DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI Capitolo 1 DISPOSIZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE Art. 1 Formazione e classificazione degli allenatori La formazione degli allenatori e degli istruttori Swiss Basketball è organizzata congiuntamente da Swiss Basketball e G+S. Swiss Basketball riconosce i corsi e moduli G+S come corsi d’allenatore Swiss Basketball. 1) Al termine dei corsi e dei moduli corrispondenti, se il candidato allenatore ha seguito con successo, Swiss Basketball su proposta della CFE, rilascia i titoli seguenti: - Animatore mini basket (AMB) - Allenatore mini basket (EMB) - Allenatore 1 - Allenatore 2 - Allenatore 2+ - Allenatore 3 - Allenatore LNA - Istruttore mini basket - Istruttore Swiss basketball 2) Questi riconoscimenti autorizzano l’allenatore a svolgere la sua attività nei campionati regionali, interregionali e nazionali per le categorie seguenti: Animatore mini basket Allenatore le categorie U8 e U10 Assistente allenatore nella categoria U12 Allenatore mini basket Allenatore per la categoria U12 ed inferiore Assistente allenatore nella categoria U14 Allenatore 1 Allenatore nella categoria U14, ad esclusione del mini-basket Assistente allenatore nella categoria U16 Allenatore 2 Allenatore nella categoria U16 ed inferiore, ad esclusione del mini-basket Assistente allenatore nella categoria U19, 1a lega nazionale maschile (1LNM) e femminile (1LNF) e lega nazionale B femminile (LNBF) Allenatore 2+ Allenatore nelle categorie U19, 1LNM, 1LNF, 1LNBF ed inferiori, ad esclusione del mini-basket Assistente allenatore in lega nazionale B maschile (LNBM) Allenatore 3 Allenatore in LNBM ed inferiori, ad esclusione del mini-basket Assistente allenatore in lega nazionale A maschile e femminile (LNAM / LNAF). Allenatore LNA Allenatore in LNAM ed LNAF ed inferiori, ad esclusione del mini-basket Istruttore mini basket Gli stessi gradi da lui acquisiti, al minimo come l’allenatore 2. Istruttore Swiss basketball Allenatore in LNAM ed LNAF ed inferiori, compreso mini-basket; istruttore nei corsi allenatori Swiss Basketball e G+S Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014 Pagina 1 di 12 DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI Gradi Swiss Basketball LNA M LNA F LNB M LNB F 1LN M – 1LN F U 19 (Junior) U 16 (cadetti) U 14 (scolari) U 12 (minimes) U 10 (pulcini) U 8 (cuccioli) 2L / 3L / 4L X = allenatore Animatore mini basket Allenatore mini basket 1 O X O X X 2 O O O X X 2+ 3 LNA O X X X X X O O X X X X X X X X X X X X X X O X X X Secondo direttive delle Associazioni Regionali O = assistente allenatore 3) Per poter allenare nel contesto delle Giovani leve (selezione regionale, centro di promozione delle speranze, centro di formazione nazionale o squadra nazionale, bisogna come minimo avere il grado 3 ed aver seguito il corso Allenatori delle giovani leve G+S. 4) Questi gradi sono richiesti per tutte le competizioni nazionali, compresi i Campionati Svizzeri Giovanili (qualifiche e fasi finali) Per le competizioni regionali, gli organizzatori possono concedere deroghe. 5) Per poter allenare nelle categorie di gioco del mini-basket, l’allenatore deve obbligatoriamente aver seguito Il corso animatore o allenatore mini-basket. Art. 2 Pubblicazione corsi e iscrizioni a) Il calendario dei corsi, dei moduli, e le relative informazioni possono essere consultate sui siti Internet (www.swissbasketball.ch e www.ti.ch/gs). Il segretariato di Swiss Basketball e gli uffici cantonali G+S possono dare le informazioni necessarie. b) In base agli accordi fra Swiss Basketball e l’OFSPO Macolin, in merito alla formazione degli allenatori Swiss Basketball, rispettivamente dei monitori G+S di basketball, esistono due indirizzi possibili nella formazione: 1) la via Swiss Basketball, per tutti gli allenatori Swiss Basketball che hanno un’attività d’allenatore Swiss Basketball, ma non un’attività come monitore G+S. Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014 Pagina 2 di 12 DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI 2) la via G+S per tutti gli allenatori Swiss Basketball, rispettivamente monitori G+S, che hanno un’attività di monitore G+S, sia in un corso di disciplina sportiva G+S, sia nello sport scolastico o nello sport per apprendisti. La via G+S offre una prestazione supplementare in rapporto alla via Swiss Basketball: l’indennità per perdita di guadagno. c) I formulari d’iscrizione possono essere richiesti presso il Segretariato di Swiss Basketball o presso gli Uffici cantonali G+S. Possono pure essere scaricati dal sito Internet www.swissbasketball.ch o www.jugendundsport.ch/internet/js/it. d) L'iscrizione ai corsi o ai moduli deve essere fatta dal Coach G+S del club d’appartenenza (via Internet o per posta). Art. 3 Corsi di formazione per allenatori La struttura della formazione può essere consultata sul sito www.jugendundsport.ch/internet/js/it a) Corso animatore mini basket - organizzato in collaborazione con le AR, la CFMB e la CFE. - Condizioni d’ammissione : 1) essere nell’anno civile del 16mo compleanno. 2) essere raccomandato dal coach G+S del club nel quale si prevede di esercitare l’attività 3) impegnarsi a svolgere un’effettiva attività di animatore U8 o di allenatore U10 o di sport dei bambini assistente allenatore U12 dopo il corso - Condizioni per l'ottenimento del titolo di animatore mini basket - seguire con successo il corso di animatore mini basket - seguire il corso di monitore sport dei bambini b) Corso allenatore mini basket - organizzato in collaborazione con le AR, la CFMB e la CFE. - Condizioni d’ammissione : 1) essere nell’anno civile del 17mo compleanno. 2) aver seguito con successo il corso animatore mini-basket o il corso allenatore sport dei bambini 3) essere raccomandato dal coach G+S del club nel quale si prevede di esercitare l’attività 4) impegnarsi a svolgere un effettiva attività di allenatore dopo il corso. - Condizioni per l'ottenimento del titolo di allenatore mini basket - seguire con successo il Corso di allenatore mini basket - seguire con successo il corso di monitore G+S + il corso d’introduzione sport dei bambini per monitori G+S Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014 Pagina 3 di 12 DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI c) Corso Monitore (CM) G+S - Swiss Basketball delega, l’organizzazione di questo grado di formazione, agli Uffici cantonali G+S. Le iscrizioni sono da inviare all’Ufficio cantonale G+S del cantone di domicilio. - Condizioni d’ammissione : 1) essere almeno nell’anno civile del 18mo compleanno; 2) essere di nazionalità svizzera, del Liechtenstein o, se si tratta di stranieri, avere un permesso di dimora; 3) essere raccomandato dal Coach G+S del club dove si intende svolgere l’attività; 4) impegnarsi a svolgere concretamente un’attività di allenatore dopo il corso. - Condizioni per ottenere il titolo di allenatore 1 - seguire con successo il corso monitore G+S d) Modulo Jeunesse - Swiss Basketball organizza questo modulo in collaborazione con G+S. - Condizioni d’ammissione : 1) aver seguito con successo il corso monitori G+S; 2) essere raccomandati dal Coach G+S del club dove si prevede di svolgere l’attività; 3) impegnarsi a svolgere un’attività concreta d’allenatore dopo il corso. - Condizioni per ottenere il titolo d’Allenatore 2: - seguire con successo il Modulo Jeunesse o seguire 8 giorni a scelta di formazione continua (specifica o interdisciplinare). - Informazioni supplementari sul sito www.gioventuesport.ch. e) Modulo Espoirs - Swiss Basketball organizza questo modulo in collaborazione con G+S. - Condizioni d’ammissione : 1) aver seguito con successo il modulo Jeunesse; 2) essere raccomandati dal Coach G+S del club dove si prevede di svolgere l’attività;. 3) impegnarsi a svolgere un’attività concreta d’allenatore dopo il corso. - Condizioni per ottenere il titolo d’Allenatore 2+: - avere il titolo d’Allenatore 2; - seguire con successo il Modulo Espoirs. - Informazioni supplementari sul sito www.gioventuesport.ch. f) Modulo Condizione fisica 2 - Swiss Basketball organizza questo modulo in collaborazione con G+S. Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014 Pagina 4 di 12 DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI - Condizioni d’ammissione : 1) aver seguito con successo il modulo Espoir; 2) essere raccomandati dal Coach G+S del club dove si prevede di svolgere l’attività;. 3) impegnarsi a svolgere un’attività concreta d’allenatore dopo il corso. g) Modulo Sélection - Swiss Basketball organizza questo modulo in collaborazione con G+S. - Condizioni d’ammissione : 1) aver seguito con successo il Modulo Espoirs; 2) essere raccomandati dal Coach G+S del club dove si prevede di svolgere l’attività; 3) impegnarsi a svolgere un’attività concreta d’allenatore dopo il corso. h) Modulo Esame Selezione - Condizioni d’ammissione: 1) Aver seguito con successo il modulo Selezione 2) Aver effettuato lo stage di 3 settimane e prodotto il rapporto sullo stesso 3) Essere raccomandati dal Coach G+S dove si prevede di svolgere l’attività 4) Impegnarsi a svolgere un’attività concreta dopo il corso - Condizioni per ottenere il titolo d’Allenatore 3 : - seguire con successo il modulo selezione, il modulo esame selezione, il modulo condizione fisica nel Basketball - seguire durante 3 settimane una squadra di LNA o una squadra nazionale e fornire un rapporto di stage firmato dall’allenatore della squadra visitata - Informazioni supplementari sul sito www.gioventuesport.ch. Corso d’allenatore delle Giovani Leve G+S - Swiss Basketball organizza questo modulo in collaborazione con G+S. - Condizioni d’ammissione: 1) aver seguito con successo il Modulo Selezione, il modulo Esame Selezione Condizione fisica 2, il modulo Sélection, come pure un modulo interdisciplinare a scelta; 2) essere raccomandati dal Coach G+S del club dove si prevede di svolgere l’attività; 3) impegnarsi a svolgere un’attività concreta d’allenatore dopo il corso. - Condizioni per ottenere il titolo d’Allenatore LNA: - seguire con successo il Corso d’AllenatoreG+S. - Informazioni supplementari sul sito www.gioventuesport.ch. Corso Esperto G+S - Swiss Basketball organizza questo corso in collaborazione con G+S - Condizioni d’ammissione: 1) Essere nell’anno civile del 24mo compleanno Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014 Pagina 5 di 12 DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI 2) aver seguito con successo il modulo selezione, il modulo esame selezione (con una raccomandazione 4), il modulo condizione fisica 2 3) essere raccomandati da un ufficio cantonale G+S e dalla CFE - Condizioni per l’ottenimento del titolo di istruttore Swiss Basketball essere in possesso del titolo di allenatore 3 aver seguito con successo il corso esperto G+S presentare la domanda a Swiss basketball dopo aver esercitato un’attività di formatore per 5 anni almeno i) Corso d’istruttore mini basket - Swiss Basketball organizza questo modulo in collaborazione con G+S. - Condizioni d’ammissione: 1) aver seguito con successo il Modulo Jeunesse. 2) essere raccomandati da un associazione regionale e dalla CFE. 3) impegnarsi a svolgere un’attività effettiva di istruttore minibasket dopo il corso. - Condizioni per ottenere il titolo di istruttore mini-basket: Aver seguito con successo il corso istruttori mini-basket k) Formazione di allenatore professionale Swiss Olympic - Questo corso è organizzato da Swiss Olympic. Le iscrizioni sono da inviare a Swiss Basketball. - Condizioni d’ammissione : 1) Aver seguito con successo il corso di allenatore delle Giovani Leve G+S ed essere in possesso del titolo di allenatore LNA 2) Essere raccomandati da Swissbasketball e dalla CFE 3) Impegnarsi a svolgere un’attività effettiva nel quadro delle giovani leve dopo il corso Art. 4 Moduli di perfezionamento obbligatori a) Periodi - Tutti gli allenatori di Swiss Basketball devono seguire un corso di formazione continua Swiss Basketball, G+S (specifico per il Basketball o “sport collettivi”) o Swiss Olympic ogni stagione - Gli allenatori di LNAM e LNAF devono seguire obbligatoriamente il corso di inizio stagione organizzato dalla CFE (prima domenica di settembre). Non si possono far rappresentare da terzi. In caso di assenza l’allenatore è sospeso per le prime due partite di campionato. Sono riservate le sanzioni prese dalle leghe. In caso di recidiva, Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva. - Gli allenatori che esercitano un’attività nel quadro delle Giovani Leve devono obbligatoriamente seguire il modulo di perfezionamento per allenatori delle Giovani Leve G+S a Macolin - Gli altri allenatori devono seguire un modulo di formazione continua a scelta. Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014 Pagina 6 di 12 DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI b) Parificazione - I moduli di perfezionamento G+S sono riconosciuti come moduli di perfezionamento Swiss Basketball e vice-versa. c) Validità - Un modulo di perfezionamento o un modulo di formazione continua, prolunga il riconoscimento di allenatore, fino alla fine della stagione seguente alla data del modulo stesso. - Per ottenere una carta di allenatore per la stagione seguente, l’interessato deve seguire un modulo di formazione continua prima della fine della stagione "basket", ossia entro il 30 giugno. Oltre questo termine, la carta di allenatore non sarà rilasciata. Le persone che perdono il loro riconoscimento di allenatore (mancato rispetto delle direttive) saranno considerati grado 0. - Dopo 6 anni senza aver seguito corsi, la persona che desidera una nuova tessera di allenatore dovrà seguire un modulo di reintegrazione G+S (iscrizione unicamente fatta unicamente dal coach G+S del club attraverso il servizio cantonale G+S) e seguire un modulo di formazione specifica basketball. Dopo il corso riceverà il titolo che aveva in precedenza. - Passati 10 anni senza aver seguito nessun corso, riceverà il titolo di allenatore 1 Esempio: un allenatore segue un modulo di perfezionamento o di formazione durante la stagione 2014-2015. Il suo riconoscimento è valido fino alla fine della stagione 2015-2016, con obbligo di seguire un corso prima della fine della stagione 2015-2016. Se si partecipa al corso la tessera è rilasciata per la stagione 2016-2017. La carta non viene rilasciata se non si è partecipato al corso. Art. 5 Prestazioni di Swiss Basketball Il partecipante ad un modulo di formazione o di perfezionamento FSBA non può beneficiare di un’indennità per perdita di guadagno. Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014 Pagina 7 di 12 DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI Art. 6 Parifiche a) Maestro di sport Il Maestro di ginnastica e sport, che ha seguito una specializzazione in basketball, riceve la qualifica di monitore G+S sport scolastico e allenatore 1. b) Allenatori di nazionalità straniera che non hanno seguito una formazione d'allenatore in Svizzera 1) Tutti gli allenatori di nazionalità straniera che hanno seguito una formazione analoga all’estero devono presentare diplomi e un curriculum vitae delle attività svolte nel campo del basket. Questo dossier può essere redatto in lingua francese, tedesca, italiana o inglese. La CFE ha elaborato un documento con le equivalenze tra i diplomi svizzeri e quelli stranieri. Per gli stranieri, la Commissione Federale Allenatori (CFE), in base ai documenti inviati, può accordare o non accordare il riconoscimento equivalente di grado 1, 2, 2+, 3 o LNA. Per ottenere la parificazione in modo definitivo, l’allenatore straniero dovrà seguire un modulo di perfezionamento,nel corso dell’anno in cui ha inviato la richiesta. 2) Per l’equipollenza di monitore G+S di basketball, l’allenatore di nazionalità straniera o Svizzera che ha seguito una formazione all’estero, dovrà seguire un corso d’introduzione per monitori o un corso d’introduzione per allenatori delle Giovani Leve (informazioni presso il Capo disciplina Basketball, UFSPO, 2532 Macolin). c) Riconoscimento categoria superiore Alla fine d’ogni corso di formazione, l’allenatore può fare richiesta scritta di un riconoscimento per una categoria superiore. Questa domanda dovrà essere controfirmata dal Capo corso e poi trasmessa alla CFE per la decisione finale. Art. 7 Riconoscimenti provvisori La persona, che non possiede il titolo d’allenatore, richiesto all’articolo 1b di queste direttive, deve inoltrare una domanda di riconoscimento provvisorio secondo gli art. 7a o 7b, di seguito elencati. Il numero di gradi mancanti è calcolato a partire dal grado di allenatore mini-basket a) Allenatore con 1 o 2 gradi inferiori La persona con un titolo inferiore di 2 gradi rispetto a quello richiesto, riceverà un riconoscimento provvisorio d’allenatore. b) Allenatore con 3 gradi inferiori La persona con un titolo inferiore di 3 gradi rispetto a quello richiesto, deve pagare la seguente tassa d’autorizzazione: 1) LNA CHF 1'500.2) LNBM CHF 1'000.3) LNBF - 1LN, speranze e U19 CHF 500.4) U16 CHF 250.- - Questa tassa non è rimborsabile e permette di ottenere un riconoscimento provvisorio d’allenatore 1, 2, 2+, 3 o LNA. Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014 Pagina 8 di 12 DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI c) La persona che non possiede alcun titolo d’allenatore Swiss Basketball corrisponde al grado zero. Allenatore proveniente da una federazione straniera - L’allenatore straniero, tesserato per la prima volta in Svizzera, deve allegare al questionario per il rilascio del libretto d’allenatore, i suoi diplomi di allenatore, un curriculum vitae delle sue attività di giocatore e d’allenatore, redatti in una delle lingue ufficiali. Sia come allenatore che vice allenatore, dovrà versare sul conto Swiss Basketball (CCP: FSBA-CFE / 17-8042-7) la seguente tassa d’autorizzazione : 1) LNA CHF 3'000.2) LNBM CHF 2'000.3) LNBF, 1LN e speranze CHF 500.- Questa tassa non è rimborsata. - Dopo aver esaminato il dossier, la CFE deciderà il grado equivalente di allenatore Swissbasketball. - Il libretto d’allenatore sarà rilasciato conformemente ai punti 7.a) e 7.b), a titolo provvisorio, per la stagione in corso. - La CFE può anche rilasciare un riconoscimento definitivo dopo l’analisi dei documenti presentati. - L’allenatore straniero, che esercita nei campionati regionali o giovanili, deve attenersi ai punti 7.a) e 7.b) di queste direttive. Dopo aver seguito il Corso Monitori G+S può inoltrare domanda scritta, per un riconoscimento superiore. Questa richiesta deve essere controfirmata dal Capo Corso e trasmessa alla CFE per la decisione finale. d) Validità del riconoscimento provvisorio - L’allenatore che ottiene un riconoscimento provvisorio, s’impegna a raggiungere il grado richiesto, seguendo i corsi nelle date fissate dalla CFE. - Questo riconoscimento è valido solamente se l’allenatore rispetta i termini fissati dalla CFE. - Questo riconoscimento provvisorio potrà essere prolungato, solamente una volta, dietro pagamento di una tassa d’autorizzazione: 1) 2) 3) 4) LNA LNBM LNBF, 1LN, Espoir e U19 U16 CHF 1'500.CHF 1'000.CHF 500.CHF 250.- - Questa tassa è rimborsabile all’ 80%, dopo che l’allenatore ha ottemperato agli obblighi fissati, nel rispetto delle scadenze della CFE. - L’allenatore che non paga la tassa citata, e che non rispetta gli obblighi richiesti, non potrà ottenere altra deroga, anche se interrompe la sua attività o allena una squadra dove è richiesto un grado inferiore. Art. 8 Casi non previsti Tutti i casi non contemplati da queste direttive saranno giudicati dalla CFE. La decisione dovrà essere ratificata dal Comitato Direttivo di Swiss Basketball. Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014 Pagina 9 di 12 DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI Capitolo 2 Art. 9 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER LE COMPETIZIONI Applicazioni Le disposizioni tecniche e amministrative delle direttive per gli allenatori CFE devono essere applicate in tutte le competizioni ufficiali di Swiss Basketball. Le AR sono responsabili dell’applicazione di queste disposizioni, durante le manifestazioni da loro organizzate. Art. 10 Licenza e carta d’allenatore Per esercitare la loro attività, gli allenatori ed i vice allenatori qualificati, devono avere una licenza amministrativa o come giocatore, e la carta d’allenatore Swiss Basketball valida per la stagione in corso. Per tutti gli allenatori, la licenza amministrativa o di giocatore, e pure il libretto d’allenatore, sono legati a : 1) Swiss Basketball 2) all’Associazione regionale (AR) 3) al club dove si esercita l’attività d’allenatore. Per ottenere la carta d’allenatore devono essere rispettate le disposizioni e le indicazioni emesse dalla CFE. Art. 11 Diritto d’attività Un allenatore può esercitare questa funzione solo nel club dove ha una licenza come giocatore o amministrativa. Una persona che desidera allenare, in un club diverso da quello dove ha una licenza (come giocatore o amministrativa) deve chiedere una deroga alla CFE. Inoltre occorre l’accordo scritto dei due presidenti delle società interessate. Art. 12 Tasse d’allenatore Per ottenere o rinnovare annualmente il libretto dall’allenatore, sarà riscossa una tassa. L’ammontare della tassa è fissato dall’Assemblea dei Delegati. Art. 13 Presenza dell’allenatore La presenza dell’allenatore qualificato, secondo l’art. 1b, è obbligatoria durante ogni partita ufficiale (campionato o coppa). La carta di allenatore deve essere presenta spontaneamente per il controllo. Il numero della carta d’allenatore e il nome dell’allenatore presente, devono essere iscritti sul referto della partita. Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014 Pagina 10 di 12 DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI Art. 14 Assenza dell’allenatore a) Per tutte le partite ufficiali, ai sensi dell’Art. 13 di queste direttive, ogni assenza dell’allenatore qualificato, deve essere segnalata e motivata alla CFE prima della partita. b) L’allenatore qualificato può essere sostituito da un allenatore tesserato per lo stesso club. Art. 15 Trasferimenti in corso di stagione a) a) b) d) Il trasferimento della licenza amministrativa o di giocatore sottostanno al regolamento delle licenze. Se durante la stagione, un allenatore desidera esercitare la propria attività in un altro club, per ragioni serie, deve inoltrare domanda scritta alla CFE. Questa richiesta scritta, con allegata la carta di allenatore, dovrà essere firmata, indicare i motivi ed essere controfirmata dai Presidenti dei due Club interessati. I costi amministrative sono i seguenti: 1) LNA CHF 200.2) LNBM CHF 200.3) LNBF, 1LN e Espoir CHF 100.- Art. 16 Misure disciplinari nei confronti delle società Ad eccezione dell’inosservanza delle direttive licenze (assenza o mancata presentazione del documento), di competenza dell’organizzatore delle diverse competizioni, la mancata osservanza delle presenti direttive, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni contro il club di appartenenza: a) violazione articolo 10 e 14 1) prima infrazione: multa di CHF 100.2) seconda infrazione: multa di CHF 200.3) per ogni infrazione supplementare le multe sono raddoppiate ogni volta. b) violazione articolo 13 A dimenticanza o mancata presentazione della carta d’allenatore è sanzionata, ogni volta, una multa di CHF 50.- Il risultato delle partite non sarà messo in discussione, a causa di trasgressioni alle norme concernenti la carta d’allenatore. L’abuso di questa situazione rientra nei casi di trasgressione dell’art. 14. Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014 Pagina 11 di 12 DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI Art. 17 Misure disciplinari contro gli allenatori La trasgressione del presente regolamento, comporta le seguenti sanzioni nei confronti degli allenatori e aiuti allenatori: a) trasgressione articolo 4 - in caso non sia stato seguito nessun modulo di perfezionamento, la carta di allenatore non sarà rinnovata ad inizio della stagione successiva alla scadenza dell’ultimo modulo di formazione di grado superiore frequentato. - quando l’allenatore in questione avrà seguito un modulo di perfezionamento o di formazione superiore, la carta sarà rinnovata. Art. 18 Applicazione delle sanzioni a) b) c) Multe: La CFE infligge delle multe. Nei casi ritenuti non gravi, può limitarsi a degli ammonimenti. Casi speciali: Per casi gravi d’indisciplina dell’allenatore o del club, possono essere coinvolti gli organi giuridici di Swiss Basketball. Mancato pagamento Se un club o un allenatore multato, non versano l’ammontare nei 10 giorni seguenti la decisione di Swiss Basketball, (fa stato la data del timbro postale), potrà essere applicato il regolamento concernente le procedure contro i debitori. Art. 19 Ricorso a) b) Tutte decisioni prese dalla CFE, secondo le presenti direttive possono essere oggetto di ricorso presso la Commissione di ricorso di Swiss Basketball entro 10 giorni dalla notifica. La procedura del ricorso è regolata dalle disposizioni applicabili davanti alla Commissione di ricorso di Swiss Basketball. Art. 20 Litigio - In caso di litigio, fa stato il testo francese delle presenti direttive. Disposizioni finali - Tutti i casi non previsti da queste direttive sono esaminati dalla CFE che decide e le sottomette per ratifica alla Direzione di Swiss Basketball. - Queste direttive entrano in vigore il 01.07.2014 e sono state ratificate dal Comitato Direttivo il 24 giugno 2014. Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014 Pagina 12 di 12