DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI
Capitolo 1
DISPOSIZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE
Art. 1 Formazione e classificazione degli allenatori
La formazione degli allenatori e degli istruttori Swiss Basketball è organizzata
congiuntamente da Swiss Basketball e G+S. Swiss Basketball riconosce i corsi e moduli
G+S come corsi d’allenatore Swiss Basketball.
1) Al termine dei corsi e dei moduli corrispondenti, se il candidato allenatore ha seguito
con successo, Swiss Basketball su proposta della CFE, rilascia i titoli seguenti:
- Animatore mini basket (AMB)
- Allenatore mini basket (EMB)
- Allenatore 1
- Allenatore 2
- Allenatore 2+
- Allenatore 3
- Allenatore LNA
- Istruttore mini basket
- Istruttore Swiss basketball
2) Questi riconoscimenti autorizzano l’allenatore a svolgere la sua attività nei campionati
regionali, interregionali e nazionali per le categorie seguenti:
 Animatore mini basket
Allenatore le categorie U8 e U10
Assistente allenatore nella categoria U12
 Allenatore mini basket
Allenatore per la categoria U12 ed inferiore
Assistente allenatore nella categoria U14
 Allenatore 1
Allenatore nella categoria U14, ad esclusione del mini-basket
Assistente allenatore nella categoria U16
 Allenatore 2
Allenatore nella categoria U16 ed inferiore, ad esclusione del mini-basket
Assistente allenatore nella categoria U19, 1a lega nazionale maschile (1LNM) e
femminile (1LNF) e lega nazionale B femminile (LNBF)
 Allenatore 2+
Allenatore nelle categorie U19, 1LNM, 1LNF, 1LNBF ed inferiori, ad esclusione del
mini-basket
Assistente allenatore in lega nazionale B maschile (LNBM)
 Allenatore 3
Allenatore in LNBM ed inferiori, ad esclusione del mini-basket
Assistente allenatore in lega nazionale A maschile e femminile (LNAM / LNAF).
 Allenatore LNA
Allenatore in LNAM ed LNAF ed inferiori, ad esclusione del mini-basket
 Istruttore mini basket
Gli stessi gradi da lui acquisiti, al minimo come l’allenatore 2.
 Istruttore Swiss basketball
Allenatore in LNAM ed LNAF ed inferiori, compreso mini-basket; istruttore nei corsi
allenatori Swiss Basketball e G+S
Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014
Pagina 1 di 12
DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI
Gradi
Swiss Basketball
LNA M
LNA F
LNB M
LNB F
1LN M – 1LN F
U 19 (Junior)
U 16 (cadetti)
U 14 (scolari)
U 12 (minimes)
U 10 (pulcini)
U 8 (cuccioli)
2L / 3L / 4L
X = allenatore
Animatore
mini
basket
Allenatore
mini
basket
1
O
X
O
X
X
2
O
O
O
X
X
2+
3
LNA
O
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
Secondo direttive delle Associazioni Regionali
O = assistente allenatore
3) Per poter allenare nel contesto delle Giovani leve (selezione regionale, centro di
promozione delle speranze, centro di formazione nazionale o squadra nazionale,
bisogna come minimo avere il grado 3 ed aver seguito il corso Allenatori delle
giovani leve G+S.
4) Questi gradi sono richiesti per tutte le competizioni nazionali, compresi i
Campionati Svizzeri Giovanili (qualifiche e fasi finali)
Per le competizioni regionali, gli organizzatori possono concedere deroghe.
5) Per poter allenare nelle categorie di gioco del mini-basket, l’allenatore deve
obbligatoriamente aver seguito Il corso animatore o allenatore mini-basket.
Art. 2 Pubblicazione corsi e iscrizioni
a) Il calendario dei corsi, dei moduli, e le relative informazioni possono essere
consultate sui siti Internet (www.swissbasketball.ch e www.ti.ch/gs).
Il segretariato di Swiss Basketball e gli uffici cantonali G+S possono dare le
informazioni necessarie.
b) In base agli accordi fra Swiss Basketball e l’OFSPO Macolin, in merito alla
formazione degli allenatori Swiss Basketball, rispettivamente dei monitori G+S di
basketball, esistono due indirizzi possibili nella formazione:
1) la via Swiss Basketball, per tutti gli allenatori Swiss Basketball che hanno un’attività
d’allenatore Swiss Basketball, ma non un’attività come monitore G+S.
Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014
Pagina 2 di 12
DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI
2) la via G+S per tutti gli allenatori Swiss Basketball, rispettivamente monitori G+S,
che hanno un’attività di monitore G+S, sia in un corso di disciplina sportiva G+S, sia
nello sport scolastico o nello sport per apprendisti.
La via G+S offre una prestazione supplementare in rapporto alla via Swiss
Basketball: l’indennità per perdita di guadagno.
c)
I formulari d’iscrizione possono essere richiesti presso il Segretariato di Swiss
Basketball o presso gli Uffici cantonali G+S. Possono pure essere scaricati dal sito
Internet www.swissbasketball.ch o www.jugendundsport.ch/internet/js/it.
d)
L'iscrizione ai corsi o ai moduli deve essere fatta dal Coach G+S del club
d’appartenenza (via Internet o per posta).
Art. 3 Corsi di formazione per allenatori
La struttura della formazione può essere consultata sul sito www.jugendundsport.ch/internet/js/it
a) Corso animatore mini basket
- organizzato in collaborazione con le AR, la CFMB e la CFE.
- Condizioni d’ammissione :
1) essere nell’anno civile del 16mo compleanno.
2) essere raccomandato dal coach G+S del club nel quale si prevede di esercitare
l’attività
3) impegnarsi a svolgere un’effettiva attività di animatore U8 o di allenatore U10 o di
sport dei bambini assistente allenatore U12 dopo il corso
- Condizioni per l'ottenimento del titolo di animatore mini basket
- seguire con successo il corso di animatore mini basket
- seguire il corso di monitore sport dei bambini
b) Corso allenatore mini basket
- organizzato in collaborazione con le AR, la CFMB e la CFE.
- Condizioni d’ammissione :
1) essere nell’anno civile del 17mo compleanno.
2) aver seguito con successo il corso animatore mini-basket o il corso allenatore
sport dei bambini
3) essere raccomandato dal coach G+S del club nel quale si prevede di esercitare
l’attività
4) impegnarsi a svolgere un effettiva attività di allenatore dopo il corso.
- Condizioni per l'ottenimento del titolo di allenatore mini basket
- seguire con successo il Corso di allenatore mini basket
- seguire con successo il corso di monitore G+S + il corso d’introduzione sport dei
bambini per monitori G+S
Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014
Pagina 3 di 12
DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI
c) Corso Monitore (CM) G+S
- Swiss Basketball delega, l’organizzazione di questo grado di formazione, agli Uffici
cantonali G+S. Le iscrizioni sono da inviare all’Ufficio cantonale G+S del cantone di
domicilio.
- Condizioni d’ammissione :
1) essere almeno nell’anno civile del 18mo compleanno;
2) essere di nazionalità svizzera, del Liechtenstein o, se si tratta di stranieri, avere un
permesso di dimora;
3) essere raccomandato dal Coach G+S del club dove si intende svolgere l’attività;
4) impegnarsi a svolgere concretamente un’attività di allenatore dopo il corso.
- Condizioni per ottenere il titolo di allenatore 1
- seguire con successo il corso monitore G+S
d) Modulo Jeunesse
- Swiss Basketball organizza questo modulo in collaborazione con G+S.
- Condizioni d’ammissione :
1) aver seguito con successo il corso monitori G+S;
2) essere raccomandati dal Coach G+S del club dove si prevede di svolgere l’attività;
3) impegnarsi a svolgere un’attività concreta d’allenatore dopo il corso.
- Condizioni per ottenere il titolo d’Allenatore 2:
- seguire con successo il Modulo Jeunesse o seguire 8 giorni a scelta di formazione
continua (specifica o interdisciplinare).
- Informazioni supplementari sul sito www.gioventuesport.ch.
e) Modulo Espoirs
- Swiss Basketball organizza questo modulo in collaborazione con G+S.
- Condizioni d’ammissione :
1) aver seguito con successo il modulo Jeunesse;
2) essere raccomandati dal Coach G+S del club dove si prevede di svolgere l’attività;.
3) impegnarsi a svolgere un’attività concreta d’allenatore dopo il corso.
- Condizioni per ottenere il titolo d’Allenatore 2+:
- avere il titolo d’Allenatore 2;
- seguire con successo il Modulo Espoirs.
- Informazioni supplementari sul sito www.gioventuesport.ch.
f) Modulo Condizione fisica 2
- Swiss Basketball organizza questo modulo in collaborazione con G+S.
Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014
Pagina 4 di 12
DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI
- Condizioni d’ammissione :
1) aver seguito con successo il modulo Espoir;
2) essere raccomandati dal Coach G+S del club dove si prevede di svolgere l’attività;.
3) impegnarsi a svolgere un’attività concreta d’allenatore dopo il corso.
g) Modulo Sélection
- Swiss Basketball organizza questo modulo in collaborazione con G+S.
- Condizioni d’ammissione :
1) aver seguito con successo il Modulo Espoirs;
2) essere raccomandati dal Coach G+S del club dove si prevede di svolgere l’attività;
3) impegnarsi a svolgere un’attività concreta d’allenatore dopo il corso.
h) Modulo Esame Selezione
-
Condizioni d’ammissione:
1) Aver seguito con successo il modulo Selezione
2) Aver effettuato lo stage di 3 settimane e prodotto il rapporto sullo stesso
3) Essere raccomandati dal Coach G+S dove si prevede di svolgere l’attività
4) Impegnarsi a svolgere un’attività concreta dopo il corso
- Condizioni per ottenere il titolo d’Allenatore 3 :
- seguire con successo il modulo selezione, il modulo esame selezione, il modulo
condizione fisica nel Basketball
- seguire durante 3 settimane una squadra di LNA o una squadra nazionale e
fornire un rapporto di stage firmato dall’allenatore della squadra visitata
- Informazioni supplementari sul sito www.gioventuesport.ch.
Corso d’allenatore delle Giovani Leve G+S
- Swiss Basketball organizza questo modulo in collaborazione con G+S.
- Condizioni d’ammissione:
1) aver seguito con successo il Modulo Selezione, il modulo Esame Selezione
Condizione fisica 2, il modulo Sélection, come pure un modulo interdisciplinare a
scelta;
2) essere raccomandati dal Coach G+S del club dove si prevede di svolgere l’attività;
3) impegnarsi a svolgere un’attività concreta d’allenatore dopo il corso.
- Condizioni per ottenere il titolo d’Allenatore LNA:
- seguire con successo il Corso d’AllenatoreG+S.
- Informazioni supplementari sul sito www.gioventuesport.ch.
Corso Esperto G+S
- Swiss Basketball organizza questo corso in collaborazione con G+S
-
Condizioni d’ammissione:
1) Essere nell’anno civile del 24mo compleanno
Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014
Pagina 5 di 12
DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI
2) aver seguito con successo il modulo selezione, il modulo esame selezione (con
una raccomandazione 4), il modulo condizione fisica 2
3) essere raccomandati da un ufficio cantonale G+S e dalla CFE
-
Condizioni per l’ottenimento del titolo di istruttore Swiss Basketball
essere in possesso del titolo di allenatore 3
aver seguito con successo il corso esperto G+S
presentare la domanda a Swiss basketball dopo aver esercitato un’attività di
formatore per 5 anni almeno
i) Corso d’istruttore mini basket
- Swiss Basketball organizza questo modulo in collaborazione con G+S.
- Condizioni d’ammissione:
1) aver seguito con successo il Modulo Jeunesse.
2) essere raccomandati da un associazione regionale e dalla CFE.
3) impegnarsi a svolgere un’attività effettiva di istruttore minibasket dopo il corso.
-
Condizioni per ottenere il titolo di istruttore mini-basket:
Aver seguito con successo il corso istruttori mini-basket
k) Formazione di allenatore professionale Swiss Olympic
- Questo corso è organizzato da Swiss Olympic. Le iscrizioni sono da inviare a Swiss
Basketball.
-
Condizioni d’ammissione :
1) Aver seguito con successo il corso di allenatore delle Giovani Leve G+S ed
essere in possesso del titolo di allenatore LNA
2) Essere raccomandati da Swissbasketball e dalla CFE
3) Impegnarsi a svolgere un’attività effettiva nel quadro delle giovani leve dopo il
corso
Art. 4 Moduli di perfezionamento obbligatori
a) Periodi
- Tutti gli allenatori di Swiss Basketball devono seguire un corso di formazione continua
Swiss Basketball, G+S (specifico per il Basketball o “sport collettivi”) o Swiss Olympic
ogni stagione
- Gli allenatori di LNAM e LNAF devono seguire obbligatoriamente il corso di inizio
stagione organizzato dalla CFE (prima domenica di settembre). Non si possono far
rappresentare da terzi. In caso di assenza l’allenatore è sospeso per le prime due
partite di campionato. Sono riservate le sanzioni prese dalle leghe. In caso di
recidiva, Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.
- Gli allenatori che esercitano un’attività nel quadro delle Giovani Leve devono
obbligatoriamente seguire il modulo di perfezionamento per allenatori delle Giovani
Leve G+S a Macolin
- Gli altri allenatori devono seguire un modulo di formazione continua a scelta.
Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014
Pagina 6 di 12
DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI
b) Parificazione
- I moduli di perfezionamento G+S sono riconosciuti come moduli di perfezionamento
Swiss Basketball e vice-versa.
c) Validità
- Un modulo di perfezionamento o un modulo di formazione continua, prolunga il
riconoscimento di allenatore, fino alla fine della stagione seguente alla data del
modulo stesso.
- Per ottenere una carta di allenatore per la stagione seguente, l’interessato deve
seguire un modulo di formazione continua prima della fine della stagione "basket",
ossia entro il 30 giugno. Oltre questo termine, la carta di allenatore non sarà
rilasciata.
Le persone che perdono il loro riconoscimento di allenatore (mancato rispetto delle
direttive) saranno considerati grado 0.
- Dopo 6 anni senza aver seguito corsi, la persona che desidera una nuova tessera di
allenatore dovrà seguire un modulo di reintegrazione G+S (iscrizione unicamente
fatta unicamente dal coach G+S del club attraverso il servizio cantonale G+S) e
seguire un modulo di formazione specifica basketball. Dopo il corso riceverà il titolo
che aveva in precedenza.
- Passati 10 anni senza aver seguito nessun corso, riceverà il titolo di allenatore 1
Esempio: un allenatore segue un modulo di perfezionamento o di formazione durante la
stagione 2014-2015. Il suo riconoscimento è valido fino alla fine della stagione 2015-2016,
con obbligo di seguire un corso prima della fine della stagione 2015-2016. Se si partecipa al
corso la tessera è rilasciata per la stagione 2016-2017. La carta non viene rilasciata se
non si è partecipato al corso.
Art. 5 Prestazioni di Swiss Basketball
Il partecipante ad un modulo di formazione o di perfezionamento FSBA non può beneficiare
di un’indennità per perdita di guadagno.
Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014
Pagina 7 di 12
DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI
Art. 6 Parifiche
a)
Maestro di sport
Il Maestro di ginnastica e sport, che ha seguito una specializzazione in basketball, riceve
la qualifica di monitore G+S sport scolastico e allenatore 1.
b)
Allenatori di nazionalità straniera che non hanno seguito una formazione
d'allenatore in Svizzera
1) Tutti gli allenatori di nazionalità straniera che hanno seguito una formazione analoga
all’estero devono presentare diplomi e un curriculum vitae delle attività svolte nel
campo del basket. Questo dossier può essere redatto in lingua francese, tedesca,
italiana o inglese.
La CFE ha elaborato un documento con le equivalenze tra i diplomi svizzeri e quelli
stranieri.
Per gli stranieri, la Commissione Federale Allenatori (CFE), in base ai documenti
inviati, può accordare o non accordare il riconoscimento equivalente di grado 1, 2,
2+, 3 o LNA.
Per ottenere la parificazione in modo definitivo, l’allenatore straniero dovrà seguire un
modulo di perfezionamento,nel corso dell’anno in cui ha inviato la richiesta.
2) Per l’equipollenza di monitore G+S di basketball, l’allenatore di nazionalità straniera o
Svizzera che ha seguito una formazione all’estero, dovrà seguire un
corso d’introduzione per monitori o un corso d’introduzione per allenatori delle
Giovani Leve (informazioni presso il Capo disciplina Basketball, UFSPO, 2532
Macolin).
c)
Riconoscimento categoria superiore
Alla fine d’ogni corso di formazione, l’allenatore può fare richiesta scritta di un riconoscimento per una categoria superiore. Questa domanda dovrà essere controfirmata dal
Capo corso e poi trasmessa alla CFE per la decisione finale.
Art. 7 Riconoscimenti provvisori
La persona, che non possiede il titolo d’allenatore, richiesto all’articolo 1b di queste direttive,
deve inoltrare una domanda di riconoscimento provvisorio secondo gli art. 7a o 7b, di seguito
elencati. Il numero di gradi mancanti è calcolato a partire dal grado di allenatore mini-basket
a)
Allenatore con 1 o 2 gradi inferiori
La persona con un titolo inferiore di 2 gradi rispetto a quello richiesto, riceverà un
riconoscimento provvisorio d’allenatore.
b)
Allenatore con 3 gradi inferiori
La persona con un titolo inferiore di 3 gradi rispetto a quello richiesto, deve pagare la
seguente tassa d’autorizzazione:
1) LNA
CHF 1'500.2) LNBM
CHF 1'000.3) LNBF - 1LN, speranze e U19
CHF 500.4) U16
CHF 250.-
-
Questa tassa non è rimborsabile e permette di ottenere un riconoscimento provvisorio
d’allenatore 1, 2, 2+, 3 o LNA.
Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014
Pagina 8 di 12
DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI
c)
La persona che non possiede alcun titolo d’allenatore Swiss Basketball corrisponde al
grado zero.
Allenatore proveniente da una federazione straniera
- L’allenatore straniero, tesserato per la prima volta in Svizzera, deve allegare al
questionario per il rilascio del libretto d’allenatore, i suoi diplomi di allenatore, un
curriculum vitae delle sue attività di giocatore e d’allenatore, redatti in una delle lingue
ufficiali. Sia come allenatore che vice allenatore, dovrà versare sul conto Swiss
Basketball (CCP: FSBA-CFE / 17-8042-7) la seguente tassa d’autorizzazione :
1) LNA
CHF 3'000.2) LNBM
CHF 2'000.3) LNBF, 1LN e speranze
CHF 500.- Questa tassa non è rimborsata.
- Dopo aver esaminato il dossier, la CFE deciderà il grado equivalente di allenatore
Swissbasketball.
- Il libretto d’allenatore sarà rilasciato conformemente ai punti 7.a) e 7.b), a titolo
provvisorio, per la stagione in corso.
- La CFE può anche rilasciare un riconoscimento definitivo dopo l’analisi dei documenti presentati.
- L’allenatore straniero, che esercita nei campionati regionali o giovanili, deve attenersi ai punti 7.a) e 7.b) di queste direttive. Dopo aver seguito il Corso Monitori
G+S può inoltrare domanda scritta, per un riconoscimento superiore. Questa richiesta deve essere controfirmata dal Capo Corso e trasmessa alla CFE per la
decisione finale.
d)
Validità del riconoscimento provvisorio
- L’allenatore che ottiene un riconoscimento provvisorio, s’impegna a raggiungere il
grado richiesto, seguendo i corsi nelle date fissate dalla CFE.
- Questo riconoscimento è valido solamente se l’allenatore rispetta i termini fissati
dalla CFE.
- Questo riconoscimento provvisorio potrà essere prolungato, solamente una volta,
dietro pagamento di una tassa d’autorizzazione:
1)
2)
3)
4)
LNA
LNBM
LNBF, 1LN, Espoir e U19
U16
CHF 1'500.CHF 1'000.CHF 500.CHF 250.-
- Questa tassa è rimborsabile all’ 80%, dopo che l’allenatore ha ottemperato agli
obblighi fissati, nel rispetto delle scadenze della CFE.
- L’allenatore che non paga la tassa citata, e che non rispetta gli obblighi richiesti,
non potrà ottenere altra deroga, anche se interrompe la sua attività o allena una
squadra dove è richiesto un grado inferiore.
Art. 8 Casi non previsti
Tutti i casi non contemplati da queste direttive saranno giudicati dalla CFE. La decisione
dovrà essere ratificata dal Comitato Direttivo di Swiss Basketball.
Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014
Pagina 9 di 12
DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI
Capitolo 2
Art. 9
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
PER LE COMPETIZIONI
Applicazioni
Le disposizioni tecniche e amministrative delle direttive per gli allenatori CFE devono essere
applicate in tutte le competizioni ufficiali di Swiss Basketball. Le AR sono responsabili
dell’applicazione di queste disposizioni, durante le manifestazioni da loro organizzate.
Art. 10 Licenza e carta d’allenatore
Per esercitare la loro attività, gli allenatori ed i vice allenatori qualificati, devono avere una
licenza amministrativa o come giocatore, e la carta d’allenatore Swiss Basketball valida per
la stagione in corso.
Per tutti gli allenatori, la licenza amministrativa o di giocatore, e pure il libretto d’allenatore,
sono legati a :
1) Swiss Basketball
2) all’Associazione regionale (AR)
3) al club dove si esercita l’attività d’allenatore.
Per ottenere la carta d’allenatore devono essere rispettate le disposizioni e le indicazioni
emesse dalla CFE.
Art. 11 Diritto d’attività
Un allenatore può esercitare questa funzione solo nel club dove ha una licenza come
giocatore o amministrativa.
Una persona che desidera allenare, in un club diverso da quello dove ha una licenza (come
giocatore o amministrativa) deve chiedere una deroga alla CFE.
Inoltre occorre l’accordo scritto dei due presidenti delle società interessate.
Art. 12 Tasse d’allenatore
Per ottenere o rinnovare annualmente il libretto dall’allenatore, sarà riscossa una tassa.
L’ammontare della tassa è fissato dall’Assemblea dei Delegati.
Art. 13 Presenza dell’allenatore
La presenza dell’allenatore qualificato, secondo l’art. 1b, è obbligatoria durante ogni partita
ufficiale (campionato o coppa). La carta di allenatore deve essere presenta spontaneamente
per il controllo.
Il numero della carta d’allenatore e il nome dell’allenatore presente, devono essere iscritti sul
referto della partita.
Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014
Pagina 10 di 12
DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI
Art. 14 Assenza dell’allenatore
a) Per tutte le partite ufficiali, ai sensi dell’Art. 13 di queste direttive, ogni assenza
dell’allenatore qualificato, deve essere segnalata e motivata alla CFE prima della
partita.
b) L’allenatore qualificato può essere sostituito da un allenatore tesserato per lo
stesso club.
Art. 15 Trasferimenti in corso di stagione
a)
a)
b)
d)
Il trasferimento della licenza amministrativa o di giocatore sottostanno al
regolamento delle licenze.
Se durante la stagione, un allenatore desidera esercitare la propria attività in un
altro club, per ragioni serie, deve inoltrare domanda scritta alla CFE.
Questa richiesta scritta, con allegata la carta di allenatore, dovrà essere firmata,
indicare i motivi ed essere controfirmata dai Presidenti dei due Club interessati.
I costi amministrative sono i seguenti:
1) LNA
CHF 200.2) LNBM
CHF 200.3) LNBF, 1LN e Espoir
CHF 100.-
Art. 16 Misure disciplinari nei confronti delle società
Ad eccezione dell’inosservanza delle direttive licenze (assenza o mancata presentazione del
documento), di competenza dell’organizzatore delle diverse competizioni, la mancata
osservanza delle presenti direttive, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni contro il
club di appartenenza:
a)
violazione articolo 10 e 14
1) prima infrazione: multa di CHF 100.2) seconda infrazione: multa di CHF 200.3) per ogni infrazione supplementare le multe sono raddoppiate ogni volta.
b)
violazione articolo 13
A dimenticanza o mancata presentazione della carta d’allenatore è
sanzionata, ogni volta, una multa di CHF 50.-
Il risultato delle partite non sarà messo in discussione, a causa di trasgressioni alle norme
concernenti la carta d’allenatore.
L’abuso di questa situazione rientra nei casi di trasgressione dell’art. 14.
Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014
Pagina 11 di 12
DIRETTIVE PER GLI ALLENATORI
Art. 17 Misure disciplinari contro gli allenatori
La trasgressione del presente regolamento, comporta le seguenti sanzioni nei confronti degli
allenatori e aiuti allenatori:
a)
trasgressione articolo 4
- in caso non sia stato seguito nessun modulo di perfezionamento, la carta di
allenatore non sarà rinnovata ad inizio della stagione successiva alla
scadenza dell’ultimo modulo di formazione di grado superiore frequentato.
- quando l’allenatore in questione avrà seguito un modulo di perfezionamento
o di formazione superiore, la carta sarà rinnovata.
Art. 18 Applicazione delle sanzioni
a)
b)
c)
Multe:
La CFE infligge delle multe. Nei casi ritenuti non gravi, può limitarsi a degli
ammonimenti.
Casi speciali:
Per casi gravi d’indisciplina dell’allenatore o del club, possono essere coinvolti
gli organi giuridici di Swiss Basketball.
Mancato pagamento
Se un club o un allenatore multato, non versano l’ammontare nei 10 giorni
seguenti la decisione di Swiss Basketball, (fa stato la data del timbro postale),
potrà essere applicato il regolamento concernente le procedure contro i
debitori.
Art. 19 Ricorso
a)
b)
Tutte decisioni prese dalla CFE, secondo le presenti direttive possono essere
oggetto di ricorso presso la Commissione di ricorso di Swiss Basketball entro
10 giorni dalla notifica.
La procedura del ricorso è regolata dalle disposizioni applicabili davanti alla
Commissione di ricorso di Swiss Basketball.
Art. 20 Litigio
-
In caso di litigio, fa stato il testo francese delle presenti direttive.
Disposizioni finali
-
Tutti i casi non previsti da queste direttive sono esaminati dalla CFE che
decide e le sottomette per ratifica alla Direzione di Swiss Basketball.
-
Queste direttive entrano in vigore il 01.07.2014 e sono state ratificate dal
Comitato Direttivo il 24 giugno 2014.
Direttive agli allenatori – valide dal 1.7.2014
Pagina 12 di 12
Scarica

Direttive per gli allenatori