Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Camera di Commercio di Como 1 24 febbraio 2014 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici • Cenni sulla normativa vigente: D.Lgs. n° 152/2006 e il D.M. 161/2012 • I decreti di semplificazione del 2013 • Rifiuto / Sottoprodotto / End of waste: come considerare il materiale da scavo • Confronto tra le procedure applicabili: esclusioni ed obblighi • Le linee guida di Arpa Lombardia e i controlli sul territorio • Indicazioni operative di Ance Lombardia • Campionamento e analisi • Casi pratici • Responsabilità e aspetti sanzionatori Camera di Commercio di Como 24 febbraio 2014 2 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 1 Il seminario ha l'obiettivo di: • fornire alle imprese che producono terre e rocce da scavo principi base per adempiere correttamente agli obblighi di legge che si presentano nelle varie fasi correlate alla gestione operativa, dalla produzione alla destinazione finale; • fare chiarezza sulla normativa e sulla sua applicabilità; • Illustrare le criticità della gestione documentale; • informare sulle responsabilità delle imprese e sulle sanzioni. 3 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Relatori: Avv,.Valeria Bortolotti - Studio Legale Bortolotti Modena opera nel campo del diritto ambientale e amministrativo e in materia di responsabilità di enti e imprese anche ai sensi del D.Lgs. 231/01. Cultore della materia IUS08 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Dott. Fabio Carella - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia -Dipartimento di Como Dott.ssa Sara Grassi - Ance Lombardia Funzionario di ANCE Lombardia, responsabile regionale per le questioni di natura ambientale afferenti il settore delle costruzioni. Svolge attività di lobby nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di livello regionale anche congiuntamente ad altre associazioni di categoria. Dott. Vito Emanuele Magnante - Ecoricerche S.r.l. (MO) Responsabile Divisione Gestione Rifiuti-Ambiente di ECORICERCHE S.r.l., con oltre quindici anni di attività nel settore ambientale in qualità di consulente e responsabile tecnico in ambito di trasporto e di smaltimento di rifiuti, svolge attività di formazione ambientale 4 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 2 Introduzione Qualsiasi attività edilizia, dalla piccola costruzione alle grandi opere, presuppone l’escavazione del suolo e quindi la produzione di terre e rocce. Premesso che la normativa prevista nella parte IV del D.Lgs 152/06 non esclude automaticamente le terre e rocce da scavo dall’ambito dei rifiuti, la varietà delle casistiche del settore rende non facile l’applicazione della relativa disciplina Nella gestione delle terre e rocce da scavo, prevista nel testo unico ambientale, sono intervenute diverse modifiche sostanziali della norma di settore 5 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Il D.Lgs. 152/06 (cd. Testo Unico Ambientale) Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (pubblicato in G.U., S.O. 14/04/2006) Parte I: Disposizioni comuni e principi generali Parte II: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche Parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti Parte V: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Parte VI: Norme in materia risarcitoria contro i danni all’ambiente + Allegati tecnici 6 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 3 D.Lgs. 152/06 Parte IV: norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti Tit. I - Gestione dei rifiuti: capo I. Disposizioni generali, capo II. Competenze, capo III. Servizio di gestione integrata de rifiuti, capo IV. Autorizzazioni e iscrizioni capo V. Procedure semplificate Tit. II - Gestione degli imballaggi Tit. III - Gestione di particolari categorie di rifiuti Tit. IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Tit. V - Bonifica dei siti contaminati Tit. VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali: capo I. sanzioni, capo II. disposizioni transitorie e finali 7 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici I PRINCIPI nella gestione dei rifiuti (art. 178 D.Lgs. 152/06) - precauzione, - prevenzione, - sostenibilità, - proporzionalità, - responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, - chi inquina paga. ….TUTTI i soggetti coinvolti nella produzione - nella distribuzione nell’utilizzo - nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti 8 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 4 I soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti PRODUTTORE TRASPORTATORE DESTINATARIO INTERMEDIARIO DETENTORE Concetto di CORRESPONSABILITA’ La responsabilità dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, si estende anche a quella dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento (art. 178 del D.Lgs. 152/2006). 9 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Il Rifiuto Il D.Lgs. 152/06 prevede la definizione di rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi” (art. 183 comma 1 lettera a) 10 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 5 Altre regole per “qualificare” qualsiasi oggetto o sostanza come RIFIUTO o NON RIFIUTO: • NON bisogna considerare il valore economico dello stesso/stessa € • Occorre sempre considerare il destino finale della sostanza od oggetto (concetto di tracciabilità) • Occorre sempre una procedura aziendale 11 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Non sono RIFIUTI: SOTTOPRODOTTI così come definiti dall’art. 184 bis D.Lgs. 152/06 E.O.W. così come definito dall’art. 184 ter D.Lgs. 152/06 …. Oltre ai BENI USATI 12 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 6 Non sono RIFIUTI: I SOTTOPRODOTTI D.Lgs. 152/06 Articolo 184-bis Sottoprodotto Comma 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 13 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Le condizioni previste dall’art. 184 bis devono soddisfatte CONTESTUALMENTE Normale pratica industriale: le uniche definizioni si trovano nel D.M. 161/12 (materiali da scavo) e nella normativa delle discariche (D.Lgs. 36/2003) Occorre una procedura gestionale che giustifichi la classificazione dello “scarto di produzione” come sottoprodotto 14 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 7 Non sono RIFIUTI: End of waste D.Lgs. 152/06 Articolo 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuto Comma 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 15 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici La differenza tra SOTTOPRODOTTO e EOW? ..nella PROVENIENZA: Il sottoprodotto proviene da un processo industriale (non di consumo) preordinato alla generazione di un altro diverso prodotto, secondo quanto enunciato dalla normativa; La cessazione di qualifica di rifiuto è il risultato di un processo di recupero, riutilizzo, riciclo con ciò escludendo ogni ipotesi di “riutilizzo tal quale” (sarebbe un sottoprodotto). Un’attività produttiva NON produce E.O.W. ma RIFIUTO 16 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 8 I materiali da scavo sono rifiuti? RIFIUTI SPECIALI classificazione in base all’origine art. 184 comma 3 D.Lgs. 152/06): Lettera b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotto); ….. omissis 17 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici CODICI CER RIFIUTI delle OPERAZIONI di COSTRUZIONE e DEMOLIZIONE (compreso il terreno proveniente da siti contaminato) 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 17 01 01cemento 17 01 02 mattoni 17 01 03 mattonelle e ceramiche 17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 17 01 06 17 02 legno, vetro e plastica 17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica 17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 17 04 metalli (incluse le loro leghe) 17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06 stagno 17 04 07 metalli misti 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 18 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 9 Art. 185 esclusione dell’ambito di applicazione (parte IV del D.Lgs. 152/06) Comma 1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto: omissis b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; Omissis… 19 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici I materiali da scavo sono rifiuti? In base all’art. 185 D.Lgs. 152/06 “Esclusione dell’ambito di applicazione”, la risposta è NO. INFATTI il comma 1 del citato articolo prevede che NON rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del presente decreto: … omissis; Lettera c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; …..omissis …allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato 20 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 10 Per l’utilizzo dei materiali da scavo in siti diversi? Se il materiale da scavo deve essere utilizzato fuori dal sito ove è stato scavato, si applica il criterio di valutazione di cui al comma 4 del medesimo art. 185: «il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono strati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli artt. art. 183 comma 1 lettera a) [e’ un rifiuto?], art. 184-bis [è un sottoprodotto?], art. 184-ter: è un E.O.W. [cessazione qualifica di rifiuto?]» 21 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Per l’utilizzo di questi materiali in siti diversi? Il criterio di valutazione di cui al comma 4 dell’art. 185 per valutare lo status dei materiali da scavo: - art. 183 comma 1 lettera a): e’ un rifiuto? - art. 184-bis: è un sottoprodotto? - art. 184-ter: è un End Of Waste? 22 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 11 Art. 186 terre e rocce da scavo Comma 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art 183, comma 1, lettera p). … omissis… 23 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici La normativa per la gestione dei materiali da scavo Il 06/10/2012 è entrato in vigore il D.M. n. 161 del 10/08/2012, emanato in attuazione dell’art. 49 del D.L. n. 01/2012, convertito con L. 27/2012 (cd. Liberalizzazioni): abrogazione art. 186 D.Lgs n. 152/06 nuova disciplina per terre e rocce da scavo Il D.M. 161/12 in pratica ridefinisce i criteri per considerare il materiale da scavo come sottoprodotto 24 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 12 Struttura del D.M. 161/2012 Definizioni (art. 1) Finalità, Ambiti applicazione, Identificazione sottoprodotto (artt. 2–3-4) Piano di utilizzo (art. 5) Emergenza, Obblighi, Modifiche al piano, Realizzazione piano (artt. 6-7-8-9) Deposito, Trasporto, Dichiarazione Avvenuto Utilizzo (artt. 1011-12) Gestione dati, Controlli, Disposizioni finali, Riconoscimento reciproco (artt. 13-14-15-16) Allegati 25 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Elementi del D.M. 161/2012 1.) Si applica alla gestione dei materiali di scavo, intesi come suolo e sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera, ad esempio: - scavi in genere (sbancamenti, fondazioni, trincee, ecc) - perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc. - opere infrastrutturali in generale (gallerie, dighe, strade ecc.) 2.) Esclude dall’ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti. 26 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 13 Segue: Elementi del D.M. 161/2012 3.) Le condizioni per cui il materiale da scavo è un sottoprodotto (articolo 4 D.M. 161/12): a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b) il materiale da scavo è utilizzato nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa oppure in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) il materiale da scavo soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'All 4. 27 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Segue: Elementi del D.M. 161/2012 4.) Elemento centrale del DM 161/12 è il PdU (Piano di Utilizzo) che prevede 3 soggetti distinti: - Proponente - Esecutore - Autorità competente Sono previste inoltre: le situazioni di emergenza (da affrontarsi in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 161/12 Tempistica di utilizzo e modalità di deposito 28 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 14 Segue: Elementi del D.M. 161/2012 Proponente: è il soggetto che presenta il PdU e comunica all’autorità competente i dati dell’esecutore prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera. Esecutore: è il soggetto che attua il PdU ,che diviene responsabile della corretta esecuzione del PdU dalla data comunicazione di cui sopra e che redige la modulistica di tracciabilità conforme agli Allegati 6 (trasporto) e 7 (DAU). Autorità Competente: è l’autorità che autorizza realizzazione dell’opera (nel caso di VIA o AIA è la corrispondente A.C.). 29 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Segue: Elementi del D.M. 161/2012 5.) Durata massima di deposito: è fissata dal PdU e non può superare tale data (max 1 anno dalla data produzione); nel caso di superamento si dovrà gestire come rifiuto, fermo restando impregiudicata la facoltà di presentare nuovo PdU 6.) trasporto del materiale In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato da specifica documentazione di trasporto. 30 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 15 Segue: Elementi del D.M. 161/2012 Allegati tecnici della norma: Allegato 1: Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo Allegato 2: Procedure di campionamento in fase di progettazione Allegato 3: Normale pratica industriale Allegato 5: Piano di Utilizzo Allegato 6: Documento di trasporto Allegato 7: Dichiarazione Avvenuto Utilizzo (DAU) Allegato 8: Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli ed ispezioni Allegato 9: Materiali di riporto di origine antropica 31 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Allegato 3 Normale pratica industriale Articolo 4, comma 1, lettera c) Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. 32 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 16 Le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale: — la selezione granulometrica del materiale da scavo; — la riduzione volumetrica mediante macinazione; — la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'Arpa o Appa competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo; — la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; — la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile. 33 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Due criticità interpretative del D.M. 161/12: • Si applica al riutilizzo in sito del materiale da scavo? La nota del Ministero dell’Ambiente prot. n. 36288 del 14/11/2012: Il DM n. 161/2012 sancisce che il DM non si applica al riutilizzo in sito ex art. 185, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 152/06 • Il D.M. n. 161/2012 considera i piccoli cantieri (volume escavato < 6.000 m3 previsti espressamente dall’art. 266 D.Lgs. n. 152/06)? 34 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 17 Nota del Ministero dell’Ambiente Prot. n. 36288 del 14/11/2012 Sancisce la non applicabilità del DM n. 161/2012 al riutilizzo in sito (ex art. 185, comma 1, lettera c) D.Lgs. 152/06 35 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici I piccoli cantieri? Il D.M. n. 161/2012 nella sua stesura iniziale non considera i piccoli cantieri (volume escavato < 6.000 m3). Pertanto la previsione normativa si applicava senza alcuna distinzione in termini di volumi di materiali da scavo prodotti. piccoli cantieri E il D.Lgs. 152/06 articolo 266 “Disposizioni finali” comma 7?. Con successivo decreto, adottato dal MATT di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. 36 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 18 .. segue Nota MATT 37 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Ricorsi Per colmare il vuoto normativo generato dal D.M. 161/12 alcune Regioni (Friuli Venezia Giulia – L.R. n. 26/2012, Veneto – DGR n. 179/2013, Liguria – DGR n. 89/2013) e vari Comuni hanno emanato direttive per l’utilizzo dei materiali da scavo prodotti dai piccoli cantieri. Il Governo ha però impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge friulana, in quanto viola la competenza statale assoluta in materia di ambiente. Ance, ANEPLA, 3 imprese milanesi hanno presentato ricorso davanti al TAR Lazio (Registro n. 9769/2012) per l’annullamento del D.M. n. 161/2012. In data 20/12/2012 il TAR Lazio ha riconosciuto l'estrema delicatezza della questione e ha quindi ritenuto di fissare la discussione del merito, unitamente alla domanda cautelare, per il giorno 11 luglio 2013. La prossima udienza è stata fissata al 20 febbraio 2014 38 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 19 Le modifiche al DM 161/12 Nel 2013 il legislatore ha modificato il DM 161/2012, limitandone l’applicabilità mediante 2 provvedimenti consecutivi: • Legge n. 71 del 26/06/2013 - conversione del DL 43/2013 in vigore dal 27 giugno 2013; • Legge n°° 98 del 09/08/2013 - conversione, con modifiche, del DL 69/2013 (cd “decreto Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013. 39 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Giugno 2013 il 27 giugno 2013 è entrata in vigore la legge n. 71/2013, di conversione del DL 43/2013, la quale all’art. 8-bis introduce due importanti deroghe alla disciplina dell’utilizzazione di terre e rocce da scavo: • il comma 1 conferma l’applicazione del DM 161/2012 alle sole terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette ad AIA o a VIA, • il comma 2 stabilisce che alla gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni “continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall’art. 186 TUA “. 40 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 20 Agosto 2013 Con la pubblicazione (S.O. n°° 63 della G.U. n°° 194 del 20 agosto 2013) della Legge n°° 98 del 9 agosto 2013 di conversione,con modifiche,del DL 69/2013 (cd “decreto Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, il campo di applicazione del D.M. 161/12 cambia nuovamente. L’articolo 41 comma 2: sancisce che il D.M. 161/2012 si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA o ad AIA (previsione coincidente con quella della Legge n.71/2013) L’articolo 41bis abroga l’art. 8-bis della Legge n. 71/2013: • eliminata la ridondante previsione dell’applicabilità del D.M. 161/2012 solo in caso di VIA e AIA • annulla la reviviscenza dell’art. 186 D.Lgs. 152/06 e definisce nuove modalità operative. 41 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici D.L. 69/2013 conv. l. 98/13 Art. 41-bis.(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) (1). 1. (Omissis) sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e' necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. (1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione. 42 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 21 2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando - le quantità destinate all'utilizzo, - il sito di deposito - e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 43 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici L’Articolo 41 bis e le nuove procedure operative. L’articolo 41 bis regola: • i cantieri inferiori a 6.000 mc (cantieri di cantieri di piccole dimensioni) • tutte le casistiche che non ricadono nel D.M. 161/2012. Tale articolo infatti prevede che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266 comma 7 D.Lgs. 152/06 ed in deroga a quanto previsto dal D.M. 161/12, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis D.Lgs. 152/06 , a determinate condizioni, estendendo (cfr. comma 5) tale possibilità anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis D.Lgs. 152/06. 44 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 22 L’applicabilità del DM 161/2012 viene quindi limitata ai materiali da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA come previsto dal nuovo comma 2bis dell’art. 184 bis D.Lgs. 152/06 (dopo le modifiche introdotte con la citata legge 98/2013): 2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'arti 49 DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto. Art. 109 D.Lgs. 152/06: Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte 45 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici In sintesi: • applicazione (come previsto dall’art. 41, comma 2, della nuova norma) del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA • applicazione dell’art. 41 bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012. Per i piccoli cantieri e comunque per tutti i cantieri non sottoposti a VIA o AIA, NON si applica il DM 161/2012, bensì la procedura semplificata prevista dall’art. 41-bis della legge n. 98/2013. 46 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 23 Applicazione dell’art 41bis L'art. 41-bis si applica a tutti i materiali da scavo provenienti da opere non soggette a VIA o ad AlA, indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare, mentre ricadono nelle fattispecie disciplinate dal D.M. 161/12 le attività o opere soggette a VIA o ad AlA, anche qui indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare Fonte: ARPA Lombardia 47 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici L’innovazione più importante apportata dell’art 41bis Per tutte le casistiche non ricadenti nel DM 161/2012, prevede che: • il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all’ARPA (comma 2) territorialmente competente, mentre la modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione deve essere comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. • il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo all’Arpa ed al Comune, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. • il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto. 48 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 24 CONTENUTI della DICHIARAZIONE all’ARPA del proponente o del produttore Contenuti: il rispetto delle condizioni previste dalla norma tramite dichiarazione ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al DPR n. 445/2000: a.) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b.) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c.) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d.) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 49 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici La dichiarazione del proponente/produttore La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell’art. 41bis) necessarie per poter classificare il materiale come «sottoprodotto», quindi: quantità e qualità dei materiale da scavo destinate all'utilizzo; sito di produzione, di deposito e di utilizzo; provvedimenti / titoli in possesso del destinatario per l'utilizzo dei materiali di scavo; tempi previsti per I'utilizzo 50 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 25 La dichiarazione del proponente/produttore • In merito al contenuto della dichiarazione, non esiste un obbligo a riguardo ma in ogni caso è necessario che la stessa contenga tutte le informazioni previste dall’art. 41-bis, in mancanza delle quali possono crearsi i presupposti per una gestione di rifiuti non autorizzata. • La dichiarazione NON deve essere integrata con documentazione tecnica (i documenti tecnici verranno richiesti da ARPA in fase di eventuale controllo). • L’art. 41-bis comma 2, indica come destinatario obbligatorio la sola ARPA, ma si ritiene opportuno che copia della dichiarazione venga inviata per conoscenza anche ai Comuni in cui si trovano i siti di produzione, deposito e utilizzo e/o alle autorità che autorizzano l’opera da cui si generano i materiali • La dichiarazione può essere inviata attraverso la PEC 51 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Nella modulistica il proponente o produttore DICHIARA il rispetto delle condizioni previste dalla norma tramite dichiarazione ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al DPR n. 445/2000. E si dichiara il falso? Ovvero i dati comunicati non sono sufficienti o non sono riscontrati a seguito dei controlli? 52 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 26 Gli effetti di una dichiarazione mendace: il d.P.R. 445/2000 Articolo 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1.Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 2.Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 53 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Il d.P.R. 445/2000 Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva 54 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 27 Il d.P.R. 445/2000 Articolo 48 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze. 55 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Il d.P.R. 445/2000: i controlli Articolo 71 Modalità dei controlli 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi * tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. 56 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 28 Il d.P.R. 445/2000: le sanzioni …per l’Amministrazione Articolo 73 - Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi. Articolo 74 - Violazione dei doveri d'ufficio 1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. 2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà; b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R) c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02. 57 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Il d.P.R. 445/2000: sanzioni procedurali …per il dichiarante Articolo 75 - Decadenza dai benefici 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. ATTENZIONE: presupposti per una gestione di rifiuti non autorizzata!!! 58 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 29 Il d.P.R. 445/2000: sanzioni penali Articolo 76 Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 59 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Sanzioni penali: le falsità in atti Libro II, Titolo VII, Capo III - Della falsità in atti Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Art. 489. Uso di atto falso. 60 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 30 Sanzioni penali: le falsità in atti Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. 61 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Sanzioni penali: le falsità in atti Art. 489. Uso di atto falso. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. 62 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 31 L’Articolo 41 bis e i materiali da scavo interessati Per esplicito richiamo dell’art. 41bis, comma 1, sono tutti quelli elencati nell’art. 1, comma 1, lettera b, del DM 161/2012, vale a dire: b. "materiali da scavo": il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: • scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); • perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; • opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); • rimozione e livellamento di opere in terra; • materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; • residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). • I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. Fonte: ARPA Lombardia 63 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici L’Articolo 41 bis e le analisi (1) Quando è necessario fare le analisi della terra da scavare? Il comma 1 lett. b) dell’art. 41-bis prevede che chi intende riutilizzare le terre da scavo dimostri "che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi su/ suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV D.Lgs. 152/06, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione”. Poiché tale dimostrazione è possibile solo avendo a disposizione i valori di concentrazione dei potenziali contaminanti nel terreno da scavare, l’analisi deve essere sempre fatta quando il terreno è destinato a riutilizzo in un sito diverso da quello di produzione. Fonte: ARPA Veneto 64 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 32 L’Articolo 41 bis e le analisi (2) I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi? La legge non richiede esplicitamente l’effettuazione di analisi per cui non esiste un obbligo in tal senso, tuttavia il dichiarante si assume la responsabilità (anche penale) di dimostrare che il materiale rispetta i limiti qualitativi (colonne A e B della tab, 1, all. 5, Parte IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) previsti dalla norma e che non costituisce fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. E’ pertanto opportuno disporre di valide documentazioni tecniche (ad es. documenti progettuali, referti analitici, … ) a supporto di quanto dichiarato, da esibire in fase di eventuali controlli. Fonte: ARPA FVG 65 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici L’Articolo 41 bis e il trasporto Quale documentazione è necessaria per il trasporto del materiale di scavo? Come prevede il comma 4 dell’art. 41-bis "l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del D. Lgs. 286/2005 e s.m.i."'. Fonte: ARPA Veneto 66 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 33 L’Articolo 41 bis e le autorizzazioni Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il comma 1 dell’art. 41-bis recita che la norma si applica in riferimento ai materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti e il comma 2 afferma che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. E’ opportuno pertanto riportare gli estremi delle autorizzazioni nella dichiarazione. Nel caso in cui la realizzazione dell’opera ricada in procedure che non prevedono un’espressione della autorità competente inserire comunque i riferimenti relativi all’autorità e all’abilitazione o alla comunicazione rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’opera. Fonte: ARPA FVG 67 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici In conclusione, le alternative per la gestione dei materiali da scavo sono: 1.) Riutilizzo nel sito di produzione 2.) Riutilizzo in sito diverso da quello di produzione 3.) Riutilizzo come sottoprodotto 4.) Recupero come rifiuto 68 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 34 1.) Riutilizzo nel sito di produzione Il suolo escavato e riutilizzato in loco ai sensi dall’art. 185, comma 1, lettera c), D.Lgs. 152/06 NON è un rifiuto ed è escluso dall’applicazione del DM 161/2012. L'esclusione è infatti prevista per la sola attività di escavazione direttamente collegabile a un'attività di costruzione sullo stesso sito (un possibile riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 3 del DPR 380/2001, "Testo Unico Edilizia"), mentre il DM 161/2012 copre concetti molto più ampi sia in termini di definizione di “opera”, sia di “materiali di scavo” (si vedano in proposito le definizioni riportate all’art. 1 del DM 161/2012). L'assenza di contaminazione del suolo, obbligatoria anche per il materiale allo stato naturale, deve essere valutata con riferimento all'allegato 5, tabella 1, Dlgs 152/2006 Parte IV Titolo V "Bonifica dei siti contaminati«, unico riferimento nazionale possibile in materia di contaminazione del suolo e del sottosuolo. 69 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Esempio di analisi con riferimento all'allegato 5, tabella 1 D.Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V "Bonifica dei siti contaminati " 70 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 35 2.) Riutilizzo in sito diverso da quello di produzione Ai sensi dell’art. 185 c. 4 del D.Lgs 152/2006 il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine: degli art. 183, comma 1, lettera a) [RIFIUTO], 184-bis [SOTTOPRODOTTO] e 184-ter [CESSAZIONE QUALIFICA DEL RIFIUTO]. In questo caso non è prevista alcuna deroga espressa alla normativa sulla gestione dei rifiuti, ma il legislatore si limita a rimandare alle nozioni generali di rifiuto, sottoprodotto e cessazione della qualifica di un rifiuto previste dal D.Lgs 152/2006 71 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 3) Riutilizzo come sottoprodotto In questo caso vanno distinte due ipotesi: a) materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA. → Si applica il Regolamento di cui al DM 161/2012, come previsto dall’art. 41 comma 2 della Legge n. 98/2013. b) materiali da scavo derivanti da opere NON sottoposte a VIA o ad AIA. → Si applica la disciplina generale del sottoprodotto come previsto dall’art. 41-bis della Legge n. 98/2013. 72 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 36 4) Recupero come rifiuto Nei casi dove non sono verificati, non sussistono o vengono meno i requisiti dei punti precedenti, le terre e rocce da scavo sono da classificare rifiuti. Infatti l’art. 184 del D.Lgs 152/06 definisce come speciali i rifiuti prodotti dalle attività di scavo; che possono essere avviati ad attività di recupero, in particolare: • recupero semplificato Dm 05 febbraio 1998 e s.m.i., art. 214 e 216 D.Lgs 152/06 o • recupero ordinario, art. 208 D.Lgs 152/06. In entrambe le casistiche possono trasformarsi in prodotti e rientrare nel circuito economico. Le condizioni generali previste per la cessazione della qualifica di rifiuto sono descritte nell’art. 184-ter del D.Lgs 152/06. 73 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Le linee guida di Arpa Lombardia e i controlli sul territorio 74 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 37 75 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici LA MODULISTICA PER L’UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO predisposta da ANCE Lombardia. La modulistica si compone di: 1- MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 2- COMUNICAZIONE DI MODIFICA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO 3- COMUNICAZIONE DI COMPLETO UILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO 76 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 38 1- MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Costituiscono parte integrate della Dichiarazione i seguenti allegati: Allegato 1: dati del sito di produzione Allegato 2: dati dell’eventuale sito di deposito Allegato 3: dati del sito o ciclo di destinazione Allegato 4: tempi previsti per l’utilizzo Allegato 5: qualità dei materiali da scavo 77 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 2- COMUNICAZIONE DI MODIFICA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO Costituiscono parte integrate della Comunicazione gli allegati oggetto di modifica 3- COMUNICAZIONE DI COMPLETO UILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO 78 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 39 79 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 80 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 40 81 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 82 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 41 83 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 84 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 42 Casi pratici: I. Riporto nel terreno di scavo II. Inerti da demolizione III. Inerti con bitume IV. Se il materiale da scavo è un rifiuto? V. Il Piano di Utilizzo del DM 161/12 VI. Analisi e campionamenti VII. Responsabilità e aspetti sanzionatori 85 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Caso pratico I. Se tra i materiali di scavo si sia riscontrata la presenza di materiali di riporto quali accertamenti è necessario fare ai fini del loro riutilizzo? Sia per il riutilizzo nello stesso sito che, a maggior ragione, per il riutilizzo in altro sito diverso da quello di produzione i materiali di riporto devono essere sottoposti a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche da utilizzare, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Infatti l’art. 41 della L. 98/2013 al comma 3 prevede che le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonte di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. Ne risulta che esse non sono riutilizzabili se non è stata eseguita la verifica di conformità ai limiti del test di cessione. Essi devono comunque rispettare anche i limiti di cui alla tab. 1, All.5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06. Fonte: ARPA Veneto 86 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 43 Caso pratico II. inerti da demolizione • processo produttivo = demolizione edilizia prodromo della realizzazione di una nuova opera • prodotto finale = nuova opera • utilizzo certo = riempimento degli scavi (realizzazione dei piazzali accessori all'opera edilizia) • nessun trattamento diverso dal versamento nello scavo • assenza di lesioni all'ambiente o alla salute umana rientra nel concetto di sottoprodotto? 87 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Caso pratico: inerti da demolizione La demolizione di un edificio non può NON è un considerarsi processo di produzione: una nuova SOTTOPRODOTTO costruzione può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni. Un macchinario che raccoglie e tritura materiale già qualificabile come rifiuto, e precisamente rifiuti da demolizione, realizza un'attività di recupero dei rifiuti, necessitante quindi di autorizzazione (Cass. 15 ott 2013, n. 42342). Inoltre: gli INERTI da DEMOLIZIONE NON sono TERRE e ROCCE da SCAVO (Corte di Cassazione Sez III penale sentenza 09 mag 2013 n°° 19942) 88 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 44 Caso pratico III. inerti con bitume Le recenti modifiche normative che hanno interessato le rocce e terre da scavo, conclude la Suprema Corte (sentenza 46243/2013), non hanno quindi alcun rilievo in un caso riguardante materiale bituminoso che comunque, al pari di ogni prodotto proveniente da scavo o demolizione, può essere considerato sottoprodotto – e quindi non rifiuto – “soltanto in ipotesi di totale riutilizzazione nel rispetto delle condizioni fissate dal successivo articolo l84-bis”. Rigettato quindi il ricorso contro il sequestro preventivo del mezzo utilizzato per il trasporto del materiale in questione, non autorizzato al trasporto di rifiuti, visto che “la previsione contenuta nel D:Lgs. 152/2006, articolo 259 che prevede l'obbligatoria confisca del mezzo in ipotesi di condanna è da sola sufficiente per giustificare il sequestro dello stesso qualora si ravvisi il ‘fumus’ di reato e si debba escludere l'estraneità del terzo titolare.”. I materiali bituminosi provengono dal petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione, con conseguente classificazione degli stessi come rifiuto. 89 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Caso pratico IV. Se il materiale da scavo è un rifiuto, come posso recuperarlo per un suo utilizzo futuro? Occorre considerare l’art. 184-ter: cessazione qualifica di rifiuto 90 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 45 Come si qualifica un E.O.W.? Tramite normativa di settore Nel caso in specie il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero» - tipologia 7.1 Allegato 1 - Suballegato 1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101303] [101311] [170101] [170102] [170103] [170104] [170802][170701] [170107] [170904] [200301]. 91 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Cosa prevede il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero» alla tipologia 7.1 dell’Allegato 1 - Suballegato 1? 7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. 7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. 7.1.3 Attività di recupero: a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10]; c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]. 7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 92 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 46 Le condizioni di recuperabilità del rifiuto «terra e roccia da scavo»: ….Omissis 7.1.3 Attività di recupero: a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10]; c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]. 7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 93 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Segue: Le condizioni di recuperabilità del rifiuto «terra e roccia da scavo»: OCCORE ESEGUIRE: test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 DM 05 feb 1998 OCCORRE VERIFICARE: la conformità delle caratteristiche del materiale recuperato all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 94 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 47 D.M. 05 feb 1998 Articolo 9 Test di cessione 1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati". 2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento. 3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero. Allegato 3 - Criteri per la determinazione del test di cessione Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma Uni 10802, secondo la metodica prevista dalla norma Uni En 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potrà procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma Uni En 12457-2. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della seguente tabella (vedi seguito): In sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente decreto, vengono stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto. 95 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Tabella parametri test di cessione di cui all’allegato 3 D.M. 05 febbraio 1998 Parametri Unità di misura Concentrazioni limite Nitrati Mg/l NO3 50 Fluoruri Mg/l F 1,5 Solfati Mg/l SO4 250 Cloruri Mg/1 Cl 100 Cianuri microngrammi/l Cn 50 Bario Mg/l Ba 1 Rame Mg/l Cu 0.05 Zinco Mg/l Zn | 3 Berillio microngrammi/l Be 10 Cobalto microngrammi/l Co 250 Nichel microngrammi/l Ni 10 Vanadio microngrammi/l V 250 Arsenico microngrammi/l As 50 Cadmio microngrammi/l Cd 5 Cromo totale microngrammi/l Cr 50 Piombo microngrammi/l Pb 50 Selenio microngrammi/l Se 10 Mercurio microngrammi/l Hg 1 Amianto Mg/l 30 COD Mg/l PH 30 5,5 < > 12,0 96 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 48 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CIRCOLARE 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 Indicazioni per l'operativita' nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203. (GU Serie Generale n.171 del 25 luglio 2005) 97 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici D.M. 5.02.1998 - Tipologia 7.1 – Nota Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 08/05/2013 La Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota del 7/03/2013, di prot. n. 0018563, ha confermato il proprio orientamento interpretativo, relativamente all'attività di recupero rifiuti svolte in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/06 per la tipologia 7.1. dell’Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5.02.1998. In particolare viene ribadito che “l’operazione di recupero rifiuti di cui al punto 7.1.3 lettera a) D.M. 05 feb 1998 si completa con la produzione di materie prime seconde solo se i materiali così ottenuti sono conformi <... All’allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 …>, sono idonei ad essere utilizzati nell’edilizia e sono destinati a questo specifico utilizzo in modo effettivo ed oggettivo (art. 3, comma 3, D.M. 05 febbraio 1998).” 98 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 49 Mentre l’attività di recupero di cui al punto 7.1.3, lettere b) [recuperi ambientali (R10)] e c) [rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali (R5)], si conclude solo con l’effettivo utilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento di cui al sopraccitato punto 7.1.3 lettera a); pertanto, nella fase temporale che precede l’utilizzo del materiale e nella stessa fase di utilizzo il materiale continua ad essere un rifiuto e come tale deve essere trattato. Ne consegue che chiunque voglia utilizzare detti rifiuti per tali impieghi di cui alla lettere b) e c) è tenuto agli adempimenti stabiliti dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, ivi incluso l’onere di presentare la comunicazione di cui all’art. 216 del suddetto decreto legislativo relativamente al sito specifico ove si intende impiegarli. Inoltre, per le operazioni di recupero R5, qualora il progetto rientri nella casistica definita dal punto 7-z.a, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, dovrà essere espletata preventivamente la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (art. 20 d.lgs. 152/06) 99 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 100 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 50 Caso pratico V. Il Piano di Utilizzo previsto dal D.M. 161/12 E’ un documento da: • Redatto a cura del proponente in conformità all’Allegato 5 del D.M. 161/12 • Presentare all’autorità Competente almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori (anche per via telematica) • Firmato dal Legale Rappresentante della persona giuridica o fisica proponente l’opera (dichiarazione sostitutiva atto notorietà) che deve comprovare la sussistenza delle condizioni in applicazione dell’art.184 bis comma1 D.Lgs. 152/06: il materiale è generato da attività di scavo è utilizzato in conformità al PdU senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale (vedi Allegato 3) soddisfa i requisiti di qualità ambientale 101 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Il Piano di Utilizzo indica che i materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive di cui all’art. 1, comma 1 lettera a) del DM 161/12 saranno utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato. Il Piano di Utilizzo deve definire: 1. 2. 3. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l’indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie; ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo con l’indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse litologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i processi industriali di impiego possono essere alternativi tra loro; operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all’allegato 3; 102 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 51 4 • • modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare: i risultati dell’indagine conoscitiva dell’area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteri naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche; il metodo di campionamento e le analisi svolte 5. ubicazione delle eventuali aree di deposito in attesa di utilizzo, anche alternative tra loro con l’indicazione dei tempi di deposito; 6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurry-dotto, nastro trasportatore, ecc.) 103 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Inoltre su un PdU occorre siano riportati: • Inquadramento territoriale; • Inquadramento urbanistico; • Inquadramento geologico ed idrogeologico; • Descrizione delle attività svolte sul sito; • Piano di campionamento ed analisi. 104 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 52 Riepilogo dei tempi per il PdU Presentazione Piano di Utilizzo → 90 gg prima dell’inizio dei lavori. Autorità → entro 30 gg può richiedere integrazioni; → entro 30 gg può chiedere la verifica dei requisiti da parte di ARPA o APPA da accertare entro 45 gg. Dopo 90 gg: → APPROVAZIONE (anche con silenzio assenso); → DINIEGO 105 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Caso pratico VI. Campionamenti e Analisi nel DM 161/12 Ai fini della caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo e delle procedure di campionamento in fase di progettazione, le definizioni di cui all’art. 1 comma 1 prevedono: g. "caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo": attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2; c. "riporto": orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente regolamento; d. "materiale inerte di origine antropica": i materiali di cui all'allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in allegato 9; 106 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 53 Allegato 1 - Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo Articolo 1, comma 1, lettere b) e g) La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera. La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4. La caratterizzazione ambientale deve avere un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera. Nella caratterizzazione ambientale devono essere esplicitate le informazioni necessarie, recuperate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5. 107 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Allegato 2 Procedure di campionamento in fase di progettazione Articolo 1, comma 1, lettera g) La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio. La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione dovrà basarsi su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale). Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella tabella: 108 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 54 Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà variare da 10 a 100 m a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo. I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale). Schema Allegato 2 FONTE: MANUALE “Prelievo e trattamento preliminare dei campioni per l'analisi del tenore di sostanze nocive nel suolo” Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP – Berna (CH) 109 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Nel caso di opere infrastrutturali lineari il campionamento andrà effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, salva diversa previsione del Piano di Utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, ad esempio, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito. Nel caso di scavi in galleria la caratterizzazione dovrà essere effettuata prevedendo almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo ATTENZIONE: dovrà sempre essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia 110 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 55 La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo: — campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna; — campione 2: nella zona di fondo scavo; — campione 3: nella zona intermedia tra i due; In ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione. Per scavi superficiali, di profondità < a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche possono essere almeno due: uno per ciascun metro di profondità. 111 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione dei materiali da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale. Qualora si riscontri la presenza di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale dovrà prevedere: — l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai riporti, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi; — la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica. 112 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 56 Allegato 4 Procedure di caratterizzazione chimicofisiche e accertamento delle qualità ambientali Articolo 1, comma 1, lettera b I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera 113 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Parametri Allegato 4 Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse. 114 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 57 Segue allegato 4 Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra: i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di tabella 4.1. Il proponente nel Piano di Utilizzo di cui all'allegato 1, potrà selezionare, tra le sostanze della tabella 4.1, le "sostanze indicatrici“. Queste devono consentire di definire in maniera esaustiva le caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente. 115 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Tabella comparativa dei valori N:B: le analisi dovranno essere eseguite con tecniche in grado di misurare un L.Q. < 1/10 del limite 116 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 58 Risultati I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica. • Se entro il limite della TAB. A = utilizzo del materiale da scavo consentito in qualsiasi sito • Se entro il limite della TAB. B = utilizzo del materiale da scavo consentito solo in zona commerciale / industriale 117 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Caso pratico VII. Responsabilità e Sistema sanzionatorio Nel caso non si rispettino i CRITERI di rispetto della normativa, il materiale da scavo è un RIFIUTO e come tale soggetto alle specifiche norme. DM 161/12, Art. 15, c. 3. «In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal presente regolamento il materiale scavato verra' considerato rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06» 118 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 59 Nel caso non si rispettino i CRITERI? Il rifiuto è soggetto alle regole del deposito temporaneo: raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto di: • limiti temporali e/o quantitativi • caratteristiche dei rifiuti • norme tecniche • norme sulle sostanze pericolose 119 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Fattispecie di D.T. non corretto D.T. oltre i limiti quantitativi o temporali MA ENTRO 1 ANNO: Stoccaggio NON autorizzato (art. 256 c. 1) Applicabilità 231/01: SI (solo pecuniaria) D.T. irregolare ma ENTRO 1 ANNO (ad es. per imballaggi non conformi, etichettature, ecc.) Deposito incontrollato (art. 256 c. 2) Applicabilità 231/01: NO D.T. irregolare ma OLTRE 1 ANNO Discarica abusiva (art. 256 c. 3) Applicabilità 231/01: SI (pecuniaria + interdittiva) 120 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 60 Se i rifiuti, molto eterogenei tra loro, sono ammassati in un luogo che non è né la sede dell'impresa, né quella del cantiere, ed è assente ogni riferimento sul rispetto dei limiti quantitativi o temporali previsti il deposito temporaneo non può considerarsi lecito. (Cass. 6295/2013) 121 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Miscelazione vietata Art. 187 + RESPONSABILITA’ ex D.Lgs. 231/01 Deposito temporaneo non conforme alle condizioni di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb) Discarica non autorizzata Art. 256 c3 Stoccaggio non autorizzato Art. 256 c1 + RESPONSABILITA’ ex D.Lgs. 231/01 Mancata o irregolare tenuta registri carico/scarico Art. 258 Deposito incontrollato o abbandono Art. 255 122 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 61 Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata Riferimento normativo: Art. 256 comma 3, D.Lgs. 152/2006 SANZIONE Discarica destinata a smaltimento di rifiuti non pericolosi (I periodo) Arresto da 6 mesi a 2 anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 € Discarica destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (II periodo) Arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200 a 52.000 € + in caso di condanna o applicazione pena su richiesta (c.d. patteggiamento) confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e di ripristino dei luoghi 123 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di rimozione e avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati o non adempie all'obbligo di separazione di rifiuti miscelati è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Riferimento normativo: Art.255 comma 3 D.Lgs. 152/2006 SANZIONI Arresto fino a 1 anno Norme penali in bianco… Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di rimozione ovvero all'adempimento dell'obbligo di separazione dei rifiuti illecitamente miscelati. 124 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 62 Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208- 212, 214-215 e 216 Riferimento normativo: Art.256 comma 1 D.Lgs. 152/2006 Rifiuti non pericolosi SANZIONI Arresto da 3 mesi ad 1 anno OPPURE ammenda da 2.600 a 26.000 € Rifiuti pericolosi Arresto da 6 mesi a 2 anni, PIÙ ammenda da 2.600 a 26.000 € + D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria fino a 250 quote + D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote Pericolo astratto: qual è il vero oggetto di tutela? L’ambiente o la funzione pubblica? 125 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Come si ottempera all’onere di caratterizzazione dei materiali da scavo? CERTIFICATO DI ANALISI Risulta dall’analisi e campionamento svolta da un professionista abilitato. Competente è esclusivamente il chimico laureato iscritto all’albo, che assume la responsabilità del campionamento e dei risultati dell’analisi certificando un risultato non ambiguo al quesito posto. IL RAPPORTO DI PROVA Analisi di campione prelevato non sotto il controllo dell’operatore e attraverso un metodo unificato, con attestazione del risultato raggiunto. MA ai fini della responsabilità penale rilevano entrambi qualora contengano notizie non veritiere in ordine alle caratteristiche dei rifiuti. 126 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 63 Nota del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (prot. 6520/AP/vc del 18.11.2011) in ordine all’esclusiva competenza del Chimico laureato che: 127 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Sulla differenza fra RAPPORTI di PROVA e CERTIFICATI CHIMICI cfr. nota del Consiglio Nazionale dei Chimici (prot. 057/12 del 27/01/2012) 128 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 64 Segue… ATTENZIONE: il modo in cui è effettuata l’analisi a partire dal campionamento rende più o meno probabile il configurarsi dell’ipotesi di falso certificato (certificato di analisi e rapporto di prova) Il prelievo dei campioni nella prassi può essere svolto in modi diversi: a) il laboratorio riceve il campione del rifiuto con la richiesta di analisi b) al laboratorio viene richiesto di svolgere il campionamento, ma precisando luogo e tempi c) al laboratorio viene richiesto di svolgere il campionamento senza vincoli in ordine a luogo e tempo NOTA BENE: Quanto più le attività di campionamento sono delegate al laboratorio, tanto meno probabile sarà il rischio di errori nella qualificazione del rifiuto 129 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Attenzione: il campione deve essere rappresentativo Diversamente l’analisi, seppure corretta, non sarà idonea Rischio di false indicazioni, con conseguente possibilità di incorrere nel reato di cui all’art. 256 D.Lgs. 152/06 (gestione di rifiuti non autorizzata) 130 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 65 Riferimento normativo: Art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/2006 Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti recante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese Art. 483 c.p. Reclusione fino a 2 anni 131 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Grazie per l’attenzione 132 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 66