BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979 Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004 - Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller ANNO 65° PARTE PRIMA E SECONDA 65. JAHRGANG ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DER DELLA REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 18 giugno 2013 25 18. Juni 2013 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS Anno 2011 Jahr 2011 PARTE 1 1. TEIL Deliberazioni Beschlüsse Comuni in provincia di Bolzano Gemeinden der Provinz Bozen Comune di Stelvio Gemeinde Stilfs [84905] [84905] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE GEMEINDERATSBESCHLUSS del 31 maggio 2011, n. 17 Modifica al piano urbanistico: cambio di destinazione urbanistica da zona residenziale "A9"- centro storico in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (obitorio) nell'ambito della chiesa a Stelvio .......................................... P. vom 31. Mai 2011, Nr. 17 Änderung am Bauleitplan: Umwidmung von Wohnbauzone "A9"- Historischer Ortskern in Zone für öffentliche Einrichtungen Verwaltung und öffentliche Dienstleistung (Leichenkapelle) im Bereich der Kirche in Stilfs ........................................................... 13 Anno 2013 Jahr 2013 Leggi Gesetze Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [84906] [84906] LEGGE PROVINCIALE LANDESGESETZ del 15 maggio 2013, n. 7 RIPUBBLICAZIONE CON NOTE vom 15. Mai 2013, Nr. 7 WIEDERVERÖFFENTLICHUNG MIT ANMERKUNGEN Lawinenkommissionen und Änderungen von verschiedenen Landesgesetzen ......... Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi provinciali ........................................... P. 15 S. 13 S. 15 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 2 Decreti Dekrete Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Autonome Region Trentino-Südtirol [84920] [84920] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION del 13 giugno 2013, n. 33 Emanazione del regolamento “Modifiche del regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni, relativo alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente le prestazioni regionali in provincia di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L” ................ P. vom 13. Juni 2013, Nr. 33 Erlass der Durchführungsverordnung “Änderungen zu der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L genehmigten Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Familie der Person, die in der Provinz Bozen regionale Leistungen beantragt ...... 38 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige S. 38 Autonome Provinz Bozen - Südtirol [84852] [84852] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS del 28 maggio 2013, n. 185/1.1 Associazione "Musik am Dom Bozen" con sede in Bolzano, piazza Parrocchia n. 27 riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato. ... P. vom 28. Mai 2013, Nr. 185/1.1 Verein „Musik am Dom Bozen“, mit Sitz in Bozen, Pfarrplatz Nr. 27 - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes. ..... 43 [84796] [84796] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS del 7 giugno 2013, n. 096/26.0 Nomina dei Funzionari delle Unioni distrettuali dei vigili del fuoco volontari - elezioni 2013 ........................................................... P. vom 7. Juni 2013, Nr. 096/26.0 Ernennung der Funktionäre der Bezirksfeuerwehrverbände - Neuwahlen 2013 ..... S. 43 S. 44 44 [84822] [84822] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 6 giugno 2013, n. 196/34.2 Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "5 Sensi società cooperativa", con sede a Bolzano, Via Bari 32/F, ai sensi dell'articolo 2545-septesdecies del Codice Civile ........................................................... P. vom 6. Juni 2013, Nr. 196/34.2 Auflösung durch eine behördliche Maßnahme der Genossenschaft "5 Sensi Gen." mit Sitz in Bozen, Bari-Straße, 32/F, im Sinne des Artikels 2545-septesdecies des Zivilgesetzbuches. ..................................... 45 [84922] [84922] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 6 giugno 2013, n. 663-29.12 Delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento Brennero ................... P. vom 6. Juni 2013, Nr. 663-29.12 Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes Brenner ........................... 48 [84789] [84789] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO DEKRET DES AMTSDIREKTORS del 6 giugno 2013, n. 665/29.6 Raggruppamento preliminare (D13) ricondizionamento preliminare (D14) deposito preliminare (D15) riciclo/recupero (R3) delle sostanze organiche non utilizzate come solventi riciclo/reupero (R4) dei metalli o dei composti metallici riciclo/recupero (R5) di altre sostanze inorganiche scambio (R12) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Südtirolfer S.r.l. Bronzolo (BZ) ............................................. P. vom 6. Juni 2013, Nr. 665/29.6 Vermengung oder Vermischung (D13) Rekonditionierung (D14) Zwischenlagerung (D15)Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden Verwertung/Rückgewinnung (R4) von Metallen und Metallverbindungen Verwertung/Rückgewinnung (R5) anderer anorganischer Stoffen Austausch (R12) Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen Südtirolfer GmbH - Branzoll (BZ) ............... 50 S. 45 S. 48 S. 50 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 3 Provincia Autonoma di Trento [84790] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 7 giugno 2013, n. 53 Nomina Ispettore Distrettuale dei Corpi V.V.F. volontari dell'Unione Distrettuale di Pozza di Fassa ........................................... P. 65 [84823] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 11 giugno 2013, n. 7-109/Leg. Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento nel solo ambito provinciale dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell'art. 17-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19. ............. P. 67 [84915] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 13 giugno 2013, n. 55 Esecutività dei nuovi rilievi topografici del comune catastale di Fai, nel Distretto tavolare e catastale di Mezzolombardo, ai fini della formazione del nuovo catasto geometrico numerico. (Art. 6 della L.R. 8 marzo 1990, n. 6) ....................................... P. 76 [84914] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 13 giugno 2013, n. 8-110/Leg. Regolamento recante "Modificazioni del D.P.G.P. 14 aprile 1977, n. 9- 96/Legisl. Legge regionale 16 aprile 1968, n. 3. Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione ed abrogazione del D.P.G.R. 14 novembre 1968, n. 4/Legisl." Aggiornamento tariffe del Laboratorio tecnologico impianti a fune. ........................ P. 77 Accordi e contratti collettivi Kollektivabkommen und -verträge Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [84923] [84923] AGENZIA PER LE CONTRATTAZIONI COLLETTIVE - BZ AGENTUR FÜR DIE KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN - BZ del 13 giugno 2013, Contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per l’anno 2009 ................................................. P. vom 13. Juni 2013 Landeskollektivvertrag für das Lehrpersonal und die Erzieher/Erzieherinnen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols für das Jahr 2009 ....................................... 85 S. 85 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Deliberazioni Beschlüsse Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Autonome Region Trentino-Südtirol [84902] [84902] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE BESCHLUSS DES REGIONALAUSSCHUSSES del 11 giugno 2013, n. 130 Aggiornamento dell’importo orario convenzionale per l’attività svolta a titolo di volontariato ......................................................... P. vom 11. Juni 2013, Nr. 130 Anpassung des konventionalen Stundenbetrags für ehrenamtlich geleistete Tätigkeit. ............................................................ 99 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 4 S. 99 Autonome Provinz Bozen - Südtirol [84900] [84900] CONSIGLIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SCHULRAT DES SCHULSPRENGELS del 13 marzo 2013, n. 1 Intitolazione della scuola media Valdaora al nome dell’ex intendente scolastico “Dr. David Kofler” ............................................... P. 101 vom 13. März 2013, Nr. 1 Benennung der Mittelschule Olang nach dem ehemaligen Schulamtsleiter „Dr. David Kofler“ ................................................... [84901] [84901] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 25 marzo 2013, n. 464 Comune di Perca: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con convenzione urbanistica ed integrazione delle norme di attuazione, nonché una prescrizione d’ufficio Delibera consiliare n. 11 del 24 maggio 2012 ............................................... P. 102 vom 25. März 2013, Nr. 464 Gemeinde Percha: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag und Ergänzung der Durchführungsbestimmungen, sowie einer Vorschrift von Amts wegen Ratsbeschluss Nr. 11 vom 24. Mai 2012 ........................... [84913] [84913] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 6 maggio 2013, n. 648 Modifica dei criteri concernenti l'incentivazione delle attività educative per il gruppo linguistico tedesco e ladino ................... P. 104 vom 6. Mai 2013, Nr. 648 Abänderung der Kriterien zur Förderung der Bildungstätigkeit für die deutsche und ladinische Sprachgruppe ........................... [84893] [84893] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 6 maggio 2013, n. 666 Comune di Cornedo all’Isarco: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con una correzione d’ufficio Delibera consiliare n. 49 del 19/12/2012 ........................... P. 118 vom 6. Mai 2013, Nr. 666 Gemeinde Karneid: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur des Amtes Ratsbeschluss Nr. 49 vom 19.12.2012 ......................................... [84904] [84904] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 6 maggio 2013, n. 671 Comune di Cortaccia s.S.d.V.: Approvazione di una modifica al piano urbanistico Delibera consiliare n. 40 del 27/12/2012 .... P. 120 vom 6. Mai 2013, Nr. 671 Gemeinde Kurtatsch a.d.W.: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 40 vom 27.12.2012 ............. [84908] [84908] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 6 maggio 2013, n. 673 Comune di Appiano s.S.d.V.: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con correzioni d’ufficio - Delibera consiliare n. 12 del 21/03/2012 lettera d) ................... P. 122 vom 6. Mai 2013, Nr. 673 Gemeinde Eppan a.d.W.: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 12 vom 21.03.2012 Buchstabe d) ................... S. 101 S. 102 S. 104 S. 118 S. 120 S. 122 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 [84894] [84894] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 21 maggio 2013, n. 765 Comune di Castelrotto: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con una prescrizione d’ufficio - Delibere consiliari nn. 91 e 93 del 20/12/2012 ........................ P. 125 vom 21. Mai 2013, Nr. 765 Gemeinde Kastelruth: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Vorschrift des Amtes - Ratsbeschlüsse Nr. 91 und 93 vom 20.12.2012 ........................ [84801] [84801] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 27 maggio 2013, n. 804 Comune di Tires: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 09 del 21/02/2013 .................. P. 128 vom 27. Mai 2013, Nr. 804 Gemeinde Tiers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 09 vom 21.02.2013 .............................. [84909] [84909] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 27 maggio 2013, n. 814 Comune di Meltina: inserimento degli insiemi nel piano urbanistico con correzioni d’ufficio - Delibera consiliare n. 31 del 5/10/2009 ................................................... P. 129 vom 27. Mai 2013, Nr. 814 Gemeinde Mölten: Eintragung der Ensembles in den Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 31 vom 05.10.2009 ................................................. [84800] [84800] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 3 giugno 2013, n. 848 Comune di Laion: zona produttiva interesse provinciale "Pontives" – Approvazione definitiva di una modifica del piano di attuazione (Variante IV) con adeguamento del piano urbanistico comunale. ..... P. 131 vom 3. Juni 2013, Nr. 848 Gemeinde Lajen: Gewerbegebiet von Landesinteresse "Pontives"- Endgültige Genehmigung einer Abänderung des Durchführungsplanes (Variante IV) mit Anpassung des Bauleitplanes. ............................ [84802] [84802] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 3 giugno 2013, n. 849 Comuni di Vipiteno e Racines: zona produttiva di interesse provinciale "LeitnerPrinoth" - Approvazione del piano di attuazione ed adeguamento dei piani urbanistici. ............................................................ P. 134 vom 3. Juni 2013, Nr. 849 Gemeinden Sterzing und Ratschings: Gewerbegebiet von Landesinteresse "LeitnerPrinoth" - Endgültige Genehmigung des Durchführungsplanes und Anpassung der Bauleitpläne. .............................................. [84895] [84895] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 3 giugno 2013, n. 858 Comune di Lauregno: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale Delibera consiliare n. 20 del 26 ottobre 2012 ........................................................... P. 137 vom 3. Juni 2013, Nr. 858 Gemeinde Laurein: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde Ratsbeschluss Nr. 20 vom 26. Oktober 2012 ........................................................... [84897] [84897] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 10 giugno 2013, n. 868 Strada provinciale 73/Renon e strada provinciale 154/Rio Bianco - Trasferimento della p.f. 461/2 (79 m²) C.C. Dodiciville e della p.f. 1388/25 (38 m²) C.C. Lutago dal demanio pubblico-ramo acque al demanio pubblico-ramo strade. ................................ P. 140 vom 10. Juni 2013, Nr. 868 Landesstraße 73/Ritten und Landesstraße 154/Weißenbach - Übertragung der Gp. 461/2 (79 m²) K.G. Zwölfmalgreien und der Gp. 1388/25 (38 m²) K.G. Luttach vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut-Straßen. .............................................. 5 S. 125 S. 128 S. 129 S. 131 S. 134 S. 137 S. 140 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 [84872] [84872] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 10 giugno 2013, n. 873 Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità di cui al DPP 30/2000. Revoca delle deliberazioni: n. 3943 del 23.10.2000 e n. 4125 del 19.11.2001. ................................................ P. 141 vom 10. Juni 2013, Nr. 873 Richtlinien zu den finanziellen Leistungen zugunsten der Menschen mit Behinderungen laut DLH 30/2000. Widerruf der Beschlüsse Nr. 3943 vom 23.10.2000 und Nr. 4125 vom 19.11.2001. ............................... [84849] [84849] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 10 giugno 2013, n. 885 Approvazione di una variante al progetto esecutivo per la centrale idroelettrica di Rio di Pusteria nei comuni di Rio di Pusteria e Vandoies. Proponente: Eisackwerk Srl ...... P. 154 vom 10. Juni 2013, Nr. 885 Umweltverträglichkeitsprüfung Genehmigung einer Variante zum Ausführungsprojekt für das E-Werk Mühlbach in den Gemeinden Mühlbach und Vintl. Antragsteller: Eisackwerk GmbH ..................................... [84848] [84848] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 10 giugno 2013, n. 886 Approvazione di una variante al progetto per l’aumento della portata oraria della seggiovia “Bamby” nell’area sciistica Skicarosello Badia nel comune di Badia. Proponente: Grandi Funivie Alta Badia SpA ............................................................. P. 156 vom 10. Juni 2013, Nr. 886 Umweltverträglichkeitsprüfung Genehmigung einer Variante zum Projekt für die Erhöhung der Förderleistung der Aufstiegsanlage „Bamby“ im Skigebiet Skikarussell Abtei in der Gemeinde Abtei. Antragsteller: Grandi Funivie Alta Badia AG .. [84847] [84847] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 10 giugno 2013, n. 887 Progetto per la realizzazione di un collegamento sciistico tra la zona “Monte Elmo” e “Croda Rossa” nel comune di Sesto. Approvazione del progetto esecutivo per la costruzione della strada d’accesso sulle pp.ff. 1852/14, 1852/1, 1476 e 1477 C.C. Sesto. Proponente: Helm Rotwand SpA ............................................. P. 159 vom 10. Juni 2013, Nr. 887 Projekt für die Realisierung einer skitechnischen Verbindung der Skigebiete Helm und Rotwand in der Gemeinde Sexten. Genehmigung des Ausführungsprojektes für den Bau eines Erschließungsweges auf den G.p. 1852/14, 1852/1, 1476 und 1477 der K.G. Sexten. Antragsteller: Helm – Rotwand AG .............................................. Comuni in provincia di Bolzano Gemeinden der Provinz Bozen Comune di Bolzano Gemeinde Bozen [84925] [84925] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE GEMEINDERATSBESCHLUSS del 16 maggio 2013, n. 35 Centro per l’infanzia in Piazza Maria Montessori: regolarizzazione patrimoniale delle aree sulle quali insiste l’edificio ......... P. 161 vom 16. Mai 2013, Nr. 35 „Kinderzentrum“ am Maria-MontessoriPlatz: vermögensrechtliche Regelung der Flächen auf welche das Gebäude errichtet worden ist .................................................. Provincia Autonoma di Trento [84814] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 maggio 2013, n. 972 Approvazione della modifica allo Statuto dell'Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin. .......................................................... P. 162 6 S. 141 S. 154 S. 156 S. 159 S. 161 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 [84880] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 maggio 2013, n. 1044 Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 ........... P. 168 [84876] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 maggio 2013, n. 1045 Adeguamento dell'importo della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 ...... P. 170 [84855] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 giugno 2013, n. 1085 Artt. 66 e 67-bis T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Centro gestione rifiuti della ditta Masserdoni Pietro s.r.l. di Comano Terme. Modifica deliberazioni della Giunta provinciale n. 1547 del 25 giugno 2009 e n. 1275 del 17 giugno 2011. ......................................... P. 171 [84851] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 giugno 2013, n. 1086 Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto di "Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in località Laghetti della Vela", nel Comune di Trento, disposta con deliberazione di Giunta provinciale n. 1503 del 13 giugno 2008. ......................................... P. 172 [84797] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 giugno 2013, n. 1113 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. VARENA – Programma integrato per la riqualificazione ambientale dell’altopiano e Passo del Lavazè - Variante al piano regolatore generale APPROVAZIONE CON MODIFICHE 144/13R ...................................................... P. 174 [84798] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 giugno 2013, n. 1118 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI BOLBENO – Variante al piano regolatore generale con adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze – APPROVAZIONE CON MODIFICHE. Prot. n. 153/13R .................................................. P. 175 7 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 [84799] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 giugno 2013, n. 1119 L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI COREDO - Variante al piano regolatore generale comunale per opere pubbliche APPROVAZIONE - prot. n. 156/13D. ......... P. 176 Disposizioni - determinazioni Provincia Autonoma di Trento [84896] COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE del 29 maggio 2013, n. 98 L.P. 28 aprile 1997, n. 9: articolo 2, comma 5. Approvazione dell’elenco degli impianti di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, ai fini della pubblicazione sul BUR. .................................... P. 177 [84819] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 4 giugno 2013, n. 58 PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 1311/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "I.C.E.S. S.r.l. campagna di recupero con impianto mobile "demolizione fabbricati esistenti e trattamento meccanico dello strato superficiale del terreno (h=1,50 m circa) con suo riposizionamento nella situazione attuale" a Trento" sito nel Comune di Trento Progetto SCR-2013-33 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. ........................................ P. 178 [84821] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 7 giugno 2013, n. 59 PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 1311/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biomassa vegetale legnosa" sito nel Comune di Condino - Progetto SCR-2013-01 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. ................................................. P. 179 [84890] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 11 giugno 2013, n. 58 Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Trento (riferito alla data del 31 dicembre 2012) .......................................... P. 181 Bestimmungen 8 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 9 [84874] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 11 giugno 2013, n. 60 PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1089, n. 1311/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto preliminare di "Riorganizzazione del centro di gestione rifiuti della Masserdoni Pietro srl in loc. Cares" sito nel Comune di Comano Terme progetto SCR-2012-08 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. .............................. P. 185 PARTE 2 2. TEIL Ordinanze, sentenze e ricorsi Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse Stato Staat Corte Costituzionale Verfassungsgerichtshof [84898] [84898] SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ERKENNTNIS DES VERFASSUNGSGERICHTS del 31 maggio 2013, n. 114 Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, e 11 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2 (Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente), e dell'articolo 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - legge finanziaria 2012) .......... P. 187 vom 31. Mai 2013, Nr. 114 Erkenntnis in den Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 10 Abs. 1 und des Art. 11 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 22. Jänner 2010, Nr. 2 (Bestimmungen auf den Sachgebieten Landwirtschaft, Gemeinnutzungsrechte, Gewässernutzung, Energie, Raumordnung und Umweltschutz) und des Art. 24 Abs. 1 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 21. Dezember 2011, Nr. 15 (Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2012 und für den Dreijahreszeitraum 20122014 - Finanzgesetz 2012) ........................ [84918] [84918] SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ERKENNTNIS DES VERFASSUNGSGERICHTS del 3 giugno 2013, n. 133 Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 7, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol Legge finanziaria) ....................................... P. 197 vom 3. Juni 2013, Nr. 133 Erkenntnis im Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 3 Abs. 3 und des Art. 7 Abs. 1 und 2 des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2012 und des Mehrjahreshaushaltes 2012-2014 der Autonomen Region Trentino-Südtirol - Finanzgesetz) ...... S. 187 S. 197 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 10 SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 PARTE 1 1. TEIL Comunicati Mitteilungen Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Autonome Region Trentino-Südtirol [84795] [84795] COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE MITTEILUNG DES PRÄSIDIUMS DES REGIONALAUSSCHUSSES Albo dei soggetti destinatari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica. Esercizio finanziario 2012. Verzeichnis der Empfänger von Beiträgen, Zuschüssen, Krediten, Beihilfen und Vergünstigungen finanzieller Art - Haushaltsjahr 2012 SUPPLEMENTO N. 2 BEIBLATT NR. 2 Decreti Dekrete Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [84881] [84881] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 30 maggio 2013 , n. 328/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario „Valclava-Ried" - con sede nel Comune di Rifiano: approvazione del nuovo statuto vom 30. Mai 2013 , Nr. 328/31.4 Bodenverbesserungskonsortium „KalmtalRied" – mit Sitz in der Gemeinde Riffian: Genehmigung der neuen Statuten [84882] [84882] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 30 maggio 2013 , n. 329/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario „Villandro“ – con sede nel Comune di Villandro: approvazione del nuovo statuto vom 30. Mai 2013 , Nr. 329/31.4 Bodenverbesserungskonsortium „Villanders“ – mit Sitz in der Gemeinde Villanders: Genehmigung der neuen Statuten [84892] [84892] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 30 maggio 2013 , n. 330/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario „Pfeffersberg" - con sede a Tiles, Frazione di Monteponente (Comune di Bressanone): approvazione del nuovo statuto vom 30. Mai 2013 , Nr. 330/31.4 Bodenverbesserungskonsortium „Pfeffersberg" – mit Sitz in Tils, Fraktion Pfeffersberg (Gemeinde Brixen): Genehmigung der neuen Statuten [84884] DECRETO ASSESSORILE [84884] del 30 maggio 2013 , n. 331/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario „Rasun di Sopra" - con sede nel Comune di Rasun-Anterselva: approvazione del nuovo statuto vom 30. Mai 2013 , Nr. 331/31.4 Bodenverbesserungskonsortium „Oberrasen" – mit Sitz in der Gemeinde RasenAntholz: Genehmigung der neuen Statuten DEKRET DES LANDESRATES [84885] [84885] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 30 maggio 2013 , n. 332/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario „Interessenza Lana di Mezzo" - con sede nel Comune di Lana: approvazione del nuovo statuto vom 30. Mai 2013 , Nr. 332/31.4 Bodenverbesserungskonsortium „Interessentschaft Mitterlana" - mit Sitz in der Gemeinde Lana: Genehmigung der neuen Statuten Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 [84886] [84886] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 30 maggio 2013 , n. 333/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario „Malgasotterberg“ – con sede nel Comune di Senale - San Felice: approvazione del nuovo statuto vom 30. Mai 2013 , Nr. 333/31.4 Bodenverbesserungskonsortium „Malgasotterberg“ – mit Sitz in der Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde - St. Felix: Genehmigung der neuen Statuten [84887] [84887] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 30 maggio 2013 , n. 334/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario „Valdaora" - con sede nel Comune di Valdaora: approvazione del nuovo statuto vom 30. Mai 2013 , Nr. 334/31.4 Bodenverbesserungskonsortium „Olang" – mit Sitz in der Gemeinde Olang: Genehmigung der neuen Statuten [84888] [84888] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 30 maggio 2013 , n. 335/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario „Mühl- Kartatschhöfe" - con sede nel Comune di Malles: approvazione d'ufficio del nuovo statuto vom 30. Mai 2013 , Nr. 335/31.4 Bodenverbesserungskonsortium „MühlKartatschhöfe" – mit Sitz in der Gemeinde Mals: Genehmigung der neuen Statuten von Amts wegen [84889] [84889] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 30 maggio 2013 , n. 338/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario „NaifWaldweg" - con sede nel Comune di Merano: approvazione del nuovo statuto vom 30. Mai 2013 , Nr. 338/31.4 Bodenverbesserungskonsortium „NaifWaldweg" – mit Sitz in der Gemeinde Meran: Genehmigung der neuen Statuten SUPPLEMENTO N. 3 BEIBLATT NR. 3 Deliberazioni Beschlüsse Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Autonome Region Trentino-Südtirol [84910] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE [84910] del 11 giugno 2013 , n. 116 Adozione del “Manuale di gestione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige“, e degli allegati: “Titolario unico di classificazione“, “Piano di sicurezza dei documenti informatici“, modello di “Autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul registro di emergenza“ e del modello di “Autorizzazione protocollazione differita”. vom 11. Juni 2013 , Nr. 116 Genehmigung des Handbuches zur Dokumentenverwaltung der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Anlagen: „Gesamtaktenplan“, „Sicherheitsrichtlinien für die elektronischen Dokumente“, Muster der „Ermächtigung zur Protokollierung im Notfallregister“ und Muster der „Ermächtigung zum Aufschub der Protokollierung“. BESCHLUSS DES REGIONALAUSSCHUSSES 11 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 SUPPLEMENTO N. 4 BEIBLATT NR. 4 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [84927] [84927] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 3 giugno 2013 , n. 829 Approvazione dell’avviso per la presentazione di progetti pilota per la mobilità all'estero da realizzare con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo per il periodo 2013 - 2014 a valere sull’Asse V Transnazionalità e interregionalità del PO FSE 2007-2013, obiettivo 2. vom 3. Juni 2013 , Nr. 829 Genehmigung der Ausschreibung zur Einreichung von Pilotprojekten für die Auslandsmobilität, die vom Europäischen Sozialfonds mitfinanziert werden, bezogen auf den Zeitraum 2013 - 2014 des und auf die Achse V Transnationalität und Interregionalität des OP ESF 2007-2013, Ziel 2 12 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 13 84905 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Gemeinden der Provinz Bozen Gemeinde Stilfs Comuni in provincia di Bolzano Comune di Stelvio GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 31. Mai 2011, Nr. 17 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 31 maggio 2011, n. 17 Änderung am Bauleitplan: Umwidmung von Wohnbauzone "A9"- Historischer Ortskern in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung (Leichenkapelle) im Bereich der Kirche in Stilfs Modifica al piano urbanistico: cambio di destinazione urbanistica da zona residenziale "A9"- centro storico in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (obitorio) nell'ambito della chiesa a Stelvio DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE Nach Einsichtnahme in graphischen Unterlagen, erarbeitet von Dr. Arch. Gerstgrasser Erwin, für nachstehend angeführte Abänderung am Bauleitplan der Gemeinde Stilfs, vorgelegt von dieser Gemeinde: Vista la relativa documentazione grafica, elaborata del dott. arch. Gerstgrasser Erwin, per la seguente modifica al piano urbanistico del Comune di Stelvio, presentato di questo Comune: Umwidmung von Wohnbauzone „A9“ - Historischer Ortskern in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung (Leichenkapelle) im Bereich der Kirche in Stilfs; Cambio di destinazione urbanistica da zona residenziale „A9“” - centro storico in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (obitorio) nell'ambito della chiesa a Stelvio; Nach Einsichtnahme in den Auszug aus der geologischen Studie vom 22.09.1999 zum geltendem Bauleitplan der Gemeinde Stilfs, erarbeitet von Dr. Geol. Maria Schmidt, mit welchem das Bauareal gemäß Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetzes Abschnitt I, Art. 1, Absatz 5, der geologischen Risikozone „Zone mit kontrollierbarem geologischen und hydrogeologischen Risiko“ zugeordnet wird; Visto l'estratto del studio geologico del 22.09. 1999 relativo al piano urbanistico vigente del Comune di Stelvio, elaborato dalla dott. geol. Maria Schmidt, con il quale il terreno edificabile viene classificato ai sensi del capo 1, art. 1, 5° comma, del Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, come zona di rischio geologico “zona a rischio geologico e idrogeologico controllato”; Nach Einsichtnahme in die positiven Gutachten der örtlichen Vertretern der auf Landesebene repräsentativsten Sozialpartner; Visti i pareri favorevoli espressi dai rappresentanti locali delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello provinciale; Für richtig und notwendig erachtet, die genannte Abänderung am Bauleitplan der Gemeinde Stilfs vorzunehmen, damit der notwendige Bau einer Leichenkapelle ermöglicht werden kann; Ritenuto opportuno e necessario di approvare la nominata modifica al piano urbanistico del Comune per rendere possibile la costruzione necessaria di un obitorio; Nach Einsichtnahme in die geltenden Bestimmungen der Landesraumordnung; Viste le disposizioni del vigente ordinamento urbanistico Provinciale; Nach Einsichtnahme in die geltenden Regionalgesetze über die Gemeindeordnung und in die Gemeindesatzung; Viste le vigenti leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni nonché lo Statuto Comunale; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 14 Nach Einsichtnahme in die positiven Gutachten im Sinne des Art. 56 des R.G. Nr. 1 vom 04.01.1993 in geltender Fassung; Visti i pareri positivi ai sensi dell'art. 56 della vigente L.R. n. 1 del 04.01.1993; Mit 15 Jastimmen bei 15 anwesenden und abstimmenden Räten in offener Abstimmung durch Handaufheben Con 15 voti favorevoli su 15 consiglieri presenti a votazione palese per alzata di mano beschliesst delibera 1 ) Auf der Grundlage der graphischen Unterlagen des Dr. Arch. Gerstgrasser Erwin, und des geologischen Gutachtens wie in den Prämissen zitiert, welche integrierende Bestandteile dieses Beschlusses bilden, werden nachfolgend angeführte Änderungen am geltenden Bauleitplan der Gemeinde Stilfs vorgenommen: 1) Di approvare le seguenti modifiche al piano urbanistico vigente del Comune di Stelvio in base agli allegati grafici del dott. arch. Gerstgrasser Erwin, ed in base al parere geologico descritta in premessa i quali costituiscono parti integranti della presente deliberazione: Umwidmung von Wohnbauzone „A9“ - Historischer Ortskern in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung (Leichenkapelle) im Bereich der Kirche in Stilfs; Cambio di destinazione urbanistica da zona residenziale „A9“” - centro storico in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (obitorio) nell'ambito della chiesa a Stelvio; 2 ) Der Bürgermeister wird beauftragt, sämtliche Schritte einzuleiten, welche gemäß geltender Landesgesetzgebung für die Durchführung des vorliegenden Beschlusses erforderlich sind; 2 ) Il Sindaco viene incaricato a intraprendere tutti i passi necessari per l’esecuzione della presente deliberazione come previsti dalla vigente legislazione provinciale; Hinweise: Avvertenze: Jeder Bürger kann gegen die Beschlüsse dieses Organes während des Zeitraumes der Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof Bozen Rekurs eingebracht werden; Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare alla Giunta Comunale opposizione avverso le deliberazioni di questo organo. Entro 60 giorni dell'esecutività della presente può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano; Sofern nicht anderweitig verfügt werden die Beschlüsse zehn Tage nach dem Beginn ihrer Veröffentlichung vollstreckbar. Salvo specifiche disposizioni le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall’inizio della loro pubblicazione. DER BÜRGERMEISTER DR. TSCHENETT HARTWIG IL SINDACO DOTT. TSCHENETT HARTWIG DER GEMEINDESEKRETÄR PLANGGER GUSTAV IL SEGRETARIO COMUNALE PLANGGER GUSTAV Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 15 84906 Gesetze - 1 Teil - Jahr 2013 Leggi - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige LANDESGESETZ vom 15. Mai 2013, Nr. 7 LEGGE PROVINCIALE del 15 maggio 2013, n. 7 WIEDERVERÖFFENTLICHUNG MIT ANMERKUNGEN RIPUBBLICAZIONE CON NOTE Lawinenkommissionen und Änderungen von verschiedenen Landesgesetzen Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi provinciali Der Südtiroler Landtag hat folgendes Gesetz genehmigt, Il Consiglio provinciale ha approvato der Landeshauptmann beurkundet es il Presidente della Provincia promulga la seguente legge: TITEL I LAWINENKOMMISSIONEN TITOLO I COMMISSIONI VALANGHE Art. 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich Art. 1 Obiettivi e ambito di applicazione 1. Dieser Titel regelt die Einsetzung und die Aufgaben der Lawinenkommissionen sowie die Aufgaben der Gemeinden und der Landesverwaltung. 1. Il presente titolo disciplina l’istituzione e i compiti delle commissioni valanghe nonché i compiti dei comuni e dell’amministrazione provinciale. Art. 2 Einsetzung und Ernennung Art. 2 Istituzione e nomina 1. Die Gemeinden können Lawinenkommissionen einsetzen. 1. I comuni possono istituire commissioni valanghe. 2. Eine Lawinenkommission muss eingesetzt werden, wenn für die Genehmigung zum Anlegen eines Skigebietes laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14, eine Überprüfung durch die Lawinenkommission erforderlich ist. 2. La commissione valanghe deve essere istituita se per il rilascio del benestare all’apprestamento delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è necessario l’esame da parte della commissione stessa. 3. Die Landesrätin oder der Landesrat für Mobilität schreibt bei Seilbahnen im öffentlichen Dienst die Einsetzung einer Lawinenkommission vor, wenn das gebietsmäßig zuständige Forstinspektorat dem Landesamt für Seilbahnen mitteilt, dass eine Seilbahntrasse aufgrund veränderter Umstände lawinengefährdet ist. 3. Per gli impianti a fune in servizio pubblico l’assessore o l’assessora provinciale per la mobilità prescrive l’istituzione di una commissione valanghe nel caso in cui l’ispettorato forestale territorialmente competente comunichi all’Ufficio provinciale Trasporti funiviari che una tratta dell’impianto a fune è da considerarsi a rischio valanghivo per mutate circostanze. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 16 4. Die Lawinenkommission wird vom Gemeinderat ernannt. Sie setzt sich aus mindestens fünf und höchstens neun Mitgliedern zusammen, die das Gebiet und die entsprechenden Wetter-, Schnee- und Lawinenverhältnisse kennen. Sofern Personal der Landesabteilung Forstwirtschaft als Mitglied der Lawinenkommission ernannt wird, wird es für die Abwicklung der entsprechenden Tätigkeiten in den Dienst versetzt. 4. La commissione valanghe è nominata dal consiglio comunale. Essa è composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti che conoscono la zona e le relative condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive. Il personale della Ripartizione provinciale Foreste, se nominato componente della commissione valanghe, è posto in servizio per l'assolvimento delle relative attività. 5. Jede Lawinenkommission wählt aus ihrer Mitte das Mitglied, das den Vorsitz führt, und das Mitglied, das den Vorsitzenden oder die Vorsitzende vertritt. Der oder die Vorsitzende der Lawinenkommission gehört von Rechtswegen der Gemeindeleitstelle laut Artikel 3 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, an. Die Lawinenkommission ist eine Fachkommission mit beratender Funktion der Gemeindeleitstelle. 5. Ogni commissione valanghe nomina al suo interno il componente che la presiede e il componente che sostituisce il o la presidente. Il o la presidente della commissione valanghe è componente di diritto del centro operativo comunale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15. La commissione valanghe è commissione tecnica con funzione consultiva per il centro operativo comunale. 6. Die Lawinenkommission kann sich in Unterkommissionen gliedern, die jeweils aus mindestens drei Mitgliedern bestehen. 6. La commissione valanghe può suddividersi in sottocommissioni che sono composte da almeno tre componenti. Art. 3 Aufgaben der Lawinenkommission Art. 3 Compiti della commissione valanghe 1. Die Lawinenkommission analysiert und bewertet die Gefahr, die von Lawinen ausgeht. Sie betreibt Risikomanagement und schlägt Maßnahmen zur Verminderung des Lawinenrisikos vor. Sie berät den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin bei Lawinengefahr. 1. La commissione valanghe analizza e valuta il pericolo valanghe. È deputata alla gestione del rischio e propone provvedimenti per ridurre il rischio valanghe. Consiglia il sindaco o la sindaca in caso di pericolo valanghe. 2. Die Lawinenkommission trifft sich mindestens zwei Mal jährlich, um ihre Tätigkeiten zu organisieren und um die Abschlussdokumentation zu erstellen. 2. La commissione valanghe si riunisce almeno due volte all’anno per organizzare la propria attività e per redigere la documentazione conclusiva. 3. Die Lawinenkommission prüft und dokumentiert die Wetter-, Schnee- und Lawinenverhältnisse. Sie informiert den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, wenn Lawinengefahr für die Bevölkerung, Ortschaften, Wohnsiedlungen, öffentliche Bauten und Infrastrukturen, Anlagen oder Skigebiete besteht. 3. La commissione valanghe esamina e documenta le condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive e informa il sindaco o la sindaca in caso di pericolo valanghe per la popolazione, abitati, complessi residenziali, opere pubbliche e infrastrutture, impianti nonché aree sciabili attrezzate. 4. Die Lawinenkommission berät den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin im Sinne von Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1. 4. La commissione valanghe consiglia il sindaco o la sindaca ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 17 5. Jedes Mitglied der Lawinenkommission kann bei unmittelbarer Lawinengefahr die komplette oder teilweise Sperrung von Skigebieten, Aufstiegsanlagen, Gemeindestraßen und Abschnitten des ländlichen Wegenetzes dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin vorschlagen. Die Sperrung wird ohne Verzug mit Maßnahme des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin veranlasst oder aufgehoben. Die Befugnisse der Betreiber von Skigebieten sind im Landesgesetz vom 23. November 2010, Nr. 14, geregelt. 5. Ogni componente della commissione valanghe in caso di imminente pericolo di valanghe può proporre al sindaco o alla sindaca la chiusura totale o parziale di aree sciabili attrezzate, impianti di risalita, strade comunali e tratti della rete viaria rurale. La chiusura viene disposta o revocata senza indugio con provvedimento del sindaco o della sindaca. Le funzioni del gestore di aree sciabili attrezzate sono disciplinate dalla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14. 6. Erstreckt sich eine Aufstiegsanlage auf das Gebiet mehrerer Gemeinden, so trifft jene Gemeinde die erforderliche Maßnahme, in der die Talstation der Aufstiegsanlage liegt. 6. Se un impianto di risalita si trova sul territorio di più comuni, i provvedimenti necessari sono adottati dal comune che ospita la stazione a valle dell’impianto di risalita. 7. Erstreckt sich eine Skipiste auf das Gebiet mehrerer Gemeinden, so trifft jene Gemeinde die erforderliche Maßnahme, in welcher der größere Teil der Skipiste liegt. 7. Se una pista da sci si trova sul territorio di più comuni, i provvedimenti necessari sono adottati dal comune che ospita il tratto più lungo della pista da sci. 8. Die Sperrung und Öffnung von Autobahnen, Staats- und Landesstraßen sind in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Aufrecht bleiben die Befugnisse des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin als Gemeindebehörde für den Zivilschutz. 8. La chiusura e l’apertura di autostrade, strade statali e provinciali sono disciplinate dal codice della strada. Sono fatte salve le competenze del sindaco o della sindaca in veste di autorità locale per la protezione civile. Art. 4 Aufgaben der Gemeinde Art. 4 Compiti del comune 1. Die Gemeinde gewährleistet den Mitgliedern der Lawinenkommission eine angemessene Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung. 1. Il comune garantisce ai componenti della commissione valanghe un’adeguata assicurazione per la responsabilità civile, di tutela legale e contro gli infortuni. 2. Die Gemeinde gewährt den Mitgliedern der Lawinenkommission das in den Regionalbestimmungen vorgesehene Sitzungsgeld. Sie erstattet ihnen die Kosten, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitglieder der Lawinenkommission anfallen. 2. Il comune corrisponde ai componenti delle commissioni valanghe i gettoni di presenza previsti dalla normativa regionale e rimborsa le spese sostenute nell’ambito dell’attività in qualità di componenti della commissione valanghe. 3. Die Gemeinde stellt den Mitgliedern der Lawinenkommission alle notwendigen Gerätschaften, Betriebsmittel, Materialien sowie persönliche Schutz- und Notfallausrüstungen zur Verfügung. 3. Il comune mette a disposizione dei componenti delle commissioni valanghe mezzi, apparecchiature, materiali nonché dispositivi di protezione individuale e attrezzature d’emergenza necessari. 18 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Art. 5 Aufgaben der Landesverwaltung Art. 5 Compiti dell’amministrazione provinciale 1. Die Landesverwaltung stellt den Mitgliedern der Lawinenkommissionen für die Ausübung ihrer Tätigkeit standardisierte Instrumente wie landesweite Messnetze, Informationsplattformen, Formulare und dergleichen zur Verfügung. 1. L’amministrazione provinciale mette a disposizione dei componenti delle commissioni valanghe, per l’esercizio della propria attività, strumenti standardizzati come reti provinciali di rilevamento, piattaforme informative, moduli e simili. 2. Die Landesverwaltung organisiert Kurse, Übungen, Vorträge, Exkursionen und dergleichen zur Aus- und Weiterbildung der Mitglieder der Lawinenkommissionen. 2. L’amministrazione provinciale organizza corsi, esercitazioni, conferenze, escursioni e simili per la formazione e l’aggiornamento dei componenti delle commissioni valanghe. Art. 6 Beiträge Art. 6 Contributi 1. Für Vorbeugungs-, Soforthilfe- und Wiederinstandsetzungsmaßnahmen nach Erdrutschen, Lawinen, Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen findet das Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 34, in geltender Fassung, Anwendung. 1. Per la realizzazione di opere di prevenzione e per gli interventi di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali trova applicazione la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche. TITEL II ÄNDERUNGEN VON LANDESGESETZEN IN DEN BEREICHEN ZIVILSCHUTZDIENSTE, HYDROGRAPHISCHES LANDESAMT, LANDESBETRIEB FÜR FORST- UND DOMÄNENVERWALTUNG, JAGDAUSÜBUNG SOWIE SPORTDISZIPLINEN TITOLO II MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, UFFICIO IDROGRAFICO PROVINCIALE, AZIENDA PROVINCIALE FORESTE E DEMANIO, ESERCIZIO DELLA CACCIA NONCHÉ DISCIPLINE SPORTIVE Art. 7 Änderung des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, „Vereinheitlichter Text über die Ordnung der Feuerwehr- und Zivilschutzdienste“ Art. 7 Modifica della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile” 1. Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, erhält folgende Fassung: 1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito: „2. Der Gemeindeleitstelle steht der Bürgermeister oder eine von ihm delegierte Person vor. Die Anzahl der Personen, aus denen sich die Gemeindeleitstelle zusammensetzt, hängt von der Bevölkerungszahl und von der Größe des Gemeindegebietes ab. Der Gemeindeleitstelle müssen auf jeden Fall der Kommandant der Berufsfeuerwehr in der Gemeinde Bozen, in den anderen Gemeinden ein Kommandant einer Freiwilligen Feuerwehr und der Vorsitzende der Lawinenkom- “2. Il numero delle persone componenti il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco o da un suo delegato, deve essere adeguato alla consistenza della popolazione e del territorio appartenente al singolo comune. Al Centro operativo comunale devono comunque appartenere il comandante del Corpo dei vigili del fuoco permanenti per il Comune di Bolzano, negli altri comuni un comandante dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e il presidente della commissione valanghe, ove Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 19 mission, sofern eingesetzt, angehören. Der Gemeindeleitstelle können auch Vertreter der Außenämter der Landesverwaltung sowie der anerkannten Freiwilligenorganisationen für den Zivilschutz angehören. Das Personal der Landesabteilung Forstwirtschaft wird für die Abwicklung der entsprechenden Tätigkeiten in den Dienst versetzt, sofern es zum Mitglied der Gemeindeleitstelle ernannt wird. Die Gemeindeleitstelle bleibt in der Regel für die Dauer der Legislatur im Amt, auf jeden Fall bis zu ihrer Erneuerung.“ istituita. Possono inoltre far parte del Centro operativo comunale anche rappresentanti degli uffici periferici dell'amministrazione provinciale nonché delle associazioni di volontariato per la protezione civile riconosciute. Il personale della Ripartizione provinciale Foreste è posto in servizio per l'assolvimento delle relative attività, qualora nominato membro del Centro operativo comunale. Il Centro operativo comunale di norma rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino al suo rinnovo.” 2. Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, erhält folgende Fassung: 2. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito: „3. Die für den Brand- und Zivilschutz zuständige Abteilung stellt der Landesleitstelle und dem Landeszivilschutzkomitee das Sekretariat, die Stabsstelle und das Fachpersonal zur Verfügung, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können.“ “3. La ripartizione competente per la protezione antincendi e civile cura la segreteria del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile e mette a disposizione i quadri specializzati e lo staff per il loro funzionamento.” 3. Nach Artikel 12 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, wird folgender Artikel eingefügt: 3. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è inserito il seguente articolo: „Art. 12-bis (Landeswarnzentrum) - 1. Bei der für Brand- und Zivilschutz zuständigen Abteilung ist das Landeswarnzentrum für die technischwissenschaftliche Unterstützung der Feuerwehrund Zivilschutzdienste eingerichtet. “Art. 12-bis (Centro funzionale provinciale) 1. Presso la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile è istituito il Centro funzionale provinciale con funzioni di supporto tecnico scientifico per i servizi antincendi e per la protezione civile. 2. Nel Centro funzionale provinciale confluiscono dati di rilievo per i rischi e sistemi di monitoraggio a fini previsionali. 3. Nel Centro funzionale provinciale vengono coordinate le analisi e le valutazioni degli scenari di rischio e redatti allertamenti per la riduzione dei rischi.” 2. Im Landeswarnzentrum laufen risikorelevante Daten und Monitoring-Systeme zum Zweck der Vorhersage zusammen. 3. Im Landeswarnzentrum werden Analysen und Bewertungen von Risikoszenarien koordiniert und Warnungen zur Reduzierung von Risiken erstellt.“ 4. Artikel 15 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, erhält folgende Fassung: 4. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito: „1. Notstände oder Situationen unmittelbarer Gefahr werden von der Landesnotrufzentrale unverzüglich der Berufsfeuerwehr gemeldet, die im Landeslagezentrum einen ständigen Dienst zur Kontrolle und Beurteilung von Gefahrensituationen gewährleistet.“ “1. Calamità o situazioni di pericolo immediato sono tempestivamente segnalate dalla Centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco, che nel Centro situazioni provinciale garantisce un servizio continuativo per il controllo e la valutazione delle situazioni di pericolo.” 5. Artikel 53 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, erhält folgende Fassung 5. Il comma 3 dell’articolo 53 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito: Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 20 “3. Die Funktionäre des Landesverbandes und der Bezirksverbände werden statutengemäß gewählt und vom Landeshauptmann beziehungsweise vom zuständigen Landesrat ernannt. Bei grober Verletzung der Amtspflichten kann die Landesregierung mit begründetem Beschluss die Funktionäre des Landesverbandes und der Bezirksverbände abberufen.” “3. I funzionari delle Unioni distrettuali e dell’Unione provinciale sono eletti come da statuto e nominati dal Presidente della Provincia rispettivamente dall’assessore competente. In caso di grave violazione dei doveri d’ufficio la Giunta provinciale può revocare con deliberazione motivata le funzioni di funzionari dell’Unione provinciale e delle Unioni distrettuali.” 6. Artikel 55 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, erhält folgende Fassung: 6. Il comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito: „3. Die Landesfeuerwehrschule kann auch Kurse für Brand- und Zivilschutz und die in den einschlägigen Gesetzen vorgeschriebenen Kurse zur Arbeitssicherheit in den einzelnen Fachbereichen durchführen.“ “3. La Scuola provinciale antincendi può anche svolgere corsi antincendio e di protezione civile e corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalle leggi vigenti in materia.” Art. 8 Änderung des Landesgesetzes vom 26. Mai 1976, Nr. 18, „Errichtung des Biologischen Landeslaboratoriums und des Hydrographischen Landesamtes” Art. 8 Modifica della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, “Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale” 1. Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 26. Mai 1976, Nr. 18, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito: „2. Im Besonderen obliegen dem Hydrographischen Amt: “2. In particolare all’Ufficio Idrografico competono: a) a) b) c) d) e) f) g) h) i) Wasserstandsmessungen an allen Wasserläufen und natürlichen und künstlich angelegten Seen, hydrologische Untersuchungen über die Wassereinzugsgebiete und über das Grundwasser, hydrologische Untersuchungen über die Quellen und über die natürlichen und künstlich angelegten Seen, Messungen und Berechnungen, durch welche die hydrologischen Verhältnisse erfasst werden können, das Erstellen und Fortschreiben des Lawinenkatasters, die Veröffentlichung des Lawinenlageberichtes, die fachliche Beratung öffentlicher Stellen, die sich mit Lawinenschutz befassen, die Abgabe von Gutachten, die von Gesetzen oder Verordnungen des Landes vorgesehen sind, die Veröffentlichungen, die mit dem Dienst zusammenhängen.“ b) le misurazioni idrometriche di tutti i corsi d'acqua e dei bacini di superficie, sia naturali che artificiali; lo studio idrologico dei bacini imbriferi e delle falde acquifere sotterranee; c) lo studio idrologico delle sorgenti e dei bacini di superficie sia naturali che artificiali; d) le misurazioni e le determinazioni dirette al riconoscimento dei fatti idrologici; e) la formazione e tenuta del catasto delle valanghe; la pubblicazione del bollettino delle valanghe; f) g) h) i) l'attività di consulenza tecnica agli organismi pubblici, per quanto concerne la prevenzione; il rilascio di pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali; la cura delle pubblicazioni relative al servizio da espletare.” 21 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Art. 9 Aufhebungen Art. 9 Abrogazioni 1. Artikel 7 und Artikel 8 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 26. Mai 1976, Nr. 18, in geltender Fassung, sind aufgehoben. 1. L’articolo 7 e il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, sono abrogati. Art. 10 Änderung des Landesgesetzes vom 17. Oktober 1981, Nr. 28, „Ordnung des Landesbetriebes für Forst- und Domänenverwaltung in der Provinz Bozen“ Art. 10 Modifica della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, “Ordinamento dell’Azienda provinciale foreste e demanio per l’amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano” 1. Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Oktober 1981, Nr. 28, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 1. II comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito: „1. Unter Beachtung der geltenden Gesetzgebung und der vom Verwaltungsrat festgesetzten Richtlinien gewährleistet der Landesbetrieb Folgendes: “1. L’Azienda, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive fissate dal consiglio d’amministrazione, provvede a: a) a) gestire, migliorare e ampliare il patrimonio indisponibile della Provincia di cui al successivo articolo 3, assicurare le relative funzioni produttive, protettive e ricreative nel rispetto della tutela ambientale, promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali e disciplinare e controllare il prelievo faunistico nelle oasi di protezione demaniali; b) garantire la difesa del suolo, il mantenimento e il ripristino dell’equilibrio idrogeologico e bioecologico nei territori di sua competenza; c) favorire sul territorio provinciale la formazione di riserve di legname mediante l’ampliamento delle proprietà boschive provinciali, la gestione dei vivai forestali nonché mediante la lavorazione e la commercializzazione del legname prodotto nell’Azienda stessa; d) promuovere ed eseguire attività di ricerca, studio e istruzione nei settori delle foreste, della caccia e della segheria, curando, in particolare, l’organizzazione della formazione e dell’aggiornamento del personale forestale, degli operai forestali, delle guardie venatorie, dei cacciatori e degli operai di segheria, oltre ad organizzare e tenere i corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalla legge vigente in materia; b) c) d) er verwaltet, verbessert und erweitert das in Artikel 3 genannte unverfügbare Vermögen des Landes, gewährleistet dessen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen unter Beachtung des Umweltschutzes, fördert die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen und sorgt für die Regelung und Kontrolle der Wildentnahme in den Domänenwildschutzgebieten, er sorgt für den Bodenschutz, die Erhaltung und die Wiederherstellung des hydrogeologischen und bioökologischen Gleichgewichts in den Gebieten, für die er zuständig ist, er fördert auf Landesebene das Anlegen von Holzvorräten, und zwar durch Vergrößerung der Waldfläche im Eigentum des Landes, durch die Bewirtschaftung der Baumschulen und durch die Verarbeitung sowie Vermarktung des im Landesbetrieb gewonnenen Holzes, er fördert Forschungstätigkeiten, Erhebungen und Lehrveranstaltungen im Bereich der Forstwirtschaft, Jagd und des Sägewerks und führt solche durch; insbesondere organisiert er die Aus- und Weiterbildung des Forstpersonals, der Forstarbeiter, der Jagdaufseher, der Jäger und der Sägewerker, und führt die in den einschlägigen Gesetzen vorgeschriebenen Kurse zur Arbeitssicherheit in den einzelnen Fachbereichen durch, Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 e) er führt sämtliche institutionellen Aufgaben aus, die im Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, oder in anderen Gesetzesbestimmungen vorgesehen sind.” e) 22 svolgere i compiti e le attività di istituto ad essa attribuiti dalla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, nonché da altre norme.” Art. 11 Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987,Nr. 14, „Bestimmungen über die Wildhege und die Jagdausübung“ Art. 11 Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia” 1. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: „b) vom dritten Sonntag im September bis 31. Jänner des folgenden Jahres jagdbare Tiere: 1) Fuchs”, 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita: “b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell’anno successivo: 1) volpe;” 2. Im Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, sind die Ziffern 1 und 2 aufgehoben. 2. Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, i numeri 1 e 2 sono abrogati. 3. Nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, werden folgende Buchstaben g) und h) hinzugefügt: “g) vom 1. Oktober bis 31. Dezember jagdbare Tiere: 1) Schwarzwild, h) vom 1. Oktober bis 30. November jagdbare Tiere: 1) Schneehase, 2) Alpenschneehuhn.” 3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere g) e h): “g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre: 1) cinghiale; h) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: 1) lepre bianca; 2) pernice bianca.” 4. Artikel 4 Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 4. Il comma 1-bis dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: „1-bis. In den Obst- und Weinbaugebieten, die das für die Jagd zuständige Landesamt jährlich nach Anhören der Landesabteilung Landwirtschaft festlegt, ist die Bejagung der Wacholderund Singdrossel bis 31. Jänner an drei Tagen in der Woche, ausgenommen Dienstag und Freitag, erlaubt.” “1-bis. Nelle zone frutti-viticole determinate annualmente dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, l’esercizio della caccia alla cesena ed al tordo bottaccio è consentito fino al 31 gennaio per tre giorni alla settimana, con esclusione del martedì e venerdì.” 5. Artikel 24 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 5. Il comma 5 dell’articolo 24 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: „5. Die Inhaber eines Jagderlaubnisscheines für ein Jagdrevier kraft Gesetzes und die Verwaltungsorgane der in Artikel 23 genannten Vereinigung müssen die Richtlinien laut Absatz 1 beach- “5. I titolari di un permesso di caccia per una riserva di caccia di diritto e gli organi di amministrazione dell’Associazione di cui all’articolo 23 devono rispettare le direttive di cui al comma 1, Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 23 ten, die rechtskräftig und in der vorgeschriebenen Form veröffentlicht sind.“ divenute esecutive e pubblicate nella forma prescritta.” Art. 12 Änderung des Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, „Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2012 und für den Dreijahreszeitraum 2012-2014 (Finanzgesetz 2012)“ Art. 12 Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)” 1. Nach Artikel 14 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, werden folgende Absätze 3 und 4 hinzugefügt: 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4: „3. Die Festlegung der Typologien der einzelnen berufsmäßig oder amateurhaft ausgeübten Sportdisziplinen ist Aufgabe der jeweiligen Verbandsordnung. 4. Die in Abweichung der Ordnung des jeweiligen Sportverbandes durchgeführten Ermittlungen sind archiviert.“ “3. La tipologia dell’attività professionistica o dilettantistica delle singole discipline sportive resta definita dagli ordinamenti delle federazioni di rispettiva appartenenza. 4. Gli accertamenti effettuati in difformità agli ordinamenti delle rispettive federazioni sportive sono archiviati.” Art. 13 Finanzbestimmung Art. 13 Disposizione finanziaria 1. Das gegenständliche Gesetz bringt keine neue oder vermehrte Ausgaben für das Haushaltjahr 2013 mit sich. 1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l’esercizio finanziario 2013. 2. Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz festgelegt. 2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale. Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bozen, den 15. Mai 2013 Bolzano, 15 maggio 2013 DER LANDESHAUPTMANN Dr. Luis Durnwalder IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Dott. Luis Durnwalder Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 ANMERKUNGEN NOTE Hinweis Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Artikel 2 Absatz 2: Note all'articolo 1 comma 1: Der Text des Artikels 5 des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14, „Ordnung der Skigebiete“, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate“, è il seguente: Art. 5 (Genehmigung zum Anlegen der Skigebiete) Art. 5 (Benestare all’apprestamento delle aree sciabili attrezzate) (1) Die Gemeinde fordert vor Erteilung der Baukonzession beim Direktor bzw. bei der Direktorin der Landesabteilung Tourismus die Genehmigung zum Anlegen der Skigebiete gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a), e), f) und g) an. (2) Der Direktor bzw. die Direktorin der Landesabteilung Tourismus erteilt die Genehmigung nach Einholen der Gutachten folgender Ämter und nach eventueller Auferlegung der Dienstbarkeit gemäß Artikel 24: a) des gebietsmäßig zuständigen Forstinspektorates: in Bezug auf die forstliche Situation, auf die Eignung in hydrogeologischer Hinsicht sowie auf die Erdrutschgefahr, b) des Sonderbetriebes für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung: in Bezug auf die eventuellen Lawinenschutzbauten, c) des Landeslawinenwarndienstes: in Bezug auf mögliche Lawinengefahr. (1) Il Comune, prima del rilascio della concessione edilizia, richiede al direttore o alla direttrice della Ripartizione provinciale Turismo il benestare all’apprestamento delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), e), f) e g). (2) Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo rilascia il benestare di cui al comma 1 previo parere dei seguenti uffici e dopo avere eventualmente costituito la servitù ai sensi dell’articolo 24: a) dell’ispettorato forestale competente per territorio, con riferimento alla situazione forestale, all'idoneità sotto l'aspetto idrogeologico, nonché al pericolo di frane; (3) Nach Anlegen der Skigebiete hat der Betroffene der zuständigen Gemeinde den Abschluss der Arbeiten mitzuteilen sowie die Landesabteilung Tourismus davon in Kenntnis zu setzen. Der Mitteilung ist der Bericht eines dazu befähigten Technikers, der im entsprechenden Berufsverzeichnis eingetragen ist, beizulegen; dieser hat zu bescheinigen, dass die eventuell errichteten Strukturen mit dem genehmigten Projekt übereinstimmen und die in der Genehmigung gemäß Absatz 1 enthaltenen Vorschriften eingehalten worden sind. b) dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, con riferimento alle eventuali opere di prevenzione contro il pericolo di valanghe; c) del servizio provinciale prevenzione valanghe, con riferimento alla potenziale eventualità di caduta valanghe. (3) Eseguito l'apprestamento delle aree sciabili attrezzate, l'interessato ha l'obbligo di comunicare al comune competente e per conoscenza alla Ripartizione provinciale Turismo il completamento dell'opera. La comunicazione è accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, che certifica la conformità delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nel benestare di cui al comma 1. -1- 24 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Anmerkungen zum Artikel 2 Absatz 5 und Artikel 7 Absatz 1: Note all'articolo 2 comma 5 e all’articolo 7 comma 1: Der Text des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, „Vereinheitlichter Text über die Ordnung der Feuerwehrund Zivilschutzdienste“, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”, e successive modifiche, è il seguente: Art. 3 (Gemeindeleitstelle) Art. 3 (Centro operativo comunale) (1) In jeder Gemeinde wird eine Gemeindeleitstelle für den Zivilschutz errichtet. Die Mitglieder der Gemeindeleitstelle werden vom Gemeinderat ernannt; sie haben die Aufgabe, den Bürgermeister in der Vorhersage, in der Vorbeugung und in der Durchführung der im Katastrophenfall zu ergreifenden Maßnahmen zu unterstützen. Dazu wird auf der Grundlage von Vorlagen, die das Amt für Zivilschutz zur Verfügung stellt, ein Plan ausgearbeitet; dieser enthält Folgendes: a) Einrichtung der Melde-, Alarm- und Rettungsdienste, b) Feststellung der Orte und Bereiche, die je nach Gefahrenart bedroht sind, (1) Presso ogni comune è istituito un centro operativo per la protezione civile. I membri del centro operativo comunale sono nominati dal consiglio comunale e hanno il compito di coadiuvare il sindaco stesso nella previsione, nella prevenzione e nell'attuazione delle misure da adottare nel caso di calamità. A tale scopo viene elaborato un piano sulla base di modelli da predisporre a cura dell'Ufficio per la protezione civile della Provincia, che prevede: a) la predisposizione di servizi di segnalazione, allarme e soccorso; b) l'individuazione delle zone e degli ambienti a rischio in base alle diverse caratteristiche di pericolo; c) l'individuazione delle disponibilità di personale, di mezzi e attrezzature, risorse, viveri e infrastrutture nell'ambito comunale; d) l'individuazione di locali e strutture da destinare a soccorsi, depositi e alloggiamenti di emergenza; c) Feststellung des verfügbaren Bestandes an Personal, Hilfsmitteln, Ausrüstung, Ressourcen, Lebensmitteln und Infrastrukturen im Bereich der Gemeinde, d) Bestimmung von Räumen und Einrichtungen, die für Rettungseinsätze, Lager und Notunterkünfte zu verwenden sind, e) Errichtung von Verbindungsdiensten, f) Ausarbeitung von Richtlinien für die verschiedenen Arten von Notstand, g) Verzeichnis der anerkannten Freiwilligenorganisationen für den Zivilschutz. (2) Der Gemeindeleitstelle steht der Bürgermeister oder eine von ihm delegierte Person vor. Die Anzahl der Personen, aus denen sich die Gemeindeleitstelle zusammensetzt, hängt von der Bevölkerungszahl und von der Größe des Gemeindegebietes ab. Der Gemeindeleitstelle muss auf jeden Fall der Kommandant der Berufsfeuerwehr in der Gemeinde Bozen und in den anderen Gemeinden ein Kommandant einer Freiwilligen Feuerwehr und der Vorsitzende der Lawinenkommission, sofern eingesetzt, angehören. Der Gemeindeleitstelle können auch Vertreter der Außenämter der Landesverwaltung sowie der anerkannten Freiwilligenorganisationen für e) la predisposizione di servizi di collegamento; f) l'elaborazione di direttive per le diverse ipotesi di emergenza; g) l'elenco delle associazioni di volontariato per la protezione civile riconosciute. (2) Il numero delle persone componenti il centro operativo comunale, presieduto dal sindaco o da un suo delegato, deve essere adeguato alla consistenza della popolazione e del territorio appartenente al singolo comune. Al centro operativo comunale deve comunque appartenere il comandante del Corpo dei vigili del fuoco permanenti per il Comune di Bolzano e negli altri comuni un comandante dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e il presidente della commissione valanghe, ove istituita. Possono inoltre far parte del centro operativo comunale anche rappresentanti degli uffici periferici dell’amministrazione provinciale nonché delle associazioni di volontariato per la -2- 25 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 den Zivilschutz angehören. Das Personal der Landesabteilung Forstwirtschaft wird für die Abwicklung der entsprechenden Tätigkeiten in den Dienst versetzt, sofern der Bürgermeister es für zweckmäßig erachtet, Forstpersonal in die Gemeindeleitstelle zu berufen. Die Gemeindeleitstelle bleibt in der Regel für die Dauer der Legislatur im Amt, auf jeden Fall bis zu ihrer Erneuerung. (3) Jede Gemeinde übermittelt dem Landeszivilschutzkomitee eine Kopie ihres Planes sowie alle Daten, die für die Ausarbeitung des Landeszivilschutzplans erforderlich sind. protezione civile riconosciute. Il personale della Ripartizione provinciale Foreste è posto in servizio per l’assolvimento delle relative attività, qualora il sindaco ritenga opportuna la convocazione di personale forestale presso il centro operativo comunale. Il centro operativo comunale di norma rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino al suo rinnovo. (3) I comuni inoltrano al Comitato provinciale per la protezione civile copia dei piani comunali, nonché i dati necessari per l'elaborazione del piano per la protezione civile provinciale. Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 4: Note all'articolo 3 comma 4: Der Text des Artikels 18 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è il seguente: Art. 18 (Notwendige dringende Maßnahmen des Bürgermeisters) Art. 18 (Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco) (1) Der Bürgermeister ergreift mit begründetem Rechtsakt und unter Einhaltung der allgemeinen Grundsätze der Rechtsordnung die notwendigen dringenden Maßnahmen auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheit und Hygiene, des Bauwesens sowie der örtlichen Polizei zur Verhütung und Beseitigung ernster Gefahren für die Unversehrtheit der Bürger; zur Durchführung der diesbezüglichen Anordnungen kann er gegebenenfalls den Quästor um Unterstützung durch die Ordnungskräfte bitten. (2) Ergreift der Bürgermeister die Maßnahmen nach Absatz 1 nicht oder wenn zwei oder mehrere Gemeinden betroffen sind, so besorgt dies der Landeshauptmann durch eigene Verordnung oder durch einen Kommissar. (3) Ist die Anordnung nach Absatz 1 an bestimmte Personen gerichtet und kommen diese ihr nicht nach, so kann der Bürgermeister von Amts wegen und auf Kosten der Betreffenden handeln; unbeschadet bleibt das Strafverfahren wegen der von den Betreffenden begangenen Straftaten. (4) Die Kostenaufstellung wird durch den Landeshauptmann nach Anhören der Betroffenen vollstreckbar und wird vom Bürgermeister dem Steuereinheber zur Einhebung zugestellt. Diese erfolgt in der Form und mit den Steuervorrechten, die im Gesetz über die Einhebung der direkten Steuern vorgesehen sind. (1) Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l' incolumità dei cittadini; per l' esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al questore, ove occorra, l' assistenza della forza pubblica. (2) Ove il sindaco non provveda o dove sono interessati due o più comuni, provvede il Presidente della Giunta provinciale con propria ordinanza o a mezzo di commissario. (3) Se l'ordinanza adottata ai sensi del primo comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d' ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell' azione penale per i reati in cui fossero incorsi. (4) La nota delle spese è resa esecutiva dal Presidente della Giunta provinciale sentiti gli interessati ed è rimessa dal sindaco all' esattore per la riscossione, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. -3- 26 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 5: Note all'articolo 3 comma 5: Das Landesgesetz vom 23. November 2010, Nr. 14 betrifft die „Ordnung der Skigebiete“. La legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14 riguarda l’”Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”. Anmerkungen zum Artikel 6 Absatz 1: Note all’articolo 6 comma 1: Das Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 34, in geltender Fassung, betrifft die „Vorbeugungs-, Soforthilfeund Wiederinstandsetzungsmaßnahmen nach Erdrutschen, Lawinen, Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen“. La legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, riguarda “Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali.” Anmerkungen zum Artikel 7 Absatz 2 Note all’articolo 7 comma 2: Der Text des Artikels 12 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, „Vereinheitlichter Text über die Ordnung der Feuerwehrund Zivilschutzdienste“, in geltender Fassung lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”, e successive modifiche, è il seguente: Art. 12 (Abteilung für Brand- und Zivilschutz) Art. 12 (Ripartizione per la protezione antincendi e civile) (1) Die Landesleitstelle und das Landeszivilschutzkomitee bedienen sich zur Durchführung von Aufgaben des Amtes für Zivilschutz, das mit Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21, benannt worden ist. Dieses Amt übt die Zuständigkeiten aus, die ihm mit Dekret des Landeshauptmanns zugewiesen sind (2) Die Finanzierungen für die Führung der Landesleitstelle und der Bezirksleitstellen sowie des Landeszivilschutzkomitees erfolgt durch die für den Brand- und Zivilschutz zuständige Abteilung. (1) Il Centro operativo provinciale e il Comitato provinciale per la protezione civile si avvalgono, per l'attuazione dei rispettivi compiti, dell'Ufficio per la protezione civile, denominato con decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 1996, n. 21. Le competenze dell'Ufficio sono stabilite con decreto del Presidente della Provincia. (2) I finanziamenti per la gestione del Centro operativo provinciale e dei Centri operativi distrettuali, nonché del Comitato provinciale di protezione civile, sono espletati dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile. (3) La ripartizione competente per la protezione antincendi e civile cura la segreteria del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile e mette a disposizione i quadri specializzati e lo staff per il loro funzionamento. (3bis) La Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile cura la formazione e l'aggiornamento nell'ambito della protezione civile. (4) Gli impianti e la rete radio amministrati dalla Ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile ed in concessione all'amministrazione provinciale sono gestiti dalla stessa Ripartizione, che ne cura l'inventariazione e propone i consegnatari. (3) Die für den Brand- und Zivilschutz zuständige Abteilung stellt der Landesleitstelle und dem Landeszivilschutzkomitee das Sekretariat, die Stabsstelle und das Fachpersonal zur Verfügung, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können. (3bis) Die Landesabteilung BrandZivilschutz sorgt für die AusWeiterbildung im Bereich Zivilschutz. und und (4) Die Funkanlagen und das Funknetz, welche von der für den Brand- und Zivilschutz zuständigen Abteilung verwaltet werden und für welche die Landesverwaltung die Konzession innehat, werden von derselben Abteilung betrieben; dieselbe sorgt auch für die Inventarisierung der Funkanlagen und -4- 27 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 schlägt die Verwahrer vor. (4bis) Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit kann die Landesverwaltung gemäß den Kriterien, die mit Beschluss der Landesregierung festgelegt werden, die Wartung der Funkanlagen und Funknetze der anerkannten Rettungsorganisationen durchführen und die für das einwandfreie Funktionieren der Funkanlagen und Funknetze notwendigen Investitionen tätigen. (5) Im Falle unmittelbarer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, welche den Einsatz mehrerer Organisationseinheiten erfordert, übernimmt die Abteilung Brand- und Zivilschutz in Zusammenarbeit mit der Landesleitstelle Koordinierungsaufgaben und ist für die Weiterleitung der Informationen an die Medien verantwortlich. (6) Das Amt für Zivilschutz sorgt für die Ausstattung der Mitglieder der Landesleitstelle und der anderen unentbehrlichen Funktionäre mit geeigneten Kommunikationsinstrumenten und Personenrufempfängern. (7) Die Arbeiten, Ankäufe und Dienste der Abteilung Brand- und Zivilschutz werden in der Regel in Regie durchgeführt, und zwar im Rahmen der finanziellen Mittel, welche der Sonderbetrieb für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste laut Artikel 22, in der Folge Sonderbetrieb genannt, oder die Landesregierung bewilligt. (4bis) Al fine di garantire la sicurezza pubblica l'amministrazione provinciale può eseguire, secondo i criteri determinati dalla Giunta provinciale, la manutenzione degli impianti e delle reti radio delle organizzazioni di soccorso riconosciute ed eseguire gli investimenti necessari al miglior funzionamento possibile degli stessi. (5) In casi di pericolo imminente per la pubblica incolumità, che richiede l'intervento di più unità organizzative, la Ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile assume in collaborazione con il centro operativo provinciale compiti di coordinamento ed è responsabile per l'inoltro di informazioni alla stampa. (6) L'Ufficio per la protezione civile provvede a dotare i componenti del Centro operativo provinciale e gli altri funzionari ritenuti indispensabili di adeguati strumenti di comunicazione e cercapersone. (7) I lavori, gli acquisti e i servizi espletati dalla Ripartizione per la Protezione Antincendi e civile sono eseguiti di norma in economia nei limiti dei mezzi finanziari autorizzati dall'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile di cui all'articolo 22, in seguito denominata Azienda speciale, o dalla Giunta provinciale. Anmerkungen zu Artikel 7 Absatz 4: Note all’articolo 7 comma 4: Der Text des Artikels 15 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, „Vereinheitlichter Text über die Ordnung der Feuerwehrund Zivilschutzdienste“, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 15 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”, e successive modifiche, è il seguente: Art. 15 (Alarmierung der Feuerwehr- und Zivilschutzdienste) Art. 15 (Allertamento dei Servizi antincendi e per la protezione civile) (1) Notstände oder Situationen unmittelbarer Gefahr werden von der Landesnotrufzentrale unverzüglich der Berufsfeuerwehr gemeldet, die im Landeslagezentrum einen ständigen Dienst zur Kontrolle und Beurteilung von Gefahrensituationen gewährleistet. (1) Calamità o situazioni di pericolo immediato sono tempestivamente segnalate dalla Centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco, che nel Centro situazioni provinciale garantisce un servizio continuativo per il controllo e la valutazione delle situazioni di pericolo. (2) Ricevuta la segnalazione, il Corpo permanente dei vigili del fuoco effettua dei controlli e valuta la situazione, dopo di che provvede a informare gli organi superiori e ad allertare, tramite la Centrale provinciale di emergenza, il Servizio antincendi e le altre strutture tenute a intervenire nonché eventuali altri soggetti ritenuti idonei a prestare soccorso e prima assistenza. (2) Nach Empfang der Meldung und nach Überprüfung und Bewertung der Lage informiert die Berufsfeuerwehr die vorgesetzten Organe und alarmiert über die Landesnotrufzentrale den Feuerwehrdienst und die anderen Einrichtungen, die zum Einsatz verpflichtet sind, sowie weitere Einrichtungen und Personen, die für den Rettungs- und Hilfsdienst geeignet befunden -5- 28 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 werden. (3) Nach Informierung des Präsidenten der Landesleitstelle beruft die Berufsfeuerwehr auf dessen Verlangen hin die Landesleitstelle ein und legt einen Lagebericht vor; sie unterliegt in ihrer Tätigkeit der direkten Weisung des Präsidenten. (3) Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, dopo aver informato il presidente del Centro operativo provinciale, convoca - su richiesta dello stesso - il Centro operativo provinciale, predispone una relazione sulla situazione e svolge la sua attività in base alle direttive del presidente. Anmerkungen zu Artikel 7 Absatz 5: Note all’articolo 7 comma 5: Der Text des Artikels 53 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, „Vereinheitlichter Text über die Ordnung der Feuerwehrund Zivilschutzdienste“, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 53 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”, e successive modifiche, è il seguente: Art. 53 (Bezirksverbände und Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren) Art. 53 (Unioni distrettuali e Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari) (1) Um die Koordinierung und die Organisation des Dienstes zu gewährleisten, das Solidaritätsgefühl zu fördern und das Gemeinschaftsinteresse zu stärken, bilden die Freiwilligen Feuerwehren Bezirksverbände und den Landesverband. Die Errichtung einer Genossenschaft ist zulässig. (2) Die Modalitäten der Errichtung, die Organe, die Zuständigkeiten der einzelnen Strukturen und ihre Organisation werden im jeweiligen Statut festgelegt, das vom Landesverband erstellt und mit Dekret des Landeshauptmanns genehmigt wird. (3) Die Funktionäre des Landesverbandes und der Bezirksverbände werden statutengemäß gewählt und vom Landeshauptmann beziehungsweise vom zuständigen Landesrat ernannt. Bei grober Verletzung der Amtspflichten kann die Landesregierung mit begründetem Beschluss die Funktionäre des Landesverbandes und der Bezirksverbände abberufen. (1) Ai fini di garantire il coordinamento e l'organizzazione del servizio, di promuovere lo spirito di solidarietà, di incrementare l'interesse generale, i Corpi dei vigili del fuoco volontari si costituiscono in Unioni distrettuali e nell'Unione provinciale. È possibile la costituzione di una società cooperativa. (2) Le modalità di istituzione, gli organi, le competenze delle singole strutture e la loro organizzazione sono definiti nel rispettivo statuto, da predisporre a cura dell'Unione provinciale e da approvare con decreto del Presidente della Provincia. (3) I funzionari delle Unioni distrettuali e dell’Unione provinciale sono eletti come da statuto e nominati dal Presidente della Provincia rispettivamente dall’assessore competente. In caso di grave violazione dei doveri d’ufficio la Giunta provinciale può revocare con deliberazione motivata le funzioni di funzionari dell’Unione provinciale e delle Unioni distrettuali. Anmerkungen zu Artikel 7 Absatz 6: Note all’articolo 7 comma 6: Der Text des Artikels 55 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, „Vereinheitlichter Text über die Ordnung der Feuerwehrund Zivilschutzdienste“, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”, e successive modifiche, è il seguente: Art. 55 (Funktionsweise und Finanzierung) Art. 55 (Funzionamento e finanziamenti) (1) Die Landesregierung wird ermächtigt, den Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren oder eine andere geeignete Körperschaft oder Anstalt mit der Führung der (1) La Giunta provinciale è autorizzata a incaricare l'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o un altro ente idoneo alla gestione della Scuola provinciale -6- 29 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Landesfeuerwehrschule zu beauftragen, die für die Feuerwehrleute theoretische und praktische Ausbildungskurse organisiert und durchführt. (2) Die Ausbildung kann auch für eine bestimmte Zeit an Einrichtungen, Schulen oder Ausbildungszentren außerhalb Südtirols oder im Ausland absolviert werden. (3) Die Landesfeuerwehrschule kann auch Kurse für Brand- und Zivilschutz und die in den einschlägigen Gesetzen vorgeschriebenen Kurse zur Arbeitssicherheit in den einzelnen Fachbereichen durchführen. (4) Für die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Tätigkeiten ist die Landesfeuerwehrschule als Schule anerkannt, die für die Durchführung der Ausbildung im Sinne dieses Gesetzes geeignet ist. (5) Die Landesfeuerwehrschule stellt Bescheinigungen über den Besuch der Kurse und nach Ablegung der Prüfungen rechtswirksame Diplome aus. (6) Die Ausbildung ist für alle Freiwilligen der Feuerwehr- und der Zivilschutzorganisationen unentgeltlich. (7) Der Verwaltungsrat des Sonderbetriebs sorgt auf Rechnung der Landesregierung für die Finanzierung der Ausbildungskurse und übt für sie die Kontrolle über die ordnungsgemäße Durchführung dieser Kurse aus; er kann darüber hinaus die Durchführung von Kursen gegen Bezahlung genehmigen, wobei er die entsprechenden Tarife bestimmt, sowie die Nutzung des Liegenschaftskomplexes festlegen, wobei er allfällige Mietgebühren festsetzt. (8) Für die Durchführung der Ausbildungstätigkeit der Landesfeuerwehrschule hat die beauftragte Körperschaft oder Anstalt Anspruch auf Erstattung der Kosten, und zwar in der Höhe des vom Verwaltungsrat des Sonderbetriebs genehmigten Voranschlags. Innerhalb von 30 Tagen vom Beginn des Schuljahres an wird der beauftragten Körperschaft oder Anstalt ein Vorschuss von 40 Prozent der veranschlagten Ausgaben gewährt. Ein weiterer Vorschuss von 30 Prozent wird nach sechs Monaten gewährt. Die Auszahlung des restlichen Betrags erfolgt nach der Genehmigung der ordentlichen Endabrechnung der Ausgaben durch den Verwaltungsrat des Sonderbetriebs. (9) Das Programm und der Ausgabenvoranschlag müssen dem Verwaltungsrat bis zum 1. Oktober des vorhergehenden Jahres vorgelegt werden. (10) Für die Durchführung der Tätigkeiten der Landesfeuerwehrschule und der Verbände antincendi, che organizza e svolge corsi teorico-pratici di formazione per gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco. (2) La formazione potrà anche comprendere periodi di istruzione presso istituzioni, scuole e centri di formazione situati fuori provincia o all'estero. (3) La Scuola provinciale antincendi può anche svolgere corsi antincendio e di protezione civile e corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalle leggi vigenti in materia. (4) Per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 la Scuola provinciale antincendi è riconosciuta quale scuola idonea allo svolgimento delle attività di formazione ai sensi della presente legge. (5) La Scuola provinciale antincendi rilascia attestati di frequenza e diplomi, validi a tutti gli effetti di legge, previo superamento di esami. (6) L'attività di formazione è gratuita per gli appartenenti volontari alle organizzazioni del servizio antincendi e della protezione civile. (7) Il consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale provvede, per conto della Giunta provinciale, al finanziamento dei corsi di formazione, esercitando funzioni di sorveglianza in merito al loro regolare svolgimento; può inoltre autorizzare lo svolgimento di corsi a pagamento, definendo le relative tariffe, e stabilire l'uso del complesso immobiliare, fissando eventuali canoni. (8) Per lo svolgimento dell'attività della Scuola provinciale antincendi, all'ente incaricato compete il rimborso delle spese corrispondenti al preventivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale. Entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, all'ente incaricato viene concesso un anticipo del 40 per cento del preventivo di spesa approvato. Un ulteriore anticipo del 30 per cento viene concesso dopo sei mesi. La liquidazione del rimanente importo avverrà dopo la presentazione del regolare consuntivo delle spese, che deve essere approvato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale. (9) Il programma e il preventivo spese dovranno essere presentati al consiglio di amministrazione entro il 1° ottobre dell'anno precedente. (10) Per lo svolgimento delle attività della Scuola provinciale antincendi e delle Unioni -7- 30 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 der Freiwilligen Feuerwehren laut Artikel 2 Absatz 3 wird der beauftragten Körperschaft oder Anstalt der zu diesem Zweck vom Land Südtirol erworbene Liegenschaftskomplex kostenlos zur Verfügung gestellt. (11) Die ordentliche Instandhaltung der Gebäude laut Absatz 10 ist Aufgabe der beauftragten Körperschaft oder Anstalt; die außerordentliche Instandhaltung und alle Kosten, die aus der Anwendung des gesetzesvertretenden Dekrets vom 19. September 1994, Nr. 626, entstehen, gehen zu Lasten des Landeshaushalts. Sollte die beauftragte Körperschaft oder Anstalt diese Arbeiten selbst durchführen, werden ihr die Kosten erstattet. dei Corpi dei vigili del fuoco volontari di cui all'articolo 2, comma 3, viene messo gratuitamente a disposizione dell'ente incaricato il complesso immobiliare acquistato a tale scopo dalla Provincia autonoma di Bolzano. (11) La manutenzione ordinaria delle strutture di cui al comma 10 compete all'ente incaricato, mentre la manutenzione straordinaria e ogni onere derivante dall'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono a carico del bilancio provinciale; i lavori possono essere eseguiti dall'ente incaricato con rimborso delle spese sostenute. Anmerkungen zum Artikel 8 Absatz 1: Note all’articolo 8 comma 1: Das Landesgesetz vom 26. Mai 1976, Nr. 18 betrifft die „Errichtung des Biologischen Landeslaboratoriums und des Hydrographischen Landesamtes. La legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18 riguarda la “Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell’Ufficio idrografico provinciale. Der Text des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 26. Mai 1976, Nr. 18, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, è il seguente: Art. 3 Art. 3 (1) Das Hydrographische Amt Lawinenwarndienst hat die Aufgabe, alle hydrographischen und meteorologischen Beobachtungen an Wasserläufen, Gletschern und schneebedeckten Flächen zu koordinieren und die entsprechenden Ergebnisse zu sammeln sowie den Lawinenwarndienst zu versehen; dieses Gesetz legt fest, wie und in welchem Umfang diese Aufgaben auszuführen sind. (2) Im Besonderen obliegen dem Hydrographischen Amt: a) Wasserstandsmessungen an allen Wasserläufen und natürlichen und künstlich angelegten Seen, b) hydrologische Untersuchungen über die Wassereinzugsgebiete und über das Grundwasser, c) hydrologische Untersuchungen über die Quellen und über die natürlichen und künstlich angelegten Seen, d) Messungen und Berechnungen, durch welche die hydrologischen Verhältnisse erfasst werden können, e) das Erstellen und Fortschreiben des Lawinenkatasters, f) die Veröffentlichung des Lawinenlageberichtes, g) die fachliche Beratung öffentlicher Stellen, (1) L'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe ha lo scopo di provvedere alla raccolta e al coordinamento di tutte le osservazioni idrografiche e meteorologiche concernenti i corsi d'acqua e di quelle inerenti ai ghiacciai e al manto nevoso, nonché alle attività di prevenzione dalle valanghe, secondo le modalità, limiti e procedure stabiliti nella presente legge. (2) In particolare all’Ufficio Idrografico competono: a) le misurazioni idrometriche di tutti i corsi d’acqua e dei bacini di superficie, sia naturali che artificiali; b) lo studio idrologico dei bacini imbriferi e delle falde acquifere sotterranee; c) lo studio idrologico delle sorgenti e dei bacini di superficie sia naturali che artificiali; d) le misurazioni e le determinazioni dirette al riconoscimento dei fatti idrologico; e) la formazione e tenuta del catasto delle valanghe; f) la pubblicazione del bollettino delle valanghe; g) l’attività di consulenza tecnica agli -8- 31 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 die sich mit Lawinenschutz befassen, h) die Abgabe von Gutachten, die von Gesetzen oder Verordnungen des Landes vorgesehen sind, i) die Veröffentlichungen, die mit dem Dienst zusammenhängen. (3) Laut Artikel 31 des D.P.R. vom 22. März 1974, Nr. 381, ist das Hydrographische Landesamt - Lawinenwarndienst in der Provinz Bozen auch für den Staat tätig; die Erstattung der entsprechenden Kosten ist durch Sondervereinbarungen zu regeln; diese Regelung gilt nicht für die unter dem Buchstaben h) erwähnten Aufgaben. organismi pubblici, per quanto concerne la prevenzione; h) il rilascio di pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali; i) la cura delle pubblicazioni relative al servizio da espletare. (3) In esecuzione dell'articolo 31 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nel territorio provinciale l'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe disimpegna il servizio anche per conto dello Stato, salvo il rimborso della relativa spesa, da stabilirsi attraverso particolari convenzioni, fatta eccezione per i compiti di cui alla precedente lettera h). Anmerkungen zum Artikel 9 Absatz 1: Note all’articolo 9 comma 1: Der Text des Artikels 8 des Landesgesetzes vom 26. Mai 1976, Nr. 18, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, è il seguente: Art. 8 Art. 8 (1) Zur Durchführung der im vorhergehenden Artikel 2 vorgesehenen Aufgaben kann sich die Landesverwaltung der Arbeit von Körperschaften, Gesellschaften, Forschungsinstituten oder Versuchszentren sowie qualifizierter wissenschaftlicher oder technischer Fachleute und Freiberufler bedienen. (2) Die Bestimmung des vorhergehenden Absatzes ist auch auf die im Artikel 3 dieses Gesetzes vorgesehenen Aufgaben anwendbar. (3) aufgehoben (1) Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 2 l'Amministrazione provinciale può avvalersi delle prestazioni di enti, società, centri di ricerca o sperimentali e di esperti qualificati nel campo scientifico ed applicativo e di liberi professionisti. Anmerkungen zum Artikel 10 Absatz 1: Note all’articolo 10 comma 1: Das Landesgesetz vom 17. Oktober 1981, Nr. 28, betrifft die „Ordnung des Landesbetriebes für Forst- und Domänenverwaltung in der Provinz Bozen“. La legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, concerne l’“Ordinamento dell’Azienda provinciale foreste e demanio per l’amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano”. Der Text von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 17. Oktober 1981, Nr. 28, „Ordnung des Landesbetriebes für Forstund Domänenverwaltung in der Provinz BozenSüdtirol“, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, “Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano”, e successive modifiche, è il seguente: Art. 2 Art. 2 (1) Unter Beachtung der geltenden (2) La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della presente legge. (3) abrogato (1) L’Azienda, nel rispetto della normativa -9- 32 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Gesetzgebung und der vom Verwaltungsrat festgesetzten Richtlinien gewährleistet der Landesbetrieb Folgendes: a) er verwaltet, verbessert und erweitert das in Artikel 3 genannte unverfügbare Vermögen des Landes, gewährleistet dessen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen unter Beachtung des Umweltschutzes, fördert die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen und sorgt für die Regelung und Kontrolle der Wildentnahme in den Domänenwildschutzgebieten, b) er sorgt für den Bodenschutz, die Erhaltung und die Wiederherstellung des hydrogeologischen und bioökologischen Gleichgewichts in den Gebieten, für die er zuständig ist, c) er fördert auf Landesebene das Anlegen von Holzvorräten, und zwar durch Vergrößerung der Waldfläche im Eigentum des Landes, durch die Bewirtschaftung der Baumschulen und durch die Verarbeitung sowie Vermarktung des im Landesbetrieb gewonnenen Holzes, d) er fördert Forschungstätigkeiten, Erhebungen und Lehrveranstaltungen im Bereich der Forstwirtschaft, Jagd und des Sägewerks und führt solche durch; insbesondere organisiert er die Aus- und Weiterbildung des Forstpersonals, der Forstarbeiter, der Jagdaufseher, der Jäger und der Sägewerker, und führt die in den einschlägigen Gesetzen vorgeschriebenen Kurse zur Arbeitssicherheit in den einzelnen Fachbereichen durch, e) er führt sämtliche institutionellen Aufgaben aus, die im Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, oder in anderen Gesetzesbestimmungen vorgesehen sind. (2) Der Landesbetrieb kann für andere öffentliche Verwaltungen auch solche Arbeiten und Maßnahmen durchführen, die sich von den genannten unterscheiden und vom Verwaltungsrat angeordnet werden; die Arbeiten und Maßnahmen müssen mit dem Arbeitsprogramm des Landesbetriebes vereinbar sein und diesem im voraus bezahlt werden. vigente e delle direttive fissate dal consiglio d’amministrazione, provvede a: Das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, beinhaltet das „Forstgesetz“. La legge provinciale del 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, contiene l’”Ordinamento forestale”. Anmerkungen zum Artikel 11 Absätze 1 ,2, 3 und 4: Note all’articolo 11 commi 1, 2, 3 e 4: Das Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, betrifft die „Bestimmungen über die Wildhege und die La legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, concerne le “Norme per la protezione della fauna selvatica e per a) gestire, migliorare e ampliare il patrimonio indisponibile della Provincia di cui al successivo articolo 3, assicurare le relative funzioni produttive, protettive e ricreative nel rispetto della tutela ambientale, promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali e disciplinare e controllare il prelievo faunistico nelle oasi di protezione demaniali; b) garantire la difesa del suolo, il mantenimento e il ripristino dell’equilibrio idrogeologico e bioecologico nei territori di sua competenza; c) favorire sul territorio provinciale la formazione di riserve di legname mediante l’ampliamento delle proprietà boschive provinciali, la gestione dei vivai forestali nonché mediante la lavorazione e la commercializzazione del legname prodotto nell’Azienda stessa; d) promuovere ed eseguire attività di ricerca, studio e istruzione nei settori delle foreste, della caccia e della segheria, curando, in particolare, l’organizzazione della formazione e dell’aggiornamento del personale forestale, degli operai forestali, delle guardie venatorie, dei cacciatori e degli operai di segheria, oltre ad organizzare e tenere i corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalla legge vigente in materia; e) svolgere i compiti e le attività di istituto ad essa attribuiti dalla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, nonché da altre norme. (2) L'Azienda può svolgere attività e interventi diversi da quelli sopra specificati e disposti dal consiglio di amministrazione, sempre se compatibili con l'attuazione del proprio programma di lavoro, per conto di altre pubbliche amministrazioni, previa anticipazione dei fondi alla Azienda medesima. - 10 - 33 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Jagdausübung“. l’esercizio della caccia”. Der Text von Artikel 4 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è il seguente: Art. 4 (Jagdbare Tiere und Jagdzeiten) Art. 4 (Specie cacciabili e periodi di caccia) (1) Das Töten und Fangen jeder Art von Haarwild oder Federwild sind verboten. Ausgenommen sind folgende Wildarten, die in den unten angeführten Jagdzeiten erlegt werden dürfen: (1) Sono vietati l'uccisione e la cattura di esemplari di qualsiasi specie di mammiferi od uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto indicati: a) specie cacciabili dal 1° maggio al 15 dicembre: 1) capriolo; 2) cervo; b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell’anno successivo: 1) volpe; c) specie cacciabili dal 1° agosto al 15 dicembre: 1) camoscio; d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre: 1) lepre comune e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 dicembre: 1) abrogato 2) abrogato 3) fagiano; 4) colombaccio; 5) germano reale; 6) folaga; 7) beccaccia; 8) merlo; 9) cesena; 10) cornacchia; 11) ghiandaia; 12) gazza; 13) muflone; 14) daino; 15) coniglio selvatico; 16) quaglia; 17) marzaiola; 18) alzavola; 19) tordo bottaccio; f) specie cacciabili dal 15 ottobre al 15 dicembre: 1) maschio del fagiano di monte; 2) coturnice; g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre: 1) cinghiale; h) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: 1) lepre bianca; 2) pernice bianca. (1bis) Nelle zone frutti-viticole determinate a) vom 1. Mai bis 15. Dezember jagdbare Tiere: 1) Rehwild, 2) Rotwild, b) vom dritten Sonntag im September bis 31. Jänner des folgenden Jahres jagdbare Tiere: 1) Fuchs, c) vom 1. August bis 15. Dezember jagdbare Tiere: 1) Gamswild, d) vom 3. Sonntag im September bis 15. Dezember jagdbare Tiere: 1) Feldhase, e) vom 1. Oktober bis 15. Dezember jagdbare Tiere: 1) aufgehoben 2) aufgehoben 3) Fasan, 4) Ringeltaube, 5) Stockente, 6) Bläßhuhn, 7) Waldschnepfe, 8) Amsel, 9) Wacholderdrossel, 10) Aaskrähe, 11) Eichelhäher, 12) Elster, 13) Muffelwild, 14) Damwild, 15) Wildkaninchen, 16) Wachtel, 17) Knäckente, 18) Krickente, 19) Singdrossel, f) vom 15. Oktober bis 15. Dezember jagdbare Tiere: 1) Birkhahn, 2) Steinhuhn; g) vom 1. Oktober bis 31. Dezember jagdbare Tiere: 1) Schwarzwild, h) vom 1. Oktober bis 30. November jagdbare Tiere: 1) Schneehase, 2) Alpenschneehuhn. (1bis) In den Obst- und Weinbaugebieten, die - 11 - 34 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 das für die Jagd zuständige Landesamt jährlich nach Anhören der Landesabteilung Landwirtschaft festlegt, ist die Bejagung der Wacholder- und Singdrossel bis 31. Jänner an drei Tagen in der Woche, ausgenommen Dienstag und Freitag, erlaubt. (2) Mit Dekret des zuständigen Landesrates, das aufgrund eines Gutachtens der Wildbeobachtungsstelle erlassen wird, können Abschusspläne für im vorausgehenden Absatz 1 nicht angeführte Tiere genehmigt werden, um die Jagd auf jene Arten auszudehnen, die durch übermäßige Vermehrung das ökologische Gleichgewicht, die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Fischereiwirtschaft, den Wildbestand oder die öffentliche Sicherheit oder Gesundheit gefährden; dabei sind die in internationalen Abkommen oder in EGVorschriften vorgesehenen Schutzbestimmungen, die in staatlichen Rechtsvorschriften über die Wildhege übernommen wurden, zu beachten. (3) In Südtirol ist die Jagdausübung von einer Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde nach Sonnenuntergang gestattet. (3bis) Die Jagd ist nur an drei Tagen in der Woche erlaubt und jeder Jagdtag muss vorher auf dem Jagderlaubnisschein oder auf dem vom Revierverwalter zur Verfügung gestellten Kontrollkalender vermerkt werden. Die Vorschriften dieses Absatzes finden auf die Schalenwildjagd keine Anwendung. (4) Der für die Jagd zuständige Landesrat kann die Regulierung des Steinwildes bis zum Aufbau nachhaltig nutzbarer Bestände in jenen Revieren erlauben, wo der Bestand gesichert ist, sofern die Entnahme auf Alttiere sowie auf schwache und kranke Stücke beschränkt bleibt, die wegen ihrer körperlichen Konstitution populationsdynamisch keine Rolle mehr spielen oder eine Gefahr für den Bestand selbst darstellen. (5) Sofern es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt, bestimmt der für die Jagd zuständige Landesrat, nach Anhören der Wildbeobachtungsstelle des Landes, die Abweichungen laut Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. In der betreffenden begründeten Maßnahme muss Folgendes angegeben werden: a) die betroffenen Arten, b) die zugelassenen Fang- und Tötungsmittel, annualmente dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, l’esercizio della caccia alla cesena ed al tordo bottaccio è consentito fino al 31 gennaio per tre giorni alla settimana, con esclusione del martedì e venerdì. (2) Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel precedente comma 1. (3) Nel territorio della provincia l'esercizio della caccia è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. (3bis) La caccia è consentita solo per tre giorni alla settimana. Ciascuna giornata di caccia deve essere precedentemente barrata sul permesso di caccia o sul calendario di controllo messo a disposizione dal gestore della riserva. Le prescrizioni contenute nel presente comma non trovano applicazione per la caccia agli ungulati. (4) Fino al raggiungimento di consistenze che garantiscono il prelievo costante e regolare, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può, nelle riserve in cui viene accertata una consistenza soddisfacente, autorizzare il controllo dello stambecco limitandolo ai capi adulti, nonché a quelli deboli e malati che per il loro stato fisico non hanno più alcun valore per lo sviluppo della popolazione di appartenenza o rappresentano un pericolo per la consistenza della medesima. (5) Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, l’assessore provinciale competente in materia di caccia, sentito l’Osservatorio faunistico provinciale, determina le deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Nel relativo provvedimento motivato devono essere menzionate: a) la specie che ne formano oggetto; b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura e - 12 - 35 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 -einrichtungen und –methoden, c) die Art der Risiken, d) die örtlichen und zeitlichen Umstände der Entnahme, wobei der Zeitraum der Entnahme keinesfalls länger als ein Jahr sein darf, e) die Anzahl der insgesamt für den Zeitraum frei gegebenen Stücke, f) die Kontrollen und die Art der Überwachung für die Entnahme, g) die Aufsichtsorgane und die mit dem Eingriff beauftragten Personen. (6) Die Abweichungen laut Absatz 5 dürfen keine Arten betreffen, die sich in starkem Rückgang befinden. di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio; d) le circostanze di luogo e di tempo del prelievo, comunque di durata non superiore ad un anno; Anmerkungen zum Artikel 11 Absatz 5: Note all’articolo 11, comma 5: Der Text von Artikel 24 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, „Bestimmungen über die Wildhege und die Jagdausübung“, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 24 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia” e successive modifiche, è il seguente: Art. 24 (Gesetzmäßigkeitskontrolle) Art. 24 (Controllo di legittimità) (1) Die Vereinigung kann - unter Beachtung dieses Gesetzes - für sämtliche Jagdreviere kraft Gesetzes Richtlinien über die Jagd sowie darüber erlassen, wem das Wildbret von rechtmäßig erlegtem Schalenwild gehört. Diese Richtlinien unterliegen der Gesetzmäßigkeitskontrolle durch die Landesregierung. Maßnahmen, welche die Abschussrichtlinien, die Einschreibegebühr sowie den von Nicht- Mitgliedern der Vereinigung zu entrichtenden Jahresbeitrag betreffen, unterliegen außerdem der Sachkontrolle. (2) aufgehoben (3) Die Vereinigung teilt die Maßnahme schriftlich und in doppelter Ausfertigung - dem für die Jagd zuständigen Landesamt mittels Einschreibebrief mit. Die Landesregierung muss die Kontrolle nach Absatz 1 innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Mitteilung durchführen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Maßnahme als mit Sichtvermerk versehen, sofern die Landesregierung nicht allfällige Änderungen mitgeteilt oder die Maßnahme zurückgewiesen hat. (1) L'Associazione può emanare, nel rispetto della presente legge, direttive per l'esercizio della caccia valide per tutte le riserve di diritto come pure in merito all'appartenenza della spoglia della fauna selvatica ungulata in esse abbattuta nel rispetto della legge. Tali direttive sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale. Per i provvedimenti aventi per oggetto le direttive di abbattimento, la quota d'ingresso, nonché il contributo annuale da versare all'Associazione dai non-soci, il controllo si estende al merito. (2) abrogato (3) L'Associazione invia con lettera raccomandata all'ufficio provinciale competente in materia di caccia il provvedimento in duplice copia. Il controllo di cui al primo comma da parte della Giunta provinciale deve intervenire entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. Trascorso detto termine il provvedimento si intende vistato, salvo che la Giunta provinciale non abbia comunicato eventuali modifiche o abbia respinto il provvedimento stesso. (4) Le prescrizioni derivanti o contenute nelle suddette direttive devono essere pubblicate nel periodico dell'associazione alla quale è affidata la gestione delle riserve di caccia di diritto ai sensi dell'articolo 23. (4) Die Vorschriften, die sich aus den genannten Richtlinien ergeben oder darin enthalten sind, müssen im Mitteilungsblatt der Vereinigung, die im Sinne von Artikel 23 mit der Verwaltung der Jagdreviere kraft Gesetzes betraut ist, veröffentlicht werden. e) il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo; f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto; g) gli organi di sorveglianza e le persone incaricate dell’intervento. (6) Le deroghe di cui al comma 5 non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. - 13 - 36 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 (5) Die Inhaber eines Jagderlaubnisscheines für ein Jagdrevier kraft Gesetzes und die Verwaltungsorgane der in Artikel 23 genannten Vereinigung müssen die Richtlinien laut Absatz 1 beachten, die rechtskräftig und in der vorgeschriebenen Form veröffentlicht sind. (5) I titolari di un permesso di caccia per una riserva di caccia di diritto e gli organi di amministrazione dell’Associazione di cui all’articolo 23 devono rispettare le direttive di cui al comma 1, divenute esecutive e pubblicate nella forma prescritta. Anmerkungen zum Artikel 12 Absatz 1: Note all’articolo 12 comma 1: Das Landesgesetz vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, beinhaltet die „Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2012 und für den Dreijahreszeitraum 2012-2014 (Finanzgesetz 2012). La legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, contiene le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 20122014 (Legge finanziaria 2012). Artikel 14 des Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Articolo 14 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, e successive modifiche, è il seguente: Art. 14 (Ausserordentliche Beiträge) Art. 14 (Contributi straordinari) (1) Für die Deckung der ausserordentlichen Beiträge für Zwecke gemäß Artikel 6-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, ist die Landesregierung ermächtigt, die entsprechenden Mittel aus dem Reservefonds zu beheben (2) Da die Realisierung des Sportzentrums laut Artikel 45 des Landesgesetzes vom 10. Juni 2008, Nr. 4, nicht erfolgt, wird der ermächtigte außerordentliche Beitrag für die Renovierung und die Anpassung von anderen Sportanlagen verwendet (1) Per la copertura di eventuali contributi straordinari per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare i relativi mezzi dal fondo di riserva. (2) A seguito della mancata realizzazione del centro sportivo di cui all’articolo 45 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, il contributo straordinario autorizzato è destinato alla ristrutturazione e all’adattamento di altre infrastrutture agonistiche. (3) La tipologia dell’attività professionistica o dilettantistica delle singole discipline sportive resta definita dagli ordinamenti delle federazioni di rispettiva appartenenza. (4) Gli accertamenti effettuati in difformità agli ordinamenti delle rispettive federazioni sportive sono archiviati (3) Die Festlegung der Typologien der einzelnen berufsmäßig oder amateurhaft ausgeübten Sportdisziplinen ist Aufgabe der jeweiligen Verbandsordnung. (4) Die in Abweichung der Ordnung des jeweiligen Sportverbandes durchgeführten Ermittlungen sind archiviert - 14 - 37 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 38 84920 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Autonome Region Trentino-Südtirol DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE del 13 giugno 2013, n. 33 DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION vom 13. Juni 2013, Nr. 33 Emanazione del regolamento “Modifiche del regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni, relativo alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente le prestazioni regionali in provincia di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L” Erlass der Durchführungsverordnung “Änderungen zu der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L genehmigten Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Familie der Person, die in der Provinz Bozen regionale Leistungen beantragt IL PRESIDENTE Visto l’art. 6 dello Statuto di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; Aufgrund des Art. 6 des mit DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Autonomiestatuts; Visto l’art. 43 dello Statuto di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; Aufgrund des Art. 43 des mit DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Autonomiestatuts; Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modifiche; Aufgrund des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 betreffend „Familienpaket und Sozialvorsorge“ mit seinen späteren Änderungen; Considerato che la suddetta legge regionale prevede la nuova istituzione e la modifica di alcuni interventi in materia di previdenza integrativa, la cui gestione amministrativa è delegata ab origine alle Province autonome di Trento e di Bolzano, correlati alla condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente; In Anbetracht der Tatsache, dass durch das oben genannte Regionalgesetz Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge eingeführt bzw. geändert wurden, die mit der wirtschaftlichen Lage der Familie der antragstellenden Person zusammenhängen und deren Verwaltung von Beginn an den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen wurde; Visto in particolare l'art. 3, comma 4 della LR n. 1/2005 e successive modifiche, che prevede che “con regolamento regionale, approvato previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli elementi di riferimento per la valutazione della condizione economica, inclusa la composizione del nucleo familiare e i sistemi di valutazione, possono essere assunti anche con modalità differenziate, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive politiche sociali; Aufgrund insbesondere des Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 mit seinen späteren Änderungen, in dem Nachstehendes vorgesehen ist: „Mit regionaler Verordnung, die nach Einvernehmen mit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigt wird, können die Bezugspunkte für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage, einschließlich der Zusammensetzung der Familie und der Bewertungssysteme, auch mit unterschiedlichen Modalitäten bestimmt werden, so dass die Einheitlichkeit mit den von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Rahmen der jeweiligen Sozialpolitik angewandten Systemen gewährleistet wird.“ Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto fami- Aufgrund der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L genehmigten Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 39 glia e previdenza sociale) e successive modificazioni, relativo alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente le prestazioni regionali in provincia di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L; Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Familie der Person, die in der Provinz Bozen regionale Leistungen beantragt; Rilevato che il suddetto regolamento recepisce i principi contenuti nel decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano di data 11 gennaio 2011, n. 2 concernente "Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio" e considerato che lo stesso regolamento è stato modificato con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano di data 15 aprile 2013, n. 10 con il quale la Provincia stessa ha introdotto alcuni nuovi criteri di valutazione della condizione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare; Nach Feststellung der Tatsache, dass die genannte Verordnung die im Dekret des Landeshauptmanns von Südtirol vom 11. Jänner 2011, Nr. 2 „Durchführungsverordnung betreffend die einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen“ enthaltenen Grundsätze übernimmt, und dass diese Verordnung durch das Dekret des Landeshauptmanns von Südtirol vom 15. April 2013, Nr. 10 geändert wurde, mit dem die Provinz einige neue Kriterien zur Bewertung der Einkommens- und Vermögenslage der Familie eingeführt hat; Vista la nota del Presidente dell’ASSE prot. n. 5127 di data 6 giugno 2013 con la quale si richiede di adeguare le previsioni del decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L ad alcune delle modifiche introdotte dal suddetto decreto n. 10/2013; Nach Einsichtnahme in das Schreiben des Präsidenten der ASWE vom 6. Juni 2012, Prot. Nr. 5127, mit dem ersucht wird, die im Dekret des Präsidenten der Region vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L enthaltenen Bestimmungen einigen der durch das oben genannte Dekret Nr. 10/2013 eingeführten Änderungen anzupassen; Ritenuta acquisita l’intesa sul nuovo testo regolamentare da parte della Provincia di Bolzano, come previsto dall’articolo 3, comma 4 della LR n. 1/2005 e successive modifiche, considerato che il nuovo testo viene proposto, tramite l’ASSE, direttamente dalla Provincia stessa; Nach Dafürhalten, dass das Einvernehmen über den Wortlaut der neuen Verordnung mit der Provinz Bozen gemäß Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 mit seinen späteren Änderungen erreicht wurde, da der neue Wortlaut über die ASWE direkt von derselben Provinz vorgeschlagen wird; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 128 di data 11 giugno 2013, Aufgrund des entsprechenden Beschlusses des Regionalausschusses vom 11. Juni 2013, Nr. 128; decreta verfügt DER PRÄSIDENT - è emanato il regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Modifiche del regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni, relativo alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente le prestazioni regionali in provincia di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L”, nel testo allegato al presente decreto; - es wird die Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 betreffend „Änderungen zu der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L genehmigten Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Familie der Person, die in der Provinz Bozen regionale Leistungen beantragt“ in dem diesem Dekret beiliegenden Wortlaut erlassen; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi: a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell’articolo 29 e ss. del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199. 40 Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden: a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Trento, 13 giugno 2013 Trient, 13. Juni 2013 IL PRESIDENTE ALBERTO PACHER DER PRÄSIDENT ALBERTO PACHER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 ALLEGATO 41 ANLAGE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1 (PACCHETTO FAMIGLIA E PREVIDENZA SOCIALE) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE DEL/DELLA RICHIEDENTE LE PRESTAZIONI REGIONALI IN PROVINCIA DI BOLZANO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 GIUGNO 2012, N. 6/L ÄNDERUNGEN ZU DER MIT DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION VOM 12. JUNI 2012, NR. 6/L GENEHMIGTEN DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG ZUM REGIONALGESETZ VOM 18. FEBRUAR 2005, NR. 1 (FAMILIENPAKET UND SOZIALVORSORGE) MIT SEINEN SPÄTEREN ÄNDERUNGEN ZUR BEWERTUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN LAGE DER FAMILIE DER PERSON, DIE IN DER PROVINZ BOZEN REGIONALE LEISTUNGEN BEANTRAGT Art. 1 (Modifiche del decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L concernente “Regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni, relativo alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente le prestazioni regionali in provincia di Bolzano”) Art. 1 (Änderungen zum Dekret des Präsidenten der Region vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L „Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Familie der Person, die in der Provinz Bozen regionale Leistungen beantragt“) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 del D.P. Reg. 12 giugno 2012, n. 6/L viene inserito il seguente: “3-bis. Qualora modifiche in materia fiscale lo rendessero necessario, gli elementi reddituali, patrimoniali e di riduzione del reddito da rilevare nella dichiarazione di cui al comma 3, definiti nel presente regolamento, potranno essere integrati nella dichiarazione stessa, sempre che tali elementi sostituiscano o corrispondano a quelli già previsti dal regolamento medesimo.” (1) Im Art. 1 des DPReg. vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L wird nach dem Abs. 3 der nachstehende Absatz eingefügt: „(3-bis) Ist es aufgrund steuerlicher Änderungen erforderlich, so können die in der vorliegenden Verordnung festgesetzten und in der Erklärung laut Abs. 3 anzugebenden Positionen zum Einkommen, zum Vermögen und zu Zahlungen, die zur Verminderung des Einkommens beitragen, in dieser Erklärung ergänzt werden, sofern sie die in der Verordnung bereits vorgesehenen Positionen ersetzen oder inhaltlich dieselben Eigenschaften aufweisen.“ 2. Il punto 1.1. dell’allegato al D.P.Reg. 12 giugno 2012, n. 6/L è sostituito dal seguente: (2) In der Anlage des DPReg. vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L wird die Ziffer 1.1. durch die nachstehende Ziffer ersetzt: „1.1. Für die zwischen dem 1. Jänner und dem 30. Juni eines jeden Jahres eingereichten Gesuche wird das Einkommen der Mitglieder der Familie der antragstellenden Person berücksichtigt, das sich auf das vorletzte Jahr vor dem Jahr der Gesuchstellung bezieht. Für die zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember eingereichten Gesuche wird das Einkommen berücksichtigt, das sich auf das Jahr vor dem Jahr der Gesuchstellung bezieht.“ “1.1 Il reddito dei componenti il nucleo familiare della/del richiedente da prendere in considerazione è quello relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda, per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno e quello relativo all’anno precedente a quello di presentazione della domanda per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre.”. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 42 3. La lettera c) del punto 2.1. dell’allegato al D.P.Reg. 12 giugno 2012, n. 6/L è sostituita dalla seguente: “c) gli importi netti dei compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche;” (3) In der Z. 2.1. der Anlage des DPReg. vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L wird der Buchst. c) durch den nachstehenden Buchstaben ersetzt: „c) die Nettobeträge der Vergütungen für gelegentliche zusätzliche Leistungen laut Art. 70 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 10. September 2003, Nr. 276 mit seinen späteren Änderungen;“ 4. Dopo la lettera f) del punto 2.1. dell’allegato al D.P.Reg. 12 giugno 2012, n. 6/L viene inserita la seguente: “f-bis) l’importo netto dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158.” (4) In der Z. 2.1. der Anlage des DPReg. vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L wird nach dem Buchst. f) der nachstehende Buchstabe eingefügt: „f-bis) der Nettobetrag der außerordentlichen Vergütung zur Einkommensunterstützung, ausgeschüttet aus dem Solidaritätsfond für die Unterstützung des Einkommens, der Beschäftigung und der beruflichen Umschulung und Umorientierung der Bediensteten der Kreditinstitute laut Dekret des Ministeriums für Arbeit und soziale Vorsorge vom 28. April 2000, Nr. 158.“ 5. Nel testo tedesco della lettera e) del punto 2.8. dell’allegato al D.P.Reg. 12 giugno 2012, n. 6/L, la formulazione “die erhaltenen Unterhaltszahlungen für Kinder” viene sostituita dalla seguente “die für die Kinder bezahlten Unterhaltszahlungen”; (5) Im deutschen Wortlaut der Anlage des Dekrets des DPReg. vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L wird in der Z. 2.8. Buchst. e) der Ausdruck „die erhaltenen Unterhaltszahlungen für Kinder“ durch den Ausdruck „die für die Kinder bezahlten Unterhaltszahlungen“ ersetzt; 6. Il punto 4.2.2. dell’allegato al D.P.Reg. 12 giugno 2012, n. 6/L è sostituito dal seguente: (6) In der Anlage zum DPReg. vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L wird die Z. 4.2.2. durch die nachstehende Ziffer ersetzt: „4.2.2. Der Wert der Güter, die durch ein Fruchtgenuss- oder Wohnungsrecht belastet sind, wird getrennt nach dem Vermögensanteil des nackten Eigentümers und des Inhabers des dinglichen Nutzungsrechtes im Verhältnis zur Dauer des Rechtes und zum Alter des jüngsten Begünstigten erhoben, und zwar im Ausmaß der folgenden Prozentsätze:“ “4.2.2. Il valore dei beni gravati da usufrutto o da diritto di abitazione è ripartito tra il titolare del diritto reale e il nudo proprietario, in relazione alla durata del diritto ed all’età del soggetto beneficiario più giovane, nelle percentuali di seguito indicate:” Art. 2 (Norme transitorie) Art. 2 (Übergangsbestimmungen) 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° luglio 2013. (1) Die in dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen werden auf die ab 1. Juli 2013 eingereichten Gesuche angewandt. IL PRESIDENTE ALBERTO PACHER DER PRÄSIDENT ALBERTO PACHER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 43 84852 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 28. Mai 2013, Nr. 185/1.1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 maggio 2013, n. 185/1.1 Verein „Musik am Dom Bozen“, mit Sitz in Bozen, Pfarrplatz Nr. 27 - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes. Associazione "Musik am Dom Bozen" con sede in Bolzano, piazza Parrocchia n. 27 - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato. ….. omissis il Presidente della Provincia verfügt decreta der Landeshauptmann - den Verein „Musik am Dom Bozen“ mit Sitz in Bozen, Pfarrplatz Nr. 27, als juristische Person des Privatrechtes im Sinne von Art. 1 des DPR Nr. 361/2000 anzuerkennen und in das Landesregister der juristischen Personen unter Nummer 437 einzutragen. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN - DR. LUIS DURNWALDER - - di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell‘art. 1 del DPR n. 361/2000 dell’associazione “Musik amo m Bozen” con sede in Bolzano, piazza Parrocchia n. 27, e di iscriverla al registro provinciale delle persone giuridiche al numero 437. Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - DOTT. LUIS DURNWALDER - Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 44 84796 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 7. Juni 2013, Nr. 096/26.0 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 7 giugno 2013, n. 096/26.0 Ernennung der Funktionäre der Bezirksfeuerwehrverbände - Neuwahlen 2013 Nomina dei Funzionari delle Unioni distrettuali dei vigili del fuoco volontari - elezioni 2013 ….. omissis verfügt IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER LANDESHAUPTMANN decreta 1. im Feuerwehrbezirk Wipptal/Sterzing folgende Ernennung bis zu deren statutarischen Verfallsfrist durchzuführen: Herrn Markus Mayr, geboren am 22.07.1975 in Sterzing, zum Abschnittsinspektor des Abschnittes 3, um Herrn Hubert Aukenthaler, geboren am 28.04.1967 in Sterzing, zu ersetzen; 1. di effettuare nel distretto Vigili del Fuoco di Alta Valle Isarco-Vipiteno, fino alla scadenza statutaria, la seguente nomina: il Signor Markus Mayr, nato il 22.07.1975 a Vipiteno quale Ispettore di zona della zona 3, in sostituzione del Signor Hubert Aukenthaler, nato il 28.04.1967 a Vipiteno; 2. im Feuerwehrbezirk Bozen folgende Ernennung bis zu deren statutarischen Verfallsfrist durchzuführen: Herrn Egon Graiss, geboren am 14.04.1970 in Tscherms, zum Abschnittsinspektor des Abschnittes 1, um Herrn Erwin Runer, geboren am 16.09.1958 in Bozen, zu ersetzen; 2. di effettuare nel distretto Vigili del Fuoco di Bolzano, fino alla scadenza statutaria, la seguente nomina: il Signor Egon Graiss, nato il 14.04.1970 a Cermes quale Ispettore di zona della zona 1, in sostituzione del Signor Erwin Runer, nato il 16.09.1958 a Bolzano. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 45 84822 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 6. Juni 2013, Nr. 196/34.2 DECRETO ASSESSORILE del 6 giugno 2013, n. 196/34.2 Auflösung durch eine behördliche Maßnahme der Genossenschaft "5 Sensi Gen." mit Sitz in Bozen, Bari-Straße, 32/F, im Sinne des Artikels 2545-septesdecies des Zivilgesetzbuches. Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "5 Sensi società cooperativa", con sede a Bolzano, Via Bari 32/F, ai sensi dell'articolo 2545-septesdecies del Codice Civile Der Landesrat für Innovation, Informatik, Arbeit, Genossenschaften und Finanzen hat folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen: L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative e finanze prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti: Der Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches definiert alle Fälle, in welchen die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme vorgesehen ist; L’articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile definisce i casi in cui è previsto lo scioglimento per atto dell’autorità; das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, regelt die Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidierung der genossenschaftlichen Körperschaften. Artikel 1 des genannten Gesetzes verfügt, dass die Verfahren betreffend die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme seitens der allgemeine Bestimmungen im Bereich der Zwangsliquidation im Verwaltungswege gemäß Titel V des königlichen Dekretes Nr. 267 vom 16. März 1942 geregelt sind ; la legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. L’articolo 1 della citata legge dispone che i procedimenti di scioglimento per atto dell’autorità sono disciplinati dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; die Artikel 31, 34 und 36 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5 „Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften“ sehen die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme (Zwangsauflösung) vor; gli articoli 31, 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 “La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi”, prevedono lo scioglimento per atto dell’autorità (scioglimento coatto); mit Dekret des Präsidenten der Region vom 16. Dezember 2008, Nr. 11/L, wurde die Durchführungsverordnung zum oben angeführten Regionalgesetz vom 9. Juli 2008 Nr. 5 genehmigt; con DPR 16 dicembre 2008, n. 11/L, è stato approvato il regolamento attuativo, relativo alla suddetta legge regionale del 9 luglio 2008 n. 5; die Landesregierung hat mit Beschluss vom 14.12.2009, Nr. 2893, die Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den genossenschaftlichen Körperschaften, welche vom Regionalgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 5, der Provinz oder der Landesregierung übertragen worden sind, mit Ausnahme jener allgemeiner Natur, den Mitgliedern der Landesregierung übertragen und zwar gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, wie sie kraft der vom Landeshauptmann im Sinne des Artikels 52, Ansatz 3 des Autonomiestatutes vorgenommenen Aufgabenaufteilung entsprechen; la Giunta Provinciale con deliberazione dd. 14.12.2009, n. 2893, ha delegato l’assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la Giunta Provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini dell’art. 52, dello statuto di autonomia; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 46 im Zuge der ordentlichen Revision, welche von Dr. Davide Tondo im Namen der Confcooperative Bozen vom 26.11.2012 bis 17.12.2012, Prot. Nr. 7718 vom 07.01.2013 durchgeführt wurde, sind folgende schwerwiegende Unregelmäßigkeiten festgestellt worden: • Fehlende Verfolgung des Gegenseitigkeitszwecks; • Negatives Nettovermögen; • Abwesenheit irgendwelcher Tätigkeit; nel corso della revisione ordinaria, eseguita dal dottor Davide Tondo, per conto di Confcooperative, dal 26.11.2012 al 17.12.2012, prot. n. 7718 del 07.01.2013 sono emerse le seguenti gravi irregolarità: • • Die Genossenschaft ist nicht im Stande ihren gesellschaftlichen Zweck zu erreichen. • Assenza di qualsiasi attività; • • Patrimonio netto negativo; Mancato perseguimento dello scopo mutualistico; La cooperativa non è in condizione di raggiungere il proprio scopo sociale. Zum Abschluss der Revision hat der beauftragte Revisor die Genossenschaft verwarnt, die überprüften Unregelmäßigkeiten zu sanieren. Beim Feststellungsprotokoll, Prot. Nr. 211421 vom 11.04.2013 hat der Revisor bestätigt, dass innerhalb der gegeben Frist die Verwalter der Genossenschaft die Unregelmäßigkeiten nicht saniert haben. Daher wird die Auflösung der genannten Genossenschaft durch eine behördliche Maßnahme gemäß Art. 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches beantragt; A conclusione della revisione il revisore incaricato ha irrogato una diffida a sanare le irregolarità riscontrate. In sede di accertamento, prot. n. 211421 dd. 11.04.2013, il revisore ha riscontrato che nel termine concesso gli amministratori della cooperativa non hanno sanato le irregolarità. Viene pertanto richiesto lo scioglimento per atto dell’autorità della citata cooperativa ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile; das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens hat die genannte Genossenschaft mit Einschreiben mit Rückantwort Prot. Nr. 215080 vom 12.04.2013 über die Einleitung des Verfahrens betreffend die Zwangsauflösung benachrichtigt. Gleichzeitig wurde der Genossenschaft eine Frist von fünfzehn Tagen, um eventuelle Einwände einzureichen, gegeben. Bei Ablauf der Frist wurden keine Einwände eingereicht; l’Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prot. N. 215080 del 12.04.2013 comunicato alla cooperativa sopra indicata l’avvio del procedimento di scioglimento per atto dell’autorità, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione; es liegen die oben genannten schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten vor, welche die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme laut Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches ermöglichen; sussistono le sopra citate gravi irregolarità che consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile; und verfügt e decreta 1) aus den in den Prämissen erwähnten Gründen, die Zwangsauflösung der Genossenschaft „5 Sensi“, mit Sitz in Bozen, BariStraße, 32/F, (Steuernummer 02511430213) im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches und der Artikel 34 und 36 des Regionalgesetzes 9. Juli 2008, n. 5, ohne Ernennung des Liquidationskommissärs. 1) di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa “5 Sensi“, con sede a Bolzano, Via Bari, 32/F (C.F. 02511430213) ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile e dell’art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 47 2) Gegen dieses Dekret kann ab Veröffentlichung desselben bei der zuständigen gerichtlichen Behörde Rekurs eingereicht werden. 2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l’autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione. 3) Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Republik sowie im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 3) Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione. DER LANDESRAT FÜR INNOVATION, INFORMATIK, ARBEIT, GENOSSENSCHAFTEN UND FINANZEN L’ASSESSORE ALL’INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE DR. ING. ROBERTO BIZZO DOTT. ING. ROBERTO BIZZO Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 48 84922 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 6. Juni 2013, Nr. 663-29.12 DECRETO ASSESSORILE del 6 giugno 2013, n. 663-29.12 Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes Brenner Delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento Brennero Mit Beschluss des Gemeinderates von Brenner Nr. 15 vom 09. Mai 2012 ist die Versorgungszone des Fernheizwerkes Brenner abgegrenzt worden. Con deliberazione del Consiglio comunale di Brennero n. 15 del 9 maggio 2012 è stata delimitata l’area servita dall’impianto di teleriscaldamento Brennero. Mit Schreiben vom 25. Juli 2012, Prot. Nr. 4028 hat die Gemeinde Brenner dem Amt für Energieeinsparung den Beschluss des Gemeinderates von Brenner Nr. 15 vom 09. Mai 2012 und die grafischen Unterlagen für die Abgrenzung des Versorgungsgebietes Brenner übermittelt. Con lettera del 25 luglio 2012, prot. n. 4028 il Comune di Brennero ha inviato all’ufficio risparmio energetico la deliberazione del Consiglio comunale di Brennero n. 15 del 9 maggio 2012 e la documentazione grafica per la delimitazione della zona servita dall’impianto di teleriscaldamento Brennero. Die Abteilung 29 – Landesagentur für Umwelt hat am 03. Juni 2013 den Plan zum Beschluss des Gemeinderates von Brenner Nr. 15 vom 09. Mai 2012 überprüft und der Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes Brenner gemäß diesem Beschluss und den grafischen Unterlagen zugestimmt. In data 3 giugno 2013 la ripartizione 29 – Agenzia provinciale per l’ambiente ha esaminato la planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio comunale di Brennero n. 15 del 9 maggio 2012 e ha approvato la nuova delimitazione dell’area servita dall’impianto di teleriscaldamento Brennero secondo la detta deliberazione e la documentazione grafica. Dieses Dekret wird auf Grundlage folgender Bestimmungen erlassen: Il presente decreto viene rilasciato nel rispetto delle seguenti normative: - Landesgesetz vom 07. Juli 2010, Nr. 9; Beilage B) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1814 vom 03. Dezember 2012. Dies vorausgeschickt, - Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9; Allegato B) della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1814 del 3 dicembre 2012. Ciò premesso verfügt L’ASSESSORE PER LA TUTELA AMBIENTALE ED ENERGIA DER LANDESRAT FÜR UMWELTSCHUTZ UND ENERGIE decreta die Versorgungszone des Fernheizwerkes Brenner gemäß Beschluss des Gemeinderates von Brenner Nr. 15 vom 09. Mai 2012 und den entsprechenden grafischen Unterlagen neu abzugrenzen; di rideterminare l’area servita dall’impianto di teleriscaldamento Brennero secondo la deliberazione del Consiglio comunale di Brennero n. 15 del 9 maggio 2012 e la relativa documentazione grafica; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 49 auch Gebäude, welche sich teilweise innerhalb oder teilweise außerhalb befinden, vollständig in die Versorgungszone aufzunehmen; di includere nell’area servita dall’impianto di teleriscaldamento anche gli edifici che si trovano in parte nell’area e in parte fuori l’area servita dall’impianto di teleriscaldamento; Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht; Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; Dieses Dekret tritt am Tage seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol in Kraft. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige. DER LANDERAT DR. FLORIAN MUSSNER L’ASSESSORE DOTT. FLORIAN MUSSNER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 50 84789 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 6. Juni 2013, Nr. 665/29.6 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 6 giugno 2013, n. 665/29.6 Vermengung oder Vermischung (D13) Rekonditionierung (D14) Zwischenlagerung (D15) Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden Verwertung/Rückgewinnung (R4) von Metallen und Metallverbindungen Verwertung/ Rückgewinnung (R5) anderer anorganischer Stoffen Austausch (R12) Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Südtirolfer GmbH - Branzoll (BZ) Raggruppamento preliminare (D13) ricondizionamento preliminare (D14) deposito preliminare (D15) riciclo/recupero (R3) delle sostanze organiche non utilizzate come solventi riciclo/ reupero (R4) dei metalli o dei composti metallici riciclo/recupero (R5) di altre sostanze inorganiche scambio (R12) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Südtirolfer S.r.l. - Bronzolo (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLSCHAFT IL DIRETTORE D’UFFICIO GESTIONE RIFIUTI hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Dekret Nr. 1336 vom 14/12/2012 betreffend VERMENGUNG ODER VERMISCHUNG (D13)- REKONDITIONIERUNG (D14) -ZWISCHENLAGERUNG (D15) – VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R3) ORGANISCHER STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL VERWENDET WERDEN- VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R4) VON METALLEN UND METALLVERBINDUNGEN- VERWERTUNG /RÜCKGEWINNUNG (R5) ANDERER ANORGANISCHER STOFFEN- AUSTAUSCH (R12)-ANSAMMLUNG (R13) VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto n. 1336 del 14/12/2012 concernente RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13)-RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D14) DEPOSITO PRELIMINARE (D15)- RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI- RICICLO/ RECUPERO (R4) DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI- RICICLO/RECUPERO (R5) DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE- SCAMBIO (R12)-MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Finanzgarantie; Garanzia finanziaria; Ansuchen vom 12/03/2013, 19/04/2013 und 21/ 05/2013 Domande del 12/03/2013, 19/04/2013 e 21/05/ 2013 eingereicht von SÜDTIROLFER G.M.B.H. mit rechtlichem Sitz in Branzoll (BZ) Reichsstr. 2 inoltrata da SÜDTIROLFER S.R.L. con sede legale in Bronzolo (BZ) Via Nazionale 2 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 und 51 e ERMÄCHTIGT AUTORIZZA die Firma SÜDTIROLFER G.M.B.H. la Ditta SÜDTIROLFER S.R.L. mit rechtlichem Sitz in Branzoll (BZ) Reichsstr. 2 con sede legale in Bronzolo (BZ) Via Nazionale 2 bis 31/01/2015 fino al 31/01/2015 mit Ermächtigungsnummer: 3949 con numero d'autorizzazione: 3949 zur VERMENGUNG ODER VERMISCHUNG (D13) REKONDITIONIERUNG (D14) ZWISCHENLAGERUNG (D15) VERWERTUNG/ RÜCKGEWINNUNG (R3) ORGANISCHER STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL VERWENDET WERDEN VERWERTUNG/ RÜCKGEWINNUNG (R4) VON METALLEN UND METALLVERBINDUNGEN VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R5) ANDERER ANORGANISCHER STOFFEN AUSTAUSCH (R12) ANSAMMLUNG (R13) der unten angeführten Abfallarten und Mengen: ad effettuare RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13) RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D14) DEPOSITO PRELIMINARE (D15) RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI RICICLO/RECUPERO (R4) DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI RICICLO/RECUPERO (R5) DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE SCAMBIO (R12) MESSA IN RISERVA (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità: Abfallkodex: 010413 (R13) Abfallart: Abfälle aus Steinmetz- und –sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen Menge: 400 t/Jahr Codice di rifiuto: 010413 (R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 Quantitá: 400 t/anno Abfallkodex: 020301 (R13) Abfallart: Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen Menge: 30 t/Jahr Codice di rifiuto: 020301 (R13) Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti Quantitá: 30 t/anno Abfallkodex: 020304 (R13) Abfallart: Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe Menge: 100 t/Jahr Codice di rifiuto: 020304 (R13) Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione Quantitá: 100 t/anno Abfallkodex: 030105 (R3-R12-R13) Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen Menge: 140 t/Jahr Codice di rifiuto: 030105 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce03 01 04 Quantitá: 140 t/anno Abfallkodex: 070213 (D13-D14-D15) Abfallart: Kunststoffabfälle Menge: 150 t/Jahr Codice di rifiuto: 070213 (D13-D14-D15) Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici Quantitá: 150 t/anno Abfallkodex: 070213 (R3-R12-R13) Abfallart: Kunststoffabfälle Menge: 150 t/Jahr Codice di rifiuto: 070213 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici Quantitá: 150 t/anno Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 52 Abfallkodex: 100101 (R13) Abfallart: Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt Menge: 200 t/Jahr Codice di rifiuto: 100101 (R13) Tipologia di rifiuto: ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) Quantitá: 200 t/anno Abfallkodex: 100101 (D15) Abfallart: Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 100101 (D15) Tipologia di rifiuto: ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 100103 (D15) Abfallart: Filterstäube aus Torffeuerung Feuerung mit (unbehandeltem) Holz Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 100103 (D15) Tipologia di rifiuto: ceneri leggere di torba e di legno non trattato Quantitá: 10 t/anno Abfallkodex: 100103 (R13) Abfallart: Filterstäube aus Torffeuerung Feuerung mit (unbehandeltem) Holz Menge: 350 t/Jahr und und Codice di rifiuto: 100103 (R13) Tipologia di rifiuto: ceneri leggere di torba e di legno non trattato Quantitá: 350 t/anno Abfallkodex: 101003 (R13) Abfallart: Ofenschlacke Menge: 200 t/Jahr Codice di rifiuto: 101003 (R13) Tipologia di rifiuto: scorie di fusione Quantitá: 200 t/anno Abfallkodex: 120101 (R4-R12-R13) Abfallart: Eisenfeil- und -drehspäne Menge: 5000 t/Jahr Codice di rifiuto: 120101 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di materiali ferrosi Quantitá: 5000 t/anno Abfallkodex: 120102 (R4-R12-R13) Abfallart: Eisenstaub und -teile Menge: 5000 t/Jahr Codice di rifiuto: 120102 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di materiali ferrosi Quantitá: 5000 t/anno Abfallkodex: 120103 (R4-R12-R13) Abfallart: NE-Metallfeil- und -drehspäne Menge: 500 t/Jahr Codice di rifiuto: 120103 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli non ferrosi Quantitá: 500 t/anno Abfallkodex: 120104 (R4-R12-R13) Abfallart: NE-Metallstaub und -teilchen Menge: 600 t/Jahr Codice di rifiuto: 120104 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di materiali non ferrosi Quantitá: 600 t/anno Abfallkodex: 120105 (R12-R13) Abfallart: Kunststoffspäne und -drehspäne Menge: 40 t/Jahr Codice di rifiuto: 120105 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: limature e trucioli di materiali plastici Quantitá: 40 t/anno Abfallkodex: 120105 (D13-D14-D15) Abfallart: Kunststoffspäne und -drehspäne Menge: 40 t/Jahr Codice di rifiuto: 120105 (D13-D14-D15) Tipologia di rifiuto: limature e trucioli di materiali plastici Quantitá: 40 t/anno Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 53 Abfallkodex: 120106 * (R12-R13) Abfallart: halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) Menge: 15 t/Jahr Codice di rifiuto: 120106 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) Quantitá: 15 t/anno Abfallkodex: 120107 * (R12-R13) Abfallart: halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) Menge: 70 t/Jahr Codice di rifiuto: 120107 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) Quantitá: 70 t/anno Abfallkodex: 120108 * (D15) Abfallart: halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen Menge: 30 t/Jahr Codice di rifiuto: 120108 * (D15) Tipologia di rifiuto: emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni Quantitá: 30 t/anno Abfallkodex: 120109 * (D13-D15) Abfallart: halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen Menge: 300 t/Jahr Codice di rifiuto: 120109 * (D13-D15) Tipologia di rifiuto: emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni Quantitá: 300 t/anno Abfallkodex: 120110 * (R12-R13) Abfallart: synthetische Bearbeitungsöle Menge: 5 t/Jahr Codice di rifiuto: 120110 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: oli sintetici per macchinari Quantitá: 5 t/anno Abfallkodex: 120117 (R13) Abfallart: Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 120117 (R13) Tipologia di rifiuto: materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 120117 (D15) Abfallart: Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 120117 (D15) Tipologia di rifiuto: materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 130104 * (D15) Abfallart: chlorierte Emulsionen Menge: 5 t/Jahr Codice di rifiuto: 130104 * (D15) Tipologia di rifiuto: emulsioni clorurate Quantitá: 5 t/anno Abfallkodex: 130105 * (D13-D15) Abfallart: nichtchlorierte Emulsionen Menge: 15 t/Jahr Codice di rifiuto: 130105 * (D13-D15) Tipologia di rifiuto: emulsioni non clorurate Quantitá: 15 t/anno Abfallkodex: 130109 * (R12-R13) Abfallart: chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis Menge: 3 t/Jahr Codice di rifiuto: 130109 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: oli minerali per circuiti idraulici, clorurati Quantitá: 3 t/anno Abfallkodex: 130110 * (R12-R13) Abfallart: nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis Menge: 90 t/Jahr Codice di rifiuto: 130110 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati Quantitá: 90 t/anno Abfallkodex: 130111 * (R12-R13) Abfallart: synthetische Hydrauliköle Menge: 20 t/Jahr Codice di rifiuto: 130111 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: oli sintetici per circuiti idraulici Quantitá: 20 t/anno Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 54 Abfallkodex: 130112 * (R12-R13) Abfallart: biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 130112 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili Quantitá: 10 t/anno Abfallkodex: 130113 * (R12-R13) Abfallart: andere Hydrauliköle Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 130113 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: altri oli per circuiti idraulici Quantitá: 10 t/anno Abfallkodex: 130204 * (R12-R13) Abfallart: chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis Menge: 15 t/Jahr Codice di rifiuto: 130204 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati Quantitá: 15 t/anno Abfallkodex: 130205 * (R12-R13) Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebeund Schmieröle auf Mineralölbasis Menge: 650 t/Jahr Codice di rifiuto: 130205 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati Quantitá: 650 t/anno Abfallkodex: 130206 * (R12-R13) Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle Menge: 20 t/Jahr Codice di rifiuto: 130206 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione Quantitá: 20 t/anno Abfallkodex: 130207 * (R12-R13) Abfallart: biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 130207 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile Quantitá: 10 t/anno Abfallkodex: 130208 * (R12-R13) Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle Menge: 20 t/Jahr Codice di rifiuto: 130208 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Quantitá: 20 t/anno Abfallkodex: 130307 * (R12-R13) Abfallart: nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis Menge: 20 t/Jahr Codice di rifiuto: 130307 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati Quantitá: 20 t/anno Abfallkodex: 130308 * (R12-R13) Abfallart: synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle Menge: 5 t/Jahr Codice di rifiuto: 130308 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: oli sintetici isolanti e termoconduttori Quantitá: 5 t/anno Abfallkodex: 130309 * (R12-R13) Abfallart: biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle Menge: 5 t/Jahr Codice di rifiuto: 130309 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili Quantitá: 5 t/anno Abfallkodex: 130310 * (D15) Abfallart: andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle Menge: 20 t/Jahr Codice di rifiuto: 130310 * (D15) Tipologia di rifiuto: altri oli isolanti e termoconduttori Quantitá: 20 t/anno Abfallkodex: 130802 * (D13-D15) Abfallart: andere Emulsionen Menge: 100 t/Jahr Codice di rifiuto: 130802 * (D13-D15) Tipologia di rifiuto: altre emulsioni Quantitá: 100 t/anno Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 55 Abfallkodex: 150101 (R3-R12-R13) Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Menge: 1500 t/Jahr Codice di rifiuto: 150101 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Quantitá: 1500 t/anno Abfallkodex: 150102 (R3-R12-R13) Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Menge: 150 t/Jahr Codice di rifiuto: 150102 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Quantitá: 150 t/anno Abfallkodex: 150102 (D13-D14-D15) Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 150102 (D13-D14-D15) Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 150103 (R3-R12-R13) Abfallart: Verpackungen aus Holz Menge: 500 t/Jahr Codice di rifiuto: 150103 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno Quantitá: 500 t/anno Abfallkodex: 150104 (R4-R12-R13) Abfallart: Verpackungen aus Metall Menge: 300 t/Jahr Codice di rifiuto: 150104 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Quantitá: 300 t/anno Abfallkodex: 150105 (D13-D14-D15) Abfallart: Verbundverpackungen Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 150105 (D13-D14-D15) Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 150105 (R12-R13) Abfallart: Verbundverpackungen Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 150105 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 150106 (R3-R4-R12-R13) Abfallart: gemischte Verpackungen Menge: 3500 t/Jahr Codice di rifiuto: 150106 (R3-R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti Quantitá: 3500 t/anno Abfallkodex: 150106 (D13-D14-D15) Abfallart: gemischte Verpackungen Menge: 3000 t/Jahr Codice di rifiuto: 150106 (D13-D14-D15) Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti Quantitá: 3000 t/anno Abfallkodex: 150107 (R12-R13) Abfallart: Verpackungen aus Glas Menge: 80 t/Jahr Codice di rifiuto: 150107 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro Quantitá: 80 t/anno Abfallkodex: 150202 * (D15) Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Menge: 80 t/Jahr Codice di rifiuto: 150202 * (D15) Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose Quantitá: 80 t/anno Abfallkodex: 150202 * (R13) Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 150202 * (R13) Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose Quantitá: 50 t/anno Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 56 Abfallkodex: 150203 (D15) Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 150203 (D15) Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 150203 (R13) Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen Menge: 25 t/Jahr Codice di rifiuto: 150203 (R13) Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 Quantitá: 25 t/anno Abfallkodex: 160103 Abfallart: Altreifen Menge: 500 t/Jahr Codice di rifiuto: 160103 (R3-R13) Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Quantitá: 500 t/anno (R3-R13) Abfallkodex: 160104 * (R4-R12-R13) Abfallart: aufgegebene Fahrzeuge Menge: 800 t/Jahr Codice di rifiuto: 160104 * (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: veicolo fuori uso Quantitá: 800 t/anno Abfallkodex: 160106 (R4-R12-R13) Abfallart: Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten Menge: 300 t/Jahr Codice di rifiuto: 160106 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose Quantitá: 300 t/anno Abfallkodex: 160107 * (D13-D15) Abfallart: Ölfilter Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 160107 * (D13-D15) Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 160107 * (R12-R13) Abfallart: Ölfilter Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 160107 * (R12-R13) Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 160111 * (D15) Abfallart: asbesthaltige Bremsbeläge Menge: 2 t/Jahr Codice di rifiuto: 160111 * (D15) Tipologia di rifiuto: pastiglie per freni, contenenti amianto Quantitá: 2 t/anno Abfallkodex: 160112 (D15) Abfallart: Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen Menge: 2 t/Jahr Codice di rifiuto: 160112 (D15) Tipologia di rifiuto: pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 Quantitá: 2 t/anno Abfallkodex: 160112 (R13) Abfallart: Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen Menge: 5 t/Jahr Codice di rifiuto: 160112 (R13) Tipologia di rifiuto: pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 Quantitá: 5 t/anno Abfallkodex: 160113 * (D15) Abfallart: Bremsflüssigkeiten Menge: 3 t/Jahr Codice di rifiuto: 160113 * (D15) Tipologia di rifiuto: liquidi per freni Quantitá: 3 t/anno Abfallkodex: 160114 * (D15) Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 5 t/Jahr Codice di rifiuto: 160114 * (D15) Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose Quantitá: 5 t/anno Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 57 Abfallkodex: 160117 (R4-R12-R13) Abfallart: Eisenmetalle Menge: 1000 t/Jahr Codice di rifiuto: 160117 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi Quantitá: 1000 t/anno Abfallkodex: 160118 (R12-R13) Abfallart: Nichteisenmetalle Menge: 100 t/Jahr Codice di rifiuto: 160118 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi Quantitá: 100 t/anno Abfallkodex: 160119 (R12-R13) Abfallart: Kunststoffe Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 160119 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: plastica Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 160119 (D13-D14-D15) Abfallart: Kunststoffe Menge: 60 t/Jahr Codice di rifiuto: 160119 (D13-D14-D15) Tipologia di rifiuto: plastica Quantitá: 60 t/anno Abfallkodex: 160120 Abfallart: Glas Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 160120 Tipologia di rifiuto: vetro Quantitá: 50 t/anno (R12-R13) (R12-R13) Abfallkodex: 160121 * (D15) Abfallart: gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen Menge: 15 t/Jahr Codice di rifiuto: 160121 * (D15) Tipologia di rifiuto: componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 Quantitá: 15 t/anno Abfallkodex: 160122 (R3-R4-R5R12-R13) Abfallart: Bauteile a.n.g. Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 160122 (R3-R4-R5R12-R13) Tipologia di rifiuto: componenti non specificati altrimenti Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 160122 (D15) Abfallart: Bauteile a.n.g. Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 160122 (D15) Tipologia di rifiuto: componenti non specificati altrimenti Quantitá: 10 t/anno Abfallkodex: 160211 * (R13) Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Menge: 20 t/Jahr Codice di rifiuto: 160211 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF Quantitá: 20 t/anno Abfallkodex: 160214 (D15) Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 160214 (D15) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13 Quantitá: 10 t/anno Abfallkodex: 160214 (R4-R12-R13) Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen Menge: 400 t/Jahr Codice di rifiuto: 160214 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13 Quantitá: 400 t/anno Abfallkodex: 160216 (R4-R12-R13) Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen Menge: 80 t/Jahr Codice di rifiuto: 160216 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15 Quantitá: 80 t/anno Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 58 Abfallkodex: 160505 (R4-R13-R12) Abfallart: Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 160505 (R4-R13-R12) Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 Quantitá: 10 t/anno Abfallkodex: 160601 * (R13) Abfallart: Bleibatterien Menge: 250 t/Jahr Codice di rifiuto: 160601 * (R13) Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Quantitá: 250 t/anno Abfallkodex: 160801 (R13) Abfallart: Gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber,Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer 16 08 07) Menge: 3 t/Jahr Codice di rifiuto: 160801 (R13) Tipologia di rifiuto: catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) Quantitá: 3 t/anno Abfallkodex: 161001 * (D15) Abfallart: wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 150 t/Jahr Codice di rifiuto: 161001 * (D15) Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose Quantitá: 150 t/anno Abfallkodex: 161002 (D15) Abfallart: wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen Menge: 150 t/Jahr Codice di rifiuto: 161002 (D15) Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 Quantitá: 150 t/anno Abfallkodex: 170101 Abfallart: Beton Menge: 1000 t/Jahr (R5-R12-R13) Codice di rifiuto: 170101 (R5-R12-R13) Tipologia di rifiuto: cemento Quantitá: 1000 t/anno Abfallkodex: 170102 Abfallart: Ziegel Menge: 20 t/Jahr (R13) Codice di rifiuto: 170102 (R13) Tipologia di rifiuto: mattoni Quantitá: 20 t/anno Abfallkodex: 170103 (R13) Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik Menge: 20 t/Jahr Codice di rifiuto: 170103 (R13) Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramiche Quantitá: 20 t/anno Abfallkodex: 170107 (R5-R12-R13) Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen Menge: 40000 t/Jahr Codice di rifiuto: 170107 (R5-R12-R13) Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106 Quantitá: 40000 t/anno Abfallkodex: 170201 Abfallart: Holz Menge: 2000 t/Jahr (R3-R12-R13) Codice di rifiuto: 170201 Tipologia di rifiuto: legno Quantitá: 2000 t/anno (R3-R12-R13) Abfallkodex: 170201 Abfallart: Holz Menge: 50 t/Jahr (D15) Codice di rifiuto: 170201 Tipologia di rifiuto: legno Quantitá: 50 t/anno (D15) Abfallkodex: 170202 Abfallart: Glas Menge: 500 t/Jahr (R12-R13) Codice di rifiuto: 170202 Tipologia di rifiuto: vetro Quantitá: 500 t/anno (R12-R13) Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 59 Abfallkodex: 170203 Abfallart: Kunststoff Menge: 50 t/Jahr (D13-D14-D15) Codice di rifiuto: 170203 (D13-D14-D15) Tipologia di rifiuto: plastica Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 170203 Abfallart: Kunststoff Menge: 100 t/Jahr (R3-R12-R13) Codice di rifiuto: 170203 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: plastica Quantitá: 100 t/anno Abfallkodex: 170204 * (D15) Abfallart: Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Menge: 150 t/Jahr Codice di rifiuto: 170204 * (D15) Tipologia di rifiuto: vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati Quantitá: 150 t/anno Abfallkodex: 170302 (R13) Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen Menge: 350 t/Jahr Codice di rifiuto: 170302 (R13) Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Quantitá: 350 t/anno Abfallkodex: 170401 (R4-R12-R13) Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing Menge: 300 t/Jahr Codice di rifiuto: 170401 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone Quantitá: 300 t/anno Abfallkodex: 170402 Abfallart: Aluminium Menge: 300 t/Jahr (R4-R12-R13) Codice di rifiuto: 170402 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: alluminio Quantitá: 300 t/anno Abfallkodex: 170403 Abfallart: Blei Menge: 20 t/Jahr (R12-R13) Codice di rifiuto: 170403 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: piombo Quantitá: 20 t/anno Abfallkodex: 170404 Abfallart: Zink Menge: 10 t/Jahr (R12-R13) Codice di rifiuto: 170404 Tipologia di rifiuto: zinco Quantitá: 10 t/anno (R12-R13) Abfallkodex: 170405 (R4-R12-R13) Abfallart: Eisen und Stahl Menge: 30000 t/Jahr Codice di rifiuto: 170405 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio Quantitá: 30000 t/anno Abfallkodex: 170407 (R4-R12-R13) Abfallart: gemischte Metalle Menge: 500 t/Jahr Codice di rifiuto: 170407 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: metalli misti Quantitá: 500 t/anno Abfallkodex: 170411 (R4-R12-R13) Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen Menge: 250 t/Jahr Codice di rifiuto: 170411 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 Quantitá: 250 t/anno Abfallkodex: 170504 (D15) Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen Menge: 100 t/Jahr Codice di rifiuto: 170504 (D15) Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Quantitá: 100 t/anno Abfallkodex: 170604 (D15) Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 170604 (D15) Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 Quantitá: 50 t/anno Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 60 Abfallkodex: 170802 (R13) Abfallart: baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen Menge: 25 t/Jahr Codice di rifiuto: 170802 (R13) Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 Quantitá: 25 t/anno Abfallkodex: 170903 * (D15) Abfallart: sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 100 t/Jahr Codice di rifiuto: 170903 * (D15) Tipologia di rifiuto: altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose Quantitá: 100 t/anno Abfallkodex: 170904 (D13-D14-D15) Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen Menge: 4500 t/Jahr Codice di rifiuto: 170904 (D13-D14-D15) Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Quantitá: 4500 t/anno Abfallkodex: 170904 (R3-R4-R5-R12-R13) Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen Menge: 3000 t/Jahr Codice di rifiuto: 170904 (R3-R4-R5-R12-R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Quantitá: 3000 t/anno Abfallkodex: 191001 (R4-R12-R13) Abfallart: Eisen und Stahlabfälle Menge: 1000 t/Jahr Codice di rifiuto: 191001 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti di ferro e acciaio Quantitá: 1000 t/anno Abfallkodex: 191002 (R4-R12-R13) Abfallart: NE-Metall-Abfälle Menge: 200 t/Jahr Codice di rifiuto: 191002 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi Quantitá: 200 t/anno Abfallkodex: 191201 (R3-R12-R13) Abfallart: Papier und Pappe Menge: 100 t/Jahr Codice di rifiuto: 191201 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: carta e cartone Quantitá: 100 t/anno Abfallkodex: 191202 (R4-R12-R13) Abfallart: Eisenmetalle Menge: 3000 t/Jahr Codice di rifiuto: 191202 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi Quantitá: 3000 t/anno Abfallkodex: 191203 (R4-R12-R13) Abfallart: Nichteisenmetalle Menge: 1000 t/Jahr Codice di rifiuto: 191203 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi Quantitá: 1000 t/anno Abfallkodex: 191204 (R12-R13) Abfallart: Kunststoff und Gummi Menge: 80 t/Jahr Codice di rifiuto: 191204 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: plastica e gomma Quantitá: 80 t/anno Abfallkodex: 191204 (D13-D14-D15) Abfallart: Kunststoff und Gummi Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 191204 (D13-D14-D15) Tipologia di rifiuto: plastica e gomma Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 191205 Abfallart: Glas Menge: 20 t/Jahr Codice di rifiuto: 191205 Tipologia di rifiuto: vetro Quantitá: 20 t/anno (R12-R13) (R12-R13) Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 61 Abfallkodex: 191207 (R3-R12-R13) Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt Menge: 300 t/Jahr Codice di rifiuto: 191207 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 Quantitá: 300 t/anno Abfallkodex: 191209 (R12-R13) Abfallart: mineralien (z.B. Sand, Steine) Menge: 1000 t/Jahr Codice di rifiuto: 191209 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: minerali (ad esempio sabbia, rocce) Quantitá: 1000 t/anno Abfallkodex: 191212 (R3-R4-R5-R12-R13) Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen Menge: 600 t/Jahr Codice di rifiuto: 191212 (R3-R4-R5-R12-R13) Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 Quantitá: 600 t/anno Abfallkodex: 191212 (D15-D13-D14) Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen Menge: 1000 t/Jahr Codice di rifiuto: 191212 (D15-D13-D14) Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 Quantitá: 1000 t/anno Abfallkodex: 200101 (R12-R13) Abfallart: Papier und Pappe/Karton Menge: 100 t/Jahr Codice di rifiuto: 200101 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: carta e cartone Quantitá: 100 t/anno Abfallkodex: 200102 Abfallart: Glas Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 200102 Tipologia di rifiuto: vetro Quantitá: 10 t/anno (R12-R13) (R12-R13) Abfallkodex: 200121 * (D15) Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Menge: 5 t/Jahr Codice di rifiuto: 200121 * (D15) Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Quantitá: 5 t/anno Abfallkodex: 200123 * (R13) Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 200123 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Quantitá: 10 t/anno Abfallkodex: 200138 (R3-R12-R13) Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt Menge: 100 t/Jahr Codice di rifiuto: 200138 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 Quantitá: 100 t/anno Abfallkodex: 200139 (R12-R13) Abfallart: Kunststoffe Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 200139 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: plastica Quantitá: 10 t/anno Abfallkodex: 200139 (D13-D14-D15) Abfallart: Kunststoffe Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 200139 (D13-D14-D15) Tipologia di rifiuto: plastica Quantitá: 10 t/anno Abfallkodex: 200140 Abfallart: Metalle Menge: 4000 t/Jahr Codice di rifiuto: 200140 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: metallo Quantitá: 4000 t/anno (R4-R12-R13) Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Abfallkodex: 200201 (R13) Abfallart: kompostierbare Abfälle Menge: 300 t/Jahr Codice di rifiuto: 200201 (R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili Quantitá: 300 t/anno Abfallkodex: 200307 Abfallart: Sperrmüll Menge: 200 t/Jahr (D15-D13-D14) Codice di rifiuto: 200307 (D15-D13-D14) Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Quantitá: 200 t/anno Abfallkodex: 200307 Abfallart: Sperrmüll Menge: 50 t/Jahr (R3-R4-R5-R12-R13) Codice di rifiuto: 200307 (R3-R4-R5-R12-R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Quantitá: 50 t/anno 62 Ort der Anlage: Branzoll, Reichsstraße 2 -39051 Branzoll Sede impianto: Bronzolo, Via Nazionale 2 -39051 Bronzolo 1. Die Abfälle müssen in der Anlage gemäß Angaben der in der Anlage befindlichen Planunterlage zum Antrag vom 12.03.2013, (…) welche integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung ist, gelagert werden. 1. I rifiuti devono essere depositati nell’impianto come indicato nella planimetria allegata alla domanda del 12.03.2013 (omissis), che fa parte integrante della presente autorizzazione. 2. Die Fließdiagramme der verschiedenen Abfälle und die ermächtigten Verfahren müssen jene sein, welche im technischen Bericht zum Antrag vom 21.05.2013 angeführt und integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung sind. 2. I diagrammi di flusso dei vari rifiuti e le operazioni consentite devono essere quelle indicate nella relazione tecnica allegata alla domanda del 21.05.2013, che fa parte integrante della presente autorizzazione. Maschinen und Gerätschaften der Anlage: Presse-Schere zu 900 Ton. Modell C&G n. 5 Hydrauliklader mit Kran Modell Liebherr Kabelschäler Modell Maxi 100 n. 2 Hebebühnen Radlader Modell Hitachi n.1 Bagger Modell Hitachi FH 200 n.1 Bagger Modell Hitachi FH 300 n.1 Bagger Modell Hitachi FH 240 n.1 Bagger Modell Caterpillar 330 Großewaage n. 2 kleine Waagen fixe Schere Modell Parfer Mezzi ed attrezzature in dotazione all’impianto: pressa-cesoia da 900 tonn. modello C&G n. 5 caricatori idraulici con polipo mod. Liebherr-Solmec pelacavi mod. Maxi 100 n. 2 carrelli elevatori pala gommata mod.Hitachi n.1 escavatore mod.Hitachi FH 200 n.1 escavatore mod.Hitachi FH 300 n.1 escavatore mod.Hitachi FH 240 n.1 escavatore mod.Caterpillar 330 pesa grande a tappeto n. 2 pese piccole cesoia fissa mod.Parfer 3. Die gemäß Art. 6 des D.LH. 06.03.1989, Nr. 4 geltenden Grenzwerte für externe Kärmbelästigung müssen von den Anlagen auf jeden Fall eingehalten werden. 3. Gli impianti installati dovranno rispettare i valori limiti di legge previsti, di cui all’art. 6 del D.P.G.P. 06.03.1989, n. 4, per quanto concerne l’inquinamento acustico esterno. 4. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 4. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 63 5. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 5. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 6. Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 6. Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni Secondo le normative vigenti. 7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen. 7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser Ermächtigung anzuwenden. 9. Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione. 8. 9. 10. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307 vom 18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/ 2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der „Grünen Abfalliste“ laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006. 10. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all’Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell”Elenco verde” di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006. 11. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die 11. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 64 einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 061 vom 16/01/2013. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 061 del 16/01/2013. DER AMTSDIREKTOR Dr. Giulio Angelucci IL DIRETTORE D’UFFICIO Dott. Giulio Angelucci Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 65 84790 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 7 giugno 2013, n. 53 Nomina Ispettore Distrettuale dei Corpi V.V.F. volontari dell'Unione Distrettuale di Pozza di Fassa IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, concernente: "Ordinamento del Servizio Antincendi e delega delle funzioni alle Provincie di Trento e Bolzano", che prevede all'art. 1, comma 5, quali organismi componenti il Servizio Antincendi, le Unioni provinciali, distrettuali o comprensoriali dei Corpi dei VV.F. volontari; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3399 del 30 marzo 1990, con la quale è stato approvato in attuazione della Legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, lo statuto tipo delle Unioni distrettuali. Attualmente le Unioni distrettuali, con riferimento al rispettivo centro, sono le seguenti: Cavalese, Pozza di Fassa, Fiera di Primiero, Borgo Valsugana, Pergine Valsugana, Trento, Mezzolombardo, Cles, Fondo, Malè, Tione di Trento, Riva del Garda e Vallagarina; - vista la deliberazione n. 2312 di data 8 marzo 1991, con la quale la Giunta provinciale ha approvato gli statuti delle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari del Trentino; - accertato come l’art. 7 dello Statuto tipo delle Unioni distrettuali preveda che, a capo di ognuna di esse sia preposto un Ispettore, nominato dal Presidente della Giunta Provinciale, su designazione unanime dell'Assemblea Distrettuale, sentito il parere del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile; - visto il verbale dell’assemblea generale dell’Unione distrettuale di Pozza di Fassa, tenutasi il giorno 6 maggio 2013, nell’ambito della quale, in attuazione dell’art. 7 dello Statuto tipo citato, si è provveduto alla nomina del signor Pederiva Giancarlo, quale Ispettore distrettuale; - visto in proposito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile, espresso in data 23 maggio 2013; - accertato il possesso, da parte del sig. Pederiva Giancarlo, dei requisiti previsti dallo statuto tipo dell’Unione Distrettuale di cui sopra per la nomina ad Ispettore distrettuale; - vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17; - vista la legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e s.m.; decreta 1. E’ nominato, in attuazione di quanto disposto all’art. 7, comma 1 dello Statuto delle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 3399 del 30 marzo 1990, il sig. Pederiva Giancarlo, nato a Cavalese l’1 febbraio 1964, quale Ispettore distrettuale dei Corpi VV.F. volontari del distretto di Pozza di Fassa. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 66 2. La scadenza della presente nomina avviene al compimento dei cinque anni di mandato con riferimento alla data di designazione, secondo quanto stabilito all’art. 7, comma 3, dello Statuto dell’Unione anzicitata, in assenza di eventuali dimissioni o fatti invalidanti la nomina disposta con il presente provvedimento. 3. All’Ispettore nominato con il presente decreto spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni, con onere a carico del bilancio della relativa Unione distrettuale. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Trento, 7 giugno 2013 IL VICEPRESIDENTE F.F. Alberto Pacher Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 67 84823 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 11 giugno 2013, n. 7-109/Leg. Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento nel solo ambito provinciale dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell'art. 17-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); - considerato che l’articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo consente alle regioni di disciplinare specifici regimi di autorizzazione nei confronti dei soggetti che intendano svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale solamente in ambito regionale; - vista la legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 (legge provinciale sul lavoro); - visto in particolare l’articolo 17-ter della citata legge provinciale che prevede che l’autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale è rilasciata dalla Provincia sulla base di requisiti giuridici e finanziari stabiliti con regolamento, sentita la Commissione provinciale per l’impiego; - constatato che ai sensi del medesimo art. 17-ter citato, nel regolamento devono essere stabilite le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e del suo rinnovo, i criteri per la verifica dei requisiti richiesti e per l’adozione della revoca dell’autorizzazione; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 967 di data 25 maggio 2013 con la quale è stato approvato il “Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento nel solo ambito provinciale dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell’ articolo 17-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19” emana il seguente regolamento: Art. 1 (Oggetto) In attuazione dell’articolo 17-ter della legge provinciale 19 del 1983, questo regolamento definisce i requisiti e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento, nel solo territorio provinciale, dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, così come definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 276 del 2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), nonché le modalità di iscrizione all’apposito albo provinciale dei soggetti autorizzati. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 68 Art. 2 (Requisiti per l’autorizzazione) 1. Possono richiedere l’autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale le società di capitale, o cooperative o consorzi di cooperativa, italiane o di altro Stato dell’Unione Europea. 2. Per lo svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale è ammessa la forma della società di persone. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono avere almeno una sede operativa in Provincia di Trento. 4. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla preventiva verifica dei requisiti giuridici e finanziari, nonché dei requisiti relativi alle competenze professionali, alle attrezzature e ai locali che devono essere posseduti da ciascuna sede operativa, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in quanto compatibile. 5. Tutti i soggetti autorizzati debbono inoltre rispettare le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modifiche e integrazioni. 6. Per l’autorizzazione di Università o fondazioni universitarie, Istituzioni del Servizio educativo provinciale, Comuni, Comunità territoriali e Camera di Commercio si applica l’articolo 6 del decreto legislativo 276 del 2003. Art. 3 (Procedura di autorizzazione allo svolgimento nel territorio provinciale di servizi di intermediazione) 1. La domanda di autorizzazione va presentata alla struttura competente in materia di lavoro, di seguito struttura competente, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 2. Con determinazione del dirigente della struttura competente è definito il modello di domanda. 3.L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. 4. La validità dell’autorizzazione è a tempo indeterminato, fatta salva la permanenza dei requisiti richiesti. 5. E’ facoltà della Provincia effettuare controlli periodici sull’andamento dell’attività autorizzata e sulla permanenza dei requisiti dichiarati all’atto della domanda. 6. Prima dell’inizio dell’attività il responsabile deve garantire l’avvenuta interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e assumere l’impegno a fornire alla Provincia ogni informazione richiesta, utile al buon funzionamento del mercato del lavoro. 7. I soggetti autorizzati comunicano alla struttura competente, entro trenta giorni dall’evento, ogni variazione organizzativa relativa a spostamenti di sede, apertura di filiali, cessazione di attività o variazioni dell’organico e ogni altra variazione che incida sui requisiti. Art. 4 (Revoca dell’autorizzazione) 1. Qualora si verifichino casi di non conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, il Dirigente della struttura competente procede alla notifica delle irregolarità riscontrate, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per il ripristino delle condizioni di autorizzazione, prorogabile fino a sessanta giorni per motivi straordinari. Qualora il soggetto non provveda alla messa in regola entro detto termine, l’autorizzazione viene revocata. La revoca dell’autorizzazione è comunicata al Ministero del lavoro per la cancellazione del soggetto dall’apposita sezione dell’albo nazionale delle agenzie per il lavoro. 2. L’autorizzazione può parimenti essere revocata in caso di tre recidive riscontrate in due anni. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 69 3. La revoca dell’autorizzazione comporta la conseguente cancellazione dalla corrispondente sezione dall’albo provinciale, salvo che risultino mantenuti i requisiti per l’esercizio di altre attività per le quali era stata contestualmente effettuata l’iscrizione all’albo provinciale. Art. 5 (Albo delle autorizzazioni allo svolgimento nel territorio provinciale di servizi di intermediazione) 1. E’ istituito l’albo dei soggetti che, ai sensi dell’articolo 17-ter della legge provinciale 19 del 1983, sono autorizzati all’esercizio, nel solo territorio provinciale, dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. 2. Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, la struttura competente provvede all’iscrizione nell’apposita sezione dell’albo provinciale. 3. L’albo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni: A) Agenzie di intermediazione B) Agenzie di ricerca e selezione del personale C) Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale 4. L’iscrizione alla sezione A dell’albo provinciale comporta automaticamente l’iscrizione del soggetto alle sezioni B e C del predetto albo. 5. La struttura competente provvede alla tenuta dell’albo dei soggetti autorizzati e rilascia, a richiesta, il certificato di iscrizione all’elenco. 6. L’iscrizione all’albo provinciale è comunicata al Ministero del lavoro per l’iscrizione del soggetto nell’apposita sezione dell’albo nazionale delle agenzie del lavoro. Art. 6 (Disposizioni finali) 1. L’autorizzazione non può essere oggetto di transazione commerciale. 2. E’ vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell’attività oggetto di autorizzazione, o concessione dell’autorizzazione ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche. 3. Il trasferimento d’azienda, di ramo d’azienda, o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, la revoca dell’autorizzazione e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura. 4. Con deliberazione della Giunta provinciale è individuata la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione e i contenuti delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti indicati all’articolo 2. Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 11.06.2013 IL VICEPRESIDENTE F.F. ALBERTO PACHER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 70 NOTE ESPLICATIVE Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse - L’articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: “Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.” - L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone: “Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.” Note all’articolo 1 L’articolo 17-ter della legge provinciale sul lavoro – e cioè della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 - dispone: “Art. 17ter Autorizzazione allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale 1. L'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di attività di sostegno alla ricollocazione professionale, da svolgere limitatamente al territorio della provincia, è rilasciata dalla Provincia sulla base di requisiti giuridici e finanziari stabiliti con il regolamento previsto dal comma 4. In ogni caso è richiesta l'interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro. 2. L'autorizzazione è revocata se vengono meno i requisiti richiesti e non è rilasciata alla Provincia ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 71 3. Del rilascio di ciascuna autorizzazione è data comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Con regolamento, sentita la commissione provinciale per l'impiego, sono stabilite le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione e del suo rinnovo, i criteri per la verifica dei requisiti richiesti e per l'adozione della revoca dell'autorizzazione.” - L’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone: “Art. 2 Definizioni 1. a) Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: «contratto di somministrazione di lavoro»: il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20; a-bis) «missione»: il periodo durante il quale, nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso; a-ter) «condizioni di base di lavoro e d'occupazione»: il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative: 1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi; 2) alla retribuzione; 3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione; b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività; d) e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d); f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta; g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 72 h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate; j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro; k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività; m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative”. Note all’articolo 2 L’articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone: “Art. 5 Requisiti giuridici e finanziari 1. a) I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono: la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone; b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea; c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni; e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 73 f) l’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all’ articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l’invio all’autorità concedente, pena la revoca dell’autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente; g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato. 2. a) Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa; la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea; la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile; nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni; l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo. b) c) d) e) f) 3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa; b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea; c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile; d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro; b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 c) 74 l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo. 5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro; b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo. 6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro; b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.” - L’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone: “Art. 6 Regimi particolari di autorizzazione 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione: a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio; d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate; e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente. 2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1. 3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 - 75 L’articolo 9 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone: “Art. 9 Comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione 1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro. 2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso. 3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile è conoscibile in modo agevole”. - L’articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone: “Art. 10 Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori 1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. E' altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione”. - L’articolo 11 del decreto legislativo 11 settembre 2003, n. 276 dispone: “Art. 11 Divieto di oneri in capo ai lavoratori 1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. 2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati”. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 76 84915 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 13 giugno 2013, n. 55 Esecutività dei nuovi rilievi topografici del comune catastale di Fai, nel Distretto tavolare e catastale di Mezzolombardo, ai fini della formazione del nuovo catasto geometrico numerico. (Art. 6 della L.R. 8 marzo 1990, n. 6) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l’art. 4 della L.R. 19 dicembre 1980, n. 12, che prevede l’effettuazione nel territorio regionale del nuovo rilievo topografico al fine di realizzare il nuovo catasto geometrico numerico; Vista la L.R. 8 marzo 1990, n. 6, “Norme di coordinamento fra catasto fondiario e libro fondiario in applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 12”. Constatata l’avvenuta verifica, per quanto riguarda il comune catastale di Fai, della compatibilità delle risultanze del nuovo rilievo con le iscrizioni delle singole partite del libro maestro ai sensi dell’art. 3 della L.R. 8 marzo 1990, n. 6; Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 60 di data 10 luglio 2012, concernente la pubblicazione degli elaborati dei nuovi rilievi topografici del comune catastale di Fai ed il relativo editto, secondo quanto disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 della L.R. 8 marzo 1990, n. 6; Constatata inoltre l’avvenuta comunicazione, ai singoli proprietari tavolari da parte dell’Ufficio del Libro fondiario competente, della conclusione dei lavori del rilevamento topografico; Accertato che i ricorsi amministrativi presentati ai sensi dell’art. 5 della L.R. 8 marzo 1990, n. 6 sono stati definiti dall’Ufficio del Catasto competente; Vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 con la quale sono state delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari; con la medesima legge, inoltre, sono state attribuite alla Provincia autonoma di Trento le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano. decreta - in conformità a quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 8 marzo 1990, n. 6 è disposta l’esecutività - ai fini previsti dall’art. 1 della L.R. 8/90 sopra citata - dei nuovi rilievi topografici del comune catastale di Fai nel distretto tavolare e catastale di Mezzolombardo. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trento, 13. giugno 2013 IL VICEPRESIDENTE F.F. ALBERTO PACHER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 77 84914 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 13 giugno 2013, n. 8-110/Leg. Regolamento recante "Modificazioni del D.P.G.P. 14 aprile 1977, n. 9- 96/Legisl. Legge regionale 16 aprile 1968, n. 3. Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione ed abrogazione del D.P.G.R. 14 novembre 1968, n. 4/Legisl." Aggiornamento tariffe del Laboratorio tecnologico impianti a fune. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - vista la Legge regionale 16 aprile 1968, n. 3 “Istituzione del Laboratorio tecnologico impianti a fune”; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1055 di data 30 maggio 2013 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento recante "Modificazioni del D.P.G.P. 14 aprile 1977, n. 996/Legisl. Legge regionale 16 aprile 1968, n. 3. Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione ed abrogazione del D.P.G.R. 14 novembre 1968, n. 4/Legisl." emana il seguente regolamento: Art. 1 Sostituzione delle tabelle 1. Le tabelle A, B, C, D, E, F, G sono sostituite dalle seguenti: Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, COMMERCIO E PROMOZIONE SERVIZIO IMPIANTI A FUNE 78 LABORATORIO TECNOLOGICO IMPIANTI A FUNE LA.T.I.F. I-38121 RAVINA DI TRENTO - Via Provina, 24 Telefono +39. 0461. 495129 Telefax +39. 0461. 493882 C.F. e P.IVA 00337460224 E-mail: [email protected] www.latif.it TARIFFE 2013 PER PROVE LA.T.I.F. TABELLA A) TARIFFE GENERALIABELLA A) TARIFFE GENERAL Voce A1 Descrizione Quota fissa per ogni rapporto di prova o copia Tariffa (euro) 61,00 A2 A2.1 A2.2 A2.3 Prestazioni del personale per: - prove fuori sede (tempo prove e trasferimento, escluso le estensimetriche) - lavorazioni e predisposizione di pezzi speciali per le prove - prove non contemplate nel presente tariffario - Funzionario tecnico - Coadiutore A3 A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A4 all’ora all’ora 84,00 61,00 Spese di trasferta: - costo automezzo a chilometro: come fissato dall’Amministrazione Provinciale - pedaggi autostradali e simili, parcheggi - vitto: a piè di lista, nei limiti ammessi per il rimborso al personale della PAT - pernottamento: a piè di lista, nei limiti ammessi per il rimborso al personale della PAT al costo al costo al costo Spese per acquisto di beni specifici e per acquisizione di servizi esterni necessari alle prove al costo al costo Nota: ove una prova sia accreditata ACCREDIA, è opportuno verificare l’aggiornamento della normativa di riferimento sul sito www.accredia.it , alla voce Banca dati/Laboratori di prova, nome LA.T.I.F. Il ns. personale tecnico è comunque a disposizione per qualsiasi informazione in merito. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 79 TABELLA B) TARIFFE PER PROVE SU FUNI METALLICHE ED ELEMENTI MECCANICI VARI Voce B1 B2 Descrizione Tariffa (euro) Esecuzione di testa fusa - per carichi fino a 1200 kN - per carichi da 1200 kN a 3000 kN - per carichi da 3000 a 6000 kN - per carichi oltre 6000 kN 171,00 426,00 839,00 1.142,00 Determinazione del carico di rottura effettivo (Prova Accreditata ACCREDIA) - con macchina fino a 1200 kN - con macchina da 10MN, fino a 3000 kN - con macchina da 10MN,da 3000 a 6000 kN - con macchina da 10MN, oltre 6000 kN - misura del diametro, su macchina da 10MN B3 Misura del modulo elastico (Prova accreditata ACCREDIA) B4 Preparazione e prove complete sui fili - per ogni filo tondo - per ogni filo sagomato B5 Elaborazione dei dati (secondo D.M. 1175/1986) B6 Prove parziali sui fili (trazione-torsione-piegamento) - per ogni filo tondo - per ogni filo sagomato B7 Determinazione massa areica di zinco ( un trefolo + anima metallica) B8 Utilizzo macchina da 1200 kN, per prove varie ( compreso personale ) B9 cad Rilievo in continuo dimensionale/deformazione/altro (es.cone settino) - per ogni punto di misura oltre al primo 122,00 815,00 11,00 14,00 171,00 9,00 10,00 350,00 all’ora 200,00 all’ora 414,00 Utilizzo macchina da 10 MN, per prove varie ( compreso personale ) B10 196,00 426,00 839,00 1.264,00 633,00 228,00 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 80 TABELLA C) TARIFFE PER LE MISURE ESTENSIMETRICHE DELLE SOLLECITAZIONI Voce Descrizione Tariffa (euro) Prove estensimetriche (Prova accreditata ACCREDIA) C1 Prova statica o dinamica in laboratorio 1.094,00 C2 Prova fuori sede (comprensiva del costo del personale) 2.187,00 C3 Per ogni punto di misura statico 122,00 C4 Per ogni punto di misura dinamico 228,00 C5 Per ogni giorno fuori sede oltre i primi due, compreso il tempo di viaggio (frazionabile in mezza giornata) 1.009,00 Solo apparecchiatura ed elaborazione (escluso costo dei punti di misura e del personale) 559,00 Elaborazione dati per prove supplementari (senza installazione nuovi punti di misura) costo orario tab.A C6 C7 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 TABELLA D) ALLE FUNI TARIFFE PER LE PROVE SUI DISPOSITIVI DI COLLEGAMENTO DEI VEICOLI FUNIVIARI Voce D1 81 Descrizione Prove complete su morsetto per impianto a collegamento permanente: (controllo dimensionale - rilievo della caratteristica elastica della molla - misura della forza di serraggio - prova di resistenza allo scorrimento – prova di strappamento dalla fune) D2 Prove singole del punto D1 D3 Prove complete su morsa per impianti a collegamento temporaneo: (controllo dimensionale - rilievo della caratteristica elastica delle molle - misura della forza di serraggio con rilievo del diagramma - misura della forza necessaria per apertura/chiusura - prova di resistenza allo scorrimento – prova di strappamento dalla fune) Tariffa (euro) 2.187,00 498,00 2.916,00 D4 Prove singole del punto D3 NOTA La prova di resistenza allo slittamento è accreditata ACCREDIA D5 Collaudo di molla secondo le norme UNI (comprensivo di compressioni a blocco, misura della perdita di carico, etc., escluso prova di fatica) 463,00 Rilievo della caratteristica elastica di una molla dopo la prima 171,00 D6 633,00 TABELLA E) TARIFFE PER LE PROVE DI DURATA A FATICA Voce E1 E2 E3 Descrizione Tariffa (euro) Prove di fatica su organi di veicoli funiviari (Prova accreditata ACCREDIA) 4.500,00 Per prove su strutture varie: Quota fissa (unica, per più elementi simili) 1.992,00 ogni 100.000 cicli NOTA: per esigenze particolari possono essere determinate tariffe specifiche 111,00 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 82 TABELLA F) TARIFFE PER ESAMI MAGNETOINDUTTIVI SU FUNI Voce Descrizione Tariffa (euro) F1 Misura dell’induzione magnetica del detector 341,00 F2 F2.1 Esame su fune test secondo UNI EN 12927-8 Per ciascun acquisitore/registratore oltre al primo 460,00 100,00 F3 Esame su fune, in sede 244,00 F4 Esame su fune, fuori sede 600,00 TABELLA G) TARIFFE PER PER LE PRESTAZIONI DEL CENTRO D’ESAME Voce G1 G2 Descrizione Tariffa (euro) LIVELLO 1 - Corso di 3 gg continuativi, per complessive 24 ore comprensivo di materiale didattico, materiale di consumo, attestato di fine corso - esame 1.215,00 608,00 LIVELLO 2 - Corso di 5 gg continuativi, per complessive 40 ore comprensivo di materiale didattico, materiale di consumo, attestato di fine corso - esame 1.459,00 730,00 Note sull’applicazione delle tariffe - Alle tariffe va applicata l’IVA in vigore; le tariffe relative a prove eseguite in sede non comportano applicazione di tariffe orarie del personale, salvo per prove non contemplate nel presente tariffario e/o per la preparazione di pezzi speciali o provette; per prove eseguite fuori sede: la tariffa oraria è applicata per i tempi di trasferimento e di attività sul posto (escluso pausa pranzo); il costo della prova indicato in tabella comprende costi di strumentazione, elaborazione dati e redazione del rapporto di prova; per le prove estensimetriche, la tariffa C2 comprende personale e strumentazione per n. 2 giorni; per l’esame magnetoinduttivo fuori sede, la tariffa F5 comprende personale e strumentazione; vengono caricati i costi di automezzo, vitto, alloggio, pedaggi, parcheggi (documentazione presso il LA.T.I.F.). Quando si rende necessaria la realizzazione di specifiche attrezzature, adattamenti delle modalità di prova, attività accessorie che deviano dalle procedure standard, vengono contabilizzati a parte i relativi costi in termini di tempi e materiali,. Per particolari attività di prova, non riconducibili a quelle indicate, possono essere formulati specifici preventivi. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 83 Nota relativa all’accreditamento ACCREDIA del LATIF ACCREDIA è l’ente unico nazionale di accreditamento, nato dall’accorpamento di SINAL e SINCERT. Valuta la competenza tecnica e la capacità professionale degli operatori del Laboratorio, ai fini di assicurare la qualità del servizio reso, sia in termini di accuratezza delle misure fornite, che della correttezza del rapporto con il cliente. L’accreditamento attesta il livello di qualità del lavoro di un organismo o laboratorio di prova ed è pertanto garanzia, per il cliente, di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza. ACCREDIA partecipa all’accordo di mutuo riconoscimento (MLA), gestito da IAF e ILAC, per cui i rapporti di prova emessi con logo ACCREDIA, quindi in regime di accreditamento, sono riconosciuti ed accettati a livello internazionale. Convenzione LATIF-ACCREDIA è disponibile per consultazione, presso la nostra sede. Per maggiori informazioni, vedi il sito www.accredia.it Si precisa che l’effettuazione di prove accreditate ACCREDIA sull’oggetto di prova non implica l’approvazione del prodotto da parte del Laboratorio o dell’Organismo di accreditamento, o responsabilità in carico al ACCREDIA stesso sui risultati o sui giudizi eventualmente espressi dal Laboratorio. Il Laboratorio è l’unico soggetto responsabile nei confronti di terzi per l’attività svolta. Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 13.06.2013 IL VICEPRESIDENTE F.F. ALBERTO PACHER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 84 NOTE ESPLICATIVE Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse - L’articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: “Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.” - L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone: “Art. 54 1) Alla Giunta provinciale spetta: la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.” Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 85 84923 Kollektivabkommen und -verträge - 1 Teil - Jahr 2013 Accordi e contratti collettivi - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige AGENTUR FÜR DIE KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN - BZ vom 13. Juni 2013 AGENZIA PER LE CONTRATTAZIONI COLLETTIVE - BZ del 13 giugno 2013 Landeskollektivvertrag für das Lehrpersonal und die Erzieher/Erzieherinnen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols für das Jahr 2009 Contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per l’anno 2009 unterzeichnet am 13.06.2013 aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 25.3.2013, Nr. 490 sottoscritto in data 13.06.2013 in base della deliberazione della Giunta Provinciale del 25.3.2013, nr. 490 Die Vertragsparteien nehmen Folgendes zur Kenntnis: Mit Landesgesetz vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, Artikel 13 wurden Bestimmungen zur Eindämmung der Ausgaben erlassen, die auch den öffentlichen Dienst betreffen. Unter Berücksichtung der daraus entstandenen Rechtslage kommen die Vertragsparteien überein, anstelle des für das wirtschaftliche Biennium 2009-2010 fälligen Kollektiwertrages einen Übergangsvertrag für das Jahr 2009 abzuschließen. Le parti negoziali prendono atto che con legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, articolo 13 sono state adottate misure finalizzate anche al contenimento della spesa nell'impiego pubblico. Artikel 1 Anwendungsbereich Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Dieser Landeskollektivvertrag (LKV) gilt für das Lehrpersonal, einschließlich des Lehrpersonals mit Diplom an Oberschulen und der Erzieher/innen, mit unbefristetem und befristetem Vertrag gemäß Artikel 1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 24. Juli 1996, Nr. 434. In considerazione della situazione di diritto determinatasi di conseguenza, le parti negoziali convengono nel sottoscrivere un accordo transitorio per l’anno 2009 invece del contratto collettivo per il biennio economico 2009/2010. 1. Artikel 2 Inhalt und Vertragszeitraum 1. Der vorliegende Vertrag gilt für den Zeitraum vom 1. Jänner 2009 bis zum 31. Dezember 2009 und regelt den Ausgleich zwischen den Gehaltserhöhungen gemäß gesamtstaatlichem Kollektivvertrag (GSKV) und den Erhöhungen für das Landespersonal im selben Zeitraum. Die wirtschaftlichen Auswirkungen laufen ab dem jeweiligen Fristbeginn, der in den einzelnen Vertragsbestimmungen angegeben ist. Il presente contratto collettivo provinciale (CCP) si applica al personale docente, incluso il personale diplomato delle scuole secondarie di secondo grado, ed educativo, con conratto a tempo indeterminato e determinato di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. Articolo 2 Oggetto e durata del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo decorrente dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009 e disciplina il conguaglio tra gli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e gli aumenti previsti per i dipendenti provinciali nel corrispondente periodo. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Artikel 3 Landeszulage 1. Ab Inkrafttreten dieses Vertrages erhält Artikel 17 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols vom 23. April 2003 erhält folgende Fassung: 1. 2. 3. 4. „Art. 17 Landeszulage Für die von den geltenden Landeskollektivverträgen sowie für die von den Landesbestimmungen vorgesehenen Mehrleistungen, welche auf eine Verbesserung der Leistung und der Qualität des gesamten Schulsystems des Landes abzielen, wird den in Artikel 1 genannten Lehrpersonen die in den Anlagen zu diesem Vertrag angegebene monatliche Landeszulage mit den in den jeweiligen Tabellen vorgesehenen Fälligkeiten ausbezahlt. Diese Zulage wird in den Monaten Juli und August nicht ausbezahlt und hat keine Auswirkungen auf das 13. Monatsgehalt. Für die Zuweisung der Landeszulage wird berücksichtigt: a) die am 1.April 1998 zustehende Gehaltsposition für die Einstufung in folgende Dienstaltersabschnitte: 15-20 Jahre, 21-27 Jahre, 28-34 Jahre, ab 35 Jahre; b) das Dienstalter für die Ermittlung der Dienstaltersabschnitte 0-2 Jahre, 3-8 Jahre und 9-14 Jahre; Die Landeszulage entsprechend den Abschnitten von 3 bis 8 Jahren und von 9 bis 14 Jahren wird auf Antrag dem Lehrpersonal zugewiesen, das nicht weniger als drei bzw. neun Schuljahre Dienst geleistet hat, die im Sinne der geltenden staatlichen Bestimmungen anerkannt werden. Die Zuteilung der Landeszulage entsprechend des neu angereiften Dienstaltersabschnittes gemäß Absatz 3 hängt von der positiven Bewertung des/der zuständigen vorgesetzten Schuldirektors/in ab, wobei die vom Lehrpersonal während des Zeitraums im niedrigeren Dienstaltersabschnitt gemachte berufliche Entwicklung zu berücksichtigen ist. Die be- 86 Articolo 3 Indennità provinciale 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto l’articolo 17 del testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 è così sostituito: 1. 2. 3. 4. “Art. 17 Indennità provinciale Per le maggiori prestazioni previste dai contratti collettivi provinciali in vigore nonché dalla normativa provinciale, finalizzate al miglioramento della produttività e della qualità complessive del sistema scolastico provinciale, al personale di cui all'articolo 1 viene attribuita l'indennità mensile provinciale prevista dagli allegati del presente contratto con le decorrenze previste nelle relative tabelle. Tale indennità non viene corrisposta per i mesi di luglio e agosto e non ha effetti sulla tredicesima mensilità. Ai fini dell’attribuzione della indennità provinciale si tiene conto: a) della posizione stipendiale in godimento al 1º aprile 1998, per l’inquadramento nelle seguenti fasce di anzianità di servizio: 15-20 anni, 21-27 anni, 28-34 anni e da 35 anni; b) della anzianità di servizio per individuare le fasce di anzianità di servizio 0-2 anni, 3-8 anni e 9-14 anni, L’indennità provinciale corrispondente alle fasce di anzianità da 3 a 8 anni e da 9 a 14 anni è attribuita a domanda al personale docente che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore rispettivamente a tre ovvero nove anni scolastici riconoscibili ai sensi della normativa statale vigente. L’attribuzione dell’indennità provinciale corrispondente alla nuova fascia di anzianità di servizio maturata ai sensi del comma 3 è subordinata alla valutazione positiva del/la competente dirigente scolastico/a che tenga conto della qualificazione professionale conseguita dal/la docente nel periodo di servizio nella fascia di anzianità di servizio inferiore. La valu- Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 5. sagte Bewertung erfolgt schriftlich und aufgrund eines Gesprächs mit der betroffenen Lehrperson. Im Falle einer positiven Bewertung besteht das Anrecht auf die neue Zulage, sobald das vorgesehene Dienstalter erreicht wird. Eine negative Bewertung kann nur aufgrund eines gleichlautenden Gutachtens des im Artikel 5 des Landesgesetzes vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, vorgesehenen Bewertungskomitees erteilt werden. In diesem Falle kann eine neue Bewertung nur nach Ablauf eines Jahres erfolgen. Die Landeszulage entsprechend dem neu angereiften Dienstaltersabschnitt 3 8 bzw. 9 - 14 Jahren wird aufgrund des im Absatz 4 festgehaltenen Verfahrens auch dem Lehr-personal mit befristetem Arbeitsvertrag zugewiesen vorausgesetzt, dass die Grundschullehrpersonen im Besitze der Eignung oder einer universitären Lehrbefähigung und die Lehrpersonen in den Mittel- und Oberschulen im Besitz der Lehrbefähigung sind und dass die Lehrpersonen in der Landesoder Schulrangliste 2. Gruppe eingetragen sind.“ tazione di cui trattasi è formulata per iscritto, previo colloquio con il/la docente interessato/a. In caso di valutazione positiva, la nuova indennità decorre dalla data di maturazione della prevista anzianità di servizio. Una valutazione negativa può essere espressa solamente su conforme parere del Comitato di valutazione di cui all’articolo 5 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20; in tal caso, una nuova valutazione può avvenire solo decorso un anno. 5. Artikel 4 Angleichung der Landeszulage 1. Ab Inkrafttreten dieses Vertrages gelten für die Festlegung der Landeszulage folgende Regelungen: a) die Erhöhungen der Gehälter nach den Tabellen des GSKV für das wirtschaftliche Biennium 2008-2009 ab 1. Jänner 2009 werden mit derselben Fälligkeit ausbezahlt und von der für den gleichen Zeitraum zustehenden Landeszulage abgezogen; b) die Gesamtentlohnung wird ab 1. Juni 2009 um 0,60 Prozent erhöht, und die Erhöhung wird über die Landeszulage ausbezahlt; somit steht ab 1. Juni 2009 die jährliche Landesbruttozulage laut Anlage 1 dieses Vertrages zu; c) als Entschädigung für Vertragsvakanz wird die Gesamtentlohnung ab 1. April 2010 um 0,75 Prozent erhöht und die Erhöhung wird über die Landeszulage ausbezahlt; gleichzeitig wird die staatliche Entschädigung für Vertragsvakanz ab 1. April 2010 ausbezahlt und mit derselben Fälligkeit von der zustehenden 87 L’indennità provinciale corrispondente alle fasce di anzianità di servizio 3 - 8 rispettivamente 9 - 14 anni è attribuita attraverso la procedura di valutazione prevista dal comma 4 anche al personale insegnante con contratto a tempo determinato, purché sia in possesso dell’idoneità o di abilitazione universitaria nelle scuole primarie e dell’abilitazione nelle scuole secondarie e sia inserito nelle graduatorie provinciali o nella 2. fascia delle graduatorie d’istituto.” Articolo 4 Adeguamento dell’indennità provinciale 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto per la determinazione dell’indennità provinciale valgono le seguenti regole: a) gli aumenti degli stipendi tabellari previsti dal CCNL per il biennio economico 20082009 a partire dal 1º gennaio 2009 sono attribuiti e conguagliati con la stessa decorrenza mediante detrazione dalla indennità provinciale spettante per lo stesso periodo; b) il trattamento economico complessivo è aumentato a decorrere dal 1º giugno 2009 dello 0,60 per cento e l’aumento è attribuito attraverso l'indennità provinciale; pertanto a decorrere dal 1º giugno 2009 l'indennità provinciale annua lorda spetta come da allegato 1 al presente contratto; c) a titolo di vacanza contrattuale il trattamento economico complessivo è aumentato a decorrere dal 1º aprile 2010 dello 0,75 per cento e l’aumento è attribuito attraverso l'indennità provinciale; contestualmente l’indennità di vacanza contrattuale statale è attribuita a partire dal 1º aprile 2010 e conguagliata con la Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 stessa decorrenza mediante detrazione dall’indennità provinciale; pertanto a decorrere dal 1º aprile 2010 l'indennità provinciale annua lorda spetta come da allegato 2 al presente contratto; Landeszulage abgezogen; somit steht ab 1. April 2010 die neue jährliche Landesbruttozulage laut Anlage 2 dieses Vertrages zu; d) d) die staatliche Entschädigung für Vertragsvakanz ab 1. Juli 2010 wird mit derselben Fälligkeit ausbezahlt und von der für den gleichen Zeitraum zustehenden Landeszulage abgezogen; somit ist die jährliche Landesbruttozulage ab 1. Juli 2010 laut Anlage 3 dieses Vertrages neu festgelegt. Artikel 5 Erhöhungen der Landeszulage 1. 2. Der Jahresbruttobetrag von 1.042,97 Euro laut den Artikeln 18 e 19 des E.T. der LKV vom 23. April 2003 wird mit Wirkung vom 1.Juni 2009 um 0,60 Prozent auf 1.049,23 Euro und mit Wirkung vom 1. April 2010 um weitere 0,75 Prozent auf 1.057,10 Euro erhöht. Ab 1. April 2010 wird die Landeszulage gemäß Artikel 4 dieses Vertrages betreffend die Dienstaltersabschnitte 9-14, 15-20, 21-27 und 28-34 um folgende Jahresbruttobeträge erhöht: - l’indennità di vacanza contrattuale statale è attribuita a partire dal 1º luglio 2010 e conguagliata con la stessa decorrenza mediante detrazione dall’indennità provinciale; pertanto a decorrere dal 1º luglio 2010 l'indennità provinciale annua lorda è rideterminata come da allegato 3 al presente contratto. Articolo 5 Aumenti dell’indennità provinciale 1. L’importo annuo lordo di 1.042,97 euro di cui agli articoli 18 e 19 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 è aumentato con decorrenza 1° giugno 2009, dello 0,60 per cento a 1.049,23 euro e, con decorrenza 1° aprile 2010, di un ulteriore 0,75 per cento a 1.057,10 euro. 2. Con decorrenza 1º aprile 2010 l’indennità provinciale di cui all’articolo 4 del presente contratto, corrispondente alle fasce di anzianità 9-14, 15-20, 21-27 e 28-34 è aumentata dei seguenti importi annui lordi: 135,00 Euro bei der staatlichen Einstufung um einen, im Vergleich zu jenem für die Zuerkennung der Landeszulage, höheren Dienstaltersabschnitt; - 135,00 Euro per un inquadramento statale superiore di una fascia di anzianità di servizio rispetto a quello per l’attribuzione dell’indennità provinciale; 250,00 Euro bei der staatlichen Einstufung um zwei oder mehrere, im Vergleich zu jenem für die Zuerkennung der Landeszulage, höheren Dienstaltersabschnitte; Artikel 3 Absatz 4 des Landeskollektivvertrages vom 8. Oktober 2008 erhält folgende Fassung: „4. Dem Lehrpersonal der Oberschule mit Anfangsgehalt laut staatlicher Einstufung wird bei einem Dienstalter für die Zuweisung der Landeszulage von 3-8 Jahren und von 9-14 Jahren die entsprechende Landeszulage für das Lehrpersonal der Mittelschulen ausbezahlt.“ - 250,00 Euro per un inquadramento statale superiore di due o più fasce di anzianità di servizio rispetto a quello per l’attribuzione dell’indennità provinciale.” - 3. 88 3. Il comma 4 dell’articolo 3 del contratto collettivo provinciale dell’8 ottobre 2008 è sostituito come segue: “4. Al personale docente delle scuole secondarie di 2° grado con stipendio iniziale secondo l’inquadramento statale e con un’anzianità di servizio per l’attribuzione dell’indennità provinciale di 3-8 anni e di 9-14 anni è corrisposta la rispettiva indennità provinciale prevista per il personale docente delle scuole secondarie di 1° grado.” Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Artikel 6 Zweisprachigkeitszulage 1. Unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 4 des LKV vom 6. Oktober 2006 wird die jährliche Zweisprachigkeitszulage mit Wirkung vom 1. Juli 2009 wie folgt erhöht: Articolo 6 Indennità di bilinguismo 1. - Zweisprachigkeitszulage A 2.821,14 Euro - Zweisprachigkeitszulage B 2.354,86 Euro - Zweisprachigkeitszulage C 1.880,76 Euro 2. 3. Der Fonds für Leistungsprämien ab dem Schuljahr 2011/12 wird, nach Abzug der Sozialfürsorgebeiträge, mit 4.700.000,00 Euro jährlich festgelegt. Für die Förderung des Englischunterrichts an den Grundschulen wird der Fonds laut Absatz 1 um weitere 200.000,00 Euro jährlich erhöht. Die der einzelnen Lehrperson zuerkannte Leistungsprämie, ausgenommen die individuelle Prämie für den Englischunterricht, kann den Betrag von 1.400,00 Euro nicht überschreiten. Articolo 7 Premio di produttività 1. 2. 3. Artikel 8 Besoldung des an die Dienststelle für Evaluation der Qualität des Schulsystems abgeordneten Lehrpersonals 1. Artikel 7 Absatz 1 des LKV 6. Oktober. 2006 erhält folgende Fassung: “1. Dem Personal, das der Dienststelle für Evaluation gemäß Dekret des Landeshauptmannes vom 5. November 2012, Nr. 39 „Durchführungsverordnung über die Evaluation des Bildungssystems des Landes“ - zugeordnet ist, steht für die Dauer des Auftrages eine vom zuständigen Schulamtsleiter/von der zuständigen Schulamtsleiterin unter Berücksichtigung der besonderen Fachkompetenzen, der Arbeitsbelastung, der Komplexität der zugewiesenen Aufgaben und der damit verbundenen Verantwortung festgelegte jährliche Aufgabenzulage in der maximalen Höhe von 6.000,00 Euro brutto zu.“ Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4 del CCP 6 ottobre 2006, l’indennità di bilinguismo annua lorda è rideterminata con decorrenza 1 luglio 2009 come segue: - indennità di bilinguismo A 2.821,14 euro - indennità di bilinguismo B 2.354,86 euro - indennità di bilinguismo C 1.880,76 euro Artikel 7 Leistungsprämie 1. 89 Il fondo destinato al premio di produttività dall’anno scolastico 2011/12 è fissato, al netto dei contributi previdenziali, in euro 4.700.000,00 annui. Per incentivare l’insegnamento dell’inglese nelle scuole primarie il fondo di cui al comma 1 è aumentato di ulteriori Euro 200.000,00 annui. Il premio di produttività assegnato al/la singolo/a docente, escluso il premio individuale per l’insegnamento dell’inglese, non può superare l’importo di 1.400,00 euro. Articolo 8 Trattamento economico del personale docente comandato presso i nuclei di supporto per la valutazione della qualità del sistema scolastico 1. Il comma 1 dell’articolo 7 del CCP 6 ottobre 2006 è così sostituito: „1. Al personale comandato al Servizio di valutazione di cui al decreto del Presidente della Provincia del 5 novembre 2012, n. 39 “Regolamento di esecuzione relativo alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale” - spetta per la durata dell’incarico un’indennità d’istituto, determinata dal competente Intendente scolastico/Intendente scolastica in considerazione delle competenze specializzanti, il carico di lavoro, la complessità dei compiti assegnati e della responsabilità che tali compiti comportono, nella misura massima annua lorda di 6.000,00 euro.” Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Artikel 9 Reduzierung der Unterrichtszeit 1. Artikel 15 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23. April 2003 erhält folgende Fassung: Articolo 9 Riduzione dell’orario di insegnamento 1. „Art. 15 Reduzierung der Unterrichtszeit 1. 2. 3. 4. 5. Das Lehr- und das diesem gleichgestellte Personal mit einem unbefristetem Arbeitsverhältnis kann in den drei letzten Schuljahren vor Erreichen der Voraussetzungen für die Frühpension bzw. Alterspension eine Reduzierung der Unterrichtszeit auf, in der Regel, nicht weniger als 75 Prozent der Unterrichtszeit für das entsprechende Vollzeitpersonal beantragen. Die Reduzierung der Unterrichtszeit kann nur gewährt werden, wenn gleichzeitig der Antrag um Frühpension zum frühest möglichen Termin eingereicht wird. 1. Il personale docente e quello equiparato con contratto a tempo indeterminato può chiedere nei tre anni scolastici che precedono il raggiungimento dei requisiti chiesti per la pensione anticipata o di vecchiaia una riduzione dell’orario di insegnamento di norma fino a non meno del 75 per cento dell’orario di insegnamento a tempo pieno. 2. La riduzione dell’orario di insegnamento può essere concessa solamente nel caso che contemporaneamente venga presentata la richiesta di pensione anticipata alla prima data possibile. Il personale docente e quello a questo equiparato al quale viene concessa la riduzione dell’orario di insegnamento, viene prioritariamente utilizzato in attività didattiche diverse dall’insegnamento curriculare o in altre attività aggiuntive e necessarie. A tal fine, il personale presta per ogni ora di insegnamento, 1,9 ore di servizio. Nel caso che non sia possibile far svolgere alcuna attività ai sensi del precedente comma 3, il personale docente cui è stata concessa la riduzione dell’orario di insegnamento viene impiegato in attività amministrative, nel rispetto dell’impegno di lavoro di tipo amministrativo. 3. Das Lehr- und diesem gleichgestellte Personal, welchem die Reduzierung der Unterrichtszeit gewährt wird, wird in erster Linie in didaktischen Tätigkeiten außerhalb des Regelunterrichts oder in anderen, für den Unterricht zusätzlich erforderlichen Tätigkeiten eingesetzt, wobei jede Unterrichtsstunde im Verhältnis 1:1,9 gewertet wird. Für den Fall, dass keine Tätigkeiten gemäß Absatz 3 möglich sind, wird das Lehr- und diesem gleichgestellte Personal, welchem die Reduzierung der Unterrichtszeit gewährt wird, in Verwaltungstätigkeiten eingesetzt, wobei der Verwaltungsstundenplan eingehalten werden muss. Die Termine und Modalitäten für die Einreichung der Gesuche werden nach Besprechung mit den Gewerkschaften von den zuständigen Schulamtsleitern festgelegt.“ Nach Buchstabe c) Absatz 4 Artikel 12 Anlage 4 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23. April 2003 wird folgender Buchstabe d) eingefügt: „d) Für die Zeitdauer der stationären Kran- L’articolo 15 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è così sostituito: “Art. 15 Riduzione dell’orario di insegnamento 4. 5. Artikel 10 Abwesenheit wegen Krankheit 1. 90 I termini e le modalità di presentazione delle richieste vengono stabiliti dai competenti Intendenti scolastici dopo aver sentito le Organizzazioni sindacali.” Articolo 10 Assenze per malattia 1. Dopo la lettera c) articolo 12 comma 4 allegato 4 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è aggiunta la seguente lettera d): “d) Per i periodi di ricovero ospedaliero, di Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 2. kenhausaufnahme, der Aufnahme in Form von „day hospital“ und für die unmittelbar daran anschließenden Zeiträume der Genesung und ebenso für die Zeiträume der schweren Krankheit laut Artikel 13 und der von dienstlichen Ursachen abhängigen Krankheit stehen dem Personal die gesamte Grundentlohnung und die gesamten bleibenden und dauerhaften Zusatzlohnelemente zu.“ Nach Artikel 12 Absatz 4 Anlage 4 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23. April 2003 wird folgender Absatz eingefügt: “4/bis Die Zulagen gemäß Artikel 17 (Landeszulage) und 18 (Erhöhung der Landeszulage für Doktorat) des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23. April 2003 gelten zwecks Anwendung von Artikel 71 Notverordnung vom 25. Juni 2008, Nr. 112, umgewandelt in Gesetz Nr. 133/2008 als zusätzliches Grundgehalt gemäß Artikel 12 Absatz 9 des Legislativdekretes vom 10. Februar 1983, Nr. 89 in geltender Fassung.“ Artikel 11 Mitarbeiter/innen des/der Schuldirektors/in und zusätzliche Tätigkeiten, die nicht als Unterricht gelten 1. Die Absätze 1, 2, 3 und 6 von Artikel 11 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23. April 2003 erhalten folgende Fassung: “Art. 11 Mitarbeiter/innen des/der Schuldirektors/in und zusätzliche Tätigkeiten, die nicht als Unterricht gelten 1. 2. Der/Die Schuldirektorstellvertreter/in kann, aufgrund der von der Landesregierung festgelegten Kriterien, ganz oder teilweise vom Unterricht befreit werden. Zu den Kriterien müssen die Gewerkschaften angehört werden. Die Stellvertreter/innen der Schulführungskräfte in der Schule mit Amtsführung werden zur Gänze vom Unterricht freigestellt. Den anderen Mitarbeitern/innen des/der Schuldirektors/in, die im Sinne des Artikels 4 Absatz 3 Buchstabe g) des Landesgesetzes vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, gewählt werden, sowie den anderen vom/von der Schuldirektor/in direkt bestimmten Lehrpersonen, die mit beson- 91 day hospital e di convalescenza post ricovero immediatamente successiva come pure per i periodi di grave malattia ai sensi dell’articolo 13 e d’infermità da causa di servizio al personale spetta l’intero trattamento economico fondamentale ed accessorio a carattere fisso e continuativo.” 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 allegato 4 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è inserito il seguente comma: “4/bis. Le indennità di cui agli articoli 17 (indennità provinciale) e 22 (aumento dell’indennità provinciale per laurea) del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 ai fini applicativi dell’articolo 71 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133/2008, sono considerate trattamento economico fondamentale aggiuntivo ai sensi dell’articolo 12, comma 9 del decreto legislativo 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.” Articolo 11 Collaboratori/trici del/la dirigente scolastico/a e attività aggiuntive non di insegnamento 1. I commi 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 11 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 sono così sostituiti: “Art. 11 Collaboratori/trici del/la dirigente scolastico/a e attività aggiuntive non di insegnamento 1. Il personale docente con funzioni di vicario può ottenere una riduzione totale o parziale dell’orario di insegnamento secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali. I docenti vicari delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza sono esonerati dall’insegnamento. 2. Ai/Alle collaboratori/trici del/la dirigente scolastico/ a diversi dal vicario, elette ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera g), della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, nonché ad altri/e docenti liberamente individuati dal/la dirigente scolastico/a con attribuzione di specifici incari- Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 6. deren vertraulichen Aufträgen betraut werden, steht eine von der zuständigen Schulführungskraft mit Bezug auf die Komplexität des Auftrages festgelegte Aufgabenzulage zu deren Ausmaß monatlich jedenfalls nicht mehr als den Gegenwert für 24 Überstunden für Verwaltungstätigkeit betragen darf. Dieselbe Vergütung erhalten auch die Lehrpersonen für technische Dienste und die Beauftragten für den Arbeitsschutz. 3. Die Vergütung gemäß Absatz 2 wird auch den Bibliothekaren/innen, den Informatikexperten/innen sowie auch den Lehrpersonen, die mit besondern Projekten im Rahmen der zusätzlichen Tätigkeiten für den Unterricht und der Unterrichtsorganisation betraut sind, gewährt; ausgenommen sind die Koordinatoren/ innen für das Schulprogramm laut Artikel 13. Die Tätigkeiten und Projekte können im Besonderen betreffen: a) die Planung von Ausbildungsveranstaltungen, b) die Erstellung von nützlichen Unterrichtsmaterialien, c) die Teilnahme an Projekten der Europäischen Gemeinschaft, an gesamtstaatlichen oder lokalen Projekten, die auf die Verbesserung des Unterrichtes und der Dienstleistung ausgerichtet sind und die Innovationsprozesse unterstützen d) gemeinsame Tätigkeiten zwischen Schule und Arbeitswelt, unter besonderer Berücksichtigung der Koordinationstätigkeiten für Übungsfirmen, e) die Teilnahme an Veranstaltungen, die aufgrund von besonderen Vereinbarungen durchgeführt werden. Diese beinhalten Dienstleistungen oder die Nutzung von Strukturen und Personal für Projekte, welche innerhalb des Einzugsgebietes allen zugänglich sind und eng mit den Zielsetzungen der Schule zusammenhängen. Die Aufträge und die Tätigkeiten werden vom Lehrer/innenkollegium in Übereinstimmung mit dem Schulprogramm der Schule beschlossen. Die Beauftragungen gemäß Absatz 3 erfolgen nach den Verfahrensweisen, wie sie im Artikel 13 Absätze 6 und 12 vorgesehen sind.“ 3. 6. 92 chi di natura fiduciaria spetta un’indennità d’istituto, determinata dal/la competente dirigente scolastico/a in relazione alla complessità dell’incarico. L’importo mensile non potrà comunque essere superiore al corrispettivo di 24 ore di lavoro straordinario funzionali all’insegnamento. Tale indennità è estesa anche ai/alle docenti referenti incaricati/ e per la gestione dei servizi tecnici e per la sicurezza. L’attribuzione dell’indennità d’istituto di cui al comma 2 è garantito anche ai/alle responsabili della biblioteca, dei sussidi informatici o multimediali, come pure al personale docente diverso rispetto a quello preposto alle funzioni strumentali dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 13, incaricato nell’ambito delle attività aggiuntive e/o funzionali all’insegnamento, di specifici progetti. Le attività e i progetti possono, in particolare, riguardare: a) la progettazione di interventi formativi; b) la produzione di materiali utili per la didattica c) la partecipazione a progetti comunitari, nazionali o provinciali mirati al miglioramento della produttività dell’insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione; d) l’attività di raccordo tra istituzione scolastica e mondo del lavoro, con particolare riguardo al coordinamento delle simulazioni d’impresa; e) la partecipazione ad attività realizzate sulla base di specifica convenzione aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio coerenti con le finalità dell’istituzione scolastica. Gli incarichi e le attività sono deliberati dal collegio dei/delle docenti in coerenza con il piano di offerta formativa nell’istituzione scolastica. I provvedimenti relativi al conferimento di incarichi di cui al comma 3 vengono adottati con le procedure previste dall’articolo 13, commi 6 e 12.” Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 1. Artikel 12 Articolo 12 Schulstellenleiter/in und Außenstellenleiter/in Coordinatori/trici di plesso e coordinatori/trici di sezioni staccate Artikel 12 Absatz 3 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23. April 2003 erhält folgende Fassung: “Art. 12 Schulstellenleiter/in und Außenstellenleiter/in 3. Artikel 33 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23. April 2003 erhält folgende Fassung: “Art. 33 Den einzelnen Schulen zuzuweisendes Überstundenkontingent 1. 1. Zwecks Vergütung der Beauftragungen und der Tätigkeiten gemäß Artikel 5 Absätze 4 und 6, Artikel 6 Absätze 6, 7, 9 sowie gemäß Artikel 11 Absätze 2 und 3 und Artikel 12 Absatz 3 bestimmt die Landesregierung, nach Anhören der Ge- Il comma 3 dell’articolo 12 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è così sostituito: “Art. 12 Coordinatori/trici di plesso e coordinatori/trici di sezioni staccate 3. Für die Ausübung der unter den Absätzen 1 und 2 angeführten Tätigkeiten wird eine von der zuständigen Schulführungskraft mit Bezug auf die Komplexität des Auftrages festgelegte Aufgabenzulage gewährt werden und zwar im Ausmaß von jährlich jedenfalls nicht weniger als 66 und nicht mehr als den Gegenwert von höchstens 200 Überstunden für Verwaltungstätigkeit. Diese Aufgaben können, sofern mit den dienstlichen Erfordernissen vereinbar und unter Berücksichtigung der der Schule zur Verfügung stehenden Ressourcen, anstatt durch Überstunden durch eine entsprechende Reduzierung der Unterrichtsstunden abgedeckt werden. Zu diesem Zwecke wird dem Personal, das die Tätigkeit laut Absatz 1 durchführt, jede Unterrichtsstunde im Verhältnis 1:1,9 gewertet. Eventuelle Einsparungen, die sich in Folge der Unterrichtsbefreiungen bilden, bleiben zur Verfügung der Schulen für die Bezahlung von anderen Unterrichtstätigkeiten.“ Artikel 13 Den einzelnen Schulen zuzuweisendes Überstundenkontingent 1. 93 Per l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2, al predetto personale è attribuito, in relazione all’entità dell’incarico, un’indennità d’istituto determinata dal competente dirigente scolastico. L’importo annuo non potrà comunque essere inferiore di 66 né superiore al corrispettivo di 200 ore di lavoro straordinario funzionali all’insegnamento. Per lo svolgimento delle medesime attività può essere prevista, in alternativa al predetto compenso e nel rispetto delle risorse a disposizione dell’istituzione scolastica, una riduzione dell’orario di insegnamento in quanto compatibile con l’organizzazione e la qualità del servizio scolastico. Il personale svolgente le attività di cui al comma 1, presta, per ogni ora d’insegnamento, 1,9 ore di servizio. Eventuali economie che si determinano dagli esoneri dall’insegnamento rimangono a disposizione delle istituzioni scolastiche per il compenso di altre attività didattiche.” Articolo 13 Contingente delle ore di lavoro straordinario assegnabili alla istituzione scolastica 1. L’articolo 33 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è così sostituito: “Art. 33 Contingente delle ore di lavoro straordinario assegnabili alla istituzione scolastica 1. Per le prestazioni di cui all’articolo 5, commi 4 e 6, all’articolo 6, commi 6,7,9, all’articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 12, comma 3, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, determina il relativo contingente complessivo di ore Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 straordinarie che vengono corrisposte dalla Provincia. Nel rispetto del contingente complessivo, l’Intendente scolastico/a competente assegna il contingente rispettivamente il fondo equivalente alle singole istituzioni scolastiche. Dal predetto contingente sono escluse le ore riferibili alle attività obbligatorie aggiuntive di insegnamento e quelle relative alle supplenze.” werkschaften, das entsprechende Gesamtkontingent der vom Land zu bezahlenden Überstunden. Im Rahmen des entsprechenden Gesamtkontingentes weist der/die zuständige Schulamtsleiter/in das Kontingent bzw. deren monetären Gegenwert den einzelnen Schulen zu. Dieses Kontingent beinhaltet nicht die für den Unterricht vorgeschriebenen, zusätzlichen Stunden sowie die Supplenzstunden.“ Artikel 14 Zweisprachigkeitszulage 1. Artikel 4 Absatz 2 del LKV vom 6.10.2006 erhält folgende Fassung: 94 Articolo 14 Indennità di bilinguismo 1. Il comma 2 dell’articolo 4 del CCP del 6.10.2006 è così sostituito: „2. L’indennità di bilinguismo di cui al comma 1 è corrisposta al personale che già non ne fruisce, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa richiesta alla competente intendenza scolastica o al/alla dirigente scolastico/a competente.” „2. Die Zweisprachigkeitszulage gemäß Absatz 1 wird dem Personal, das sie nicht bereits bezieht, mit Wirkung vom ersten Tag des darauf folgenden Monats nach Einreichen des entsprechenden Antrages beim zuständigen Schulamt oder beim zuständigen/bei der zuständigen Schulführungskraft ausbezahlt.“ Artikel 15 Vergütung für Aufholmaßnahmen Articolo 15 Compenso per attività di recupero Artikel 3 des Landeskollektiwertrages für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols vom 10. Juni 2008, betreffend „Abänderung des Landeskollektiwertrages für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols: Vergütung für Aufholmaßnahmen“, bereits abgeändert durch Artikel 1 des Landeskollektivvertrags für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen des Landes vom 8. Juli 2009, vom 10. August 2010, vom 26. Juli 2011 und vom 24. Juli 2012, erhält folgende Fassung: L'articolo 3 del Contratto collettivo provinciale per iI personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di prima e secondo grado della Provincia di Bolzano dd. 10 giugno 2008 avente per oggetto: “Modifica del Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano: Compenso per attività di recupero” già modificato con I'articolo 1 del Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano dd. 8 luglio 2009, 10 agosto 2010, 26 luglio 2011 e 24 luglio 2012 è sostituito dal seguente: „Articolo 3 „Artikel 3 1. In Erwartung einer neuen Gesamtregelung der Materie im Rahmen der nächsten Verhandlungen des normativen Teils des Landeskollektivvertrags für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols gilt der vorliegende Vertrag bis zum 31. August 2013. Eine stillschweigende Verlängerung ist ausdrücklich ausgeschlossen." 1. In attesa di una generale revisione della materia in occasione della prossima contrattazione della parte normativa del contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di prime e secondo grado della Provincia di Bolzano il presente contratto vale fino al 31 agosto 2013. La proroga tacita e espressamente esclusa." Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Artikel 16 Aufhebung von Bestimmungen 1. 95 Articolo 16 Abrogazione di norme Mit Inkrafttreten dieses Landeskollektivvertrages und seiner einzelnen Bestimmungen erlischt die Anwendung der Bestimmungen, die mit diesem unvereinbar sind. 1. Con l’entrata in vigore del presente contratto collettivo provinciale e delle singole disposizioni dello stesso cessa l’applicazione delle norme incompatibili con lo stesso. Bolzano, 13.06.2013 Bozen, 13.06.2013 Der Präsident Il Presidente Dr. Anton Gaiser Öffentliche Delegation Delegazione pubblica Dr. Engelbert Schaller Dr. Arthur Pernstich Dr. Renzo Roncat Dr. Alexander Prinoth Dr. Albrecht Matzneller Dr. Giorgio Danieli Dr. Andrea Wieser Gewerkschaftsorganisationen Organizzazioni sindacali SGBCISL-SCHULE SGBCISL-SCUOLA GWB-FLC AGB-CGIL FLC-GWB CGIL-AGB SSG/ASGB SSG/ASGB SGK/UIL-SCHULE UIL/SGK-SCUOLA Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 96 Protokollerklärung der Öffentlichen Delegation Dichiarazione a verbale della Parte pubblica In Erwartung der Durchführungsbestimmungen gemäß Absatz 4 von Artikel 74 des Staatsgesetzes vom 23. Dezember 2000, Nr. 388, betreffend den Übergang der Zuständigkeit für die Abfertigung an das Land, verpflichtet sich dieses, bei den zuständigen Stellen aktiv zu werden, um unmittelbar die Zuständigkeit für die Gewährung einer Anzahlung auf die Abfertigung für das von diesem Vertrag betroffene Personal zu erhalten. Die Gründe und das Ausmaß der Anzahlung werden mit Landeskollektivvertrag bestimmt. In attesa dell’emanazione delle norme di attuazione previste dal comma 4 dell’articolo 74 della legge statale 23 dicembre 2000, n. 388, concernente il passaggio della competenza sul trattamento di fine rapporto comunque denominato alla Provincia, la stessa si impegna di attivarsi presso le sedi competenti al fine di ottenere fin d’ora la competenza per concedere al personale interessato dal presente contratto collettivo un acconto sul trattamento di fine rapporto comunque denominato per i motivi e nei limiti da stabilirsi con contratto collettivo provinciale. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Anlage 1 97 Allegato 1 Jährliche Landesbruttozulage für das Lehrper- Indennità provinciale annua lorda per il personal, die Erzieher/innen und gleichgestelltes sonale docente ed educativo ed equiparati Personal 01/06/2009 – 31/03/2010 01.06.2009 – 31.03.2010 Dienstalter (Jahre) Anzianità di servizio (anni) Lehrpersonal personale an den Grunddocente schulen und scuole elegleichgestell- mentari ed tes Personal equiparati Lehrpersonal mit Diplom an Oberschulen und gleichgestelltes Personal diplomati delle scuole secondarie di 2° grado ed equiparati Lehrpersonal der Mittelschulen und gleichgestelltes Personal personale docente delle scuole secondarie di 1° grado ed equiparati Lehrpersonal personale der Oberschudocente len und delle scuole gleichgestell- secondarie tes Personal di 2° grado ed equiparati von/dal 0 bis/a 2 3.505,23 3.505,23 6.085,10 6.085,10 4.691,77 4.691,77 7.405,53 6.801,45 6.016,56 6.016,56 9.456,07 8.651,60 8.546,49 8.546,49 13.009,15 12.220,05 9.299,73 9.336,80 16.575,23 15.865,37 10.719,75 10.761,36 20.130,58 19.401,56 12.536,58 12.578,71 22.804,86 21.228,04 von/dal 3 bis/a 8 von/dal 9 bis/a 14 von/dal 15 bis/a 20 von/dal 21 bis/a 27 von/dal 28 bis/a 34 ab/da 35 Anlage 2 Allegato 2 Jährliche Landesbruttozulage für das Lehrper- Indennità provinciale annua lorda per il personal, die Erzieher/innen und gleichgestelltes sonale docente ed educativo ed equiparati Personal 01/04/2010 – 30/06/2010 01.04.2010 – 30.06.2010 Dienstalter (Jahre) Anzianità di servizio (anni) Lehrpersonal personale an den Grunddocente schulen und scuole elegleichgestell- mentari ed tes Personal equiparati Lehrpersonal mit Diplom an Oberschulen und gleichgestelltes Personal diplomati delle scuole secondarie di 2° grado ed equiparati Lehrpersonal der Mittelschulen und gleichgestelltes Personal personale docente delle scuole secondarie di 1° grado ed equiparati Lehrpersonal personale der Oberschudocente len und delle scuole gleichgestell- secondarie tes Personal di 2° grado ed equiparati von/dal 0 bis/a 2 3.594,28 3.594,28 6.198,97 6.198,97 4.793,96 4.793,96 7.534,00 6.930,34 6.141,75 6.141,75 9.615,30 8.809,81 8.705,91 8.705,91 13.212,73 12.424,08 9.479,61 9.524,23 16.822,74 16.121,01 10.924,89 10.973,96 20.421,62 19.699,63 12.766,23 12.815,95 23.128,45 21.552,48 von/dal 3 bis/a 8 von/dal 9 bis/a 14 von/dal 15 bis/a 20 von/dal 21 bis/a 27 von/dal 28 bis/a 34 ab/da 35 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Anlage 3 98 Allegato 3 Jährliche Landesbruttozulage für das Lehrper- Indennità provinciale annua lorda per il persosonal, die Erzieher/innen und gleichgestelltes nale docente ed educativo ed equiparati Personal dal 01.07.2010 ab 01.07.2010 Dienstalter (Jahre) Anzianità di servizio (anni) Lehrpersonal personale an den Grunddocente schulen und scuole elegleichgestell- mentari ed tes Personal equiparati Lehrpersonal mit Diplom an Oberschulen und gleichgestelltes Personal diplomati delle scuole secondarie di 2° grado ed equiparati Lehrpersonal der Mittelschulen und gleichgestelltes Personal personale docente delle scuole secondarie di 1° grado ed equiparati Lehrpersonal personale der Oberschudocente len und delle scuole gleichgestell- secondarie tes Personal di 2° grado ed equiparati von/dal 0 bis/a 2 3.531,49 3.531,49 6.130,72 6.130,72 4.731,17 4.731,17 7.465,75 6.862,09 6.078,96 6.078,96 9.547,05 8.741,56 8.643,12 8.643,12 13.144,48 12.355,83 9.416,82 9.461,44 16.754,49 16.052,76 10.862,10 10.911,17 20.353,37 19.631,38 12.703,44 12.753,16 23.060,20 21.484,23 von/dal 3 bis/a 8 von/dal 9 bis/a 14 von/dal 15 bis/a 20 von/dal 21 bis/a 27 von/dal 28 bis/a 34 ab/da 35 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 99 84902 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Autonome Region Trentino-Südtirol DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 11 giugno 2013, n. 130 BESCHLUSS DES REGIONALAUSSCHUSSES vom 11. Juni 2013, Nr. 130 Aggiornamento dell’importo orario convenzionale per l’attività svolta a titolo di volontariato Anpassung des konventionalen Stundenbetrags für ehrenamtlich geleistete Tätigkeit. LA GIUNTA REGIONALE Visto il nuovo “Regolamento di esecuzione delle disposizioni del Testo Unico approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997 n. 8/L, per la parte riguardante le norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche”, approvato con D.P.Reg. 15 giugno 2006, n. 9/L; Aufgrund der mit DPReg. vom 15. Juni 2006, Nr. 9/L genehmigten neuen Durchführungsverordnung zu den Bestimmungen des mit DPRA vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L genehmigten Einheitstextes, welche den Schutz und die Förderung der Sprachminderheiten betreffen; Visto in particolare l’articolo 7 comma 3 che stabilisce per l’attività svolta a titolo di volontariato l’attribuzione di un importo orario convenzionale di Euro 10,00 aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale; Aufgrund insbesondere des Art. 7 Abs. 3, in dem festgesetzt wird, dass für die ehrenamtlich erbrachten Leistungen ein konventioneller Betrag von 10,00 Euro pro Stunde zuerkannt wird, der mit Beschluss des Regionalausschusses aktualisiert werden kann; Vista la delibera n. 56 del 26 marzo 2013 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento concernente “Norme in materia di integrazione europea e di svolgimento di particolari attività di interesse regionale” ; Aufgrund des Beschlusses des Regionalausschusses vom 26. März 2013 Nr. 56, mit dem die neue Durchführungsverordnung betreffend „Bestimmungen betreffend die europäische Integration und die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang” genehmigt wurde; Considerato che nel regolamento di cui al comma precedente all’art. 8 comma 3 viene attribuito all’attività svolta a titolo di volontariato un importo orario convenzionale di Euro 16,00 per adeguarlo ai riconoscimenti operati allo stesso titolo dalle Province autonome; In Anbetracht der Tatsache, dass im Art. 8 Abs. 3 der genannten Verordnung der konventionelle Betrag für ehrenamtliche Tätigkeit auf 16,00 Euro pro Stunde festgelegt wird, um ihn an die von den Autonomen Provinzen für dieselben Zwecke anerkannten Beträge anzupassen; Considerato che si rende necessario adeguare tale importo anche nel trattamento delle domande di contributo presentate in base al “Regolamento di esecuzione delle disposizioni del Testo Unico approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997 n. 8/L, per la parte riguardante le norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche”, approvato con D.P.Reg. 15 giugno 2006, n. 9/L per evidenti ragioni di omogeneità tra le varie disposizioni regionali; In Anbetracht der Tatsache, dass es aus offensichtlichen Gründen der Einheitlichkeit unter den verschiedenen regionalen Bestimmungen erforderlich ist, diesen Betrag auch bei der Bearbeitung der Finanzierungsgesuche aufgrund der mit DPReg. vom 15. Juni 2006, Nr. 9/L genehmigten Durchführungsverordnung zu den Bestimmungen des mit DPRA vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L genehmigten Einheitstextes, welche den Schutz und die Förderung der Sprachminderheiten betreffen, zu berücksichtigen; Ritenuto opportuno adeguare tale importo al valore di Euro 16,00; Nach Dafürhalten, den entsprechenden Betrag auf 16,00 Euro anzuheben; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Ritenuto di applicare il nuovo valore di cui sopra alle iniziative nel campo della tutela e promozione delle minoranze linguistiche con realizzazione prevista successivamente al primo gennaio 2013 a parità di trattamento delle richieste di finanziamento presentate ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione n. 56 d.d. 26 marzo 2013 e concernente il settore dell’integrazione europea e iniziative e attività di particolare interesse regionale; 100 Nach Dafürhalten, den oben genannten aktualisierten Betrag auch bei Initiativen zum Schutz und zur Förderung der Sprachminderheiten zu berücksichtigen, deren Verwirklichung nach dem 1. Jänner 2013 geplant ist, wie es bereits für die Finanzierungsgesuche beschlossen wurde, die im Sinne der mit Beschluss des Regionalausschusses vom 26. März 2013, Nr. 56 genehmigten Verordnung betreffend den Bereich der europäischen Integration und die Initiativen und Tätigkeiten von besonderem regionalem Belang eingereicht werden; Ad unanimità di voti legalmente espressi, delibera beschließt DER REGIONALAUSSCHUSS, mit Einhelligkeit Stimmen, gesetzmäßig abgegebener - di adeguare l’importo orario convenzionale per l’attività svolta a titolo di volontariato da Euro 10,00 ad Euro 16,00, come disposto dall’art. 7 comma 3 del D.P.Reg. 15 giugno 2006, n. 9/L; - gemäß Art. 7 Abs. 3 des DPReg. vom 15. Juni 2006, Nr. 9/L den konventionellen Stundenbetrag für die ehrenamtlich geleistete Tätigkeit von 10,00 Euro auf 16,00 Euro anzuheben; - di applicare il nuovo importo alle iniziative con realizzazione successivamente al primo gennaio 2013; - den aktualisierten Betrag bei Initiativen zu berücksichtigen, die nach dem 1. Jänner 2013 verwirklicht werden; di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 13 del 31. luglio 1993, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. n. 1199 di data 24 novembre 1971 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. im Sinne des Art. 5 des Regionalgesetzes vom 31. Juli 1993, Nr. 13 darauf hinzuweisen, dass die Personen, die ein konkretes und aktuelles Interesse daran haben, gegen diesen Beschluss binnen 120 Tagen außerordentlichen Rekurs an den Präsidenten der Republik laut Art. 8 des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 bzw. binnen 60 Tagen Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient laut Art. 29 ff. des gesetzesvertretenden Dekrets vom 2. Juli 2010, Nr. 104 einlegen können. Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Diese Maßnahme wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. La presente deliberazione non ha impegno di spesa. Dieser Beschluss bringt keinerlei Zweckbindung von Mitteln mit sich. Letto, confermato e sottoscritto. Gelesen, bestätigt und unterzeichnet IL PRESIDENTE ALBERTO PACHER DER PRÄSIDENT ALBERTO PACHER LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE EDITH ENGL DIE SEKRETÄRIN DES REGIONALAUSSCHUSSES EDITH ENGL Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 101 84900 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige SCHULRAT DES SCHULSPRENGELS vom 13. März 2013, Nr. 1 CONSIGLIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO del 13 marzo 2013, n. 1 Benennung der Mittelschule Olang nach dem ehemaligen Schulamtsleiter „Dr. David Kofler“ Intitolazione della scuola media Valdaora al nome dell’ex intendente scolastico “Dr. David Kofler” Der Schulrat des Schulsprengels Olang Il consiglio scolastico dell’istituto comprensivo Valdaora beschließt delibera mit gesetzesmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit, ad unanimità di voti, legalmente espressi, die Mittelschule Olang nach „Dr. David Kofler“ zu benennen. di intitolare la scuola media Valdaora al nome “Dr. David Kofler”. Dieser Beschluss wir dem zuständigen Schulamt zugesandt, welches die Veröffentlichung im Amtsblatt der Region veranlasst. Questa deliberazione verrà spedita alla Intendenza scolastica competente, che provvederà alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER VORSITZENDE DES SCHULRATES DR. CHRISTOF MAIR IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO DOTT. CHRISTOF MAIR DIE SEKRETÄRIN DES SCHULRATES WILMA COSSO LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO SCOLASTICO WILMA COSSO Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 102 84901 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. März 2013, Nr. 464 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 marzo 2013, n. 464 Gemeinde Percha: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag und Ergänzung der Durchführungsbestimmungen, sowie einer Vorschrift von Amts wegen - Ratsbeschluss Nr. 11 vom 24. Mai 2012 Comune di Perca: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con convenzione urbanistica ed integrazione delle norme di attuazione, nonché una prescrizione d’ufficio - Delibera consiliare n. 11 del 24 maggio 2012 Die Gemeinde Percha beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 11 vom 24. Mai 2012, auf Grund eines Raumordnungsvertrages im Sinne des Art. 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes die Ausweisung einer Wohnbau-Erweiterungszone C2, sowie einer Gemeindestraße Typ B in Unterwielenbach. Il Comune di Perca con delibera consiliare n. 11 del 24 maggio 2012 propone in base ad una convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale la previsione di una zona residenziale di espansione C2, nonché di una strada comunale di tipo B a Vila di Sotto. Genannter Raumordnungsvertrag sieht folgendes vor: Detta convenzione urbanistica stabilisce quanto segue: Unentgeltliche Abtretung von Teilflächen der Gp. 352/1, 353, 354, 355, 356 und 357 der K.G. Percha an die Gemeinde, einschließlich der Erschließungsflächen und des Zufahrtsweges, um den Bedarf an gefördertem Bauland abzudecken. Cessione gratuita di aree parziali delle pp.ff. 352/1, 353,354,355, 356 e 357 del C.C. Perca al Comune, inclusa le aree di allacciamento e la strada di accesso, per soddisfare il fabbisogno di terreno edificabile agevolato. Als Gegenleistung für die Abtretung der obgenannten Grundparzellen verpflichtet sich die Gemeinde mittels einer Bauleitplanabänderung eine Wohnbau-Erweiterungszone C2 im Ausmaß von ca. 3.465 m² (mit Dichte 1,60 m³/m²) auszuweisen, wobei die Hälfte der verbaubaren Kubatur (2.173 m³) dem geförderten Wohnbau vorbehalten ist, und der freie Anteil (2.173 m³) von der Konventionierungspflicht befreit ist. Come controprestazione per la cessione delle suddette particelle fondiarie il Comune si impegna di prevedere tramite una modifica al piano urbanistico una zona residenziale di espansione C2 della dimensione di 3.465 m² (con densità 1,60 m³/m²), riservando la metà della cubatura edificabile (2.173 m³) all’edilizia convenzionata e la cubatura privata (2.173 m³) è esente dall’obbligo del convenzionamento. Im Schätzungsgutachten vom 14. Mai 2012 des Dr. Ing. Christian Kaswalder wurde festgestellt, dass die vertragsgegenständlichen Leistungen der Vertragspartner angemessen und auf jeden Fall nicht zu Ungunsten der öffentlichen Verwaltung gewichtet sind, wie dies Artikel 40/bis, Absatz 6 des Landesraumordnungsgesetzes vorsieht. Nella perizia di stima del 14 maggio 2012 del dott. ing. Christian Kaswalder é stato accertato che le prestazioni dei contraenti sono adeguate e che in ogni caso non compromettono l’interesse della pubblica amministrazione, come previsto dall’articolo 40/bis comma 6 della Legge urbanistica provinciale. Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni. Die Landesraumordnungskommission hat in der Sitzung vom 17. Jänner 2013 den Antrag überprüft und dabei positives Gutachten erteilt. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 17 gennaio 2013 ha esaminato la modifica richiesta ed ha espresso parere favorevole. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 103 Von Amts wegen wird jedoch festgesetzt, die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan betreffend die Erweiterungszone C2 zu ergänzen. D’ufficio viene però stabilito di integrare le norme di attuazione al piano urbanistico relative alla zona di espansione C2. Die Landesregierung genehmigt die beantragten Änderungen in Abweichung zum Gutachten der Landesraumordnungskommission mit der Vorschrift, dass der freie Teil (2.173 m³) zur Gänze konventioniert werden muss. La Giunta provinciale approva le modifiche richieste in difformità al parere della Commissione urbanistica provinciale con la prescrizione che la cubatura privata (2.173 m³) venga interamente convenzionata. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: die von der Gemeinde Percha mit Ratsbeschluss Nr. 11 vom 24. Mai 2012 beantragte Ausweisung einer Wohnbau-Erweiterungszone C2, einer Gemeindestraße Typ B in Unterwielenbach, auf Grund eines Raumordnungsvertrages sowie die folgende Ergänzung des Art. 17 (WohnbauErweiterungszone C2) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan in Abweichung zum Gutachten der Landesraumordnungskommission, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen: di approvare in base ad una convenzione urbanistica, proposta dal Comune di Perca con delibera consiliare n. 11 del 24 maggio 2012, in difformità al parere della Commissione urbanistica provinciale, come indicato nelle premesse, la previsione di una zona residenziale di espansione C2, di una strada comunale di tipo B a Vila di Sotto, nonché la seguente integrazione dell’art. 17 (Zona residenziale di espansione C2) delle norme di attuazione al piano urbanistico: „Bei der im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Wohnbau-Erweiterungszone C2 auf den Gp. 352/1, 353, 354, 355, Bp. 70 und 475 der K.G. Percha handelt es sich um eine Zone mit Raumordnungsvertrag laut Art. 40/bis, Absatz 5 des Landesraumordnungsgesetzes, wobei jedoch der freie Teil (2.173 m³) zur Gänze konventioniert werden muss.“ “La zona di espansione C2 sulle pp.ff 352/1, 353, 354, 355, pp.ed. 70 e 475 del C.C. Perca, evidenziata specificamente nel piano di zonizzazione, è prevista con convenzione urbanistica secondo l’art. 40/bis, comma 5 della Legge urbanistica provinciale, convenzionando tuttavia interamente la cubatura privata (2.173 m³).” Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANNSTELLVERTR. DR. RICHARD THEINER IL VICE-PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. RICHARD THEINER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 104 84913 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 6. Mai 2013, Nr. 648 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 6 maggio 2013, n. 648 Abänderung der Kriterien zur Förderung der Bildungstätigkeit für die deutsche und ladinische Sprachgruppe Modifica dei criteri concernenti l'incentivazione delle attività educative per il gruppo linguistico tedesco e ladino DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE hat Folgendes zur Kenntnis genommen: das Landesgesetz vom 10. November 1976, Nr. 45, betreffend die Maßnahmen zu Gunsten der Bildungstätigkeit im allgemeinen; Vista la legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, riguardante gli interventi a favore dell’attività educativa in genere; den Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, der die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung von Beiträgen regelt; Visto l’articolo 2 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, che regola i criteri e le modalità per la concessione di contributi; die Artikel 107 und 108 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) über die Gewährung von staatlichen Beihilfen; Visti gli articoli 107 e 108 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) riguardanti la concessione di aiuti statali; den eigenen Beschluss vom 11. November 2002, Nr. 4153 und die Anlage B des genannten Beschlusses, mit welchem die Kriterien für die Gewährung von Beiträgen zur Unterstützung der Bildungstätigkeit im allgemeinen für die deutsche und ladinische Sprachgruppe genehmigt wurden; Vista la propria deliberazione 11 novembre 2002, n. 4153 e l’allegato B della citata deliberazione, riguardante l’approvazione dei criteri per la concessione di contributi per la promozione di interventi in favore dell’attività educativa in genere per il gruppo linguistico tedesco e ladino; die Notwendigkeit, die Kriterien zur Beitragsvergabe den aktuellen Erfordernissen anzupassen, insbesondere auch Verlage mit Gewinnorientierung zur Förderung von Publikationsprojekten zuzulassen; Ritenuto necessario adattare i criteri relativi alla concessione di contributi alle necessità attuali ed in particolare ammettere a contributo anche editori/case editrici aventi scopo di lucro per la promozione di progetti relativi a pubblicazioni; die Notwendigkeit, die zur Förderung von Publikationsprojekten zugelassenen Ausgaben genau zu definieren; Ritenuto necessario definire con precisione le spese ammesse all’incentivazione di progetti di pubblicazioni; die Notwendigkeit, die Kriterien für die Förderung von Projekten im Rahmen der Bildungstätigkeit detaillierter zu definieren; Ritenuto necessario definire più dettaglia-tamente i criteri per la promozione di progetti nell’ambito dell’attività educativa in genere; erachtet es daher als notwendig, die Anlage B) des eigenen Beschlusses vom 11. November 2002, Nr. 4153, betreffend die Kriterien für die Gewährung von Beiträgen zur Unterstützung der Bildungstätig-keit im allgemeinen für die deutsche und ladinische Sprachgruppe, durch die Anlage A) des gegenständlichen Beschlusses, betreffend Ritenuto dunque necessario sostituire l’allegato B) della propria deliberazione 11 novembre 2002, n. 4153, concernente i criteri per la concessione di contributi per la promozione di interventi a favore dell’attività educativa in genere per il gruppo linguistico tedesco e ladino, con l’allegato A) della presente deliberazione, concernente i criteri per Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 105 die Kriterien zur Förderung der Bildungstätigkeit für die deutsche und ladinische Sprachgruppe, zu ersetzen; l’incentivazione delle attività educative per il gruppo linguistico tedesco e ladino; das positive Gutachten der Anwaltschaft des Landes vom 10. April 2013, Prot. Nr. 208425 welche die Kriterien zur Förderung der Bildungstätigkeit in rechtlicher, legistischer und sprachlicher Hinsicht überprüft hat; Visto il parere positivo dell’Avvocatura della Provincia del 10 aprile 2013, prot. n. 208425, che ha esaminato i criteri per l’incentivazione delle attività educative dal punto di vista giuridico, legislativo e linguistico; hält fest, dass die vorliegenden Förderkriterien gemäß Artikel 108 AUEV von der Europäischen Kommission überprüft werden müssen; Ritenuto che i presenti criteri di promozione devono essere esaminati dalla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 TFUE; und e beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. die Anlage B) des eigenen Beschlusses vom 11. November 2002, Nr. 4153, betreffend die Kriterien für die Gewährung von Beiträgen zur Unterstützung der Bildungstätigkeit im allgemeinen für die deutsche ladinische Sprachgruppe, durch die Anlage A) - betreffend die Kriterien zur Förderung der Bildungstätigkeit für die deutsche und die ladinische Sprachgruppe - die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu ersetzen; 1. di sostituire l’allegato B) della propria deliberazione 11 novembre 2002, n. 4153, concernente i criteri per la concessione di contributi per la promozione dell’attività educativa in genere per il gruppo linguistico tedesco e ladino con l’allegato A) - concernente i criteri per l’incentivazione delle attività educative per il gruppo linguistico tedesco e ladino parte integrante della presente deliberazione; 2. die Förderkriterien zu veröffentlichen und nach der Bekanntgabe der positiven Überprüfung durch die Europäische Kommission im Amtsblatt der Region anzuwenden. Der vorliegende Beschluss bringt keine Ausgabe mit sich. 2. di pubblicare i criteri di sostegno e di applicarli dopo l’avviso dell’esito positivo dell’esame da parte della Commissione Europea sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente deliberazione non comporta spese. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 106 Anlage A) Allegato A) Kriterien zur Förderung der Bildungstätigkeit für die deutsche und ladinische Sprachgruppe gemäß Landesgesetz vom 10. November 1976, Nr. 45 Criteri concernenti l’incentivazione delle attività educative per il gruppo linguistico tedesco e ladino ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45 Artikel 1 Anwendungsbereich Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Die vorliegenden Kriterien regeln die Förderung der Bildungstätigkeit für die deutsche und ladinische Sprachgruppe im Sinne des Landesgesetzes vom 10. November 1976, Nr. 45, in Umsetzung von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17. 1. I presenti criteri disciplinano l’incentivazione delle attività educative per il gruppo linguistico tedesco e ladino ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, in applicazione dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Artikel 2 Finanzierungen Articolo 2 Tipologia delle agevolazioni 1. Es gibt folgende Finanzierungsformen: a) ordentliche Beiträge, b) Projektbeiträge, c) ergänzende Beiträge. 1. Sono previste le seguenti tipologie di agevolazioni: a) contributi ordinari; b) contributi per progetti; c) contributi integrativi. 2. Ordentliche Beiträge: Als ordentliche Beiträge gelten jene, die für die Durchführung des Jahresarbeitsprogramms gewährt werden. 2. Contributi ordinari: Sono contributi ordinari quelli concessi per la realizzazione del programma annuale di attività. 3. Projektbeiträge: Als Projektbeiträge gelten jene, die für die Durchführung von Veranstaltungen und die Erarbeitung von Veröffentlichungen gewährt werden. 3. Contributi per progetti: Sono contributi per progetti quelli concessi per la realizzazione di manifestazioni e di pubblicazioni. 4. Ergänzende Beiträge: Als ergänzende Beiträge gelten jene, mit denen bereits gewährte ordentliche oder Projekt- beiträge aufgestockt werden. Sie werden gewährt, falls die Eigenfinanzierung oder die Finanzierung durch andere öffentliche oder private Körperschaften nicht ausreicht, um zusammen mit dem ursprünglich gewährten Beitrag das Jahresarbeitsprogramm bzw. die geförderten Projekte durchzuführen, oder falls unvorhergesehene oder unvorhersehbare Sachverhalte eingetreten sind. 4. Contributi integrativi: Sono contributi integrativi quelli che integrano i contributi ordinari o i contributi per progetti precedentemente concessi. Tali agevolazioni sono erogate nel caso in cui l’autofinanziamento o i finanziamenti di enti pubblici o privati non siano sufficienti ad integrare convenientemente i contributi già concessi per finanziare il programma annuale di attività o i progetti ammessi, oppure nel caso in cui siano sopravvenuti fatti imprevisti o imprevedibili. Ergänzende Beiträge können außerdem gewährt werden, wenn es aus gerechtfertigten Gründen angebracht erscheint, den Prozentsatz der Finanzierung zu erhöhen oder die Kosten in einem höheren Ausmaß anzuerkennen. I contributi integrativi possono essere erogati anche qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o alzare il tetto della spesa ammessa. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 107 5. Es liegt im Ermessen des zuständigen Landesrates oder der zuständigen Landesrätin nur einen Teil der Kosten anzuerkennen, für die ein Beitrag beantragt wurde. 5. È a discrezione dell’assessore/assessora provinciale competente riconoscere solo parte delle spese per le quali è stata presentata domanda di contributo. Artikel 3 Anspruchsberechtigte Articolo 3 Beneficiari 1. Folgende nicht gewinnorientierte Organisationen mit Sitz in Südtirol sind berechtigt, Förderungen gemäß diesen Kriterien zu erhalten: a) Vereine, b) Komitees, c) Stiftungen, d) Körperschaften, e) Genossenschaften, die im entsprechenden Landesverzeichnis eingetragen sind, f) Sozialgenossenschaften. 1. Possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi dei presenti criteri le seguenti organizzazioni senza scopo di lucro con sede in Alto Adige: a) associazioni b) comitati c) fondazioni d) enti e) cooperative iscritte nel relativo elenco provinciale f) cooperative sociali. 2. Voraussetzung, um in den Genuss der Förderungen zu kommen, ist, dass die satzungsgemäß festegelegte Tätigkeit der Organisation ausschließlich oder vorwiegend im Bereich Bildung und Kultur ausgeübt wird und auf Landes- und Bezirksebene, und in begründeten Fällen auch auf Ortsebene, von Bedeutung ist. 2. Presupposti per beneficiare delle agevolazioni sono che l’attività statutariamente definita dell’organizzazione sia esclusivamente o prevalentemente di carattere culturale o educativo e che abbia rilevanza a livello provinciale e comprensoriale nonché, in casi motivati, anche a livello locale. 3. Auch Einzelpersonen können Förderungen erhalten, sofern sie aus Südtirol stammen oder ihren Wohnsitz seit mindestens einem Jahr in Südtirol haben oder im A.I.R.E.-Register eingetragen sind und ihre Projekte die Voraussetzungen laut Absatz 2 erfüllen. 3. Possono fruire delle agevolazioni anche singole persone, a condizione che siano originarie dell’Alto Adige, o residenti in Alto Adige da almeno un anno, oppure siano iscritte all’A.I.R.E. e che i loro progetti rispondano ai presupposti di cui al comma 2. 4. Auch Verlage mit Gewinnabsicht können Förderungen erhalten, sofern sie ihren Sitz in Südtirol oder jedenfalls in einem anderen Staat der Europäischen Union haben und die Förderung ausschließlich Publikationsprojekte betrifft. 4. Possono essere concesse agevolazioni anche a case editrici con scopo di lucro, aventi sede in Alto Adige o comunque in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che il contributo riguardi esclusivamente progetti di pubblicazione. 5. Die Gewährung von Beiträgen an Verlage unterliegt der unionsrechtlichen Regelung auf dem Sachgebiet De-minimis-Förderungen laut Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimisBeihilfen. Artikel 4 Zugelassene Tätigkeiten 1. Folgende Tätigkeiten werden gefördert: a) b) wissenschaftliche Tagungen und Kongresse, Lehrgänge, Veranstaltungen und Lehrfahrten didaktischer Natur, 5. I contributi concessi alle case editrici soggiacciono alla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti a titolo de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis). Articolo 4 Attività ammesse 1. Sono concesse agevolazioni per le seguenti attività: a) convegni e congressi scientifici; b) corsi, manifestazioni didattiche e gite didattiche; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 c) d) der Ankauf von Lehrmitteln für die Durchführung von Bildungstätigkeiten, die Erarbeitung, der Druck und der Ankauf von Publikationen – auch audiovisuellen – von Landesinteresse. 2. Eine Publikation ist von Landesinteresse, wenn a) der Autor/die Autorin aus Südtirol stammt oder dort seit mindestens einem Jahr ansässig ist oder im A.I.R.E. eingetragen ist, oder b) die behandelte Thematik einen Südtirolbezug oder einen Bezug zu den ladinischen Dolomitentälern aufweist. c) d) 108 acquisto di materiali e sussidi didattici per la realizzazione di attività didattiche; elaborazione, stampa e acquisto di pubblicazioni, anche di tipo audiovisivo, di interesse provinciale. 2. Una pubblicazione è di interesse provinciale nel caso in cui: a) l’autore/l’autrice sia originario/originaria dell’Alto Adige, o residente in Alto Adige da almeno un anno, o iscritto/iscritta all’A.I.R.E, oppure b) la tematica trattata faccia riferimento all’Alto Adige o alle valli ladine dolomitiche. Artikel 5 Zugelassene Ausgaben Articolo 5 Spese ammesse 1. Für die Gewährung von Beiträgen gemäß Artikel 2 Absätze 2, 3 und 4 werden folgende Ausgaben anerkannt: a) Kosten für die Organisation und Durchführung von Tätigkeiten und Projekten gemäß Artikel 4, b) Ausgaben für die Erarbeitung, die Herstellung und den Ankauf von Publikationen laut Artikel 4, c) Ausgaben für Mieten, Strom, Heizung, Reinigung und andere laufende Führungskosten, für Telefon, Büromaterial, Abonnements, Beratung im Bereich Buchhaltung und Steuern, Versicherungen, Ankauf von Lehr- und Lernmitteln und anderen kulturellen, didaktischen und pädagogischen Materialien, die für die Durchführung der Tätigkeiten und Projekte notwendig sind, d) Ausgaben für Gehälter und Honorare einschließlich Sozialabgaben und Steuern, e) Kosten für Reise, Unterkunft und Verpflegung von Verantwortlichen und Mitarbeitenden, f) Kosten für Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für das eigene Personal, die eigenen Mitglieder sowie ehrenamtlich Mitarbeitende, 1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4, vengono riconosciute le seguenti spese: a) costi per l’organizzazione e la realizzazione di attività e progetti di cui all’articolo 4; g) g) h) Kosten für tätigkeitsbegleitende Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, Preisgelder. 2. Für die Gewährung von Beiträgen an Verlage werden ausschließlich die Ausgaben berücksichtigt, die sich direkt auf das geförderte Publikationsprojekt beziehen, wie etwa Autorenhonorare, Ausgaben für die Herstellung, den Ankauf von b) spese per l’elaborazione, la stampa e l’acquisto di pubblicazioni di cui all’articolo 4; c) spese di affitto, energia elettrica, riscaldamento, pulizia ed altri costi correnti di gestione, telefono, materiali d’ufficio, abbonamenti, consulenze in materia fiscale e di contabilità, assicurazioni, acquisto di materiali e sussidi didattici e di altro materiale di carattere culturale, didattico e pedagogico necessario all’esecuzione delle attività e dei progetti; d) retribuzioni e onorari, inclusi gli oneri previdenziali e le imposte; spese di viaggio, vitto ed alloggio di responsabili, collaboratrici e collaboratori; spese per corsi di formazione e di educazione permanente per il personale ed i membri dell’organizzazione nonché per le collaboratrici e i collaboratori che svolgono attività a titolo di volontariato; spese per pubbliche relazioni e marketing attinenti all’attività; premi in denaro. e) f) h) 2. Per i contributi concessi alle case editrici sono riconosciute esclusivamente le spese riferite direttamente alla pubblicazione da finanziare, quali ad esempio l’onorario dell’autore/autrice, le spese di stampa, quelle per l’acquisto di diritti, per la grafi- Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 109 Rechten, für Grafik und Layout, Lektorat, Korrektorat, Übersetzung, Werbung und Vertrieb. ca ed il layout, la revisione dei testi e la correzione di bozze, la traduzione, la pubblicità e la distribuzione. 3. Nicht zur Förderung zugelassen sind folgende Ausgaben: a) Passivzinsen für Bankdarlehen und Bankvorschüsse, b) Verzugszinsen und Strafen, c) Bilanzdefizite vorheriger Jahre, d) Spenden und andere gemeinnützige Ausgaben, e) Repräsentationskosten zugunsten von Mitgliedern oder Angestellten der Antrag stellenden Einrichtung, f) Ausgaben für Buffets und Verpflegung anlässlich von Veranstaltungen, g) Ausgaben für Verpflegung im Rahmen von organisationsinternen Veranstaltungen ohne Wieterbildungscharakter (Vorstands-, Arbeits-, Klausursitzungen). 3. Non sono ammesse a contributo le seguenti spese: a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie; b) interessi di mora e sanzioni; c) deficit di esercizio degli anni precedenti; d) offerte ed altre erogazioni per scopi di utilità sociale; e) spese di rappresentanza a favore di membri o dipendenti dell’organizzazione richiedente; 4. Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Leitungsgremien von politischen Parteien oder von Gewerkschaften sowie für Mitglieder von gewählten Organen (Parlament, Regionalrat, Landtag und Gemeinderat) und für offizielle Kandidatinnen und Kandidaten derselben werden nicht gefördert. 4. Non vengono rimborsate le spese riguardanti i compensi eventualmente previsti per i componenti degli organi direttivi di partiti politici e sindacati o per i membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, Consiglio provinciale, Consiglio comunale) e per i candidati e le candidate ufficiali agli stessi. Artikel 6 Verwendung des Beitrages Articolo 6 Destinazione del contributo 1. Die Antragstellenden dürfen den gewährten Beitrag ausschließlich für die Durchführung der Tätigkeiten und Projekte verwenden, für die er beantragt und gewährt wurde. 1. I soggetti richiedenti possono utilizzare il contributo concesso solo ed esclusivamente per l’esecuzione delle attività e dei progetti per i quali è stato richiesto e concesso il contributo. 2. Sollten die Antragstellenden den gewährten Beitrag für andere Ausgaben als die im ursprünglichen Antrag angeführten verwenden wollen, müssen sie einen entsprechend begründeten Antrag an das zuständige Amt stellen, in dem der neue Verwendungszweck genau beschrieben ist. 2. Qualora i soggetti richiedenti avessero la necessità di utilizzare il contributo per coprire altre spese non previste nella domanda iniziale, devono presentare all’ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione del contributo medesimo, indicando esattamente la nuova destinazione. 3. Für die ordentlichen Beiträge muss der Antrag auf Änderung des Verwendungszwecks beim zuständigen Amt innerhalb des Kalenderjahres gestellt werden, auf das sich der Beitrag bezieht. 3. Per i contributi ordinari, la domanda di cambio di destinazione deve essere presentata all’ufficio competente entro l'anno solare di riferimento del contributo. 4. Die Änderung des Verwendungszwecks der Beiträge wird nach demselben Verfahren genehmigt, das für die Zuweisung der Beiträge gilt. 4. Il cambio di destinazione è approvato con la stessa procedura prevista per la concessione del contributo. f) g) spese per buffet e vitto in occasione di manifestazioni; vitto in occasione di manifestazioni interne all’organizzazione non aventi carattere formativo (riunioni del direttivo, sedute di lavoro, clausure). Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 110 Artikel 7 Einreichung der Anträge und Beitragshöhe Articolo 7 Presentazione delle domande e ammontare del contributo 1. Die Anträge sind von den Beantragenden bzw. den gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertretern der Einrichtungen zu unterzeichnen und bis zum 31. Jänner eines jeden Jahres einzureichen. Der zuständige Abteilungsdirektor oder die zuständige Abteilungsdirektorin kann diese Einreichfrist mit Dekret ändern oder durch weitere Fristen ergänzen. Wird der Antrag auf dem Postweg eingereicht, gilt das Datum des Poststempels des Annahmepostamtes. 1. Le domande devono essere firmate dalle persone richiedenti o dai legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti e presentate entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine di presentazione può essere modificato o integrato da ulteriori termini con decreto del direttore/della direttrice di ripartizione competente. Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 2. Projektbeiträge und ergänzende Beiträge laut Artikel 2 können im Laufe des Jahres beantragt werden. Der entsprechende Antrag ist auf jeden Fall einzureichen, bevor die Ausgaben getätigt werden. 2. Le domande per contributi per progetti e contributi integrativi di cui all’articolo 2 possono essere presentate nel corso dell’anno. Esse devono essere però presentate, in ogni caso, prima che vengano sostenute le relative spese. 3. Die Einreichfristen sind keine ausschließenden Fristen. 3. I termini di presentazione delle domande non hanno carattere perentorio. 4. Die Antragstellenden haben das Vorhandensein der erforderlichen Voraussetzungen mittels Eigenbescheinigung zu erklären. 4. I soggetti richiedenti devono dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti mediante autocertificazione. 5. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizulegen: a) Jahresarbeitsprogramm für das laufende Jahr oder Beschreibung des Projektes oder der Publikation, b) Kostenvoranschlag, c) Finanzierungsplan mit Angabe der Eigenmittel bzw. Einnahmen. 5. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: a) programma di attività per l’anno in corso oppure descrizione del progetto o della pubblicazione; b) preventivo di spesa; c) piano di finanziamento, con indicazione dei mezzi propri o delle entrate. 6. Dem Erstantrag von nicht öffentlichen Antragstellenden ist zusätzlich eine Kopie des Statuts beizulegen. 6. Alla prima domanda di contributo da parte di un soggetto richiedente non di diritto pubblico va allegata anche una copia dello statuto. 7. Die Beiträge für Finanzierungen laut Artikel 2 können bis zu 80% der anerkannten Kosten betragen. 7. I contributi di cui all’articolo 2 possono ammontare fino all’80% della spesa ammessa. 8. Obgenannter Höchstprozentsatz kann in begründeten Fällen überschritten werden. Der gewährte Beitrag darf den im Antrag ausgewiesenen Fehlbetrag nicht überschreiten. 8. Tale percentuale può essere superata in casi motivati. Il contributo concesso non può essere superiore all’importo mancante evidenziato nella domanda. 9. Die Anträge werden von Fachleuten der Landesverwaltung begutachtet. Bei Bedarf können auch externe Fachpersonen hinzugezogen werden. 9. Le domande sono valutate da personale esperto dell’Amministrazione provinciale. In caso di necessità possono essere cooptati anche consulenti esterni. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 111 10. Die Beiträge werden mit Dekret der zuständigen Landesrätin oder des zuständigen Landesrates genehmigt. 10. I contributi sono concessi con decreto dell’assessora/assessore competente. 11. Die Antragstellenden müssen im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit in angemessener Form darauf hinweisen, dass die Autonome Provinz Bozen, Abteilung Deutsche Kultur oder Abteilung Ladinische Kultur die Publikationen, Projekte und Tätigkeiten finanziell unterstützt hat und halten sich dabei an das geltende Erscheinungsbild der Landesverwaltung. 11. I soggetti richiedenti, nell’ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare opportunamente che le pubblicazioni, i progetti e le attività sono stati finanziati con il contributo della Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Cultura tedesca o Ripartizione Cultura ladina, e si attengono al corporate design dell’Amministrazione provinciale. Artikel 8 Kriterien für die Beitragsgewährung Articolo 8 Criteri per la concessione dei contributi 1. Kriterien für die Förderung von Publikationen sind: a) Südtirolbezug oder Bezug zu den ladinischen Dolomitentälern durch den Autor/die Autorin oder den Inhalt, b) Qualifikation und Persönlichkeit des Autors/ der Autorin, c) literarische oder wissenschaftliche Qualität des Textes, d) Originalität oder Relevanz des behandelten Themas, e) thematischer Bezug zu Minderheiten und multikultureller Gesellschaft, f) Zugänglichkeit für eine breite Öffentlichkeit. 1. I criteri per la concessione di contributi per pubblicazioni sono i seguenti: a) l’autore/l’autrice o i contenuti hanno un riferimento diretto con l’Alto Adige o con le valli ladine dolomitiche; b) qualifica e personalità dell’autore/autrice; 2. Kriterien für die Gewährung von Beiträgen für Tätigkeiten und Projekte sind: a) Relevanz des behandelten Themas, b) strategische Bedeutung im Kultur- und Bildungsbereich, c) Ziele einer nachhaltigen regionalen Entwicklung, d) Kooperations- und Vernetzungsziele, 2. I criteri per la concessione di contributi per attività e progetti sono i seguenti: a) rilevanza della tematica trattata; b) importanza strategica nei settori dell’istruzione e della cultura; c) finalità dello sviluppo regionale sostenibile; e) e) f) Förderung der Chancengleichheit der Geschlechter und sozialen Schichten, Zugänglichkeit für eine breite Öffentlichkeit. c) qualità letteraria o scientifica del testo; d) originalità o rilevanza della tematica trattata; e) riferimento alla tematica delle minoranze e di una società multiculturale; accessibilità ad ampi strati della popolazione. f) d) f) finalità della cooperazione e creazione di network; finalità della promozione delle pari opportunità tra i generi e tra le classi sociali; accessibilità ad ampi strati della popolazione. Artikel 9 Finanzielle Mittel Articolo 9 Risorse economiche 1. Die Antragstellenden müssen sich an den veranschlagten Ausgaben auch mit anderen Mitteln als dem Landesbeitrag beteiligen, z. B. durch: a) Mitgliedsbeiträge, b) Einnahmen aus Veranstaltungen oder Verkauf, c) Einnahmen aus anderen Handelstätigkeiten, d) Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften, 1. I soggetti richiedenti devono concorrere alle spese preventivate anche con altre entrate, oltre a quelle costituite dal contributo provinciale, quali: a) quote sociali; b) entrate da manifestazioni o vendite; c) d) entrate da altre attività commerciali; contributi di altri enti pubblici; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 e) f) g) h) Sponsorengelder, unentgeltliche Zuwendungen oder Spenden, sonstige Einnahmen, Eigenmittel. e) f) g) h) 112 sponsorizzazioni; offerte e donazioni; altre entrate mezzi propri. 2. Im Finanzierungsplan, der dem Antrag beizulegen ist, sind die Höhe der Einnahmen sowie deren Herkunft anzugeben. 2. Nel piano di finanziamento allegato alla domanda devono essere indicati l’ammontare delle entrate e le relative fonti. Artikel 10 Vorschüsse Articolo 10 Anticipazioni 1. Organisationen ohne Gewinnabsicht können die Gewährung und Auszahlung folgender Vorschüsse beantragen: a) einen Vorschuss im Ausmaß von höchstens 50% des Beitrages, der dem beantragenden Subjekt im Vorjahr gewährt wurde. Dieser Vorschuss wird in der Regel nur gewährt, wenn der gewährte Vorjahresbeitrag mindestens 15.000,00 Euro betragen hat, sowie ausschließlich zur Deckung von Miet-, Führungs- und Verwaltungskosten der Einrichtungen, von Personalspesen, einschließlich Honoraren, oder anderen Pflichtausgaben. Dieser Vorschuss kann außerdem nur gewährt werden, wenn mindestens 60% des im Vorjahr gewährten Beitrages bereits abgerechnet wurden. Der Antrag auf Gewährung eines Vorschusses ist bis zum 10. November des vorhergehenden Jahres einzureichen, auf das sich der Beitrag bezieht. 1. Le organizzazioni senza scopo di lucro possono richiedere la concessione e l'erogazione delle seguenti anticipazioni: a) un'anticipazione fino ad un massimo del 50% dell’ammontare del contributo concesso al soggetto richiedente nell'anno precedente. Tale anticipazione viene di norma concessa solo se il contributo concesso nell'anno precedente ammontava ad almeno 15.000,00 Euro e unicamente per far fronte a spese di locazione, gestione e amministrazione delle strutture, a spese per il personale o a onorari, oppure ad altre spese obbligatorie. Questa anticipazione può essere concessa solo se il contributo concesso nell’anno precedente è già stato rendicontato per almeno il 60%. b) b) einen Vorschuss im Ausmaß von bis zu 80% des genehmigten Beitrages. Der entsprechende Antrag kann gleichzeitig mit dem Beitragsantrag eingereicht werden. La domanda di anticipazione va presentata entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo. un'anticipazione fino all'80% dell'ammon-tare del contributo concesso. La relativa domanda può essere presentata contestualmente alla domanda di contributo. 2. Der Vorschuss laut Absatz 1 Buchstabe a) kann auf Beantragung auf maximal 80% des für das laufende Jahr gewährten Beitrages aufgestockt werden. 2. L’anticipazione di cui al comma 1, lettera a), può, su apposita richiesta, essere aumentata fino all'80% dell’ammontare del contributo concesso per l’anno corrente. Artikel 11 Abrechnung der Vorschüsse Articolo 11 Rendicontazione delle anticipazioni 1. Antragstellende, die einen Vorschuss laut Artikel 10 erhalten haben, müssen die im Ausmaß des Vorschusses getragenen Kosten bis zum 31. März des darauf folgenden Jahres durch die Vorlage entsprechender Ausgabenbelege abrechnen. Bei Projektbeiträgen kann auf Beantragung in begründeten Fällen ein Aufschub der obgenannten Frist gewährt werden. Der Aufschub wird 1. I soggetti richiedenti che fruiscono di un’anticipazione di cui all’articolo 10, devono rendicontare le spese sostenute per un importo pari all’anticipazione medesima, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello dell’avvenuta erogazione dell’anticipazione. Per quanto riguarda i contributi per progetti, può essere autorizzata la proroga del termine suddetto in casi motivati, su apposita Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 113 mit Dekret der zuständigen Landesrätin oder des zuständigen Landesrats gewährt. domanda del soggetto richiedente. La proroga è concessa con decreto dell’assessora/assessore competente. 2. Erst nach Abrechnung der Vorschüsse können weitere Teilbeträge ausbezahlt werden. 2. Solo ad avvenuta rendicontazione delle anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi parziali. 3. Der Anteil des gewährten Vorschusses, der nicht für die Verwirklichung der zur Förderung zugelassenen Tätigkeiten, Publikationen und Projekte verwendet bzw. nicht entsprechend belegt wurde, ist an das Schatzamt des Landes zuzüglich der gesetzlichen Zinsen zurückzuzahlen. 3. Nel caso in cui una parte dell'anticipazione non fosse stata utilizzata per la realizzazione delle attività, pubblicazioni o dei progetti ammessi a contributo, oppure non fosse stata adeguatamente rendicontata, dovrà essere restituita alla Tesoreria della Provincia, maggiorata degli interessi legali. Artikel 12 Abrechnung und Auszahlung der Beiträge Articolo 12 Rendicontazione e liquidazione dei contributi 1. Nach Vorlage eines entsprechenden Antrags und der ordnungsgemäßen Dokumentation durch den Antragsteller oder die Antragstellerin werden die Beiträge in einer oder mehreren Raten ausgezahlt. 1. La liquidazione dei contributi avviene in una o più soluzioni, previa presentazione di apposita domanda da parte del soggetto richiedente, corredata della relativa documentazione. 2. Die Personalkosten von nicht gewinnorientierten Organisationen können maximal in der Höhe der Bruttogehälter des Landespersonals abgerechnet werden. Als Bezugspunkt gelten die für die entsprechende Funktionsebene festgelegten Beträge laut geltendem Kollektivvertrag. Anerkannt werden zusätzlich alle Lohnnebenkosten, einschließlich der Sozialabgaben zu Lasten des Arbeitgebers. 2. Le spese per il personale delle organizzazioni senza scopo di lucro possono essere rendicontate fino ad un massimo pari allo stipendio lordo del personale provinciale Fanno riferimento gli importi previsti per le rispettive qualifiche funzionali di cui al vigente contratto collettivo. Sono riconosciuti, inoltre, gli altri costi di personale, inclusi i contributi previdenziali, a carico del datore di lavoro. 3. Die Referentenhonorare sowie die Reise- und Verpflegungskosten können maximal in der Höhe der geltenden Landestarife abgerechnet werden. 3. Le spese per gli onorari di relatrici e relatori nonché quelle di vitto e di viaggio possono essere rendicontate fino all’ammontare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale. 4. Für die Berechnung der Personalkosten der Verlage sind folgende fixe Tagessätze laut geltenden internationalen Standards der ISCO-Klassifizierung für die Beschäftigten festgelegt: für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Laureat oder Doktorat 300,00 Euro, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Maturaabschluss 250,00 Euro und für Verwaltungsangestellte 125,00 Euro. Zur Ermittlung des Stundensatzes wird der Tagessatz durch acht dividiert. Die Tagessätze verstehen sich einschließlich Steuern und Sozialabgaben zu Lasten des Arbeitgebers. Pro Publikation sind 200 Arbeitsstunden zugelassen. 4. Per il calcolo dei costi del personale delle case editrici si applicano le seguenti tariffe giornaliere in base agli standard internazionali della classificazione ISCO per gli occupati: per collaboratori con laurea o dottorato 300,00 Euro, per collaboratori con diploma di maturità 250,00 Euro e per collaboratori amministrativi 125,00 Euro. Per la determinazione del costo orario, la tariffa giornaliera va divisa per otto. La tariffa giornaliera si intende inclusa di oneri fiscali e sociali a carico del datore del lavoro. Le ore lavorative ammesse per ciascuna pubblicazione sono 200. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 114 5. Die einzelnen Ausgabenpositionen dürfen, unter Aufrechterhaltung der gesamten zur Förderung zugelassenen Summe, bei der Rechnungslegung untereinander ausgeglichen werden, sofern die zuständige Amtsdirektorin oder der zuständige Amtsdirektor dies genehmigt. 5. In sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni tra le singole voci di spesa, nel rispetto della somma totale ammessa a finanziamento, previa autorizzazione della direttrice/del direttore dell’ufficio competente. 6. Organisationen ohne Gewinnabsicht können einen Anteil von höchstens 25% der anerkannten Kosten durch die Leistung ehrenamtlicher Tätigkeit im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, belegen. Der Beitrag selbst muss jedoch in seiner vollen Höhe durch Rechnungsbelege dokumentiert werden. 6. Le organizzazioni senza scopo di lucro possono rendicontare fino ad un massimo del 25% delle spese ammesse attraverso le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Il contributo stesso deve essere rendicontato per l’intero ammontare con i relativi documenti di spesa. 7. Beschränkt auf die Dokumentation von Ausgaben für ehrenamtliche Leistungen laut vorhergehendem Absatz 6, wird ein Stundensatz von 16,00 Euro anerkannt. Die Landesregierung kann diesen Stundensatz jährlich unter Berücksichtigung des ISTAT-Indexes anpassen. 7. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato di cui al precedente comma 6, è riconosciuto un importo orario di 16,00 Euro. Tale importo orario può essere aggiornato annualmente dalla Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti dell'indice ISTAT. 8. Im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit werden die für die Sitzungen der Kollegialorgane der Organisationen, Vereinigungen und Komitees geleisteten Stunden nicht für die Beitragsgewährung anerkannt. 8. Nell’ambito dell’attività resa a titolo di volontariato, non sono ammesse a contributo le ore prestate per la partecipazione a sedute degli organi istituzionali dell’organizzazione, dell’associazione o del comitato. 9. Wer ehrenamtlich Leistungen erbringt, hat kein Anrecht auf Vergütung. 9. Chi presta attività a titolo di volontariato non ha diritto ad alcun compenso. Artikel 13 Rechnungslegung Articolo 13 Rendiconto 1. Für die Rechnungslegung ist Folgendes vorzulegen: a) eine Liste der Ausgabenbelege, a) un elenco dei documenti di spesa; b) b) i documenti di spesa in originale per l'importo totale delle spese ammesse; i soggetti richiedenti senza scopo di lucro possono limitarsi a produrre i documenti di spesa per un importo pari al contributo concesso. In questo caso essi hanno l’obbligo di integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale confermano che per la realizzazione delle attività, delle pubblicazioni e dei progetti la spesa ammessa è stata sostenuta per intero e che sono in possesso dei relativi documenti di spesa. Se il soggetto richiedente è un ente di diritto pubblico, la liquidazione del contributo, in deroga a quanto sopra, avviene dietro presentazione di un elenco della documentazione di spesa firmata su ogni pagina dal die originalen Ausgabenbelege in der Höhe der anerkannten Kosten. Die Antragstellenden ohne Gewinnabsicht können die Vorlage der originalen Ausgabenbelege auf die Höhe des gewährten Beitrages beschränken. In diesem Fall müssen sie zusätzlich eigenverantwortlich erklären, dass die für die Verwirklichung der Tätigkeiten, Publikationen und Projekte anerkannten Ausgaben zur Gänze getätigt wurden und die entsprechenden Ausgabenbelege vorliegen. Ist das beantragende Subjekt eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, erfolgt die Auszahlung des gewährten Beitrages, in Abweichung zu oben, auf der Grundlage einer Aufstellung der Ausgabenbelege, die auf jeder Seite von der un- 1. Il rendiconto è composto da: Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 funzionario autorizzato/dalla funzionaria autorizzata. Le case editrici devono allegare gli elenchi e i diari delle attività relative al personale che collabora alla pubblicazione; terschriftsberechtigten Person zu unterzeichnen ist. Verlage müssen das Personalverzeichnis und die Tätigkeitsjournale des an der geförderten Publikation mitarbeitenden Personals beilegen, c) eine Erklärung der Antragstellenden, aus der Folgendes hervorgeht: 1) die Daten des Dekrets über die Beitragsgewährung und die entsprechende Beitragshöhe, 2) dass die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen bestehen, 3) ob und in welchem Ausmaß von anderen Landesämtern oder Körperschaften für die selben Tätigkeiten, Publikationen und Projekte Beiträge gewährt wurden, 4) dass die Tätigkeiten, Publikationen und Projekte vollständig verwirklicht wurden, 5) dass die Personalkosten in der laut Artikel 12 dieser Kriterien festgelegten Höhe abgerechnet wurden, 6) dass die Kosten für Referentenhonorare sowie jene für Reise und Verpflegung maximal in der Höhe der geltenden Landestarife abgerechnet wurden, 7) bei ehrenamtlicher Tätigkeit, der Anteil der anerkannten Kosten, der durch die Leistung ehrenamtlicher Tätigkeit abgerechnet wird. 115 c) una dichiarazione del richiedente attestante: 1) gli estremi del decreto di concessione del contributo con il relativo ammontare; 2) la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge; se e in quale misura sono stati concessi contributi per le medesime attività, pubblicazioni e progetti da parte di altri uffici provinciali o enti; la realizzazione per intero delle attività, delle pubblicazioni e dei progetti; che le spese per il personale sono state rendicontate ai sensi dell’articolo 12 dei presenti criteri; che le spese per gli onorari dei relatori e delle relatrici nonché quelle di vitto e di viaggio sono state rendicontate fino all’ammontare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale; in caso di attività di volontariato, la quota della spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a titolo di attività di volontariato. 3) 4) 5) 6) 7) 2. Wurden die geförderten Tätigkeiten, Publikationen und Projekte nicht bzw. nur teilweise verwirklicht oder die anerkannten Kosten nicht zur Gänze getätigt, wird der Beitrag anteilsmäßig gekürzt. Diese Kürzung wird von der zuständigen Amtsdirektorin oder dem zuständigen Amtsdirektor verfügt. In Abweichung dazu kann die zuständige Landesrätin oder der zuständige Landesrat in begründeten Fällen mittels Dekret eine Kostenreduzierung ohne Beitragskürzung genehmigen. 2. Se le attività, le pubblicazioni e i progetti ammessi a contributo non sono stati realizzati o sono stati realizzati solo parzialmente, oppure se non sono state sostenute tutte le spese ammesse, il contributo concesso viene ridotto in proporzione. Questa riduzione viene stabilita dalla direttrice/dal direttore d’ufficio competente. In casi motivati l’assessore/assessora provinciale competente può autorizzare, in deroga al suddetto principio, un ridimensionamento delle spese senza riduzione del contributo. Artikel 14 Ausgabenbelege Articolo 14 Documenti di spesa 1. Die Ausgabenbelege müssen a) den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, b) auf den Namen der Antragstellenden lauten, c) quittiert sein, d) sich auf den Zweck der gewährten Finanzierung beziehen. 1. I documenti di spesa devono: a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge; b) essere intestati al soggetto richiedente; c) essere quietanzati; d) riferirsi alle medesime finalità per cui è stato concesso il contributo. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 116 2. Bei ordentlichen Beiträgen müssen sich die Ausgaben auf das Kalenderjahr beziehen, in dem der Beitrag gewährt wurde. 2. Per quanto riguarda i contributi ordinari, le spese devono riferirsi all'anno in cui è stato concesso il contributo. Artikel 15 Kontrollen Articolo 15 Controllo 1. Im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, führt das zuständige Amt Stichprobenkontrollen im Ausmaß von mindestens 6% der genehmigten Anträge durch. 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande ammesse. 2. In der Regel führen Fachpersonen des zuständigen Landesamtes die Stichprobenkontrollen durch. Übersteigen die für die Beitragsgewährung zu Grunde gelegten anerkannten Kosten den Betrag von 50.000,00 Euro, können vom zuständigen Amt beauftragte verwaltungsexterne Fachpersonen die Stichprobenkontrollen durchführen. 2. Di norma i controlli a campione sono effettuati da personale esperto dell’ufficio provinciale competente. Se l’ammontare delle spese ammesse supera l’importo di 50.000,00 Euro, i controlli a campione possono essere eseguiti da esperti esterni all’Amministrazione provinciale, cui l’ufficio competente ha affidato l’incarico. 3. Bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres, werden die Anträge, die der Stichprobenkontrolle unterzogen werden, mittels Auslosung ermittelt. 3. L'individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. 4. Für die Auslosung sorgt eine Kommission, bestehend aus der Direktorin oder dem Direktor der zuständigen Abteilung oder einer Vertretung, einer Amtsdirektorin oder einem Amtsdirektor und einer Verwaltungssachbearbeiterin oder einem Verwaltungssachbearbeiter der Abteilung, die oder der die Schriftführung übernimmt. 4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dalla direttrice/dal direttore della ripartizione competente o da una persona da lei/lui delegata, da una direttrice/un direttore d'ufficio e da una funzionaria/un funzionario della ripartizione con funzioni di segretaria/segretario. 5. Bei den Stichprobenkontrollen wird Folgendes überprüft: a) die Wahrhaftigkeit der von den Antragstellenden vorgelegten eigenverantwortlichen Erklärungen, b) die effektive Verwirklichung der Tätigkeiten, Publikationen und Projekte, für die der Beitrag gewährt wurde, c) das Vorhandensein der Ausgabenbelege, und zwar für den Anteil der anerkannten Kosten, der im Rahmen der Abrechnung nicht durch Originalbelege nachgewiesen wurde, d) das Vorhandensein einer Aufstellung der Mitarbeitenden in Bezug auf ehrenamtliche Leistungen, die für die Abdeckung eines Teils der anerkannten Kosten berechnet wurden. 5. Con il controllo a campione si accerta quanto segue: a) la veridicità della dichiarazione presentata dal soggetto richiedente; 6. Stellt die Verwaltung fest, dass die Tätigkeiten nur teilweise durchgeführt wurden oder dass die anerkannten Gesamtkosten nicht vollständig und ordnungsgemäß belegt werden können, verfügt sie den teilweisen Widerruf der Förderung und 6. Qualora l’Amministrazione accerti che le attività sono state svolte soltanto in parte o che le spese ammesse non possono essere rendicontate interamente e regolarmente, essa dispone la revoca parziale del finanziamento e avvia il procedimento b) c) d) l’effettiva realizzazione delle attività, pubblicazioni o progetti per cui è stato concesso il contributo; l’esistenza della documentazione di spesa per quella parte della spesa ammessa che in sede di rendicontazione non è stata documentata con documenti di spesa originali; l’esistenza dell’elenco dei collaboratrici e collaboratori per le prestazioni rese a titolo di volontariato conteggiate per la copertura di una parte delle spese ammesse. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 117 leitet das Verfahren zur Rückzahlung des nicht zustehenden Betrages zuzüglich der gesetzlichen Zinsen ein. per il rimborso della somma non spettante, maggiorata degli interessi legali. 7. Unbeschadet der Bestimmungen der vorhergehenden Absätze dieses Artikels, kann die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor weitere für notwendig erachtete Überprüfungen verfügen. 7. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, la direttrice/il direttore d’ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie. Artikel 16 Schlussbestimmungen Articolo 16 Disposizioni finali 1. Die mit diesem Beschluss genehmigten Kriterien treten am Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung über die positive Überprüfung durch die Europäische Kommission im Sinne der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol in Kraft. 1. I criteri approvati con la presente deliberazione entrano in vigore il giorno della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). .-.-.-.-.-.-.-.-. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 118 84893 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 6. Mai 2013, Nr. 666 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 6 maggio 2013, n. 666 Gemeinde Karneid: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur des Amtes Ratsbeschluss Nr. 49 vom 19.12. 2012 Comune di Cornedo all’Isarco: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con una correzione d’ufficio Delibera consiliare n. 49 del 19/12/2012 Die Gemeinde Karneid beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 49 vom 19.12.2012 folgende Abänderung zum Bauleitplan: Il Comune di Cornedo all’Isarco con delibera consiliare n. 49 del 19/12/2012 propone la seguente modifica al piano urbanistico: Erweiterung der Zone für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung auf Bp. 115 KG Karneid um rund 60 m², zwecks besserer baulicher Nutzung der Zone, die für den Neubau der Carabinieristation bestimmt ist und Eintragung einer Gemeindestraße Typ A auf Bp. 1280, durch Umwidmung einer Fläche von rund 152 m², die derzeit als Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen ausgewiesen ist, auf welche aus Verkehrssicherheitsgründen auch der Radweg umgeleitet wird, gemäß graphischer Unterlage. Ampliamento della zona per attrezzature collettive – amministrazione e servizi pubblici sulla p.ed. 115 CC Cornedo di 60 m² ca., per rendere possibile l’utilizzo più razionale della zona, destinata alla realizzazione della nuova stazione dei Carabinieri ed inserimento di una strada comunale tipo A sulla p.ed. 1280, trasformando un’area di 152 m² ca., che attualmente è classificata come zona per attrezzature collettive sovracomunali, sulla quale, per motivi di sicurezza del traffico, sarà deviata anche la pista ciclabile, secondo l’allegato grafico; Im Art. 24 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird die Norm betreffend die „Carabinieri-Station“ korrigiert und zwar werden die zulässige urbanistische Kubatur auf 2.784 m³ angehoben (vorher 2.300 m³), die höchstzulässige überbaute Fläche mit 90 % (vorher 75 %) und die höchstzulässige Gebäudehöhe mit 10,60 m (vorher 10,50 m) festgelegt. Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Nell’art. 24 delle norme di attuazione al piano urbanistico la prescrizione, che disciplina la Stazione dei Carabinieri, viene modificata e precisamente la cubatura urbanistica realizzabile viene aumentata a 2.784 m³ (attualmente 2.300 m³), il rapporto massimo di copertura viene fissato con il 90 % (attualmente 75 %) e l’altezza massima degli edifici viene portata a 10,60 m (prima 10,50 m). Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni. Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 18.04.2013 den Antrag überprüft und dabei positives Gutachten erteilt. Die Straße wird von Amts wegen laut Bestand eingetragen, so dass die Verbindung beibehalten wird. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 18/04/2013 ha esaminato la modifica richiesta ed ha espresso parere favorevole. La strada viene d’ufficio inserita secondo lo stato di fatto, per conservare il collegamento. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die beantragte Änderung in obigem Sinne. La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva la modifica richiesta in questo senso. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 119 beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: die von der Gemeinde Karneid mit Ratsbeschluss Nr. 49 vom 19.12.2012 beantragte Abänderung zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen: di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di Cornedo all’Isarco con delibera consiliare n. 49 del 19/12/2012 come segue: Die Erweiterung der Zone für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung auf Bp. 115 KG Karneid, wird genehmigt. Diese ist gerechtfertigt zwecks besserer baulicher Nutzung der Zone, die für den Neubau der Carabinieristation bestimmt ist. Die Straße wird von Amts wegen laut Bestand eingetragen, so dass die Verbindung beibehalten wird. Auch die Eintragung einer Gemeindestraße Typ A auf Bp. 1280, durch Umwidmung einer Fläche von rund 152 m², die derzeit als Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen ausgewiesen ist, wird genehmigt. Auf diese soll aus Verkehrssicherheitsgründen auch der Radweg umgeleitet werden. Viene approvato l’ampliamento della zona per attrezzature collettive – amministrazione e servizi pubblici sulla p.ed. 115 CC Cornedo. Detta è giustificata per rendere possibile l’utilizzo più razionale della zona, destinata alla realizzazione della nuova stazione dei Carabinieri. La strada viene d’ufficio inserita secondo lo stato di fatto, per conservare il collegamento. Viene pure approvato l’inserimento di una strada comunale tipo A sulla p.ed. 1280, trasformando un’area di 152 m² ca., che attualmente è classificata come zona per attrezzature collettive sovracomunali. Sulla stessa, sarà deviata anche la pista ciclabile, per motivi di sicurezza del traffico. Schließlich wird die beantragte Änderung der Durchführungsbestimmungen befürwortet. Im Art. 24 wird die Norm betreffend die „CarabinieriStation“ geändert und zwar werden die zulässige urbanistische Kubatur auf 2.784 m³ angehoben (vorher 2.300 m³), die höchstzulässige überbaute Fläche mit 90 % (vorher 75 %) und die höchstzulässige Gebäudehöhe mit 10,60 m (vorher 10,50 m) festgelegt. Infine viene approvata la modifica delle norme di attuazione richiesta. Nell’art. 24 la prescrizione, che disciplina la Stazione dei Carabinieri, viene modificata e precisamente la cubatura urbanistica realizzabile viene aumentata a 2.784 m³ (attualmente 2.300 m³), il rapporto massimo di copertura viene fissato con il 90 % (attualmente 75 %) e l’altezza massima degli edifici viene portata a 10,60 m (prima 10,50 m). Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 120 84904 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 6. Mai 2013, Nr. 671 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 6 maggio 2013, n. 671 Gemeinde Kurtatsch a.d.W.: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 40 vom 27.12.2012 Comune di Cortaccia s.S.d.V.: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 40 del 27/12/2012 Die Gemeinde Kurtatsch a. d. Weinstraße beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 40 vom 27.12.2012 folgende Abänderung zum Bauleitplan: Il Comune di Cortaccia s.S.d.V. con delibera consiliare n. 40 del 27/12/2012 propone la seguente modifica al piano urbanistico: Reduzierung der Sportzone auf Gp. 1010/5 und 1011/2 um rund 2.453 m² und Verlängerung einer Gemeindestrasse Typ B im besagten Bereich (rund 260 m²), gemäß graphischer Unterlage. Die gestrichene Fläche wird für die Sportzone nicht mehr benötigt und somit in Landwirtschaftsgebiet rückgeführt. Riduzione della zona sportiva sulle pp.ff. 1010/5 e 1011/2 di 2.453 m² ca. e prolungamento della strada comunale tipo B in detto ambito (260 m²), secondo l’allegato grafico. L’area stralciata non viene più adoperata per la zona sportiva e viene quindi trasformata in zona di verde agricolo. Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni. Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 18.04.2013 den Antrag überprüft und dabei positives Gutachten erteilt. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 18/04/2013 ha esaminato la modifica richiesta ed ha espresso parere favorevole. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die beantragte Änderung. La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva la modifica richiesta. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: die von der Gemeinde Kurtatsch a.d.W. mit Ratsbeschluss Nr. 40 vom 27.12.2012 beantragte Reduzierung der Sportzone um rund 2.453 m² auf Gp. 1010/5 und 1011/2 und die Verlängerung der Gemeindestrasse Typ B, im besagten Bereich, zu genehmigen. Die gestrichene Fläche wird für die Sportzone nicht mehr benötigt und somit in Landwirtschaftsgebiet rückgeführt. di approvare la riduzione della zona sportiva sulle pp.ff. 1010/5 e 1011/2 di 2.453 m² ca. ed il prolungamento della strada comunale tipo B, in detto ambito, come proposti dal Comune di Cortaccia s.S.d.V. con delibera consiliare n. 40 del 27/12/ 2012. L’area stralciata non viene più adoperata per la zona sportiva e viene quindi trasformata in zona di verde agricolo. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 121 Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 122 84908 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 6. Mai 2013, Nr. 673 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 6 maggio 2013, n. 673 Gemeinde Eppan a.d.W.: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 12 vom 21.03.2012 Buchstabe d) Comune di Appiano s.S.d.V.: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con correzioni d’ufficio - Delibera consiliare n. 12 del 21/03/2012 lettera d) Die Gemeinde Eppan a.d.W. beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 12 vom 21.03.2012 unter Buchstabe d) die Ausweisung einer Zone für touristische Einrichtungen – Beherbergung, im Ausmaß von rund 15.077 m² auf Bp. 1174 und 3235 sowie Gp. 6307/1, 6308/1 und 6309/1 KG Eppan in Montiggl, gemäß graphischer Unterlage und die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan mit folgender neuer Bestimmung: Il Comune di Appiano s.S.d.V. con delibera consiliare n. 12 del 21/03/2012 propone aIla lettera d) la previsione di una zona per impianti turistici alloggiativi dell’estensione di 15.077 m² ca. sulle pp.ed. 1174 e 3235 e pp.ff. 6307/1, 6308/1 e 6309/1 CC Appiano a Monticolo, secondo l’allegato grafico e l’integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico con la seguente nuova normativa: „Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung “Zona per impianti turistici alloggiativi Zone Montiggl“ Diese Zone umfasst die Flächen, welche im Sinne des Art. 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58 i.g.F. für Beherbergungsbetriebe bestimmt sind. Zona Monticolo” Questa zona comprende le aree destinate ad impianti turistici ricettivi ai sensi dell’art. 5 della Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 e.s.m. Es gelten folgende Bauvorschriften: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 1,90 m³/m² 2. höchstzulässige überbaute Fläche: 40% 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 10,50 m Valgono i seguenti indici: 1. densità edilizia massima: 1,90 m³/m² 2. rapporto massimo di copertura: 40% 3. altezza massima: 10,50 m Bei der Erweiterung von bestehenden Beherbergungsbetrieben darf die höchste Höhe des bestehenden Gebäudes beibehalten bzw. erreicht werden. 4. Mindestgrenzabstand: 5 m 5. Mindestgebäudeabstand: 10 m 6. höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 70% 7. Mindestanteil der begrünten Fläche: 30%. Unterirdische Bauwerke mit einer Mindestdeckung von 40 cm begrünter Erdschicht müssen nicht zur Berechnung der versiegelten Fläche herangezogen werden. 8. Bei Neubauten ist der Landesbeirat für Baukultur und Landschaft heranzuziehen.“ Se si amplia un esercizio ricettivo esistente l’altezza massima dell’edificio esistente può essere mantenuta o raggiunta. Die Änderungen unter Buchstaben a-c) wurden bereits von der Landesregierung behandelt (LRB 1669 vom 12.11.2012). 4. 5. 6. 7. 8. distanza minima dal confine: 5 m distanza minima tra gli edifici: 10 m rapporto massimo di superficie impermeabile: 70% percentuale minima di superficie verde: 30%. Costruzioni interrate con una copertura minima di 40 cm di terreno rinverdito non devono essere considerate nel calcolo della superficie sigillata. In caso di nuove costruzioni deve essere consultato il Comitato provinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio.“ Le modifiche di cui alle lettere a-c) sono già state trattate dalla Giunta provinciale (DGP 1669 del 12.11.2012). Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 123 Gegen die Änderung unter Buchstabe d) wurde ein Einwand eingebracht, zu welchem die Gemeinde mit RB 35 vom 27.06.2012 Stellung genommen hat. Avverso la modifica alla lettera d) è stata presentata un’osservazione, in merito alla quale il Comune ha preso posizione con del. cons. n. 35 del 27.06.2012. Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 25.10.2012 den Antrag überprüft und positives Gutachten erteilt vorbehaltlich Abänderung des Gebietsplanes Montiggler Wald Mitterberg, welche nun von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 594 am 15.04.2013 genehmigt wurde. Die Landesraumordnungskommission hat vorgeschlagen, von Amts wegen die Dichte auf das absolut erforderliche Volumen zu reduzieren. Durchführungsplan und Ausführungsplanung müssen mit dem positiven Gutachten des Landesbeirates für Baukultur und Landschaft erstellt werden. Der im Bericht zitierte Durchführungsplan wird in den Durchführungsbestimmungen festgeschrieben. Auf Grund der vorgeschlagen Änderungen des Amtes wird dem Einwand teilweise Rechnung getragen. Außerdem schließt sich die Landesraumordnungskommission den Schlussfolgerungen des Gemeinderates an. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 25/10/2012 ha esaminato la modifica ed ha espresso parere favorevole previo modifica del piano paesaggistico Bosco di Monticolo – Monte di Mezzo, approvata ora dalla Giunta provinciale con delibera n. 594 del 15.04.2013. La Commissione urbanistica provinciale ha proposto di ridurre d’ufficio l’indice al volume assolutamente necessario. Il piano di attuazione ed il progetto esecutivo devono essere elaborati con il parere positivo del Comitato provinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die beantragte Änderung in obigem Sinne. La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva la modifica richiesta in questo senso. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera Il piano di attuazione citato nella relazione viene prescritto nelle norme di attuazione. In base alle modifiche proposte d’ufficio l’osservazione viene in parte presa in considerazione. Inoltre la Commissione urbanistica provinciale si associa alle conclusioni del Consiglio comunale. einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: Die von der Gemeinde Eppan a.d.W. beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 12 vom 21.03.2012 unter Buchstabe d) beantragte Ausweisung einer Zone für touristische Einrichtungen – Beherbergung, im Ausmaß von rund 15.077 m² auf Bp. 1174 und 3235 sowie Gp. 6307/1, 6308/1 und 6309/1 KG Eppan in Montiggl, zu genehmigen. Von Amts wegen wird die Dichte auf das absolut erforderliche Volumen reduziert. Durchführungsplan und Ausführungsplanung müssen mit dem positiven Gutachten des Landesbeirates für Baukultur und Landschaft erstellt werden. Der im Bericht zitierte Durchführungsplan wird in den Durchführungsbestimmungen festgeschrieben. Di approvare la previsione di una zona per impianti turistici alloggiativi dell’estensione di 15.077 m² ca., situata sulle pp.ed. 1174 e 3235 e pp.ff. 6307/1, 6308/1 e 6309/1 CC Appiano a Monticolo, come proposta dal Comune di Appiano s.S.d.V. con delibera consiliare n. 12 del 21/03/2012 aIla lettera d). L’indice viene d’ufficio ridotto al volume assolutamente necessario. Il piano di attuazione ed il progetto esecutivo devono essere elaborati con il parere positivo del Comitato provinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio. Il piano di attuazione citato nella relazione viene prescritto nelle norme di attuazione. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 124 Auch die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird befürwortet. Die neue Bestimmung lautet wie folgt: „Art. 45 - Zone für touristische Einrichtungen Beherbergung Viene pure approvata l’integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico. La nuova normativa ha il seguente testo: “Art. 45 - Zona per impianti turistici alloggiativi Zone Montiggl“ Diese Zone umfasst die Flächen, welche im Sinne des Art. 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, i.g.F. für Beherbergungsbetriebe bestimmt sind. Für diese Zone ist die Ausarbeitung eines Durchführungsplanes vorgeschrieben. Es gelten folgende Bauvorschriften: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 1,85 m³/m² 2. höchstzulässige überbaute Fläche: 40% 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 10,50 m Zona Monticolo” Questa zona comprende le aree destinate ad impianti turistici ricettivi ai sensi dell’art. 5 della Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 e.s.m. Bei der Erweiterung von bestehenden Beherbergungsbetrieben darf die höchste Höhe des bestehenden Gebäudes beibehalten bzw. erreicht werden. 4. Mindestgrenzabstand: 5 m 5. Mindestgebäudeabstand: 10 m 6. höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 70% 7. Mindestanteil der begrünten Fläche: 30%. Unterirdische Bauwerke mit einer Mindestdeckung von 40 cm begrünter Erdschicht müssen nicht zur Berechnung der versiegelten Fläche herangezogen werden. 8. Durchführungsplan und Ausführungsplanung müssen mit dem positiven Gutachten des Landesbeirates für Baukultur und Landschaft erstellt werden.“ Per questa zona è prescritta l’elaborazione di un piano di attuazione. Valgono i seguenti indici: 1. densità edilizia massima: 1,85 m³/m² 2. rapporto massimo di copertura: 40% 3. altezza massima degli edifici: 10,50 m Se si amplia un esercizio ricettivo esistente l’altezza massima dell’edificio esistente può essere mantenuta o raggiunta. 4. 5. 6. 7. 8. distanza minima dal confine: 5 m distanza minima tra gli edifici: 10 m rapporto massimo di superficie impermeabile: 70% percentuale minima di superficie verde: 30%. Costruzioni interrate con una copertura minima di 40 cm di terreno rinverdito non devono essere considerate nel calcolo della superficie sigillata. Il piano di attuazione ed il progetto esecutivo devono essere elaborati con il parere positivo del Comitato provinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio.“ Auf Grund der vorgeschlagen Änderungen des Amtes wird dem diesbezüglich eingebrachten Einwand teilweise Rechnung getragen. Außerdem schließt sich die Landesregierung den Schlussfolgerungen des Gemeinderates an. In base alle modifiche proposte d’ufficio l’osservazione in merito presentata è in parte presa in considerazione. Inoltre la Giunta provinciale si associa alle conclusioni del Consiglio comunale. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 125 84894 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Mai 2013, Nr. 765 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 maggio 2013, n. 765 Gemeinde Kastelruth: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Vorschrift des Amtes - Ratsbeschlüsse Nr. 91 und 93 vom 20.12.2012 Comune di Castelrotto: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con una prescrizione d’ufficio - Delibere consiliari nn. 91 e 93 del 20/12/2012 Die Gemeinde Kastelruth beantragt folgende Abänderungen zum Bauleitplan: Il Comune di Castelrotto propone le seguenti modifiche al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 91 vom 20.12.2012 Umwidmung von Wald in Zone für touristische Einrichtungen - Campingplatz, einer Fläche von rund 1,90 ha auf Gp. 228/1, 228/22 in der Örtlichkeit Telfen, gemäß graphischer Unterlage. Weiters wird vorgeschlagen, die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan durch folgenden neuen Artikel zu ergänzen: Delibera consiliare n. 91 del 20/12/2012 Trasformazione da bosco in zona per impianti turistici - campeggio, di un’area di 1,90 ha ca., situata sulle pp.ff. 228/1, 228/22 in località Telfen, secondo l’allegato grafico. Inoltre viene proposto di integrare le norme di attuazione al piano urbanistico, con il seguente nuovo articolo: „Art. 60 - Zone für touristische Einrichtungen Campingplatz Die Zone auf den Gp. 228/1 und 228/22 in der Örtlichkeit Telfen, umfasst die Flächen, welche für Campingplätze im Sinne des Artikels 6 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, bestimmt sind. „Articolo 60 - Zona per impianti turistici - Campeggio La zona sulle pp.ff. 228/1 e 228/22 in località Telfen, comprende le aree destinate a campeggio ai sensi dell’articolo 6 comma 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 e successive modifiche. Für die Zone ist im Sinne des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 ein Durchführungsplan zu erstellen. Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Es gelten folgende Bauvorschriften: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 0,30 m³/m² Vale il seguente indice: 1. densità edilizia massima: 0,30 m³/m² Bis zur Erstellung des Durchführungsplanes gelten weiters folgende Bauvorschriften: 2. höchstzulässige überbaute Fläche: 10% 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,50 m 4. Mindestgrenzabstand: 5,00 m 5. Mindestgebäudeabstand: 10,00 m. 6. mindestens 20% der Zone sind zu begrünen.“ In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici: 2. rapporto massimo di copertura: 10% 3. altezza massima degli edifici: 8,50 m 4. distanza minima dal confine: 5,00 m 5. distanza minima tra gli edifici: 10,00 m. 6. almeno il 20% della zona è da sistemare a verde.” Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 107 vom 07.09.2012, die Kulturänderung ermächtigt. Il Comitato forestale provinciale con deliberazione n. 107 del 07.09.2012 ha autorizzato il cambio di coltura. Ratsbeschluss Nr. 93 vom 20.12.2012 Ergänzung des Artikels 36 - Zonen für öffentliche Einrichtungen - Sportanlagen, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, durch den nachstehend angeführten Wortlaut: Delibera consiliare n. 93 del 20/12/2012 Integrazione dell’art. 36 - zone per attrezzature collettive - impianti sportivi, delle norme di attuazione al piano urbanistico con il testo sotto riportato: Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 126 „Im Bereich der Zone „Reitanlage Laranz“ auf den Gp. 191/4, 192/2 kann im Rahmen der möglichen urbanistischen Kubatur, eine Hütte mit Nebenräumlichkeiten (sanitäre Anlagen, Raum für den Tierarzt, Magazin, Küche, Ausschank bei Reitturnieren zur Versorgung der Teilnehmer und Zuschauer, Versammlungsraum, Büro, Abstellraum), außerdem kann ein freistehender überdachter Unterstand für Pferde errichtet werden.“ „Nell’ambito della zona „maneggio Laranza“ sulle pp.ff. 191/4, 192/2 può essere realizzata, nell’ambito della cubatura urbanistica possibile, una capanna con locali accessori (impianti sanitari, locale per il veterinario, magazzino, cucina, spaccio durante i tornei di equitazione per il rifornimento dei partecipanti e degli spettatori, locale per riunioni, ufficio, ripostiglio); inoltre può essere realizzato un riparo coperto smarcato per cavalli.“ Gegen diese Beschlüsse sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden; Avverso queste delibere non sono state presentate né proposte né osservazioni; Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 09.05.2013 die Anträge überprüft und positives Gutachten erteilt. Zu RB 91/2012 hat sie vorgeschlagen, dass zwischen Wiese und Campingplatz ein Waldstreifen als Sichtschutz erhalten bleiben soll. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 9/05/2013 ha esaminato le proposte ed ha espresso parere favorevole. Alla del. cons. 91/2012 ha proposto, di mantenere una striscia di bosco tra prato e campeggio, per garantire una minore visibilità. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die Änderungen in obigem Sinne. La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva le modifiche in questo senso. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: die von der Gemeinde Kastelruth beantragten Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen: di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Castelrotto, come segue: Ratsbeschluss Nr. 91 vom 20.12.2012 Die Umwidmung von Wald in Zone für touristische Einrichtungen - Campingplatz, einer Fläche von rund 1,90 ha auf Gp. 228/1, 228/22 in der Örtlichkeit Telfen, wird genehmigt. Von Amts wegen wird vorgeschlagen, zwischen Wiese und Campingplatz einen Waldstreifen als Sichtschutz zu erhalten. In diesem Sinne hat auch Amt für Landschaftsökologie (E-Mail vom 07.05.2013) den Antrag befürwortet. Delibera consiliare n. 91 del 20/12/2012 Viene approvata la trasformazione da bosco in zona per impianti turistici - campeggio, di un’area di 1,90 ha ca., situata sulle pp.ff. 228/1, 228/22 in località Telfen. D’ufficio viene proposto di mantenere una striscia di bosco, tra prato e campeggio, per garantire una minore visibilità. Anche l’ufficio ecologia del paesaggio (e-mail del 07.05.2013) ha espresso parere favorevole in questo senso. Auch die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen wird befürwortet. Der neue Artikel lautet wie folgt: „Art. 60 - Zone für touristische Einrichtungen Campingplatz Viene pure approvata l’integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico. L’articolo da aggiungere è il seguente: „Articolo 60 - Zona per impianti turistici - campeggio Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 127 Die Zone auf den Gp. 228/1 und 228/22 in der Örtlichkeit Telfen, umfasst die Flächen, welche für Campingplätze im Sinne des Artikels 6 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, bestimmt sind. La zona sulle pp.ff. 228/1 e 228/22 in località Telfen, comprende le aree destinate a campeggio ai sensi dell’articolo 6 comma 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 e successive modifiche. Für die Zone ist im Sinne des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 ein Durchführungsplan zu erstellen. Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Es gelten folgende Bauvorschriften: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 0,30 m³/m² Vale il seguente indice: 1. densità edilizia massima: 0,30 m³/m² Bis zur Erstellung des Durchführungsplanes gelten weiters folgende Bauvorschriften: 2. höchstzulässige überbaute Fläche: 10% 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,50 m 4. Mindestgrenzabstand: 5,00 m 5. Mindestgebäudeabstand: 10,00 m. 6. mindestens 20% der Zone sind zu begrünen.“ In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici: 2. rapporto massimo di copertura: 10% 3. altezza massima degli edifici: 8,50 m 4. distanza minima dal confine: 5,00 m 5. distanza minima tra gli edifici: 10,00 m. 6. almeno il 20% della zona è da sistemare a verde.” Ratsbeschluss Nr. 93 vom 20.12.2012 Die Ergänzung des Artikels 36 - Zonen für öffentliche Einrichtungen - Sportanlagen, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, wird befürwortet. Der anzufügende Text lautet wie folgt: Delibera consiliare n. 93 del 20/12/2012 Viene approvata l’integrazione dell’art. 36 - zona per attrezzature collettive - impianti sportivi, delle norme di attuazione al piano urbanistico. Il testo da aggiungere è il seguente: „Im Bereich der Zone „Reitanlage Laranz“ auf den Gp. 191/4, 192/2 kann im Rahmen der möglichen urbanistischen Kubatur, eine Hütte mit Nebenräumlichkeiten (sanitäre Anlagen, Raum für den Tierarzt, Magazin, Küche, Ausschank bei Reitturnieren zur Versorgung der Teilnehmer und Zuschauer, Versammlungsraum, Büro, Abstellraum), außerdem kann ein freistehender überdachter Unterstand für Pferde errichtet werden.“ „Nell’ambito della zona „maneggio Laranza“ sulle pp.ff. 191/4, 192/2 può essere realizzato, nell’ambito della cubatura urbanistica possibile, un capanno con locali accessori (impianti sanitari, locale per il veterinario, magazzino, cucina, spaccio durante i tornei di equitazione per il rifornimento dei partecipanti e degli spettatori, locale per riunioni, ufficio, ripostiglio); inoltre può essere realizzato un riparo coperto smarcato per cavalli.“ Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 128 84801 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 27. Mai 2013, Nr. 804 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 maggio 2013, n. 804 Gemeinde Tiers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 09 vom 21.02.2013 Comune di Tires: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 09 del 21/02/2013 Die Gemeinde Tiers beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 09 vom 21.02.2013 die Neuabgrenzung der Zone für öffentliche Einrichtungen für das geplante Zivilschutzzentrum, durch Umwidmung einer Fläche von rund 1.010 m², die derzeit als öffentliche Grünzone ausgewiesen ist, gemäß graphischer Unterlage. Il Comune di Tires con delibera consiliare n. 09 del 21/02/2013 propone la nuova delimitazione della zona per attrezzature collettive per il progettato centro di protezione civile, trasformando un’area di 1.010 m² ca., che attualmente è classificata come zona di verde pubblico, secondo l’allegato grafico. Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni. Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 16.05.2013 den Antrag überprüft und dabei positives Gutachten erteilt. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 16/05/2013 ha esaminato la modifica richiesta ed ha espresso parere favorevole. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die beantragte Änderung. La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva la modifica richiesta. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: die von der Gemeinde Tiers mit Ratsbeschluss Nr. 09 vom 21.02.2013 beantragte Neuabgrenzung der Zone für öffentliche Einrichtungen, für das geplante Zivilschutzzentrum, zu genehmigen. Hierfür wird eine Fläche von rund 1.010 m² umgewidmet, die derzeit als öffentliche Grünzone ausgewiesen ist. di approvare la nuova delimitazione della zona per attrezzature collettive per il progettato centro di protezione civile, come proposta dal Comune di Tires con delibera consiliare n. 09 del 21/02/2013. A tale scopo viene trasformata un’area di 1.010 m² ca., che attualmente è classificata come zona di verde pubblico. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 129 84909 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 27. Mai 2013, Nr. 814 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 maggio 2013, n. 814 Gemeinde Mölten: Eintragung der Ensembles in den Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 31 vom 05.10.2009 Comune di Meltina: inserimento degli insiemi nel piano urbanistico con correzioni d’ufficio Delibera consiliare n. 31 del 5/10/2009 Die Gemeinde Mölten beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 31 vom 05.10.2009 die Eintragung von 7 Ensembles in den Bauleitplan, gemäß graphischer Unterlage und Katalog zur Ausweisung, mit den entsprechenden Ausweisungskriterien, dem erläuternden Bericht und den Erhaltungsmaßnahmen. Gleichzeitig wird vorgeschlagen, die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan durch folgenden Artikel zu ergänzen: Il Comune di Meltina con delibera consiliare n. 31 del 05/10/2009 propone l’inserimento di 7 insiemi nel piano urbanistico, secondo l’allegato grafico ed il catalogo con i criteri di individuazione, la relazione illustrativa ed i provvedimenti di conservazione. Contemporaneamente propone l’integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico con il seguente articolo: „Art. 36 - Gebiet mit Ensembleschutz Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche, welche als „Ensemble“ erklärt wurden, werden im Sinne des Artikels 25 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, geschützt. Für die Ensembles gelten die entsprechenden Erhaltungsmaßnahmen (siehe Katalog zur Ausweisung der schützenswerten Ensembles, genehmigt mit Beschlussniederschrift des Gemeinderates Nr. 29 vom 13.10.2008).“ „Art. 36 - Zona di tutela degli insiemi Gli insiemi di elementi graficamente evidenziati nel piano di zonizzazione, dichiarati come „Insiemi“, vengono tutelati ai sensi dell’articolo 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni. Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 16.05.2013 den Antrag überprüft und dabei positives Gutachten erteilt. Der Sachverständigenbeirat für Ensembleschutz hatte am 05.03.2013 ein fachlich-technisches Gutachten erteilt und dabei geringfügige Richtigstellungen und sprachliche Korrekturen gefordert, die in die Unterlagen eingearbeitet wurden. Zum Ensemble Schlaneid wurde vorgeschlagen, dieses von Amts wegen großzügiger abzugrenzen. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 16/05/2013 ha esaminato la modifica richiesta ed ha espresso parere favorevole. Il Comitato di esperti per la tutela degli insiemi il giorno 05.03.2013 aveva espresso un parere tecnicoscientifico, ed aveva proposto rettifiche non sostanziali e correzioni al testo, che sono stati riportati nella documentazione. All’insieme Salonetto ha proposto di delimitarlo d’ufficio con un’area più vasta. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die Eintragung der Ensembles in obigem Sinne. La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva l’inserimento degli insiemi in questo senso. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; Per gli insiemi si applicano i relativi provvedimenti di tutela (vedi catalogo di individuazione degli insiemi da tutelare, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13.10.2008).” Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 130 beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: Die von der Gemeinde Mölten mit Ratsbeschluss Nr. 31 vom 05.10.2009 beantragte Eintragung von 7 Ensembles in den Bauleitplan zu genehmigen, wobei von Amts wegen das Ensemble Schlaneid großzügiger abgegrenzt wird. Am Katalog zur Ausweisung, mit den entsprechenden Ausweisungskriterien, dem erläuternden Bericht und den Erhaltungsmaßnahmen wurden von Amts wegen geringfügige Richtigstellungen und sprachliche Korrekturen, gemäß Gutachten des Sachverständigenbeirates, angebracht. Di approvare l’inserimento di 7 insiemi nel piano urbanistico, proposto dal Comune di Meltina con delibera consiliare n. 31 del 05/10/2009, delimitando d’ufficio l’insieme Salonetto con un’area più vasta. Nel catalogo con i criteri di individuazione, la relazione illustrativa ed i provvedimenti di conservazione sono stati riportati d’ufficio rettifiche non sostanziali e correzioni al testo, secondo il parere del Comitato di esperti. Auch die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird genehmigt. Der einzufügende Artikel erhält folgenden Wortlaut: Viene pure approvata l’integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico. L’articolo da aggiungere prende la seguente dicitura: „Art. 36 - Gebiet mit Ensembleschutz Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche, welche als „Ensemble“ erklärt wurden, werden im Sinne des Artikels 25 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, geschützt. Für die Ensembles gelten die entsprechenden Erhaltungsmaßnahmen.“ „Art. 36 - Zona di tutela degli insiemi Gli insiemi di elementi graficamente evidenziati nel piano di zonizzazione, dichiarati come „Insiemi“, vengono tutelati ai sensi dell’articolo 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Per gli insiemi si applicano i relativi provvedimenti di tutela.” Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 131 84800 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 3. Juni 2013, Nr. 848 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 giugno 2013, n. 848 Gemeinde Lajen: Gewerbegebiet von Landesinteresse "Pontives"- Endgültige Genehmigung einer Abänderung des Durchführungsplanes (Variante IV) mit Anpassung des Bauleitplanes. Comune di Laion: zona produttiva interesse provinciale "Pontives" - Approvazione definitiva di una modifica del piano di attuazione (Variante IV) con adeguamento del piano urbanistico comunale. Die Landesregierung nimmt folgende Tatsachen, Rechtsvorschriften, Unterlagen und Gesetze zur Kenntnis: geltenden Bauleitplan der Gemeinde Lajen; La Giunta Provinciale prende atto dei seguenti fatti, atti amministrativi, documenti e leggi: - - - eigenen Beschluss Nr. 146 vom 4. Februar 2013, womit der Entwurf für die Überarbeitung und Digitalisierung des Planes, die Vereinheitlichung der Durchführungsbestimmungen und die Anpassung des Bauleitplanes genehmigt wurde. piano urbanistico vigente del Comune di Laion; propria delibera n. 146 del 4 febbraio 2013 con la quale è stata adottata la modifica del piano di attuazione in oggetto, consistente nel lavoro di digitalizzazione ed aggiornamento del piano, di standardizzazione delle norme e nell’adeguamento del piano urbanistico. Der obgenannte Beschluss wurde der Gemeinde Lajen übermittelt und im Gemeindesekretariat sowie am Sitz der Landesverwaltung für die Dauer von 30 Tagen hinterlegt. La succitata delibera è stata trasmessa al Comune di Laion e depositata per la durata di 30 giorni nella segreteria comunale e presso la sede dell'Amministrazione provinciale. Während dieser Frist sind weder bei der Gemeinde Lajen, noch bei der Landesverwaltung Einwendungen oder Vorschläge zur Änderung des Durchführungsplanes eingegangen. Auch die Gemeinde Lajen hat sich nicht dagegen ausgesprochen. Durante questo periodo né al Comune di Laion, né all'Amministrazione provinciale sono state presentate osservazioni o proposte in merito alla modifica del piano di attuazione in oggetto. Nemmeno il Comune di Laion ha espresso parere contrario. Das Amt für Landesplanung hat ein Projekt für die graphische und normative Vereinheitlichung der Durchführungspläne der Gewerbegebiete von Landesinteresse gestartet. Der Vorschlag zur Digitalisierung des Rechtsplanes des Durchführungsplanes "Pontives" ist Teil dieses Projektes. Auch die Durchführungsbestimmungen entsprechen einem neuen Standard und werden in einem neuen Text zusammengefasst. L’ufficio pianificazione territoriale ha avviato un progetto di unificazione grafica e normativa dei piani d’attuazione delle zone produttive di interesse provinciale. La proposta di digitalizzazione del piano normativo del piano d’attuazione "Pontives" s’inserisce in questo contesto. Anche le norme d’attuazione si adeguano ad un nuovo standard e sono riordinate in un testo nuovo. Um den Plan auf den neuesten Stand zu bringen und eine rationellere Nutzung des Gewerbegebietes auf mittel- bis langfristige Sicht zu ermöglichen, werden zudem folgende Änderungen am Durchführungsplan angebracht: Eintragung von Baugrenzen in allen Baulosen; Löschung der Baulinie in den Baulosen B1, B4, B5, B6, C1, C2 und C3; Per aggiornare il piano ed al fine di garantire un utilizzo razionale nel medio-lungo periodo, si apportano inoltre le seguenti modifiche al piano d’attuazione: - Inserimento di limiti di edificazione in tutti i lotti; Cancellazione della linea di costruzione obbligatoria nei lotti B1, B4, B5, B6, C1, C2 e C3; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 - Reduzierung des Zufahrtsverbotes entlang des Bauloses B1; Eintragung der bergseitigen Zufahrtsstraße zum Baulos C7; Ausweisung von 4.100 m³ Baumasse für Dienstleistungstätigkeiten auf Baulos B5; Festlegung der Anzahl der zulässigen Dienstwohnungen; Regulierung des Durchlässigkeitsanteils mittels B.V.F.-Verfahren. - 132 Riduzione del divieto d’accesso lungo il lotto B1; Inserimento della strada d’accesso sul lato monte verso il lotto C7; Previsione di una cubatura di 4.100 m³ per il settore terziario sul lotto B5; Definizione della quantità degli alloggi di servizio; Regolazione della quota di permeabilizzazione tramite la procedura R.I.E. Die bereits erwähnten Eingriffe führen zu einer kleinen Richtigstellung der Zonengrenze des Gewerbegebietes. Es scheint notwendig, im Rahmen der definitiven Genehmigung der gegenständlichen Variante des Durchführungsplanes, den Bauleitplan der Gemeinde Lajen im Sinne des Art. 3 des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 5 vom 23. Februar 1998 - Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz 11. August 1997, Nr. 13 i.g.F. – anzupassen. Gli interventi menzionati comportano una lieve rettifica del confine della zona produttiva. Si ritiene necessario provvedere, contestualmente all’approvazione definitiva della presente variante al piano d’attuazione, all’adeguamento del piano urbanistico del Comune di Laion ai sensi dell’art. 3 del decreto del presidente della provincia n. 5 del 23 febbraio 1998 - regolamento d’esecuzione alla legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13 - e successive modifiche. Folgende Unterlagen sind die Beilagen zur Variante IV des Durchführungsplanes: Durchführungsbestimmungen Rechtsplan 1: 1.000 Anpassung des Bauleitplanes 1: 5.000 I seguenti documenti costituiscono gli allegati alla variante n. IV al piano di attuazione: norme di attuazione piano normativo 1: 1.000 adeguamento del piano urbanistico 1: 5.000 Die Landesraumordnungskommission hat die beantragte Änderung des Durchführungsplanes mit Anpassung des Bauleitplanes in der Sitzung vom 23. Mai 2013 befürwortet. La commissione urbanistica provinciale ha espresso parere favorevole alla modifica al piano d’attuazione con adeguamento del piano urbanistico nella seduta del 23 maggio 2013. Abschnitt V des Landesraumordnungsgesetzes 11. August 1997, Nr. 13, i.g.F. ist den Gewerbegebieten gewidmet und regelt unter anderem die Zuständigkeiten der Landesregierung und das Verfahren für die Regelung des Durchführungsplanes. Il Capo V della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è dedicato alle zone per insediamenti produttivi e disciplina le competenze della Giunta provinciale nonché il procedimento regolamentare del piano di attuazione. Die Landesregierung macht sich das Gutachten der Landesraumordnungskommission zu Eigen und La Giunta Provinciale fa proprio il parere della commissione urbanistica provinciale e beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. 1. die Variante IV zum Durchführungsplan für das Gewerbegebiet von Landesinteresse „Pontives“, endgültig zu genehmigen. di approvare in via definitiva la Variante IV al Piano di attuazione della Zona produttiva di interesse provinciale “Pontives”. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 2. den Bauleitplan der Gemeinde Lajen, im Sinne des Art. 3 des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 5 vom 23. Februar 1998, durch eine Grenzkorrektur der Gewerbezone von Landesinteresse „Pontives“ gemäß graphischer Beilage im Maßstab 1: 5.000 abzuändern und für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen. 2. 133 di modificare il piano urbanistico del Comune di Laion, ai sensi dell’art. 3 del decreto del presidente della provincia n. 5 del 23 febbraio 1998, mediante una correzione di confine della Zona produttiva di interesse provinciale "Pon+tives", secondo l'allegato grafico in scala 1: 5.000 e di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 134 84802 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 3. Juni 2013, Nr. 849 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 giugno 2013, n. 849 Gemeinden Sterzing und Ratschings: Gewerbegebiet von Landesinteresse "Leitner-Prinoth" - Endgültige Genehmigung des Durchführungsplanes und Anpassung der Bauleitpläne. Comuni di Vipiteno e Racines: zona produttiva di interesse provinciale "Leitner-Prinoth" Approvazione del piano di attuazione ed adeguamento dei piani urbanistici. Die Landesregierung nimmt folgende Tatsachen, Rechtsvorschriften, Unterlagen und Gesetze zur Kenntnis: geltende Bauleitpläne der Gemeinden Sterzing und Ratschings; eigenen Beschluss Nr. 145 vom 4. Februar 2013, womit der Entwurf für den Durchführungsplan für das Gewerbegebiet von Landesinteresse "Leitner-Prinoth" und die Anpassung der Bauleitpläne der Gemeinden Sterzing und Ratschings genehmigt wurde. La Giunta Provinciale prende atto dei seguenti fatti, atti amministrativi, documenti e leggi: Der obgenannte Beschluss wurde den Gemeinden Sterzing und Ratschings übermittelt und in den Gemeindesekretariaten sowie am Sitz der Landesverwaltung für die Dauer von 30 Tagen hinterlegt. La succitata delibera è stata trasmessa ai Comuni di Vipiteno e Racines e depositata per la durata di 30 giorni nelle segreterie comunali e presso la sede dell'Amministrazione provinciale. Während dieser Frist sind weder bei den Gemeinden Sterzing und Ratschings, noch bei der Landesverwaltung Einwendungen oder Vorschläge zur Änderung des Durchführungsplanes eingegangen. Auch die Gemeinden Sterzing und Ratschings haben sich nicht dagegen ausgesprochen. Durante questo periodo né ai Comuni di Vipiteno e Racines, né all'Amministrazione provinciale sono state presentate osservazioni o proposte in merito alla modifica del piano di attuazione in oggetto. Nemmeno i Comuni di Vipiteno e Racines hanno espresso parere contrario. Mit den Beschlüssen der Landesregierung Nr. 3095 vom 17. September 2007 und Nr. 1096 vom 18. Juli 2011 wurde das Gewerbegebiet von Landesinteresse „Unterackern" wesentlich erweitert, wobei mit letzterem Beschluss auch die örtliche Erschließung abgeändert wurde. Con le Delibere della Giunta Provinciale n. 3095 del 17 settembre 2007 e n. 1096 del 18 luglio 2011 la zona produttiva d’interesse provinciale „Campi di Sotto“ è stata ampliata in modo significativo; inoltre con l’ultima delibera è stato modificato anche l’accesso locale. Die oben bezeichneten Erweiterungsflächen unterliegen der Pflicht zur Erstellung bzw. der Anpassung des bereits bestehenden Durchführungsplanes. Per le sopra citate aree di ampliamento è obbligatoria la redazione di un piano di attuazione o l’adeguamento del piano di attuazione esistente. Um in einem angemessenen Zeit- und Kostenrahmen die notwendige Planungsfreiheit für die bereits angesiedelten Unternehmen Leitner und Prinoth zu schaffen, wird vorgeschlagen, für die Erweiterungsflächen und die ehemaligen Baulose 1 und 2 einen eigenen Durchführungsplan zu Per creare le premesse, in un’ottica temporalmente ed economicamente adeguata, di un possibile sviluppo delle attività delle imprese Leitner e Prinoth già insediate, si propone la redazione di un piano d’attuazione dedicato, che comprenda le aree di ampliamento, gli ex lotti 1 e 2 oltre - piani urbanistici vigenti dei Comuni di Vipiteno e Racines; propria delibera n. 145 del 4 febbraio 2013 con la quale è stato adottato il piano di attuazione per la Zona produttiva di interesse provinciale “Leitner-Prinoth” e l’adeguamento dei piani urbanistici dei Comuni di Vipiteno e Racines. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 135 erstellen und die Kennzeichnung in den Bauleitplänen entsprechend anzupassen. all’aggiornamento della parte grafica dei piani urbanistici. Betreffend den Bauleitplan der Gemeinde Ratschings wird vorgeschlagen, die Grenze des Gewerbegebietes im Bereich Mareiter Bach entsprechend der tatsächlichen Nutzung auf die Südseite der Gp. 334/2 zu verlegen. Im Bereich der bestehenden Kreuzung mit der SS 44 wird die Zonengrenze im Einklang mit dem bereits bestehenden Grenzverlauf im Gemeindegebiet Sterzing begradigt. Con riferimento al piano urbanistico del Comune di Racines si propone di adeguare il confine della zona produttiva al lato sud della p.f. 334/2, presso il rio Mareta, come da effettivo utilizzo. Presso l’attuale incrocio con la SS 44 si rettifica il confine di zona in conformità con il confine esistente nel Comune di Vipiteno. Die komplette und detaillierte Beschreibung der Maßnahmen bezüglich der Erarbeitung und Abänderung des Planes ist im technischen Bericht, im Anhang zu diesem Beschluss, enthalten. La descrizione completa e dettagliata degli interventi di elaborazione e modifica del piano è contenuta nella relativa relazione tecnica allegata alla presente delibera. Die bereits erwähnten Eingriffe führen zu einer kleinen Richtigstellung der Zonengrenze des Gewerbegebietes. Es scheint notwendig, im Rahmen der definitiven Genehmigung der gegenständlichen Variante des Durchführungsplanes, die Bauleitpläne der Gemeinden Sterzing und Ratschings im Sinne des Art. 3 des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 5 vom 23. Februar 1998 - Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz 11. August 1997, Nr. 13 i.g.F. – anzupassen. Gli interventi menzionati comportano una lieve rettifica del confine della zona produttiva. Si ritiene necessario provvedere, contestualmente all’approvazione definitiva della presente variante al piano d’attuazione, all’adeguamento dei piani urbanistici dei Comuni di Vipiteno e di Racines ai sensi dell’art. 3 del decreto del presidente della provincia n. 5 del 23 febbraio 1998 - regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13 - e successive modifiche. Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord hat eine positives Gutachten zur Abänderung der Abgrenzung der Gewerbezone gegeben, mit folgenden Vorschriften: Mindestabstand für Gebäude von der Uferoberkante des Gewässers: 10 m Mindestabstand für Kunstbauten von der Uferoberkante des Gewässers: 5 m Ausführungsprojekte im Bannstreifen sind dem Amt zur Begutachtung vorzulegen. L’Ufficio Sistemazione bacini montani nord ha dato parere positivo concernente la modifica del confine della zona produttiva con le seguenti prescrizioni: distanza minima degli edifici dalla sponda superiore del corso d’acqua: 10 m distanza minima delle opere d’arte dalla sponda superiore del corso d’acqua: 5 m i progetti esecutivi all’interno della fascia di rispetto devono essere concordati con l’Ufficio. Folgende Unterlagen sind die Bestandteile des Durchführungsplanes: Technischer Bericht Durchführungsbestimmungen Übersichtspläne (1:10.000, 5.000, 2.000) und Auszug aus dem Bauleitplan Bestandsplan 1:1.000 Rechtsplan 1:1.000 Infrastrukturplan 1:1.000 Gestaltungsplan 1:1.000 Grundlage Teilungsplan 1:1.000; I seguenti documenti costituiscono gli allegati al piano di attuazione: Relazione tecnica Norme di attuazione Tavole d’insieme (1:10.000, 5.000, 2.000) compreso l’estratto del Piano urbanistico Stato di fatto 1:1.000 Piano normativo 1:1.000 Piano delle infrastrutture 1:1.000 Piano indicativo 1:1.000 Proposta di frazionamento 1:1.000; Die Landesraumordnungskommission hat den Durchführungsplan mit Anpassung der Bauleitpläne in der Sitzung vom 23. Mai 2013 befürwor- La commissione urbanistica provinciale ha espresso parere favorevole al piano d’attuazione con adeguamento dei piani urbanistici nella sedu- Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 136 tet. Die Auflagen des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord sind einzuhalten. ta del 23 maggio 2013. Sono da osservare le prescrizioni dell’Ufficio Sistemazione bacini montani nord. Abschnitt V des Landesraumordnungsgesetzes 11. August 1997, Nr. 13, i.g.F. ist den Gewerbegebieten gewidmet und regelt unter anderem die Zuständigkeiten der Landesregierung und das Verfahren für die Regelung des Durchführungsplanes. Il Capo V della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è dedicato alle zone per insediamenti produttivi e disciplina le competenze della Giunta provinciale nonché il procedimento regolamentare del piano di attuazione. Die Landesregierung macht sich das Gutachten der Landesraumordnungskommission zu Eigen und La Giunta Provinciale fa proprio il parere della commissione urbanistica provinciale e beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. den neuen Durchführungsplan für das Gewerbegebiet von Landesinteresse im Areal „Leitner-Prinoth“, endgültig zu genehmigen. 1. di approvare in via definitiva il nuovo Piano di attuazione della Zona produttiva di interesse provinciale per la parte “Leitner-Prinoth”. 2. die Bauleitpläne der Gemeinden Sterzing und Ratschings, im Sinne des Art. 3 des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 5 vom 23. Februar 1998, durch eine Grenzkorrektur der Gewerbezone von Landesinteresse „LeitnerPrinoth“ gemäß graphischer Beilage im Maßstab 1: 5.000 abzuändern und für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen. 2. di modificare i piani urbanistici dei Comuni di Vipiteno e Racines, ai sensi dell’art. 3 del decreto del presidente della provincia n. 5 del 23 febbraio 1998, mediante una correzione di confine della Zona produttiva di interesse provinciale "Leitner-Prinoth", secondo l'allegato grafico in scala 1: 5.000 e di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 137 84895 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 3. Juni 2013, Nr. 858 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 giugno 2013, n. 858 Gemeinde Laurein: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 20 vom 26. Oktober 2012 Comune di Lauregno: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - Delibera consiliare n. 20 del 26 ottobre 2012 Die Gemeinde Laurein hat mit Ratsbeschluss Nr. 20 vom 26. Oktober 2012 folgende Änderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: ll Comune di Lauregno ha proposto con la delibera consiliare n. 20 del 26 ottobre 2012 la seguente modifica al piano urbanistico, secondo l’allegato grafico: Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone B2 – Auffüllzone, um die urbanistische Kubatur besser nutzen zu können. Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan werden mit einem neuen Art. 9/bis (Wohnbauzone B2 – Auffüllzone) ergänzt. Dieser lautet: Trasformazione da zona di verde agricolo in zona residenziale B2 – zona di completamento, per sfruttare meglio la cubatura esistente dal punto di vista urbanistico. Le norme d’attuazione al piano urbanistico vengono integrate con un nuovo art. 9/bis (Zona residenziale B2 – zona di completamento). Esso recita: “Art. 9/bis (Zona residenziale B2 – zona di completamento) „Art. 9/bis (Wohnbauzone B2 – Auffüllzone) Diese Wohnbauzone umfasst die im Sinne des Artikels 36, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 11. August 1997 Nr. 13, gänzlich oder teilweise bebauten Flächen, welche weder eine besondere geschichtliche oder künstlerische Bedeutung noch einen besonderen Wert als Ensemble haben. Es gelten folgende Bauvorschriften: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 3,0 m³/m²; 2. höchstzulässige überbaute Fläche: 30%; 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,50 m; 4. Mindestgrenzabstand: 5 m 5. Mindestgebäudeabstand: mindestens die Gebäudehöhe des höheren der beiden interessierten benachbarten Gebäude, jedenfalls nicht weniger als 10,0 m; 6. Die Aneinanderreihung von 2 oder mehreren Gebäuden ist zulässig, sofern sie eine architektonische Einheit bilden; Questa zona residenziale comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate ai sensi dell’articolo 36, comma 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, le quali non presentano particolare interesse storico o artistico, né sono di particolare pregio ambientale. Für die Auffüllzone B2 ist die Erstellung eines Durchführungsplanes nicht vorgeschrieben“. Per la zona di completamento B2 non è prescritta la redazione di un piano d’attuazione”. Das Amt für Gewässerschutz hat mit Schreiben vom 31. Januar 2013, Prot. Nr. 60808 die Abänderung mit Bedingungen befürwortet; L’Ufficio tutela acque ha espresso un parere favorevole con condizioni con nota del 31 gennaio 2013, protocollo n. 60808; Valgono i seguenti indici: 1. densità edilizia massima: 3,0 mc/mq; 2. rapporto massimo di copertura: 30%; 3. altezza massima degli edifici: 8,50 m; 4. distanza minima dal confine: 5 m 5. distanza minima tra gli edifici: non deve essere inferiore all’altezza dell’edificio più alto, comunque non inferiore ai 10 m; 6. è ammesso l’abbinamento di due o più edifici, purché essi risultino architettonicamente unitari; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 138 Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingebracht; Avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Die Landesraumordnungskommission hat in der Sitzung vom 2. Mai 2013 den Antrag überprüft und dabei ein positives Gutachten erteilt; La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 2 maggio 2013 ha esaminato la modifica richiesta e ha espresso un parere positivo; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera die von der Gemeinde Laurein mit Ratsbeschluss Nr. 20 vom 26. Oktober 2012 beantragte Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone B2 – Auffüllzone, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen. Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan werden mit folgendem neuen Art. 9/bis (Wohnbauzone B2 - Auffüllzone) ergänzt: „Art. 9/bis (Wohnbauzone B2 - Auffüllzone) di approvare la trasformazione da zona di verde agricolo in zona residenziale B2 – zona di completamento, proposta dal Comune di Lauregno con la delibera consiliare n. 20 del 26 ottobre 2012, come specificato nelle premesse. Le norme d’attuazione al piano urbanistico vengono integrate con il seguente nuovo art. 9/bis (Zona residenziale B2 - zona di completamento): “Art. 9/bis (Zona residenziale B2 - zona di completamento) Diese Wohnbauzone umfasst die im Sinne des Artikels 36, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 11. August 1997 Nr. 13, gänzlich oder teilweise bebauten Flächen, welche weder eine besondere geschichtliche oder künstlerische Bedeutung noch einen besonderen Wert als Ensemble haben. Es gelten folgende Bauvorschriften: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 3,0 m³/m²; 2. höchstzulässige überbaute Fläche: 30%; 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,50 m; 4. Mindestgrenzabstand: 5 m 5. Mindestgebäudeabstand: mindestens die Gebäudehöhe des höheren der beiden interessierten benachbarten Gebäude, jedenfalls nicht weniger als 10,0 m; 6. Die Aneinanderreihung von 2 oder mehreren Gebäuden ist zulässig, sofern sie eine architektonische Einheit bilden; Questa zona residenziale comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate ai sensi dell’articolo 36, comma 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, le quali non presentano particolare interesse storico o artistico, né sono di particolare pregio ambientale. Für die Auffüllzone B2 ist die Erstellung eines Durchführungsplanes nicht vorgeschrieben“. Per la zona di completamento B2 non è prescritta la redazione di un piano d’attuazione”. Valgono i seguenti indici: 1. densità edilizia massima: 3,0 mc/mq; 2. rapporto massimo di copertura: 30%; 3. altezza massima degli edifici: 8,50 m; 4. distanza minima dal confine: 5 m 5. distanza minima tra gli edifici: non deve essere inferiore all’altezza dell’edificio più alto, comunque non inferiore ai 10 m; 6. è ammesso l’abbinamento di due o più edifici, purché essi formino un’unità architettonica; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 139 Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. Questa delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 140 84897 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Juni 2013, Nr. 868 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 giugno 2013, n. 868 Landesstraße 73/Ritten und Landesstraße 154/Weißenbach - Übertragung der Gp. 461/2 (79 m²) K.G. Zwölfmalgreien und der Gp. 1388/25 (38 m²) K.G. Luttach vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut-Straßen. Strada provinciale 73/Renon e strada provinciale 154/Rio Bianco - Trasferimento della p.f. 461/2 (79 m²) C.C. Dodiciville e della p.f. 1388/25 (38 m²) C.C. Lutago dal demanio pubblico-ramo acque al demanio pubblico-ramo strade. Auf Vorschlag des Berichterstatters, wird von der Landesregierung mit Stimmeneinhelligkeit in der gesetzlich vorgesehenen Form Su proposta del relatore, la Giunta Provinciale, ad unanimità di voti legalmente espressi, beschlossen delibera − aus den in den Prämissen angeführten Gründen werden folgende Flächen vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche GutStraßen übertragen: in der E.Z. 2280/II K.G. Zwölfmalgreien: die Gp. 461/2 mit einer Fläche von 79 m²; in der E.Z. 69/II K.G. Luttach: die Gp. 1388/25 mit einer Fläche von 38 m². − di trasferire, per i motivi di cui in premessa, le seguenti superfici dal demanio pubblico - ramo acque, al demanio pubblico - ramo strade: in P.T. 2280/II C.C. Dodiciville: la p.f. 461/2 con una superficie di 79 m²; in P.T. 69/II C.C. Lutago: la p.f. 1388/25 con una superficie di 38 m². Dieser Beschluss wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 141 84872 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Juni 2013, Nr. 873 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 giugno 2013, n. 873 Richtlinien zu den finanziellen Leistungen zugunsten der Menschen mit Behinderungen laut DLH 30/2000. Widerruf der Beschlüsse Nr. 3943 vom 23.10.2000 und Nr. 4125 vom 19.11.2001. Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità di cui al DPP 30/2000. Revoca delle deliberazioni: n. 3943 del 23.10.2000 e n. 4125 del 19.11.2001. Die Landesregierung hat die folgenden Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen: Das L.G Nr. 20 vom 30.06.1983, in geltender Fassung, betreffend "Neue Maßnahmen zugunsten der Behinderten“ legt im Art. 14, Buchstabe 4 fest, dass „die Landesregierung die Kriterien zur Gewährung von Vergütungen an Familien der Behinderten sowie den Personen, die Behinderte - zum Zwecke der Betreuung, Vorsorge, Behandlung oder Rehabilitation - auf eigene Kosten von der Wohnung zu den Körperschaften und Einrichtungen - und wieder zurück - begleiten und befördern ausarbeitet. Der darauf folgende Absatz 5 dehnt die Leistung zum Zweck der Eingliederung der Personen selbst in die Arbeitswelt auf die Beförderungen zur Arbeit aus. La L.P. n. 20 del 30.06.1983 e successive modifiche ed integrazioni, concernente: "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap” all’art. 14, al comma 4 stabilisce che la Giunta provinciale elabora i criteri per la “concessione di rimborsi alle famiglie delle persone con disabilità e a coloro che provvedono a proprie spese all'accompagnamento e trasporto della persona con disabilità dall'abitazione alle sedi degli enti ed istituzioni per scopi di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, nonché viceversa". Il successivo comma 5 estende la prestazione al trasporto delle persone con disabilità per esigenze di lavoro ai fini dell’integrazione delle persone nel mondo del lavoro; Dasselbe Gesetz legt in den Artikeln 15 und 15/bis die Gewährung von Vergütungen für den Umbau und den Ankauf von Kraftfahrzeugen die im Besitz des Person mit Behinderung oder derer Familie ist, fest. La stessa legge agli artt. 15 e 15/bis stabilisce la concessione di contributi per l’acquisto e/o l’adattamento di mezzi di locomozione in possesso della persona con disabilità o alle loro famiglie. Mit Beschluss Nr. 3943, vom 23.10.2000 "Festlegung von Richtlinien zu den finanziellen Leistungen gemäß Art. 14, 15 und 15/bis des L.G. Nr. 20 vom 30.06.1983, Art. 2, Absatz 1, Gedankenstrich 6 des L.G. Nr. 2 vom 15.01.1977, und Art. 57 des Gesetzes Nr. 833/78" und mit Beschluss Nr. 4125 vom 19.11.2001, "Richtlinien zu den finanziellen Leistungen, welche von den Sozialsprengeln an Menschen mit Behinderung zugewiesen werden: Fahrtkostenrückvergütung für Beförderungen, die von Dienstleistern im Beförderungswesen durchgeführt werden. Änderung des Beschlusses vom Nr. 3943 vom23.10.2000" wurden die Richtlinien für die Gewährung der finanziellen Leistungen zugunsten der Personen mit Behinderungen genehmigt. Con delibera n. 3943 del 23.10.2000 "Determinazione dei criteri per le prestazioni economiche di cui agli artt. 14, 15, 15/bis della L.P. n. 20 del 30.06.1983, art. 2, comma 1, sesta lineetta della L.P. n. 2 del 15.01.1977, e dell'art. 57 della legge n. 833/78" e con delibera n. 4125 del 19.11.2001, “Criteri delle prestazioni finanziarie a favore delle persone in situazione di handicap erogate dai distretti sociali: Spese per trasporto effettuato da soggetti che svolgono servizi di trasporto. Modifica della deliberazione n. 3943 del 23.10.2000" sono stati approvati i criteri per la concessione delle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità. 142 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Das DLH Nr. 30 vom 11.08.2000 "Durchführungsverordnung zu den Maßnahmen der finanziellen Sozialhilfe und zur Zahlung der Tarife der Sozialdienste“ und das DLH Nr. 2 vom 11.01. 2011, "Durchführungsverordnung betreffend die einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen" legen für diese finanzielle Leistungen die Höhe der Beiträge und die Bewertungsmodalität des Einkommens fest. Il DPGP n. 30 dell’11.08.2000 “Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali” e il DPGP n. 2 dell’11.01.2011, “Regolamento sul rivelamento unificato di reddito e patrimonio” stabiliscono per le prestazioni economiche l’ammontare dei contributi e le modalità di valutazione del reddito. Die Richtlinien zu den finanziellen Leistungen für Personen mit Behinderungen werden aktualisiert: I criteri per la concessione delle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità devono essere aggiornati: per il rimborso delle spese di trasporto nel seguente modo: a) per il raggiungimento del posto di lavoro con servizi di trasporto di ditte private e di associazioni è prevista l’esclusione dalla valutazione del reddito del richiedente; b) inserimento della nuova prestazione di rimborso delle spese di accompagnamento per le persone che sono in grado di utilizzare il mezzo se accompagnate; - - auf folgende Art und Weise bei Rückvergütung von Beförderungen: a) für Beförderungen zur Erreichung des Arbeitsplatzes durch private Beförderungsdienste oder solche von Verbänden ist keine Bewertung des Einkommens des/r Antragstellers/in vorzunehmen; b) die Vergütung der Kosten für den Begleitdienst für Menschen mit Behinderungen, die die öffentlichen Transportmittel benützen können, wenn sie begleitet werden; der Beitrag für das Taubstummtelefon ist abgeschafft, weil diese Leistung nun veraltet ist und von der neuen Technologie des Mobiltelefons ersetzt wird. - il contributo per il dispositivo telefonico per sordomuti, è abrogato in quanto obsoleto e sostituito dalla nuova tecnologia del telefono cellulare. Es wird als notwendig erachtet, zum besseren Verständnis und zur besseren Lesbarkeit, einen neuen Text der Kriterien für die Gewährung der finanziellen Leistungen für Menschen mit Behinderungen, gemäß Anlage A welche integrierter Bestandteil des vorliegenden Beschlusses ist, zu genehmigen und die Beschlüsse Nr. 3943 vom 23.10.2000 und Nr. 4125 vom 19.11.2001 zu widerrufen. Si ritiene necessario, per motivi di maggior chiarezza e leggibilità, approvare un nuovo testo dei Criteri per la concessione delle prestazioni economiche per le persone con disabilità, di cui all’allegato A facente parte integrante della presente deliberazione e revocare le deliberazioni n. 3943 del 23.10.2000 e n. 4125 del 19.11.2001. All dies vorausgeschickt und berücksichtigt Tutto ciò premesso e considerato la Giunta provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge, beschließt delibera die Landesregierung, in gesetzmäßiger Form und mit Stimmeneinhelligkeit: a voti unanimi legalmente espressi: 1. 1. die beiliegende Anlage A "Richtlinien zu den finanziellen Leistungen laut Artikel 24, 26, und 27 des D.L.H. Nr. 30/2000", welche wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen; 2. die folgenden Beschlüsse zu widerrufen: Nr. 3943 vom 23.10.2000, "Festlegung di approvare l'allegato A "Criteri relativi alle prestazioni economiche di cui agli articoli 24, 26 e 27 del D.P.G.P. n. 30/2000" facente parte integrante della presente deliberazione; 2. di revocare le seguenti deliberazioni: n. 3943 del 23.10.2000 "Determinazione Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 - 3. dei criteri per le prestazioni economiche di cui agli art. 14, 15, 15/bis della L.P. 30.06.1983, n. 20, art, 2, com-ma 1, sesta lineetta della L.P. 15.01.1977, n. 2 e dell'art. 57 della legge n. 833/78" von Richtlinien zu den finanziellen Leistungen gemäß Art. 14, 15 und 15/bis des L.G. vom 30.06.1983, Nr. 20, Art. 2, Absatz 1, Gedankenstrich 6 des L.G. vom 15.01.1977, Nr. 2 und Art. 57 des Gesetzes Nr. 833/78", Nr. 4125 vom 19.11.2001, "Richtlinien zu den finanziellen Leistungen, welche von den Sozialsprengeln an Menschen mit Behinderung zugewiesen werden: Fahrtkostenrückvergütung für Beförderungen, die von Dienstleistern im Beförderungswesen durchgeführt werden. Änderung des Beschlusses vom 23.10.2000, Nr. 3943. die Veröffentlichung der Kriterien im Amtsblatt der Region, im Sinne des Artikels 2, Absatz 1 und des Artikels 28 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, zu veranlassen. 143 - 3. n. 4125 del 19.11.2001, "Criteri delle prestazioni finanziarie a favore delle persone in situazione di handicap erogate dai distretti sociali: Spese per trasporto effettuato da soggetti che svolgono servizi di trasporto. Modifica della deliberazione n. 3943 del 23.10.2000". di disporre la pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 144 Anlage A Allegato A RICHTLINIEN ZU DEN FINANZIELLEN LEISTUNGEN LAUT ARTIKEL 24, 26, UND 27 DES D.L.H. Nr. 30/2000 Inhalt: CRITERI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 24,26 e 27 DEL DPGP N. 30/2000 Contenuto: Seite Pag. 1. Rückvergütung von Begleit- oder 1. Rimborso di spese di accompaDHL gnamento o di trasporto (art. 24 DPGP 30/2000) 2. Beitrag für Ankauf und/oder Umbau von Transportmitteln (Art. 26 DHL 30/2000) 2. Contributo acquisto e/o adattamento automezzi (art. 26 DPGP 30/2000) 5 3. Beitrag für die Anpassung von Transportmitteln für Familienmitglieder (Art. 27 DHL 30/2000) 3. Contributo adattamento automezzi per familiari (art. 27 DPGP 30/2000) 6 4. Vergütung der Hotelaufenthaltskosten an Kriegs- und Dienstinvaliden bei Thermalkuren 4. Rimborso spese alberghiere per cure termali a favore di persone invalide di guerra e di servizio Transportkosten 30/2000) (Art. 24 1 2 8 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 145 1. Rückvergütung von Begleits- oder Transportkosten (Art. 24 DLH 30/2000) 1. Rimborso di spese di accompagnamento o di trasporto (art. 24 DPGP 30/2000) 1.1 Beschreibung der Leistung Menschen mit bleibender Behinderung, die öffentliche Transportmittel nur benützen können, wenn sie begleitet werden, kann eine Vergütung der Kosten für den Begleitdienst gewährt werden. Der Begleitdienst muss von Fachpersonal durchgeführt werden, das Vereinen angehört, welche diesen Dienst anbieten. 1.1 Descrizione della prestazione Alle persone con disabilità permanente, che sono in grado di utilizzare il mezzo pubblico solo se accompagnate, può essere concesso il rimborso per il servizio di accompagnamento. Il servizio di accompagnamento deve essere svolto da operatori ed operatrici appartenenti ad associazioni che offrono tale prestazione. Menschen mit einer bleibenden Behinderungen wird eine Vergütung von Transportkosten gewährt, wenn sie keine ordentlichen öffentlichen Transportmittel benutzen können oder Streckenabschnitte zurücklegen müssen, die nicht durch öffentliche Verkehrsmittel abgedeckt sind, falls die behinderte Person nicht imstande ist, die nächstnächstgelegene Haltestelle zu erreichen oder die Wartezeit zu bewältigen. Die Durchführung mehrerer Beförderungen am gleichen Tag – einschließlich der Leerfahrten – kann nur im Falle nachgewiesener Notwendigkeit berücksichtigt werden. Alle persone con disabilità permanente che non possono utilizzare mezzi pubblici ordinari di trasporto, è concesso il rimborso per le spese di trasporto. Il rimborso comprende anche il trasporto per tratte non coperte da servizio pubblico, qualora la persona con disabilità non sia in grado di raggiungere la più vicina fermata utile o non sia in grado di sopportare i tempi di attesa. L'effettuazione di più percorsi giornalieri, compresi quelli a vuoto, può essere presa in considerazione solo in caso di comprovata necessità. 1.2 Betrag der Rückvergütung für den 1.2 Ammontare del rimborso per il Begleitdienst servizio di accompagnamento Die Vergütung wird nach Vorlage einer Il rimborso è erogato, dietro presentazione regulären Bestätigung der Ausgaben di documenti di spesa, nel seguente modo: folgendermaßen berechnet: bis 30 km 1 Pauschalbetrag 5,6% der Grundquote entro primi 30 km 1 + ab den 31. km 1 pro gefahrenem km 0,183% der Grundquote pro km Hin– und Rückfahrt Hinzu kommt die Vergütung der Ticketkosten für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel der Begleitperson. quota forfait 5,6% della quota base + a partire dal 31° km 1 per km percorso 0,183% della quota base per km andata e ritorno A ciò va aggiunto il rimborso della tariffa per il mezzo pubblico per l'accompagnatore o l'accompagnatrice. 1.3 Betrag der Rückvergütung für 1.3 Ammontare del rimborso del Transporte trasporto 1.3.1 Für Transporte mit dem 1.3.1. Per il trasporto effettuato con mezzo di Privatfahrzeug gelten für die Vergütung trasporto privato, l'ammontare massimo del 2 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 folgende Höchstbeträge: Betrag: 146 rimborso è pari: 0,080% des Grundbetrags zurückgelegten Kilometer pro 1.3.2 Für die Berechnung der zugelassenen Ausgabe für Transporte von Untenehmen, welche im Beförderungswesen tätig sind (Taxi, Autoverleiher, Verbände, Genossenschaften, usw.) gilt Folgendes: importo 0,080 % della quota base per ciascun chilometro percorso. 1.3.2 Per il trasporto effettuato da imprese o associazioni svolgenti servizio di trasporto (taxi, autonoleggiatori, associazioni, cooperative, ecc.), la spesa ammessa al rimborso è calcolata come segue: a) ist der Rechnungsbetrag gleich oder a) per importi della fattura pari o inferiore a kleiner als jener der 3,96% des 3,96% della quota base si rimborsa l'importo Grundbetrages entspricht, wird der fatturato (importo forfettario). Rechnungsbetrag (in Folge Forfaitbetrag genannt) vergütet. b) ist der Rechnungsbetrag größer als jener b) per importi della fattura superiori al 3,96% der 3,96% des Grundbetrages entspricht, della quota base si applicano le seguenti werden zur Berechnung der Vergütung tariffe per calcolare la spesa ammessa: folgende Tarife angewandt um die zugelassenen Ausgaben zu berechnen: Fahrtstrecken 1 bis zu 29 km ab 30 bis zu 150 1 km 1 über 150 km 1 Tarife Fixgebühr 1,23 % des Grundbetrages / / pro Km 0,28% des Grundbetrages 0,28% des Grundbetrages 0,20% des Grundbetrages Hin– und Rückfahrt Andere zugelassene Ausgaben behindertengerechte 20% des Tarifs 2 Fahrzeuge 3 Leerfahrten 4 Wartezeiten 60 % des Tarifs über 20 km: 5,95% des Grundbetrages pro Stunde (nur eine Hinund Rückfahrt) 5 bis 20 km : zwei Hin- und Rückfahrten eventuelle Autobahnspesen 2 Diese Erhöhung gilt nicht für den Forfaitbetrag und für den Grundbetrag. 3 Fahrten, die im Rahmen der Beförderung ohne Klienten durchgeführt werden 4 Bruchteile unter 30 Minuten werden nicht berücksichtigt. 5 gilt, wenn der Klient zu seinem Ankunftsziel und nach der vereinbarten Zeit wieder abgeholt und zu seinem Zielort zurück befördert werden muss. Percorsi 1 fino a 29 km da 30 a 150 1 km 1 oltre i 150 km 1 tariffe diritto fisso 1,23 % della quota base / / per km: 0,28 % della quota base 0,28 % della quota base 0,20 % della quota base andata e ritorno Ulteriori spese ammesse per utilizzo di veicoli 20 % della tariffa 2 speciali per viaggi a vuoto 4 tempi di attesa 3 60 % tariffa oltre 20 km: 5,95% della quota base all'ora. (un solo per-corso di andata e ritorno) 5 entro i 20 km : 2 percorsi andata e ritorno eventuali spese autostrada 2 Tale aumento non è da applicare all'importo forfetario e sul diritto fisso 3 viaggi, che nell’ambito del trasporto, sono effettuati senza il cliente 4 tempi d’ attesa sotto i 30 minuti non vengono rimborsati. 5 nel caso il cliente sia trasportato alla sua destinazione e riaccompagnato, all'ora convenuta, alla sua abitazione. 3 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 147 1.3.3 Die Vergütung von Transporten zum Arbeitsplatz die durch Untenehmen, welche im Beförderungswesen tätig sind (Taxi, Autoverleiher, Verbände, Genossenschaften, usw.), durchgeführt werden, erfolgt unabhängig vom Faktor wirtschaftliche Lage des Nutzers. Die Vergütung entspricht der getätigten Ausgabe, abzüglich des Betrags zu Lasten des Begünstigen, der den Kilometertarifen für Wertkarten entspricht, die von der Landesregierung für die öffentlichen Transportmittels genehmigt werden. Bei der Berechnung müssen die Bestimmungen zur kostenlosen Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel berücksichtigt werden. Wie im Absatz 8 des Art. 24 des DLH Nr. 30/2000 angegeben, muss der Antragsteller vorher die Art und Weise des Transports mit der Fachkraft der finanziellen Sozialhilfe des Sozialsprengels vereinbaren, wobei sowohl die Bedürfnisse der Person mit Behinderung als auch die vorhandenen familiären sowie die im Territorium vorhandenen Ressourcen zu berücksichtigen sind, so dass diese optimal genutzt werden können (z.B. Benutzung mehrerer Fahrzeuge mit einem einzigen Fahrgast zur gleichen Uhrzeit auf der selben Strecke). 1.3.3 Il rimborso per il trasporto effettuato da imprese o associazioni svolgenti servizio di trasporto (taxi, autonoleggiatori, associazioni, cooperative, ecc.), per il raggiungimento del posto di lavoro, è erogato indipendentemente dal valore della situazione economica. Il rimborso corrisponde all'importo della spesa, tolta una quota a carico del beneficiario che è commisurata alle tariffe chilometriche per le carte valore, approvate dalla Giunta provinciale per il trasporto pubblico. Nel calcolo si deve tenere conto delle disposizioni previste sull’utilizzo gratuito dei servizi del trasporto pubblico. 1.4 Dokumentation Die Notwendigkeit der Begleitung und Beförderung mit motorisiertem Verkehrsmitteln muss vom zuständigen Fachdienst der Gesundheitsbezirke (Rehabilitationsdienst, Psychologischer Dienst oder Psychiatrischer Dienst) bestätigt werden. Personen, denen eine Invalidität und die Notwendigkeit einer Begleitung, oder die Behinderung laut Gesetz 104/92 anerkannt worden ist, können anstelle der fachärztlichen Bestätigung eine Kopie des Befundes bzw. eine Kopie der Erklärung der Behinderung laut Gesetz 104/92 vorlegen. 1.4 Documentazione La necessità del trasporto con mezzo motorizzato e/o dell'accompagnamento della persona con disabilità, deve essere attestata da un certificato rilasciato dal competente servizio specialistico dei Comprensori Sanitari (servizio riabilitativo, psicologico o psichiatrico) o in alternativa da una copia del verbale di accertamento dell’invalidità che attesti il fabbisogno di accompagnamento oppure la copia del verbale di riconoscimento della disabilità in base alla Legge 104/1992. Dem Ansuchen müssen die Unterlagen betreffend die Beförderungsstrecke, die Entfernung und die Anzahl der Beförderungen/Begleitungen beigelegt werden, die Bestätigung des Aufsuchens der Sanitäts- und Sozialdienste, Ziel der Alla domanda di rimborso deve essere allegata la documentazione riguardante i percorsi, la distanza e la frequenza del trasporto/accompagnamento, l'attestazione della frequenza presso i servizi sanitari e sociali e l’obiettivo del trasporto, con Come specificato al comma 8 dell'art. 24 del DPGP 30/2000, le modalità e la tipologia di trasporto devono essere preventivamente concordate dal richiedente con l’operatore/trice dell’assistenza economica del distretto sociale, tenendo conto delle esigenze della persona con disabilità e delle opportunità presenti nel territorio per ottimizzare le risorse eventualmente già disponibili (come ad es. l'utilizzo di più veicoli per singoli utenti che fanno sullo stesso percorso, nelle stesse ore). 4 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Beförderung mit einer Angabe der tatsächlich anwesenden Tage. Die Verschreibung von Therapien und Kuren muss durch Fachärzte des Krankenhauses oder der Rehabilitationsdienste erfolgen. Für eventuelle Beförderungen an Orte außerhalb der Provinz muss eine ärztliche Bestätigung vorliegen, welche bescheinigt, dass die Leistung in Südtirol nicht erbracht werden kann, Im Falle von Beförderungen aus Arbeitsgründen muss die Anzahl der tatsächlich anwesenden Arbeitstage bescheinigt werden und muss die Erklärung, dass der/die Antragsteller/in zu diesem Zweck keine andere vergleichbare Leistung oder Vergünstigung erhalten hat vorliegen. 2 Beitrag für Ankauf und/oder Umbau von Transportmitteln (Art. 26 DHL 30/2000) 148 indicazione delle giornate di effettiva presenza. La prescrizione di terapie e cura deve essere attestata da medici specialisti dei presidi ospedalieri o dei servizi di riabilitazione. Per eventuali trasporti fuori provincia, deve essere presente una certificazione medica che comprovi l'impossibilità di usufruire della prestazione nella provincia di Bolzano. Per quanto concerne il raggiungimento del posto di lavoro, vanno attestate le giornate di lavoro effettivamente prestate e va dichiarato di non usufruire di altre prestazioni o provvidenze similari per il medesimo scopo. 2. Contributo acquisto e/o adattamento automezzi (art. 26 DPGP 30/2000) 2.1 Beschreibung der Leistung 2.1 Descrizione della prestazione Den Personen, die aufgrund einer bleibenden Alle persone con permanente disabilità Behinderung der unteren oder oberen permanente degli arti inferiori o superiori, Gliedmaßen ein behindertengerechtes che devono adattare il proprio veicolo, è Fahrzeug benötigen, wird eine Vergütung für concesso un rimborso per l'adattamento den Umbau des eigenen Fahrzeugs gewährt. del proprio automezzo. Den Personen mit einer Behinderung der Alle persone che hanno un disabilità unteren Gliedermaßen wird außerdem ein permanente agli arti inferiori è concesso Zuschuss für den Erwerb eines eigenen altresì un contributo per l'acquisto del proprio automezzo. Fahrzeugs gewährt. Die Umbauarbeiten an Motorfahrzeugen müssen von den zuständigen Behörden genehmigt werden. Als Anpassungsmaßnahmen gelten auch Servomechanismen oder andere Sonderausstattungen, welche bereits serienmäßig eingebaut sind, wie z.B. eine automatische Schaltung, Trittbrette, eine Rechtssteuerung, sowie die technischen Vorrichtungen um das Aufladen des Rollstuhls zu erleichtern u. a. Ist die Preisdifferenz zwischen der normalen und der vom Hersteller serienmäßig umgebauten Version als Betrag bestimmbar, so kann dieser zur Vergütung zugelassen werden. Von diesem Beitrag ausgeschlossen sind Fahrzeuge, für welche finanzielle Leistungen aufgrund der Bestimmungen über die Prothetische Versorgung vorgesehen sind. Gli adattamenti a motoveicoli ed autoveicoli devono essere approvati dagli organi competenti. Sono compresi tra gli adattamenti anche eventuali servomeccanismi previsti o altre attrezzature già installate di serie, come ad esempio il cambio automatico, pedane, guida a destra, nonché gli accorgimenti tecnici atti ad agevolare il caricamento nel veicolo della carrozzina, ecc. Qualora la differenza di prezzo tra la versione normale del veicolo e quella fornita già adattata di serie dalla casa costruttrice sia quantificabile, la relativa somma può essere ammessa a rimborso. Sono esclusi dal contributo i veicoli per i quali sono previste prestazioni economiche erogate in base alle norme di assistenza protesica. 5 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 2.2 Betrag der Rückvergütung Die Vergütung beträgt: für den Umbau für den Erwerb 100 % der getätigten Ausgabe bis maximal des 8fach des Grundbetrages 40 % der getätigten Ausgabe bis maximal des 12fach des Grundbetrages 149 2.2 Ammontare del rimborso Il contributo è erogato nel seguente modo: per adattamento per l'acquisto 100% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 8 volte la quota base 40% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 12 volte la quota base 2.3 Dokumentation Die Behinderungen sind mit einer Bescheinigung über die angeborene oder erworbene dauernde und schwere Behinderung der unteren und/oder oberen Gliedmaßen (von einem Facharzt oder einem einschlägigen Kollegialorgan förmlich bescheinigte Invalidität oder Bestätigung zur Anerkennung der Invalidität laut Gesetz Nr. 104/92) zu dokumentieren. 2.3 Documentazione La disabilità è documentata da certificato medico rilasciata dal competente servizio specialistico dei Comprensori Sanitari (servizio riabilitativo, psicologico o psichiatrico) o in alternativa da una copia del verbale di accertamento dell’invalidità che attesti il fabbisogno di accompagnamento oppure la copia del verbale di riconoscimento della disabilità in base alla Legge 104/1992. Der Beitrag wird auf Vorlage der quittierten Il contributo è erogato su presentazione di Rechnung bzw. Kopie des registrierten fattura quietanzata in originale ovvero Kaufvertrages gewährt; es werden auch copia del contratto di compravendita ordentlichen Leasingverträge mit einer registrato: è ammesso il contributo anche Laufzeit von wenigstens drei Jahren per veicoli acquisiti tramite regolare anerkannt: im diesen Fall wird der Beitrag contratto di "leasing" di durata almeno ratenweise jeweils nach Vorlage der erfolgten triennale, in questo caso il contributo é Zahlung der Rate ausbezahlt. erogato in forma rateale su documentazione dell'avvenuto pagamento Von den Posten der Rechnung für den delle rate. Erwerb des Fahrzeuges sind die Ausgaben Dalle voci della fattura per l'acquisto del für Optional, welche nicht auf eine bessere veicolo sono da togliere le spese relative a Benutzung des Fahrzeuges von Seiten der optional che non sono riconducibili ad un Person mit Behinderungen schließen lassen, agevole utilizzo da parte della persona con abzuziehen (z. B. metallisierte Farbe, Radio, disabilità (ad. vernici metallizzate, radio, Navigator, usw.). navigatore, ecc..) 3. Beitrag für die Anpassung von 3. Contributo adattamento automezzi Transportmitteln für Familienmitglieder per familiari (art. 27 DPGP 30/2000) (Art. 27 DHL 30/2000) 3.1 Beschreibung der Leistung 3.1 Descrizione della prestazione Personen, die mit einem Familienangehörigen Alle persone che hanno un familiare con mit bleibenden Behinderungen zusammen- disabilità permanente con loro convivente è leben, wird ein Zuschuss für den Umbau des concesso un contributo per l’adattamento eigenen Fahrzeuges gewährt. Behinderte del proprio veicolo. Non sono considerate Menschen, die fortwährend d.h. für conviventi le persone disabili ospitate mindestens 9 Monate jährlich in stationären presso strutture residenziali in modo Einrichtungen untergebracht sind, gelten nicht continuato per almeno 9 mesi all'anno. 6 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 als im gemeinsamen Haushalt lebend. Es werden die Ausgaben für Umbauarbeiten an Kraftfahrzeugen vergütet, welche von den zuständigen Behörden genehmigt worden sind. Als Umbauarbeiten gelten auch Servomechanismen oder andere Sonderausstattungen, welche bereits serienmäßig eingebaut worden sind, wie z.B. Allradantrieb, Trittbrette u.a.. Ist die Preisdifferenz zwischen der normalen und der vom Hersteller gelieferten, serienmäßig umgebauten Version als Betrag bestimmbar, so kann dieser zur Vergütung zugelassen werden. Zu den Kosten für die Anpassung von Kraftfahrzeugen zählen außerdem alle notwendigen Vorrichtungen für Menschen mit Behinderung, welche Folgendes erleichtern: - das Einsteigen der Person in das Fahrzeug (z.B. ein drehbarer Sitz und spezielle Türen); - das Hochheben der Person oder des Gerätes zusammen mit der Person (Hebebühnen und Hebekrane, Rutschen); - - die Fixierung und die Stabilität der Person und des entsprechenden Hilfsmittels des Behinderten (z.B. Gurte und Schienen, spezielle Sitze); sowie andere für die Beförderung oder für Hilfsmittel von Menschen mit Behinderungen notwendige Mittel (z.B. Kraftfahrzeuganhänger). 3.2 Betrag der Rückvergütung Die Vergütung beträgt: für den Umbau 100 % der getätigten Ausgabe bis maximal des 12fach des Grundbetrages 3.3 Dokumentation Die Behinderungen sind mit einer Bescheinigung über die angeborene oder erworbene dauernde und schwere Behinderung der unteren und/oder oberen Gliedmaßen (von einem Facharzt oder einem einschlägigen Kollegialorgan förmlich bescheinigte Invalidität oder Bestätigung zur Anerkennung der Invalidität laut Gesetz Nr. 104/92 zu dokumentieren. 150 Sono ammesse le spese per gli adattamenti di autoveicoli che sono approvati dagli organi competenti. Sono considerati adattamenti anche eventuali servomeccanismi o altre attrezzature già installate di serie, come ad esempio la doppia trazione, pedane, ecc. Qualora la differenza di prezzo tra la versione normale del veicolo e quella fornita già adattata di serie dalla casa costruttrice sia quantificabile, la relativa somma può essere ammessa a rimborso. Sono comprese tra le spese per l'adattamento del veicolo, tutti i mezzi necessari al trasporto della persona con disabilità atti ad agevolare: - l'entrata della persona nel veicolo (es. sedili girevoli e portiere speciali); - il sollevamento della persona o del mezzo atto alla deambulazione della persona stessa (es. sollevatori e gruette, scivoli); - il bloccaggio e la stabilità della persona e del relativo mezzo di deambulazione della persona disabile (es. cinture e guide, sedili di contenimento); - nonché di quant'altro sia necessario per il trasporto della persona disabile o dei mezzi necessari alla deambulazione della persona stessa (es. carrelli appendici). 3.2 Ammontare del rimborso Il contributo è erogato nel seguente modo: per adattamento 100% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 12 volte la quota base 3.3 Documentazione La disabilità è documentata da certificato medico rilasciata dal competente servizio specialistico dei Comprensori Sanitari (servizio riabilitativo, psicologico o psichiatrico) o in alternativa da una copia del verbale di accertamento dell’invalidità che attesti il fabbisogno di accompagnamento oppure la copia del verbale di riconoscimento della disabilità in 7 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 151 Der Beitrag wird auf Vorlage der quittierten Originalrechnung gewährt. base alla Legge 104/1992. Il contributo è erogato su presentazione di fattura quietanzata in originale. 4. Vergütung der Hotelaufenthaltskosten an Kriegs- und Dienstinvaliden bei Thermalkuren 4. Rimborso spese alberghiere per cure termali a favore di persone invalide di guerra e di servizio 4.1 Begünstigen Diese Leistungen ist folgende Kategorie vorbehalten: - Kriegsinvaliden (Soldaten und Zivile) und ordentliche Dienstinvaliden, die eine Rente der Kategorien 1 bis 8 gemäß Tabelle A, welche dem Einheitstext des D.P.R. vom 23.12.1978, Nr. 915, in geltender Fassung, über die Kriegsrenten beigelegt ist, beziehen oder im Besitz des Befundes der „Ärztekommission für Kriegsrenten“ sind und auf das Dekret über die Gewährung der Rente warten, aus dem die Zuweisung in eine der obgenannten Kategorien ersichtlich ist und aus dem hervorgeht, dass die Krankheit im Dienst oder im Krieg verursacht wurde oder Personen, denen eine angemessene Entschädigung für die Versehrtheit, welche sie sich im Dienst zugezogen haben, anerkannt wurde und welche einer der obgenannten Kategorien zugeordnet werden kann. 4.1 Beneficiari La prestazione è riservata alla seguente categoria di invalidi: - invalidi di guerra (ex militari o civili) e di servizio ordinario in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa dalla 1° all'8°, di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra D.P.R. 23.12.1978, n. 915 e successive modifiche o del verbale di visita della "commissione medica pensione di guerra" in attesa del decreto di concessione della pensione dal quale risulti l'attribuzione di una categoria tra quelle succitate e con il quale sia riconosciuto che l'infermità è dipendente da causa di servizio o di guerra, oppure coloro a cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle succitate categorie. 4.2 Beschreibung der Leistung Die Thermalkuren werden jenen Kriegs- und Dienstinvaliden für einen Zeitraum von 15 Tagen, bei Trinkkuren in Montecatini von 13 Tagen gewährt, welche eine klinische Indikation aufweisen. Der für die Betreuung der Invaliden zuständige Facharzt des Sanitätsbezirkes genehmigt und verschreibt dem Invaliden die Thermalkuren. Aus verwaltungstechnischen Gründen zählen An- und Abreisetag für die Beitragsgewährung nur als ein einziger Tag. Die Vergütung der Hotelkosten für Thermalkuren kann erfolgen, wenn die Person im selben Jahr keinen entsprechenden Beitrag für Klimakuren und Therapieaufenthalte erhalten hat. Von dieser Fürsorgeleistung sind jene Personen ausgeschlossen, welche für 3 aufeinander folgende Jahre Zyklen von 4.2 Descrizione della prestazione Le cure termali sono concesse per un massimo di 15 giorni, ridotte a 13 in caso di cure idropiniche a Montecatini, a persone invalide di guerra o di servizio che ne presentino l'indicazione clinica. Il medico addetto all'assistenza agli invalidi del Comprensorio Sanitario autorizza e ammette l'invalido alle cure termali. Ai fini amministrativi, nel computo delle giornate, il giorno d’ arrivo e quello di partenza valgono per un solo giorno. Il rimborso delle spese alberghiere per le cure termali può essere erogato sempre che la persona non abbia usufruito nello stesso anno di un analogo contributo per le cure climatiche e per il soggiorno terapeutico. Sono esclusi dalla prestazione coloro che per tre anni consecutivi abbiano effettuato 8 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 Thermalkuren beansprucht haben. Davon ausgenommen sind jene Fälle, welche sich erneut in einer akuten Phase jener Krankheit befinden, für die sie die Rente erhalten haben, oder bei einer Verschlechterung der Invalidität, die vom zuständigen Facharzt des Sanitätsbezirkes, welcher die Invaliden betreut, festgestellt wurde. Die Vergütung der Aufenthaltskosten beinhaltet die Unterkunft und Verpflegung, oder nur Verpflegung, falls der Invalide keine Aufenthaltskosten zu bestreiten hat. Die zu den Kuren zugelassenen Zivilinvaliden können sich in Hotels oder Kuranstalten ihrer Wahl aufhalten. Falls die Person nicht in der Lage ist den Erfordernissen des Alltags zu entsprechen, kann die Rückvergütung auch auf die Kosten für die Begleitperson ausgeweitet werden. Das Zivilinvalidenamt des zuständigen Sanitätsbezirkes muss die Notwendigkeit der Begleitung des Zivilinvaliden bestätigen. 4.3 Betrag der Rückvergütung Die Höhe der Vergütung und die diesbezügliche wirtschaftliche Situation sind als "Sonderleistung" gemäß Art. 22, Absatz 3 der DLH Nr. 30/2000, zu gewähren. Zur Gewährung der gegenständlichen Vergütung können Ausgaben im folgenden Höchstausmaß zugelassen werden: Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung Ausgaben nur für Verpflegung 13,25 % des Grundbetrages 5 % des Grundbetrages 152 cicli di cure termali ad eccezione di casi di riacutizzazione dell'infermità pensionata o di aggravamento dell'invalidità accertata dal medico addetto all'assistenza agli invalidi del Comprensorio sanitario. Il rimborso delle spese di soggiorno comprende le spese relative al vitto e all'alloggio, oppure solo il vitto nel caso l'invalido non debba affrontare spese per l'alloggio. Le persone invalide ammessi alle cure possono soggiornare presso alberghi o stabilimenti di loro scelta. Qualora la persona sia nell'impossibilità di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana, il rimborso può venire elargito anche all'accompagnatore. L'Ufficio invalidi del Comprensorio sanitario competente dovrà dichiarare la necessità dell'accompagnamento della persona invalida. 4.3 Ammontare del rimborso L'ammontare del rimborso e la relativa situazione economica è erogato quale "Prestazione specifica" in conformità dell'art. 22, comma 3 del DPGP n. 30/2000. Ai fini della concessione del presente rimborso può essere ammessa una spesa massima pari a: spese di vitto ed alloggio spese di solo vitto 13,25 % della quota base 5 % della quota base 4.4 Dokumentation 4.4 Documentazione Um die gegenständlichen Maßnahmen in Per accedere agli interventi in oggetto la Anspruch nehmen zu können, muss ein domanda deve essere corredata dai Gesuch auf stempelfreiem Papier zusammen seguenti documenti: mit folgenden Unterlagen eingereicht werden: a) eine Bestätigung über die Berechtigung a) dichiarazione della sussistenza del die Leistung als Kriegsoder beneficio in qualità di invalido di guerra o Dienstinvalide zu erhalten und eine di servizio e relativa dichiarazione di diesbezügliche Erklärung für die Zulasammissione alle cure termali emessa sung zu den Thermalkuren seitens des dall'ufficio invalidi del Comprensorio Amtes für Zivilinvaliden des sanitario; Sanitätsbezirkes; b) eine Bestätigung, aus welcher hervorgeht, b) certificazione attestante che la persona dass die Person im selben Jahr keinen non ha usufruito nello stesso anno di un Beitrag für Thermalkuren und contributo per cure climatiche e 9 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 153 Therapieaufenthalte erhalten hat; soggiorno terapeutico; c) eine Bestätigung der Kuranstalt, bei der c) certificato dello stabilimento presso il die verschriebenen Kuren durchgeführt quale sono state effettuate le cure worden sind, über die effektive prescritte, comprovante l'effettuazione e Durchführung und die Dauer der Kur; la durata delle stesse; d) Original der Rechnung oder Steuer- d) originale della fattura o della ricevuta quittung oder eine andere reguläre fiscale o altra regolare documentazione Bestätigung, aus welcher die bestrittenen comprovante la spesa sostenuta per il Kosten für den Aufenthalt hervorgehen; soggiorno o per il vitto; e) Die Bestätigung laut Buchstaben a) und b) e) la certificazione di cui alle lettere a) e b), kann von Amtswegen vom zuständigen può essere richiesta d'ufficio dal Dienst der finanziellen Sozialhilfe beim competente servizio di assistenza gebietsmäßig zuständigen Sanitätsbezirk economica sociale al Comprensorio angefordert werden. sanitario territorialmente competente. 10 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 154 84849 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Juni 2013, Nr. 885 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 giugno 2013, n. 885 Umweltverträglichkeitsprüfung Genehmigung einer Variante zum Ausführungsprojekt für das E-Werk Mühlbach in den Gemeinden Mühlbach und Vintl. Antragsteller: Eisackwerk GmbH Approvazione di una variante al progetto esecutivo per la centrale idroelettrica di Rio di Pusteria nei comuni di Rio di Pusteria e Vandoies. Proponente: Eisackwerk Srl Das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2, "Umweltprüfung für Pläne und Programme" regelt das Verfahren zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Projekte. La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, "valutazione ambientale per piani e programmi" prevede la procedura per la valutazione ambientale per progetti. Die Landesregierung hat das Projekt für das EWerk Mühlbach in den Gemeinden Mühlbach und Vintl im Zuge des UVP-Verfahrens mit Beschluss Nr. 1439 vom 25.05.2009 aufgrund des zustimmenden Gutachtens des Umweltbeirates Nr. 23/2008 vom 23.07.2008 mit Auflagen genehmigt. La Giunta provinciale ha approvato con prescrizioni nel corso della procedura VIA il progetto per la centrale idroelettrica di Rio di Pusteria nei comuni di Rio di Pusteria e Vandoies con deliberazione n. 1439 del 25.05.2009 in base al parere favorevole da parte del comitato ambientale n. 23/2008 del 23.07.2008. Die Landesregierung hat das entsprechende Ausführungsprojekt mit Beschluss Nr. 275 vom 21.02. 2011 (1. Baulos) und Nr. 1375 vom 12.09.2011 (2. Baulos) aufgrund zustimmender Gutachten des Umweltbeirates Nr. 1/2011 vom 02.02.2011 (1. Baulos) bzw. Nr. 06/2001 vom 06.07.2011 (2. Baulos) mit einer Reihe von Auflagen genehmigt. La Giunta provinciale ha approvato con prescrizioni il relativo progetto esecutivo con deliberazione n. 275 del 21.02.2011 (1° lotto) e n. 1375 del 12.09.2011 (2° lotto) in base al parere favorevole da parte del comitato ambientale n. 1/2011 del 02.02.2011 (1° lotto) rispettivamente n. 06/ 2001 del 06.07.2011 (2° lotto). Die Eisackwerk GmbH hat um Genehmigung einer Variante, welche die Optimierung der Wasserrückgabe in den Mühlbacher Stausee vorsieht, angesucht. La Eisackwerk Srl ha chiesto l’approvazione di una variante che prevede l’ottimizzazione dell’immissione dell’acqua turbinata nella diga di Rio di Pusteria. Der Umweltbeirat hat mit Gutachten Nr. 9/2013 vom 15.05.2013 festgestellt, dass diese Variante aus der Sicht des Umweltschutzes und des Landschaftsschutzes als unwesentlich zu betrachten ist. Il comitato ambientale con parere n. 9/2013 del 15.05.2013 ha costatato che tale modifica dal punto di vista ambientale e del paesaggio è da considerarsi non sostanziale. Der Umweltbeirat hat im obgenannten Gutachten folgende Auflagen gestellt: Il comitato ambientale nel succitato parere ha stabilito comunque le seguenti prescrizioni: 1. 1. Durch geeignete, farbige Zuschlagstoffe gröberer Körnung und das Stocken der Betonoberflächen sind die Betonteile farblich und strukturell derart zu gestalten, dass sie weniger ins Auge stechen und somit weniger störend auf die umliegenden Bereiche wirken. Tramite adeguate miscele colorate a grana grossolana e la bocciardatura delle superfici a vista, le parti di cemento devono essere realizzate sia in struttura che in colore in modo tale da limitare l’impatto visivo, adeguandosi ai toni dominanti del paesaggio circostanti. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 2. Technische Anlagenteile und Metallstrukturen sind farblich neutral zu halten und vorzugsweise naturfarbig zu belassen. 2. 155 Le parti tecniche e le strutture metalliche devono essere realizzate in colori neutri, preferibilmente conservando la colorazione naturale. Die Landesregierung teilt die Bewertungen und Auflagen des Umweltbeirates. La Giunta provinciale condivide le valutazioni e condizioni imposte dal comitato ambientale. Dies vorausgeschickt, Ciò premesso e sentito il relatore LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt DIE LANDESREGIERUNG nach Anhören des Berichterstatters in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form und mit Stimmeneinhelligkeit, ad unanimità dei voti legalmente espressi delibera 1. das vorgelegte Varianteprojekt für das EWerk Mühlbach in den Gemeinden Mühlbach und Vintl zu genehmigen, wobei die im Gutachten des Umweltbeirates Nr. 9/2013 gestellten Auflagen einzuhalten sind. 1. di approvare il progetto di variante per la centrale idroelettrica di Rio di Pusteria nei comuni di Rio di Pusteria e Vandoies alle condizioni imposte dal comitato ambientale n. 9/2013. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region und auf den Web-Seiten des Landes Südtirol zu veröffentlichen. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 156 84848 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Juni 2013, Nr. 886 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 giugno 2013, n. 886 Umweltverträglichkeitsprüfung Genehmigung einer Variante zum Projekt für die Erhöhung der Förderleistung der Aufstiegsanlage „Bamby“ im Skigebiet Skikarussell Abtei in der Gemeinde Abtei. Approvazione di una variante al progetto per l’aumento della portata oraria della seggiovia “Bamby” nell’area sciistica Skicarosello Badia nel comune di Badia. Antragsteller: Grandi Funivie Alta Badia AG Proponente: Grandi Funivie Alta Badia SpA Das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2, "Umweltprüfung für Pläne und Programme" regelt das Verfahren zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Projekte. La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, "valutazione ambientale per piani e programmi" prevede la procedura per la valutazione ambientale per progetti. Die Landesregierung hat das das Projekt zur Erhöhung der Förderleistung der Aufstiegsanlage „Bamby“ im Skigebiet Skikarussell Abtei in der Gemeinde Abtei mit Beschluss Nr. 2068 vom 13.12.2010 aufgrund des zustimmenden Gutachtens des Umweltbeirates Nr. 15/2010 vom 03.11.2010 mit Auflagen genehmigt. La Giunta provinciale ha approvato con prescrizioni nel corso della procedura VIA il progetto per l’aumento della portata oraria della seggiovia “Bamby” nell’area sciistica Skicarosello Badia nel comune di Badia con deliberazione n. 2068 del 13.12.2010 in base al parere favorevole da parte del comitato ambientale n. 15/2010 del 03.11.2010. Die Grandi Funivie Alta Badia AG hat um Genehmigung eines Varianteprojektes, welches die Angleichung der Straße „La Villa – Piz la Ila“ im Bereich der Talstation der Aufstiegsanlage Bamby vorsieht, angesucht. La Grandi Funivie Alta Badia SpA ha chiesto l’approvazione di una variante che prevede l’adeguamento della strada „La Villa – Piz la Ila“ nell’ambito della stazione a valle dell’impianto di risalita „Bamby“. Der Umweltbeirat hat mit Gutachten Nr. 11/2013 vom 15.05.2013 festgestellt, dass diese Variante aus der Sicht des Umweltschutzes und des Landschaftsschutzes als unwesentlich zu betrachten ist. Il comitato ambientale con parere n. 11/2013 del 15.05.2013 ha costatato che tale modifica dal punto di vista ambientale e del paesaggio è da considerarsi non sostanziale. Der Umweltbeirat hat im obgenannten Gutachten folgende Auflagen gestellt: 1. Die Erdbewegungen müssen auf das in den eingereichten Planunterlagen angegebene Ausmaß beschränkt bleiben. Il comitato ambientale nel succitato parere ha stabilito comunque le seguenti prescrizioni: 1. I movimenti di terreno devono essere limitati all’entità indicata negli allegati di progetto. 2. Grenzsteine, Grenzzeichen und trigonometrische Punkte dürfen nicht beschädigt bzw. entfernt werden. 2. Cippi segni di confine e punti trigonimetrici non devono essere danneggiati o rimossi. 3. Bäume dürfen nur nach erfolgter Auszeige durch die Forstbehörde geschlägert werden. 3. L’abbattimento degli alberi è ammesso solo previo regolare da parte dell’Autorità Forestale. 4. Die gesamte von der Erdbewegung betroffene Fläche ist nach beendeter Arbeit sofort und dauerhaft zu begrünen. 4. Al termine dei lavori la superficie interessata dal movimento di terreno deve essere immediatamente rinverdita in modo duraturo. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 157 5. Um das Gelingen der Begrünung zu garantieren, muss Stallmist aufgebracht werden. 5. Per garantire la riuscita dei lavori di rinverdimento deve essere apportato del letame. 6. Die Böschungskanten müssen abgerundet werden. 6. I cigli delle scarpate devono essere arrotondati. 7. Der Böschungswinkel der Einschnitte und Aufschüttungen darf den natürlichen Böschungswinkel des umliegenden Geländes nicht überschreiten. 7. L’angolo delle scarpate di sterro e riporto non deve superare l’angolo naturale del terreno circostante. 8. Die Böschungen sind sofort und dauerhaft zu begrünen. 8. Le scarpate devono essere subito rinverdite in maniera duratura. 9. Eventuelle Erdabsitzungen innerhalb der von den Arbeiten betroffenen Fläche müssen auch in Zukunft wieder behoben werden. 9. Eventuali futuri cedimenti del terreno nell’ambito dell’area interessata dai lavori dovranno essere sistemati. 10. Der Antragsteller muss für eine dauernde und ordentliche Instandhaltung der ausgeführten Arbeiten sorgen. 10. Il richiedente dovrà provvedere alla continua e regolare manutenzione dei lavori eseguiti. 11. Der Abfluss sämtlicher Gewässer muss gewährleistet werden. 11. Deve essere garantito il defusso regolare di tutte le acque. 12. Um den regulären Abfluss der Oberflächenwasser zu garantieren, müssen ausreichend Wasserspulen 45° zur Wegachse verlegt werden. 12. Per garantire il regolare deflusso delle acque superficiali devono essere messe in opera sufficiente cabalette formanti un angolo di 45° con l’asse stradale. 13. Während und nach der Durchführung der Arbeiten sind die Anweisungen zu befolgen, welche die Forstbehörde in forstlichhydrogeologischer Hinsicht erteilt. 13. Nel corso e dopo l’ultimazione dei lavori devono essere osservate le indicazioni che l’Autorità Forestale riterrà utile predisporre ai fini idrogeologici-forestali. 14. Die Vorschrift der talseitigen Bepflanzung der Hangbefestigung bleibt aufrecht. 14. La prescrizione della piantumazione del piede delle nuove opere di consolidamento del versante viene confermata. 15. Die Errichtung der Zyklopenmauern muss mit örtlich vorkommendem Gestein erfolgen. 15. Il consolidamento del versante deve essere realizzato con materiale lapideo caratteristico del luogo. 16. Die aufgelassenen Trassenabschnitte sowie die Baustellenzufahrten müssen völlig rückgebaut und renaturiert werden. 16. I tratti del tracciato esistente non più utilizzati e gli accessi di cantiere devono essere completamente demoliti e rinaturati. 17. Die Arbeiten müssen im Einvernehmen mit der Forstbehörde ausgeführt werden. 17. I lavori devono essere realizzati d’intesa con l’Autorità Forestale. Die Landesregierung teilt die Bewertungen und Auflagen des Umweltbeirates. La Giunta provinciale condivide le valutazioni e condizioni imposte dal comitato ambientale. Dies vorausgeschickt, Ciò premesso e sentito il relatore Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 158 LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt DIE LANDESREGIERUNG nach Anhören des Berichterstatters in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form und mit Stimmeneinhelligkeit, ad unanimità dei voti legalmente espressi delibera 1. das vorgelegte Varianteprojekt zur Erhöhung der Förderleistung der Aufstiegsanlage „Bamby“ im Skigebiet Skikarussell Abtei in der Gemeinde Abtei zu genehmigen, wobei die im Gutachten des Umweltbeirates Nr. 11/2013 gestellten Auflagen einzuhalten sind. 1. di approvare il progetto di variante per l’aumento della portata oraria della seggiovia “Bamby” nell’area sciistica Skicarosello Badia nel comune di Badia alle condizioni imposte dal comitato ambientale n. 11/2013. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region und auf den Web-Seiten des Landes Südtirol zu veröffentlichen. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 159 84847 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Juni 2013, Nr. 887 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 giugno 2013, n. 887 Projekt für die Realisierung einer skitechnischen Verbindung der Skigebiete Helm und Rotwand in der Gemeinde Sexten. Genehmigung des Ausführungsprojektes für den Bau eines Erschließungsweges auf den G.p. 1852/14, 1852/1, 1476 und 1477 der K.G. Sexten. Antragsteller: Helm – Rotwand AG Progetto per la realizzazione di un collegamento sciistico tra la zona “Monte Elmo” e “Croda Rossa” nel comune di Sesto. Approvazione del progetto esecutivo per la costruzione della strada d’accesso sulle pp.ff. 1852/14, 1852/1, 1476 e 1477 C.C. Sesto. Proponente: Helm - Rotwand SpA Das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2, "Umweltprüfung für Pläne und Programme" regelt das Verfahren zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Projekte. La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, "valutazione ambientale per piani e programmi" prevede la procedura per la valutazione ambientale per progetti. Die hat Landesregierung hat im Zuge des UVPVerfahrens das Projekt für die Realisierung einer skitechnischen Verbindung der Skigebiete Helm und Rotwand in der Gemeinde Sexten mit Beschluss Nr. 1750 vom 26.11.2012 aufgrund des zustimmenden Gutachtens des Umweltbeirates Nr. 19/2012 vom 17.11.2012 genehmigt. La Giunta provinciale ha approvato nel corso della procedura VIA il progetto per la realizzazione di un collegamento sciistico tra la zona “Monte Elmo” e “Croda Rossa” nel comune di Sesto con deliberazione n. 1750 del 26.11.2012 in base al parere favorevole da parte del comitato ambientale n. 19/2012 del 17.11.2012. Unter Punkt 3), der Auflagen des genannten Beschlusses der Landesregierung ist folgendes festgelegt worden: „Die Baustellenzufahrt zur Bergstation ist in Absprache mit der Forstbehörde tiefer zu legen.“ Al punto 3) delle prescrizioni della citata deliberazione della Giunta provinciale è stato stabilito che: “La strada di cantiere alla stazione a monte deve essere spostata più a valle in accordo con l’Autorità Forestale.” Die Helm – Rotwand AG hat am 26.03.2013 um Genehmigung des entsprechenden Ausführungsprojektes für die betreffende Straße angesucht. La Helm - Rotwand SpA in data 23.03.2013 ha chiesto l’approvazione del relativo progetto esecutivo per tale strada. Der Umweltbeirat hat mit Gutachten Nr. 12/2013 vom 15.05.2013 festgestellt, dass das gegenständliche Ausführungsprojekt dem genehmigten Vorprojekt entspricht bzw. die im Beschluss der Landesregierung Nr. 1750 vom 26.11.2012 gestellten Auflagen erfüllt worden sind. Il comitato ambientale con parere n. 12/2013 del 15.05.2013 ha costatato che tale progetto esecutivo corrisponde al progetto di massima e alle prescrizioni stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1750 del 26.11.2012. Der Umweltbeirat hat im obgenannten Gutachten folgende Auflagen gestellt: 1. Der Mutterboden muss sorgfältig abgehoben und seitlich schichtenweise, unter Beibehaltung der ganzen Erdschollen, gelagert sowie nach Beendigung der Arbeiten wieder aufgetragen werden. Man erreicht dadurch eine raschere, standortgerechte Wiederbegrünung, die nach Bedarf durch Einsaat von Saatgut natürlich vorkommender Arten unterstützt werden kann. Il comitato ambientale nel succitato parere ha stabilito comunque le seguenti prescrizioni: 1. Il terreno vegetale deve essere asportato con cura e depositato a parte per strati successivi, mantenendo le zolle intere, affinché venga ripristinato a lavori ultimati. Con ciò si ottengono un rinverdimento più rapido ed adeguato al sito che può essere completato dalla seminagione con sementi di specie esistenti in natura. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 160 2. Die Auskleidung der Furten muss mit örtlich vorkommendem Gestein ausgeführt werden. 2. Il rivestimento dei guadi deve essere realizzato con materiale lapideo caratteristico del luogo. 3. Die Arbeiten müssen im Einvernehmen mit der Forstbehörde ausgeführt werden. 3. I lavori devono essere realizzati d’intesa con l’Autorità Forestale. Die Landesregierung teilt die Bewertungen und Auflagen des Umweltbeirates. La Giunta provinciale condivide le valutazioni e condizioni imposte dal comitato ambientale. Dies vorausgeschickt, Ciò premesso e sentito il relatore LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt DIE LANDESREGIERUNG nach Anhören des Berichterstatters in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form und mit Stimmeneinhelligkeit, ad unanimità dei voti legalmente espressi delibera 1. das vorgelegte Ausführungsprojekt für den Bau eines Erschließungsweges auf den G.p. 1852/14, 1852/1, 1476 und 1477 der K.G. Sexten zum Projekt für die Realisierung einer skitechnischen Verbindung der Skigebiete Helm und Rotwand in der Gemeinde Sexten zu genehmigen, wobei die im Gutachten des Umweltbeirates Nr. 12/2013 gestellten Auflagen einzuhalten sind. 1. di approvare il progetto esecutivo per la costruzione della strada d’accesso sulle pp.ff. 1852/14, 1852/1, 1476 e 1477 C.C.. Sesto del progetto per la realizzazione di un collegamento sciistico tra la zona “Monte Elmo” e “Croda Rossa” nel comune di Sesto alle condizioni imposte dal comitato ambientale n. 12/2013. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region und auf den Web-Seiten des Landes Südtirol zu veröffentlichen. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 161 84925 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Comuni in provincia di Bolzano Comune di Bolzano Gemeinden der Provinz Bozen Gemeinde Bozen DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 16 maggio 2013, n. 35 GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 16. Mai 2013, Nr. 35 Centro per l’infanzia in Piazza Maria Montessori: regolarizzazione patrimoniale delle aree sulle quali insiste l’edificio „Kinderzentrum“ am Maria-Montessori-Platz: vermögensrechtliche Regelung der Flächen auf welche das Gebäude errichtet worden ist Il Consiglio Comunale ………. Omissis Beschließt der Gemeinderat: delibera 1) di autorizzare, per poter eseguire le necessarie operazioni tavolari e catastali del nuovo centro per l’infanzia in piazza Maria Montessori la sdemanializzazione ex art. 829 C.C., nonché la declassificazione come strada comunale, dell’area identificata da porzione di 147 mq. della p.f. 3102 C.C. Gries, come individuata nel tipo di frazionamento n. 886/2012 redatto dal geom. Alberto Martintoni parte integrante della presente deliberazione, e il suo inserimento nel patrimonio indisponibile del Comune di Bolzano. 1) Um die notwendigen kataster- und grundbuchamtlichen Maßnahmen für das neu errichtete „Kinderzentrum“ am Maria-Montessori-Platzes durchzuführen zu können, wird die Ausgliederung aus dem öffentlichen Gut und die Entklassifizierung als Gemeindestrasse der Fläche von 147 m² der G.p. 3102 K.G. Gries, wie im beigelegten Teilungsplan Nr. 886/2012 des Geom. Alberto Martintoni ersichtlich ist, und dessen Eintragung in das unverfügbare Vermögen der Gemeinde Bozen, ermächtigt. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 162 84814 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 maggio 2013, n. 972 Approvazione della modifica allo Statuto dell'Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin. La legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento) all’articolo 17 ha introdotto una modifica all’art. 13 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali) aggiungendo il comma 1 bis che recita “lo statuto di ciascun istituto prevede che il controllo sulla gestione finanziaria dell’istituto sia effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta Provinciale. Questo comma si applica a decorrere dalla scadenza del collegio dei revisori dei conti in carica alla data della sua entrata in vigore; entro novanta giorni da questa data gli istituti adeguano i loro statuti”. L’art. 13 comma 2 della sopra citata legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 prevede inoltre che lo statuto debba venir adottato dal consiglio di amministrazione dell’Istituto a maggioranza assoluta dei componenti, d’intesa con l’organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza ed approvato dalla Giunta provinciale e che le relative deliberazioni siano pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Il Presidente dell’Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin con nota prot. 508/13 di data 25 marzo 2013 ha inviato la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 di data 15 marzo 2013, successivamente integrata con nota di data 24 aprile prot. n. 231617, avente ad oggetto la modifica dello Statuto. In particolare la lettera d) dell’art. 3 dello Statuto allegato alla L.P. 14 agosto 1975 , n. 29 viene sostituita dalla seguente “d) Il Revisore dei conti.” E l’art. 12 viene sostituito dal seguente: “Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta provinciale. Il revisore dei conti dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio di Amministrazione e può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, il Revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all’andamento della gestione. “ L’art. 13 dello Statuto prevede attualmente che il bilancio preventivo debba essere sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui esso si riferisce. Tale prescrizione risulta di difficile applicazione in quanto le direttive provinciali per la formazione del bilancio vengono solitamente approvate proprio a ridosso della fine di novembre. Per questo e anche per allineare tale termine a quello fissato negli Statuti degli altri due Istituti delle minoranze all’articolo 13, comma 2, le parole “entro il 30 novembre” sono state sostituite dalle seguenti “entro il 31 dicembre”. Con Decreto del Presidente della Provincia n. 234 di data 30 dicembre 2010 le funzioni amministrative del Comprensorio Ladino di Fassa sono state trasferite al Comun General de Fascia; l’Ente ha quindi adeguato il testo statutario con la nuova denominazione dell’organo di rappresentanza istituzionale di riferimento negli art. 4 e 5 dello Statuto. Verificata la regolarità della procedura adottata dall’Ente. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 - 163 vista la L.P. 14 agosto 1975, n. 29; vista la L.P. 19 giugno 2008, n. 6; vista la L.P. 27 dicembre 2012, n. 25; viste la nota del presidente dell’Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin di data 25 marzo 2013, successivamente integrata con nota di data 24 aprile 2013; a voti unanimi legalmente espressi, delibera 1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, le modifiche allo Statuto dell’Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin, così come approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con il provvedimento n. 1 di data 15 marzo 2013 e riportato nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige della presente deliberazione e di quella del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin così come previsto dal comma 2 dell’art. 13 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6; 3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio provinciale. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI GIOVANNI GARDELLI Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 164 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 165 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 166 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 167 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 168 84880 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 maggio 2013, n. 1044 Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 20132015 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 LA GIUNTA PROVINCIALE omissis a voti unanimi, espressi in forma di legge, delibera 1. di apportare al bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, le variazioni riportate negli allegati prospetti A) e B) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di dare atto che, ai sensi dell’Allegato 3) della deliberazione n. 2861 del 27 dicembre 2012, in conseguenza delle variazioni di cui al punto 1) è disposta altresì anche la relativa variazione del programma di gestione nonché la variazione ai relativi budget assegnati ai dirigenti; 3. di dare atto che il presente provvedimento e l’allegato prospetto B) sarà pubblicato per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 169 Allegato parte integrante Allegato B) VARIAZIONI NELLE PARTITE DI GIRO (ai sensi art. 27 comma 2 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7) VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE (importi in euro) ENTRATE PARTITE DI GIRO USCITE PARTITE DI GIRO VARIAZIONE 2013 VARIAZIONE 2014 VARIAZIONE 2015 +20.540.000,00 +80.000,00 +80.000,00 VARIAZIONE 2013 VARIAZIONE 2014 VARIAZIONE 2015 +20.540.000,00 +80.000,00 +80.000,00 VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO OGGETTO DELLE PREVISIONI VARIAZIONE 2013 VARIAZIONE 2014 VARIAZIONE 2015 +20.500.000,00 +0,00 +0,00 693700-005 - ART.005 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DAL SERVIZIO GESTIONE STRADE +40.000,00 +80.000,00 +80.000,00 TOTALE VARIAZIONI +20.540.000,00 +80.000,00 +80.000,00 993570 VERSAMENTI DELLE SOMME DI COMPETENZA DELLE AGENZIE DELLA PROVINCIA +20.500.000,00 +0,00 +0,00 993700 ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI SPESE CONTRATTUALI, DA PORRE A CARICO DELLE CONTROPARTI PER IMPORTI DETERMINATI ANALITICAMENTE (di nuova istituzione) 993700-006 - ART.006 - ANTICIPAZIONI RICHIESTE DAL SERVIZIO GESTIONE STRADE +40.000,00 +80.000,00 +80.000,00 TOTALE VARIAZIONI +20.540.000,00 +80.000,00 +80.000,00 CAPITOLO ENTRATE USCITE (importi in euro) 693570 ENTRATE DERIVANTI DAI AGENZIE DELLA PROVINCIA 693700 RIMBORSO DELLE SPESE CONTRATTUALI, ANTICIPATE DALLA PROVINCIA, DETERMINATE ANALITICAMENTE E DA PORRE A CARICO DELLE CONTROPARTI MOTIVO DELLA VARIAZIONE: VERSAMENTI DI COMPETENZA DELLE note S106 - SERV. GESTIONE STRADE Tit.04 - Sez.01 - Cat.-Cod.Mecc. 1.1.413.1.0101 - Cod.Siope 4.03.01.4314 Per i capitoli 693570 e 993570 si rende necessario aumentare gli stanziamenti per il trasferimento dei versamenti relativi all'art. 35 del DL 1/2012. Per i capitoli 693700 art.005 e 993700-006 si rende necessario incrementare lo stanziamento per consentire il pagamento del bollo virtuale sull'autorizzazione per i trasporti eccezionali previsti dal DLgs 30/04/1992, n. 285. Pag. 1 di 1 All. 002 - - Riferimento: 2013-S016-00074 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 170 84876 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 maggio 2013, n. 1045 Adeguamento dell'importo della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi espressi nelle forme di legge delibera 1) di confermare per l’anno accademico 2013/2014, l'importo della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario determinandolo, sulla base di quanto riportato in premessa, nell’importo di € 130,00; 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per notizia, sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 171 84855 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 giugno 2013, n. 1085 Artt. 66 e 67-bis T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. - Centro gestione rifiuti della ditta Masserdoni Pietro s.r.l. di Comano Terme. Modifica deliberazioni della Giunta provinciale n. 1547 del 25 giugno 2009 e n. 1275 del 17 giugno 2011. omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, delibera 1) 2) 3) 4) 5) di integrare le proprie deliberazioni n. 1547 del 25 giugno 2009 e n. 1275 del 17 giugno 2011, concernenti la localizzazione dell’impianto di gestione rifiuti della ditta Masserdoni Pietro s.r.l. nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, ampliando le attività di gestione dei rifiuti alle operazioni di recupero/smaltimento e alle tipologie di rifiuti riportate nella documentazione allegata all’istanza, come modificata in data 2 aprile 2013 per quanto riguarda l’allegato A “Elenco dei rifiuti speciali pericolosi”; di dare atto che la localizzazione di cui al punto 1) è stata approvata tenuto conto del rapporto ambientale predisposto ai sensi dell’art. 4 del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.; di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Masserdoni Pietro s.r.l. e alla ditta Masserdoni s.r.l. Servizi Ecologici, e inoltre all’Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, all’Agenzia per la depurazione (Ufficio ciclo dei rifiuti e bonifiche siti contaminati), al Servizio Gestione strade, al Antincendi e protezione civile, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari e al Comune di Comano Terme; di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, nonché la pubblicazione sul sito internet provinciale ai sensi dell’art. 6 del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.; di informare, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., che la documentazione relativa al presente provvedimento è consultabile presso il Servizio Valutazione ambientale, con sede a Trento, via Romagnosi 11/A. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 172 84851 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 giugno 2013, n. 1086 Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 - Proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto di "Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in località Laghetti della Vela", nel Comune di Trento, disposta con deliberazione di Giunta provinciale n. 1503 del 13 giugno 2008. omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, delibera 1) 2) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità al parere del Comitato provinciale per l’ambiente espresso nel verbale di deliberazione n. 13/2013 di data 29 maggio 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’efficacia della compatibilità ambientale del progetto denominato “Deposito e trattamento di rifiuti inerti da demolizione in località Laghetti della Vela”, nel Comune di Trento, per ulteriori tre anni; di subordinare il rilascio della proroga di cui al punto 1) all’ottemperanza delle seguenti prescrizioni, comprendenti anche il testo coordinato delle prescrizioni precedentemente impartite: 1. (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale) – In sede di modifica dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, al fine di valutare il rispetto dei limiti normativi vigenti con l’impianto a regime, anche ai fini della valutazione di incidenza, dovrà essere presentato all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente un nuovo Piano di monitoraggio che, oltre a quanto riportato nell’ultima versione del maggio 2013, preveda: a) una campagna di misurazione delle polveri presenti nel capannone durante la lavorazione dei rifiuti, nonché una frequenza di monitoraggio delle stesse, da concordare con l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari; b) una durata almeno settimanale e più punti di misura (da definire con l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente), delle campagne di monitoraggio delle polveri/PM10 all’esterno dell’impianto; c) entro i primi sei mesi dalla messa a regime dell’impianto dovrà essere effettuata una campagna di misura fonometrica presso l’abitazione individuata dal piano di monitoraggio quale recettore sensibile (e non sulla strada antistante); d) il monitoraggio dell’altezza della falda presente tramite l’installazione di due piezometri, uno a monte e uno a valle dell’area di intervento. 2. (Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, Servizio Bacini montani) – Il sopralzo arginale deve interessare il solo coronamento dell’argine senza andare in alcun modo ad occupare la sezione idraulica e quindi la scarpata lato fiume del rilevato e deve essere sviluppato su tutto il tomo arginale compreso il voltatesta in corrispondenza dell’ex polveriera. La scarpata in corrispondenza del rialzo del voltatesta dovrà essere riprofilata con rapporto 3:2 in modo da consentire l’attraversamento della fauna. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 173 3. 3) 4) (Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale) – Prima della messa a regime dell’impianto deve essere ultimata la realizzazione della fascia ecotonale, come concordato con la struttura provinciale competente, e la barriera paramassi adiacente alla tettoia di pretrattamento dei rifiuti. 4. (Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, Comune di Trento) – Entro 60 giorni dalla concessione della proroga di compatibilità ambientale dovrà essere effettuato un sopralluogo con il Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale ed il Comune di Trento per concordare modalità e tempi per la rinaturalizzazione del tratto di strada comunale posto a confine del Sito di Importanza Comunitaria, per la parte prospiciente all’impianto. 5. (Servizio Bacini montani) – La struttura proposta per la copertura dei cumuli, posta a nord dell’area di lavorazione, deve essere arretrata al fine di garantire la fascia di rispetto di 10 metri misurata dal limite della proprietà demaniale, al piede del rilevato arginale, in coerenza con l’articolo 16, comma 5, delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, che non ammette deroghe per la realizzazione di nuovi fabbricati in fascia di rispetto; di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla società Trento Risorse Ambientale S.r.l., proponente della richiesta di proroga, nonché ai servizi provinciali e agli enti coinvolti nell’istruttoria; di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative: ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 1034/1971; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del d.P.R. n. 1199/1971. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 174 84797 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 giugno 2013, n. 1113 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. VARENA – Programma integrato per la riqualificazione ambientale dell’altopiano e Passo del Lavazè - Variante al piano regolatore generale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE 144/13R omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale di VARENA adottata in via definitiva dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 01 di data 07 marzo 2013, le modifiche richieste dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nei termini di cui in premessa; 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale di VARENA adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 01 di data 07 marzo 2013, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) di dare atto che l’approvazione della variante al PRG di VARENA determina aggiornamento del Piano urbanistico provinciale, approvato con l.p. 27 maggio 2008, n. 5, relativamente alla ridefinizione delle aree sciabili dell’area corrispondente al Passo Lavazè; 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 175 84798 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 giugno 2013, n. 1118 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI BOLBENO – Variante al piano regolatore generale con adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze – APPROVAZIONE CON MODIFICHE. Prot. n. 153/13R omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale di BOLBENO, adottata in via definitiva con verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 13 marzo 2012, le modifiche richieste dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nei termini di cui in premessa; 2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale di BOLBENO, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 13 marzo 2012, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) di dare atto che il piano regolatore generale del Comune di BOLBENO è da considerarsi adeguato alla disciplina provinciale in materia di distanze approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2023 di data 03 settembre 2010 ai sensi dell’articolo 58 della l.p. n. 1 del 2008; 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 176 84799 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 giugno 2013, n. 1119 L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI COREDO - Variante al piano regolatore generale comunale per opere pubbliche - APPROVAZIONE - prot. n. 156/13D. omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di approvare la variante per opere pubbliche al Piano Regolatore Generale del Comune di COREDO, definitivamente adottata con verbale del Consiglio comunale n. 34 dd. 23 maggio 2013 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta; 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 177 84896 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE del 29 maggio 2013, n. 98 L.P. 28 aprile 1997, n. 9: articolo 2, comma 5. Approvazione dell’elenco degli impianti di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, ai fini della pubblicazione sul BUR. IL COMITATO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25100/Leg, “Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10)", che definisce "impianti di telecomunicazione": le stazioni e i sistemi o gli impianti radioelettrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge n. 36 del 2001, corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco approvato e aggiornato dal comitato di cui all'articolo 2, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 1997; considerato che il citato articolo 2, comma 1, lettera a) dispone altresì la pubblicazione del suddetto elenco nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente; visto l’elenco degli impianti di telecomunicazione predisposto in applicazione della suddetta disposizione di legge; visto l'articolo 2, comma 7, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9; visto il parere positivo espresso dal rappresentante dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; visto il parere positivo espresso dal rappresentante dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; visto il parere positivo espresso dal membro competente in materia di comunicazioni; visto il parere positivo espresso dal rappresentante del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio; preso atto che è stata raggiunta l'unanimità dei voti favorevoli; determina 1. 2. di approvare il seguente elenco degli impianti di telecomunicazione: a. impianti di telefonia mobile (stazioni radiobase), operanti in tecnologia GSM, DCS, UMTS e LTE; b. impianti per reti wireless ad uso pubblico; c. impianti radar; d. ponti radio; di prescrivere la pubblicazione del suddetto elenco nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente. IL PRESIDENTE - ing. Giancarlo Anderle - Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 178 84819 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 4 giugno 2013, n. 58 PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13- 11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "I.C.E.S. S.r.l. - campagna di recupero con impianto mobile "demolizione fabbricati esistenti e trattamento meccanico dello strato superficiale del terreno (h=1,50 m circa) con suo riposizionamento nella situazione attuale" a Trento" sito nel Comune di Trento - Progetto SCR-2013-33 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE omissis determina 1. di stabilire che il progetto “I.C.E.S. S.r.l. – campagna di recupero con impianto mobile “demolizione fabbricati esistenti e trattamento meccanico dello strato superficiale del terreno (h=1,50 m circa) con suo riposizionamento nella situazione attuale” a Trento” sito nel Comune di Trento, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione: le operazioni di stoccaggio dei rifiuti andranno condotte all’esterno della zona di protezione della Carta delle risorse idriche (art. 21 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5) insistente su parte dell’area d’intervento. 2. di disporre che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell’intervento, sig. Sandro Bertò in qualità di legale rappresentante della I.C.E.S. S.r.l. con sede legale in Spormaggiore - via Trento n. 7, nonché all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente - Settore Gestione ambientale e al Servizio Ambiente del Comune di Trento; 3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e sul sito web istituzionale della provincia Autonoma di Trento. IL DIRIGENTE DOTT. ENRICO MENAPACE Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 179 84821 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 7 giugno 2013, n. 59 PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13- 11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biomassa vegetale legnosa" sito nel Comune di Condino - Progetto SCR-2013-01 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE omissis determina 1. di stabilire che il progetto “Impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biomassa vegetale legnosa” sito nel Comune di Condino, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni: PRESCRIZIONI (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente) Nell’impianto dovranno essere adottati i sistemi di abbattimento degli inquinanti previsti in sede di progettazione preliminare; al fine di confermare le simulazioni modellistiche e monitorare il reale impatto dell’impianto, l’unità termica dovrà essere dotata di un sistema di misurazione e registrazione in continuo nell’effluente gassoso delle concentrazioni di ossidi di azoto; - (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente; Comune di Condino) nell’ambito della progettazione definitiva, la documentazione di impatto acustico dovrà essere integrata secondo quanto riportato nel parere dell’APPA (prot. n. S304/2013/145787/17.6/19-2013/U382); la documentazione di impatto acustico, da allegare alla progettazione esecutiva, andrà presentata al Comune di Condino ai fini del rilascio della concessione edilizia e/o dei provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzo dell’immobile. Il Comune, se lo riterrà opportuno, potrà poi avvalersi del parere di APPA per analizzare lo studio integrato; - (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) per contenere la percezione paesaggistica dei nuovi volumi produttivi e mitigare la visibilità e l’effetto di disordine urbano dei cumuli di biomassa e/o dei container sul piazzale e sotto la tettoia, la successiva progettazione definitiva dovrà considerare possibili rimodellazioni del terreno a verde circostante la tettoia, prevedendo la messa a dimora di ulteriori elementi arborei a medio/alto fusto prevedendo, inoltre, una chiusura del fronte verso strada dell’area di stoccaggio (ad esempio riproponendo la lamiera stirata prevista sull’impianto); - (Servizio gestione strade) il percorso, in arrivo e in partenza, degli autocarri per il conferimento del combustibile all’impianto dovrà essere organizzato utilizzando gli accessi esistenti alla S.P. 123dir dello stabilimento di Condino; la successiva fase di progettazione dovrà inoltre verificare l’eventuale interferenza del progetto, compresa la fase di cantiere e i depositi, con le fasce di rispetto stradali anche ai fini dell’eventuale rilascio dalla relativa autorizzazione. RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI (Azienda provinciale per i servizi sanitari; Comune di Condino) Al fine di contenere la diffusione di polveri risulta opportuno che la biomassa vegetale in attesa di essere avviata alla combustione venga mantenuta all’interno di contenitori chiusi fino al momento dell’utilizzo; a scopo cautelativo anche il sistema di alimentazione della caldaia dovrà essere preferibilmente di tipo chiuso; Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 180 - (Agenzia provinciale per le risorse Idriche ed energetiche) eventuali necessità di illuminazione degli spazi esterni dovranno essere attuate nel rispetto delle disposizioni della normativa provinciale in materia di risparmio energetico e inquinamento luminoso (l.p. 16/2007). - (Servizio Antincendi e protezione civile) si richiama la necessità di attivare l’iter amministrativo previsto dal DPR 151/11 per la valutazione antincendio del progetto. 2. di disporre che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell’intervento, signor Gerold Zuegg legale rappresentante della ditta Condino Energia s.r.l. con sede legale in Condino (TN) via Roma 153, nonché ai Servizi provinciali ed Enti coinvolti nel procedimento: Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio Gestione strade, Servizio Antincendi e protezione civile, Servizio Geologico, Servizio conservazione della natura le valorizzazione ambientale, Servizio foreste e fauna, U.O. Igiene pubblica e prevenzione ambientale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Comune di Condino, Comunità delle Giudicarie; 3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e sul sito web istituzionale della provincia Autonoma di Trento. p. IL DIRIGENTE RAFFAELLA CANEPEL Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 181 84890 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 11 giugno 2013, n. 58 Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Trento (riferito alla data del 31 dicembre 2012) omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENTRATE, FINANZA E CREDITO omissis determina 1. di trasmettere al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, ai fini della sua pubblicazione, l’elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Trento, aggiornato alla data del 31 dicembre 2012, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante. IL DIRIGENTE PAOLA PIASENTE Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 182 Allegato parte integrante Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Trento Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Trento riferito al 31 dicembre 2012. CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST - in sigla CASSA CENTRALE BANCA Società per azioni TRENTO CASSA RURALE ADAMELLO - BRENTA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa TIONE DI TRENTO CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa ALDENO CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA DI BESENELLO, CALLIANO, NOMI, VOLANO - in forma abbreviata CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa Sede legale: VOLANO Sede amministrativa: BESENELLO CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa MEZZANA CASSA RURALE D’ANAUNIA Banca di Credito Cooperativo – Taio - società cooperativa Sede legale: TAIO Sedi secondarie: ROMENO - COREDO CASSA RURALE BASSA ANAUNIA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa DENNO CASSA RURALE DI BRENTONICO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa BRENTONICO CASSA RURALE DI CALDONAZZO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa CALDONAZZO CASSA RURALE CENTROFIEMME-CAVALESE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa CAVALESE CASSA RURALE DI FIEMME Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa Sede legale: TESERO Sede amministrativa: PREDAZZO Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 CASSA RURALE DI FOLGARIA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa FOLGARIA CASSA RURALE DI GIOVO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa GIOVO CASSA RURALE DI ISERA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa ISERA CASSA RURALE DON LORENZO GUETTI DI QUADRA – FIAVE’ – LOMASO Banca di Credito Cooperativo – società cooperativa Sede legale: BLEGGIO SUPERIORE - Fr. Larido Sede amministrativa: FIAVÉ CASSA RURALE LAVIS - VALLE DI CEMBRA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa LAVIS CASSA RURALE DI LEDRO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa Sede legale: LEDRO – Fr. Bezzecca Sede amministrativa: LEDRO – Fr. Molina CASSA RURALE DI LEVICO TERME Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa LEVICO TERME CASSA RURALE DI LIZZANA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa ROVERETO CASSA RURALE DI MEZZOCORONA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa MEZZOCORONA CASSA RURALE DI MEZZOLOMBARDO E SAN MICHELE ALL'ADIGE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa MEZZOLOMBARDO CASSA RURALE MORI - VAL DI GRESTA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa MORI CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa Sede legale: REVÒ Sede amministrativa: FONDO CASSA RURALE OLLE-SAMONE-SCURELLE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa BORGO VALSUGANA 183 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 CASSA RURALE DI PERGINE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa PERGINE VALSUGANA CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa BASELGA DI PINÉ CASSA RURALE PINZOLO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa PINZOLO CASSA RURALE DI RABBI E CALDES Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa MALÉ CASSA RURALE DI RONCEGNO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa RONCEGNO CASSA RURALE DI ROVERÉ DELLA LUNA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa ROVERÉ DELLA LUNA CASSA RURALE DI SAONE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa TIONE DI TRENTO CASSA RURALE DI SPIAZZO E JAVRE’ Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa Sede legale: SPIAZZO Sede amministrativa: VILLA RENDENA - Fraz. Javré CASSA RURALE DI STREMBO, BOCENAGO E CADERZONE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa STREMBO CASSA RURALE DI TASSULLO E NANNO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa TASSULLO CASSA RURALE DI TRENTO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa TRENTO CASSA RURALE DI TUENNO - VAL DI NON Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa TUENNO CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa PADERGNONE 184 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 185 84874 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 11 giugno 2013, n. 60 PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1089, n. 13-11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto preliminare di "Riorganizzazione del centro di gestione rifiuti della Masserdoni Pietro srl in loc. Cares" sito nel Comune di Comano Terme progetto SCR-2012-08 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE omissis determina 1. che il Progetto “Riorganizzazione del centro di gestione rifiuti della Masserdoni Pietro Srl in loc. Cares” relativo allo stabilimento sito nel Comune di Comano Terme, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni: • (APPA – Settore Gestione ambientale) – In sede di rilascio della autorizzazione alla gestione dei rifiuti il proponente dovrà: a) presentare una planimetria con la nuova disposizione delle singole zone di stoccaggio dei rifiuti richiesti; b) proporre un tempo massimo di stoccaggio in funzione delle diverse tipologie di rifiuti ammessi al centro, considerando anche l’organizzazione delle singole aree adibite a deposito così come dislocate all’interno dell’insediamento; c) illustrare il funzionamento del sistema di raccolta delle acque e di eventuali reflui prodotti e specificare le modalità di intercettazione di eventuali spandimenti accidentali, di ambedue le p.ed. 134 e 139, allegando apposita planimetria; d) definire e implementare le procedure ed i controlli necessari al fine di garantire un livello di assoluta sicurezza per l’ambiente e per la salute umana; e) produrre un’analisi sulla vulnerabilità del territorio per quanto concerne sia l’aspetto suoloacqua sia la qualità dell'aria, qualora la ditta intenda includere tra le attività D13 operazioni che esulano dalla definizione di stoccaggio provvisorio in conto terzi; f) valutare il rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui ai due d.P.C.M. 8 luglio 2003, relativi rispettivamente alle esposizioni a bassa e alta frequenza delle radiazioni elettromagnetiche. • (APPA – Settore Gestione ambientale) – entro sei mesi dall’entrata in regime delle attività di gestione rifiuti secondo le modalità e quantità modificate come da progetto esaminato dovrà essere effettuata una nuova campagna di misurazioni fonometriche, per determinare il clima acustico post-operam e verificarne il rispetto dei limiti normativi. • (Servizio Gestione strade) - qualora in fase di realizzazione dell’intervento siano interessate, anche indirettamente o provvisoriamente, strade provinciali, come ad esempio la costruzione di sottoservizi o simili e/o l’apertura di accessi anche di tipo provvisorio, dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni secondo quanto previsto dalle vigenti normative. Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 186 2. che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell’intervento, sig. Masserdoni Giuliano in qualità di legale rappresentante della ditta Masserdoni Pietro Srl, nonché all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al Servizio Antincendi e protezione civile, al Servizio Gestione strade, all’Agenzia per la depurazione – Ufficio rifiuti, all’Azienda Provinciale servizi sanitari – UO Igiene pubblica e prevenzione ambientale e al Comune di Comano Terme; 3. che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige e sul sito web istituzionale della provincia Autonoma di Trento. P. IL DIRIGENTE RAFFAELLA CANEPEL Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 187 . , SENTENZA N. 114 ANNO 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco GALLO Presidente - Luigi MAZZELLA Giudice - Gaetano SILVESTRI " - Sabino CASSESE " - Giuseppe TESAURO " - Paolo Maria NAPOLITANO " - Giuseppe FRIGO " - Alessandro CRISCUOLO " - Paolo GROSSI " - Giorgio LATTANZI " -Aldo CAROSI " - Marta CARTABIA " - Sergio MATTARELLA " - Mario Rosario MORELLI " - Giancarlo CORAGGIO " - ha pronunciato la segùente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli lO, comma l, e Il della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2 (Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente), e dell'articolo 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - legge finanziaria 2012), promossi dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con tre ordinanze del 19 marzo 2012 e con sette ordinanze dell' Il aprile 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 102, 103,104,150,151,152,153,154,155 e 176 del registro ordinanze 2012 e pubblicate Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 '. . .nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 34 e 36, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti gli atti di costituzione di Peg-Prettau Energie-Predoi Energia S.p.a., di Hinteregger Ulrich, di Elliot Edwina, di Aka Consulting S.r.l., di Leitner Helmuth, di Palla Michael, di Leitner Sylvia, di Frei Arthur nonchè della Provincia autonoma di Bolzano; udito nell'udienza pubblica dellO aprile 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi gli avvocati Massimo Colarizi e Anton Von Walther per la Peg-Prettau Energie-Predoi Energia S.p.a., Arthur Frei e Federica Scafarelli per Hinteregger Ulrich, Elliot Edwina, Aka Consulting S.r.l., Leitner Helmuth, Palla Michael e Leitner Sylvia, Federica Scafarelli per Frei Arthur, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano. Ritenuto in fatto 1.- Con dieci ordinanze di identico contenuto motivazionale, emesse nel corso di altrettanti giudizi, il Tribunale slilperiore delle acque pubbliche ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli lO, comma l, e 11 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2 (Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente), nella parte in cui rispettivamente d,spongono che l'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche dichiara inammissibili le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fmo a 3 MW non corredate dal titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare, e che, per le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW già presentate e non ancora istruite, il titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare va presentato entro e non oltre i cinque mesi successivi alla entrata in vigore della stessa legge; nonché dell'articolo 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previ$ione per l'anno fmanziario 2012 e per il triennio 2012 2014 - legge fmanziaria 2012), nella parte in cui dispone che, ai fini della legge provinciale 15 aprile 1991, n. lO, e successive modifiche, sono considerate di pubblica utilità le opere per impianti con potenza nominale superiore a 3 MW. 2 188 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 189 2.- Nei processi a quibus erano stati, appunto, impugnati altrettanti provvedimenti con i quali l'Assessorato all'Urbanistica, Ambiente ed Energia della Provincia autonoma di Bolzano aveva dichiarato (o preannunciato) l'inammissibilità di domande di concessione di acqua a scopo idroelettrico non accompagnate dal titolo attestante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti da realizzare. E, in ragione di ciò, il rimettente ha motivato la rilevanza delle sollevate questioni, a suo avviso anche non manifestamente infondate. Le richiamate norme provinciali violerebbero, infatti, «1 principi de 11' ordinamento comunitario, con riferimento alle disposizioni del trattato in materia di libertà di stabilimento», individuati (tali principi) negli artt. 34 [ma, in dispositivo, 39], 49 e 56; e si porrebbero, altresì, in contrasto con le direttive comunitarie in tema di non discriminazione e di tutela della produzione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (n. 2003/54/CE, del 26 giugno 2003, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; e n. 2001/77/CE, del 27 settembre 2001, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Le disposizioni impugnate, ad avviso del rimettente, violerebbero, infme, anche gli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al principio fondamentale della legislazione statale, di cui all'art. 12, comma, 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 200I/77/CE relativa alla promozione dell' energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), per il quale «le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [ ... ] sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti», senza alcuna differenza, tra centrali superiori od inferiori ai 3 MW. Dal che - sempre secondo il Tribunale a quo - la manifesta irragionevolezza della disciplina regionale per il profilo della diversa regolamentazione, non rispondente ad alcun interesse pubblico, tra centrali inferiori o superiori ai 3 MW, in ordine alla disponibilità dei terreni (richiesta solo per le prime) ed alla dichiarazione di pubblica utilità (prevista solo per le seconde). 3.- Nei giudizi innanzi alla Corte (salvo quello introdotto con l'ordinanza n. 103 del 2012) si sono costituite le parti private dei procedimenti a quibus, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate. 3 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 In particolare, nella memoria della Peg-Prettau Energie-Predoi Energia S.p.a. (costituitasi nel giudizio instaurato con ordinanza n. 102 del 2012), si deduce la violazione, ad opera della normativa in questione, dell'articolo 3, paragrafo l, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE - Testo rilevante ai fini del SEE), e dell'articolo 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, n. 2009/72/CE (relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE Testo rilevante ai fini del SEE), che metterebbe a rischio il conseguimento dell'obiettivo comunitario del raggiungimento entro il 2020 di una quota pari al venti per cento di energia da fonte rinnovabile. In subordine, la Peg chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 25 marzo 1957, del quesito sul contrasto della normativa denunciata con gli invocati articoli dello stesso TFUE e direttive CE. Nelle memorie delle parti private costituite nei giudizi introdotti con le altre ordinanze, si conclude parimenti per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina censurata, prospettandosi anche la violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. 4.- Si è altresì costituita in tutti i giudizi la Provincia autonoma di Bolzano, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione riferita alla violazione delle direttive comunitarie, per la mancata individuazione, all'interno delle stesse, dei parametri asseritamente violati. Nel merito, la Provincia conclude per la manifesta infondatezza della questione in ognuno dei suoi prospettati profili. Sostiene, in particolare, che la previa disponibilità delle aree interessate è sancita dal nostro ordinamento quale condizione necessaria per qualsiasi attività edilizia. Sicché le disposizioni impugnate - nel quadro della materia espropriativa, riservata alla sua competenza primaria - sarebbero destinate solo a rendere più efficace e sicura l'azione amministrativa, e ad accelerare le procedure di concessione delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico ove l'elemento concorrenziale tra più domande assume connotati più sfumati in considerazione del ridotto valore economico delle stesse. 4 190 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 La previsione di un regime differenziato tra le piccole e le grandi derivazioni non si porrebbe, poi, in contrasto con il principio di ragionevolezza, essendo l'intera disciplina delle derivazioni caratterizzata da tale distinzione, conosciuta anche nella legislazione statale. Quanto alla presunta violazione dell'art. 41 Cost., la Provincia la esclude con riferimento alla concorrente tutela della proprietà privata, che nella specie verrebbe in rilievo. Priva di fondamento sart:1bbe, infme, anche la doglianza in merito alla presunta violazione dei principi fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Al riguardo si osserva che i principi fondamentali in materia di energia non prevedono che tutte le opere necessarie per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili debbano essere consiperate indifferibili ed urgenti. Considerato in diritto 1.- Il Tribunale superiore delle acque pubbliche dubita, come detto, della legittimità costituzionale degli articoli lO, comma 1, e Il della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 20 l O, n. 2 (Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente), e dell'articolo 24, comma l, della! legge della stessa Provincia 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione pel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 -legge fmanziaria 2012). I quali testualmente, e rispettivamente, dispongono che: - l'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche «dichiara [ ... ] inammissibili le domande idi derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fmo a 3 MW non corredate dal titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare» (art. lO, comma 1, della citata legge provinciale n. 2 del 20 l O); - «per le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fmo a 3 MW, già presentate e non ancora istruite, il titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare va presentato entro e non oltre i cinque mesi successivi alI' entrata in vigore della presente disposizione» (art. Il della richiamata legge provinciale n. 2 del 2010); «sono considerate di pubblica utilità le opere per impianti con potenza superiore ai 3 MW» (art. 24, comma l, ultimo periodo, della legge provinciale n. 15 del 2011). 5 191 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 192 2.- Di dette norme il rimettente sospetta il contrasto con: gli articoli 39 (rectius: 34), 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 25 marzo 1957, sulla libertà di stabilimento; - le direttive comunitarie n. 2003/54/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE), e n. 200I/77/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), in tema di non discriminazione e tutela della produzione della energia elettrica; gli articoli 3 e 41 Cost., in ragione della irragionevolezza di una disciplina che «disincentiva la produzione di energia ponendo ostacoli alla realizzazione di impianti idroelettrici »; l'articolo 117, terzo comma, Cost. e la normativa comunitaria, in relazione all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva n. 2001/77 ICE, relativa alla promozione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno della elettricità), ed in particolare con il "principio fondamentale", ivi enunciato, per cui «le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [... ] sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti», senza alcuna differenza tra centrali idroelettriche superiori o inferiori ai 3 MW. 3.- La prospettazione del rimettente è condivisa e più diffusamente argomentata anche con evocazione di ulteriori parametri comunitari (direttive n. 2009/28/CE e n. 2009/72/CE) e costituzionali (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.) - dalle difese delle parti private costituite in questo giudizio; ed è viceversa resistita dalla Provincia autonoma di Bolzano. La quale ha eccepito l'inammissibilità, per genericità, della questione riferita ai principi e direttive comunitari, e la manifesta sua infondatezza in relazione ai residui parametri, per inerenza della denunciata disciplina alla sua competenza primaria in materia di espropriazioni di pubblica utilità, ex articolo 9, numero 9), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e per la ragionevolezza di un regime differenziato tra piccole e grandi derivazioni, avente del resto rispondenza anche nella legislazione statale. 6 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 193 4.- Deve preliminannente escludersi che gli ulteriori parametri e profili di illegittimità costituzionale indicati dalle parti costituite possano fonnare oggetto di esame. Come, infatti, reiteratamente chiarito nella giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle nonne ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi In considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a qua, sia che, come nel caso di specie, siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (ex multis, sentenze n. 298, n. 283 e n. 42 del 2011, n. 227 e n. 50 del 2010). 5.- Ancora in via preliminare va dichiarata inammissibile la questione relativa all'articolo 11 della legge n. 2 del 2010, per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro nonnativo (ordinanze n. 174 del 2012, n. 276 e n. 50 del 20 Il, n. 251 e n. 242 del 2010, per tutte). Ciò in quanto la disposizione intertemporale recata dal predetto articolo risulta superata da quella successiva di cui all'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2011 (dalla stessa nonna, cioè, per altra sua parte pur denunciata dal Tribunale rimettente), per la quale «il titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate ai fmi della realizzazione degli interventi predetti [impianti alimentati da fonti rinnovabili] può essere presentato in ogni momento». 6.- Restano da scrutinare le due disposizioni, tra loro complementari, di cui ai citati articoli lO, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 2010, e 24, comma 1 (ultimo periodo), della successiva legge provinciale n. 15 del 20 Il, per quanto, rispettivamente, stabiliscono (la prima) che solo per piccole derivazioni è necessario il titolo di disponibilità dell'area interessata dall'impianto e (la seconda) che, unicamente per le grandi derivazioni, le opere correlative sono considerate di pubblica utilità. 6.1.- Con riguardo ai prospettati profili di contrasto con gli invocati principi e direttive comunitarie, la questione è inammissibile per genericità della prospettazione, omessa indicazione del contenuto dei parametri di riferimento e carente motivazione in ordine alle ragioni per cui le disposizioni censurate ne comporterebbero la violazione (sentenze n. 326 e n. 168 del 2008, n. 38 del 2007; ordinanze n. 48 del 2012, n. 175 del 2009, ex plurimis). 6.2.- Con riguardo alle ulteriori censure la questione non è fondata. 7 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 194 6.2.1.- È logicamente preliminare l'esame della denuncia di violazione dell'assetto delle competenze. Sostiene il rimettente che la Provincia avrebbe legiferato - in materia di sua competenza concorrente (che, ancorché non esplicitamente indicata, si deduce dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio essere quella della "produzione dell' energia") ID dissonanza con il principio fondamentale, di cui al richiamato art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003, individuato (tale principio) in tennini di generalizzata qualificazione «di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti» di tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. E da ciò, appunto, inferisce la violazione del precetto di cui alI'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Ma la premessa da cui muove, per questo aspetto, il quesito di costituzionalità è duplicemente errata. Per un verso, infatti, la scelta del legislatore provinciale - di richiedere per gli impianti di minore dimensione, che la disponibilità dell' area venga acquisita bonariamente, nella ritenuta assenza di un interesse prevalente che giustifichi la compressione del diritto del proprietario del fondo attraverso l'introduzione di una procedura ablativa (in un contesto territoriale, per altro, in cui già insistono oltre 900 centrali idroelettriche che, come afferma la resistente, «coprono più del doppio del fabbisogno regionale») riflette una scelta politica legittimamente esercitata nel quadro, come esattamente puntualizzato dalla Provincia, della sua competenza legislativa primaria in tema di «espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», (articolo 8, numero 22 del d.P.R 31 agosto 1996, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige») tra cui anche quella, appunto, delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico (articolo 9, numero 9, dello statuto stesso). E, per altro verso, il principio enunciato dalla disposizione statale, evocata come norma interposta, e cioè, appunto, dal citato art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, ha, in positivo, contenuto disciplinatorio, a fini di semplificazione, delle procedure e fasi di "costruzione e [l'] esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili", ma non ha anche, in negativo, valenza ostativa ad opzioni di acquisibilità per via negoziale della disponibilità delle aree su cui deve insistere l'impianto. Il che è ulteriormente comprovato dal fatto che lo stesso legislatore statale, con [l'art. 27, comma 2, del] la successiva legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), ha 8 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 · ..aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del d.lgs. 387 del 2003, nel quale, si prevede che «Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque pnma dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto». 6.2.2.- L'esaminata normativa provinciale neppure si pone, infine, in contrasto con i precetti di cui gli articoli 3 e 41 Cost. Quanto al primo, perché la previsione di un regime differenziato tra piccole e grandi derivazioni, per il profilo acquisitivo della disponibilità dell'area interessata dai correlativi impianti, è ragionevole ed è coerente all'intera disciplina delle derivazioni caratterizzata da tale distinzione anche nella legislazione statale. Quanto al residuo parametro, perché è ragionevole il bilanciamento, come nella specie attuato, tra il diritto di iniziativa economica privata e il diritto proprietario del titolare del fondo su cui l'attività di impresa è destinata a svolgersi. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE l) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo Il della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 20 l O, n. 2 (Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente), sollevata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001177/CE, relativa alla promozione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno della elettricità), e in riferimento agli articoli 39 (rectius: 34), 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed alle direttive comunitarie 2003/54/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell' energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE), e 2001177/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell' energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità); 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo lO, comma 1, della predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 20 lO e dell'articolo 24, comma 1, della legge della stessa Provincia 21 dicembre 2011, n. 15 9 195 Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 '. 196 ..(Disposizioni per la fonnazione del bilancio di previsione per l'anno fmanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 -legge finanziaria 2012), sollevata, in riferimento a principi e nonne comunitarie, con le medesime ordinanze; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei predetti articoli IO, comma l, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 20 l O e dell'articolo 24, comma l, della legge della stessa Provincia n. 15 del 2011, sollevata, con le stesse ordinanze, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003, e in riferimento agli articoli 39 (rectius: 34), 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle direttive comunitarie 2003/54 CE e 2001/77 CE. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il Z Z ~1A6, 2013 Presidente Redattore Cancelliere COPIA CONFORME ALL' ORlGl.~ Depositata in Cancelleria il 3 1 HM 2013 RDma I •• ·3·1. MAG .2'(L1J •• - •••••• Il Car.ç;;ellie::e Il Direttore della Cancelleria (Dott.ssa Gabriella Melatti) lO Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 18/06/2013 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 18/06/2013 197 84918 Ordinanze, sentenze e ricorsi - Parte 2 - Anno 2013 Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse - 2 Stato Corte Costituzionale Staat Verfassungsgerichtshof SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE del 3 giugno 2013, n. 133 ERKENNTNIS DES VERFASSUNGSGERICHTS vom 3. Juni 2013, Nr. 133 Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 7, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol - Legge finanziaria) Erkenntnis im Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 3 Abs. 3 und des Art. 7 Abs. 1 und 2 des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2012 und des Mehrjahreshaushaltes 2012-2014 der Autonomen Region Trentino-Südtirol – Finanzgesetz) Omissis (…) PER QUESTI MOTIVI Teil - Jahr 2013 AUS DIESEN GRÜNDEN erklärt LA CORTE COSTITUZIONALE DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - Legge finanziaria), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»; 1) die Verfassungswidrigkeit des Art. 3 Abs. 1 zweiter Satz des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge), geändert durch Art. 3 Abs. 3 des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2012 und des Mehrjahreshaushaltes 2012-2014 der Autonomen Region Trentino-Südtirol - Finanzgesetz), beschränkt auf die Worte «seit mindestens fünf Jahren»; 2) dichiara estinto il processo quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e 2, della medesima legge regionale n. 8 del 2011. 2) das Verfahren betreffend die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 7 Abs. 1 und 2 desselben Regionalgesetzes Nr. 8/2011 für erloschen. Così deciso, in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,il 3 giugno 2013. So entschieden in Rom, am Sitz des Verfassungsgerichtshofes, Palazzo della Consulta, am 3. Juni 2013. LUIGI MAZZELLA, PRESIDENTE GIUSEPPE FRIGO, REDATTORE LUIGI MAZZELLA, PRÄSIDENT GIUSEPPE FRIGO, VERFASSER