% der Zone sind zu begrünen.“
In assenza del piano di attuazione valgono inoltre
i seguenti indici:
2. rapporto massimo di copertura: 10%
3. altezza massima degli edifici: 8,50 m
4. distanza minima dal confine: 5,00 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10,00 m.
6. almeno il 20% della zona è da sistemare a
verde.”
Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr.
107 vom 07.09.2012, die Kulturänderung ermächtigt.
Il Comitato forestale provinciale con deliberazione
n. 107 del 07.09.2012 ha autorizzato il cambio di
coltura.
Ratsbeschluss Nr. 93 vom 20.12.2012
Ergänzung des Artikels 36 - Zonen für öffentliche
Einrichtungen - Sportanlagen, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, durch den nachstehend angeführten Wortlaut:
Delibera consiliare n. 93 del 20/12/2012
Integrazione dell’art. 36 - zone per attrezzature
collettive - impianti sportivi, delle norme di attuazione al piano urbanistico con il testo sotto riportato:
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
126
„Im Bereich der Zone „Reitanlage Laranz“ auf den
Gp. 191/4, 192/2 kann im Rahmen der möglichen
urbanistischen Kubatur, eine Hütte mit Nebenräumlichkeiten (sanitäre Anlagen, Raum für den
Tierarzt, Magazin, Küche, Ausschank bei Reitturnieren zur Versorgung der Teilnehmer und Zuschauer, Versammlungsraum, Büro, Abstellraum), außerdem kann ein freistehender überdachter Unterstand für Pferde errichtet werden.“
„Nell’ambito della zona „maneggio Laranza“ sulle
pp.ff. 191/4, 192/2 può essere realizzata, nell’ambito della cubatura urbanistica possibile, una capanna con locali accessori (impianti sanitari, locale per il veterinario, magazzino, cucina, spaccio
durante i tornei di equitazione per il rifornimento
dei partecipanti e degli spettatori, locale per riunioni, ufficio, ripostiglio); inoltre può essere realizzato un riparo coperto smarcato per cavalli.“
Gegen diese Beschlüsse sind weder Einwände
noch Vorschläge eingebracht worden;
Avverso queste delibere non sono state presentate né proposte né osservazioni;
Die Landesraumordnungskommission, hat in der
Sitzung vom 09.05.2013 die Anträge überprüft
und positives Gutachten erteilt. Zu RB 91/2012
hat sie vorgeschlagen, dass zwischen Wiese und
Campingplatz ein Waldstreifen als Sichtschutz
erhalten bleiben soll.
La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 9/05/2013 ha esaminato le proposte ed
ha espresso parere favorevole. Alla del. cons.
91/2012 ha proposto, di mantenere una striscia di
bosco tra prato e campeggio, per garantire una
minore visibilità.
Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die Änderungen in
obigem Sinne.
La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed
approva le modifiche in questo senso.
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
die von der Gemeinde Kastelruth beantragten
Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen:
di approvare le modifiche al piano urbanistico,
proposte dal Comune di Castelrotto, come segue:
Ratsbeschluss Nr. 91 vom 20.12.2012
Die Umwidmung von Wald in Zone für touristische Einrichtungen - Campingplatz, einer Fläche
von rund 1,90 ha auf Gp. 228/1, 228/22 in der
Örtlichkeit Telfen, wird genehmigt. Von Amts wegen wird vorgeschlagen, zwischen Wiese und
Campingplatz einen Waldstreifen als Sichtschutz
zu erhalten. In diesem Sinne hat auch Amt für
Landschaftsökologie (E-Mail vom 07.05.2013)
den Antrag befürwortet.
Delibera consiliare n. 91 del 20/12/2012
Viene approvata la trasformazione da bosco in
zona per impianti turistici - campeggio, di un’area
di 1,90 ha ca., situata sulle pp.ff. 228/1, 228/22 in
località Telfen. D’ufficio viene proposto di mantenere una striscia di bosco, tra prato e campeggio,
per garantire una minore visibilità. Anche l’ufficio
ecologia del paesaggio (e-mail del 07.05.2013)
ha espresso parere favorevole in questo senso.
Auch die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen wird befürwortet. Der neue Artikel lautet
wie folgt:
„Art. 60 - Zone für touristische Einrichtungen Campingplatz
Viene pure approvata l’integrazione delle norme
di attuazione al piano urbanistico. L’articolo da
aggiungere è il seguente:
„Articolo 60 - Zona per impianti turistici - campeggio
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
127
Die Zone auf den Gp. 228/1 und 228/22 in der
Örtlichkeit Telfen, umfasst die Flächen, welche für
Campingplätze im Sinne des Artikels 6 Absatz 3
des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988,
Nr. 58, in geltender Fassung, bestimmt sind.
La zona sulle pp.ff. 228/1 e 228/22 in località Telfen, comprende le aree destinate a campeggio ai
sensi dell’articolo 6 comma 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 e successive modifiche.
Für die Zone ist im Sinne des Landesgesetzes
vom 11. August 1997, Nr. 13 ein Durchführungsplan zu erstellen.
Per questa zona deve essere redatto un piano di
attuazione ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 0,30 m³/m²
Vale il seguente indice:
1. densità edilizia massima: 0,30 m³/m²
Bis zur Erstellung des Durchführungsplanes gelten weiters folgende Bauvorschriften:
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 10%
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,50 m
4. Mindestgrenzabstand: 5,00 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10,00 m.
6. mindestens 20% der Zone sind zu begrünen.“
In assenza del piano di attuazione valgono inoltre
i seguenti indici:
2. rapporto massimo di copertura: 10%
3. altezza massima degli edifici: 8,50 m
4. distanza minima dal confine: 5,00 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10,00 m.
6. almeno il 20% della zona è da sistemare a
verde.”
Ratsbeschluss Nr. 93 vom 20.12.2012
Die Ergänzung des Artikels 36 - Zonen für öffentliche Einrichtungen - Sportanlagen, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, wird befürwortet. Der anzufügende Text lautet wie folgt:
Delibera consiliare n. 93 del 20/12/2012
Viene approvata l’integrazione dell’art. 36 - zona
per attrezzature collettive - impianti sportivi, delle
norme di attuazione al piano urbanistico. Il testo
da aggiungere è il seguente:
„Im Bereich der Zone „Reitanlage Laranz“ auf den
Gp. 191/4, 192/2 kann im Rahmen der möglichen
urbanistischen Kubatur, eine Hütte mit Nebenräumlichkeiten (sanitäre Anlagen, Raum für den
Tierarzt, Magazin, Küche, Ausschank bei Reitturnieren zur Versorgung der Teilnehmer und Zuschauer, Versammlungsraum, Büro, Abstellraum), außerdem kann ein freistehender überdachter Unterstand für Pferde errichtet werden.“
„Nell’ambito della zona „maneggio Laranza“ sulle
pp.ff. 191/4, 192/2 può essere realizzato, nell’ambito della cubatura urbanistica possibile, un capanno con locali accessori (impianti sanitari, locale per il veterinario, magazzino, cucina, spaccio
durante i tornei di equitazione per il rifornimento
dei partecipanti e degli spettatori, locale per riunioni, ufficio, ripostiglio); inoltre può essere realizzato un riparo coperto smarcato per cavalli.“
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
128
84801
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 27. Mai 2013, Nr. 804
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 maggio 2013, n. 804
Gemeinde Tiers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 09
vom 21.02.2013
Comune di Tires: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n.
09 del 21/02/2013
Die Gemeinde Tiers beantragt mit Ratsbeschluss
Nr. 09 vom 21.02.2013 die Neuabgrenzung der
Zone für öffentliche Einrichtungen für das geplante Zivilschutzzentrum, durch Umwidmung einer
Fläche von rund 1.010 m², die derzeit als öffentliche Grünzone ausgewiesen ist, gemäß graphischer Unterlage.
Il Comune di Tires con delibera consiliare n. 09
del 21/02/2013 propone la nuova delimitazione
della zona per attrezzature collettive per il progettato centro di protezione civile, trasformando
un’area di 1.010 m² ca., che attualmente è classificata come zona di verde pubblico, secondo l’allegato grafico.
Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände
noch Vorschläge eingebracht worden.
Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni.
Die Landesraumordnungskommission, hat in der
Sitzung vom 16.05.2013 den Antrag überprüft
und dabei positives Gutachten erteilt.
La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 16/05/2013 ha esaminato la modifica richiesta ed ha espresso parere favorevole.
Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die beantragte Änderung.
La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed
approva la modifica richiesta.
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
die von der Gemeinde Tiers mit Ratsbeschluss
Nr. 09 vom 21.02.2013 beantragte Neuabgrenzung der Zone für öffentliche Einrichtungen, für
das geplante Zivilschutzzentrum, zu genehmigen.
Hierfür wird eine Fläche von rund 1.010 m² umgewidmet, die derzeit als öffentliche Grünzone
ausgewiesen ist.
di approvare la nuova delimitazione della zona
per attrezzature collettive per il progettato centro
di protezione civile, come proposta dal Comune di
Tires con delibera consiliare n. 09 del 21/02/2013.
A tale scopo viene trasformata un’area di 1.010
m² ca., che attualmente è classificata come zona
di verde pubblico.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
129
84909
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 27. Mai 2013, Nr. 814
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 maggio 2013, n. 814
Gemeinde Mölten: Eintragung der Ensembles
in den Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes
- Ratsbeschluss Nr. 31 vom 05.10.2009
Comune di Meltina: inserimento degli insiemi
nel piano urbanistico con correzioni d’ufficio Delibera consiliare n. 31 del 5/10/2009
Die Gemeinde Mölten beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 31 vom 05.10.2009 die Eintragung
von 7 Ensembles in den Bauleitplan, gemäß graphischer Unterlage und Katalog zur Ausweisung,
mit den entsprechenden Ausweisungskriterien,
dem erläuternden Bericht und den Erhaltungsmaßnahmen. Gleichzeitig wird vorgeschlagen, die
Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan
durch folgenden Artikel zu ergänzen:
Il Comune di Meltina con delibera consiliare n. 31
del 05/10/2009 propone l’inserimento di 7 insiemi
nel piano urbanistico, secondo l’allegato grafico
ed il catalogo con i criteri di individuazione, la
relazione illustrativa ed i provvedimenti di conservazione. Contemporaneamente propone l’integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico con il seguente articolo:
„Art. 36 - Gebiet mit Ensembleschutz
Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche, welche als „Ensemble“ erklärt wurden, werden im Sinne des Artikels 25
des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr.
13, geschützt.
Für die Ensembles gelten die entsprechenden
Erhaltungsmaßnahmen (siehe Katalog zur Ausweisung der schützenswerten Ensembles, genehmigt mit Beschlussniederschrift des Gemeinderates Nr. 29 vom 13.10.2008).“
„Art. 36 - Zona di tutela degli insiemi
Gli insiemi di elementi graficamente evidenziati
nel piano di zonizzazione, dichiarati come „Insiemi“, vengono tutelati ai sensi dell’articolo 25 della
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände
noch Vorschläge eingebracht worden.
Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni.
Die Landesraumordnungskommission, hat in der
Sitzung vom 16.05.2013 den Antrag überprüft
und dabei positives Gutachten erteilt. Der Sachverständigenbeirat für Ensembleschutz hatte am
05.03.2013 ein fachlich-technisches Gutachten
erteilt und dabei geringfügige Richtigstellungen
und sprachliche Korrekturen gefordert, die in die
Unterlagen eingearbeitet wurden. Zum Ensemble
Schlaneid wurde vorgeschlagen, dieses von Amts
wegen großzügiger abzugrenzen.
La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 16/05/2013 ha esaminato la modifica
richiesta ed ha espresso parere favorevole. Il Comitato di esperti per la tutela degli insiemi il giorno
05.03.2013 aveva espresso un parere tecnicoscientifico, ed aveva proposto rettifiche non sostanziali e correzioni al testo, che sono stati riportati nella documentazione. All’insieme Salonetto
ha proposto di delimitarlo d’ufficio con un’area più
vasta.
Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die Eintragung der
Ensembles in obigem Sinne.
La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed
approva l’inserimento degli insiemi in questo senso.
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
Per gli insiemi si applicano i relativi provvedimenti
di tutela (vedi catalogo di individuazione degli insiemi da tutelare, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 29 del 13.10.2008).”
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
130
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
Die von der Gemeinde Mölten mit Ratsbeschluss
Nr. 31 vom 05.10.2009 beantragte Eintragung
von 7 Ensembles in den Bauleitplan zu genehmigen, wobei von Amts wegen das Ensemble
Schlaneid großzügiger abgegrenzt wird. Am Katalog zur Ausweisung, mit den entsprechenden
Ausweisungskriterien, dem erläuternden Bericht
und den Erhaltungsmaßnahmen wurden von
Amts wegen geringfügige Richtigstellungen und
sprachliche Korrekturen, gemäß Gutachten des
Sachverständigenbeirates, angebracht.
Di approvare l’inserimento di 7 insiemi nel piano
urbanistico, proposto dal Comune di Meltina con
delibera consiliare n. 31 del 05/10/2009, delimitando d’ufficio l’insieme Salonetto con un’area più
vasta. Nel catalogo con i criteri di individuazione,
la relazione illustrativa ed i provvedimenti di conservazione sono stati riportati d’ufficio rettifiche
non sostanziali e correzioni al testo, secondo il
parere del Comitato di esperti.
Auch die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird genehmigt. Der
einzufügende Artikel erhält folgenden Wortlaut:
Viene pure approvata l’integrazione delle norme
di attuazione al piano urbanistico. L’articolo da
aggiungere prende la seguente dicitura:
„Art. 36 - Gebiet mit Ensembleschutz
Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche, welche als „Ensemble“ erklärt wurden, werden im Sinne des Artikels 25
des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr.
13, geschützt.
Für die Ensembles gelten die entsprechenden
Erhaltungsmaßnahmen.“
„Art. 36 - Zona di tutela degli insiemi
Gli insiemi di elementi graficamente evidenziati
nel piano di zonizzazione, dichiarati come „Insiemi“, vengono tutelati ai sensi dell’articolo 25 della
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Per gli insiemi si applicano i relativi provvedimenti
di tutela.”
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
131
84800
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Juni 2013, Nr. 848
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 3 giugno 2013, n. 848
Gemeinde Lajen: Gewerbegebiet von Landesinteresse "Pontives"- Endgültige Genehmigung einer Abänderung des Durchführungsplanes (Variante IV) mit Anpassung des Bauleitplanes.
Comune di Laion: zona produttiva interesse
provinciale "Pontives" - Approvazione definitiva di una modifica del piano di attuazione
(Variante IV) con adeguamento del piano urbanistico comunale.
Die Landesregierung nimmt folgende Tatsachen,
Rechtsvorschriften, Unterlagen und Gesetze zur
Kenntnis:
geltenden Bauleitplan der Gemeinde Lajen;
La Giunta Provinciale prende atto dei seguenti
fatti, atti amministrativi, documenti e leggi:
-
-
-
eigenen Beschluss Nr. 146 vom 4. Februar
2013, womit der Entwurf für die Überarbeitung und Digitalisierung des Planes, die Vereinheitlichung der Durchführungsbestimmungen und die Anpassung des Bauleitplanes
genehmigt wurde.
piano urbanistico vigente del Comune di
Laion;
propria delibera n. 146 del 4 febbraio 2013
con la quale è stata adottata la modifica del
piano di attuazione in oggetto, consistente
nel lavoro di digitalizzazione ed aggiornamento del piano, di standardizzazione delle
norme e nell’adeguamento del piano urbanistico.
Der obgenannte Beschluss wurde der Gemeinde
Lajen übermittelt und im Gemeindesekretariat
sowie am Sitz der Landesverwaltung für die Dauer von 30 Tagen hinterlegt.
La succitata delibera è stata trasmessa al Comune di Laion e depositata per la durata di 30 giorni
nella segreteria comunale e presso la sede dell'Amministrazione provinciale.
Während dieser Frist sind weder bei der Gemeinde Lajen, noch bei der Landesverwaltung Einwendungen oder Vorschläge zur Änderung des
Durchführungsplanes eingegangen. Auch die Gemeinde Lajen hat sich nicht dagegen ausgesprochen.
Durante questo periodo né al Comune di Laion,
né all'Amministrazione provinciale sono state presentate osservazioni o proposte in merito alla
modifica del piano di attuazione in oggetto. Nemmeno il Comune di Laion ha espresso parere
contrario.
Das Amt für Landesplanung hat ein Projekt für die
graphische und normative Vereinheitlichung der
Durchführungspläne der Gewerbegebiete von
Landesinteresse gestartet. Der Vorschlag zur
Digitalisierung des Rechtsplanes des Durchführungsplanes "Pontives" ist Teil dieses Projektes.
Auch die Durchführungsbestimmungen entsprechen einem neuen Standard und werden in einem
neuen Text zusammengefasst.
L’ufficio pianificazione territoriale ha avviato un
progetto di unificazione grafica e normativa dei
piani d’attuazione delle zone produttive di interesse provinciale. La proposta di digitalizzazione del
piano normativo del piano d’attuazione "Pontives"
s’inserisce in questo contesto. Anche le norme
d’attuazione si adeguano ad un nuovo standard e
sono riordinate in un testo nuovo.
Um den Plan auf den neuesten Stand zu bringen
und eine rationellere Nutzung des Gewerbegebietes auf mittel- bis langfristige Sicht zu ermöglichen, werden zudem folgende Änderungen am
Durchführungsplan angebracht:
Eintragung von Baugrenzen in allen Baulosen;
Löschung der Baulinie in den Baulosen B1,
B4, B5, B6, C1, C2 und C3;
Per aggiornare il piano ed al fine di garantire un
utilizzo razionale nel medio-lungo periodo, si apportano inoltre le seguenti modifiche al piano
d’attuazione:
-
Inserimento di limiti di edificazione in tutti i
lotti;
Cancellazione della linea di costruzione obbligatoria nei lotti B1, B4, B5, B6, C1, C2 e
C3;
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
-
Reduzierung des Zufahrtsverbotes entlang
des Bauloses B1;
Eintragung der bergseitigen Zufahrtsstraße
zum Baulos C7;
Ausweisung von 4.100 m³ Baumasse für
Dienstleistungstätigkeiten auf Baulos B5;
Festlegung der Anzahl der zulässigen Dienstwohnungen;
Regulierung des Durchlässigkeitsanteils mittels B.V.F.-Verfahren.
-
132
Riduzione del divieto d’accesso lungo il lotto
B1;
Inserimento della strada d’accesso sul lato
monte verso il lotto C7;
Previsione di una cubatura di 4.100 m³ per il
settore terziario sul lotto B5;
Definizione della quantità degli alloggi di servizio;
Regolazione della quota di permeabilizzazione tramite la procedura R.I.E.
Die bereits erwähnten Eingriffe führen zu einer
kleinen Richtigstellung der Zonengrenze des Gewerbegebietes. Es scheint notwendig, im Rahmen der definitiven Genehmigung der gegenständlichen Variante des Durchführungsplanes,
den Bauleitplan der Gemeinde Lajen im Sinne
des Art. 3 des Dekretes des Landeshauptmannes
Nr. 5 vom 23. Februar 1998 - Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz 11.
August 1997, Nr. 13 i.g.F. – anzupassen.
Gli interventi menzionati comportano una lieve
rettifica del confine della zona produttiva. Si ritiene necessario provvedere, contestualmente all’approvazione definitiva della presente variante al
piano d’attuazione, all’adeguamento del piano
urbanistico del Comune di Laion ai sensi dell’art.
3 del decreto del presidente della provincia n. 5
del 23 febbraio 1998 - regolamento d’esecuzione
alla legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997,
n. 13 - e successive modifiche.
Folgende Unterlagen sind die Beilagen zur Variante IV des Durchführungsplanes:
Durchführungsbestimmungen
Rechtsplan 1: 1.000
Anpassung des Bauleitplanes 1: 5.000
I seguenti documenti costituiscono gli allegati alla
variante n. IV al piano di attuazione:
norme di attuazione
piano normativo 1: 1.000
adeguamento del piano urbanistico 1: 5.000
Die Landesraumordnungskommission hat die
beantragte Änderung des Durchführungsplanes
mit Anpassung des Bauleitplanes in der Sitzung
vom 23. Mai 2013 befürwortet.
La commissione urbanistica provinciale ha espresso parere favorevole alla modifica al piano
d’attuazione con adeguamento del piano urbanistico nella seduta del 23 maggio 2013.
Abschnitt V des Landesraumordnungsgesetzes
11. August 1997, Nr. 13, i.g.F. ist den Gewerbegebieten gewidmet und regelt unter anderem die
Zuständigkeiten der Landesregierung und das
Verfahren für die Regelung des Durchführungsplanes.
Il Capo V della legge urbanistica provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è dedicato alle zone per insediamenti produttivi e disciplina le competenze della Giunta provinciale
nonché il procedimento regolamentare del piano
di attuazione.
Die Landesregierung macht sich das Gutachten
der Landesraumordnungskommission zu Eigen
und
La Giunta Provinciale fa proprio il parere della
commissione urbanistica provinciale e
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
1.
die Variante IV zum Durchführungsplan für
das Gewerbegebiet von Landesinteresse
„Pontives“, endgültig zu genehmigen.
di approvare in via definitiva la Variante IV al
Piano di attuazione della Zona produttiva di
interesse provinciale “Pontives”.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
2.
den Bauleitplan der Gemeinde Lajen, im Sinne des Art. 3 des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 5 vom 23. Februar 1998,
durch eine Grenzkorrektur der Gewerbezone
von Landesinteresse „Pontives“ gemäß graphischer Beilage im Maßstab 1: 5.000 abzuändern und für die Veröffentlichung dieses
Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge
zu tragen.
2.
133
di modificare il piano urbanistico del Comune
di Laion, ai sensi dell’art. 3 del decreto del
presidente della provincia n. 5 del 23 febbraio
1998, mediante una correzione di confine
della Zona produttiva di interesse provinciale
"Pon+tives", secondo l'allegato grafico in scala 1: 5.000 e di provvedere alla pubblicazione
della presente delibera nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
134
84802
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Juni 2013, Nr. 849
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 3 giugno 2013, n. 849
Gemeinden Sterzing und Ratschings: Gewerbegebiet von Landesinteresse "Leitner-Prinoth" - Endgültige Genehmigung des Durchführungsplanes und Anpassung der Bauleitpläne.
Comuni di Vipiteno e Racines: zona produttiva
di interesse provinciale "Leitner-Prinoth" Approvazione del piano di attuazione ed adeguamento dei piani urbanistici.
Die Landesregierung nimmt folgende Tatsachen,
Rechtsvorschriften, Unterlagen und Gesetze zur
Kenntnis:
geltende Bauleitpläne der Gemeinden Sterzing und Ratschings;
eigenen Beschluss Nr. 145 vom 4. Februar
2013, womit der Entwurf für den Durchführungsplan für das Gewerbegebiet von Landesinteresse "Leitner-Prinoth" und die Anpassung der Bauleitpläne der Gemeinden
Sterzing und Ratschings genehmigt wurde.
La Giunta Provinciale prende atto dei seguenti
fatti, atti amministrativi, documenti e leggi:
Der obgenannte Beschluss wurde den Gemeinden Sterzing und Ratschings übermittelt und in
den Gemeindesekretariaten sowie am Sitz der
Landesverwaltung für die Dauer von 30 Tagen
hinterlegt.
La succitata delibera è stata trasmessa ai Comuni
di Vipiteno e Racines e depositata per la durata di
30 giorni nelle segreterie comunali e presso la
sede dell'Amministrazione provinciale.
Während dieser Frist sind weder bei den Gemeinden Sterzing und Ratschings, noch bei der
Landesverwaltung Einwendungen oder Vorschläge zur Änderung des Durchführungsplanes eingegangen. Auch die Gemeinden Sterzing und
Ratschings haben sich nicht dagegen ausgesprochen.
Durante questo periodo né ai Comuni di Vipiteno
e Racines, né all'Amministrazione provinciale
sono state presentate osservazioni o proposte in
merito alla modifica del piano di attuazione in
oggetto. Nemmeno i Comuni di Vipiteno e Racines hanno espresso parere contrario.
Mit den Beschlüssen der Landesregierung Nr.
3095 vom 17. September 2007 und Nr. 1096 vom
18. Juli 2011 wurde das Gewerbegebiet von Landesinteresse „Unterackern" wesentlich erweitert,
wobei mit letzterem Beschluss auch die örtliche
Erschließung abgeändert wurde.
Con le Delibere della Giunta Provinciale n. 3095
del 17 settembre 2007 e n. 1096 del 18 luglio
2011 la zona produttiva d’interesse provinciale
„Campi di Sotto“ è stata ampliata in modo significativo; inoltre con l’ultima delibera è stato modificato anche l’accesso locale.
Die oben bezeichneten Erweiterungsflächen unterliegen der Pflicht zur Erstellung bzw. der Anpassung des bereits bestehenden Durchführungsplanes.
Per le sopra citate aree di ampliamento è obbligatoria la redazione di un piano di attuazione o
l’adeguamento del piano di attuazione esistente.
Um in einem angemessenen Zeit- und Kostenrahmen die notwendige Planungsfreiheit für die
bereits angesiedelten Unternehmen Leitner und
Prinoth zu schaffen, wird vorgeschlagen, für die
Erweiterungsflächen und die ehemaligen Baulose
1 und 2 einen eigenen Durchführungsplan zu
Per creare le premesse, in un’ottica temporalmente ed economicamente adeguata, di un possibile sviluppo delle attività delle imprese Leitner
e Prinoth già insediate, si propone la redazione di
un piano d’attuazione dedicato, che comprenda le
aree di ampliamento, gli ex lotti 1 e 2 oltre
-
piani urbanistici vigenti dei Comuni di Vipiteno e Racines;
propria delibera n. 145 del 4 febbraio 2013
con la quale è stato adottato il piano di attuazione per la Zona produttiva di interesse provinciale “Leitner-Prinoth” e l’adeguamento dei
piani urbanistici dei Comuni di Vipiteno e Racines.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
135
erstellen und die Kennzeichnung in den Bauleitplänen entsprechend anzupassen.
all’aggiornamento della parte grafica dei piani
urbanistici.
Betreffend den Bauleitplan der Gemeinde Ratschings wird vorgeschlagen, die Grenze des Gewerbegebietes im Bereich Mareiter Bach entsprechend der tatsächlichen Nutzung auf die Südseite
der Gp. 334/2 zu verlegen. Im Bereich der bestehenden Kreuzung mit der SS 44 wird die Zonengrenze im Einklang mit dem bereits bestehenden
Grenzverlauf im Gemeindegebiet Sterzing begradigt.
Con riferimento al piano urbanistico del Comune
di Racines si propone di adeguare il confine della
zona produttiva al lato sud della p.f. 334/2, presso
il rio Mareta, come da effettivo utilizzo. Presso
l’attuale incrocio con la SS 44 si rettifica il confine
di zona in conformità con il confine esistente nel
Comune di Vipiteno.
Die komplette und detaillierte Beschreibung der
Maßnahmen bezüglich der Erarbeitung und Abänderung des Planes ist im technischen Bericht,
im Anhang zu diesem Beschluss, enthalten.
La descrizione completa e dettagliata degli interventi di elaborazione e modifica del piano è contenuta nella relativa relazione tecnica allegata alla
presente delibera.
Die bereits erwähnten Eingriffe führen zu einer
kleinen Richtigstellung der Zonengrenze des Gewerbegebietes. Es scheint notwendig, im Rahmen der definitiven Genehmigung der gegenständlichen Variante des Durchführungsplanes,
die Bauleitpläne der Gemeinden Sterzing und
Ratschings im Sinne des Art. 3 des Dekretes des
Landeshauptmannes Nr. 5 vom 23. Februar 1998
- Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz 11. August 1997, Nr. 13 i.g.F. –
anzupassen.
Gli interventi menzionati comportano una lieve
rettifica del confine della zona produttiva. Si ritiene necessario provvedere, contestualmente all’approvazione definitiva della presente variante al
piano d’attuazione, all’adeguamento dei piani
urbanistici dei Comuni di Vipiteno e di Racines ai
sensi dell’art. 3 del decreto del presidente della
provincia n. 5 del 23 febbraio 1998 - regolamento
di esecuzione alla legge urbanistica provinciale
11 agosto 1997, n. 13 - e successive modifiche.
Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung
Nord hat eine positives Gutachten zur Abänderung der Abgrenzung der Gewerbezone gegeben,
mit folgenden Vorschriften:
Mindestabstand für Gebäude von der Uferoberkante des Gewässers: 10 m
Mindestabstand für Kunstbauten von der Uferoberkante des Gewässers: 5 m
Ausführungsprojekte im Bannstreifen sind
dem Amt zur Begutachtung vorzulegen.
L’Ufficio Sistemazione bacini montani nord ha
dato parere positivo concernente la modifica del
confine della zona produttiva con le seguenti prescrizioni:
distanza minima degli edifici dalla sponda
superiore del corso d’acqua: 10 m
distanza minima delle opere d’arte dalla
sponda superiore del corso d’acqua: 5 m
i progetti esecutivi all’interno della fascia di
rispetto devono essere concordati con l’Ufficio.
Folgende Unterlagen sind die Bestandteile des
Durchführungsplanes:
Technischer Bericht
Durchführungsbestimmungen
Übersichtspläne (1:10.000, 5.000, 2.000) und
Auszug aus dem Bauleitplan
Bestandsplan 1:1.000
Rechtsplan 1:1.000
Infrastrukturplan 1:1.000
Gestaltungsplan 1:1.000
Grundlage Teilungsplan 1:1.000;
I seguenti documenti costituiscono gli allegati al
piano di attuazione:
Relazione tecnica
Norme di attuazione
Tavole d’insieme (1:10.000, 5.000, 2.000)
compreso l’estratto del Piano urbanistico
Stato di fatto 1:1.000
Piano normativo 1:1.000
Piano delle infrastrutture 1:1.000
Piano indicativo 1:1.000
Proposta di frazionamento 1:1.000;
Die Landesraumordnungskommission hat den
Durchführungsplan mit Anpassung der Bauleitpläne in der Sitzung vom 23. Mai 2013 befürwor-
La commissione urbanistica provinciale ha espresso parere favorevole al piano d’attuazione
con adeguamento dei piani urbanistici nella sedu-
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
136
tet. Die Auflagen des Amtes für Wildbach- und
Lawinenverbauung Nord sind einzuhalten.
ta del 23 maggio 2013. Sono da osservare le prescrizioni dell’Ufficio Sistemazione bacini montani
nord.
Abschnitt V des Landesraumordnungsgesetzes
11. August 1997, Nr. 13, i.g.F. ist den Gewerbegebieten gewidmet und regelt unter anderem die
Zuständigkeiten der Landesregierung und das
Verfahren für die Regelung des Durchführungsplanes.
Il Capo V della legge urbanistica provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è
dedicato alle zone per insediamenti produttivi e
disciplina le competenze della Giunta provinciale
nonché il procedimento regolamentare del piano
di attuazione.
Die Landesregierung macht sich das Gutachten
der Landesraumordnungskommission zu Eigen
und
La Giunta Provinciale fa proprio il parere della
commissione urbanistica provinciale e
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
den neuen Durchführungsplan für das Gewerbegebiet von Landesinteresse im Areal
„Leitner-Prinoth“, endgültig zu genehmigen.
1.
di approvare in via definitiva il nuovo Piano di
attuazione della Zona produttiva di interesse
provinciale per la parte “Leitner-Prinoth”.
2.
die Bauleitpläne der Gemeinden Sterzing und
Ratschings, im Sinne des Art. 3 des Dekretes
des Landeshauptmannes Nr. 5 vom 23. Februar 1998, durch eine Grenzkorrektur der
Gewerbezone von Landesinteresse „LeitnerPrinoth“ gemäß graphischer Beilage im Maßstab 1: 5.000 abzuändern und für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt
der Region Sorge zu tragen.
2.
di modificare i piani urbanistici dei Comuni di
Vipiteno e Racines, ai sensi dell’art. 3 del decreto del presidente della provincia n. 5 del
23 febbraio 1998, mediante una correzione di
confine della Zona produttiva di interesse
provinciale "Leitner-Prinoth", secondo l'allegato grafico in scala 1: 5.000 e di provvedere
alla pubblicazione della presente delibera nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
137
84895
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Juni 2013, Nr. 858
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 3 giugno 2013, n. 858
Gemeinde Laurein: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 20 vom 26. Oktober 2012
Comune di Lauregno: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico comunale - Delibera consiliare n. 20 del 26 ottobre 2012
Die Gemeinde Laurein hat mit Ratsbeschluss Nr.
20 vom 26. Oktober 2012 folgende Änderung
zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:
ll Comune di Lauregno ha proposto con la delibera consiliare n. 20 del 26 ottobre 2012 la seguente modifica al piano urbanistico, secondo l’allegato grafico:
Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone B2 – Auffüllzone, um die urbanistische
Kubatur besser nutzen zu können. Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan werden mit
einem neuen Art. 9/bis (Wohnbauzone B2 – Auffüllzone) ergänzt. Dieser lautet:
Trasformazione da zona di verde agricolo in zona
residenziale B2 – zona di completamento, per
sfruttare meglio la cubatura esistente dal punto di
vista urbanistico. Le norme d’attuazione al piano
urbanistico vengono integrate con un nuovo art.
9/bis (Zona residenziale B2 – zona di completamento). Esso recita:
“Art. 9/bis (Zona residenziale B2 – zona di completamento)
„Art. 9/bis (Wohnbauzone B2 – Auffüllzone)
Diese Wohnbauzone umfasst die im Sinne des
Artikels 36, Absatz 4 des Landesgesetzes vom
11. August 1997 Nr. 13, gänzlich oder teilweise
bebauten Flächen, welche weder eine besondere
geschichtliche oder künstlerische Bedeutung
noch einen besonderen Wert als Ensemble haben.
Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 3,0 m³/m²;
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 30%;
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,50 m;
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: mindestens die Gebäudehöhe des höheren der beiden interessierten benachbarten Gebäude, jedenfalls
nicht weniger als 10,0 m;
6. Die Aneinanderreihung von 2 oder mehreren
Gebäuden ist zulässig, sofern sie eine architektonische Einheit bilden;
Questa zona residenziale comprende le parti del
territorio totalmente o parzialmente edificate ai
sensi dell’articolo 36, comma 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, le quali non presentano particolare interesse storico o artistico,
né sono di particolare pregio ambientale.
Für die Auffüllzone B2 ist die Erstellung eines
Durchführungsplanes nicht vorgeschrieben“.
Per la zona di completamento B2 non è prescritta
la redazione di un piano d’attuazione”.
Das Amt für Gewässerschutz hat mit Schreiben
vom 31. Januar 2013, Prot. Nr. 60808 die Abänderung mit Bedingungen befürwortet;
L’Ufficio tutela acque ha espresso un parere favorevole con condizioni con nota del 31 gennaio
2013, protocollo n. 60808;
Valgono i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 3,0 mc/mq;
2. rapporto massimo di copertura: 30%;
3. altezza massima degli edifici: 8,50 m;
4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: non deve essere inferiore all’altezza dell’edificio più alto,
comunque non inferiore ai 10 m;
6.
è ammesso l’abbinamento di due o più edifici, purché essi risultino architettonicamente
unitari;
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
138
Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden
weder Einwände noch Vorschläge eingebracht;
Avverso la succitata delibera consiliare non sono
state presentate né proposte né osservazioni;
Die Landesraumordnungskommission hat in der
Sitzung vom 2. Mai 2013 den Antrag überprüft
und dabei ein positives Gutachten erteilt;
La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 2 maggio 2013 ha esaminato la modifica
richiesta e ha espresso un parere positivo;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13
in geltender Fassung;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica
provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher
Form:
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
die von der Gemeinde Laurein mit Ratsbeschluss
Nr. 20 vom 26. Oktober 2012 beantragte Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone
B2 – Auffüllzone, wie in den Prämissen angeführt,
zu genehmigen. Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan werden mit folgendem neuen Art. 9/bis (Wohnbauzone B2 - Auffüllzone)
ergänzt:
„Art. 9/bis (Wohnbauzone B2 - Auffüllzone)
di approvare la trasformazione da zona di verde
agricolo in zona residenziale B2 – zona di completamento, proposta dal Comune di Lauregno
con la delibera consiliare n. 20 del 26 ottobre
2012, come specificato nelle premesse. Le norme
d’attuazione al piano urbanistico vengono integrate con il seguente nuovo art. 9/bis (Zona residenziale B2 - zona di completamento):
“Art. 9/bis (Zona residenziale B2 - zona di completamento)
Diese Wohnbauzone umfasst die im Sinne des
Artikels 36, Absatz 4 des Landesgesetzes vom
11. August 1997 Nr. 13, gänzlich oder teilweise
bebauten Flächen, welche weder eine besondere
geschichtliche oder künstlerische Bedeutung
noch einen besonderen Wert als Ensemble haben.
Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 3,0 m³/m²;
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 30%;
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,50 m;
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: mindestens die
Gebäudehöhe des höheren der beiden interessierten benachbarten Gebäude, jedenfalls
nicht weniger als 10,0 m;
6. Die Aneinanderreihung von 2 oder mehreren
Gebäuden ist zulässig, sofern sie eine architektonische Einheit bilden;
Questa zona residenziale comprende le parti del
territorio totalmente o parzialmente edificate ai
sensi dell’articolo 36, comma 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, le quali non presentano particolare interesse storico o artistico,
né sono di particolare pregio ambientale.
Für die Auffüllzone B2 ist die Erstellung eines
Durchführungsplanes nicht vorgeschrieben“.
Per la zona di completamento B2 non è prescritta
la redazione di un piano d’attuazione”.
Valgono i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 3,0 mc/mq;
2. rapporto massimo di copertura: 30%;
3. altezza massima degli edifici: 8,50 m;
4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: non deve essere inferiore all’altezza dell’edificio più alto,
comunque non inferiore ai 10 m;
6.
è ammesso l’abbinamento di due o più edifici, purché essi formino un’unità architettonica;
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
139
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.
Questa delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
140
84897
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. Juni 2013, Nr. 868
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 10 giugno 2013, n. 868
Landesstraße 73/Ritten und Landesstraße
154/Weißenbach - Übertragung der Gp. 461/2
(79 m²) K.G. Zwölfmalgreien und der Gp.
1388/25 (38 m²) K.G. Luttach vom Öffentlichen
Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut-Straßen.
Strada provinciale 73/Renon e strada provinciale 154/Rio Bianco - Trasferimento della p.f.
461/2 (79 m²) C.C. Dodiciville e della p.f.
1388/25 (38 m²) C.C. Lutago dal demanio pubblico-ramo acque al demanio pubblico-ramo
strade.
Auf Vorschlag des Berichterstatters, wird von der
Landesregierung mit Stimmeneinhelligkeit in der
gesetzlich vorgesehenen Form
Su proposta del relatore, la Giunta Provinciale, ad
unanimità di voti legalmente espressi,
beschlossen
delibera
−
aus den in den Prämissen angeführten Gründen werden folgende Flächen vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche GutStraßen übertragen:
in der E.Z. 2280/II K.G. Zwölfmalgreien:
die Gp. 461/2 mit einer Fläche von 79 m²;
in der E.Z. 69/II K.G. Luttach:
die Gp. 1388/25 mit einer Fläche von 38 m².
−
di trasferire, per i motivi di cui in premessa, le
seguenti superfici dal demanio pubblico - ramo acque, al demanio pubblico - ramo strade:
in P.T. 2280/II C.C. Dodiciville:
la p.f. 461/2 con una superficie di 79 m²;
in P.T. 69/II C.C. Lutago:
la p.f. 1388/25 con una superficie di 38 m².
Dieser Beschluss wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
La presente deliberazione sarà pubblicata per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
141
84872
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. Juni 2013, Nr. 873
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 10 giugno 2013, n. 873
Richtlinien zu den finanziellen Leistungen zugunsten der Menschen mit Behinderungen
laut DLH 30/2000. Widerruf der Beschlüsse Nr.
3943 vom 23.10.2000 und Nr. 4125 vom
19.11.2001.
Criteri relativi alle prestazioni economiche a
favore delle persone con disabilità di cui al
DPP 30/2000. Revoca delle deliberazioni: n.
3943 del 23.10.2000 e n. 4125 del 19.11.2001.
Die Landesregierung hat die folgenden Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur
Kenntnis genommen:
Das L.G Nr. 20 vom 30.06.1983, in geltender
Fassung, betreffend "Neue Maßnahmen zugunsten der Behinderten“ legt im Art. 14, Buchstabe 4
fest, dass „die Landesregierung die Kriterien zur
Gewährung von Vergütungen an Familien der
Behinderten sowie den Personen, die Behinderte
- zum Zwecke der Betreuung, Vorsorge, Behandlung oder Rehabilitation - auf eigene Kosten von
der Wohnung zu den Körperschaften und Einrichtungen - und wieder zurück - begleiten und befördern ausarbeitet.
Der darauf folgende Absatz 5 dehnt die Leistung
zum Zweck der Eingliederung der Personen
selbst in die Arbeitswelt auf die Beförderungen
zur Arbeit aus.
La L.P. n. 20 del 30.06.1983 e successive modifiche ed integrazioni, concernente: "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap”
all’art. 14, al comma 4 stabilisce che la Giunta
provinciale elabora i criteri per la “concessione di
rimborsi alle famiglie delle persone con disabilità
e a coloro che provvedono a proprie spese all'accompagnamento e trasporto della persona con
disabilità dall'abitazione alle sedi degli enti ed
istituzioni per scopi di assistenza, prevenzione,
cura e riabilitazione, nonché viceversa".
Il successivo comma 5 estende la prestazione al
trasporto delle persone con disabilità per esigenze di lavoro ai fini dell’integrazione delle persone
nel mondo del lavoro;
Dasselbe Gesetz legt in den Artikeln 15 und
15/bis die Gewährung von Vergütungen für den
Umbau und den Ankauf von Kraftfahrzeugen die
im Besitz des Person mit Behinderung oder derer
Familie ist, fest.
La stessa legge agli artt. 15 e 15/bis stabilisce la
concessione di contributi per l’acquisto e/o l’adattamento di mezzi di locomozione in possesso
della persona con disabilità o alle loro famiglie.
Mit Beschluss Nr. 3943, vom 23.10.2000 "Festlegung von Richtlinien zu den finanziellen Leistungen gemäß Art. 14, 15 und 15/bis des L.G. Nr. 20
vom 30.06.1983, Art. 2, Absatz 1, Gedankenstrich
6 des L.G. Nr. 2 vom 15.01.1977, und Art. 57 des
Gesetzes Nr. 833/78" und mit Beschluss Nr. 4125
vom 19.11.2001, "Richtlinien zu den finanziellen
Leistungen, welche von den Sozialsprengeln an
Menschen mit Behinderung zugewiesen werden:
Fahrtkostenrückvergütung für Beförderungen, die
von Dienstleistern im Beförderungswesen durchgeführt werden. Änderung des Beschlusses vom
Nr. 3943 vom23.10.2000" wurden die Richtlinien
für die Gewährung der finanziellen Leistungen
zugunsten der Personen mit Behinderungen
genehmigt.
Con delibera n. 3943 del 23.10.2000 "Determinazione dei criteri per le prestazioni economiche di
cui agli artt. 14, 15, 15/bis della L.P. n. 20 del
30.06.1983, art. 2, comma 1, sesta lineetta della
L.P. n. 2 del 15.01.1977, e dell'art. 57 della legge
n. 833/78" e con delibera n. 4125 del 19.11.2001,
“Criteri delle prestazioni finanziarie a favore delle
persone in situazione di handicap erogate dai
distretti sociali: Spese per trasporto effettuato da
soggetti che svolgono servizi di trasporto. Modifica della deliberazione n. 3943 del 23.10.2000"
sono stati approvati i criteri per la concessione
delle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità.
142
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Das DLH Nr. 30 vom 11.08.2000 "Durchführungsverordnung zu den Maßnahmen der finanziellen Sozialhilfe und zur Zahlung der Tarife der
Sozialdienste“ und das DLH Nr. 2 vom 11.01.
2011, "Durchführungsverordnung betreffend die
einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen" legen für diese finanzielle Leistungen die
Höhe der Beiträge und die Bewertungsmodalität
des Einkommens fest.
Il DPGP n. 30 dell’11.08.2000 “Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali”
e il DPGP n. 2 dell’11.01.2011, “Regolamento sul
rivelamento unificato di reddito e patrimonio” stabiliscono per le prestazioni economiche l’ammontare dei contributi e le modalità di valutazione del
reddito.
Die Richtlinien zu den finanziellen Leistungen für
Personen mit Behinderungen werden aktualisiert:
I criteri per la concessione delle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità devono essere aggiornati:
per il rimborso delle spese di trasporto nel
seguente modo:
a) per il raggiungimento del posto di lavoro
con servizi di trasporto di ditte private e
di associazioni è prevista l’esclusione
dalla valutazione del reddito del richiedente;
b) inserimento della nuova prestazione di
rimborso delle spese di accompagnamento per le persone che sono in grado
di utilizzare il mezzo se accompagnate;
-
-
auf folgende Art und Weise bei Rückvergütung von Beförderungen:
a) für Beförderungen zur Erreichung des
Arbeitsplatzes durch private Beförderungsdienste oder solche von Verbänden
ist keine Bewertung des Einkommens
des/r Antragstellers/in vorzunehmen;
b) die Vergütung der Kosten für den Begleitdienst für Menschen mit Behinderungen, die die öffentlichen Transportmittel benützen können, wenn sie begleitet
werden;
der Beitrag für das Taubstummtelefon ist abgeschafft, weil diese Leistung nun veraltet ist
und von der neuen Technologie des Mobiltelefons ersetzt wird.
-
il contributo per il dispositivo telefonico per
sordomuti, è abrogato in quanto obsoleto e
sostituito dalla nuova tecnologia del telefono
cellulare.
Es wird als notwendig erachtet, zum besseren
Verständnis und zur besseren Lesbarkeit, einen
neuen Text der Kriterien für die Gewährung der
finanziellen Leistungen für Menschen mit Behinderungen, gemäß Anlage A welche integrierter
Bestandteil des vorliegenden Beschlusses ist, zu
genehmigen und die Beschlüsse Nr. 3943 vom
23.10.2000 und Nr. 4125 vom 19.11.2001 zu widerrufen.
Si ritiene necessario, per motivi di maggior chiarezza e leggibilità, approvare un nuovo testo dei
Criteri per la concessione delle prestazioni economiche per le persone con disabilità, di cui
all’allegato A facente parte integrante della presente deliberazione e revocare le deliberazioni n.
3943 del 23.10.2000 e n. 4125 del 19.11.2001.
All dies vorausgeschickt und berücksichtigt
Tutto ciò premesso e considerato la Giunta provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge,
beschließt
delibera
die Landesregierung, in gesetzmäßiger Form und
mit Stimmeneinhelligkeit:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
1.
die beiliegende Anlage A "Richtlinien zu den
finanziellen Leistungen laut Artikel 24, 26,
und 27 des D.L.H. Nr. 30/2000", welche wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses
bildet, zu genehmigen;
2. die folgenden Beschlüsse zu widerrufen:
Nr. 3943 vom 23.10.2000, "Festlegung
di approvare l'allegato A "Criteri relativi alle
prestazioni economiche di cui agli articoli
24, 26 e 27 del D.P.G.P. n. 30/2000" facente parte integrante della presente deliberazione;
2. di revocare le seguenti deliberazioni:
n. 3943 del 23.10.2000 "Determinazione
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
-
3.
dei criteri per le prestazioni economiche
di cui agli art. 14, 15, 15/bis della L.P.
30.06.1983, n. 20, art, 2, com-ma 1, sesta lineetta della L.P. 15.01.1977, n. 2 e
dell'art. 57 della legge n. 833/78"
von Richtlinien zu den finanziellen Leistungen gemäß Art. 14, 15 und 15/bis des
L.G. vom 30.06.1983, Nr. 20, Art. 2, Absatz 1, Gedankenstrich 6 des L.G. vom
15.01.1977, Nr. 2 und Art. 57 des Gesetzes Nr. 833/78",
Nr. 4125 vom 19.11.2001, "Richtlinien zu
den finanziellen Leistungen, welche von
den Sozialsprengeln an Menschen mit
Behinderung zugewiesen werden: Fahrtkostenrückvergütung für Beförderungen,
die von Dienstleistern im Beförderungswesen durchgeführt werden. Änderung
des Beschlusses vom 23.10.2000, Nr.
3943.
die Veröffentlichung der Kriterien im Amtsblatt der Region, im Sinne des Artikels 2, Absatz 1 und des Artikels 28 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, zu veranlassen.
143
-
3.
n. 4125 del 19.11.2001, "Criteri delle prestazioni finanziarie a favore delle persone in situazione di handicap erogate dai
distretti sociali: Spese per trasporto effettuato da soggetti che svolgono servizi di
trasporto. Modifica della deliberazione n.
3943 del 23.10.2000".
di disporre la pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo
28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.
17.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
144
Anlage A
Allegato A
RICHTLINIEN ZU DEN FINANZIELLEN
LEISTUNGEN LAUT ARTIKEL 24, 26,
UND 27 DES D.L.H.
Nr. 30/2000
Inhalt:
CRITERI RELATIVI ALLE
PRESTAZIONI ECONOMICHE DI CUI
AGLI ARTICOLI 24,26 e 27
DEL DPGP N. 30/2000
Contenuto:
Seite
Pag.
1. Rückvergütung von Begleit- oder 1. Rimborso di spese di accompaDHL
gnamento o di trasporto (art. 24 DPGP
30/2000)
2. Beitrag für Ankauf und/oder Umbau
von Transportmitteln (Art. 26 DHL
30/2000)
2. Contributo acquisto e/o adattamento
automezzi (art. 26 DPGP 30/2000)
5
3. Beitrag für die Anpassung von
Transportmitteln
für
Familienmitglieder (Art. 27 DHL 30/2000)
3. Contributo adattamento automezzi per
familiari (art. 27 DPGP 30/2000)
6
4. Vergütung
der
Hotelaufenthaltskosten an Kriegs- und Dienstinvaliden
bei Thermalkuren
4. Rimborso spese alberghiere per cure
termali a favore di persone invalide di
guerra e di servizio
Transportkosten
30/2000)
(Art.
24
1
2
8
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
145
1. Rückvergütung von Begleits- oder
Transportkosten (Art. 24 DLH 30/2000)
1. Rimborso
di
spese
di
accompagnamento o di trasporto (art.
24 DPGP 30/2000)
1.1 Beschreibung der Leistung
Menschen mit bleibender Behinderung, die
öffentliche Transportmittel nur benützen
können, wenn sie begleitet werden, kann
eine Vergütung der Kosten für den
Begleitdienst gewährt werden.
Der Begleitdienst muss von Fachpersonal
durchgeführt
werden,
das
Vereinen
angehört, welche diesen Dienst anbieten.
1.1 Descrizione della prestazione
Alle persone con disabilità permanente, che
sono in grado di utilizzare il mezzo pubblico
solo se accompagnate, può essere
concesso il rimborso per il servizio di
accompagnamento.
Il servizio di accompagnamento deve essere
svolto
da
operatori
ed
operatrici
appartenenti ad associazioni che offrono
tale prestazione.
Menschen
mit
einer
bleibenden
Behinderungen wird eine Vergütung von
Transportkosten gewährt, wenn sie keine
ordentlichen öffentlichen Transportmittel
benutzen können oder Streckenabschnitte
zurücklegen müssen, die nicht durch
öffentliche Verkehrsmittel abgedeckt sind,
falls die behinderte Person nicht imstande
ist, die nächstnächstgelegene Haltestelle zu
erreichen oder die Wartezeit zu bewältigen.
Die Durchführung mehrerer Beförderungen
am gleichen Tag – einschließlich der Leerfahrten – kann nur im Falle nachgewiesener
Notwendigkeit berücksichtigt werden.
Alle persone con disabilità permanente che
non possono utilizzare mezzi pubblici
ordinari di trasporto, è concesso il rimborso
per le spese di trasporto. Il rimborso
comprende anche il trasporto per tratte non
coperte da servizio pubblico, qualora la
persona con disabilità non sia in grado di
raggiungere la più vicina fermata utile o non
sia in grado di sopportare i tempi di attesa.
L'effettuazione di più percorsi giornalieri,
compresi quelli a vuoto, può essere presa in
considerazione solo in caso di comprovata
necessità.
1.2 Betrag der Rückvergütung für den 1.2 Ammontare del rimborso per il
Begleitdienst
servizio di accompagnamento
Die Vergütung wird nach Vorlage einer Il rimborso è erogato, dietro presentazione
regulären
Bestätigung
der
Ausgaben di documenti di spesa, nel seguente modo:
folgendermaßen berechnet:
bis 30 km
1
Pauschalbetrag
5,6% der Grundquote
entro primi 30 km
1
+
ab den 31. km
1
pro gefahrenem km
0,183% der Grundquote pro km
Hin– und Rückfahrt
Hinzu kommt die Vergütung der Ticketkosten
für
die
Benutzung
der
öffentlichen
Verkehrsmittel der Begleitperson.
quota forfait
5,6% della quota base
+
a partire dal 31° km
1
per km percorso
0,183% della quota base per
km
andata e ritorno
A ciò va aggiunto il rimborso della tariffa per
il mezzo pubblico per l'accompagnatore o
l'accompagnatrice.
1.3 Betrag
der
Rückvergütung
für 1.3 Ammontare
del
rimborso
del
Transporte
trasporto
1.3.1 Für
Transporte
mit
dem 1.3.1. Per il trasporto effettuato con mezzo di
Privatfahrzeug gelten für die Vergütung trasporto privato, l'ammontare massimo del
2
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
folgende Höchstbeträge:
Betrag:
146
rimborso è pari:
0,080% des Grundbetrags
zurückgelegten Kilometer
pro
1.3.2 Für die Berechnung der zugelassenen
Ausgabe für Transporte von Untenehmen,
welche im Beförderungswesen tätig sind
(Taxi,
Autoverleiher,
Verbände,
Genossenschaften, usw.) gilt Folgendes:
importo
0,080 % della quota base per
ciascun chilometro percorso.
1.3.2 Per il trasporto effettuato da imprese o
associazioni svolgenti servizio di trasporto
(taxi, autonoleggiatori, associazioni, cooperative, ecc.), la spesa ammessa al rimborso
è calcolata come segue:
a) ist der Rechnungsbetrag gleich oder a) per importi della fattura pari o inferiore a
kleiner
als
jener
der
3,96%
des 3,96% della quota base si rimborsa l'importo
Grundbetrages
entspricht,
wird
der fatturato (importo forfettario).
Rechnungsbetrag (in Folge Forfaitbetrag
genannt) vergütet.
b) ist der Rechnungsbetrag größer als jener b) per importi della fattura superiori al 3,96%
der 3,96% des Grundbetrages entspricht, della quota base si applicano le seguenti
werden zur Berechnung der Vergütung tariffe per calcolare la spesa ammessa:
folgende
Tarife
angewandt
um
die
zugelassenen Ausgaben zu berechnen:
Fahrtstrecken
1
bis zu 29 km
ab 30 bis zu 150
1
km
1
über 150 km
1
Tarife
Fixgebühr
1,23 % des
Grundbetrages
/
/
pro Km
0,28%
des
Grundbetrages
0,28%
des
Grundbetrages
0,20%
des
Grundbetrages
Hin– und Rückfahrt
Andere zugelassene Ausgaben
behindertengerechte
20% des Tarifs
2
Fahrzeuge
3
Leerfahrten
4
Wartezeiten
60 % des Tarifs
über 20 km:
5,95% des Grundbetrages
pro Stunde
(nur
eine
Hinund
Rückfahrt)
5
bis 20 km :
zwei Hin- und Rückfahrten
eventuelle Autobahnspesen
2
Diese Erhöhung gilt nicht für den Forfaitbetrag und für
den Grundbetrag.
3
Fahrten, die im Rahmen der Beförderung ohne
Klienten durchgeführt werden
4
Bruchteile unter 30 Minuten werden nicht
berücksichtigt.
5
gilt, wenn der Klient zu seinem Ankunftsziel und nach
der vereinbarten Zeit wieder abgeholt und zu seinem
Zielort zurück befördert werden muss.
Percorsi
1
fino a 29 km
da 30 a 150
1
km
1
oltre i 150 km
1
tariffe
diritto fisso
1,23 % della
quota base
/
/
per km:
0,28 % della quota
base
0,28 % della quota
base
0,20 % della quota
base
andata e ritorno
Ulteriori spese ammesse
per utilizzo di veicoli
20 % della tariffa
2
speciali
per viaggi a vuoto
4
tempi di attesa
3
60 % tariffa
oltre 20 km:
5,95% della quota base
all'ora.
(un solo per-corso di
andata e ritorno)
5
entro i 20 km :
2 percorsi andata e ritorno
eventuali spese autostrada
2
Tale aumento non è da applicare all'importo
forfetario e sul diritto fisso
3
viaggi, che nell’ambito del trasporto, sono
effettuati senza il cliente
4
tempi d’ attesa sotto i 30 minuti non vengono
rimborsati.
5
nel caso il cliente sia trasportato alla sua
destinazione e riaccompagnato, all'ora convenuta,
alla sua abitazione.
3
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
147
1.3.3 Die Vergütung von Transporten zum
Arbeitsplatz die durch Untenehmen, welche
im Beförderungswesen tätig sind (Taxi,
Autoverleiher, Verbände, Genossenschaften,
usw.),
durchgeführt
werden,
erfolgt
unabhängig vom Faktor wirtschaftliche Lage
des Nutzers.
Die Vergütung entspricht der getätigten
Ausgabe, abzüglich des Betrags zu Lasten
des Begünstigen, der den Kilometertarifen für
Wertkarten
entspricht,
die
von
der
Landesregierung
für
die
öffentlichen
Transportmittels genehmigt werden.
Bei
der
Berechnung
müssen
die
Bestimmungen zur kostenlosen Benutzung
der öffentlichen Verkehrsmittel berücksichtigt
werden.
Wie im Absatz 8 des Art. 24 des DLH Nr.
30/2000 angegeben, muss der Antragsteller
vorher die Art und Weise des Transports mit
der Fachkraft der finanziellen Sozialhilfe des
Sozialsprengels vereinbaren, wobei sowohl
die Bedürfnisse der Person mit Behinderung
als auch die vorhandenen familiären sowie
die im Territorium vorhandenen Ressourcen
zu berücksichtigen sind, so dass diese
optimal genutzt werden können (z.B.
Benutzung mehrerer Fahrzeuge mit einem
einzigen Fahrgast zur gleichen Uhrzeit auf
der selben Strecke).
1.3.3 Il rimborso per il trasporto effettuato
da imprese o associazioni svolgenti servizio
di
trasporto
(taxi,
autonoleggiatori,
associazioni, cooperative, ecc.), per il
raggiungimento del posto di lavoro, è
erogato indipendentemente dal valore della
situazione economica.
Il rimborso corrisponde all'importo della
spesa, tolta una quota a carico del
beneficiario che è commisurata alle tariffe
chilometriche per le carte valore, approvate
dalla Giunta provinciale per il trasporto
pubblico.
Nel calcolo si deve tenere conto delle
disposizioni previste sull’utilizzo gratuito dei
servizi del trasporto pubblico.
1.4 Dokumentation
Die Notwendigkeit der Begleitung und
Beförderung mit motorisiertem Verkehrsmitteln muss vom zuständigen Fachdienst der
Gesundheitsbezirke
(Rehabilitationsdienst,
Psychologischer Dienst oder Psychiatrischer
Dienst) bestätigt werden. Personen, denen
eine Invalidität und die Notwendigkeit einer
Begleitung, oder die Behinderung laut Gesetz
104/92 anerkannt worden ist, können anstelle
der fachärztlichen Bestätigung eine Kopie des
Befundes bzw. eine Kopie der Erklärung der
Behinderung laut Gesetz 104/92 vorlegen.
1.4 Documentazione
La necessità del trasporto con mezzo
motorizzato e/o dell'accompagnamento
della persona con disabilità, deve essere
attestata da un certificato rilasciato dal
competente servizio specialistico dei
Comprensori Sanitari (servizio riabilitativo,
psicologico o psichiatrico) o in alternativa
da una copia del verbale di accertamento
dell’invalidità che attesti il fabbisogno di
accompagnamento oppure la copia del
verbale di riconoscimento della disabilità in
base alla Legge 104/1992.
Dem Ansuchen müssen die Unterlagen
betreffend die Beförderungsstrecke, die
Entfernung
und
die
Anzahl
der
Beförderungen/Begleitungen
beigelegt
werden, die Bestätigung des Aufsuchens der
Sanitäts- und Sozialdienste, Ziel der
Alla domanda di rimborso deve essere
allegata la documentazione riguardante i
percorsi, la distanza e la frequenza del
trasporto/accompagnamento, l'attestazione
della frequenza presso i servizi sanitari e
sociali e l’obiettivo del trasporto, con
Come specificato al comma 8 dell'art. 24
del DPGP 30/2000, le modalità e la
tipologia di trasporto devono essere
preventivamente concordate dal richiedente
con
l’operatore/trice
dell’assistenza
economica del distretto sociale, tenendo
conto delle esigenze della persona con
disabilità e delle opportunità presenti nel
territorio per ottimizzare le risorse
eventualmente già disponibili (come ad es.
l'utilizzo di più veicoli per singoli utenti che
fanno sullo stesso percorso, nelle stesse
ore).
4
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Beförderung mit einer Angabe der tatsächlich
anwesenden Tage.
Die Verschreibung von Therapien und Kuren
muss durch Fachärzte des Krankenhauses
oder der Rehabilitationsdienste erfolgen.
Für eventuelle Beförderungen an Orte
außerhalb der Provinz muss eine ärztliche
Bestätigung vorliegen, welche bescheinigt,
dass die Leistung in Südtirol nicht erbracht
werden kann,
Im Falle von Beförderungen aus Arbeitsgründen muss die Anzahl der tatsächlich
anwesenden Arbeitstage bescheinigt werden
und muss die Erklärung, dass der/die
Antragsteller/in zu diesem Zweck keine
andere
vergleichbare
Leistung
oder
Vergünstigung erhalten hat vorliegen.
2 Beitrag für Ankauf und/oder Umbau von
Transportmitteln (Art. 26 DHL 30/2000)
148
indicazione delle giornate di effettiva
presenza.
La prescrizione di terapie e cura deve
essere attestata da medici specialisti dei
presidi ospedalieri o dei servizi di
riabilitazione.
Per eventuali trasporti fuori provincia, deve
essere presente una certificazione medica
che comprovi l'impossibilità di usufruire
della prestazione nella provincia di Bolzano.
Per quanto concerne il raggiungimento del
posto di lavoro, vanno attestate le giornate
di lavoro effettivamente prestate e va
dichiarato di non usufruire di altre
prestazioni o provvidenze similari per il
medesimo scopo.
2. Contributo acquisto e/o adattamento
automezzi (art. 26 DPGP 30/2000)
2.1 Beschreibung der Leistung
2.1 Descrizione della prestazione
Den Personen, die aufgrund einer bleibenden Alle persone con permanente disabilità
Behinderung der unteren oder oberen permanente degli arti inferiori o superiori,
Gliedmaßen
ein
behindertengerechtes che devono adattare il proprio veicolo, è
Fahrzeug benötigen, wird eine Vergütung für concesso un rimborso per l'adattamento
den Umbau des eigenen Fahrzeugs gewährt.
del proprio automezzo.
Den Personen mit einer Behinderung der Alle persone che hanno un disabilità
unteren Gliedermaßen wird außerdem ein permanente agli arti inferiori è concesso
Zuschuss für den Erwerb eines eigenen altresì un contributo per l'acquisto del
proprio automezzo.
Fahrzeugs gewährt.
Die Umbauarbeiten an Motorfahrzeugen
müssen von den zuständigen Behörden
genehmigt werden.
Als Anpassungsmaßnahmen gelten auch
Servomechanismen oder andere Sonderausstattungen, welche bereits serienmäßig
eingebaut sind, wie z.B. eine automatische
Schaltung, Trittbrette, eine Rechtssteuerung,
sowie die technischen Vorrichtungen um das
Aufladen des Rollstuhls zu erleichtern u. a.
Ist die Preisdifferenz zwischen der normalen
und der vom Hersteller serienmäßig
umgebauten Version als Betrag bestimmbar,
so kann dieser zur Vergütung zugelassen
werden.
Von diesem Beitrag ausgeschlossen sind
Fahrzeuge, für welche finanzielle Leistungen
aufgrund der Bestimmungen über die
Prothetische Versorgung vorgesehen sind.
Gli adattamenti a motoveicoli ed autoveicoli
devono essere approvati dagli organi
competenti.
Sono compresi tra gli adattamenti anche
eventuali servomeccanismi previsti o altre
attrezzature già installate di serie, come ad
esempio il cambio automatico, pedane,
guida a destra, nonché gli accorgimenti
tecnici atti ad agevolare il caricamento nel
veicolo della carrozzina, ecc.
Qualora la differenza di prezzo tra la
versione normale del veicolo e quella
fornita già adattata di serie dalla casa
costruttrice sia quantificabile, la relativa
somma può essere ammessa a rimborso.
Sono esclusi dal contributo i veicoli per i
quali sono previste prestazioni economiche
erogate in base alle norme di assistenza
protesica.
5
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
2.2 Betrag der Rückvergütung
Die Vergütung beträgt:
für den Umbau
für den Erwerb
100 % der getätigten
Ausgabe
bis maximal des 8fach des
Grundbetrages
40 % der getätigten
Ausgabe
bis maximal des 12fach
des Grundbetrages
149
2.2 Ammontare del rimborso
Il contributo è erogato nel seguente modo:
per adattamento
per l'acquisto
100% della spesa
sostenuta fino ad un
massimo di 8 volte la
quota base
40% della spesa
sostenuta
fino ad un massimo
di 12 volte la quota
base
2.3 Dokumentation
Die
Behinderungen
sind
mit
einer
Bescheinigung über die angeborene oder
erworbene
dauernde
und
schwere
Behinderung der unteren und/oder oberen
Gliedmaßen (von einem Facharzt oder einem
einschlägigen
Kollegialorgan
förmlich
bescheinigte Invalidität oder Bestätigung zur
Anerkennung der Invalidität laut Gesetz Nr.
104/92) zu dokumentieren.
2.3 Documentazione
La disabilità è documentata da certificato
medico rilasciata dal competente servizio
specialistico dei Comprensori Sanitari
(servizio
riabilitativo,
psicologico
o
psichiatrico) o in alternativa da una copia
del verbale di accertamento dell’invalidità
che
attesti
il
fabbisogno
di
accompagnamento oppure la copia del
verbale di riconoscimento della disabilità in
base alla Legge 104/1992.
Der Beitrag wird auf Vorlage der quittierten Il contributo è erogato su presentazione di
Rechnung bzw. Kopie des registrierten fattura quietanzata in originale ovvero
Kaufvertrages gewährt; es werden auch copia del contratto di compravendita
ordentlichen Leasingverträge mit einer registrato: è ammesso il contributo anche
Laufzeit von wenigstens drei Jahren per veicoli acquisiti tramite regolare
anerkannt: im diesen Fall wird der Beitrag contratto di "leasing" di durata almeno
ratenweise jeweils nach Vorlage der erfolgten triennale, in questo caso il contributo é
Zahlung der Rate ausbezahlt.
erogato
in
forma
rateale
su
documentazione dell'avvenuto pagamento
Von den Posten der Rechnung für den delle rate.
Erwerb des Fahrzeuges sind die Ausgaben Dalle voci della fattura per l'acquisto del
für Optional, welche nicht auf eine bessere veicolo sono da togliere le spese relative a
Benutzung des Fahrzeuges von Seiten der optional che non sono riconducibili ad un
Person mit Behinderungen schließen lassen, agevole utilizzo da parte della persona con
abzuziehen (z. B. metallisierte Farbe, Radio, disabilità (ad. vernici metallizzate, radio,
Navigator, usw.).
navigatore, ecc..)
3. Beitrag für die Anpassung von 3. Contributo adattamento automezzi
Transportmitteln für Familienmitglieder
per familiari (art. 27 DPGP 30/2000)
(Art. 27 DHL 30/2000)
3.1 Beschreibung der Leistung
3.1 Descrizione della prestazione
Personen, die mit einem Familienangehörigen Alle persone che hanno un familiare con
mit bleibenden Behinderungen zusammen- disabilità permanente con loro convivente è
leben, wird ein Zuschuss für den Umbau des concesso un contributo per l’adattamento
eigenen Fahrzeuges gewährt. Behinderte del proprio veicolo. Non sono considerate
Menschen,
die
fortwährend
d.h.
für conviventi le persone disabili ospitate
mindestens 9 Monate jährlich in stationären presso strutture residenziali in modo
Einrichtungen untergebracht sind, gelten nicht continuato per almeno 9 mesi all'anno.
6
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
als im gemeinsamen Haushalt lebend.
Es werden die Ausgaben für Umbauarbeiten
an Kraftfahrzeugen vergütet, welche von den
zuständigen Behörden genehmigt worden
sind.
Als Umbauarbeiten gelten auch Servomechanismen oder andere Sonderausstattungen, welche bereits serienmäßig
eingebaut worden sind, wie z.B. Allradantrieb,
Trittbrette u.a..
Ist die Preisdifferenz zwischen der normalen
und
der
vom
Hersteller
gelieferten,
serienmäßig umgebauten Version als Betrag
bestimmbar, so kann dieser zur Vergütung
zugelassen werden.
Zu den Kosten für die Anpassung von
Kraftfahrzeugen zählen außerdem alle
notwendigen Vorrichtungen für Menschen mit
Behinderung, welche Folgendes erleichtern:
- das Einsteigen der Person in das
Fahrzeug (z.B. ein drehbarer Sitz und
spezielle Türen);
- das Hochheben der Person oder des
Gerätes zusammen mit der Person
(Hebebühnen und Hebekrane, Rutschen);
-
-
die Fixierung und die Stabilität der Person
und des entsprechenden Hilfsmittels des
Behinderten (z.B. Gurte und Schienen,
spezielle Sitze);
sowie andere für die Beförderung oder für
Hilfsmittel
von
Menschen
mit
Behinderungen notwendige Mittel (z.B.
Kraftfahrzeuganhänger).
3.2 Betrag der Rückvergütung
Die Vergütung beträgt:
für den Umbau
100 % der getätigten Ausgabe
bis maximal des 12fach des
Grundbetrages
3.3 Dokumentation
Die
Behinderungen
sind
mit
einer
Bescheinigung über die angeborene oder
erworbene
dauernde
und
schwere
Behinderung der unteren und/oder oberen
Gliedmaßen (von einem Facharzt oder einem
einschlägigen
Kollegialorgan
förmlich
bescheinigte Invalidität oder Bestätigung zur
Anerkennung der Invalidität laut Gesetz Nr.
104/92 zu dokumentieren.
150
Sono ammesse le spese per gli
adattamenti di autoveicoli che sono
approvati dagli organi competenti.
Sono considerati adattamenti anche
eventuali
servomeccanismi
o
altre
attrezzature già installate di serie, come ad
esempio la doppia trazione, pedane, ecc.
Qualora la differenza di prezzo tra la
versione normale del veicolo e quella
fornita già adattata di serie dalla casa
costruttrice sia quantificabile, la relativa
somma può essere ammessa a rimborso.
Sono comprese tra le spese per
l'adattamento del veicolo, tutti i mezzi
necessari al trasporto della persona con
disabilità atti ad agevolare:
- l'entrata della persona nel veicolo (es.
sedili girevoli e portiere speciali);
- il sollevamento della persona o del
mezzo atto alla deambulazione della
persona stessa (es. sollevatori e gruette,
scivoli);
- il bloccaggio e la stabilità della persona e
del relativo mezzo di deambulazione
della persona disabile (es. cinture e
guide, sedili di contenimento);
- nonché di quant'altro sia necessario per il
trasporto della persona disabile o dei
mezzi necessari alla deambulazione
della persona stessa (es. carrelli
appendici).
3.2 Ammontare del rimborso
Il contributo è erogato nel seguente modo:
per adattamento
100% della spesa sostenuta
fino ad un massimo di 12 volte
la quota base
3.3 Documentazione
La disabilità è documentata da certificato
medico rilasciata dal competente servizio
specialistico dei Comprensori Sanitari
(servizio
riabilitativo,
psicologico
o
psichiatrico) o in alternativa da una copia
del verbale di accertamento dell’invalidità
che
attesti
il
fabbisogno
di
accompagnamento oppure la copia del
verbale di riconoscimento della disabilità in
7
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
151
Der Beitrag wird auf Vorlage der quittierten
Originalrechnung gewährt.
base alla Legge 104/1992.
Il contributo è erogato su presentazione di
fattura quietanzata in originale.
4. Vergütung der Hotelaufenthaltskosten
an Kriegs- und Dienstinvaliden bei
Thermalkuren
4. Rimborso spese alberghiere per cure
termali a favore di persone invalide di
guerra e di servizio
4.1 Begünstigen
Diese Leistungen ist folgende Kategorie
vorbehalten:
- Kriegsinvaliden (Soldaten und Zivile)
und ordentliche Dienstinvaliden, die
eine Rente der Kategorien 1 bis 8 gemäß
Tabelle A, welche dem Einheitstext des
D.P.R. vom 23.12.1978, Nr. 915, in
geltender Fassung, über die Kriegsrenten
beigelegt ist, beziehen oder im Besitz des
Befundes der „Ärztekommission für
Kriegsrenten“ sind und auf das Dekret
über die Gewährung der Rente warten,
aus dem die Zuweisung in eine der
obgenannten Kategorien ersichtlich ist und
aus dem hervorgeht, dass die Krankheit im
Dienst oder im Krieg verursacht wurde
oder Personen, denen eine angemessene
Entschädigung für die Versehrtheit, welche
sie sich im Dienst zugezogen haben,
anerkannt wurde und welche einer der
obgenannten
Kategorien
zugeordnet
werden kann.
4.1 Beneficiari
La prestazione è riservata alla seguente
categoria di invalidi:
- invalidi di guerra (ex militari o civili) e
di servizio ordinario in possesso di
pensione ascrivibile ad una categoria
compresa dalla 1° all'8°, di cui alla
tabella A allegata al T.U. sulle pensioni
di guerra D.P.R. 23.12.1978, n. 915 e
successive modifiche o del verbale di
visita della "commissione medica
pensione di guerra" in attesa del decreto
di concessione della pensione dal quale
risulti l'attribuzione di una categoria tra
quelle succitate e con il quale sia
riconosciuto che l'infermità è dipendente
da causa di servizio o di guerra, oppure
coloro a cui sia stato riconosciuto l'equo
indennizzo per infermità contratta in
servizio ed ascrivibile ad una delle
succitate categorie.
4.2 Beschreibung der Leistung
Die Thermalkuren werden jenen Kriegs- und
Dienstinvaliden für einen Zeitraum von 15
Tagen, bei Trinkkuren in Montecatini von 13
Tagen gewährt, welche eine klinische
Indikation aufweisen. Der für die Betreuung
der Invaliden zuständige Facharzt des
Sanitätsbezirkes genehmigt und verschreibt
dem Invaliden die Thermalkuren.
Aus verwaltungstechnischen Gründen zählen
An- und Abreisetag für die Beitragsgewährung nur als ein einziger Tag.
Die
Vergütung
der
Hotelkosten
für
Thermalkuren kann erfolgen, wenn die
Person im selben Jahr keinen entsprechenden Beitrag für Klimakuren und
Therapieaufenthalte erhalten hat.
Von dieser Fürsorgeleistung sind jene
Personen ausgeschlossen, welche für 3
aufeinander folgende Jahre Zyklen von
4.2 Descrizione della prestazione
Le cure termali sono concesse per un
massimo di 15 giorni, ridotte a 13 in caso di
cure idropiniche a Montecatini, a persone
invalide di guerra o di servizio che ne
presentino l'indicazione clinica. Il medico
addetto all'assistenza agli invalidi del
Comprensorio
Sanitario
autorizza
e
ammette l'invalido alle cure termali.
Ai fini amministrativi, nel computo delle
giornate, il giorno d’ arrivo e quello di
partenza valgono per un solo giorno.
Il rimborso delle spese alberghiere per le
cure termali può essere erogato sempre
che la persona non abbia usufruito nello
stesso anno di un analogo contributo per le
cure climatiche e per il soggiorno
terapeutico.
Sono esclusi dalla prestazione coloro che
per tre anni consecutivi abbiano effettuato
8
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
Thermalkuren beansprucht haben. Davon
ausgenommen sind jene Fälle, welche sich
erneut in einer akuten Phase jener Krankheit
befinden, für die sie die Rente erhalten
haben, oder bei einer Verschlechterung der
Invalidität, die vom zuständigen Facharzt des
Sanitätsbezirkes, welcher die Invaliden
betreut, festgestellt wurde.
Die
Vergütung
der
Aufenthaltskosten
beinhaltet die Unterkunft und Verpflegung,
oder nur Verpflegung, falls der Invalide keine
Aufenthaltskosten zu bestreiten hat. Die zu
den Kuren zugelassenen Zivilinvaliden
können sich in Hotels oder Kuranstalten ihrer
Wahl aufhalten.
Falls die Person nicht in der Lage ist den
Erfordernissen des Alltags zu entsprechen,
kann die Rückvergütung auch auf die Kosten
für die Begleitperson ausgeweitet werden.
Das Zivilinvalidenamt des zuständigen
Sanitätsbezirkes muss die Notwendigkeit der
Begleitung des Zivilinvaliden bestätigen.
4.3 Betrag der Rückvergütung
Die
Höhe der Vergütung und
die
diesbezügliche wirtschaftliche Situation sind
als "Sonderleistung" gemäß Art. 22, Absatz 3
der DLH Nr. 30/2000, zu gewähren. Zur
Gewährung der gegenständlichen Vergütung
können
Ausgaben
im
folgenden
Höchstausmaß zugelassen werden:
Ausgaben für Unterkunft
und Verpflegung
Ausgaben
nur
für
Verpflegung
13,25
%
des
Grundbetrages
5 % des Grundbetrages
152
cicli di cure termali ad eccezione di casi di
riacutizzazione dell'infermità pensionata o di
aggravamento dell'invalidità accertata dal
medico addetto all'assistenza agli invalidi
del Comprensorio sanitario.
Il rimborso delle spese di soggiorno
comprende le spese relative al vitto e
all'alloggio, oppure solo il vitto nel caso
l'invalido non debba affrontare spese per
l'alloggio. Le persone invalide ammessi alle
cure possono soggiornare presso alberghi o
stabilimenti di loro scelta.
Qualora la persona sia nell'impossibilità di
attendere autonomamente alle esigenze
della vita quotidiana, il rimborso può venire
elargito anche all'accompagnatore. L'Ufficio
invalidi
del
Comprensorio
sanitario
competente dovrà dichiarare la necessità
dell'accompagnamento
della
persona
invalida.
4.3 Ammontare del rimborso
L'ammontare del rimborso e la relativa
situazione economica è erogato quale
"Prestazione specifica" in conformità
dell'art. 22, comma 3 del DPGP n. 30/2000.
Ai fini della concessione del presente
rimborso può essere ammessa una spesa
massima pari a:
spese di vitto ed alloggio
spese di solo vitto
13,25 % della quota
base
5 % della quota
base
4.4 Dokumentation
4.4 Documentazione
Um die gegenständlichen Maßnahmen in Per accedere agli interventi in oggetto la
Anspruch nehmen zu können, muss ein domanda deve essere corredata dai
Gesuch auf stempelfreiem Papier zusammen seguenti documenti:
mit folgenden Unterlagen eingereicht werden:
a) eine Bestätigung über die Berechtigung a) dichiarazione della sussistenza del
die
Leistung
als
Kriegsoder
beneficio in qualità di invalido di guerra o
Dienstinvalide zu erhalten und eine
di servizio e relativa dichiarazione di
diesbezügliche Erklärung für die Zulasammissione alle cure termali emessa
sung zu den Thermalkuren seitens des
dall'ufficio invalidi del Comprensorio
Amtes
für
Zivilinvaliden
des
sanitario;
Sanitätsbezirkes;
b) eine Bestätigung, aus welcher hervorgeht, b) certificazione attestante che la persona
dass die Person im selben Jahr keinen
non ha usufruito nello stesso anno di un
Beitrag
für
Thermalkuren
und
contributo per cure climatiche e
9
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
153
Therapieaufenthalte erhalten hat;
soggiorno terapeutico;
c) eine Bestätigung der Kuranstalt, bei der c) certificato dello stabilimento presso il
die verschriebenen Kuren durchgeführt
quale sono state effettuate le cure
worden
sind,
über
die
effektive
prescritte, comprovante l'effettuazione e
Durchführung und die Dauer der Kur;
la durata delle stesse;
d) Original der Rechnung oder Steuer- d) originale della fattura o della ricevuta
quittung oder eine andere reguläre
fiscale o altra regolare documentazione
Bestätigung, aus welcher die bestrittenen
comprovante la spesa sostenuta per il
Kosten für den Aufenthalt hervorgehen;
soggiorno o per il vitto;
e) Die Bestätigung laut Buchstaben a) und b) e) la certificazione di cui alle lettere a) e b),
kann von Amtswegen vom zuständigen
può essere richiesta d'ufficio dal
Dienst der finanziellen Sozialhilfe beim
competente servizio di assistenza
gebietsmäßig zuständigen Sanitätsbezirk
economica sociale al Comprensorio
angefordert werden.
sanitario territorialmente competente.
10
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
154
84849
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. Juni 2013, Nr. 885
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 10 giugno 2013, n. 885
Umweltverträglichkeitsprüfung Genehmigung
einer Variante zum Ausführungsprojekt für
das E-Werk Mühlbach in den Gemeinden
Mühlbach und Vintl. Antragsteller: Eisackwerk
GmbH
Approvazione di una variante al progetto esecutivo per la centrale idroelettrica di Rio di
Pusteria nei comuni di Rio di Pusteria e Vandoies. Proponente: Eisackwerk Srl
Das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2,
"Umweltprüfung für Pläne und Programme" regelt
das Verfahren zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Projekte.
La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, "valutazione ambientale per piani e programmi" prevede
la procedura per la valutazione ambientale per
progetti.
Die Landesregierung hat das Projekt für das EWerk Mühlbach in den Gemeinden Mühlbach und
Vintl im Zuge des UVP-Verfahrens mit Beschluss
Nr. 1439 vom 25.05.2009 aufgrund des zustimmenden Gutachtens des Umweltbeirates Nr.
23/2008 vom 23.07.2008 mit Auflagen genehmigt.
La Giunta provinciale ha approvato con prescrizioni nel corso della procedura VIA il progetto
per la centrale idroelettrica di Rio di Pusteria nei
comuni di Rio di Pusteria e Vandoies con deliberazione n. 1439 del 25.05.2009 in base al parere
favorevole da parte del comitato ambientale n.
23/2008 del 23.07.2008.
Die Landesregierung hat das entsprechende Ausführungsprojekt mit Beschluss Nr. 275 vom 21.02.
2011 (1. Baulos) und Nr. 1375 vom 12.09.2011
(2. Baulos) aufgrund zustimmender Gutachten
des Umweltbeirates Nr. 1/2011 vom 02.02.2011
(1. Baulos) bzw. Nr. 06/2001 vom 06.07.2011 (2.
Baulos) mit einer Reihe von Auflagen genehmigt.
La Giunta provinciale ha approvato con prescrizioni il relativo progetto esecutivo con deliberazione n. 275 del 21.02.2011 (1° lotto) e n. 1375
del 12.09.2011 (2° lotto) in base al parere favorevole da parte del comitato ambientale n. 1/2011
del 02.02.2011 (1° lotto) rispettivamente n. 06/
2001 del 06.07.2011 (2° lotto).
Die Eisackwerk GmbH hat um Genehmigung einer Variante, welche die Optimierung der Wasserrückgabe in den Mühlbacher Stausee vorsieht,
angesucht.
La Eisackwerk Srl ha chiesto l’approvazione di
una variante che prevede l’ottimizzazione dell’immissione dell’acqua turbinata nella diga di Rio di
Pusteria.
Der Umweltbeirat hat mit Gutachten Nr. 9/2013
vom 15.05.2013 festgestellt, dass diese Variante
aus der Sicht des Umweltschutzes und des Landschaftsschutzes als unwesentlich zu betrachten
ist.
Il comitato ambientale con parere n. 9/2013 del
15.05.2013 ha costatato che tale modifica dal
punto di vista ambientale e del paesaggio è da
considerarsi non sostanziale.
Der Umweltbeirat hat im obgenannten Gutachten
folgende Auflagen gestellt:
Il comitato ambientale nel succitato parere ha stabilito comunque le seguenti prescrizioni:
1.
1.
Durch geeignete, farbige Zuschlagstoffe gröberer Körnung und das Stocken der Betonoberflächen sind die Betonteile farblich und
strukturell derart zu gestalten, dass sie weniger ins Auge stechen und somit weniger störend auf die umliegenden Bereiche wirken.
Tramite adeguate miscele colorate a grana
grossolana e la bocciardatura delle superfici
a vista, le parti di cemento devono essere realizzate sia in struttura che in colore in modo
tale da limitare l’impatto visivo, adeguandosi
ai toni dominanti del paesaggio circostanti.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
2.
Technische Anlagenteile und Metallstrukturen sind farblich neutral zu halten und vorzugsweise naturfarbig zu belassen.
2.
155
Le parti tecniche e le strutture metalliche devono essere realizzate in colori neutri, preferibilmente conservando la colorazione naturale.
Die Landesregierung teilt die Bewertungen und
Auflagen des Umweltbeirates.
La Giunta provinciale condivide le valutazioni e
condizioni imposte dal comitato ambientale.
Dies vorausgeschickt,
Ciò premesso e sentito il relatore
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
DIE LANDESREGIERUNG
nach Anhören des Berichterstatters in der vom
Gesetz vorgeschriebenen Form und mit Stimmeneinhelligkeit,
ad unanimità dei voti legalmente espressi
delibera
1.
das vorgelegte Varianteprojekt für das EWerk Mühlbach in den Gemeinden Mühlbach
und Vintl zu genehmigen, wobei die im Gutachten des Umweltbeirates Nr. 9/2013 gestellten Auflagen einzuhalten sind.
1.
di approvare il progetto di variante per la centrale idroelettrica di Rio di Pusteria nei comuni di Rio di Pusteria e Vandoies alle condizioni imposte dal comitato ambientale n.
9/2013.
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region
und auf den Web-Seiten des Landes Südtirol
zu veröffentlichen.
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet
della Provincia Autonoma di Bolzano.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
156
84848
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. Juni 2013, Nr. 886
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 10 giugno 2013, n. 886
Umweltverträglichkeitsprüfung Genehmigung
einer Variante zum Projekt für die Erhöhung
der Förderleistung der Aufstiegsanlage
„Bamby“ im Skigebiet Skikarussell Abtei in
der Gemeinde Abtei.
Approvazione di una variante al progetto per
l’aumento della portata oraria della seggiovia
“Bamby” nell’area sciistica Skicarosello Badia
nel comune di Badia.
Antragsteller: Grandi Funivie Alta Badia AG
Proponente: Grandi Funivie Alta Badia SpA
Das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2,
"Umweltprüfung für Pläne und Programme" regelt
das Verfahren zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Projekte.
La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, "valutazione ambientale per piani e programmi" prevede
la procedura per la valutazione ambientale per
progetti.
Die Landesregierung hat das das Projekt zur Erhöhung der Förderleistung der Aufstiegsanlage
„Bamby“ im Skigebiet Skikarussell Abtei in der
Gemeinde Abtei mit Beschluss Nr. 2068 vom
13.12.2010 aufgrund des zustimmenden Gutachtens des Umweltbeirates Nr. 15/2010 vom
03.11.2010 mit Auflagen genehmigt.
La Giunta provinciale ha approvato con prescrizioni nel corso della procedura VIA il progetto per
l’aumento della portata oraria della seggiovia
“Bamby” nell’area sciistica Skicarosello Badia nel
comune di Badia con deliberazione n. 2068 del
13.12.2010 in base al parere favorevole da parte
del comitato ambientale n. 15/2010 del 03.11.2010.
Die Grandi Funivie Alta Badia AG hat um Genehmigung eines Varianteprojektes, welches die
Angleichung der Straße „La Villa – Piz la Ila“ im
Bereich der Talstation der Aufstiegsanlage Bamby vorsieht, angesucht.
La Grandi Funivie Alta Badia SpA ha chiesto l’approvazione di una variante che prevede l’adeguamento della strada „La Villa – Piz la Ila“ nell’ambito della stazione a valle dell’impianto di risalita
„Bamby“.
Der Umweltbeirat hat mit Gutachten Nr. 11/2013
vom 15.05.2013 festgestellt, dass diese Variante
aus der Sicht des Umweltschutzes und des Landschaftsschutzes als unwesentlich zu betrachten
ist.
Il comitato ambientale con parere n. 11/2013 del
15.05.2013 ha costatato che tale modifica dal
punto di vista ambientale e del paesaggio è da
considerarsi non sostanziale.
Der Umweltbeirat hat im obgenannten Gutachten
folgende Auflagen gestellt:
1. Die Erdbewegungen müssen auf das in den
eingereichten Planunterlagen angegebene
Ausmaß beschränkt bleiben.
Il comitato ambientale nel succitato parere ha stabilito comunque le seguenti prescrizioni:
1. I movimenti di terreno devono essere limitati
all’entità indicata negli allegati di progetto.
2.
Grenzsteine, Grenzzeichen und trigonometrische Punkte dürfen nicht beschädigt bzw.
entfernt werden.
2.
Cippi segni di confine e punti trigonimetrici
non devono essere danneggiati o rimossi.
3.
Bäume dürfen nur nach erfolgter Auszeige
durch die Forstbehörde geschlägert werden.
3.
L’abbattimento degli alberi è ammesso solo
previo regolare da parte dell’Autorità Forestale.
4.
Die gesamte von der Erdbewegung betroffene Fläche ist nach beendeter Arbeit sofort
und dauerhaft zu begrünen.
4.
Al termine dei lavori la superficie interessata
dal movimento di terreno deve essere immediatamente rinverdita in modo duraturo.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
157
5.
Um das Gelingen der Begrünung zu garantieren, muss Stallmist aufgebracht werden.
5.
Per garantire la riuscita dei lavori di rinverdimento deve essere apportato del letame.
6.
Die Böschungskanten müssen abgerundet
werden.
6.
I cigli delle scarpate devono essere arrotondati.
7.
Der Böschungswinkel der Einschnitte und
Aufschüttungen darf den natürlichen Böschungswinkel des umliegenden Geländes
nicht überschreiten.
7.
L’angolo delle scarpate di sterro e riporto non
deve superare l’angolo naturale del terreno
circostante.
8.
Die Böschungen sind sofort und dauerhaft zu
begrünen.
8.
Le scarpate devono essere subito rinverdite
in maniera duratura.
9.
Eventuelle Erdabsitzungen innerhalb der von
den Arbeiten betroffenen Fläche müssen
auch in Zukunft wieder behoben werden.
9.
Eventuali futuri cedimenti del terreno nell’ambito dell’area interessata dai lavori dovranno
essere sistemati.
10. Der Antragsteller muss für eine dauernde
und ordentliche Instandhaltung der ausgeführten Arbeiten sorgen.
10. Il richiedente dovrà provvedere alla continua
e regolare manutenzione dei lavori eseguiti.
11. Der Abfluss sämtlicher Gewässer muss gewährleistet werden.
11. Deve essere garantito il defusso regolare di
tutte le acque.
12. Um den regulären Abfluss der Oberflächenwasser zu garantieren, müssen ausreichend
Wasserspulen 45° zur Wegachse verlegt
werden.
12. Per garantire il regolare deflusso delle acque
superficiali devono essere messe in opera
sufficiente cabalette formanti un angolo di
45° con l’asse stradale.
13. Während und nach der Durchführung der
Arbeiten sind die Anweisungen zu befolgen,
welche die Forstbehörde in forstlichhydrogeologischer Hinsicht erteilt.
13. Nel corso e dopo l’ultimazione dei lavori devono essere osservate le indicazioni che
l’Autorità Forestale riterrà utile predisporre ai
fini idrogeologici-forestali.
14. Die Vorschrift der talseitigen Bepflanzung der
Hangbefestigung bleibt aufrecht.
14. La prescrizione della piantumazione del piede delle nuove opere di consolidamento del
versante viene confermata.
15. Die Errichtung der Zyklopenmauern muss mit
örtlich vorkommendem Gestein erfolgen.
15. Il consolidamento del versante deve essere
realizzato con materiale lapideo caratteristico
del luogo.
16. Die aufgelassenen Trassenabschnitte sowie
die Baustellenzufahrten müssen völlig rückgebaut und renaturiert werden.
16. I tratti del tracciato esistente non più utilizzati
e gli accessi di cantiere devono essere completamente demoliti e rinaturati.
17. Die Arbeiten müssen im Einvernehmen mit
der Forstbehörde ausgeführt werden.
17. I lavori devono essere realizzati d’intesa con
l’Autorità Forestale.
Die Landesregierung teilt die Bewertungen und
Auflagen des Umweltbeirates.
La Giunta provinciale condivide le valutazioni e
condizioni imposte dal comitato ambientale.
Dies vorausgeschickt,
Ciò premesso e sentito il relatore
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
158
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
DIE LANDESREGIERUNG
nach Anhören des Berichterstatters in der vom
Gesetz vorgeschriebenen Form und mit Stimmeneinhelligkeit,
ad unanimità dei voti legalmente espressi
delibera
1.
das vorgelegte Varianteprojekt zur Erhöhung
der Förderleistung der Aufstiegsanlage
„Bamby“ im Skigebiet Skikarussell Abtei in
der Gemeinde Abtei zu genehmigen, wobei
die im Gutachten des Umweltbeirates Nr.
11/2013 gestellten Auflagen einzuhalten sind.
1.
di approvare il progetto di variante per l’aumento della portata oraria della seggiovia
“Bamby” nell’area sciistica Skicarosello Badia
nel comune di Badia alle condizioni imposte
dal comitato ambientale n. 11/2013.
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region
und auf den Web-Seiten des Landes Südtirol
zu veröffentlichen.
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet
della Provincia Autonoma di Bolzano.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
159
84847
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. Juni 2013, Nr. 887
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 10 giugno 2013, n. 887
Projekt für die Realisierung einer skitechnischen Verbindung der Skigebiete Helm und
Rotwand in der Gemeinde Sexten. Genehmigung des Ausführungsprojektes für den Bau
eines Erschließungsweges auf den G.p.
1852/14, 1852/1, 1476 und 1477 der K.G. Sexten. Antragsteller: Helm – Rotwand AG
Progetto per la realizzazione di un collegamento sciistico tra la zona “Monte Elmo” e
“Croda Rossa” nel comune di Sesto. Approvazione del progetto esecutivo per la costruzione della strada d’accesso sulle pp.ff.
1852/14, 1852/1, 1476 e 1477 C.C. Sesto. Proponente: Helm - Rotwand SpA
Das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2,
"Umweltprüfung für Pläne und Programme" regelt
das Verfahren zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Projekte.
La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, "valutazione ambientale per piani e programmi" prevede
la procedura per la valutazione ambientale per
progetti.
Die hat Landesregierung hat im Zuge des UVPVerfahrens das Projekt für die Realisierung einer
skitechnischen Verbindung der Skigebiete Helm
und Rotwand in der Gemeinde Sexten mit Beschluss Nr. 1750 vom 26.11.2012 aufgrund des
zustimmenden Gutachtens des Umweltbeirates
Nr. 19/2012 vom 17.11.2012 genehmigt.
La Giunta provinciale ha approvato nel corso della procedura VIA il progetto per la realizzazione di
un collegamento sciistico tra la zona “Monte Elmo” e “Croda Rossa” nel comune di Sesto con
deliberazione n. 1750 del 26.11.2012 in base al
parere favorevole da parte del comitato ambientale n. 19/2012 del 17.11.2012.
Unter Punkt 3), der Auflagen des genannten Beschlusses der Landesregierung ist folgendes
festgelegt worden:
„Die Baustellenzufahrt zur Bergstation ist in Absprache mit der Forstbehörde tiefer zu legen.“
Al punto 3) delle prescrizioni della citata deliberazione della Giunta provinciale è stato stabilito
che:
“La strada di cantiere alla stazione a monte deve
essere spostata più a valle in accordo con
l’Autorità Forestale.”
Die Helm – Rotwand AG hat am 26.03.2013 um
Genehmigung des entsprechenden Ausführungsprojektes für die betreffende Straße angesucht.
La Helm - Rotwand SpA in data 23.03.2013 ha
chiesto l’approvazione del relativo progetto esecutivo per tale strada.
Der Umweltbeirat hat mit Gutachten Nr. 12/2013
vom 15.05.2013 festgestellt, dass das gegenständliche Ausführungsprojekt dem genehmigten
Vorprojekt entspricht bzw. die im Beschluss der
Landesregierung Nr. 1750 vom 26.11.2012 gestellten Auflagen erfüllt worden sind.
Il comitato ambientale con parere n. 12/2013 del
15.05.2013 ha costatato che tale progetto esecutivo corrisponde al progetto di massima e alle prescrizioni stabilite nella deliberazione della Giunta
provinciale n. 1750 del 26.11.2012.
Der Umweltbeirat hat im obgenannten Gutachten
folgende Auflagen gestellt:
1. Der Mutterboden muss sorgfältig abgehoben
und seitlich schichtenweise, unter Beibehaltung der ganzen Erdschollen, gelagert sowie
nach Beendigung der Arbeiten wieder aufgetragen werden. Man erreicht dadurch eine
raschere, standortgerechte Wiederbegrünung, die nach Bedarf durch Einsaat von
Saatgut natürlich vorkommender Arten unterstützt werden kann.
Il comitato ambientale nel succitato parere ha stabilito comunque le seguenti prescrizioni:
1. Il terreno vegetale deve essere asportato con
cura e depositato a parte per strati successivi, mantenendo le zolle intere, affinché venga
ripristinato a lavori ultimati. Con ciò si ottengono un rinverdimento più rapido ed adeguato al sito che può essere completato dalla
seminagione con sementi di specie esistenti
in natura.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
160
2.
Die Auskleidung der Furten muss mit örtlich
vorkommendem Gestein ausgeführt werden.
2.
Il rivestimento dei guadi deve essere realizzato con materiale lapideo caratteristico del
luogo.
3.
Die Arbeiten müssen im Einvernehmen mit
der Forstbehörde ausgeführt werden.
3.
I lavori devono essere realizzati d’intesa con
l’Autorità Forestale.
Die Landesregierung teilt die Bewertungen und
Auflagen des Umweltbeirates.
La Giunta provinciale condivide le valutazioni e
condizioni imposte dal comitato ambientale.
Dies vorausgeschickt,
Ciò premesso e sentito il relatore
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
DIE LANDESREGIERUNG
nach Anhören des Berichterstatters in der vom
Gesetz vorgeschriebenen Form und mit Stimmeneinhelligkeit,
ad unanimità dei voti legalmente espressi
delibera
1.
das vorgelegte Ausführungsprojekt für den
Bau eines Erschließungsweges auf den G.p.
1852/14, 1852/1, 1476 und 1477 der K.G.
Sexten zum Projekt für die Realisierung einer
skitechnischen Verbindung der Skigebiete
Helm und Rotwand in der Gemeinde Sexten
zu genehmigen, wobei die im Gutachten des
Umweltbeirates Nr. 12/2013 gestellten Auflagen einzuhalten sind.
1.
di approvare il progetto esecutivo per la costruzione della strada d’accesso sulle pp.ff.
1852/14, 1852/1, 1476 e 1477 C.C.. Sesto
del progetto per la realizzazione di un collegamento sciistico tra la zona “Monte Elmo” e
“Croda Rossa” nel comune di Sesto alle condizioni imposte dal comitato ambientale n.
12/2013.
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region
und auf den Web-Seiten des Landes Südtirol
zu veröffentlichen.
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet
della Provincia Autonoma di Bolzano.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
161
84925
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Comuni in provincia di Bolzano
Comune di Bolzano
Gemeinden der Provinz Bozen
Gemeinde Bozen
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 16 maggio 2013, n. 35
GEMEINDERATSBESCHLUSS
vom 16. Mai 2013, Nr. 35
Centro per l’infanzia in Piazza Maria Montessori: regolarizzazione patrimoniale delle aree
sulle quali insiste l’edificio
„Kinderzentrum“ am Maria-Montessori-Platz:
vermögensrechtliche Regelung der Flächen
auf welche das Gebäude errichtet worden ist
Il Consiglio Comunale
……….
Omissis
Beschließt der Gemeinderat:
delibera
1)
di autorizzare, per poter eseguire le necessarie operazioni tavolari e catastali del nuovo
centro per l’infanzia in piazza Maria Montessori la sdemanializzazione ex art. 829 C.C.,
nonché la declassificazione come strada comunale, dell’area identificata da porzione di
147 mq. della p.f. 3102 C.C. Gries, come individuata nel tipo di frazionamento n.
886/2012 redatto dal geom. Alberto Martintoni parte integrante della presente deliberazione, e il suo inserimento nel patrimonio indisponibile del Comune di Bolzano.
1)
Um die notwendigen kataster- und grundbuchamtlichen Maßnahmen für das neu errichtete „Kinderzentrum“ am Maria-Montessori-Platzes durchzuführen zu können, wird
die Ausgliederung aus dem öffentlichen Gut
und die Entklassifizierung als Gemeindestrasse der Fläche von 147 m² der G.p. 3102
K.G. Gries, wie im beigelegten Teilungsplan
Nr. 886/2012 des Geom. Alberto Martintoni
ersichtlich ist, und dessen Eintragung in das
unverfügbare Vermögen der Gemeinde Bozen, ermächtigt.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
162
84814
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 24 maggio 2013, n. 972
Approvazione della modifica allo Statuto dell'Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin.
La legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e
pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento) all’articolo 17 ha introdotto una modifica
all’art. 13 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali) aggiungendo il comma 1 bis che recita “lo statuto di ciascun istituto prevede che il controllo sulla
gestione finanziaria dell’istituto sia effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta Provinciale.
Questo comma si applica a decorrere dalla scadenza del collegio dei revisori dei conti in carica alla data
della sua entrata in vigore; entro novanta giorni da questa data gli istituti adeguano i loro statuti”.
L’art. 13 comma 2 della sopra citata legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 prevede inoltre che lo
statuto debba venir adottato dal consiglio di amministrazione dell’Istituto a maggioranza assoluta dei
componenti, d’intesa con l’organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza ed approvato dalla Giunta provinciale e che le relative deliberazioni siano pubblicate sul Bollettino
ufficiale della Regione.
Il Presidente dell’Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin con nota prot. 508/13 di data 25 marzo
2013 ha inviato la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 di data 15 marzo 2013, successivamente integrata con nota di data 24 aprile prot. n. 231617, avente ad oggetto la modifica dello Statuto.
In particolare la lettera d) dell’art. 3 dello Statuto allegato alla L.P. 14 agosto 1975 , n. 29 viene sostituita dalla seguente “d) Il Revisore dei conti.” E l’art. 12 viene sostituito dal seguente: “Il controllo sulla
gestione finanziaria è effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta provinciale. Il revisore dei
conti dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio di Amministrazione e può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, il Revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in
ordine all’andamento della gestione. “
L’art. 13 dello Statuto prevede attualmente che il bilancio preventivo debba essere sottoposto
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui
esso si riferisce. Tale prescrizione risulta di difficile applicazione in quanto le direttive provinciali per la
formazione del bilancio vengono solitamente approvate proprio a ridosso della fine di novembre. Per
questo e anche per allineare tale termine a quello fissato negli Statuti degli altri due Istituti delle minoranze all’articolo 13, comma 2, le parole “entro il 30 novembre” sono state sostituite dalle seguenti “entro
il 31 dicembre”.
Con Decreto del Presidente della Provincia n. 234 di data 30 dicembre 2010 le funzioni amministrative del Comprensorio Ladino di Fassa sono state trasferite al Comun General de Fascia; l’Ente ha quindi adeguato il testo statutario con la nuova denominazione dell’organo di rappresentanza istituzionale di
riferimento negli art. 4 e 5 dello Statuto.
Verificata la regolarità della procedura adottata dall’Ente.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
-
163
vista la L.P. 14 agosto 1975, n. 29;
vista la L.P. 19 giugno 2008, n. 6;
vista la L.P. 27 dicembre 2012, n. 25;
viste la nota del presidente dell’Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin di data 25 marzo 2013,
successivamente integrata con nota di data 24 aprile 2013;
a voti unanimi legalmente espressi,
delibera
1.
di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, le modifiche allo
Statuto dell’Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin, così come approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con il provvedimento n. 1 di data 15 marzo 2013 e riportato nell’allegato A)
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2.
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige della presente
deliberazione e di quella del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin così come previsto dal comma 2 dell’art. 13 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6;
3.
di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio provinciale.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALBERTO PACHER
p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
GIOVANNI GARDELLI
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
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Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
165
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
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Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
167
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
168
84880
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 maggio 2013, n. 1044
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 20132015 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
a voti unanimi, espressi in forma di legge,
delibera
1.
di apportare al bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, le variazioni riportate negli allegati prospetti A) e B) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di dare atto che, ai sensi dell’Allegato 3) della deliberazione n. 2861 del 27 dicembre 2012, in conseguenza delle variazioni di cui al punto 1) è disposta altresì anche la relativa variazione del programma di gestione nonché la variazione ai relativi budget assegnati ai dirigenti;
3.
di dare atto che il presente provvedimento e l’allegato prospetto B) sarà pubblicato per notizia sul
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALBERTO PACHER
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
169
Allegato parte integrante
Allegato B)
VARIAZIONI NELLE PARTITE DI GIRO
(ai sensi art. 27 comma 2 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
(importi in euro)
ENTRATE
PARTITE DI GIRO
USCITE
PARTITE DI GIRO
VARIAZIONE 2013
VARIAZIONE 2014
VARIAZIONE 2015
+20.540.000,00
+80.000,00
+80.000,00
VARIAZIONE 2013
VARIAZIONE 2014
VARIAZIONE 2015
+20.540.000,00
+80.000,00
+80.000,00
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO
OGGETTO DELLE PREVISIONI
VARIAZIONE 2013
VARIAZIONE 2014
VARIAZIONE 2015
+20.500.000,00
+0,00
+0,00
693700-005 - ART.005 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DAL
SERVIZIO GESTIONE STRADE
+40.000,00
+80.000,00
+80.000,00
TOTALE VARIAZIONI
+20.540.000,00
+80.000,00
+80.000,00
993570
VERSAMENTI DELLE SOMME DI COMPETENZA DELLE AGENZIE DELLA
PROVINCIA
+20.500.000,00
+0,00
+0,00
993700
ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI SPESE CONTRATTUALI,
DA PORRE A CARICO DELLE CONTROPARTI PER IMPORTI DETERMINATI
ANALITICAMENTE
(di nuova istituzione)
993700-006 - ART.006 - ANTICIPAZIONI RICHIESTE DAL SERVIZIO GESTIONE STRADE
+40.000,00
+80.000,00
+80.000,00
TOTALE VARIAZIONI
+20.540.000,00
+80.000,00
+80.000,00
CAPITOLO
ENTRATE
USCITE
(importi in euro)
693570
ENTRATE DERIVANTI DAI
AGENZIE DELLA PROVINCIA
693700
RIMBORSO DELLE SPESE CONTRATTUALI, ANTICIPATE DALLA
PROVINCIA, DETERMINATE ANALITICAMENTE E DA PORRE A CARICO
DELLE CONTROPARTI
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:
VERSAMENTI
DI
COMPETENZA
DELLE
note
S106 - SERV. GESTIONE STRADE
Tit.04 - Sez.01 - Cat.-Cod.Mecc. 1.1.413.1.0101 - Cod.Siope 4.03.01.4314
Per i capitoli 693570 e 993570 si rende necessario aumentare gli stanziamenti per il trasferimento dei versamenti relativi all'art. 35 del DL 1/2012.
Per i capitoli 693700 art.005 e 993700-006 si rende necessario incrementare lo stanziamento per consentire il pagamento del bollo virtuale sull'autorizzazione per i trasporti eccezionali previsti dal DLgs 30/04/1992, n. 285.
Pag. 1 di 1 All. 002 - - Riferimento: 2013-S016-00074
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
170
84876
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 maggio 2013, n. 1045
Adeguamento dell'importo della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, ai sensi
dell'articolo 2 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
-
a voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
1)
di confermare per l’anno accademico 2013/2014, l'importo della tassa provinciale per il diritto allo
studio universitario determinandolo, sulla base di quanto riportato in premessa, nell’importo di €
130,00;
2)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per notizia, sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALBERTO PACHER
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
171
84855
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 7 giugno 2013, n. 1085
Artt. 66 e 67-bis T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. - Centro gestione
rifiuti della ditta Masserdoni Pietro s.r.l. di Comano Terme. Modifica deliberazioni della Giunta
provinciale n. 1547 del 25 giugno 2009 e n. 1275 del 17 giugno 2011.
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
-
ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,
delibera
1)
2)
3)
4)
5)
di integrare le proprie deliberazioni n. 1547 del 25 giugno 2009 e n. 1275 del 17 giugno 2011, concernenti la localizzazione dell’impianto di gestione rifiuti della ditta Masserdoni Pietro s.r.l. nel Piano
provinciale di smaltimento dei rifiuti, ampliando le attività di gestione dei rifiuti alle operazioni di recupero/smaltimento e alle tipologie di rifiuti riportate nella documentazione allegata all’istanza, come
modificata in data 2 aprile 2013 per quanto riguarda l’allegato A “Elenco dei rifiuti speciali pericolosi”;
di dare atto che la localizzazione di cui al punto 1) è stata approvata tenuto conto del rapporto ambientale predisposto ai sensi dell’art. 4 del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.;
di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Masserdoni Pietro s.r.l. e alla ditta Masserdoni s.r.l. Servizi Ecologici, e inoltre all’Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, al
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, all’Agenzia per la depurazione (Ufficio ciclo dei rifiuti e
bonifiche siti contaminati), al Servizio Gestione strade, al Antincendi e protezione civile, all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari e al Comune di Comano Terme;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige, nonché la pubblicazione sul sito internet provinciale ai sensi dell’art. 6
del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.;
di informare, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., che la documentazione relativa al presente provvedimento è consultabile presso il Servizio Valutazione ambientale, con sede a Trento, via Romagnosi 11/A.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALBERTO PACHER
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
172
84851
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 7 giugno 2013, n. 1086
Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 - Proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto di "Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in località
Laghetti della Vela", nel Comune di Trento, disposta con deliberazione di Giunta provinciale n.
1503 del 13 giugno 2008.
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,
delibera
1)
2)
di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità al parere del Comitato provinciale per l’ambiente espresso nel verbale di deliberazione n. 13/2013 di data 29 maggio 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’efficacia della compatibilità
ambientale del progetto denominato “Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in località
Laghetti della Vela”, nel Comune di Trento, per ulteriori tre anni;
di subordinare il rilascio della proroga di cui al punto 1) all’ottemperanza delle seguenti prescrizioni,
comprendenti anche il testo coordinato delle prescrizioni precedentemente impartite:
1. (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale) – In sede di modifica dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, al fine
di valutare il rispetto dei limiti normativi vigenti con l’impianto a regime, anche ai fini della valutazione di incidenza, dovrà essere presentato all’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente un nuovo Piano di monitoraggio che, oltre a quanto riportato nell’ultima versione
del maggio 2013, preveda:
a) una campagna di misurazione delle polveri presenti nel capannone durante la lavorazione
dei rifiuti, nonché una frequenza di monitoraggio delle stesse, da concordare con l’Azienda
provinciale per i Servizi Sanitari;
b) una durata almeno settimanale e più punti di misura (da definire con l’Agenzia provinciale
per la protezione dell’ambiente), delle campagne di monitoraggio delle polveri/PM10
all’esterno dell’impianto;
c) entro i primi sei mesi dalla messa a regime dell’impianto dovrà essere effettuata una campagna di misura fonometrica presso l’abitazione individuata dal piano di monitoraggio quale
recettore sensibile (e non sulla strada antistante);
d) il monitoraggio dell’altezza della falda presente tramite l’installazione di due piezometri, uno
a monte e uno a valle dell’area di intervento.
2. (Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, Servizio Bacini montani) – Il
sopralzo arginale deve interessare il solo coronamento dell’argine senza andare in alcun modo
ad occupare la sezione idraulica e quindi la scarpata lato fiume del rilevato e deve essere sviluppato su tutto il tomo arginale compreso il voltatesta in corrispondenza dell’ex polveriera. La
scarpata in corrispondenza del rialzo del voltatesta dovrà essere riprofilata con rapporto 3:2 in
modo da consentire l’attraversamento della fauna.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
173
3.
3)
4)
(Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale) – Prima della messa a regime dell’impianto deve essere ultimata la realizzazione della fascia ecotonale, come concordato
con la struttura provinciale competente, e la barriera paramassi adiacente alla tettoia di pretrattamento dei rifiuti.
4. (Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, Comune di Trento) – Entro
60 giorni dalla concessione della proroga di compatibilità ambientale dovrà essere effettuato un
sopralluogo con il Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale ed il Comune di Trento per concordare modalità e tempi per la rinaturalizzazione del tratto di strada comunale posto a confine del Sito di Importanza Comunitaria, per la parte prospiciente all’impianto.
5. (Servizio Bacini montani) – La struttura proposta per la copertura dei cumuli, posta a nord
dell’area di lavorazione, deve essere arretrata al fine di garantire la fascia di rispetto di 10 metri
misurata dal limite della proprietà demaniale, al piede del rilevato arginale, in coerenza con
l’articolo 16, comma 5, delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque
pubbliche, che non ammette deroghe per la realizzazione di nuovi fabbricati in fascia di rispetto;
di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla società Trento Risorse Ambientale S.r.l., proponente della richiesta di proroga, nonché ai servizi provinciali e agli enti
coinvolti nell’istruttoria;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige.
Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative:
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n.
1034/1971;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del d.P.R. n. 1199/1971.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALBERTO PACHER
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
174
84797
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 7 giugno 2013, n. 1113
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. VARENA – Programma integrato per
la riqualificazione ambientale dell’altopiano e Passo del Lavazè - Variante al piano regolatore generale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE 144/13R
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
-
a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1)
di introdurre nella variante al piano regolatore generale di VARENA adottata in via definitiva dal
Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 01 di data 07 marzo 2013, le modifiche richieste
dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nei termini di cui in premessa;
2)
di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale di VARENA
adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 01 di data 07 marzo
2013, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3)
di dare atto che l’approvazione della variante al PRG di VARENA determina aggiornamento del Piano urbanistico provinciale, approvato con l.p. 27 maggio 2008, n. 5, relativamente alla ridefinizione
delle aree sciabili dell’area corrispondente al Passo Lavazè;
4)
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALBERTO PACHER
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
175
84798
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 7 giugno 2013, n. 1118
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI BOLBENO – Variante al
piano regolatore generale con adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze –
APPROVAZIONE CON MODIFICHE. Prot. n. 153/13R
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
-
a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1)
di introdurre nella variante al piano regolatore generale di BOLBENO, adottata in via definitiva con
verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 13 marzo 2012, le modifiche richieste dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nei termini di cui in premessa;
2)
di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale di BOLBENO, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data
13 marzo 2012, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3)
di dare atto che il piano regolatore generale del Comune di BOLBENO è da considerarsi adeguato
alla disciplina provinciale in materia di distanze approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione
n. 2023 di data 03 settembre 2010 ai sensi dell’articolo 58 della l.p. n. 1 del 2008;
4)
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALBERTO PACHER
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
176
84799
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 7 giugno 2013, n. 1119
L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI COREDO - Variante al
piano regolatore generale comunale per opere pubbliche - APPROVAZIONE - prot. n. 156/13D.
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
-
a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1)
di approvare la variante per opere pubbliche al Piano Regolatore Generale del Comune di COREDO, definitivamente adottata con verbale del Consiglio comunale n. 34 dd. 23 maggio 2013 negli atti
allegati alla deliberazione consiliare predetta;
2)
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALBERTO PACHER
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
177
84896
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE
del 29 maggio 2013, n. 98
L.P. 28 aprile 1997, n. 9: articolo 2, comma 5. Approvazione dell’elenco degli impianti di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, ai fini della pubblicazione sul BUR.
IL COMITATO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE
DI NUOVI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25100/Leg, “Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10)", che definisce "impianti di telecomunicazione": le stazioni e i sistemi o gli impianti radioelettrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge n. 36 del 2001, corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco approvato e aggiornato dal comitato di cui all'articolo 2,
comma 5, della legge provinciale n. 9 del 1997;
considerato che il citato articolo 2, comma 1, lettera a) dispone altresì la pubblicazione del suddetto
elenco nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente;
visto l’elenco degli impianti di telecomunicazione predisposto in applicazione della suddetta disposizione
di legge;
visto l'articolo 2, comma 7, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9;
visto il parere positivo espresso dal rappresentante dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
visto il parere positivo espresso dal rappresentante dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
visto il parere positivo espresso dal membro competente in materia di comunicazioni;
visto il parere positivo espresso dal rappresentante del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio;
preso atto che è stata raggiunta l'unanimità dei voti favorevoli;
determina
1.
2.
di approvare il seguente elenco degli impianti di telecomunicazione:
a. impianti di telefonia mobile (stazioni radiobase), operanti in tecnologia GSM, DCS, UMTS e
LTE;
b. impianti per reti wireless ad uso pubblico;
c. impianti radar;
d. ponti radio;
di prescrivere la pubblicazione del suddetto elenco nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito
dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
IL PRESIDENTE
- ing. Giancarlo Anderle -
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
178
84819
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 4 giugno 2013, n. 58
PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13- 11/Leg. e s.m.:
Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "I.C.E.S.
S.r.l. - campagna di recupero con impianto mobile "demolizione fabbricati esistenti e trattamento
meccanico dello strato superficiale del terreno (h=1,50 m circa) con suo riposizionamento nella
situazione attuale" a Trento" sito nel Comune di Trento - Progetto SCR-2013-33 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
omissis
determina
1.
di stabilire che il progetto “I.C.E.S. S.r.l. – campagna di recupero con impianto mobile “demolizione
fabbricati esistenti e trattamento meccanico dello strato superficiale del terreno (h=1,50 m circa) con
suo riposizionamento nella situazione attuale” a Trento” sito nel Comune di Trento, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale
subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:
le operazioni di stoccaggio dei rifiuti andranno condotte all’esterno della zona di protezione della
Carta delle risorse idriche (art. 21 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale,
approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5) insistente su parte dell’area d’intervento.
2.
di disporre che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente
dell’intervento, sig. Sandro Bertò in qualità di legale rappresentante della I.C.E.S. S.r.l. con sede legale in Spormaggiore - via Trento n. 7, nonché all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente - Settore Gestione ambientale e al Servizio Ambiente del Comune di Trento;
3.
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige e sul sito web istituzionale della provincia Autonoma di Trento.
IL DIRIGENTE
DOTT. ENRICO MENAPACE
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
179
84821
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 7 giugno 2013, n. 59
PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13- 11/Leg. e s.m.:
Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biomassa vegetale legnosa" sito
nel Comune di Condino - Progetto SCR-2013-01 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
omissis
determina
1.
di stabilire che il progetto “Impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a
biomassa vegetale legnosa” sito nel Comune di Condino, per le motivazioni espresse in premessa,
non è da sottoporre subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
PRESCRIZIONI
(Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente) Nell’impianto dovranno essere adottati i sistemi di abbattimento degli inquinanti previsti in sede di progettazione preliminare; al fine di confermare le simulazioni modellistiche e monitorare il reale impatto dell’impianto, l’unità termica
dovrà essere dotata di un sistema di misurazione e registrazione in continuo nell’effluente gassoso delle concentrazioni di ossidi di azoto;
-
(Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente; Comune di Condino) nell’ambito della progettazione definitiva, la documentazione di impatto acustico dovrà essere integrata secondo
quanto riportato nel parere dell’APPA (prot. n. S304/2013/145787/17.6/19-2013/U382); la documentazione di impatto acustico, da allegare alla progettazione esecutiva, andrà presentata al
Comune di Condino ai fini del rilascio della concessione edilizia e/o dei provvedimenti comunali
che abilitano all’utilizzo dell’immobile. Il Comune, se lo riterrà opportuno, potrà poi avvalersi del
parere di APPA per analizzare lo studio integrato;
-
(Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) per contenere la percezione paesaggistica dei nuovi volumi produttivi e mitigare la visibilità e l’effetto di disordine urbano dei cumuli di biomassa
e/o dei container sul piazzale e sotto la tettoia, la successiva progettazione definitiva dovrà considerare possibili rimodellazioni del terreno a verde circostante la tettoia, prevedendo la messa
a dimora di ulteriori elementi arborei a medio/alto fusto prevedendo, inoltre, una chiusura del
fronte verso strada dell’area di stoccaggio (ad esempio riproponendo la lamiera stirata prevista
sull’impianto);
-
(Servizio gestione strade) il percorso, in arrivo e in partenza, degli autocarri per il conferimento
del combustibile all’impianto dovrà essere organizzato utilizzando gli accessi esistenti alla S.P.
123dir dello stabilimento di Condino; la successiva fase di progettazione dovrà inoltre verificare
l’eventuale interferenza del progetto, compresa la fase di cantiere e i depositi, con le fasce di rispetto stradali anche ai fini dell’eventuale rilascio dalla relativa autorizzazione.
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI
(Azienda provinciale per i servizi sanitari; Comune di Condino) Al fine di contenere la diffusione
di polveri risulta opportuno che la biomassa vegetale in attesa di essere avviata alla combustione venga mantenuta all’interno di contenitori chiusi fino al momento dell’utilizzo; a scopo cautelativo anche il sistema di alimentazione della caldaia dovrà essere preferibilmente di tipo chiuso;
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
180
-
(Agenzia provinciale per le risorse Idriche ed energetiche) eventuali necessità di illuminazione
degli spazi esterni dovranno essere attuate nel rispetto delle disposizioni della normativa provinciale in materia di risparmio energetico e inquinamento luminoso (l.p. 16/2007).
-
(Servizio Antincendi e protezione civile) si richiama la necessità di attivare l’iter amministrativo
previsto dal DPR 151/11 per la valutazione antincendio del progetto.
2.
di disporre che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente
dell’intervento, signor Gerold Zuegg legale rappresentante della ditta Condino Energia s.r.l. con sede legale in Condino (TN) via Roma 153, nonché ai Servizi provinciali ed Enti coinvolti nel procedimento: Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Agenzia provinciale per le risorse idriche
e l’energia, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio Gestione strade, Servizio Antincendi e protezione civile, Servizio Geologico, Servizio conservazione della natura le valorizzazione ambientale, Servizio foreste e fauna, U.O. Igiene pubblica e prevenzione ambientale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Comune di Condino, Comunità delle Giudicarie;
3.
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige e sul sito web istituzionale della provincia Autonoma di Trento.
p. IL DIRIGENTE
RAFFAELLA CANEPEL
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
181
84890
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 11 giugno 2013, n. 58
Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di
Trento (riferito alla data del 31 dicembre 2012)
omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENTRATE, FINANZA E CREDITO
omissis
determina
1.
di trasmettere al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, ai fini della sua pubblicazione,
l’elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di
Trento, aggiornato alla data del 31 dicembre 2012, allegato al presente provvedimento quale sua
parte integrante.
IL DIRIGENTE
PAOLA PIASENTE
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
182
Allegato parte integrante
Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Trento
Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di
Trento riferito al 31 dicembre 2012.
CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST - in sigla CASSA CENTRALE BANCA
Società per azioni
TRENTO
CASSA RURALE ADAMELLO - BRENTA
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
TIONE DI TRENTO
CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
ALDENO
CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA DI BESENELLO, CALLIANO, NOMI, VOLANO - in forma
abbreviata CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
Sede legale: VOLANO
Sede amministrativa: BESENELLO
CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
MEZZANA
CASSA RURALE D’ANAUNIA
Banca di Credito Cooperativo – Taio - società cooperativa
Sede legale: TAIO
Sedi secondarie: ROMENO - COREDO
CASSA RURALE BASSA ANAUNIA
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
DENNO
CASSA RURALE DI BRENTONICO
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
BRENTONICO
CASSA RURALE DI CALDONAZZO
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
CALDONAZZO
CASSA RURALE CENTROFIEMME-CAVALESE
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
CAVALESE
CASSA RURALE DI FIEMME
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
Sede legale: TESERO
Sede amministrativa: PREDAZZO
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
CASSA RURALE DI FOLGARIA
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
FOLGARIA
CASSA RURALE DI GIOVO
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
GIOVO
CASSA RURALE DI ISERA
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
ISERA
CASSA RURALE DON LORENZO GUETTI DI QUADRA – FIAVE’ – LOMASO
Banca di Credito Cooperativo – società cooperativa
Sede legale: BLEGGIO SUPERIORE - Fr. Larido
Sede amministrativa: FIAVÉ
CASSA RURALE LAVIS - VALLE DI CEMBRA
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
LAVIS
CASSA RURALE DI LEDRO
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
Sede legale: LEDRO – Fr. Bezzecca
Sede amministrativa: LEDRO – Fr. Molina
CASSA RURALE DI LEVICO TERME
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
LEVICO TERME
CASSA RURALE DI LIZZANA
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
ROVERETO
CASSA RURALE DI MEZZOCORONA
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
MEZZOCORONA
CASSA RURALE DI MEZZOLOMBARDO E SAN MICHELE ALL'ADIGE
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
MEZZOLOMBARDO
CASSA RURALE MORI - VAL DI GRESTA
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
MORI
CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
Sede legale: REVÒ
Sede amministrativa: FONDO
CASSA RURALE OLLE-SAMONE-SCURELLE
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
BORGO VALSUGANA
183
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
CASSA RURALE DI PERGINE
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
PERGINE VALSUGANA
CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
BASELGA DI PINÉ
CASSA RURALE PINZOLO
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
PINZOLO
CASSA RURALE DI RABBI E CALDES
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
MALÉ
CASSA RURALE DI RONCEGNO
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
RONCEGNO
CASSA RURALE DI ROVERÉ DELLA LUNA
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
ROVERÉ DELLA LUNA
CASSA RURALE DI SAONE
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
TIONE DI TRENTO
CASSA RURALE DI SPIAZZO E JAVRE’
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
Sede legale: SPIAZZO
Sede amministrativa: VILLA RENDENA - Fraz. Javré
CASSA RURALE DI STREMBO, BOCENAGO E CADERZONE
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
STREMBO
CASSA RURALE DI TASSULLO E NANNO
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
TASSULLO
CASSA RURALE DI TRENTO
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
TRENTO
CASSA RURALE DI TUENNO - VAL DI NON
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
TUENNO
CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI
Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa
PADERGNONE
184
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
185
84874
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 11 giugno 2013, n. 60
PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1089, n. 13-11/Leg. e s.m.:
Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto preliminare di "Riorganizzazione del centro di gestione rifiuti della Masserdoni Pietro srl in loc. Cares"
sito nel Comune di Comano Terme progetto SCR-2012-08 - Non sottoposizione alla procedura di
valutazione dell'impatto ambientale.
omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
omissis
determina
1.
che il Progetto “Riorganizzazione del centro di gestione rifiuti della Masserdoni Pietro Srl in loc. Cares” relativo allo stabilimento sito nel Comune di Comano Terme, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale subordinatamente
al rispetto delle seguenti prescrizioni:
• (APPA – Settore Gestione ambientale) – In sede di rilascio della autorizzazione alla gestione
dei rifiuti il proponente dovrà:
a) presentare una planimetria con la nuova disposizione delle singole zone di stoccaggio dei
rifiuti richiesti;
b) proporre un tempo massimo di stoccaggio in funzione delle diverse tipologie di rifiuti ammessi al centro, considerando anche l’organizzazione delle singole aree adibite a deposito
così come dislocate all’interno dell’insediamento;
c) illustrare il funzionamento del sistema di raccolta delle acque e di eventuali reflui prodotti e
specificare le modalità di intercettazione di eventuali spandimenti accidentali, di ambedue le
p.ed. 134 e 139, allegando apposita planimetria;
d) definire e implementare le procedure ed i controlli necessari al fine di garantire un livello di
assoluta sicurezza per l’ambiente e per la salute umana;
e) produrre un’analisi sulla vulnerabilità del territorio per quanto concerne sia l’aspetto suoloacqua sia la qualità dell'aria, qualora la ditta intenda includere tra le attività D13 operazioni
che esulano dalla definizione di stoccaggio provvisorio in conto terzi;
f) valutare il rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
di cui ai due d.P.C.M. 8 luglio 2003, relativi rispettivamente alle esposizioni a bassa e alta
frequenza delle radiazioni elettromagnetiche.
• (APPA – Settore Gestione ambientale) – entro sei mesi dall’entrata in regime delle attività di gestione rifiuti secondo le modalità e quantità modificate come da progetto esaminato dovrà essere effettuata una nuova campagna di misurazioni fonometriche, per determinare il clima acustico post-operam e verificarne il rispetto dei limiti normativi.
• (Servizio Gestione strade) - qualora in fase di realizzazione dell’intervento siano interessate,
anche indirettamente o provvisoriamente, strade provinciali, come ad esempio la costruzione di
sottoservizi o simili e/o l’apertura di accessi anche di tipo provvisorio, dovranno essere acquisite
le necessarie autorizzazioni secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
186
2.
che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell’intervento, sig. Masserdoni Giuliano in qualità di legale rappresentante della ditta Masserdoni Pietro Srl, nonché all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al Servizio Antincendi e protezione civile, al Servizio Gestione strade, all’Agenzia
per la depurazione – Ufficio rifiuti, all’Azienda Provinciale servizi sanitari – UO Igiene pubblica e prevenzione ambientale e al Comune di Comano Terme;
3.
che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino - Alto Adige e sul sito web istituzionale della provincia Autonoma di Trento.
P. IL DIRIGENTE
RAFFAELLA CANEPEL
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
187
.
,
SENTENZA N.
114 ANNO 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:
- Franco
GALLO
Presidente
- Luigi
MAZZELLA
Giudice
- Gaetano
SILVESTRI
"
- Sabino
CASSESE
"
- Giuseppe
TESAURO
"
- Paolo Maria
NAPOLITANO
"
- Giuseppe
FRIGO
"
- Alessandro
CRISCUOLO
"
- Paolo
GROSSI
"
- Giorgio
LATTANZI
"
-Aldo
CAROSI
"
- Marta
CARTABIA
"
- Sergio
MATTARELLA
"
- Mario Rosario
MORELLI
"
- Giancarlo
CORAGGIO
"
-
ha pronunciato la segùente
SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli lO, comma l, e Il della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2 (Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente), e dell'articolo 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - legge finanziaria 2012), promossi dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con tre ordinanze del 19 marzo 2012 e con sette ordinanze dell' Il aprile 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 102, 103,104,150,151,152,153,154,155 e 176 del registro ordinanze 2012 e pubblicate Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
'.
. .nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 34 e 36, prima serie speciale, dell'anno
2012.
Visti gli atti di costituzione di Peg-Prettau Energie-Predoi Energia S.p.a., di
Hinteregger Ulrich, di Elliot Edwina, di Aka Consulting S.r.l., di Leitner Helmuth, di
Palla Michael, di Leitner Sylvia, di Frei Arthur nonchè della Provincia autonoma di
Bolzano;
udito nell'udienza pubblica dellO aprile 2013 il Giudice relatore Mario Rosario
Morelli;
uditi gli avvocati Massimo Colarizi e Anton Von Walther per la Peg-Prettau
Energie-Predoi Energia S.p.a., Arthur Frei e Federica Scafarelli per Hinteregger Ulrich,
Elliot Edwina, Aka Consulting S.r.l., Leitner Helmuth, Palla Michael e Leitner Sylvia,
Federica Scafarelli per Frei Arthur, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la
Provincia autonoma di Bolzano.
Ritenuto in fatto
1.- Con dieci ordinanze di identico contenuto motivazionale, emesse nel corso di
altrettanti giudizi, il Tribunale slilperiore delle acque pubbliche ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli articoli lO, comma l, e 11 della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2 (Norme in materia di agricoltura, usi civici,
utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente), nella
parte in cui rispettivamente d,spongono che l'assessore provinciale competente in
materia di acque pubbliche dichiara inammissibili le domande di derivazione a scopo
idroelettrico con una potenza nominale media fmo a 3 MW non corredate dal titolo
comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e
infrastrutture da realizzare, e che, per le domande di derivazione a scopo idroelettrico
con una potenza nominale media fino a 3 MW già presentate e non ancora istruite, il
titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e
infrastrutture da realizzare va presentato entro e non oltre i cinque mesi successivi alla
entrata in vigore della stessa legge; nonché dell'articolo 24, comma 1, della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previ$ione per l'anno fmanziario 2012 e per il triennio 2012­
2014 - legge fmanziaria 2012), nella parte in cui dispone che, ai fini della legge
provinciale 15 aprile 1991, n. lO, e successive modifiche, sono considerate di pubblica
utilità le opere per impianti con potenza nominale superiore a 3 MW.
2
188
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
189
2.- Nei processi a quibus erano stati, appunto, impugnati altrettanti
provvedimenti con i quali l'Assessorato all'Urbanistica, Ambiente ed Energia della
Provincia autonoma di Bolzano aveva dichiarato (o preannunciato) l'inammissibilità di
domande di concessione di acqua a scopo idroelettrico non accompagnate dal titolo
attestante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti da realizzare. E,
in ragione di ciò, il rimettente ha motivato la rilevanza delle sollevate questioni, a suo
avviso anche non manifestamente infondate.
Le
richiamate
norme
provinciali
violerebbero,
infatti,
«1
principi
de 11' ordinamento comunitario, con riferimento alle disposizioni del trattato in materia di
libertà di stabilimento», individuati (tali principi) negli artt. 34 [ma, in dispositivo, 39],
49 e 56; e si porrebbero, altresì, in contrasto con le direttive comunitarie in tema di non
discriminazione e di tutela della produzione dell'energia elettrica da fonti energetiche
rinnovabili (n. 2003/54/CE, del 26 giugno 2003, direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 96/92/CE; e n. 2001/77/CE, del 27 settembre 2001, direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
Le disposizioni impugnate, ad avviso del rimettente, violerebbero, infme, anche
gli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al principio
fondamentale della legislazione statale, di cui all'art. 12, comma, 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 200I/77/CE relativa alla
promozione dell' energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità), per il quale «le opere per la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili [ ... ] sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti»,
senza alcuna differenza, tra centrali superiori od inferiori ai 3 MW. Dal che - sempre
secondo il Tribunale a quo - la manifesta irragionevolezza della disciplina regionale per
il profilo della diversa regolamentazione, non rispondente ad alcun interesse pubblico,
tra centrali inferiori o superiori ai 3 MW, in ordine alla disponibilità dei terreni
(richiesta solo per le prime) ed alla dichiarazione di pubblica utilità (prevista solo per le
seconde).
3.- Nei giudizi innanzi alla Corte (salvo quello introdotto con l'ordinanza n. 103
del 2012) si sono costituite le parti private dei procedimenti a quibus, concludendo per
la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.
3
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
In particolare, nella memoria della Peg-Prettau Energie-Predoi Energia S.p.a.
(costituitasi nel giudizio instaurato con ordinanza n. 102 del 2012), si deduce la
violazione, ad opera della normativa in questione, dell'articolo 3, paragrafo l, della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE
(sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE - Testo rilevante ai
fini del SEE), e dell'articolo 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009, n. 2009/72/CE (relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE
Testo rilevante ai fini del
SEE), che metterebbe a rischio il conseguimento dell'obiettivo comunitario del
raggiungimento entro il 2020 di una quota pari al venti per cento di energia da fonte
rinnovabile. In subordine, la Peg chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
dell'Unione europea, ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 25
marzo 1957, del quesito sul contrasto della normativa denunciata con gli invocati
articoli dello stesso TFUE e direttive CE.
Nelle memorie delle parti private costituite nei giudizi introdotti con le altre
ordinanze, si conclude parimenti per la declaratoria di illegittimità costituzionale della
disciplina censurata, prospettandosi anche la violazione della potestà legislativa
esclusiva dello Stato nella materia della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettera e), Cost.
4.- Si è altresì costituita in tutti i giudizi la Provincia autonoma di Bolzano,
concludendo per la manifesta inammissibilità della questione riferita alla violazione
delle direttive comunitarie, per la mancata individuazione, all'interno delle stesse, dei
parametri asseritamente violati.
Nel merito, la Provincia conclude per la manifesta infondatezza della questione
in ognuno dei suoi prospettati profili.
Sostiene, in particolare, che la previa disponibilità delle aree interessate è sancita
dal nostro ordinamento quale condizione necessaria per qualsiasi attività edilizia. Sicché
le disposizioni impugnate - nel quadro della materia espropriativa, riservata alla sua
competenza primaria - sarebbero destinate solo a rendere più efficace e sicura l'azione
amministrativa, e ad accelerare le procedure di concessione delle piccole derivazioni a
scopo idroelettrico ove l'elemento concorrenziale tra più domande assume connotati più
sfumati in considerazione del ridotto valore economico delle stesse.
4
190
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
La previsione di un regime differenziato tra le piccole e le grandi derivazioni
non si porrebbe, poi, in contrasto con il principio di ragionevolezza, essendo l'intera
disciplina delle derivazioni caratterizzata da tale distinzione, conosciuta anche nella
legislazione statale.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 41 Cost., la Provincia la esclude con
riferimento alla concorrente tutela della proprietà privata, che nella specie verrebbe in
rilievo.
Priva di fondamento sart:1bbe, infme, anche la doglianza in merito alla presunta
violazione dei principi fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Al riguardo
si osserva che i principi fondamentali in materia di energia non prevedono che tutte le
opere necessarie per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili debbano essere consiperate indifferibili ed urgenti.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale superiore delle acque pubbliche dubita, come detto, della
legittimità costituzionale degli articoli lO, comma 1, e Il della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 22 gennaio 20 l O, n. 2 (Norme in materia di agricoltura, usi civici,
utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente), e
dell'articolo 24, comma l, della! legge della stessa Provincia 21 dicembre 2011, n. 15
(Disposizioni per la formazione pel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e
per il triennio 2012-2014 -legge fmanziaria 2012).
I quali testualmente, e rispettivamente, dispongono che:
- l'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche «dichiara
[ ... ] inammissibili le domande idi derivazione a scopo idroelettrico con una potenza
nominale media fmo a 3 MW non corredate dal titolo comprovante la disponibilità delle
aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare» (art. lO, comma
1, della citata legge provinciale n. 2 del 20 l O);
- «per le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza
nominale media fmo a 3 MW, già presentate e non ancora istruite, il titolo comprovante
la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da
realizzare va presentato entro e non oltre i cinque mesi successivi alI' entrata in vigore
della presente disposizione» (art. Il della richiamata legge provinciale n. 2 del 2010);
«sono considerate di pubblica utilità le opere per impianti con potenza
superiore ai 3 MW» (art. 24, comma l, ultimo periodo, della legge provinciale n. 15 del
2011).
5
191
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
192
2.- Di dette norme il rimettente sospetta il contrasto con:
gli articoli 39 (rectius: 34), 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, 25 marzo 1957, sulla libertà di stabilimento;
- le direttive comunitarie n. 2003/54/CE (direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 96/92/CE), e n. 200I/77/CE (direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), in tema di non discriminazione e tutela
della produzione della energia elettrica;
gli articoli 3 e 41 Cost., in ragione della irragionevolezza di una disciplina che
«disincentiva la produzione di energia ponendo ostacoli alla realizzazione di impianti
idroelettrici »;
l'articolo 117, terzo comma, Cost. e la normativa comunitaria, in relazione
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione
della direttiva n. 2001/77 ICE, relativa alla promozione della energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno della elettricità), ed in particolare
con il "principio fondamentale", ivi enunciato, per cui «le opere per la realizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [... ] sono di pubblica utilità, indifferibili e
urgenti», senza alcuna differenza tra centrali idroelettriche superiori o inferiori ai 3
MW.
3.- La prospettazione del rimettente è condivisa
e più diffusamente
argomentata anche con evocazione di ulteriori parametri comunitari (direttive n.
2009/28/CE e n. 2009/72/CE) e costituzionali (articolo 117, secondo comma, lettera e),
Cost.) - dalle difese delle parti private costituite in questo giudizio; ed è viceversa
resistita dalla Provincia autonoma di Bolzano. La quale ha eccepito l'inammissibilità,
per genericità, della questione riferita ai principi e direttive comunitari, e la manifesta
sua infondatezza in relazione ai residui parametri, per inerenza della denunciata
disciplina alla sua competenza primaria in materia di espropriazioni di pubblica utilità,
ex articolo 9, numero 9), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige), e per la ragionevolezza di un regime differenziato tra piccole e grandi
derivazioni, avente del resto rispondenza anche nella legislazione statale.
6
Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
193
4.- Deve preliminannente escludersi che gli ulteriori parametri e profili di
illegittimità costituzionale indicati dalle parti costituite possano fonnare oggetto di
esame.
Come, infatti, reiteratamente chiarito nella giurisprudenza di questa Corte,
l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle nonne ed ai
parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi
In
considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di
costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal
giudice a qua, sia che, come nel caso di specie, siano diretti ad ampliare o modificare
successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (ex multis, sentenze n. 298, n. 283 e
n. 42 del 2011, n. 227 e n. 50 del 2010).
5.- Ancora in via preliminare va dichiarata inammissibile la questione relativa
all'articolo 11 della legge n. 2 del 2010, per incompleta ricostruzione, e conseguente
mancata ponderazione, del quadro nonnativo (ordinanze n. 174 del 2012, n. 276 e n. 50
del 20 Il, n. 251 e n. 242 del 2010, per tutte).
Ciò in quanto la disposizione intertemporale recata dal predetto articolo risulta
superata da quella successiva di cui all'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 15
del 2011 (dalla stessa nonna, cioè, per altra sua parte pur denunciata dal Tribunale
rimettente), per la quale «il titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate ai
fmi della realizzazione degli interventi predetti [impianti alimentati da fonti rinnovabili]
può essere presentato in ogni momento».
6.- Restano da scrutinare le due disposizioni, tra loro complementari, di cui ai
citati articoli lO, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 2010, e 24, comma 1 (ultimo
periodo), della successiva legge provinciale n. 15 del 20 Il, per quanto, rispettivamente,
stabiliscono (la prima) che solo per piccole derivazioni è necessario il titolo di
disponibilità dell'area interessata dall'impianto e (la seconda) che, unicamente per le
grandi derivazioni, le opere correlative sono considerate di pubblica utilità.
6.1.- Con riguardo ai prospettati profili di contrasto con gli invocati principi e
direttive comunitarie, la questione è inammissibile per genericità della prospettazione,
omessa indicazione del contenuto dei parametri di riferimento e carente motivazione in
ordine alle ragioni per cui le disposizioni censurate ne comporterebbero la violazione
(sentenze n. 326 e n. 168 del 2008, n. 38 del 2007; ordinanze n. 48 del 2012, n. 175 del
2009, ex plurimis).
6.2.- Con riguardo alle ulteriori censure la questione non è fondata.
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6.2.1.- È logicamente preliminare l'esame della denuncia di violazione
dell'assetto delle competenze.
Sostiene il rimettente che la Provincia avrebbe legiferato - in materia di sua
competenza concorrente (che, ancorché non esplicitamente indicata, si deduce dalla
motivazione dell' ordinanza di rinvio essere quella della "produzione dell' energia")
ID
dissonanza con il principio fondamentale, di cui al richiamato art. 12 del d.lgs n. 387 del
2003, individuato (tale principio) in tennini di generalizzata qualificazione «di pubblica
utilità, indifferibili ed urgenti» di tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. E da
ciò, appunto, inferisce la violazione del precetto di cui alI'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
Ma la premessa da cui muove, per questo aspetto, il quesito di costituzionalità è
duplicemente errata.
Per un verso, infatti, la scelta del legislatore provinciale - di richiedere per gli
impianti di minore dimensione, che la disponibilità dell' area venga acquisita
bonariamente, nella ritenuta assenza di un interesse prevalente che giustifichi la
compressione del diritto del proprietario del fondo attraverso l'introduzione di una
procedura ablativa (in un contesto territoriale, per altro, in cui già insistono oltre 900
centrali idroelettriche che, come afferma la resistente, «coprono più del doppio del
fabbisogno regionale»)
riflette una scelta politica legittimamente esercitata nel quadro,
come esattamente puntualizzato dalla Provincia, della sua competenza legislativa
primaria in tema di «espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di
competenza provinciale», (articolo 8, numero 22 del d.P.R 31 agosto 1996, n. 670,
recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige») tra cui anche quella, appunto, delle piccole
derivazioni a scopo idroelettrico (articolo 9, numero 9, dello statuto stesso).
E, per altro verso, il principio enunciato dalla disposizione statale, evocata come
norma interposta, e cioè, appunto, dal citato art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, ha, in
positivo, contenuto disciplinatorio, a fini di semplificazione, delle procedure e fasi di
"costruzione e [l'] esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata
da fonti rinnovabili", ma non ha anche, in negativo, valenza ostativa ad opzioni di
acquisibilità per via negoziale della disponibilità delle aree su cui deve insistere
l'impianto. Il che è ulteriormente comprovato dal fatto che lo stesso legislatore statale,
con [l'art. 27, comma 2, del] la successiva legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per
lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), ha
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Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013
· ..aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del d.lgs. 387 del 2003, nel quale, si prevede che
«Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme
restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque pnma
dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto».
6.2.2.- L'esaminata normativa provinciale neppure si pone, infine, in contrasto
con i precetti di cui gli articoli 3 e 41 Cost.
Quanto al primo, perché la previsione di un regime differenziato tra piccole e
grandi derivazioni, per il profilo acquisitivo della disponibilità dell'area interessata dai
correlativi impianti, è ragionevole ed è coerente all'intera disciplina delle derivazioni
caratterizzata da tale distinzione anche nella legislazione statale.
Quanto al residuo parametro, perché è ragionevole il bilanciamento, come nella
specie attuato, tra il diritto di iniziativa economica privata e il diritto proprietario del
titolare del fondo su cui l'attività di impresa è destinata a svolgersi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
l) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
Il della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 20 l O, n. 2 (Norme in
materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia,
urbanistica e tutela dell'ambiente), sollevata dal Tribunale superiore delle acque
pubbliche, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, terzo
comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001177/CE, relativa alla
promozione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno della elettricità), e in riferimento agli articoli 39 (rectius: 34), 49 e 56 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed alle direttive comunitarie
2003/54/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni
per il mercato interno dell' energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE), e
2001177/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione
dell' energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
lO, comma 1, della predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 20 lO e
dell'articolo 24, comma 1, della legge della stessa Provincia 21 dicembre 2011, n. 15
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..(Disposizioni per la fonnazione del bilancio di previsione per l'anno fmanziario 2012 e
per il triennio 2012-2014 -legge finanziaria 2012), sollevata, in riferimento a principi e
nonne comunitarie, con le medesime ordinanze;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei predetti
articoli IO, comma l, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 20 l O e
dell'articolo 24, comma l, della legge della stessa Provincia n. 15 del 2011, sollevata,
con le stesse ordinanze, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, terzo comma, della
Costituzione, in relazione all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003, e in
riferimento agli articoli 39 (rectius: 34), 49 e 56 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, nonché alle direttive comunitarie 2003/54 CE e 2001/77 CE.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il
Z Z ~1A6, 2013
Presidente
Redattore
Cancelliere
COPIA CONFORME ALL' ORlGl.~
Depositata in Cancelleria il
3 1 HM 2013
RDma I
••
·3·1. MAG .2'(L1J •• - ••••••
Il Car.ç;;ellie::e
Il Direttore della Cancelleria
(Dott.ssa Gabriella Melatti)
lO
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Ordinanze, sentenze e ricorsi - Parte 2 - Anno 2013
Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse - 2
Stato
Corte Costituzionale
Staat
Verfassungsgerichtshof
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
del 3 giugno 2013, n. 133
ERKENNTNIS DES VERFASSUNGSGERICHTS
vom 3. Juni 2013, Nr. 133
Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 7, commi 1 e
2, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8
(Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol - Legge finanziaria)
Erkenntnis im Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 3 Abs. 3 und des Art.
7 Abs. 1 und 2 des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 14.
Dezember 2011, Nr. 8 (Bestimmungen für die
Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2012
und des Mehrjahreshaushaltes 2012-2014 der
Autonomen Region Trentino-Südtirol – Finanzgesetz)
Omissis
(…)
PER QUESTI MOTIVI
Teil - Jahr 2013
AUS DIESEN GRÜNDEN
erklärt
LA CORTE COSTITUZIONALE
DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato
dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14
dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale
2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol - Legge finanziaria), limitatamente
alle parole «da almeno cinque anni»;
1) die Verfassungswidrigkeit des Art. 3 Abs. 1
zweiter Satz des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 18. Februar
2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge),
geändert durch Art. 3 Abs. 3 des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom
14. Dezember 2011, Nr. 8 (Bestimmungen für die
Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2012 und
des Mehrjahreshaushaltes 2012-2014 der Autonomen Region Trentino-Südtirol - Finanzgesetz),
beschränkt auf die Worte «seit mindestens fünf
Jahren»;
2) dichiara estinto il processo quanto alla
questione di legittimità costituzionale dell'articolo
7, commi 1 e 2, della medesima legge regionale
n. 8 del 2011.
2) das Verfahren betreffend die Frage der
Verfassungsmäßigkeit des Art. 7 Abs. 1 und 2
desselben Regionalgesetzes Nr. 8/2011 für erloschen.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte
Costituzionale, Palazzo della Consulta,il 3 giugno
2013.
So entschieden in Rom, am Sitz des Verfassungsgerichtshofes, Palazzo della Consulta, am
3. Juni 2013.
LUIGI MAZZELLA, PRESIDENTE
GIUSEPPE FRIGO, REDATTORE
LUIGI MAZZELLA, PRÄSIDENT
GIUSEPPE FRIGO, VERFASSER
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Bollettino n. del 18/06/2013 - Regione Autonoma Trentino