Terre e rocce
da scavo:
novità normative,
sottoprodotti e
casi pratici
Camera di Commercio di Como
1
24 febbraio 2014
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Terre e rocce da scavo: novità normative,
sottoprodotti e casi pratici
• Cenni sulla normativa vigente: D.Lgs. n° 152/2006 e il D.M.
161/2012
• I decreti di semplificazione del 2013
• Rifiuto / Sottoprodotto / End of waste: come considerare il
materiale da scavo
• Confronto tra le procedure applicabili: esclusioni ed obblighi
• Le linee guida di Arpa Lombardia e i controlli sul territorio
• Indicazioni operative di Ance Lombardia
• Campionamento e analisi
• Casi pratici
• Responsabilità e aspetti sanzionatori
Camera di Commercio di Como
24 febbraio 2014
2
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
1
Il seminario ha l'obiettivo di:
•
fornire alle imprese che producono terre e rocce da scavo principi base per
adempiere correttamente agli obblighi di legge che si presentano nelle varie
fasi correlate alla gestione operativa, dalla produzione alla destinazione
finale;
•
fare chiarezza sulla normativa e sulla sua applicabilità;
•
Illustrare le criticità della gestione documentale;
•
informare sulle responsabilità delle imprese e sulle sanzioni.
3
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Relatori:
Avv,.Valeria Bortolotti - Studio Legale Bortolotti Modena
opera nel campo del diritto ambientale e amministrativo e in materia di responsabilità di enti e imprese
anche ai sensi del D.Lgs. 231/01. Cultore della materia IUS08 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
Dott. Fabio Carella - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Lombardia -Dipartimento di Como
Dott.ssa Sara Grassi - Ance Lombardia
Funzionario di ANCE Lombardia, responsabile regionale per le questioni di natura ambientale afferenti
il settore delle costruzioni. Svolge attività di lobby nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di
livello regionale anche congiuntamente ad altre associazioni di categoria.
Dott. Vito Emanuele Magnante - Ecoricerche S.r.l. (MO)
Responsabile Divisione Gestione Rifiuti-Ambiente di ECORICERCHE S.r.l., con oltre quindici anni di
attività nel settore ambientale in qualità di consulente e responsabile tecnico in ambito di trasporto e di
smaltimento di rifiuti, svolge attività di formazione ambientale
4
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
2
Introduzione
Qualsiasi attività edilizia, dalla piccola
costruzione alle grandi opere, presuppone
l’escavazione del suolo e quindi la produzione
di terre e rocce.
Premesso che la normativa prevista nella
parte IV del D.Lgs 152/06 non esclude
automaticamente le terre e rocce da scavo
dall’ambito dei rifiuti, la varietà delle
casistiche del settore rende non facile
l’applicazione della relativa disciplina
Nella gestione delle terre e
rocce da scavo, prevista
nel testo unico ambientale,
sono intervenute diverse
modifiche sostanziali della
norma di settore
5
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Il D.Lgs. 152/06 (cd. Testo Unico Ambientale)
Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
(pubblicato in G.U., S.O. 14/04/2006)
Parte I: Disposizioni comuni e principi generali
Parte II: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata
ambientale (AIA)
Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di
tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti
Parte V: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera
Parte VI: Norme in materia risarcitoria contro i danni all’ambiente
+ Allegati tecnici
6
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
3
D.Lgs. 152/06 Parte IV:
norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti
Tit. I - Gestione dei rifiuti:
capo I. Disposizioni generali,
capo II. Competenze,
capo III. Servizio di gestione integrata de rifiuti,
capo IV. Autorizzazioni e iscrizioni
capo V. Procedure semplificate
Tit. II - Gestione degli imballaggi
Tit. III - Gestione di particolari categorie di rifiuti
Tit. IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Tit. V - Bonifica dei siti contaminati
Tit. VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali:
capo I. sanzioni,
capo II. disposizioni transitorie e finali
7
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
I PRINCIPI nella gestione dei
rifiuti (art. 178 D.Lgs. 152/06)
- precauzione,
- prevenzione,
- sostenibilità,
- proporzionalità,
- responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti,
- chi inquina paga.
….TUTTI i soggetti coinvolti
nella produzione - nella distribuzione
nell’utilizzo - nel consumo
dei beni da cui originano i rifiuti
8
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
4
I soggetti coinvolti nella
gestione dei rifiuti
PRODUTTORE
TRASPORTATORE
DESTINATARIO
INTERMEDIARIO
DETENTORE
Concetto di CORRESPONSABILITA’
La responsabilità dei soggetti che intervengono
nella gestione dei rifiuti, si estende anche a quella
dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o
dopo il proprio intervento
(art. 178 del D.Lgs. 152/2006).
9
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Il Rifiuto
Il D.Lgs. 152/06 prevede la definizione di rifiuto:
“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore
si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di
disfarsi” (art. 183 comma 1 lettera a)
10
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
5
Altre regole per “qualificare”
qualsiasi oggetto o sostanza come
RIFIUTO o NON RIFIUTO:
• NON bisogna considerare il valore
economico dello stesso/stessa
€
• Occorre sempre considerare il destino
finale della sostanza od oggetto
(concetto di tracciabilità)
• Occorre sempre una procedura
aziendale
11
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Non sono RIFIUTI:
SOTTOPRODOTTI così come definiti
dall’art. 184 bis D.Lgs. 152/06
E.O.W. così come definito
dall’art. 184 ter D.Lgs.
152/06
…. Oltre ai BENI USATI
12
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
6
Non sono RIFIUTI:
I SOTTOPRODOTTI
D.Lgs. 152/06 Articolo 184-bis Sottoprodotto
Comma 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1,
lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza
od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un
successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
13
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Le condizioni previste dall’art. 184 bis devono
soddisfatte CONTESTUALMENTE
Normale pratica industriale: le uniche definizioni si
trovano nel D.M. 161/12 (materiali da scavo)
e nella normativa delle discariche (D.Lgs. 36/2003)
Occorre una procedura gestionale che giustifichi la
classificazione dello “scarto di produzione” come
sottoprodotto
14
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
7
Non sono RIFIUTI:
End of waste
D.Lgs. 152/06 Articolo 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuto
Comma 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il
riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e
rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi
negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
15
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
La differenza tra
SOTTOPRODOTTO e EOW?
..nella PROVENIENZA:
Il sottoprodotto proviene da un processo industriale (non
di consumo) preordinato alla generazione di un altro
diverso prodotto, secondo quanto enunciato dalla
normativa;
La cessazione di qualifica di rifiuto è il risultato di un
processo di recupero, riutilizzo, riciclo con ciò escludendo
ogni ipotesi di “riutilizzo tal quale” (sarebbe un
sottoprodotto).
Un’attività produttiva NON produce E.O.W. ma RIFIUTO
16
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
8
I materiali da scavo
sono rifiuti?
RIFIUTI SPECIALI
classificazione in base
all’origine art. 184 comma 3
D.Lgs. 152/06):
Lettera b) i rifiuti derivanti dalle
attività di demolizione,
costruzione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo,
fermo restando quanto disposto
dall'articolo 184-bis
(sottoprodotto);
….. omissis
17
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
CODICI CER RIFIUTI delle OPERAZIONI di COSTRUZIONE e DEMOLIZIONE
(compreso il terreno proveniente da siti contaminato)
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04*
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
18
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
9
Art. 185 esclusione dell’ambito di
applicazione (parte IV del D.Lgs. 152/06)
Comma 1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del
presente decreto:
omissis
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e
seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di
attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione
allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
Omissis…
19
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
I materiali da scavo sono rifiuti?
In base all’art. 185 D.Lgs. 152/06 “Esclusione dell’ambito
di applicazione”, la risposta è NO.
INFATTI il comma 1 del citato articolo prevede che NON
rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del presente
decreto:
… omissis;
Lettera c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato
naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo
che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e
nello stesso sito in cui è stato escavato;
…..omissis
…allo stato naturale e nello stesso sito
in cui è stato escavato
20
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
10
Per l’utilizzo dei materiali da scavo in
siti diversi?
Se il materiale da scavo deve essere utilizzato fuori dal sito ove
è stato scavato, si applica il criterio di valutazione di cui al
comma 4 del medesimo art. 185:
«il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato
naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono strati escavati,
devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli artt. art. 183 comma 1
lettera a) [e’ un rifiuto?], art. 184-bis [è un sottoprodotto?], art. 184-ter:
è un E.O.W. [cessazione qualifica di rifiuto?]»
21
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Per l’utilizzo di questi materiali in siti diversi?
Il criterio di valutazione di cui al comma 4 dell’art. 185
per valutare lo status dei materiali da scavo:
- art. 183 comma 1 lettera a): e’ un rifiuto?
- art. 184-bis: è un sottoprodotto?
- art. 184-ter: è un End Of Waste?
22
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
11
Art. 186 terre e rocce da scavo
Comma 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di
gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti,
rimodellazioni e rilevati purché:
a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di
preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di
qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale,
ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti
ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi
del titolo V della parte quarta del presente decreto;
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non
determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel
rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli
habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da
utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la
compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi
industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle
condizioni fissate all'art 183, comma 1, lettera p).
… omissis…
23
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
La normativa per la gestione dei
materiali da scavo
Il 06/10/2012 è entrato in vigore il D.M. n. 161 del
10/08/2012, emanato in attuazione dell’art. 49 del D.L. n.
01/2012, convertito con L. 27/2012 (cd. Liberalizzazioni):
abrogazione art. 186 D.Lgs n. 152/06
nuova disciplina per terre e rocce da scavo
Il D.M. 161/12 in pratica ridefinisce i criteri per
considerare il materiale da scavo come sottoprodotto
24
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
12
Struttura del D.M. 161/2012
Definizioni (art. 1)
Finalità, Ambiti applicazione, Identificazione sottoprodotto
(artt. 2–3-4)
Piano di utilizzo (art. 5)
Emergenza, Obblighi, Modifiche al piano, Realizzazione piano
(artt. 6-7-8-9)
Deposito, Trasporto, Dichiarazione Avvenuto Utilizzo (artt. 1011-12)
Gestione dati, Controlli, Disposizioni finali, Riconoscimento
reciproco (artt. 13-14-15-16)
Allegati
25
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Elementi del D.M. 161/2012
1.) Si applica alla gestione dei materiali di scavo,
intesi come suolo e sottosuolo, con eventuali
presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione
di un’opera, ad esempio:
- scavi in genere (sbancamenti, fondazioni, trincee, ecc)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.
- opere infrastrutturali in generale (gallerie, dighe, strade ecc.)
2.) Esclude dall’ambito di applicazione i rifiuti
provenienti direttamente dall’esecuzione di
interventi di demolizione di edifici o altri manufatti
preesistenti.
26
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
13
Segue: Elementi del D.M. 161/2012
3.) Le condizioni per cui il materiale da scavo è un
sottoprodotto (articolo 4 D.M. 161/12):
a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di
un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non
è la produzione di tale materiale;
b) il materiale da scavo è utilizzato nel corso dell'esecuzione della
stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa oppure
in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente,
ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d) il materiale da scavo soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui
all'All 4.
27
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Segue: Elementi del D.M. 161/2012
4.) Elemento centrale del DM 161/12 è il PdU (Piano
di Utilizzo) che prevede 3 soggetti distinti:
- Proponente
-
Esecutore
-
Autorità competente
Sono previste inoltre:
le situazioni di emergenza (da affrontarsi in conformità a quanto
previsto dall’art. 6 del D.M. 161/12
Tempistica di utilizzo e modalità di deposito
28
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
14
Segue: Elementi del D.M. 161/2012
Proponente:
è il soggetto che presenta il PdU e comunica all’autorità
competente i dati dell’esecutore prima dell’inizio dei
lavori di realizzazione dell’opera.
Esecutore:
è il soggetto che attua il PdU ,che diviene responsabile
della corretta esecuzione del PdU dalla data
comunicazione di cui sopra e che redige la modulistica di
tracciabilità conforme agli Allegati 6 (trasporto) e 7
(DAU).
Autorità Competente:
è l’autorità che autorizza realizzazione dell’opera (nel
caso di VIA o AIA è la corrispondente A.C.).
29
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Segue: Elementi del D.M. 161/2012
5.) Durata massima di deposito: è fissata dal PdU e non
può superare tale data (max 1 anno dalla data
produzione); nel caso di superamento si dovrà gestire
come rifiuto, fermo restando impregiudicata la facoltà
di presentare nuovo PdU
6.) trasporto del materiale
In tutte le fasi successive all'uscita
del materiale dal sito di produzione,
il trasporto del materiale escavato è
accompagnato da specifica
documentazione di trasporto.
30
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
15
Segue: Elementi del D.M. 161/2012
Allegati tecnici della norma:
Allegato 1: Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo
Allegato 2: Procedure di campionamento in fase di progettazione
Allegato 3: Normale pratica industriale
Allegato 5: Piano di Utilizzo
Allegato 6: Documento di trasporto
Allegato 7: Dichiarazione Avvenuto Utilizzo (DAU)
Allegato 8: Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i
controlli ed ispezioni
Allegato 9: Materiali di riporto di origine antropica
31
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Allegato 3
Normale pratica industriale
Articolo 4, comma 1, lettera c)
Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle
operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può
essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento
delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo
maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.
Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti
previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire
l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti
dal progetto.
32
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
16
Le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le
operazioni di normale pratica industriale:
— la selezione granulometrica del materiale da scavo;
— la riduzione volumetrica mediante macinazione;
— la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata
per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per
il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità
di utilizzo con l'Arpa o Appa competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;
— la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da
scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione,
l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati
per consentire le operazioni di scavo;
— la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali
antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti,
bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili
alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. Mantiene la caratteristica di
sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di
pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai
requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente
fattibile ed economicamente sostenibile.
33
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Due criticità interpretative del D.M. 161/12:
• Si applica al riutilizzo in sito del materiale da scavo?
La nota del Ministero dell’Ambiente prot. n. 36288 del
14/11/2012: Il DM n. 161/2012 sancisce che il DM non si
applica al riutilizzo in sito ex art. 185, comma 1, lettera c),
D.Lgs. n. 152/06
• Il D.M. n. 161/2012 considera i piccoli cantieri (volume
escavato < 6.000 m3 previsti espressamente dall’art.
266 D.Lgs. n. 152/06)?
34
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
17
Nota del
Ministero
dell’Ambiente
Prot. n. 36288
del 14/11/2012
Sancisce la non
applicabilità del
DM n. 161/2012 al
riutilizzo in sito (ex
art. 185, comma 1,
lettera c) D.Lgs.
152/06
35
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
I piccoli cantieri?
Il D.M. n. 161/2012 nella sua stesura iniziale non
considera i piccoli cantieri (volume escavato < 6.000 m3).
Pertanto la previsione normativa si applicava senza alcuna
distinzione in termini di volumi di materiali da scavo prodotti.
piccoli
cantieri
E il D.Lgs. 152/06 articolo 266
“Disposizioni finali” comma 7?.
Con successivo decreto, adottato dal MATT di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attività produttive e della salute, è
dettata la disciplina per la semplificazione
amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi
incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da
cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non
superi i 6.000 metri cubi di materiale nel rispetto delle
disposizioni comunitarie in materia.
36
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
18
.. segue
Nota MATT
37
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Ricorsi
Per colmare il vuoto normativo generato dal D.M. 161/12 alcune
Regioni (Friuli Venezia Giulia – L.R. n. 26/2012, Veneto – DGR n.
179/2013, Liguria – DGR n. 89/2013) e vari Comuni hanno emanato
direttive per l’utilizzo dei materiali da scavo prodotti dai piccoli
cantieri.
Il Governo ha però impugnato davanti alla Corte Costituzionale la
legge friulana, in quanto viola la competenza statale assoluta in
materia di ambiente.
Ance, ANEPLA, 3 imprese milanesi hanno presentato ricorso davanti
al TAR Lazio (Registro n. 9769/2012) per l’annullamento del D.M. n.
161/2012.
In data 20/12/2012 il TAR Lazio ha riconosciuto l'estrema delicatezza della
questione e ha quindi ritenuto di fissare la discussione del merito,
unitamente alla domanda cautelare, per il giorno 11 luglio 2013.
La prossima udienza è stata fissata al 20 febbraio 2014
38
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
19
Le modifiche al DM 161/12
Nel 2013 il legislatore ha modificato il DM 161/2012,
limitandone l’applicabilità mediante 2 provvedimenti
consecutivi:
• Legge n. 71 del 26/06/2013 - conversione del DL
43/2013 in vigore dal 27 giugno 2013;
• Legge n°° 98 del 09/08/2013 - conversione, con modifiche,
del DL 69/2013 (cd “decreto Fare”), in vigore dal 21
agosto 2013.
39
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Giugno 2013
il 27 giugno 2013 è entrata in vigore la legge n. 71/2013, di
conversione del DL 43/2013, la quale all’art. 8-bis introduce due
importanti deroghe alla disciplina dell’utilizzazione di terre e
rocce da scavo:
• il comma 1 conferma l’applicazione del DM 161/2012 alle sole
terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette
ad AIA o a VIA,
• il comma 2 stabilisce che alla gestione dei materiali da scavo
provenienti dai cantieri di piccole dimensioni “continuano ad
applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite
dall’art. 186 TUA “.
40
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
20
Agosto 2013
Con la pubblicazione (S.O. n°° 63 della G.U. n°° 194 del 20 agosto
2013) della Legge n°° 98 del 9 agosto 2013 di conversione,con
modifiche,del DL 69/2013 (cd “decreto Fare”), in vigore dal 21
agosto 2013, il campo di applicazione del D.M. 161/12 cambia
nuovamente.
L’articolo 41 comma 2: sancisce che il D.M. 161/2012 si applica solo alle terre
e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA o ad AIA
(previsione coincidente con quella della Legge n.71/2013)
L’articolo 41bis
abroga l’art. 8-bis della Legge n. 71/2013:
• eliminata la ridondante previsione dell’applicabilità del D.M. 161/2012
solo in caso di VIA e AIA
• annulla la reviviscenza dell’art. 186 D.Lgs. 152/06
e definisce nuove modalità operative.
41
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
D.L. 69/2013 conv. l. 98/13
Art. 41-bis.(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da
scavo) (1).
1. (Omissis) sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore
dimostra:
a) che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli
produttivi determinati;
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti
ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni
soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla
parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche
delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione
e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le
acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non
determina rischi per la salute ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni
rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e' necessario sottoporre i materiali da scavo
ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di
cantiere.
(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.
42
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
21
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al
comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione
ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando
- le quantità destinate all'utilizzo,
- il sito di deposito
- e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un
anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il
materiale e' destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione
superiore.
Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla
vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.
La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al
primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di
produzione.
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2,
territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo,
che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le
previsioni comunicate.
43
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
L’Articolo 41 bis e le nuove procedure operative.
L’articolo 41 bis regola:
• i cantieri inferiori a 6.000 mc (cantieri di cantieri di piccole
dimensioni)
• tutte le casistiche che non ricadono nel D.M. 161/2012.
Tale articolo infatti prevede che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266
comma 7 D.Lgs. 152/06 ed in deroga a quanto previsto dal D.M. 161/12, i
materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in
base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis
D.Lgs. 152/06 , a determinate condizioni, estendendo (cfr. comma 5) tale
possibilità anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti
nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis D.Lgs. 152/06.
44
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
22
L’applicabilità del DM 161/2012 viene quindi limitata ai
materiali da scavo provenienti da attività od opere
soggette a VIA o ad AIA come previsto dal nuovo
comma 2bis dell’art. 184 bis D.Lgs. 152/06 (dopo le
modifiche introdotte con la citata legge 98/2013):
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'arti 49 DL 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012,
n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o
opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione
integrata ambientale.
Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi
disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.
Art. 109 D.Lgs. 152/06: Immersione in mare di
materiale derivante da attività di escavo e attività
di posa in mare di cavi e condotte
45
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
In sintesi:
• applicazione (come previsto dall’art. 41, comma 2,
della nuova norma) del Regolamento di cui al DM
161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere
sottoposte a VIA o ad AIA
• applicazione dell’art. 41 bis in tutti gli altri casi, quindi
non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutte
le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012.
Per i piccoli cantieri e comunque per
tutti i cantieri non sottoposti a VIA o
AIA, NON si applica il DM 161/2012,
bensì la procedura semplificata prevista
dall’art. 41-bis della legge n. 98/2013.
46
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
23
Applicazione dell’art 41bis
L'art. 41-bis si applica a tutti i materiali da scavo
provenienti da opere non soggette a VIA o ad AlA,
indipendentemente dal volume di scavo da
riutilizzare, mentre ricadono nelle fattispecie
disciplinate dal D.M. 161/12 le attività o opere
soggette a VIA o ad AlA, anche qui indipendentemente
dal volume di scavo da riutilizzare
Fonte: ARPA Lombardia
47
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
L’innovazione più importante
apportata dell’art 41bis
Per tutte le casistiche non ricadenti nel DM 161/2012, prevede che:
•
il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono
di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante
“autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR
445/2000) da presentare all’ARPA (comma 2) territorialmente competente, mentre la
modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione deve essere comunicata
entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
•
il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo all’Arpa ed al Comune,
territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i
materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
•
il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.
48
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
24
CONTENUTI della DICHIARAZIONE
all’ARPA del proponente o del produttore
Contenuti: il rispetto delle condizioni previste dalla norma tramite
dichiarazione ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al DPR n.
445/2000:
a.) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi
determinati;
b.) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o
altri utilizzi sul suolo, non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs
152/06, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso
urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione
diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c.) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina
rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale
utilizzo delle materie prime;
d.) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad
alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
49
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
La dichiarazione del
proponente/produttore
La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità
dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al
fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel
comma 1 dell’art. 41bis) necessarie per poter classificare il materiale come
«sottoprodotto», quindi:
quantità e qualità dei materiale da scavo destinate all'utilizzo;
sito di produzione, di deposito e di utilizzo;
provvedimenti / titoli in possesso del destinatario per l'utilizzo dei
materiali di scavo;
tempi previsti per I'utilizzo
50
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
25
La dichiarazione del proponente/produttore
• In merito al contenuto della dichiarazione, non esiste un obbligo a
riguardo ma in ogni caso è necessario che la stessa contenga tutte le
informazioni previste dall’art. 41-bis, in mancanza delle quali possono
crearsi i presupposti per una gestione di rifiuti non autorizzata.
• La dichiarazione NON deve essere integrata con documentazione tecnica (i
documenti tecnici verranno richiesti da ARPA in fase di eventuale controllo).
• L’art. 41-bis comma 2, indica come destinatario obbligatorio la sola ARPA,
ma si ritiene opportuno che copia della dichiarazione venga inviata per
conoscenza anche ai Comuni in cui si trovano i siti di produzione, deposito e
utilizzo e/o alle autorità che autorizzano l’opera da cui si generano i materiali
• La dichiarazione può essere inviata attraverso la PEC
51
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Nella modulistica il
proponente o produttore
DICHIARA il rispetto delle
condizioni previste dalla
norma tramite dichiarazione
ai sensi e per gli effetti del
testo unico di cui al DPR n.
445/2000.
E si dichiara il falso?
Ovvero i dati comunicati non sono
sufficienti o non sono riscontrati a seguito
dei controlli?
52
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
26
Gli effetti di una dichiarazione mendace:
il d.P.R. 445/2000
Articolo 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1.Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax
e via telematica.
2.Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se
sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà e' consentita
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
53
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Il d.P.R. 445/2000
Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con
la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46
sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorità' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato,
lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva
54
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
27
Il d.P.R. 445/2000
Articolo 48 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la
redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole
amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
55
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Il d.P.R. 445/2000: i controlli
Articolo 71 Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati
dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero
richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici,
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità
o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario
competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale
irregolarità. Questi * tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che
vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio
della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a
fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici,
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa
custoditi.
56
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
28
Il d.P.R. 445/2000: le sanzioni
…per l’Amministrazione
Articolo 73 - Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono
esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza
di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
prodotti dall'interessato o da terzi.
Articolo 74 - Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del
presente testo unico.
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità
personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei
direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di
nascita; (R)
c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02.
57
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Il d.P.R. 445/2000: sanzioni procedurali
…per il dichiarante
Articolo 75 - Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
ATTENZIONE: presupposti
per una gestione di rifiuti
non autorizzata!!!
58
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
29
Il d.P.R. 445/2000: sanzioni penali
Articolo 76 Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la
nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
59
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Sanzioni penali: le falsità in atti
Libro II, Titolo VII, Capo III - Della falsità in atti
Art. 483.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico.
Art. 489.
Uso di atto falso.
60
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
30
Sanzioni penali: le falsità in atti
Art. 483.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto
pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità,
è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la
reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
61
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Sanzioni penali: le falsità in atti
Art. 489.
Uso di atto falso.
Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di
un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli
precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è
punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad
altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
62
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
31
L’Articolo 41 bis e i materiali da scavo interessati
Per esplicito richiamo dell’art. 41bis, comma 1, sono tutti quelli elencati
nell’art. 1, comma 1, lettera b, del DM 161/2012, vale a dire:
b. "materiali da scavo": il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla
realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:
• scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
• perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
• opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
• rimozione e livellamento di opere in terra;
• materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche
provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del
reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e
marini;
• residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi
alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio
flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).
• I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera
massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal
presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro
(PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.
Fonte: ARPA Lombardia
63
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
L’Articolo 41 bis e le analisi (1)
Quando è necessario fare le analisi della terra da scavare?
Il comma 1 lett. b) dell’art. 41-bis prevede che chi intende riutilizzare le
terre da scavo dimostri "che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini,
rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi su/ suolo, non sono
superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle
colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV D.Lgs. 152/06,
con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla
destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione”.
Poiché tale dimostrazione è possibile solo avendo a disposizione i valori
di concentrazione dei potenziali contaminanti nel terreno da scavare,
l’analisi deve essere sempre fatta quando il terreno è destinato a riutilizzo
in un sito diverso da quello di produzione.
Fonte: ARPA Veneto
64
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
32
L’Articolo 41 bis e le analisi (2)
I materiali da scavo devono essere sottoposti ad
analisi?
La legge non richiede esplicitamente l’effettuazione di analisi per
cui non esiste un obbligo in tal senso, tuttavia il dichiarante si
assume la responsabilità (anche penale) di dimostrare che il
materiale rispetta i limiti qualitativi (colonne A e B della tab, 1, all.
5, Parte IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) previsti dalla norma e che non
costituisce fonte di contaminazione diretta o indiretta per le
acque sotterranee.
E’ pertanto opportuno disporre di valide documentazioni tecniche (ad
es. documenti progettuali, referti analitici, … ) a supporto di quanto
dichiarato, da esibire in fase di eventuali controlli.
Fonte: ARPA FVG
65
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
L’Articolo 41 bis e il trasporto
Quale documentazione è necessaria per il trasporto
del materiale di scavo?
Come prevede il comma 4 dell’art. 41-bis "l'utilizzo dei
materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al
regime proprio dei beni e dei prodotti.
A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora
previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di
trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di
cui agli articoli 6 e 7-bis del D. Lgs. 286/2005 e s.m.i."'.
Fonte: ARPA Veneto
66
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
33
L’Articolo 41 bis e le autorizzazioni
Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti
competenti in quanto attività edilizie e quindi il
processo di autocertificazione dovrà comunque essere
coordinato con l’iter edilizio.
Il comma 1 dell’art. 41-bis recita che la norma si applica in riferimento ai
materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in
base alle norme vigenti e il comma 2 afferma che le attività di scavo e di
utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina
urbanistica e igienico-sanitaria. E’ opportuno pertanto riportare gli
estremi delle autorizzazioni nella dichiarazione. Nel caso in cui la
realizzazione dell’opera ricada in procedure che non prevedono
un’espressione della autorità competente inserire comunque i riferimenti
relativi all’autorità e all’abilitazione o alla comunicazione rilevanti ai fini
dell’esecuzione dell’opera.
Fonte: ARPA FVG
67
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
In conclusione,
le alternative per la gestione dei materiali da
scavo sono:
1.) Riutilizzo nel sito di produzione
2.) Riutilizzo in sito diverso da quello di produzione
3.) Riutilizzo come sottoprodotto
4.) Recupero come rifiuto
68
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
34
1.) Riutilizzo nel sito di produzione
Il suolo escavato e riutilizzato in loco ai sensi dall’art. 185,
comma 1, lettera c), D.Lgs. 152/06 NON è un rifiuto ed è escluso
dall’applicazione del DM 161/2012.
L'esclusione è infatti prevista per la sola attività di escavazione direttamente
collegabile a un'attività di costruzione sullo stesso sito (un possibile riferimento
normativo è rinvenibile nell'articolo 3 del DPR 380/2001, "Testo Unico
Edilizia"), mentre il DM 161/2012 copre concetti molto più ampi sia in termini di
definizione di “opera”, sia di “materiali di scavo” (si vedano in proposito le
definizioni riportate all’art. 1 del DM 161/2012).
L'assenza di contaminazione del suolo, obbligatoria anche per il
materiale allo stato naturale, deve essere valutata con riferimento
all'allegato 5, tabella 1, Dlgs 152/2006 Parte IV Titolo V "Bonifica dei siti
contaminati«, unico riferimento nazionale possibile in materia di
contaminazione del suolo e del sottosuolo.
69
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Esempio di analisi
con riferimento
all'allegato 5, tabella 1
D.Lgs 152/2006
Parte IV
Titolo V "Bonifica dei
siti contaminati "
70
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
35
2.) Riutilizzo in sito diverso da quello di
produzione
Ai sensi dell’art. 185 c. 4 del D.Lgs 152/2006 il suolo escavato
non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati
in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono
essere valutati ai sensi, nell'ordine: degli art. 183, comma 1,
lettera a) [RIFIUTO], 184-bis [SOTTOPRODOTTO] e 184-ter
[CESSAZIONE QUALIFICA DEL RIFIUTO].
In questo caso non è prevista alcuna deroga espressa alla
normativa sulla gestione dei rifiuti, ma il legislatore si limita a
rimandare alle nozioni generali di rifiuto, sottoprodotto e
cessazione della qualifica di un rifiuto previste dal D.Lgs 152/2006
71
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
3) Riutilizzo come sottoprodotto
In questo caso vanno distinte due ipotesi:
a) materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad
AIA. → Si applica il Regolamento di cui al DM 161/2012, come
previsto dall’art. 41 comma 2 della Legge n. 98/2013.
b) materiali da scavo derivanti da opere NON sottoposte a VIA o
ad AIA. → Si applica la disciplina generale del sottoprodotto
come previsto dall’art. 41-bis della Legge n. 98/2013.
72
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
36
4) Recupero come rifiuto
Nei casi dove non sono verificati, non sussistono o vengono
meno i requisiti dei punti precedenti, le terre e rocce da scavo
sono da classificare rifiuti.
Infatti l’art. 184 del D.Lgs 152/06 definisce come speciali i rifiuti prodotti dalle
attività di scavo; che possono essere avviati ad attività di recupero, in
particolare:
• recupero semplificato Dm 05 febbraio 1998 e s.m.i., art. 214 e 216 D.Lgs
152/06 o
• recupero ordinario, art. 208 D.Lgs 152/06.
In entrambe le casistiche possono trasformarsi in prodotti e rientrare nel circuito
economico.
Le condizioni generali previste per la cessazione della qualifica di rifiuto sono
descritte nell’art. 184-ter del D.Lgs 152/06.
73
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Le linee guida di Arpa Lombardia e i
controlli sul territorio
74
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
37
75
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
LA MODULISTICA PER L’UTILIZZO DEI
MATERIALI DA SCAVO predisposta da ANCE
Lombardia.
La modulistica si compone di:
1- MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
2- COMUNICAZIONE DI MODIFICA DEI REQUISITI E
DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA
SCAVO
3- COMUNICAZIONE DI COMPLETO UILIZZO DEI
MATERIALI DA SCAVO
76
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
38
1- MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
Costituiscono parte integrate della Dichiarazione i
seguenti allegati:
Allegato 1: dati del sito di produzione
Allegato 2: dati dell’eventuale sito di deposito
Allegato 3: dati del sito o ciclo di destinazione
Allegato 4: tempi previsti per l’utilizzo
Allegato 5: qualità dei materiali da scavo
77
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
2- COMUNICAZIONE DI MODIFICA DEI REQUISITI E
DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA
SCAVO
Costituiscono parte integrate della Comunicazione gli
allegati oggetto di modifica
3- COMUNICAZIONE DI COMPLETO UILIZZO DEI
MATERIALI DA SCAVO
78
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
39
79
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
80
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
40
81
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
82
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
41
83
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
84
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
42
Casi pratici:
I.
Riporto nel terreno di scavo
II. Inerti da demolizione
III. Inerti con bitume
IV. Se il materiale da scavo è un rifiuto?
V. Il Piano di Utilizzo del DM 161/12
VI. Analisi e campionamenti
VII. Responsabilità e aspetti sanzionatori
85
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Caso pratico I.
Se tra i materiali di scavo si sia riscontrata la presenza
di materiali di riporto quali accertamenti è necessario
fare ai fini del loro riutilizzo?
Sia per il riutilizzo nello stesso sito che, a maggior ragione, per il riutilizzo in altro sito
diverso da quello di produzione i materiali di riporto devono essere sottoposti a test di
cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del DM 5 febbraio 1998,
ai fini delle metodiche da utilizzare, per escludere rischi di contaminazione delle acque
sotterranee.
Infatti l’art. 41 della L. 98/2013 al comma 3 prevede che le matrici materiali di riporto che
non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonte di contaminazione e
come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di
cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere
sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a
costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica
senza rischi per la salute.
Ne risulta che esse non sono riutilizzabili se non è stata eseguita la verifica di conformità
ai limiti del test di cessione.
Essi devono comunque rispettare anche i limiti di cui alla tab. 1, All.5 al titolo V della parte
IV del D.Lgs. 152/06.
Fonte: ARPA Veneto
86
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
43
Caso pratico II. inerti da demolizione
• processo produttivo =
demolizione edilizia prodromo
della realizzazione di una nuova
opera
• prodotto finale = nuova opera
• utilizzo certo = riempimento degli
scavi (realizzazione dei piazzali
accessori all'opera edilizia)
• nessun trattamento diverso dal
versamento nello scavo
• assenza di lesioni all'ambiente
o alla salute umana
rientra nel concetto
di sottoprodotto?
87
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Caso pratico: inerti da demolizione
La demolizione di un edificio non può
NON è un
considerarsi processo di produzione: una nuova
SOTTOPRODOTTO
costruzione può essere effettuata anche
indipendentemente da precedenti demolizioni.
Un macchinario che raccoglie e tritura materiale
già qualificabile come rifiuto, e precisamente
rifiuti da demolizione, realizza un'attività di
recupero dei rifiuti, necessitante quindi di
autorizzazione (Cass. 15 ott 2013, n. 42342).
Inoltre:
gli INERTI da DEMOLIZIONE NON sono TERRE e ROCCE da SCAVO
(Corte di Cassazione Sez III penale sentenza 09 mag 2013 n°° 19942)
88
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
44
Caso pratico III. inerti con bitume
Le recenti modifiche normative che hanno interessato le rocce e terre da
scavo, conclude la Suprema Corte (sentenza 46243/2013), non hanno
quindi alcun rilievo in un caso riguardante materiale bituminoso che
comunque, al pari di ogni prodotto proveniente da scavo o demolizione,
può essere considerato sottoprodotto – e quindi non rifiuto – “soltanto
in ipotesi di totale riutilizzazione nel rispetto delle condizioni fissate dal
successivo articolo l84-bis”.
Rigettato quindi il ricorso contro il sequestro preventivo del mezzo utilizzato
per il trasporto del materiale in questione, non autorizzato al trasporto di rifiuti,
visto che “la previsione contenuta nel D:Lgs. 152/2006, articolo 259 che
prevede l'obbligatoria confisca del mezzo in ipotesi di condanna è da sola
sufficiente per giustificare il sequestro dello stesso qualora si ravvisi il
‘fumus’ di reato e si debba escludere l'estraneità del terzo titolare.”.
I materiali bituminosi provengono dal petrolio e presentano
un evidente potere di contaminazione, con conseguente
classificazione degli stessi come rifiuto.
89
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Caso pratico IV.
Se il materiale da scavo è un rifiuto, come
posso recuperarlo per un suo utilizzo futuro?
Occorre considerare l’art. 184-ter:
cessazione qualifica di rifiuto
90
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
45
Come si qualifica un E.O.W.?
Tramite normativa di settore
Nel caso in specie il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 «Individuazione
dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero» - tipologia 7.1 Allegato 1 - Suballegato 1:
rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento
armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i
pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali,
purché privi di amianto [101303] [101311] [170101] [170102]
[170103] [170104] [170802][170701] [170107] [170904] [200301].
91
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Cosa prevede il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998
«Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero» alla
tipologia 7.1 dell’Allegato 1 - Suballegato 1?
7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione
reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni
metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.
7.1.3 Attività di recupero:
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi
meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione
della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a
granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al
presente decreto [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del
test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo
trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con
caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio
2005, n. UL/2005/5205
92
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
46
Le condizioni di recuperabilità del
rifiuto «terra e roccia da scavo»:
….Omissis
7.1.3 Attività di recupero:
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per
l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione,
vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni
indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e
selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente
decreto [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al
presente decreto [R10];
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali
industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test
di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie
per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
93
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Segue: Le condizioni di recuperabilità del rifiuto «terra e
roccia da scavo»:
OCCORE ESEGUIRE:
test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in
allegato 3 DM 05 feb 1998
OCCORRE VERIFICARE:
la conformità delle caratteristiche del materiale recuperato
all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
94
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
47
D.M. 05 feb 1998 Articolo 9
Test di cessione
1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il
campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo
secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento
manuale e preparazione ed analisi degli eluati".
2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione
dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente
regolamento.
3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12
mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che
intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.
Allegato 3 - Criteri per la determinazione del test di cessione
Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma Uni 10802,
secondo la metodica prevista dalla norma Uni En 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da
analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di
sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.
Solo dopo tale fase si potrà procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto
riportato al punto 5.2.2 della norma Uni En 12457-2.
I risultati delle determinazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della
seguente tabella (vedi seguito):
In sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente decreto, vengono stabiliti i
parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle
particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto.
95
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Tabella
parametri test
di cessione di
cui all’allegato
3 D.M. 05
febbraio 1998
Parametri
Unità di misura
Concentrazioni limite
Nitrati
Mg/l NO3
50
Fluoruri
Mg/l F
1,5
Solfati
Mg/l SO4
250
Cloruri
Mg/1 Cl
100
Cianuri
microngrammi/l Cn
50
Bario
Mg/l Ba
1
Rame
Mg/l Cu
0.05
Zinco
Mg/l Zn |
3
Berillio
microngrammi/l Be
10
Cobalto
microngrammi/l Co
250
Nichel
microngrammi/l Ni
10
Vanadio
microngrammi/l V
250
Arsenico
microngrammi/l As
50
Cadmio
microngrammi/l Cd
5
Cromo totale
microngrammi/l Cr
50
Piombo
microngrammi/l Pb
50
Selenio
microngrammi/l Se
10
Mercurio
microngrammi/l Hg
1
Amianto
Mg/l
30
COD
Mg/l
PH
30
5,5 < > 12,0
96
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
48
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO
CIRCOLARE 15 luglio 2005
n. UL/2005/5205
Indicazioni per l'operativita' nel
settore edile, stradale e
ambientale, ai sensi del decreto
ministeriale 8 maggio 2003, n.
203.
(GU Serie Generale n.171
del 25 luglio 2005)
97
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
D.M. 5.02.1998 - Tipologia 7.1 –
Nota Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 08/05/2013
La Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse Idriche
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con
nota del 7/03/2013, di prot. n. 0018563, ha confermato il proprio
orientamento interpretativo, relativamente all'attività di recupero rifiuti
svolte in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 D.Lgs.
152/06 per la tipologia 7.1. dell’Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M.
5.02.1998.
In particolare viene ribadito che “l’operazione di recupero rifiuti di cui al
punto 7.1.3 lettera a) D.M. 05 feb 1998 si completa con la produzione di
materie prime seconde solo se i materiali così ottenuti sono conformi <...
All’allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 …>, sono idonei ad essere
utilizzati nell’edilizia e sono destinati a questo specifico utilizzo in modo
effettivo ed oggettivo (art. 3, comma 3, D.M. 05 febbraio 1998).”
98
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
49
Mentre l’attività di recupero di cui al punto 7.1.3, lettere b) [recuperi
ambientali (R10)] e c) [rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali,
piazzali industriali (R5)], si conclude solo con l’effettivo utilizzo dei materiali
ottenuti dal trattamento di cui al sopraccitato punto 7.1.3 lettera a); pertanto,
nella fase temporale che precede l’utilizzo del materiale e nella stessa fase
di utilizzo il materiale continua ad essere un rifiuto e come tale deve essere
trattato.
Ne consegue che chiunque voglia utilizzare detti rifiuti per tali impieghi di cui
alla lettere b) e c) è tenuto agli adempimenti stabiliti dalla Parte Quarta del
D.Lgs. 152/06, ivi incluso l’onere di presentare la comunicazione di cui
all’art. 216 del suddetto decreto legislativo relativamente al sito specifico
ove si intende impiegarli. Inoltre, per le operazioni di recupero R5, qualora il
progetto rientri nella casistica definita dal punto 7-z.a, dell’Allegato IV alla
Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, dovrà essere espletata preventivamente
la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (art. 20 d.lgs. 152/06)
99
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
100
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
50
Caso pratico V.
Il Piano di Utilizzo previsto dal D.M. 161/12
E’ un documento da:
• Redatto a cura del proponente in conformità all’Allegato 5 del D.M.
161/12
• Presentare all’autorità Competente almeno 90 gg prima dell’inizio
dei lavori (anche per via telematica)
• Firmato dal Legale Rappresentante della persona giuridica o fisica
proponente l’opera (dichiarazione sostitutiva atto notorietà) che
deve comprovare la sussistenza delle condizioni in applicazione
dell’art.184 bis comma1 D.Lgs. 152/06:
il materiale è generato da attività di scavo
è utilizzato in conformità al PdU
senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale
(vedi Allegato 3)
soddisfa i requisiti di qualità ambientale
101
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Il Piano di Utilizzo indica che i materiali da scavo derivanti dalla
realizzazione di opere o attività manutentive di cui all’art. 1,
comma 1 lettera a) del DM 161/12 saranno utilizzate, nel corso
dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché
esplicitamente indicato.
Il Piano di Utilizzo deve definire:
1.
2.
3.
ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l’indicazione
dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di
impiego dei materiali da scavo con l’indicazione dei relativi volumi di
utilizzo suddivisi nelle diverse litologie e sulla base della provenienza dai
vari siti di produzione. I siti e i processi industriali di impiego possono
essere alternativi tra loro;
operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le
caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da
scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all’allegato 3;
102
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
51
4
•
•
modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale
dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in
particolare:
i risultati dell’indagine conoscitiva dell’area di intervento (fonti
bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolare
attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteri naturali dei
siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze
specifiche;
il metodo di campionamento e le analisi svolte
5.
ubicazione delle eventuali aree di deposito in attesa di utilizzo, anche
alternative tra loro con l’indicazione dei tempi di deposito;
6.
individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo
tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione,
aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di
utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di
trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurry-dotto, nastro
trasportatore, ecc.)
103
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Inoltre su un PdU occorre siano riportati:
• Inquadramento territoriale;
• Inquadramento urbanistico;
• Inquadramento geologico ed idrogeologico;
• Descrizione delle attività svolte sul sito;
• Piano di campionamento ed analisi.
104
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
52
Riepilogo dei tempi per il PdU
Presentazione Piano di Utilizzo → 90 gg prima dell’inizio dei lavori.
Autorità → entro 30 gg può richiedere integrazioni;
→ entro 30 gg può chiedere la verifica dei requisiti da parte
di ARPA o APPA da accertare entro 45 gg.
Dopo 90 gg:
→ APPROVAZIONE (anche con silenzio assenso);
→ DINIEGO
105
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Caso pratico VI.
Campionamenti e Analisi nel DM 161/12
Ai fini della caratterizzazione ambientale dei materiali di
scavo e delle procedure di campionamento in fase di
progettazione, le definizioni di cui all’art. 1 comma 1
prevedono:
g. "caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo": attività
svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità
ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito
dagli allegati 1 e 2;
c. "riporto": orizzonte stratigrafico costituito da una miscela
eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come
definito nell'allegato 9 del presente regolamento;
d. "materiale inerte di origine antropica": i materiali di cui
all'allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono
riportate in allegato 9;
106
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
53
Allegato 1 - Caratterizzazione ambientale dei
materiali da scavo Articolo 1, comma 1, lettere b) e g)
La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la
sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da
scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera.
La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in
fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto
di quanto riportato agli allegati 2 e 4.
La caratterizzazione ambientale deve avere un grado di
approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello
progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione
dell'opera.
Nella caratterizzazione ambientale devono essere esplicitate le
informazioni necessarie, recuperate anche da accertamenti
documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo
i documenti di cui all'allegato 5.
107
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Allegato 2 Procedure di campionamento in fase di
progettazione Articolo 1, comma 1, lettera g)
La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita preferibilmente
mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a
carotaggio.
La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione dovrà basarsi su
un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o
sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su
griglia o casuale).
Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle
dimensioni dell'area d'intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio
esemplificativo di riportato nella tabella:
108
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
54
Nel caso in cui si proceda
con una disposizione a
griglia, il lato di ogni
maglia potrà variare da 10
a 100 m a secondo del tipo
e delle dimensioni del sito
oggetto dello scavo.
I punti d'indagine
potranno essere localizzati
in corrispondenza dei nodi
della griglia (ubicazione
sistematica) oppure
all'interno di ogni maglia
in posizione opportuna
(ubicazione sistematica
causale).
Schema Allegato 2
FONTE:
MANUALE “Prelievo e trattamento preliminare dei campioni per l'analisi
del tenore di sostanze nocive nel suolo”
Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP – Berna (CH)
109
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Nel caso di opere infrastrutturali lineari
il campionamento andrà effettuato almeno ogni 500 metri lineari di
tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di progettazione
preliminare, salva diversa previsione del Piano di Utilizzo, determinata
da particolari situazioni locali, quali, ad esempio, la tipologia di attività
antropiche svolte nel sito.
Nel caso di scavi in galleria
la caratterizzazione dovrà essere effettuata prevedendo almeno un
sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri
lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di
progettazione preliminare, con prelievo, alla quota di scavo, di tre
incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo
ATTENZIONE:
dovrà sempre essere effettuato un campionamento
ad ogni variazione significativa di litologia
110
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
55
La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità
previste degli scavi.
I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come
minimo:
— campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
— campione 2: nella zona di fondo scavo;
— campione 3: nella zona intermedia tra i due;
In ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni
orizzonte stratigrafico individuato ed un campione in caso di
evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.
Per scavi superficiali, di profondità < a 2 metri, i campioni da
sottoporre ad analisi chimico-fisiche possono essere almeno due:
uno per ciascun metro di profondità.
111
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una
considerevole diversificazione dei materiali da scavo da campionare e
si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo,
può essere adottata la metodologia di campionamento casuale
stratificato, in grado di garantire una rappresentatività della variazione
della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.
Qualora si riscontri la presenza di riporto, non essendo nota l'origine
dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale
dovrà prevedere:
— l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare
ogni porzione di suolo interessata dai riporti, data la possibile
eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;
— la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine
antropica.
112
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
56
Allegato 4 Procedure di caratterizzazione chimicofisiche e accertamento delle qualità ambientali
Articolo 1, comma 1, lettera b
I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo
dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in
campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere
condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.
La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi
alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro
campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).
Il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base
alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul
sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali
pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale,
di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati
all'esecuzione dell'opera
113
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Parametri Allegato 4
Il set analitico
minimale da
considerare è
quello riportato
in tabella 4.1
fermo restando
che la lista delle
sostanze da
ricercare può
essere modificata
ed estesa in
accordo con
l'Autorità
competente in
considerazione
delle attività
antropiche
pregresse.
114
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
57
Segue allegato 4
Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una
produzione di materiale di scavo compresa tra:
i 6.000 ed i 150.000 metri cubi,
non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi
chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla
lista completa delle sostanze di tabella 4.1.
Il proponente nel Piano di Utilizzo di cui all'allegato 1, potrà
selezionare, tra le sostanze della tabella 4.1, le "sostanze
indicatrici“.
Queste devono consentire di definire in maniera esaustiva le
caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale
materiale sia un rifiuto ai sensi del presente regolamento e
rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.
115
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Tabella comparativa
dei valori
N:B: le analisi dovranno
essere eseguite con
tecniche in grado di
misurare un L.Q. < 1/10
del limite
116
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
58
Risultati
I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati
con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle
colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V Parte IV del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso
urbanistica.
• Se entro il limite della TAB. A = utilizzo del materiale da scavo
consentito in qualsiasi sito
• Se entro il limite della TAB. B = utilizzo del materiale da scavo
consentito solo in zona commerciale / industriale
117
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Caso pratico VII.
Responsabilità e Sistema
sanzionatorio
Nel caso non si rispettino i
CRITERI di rispetto della
normativa, il materiale da scavo è
un RIFIUTO e come tale soggetto
alle specifiche norme.
DM 161/12, Art. 15, c. 3.
«In caso di inottemperanza alla corretta
gestione dei materiali di scavo secondo
quanto disposto dal presente regolamento
il materiale scavato verra' considerato
rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06»
118
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
59
Nel caso non si rispettino i CRITERI?
Il rifiuto è soggetto alle regole del deposito
temporaneo:
raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel
rispetto di:
• limiti temporali e/o quantitativi
• caratteristiche dei rifiuti
• norme tecniche
• norme sulle sostanze pericolose
119
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Fattispecie di D.T. non corretto
D.T. oltre i limiti quantitativi o
temporali
MA ENTRO 1 ANNO:
Stoccaggio NON
autorizzato
(art. 256 c. 1)
Applicabilità 231/01: SI
(solo pecuniaria)
D.T. irregolare ma ENTRO
1 ANNO (ad es. per
imballaggi non conformi,
etichettature, ecc.)
Deposito incontrollato
(art. 256 c. 2)
Applicabilità 231/01: NO
D.T. irregolare ma OLTRE 1
ANNO
Discarica abusiva
(art. 256 c. 3)
Applicabilità 231/01: SI
(pecuniaria + interdittiva)
120
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
60
Se i rifiuti, molto eterogenei tra loro, sono
ammassati in un luogo che non è né la
sede dell'impresa, né quella del cantiere,
ed è assente ogni riferimento sul rispetto
dei limiti quantitativi o temporali previsti il
deposito temporaneo non può considerarsi
lecito. (Cass. 6295/2013)
121
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Miscelazione
vietata
Art. 187
+ RESPONSABILITA’
ex D.Lgs. 231/01
Deposito
temporaneo non
conforme alle
condizioni di cui
all’art. 183
comma 1 lett. bb)
Discarica
non
autorizzata
Art. 256 c3
Stoccaggio
non
autorizzato
Art. 256 c1
+ RESPONSABILITA’
ex D.Lgs. 231/01
Mancata o
irregolare
tenuta registri
carico/scarico
Art. 258
Deposito
incontrollato o
abbandono
Art. 255
122
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
61
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
Riferimento normativo: Art. 256 comma 3, D.Lgs. 152/2006
SANZIONE
Discarica destinata a
smaltimento di rifiuti non
pericolosi (I periodo)
Arresto da 6 mesi a 2 anni
e l’ammenda da 2.600 a 26.000 €
Discarica destinata anche
in parte allo smaltimento di
rifiuti pericolosi (II periodo)
Arresto da 1 a 3 anni
e ammenda da 5.200 a 52.000 €
+ in caso di condanna o applicazione pena su richiesta (c.d.
patteggiamento) confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica
abusiva, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti
salvi gli obblighi di bonifica e di ripristino dei luoghi
123
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di rimozione e
avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati o non adempie
all'obbligo di separazione di rifiuti miscelati è punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno.
Riferimento normativo: Art.255 comma 3 D.Lgs. 152/2006
SANZIONI
Arresto fino a 1 anno
Norme penali
in bianco…
Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto
disposto nella ordinanza di rimozione ovvero all'adempimento dell'obbligo
di separazione dei rifiuti illecitamente miscelati.
124
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
62
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza
della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli artt. 208- 212, 214-215 e 216
Riferimento normativo: Art.256 comma 1 D.Lgs. 152/2006
Rifiuti non pericolosi
SANZIONI
Arresto da 3 mesi ad 1 anno
OPPURE
ammenda da 2.600 a 26.000 €
Rifiuti pericolosi
Arresto da 6 mesi a 2 anni,
PIÙ
ammenda da 2.600 a 26.000 €
+ D.Lgs. 231/01: sanzione
pecuniaria fino a 250 quote
+ D.Lgs. 231/01: sanzione
pecuniaria da 150 a 250 quote
Pericolo astratto: qual è il vero oggetto di
tutela? L’ambiente o la funzione pubblica?
125
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Come si ottempera all’onere di
caratterizzazione dei materiali da scavo?
CERTIFICATO DI ANALISI
Risulta dall’analisi e
campionamento svolta da un
professionista abilitato.
Competente è esclusivamente il
chimico laureato iscritto all’albo,
che assume la responsabilità del
campionamento e dei risultati
dell’analisi certificando un
risultato non ambiguo al quesito
posto.
IL RAPPORTO DI
PROVA
Analisi di campione
prelevato non sotto il
controllo dell’operatore e
attraverso un metodo
unificato, con
attestazione del risultato
raggiunto.
MA ai fini della responsabilità penale rilevano
entrambi qualora contengano notizie non veritiere in
ordine alle caratteristiche dei rifiuti.
126
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
63
Nota del Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali (prot. 6520/AP/vc del
18.11.2011) in ordine all’esclusiva
competenza del Chimico laureato che:
127
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Sulla differenza fra
RAPPORTI di PROVA e
CERTIFICATI CHIMICI cfr.
nota del Consiglio
Nazionale dei Chimici
(prot. 057/12 del 27/01/2012)
128
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
64
Segue…
ATTENZIONE: il modo in cui è effettuata l’analisi a
partire dal campionamento rende più o meno
probabile il configurarsi dell’ipotesi di falso
certificato (certificato di analisi e rapporto di prova)
Il prelievo dei campioni nella prassi può essere
svolto in modi diversi:
a) il laboratorio riceve il campione del rifiuto con la
richiesta di analisi
b) al laboratorio viene richiesto di svolgere il
campionamento, ma precisando luogo e tempi
c) al laboratorio viene richiesto di svolgere il
campionamento senza vincoli in ordine a luogo e tempo
NOTA BENE: Quanto più le attività di campionamento sono
delegate al laboratorio, tanto meno probabile sarà il rischio
di errori nella qualificazione del rifiuto
129
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Attenzione:
il campione deve essere rappresentativo
Diversamente l’analisi, seppure
corretta, non sarà idonea
Rischio di false indicazioni, con
conseguente possibilità di incorrere
nel reato di cui all’art. 256 D.Lgs.
152/06
(gestione di rifiuti non autorizzata)
130
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
65
Riferimento normativo: Art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/2006
Predisposizione di un
certificato di analisi dei
rifiuti recante
false indicazioni sulla
natura, composizione e
caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti
Utilizzo di un falso
certificato di analisi dei
rifiuti durante
il trasporto effettuato da
enti o imprese
Art. 483 c.p.
Reclusione fino a 2 anni
131
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
Terre e rocce da scavo:
novità normative, sottoprodotti e casi
pratici
Grazie per l’attenzione
132
Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici
66
Scarica

Terre e rocce da scavo: novità normative